XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario - Lavori preparatori della Legge 25 luglio 2005, n. 150 - Iter al Senato (A.S. 1296 e abb.) - Esame in Commissione (Parte II)
Serie: Progetti di legge    Numero: 535    Progressivo: 1
Data: 17/10/05
Descrittori:
GIUDICI E GIURISDIZIONE   MAGISTRATURA
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO   RIFORME
Organi della Camera: II-Giustizia
Riferimenti:
L n.150 del 25/07/05   AS n.1296/14
AC n.4636/14     

Servizio studi

                                     

progetti di legge

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario

Lavori preparatori della
Legge 25 luglio 2005, n. 150

Iter al Senato (AS 1296 ebb.)
Esame in Commissione

n. 535/1

Parte II

 

xiv legislatura

17 ottobre 2005

 

 

 


Camera dei deputati


La documentazione predisposta in occasione dell'esame del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario (A.C. 4636) si articola nei seguenti volumi:

-          dossier n. 535:contiene la scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa, le schede di lettura ed il disegno di legge A.C. 4636 (parte I); contiene la normativa di riferimento (parte II)

-          dossier n. 535/1: contiene i lavori parlamentari alla Camera e al Senato (suddiviso in tredici parti)

-          Prima lettura al Senato (A.S. 1296 e abb.)

-        Parte I: testo dei disegni di legge

-        Parte II: esame in Commissione

-        Parte III: esame in Assemblea

-          Prima lettura alla Camera (A.C. 4636 e abb.)

-     Parte IV: testo dei disegni di legge

-     Parte V: esame in Commissione e in Assemblea

-          Seconda lettura al Senato (A.S. 1296-B e abb.)

-     Parte VI: testo dei disegni di legge e esame in Commissione

-     Parte VII: esame in Assemblea: sedute dal 20 settembre al 2 novembre 2004

-     Parte VIII: esame in Assemblea: sedute dal 3 al 10 novembre 2004

-          Seconda lettura alla Camera (A.C. 4636-bis-B e abb.)

-     Parte IX: testo dei disegni di legge, esame in sede referente e consultiva, esame in Assemblea

-          Terza lettura al Senato (A.S. 1296-B-bis)

-     Parte X: messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, testo del disegno di legge, esame in sede referente e consultiva

-     Parte XI: esame in Assemblea: sedute dal 26 gennaio al 15 giugno 2005

-     Parte XII: esame in Assemblea: sedute dal 22 al 28 giugno 2005

-          Terza lettura alla Camera (A.C. 4636-bis-D e abb.)

-     Parte XIII: Esame in Commissione e in Assemblea

-          dossier n. 535/2:contiene le schede di lettura, la normativa di riferimento e l’A.C. 4636-bis-B

-          dossier n. 535/3:contiene le schede di lettura e l’A.C. 4636-bis-D.

Dipartimento Giustizia

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: GI0284ab.doc


INDICE

Parte II

Iter al Senato - prima lettura

Esame in sede referente presso la 2^ Commissione Giustizia

Seduta del 12 giugno 2002  5

Seduta del 19 giugno 2002  15

Seduta del 27 giugno 2002  22

Seduta del 2 luglio 2002  26

Seduta del 3 luglio 2002  33

Seduta del 9 luglio 2002 (pomeridiana)38

Seduta del 9 luglio 2002 (notturna)44

Seduta del 10 luglio 2002  50

Seduta del 11 luglio 2002  55

Seduta del 16 luglio 2002 (pomeridiana)60

Seduta del 6 luglio 2002 (notturna)66

Seduta del 1° agosto 2002  72

Seduta del 2 ottobre 2002  75

Seduta del 3 ottobre 2002  81

Seduta del 29 gennaio 2003  86

Seduta del 4 febbraio 2003  105

Seduta del 5 febbraio 2003  114

Seduta del 6 febbraio 2003  121

Seduta del 12 febbraio 2003  127

Seduta del 13 febbraio 2003  136

Seduta del 19 febbraio 2003  142

Seduta del 20 marzo 2003  145

Seduta del 20 marzo 2003 (pomeridiana)166

Seduta del 1° aprile 2003  170

Seduta del 2 aprile 2003  173

Seduta del 3 aprile 2003  176

Seduta del 9 aprile 2003  181

Seduta del 16 aprile 2003  184

Seduta del 7 maggio 2003  223

Seduta del 13 maggio 2003  231

Seduta del 28 maggio 2003  239

Seduta del 4 giugno 2003  246

Seduta dell’11 giugno 2003  264

Seduta del 18 giugno 2003  275

Seduta del 18 giugno 2003 (pomeridiana)282

Seduta del 25 giugno 2003 (notturna)304

Seduta del 26 giugno 2003  326

Seduta del 2 luglio 2003  347

Seduta del 8 luglio 2003 (pomeridiana)359

Seduta del 9 luglio 2003 (pomeridiana)370

Seduta del 9 luglio 2003 (notturna)378

Seduta del 15 luglio 2003  382

Seduta del 16 luglio 2003 (notturna)391

Seduta del 2 luglio 2003 (notturna)397

Seduta del 22 luglio 2003  434

Seduta del 23 luglio 2003 (antimeridiana)440

Seduta del 23 luglio 2003 (pomeridiana)447

Seduta del 29 luglio 2003 (pomeridiana)454

Seduta del 29 luglio 2003 (notturna)467

Seduta del 30 luglio 2003 (pomeridiana)485

Seduta del 30 luglio 2003 (notturna)494

Seduta del 31 luglio 2003  510

Seduta del 16 settembre 2003  540

Seduta del 23 settembre 2003  549

Seduta del 24 settembre 2003  562

Seduta del 24 settembre 2003 (notturna)566

Seduta del 25 settembre 2003 (antimeridiana)572

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 17 settembre 2002  579

Seduta del 1° ottobre 2002  584

Seduta del 2 ottobre 2002  585

Seduta del 9 ottobre 2002  587

Seduta del 6 maggio 2003  588

Seduta del 27 maggio 2003  589

Seduta del 11 giugno 2003  590

Seduta dell’8 luglio 2003  593

Seduta del 23 settembre 2003  594

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 24 ottobre 2002  597

Seduta del 7 novembre 2002  599

Seduta del 28 gennaio 2003  600

Seduta del 4 febbraio 2003  602

Seduta del 5 febbraio 2003  603

Seduta del 6 febbraio 2003  605

Seduta del 19 febbraio 2003 (pomeridiana)608

Seduta del 16 aprile 2003 (pomeridiana)610

Seduta dell’8 maggio 2003  611

Seduta del 27 maggio 2003  614

Seduta del 28 maggio 2003  615

 


Iter al Senato - prima lettura

 


Esame in sede referente presso la 2^ Commissione Giustizia

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 12 GIUGNO 2002

91ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Esame e rinvio)

 

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che all'ordine del giorno della Commissione sono stati posti tutti i disegni di legge che risultano connessi con il disegno di legge n. 1296, relativi sia alle tematiche di ordinamento giudiziario in generale sia a quelle concernenti l'istituzione di nuovi uffici giudiziari o la modifica delle circoscrizioni di quelli esistenti. Dopo la relazione su ciascuno di questi disegni di legge, la Commissione dovrà valutare se e come procedere alla congiunzione degli stessi.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Luigi Bobbio, ricorda inoltre che nella seduta del 16 aprile scorso era già stata prospettata la necessità di procedere all'audizione di una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Magistrati relativamente alle problematiche oggetto del disegno di legge in titolo. Propone pertanto che la Commissione deliberi formalmente se procedere o no all'audizione dell'ANM, e se procedere altresì anche all'audizione del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Superiore della Magistratura.

 

Il senatore CIRAMI si dichiara contrario allo svolgimento dello audizioni proposte ritenendo che le stesse, e in particolare quella dell'ANM, non potrebbero fornire alcun supporto effettivo al lavoro della Commissione ed evidenziando, ancora relativamente all'ANM, come la situazione determinatasi all'interno di tale associazione faccia sì che la posizione che verrà assunta dalla stessa non potrà in alcun modo considerarsi rappresentativa dell'intera magistratura.

Prosegue il suo intervento sottolineando poi come i contenuti del disegno di legge n. 1296 dimostrino in maniera inequivocabile che gli interventi di riforma nello stesso delineati non rappresentano in alcun modo un attentato all'autonomia ed all'indipendenza della magistratura.

 

Il senatore AYALA non condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Cirami e sottolinea come un atteggiamento di chiusura del Parlamento rispetto allo svolgimento delle audizioni sarebbe in contrasto con la linea seguita dallo stesso Governo, che ha invece opportunamente cercato e costruito la possibilità di un confronto con i magistrati.

 

Anche il senatore ZANCAN è s'accordo con la proposta di procedere ad alcune audizioni, sottolineando al riguardo come tale scelta appaia pienamente coerente con il ruolo centrale del Parlamento nel sistema costituzionale italiano.

Sempre con riferimento al tema delle audizioni, prospetta poi l'opportunità di procedere anche ad ulteriori audizioni di carattere più specifico, al fine di consentire alla Commissione di acquisire i dati necessari ad una più ponderata valutazione delle decisioni che essa dovrà assumere in tema di eventuale istituzione di nuovi uffici giudiziari.

 

Il senatore CAVALLARO condivide la proposta di procedere ad audizioni aventi ad oggetto l'impianto generale degli interventi di riforma in materia di ordinamento giudiziario e si dichiara inoltre d'accordo anche con il suggerimento del senatore Zancan di svolgere in seguito audizioni ulteriori al fine di acquisire i dati necessari ad un compiuto esame delle problematiche in tema di geografia degli uffici giudiziari.

 

Il senatore CALLEGARO, dopo aver manifestato perplessità sulla proposta di audizioni specifiche in tema di geografia degli uffici giudiziari, si dichiara invece d'accordo con la proposta di procedere all'audizione del CSM, del CNF e dell'ANM. Al riguardo, anzi, si dichiara favorevole ad includere fra i soggetti da audire anche l'Organismo unitario dell'avvocatura.

 

Il senatore GUBETTI, pur sentendosi emotivamente vicino alle posizioni espresse dal senatore Cirami, comprende le ragioni a favore della scelta di effettuare alcune audizioni di carattere generale sui temi della riforma dell'ordinamento giudizario. Si dichiara pertanto favorevole alle stesse a condizioni però che i rappresentanti dell'ANM non si presentino in Parlamento con l'intenzione di portare avanti una trattativa in senso proprio.

 

Il senatore BOREA si dichiara favorevole alle audizioni e osserva come esse potrebbero contribuire a migliorare il clima politico in cui il Parlamento si appresta ad esaminare il tema della riforma dell'ordinamento giudiziario e a valorizzare il ruolo istituzionale della Commissione giustizia.

 

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea come le audizioni, oltre a rappresentare un segnale di attenzione verso le esigenze manifestate dai soggetti interessati, costituiranno anche l'occasione affinché questi ultimi possano definire in maniera chiara ed inequivocabile quali sono le loro posizioni sui temi in discussione.

 

Il relatore Luigi BOBBIO si dichiara favorevole allo svolgimento delle audizioni proposte dal presidente Antonino Caruso, sottolineando sia il carattere anche eminentemente tecnico delle problematiche sottese dal disegno di legge in titolo sia l'esigenza imprescindibile di impostare un metodo di lavoro ampiamente condiviso e che favorisca il più possibile la ricerca di convergenze.

 

Non facendosi ulteriori osservazioni, resta quindi stabilito che la Commissione procederà alle audizioni del CNF e del CSM, che avranno luogo nella giornata di martedì prossimo, e dell'audizione dell'ANM, che avrà luogo nella settimana successiva.

La Commissione conviene poi che, per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, si procederà esclusivamente all'audizione del vice presidente dello stesso.

 

Il presidente Antonino CARUSO manifesta quindi perplessità sulla possibilità di procedere ad audizioni di carattere specifico con riferimento alle problematiche concernenti gli uffici giudiziari e sottolinea che comunque su questo tema la Commissione dovrà tornare in seguito. In ogni caso, chiede al rappresentante del Governo di farsi carico affinché il Ministero della giustizia invii alla Commissione tutti i dati in suo possesso, riguardanti la situazione dei diversi uffici giudiziari, a cominciare dagli aspetti relativi ai carichi di lavoro, alla popolazione, alla estensione del territorio ed alle caratteristiche dei collegamenti esistenti nelle varie zone.

 

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 1286 il relatore Luigi BOBBIO, il quale sottolinea come tale proposta rappresenti un importante impegno per giungere alla tanto auspicata e mai realizzata riforma dell'ordinamento giudiziario italiano. Egli evidenzia ulteriormente che le riforme suggerite non mettono in discussione, né direttamente né indirettamente, i principi di indipendenza ed autonomia della magistratura, che sono e restano imprescindibili conquiste della Costituzione italiana e di oltre cinquanta anni di storia repubblicana e che rappresentano un patrimonio collettivo la cui titolarità non è in capo ai soli magistrati.

Il relatore rileva che negli ultimi anni si è avvertita sempre più impellente fino a divenire improcrastinabile, la necessità di "riorganizzare" il sistema giustizia italiano, anche se certamente non nel senso di "smantellamento" o "volontà di ingerenza" del potere politico in quello giudiziario, come si evince chiaramente del resto dalla lettura del disegno di legge in esame. I problemi da affrontare sono molti, anzi moltissimi, e forse non sarà sufficiente neanche il disegno di legge n. 1296 a risolverli tutti. Ci si trova infatti dinanzi a ritardi sedimentatisi e cristallizzatisi nel corso di decenni, dove in passato i correttivi sono stati apportati quasi sempre in maniera frammentaria e disorganica. In questo senso è opinione comune che sia venuto il momento di voltare pagina: le riforme contenute nel disegno di legge n. 1296, tanto urgenti quanto indefettibili, sono così animate innanzitutto dalla volontà di intervenire "organicamente" ed al fine di giungere ad un miglioramento della macchina giustizia e, inevitabilmente, del rapporto cittadino-giustizia, anche in considerazione delle critiche, avanzate al livello nazionale e comunitario, nei confronti del sistema giudiziario italiano per la sua lentezza, per la sua farraginosità, e per i numerosi casi di "malagiustizia".

Non è peraltro possibile tacere o ignorare il fatto che buona parte delle gravi difficoltà dell'apparato di amministrazione della giustizia civile e penale nascono da problemi e carenze processuali. Allo stesso modo, è bene evidenziare che anche l'attuale, insoddisfacente assetto dell'apparato giudiziario condiziona in maniera pesantemente negativa la situazione. Questo punto è estremamente delicato e destinato ad acquisire una sua sempre maggiore centralità: non bisogna infatti dimenticare che, volenti o nolenti, ci si avvia inevitabilmente verso un comune spazio giudiziario europeo. Ed allora, in attesa e prima che il processo di integrazione si sviluppi ulteriormente, è opportuna la riorganizzazione della macchina della giustizia in Italia: una riorganizzazione che intende muoversi su diverse linee: innanzitutto puntando ad una decisa e sistematica riqualificazione professionale dei magistrati. Quello dell'aggiornamento professionale dei magistrati è un tema estremamente sentito dal Governo e dalla maggioranza, che oltre ad investire al riguardo ingenti risorse intende far sviluppare un meccanismo virtuoso, e soprattutto senza qualsivoglia tipo di ingerenza, finalizzato a far emergere e valorizzare i magistrati che dimostrino effettivamente particolari meriti come laboriosità, produttività, qualità del lavoro svolto, preparazione.

Si intende, di fatto, dar vita ad un meccanismo in cui gli automatismi di carriera, che sono e restano un naturale disincentivo dei migliori elementi della magistratura cessino e siano sostituiti da una effettiva "meritocrazia".

E d'altronde - prosegue il relatore - senza correre il rischio di essere presi per "archeologi giudiziari", bisognerebbe ricordare che non sono lontani i tempi in cui per avanzare nella carriera i magistrati dovevano sostenere il famoso e temuto "esame per aggiunto" che rappresentava una durissima prova interna di "qualificazione" , che permetteva solo ai migliori di emergere. Fino agli anni sessanta, infatti, l'esame di aggiunto, che veniva gestito in assoluta autonomia dalla magistratura, rappresentava spesso uno scoglio insuperabile ed una "scrematura" sul campo tra i magistrati. Basterebbe sfogliare le statistiche dell'epoca per vedere come certi meccanismi, producessero una forma di "selezione interna", assolutamente salutare per l'ordine.

Pur non volendo tornare ad un sistema che poteva giungere a conseguenze estreme (e che comunque giammai in passato ha fatto, neanche lontanamente, ipotizzare ingerenze e indebite intromissioni tra poteri dello Stato), si è giunti al momento di dover intervenire su "come" far progredire le carriere nel rispetto della trasparenza assoluta e della premialità per i magistrati migliori. Per raggiungere tali obiettivi il disegno di legge n. 1296 intende potenziare ruoli e funzioni dei consigli giudiziari, destinati a svolgere compiti di sempre maggiore "supporto" (ma senza dar vita a sovrapposizioni) al Consiglio Superiore della Magistratura.

La valutazione del magistrato, di fatto, dovrà partire, in piena autonomia, dal territorio ove lo stesso ha svolto la propria attività: un sistema questo che garantisce un giudizio in loco sereno e, soprattutto, corrispondente ai dati emersi a livello locale, dati che non sempre traspaiono nella loro integrità quando le decisioni sono prese solo a livello centrale. Ma i problemi da risolvere sono anche molti altri: innanzitutto la disciplina dell'accesso al concorso alla magistratura, che richiede l'introduzione di meccanismi "nuovi", più snelli e che soprattutto permettano l'immissione in magistratura di personale con una valida esperienza giuridica maturata "sul campo", ovviando finalmente al problema, sempre più grave, dell'immissione in carriera di giovani magistrati ricchi di nozioni tecniche ma del tutto privi di esperienze pratiche, in una condizione che, peraltro li espone a pericolosi meccanismi di autoreferenzialità e di strumentalizzazione formativa nel corso dell'uditorato. Un neo magistrato solido anche sul piano delle esperienze professionali pratiche, sottolinea il relatore, resisterà più facilmente a quelle zone oscure del tirocinio che taluni affidatari intendono, purtroppo, anche come momento di reclutamento "politico" correntizio. In questo senso la scelta operata dal Governo, che può anche essere leggermente rivista ed ampliata con idonei correttivi, parte dal presupposto che i test di preselezione hanno dimostrato, anche come strumento di deflazione concorsuale, tutta la loro debolezza ed inadeguatezza . Innanzitutto i test a risposta multipla (multiple choice) sono uno strumento tipico, almeno sotto il profilo del diritto e delle scuole di legge, dei paesi di common law e, in luogo di far emergere cultura e preparazione del candidato, sono legati a metodiche nozionistiche e, in buona parte, lasciati al caso e/o a fattori emotivi. Questa metodologia non corrisponde all'impostazione sistematica e culturale che si intende dare all'esame di accesso alla magistratura.

Non a caso nel disegno di legge n. 1296 si è scelta la strada di una preselezione "di fatto" dei concorrenti. Limitare la partecipazione al concorso, ad esempio, a coloro che abbiano già superato l'esame di abilitazione di avvocato meglio si adatta ai parametri italiani e, oltre a snellire le lungaggini concorsuali ed i tempi tecnici di correzione e di svolgimento delle prove, permetterà di individuare ab initio elementi di salda preparazione e valore, già dotati di esperienza professionale. Questa scelta, inoltre, va anche nella direzione della "metabolizzazione" definitiva del rito penale di tipo accusatorio che, solitamente, si accompagna al concetto di serbatoio professionale unico ed a quello di osmosi tra le carriere giudiziaria e forense. Chiaramente esistono anche dei margini di migliorabilità per tutto il sistema di preselezione: ad esempio si potrebbe, in alternativa al superamento dell'esame di avvocato, chiedere come requisito quello dell'avvenuto svolgimento della pratica forense biennale.

In ogni caso poi resta irrisolto il problema, estremamente delicato, dei laureati in legge che stanno frequentando le scuole universitarie per la formazione legale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.398 del 17 novembre 1997: queste scuole, che sono state immaginate e realizzate proprio per adempiere ad un ruolo di formazione e, di fatto, di selezione sul campo, rischiano improvvisamente di essere svuotate di contenuti e finalità. Sarebbe pertanto auspicabile, a questo riguardo, consentire l'accesso al concorso in magistratura anche a quei laureati in giurisprudenza che abbiano frequentato con profitto dette scuole.

E lo stesso criterio, quello meritocratico, viene previsto dall'articolo 2, comma 1) lettera b) del disegno di legge in tema di accesso alle funzioni di legittimità, per il quale sono previsti criteri nuovi. In particolare per il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione viene previsto che la metà dei posti annualmente disponibili sia assegnata mediante un apposito concorso per titoli ed esami a magistrati ordinari immessi nelle funzioni da almeno dieci anni: una scelta che vuole far affluire nell'organico della Suprema Corte delle forze "giovani", particolarmente qualificate ed in grado di apportare un contributo scientifico e giuridico di alto profilo. La Suprema Corte sta, infatti, subendo da anni un duplice processo involutivo: da un lato sono stati e sono sempre più frequenti gli atecnicismi, le contraddizioni tra le sentenze, le derive "di merito"; dall'altro, l'apparato alla Cassazione viene spesso visto come semplice momento di progressione nella carriera da parte di magistrati spesso stanchi o delusi in altre scelte professionali. Non a caso, negli intenti del disegno di legge n. 1296, la Cassazione deve tornare ad essere un luogo centrale del meccanismo-giustizia in Italia. Per ottenere questo importantissimo e, sotto molti aspetti, strategico risultato, si intende operare in molteplici direzioni: in primis si vuole restituire alla Cassazione il ruolo di "Giudice di legittimità", nel senso più pieno del termine, e quindi anche la dignità di luogo in cui si svolge una "reale" attività giuridica e scientifica. Da qui l'esigenza di immettere nell'organico, con una graduale progressione, magistrati anche giovani anagraficamente, ma che abbiano dato prova di capacità e di alta professionalità.

Il relatore sottolinea quindi che, tra le osservazioni formulate dall'Associazione nazionale magistrati in sede di incontri con il Ministro della giustizia, appare condivisibile quella relativa, in tema di carriera dei magistrati, alla possibile abolizione delle cosiddette "qualifiche" anche nelle loro sottodistinzioni, sostituendole con otto momenti di verifica della professionalità che potrebbero avere riflesso anche sull'aspetto del trattamento economico. In particolare, sembra utile prevedere l'introduzione di questi momenti di verifica secondo la scansione, riferita all'ingresso in carriera, di due anni per il primo, di tre anni per il secondo, di ulteriori quattro anni per il terzo, ancora di quattro anni per il quarto, di tre anni per il quinto, di ulteriori quattro anni per il sesto, di altri quattro anni per il settimo e, infine, ancora di quattro anni per l'ottavo. Tali verifiche potrebbero effettivamente articolarsi sulla valutazione dei titoli, sulla produttività e sulla professionalità.

Il problema da affrontare, poi, non è solo quello della mera selezione del personale giudiziario, bensì anche quello dell'aggiornamento professionale dei magistrati. Il relatore riconosce la natura estremamente delicata di questo tema, che non deve, né può in alcun modo essere sottovalutato. Il sistema normativo italiano è in continua mutazione, costantemente si registrano interventi e provvedimenti comunitari che incidono (e sono destinati sempre di più ad incidere) nell'ordinamento interno; esistono, inoltre, nuovi segmenti del diritto da studiare, approfondire ed applicare in una visione dinamica ed internazionale (basti pensare, a titolo di esempio, a tutte le problematiche giuridiche connesse ad internet). Si comprende così perché diventi necessaria, per non dire indispensabile, la creazione di un polo o di più poli destinati funzionalmente all'aggiornamento professionale dei magistrati. In questo senso si è pensato alla creazione e collocazione della "Scuola della magistratura" prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a) presso la Corte di Cassazione, per giunta impiegando delle risorse finanziarie di non trascurabile rilevanza, come si può desumere dall'articolo 14 del disegno di legge in titolo. L'idea, anche se suggestiva ed interessante, potrebbe essere ridiscussa in sede di dibattito, anche alla luce di una serie di ulteriori considerazioni. In particolare, si suggerisce comunque lo spostamento della scuola in un luogo diverso dalla Corte di Cassazione. Ragioni di opportunità (tra cui quella di evitare un sovraccarico strutturale) invitano a lasciare alla Suprema Corte un ruolo funzionale e logistico di "sede giudiziaria" e non di sede di "formazione". Si rischierebbe, infatti, di far svolgere un tipo di preparazione che alla fine potrebbe far "appiattire" la magistratura di merito su posizioni della magistratura di legittimità, e la storia italiana del diritto dimostra invece quanto sia opportuno che queste due magistrature vivano in una coesistenza serena, ma non osmotica.

Si propone, inoltre, più in particolare, per rendere il processo di formazione più fruibile ai singoli magistrati (e per evitare loro lunghe trasferte), di creare sul territorio nazionale dei poli di formazione, secondo metodologie e criteri geografici diversi. Si risparmierebbero in questo modo i tempi di trasferta, i cui costi inevitabili verrebbero drasticamente ridimensionati e, dato da non trascurare in alcun modo, non si distoglierebbero i magistrati in maniera eccessiva dalle loro sedi. Operando in questo modo si potrebbero ottimizzare costi, benefici e soprattutto evitare quelli che possono essere definiti "costi indiretti di sicurezza" (si pensi alle lunghe trasferte con relative scorte di magistrati "a rischio"). E' pertanto opportuno che questa ipotesi di decentramento territoriale della formazione sia analizzata come valida alternativa ad una scuola centralizzata. Va anche detto che detti poli territoriali sarebbero costituiti in collaborazione, con università e dipartimenti universitari, e ciò proprio al fine di permettere un aggiornamento posto in essere anche da accademici e docenti qualificati . I poli didattici ipotizzati sarebbero, in questo senso, cinque e potrebbero essere collocati a Torino (con competenza per i magistrati di Piemonte, Val D'Aosta e Liguria); Milano (con competenza per Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia); Roma (con competenza per Lazio, Toscana, Marche e Abruzzo); Napoli (con competenza per Campania, Molise, Sardegna, Puglia e Basilicata); Cosenza (con competenza per Calabria e Sicilia). In detti poli di aggiornamento (con particolare riferimento al quarto ed al quinto) potrebbero altresì confluire anche risorse e flussi di fondi comunitari, che potrebbero rappresentare ulteriori sostegni finanziari. Inoltre gli stessi potrebbero usufruire di strutture pubbliche eventualmente messe a disposizione da comuni, regioni e province. Ciascuna scuola seguirebbe gli indirizzi programmatici dati annualmente da un direttivo costituito presso il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ed avrebbe un Direttore autonomo, al fine di garantire l'unità di programmazione e di studio. Il Direttivo costituito presso il CSM sarebbe costituito da sei membri in carica per quattro anni (tre magistrati nominati dal CSM e tre membri laici nominati dal Ministro della giustizia scelti tra docenti universitari ordinari di materie giuridiche oppure avvocati con almeno venti anni di anzianità) a cui andrebbero ad aggiungersi i cinque responsabili delle singole scuole (da scegliersi tra docenti ordinari di materie giuridiche proprio per esigenze di impostazione e strutturazione didattica), per un totale di undici membri. Il Presidente verrebbe scelto in seno al Consiglio e sarebbe affiancato da due vicepresidenti.

Da non trascurare, poi, come ulteriore fattore integrativo nella formazione dei magistrati, il ricorso a formule di e-learning, con insegnamento a distanza via internet e, eventualmente, con lo svolgimento di periodici test di verifica. In ogni caso, qualsivoglia sia la scelta che verrà adottata in sede legislativa, non ci si deve illudere di poter garantire la formazione utilizzando solo ed esclusivamente il personale, sicuramente di alto spessore e preparazione, del Ministero della giustizia. Occorrerà sempre e comunque creare dei percorsi in outsourcing, ricorrendo per tematiche specifiche anche ad esperti "esterni" al Ministero.

In base all'attuale testo del disegno di legge n. 1296, appare comunque accettabile l'osservazione della ANM relativa alla composizione del comitato direttivo della scuola della magistratura che la stessa associazione suggerisce di rivedere prevedendosi che due membri siano nominati dal CSM tra i magistrati ordinari, un altro dallo stesso CSM tra i Consiglieri di Cassazione, un altro membro dal CSM tra i sostituti procuratori generali presso la Cassazione, un membro sia un avvocato con almeno quindici anni di professione nominato dal CNF, un membro sia Professore ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio Universitario Nazionale ed infine un componente sia nominato dal Ministro della giustizia.

Il relatore Luigi Bobbio prosegue sottolineando che tra gli elementi di forte innovazione previsti dal disegno di legge n. 1296, vi sono le nuove funzioni che verrebbero ad essere attribuite ai Consigli giudiziari. Questo aspetto merita una serie di riflessioni e precisazioni che sgombrino preliminarmente il campo da equivoci ed interpretazioni faziose. Rafforzare i Consigli Giudiziari non significa in alcun modo voler sminuire ruolo e funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura anzi, semmai, se ne vuole rafforzare l'operatività grazie ad un lavoro di filtraggio e di intervento su base "territoriale". Fino a questo momento, infatti, i Consigli Giudiziari hanno ricoperto un ruolo sostanzialmente ibrido, limitandosi ad essere organismi con funzioni, in buona sostanza, meramente consultive per il Consiglio Superiore della Magistratura. I Consigli Giudiziari, nell'architettura del disegno di legge n. 1296, sono destinati invece ad assumere funzioni e compiti molto più impegnativi, con un delicato ruolo anche di "controllo" dei magistrati operanti sul territorio di loro competenza.

Simili nuove, importantissime, funzioni, hanno richiesto un prolungamento del periodo di attività dei Consigli Giudiziari, che passa da due a quattro anni: in questo senso si vorrebbe scegliere una strada di continuità operativa che una durata biennale difficilmente riuscirebbe a garantire. Allo stesso modo si è resa necessaria anche la revisione della composizione dei Consigli Giudiziari, che sono integrati dalla presenza di figure "esterne" alla magistratura (ma pur sempre altamente esperte in diritto), e comunque in grado di dare dei significativi apporti come docenti universitari ed avvocati, a cui andranno ad aggiungersi i componenti designati dalle Regioni. Su questo ultimo punto va subito specificato che non si rischia in alcun modo di poter provocare "ingerenze " da parte del mondo politico a livello locale. I membri designati dai consigli regionali, infatti, potranno prendere parte solo ed esclusivamente a riunioni, discussioni e deliberazioni relative alla "Vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia" e alla "Formulazioni di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace nel distretto". Come si può vedere in maniera inequivocabile, i membri "esterni" nominati dal Consiglio regionale non hanno nessun potere di intervento (e quindi nessuna ingerenza è neanche lontanamente teorizzabile) in quelli che sono i nuovi compiti, estremamente delicati, che verranno conferiti ai Consigli giudiziari, tra cui, ad esempio, vanno segnalati: la formulazione dei pareri, anche su richiesta del Consiglio Superiore della Magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, in occasione della progressione della carriera e nei periodi intermedi di permanenza della qualifica (articolo 4, lettera r), n.2); la vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare (articolo 4, lettera r), n. 3).

Il lavoro dei Consigli Giudiziari, è opportuno ribadirlo, rappresenterà quel controllo "locale" sul comportamento dei magistrati che contribuirà a formare parte integrante del fascicolo personale di ogni singolo magistrato. Probabilmente sarebbe opportuno, anche al fine di alleggerire le troppe incombenze del CSM, rafforzare le funzioni dei Consigli Giudiziari anche relativamente alle tabelle di lavoro, agli incarichi extra-giudiziari dei magistrati, nonché, in materia di svolgimento delle fasi istruttorie relativamente a permessi, applicazioni e con particolare attenzione alle proposte per il mutamento delle funzioni dei magistrati.

In questa prospettiva si è prevista anche l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che avrà funzioni analoghe a quelle dei Consigli giudiziari.

Parallelamente a queste importantissime innovazioni nell'ambito del mondo giudiziario, l'articolo 8 prevede la "Revisione delle circoscrizioni territoriali e degli uffici giudiziari". L'articolo 8 del disegno di legge n. 1269 è un ulteriore segnale che intende dare la maggioranza ed il Governo della volontà di "rafforzare" il sistema giustizia italiano. E sul punto è necessaria una premessa metodologica che sgombri aprioristicamente il campo da qualsivoglia interpretazione errata o peggio ancora faziosa: con l'articolo 8 non si intende "smantellare tribunali" bensì porre in essere un lavoro di "reale" razionalizzazione del sistema giudiziario italiano. Non bisogna dimenticare, infatti, che in questi anni sono stati effettuati mutamenti importanti, basti pensare all'introduzione dei giudici di pace nel settore penale, delle sezioni distaccate, dei giudici monocratici: si è messo in moto, in parte anche nella precedente legislatura, un meccanismo di profondo rinnovamento nella macchina della giustizia italiana che implica metodologie operative nuove anche nella gestione e nella utilizzazione delle infrastrutture. Probabilmente l'articolo 8 avrebbe potuto divenire oggetto anche di uno stralcio e di esame in sede separata, ma si correva il rischio di realizzare una riforma a metà, ove alle buone intenzioni del legislatore e della maggioranza parlamentare avrebbe fatto da contraltare una carenza strutturale che avrebbe rappresentato un handicap "genetico" nella riforma.

Ecco spiegato il perché occorre intervenire, rapidamente e radicalmente, anche nel settore della revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari. In questo senso già dalla lettura dell'articolo 8, comma 1 lettera b) appare evidente l'intenzione di potenziare il sistema-giustizia, ad esempio istituendo nuove Corti d'appello, nuovi uffici del giudice di pace e nuovi tribunali, ma nel contempo non si deve assistere, come è avvenuto in passato, alla istituzione di nuove "cattedrali nel deserto", di uffici giudiziari virtuali sprovvisti del benché minimo supporto strutturale. In tal senso il primo passo sarà quello di procedere innanzitutto ad accorpare quelle sedi giudiziarie che risultino di scarsa operatività e fonte solo di inutili sprechi: il discorso è rivolto fisiologicamente anche ai problemi sorti con i giudici di pace, ed in questo senso l'accorpamento di sedi "periferiche" risponde perfettamente alla volontà di razionalizzare, di contenere i costi e di ridurre la dispersione di risorse umane ed economiche. Contemporaneamente sarà indispensabile che le eventuali nuove sedi di Tribunali possano partire a "ruolo zero" in modo da poter iniziare le proprie attività senza doversi preoccupare di smaltire arretrati altrove accumulati.

Esiste infatti già casistica consolidata che suggerisce vivamente di istituire i nuovi tribunali a "ruolo zero" e questa maggioranza non ripeterà clamorosi errori commessi nel passato, quando si sono creati nuovi tribunali con la prospettiva concreta di non farli funzionare a causa di sovraccarichi "genetici" dei ruoli. E, non a caso, nella lettera c) comma 1 dell'articolo 8 si invita a tenere conto: "dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale" e, all'articolo 8 comma 1 lettera e), a prevedere "(…) di dislocare immobili dell'ufficio giudiziario al di fuori del distretto, circondario ovvero circoscrizione territoriale". Si vuole giungere di fatto – sottolinea il relatore - ad una operatività reale del sistema giustizia, abbandonando criteri ispirati alla buona volontà ma dai scarsi, o pressoché nulli, effetti pratici: si aspira ad una macchina della giustizia che funzioni rapidamente e, soprattutto, bene, nell'interesse del cittadino e della collettività.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che, atteso il concomitante andamento dei lavori dell'Aula e non essendovi osservazioni in senso contrario, il senatore Luigi Bobbio proseguirà la sua relazione sul disegno di legge n. 1296 in altra seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,50.


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 19 GIUGNO 2002

92ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

 

La seduta inizia alle ore 8,45.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) Luigi MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) Cesare MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(558) CIRAMI. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) Cesare MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi.

(Seguito dell'esame del disegno di legge n.1296, congiunzione con i disegni di legge nn. 104, 279, 280, 344, 347, 382, 385, 454, 456, 502, 558, 578, 740, 752, 771, 955, 970, 1051, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1279, 1300, 1367, 1411 e 1426 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 104, 279, 280, 344, 347, 382, 385, 454, 456, 502, 558, 578, 740, 752, 771, 955, 970, 1051, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1279, 1300, 1367, 1411, 1426, congiunzione con il disegno di legge n. 1296 e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

 

Il relatore Luigi BOBBIO, proseguendo la sua relazione sul disegno di legge n. 1296, sottolinea come altro tema particolarmente delicato sia quello della cosiddetta "separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante": il problema è sentito sia dall'opinione pubblica sia da un'ampia parte della magistratura stessa.

La separazione delle funzioni, al di là della "denominazione commerciale", è infatti una doverosa forma di adeguamento dell'ordinamento giudiziario, non solo ai sistemi europei, ma anche allo stesso codice di procedura penale, che è stato concepito e strutturato prevedendo, da un lato, la rigida terzietà del giudicante e, dall'altro, la natura di "parte" del requirente. Tale impostazione è stata poi consacrata nel nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione. Una tale netta distinzione dei ruoli si impone oggi, peraltro, anche in ossequio ai principi di autonomia e di indipendenza della magistratura. Questi ultimi sono valori costituzionali di garanzia dettati a tutela dei cittadini. I magistrati sono i meri recettori funzionali di tali valori affinché possano e debbano svolgere il loro lavoro, per l'appunto in modo autonomo ed indipendente, a suprema garanzia dei cittadini stessi. La separazione delle funzioni si iscrive, quindi, in un sistema che vede, in fatto ed in diritto, l'inquirente "parziale" rispetto al giudicante "imparziale" con la connessa esigenza che entrambi si propongano al pubblico ed alla collettività con immagini e ruoli chiari, non soggetti, per quel che concerne il giudicante, neanche al benché minimo sospetto di propensione culturale per una parte e (o) di sovrapposizione. Proprio a tale finalità risponde l'articolo 5 del disegno di legge n. 1296, che si incentra sui punti della qualificazione professionale, finalizzata al conseguimento di un livello tecnico e di una cultura confacenti alla nuova e diversa funzione che si intende andare a ricoprire, della periodicità di tale adeguamento professionale, nonché dello scardinamento territoriale dal luogo nel quale si è svolta la precedente funzione.

Il relatore prosegue evidenziando che, accanto agli avvicendamenti periodici negli incarichi direttivi, si potrebbe ipotizzare anche l'introduzione di criteri di "turnazione automatica" in quelle procure della Repubblica con meno di dieci sostituti procuratori. Immaginare che, a cadenza di cinque o sei anni, i magistrati inquirenti ed i sostituti debbano trasferirsi d'ufficio, così come accade in molti altri settori strategici e direttivi dello Stato, potrebbe contribuire ad evitare forme di radicamento e interferenze ambientali che non sempre aiutano trasparenza ed operato della magistratura, specialmente nei piccoli centri. Lo stesso criterio di turnazione periodica potrebbe essere esteso, con tutti i correttivi del caso, anche alla magistratura giudicante. Sarebbe inoltre, necessaria, sempre in omaggio alla auspicata "trasparenza", l'introduzione del divieto per i magistrati che decidono di abbandonare la magistratura di esercitare la professione di avvocato per un periodo minimo di quattro anni nei circondari dove abbiano svolto attività di magistrato nell'ultimo quinquennio.

L'impianto del disegno di legge n.1296 - prosegue il relatore - se appare condivisibile nelle linee sin qui illustrate, appare tuttavia poco incisivo e netto, sempre con riferimento al tema della separazione delle funzioni, nel perseguimento delle finalità ad esso sottese ed andrebbe meglio dettagliato e definito nel tracciare le linee guida della separazione nei momenti qualificanti dell'accesso in carriera e della progressione in quella prescelta. Sarebbe, pertanto, auspicabile modificare lo schema della delega introducendo punti finalizzati a stabilire: che la funzione inquirente mantiene tutta intera la sua natura giurisdizionale e che, pertanto, inquirenti e giudicanti costituiscono "la magistratura" cui si accede con un concorso unico ed indifferenziato; che, superato il concorso di accesso, gli uditori svolgono un tirocinio unico nel corso del quale, come già accade, ricevono un orientamento generale che consente loro, al termine, di individuare la funzione cui accedere attraverso la scelta della sede tra quelle messe a disposizione dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM); che, scelta la funzione e preso possesso della sede, essi svolgono la funzione prescelta per un periodo di due anni al termine del quale sono chiamati a sostenere un secondo esame per la verifica della attitudine professionale nella funzione prescelta con possibilità, in caso di esito negativo, di sostenerne un secondo senza ulteriore appello. In caso di doppio esito negativo verrebbe prevista l'estromissione dall'ordine giudiziario. Andrebbe naturalmente confermata, alle condizioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge, nel corso della carriera, la possibilità del transito da una funzione all'altra.

L'articolo 7 del disegno di legge, poi, stabilisce i criteri da seguire per la riforma dell'illecito disciplinare. Questa esigenza nasce dalla necessità di far applicare anche in materia disciplinare il principio di tassatività delle fattispecie di illecito ed è collegata anche alle stagioni che le sezioni disciplinari del CSM hanno vissuto negli ultimi anni, in cui si è assistito al progressivo scadimento della funzione disciplinare. Quest'ultima è risultata, col passare del tempo, sempre più legata a valutazioni correntizie, se non politiche, che hanno di fatto costituito il principale punto di scollamento del sistema. Un'accurata tipizzazione, oltre a dare certezza alla materia disciplinare, permetterà una minore arbitrarietà nei giudizi ed una maggiore linearità nei comportamenti dei giudici. Su questo punto, allo stato, sono ipotizzabili numerose soluzioni, ed in alcuni casi si potrebbero ridiscutere anche proposte emerse nel corso della precedente legislatura, coinvolgendo nel processo decisionale maggioranza ed opposizione per giungere, se possibile, ad una posizione il più possibile comune. La formulazione dell'articolo 7 lascia ampio margine ad una discussione parlamentare serena e costruttiva dove dovranno essere presi in considerazione molteplici aspetti, ma sempre tenendo conto del dato che ci si trova dinanzi ad una tematica, nel suo genere, indefettibile. E quanto il problema disciplinare e degli illeciti comportamenti sia sentito lo dimostrano numerosi altri, inequivocabili segnali: non a caso dopo anni di oblio da più parti si chiede la riproposizione anche della problematica della responsabilità civile dei magistrati, un tema delicato e da oltre un decennio disatteso. La collettività anche su questo punto chiede delle risposte rapide e chiare e sarà opportuno individuare dei criteri operativi, trasparenti ed idonei a tipizzare le varie forme di illecito, in modo da dare un segnale forte ed evitare, anche nel settore disciplinare, paralisi interne al CSM dovute a contrapposizioni e a ben tristemente note protezioni "correntizie". Un magistrato che commetta degli errori o dei comportamenti degni di sanzioni disciplinari, sottolinea il relatore, deve essere giudicato rapidamente e, se riconosciuto colpevole, occorre che gli vengano applicate celermente le sanzioni del caso. L'importante è stabilire dei parametri equi, corretti, ma che possano dare un segnale di trasparenza alla collettività.

Un'ultima, importante, notazione, il relatore dedica alle retribuzioni dei magistrati ed alle indennità di trasferta: il disegno di legge n. 1296 affronta decisamente questo problema e mostra estrema sensibilità sul tema. In un momento in cui le retribuzioni dei dipendenti statali sono sostanzialmente ferme o livellate verso il basso, si prevedono, con l'articolo 13 del disegno di legge, significativi incentivi economici sostanzialmente estensibili, con opportune modulazioni, anche all'intera categoria dei magistrati, magari utilizzando il metodo premiale rivolto in particolar modo a quei magistrati che dimostrino sul campo particolare valore e competenza professionale.

Il relatore passa, quindi, a dare conto degli altri disegni di legge inseriti all'ordine del giorno. Per quanto attiene il disegno di legge n. 955, nota che il provvedimento si richiama all'esigenza di garantire in maniera totale il principio – ad avviso del presentatore costantemente vulnerato- dell'imparzialità del giudice, al quale corrisponde il diritto del cittadino ad un giudice terzo. Tali profili, in generale, sottolinea il relatore, corrispondono senz'altro alla filosofia cui si ispira l'atto Senato n. 1296; egli ritiene però non condivisibili le scelte di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 2 del disegno di legge n. 955 che, da una parte, prevedono che l'accesso alla magistratura giudicante ed inquirente avvenga con concorsi separati e, dall'altra, rendono irrevocabile la scelta di funzione così effettuata.

Per quanto riguarda l'atto Senato n. 1367, in tema di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità, la proposta normativa si ispira a taluni principi e compie certe prese d'atto che sembrano al relatore condivisibili. Tra l'altro, il provvedimento in questione si richiama ad un testo approvato dalla Commissione giustizia stessa nella XIII legislatura, segnatamente con l'atto Senato 1799 e 2107-A, frutto a suo tempo, di un consenso largamente condiviso. Fra le esigenze che connotano il disegno di legge vi è quella di affrontare criticamente il sostanziale automatismo che, allo stato, governa la progressione in carriera della magistratura. Il relatore illustra i principi ed i criteri cui si ispira l'articolato in questione dichiarando di ritenere che l'attenta valutazione di alcuni dei passaggi qualificanti di tale disegno di legge potrà senz'altro essere di utilità nel prosieguo della discussione, anche al momento di apportare emendamenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1226 – che si occupa unicamente della distinzione delle funzioni giudicante e requirente - il relatore dopo aver sottolineato che nella sua veste formale esso si presenta non nella forma della legge di delegazione, ma come provvedimento che incide direttamente sull'ordinamento giudiziario, osserva come lo stesso si caratterizzi per la sostanziale accettazione di una incisiva distinzione fra funzione requirente e funzione giudicante. Dopo aver ulteriormente dato conto degli aspetti specifici del provvedimento, il relatore osserva in particolare che è altresì affrontato l'aspetto dell'incompatibilità del magistrato che passi a svolgere altre funzioni sia per gli aspetti temporali sia per quelli territoriali. Avuto riguardo alla più severa e più ampia durata di tali incompatibilità, come disciplinata dal disegno di legge del Governo, anche questo disegno di legge potrebbe costituire la base per una proficua collaborazione fra tutte le forze presenti in Commissione. Inoltre, anche l'articolo 5 di tale disegno di legge, che riguarda le modalità per dichiarare l'idoneità dell'uditore all'esercizio delle funzioni giudicante o requirente ovvero di entrambe, reca indicazioni che appaiono al relatore suscettibili di utili sviluppi.

Per quanto riguarda l'atto Senato 1258, esso fa parte di un insieme ispirato ad esigenze di un intervento omogeneo sulla materia, unitamente ai disegni di legge 1259, 1260 e 1261, tutti di iniziativa del senatore Cossiga. I principi cui si ispirano tali ultimi provvedimenti si caratterizzano per il fatto di portare ad un livello ancora più spinto alcuni aspetti già contenuti nel testo presentato dal Governo. Nel disegno di legge n. 1258 si segnala, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) per la predisposizione di un principio e criterio direttivo volto a prevedere che l'accesso alle professioni di giudice e di pubblico ministero avvenga mediante concorsi separati.

Relativamente al disegno di legge n. 1259, il relatore, Luigi Bobbio, evidenzia come esso deleghi il Governo ad istituire una Scuola superiore, la cui attività dovrebbe riguardare non solo i giudici ed i pubblici ministeri, ma anche i notai e gli avvocati.

Relativamente al disegno di legge n. 1260, avente ad oggetto delega al governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi, nonché di composizione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, il relatore richiama l'attenzione in particolare sulla previsione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, che contempla, oltre alle valutazioni ai fini della promozione, anche verifiche quadriennali sull'adeguatezza e la diligenza con cui giudici e pubblici ministeri svolgono le loro funzioni, stabilendo la possibilità di disporre la dispensa dal servizio del magistrato nel caso in cui perlomeno due verifiche successive rivelino la perdita della capacità di svolgere adeguatamente le funzioni giudiziarie da parte dell'interessato. Significativa risulta altresì la previsione della lettera d) dello stesso comma 1, ai sensi della quale la titolarità degli uffici direttivi dovrebbe avere carattere temporaneo ed essere limitata a tre anni, con possibilità di rinnovo dell'incarico per altri due.

Da ultimo, in merito al disegno di legge n. 1426 il relatore sottolinea il carattere estremamente articolato della proposta e come alcune soluzioni in essa contenute siano sostanzialmente condivisibili e comunque da prendere in considerazione nel prosieguo dell'esame.

Infine, su proposta del relatore, la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1296 con quello dei disegni di legge nn. 104, 279, 280, 344, 347, 382, 385, 454, 456, 502, 558, 578, 740, 752, 771, 955, 970, 1051, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1279, 1300, 1367, 1411 e 1426 e di assumere come testo base il disegno di legge n. 1296.

 

Il presidente Antonino CARUSO propone di procedere, nella prossima settimana, all'audizione di una rappresentanza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e di una rappresentanza dell'Unione Camere Penali.

 

Conviene la Commissione.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,45.

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 27 GIUGNO 2002

94ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Intervengono il ministro per la giustizia Castelli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Iole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 8,55.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) Luigi MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) Cesare MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(558) CIRAMI. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) Cesare MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

 

Si apre il dibattito.

 

Prende brevemente la parola il senatore CALVI il quale sottolinea l'esigenza che l'esame dei disegni di legge in titolo proceda consentendo un adeguato approfondimento di certi profili di estrema delicatezza, rappresentati da alcune soluzioni del testo predisposto dal Governo che suscitano perplessità sotto il profilo della loro compatibilità con il vigente quadro costituzionale.

 

Il presidente Antonino CARUSO assicura il senatore Calvi che l'esame si svolgerà con modalità tali da far sì che vi sia spazio per un'ampia e attenta riflessione sui temi oggetto dei disegni di legge in titolo.

 

Interviene quindi il senatore FASSONE il quale, dopo aver sottolineato come la materia oggetto dei disegni di legge in titolo richieda auspicabilmente la più ampia convergenza possibile fra le forze politiche investendo interessi generali di straordinario rilievo, evidenzia, con specifico riferimento al disegno di legge n.1296, come il giudizio sul testo presentato dal Governo - considerato di per sé stesso - non potrebbe che essere estremamente negativo, trattandosi di un articolato che appare approssimativo dal punto di vista della redazione tecnica, punitivo nella sua impostazione ispiratrice e confuso nell'impianto generale. Deve però prendersi atto dell'atteggiamento assunto sia dal Ministro sia dal relatore in Commissione che hanno mostrato disponibilità ad un confronto aperto sui temi in questione e, proprio alla luce di ciò, l'atteggiamento dell'opposizione si sforzerà di essere, nel corso dell'esame, un atteggiamento propositivo e costruttivo.

In linea generale ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'improprietà e sugli inconvenienti connessi con la scelta di utilizzare lo strumento della legge-delega per intervenire in tema di riforma dell'ordinamento giudiziario. A suo avviso infatti la previsione del primo comma dell'articolo 108 della Costituzione "Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge" deve essere interpretata nel senso che essa impone al legislatore l'obbligo di intervenire nella materia utilizzando il solo strumento della legge formale ordinaria - ciò a differenza dei casi in cui la Costituzione impiega espressioni come "la legge determina ……" ovvero "la legge stabilisce…." - e tale conclusione trova conferma nella lettera della VII disposizione transitoria e finale della Costituzione laddove l'espressione "la nuova legge sull'ordinamento giudiziario" non può che intendersi nel senso che con essa si fa appunto riferimento ad una legge formale e ordinaria del Parlamento in questa materia. Pur rilevando che realisticamente il rischio di un'illegittimità costituzionale in relazione a tale profilo non può essere enfatizzato, il senatore Fassone ritiene però che tale pericolo sussista e che se ne debba tener conto.

Analogamente ritiene che un'attenta riflessione debba essere fatta sui problemi di coordinamento che possono derivare dall'inserimento nell'ordinamento giudiziario vigente delle innovazioni proposte con il disegno di legge governativo. A puro titolo esemplificativo basti considerare la necessità di raccordare la previsione di una modalità anticipata di accesso alle funzioni di legittimità mediante un apposito concorso, di cui alla lettera b) dell'articolo 2 del disegno di legge n.1296, con il disposto della legge n.392 del 1951 che individua, all'articolo 4, le funzioni dei magistrati di cassazione.

Per tali ragioni ritiene che sarebbe pertanto preferibile utilizzare lo strumento di una legge formale ordinaria ad efficacia immediata in luogo di quello della delega.

Deve inoltre rilevarsi che la delega predisposta dal Governo si caratterizza altresì per una significativa incertezza circa l'oggetto della medesima; mancano ad esempio temi come quello della progressione in carriera o della magistratura onoraria, mentre risultano inclusi altri che non sono propriamente materia di ordinamento giudiziario come, ad esempio, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Va quindi sottolineata con forza la necessità di precisare i contorni dell'oggetto del provvedimento, definendone compiutamente l'ambito di operatività che potrebbe, in ipotesi, essere individuato nello "sviluppo della vita professionale del magistrato". Sulla base di ciò sarebbe poi possibile costruire in maniera compiuta i contenuti dell'intervento normativo.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 2 LUGLIO 2002

95ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) Luigi MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) Cesare MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(558) CIRAMI. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) Cesare MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi.

(Seguito esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

 

Prende la parola il senatore FASSONE il quale preannuncia che il suo intervento nella seduta odierna sarà concentrato, sempre con riferimento al disegno di legge n. 1296, sui temi dell'accesso in magistratura e del tirocinio, nonché su quello delle funzioni e dell'organizzazione dell'istituenda scuola della magistratura. Al riguardo, sottolinea innanzitutto come l'insufficienza delle modalità con cui sono attualmente strutturati l'accesso in magistratura e il successivo tirocinio degli uditori sia all'origine di una gran parte delle disfunzioni e delle reazioni critiche che contraddistinguono l'attività degli organi giudiziari. Il concorso in magistratura - e più precisamente le prove scritte del concorso - sono divenuti l'unico elemento di selezione effettiva per l'accesso in magistratura e il concorso ha conseguentemente assunto dimensioni tali da renderlo non governabile e da far sì che la selezione che esso realizza abbia in modo eccessivo carattere di aleatorietà, risultando inoltre inevitabilmente insufficiente in quanto consente di valutare - e peraltro in maniera non del tutto adeguata - solo la preparazione tecnica del candidato, ma non il complesso delle sue caratteristiche attitudinali.

Il tema della modifica della disciplina per l'accesso in magistratura deve naturalmente essere affrontato tenendo fermi i principi stabiliti dalla Costituzione ed in particolare quello sancito dall'articolo 106, primo comma, che perentoriamente prevede che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso. Deve evidenziarsi come questa previsione differisca da quella di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione relativa, in generale, all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, accesso che avviene per concorso salvo i casi previsti dalla legge. In altri termini la Costituzione non ammette deroghe al principio che le nomine dei magistrati debbano avvenire per concorso, al di fuori delle limitate eccezioni previste dai successivi commi secondo e terzo dello stesso articolo 106. Alla radice della scelta operata dal costituente vi è il ruolo che lo stesso ha inteso attribuire al concorso quale strumento di legittimazione della magistratura, in quanto esso rappresenta il meccanismo con il quale è possibile selezionare un campione sociale rappresentativo munito però dei requisiti di altissima professionalità necessari per l'espletamento delle funzioni giudiziarie. In questo modo si è cercato di assicurare una forma, seppure indiretta, di legittimazione democratica all'ordine magistratuale che unitamente alla previsione secondo la quale il giudice è soggetto alla legge - che a sua volta è espressione di un corpo direttamente rappresentativo - avrebbe dovuto controbilanciare la mancanza di un'investitura democratica della magistratura stessa.

Il disegno di legge n. 1296 cerca di affrontare la problematiche su cui si è testé richiamata l'attenzione, prevedendo per l'accesso in magistratura un concorso di secondo grado al quale potranno essere ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ovvero l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale sia necessario il possesso della laurea in giurisprudenza ovvero che abbiano conseguito un dottorato di ricerca in materie giuridiche. A questo proposito, la previsione relativa al dottorato di ricerca in materie giuridiche gli appare però generica, in quanto alcune di queste materie potrebbero essere scarsamente significative ai fini di una futura ammissione in magistratura, mentre l'idoneità in un concorso per la pubblica amministrazione per il quale sia richiesta la laurea in giurisprudenza non gli sembra garantire di per sé un'adeguata qualificazione ai fini dell'accesso al concorso. Per quanto riguarda infine l'abilitazione all'esercizio della professione forense, va sottolineato come tale disposizione presenti innanzitutto l'inconveniente di "mettere in scala" le due professioni di avvocato e di magistrato. In secondo luogo essa non sembra tener conto delle perplessità derivanti dal fatto che gli esami di abilitazione si caratterizzano per standard valutativi diversi a seconda delle differenti aree territoriali in cui gli esami hanno luogo. Infine, quest'ultima previsione implica anche la conseguenza inevitabile di un eccessivo affollamento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, dove confluirà certamente una buona parte degli aspiranti all'accesso in magistratura.

Più in generale, la soluzione proposta con l'articolo 2 del disegno di legge n. 1296 suscita inoltre perplessità in quanto essa significa "l'azzeramento" sostanziale dell'esperienza delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Se infatti la frequentazione di queste scuole non consentirà l'accesso al concorso in magistratura, risulterà frustrata la finalità di fondo sottesa alla loro istituzione, finalità che, come è noto, è rappresentata dall'esigenza di realizzare, nella fase iniziale del percorso postuniversitario, una formazione comune a tutti coloro che aspirano all'esercizio di professioni giuridiche; si tratti di magistrati, di avvocati o di notai.

La proposta del Gruppo democratici di sinistra - L'Ulivo si rifà invece alle indicazioni formulate tempo addietro dalla cosiddetta "Commissione Gallo" e ritiene opportuno muoversi in una direzione diversa. Si tratterebbe, più in particolare, di tenere naturalmente ferma l'eliminazione dei quiz come strumento di preselezione, già stabilita con la legge n. 48 del 2001, e di prevedere - anche qui confermando sostanzialmente la previsione di cui all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario - che al concorso in magistratura possano accedere i titolari di diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione in professioni legali. Al riguardo deve rilevarsi che, a fronte di circa ventiduemila laureati in giurisprudenza nell'anno 2001, con riferimento all'anno 2001 - 2002, risultano attivate scuole di specializzazione in professioni legali presso trentasette università. Il numero dei posti disponibili presso tali scuole, sempre in relazione allo stesso periodo di tempo, è pari a quattromilaseicentoventi ed il numero di domande pervenute per l'ammissione alle scuole medesime è stato pari a seimilacentotrentacinque, mentre il numero di candidati presenti alle prove di ammissione è stato pari a tremilacinquecentoottantotto. La soluzione più convincente sembra pertanto, a suo avviso, quella di valorizzare le potenzialità legate a tali scuole, modellandone l'organizzazione in modo da far sì che il numero dei diplomati dalle stesse in ciascun anno oscilli fra i millecinquecento ed i duemilacinquecento. Accanto al canale di accesso principale, rappresentato appunto dal transito attraverso le scuole di specializzazione, dovrebbe poi essere previsto un canale diverso rappresentato dalla previsione della possibilità di partecipare al concorso per l'accesso in magistratura per coloro che, muniti di laurea in giurisprudenza, abbiano svolto per un significativo periodo di tempo funzioni almeno di carattere direttivo nella pubblica amministrazione. Si tratterebbe di una previsione che dovrebbe essere in linea generale modellata su quelle attualmente vigenti per la magistratura amministrativa e che servirebbe anche a fornire una strada alternativa a quegli studenti che potrebbero rinunciare alla strada delle scuole di specializzazione in professioni legali in quanto dissuasi dall'onere anche di carattere economico che il percorso indicato come principale comunque comporterebbe. In tal modo si avrebbe una significativa riduzione del numero dei partecipanti al concorso in magistratura, che finirebbe presumibilmente per oscillare tra cinque o sei volte il numero dei posti messi a concorso, senza gli inconvenienti cui si è prima accennato. Le modalità di svolgimento dell'esame dovrebbero poi risultare più rapide grazie allo strumento dei correttori esterni già introdotto con la legge n. 48 del 2001 e grazie altresì ad una nuova previsione che potrebbe introdurre a regime la facoltà per la commissione esaminatrice del concorso, alla luce del numero dei candidati e dei tempi di espletamento previsti per le prove concorsuali, di ridurre da tre a due il numero delle prove scritte secondo il modello oggi previsto in via transitoria dall'articolo 18 della citata legge n. 48 del 2001.

L'insieme delle soluzioni così prospettate consentirebbe di contenere entro l'arco di un anno lo svolgimento della procedura concorsuale, il che rappresenterebbe il presupposto necessario per una riforma organizzativa che potrebbe assicurare vantaggi assai rilevanti e che consisterebbe nell'allineare ad un'unica data il momento in cui i vincitori del concorso cominciano il tirocinio, il momento in cui coloro che hanno concluso il tirocinio assumono le funzioni giudiziarie, e il momento in cui operano, almeno in linea di massima, i provvedimenti con cui vengono disposti i trasferimenti e le promozioni ed in generale tutti gli avvicendamenti negli uffici giudiziari. Una simile impostazione consentirebbe di ridurre al minimo la durata delle vacanze negli uffici giudiziari con effetti positivi che sono facilmente immaginabili.

