XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario - Lavori preparatori della Legge 25 luglio 2005, n. 150 - Iter al Senato (AS 1296-B e abb.) - Testo dei disegni di legge e esame in Commissione (Parte VI)
Serie: Progetti di legge    Numero: 535    Progressivo: 1
Data: 17/10/05
Descrittori:
GIUDICI E GIURISDIZIONE   MAGISTRATURA
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO   RIFORME
Organi della Camera: II-Giustizia
Riferimenti:
L n.150 del 25/07/05   AC n.4636/14
AS n.1296-B/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario

Lavori preparatori della
Legge 25 luglio 2005, n. 150

Iter al Senato (AS 1296-B e abb.)
testo dei disegni di legge e esame in Commissione

n. 535/1

parte VI

xiv legislatura

17 ottobre 2005

 


Camera dei deputati


La documentazione predisposta in occasione dell'esame del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario (A.C. 4636) si articola nei seguenti volumi:

-          dossier n. 535:contiene la scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa, le schede di lettura ed il disegno di legge A.C. 4636 (parte I); contiene la normativa di riferimento (parte II)

-          dossier n. 535/1: contiene i lavori parlamentari alla Camera e al Senato (suddiviso in tredici parti)

-          Prima lettura al Senato (A.S. 1296 e abb.)

-        Parte I: testo dei disegni di legge

-        Parte II: esame in Commissione

-        Parte III: esame in Assemblea

-          Prima lettura alla Camera (A.C. 4636 e abb.)

-     Parte IV: testo dei disegni di legge

-     Parte V: esame in Commissione e in Assemblea

-          Seconda lettura al Senato (A.S. 1296-B e abb.)

-     Parte VI: testo dei disegni di legge e esame in Commissione

-     Parte VII: esame in Assemblea: sedute dal 20 settembre al 2 novembre 2004

-     Parte VIII: esame in Assemblea: sedute dal 3 al 10 novembre 2004

-          Seconda lettura alla Camera (A.C. 4636-bis-B e abb.)

-     Parte IX: testo dei disegni di legge, esame in sede referente e consultiva, esame in Assemblea

-          Terza lettura al Senato (A.S. 1296-B-bis)

-     Parte X: messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, testo del disegno di legge, esame in sede referente e consultiva

-     Parte XI: esame in Assemblea: sedute dal 26 gennaio al 15 giugno 2005

-     Parte XII: esame in Assemblea: sedute dal 22 al 28 giugno 2005

-          Terza lettura alla Camera (A.C. 4636-bis-D e abb.)

-     Parte XIII: Esame in Commissione e in Assemblea

-          dossier n. 535/2:contiene le schede di lettura, la normativa di riferimento e l’A.C. 4636-bis-B

-          dossier n. 535/3:contiene le schede di lettura e l’A.C. 4636-bis-D.

Dipartimento Giustizia

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: GI0284af.doc


 

INDICE

Parte VI

Iter al Senato - seconda lettura

Progetti di legge

§      A.C. 1296-B, (Governo), Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico  5

§      A.S. 1262, (sen. Cossiga), Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico  127

§      A.S. 2457, (sen. Magnalbò ed altri), Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario  137

§      A.S. 2629, (sen. Cossiga), Esame per la valutazione della capacità mentale  149

Esame in sede referente presso la 2^ Commissione (Giustizia)

Seduta del 15 luglio 2004  155

Seduta del 20 luglio 2004  159

Seduta del 22 luglio 2004  165

Seduta del 27 luglio 2004 (pomeridiana)171

Seduta del 27 luglio 2004 (notturna)179

Seduta del 28 luglio 2004  187

Seduta del 29 luglio 2004  191

Seduta del 14 settembre 2004  195

Seduta del 16 settembre 2004  197

Seduta del 21 settembre 2004 (pomeridiana)201

Seduta del 21 settembre 2004 (notturna)213

Seduta del 22 settembre 2004  219

Seduta del 28 settembre 2004  227

Seduta del 29 settembre 2004 (antimeridiana)255

Seduta del 29 settembre 2004 (pomerdidiana)259

Seduta del 6 ottobre 2004  269

Seduta del 19 ottobre 2004  277

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 20 luglio 2004  283

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 15 settembre 2004  285

Seduta del 29 settembre 2004 (antimeridiana)287

Seduta del 29 settembre 2004 (pomeridiana)291

§      Pareri resi all’Assemblea

Seduta del 26 ottobre 2004  293

 


Iter al Senato - seconda lettura


Progetti di legge


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1296-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato n. 1296)

approvato dal Senato della Repubblica il 21 gennaio 2004

(V. Stampato Camera n. 4636)

modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell’articolo 12,

il 30 giugno 2004

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 1º luglio 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

—-

—-

Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l’accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico

Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico

Capo I

 

DELEGA AL GOVERNO PER LA

RIFORMA DELL’ORDINAMENTO

GIUDIZIARIO

 

Art. 1.

Art. 1.

(Contenuto della delega)

(Contenuto della delega)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti  a:

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti  a:

        a) modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

        a)  identica;

        b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

        b)  identica;

        c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

        c)  identica;

        d) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero;

        d)  identica;

        e) modificare l’organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

        e)  identica;

        f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio.

        f)  identica;

 

        g)  prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

    2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l’istituzione dell’ufficio del giudice, introducendo la figura dell’ausiliario dello stesso, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 9.

    Soppresso

    3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2.

    4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 10, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l’abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.

    3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 8, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l’abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.

    5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

    6. Le disposizioni previste dal comma 5 si applicano anche per l’esercizio della delega di cui al comma 4, ma in tal caso il termine per l’espressione del parere è ridotto alla metà.

    5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l’esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l’espressione dei pareri è ridotto alla metà.

    7. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

    6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2.

Art. 2.

(Concorsi per uditore giudiziario. Disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari)

(Princìpi e criteri direttivi)

    1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1.  Identico:

        a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

        a)  identico:

            1) che sia bandito un concorso per l’accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente, precisando che il candidato, all’atto della domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende accedere;

            1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

            2) che il concorso sia articolato in distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in parte diverse, in relazione alla specificità della funzione prescelta;

            2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell’economia;

            3) che le commissioni di concorso siano distinte, con unico presidente e un vice presidente per ciascuna di esse, disciplinandone la composizione e le modalità di nomina dei componenti e stabilendo, in particolare, a tale fine che esse siano nominate con un unico decreto del Ministro della giustizia previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che siano composte ciascuna da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, in un numero variabile fra un minimo di undici e un massimo di sedici, e da docenti universitari in materie giuridiche in un numero variabile fra un minimo di quattro e un massimo di sei, che la funzione di presidente e quelle di vicepresidente siano svolte da magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni direttive di legittimità indicate dalla lettera h), che il numero dei componenti di ciascuna commissione sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate nel numero 2) della lettera c), e, infine, che il numero dei componenti docenti universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

            3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

 

            4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

            4) che i componenti magistrati della commissione di concorso per i posti nella magistratura giudicante siano in prevalenza magistrati che esercitano funzioni giudicanti e che i componenti magistrati della commissione di concorso per i posti nella magistratura requirente siano in prevalenza magistrati che esercitano funzioni requirenti;

        soppresso

        b) prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che:

        b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

            1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

            1)  identico;

            2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

            2)  identico;

            3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

            3)  identico;

            4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

            4)  identico;

            5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio;

            soppresso

            6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito;

            5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

            7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

            6)  identico;

 

        c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

        c) prevedere che:

        d) identico:

            1) le commissioni di cui al numero 3) della lettera a) abbiano facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall’articolo 123-ter, comma 1, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, mediante sorteggio effettuato nelle ventiquattro ore antecedenti l’inizio della prima prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento; prevedere che in tale caso particolare attenzione sia dedicata in sede di prova orale alla materia che il sorteggio ha escluso;

            soppresso

            2) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

            1) identico;

            3) il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte con esito sfavorevole;

            2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

        d) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

        e)  identico:

            1) funzioni giudicanti di primo grado;

            1)  identico;

            2) funzioni requirenti di primo grado;

            2)  identico;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado;

            3)  identico;

            4) funzioni requirenti di secondo grado;

            4)  identico;

            5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

            5)  identico;

 

            6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

            6) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

            7)  identico;

 

            8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

            7) funzioni direttive di primo grado;

            9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

            8) funzioni direttive di secondo grado;

            10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

            9) funzioni giudicanti di legittimità;

            11)  identico;

            10) funzioni requirenti di legittimità;

            12)  identico;

            11) funzioni direttive di legittimità;

            13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

            12) funzioni direttive superiori di legittimità;

            14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

 

            15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

        e) prevedere:

        f)  identico:

            1) che, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che, dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni di legittimità;

            1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

 

            2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

 

            3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

            2) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità previo concorso per titoli ed esami e attribuisca tutte quelle direttive, nonché le semidirettive, previo concorso per titoli;

            4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

            3) le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla lettera l) per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive;

            5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

            4) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 1) e 2) dopo un maggiore numero di anni non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dal numero 1) e dalle lettere g) ed  h);

            6) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);

        f) prevedere che:

        g)  identico:

            1) decorsi almeno cinque anni nell’esercizio delle funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3;

            1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            2) siano disciplinate le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 1), stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

            soppresso

            3) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera i), numero 6), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

            2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);

            4) decorsi almeno cinque anni nell’esercizio delle funzioni requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3;

            3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            5) siano disciplinate le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 4), stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

            soppresso

            6) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera i), numero 5), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

            4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);

 

            5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

 

            6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

            7) i corsi di cui ai numeri 1) e 4) debbano essere espletati esclusivamente in occasione del primo passaggio a funzioni diverse;

            soppresso

            8) il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell’interessato;

            7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        g) prevedere che:

        h) identico:

            1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

            1)  identico;

            2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

            2)  identico;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

            3)  identico;

            4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

            4)  identico;

            5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

            5)  identico;

            6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            6)  identico;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

 

            8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            8) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

            9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

 

            10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            9) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

            11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            10) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

            12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

 

            13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

 

            14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            11) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

            15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            12) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

            16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

 

            17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

 

            18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

        h) prevedere che:

        i) identico:

            1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

            1)  identico;

            2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

            2)  identico;

            3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

            3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno dieci anni;

            4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

            5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

            5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

 

            6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

        i) prevedere che:

        l) identico:

            1) annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura acquisito il parere motivato del consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti;

            1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            2) per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;

            soppresso

            3) annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura acquisito il parere motivato del consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti;

            2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            4) per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;

            soppresso

            5) ai fini di cui al numero 2), sia istituita una commissione di concorso per l’assegnazione alle funzioni giudicanti, costituita da tre magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            soppresso

            6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione di concorso per l’assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            soppresso

            7) annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura acquisito il parere motivato del consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

            3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

 

                3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

 

                3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

 

                3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

 

                3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

 

                3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

 

                3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

 

                3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

 

                3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

            8) per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

            soppresso

                8.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado;

 

                8.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3;

 

            9) annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura acquisito il parere motivato del consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;

            4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

 

                4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

 

                4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

 

                4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

 

                4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

 

                4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

 

                4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

 

                4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

 

                4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

            10) per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

            soppresso

                10.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

 

                10.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3;

 

            11) ai fini di cui al numero 8), sia istituita una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            12) ai fini di cui al numero 10), sia istituita una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

 

            7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

 

                7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

 

                7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

 

                7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

 

                7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

 

                7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

 

            8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

 

            9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

 

                9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

 

                9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

 

                9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

 

                9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

 

                9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

 

            10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            13) annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo  3;

            soppresso

            14) annualmente i restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, a domanda, vengano assegnati, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura su parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, a magistrati che esercitino da almeno cinque anni, diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303;

            soppresso

            15) sia istituita una commissione di concorso alle funzioni di legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            soppresso

            16) i posti di cui ai numeri precedenti, messi a concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; i posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura di cui ai numeri precedenti, e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso;

            soppresso

            17) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera si tenga conto prevalentemente dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni, anche mediante esame a campione dei provvedimenti dallo stesso adottati, nonché delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto e, in particolare, l’esame dei titoli sia incentrato, oltre che sulle eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, su tutti i provvedimenti giudiziari depositati in cancelleria dal magistrato concorrente nel corso dei quattro trimestri dei precedenti cinque anni indicati dalla commissione a seguito di sorteggio;

            11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        l) prevedere che:

        m) identico:

            1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini della verifica dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni direttive con specifico riferimento alla pregressa esperienza del magistrato ed anche mediante il parere motivato dei consigli giudiziari, forma la graduatoria e propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni;

            1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

            2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini della verifica dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni semidirettive con specifico riferimento alla pregressa esperienza del magistrato ed anche mediante il parere motivato dei consigli giudiziari, sceglie tra quelli valutati positivamente;

            2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l’incarico semidirettivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera h), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

            3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

            4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell’interessato;

            4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

            5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;

            5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

 

            6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

 

            7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

 

            8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            6) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive e alle funzioni semidirettive, composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            soppresso

 

            9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

 

            10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            7) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive;

            11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        m) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 6) della lettera l) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi, in qualsiasi distretto, escluso quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell’interessato;

        n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        n) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avvenga nella medesima sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, in una sede diversa vacante. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratra, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        o) prevedere che:

        p) identico:

            1) le commissioni di cui alle lettere i) e l) siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

            1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

            2) i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;

            2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico;

        p) prevedere che:

        q) identico:

            1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

            1) identico:

                I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

                1.1) identico;

                II. seconda classe: da sei mesi a due anni;

                1.2) identico;

                III. terza classe: da due a cinque anni;

                1.3) identico;

                IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;

                1.4) identico;

                V. quinta classe: da tredici a venti anni;

                1.5) identico;

                VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;

                1.6) identico;

                VII. settima classe: da ventotto anni in poi;

                1.7) identico;

            2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui alla lettera i), numeri 8.2) e 10.2), conseguano la quinta classe di anzianità;

            2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

            3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito del concorso di cui alla lettera i), numero 13), conseguano la sesta classe di anzianità;

            3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

        q) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine;

        r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

        r) prevedere che:

        s) identico:

            1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

            1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

            2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

            2) identico;

            3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

            4) identico;

 

        t) prevedere che:

 

            1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

 

            2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

 

                2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

 

                2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

Art. 3.

 

(Scuola superiore della magistratura. Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale e formazione dei magistrati)

 

    1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    2.  Identico:

        a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

        a)  identico:

            1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            1) identico;

            2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            2) identico;

            3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

            3) identico;

            4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

            4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

        b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

        b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

        c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

        c)  identica;

        d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di diciotto mesi e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata presso la Scuola superiore della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

        d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

        e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

        e)  identica;

        f) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori possano effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formative, secondo quanto previsto dal regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998;

        soppressa

        g) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

        f)  identica;

        h) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;

        g)  identica;

        i) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

        h)  identica;

        l) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore valutazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

        i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

        m) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

        l)  identica;

        n) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera  m);

        m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

        o) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera m) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

        n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

        p) prevedere il diritto del magistrato a partecipare, a sua richiesta e se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare soltanto la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

        o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

        q) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

        p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

        r) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

        q)  identica;

        s) prevedere che la valutazione di cui alla lettera q) abbia validità per un periodo non superiore a sei anni;

        soppressa

        t) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

        r)  identica;

 

        s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        u) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera q); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31  maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera o), della presente legge;

        t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        v) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

        u)  identica.

 

Art. 4.

 

(Riforma dei consigli giudiziari

ed istituzione del Consiglio direttivo

della Corte di cassazione)

 

    1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    3.  Identico:

        a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), per due terzi da magistrati con effettive funzioni di legittimità in servizio presso la medesima Corte e la relativa Procura generale, e per un terzo da componenti nominati tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione che siano iscritti da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

        a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

        b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

        b)  identica;

        c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente ed il Procuratore generale della medesima Corte;

        c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

        d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        d)  identica;

        e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere o), p), s), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

        e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

        f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera m), da tre magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        g) prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera m), da cinque magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);

        h)  identica;

        i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

        i)  identica;

        l) prevedere che i componenti nominati dal consiglio regionale non possano svolgere, o aver svolto nei cinque anni precedenti, la professione di avvocato nell’ambito del distretto;

        soppressa

        m) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente ed il procuratore generale della corte d’appello;

        l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

        n) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        m)  identica;

        o) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

        n)  identica;

        p) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire due seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed un seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

        o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

        q) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di carriera non inferiore a venti anni;

        p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

        r) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

        q)  identica;

        s) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

        r) identico:

            1) approvazione delle tabelle su proposta dei titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

            1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

            2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dall’articolo 2 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica;

            2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

            3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

            3)  identico;

            4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

            4)  identico;

            5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

            5)  identico;

            6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

            6)  identico;

            7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

            7)  identico;

 

        s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

        t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

        t)  identica;

        u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera s), numero 1);

        u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);

        v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera s), numeri 4) e 5);

        v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

        z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera s), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

        z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 5.

 

(Riorganizzazione dell’ufficio

del pubblico ministero)

 

    1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    4.  Identico:

        a) prevedere che il procuratore della Repubblica sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

        a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

        b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un magistrato del proprio ufficio alla funzione del vicario, nonché uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di affari;

        b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di affari;

        c) prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri;

        c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;

 

        d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

        d) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero di magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto;

        e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

        e) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;

        f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

        f) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

        g)  identica;

        g) prevedere l’attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione:

        soppressa

            1) nei casi di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, fermo altresì quanto previsto dagli articoli 412, comma 2, 413 e 421-bis del codice di procedura penale;

 

            2) nei casi di accertata e grave violazione di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali;

 

            3) nel caso di accertata e grave violazione delle disposizioni, delle procedure e dei provvedimenti in materia di coordinamento nell’ipotesi di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari;

 

        h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

        h) identica.

        i) prevedere che, nei casi di avocazione, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis dell’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

        soppressa

Art. 6.

 

(Modifiche all’organico della Corte di cassazione e alla disciplina relativa ai magistrati applicati presso la stessa)

 

    1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    5.  Identico:

        a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

        a)  identica;

        b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

        b)  identica;

        c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;

        c)  identica;

        d) prevedere che i magistrati di cui alla lettera c), dopo almeno otto anni di servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo, possano essere nominati a posti vacanti nelle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i), numero 13), in seguito a valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura espressa previa acquisizione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano un’anzianità non inferiore a quindici anni;

        d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

        e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

        e) identica.

Art. 7.

 

(Norme in materia disciplinare nonché

in tema di situazioni di incompatibilità,

dispensa dal servizio e trasferimento

d’ufficio)

 

    1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    6.  Identico:

        a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

        a)  identica;

        b) prevedere:

        b)  identica;

            1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

 

            2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

 

            3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione;

 

            4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

 

        c) salvo quanto stabilito dal numero 10), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

        c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l’esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

            2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

            3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

            3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

            4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario, compresa l’assegnazione a se medesimo e la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell’organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

            4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

            5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

            5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

            6) il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera  e);

            6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

            7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

            7)  identico;

            8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

            8)  identico;

            9) l’adozione di atti e provvedimenti il cui contenuto palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o costituisca esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero riservata ad altri organi costituzionali;

            9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

 

            10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

            10) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale né quella di valutazione del fatto e delle prove;

            11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

        d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

        d)  identico:

            1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

            1)  identico;

            2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti di affari con una di tali persone;

            2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

            3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente;

            3)  identico;

            4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

            4)  identico;

 

            5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

            5) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell’esercizio delle funzioni giudiziarie;

            6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

            6) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

            7) identico;

            7) l’iscrizione, l’adesione o la partecipazione, sotto qualsiasi forma, a partiti o movimenti politici;

            8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato;

            8) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza;

            9) identico;

            9) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

            10) identico;

        e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

        e)  identica;

            1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

 

            2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

 

            3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

 

            4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita;

 

        f) prevedere come sanzioni disciplinari:

        f)  identica;

            1) l’ammonimento;

 

            2) la censura;

 

            3) la perdita dell’anzianità;

 

            4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

 

            5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

 

            6) la rimozione;

 

        g) stabilire che:

        g)  identica;

            1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

 

            2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

 

            3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

 

            4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

 

            5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

 

            6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

 

            7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

 

            8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

 

        h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

        h)  identico:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            2) identico;

            3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

            3) identico;

            4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

            4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

            5) i comportamenti previsti dal numero 2), primo periodo, della lettera c);

            5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

            6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

            6) identico;

            7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

            7) identico;

            8) la scarsa laboriosità, se abituale;

            8) identico;

            9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

            9) identico;

            10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

            10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

            11) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

            soppresso

 

            11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

        i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

        i) identico:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

            2) identico;

 

            3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

        l) stabilire che:

        l) identico:

            1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

            1) identico;

            2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;

            2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

            3) sia rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;

            3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;

        m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

        m) identica;

        n) integrare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso regio decreto legislativo, in quanto compatibili; prevedere altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; prevedere infine che la causa, anche incolpevole, legittimante l’intervento sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità;

        n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare;

        o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

        o) identica;

        p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato.

        p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

 

        q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

Art. 8.

 

(Norme in materia di procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari)

 

    1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    7.  Identico:

        a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

        a)  identica;

        b) stabilire che:

        b) identico:

            1) l’azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata;

            1) l’azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

            2) entro un anno dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;

            2) entro due anni dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;

            3) il corso dei termini sia sospeso:

            3) identico;

            3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

 

            3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

 

            3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

 

            3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;

 

        c) prevedere che:

        c) identico:

            1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

            1) identico;

            2) l’azione disciplinare possa essere promossa anche dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione il quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

            2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

            3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

            3) identico;

            4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l’inizio del procedimento;

            4) identico;

            5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

            5) identico;

        d) stabilire che:

        d) identico:

            1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

            1) identico;

            2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

            2) identico;

            3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

            3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

            4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

            4) identico;

            5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

            5) identico;

        e) prevedere che:

        e) identico:

            1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

            1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

 

            2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

            2) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, possa chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            3) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

            4) identico;

            4) il decreto di cui al numero 3) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato;

            5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

            5) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

            6) identico;

            6) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 5), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

            7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

            7) decorsi i termini di cui al numero 6), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 3) e 4). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 3) e 4) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

            8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

 

            9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

 

            10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;

        f) prevedere che:

        f) identico:

            1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

            1) identico;

            2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

            2) identico;

            3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell’incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

            3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

            4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

            4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

            5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

            5) identico;

            6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

            6) identico;

            7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

            7) identico;

        g) stabilire che:

        g) identica;

            1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

 

            2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

 

        h) prevedere che:

        h) identico:

            1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

            1) identico;

            2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

            2) identico;

            3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 7;

            3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

            4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

            4) identico;

        i) prevedere che:

            i) identica;

            1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

 

            2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

 

            3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

 

            4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4);

 

        l) prevedere che:

            l) identica;

            1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

 

            2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

 

        m) prevedere che:

        m) identica;

            1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

 

            2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

 

            3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

 

        n) prevedere che:

        n) identica.

            1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

 

                1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

 

                1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

 

                1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

 

            2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

 

            3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

 

            4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

 

            5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

 

            6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

 

            7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

 

            8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

 

            9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

 

            10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

 

        o) prevedere che il procuratore generale presso la Corte di cassazione debba promuovere l’azione disciplinare:

        soppressa

            1) nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), ad esclusione dell’ultimo periodo, numero 2), ad esclusione dell’ultimo periodo, numero 3), ad esclusione dell’ultimo periodo, numero 4), ad esclusione dell’ultimo periodo, nonché numeri 5), 6), 7) e 8);

 

            2) nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d), numero 3), e numero 6) limitatamente all’ipotesi della partecipazione ad associazioni segrete;

 

            3) nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera e), numero 1);

 

            4) nei casi previsti dall’articolo 9 della legge 21 aprile 1988, n. 117, per quanto non stabilito nei precedenti numeri 1), 2) e 3).

 

Art. 9.

 

(Istituzione in via sperimentale

dell’ufficio del giudice)

 

    1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    Soppresso

        a) prevedere che l’ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

 

        1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

 

        2) presti assistenza al magistrato nell’organizzarne l’attività in vista dell’udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

 

        3) abbia la facoltà di presenziare all’udienza e di esaminare gli atti;

 

        4) collabori all’espletamento degli adempimenti che incombono al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

 

        5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

 

        b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), escludere che l’attività dell’ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

 

        c) prevedere che l’organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2.250 unità;

 

        d) prevedere che l’assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all’organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d’appello e che l’assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario;

 

        e) prevedere che l’ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera d), sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell’ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

 

        f) prevedere che l’incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

 

        g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l’assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta dai presidenti di corte d’appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di corte d’appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

 

        h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 108/110, la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

 

        i) prevedere che i presidenti delle corti d’appello provvedano, mediante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l’assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso; i presidenti delle corti d’appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

 

            1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

 

            2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

 

            3) le pubblicazioni prodotte dall’interessato al momento della presentazione della domanda;

 

            4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;

 

            5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

 

            6) l’aver eventualmente svolto la pratica forense o conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

 

            7) l’aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

 

        l) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione di cui alla lettera i), numero 6), nonché costituisca titolo preferenziale per l’accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

 

        m) prevedere le caratteristiche di atipicità dei contratti di cui alla lettera g), anche in relazione alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità oltre la prima volta, all’orario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio all’altro con attribuzione della relativa facoltà ai soggetti di cui alla medesima lettera g), al vincolo di segretezza in relazione agli atti conosciuti e alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dell’attività, alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi;

 

        n) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro della giustizia dell’obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

 

        o) prevedere che i contratti di cui alla lettera g) contemplino la previsione di una retribuzione annua articolata su tredici mensilità ciascuna di importo pari a euro 1.032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all’anzianità per l’intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati; prevedere che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

 

    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno.

    Soppresso

    3. La somma derivante dal gettito dell’imposta di cui al comma 2, versata all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

    Soppresso

    4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 acquistano efficacia contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 2 dell’articolo 1 e cessano di avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto.

    Soppresso

 

Art. 10.

 

(Disciplina transitoria)

 

    1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 4, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

        a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

        b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera f) e dai numeri 8.2), 10.2) e 13) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 2, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui all’articolo 3;

        b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

        c) prevedere che i magistrati, in servizio alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, possano richiedere entro un anno dalla predetta data, nei limiti dei posti vacanti, il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura;

        c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

        d) prevedere che i magistrati di cui alla lettera c) possano partecipare al concorso di cui ai numeri 2) e 4) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 2, anche in assenza del requisito di esercizio per almeno cinque anni delle diverse funzioni;

        soppressa

        e) prevedere che le norme di cui ai numeri 8.2) e 10.2) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        f) prevedere che le norme di cui al numero 13) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        g) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere e) e f) continuino ad applicarsi le norme in vigore anteriormente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 2 per il conferimento delle funzioni di appello e di quelle di legittimità, nonché per il conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12). Le assegnazioni sono disposte nell’ambito delle quote previste dall’articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 7), 9) e 14). È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi;

        f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

        h) prevedere che, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i), numero 13), ai sostituti procuratori generali in servizio presso la Direzione nazionale antimafia alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dello stesso articolo 2, possano, a domanda, essere conferite le funzioni requirenti di legittimità secondo le modalità previste dal numero 14) della lettera i) del comma 1 del medesimo articolo;

        soppressa

        i) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, esercitano funzioni direttive mantengano le loro funzioni sino al compimento del termine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l), numero 3), e, nel caso abbiano raggiunto il detto termine, per l’ulteriore periodo di due anni decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

        g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell’organico complessivo della magistratura;

        l) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, esercitano funzioni semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per due anni dalla predetta data, decorsi i quali, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

        soppressa

        m) prevedere che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera q), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi per un ulteriore biennio; prevedere che coloro i quali, alla medesima data, non abbiano compiuto il periodo di dieci anni lo completino e possano permanere nell’incarico per un ulteriore biennio;

        h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);

        n) prevedere che ai posti soppressi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 6 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

        i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

            1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

            1)  identico;

            2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

            2)  identico;

        o) prevedere che ai posti soppressi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 6 per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera n) del presente articolo.

        l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del presente comma;

 

        m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

 

            1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);

 

            2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

 

            3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

 

            4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l’attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l’attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6), 7) e 8), e, se all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

 

            5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

 

        n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

 

            1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m), numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

 

            2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

 

            3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

 

    9. È abrogato l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall’articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

    10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

 

    11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previsti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

 

    12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i) numero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

        a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

 

        b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.

 

    13. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

 

    14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

 

    15. Dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

CAPO II

 

DELEGA AL GOVERNO PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E PER ALCUNE MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO DELLE MAGISTRATURE AMMINISTRATIVA E

CONTABILE

 

Art. 11.

 

(Delega al Governo per il decentramento

del Ministero della giustizia)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia.

    2. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria;

        a)  identica;

        b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

        b)  identica;

 

        c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

        c) riserva all’amministrazione centrale:

        d)  identico:

            1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

            1) identico;

            2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

            2) identico;

            3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

            3) identico;

            4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

            4) identico;

            5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

            5) identico;

            6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

            6) identico;

            7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

            7) identico;

            8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

            8) identico;

            9) dei provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

            9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e alla censura;

          10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

            10) identico.

    3. Per gli oneri relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa annua massima di 5.610.000 euro a decorrere dall’anno 2004 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    4. Per gli oneri relativi al personale valutati in 7.387.452 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

 

    19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    5. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 1.

    20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

Art. 12.

    Stralciato

(Modifica della disciplina per l’accesso

alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a modificare i numeri 1) e 3) del primo comma dell’articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, stabilendo che i posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato siano conferiti:

 

        a) in ragione di un quarto, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all’articolo 12, primo comma, della citata legge n. 186 del 1982, previo parere di una commissione presieduta dal presidente dello stesso consiglio di presidenza e formata dai componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della medesima legge, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani nelle rispettive qualifiche; il parere è reso in base alla valutazione dell’attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati, nonché dell’anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell’articolo 21 della legge n. 186 del 1982, l’anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

 

        b) in ragione della metà, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, appartenenti a carriere per l’accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali con la qualifica di consigliere; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva l’applicazione dell’articolo 20 della citata legge n. 186 del 1982 per i posti eventualmente rimasti vacanti.

 

    2. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 1.

 

Art. 13.

 

(Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    21. Identico.

        a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

 

        b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

 

        c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

 

    2. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 1.

    22. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

CAPO III

 

DELEGA AL GOVERNO PER

L’ADOZIONE DI UN TESTO UNICO

ED ALTRE DISPOSIZIONI

 

Art. 14.

 

(Testo unico)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

    23. Identico.

    2. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 5 dell’articolo 1.

    24. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.

    3. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

    25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

Art. 15.

 

(Trasferimento a domanda)

 

    1. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

    26. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo  2.

    27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

 

    28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

 

    29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

    3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 16.

 

(Proroga in via transitoria dell’esercizio delle funzioni di Procuratore nazionale

antimafia)

 

    1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera i), dell’articolo 10 della presente legge e dal comma 3 dell’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia, alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite per un ulteriore periodo di due anni dopo la scadenza del termine massimo indicato nel comma 3 del citato articolo 76-bis.

    Soppresso

 

    31. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

 

    32. All’articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

 

    33. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

 

    «Art. 86. (Relazioni sull’amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

 

        b) l’articolo 89 è abrogato;

 

        c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

 

    34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

 

    35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

 

    36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

 

    37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

 

        a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

 

        b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

 

    38. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

 

    «Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

Art. 17.

 

(Copertura finanziaria)

 

    1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in 2.462.899 euro a decorrere dall’anno 2004; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 5), 6), 11), 12) e 15), nonché lettera l), numero 6), è autorizzata la spesa massima di 594.589 euro a decorrere dall’anno 2004.

    39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l’anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall’anno 2006.

 

    40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2005, di cui euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede median­te corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’am­bito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    3. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di 13.353.900 euro a decorrere dall’anno 2004, di cui 1.716.000 euro a decorrere dall’anno 2004 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, 3.733.500 euro a decorrere dall’anno 2004 per le spese di funzionamento, 2.800.000 euro a decorrere dall’anno 2004 per il trattamento economico del personale docente, 4.860.000 euro a decorrere dall’anno 2004 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, 112.400 euro a decorrere dall’anno 2004 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), e 132.000 euro a decorrere dall’anno 2004 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n).

    41. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall’anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).

    3. Per le finalità di cui all’articolo 4, la spesa prevista è determinata in 489.700 euro a decorrere dall’anno 2004, di cui 17.044 euro a decorrere dall’anno 2004 per gli oneri connessi al comma 1, lettera a), e 472.656 euro a decorrere dall’anno 2004 per gli oneri connessi al comma 1, lettere f) e g).

    42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).

    4. Per le finalità di cui all’articolo 6, la spesa prevista è determinata in 1.404.141 euro a decorrere dall’anno 2004.

    43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno 2006.

 

    44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    5. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 18.305.229 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede:

    45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:

        a) quanto a 17.519.019 euro, a decorrere dall’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

        a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

        b) quanto a 786.210 euro, a decorrere dall’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata annualmente dalla tabella C allegata alla legge finanziaria.

        b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei predetti articoli 2, 3, 4 e 6, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    46. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    47.  Identico.

 

    48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

 

    49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

 

    50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1262

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore  COSSIGA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  IL 19 MARZO 2002

 

 

 

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Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico

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Onorevoli Senatori. – Presento, a mio nome e sotto la mia responsabilità, uno dei disegni di legge già elaborati da apposita commissione del partito di Forza Italia e poi non presentati dalla Casa delle Libertà.

    Negli ultimi anni il nostro sistema giudiziario è stato caratterizzato da una serie di significative riforme normative che hanno interessato sia il settore penale sia quello civile. A queste riforme sono seguiti anche considerevoli aumenti di organico e cospicui investimenti in tecnologie informatiche.

    A fronte di queste innovazioni, le prestazioni dell’amministrazione della giustizia italiana non sembrano migliorate, anzi, è noto come siano segnalate da più parti difficoltà sempre crescenti, con una complessiva perdita di credibilità del sistema giudiziario del nostro paese che ha raggiunto ormai livelli inaccettabili per una democrazia occidentale.

    Le soluzioni che finora sono state adottate per aggredire una situazione molto critica hanno mostrato tutti i loro limiti.

    Il miglioramento delle prestazioni dell’amministrazione giudiziaria non può prescindere dal riconsiderare profondamente sia il ruolo del Ministero della giustizia sia le funzioni della dirigenza degli uffici.

    L’eccessiva centralizzazione del Ministero della giustizia rende infatti estremamente complesse le funzioni di governo, rallenta i processi decisionali e l’implementazione delle riforme. Parimenti, la carenza di competenze organizzativo-gestionali negli uffici e la pervasiva cultura giuridica rendono spesso inefficace e inefficiente sia la gestione dei procedimenti e dei flussi di lavoro sia l’allocazione delle risorse disponibili, limitando considerevolmente anche le potenzialità delle innovazioni normative e tecnologiche che non riescono quasi mai a produrre gli effetti sperati. Inoltre, i giudici ed i pubblici ministeri sono spesso distolti dalla loro attività giudiziaria sia a causa delle numerose incombenze amministrative che devono svolgere, sia perchè una quantità considerevole del loro tempo viene destinata a compiti che potrebbero essere proficuamente assegnati ad altro personale.

    Il presente disegno di legge risponde a questi problemi attraverso il decentramento dei servizi della giustizia, la riorganizzazione degli uffici giudiziari e l’istituzione dell’assistente legale-giuridico.

    Con il decentramento del Ministero, attraverso gli Uffici distrettuali dell’amministrazione giudiziaria (UDAG), si creano degli organi decisionali e gestionali distribuiti sul territorio per avvicinare l’azione di governo propria del Ministero alle esigenze degli uffici.

    Questo permetterà di garantire una maggiore qualità ed efficienza sia dei processi di allocazione delle risorse, sia dei progetti di sviluppo tecnologico e di riforma. È opportuno ricordare come l’istituzione di tali uffici prenda spunto dal disegno di legge (atto Senato n. 3215) già in discussione nella XIII legislatura.

    Con la riorganizzazione degli uffici giudiziari si vuole contribuire significativamente a migliorare il loro funzionamento, liberando i giudici ed i pubblici ministeri da incombenze prettamente amministrative e valorizzando le potenzialità gestionali della dirigenza amministrativa.

    In questo modo i giudici ed i pubblici ministeri dirigenti potranno dedicarsi principalmente alle funzioni giurisdizionali, mentre i dirigenti amministrativi potranno concentrarsi sul miglioramento dei servizi, disponendo di maggiori attribuzioni e responsabilità.

    Il delicato equilibrio fra la componente togata e quella amministrativa dell’ufficio finisce per generare alcune ineluttabili tensioni organizzative, che richiedono una particolare attenzione per non sfociare in disfunzionali conflitti.

    A questo fine, la legge delega individua i criteri e i princìpi sulla base dei quali il decreto legislativo dovrà prevedere, da un lato, una chiara separazione di funzioni e competenze fra il magistrato dirigente e il dirigente amministrativo e, dall’altro, le indispensabili forme di coordinamento e di collaborazione nella gestione dell’ufficio e nella definizione degli obiettivi e dei programmi di attività.

    Inoltre, per migliorare la quantità e la qualità del lavoro svolto dai magistrati e creare un ulteriore percorso formativo per le professioni forensi, è prevista l’istituzione della figura dell’assistente legale-giuridico del giudice e del pubblico ministero. Si tratta di un giovane laureato in giurisprudenza che, con un contratto annuale rinnovabile una sola volta, affiancherà il magistrato nelle sue attività.

    Passando all’analisi delle singole disposizioni dell’articolo unico, le lettere da a) ad i) individuano le funzioni riservate all’amministrazione centrale.

    La lettera l) prevede l’istituzione degli UDAG che avranno un’articolazione territoriale su uno o più distretti simile a quella attualmente in essere per i Coordinamenti interdistrettuali per i sistemi informativi automatizzati (CISIA), di cui gli UDAG assorbiranno personale e funzioni. L’UDAG assorbirà inoltre personale e funzioni attualmente svolte dalle Corti di appello per la gestione contabile e amministrativa dei distretti.

    Le lettere da m) a s) definiscono inoltre i requisiti per la dirigenza degli UDAG e le funzioni ad essi attribuite in materia di personale amministrativo, beni e attrezzature e servizi di cancelleria.

    Le lettere t) ed u) dettano le direttive in materia di controlli contabili e sostitutivi.

    Le lettere da v) a ff) stabiliscono i criteri ed i principi guida per la riorganizzazione degli uffici giudiziari.

    In particolare, gli uffici dovranno essere diretti dal magistrato dirigente e dal dirigente amministrativo, al quale spetteranno le funzioni relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell’ufficio.