Centrale in questo impianto sarebbe il nuovo assetto che dovrebbe avere il tirocinio. Oggi il tirocinio è di qualità insufficiente, tra l'altro, perché non vi è una sede apposita per il suo svolgimento e perché i magistrati cui sono affidati gli uditori non sono nemmeno parzialmente sollevati dalle loro funzioni e quindi non hanno assai spesso il tempo necessario per seguire i tirocinanti. Nell'impianto che potrebbe essere delineato con la delega in esame, il ruolo del tirocinio sarebbe valorizzato dall'esistenza della Scuola della magistratura, che verrebbe a costituire il fulcro attorno al quale lo stesso dovrebbe svolgersi. Il tirocinio dovrebbe avere durata biennale e dovrebbe essere articolato in sessioni alternate di uguale durata, alcune destinate alla frequentazione di corsi presso la Scuola della magistratura ed altre invece finalizzate all'acquisizione di un'esperienza pratica presso uffici giudiziari, studi di avvocato, uffici della pubblica amministrazione, istituti di pena, banche e qualsiasi altra realtà la cui conoscenza possa risultare utile nella formazione dei futuri magistrati. Il tirocinio dovrebbe essere accompagnato da valutazioni periodiche, che sarebbero elaborate sia dai docenti operanti presso la Scuola, sia dai magistrati affidatari degli uditori giudiziari nel corso delle esperienze pratiche nei diversi uffici, e potrebbe concludersi eventualmente con un colloquio finale. Il tirocinio verrebbe così a rappresentare il momento fondamentale di formazione del magistrato non solo nella prospettiva di un affinamento delle sue conoscenze tecniche, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'acquisizione di capacità operative di carattere pratico e della consapevolezza di tutto ciò che implica, nel suo concreto dispiegarsi, il ruolo del magistrato stesso.

In questo quadro l'istituzione della Scuola della magistratura riveste chiaramente un'importanza essenziale. E' un'innovazione di cui si parla ormai da circa venti anni, ma che non è mai stata tradotta in realtà probabilmente perché, politicamente, essa rappresenta un "luogo istituzionale troppo appetito". Al riguardo l'unica soluzione realistica gli sembra quella di fare della Scuola, coerentemente con il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, un'istituzione di alta cultura avente un ordinamento autonomo, nell'ambito della quale sia attribuito però un ruolo a ciascun soggetto avente competenze istituzionali in tema di giustizia, a cominciare dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministro della giustizia.

Per quanto riguarda il modello di scuola, deve però preliminarmente sottolinearsi la necessità che essa rimanga una Scuola della magistratura, non essendo infatti pensabile che della stessa possano usufruire anche gli avvocati in quanto il numero di questi ultimi è così elevato che una simile soluzione deve ritenersi concretamente impraticabile, a meno di non operare selezioni che sarebbero del tutto arbitrarie o comunque criticabili ed insoddisfacenti. Ciò naturalmente non significa revocare in alcun modo in dubbio l'opportunità, anzi la necessità, che l'avvocatura sia rappresentata tanto nel Comitato direttivo della Scuola quanto nell'attività di docenza all'interno della stessa. D'altra parte, nel definire la struttura della Scuola, l'impostazione seguita dal disegno di legge n.1296 appare carente laddove essa non tiene conto delle differenze che caratterizzeranno inevitabilmente l'attività della stessa a seconda che essa si occupi di tirocinio o di aggiornamento professionale dei magistrati. La prima di queste attività è infatti in maniera significativa di carattere sedentario ed implica un corpo di docenti fisso per lo meno in parte. Al contrario, l'aggiornamento richiede una struttura organizzativa assai più agile, assai più mobile, e presuppone un corpo di docenti che è per lo più variabile. Da questo punto di vista la previsione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1296 non sembra convincente in quanto non prefigura un modello di scuola che sia sufficientemente solido ed articolato, oltre - più in particolare - a trascurare l'apporto del mondo universitario nel configurare la composizione del Comitato direttivo, apporto che invece sarebbe sicuramente assai utile, e delinea quindi una struttura che non appare in grado di svolgere pienamente quella funzione propulsiva indispensabile per il buon funzionamento della nuova istituzione.

 

Prende poi brevemente la parola il senatore CALVI il quale, dopo aver sottolineato che la posizione espressa dal senatore Fassone sui temi sui quali lo stesso si è testé soffermato rappresenta una posizione nella quale si riconosce tutto il gruppo Democratici di Sinistra - Ulivo, auspica un confronto aperto ed effettivo sulle problematiche sottese ai disegni di legge in titolo.

 

Interviene quindi il senatore ZICCONE, il quale fa presente di avere ascoltato con estrema attenzione le considerazioni svolte dal senatore Fassone e di ritenerle un terreno sul quale certamente può svolgersi un confronto serio ed approfondito.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 16.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 3 LUGLIO 2002

97ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il Ministro della giustizia Castelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) Luigi MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) Cesare MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) Cesare MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

 

Interviene il senatore ZANCAN, avuto specifico riguardo al disegno di legge di iniziativa del Governo, e ripercorre i lavori dell'Assemblea costituente enucleando i criteri che a quel tempo presiedettero alla configurazione della posizione nella gerarchia delle fonti delle leggi sull'ordinamento giudiziario. Ricorda che si ebbero a contrapporre due posizioni, da una parte quella del Calamandrei e, dall'altra, quella del Leone, le quali pur nella loro diversità coincidevano nell'attribuzione di valore costituzionale alle leggi di ordinamento giudiziario, sottolineando altresì che soltanto all'esito dei lavori preparatori i costituenti abbandonarono tale ipotesi. Alla luce di tali considerazioni non si può pertanto immaginare che l'istituto della legge delega sia in grado di soddisfare il requisito della assoluta necessità di una normazione di rango tipicamente legislativo nella materia in oggetto. Oltretutto – prosegue il senatore Zancan – siamo di fronte ad una legge di delegazione in cui principi e criteri direttivi risultano evanescenti anche avuto riguardo alla determinazione dell'età di ingresso nella magistratura, aspetto che non è elemento da poco se si considera che l'ingresso nella carriera magistratuale non può costituire un ripiego e risentire di scelte che vengono attuate solo perché non si sono potute creare altre occasioni di lavoro. Altri aspetti di assoluta carenza del disegno di legge n. 1296, per la parte in cui esso contiene norme di delega, possono essere evidenziate rispetto alla mancata considerazione delle esigenze di raccordo fra le norme proposte e quelle preesistenti. Fatti salvi, pertanto, alcuni profili che avranno più attenta considerazione in prosieguo, la proposta contenuta nel disegno di legge del Governo risulta di difficile accettabilità. Né – aggiunge il senatore Zancan – la valutazione potrebbe risultare diversa fino a che i molti obiter dicta rintracciabili nella relazione del relatore Luigi Bobbio non si saranno tradotti in un precipitato normativo.

Il senatore Zancan prosegue, quindi, soffermandosi diffusamente sulle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera a) in tema di requisiti per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario e sottoponendo ad una serrata critica le disposizioni ivi contenute in quanto esse nella sostanza individuano canali di accesso - quali l'abilitazione all'esercizio della professione forense, ovvero l'idoneità a qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale è necessario il possesso della laurea in giurisprudenza ovvero il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche – che non rispettano rispettivamente i criteri che debbono presiedere alla predisposizione di un filtro realmente efficace. Fra gli altri non la parità di condizione di durata dell'attività presa in considerazione, non la omogeneità dei criteri di verifica. Completamente diversificati sono infatti le situazioni di chi, in ipotesi accede per il tramite di un dottorato di ricerca cui si ricollega un numero assai ridotto di studiosi, mentre ben più elevato è il numero di coloro che superano il concorso bandito da una pubblica amministrazione. Il tempo, poi, gioca in maniera determinante. E' lunghissima l'attività che sfocia nell'accesso alla professione forense e, nell'ipotesi più ottimistica, sono necessari tre anni che – tra l'altro –rappresentano anche un peso economico non indifferente per il candidato rispetto alla tempistica e all'impegno finanziario richiesto per superare un concorso presso la pubblica amministrazione. Senza contare – aggiunge il senatore Zancan – che esigenze deontologiche da cui non è possibile prescindere impongono che nello svolgimento del praticantato l'avvocato instauri un vero rapporto formativo con il praticante realmente finalizzato allo svolgimento della professione.

Occorre prevedere una sede di formazione che non tralasci anche gli aspetti caratteriali del candidato e con una specifica accentuazione degli aspetti pratici e deontologici, oltreché capace di favorire i rapporti con i mezzi di comunicazione, aspetto attualmente del tutto carente. Occorrerebbe, poi, prevedere stage presso studi professionali e anche un periodo all'estero. Per definire tali percorsi di formazione occorre un organismo autonomo, che faccia capo al Consiglio Superiore della Magistratura.

Conclude sottolineando l'esigenza di un'organizzazione della Scuola della magistratura e, più in generale, della formazione di magistrati e di avvocati suscettibile di assicurare un effettivo scambio di esperienze fra le diverse categorie di operatori della giustizia.

 

Il presidente Antonino CARUSO propone di fissare fin da ora i termini per la presentazione degli emendamenti, e suggerisce in particolare di fissare un primo termine per la presentazione degli emendamenti stessi alle ore 18 del 16 luglio 2002 e un secondo termine alla stessa ora del successivo 23 luglio.

 

Il senatore AYALA manifesta qualche perplessità sui termini per le presentazione degli emendamenti proposti dal Presidente, ritenendo che essi determinino un'accelerazione eccessiva dei tempi di esame dei disegni di legge in titolo.

 

Il senatore ZANCAN ritiene che la proposta avanzata dal Presidente determini un'accelerazione dei lavori che appare contraddittoria rispetto all'atteggiamento seguito dalla maggioranza e dal Governo, che è invece quello di portare avanti un confronto aperto ed approfondito sui temi in discussione.

 

Il senatore MARITATI ritiene che la proposta avanzata dal presidente Antonino Caruso possa essere accettabile purché essa sia in concreto intesa come un'organizzazione non rigida dei lavori della Commissione.

 

Il presidente Antonino CARUSO concorda con quanto testé fatto presente dal senatore Maritati.

 

Il senatore CENTARO si dichiara convinto che la Commissione potrà pervenire alla definizione di un testo frutto di un dialogo aperto ed effettivo tra le diverse componenti della Commissione.

Sul piano procedurale condivide la proposta avanzata dal Presidente relativamente alla quale prospetta altresì la possibilità che i due termini per la presentazione degli emendamenti vengano distinti in quanto entro il primo dovranno essere presentati gli emendamenti relativi ad una determinata parte del disegno di legge n. 1296, ed entro il secondo debbano invece essere presentati gli emendamenti relativi alla restante parte del disegno di legge.

 

Il senatore ZICCONE ritiene opportuna la proposta del Presidente di proporre un duplice termine per la presentazione degli emendamenti in quanto le proposte che perverranno successivamente alla scadenza del primo termine potrebbero costituire la base per un confronto più approfondito e mirato, alla luce del quale predisporre poi ulteriori proposte emendative.

 

La Commissione conviene infine di fissare due termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1296, il primo dei quali con scadenza alle ore 18 del 16 luglio prossimo, ed il secondo dei quali con scadenza alla stessa ora del 23 luglio 2002.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 9 LUGLIO 2002

98ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(558) CIRAMI. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio.)

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 3 luglio scorso.

 

Interviene il senatore AYALA, che si sofferma in modo specifico sugli istituti ex novo introdotti dal disegno di legge n. 1296 avuto riguardo alle funzioni di legittimità. In via preliminare aderisce peraltro alle riserve già evidenziate da quanti, nei precedenti interventi, hanno messo in rilievo gli aspetti di dubbia compatibilità costituzionale tanto della scelta di intervenire prevalentemente con lo strumento della legge delega - non essendovi dubbi, a suo avviso, che nella materia dell'ordinamento giudiziario non possa che intervenirsi mediante una legge di carattere formale - quanto della mancanza di adeguati principi e criteri direttivi in violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Tale esigenza il senatore Ayala argomenta alla luce di una sistematica ricostruzione delle norme costituzionali e della normativa vigente in materia. Dopo aver fatto notare che il provvedimento all'esame - che, pure, si autodefinisce, senza esserlo, di riforma dell'ordinamento giudiziario - nulla dispone su questioni fondanti come quella della progressione in carriera dei magistrati, osserva come esso presenti inoltre profili che destano vero sconcerto avuto riguardo in particolare sia alle disposizioni che riservano l'accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti disponibili a magistrati con almeno dieci anni nell'esercizio delle funzioni, previo concorso - del quale, peraltro, non si conoscono in alcun modo principi e criteri direttivi che disciplinino le modalità (articolo 2, comma 1, lettera b)- sia per quanto attiene alla istituzione, prevista dall'articolo 10, di una Commissione speciale per le funzioni di legittimità che darebbe parere al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sul conferimento delle funzioni di legittimità per la parte residua. Certamente non è accettabile - a giudizio dell'oratore - che si perpetui la situazione attuale che vede una progressione realizzata solo per anzianità. Ma, assai più inaccettabile è lo scenario disegnato dalle norme testé menzionate sulle quali il senatore Ayala si dichiara assolutamente in disaccordo non ritenendo possibile intervenire con tale ampiezza di azione al di fuori di precisi principi e criteri direttivi, tra i quali - egli aggiunge - manca altresì la menzione di chi procederà a nominare la commissione di cui all'articolo 2 per l'accesso alle funzioni di legittimità mediante un concorso di cui - va ribadito - non si conosceranno le modalità finché la delega non sarà esercitata. Non meno preoccupate considerazioni il senatore Ayala torna ad esprimere in merito all'articolo 10, rispetto al quale si chiede che significato abbia il fatto che la speciale commissione per le funzioni di legittimità sia costituita presso "il Consiglio superiore della Magistratura" ovvero che, al comma 3, i componenti della commissione siano nominati dal CSM che li sceglie tra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia. Si intravede una chiara opzione volta ad espropriare il CSM delle sue prerogative costituzionali e si tratta di una scelta assolutamente inaccettabile e che nemmeno il legislatore ordinario - che pure deve attraverso le norme dell'ordinamento giudiziario dettare le regole in materia - può effettuare ottenendo, in sostanza, il risultato, con una legge ordinaria, di modificare la costituzione. Occorrerebbe pertanto che il Ministro richiamasse i suoi collaboratori al rispetto delle regole e soprattutto ad un uso non strumentale delle nuove disposizioni da introdurre che finirebbe per creare una Corte di cassazione "narcotizzata" e emanazione della dominanza di una élite tale non per merito, ma per occupazione dei posti chiave. Conclusivamente questo disegno di legge offende gravemente l'autonomia e l'indipendenza del giudice in quanto tale, cui deve essere riconosciuta una posizione di indipendenza in primis nei confronti del suo stesso ordine di appartenenza e l'auspicio è quello che il Ministro, che ha dimostrato fino ad oggi una grande serietà nel seguire il dibattito, effettui in materia un significativo ripensamento.

 

Il senatore FASSONE, con specifico riguardo al tema della modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni di legittimità, sottolinea come dalle disposizioni costituzionali contenenti un riferimento alla Corte di cassazione - si considerino in particolare il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 111, nonché gli articoli 104, 106 e 135 della Costituzione - sia possibile trarre la conclusione che tale organo è stato immaginato dal costituente come il vertice del sistema delle impugnazioni e, inoltre, come l'organo competente a dirimere i conflitti in tema di riparto della giurisdizione. Risulta altresì evidente come il costituente abbia voluto un raccordo tra la Cassazione, da un lato, e il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte costituzionale dall'altro, e come la Corte di cassazione non possa non caratterizzarsi per l'elevatissima professionalità di coloro che ne fanno parte. In altre parole può ritenersi che il costituente certamente non ha immaginato la Cassazione come una sorta di "giudice dei giudici", ma piuttosto come un "giudice delle sentenze". In questa prospettiva deve inoltre evidenziarsi come il ruolo di nomofilachia della Corte di cassazione venga a poggiare essenzialmente sulla autorevolezza della medesima la quale, a sua volta, trova il suo naturale presupposto nell'altissima professionalità dei componenti, tra l'altro esplicitamente menzionata, seppure in modo indiretto, nel terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione.

E' innegabile che attualmente la Corte di cassazione soffre per l'impossibilità di assicurare un adeguato livello di preparazione professionale di tutti coloro che ne fanno parte visto il numero troppo ampio degli stessi. Un organico di più di quattrocento magistrati di legittimità, se paragonato con quello di altri paesi europei, appare di dimensioni impressionanti e rappresenta, d'altra parte, la conseguenza dell'eccessivo numero di ricorsi che affluisce alla corte ogni anno. Al riguardo è innegabile che i problemi di funzionalità della Corte non potranno essere superati se non si affronterà anche quest'ultimo problema provvedendo, come peraltro suggerito recentemente dalla stessa Assemblea generale della Corte di cassazione, a ridurre il volume dei ricorsi per cassazione.

L'articolo 2, comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 1296 prevede l'assegnazione di metà dei posti che si rendono disponibili ogni anno in Cassazione mediante un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità riservato ai magistrati ordinari immessi da almeno dieci anni nell'esercizio delle funzioni. Si tratta di una previsione che solleva alcune perplessità di carattere generale in quanto rischia di determinare gli stessi inconvenienti che caratterizzarono la situazione anteriore alle cosiddette "leggi Breganze" quando il sistema delle promozioni era appunto congegnato in questo modo. Gli inconvenienti sono rappresentati dal fatto che una simile previsione induce i giovani magistrati a ricercare e a valorizzare le attività aventi un alto profilo giudiziale e quindi a trascurare le altre che vengono ad offrire minori possibilità di carriera, ma che però hanno uguale importanza dal punto di vista dei cittadini e dall'efficienza del servizio giustizia. Inoltre il meccanismo proposto rischia di produrre fenomeni di conformismo giurisprudenziale e in questo modo di pregiudicare quel rapporto dialogico fra magistratura di merito e magistratura di legittimità che ha svolto una funzione importante nello sviluppo e nell'adeguamento dell'ordinamento italiano ai valori costituzionali e alle nuove esigenze emerse in progresso di tempo nel corso degli ultimi quarant'anni. Infine un altro aspetto non convincente della proposta del Governo è rappresentato dal fatto che essa finisce per così dire per "mettere in scala" i magistrati.

Per le ragioni esposte riterrebbe di gran lunga preferibile che il Governo abbandonasse del tutto la proposta contenuta nel citato articolo 2, comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 1296, ma, se così non fosse, giudica necessario prospettare in via subordinata quelli che gli appaiono correttivi indispensabili della medesima. Al riguardo, suggerisce che sia elevato da dieci a quindi anni il limite di età per l'accesso al concorso, che la quota dei posti da assegnare sia ridotta dal cinquanta per cento ad una percentuale significativamente inferiore quale, ad esempio, il venti per cento, e che soprattutto tale percentuale sia calcolata non sui posti disponibili, ma sui posti disponibili e pubblicati in quanto altrimenti si finirebbe per determinare una eccessiva copertura dell'organico della Corte di cassazione a scapito di altri uffici giudiziari. Inoltre sarebbe necessario escludere che la previsione in esame possa avere effetto per quel che concerne le possibilità di accesso a quelle funzioni che la normativa vigente - si tratta in particolare della legge n. 392 del 1951 - qualifica come funzioni dei magistrati di cassazione e che però sostanzialmente attengono all'espletamento di attività diverse presso le corti di merito. Va infine evidenziato che la necessità di assicurare un ringiovanimento dell'età media della Corte di cassazione e, al tempo stesso, un rafforzamento del livello di preparazione professionale dei componenti della stessa non può ritenersi soddisfatta esclusivamente sulla base delle previsioni dell'articolo 3 in materia di corsi di aggiornamento, corsi che fra l'altro avrebbero cadenza quanto meno triennale mentre invece sarebbe opportuna una loro maggiore frequenza. L'obiettivo di assicurare una migliore preparazione ai magistrati di legittimità può invece essere perseguito in maniera migliore, tra l'altro, valorizzando l'attività presso l'ufficio del massimario e del ruolo, attività che dovrebbe costituire un titolo preferenziale di rilievo per l'accesso alle funzioni di legittimità in considerazione dell'indubbio valenza propedeutica della prima rispetto alle seconde.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 16,35.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 9 LUGLIO 2002

99ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

 

La seduta inizia alle ore 20,45.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

 

Interviene il senatore CENTARO il quale, in via preliminare, si sofferma sul tema del ricorso allo strumento della delega in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e sulla compatibilità di tale scelta con la previsione dell'articolo 108 della Costituzione. A suo avviso il disposto del citato articolo 108 laddove utilizza l'espressione "con legge" intende innanzitutto escludere la possibilità che sulla materia considerata possa intervenirsi con provvedimenti normativi di carattere secondario per esclusiva iniziativa del Governo; ma da tale previsione non può ricavarsi il divieto di ricorrere allo strumento della delegazione, né indicazioni in questo senso si possono ricavare dai lavori preparatori che si caratterizzano piuttosto per una certa contraddittorietà. Va rilevato anche che la legge delega ha rango primario e medesimo valore normativo ha il decreto legislativo delegato. D'altra parte non appaiono trascurabili i problemi di ordine pratico che rendono inopportuno affidare al Parlamento l'adozione di tutta la normativa di rango legislativo che consegue ad una riforma dell'ordinamento giudiziario come quella in questo momento all'esame della Commissione. Si tratterebbe di un'opera gigantesca, la cui mole ed i cui tempi non sarebbero compatibili con le caratteristiche del lavoro parlamentare e che sarebbe quindi preferibile rimettere al legislatore delegato. Tutto ciò peraltro non significa negare la necessità che il pieno rispetto non solo di quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, ma anche e soprattutto della ratio ispiratrice dell'articolo 108, impone che nella costruzione della delega il Parlamento operi una precisa e dettagliata indicazione dei principi e criteri direttivi, in modo da evitare ricadute negative sul versante di possibili censure di legittimità costituzionale della delega stessa.

Dopo aver evidenziato che nel suo intervento farà riferimento non solo al disegno di legge n.1296, ma anche agli spunti modificativi su cui ha già richiamato l'attenzione il senatore Luigi Bobbio nella sua relazione, il senatore Centaro rileva in primo luogo l'esigenza di inserire nell'articolo 1 del disegno di legge citato una previsione che espressamente includa fra le materie della delega la progressione in carriera dei magistrati e la loro valutazione a tal fine. A questo proposito prospetta, più in particolare, la possibilità di una revisione della normativa in materia nel senso di distinguere fra la progressione di carattere economico e la concreta attribuzione dei diversi tipi di qualifica quando si svolgano le funzioni corrispondenti. In entrambi i casi dovrebbe acquisire un ruolo centrale la valutazione dell'attività del magistrato e, dal punto di vista delle specifiche soluzioni da adottare, potrebbero rappresentare uno spunto senz'altro interessante le indicazioni contenute nel progetto a suo tempo presentato dal Ministro della giustizia Flick all'inizio della XIII legislatura (A.S. 1799). In questo contesto sarebbe naturalmente centrale anche il ruolo dell'istituenda Scuola della magistratura.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2 del disegno di legge n.1296, ritiene che la soluzione prospettata con il disposto della lettera a) del comma 1 si presti ad alcuni inconvenienti in quanto verrebbe ad innalzare eccessivamente l'età per l'accesso al concorso in magistratura e potrebbe restringere in maniera inopportuna la platea dei soggetti che a tale concorso possono partecipare. Suscita altresì alcune perplessità il fatto che tale soluzione potrebbe dare l'impressione di una minor rilievo del ruolo dell'avvocatura rispetto a quello della magistratura. Per superare le problematiche connesse con la disciplina attualmente vigente sarebbe, a suo avviso, peraltro sufficiente richiedere per l'accesso al concorso per la magistratura il conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole post universitarie di specializzazione in professioni legali. Ciò consentirebbe di recuperare pienamente la valenza della previsione costituzionale contenuta nel primo comma dell'articolo 106 della Costituzione rispetto alla quale ritiene che però sia da non condividere un'interpretazione che vede nel concorso un meccanismo con il quale il costituente ha voluto assicurare una forma, seppure indiretta, di legittimazione democratica dell'ordine magistratuale. Al contrario la previsione dell'accesso in magistratura mediante concorso conferma in maniera inequivocabile il ruolo tecnico del magistrato la cui attività deve collocarsi esclusivamente sul piano dell'attuazione della volontà manifestata dagli organi rappresentativi del popolo sovrano mediante l'attività legislativa.

Per quel che concerne poi le disposizioni relative alla modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni di legittimità, ritiene innegabile che si ponga oggi sia il problema di uno "svecchiamento" della platea dei magistrati che esercitano queste funzioni, sia l'esigenza di creare le condizioni perché a tali funzioni accedano in concreto anche magistrati che non risiedono nella capitale o nelle vicinanze della stessa. Più in particolare ritiene che il requisito dei dieci anni di esercizio delle funzioni contenuto nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 potrebbe essere innalzato a quindici anni, come è già stato suggerito nel corso del dibattito, e giudica poi comunque preferibile che sia la competenza relativa al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b), sia le valutazioni previste dai successivi articoli 9 e 11 del disegno di legge n.1296 relative alla diversa modalità di accesso alle funzioni di legittimità delineata in questi ultimi articoli, siano comunque attribuite ad una commissione speciale del Consiglio superiore della magistratura eventualmente integrata con componenti esterni allo stesso CSM. In ogni caso, presupposto per l'accesso alla Cassazione dovrebbe comunque essere la frequenza di un corso di carattere specifico presso l'istituenda Scuola della magistratura utile a creare la necessaria cultura diversa tra la giurisdizione di merito e quella di legittimità. Andrebbe in ogni caso chiarito che il concorso previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) non potrà in nessun caso costituire in futuro un titolo preferenziale per l'accesso a funzioni direttive o semi direttive, ma dovrà riferirsi esclusivamente allo svolgimento delle funzioni di legittimità.

Per quel che concerne la Scuola della magistratura, è a suo avviso innegabile che essa non potrebbe operare in maniera efficiente qualora venisse a gravare sulla struttura della Cassazione ovvero in alternativa su quella del Consiglio Superiore della Magistratura. L'unica scelta praticabile gli sembra quindi quella di creare un soggetto autonomo nel quale peraltro siano rappresentati il Consiglio Superiore della Magistratura, il mondo universitario, quello dell'avvocatura ed infine il Ministro della giustizia. Sottolinea a questo proposito come il rapporto con l'avvocatura sia da considerarsi essenziale per il buon funzionamento della Scuola e come, in una prospettiva di più ampio respiro temporale, sarebbero auspicabili soluzioni come l'organizzazione di diramazioni periferiche della Scuola della magistratura che svolgano attività di aggiornamento professionale anche per gli avvocati, nonché la previsione, ad esempio, della frequenza di un corso presso la Scuola della magistratura come presupposto per l'accesso degli avvocati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

L'articolo 4 del disegno di legge si muove opportunamente nel senso di un'accentuata valorizzazione del ruolo dei Consigli giudiziari nel pieno rispetto peraltro delle competenze che la Costituzione attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura. Tale impostazione tende naturalmente a configurare i Consigli giudiziari come una sorta di "piccoli CSM" a livello distrettuale e ciò potrebbe indurre a prendere in considerazione una composizione degli stessi strutturata sul modello del Consiglio Superiore e quindi con due terzi dei componenti togati ed un terzo di provenienza laica, per il quale dovrebbe attingersi al mondo dell'università ed a quello dell'avvocatura. A quest'ultimo riguardo, il rischio di inimicizia tra l'avvocato ed il magistrato da valutare è escluso dalla circostanza che comunque le delibere vengono adottate a maggioranza dei componenti; dovrebbero quindi concorrere nel giudizio negativo anche i magistrati. La crescente importanza della giustizia affidata ai giudici di pace suggerisce altresì di ritenere necessaria la presenza nei Consigli giudiziari di un rappresentante di tale magistratura onoraria.

Per quel che concerne l'articolo 6, va senz'altro condivisa la scelta della temporaneità degli incarichi direttivi, anche se, rispetto alla soluzione concretamente prevista dal disegno di legge (nel senso di consentire che l'incarico possa avere una durata di quattro anni e possa essere rinnovato per ulteriori due anni), sembrerebbe preferibile prevedere una durata iniziale dell'incarico di tre anni ed un possibile rinnovo per altri tre anni.

Riguardo all'articolo 7 è innegabile l'esigenza di una maggiore specificazione dei principi e criteri direttivi della delega sia nel senso di una tipizzazione degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni, sia nel senso di un espresso riferimento agli aspetti procedimentali, relativamente ai quali ritiene indispensabile un intervento riformatore che recepisca anche in quest'ambito il modello del rito accusatorio.

Per quel che attiene all'articolo 9 evidenzia come sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie si sia determinato un eccessivo clamore, mentre la previsione di delega muove essenzialmente da un intento razionalizzatore e dovrebbe portare ad interventi mirati e certamente non ad uno sconvolgimento dell'assetto attuale, mediante la creazione di nuove corti d'appello, specie ove già operano sezioni distaccate, o la suddivisione del territorio metropolitano.

In merito poi al problema della separazione delle funzioni ritiene che senz'altro debba essere oggetto di un adeguato approfondimento la previsione di cui alla lettera d) dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1296, al fine di stabilire se l'esercizio della funzione diversa dovrà effettivamente avvenire in un distretto diverso da quello in cui si esercitava la funzione precedentemente svolta ovvero se sarà possibile individuare soluzioni alternative più convincenti.

Per quanto concerne la previsione dell'indennità di trasferta di cui all'articolo 13 del disegno di legge n. 1296, è sua convinzione che la soluzione preferibile sia quella di configurare la stessa come una vera e propria indennità di funzione a causa delle obiezioni sollevate dal Ministero della funzione pubblica, in caso di mantenimento sotto forma di indennità di trasferta, per l'estensibilità a tutti i dirigenti della pubblica amministrazione equiparati.

Conclude sottolineando come sulle tematiche oggetto dei disegno di legge in titolo, al di là delle apparenze determinate dalla disinformazione e da comportamenti strumentali, non vi è mai stato comunque alcun pericolo per la tutela dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura e si augura che il dialogo fra maggioranza ed opposizione su questa materia si svolga in maniera aperta e costruttiva. In questo senso peraltro rappresentano un segnale indubbiamente positivo molti degli interventi e degli spunti fin qui emersi nel corso del dibattito in Commissione.

 

Segue un breve intervento del senatore CALVI, il quale sottolinea il rilievo delle considerazioni svolte dal senatore Centaro proprio dal punto di vista della realizzazione di un'effettiva convergenza nell'ambito della Commissione in merito ai temi in esame.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'Associazione Nazionale Magistrati ha fatto pervenire il contributo scritto che aveva preannunciato nel corso dell'audizione informale svoltasi il 25 giugno scorso. Fa presente che tale documento è a disposizione dei commissari che intendessero prenderne visione.

 

Rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 21,40.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 10 LUGLIO 2002

100ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il senatore ZANCAN, avuto riguardo al disegno di legge n. 1296, dopo aver evidenziato la propria condivisione rispetto alle valutazioni espresse nei precedenti interventi del senatore Fassone, si sofferma in particolare, esprimendo forti e motivate riserve, in merito alle previsioni relative all'accesso alle funzioni di legittimità riservato ai magistrati ordinari con almeno dieci anni nell'esercizio delle funzioni, rilevando che le scelte ad esse sottese vanno respinte considerando che la funzione giurisdizionale non deve risentire di opzioni che con questa possono interferire, quali il peso di una particolare tipologia di sentenza, ovvero la sua utilizzabilità come titolo, in vista di un futuro accesso alla cassazione; ciò finisce per snaturare l'attività del magistrato che comunque - a suo avviso - svolge un compito certamente più difficile quando decide nel merito che non quando si occupa della legittimità. Concorda anche con la opzione del senatore Fassone in merito alla esigenza di diminuzione - rispetto a quanto previsto dal disegno di legge del Governo - della percentuale di posti che potrebbero essere resi disponibili nella prospettiva dell'istituzione del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che bene potrebbe essere stabilita intorno al 20 per cento dei posti pubblicati, concordando egli sul fatto che i magistrati di cassazione sono attualmente in numero eccessivo. Per quanto riguarda l'articolo 3, che prevede la Scuola della magistratura - organismo che, ad avviso del senatore Zancan, meglio potrebbe denominarsi Scuola superiore di studi giuridici - occorrerebbe porsi in una prospettiva più ampia, indirizzandone l'attività su due piani paralleli ma diversificati. Premesso che la dirigenza di tale organismo non potrebbe non essere rappresentativa di tutte le componenti del mondo della giustizia, essa dovrebbe dedicarsi, da una parte, alla formazione magistratuale e, dall'altra, alla specializzazione sia dei magistrati sia anche degli avvocati che venissero selezionati in modo da garantirne il più alto livello. Nel primo caso la formazione dei magistrati dovrebbe essere preceduta da un periodo di studio svolto nelle scuole professionali, nei termini da lui già delineati in precedenza, con particolare accentuazione degli aspetti pratici e completato da studi economici, per il periodo di un anno susseguente alla conclusione del corso di formazione universitaria di cinque anni. Nella seconda ipotesi, all'annualità di formazione, sempre presso la Scuola, si completerebbe il percorso con un ulteriore anno di specializzazione da svolgere in comune con gli avvocati.

All'articolo 4 il senatore Zancan esprime ulteriori gravi riserve in merito alla previsione di un istituendo consiglio direttivo della Corte di cassazione. Tale organo gli appare inutile dal punto di vista organizzativo, rispetto a quelli già esistenti e, dall'altro, le sue eventuali funzioni non vengono in alcun modo delineate dal disegno di legge, né potrebbero tantomeno essere desunte in maniera univoca per relationem con quelle che verrebbero attribuite ai consigli giudiziari. Dei consigli giudiziari, poi, il disegno di legge del Governo detta una configurazione non condivisibile: tra l'altro né si comprende la presenza al loro interno di professori universitari, né appare l'utilità di rappresentanti della Regione. Mentre la presenza degli avvocati risulta una componente essenziale, laddove essa esprime una nomina in un ambito territoriale la cui ampiezza ne garantisce la più ampia rappresentatività. Diversamente, occorrerebbe invece articolare una struttura rappresentativa degli altri enti locali, finalizzata a favorire nell'ambito territoriale prescelto il miglior utilizzo dei magistrati, in tal modo garantendo, dall'interno dei consigli giudiziari, economicità ed efficienza del servizio giustizia.

Segue una breve richiesta di chiarimento del ministro CASTELLI il quale esprime qualche dubbio circa la compatibilità dell'organismo interno delineato dal senatore Zancan con le competenze del Consiglio superiore della magistratura.

Passando, poi, al contenuto dell'articolo 5 che regola il passaggio dell'esercizio dalle funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa, il senatore ZANCAN, premesso un no assoluto alla separazione delle carriere, precisa la propria preferenza per una incompatibilità a livello circondariale rispetto alla incompatibilità a livello distrettuale per l'esercizio di una funzione diversa da quella precedentemente svolta, mentre il più ampio ambito territoriale, espresso dal distretto, potrebbe essere mantenuto con riferimento all'esercizio della funzione requirente.

Seguono, al riguardo, alcune richieste di precisazione dei senatori BUCCIERO e CONSOLO e del presidente Antonino CARUSO.

Sulla questione degli incarichi direttivi, l'articolo 6 prevede come caratteristica principale quello della temporaneità e l'opinione del senatore ZANCAN - che egli tuttavia si riserva di precisare dopo interventi per chiarimenti del presidente Antonino CARUSO - è che i limiti territoriali per l'assunzione di nuovi incarichi debbano agire a livello di circondario piuttosto che a livello di distretto, come previsto dal disegno di legge nel predetto articolo 6, comma 1, lettera b). Passando, poi, a trattare degli aspetti relativi alle norme in materia disciplinare di cui all'articolo 7 del disegno di legge del Governo, il senatore Zancan ne mette in rilievo tutta la delicatezza e complessità e, oltre a far presente che in argomento è mancato l'apporto degli organismi che a diverso titolo avrebbero potuto arricchire il bagaglio di conoscenze della Commissione fra cui, in particolare, il Consiglio nazionale forense, sottolinea che anche il disegno di legge n.1426, che dedica numerosi articoli alla materia disciplinare, prendendo le mosse da altro disegno di legge approvato nel corso della precedente legislatura appare a sua volta suscettibile di attenta lettura. Tali considerazioni valgono in particolare per l'articolo 48, nella parte in cui gli sembra necessario modulare in maniera adeguata l'ipotesi della negligenza, per evitare di creare i presupposti per una sorta di fuga dei magistrati dalle questioni ritenute potenzialmente in grado di ingenerare la responsabilità a causa della loro delicatezza o complessità, ma medesime esigenze di precisazione riguardano l'articolo 49, concernente le ipotesi di illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni, sia per poter meglio precisare la lettera c) del comma 1, onde evitare che certe attività di studio e di ricerca possano strumentalmente essere considerate arrecare concreto pregiudizio al dovere di laboriosità, sia per quanto attiene alla lettera e) che vieta la partecipazione ad associazioni i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Tornando al disegno di legge n.1296 esprime preoccupazione per l'intendimento di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, trattandosi di realtà che esprimono un coacervo di consolidate ragioni di natura storico-territoriale la cui alterazione non può avvenire in maniera indolore. Al riguardo, egli conclude, occorre comunque ricordare il disegno di legge n.1411 di cui è primo firmatario il senatore Fassone.

 

Il presidente Antonino CARUSO, constatato l'andamento della discussione generale che si avvia alla sua conclusione, ritiene che il clima di costruttiva collaborazione che si è instaurato con l'opposizione potrebbe essere utilizzato al meglio stabilendo un termine per la presentazione degli emendamenti leggermente più avanzato rispetto a quelli già stabiliti. Ovviamente tale proposta è subordinata all'assenso del Ministro presente, essendo la Commissione consapevole delle esigenze di rapidità che hanno governato fin qui l'esame dei provvedimenti in titolo.

 

Il ministro CASTELLI, dopo aver ribadito la necessità di procedere con ritmo serrato, ritiene tuttavia che l'atmosfera largamente positiva che si è creata nella Commissione permetta di accogliere la proposta del Presidente: ciò naturalmente sul presupposto che tale decisione non sia usata dall'opposizione come uno strumento di carattere dilatorio.

Su tale aspetto il presidente Antonino CARUSO ritiene di poter dare assicurazioni, avendo l'opposizione fin qui manifestato un atteggiamento di concludente collaborazione.

 

Il senatore CENTARO aderisce alla proposta del Presidente richiamando altresì l'attenzione sull'esigenza che la Commissione non trascuri anche altre materie, pure urgenti, da affrontare.

La Commissione conviene quindi di stabilire un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n.1296 come testo base fissandolo a venerdì 26 luglio alle ore 20.

 

La seduta termina alle ore 16,35.

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 11 LUGLIO 2002

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

 

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

 

La seduta inizia alle ore 8,50.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

Prende nuovamente la parola il senatore FASSONE, il quale, proseguendo nella disamina delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina dell'accesso alle funzioni di legittimità, ricorda preliminarmente quale sia la situazione attuale alla luce della legge n. 831 del 1973 così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 1982. Si sofferma quindi sulle previsioni contenute negli articoli 9, 10 e 11 del disegno di legge n. 1296 rilevando come nelle stesse si rinvenga un vero e proprio vuoto normativo laddove le medesime non chiariscono quali siano i magistrati legittimati a concorrere per l'assegnazione delle funzioni di legittimità con le modalità delineate negli articoli in questione. Anche da questo punto di vista appare evidente l'opportunità di ampliare l'oggetto della delega inserendovi anche la progressione in carriera dei magistrati, come suggerito dal senatore Centaro nel suo intervento.

Più in particolare, il senatore Fassone rileva poi che correttamente il comma 1 dell'articolo 9 del disegno di legge fa riferimento ai posti disponibili e pubblicati, a differenza del precedente articolo 2, e rammenta di avere già richiamato l'attenzione sulle ragioni che rendono tale soluzione di gran lunga preferibile per motivi di funzionalità del complesso degli uffici giudiziari.

Per quanto concerne poi specificamente l'articolo 10, evidenzia come le competenze della istituenda Commissione speciale per le funzioni di legittimità vengano delineate in modo da far sì che il parere dalla medesima espresso rivestirà inevitabilmente un'importanza decisiva rispetto alla deliberazione definitiva del Consiglio Superiore della Magistratura circa il conferimento delle funzioni in questione. E' infatti evidente che ben difficilmente il Consiglio potrà discostarsi da tale parere senza correre il rischio di un annullamento del conseguente provvedimento da parte del giudice amministrativo competente. Ne deriva che risultano allora difficilmente compatibili con il vigente quadro costituzionale le modalità previste per la nomina dei componenti della Commissione speciale, che dovrebbero essere scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia, in quanto in tal modo il Ministro verrebbe ad assumere un ruolo determinante rispetto ad una competenza che rientra fra quelle costituzionalmente attribuite al CSM e, per di più, questo ruolo verrebbe attribuito al Ministro in un ambito che esula dalla sfera allo stesso riservata dall'articolo 110 della Costituzione. La fondatezza di tale argomentazione risulta ulteriormente confermata dai compiti che il successivo articolo 11 attribuisce alla Commissione speciale e che si estendono anche alla valutazione del comportamento dei magistrati sotto il profilo del rispetto dei doveri inerenti all'ufficio e alle funzioni. Al riguardo, gli appare quindi indispensabile delineare in maniera diversa il meccanismo di nomina e la composizione della Commissione speciale e, a questo proposito, prospetta, come soluzione alternativa, quella di chiamare a far parte di tale Commissione i due membri elettivi del CSM provenienti dalla Cassazione, un ulteriore magistrato proveniente dalla Cassazione, un rappresentante del mondo accademico e un rappresentante del mondo dell'avvocatura. Naturalmente i componenti della Commissione speciale estranei al CSM dovrebbero essere nominati dallo stesso CSM, sentito il Ministro e non su proposta dello stesso.

Sempre con riferimento alla definizione del meccanismo di accesso alle funzioni di legittimità delineato negli articoli 9, 10 e 11 del disegno di legge n.1296, deve altresì sottolinearsi l'esigenza che sia esclusa la possibilità di accedere alle predette funzioni mediante concorso virtuale e l'opportunità che fra i titoli da valutare, oltre a quelli proposti dal candidato, ne siano richiesti altri che consentano anche una valutazione dell'attività in precedenza svolta dal candidato e permettano di accertare che lo stesso non abbia finalizzato tale attività al solo accesso alle funzioni di legittimità, ma abbia comunque svolto in maniera responsabile tutti i compiti precedentemente affidatigli. Infine, anche in questo caso, bisognerebbe attribuire un rilievo centrale allo svolgimento di una precedente esperienza professionale presso l'ufficio del massimario e del ruolo.

Passando poi ad esaminare le disposizioni dell'articolo 4 relative alla riforma dei Consigli giudiziari ed all'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, il senatore Fassone ripercorre brevemente la storia dell'istituto dei Consigli giudiziari e si sofferma poi sull'assetto che gli stessi hanno attualmente alla luce delle previsioni dell'articolo 6 del regio decreto legislativo n.511 del 1946, come modificato dalla legge n.825 del 1966. In base al quadro normativo vigente i consigli giudiziari - la cui funzione riceve una legittimazione a livello costituzionale, sebbene in maniera indiretta, dalla VII disposizione transitoria della Costituzione - svolgono esclusivamente compiti di carattere consultivo; ciò consente di evidenziare la portata significativamente innovativa del disegno di legge presentato dal Governo con il quale vengono attribuiti a tale organi anche compiti deliberativi, l'assetto dei quali dovrà però essere verificato con particolare attenzione al fine di vagliarne la compatibilità con l'assetto costituzionale.

L'oratore prosegue soffermandosi quindi sull'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione che rappresenta, a suo avviso, una scelta condivisibile, coerente peraltro con qualcosa che già sta avvenendo nei fatti dopo che l'Assemblea generale della Corte di cassazione ha provveduto alla creazione del cosiddetto "gruppo consultivo" L'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione pone infatti rimedio ad un'innegabile anomalia rappresentata dalle competenze, che, a normativa vigente, esercita il Consiglio giudiziario della Corte d'appello di Roma nei confronti dei magistrati della Corte di cassazione. Suscitano invece alcune perplessità aspetti specifici della soluzione complessivamente proposta e, in particolare, il fatto che il disegno di legge del Governo non definisca il numero dei componenti togati e dei componenti laici dell'istituendo Consiglio direttivo. Sarebbe invece necessario stabilire già nella norma di delega una composizione che assicuri al Consiglio direttivo un livello di rappresentatività adeguato, ad esempio prevedendo che i componenti togati siano in numero di quattro, ovvero di sei, e che i componenti laici siano rispettivamente in numero di due o di tre. Qualche problema suscita a suo avviso anche il rinvio contenuto nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 alla lettera r) dello stesso comma e, più specificamente, al numero 4 di tale lettera. Tale previsione infatti, sia per il Consiglio direttivo sia per i Consigli giudiziari, pone un problema di raccordo normativo con i poteri in materia di sorveglianza attribuiti ai capi degli uffici dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo n.511 del 1946.

Per quanto riguarda la riforma dei Consigli giudiziari, pur riservandosi di ritornare in seguito sull'argomento, ritiene essenziale richiamare innanzitutto l'attenzione sugli aspetti problematici che potrebbero derivare dal fatto che il disegno di legge non prevede una composizione numerica dei Consigli di entità variabile a seconda del numero dei magistrati assegnati al relativo distretto. In altri termini gli appare non convincente una soluzione che prevede che il numero dei componenti del Consiglio giudiziario sia lo stesso, tanto nel caso che il distretto corrispondente abbia dimensioni assai ridotte, quanto nel caso in cui nel distretto giudiziario siano ricomprese grandi aree metropolitane.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 9,30.


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 16 LUGLIO 2002

102ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il Ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta dell'11 luglio scorso.

 

Il senatore CAVALLARO si richiama, oltre che alle obiezioni di carattere più strettamente connesse alla natura del disegno di legge n.1296 e, particolarmente, alla questione dell'ammissibilità di un intervento sull'ordinamento giudiziario effettuato mediante ricorso alla delega legislativa, su quello che è da lui considerato un punto nodale: e cioè che il Parlamento affronta con il disegno di legge in questione il tema – più che centrale – di una riflessione complessiva sull'esercizio della giurisdizione. Dopo aver messo in rilievo l'importanza che nelle democrazie occidentali è venuta assumendo la questione del modo e degli effetti dell'esercizio di tale funzione, pensando in particolare a quanto ciò ha determinato, tra gli altri, negli Stati Uniti d'America in materia di concorrenza o in materia di risarcibilità e risarcimento del danno, il senatore Cavallaro prosegue dichiarando che i disegni di legge all'esame debbono soprattutto costituire il punto di partenza per un intervento innovativo che apra in maniera significativa gli spazi della giurisdizione alla partecipazione popolare. Questo aspetto – egli sottolinea – dovrebbe essere portato al di là della presente sua portata rispetto alla giurisdizione penale non solo come antidoto ai rischi di burocratizzazione dell'attività giudiziaria, ma altresì per riavvicinare la funzione giurisdizionale alla sensibilità dell'opinione pubblica che sempre più spesso vede nelle contrapposizioni fra Parlamento e magistratura più un conflitto fra "potenti" che non un conflitto fra "poteri". Ciò, ovviamente, senza negare quanto l'azione della magistratura sia stata elemento di crescita complessiva del Paese ed aggiungendo, altresì, che senza la giurisdizione non può esservi una risposta virtuosa della società civile. Sull'articolo 2 del disegno di legge n.1296, il senatore Cavallaro pur prendendo atto del fatto che l'ingresso in magistratura non si sia giovato della scelta di ricorrere alla preselezione informatica e pur riconoscendo l'esigenza di ridisegnare in qualche modo le forme di accesso, ritiene tuttavia non condivisibile la scelta di introdurre fra i prerequisiti quello dell'abilitazione all'esercizio della professione forense. Ripugna, infatti, alla categoria che gli avvocati vengano considerati quella che, con una immagine figurativa, potrebbe essere considerata "la crisalide della farfalla magistratuale". Circa il canale concorsuale di accesso alle funzioni di legittimità, pur prendendo buona nota dell'orientamento favorevole ad una diminuzione della percentuale accessibile, il senatore Cavallaro non ritiene che tale scelta sia da sottoscrivere in via di principio. Infatti lo svolgimento delle funzioni di legittimità risente di un insieme di fattori complessi – fra i quali una professionalità specifica, un certo tipo di interessi culturali ed anche la particolare attitudine – che fanno del magistrato di legittimità una categoria che con scarsi risultati potrebbe essere selezionata per concorso. Altro aspetto che il senatore Cavallaro intende accentuare con forza è la carenza di disposizioni che prendano in considerazione la magistratura onoraria. Si tratta di una categoria che attualmente gestisce circa i due terzi dell'onere dei procedimenti pendenti, essendo peraltro del tutto priva di un punto di riferimento organico. Si tratta di una giurisdizione che va rafforzata proprio in quanto più direttamente vicina ai cittadini, il che la rende senz'altro più credibile nei confronti della società civile. Per quanto attiene all'articolo 3 si dichiara contrario all'istituzione della scuola della magistratura in considerazione del fatto che il Consiglio superiore della magistratura ha fin qui egregiamente operato nella fase di formazione dei magistrati. L'articolo 4, poi, merita – ad avviso dell'oratore – ulteriori considerazioni negative per la parte relativa all'introduzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione non solo per gli aspetti egregiamente messi in evidenza nell'intervento del senatore Zancan, ma anche avuto riguardo alla indesiderabilità, da un punto di vista di principio, del fatto di creare un organo ulteriormente specializzato all'interno di un altro organo specializzato come la Cassazione ed in presenza del Consiglio superiore della magistratura. Per quanto riguarda poi, la rivisitazione dei Consigli giudiziari il senatore Cavallaro esprime un giudizio in via di massima positivo, ma segnala l'esistenza di competenze, funzioni e composizione da riarticolare.

Sull'articolo 8, rileva la assoluta mancanza di un preventivo approfondimento e l'esistenza di una situazione largamente disomogenea – testimoniata anche dal coacervo di provvedimenti in materia all'esame della Commissione e tale da consigliare senz'altro di soprassedere su ogni intervento immediato della geografia giudiziaria. D'altra parte un messaggio tranquillizzante in tal senso sembra provenire anche dal Ministro. D'altra parte non bisogna dimenticare che l'introduzione delle tabelle infradistrettuali ha creato potenzialmente una situazione di mobilità dei magistrati che – quanto adeguatamente utilizzata – appare preferibile rispetto alla creazione di nuove strutture sul territorio. Infine il senatore Cavallaro conclude il suo intervento facendo appello all'esigenza di valorizzare la categoria dei giudici di pace che costituiscono la carta vincente nella prospettiva di un rapporto più diretto fra cittadini e giurisdizione.

 

Il senatore DALLA CHIESA rileva una dissonanza netta fra le finalità che la relazione introduttiva al disegno di legge n.1296 propone per il medesimo e il contenuto dell'articolato proposto. In particolare mette in rilievo come l'asserito criterio-guida che la relazione medesima sottolinea, e cioè l'ispirarsi ad una concezione della giustizia come servizio ai cittadini, è largamente contraddetto dall'articolato che va, anzi, in direzione di una consistente diluizione del potere giudiziario. Ciò a tacere della significativa limatura che il disegno di legge n.1296 effettua rispetto alle attribuzioni costituzionali di alta amministrazione del Consiglio superiore della magistratura e che, per ciò solo, espongono il provvedimento a forti riserve di compatibilità costituzionale. L'organo di autogoverno della magistratura esce dal disegno complessivo delineato nel progetto governativo fortemente ridimensionato mediante l'espansione del ruolo dei consigli giudiziari la cui composizione viene peraltro rivista con l'introduzione di una presenza estremamente significativa di soggetti estranei alla magistratura. Al riguardo ritiene assolutamente incomprensibile il proporre per tali organi una composizione che vede a fianco di cinque togati ben quattro componenti espressione di soggetti diversi dalla magistratura. Non diversa è la prospettiva in cui va inteso il ruolo e la funzione dell'istituenda Scuola della magistratura, l'attivazione della quale determinerebbe la sottrazione al CSM delle funzioni fino ad oggi dal medesimo esercitate in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.

Pazzesca appare poi la previsione contenuta nell'articolo 13 del disegno di legge n. 1296 in materia di indennità di trasferta. Non si vede infatti come possa giustificarsi l'assegnazione di un'indennità di trasferta legata alla presenza del magistrato nella sede alla quale egli è ordinariamente assegnato. Si tratta di un autentico controsenso e suscita meraviglia il fatto che a proporla sia un Ministro espressione di quel movimento leghista che dieci anni fa si sarebbe espresso su una previsione di questo tipo con toni e termini che egli giudica irripetibili in questa sede.

In conclusione ribadisce che, fatta eccezione per le previsioni attinenti alla distinzione fra le funzioni giudicanti e le funzioni requirenti che potrebbero in linea di massima effettivamente risolversi in un miglioramento del servizio giustizia a favore dei cittadini, nel disegno di legge presentato dal Governo sono assolutamente prevalenti gli aspetti suscettibili di una valutazione negativa, frutto di un disegno politico le cui caratteristiche ha cercato di evidenziare ed alle quali va aggiunta la finalità - sulla quale è stata già richiamata l'attenzione nel corso del dibattito - di accentuare il carattere verticistico dell'apparato giudiziario enfatizzando il ruolo di una Corte di cassazione che verrebbe collocata in un rapporto di interscambio continuo con la politica. Esemplari sono al riguardo le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 relativi alla Commissione speciale per le funzioni di legittimità.

Prende quindi la parola il senatore FASSONE che, tornando a soffermarsi sulle problematiche oggetto dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1296, ritiene compatibile con il quadro costituzionale l'attribuzione ai consigli giudiziari di funzioni di carattere deliberativo quanto meno nelle materie concernenti il personale di magistratura non rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio Superiore ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione. L'articolo 4 del disegno di legge citato si muove appunto in questa direzione - come nel disposto del numero 6) della lettera r) di tale articolo - e però ciò non esclude l'opportunità - anzi, a suo avviso la necessità - di alcuni interventi correttivi della delega e volti a prevedere una specifica procedimentalizzazione dell'attività dei consigli giudiziari relativa all'adozione di provvedimenti concernenti lo status dei magistrati, con particolare riferimento - tra l'altro - all'opportunità di far sì che decisioni delicate, come quelle di equo indennizzo e di pensioni privilegiate, siano assunte in contraddittorio con l'interessato.

Passando poi ad esaminare il profilo della presenza di un rappresentante dell'avvocatura all'interno dei consigli giudiziari, sottolinea di non essere pregiudizialmente contrario a tale innovazione, che al contrario giudica, in linea generale, condivisibile, ma manifesta la propria preoccupazione riguardo ad una delle possibili conseguenze di tale innovazione per come essa è delineata nell'ambito del disegno di legge n. 1296. Il rischio che egli paventa è in altri termini quello che risulti pregiudicata l'indipendenza e la serenità del magistrato che si trova di fronte un avvocato il quale, come componente del consiglio giudiziario, verrà ad esprimersi su determinazioni che riguarderanno la carriera del magistrato medesimo. Né va trascurato il fatto che rispetto all'avvocato controparte l'avvocato componente il consiglio giudiziario potrebbe apparire in una situazione privilegiata. E' necessario quindi cercare una soluzione che concili gli aspetti positivi della presenza dell'avvocatura nei consigli giudiziari evitando però il determinarsi degli inconvenienti segnalati. Al riguardo le soluzioni immaginabili sono o quella di escludere che l'avvocato componente del consiglio giudiziario partecipi alle determinazioni concernenti lo status dei magistrati o quella che vi partecipi, ma con un meccanismo tale per cui l'avvocato stesso non dovrebbe concorrere ad adottare decisioni che riguardano i magistrati con cui è normalmente in contatto ovvero, da ultimo, consentire la partecipazione dell'avvocato a tutte le deliberazioni concernenti i magistrati ma far sì che il rappresentante dell'avvocatura abbia una forte caratterizzazione in termini istituzionali rivestendo, ad esempio, la qualifica di presidente del consiglio dell'ordine o di delegato del medesimo. Quest'ultima gli appare la soluzione preferibile anche se certamente ritiene necessario un ulteriore e specifico approfondimento della problematica.

Segue un breve intervento del senatore ZANCAN, il quale riterrebbe opportuno prevedere accanto alla presenza di un rappresentante dell'avvocatura nei consigli giudiziari una funzione consultiva dei consigli dell'ordine rispetto all'esercizio delle funzioni attribuite ai consigli giudiziari medesimi.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 16 LUGLIO 2002

103ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli

La seduta inizia alle ore 20,55.

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana odierna.

Il senatore MARITATI, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n.1296, sottolinea in primo luogo l'incompatibilità con l'articolo 76 della Costituzione del disegno di legge presentato dal Governo con specifico riferimento alle parti dello stesso riguardanti la delega al Governo medesimo in materia disciplinare, nonché la delega relativa alla revisione delle circoscrizioni. Sotto un diverso profilo il disegno di legge in questione non rappresenta poi quella organica riforma della macchina giudiziaria che sola potrebbe realmente rispondere alle attese ed ai bisogni del Paese contribuendo ad un reale miglioramento del servizio giustizia.

Dopo aver richiamato l'attenzione sull'esigenza che l'esame delle problematiche sottese ai disegni di legge in titolo avvenga prendendo le distanze da atteggiamenti polemici eccessivamente emotivi che certo non contribuiscono ad un confronto aperto e costruttivo, passa ad esaminare le disposizioni relative alla modifica della disciplina per l'accesso in magistratura ribadendo innanzitutto il ruolo centrale in tale ambito del meccanismo del concorso conformemente all'impostazione fatta propria dall'articolo 106 della Costituzione e formulando quindi un giudizio negativo sul disposto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, in quanto la valorizzazione della conseguita abilitazione all'esercizio della professione forense gli appare insufficiente rispetto allo scopo di ridurre il numero di coloro che partecipano al concorso in magistratura e assolutamente impropria laddove potrebbe essere interpretata come un riconoscimento di superiorità del ruolo del magistrato rispetto a quello dell'avvocato, mentre non condivisibili per il loro carattere assolutamente generico gli appaiono i requisiti, previsti in via alternativa, dell'idoneità in un concorso bandito dalla Pubblica amministrazione per il quale sia richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o dell'aver conseguito un dottorato in materie giuridiche. Al riguardo la proposta del Gruppo Democratici di Sinistra - Ulivo, già illustrata dal senatore Fassone, intende invece far leva su un'accentuata valorizzazione del ruolo delle scuole di specializzazione post-universitarie per le professioni legali e muoversi inoltre in coerenza con le linee ispiratrici della recente legge n. 48 del 2001.

Per quel che concerne, poi, il tema dell'istituenda Scuola della magistratura, ritiene che il Parlamento si trovi di fronte ad un'occasione da non perdere e rileva come la creazione di tale organismo deve ritenersi condizione indispensabile per il conseguimento di una migliore qualità del tirocinio e di una più intensa attività di formazione e aggiornamento professionale. Suscita peraltro perplessità il modo in cui la Scuola è strutturata alla luce del disposto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1296. A questo proposito giudica che l'unica soluzione compatibile con l'attuale quadro costituzionale sia quella di porre la Scuola stessa sotto il controllo del CSM ed assicurare negli organismi direttivi della medesima un rapporto numerico fra componenti togati e quelli provenienti dal mondo dell'avvocatura e dell'università, ricalcato sul modello previsto per il Consiglio Superiore della Magistratura dall'articolo 104 della Costituzione. Deve poi assolutamente scongiurarsi la possibilità della partecipazione all'attività della scuola dell'intera platea degli avvocati in quanto, dal punto di vista logistico, ciò darebbe luogo ad una situazione ingestibile che finirebbe per pregiudicare la funzionalità della nuova struttura. Da un diverso punto di vista deve inoltre prendersi atto della circostanza che la possibilità per i magistrati di prendere concretamente parte ad una costante attività di aggiornamento professionale presuppone una situazione organizzativa e dei carichi di lavoro diversa da quella attuale.

Relativamente al tema dell'accesso alle funzioni di legittimità, osserva come anche in questo caso le proposte del Governo appaiano per molti aspetti non convincenti. La previsione del concorso contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera b) dovrebbe essere corretta e semmai limitata ad una quota ristretta di magistrati. Dovrebbe inoltre essere evitato che l'accesso alle funzioni di legittimità attraverso questo canale sia considerato un modo per ottenere un'accelerazione di carriera per cui lo stesso non dovrebbe avere rilievo per l'accesso agli uffici direttivi. In ogni caso, sia nell'ipotesi testé citata dell'articolo 2, sia in quella oggetto degli articoli 9, 10 e 11 sarebbe opportuno prevedere, come titolo preferenziale per l'accesso alle funzioni di legittimità, il passaggio presso l'ufficio del massimario.

In merito all'articolo 4, le perplessità si incentrano essenzialmente sui profili su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Fassone nella seduta pomeridiana odierna. A suo avviso, considerando tra l'altro il fatto che la maggior parte delle sedi giudiziarie italiane fa riferimento a realtà locali abbastanza circoscritte, risulta evidente l'inopportunità che il rappresentante dell'avvocatura nei consigli giudiziari possa partecipare a deliberazioni che hanno rilievo ai fini dello status o della carriera dei magistrati, ferma restando l'opportunità di una presenza del mondo dell'avvocatura nell'ambito dei consigli giudiziari tutte le volte che si tratta di intervenire su questioni attinenti all'organizzazione e alla funzionalità degli uffici giudiziari.