    Si stabiliscono inoltre i criteri guida sulla base dei quali il decreto legislativo dovrà:

        a) definire le modalità per la formulazione e la valutazione degli obiettivi e del programma delle attività dell’ufficio;

        b) individuare le misure necessarie per superare eventuali contrasti tra magistrato dirigente e dirigente amministrativo;

        c) approntare gli strumenti per promuovere un rapporto di fiducia e di fattiva collaborazione fra i due dirigenti.

    Il decreto dovrà inoltre definire le rispettive responsabilità gestionali del dirigente magistrato e del dirigente amministrativo, anche ai fini della progressione in carriera e della retribuzione.

    Infine, la lettera gg) prevede l’istituzione dell’assistente legale-giuridico del magistrato.

 



 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a realizzare il decentramento dei servizi del Ministero della giustizia secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere la riserva all’amministrazione centrale del casellario giudiziario centrale;

        b) prevedere la riserva all’amministrazione centrale dell’emanazione di circolari e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

        c) prevedere la riserva all’amministrazione centrale della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare ai singoli distretti, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

        d) prevedere la riserva all’amministrazione centrale per i bandi di concorso da espletare a livello nazionale;

        e) prevedere la riserva all’amministrazione centrale per i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi distrettuali;

        f) prevedere la riserva all’amministrazione centrale per il trasferimento del personale amministrativo tra i diversi distretti e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

        g) prevedere la riserva all’amministrazione centrale per i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni;

        h) prevedere la riserva all’amministrazione centrale per i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica, nel rispetto delle norme vigenti relative alla determinazione dei trattamenti retributivi e previdenziali;

        i) prevedere la riserva all’amministrazione centrale per i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

        l) prevedere l’istituzione dell’Ufficio distrettuale dell’amministrazione giudiziaria (UDAG) su base mono o pluri-distrettuale, nel quale assorbire il personale e le funzioni attualmente svolte sia dai Coordinamenti interdistrettuali per i sistemi informativi automatizzati (CISIA) sia dalle Corti di appello e dalle procure generali, per quanto riguarda la gestione contabile, le rilevazioni statistiche, la formazione del personale e l’allocazione delle risorse nei distretti;

        m) prevedere che l’UDAG dipenda dal Capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e sia diretto da un dirigente amministrativo, ovvero da un soggetto estraneo all’amministrazione nominato dal Ministro della giustizia con contratto di tipo privatistico secondo quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

        n) prevedere che, in materia di personale amministrativo, l’UDAG, nell’ambito degli uffici giudiziari di competenza, abbia le attribuzioni di predisposizione biennale di un progetto relativo alle piante organiche, conforme alle direttive del Ministro della giustizia e approvato dal Capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria;

        o) prevedere che la distribuzione tra gli uffici delle unità di personale amministrativo assegnate dal Ministero della giustizia, attraverso un processo negoziale con gli uffici giudiziari, tenga conto sia delle direttive del Ministro della giustizia, sia degli obiettivi e dei programmi di cui alla lettera aa);

        p) prevedere che i trasferimenti, le applicazioni, le supplenze e ogni altro movimento del personale amministrativo nell’ambito degli uffici giudiziari di competenza, competano agli UDAG in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministro della giustizia;

        q) prevedere che, in materia di beni ed attrezzature, l’UDAG, nell’ambito degli uffici giudiziari di competenza, abbia le attribuzioni di:

            1) acquisto delle attrezzature e loro distribuzione tra gli uffici;

            2) distribuzione tra gli uffici dei fondi assegnati o accreditati dal Ministero della giustizia, attraverso un processo negoziale con gli uffici giudiziari che tenga conto sia delle direttive del Ministro, sia degli obiettivi e dei programmi di cui alla lettera aa);

            3) partecipazione alle «Commissioni manutenzione» e approvazione del rendiconto per le spese sostenute dai comuni per la manutenzione ed il funzionamento dei locali destinati ad uffici giudiziari;

        r) prevedere che, in materia di servizi di cancelleria l’UDAG, nell’ambito degli uffici giudiziari di competenza, abbia le seguenti attribuzioni:

            1) armonizzazione dei servizi giudiziari;

            2) progettazione e promozione di interventi tesi al miglioramento qualitativo dei servizi;

            3) implementazione di strumenti, anche di tipo statistico, per la valutazione del funzionamento degli uffici e dei servizi offerti;

        s) prevedere l’attribuzione a ciascun ufficio giudiziario della competenza in materia di atti di gestione del personale, salvo quelli riservati al Ministero della giustizia e all’UDAG, con l’obbligo di comunicare all’UDAG gli atti di maggiore rilievo concernenti la gestione del personale;

        t) prevedere che l’attribuzione dei controlli contabili sulla gestione dell’UDAG, ove previsti, sia affidata alle Ragionerie regionali dello Stato;

        u) prevedere l’istituzione di un controllo sostitutivo da parte del Capo del Dipartimento organizzazione giudiziaria nei casi di grave e persistente omissione degli organi decentrati o dei singoli uffici, secondo le rispettive competenze, specificandone condizioni e modalità;

        v) prevedere che al pubblico ministero dirigente ed al giudice dirigente spettino esclusivamente le funzioni direttive relative al personale togato così come previste dall’ordinamento giudiziario;

        z) prevedere che al dirigente amministrativo spettino le funzioni relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

        aa) prevedere le modalità di formulazione e di valutazione degli obiettivi e del programma delle attività dell’ufficio giudiziario che ogni due anni dovrà essere predisposto congiuntamente dal pubblico ministero dirigente o dal giudice dirigente con il rispettivo dirigente amministrativo. Il programma e gli obiettivi dovranno essere sottoposti ad una verifica annuale anche al fine di eventuali modifiche;

        bb) prevedere i provvedimenti necessari per superare eventuali contrasti nella formulazione degli obiettivi e del programma;

        cc) prevedere le modalità attraverso le quali il dirigente amministrativo dell’ufficio possa chiedere al Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria di essere destinato ad altro incarico;

        dd) prevedere le modalità attraverso le quali il pubblico ministero dirigente o il giudice dirigente possa chiedere al Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria di destinare il dirigente amministrativo ad altro incarico;

        ee) prevedere le modalità attraverso le quali definire le responsabilità gestionali del dirigente amministrativo in relazione anche alle responsabilità del magistrato dirigente;

        ff) prevedere che al dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria spetti l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei confronti del personale dipendente;

        gg) prevedere l’istituzione della figura dell’assistente legale-giuridico del giudice e del pubblico ministero, definendone le competenze e le modalità di reclutamento e selezione e precisamente:

            1) la laurea in giurisprudenza;

            2) l’età non superiore ai 30 anni;

            3) il contratto di durata annuale rinnovabile una sola volta;

            4) l’incompatibilità con altre attività di lavoro;

            5) l’utilizzabilità ai fini della pratica forense.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2457

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, TOFANI, PELLICINI, BALBONI, BEVILACQUA, BATTAGLIA Antonio, COZZOLINO, DE CORATO, DEMASI, MASSUCCO, MEDURI, PONTONE, SEMERARO, SERVELLO, TATÒ e ULIVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 31 luglio 2003

 

 

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Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, al fine di concretizzare una nuova e più razionale organizzazione del personale del Ministero della giustizia, ha lo scopo di istituire il ruolo del funzionario giudiziario che sarà ricoperto da funzionari di cancelleria provenienti dalla ex carriera direttiva, con il compito di svolgere funzioni amministrative, ora attribuite al magistrato, che non rientrano nell’attività giurisdizionale stricto sensu.

    Il riconoscimento di queste professionalità consentirà anzitutto di alleggerire il carico di lavoro dei singoli magistrati e soprattutto di velocizzare i tempi di definizione dei procedimenti.

    I funzionari giudiziari, infatti, come già avviene in altri Paesi europei (ad esempio Germania, Francia, Austria, eccetera), dove l’ordinamento prevede da sempre figure simili con competenze molto più ampie rispetto a quelle oggi attribuite ai funzionari italiani, saranno investiti di un preciso e qualificante ruolo all’interno degli uffici giudiziari.

    Giova ricordare in proposito che la Commissione delle Comunità europee, nel dicembre 2002, ha presentato a Bruxelles il libro verde sul procedimento europeo di pagamento e sulle misure atte a semplificare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. In tale sede è stato evidenziato, tra l’altro, il fatto che il modello dell’ingiunzione «con prova» si distingue da quello «senza prova» per il fatto che il primo attribuisce l’autorità di emettere l’ingiunzione di pagamento al giudice competente, mentre il secondo – utilizzato in Austria, Finlandia, Germania, Portogallo e Svezia – delega tale potere alla cancelleria o, nel caso svedese, ai funzionari dell’autorità responsabili per l’esecuzione.

    La stessa Commissione ha infine rilevato che, nello scegliere tra questi due modelli, un aspetto importante di cui si deve tener conto è dato dal fatto che l’istituzione di un procedimento di ingiunzione di pagamento che sia gestito dalla cancelleria potrebbe contribuire notevolmente all’alleggerimento del carico di lavoro dei giudici, consentendo loro di concentrarsi sulle cause di natura più complessa.

    Analoga riflessione può essere applicata anche all’intensa attività amministrativa espletata dai giudici di pace, spesso rallentata a causa degli eccessivi carichi di lavoro.

    L’Amministrazione giudiziaria otterrà un notevole risparmio di risorse finanziarie mediante l’impiego dei funzionari attualmente in organico che, per l’attività di direzione e coordinamento che svolgono (dirigono gli uffici giudiziari o sezioni degli stessi) e per la loro formazione, sarebbero sicuramente i più idonei ad esercitare tali mansioni.

    E’ opportuno ricordare che tali funzionari sono stati reclutati mediante concorso pubblico e nel corso degli anni hanno acquisito una professionalità che costituisce una innegabile e preziosa risorsa non utilizzata appieno dall’amministrazione e che, in una prospettiva immediata, potrebbero sicuramente incidere sul decongestionamento degli uffici giudiziari.

    La normativa proposta prevede che l’accesso al nuovo ruolo sia consentito ai funzionari provenienti dalla ex carriera direttiva e, in sede di prima applicazione della legge (dando concreta attuazione al comma 3 dell’articolo 7 della legge 19 luglio 2002, n. 145, con cui, introducendo l’articolo 17-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato istituito il ruolo della vice dirigenza), anche a quelli sprovvisti del diploma di laurea.

    Si prevede comunque la valutazione di ulteriori titoli preferenziali, quali il diploma di laurea, abilitazioni professionali, corsi post-lauream, eccetera.

    Il testo del disegno di legge è diviso in tre capi e si compone di 14 articoli.

    Il capo I, dall’articolo 1 all’articolo 7, riguarda l’istituzione del funzionario giudiziario, cui l’articolo 1 attribuisce funzioni di carattere amministrativo in materia civile e penale e l’articolo 2 ne determina le sedi e gli uffici.

    Gli articoli 3 e 4 disciplinano rispettivamente il ruolo e le piante organiche dei funzionari giudiziari, i requisiti per la nomina e i titoli preferenziali.

    Al nuovo ruolo è assegnato un organico nel limite massimo di 2.500 unità; le nomine saranno effettuate con decreto del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, entro trenta giorni dal termine ultimo per la presentazione della relativa domanda, stabilito con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 13. Un eventuale ampliamento sarà successivamente determinato dal Ministro della giustizia con proprio decreto.

    Gli articoli 5, 6 e 7 trattano rispettivamente della formazione, dei doveri e controlli disciplinari, dello status e delle indennità ed incompatibilità proprie della figura del funzionario giudiziario in qualità di impiegato civile dello Stato.

    Nel capo II, che va dall’articolo 8 all’articolo 11, gli articoli 8 e 9 definiscono nello specifico le competenze proprie del funzionario giudiziario in materia civile e in materia penale.

    L’articolo 10 tratta della disciplina delle impugnazioni contro i provvedimenti del funzionario giudiziario, rimandando a quanto previsto dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali.

    L’articolo 11 disciplina gli affari pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

    Il capo III comprende gli articoli da 12 a 14, che afferiscono rispettivamente alle norme di coordinamento, a quelle di attuazione e al regime fiscale.

 




 


 

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Art. 1.

(Istituzione e funzioni)

    1. E’ istituita la figura professionale del funzionario giudiziario per l’espletamento delle attività amministrative in materia civile e penale indicate negli articoli 8 e 9.

    2. Possono espletare le attività di competenza del funzionario giudiziario i funzionari di cancelleria in servizio presso le articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione giudiziaria, di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

    3. Il personale di cui al comma 2 può presentare domanda per l’inquadramento nel ruolo organico dei funzionari giudiziari, di cui all’articolo 3, entro e non oltre i termini stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 13.

    4. All’atto della presentazione della domanda di cui al comma 3, i soggetti interessati possono chiedere di mantenere il ruolo di direzione e coordinamento dei servizi cui erano preposti nella sede di appartenenza.

Art. 2

(Sede degli uffici)

    1. Gli uffici del funzionario giudiziario hanno sede presso tutti gli uffici giudiziari previsti dall’articolo 1 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

 

Art. 3.

(Ruolo organico e piante organiche)

    1. Il funzionario giudiziario è nominato con decreto del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 1.

    2. Il ruolo organico dei funzionari giudiziari è fissato, in sede di prima attuazione della presente legge, nel limite massimo di 2.500 unità, salvo ampliamento successivo, da determinare con decreto del Ministro della giustizia.

    3. Il funzionario giudiziario assume possesso dell’ufficio entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a pena di decadenza.

    4. In caso di vacanza dell’ufficio del funzionario giudiziario o di impedimento dello stesso, le funzioni sono svolte da altro funzionario dello stesso ruolo in servizio nello stesso circondario.

    5. Se la vacanza o l’impedimento si protrae per oltre sei mesi si provvede a nuova designazione.

Art. 4.

(Requisiti per la nomina
e titoli preferenziali)

    1. Per la nomina a funzionario giudiziario sono richiesti i seguenti requisiti:

        a) cittadinanza italiana;

        b) non avere riportato condanne per qualsiasi delitto non colposo; non avere procedimenti penali in corso al momento della nomina in ruolo; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;

        c) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o laurea equipollente, ferma restando, in sede di prima applicazione della presente legge, la previsione di cui all’articolo 17-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed avere svolto senza demerito le funzioni di direzione di uffici o sezioni, e tutte le funzioni proprie ed inerenti alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie per un periodo non inferiore a cinque anni.

    2. La nomina a funzionario giudiziario deve essere effettuata, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 1, a favore di funzionari capaci di assolvere degnamente, per prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni previste dalla presente legge.

    3. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, determina il punteggio da attribuire ai seguenti titoli di preferenza:

        a) superamento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di attività professionali e alla docenza in ambito giuridico ed economico;

        b) superamento di corsi di specializzazione o di perfezionamento o master post-universitari in materie giuridico-economiche, conseguiti presso università o istituti riconosciuti dello Stato, o di un Paese membro dell’Unione europea, ovvero di un Paese con il quale vige un accordo di reciprocità per il riconoscimento dei titoli;

        c) conoscenza di due lingue parlate in Stati membri dell’Unione europea;

        d) buona conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici.

Art. 5.

(Corsi di aggiornamento)

    1. Il Ministero della giustizia organizza periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i funzionari giudiziari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione o presso altro organo dell’Amministrazione della giustizia.

Art. 6.

(Doveri e controlli disciplinari)

    1. Si applicano al funzionario giudiziario le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7

(Status, indennità ed incompatibilità)

    1. I funzionari giudiziari mantengono lo status di impiegati civili dello Stato, appartenenti all’Amministrazione della giustizia, e sono sottoposti al trattamento giuridico ed economico previsto per gli stessi.

    2. Ai funzionari giudiziari spettano lo stipendio tabellare e le indennità accessorie, compresa l’indennità di amministrazione, previste per i profili di appartenenza.

    3. Ai funzionari giudiziari spetta altresì un’indennità integrativa annuale di posizione pari a 6.000 euro al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, valida ai fini pensionistici.

    4. All’adeguamento dell’indennità di cui al comma 3 si provvede in sede di contrattazione decentrata ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

    5. Il funzionario giudiziario immesso nel ruolo, che abbia svolto per cinque anni l’attività di cui al comma 2 dell’articolo 1 e per tre anni le attività di cui al comma 4 dello stesso articolo, in deroga alle norme che disciplinano l’accesso alla dirigenza, di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può accedere, nell’ambito delle dotazioni organiche determinate dall’Amministrazione della giustizia, alla dirigenza di seconda fascia previa valutazione dei risultati conseguiti.

    6. I funzionari giudiziari non possono essere destinati ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore o nell’albo dei consulenti tecnici, nè, comunque, ad uffici giudiziari avanti ai quali i loro parenti od affini svolgono abitualmente attività professionale autonoma.

Capo II

COMPETENZE DEL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Art. 8

(Competenze del funzionario giudiziario in materia civile)

    1. Sono trasferite al funzionario giudiziario in materia civile le seguenti funzioni di natura amministrativa:

        a) nomina di arbitro ai sensi degli articoli 810, secondo comma, 811 e 813, terzo comma, del codice di procedura civile;

        b) deposito del lodo ai sensi dell’articolo 825, terzo comma, del codice di procedura civile;

        c) formazione e revisione dell’albo dei consulenti tecnici ai sensi degli articoli da 14 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

        d) iscrizione di periodici e quotidiani nel relativo registro, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

        e) provvedimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

        f) provvedimenti relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, fatta salva la fase di opposizione, ai sensi dei capi II e IV del Titolo II del Libro III del codice di procedura civile;

        g) emissione di decreti ingiuntivi ai sensi degli articoli 641, 647 e 654 del codice di procedura civile;

        h) provvedimenti relativi all’apertura delle successioni di cui agli articoli 747, primo, terzo e quarto comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile;

        i) legalizzazione di atti e documenti per l’estero, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

        l) competenze in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, di cui all’articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

        m) provvedimenti relativi all’apposizione e rimozione dei sigilli, di cui al capo II del Titolo IV del Libro IV del codice di procedura civile;

        n) apertura di cassette di sicurezza ai sensi degli articoli 1840 e 1841 del codice civile;

        o) provvedimenti in materia di copia e collazione di atti pubblici di cui agli articoli da 743 a 746 del codice di procedura civile;

        p) attività di cui all’articolo 2016 del codice civile in materia di ammortamento di titoli;

        q) correzione di errori materiali nei casi di cui agli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile.

Art. 9

(Competenze del funzionario giudiziario in materia penale)

    1. Sono trasferite al funzionario giudiziario in materia penale le seguenti funzioni di natura amministrativa:

        a) competenze in materia di casellario giudiziale di cui all’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 313;

        b) liquidazione dei compensi, ai sensi dell’articolo 232 del codice di procedura penale e degli articoli 82, 83, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 141, 142, 143, 168, 169 e 171 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

        c) provvedimenti di cui agli articoli 151 e 154 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

        d) provvedimenti in materia di stato civile di cui agli articoli 31, 32, 34, 48, 49, comma 3, 59, 75, 76, 77, 78, 95, 96, 98 e 100 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

        e) procedimento per la scelta dei giudici popolari, di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 32 e 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.

Art. 10

(Impugnazioni)

    1. I provvedimenti del funzionario giudiziario sono impugnabili dinanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme previste dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali.

Art. 11

(Affari pendenti)

    1. Gli affari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie attribuite alla competenza del funzionario giudiziario ai sensi degli articoli 8 e 9, sono disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti prima della predetta data, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13.

Capo III

NORME DI COORDINAMENTO,
DI ATTUAZIONE E FINALI

Art. 12

(Norme di coordinamento)

    1. In tutte le disposizioni di legge richiamate dagli articoli 8 e 9, le parole «giudice», «pubblico ministero», «procuratore della Repubblica», «presidente del tribunale», «tribunale» devono intendersi sostituite rispettivamente dalle seguenti: «funzionario giudiziario» ed «ufficio del funzionario giudiziario».

Art. 13

(Norme di attuazione)

    1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 14

(Regime fiscale)

    1. Per gli atti ed i provvedimenti di competenza del funzionario giudiziario, per ciascun grado del giudizio, è dovuto il contributo unificato di iscrizione al ruolo, previsto dall’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, incrementato di 3 euro.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2629

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 9 DICEMBRE 2003

 

 

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Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

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Onorevoli Senatori. – L’esercizio delle funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario, giudice e pubblico ministero, incide così profondamente e talvolta irreversibilmente su i diritti della persona e sulla sua stessa vita psico-fisica che particolare equilibrio mentale e specifiche attitudini psichiche debbono essere richieste per la assunzione della qualità di magistrato e per la permanenza nella carriera.

    A ciò si provvede con il presente disegno di legge in modo conforme alla tutela della indipendenza e della inamovibilità propria dei magistrati.

 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. I candidati al concorso per la carriera di magistrato dell’ordine giudiziario sono sottoposti per l’ammissione al concorso stesso ad esame psichiatrico e psico-attitudinale da parte di una commissione medico-psicologica, composta da medici e da psicologi, nominata dalla stessa commissione di esame designata dal Consiglio superiore della magistratura.

    2. Il giudizio della commissione medico-psicologica deve essere valutato, approvato o respinto dalla commissione di esame di cui al comma 1. I soggetti dichiarati inabili psichiatricamente, o non idonei sotto il profilo psico-attitudinale, non sono ammessi al concorso.

Art. 2.

    1. In qualunque momento il Consiglio superiore della magistratura, di sua iniziativa o su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o di un Procuratore generale della Repubblica presso una corte d’appello, può sottoporre qualunque magistrato all’esame psichiatrico e psicoattitudinale di cui all’articolo 1, comma 1.

    2. Il Consiglio superiore della magistratura nomina all’inizio di ogni anno giudiziario la commissione medico-psicologica di cui all’articolo 1 per gli esami di cui al presente articolo.

    3. Il giudizio della commissione medico-psicologica deve essere valutato, e respinto o approvato, dal Consiglio superiore della magistratura. I soggetti giudicati inabili psichiatricamente o non idonei sotto il profilo psico-attitudinale sono dichiarati decaduti e collocati in pensione o sospesi dall’esercizio delle funzioni e collocati in aspettativa; al termine del periodo di aspettativa, tali soggetti sono nuovamente sottoposti a visita medico-psicologica.

Art. 3.

    1. Un ufficiale di polizia giudiziaria incaricato di eseguire un ordine da parte di un giudice o di un pubblico ministero, qualora ritenga che questo ordine sia stato impartito dal magistrato in condizioni di non equilibrio psichico o di non normalità psicologica, deve sospendere la esecuzione dell’ordine stesso, facendone immediatamente rapporto al Procuratore generale della Repubblica del distretto giudiziario competente, che decide immediatamente o ordinando sotto la sua responsablità l’esecuzione dell’ordine, ovvero autorizzando la sospensione della sua esecuzione di esso e adottando contemporaneamente le iniziative previste dall’articolo 2, comma 1.

    2. Qualora venga emesso dal Consiglio superiore della magistratura giudizio negativo, sul giudice o pubblico ministero che ha emanato l’ordine, anche solo limitatamente all’atto di cui si tratta, il Consiglio superiore della magistratura trasmette gli atti al giudice del riesame competente che provvede immediatamente a annullarlo.

    3. L’ufficiale di polizia giudiziaria non è responsabile della sospensione dell’esecuzione dell’ordine prevista dalla presente legge, nè in sede penale, salvo che il fatto non costituista reato ad altro titolo, nè in sede disciplinare, salvo che per gravissima negligenza.

Art. 4.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Esame in sede referente presso la 2^ Commissione (Giustizia)


 

 

 

GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDì 15 LUGLIO 2004

366a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Jole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(omissis)

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(Esame e rinvio)

 

Riferisce il senatore BOBBIO (AN) il quale preliminarmente rileva che, in sede di relazione, si limiterà a tratteggiare a grandi linee le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato per il disegno di legge in titolo, soffermandosi su quelle che gli appaiono di maggior rilievo e riservandosi di affrontare più diffusamente, al momento della replica, i profili su cui verrà richiamata l'attenzione nel corso della discussione generale.

Con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge, il relatore evidenzia, da un lato, l'introduzione di una specifica delega al Governo volta a prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari di ogni ordine e grado in una prospettiva volta ad assicurare maggiore trasparenza all'esercizio delle funzioni giudiziarie e, dall'altro, la soppressione della delega al Governo per l'istituzione, in via sperimentale, dell'ufficio dell'ausiliario del giudice, una scelta quest'ultima effettuata dalla Camera dei deputati per ragioni di copertura e nei confronti della quale non è possibile non manifestare un profondo rammarico, in quanto in tal modo viene meno una previsione che corrispondeva a istanze fondate provenienti dalla stessa magistratura.

Passando all'articolo 2, va evidenziato innanzitutto come la scelta da parte del Governo di porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati abbia imposto l'accorpamento di tutta la restante parte del disegno di legge in un unico articolo. In tale articolo viene a confluire il complessivo intervento di riforma dell'ordinamento giudiziario, riforma che nelle sue linee di fondo risulta peraltro ancora coerente con l'impianto complessivo licenziato in prima lettura dal Senato; la Camera dei deputati ha infatti apportato modifiche volte essenzialmente o a migliorare sul piano tecnico alcuni aspetti dell'articolato - intento forse non sempre raggiunto - o ad introdurre cambiamenti, diretti a rimuovere possibili profili di dubbia costituzionalità del testo originario.

In primo luogo la Camera dei deputati ha abbandonato la soluzione del concorso per l'accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente e ha previsto un concorso unico per l'accesso in magistratura, stabilendo però che i candidati che intendano partecipare a tale concorso dovranno indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intenderanno accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. A differenza di quanto previsto nel testo licenziato dal Senato non vengono quindi previste né prove di esame distinte, né commissioni di concorso distinte. La scelta effettuata al momento della domanda costituisce poi soltanto un titolo preferenziale per quanto riguarda la prima destinazione, che comunque dovrà avvenire nei limiti delle disponibilità dei posti.

La Camera dei deputati ha poi provveduto a reintrodurre le funzioni semidirettive requirenti di primo e di secondo grado e a ridefinire le modalità per il passaggio alle funzioni di secondo grado e di legittimità, prevedendo due modalità concorsuali fra loro alternative in un caso per titoli ed esami, in un altro per soli titoli, a differenza dell'originaria impostazione del testo del Senato in cui il passaggio alle predette funzioni poteva avvenire solo previo concorso per titoli ed esami.

Per quanto riguarda il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa, si è modificata la previsione sul punto prevedendo che il cambiamento di funzioni sia possibile solo nella fase iniziale della carriera del magistrato e cioè, più precisamente, entro il terzo anno di esercizio delle prime funzioni alle quali il magistrato è stato destinato. Successivamente invece il cambiamento di funzioni è escluso in modo assoluto. Indubbiamente questo profilo rappresenta - fra le innovazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento - uno dei punti di maggiore attenzione da parte della magistratura e su di esso quindi sarà senz'altro opportuna un'approfondita riflessione da parte della Commissione, anche se, va detto fin da ora che, nonostante le critiche da più parti formulate, la soluzione prescelta deve ritenersi senz'altro conforme a Costituzione.

Le lettere g) ed i) del comma 1 dell'articolo 2 - in correlazione con la successiva lettera m) - hanno poi ulteriormente dettagliato e, per alcuni profili, modificato il meccanismo di accesso alle funzioni semidirettive e direttive. In relazione a questo specifico aspetto va sottolineata la valorizzazione del ruolo della Scuola della magistratura, mentre qualche perplessità suscita la previsione dell'esercizio degli incarichi ministeriali indicati al n. 11 della predetta lettera m) come titolo preferenziale per l'accesso agli incarichi direttivi e semidirettivi. A quest'ultimo proposito - restando impregiudicato l'esito di qualsiasi valutazione al riguardo - è però indubbio che la Commissione dovrà esaminare in modo attento e approfondito il tema da ultimo richiamato.

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 provvede poi ad apportare al meccanismo concorsuale per l'accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado e per il passaggio alle funzioni di secondo grado o di legittimità le modifiche conseguenti alla diversa impostazione introdotta nella precedente lettera f), provvedendo altresì a ridefinire il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura, in modo da rimuovere qualsiasi sospetto di incompatibilità con il quadro costituzionale e definendo inoltre in modo più circostanziato i criteri di valutazione dei titoli, così da assicurare anche per questo aspetto della procedura concorsuale le maggiori garanzie possibili di correttezza e trasparenza; a quest'ultimo proposito è significativo il fatto che si preveda, tra l'altro, che i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato.

Infine la lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 innova rispetto al testo originariamente licenziato dal Senato prevedendo che, presso le corti d'appello di Roma, Napoli, Milano e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate ad un direttore tecnico avente la qualifica di dirigente generale del Ministero della giustizia.

Passando al comma 2 dell'articolo 2 l'attenzione deve essere richiamata innanzitutto sulla modifica apportata alla disciplina del tirocinio degli uditori giudiziari, rispetto alla quale suscita qualche perplessità sia la previsione di soli sei mesi di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura, sia soprattutto la previsione che, in ogni caso, almeno nove mesi di tirocinio debbano avvenire presso un collegio giudicante.

La lettera s) dello stesso comma 2 prevede poi un ulteriore meccanismo obbligatorio di valutazione per i magistrati che entro i primi tre anni di esercizio delle loro funzioni non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa.

In ordine al comma 3 - corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato - si segnala sia un intervento relativo alla composizione del neoistituendo consiglio direttivo della Corte di cassazione, sia l'attribuzione di ulteriori competenze ai consigli giudiziari.

Il successivo comma 4 ha ad oggetto il tema della riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero in merito al quale, rispetto al testo licenziato dal Senato, oltre alla reintroduzione della figura del procuratore aggiunto, va segnalata in particolare la previsione che il procuratore della Repubblica debba determinare i criteri per l'organizzazione dell'ufficio, nonchè quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti. Di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura. Correlativamente viene poi prevista l'abrogazione del vigente articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, che attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura la determinazione dei criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero.

Passando alla materia disciplinare va evidenziato come in merito a questa - sia per la parte sostanziale sia per la parte processuale - le modifiche apportate dalla Camera dei deputati siano estremamente circoscritte e abbiano sostanzialmente accolto l'assetto complessivo approvato al riguardo dal Senato. Più in particolare la Camera dei deputati ha provveduto a tipizzare ulteriormente alcune figure di illecito disciplinare e ad aggiungerne alcune altre, mentre, per la parte processuale, deve richiamarsi con qualche perplessità l'attenzione sulla previsione contenuta nel numero 2 della lettera e) del comma 7. Quest'ultima previsione, infatti, prevedendo un intervento in via anticipata del Consiglio Superiore della Magistratura nella procedura disciplinare implica concretamente il rischio che ciò determini situazioni di incompatibilità ai fini della decisione definitiva sul fatto disciplinare contestato. Di maggior rilievo è invece l'intervento apportato dalla Camera dei deputati in materia di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale, in conseguenza del quale l'articolo 2 della legge sulle guarentigie dovrà essere modificato prevedendo che il trasferimento per incompatibilità ambientale possa essere disposto con procedimento amministrativo dal Consiglio Superiore della Magistratura solo nel caso in cui l'incompatibilità del magistrato dipenda da una causa incolpevole.

Il relatore si sofferma quindi brevemente sulla disciplina transitoria contenuta nel comma 8 dell'articolo 2 ribadendo, negli stessi termini già accennati, le perplessità connesse con la previsione - anche in questa sede - dello svolgimento di alcuni incarichi ministeriali come titolo preferenziale per l'attribuzione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, delle funzioni di legittimità ovvero per l'attribuzione di funzione semidirettive o direttive di merito e di legittimità.

Il relatore passa poi in rassegna le ulteriori disposizioni del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, manifestando in particolare perplessità sulle conseguenze nel breve-medio periodo della disposizione contenuta nel comma 10 dell'articolo 2. Infatti con tale disposizione viene consentito ai magistrati attualmente in servizio per effetto della norma che permette agli stessi di continuare nell'esercizio delle loro funzioni fino al settantacinquesimo anno di età - norma di cui si prevede l'abrogazione nel precedente comma 9 - di avvalersi in via transitoria della predetta disposizione e di continuare pertanto di prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte appunto fino al settantacinquesimo anno di età. Sul punto gli sembra auspicabile un attento approfondimento da parte della Commissione.

Il relatore conclude quindi il suo intervento, ribadendo ancora una volta la propria convinzione circa la compatibilità del disegno di riforma in esame con il vigente quadro costituzionale e riservandosi di intervenire in modo più specifico e dettagliato in sede di replica sugli aspetti problematici su cui si incentrerà la discussione generale.

 

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDì 20 LUGLIO 2004

367a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

 

 

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

(omissis)

 

IN SEDE REFERENTE

 

(omissis)

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12.

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Esame dei disegni di legge nn. 1262, 2457 e 2629 e congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge 1296-B.Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1296-B, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1262, 2457 e 2629 e rinvio)

 

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 15 luglio 2004.

 

Su proposta del relatore BOBBIO, la Commissione conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1262, 2457 e 2629 con quello del disegno di legge n. 1296-B.

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore FASSONE(DS-U), intervenendo in discussione generale, osserva come il disegno di legge n. 1296-B costituisca ormai la quarta stesura della riforma dell'ordinamento giudiziario, ciascuna profondamente diversa dalle precedenti al punto che si può affermare senza possibilità di smentita che, fatta eccezione per qualche aspetto, non è rimasto proprio nulla del contenuto originario dell'iniziativa. Dopo aver premesso che limiterà il suo intervento all'illustrazione di alcuni aspetti problematici che l'articolato ancora presenta sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, lasciando ad altri oratori le pur necessarie valutazioni di natura politica, si sofferma in primo luogo sull'innovazione introdotta nella disciplina del concorso di accesso in magistratura, relativamente alla previsione di test di idoneità psico- attitudinale all'esercizio delle funzioni dal cui esito dipenderà l'ammissione alle prove orali. Una prima perplessità al riguardo è legata al fatto che alla predetta valutazione saranno chiamati anche candidati che, in quanto già avvocati ovvero funzionari della pubblica amministrazione, dovrebbero ritenersi già idonei in relazione alla natura dell'attività svolta ed all'esperienza professionale maturata. Più problematico, in quanto investe il profilo della stessa legittimità costituzionale della previsione in esame, è invece l'aspetto che attiene al ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura rispetto alle predette valutazioni psico-attitudinali. Pur riconoscendo che l'articolo 105 della Costituzione è rispettato anche nell'ipotesi in cui la procedura di assunzione, pur non vedendo coinvolto il Consiglio medesimo, si svolge però interamente sotto il suo controllo, nell'ipotesi in esame deve evidenziarsi come sia per l'assenza di competenze specifiche da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, sia alla luce della completa mancanza di ulteriori indicazioni nel testo in esame, la soluzione proposta determini una forma inaccettabile di completa "esternalizzazione" di una fase della procedura di assunzione del personale di magistratura. Ugualmente problematica gli appare poi l'assenza di un orientamento consolidato nella letteratura scientifica della materia, risultando opinabile al momento la possibilità di effettuare una valutazione sull'attitudine a svolgere la professione di magistrato. Richiama quindi l'attenzione sulle implicazioni operative che l'innovazione determinerà inevitabilmente, trattandosi di una disposizione che è destinata a condizionare l'accesso a pubblici uffici in presenza di criteri evanescenti e con molta probabilità censurabili in quanto tali rispetto, in particolare, al disposto dell'articolo 51 della Costituzione. E' probabile inoltre che il candidato non ammesso a sostenere le prove orali in conseguenza di una valutazione di inidoneità ricorrerà al giudice amministrativo che, molto probabilmente, alla luce della fragilità dei criteri normativi e scientifici, deciderà in senso a lui favorevole, sia pure anche soltanto in via cautelare, con tutte le possibili implicazioni pratiche, sullo svolgimento delle procedure concorsuali in corso. Si tratta infine di una previsione che determinerà indubbi costi per l'erario di cui invece non sembra essersi tenuto minimamente conto nella disciplina delle coperture degli oneri derivanti dalla riforma. E ciò sorprendentemente quando invece ben altra attenzione è stata riservata alla disciplina dell'ausiliario del giudice che con rammarico, non soltanto del relatore ma anche suo personale, è stata espunta dal testo proprio sulla base di ragioni legate all'assenza di un'adeguata copertura.

Altro punto non condivisibile è costituito dall'aver reso irreversibile la scelta del giudice sulle funzioni giudicanti o requirenti da svolgere, sia pure temperata dalla previsione di un termine entro il quale assumere la relativa determinazione. Anche in tal caso si tratta di una innovazione censurabile e rispetto alla quale si possono fondatamente sollevare dubbi di legittimità costituzionale poiché per l'articolo 106 della Costituzione il concorso di accesso in magistratura abilita allo svolgimento di tutte le funzioni magistratuali. Si introduce invece in tal modo una causa di decadenza da alcune funzioni che di per sé potrebbe anche essere ritenuta legittima qualora il termine previsto per la scelta fosse da ritenersi congruo; valutazione questa che non può certo però essere effettuata con riferimento al termine indicato di tre anni che appare eccessivamente breve, tenuto conto delle possibili vicende che normalmente possono interessare la vita professionale di un magistrato quali, ad esempio, malattie, maternità ed assenze. In modo più preoccupato, poi rileva che la disciplina potrà risentire dell'assenza di posti vacanti nella funzione richiesta e quindi potrà accadere che il magistrato che ha chiesto di svolgere una funzione non possa essere accontentato. Si tratta di aspetti importanti che è necessario chiarire anche perché è probabile che il problema si possa porre in modo rilevante per le richieste di passare ad esercitare funzioni giudicanti dalle requirenti in considerazione, a tacer d'altro, di maggiori possibilità di carriera oltre che per la varietà delle materie e dei compiti; aspetto questo che non si rinviene nell'esercizio delle funzioni requirenti, in cui per di più sono accentuati i profili gerarchici tra magistrati. Si tratta peraltro di un fenomeno che sta già verificandosi e sul quale occorrerà riflettere essendo oltremodo necessario oltre che opportuno che il magistrato sia chiamato a svolgere le funzioni che più rispondano alle sue aspirazioni. E' pur vero che la disposizione in esame risponde ad una preoccupazione fondata qual è quella di evitare continui passaggi da una funzione all'altra - anche se poi - continua il senatore Fassone - si tratta di una preoccupazione che solo in pochi casi può trovare riscontro nella esperienza applicativa - ad esempio pari ad otto anni - essendo di regola uno o due i passaggi da una funzione all'altra che di norma interessano la vita professionale di un magistrato. La previsione di un termine di permanenza minimo nello svolgimento di una funzione avrebbe potuto costituire una risposta semplice ed adeguata alla pur legittima preoccupazione evocata.