Per quel che concerne la composizione dei consigli giudiziari non lo convince la scelta fatta dal Governo con la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 e, anche in questo caso, riterrebbe preferibile che il rapporto numerico fra laici e togati venisse definito conformemente al modello previsto dal costituente per il CSM. Più in particolare osserva poi che la previsione contenuta nella lettera p) del comma 1 dell'articolo 4 gli appare non condivisibile soprattutto con riferimento a quegli uffici giudiziari, situati per lo più nell'Italia meridionale, in cui il numero di magistrati aventi un'anzianità di carriera non elevata deve ritenersi senz'altro prevalente, a volte in modo anche assai significativo.

Dopo essersi soffermato brevemente sull'articolo 6 ed aver espresso piena condivisione per la scelta di fondo in materia di temporaneità degli incarichi direttivi, il senatore Maritati evidenzia l'assoluta necessità di una tipizzazione delle fattispecie di illecito disciplinare in sede di stesura della legge delega, non essendo questa materia che può essere rimessa integralmente al Governo soprattutto in considerazione dell'incidenza che può avere dal punto di vista della tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati. Al riguardo la carenza del progetto predisposto dal Governo è evidente, così come lo è sotto il diverso profilo che tale progetto non affronta la problematica della revisione della normativa sul procedimento disciplinare.

Da ultimo esprime apprezzamento per la scelta del Governo volta a prevedere non la separazione delle carriere, ma la sola distinzione delle funzioni requirenti e giudicanti e valuta positivamente che il passaggio dalle une alle altre sia ancorato ad una valutazione di idoneità da parte della Scuola della magistratura, a condizione peraltro che l'assetto di questa sia modificato in modo da porla - come già sottolineato - sotto il controllo del CSM.

Prende poi la parola il senatore CALLEGARO il quale, dopo aver evidenziato come il ricorso allo strumento della legge delega sia pienamente compatibile con la previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 108 della Costituzione, osserva che la previsione contenuta nell'articolo 2 comma 1 lettera a) del disegno di legge n. 1296, laddove si prevede come requisito per l'accesso al concorso in magistratura l'aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, avrebbe ben altro rilievo e condivisibilità se fosse accompagnata da una riforma dell'accesso alla professione forense che valorizzasse, tra l'altro, anche il significato e la portata formativa della pratica forense. La soluzione predisposta dal Governo è comunque accettabile, così come lo è la previsione del requisito relativo all'idoneità in un concorso bandito dalla pubblica amministrazione per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza, mentre devono essere meglio specificate le materie nelle quali dovrà essere conseguito il dottorato di ricerca nell'ipotesi successivamente considerata dalla medesima disposizione. Peraltro ritiene che nel corso dell'esame dovrà valutarsi con attenzione la proposta avanzata dal senatore Fassone di considerare utile ai fini dell'accesso al concorso in magistratura anche la frequenza delle scuole di specializzazione in professioni legali.

Per quanto riguarda le modifiche proposte in tema di accesso alle funzioni di legittimità fa presente poi come, a suo avviso, non vi sia alcuna previsione che possa risolversi in una minaccia per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura che rappresentano, d'altra parte, beni irrinunciabili per tutta la collettività. E' però anche necessario che la magistratura acquisti maggiore consapevolezza di come alcuni suoi comportamenti abbiano negativamente impressionato l'opinione pubblica, facendo apparire questo corpo burocratico come una vera e propria casta.

Interviene quindi il senatore ZICCONE il quale manifesta innanzitutto sorpresa per le considerazioni svolte dal senatore Ayala nella seduta pomeridiana del 9 luglio scorso e ricorda, al riguardo, come nel corso della recente audizione, svoltasi in sede informale, di una rappresentanza dell'Associazione nazionale magistrati, alla domanda, da lui specificamente formulata, circa la presenza o meno nel disegno di legge del Governo di profili che potevano rappresentare un pericolo per l'indipendenza della magistratura, venne risposto che, alla luce dei chiarimenti e delle precisazioni fornite nella relazione del senatore Luigi Bobbio, problemi di questo tipo potevano ritenersi superati. Si è trattato di un'affermazione significativa, considerato che la relazione del senatore Luigi Bobbio non ha rappresentato uno stravolgimento del disegno di legge del Governo, e tale da indurre a respingere nettamente le affermazioni fatte dal senatore Ayala. Più specificamente, tali pericoli devono ritenersi non sussistenti anche con riferimento alla formulazione del comma 3 dell'articolo 10 in merito alle modalità di nomina della Commissione speciale per l'accesso alle funzioni di legittimità, anche se personalmente egli non condivide tale formulazione e riterrebbe invece opportuno adottare soluzioni diverse come, ad esempio, quella di prevedere il concerto del Ministro nella procedura di nomina dei componenti della predetta Commissione speciale.

Ritiene comunque essenziale richiamare l'attenzione sul fatto che il dibattito fin qui svolto ha suscitato l'impressione della possibilità di realizzare all'interno della Commissione un'ampia convergenza sulle problematiche in esame.

Con specifico riguardo poi al profilo della modifica dell'attuale assetto delle carriere personalmente si sarebbe aspettato di più di quanto proposto con il disegno di legge del Governo, rimanendo tuttora convinto del fatto che la separazione delle carriere rappresenti l'unica soluzione organizzativa coerente con la struttura del codice di procedura penale del 1988. Al riguardo ritiene significativo che anche un esponente di rilievo della dottrina quale il professor Cordero, certamente non sospettabile di simpatia nei confronti dell'attuale maggioranza, ebbe a ritenere in passato che l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale rendeva impossibile porre sullo stesso piano il giudice e il pubblico ministero. Sul punto peraltro, ferme le considerazioni che precedono, non può che rimettersi alla valutazione politica effettuata dal Ministro.

Relativamente all'istituenda Scuola della magistratura gli appare più convincente una soluzione organizzativa, diversa da quella proposta con l'articolo 3 del disegno di legge governativo, che affidi la Scuola alla gestione del Ministro della giustizia, per alcuni aspetti, e a quella del CSM per altri. La competenza del Ministro al riguardo ha, d'altra parte, il suo fondamento innegabile nelle previsioni costituzionali contenute negli articoli 107 e 110 della Costituzione e trova precedenti di rilievo in alcune disposizioni di legge ordinaria come, ad esempio, quella che prevede il concerto del Ministro nel procedimento di nomina agli uffici direttivi. Certamente deve prestarsi particolare attenzione affinchè il ruolo del Ministro non sconfini in ambiti allo stesso inibiti, quali in particolare la valutazione dell'attività del magistrato in servizio, ma il discorso è certamente diverso se si fa riferimento a temi ulteriori come quello della formazione professionale.

Per quanto riguarda la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni di legittimità, si limita ad osservare inoltre come vi sia una generale convergenza sulla necessità di avere una Cassazione più qualificata ed alla quale si pervenga non sulla base della sola anzianità, mentre per quel che attiene alla problematica della temporaneità degli uffici direttivi auspica che nel corso dell'esame si ponga specifica attenzione anche agli aspetti relativi agli uffici semi-direttivi.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle ore 22,00.


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 1° AGOSTO 2002

116ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 15,25

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta notturna del 16 luglio.

 

Il presidente Antonino CARUSO propone di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, solo limitatamente all'articolo 8 (che riguarda la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari) dell'atto Senato n. 1296. Indica tale termine per le ore 20 di giovedì 19 settembre.

 

Conviene la Commissione.

 

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,30.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 2 OTTOBRE 2002

124ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il Ministro della giustizia Castelli.

 

La seduta inizia alle ore 20,50.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge 1296, 104, 279, 280, 344, 347 382, 385, 454, 456, 502, 578, 740, 752, 771, 955, 970, 1051, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1279, 1300, 1367, 1411, e 1426, congiunzione con i rimanenti disegni di legge in titolo e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge 1050, 1468,1493, 1519, 1555 e 1632, congiunzione con i disegni di legge 1296, 104, 279, 280, 344, 347 382, 385, 454, 456, 502, 578, 740, 752, 771, 955, 970, 1051, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1279, 1300, 1367, 1411 e 1426 e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° agosto.

 

Su proposta del presidente Antonino CARUSO la Commissione conviene di congiungere ai disegni di legge in titolo l'esame dei disegni di legge n.1050, 1468, 1493, 1519, 1555 e 1632.

 

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiuso il dibattito e dà poi conto dei pareri resi dalla 1a Commissione permanente in data 17 settembre 2002 e 2 ottobre 2002 rispettivamente sui disegni di legge in titolo nonché sugli emendamenti presentati e trasmessi alla medesima Commissione.

 

Interviene quindi in sede di replica il relatore Luigi BOBBIO il quale, dopo aver sottolineato preliminarmente il rilievo e l'importanza dei contributi emersi nel corso del dibattito, si sofferma sul tema della progressione in carriera, evidenziando come la scelta - che si definirà in fase di trattazione degli emendamenti - di inserire tale materia fra quelle oggetto della delega sia maturata proprio recependo alcuni spunti contenuti in interventi di esponenti dell'opposizione. Al riguardo, più in particolare, preannuncia che sottoporrà alla Commissione un emendamento finalizzato a superare l'attuale sistema delle qualifiche sostituendolo con un sistema, idoneo ad incidere anche sull'avanzamento economico, basato su una serie di momenti di verifica della professionalità.

Per quanto concerne poi la modifica della disciplina per l'accesso al concorso in magistratura, il relatore fa presente che la proposta contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del disegno di legge del Governo potrebbe essere opportunamente corretta da un lato, inserendovi il riferimento alle scuole universitarie per le professioni legali e, dall'altro, prevedendo che ai fini dell'accesso in magistratura rilevi solo il conseguimento dell'idoneità in un concorso per l'accesso a funzioni direttive nella Pubblica Amministrazione per il quale sia richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza.

Relativamente all'articolo 7 del predetto disegno di legge, rileva invece che le obiezioni sollevate nel corso del dibattito circa la compatibilità di tale previsione, vista la sua genericità, con il disposto dell'articolo 76 della Costituzione - obiezioni fatte proprie anche nel parere della 1a Commissione di cui ha testé dato conto il presidente Antonino Caruso - appaiono superabili alla luce degli emendamenti presentati, sulla base dei quali sarà sicuramente possibile pervenire ad una dettagliata specificazione dei principi e criteri direttivi.

In merito all'articolo 8 del disegno di legge n. 1296, il relatore prosegue osservando che, al fine di sgombrare il campo da timori e preoccupazioni relative alle possibili conseguenze derivanti dall'esercizio della delega ivi prevista, sarebbe comunque opportuno chiarire in modo espresso che il legislatore delegato non potrà procedere alla soppressione di uffici giudiziari esistenti.

In ordine all'articolo 13, ritiene che i rilievi critici di cui è stata oggetto la previsione dell'indennità di trasferta contemplata dall'articolo in questione potrebbero essere superati trasformandola in una vera e propria indennità di funzione.

Passando poi al tema della distinzione tra le funzioni giudicante e requirente il relatore, dopo aver evidenziato preliminarmente che nessun gruppo parlamentare ha assunto un atteggiamento ostile ad una riforma che si muova in questa direzione, sottolinea come però appaia irrinunciabile l'esigenza di un intervento sostanziale e non di pura facciata. A questo riguardo, ferma restando l'esigenza di fondo di conservare l'unicità della carriera per tutti i magistrati, un'effettiva distinzione delle funzioni potrebbe essere realizzata prevedendo un unico concorso di accesso alla magistratura, al cui superamento seguirebbe lo svolgimento dell'uditorato ordinario, al termine del quale gli uditori dovrebbero poi scegliere la funzione che intenderanno ricoprire. Da questo momento in poi l'uditorato proseguirebbe distintamente per i magistrati a seconda della scelta dagli stessi effettuata. Dopo il conferimento delle funzioni resterebbe comunque la possibilità di uno spostamento dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti o viceversa, subordinata però ad un apposito momento di formazione professionale presso la Scuola della magistratura. La soluzione prospettata potrebbe peraltro prestarsi all'inconveniente di non assicurare con certezza una copertura adeguata dei posti di organico relativi sia all'esercizio di funzioni requirenti, sia all'esercizio di funzioni giudicanti, non essendo ovviamente preventivabile in che modo i singoli interessati effettueranno le loro scelte a favore dell'una o dell'altra funzione. Al fine di ovviare a tale inconveniente potrebbe immaginarsi una soluzione parzialmente diversa, imperniata sulla previsione aggiuntiva di due distinti concorsi di accesso alla magistratura, uno finalizzato all'esercizio delle funzioni requirenti, l'altro finalizzato all'esercizio delle funzioni giudicanti. Quest'ultima soluzione gli sembra, conclusivamente, quella preferibile.

Segue una breve interruzione del senatore CENTARO, il quale osserva che la soluzione da ultimo prospettata dal relatore configura una vera e propria separazione delle carriere.

Riprendendo il suo intervento, il relatore Luigi BOBBIO dichiara di non condividere quanto fatto presente dal senatore Centaro, in quanto la seconda delle soluzioni da lui prefigurate non inciderebbe in alcun modo sul quadro normativo che definisce le garanzie e lo status dei singoli magistrati, quadro normativo che rimarrebbe unitario. Analogamente permarrebbe – come già evidenziato – la possibilità di passaggio dallo svolgimento di funzioni giudicanti allo svolgimento di funzioni requirenti e viceversa.

Per quanto attiene poi al tema del tirocinio si rifà alle considerazioni svolte dal senatore Fassone nel suo intervento, manifestando perplessità sulla possibilità di attribuire durata biennale al tirocinio e ritenendo invece convincente la proposta di prevedere durante il tirocinio stesso momenti di valutazione volti a verificare anche l'adeguatezza della personalità dell'interessato rispetto al concreto esercizio delle funzioni magistratuali.

In ordine al tema dell'accesso alle funzioni di legittimità ritiene opportuno mantenere invariata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) in base alla quale il 50% dei posti che si rendono normalmente disponibili per l'esercizio di funzioni di legittimità dovrà essere assegnato mediante il concorso ivi previsto. Potrebbe invece essere opportuno elevare da dieci a quindici anni il limite di età stabilito per la partecipazione a tale concorso.

Relativamente all'articolo 10 del disegno di legge n. 1296, ritiene indispensabile modificare il disposto del comma 3 in modo da evitare che la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura sia condizionata alla proposta del Ministro della giustizia, soluzione quest'ultima che si presterebbe assai probabilmente a censure di legittimità costituzionale.

Il relatore prosegue soffermandosi sull'assetto della Scuola della magistratura in relazione alla quale ritiene che possano superarsi, per alcuni aspetti, le soluzioni proposte dal Governo con il disegno di legge n. 1296 recependo indicazioni emerse nel corso del dibattito. Riguardo poi alla possibilità di estendere anche agli avvocati la fruibilità delle strutture della Scuola, è sua convinzione che tale scelta, pur in astratto condivisibile, non sia allo stato praticabile in quanto sottoporrebbe la Scuola, nella fase di avvio dell'operatività della struttura, ad un carico di lavoro che rischierebbe di essere eccessivo.

Con riferimento poi ai Consigli giudiziari, giudica opportune le soluzioni che saranno contenute in alcuni emendamenti del Governo, volte, tra l'altro, a prevedere una composizione più ampia dei consigli giudiziari per i distretti con più di 350 magistrati e a escludere che i componenti dei consigli giudiziari espressione dell'avvocatura ovvero eletti dai consigli regionali, nonché quelli eletti in rappresentanza dei giudici di pace, possano partecipare alle deliberazioni dei consigli medesimi attinenti allo status dei magistrati e alle valutazioni di professionalità.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle ore 22.

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 3 OTTOBRE 2002

125ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Interviene in sede di replica il ministro della giustizia CASTELLI.

Dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nel corso della discussione generale per la qualità dei contributi forniti, per il tono disteso e la volontà collaborativa mostrata al fine di apportare modifiche migliorative al testo, osserva come l'intervento di replica svolto dal relatore Luigi Bobbio nel corso della seduta notturna di ieri abbia già esaustivamente affrontato i contenuti sottesi ai disegni di legge in titolo.

Con specifico riferimento al disegno di legge n. 1296, sottolinea come fin dalla sua elaborazione e successiva presentazione al Parlamento, lo stesso abbia presentato le caratteristiche di un testo "aperto" agli apporti costruttivi dei soggetti coinvolti, a partire dall'organismo associativo della magistratura con il quale, prima dell'ultimo cambiamento della sua dirigenza, si era stabilito un rapporto di proficua collaborazione i cui risultati si sono tradotti nella stesura di taluni emendamenti presentati dal Governo.

In merito alla questione dell'autonomia e indipendenza della magistratura, che pare rappresentare lo sfondo del dibattito in corso, il Ministro, ricordato il dettato costituzionale, ritiene essere inderogabile compito dell'autorità politica quello di vigilare ed intervenire sul funzionamento della giustizia e non certo quello di interferire nell'azione giudiziaria nel suo svolgersi. Il Governo, intendendo muoversi nel pieno ed integrale rispetto del vigente quadro costituzionale, è stato fin dall'inizio disponibile ad intervenire su quei punti del disegno di legge che potevano suscitare dubbi o incertezze rispetto al profilo della compatibilità con tale quadro. Questa disponibilità si è concretizzata nella presentazione di alcuni specifici emendamenti, volti, tra l'altro, a chiarire la completa autonomia della Scuola della magistratura, a precisare o rivedere le modalità di nomina delle Commissioni di cui agli articoli 2 e 11 del disegno di legge n. 1296, nonché ad escludere i componenti laici dei Consigli giudiziari dalle attività implicanti una valutazione dei magistrati.

Per quanto riguarda uno dei temi centrali del provvedimento e cioè la delega prevista nell'articolo 5 riguardante il passaggio dall'esercizio delle funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa, il Ministro evidenzia innanzitutto che i termini della delega richiesta sono coerenti con il programma elettorale della maggioranza. La proposta illustrata dal relatore nella seduta notturna di ieri rappresenta certamente un'ipotesi di ancora più netta separazione fra la funzione giudicante e la funzione requirente, ipotesi che - come sottolineato dallo stesso relatore - è stata motivata anche da considerazioni di carattere eminentemente pratico.

Prosegue osservando che comunque, in una prospettiva di più ampio respiro, nei prossimi anni si dovrà tornare ad affrontare il tema del ruolo del pubblico ministero, anche tenendo conto comparativamente di quanto avviene negli ordinamenti di altri paesi. E' infatti innegabile che lo status che l'ordinamento italiano riconosce all'ufficio del pubblico ministero rappresenta una vera e propria anomalia se confrontato con il panorama internazionale.

In merito all'articolo 7 del disegno di legge governativo, il Ministro osserva che deliberatamente, in considerazione della particolare delicatezza della materia, il Governo ha previsto una delega espressa in termini estremamente succinti e che la discussione sui numerosi emendamenti presentati permetterà sicuramente una migliore e più puntuale articolazione della materia, anche al fine di superare l'osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione Affari costituzionali sulla eccessiva genericità dei principi e criteri direttivi in esso contenuti.

Da un diverso punto di vista, appaiono poi ingiustificati i timori diffusi circa una supposta volontà del Ministro di sopprimere alcuni uffici giudiziari. La delega richiesta con l'articolo 8, è volta, al contrario, ad una revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari per migliorarne l'efficienza e la funzionalità e comunque il Governo è favorevole alla possibilità di chiarire in modo esplicito che dalla delega in questione sono comunque esclusi interventi soppressivi di questo genere.

Osserva quindi che la previsione della corresponsione di un'indennità di trasferta per i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione ovvero che esercitano le loro funzioni presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni centrali della Corte dei conti, prevista dall'articolo 13, è stata per un verso frutto di un compromesso e dall'altro corrisponde ad una ragionevole esigenza premiale di dette categorie magistratuali che rivestono le funzioni di vertice dell'organizzazione giudiziaria. Il Ministro ritiene comunque utile che sulla materia si ricerchino le più ampie convergenze possibili.

Avviandosi alla conclusione il Ministro ribadisce, per la prossima fase dell'esame e votazione degli emendamenti, una completa disponibilità e apertura al confronto con i gruppi parlamentari.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 9,05.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 29 GENNAIO 2003

177ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

La seduta inizia alle ore 21,15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO propone l'accantonamento dell'articolo 1, riepilogativo del contenuto della delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, considerato che l'andamento dell'esame degli emendamenti, essendo suscettibile di modificare il contenuto della delega, consiglia la ricompilazione dell'articolo stesso alla fine della trattazione della materia.

Conviene la Commissione.

 

Il senatore AYALA intende mettere in evidenza che il Governo non è presente all'esame.

 

Il presidente Antonino CARUSO precisa che il ministro Castelli - oggi non presente a causa di un concomitante impegno politico - ha peraltro partecipato assiduamente all'esame dei disegni di legge in titolo, come è stato riconosciuto dalla stesso senatore Ayala in occasione del suo intervento in discussione generale.

 

Il senatore AYALA, nel ribadire quanto da lui già affermato circa la partecipazione del ministro Castelli alla discussione dei disegni di legge in titolo, rileva però che la presenza del Governo alla seduta odierna poteva essere assicurata anche mediante la partecipazione alla seduta di un Sottosegretario al Ministero della giustizia.

 

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

 

Il PRESIDENTE avverte che si dà per illustrato l'emendamento 2.1 di iniziativa del Governo.

 

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 2.2, 2.12, 2.15 e 2.38; con riferimento al primo di tali emendamenti evidenzia come lo stesso sia finalizzato innanzitutto a ridefinire la struttura del concorso in magistratura come concorso di secondo grado prevedendo che ad esso possano accedere coloro che abbiano concluso positivamente i corsi presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali ovvero coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione. A questo ultimo riguardo sottolinea come si tratti di una previsione che gli appare preferibile rispetto a quella del requisito della sola idoneità in un qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale sia necessaria la laurea in giurisprudenza, contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del disegno di legge n. 1296 e ribadita nell'emendamento 2.1. Infatti la proposta del Governo sul punto gli sembra inadeguata sia dal punto di vista della sua idoneità ad effettuare una riduzione del numero dei candidati per il concorso in magistratura, sia dal punto di vista del livello di preparazione professionale di cui è sintomatica la semplice idoneità in un concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

La disposizione di cui al comma a-bis dell'emendamento 2.2 si colloca anch'essa nella prospettiva di ridurre il numero dei candidati e quindi i tempi del concorso in magistratura, riducendo il numero delle persone che possono essere ammesse alle scuole di specializzazione in professioni legali.

Il comma a-ter, sempre nell'ottica di una riduzione dei tempi di svolgimento del concorso in magistratura, prevede l'introduzione a regime della facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate nell'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova.

Il comma a-quater è volto invece a perseguire l'ambizioso obiettivo di una programmazione generale suscettibile di assicurare che lo svolgimento dei concorsi e successivamente quello del tirocinio avvengano con cadenze regolari in modo da far sì che, per lo meno in via tendenziale, l'assunzione delle funzioni da parte dei nuovi magistrati e tutti i correlativi trasferimenti possano aver luogo ogni anno a data fissa.

I commi restanti dell'emendamento affrontano il tema del tirocinio peraltro oggetto delle disposizioni dell'articolo 3.

Gli emendamenti 2.12 e 2.15 si riferiscono alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 e mentre il primo è rappresentativo della posizione di principio del Gruppo dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo, l'emendamento 2.15 individua alcuni correttivi che, ad avviso del senatore Fassone, è indispensabile apportare alla previsione di cui alla citata lettera b). Al riguardo richiama in particolare l'attenzione sulla previsione di cui al punto b.1 dell'emendamento - in base al quale si stabilisce che il concorso di cui alla menzionata lettera b) costituirà titolo per lo svolgimento delle sole funzioni di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa - sulla previsione di cui al punto b.2 - relativamente alla quale sottolinea l'importanza di far riferimento al numero dei posti disponibili e pubblicati e non invece ai posti disponibili presso la Corte di cassazione, in quanto se si dovesse provvedere alla copertura di tutti questi ciò determinerebbe inevitabilmente un aggravio delle scoperture in altri uffici giudiziari - sulla previsione di cui al punto b.3 che eleva a quindici anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito l'anzianità richiesta per la partecipazione al concorso in questione - e infine sul disposto del punto b.4 per effetto del quale nell'ambito del concorso verrebbe accordata precedenza assoluta ai magistrati che hanno svolto per almeno due anni le proprie funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i senatori DALLA CHIESA e MANZIONE hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti a propria firma.

 

Il relatore Luigi BOBBIO illustra l'emendamento 2.6 del quale peraltro preannuncia una possibile riformulazione in termini sostanzialmente identici alla lettera a) dell'emendamento 2.1 con l'aggiunta della previsione della possibilità della partecipazione al concorso in magistratura per i magistrati onorari che hanno esercitato per almeno quattro anni senza demerito le loro funzioni. Ritiene che quest'ultimo aspetto della proposta sia da valutare con estrema attenzione in quanto, oltre a tener conto dell'attività in precedenza esercitata da chi è stato magistrato onorario, consentirebbe di ridurre il rischio di un'eccessiva selettività della griglia di accesso al concorso in magistratura.

Il relatore illustra poi l'emendamento 2.14 con il quale viene portato a quindici anni il requisito dell'anzianità di servizio necessaria per l'accesso al concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 2, si stabilisce che la partecipazione al concorso stesso è subordinata allo svolgimento di un apposito corso di formazione presso la scuola della magistratura, e si prevede infine che il ruolo di commissione esaminatrice venga svolto dalla commissione speciale per le funzioni di legittimità già prevista dal successivo articolo 10.

Da ultimo l'emendamento 2.37 contiene una previsione sostanzialmente analoga a quella contenuta nel punto b.1 dell'emendamento 2.15 del senatore Fassone.

 

Il senatore ZANCAN aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.13.

 

Il senatore BUCCIERO con riferimento all'emendamento 2.14 osserva che la previsione del requisito della partecipazione al corso di formazione presso la scuola della magistratura blocca nei fatti l'operatività del nuovo canale di accesso alle funzioni di legittimità fino al momento in cui la scuola non sarà istituita.

 

Il senatore ZANCAN si sofferma sulla previsione di cui alla lettera a) dell'articolo 2 in esame e sottolinea come, anche tenendo conto delle modifiche proposte dal Governo con l'emendamento 2.1, il meccanismo delineato si presenta sostanzialmente asimmetrico in quanto i diversi requisiti previsti per l'ammissione al concorso in magistratura hanno consistenza significativamente diversa. Mentre infatti il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, tenendo conto dei tempi medi necessari per ottenere la laurea in giurisprudenza, implica che la persona possa partecipare al concorso in magistratura intorno ai trenta anni, il requisito, ad esempio, del conseguimento dell'idoneità in un concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale sia necessario il possesso della laurea in giurisprudenza può essere ottenuto assai prima. Analoghe considerazioni possono farsi per il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche. Questa mancanza di omogeneità rappresenta, a suo parere, un aspetto senz'altro non condivisibile della proposta contenuta nella lettera a) dell'articolo 2 in questione.

 

Il senatore CENTARO, sempre in riferimento alla lettera a) dell'articolo 2, ritiene, in linea di principio, che le indicazioni contenute nell'emendamento 2.1 del Governo potrebbero essere integrate con quelle contenute nell'emendamento 2.2 del senatore Fassone, fermo restando che le proposte contenute nell'emendamento 2.2 dalla lettera a-quinquies fino alla fine andrebbero più correttamente riferite all'articolo 3 del disegno di legge.

Più in particolare osserva poi che, rispetto alle obiezioni da ultimo svolte dal senatore Zancan, la proposta del senatore Fassone di consentire l'accesso in magistratura a chi ha esercitato per cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione potrebbe rappresentare un correttivo opportuno.

Recependo un suggerimento del presidente Antonino CARUSO, il senatore FASSONE modifica l'emendamento 2.2 nell'emendamento 2.2 (nuovo testo). Presenta quindi - e la Commissione ammette - l'emendamento 3.0.

 

Il senatore Massimo BRUTTI chiede la parola per effettuare una dichiarazione a carattere politico: intende infatti sottolineare come il lavoro che si sta svolgendo con grande serenità e punti di convergenza nell'ambito della Commissione nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo non debba peraltro far distogliere l'attenzione dal permanere di marcate divergenze fra la maggioranza e l'opposizione, divergenze che si ricollegano ad aspetti centrali del dibattito in questo momento in corso nel Paese. Su questi punti l'opposizione stessa non potrà mancare di far valere le proprie convinzioni e di contrapporsi nettamente alla linea scelta dal Governo.

 

Il senatore BUCCIERO considera discutibili le affermazioni del senatore Massimo Brutti, sia quanto al momento in cui egli ha scelto di renderle, sia quanto alla situazione concreta in cui esse vengono rese, considerato che la Commissione viene maturando proprio in quella cornice collaborativa, che l'oratore non ha certo messo in discussione, alcuni punti rispetto ai quali organizzare un lavoro comune.

 

Il presidente Antonino CARUSO ricorda al senatore Massimo Brutti che fin dall'inizio dell'esame dei provvedimenti in titolo, non si è mai messo in dubbio - neanche da parte del Governo - che se la proposta complessiva fosse risultata arricchita, a seguito della discussione, da nuove soluzioni e prospettazioni non si sarebbe esitato a valutare ed accogliere le stesse, in funzione esclusiva del loro valore intrinseco, esclusa qualsiasi posizione preconcetta.

Fa altresì presente che tale posizione di intenti ha avuto una successiva verifica materiale nel caso di questo provvedimento come ben raramente è altre volte accaduto, perché già dalla relazione svolta dal relatore, già dalle posizioni assunte dai senatori della maggioranza intervenuti in discussione generale, già dalla replica del relatore è emersa la volontà di incidere significativamente sulla impostazione iniziale del disegno di legge governativo, con accoglimento di istanze provenienti dalle più diverse parti politiche.

Aggiunge che, se il senatore Massimo Brutti si fa carico di annunciare un'opposizione netta, proprio nel momento in cui la Commissione mostra di convergere sui primi punti, una ragione evidentemente deve esserci e, posto che il senatore Massimo Brutti non può prevedere - proprio in ragione del carattere di dinamicità del provvedimento - future ragioni di divergenza, auspica che l'annuncio dello stesso non debba essere inteso come volontà di usare i provvedimenti di riforma dell'ordinamento giudiziario per determinare il sorgere di una polemica politica, a tutti i costi.

 

Il senatore Massimo BRUTTI ribadisce la necessità di ricordare l'esistenza di un profondo dissenso fra maggioranza e opposizione su alcuni temi, nel giorno in cui si è assistito ad un attacco selvaggio sferrato dal Presidente del Consiglio alla magistratura italiana.

 

Il presidente Antonino CARUSO richiama, a sua volta, l'attenzione sul fatto che, ancorché per una serie di coincidenze, la discussione sui provvedimenti in titolo riprenda proprio all'indomani di una sentenza che - pur rispettata, come tutte le sentenze - è, di certo, fortemente sgradita alla Casa delle Libertà, tale circostanza non ha indotto la stessa Casa delle Libertà a compromettere la positività ed il clima di collaborazione con il quale si sta procedendo a trattare la materia all'esame. Da questo punto di vista l'intervento del senatore Massimo Brutti appare del tutto estemporaneo e si risolve di fatto in un tentativo di inventare ragioni di dissenso anche quando queste in concreto non sussisterebbero. Sotto un diverso profilo poi nessuno potrà impedire ai componenti della maggioranza che valutino positivamente le proposte emendative formulate da un esponente dell'opposizione di condividerle e farle proprie.

Prende quindi la parola il senatore CENTARO il quale, con riferimento alle tematiche oggetto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n.1296, sottolinea come si abbia una sostanziale convergenza sulla scelta di portare a quindici anni il requisito dell'anzianità di servizio necessaria per accedere al concorso previsto dalla predetta lettera b), sulla proposta che il ruolo di commissione esaminatrice venga svolto dalla commissione speciale per le funzioni di legittimità prevista dal successivo articolo 10 dello stesso disegno di legge, sulla limitazione delle funzioni che potranno essere esercitate da chi avrà superato il concorso di cui alla lettera b) alle sole ipotesi previste dall'articolo 4, primo comma, n.1 della legge n.392 del 1951, sul riconoscimento come titolo preferenziale del precedente svolgimento dello funzioni di magistrato presso l'ufficio del massimario e del ruolo, e infine sulla necessità che la partecipazione al concorso sia subordinata alla frequentazione di un apposito corso presso la scuola della magistratura.

Un problema invece ancora da approfondire è quello sollevato dal senatore Fassone e relativo alla determinazione del numero dei posti da mettere a concorso con riferimento ai posti disponibili o, in alternativa, ai posti disponibili e pubblicati. Al riguardo ritiene che l'esigenza di non determinare scoperture in altri uffici giudiziari debba essere contemperata con quella di non ridurre la portata del nuovo canale di accesso alle funzioni di legittimità. Da questo punto di vista una soluzione che potrebbe prendersi in considerazione è quella di prevedere che comunque al concorso di cui alla citata lettera b) sia comunque riservato il cinquanta per cento del totale dei posti presso la Corte di cassazione disponibili e pubblicati su base annua.

Qualche perplessità manifesta infine con riferimento alla proposta contenuta nel punto b.5 dell'emendamento 2.15 ritenendo che si tratti di materia che potrebbe forse essere opportuno rimettere ad una disciplina di rango secondario da affidare al Consiglio superiore della magistratura.

 

Il senatore ZANCAN fa presente di non condividere in modo assoluto la previsione della possibilità di accesso alle funzioni di legittimità mediante concorso. Si tratta di una soluzione che - come dimostra l'esperienza del passato - determina una situazione assurda in cui il lavoro di alcuni magistrati finisce per essere finalizzato prevalentemente alla precostituzione di titoli in vista del concorso stesso. E' pur vero che, nel sistema complessivo delineato nel disegno di legge governativo, una funzione riequilibratrice viene svolta dalla previsione della temporaneità degli uffici direttivi -che dovrebbe rappresentare uno sbocco alternativo di sicuro interesse anche per magistrati con un'anzianità di servizio non eccessiva - ma tutto ciò non fa comunque venire meno gli inconvenienti legati ad un sistema di accesso mediante concorso alle funzioni di legittimità.

Da un diverso punto di vista il senatore Zancan fa presente di non condividere peraltro lo stesso presupposto ispiratore della previsione, rappresentato dalla convinzione che funzioni di legittimità e funzioni di merito presentino fra loro una marcata differenza, mentre è invece sua opinione che l'essere un buon giudice di merito costituisca una condizione necessaria per un corretto esercizio delle funzioni di legittimità.

Il senatore FASSONE, rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Centaro sottolinea come debba ritenersi di particolare importanza il fatto che si sia registrata una convergenza fra maggioranza e opposizione sulla scelta di portare a quindici anni il requisito dell'anzianità di servizio necessaria per la partecipazione al concorso per l'accesso alle funzioni di legittimità di cui alla lettera b) dell'articolo 2 in esame. Non si tratta di una differenza meramente quantitativa, ma di sostanza, in quanto il limite dei quindici anni contribuisce ad allontanare il rischio di magistrati che fin dall'inizio della loro attività abbiano come obiettivo la partecipazione al predetto concorso.

Per quel che concerne poi il tema del numero dei posti di magistrato di cassazione da assegnare mediante il concorso di cui alla citata lettera b) dell'articolo 2, ritiene che possa individuarsi un punto di incontro nella indicazione dello stesso senatore Centaro che ha suggerito di determinare tale numero nella misura del cinquanta per cento dei posti presso la Corte di cassazione disponibili e pubblicati, anche se personalmente riterrebbe preferibile una percentuale inferiore.

Per quanto riguarda infine il punto b.4 dell'emendamento 2.15, il senatore Fassone sottolinea come si tratti di una previsione di rilevante importanza anche nella prospettiva di limitare il rischio - cui ha fatto riferimento il senatore Zancan nel suo intervento - che la possibilità dell'accesso mediante concorso alle funzioni di legittimità induca alcuni magistrati a concentrarsi sulla redazione di alcuni provvedimenti, da esibire poi come titoli al concorso medesimo, tralasciando la parte residua del proprio lavoro quotidiano.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 22,55


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

 

Art. 2.

 

2.1

Il Governo

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ovvero l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per partecipare al quale è necessario il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito in un corso di durata non inferiore ad anni quattro o abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche ovvero concluso favorevolmente i corsi presso la scuola di specializzazione nelle professioni forensi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

b) prevedere che annualmente, per la metà dei posti resisi disponibili, sia bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno 11 anni nell'esercizio delle funzioni, stabilendo altresì le modalità del concorso e che la commissione esaminatrice sia nominata dal Consiglio superiore della magistratura e sia costituita da due magistrati ordinari con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni di legittimità, due magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie, e due componenti scelti tra i professori universitari ordinari o tra i presidenti di Sezione del Consiglio di Stato o tra gli avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni. A presiedere la commissione è nominato un Presidente di Sezione o un Avvocato Generale presso la Corte di cassazione proposto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, sentito il Procuratore generale.

 

2.2 (Nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Nel comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), ovvero coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione;

a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice, di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo.

 

2.2

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Nel comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), ovvero coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione;

a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice, di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

a-quinquies) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni; che esso sia articolato in sessioni, tendenzialmente di eguale durata, presso la Scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

a-sexies) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari, e altre sedi formative, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

a-septies) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative, sia all'acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

a-octies) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, e si avvalgano di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

a-nonies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario, che, basandosi su concreti elementi di fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacità operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

a-decies) prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

a-undecies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio »mirato«, tendenzialmente secondo quanto disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

a-duodecies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che, sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie;

a-terdecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi; e che, in caso di ulteriore valutazione negativa, lo stesso possa essere, a sua domanda e salve controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in soprannumero, da assorbire con successive vacanze.».

 

2.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, nella lettera a) dopo le parole: «abbiano conseguito» aggiungere le parole: «l'idoneità nei corsi di preparazione al concorso indetti dalla scuola della magistratura di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), ovvero».

 

2.4

Manzione

Al comma 1, nella lettera a) dopo le parole: «abbiano conseguito» aggiungere le parole: «l'idoneità nei corsi di preparazione al concorso indetti dalla scuola della magistratura di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), ovvero».

 

2.5

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «l'abilitazione all'esercizio della professione forense ovvero».

 

2.6

Bobbio Luigi

Nel comma 1, alla lettera a) sostituire le parole da: «l'abilitazione all'esercizio...», alla fine con le parole: «il diploma delle scuole universitarie per la formazione legale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 17 novembre 1997, riconoscendo a coloro i quali abbiano svolto funzioni di magistrati onorari per almeno quattro anni senza demerito un titolo preferenziale e stabilendo una disciplina transitoria».

 

2.7

Manzione

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «l'abilitazione all'esercizio della professione forense», fino alla fine del periodo con le parole: «il titolo rilasciato dalle Scuole di specializzazione di cui alla legge n. 127 del 1997».

 

2.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «l'abilitazione all'esercizio della professione forense», fino alla fine del periodo con le parole: «il titolo rilasciato dalle Scuole di specializzazione di cui alla legge n. 127 del 1997».

 

2.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ovvero l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale è necessario il possesso della laurea in giurisprudenza».

 

2.10

Manzione

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «ovvero abbiano conseguito il titolo rilasciato dalle Scuole di specializzazione di cui alla legge n. 127 del 1997».

2.11

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «ovvero abbiano conseguito il titolo rilasciato dalle Scuole di specializzazione di cui alla legge n. 127 del 1997».

 

2.12

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

2.13

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

2.14

Bobbio Luigi

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che annualmente, per la metà dei posti resisi disponibili, sia bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno quindici anni nell'esercizio delle funzioni e che abbiano svolto l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all'articolo 3, stabilendo altresì le modalità del concorso e che esso venga volto dalla commissione di cui all'articolo 10».

 

2.15

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b.1) prevedere che annualmente sia bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, quali considerate dall'articolo 4, numero 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392;

b.2) prevedere che il concorso concerna sino al 25 per cento dei posti pubblicati nell'anno precedente dal Consiglio Superiore della Magistratura;

b.3) prevedere che a tale concorso siano ammessi magistrati aventi almeno quindici anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito;

b.4) prevedere che sia accordata precedenza assoluta ai magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione;

b.5) prevedere che nella valutazione dei titoli siano presi in esame sia quelli presentati dal candidato, sia quelli valutati d'ufficio a campione, secondo criteri oggettivi definiti dal Consiglio Superiore della Magistratura;

b.6) prevedere che la Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia composta dal presidente della Corte di Cassazione, o da un presidente di sezione da lui delegato, che la presiede; da tre magistrati, di cui due esercitanti funzioni di legittimità; da un professore universitario di prima fascia in materie giuridiche, e da un avvocato abilitato all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori;

b.7) prevedere che il superamento dell'esame non costituisce titolo per l'attribuzione di funzioni diverse da quelle di legittimità di vario grado».

 

 

2.300

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «la metà» con le seguenti: «un quarto» e le parole: «dieci anni» con le seguenti: «quindici anni».

 

2.400

Manzione

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «la metà» con le seguenti: «un quarto» e le parole: «dieci anni» con le seguenti: «quindici anni».

 

2.16

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera b), le parole: «per titoli» sono soppresse.

 

2.17

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sia per due terzi costituita» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sia costituita da magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni».

 

2.20

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo: «sia per due terzi costituita da magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni e per un terzo da professori universitari ovvero da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni.» con il seguente: «sia costituita per un terzo da magistrati ordinari con almeno venticinque anni di esercizio delle funzioni, per un terzo da professori universitari di prima fascia in materie giuridiche ovvero da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e per un terzo da avvocati con anzianità professionale di almeno venticinque anni.».

 

2.21

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo: «sia per due terzi costituita da magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni e per un terzo da professori universitari ovvero da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni» con il seguente: «sia costituita per un terzo da magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni, per un terzo da professori ordinari universitari ovvero da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e per un terzo da avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni».

 

2.18

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due terzi» con le parole: «tre quarti» e le parole: «un terzo» con le parole: «un quarto».

 

2.22

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio» con le seguenti parole: «venticinque anni di servizio».

 

2.27

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con almeno venti anni di esercizio delle funzioni» aggiungere le seguenti: «ovvero a riposo».

 

2.25

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire alle parole: «professori ordinari universitari» con le parole: «professori universitari di prima fascia in materie giuridiche».

 

2.26

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato».

 

2.19

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o da avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni».

 

2.23

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni» con le parole: «avvocati con anzianità professionale di almeno venticinque anni».

 

2.28

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla commissione stessa, fuori del proprio seno tra i magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni o tra i professori universitari di prima fascia di materie giuridiche».

 

2.29

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla commissione stessa, fuori del proprio seno tra i magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni o tra i professori ordinari universitari in materie giuridiche».

 

2.30

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla commissione stessa, fuori del proprio seno tra i magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni».

 

2.31

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla commissione stessa, fuori del proprio seno tra i professori universitari di prima fascia in materie giuridiche».

 

2.32

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla Commissione stessa, fuori del proprio seno tra i professori ordinari universitari in materie giuridiche».

 

2.33

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla Commissione stessa tra i componenti professori universitari».

 

2.34

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla Commissione stessa tra i componenti magistrati o professori universitari».

 

2.35

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro della giustizia su proposta vincolante del Consiglio Superiore della Magistratura.».

 

2.36

Manzione

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro della giustizia su proposta vincolante del Consiglio Superiore della Magistratura.».

 

2.37

Bobbio Luigi

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. prevedere che il superamento del concorso di cui alla lettera b) costituisca titolo solo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 4, primo comma, numero 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392».

 

2.38

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

 

2.39

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

 

2.40

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «composto da due magistrati» con le seguenti: «composto da quattro magistrati».

 

Art. 3.

 

3.0

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni; che esso sia articolato in sessioni, tendenzialmente di eguale durata, presso la Scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

c-ter) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari, e altre sedi formative, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

c-quater) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative, sia all'acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

c-quinquies) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, e si avvalgano di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

c-sexies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario, che, basandosi su concreti elementi di fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacità operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

c-septies) prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

c-octies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio »mirato«, tendenzialmente secondo quanto disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

c-nonies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che, sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie;

c-decies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi; e che, in caso di ulteriore valutazione negativa, lo stesso possa essere, a sua domanda e salve controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in soprannumero, da assorbire con successive vacanze.».

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 4 FEBBRAIO 2003

 

179ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 21,20.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

 

Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, già pubblicati nella seduta del 29 gennaio scorso.

 

Il relatore Luigi BOBBIO presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 2.100 che tiene conto delle indicazioni formulate, anche dall'opposizione, nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta. Riguardo a tale emendamento il relatore sottolinea come la formulazione dello stesso non debba peraltro considerarsi definitiva essendo infatti necessaria con tutta probabilità un'integrazione dello stesso con riferimento alla lettera a-bis – dove bisognerà specificare che comunque anche per i candidati per il concorso in magistratura che abbiano in precedenza svolto le funzioni di magistrato onorario debbano in ogni caso valere i limiti di età fissati dall'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario – mentre con riferimento alla lettera b2 dell'emendamento dovrà prendersi in considerazione anche la possibilità di fissare non in due, ma in tre anni il periodo di pregresso esercizio delle funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione da individuare come titolo preferenziale per l'accesso alle funzioni di legittimità mediante il concorso previsto dalla lettera b) dell'emendamento in esame. L'emendamento peraltro rappresenta una proposta aperta a tutti gli ulteriori contributi che potranno emergere nel prosieguo del dibattito.

Prende quindi la parola il senatore CIRAMI che manifesta perplessità sull'ipotesi di decadenza dall'esercizio delle funzioni di magistrato onorario prevista nella lettera a-bis) dell'emendamento 2.100, ritenendo si tratti di una previsione suscettibile di determinare ingiustificate disparità di trattamento.

 

Il senatore CENTARO fa presente che la decadenza dalla funzione di magistrato onorario, nel caso contemplato nella lettera a-bis) dell'emendamento 2.100, appare giustificata in quanto sarebbe irragionevole consentire che torni ad esercitare funzioni che hanno comunque carattere giurisdizionale chi non è stato in grado di superare il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria. Si potrebbe peraltro stabilire che la decadenza dalle funzioni di magistrato onorario abbia luogo solo nel caso in cui il candidato non abbia superato due o, anche, tre volte il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria. Naturalmente non si terrebbe conto delle prove concorsuali nelle quali il candidato non abbia consegnato tutte le prove scritte.

 

Il senatore MARITATI esprime, a sua volta, riserve sulla previsione di decadenza dalle funzioni di magistrato onorario di cui alla lettera a-bis) dell'emendamento, sottolineando in particolare la profonda diversità di ruolo che intercorre tra la magistratura ordinaria da un lato e la magistratura onoraria dall'altra.

 

Il senatore BOREA, dopo aver espresso dubbi sul complesso della previsione contenuta nella lettera a-bis) dell'emendamento 2.100, giudica poi, in ogni caso, senz'altro eccessiva la sanzione della decadenza dall'esercizio delle funzioni onorarie ivi contemplata.

 

Il senatore ZANCAN con riferimento alla lettera a) dell'emendamento 2.100 ritiene di poter condividere soltanto la scelta di prevedere come requisito per l'accesso al concorso in magistratura il conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione in professioni legali, mentre gli altri requisiti individuati dalla medesima lettera si prestano tutti alla medesima obiezione, quella, cioè, di comportare inevitabilmente il rischio che determinate persone scelgano una certa attività professionale con il retro pensiero che la stessa rappresenta soltanto una tappa in vista di un'altra attività professionale. Oltre a ciò i requisiti in questione risultano tra loro eterogenei rappresentando percorsi di accesso al concorso in magistratura fortemente differenziati sotto il profilo temporale e determinano pertanto disparità di trattamento che gli appaiono del tutto ingiustificati.

 

Il senatore CALLEGARO, riferendosi alla lettera a-bis) dell'emendamento 2.100, non ritiene convincente la previsione della decadenza dalle funzioni giurisdizionali onorarie ivi contemplata.

 

Il senatore FASSONE, a sua volta, non risulta persuaso di previsione della decadenza dalle funzioni di magistrato onorario di cui alla lettera a-bis) – sottolineando al riguardo come il mancato superamento di un concorso non può determinare effetti indiretti su situazioni diverse, che nulla hanno a che fare con lo svolgimento del concorso – ed evidenzia poi l'assoluta inopportunità di prevedere un punteggio in graduatoria per i magistrati onorari candidati al concorso alla magistratura ordinaria. Giudica infine necessario chiarire che i magistrati onorari cui fa riferimento la lettera a-bis) in questione sono esclusivamente coloro che accedono alle funzioni giurisdizionali onorarie in quanto in possesso comunque di una laurea in giurisprudenza, così da non ricomprendere nella nozione altre figure di magistrati onorari, quali - tra gli altri – gli esperti dei tribunali di sorveglianza, ovvero i componenti laici per i tribunali dei minorenni.

Il senatore Fassone conclude quindi il suo intervento sottolineando più in generale l'esigenza di precisare, nella definizione della delega, che saranno fatte salve in ogni caso, le vigenti disposizioni dell'ordinamento giudiziario che non siano incompatibili con le previsioni del disegno di legge in esame.

 

Il senatore CAVALLARO rileva come i requisiti alternativamente considerati nella lettera a) dell'emendamento 2.100 sembrino avere un carattere sostanzialmente casuale, non essendo riconducibili ad una ratio unitaria e risultando invece a suo avviso ben più convincente una soluzione che si fosse limitata a prevedere come requisiti il conseguimento del diploma di specializzazione nelle professioni legali ovvero il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche.

Più in particolare il senatore Cavallaro manifesta perplessità sulla previsione di un termine di cinque anni di esercizio delle funzioni direttive per l'accesso al concorso in magistratura, ritenendo a suo avviso sufficiente l'esercizio di tali funzioni per un periodo di tempo più limitato. D'altra parte, sarebbe invece necessario precisare che l'esercizio delle funzioni direttive deve essere conseguente al superamento di un concorso per il quale sia richiesta la laurea in giurisprudenza, e non semplicemente il frutto di un percorso di carriera che prescinde dal possesso della laurea stessa.

Non convincente gli appare altresì la previsione della decadenza dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie per i magistrati onorari che non abbiano superato il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria nell'ipotesi di cui alla lettera a-bis dell'emendamento 2.100.

 

Il relatore Luigi BOBBIO, in considerazione dell'andamento del dibattito, modifica l'emendamento 2.100 sopprimendo, alla fine della lettera a-bis, tutto il periodo che inizia con le parole "nel caso in cui essi", fino alla fine della lettera.

Il senatore AYALA ritiene sostanzialmente condivisibile l'impianto della proposta emendativa presentata, pur essendo senz'altro la stessa suscettibile di alcune correzioni ed integrazioni. La proposta considera infatti la frequenza delle scuole di specializzazione delle professioni legali come il canale principale di accesso alla magistratura ordinaria, mentre le altre ipotesi considerate costituiscono sostanzialmente dei canali di accesso secondari, la cui previsione è ragionevolmente ispirata dall'opportunità di non precludere l'accesso alla carriera in magistratura a persone che provengono da altre esperienze professionali. In merito a tale previsione, ciò che è importante è essenzialmente assicurare una tendenziale omogeneità della portata di ciascuno dei requisiti in questione. In tale prospettiva, prevedere che il laureato in giurisprudenza che mediante concorso è stato assunto nella Pubblica amministrazione per svolgere funzioni direttive debba averle esercitate per almeno cinque anni prima di poter partecipare – perché solo di questo si tratta – al concorso in magistratura appare eccessivo.

 

Anche il senatore CALVI ritiene che il requisito dei cinque anni di esercizio delle funzioni direttive sia sovradimensionato, e che lo stesso possa essere ridotto a due ovvero a tre anni di esercizio delle predette funzioni.

Il senatore Calvi prosegue quindi, dopo aver manifestato perplessità sulla portata della lettera a-ter dell'emendamento 2.100, osservando come la previsione dell'abilitazione all'esercizio della professione forense nella lettera a) dell'emendamento 2.100 consenta di superare le perplessità che erano state manifestate sulla lettera a) dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1296. Infatti la previsione di fatto della frequenza ai corsi di specializzazione nelle professioni legali come canale principale di accesso alla magistratura ordinaria implica che il riferimento all'abilitazione all'esercizio della professione forense non operi più nel senso di "mettere in scala" la professione forense rispetto a quella di magistrato, ma svolga piuttosto la funzione di una sorta di clausola di salvaguardia, permettendo la partecipazione al concorso, qualora lo desiderino, anche a quegli avvocati che altrimenti ne rimarrebbero esclusi, non avendo frequentato le scuole di specializzazione in professioni legali.

 

Il senatore ZICCONE concorda con le considerazioni svolte dal senatore Ayala e sottolinea poi in particolare che, il riferimento alla laurea in giurisprudenza contenuto nell'emendamento 2.100, dovrebbe essere formulato in maniera da escludere il diploma di laurea breve, sicuramente non adeguato rispetto alle finalità considerate nell'emendamento stesso. Ritiene inoltre che, come potrebbe ridursi da cinque a due anni il periodo di esercizio effettivo delle funzioni direttive nella Pubblica amministrazione richiesto nella lettera a) dell'emendamento 2.100 per poter accedere al concorso in magistratura, così allo stesso modo potrebbe essere ridotto da quattro a due anni il periodo di esercizio delle funzioni di magistrato onorario richiesto dalla lettera a-bis) dell'emendamento 2.100 agli stessi effetti.

 

Il senatore DALLA CHIESA ritiene che la formulazione dell'emendamento 2.100 vada rivista in modo da chiarire innanzitutto quanto emerso nel corso del dibattito e cioè che il conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione in professioni legali costituirà la via principale di accesso per i concorsi in magistratura. In secondo luogo, l'oratore ritiene indispensabile una riflessione sulla impostazione ispiratrice della lettera a) dell'emendamento 2.100, da un lato, e, dall'altro, sull'impostazione ispiratrice della lettera b) dello stesso emendamento. Le due previsioni normative rischiano infatti di essere in qualche misura contraddittorie, atteso che mentre la prima potrebbe restringere in maniera eccessiva l'accesso iniziale alla carriera di magistrato, la seconda rischia di rendere non adeguatamente selettivo una passaggio dalle funzioni di merito a quelle di legittimità nell'ambito della stessa carriera.

 

Il senatore CENTARO ricorda che la partecipazione al concorso di cui alla lettera b) dell'emendamento 2.100 è peraltro subordinata alla frequenza di un apposito corso di formazione presso la scuola della magistratura.

 

Il senatore AYALA ritiene che il rischio di una contraddizione, paventata dal senatore Dalla Chiesa, non sussista in quanto, mentre la lettera a) dell'emendamento 2.100 è finalizzata ad evitare quell'eccessivo afflusso di candidati ai concorsi per magistrato di cui si è avuta esperienza e che ha determinato gravi problemi dal punto di vista funzionale, la previsione di cui alla successiva lettera b) si ispira ad una logica del tutto diversa che intende innovare – secondo una linea di intervento a suo avviso condivisibile – rispetto ad una impostazione tradizionale che vede la progressione in carriera del magistrato fondata essenzialmente sull'anzianità senza demerito. Si tratta di una scelta che certo va valutata con cautela e che può essere accettabile solo se realizzata con gli opportuni accorgimenti, ma la prospettiva di fondo che la ispira appare certamente condivisibile.

Interviene quindi la senatrice ALBERTI CASELLATI che condivide l'opportunità di ridurre da cinque a due o tre anni il periodo di esercizio delle funzioni direttive richiesto dalla lettera a) dell'emendamento 2.100 per l'accesso al concorso in magistratura.

Segue un ulteriore intervento del senatore ZANCAN che, a parziale integrazione del suo precedente intervento, sottolinea di condividere nella lettera a) esclusivamente la previsione come requisiti per l'accesso al concorso in magistratura del conseguimento del diploma di specializzazione nelle professioni legali e del dottorato di ricerca in materia giuridica. Propone pertanto che siano eliminati gli altri requisiti e che sia invece inserita la previsione, come requisito per l'accesso al concorso in magistratura, dello svolgimento dei due anni di praticantato necessari per accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

 

Il senatore MARITATI è contrario alla proposta del senatore Zancan, mentre osserva che nel caso dei magistrati onorari non si farebbe luogo ad una valutazione "di sbarramento" analoga a quella contemplata per il canale d'accesso prefigurato dalla favorevole conclusione dei corsi di specializzazione presso la Scuola forense.

 

Il senatore CIRAMI ribadisce che il sistema di reclutamento dei magistrati onorari - mirato sull'esercizio in concreto dell'attività giurisdizionale - è tale da dover essere distinto dai canali di accesso prefigurati sia dall'abilitazione all'esercizio della professione forense che da quello che si sostanzia nel concorso per il conseguimento di funzioni direttive nella Pubblica amministrazione, canali che si connotano per una preparazione di profilo più teorico.

Segue un breve dibattito, su una richiesta di chiarimenti del presidente Antonino CARUSO - cui partecipano i senatori FASSONE e CENTARO ed il relatore Luigi BOBBIO - in merito alla portata della lettera a-ter, come introdotta dall'emendamento 2.100 in esame.

 

Il senatore BUCCIERO si preoccupa, in merito al canale di accesso riservato ai magistrati onorari, dell'esigenza di far riferimento al conseguimento di un eventuale rinnovo dell'incarico.

 

Il sottosegretario Iole SANTELLI giudica che la formulazione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), a sua volta rivista dall'emendamento 2.1 di iniziativa del Governo, sia quello che meglio corrisponde alle esigenze emerse dalla discussione. Inoltre richiama l'attenzione sull'esigenza di avere una chiara visione prospettica circa l'entità dei posti da mettere a concorso.

 

La seduta termina alle ore 23.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

Art. 2.

 

2.100

Bobbio Luigi

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ovvero color che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive nella pubblica ammministrazione o, ancora, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche, ovvero concluso favorevolmente i corsi presso la scuola di specializzazione nelle professioni forensi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398;

a-bis) prevedere altresì che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro i quali alla data del bando abbiano svolto funzioni di magistrati onorari, per almeno 4 anni senza demerito, nel caso in cui essi non siano provvisti di alcun titolo fra quelli sopra indicati, prevedendo altresì l'attribuzione agli stessi, in caso di superamento delle prove, di un punteggio aggiuntivo in graduatoria nonchè, in caso di mancato superamento delle prove, la decadenza automatica dalle funzioni di magistrato onorario;

a-ter) prevedere che il numero di laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b) prevedere che sia annualmente bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti pubblicati nell'anno precedente dal Consiglio Superiore della Magistratura, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno tredici anni nell'esercizio delle funzioni e che abbiano svolto l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all'articolo 3, stabilendo altresì le modalità del concorso e che esso venga svolto dalla commissione di cui all'articolo 10;

b-1) prevedere fra i requisiti per essere ammessi al concorso che vi sia l'assenza di provvedimenti penali e disciplinari;

b-2) prevedere che sia accordata precedenza ai magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione;

b-3) prevedere che nella valutazione dei titoli siano presi in esame sia quelli presentati dal candidato sia quelli valutati d'ufficio a campione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio Superiore della Magistratura;

b-4) prevedere che il superamento del concorso di cui alla lettera b) costituisca titolo solo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 4, primo comma, n. 1 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 5 FEBBRAIO 2003

181ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il relatore Luigi Bobbio ha modificato l'emendamento 2.100, riformulandolo nell'emendamento 2.100 (nuovo testo) che tiene conto delle indicazioni emerse nella seduta di ieri.

 

Il senatore ZANCAN esprime una valutazione negativa sulla riformulazione dell'emendamento 2.100, sottolineando come essa non tenga conto dei rilievi da lui svolti nella seduta di ieri.

 

Il senatore MARITATI esprime una valutazione critica in particolare sulla previsione di cui al n. 4 della lettera a) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo).

 

Il senatore FASSONE, nel condividere la posizione del senatore Maritati, richiama altresì l'attenzione sul fatto che la previsione di un esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie per un periodo di due o di tre anni - come prospettata nel n. 4) della lettera a) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo) - appare insufficiente a consentire un'adeguata valutazione dell'attività svolta dall'interessato come magistrato onorario.

 

Il senatore AYALA, pur apprezzando la struttura della lettera a) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo) che tiene conto di quanto emerso nella seduta di ieri, fa proprie però le osservazioni svolte dal senatore Fassone in merito al n. 4) di tale lettera e suggerisce che lo stesso sia modificato fissando in quattro anni il limite minimo di esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie richiesto per poter partecipare al concorso per la magistratura ordinaria.

 

Il presidente Antonino CARUSO concorda con le considerazioni testè svolte dal senatore Ayala.

 

Il relatore Luigi BOBBIO modifica quindi l'emendamento 2.100 (nuovo testo) fissando in quattro anni il requisito temporale di cui al n. 4) della lettera a) di tale emendamento e fissando poi in tre anni il requisito temporale di cui al n. 2) della medesima lettera.

 

Il senatore ZANCAN sottolinea come il meccanismo di accesso al concorso in magistratura delineato nell'emendamento 2.100 (nuovo testo) non gli appare condivisibile anche in quanto suscettibile di determinare, in concreto, disparità di trattamento su base censitaria.

 

Il senatore CENTARO suggerisce che il n. 1) della lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo) venga modificato in modo che nello stesso si faccia esclusivamente riferimento ai provvedimenti penali relativi a reati non colposi, oltre che ai provvedimenti che applicano sanzioni disciplinari.

 

Il senatore CAVALLARO manifesta invece perplessità sul n. 1) della lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo) sottolineando in particolare l'improprietà dell'espressione "provvedimenti penali".

 

Il senatore ZANCAN si sofferma innanzitutto sulla formulazione del n.3) della lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo) osservando che lo stesso dovrebbe escludere la possibilità che siano valutati come titoli le pubblicazioni scientifiche del candidato. Manifesta poi rilevanti perplessità sulla formulazione del n.1) della stessa lettera b) - formulazione che ritiene assolutamente impropria - e sulla previsione di cui al n.2) non comprendendo le ragioni per cui dovrebbe essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo ai magistrati che hanno svolto per almeno tre anni le loro funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo.

 

Il senatore ZICCONE ritiene indispensabile una più attenta riflessione sulla disposizione contenuta nel n.1) della lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo), apparendogli estremamente difficile giustificare tale previsione se inserita nel contesto dell'ordinamento giudiziario solo con riferimento al concorso per l'accesso alle funzioni di legittimità di cui alla medesima lettera b). E' infatti convinto che il requisito previsto nel citato n.1) potrebbe essere preso eventualmente in considerazione solo in una prospettiva di carattere generale così da riferirlo a tutte le possibili modalità di accesso alle funzioni di legittimità, ivi incluse tra queste anche le funzioni direttive indicate nel n.2) dell'articolo 4 della legge n.392 del 1951, mentre ritiene non condivisibile la scelta di prevederlo in maniera sostanzialmente episodica solo con riferimento alla specifica modalità di accesso alle funzioni di legittimità considerata nella lettera b) dell'emendamento in questione.

 

Il senatore CIRAMI dopo aver manifestato anch'egli perplessità sulla previsione di cui al n. 1) della lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo), non comprende poi la ragione del favore accordato alla precedente esperienza nell'ufficio del massimario e del ruolo dal successivo n.2). Con riferimento poi alla previsione di cui al n. 3) della stessa lettera b) ritiene che sia necessario precisare che potranno essere valutati come titoli esclusivamente quelli connessi con l'esercizio della funzione giurisdizionale.

 

Il senatore AYALA concorda con le considerazioni svolte dal senatore Ziccone in merito al n.1) della lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo) e, nel ribadire la sua posizione in linea di principio favorevole all'impostazione ispiratrice del sistema di accesso delle funzioni di legittimità delineato nella lettera b) in questione, sottolinea però che tale posizione è subordinata alla condizione che lo svolgimento del concorso venga affidato alla Commissione prevista dall'articolo 10 del disegno di legge n.1296 non però nella formulazione originaria proposta dal Governo, ma nella formulazione che gli emendamenti presentati si propongono di rivedere radicalmente. Diversamente il suo non potrebbe che essere un voto contrario.

 

Il senatore CENTARO ritiene che la materia concernente la valutazione dei titoli dovrebbe essere più utilmente affidata alla regolazione di rango secondario, anche perché esistono in materia numerosi provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Non sarebbe pertanto contrario alla soppressione del n. 3) della lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo). Per quanto riguarda invece il disposto del n.1) della medesima lettera si potrebbe immaginare di introdurre, nel successivo articolo 10, una norma analoga anche per la valutazione dei candidati che passino alle funzioni di legittimità senza ricorrere alla corsia preferenziale delineata dalla citata lettera b).

 

Il senatore FASSONE si dichiara perplesso, avuto riguardo al n. 2 della lettera b), circa l'espansione a tre anni del periodo di svolgimento di funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo, quale fonte di punteggio aggiuntivo per i magistrati candidati al concorso per il passaggio alle funzioni di legittimità, in quanto tale aumento, se si somma all'arretramento, dagli originali quindici, ai tredici anni, nell'esercizio delle funzioni, quale ulteriore requisito di partecipazione al concorso, produce la conseguenza di dirottare nuovamente i magistrati verso l'ufficio del massimario come trampolino di lancio di una carriera che diventerebbe finalizzata in maniera prevalente all'approdo verso le funzioni di legittimità. Inoltre, ritiene sconsigliabile il mantenimento del n. 1) della lettera b), in quanto già a legislazione vigente è prevista una procedura per il monitoraggio delle vicende penali dei magistrati. Infine propone, al n. 3) della lettera b), di sostituire la parola "quelli" con la parola "provvedimenti": ciò al fine di chiarire che nella valutazione dei titoli scelti a campione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio Superiore della Magistratura, i titoli oggetto della scelta a campione possano essere costituiti solo dai provvedimenti adottati dal candidato.

 

Il senatore MARITATI invita a tenere conto del rischio che l'esistenza di procedimenti pendenti possa essere costituita appositamente per intralciare il percorso di carriera del singolo magistrato, come d'altra parte già avvenuto in passato. In ogni caso si richiama all'esigenza di ricompilare con attenzione il sistema degli illeciti disciplinari. In merito, poi, al n.3) della lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo), pone l'accento sull'esigenza di individuare categorie di titoli che siano realmente funzionali allo scopo, e pertanto solo quelli costituiti da provvedimenti giudiziari, ovvero quelli conseguenti ad attività debitamente autorizzate dal Consiglio Superiore della Magistratura. E infine dichiara di condividere quanto affermato dal senatore Fassone circa il troppo consistente aumento della durata di permanenza presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, cui consegue l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai magistrati che partecipano al concorso per l'accesso alle funzioni di legittimità.

 

Il senatore BUCCIERO stigmatizza il fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura non si sia mai preoccupato di contrastare proprio quell'uso strumentale dei procedimenti disciplinari, ovvero dei procedimenti penali, testé ricordato dal senatore Maritati. Si dichiara, poi, favorevole alla soppressione del n. 3) della lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo).

 

Il senatore CALVI è, invece, favorevole a che i titoli presentati dal candidato siano presi in considerazione ai fini della valutazione per il passaggio alle funzioni di legittimità, purché ovviamente risultino pertinenti a tale scopo e quindi si sostanzino in contributi di natura scientifica, conferenti con la natura delle funzioni che il candidato aspira a svolgere. In merito, poi, a quanto previsto alla lettera b), n. 1), dell'emendamento 2.100 (nuovo testo), si dichiara del tutto contrario a prevedere, tra le cause ostative alla partecipazione al concorso, l'eventuale previsione di procedimenti pendenti.

 

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 1296

 

Art. 2.

 

2.100 (Nuovo testo)

Luigi Bobbio

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) prevedere che siano ammessi a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario coloro i quali abbiano conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché coloro che, alla data del bando:

1) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

2) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto dopo il superamento del relativo concorso pubblico funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno 2/3 anni;

3) coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto, senza demerito, funzioni di magistrato onorario per almeno 4 anni.

a-bis) prevedere un limite d'età, nel massimo di quarant'anni, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

a-ter) prevedere una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998/1999.

b) prevedere che sia annualmente bandito un concorso per titoli ed esami per l'accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti pubblicati nell'anno precedente dal Consiglio superiore della magistratura, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno tredici anni nell'esercizio delle funzioni, che abbiano svolto l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all'articolo 3; prevedere che il concorso di cui sopra venga svolto dalla commissione di cui all'articolo 10 e prevedere, fra le modalità dello stesso e i requisiti per parteciparvi che:

1) vi sia l'assenza di provvedimenti penali o disciplinari;

2) sia attribuito un punteggio aggiuntivo ai magistrati che hanno svolto per almeno tre anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione;

3) nella valutazione siano presi in esame sia i titoli presentati dal candidato sia quelli scelti dall'ufficio a campione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio superiore della magistratura;

4) il superamento del concorso di cui alla lettera b) costituisca titolo solo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 4, primo comma, n. 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392.


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 6 FEBBRAIO 2003

182ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

 

La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Si prosegue nell'esame dell'emendamento 2.100 (nuovo testo) già pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

 

Il senatore DALLA CHIESA sottolinea, con riferimento alla proposta contenuta nella lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo), la necessità di un intervento normativo finalizzato a migliorare il livello qualitativo della Corte di cassazione rispetto alla situazione attuale e prende atto che dall'andamento del dibattito questa esigenza è emersa in modo assolutamente netto.

 

Il senatore FASSONE richiama l'attenzione della Commissione sulle numerose problematiche sottese all'esame dell'emendamento 2.100 (nuovo testo). Fra queste, ad avviso dell'oratore, occorre senz'altro ricordare l'esigenza di diminuire il numero degli attuali magistrati di cassazione; aspetto che, d'altra parte, risulta - a sua volta - necessitato dalla mole dei ricorsi da trattare. Altra questione con evidenti connessioni è costituita dalla intuibile esigenza di procedere a definire criteri oggettivi per la valutazione dei magistrati. Infine non bisogna dimenticare, avuto riguardo specificamente all'emendamento 2.100 (nuovo testo), lettera b), n. 3, che i criteri per la scelta delle caratteristiche dei titoli da produrre in vista del superamento del concorso per l'accesso alle funzioni di legittimità presentano aspetti delicati perché non si possono penalizzare magistrati che operano in settori ad alto grado di specializzazione, per i quali purtuttavia non ricorrono le condizioni che facilitano la redazione di provvedimenti giuridici qualificati - quali, ovviamente, in primo luogo, la redazione di sentenze - tanto che si creerebbe, per effetto finale, una sorta di desertificazione di quegli uffici giudiziari rendendo invece più appetibili gli altri che - tradizionalmente - danno proprio l'opportunità di predisporre i provvedimenti menzionati.

 

Il senatore MARITATI propone, a sua volta, di meglio specificare la natura dei titoli di cui alla lettera b), n. 3.

 

Il relatore Luigi BOBBIO fa presente di non condividere quelle proposte di modifica al capoverso della lettera b) ed al n. 2 della medesima lettera, volte rispettivamente a portare da tredici a quindici gli anni richiesti per l'accesso alle funzioni di legittimità attraverso l'apposito concorso e da tre a due anni il periodo di permanenza presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione ai fini del punteggio aggiuntivo all'esito del concorso in questione in quanto, da un punto di vista sistematico, la diversa scelta da lui prefigurata appare più equilibrata.

 

Da parte del senatore MARITATI vengono tuttavia sollevate alcune perplessità circa la previsione dell'anzianità in tredici anni, considerato che essa coincide, di fatto, con l'anzianità richiesta per il transito nella qualifica di magistrato di appello, il che determinerebbe - in astratto - la possibilità di giungere in Cassazione a prescindere dallo svolgimento effettivo delle predette funzioni.

 

Seguono, poi, alcune richieste di chiarimento del sottosegretario VIETTI.

 

Il senatore ZICCONE, pur ritenendo opportuno approfondire i criteri di qualificazione dei titoli valutabili dalla Commissione di cui all'articolo 10, sottolinea peraltro come non si sia mai verificata l'ipotesi di una presa in considerazione da parte del CSM di titoli inconferenti rispetto alle funzioni svolte.

 

Il senatore Luigi BOBBIO alla luce del dibattito fin qui svoltosi prospetta alcune possibili modifiche dell'emendamento 2.100 (nuovo testo) con riferimento innanzitutto al n.3) della lettera b) dell'emendamento stesso dove giudica necessario precisare che i titoli menzionati devono avere carattere scientifico e riferirsi specificamente alle materie giuridiche. Per quanto riguarda poi il n.1) della medesima lettera b) sottolinea l'esigenza di una modifica della formulazione che chiarisca come con la stessa si faccia esclusivo riferimento a sentenze di condanna o a sentenze adottate in sede disciplinare aventi carattere definitivo.

 

Il senatore ZICCONE, considerato che vi è all'interno della Commissione un consenso assai vasto sull'opportunità di prevedere che l'accesso alle funzioni di legittimità, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali avviene, sia in ogni caso precluso per quei magistrati che hanno riportato determinati precedenti penali o disciplinari, ritiene però che sarebbe preferibile non affrontare in questo momento tale problematica per riprenderla in una fase successiva, così da inserire nel disegno di legge in esame una previsione di carattere generale valida per tutte le ipotesi di conferimento delle funzioni di legittimità.

 

Il senatore CENTARO ritiene invece che sia opportuno affrontare già fin da ora la tematica sottesa al n.1) della lettera b) dell'emendamento 2.100 (nuovo testo), fermo restando che analoga previsione dovrà essere poi inserita nel disegno di legge n.1296 quando si passerà all'esame degli articoli 9 e seguenti, con i quali viene disciplinato il conferimento delle funzioni di legittimità secondo modalità alternative a quelle previste dalla lettera b) del citato emendamento 2.100 (nuovo testo).

 

Il relatore Luigi BOBBIO modifica l'emendamento 2.100 (nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo).

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 9,40.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.1296

 

Art. 2.

 

2.100 (ulteriore nuovo testo)

Luigi Bobbio

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) prevedere che siano ammessi a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario coloro i quali abbiano conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché coloro che, alla data del bando:

1) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

2) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto dopo il superamento del relativo concorso pubblico funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

3) abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto, senza demerito, funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni.

a-bis) prevedere un limite d'età, nel massimo di quarant'anni, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

a-ter) prevedere una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998/1999.

b) prevedere che sia annualmente bandito un concorso per titoli ed esami per l'accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno tredici anni nell'esercizio delle funzioni, che abbiano svolto l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all'articolo 3; prevedere che il concorso di cui sopra venga svolto dalla Commissione di cui all'articolo 10 e prevedere, fra le modalità dello stesso e i requisiti per parteciparvi che:

1) vi sia l'assenza di precedenti penali per delitti non colposi e disciplinari superiori all'ammonimento;

2) sia attribuito un punteggio aggiuntivo ai magistrati che hanno svolto per almeno tre anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione;

3) nella valutazione siano presi in esame sia i titoli scientifici di natura giuridica e i provvedimenti presentati dal candidato sia i provvedimenti scelti dalla Commissione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio superiore della magistratura;

4) il superamento del concorso di cui alla lettera b) costituisca titolo solo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 4, primo comma, n. 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392.


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 12 FEBBRAIO 2003

184ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

Il senatore FASSONE modifica l'emendamento 2.2 (nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) relativamente al quale prospetta inoltre una possibile riformulazione della proposta contenuta nella lettera a-bis) di tale emendamento. A questo proposito sottolinea l'importanza di prevedere anche la fissazione di un limite massimo al numero di laureati da ammettere ogni anno alle scuole di specializzazione nelle professioni legali, in aggiunta al limite minimo previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997, in quanto soltanto in questo modo sarà possibile, alla luce del nuovo quadro normativo prospettato, assicurare in modo stabile e duraturo il contenimento entro limiti ragionevoli del numero di candidati che parteciperanno ai concorsi in magistratura.

 

Il senatore ZICCONE riterrebbe condivisibile soltanto una proposta volta a fornire al Governo un'indicazione di massima nel senso suggerito dal senatore Fassone, mentre giudicherebbe impossibile introdurre nel disegno di legge n. 1296 una previsione che fissi un limite numerico in senso proprio al numero delle persone che potranno accedere annualmente alle scuole di specializzazione nelle professioni legali.

 

Il senatore CENTARO, dopo avere dichiarato di condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Ziccone, fa presente che a suo avviso sarebbe opportuno accantonare la votazione della parte dell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) corrispondente alla lettera a-ter), rinviandone l'esame ad un momento successivo alla discussione e votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5. E' infatti evidente che, qualora la Commissione si orientasse per la previsione di due concorsi separati per l'accesso, da un lato, alla carriera giudicante e, dall'altro, alla carriera requirente, ciò non potrebbe non avere conseguenze sulla formulazione della citata lettera a-ter).

 

Il relatore Luigi BOBBIO fa propria la proposta del senatore Centaro di accantonare la parte dell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) relativa alla lettera a-ter) e ritiene, inoltre, che vada attentamente presa in considerazione la previsione contenuta nella successiva lettera a-quater) dello stesso emendamento per le ricadute positive che essa potrebbe avere sul funzionamento dell'intera macchina giudiziaria.

Per quanto attiene invece alla materia oggetto della lettera a-bis) del citato emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) a suo parere essa potrebbe essere più proficuamente trattata in un articolo aggiuntivo, piuttosto che nell'articolo 2 in esame.

 

Il sottosegretario VIETTI ritiene che le questioni sollevate sul numero dei partecipanti ai corsi di specializzazione nelle professioni legali debbano essere affrontate tenendo conto che la previsione di un limite massimo al numero di persone da ammettere ai corsi medesimi sarebbe con tutta probabilità considerata lesiva dell'autonomia universitaria. Alla luce di ciò la proposta avanzata dal senatore Fassone gli appare sostanzialmente impraticabile.

 

Il senatore GUBETTI, nel concordare con la precisazione svolta dal Sottosegretario, giudica altresì fondamentale il principio in base al quale una migliore selezione dei candidati sia possibile in presenza di un alto numero di partecipanti al concorso e che solo successivamente debbano operare i filtri delle prove alle quali sottoporre i candidati stessi.

 

Il senatore FASSONE, nel dichiarare la sua disponibilità a rinunciare ad indicare precisi parametri numerici, ribadisce però la necessità di affermare il principio della programmazione dei partecipanti al concorso in magistratura, al fine di ridurne quantitativamente il numero, incidendo - come da lui già accennato - sul numero dei partecipanti ai corsi di specializzazione nelle professioni legali.

Interviene quindi nuovamente il sottosegretario VIETTI a giudizio del quale le prove concorsuali di cui trattasi si caratterizzano oggettivamente quali prove di secondo grado e che, per questo, dovrebbero vedere una partecipazione contenuta di candidati.

In relazione poi alle lettere a-ter) e a-quater) dell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo), ritiene che in esse siano contenute prescrizioni eccessivamente dettagliate rispetto ai caratteri propri di una legge delega; stabilire un nesso tra il numero delle prove e il numero dei partecipanti al concorso appare peraltro poco condivisibile in considerazione della aleatorietà quantitativa di questi ultimi. Con specifico riferimento infine alla lettera a-quater) del medesimo emendamento - con la quale si determina in un anno il tempo necessario per l'espletamento dell'intera procedura concorsuale - egli ritiene che il Governo potrebbe valutarla positivamente solo se riformulata nel senso di un'indicazione di massima in vista del contenimento dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali.

 

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che la previsione contenuta nella lettera a-quater) dell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) è volta a stabilire un automatismo temporale (fissato al 15 settembre) nel quale trovino coincidenza anche i collocamenti a riposo e i nuovi ingressi in magistratura.

 

Il senatore FASSONE, accogliendo i suggerimenti avanzati da alcuni senatori e dal sottosegretario, si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento nel senso di eliminare le eccessive rigidità e ribadisce che la Commissione dovrebbe convenire sulla fondamentale importanza che rivestono sia la razionalizzazione delle fasi che scandiscono l'assunzione ed il movimento del personale di magistratura sia la velocizzazione dei concorsi, la cui procedura, dai tre anni attuali, dovrebbe essere ricondotta ad uno.

 

Il sottosegretario VIETTI svolge quindi talune considerazioni e rilievi sull'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo) del relatore: il suo è un giudizio nel complesso positivo anche perché alla riscrittura del testo hanno collaborato proficuamente, attraverso un confronto aperto e collaborativo, senatori di maggioranza e di opposizione. Svolge peraltro talune osservazioni di dettaglio riferite, in primo luogo, al numero 2), lettera a), del comma 1, per rilevare l'improprietà giuridica e, quindi, la necessità di una opportuna specificazione della definizione di "funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni". In merito poi al numero 4), lettera a) del comma 1, laddove si prevede l'ammissione al concorso per i magistrati onorari che abbiano svolto le relative funzioni per almeno quattro anni sarebbe opportuno, a suo giudizio, sopprimere le parole "senza demerito", trattandosi di indicazione eccessivamente generica e non chiara nei suoi risvolti applicativi.

Proseguendo nella sua illustrazione, il sottosegretario Vietti giudica eccessivamente drastico il limite massimo d'età, stabilito in quaranta anni, se da intendersi riferito alla totalità di coloro che presentano domanda di ammissione al concorso in magistratura, anche alla luce della più elastica disciplina contenuta nel vigente testo dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario.

Alcune incertezze applicative suscita poi, sempre per quanto attiene all'ammissione al concorso, la lettera a-ter) del comma 1, con la quale si prevede una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998/99.

 

Hanno quindi la parola il relatore Luigi BOBBIO per ribadire, in tema di limite d'età, che l'obiettivo da perseguire resta comunque quello di ridurre la platea dei partecipanti e il senatore BOREA, a giudizio del quale una norma transitoria si rende necessaria a tutela di coloro che hanno indirizzato in maniera esclusiva la loro aspettativa professionale verso la funzione magistratuale facendo affidamento su un diverso quadro normativo.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

Art. 2

 

2.100 (Ulteriore nuovo testo)

Bobbio Luigi

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) prevedere che siano ammessi a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario coloro i quali abbiano conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché coloro che, alla data del bando:

1) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

2) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto dopo il superamento del relativo concorso pubblico funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

3) abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto, senza demerito, funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni.

a-bis) prevedere un limite d'età, nel massimo di quarant'anni, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

a-ter) prevedere una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998/1999;

b) prevedere che sia annualmente bandito un concorso per titoli ed esami per l'accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno tredici anni nell'esercizio delle funzioni, che abbiano svolto l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all'articolo 3; prevedere che il concorso di cui sopra venga svolto dalla Commissione di cui all'articolo 10 e prevedere, fra le modalità dello stesso e i requisiti per parteciparvi che:

1) vi sia l 'assenza di precedenti penali per delitti non colposi e disciplinari superiori all'ammonimento;

2) sia attribuito un punteggio aggiuntivo ai magistrati che hanno svolto per almeno tre anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione;

3) nella valutazione siano presi in esame sia i titoli scientifici di natura giuridica e i provvedimenti presentati dal candidato sia i provvedimenti scelti dalla Commissione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio superiore della magistratura;

4) il superamento del concorso di cui alla lettera b) costituisca titolo solo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 4, primo comma, n. l, della legge 24 maggio 1951, n. 392».

2.2 (Nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Nel comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), ovvero coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione;

a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice, di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo.

 

2.2 (ulteriore nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Nel comma 1 dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice, di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo.

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 13 FEBBRAIO 2003

185ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

 

La seduta inizia alle ore 8,50.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, con specifico riferimento all'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo) già pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri.

 

Prendono quindi la parola il sottosegretario VIETTI - il quale richiama ancora una volta l'attenzione sul disposto della lettera a-ter) dell'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo) - il presidente Antonino CARUSO - che sottolinea come la previsione di cui alla citata lettera a-ter) intenda tener conto dell'esigenza di non penalizzare coloro che hanno comunque acquisito il diritto a partecipare al concorso in magistratura facendo affidamento sulla normativa attualmente vigente - il senatore AYALA - che osserva come il problema sotteso alla lettera a-ter) sia indubbiamente reale e come, ad esempio, appaia evidente la necessità di apprestare qualche forma di tutela per chi si è preparato al concorso in magistratura seguendo corsi di carattere privatistico, soluzione questa ampiamente diffusa prima dell'istituzione delle scuole di specializzazione nelle professioni legali e, in parte, ancora oggi non essendo ancora attestata su livelli soddisfacenti l'operatività delle scuole medesime - il senatore ZICCONE - che ritiene che la previsione di cui alla menzionata lettera a-ter) potrebbe essere integrata stabilendo esplicitamente un limite di operatività temporale della stessa - ed infine il presidente Antonino CARUSO ed il senatore AYALA, che ritengono meritevole di attenta considerazione il suggerimento da ultimo prospettato dal senatore Ziccone.

 

Interviene poi nuovamente il sottosegretario VIETTI che, passando alla lettera b) dell'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo), manifesta perplessità sul requisito dei tredici anni di esercizio delle funzioni previsto per l'accesso al concorso di cui alla medesima lettera b). Al riguardo, riterrebbe preferibile una formulazione diversa, che richiedesse semplicemente il decorso di un analogo periodo di tempo dal conferimento delle funzioni giudiziarie, così da non penalizzare i magistrati che per un certo periodo siano stati collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

 

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che invece il requisito dell'anzianità minima di tredici anni di servizio effettivo corrisponda ad una ratio condivisibile, apparendo a suo avviso inopportuno consentire l'accesso al concorso previsto dalla lettera b) dell'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo) a magistrati che, collocati fuori ruolo ed impegnati nello svolgimento di funzioni non giudiziarie, potrebbero non avere svolto per nulla funzioni giudiziarie di merito, ovvero potrebbero comunque averle svolte per un periodo di tempo estremamente ridotto e comunque inadeguato a fornire quella base di esperienza che costituisce un presupposto essenziale per un corretto svolgimento delle funzioni di legittimità.

 

Il senatore DALLA CHIESA ritiene che i rilievi svolti dal presidente Antonino CARUSO debbano essere attentamente considerati, essendo anch'egli convinto del fatto che sia inopportuno ammettere la possibilità di un accesso in via anticipata alle funzioni di legittimità da parte di magistrati che non hanno maturato una reale e significativa esperienza sul campo.

 

Il senatore MARITATI condivide le osservazioni svolte dal presidente Antonino CARUSO e ritiene che l'aver acquisito un'esperienza significativa nell'esercizio delle funzioni giudiziarie di merito costituisca un requisito indispensabile per quei magistrati che perverranno alle funzioni di legittimità in via anticipata mediante il concorso previsto dalla lettera b) in questione.

 

Nello stesso senso si esprime il senatore FASSONE, ad avviso del quale l'opportunità di considerare il requisito dei tredici anni come riferito all'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie discende anche dalla necessità di assicurare un adeguato livello di selettività al concorso previsto dalla lettera b) dell'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo).

 

Il senatore CENTARO ritiene che una possibile soluzione di compromesso potrebbe essere quella di prevedere che al concorso di cui alla lettera b) dell'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo) possano accedere i magistrati ordinari decorsi almeno tredici anni dal conferimento delle funzioni e dopo almeno dieci anni di esercizio effettivo delle medesime.

 

Il senatore ZICCONE e il senatore BOREA concordano con il suggerimento testè avanzato dal senatore Centaro.

 

Nello stesso senso si esprime il relatore Luigi BOBBIO.

 

Il sottosegretario di Stato VIETTI osserva poi che la previsione della necessità di aver svolto un apposito corso di formazione presso la Scuola della magistratura per accedere al concorso di cui alla citata lettera b) suscita alcuni dubbi per i problemi che essa potrebbe comportare sul piano applicativo, a partire dalla difficoltà pratica di organizzare un corso al quale ammettere tutti i potenziali interessati e dal contenzioso che potrebbe nascere in relazione alla decisione di ammettere ad esso alcuni di questi invece che altri. Sembrerebbe pertanto preferibile che la frequenza del corso fosse prevista non come condizione per l'ammissione al concorso, ma piuttosto come un passaggio formativo obbligato per coloro che hanno già superato il concorso medesimo.

 

Il senatore CENTARO non condivide il suggerimento testè prospettato dal rappresentante del Governo ritenendo che la frequenza del corso di formazione presso la Scuola della magistratura sia coerente con il ruolo centrale che a tale struttura si intende attribuire nell'attività di formazione del personale di magistratura e, proprio per tale ragione, essa non possa che avere carattere preventivo rispetto all'accesso al concorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che la questione su cui ha testè richiamato l'attenzione il rappresentante del Governo vada attentamente valutata e che però la stessa possa essere rinviata al momento in cui la Commissione passerà all'esame dell'articolo 3.

 

Il sottosegretario VIETTI si sofferma quindi sulla previsione contenuta nel n.1) della lettera b) del citato emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo), sottolineando come la stessa non appaia convincente laddove prevede per l'accesso alle funzioni di legittimità mediante il concorso di cui alla già menzionata lettera b) un requisito che non è invece previsto per l'accesso alle funzioni di legittimità con le modalità indicate negli articoli 9 e seguenti del disegno di legge n.1296, così come un simile requisito non è neppure previsto per l'accesso ad altre funzioni giudiziarie di particolare rilievo, quali, ad esempio le funzioni direttive spettanti ai magistrati di appello.

 

Sul punto da ultimo sollevato dal rappresentante del Governo, dopo un breve intervento del senatore BUCCIERO, prende la parola il senatore CENTARO, il quale fa presente che la Commissione è orientata ad attribuire un carattere generale alla previsione contenuta nel n. 1 della lettera b) in questione.

 

Il sottosegretario di Stato VIETTI conclude poi il suo intervento manifestando perplessità sulla scelta di attribuire un punteggio aggiuntivo ai magistrati che hanno svolto per almeno tre anni le loro funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo, ai fini del superamento del concorso di cui alla lettera b) dell'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo), così come non del tutto convincente gli appare anche l'attribuzione, alla Commissione indicata nel n. 3) della citata lettera b), del potere di scegliere a campione dei provvedimenti elaborati dai candidati, al fine della valutazione degli stessi nell'ambito del medesimo concorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 9,40.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 19 FEBBRAIO 2003

186ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

 

Il sottosegretario di Stato VIETTI a nome del Governo, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro sin qui svolto dalla Commissione con specifico riferimento alle tematiche sottese all'articolo 2 del disegno di legge n. 1296, ritiene però che sarebbe opportuna una breve pausa di riflessione sulla tematica dell'ordinamento giudiziario al fine di consentire il completamento del lavoro che in questo momento stanno portando avanti, in sede informale, Governo e maggioranza, lavoro volto a definire alcune ulteriori proposte emendative relative allo stesso disegno di legge n. 1296. Una scelta in questo senso consentirebbe alla Commissione di riprendere la discussione in materia di ordinamento giudiziario potendo fare però affidamento su un quadro di riferimento più definito.

 

Prende atto la Commissione.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 20 MARZO 2003

199ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

 

La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO ricorda preliminarmente che, nell'ultima seduta del 19 febbraio 2003 riservata all'esame dei disegni di legge in titolo, il sottosegretario alla Giustizia Vietti chiese alla Commissione di interrompere i lavori per consentire al Governo di elaborare talune proposte emendative al disegno di legge n. 1296 .

 

Interviene il ministro della giustizia CASTELLI il quale presenta alla Commissione gli emendamenti 1.1000, 1.2000, 1.3000, 2.1000, 3.1000, 5.1000, 6.1000, 6.0.1000, 7.1000, 9.1000, 10.1000, 11.1000, 12.1000 e 13.1000.

 

Il presidente Antonino CARUSO, non facendosi osservazioni in senso contrario, dispone l'ammissione degli emendamenti presentati dal rappresentante del Governo.

 

Il ministro CASTELLI evidenzia come gli emendamenti presentati siano diretti innanzitutto a rivedere la disciplina delle funzioni dei magistrati, della progressione economica, nonché i requisiti per l'accesso in magistratura, introducendo, tra l'altro, il principio per cui l'assunzione di funzioni più elevate può avvenire solo attraverso il superamento di un apposito concorso.

Il ministro Castelli ricorda che nell'originaria proposta governativa era previsto che, per l'accesso alle funzioni di legittimità, la copertura di una parte dei posti disponibili potesse aver luogo mediante un concorso al quale sarebbero stati ammessi a partecipare anche magistrati non ancora in possesso dell'anzianità richiesta dalla vigente disciplina per lo svolgimento delle relative funzioni. In tal modo si sarebbe venuto a configurare un doppio binario per la progressione di carriera in quanto al sistema vigente veniva ad affiancarsi una nuova possibilità di accesso alle funzioni attraverso il superamento di un concorso, la qual cosa avrebbe consentito un avanzamento più rapido sulla base di criteri meritocratici.

Con l'emendamento 1.1000 – continua il ministro Castelli – l'aspetto da ultimo considerato viene ripreso ed ampliato, e si afferma il principio per il quale alle funzioni di appello e di legittimità, nonché agli incarichi direttivi e semidirettivi si accede solo mediante concorso e non per mera anzianità. Resta ferma, per quanti non vorranno sostenere il concorso, la possibilità di progressione economica che viene riconosciuta nei termini sostanzialmente vigenti, con la previsione dell'intervento del Consiglio superiore della magistratura per l'espletamento delle relative valutazioni, indicandosi a tal fine taluni criteri. Il Governo - sottolinea il ministro Castelli - ha riservato particolare attenzione alle innovazioni proposte allo scopo di evitare che le stesse possano costituire o essere intese dai magistrati come interventi punitivi della categoria.

Pone poi l'accento sul fatto che la proposta contenuta nell'emendamento 1.1000, recependo indicazioni da più parti manifestate, introduce una grossa novità attraverso l'eliminazione di quella ipocrisia costituita dalla possibilità, oggi consentita, per un magistrato che svolge funzioni in provincia, e intende continuare a svolgerle, di diventare idoneo ad essere valutato ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità solo per il conseguimento di una certa anzianità. Sottolinea inoltre che nell'emendamento in questione non si riconosce alcuna possibilità di ingerenza del Ministro nella procedura di concorso, ricordando che nel progetto originario era stata prevista una commissione di professori universitari da scegliersi sulla base di tre terne di nomi indicati dal Ministro, ma le perplessità anche di ordine costituzionale da più parti manifestate hanno indotto il Governo ad abbandonare il richiamato criterio.

Si potrebbe dire – continua il Ministro – che le innovazioni illustrate costituiscano un ritorno al passato; la qual cosa può essere anche vera, ma allora occorrerebbe chiedersi se negli anni '50 l'ordinamento giudiziario, in virtù delle regole allora vigenti, non fosse più efficiente ed ancora se la magistratura non potesse dirsi più autorevole. E' da domandarsi poi se non sia il caso di abbandonare quella mentalità e quei principi che sono stati elaborati alla fine degli anni '60 e che hanno caratterizzato per molto tempo il sentire di una parte della società, e di una parte della magistratura, con rilevanti conseguenze.

Passando all'emendamento 2.1000, il Ministro sottolinea poi le modifiche proposte alla disciplina dell'accesso in magistratura, che avverrà sempre attraverso un concorso di secondo livello – come già nel testo del disegno di legge n.1296 – ma aperto ora ad una più ampia platea di soggetti interessati, manifestando, comunque, la disponibilità del Governo a recepire quei miglioramenti che dovessero emergere dalla discussione parlamentare.

Fa presente inoltre che il concorso di accesso, delineato nel pieno rispetto dei principi indicati dalla Carta costituzionale, rimane un concorso unico, così come resta fermo il principio che la magistratura costituisce un ordine unitario. In tale contesto viene stabilito però che i candidati saranno chiamati ad indicare prima del concorso quale funzione, tra quella requirente e giudicante, intendano svolgere e che, per il prosieguo della carriera, per i due tipi di funzioni vi saranno differenze in ordine alle esperienze ed alle conoscenze richieste per il superamento delle relative prove di concorso.

Il ministro Castelli evidenzia inoltre che gli emendamenti 1.1000 e 2.1000, pur introducendo due percorsi di carriera distinti per i magistrati requirenti e giudicanti, continuano a consentire comunque il cambiamento delle funzioni dopo certi periodi e previo il superamento di un apposito concorso, tenendo altresì in considerazione le esigenze di copertura dei posti vacanti. Sui profili concernenti le modalità del passaggio da una funzione all'altra il Ministro manifesta poi la disponibilità del Governo a recepire gli eventuali miglioramenti che verranno proposti nel prosieguo dei lavori.

L'emendamento 3.1000 riformula l'articolo 3, sostituendo alla proposta di istituire una Scuola della magistratura quella di istituire una Scuola superiore delle professioni giuridiche

L'emendamento 5.1000 affronta il tema, estraneo all'originario impianto del disegno di legge governativo, della riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. La situazione attuale degli uffici requirenti non può infatti non essere oggetto di un giudizio negativo per un assetto organizzativo che lascia spazio a protagonismi inaccettabili e che risulta, in concreto, inidoneo ad assicurare un coordinamento adeguato. La scelta sottesa alla proposta del Governo è stata, a fronte di tutto ciò, quella di riportare l'organizzazione dell'ufficio in questione alla piena responsabilità del soggetto ad esso preposto, nella convinzione che questa soluzione sia altresì quella più coerente con il vigente quadro costituzionale.

Per quanto riguarda la disposizione di carattere transitorio contenuta nell'emendamento 6.0.1000, il Ministro sottolinea come la stessa sia ispirata chiaramente dall'intento di evitare che l'entrata in vigore del nuovo assetto della carriera di magistratura possa pregiudicare la posizione di chi, a tale momento, avrà già maturato l'anzianità oggi necessaria per il conferimento delle funzioni di appello o di legittimità.

Un ulteriore profilo su cui il ministro Castelli ritiene opportuno richiamare l'attenzione è quello rappresentato dalla proposta di modifica delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, in materia di incompatibilità derivante da vincoli di parentela o affinità. Si tratta di un tema sul quale l'attenzione del Governo è stata richiamata anche da una recente vicenda relativa ad una sede giudiziaria in cui due fratelli avrebbero dovuto occupare i posti di Presidente rispettivamente della sezione civile e della sezione penale dello stesso tribunale. La vicenda in questione ha portato ad un contrasto fra il Ministro della giustizia – che ha negato il concerto alle relative nomine – e il Consiglio superiore della magistratura, che ha invece insistito sulla posizione originariamente assunta, e ora la questione è all'esame della Corte costituzionale. Muovendo da questa vicenda, egli stesso ha poi dato disposizioni affinché il ministero acquisisse informazioni sulla situazione esistente negli uffici giudiziari italiani, con riferimento appunto alle problematiche di cui ai citati articoli 18 e 19, e tali accertamenti hanno fatto emergere una serie di posizioni, l'assoluta maggioranza delle quali certamente legittime dal punto di vista formale, ma che rappresentano un fenomeno tale da rendere auspicabile una rimeditazione della materia ed un conseguente intervento legislativo.

Il Ministro conclude quindi il suo intervento sottolineando come l'insieme delle proposte avanzate dal Governo rappresenti senza dubbio il più significativo progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario della storia repubblicana.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che gli emendamenti presentati dal Governo nella seduta odierna saranno trasmessi alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,35.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.1296

 

Art. 1

 

1.1000

Il Governo

 

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a)"modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

a) funzioni giudicanti di primo grado;

b) funzioni requirenti di primo grado;

c) funzioni giudicanti di secondo grado;

d) funzioni requirenti di secondo grado;

e) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado;

f) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado;

g) funzioni direttive di primo grado;

h) funzioni direttive di secondo grado;

i) funzioni giudicanti di legittimità;

j) funzioni requirenti di legittimità;

k) funzioni direttive di legittimità;

l) funzioni direttive superiori di legittimità;

 

2) a) prevedere che la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

II. seconda classe: da sei mesi a due anni;

III. terza classe: da due a cinque anni;

IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;

V. quinta classe: da tredici a venti anni;

VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;

VII. settima classe: da ventotto anni in poi.

 

 

b) prevedere che i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui alle lettere h2) e i2) del numero 11 conseguono la quinta classe stipendiale;

c) prevedere che i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera n) del numero 11 conseguono la sesta classe stipendiale;

 

3) a) prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni di legittimità;

b) prevedere che le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive siano attribuite dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli;

c) prevedere le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i criteri di valutazione;

 

4) a) prevedere che per l'ingresso in magistratura sia bandito un concorso per l'accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente, precisando che il candidato, all'atto della domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende accedere;

b) prevedere distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in parte diverse in relazione alla specificità della funzione prescelta;

c) prevedere distinte commissioni, eventualmente con un unico presidente.

 

5) a) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente;

b) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso;

c) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata al successivo numero 11 lettera f) e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

d) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante;

e) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso;

f) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata al successivo numero 11 lettera e) e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

 

6) a) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto;

b) prevedere che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, i magistrati attualmente in servizio possano richiedere, nei limiti dei posti vacanti, il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, previa valutazione positiva da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;

c) prevedere che i magistrati di cui alla lettera b) possano partecipare al concorso di cui al numero 11, lettere b) e d), anche in assenza del requisito di esercizio per almeno cinque anni delle diverse funzioni;

 

7) a) prevedere che funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

b) prevedere che funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni;

c) prevedere che funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

d) prevedere che funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

e) prevedere che funzioni di legittimità giudicanti siano quelle di consigliere della corte di cassazione;

f) prevedere che funzione di legittimità requirenti siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;

g) prevedere che funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui al numero 8-bis), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

h) prevedere che funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui al numero 8-bis), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

i) prevedere che funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

j) prevedere che funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

k) prevedere che funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

l) prevedere che funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

 

8) prevedere che i concorsi per gli incarichi direttivi consistono, nella valutazione da parte della commissione di cui al successivo numero 11, lettera q), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, nella valutazione della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa ed in un successivo colloquio;

 

8-bis) prevedere per il conferimento degli incarichi semi direttivi una valutazione da parte della commissione di cui al successivo numero 11, lettera q), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici; la commissione comunica l'esito delle valutazioni dei candidati al Consiglio Superiore della Magistratura, che sceglie tra quelli valutati positivamente, tenendo altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati;

 

9) a) prevedere che gli incarichi direttivi siano attribuiti per la durata di anni quattro, rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, per un periodo ulteriore di anni due;

b) prevedere che il magistrato, allo scadere del termine di cui alla precedente lettera a), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori del distretto di provenienza;

 

10) a) prevedere che le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

b) prevedere che le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

c) prevedere che le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della corte di cassazione e quella di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

d) prevedere che le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di procuratore generale presso la corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno dieci anni;

e) prevedere che le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo presidente della corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

 

11)

a) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, a domanda venga assegnato, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti;

b) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;

c) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, a domanda venga assegnato, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti;

d) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;

e) prevedere, ai fini di cui alla lettera b), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni giudicanti e costituita da tre magistrati giudicanti che esercitino funzioni di secondo grado e da due magistrati requirenti che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

f) prevedere, ai fini di cui alla lettera d), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado e da due magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

g) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado a domanda venga assegnato, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

 

h) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

h1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado;

h2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;

i) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado a domanda venga assegnato, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;

j) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

j1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

j2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;

k) prevedere, ai fini di cui alla lettera h), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino funzioni di giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

l) prevedere, ai fini di cui alla lettera i), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

m) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le rispettive funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;

n) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303;

o) prevedere l'istituzione di una commissione di concorso alle funzioni di legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

p) prevedere l'istituzione di una commissione di esame alle funzioni direttive, composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di legittimità, e da tre magistrati che esercitino funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due magistrati che esercitino funzioni requirenti direttive di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura. Prevedere che la Commissione comunichi gli esiti del concorso al Consiglio Superiore della Magistratura che forma la graduatoria e propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; prevedere il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni;

q) prevedere che i posti di cui alle lettere precedenti, messi a concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura; prevedere che i posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di cui alle lettere precedenti e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso;

 

12) a) prevedere che le commissioni di cui al presente articolo siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

b) prevedere che i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;

 

13) prevedere che nessun magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio nello stesso incarico per oltre dieci anni, salvo diversa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, per comprovate esigenze di servizio, per non oltre due anni;

 

14) individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

b) indicare i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

c) assegnare al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo, ed attribuirgli l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, ultima parte, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) prevedere che, entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 30 gennaio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Prevedere che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno. Prevedere che, nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, sia attribuito al Ministero della Giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, un potere sostitutivo, nonché decisionale circa le rispettive competenze;

 

15) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalle lettere h2), i2) ed n) del numero 11 del presente articolo, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della scuola superiore delle professioni giuridiche disciplinata dall'articolo 3 della presente legge.

 

1.2000

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis): riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero."

 

1.3000

Il Governo

Al comma 1 sopprimere le lettere d) ed e).

 

Art. 2

 

2.1000

Il Governo

Alla rubrica, le parole: "funzioni di legittimità" sono sostituite dalle seguenti: "funzioni presso organi di giurisdizione superiore".

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b)con le seguenti:

"a) aa) prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17.11.97, n. 398;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'idoneità a seguito della frequenza del corso di preparazione di cui al successivo articolo 3;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio;

7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno tre anni;

ab) disciplinare la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di nomina dei componenti;

ac) prevedere che il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte."

c) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. All'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, numero 1, le parole: "della metà" sono sostituite dalle parole: "di un quarto", e le parole "su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell'articolo 7 e, tra i componenti di cui al numero 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore anzianità" sono sostituite dalle parole: "previo parere di una commissione presieduta dal presidente dello stesso consiglio di presidenza e formata dai componenti di cui alla lettera d) dell'articolo 7, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani nelle rispettive qualifiche; il parere è reso"; al comma 1, numero 3, le parole "di un quarto" sono sostituite dalla parole: "della metà" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva l'applicazione dell'articolo 20 per i posti eventualmente rimasti vacanti".

 

Art. 3

 

3.1000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3

(Scuola superiore delle professioni giuridiche)

1. "Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione, quale ente autonomo, della scuola superiore delle professioni giuridiche, struttura didattica stabilmente preposta anche all'organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati ed avvocati;

b) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia fornita di autonomia organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia diretta da un comitato, della durata di quattro anni, composto da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità, proposto dal primo presidente della corte di cassazione, da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di legittimità, proposto dal procuratore generale presso la corte di cassazione, da due magistrati ordinari, nominati tutti dal Consiglio Superiore della Magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un membro nominato dal Ministro della Giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione di esame per l'ammissione alla scuola;

d) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il Comitato direttivo di cui alla lettera c) possa avvalersi delle proposte del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministro della Giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

e) prevedere, presso la scuola, la programmazione annuale di corsi per magistrati di durata non superiore a due mesi, formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati, nonché di corsi per la formazione alle funzioni di secondo grado e di legittimità, di durata non superiore a due mesi, cui possano partecipare magistrati con anzianità non inferiore rispettivamente ad otto ed a quindici anni;

f) prevedere, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, ed a richiesta dell'interessato, il diritto del magistrato partecipante al corso di cui alla lettera e) ad un periodo di congedo retribuito pari alla sua durata;

g) stabilire che, al termine del corso, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio Superiore della Magistratura;

h) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di cui alla lettera e) possa nuovamente parteciparvi trascorsi almeno tre anni;

i) prevedere che il parere di cui alla lettera g) abbia validità per un periodo non superiore a sei anni;

l) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi a competenza interregionale;

m) prevedere che, a decorrere dalla entrata in funzione della scuola superiore delle professioni giuridiche, annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l'ammissione in magistratura ed agli esami di idoneità alla professione di avvocato;

n) prevedere che il settantacinque per cento dei posti disponibili siano riservati agli aspiranti uditori giudiziari ed il venticinque per cento agli aspiranti avvocati;

o) prevedere che, alla fine del primo anno, sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;

p) prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;

q) prevedere che, alla fine del secondo anno di corso, si consegua l'idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione in magistratura;

r) prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale;

s) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio Superiore della Magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività e dai pareri conseguiti nell'ambito dei corsi organizzati dalla scuola superiore delle professioni giuridiche; prevedere che tali valutazioni debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in carriera; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dall'articolo 7 della presente legge;

t) prevedere che per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione comunica al Consiglio Superiore della Magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità;

 

Art. 5

 

5.1000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 5

(Riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)

Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua personale responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale possa delegare, sulla base di criteri predeterminati, uno o più magistrati del proprio ufficio al compimento di singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti;

c) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale possa determinare i criteri cui i magistrati delegati devono attenersi nell'adempimento della delega;

d) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della repubblica presso il tribunale;

e) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;

f) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al procuratore generale presso la corte di cassazione;

g) prevedere l'attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione oltre che nel caso di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, nei casi di reiterate violazioni di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali, e di poteri di coordinamento in caso di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari;

 

Art. 6

 

6.1000

Il Governo

Sopprimere la lettera c).

 

6.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

"Art. 6-bis

(Norma transitoria)

a) Le norme di cui al numero 11, lettere h2) e i2) dell'articolo 1 non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, tredici anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

b) le norme di cui al numero 11, lettera n) dell'articolo 1 non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, venti anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

c) ai magistrati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore per il conferimento delle funzioni di appello e di quelle di legittimità, nonché per il conferimento degli uffici semi direttivi e direttivi di cui all'articolo 1, numero 7, lettere g) h) i) j) k) ed l). Le assegnazioni sono disposte nell'ambito delle quote previste dall'articolo 1, numero 11, lettere g), k) ed o).

E' fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi.

d) I magistrati che, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni direttive mantengono le loro funzioni sino al compimento del termine di cui all'articolo 1, numero 9, lettera a) e, nel caso abbiano raggiunto il detto termine, per l'ulteriore periodo di due anni decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

e) i magistrati che, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni semi direttive requirenti mantengono le loro funzioni per tre anni dalla predetta data, decorsi i quali, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche se in soprannumero;

f) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, numero 13, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, i magistrati che abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possono permanervi per ulteriori tre anni; coloro i quali non abbiano compiuto il periodo di dieci anni lo completano e possono permanere nell'incarico per ulteriori tre anni;

g) ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avviene nelle medesime funzioni, anche in soprannumero. E' fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi.

 

Art. 7

7.1000

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

b) prevedere la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

c) prevedere la modifica degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, introducendo la possibilità di disporre il trasferimento d'ufficio ad altra sede in via cautelare e provvisoria anche per causa indipendente da colpa del magistrato abbiano determinato la sua incompatibilità ambientale;

d) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, prevedendo anche la possibilità di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

e) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, in linea di massima, l'impossibilità che possa consentirsi l'esercizio dell'attività di magistrato presso il medesimo ufficio giudiziario in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado o il coniuge esercitino la professione di magistrato o di avvocato.

 

Art. 9

9.1000

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

 

Art. 10

10.1000

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

 

Art. 11

 

11.1000

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

 

Art. 12

 

12.1000

Il Governo

Al comma 4 le parole: "con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale" sono sostituite dalle altre: " con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito."

 

Art. 13

13.1000

Il Governo

Dopo le parole: "compete" sopprimere le altre: "e per ciò solo" e, dopo le parole: " periodo feriale", aggiungere le altre: "l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma."

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 20 MARZO 2003

200ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che sono pervenute alcune richieste di audizione, ad esempio dall'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA), in ordine alle quali ritiene opportuno che la Commissione si pronunci.

 

Il relatore Luigi BOBBIO sottolinea come gli emendamenti presentati dal Governo abbiano modificato in modo significativo il quadro di riferimento entro il quale si svolge il lavoro della Commissione e ritiene pertanto che sarebbe opportuno procedere allo svolgimento di alcune audizioni, analogamente a quanto già avvenuto nella fase iniziale di avvio dell'esame dei disegni di legge in titolo.

 

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che la Commissione potrebbe procedere alle audizioni, assumendo essa stessa l'iniziativa di coinvolgere in queste realtà come l'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), L'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), l'Unione delle Camere Penali, il Consiglio Nazionale Forense (CNF).

 

Il senatore CENTARO condivide la proposta di svolgere nuove audizioni, raccomandando però di procedere ad esse in tempi ristretti.

 

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che le audizioni verrebbero svolte in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ed in un arco temporale assai contenuto.

 

Anche il senatore CAVALLARO si dichiara a favore dell'idea di procedere alle audizioni nei termini prospettati.

La Commissione conviene quindi di procedere all'audizione, in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, dell'ANM, del CNF, dell'OUA, dell'Unione Camera Penali e dell'AIGA.

 

Sulla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo nella seduta antimeridiana odierna si svolge quindi un breve dibattito nel quale prendono successivamente la parola il relatore Luigi BOBBIO, il presidente Antonino CARUSO, il senatore CAVALLARO e il senatore CENTARO.

 

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 4 aprile 2003 alle ore 20,00 il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo nella seduta antimeridiana odierna, intendendosi altresì autorizzato il Presidente a differire eventualmente tale termine qualora ciò risultasse opportuno in base all'andamento dei lavori.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 1° APRILE 2003

206ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano, per i beni e le attività culturali Pescante e per la giustizia Iole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 21,10 .

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 marzo scorso.

 

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di procedere nella giornata di giovedì all'audizione, in sede di Ufficio di presidenza allargato, di una rappresentanza della Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 2 APRILE 2003

207ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

La seduta inizia alle ore 16.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione, nel quadro delle audizioni disposte in ordine ai disegni di legge in titolo, conviene di procedere nella giornata di domani, giovedì 3, in sede di Ufficio di Presidenza allargato, anche all'audizione di una rappresentanza dell'Associazione Magistrati del Consiglio di Stato.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 16,05 .

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 3 APRILE 2003

208ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperta la seduta e la sospende.

 

La seduta, sospesa alle ore 14,35, viene ripresa alle ore 16,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

 

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di prorogare a venerdì 11 aprile 2003, alle ore 20, il termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti al disegno di legge n. 1296, presentati dal Governo nella seduta antimeridiana del 20 marzo 2003.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

(817) GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 novembre 2002.

 

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver constatato che non è presente il relatore Consolo, introduce il seguito della discussione generale sull'iniziativa in esame, ricordando preliminarmente che la stessa incentra la sua attenzione essenzialmente su tre temi che sono quello della revisione dei criteri per la determinazione del numero e della residenza dei notai, quello della competenza alla levata del protesto di titoli di credito ed infine il tema della competenza ad autenticare atti di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia su autoveicoli.

 

Interviene il senatore GIULIANO il quale, dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 817 è stato sottoscritto oltre che da lui stesso in qualità di primo firmatario anche da numerosi parlamentari, osserva a sostegno dell'ampliamento del numero dei notai che di recente il legislatore ha attribuito ai notai nuove competenze, in particolare in materia di espropriazione immobiliare e di controllo sugli atti societari.

Sottolinea poi che il numero dei notai, pari oggi a circa 5.300 unità, è rimasto tendenzialmente invariato rispetto alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore dell'ordinamento del notariato di cui alla legge del n. 89 del 1913, sottolineando come, per la vigente disciplina, l'obbligo di revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai è previsto ogni dieci anni; un periodo, questo, che appare eccessivamente lungo per assicurare una risposta efficace ed adeguata alle nuove esigenze poste dallo sviluppo, particolarmente intenso negli ultimi decenni, delle transazioni e dell'economia.

Appare quindi inevitabile e necessario – conclude il senatore Giuliano - ampliare un organico che è al momento ristretto rispetto al numero ed all'importanza delle funzioni dalla legge attribuite ai notai. Raccomanda pertanto un sollecito esame dell'iniziativa in discussione.

 

Interviene il presidente Antonino CARUSO per chiedere se esista una volontà della Commissione di focalizzare l'attenzione sul tema dell'ampliamento del numero dei notai che, a suo avviso, riveste un ruolo centrale nel disegno di legge.

Informa poi che il presidente della Cassa nazionale del notariato ha chiesto di essere sentito dalla Commissione in ordine alle problematiche previdenziali legate al disegno di legge in titolo.

 

Interviene il senatore CENTARO il quale suggerisce una opportuna riflessione sui temi sollevati dal disegno di legge in quanto dall'accelerazione del relativo esame potrebbe derivare un risultato non auspicabile ed al tempo stesso non rispondente alle intenzioni del proponente. Inoltre manifesta perplessità per l'ipotesi in cui si ritenga di dar corso alla richiesta di audizione cui ha fatto riferimento il Presidente, in quanto la stessa potrebbe offrire un segnale di accelerazione dei lavori con conseguenze nel senso sopra indicato

 

Il senatore GIULIANO, ritenendo che il problema sollevato dal senatore Centaro non si ponga, osserva poi che la categoria notarile ha in molte occasione dato prova di serietà e professionalità nell'affrontare sia i temi sollevati dal disegno di legge, sia i compiti numerosi ed importanti che il legislatore ha ritenuto di volta in volta di affidare alla stessa.

 

Il presidente Antonino CARUSO interviene per sottolineare, con specifico riguardo al tema dei protesti, come lo stesso appaia delicato rispetto agli interessi che in tali atti vengono in rilievo e a questo proposito osserva che va dato atto ai notai di aver assicurato con la loro professionalità il rispetto della legge, profilo questo particolarmente significativo in alcune zone del Paese.

Torna quindi ad interrogarsi se non sia più efficace ed opportuno concentrare l'attenzione sul tema della revisione del numero dei notai che appare una questione di largo respiro, sulla quale potrebbe risultare utile conoscere la posizione della categoria notarile per valutarne le eventuali proposte e le possibili aperture.

 

Il senatore CAVALLARO evidenzia come le problematiche sottese al disegno di legge in titolo siano indubbiamente reali e come le stesse pongano anche l'accento sul fatto che il notariato rappresenta in Italia una forma di organizzazione professionale per molti versi non comparabile con la realtà degli altri paesi europei. La peculiarità della situazione italiana è certamente determinata anche dal fatto che in più di un occasione lo Stato ha avuto interesse ad affidare certe attività ad una categoria che assicura normalmente un elevato grado di efficienza, ma è anche vero che l'attuale assetto normativo finisce in alcuni casi per riservare ai notai alcuni compiti senza che di ciò sia rinvenibile alcuna ragionevole giustificazione; si pensi ad esempio alla necessità di stipulare per atto pubblico i mutui bancari o le cessioni d'azienda.

Conclusivamente ritiene che, al fine di un più attento approfondimento del tema in esame, sarebbe utile procedere all'audizione richiesta dal Presidente della Cassa nazionale del notariato.

 

Il senatore Luigi BOBBIO giudica utile procedere all'audizione richiesta dal Presidente della Cassa nazionale del notariato, sottolineando come il notariato complessivamente rappresenti una realtà importante che non è possibile non tenere adeguatamente in considerazione.

 

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che il tema dell'audizione richiesta dal Presidente della Cassa nazionale del notariato verrà comunque ripreso nella prossima seduta dedicata all'esame del disegno di legge in titolo.

 

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,55.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 9 APRILE 2003

211ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

La seduta inizia alle ore 15,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

 

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di prorogare a mercoledì 30 aprile 2003, alle ore 20, il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti al disegno di legge n. 1296, presentati dal Governo nella seduta antimeridiana del 20 marzo 2003, diversi dall'emendamento 1.1000.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi' 16 aprile 2003

212a Seduta

 

Interviene il ministro per la giustizia Castelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 aprile scorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO, in considerazione del contenuto degli emendamenti presentati dal Governo nella seduta antimeridiana del 20 marzo scorso e, in particolare, dell'emendamento 1.1000, dispone che l'esame dei disegni di legge in titolo riprenda con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1296, del quale era stato disposto l'accantonamento nella seduta del 29 gennaio 2003.

vverte inoltre che si procederà innanzitutto all'esame degli emendamenti 1.1 e 1.2 nonché degli altri emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, lettera a) e dei relativi subemendamenti.

Interviene il senatore ZANCAN il quale fa propri gli emendamenti 1.1, 1.5, 1.8, presentanti dal senatore Marino e li dà per illustrati.

Il senatore DALLA CHIESA illustra gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.7, 1.9, quanto all'emendamento 1.2 che propone di elevare a due anni il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, sottolinea l'importanza di assicurare in tal modo al legislatore delegato uno spazio di riflessione adeguato, al fine di evitare che la riforma costituisca il frutto di scelte affrettate e non sufficientemente ponderate, sulla spinta di una emotività suscitata da taluni pronunciamenti giurisprudenziali ritenuti avversi ad esponenti del Governo.

uspica quindi, più in generale, un esame non rapido dei disegni di legge in titolo, anche al fine di valutare la possibilità di recuperare talune idee, in precedenza emerse nel corso della discussione, per le quali era stato manifestato interesse. Rappresenta infine che in tale ottica vanno lette anche molte altre proposte emendative presentate dai senatori del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo.

Interviene il senatore CALVI, il quale dopo aver ringraziato il ministro Castelli per aver voluto assicurare la sua partecipazione nonostante l'imminenza delle festività pasquali, constata con disagio che in questo momento sono presenti in Commissione solo due senatori che sostengono la compagine governativa e quattro senatori dell'opposizione.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver rappresentato che talune assenze, come quella del relatore, sono state determinate da impegni improcrastinabili, sottolinea che è apparso comunque preferibile tenere la seduta odierna per cogliere l'opportunità offerta dalla presenza preannunciata del ministro Castelli, utile al prosieguo dell'esame.

Comunica poi che si è in attesa di acquisire – sui subemendamenti relativi all'emendamento 1.1000 - i prescritti pareri della 1a e della 5a Commissione per i quali sono ancora pendenti i termini a norma di Regolamento.

Il ministro CASTELLI dà per illustrato l'emendamento 1.1000, riportandosi a quanto riferito nella seduta antimeridiana del 20 marzo scorso.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 1.6 che interviene sull' articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge n. 1296 per espungere dalla delega la disciplina dell'accesso alle funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione anche mediante concorso.

Ricorda in proposito come dalle discussioni e dalle audizioni che si sono svolte anteriormente alla presentazione, nella seduta antimeridiana del 20 marzo scorso, degli emendamenti governativi sono emerse preoccupazioni e controindicazioni sulle soluzioni delineate nel disegno di legge n. 1296, in particolare per quelle disposizioni che consentono un accesso anticipato all'esercizio delle funzioni di legittimità.

Passa poi ad illustrare i subemendamenti da lui stesso presentati all'emendamento 1.1000, osservando che il quadro risulta poi ulteriormente complicato dall'avvenuta riscrittura da parte del Governo di molti punti significativi del disegno di legge n. 1296, ma ciò non ha fatto venir meno la fondatezza delle proposte emendative già formulate che, con l'occasione, si ripropongono.

Esse da un lato recepiscono l'esigenza, condivisa dal Governo, di intervenire nella disciplina della materia in considerazione delle criticità emerse dall'esperienza applicativa ma, dall'altro, tali proposte si ispirano ad un diverso modello di magistrato; un modello - continua il senatore Fassone - di magistrato laborioso, preparato, con capacità di decisione e corretto anche sotto il profilo deontologico, che si fa preferire alla proposta governativa la quale implica invece il rischio di un magistrato attento soprattutto a far carriera ovvero di un magistrato senza ambizioni, sedentario e che si accontenta della progressione economica automatica che, peraltro, viene fortunatamente mantenuta.