Altra criticità riguarda il meccanismo delineato in materia di progressione in carriera. Ancora una volta sono state modificate le disposizioni approvate dal Senato risultandone valorizzato il sistema di valutazione per titoli. Si tratta di un sistema che produrrà inconvenienti già segnalati nel corso dell'esame, quali ad esempio la fuga dei magistrati da funzioni che, pur meritorie, non determinano per la natura dei provvedimenti che vengono adottati nell'esercizio delle stesse, titoli valutabili. Al tempo stesso la riforma spingerà verso i gradi superiori lasciando prevedere grosse vacanze nei posti relativi a funzioni di primo grado e ciò in senso contrario a quanto oggi avviene. Occorrerà chiarire poi se la progressione in carriera avrà luogo a ruoli chiusi oppure aperti e ciò in quanto il testo approvato dalla Camera, a differenza di quello licenziato dal Senato, non è univoco al riguardo contenendo disposizioni in contrasto tra loro. Ritiene poi che darà luogo a difficoltà applicative il meccanismo delineato alla lettera l) dell'articolo 2.

Passando all'esame delle disposizioni relative alla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, si sofferma sul potere di direttiva e revoca del capo dell'ufficio nella gestione di singoli affari. E' pur vero che la previsione si preoccupa di evitare casi in cui pubblici ministeri "avventurosi" perseguano iniziative non rispondenti al corretto modo di intendere la funzione requirente, ma di contro la disposizione potrebbe assecondare comportamenti di compiacenza nei confronti del capo e comunque appare pericolosa ponendosi in senso contrario al precetto costituzionale per il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge. Invita quindi a valutare con attenzione quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 1973 che ha interessato una situazione per molti aspetti assimilabile a quella in esame, e dove, pur ammettendosi la possibilità di una revoca dell'assegnazione del fascicolo da parte del dirigente dell'ufficio si sono però fornite alcune specifiche indicazioni circa le soluzioni da adottare a questo riguardo al fine di tutelare comunque l'indipendenza del magistrato.

 

Interviene il senatore GUBETTI (FI) il quale, riferendosi alle considerazioni del senatore Fassone a proposito della valutazione psico-attitudinale, osserva che, se da un lato, si può convenire sulla considerazione per la quale non vi è una univocità di criteri in letteratura circa la possibilità di valutare con rigore scientifico l'attitudine a svolgere un determinato tipo di funzioni, di contro vi è invece accordo sulla possibilità di escludere l'attitudine allo svolgimento di una data attività. Vi sono infatti gravi disturbi della personalità - che impediscono l'effettuazione di giudizi e valutazioni corrette su fatti e circostanze - rispetto ai quali un esame rigoroso e scientifico può essere fatto. La previsione ha quindi il pregio di tener fuori dalla magistratura soggetti palesemente inidonei allo svolgimento della funzione e quindi merita adesione.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) sottolinea innanzitutto, come già evidenziato dal senatore Fassone, che quella in questo momento all'esame della Commissione rappresenta la quarta stesura del progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario proposto dal Governo. Da questo punto di vista non può quindi non rilevarsi che, avendo l'Esecutivo e la maggioranza cambiato idea radicalmente per ben quattro volte sul tema in discussione, un atteggiamento di chiusura assoluta rispetto a proposte migliorative che dovessero emergere in questa fase dell'esame in Senato sarebbe incomprensibile e del tutto ingiustificato.

Rispetto alle proposte inizialmente presentate dal Governo e dalla maggioranza, il testo in questo momento all'esame della Commissione risulta privo di tutto ciò che poteva influire positivamente sull'efficienza della macchina giudiziaria - a conferma di ciò basti pensare al fatto che nel corso dell'iter sono state espunte dal testo sia la parte sulle circoscrizioni giudiziarie, sia quella sull'istituzione dell'ufficio dell'ausiliario del giudice - mentre la stesura approvata dall'altro ramo del Parlamento presenta vistosi errori tecnici sui quali non è possibile non richiamare l'attenzione.

Senza alcuna pretesa di organicità, si consideri ad esempio la previsione di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) con la quale, nell'ambito del procedimento disciplinare, per l'ipotesi in cui il procuratore generale della cassazione ritenga di dover richiedere la dichiarazione di non luogo a procedere alla sezione disciplinare, si attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di proporre un'anomala opposizione al Consiglio Superiore della Magistratura. La disposizione produce il rischio inaccettabile che questo pronunciandosi su tale opposizione determini un'anticipazione del giudizio sul merito dell'accusa con conseguente incompatibilità di coloro che hanno assunto tale decisione a formare la sezione disciplinare e, quindi, il rischio di una paralisi vera e propria nell'esercizio della giurisdizione disciplinare. Ancora con riferimento alla materia disciplinare, più in generale, non può non rilevarsi come le modifiche apportate dalla Camera dei deputati implichino l'attribuzione al Ministro di un ruolo anomalo e sovradimensionato che suscita inevitabilmente fortissime perplessità. Per quanto attiene poi al versante sostanziale della materia disciplinare, non si può non formulare una valutazione critica rispetto ad alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati che vanno in controtendenza rispetto alla finalità perseguita dall'articolato in esame sul punto in questione - finalità che , come è noto, è quella di assicurare la tipizzazione degli illeciti disciplinari - come, ad esempio, chiaramente nel caso di cui al numero 8 della lettera d) del comma 6 dell'articolo 2, dove per definire un'ipotesi dell'illecito disciplinare si fa riferimento ad un concetto di assoluta vaghezza quale è quello dell'appannamento dell'immagine del magistrato.

Passando ad un tema diverso, ma ad una previsione che appare ugualmente inaccettabile, deve esprimersi un giudizio nettamente negativo sulla disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, con la quale si stabilisce che lo svolgimento di una serie di incarichi ministeriali costituisce titolo preferenziale per l'accesso ad incarichi direttivi o semidirettivi, una soluzione questa che palesemente prefigura la prospettiva di carriere direttive predeterminate a monte mediante l'intervento del Ministro che chiama magistrati di sua fiducia a svolgere determinate funzioni presso il Ministero della giustizia.

Passando ad un tema ancora una volta diverso non si può non manifestare incredulità e stupore di fronte all'affermazione contenuta nel nuovo articolo 86 dell'ordinamento giudiziario in cui si prevede che entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario il Ministro della giustizia renderà comunicazione alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel corso del precedente anno e sulle linee di "politica giudiziaria" per l'anno in corso. La lettura della norma consente infatti di scoprire che esiste nell'ordinamento italiano una nozione di "politica giudiziaria" della quale non risultano precedenti e il cui contenuto è assolutamente oscuro, non comprendendosi se con tale locuzione si faccia riferimento ad un governo secondo criteri di opportunità politica dell'esercizio dell'azione penale - che come tale sarebbe in contrasto con il principio dell'obbligatorietà della stessa azione penale sancito dall'articolo 112 della Costituzione - ovvero a qualcos'altro.

Per quanto riguarda la riforma dei consigli giudiziari la scelta effettuata dalla Camera dei deputati di inserire fra i membri di diritto del consiglio anche il presidente dell'Ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto pone il problema di come debba essere intesa a questo punto la disposizione contenuta nella lettera z) del comma 3 dell'articolo 2, secondo la quale gli avvocati non possono partecipare alle decisioni dei consigli giudiziali che riguardano lo status della carriera dei magistrati. Non è chiaro, infatti, se gli avvocati ai quali fa riferimento la lettera z) includano anche il presidente del Consiglio dell'ordine ovvero se tale figura - alla quale il testo normativo fa riferimento nella sua veste istituzionale - non debba essere ricompresa nell'ambito di applicazione della predetta lettera z).

 

Sul punto sollevato dal ultimo dal senatore Zancan segue un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore CENTARO(FI), il ministro CASTELLI, il senatore MARITATI(DS-U), nuovamente il senatore CENTARO (FI) e, infine, il relatore BOBBIO (AN) e il ministro CASTELLI che precisano come, a loro a avviso, le limitazioni previste dalla menzionata lettera z) debbano applicarsi senz'altro anche al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati quale componente di diritto del consiglio giudiziario.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) riprendendo il suo intervento si sofferma sul comma 4 dell'articolo 2 e, quindi, sul tema della riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, manifestando perplessità in particolare sul disposto della lettera c) e sottolineando come l'assetto delineato dell'ufficio in questione implicherà, a suo parere, il rischio che si determinino ingiustificati favoritismi nei confronti di alcuni sostituti rispetto ad altri. Il giudizio su una riforma che delinea per le procure della Repubblica un assetto che non esita definire "monarchico" non può, per quanto lo riguarda, che essere assolutamente negativo.

Il senatore Zancan sottolinea infine come la riforma del meccanismo di progressione in carriera del personale in magistratura - prefigurata nel comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame - finirà inevitabilmente per penalizzare quelle funzioni che più raramente implicano la redazione di provvedimenti che possono costituire titoli ai fini dei nuovi concorsi e, a questo proposito, non può non evidenziarsi come queste funzioni - si pensi ad esempio a quelle di giudice minorile o a quella di magistrato del Tribunale di sorveglianza ovvero ancora a tutte le attività legate al processo di esecuzione in materia civile - siano comunque di rilievo fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini. La penalizzazione di fatto di chi le esercita ai fini della progressione in carriera appare quindi tanto ingiustificata quanto controproducente sul piano del conseguimento di una maggiore efficienza della macchina giudiziaria.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 


GIUSTIZIA

giovedi' 22 luglio 2004

370a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

BOREA

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

(omissis)

 

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio scorso.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U), dopo aver premesso che incentrerà il suo intervento su alcuni passaggi dell'articolato tra quelli che, a suo avviso, presentano maggiori profili di criticità, si sofferma, in primo luogo, sul meccanismo dei concorsi per la progressione in carriera delineato dall'articolo 2, sottolineando come il sistema sia da ritenersi assolutamente errato in quanto subordina la progressione in carriera ad una serie di valutazioni esclusivamente sulla preparazione teorica del magistrato. Si tratta di una scelta già sperimentata in passato,che determinerà come allora conseguenze negative sull'attività ordinaria del magistrato, in quanto lo stesso sarà impegnato nella preparazione dei concorsi, che andrà a discapito della sua attività professionale. La norma trascura altresì il fatto che la preparazione teorica del magistrato è stata già oggetto di valutazione nell'ambito del concorso per l'accesso in magistratura, che in media avviene intorno ai ventotto anni, a seguito di un intenso e lungo periodo di studi.

Ritiene poi non condivisibile la scelta di aver voluto introdurre trattamenti retributivi differenziati in relazione allo svolgimento di funzioni diverse nonostante i magistrati interessati abbiano pari anzianità e merito. Altro aspetto censurabile attiene al fatto di aver considerato i provvedimenti giudiziari come titoli valutabili per la progressione in carriera, aspetto questo che contraddice l'essenza stessa della natura e della funzione del provvedimento giurisdizionale. Si tratta di una scelta che costituisce un grave errore in quanto farà sì che i magistrati saranno molto attenti a precostituirsi titoli e, perseguendo la pur legittima ambizione di progredire in carriera, considerato che l'esercizio di alcune funzioni come quelle dei tribunali di sorveglianza o dei giudici tutelari non danno luogo a titoli valutabili, si determinerà la inevitabile e prevedibile conseguenza che molto numerosi saranno gli spostamenti verso l'esercizio delle funzioni più ambite a tal fine, in maniera peraltro non funzionale ad una efficiente amministrazione della giustizia.

Riferendosi poi alla previsione contenuta nell'articolo 2, lettera l) numero 11) ritiene inaccettabile il fatto che vengano considerati nella valutazione dei magistrati anche gli esiti dei procedimenti adottati. Non si vede come una decisione, ancorché poi riformata, possa essere assunta a parametro per la valutazione professionale del magistrato senza che questo determini pericoli di conformismo oltre che una figura di magistrato insicuro ed ossequioso nei confronti della giurisprudenza prevalente. Dichiara poi di non comprendere il carattere limitato alle sole corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo della previsione contenuta nella lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 in ordine alla introduzione in via sperimentale di figure manageriali alle quali verrebbero attribuiti compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudiziari dei distretti delle predette corti d'appello.

Esprime quindi decisa contrarietà per la novità costituita dalla previsione di test diretti ad accertare l'idoneità psico-attitudinale del futuro magistrato e ciò in quanto appare errato non soltanto il momento indicato per la loro effettuazione, dopo cioè che vi è stato il superamento delle prove scritte, ma anche il concetto stesso che la disposizione esprime e cioè che possano esistere dei test in grado di dare un giudizio scientifico sulla idoneità all'esercizio della funzione di magistrato, distinguendo tra giudice e pubblico ministero.

 

Dopo che il senatore GUBETTI (FI) è brevemente intervenuto per sottolineare come la diversa attitudine all'esercizio delle due funzioni ben potrebbe costituire oggetto di valutazione dei test in oggetto, riprende il senatore ZANCAN (Verdi-U) per ribadire la sua totale non condivisione dell'innovazione introdotta nella procedura concorsuale di accesso anche perché esprime, così come molte altre norme del disegno di legge, una forte sfiducia nei confronti della magistratura con opzioni normative che senza dubbio finiranno per abbassarne la qualità professionale.

Si sofferma quindi sulle disposizioni dell'articolo 3 riferite alla scuola superiore della magistratura ed in particolare sulla previsione di cui alla lettera p), che affida alla scuola la formulazione di una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale da inserire nel fascicolo personale del magistrato al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura. In detta attività non risulta in alcun modo chiaro a quali criteri e direttive la scuola si ispirerà, manifestando conseguentemente una preoccupazione molto seria.

Inoltre, riferendosi ad altri aspetti della disciplina della scuola superiore, quali in particolare quelli espressi alla lettera n) del medesimo articolo 3, sottolinea come si dia vita ad un'autonomia che di fatto finisce per esautorare il Consiglio superiore della magistratura.

Si sofferma quindi sull'articolo 4 esprimendo un giudizio non positivo sulla riforma dei Consigli giudiziari, che gli appare timida ed incerta. Non si comprende la ragione della innovazione costituita dal fatto che il Consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo dove il magistrato esercita le sue funzioni, quando poi gli stessi avvocati del Consiglio non potranno partecipare alle discussioni ed occuparsi delle determinazioni concernenti i magistrati. La partecipazione degli avvocati, così come realizzata, appare del tutto insoddisfacente e si è persa l'occasione di un contributo degli stessi più incisivo.

Si sofferma quindi sulle disposizioni dell'articolo 5 in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero per sottolineare come dal sistema emerga la figura del procuratore della Repubblica come vero e proprio monarca assoluto. Appare censurabile ad esempio che il procuratore possa determinare i criteri ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai magistrati del proprio ufficio. Si tratta di disposizioni che, valutate unitamente alle altre, permettono di esprimere un giudizio fortemente negativo in quanto favoriscono comportamenti contrari ad ogni logica di efficienza e razionalità. Si sofferma quindi sulla disciplina del procedimento disciplinare per sottolineare come risulti fallito, a suo avviso, il tentativo di tipizzare gli illeciti disciplinari nel rispetto dell'articolo 25 della Costituzione. Si è dato invece vita a previsioni generiche e nebulose come ad esempio quella in cui si parla insufficientemente di violazione del dovere di imparzialità.

Dopo aver espresso perplessità per la novità costituita dal riferimento ai cosiddetti provvedimenti abnormi, che invece in passato sono stati considerati in modo più corretto esclusivamente nell'ambito del sistema delle impugnazioni, richiama l'attenzione sull'espressione "appannamento dell'immagine del magistrato" contenuta nel numero 8 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, in quanto dal contenuto del tutto evanescente.

Ritiene quindi errate le norme del procedimento disciplinare contenute nell'articolo 8 del disegno di legge in titolo in quanto, se da un lato non appare riuscito il tentativo di passare da un sistema dell'illecito disciplinare espresso da fattispecie generali ad un altro imperniato invece ad una rigorosa tassatività delle fattispecie, non si comprende la previsione del carattere obbligatorio dell'azione disciplinare, in quanto questo determinerà, in aggiunta al primo aspetto, confusione e un incremento del contenzioso.

Dopo aver rimproverato ancora una volta alla maggioranza di aver approvato un testo che esprime in ogni sua norma sfiducia nei magistrati e ciò in senso contrario al dovuto rispetto istituzionale nei confronti della categoria, si sofferma sulle disposizioni relative ai poteri del Ministro in materia di procedimento disciplinare per richiamare l'attenzione sulla a dir poco inspiegabile previsione di due soggetti chiamati a svolgere le funzioni dell'accusa nel relativo procedimento. Non comprende come si possa approvare un sistema così delineato, che non ha precedenti e che non regola, al tempo stesso, i rapporti tra i due organi; richiama quindi l'attenzione sulla portata delle disposizioni di cui ai numeri 9 e 10 della lettera e) dell'articolo 8, in particolare nella parte in cui si attribuisce al delegato del Ministro della giustizia il potere di presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti ed interrogare l'incolpato. Si tratta di disposizioni infatti che, a suo avviso, rasentano il grottesco oltre che manifestare una profonda quanto inaccettabile sfiducia nei confronti del procuratore generale.

Si sofferma quindi sulla disciplina transitoria espressa dall'articolo 10 ed in particolare al comma 1, lettera m), n. 4 del disegno di legge in titolo per richiamare l'attenzione sui vantaggi inauditi che derivano dall'aver svolto per un dato periodo incarichi di capo o vice-capo di uno degli uffici in diretta collaborazione del Ministro della giustizia ovvero altre funzioni ministeriali.

 

Dopo un breve intervento del senatore AYALA (DS-U), il quale sottolinea come tali disposizioni siano state scritte da "servi che si cucinano essi stessi i piatti di lenticchie", riprende il senatore ZANCAN (Verdi-U) richiamando l'attenzione sulla novella operata dall'articolo 16 con riferimento all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte in cui si prevede che il Ministro della giustizia rende comunicazione alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. In proposito dichiara incomprensibile come il Ministro possa, alla luce delle sue competenze costituzionali, indicare le linee di politica giudiziaria. Inoltre, soffermandosi anche sulla restante parte della disposizione, ritiene che da essa non possa emergere altro che una magistratura silente e passiva, facendo emergere così il reale scopo della legge.

Riferendosi poi brevemente all'avvenuta soppressione dell'articolo 9, che prevedeva in via sperimentale l'istituzione dell'ufficio del giudice, sottolinea come si è persa in tal modo l'occasione di introdurre una innovazione che esprimeva una scelta di sicura efficienza.

Conclude infine il suo intervento sottolineando come la riforma in esame ricolloca la magistratura in un modello culturale ideologicamente sottomesso al potere politico. Delinea un magistrato "piccolo piccolo", preoccupato dei concorsi e dei provvedimenti disciplinari, nonché una magistratura meno indipendente e conseguentemente un cittadino meno libero e tutelato.

 

Ha quindi la parola il senatore AYALA(DS-U), il quale evidenzia che per poter esprimere un giudizio puntuale sul disegno di legge all'esame non si può prescindere da una sottolineatura critica dell'evoluzione che questo ha subito nel corso dell'esame parlamentare, prima al Senato e poi alla Camera dei deputati. Ebbene, se il Governo nelle sue intenzioni iniziali avesse voluto conferire al testo presentato al Senato, per la prima lettura, un carattere di riforma "epocale" nel senso di provvedere alla riscrittura - dopo 60 anni dal Regio decreto n. 12 del 1941 - dello statuto dell'ordine giudiziario, avrebbe dovuto mantenere ferme alcune idee chiare e su queste aprirsi al confronto con la minoranza parlamentare. Questo non è avvenuto nel modo più totale, mentre del disegno di legge a firma dell'attuale Ministro Castelli nulla rimane dopo che esso è risultato stravolto dalla presentazione, già al Senato in prima lettura, del cosiddetto maxiemendamento elaborato dai cosiddetti quattro saggi, dagli interventi "vendicativi" del Presidente Berlusconi all'indomani della sentenza della Cassazione che impedì il trasferimento a Brescia del procedimento a suo carico, poi dalle modifiche apportate durante l'esame in Senato e, infine, dal voto di fiducia posto alla Camera sul secondo maxiemendamento, che ha finito per vanificare il lavoro e l'approfondimento prodotto dalla stessa Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento.

Conclusivamente ci si trova a dover esaminare, in questa terza lettura, una quarta proposta di riforma dell'ordinamento giudiziario che, considerata la particolare rilevanza del tema, avrebbe richiesto una ben diverso atteggiamento e maggiore dialogo da parte della maggioranza. Ma così non è, tanto che la prospettiva più realistica è quella che questo sarà il testo definitivo prodotto da chi rifiuta di vedere le aberranti incongruenze e i profili di incostituzionalità in esso marcatamente presenti, per poterli correggere.

Innanzitutto, a suo giudizio, risulta inaccettabile quanto previsto nel numero 4) della lettera m) del comma 8 dell'articolo 2 delle disposizioni transitorie laddove si prevede che aver svolto per non meno di tre anni incarichi di diretta collaborazione del Ministro della giustizia costituisce titolo preferenziale per il conferimento di funzioni di legittimità e per il collocamento nei ruoli apicali della Corte di Cassazione. A tale riguardo, il senatore Ayala non ha dubbi che si tratti di una misura suggerita da magistrati, supini al potere politico, che non esitano a trarre vantaggi personali dalla loro stessa sudditanza.

Quanto poi alle nome che prescrivono, ai fini dell'accesso in magistratura, la sottoposizione del candidato a test psico-attitudinali per l'ammissione alle prove orali, si tratta di una soluzione che risulta incomprensibile, oltrechè folle. Se, infatti, è del tutto corretto procedere alla verifica del possesso dei requisiti fisici e psicologici dei futuri magistrati, al termine delle procedure concorsuali, a garanzia della funzionalità dell'amministrazione della giustizia, è inammissibile subordinare al superamento dei test il passaggio alle prove orali, dopo che il candidato ha già superato quelle scritte.

Lambisce poi profili di costituzionalità la questione relativa al potere valutativo conferito a coloro che concretamente saranno preposti alla effettuazione dei suddetti test e alla connessa incertezza scientifica circa l'accertamento del possesso delle qualità psico-attidudinali. A tale riguardo, è bene ricordare che la Costituzione assegna al Consiglio superiore e non ad altri tutte le competenze relative all'assunzione dei magistrati.

Di gravità straordinaria risultano altresì le disposizioni in materia disciplinare relative al potere del Ministro della giustizia di proporre opposizione in caso di non luogo a procedere e di partecipare all'udienza davanti alla sezione disciplinare delegando un magistrato dell'Ispettorato. La Costituzione con l'articolo 111 fissa i principi del giusto processo nel quale deve risultare paritario il ruolo della difesa con quello dell'accusa. Nel caso in esame si verrebbe a concretizzare una palese ed assurda sproporzione tra una doppia accusa svolta dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione e dal Ministro della giustizia opposta ad un'unica difesa. E' stupefacente che si sia potuto pensare di inserire nell'articolato in esame una simile previsione.

In merito al nuovo articolo 86 dell'ordinamento giudiziario - che viene introdotto dall'articolo 2, comma 33, del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, anche in questo caso ci si trova di fronte ad una previsione che appare palesemente incompatibile con il vigente quadro costituzionale. L'articolo 110 della Costituzione - come è noto - prevede in modo inequivocabile che nella responsabilità del Ministro della giustizia rientrano soltanto l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e quindi, alla luce di ciò, non si riesce a comprendere a quale titolo il Ministro della giustizia possa svolgere una relazione sulla politica giudiziaria. Non meno anomala è la previsione contenuta nella lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 laddove si attribuisce al Ministro della giustizia la legittimazione a ricorrere, in sede di giustizia amministrativa, contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi, una soluzione quest'ultima, che appare del tutto impropria venendo in rilievo questioni che attengono ai rapporti fra due organi costituzionali o comunque di rilevanza costituzionale, quali sono il Ministro della giustizia, da un lato e, dall'altro, il Consiglio superiore della magistratura.

Incredibile è poi la previsione secondo la quale fra i titoli valutabili ai fini del passaggio alle funzioni superiori vengono inclusi gli esiti dei provvedimenti adottati; si assiste in questo modo ad un'innovazione clamorosa da parte del legislatore che dichiara esplicitamente infallibile il giudice di grado superiore.

Per quanto riguarda il tema degli illeciti disciplinari, l'intento dichiarato di procedere ad una tipizzazione degli stessi appare contraddetto in modo palese e inequivocabile laddove viene configurata come ipotesi di illecito una fattispecie come "il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato", e cioè una fattispecie dai contorni talmente evanescenti da far sì che il significato e la portata della stessa risultino sostanzialmente inintelligibili.

Il senatore Ayala conclude quindi il suo intervento sottolineando che l'unica certezza che è possibile trarre dal progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario che il Governo e la maggioranza hanno progressivamente definito è che, una volta attuato, ci sarà da chiedersi se vi saranno ancora magistrati che avranno tempo per scrivere sentenze, visto che la maggior parte di questi sarà impegnata, ora nella veste di candidato ora nella veste di esaminatore, nella mastodontica macchina concorsuale che con la riforma in questione diverrà il perno della progressione in carriera.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

martedì 27 luglio 2004

371a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 luglio scorso.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) sottolinea preliminarmente che il suo intervento nella seduta odierna sarà finalizzato a formulare rilievi di ordine tecnico e ad individuare alcuni punti del testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati che necessitano, a suo avviso, senz'altro di un intervento modificativo. Le osservazioni che svolgerà si collocheranno pertanto in questa prospettiva, che però nulla toglie alla sua posizione di ferma contrarietà alle opzioni di fondo che ispirano nel suo insieme il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario proposto dal Governo e dalla maggioranza.

Il senatore Fassone si sofferma quindi, innanzitutto, sulla previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, sottolineando come la delega ivi conferita al Governo non è seguita dalla specificazione dei relativi principi e criteri direttivi. Si tratta di un'omissione a cui è indispensabile porre rimedio in quanto la stessa rischia o di rendere impossibile l'esercizio della delega per quanto riguarda la previsione di forme di pubblicità per gli incarichi extragiudiziari ovvero di risolversi in un vizio di legittimità della delega che il Governo decidesse eventualmente di esercitare comunque.

Passando alla previsione che introduce i test psicoattitudinali nella procedura concorsuale per l'accesso in magistratura il senatore Fassone rileva che, nell'ottica perseguita dal disegno di legge, sarebbe assai più ragionevole che tali valutazioni nei confronti del magistrato venissero spostate in un momento successivo e cioè, più precisamente, nella fase del tirocinio. A questo riguardo richiama l'attenzione sulla previsione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h) che delinea un procedimento in cui tutti i soggetti che hanno modo di seguire il tirocinante devono esprimere un giudizio sullo stesso e, sulla base di questi giudizi, viene poi espressa la valutazione finale di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie. In questo contesto si potrebbe ipotizzare che i predetti giudizi siano estesi appunto anche all'aspetto dell'idoneità psicoattitudinale all'esercizio delle funzioni che, in questo caso, verrebbe valutata in un arco di tempo molto più lungo e in un modo molto più approfondito di quanto non sia possibile nell'ambito del concorso per uditore giudiziario.

In merito alle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera l) per l'accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, il senatore Fassone sottolinea che viene configurato un meccanismo facente perno su due procedure concorsuali una per titoli ed esami alla quale è riservato il quaranta percento dei posti vacanti e una per soli titoli alla quale è riservato il sessanta percento dei posti vacanti. Le disposizioni in questione sono peraltro formulate in modo tale che, tenendo conto del numero dei presumibili posti vacanti e del numero di coloro che potrebbero risultare idonei nel concorso per titoli ed esami, vi è la concreta possibilità che il numero dei posti da assegnare in quest'ultimo concorso sia inferiore al numero degli idonei nello stesso. Una parte di questi idonei quindi non si vedrebbe assegnato alcun posto e considerato che l'idoneità conseguita non è rilevante ai fini del diverso concorso per soli titoli gli stessi finirebbero per essere penalizzati rispetto a coloro che partecipano al concorso per soli titoli e ciò in evidente contraddizione con la logica sottesa al disegno di legge.

Un altro aspetto di rilevante problematicità su cui va richiamata l'attenzione è quello di cui al numero 1 della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, dove si prevede che il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottati in contrasto con il concerto o con il parere previsto dal successivo numero 3. Si tratta di una disposizione chiaramente anomala, che realizza una sorta di "declassamento" del Ministro della giustizia e che, soprattutto, inserisce la possibilità del ricorso alla giustizia amministrativa in una materia che invece la Costituzione riserva allo strumento del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Passando poi al disposto di cui al numero 2 della lettera p) del medesimo comma 1, appare chiaramente ingiustificabile l'eccezione ivi prevista per i magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimità. Se tale disposizione nasce dal timore che il numero dei magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimità non sia sufficiente ad assicurare la formazione delle commissioni di concorso qualora si preveda per gli stessi il vincolo della non immediata confermabilità, sarebbe allora preferibile modificare la composizione delle predette commissioni di concorso piuttosto che configurare una eccezione che non ha giustificazione alcuna e che costringerebbe i predetti magistrati ad essere continuativamente impegnati nella veste di componenti delle commissioni.

Passando al comma 2 dell'articolo 2 con riferimento alla organizzazione del tirocinio va segnalata la previsione di cui alla lettera d), dove si prevede che i ventiquattro mesi di tirocinio siano divisi in sei mesi presso la Scuola superiore della magistratura e in diciotto mesi presso gli uffici giudiziari dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione; la conseguenza è che, se l'ufficio di prima destinazione del magistrato dovesse essere un ufficio giudicante, nel tirocinio di questo magistrato non vi sarebbe alcuno spazio per le funzioni requirenti, un esito questo sul quale non possono non manifestarsi perplessità.

Relativamente al successivo comma 3 il senatore Fassone richiama l'attenzione sul numero 2 della lettera r) il quale prevede l'acquisizione delle valutazioni dei Consigli degli ordini degli avvocati in tutti i casi in cui i Consigli giudiziari devono esprimere pareri sull'attività dei magistrati. Si tratta di una previsione che è congegnata in modo tale da richiedere un'enorme attività acquisitiva da parte dei Consigli giudiziari che presumibilmente si rifletterà in un inopportuno appesantimento delle procedure, che potrebbe invece essere evitato se la disposizione si limitasse a prevedere un'informativa ai Consigli dell'ordine, stabilendo che gli stessi formulino le loro valutazioni solo qualora lo ritengano necessario.

Sempre con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, la lettera u) di tale comma contiene un palese errore tecnico, in quanto consente la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal Consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r) numero 1 del medesimo comma 3. La lettera r) numero 1 - a differenza del testo licenziato dal Senato che attribuiva ai Consigli giudiziari l'approvazione delle tabelle degli uffici su proposta dei titolari degli stessi - contempla ora invece soltanto un parere dei Consigli giudiziari su tali tabelle. E' evidente che prevedere la reclamabilità di un parere rappresenta un vero e proprio assurdo dal punto di vista giuridico.

Passando alla materia disciplinare il senatore Fassone ritiene innanzitutto che sia necessaria un'attenta riflessione su quella che è una delle innovazioni più profonde apportate dalla Camera dei deputati al testo licenziato in prima lettura dal Senato e cioè, in particolare, la previsione che il procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare. Tale disposizione e il sistema che ne risulta devono infatti essere valutati alla luce di quanto stabilito dall'articolo 107 della Costituzione ai sensi del quale, come è noto, il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. Se la norma costituzionale non esclude la possibilità che la facoltà di esercitare l'azione disciplinare sia attribuita anche a soggetti diversi dal Ministro, così come non esclude neppure che in taluni casi specificamente individuati un soggetto diverso dal Ministro possa avere l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare, non è però possibile non chiedersi che razionalità abbia un sistema in cui al Ministro si attribuisce la facoltà di promuovere un procedimento che, comunque, deve essere obbligatoriamente promosso da un altro soggetto. Si tratta indubbiamente di un'incoerenza alla quale se ne aggiunge poi un'altra in quanto il presupposto logico dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare è la tipizzazione di tutte le fattispecie di illecito disciplinare, mentre il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, pur avendo soppresso le norme di chiusura contenute nei numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera c) dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato relativamente agli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni, ha mantenuto una norma di chiusura contenente una previsione non tipizzata nel numero 9 della lettera d) del comma 6.

Sempre con riferimento alla materia disciplinare il senatore Fassone sottolinea come la previsione contenuta nel numero 10 della lettera c) del comma 6 dell'articolo 2, si pone in contraddizione con la previsione, di carattere più generale, contenuta nel numero 3 della medesima lettera. Infatti il numero 10 prevede che costituisca illecito disciplinare l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge determinata da negligenza grave e inescusabile, mentre il precedente numero 3 prevede che costituisca illecito disciplinare l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali. Considerato che la libertà personale rientra senz'altro nella nozione di diritti personali non si riesce a comprendere perché in questo caso specifico si richieda che l'emissione del provvedimento al di fuori dei casi consentiti dalla legge debba essere determinata da negligenza grave e inescusabile e, invece, tale requisito non è previsto per il caso in cui sia adottato, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, un provvedimento che lede altri diritti personali.

Infine il senatore Fassone si sofferma sul disposto di cui al n. 2 della lettera e) del comma 7 dell'articolo 2 che prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, la facoltà per il Ministro della giustizia di proporre opposizione al Consiglio superiore della magistratura qualora il procuratore generale della Corte di cassazione richieda alla sezione disciplinare la declaratoria di non luogo a procedere. Si tratta, da un lato, di una disposizione superflua alla luce della facoltà di formulare direttamente l'incolpazione attribuita dal Ministro della giustizia al successivo numero 7 e, dall'altro di una previsione pericolosa in quanto, se il Ministro della giustizia proponesse l'opposizione, i componenti del Consiglio superiore della magistratura che dovessero decidere su questa sarebbero poi incompatibili a far parte della sezione disciplinare e a decidere sul merito dell'incolpazione, con tutte le conseguenze negative quanto alla funzionalità della medesima sezione disciplinare che da ciò possono derivare.

 

Il senatore BATTISTI (Mar-DL-U), intervenendo in discussione generale, sottolinea come la lettura dell'altro ramo del Parlamento non può ritenersi aver certo contribuito a migliorare l'articolato in esame anche perché non è stato consentito lo svolgimento di quel dialogo costruttivo tra le forze politiche che invece sarebbe stato necessario in considerazione dell'importanza della riforma. Si tratta di un testo che ritiene censurabile sotto molti profili anche di ordine costituzionale come avrà modo di evidenziare nel corso dell'esame, auspicando peraltro che alle numerose ed evidenti criticità si possa porre rimedio in sede emendativa. Si sofferma quindi sulle modifiche a suo avviso più significative introdotte dalla Camera dei deputati per sottolineare l'importanza che su di esse si svolga una adeguata riflessione.

In primo luogo, dopo aver formulato perplessità sulla genericità della delega contenuta nel comma 3 dell'articolo 1, ritiene criticabile, riferendosi al comma 4 del medesimo articolo 1, l'aver specificato che l'obbligo di ritrasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe sussista ove il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate nei pareri parlamentari, "esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione". Si tratta di una limitazione non condivisibile che è stata inoltre opportunamente stigmatizzata dal Consiglio superiore della magistratura nel relativo parere dallo stesso emanato.

Il senatore Battisti, riferendosi quindi all'articolo 2, pur riconoscendo l'importanza di aver chiarito il carattere unitario del concorso di accesso in magistratura, sottolinea come purtroppo si tratti anche dell'unico miglioramento che si può registrare sul tema in esito all'intervento dell'altro ramo del Parlamento. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati appaiono infatti per lo più censurabili come ad esempio quelle che interessano le modalità di nomina ed i criteri previsti in ordine alla composizione della Commissione di concorso di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), n. 3). E' da ritenersi infatti insufficiente, alla luce del dettato costituzionale, il ruolo assegnato al riguardo al Consiglio superiore della magistratura che è chiamato a formulare una sorta di semplice parere rispetto ad una nomina affidata sostanzialmente al Ministro della giustizia. Dall'insieme delle previsioni in materia di titoli e requisiti che, ove posseduti, consentono di partecipare al concorso in magistratura risulta poi fortemente indebolito il ruolo delle scuole di specializzazione per le professioni legali; aspetto questo che ritiene non potrà non avere conseguenze sul sistema delle scuole di specializzazione medesime, potendone finanche mettere in dubbio la sopravvivenza. Quanto poi all'innovazione costituita dai test di idoneità psico-attitudinale, il senatore Battisti richiama l'attenzione sull'assenza di criteri per la nomina degli esperti che saranno chiamati ad elaborare i test. Rileva inoltre l'assenza di qualsiasi coinvolgimento al riguardo del Consiglio superiore della magistratura che ritiene invece indispensabile e la cui assenza, oltre che a rilevare sotto il profilo della conformità alla Carta costituzionale delle disposizioni in esame, fa presagire il rischio che i test possano essere utilizzati dal Governo come strumento per effettuare sondaggi sulle convinzioni politiche e personali dei candidati. Appare poi censurabile il sistema di progressione in carriera delineato dalla riforma non in quanto non si condivida l'importanza di effettuare verifiche periodiche di professionalità per i magistrati, ma perché si tratta di un sistema che non consentirà in alcun modo di realizzare l'obiettivo che si intende, a parole, perseguire, quello cioè di assicurare un percorso meritocratico che valorizzi lo sviluppo della professionalità.

Costituisce poi una norma a dir poco odiosa quella che riconosce allo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione col Ministro della giustizia la natura di titolo preferenziale per l'attribuzione, a domanda del magistrato, delle funzioni di legittimità.

Il senatore Battisti - proseguendo nel suo intervento - esprime invece apprezzamento per la norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), che affida a un direttore tecnico avente la qualifica di dirigente generale l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo. Quanto alla disciplina della scuola superiore della magistratura, sottolinea l'importanza dell'attribuzione alla stessa dell'autonomia contabile. Gli appare poi criticabile, nell'ambito della riforma dei Consigli giudiziari, il sistema delineato relativo alle valutazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati perché potrebbe finire per attribuire alle stesse un ruolo eccessivo in sede di applicazione della disposizione. Riferendosi alle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare, richiama l'attenzione sulla genericità ed estrema vaghezza di alcune fattispecie di illecito che vengono previste, come ad esempio il riferimento al "coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato". Esprime altresì perplessità per le innovazioni introdotte in materia norme procedurali per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, in particolare sulla figura del magistrato delegato dal Ministro a partecipare alle udienze ed a svolgere attività istruttoria nell'ambito del relativo procedimento.

Il senatore Battisti conclude quindi il suo intervento ribadendo come l'articolato gli appaia per molti versi criticabile sia sotto il profilo della conformità delle scelte operate al dettato costituzionale, sia quanto alla opportunità ed efficacia delle medesime, formulando riserva di intervenire più diffusamente sul tema in sede emendativa.