In altri termini, quale conseguenza dell'emendamento governativo, ci saranno, da un lato, magistrati intenti a cimentarsi spesso in concorsi al fine di assecondare pur legittime aspirazioni di carriera e, dall'altro, giudici che, più attenti all'automatismo della progressione economica ed alla stabilità della sede, avranno invece minor interesse al mutamento di funzioni ed al conseguente arricchimento professionale che da ciò deriva.

Inoltre l'iniziativa del Governo favorirà il progressivo abbandono da parte dei magistrati tendenzialmente più esperti e preparati delle funzioni di primo grado in favore dell'esercizio delle funzioni inerenti ai gradi ulteriori, con conseguenze gravissime sotto il profilo della qualità della giustizia che, ricorda il senatore Fassone, in molti casi è assicurata in via esclusiva dal giudizio di primo grado.

La proposta del Governo è poi contraria al dettato costituzionale che non a caso distingue i magistrati fra loro solo per diversità di funzioni ed inoltre, per il richiamato meccanismo dei concorsi, favorirà la corsa alle funzioni dal cui esercizio possano derivare titoli spendibili in dette prove con grave danno per l'esercizio di altri compiti pur fondamentali, quali ad esempio quelli connessi alle esecuzioni o propri della magistratura minorile e così via.

Per il Governo il magistrato dovrà essere valutato solo sotto il profilo tecnico, mentre manca, sottolinea il senatore Fassone, qualsiasi considerazione per altri aspetti importantissimi per l'esercizio della funzione, quali l'equilibrio, la laboriosità, il rapporto con le parti e gli uffici.

Dalla proposta governativa deriverà un magistrato portato più ad uniformarsi che ad innovare, tenuto conto della prospettiva di periodiche valutazioni, e tendenzialmente sedentario; ciò non potrà non avere effetti sull'indipendenza della magistratura che non è solo indipendenza verso soggetti esterni alla categoria, ma anche verso l'interno della medesima.

Osserva poi come, per il meccanismo dei concorsi, molti magistrati passeranno molta della loro attività a preparare ovvero a gestire dette prove; aspetti problematici sono poi consequenziali alla presenza, pur condivisibile, di avvocati e professori universitari nelle commissioni esaminatrici, alla luce dell'esperienza maturata.

Con riferimento poi al subemendamento 1.1000/62 all'emendamento 1.1000 del Governo, il senatore Fassone sottolinea l'importanza di continuare a mantenere le funzioni semidirettive requirenti di primo e secondo grado che nella proposta del Governo, invece, non vengono più previste: ciò al fine di superare quei problemi che emergono dall'esperienza applicativa, in particolare per le procure più grandi.

Il senatore Fassone conclude dando per illustrati i subemendamenti 1.1000/162 e 1.1000/176 all'emendamento 1.1000 del Governo.

Interviene il senatore CALVI che rinuncia ad illustrare i subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3, 1.1000/83, 1.1000/84, 1.1000/85, 1.1000/121, 1.1000/132, 1.1000/146, 1.1000/149, 1.1000/150, 1.1000/152, 1.1000/153, 1.1000/154, 1.1000/155, 1.1000/158, 1.1000/159, 1.1000/163, 1.1000/170, 1.1000/171, 1.1000/177, 1.1000/178, 1.1000/182, 1.1000/183, 1.1000/185 e 1.1000/186.

Interviene il senatore DALLA CHIESA il quale aggiunge la sua firma ai subemendamenti presentati dalla senatrice Magistrelli ed a quelli presentati dai senatori Cavallaro e Manzione e rinuncia ad illustrarli.

Il senatore Dalla Chiesa, con riferimento ai subemendamenti da lui stesso presentati, li illustra rifacendosi alle considerazioni in precedenza espresse, osservando che gli stessi costituiscono un tentativo del suo Gruppo di dilazionare l'esame del disegno di legge n. 1296 per consentire una attenta riflessione sulle proposte del Governo, che manifestano talora un atteggiamento ritorsivo nei confronti della magistratura.

Interviene il senatore CALVI il quale condivide le osservazioni del senatore Dalla Chiesa circa l'opportunità di una pausa di riflessione, esprimendo l'auspicio che l'esame del disegno di legge n. 1296 non risulti condizionato da spinte emotive.

Ricorda poi che gli emendamenti presentati dall'opposizione rispondono, oltre che alla finalità ricordata dal senatore Dalla Chiesa, all'esigenza da un lato di rifiutare in toto le proposte del Governo in quanto non appaiono emendabili per la loro radicalità e dall'altro a quella di delineare un differente modello di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore CENTARO illustra i subemendamenti a sua firma e si sofferma, in particolare, sul subemendamento 1.1000/147 volto a modificare l'emendamento 1.1000, con l'introdurre la possibilità di accesso alle funzioni di secondo grado anche sulla base della sola valutazione di idoneità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, su domanda dell'interessato, dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura. A tale previsione sono collegati la maggior parte dei successivi subemendamenti a sua firma, fra i quali segnala il subemendamento 1.1000/179 che stabilisce che la possibilità di accesso alle funzioni di secondo grado sulla base della sola valutazione di idoneità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura potrà riguardare solo il trenta per cento dei posti disponibili, mentre per il cinquanta per cento il passaggio alle funzioni di secondo grado dovrà avvenire mediante il superamento di un concorso. Il restante venti per cento dei posti disponibili verrà invece riservato alla mobilità orizzontale all'interno delle stesse funzioni di secondo grado. Su quest'ultimo punto il subemendamento 1.1000/179 riduce inoltre le corrispondenti percentuali indicate nell'emendamento 1.1000, ritenendo che simile soluzione sia più aderente al rilievo quantitativo che nella pratica presenta la mobilità di tipo orizzontale nell'ambito delle funzioni di secondo grado.

Il presupposto da cui muove il citato subemendamento 1.1000/147 è quello che le funzioni di primo grado e di secondo grado sono fra di loro sostanzialmente identiche, per cui il passaggio dalle prime alle seconde dovrebbe avvenire in modo più agevole rispetto al passaggio dalle funzioni di merito a quelle di legittimità ovvero dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti. Tra l'altro, proprio in considerazione di ciò, i suoi subemendamenti 1.1000/156 e 1.1000/157 introducono la previsione del necessario espletamento di un corso di formazione presso la Scuola della magistratura anche per quel che attiene, appunto, al passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti e viceversa.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzione di relatore, si rimette alla Commissione per tutti gli emendamenti e i subemendamenti illustrati nella seduta odierna.

Il ministro CASTELLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e i subemendamenti illustrati nella seduta odierna fatta eccezione per l'emendamento 1.2 e i subemendamenti 1.1000/184, 1.1000/161, 1.1000/175. Con riferimento agli ultimi due subemendamenti, il rappresentante del Governo osserva come peraltro la proposta ivi contenuta potrebbe essere modificata così da circoscriverne la portata che invece, alla luce dell'attuale formulazione, potrebbe in alcuni casi risultare eccessiva.

Il ministro Castelli prosegue il suo intervento invitando il senatore Centaro a ritirare i subemendamenti a sua firma sui quali il Governo ha espresso parere contrario e sottolineando come tale parere sia determinato, con riferimento al subemendamento 1.1000/147 e ai subemendamenti allo stesso connessi, dal fatto che tali proposte – seppur parzialmente - appaiono comunque confliggenti con la scelta di fondo effettuata dal Governo volta all'eliminazione di qualsiasi automatismo nella progressione in carriera dei magistrati.

Per quanto riguarda invece il subemendamento 1.1000/173, sempre del senatore Centaro, il Ministro fa presente che il Governo non condivide la rimodulazione dei periodi di permanenza in carica degli uffici direttivi ivi prospettata, mentre per quel che concerne il subemendamento 1.1000/179 va rilevato che le diverse percentuali nello stesso proposte, per quanto riguarda le diverse modalità di passaggio alle funzioni di secondo grado, sono determinate in modo tale da implicare il rischio che, in talune ipotesi, la quota di posti messi a concorsi risulti insufficiente rispetto alle possibili domande.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

 

Art. 1.

 

1.1 Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere il Capo primo.

 

1.2 Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire le parole «un anno» con le seguenti: «due anni».

 

1.4 Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

 

1.5 Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

 

1.1000/1 Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zanca, Massimo Brutti

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) disciplinare le modalità della progressione nella carriera collegandola a periodiche valutazioni di professionalità in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. prevedere che i magistrati ordinari si distinguono unicamente secondo le funzioni conferite ai sensi delle lettere b), c), d), e);

2. prevedere che le funzioni di primo grado sono conferite ai magistrati dopo il completamento del tirocinio, e sono:

a) giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni;

b) magistrato di sorveglianza presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza;

c) sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ivi compresa la direzione distrettuale antimafia, ove costituita, e il tribunale per i minorenni;

3. prevedere che le funzioni di secondo grado, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

Tali funzioni sono:

a) consigliere presso la corte di appello;

b) sostituto procuratore generale presso la corte di appello e sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

c) destinato alla corte di cassazione ed alla procura generale presso la medesima corte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

d) presidente del tribunale, ivi compreso quello per i minorenni, procuratore della repubblica presso il tribunale e presso il tribunale per minorenni, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, salvo quanto previsto dal punto 7) della lettera d);

e) presidente di sezione del tribunale e procuratore della Repubblica aggiunto;

4. prevedere che le funzioni di legittimità, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

a) consigliere presso la corte di cassazione;

b) sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;

c) procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

d) presidente di sezione presso la corte di appello;

e) avvocato generale presso la procura generale della corte di appello;

f) presidente del tribunale di sorveglianza;

g) presidente del tribunale, procuratore della Repubblica presso il tribunale, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari in relazione agli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

5. prevedere che le funzioni direttive superiori sono conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

a) Primo presidente della corte di cassazione;

b) Procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, presidente aggiunto presso la corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) Presidente di sezione presso la corte di cassazione e avvocato generale presso la corte medesima;

d) Presidente di corte d'appello;

e) Procuratore generale presso la corte di appello;

6. prevedere che le funzioni giudiziarie di secondo grado di legittimità e direttive superiori sono conferite dal Consiglio superiore della magistratura ai magistrati che hanno conseguito le valutazioni positive di professionalità di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) a domanda degli interessati o d'ufficio secondo l'ordine di ruolo in caso di mancanza o di inidoneità delle candidature proposte;

7. prevedere che per attribuire le funzioni il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazioni comparative dei candidati, che abbiano presentato domanda o che siano esaminati in vista del conferimento d'ufficio, sulla base delle risultanze delle valutazioni di professionalità e di ogni altro elemento di conoscenza di cui il Consiglio è in possesso che tengono conto della specificità delle singole funzioni;

8. prevedere che i magistrati di primo grado, di secondo grado di legittimità e titolari di funzioni direttive superiori sono collocati nel ruolo di anzianità della magistratura in separati raggruppamenti, ciascuno corrispondente alle funzioni ad essi conferite, e in quest'ambito prendono posto nell'ordine di data in cui le hanno conseguite;

9. prevedere che i magistrati sono sottoposti a valutazione di attitudine e di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;

10. prevedere che continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 5 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per quanto attiene alla valutazione cui deve essere sottoposto l'uditore giudiziario dopo il primo anno di svolgimento delle funzioni giudiziarie;

11. prevedere che la valutazione di professionalità tenga conto delle seguenti qualità del magistrato:

a) la capacità;

b) la laboriosità;

c) la diligenza;

d) l'impegno;

e) l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano specifici elementi ed individuano per ciascuna di esse idonei criteri specificativi;

12. prevedere che le valutazioni di professionalità siano espresse con giudizi positivi, non positivi, o negativi;

13. prevedere che il giudizio di attitudine e di professionalità è positivo quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione;

14. prevedere che il giudizio di attitudine e di professionalità è non positivo quando risultano deficienti uno o più parametri di valutazione; in tal caso il Consiglio superiore della magistratura procede a una nuova valutazione di attitudine e di professionalità dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. La nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo e in caso di giudizio positivo il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di anzianità sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno. Al fine del conferimento di funzioni più elevate, il magistrato può essere classificato solamente dopo un quinquennio dal conseguimento del giudizio positivo;

l5. prevedere che il giudizio di attitudine e di professionalità è negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri di valutazione; in tal caso il magistrato è sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di qualificazione, indicando le specifiche carenze riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione ad una diversa funzione nella medesima sede, o escluderlo dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o di collaborazione direttiva o a funzioni specifiche; prevedere che la nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo e che il giudizio negativo comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio. Prevedere che nel caso in cui al giudizio negativo consegue un giudizio positivo, il magistrato, al fine del conferimento di funzioni più elevate, che non siano state escluse ai sensi della presente lettera, può essere classificato solamente dopo sei anni dal giudizio positivo. Prevedere inoltre che se il Consiglio superiore della magistratura formula, previa audizione del magistrato, un secondo giudizio negativo, questi è dispensato dal servizio. Prevedere che prima dell'audizione il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia e che tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato o da un avvocato del foro libero. Non può, comunque, essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza;

16. prevedere che la valutazione di attitudine e di professionalità concernente magistrati fuori ruolo è compiuta sulla base della capacità, laboriosità, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza, riferiti alla funzione esercitata; prevedere che a tal fine il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio:

a) quanto ai magistrati in servizio presso il Mmistero della giustizia, previa acquisizione del parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai membri che rivestono la qualità di magistrato, redatto sulla base del rapporto informativo del capo dell'ufficio al quale il magistrato appartiene;

b) quanto agli altri magistrati collocati fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, previo parere del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma, redatto sulla base della relazione dell'autorità presso la quale i magistrati prestano servizio, illustrativa dell'attività svolta; e che è fatta salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di produrre ogni utile documentazione, purché attinente ai parametri di valutazione;

17. prevedere che in caso di giudizio negativo o non positivo espresso in merito alla valutazione di professionalità del magistrato non si considerano, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, i periodi temporali considerati quali riferimento per la espressione dei predetti giudizi».

 

1.1000/2 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 1.

 

1.1000/3 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «e siano le seguenti» sino alla fine del numero.

 

1.1000/4 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere a) e b).

 

1.1000/5 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere a) e c).

 

1.1000/6 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere a) e d).

 

1.1000/7 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere a) ed e).

 

1.1000/8 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere a) e f).

 

1.1000/9 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere a) e g).

 

1.1000/10 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere a) e h).

 

1.1000/11 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere a) e i).

 

1.1000/12 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere a) e j).

 

1.1000/13 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere a) e k).

 

1.1000/14 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere a) e l).

 

1.1000/15 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera a).

 

1.1000/16 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere b) e c).

 

1.1000/17 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere b) e d).

 

1.1000/19 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere b) ed e).

 

1.1000/20 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere b) e f).

 

1.1000/21 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere b) e g).

 

1.1000/22 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere b) ed i).

 

1.1000/23 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere b) e j).

 

1.1000/24 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere b) e k).

 

1.1000/25 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera b) e l).

 

1.1000/26 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera b).

 

1.1000/27 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera c) e d).

 

1.1000/28 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera c) ed e).

 

1.1000/29 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere c) e f).

 

1.1000/30 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere c) e g).

 

1.1000/31 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere c) e h).

 

1.1000/32 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere c) ed i).

 

1.1000/33 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere c) ed j).

 

1.1000/34 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere c) e k).

 

1.1000/35 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere c) e l).

 

1.1000/36 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera c).

 

1.1000/37 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere d) ed e).

 

1.1000/38 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere d) e f).

 

1.1000/39 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere d) e g).

 

1.1000/40 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere d) e h).

 

1.1000/41 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere d) e i).

 

1.1000/42 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere d) e j).

 

1.1000/43 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere d) e k).

 

1.1000/44 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere d) e l).

 

1.1000/45 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera d).

 

1.1000/46 Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

Nel numero 1), sopprimere le lettere e) ed f)

Conseguentemente: al numero 3, lettera b), sopprimere le parole: «, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli»;

al numero 7) sopprimere le lettere g) ed h);

sopprimere il numero 8-bis.

 

1.1000/47 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere e) e f).

 

1.1000/48 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere e) e g).

 

1.1000/49 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere e) e h).

 

1.1000/50 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere e) e i).

1.1000/51 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere e) e j).

 

1.1000/52 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere e) e k).

 

1.1000/53 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere e) e l).

 

1.1000/54 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera e).

 

1.1000/55 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere f) e g).

 

1.1000/56 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere f) e h).

 

1.1000/57 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere f) e i).

 

1.1000/58 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere f) e j).

 

1.1000/59 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere f) e k).

 

1.1000/60 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere f) e l).

 

1.1000/61 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera f).

 

1.1000/62 Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

f-ter) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;».

 

1.1000/63 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere g) e i).

 

 

1.1000/64 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere g) e j).

 

1.1000/65 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere g) e k).

 

1.1000/66 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere g) e l).

 

1.1000/67 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera g).

 

1.1000/68 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere h) e i).

 

1.1000/69 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere h) e j).

 

1.1000/70 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere h) e k).

 

1.1000/71 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere h) e l).

 

1.1000/72 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera h).

 

1.1000/73 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere i) e j).

 

1.1000/74 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere i) e k).

 

1.1000/75 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere i) e l).

1.1000/76 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera i).

 

1.1000/77 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere j) e k).

 

1.1000/78 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere j) e l).

 

1.1000/79 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera j).

 

1.1000/80 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere le lettere k) e l).

 

1.1000/81 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera k).

 

1.1000/82 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 1), sopprimere la lettera l).

 

1.1000/83 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 2.

 

1.1000/84 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2, alla lettera a), sopprimere la parola: «automaticamente».

 

1.1000/85 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2, alla lettera a), sostituire le parole da: «I. prima classe» fino a: «28 anni in poi» con le seguenti:

«I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a dieci mesi;

II. seconda classe: da dieci mesi a due anni e sei mesi;

III. terza classe: da due anni e sei mesi a sei anni;

IV. quarta classe: da sei anni a dieci anni;

V. quinta classe: da dieci anni a diciotto anni;

VI. sesta classe: da diciotto anni a ventisei anni;

VII. settima classe: da ventisei anni in poi».

 

1.1000/86 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2, punto I, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «nove mesi».

 

1.1000/87 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2, punto I, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «otto mesi».

 

 

1.1000/88 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2, punto I, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «sette mesi».

 

1.1000/89 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2, punto II, sostituire le parole: «da sei mesi», con le seguenti: «da nove mesi».

 

1.1000/90 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2, punto II, sostituire le parole: «da sei mesi», con le seguenti: «da otto mesi».

 

1.1000/91 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2, punto II, sostituire le parole: «da sei mesi», con le seguenti: «da sette mesi».

 

1.1000/92 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto II, sostituire le parole: «a due anni» con le seguenti: «a cinque anni».

 

1.1000/93 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto II, sostituire le parole: «a due anni» con le seguenti: «a quattro anni».

 

1.1000/94 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto II, sostituire le parole: «a due anni» con le seguenti: «a tre anni».

 

1.1000/95 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto III, sostituire le parole: «da due anni» con le seguenti: «da cinque anni».

 

1.1000/96 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto III, sostituire le parole: «da due anni» con le seguenti: «da quattro anni».

 

1.1000/97 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto III, sostituire le parole: «da due anni» con le seguenti: «da tre anni».

 

1.1000/98 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto III, sostituire le parole: «a cinque anni» con le seguenti: «a otto anni».

 

1.1000/99 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto III, sostituire le parole: «a cinque anni» con le seguenti: «a sette anni».

 

1.1000/100 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto III, sostituire le parole: «a cinque anni» con le seguenti: «a sei anni».

 

1.1000/101 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto IV, sostituire le parole: «da cinque anni» con le seguenti: «da otto anni».

 

1.1000/102 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto IV, sostituire le parole: «da cinque anni» con le seguenti: «da sette anni».

 

1.1000/103 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto IV, sostituire le parole: «da cinque anni» con le seguenti: «da sei anni».

 

1.1000/104 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto IV, sostituire le parole: «a tredici anni» con le seguenti: «a sedici anni».

 

1.1000/105 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto IV, sostituire le parole: «a tredici anni» con le seguenti: «a quindici anni».

 

1.1000/106 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto IV, sostituire le parole: «a tredici anni» con le seguenti: «a quattordici anni».

 

 

 

1.1000/107 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto V, sostituire le parole: «da tredici anni» con le seguenti: «da sedici anni».

 

1.1000/108 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto V, sostituire le parole: «da tredici anni» con le seguenti: «da quindici anni».

1.1000/109

 

Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto V, sostituire le parole: «da tredici anni» con le seguenti: «da quattordici anni».

 

1.1000/110 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto V, sostituire le parole: «a venti anni» con le seguenti: «a ventidue anni».

 

1.1000/111 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto V, sostituire le parole: «a venti anni», con le seguenti: «a ventuno anni».

 

1.1000/112 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto VI, sostituire le parole: «da venti anni», con le seguenti: «da ventitrè anni».

 

1.1000/113 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto VI, sostituire le parole: «da venti anni», con le seguenti: «da ventidue anni».

 

1.1000/114 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto VI, sostituire le parole: «da venti anni», con le seguenti: «da ventuno anni».

 

1.1000/115 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto VI, sostituire le parole: «da venti anni», con le seguenti: «da trentuno anni».

 

1.1000/116 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto VI, sostituire le parole: «da venti anni», con le seguenti: «da trenta anni».

 

 

1.1000/117 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto VI, sostituire le parole: «a ventotto anni», con le seguenti: «da ventinove anni».

 

1.1000/118 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto VII, sostituire le parole: «da ventotto anni», con le seguenti: «da trentuno anni».

 

1.1000/119 Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto VII, sostituire le parole: «da ventotto anni», con le seguenti: «da trenta anni».

 

1.1000/120 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), punto VII, sostituire le parole: «da ventotto anni», con le seguenti: «da ventinove anni».

 

1.1000/121 Calvi, Ayala, Brutti Massimo Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 3.

 

1.1000/122 Dalla Chiesa, Cavallaro, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sopprimere le lettere a) e b).

 

1.1000/123 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sopprimere le lettere a) e c).

 

1.1000/124 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sopprimere la lettera a).

 

1.1000/125 Dalla Chiesa, Cavallaro, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a), le parole: «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» con le seguenti: «prevedere che, fino al compimento del decimo anno dall'ingresso in magistratura»; e le parole: «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «che, dopo i diciannove anni, previo concorso per titoli ed esami».

 

1.1000/126 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a), le parole: «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» con le seguenti: «prevedere che, fino al compimento del decimo anno dall'ingresso in magistratura»; e le parole: «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «che, dopo i diciotto anni, previo concorso per titoli ed esami».

 

1.1000/127 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a), le parole: «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» con le seguenti: «prevedere che, fino al compimento del decimo anno dall'ingresso in magistratura»; e le parole: «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «che, dopo i diciassette anni, previo concorso per titoli ed esami».

 

 

1.1000/128 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a), le parole: «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» con le seguenti: «prevedere che, fino al compimento del decimo anno dall'ingresso in magistratura»; e le parole: «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «che, dopo i sedici anni, previo concorso per titoli ed esami».

 

1.1000/129 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a), le parole: «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» con le seguenti: «prevedere che, fino al compimento del decimo anno dall'ingresso in magistratura».

 

1.1000/130 Dalla Chiesa, Cavallaro, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a), le parole: «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» con le seguenti: «prevedere che, fino al compimento del nono anno dall'ingresso in magistratura».

 

1.1000/131 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a), le parole: «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» con le seguenti: «prevedere che, fino al compimento del settimo anno dall'ingresso in magistratura».

 

1.1000/132 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), alla lettera a), sopprimre le parole: «, previo concorso per titoli ed esami,» ovunque esse ricorrano.

 

1.1000/133 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a), le parole: «che dopo gli otto anni» con le seguenti: «che dopo i quattro anni»; e le parole: «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «che, dopo i sedici anni, previo concorso per titoli ed esami».

 

1.1000/134 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a), le parole: «che dopo gli otto anni» con le seguenti: «che dopo i cinque anni»; e le parole: «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «che, dopo i diciannove anni, previo concorso per titoli ed esami».

 

1.1000/135 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a), le parole: «che dopo gli otto anni» con le seguenti: «che dopo i sei anni»; e le parole: «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «che, dopo i diciannove anni, previo concorso per titoli ed esami».

 

1.1000/136 Dalla Chiesa, Cavallaro, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a), le parole: «che dopo gli otto anni» con le seguenti: «che dopo i sette anni»; e le parole: «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «che, dopo i diciassette anni, previo concorso per titoli ed esami».

 

1.1000/137 Dalla Chiesa, Cavallaro, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a) le parole: «che dopo gli otto anni» con le seguenti: «che dopo i cinque anni».

 

1.1000/138 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a) le parole: «che dopo gli otto anni» con le seguenti: «che dopo i sei anni».

 

1.1000/139 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a) le parole: «che dopo gli otto anni» con le seguenti: «che dopo i sette anni».

 

1.1000/140 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a) le parole: «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «che, dopo i diciannove anni, previo concorso per titoli ed esami».

 

1.1000/141 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a) le parole: «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «che, dopo i diciotto anni, previo concorso per titoli ed esami».

 

1.1000/142 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a) le parole: «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «che, dopo i diciassette anni, previo concorso per titoli ed esami».

 

1.1000/143 Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire alla lettera a) le parole: «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» con le seguenti: «che, dopo i sedici anni, previo concorso per titoli ed esami».

 

 

1.1000/144 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sopprimere le lettere b) e c).

 

1.1000/145 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sopprimere la lettera b).

 

1.1000/146 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che le funzioni semidirettive giudicanti e le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive, siano attribuite, previa valutazione dei titoli, dal Consiglio Superiore della Magistatura;».

 

1.1000/147 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sostituire la lettera b) del numero 3) con la seguente:

«b) prevedere che le funzioni di secondo grado siano attribuite a domanda dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa valutazione di idoneità, dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura; che le funzioni di legittimità e direttive siano attribuite dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli».

 

1.1000/148 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sopprimere la lettera c).

 

1.1000/149 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sopprimere la lettera c).

 

1.1000/150 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 4.

 

1.1000/151 Magistrelli, Dalla Chiesa, Manzione, Cavallaro

All'emendamento 1.1000, sopprimere il numero 4.

 

1.1000/152 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 4), alla lettera a) sopprimere le parole da: «, precisando che il candidato» sino alle parole: «intende accedere».

 

1.1000/153 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 4), alla lettera c) sostituire la parola: «eventualmente» con la parola: «ma».

 

1.1000/154 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 5).

1.1000/155 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5)

a) prevedere che i magistrati, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti, possano partecipare a concorsi per titoli banditi dal Consiglio Superiore della magistratura per l'assegnazione di posti vacanti rispettivamente nella funzione requirente o giudicante;

b) prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella valutazione dei titoli, tenga conto delle attitudini personali e professionali dei candidati alla acquisizione della funzione requirente o giudicante richiesta;

c) prevedere che il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso circondario;».

Conseguentemente, al numero 6) sopprimere la lettera a).

 

1.1000/156 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), al numero 5), lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «espletato un corso di formazione al riguardo presso la Scuola di cui all'articolo 3».

 

1.1000/157 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), al numero 5), lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «espletato un corso di formazione al riguardo presso la Scuola di cui all'articolo 3».

 

1.1000/158 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 6).

 

 

1.1000/159 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 6), alla lettera a) sostituire le parole: «in diverso distretto» con le seguenti: «in diverso circondario».

 

1.1000/160 Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 6), alla lettera a) sostituire la parola: «distretto» con la seguente: «circondario».

 

1.1000/161 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), al numero 6) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale».

 

1.1000/162 Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sostituire dal numero 7) sino alla fine della lettera con il seguente:

«7)

a) disciplinare le modalità della progressione nella carriera collegandola a periodiche valutazioni di professionalità in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo che i magistrati ordinari si distinguano unicamente secondo le funzioni conferite ai sensi delle lettere seguenti;

b) prevedere che le funzioni di primo grado sono conferite ai magistrati dopo il completamento del tirocinio, e sono:

1. giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni;

2. magistrato di sorveglianza presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza;

3. sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ivi compresa la direzione distrettuale antimafia, ove costituita, e il tribunale per i minorenni;

c) prevedere che le funzioni di secondo grado, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

Tali funzioni sono:

1. consigliere presso la corte di appello;

2. sostituto procuratore generale presso la corte di appello e sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

3. destinato alla corte di cassazione ed alla procura generale presso la medesima corte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

4. presidente del Tribunale, ivi compreso quello per i minorenni, procuratore della repubblica presso il tribunale e presso il tribunale per minorenni, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, salvo quanto previsto dal punto 7) della lettera d);

5. presidente di sezione del tribunale e procuratore della Repubblica aggiunto.

d) prevedere che le funzioni di legittimità, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

1) consigliere presso la corte di cassazione;

2) sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;

3) procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

4) presidente di sezione presso la corte di appello;

5) avvocato generale presso la procura generale della corte di appello;

6) presidente del tribunale di sorveglianza;

7) presidente del tribunale, procuratore della Repubblica presso il tribunale, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari in relazione agli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

e) prevedere che le funzioni direttive superiori sono conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

1) primo presidente della corte di cassazione;

2) procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, presidente aggiunto presso la corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

3) presidente di sezione presso la corte di cassazione e avvocato generale presso la corte medesima;

4) presidente di corte d'appello;

5) procuratore generale presso la corte di appello.

 

1.1000/163 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 7.

 

1.1000/164 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), aggiungere in fine alla lettera g) del numero 7 le seguenti parole: «ovvero abbiano conseguito a domanda tali funzioni da non meno di tre anni e le abbiano esercitate continuativamente negli ultimi tre anni».

 

1.1000/165 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), aggiungere in fine alla lettera h) del numero 7 le seguenti parole: «ovvero abbiano conseguito a domanda tali funzioni da non meno di tre anni e le abbiano esercitate continuativamente negli ultimi tre anni».

 

1.1000/166 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), aggiungere in fine alla lettera i) del numero 7 le seguenti parole: «ovvero abbiano conseguito a domanda tali funzioni da non meno di cinque anni e le abbiano esercitate continuativamente negli ultimi tre anni».

 

1.1000/167 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), aggiungere in fine alla lettera j) del numero 7 le seguenti parole: «ovvero abbiano conseguito a domanda tali funzioni da non meno di cinque anni e le abbiano esercitate continuativamente negli ultimi tre anni».

 

1.1000/168 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), aggiungere in fine alla lettera k) del numero 7 le seguenti parole: «ovvero abbiano conseguito a domanda tali funzioni da non meno di dieci anni e le abbiano esercitate continuativamente negli ultimi tre anni».

 

1.1000/169 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), aggiungere in fine alla lettera l) del numero 7 le seguenti parole: «ovvero abbiano conseguito a domanda tali funzioni da non meno di dieci anni e le abbiano esercitate continuativamente negli ultimi tre anni».

 

 

1.1000/170 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 8.

 

1.1000/171 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 9.

 

1.1000/172 Manzione, Magistrelli, Cavallaro, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.1000, al numero 9, lettera a), sostituire la parola: «quattro», con la seguente: «sei».

 

1.1000/173 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 9), sostituire la parola: «quattro», con la seguente: «tre» e le parole: «per un periodo ulteriore di anni due» con le altre: «per un periodo ulteriore della stessa durata».

 

1.1000/174 Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 9), sostituire la parola: «distretto» con la seguente: «circondario».

 

1.1000/175 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 9), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale».

 

1.1000/176 Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sostituire i numeri 10) e 11) con i seguenti:

«10) prevedere che annualmente sia bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, quali considerate dall'art. 4, n. 1 della legge 24 maggio 1951, n. 392;

10-bis) prevedere che il concorso concerna sino al 25 per cento dei posti pubblicati nell'anno precedente dal Consiglio superiore della magistratura;

10-ter) prevedere che a tale concorso siano ammessi magistrati aventi almeno quindici anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito;

10-quater) prevedere che sia accordata precedenza assoluta ai magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione;

10-quinquies) prevedere che nella valutazione dei titoli siano presi in esame sia quelli presentati dal candidato, sia quelli valutati d'ufficio a campione, secondo criteri oggettivi definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

11) prevedere che la commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, sia composta dal Presidente della Corte di Cassazione o di un presidente di sezione da lui delegato, che la presiede; da tre magistrati, di cui esercitanti funzioni di legittimità; da un professore universitario di prima fascia di materie giuridiche e da un avvocato abilitato all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori;

11-bis) prevedere che il superamento dell'esame non costituisce titolo per l'attribuzione di funzioni diverse da quelle di legittimità di vari grado».

 

1.1000/177 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 10.

 

1.1000/178 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 11.

 

1.1000/179 Centaro

All'emendamento 1.1000, alla lettera a) sostituire le lettere g), h), i), j), k), l), m), con le seguenti:

«g) prevedere che annualmente la meta'dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado sia assegnata, previo concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, a magistrati con almeno otto anni di anzianità, di cui almeno gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti;

h) prevedere:

h1) che il dieci per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga assegnato a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado, previo concorso per titoli ed esami, scritti ed orali;

h2) che il dieci per cento dei medesimi posti venga assegnato, a domanda e previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, a magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

h3) che il trenta per cento dei medesimi posto venga assegnato, a domanda e previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, a magistrati con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni:

i) prevedere che annualmente la meta'dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado sia assegnata, previo concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, a magistrati con almeno otto anni di anzianità, di cui almeno gli ultimi tre nelle funzioni requirenti;

j) prevedere:

j1) che il dieci per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga assegnato a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado, previo concorso per titoli ed esami, scritti ed orali;

j2) che il dieci per cento dei medesimi posti venga assegnato, a domanda e previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, a magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo arado;

j3) che il trenta per cento dei medesimi posti venga assegnato, a domanda e previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, a magistrati con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni;

k) prevedere, a fini di cui alle lettere g) ed hl), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti e di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino funzioni giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

l) prevedere, ai fini di cui alle lettere k) ed il) l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

m) prevedere che annualmente per la copertura della metà dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le rispettive funzioni di secondo grado oppure con un'anzianità di servizio di almeno quindici anni;

n) prevedere:

n1) che annualmente per la copertura del settantacinque per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le rispettive funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;

n2) che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303».

 

1.1000/180 Centaro

All'emendamento 1.1000, lettera a), sostituire alla lettera g) del numero 11 il numero «25» con il numero «10».

 

1.1000/181 Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

All'emendamento 1.1000, al numero 11), lettera g), sostituire la parola: «25» con la seguente: «70».

 

1.1000/182 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 12.

 

1.1000/183 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 13.

 

1.1000/184 Centaro

All'emendamento 1.1000, al numero 13), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «otto».

 

 

1.1000/185 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 14.

 

1.1000/186 Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 15.

 

1.1000 Il Governo

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) «modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

a) funzioni giudicanti di primo grado;

b) funzioni requirenti di primo grado;

c) funzioni giudicanti di secondo grado;

d) funzioni requirenti di secondo grado;

e) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado;

f) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado;

g) funzioni direttive di primo grado;

h) funzioni direttive di secondo grado;

i) funzioni giudicanti di legittimità;

j) funzioni requirenti di legittimità;

k) funzioni direttive di legittimità;

l) funzioni direttive superiori di legittimità;

 

2) a) prevedere che la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

II. seconda classe: da sei mesi a due anni;

III. terza classe: da due a cinque anni;

IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;

V. quinta classe: da tredici a venti anni;

VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;

VII. settima classe: da ventotto anni in poi;

b) prevedere che i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui alle lettere h2) e i2) del numero 11 conseguono la quinta classe stipendiale;

c) prevedere che i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera n) del numero 11 conseguono la sesta classe stipendiale;

 

3) a) prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni di legittimità;

b) prevedere che le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive siano attribuite dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli;

c) prevedere le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i criteri di valutazione;

4) a) prevedere che per l'ingresso in magistratura sia bandito un concorso per l'accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente, precisando che il candidato, all'atto della domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende accedere;

b) prevedere distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in parte diverse in relazione alla specificità della funzione prescelta;

c) prevedere distinte commissioni, eventualmente con un unico presidente;

5) a) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente;

b) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso;

c) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata al successivo numero 11 lettera f) e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

d) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante;

e) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso;

f) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata al successivo numero 11, lettera e) e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

 

6) a) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto;

b) prevedere che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, i magistrati attualmente in servizio possano richiedere, nei limiti dei posti vacanti, il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, previa valutazione positiva da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;

c) prevedere che i magistrati di cui alla lettera b) possano partecipare al concorso di cui al numero 11, lettere b) e d), anche in assenza del requisito di esercizio per almeno cinque anni delle diverse funzioni;

 

7) a) prevedere che funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

b) prevedere che funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni;

c) prevedere che funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

d) prevedere che funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

e) prevedere che funzioni di legittimità giudicanti siano quelle di consigliere della corte di cassazione;

f) prevedere che funzione di legittimità requirenti siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;

g) prevedere che funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui al numero 8-bis), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

h) prevedere che funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui al numero 8-bis), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

i) prevedere che funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

j) prevedere che funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

k) prevedere che funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

l) prevedere che funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

 

8) prevedere che i concorsi per gli incarichi direttivi consistono, nella valutazione da parte della commissione di cui al successivo numero 11, lettera q), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, nella valutazione della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa ed in un successivo colloquio;

 

8-bis) prevedere per il conferimento degli incarichi semi direttivi una valutazione da parte della commissione di cui al successivo numero 11, lettera q), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici; la commissione comunica l'esito delle valutazioni dei candidati al Consiglio Superiore della Magistratura, che sceglie tra quelli valutati positivamente, tenendo altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati;

 

9) a) prevedere che gli incarichi direttivi siano attribuiti per la durata di anni quattro, rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, per un periodo ulteriore di anni due;

b) prevedere che il magistrato, allo scadere del termine di cui alla precedente lettera a), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori del distretto di provenienza;

 

10) a) prevedere che le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

b) prevedere che le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

c) prevedere che le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della corte di cassazione e quella di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

d) prevedere che le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di procuratore generale presso la corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno dieci anni;

e) prevedere che le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo presidente della corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

 

11) a) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, a domanda venga assegnato, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti;

b) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;

c) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, a domanda venga assegnato, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti;

d) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;

e) prevedere, ai fini di cui alla lettera b), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni giudicanti e costituita da tre magistrati giudicanti che esercitino funzioni di secondo grado e da due magistrati requirenti che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

f) prevedere, ai fini di cui alla lettera d), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado e da due magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

g) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado a domanda venga assegnato, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

h) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

h1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado;

h2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;

i) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado a domanda venga assegnato, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;

j) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

j1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

j2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;

k) prevedere, ai fini di cui alla lettera h), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino funzioni di giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

l) prevedere, ai fini di cui alla lettera i), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

m) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le rispettive funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;

n) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303;

o) prevedere l'istituzione di una commissione di concorso alle funzioni di legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

p) prevedere l'istituzione di una commissione di esame alle funzioni direttive, composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di legittimita, e da tre magistrati che esercitino funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due magistrati che esercitino funzioni requirenti direttive di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura. Prevedere che la Commissione comunichi gli esiti del concorso al Consiglio Superiore della Magistratura che forma la graduatoria e propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; prevedere il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni;

q) prevedere che i posti di cui alle lettere precedenti, messi a concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura; prevedere che i posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di cui alle lettere precedenti e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso;

 

12) a) prevedere che le commissioni di cui al presente articolo siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

b) prevedere che i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;

 

13) prevedere che nessun magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio nello stesso incarico per oltre dieci anni, salvo diversa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, per comprovate esigenze di servizio, per non oltre due anni;

 

14) individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i prowedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

b) indicare i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

c) assegnare al dirigente delJ'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo, ed attribuirgli l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, ultima parte, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) prevedere che, entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 30 gennaio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Prevedere che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno. Prevedere che, nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, sia attribuito al Ministero della Giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, un potere sostitutivo, nonché decisionale circa le rispettive competenze;

 

15) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalle lettere h2), i2) ed n) del numero 11 del presente articolo, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della scuola superiore delle professioni giuridiche disciplinata dall'articolo 3 della presente legge.

 

1.6 Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al primo comma, alla lettera a) ivi richiamata, sopprimere le parole «e stabilire l'accesso alle funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione anche mediante concorso».

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere la lettera b).

 

1.7 Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da «e stabilire l'accesso alle funzioni di legittimità», sino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, lettera b).

 

1.8 Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole «e stabilire» fino alla fine della lettera a).

 

1.9 Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole «anche mediante concorso».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere la lettera b).

 

1.10 Il Governo

Al comma 1, lettera a) sostituire alle parole «anche mediante concorso» le parole «previa valutazione di una commissione speciale presso il Consiglio superiore della magistratura o mediante concorso».

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 7 MAGGIO 2003

214ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari

 

(Esame dei disegni di legge nn. 1536, 1668, 1710, 1731, 1765, 1843 e 2172, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1296, 104, 279, 280, 344, 347, 382, 385, 454, 456, 502, 578, 740, 752, 771, 955, 970, 1050, 1051, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1279, 1300, 1367, 1411, 1426, 1468, 1493, 1519, 1555 e 1632. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 aprile scorso.

 

La Commissione conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge n. 1536, 1668, 1710, 1731, 1765, 1843 e 2172 con quello degli altri disegni di legge in titolo.

 

Riprende l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, lettera a) e dei relativi subemendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 aprile.

Il presidente Antonino CARUSO dà conto del parere espresso dalla 1a Commissione permanente sui subemendamenti relativi all'emendamento 1.1000.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posto a i voti, è respinto l'emendamento 1.1.

Il senatore CALVI fa proprio l'emendamento 1.2 e, recependo una proposta del presidente Antonino CARUSO, lo modifica sostituendo la parola "due anni" con le altre "diciotto mesi".

Il senatore FASSONE preannuncia la sua astensione sull'emendamento 1.2, ritenendo comunque inopportuno un innalzamento del termine per l'esercizio della delega, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del disegno di legge n. 1296.

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere contrario sull'emendamento 1.2 in quanto, pur trattandosi di materia complessa, il termine di un anno appare preferibile in quanto consentirebbe il varo della riforma in tempi brevi.

Il senatore ZANCAN è favorevole alla previsione di un termine di due anni per l'esercizio della delega sulla base della considerazione che, trattandosi di una riforma errata, sarebbe opportuno poter disporre di più tempo per consentire una maggiore riflessione o comunque per ritardare i tempi della piena attuazione dell'intervento normativo.

Il senatore CALVI, in replica alle considerazioni del relatore, osserva che l'aspetto della particolare complessità della materia interessata dalla delega, suggerisce invece la previsione di un termine più ampio che potrebbe essere proprio quello di diciotto mesi.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.2, come emendato, 1.4 e 1.5.

Con riferimento al subemendamento 1.1000/1 interviene per dichiarazione di voto il senatore FASSONE il quale, con l'occasione, richiama l'attenzione del Governo su alcune criticità dell' emendamento governativo 1.1000. In particolare osserva che le scelte normative indicate nella proposta del Governo in tema di accesso in magistratura appaiono in contrasto con l'articolo 106 della Costituzione che, per la nomina a magistrato, individua tre distinte ipotesi. Tra esse la nomina per concorso riveste un ruolo centrale non solo per collocazione nella norma, ma in quanto esprime il principio, desumibile dalla portata delle altre ipotesi di nomina, per il quale la nomina per concorso è la sola che abilita in astratto all'esercizio di tutte le funzioni riferibili ad un magistrato. In considerazione di ciò non dovrebbe ritenersi legittima sotto il profilo costituzionale la previsione di concorsi distinti rispettivamente per la nomina alle funzioni giudicanti o alle requirenti.

Non risulta comprensibile poi - continua il senatore Fassone - come si possano prevedere per il concorso materie distinte in relazione al diverso percorso prescelto in quanto sia l'esercizio delle funzioni giudicanti sia quello delle funzioni requirenti presuppone la conoscenza delle medesime materie giuridiche.

Un terzo elemento di criticità della proposta governativa si rinviene nelle possibili difficoltà che potrebbero derivare per i casi di inidoneità all'esercizio della funzione concretamente svolta dal singolo magistrato per via dell'irrigidimento che si propone di introdurre in ordine al passaggio di funzioni.

Infine richiama l'attenzione del Governo sulla "fuga" in atto dalle procure quale risposta alle proposte governative.

Il relatore Luigi BOBBIO, intervenendo in replica alle osservazioni del senatore Fassone, dichiara di non condividere la sua proposta interpretativa dell'articolo 106 della Costituzione, in quanto la stessa appare in contrasto con ciò che avviene per i passaggi di carriera e di funzioni secondo la legislazione vigente nell'applicazione che della stessa è fatta dal Consiglio superiore della magistratura.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/2 e 1.1000/3.

Il senatore Zancan aggiunge la sua firma al subemendamento 1.1000/4.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/4 fino alle parole "le lettere a)". Posta ai voti la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7, 1.1000/8, 1.1000/9, 1.1000/10, 1.1000/11, 1.1000/12, 1.1000/13, 1.1000/14 e 1.1000/15.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara decaduto, stante l'assenza del proponente, il subemendamento 1.1000/16.

Il senatore FASSONE aggiunge la propria firma al subemendamento 1.1000/17.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/17 fino alle parole "le lettere b)". Posta ai voti è respinta la prima parte del subemendamento e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/19, 1.1000/20, 1.1000/21, 1.1000/22, 1.1000/23, 1.1000/24, 1.1000/25 e 1.1000/26.

Il senatore CENTARO aggiunge la propria firma al subemendamento 1.1000/27.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/27 fino alle parole "la lettera c)". Posta ai voti è respinta la prima parte del subemendamento e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/28, 1.1000/29, 1.1000/30, 1.1000/31, 1.1000/32, 1.1000/33, 1.1000/34, 1.1000/35 e 1.1000/36.

Il senatore BUCCERO aggiunge la propria firma al subemendamento 1.1000/37.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/37 fino alle parole "la lettera d)". Posta ai voti è respinta la prima parte del subemendamento e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/38, 1.1000/39, 1.1000/40, 1.1000/41, 1.1000/42, 1.1000/43, 1.1000/44 e 1.1000/45.

Il senatore CALVI aggiunge la propria firma al subemendamento 1.1000/46.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/46 fino alle parole "le lettere e)". Posta ai voti è respinta la prima parte del subemendamento e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/47, 1.1000/48, 1.1000/49, 1.1000/50, 1.1000/51, 1.1000/52, 1.1000/53 e 1.1000/54.

Il senatore CALVI aggiunge la propria firma al subemendamento 1.1000/55.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/55 fino alle parole "la lettera f)". Posta ai voti è respinta la prima parte del subemendamento e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/56, 1.1000/57, 1.1000/58, 1.1000/59, 1.1000/60 e 1.1000/61.

Con riferimento al subemendamento 1.1000/62 interviene il senatore FASSONE per dichiarazione di voto, osservando come sia stato inopportuno nella proposta governativa non prevedere le funzioni semidirettive requirenti di primo e di secondo grado che il subemendamento in esame propone di reintrodurre. Osserva infatti che dalla soppressione deriverebbero molti problemi di carattere ordinamentale a fronte di indubbi vantaggi organizzativi, in particolare per le procure più grandi, derivanti dalla previsione di tali funzioni.

Il senatore ZANCAN, concordando con quanto osservato dal senatore Fassone, e preannunciando il proprio voto a favore del subemendamento in esame, fa presente che le funzioni dell'aggiunto e dell'avvocato generale sono da ritenersi indispensabili per le esigenze organizzative delle procure, in quanto, tra l'altro, permettono di sopperire ai casi di impedimento temporaneo e di vacanza di sede. La proposta del Governo pertanto non tiene conto della realtà e presenta aspetti contraddittori in quanto se da un lato invoca criteri meritocratici dall'altro, ripudiando criteri oggettivi come quello dell'anzianità, favorisce deleghe di funzioni che potrebbero non essere ispirate a correttezza ed imparzialità.

Il relatore Luigi BOBBIO pone l'accento sull'inefficienza ed i limiti dell'attuale normativa che, impedendo al procuratore della Repubblica di scegliere gli aggiunti, lo costringe a far ricorso a soluzioni alternative di fatto per il miglior funzionamento della procura, nei casi in cui non venga ad instaurarsi quel rapporto fiduciario che normalmente dovrebbe caratterizzare il rapporto fra il procuratore e gli aggiunti.

Il senatore CALVI osserva, argomentando dalle osservazioni del relatore, che la proposta del Governo finisce per legittimare comportamenti non corretti e spesso non sorretti dalla necessaria imparzialità.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.1000/62.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/63 fino alle parole "le lettere g)". Posta ai voti, la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/64, 1.1000/65, 1.1000/66 e 1.1000/67.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/68 fino alle parole "le lettere h)". Posta ai voti, la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/69, 1.1000/70, 1.1000/71 e 1.1000/72.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/73 fino alle parole "le lettere i)". Posta ai voti, la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/74, 1.1000/75 e 1.1000/76.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/77 fino alle parole "la lettera j)". Posta ai voti la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/78 e 1.1000/79.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/80 fino alle parole "la lettera k)". Posta ai voti la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché il successivo subemendamento 1.1000/81.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.1000/82.

Intervenendo in sede di dichiarazione sul subemendamento 1.1000/83, il senatore FASSONE invita il Governo a riflettere sul meccanismo delineato al numero 11) della lettera a) del subemendamento 1.1000 in quanto alcune percentuali indicate potrebbero risultare eccessive rispetto alle normali esigenze, con conseguenze rilevanti in ordine alla copertura dei posti e delle funzioni disponibili, come l'esperienza operativa e taluni interventi normativi testimonierebbero. In particolare, ad esempio, sarebbe opportuno riconsiderare le percentuali previste per la copertura dei posti vacanti nelle funzioni di secondo grado al fine di tener conto della scarsa e naturale propensione dei magistrati con una certa anzianità a cambiare distretto nei casi in cui questo non sia la conseguenza di una progressione della carriera.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.1000/83, 1.1000/84 e 1.1000/85.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/86 fino alle parole "sei mesi". Posta ai voti la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/87, 1.1000/88, 1.1000/89, 1.1000/90 e 1.1000/91.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/92 fino alle parole "a due anni". Posta ai voti la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/93, 1.1000/94, 1.1000/95, 1.1000/96 e 1.1000/97.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/98 fino alle parole "a cinque anni". Posta ai voti la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/99, 1.1000/100, 1.1000/101, 1.1000/102 e 1.1000/103.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/104 fino alle parole "a tredici anni". Posta ai voti la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/105, 1.1000/106, 1.1000/107, 1.1000/108 e 1.1000/109.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/110 fino alle parole "a venti anni ". Posta ai voti la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/111, 1.1000/112, 1.1000/113 e 1.1000/114.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento i subemendamenti 1.1000/115 e 1.1000/116.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.1000/117 e risultano conseguentemente preclusi i subemendamenti 1.1000/118, 1.1000/119, 1.1000/120.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.1000/121.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/122 fino alle parole "le lettere a) ". Posta ai voti, la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/123 e 1.1000/124.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/125 fino alle parole "ottavo anno dall'ingresso in magistratura ". Posta ai voti, la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/126, 1.1000/127, 1.1000/128, 1.1000/129, 1.1000/130 e 1.1000/131.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore FASSONE che, in relazione al subemendamento 1.1000/132, ed in replica alle considerazioni del relatore, ribadisce le criticità espresse e le incertezze che la proposta del Governo pone in relazione all'articolo 106 della Costituzione.

Il senatore ZANCAN, concordando con il senatore Fassone, preannuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, e con l'occasione sottolinea l'erroneità della scelta del Governo di prevedere concorsi per titoli ed esami per il riferimento ai titoli, ritenendo che ben altri dovrebbero essere i criteri da prendere in considerazione per la progressione di carriera e per il vaglio di professionalità dei magistrati.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 13 MAGGIO 2003

215ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

 

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore FASSONE il quale sottolinea come l'atteggiamento di chiusura fin qui assunto dal Governo, anche rispetto ai suggerimenti di natura esclusivamente tecnica emersi nel corso del dibattito, non possa non risultare mortificante nei confronti dell'opposizione che ha invece costantemente cercato di ispirare la sua condotta parlamentare ad una linea di confronto costruttivo. A fronte della situazione che si è così determinata, non si comprende come il Governo possa portare avanti in questo modo la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Le considerazioni che precedono rendono evidente che l'atteggiamento dell'opposizione non potrà non modificarsi se non vi saranno mutamenti nel comportamento dei suoi interlocutori.

Si vede pertanto costretto fin da ora a chiedere la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 1.1000 presentato dal Governo nella seduta del 20 marzo scorso ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, in quanto tale emendamento è stato presentato senza essere corredato dalla necessaria relazione tecnica, che è stata trasmessa solo in un momento successivo.

 

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che la richiesta del senatore Fassone non può essere accolta, essendo l'emendamento 1.1000 già stato ammesso nella seduta del 20 marzo ricordata dallo stesso senatore Fassone.

Peraltro l'emendamento in questione è stato trasmesso – con l'annessa relazione tecnica - alla 5a Commissione permanente che lo sta esaminando e che esprimerà prossimamente il parere su di esso.

Più in generale riferendosi alle considerazioni svolte dal senatore Fassone, il presidente Antonino Caruso sottolinea poi come non possa contestarsi il diritto del Governo di far valere la sua peculiare posizione su un tema di rilevanza centrale come quello della riforma dell'ordinamento giudiziario.

 

Il senatore DALLA CHIESA condivide la considerazione da ultimo svolta dal presidente Antonino Caruso circa il diritto del Governo in carica di governare e di dare attuazione al proprio progetto politico, ma sottolinea che il senatore Fassone ha fatto riferimento ad un atteggiamento di chiusura anche rispetto a suggerimenti di ordine esclusivamente tecnico che non mettevano in discussione l'impostazione di fondo dell'intervento di riforma voluto dall'attuale Esecutivo, ma che anzi erano diretti a migliorarlo.

 

Il senatore ZANCAN sottolinea come l'atteggiamento del Governo evidenzi una mancanza di attenzione per i profili che attengono specificamente alla funzionalità della macchina giudiziaria, a prescindere dalla filosofia ispiratrice dell'intervento di forma che si intende realizzare.

 

Il sottosegretario VIETTI rileva come non vi sia la minima intenzione di sottovalutare i contributi che possono essere forniti dall'opposizione, ma deve tenersi presente che su alcuni temi in discussione esistono differenze reali tra maggioranza e opposizione e queste non possono certamente essere cancellate dal mero reiterarsi del confronto nell'ambito del presente dibattito.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dei relativi subemendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 aprile scorso, a partire dal subemendamento 1.1000/132.

 

Posto ai voti il subemendamento 1.1000/132 è respinto.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/133, fino alle parole "che dopo gli otto anni". Posta ai voti, la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/134, 1.1000/135, 1.1000/136, 1.1000/137, 1.1000/138 e 1.1000/139.

Il presidente Antonino CARUSO pone poi ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/140, fino alle parole "che dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami". Posta ai voti, la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/141, 1.1000/142 e 1.1000/143.

 

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.1000/144 e 1.1000/145.

 

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.1000/146, il senatore FASSONE sottolinea come lo strumento della selezione mediante concorso per titoli ed esami sia idoneo a valutare esclusivamente la preparazione tecnica del magistrato e appaia quindi del tutto inadeguato nel momento in cui si tratta di provvedere all'assegnazione di funzioni in ordine alle quali dovrebbero acquisire rilievo determinante anche aspetti ulteriori, quali l'indipendenza e l'autonomia di giudizio, l'equilibrio, la laboriosità, la capacità organizzativa.

 

Il sottosegretario di Stato VIETTI fa presente che il subemendamento 1.1000/146 non farebbe altro che reintrodurre il sistema di valutazione attualmente vigente, sistema che alla prova dei fatti si è rivelato assai più inidoneo di quanto non possa ipotizzarsi per il sistema che viene proposto con l'emendamento 1.1000.

 

Posto ai voti il subemendamento 1.1000/146 è respinto.

 

Il senatore CENTARO ritira il subemendamento 1.1000/147.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.1000/148, di contenuto identico al subemendamento 1.1000/149.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.1000/150, di contenuto identico al subemendamento 1.1000/151, 1.1000/152, 1.1000/153, 1.1000/154 e 1.1000/155.

Il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione del subemendamento 1.1000/156, sottolineandone la coerenza con l'impianto generale del disegno di riforma sotteso all'emendamento 1.1000.

Il sottosegretario di Stato VIETTI annuncia che il Governo si rimette alla Commissione sul subemendamento 1.1000/156.

Il senatore AYALA annuncia il voto favorevole sul subemendamento 1.1000/156.

Nello stesso senso si esprimono il senatore ZANCAN, il senatore BOREA e il senatore DALLA CHIESA.

Posti separatamente ai voti sono approvati i subemendamenti 1.1000/156 e 1.1000/157.

Il senatore ZANCAN e il senatore AYALA raccomandano l'approvazione del subemendamento 1.1000/158, evidenziando l'inopportunità della norma che impone il cambiamento del distretto al magistrato che passi dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa nell'ambito dello stesso grado.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.1000/158.

 

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole sul subemendamento 1.1000/159, sottolineando che la previsione contenuta nella lettera a) del n.6 dell'emendamento 1.1000, della necessità del cambiamento di distretto appare senz'altro sovradimensionata in quanto, anche accettando l'impostazione riformatrice fatta propria dell'Esecutivo, sembrerebbe potersi ritenere sufficiente anche il semplice spostamento ad un diverso circondario, adottando in tal modo una soluzione assimilabile a quella già prevista per i giudici di pace dall'articolo 8, comma 1-bis della legge n.374 del 1991 e successive modificazioni.

 

Il senatore ZANCAN evidenzia gli effetti paradossali derivanti dalla soluzione proposta dal Governo con la lettera a) del n.6 dell'emendamento 1.1000, sottolineando come la stessa non impedisca spostamenti anche limitati dal punto di vista spaziale purchè gli stessi implichino il cambiamento di distretto.

 

Il senatore DALLA CHIESA raccomanda l'approvazione del subemendamento 1.1000/159 osservando come lo stesso non contraddica la logica dell'emendamento governativo, ma si limiti ad attenuarne un aspetto eccessivamente penalizzante per i magistrati che intendono passare dalle funzioni requirenti alle giudicanti o viceversa.

Il senatore BOREA annuncia il voto contrario sul subemendamento 1.1000/159, sottolineando che solo il cambiamento di distretto fa sì che il magistrato, in seguito al mutamento di funzioni, venga a trovarsi inserito in un contesto organizzativo nettamente distinto dal precedente.

 

Il sottosegretario VIETTI concorda con la considerazione testè svolta dal senatore Borea.

Nello stesso senso si esprime il relatore Luigi BOBBIO.

Posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 1.1000/159, di contenuto sostanzialmente identico al subemendamento 1.1000/160.

 

Il senatore CENTARO modifica il subemendamento 1.1000/161 riformulandolo nel subemendamento 1.1000/161 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 16,35.


 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

 

Art. 1.

 

1.1000/161 (Nuovo testo) Centaro

Alla lettera a) del numero 6) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato».

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 28 MAGGIO 2003

 

219ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il ministro per la giustizia Castelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO dà preliminarmente conto del parere reso dalla Commissione Affari costituzionali sull'emendamento 1.2000 e sui relativi subemendamenti, nonché sull'emendamento 2.1000 - limitatamente alla parte dall'inizio dell'emendamento fino alle parole "per non più di tre volte" - e sui relativi subemendamenti.

Comunica quindi che si continuerà nella votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 1.1000 - già pubblicati in allegato alla seduta del 16 aprile 2003 - a partire dal subemendamento 1.1000/162.

 

Il senatore FASSONE ritira il subemendamento 1.1000/162.

 

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1000/163, il senatore FASSONE afferma che, nonostante egli debba constatare il persistere di un clima non collaborativo da parte della maggioranza sul tema della riforma dell'ordinamento giudiziario, rimane suo intendimento insistere nella duplice azione di contrastare il disegno di legge nelle parti che presentano maggiori criticità e di proporre, al contempo, suggerimenti migliorativi.

Ritiene quindi che il numero 7) dell'emendamento 1.1000, di cui il subemendamento in votazione propone la soppressione, costituisca uno dei punti sui quali più forte è la sua contrarietà in quanto l'intera architettura dell'accesso alle funzioni semidirettive e direttive determina distorsioni sotto un duplice profilo. Da un lato è costruita in modo tale da invogliare i magistrati "ambiziosi" a privilegiare, in un arco temporale che va dai cinque ai quindici anni circa della loro vita professionale, la strada concorsuale, producendo un effetto indesiderato nel funzionamento del sistema. La preparazione ai concorsi richiede infatti un impegno non trascurabile che finirebbe per coincidere con il periodo di piena maturità professionale durante il quale sarebbe preferibile, sul piano dell'efficienza, che il magistrato possa dedicarsi pienamente ad assolvere ai suoi doveri. I magistrati che intenderanno invece impegnarsi completamente nel loro lavoro quotidiano dovranno rinunciare a qualsiasi prospettiva di progressione in carriera.