 

Ha quindi la parola il senatore MASSIMO BRUTTI (DS-U) che sottolinea innanzitutto come risulti di tutta evidenza, allo stadio attuale dell'esame del disegno di legge, il livello di incertezza e farraginosità che ha contraddistinto l'azione della maggioranza dopo che, nel tempo, si sono susseguiti ben due diversi testi in prima lettura al Senato e un terzo alla Camera. Ai mutamenti continui di elaborazione delle norme si è accompagnata una netta chiusura ad un libero e aperto dibattito parlamentare che ha reso di fatto inemendabile il testo mediante una non giustificata contrazione dei tempi d'esame e l'apposizione finale del voto di fiducia nel corso della seconda lettura presso l'altro ramo del Parlamento. Nulla autorizza a sperare in un diverso atteggiamento del Governo in questo terzo esame da parte del Senato, attesa la rigidità della impostazione data all'intero disegno di riforma e la sua inconciliabilità con le posizioni sostenute dalla opposizione. Si è di fronte ad un atteggiamento condannabile soprattutto perché una riforma di tale portata, che si qualifica di rango costituzionale, avrebbe dovuto suggerire un diverso e più produttivo approccio.

A ben vedere, rilevate le paurose oscillazioni che hanno segnato la vita di questa riforma, la stessa continua però fin dal suo nascere ad essere espressione della precisa volontà politica di limitare l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario e al contempo di estendere l'area di influenza e di condizionamento della politica nei confronti del medesimo, nella convinzione che la magistratura debba essere ricondotta nel suo ambito proprio dopo un lungo periodo di invadenza e straripamento rispetto agli altri poteri.

L'erroneo convincimento di un rapporto squilibrato a favore della magistratura nei confronti della politica conduce inevitabilmente l'attuale maggioranza a coltivare e tradurre in norme uno spirito punitivo che si concretizza attraverso una riorganizzazione dell'ordine giudiziario di tipo drasticamente gerarchico e un ridimensionamento del ruolo e delle funzioni del Consiglio superiore, al fine di ricondurre la magistratura ad una posizione di subalternità, come accadeva nell'ordinamento dello stato liberale e fascista. Ne sono esempi incontrovertibili le disposizioni sull'accesso in magistratura, quelle sulla formazione nonché quelle in materia disciplinare. E proprio in merito alla disposizione recata al numero 9) del comma 6, dell'articolo 2, l'oratore incentra i suoi rilievi fortemente critici per contestare, anche dal punto di vista costituzionale, l'inclusione nel catalogo delle fattispecie sanzionabili disciplinarmente dell'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi o costituzionali. Pur sorvolando sulla difficile comprensione della dizione "potestà riservata ad organi legislativi", non può, con preoccupazione, non essere sottolineata la finalità di assicurare la certezza del diritto attraverso l'esercizio del controllo disciplinare. A giudizio del senatore Massimo Brutti appare devastante tradurre in norma di legge la sottoposizione al controllo disciplinare dell'interpretazione della legge operata dal magistrato. E ancora, quale senso attribuire alla disgiunzione "ovvero" che separa la l'adozione di provvedimenti abnormi dagli atti e provvedimenti tipici della potestà legislativa o amministrativa?

Quanto poi ai titolari dell'azione disciplinare, individuati nel Procuratore generale presso la Cassazione e nel Ministro della giustizia, non può non essere sottolineata la confusione delle norme. Da un lato, infatti, il primo ha l'obbligo di esercitarla, il secondo la facoltà di estenderla ad altri fatti e quindi di opporsi in caso di declaratoria di non luogo a procedere. Non risulta poi chiarito sia l'ambito nel quale i due soggetti abbiano titolo ad intervenire se, il Procuratore per gli illeciti tipizzati e se il Ministro per i restanti non meglio individuati, sia cosa si intenda dire con "il Consiglio superiore decide in camera di consiglio, sentite le parti" nel caso di opposizione del Ministro alla declaratoria di non luogo a procedere richiesta dal Procuratore generale. Chi sono le parti? Si intende che anche il Ministro sia parte? In sostanza, peraltro, anche da questa confusa previsione, emerge una censurabile volontà di neutralizzare l'indipendenza della magistratura.

Proseguendo nel suo intervento, il senatore Massimo Brutti, pone in rilievo quindi come risulti inaccettabile la previsione per effetto della quale l'esito dei procedimenti costituisce indice per la possibilità di progressione nella carriera.

In riferimento alla facoltà del Ministro della giustizia di ricorrere in sede amministrativa contro deliberazioni concernenti incarichi di magistrati, adottate in contrasto con il concerto dello stesso, l'oratore ne sottolinea i vizi di costituzionalità in quanto non è il Ministro competente per le nomine bensì il Consiglio superiore e non risultando quindi comprensibile quale possa essere la materia di impugnativa da parte dello stesso Ministro, dovendosi inoltre sottolineare l'asistematicità della previsione rispetto all'ordinamento vigente.

L'oratore svolge quindi severe critiche rispetto alle norme relative ai concorsi per l'accesso e alla progressione in carriera della magistratura dalle quali, per l'indebito ruolo assegnato alle Commissioni, esterne al Consiglio superiore, traspare con tutta evidenza la volontà di condizionamento della politica e di espropriazione dei poteri dello stesso Consiglio. Scandalose sono poi le norme che concedono privilegi ingiustificati ai magistrati che abbiamo prestato servizio alle dirette dipendenze del Ministro, mentre diverso rilievo avrebbe dovuto assumere, sul versante dell'autonomia e dell'indipendenza, la scuola superiore della magistratura.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Massimo Brutti riconferma il giudizio decisamente negativo sul provvedimento sul quale la sua parte politica si appresta a svolgere, senza intenti ostruzionistici, la più ferma battaglia. Questa, non potendo utilmente interloquire con una maggioranza indisponibile al confronto, avrà quale interlocutore principale gli operatori della giustizia e l'opinione pubblica e sarà volta a respingere il tentativo di sottomettere la magistratura al potere politico e a riaffermare i principi costituzionali della sua indipendenza.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,15.


GIUSTIZIA (2a)

martedi' 27 luglio 2004

372a Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 21,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

 

Prende la parola il senatore CALVI (DS-U) il quale sottolinea come gli interventi svolti fino a questo momento da parte degli esponenti del suo Gruppo abbiano evidenziato come l'opposizione dello stesso al disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario come trasmesso dalla Camera dei deputati si sia articolata su diversi livelli. Si è formulato innanzitutto un giudizio radicalmente negativo sull'impostazione della riforma e sul complessivo progetto riformatore che da essa traspare e, poi, vi sono stati ulteriori interventi che hanno evidenziato le gravi contraddizioni e le inammissibili carenze tecniche che la contraddistinguono.

Per quanto lo riguarda, il senatore Calvi fa presente di voler richiamare l'attenzione soprattutto su un aspetto che egli ritiene di centrale importanza. Come già osservato, l'iter complessivo del disegno di legge governativo di riforma dell'ordinamento giudiziario si è caratterizzato per i ripetuti, radicali stravolgimenti che il testo originario ha subito e proprio la radicalità delle diverse impostazioni che si sono di volta in volta succedute nell'ambito di tale iter dimostra che l'attuale Governo e l'attuale maggioranza non sono in realtà portatori di un modello di giustizia al quale ispirarsi nella loro azione riformatrice.

Si tratta di una profonda carenza non solo di carattere tecnico, ma ancor più di carattere politico e culturale. E certamente questo non è un rilievo che poteva essere fatto alla riforma che portò all'ordinamento giudiziario del 1941, riforma della quale certo non condivide la filosofia politica che ne era ispiratrice, ma dietro la quale vi era chiaramente il lavoro di grandi giuristi e un ben definito modello ideale di magistratura. Al contrario, i continui stravolgimenti ai quali si è prima accennato sono il sintomo evidente di una pseudo cultura politica che si perde e si esaurisce completamente nel contingente, priva di qualsiasi visione prospettica di lungo periodo. Muovendo da questo dato, è evidente che il tentativo intrapreso da questo Governo e da questa maggioranza nella presente legislatura non potevano che risolversi in un'occasione perduta e così è stato a giudicare dall'articolato in questo momento all'esame della Commissione giustizia del Senato.

Sotto un diverso punto di vista, non può poi non sottolinearsi che proprio la Commissione giustizia del Senato avrebbe potuto essere la sede in cui elaborare un progetto di riforma valido e reale e che però ciò non è stato possibile per i condizionamenti esterni che hanno impedito alla Commissione di svolgere la propria attività come avrebbe potuto, a partire da quella consapevolezza della necessità di una diversa e più efficace organizzazione della magistratura italiana da tutti condivisa.

 

Ha la parola il senatore MARITATI (DS-U) il quale sottolinea che il disegno di legge, alla sua quarta versione, ha subito radicali trasformazioni al punto da essere qualcosa di sostanzialmente diverso rispetto al testo originario. La circostanza in sé non stupirebbe se, nonostante i non pochi rimaneggiamenti subiti, avesse assunto un profilo accettabile per l'ordine giudiziario e soprattutto per i destinatari del servizio giustizia. Nulla di tutto ciò, non essendovi una sola disposizione, in tutto il disegno che possa essere considerata o solo presentata, sia pure parzialmente utile a migliorare il servizio nei confronti dei cittadini utenti.

Al contrario, alle ataviche carenze e disfunzioni si aggiungerà il serio rischio per i cittadini italiani di doversi confrontare con una magistratura meno indipendente e perciò meno in grado di affrontare i delicato compito della funzione con la dovuta indipendenza, professionalità ed efficacia.

Ritiene di potersi astenere dal sottolineare alcune delle ragioni già egregiamente esplicitate dai senatori che lo hanno preceduto, in particolare dal senatore Fassone, che condivide integralmente, e di procedere ad una disamina di alcuni punti del disegno di legge, come modificato dalla Camera, che in modo più evidente meriterebbero di essere corretti e comunque riformulati. Innanzitutto, al numero 2 dell'articolo 1 risulta soppressa la delega all'istituzione dell'ufficio del giudice che certo avrebbe potuto offrire un contributo positivo per un più corretto ed efficace modo di esercitare la funzione giudiziaria da parte dei giudici italiani.

Non può certamente essere un caso che sia stato soppresso, atteso che le finalità complessive del disegno di legge non sono affatto orientate nella direzione di offrire con sollecitudine al Paese un'amministrazione della giustizia in grado di rispondere alle istanze dei cittadini in modo corretto ed in tempi accettabili.

Alla lettera g) dell'articolo 1 è stata poi inserita la specifica delega a "prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado". Ebbene, da molti anni, l'Associazione nazionale magistrati ha elaborato un codice di autoregolamentazione in materia, prevedendo in sostanza che i magistrati non debbano quasi mai assumere incarichi extragiudiziari, essendo fin troppo evidenti i rischi in ciò insiti nel disegno di legge licenziato dalla Camera invece si fa riferimento unicamente alla previsione della loro pubblicità, quasi che questo solo accorgimento, per quanto necessario, possa essere in grado di neutralizzare il potenziale negativo degli incarichi. La mancanza di un divieto assoluto o un rigido ridimensionamento degli incarichi ai magistrati in servizio costituisce un indubbio passa indietro, rispetto alla posizione assunta dalla magistratura associata che peraltro è stata in buona parte condivisa dal Consiglio superiore della magistratura negli ultimi anni.

Alla lettera t), n. 1 dell'articolo 2 si prevede che presso le quattro maggiori corti di appello, "la organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non avente carattere giurisdizionale siano affidata ad un direttore tecnico...". Non è in discussione la necessità di ristrutturare il settore propriamente amministrativo degli uffici giudiziari e di una loro qualificata direzione che sia in grado di razionalizzare i servizi ed ottimizzare l'uso delle risorse.

L'aspetto in questione che ha ripetutamente fermato o rallentato la riforma in tal senso, sta nel fatto che un dirigente amministrativo posto all'interno degli uffici giudiziari, in posizione del tutto autonoma e svicolata dai dirigenti magistrati, può costituire un obiettivo ostacolo al libero ed incondizionato dispiegarsi delle funzioni giudiziarie. E' sufficiente pensare alla importanza di porre a disposizione o meno dei magistrati impegnati in delicate indagini o processi, i mezzi indispensabili al corretto e compiuto dispiegarsi delle funzioni, per comprendere quanto sia indispensabile riconoscere al magistrato, capo dell'ufficio, la possibilità di dire l'ultima parola su tutto ciò che direttamente o indirettamente possa incidere sull'effettivo svolgimento delle funzioni giudiziarie e sulla efficienza delle stesse. Al riguardo, più in particolare, la domanda da porsi è se l'espressione "giurisdizionale" sia stata usata nella delega in senso tecnico processuale ovvero se con essa si intenda comprendere, sia pure in modo improprio, anche la fase delle indagini preliminari e comunque ogni attività posta in essere dai magistrati prima della fase del giudizio. Volendo restare ad un uso corretto del termine giurisdizionale, non c'è chi non veda la pericolosità di una gestione amministrativa di servizi che incida immediatamente sull'esercizio delle attività giudiziarie, anche se non inerenti la fase propriamente giurisdizionale. Per essere più espliciti, sarà sufficiente far mancare i mezzi necessari nei tempi dovuti ad un pubblico ministero o giudice per le indagini preliminari, per incidere negativamente anche sull'esito delle indagini e delle attività svolte dai magistrati. Ed ancora nello stesso articolo, si prevede che gli stessi direttori tecnici avranno tra l'altro il compito di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico di lavoro.

A tali considerazioni devono essere aggiunte le ulteriori relative al fatto che tali funzionari di diretta emanazione del Ministro della giustizia, possano intervenire in un così delicato settore, in modo del tutto autonomo e senza un necessario raccordo con gli uffici della magistratura dei distretti interessati.

In sostanza, si è in presenza di un decentramento ministeriale con funzioni assai ampie che rischiano in modo neppure tanto surrettizio di rendere possibile uno sconfinamento del potere governativo nell'area dell'indipendenza della magistratura.

Quanto poi alle norme sulla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, il senatore Maritati giudica questo uno dei punti più devastanti, dal punto di vista dell'assetto istituzionale, poiché lasciano trasparire una chiara volontà punitiva nei confronti dei magistrati. Dalla riforma esce tratteggiata infatti non la figura di un dirigente degli uffici di Procura, ma di un vero e proprio "ras" della funzione requirente. Ne risulta compromessa ogni forma di autonomia dei magistrati del pubblico ministero, trasformato alla stregua di un dipendente amministrativo del tutto privo di qualsiasi possibilità di pensare ed agire in modo conforme al ruolo ed alla funzione conferita dalla costituzione.

Passando poi ad analizzare il contenuto del comma 4, lettera h) dell'articolo 2, l'oratore svolge severi rilievi critici sul modo in cui è stata riproposta la figura del procuratore aggiunto che in conformità ad una logica perversa, è stata sostanzialmente sottratta al vaglio ed alla nomina del Consiglio superiore della magistratura ed affidata alla discrezionalità del capo dell'ufficio che potrà delegare e quindi revocare la delega all'aggiunto senza il rispetto di criteri predeterminati. Eppure, nello stesso articolo è previsto che il procuratore dovrà indicare i criteri ai quali dovrà conformarsi nell'affidare però solo alcune categorie di affari giudiziari ai sostituti del suo ufficio. Risulta incomprensibile chiedersi perché mai, dopo aver riconosciuta la valenza dei criteri cui un dirigente deve uniformarsi nel distribuire gli affari giudiziari, questa regola dovrebbe valere solo per taluni affari e non per tutti. Si tratta di una previsione che denota ancora una volta la volontà di questa maggioranza di dare vita ad uffici di procura simili ad organismi di tipo fortemente gerarchizzato che non trovano analogie neppure nell'organizzazione militare. Escludere alcuni affari giudiziari dal sistema dell'assegnazione in forza di criteri obbiettivi e prestabiliti, vuol dire unicamente che si intende prevedere la possibilità di controllare politicamente la gestione delle indagini che riguardino particolari interessi.

Nella stessa lettera c) del medesimo comma 4 è previsto che i procuratori aggiunti, o i magistrati delegati al compimento di affari o di singoli atti, devono attenersi nell'adempimento della delega ai suddetti criteri, con facoltà per il procuratore capo di revocare la delega conferita in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri, che il procuratore della Repubblica trasmetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca dalla delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto, e che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali. A giudizio del senatore Maritati si tratta di una procedura veramente singolare e improntata al mero arbitrio del capo dell'ufficio. Ed infine la previsione più inquietante che prevede la obbligatorietà di inserire nel fascicolo personale del magistrato la revoca e le eventuali osservazioni e, pare di capire, nulla più. Insomma sarà sufficiente che un malcapitato sostituto o nominato aggiunto ponga in essere un atto o un comportamento non condiviso dal suo "capo" perché questi gli rovini la carriera.

L'oratore auspica quindi che almeno su questo punto la Commissione vorrà riflettere ed intervenire in quanto, se è vero che occorrono regole che siano in grado neutralizzare i possibili eccessi ed abusi da parte di magistrati inidonei, nel contempo occorrono regole che garantiscano i magistrati da abusi o prevaricazioni interne ad opera dei dirigenti dell'ufficio, al fine di assicurare una gestione unitaria ed armonica dell'ufficio di procura nel rispetto dei ruoli e delle competenze di tutti i soggetti.

L'ultima parte dello stesso comma prevede la possibilità per il procuratore di fissare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e perfino nella impostazione delle indagini. Il procuratore pertanto, detta regole, traccia linee e programma nei confronti di tutti, ma a quali regole dovrà egli attenersi non è detto nel disegno di legge. Non è fuori di luogo sospettare che una simile impostazione conduca a porre i capi degli uffici a loro volta sotto la responsabilità del Ministro, organo politicamente responsabile.

Anziché cercare surrettiziamente di limitare l'autonomia della magistratura, si dovrebbe, a suo avviso, intervenire per rafforzarla sul piano della professionalità e della responsabilità, non trascurando certamente la circostanza che il responsabile dell'ufficio possa intervenire, nel rispetto delle regole, per evitare danni gravi a terzi ed alla immagine della giustizia.

Del tutto sproporzionata appare poi la previsione dell'obbligo per il sostituto di ottenere il previo assenso del dirigente prima di emettere ogni e qualsiasi richiesta o provvedimento restrittivo della libertà personale o reale, e nel contempo di assai difficile praticabilità soprattutto per gli uffici di media o grande dimensione, così che, anche in questo caso, la rigida previsione rischia di essere rilevante solo per i casi particolari ed in indagini attinenti a particolari interessi. Sarebbe sufficiente prevedere che il sostituto prima dell'emissione del provvedimento cautelare sia tenuto ad informarne il dirigente dell'ufficio, il cui supporto, tra l'altro, nella gran parte dei casi è richiesto dagli stessi sostituti a fini di evidente copertura professionale.

Positivo è in via di principio concentrare e verificare la diffusione di notizie attinenti le attività concernenti le indagini in corso, ma risulta indubbiamente eccessivo impedire il contatto tra le fonti di informazioni ed i magistrati titolari delle indagini. Il tema è più conferente ad uno statuto deontologico con il quale definire comportamenti volti ad evitare eccessi di presenzialismi e di sovraesposizione dei singoli magistrati, ma non è accettabile escludere la possibilità e talvolta la opportunità che il magistrato, incaricato delle indagini, rilasci contenute ed utili dichiarazioni, senza perciò incorrere in sanzioni disciplinari. Richiederebbe poi una maggiore specificazione il concetto di "equilibrio e misura" richiesti per non incorrere nell'illecito disciplinare previsto per chi dovesse rilasciare dichiarazioni ed interviste.

Grave appare la eliminazione operata dalla Camera dell'inciso, al n. 11 comma 6 lettera c) che prevedeva, nel testo del Senato, l'esclusione della responsabilità disciplinare per l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'art 12 delle disposizioni delle leggi in generale, ma anche per quella di valutazione del fatto e delle prove. La modifica appare di particolare gravità perché non fa altro che reinserire il sindacato disciplinare nel merito dell'attività giurisdizionale; non solo infatti la attività di interpretazione della norma ma, al pari, anche la valutazione del fatto e delle prove attengono al merito della attività giurisdizionale.

Parimenti inaccettabile risulta la ipotesi di responsabilità del magistrato che, oltre ad iscriversi e a partecipare alle attività dei partiti politici - attività peraltro già vietata dalla legge - dovesse essere coinvolto in attività di " centri politici o affaristici"che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato. Trattasi di una previsione del tutto vaga e generica che comporterebbe inevitabili errori o abusi nella valutazione dell'ipotizzato illecito disciplinare. Eccessivamente lunghi risultano essere poi i tempi in cui l'azione ed il procedimento disciplinare dovrebbero essere svolti ed esaurirsi.

Proseguendo nella sua disanima del provvedimento, il senatore Maritati ritiene di dover giudicare positivamente la previsione che l'azione disciplinare sia obbligatoria e che dell'inizio della stessa il Procuratore generale presso la cassazione renda edotto il Ministro.

Meno condivisibile appare la possibilità conferita al Ministro di impugnare la richiesta del Procuratore Generale di declaratoria di archiviazione, dinanzi al Consiglio superiore della magistratura che resta l'organo competente a giudicare sulle incolpazioni al magistrato a carico del quale si procede. Ciò significherebbe chiedere al Consiglio superiore della magistratura in sostanza di anticipare un giudizio prima di averlo iniziato e concluso.

Altrettanto non condivisibile appare l'ipotesi di una partecipazione del tutto autonoma del Ministro nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati raggiunti da incolpazioni disciplinari, non risultando affatto chiaro in quale veste e con quali poteri dovrebbe divenire parte di un procedimento in cui sono già presenti e definite tutte le parti processuali che rappresentano gli interessi in gioco. A meno che non gli si voglia assegnare il ruolo di un secondo Pubblico ministero, la qual cosa si pone in insanabile contrasto con la sua funzione tipicamente politica e costituzionalmente prevista di attivare una verifica disciplinare e non anche di divenire parte del relativo procedimento disciplinare.

Quanto poi alla modifica dell'articolo 86 dell'Ordinamento giudiziario prevista al comma 33, si tratta di una norma che se realmente attuata introdurrebbe nel nostro ordinamento il vulnus più grave di tutta la riforma. Il Ministro, prima della relazione del primo Presidente della cassazione e dei presidenti delle Corti di appello, all'inizio dell'anno giudiziario dovrebbe dettare "le linee di politica giudiziaria per l'anno in corso".

Quale relazione dovrebbe intercorrere tra le dichiarazioni sulle linee guida dettate dal Ministro e le successive relazioni sull'amministrazione della giustizia rese dai Presidenti delle corti di appello? Quali i limiti delle dichiarazioni guida del Ministro e quali i soggetti che dovranno attenersi alla osservanza di dette linee? Atteso che l'attività giudiziaria è svolta dai magistrati, si dovrebbe ritenere che dopo una simile riforma la politica giudiziaria verrà segnata dal ministro e che i magistrati diventeranno meri esecutori della stessa, con la conseguenza che il ministro potrà farli processare disciplinarmente e seguire direttamente l'intero procedimento a loro carico?

Ed infatti, rendere comunicazioni "sulle linee di politica giudiziaria, rappresenta un atto politico di rilevante importanza non solo per la materia su cui intervengono ma anche per la sede Parlamentare in cui verrebbero rese. Orbene, chi dovrebbe essere il responsabile della realizzazione delle linee politiche dettate dal Ministro davanti al Parlamento? Certamente il Ministro sarà responsabile politicamente ma per tenere fede agli impegni assunti in sede parlamentare dovrà pure esercitare il suo potere ed il controllo necessario affinché il programma di politica giudiziaria alla fine dell'anno risulti realizzato e le linee rispettate. A questo punto la risposta diviene drammaticamente semplice: gli unici organi competenti ad esercitare attività e funzioni giudiziarie nel nostro paese sono i giudici ed i procuratori della Repubblica e pertanto se il ministro detta le linee della politica giudiziaria appare più che evidente che egli dovrebbe conseguentemente controllare, verificare che nel corso dell'anno giudiziario i magistrati operino in conformità delle linee da lui autonomamente tracciate ed esposte in Parlamento. Di quali strumenti giuridici il Ministro intenderà servirsi per attuare questo singolare programma?

Considerando che in base alla normativa vigente, ordinaria e soprattutto costituzionale, non vi sono possibilità che il ministro eserciti controlli e poteri di alcuna natura sull'operato della magistratura, si potrebbe ritenere che l'articolo del disegno di legge in esame contiene un'ipotesi di intervento del Ministro del tutto formale quanto inutile perché privo di ogni strumento idoneo ad assicurare l'attuazione ed il rispetto delle linee di politica giudiziaria.

Ciò non toglie tuttavia che la previsione mostra tutta la gravità e pericolosità di un disegno che sempre di più manifesta l'intenzione di questa maggioranza, o di coloro che hanno ritenuto di inserire questa figura, di volere attuare un programma di "gelliana" memoria che tende a modificare l'assetto istituzionale e costituzionale del Paese in senso autoritario con un controllo dell'esecutivo sulla magistratura.

La modifica dell'articolo 86 infatti segue alla ristrutturazione degli uffici di Procura, ad una ridefinizione delle regole sulla responsabilità disciplinare, all'intervento del tutto invasivo del Ministro nel procedimento disciplinare: c'è quanto basta per assicurare un controllo subdolo quanto stringente della magistratura, selezionando e valutando il magistrato in ogni fase della sua carriera, ingabbiando ogni magistrato della pubblica accusa in una struttura di ufficio rigidamente controllata, con non poche occasioni di incorrere in violazioni disciplinari: dal dissenso con il capo dell'ufficio alla partecipazione ad attività esterne non meglio identificate e perfino alla valutazione dei fatti e delle prove in un modo non coincidente con il punto di vista del capo dell'ufficio o dello stesso ministro ora dotato di ben maggiori poteri di controllo e di diretto intervento nel procedimento disciplinare.

 

Interviene il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il quale sottolinea, preliminarmente di condividere le osservazioni critiche emerse fino adesso nel corso del dibattito. L'articolato licenziato dalla Camera dei deputati è semplicemente "pazzesco" e ciò a cominciare dal fatto che, in conseguenza dell'accorpamento di diversi articoli originari in un unico articolo in conseguenza del ricorso allo strumento della questione di fiducia, esso è diventato del tutto illeggibile.

Più in particolare, il senatore Dalla Chiesa si sofferma poi sulla introduzione dello strumento dei test di idoneità psicoattitudinale per l'accesso in magistratura, sottolineando come l'esigenza sottesa a tale scelta sia indubbiamente un'esigenza reale, quella cioè di garantire buonsenso ed equilibrio nell'amministrazione della giustizia. Rispetto a questo fine, però, la strada seguita dal Governo e dalla maggioranza non solo non raggiunge l'obiettivo, ma rischia di determinare effetti controproducenti. I test psicoattitudinali cui si fa riferimento sono infatti uno strumento di selezione già usato da molto tempo ma l'esperienza ne ha dimostrato i pericoli e le insufficienze. Essi si fondano sul presupposto della prefigurazione di un tipo professionale che costituirebbe il modello ideale per una struttura organizzativa che esercita determinate funzioni, ma tale assunto oltre a poter essere in sè opinabile, soprattutto non tiene conto del fatto che le strutture organizzative complesse richiedono per il loro efficace funzionamento tipi e capacità professionali diversi e soltanto la sinergia fra questi assicura la funzionalità della struttura. Se l'obiezione testé fatta già di per se deve considerarsi decisiva, ad essa ne va aggiunta un'altra ugualmente insuperabile rappresentata dal fatto che ovviamente il vaglio dei test attitudinali non fornisce nessuna garanzia sul fatto che la persona che viene assunta in magistratura non diventi uno squilibrato nei successivi dieci, venti o trent'anni, e rispetto a questa eventualità non è previsto nessuno strumento di controllo. Conclusivamente il mezzo individuato dalla maggioranza e dal Governo non raggiunge il fine perseguito e rischia per di più di penalizzare la magistratura e quindi l'efficienza degli uffici giudiziari, impedendo l'acquisizione di professionalità che sarebbero invece senz'altro utili.

Un altro aspetto su cui richiamare l'attenzione è la scelta della valutazione della professionalità dei magistrati incentrata essenzialmente su un sistema di tipo concorsuale. E' sua convinzione che in un'organizzazione complessa come la magistratura gli esami non costituiscano una forma corretta e opportuna di valutazione. La saggezza, l'equilibrio, il senso delle istituzioni non si misurano mediante gli esami e - come dimostra l'esperienza di organizzazioni analoghe alla magistratura, ad esempio, la Scuola - la professionalità deve essere valutata anche tenendo conto delle caratteristiche specifiche della realtà con cui la stessa interagisce. D'altra parte basta considerare la figura di procuratore della Repubblica delineata nel comma 4 dell'articolo 2 del testo in esame per avere la conferma di come la professionalità richiesta a questo soggetto non potrà certo essere misurata mediante un meccanismo concorsuale.

Incomprensibile, oltre che inaccettabile, è poi la disposizione contenuta nel numero 11 della lettera l) del comma 1 dell'articolo 2, laddove si prevede che ai fini della valutazione per il passaggio alle funzioni superiori si terrà conto anche degli esiti dei provvedimenti adottati. La pur comprensibile esigenza di considerare l'ipotesi del magistrato che adotta provvedimenti che vengono continuamente e regolarmente annullati dai giudici superiore non può in alcun modo giustificare una formulazione assurda come quella proposta che finisce paradossalmente per revocare in dubbio la stessa necessità dell'esigenza di più gradi di giudizio.

Con più specifico riferimento alle tematiche dell'organizzazione giudiziaria il progetto di riforma si muove in una direzione esattamente opposta a quella che sarebbe necessaria, moltiplicando i livelli gerarchici e le prescrizioni. Si tratta di una scelta che l'esperienza ha dimostrato fonte inevitabilmente di disfunzioni e che non per nulla è stata da molto tempo abbandonata da organizzazioni ancora più complesse di quelle qui considerate, che tendono a muoversi appunto nel senso della riduzione dei livelli gerarchici e delle prescrizioni operative.

Il Governo e la maggioranza hanno alla fine fatto propria l'idea del "manager giudiziario" con la previsione di carattere sperimentale relativa ai distretti di corte d'appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo. Sarebbe stato auspicabile che proprio su temi di questo tipo, aventi un'incidenza diretta sull'efficacia del servizio giustizia, il Ministro avesse concentrato la propria attenzione, accettando semmai in relazione agli stessi il rischio di uno scontro con la magistratura.

Altro aspetto del testo approvato dalla Camera dei deputati su cui il giudizio deve essere radicalmente negativo è poi il chiaro tentativo di una politicizzazione della magistratura volta a limitarne sostanzialmente l'indipendenza e di cui è segno inequivocabile il ruolo straripante del Ministro della giustizia. In questo contesto, oltre che inaccettabile è addirittura incredibile la previsione come titolo preferenziale, per l'accesso a funzioni superiori o a incarichi direttivi, dello svolgimento di incarichi ministeriali o di diretta collaborazione con il Ministro. Al riguardo va sottoscritta in pieno l'espressione usata dal senatore Ayala e che cioè si tratti veramente di "servi che si cucinano il piatto di lenticchie". Si è riuscita ad immaginare una norma che consentirà di moltiplicare i magistrati che per il solo fatto di essere stati collaboratori del Ministro avranno diritto di passare avanti ad altri magistrati.

Per quanto riguarda la materia disciplinare, pur dovendosi riconoscere che vi è una non trascurabile minoranza di magistrati il cui comportamento non è contraddistinto dall'autocontrollo che sarebbe necessario e che indubbiamente vi è l'esigenza di fissare dei limiti, è però altrettanto indubbio che in taluni casi la formulazione delle fattispecie di illecito disciplinare avrebbe dovuto esser calibrata in modo assai più preciso, evitando previsioni ambigue e dalla portata incerta.

Conclude formulando quindi un giudizio complessivamente negativo sul disegno di riforma dell'ordinamento giudiziario, come modificato dalla Camera dei deputati, evidenziando come i pochi miglioramenti introdotti non valgano a compensare altre modifiche che o hanno reso più problematico il testo o hanno addirittura finito per contrassegnarlo in modo ancora più negativo.

 

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,45.


GIUSTIZIA (2a)

mercoledì 28 luglio 2004

373a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

BOREA

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(omissis)

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 27 luglio 2004.

 

In sede di replica ha quindi la parola il senatore Luigi BOBBIO(AN).

Ritiene preliminarmente di dover svolgere alcune considerazioni di carattere generale con ciò rispondendo, anche se in maniera indiretta, a parte delle critiche relative ad aspetti specifici del disegno di legge di riforma sollevate dai senatori della opposizione.

Innanzitutto il disegno di riforma corrisponde pienamente ad una volontà politica precisa, e non partitica, di conferire all'ordinamento giudiziario del Paese un profondo e radicale riassetto, delineando un nuovo modello di magistratura che sia maggiormente aderente alle mutate situazioni e quindi capace di offrire un migliore servizio ai cittadini.

Non viene travolto nessun principio costituzionale ma, al contrario, si persegue in maniera coerente l'obiettivo di superare la crisi nella quale la giustizia versa ormai da decenni attraverso un deciso recupero dell'efficienza dell'agire giudiziario che esalti e non mortifichi, come è stato sostenuto, le garanzie costituzionali dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice.

Una delle linee portanti della riforma è costituita senza dubbio dall'intento di voler restituire quella credibilità all'ordine giudiziario che da sola assicura al cittadino una condizione di serenità e fiducia di fronte alla giustizia. Ciò si rende possibile sia attraverso una maggiore autorevolezza ed efficienza degli uffici, sia attraverso la percezione di imparzialità che il magistrato deve trasmettere all'esterno. Se infatti l'imparzialità sostanziale è un dato che deve appartenere alla sfera interiore di chi esercita l'azione giudiziaria, quella esteriore deve essere concepita come un dovere.

Quanto ai rilievi critici sollevati sulla cosiddetta gerarchizzazione degli uffici di Procura, il relatore ritiene di dover esporre una opinione diametralmente opposta, nel senso che l'esperienza concreta degli ultimi decenni sta a testimoniare il fallimento di un'impostazione di tipo orizzontale degli stessi, che ha condotto molto spesso a situazioni di ingestibilità, con grave nocumento dell'efficienza. Il testo non intende riproporre modelli di tipo autoritario, ma assegna ai vertici delle Procure l'onere, certo di tipo verticistico, della direzione, con la connessa responsabilità del buon andamento dell'attività. E' questo della responsabilità un punto dirimente senza il quale risulterebbe vanificata ogni buona intenzione anche in termini di migliore utilizzo delle risorse. Dati di fonte ministeriale testimoniano quale sia il livello di dispendio economico, ad esempio, in materia di intercettazioni telefoniche disposte spesso in assenza di presupposti investigativi e, allora, la valutazione delle linee di politica investigativa e la gestione unitaria dell'ufficio proposte nel disegno di legge intendono correggere un tipo di conduzione che potrebbe definirsi anarchica.

Riconoscere l'unitarietà dell'ufficio al cui vertice si colloca il "Capo" non implica l'assenza del dialogo e del confronto, ma solo una struttura autorevole, che potrà impedire l'insorgere di lotte intestine suscettibili di paralizzare la normale attività.

Altro punto saliente della riforma, sul quale il suo giudizio è nettamente contrastante con quello espresso da numerosi senatori, è quello relativo al ruolo e alle funzioni del Consiglio superiore della magistratura.

Si è sostenuto che il provvedimento vuole, disattendendo la norma costituzionale, privare delle sue prerogative il Consiglio; ciò non risponde al vero se si considera, ad esempio, il tema della formazione e del tirocinio del magistrato. Finora, nel silenzio della legge, il Consiglio aveva provveduto con l'organizzazione di specifici corsi formativi, con ciò determinando la chiusura di quel cerchio di autoreferenzialità e di conservazione di decisive leve di condizionamento che caratterizza l'attuale funzionamento dello stesso. Ebbene, il provvedimento colma una lacuna prevedendo che i decisivi compiti della formazione siano affidati ad una Scuola superiore dotata di autonomia giuridica e ordinamentale.

Alcuni senatori intervenuti hanno poi definito viziato da "carrierismo" il percorso del magistrato, sostenendo che in tal modo con la scelta fatta si inducono comportamenti tesi ad abbandonare o quantomeno a trascurare gli adempimenti d'obbligo per la preparazione ai concorsi. A ben vedere cosi non è, non si costruisce un magistrato competente solo sotto il profilo teorico, come si sostiene, poiché è espressamente previsto che l'esame farà riferimento alla redazione concreta dei provvedimenti adottati e il suo superamento potrà risultare più agevole proprio per coloro che si sono impegnati nello svolgimento dell'azione giudiziaria.

La progressione in carriera come disegnata non si pone contro od oltre i poteri del Consiglio superiore. Infatti il disegno di legge riproduce esattamente lo schema vigente in materia di accesso in magistratura e il Consiglio risulta pienamente coinvolto per quanto attiene la valutazione, le delibere di conferimento, nonché per quanto riguarda la sua partecipazione alla formazione delle commissioni esaminatrici.

Il relatore si sofferma poi sui rilievi che sono stati da più oratori svolti sull'innovazione, introdotta dalla Camera dei deputati, costituita dalla previsione di test di valutazione dell'idoneità psico-attitudinale dei candidati come prova da sostenere nell'ambito del concorso di accesso in magistratura. Dopo aver richiamato l'attenzione sul fatto che si tratta comunque di norme contenute in una legge delega che, quindi, per loro natura necessitano di essere implementate dal legislatore delegato in occasione dell'esercizio della delega medesima, ritiene che sotto tale profilo possano ritenersi superate molte delle preoccupazioni sollevate dall'opposizione che sarebbero state altrimenti fondate e riferite alla insufficienza della regolamentazione espressa sul punto dalla riforma. Sarà infatti il Governo a specificare condizioni, termini, modalità, e quant'altro necessario perché la prova in esame possa trovare attuazione, osservando come sul punto il parlamento potrà eventualmente fornire alcune ulteriori indicazioni attraverso l'approvazione di ordini del giorno. Dichiara poi di non condividere le perplessità sollevate in ordine alla scelta operata quanto al tempo di effettuazione dei test e, ricordando le diverse soluzioni alternative che sul punto sono state indicate nel corso degli interventi in discussione generale, ritiene che tale circostanza costituisca la riprova del fatto che non esiste un'indicazione univoca sul punto e che si sia trattato semplicemente di una scelta politica, tra quelle possibili, sorretta da motivazioni di ordine operativo.

Al riguardo non si sarebbe poi aspettato che, sia da parte dell'Associazione nazionale magistrati, sia da parte del Consiglio superiore della magistratura, venissero formulate critiche così accese nei confronti dell'introduzione dello strumento dei test psicoattitudinali in un momento storico in cui questo strumento costituisce, invece, un fatto ormai acquisito nelle procedure di selezione per l'accesso a funzioni anche molto delicate.