L'iniziativa governativa non favorisce poi la crescita della cultura dell'organizzazione. Non si vede infatti come i lavori giudiziari e i titoli scientifici che sono assunti a parametri di valutazione in sede concorsuale possano sviluppare e favorire il formarsi di tale cultura.

Dichiara, conclusivamente, il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo sul subemendamento 1.1000/163 che, posto ai voti, risulta respinto.

 

Il PRESIDENTE dichiara quindi preclusi dal ritiro dell'emendamento 1.1000/147 i successivi subemendamenti 1.1000/164, 1.1000/165, 1.1000/166, 1.1000/167, 1.1000/168 e 1.1000/169, a firma del senatore Centaro.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FASSONE, la Commissione respinge poi il subemendamento 1.1000/170.

 

Il senatore FASSONE, interviene quindi in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.1000/171, soppressivo del numero 9) dell'emendamento 1.1000, rilevando criticamente come l'emendamento governativo non sia in grado di assicurare il rispetto del principio della temporaneità effettiva degli incarichi direttivi e l'opportuna alternanza fra queste funzioni e le altre.

 

Interviene poi il relatore, senatore Luigi BOBBIO, per sottoporre alla Commissione l'opportunità, in questa fase o successivamente, di esaminare talune proposte emendative dirette a realizzare interventi di coordinamento in relazione all'emendamento 1.1000.

In particolare, tra l'altro, il numero 9) del citato emendamento 1.1000 in parte assorbe la disciplina dettata dall'articolo 6, del disegno di legge n. 1296, in parte sembrerebbe differirne. In particolare la lettera a) del numero 9) dell'emendamento 1.1000 prevede letteralmente la temporaneità di tutti gli uffici direttivi, mentre la lettera a) dell'articolo 6 esclude il carattere temporaneo degli incarichi direttivi presso la Corte di cassazione, presso la procura generale presso la stessa Corte, nonché presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche. La lettera b) del numero 9) disciplina poi la possibilità di concorrere ad un nuovo incarico direttivo, una volta scaduto il termine del precedente, imponendo – nel caso di concorso per incarichi direttivi di ugual grado – soltanto lo spostamento in un circondario diverso e lo spostamento in un distretto diverso nel caso di concorso per incarichi superiori, possibilità che non è invece contemplata nella formulazione della lettera b) dell'articolo 6 dove si prevede in ogni caso lo spostamento in un distretto diverso.

 

Il PRESIDENTE, preso atto della proposta del relatore, reputa che la sede per una sua più puntuale considerazione possa essere quella della votazione dell'emendamento 1.1000.

Pone quindi ai voti il subemendamento 1.1000/171 che è respinto.

 

Con successive votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.1000/172 e 1.1000/174, dopo che gli stessi sono stati fatti propri dal senatore Fassone.

 

Il senatore CENTARO, ritira il subemendamento 1.1000/173 e modifica il subemendamento 1.1000/175 riformulandolo nel subemendamento 1.1000/175 (Nuovo testo), che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

 

Con riferimento al subemendamento 1.1000/176 il senatore FASSONE, stigmatizza come nel corso dell'esame del disegno di legge sia venuta meno, da parte della maggioranza e del Governo, la condivisione, in precedenza registrata, di taluni aspetti espressi dalla proposta emendativa in votazione.

 

I subemendamenti 1.1000/176 e 1.1000/177, posti separatamente ai voti, sono poi respinti.

 

Con riferimento al subemendamento 1.1000/178, il senatore FASSONE argomenta la proposta di sopprimere il numero 11 della lettera a) dell'emendamento 1.1000 del Governo sulla base della considerazione dell'inadeguatezza delle percentuali e delle riserve indicate dal Governo per la copertura dei posti vacanti nelle diverse funzioni. Esse infatti non sarebbero in grado in molti casi di assicurare la copertura dei posti disponibili, così come è agevole prevedere, ad esempio, con riferimento a quanto disposto per i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado sulla base di quanto già oggi accade.

In altri termini, continua il senatore Fassone, è forte il rischio che le previsioni poste nell'emendamento governativo possano risultare eccessivamente rigide e ciò non potrà non avere riflessi negativi, nella migliore delle ipotesi, sui tempi necessari ad assicurare la copertura dei posti vacanti.

 

Interviene il Ministro CASTELLI il quale osserva che nelle intenzioni del Governo – come emerge peraltro dalla lettera q) del numero 11 dell'emendamento 1.1000 - le percentuali e le riserve indicate sono da intendersi come flessibili e dirette a far fronte a tutte le ipotesi che potrebbero astrattamente presentarsi. Il Ministro manifesta comunque la piena disponibilità del Governo a riformulare quelle disposizioni dell'emendamento 1.1000 che possono suscitare incertezze sul punto.

 

Posto ai voti il subemendamento 1.1000/178 è respinto.

 

Il senatore CENTARO ritira i subemendamenti 1.1000/179 e 1.1000/180.

 

Il senatore FASSONE fa proprio il subemendamento 1.1000/181.

 

Posto ai voti il subemendamento 1.1000/181 è respinto.

 

Il senatore FASSONE ritira il subemendamento 1.1000/183 e annuncia il voto favorevole sul subemendamento 1.1000/182, sottolineando come la previsione di cui alla lettera a) del n. 12) dell'emendamento 1.1000 va inquadrata nel contesto della riforma generale della disciplina della progressione in carriera proposta dal Governo e, alla luce di ciò, deve richiamarsi con forza l'attenzione sul fatto che viene delineato un meccanismo che comporterà che ogni anno un'ottantina circa di magistrati, soprattutto di legittimità, saranno prevalentemente impegnati nell'attività di componenti delle commissioni di esame previste dal testo in questione. E' un dato di fatto che certo non potrà incidere positivamente sulla complessiva efficienza della macchina giudiziaria.

 

Messo in votazione, il subemendamento 1.1000/182 viene respinto.

 

Il senatore CENTARO ritira il subemendamento 1.1000/184.

 

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti i subemendamenti 1.1000/185 e 1.1000/186.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

 

 

Art. 1.1.1000/175 (Nuovo testo)

Centaro

Alla lettera b) del numero 9) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato».

 

 


GIUSTIZIA (2a)

 

MERCOLEDI' 4 GIUGNO 2003

 

221ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

 

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 maggio scorso e si prosegue nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, lettera a), già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 aprile scorso.

 

Interviene il senatore ZANCAN per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1000 del Governo, osservando come il meccanismo di accesso in magistratura e di progressione in carriera, delineato nella proposta governativa e basato su concorsi per titoli ed esami, non sarà in grado di garantire la selezione di una magistratura all'altezza delle funzioni che è chiamata a svolgere. Anzi, l'eccessivo peso che si intende attribuire alla preparazione teorica del magistrato comporta il rischio del tendenziale disimpegno dagli affari della giustizia per la necessità di dedicare tempo allo studio e quello della scarsa attenzione alle questioni attinenti la concreta organizzazione degli uffici che richiedono attitudini non valorizzate in detta proposta. Certamente correttivi al sistema degli automatismi che regolano la progressione nella carriera debbono essere apportati, ma questi dovrebbero consistere nella previsione di valutazioni da effettuarsi dai Consigli giudiziari anche sulla base dei contributi che possono derivare dalla virtuosa osmosi di esperienza di avvocati e magistrati.

L'emendamento del Governo, persegue, peraltro, a suo avviso, un dichiarato intento punitivo nei confronti della magistratura che, nella sua stragrande maggioranza, assolve invece con diligenza ed abnegazione ai suoi compiti istituzionali. E seppure esistono delle isolate eccezioni, l'operatività di filtri selettivi dovrebbe però concretizzarsi in meccanismi interni alla stessa magistratura.

Il senatore Zancan conclude la sua dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.1000, ricordando la figura del dottor Mancinelli, magistrato piemontese scomparso nei giorni scorsi, quale esempio di un fedele servitore dello Stato che, rifuggendo dalla notorietà, ha assolto con dirittura morale, senso delle istituzioni e rara capacità professionali ai suoi doveri d'ufficio.

 

Il presidente Antonino CARUSO si associa al ricordo del dottor Mancinelli.

 

Il senatore FASSONE annuncia il voto contrario, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 1.1000, rifacendosi alle considerazioni da lui già esposte nel corso dell'esame.

Osserva infatti come la proposta del Governo suscita perplessità di ordine costituzionale, in quanto il sistema delineato di progressione in carriera attraverso concorsi è in contrasto con l'articolo 106, primo comma della Costituzione che pone il requisito del superamento di un concorso per la nomina a magistrato, previsione dalla quale deriva che, una volta superato il concorso di accesso in magistratura, un magistrato non può non ritenersi abilitato in astratto a svolgere tutte le funzioni alle quali il medesimo possa in futuro essere chiamato. E' quindi da ritenersi illegittima una proposta, come quella in esame, che correla la progressione in carriera al superamento necessario di una pluralità di concorsi.

In secondo luogo l'emendamento 1.1000 determina lo svuotamento delle funzioni che l'articolo 105 della Costituzione affida in via esclusiva al Consiglio Superiore della Magistratura, riferendosi in particolare al potere di disporre promozioni. Infatti la proposta governativa, richiedendo in proposito il superamento di un concorso gestito da una commissione esterna al Consiglio superiore, sebbene nominata dallo stesso, viola la Carta costituzionale in quanto chiama un altro organo, la commissione di concorso, ad effettuare quelle valutazioni che la Costituzione, come ricordato, affida in via esclusiva all'organo di autogoverno della magistratura.

In terzo luogo si introduce una distinzione nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di merito tra funzioni di primo e funzioni di secondo grado che non trova rispondenza nel dettato costituzionale che distingue i magistrati tra loro solo per diversità di funzioni, attribuendo autonomo rilievo solo alle funzioni di legittimità.

Quanto alle obiezioni riferite al merito della proposta governativa, il senatore Fassone richiama l'attenzione su un passo dei lavori preparatori della legge n. 570 del 1966, ricordando come, a sostegno dell'abbandono di un sistema di progressione simile a quello che oggi si vuole invece reintrodurre, si evidenziava che "il concorso per esami costituisce un sistema di selezione: a) ingiusto, in quanto favorisce nei fatti coloro che sono meno impegnati ed oberati nel lavoro giudiziario; b) inadeguato perché permette di accertare la (…) cultura tecnica, ma non anche tutte le altre doti attitudinali, di laboriosità, di equilibrio, di imparzialità, di relazione, che pure sono fondamentali nella professione; c) controproducente, atteso che turba la serenità e il prestigio del magistrato, distogliendolo dal lavoro giudiziario e creando disservizi negli uffici".

E' certamente opportuno - continua il senatore Fassone - addivenire ad una riforma dell'ordinamento giudiziario ma non attraverso l'adozione delle soluzioni proposte dal Governo.

Invita quindi il relatore Luigi Bobbio a considerare le proposte contenute nel disegno di legge d'iniziativa del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, tra cui ricorda quella di eliminare la progressione a ruoli aperti in favore di un sistema di avanzamento a ruoli semi aperti e quella di individuare altri parametri per la selezione che tengano conto - tra l'altro - di doti quali quelle ricordate che, in aggiunta alla competenza tecnica, connotano la funzione giurisdizionale. Osserva poi come la proposta governativa, richiedendo esclusivamente una preparazione di tipo generalista accertata attraverso i citati concorsi, finisca nella sostanza per svilire quella specializzazione tecnica acquisita da molti giudici con l'esperienza professionale che costituisce invece una preziosa risorsa per una corretta amministrazione della giustizia e che come tale deve essere preservata.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sulle conseguenze che l'emendamento 1.1000 determina, sotto il profilo del riconoscimento necessario di pari opportunità, per le donne magistrato che, come è noto, sono chiamate ad assolvere anche a gravosi impegni familiari e che risulterebbero per questo ulteriormente penalizzate da un sistema che richiede loro lo svolgimento di una attività aggiuntiva, quale quella di preparazione dei concorsi per la progressione in carriera.

Conclude ritenendo opportuna una profonda riflessione su una proposta, quella del Governo, che rischia di arrecare al sistema più danni di quelli che, nelle intenzioni, vorrebbe evitare.

 

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.1000.

 

Il senatore CAVALLARO concorda con le considerazioni formulate dal senatore Fassone e, con l'occasione, manifesta la preoccupazione, già espressa nella discussione generale, che la proposta governativa finirà per accentuare la burocratizzazione della magistratura senza garantire al tempo stesso quella effettiva professionalità dei magistrati che si intende invece perseguire. Osserva come il sistema che si propone di introdurre sia stato nella sostanza già sperimentato con esiti negativi, come ricordato anche dal senatore Fassone, favorendo il culto per la bella sentenza, in quanto titolo per successive valutazioni, anche in quei casi in cui ciò non sia rispondente alle caratteristiche del caso trattato e quindi con conseguenze negative per una efficace amministrazione della giustizia.

Pur favorevole ad una riforma dell'ordinamento giudiziario che vada nel senso di garantire maggiore professionalità dei giudici, il senatore Cavallaro conclude annunciando il voto contrario del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, sull'emendamento 1.1000 per la totale inadeguatezza delle soluzioni proposte.

 

Il senatore ZICCONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 1.1000.

 

Il relatore Luigi BOBBIO ricorda, in replica alle considerazioni del senatore Fassone, come la lettura fatta dal medesimo dell'articolo 106, comma primo della Costituzione non sia la sola possibile. Se si ammette infatti per l'accesso alla magistratura che vi possano essere commissioni di concorso a composizione esterna al Consiglio superiore della Magistratura, non si vede per quale ragione non sia legittimo far altrettanto per altri momenti della carriera dei magistrati, venendo in rilievo quella stessa esigenza di verifica della professionalità, quale presupposto della progressione, che un concorso è in grado di accertare. Per tale ragione non si può concludere, così come fa il senatore Fassone, per la certa illegittimità costituzionale dell'emendamento 1.1000.

 

Il presidente Antonino CARUSO fa presente alla Commissione ed al relatore Luigi Bobbio l'opportunità di introdurre alcune modifiche al testo dell'emendamento 1.1000 per ragioni di coordinamento. In particolare propone al numero 2), lettera b) dell'emendamento 1.1000 di sostituire le parole "i 2" con le altre "j 2" e la parola "n" con l'altra "m". Propone poi con riferimento al numero 6), lettera b) dello stesso emendamento di sostituire le parole "entrata in vigore" con le altre " acquisto di efficacia dell'ultimo". Suggerisce altresì al numero 8) e al numero 8-bis dell'emendamento di sostituire le parole "lettera q" con le altre "lettera p", nonché al n. 11) alla lettera l) di sostituire le parole "lettera i" con le altre "lettera j".

 

Il rappresentante del GOVERNO, modifica l'emendamento 1.1000 nei termini prospettati dal presidente Antonino Caruso.

 

Con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, l'emendamento 1.1000, nel testo emendato e da ultimo modificato, è approvato e per effetto della sua approvazione risultano preclusi gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1. Avverte altresì che per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.1000 risultano preclusi gli emendamenti 1.14 e 1.19.

 

Il senatore CAVALLARO aggiunge la propria firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore DALLA CHIESA.

 

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 1.13 che si propone di dettare, rispetto alle proposte governative, differenti criteri di delega con riferimento al tirocinio, alla formazione degli uditori giudiziari ed all'aggiornamento professionale dei magistrati. Senza indugiare nell'illustrazione degli aspetti più particolari della proposta emendativa, il senatore Fassone richiama l'attenzione su due profili che nella sostanza la caratterizzano e che sono il frutto della sua personale esperienza presso il Consiglio superiore della magistratura. Si tratta in particolare della proposta di articolare la scuola in due sezioni, la prima, con compiti di formazione permanente ed aggiornamento professionale dei magistrati, la seconda, con compiti afferenti il tirocinio degli uditori giudiziari. E' questa una soluzione che non interferisce con l'impianto complessivo della proposta del governo e che quindi potrebbe essere presa in considerazione in quanto si basa sulla considerazione che magistrati ed uditori giudiziari hanno esigenze diverse che potrebbero essere soddisfatte adeguatamente solo attraverso la creazione di due distinte articolazioni organizzative della scuola. In particolare è opportuno assicurare ai tirocinanti una ampia formazione che non sia esclusivamente teorica, ma anche pratica con periodi di applicazione presso pubbliche amministrazioni, organi dell'avvocatura o uffici dell'amministrazione giudiziaria, ricordando l'esempio offerto dalla scuola della magistratura di Bordeaux, presso cui la Commissione si è recata in visita nella scorsa legislatura.

In secondo luogo poi ritiene non sufficiente, così come nella proposta del Governo, la previsione di un solo Comitato scientifico posto al vertice della Scuola osservando come sia importante, più delle questioni connesse alla composizione, prevedere un comitato intermedio preposto alla gestione dell'attività ordinaria della scuola e chiamato pertanto a curare aspetti di organizzazione quotidiana, come quelli legati alla valutazione ed alla nomina dei relatori, alla scelta delle iniziative didattiche e così via.

Rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.34.

 

Interviene poi il senatore CAVALLARO per illustrare i subemendamenti 1.2000/1 e 1.2000/2, e richiamare l'attenzione sul significato politico della proposta, esplicitata soprattutto nel subemendamento 1.2000/2, che è quello di introdurre, nella delega per la riorganizzazione del pubblico ministero di cui all'emendamento 1.2000, la precisazione per cui deve essere assicurata in ogni caso l'indipendenza dal potere esecutivo.

Si tratta di una specificazione importante che può essere riferita a tutte le funzioni che il pubblico ministero è chiamato a svolgere e che quindi appare indispensabile con riferimento sia a quelle attività funzionali al sostegno dell'accusa nel processo sia ancor di più per quelle altre, per così dire di carattere ordinamentale e che vedono impegnato il pubblico ministero nelle attività di indagine e di polizia.

 

Il senatore Cavallaro aggiunge poi la propria firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Marino. Aggiunge altresì la propria firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Manzione.

 

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.2000 e 1.3000.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.37.

 

Il relatore Luigi BOBBIO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.23.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, non essendo stato raggiunto il prescritto numero legale, non è stato possibile passare all'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 232, contenente la relazione sul piano di ripartizione del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile, e n. 234, relativo allo schema di decreto legislativo recante istituzioni di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

 

La seduta termina alle ore 16,00.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

 

1.12

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

 

1.13

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, alla lettera b), ivi richiamata, dopo le parole «e di aggiornamento professionale dei magistrati» aggiungere le parole: «, prevedendo la istituzione presso il Consiglio superiore della magistratura di una Scuola della magistratura».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed

aggiornamento professionale dei magistrati) 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione presso il Consiglio superiore della magistratura di una Scuola della magistratura, di seguito denominata Scuola, la cui azione di tirocinio e formazione professionale degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati sia esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio superiore della magistratura;

b) prevedere che la Scuola sia dotata di personalità giuridica e goda di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile;

c) prevedere che la Scuola provveda alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato;

d) prevedere altresì che costituiscano entrate della Scuola:

1) eventuali dotazioni supplementari alla stessa assegnate nel bilancio dello Stato;

2) eventuali risorse ad essa destinate dal Consiglio superiore della magistratura o dal Ministero della giustizia per l'espletamento di compiti di interesse di tali istituzioni;

3) gli utili derivanti da pubblicazioni curate dalla Scuola o dalla prestazione di servizi;

4) contributi, donazioni o legati di enti pubblici o privati a suo favore;

e) prevedere che costituiscano uscite della Scuola:

1) le spese necessarie al suo funzionamento;

2) le remunerazioni, le borse di studio od i sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle sessioni ed uditori giudiziari;

3) il rimborso di spese di viaggio e di trasferta inerenti le attività di formazione, incluse quelle del proprio personale per missioni strettamente attinenti i compiti di studio;

4) le spese di pubblicazione di atti e di gestione dei servizi sussidiari;

f) prevedere che la Scuola adotti un proprio regolamento di amministrazione e contabilità;

g) prevedere che il rendiconto della gestione della Scuola è presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario;

h) prevedere che la Scuola sia articolata in due sezioni, la prima con compiti di formazione permanente nonché con compiti di formazione complementare degli uditori giudiziari, la seconda, avente sede in città diversa da quella della prima sezione, con compiti afferenti il tirocinio degli uditori giudiziari;

i) prevedere, quali organi della scuola, i seguenti:

1) il consiglio scientifico;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il direttore;

4) i comitati di gestione di ciascuna sezione;

5) il segretario generale;

j) prevedere che il consiglio scientifico di cui al numero 1 della lettera i) del presente comma sia composto da:

1) il direttore della Scuola, che lo presiede;

2) il vicedirettore;

3) tre componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui due togati;

4) tre magistrati ordinari, di cui uno del pubblico ministero, ed almeno uno avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione;

5) due professori universitari;

6) due avvocati;

7) un rappresentante del Ministero della giustizia;

k) prevedere che i componenti del Consiglio superiore della magistratura siano designati dal Consiglio stesso e cessino dall'incarico con la scadenza del Consiglio da cui sono stati nominati;

l) prevedere che i magistrati siano designati dal Consiglio superiore della magistratura, fra quelli in servizio ovvero in quiescenza da non più di due anni e che non possano essere designati i magistrati che nell'ultimo biennio hanno svolto incarichi continuativi di formazione professionale presso il Consiglio superiore della magistratura;

m) prevedere che i professori siano designati, fra gli ordinari di materie giuridiche, da un apposito collegio formato da tutti i presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università statali;

n) prevedere che gli avvocati siano designati dal Consiglio nazionale forense, fra gli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, con almeno dieci anni di esercizio dell'attività;

o) prevedere che l'incarico duri quattro anni e non possa essere rinnovato;

p) prevedere che il consiglio scientifico si riunisca almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che il direttore lo convoca, o che ne facciano richiesta almeno cinque componenti;

q) prevedere che il consiglio scientifico deliberi validamente con la presenza di almeno nove componenti;

r) prevedere che gli uditori debbano compiere un periodo di tirocinio della durata di due anni, da effettuarsi presso la Scuola nazionale della magistratura e presso tutti gli uffici giudiziari di primo grado, secondo le direttive stabilite dal Consiglio superiore della magistratura;

s) prevedere che il tirocinio inizi il 15 settembre di ogni anno e si articoli in sessioni di pari durata, svolte alternativamente presso la Scuola e presso gli uffici giudiziari e che gli uditori giudiziari non possano assumere le funzioni prima del completamento positivo del periodo di tirocinio;

t) prevedere che in esito al tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, e sulla scorta del giudizio pronunciato dalla Scuola, formuli un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie, il quale, se positivo, deve contenere uno specifico riferimento all'attitudine dell'uditore allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti;

u) prevedere che nell'assegnazione delle sedi si tenga conto, per quanto possibile, del giudizio di cui alla lettera t) del presente comma e che a tal fine ogni uditore debba formulare richiesta, eventualmente graduata, di uffici sia giudicanti che requirenti;

v) prevedere che nei primi cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati debbano partecipare ad almeno una sessione di formazione professionale ogni anno, predisposta per le loro specifiche esigenze da parte della sezione di formazione permanente della Scuola;

w) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura emani ulteriori norme sul tirocinio.».

 

1.2000/1

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando il rispetto delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario vigente».

 

1.2000/2

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All'emendamento 1.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurandone, in ogni caso, l'indipendenza dal potere esecutivo».

 

1.2000

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) riorganizzazione l'ufficio del pubblico ministero».

 

1.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

 

1.16

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole «la composizione».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le lettere da a) a q).

 

1.17

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «le competenze».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera r).

 

1.18

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e la durata in carica dei consigli giudiziari».

 

1.14

Bobbio Luigi

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) disciplinare la progressione in carriera e le valutazioni a tal fine, collegando il trattamento economico al tempo maturato nell'esercizio delle funzioni senza demerito ed attribuendo la qualifica secondo le funzioni corrispondenti svolte;».

 

1.19

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera c) ivi richiamata, inserire la seguente lettera:

«c-bis) disciplinare le modalità della progressione nella carriera collegandola a periodiche valutazioni di professionalità;»

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis. 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i magistrati ordinari si distinguono unicamente secondo le funzioni conferite ai sensi delle lettere b), c), d), e);

b) prevedere che le funzioni di magistrato di tribunale sono conferite ai magistrati, compresi gli uditori giudiziari che hanno completato il tirocinio, e che tali funzioni sono:

1) giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni;

2) magistrato di sorveglianza presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza;

3) sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ivi compresa la direzione distrettuale antimafia, ove costituita, e il tribunale per i minorenni;

c) prevedere che le funzioni di magistrato di appello, nonchè quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

1) consigliere presso la corte di appello;

2) sostituto procuratore generale presso la corte di appello e sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

3) destinato alla corte di cassazione ed alla procura generale presso la medesima corte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

4) presidente del tribunale, ivi compreso quello per i minorenni, procuratore della repubblica presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, salvo quanto previsto dal punto 7) della lettera d);

5) presidente di sezione del tribunale e procuratore della Repubblica aggiunto;

d) prevedere che le funzioni di magistrato di cassazione, nonchè quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

1) consigliere presso la corte di cassazione;

2) sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;

3) procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

4) presidente di sezione presso la corte di appello;

5) avvocato generale presso la procura generale della corte di appello;

6) presidente del tribunale di sorveglianza;

7) presidente del tribunale, procuratore della Repubblica presso il tribunale, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, in relazione agli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

e) prevedere che le funzioni direttive superiori sono conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

1) primo presidente della corte di cassazione;

2) procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, presidente aggiunto presso la corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

3) presidente di sezione presso la corte di cassazione e avvocato generale presso la corte medesima;

4) presidente di corte d'appello;

5) procuratore generale presso la corte d'appello;

f) prevedere che le funzioni giudiziarie di appello, di cassazione e direttive superiori sono conferite dal Consiglio superiore della magistratura ai magistrati che hanno conseguito le valutazioni positive di professionalità di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), a domanda degli interessati o d'ufficio secondo l'ordine di ruolo in caso di mancanza o di inidoneità delle candidature proposte;

g) prevedere che per attribuire le funzioni il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazioni comparative dei candidati, che abbiano presentato domanda o che siano esaminati in vista del conferimento d'ufficio, sulla base delle risultanze delle valutazioni di professionalità e di ogni altro elemento di conoscenza di cui il Consiglio è in possesso che tengono conto della specificità delle singole funzioni;

h) prevedere che i magistrati di tribunale, di appello, di cassazione e di cassazione titolari di funzioni direttive superiori sono collocati nel ruolo di anzianità della magistratura in separati raggruppamenti, ciascuno corrispondente alle funzioni ad essi conferite, e in quest'ambito prendono posto nell'ordine di data in cui le hanno conseguite;

i) prevedere che i magistrati sono sottoposti a valutazione di attitudine e di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;

l) prevedere che continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 5 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per quanto attiene alla valutazione cui deve essere sottoposto l'uditore giudiziario dopo il primo anno di svolgimento delle funzioni giudiziarie;

m) prevedere che la valutazione di professionalità tenga conto delle seguenti qualità del magistrato:

1) la capacità;

2) la laboriosità;

3) la diligenza;

4) l'impegno;

5) l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano specifici elementi, ed individuando per ciascuna di esse idonei criteri specificativi;

n) prevedere che le valutazioni di professionalità siano espresse con giudizi positivi, non positivi o negativi;

o) prevedere che il giudizio di attitudine e di professionalità è positivo quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione;

p) prevedere che il giudizio di attitudine e di professionalità è non positivo quando risultano deficienti uno o più parametri di valutazione; in tal caso il Consiglio superiore della magistratura procede a una nuova valutazione di attitudine e di professionalità dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. La nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo e in caso di giudizio positivo il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di anzianità sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno. Al fine del conferimento di funzioni più elevate, il magistrato può essere classificato solamente dopo un quinquennio dal conseguimento del giudizio positivo;

q) prevedere che il giudizio di attitudine e di professionalità è negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri di valutazione; in tal caso il magistrato è sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di qualificazione, indicando le specifiche carenze riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede, o escluderlo dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o di collaborazione direttiva o a funzioni specifiche; prevedere che la nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo e che il giudizio negativo comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio. Prevedere che nel caso in cui al giudizio negativo consegue un giudizio positivo, il magistrato, al fine del conferimento di funzioni più elevate, che non siano state escluse ai sensi della presente lettera, può essere classificato solamente dopo sei anni dal giudizio positivo. Prevedere inoltre che se il Consiglio superiore della magistratura formula, previa audizione del magistrato, un secondo giudizio negativo, questi è dispensato dal servizio. Prevedere che prima dell'audizione il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia e che tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato o da un avvocato del foro libero. Non può, comunque, essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza;

r) prevedere che la valutazione di attitudine e di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo è compiuta sulla base della capacità, laboriosità, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza, riferiti alla funzione esercitata; prevedere che a tal fine il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio:

1) quanto ai magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, previa acquisizione del parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai membri che rivestono la qualità di magistrato, redatto sulla base del rapporto informativo del capo dell'ufficio al quale il magistrato appartiene;

2) quanto agli altri magistrati collocati fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, previo parere del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma, redatto sulla base della relazione dell'autorità presso la quale i magistrati prestano servizio, illustrativa dell'attività svolta.

È fatta salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di produrre ogni utile documentazione, purchè attinente ai parametri di valutazione.

s) prevedere che in caso di giudizio negativo o non positivo espresso in merito alla valutazione di professionalità del magistrato non si considerano, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, i periodi temporali considerati quali riferimento per la espressione dei predetti giudizi».

 

1.3000

Il Governo

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

 

1.20

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

 

1.21

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

 

1.22

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

 

1.23

Bobbio Luigi

Al comma 1 nella lettera e) aggiungere dopo la parola: «direttivi» le seguenti: «e semidirettivi».

 

1.24

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

 

1.25

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

 

1.31

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, sostituire le parole: «dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione» con le parole: «dopo duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione».

 

1.32

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 4.

 

1.33

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «centottanta».

 

1.34

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Nel comma 4, dopo le parole: «le norme» inserire le parole: «anche abrogative».

 

1.35

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e la necessaria disciplina» fino alla fine del periodo.

 

1.36

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, sopprimere le parole da: «fissando i termini» fino alla fine del periodo.

 

1.37

Antonino Caruso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l'istituzione dell'ufficio del giudice, introducendo la figura dell'ausiliario dello stesso».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le altre: «commi 1, 2, 4 e 4-bis».

 

1.39

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 5, dopo le parole: «motivato parere» inserire la parola: «vincolante».

 

1.38

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 5, sopprimere le parole da: «entro il termine» fino alla fine del periodo.

 

1.40

Manzione

Al comma 5, sopprimere le parole da: «entro il termine» fino alla fine del periodo.

 

1.41

Manzione

Al comma 5, sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola: «novanta».

 

1.42

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 5, sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola: «novanta».

 

1.43

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 5, sostituire la parola: «quarantacinque» con l'altra: «novanta».

 

1.44

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 5, sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola: «settantacinque».

 

1.45

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 5, sopprimere le parole da: «decorso il quale» fino alla fine del periodo.

 

1.46

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 6.

 

1.47

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «un anno».

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi’ 11 giugno 2003

223a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta

 (2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 giugno scorso. Si prosegue nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1, già pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta.

 

Dopo che il senatore ZANCAN ha dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Dalla Chiesa, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.12 che, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto.

 

In sede di espressione del parere sull'emendamento 1.13, il relatore Luigi BOBBIO osserva come, pur non ritenendolo condivisibile nel suo complesso, esso contenga alcune proposte interessanti da tenere nella debita considerazione quando si passerà all'esame dell'articolo 3. Si tratta, da un lato, della proposta di articolare in due sezioni la istituenda Scuola superiore della magistratura, la prima dedicata alla formazione permanente dei magistrati e la seconda con compiti afferenti al tirocinio degli uditori giudiziari; dall'altro, con riferimento a quanto previsto dalle successive lettere i) e j) dell'emendamento 1.13, la proposta di prevedere non un solo organo di direzione della scuola stessa. Per queste ragioni, pur esprimendo un parere contrario sull'emendamento 1.13, ritiene che la Commissione possa recuperare le proposte specifiche su cui ha richiamato l'attenzione in sede di esame dell'emendamento 3.1000 del Governo.

 

Il senatore FASSONE, apprezzando la valutazione positiva del relatore, anche se parziale, della sua proposta emendativa, invita lo stesso a porre attenzione altresì ad altri aspetti dell'emendamento concernenti la disciplina del tirocinio degli uditori che, se accolti, colmerebbero alcuni tratti di genericità contenuti nella delega.

 

Segue una breve replica del relatore Luigi BOBBIO il quale osserva che la materia del tirocinio dovrà essere approfondita successivamente e, con l'occasione, potrebbero essere utilmente ripresi alcuni aspetti della proposta emendativa in votazione.

 

Il senatore ZANCAN, nel giudicare fondamentale il ruolo che la istituenda Scuola della magistratura sarà chiamata a svolgere, ritiene altresì che occorra più puntualmente definirne quegli aspetti organizzativi che sono funzionali alla tutela dell'autonomia della Scuola stessa.

 

Segue quindi un breve dibattito al quale prendono parte il sottosegretario VALENTINO, il PRESIDENTE, i senatori CENTAR0 e TIRELLI, e dopo il quale, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.13 viene posto ai voti e respinto.

 

Il PRESIDENTE avverte che la reiezione dell'emendamento, così come sottolineato dal relatore, non pregiudica naturalmente una riconsiderazione di alcune delle proposte in esse contenute, allorquando si esaminerà l'emendamento governativo 3.1000.

 

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e dopo che il senatore ZANCAN ha aggiunto la sua firma, vengono separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 1.2000/1 e 1.2000/2.

 

Con successiva votazione e con il parere favorevole del RELATORE risulta invece accolto l'emendamento del Governo 1.2000.

 

Il PRESIDENTE pone separatamente in votazione gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 che, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti.

 

Con il parere favorevole del relatore Luigi BOBBIO, la Commissione approva quindi l'emendamento del Governo 1.3000, risultando in tal modo preclusi i successivi emendamenti 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23.

 

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.24 e 1.25.

 

Con riferimento all'emendamento 1.31, interviene il senatore ZANCAN per sottolineare l'opportunità che, all'articolo 1, comma 3 del disegno di legge n. 1296, venga ampliato, in quanto ritenuto insufficiente, il termine indicato a partire dal quale acquistano efficacia i decreti legislativi che saranno emanati in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

 

Il senatore FASSONE, in proposito, suggerisce di prevedere un allineamento del termine indicato al comma terzo dell'articolo 1, in particolare con quello indicato al comma 4 dell'articolo 1, derivandone conseguentemente che le norme necessarie al coordinamento che il governo sarà eventualmente chiamato ad emanare ove ne ravvisi l'esigenza dovranno acquistare efficacia contemporaneamente alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 1.

 

Il presidente Antonino CARUSO osserva come la proposta di ampliare ed allineare i termini previsti nelle citate disposizioni possa ritenersi condivisibile.

 

Il relatore Luigi BOBBIO chiede di valutare se non sia preferibile consentire, che l'eventuale emanazione delle norme necessarie al coordinamento da parte del Governo, ai sensi del comma quarto, possa aver luogo solo dopo un certo periodo di vigenza dei decreti legislativi di attuazione e non, come al momento previsto, nel periodo di novanta giorni che decorre dalla scadenza dei termini per l'esercizio delle deleghe, che risulterebbe comunque anteriore all'acquisto di efficacia dei medesimi decreti legislativi.

 

Il presidente Antonino CARUSO osserva come l'esigenza, pur apprezzabile, espressa del relatore trovi la sua possibile soddisfazione nell'attuale previsione di cui al comma 6 dell'articolo 1 che consente al Governo, entro due anni dalla data di efficacia dei decreti legislativi di attuazione, di emanare eventuali disposizioni correttive, che potrebbero anche tener conto delle esigenze emerse dall'esperienza applicativa.

 

Dopo brevi interventi dei senatori FASSONE e BUCCIERO, su proposta del presidente Antonino CARUSO, il senatore DALLA CHIESA modifica l'emendamento 1.31 nell'emendamento 1.31 (nuovo testo).

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.31 (nuovo testo) è approvato.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.32 è respinto.

 

Il senatore DALLA CHIESA, su proposta del presidente Antonino CARUSO anche in relazione alla modifica introdotta con l'approvazione dell'emendamento 1.31(nuovo testo) e con quanto emerso dalle relative dichiarazioni di voto, modifica l'emendamento 1.33 riformulandolo nell'emendamento 1.33 (nuovo testo).

 

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.33 (nuovo testo) è approvato.

 

Gli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.36 sono posti separatamente ai voti e respinti.

 

Con riferimento all'emendamento 1.37 che propone di istituire la figura dell'ausiliario del giudice, intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore ZANCAN rileva che, pur avendo manifestato in precedenza interesse per la proposta contenuta nel citato emendamento, dopo aver sentito l'opinione di molti magistrati, cancellieri ed altri operatori della giustizia, ha ritenuto di mutar avviso sul tema. Suscita infatti perplessità l'introduzione di una figura, come quella dell'ausiliario del giudice, senza aver chiarito nel contempo come la medesima interagirà con gli altri operatori di giustizia. La proposta non è poi condivisibile anche in quanto determina un ulteriore ampliamento del numero degli operatori di giustizia, diversi dai magistrati ordinari chiamati ad affiancarsi a questi ultimi per il disbrigo del lavoro arretrato, ritenendo che non possa essere questa la soluzione per una adeguata risposta ai numerosi problemi che affliggono l'amministrazione della giustizia italiana.

 

Il senatore MARITATI condivide in linea di massima la proposta contenuta nell'emendamento 1.37 in quanto, contrariamente a quanto riferito dal senatore Zancan, l'istituzione dell'ausiliario del giudice è ritenuta auspicabile dagli stessi operatori di giustizia ed in particolare dai giudici. Richiama poi l'attenzione sull'opportunità di meglio definire i compiti che la nuova figura professionale sarà chiamata a svolgere e chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di far venir meno quella parte dell'emendamento in cui si afferma il carattere sperimentale e transitorio del nuovo istituto.

 

Il presidente Antonino CARUSO, in replica alle osservazioni del senatore Maritati, conferma la necessità di mantenere l'attuale formulazione dell'emendamento 1.37. Osserva, infatti, come si tratti pur sempre di una misura costosa, mentre non è apparso opportuno prevedere un istituto a regime ritenendosi indispensabile il passaggio attraverso una fase sperimentale.

In via ulteriore rileva come la previsione del carattere sperimentale, pur nel contesto di un sostegno espresso anche da parte di forze politiche dell'opposizione, si giustifica altresì con l'esigenza di far sì che quanti saranno chiamati in concreto alla sua prima applicazione si impegnino adeguatamente affinché i risultati conseguenti alla sua introduzione facciano da stimolo al Parlamento perché lo stesso intervenga per rendere la nuova figura un istituto a regime e con l'occasione introdurre quegli eventuali correttivi necessari o utili tratti dalla prima esperienza applicativa.

 

Interviene il relatore Luigi BOBBIO per sottolineare come l'introduzione della figura dell'ausiliario del giudice risponda ad una esigenza molto sentita della magistratura e dagli altri operatori di giustizia. Si tratterà di dar vita ad una nuova professionalità diversa da quelle conosciute e quindi, differente dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario e che si avvicinerà piuttosto a quell'assistente del giudice previsto nel diritto tedesco che è chiamato a svolgere una vera e propria attività paragiurisdizionale. Si tratta dunque di una figura di elevata professionalità chiamata ad instaurare stretti rapporti di collaborazione con i giudici che, per le sue peculiarità, risulterà probabilmente riconfermata in esito alla fase sperimentale che è opportuno però conservare anche per consentire di effettuare eventuali correttivi resisi necessari per l'esperienza applicativa.

 

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.37 è approvato.

 

Il presidente Antonino CARUSO, con riferimento al comma 5 dell'articolo 1, osserva come appaia assolutamente inusuale e, a suo avviso, del tutto inopportuna la previsione espressa del requisito della motivazione per il parere che dovrà essere reso dalle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1.

 

Alla luce di quanto fatto presente dal presidente Antonino Caruso il rappresentante del GOVERNO presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 1.390.

 

Il senatore DALLA CHIESA ritira l'emendamento 1.39.

 

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.390.

 

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.390.

 

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.38 e 1.40.

 

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, il senatore DALLA CHIESA modifica l'emendamento 1.42 riformulandolo nell'emendamento 1.42 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.41, 1.43 e 1.44.

 

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.45, 1.46 e 1.47.

 

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della votazione dell'articolo 1 e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

 

 

La seduta termina alle ore 16,35.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

 

1.31 (Nuovo testo)

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, sostituire le parole: «dal centoventesimo giorno» con le parole: «dal centottantesimo».

 

1.33 (Nuovo testo)

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «centoventi» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3».

 

1.390

Il Governo

Al comma 5 sopprimere la parola: «motivato».

 

1.42 (Nuovo testo)

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 5, sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola: «sessanta».

 

Art. 3.3.1000

Il Governo

Sostituire l’articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (Scuola superiore delle professioni giuridiche). – 1. “Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione, quale ente autonomo, della scuola superiore delle professioni giuridiche, struttura didattica stabilmente preposta anche all’organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati ed avvocati;

b) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia fornita di autonomia organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia diretta da un comitato, della durata di quattro anni, composto da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità, proposto dal primo presidente della corte di cassazione, da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di legittimità, proposto dal procuratore generale presso la corte di cassazione, da due magistrati ordinari, nominati tutti dal Consiglio Superiore della Magistratura, da un awocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un membro nominato dal Ministro della Giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione di esame per l’ammissione alla scuola;

d) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il Comitato direttivo di cui alla lettera c) possa avvalersi delle proposte del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministro della Giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

e) prevedere, presso la scuola, la programmazione annuale di corsi per magistrati di durata non superiore a due mesi, formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati, nonché di corsi per la formazione alle funzioni di secondo grado e di legittimità, di durata non superiore a due mesi, cui possano partecipare magistrati con anzianità non inferiore rispettivamente ad otto ed a quindici anni;

f) prevedere, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, ed a richiesta dell’interessato, il diritto del magistrato partecipante al corso di cui alla lettera e) ad un periodo di congedo retribuito pari alla sua durata;

g) stabilire che, al termine del corso, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio Superiore della Magistratura;

h) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di cui alla lettera e) possa nuovamente parteciparvi trascorsi almeno tre anni;

i) prevedere che il parere di cui alla lettera g) abbia validità per un periodo non superiore a sei anni;

I) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi a competenza interregionale;

m) prevedere che, a decorrere dalla entrata in funzione della scuola superiore delle professioni giuridiche, annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l’ammissione in magistratura ed agli esami di idoneità alla professione di avvocato;

n) prevedere che il settantacinque per cento dei posti disponibili siano riservati agli aspiranti uditori giudiziari ed il venticinque per cento agli aspiranti avvocati;

o) prevedere che, alla fine del primo anno, sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno:

p) prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;

q) prevedere che, alla fine del secondo anno di corso, si consegua l’idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione in magistratura;

r) prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale;

s) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio Superiore della Magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività e dai pareri conseguiti nell’ambito dei corsi organizzati dalla scuola superiore delle professioni giuridiche; prevedere che tali valutazioni debbano awenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in carriera; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dall’articolo 7 della presente legge;

t) prevedere che per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione comunica al Consiglio Superiore della Magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità“».

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI’ 18 GIUGNO 2003

226a Seduta (antimeridiana)

 

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 8,55.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000. Ricorda che gli emendamenti riferiti all'articolo 2 sono già stati illustrati nella seduta del 29 gennaio scorso.

 

Interviene il senatore FASSONE il quale riformula il subemendamento 2.1000/1 nel subemendamento 2.1000/1 (nuovo testo).

Dopo aver ricordato poi come, con riferimento al tema dell'accesso in magistratura, la Commissione avesse raggiunto un sostanziale accordo espresso dall'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo) del relatore, osserva che l'emendamento 2.1000 del Governo, pur recependo molti punti accolti dalla Commissione, non sia condivisibile laddove prevede fra i requisiti che consentono la partecipazione al concorso in magistratura anche l'aver conseguito l'idoneità a seguito della frequenza del corso di preparazione presso la istituenda Scuola superiore delle professioni giuridiche di cui all'emendamento 3.1000 del Governo. E' questo un punto di particolare criticità in quanto suscita forti perplessità - continua il senatore Fassone - la proposta governativa di affidare all'istituenda Scuola anche il compito di preparare i laureati in giurisprudenza al concorso in magistratura, perchè ciò determinerebbe, per il numero dei soggetti potenzialmente interessati, la necessità di creare una struttura ed una organizzazione molto complessa e articolata. In concreto il rischio è quello di dar vita ad una struttura che risulterebbe poco compatibile con quanto richiesto invece per lo svolgimento delle altre funzioni, vale a dire quelle relative al tirocinio e all'aggiornamento professionale, che la Scuola sarà chiamata a svolgere, con l'ulteriore conseguenza di dar luogo a sovrapposizioni di competenze con le Università. Alle considerazioni che precedono si ricollega, in particolare, il subemendamento 2.1000/8.

La proposta contenuta nell'emendamento 2.1000/1 (nuovo testo) cerca invece di offrire una soluzione adeguata al problema delle disfunzioni e delle criticità che sono emerse dall'esperienza dei più recenti concorsi in magistratura con l'obiettivo di velocizzare i tempi per la conclusione delle procedure di concorso ed al tempo stesso di far sì che gli stessi permettano una selezione di tipo qualitativo.

Il senatore Fassone, dopo aver dato quindi per illustrati i subemendamenti 2.1000/25 e 2.1000/29, ritira il subemendamento 2.1000/30.

Aggiunge poi la propria firma e dà per illustrati i subemendamenti 2.1000/40-bis, 2.1000/32 e 2.1000/40 del senatore Calvi.

 

Il senatore DALLA CHIESA rinuncia ad illustrare i subemendamenti all'emendamento 2.1000 a sua firma.

 

Il senatore CENTARO, intervenendo per illustrare i subemendamenti 2.1000/9 e 2.1000/38, sottolinea l'inopportunità che l'istituenda Scuola superiore si occupi anche della preparazione dei candidati al concorso in magistratura, trattandosi di un compito che la legge affida alle università e soprattutto alle scuole di specializzazione per le professioni giuridiche.

Il subemendamento 2.1000/38 - continua il senatore Centaro - è volto invece a modificare alcuni aspetti della disciplina del concorso per l'accesso al Consiglio di Stato.

 

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato per illustrato il subemendamento 2.1000/26, presenta - e la Commissione ammette - il subemendamento 2.1000/500 che propone di consentire l'accesso al concorso in magistratura anche a coloro che hanno conseguito un diploma di specializzazione in una materia giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso una scuola di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

 

Il relatore Luigi BOBBIO, con riferimento al subemendamento 2.1000/39, osserva come lo stesso recepisca alcune indicazioni emerse nel corso delle audizioni dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali.

In merito poi al subemendamento 2.1000/41 del Governo il relatore fa presente che è in corso una riflessione per migliorarne la formulazione, rilevando comunque come lo stesso, nelle intenzioni del Governo, incida esclusivamente sulla progressione in carriera dei magistrati della Corte dei Conti, in armonia con quanto previsto per i magistrati amministrativi, e non intenda in alcun modo creare all'interno della magistratura contabile due livelli o comunque una differenziazione di tipo gerarchico. Anticipa poi che l'emendamento potrebbe essere riformulato, oltre che al fine di chiarire tali aspetti, per introdurre una disposizione che faccia salve le posizioni funzionali già acquisite.

Il relatore Luigi BOBBIO esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 fatta eccezione per i subemendamenti 2.1000/8, 2.1000/9, 2.1000/500 e 2.1000/26, su cui il parere è favorevole, e per i subemendamenti 2.1000/1 (nuovo testo) e 2.1000/38 sui quali si riserva un ulteriore valutazione nel prosieguo dell'esame. Esprime poi parere favorevole sul subemendamento 2.1000/41 richiamando le considerazioni appena svolte relativamente a tale proposta emendativa.

 

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 9,40.


Emendamenti al disegno di legge n. 12962.1000/1 (nuovo testo)

 

FASSONE, CALVI, AYALA, Massimo BRUTTI, MARITATI, ZANCAN

Dopo la lettera b) inserire le seguenti:

"b-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b-ter) prevedere che la commissione esaminatrice di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

b-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il15 settembre dell'anno successivo;

b-quinquies) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata, presso la scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

b-sexies) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formativi, secondo quanta previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

b-septies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative sia all'acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

b-octies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio superiore della magistratura, e si avvalgano di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

b-nonies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario che, basandosi su concreti elementi di fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacita operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

b-decies) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

b-undecies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio mirato, in attuazione del decreto del Presidente delta Repubblica 24 luglio 1998;

b-duodecies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie;

b-terdecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi e che in caso di ulteriore valutazione negativa lo stesso possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in sopra numero, da assorbire con successive vacanze".

 

2.1000/500

Antonino Caruso

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), dopo il numero 7, è inserito il seguente: "7-bis. Hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.".

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi’ 18 giugno 2003

227a Seduta (pomeridiana)

 

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Intervengono il ministro per la giustizia Castelli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Iole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

Si prosegue nell'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 2.1000/2 fino alle parole "i numeri 2) e". La prima parte del subemendamento è quindi respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dello stesso nonché i subemendamenti 2.1000/3, 2.1000/4, 2.1000/5, 2.1000/6 e 2.1000/7.

 

E' poi posto ai voti e approvato il subemendamento 2.1000/8 di contenuto identico al subemendamento 2.1000/9.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 2.1000/10 fino alle parole "numeri 3)". La prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dello stesso subemendamento nonché i subemendamenti 2.1000/11, 2.1000/12 e 2.1000/13.

Il Presidente pone ai voti la prima parte del subemendamento n. 2.1000/14 fino alle parole "numeri 4)". La prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dello stesso nonché i successivi subemendamenti 2.1000/15, 2.1000/16 e 2.1000/17.

 

Il senatore ZANCAN, nell'annunciare il voto favorevole sul subemendamento 2.1000/18, sottolinea le perplessità che suscita la riorganizzazione dei meccanismi di accesso alla carriera in magistratura prospettata nell'emendamento 2.1000 del Governo. Più in particolare evidenzia, tra l'altro, come non appaia assolutamente convincente il fatto che l'aver superato il concorso per la professione di notaio possa essere un titolo idoneo a consentire l'accesso al predetto concorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO ritiene invece assolutamente ragionevole l'impostazione sottesa all'emendamento 2.1000 per gli aspetti concernenti la riforma dell'accesso al concorso in magistratura.

Il Presidente pone quindi ai voti la prima parte del subemendamento 2.1000/18 fino alle parole "numeri 5)", che risulta respinta. Risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i subemendamenti 2.1000/19 e 2.1000/20.

 

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.1000/21.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 2.1000/22 fino alle parole "numeri 6)". La prima parte del subemendamento è quindi respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dello stesso nonché il subemendamento 2.1000/23.

 

Dopo che il senatore ZANCAN ha annunciato il voto favorevole sul subemendamento 2.1000/24, di contenuto identico al subemendamento 2.1000/25, intervengono sul merito di tale proposta emendativa il presidente Antonino CARUSO e il relatore Luigi BOBBIO prospettando una possibile riformulazione della stessa.

 

Il senatore CAVALLARO e il senatore FASSONE modificano rispettivamente il subemendamento 2.1000/24 e il subemendamento 2.1000/25 recependo la proposta di modifica e riformulando i subemendamenti in questione nei subemendamenti 2.1000/24 (nuovo testo) e 2.1000/25 (nuovo testo).

Il subemendamento 2.1000/24 (nuovo testo) di contenuto identico al subemendamento 2.1000/25 (nuovo testo) è poi posto ai voti e approvato.

 

Posti separatamente ai voti sono approvati il subemendamento 2.1000/500, nonché il subemendamento 2.1000/26, dopo che a quest'ultimo hanno aggiunto la loro firma il relatore Luigi BOBBIO e il senatore CENTARO.

 

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.1000/27.

 

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole sul subemendamento 2.1000/28 sottolineando l'estrema genericità della previsione di delega contenuta nella lettera b) dell'emendamento 2.1000.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.1000/28.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sul subemendamento 2.1000/29 sottolineando come sia a suo avviso indispensabile la previsione di un limite massimo di età per l'accesso al concorso in magistratura. Rileva al riguardo come una previsione di questo genere sia imposta non solo da ragioni di opportunità facilmente intuibili, ma anche dall'esigenza di evitare situazioni paradossali che potrebbero determinarsi con l'ingresso nella carriera di magistratura di persone assai avanti negli anni. Si pensi, ad esempio, al caso in cui queste venissero a trovarsi a lavorare, come componenti di un collegio presieduto da un magistrato più giovane d'età, ma con una maggiore anzianità di carriera.

 

Il senatore ZICCONE è contrario alla fissazione di un limite massimo di età ritenendo che una soluzione in questo senso si porrebbe in contrasto con una chiara e ormai consolidata linea evolutiva della normativa in tema di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

 

Anche il relatore Luigi BOBBIO non condivide la proposta contenuta nel subemendamento 1.1000/29, pur prospettando la possibilità di una modifica dell'emendamento 2.1000 nel senso di prevedere che il Governo debba comunque fissare un limite massimo di età, rimettendo però l'individuazione concreta di questo limite al Governo stesso e attribuendogli altresì il compito di differenziare i limiti di età in relazione a situazioni particolari o condizioni specifiche.

 

Dopo ulteriori interventi del senatore DALLA CHIESA, del relatore Luigi BOBBIO e del senatore CENTARO, il subemendamento 2.1000/29 è posto ai voti e respinto.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame congiunto.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

 

Art. 2.

 

2.100 (ulteriore nuovo testo)

Luigi Bobbio

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) prevedere che siano ammessi a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario coloro i quali abbiano conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché coloro che, alla data del bando:

1) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

2) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto dopo il superamento del relativo concorso pubblico funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

3) abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

4) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto, senza demerito, funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni;

a-bis) prevedere un limite d’età, nel massimo di quarant’anni, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

a-ter) prevedere una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all’anno accademico 1998/1999;

b) prevedere che sia annualmente bandito un concorso per titoli ed esami per l’accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno tredici anni nell’esercizio delle funzioni, che abbiano svolto l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all’articolo 3; prevedere che il concorso di cui sopra venga svolto dalla Comrnissione di cui all’articolo 10 e prevedere, fra le modalità dello stesso e i requisiti per parteciparvi che:

1) vi sia l’assenza di precedenti penali per delitti non colposi e disciplinari superiori all’ammonimento;

2) sia attribuito un punteggio aggiuntivo ai magistrati che hanno svolto per almeno tre anni funzioni presso l’ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione;

3) nella valutazione siano presi in esame sia i titoli scientifici di natura giuridica e provvedimenti presentati dal candidato sia i provvedimenti scelti dalla Commissione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio superiore della magistratura;

4) il superamento del concorso di cui alla lettera b) costituisca titolo solo per l’esercizio dell funzioni indicate nell’articolo 4, primo comma, n. 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

 

2.1000

Il Governo

Alla rubrica, le parole: «funzioni di legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «funzioni presso organi di giurisdizione superiore».

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’idoneità a seguito della frequenza del corso di preparazione di cui al successivo articolo 3;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio;

7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro armi ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno tre anni;

b) disciplinare la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di nomina dei componenti;

b-bis) prevedere che il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte».

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. All’articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, numero 1, le parole: “della metà“ sono sostituite dalle parole: “di un quarto“, e le parole: “su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell’articolo 7 e, tra i componenti di cui al numero 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore anzianità“ sono sostituite dalle parole: “previo parere di una commissione presieduta dal presidente dello stesso consiglio di presidenza e formata dai componenti di cui alla lettera d) dell’articolo 7, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani nelle rispettive qualifiche; il parere è reso“; al comma 1, numero 3, le parole “di un quarto“ sono sostituite dalla parole: “della metà“ ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva l’applicazione dell’articolo 20 per i posti eventualmente rimasti vacanti“».

 

2.1000/1

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 2.1000, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 124 dell’ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), ovvero coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direettive nella pubblica amministrazione;

a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice di cui all’articolo 125-ter dell’ordinamento giudiziario abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall’articolo 123 dell’ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell’imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

a-quinquies) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni e che sia articolato in sessione, tendenzialmente di uguale durata, presso la scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

a-sexies) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

a-septies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative sia all’acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

a-octies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, e si avvalgano di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

a-nonies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario che, basandosi su concreti elementi di fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacità operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

a-decies) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

a-undecies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio mirato, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

a-duodecies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso del tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie;

a-terdecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi e che in caso di ulteriore valutazione negativa lo stesso possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in sopra numero, da assorbire con successive vacanze».

 

2.1000/1 (nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Massimo Brutti, Maritati, Zancan

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b-ter) prevedere che la commissione esaminatrice di cui all’articolo 125-ter dell’ordinamento giudiziario abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall’articolo 123 dell’ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell’imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

b-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

b-quinquies) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata, presso la scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

b-sexies) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formativi, secondo quanta previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

b-septies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative sia all’acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

b-octies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio superiore della magistratura, e si avvalgano di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

b-nonies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario che, basandosi su concreti elementi di fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacita operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

b-decies) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

b-undecies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio mirato, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

b-duodecies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso del tirocinio una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie;

b-terdecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi e che in caso di ulteriore valutazione negativa lo stesso possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in sopra numero, da assorbire con successive vacanze».

 

2.1000/2

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

 

2.1000/3

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

 

 

2.1000/4

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 5).

 

2.1000/5

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 6).

 

2.1000/6

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 7).

 

2.1000/7

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 2).

 

2.1000/8

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 2.1000 sopprimere il n. 2) della lettera a), dell’articolo 2 come modificata dal presente subemendamento..

 

2.1000/9

Centaro

All’emendamento 2.1000, sopprimere alla lettera a) il numero 2.

 

2.1000/10

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

 

2.1000/11

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 3) e 5).

 

2.1000/12

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 3) e 6).

 

2.1000/13

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 3).

 

2.1000/14

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 4) e 5).

 

2.1000/15

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 4) e 6).

 

2.1000/16

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 4) e 7).

 

 

2.1000/17

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 4).

 

2.1000/18

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 5) e 6).

 

2.1000/19

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 5) e 7).

 

2.1000/20

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 5).

 

2.1000/21

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), al numero 5), sostituire la parola: «tre anni» con: «cinque anni».

 

2.1000/22

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere i numeri 6) e 7).

 

2.1000/23

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 6).

 

2.1000/24

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), sopprimere il numero 7).

 

2.1000/24 (Nuovo testo)

Cavallaro

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), al numero 7, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «quattro anni senza demerito».

 

2.1000/25

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 2.1000, sopprimere il n. 7) della lettera a) dell’articolo 2 come modificata dal presente subemendamento.

 

2.1000/25 (Nuovo testo)

Fassone

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), al numero 7, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «quattro anni senza demerito».

 

2.1000/26

Antonino Caruso

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera a), ivi richiamata, aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) indetti fino al quinto anno successivo alla data di efficacia del decreto legislativo emanato in attuazione della presente delega, siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro ani, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998/1999».

 

2.1000/27

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera b).

 

2.1000/28

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «assicurando che la metà dei componenti della Commissione siano nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura tra magistrati dell’ordine giudiziario con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d’appello e gli altri componenti siano individuati tra professori universitari di prima e seconda fascia in materie giuridiche dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione dalle singole Università di liste di disponibilità individuali. Tale proporzione deve essere mantenuta anche qualora la Commissione articoli i propri lavori mediante il ricorso a sotto-commissioni. La presidenza della Commissione deve essere attribuita ad un magistrato che esercita funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione. La presidenza delle sottocommissioni deve essere attribuita ad un componente magistrato».

 

2.1000/29

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) prevedere l’età massima di quarant’anni come requisito per l’ammissibilità delle domanda al concorso;».

 

2.1000/30

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) prevedere una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all’anno accademico 1998/1999;».