Per quanto riguarda poi la scelta effettuata in ordine al tema della distinzione delle funzioni, sottolinea come si tratti di una scelta che si muove nella direzione di valorizzare la diversità dei percorsi professionali e le specificità che contraddistinguono la funzione requirente dalla giudicante, coerentemente, tra l'altro, con i principi introdotti con la riforma dell'articolo 111 della Costituzione. Questa scelta è stata criticata anche sulla base dell'assunto che il concorso previsto dall'articolo 106 della Costituzione abiliterebbe indistintamente all'esercizio di tutte le funzioni giudiziarie. E' questa un'interpretazione non condivisibile e comunque non conferente rispetto ad una soluzione normativa che si limita piuttosto a fissare un momento temporale al di là del quale non è più possibile il passaggio da una funzione all'altra e ciò, peraltro, a prescindere da quanto rilevato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 37 del 2000.

Passando alla materia disciplinare, il relatore Bobbio, pur ammettendo che la disposizione relativa alla facoltà di opposizione del Ministro della giustizia in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere da parte del procuratore generale della Cassazione costituisce una previsione in qualche modo singolare, ritiene che della stessa sia comunque possibile un inquadramento sistematico che consenta di ovviare agli inconvenienti paventati.

Il relatore conclude infine il suo intervento, riservandosi di soffermarsi su alcuni più specifici aspetti sollevati nel corso della discussione generale in sede di esame degli emendamenti.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 


GIUSTIZIA (2a)

giovedi' 29 luglio 2004

374a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

 

La seduta inizia alle ore 14,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 luglio 2004.

 

Il presidente Antonino CARUSO dà la parola al Ministro Castelli.

 

Il MINISTRO ricorda in premessa come la gestazione parlamentare del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario abbia impegnato i due rami del parlamento per circa due anni e mezzo durante i quali, in assenza quindi di qualsivoglia intento coercitivo, anche all'esterno si è potuto sviluppare un libero dibattito al quale hanno partecipato nelle più varie sedi il mondo accademico e, in generale, gli operatori del diritto. Non corrisponde al vero perciò la critica mossa al Governo, accusato di aver evitato il confronto e di essersi chiuso a difesa delle proprie idee. E' vero il contrario, giacché le diverse letture hanno significativamente modificato l'impianto iniziale del testo, e il Governo, assumendosi pienamente le responsabilità che ad esso competono, ha dovuto, nell'ultimo passaggio alla Camera, chiedere la fiducia all'unico scopo di poter disporre del tempo necessario per i numerosi decreti legislativi da emanare nel corso della corrente legislatura. Al di là quindi di sempre possibili miglioramenti in una materia così complessa si è ritenuto di dover mettere un punto fermo al lungo e travagliato iter del provvedimento, assumendo come finali gli emendamenti accolti dal relatore presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, divenuti poi contenuto del maxiemendamento sul quale è stata apposta la fiducia. Il testo in esame si caratterizza pertanto, in senso proprio, come il risultato del libero intervento del Parlamento.

Il progetto di riforma nasce sulla base della evidente necessità di assicurare un funzionamento della giustizia che sia equiparabile a quello degli altri paesi dell'Unione europea. Egli, infatti, ripetutamente ha prodotto dati quantitativi, finora non contestati, riferiti al divario esistente tra l'efficienza del servizio giustizia in Italia e la situazione degli altri paesi, nonostante le risorse impiegate siano sostanzialmente equivalenti. Si trattava quindi di prefigurare un diverso e più efficiente modello che potesse determinare un più qualificato e spedito agire giudiziario.

In questa direzione, l'intervento sull'ordinamento costituisce uno dei tanti tasselli di cui si compone il complessivo disegno riformatore del Governo, in cui si inseriscono, tra l'altro, la riforma del codice di procedura civile, in corso d'esame presso il Senato, la piena operatività del nuovo diritto societario e la prossima presentazione alle Camere delle conclusioni della Commissione per la revisione del codice penale.

Il Ministro procede quindi ad una illustrazione dei principali aspetti che qualificano la riforma, a partire dalle procedure di accesso alla magistratura che finalmente diventano più "europee", all'istituzione di una Scuola superiore della magistratura che permanentemente curi la formazione e il tirocinio dei magistrati, alla previsione della distinzione fra funzioni giudicanti e requirenti. A quest'ultimo proposito, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non sono, ad avviso del Ministro, risultato di un atteggiamento ondivago del Governo quanto invece frutto di una libera decisone parlamentare, rispetto alla quale peraltro probabilmente sarebbe stato preferibile, conservare la soluzione adottata dal Senato e che forse garantiva di più dal punto di vista di possibili dubbi di legittimità costituzionale.

Altro aspetto saliente della riforma, da sempre da lui sostenuta con ferma convinzione, è l'abolizione degli automatismi della progressione in carriera dei magistrati, nonché il valore assunto, dopo la lettura della Camera dei deputati, dalla individuazione di un ridotto numero di concorsi sui quali viene appunto a strutturarsi la progressione stessa nel nuovo sistema. Peraltro il doppio binario concorsuale delineato nel testo in esame risponde ad un impegno da lui assunto e viene incontro all'esigenza di creare il più ampio consenso possibile su tale testo.

La stessa riforma dei Consigli giudiziari assume un grande significato in quanto, pur avendo consapevolmente svolto un esercizio legislativo di confine con prerogative garantite costituzionalmente, si perviene ad una utile apertura del mondo giudiziario verso la società civile.

Il provvedimento poi traduce in atto il principio di responsabilità all'interno degli uffici di Procura e un'indispensabile tipizzazione degli illeciti disciplinari, materia sulla quale resta comunque invariato il potere decisionale del Consiglio superiore della magistratura.

Un aspetto importante ma trascurato nel dibattito è quello inerente la delega concessa al Ministro a riconsiderare la problematica delle incompatibilità.

Con rammarico, il Ministro rileva quindi che, nonostante fosse previsto nel testo iniziale del Governo, il Senato ha deciso lo stralcio dell'articolo che prevedeva la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, mentre sottolinea come, recependo anche proposte della opposizione, sia stato introdotto il cosiddetto "manager" di Corte d'appello, anche se limitatamente alle quattro Corti d'appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo. Si tratta per il momento di una sperimentazione di questa nuova figura solo nelle quattro Corti predette, le principali, laddove cioè le dimensioni degli uffici ne reclamano maggiormente l'urgenza. La scarsità delle risorse finanziarie ha per il momento imposto tale limitazione così come lo stesso motivo finanziario ha comportato l'eliminazione delle norme istitutive dell'assistente del giudice.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro Castelli, sottolineate con soddisfazione le norme riguardanti l'attuazione del decentramento amministrativo del ministero della giustizia, conferma che il Governo considera definitivo, per quel che lo concerne, il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Rispondendo poi a talune violente critiche a lui rivolte su un presunto atteggiamento teso a favorire i magistrati che prestano il loro servizio presso il ministero, con la norma contenuta nel testo approvato dalla Camera dei deputati relativa al loro rientro in ruolo, il Ministro afferma trattarsi invece di un giusto e doveroso debito di gratitudine nei confronti di magistrati che svolgono la loro opera al servizio delle istituzioni. Al riguardo deve tenersi conto anche del fatto che su questi magistrati pesano, da parte dei loro colleghi, pesanti e velenosi sospetti di "collaborazionismo" e che gli stessi incontrano l'ostilità dichiarata da parte del Consiglio superiore il quale, per il tramite di precise disposizioni punitive nei riguardi degli interessati, prevede per essi un trattamento penalizzante al momento del rientro in ruolo così contravvenendo gravemente al principio di leale collaborazione tra i poteri. In sostanza, nella sua qualità di Ministro della giustizia ha sentito personalmente l'obbligo di dare un segnale di attenzione verso questi magistrati, nei confronti dei quali il senatore Ayala, nella seduta del 22 luglio scorso, ha espresso giudizi inaccettabili.

 

Interviene quindi il senatore AYALA(DS-U), il quale, premettendo di non aver inteso offendere alcuno, non può però non definire eversive le norme in oggetto in quanto suscettibili di far sì che determinati magistrati abbiano percorsi di carriera privilegiati per il solo motivo di aver lavorato presso il ministero.

 

Il senatore BOBBIO (AN) replica affermando che comunque il privilegio di cui si parla non esime il magistrato dal superamento dei concorsi e dello stesso avviso è il Ministro CASTELLI il quale sottolinea che la previsione per cui lo svolgimento di determinati incarichi ministeriali costituisce titolo preferenziale produce effetti solo a parità di condizioni con altri candidati e che, con ogni probabilità, la norma non avrà concretamente nessun effetto, qualificandosi così meramente come un segnale.

 

Il MINISTRO, riprendendo il suo intervento contesta quindi le affermazioni di alcuni senatori che hanno criticato l'eccessivo peso assegnato al possesso di titoli nei concorsi: il disegno di legge, al contrario, non privilegia le belle sentenze e la loro eleganza giuridica, ma invece la laboriosità e l'efficienza del magistrato.

 

Interrompe nuovamente il senatore AYALA (DS-U) per criticare la previsione che nella valutazione del magistrato entri anche l'esito dei processi; in tal modo all'eccesso di iniziativa giudiziaria più volte evocato dal Ministro, subentrerà l'eccesso di cautela per non incorrere in una valutazione negativa.

 

Concludendo la sua replica, il MINISTRO giudica infine priva di fondamento l'affermazione relativa alla supposta tentazione che tutti i magistrati subiranno di ricoprire posti negli uffici di secondo grado, cosa che risulta impossibile, essendo anche in Appello disponibili solo limitati posti.

 

Il PRESIDENTE, infine, propone di fissare alle ore 13 del 14 settembre prossimo la data per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1296-B che viene assunto come testo base per il prosieguo dell'esame.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 15.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

martedì' 14  settembre 2004

376a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che alle ore 13 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti relativamente al disegno di legge n. 1296-B, ne propone una breve riapertura fino alle ore 20 di oggi.

 

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.


GIUSTIZIA (2a)

giovedi' 16 settembre 2004

378a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

 

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

 

Interviene il senatore CALVI (DS-U) sull'ordine dei lavori della Commissione, osservando preliminarmente come all'ordine del giorno siano al momento iscritte numerose iniziative rispetto alle quali non appare ben chiaro, alla luce dell'andamento e della programmazione dei lavori della Commissione, quale siano le priorità attribuite dalla presidenza circa l'ordine di trattazione. Vi sono infatti disegni di legge, come ad esempio quello che dà attuazione alla decisione quadro in materia del cosiddetto mandato d'arresto europeo, il cui esame è di indubbia urgenza ed altri ancora, come le iniziative di riforma del diritto fallimentare o del codice di procedura civile che, tenuto conto anche delle possibili convergenze politiche che si sono andate configurando e della fase avanzata del relativo esame parlamentare, andrebbero trattate prima dell'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario. L'andamento dei lavori invece sembra non rispondere a questa esigenza, oltre che alle dichiarazioni del Ministro della giustizia e dello stesso Presidente del Consiglio che indicano invece, ad esempio, la riforma del diritto fallimentare tra le priorità assolute dell'azione di Governo. Dopo aver ricordato le principali fasi dell'esame parlamentare della riforma dell'ordinamento giudiziario ed alcune, a suo avviso, inaccettabili dichiarazioni ed argomentazioni offerte dal Ministro della giustizia, in particolare quelle rese in occasione della seduta del 29 luglio scorso della Commissione giustizia del Senato, preannuncia la dura, severa e rigorosa opposizione del suo Gruppo per l'eventualità in cui trovasse conferma l'intenzione, più volte manifestata, di impedire un confronto costruttivo sull'iniziativa in titolo. Essa infatti non si può ritenere essere stata compiutamente esaminata e ciò in relazione a quanto accaduto presso l'altro ramo del Parlamento a seguito della presentazione in Assemblea di un maxi emendamento innovativo sul quale è stata posta con esito favorevole la questione di fiducia, impedendo in tal modo lo svolgimento di quella necessaria discussione sui nuovi temi ancora una volta introdotti. Dopo aver ribadito la forte contrarietà riferita a numerose disposizioni dell'articolato in esame, perché spesso errate o tra loro contraddittorie, alla luce delle considerazioni già espresse, formula la richiesta di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, posponendo l'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario ad altre iniziative, ed a tal fine indica come prioritario l'esame del disegno di legge in materia di mandato d'arresto europeo.

 

Il presidente Antonino CARUSO osserva come la volontà politica della maggioranza di portare a compimento al più presto la riforma dell'ordinamento giudiziario dopo ben oltre due anni di lavori parlamentari è chiara e non confutabile ed inoltre sottolinea come non si possa certo affermare che non sia stato consentito all'opposizione lo spazio necessario per un adeguato approfondimento sui temi importanti posti dalla riforma e per un costruttivo confronto. Anche per la lettura in corso, che ricorda essere la terza, si è già svolto un numero significativo di sedute ed è stato fissato un termine per la presentazione di emendamenti che appare oggettivamente rispettoso delle legittime esigenze dell'opposizione alla quale, ricorda, è stato sempre stato dato ampio spazio, anche nella durata degli interventi, ben al di là dei limiti previsti, per esprimere compiutamente le proprie valutazioni e posizioni politiche.

 

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U), anche riferendosi alle osservazioni critiche che sono state espresse dal relatore in occasione dell'inizio dell'esame in sede consultiva da parte della 5a Commissione del Senato del disegno di legge n. 1296-B, invita la maggioranza a riflettere sull'intenzione fin qui espressa di chiudere gli spazi di confronto che invece sarebbe utile svolgere senza accelerare il dibattito in corso. Pone quindi ai sensi dell'articolo 43, secondo comma del Regolamento del Senato, una questione pregiudiziale ed una questione sospensiva affinché, qualora su tale proposta si registrasse il consenso della Commissione, l'Assemblea sia chiamata ad esprimersi su di esse ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

 

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver rappresentato che il Governo fornirà i necessari chiarimenti alla Commissione bilancio in risposta alle richieste sollevate nel corso dell'esame, dichiara non ammissibili, ai sensi dell'articolo 93, primo comma del Regolamento, la questione pregiudiziale e quella sospensiva in quanto proposte dopo l'inizio della discussione.

 

Dopo che il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) ha chiesto al Presidente di dichiarare comunque ammissibili le questioni sollevate in quanto la loro presentazione può ritenersi giustificata dai nuovi elementi emersi nel corso del dibattito ai quali rinvia, il presidente Antonino Caruso dichiara che non intende avvalersi della facoltà allo stesso riconosciuta dal primo comma dell'articolo 93.

 

Il PRESIDENTE dispone quindi che si passi ad esaminare la proposta di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno avanzata dal senatore Calvi.

 

Dopo che il senatore AYALA (DS-U) si è dichiarato d'accordo con la proposta in questione, ha la parola il senatore CENTARO (FI) il quale ricorda preliminarmente come l'articolato in esame abbia recepito molte delle indicazioni formulate, tra gli altri, dall'associazione nazionale magistrati e da esponenti politici dell'opposizione nel corso del lungo esame parlamentare per cui non si può fondatamente affermare, come invece continua a farsi, che non abbia avuto luogo quel necessario confronto sulla materia. Quanto alla proposta del senatore Calvi di passare alla trattazione di altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, osserva come l'esame dell'iniziative da lui ricordate stia procedendo in parallelo con quello della riforma dell'ordinamento giudiziario e che anzi per una di esse, la riforma della procedura civile, è ancora pendente il termine per la presentazione di eventuali emendamenti. Manifesta pertanto la sua contrarietà alla proposta del senatore Calvi di invertire la trattazione delle materie all'ordine del giorno.

 

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno che risulta accolta e conseguentemente dispone il rinvio del seguito dell'esame congiunto, avvertendo che si passerà all'esame del disegno di legge n. 2958.

 


GIUSTIZIA (2a)

martedì 21 settembre 2004

379a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

 

IN SEDE REFERENTE

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 16 settembre.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 1 - pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna - a partire dall'emendamento 1.1.

 

Il senatore AYALA (DS-U), illustrando l'emendamento 1.1, osserva come la proposta in esso contenuta presenta una forte connotazione politica, che prevale rispetto alle considerazioni di ordine tecnico, pur ad essa riferibili, ed esprime soprattutto la forte contrarietà sua personale e della sua forza politica verso la riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dal Governo e dalla maggioranza; tale riforma, per le scelte in essa contenute, non risulta affatto convincente presentando, sotto certi aspetti, affinità con la riforma costituzionale al momento all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Si tratta infatti in entrambi i casi di vere e proprie "brutture" normative che si paleseranno tali anche agli studenti universitari, chiamati ad occuparsene ed a confrontare tale "prodotto" con quello di legislatori, quali il costituente del 1948, di ben altra levatura dell'attuale. E' pur vero che anche il centro-sinistra, durante la XIII Legislatura, approvò una riforma costituzionale in maniera non condivisibile, in quanto ciò avvenne con una maggioranza solo di pochi voti, ma questa circostanza non può in ogni caso essere assunta a giustificazione dell'adozione del medesimo comportamento da parte delle forze politiche oggi al governo che, per entrambe le iniziative, stanno procedendo inaccettabilmente a colpi di maggioranza. Osserva poi che l'Italia costituisce probabilmente il solo Paese al mondo che, dopo una esperienza di quasi 150 anni di Stato unitario, intende adottare la forma di Stato federale semplicemente perché questa è la volontà dell'onorevole Bossi e della Lega.

Quanto alla riforma dell'ordinamento giudiziario, a differenza di quella costituzionale, tutte le forze politiche concordavano sulla necessità di intervenire sulla materia, posto che la stessa Carta costituzionale, alla VII disposizione transitoria, riteneva necessaria la riforma dell'ordinamento giudiziario fino ad oggi mancata. La maggioranza ha però scelto la strada di intervenire in modo punitivo nei confronti dei magistrati, senza cercare e realizzare convergenze possibili su molti temi, laddove si fosse seguito un approccio differente. Ad esempio, osserva che indubbiamente l'automatismo, che contraddistingue l'attuale progressione in carriera dei magistrati, è insostenibile, e cita al riguardo la sua personale esperienza che, in virtù dell'ordinamento vigente, gli permette di rivestire ora la qualifica di consigliere di Cassazione, laddove nel 1991, quando fu eletto per la prima volta in Parlamento, era semplicemente consigliere di Corte d'Appello: non comprende in altri termini come sia stato possibile permettere tale progressione in assenza dello svolgimento effettivo delle relative funzioni. Va però rammentato che all'introduzione del sistema di progressione oggi vigente si giunse con il sostegno di una larghissima maggioranza al fine di eliminare talune distorsioni provocate dalle precedenti forme di progressione in carriera per concorso che, nella migliore delle ipotesi, vedevano i magistrati distratti dallo svolgimento dei compiti ai quali erano preposti per l'esigenza di preparazione delle prove concorsuali. Altra conseguenza del sistema dei concorsi era quello di dar vita ad un magistrato "conforme" ed intimidito, in quanto era ben difficile, con il sistema allora vigente, che i giudici adottassero determinazioni diverse da quelle della giurisprudenza dominante. Appare quindi incomprensibile l'intento contenuto nell'attuale provvedimento di riforma di ripristinare quel meccanismo che (lo ricorda ancora una volta) quasi tutte le forze politiche avevano dichiarato non condivisibile alla luce della negativa esperienza applicativa. Pur ribadendo di considerare non più accettabile un avanzamento in carriera correlato all'anzianità ed al non demerito, dichiara al tempo stesso di non comprendere perché non si sia preferita la strada delle valutazioni di professionalità, adottando invece soluzioni che certamente non rendono un buon servizio ad alcuno dei soggetti interessati. Dopo essersi riferito alla sua personale esperienza di pubblico ministero, il senatore Ayala riconosce l'importanza di aver voluto affrontare il tema del riordino degli uffici del pubblico ministero (che è indubbiamente un problema esistente) pur ritenendo non accettabile la soluzione offerta dall'articolato in esame che introduce una rigida gerarchia all'interno dell'ufficio di procura in ossequio ad un modello di tipo verticistico che determinerà sicure distorsioni applicative.

Conclude quindi il suo intervento invitando in generale a riconsiderare le scelte normative contenute nella riforma in titolo, anche in relazione alle altre ragioni già evidenziate nel corso dell'esame ed alle quali rinvia, sottolineando infine come senza dubbio l'attuale maggioranza sarà chiamata a rispondere di tali scelte.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) manifesta preliminarmente il proprio disagio ad illustrare gli emendamenti da lui presentati in considerazione della situazione in cui la Commissione sta procedendo all'esame degli stessi, avendo il Ministro della giustizia e il relatore già dichiarato la propria contrarietà all'introduzione di qualsiasi modifica all'articolato in esame nonostante gli stessi abbiano riconosciuto la presenza di alcuni errori tecnici all'interno del medesimo. In un simile contesto è innegabile che la funzione che egli si appresta a svolgere quale componente della Commissione giustizia rischia di risolversi in una mera "finzione".

Il senatore passa comunque ad illustrare gli emendamenti 1.19 e 1.21 fra loro connessi richiamando l'attenzione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai commi 3 e 4 dell'articolo 1. L'effetto di tali modifiche è infatti quello di ridurre ad una durata minima assolutamente insufficiente lo spazio temporale concretamente a disposizione del Governo per l'esercizio della delega di cui al comma 3 dell'articolo 1, delega avente ad oggetto l'emanazione delle norme di coordinamento e transitorie. Tale termine è infatti pari a novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di un anno previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1. Peraltro la consistenza reale di tale termine va valutata tenendo conto della procedura prevista per l'espressione dei pareri ai sensi dei successivi commi 4 e 5. Questi prevedono che tale procedura possa estendersi, nel caso della delega per la disciplina di coordinamento e transitoria fino ad un massimo di 75 giorni con la conseguenza che il periodo di tempo a disposizione del Governo per la predisposizione degli schemi si riduce, di fatto, alla misura palesemente irragionevole di soli 15 giorni, ovviamente del tutto inadeguati rispetto ad una attività di rilevante complessità come il coordinamento della riforma dell'ordinamento giudiziario con le altre leggi dello Stato; al riguardo basti pensare alla portata e alle implicazioni di interventi come quelli relativi al decentramento del Ministero della giustizia ovvero alla modifica della struttura organizzativa, delle competenze, e delle modalità di funzionamento dei consigli giudiziari.

Dal punto di vista politico è evidente che egli avrebbe interesse a che il Governo non modificasse il testo licenziato dalla Camera dei deputati sul punto, in quanto la sua parte politica non potrebbe che trarre vantaggio dalle conseguenze degli errori che inevitabilmente si determinerebbero per effetto di un meccanismo di delega così configurato ma, come cittadino e come magistrato, ritiene invece indispensabile fare di tutto perché ciò non avvenga e in questa prospettiva si collocano appunto gli emendamenti 1.19 e 1.21, volti a ampliare i termini a disposizione del Governo per l'esercizio della delega in questione.

 

Per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario ha quindi la parola il senatore MARITATI (DS-U) il quale dichiara preliminarmente di non potersi esimere dall'esternare un senso di mortificazione personale di fronte all'atteggiamento di supina accettazione, da parte della maggioranza, della volontà del Ministro della giustizia di considerare blindato ed immutabile il testo licenziato dalla Camera dei deputati. Ne risulta una grave menomazione delle prerogative parlamentari e si vanificano così i tentativi di correggere un provvedimento lacunoso e contraddittorio in più parti. Gli emendamenti proposti, pur rimanendo inalterato il giudizio negativo sulla ispirazione di fondo della riforma per la connotazione di fortissima limitazione della autonomia ed indipendenza della magistratura che la pervade, sono motivati da una volontà costruttiva e niente affatto pregiudiziale. Se infatti sono unanimemente ritenuti indispensabili interventi di riforma dell'ordinamento giudiziario, ogni sforzo deve essere indirizzato per eliminare disfunzioni, per avere un sistema giustizia migliore e più capace e non invece, come fa la maggioranza, tendere ad un modello di giudice meno libero e condizionato.

In questa direzione si muovono gli emendamenti 1.10, 1,11, 1.12 e 1.13, volti a sopprimere e, in subordine a modificare la norma relativa agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati.

Il senatore Maritati rileva come, già a partire dagli anni '70, l'Associazione nazionale magistrati abbia ritenuto il conferimento di detti incarichi prassi non consona all'ordine giudiziario e come si sia pervenuti ad un codice di autoregolamentazione trasparente e fortemente limitativo della stessa. L'attuale lettera g) dell'articolo 1, finisce invece per legittimare il fenomeno, limitandosi a prevederne la pubblicità, in tal modo ponendosi in netta contraddizione con le affermazioni dello stesso Governo, volte a prefigurare una magistratura più efficiente ed al servizio dei cittadini. Appare infatti di tutta evidenza che gli incarichi nelle Commissioni tributarie, negli organi di giustizia sportiva, nelle commissioni di esame nonché la partecipazione all'insegnamento nei corsi di specializzazione, a commissioni disciplinari e soprattutto in commissioni arbitrali finiscano per essere allettanti diversivi rispetto alle funzioni magistratuali e, talora, rischino anche di determinare situazioni di forte condizionamento.

Illustra poi l'emendamento 1.14, volto a ripristinare la delega al Governo per l'istituzione dell'ufficio del giudice, soppressa nel corso dell'esame presso la Camera. Si tratta di una delle poche disposizioni su cui in Senato si era registrata una generale convergenza in quanto, la nuova figura dell'ausiliario del giudice era risultata rispondente a criteri di maggiore funzionalità dell'ufficio nel suo sempre più complesso agire. L'emendamento quindi conferma la volontà di dotare la magistratura di nuove risorse umane e materiali perché la stessa possa rispondere in maniera qualitativamente più alta al sempre maggiore ampliamento della giurisdizione.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U), dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma e di fare propri gli emendamenti del senatore Dalla Chiesa, illustra l'emendamento 1.15 di analogo contenuto dell'emendamento 1.14 precedentemente illustrato. A suo avviso risultano immotivate le esigenze di bilancio che hanno condotto alla soppressione della norma che, proprio in ragione del fine perseguito di una maggiore efficienza del sistema, deve essere riproposta.

In sede di illustrazione dell'emendamento 1.20 il senatore Zancan si richiama alle considerazioni svolte dal senatore Fassone e, illustrando l'emendamento 1.30 osserva che, in presenza di una riforma, che nelle sue linee generali è riuscita a non incontrare il favore di nessuna delle categorie rappresentative degli operatori del settore giustizia, almeno nella sua fase attuativa la stessa postulerebbe il parere del Consiglio superiore della magistratura.

 

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 1.34 e 1.35, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto intervengono su parti non modificate dalla Camera dei deputati.

Avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

 

Il relatore Luigi BOBBIO (AN), formula un parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati e, riferendosi all'intervento del senatore Ayala, sottolinea come la riforma in titolo non possa ritenersi un'iniziativa punitiva nei confronti dei magistrati, così come peraltro attestato dai lavori parlamentari che testimoniano della volontà di tener conto delle esigenze rappresentate dai magistrati medesimi e dai correttivi introdotti all'articolato. Non comprende quindi l'atteggiamento dell'opposizione per la quale tutto ciò che proviene dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene sembra che debba essere sempre in ogni caso avversato, in ossequio ad uno spirito di assoluta contrapposizione. Si tratta invece di una riforma a favore dello Stato, dei cittadini e della democrazia che tende a dare reale attuazione al dettato costituzionale correggendo alcune prassi applicative e che individua l'indipendenza, l'autonomia e l'imparzialità principalmente come doveri dei magistrati e non soltanto come diritti. Dopo aver ricordato che la riforma dell'ordinamento giudiziario intende costituire una risposta alla crisi strutturale e funzionale in cui versa il sistema giustizia, trattandosi peraltro soltanto di uno degli interventi necessari che dovrà accompagnarsi ad altre iniziative riguardanti il diritto processuale e le dotazioni di personale e di mezzi destinati allo stesso, sottolinea come indipendenza della magistratura non deve voler dire "anarchismo istituzionale". Riferendosi poi alle considerazioni del senatore Maritati con riferimento agli incarichi extragiudiziali, il relatore Bobbio osserva come la disciplina in esame non legittimi allo svolgimento di incarichi di tal specie, ma si limiti a porre l'obbligo di rendere pubblici detti incarichi in ossequio ad una esigenza di trasparenza, fermo restando che saranno altre norme a determinare quali e quanti incarichi extragiudiziali potranno essere assunti dai magistrati. Non ritiene pertanto esservi alcuna contraddizione nelle scelte volute dalla maggioranza.

 

Dopo un breve intervento del senatore MARITATI (DS-U), il quale sottolinea comunque l'assenza di un divieto di assunzione di incarichi extragiudiziali all'interno della riforma, il relatore Luigi BOBBIO (AN), riferendosi all'avvenuta soppressione delle disposizioni riguardanti l'ausiliario del giudice, ricorda come le determinazioni della Camera siano dovute a ragioni di copertura finanziaria anche se si trattava di una innovazione condivisibile ed importante. Riferendosi poi alle perplessità sollevate con riguardo alla progressione in carriera per concorsi, invita in proposito a valutare le modificazioni che sono state introdotte nel corso dell'esame dalle quali risulta valorizzato il ruolo del lavoro svolto e dell'esperienza professionale acquisita. Ribadisce quindi conclusivamente il suo convinto sostegno per una riforma che mira ad affrontare per la prima volta problemi importanti e che scongiura il rischio di dar luogo ad una "repubblica dei magistrati", come iniziative di protesta, sentenze cosiddette creative, e lo svolgimento di funzioni che non sono loro proprie potrebbero lasciar prefigurare.

 

Il sottosegretario VALENTINO formula un parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 17.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B

 

 

Art. 1.

1.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Sopprimere l’articolo e conseguentemente, sopprimere l’articolo 2.

 

1.2

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Sopprimere il comma 1.

 

1.3

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3» con le seguenti: «commi 1, 2».

        Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 3.

 

1.4

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2» con le seguenti: «commi 1».

        Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 2.

 

1.5

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2» con le seguenti: «commi 2».

        Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 1.

 

1.6

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «4,».

        Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 4.

 

1.7

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «5,».

        Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 5.

 

1.8

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «6,».

        Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 6.

 

1.9

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «7,».

        Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 7.

 

1.10

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera g).

 

1.11

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

        Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

            «g) prevedere forme di limitazione al conferimento di incarichi extragiudiziari ai magistrati di ogni ordine e grado, al fine di assicurare il rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione della giustizia».

 

1.12

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

        Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «forme di pubblicità» inserire le parole: «e limitazione».

 

1.13

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

        Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «ordine e grado» aggiungere le parole: «, con esclusione di quelli anche solo potenzialmente configgenti con gli interessi dell’amministrazione della giustizia».

 

1.14

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

        Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l’istituzione dell’ufficio del giudice, introducendo la figura dell’ausiliario dello stesso con l’osservanza dei seguente principi e criteri direttivi:

            a) prevedere che l’ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

                1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

                2) presti assistenza al magistrato nell’organizzarne l’attività in vista dell’udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

                3) abbia la facoltà di presenziare all’udienza e di esaminare gli atti;

                4) collabori all’espletamento degli adempimenti che incombono al giudice. successivi alla pronuncia della sentenza;

                5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non riguardano lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

            b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), escludere che l’attività dell’ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

            c) prevedere che l’organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2.250 unità;

            d) prevedere che l’assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all’organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d’appello e che l’assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario;

            e) prevedere che l’ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera d), sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell’ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

            f) prevedere che l’incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

            g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l’assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta dai presidenti di corte d’appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di corte d’appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

            h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 108/110, la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

            i) prevedere che i presidenti delle corti d’appello provvedano, mediante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l’assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso; i presidenti delle corti d’appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

                1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

                2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

                3) le pubblicazioni prodotte dall’interessato al momento della presentazione della domanda;

                4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;

                5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

                6) l’aver eventualmente svolto la pratica forense o conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

                7) l’aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

            l) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione di cui alla lettera i), numero 6), nonchè costituisca titolo preferenziale per l’accesso alle funzioni giudiziarie onorarie; che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante l’istituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno.

        1-quater. La somma derivante dal gettito dell’imposta di cui al comma 1-ter, versata all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.».

 

1.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l’istituzione dell’ufficio del giudice, introducendo la figura dell’ausiliario dello stesso, con l’osservanza dei seguenti principi e dei criteri direttivi:

            a) prevedere che l’ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

                1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

                2) presti assistenza al magistrato nell’organizzarne l’attività in vista dell’udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

                3) abbia la facoltà di presenziare all’udienza e di esaminare gli atti;

                4) collabori all’espletamento degli adempimenti che incombono al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

                5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

            b) prevedere che l’assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all’organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d’appello e che l’assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario;

            c) prevedere che l’ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera b), sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell’ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

            d) prevedere che l’incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta».

 

1.16

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Sopprimere il comma 2.

 

1.17

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 2, sostituire le parole: «dal novantesimo giorno successivo a quello della» con le seguenti: «dopo un anno dalla».

 

1.18

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo» con la parola: «trecentosessantesimo».

 

1.19

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

        Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo» con la seguente: «centocinquantesimo».

 

1.20

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo», con la seguente: «centoventesimo».

 

1.21

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

        Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centoventi».

 

1.22

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Sopprimere il comma 3.

 

1.23

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trecentosessanta».

 

1.24

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «nove mesi».

 

1.25

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «nove mesi».

 

1.26

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

 

1.27

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

 

1.28

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Sopprimere il comma 4.

 

1.29

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 4, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 3».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

 

1.30

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai suddetti schemi di decreti legislativi è allegato il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta del Ministro della giustizia».

 

1.31

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 4, sostuire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

 

1.32

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 4, sostuire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

 

1.33

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 4, sostuire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».

 

1.34

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 4, sopprimere le parole: «, esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione».

 

1.35

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 4, dopo le parole: «corredati dai necessari elementi integrativi di informazione», inserire le seguenti: «, ai quali è allegato il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, che deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro della giustizia,».

 

1.36

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 4, dopo le parole: «per i pareri definitivi» inserire le seguenti: «e vincolanti».

 

1.37

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Sopprimere il comma 6.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

martedì 21 settembre 2004

380a Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 21,15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

 

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 già pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana odierna.

 

Il senatore ZANCAN(Verdi-U), nell'annunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1, non esita a definire il testo in questo momento all'esame della Commissione come una vera e propria "ingiuria ai cittadini" e, nell'unirsi al giudizio del tutto negativo già espresso da altri senatori dell'opposizione sul prospettato ritorno al modello concorsuale in vigore prima delle cosiddette "leggi Breganze" , rammenta la propria esperienza personale di quella fase storica e quindi di situazioni nelle quali i magistrati risultavano periodicamente distratti dalla propria attività lavorativa in concomitanza dell'approssimarsi delle scadenze concorsuali ed in cui la verifica della preparazione dei magistrati si risolveva, in realtà, in un controllo sul modo in cui gli stessi svolgevano l'attività giudiziaria.

Un altro aspetto della riforma proposta dal Governo, e dalla maggioranza che lo sostiene, la cui inaccettabilità ritiene di dover sottolineare in questo momento è poi quello relativo alla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Su questo terreno la maggioranza procede esattamente nella direzione opposta a quella che sarebbe necessaria poiché, a suo avviso, l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di garanzie in favore dei cittadini con riferimento all'esercizio della funzione requirente può essere conseguito solo conservando i titolari di questa funzione quanto più possibile all'interno della cultura della giurisdizione. Al contrario, le soluzioni delineate nell'articolato licenziato dalla Camera dei deputati prefigurano sostanzialmente una vera e propria separazione delle carriere le cui conseguenze negative, alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono del tutto evidenti.

 

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 sottolineando come, rispetto al testo in questo momento in esame, non vi sia mai stato un dialogo costruttivo fra maggioranza ed opposizione. Si tratta di un testo che è frutto di un accordo interno della maggioranza, che non è mai stato discusso prima in Parlamento, che è stato imposto alla Camera dei deputati mediante un voto di fiducia e del quale è stata chiaramente annunciata in Senato la blindatura. Rispetto a tale articolato il disaccordo della sua parte politica è radicale, così come è radicale la contrarietà rispetto alle intenzioni che il testo sottende e che sono state pubblicamente manifestate in più occasioni da autorevolissimi esponenti della maggioranza di Governo.

Più in particolare richiama poi l'attenzione sul nuovo sistema di progressione in carriera previsto per la magistratura, un sistema fondato su commissioni interne al Consiglio Superiore della Magistratura e su parametri valutativi che sono formulati in modo assolutamente generico e vago. A ciò si aggiunge che le predette commissioni saranno formate prevalentemente da membri togati, oltre che da una componente di professori universitari la cui partecipazione ai lavori - come può desumersi dall'esperienza delle commissioni di concorso per uditore giudiziario - sarà con tutta probabilità episodica e certamente non appassionata. La conclusione alla quale inevitabilmente si giunga pertanto è che la progressione in carriera avverrà sulla base di valutazioni che saranno tutte orientate in senso corporativo e che forniranno garanzie di gran lunga minori di quelle oggi espresse direttamente dal Consiglio Superiore della Magistratura.

 

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1. sottolineando, salvo alcune limitate eccezioni, la complessiva non condivisibilità di un progetto di riforma che in nessun modo contribuisce ad assicurare ai cittadini una giustizia più celere e soddisfacente e le cui finalità effettive emergono chiaramente, tra l'altro, da numerose prese di posizione pubbliche del Capo del Governo che - assunte anche in coincidenza di pronunciamenti giudiziari allo stesso non graditi - non possono lasciare dubbi sulle reali intenzioni perseguite con il progetto in discussione.

 

Il senatore AYALA (DS-U) ritira la propria firma e, in dissenso dal suo gruppo, annuncia l'astensione sull'emendamento 1.1, rammentando la complessiva vicenda che ha portato all'articolato in questo momento in discussione, che prende la mosse, nel gennaio 2003, dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio successive alla sentenza della Corte di cassazione che, nonostante la legge "Cirami" , negò la rimessione da Milano a Brescia del "noto processo". Immediatamente dopo tali dichiarazioni del Presidente del Consiglio si costituì "l'indimenticabile" comitato dei quattro saggi che confezionò il famoso maxi emendamento, stravolgendo così un provvedimento già sottoposto all'esame del Parlamento dal medesimo Governo, un fatto questo di cui egli, nella sua pur significativa esperienza parlamentare, non ricorda neppure un precedente. Alla luce di quanto sopra l'affermazione che questo progetto di riforma sia volto a migliorare il servizio giustizia a favore dei cittadini non può essere considerata null'altro che una vera e propria presa in giro.

 

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.1.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.2 e coglie l'occasione per soffermarsi sulla proposta istituzione di una Scuola superiore della magistratura; sottolinea altresì come il modello organizzativo delineato nell'articolato in discussione, prospetti una struttura sostanzialmente acefala, la cui operatività risulterà per ciò stesso difficilmente funzionale e le cui competenze finiscono sostanzialmente per implicare un concreto rischio di un controllo politico sulla formazione dei magistrati.

 

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.2 e si sofferma in modo specifico sul tema della tipizzazione degli illeciti disciplinari oggetto del comma 6 dell'articolo 2. Al riguardo non può certo affermarsi che il pur condivisibile obiettivo della tipizzazione sia stato realizzato in modo limpido e apprezzabile. Di fatto, le disposizioni su cui intende richiamare l'attenzione "spacciano" per tipicità qualcosa che non lo è e, a conferma di ciò, basti considerare il disposto del n. 9 della lettera c) del citato comma 6, dove l'espressione "provvedimenti abnormi", in effetti presente nella giurisprudenza disciplinare con riferimento a quei provvedimenti che rappresentano una rottura rispetto al sistema delle fonti del diritto, viene utilizzata in un'accezione però diversa da quella testè ricordata e che non viene in alcun modo adeguatamente specificata.

 

Rimanendo sempre nella materia disciplinare, il senatore ZANCAN (Verdi-U) osserva poi che vi sono altri aspetti assolutamente non condivisibili, quali ad esempio la dicotomia fra la facoltà del Ministro di promuovere l'azione disciplinare e l'obbligatorietà della stessa in capo al procuratore generale della Corte di cassazione ovvero il ruolo assolutamente sovradimensionato attribuito al Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento disciplinare.

 

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 1.2 sottolineando come, alla luce dell'impostazione complessivamente seguita nella definizione dei contenuti della riforma, l'attuale maggioranza rischi sulla giustizia di commettere l'errore che la maggioranza dell'Ulivo commise sul tema della scuola nella scorsa legislatura. La scelta di dover intervenire su tutto con un progetto che, per la sua ampiezza, la sua complessità e per la sua incisività, è, con tutta probabilità, non facilmente metabolizzabile dal corpo giudiziario implica inevitabilmente la concreta possibilità che il sistema reagisca con un sostanziale rifiuto e che, così, per voler realizzare troppo si finisca per non realizzare nulla. Le riforme vanno fatte in modo selettivo e preoccupandosi di valutare la capacità di assimilazione delle stesse da parte della realtà su cui si interviene. Purtroppo non è stata questa la strada seguita dal Governo con l'articolato in esame.

 

Il senatore AYALA(DS-U), in dissenso dal suo gruppo, ritira la firma dall'emendamento 1.2 e annuncia su di esso la sua astensione. Al riguardo torna a soffermarsi sul tema della riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e rammenta innanzitutto che anche questa materia costituisce un portato del maxi emendamento, essendo la stessa assente dal testo e l'originario disegno di legge governativo (atto senato numero 1296). In questa sede non può poi che ribadire quanto da lui già evidenziato al riguardo, e cioè che la necessità di un intervento su questi profili è innegabile, ma che la soluzione ai problemi che attualmente possono caratterizzare il funzionamento dell'ufficio del pubblico ministero non va certo ricercata in una strutturazione esasperatamente verticistica dello stesso.

 

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.2.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.3. e coglie l'occasione per soffermarsi in particolare sul disposto articolo 2, comma 2, lettera t) per formulare una valutazione assolutamente negativa sul collegamento fra le valutazioni periodiche di professionalità ivi indicate e la progressione stipendiale, sottolineando che non è mediante interventi normativi volti a costruire intorno alla carriera dei magistrati dei veri e propri "lacci o lacciuoli" che si eviteranno gli abusi e le inefficienze che troppo spesso caratterizzano il funzionamento della giustizia.

 

Il senatore AYALA (DS-U) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.3 sottolineando che il comma 3 dell'articolo 2 affronta il tema di una riforma dei consigli giudiziari in una prospettiva - quella dell'apertura dei consigli giudiziari anche nei confronti dell'esterno - che è certamente condivisibile, ma adottando però soluzioni che peccano per eccesso e che finiscono in taluni casi per arrivare all'assurdo di configurare il rischio di un'influenza della componente non togata dei consigli anche sulla progressione in carriera dei magistrati. A questo proposito, non varrebbe obiettare che il modello organizzativo previsto per i consigli giudiziari è ricalcato su quello costituzionale, relativo al Consiglio superiore della magistratura, essendo di tutta evidenza che per i componenti laici dei consigli giudiziari, non valgono le garanzie che assistono i componenti laici del CSM e che vanno dalla elezione di questi da parte del Parlamento alle rigide norme in materia di incompatibilità che evitano le situazioni di conflitto di interresse.

 

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.3, esprimendo un giudizio del tutto negativo sul complesso dell'articolato, all'esame della commissione, dal punto di vista della tecnica normativa. Si tratta di un testo assolutamente incomprensibile e ciò non solo rende elevatissimo il rischio di errori e di fraintendimenti nel corso dell'esame parlamentare, ma soprattutto si risolve in un altissima probabilità di ulteriori errori e di disfunzioni sia nella fase di esercizio della delega, sia nell'applicazione degli emanandi decreti delegati.

Sotto un diverso profilo non può poi non richiamarsi l'attenzione sul fatto che il testo licenziato dalla Camera dei deputati non rappresenta la sostanziale vanificazione del lavoro svolto in prima lettura dal Senato. A fronte di tutto ciò la sua parte politica ha presentato emendamenti che non hanno natura dilatoria, ma che intendono affrontare problemi reali, e sui quali auspica vi sia una discussione effettiva e che la maggioranza sappia trovare la capacità di tornare indietro ponendo rimedio agli errori commessi.

 

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.3.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.4 e, riferendosi in particolare al testo approvato dal Senato, giudica non accettabile l'avvenuta soppressione della previsione, contenuta all'articolo 3, comma 1, lettera f), per la quale gli uditori giudiziari sarebbero stati chiamati ad effettuare periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari ed altre sedi formative in quanto sarebbe stato utile che la formazione dell'uditore potesse tener conto del confronto e della conoscenza di realtà professionali contigue a quella giurisdizionale.

Fa quindi riferimento alla novità costituita dall'introduzione di test psico-attitudinali dopo il superamento delle prove scritte degli aspiranti magistrati al fine di esprimere la decisa contrarietà per una disposizione che dichiara del tutto incomprensibile. La stessa infatti apparirà certo tale anche ai candidati che, dopo aver superato i difficili scritti, si troveranno esclusi dalle prove orali per il mancato superamento di un test dall'incerta configurazione. Auspica quindi che il Governo, nell'esercizio della delega, colmi le numerose lacune di una disposizione che appare, a suo avviso, priva di qualsiasi supporto razionale oltre che ingiustificatamente vaga.

 

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.4, osservando, peraltro, la stretta correlazione con la disciplina espressa dal comma 1 dell'articolo 2 del testo licenziato dalla Camera, sulla quale esprime ancora una volta la sua forte contrarietà. Non si comprende infatti, con riferimento in particolare alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, come si possa chiedere al candidato di scegliere sin dalla domanda di partecipazione al concorso a quale funzione, requirente o giudicante, intende accedere. Il candidato è chiamato così ad una scelta, a dir poco, prematura in quanto effettuata senza alcuna esperienza nell'esercizio della funzione prescelta e che condizionerà il percorso professionale del futuro magistrato. Non appare dunque questa, a suo avviso, la strada da perseguire e la riforma voluta dalla maggioranza non precostituisce certo le condizioni anche formative perché vi siano magistrati che, come invece dovrebbero, svolgano naturalmente le loro funzioni con equilibrio ed imparzialità. I problemi che pure esistono relativamente al corretto esercizio delle funzioni requirenti, ad esempio, non possono dirsi certo risolti se si favorisce, come la riforma realizza, la cristallizzazione in una funzione e in un peculiare percorso formativo e professionale. L'effetto non potrà essere soltanto quello di creare pubblici ministeri sempre meno giudici e sempre più poliziotti, quando invece occorrerebbe una maggiore valorizzazione della cultura della giurisdizione anche per ciò che attiene alla corretta acquisizione delle prove. Appare quindi un errore ostacolare il passaggio dallo svolgimento di una funzione all'altra o ancora giungere ad una sostanziale separazione delle carriere, quando invece sarebbe stato sufficiente accentuare gli aspetti della temporaneità nell'esercizio delle funzioni. Ribadisce quindi ancora una volta l'intenzione della sua parte politica di condurre, nel prosieguo dell'esame, un "ostruzionismo di merito", rispetto ad un articolato che contiene scelte errate e contraddittorie, con l'obiettivo di disseminare l'esame di ostacoli numerosi al fine di favorire, con il conseguente rallentamento dei lavori, un ripensamento della maggioranza rispetto all'intenzione più volte manifesta di non consentire alcun confronto.

 

Ha quindi la parola il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) il quale, nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.4, sottolinea come le profonde perplessità già espresse con riferimento alle scelte normative contenute al comma 1 dell'articolo 2 in materia di concorsi, disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, possono riferirsi anche alle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 in tema di Scuola superiore della magistratura, tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale e formazione dei magistrati. La riforma in titolo costituisce infatti un'occasione perduta, in particolare nella configurazione della nuova Scuola superiore della magistratura, in quanto, accentuando la distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti anche nei relativi percorsi formativi e di aggiornamento professionale, non tiene conto, ai fini della corretta formazione del magistrato e del suo sviluppo professionale, dell'importanza di valorizzare entrambe le funzioni all'interno di un medesimo contesto di riferimento culturale. Questo è possibile solo consentendo, da un lato, il passaggio nell'esercizio da una funzione all'altra, sia pure con taluni temperamenti, e, dall'altro, assicurando una formazione culturale non focalizzata esclusivamente su aspetti peculiari dell'esercizio di una funzione a discapito dell'altra. Per avere buoni magistrati è importante, a suo avviso, assicurare lo sviluppo, l'approfondimento e lo svolgimento di entrambe le funzioni giudiziarie, in quanto l' esperienza e l'approfondimento dell'una appare senza alcun dubbio funzionale al miglior esercizio ed alla conoscenza dell'altra.

Altro aspetto nel quale la riforma in titolo appare insufficiente e lacunosa è poi quello dello sviluppo e della valorizzazione di una formazione di base comune alla magistratura e ad altre professioni giuridiche contigue alla stessa o comunque gravitanti nell'ambito del "pianeta giustizia" in quanto la conoscenza profonda delle problematiche e dei differenti approcci, che sono propri di altre professionalità come, in particolare, l'avvocatura, e quindi la conoscenza ad esempio, della cultura difensiva, non potrà non contribuire alla crescita professionale della magistratura medesima. Conclude quindi il suo intervento raccomandando ancora una volta l'approvazione dell'emendamento 1.4.

 

L'emendamento 1.4 è quindi posto ai voti fino alle parole "commi 1 e 2" e risulta respinto. Conseguentemente risultano preclusi la restante parte e l'emendamento 1.5.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDì 22 SETTEMBRE 2004

381a Seduta (1a pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 14,25.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 21 settembre scorso.

 

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.6 e, dopo aver constatato con soddisfazione l'avvenuta soppressione da parte dell'altro ramo del Parlamento di alcune norme attinenti all'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, ed in particolare la lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato, sottolinea come permangano ancora aspetti della regolamentazione della materia che appaiano a suo avviso inaccettabili. Non si tratta tanto della critica ad un modello di organizzazione gerarchica che, in un certo qual modo, può dirsi in linea con la tradizione organizzativa degli uffici di procura, quanto della non condivisione dell'eccessiva accentuazione del ruolo attribuito al procuratore generale nei confronti dei sostituti, quale risulta dalla riforma voluta dalla maggioranza. In particolare giudica inaccettabili alcune delle previsioni espresse nel comma 4, lettera c) dell'articolo 2 e specificatamente quella in base alla quale il procuratore della repubblica può determinare i criteri ai quali i procuratori aggiunti o i magistrati delegati devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei medesimi. Si tratta di una disposizione che, come altre attinenti alla organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, potrebbe dare luogo ad una certa conflittualità tra magistrati dell'ufficio di procura che è certo, a suo avviso, un effetto poco commendevole della riforma.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.6.

 

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.6 non è approvato.

 

Dopo che i senatori ZANCAN (Verdi-U) e MARITATI (DS-U) a nome dei rispettivi gruppi hanno annunciato il loro voto favorevole, l'emendamento 1.7, posto ai voti, non risulta approvato.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.8, osservando come il pur apprezzabile tentativo di regolamentare la materia degli illeciti disciplinari, in particolare attraverso una adeguata tipizzazione dei medesimi, non possa dirsi certo riuscito essendo l'articolato in esame a dir poco pessimo sotto il profilo tecnico-giurdico. Un voto favorevole sulla proposta soppressiva espressa dall'emendamento in esame consentirebbe invece di poter svolgere una riflessione che reputa quanto mai necessaria.

 

Dopo che il senatore FASSONE (DS-U) ha dichiarato, a nome del suo gruppo, il voto favorevole, l'emendamento 1.8 è posto ai voti e non risulta approvato.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.9, annuncia il proprio voto favorevole giudicando la delega al Governo in materia di procedimento disciplinare inaccettabile nella stesura da ultimo approvata dalla Camera. La doppia figura dell'accusa (Procuratore generale e Ministro) costituisce un unicum procedurale, il ruolo del Consiglio superiore della magistratura risulta incomprensibile, e del tutto fuori sistema risulta essere la facoltà concessa al Ministro stesso di delegare un magistrato dell'Ispettorato a partecipare all'udienza. Gli stessi principi del contraddittorio tra le parti vengono messi in discussione.

 

Dopo che i senatori FASSONE (DS-U) e DALLA CHIESA(Mar-DL-U), hanno annunciato il voto favorevole, l'emendamento 1.9, posto ai voti, viene respinto.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.10 adducendo motivazioni che prevalentemente attengono a ragioni di indeterminatezza della delega contenuta nella lettera g) del comma 1, che l'emendamento propone di sopprimere. Prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari in assenza di principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi rende la norma improponibile e determina esclusivamente un effetto di censura pubblica dei magistrati che detti incarichi ricoprono, senza che vengano approntati interventi volti ad escluderli o a limitarli in maniera significativa. La maggioranza non è stata in grado nemmeno di limitare il ventaglio degli incarichi che debbono considerarsi soggetti alla disposizione. Precisa di avere personalmente censito in 50 le leggi che prevedono la presenza obbligatoria di magistrati in organi collegiali e che a detto numero debbono essere aggiunte tutte quelle altre situazioni consolidatesi nella prassi, compresa la partecipazione negli organi di giustizia sportiva. Conclusivamente, da un lato sembra si voglia suscitare una sorta di riprovazione sociale e morale dei giudici che accettano incarichi extragiudiziari e dall'altro nulla si fa per escludere in maniera drastica la possibilità di assumerli.

 

Si associa alle considerazioni svolte il senatore ZANCAN (Verdi-U) sottolineando in particolare il fatto che sulla eliminazione, o quanto meno su una forte limitazione degli incarichi extragiudiziari sarebbe stato agevole trovare un'unanimità di consensi tale da cancellare in particolare il malvezzo della partecipazione di magistrati all'interno di collegi arbitrali che, notoriamente, sono fonte di lauti guadagni. Non si può accettare il teorema fatto proprio dalla maggioranza in base al quale sarebbe sufficiente la pubblicità per conferire legittimità e dignità agli incarichi extragiudiziari. Il suo voto è quindi favorevole sull'emendamento 1.10.

 

L'emendamento 1.10, posto ai voti, è respinto.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.11 ha la parola il senatore MARITATI (DS-U) il quale esprime il suo disappunto per la "sordità" opposta dalla maggioranza alle buone ragioni sostenute con gli emendamenti presentati in tema di incarichi. La proposta emendativa in esame determina un rafforzamento dell'istituto, anziché prevederne la cancellazione. La vastità delle occasioni nelle quali il magistrato si trova a partecipare a commissioni del più svariato genere, finisce per intaccare fortemente la funzione magistratuale nei suoi aspetti di imparzialità e serenità di giudizio. Il sistema di relazioni stabilito con realtà ed interessi i più vari implicano per il magistrato stesso il rischio di una non auspicabile contaminazione con essi. D'altronde, lo stesso Ministro della giustizia ricorda ripetutamente che il magistrato deve fare il magistrato e non altro. Dopo aver stigmatizzato che da parte della maggioranza manca una convincente risposta e aver ribadito la bontà dell'emendamento 1.11, il senatore Maritati conclude affermando che la norma di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, in assenza della previsione di criteri direttivi, finirà per risultare una disposizione vuota, in tal modo consolidando l'attuale prassi.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.11 sottolineando che la problematica degli incarichi si inscrive all'interno di un fenomeno più vasto che è quello della fuga dalla giurisdizione a tutto vantaggio per le sedi decisionali di tipo arbitrale e per questo "mercantili". Se pur tuttavia può essere giudicato legittimo il ricorso a tali sedi, deve essere considerata inaccettabile la commistione che si determina nel caso di partecipazione di un giudice anche ad esse.

 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 1.11, che risulta respinto.

 

Il senatore MARITATI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.12 invitando la commissione a riflettere sulla necessità di rivedere la disciplina dell'assunzione di incarichi extra-giudiziari da parte dei magistrati. Si interroga in proposito su come sia ancora possibile consentire la sopravvivenza di situazioni ed istituti che, alla luce dell'esperienza applicativa, mettono in pericolo l'indipendenza della magistratura. Invita quindi la maggioranza a valutare favorevolmente un intervento sulla disposizione interessata dall'emendamento nel senso di introdurre una disciplina fortemente restrittiva, constatando che il probabile effetto della previsione contenuta nella riforma sarà quello di dar vita ad una magistratura più vulnerabile. Sottolinea poi come non si tratti semplicemente dell'opinione della sua parte politica quanto di considerazioni di portata generale e di validità oggettiva che sono rispondenti all'interesse generale e come tali dovrebbero essere pienamente condivisibili. Si chiede quindi conclusivamente quali siano le ragioni per le quali la maggioranza non intenda intervenire in maniera incisiva e restrittiva sulla disciplina degli incarichi extra-giudiziari.

 

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO, il quale ricorda come nella scorsa legislatura sul tema evocato dal senatore MARITATI (DS-U) condusse, tra gli altri con il senatore BUCCIERO (AN), una intensa battaglia parlamentare dagli esiti ben noti per via dell'atteggiamento tenuto dell'allora maggioranza e quindi, alla luce dell'esperienza ricordata, non possono non apparirgli strumentali le argomentazioni svolte dal senatore Maritati sul tema.

 

Il senatore AYALA (DS-U), in dissenso dal suo Gruppo, rivolgendosi in particolare al ministro Castelli, osserva che, se da un lato dichiara di capire in ultima analisi le ragioni che a questo punto possono aver spinto il ministro a blindare l'esame parlamentare della riforma dell'ordinamento giudiziario, di contro richiama l'attenzione sul fatto che la riforma non contiene una regolamentazione degli incarichi extra-giudiziari se non sotto il profilo dell'obbligo di dare agli stessi pubblicità. Si tratta di una norma che certo non limita la possibilità di assunzione di incarichi, non dettando alcuna regolamentazione in proposito. Si tratta dunque di un' occasione perduta, anche se proprio l'assenza di una disciplina incisiva potrebbe costituire un ulteriore sintomo della reale filosofia ispiratrice della riforma dell'ordinamento giudiziario così come voluta dalla maggioranza.

Altro indizio in tal senso è costituito dalle norme in base alle quali si attribuisce una condizione di privilegio, ai fini della progressione in carriera, per i magistrati che sono chiamati dal ministro a svolgere incarichi di diretta collaborazione. Se da un lato si condivide l'iniziativa di riforma dell'ordinamento giudiziario che, peraltro, la maggioranza di centro sinistra della scorsa legislatura non riuscì ad effettuare, è pur vero che quella proposta dalla maggioranza non è in alcun modo accettabile, in quanto per le considerazioni già richiamate determinerà un giudice non neutrale o che opera in condizioni di reale autonomia ed indipendenza. Nel richiamarsi alla sua personale esperienza ed esprimendo la convinzione circa la inopportunità, per un magistrato, di assumere incarichi in collegi arbitrali, invita ancora una volta la maggioranza ad intervenire sulla materia procedendo ad una ricognizione della disciplina vigente, al fine di valutare quali ipotesi giustifichino e rendano opportuno o necessario che un magistrato assuma un incarico extra-giudiziario. Conclude osservando come probabilmente, anche per il fatto di non aver voluto affrontare adeguatamente la materia degli incarichi extragiudiziari come sarebbe stato necessario ed opportuno, il Ministro non potrà che pentirsi di avere escluso un qualsiasi confronto costruttivo in questa fase dell'esame della riforma.

 

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) invita l'opposizione a presentare un disegno di legge che contenga una disciplina rigorosa sulla materia degli incarichi extragiudiziari dei magistrati, preannunciando un'adesione del suo Gruppo all'iniziativa anche se poi non può esimersi dal rimarcare la tardività della proposizione della questione. Si solleva solo oggi un problema che sarebbe stato possibile affrontare in precedenza e da questo punto di vista è difficile, a suo avviso, non attribuire alle dichiarazioni rese un carattere strumentale. A sostegno di tale valutazione ricorda l'atteggiamento seguito dall'opposizione con riferimento all'emendamento (poi approvato nel corso dell'esame in Senato) che faceva divieto ai magistrati di prendere parte ad iniziative in senso lato politiche, atteggiamento che contraddice quanto testè affermato.

 

Dopo che il senatore AYALA (DS-U) ha dichiarato il suo voto di astensione sull'emendamento 1.12, il medesimo, posto ai voti, non è approvato.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.13 ricordando l'assenza di un riterio direttivo effettivo della delega in materia ed ipotizzando che il Governo, oltre ad incorrere in possibili profili di incostituzionalità della norma, si troverà in grande imbarazzo nella fase di attuazione della normativa stante l' assenza di esso. Riferendosi poi alle dichiarazioni espresse da alcuni senatori della maggioranza, ricorda come sin dal 1968 il Consiglio superiore della magistratura con apposite delibere, sulla base dell'articolo 15 della legge istitutiva, introdusse una auto-regolamentazione sul tema dell'assunzione di incarichi extra-giudiziari. Sulla base di essa ne è derivato in molti casi un rifiuto di autorizzazione particolarmente apprezzabile in quanto molti incarichi finiscono per ledere quell'immagine di imparzialità che il magistrato deve conservare presso la collettività. Fa quindi riferimento alla disciplina in materia di arbitrato nell'ambito della regolamentazione degli appalti pubblici ed alle norme che prevedono la presenza obbligatoria di magistrati nei collegi arbitrali. In proposito non comprende come le limitazioni ed il discredito che derivano dallo svolgimento degli incarichi extragiudiziari possano riguardare soltanto la magistratura ordinaria - nell'ambito della quale peraltro solo una ristretta minoranza è interessata da tali vicende - mentre la magistratura amministrativa continua a profittare dei relativi benefici economici senza che la sua immagine ne risulti in alcun modo appannata. Dopo aver ricordato che nel corso della XIII Legislatura si esaminò un progetto di riforma della materia che affrontava il tema in maniera specifica, anche se per certi aspetti forse con rigore eccessivo, che poi non giunse a compimento, dichiara la sua disponibilità a lavorare su una proposta normativa che affronti compiutamente il problema.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) invita a procedere ad una ricognizione di quella che definisce una vera e propria "boscaglia" di incarichi extra-giudiziari raccomandando di procedere finalmente ad un'ampia "potatura". Dichiara quindi il suo voto favorevole sull’emendamento 1.13.

 

Il senatore MARITATI(DS-U), accogliendo un suggerimento del ministro CASTELLI, modifica l'emendamento 1.13 sostituendo le parole "con esclusione di" con le seguenti "escludendo l'autorizzabilità di".

 

Dopo che il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ha dichiarato a nome del suo gruppo il voto favorevole sull'emendamento 1.13 come modificato, il medesimo posto ai voti, non è approvato.

 

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.14 che propone di reintrodurre la figura dell'ausiliario del giudice che ricorda essere stata soppressa dall'altro ramo del Parlamento. Chiede quindi al ministro, riferendosi anche più in generale alla riforma in esame che, a suo avviso, non può ritenersi a costo zero se vi sia una sufficiente copertura finanziaria. Invita quindi a tener conto della previsione contenuta nell'emendamento in esame circa la copertura dei relativi oneri.

 

Il ministro CASTELLI osserva che, se da un lato è prevista la copertura finanziaria per assicurare l'attuazione della riforma in titolo (che una volta a regime dovrebbe comportare un onere di circa 34 milioni di euro per anno), non altrettanto può dirsi, in relazione a quanto emerso dall'esame parlamentare, per la copertura delle disposizioni in materia di ausiliari del giudice. Ricorda infatti come, in occasione dell'esame presso la Camera dei deputati la Commissione bilancio; espresse la sua contrarietà per violazione delle norme sulla contabilità di Stato del meccanismo di copertura delineato nella disciplina che istituiva l'ufficio del giudice così come approvata dal Senato. Poiché, quindi, con l'emendamento in esame si propone di reintrodurre il medesimo meccanismo di copertura non possono che riferirsi ad esso quelle stesse perplessità espresse nel corso dell'esame parlamentare.

 

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1.14, sottolinea come la proposta di istituire l'ufficio del giudice è stata sostenuta anche dall'opposizione in quanto idonea a liberare il giudice da numerose incombenze ed a favorire un incremento del suo lavoro. Il largo consenso registrato su di esso è di per se l'espressione della validità dell'istituto ed appare difficile credere che non si sia ben valutato il meccanismo che avrebbe dovuto assicurarne la relativa copertura finanziaria. L'avvenuta soppressione della figura dell'ausiliario del giudice costituisce la riprova della reale considerazione della politica giudiziaria nell'azione del Governo e la conclusione non può che essere un giudizio negativo, visto che da un lato si è proceduto alla soppressione dell'istituto in esame e di altri dalla valenza parimenti positiva e dall'altro residuano elementi che connotano la riforma in senso fortemente punitivo nei confronti dei magistrati.

 

Il senatore FASSONE (DS-U), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.14 invita a riflettere sulla constatazione in base alla quale il Governo non è riuscito a trovare i fondi necessari a finanziare un istituto dall'indubbia efficacia mentre, viceversa, ha finanziato l'istituzione di nuove figure manageriali ed il meccanismo concorsuale. Non si può pertanto dire che abbia tenuto un comportamento di corretta gestione delle risorse stante la scelta di finanziare interventi meno urgenti e necessari di altri.

 

Il presidente Antonino CARUSO ricorda come, in occasione della presentazione della proposta diretta ad istituire la figura dell'ausiliario del giudice, è stata effettuata una verifica della copertura finanziaria che fu poi adottata dal Senato in prima lettura, avvalendosi, tra l'altro, di rilevazioni ISTAT ed effettuando calcoli sulla base di stime molto prudenziali. Ne derivò una copertura pari a circa 90 miliardi di vecchie lire ampiamente sufficiente, a suo avviso, a coprire il fabbisogno stimato, anche se diversa è stata l'opinione delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.14 non è approvato.

 

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.15 ha la parola il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), il quale raccomanda la sua approvazione posto che lo stesso si configura quale proposta di vera e propria riforma del sistema giudiziario. Le grandi riforme degli anni passati, che hanno investito sia il rito civile che quello penale, non hanno, in effetti, dato apprezzabili risultati in termini di maggiore efficienza. I dati ripetutamente forniti in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario testimoniano come alla validità delle modifiche apportate alle procedure non abbia corrisposto una sufficiente maggiore funzionalità dell'intero sistema, come testimonia la gran mole di fascicoli inevasi. La conclusione è che le innovazioni del rito processuale risultano essere neutrali rispetto alla domanda di maggiore efficienza e celerità dei processi. L'emendamento, reintroducendo la figura dell'ausiliario del giudice - già prevista, com'è noto, nel testo licenziato in prima lettura dal Senato - si caratterizza per la sua forte connotazione riformatrice nel senso proprio del termine, in quanto l'ufficio oltre che agevolare e facilitare il giudice nell'espletamento delle sue funzioni può costituire una interessante area di formazione per i cancellieri, giovani avvocati e in generale per coloro che si avvicinano al mondo della giurisdizione. Probabilmente la maggioranza si era illusa che potessero essere realizzate riforme a costo zero e per questo alle obiezioni sollevate nel corso dell'esame e inerenti la copertura finanziaria non ha saputo opporre altre, e più congrue modalità di reperimento delle risorse.

 

Anche il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.15 sostenendo che, diversamente da altri casi analoghi, non si è voluto reperire le risorse economiche necessarie.

 

Il senatore AYALA (DS-U), annunciando voto favorevole, ritiene che in questa occasione la maggioranza stia perdendo la grande occasione di introdurre nella legge una norma sulla maggiore efficienza e produttività del sistema di cui nell'intero disegno di legge non è dato trovare traccia. Nel ricordare che si afferma che la ragione della soppressione della norma avvenuta alla Camera sia stata motivata dalla scarsità di risorse disponibili, si chiede se non sia compito del Governo, unico dominus del bilancio statale, assicurare la copertura finanziaria per coprire oneri recati da provvedimenti ritenuti utili e necessari.

 

Il PRESIDENTE mette quindi ai voti l'emendamento 1.15, che viene respinto.

 

Dopo che il senatore FASSONE (DS-U) ha ritirato l'emendamento 1.16, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.17, che, posto ai voti, risulta respinto.

 

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.18, per parti separate, fino alla parola "novantesimo" .

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole ritenendo i termini proposti maggiormente funzionali alla necessità di una diffusa conoscenza della riforma da parte dei soggetti interessati.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) interviene in dichiarazione di voto e, con particolare riferimento all'emendamento 1.19, giudica necessario un termine più ampio di quello previsto dal testo perché il Governo possa provvedere con la necessaria ponderazione a definire la normativa di coordinamento e transitoria. Si tratta di un lavoro di straordinaria complessità rispetto ad un intervento ordinamentale della portata di quello in esame e per il quale i tempi effettivi a disposizione del Governo - come risultano per effetto delle previsioni contenute nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 - appaiono risibili e del tutto inadeguati.

 

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.18 fino alla parola "novantesimo" che viene respinto, risultando in tal modo preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.19 e 1.20.

 

Posto ai voti, dopo che i senatori ZANCAN(Verdi-U), DALLA CHIESA(Mar-DL-U) e FASSONE (DS-U) hanno annunciato il voto favorevole, è respinto l'emendamento 1.22.

 

Previe dichiarazioni di voto dei senatori ZANCAN (Verdi-U) e FASSONE (DS-U), il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.21 fino alla parola "novanta" che viene respinto, risultando in tal modo preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.251.26 e 1.27.

 

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.


GIUSTIZIA (2a)

martedì 28 settembre 2004

385a Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 20,50.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 22 settembre 2004.

 

Il senatore AYALA (DS-U) intervenendo in sede di dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.28, rileva che, se è innegabile il fatto che molti degli emendamenti presentati dalla sua parte politica riflettono un intento ostruzionistico, un'ulteriore riflessione ha però indotto il suo Gruppo ad abbandonare questo intento privilegiando la prospettiva di un'interlocuzione seria e costruttiva nell'iter della riforma in esame. A tale conclusione si è pervenuti anche in considerazione di alcuni segnali che sembra di dover cogliere e che lascerebbero ipotizzare un ripensamento della scelta di "blindare" il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, scelta che significherebbe, in concreto, la completa espulsione del Parlamento dall'elaborazione della riforma considerato che il testo in questo momento all'attenzione della Commissione è già stato oggetto di un voto di fiducia alla Camera dei deputati.

Alla luce delle considerazioni che precedono ritira pertanto la propria firma dall'emendamento 1.28.

 

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.28 e annuncia su di esso il voto favorevole sottolineando l'esigenza di un confronto aperto ed effettivo in Parlamento sul tema della riforma dell'ordinamento giudiziario e manifestando invece perplessità sulla possibilità di un dibattito che abbia luogo sostanzialmente mediante segnali indiretti.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.28 soffermandosi sui profili problematici concernenti il comma 4 dell'articolo 1.

 

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.28.

 

Il presidente Antonino CARUSO dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 1.29 e 1.30.

 

Il senatore CALVI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.31 ponendo con forza l'accento sull'esigenza di assicurare alle Commissioni parlamentari, in sede di espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo, la possibilità di lavorare con tranquillità ed avendo a disposizione un adeguato spazio di riflessione. In questa prospettiva, tra l'altro, appare semplicemente incomprensibile la previsione di una riduzione alla metà dei termini per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo riguardanti il coordinamento della riforma con le altre leggi dello Stato.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.31 osservando come la scelta della "blindatura", mentre da un lato è essenzialmente il riflesso delle paure della maggioranza, si risolve, dall'altro, in una vera e propria "espulsione" del Parlamento dall'elaborazione della riforma in discussione e, quindi, in una totale mancanza di rispetto nei confronti dello stesso.

 

Il senatore MARITATI(DS-U), in dissenso dal suo Gruppo, annuncia che non voterà a favore dell'emendamento 1.31.

 

Il PRESIDENTE pone pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.31 fino alla parola "trenta".

 

La prima parte dell'emendamento 1.31 è quindi respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli emendamenti 1.32 e 1.33.

 

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.34 giudicando deprecabile che nel testo licenziato dalla Camera dei deputati il meccanismo cosiddetto del "doppio parere" sia previsto esclusivamente per i profili attinenti la copertura finanziaria e non per quelli specificamente giuridici. Si tratta di un vero affronto nei confronti della Commissione giustizia cui cerca di porre rimedio l'emendamento in votazione.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.34, sottolineando la totale mancanza di attenzione da parte dell'Esecutivo per le problematiche di ordine finanziario e per gli aspetti di concreta attuazione degli interventi di riforma che Governo e maggioranza si propongono come obiettivo.

 

Anche il senatore MARITATI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.34 giudicando insostenibile la limitazione della procedura del cosiddetto "doppio parere" contenuta nel comma 4 dell'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati.

 

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.34.

 

Il senatore CALVI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.37 evidenziando che la delega prevista per i decreti legislativi di carattere correttivo appare del tutto ingiustificabile apparendo o inutile ovvero una surrettizia estensione del termine per l'esercizio della delega.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 1.37, osservando come non possa non destare meraviglia l'atteggiamento del Governo che, nel momento in cui contrae i tempi a disposizione del Parlamento per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo prevede per se stesso un termine abnormemente lungo per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi.

 

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.37, concordando con le considerazioni testé svolte dal senatore Zancan.

 

Il senatore MARITATI(DS-U), in dissenso dal suo Gruppo, annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.37 e ritira da tale emendamento la propria firma, giudicando un'opportuna clausola di salvaguardia la previsione relativa all'emanazione dei decreti correttivi.

 

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.37.

 

Il senatore CALVI (DS-U) annuncia il voto contrario sull'articolo 1, riservandosi considerazioni più articolate per quanto riguarda il contenuto vero e proprio della delega e sottolineando però con riferimento all'articolo in votazione, soprattutto la assoluta non condivisibilità anche della struttura complessiva della delega in esame.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto contrario sull'articolo 1 cogliendo l'occasione per richiamare criticamente e con forza l'attenzione su tutta una serie di interventi del progetto in esame - che vanno dalla riforma della progressione in carriera, alla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e alla materia disciplinare - che gli appaiono snaturare i principi della Costituzione del 1947. Da questo punto di vista gli sembrano paradigmatiche le disposizioni relative ai magistrati collocati fuori ruolo presso il ministero della giustizia - relativa cioè a quei magistrati che non esita a definire gli "unti del ministro", che usufruiscono di previsioni così smaccatamente agevolative della loro successiva progressione in carriera da apparire assolutamente incredibili, oltre che del tutto ingiustificate.

Altro aspetto che appare paradigmatico di un intervento riformatore che tradisce al tempo stesso i principi costituzionali e le più elementari regole della logica e del buonsenso, è la previsione relativa alle prove attitudinali nel concorso per l'accesso in magistratura e, al riguardo, attende con curiosità il momento in cui gli verrà mostrato in che modo si differenzieranno le prove attitudinali per l'esercizio della funzione di pubblico ministero da quelle per l'esercizio della funzione giudicante.

 

Il senatore BISCARDINI (Misto-SDI) annuncia il voto contrario sull'articolo 1 e, nel confessare di non avere una grande esperienza in materia di giustizia, ritiene però indispensabile sottolineare, dal punto di vista politico, come ci si trovi di fronte ad una situazione in cui, a fronte di preoccupazioni diffuse nel Paese, la maggioranza risponde con la "blindatura" del provvedimento e con un atteggiamento tetragono il cui unico esito certo è la mortificazione del Parlamento e la negazione in radice della possibilità di un confronto effettivo e aperto su un tema di centrale importanza come senz'altro è la riforma dell'ordinamento giudiziario.

 

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia il voto contrario sull'articolo 1 e coglie l'occasione per sottolineare che, con tutta probabilità, la riforma in discussione non produrrà delle sciagure ma senz'altro determinerà disagi e disfunzioni nel funzionamento della macchina giudiziaria e inciderà negativamente rispetto ad alcuni fondamentali principi costituzionali. Se a tutto ciò si aggiunge la mortificazione del ruolo del Parlamento evidente sia nell'iter della riforma, sia nei contenuti dell'articolo in votazione appare chiaro che ci si trova di fronte ad un articolato la cui trasformazione in legge non rappresenterà certo un buon servizio per il Paese e per i cittadini.

 

Posto ai voti è approvato l'articolo 1.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi al comma 1 dell'articolo 2.