 

2.1000/32

Calvi

All’emendamento 2.1000, sostituire le parole da: «2. All’articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186» sino alle fine dell’emendamento con le seguenti: «1-bis. Il Governo è inoltre delegato ad adottare, entro il termine di cui al primo comma, un decreto legislativo di modifica della legge 27 aprile 1982, n. 186, diretto a:

a) prevedere la completa attuazione del principio dell’unicità dell’accesso e della carriera dei magistrati amministrativi, stabilito dall’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dall’articolo 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205, unificando le qualifiche del personale, investito della funzione giurisdizionale in primo ed in secondo grado;

b) prevedere che l’accesso alla magistratura amministrativa avvenga con le modalità di cui all’articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

c) prevedere che i magistrati amministrativi di ogni grado siano sottoposti, da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa a valutazioni periodiche di professionalità, con cadenza non inferiore al quinquennio, basate sulla produttività e laboriosità nell’esercizio delle funzioni istituzionali, sulla base di parametri omogenei, predisposti e verificati dal medesimo Consiglio di Presidenza, con esclusione di ogni controllo di merito e a parità di carichi di lavoro assegnati con criteri oggettivi e predeterminati; in caso di esito negativo la valutazione potrà essere ripetuta per non più di due volte, con intervallo di un biennio fra una valutazione e l’altra; in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive si disporrà l’applicazione dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

d) prevedere che nell’ambito del Consiglio di Stato vengano distinte le funzioni giurisdizionali da quelle consultive e che l’Adunanza generale sia composta dai soli magistrati applicati alle sezioni consultive, mentre l’Adunanza plenaria resti composta dai soli magistrati applicati alle funzioni giurisdizionali;

e) prevedere l’organico dei magistrati destinati alle sezioni consultive e l’organico dei magistrati destinati alle sezioni giurisdizionali;

f) prevedere che i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato non possano far parte contemporaneamente di sezioni giurisdizionali e consultive;

g) prevedere che i posti vacanti nelle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato siano attribuiti ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che abbiano maturato almeno dodici anni di effettivo servizio e che abbiano positivamente superato le valutazioni periodiche di professionalità di cui alla precedente lettera c);

h) prevedere che annualmente il 50 per cento dei posti vacanti nella funzione consultiva del Consiglio di Stato venga assegnato in base alle procedure di cui all’articolo 19, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

i) prevedere che il restante 50 per cento dei posti vacanti nella funzione consultiva venga assegnato ai magistrati di cui all’articolo 19, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

l) prevedere che il passaggio dalle sezioni consultive a quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato e da quelle giurisdizionali a quelle consultive del medesimo Consiglio di Stato possa avere luogo, a domanda e previa selezione concorsuale per esami, dopo almeno cinque anni di permanenza nella precedente funzione;

m) prevedere commissioni di esame esterne all’istituto, formate da professori ordinari preposti a cattedre pertinenti alle materie di esame e scelti con modalità tali da garantirne l’imparzialità;

n) prevedere le norme transitorie relative all’assegnazione, a domanda, delle funzioni giurisdizionali di secondo grado ai magistrati, che svolgono attualmente funzioni giudicanti di primo grado, già in possesso della relativa anzianità, secondo i princìpi di cui al successivo articolo 6-bis.

o) prevedere le norme d’attuazione di coordinamento con la disciplina previgente, all’uopo predisponendo anche il relativo testo unico;

p) prevedere la soppressione del capo III e dell’articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199».

 

2.1000/38

Centaro

All’emendamento 2.1000, al comma 2 inserito sostituire le parole da: «al comma 1, numero 3, le parole....» fino alla fine con le seguenti: il comma 1, numero 3, è sostituito con il seguente:

3) in ragione della metà, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi con almeno otto anni di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quindici anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti nonchè gli avvocati dello Stato con almeno quattro anni di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità. Il concorso è indetto dal Presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva l’applicazione dell’articolo 20 per i posti rimasti vacanti.

 

2.1000/39

Il Relatore

All’emendamento 2.1000, «Alla lettera c), dopo le parole: “La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali“, aggiungere le seguenti: “con qualifica di consigliere“».

 

2.1000/40-bis

Calvi

All’emendamento 2.1000, sopprimere dalle parole: «Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente» sino alla fine dell’emendamento.

 

2.1000/40

Calvi

All’emendamento 2.1000, alla rubrica, sopprimere le parole: «funzioni presso organi di giurisdizione superiore».

 

2.1000/41

Il Governo

All’emendamento n. 2.1000 dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. All’articolo 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole “presidente; presidenti di sezione e procuratore generale“ sono sostituite dalle parole “presidente; procuratore generale; presidenti di sezione e procuratori regionali“; le parole “consiglieri e vice procuratori generali“ sono sostituite dalle parole “consiglieri delle sezioni centrali e vice procuratori generali“; “consiglieri delle sezioni regionali e vice procuratori regionali“; al comma 3, le parole “a consigliere o a vice procuratore generale“ sono sostituite dalle parole “a consigliere delle sezioni regionali o a vice procuratore regionale“.

Dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti commi:

“1-bis: Nell’ambito della Corte dei conti le funzioni superiori giurisdizionali e di controllo sono esercitate dai magistrati in servizio presso le Sezioni riunite, le Sezioni giurisdizionali centrali di appello, la Procura generale, le Sezioni centrali di controllo, la Sezione giurisdizionale d’appello per la regione siciliana, la Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello per la regione siciliana.

1-ter I magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili allo svolgimento delle funzioni superiori giurisdizionali e di controllo, possono farne istanza al Consiglio di presidenza che formerà un apposito elenco; i relativi posti di funzione che si rendono disponibili vengono assegnati a seguito di concorso per titoli ed anzianità tra gli iscritti all’elenco.

1-quater Esaurito l’elenco di cui al precedente comma, i posti di funzione che si rendono disponibili vengono conferiti per la metà ai consiglieri delle sezioni regionali ed ai vice Procuratori regionali che ne facciano richiesta, e, per la restante metà, ai vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui al comma 5 dell’articolo 12“.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 sono introdotti i seguenti commi:

“4. La disposizione dell’articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 continua ad applicarsi ai magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al concorso pubblico, per titoli ed esami teorico-pratici, per il conferimento delle qualifiche di consigliere delle sezioni centrali e di vice procuratore generale, possono partecipare:

a) i magistrati delle sezioni e delle procure regionali della Corte dei conti con almeno un anno di anzianità;

b) i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;

c) i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;

d) i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza“.

6. Con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso.

7. L’applicazione del presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere è compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti, del numero di posti che si renda necessario, determinato con decreto del Presidente della Corte dei conti sentito il Consiglio di presidenza.

8. Alla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le modifiche derivanti dalle disposizioni che precedono.

5. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 è sostituito dal seguente:

“2. Le promozioni alle qualifiche di cui al comma 1 dell’articolo 10 sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere di promovibilità del Consiglio di presidenza della Corte dei conti“».

 

2.1000/500

Caruso Antonino

All’emendamento 2.1000, alla lettera a), dopo il numero 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.».

Art. 3.3.1000

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Scuola superiore delle professioni giuridiche). – 1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione, quale ente autonomo, della scuola superiore delle professioni giuridiche, struttura didattica stabilmente preposta anche all’organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati ed avvocati;

b) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia fornita di autonomia organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia diretta da un comitato, della durata di quattro anni, composto da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità, proposto dal primo presidente della corte di cassazione, da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di legittimità, proposto dal procuratore generale presso la corte di cassazione, da due magistrati ordinari, nominati tutti dal Consiglio Superiore della Magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione di esame per l’ammissione alla scuola;

d) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il Comitato direttivo di cui alla lettera c) possa avvalersi delle proposte del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministro della Giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

e) prevedere, presso la scuola, la programmazione annuale di corsi per magistrati di durata non superiore a due mesi, formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati, nonché di corsi per la formazione alle funzioni di secondo grado e di legittimità, di durata non superiore a due mesi, cui possano partecipare magistrati con anzianità non inferiore rispettivamente ad otto ed a quindici anni;

f) prevedere, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, ed a richiesta dell’interessato, il diritto del magistrato partecipante al corso di cui alla lettera e) ad un periodo di congedo retribuito pari alla sua durata;

g) stabilire che, al termine del corso, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio Superiore della Magistratura;

h) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di cui alla lettera e) possa nuovamente parteciparvi trascorsi almeno tre anni;

i) prevedere che il parere di cui alla lettera g) abbia validità per un periodo non superiore a sei anni;

l) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi a competenza interregionale;

m) prevedere che, a decorrere dalla entrata in funzione della scuola superiore delle professioni giuridiche, annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l’ammissione in magistratura ed agli esami di idoneità alla professione di avvocato;

n) prevedere che il settantacinque per cento dei posti disponibili siano riservati agli aspiranti uditori giudiziari ed il venticinque per cento agli aspiranti avvocati;

o) prevedere che, alla fine del primo anno, sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;

p) prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso: q) prevedere che, alla fine del secondo anno di corso, si consegua l’idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione in magistratura;

r) prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale;

s) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio Superiore della Magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività e dai pareri conseguiti nell’ambito dei corsi organizzati dalla scuola superiore delle professioni giuridiche; prevedere che tali valutazioni debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in carriera; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dall’articolo 7 della presente legge;

t) prevedere che per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione comunica al Consiglio Superiore della Magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità».

 


GIUSTIZIA (2a)

mERCOLEDI’ 25 GIUGNO 2003

232a Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 21,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno scorso.

 

Si procede nell'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 gennaio scorso.

 

Il senatore FASSONE modifica il subemendamento 2.1000/1 (nuovo testo) riformulandolo nel subemendamento 2.1000/1 (nuovissimo testo).

 

Il relatore Luigi BOBBIO manifesta alcune perplessità sulla previsione di cui alla lettera b-ter) del subemendamento 2.1000/1 (nuovissimo testo) ritenendo che la stessa potrebbe comportare il rischio di effetti non positivi per gli obiettivi che il concorso si propone di raggiungere.

 

Il senatore FASSONE, dopo aver ricordato come la previsione di cui alla menzionata lettera b-ter) riprenda quella introdotta, seppur in via transitoria, con l'articolo 18, comma 2, primo periodo, della legge n. 48 del 2001 rileva che le preoccupazioni sollevate dal relatore potrebbero essere superate utilizzando il disposto del secondo periodo della citata disposizione, in base al quale, qualora le prove scritte del concorso di accesso in magistratura siano state ridotte a due, particolare attenzione viene dedicata in sede di prova orale alla materia che il sorteggio ha escluso.

 

Il relatore Luigi BOBBIO ritiene che la soluzione prefigurata dal senatore Fassone consentirebbe di superare le sue perplessità.

 

Recependo un ulteriore suggerimento del relatore Luigi BOBBIO e del senatore MUGNAI, il senatore FASSONE riformula il subemendamento 2.1000/1 (Nuovissimo testo) nel subemendamento 2.1000/1 (ulteriore nuovissimo testo).

 

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1000/1 (ulteriore nuovissimo testo).

 

Viene quindi posto ai voti e respinti il subemendamento 2.1000/31 di contenuto sostanzialmente identico al subemendamento 2.1000/40-bis.

 

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.1000/32.

 

In merito a tale subemendamento, su proposta del relatore Luigi BOBBIO, la Commissione conviene peraltro che la reiezione del medesimo non pregiudica in alcun modo la possibilità di una riformulazione nei termini che sono propri di una norma di delega del disposto di cui al comma 2 dell'emendamento 2.1000.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 2.1000/33 fino alle parole "e dai due presidenti di tribunali amministrativo regionale". La prima parte del subemendamento è quindi respinta e restano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento, nonché i subemendamenti 2.1000/34 e 2.1000/36.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 2.1000/35 fino alle parole "dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato". La prima parte del subemendamento è quindi respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento, nonché il subemendamento 2.1000/37.

 

Il senatore CENTARO ritira il subemendamento 2.1000/38.

 

Il relatore Luigi BOBBIO modifica il subemendamento 2.1000/39 riformulandolo nel subemendamento 2.1000/39 (nuovo testo).

 

Posto ai voti, col parere favorevole del Governo, è approvato il subemendamento 2.1000/39 (nuovo testo).

 

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.1000/40.

 

Su proposta del relatore Luigi BOBBIO, il presidente Antonino CARUSO dispone l'accantonamento del subemendamento 2.1000/41 nonché dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e dei relativi subemendamenti.

 

Il senatore FASSONE, intervenendo in sede di illustrazione dei subemendamenti di cui è primo firmatario riferiti all'emendamento 3.1000, ritira i subemendamenti 3.1000/1, 3.1000/2 e 3.1000/48. Modifica poi i subemendamenti 3.1000/15, 3.1000/16 e 3.1000/59 riformulandoli nei subemendamenti 3.1000/15 (nuovo testo), 3.1000/16 (nuovo testo) e 3.1000/59 (nuovo testo). Si sofferma poi sul subemendamento 3.1000/7 sottolineando come la previsione, contenuta nell'emendamento 3.1000, che la Scuola superiore della magistratura debba occuparsi anche dell'aggiornamento professionale degli avvocati, susciti perplessità sia in quanto l'impatto di una simile previsione sulla istituenda scuola rischierebbe di pregiudicarne la funzionalità considerato che potenziali fruitori della stessa diventerebbero in linea di principio ben centocinquantamila avvocati, sia in quanto gli appare non condivisibile in generale che lo Stato assuma il compito dell'aggiornamento professionale di coloro che esercitano una libera professione trattandosi di una funzione che, a suo avviso, dovrebbe essere lasciata ai singoli ordini professionali.

 

Il relatore Luigi BOBBIO manifesta anch'egli perplessità sul riferimento agli avvocati contenuto nella lettera a) del comma 1 dell'emendamento 3.1000, sia per le problematiche di tipo organizzativo e funzionale legate al numero degli esercenti la professione forense, sia in considerazione del fatto che una simile soluzione delinea in maniera meno nitida i caratteri distintivi della nuova istituzione e pone inevitabilmente il problema del rapporto fra questa e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Se poi si pensasse di risolvere i problemi di tipo funzionale cui ha fatto cenno prevedendo una selezione degli avvocati che potranno accedere alla scuola, non si può non rilevare che un simile meccanismo potrebbe dar luogo a discriminazioni, supposte o reali, che comunque determinerebbero conseguenze problematiche che non possono essere trascurate.

 

Il senatore CENTARO condivide invece la scelta sottesa al riferimento agli avvocati contenuto nella lettera a) dell'emendamento 3.1000 e osserva come la stessa sia espressione di un preciso indirizzo politico programmatico della maggioranza volto a favorire una effettiva comunanza di cultura giuridica fra magistratura e avvocatura. Per quanto riguarda i problemi affacciati negli interventi che lo hanno preceduto, il senatore Centaro rileva come gli stessi potranno essere superabili mediante una attenta formulazione del testo di legge e l'elaborazione di adeguate soluzioni organizzative.

 

Il senatore DALLA CHIESA giudica senz'altro fondate le preoccupazioni affacciate dal relatore in relazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, che a suo avviso certo non potrebbe pretendere di svolgere un ruolo decisivo e condizionante rispetto alle attività della istituenda scuola. D'altra parte, pur condividendo l'impostazione di fondo richiamata dal senatore Centaro circa l'esigenza di una maggiore osmosi fra la cultura dell'avvocatura e quella della magistratura, è chiaro però che la traduzione di questa impostazione in puntuali scelte organizzative deve tener conto delle circostanze concrete sulle quali si interviene.

 

Dopo brevi interventi del senatore CENTARO, del senatore GUBETTI e del relatore Luigi BOBBIO, prende la parola il presidente Antonino CARUSO il quale si interroga problematicamente sulla praticabilità di una scelta che configura l'istituenda scuola come una struttura idonea ad assicurare una formazione unitaria fra novemila magistrati, da un lato, e ben centocinquantamila avvocati, dall'altro. Ritiene poi necessario chiedersi se la scelta delineata sul punto in questione non sia logicamente contraddittoria con l'orientamento legislativo volto ad assicurare una maggiore separazione fra la magistratura giudicante e la magistratura requirente, in quanto tale orientamento legislativo ha il suo presupposto proprio nel carattere di parte che riveste la magistratura requirente, carattere che è però comune anche all'avvocatura.

 

Il senatore FASSONE riprende il suo intervento soffermandosi sui restanti emendamenti di cui è primo firmatario, con particolare riferimento ai subemendamenti 3.1000/15 (nuovo testo) e 3.1000/16 (nuovo testo). Relativamente a quest'ultimo, il senatore Fassone sottolinea come la composizione che egli propone per il consiglio scientifico chiamato a dirigere ed organizzare le attività della istituenda Scuola sottenda il tema politicamente centrale del rapporto fra la nuova istituzione ed il Consiglio superiore della magistratura. E' sua convinzione, al riguardo, che l'organizzazione della formazione del personale di magistratura non possa aver luogo prescindendo da un forte raccordo con il Consiglio superiore della magistratura, sia alla luce della significativa esperienza maturata in materia dallo stesso Consiglio, sia in considerazione del fatto che, pur non rientrando la formazione professionale fra le competenze costituzionalmente attribuite dall'articolo 105 della Costituzione al Consiglio superiore della magistratura, non si può però negare l'opportunità di una fondamentale funzione di indirizzo del Consiglio medesimo in tema di formazione in correlazione con le attribuzioni costituzionali ad esso spettanti.

Il senatore Fassone conclude il suo intervento sottolineando le esigenze di funzionalità sottese ai subemendamenti 3.1000/59 (Nuovo testo) e 3.1000/76 e rilevando come il subemendamento 3.1000/94 sia volto soprattutto a richiamare l'attenzione sull'esigenza di chiarire la portata della lettera t) dell'emendamento 3.1000.

 

Rinuncia infine ad illustrare gli emendamenti all'articolo 3 di cui è primo firmatario.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 22,55.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

 

Art. 2.2.1000/1 (Ulteriore nuovissimo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto prima legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b-ter) prevedere che la commissione esaminatrice di cui all’articolo 125-ter dell’ordinamento giudiziario abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall’articolo 123 dell’ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nelle ventiquattro ore antecedenti l’inizio della prima prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento; prevedere che in tale caso particolare attenzione sia dedicata in sede di prova orale alla materia che il sorteggio ha escluso;

b-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

 

2.1000/1 (Nuovissimo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b-ter) prevedere che la commissione esaminatrice di cui all’articolo 125-ter dell’ordinamento giudiziario abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall’articolo 123 dell’ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell’imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

b-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

 

2.1000/39 (Nuovo testo)

Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali», aggiungere le seguenti: «con qualifica di consigliere».

 

3.1000/1

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, sostituire l’articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. - (Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale dei magistrati). – 1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione presso il Consiglio superiore della magistratura di una Scuola della magistratura, di seguito denominata Scuola, la cui azione di tirocinio e formazione professionale degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati sia esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio superiore della magistratura;

b) prevedere che la Scuola sia dotata di personalità giuridica e goda di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile;

c) prevedere che la Scuola provveda alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato;

d) prevedere altresì che costituiscano entrate della Scuola:

1) eventuali dotazioni supplementari alla stessa assegnate nel bilancio dello Stato;

2) eventuali risorse ad essa destinate dal Consiglio superiore della magistratura o dal Ministero della giustizia per l’espletamento di compiti di interesse di tali istituzioni;

3) gli utili derivanti da pubblicazioni curate dalla Scuola o dalla prestazione di servizi;

4) contributi, donazioni o legati di enti pubblici o privati a suo favore;

e) prevedere che costituiscano uscite della Scuola:

1) le spese necessarie al suo funzionamento;

2) le remunerazioni, le borse di studio o i sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle sessioni ed uditori giudiziari;

3) il rimborso di pese di viaggio e di trasferta inerenti le attività di formazione, incluse quelle del proprio personale per missioni strettamente attinenti i compiti di studio;

4) le spese di pubblicazione di atti e di gestione dei servizi sussidiari;

f) prevedere che la Scuola adotti un proprio regolamento di amministrazione e contabilità;

g) prevedere che il rendiconto della gestione della Scuola è presentato alla Corte dei Conti alla chiusura dell’anno finanziario;

h) prevedere che la Scuola sia articolata in due sezioni, la prima con compiti di formazione permanente nonché con compiti di formazione complementare degli uditori giudiziari, la seconda, avente sede in città diversa da quella della prima sezione, con compiti afferenti il tirocinio degli uditori giudiziari;

i) prevedere, quali organi della scuola, i seguenti:

1) il consiglio scientifico;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il direttore;

4) i comitati di gestione di ciascuna sezione;

5) il segretario generale;

j) prevedere che il consiglio scientifico di cui al numero 1 della lettera i) del presente comma sia composto da:

1) il direttore della Scuola che lo presiede;

2) il vicedirettore;

3) tre componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui due togati;

4) tre magistrati ordinari, di cui uno del pubblico ministero, ed almeno uno avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione;

5) due professori universitari;

6) due avvocati;

7) un rappresentante del Ministero della giustizia;

k) prevedere che i componenti del Consiglio superiore della magistratura siano designati dal Consiglio stesso e cessino dall’incarico con la scadenza del Consiglio da cui sono stati nominati;

l) prevedere che i magistrati siano designati dal Consiglio superiore della magistratura, fra quelli in servizio ovvero in quiescenza da non più di due anni e che non possano essere designati i magistrati che nell’ultimo biennio hanno svolto incarichi continuativi di formazione professionale presso il Consiglio superiore della magistratura;

m) prevedere che i professori siano designati, fra gli ordinari di materie giuridiche, da un apposito collegio formato da tutti i presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università statali;

n) prevedere che gli avvocati siano designati dal Consiglio nazionale forense, fra gli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, con almeno dieci anni di esercizio dell’attività;

o) prevedere che l’incarico duri quattro anni e non possa essere rinnovato;

p) prevedere che il consiglio scientifico si riunisca almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che il direttore lo convoca, o che ne fccino richiesta almeno cinque componenti;

q) prevedere che il consiglio scientifico deliberi validamente con la presenza di almeno nove componenti;

r) prevedere che gli uditori debbano compiere un periodo di tirocinio della durata di due anni, da effettuarsi presso la Scuola nazionale della magistratura e presso tutti gli uffici giudiziari di primo grado, secondo le direttive stabilite dal Consiglio superiore della magistratura;

s) prevedere che il tirocinio inizi il 15 settembre di ogni anno e si articoli in sessioni di pari durata, svolte alternativamente presso la Scuola e presso gli uffici giudiziari e che gli uditori giudiziari non possano assumere le funzioni prima del completamento positivo del periodo di tirocinio;

t) prevedere che in esito al tirocinio, il Consiglio superiore della magistrature, sentito il consiglio giudiziario, e sulla scorta del giudizio pronunciato dalla Scuola, formuli un giudizio di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie, il quale, se positivo, deve contenere uno specifico riferimento all’attitudine dell’uditore allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti;

u) prevedere che nell’assegnazione delle sedi si tenga conto, per quanto possibile, del giudizio di cui alla lettera t) del presente comma che a tal fine ogni uditore debba formulare richiesta, eventualmente graduata, di uffici sia giudicanti che requirenti;

v) prevedere che nei primi cinque anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati debbano partecipare ad almeno una sessione di formazione professionale ogni anno, predisposta per le loro specifiche esigenze da parte della sezione di formazione permanente della Scuola;

w) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura emani ulteriori norme sul tirocinio».

 

3.1000/2

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) prevedere che sia istituita una scuola nazionale della magistratura dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, nonchè di autonomia didattica nei limiti di cui alla legge istitutiva, così come delegata dal presente testo;».

 

3.1000/7

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed avvocati».

 

3.1000/15

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che la Scuola sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra alla formazione permanente dei magistrati, a ciascuna delle quali sia preposto un responsabile ed un Comitato esecutivo».

 

3.1000/15 (Nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che la Scuola sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra alla formazione permanente dei magistrati;

b-ter) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata, presso la scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

b-quater) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

b-quinquies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative sia all’acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

b-sexsies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio superiore della magistratura, e si avvalgano di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

b-octies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario che, basandosi su concreti elementi di fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacità operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

b-nonies) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

b-decies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio mirato, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

b-undecies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso del tirocinio una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie;

b-duodecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi e che in caso di ulteriore valutazione negativa lo stesso possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in sopra numero, da assorbire con successive vacanze.».

 

3.1000/16

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) prevedere che organi della scuola siano: il consiglio scientifico; il consiglio di amministrazione, chiamato ad elaborare il regolamento di amministrazione e di contabilità, redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto, organizzare e controllare la contabilità; il comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alle direttive del consiglio scientifico, a programmare le sessioni di formazione e, rispettivamente, di tirocinio, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la scuola, selezionando i docenti stabili e quelli occasionali; il direttore presso ciascuna sezione, specificando che il direttore preposto alla sezione di formazione permanente rappresenta la scuola all’esterno e coordina tutte le attività della stessa; la segreteria generale, chiamata a svolgere le funzioni di coordinamento e di direzione dell’intero servizio di segreteria, a dare esecuzione alle direttive degli altri organi ed alle delibere, a gestire l’archivio, la biblioteca, le installazioni e le dotazioni varie delle scuola;

c-bis) prevedere che il consiglio scientifico, chiamato ad elaborare il piano annuale delle attività teorico-pratiche, e ad orientarne l’esecuzione, nel quadro degli indirizzi annunciati annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e nel rispetto dei vincoli di bilancio, sia costituito da tre componenti del CSM, di cui uno non togato; da due rappresentanti del Ministro della giustizia; da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, designati dal Consiglio universitario nazionale; da due avvocati aventi almeno quindici anni di esercizio professionale, designati dal Consiglio nazionale forense; da tre magistrati ordinari, di cui uno con funzioni requirenti, ed almeno uno con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, designati dal CSM in base a concorso ed in forza di specifiche attitudini didattiche;»;

c-ter) prevedere che i componenti del consiglio scientifico durino in carica quattro anni, non prorogabili, e sia previsto un avvicendamento graduale;»;

c-quater) prevedere che il direttore della scuola ed il direttore della sezione per il tirocinio siano eletti dal consiglio scientifico al proprio interno;

c-quinquies) prevedere che il Consiglio di amministrazione sia costituito dal Direttore della scuola e dal Direttore della sezione per il tirocinio, da un rappresentante del Ministro della giustizia e da un rappresentante del Ministero dell’economia;

c-sexies) prevedere che il Comitato di gestione sia composto, in ciascuna sezione, dal direttore della medesima, che lo presiede, e da non meno di sei e non più di dieci magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura e collocati fuori ruolo per non più di quattro anni con previsione di avvicendamento graduale;

c-septies) prevedere che il servizio di segreteria sia costituito da un segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente di cancelleria; un vice segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di direttore di cancelleria, responsabile amministrativo per la sezione per il tirocinio; non meno di due assistenti giudiziari, tre coadiutori di cancelleria, quattro operatori amministrativi e quattro commessi per ciascuna sezione; che a tale personale provveda il ministro della giustizia, nei modi previsti da un regolamento di attuazione».

 

3.1000/16 (Nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c-bis) prevedere che il consiglio scientifico, chiamato ad elaborare il piano annuale delle attività teoriche-pratiche, e ad orientarne l’esecuzione, nel quadro degli indirizzi annunciati annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e nel rispetto dei vincoli di bilancio, sia costituito da tre componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui uno togato; da due rappresentanti del Ministro della giustizia; da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, designati dal Consiglio universitario nazionale; da due avvocati aventi almeno quindici anni di esercizio professionale, designati dal Consiglio nazionale forense; da tre magistrati ordinari, di cui uno con funzioni requirenti, ed almeno uno con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, designati dal Consiglio superiore della magistratura in base a concorso ed in forza di specifiche attitudini didattiche;

c-ter) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la scuola selezionando i docenti stabili e quelli occasionali prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia composto dal direttore della medesima, che lo presiede, e da non meno di sei e non più di dieci magistrati, nominati dal Comitato direttivo di cui alla lettera c), fra coloro che hanno dimostrato una particolare attitudine all’attività didattica, e collocati fuori ruolo per non più di quattro anni con previsione di avvicendamento graduale;

c-quater) prevedere un Consiglio di amministrazione della Scuola, chiamato a predisporre il regolamento di amministrazione e contabilità, a redigere il bilancio di previsione e il rendiconto, a organizzare e controllare la contabilità, e composto dal presidente del comitato direttivo, che lo presiede, dai direttori di ciascuna sezione e dal segretario generale;

c-quinquies) prevedere una segreteria generale, chiamata a svolgere le funzioni di coordinamento e di direzione dell’intero servizio di segreteria, a dare esecuzione alle direttive ed alle delibere degli altri organi, a gestire l’archivio, la biblioteca, le installazioni e le dotazioni varie della scuola; prevedere che la segreteria generale sia costituita da un segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente di cancelleria; un vice segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di direttore di cancelleria, responsabile amministrativo per la sezione per il tirocinio, non meno di due assistenti giudiziari, tre coadiutori di cancelleria, quattro operatori amministrativi e quattro commessi per ciascuna sezione; prevedere che a tale personale provveda il Ministro della giustizia, nei modi previsti da un regolamento di attuazione, conformemente a quanto stabilito dalla lettera b);

c-sexies) prevedere che ai componenti del comitato direttivo di cui alla lettera c) e ai componenti dei comitati di gestione di cui alla lettera c-bis) si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni».

 

3.1000/42

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere che l’azione di formazione professionale sia esercitata nel quadro e in conformità degli indirizzi annualmente enunciati dal Consiglio superiore della magistratura;».

 

3.1000/48

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) prevedere che all’attuazione dell’attività didattica di ciascuna sezione provveda un Comitato esecutivo, costituito da un congruo numero di magistrati, designati dal Consiglio superiore della magistratura tra coloro che dimostrino particolari attitudini alla ricerca ed alla didattica, e collocati fuori ruolo; nonché da un adeguato numero di professori universitari e di avvocati, nominati come alla lettera c); prevedere che tutti rimangano in carica per quattro anni, e che il rinnovo avvenga per metà ogni due anni;».

 

3.1000/49

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere che i compiti della scuola consistano nel curare l’aggiornamento professionale permanente dei magistrati durante l’esercizio delle funzioni giudiziarie, sotto l’aspetto tecnico-giuridico, operativo e deontologico, nel contribuire alla formazione di magistrati stranieri o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione; nel favorire lo scambio culturale con le altre professioni giudiziarie e nel promuovere iniziative culturali su tematiche giuridiche e sull’organizzazione dei sistemi giudiziari, nell’organizzare e gestire il tirocinio degli uditori giudiziari;».

 

3.1000/58

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «di durata non superiore a due mesi».

 

3.1000/59

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere particolari corsi di qualificazione per i magistrati che intendano accedere a funzioni specializzati non esercitate in precedenza, quali definite dal CSM, e prevedere, per i magistrati ammessi, la fruizione di un periodo di congedo retribuito pari alla durata del corso;».

 

3.1000/59 (Nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: «prevedere particolari corsi di qualificazione per i magistrati che intendano accedere a funzioni specializzate non esercitate in precedenza, quali definite dal CSM, compatibilmente alle comprovate e motivate esperienze organizzative».

 

 

3.1000/68

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) prevedere un’organizzazione dei corsi e dei momenti di formazione tali che ad ogni magistrato sia assicurata, tendenzialmente, la possibilità di frequentarne almeno uno ogni anno, prevedendo al contempo strumenti che ne incentivino la frequenza e, correlativamente, ne evitino l’abuso;».

 

3.1000/76

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) prevedere un’organizzazione distrettuale della formazione, affidata ai Consigli giudiziari, e coordinata con gli indirizzi enunciati dal Comitato direttivo della Scuola;».

 

3.1000/78

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le lettere m), n), o), p), q) e r).

 

3.1000/85

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, al comma 1, lettera s), sostituire le parole da: «desunte dall’attività» sino a: «delle professioni giuridiche» con le seguenti: «prevedere che tali valutazioni tengano conto, con adeguata motivazione fondata su elementi specifici, dei seguenti parametri: laboriosità, capacità tecnica, equilibrio, disponibilità alle esigenze del servizio, tratto con tutti i soggetti processuali, deontologia e cura nell’aggiornamento professionale;».

 

3.1000/94

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 3.1000, sopprimere la lettera t).

 

3.3

Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere che sia istituita una “Scuola nazionale della magistratura“, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, nonché di autonomia didattica nei limiti di cui alla legge istitutiva, così come delegata dal presente testo;».

 

3.7

Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che i compiti della Scuola conistano: nel curare l’aggiornamento professionale permanente dei magistrati durante l’esercizio delle funzioni giudiziarie, sotto l’aspetto tecnico-giuridico, operativo e deontologico; nel contribuire alla formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione; nel favorire lo scambio culturale con le altre professioni giudiziarie; nel promuovere iniziative culturali su tematiche giuridiche e sull’organizzazione dei sistemi giudiziari; nell’organizzare e gestire il tirocinio degli uditori giudiziari;».

 

3.10

Fassone

Al comma 1, dopo la lettera b) ivi richiamata, inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che l’azione di formazione professionale sia esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi enunciati annualmente dal Consiglio Superiore della Magistratura;».

 

3.11

Fassone

Al comma 1, dopo la lettera b) ivi richiamata, inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che la Scuola sia in due sezioni, delle quali l’una si occupi del tirocinio degli uditori giudiziari, e l’altra di tutti gli altri compiti sopra indicati; e conseguentemente prevedere che la sezione dedicata al tirocinio sia strutturata in modo da assicurare continuità di presenza ai frequentatori e adeguate strutture didattiche;».

 

3.13

Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che organi della scuola siano: il consiglio scientifico, chiamato ad elaborare il piano annuale delle attività teorico-pratiche, e ad orientarne l’esecuzione, nel quadro degli indirizzi enunciati annualmente dal CSM, e nel rispetto dei vincoli di bilancio; il consiglio di amministrazione, chiamato ad elaborare il regolamento di amministrazione e di contabilità, redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto, organizzare e controllare la contabilità; il comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alle direttive del consiglio scientifico, a programmare le sessioni di formazione e, rispettivamente, di tirocinio, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i docenti stabili e quelli occasionali; il direttore presso ciascuna sezione, specificando che il direttore preposto alla sezione di formazione permanente rappresenta la scuola all’esterno e coordina tutte le attività della stessa; la segreteria generale chiamata a svolgere le funzioni di coordinamento e di direzione dell’intero servizio di segreteria, a dare esecuzione alle direttive degli altri organi ed alle delibere, a gestire l’archivio, la biblioteca, le installazioni e le dotazioni varie della scuola;».

 

3.0

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni; che esso sia articolato in sessioni, tendenzialmente di eguale durata, presso la Scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

c-ter) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari, e altre sedi formative, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

c-quater) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative, sia all’acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

c-quinquies) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, e si avvalgano di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

c-sexies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario, che, basandosi su concreti elementi di fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacità operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

c-septies) prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

c-octies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio «mirato», tendenzialmente secondo quanto disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

c-nonies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che, sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso del tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie;

c-decies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi; e che, in caso di ulteriore valutazione negativa, lo stesso possa essere, a sua domanda e salve controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in soprannumero, da assorbire con successive vacanze».

 

3.16

Fassone

Al comma 1, dopo la lettera c), ivi richiamata, inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che il consiglio scientifico sia costituito da tre componenti del CSM, di cui uno non togato; da due rappresentanti del Ministro della giustizia; da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, designati dal Consiglio universitario nazionale; da due avvocati aventi almeno qundici anni di esercizio professionale, designati dal Consiglio nazionale forense; da tre magistrati ordinari, di cui uno con funzioni requirenti, ed almeno uno con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, designati dal CSM in base a concorso ed in forza di specifiche attitudini didattiche;».

 

3.17

Fassone

Al comma 1, dopo la lettera c), ivi richiamata, inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che i compomenti del consiglio scientifico durino in carica quattro anni, non prorogabili, e sia previsto un avvicendamento graduale;».

 

3.18

Fassone

Al comma 1, dopo la lettera c), ivi richiamata, inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che il direttore della scuola ed il direttore della sezione per il tirocinio siano eletti dal consiglio scientifico al proprio interno;».

 

 

3.20

Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera d), ivi richiamata, con la seguente:

«d) prevedere che nella programmazione dell’attività didattica il consiglio scientifico possa avvalersi delle proposte del Ministro della giustizia, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione;».

 

3.27

Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera e), ivi richiamata, con la seguente:

«e) prevedere una programmazione dei corsi tale da assicurare un’accurata specifica formazione ai magistrati che hanno assunto le funzioni giudiziarie da non più di tre anni, e una possibilità di accesso ai corsi al maggior numero di magistati;».

 

3.33

Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) prevedere particolari corsi di qualificazione per i magistrati che intendono accedere a funzioni specializzate non esercitate in precedenza, quali definite dal Consiglio superiore della magistratura, e prevedere, per i magistrati ammessi, la fruizione di un periodo di congedo retribuito pari alla durata del corso;».

 

3.36

Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) prevedere che il Consiglio di amministrazione sia costituito dal Direttore della scuola e dal Direttore della sezione per il tirocinio, da un rappresentante del Ministro della giustizia e da un rappresentante del Ministero dell’economia;».

 

3.42

Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) prevedere che il Comitato di gestione sia composto, in ciascuna sezione, dal direttore della medesima, che lo presiede, e da non meno di sei e non più di dieci magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura e collocati fuori ruolo per non più di quattro anni con previsione di avvicendamento graduale;».

3.46

Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) prevedere che il servizio di segreteria sia costituito da un segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente di cancelleria; un vice-segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di direttore di cancelleria, responsabile amministrativo della sezione per il tirocinio; non meno di due assistenti giudiziari, tre coadiutori di cancelleria, quattro operatori amministrativi e quattro commessi per ciascuna sezione; e che a tale personale provveda il Ministro della giustizia, nei modi previsti da un regolamento di attuazione.».

 


GIUSTIZIA (2a)

giovedi' 26 giugno 2003

233a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

 

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta notturna del 25 giugno 2003.

 

Il presidente Antonino CARUSO comunica che si proseguirà nell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3 e dei subemendamenti relativi all'emendamento 3.1000, quest'ultimo già pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 20 marzo scorso.

 

Il senatore CENTARO, illustrando il subemendamento 3.1000/57, osserva come sia opportuno precisare meglio il criterio di delega indicato alla lettera e) dell'emendamento 3.1000 in tema di corsi di formazione, aggiungendo un riferimento alle funzioni giudicanti e requirenti che si giustifica in quanto correlato con l'approvazione dei subemendamenti 1.1000/156 e 1.1000/157 nella seduta del 13 maggio 2003, subemendamenti che introducono la previsione del necessario espletamento di un corso di formazione presso la Scuola superiore delle professioni giuridiche anche per quel che attiene al passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti e viceversa.

Con riferimento poi al subemedamento 3.1000/72, che propone di modificare la lettera h) dell'emendamento 3.1000 nel senso di consentire ai magistrati una nuova partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale - di cui alla lettera e) del medesimo emendamento - purchè sia trascorso almeno un anno, in luogo dei tre anni indicati nell'emendamento governativo, il senatore CENTARO sottolinea come il termine proposto dal Governo appaia eccessivamente lungo rispetto alle esigenze di formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati, correlate, ad esempio, anche a possibili significative innovazioni legislative.

 

Interviene il senatore GUBETTI il quale, facendo propria una considerazione già espressa dal senatore FASSONE, osserva che l'esperienza insegna come, in tema di formazione, siano molto più utili corsi di breve durata, ma ricorrenti nel tempo, piuttosto che corsi più lunghi ma che si tengono ad intervalli di alcuni anni l'uno dall'altro.

 

Il senatore CENTARO, riprendendo il suo intervento, rileva poi come i subemendamenti 3.1000/79 e 3.1000/83 siano coerenti con l'approvazione del subemendamento 2.1000/8 nella seduta del 18 giugno 2003, per effetto della quale è venuta meno la possibilità di considerare come presupposto per l'ammissione al concorso in magistratura l'idoneità conseguita a seguito della frequenza di un corso di preparazione presso la Scuola superiore delle professioni giuridiche che, conseguentemente, non avrebbe più ragion d'essere.

Riferendosi poi al subemendamento 3.1000/92 ritiene non condivisibile la previsione relativa alla necessità di tre valutazioni negative consecutive, suggerendo di ridurre a due tali valutazioni, in quanto tre opportunità sembrerebbero eccessive in considerazione della natura delle funzioni svolte.

Rinuncia infine ad illustrare il subemendamento 3.1000/81.

 

Il senatore CAVALLARO, intervenendo in sede di illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 3.1000 di cui è primo firmatario, si sofferma innanzitutto sul subemendamento 3.1000/3 sottolineando come lo stesso sia volto a prevedere l'istituzione della Scuola superiore delle professioni giuridiche presso il Consiglio superiore della magistratura (CSM). E' sua convinzione infatti che questa scelta, da un lato, tenga fondatamente conto della innegabile correlazione che esiste fra il tema della formazione professionale dei magistrati e le prerogative costituzionalmente attribuite al CSM e, dall'altro, sia preferibile a quella che traspare dall'emendamento governativo, anche perché in quest'ultimo la Scuola risulta priva di una sostanziale autonomia sia sul piano scientifico, sia su quello delle risorse essendo queste, così come il personale, fornite dal Ministero della giustizia. L'impostazione ispiratrice del subemendamento 3.1000/3, nonché di altri subemendamenti da lui presentati come primo firmatario, è invece quella di fare della Scuola un soggetto realmente autonomo che operi come crocevia di molteplici esperienze culturali.

 

Segue un breve intervento del senatore CENTARO che osserva come il fatto che la Scuola si avvalga di risorse e di personale forniti dal Ministero della giustizia la colloca in una posizione sostanzialmente identica a quella in cui si trova oggi il CSM il che dimostra, a suo avviso, che tale soluzione, oltre ad essere sistematicamente coerente, non può certo ritenersi pregiudizievole per l'autonomia della Scuola medesima.

 

Il presidente Antonino CARUSO, replicando al senatore Cavallaro, rileva come il vero significato della proposta del Governo sul punto in questione è quello di non consentire che per le esigenze connesse all'amministrazione della scuola si possa procedere all'assunzione di nuovo personale, con tutto ciò che questo comporta in termini di contenimento della spesa pubblica.

 

Il senatore CAVALLARO prosegue il suo intervento richiamando l'attenzione sui subemendamenti 3.1000/22 e 3.1000/23 e rilevando al riguardo come gli appaia difficilmente comprensibile, ad una prima disamina, la previsione relativa al primo Presidente della Corte di Cassazione e al Procuratore generale presso la stessa, contenuta nella lettera c) dell'emendamento 3.1000.

Ritira poi i subemendamenti 3.1000/14, 3.1000/30, 3.1000/35, 3.1000/43, 3.1000/46, 3.1000/60, 3.1000/69, 3.1000/70, 3.1000/71, 3.1000/73, 3.1000/74, 3.1000/77 e 3.1000/82.

Aggiunge infine la sua firma all'emendamento 3.1000/72 e rinuncia ad illustrare gli altri subemendamenti relativi all'emendamento 3.1000, di cui è primo firmatario.

 

Il senatore DALLA CHIESA aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.5.

 

Il relatore Luigi BOBBIO, ritenendoli sostanzialmente compresi nell'emendamento del Governo 3.1000, ritira gli emendamenti 3.2, 3.12, 3.40 e 3.50 e modifica l'emendamento 3.8, riformulandolo nel subemendamento 3.1000/800. Dà quindi per illustrato l'emendamento 3.31, riservandosi eventualmente di riformularlo in sede di esame e votazione dell'emendamento governativo 3.1000.

 

Ha poi la parola il senatore GUBETTI il quale, replicando al senatore Cavallaro, rileva che l'effettiva autonomia della istituenda Scuola superiore delle professioni giuridiche potrà essere assicurata solo dalla indipendenza di questa dal Consiglio superiore della magistratura il quale, in caso contrario e non auspicabile, finirebbe per amministrare sia la formazione sia la progressione in carriera dei magistrati, con una sovrapposizione di funzioni che risulterebbe inevitabilmente dannosa per la stessa autonomia dei magistrati.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

Art. 3.3.1000/3

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «, quale ente autonomo» con le seguenti parole: «presso il Consiglio Superiore della Magistratura».

 

3.1000/4

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «stabilmente».

 

3.1000/5

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «anche».

 

3.1000/6

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: «anche».

 

3.1000/8

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

3.1000/9

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 1.2000, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche operi presso il Consiglio superiore della Magistratura e che eventualmente la stessa sia dotata di autonomia organizzativa e funzionale».

 

3.1000/10

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «organizzativa e».

 

3.1000/11

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera b), sopprimere la parola: «funzionale».

 

3.1000/12

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «, ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero».

 

3.1000/13

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «, ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero» con le parole: «e si possa avvalere degli insegnamenti di magistrati, avvocati, professori universitari».

 

3.1000/14

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «ovvero comandato da altre amministrazioni».

 

3.1000/17

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «della durata di quattro anni» con le parole: «i cui membri durano in carica due anni».

 

3.1000/18

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «della durata di quattro anni» con le parole: «i cui membri durano in carica per tre anni».

 

3.1000/19

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «composto da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità», con le parole: «composto da tre magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità».

 

3.1000/20

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità», con le parole: «da tre magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità».

 

3.1000/21

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «composto da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità», con le parole: «composto da due magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità».

 

3.1000/22

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «, proposto dal primo presidente della corte di cassazione», e le parole: «, proposto dal procuratore generale presso la corte di cassazione,».

 

3.1000/23

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «proposto dal primo presidente della corte di cassazione».

 

3.1000/24

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di legittimità», con le parole: «da due magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità».

 

3.1000/25

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «proposto dal procuratore generale presso la corte di cassazione».

 

3.1000/26

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da due magistrati ordinari», con le parole: «da quattro magistrati ordinari».

 

3.1000/27

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da due magistrati ordinari», con le parole: «da tre magistrati ordinari».

 

3.1000/28

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), aggiungere dopo le parole: «da due magistrati ordinari», le seguenti: «con qualifica non inferiore a Magistrato di Corte d’Appello».

 

3.1000/29

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «venti anni»..

 

3.1000/30

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «nominato dal Consiglio nazionale forense».

 

3.1000/31

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da un componente professore universitario ordinario», con le seguenti: «da tre componenti professori universitari di prima fascia».

 

 

3.1000/32

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da un componente professore universitario ordinario», con le seguenti: «da due componenti professori universitari di prima fascia».

 

3.1000/33

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da un componente professore universitario ordinario», con le seguenti: «da tre componenti professori universitari ordinari».

 

3.1000/34

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «da un componente professore universitario ordinario», con le seguenti: «da due componenti professori universitari ordinari».

 

3.1000/35

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: «e da un membro nominato dal Ministro della Giustizia».

 

3.1000/36

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «e da un membro nominato dal Ministro della giustizia», inserire le seguenti: «che lo individua, comunque, tra i professori universitari di prima fascia in materie giuridiche».

 

3.1000/37

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «e da un membro nominato dal Ministro della giustizia», inserire le seguenti: «che lo individua, comunque, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche».

 

3.1000/38

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «membro nominato dal Ministro della giustizia», aggiungere le seguenti: «che lo individua, comunque, tra i soggetti aventi i requisiti previsti dall’articolo 135, secondo comma, della Costituzione».

 

3.1000/39

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «i componenti eleggano il presidente», inserire le seguenti: «, sul nominativo dell’eletto deve essere acquisito il consenso del Consiglio superiore della magistratura».

 

3.1000/40

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sopprimere la parola: «inutilmente».

 

3.1000/41

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera c), sopprimere la parola: «immediatamente».

 

3.1000/43

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense».

 

3.1000/44

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia» e «dei Consigli giudiziari».

 

3.1000/45

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

 

3.1000/46

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «del Consiglio nazionale forense».

 

3.1000/47

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «dei Consigli giudiziari».

 

3.1000/50

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «programmazione annuale di corsi per magistrati di durata non superiore a due mesi» con le seguenti: «programmazione biennale di corsi per magistrati di durata non superiore a tre mesi».

 

3.1000/51

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere la parola: «annuale».

 

3.1000/52

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «quadrimestrale».

 

3.1000/53

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «semestrale».

 

3.1000/54

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «programmazione annuale di corsi» con le seguenti: «di aggiornamento specialistico».

 

3.1000/55

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, lettera e), alle parole: «formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati» aggiungere le seguenti: «ed acquisendo su tali criteri generali il necessario parere positivo del Consiglio superiore della magistratura».

 

3.1000/56

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, nonchè di corsi per la formazione alle funzioni» fino alla fine del periodo.

 

3.1000/57

Centaro

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «per la formazione alle funzioni» inserire le parole: «giuricanti e requirenti nonchè».

 

3.1000/60

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera f), sopprimere le parole: «compatibilmente alle comprovate e motivate e esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari».

 

3.1000/61

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: «al corso» con le parole: «ai corsi».

 

3.1000/62

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: «pari alla sua durata» con le parole: «pari alla metà della sua durata».

 

3.1000/63

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere la lettera g),

Conseguentemente, sopprimere la lettera i).

 

3.1000/64

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo le tipologie del corso» con le parole: «un attestato di frequenza».

 

3.1000/65

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera g), sopprimere le parole: «modulato secondo la tipologia del corso».

 

3.1000/66

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, alla lettera g), sopprimere le parole da: «al fine di costituire elemento», fino alla fine del periodo.

 

3.1000/67

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere la lettera h).

 

3.1000/69

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera h), sopprimere le parole: «trascorsi almeno tre anni».

 

3.1000/70

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera h), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

 

3.1000/71

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera h), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

 

3.1000/72

Centaro

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «trascorsi almeno tre anni» con le parole: «trascorso almeno un anno».

 

3.1000/73

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: «sei anni», con le seguenti: «otto anni».

 

3.1000/74

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: «sei anni», con le seguenti: «sette anni».

 

3.1000/75

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere la lettera l).

 

3.1000/76

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti M., Maritati, Zancan

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente: " l) prevedere un'organizzazione distrettuale della formazione, affidata ai Consigli giudiziari, e coordinata con gli indirizzi enunciati dal Comitato direttivo della Scuola;".

 

3.1000/77

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera l), sostituire le parole: «tre sedi», con le seguenti: «due sedi».

 

3.1000/78

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti M., Maritati, Zancan

Al comma 1 sopprimere le lettere m), n), o), p), q), r).

 

3.1000/79

Centaro

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

 

3.1000/80

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera m), sostituire le parole: «annualmente siano svolte selezioni», con le parole: «si svolga un unica selezione annuale».

 

3.1000/81

Centaro

Sostituire la lettera n), con la seguente:

«n) prevedere che i posti disponibili siano riservati in via prioritaria agli uditori giudiziari».

 

3.1000/82

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «settantacinque» e «venticinque», rispettivamente con le seguenti: «ottanta» e «venti».

 

3.1000/83

Centaro

Sopprimere le lettere o), p), q) e r).

 

3.1000/84

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere la lettera s).

 

3.1000/86

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «tredicesimo», con la seguente: «quindicesimo».

 

3.1000/87

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «tredicesimo», con la seguente: «quattordicesimo».

 

3.1000/88

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «tredicesimo», con la seguente: «dodicesimo».

 

3.1000/89

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «ventesimo», con la seguente: «ventiduesimo».

 

3.1000/90

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «ventesimo», con la seguente: «ventunesimo».

 

3.1000/91

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «ventesimo», con la seguente: «diciannovesimo».

 

3.1000/92

Centaro

Alla lettera s), sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «una volta» e la parola: «tre» con l’altra: «due».

 

3.1000/93

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera s), sostituire le parole: «ripetuta per non più di due volte», con le seguenti: «ripetuta per non più di tre volte».

 

3.1000/95

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere la lettera t).

 

3.1000/800

Il Relatore

All’emendamento 3.1000, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «autonomia» inserire l’altra: «giuridica,».

 

3.2

Bobbio Luigi

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere l’istituzione di una Scuola della magistratura, struttura didattica fornita di autonomia organizzativa e stabilmente preposta all’organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati nonché degli avvocati, che si avvalga di esperienze e professionalità sia esterne che interne all’ordine giudiziario, anche ai fini della progressione in carriera».

 

3.5

Manzione, Dalla Chiesa

Al comma 1:

nella lettera a) sostituire le parole "la Corte di Cassazione" con le parole "il Consiglio superiore della Magistratura"; dopo le parole "delle attività di" aggiungere le parole "preparazione ai concorsi per uditore giudiziario, di"; sopprimere le parole "anche ai fini della progressione in carriera";

nella lettera b) dopo la parola "personale" aggiungere l'altra "amministrativo";

Sostituire la lettera c) come la seguente: "c) prevedere che la scuola della magistratura sia diretta da un comitato direttivo composto da quattro magistrati della Corte di Cassazione e della Procura generale presso la stessa designati dal primo presidente, da tre avvocati con almento venti anni di esercizio professionale designati dal Consiglio nazionale forense e da quattro magistrati con almento venti anni di servizio, nell'ambito di tutti i quali è eletto il presidente che designa il vice presidente; prevedere che il comitato direttivo duri in carica quattro anni e che, per tale periodo i componenti magistrati siano posti fuori dal ruolo organico della magistratura";

Nella lettera d) dopo le parole "attività didattica" aggiungere le parole "disposta sulla base degli obiettivi indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura e sopprimere le parole " del Consiglio superiore della Magistratura".

 

3.12

Bobbio Luigi

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che la Scuola della magistratura sia diretta da un comitato direttivo che dura in carica quattro anni, presieduto dal primo Presidente della Corte di Cassazione e composto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, da un esperto nominato dal Ministro della giustizia, da due magistrati con almeno quindici anni di servizio nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione designato dal Consiglio nazionale forense, da un professore di prima fascia in materie giuridiche designato dal consiglio universitario nazionale;».

 

3.31

Bobbio Luigi

Al comma 1, aggiungere, in fine, alla lettera e) le seguenti parole: «con riferimento, oltre che al tirocinio, alla formazione ed all’aggiornamento anche al mutamento delle funzioni sia di merito che di legittimità».

 

3.40

Bobbio Luigi

Sopprimere la lettera h).

 

3.50

Bobbio Luigi

Al comma 1, aggiungere dopo la lettera i) la lettera l):

«I) prevedere nell’ambito della progressione in carriera l’abolizione delle attuali qualifiche sostituendole con un sistema, idoneo ad incidere anche sull’avanzamento economico, basato su otto momenti di verifica della professionalità individuando il primo a due anni dall’ingresso in carriera, il secondo dopo altri tre anni, il terzo dopo altri quattro anni, il quarto dopo ulteriori quattro anni, il quinto dopo altri tre anni, il sesto dopo ulteriori quattro anni, il settimo dopo altri quattro anni e l’ottavo dopo altri quattro anni; ai fini dell’avanzamento economico la prima valutazione dovrà verificarsi dopo il termine dell’uditorato, la seconda dovrà coincidere con la quarta verifica, la terza dovrà coincidere con la sesta verifica, la quarta dovrà coincidere con la ottava verifica; prevedere, altresì, che gli otto momenti di valutazione si articolino sulla considerazione della produttività, della professionalità, con specifico riguardo alla partecipazione ai corsi della Scuola della magistratura e su eventuali titoli; prevedere, altresì, che le funzioni di magistrato d’Appello possano essere conferite dopo il superamento della quinta verifica di progressione in carriera;

prevedere che le funzioni di legittimità, fatta eccezione della previsione di cui alla lettera b, comma 1, dell’articolo 2, nonché di quelle equiparate, possano essere conferite dopo il superamento della settima verifica di progressione in carriera».

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI’ 2 LUGLIO 2003

235a Seduta (pomeridiana)

 

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

 

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1296 e dei subemendamenti ad essi relativi.

 

Il senatore DALLA CHIESA interviene per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario, pur nella consapevolezza che i medesimi, in quanto, formulati con riferimento al testo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1296, risulteranno preclusi con l'approvazione dell'emendamento 3.1000 del Governo, interamente sostitutivo del citato articolo, e osservando come sia opportuno in ogni caso richiamare l'attenzione su alcune delle proposte emendative.

Con riferimento all'emendamento 3.4, identico all'emendamento 3.5, osserva innanzitutto come sia più coerente con le sue funzioni che la Scuola della magistratura sia istituita presso il Consiglio superiore della Magistratura e non presso la Corte di Cassazione. Ritiene poi non opportuno, per le attività della istituenda scuola, il riferimento "ai fini della progressione in carriera" - contenuto nell'ultimo capoverso dell'articolo 3, comma 1, lettera a) - trattandosi di una finalità che, in aggiunta alle altre, potrebbe dar luogo ad una commistione di compiti che invece dovrebbero essere tenuti distinti al fine di evitare conseguenze non prevedibili rispetto allo svolgimento della funzione primaria della scuola, quale è quella di organizzazione delle attività di tirocinio e di aggiornamento professionale dei magistrati.

Appare poi necessario prevedere una differente composizione del Comitato direttivo della scuola della magistratura, rispetto alla proposta contenuta nell'articolo 3, comma 1 lettera c) del disegno di legge n. 1296, rafforzando all'interno dello stesso la presenza dei magistrati e assicurando un maggior coinvolgimento del mondo accademico nell'ambito delle attività di programmazione dell'attività didattica.

Dà poi per illustrato l'emendamento 3.6.

Il senatore Dalla Chiesa non comprende inoltre per quale ragione si preveda all'articolo 3, comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 1296 che la Scuola della magistratura possa utilizzare anche personale comandato da amministrazioni diverse dal Ministero della giustizia e conseguentemente raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.9 che elimina tale possibilità.

Con riferimento all'emendamento 3.26 che propone la soppressione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, il senatore Dalla Chiesa osserva come non si comprenda la necessità di stabilire un limite massimo di due mesi per la durata dei corsi per i magistrati in quanto potrebbero venire in rilievo esigenze formative straordinarie occasionate da situazioni contingenti rispetto alle quali la previsione di un termine costituirebbe una rigidità non sorretta da sufficienti giustificazioni. Le richiamate considerazioni sono poi alla base della proposta di elevare a quattro mesi il termine massimo di durata dei corsi contenuta nell'emendamento 3.29.

La proposta di sopprimere la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 contenuta nell'emendamento 3.32 si giustifica per la considerazione che la materia della regolamentazione del diritto del magistrato partecipante ad un corso a fruire di un periodo di congedo, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, potrebbe trovare la propria regolamentazione al di fuori della legge nell'ambito del normale esercizio delle potestà organizzative degli uffici giudiziari.

Il senatore Dalla Chiesa, illustrando l'emendamento 3.35, volto alla soppressione della lettera g), del comma 1 dell'articolo 3, sottolinea di non condividere l'idea che il parere rilasciato al termine del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, contenga elementi di verifica attitudinale da utilizzare per le valutazioni concernenti la progressione in carriera.

Le linee ispiratrici delle proposte contenute negli emendamenti 3.41, 3.43, 3.44 - continua il senatore Dalla Chiesa - sono invece quelle della inopportunità di predeterminare sin d'ora e con legge limiti alla possibilità di nuove partecipazioni ai corsi di aggiornamento e più in generale di porre sul tema restrizioni e rigidità che potrebbero risultare eccessive. Si tratta infatti di aspetti che dovrebbero trovare adeguata risposta nell'ambito di valutazioni successive in quanto maggiormente in grado di assicurare una risposta adeguata alle nuove esigenze formative di volta in volta emergenti.

Il senatore Dalla Chiesa ritira infine gli emendamenti 3.14, 3.15, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.28, 3.30, 3.34, 3.37, 3.38, 3.39, e conclude invitando la Commissione a riservare una particolare attenzione alle proposte espresse dagli emendamenti 3.4 e 3.9 sopra illustrati.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che gli emendamenti diversi da quelli illustrati nella seduta odierna dal senatore Dalla Chiesa, nonché tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 3.1000, sono già stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di mercoledì 25 giugno 2003 e al resoconto della seduta di giovedì 26 giugno 2003.

 

Il senatore FASSONE, recependo un suggerimento del relatore Luigi BOBBIO, modifica poi il subemendamento 3.1000/49 riformulandolo nel subemendamento 3.1000/49 (nuovo testo).

 

Il relatore Luigi BOBBIO esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 3, fatta eccezione che per i subemendamenti 3.1000/800, 3.1000/49 (nuovo testo), 3.1000/57, 3.1000/58, 3.1000/59 (nuovo testo), 3.1000/72, 3.1000/78 (ad esclusione della parte soppressiva della lettera n)), 3.1000/79, 3.1000/81, 3.1000/83 e 3.1000/92, sui quali invece il parere è favorevole. Per quanto riguarda il subemendamento 3.1000/22, il parere è favorevole ove lo stesso sia riformulato nel senso di prevedere che del Comitato direttivo facciano parte il primo Presidente di cassazione e il Procuratore generale presso la stessa, con facoltà di delega delle relative funzioni. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 3.1000, 3.1 e 3.31.

Propone infine il temporaneo accantonamento dei subemendamenti 3.1000/7, 3.1000/76, 3.1000/15(nuovo testo) e 3.1000/16 (nuovo testo).

 

Il sottosegretario di Stato VALENTINO concorda con il relatore.

 

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei subemendamenti 3.1000/7, 3.1000/15 (nuovo testo), 3.1000/16 (nuovo testo), e 3.1000/76.

 

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/3, 3.1000/4, 3.1000/5, di contenuto identico al subemendamento 3.1000/6, 3.1000/8 e 3.1000/9.

 

Posto ai voti è approvato il subemendamento 3.1000/800.

 

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/10, 3.1000/11, 3.1000/12 e 3.1000/13.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/17 fino alle parole "quattro anni". La prima parte del subemendamento è quindi respinta. Risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento, nonché il subemendamento 3.1000/18.

 

Il PRESIDENTE pone poi ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/19 fino alle parole "un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di legittimità". La prima parte del subemendamento è quindi respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento, nonché i subemendamenti 3.1000/20 e 3.1000/21.

 

Il relatore Luigi BOBBIO invita i presentatori del subemendamento 3.1000/22 a riformularlo nei termini da lui suggeriti in sede di espressione del parere.

 

Il senatore FASSONE dichiara di non condividere la riformulazione proposta dal relatore Luigi Bobbio per il subemendamento 3.1000/22, ritenendo che la stessa rafforzi eccessivamente il ruolo dei vertici della Cassazione nell'ambito dell'istituenda Scuola della magistratura.

 

Il senatore CENTARO ritiene invece che la riformulazione proposta dal relatore per l'emendamento 3.1000/22 corrisponda all'esigenza di assicurare una composizione di elevato profilo al Comitato direttivo della istituendo Scuola, mentre la previsione della possibilità della delega assicura a tale soluzione la flessibilità indispensabile per evitare che essa possa risultare, sul piano pratico, di scarsa funzionalità.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 16,40.