 

Il senatore CALVI (DS-U) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, comma 1, osservando in via preliminare come molte delle disposizioni interessate presentino profili di dubbia legittimità sotto il profilo costituzionale, riferendosi in particolare alle norme che sanciscono in sostanza la separazione della carriera dei magistrati requirenti da quella dei magistrati giudicanti o a quelle che ridisegnano il ruolo del Consiglio superiore della magistratura, in particolare nel sistema dei concorsi ivi delineato; innovazioni che avrebbero presupposto per la loro ammissibilità interventi nella disciplina di rango costituzionale. Si tratta - continua il senatore Calvi - di innovazioni che finiscono per travolgere l'autonomia e l'autogoverno della magistratura, come è oggi riconosciuta nell'ordinamento costituzionale vigente, determinando uno svuotamento inaccettabile dei poteri del Consiglio superiore della magistratura. Richiama quindi l'attenzione sulla considerazione che l'attuale ordinamento giudiziario è la risultante non soltanto di significativi interventi del legislatore - che ricorda - succedutisi dopo l'entrata in vigore della costituzione ma anche degli interventi sul piano amministrativo del Consiglio superiore della magistratura che con le sue deliberazioni ha contribuito a dare attuazione ai precetti costituzionali. Si è trattato di un'opera importante, di sostanziale supplenza dell'inerzia del legislatore, il cui intervento resta peraltro quanto mai necessario, anche se non può certo andare nella direzione proposta dalla riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dalla maggioranza. Ripercorre quindi le principali vicende che hanno interessato l'esame parlamentare dell'iniziativa in titolo, ricordando come all'inizio dell'esame, pur nella diversità delle impostazioni e delle soluzioni normative prescelte, tra maggioranza ed opposizione vi sia stato un utile confronto che ha permesso di contenere alcuni degli effetti negativi della riforma, che nel suo insieme permaneva, come ancora permane, per molti aspetti insoddisfacente. Ricorda poi come questo confronto si sia interrotto prima per consentire l'esame del disegno di legge sul legittimo sospetto e poi per attendere la presentazione, poi avvenuta, di un maxiemendamento del Governo che stravolgendo l'articolato fino ad allora all'attenzione della Commissione vanificava i risultati del confronto parlamentare svoltosi fino a quel momento. Da allora fino ad oggi, tenuto conto anche di quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento in relazione alla questione di fiducia posta, è stato sostanzialmente impedito un reale e costruttivo confronto sull'articolato che ne è derivato ed altrettanto si sta facendo nel corso della presente lettura dopo le dichiarazioni del Ministro e di autorevoli esponenti della maggioranza nel senso di una blindatura del testo in esame. Gli emendamenti a sua firma - continua il senatore Calvi - si propongono per lo più di contenere distorsioni ed eliminare alcuni veri e propri errori contenuti nel testo in discussione e si tratta di emendamenti che probabilmente avrebbero incontrato l'attenzione ed il favore della maggioranza, se non ci fosse stato un ingiustificabile rifiuto del confronto che di fatto ha impedito al Parlamento di pronunciarsi sulla riforma così come voluta dal Governo. Conclude quindi il suo intervento ribadendo come si debba all'atteggiamento della maggioranza il carattere virtuale della discussione in corso, anche se la stessa conserva un contenuto di grande sostanza politica, offrendo ancora una volta l'occasione per ribadire la decisa contrarietà del suo Gruppo alla riforma in questione per tutta quella serie di considerazioni già espresse nel corso dell'esame alle quali fa rinvio.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, comma 1 a partire dall'emendamento 2.4 e dichiara di aggiungere la sua firma agli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Dalla Chiesa relativi sempre alle medesime disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1. Si sofferma in particolare sugli emendamenti 2.4 e 2.11, raccomandandone l'approvazione, in quanto ritiene che la previsione di un obbligo per i candidati al concorso di accesso in magistratura di indicare nella domanda la funzione, requirente o giudicante, che intenderanno svolgere una volta superato il concorso sia una disposizione irragionevole e destinata a generare inefficienze. Si tratterebbe infatti di una scelta del tutto prematura perché fatta in assenza di qualsiasi indicazione derivante dall'esperienza professionale nello svolgimento della funzione prescelta ed in grado di condizionare in modo tanto significativo quanto ingiustificato il percorso professionale del magistrato. Riferendosi poi agli emendamenti 2.11 e 2.16, sottolinea come con la riforma in titolo si realizzerà di fatto una vera e propria separazione delle carriere dei magistrati, distinguendosi tra magistrati requirenti e giudicanti, e questa opzione normativa non certo giova all'efficacia ed efficienza del servizio prestato dai magistrati. In tal modo - continua il senatore Zancan - si finiranno per accentuare quelle caratteristiche professionali che sono proprie dell'esercizio specifico di una funzione a discapito delle altre e senza attuare quella commistione di esperienze e di competenze che è invece indispensabile perché si possano avere buoni magistrati, aspetto questo che interessa in modo particolare i magistrati requirenti ai quali giova altamente a suo avviso anche il possesso della cultura della giurisdizione che è propria dei magistrati giudicanti, affinché possano svolgere con equilibrio e senza arbitrarie forme di discrezionalità la loro funzione. Quanto poi all'emendamento 2.17, la proposta in esso contenuta è diretta a temperare il rigore eccessivo della previsione espressa dall'articolo 2, comma 1, lettera b) numero 5 nella parte in cui considera rilevante anche la sanzione disciplinare dell'ammonimento. Fa quindi riferimento agli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, comma 1, lettera f) che esprimono tutti il rifiuto dello strumento dei concorsi per la progressione in carriera dei magistrati essendo gli stessi del tutto inadeguati allo scopo ed anzi suscettibili di determinare effetti distorsivi più volte ricordati nel corso dell'esame. Unica eccezione a suo avviso può farsi per l'accesso alle funzioni di legittimità rispetto alle quali il concorso potrebbe risultare uno strumento idoneo in considerazione della particolare natura delle funzioni medesime. Si sofferma quindi sugli emendamenti relativi all'articolo 2, comma 1, lettera l) che esprimono la decisa contrarietà per il sistema ivi delineato, formulando con l'occasione ed in termini più generali, valutazioni fortemente negative sulla tecnica redazionale utilizzata nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e per il ricorso ad espressioni di non immediata intellegibilità, come, ad esempio, è il caso del riferimento alle "domande di tramutamento", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) nn. 3 e 4.8. Riferendosi poi all'emendamento 2.152 manifesta perplessità sulla composizione della commissione di cui al n. 5) della medesima lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 e più in generale ritiene inadeguato il sistema delle valutazioni dei titoli in quanto determinerà con quasi certezza magistrati distratti dal loro lavoro perché attenti a precostituirli in vista della partecipazione ai concorsi. Raccomanda infine l'approvazione dei restanti emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, comma 1.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 23,55.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

 

 

Art. 2.

 

2.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), alinea, sostituire le parole: «l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti» con le seguenti: «l’ingresso in magistratura».

 

2.2

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

 

2.4

Zancan

        Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola da: «e che i candidati debbono indicare nella domanda sino al termine».

 

2.6

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

 

2.7

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

 

2.10

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

 

2.11

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il n. 4 della lettera a).

 

2.12

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera a), numero 4) sostituire le parole: «l’indicazione di cui al numero 1)» con le parole: «l’uditore debba indicare se intenda svolgere funzioni giudicanti o funzioni requirenti, e che tale indicazione, se confortata dal giudizio attitudinale espresso,».

 

 

2.13

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

2.14

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: «al concorso» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che siano in possesso di laurea in giurisprudenza».

 

2.16

Zancan

        Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti».

 

2.17

Zancan

        Al comma 1, lettera b), n. 5, dopo le parole: «sanzionati» aggiungere le altre: «in misura non inferiore alla censura».

 

2.18

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera c).

 

2.20

Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera c).

 

2.22

Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Fassone, Zancan

        Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

        «c) prevedere che, in esito al tirocinio, l’assegnazione delle funzioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e collegiali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresì delle qualità di equilibrio, maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».

 

2.23

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera d).

 

 

2.24

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

 

2.26

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 1) a 15) con i seguenti:

            1) funzioni giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di primo e secondo grado;

            2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;

            3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità.

 

2.27

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

 

2.28

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

 

2.29

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

 

2.30

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 4).

 

2.31

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 5).

 

2.33

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).

 

2.34

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 7) a 15) con il seguente:

        «7) funzioni semidirittive requirenti di secondo grado».

        Conseguentemente: al medesimo comma, lettera h): sostituire il numero 8) con il seguente:

        «8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore aggiunto della Repubblica, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di tre anni, e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni,»;

        sostituire il numero 10 con il seguente:

        «10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado quelle di avvocato generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di otto anni, e che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;»;

            all’articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera l).

 

2.36

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 9).

 

2.38

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 10).

 

2.39

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 13).

2.40

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sopprimdere il numero 14).

 

2.41

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera e), sopprimdere il numero 15).

 

2.43

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

            «e-bis) prevedere che all’esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almi no un terzo in organi collegiali di primo grado e di appello ai quali sono assegnati anche in sovrannumero, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;

            e-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale favorevole, la eserciti per almeno cinque anni;

            e-quater) prevedere che, decorso tale periodo, il magistrato possa concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale;

            e-quinquies) prevedere che la domanda sia accoglibile solamente se l’ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione del distretto competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura Penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti de l’interessato.»

        Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere g) e h).

 

2.44

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera f).

        Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera i).

 

2.45

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera f).

 

2.46

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

            f) prevedere che i magistrati siano sottoposti a valutazioni di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;

            f-bis) prevedere che la valutazione di professionalità debba riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno, nonché l’attitudine alla dirigenza, ove ricorrano circostanze atte a dimostrarla specificando gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari ed i parametri per conseguire omogeneità di valutazioni;

            f-ter) prevedere che i magistrati i quali hanno superato la terza valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera f-quater), possono concorrere per l’accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, alle funzioni semidirettive ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado e i magistrati i quali hanno superato la quinta valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera f-quater) possono concorrere per l’accesso alle funzioni di legittimità ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado;

            f-quater) prevedere che all’inizio di ogni anno il Consiglio superiore della magistratura individui quanti posti concernenti funzioni di secondo grado, di legittimità, semidirettivi e direttivi siano stati messi a concorso nell’anno precedente; definisca a quanti magistrati possano essere attribuite le corrispondenti funzioni nell’anno in corso, in base al numero dei posti in tal modo individuati, incrementato del 50 per cento e proceda quindi alla valutazione di professionalità, sulla base del parere espresso dal Consiglio giudiziario, dei risultati delle ispezioni e di ogni altro utile elemento assegnando adeguato punteggio e formulando la conseguente graduatoria, nonché legittimi a concorrere alle funzioni di cui alla lettera f-ter) i magistrati che si sono classificati in posizione non inferiore al numero come sopra individuato e disponga che i magistrati, i quali siano stati valutati positivamente ma si siano classificati in posizione inferiore, possano essere di nuovo classificati nel quadriennio successivo;

            f-quinquies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio non positivo quando risultino deficienti uno o più parametri di valutazione e che in tal caso il Consiglio proceda a nuova valutazione dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. Ove tale secondo giudizio sia positivo, prevedere che il nuovo trattamento economico decorra solo dalla scadenza dell’anno;

            f-sexies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri; che in tal caso il magistrato sia sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio, previa partecipazione ad uno o più corsi di qualificazione; che ove segua un secondo giudizio negativo, il magistrato sia dispensato dal servizio, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dalla presente legge.

        Conseguentemente, alla lettera q), numero 2), sopprimere le parole: «, numero 2), prima parte» e al numero 3), sopprimere le parole: «, numero 3)».

 

2.47

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

 

2.48

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera f).

 

2.49

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

 

 

2.51

Zancan

        Al comma 1, sostituire il numero 2 della lettera f) come segue: «che, dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado».

 

2.52

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

 

 

 

 

2.53

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 3) della lettera f).

 

 

2.54

Zancan

        Al comma 1, sostituire il numero 3, della lettera f), come segue: «che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per esami, scritti e orali, possono essere svolte funzioni di legittimità».

 

2.57

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

 

2.58

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

 

2.59

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 5) della lettera f).

 

2.60

Zancan

        Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: «le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge», con le seguenti: «le modalità dei concorsi previsti dalla presente legge».

 

2.61

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

 

2.62

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 6) della lettera f).

 

2.63

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera g).

 

 

 

2.64

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

 

2.65

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 6) con il seguente:

        «1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella giudicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura».

 

2.67

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

 

2.68

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

 

2.70

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).

 

2.73

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 6).

 

2.77

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera h).

 

2.78

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).

 

2.80

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità».

 

 

 

2.81

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la quinta valutazione di professionalità».

 

2.83

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

 

2.84

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 11).

 

2.85

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).

 

2.89

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).

 

2.90

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 15).

 

2.91

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), numero 15), sopprimere le seguenti parole: «, previo concorso per titoli,».

        Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), numero 1), dopo le parole: «incarichi direttivi» aggiungere le seguenti: «di primo grado».

 

2.92

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine, con le seguenti: «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

 

 

 

 

2.93

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

 

2.95

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 16).

 

2.96

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

 

2.97

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

 

2.98

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 17).

 

2.101

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera h), numero 17) ed alla lettera i), numero 6), dopo le parole: «31 maggio 1946, n. 511», inserire le parole: «ovvero ancora due anni se la domanda è accompagnata dalla dichiarazione di voler permanere in servizio per i due ulteriori anni previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

 

2.102

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 18).

 

2.103

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera i).

 

2.104

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).

 

2.105

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

 

2.106

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 5).

 

2.107

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

 

2.108

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole da: «, abbiano frequentato», fino alla fine del numero.

 

2.109

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera l).

 

2.110

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 1).

 

2.112

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 2).

 

2.115

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3).

 

2.117

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.1).

 

 

2.119

Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2», sino al termine.

 

2.120

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.2).

 

2.121

Zancan

        Al comma 1, lettera l) n. 3.2), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.

 

 

2.122

Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.3).

 

2.123

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.3).

 

2.124

Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.4).

 

2.125

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.4).

 

2.126

Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.5).

 

2.127

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.5).

 

2.129

Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.6).

 

 

2.130

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.6).

 

2.131

Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.7).

 

2.132

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.7).

 

2.133

Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.8).

 

2.134

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.8).

 

2.135

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 4).

 

2.136

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 4.1).

 

2.137

Zancan

        Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2», sino al termine.

 

2.138

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.2).

 

2.139

Zancan

        Al comma 1, lettera l), numero 4.2), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2», sino al termine.

 

 

2.140

Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera l), numero 4.3).

 

2.141

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.3).

 

2.142

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 4.4) della lettera l).

 

2.143

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.4).

 

2.144

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 4.5) della lettera l).

 

2.145

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.5).

 

2.146

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 4.6) della lettera l).

 

2.147

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.6).

 

2.148

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 4.7) della lettera l).

 

2.149

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.7).

 

2.150

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 4.8) della lettera l).

 

2.151

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.8).

 

2.152

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 5 della lettera l).

 

2.153

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 5).

 

2.154

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 5 della lettera l).

 

2.155

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 6).

 

2.156

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 7) della lettera l).

 

2.157

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7).

 

2.159

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.1).

 

2.160

Zancan

        Al comma 1, lettera l n. 7.1): sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.

 

2.161

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.2).

 

 

2.162

Zancan

        Al comma 1, lettera l n. 7.2): sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.

 

2.163

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 7.3) della lettera l).

 

2.164

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 7.4) della lettera l).

 

2.165

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.4).

 

2.166

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 7.5) della lettera l).

 

2.167

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.5).

 

2.168

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 8).

 

2.169

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9).

 

2.170

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.1).

 

2.171

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.2).

 

 

 

2.172

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.3).

 

2.173

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.4).

 

2.174

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.5).

 

2.175

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 10).

 

2.176

Zancan

        Al comma 1, sopprimere il numero 11) della lettera l).

 

2.178

Zancan

        Al comma 1, lettera l), n. 11, sopprimere le parole: «degli esiti dei provvedimenti adottati».

 

2.179

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera l), n. 11), sopprimere le parole: «degli esiti dei provvedimenti adottati».

 

2.180

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera m).

 

2.181

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m), sopprimere i numeri 1) e 2).

 

2.182

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).

 

 

2.183

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

            «l) i concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi consistono nella valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa;».

 

2.184

Zancan

        Al comma 1, lettera m) n. 1), sopprimere le parole: «dei titoli».

 

2.185

Zancan

        Al comma 1, lettera m) n. 2), sopprimere le parole: «dei titoli».

 

2.186

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera m) ai numeri 1) e 2), dopo le parole: «dei Consigli giudiziari e» inserire le seguenti: «nei casi di competenza,».

 

 

2.190

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 2).

 

2.192

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 3).

 

2.193

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m) numero 3), sopprimere le parole: «,  acquisito il parere del Ministro della giustizia».

 

2.194

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 4).

 

2.195

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m) al numero 4), sopprimere le parole da: «ai fini» sino alle seguenti: «grado elevato».

 

 

2.196

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 5).

 

2.197

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m) numero 5), sopprimere le parole da: «nella sede» sino alle seguenti: «bilancio dello Stato».

 

2.200

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 6).

 

2.203

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 7).

 

2.205

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 8).

 

2.206

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m) sopprimere il numero 9).

 

2.207

Calvi, Maritati, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera m) numero 9), sostituire le parole: «direttive giudicanti di legittimità» con le seguenti: «direttive giudicanti superiori» e le parole: «giudicanti di legittimità» con le altre: «direttive giudicanti» ed al numero 10) sostituire le parole: «direttive requirenti di legittimità» con le seguenti: «direttive requirenti superiori» e le parole: «requirenti di legittimità» con le altre: «direttive requirenti».

 

2.209

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 10).

 

2.210

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 11).

 

2.211

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera m), al numero 11) sopprimere le parole da: «fermo restando» sino alla fine del numero.

 

2.214

Zancan

        Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «nella valutazione dei titoli» sino al termine.

 

2.215

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «requirenti».

 

2.216

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera o).

 

2.217

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: «senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

 

 

2.218

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «se vacante, o in altra sede» con le parole: «anche in soprannumero».

 

2.219

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «salvo che il magistrato» sino alle parole: «dieci anni» con le parole: «in una sede diversa vacante all’interno della medesima regione».

 

2.221

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera p).

 

2.222

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

 

2.224

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera q), sopprimere il numero 2).

 

2.225

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: «prevedere che non possano» sino alla fine della lettera.

 

2.227

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

 

2.228

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera s), al numero 3) sopprimere le parole da: «in coerenza» sino a: «delle attività».

 

2.233

Zancan

        Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «di Roma, Milano e Palermo».

 

2.242

Calvi, Fassone, Ayala, Maritati, Brutti Massimo, Zancan

        Al comma 1, lettera t), al numero 2.1) sostituire la cifra «11» con la cifra: «4», la cifra: «2» con la cifra: «1» e la cifra: «3» con la cifra: «1».

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledì 29 settembre 2004

386a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il PRESIDENTE avverte che si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, comma 1.

 

Ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il quale, illustrando gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, comma 1, si sofferma innanzitutto sull'emendamento 2.3 e sul conseguente 2.9 (ad esso connesso) volto ad espungere dal testo l'obbligo per i candidati al concorso d'accesso in magistratura di indicare al momento della relativa domanda, tra la funzione giudicante e requirente, quella prescelta. L'emendamento 2.8 propone quindi che la nomina della Commissione di concorso debba essere preceduta dalla proposta vincolante del Consiglio superiore della magistratura. L'emendamento 2.15 risulta coerente con il dissenso già espresso a proposito dell'obbligo per i candidati di dichiarare preventivamente la funzione prescelta. L'emendamento 2.21 esprime la netta contrarietà alla previsione del superamento dei test di idoneità psico-attidudinali per i candidati, quale condizione per l'ammissione alle prove orali.

Illustrando l'emendamento 2.25, l'oratore giudica opportuna la modifica proposta poiché più rispondente alla individuazione di quei criteri inerenti alle qualità professionali che sono necessarie per la scelta del magistrato. Gli emendamenti 2.32, 2.35, 2.37, 2.42 sono volti invece a ridurre quella ispirazione di forte gerarchizzazione dell'ufficio di procura che è propria della riforma all'esame.

Il senatore Dalla Chiesa, dopo aver illustrato l'emendamento 2.66, si sofferma quindi brevemente sull'emendamento 2.69, ritenuto meritevole di accoglimento in quanto volto a determinare in numero di almeno cinque anni di esercizio delle funzioni requirenti quelli richiesti per poter partecipare a concorsi per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante. L'emendamento 2.74, al fine di salvaguardare il più possibile la cultura unitaria della giurisdizione del magistrato, propone una estensione della facoltà di passaggio da una funzione all'atra, prevedendosi che la stessa possa esercitarsi per non più di due volte, nel corso della carriera.

Dopo essersi soffermato succintamente sugli emendamenti 2.79, 2.82 e 2.88, illustra gli emendamenti 2.113 e 2.114 volti a rafforzare il ruolo del Consiglio superiore nella individuazione dei posti vacanti nelle diverse sedi giudiziarie, così come l'emendamento 2.117 propone per il medesimo Consiglio una più penetrante funzione di indirizzo.

L'emendamento 2.188 propone di escludere la facoltà concessa al Ministro della giustizia di impugnare delibere di conferimento o proroga di incarichi direttivi.

Dopo aver illustrato gli emendamenti 2.201, 2.202, 2.204 e 2,212, il senatore Dalla Chiesa si sofferma sugli emendamenti 2.229, 2.230, 2.232 e 2.239 tesi a delineare con maggiore nettezza il ruolo e la funzione di programmazione, di proposta e di indirizzo assegnati alla nuova figura di manager degli uffici giudiziari. Quanto alle disposizioni che regolano la nomina di questa nuova professionalità all'interno del sistema giudiziario, illustra gli emendamenti 2.234 e 2.235; il primo prevede che non sia il Ministro il detentore del relativo potere di nomina, bensì il capo dell'ufficio giudiziario previo concorso e relativa istituzione di un albo nazionale e ciò ad evitare non desiderate ingerenze del potere politico nella struttura organizzativa degli uffici e a garanzia di una più ampia e trasparente possibilità di scelta. Il secondo è volto ad attenuare comunque il potere di nomina del Ministro, prevedendo il concerto con il magistrato capo dell'ufficio.

Concludendo l'illustrazione degli emendamenti a sua firma, il senatore Dalla Chiesa sottolinea come questi, tutti indistintamente, perseguano l'obiettivo di assicurare un miglior servizio ai cittadini attraverso una magistratura alla quale si accede tramite una selezione che privilegi la qualità e la professionalità e una struttura non burocratizzata che, anche utilizzando figure manageriali, riesca ad assicurare efficienza e celerità.

 

Ha quindi la parola il senatore MARITATI (DS-U) per l'illustrazione degli emendamenti a sua firma. L'emendamento 2.56 è dettato dalla convinzione che sia necessario la permanenza di cinque anni nelle funzioni di secondo grado per potere accedere alle funzioni di legittimità e non soltanto di tre anni, come previsto dal testo in esame, garantendo questo maggiore lasso temporale più esperienza al magistrato. Con l'emendamento 2.94, si prospetta l'opportunità di stabilire in otto anni dal superamento del concorso per le funzioni di legittimità il limite per potere accedere, previo concorso per titoli, alle funzioni direttive. Quanto all'emendamento 2.198, esso, in considerazione della prevedibile difficoltà applicativa della riforma, suggerisce la necessità di assegnazione anche in posizione non direttiva e in soprannumero, dei magistrati con incarichi direttivi allo scadere dell'incarico stesso. Una più razionale composizione della commissione di esame alle funzioni direttive e semidirettive giudicanti è poi proposta con l'emendamento 2.208.

Il senatore Maritati passa poi all'illustrazione degli emendamenti 2.231, 2.236, 2.237, 2.238, 2.240 e 2.241, inerenti la proposta istituzione della figura del manager presso le maggiori corti di appello. A suo avviso la norma risulta criticabile in ragione del fatto che con essa si aggiunge un elemento di indebolimento della magistratura ulteriore rispetto a quelli già operanti nei confronti del Consiglio superiore della magistratura per effetto dell'eccesso di poteri conferiti al ministro in materia di nomine e di procedimenti disciplinari nonché della caratterizzazione in senso gerarchico propria della riforma dell'ordinamento. Per non parlare dei guasti probabili, in termini di conflittualità se non di paralisi, che la doppia dirigenza all'interno di un medesimo ufficio può comportare.

 

Ha poi la parola il senatore CALVI(DS-U), il quale dopo aver aggiunto la propria firma, illustra l'emendamento 2.72 con il quale si prevede che i magistrati che, pur avendo presentato domanda per il passaggio di funzioni, per mancanza di posti non abbiano potuto ottenerne l'accoglimento, siano abilitati a rinnovare la domanda stessa per i tre anni successivi. A suo avviso si tratta di un emendamento che si raccomanda per la sua razionalità e che, sicuramente, in altro contesto di rapporti parlamentari, non avrebbe potuto non incontrare il favore anche della maggioranza.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA PER OGGI POMERIGGIO

 

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà ulteriormente a riunirsi alle ore 14 di oggi pomeriggio.

 

La seduta termina alle ore 9,40.

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledì 29 settembre 2004

387a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 14,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

 

Il PRESIDENTE avverte che nel corso della seduta saranno illustrati i rimanenti emendamenti al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, ad eccezione di quelli a firma del senatore Fassone, oggi assente.

 

Il senatore AYALA (DS-U) nell'illustrare l'emendamento 2.87 osserva come questo non persegua certo un intento ostruzionistico ma sia volto soltanto ad individuare diversamente gli aspiranti titolari di funzioni direttive di primo grado, che al momento verrebbero riservate ai magistrati che abbiano superato il concorso per l'accesso alle funzioni di secondo grado, da almeno otto anni. L'emendamento propone di consentire l'accesso a dette funzioni, naturalmente previo concorso per titoli, ai magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni, favorendo in tal modo la possibilità che a ricoprire funzioni direttive siano magistrati dotati di una più articolata e completa esperienza.

Con l'emendamento 2.220 si propone invece di correggere il testo nella parte in cui prevede che i magistrati che rientrano in ruolo dopo un periodo di collocamento fuori ruolo debbano essere assegnati ad un distretto diverso da quello di provenienza. Ebbene, se la prescrizione può ritenersi validamente applicabile per i magistrati che svolgono funzioni di secondo grado, non altrettanto può dirsi, utilizzando il buon senso, per quelli di primo grado, essendo per questi ultimi sufficiente prevedere il ricollocamento in un circondario diverso.

 

Il senatore BOREA (UDC) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, comma 1 osservando come in generale si tratti di proposte emendative motivate dall'esigenza di porre rimedio a quelle che ritiene essere state delle vere e proprie sviste più che errori che hanno determinato incongruenze all'interno del sistema delineato dalla riforma in titolo. Riferendosi all'emendamento 2.55, osserva che l'intervento di cui al numero 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 risponde all'esigenza di assicurare una regolamentazione più razionale rispetto a quella espressa dalla riforma con la citata disposizione. Appare infatti incongruo che l'accesso alle funzioni di legittimità possa essere consentito sulla base di un concorso per soli titoli ai magistrati con tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado quando poi invece si richiede un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, per i magistrati con diciotto anni di esercizio delle funzioni dall'ingresso in magistratura. Il concorso per titoli ed esami dovrebbe essere infatti più opportunamente riferito ai magistrati che esercitano da tre anni funzioni di secondo grado mentre il concorso per soli titoli dovrebbe essere previsto per gli altri.

Quanto all'emendamento 2.99, la proposta in esso contenuta mira ad escludere che i requisiti indicati al numero 17 della lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 debbano essere richiesti anche per il conferimento delle funzioni semidirettive di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) della medesima lettera h). L'emendamento 2.187 è volto poi a circoscrivere nella procedura di conferimento degli incarichi direttivi l'obbligo del Consiglio superiore della magistratura di acquisire il parere del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, limitandolo ai soli casi in cui si tratti di funzioni direttive di secondo grado. Riferendosi quindi all'emendamento 2.191, il senatore Borea osserva altresì come appaia eccessiva e ingiustificata la previsione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione nell'ambito della procedura per il conferimento di incarichi semidirettivi. Quanto all'emendamento 2.226 ritiene opportuno che l'obbligo di rotazione decennale previsto dalla lettera r), comma 1 dell'articolo 2 non riguardi i magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

 

Il presidente Antonino CARUSO(AN), dopo aver ricordato che con riferimento all'articolo 2, comma 1 dovranno essere ancora illustrati gli emendamenti di cui il senatore Fassone è primo firmatario, dispone il rinvio del seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 14,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B

 

 

Art. 2.

2.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «e che i candidati debbano indicare», fino alla fine del periodo.

        Conseguentemente, sopprimere il numero 4).

 

2.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «previa delibera», con le seguenti: «su proposta vincolante».

 

2.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

 

2.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti».

 

2.21

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 1, sopprimere la lettera c).

 

2.25

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «sono stati già dichiarati non idonei per tre volte», con le seguenti: «abbiano sostenuto per due volte le prove scritte del concorso con esito sfavorevole».

 

2.32

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado».

 

2.35

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado».

 

2.37

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera e), numero 9), sopprimere le seguenti parole: «e di primo grado elevato».

 

2.42

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità».

 

2.56

Maritati, Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire la parola: «tre», con la seguente: «cinque».

 

2.66

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «entro il terzo anno», con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni nell’esercizio delle funzioni giudicanti, alle quali si viene necessariamente assegnati dopo l’espletamento del periodo di tirocinio».

 

2.69

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio», con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni requirenti».

 

2.72

Brutti Massimo, Maritati, Fassone, Calvi, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5), inserire il seguente:

        «5-bis. coloro che, avendo presentato rituale domanda per il passaggio di funzioni, non abbiano potuto ottenerne l’accoglimento per difetto di posti vacanti nella funzione richiesta, possano rinnovare la domanda, senza altri oneri, per i tre anni successivi;».

 

2.74

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 6) con il seguente:

        «6. non consentire più di due passaggi dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, nel corso dell’intera carriera del magistrato».

 

2.79

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).

 

2.82

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

 

2.86

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).

 

2.88

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).

 

2.94

Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Zancan

        Al comma 1, lettera h), ai numeri 15) e 16), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «otto».

 

2.113

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 1, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: «ove possibile».

 

2.114

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 1, lettera l), numero 2), sostituire le parole da: «ove possibile» «fino alla fine della lettera con le seguenti: «all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1)».

 

2.177

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 1, lettera l), numero 11), dopo le parole: «sulla base di criteri oggettivi e predeterminati», aggiungere le seguenti: «sulla base di deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura».

 

2.188

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «Il Ministro della giustizia sia legittimato», fino alla fine del periodo con le seguenti: «È esclusa la legittimazione del Ministro della giustizia all’impugnazione delle delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi».

 

 

 

2.198

Maritati, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera m), numeri 5) ed 8), dopo le parole: «di originaria provenienza», inserire le parole: «anche il soprannumero, da riassorbirsi per effetto di successive vacanze,».

 

2.201

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

 

2.202

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).

 

2.204

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).

 

2.208

Maritati, Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera m), numero 9), sostituire le parole: «da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni di legittimità», con le parole: «da un magistrato che eserciti le funzioni di legittimità, da due a quattro magistrati che esercitino funzioni direttive da almeno tre anni».

 

2.212

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «fermo restando il possesso», fino alla fine.

 

2.229

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole da: «in coerenza» fino ad: «attività» con le seguenti: «, il potere di proporre, all’inizio di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell’ufficio la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse, nonché il potere di segnalare e proporre al magistrato capo dell’ufficio gli opportuni provvedimenti nel caso di rilevate inefficienze dell’ufficio giudiziario,».

 

2.230

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole: «con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio» con le seguenti: «con gli indirizzi del Segretario Generale di cui alla lettera t)».

        Conseguentemente, sostituire la lettera t) con la seguente:

            t)  prevedere che presso ogni Distretto di Corte di Appello sia istituita la figura del Segretario generale, cui è affidata la direzione dei servizi di segreteria e il potere di promuovere i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici. Ai dirigenti con funzioni di Segretario Generale rispondono direttamente tutti i Dirigenti Capo degli uffici di cancelleria o segreteria. Ai dirigenti con funzioni di Segretario Generale competono anche, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, le seguenti attribuzioni:

                a)  sovraintendono all’andamento di tutti gli uffici che compongono la struttura amministrativa;

                b)  propongono al Magistrato capo dell’ufficio giudiziario la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie;

                c)  esercitano oltre ai poteri direttamente attribuiti per legge, i poteri delegati dai presidenti del Distretto di Corte di Appello, entro i limiti di valore o di materia da questi fissati con atto generale;

                d)  svolgono funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sugli uffici sottordinati nell’ambito delle strutture alle quali sono preposti;

                e)  provvedono all’adeguamento dell’orario di servizio e di apertura degli uffici al pubblico, nonchè all’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali.

 

2.231

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera t).

 

2.232

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo» con le seguenti: «presso ciascun distretto di Corte di Appello».

 

2.234

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «nominato dal Ministro della giustizia» con le seguenti: «nominato dal magistrato capo dell’ufficio giudiziario tra gli iscritti a un apposito Albo nazionale, cui si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare candidati in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale in discipline giuridiche ed economiche e che siano in possesso dell’abilitazione della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione».

 

2.235

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

        Al comma 1, lettera t), numero 1), dopo le parole: «nominato dal Ministro della giustizia» inserire le seguenti: «di concerto con il magistrato capo dell’ufficio giudiziario».

 

 

2.236

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

        Al comma 1, lettera t), al numero 1), sopprimere le parole: «,  di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo,»

 

2.237

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

        Al comma 1, lettera t), al numero 1), sopprimere le parole da: «,  nonchè di pianificare il loro utilizzo» fino alla fine.

 

2.238

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

        Al comma 1, lettera t), al numero 1), dopo le parole: «tra i cittadini e la giustizia» aggiungere le seguenti: «,  con esclusione di ogni e qualsivoglia compito di direzione dell’attività degli organi di polizia giudiziaria, che resta esclusivamente affidato a personale appartenente all’ordine giudiziario».

 

2.239

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

        Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere il seguente periodo: «; sia attribuito, inoltre, al direttore tecnico il potere di proporre, all’inizio di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell’ufficio la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse; gli sia attribuito, infine, il potere di segnalazione e di proposta al magistrato capo dell’ufficio degli opportuni provvedimenti, nel caso di funzionamento non efficiente dell’ufficio giudiziario».

 

2.240

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

        Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo altresì che in caso di conflitto tra il direttore tecnico e personale appartenente all’ordine giudiziario sulle modalità di impiego e di utilizzo delle risorse umane e strumentali degli uffici giudicanti e requirenti, la questione sia risolta dal Consiglio superiore della magistratura che con propria deliberazione attribuisca caso per caso la competenza all’uno o all’altro organo».

 

2.241

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

        Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo comunque l’obbligo per il direttore tecnico di coordinare la propria attività con quella di natura specificamente giurisdizionale demandata al magistrato capo dell’ufficio».

 

2.55

Borea

        Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3), con il seguente:

        «3) che, dopo diciotto anni dall’ingresso in magistrature, previo concorso per titoli, ovvero dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, possano essere svolte funzioni di legittimità».

 

2.87

Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Zancan

        Al comma 1, lettera h), ai numeri 13) e 14), sostituire le parole: «di secondo grado da almeno otto anni», con le seguenti: «di legittimità da almeno cinque anni».

 

2.99

Borea

        Al comma 1, lettera h), al numero 17), sopprimere i numeri: «7, 8, 9 e 10».

 

2.187

Borea

        Al comma 1, lettera m), numero 1), dopo le parole: «e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione», inserire le seguenti: «qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado».

 

2.191

Borea

        Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «dei Consigli giudiziari», sopprimere le parole: «e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

 

2.220

Ayala, Fassone, Calvi, Maritati, Brutti Massimo, Zancan

        Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da. «appartenente ad un distretto diverso», sino a: «è stato eletto», con le seguenti: «in un circondario diverso se esercitava una funzione di primo grado, o in distretto diverso se esercitava una funzione di secondo grado».

 

2.226

Borea

        Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, la seguente frase: «prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità».

 

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledì 6 ottobre 2004

388a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 16.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico

(2457) MAGNALBO' ed altri. - Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 29 settembre scorso.

 

Il PRESIDENTE avverte che l'esame riprenderà con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, comma 1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), del disegno di legge di cui il senatore Fassone è primo firmatario.

 

Il senatore FASSONE(DS-U), premesso di considerare oramai immodificabili le linee guida della riforma dell'ordinamento giudiziario quali volute dalla maggioranza, ritiene comunque suo dovere sottolineare una serie di errori e disfunzionalità del testo e conseguentemente di dover proporre interventi correttivi nella speranza che questi incontrino l'adesione del relatore e del rappresentante del governo, se è vero, come riportato da organi di stampa, che sembra essere venuta meno la cosiddetta blindatura del disegno di legge.

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti 2.5, 2.19, 2.50, 2.71, 2.75, 2.100, 2.111, 2.116, 2.118, 2.128, 2.158, 2.189, 2.199, 2.213, 2.223. L'emendamento 2.19, soppressivo della lettera c) del comma 1 è volto a porre rimedio al grave errore compiuto dalla Camera dei deputati nell'aver previsto, ai fini dell'ingresso in magistratura, il necessario superamento dei test di idoneità psicoattitudinale dei candidati, modulato in relazione alle specifiche funzioni prescelte nella domanda di ammissione. Si tratta di candidati che hanno già superato le prove scritte e quindi già valutati positivamente in ordine alle loro conoscenze giuridiche; per ciò stesso pertanto la norma appare difficilmente giustificabile. L'obiezione che, però, a suo giudizio, risulta insuperabile è quella relativa a quale modello di giudice l'equipe deputata alla valutazione dovrà far riferimento per stabilire l'idoneità o meno del candidato in assenza di criteri scientifici riconosciuti che dovranno informare i comportamenti dei valutatori. E' fuori di dubbio che il modello di giudice non potrà certo essere quello personale dei valutatori bensì quello disegnato dalla riforma all'esame che dovrà ancora vedere la luce.

 

Interrompe brevemente il senatore GUBETTI (FI) per osservare che una cosa è affermare l'inesistenza di un modello di magistrato cui riferirsi per giudicare l'idoneità dello stesso a svolgere determinate funzioni, altra cosa è il giudizio di inidoneità al quale agevolmente si può pervenire utilizzando i normali strumenti della scienza psicologica.

 

Riprende la parola il senatore FASSONE (DS-U) il quale, al contrario, richiama l'attenzione sul dettato normativo che parla di accertamento della idoneità per affermare che l'unica valutazione possibile è quella che può determinarsi durante il periodo di tirocinio del magistrato, nel corso del quale magistrati più esperti potranno, affiancandolo, giudicare capacità, pregi e limiti dello stesso. Dubita poi della legittimità costituzionale della norma la quale sottraendo al Consiglio superiore della magistratura le sue prerogative in materia di assunzioni, determina di fatto, una sua soggezione rispetto a valutazioni di ordine psicologico compiute da altri e in totale autonomia. Infine non va sottaciuta la sicura ingente mole di ricorsi amministrativi che scaturirà nel caso di valutazioni con esito negativo che, in quanto non sorrette da alcuna dignità e protocollo scientificamente validi, produrranno con quasi certezza ordinanze di sospensione dei provvedimenti di non ammissione, determinando ulteriore confusione nel funzionamento del sistema giudiziario. Rileva, conclusivamente, che la norma risulta altresì priva della necessaria copertura finanziaria degli oneri certi connessi al lavoro e alla funzionalità dell'equipe psicologica.

Il senatore Fassone, illustrando gli emendamenti 2.5, 2.71 e 2.75, osserva quindi come gli stessi siano diretti a circoscrivere la portata del principio, affermato con la riforma, della sostanziale irreversibilità della scelta effettuata dal magistrato in ordine allo svolgimento delle funzioni requirenti o giudicanti. Riferendosi infatti all'articolo 2, comma 1, lettera g), ed in particolare ai numeri 1), 3) e 6), evidenzia alcune situazioni paradossali che potranno derivare dalla nuova disciplina che, ricorda, consentirà il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa soltanto entro il terzo anno di esercizio delle funzioni assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, rendendo pertanto, a partire da questo momento, irreversibile la scelta effettuata, fatte salve alcune situazioni transitorie. Si tratta di disposizioni di dubbia legittimità in quanto il superamento del concorso di accesso in magistratura per la Costituzione abilita allo svolgimento di entrambe le funzioni magistratuali laddove invece la riforma, attraverso la previsione di una sorta di decadenza, rende la scelta ad un certo punto irreversibile, disapplicando in tal modo il dettato costituzionale. Invita quindi la Commissione a considerare la fondatezza del rilievo svolto che è a suo avviso assimilabile ad altri da lui rappresentati nel corso della prima lettura in Senato, rilievi che, seppur criticati dalla maggioranza in quella occasione, hanno poi trovato accoglimento dalla Camera dei Deputati, riferendosi in particolare a quelli svolti con riferimento alle disposizioni che contemplavano concorsi distinti o prove parzialmente differenti, sempre in relazione alla diversità di funzioni. L'aver reso irreversibile la scelta farà sì che per poter svolgere una diversa funzione, ad esempio quella giudicante, il magistrato si troverà costretto a sostenere un nuovo concorso di accesso in magistratura con il paradosso, ad esempio, che una volta superato, potrebbe svolgere la funzione giudicante presso la stessa sede nella quale ha già svolto funzioni requirenti, senza che ciò trovi un impedimento giuridico.

Riferendosi poi all'emendamento 2. 71, ne raccomanda l'approvazione in quanto la proposta in esso contenuta soddisfa una esigenza di equità essendo diretta ad attribuire un giusto titolo di preferenza nell'accoglimento della domanda per coloro che, avendo già richiesto il passaggio di funzioni, non abbiano potuto ottenere l'accoglimento per difetto di posti vacanti. La proposta emendativa merita accoglimento in quanto ha per obiettivo quello di evitare che la riforma determini magistrati poco equilibrati o disamorati in quanto ad un certo punto costretti a svolgere esclusivamente una determinata funzione che potrebbe non essere più rispondente alle loro iniziali aspirazioni, e ciò in conseguenza di una nuova valutazione frutto dell'esperienza professionale.

Quanto poi all'emendamento 2.50, il senatore Fassone osserva come lo stesso affronti un punto di estrema delicatezza qual è quello della progressione in carriera dei magistrati, già disciplinato in maniera più diffusa con l'emendamento 2.46 a sua firma, in quanto la riforma non è riuscita affatto ad offrire una disciplina soddisfacente della materia. Ricorda come tra gli obiettivi della riforma dell'ordinamento giudiziario vi era quello, condivisibile, di porre rimedio all'inadeguatezza della disciplina vigente in materia, ed in particolare al sistema delle valutazioni per scrutini che nella sua applicazione concreta non è riuscita a svolgere quella funzione di filtro necessario alla quale era preposto, con le conseguenze a tutti note. Accanto a questo indubbio difetto vi erano però aspetti positivi della disciplina vigente che la riforma vanifica, come ad esempio la possibilità di avere pubblicazioni tempestive delle vacanze con coperture delle stesse assicurate in tempi ragionevoli ed in corrispondenza alle aspirazioni dei magistrati che il sistema dei concorsi delineato nel testo in esame non è invece in grado di assicurare anche per la complessità delle relative procedure. Una soluzione adeguata al tema avrebbe potuto essere quella di dar vita ad un sistema di progressione a ruoli semi-aperti, che, purtroppo, non ha trovato accoglimento nella riforma, ma che è opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione, così come la necessaria riconsiderazione del sistema delineato dalla lettera f) del comma 1.

Quanto poi all'emendamento 2.128, esso va ad incidere su una disposizione che rivela una certa consapevolezza nella stessa maggioranza in ordine alle possibili distorsioni che la riforma in esame potrà determinare, posto che la domanda di trasferimento può essere presentata solo dopo che sia decorso il breve termine di due anni.

Riferendosi quindi all'emendamento 2.213, ritiene un grave errore il titolo preferenziale che la riforma concede ai magistrati che hanno svolto incarichi di collaborazione diretta con il Ministro. Sono di tutta evidenza le implicazioni di una disposizione, qual'è quella in esame, che potrebbe consentire al Ministro, a prescindere dalla sua provenienza politica, di precostituire la carriera di alcuni magistrati, che al termine dell'incarico potrebbero andare ad occupare posti di grande rilievo e delicatezza. Si tratta di previsioni di dubbia costituzionalità in quanto, da un lato, esautorano il Consiglio superiore della magistratura da compiti al medesimo assegnati dalla Costituzione e, dall'altro, introducono disparità di trattamento tra magistrati che non trovano una razionale giustificazione.

Il senatore Fassone conclusivamente raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma in quanto hanno per obiettivo esclusivo non già quello di stravolgere le linee fondanti della riforma, peraltro non condivisibili ma pur sempre legittimamente sostenibili dalla maggioranza, quanto quello di emendare disposizioni frutto di errori gravi o comunque non rispondenti a irrinunciabili esigenze di funzionalità della macchina giudiziaria.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,40.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B

 

 

Art. 2.

 

2.5

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera a), numero 1) sopprimere le parole da: «e che i candidati debbano indicare» sino alla fine del numero.

 

2.19

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

        Al comma 1, sopprimere la lettera c)

 

2.50

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

            «2) che, dopo dieci anni dall’ingresso in magistratura, i magistrati possano essere legittimati a svolgere funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, previo giudizio di idoneità conseguito in seguito a concorso per titoli, bandito per un numero di posti corrispondente ai posti vacanti di secondo grado, maggiorato del 50 per cento;

            3) che, dopo quindici anni dall’ingresso in magistratura, i magistrati possano essere legittimati a svolgere funzioni di legittimità, previo giudizio di idoneità conseguito in seguito a concorso per esame scritto e per titoli, bandito per un numero di posti corrispondente ai posti vacanti nelle funzioni di legittimità, maggiorato del 50 per cento;».

 

2.71

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5) inserire il seguente numero 5-bis):

        «5-bis) coloro che, avendo presentato rituale domanda per il passaggio di funzioni, non abbiano potuto ottenerne l’accoglimento per difetto di posti vacanti nella funzione richiesta, possano rinnovare la domanda, senza necessità di ulteriori requisiti, per i tre anni successivi, con priorità su ogni altro richiedente che, rispetto all’interessato, abbia un’anzianità di servizio minore o non maggiore di tre anni;».

 

2.75

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera g), numero 6), dopo le parole: «non sia consentito il passaggio» inserire le seguenti: «prima di otto anni trascorsi nell’esercizio della funzione».

 

2.100

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le parole: «7), 8), 9)».

 

2.111

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

            «1) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui il numero e le sedi necessarie ad assicurare, ove possibile, il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3); individui gli altri posti vacanti nella funzione giudicante, dei quali ritiene prioritario provvedere alla copertura, e li assegni, secondo merito e attitudini e previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado e ne abbiano fatto domanda; individui infine le sedi e le funzioni da destinare al bando di concorso di cui alla lettera a);».

        Conseguentemente, alla medesima lettera l), sostituire il numero 2) con il seguente:

            «2) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui il numero e le sedi necessarie ad assicurare, ove possibile, il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1); individui gli altri posti vacanti nella funzione requirente, dei quali ritiene prioritario provvedere alla copertura, e li assegni, secondo merito e attitudini e previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado e ne abbiano fatto domanda; individui infine le sedi e le funzioni da destinare al bando di concorso di cui alla lettera a);».

 

2.116

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera l), ai numeri 3) e 4) sopprimere la parola: «tutti».

 

2.118

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera l), al numero 3.1) ed al numero 4.1) sopprimere le parole: «per il 40 per cento».

        Conseguentemente ai punti 3.2) e 4.2) sostituire le parole: «per il 60 per cento i» con le seguenti: «i restanti»; sopprimere le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)» e ai numeri 3.5) e 4.5) sopprimere rispettivamente le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)».

 

2.128

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «3.6)» e «4.6)».

        Conseguentemente al numero 3.8) sostituire le parole: «dei numeri 3.6) e» con le seguenti: «del numero»; ed al numero 4.8) sostituire le parole: «dei numeri 4.6) e» con le altre: «del numero».

 

2.158

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera l), sostituire i numeri 7), 7.1) e 7.2) con i seguenti:

            «annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità da destinare, previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attualmente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legittimità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura, e li assegni nell’ordine con le seguenti modalità:

                7.1) ai magistrati che esercitino o abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

                7.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

        Conseguentemente, sopprimere i numeri 7.3) e 7.4) ed al numero 7.5) sopprimere le parole: «7.3) e 7.4)»; e sostituire i numeri 9), 9.1) e 9.2) con i seguenti:

            «9) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità da destinare, previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attualmente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legittimità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura, e li assegni nell’ordine con le seguenti modalità:

                9.1) ai magistrati che esercitano o abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

                9.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

        Conseguentemente, sopprimere i numeri 9.3) e 9.4) ed al numero 9.5) sopprimere le parole: «9.3) e 9.4)».

 

2.189

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole: «ricorrere in sede di giustizia amministrativa» con le seguenti: «sollevare conflitto di attribuzione» e sopprimere le parole: «o la proroga» e le parole: «o con il parere».

 

2.199

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

        Conseguentemente, al numero 7) sopprimere le parle: «allo scadere del termine di cui al numero 6)» e sopprimere il numero 8).

 

 

2.213

Fassone, Calvi, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera m), numero 11), sopprimere le parole da: «di uno degli uffici di diretta collaborazione» sino a: «D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55».

 

2.223

Fassone, Calvi, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

        Al comma 1, lettera p), numero 2), sopprimere le parole: «ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità».

 


 

GIUSTIZIA (2a)

martedi' 19 ottobre 2004

394a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino e il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per  la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l' emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12 

(1262) COSSIGA.  -  Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico  

(2457) MAGNALBO' ed altri.  -  Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario  

(2629) COSSIGA.  -  Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell' ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto)

 

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 29 settembre scorso.

 

Il PRESIDENTE sottopone alla valutazione della Commissione l'opportunità di prendere atto della circostanza che la Commissione stessa si trova nella materiale condizione di non poter concludere i propri lavori in sede referente, essendo il disegno di legge n. 1296-B iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla giornata di domani conformemente alla decisione assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi il 12 ottobre scorso.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) è dell'avviso che non si possa non concordare con il Presidente, essendo chiaro però che la responsabilità della mancata conclusione dell'esame in Commissione deve essere addebitata per intero alla decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che ha inteso calendarizzare il provvedimento senza tenere in debito conto lo stato del suo iter in Commissione.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) afferma di non avere nulla da obiettare, essendo sopravvenuta una causa di forza maggiore che impone alla Commissione di presentarsi in Assemblea senza aver potuto concludere i propri lavori. Certo non può negarsi che l'esame in sede referente poteva essere più proficuamente utilizzato per far decantare i conflitti insorti anche con gli operatori della giustizia e per apportare ragionevoli modifiche al testo, almeno nelle parti più palesemente disfunzionali o incongruenti. In questa prospettiva quindi la decisione assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi va certamente valutata in modo negativo.

 

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) ritiene che la discussione in Commissione si è svolta senza ostruzionismi, in un clima che può essere definito normale e quindi idoneo al raggiungimento dell'obiettivo di poter giungere alla conclusione dell'esame in sede referente. Evidentemente, ragioni esterne ad essa hanno determinato "l'avocazione" della discussione da parte dell'Assemblea e nulla vieta di prefigurare che, analogamente a quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo intenda porre la questione di fiducia anche in Senato. A questo punto, pertanto, si rende del tutto inutile proseguire nella fase referente.

 

Il relatore BOBBIO(AN), nel prendere atto che la sua funzione di relatore sta per concludersi, osserva come la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi non possa essere contestata, anche perché l'iter in Commissione si è protratto per un arco temporale adeguato e ancora indefinito nella sua conclusione a causa della manovra ostruzionistica posta in essere dall'opposizione. Nel riconoscere peraltro la legittimità e la correttezza dei comportamenti adottati dalla minoranza, che obiettivamente non ha certo assunto toni esasperati, rileva però che il gran numero di emendamenti presentati ha costituito un indubbio ostacolo per la maggioranza che invece è fortemente motivata all'approvazione della riforma.

 

Ha quindi la parola il presidente Antonino CARUSO (AN) il quale contesta la tesi di una strozzatura del dibattito che sarebbe stata operata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. A un attento esame, infatti, il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione il 1° luglio 2004, il 7 luglio la Commissione ha iniziato l'esame che, a norma del Regolamento, avrebbe dovuto concludersi entro il 7 settembre, mentre, di fatto,  è stato concesso alla Commissione un termine ben più lungo, visto che l'esame in Aula avrà inizio solo a partire da domani. Ricorda quindi che la terza lettura da parte del Senato è stata segnata fin dall'inizio da una dichiarata volontà di non modificare il testo pervenuto dalla Camera e che, solo su sua iniziativa, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a dopo la sospensione dei lavori per la pausa estiva, allo scopo di consentire un maggiore approfondimento sia da parte della maggioranza, sia dell'opposizione, e più in generale da parte di tutti i soggetti interessati, e anche di verificare la possibilità di individuare proposte di modifica che non intralciassero il primario interesse del Governo a varare una riforma ritenuta fondamentale.

Deve però, a questo punto, constatare che lo scenario prefigurato non è giunto alla fase di maturazione auspicata, tanto che l'unica scelta possibile al momento è quella di affidare all'Aula la risoluzione dell'intera questione.

Nella sua qualità di Presidente della Commissione riferirà all'Assemblea che comunque il dibattito svolto in sede referente è stato di alto livello e che le eventuali modifiche che si dovesse decidere di apportare non potranno in ogni caso prescindere dalle valutazioni svolte nella predetta sede nella quale l'obiettivo è stato sempre quello di migliorare e rendere più efficace la riforma dell'ordinamento giudiziario.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 20 LUGLIO 2004

194ª seduta

 

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

(omissis)

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo; dopo aver richiamato i pareri resi nelle precedenti fasi dell'iter e dopo aver segnalato che le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento non sono, a suo avviso, in contrasto con i principi costituzionali in materia, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione concorda con il relatore.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione pareri

mercoledì 15 settembre 2004

362a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,25.

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico,approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza, che occorre in primo luogo acquisire chiarimenti in merito agli oneri derivanti dalle norme concernenti la previsione di una commissione di concorso unica per l’accesso in magistratura (articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, anche in relazione alle modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento, per le quali non si ritrovano indicazioni nella relazione tecnica presentata il 15 giugno 2004 (cadenza temporale annuale e commissione unica anziché distinte). Riscontra, inoltre, l’esigenza di valutare se i nuovi requisiti (articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 13 e 14) per l’accesso a funzioni di primo grado elevato ed apicale di legittimità (funzioni nuove previste dall’articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 9 e 15), introdotti dall’altro ramo del Parlamento, determinino un ampliamento della platea dei soggetti che svolgono, a legislazione vigente, analoghe funzioni, ovvero l’attribuzione di indennità aggiuntive attualmente non previste, posto che, in ognuno dei due casi, si produrrebbero riflessi negativi per il bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, una possibile lieve sottostima degli oneri connessi alle due commissioni di concorso per il conseguimento degli incarichi direttivi, ognuna composta da 11 commissari, in quanto in base ai parametri assunti dalla relazione tecnica, i componenti fuori sede di ciascuna commissione dovrebbero essere pari a 7 (2/3 del totale dei componenti), mentre nel calcolo degli oneri se ne considerano soltanto 6 (articolo 2, comma 1, lettera m), numeri 9 e 10).

Fa presente, poi, che si rendono necessari ulteriori chiarimenti anche relativamente agli oneri connessi all’obbligo del magistrato di partecipare ogni cinque anni ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione (a meno di comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici di appartenenza) previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera o). La relazione tecnica, infatti, stima una platea di magistrati interessati dai corsi annualmente pari a 1.500, sulla base di un numero di magistrati in servizio pari a 7.500, mentre il dato fornito dal Consiglio superiore della magistratura sul numero dei magistrati in servizio risulta superiore. Riscontra, altresì, l’esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati relativamente alla composizione dei consigli giudiziari nei distretti nei quali prestino servizio oltre 350 magistrati (articolo 2, comma 3, lettera g). Segnala, poi, che sembra suscettibile di determinare maggiori oneri né quantificati né coperti l’istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte d’assise di appello di Trento (articolo 2, comma 38). Occorre, infine, chiarire sulla base di quali elementi si possa escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (articolo 2, comma 15) dalla disposizione che integra l’opzione per i magistrati di proseguire il rapporto di lavoro fino al settantacinquesimo anno di età (articolo 34, comma 12 della legge n. 289 del 2002) con la previsione dell’obbligo al mantenimento della stessa sede e delle stesse funzioni (articolo 2, commi 10 e 14).

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

 

Su proposta del PRESIDENTE il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione pareri

mercoledì 29 settembre 2004

367a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore nella precedente seduta in ordine ai profili finanziari connessi al disegno di legge in esame, precisa che le norme concernenti la previsione di una commissione di concorso unico per l’accesso in magistratura (articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3) non determinano maggiori oneri rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, sia in quanto attualmente la cadenza temporale delle prove concorsuali è annuale sia in quanto il numero di componenti della commissione unica può variare da un minimo di 16 unità ad un massimo di 24 unità, numeri notevolmente inferiori a quelli attualmente previsti in base alla legislazione vigente (32 componenti).

Rileva poi che i nuovi requisiti di legittimità previsti per l’accesso a funzioni di primo grado elevato e apicale non determinano né un ampliamento della platea dei soggetti che svolgono a legislazione vigente analoghe funzioni né tanto meno l’attribuzione di particolari indennità. In tal senso le predette norme non producono riflessi finanziari negativi per lo Stato.

Per quanto concerne la possibile lieve sottostima degli oneri connessi alle due commissioni di concorso per il conseguimento degli incarichi direttivi, specifica che in relazione ai parametri assunti nella relazione tecnica, tale eventualità potrebbe verificarsi nel solo caso in cui la commissione agisse a composizione completa nel numero massimo di componenti; qualora, come possibile e come previsto dalla norma in esame, il numero dei componenti dovesse ridursi da 11 a 9 unità, potrebbe addirittura determinarsi un risparmio di spesa rispetto alle previsioni finanziarie riportate in relazione tecnica, talché può ragionevolmente ritenersi che i due effetti possano naturalmente compensarsi.

Per quanto concerne il numero dei magistrati in servizio preso a base per la stima dei magistrati chiamati a partecipare ai corsi di aggiornamento professionale e di formazione, precisa che tale numero è stato determinato dai dati sulle presenze dei magistrati (giudicanti e requirenti) negli uffici giudiziari rilevati dall’amministrazione competente, dati che evidenziano, allo stato, 7.995 presenze. Tale dato è stato depurato di circa 500 unità in relazione a presumibili defezioni per comprovate e motivate esigenze di ufficio.

Per quanto riguarda gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla mutata composizione di Consigli giudiziari nei distretti ove prestano servizio 350 magistrati, evidenzia che le modifiche introdotte dalla Camera non producono nuovi e maggiori oneri in quanto la modifica del numero dei componenti riguarda il solo personale di magistratura e non anche il numero dei componenti laici, unico elemento determinante ai fini della formazione dell’onere derivante dalla norma (come precisato al riguardo nella relazione tecnica presentata durante l’esame presso la Camera dei deputati).

Per quanto concerne gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla istituzione a Bolzano della sezione distaccata della Corte di Assise di appello di Trento, ritiene opportuno precisare che la norma determina modesti riflessi finanziari, fronteggiabili con gli ordinari stanziamenti di bilancio, in considerazione sia del limitato numero di udienze l’anno (non superiori a 10 all’anno), sia dell’utilizzo delle strutture giudiziarie già esistenti per la allocazione della nuova sezione distaccata. L’importo, quand’anche di modesta entità e fronteggiabile con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia,è stato quantificato in 3.000 euro annui e meglio specificato in relazione tecnica, cui si richiama per maggiori dettagli.

Per quanto concerne infine l’insorgenza di eventuali oneri connessi alle disposizioni integrative dell’opzione per i magistrati di permanere in servizio fino al 75° anno di età, precisa che la norma in esame, se raffrontata con l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 dicembre 1992, n. 503, non determina nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sia perché l’eventuale soprannumero si verifica nell’ambito della pianta organica del singolo ufficio giudiziario e non anche nell’ambito della complessiva dotazione organica, sia perché la normativa vigente consente al magistrato di permanere comunque in servizio fino al compimento del 75° anno di età.

 

I senatori CADDEO (DS-U) e MORANDO (DS-U) chiedono chiarimenti sulla quantificazione degli oneri derivanti dall’istituzione a Bolzano della sezione distaccata della Corte di Assise di appello di Trento, osservando che l’importo indicato nella nota del Governo sembra eccessivamente modesto rispetto alle necessità derivanti da tale istituzione.

 

Il presidente AZZOLLINI (FI) ricorda che la relazione tecnica presentata dal Governo presso la Camera dei deputati asseriva che dall’istituzione della suddetta sezione distaccata non derivavano oneri di particolare rilevanza, in quanto la sezione verrà costituita nell’ambito del Tribunale di Bolzano, ed inoltre la normativa vigente non prevede la corresponsione di particolari indennità ai due magistrati togati, la cui scelta avverrà comunque nell’ambito della pianta organica del Tribunale di Bolzano o della Corte di appello di Trento. A ciò si aggiunge il numero esiguo delle udienze che non superano le dieci giornate annue ed il fatto che le spese di funzionamento trovano capienza nelle somme ordinariamente assegnate. Di conseguenza, secondo la citata relazione tecnica, gli unici maggiori oneri sono dovuti alla corresponsione delle indennità ai sei giudici componenti della istituenda sezione distaccata.

 

Il senatore MICHELINI (AUT), in merito ai presunti costi correlati ai giudici popolari della istituenda sezione staccata, rileva una contraddizione tra l’onerosità asserita nella relazione tecnica presentata nel corso dell’esame della Camera dei deputati e le informazioni fornite nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento dal Presidente della Sezione distaccata presso Bolzano della Corte di appello di Trento, il quale escludeva tali oneri, ricordando che finora, per la celebrazione dei processi in lingua tedesca o bilingue presso la Corte di Assise di appello di Trento, dovevano essere fatti venire magistrati e giudici popolari da Bolzano, con aggravi di spesa per le relative indennità di missione, mentre nel caso della nuova sezione della Corte di Assise di appello di Bolzano tale circostanza non si verificherebbe, con conseguenti risparmi.

Infine, ritiene non condivisibile l’affermazione del Governo circa il fatto che non derivino nuovi o maggiori oneri dal meccanismo di cui al comma 10 dell’articolo 2: infatti, la clausola di invarianza finanziaria inserita al comma 15 durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento, dimostra chiaramente che tali oneri sussistono e che si vuole però rimodularli in modo da assicurare la complessiva neutralità finanziaria, ma ciò non appare una forma accettabile di copertura dei suddetti oneri.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che a Bolzano è già operante una sezione distaccata della Corte di appello di Trento, alle cui strutture potrà quindi appoggiarsi la futura sezione distaccata della Corte di Assise di appello. Per quanto concerne i giudici popolari, precisa che l’unico costo connesso alla loro attività è quello già quantificato nella relazione tecnica di 3.000 euro, il cui importo modesto si giustifica con il fatto che i giudici prestano la loro attività gratuitamente e hanno diritto solo al rimborso delle spese di viaggio. Peraltro, trattandosi di soggetti che risiedono nel medesimo distretto giudiziario, tali spese sono estremamente ridotte.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene insoddisfacenti i chiarimenti offerti dal Governo: a) in relazione alla possibile sottostima degli oneri connessi alle due commissioni di concorso per il conseguimento degli incarichi direttivi, in quanto le argomentazioni addotte non sembrano ispirate al principio di prudenza; b) agli oneri connessi all’obbligo del magistrato di partecipare ogni cinque anni ai corsi di aggiornamento professionale, in quanto da un lato viene confermato il dato fornito dal Consiglio superiore della magistratura sul numero dei magistrati in servizio, dall’altro, appaiono poco congrue le ragioni del citato abbattimento di 500 unità; c) all’esclusione di oneri connessi alla previsione dell’obbligo al mantenimento della stessa sede e delle stesse funzioni per i magistrati che hanno optato per il prolungamento del rapporto di lavoro fino al settantacinquesimo anno d’età, poichè è molto probabile che si determineranno posizioni in soprannumero. In merito all’istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte d’assise di appello di Trento, preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, ritiene, infine, di mantenere alcune riserve sulla non onerosità della norma.

 

Il presidente AZZOLLINI rileva che, stante l’inamovibilità dei giudici e la soppressione della norma a regime che prevede il prolungamento del rapporto di lavoro fino al settantacinquesimo anno d’età, il diritto al mantenimento della stessa sede e delle stesse funzioni a favore dei soggetti che hanno già effettuato l’opzione non appare suscettibile di determinare profili finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

 

Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta, per consentire al relatore di predisporre uno schema di parere che tenga conto delle considerazioni emerse nel dibattito nonché delle ulteriori precisazioni fornite dal Rappresentante del Governo.

 

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,40.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione pareri

mercoledì 29 settembre 2004

368a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l’interno D’Alì.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo, con osservazioni)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

 

Il relatore NOCCO (FI), tenuto conto del dibattito svolto nelle precedenti sedute e delle delucidazioni offerte dal rappresentante del Governo, illustra il seguente schema di parere sul provvedimento in titolo: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, preso atto delle informazioni rese dal Governo sull'articolo 2, comma 1, lettera a) - da cui risulta che la cadenza temporale delle prove concorsuali è annuale e che il numero dei componenti della commissione unica ivi prevista è inferiore a quello attualmente vigente - nel presupposto che alle nuove funzioni di primo grado elevato ed apicale di legittimità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 9 e 15, non siano associati né un ampliamento della platea dei soggetti che svolgono a legislazione vigente analoghe funzioni, né l'attribuzione di indennità, e che le disposizioni di cui ai commi 10 e 14 del medesimo articolo non possono determinare eventuali posizioni soprannumerarie nell'ambito della dotazione organica complessiva, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.”.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata dal relatore, in quanto la stessa non risolve i numerosi problemi di carattere finanziario evidenziati sul testo in esame. Ritiene, inoltre, non convincenti le risposte fornite al riguardo dal Governo, con particolare riferimento agli effetti recati dall’articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 9 e 15, relativamente all’ampliamento della platea dei soggetti che svolgono le nuove funzioni giudicanti ivi indicate e che beneficiano delle relative indennità, posto che il Governo asserisce l’assenza di effetti onerosi senza darne dimostrazione. Per quanto concerne l’obbligo dei magistrati di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale e di formazione ogni cinque anni, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), la quantificazione fornita dal Governo non sembra attendibile, posto che tale partecipazione si configura come un obbligo e che il numero dei magistrati in servizio interessati alla norma è assai più alto, né appare giustificata l’esclusione di 500 unità indicata nella relazione del Governo. Infine, ritiene non verosimile la quantificazione in soli 3.000 euro degli oneri connessi all’istituzione della sezione distaccata presso Bolzano della Corte d’Assise d’appello di Trento, prevista dall’articolo 2, comma 38, essendo ovvio che una tale operazione comporta costi molto più elevati.

 

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alla suddetta istituzione della sezione distaccata della Corte d’Assise d’appello di Trento, precisa che in base all’articolo 1 della legge 17 ottobre 1991, n. 335, risulta già istituita ed operante in Bolzano una sezione distaccata di Corte d’Appello, dipendente dalla Corte d’Appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Bolzano. Di conseguenza, viene definitivamente chiarito che il provvedimento in esame si riferisce esclusivamente all’istituzione della sezione distaccata di una Corte d’Assise d’appello, fattispecie che appare ben diversa, sotto il profilo degli effetti finanziari, dall’istituzione di una nuova sezione di Corte d’Appello ovvero di nuovi Corti d’Appello.

 

Il senatore CADDEO (DS-U), pur prendendo atto della precisazione del Presidente, ribadisce il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata dal relatore.

 

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) si associa alle considerazioni del senatore Caddeo, preannunciando il proprio voto contrario sullo schema di parere proposto dal relatore. Riconosce, tuttavia, l’utilità della precisazione del Presidente, che chiarisce alcune ambiguità sugli oneri associati alle diverse casistiche relative all’istituzione di uffici giudiziari.

 

La proposta di parere del relatore viene, infine, approvata.


BILANCIO (5a)

martedi' 26 ottobre 2004

559a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

 

            La seduta inizia alle ore 15,10.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA 

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per  la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12 

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della suddetta norma costituzionale).

 

      Il relatore IZZO (FI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 1.15, 2.500, 2.46, 2.50, 2.230, 2.232, 2.233, 2.243, 2.252, 2.384 e 2.385 sembrano recare maggiori oneri non quantificati né coperti.

            Rileva inoltre la necessità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri e delle entrate rispettivamente derivanti dalle proposte, di analogo tenore, 1.14 e 2.0.1 al fine di verificare se l'introduzione della figura dell'ausiliario del giudice possa essere compensata dall'istituzione di un'imposta in misura fissa sulla massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell'anno, come ivi indicato.

            Ravvisa altresì la necessità di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 2.47 e 2.48 (per i possibili effetti sugli organici della soppressione dell'obbligo di svolgere effettivamente funzioni requirenti o giudicanti per i primi otto anni di servizio); 2.51 (in relazione al possibile ampliamento della platea dei magistrati che possono conseguire, anche in via contenziosa, un'accelerazione della carriera economica a seguito della soppressione del concorso per l'accesso alle funzioni di secondo grado); 2.67, 2.510, 2.70 e 2.513 (che sopprimono le norme che precisano le commissioni esaminatrici rispettivamente competenti per le assegnazioni ivi indicate, oggetto di specifica copertura finanziaria); 2.109, 2.115, 2.118, 2.119, 2.135, 2.138, 2.157, 2.158, 2.159  e 2.170  (verificando se le modifiche ivi rispettivamente apportate alle procedure sull'individuazione e copertura dei posti vacanti non siano suscettibili di ampliare la platea dei magistrati che beneficiano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), di un'accelerazione della progressione economica accedendo alle funzioni superiori a seguito di concorso per titoli ed esami); 2.196, 2.198, 2.199, 2.204 e 2.205 (con riferimento ai possibili effetti sugli organici della soppressione della possibilità di assegnare il magistrato cessato dall'espletamento di funzioni direttive o semidirettive alle funzioni non direttive da ultimo esercitate); 2.217 e 2.218 (che, rispettivamente, sopprimono la clausola di invarianza finanziaria ovvero prevedono la collocazione in soprannumero in relazione al ricollocamento in ruolo dei magistrati già collocati fuori ruolo); 2.534 (che prevede la creazione di almeno tre sedi interregionali per l'istituenda scuola superiore ivi indicata in luogo del limite massimo di tre sedi previsto per la scuola superiore di cui all'articolo 2, comma 2, lettera r) del testo); 2.251 (in relazione alla soppressione del requisito della valutazione positiva per il passaggio alla classe stipendiale superiore); 2.317 (che, in caso di procedimento disciplinare, aggiunge al trasferimento ad altra sede e alla destinazione ad altre funzioni, la possibilità della collocazione del magistrato interessato in posizione di aspettativa o di disponibilità); 2.378 (che prevede il collocamento a riposo di diritto dei magistrati attualmente in servizio in virtù del prolungamento dell'età pensionabile a 75 anni disposto dall'articolo 16, comma 1-bis del decreto legislativo n. 503 del 1992).

            Non riscontra, infine, profili meritevoli di osservazioni in ordine ai restanti emendamenti.

 

            Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni esposte dal relatore, propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.15, 2.500, 2.46, 2.50, 2.230, 2.232, 2.233, 2.243, 2.252, 2.384, 2.385, 2.51, 2.196, 2.198, 2.199, 2.204, 2.205, 2.217, 2.218 e 2.317, in quanto palesemente onerose, e contrario, senza tuttavia richiamare la suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 2.47, 2.48, 2.109, 2.115, 2.118, 2.119, 2.135, 2.138, 2.157, 2.158, 2.159 e 2.170, in quanto suscettibili di incidere sulla quantificazione degli effetti derivanti dal provvedimento in esame indicata nella relativa relazione tecnica, senza tuttavia essere necessariamente correlati a maggiori spese. Ritiene inoltre che il parere di nulla osta sulla proposta 2.534 debba essere condizionato ad una riformulazione volta a prevedere che le sedi interregionali siano al massimo tre, anziché "almeno tre", in conformità con quanto già previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera r) del testo del disegno di legge in titolo.

            Rileva infine che sui restanti emendamenti evidenziati dal relatore, nonché sugli altri emendamenti, possa essere espresso un parere di nulla osta stante la congruità della copertura prevista dagli emendamenti 1.14 e 2.0.1 per l’introduzione della figura dell’ausiliario del giudice, a valere di un’imposta sulla massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno, e tenuto conto del carattere essenzialmente ordinamentale delle altre proposte esaminate.

 

            Il sottosegretario MOLGORA esprime avviso favorevole sulle proposte del Presidente .

 

            Il senatore LEGNINI (DS-U)  non condivide il parere di nulla osta proposto dal relatore e dal Presidente in relazione all’emendamento 2.1000 del Governo in quanto, in aggiunta alle riserve della sua parte politica sul merito del provvedimento in esame, la riformulazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), ivi proposta, che prevede che il candidato debba comunque sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale per l’esercizio della professione di magistrato, risulta evidentemente comportare maggiori oneri rispetto a quanto previsto dal disegno di legge in esame, in relazione alla cui copertura ribadisce inoltre i rilievi emersi  precedentemente, in sede di esame del testo.

           

            Il senatore MORANDO (DS-U) si unisce alle osservazioni del senatore Legnini in merito al primo capoverso dell’emendamento del Governo 2.1000 – tenuto anche conto  che lo svolgimento di un colloquio psico-attitudinale, ove costituisca un ampliamento delle materie oggetto di esame, comporta una contestuale integrazione della relativa commissione, con un inevitabile aumento delle spese, ovvero, in alternativa, necessita dell’onerosa costituzione di un organismo di valutazione ad hoc -  e chiede inoltre chiarimenti sui presumibili effetti finanziari derivanti dai restanti capoversi, che non sembra possano essere ritenuti meramente ordinamentali. Chiede inoltre chiarimenti sulla clausola di copertura finanziaria dell’articolo 2, comma 2, che già prevede l’istituzione di una scuola superiore articolata su tre sedi, rispetto alla quale la proposta 2.534 non dovrebbe risultare maggiormente onerosa. Chiede altresì chiarimenti sulla presunta onerosità delle proposte 2.109, 2.115, 2.118, 2.119, 2.135, 2.138, 2.157, 2.158, 2.159 e 2.170, segnalate dal relatore e sulle quali il Presidente ha proposto di rendere un parere contrario.

 

            Il relatore IZZO (FI), a proposito dei rilievi del senatore Legnini sul primo capoverso dell’emendamento 2.1000, osserva che la previsione di un colloquio di idoneità psico-attitudinale, a prescindere da valutazioni sul merito che competono ad altre sedi, appare recare dei risparmi rispetto alla formulazione del testo, sul quale la Commissione, peraltro, si è già espressa, che contempla lo svolgimento di test sulla stessa materia.

 

            Il presidente AZZOLLINI conviene con le considerazioni del relatore precisando che le disposizioni relative alla Commissione di esame, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), n.3), (su cui la Commissione bilancio si è già espressa) non specificando che la stessa debba necessariamente essere composta da professori titolari di cattedre in materia giuridica, sono sufficientemente flessibili da consentire che ne facciano parte anche titolari di competenze idonee a svolgere delle valutazioni psico-attitudinali senza che si configurino nuovi o maggiori oneri. In relazione ai restanti capoversi dell’emendamento 2.1000, rileva che appare  pure appropriata la mancata segnalazione da parte del relatore in quanto si tratta di disposizioni ordinamentali ovvero, in taluni casi, correlate anche a possibili risparmi. Il capoverso lettera c) incide, infatti, sui requisiti per il conferimento di funzioni direttive, che la Commissione bilancio ha già avuto modo di verificare, in sede di esame del testo, che non comportano oneri sia perché non influiscono sul numero delle funzioni direttive da conferire, sia perché alle stesse non risultano correlati specifici emolumenti. I capoversi dalla lettera d) alla lettera m) sono poi  suscettibili di determinare lievi risparmi riducendo l’aliquota di promozioni alle funzioni superiori, nell’ambito delle posizioni vacanti, che, essendo correlate al superamento di un concorso per titoli ed esami, possono dare luogo ad una progressione del trattamento economico. Le restanti modifiche introdotte dall’emendamento 2.1000 al disegno di legge in esame hanno infine una valenza evidentemente ordinamentale come, ad esempio, la soppressione dell’equiparazione di incarichi di diretta collaborazione del ministro all’esercizio di funzioni direttive o semidirettive ai fini della valutazione dei titoli preferenziali da considerare nei concorsi per incarichi direttivi.

            Con riferimento, poi, alla richiesta di chiarimenti del senatore Morando sull’istituzione della Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 2,  comma 2, precisa che l’articolo 2, comma 41, reca la relativa copertura finanziaria la quale, essendo costituita da un limite di spesa massimo, è compatibile esclusivamente con una formulazione  che consenta di graduare il numero delle sedi interregionali da istituire.

            Circa le proposte da 2.109 a 2.170, richiamate dal senatore Morando, osserva infine che le stesse potrebbero rendere indeterminato il limite degli incarichi vacanti corrispondenti a funzioni superiori da conferire mediante concorso per titoli ed esami, cui corrispondono degli oneri correlati alla conseguente accelerazione della progressione economica dei magistrati interessati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera q).

 

            Alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito, il RELATORE propone di rendere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 2.47, 2.48, 2.109, 2.115, 2.118, 2.119, 2.135, 2.138, 2.157, 2.158, 2.159 e 2.170, sulle quali il parere è contrario, e degli emendamenti 1.15, 2.500, 2.46, 2.50, 2.230, 2.232, 2.233, 2.243, 2.252, 2.384, 2.385, 2.51, 2.196, 2.198, 2.199, 2.204, 2.205, 2.217, 2.218 e 2.317 sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sulla proposta 2.534, infine, è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che al quinto periodo del capoverso le parole: "almeno tre sedi" siano sostituite dalle seguenti: fino a tre sedi".

 

            Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia, anche a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta del relatore, con particolare riferimento al mancato riscontro dell’onerosità, tra l’altro, del capoverso lettera a) dell’emendamento 2.1000 del Governo, che contempla lo svolgimento del suddetto colloquio di idoneità psico-attitudinale  all’esercizio della professione di magistrato.

 

            Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, il parere proposto dal relatore.