Testo approvato dalla Commissione in sede referente

per il disegno di legge n. 78

 

 

Art. 1.

 

 

1. All’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «lire cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta euro».

 

Art. 1-bis

 

1. All’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sanzione può essere aumentata fino al triplo in caso di infrazione ripetuta nonostante i richiami".

 

 

Art. 2.

 

 

1. All’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La somma di cui al primo comma può essere rivalutata dall’amministratore del condominio secondo l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale, determinato dall’Istituto nazionale di statistica, su base annua, senza necessità di delibera assembleare o modifica del regolamento».


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

Art. 3.

 

3.1000/49 (nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’articolo 3, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere che i compiti della scuola consistano nel curare l’aggiornamento professionale permanente dei magistrati durante l’esercizio delle funzioni giudiziarie, sotto l’aspetto tecnico-giuridico, operativo e deontologico, nonché nell’organizzare e gestire il tirocinio degli uditori giudiziari;».

 

3.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1:

nella lettera a) sostituire le parole «la Corte di Cassazione» con le parole «il Consiglio superiore della Magistratura»; dopo le parole «delle attività di» aggiungere le parole «preparazione ai concorsi per uditore giudiziario, di»; sopprimere le parole «anche ai fini della progressione in carriera»;

nella lettera b) dopo la parola «personale» aggiungere l’altra «amministrativo»;

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che la scuola della magistratura sia diretta da un comitato direttivo composto da quattro magistrati della Corte di Cassazione e della Procura generale presso la stessa designati dal primo presidente, da tre avvocati con almeno venti anni di esercizio professionale designati dal Consiglio nazionale forense e da quattro magistrati con almeno venti anni di servizio, nell’ambito di tutti i quali è eletto il presidente che designa il vice presidente; prevedere che il comitato direttivo duri in carica quattro anni e che, per tale periodo i componenti magistrati siano posti fuori dal ruolo organico della magistratura»;

nella lettera d) dopo le parole «attivita didattica» aggiungere le parole «, disposta sulla base degli obiettivi indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura e sopprimere le parole «del Consiglio superiore della Magistratura».

 

3.6

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «anche ai fini della progressione in carriera».

 

3.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sopprimere il seguente periodo: «ovvero comandato da alte amministrazioni con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;».

 

3.14

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, e da tre componenti,» con le seguenti: «, e da due componenti».

 

3.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «avvocati con non meno di venti anni di esercizio della professione, e».

 

3.19

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

 

3.21

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «del Consiglio nazionale forense».

 

3.22

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

 

3.23

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «dei consigli giudiziari».

 

3.24

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «del Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

 

3.25

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;».

 

3.26

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

 

3.28

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «semestrale».

 

3.29

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

 

3.30

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati».

 

3.32

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

 

3.34

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, ed».

 

3.35

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

 

3.37

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura concernenti la progressione in carriera dei magistrati, nonché i tramutamenti ed i conferimenti di incarichi direttivi e semi-direttivi;».

 

3.38

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «nonché i tramutamenti ed i conferimenti di incarichi direttivi e semi-direttivi;».

 

3.39

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «ed i conferimenti di incarichi direttivi e semi-direttivi».

 

3.41

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

 

3.43

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «trascorsi almeno tre anni».

 

3.44

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola «tre» con la seguente: «due».

 

 

3.45

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

 

3.47

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «abbia validità per un periodo non superiore ai sei anni» con le seguenti: «non abbia termine di validità».

 

3.48

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dieci».

 

3.49

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

 


GIUSTIZIA (2a)

martedi’ 8 luglio 2003

238a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

 

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e dei subemendamenti ad essi relativi già pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di mercoledì 25 giugno 2003, al resoconto della seduta di giovedì 26 giugno 2003 e a quello pomeridiana del 2 luglio 2003.

Ricorda che il relatore Luigi Bobbio nel corso della seduta del 2 luglio scorso aveva invitato i presentatori del subemendamento 3.1000/22 a riformularlo nel senso di prevedere che del Comitato direttivo dell'istituenda Scuola della magistratura siano chiamati a far parte il primo Presidente della Cassazione ed il Procuratore generale presso la stessa con facoltà di delega delle relative funzioni.

 

Il senatore DALLA CHIESA modifica il subemendamento 3.1000/22 riformulandolo nel subemendamento 3.1000/22 (nuovo testo) e sottolinea che l'accoglimento del suggerimento del relatore non vuol dire in ogni caso manifestazione di sostegno delle scelte normative espresse nella lettera c) del comma 1 dell'emendamento 3.1000 per le quali ribadisce la sua forte contrarietà.

 

Il senatore FASSONE annuncia il voto personale contrario al subemendamento 3.1000/22 (nuovo testo) in quanto la previsione della facoltà di delega delle funzioni rende la posizione dei delegati instabile e priva di autonomia a differenza di quanto accadrebbe per il caso in cui i componenti magistrati siano nominati dal CSM su proposta del primo Presidente della Cassazione e del Procuratore generale presso la medesima, così come nel testo dell'emendamento 3.1000.

Osserva poi come si tratterebbe di una scelta - quella espressa nel subemendamento 3.1000/22 (nuovo testo) - non condivisibile in quanto sposta il baricentro della scuola verso la Corte di cassazione e finisce per non rappresentare adeguatamente la magistratura.

 

Il relatore Luigi BOBBIO osserva come sia necessario ed opportuno assicurare alla Scuola il contributo autorevole della partecipazione al Comitato direttivo del vertice della magistratura rappresentato dalle persone del primo Presidente della Cassazione e dal Procuratore generale presso la stessa.

 

Il sottosegretario alla giustizia VIETTI teme che la partecipazione dei vertici della magistratura al Comitato direttivo della Scuola possa in concreto non essere assicurata in considerazione dei numerosi impegni che gli stessi sono chiamati a svolgere, con ripercussioni negative sul funzionamento del Comitato.

 

Dopo una breve replica del relatore Luigi BOBBIO per il quale la previsione della possibilità di delega dovrebbe garantire l'efficace funzionamento del Comitato assicurando altresì allo stesso la presenza autorevole dei vertici della magistratura, interviene il senatore CENTARO che, aderendo alle osservazioni del relatore in ordine alla opportunità della previsione di una delega, ritiene che la proposta espressa dal subemendamento 3.1000/22 (nuovo testo) conferisca maggiore caratura alla istituenda Scuola per la presenza delle richiamate figure istituzionali.

 

Il senatore FASSONE sottolinea ancora una volta come la proposta subemendativa in esame non sia condivisibile in quanto non garantisce una rappresentanza adeguata della magistratura alla luce delle funzioni peculiari che i componenti del Comitato saranno chiamati a svolgere.

 

Il relatore Luigi BOBBIO non comprende come si possa ritenere la magistratura non adeguatamente rappresentata quando viene chiamato a far parte del Comitato proprio il vertice della stessa, salvo ipotizzare che in realtà l'obiettivo sia quello di permettere alle correnti presenti all'interno della magistratura - tramite il CSM - di avere voce in capitolo nella direzione della Scuola.

 

Il senatore MARITATI non comprende il timore del relatore, a suo avviso eccessivo, per il ruolo che le correnti potrebbero avere nell'istituenda Scuola, mentre di contro non rassicura l'ampio potere che verrebbe riconosciuto comunque ai vertici della magistratura.

 

Il senatore CONSOLO, dichiarandosi fortemente colpito dalle affermazioni dei senatori Fassone e Maritati, non comprende invece come si possa affermare che il Primo presidente ed il Procuratore generale della Cassazione non rappresentino adeguatamente la magistratura all'interno della Scuola. Ritiene inoltre apprezzabile la previsione di una facoltà di delega come risposta anche alle perplessità di ordine pratico sollevate dal Governo ed invita poi ad approfondimenti per verificare se non sia opportuno circoscrivere la delega a specifiche partecipazioni piuttosto che concepirla come permanente. Conclude ribadendo il proprio stupore per affermazioni ed interventi che sono il segnale di pregiudizi e non appaiono rispettose della magistratura.

 

Il senatore MARITATI interviene per dichiararsi stupito di questa improvvisa difesa della magistratura da parte di esponenti della maggioranza.

 

Il senatore Massimo BRUTTI, dopo aver ricordato come si stia discutendo della composizione di un comitato scientifico che sarà chiamato ad operare scelte importanti e di carattere tecnico per l'istituenda Scuola, si interroga se l'indicazione dei vertici della magistratura, che pure risponde al criterio di dare maggiore autorevolezza alla Scuola medesima, possa ritenersi la più idonea.

Condivide infatti le perplessità del rappresentante del Governo circa la non opportunità di attribuire nuovi compiti alle citate cariche, già molto impegnate in numerosi compiti, e sottolinea come sia invece necessario che siano chiamati a far parte del comitato scientifico i magistrati più adatti in relazione ai compiti da svolgere, sottolineando come la presenza di magistrati anche giovani segnalatisi per l'attività di studio e per la produzione scientifica potrebbe rappresentare una soluzione più convincente.

Ove si intendesse poi continuare nell'indicazione proposta in nome del criterio dell'autorevolezza - continua il senatore Brutti - non sarebbe peraltro coerente prevedere la possibilità di una delega.

Non condivide infine le preoccupazioni sollevate sul ruolo delle correnti presenti all'interno della magistratura che sono soltanto espressione di pluralismo e rifiuta con decisione la concezione, sottesa a molte proposte della maggioranza, della magistratura come ordinamento piramidale.

 

Il relatore Luigi BOBBIO sottolinea ancora una volta l'importanza di assicurare nel Comitato direttivo della Scuola la presenza delle richiamate cariche che, oltre ad esprimere i vertici della magistratura, possono portare alla Scuola il contributo di una esperienza professionale particolarmente utile per le finalità della stessa. Ritiene anzi che assicurare alla Scuola tale contributo probabilmente sia da considerarsi più utile anche dello svolgimento degli altri compiti istituzionali di spettanza del Primo presidente e del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

 

Con il parere favorevole del RELATORE, e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.1000/22 (nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.1000/23, 3.1000/24 e 3.1000/25.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone quindi ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/26 fino alle parole "due magistrati ordinari". La prima parte del subemendamento risulta respinta e sono conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché il subemendamento 3.1000/27.

 

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 3.1000/28 e 3.1000/29.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/31 fino alla parola "ordinario". La prima parte del subemendamento è respinta e sono conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i subemendamenti 3.1000/32, 3.1000/33 e 3.1000/34.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/36 fino alle parole "che lo individua comunque tra". La prima parte del subemendamento è respinta e sono conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 3.1000/37 e 3.1000/38.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 3.1000/39 e 3.1000/40, quest'ultimo di contenuto identico al subemendamento 3.1000/41.

 

Con riferimento al subemendamento 3.1000/42, il relatore Luigi BOBBIO osserva come occorra evitare infingimenti sulla reale portata di tale proposta emendativa, volta ad affidare al CSM la determinazione degli indirizzi in materia di formazione professionale ai quali dovrebbe uniformare la propria attività l'istituenda Scuola della magistratura. Si tratta di un'impostazione da respingere nel modo più netto in quanto l'organo di autogoverno della magistratura negli ultimi decenni ha finito in realtà per caratterizzarsi quale mera proiezione istituzionale delle logiche correntizie dell'associazionismo. La decisiva funzione della formazione risulterebbe compromessa ove si accedesse alla proposta emendativa a causa del trasferimento di pratiche lottizzatorie all'interno della istituenda Scuola. D'altra parte, lo stesso articolo 105 della Costituzione, nel prevedere tra i compiti del Consiglio quelli relativi alle assunzioni, alle assegnazioni e trasferimenti, alle promozioni e ai provvedimenti disciplinari, volutamente non comprende quello della formazione dei magistrati; se disposizioni di legge ordinaria successive l'hanno previsto è stato solo ed esclusivamente allo scopo di prendere atto di una situazione di fatto.

La proposta governativa, al contrario, opera una svolta decisiva che va nella direzione di affidare al Comitato direttivo della Scuola il compito di programmare l'attività didattica, prevedendo peraltro che questo possa avvalersi delle proposte del CSM nonché degli altri organismi indicati nella lettera b) dell'emendamento 3.1000.

Invita quindi la Commissione a respingere l'emendamento, confermando il parere contrario già espresso nella precedente seduta.

 

Per dichiarare il suo voto di astensione interviene quindi il senatore DALLA CHIESA, il quale, pur non giudicando del tutto convincente la proposta di attribuire un potere di indirizzo in capo al CSM, reputa peraltro non corretto giungere alle conclusioni cui perviene il relatore assumendo quale presupposto quei fenomeni correntizi degenerativi che pure sono riscontrabili nella vita associativa della magistratura. La constatazione di una patologia non può costituire la base per definire un qualsivoglia nuovo indirizzo.

Non può in ogni caso accettare l'idea che il CSM sia equiparato, quanto a facoltà di avanzare proposte, ai rappresentanti dell'avvocatura o dei professori universitari.

 

Il senatore Massimo BRUTTI dichiara di non partecipare al voto sull'emendamento 3.1000/42 per esternare il suo disagio nei confronti delle argomentazioni svolte dal relatore, il quale, anziché mostrare attenzione e disponibilità nei confronti delle proposte avanzate, muove un immotivato attacco alle funzioni e alle prerogative del CSM. Ciò che egli definisce in maniera denigratoria "pratica correntizia" non è altro che lo specchio del pluralismo che è a base del funzionamento dell'organo in questione, così come del sistema democratico.

A suo avviso, la molteplicità degli indirizzi e criteri scientifici che proverranno da varie istituzioni e che informeranno i programmi di formazione della Scuola, non potranno non prevedere una necessaria sintesi da operarsi in seno al CSM stesso.

 

Il senatore ZANCAN, con riferimento al subemendamento 3.1000/42, evidenzia che, se l'istituenda Scuola dovesse continuare ad avere fra i suoi compiti anche quello dell'aggiornamento professionale degli avvocati, ciò dovrebbe comportare l'attribuzione di un potere di indirizzo, oltre che al CSM, anche al Consiglio nazionale forense.

 

Il senatore MARITATI ritiene necessario richiamare con forza l'attenzione sulla necessità che l'atteggiamento del relatore sia improntato ad una maggiore disponibilità nei confronti dell'opposizione se lo stesso intende contribuire ad un dialogo realmente costruttivo all'interno della Commissione. Da questo punto di vista non può non rilevarsi che l'intervento del relatore in merito al subemendamento 3.1000/42 appare di sicuro non coerente con questa esigenza.

Per quel che riguarda più specificamente il merito della proposta emendativa in questione, ritiene incomprensibile il motivo per cui non si attribuisce al CSM un potere di indirizzo che appare invece indispensabile per ricondurre in un quadro unitario la molteplicità degli spunti propositivi che sono considerati nella lettera d) dell'emendamento 3.1000.

Il riferimento poi alle correnti - contenuto nell'ultimo intervento del relatore - gli appare assolutamente non condivisibile, in quanto se non può escludersi che ci siano stati anche momenti involutivi nell'ambito di un fenomeno complessivo - quello appunto delle correnti - che però rimane nel suo insieme ampiamente positivo, deve comunque riconoscersi che il ruolo complessivo del CSM non può essere ricostruito nei termini esasperatamente negativi fatti propri dal relatore.

 

Prende nuovamente la parola il relatore Luigi BOBBIO il quale, con riferimento alla previsione contenuta nella lettera d) dell'emendamento 3.1000, evidenzia come la stessa costituisce un punto di equilibrio che riesce a conciliare, da un lato, l'apertura della istituenda Scuola ad un'ampia gamma di apporti propositivi e, dall'altro, l'esigenza di attribuire a questa nuova struttura una reale autonomia, autonomia che sarebbe negata qualora venisse attribuito un potere di indirizzo ad un soggetto diverso.

 

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/42 e 3.1000/44.

 

Il senatore CALVI annuncia il voto favorevole sul subemendamento 3.1000/45 sottolineando come l'inclusione del Ministro della giustizia fra i soggetti considerati nella lettera d) dell'emendamento 3.1000 non appaia coerente con le competenze proprie del Ministro così come costituzionalmente definite, essendo infatti senz'altro estraneo a queste ultime il tema della formazione dei magistrati.

 

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/45 e 3.1000/47.

 

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso il senatore Fassone aveva modificato il subemendamento 3.1000/49 riformulandolo nel subemendamento 3.1000/49 (nuovo testo).

Il senatore ZANCAN giudica non convincente la riformulazione del subemendamento 3.1000/49, sottolineando come nel nuovo testo di tale subemendamento non vengano più inclusi fra i compiti del CSM sia quello di contribuire alla formazione di magistrati stranieri o aspiranti tali, sia quello di favorire lo scambio culturale con le altre professioni giudiziarie e di promuovere iniziative culturali su tematiche giuridiche e attinenti all'organizzazione di sistemi giudiziari. Questi ultimi sono invece, ad avviso del senatore Zancan, compiti estremamente qualificanti per l'istituenda Scuola della magistratura e la loro inclusione fra le competenze della medesima gli appare assolutamente irrinunciabile.

 

Il senatore FASSONE, dopo aver sottolineato di ritenere anch'egli estremamente rilevanti i punti che erano stati esclusi nella riformulazione del subemendamento 3.1000/49, ritiene preferibile modificare nuovamente tale emendamento ritornando alla formulazione originaria dello stesso e chiedendone la votazione per parti separate nel senso di porre prima in votazione la parte dell'emendamento che prevede che i compiti della Scuola consistano nel curare l'aggiornamento professionale permanente dei magistrati, quindi la parte dell'emendamento che prevede come compito della Scuola quello di contribuire alla formazione di magistrati stranieri o aspiranti tali, poi la parte con la quale si prevede che la Scuola debba favorire lo scambio culturale con le altre professioni giudiziarie e debba promuovere iniziative culturali, e infine la parte che attribuisce alla Scuola il compito di organizzare e gestire il tirocinio degli uditori giudiziari.

 

Il presidente Antonino CARUSO, non facendosi osservazioni in senso contrario, dispone che si procede alla votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49 - nella sua formulazione originaria - nei termini proposti dal senatore Fassone.

 

Poste separatamente ai voti sono quindi respinte la prima, la seconda e le terza parte del subemendamento 3.1000/49.

 

Posta ai voti è invece approvata l'ultima parte del subemendamento 3.1000/49.

 

Prende la parola il senatore CENTARO il quale fa presente che, a suo avviso, l'esito della votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49 deve ritenersi, con tutta probabilità, la conseguenza di un momento di distrazione nello svolgimento dei lavori della Commissione, essendo tale esito evidentemente illogico sia rispetto al testo dell'emendamento 3.1000, sia rispetto ai contenuti originari della proposta subemendativa. Chiede quindi che il presidente Antonino Caruso provveda ad annullare le votazioni che hanno avuto testè luogo e disponga che si proceda nuovamente alla votazione del subemendamento 3.1000/49.

 

Il presidente Antonino CARUSO ritiene di non poter accogliere allo stato la richiesta avanzata dal senatore Centaro. Si riserva comunque di decidere definitivamente sulla stessa, dopo aver acquisito anche informalmente il parere dei rappresentanti dei Gruppi, in occasione della prossima seduta in cui riprenderà l'esame del disegno di legge in titolo.

Rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

Art. 3.

3.1000/22 (nuovo testo)

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola da: «composto» fino a: «procuratore generale presso la corte di cassazione» con le seguenti: «composto dal primo presidente della corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal procuratore generale presso la corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato» e sopprimere la virgola prima di: «nominati» e la parola: «tutti».

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi’ 9 LUGLIO 2003

240a Seduta (pomeridiana)

 

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 14,50.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

 

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e dei subemendamenti ad essi relativi già pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di mercoledì 25 giugno 2003, al resoconto della seduta di giovedì 26 giugno 2003 e a quello della seduta pomeridiana del 2 luglio 2003.

 

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il senatore Centaro aveva chiesto che la Presidenza disponesse l'annullamento della votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49, nel presupposto che l'esito di tale votazione fosse frutto di un mero fraintendimento nelle modalità di svolgimento della stessa. Il Presidente prosegue evidenziando che egli si era riservato di decidere dopo aver acquisito il parere dei rappresentanti dei Gruppi, che invita pertanto ad esprimersi.

 

Il senatore CALVI ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che l'esito della votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49 sia stato il frutto di un mero fraintendimento e ricorda, in particolare, che il relatore - che pure ha votato a favore della prima parte dell'emendamento - non ha però esplicitato che il parere su di essa era favorevole; ciò ha inevitabilmente creato confusione all'interno della stessa maggioranza nel momento in cui la votazione si è svolta. Conclusivamente è dell'opinione che non vi possono essere incertezze sul fatto che la volontà della Commissione fosse quella di approvare, oltre all'ultima parte, anche la prima parte del subemendamento 3.1000/49.

 

Il senatore ZANCAN, pur non avendo un ricordo nitido di quanto avvenuto nella parte finale della seduta pomeridiana di ieri, ritiene che non vi sia alcun dubbio sul fatto che l'esito della votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49 si sia determinato per effetto di un mero fraintendimento. E' infatti evidente che il compito dell'aggiornamento professionale dei magistrati rientra fra le competenze irrinunciabili della istituenda Scuola superiore delle professioni giuridiche.

 

Il senatore DALLA CHIESA ritiene che certamente la votazione del subemendamento 3.1000/49 è avvenuta in una situazione di confusione e senza che la Commissione comprendesse chiaramente quanto stava avvenendo. La soluzione di procedere all'annullamento della votazione non gli appare però condivisibile in quanto la stessa rappresenterebbe sul piano procedurale un precedente pericoloso e, quindi, inaccettabile.

 

Il senatore ZICCONE concorda con quanti hanno giudicato l'esito della votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49 il frutto di un mero equivoco.

 

Il relatore Luigi BOBBIO sottolinea come nella seduta di ieri si sia determinata una situazione di confusione che per quanto riguarda la votazione del subemendamento 3.1000/49 ha portato a un risultato incoerente rispetto a qualsiasi possibile finalità. Per queste ragioni, intervenendo anche come rappresentante del Gruppo Alleanza nazionale, ritiene senz'altro auspicabile che la Presidenza annulli la votazione in questione.

Seguono quindi interventi del senatore GUBETTI - che conferma di aver votato il subemendamento 3.1000/49 senza aver sentito l'espressione del parere del relatore su di esso - del senatore CALVI - che ribadisce di ritenere senz'altro opportuna e corretta la soluzione di annullare la predetta votazione in quanto conseguenza di un mero equivoco - del senatore ZANCAN - che ritiene assolutamente illogico non includere l'aggiornamento professionale dei magistrati fra le competenze della istituenda Scuola delle professioni giuridiche - e infine del senatore FASSONE che invita a trovare una soluzione procedurale adeguata per porre rimedio a quanto avvenuto nella seduta di ieri.

 

Il presidente Antonino CARUSO è dell'opinione che la Presidenza non potrebbe comunque procedere all'annullamento della votazione del subemendamento 3.1000/49 in mancanza di un consenso unanime da parte della Commissione e, non essendo in questo momento presente il senatore Dalla Chiesa, ritiene pertanto opportuno rinviare ad un momento successivo la decisione definitiva sul punto in discussione. Dispone pertanto che si prosegua nell'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.1000 a partire dal subemendamento 3.1000/61.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.1000/61, 3.1000/62 e 3.1000/63.

In sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 3.1000/64, ha quindi la parola il senatore ZANCAN il quale sottolinea l'insufficienza sia della proposta emendativa, con la quale si prevede il rilascio di un attestato di frequenza al termine del corso effettuato presso l'istituenda Scuola, sia della previsione del rilascio di un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo le tipologie del corso, così come inteso nell'emendamento governativo 3.1000. A tal fine invita il relatore a considerare la possibilità di una diversa soluzione che rappresenti un utile punto di equilibrio.

 

Ad avviso del PRESIDENTE il problema sollevato dal senatore Zancan richiederebbe una migliore e più puntuale precisazione che potrà, peraltro, essere oggetto di approfondimento in vista del prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/64, 3.1000/65, 3.1000/66 e 3.1000/67.

Ha quindi la parola il senatore FASSONE per dichiarare il voto favorevole sul subemendamento 3.1000/68 volto ad affermare il principio secondo il quale la formazione deve essere percepita dalla magistratura come un dovere professionale e non invece come un momento occasionale o lasciato alla valutazione discrezionale del magistrato.

La proposta prevede, per questo, una organizzazione dei corsi che ne assicuri la frequenza, tendenzialmente, con cadenza almeno annuale.

 

Il sottosegretario VIETTI giudica migliore, ai fini della formazione, il sistema delineato nell'emendamento 3.1000 nel quale sono prefigurati corsi per i magistrati di durata non superiore a due mesi con cadenza ogni tre anni. Il concetto di fondo al quale si attiene il Governo è quello di garantire stages formativi intensivi che rendano possibile una effettiva valutazione del magistrato ai fini della sua progressione in carriera.

 

Intervengono poi il senatore FASSONE, a giudizio del quale sono inimmaginabili, oltreché difficilmente sostenibili, sotto il profilo organizzativo, corsi di lunga durata, e il senatore ZANCAN ad avviso del quale se i corsi dovessero costituire un passaggio necessario nella progressione in carriera dei magistrati, la partecipazione agli stessi dovrebbe essere garantita a tutti, alla stregua di un vero e proprio diritto. Naturalmente dovranno trovare il necessario contemperamento il numero dei partecipanti , la durata e la periodicità dei corsi stessi.

Posto ai voti, il subemendamento 3.1000/68 risulta respinto.

Con riferimento al subemendamento 3.1000/72, il RAPPRESENTANTE del Governo invita a ritirare tale subemendamento stante la stretta correlazione esistente con il disposto del comma 1, lettera e) dell'emendamento 3.1000.

Quanto emerso nel corso della discussione odierna inoltre suggerisce, in ogni caso, una migliore formulazione del criterio di delega espresso dal comma 1, lettera e) del citato emendamento che si potrebbe modificare, tra l'altro, prevedendo che i corsi per i magistrati - per i quali al momento si prescrive solo una durata non superiore a due mesi - possano essere anche non continuativi.

 

Il senatore MARITATI invita a valutare le prevedibili difficoltà organizzative che sarebbero consequenziali sia alla lunga durata ipotizzata per i corsi, sia all'obbligo di partecipazione per tutti i magistrati in servizio.

Il sottosegretario VIETTI, replicando al senatore Maritati, osserva come proprio la previsione di una cadenza triennale per i corsi risolverebbe le difficoltà organizzative che sarebbero presenti invece ove si accedesse alla proposta di dare ad essi una cadenza annuale, come proposto appunto nel subemendamento 3.1000/72.

 

Il senatore ZICCONE, alla luce di quanto emerso, invita la Commissione a valutare la possibilità di accantonare il subemendamento 3.1000/72 per verificare se sussistano le condizioni, nel rispetto del regolamento del Senato, per una nuova riformulazione della lettera e) del comma 1 dell'emendamento 3.1000.

 

Il presidente Antonino CARUSO osserva come dalla discussione sia emersa comunque la necessità di una migliore formulazione dei criteri di delega contenuti nella lettera e) dell'emendamento 3.1000 con particolare riferimento agli aspetti organizzativi.

 

Il relatore Luigi BOBBIO si dichiara d'accordo sulla necessità di meglio specificare la delega, sul punto in questione, attraverso la previsione di criteri organizzativi che tengano conto anche del fatto che i corsi saranno chiamati ad assolvere ad una duplicità di funzioni, riferendosi tanto all'aggiornamento professionale, quanto alla progressione in carriera.

 

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che il dibattito odierno ha evidenziato che le formulazioni proposte non permettono di capire in modo sufficientemente preciso come saranno strutturati i corsi. Nota infatti come il rappresentante del Governo abbia fatto intendere che l'idea del Governo è quella di corsi di durata prossima ai due mesi, ma è pur vero che l'attuale formulazione del comma 1 lettera e) dell'emendamento 3.1000 consentirebbe anche corsi di breve durata, ad esempio settimanale.

 

Il senatore ZANCAN ritiene comunque necessario chiarire se la partecipazione ai corsi debba o meno essere obbligatoria, osservando come, a suo avviso, sia ineludibile la scelta della obbligatorietà per la considerazione della indispensabilità dell'aggiornamento professionale.

 

Il senatore MARITATI ritiene che non si possa lasciare alla valutazione discrezionale del magistrato la scelta se partecipare o meno ai corsi ed invita poi, ancora una volta, a valutare l'accoglimento di tutte le proposte contenute nel subemendamento 3.1000/49 in quanto non si comprendono le ragioni della difficoltà della maggioranza a recepirle.

 

Il presidente Antonino CARUSO interviene per sottolineare che il contenuto del subemendamento 3.1000/49 è comunque insufficiente in quanto trascura alcune previsioni di carattere organizzativo che sono invece presenti nell'emendamento 3.1000 e che è opportuno conservare, anche se con ulteriori integrazioni.

 

Il senatore FASSONE ricorda che a seguito della votazione effettuata per parti separate del subemendamento 3.1000/49 la lettera e) del comma 1 dell'emendamento 3.1000 risulta sostituita e che quindi le osservazioni fin qui formulate potrebbero risultare superate dalla conferma della posizione fin qui espressa dal senatore Dalla Chiesa in ordine alla non rinnovabilità della predetta votazione.

Essendo nel frattempo nuovamente presente in Commissione il senatore Dalla Chiesa, il presidente Antonino CARUSO gli chiede se egli non intenda modificare la posizione precedentemente espressa ed acconsentire che la Presidenza disponga l'annullamento della votazione del subemendamento 3.1000/49 nel presupposto che essa costituisca il frutto - come già evidenziato - di un mero fraintendimento e restando inteso che una simile procedura verrebbe adottata in via del tutto eccezionale e non costituirebbe precedente nei lavori della Commissione.

 

Il senatore DALLA CHIESA, al fine di svolgere un'ulteriore riflessione sul punto, chiede che la Presidenza gli consenta di esprimere definitivamente la propria posizione al riguardo nella prossima seduta in cui sarà proseguito l'esame dei disegni di legge in titolo.

 

Il presidente Antonino CARUSO accoglie la richiesta del senatore Dalla Chiesa e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

 


GIUSTIZIA (2a)

giovedi' 9 luglio 2003

241a Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

La seduta inizia alle ore 21,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

 

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

 

Il presidente Antonino CARUSO comunica che, non essendo intervenute modificazioni nelle posizioni dei Gruppi rispetto a quelle espresse nella seduta pomeridiana di oggi, la Presidenza non intende disporre l'annullamento della votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49. Restando pertanto confermato l'esito di tale votazione, risultano conseguentemente preclusi i subemendamenti 3.1000/50, 3.1000/51, 3.1000/52, 3.1000/53, 3.1000/54, 3.1000/55, 3.1000/56, 3.1000/57, 3.1000/58 e 3.1000/59 (nuovo testo).

 

La seduta sospesa alla ore 21,35 è ripresa alle ore 23,15.

 

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 23,20.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI’ 15 LUGLIO 2003

243a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

 

La seduta inizia alle ore 14,55.

 

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

 

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 9 luglio scorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà - a partire dal subemendamento 3.1000/72 - nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e dei subemendamenti ad essi relativi, già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 25 giugno 2003, del 26 giugno 2003, del 2 luglio 2003 e dell' 8 luglio 2003.

 

Il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione del subemendamento 3.1000/72 diretto ad abbassare ad un anno, rispetto i tre che sono invece indicati al comma 1, lettera h) dell'emendamento 3.1000, il tempo minimo che deve trascorrere dalla precedente partecipazione per poter frequentare un nuovo corso tenuto dalla istituenda Scuola superiore.

 

Il relatore Luigi BOBBIO invita il senatore Centaro a considerare invece la proposta di portare a due anni il limite temporale indicato, sulla base della considerazione che un anno potrebbe risultare troppo breve, tenuto conto delle prevedibili esigenze organizzative dei corsi correlate all'elevato numero dei partecipanti. Al tempo stesso l'indicazione del limite di tre anni contenuto nell'emendamento 3.1000 appare eccessiva per soddisfare con prontezza quella domanda di aggiornamento professionale che potrebbe presentarsi, ad esempio, anche in conseguenza del varo di riforme di portata significativa intervenute nell'arco di tempo considerato.

 

Il senatore MARITATI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.1000/72. Invita poi il Governo a far sì che i corsi - che si terranno presso l'istituenda Scuola - abbiano una durata massima di un mese, con l'espressa previsione inoltre che gli stessi dovranno tenersi in modo non continuativo. Ritiene infatti che solo un corso articolato in tal modo, potrà assolvere adeguatamente la funzione che lo stesso è chiamato a svolgere.

 

Il senatore ZANCAN ritiene necessario chiarire se i corsi siano o meno obbligatori per tutti i magistrati; al tempo stesso considera opportuno che, nell'organizzazione dei corsi e nell'individuazione dei partecipanti, si tenga conto del fatto che talune specifiche esigenze di aggiornamento professionale possono riguardare anche solo una parte dei magistrati.

 

Il senatore CENTARO, accogliendo l'invito del relatore, modifica il subemendamento 3.1000/72, riformulandolo nel subemendamento 3.1000/72 (nuovo testo).

Con il parere favorevole del relatore, posto ai voti, il subemendamento 3.1000/72 (nuovo testo) è approvato.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 3.1000/75.

 

Il presidente Antonino CARUSO dispone che si passi all'esame del subemendamento 3.1000/76, accantonato nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Con riferimento a tale subemendamento, il relatore Luigi BOBBIO ricorda di aver espresso un parere contrario alla sua approvazione nel presupposto che la previsione di un'organizzazione distrettuale della formazione affidata ai Consigli giudiziari non risponda alle linee ispiratrici ed alle scelte espresse nella proposta di riforma del Governo.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 3.1000/76.

 

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.1000/78 in quanto la sua approvazione è consequenziale e coerente con la soppressione del numero 2, della lettera a) dell'emendamento 2.1000, avvenuta con l'approvazione del subemendamento 2.1000/8 nella seduta pomeridiana della Commissione del 18 giugno scorso.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sul subemendamento 3.1000/78.

Posto ai voti, con il parere favorevole del relatore, il subemendamento 3.1000/78 è approvato e sono conseguentemente preclusi i subemendamenti 3.1000/79 , 3.1000/80, 3.1000/81 e 3.1000/83.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sul subemendamento 3.1000/84, in quanto il sistema delineato dal Governo nella lettera s) dell'emendamento 3.1000 appare eccessivamente vessatorio e lesivo della dignità dei magistrati.

Posto ai voti il subemendamento 3.1000/84 è respinto.

 

Il senatore FASSONE raccomanda l'approvazione del subemendamento 3.1000/85, richiamando l'attenzione sull'opportunità che siano meglio precisati i parametri alla stregua dei quali dovranno essere effettuate le valutazioni previste dalla lettera s) dell'emendamento 3.1000.

 

Il senatore ZANCAN ritiene senz'altro condivisibile il contenuto del subemendamento 3.1000/85 e sottolinea in particolare l'importanza che devono avere, nella valutazione del magistrato, i profili relativi alla deontologia, all'equilibrio, alla disponibilità alle esigenze di servizio,e al tratto con cui vengono gestititi i rapporti con gli altri soggetti processuali.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO, prende la parola il sottosegretario VIETTI il quale ritiene opportuno che i profili ai quali viene fatto riferimento nel subemendamento 3.1000/85 non vengano configurati come parametri di valutazione in senso tecnico, in quanto ciò potrebbe avere effetti controproducenti sullo svolgimento dell'attività amministrativa.

Giudica poi indispensabile mantenere, nella lettera s) dell'emendamento 3.1000, il riferimento alla nozione di produttività, così come il richiamo di carattere generale all'attività giudiziaria e scientifica.

 

Il relatore Luigi BOBBIO prospetta quindi una possibile riformulazione del subemendamento 3.1000/85, che il senatore FASSONE, pur ribadendo di considerare preferibile l'impostazione originaria del subemendamento, ritiene comunque di accogliere modificando conseguentemente lo stesso nel subemendamento 3.1000/85 (nuovo testo).

Il subemendamento 3.1000/85 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti ed approvato.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/86 fino alla parola "tredicesimo". La prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi 3.1000/87 e 3.1000/88.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/89 fino alla parola "ventesimo". La prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi 3.1000/90 e 3.1000/91.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario sul subemendamento 3.1000/92 giudicando non condivisibile la ratio ispiratrice allo stesso sottesa.

 

Il senatore CENTARO raccomanda invece l'approvazione del subemendamento 3.1000/92 evidenziando come la modifica con lo stesso proposta sia volta a far sì che il meccanismo delineato nella lettera s) dell'emendamento 3.1000 risulti in grado di assicurare un controllo realmente incisivo sulla professionalità dei magistrati.

 

Il senatore FASSONE, senza esprimersi in via definitiva sulla proposta contenuta nel subemendamento, ne sottolinea la severità ed evidenzia come, mediante il richiamo all'articolo 3 della legge sulle guarentigie della magistratura, di cui al regio decreto legislativo n.511 del 1946 - peraltro nel testo che risulterà modificato in conseguenza dell'approvazione del successivo emendamento 7.1000 -, di fatto l'aver conseguito due valutazioni consecutive negative viene equiparato, quanto agli effetti, alla fattispecie della sopravvenuta inettitudine.

 

Il sottosegretario VIETTI sottolinea che la ratio ispiratrice della previsione contenuta nell'ultima parte della lettera s) dell'emendamento 3.1000 è quella di porre rimedio a quanto attualmente si verifica; la prassi amministrativa ha infatti evidenziato casi in cui, anche se gli elementi acquisiti rendevano evidente la necessità che il magistrato non continuasse nello svolgimento delle sue funzioni, non è stata poi in concreto disposta la dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge sulle guarentigie ritenendosi inaccettabile privare di qualsiasi attività lavorativa una persona che, a volte, può anche essere non più giovane. In questa prospettiva si è allora previsto, con la modifica proposta dal Governo all'articolo 3 della legge sulle guarentigie e con il disposto della lettera s) dell'emendamento 3.1000, l'introduzione di uno strumento meno dirompente rappresentato dalla possibilità di far transitare nella pubblica amministrazione i magistrati dispensati dal servizio. Ciò premesso, con riferimento al subemendamento 3.1000/92, il timore del rappresentante del Governo è che la soluzione in esso prefigurata possa comunque nella pratica risultare eccessivamente severa e magari determinare un fenomeno di disapplicazione nei fatti della nuova normativa, analogo a quello cui si è già accennato.

 

Il senatore CENTARO ritira il subemendamento 3.1000/92, dichiarando però di non condividere in alcun modo le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo e facendo presente che la linea sottesa alla previsione contenuta nell'ultima parte della lettera s) dell'emendamento 3.1000 è in grado di costruire un meccanismo di verifica della professionalità dei magistrati tale da rappresentare solo un cambiamento apparente e inidoneo invece ad incidere concretamente nella realtà delle dinamiche in questione.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/93 e 3.1000/94, quest'ultimo di contenuto identico al subemendamento 3.1000/95.

Si passa quindi all'esame dei rimanenti subemendamenti all'emendamento 3.1000, di cui era stato disposto l'accantonamento nella già menzionata seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Con riferimento al subemendamento 3.1000/7, il RELATORE propone di adottare una via intermedia tra la proposta contenuta nell'emendamento del Governo - che include senza limitazioni gli avvocati tra i fruitori dei corsi di aggiornamento presso la Scuola superiore delle professioni giuridiche - e il subemendamento che, al contrario, li esclude, determinando nella percentuale del dieci per cento dei posti disponibili la partecipazione degli avvocati medesimi.

Sulla proposta avanzata dal relatore si apre un breve dibattito al quale prendono parte il senatore MARITATI il quale dichiara di condividere il subemendamento 3.1000/7; il senatore CAVALLARO per sottolineare la sua contrarietà alla limitazione percentuale che appare peraltro poco elegante; il senatore ZANCAN il quale, nel dichiarare di non condividere la proposta del relatore, ritira altresì la firma dal subemendamento, mentre il senatore CENTARO annuncia il suo voto contrario sul subemendamento 3.1000/7 ritenendo che sarà compito dei decreti attuativi valutare la determinazione numerica della partecipazione degli avvocati.

 

Segue un intervento del senatore CIRAMI che annuncia il voto favorevole al subemendamento 3.1000/7, ricorrendo a suo avviso la necessità di affidare l'attività di aggiornamento professionale degli avvocati e dei magistrati ad organismi distinti.

 

Il relatore Luigi BOBBIO osserva che, ove non si determinassero limitazioni alla partecipazione degli avvocati, si correrebbe il serio rischio di non conferire alla Scuola la sua piena operatività nella fase d'avvio.

A giudizio del senatore FASSONE occorre che sia ben chiaro il vero significato formativo che si vuole assegnare ai corsi, altra cosa dai momenti in cui si realizza la pur utile e necessaria circolarità di nozioni, esperienze e approfondimenti tra le diverse professioni giuridiche.

 

Il sottosegretario VIETTI sottolinea che, rispetto all'impostazione originale che aveva ispirato la stesura dell'emendamento 3.1000, è poi maturata la convinzione che il luogo della formazione comune delle professioni legali dovesse essere individuato essenzialmente nelle Scuole di specializzazione. Alla luce di ciò la scelta di riservare la Scuola prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in esame esclusivamente alla formazione degli uditori e all'aggiornamento dei magistrati appare oggi coerente con il mutato contesto di riferimento. Il rappresentante del Governo, modificando quindi la propria posizione al riguardo, esprime parere favorevole sul subemendamento 3.1000/7.

 

Con il parere favorevole anche del RELATORE, il PRESIDENTE pone ai voti il subemendamento 3.1000/7 che viene approvato.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

Art. 3.

 

3.1000/72 (Nuovo testo)

Centaro

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «trascorsi almeno due anni», con le seguenti: «trascorso almeno un anno».

 

3.1000/85 (Nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 1, nella lettera s), dopo le parole: «dalla produttività», inserire le seguenti: «dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia;».

 

Art. 7.

7.1000

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

b) prevedere la soppressione del secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

c) prevedere la modifica degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, introducendo la possibilità di disporre il trasferimento d’ufficio ad altra sede in via cautelare e provvisoria anche per causa indipendente da colpa del magistrato abbiano determinato la sua incompatibilità ambientale;

d) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, prevedendo anche la possibilità di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

e) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, in linea di massima, l’impossibilità che possa consentirsi l’esercizio dell’attività di magistrato presso il medesimo ufficio giudiziario in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado o il coniuge esercitino la professione di magistrato o di avvocato».

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi’ 16 LUGLIO 2003

246a Seduta (notturna)

 

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 21,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

 

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti e dei relativi subemendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1296, già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 25 giugno 2003, del 26 giugno 2003, del 2 luglio 2003 e dell' 8 luglio 2003, a partire dal subemendamento 3.1000/15 (nuovo testo), del quale era stato disposto l'accantonamento nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

 

Il senatore FASSONE accogliendo alcuni suggerimenti avanzati dal relatore Luigi Bobbio, modifica il subemendamento 3.1000/15 (nuovo testo) riformulandolo nel subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo).

 

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere favorevole sulle lettere b-bis), b-quater), b-sexies), b-septies), b-decies) e b-undecies) del subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo). Propone poi al senatore Fassone di modificare la lettera b-ter) del subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo) sostituendo le parole "due anni" con le altre "diciotto mesi".

 

Il senatore FASSONE non ritiene di potere accogliere la modifica suggerita dal relatore.

 

Il relatore Luigi BOBBIO esprime quindi parere contrario sulle lettere b-ter), b-quinquies), b-octies) e b-nonies) dell'emendamento in votazione.

Presenta poi e la Commissione ammette il subemendamento 3.1000/5000.

 

Il senatore FASSONE chiede che le lettere in cui è articolato il subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo) siano votate separatamente.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Posta ai voti è approvata la lettera b-bis) dell'emendamento.

Posta ai voti è respinta la lettera b-ter).

Posta ai voti è approvata la lettera b-quater).

Posta ai voti è respinta invece la lettera b-quinquies).

Poste separatamente ai voti sono approvate le lettere b-sexies e b-septies).

Poste separatamente ai voti sono respinte le lettere b-octies e b-nonies).

Poste separatamente ai voti sono approvate le lettere b-decies e b-undecies).

Posto ai voti è approvato il subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo), come risultante all'esito della votazione per parti separate.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 3.1000/5000.

Prende brevemente la parola il senatore ZANCAN il quale, con riferimento alla lettera b-quater) del subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo), si chiede se la previsione per gli uditori giudiziari di periodi di formazione presso studi di avvocato non possa comportare problemi per i possibili contrasti fra gli obblighi che derivano all'uditore giudiziario dalla sua qualifica di pubblico ufficiale e quelli che invece sono connessi con l'esercizio della professione forense.

 

Sulla questione sollevata dal senatore Zancan prendono successivamente la parola il senatore CENTARO - che ritiene la questione meritevole di attenta considerazione - il senatore MARITATI - che sottolinea l'importanza per gli uditori di un'esperienza formativa negli studi professionali - il presidente Antonino CARUSO - che ritiene che il tema sollevato non possa essere limitato alla sola frequentazione degli studi professionali ma possa porsi anche in relazione a realtà diverse come, ad esempio, le banche - il senatore GUBETTI, e il relatore Luigi BOBBIO, ad avviso del quale, ferma restando l'opportunità di un'ulteriore riflessione sul tema in vista del prosieguo dell'iter dei disegni di legge in titolo, è comunque presumibile che nel concreto funzionamento del meccanismo delineato nella lettera b-quater) del subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo) si avrebbero accorgimenti di carattere pratico idonei ad evitare, nei fatti, gli inconvenienti ai quali ha accennato il senatore Zancan.

Si passa quindi all'esame del subemendamento 3.1000/16 (nuovo testo) del quale era stato disposto l'accantonamento nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Recependo alcuni suggerimenti del relatore Luigi BOBBIO e del presidente Antonino CARUSO, il senatore FASSONE modifica il subemendamento 3.1000/16 (nuovo testo) riformulandolo nel subemendamento 3.1000/16 (ulteriore nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE, è posto ai voti ed approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.1000.

 

Il senatore FASSONE annuncia l'astensione del Gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo, sottolineando come nel corso della discussione siano state accolte alcune proposte di modifica del testo presentato originariamente dal Governo che attenuano il giudizio negativo inizialmente formulato sullo stesso. La valutazione dell'emendamento come modificato non può comunque essere positiva, e ciò soprattutto per le modifiche allo stesso apportate che hanno ulteriormente attenuato il legame fra l'istituenda Scuola, da un lato, e il Consiglio superiore della magistratura, dall'altro.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario.

 

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole

Posto ai voti è approvato l'emendamento 3.1000 nel testo emendato.

Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 


GIUSTIZIA (2a)

lunedi’ 21 LUGLIO 2003

249a Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 21,50.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

 

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 16 luglio scorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO, ricorda che nella seduta notturna del 25 giugno 2003, era stato disposto l'accantonamento del subemendamento 2.1000/41, presentato dal Governo, nonché dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2: l'esame riprenderà pertanto a partire da tali ultime proposte emendative.

 

Il relatore Luigi BOBBIO presenta - e la Commissione ammette - i subemendamenti 2.1000/41 (nuovo testo) e 2.1000/200 che, rispettivamente, costituiscono una riformulazione del subemendamento 2.1000/41 e della prima parte del comma 2 dell'emendamento 2.1000 in termini di delega legislativa per soddisfare una esigenza di armonizzare la formulazione degli emendamenti governativi con il testo del disegno di legge n. 1296. Il subemendamento 2.1000/41 (nuovo testo) apporta poi anche alcune modifiche di carattere tecnico all'originaria formulazione del subemendamento 2.1000/41.

 

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sui subemendamenti testé presentati.

 

Dopo che il senatore CALVI ha annunciato il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, posto ai voti è approvato il subemendamento 2.1000/200.

 

Il senatore CALVI annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sul subemendamento 2.1000/41 (nuovo testo) in considerazione della non condivisione delle scelte normative del Governo ad esso sottese, rispetto alle quali dichiara di continuare a preferire quelle formulate dal suo Gruppo, in particolare con il subemendamento 2.1000/32, che risulta già respinto.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 2.1000/41 (nuovo testo). Risulta conseguentemente precluso il subemendamento 2.1000/41.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.1000.

 

Il senatore FASSONE annuncia il voto di astensione sull'emendamento 2.1000, in quanto, nonostante possa ritenersi in astratto accettabile, anche perché recepisce alcuni suggerimenti della Commissione, finisce pur sempre per inserirsi nel sistema delineato nel precedente emendamento 1.1000.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.1000.

Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge n. 1296 ad esclusione di quelli riferiti alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo.

 

Dopo brevi interventi del sottosegretario VIETTI, del presidente Antonino CARUSO, del relatore Luigi BOBBIO e del senatore FASSONE, circa l'opportunità del mantenimento della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il senatore FASSONE modifica l'emendamento 2.38, riformulandolo nell'emendamento 2.38 (nuovo testo).

 

Il PRESIDENTE dichiara improponibile ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento l'emendamento 2.40.

 

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO l'emendamento 2.38 (nuovo testo) è approvato e conseguentemente risulta precluso l'emendamento 2.39.

Posto ai voti l'articolo 2, come emendato, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

 

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti a sua firma soffermandosi innanzitutto sull'emendamento 4.11 che, dopo interventi del senatore CENTARO, del presidente Antonino CARUSO, del sottosegretario VIETTI e del relatore Luigi BOBBIO, modifica riformulandolo nell'emendamento 4.11 (nuovo testo).

Il senatore Fassone sottolinea poi, per quanto riguarda l'emendamento 4.21, come esso sia volto a coordinare l'articolo 4 del disegno di legge n. 1296 con alcune disposizioni della legge sulle guarentigie di cui al Regio decreto legislativo n. 511 del 1946. Ritira infine gli emendamenti 4.192 e 4.39, evidenziando in ordine a quest'ultimo come lo stesso possa ritenersi superato alla luce della proposta contenuta nell'emendamento 4.195 del Governo.

 

Il sottosegretario VIETTI, illustra gli emendamenti 4.35, 4.51, 4.70 e 4.195, soffermandosi in particolare sui primi due che prevedono una diversa consistenza del Consiglio giudiziario a seconda del numero dei magistrati assegnati al distretto relativo. Modifica poi l'emendamento 4.70 riformulandolo nell'emendamento 4.70 (nuovo testo).

 

Il senatore MARITATI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.194.

 

Il senatore CALVI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.45 e 4.46.

 

Il relatore Luigi BOBBIO ritira gli emendamenti 4.36, 4.54, 4.69, 4.72 e 4.63 evidenziando come le esigenze agli stessi sottese trovino risposta negli emendamenti presentati dal Governo.

 

Il presidente Antonino CARUSO aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dal senatore Manzione e quelli aventi come primo firmatario il senatore Dalla Chiesa.

 

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, fatta eccezione per gli emendamenti 4.11 (nuovo testo), 4.35, 4.47, 4.51, 4.70 (nuovo testo), 4.71 e 4.195 sui quali il parere è favorevole.

 

Il sottosegretario VIETTI esprime parere conforme al relatore, fatta eccezione per l'emendamento 4.47 in relazione al quale invita il presentatore al ritiro, esprimendo, diversamente, su di esso parere contrario.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 23,05.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

Art. 2.

 

2.38 (nuovo testo)

Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera c) e conseguentemente, dopo l’articolo 8 inserire il seguente:

 

«Art. 8-bis.

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede a disporre l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi da adottarsi».

 

2.1000/41 (nuovo testo)

Il Relatore

All’emendamento 2.1000 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i magistrati della Corte di conti si distinguono secondo le funzioni in: presidente; procuratore generale; presidente di sezione e procuratori regionali; consiglieri delle sezioni centrali e vice procuratori generali; consiglieri delle sezioni regionali e vice procuratori regionali; primi referendari; referendari.

a-bis) prevedere che le promozioni a consigliere delle sezioni centrali di controllo ovvero delle sezioni regionali o a vice procuratore regionale sono conferite a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge.

a-ter) prevedere che nell’ambito della Corte dei Conti le funzioni superiori giudiziarie e di controllo sono esercitate dai magistrati in servizio presso le Sezioni Riunite, le Sezioni giurisdizionali centrali di appello, la Procura Generale, la sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, la Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana.

b) prevedere che la disposizione dell’articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 continui ad applicarsi ai magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di efficacia del decreto legislativo di cui al presente comma;

b-bis) prevedere che al concorso pubblico, per titoli ed esami teorico-pratici, per il conferimento delle qualifiche di consigliere delle sezioni giurisdizionali centrali e di vice procuratore generale, possano partecipare:

1. i magistrati delle sezioni e delle procure regionali della Corte dei conti con almeno un anno di anzianità, nonché i magistrati delle sezioni centrali di controllo;

2. i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;

3. i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;

4. i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

c) prevedere che le promozioni alle qualifiche di cui alla lettera a) siano disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere di promovibilità del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti.

d) prevedere che con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso.

e) apportare alla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni e integrazioni, le modifiche derivanti dalle disposizioni che precedono.

f) prevedere che i magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di efficacia del decreto legislativo di cui al presente comma mantengano l’idoneità all’esercizio delle funzioni superiori.

g) prevedere che i magistrati della Corte dei Conti in servizio alla data di efficacia del decreto legislativo di cui al presente comma, disponibili allo svolgimento delle funzioni giudiziarie superiori, possano farne istanza al Consiglio di presidenza che formerà un apposito elenco; prevedere che i relativi posti di funzione che si rendano disponibili vengano assegnati a seguito di concorso per titoli ed anzianità tra gli iscritti all’elenco; prevedere che esaurito il predetto elenco, i posti di funzione che si rendano disponibili vengano conferiti per il cinquanta per cento ai consiglieri delle Sezioni centrali di controllo, delle Sezioni regionali ed ai vice Procuratori regionali che ne facciano richiesta, e, per il restante cinquanta per cento, ai vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui alla lettera b-bis).

h) prevedere che dall’attuazione della delega di cui al presente comma non possano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere sarà compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei Conti, del numero di posti che si renda necessario, determinato con decreto del Presidente della Corte dei Conti sentito il Consiglio di presidenza.

2-ter. Ai fini dell’esercizio delle deleghe di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 1.

 

2.1000/200

Il Relatore

All’emendamento 2.1000, al comma 2, sostituire le parole: «All’articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo diretto ad apportare le seguenti modifiche all’articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186».

 

Art. 4.

4.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere le lettere a) b) c) d) e);

nella lettera f) sostituire le parole «tre magistrati» con le parole «quattro magistrati»; le parole «quattro componenti» con le parole «due componenti»; sopprimere la parole da «e due dal consiglio regionale» a «del distretto»;

nella lettera g) sostituire le parole «due dei quali magistrati» con le parole «tre dei quali magistrati» e le parole «tre componenti» con le parole «due componenti» sopprimere le parole da «riservandosi» a «regionale»;

sopprimere la lettera h);

nella lettera r), sostituire il numero 4 con il seguente:

«4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari del distretto, con particolare riguardo alla loro organizzazione interna, alla produttività, alla durata media dei procedimenti, con segnalazione delle eventuali disfunzioni al Consiglio superiore della Magistratura ed al Ministro della Giustizia»;

al numero 6 premettere le parole «su delega del Consiglio Superiore della Magistratura»;

sopprimere la lettera t).

 

4.2

Manzione

AI comma 1, sopprimere le lettere a) b) c) d) e);

nella lettera f) sostituire le parole «tre magistrati» con le parole «quattro magistrati»; le parole «quattro componenti» con le parole «due componenti»; sopprimere la parole da «e due dal consiglio regionale» a «del distretto»;

nella lettera g) sostituire le parole «due dei quali magistrati» con le parole «tre dei quali magistrati» e le parole «tre componenti» con le parole «due componenti»; sopprimere le parole da «riservandosi» a «regionale»;

sopprimere la lettera h);

nella lettera r), sostituire il numero 4 con il seguente:

«4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari del distretto, con particolare riguardo alla loro organizzazione interna, alla produttività, alla durata media dei procedimenti, con segnalazione delle eventuali disfunzioni al Consiglio superiore della Magistratura ed al Ministro della Giustizia»;

al numero 6 premettere le parole «su delega del Consiglio Superiore della Magistratura»;

sopprimere la lettera t).

 

4.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

 

4.10

Fassone

Al comma 1, nella lettera a) ivi richiamata, sostituire le parole: «per due terzi da magistrati» con le parole: «da nove magistrati, di cui sei effettivi e tre supplenti» e le parole: «per un terzo da» con le parole: «da tre».

 

4.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «tre quarti».

Conseguentemente nella medesima lettera a) sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quarto».

 

4.5

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «effettive».

 

4.6

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e la relativa Procura generale».

 

4.7

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «ordinari» con la seguente: «di prima fascia».

 

4.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio della professione che siano iscritti nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;»;

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e dal Consiglio nazionale forense».

 

4.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «venti anni».

 

4.11 (Nuovo testo)

Fassone

Al comma 1, nella lettera a) ivi richiamata, sostituire la parola: «quindici» con l’altra: «venti» e dopo le parole: «che siano iscritti» inserire le parole: «da almeno cinque anni».

 

4.11

Fassone

Al comma 1, nella lettera a) ivi richiamata, dopo le parole: «che siano iscritti» inserire le parole: «da almeno cinque anni».

 

4.12

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire il comma 1, lettera b), con il seguente: «prevedere che membro di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia il Primo Presidente della medesima Corte».

 

4.13

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

 

4.14

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

 

4.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione elegga il proprio presidente a scrutinio segreto, al suo interno, nonché un vice-presidente tra i componenti non togati, ed un segretario».

 

4.16

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione elegga il proprio presidente a scrutinio segreto, al suo esterno, tra i magistrati con effettive funzioni di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, nonché un vice-presidente tra i componenti non togati, ed un segretario».

 

4.17

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione elegga il proprio presidente a scrutinio segreto, al suo esterno, tra i professori di prima fascia in materie giuridiche, nonchè un vice-presidente tra i componenti togati, ed un segretario».

 

4.18

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione elegga, al suo interno, due componenti, rispettivamente uno togato ed uno non togato i quali, assumono a turno la presidenza a mesi alterni».

 

4.19

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «elegga» inserire le seguenti: «a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

 

4.20

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «elegga» inseguire le seguenti: «a maggioranza dei suoi componenti».

 

4.21

Fassone

Al comma 1, dopo la lettera d) ivi richiamata, inserire la seguente:

«d-bis) prevedere adeguato coordinamento tra il compito di vigilanza attribuito collegialmente al Consiglio direttivo ed i poteri di vigilanza attribuiti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, al presidente della Corte di Cassazione ed al procuratore generale presso la medesima;».

 

4.31

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «n), o) ed r)».

 

4.32

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «o), r), s)».

 

4.33

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «n), o), s)».

 

4.34

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «n), r), s)».

 

4.25

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «n) o)».

 

4.26

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «n) ed r)».

 

4.27

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «n) ed s)».

 

4.28

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «o) ed r)».

 

4.29

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «o) ed s)».

 

4.30

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «r) ed s)».

 

4.22

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere la lettera n).

 

4.23

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere la lettera o).

 

4.24

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere la lettera s).

 

4.35

Il Governo

All’articolo 4 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere che i Consigli giudiziari presso le Corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio meno di trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da tre magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal Consiglio regionale della Regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, nonchè da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;».

 

4.36

Luigi Bobbio

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere che i Consigli giudiziari presso le Corti d’appello siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da quattro magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, di cui tre con funzioni giudicanti ed uno con funzioni requirenti, da un giudice di pace che esercita le funzioni nel distretto e da quattro componenti non togati di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto;».

 

4.37

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: «tre magistrati in servizio» con le seguenti: «cinque magistrati in servizio».

 

4.38

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: «quattro componenti non togati» con le seguenti: «tre componenti non togati».

 

4.39

Fassone

Al comma 1, nella lettera f) ivi richiamata, dopo le parole: «componenti non togati di cui» inserire le seguenti: «uno sia il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del capoluogo del distretto, o componente da lui delegato»,

e conseguentemente sopprimere le parole: «uno tra gli avvocati che abbiano alemno quindici anni di effettivo esercizio della professione», e nella lettera i) sopprimere le parole: «avvocati e», «rispettivamente», «dal Consiglio nazionale forense ovvero» e «dei Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto e».

 

4.40

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «professori universitari» inserire le seguenti: «di prima fascia».

 

4.41

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «professori universitari» inserire la seguente: «ordinari».

4.42

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera f), inserire dopo le parole: «avvocati che abbiano almeno quindici anni di servizio», le seguenti: «avvocati che abbiano almeno venti anni di servizio».

 

4.43

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: «avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio», con le seguenti: «avvocati che abbiano almeno venti anni di effettivo esercizio».

 

4.44

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: «e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, con le seguenti: «ed uno dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto».

4.45

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, lettera f), sopprimere dalle parole: «della regione» fino alle altre: «del distretto».

4.46

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, lettera f), sostituire dalle parole: «della regione» fino alle altre: «del distretto», con le altre: «corrispondente al distretto».

 

4.47

Fassone

Al comma 1, dopo la lettera f) ivi richiamata, inserire la seguente:

f-bis) prevedere che il numero dei magistrati componenti il Consiglio giudiziario sia aumentato a quattro se i magistrati del distretto sono oltre duecento, ed a cinque se sono oltre quattrocento;».

 

4.48

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera g), sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

 

 

4.49

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera g), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

 

4.50

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera g), dopo le parole: «componente designato dal consiglio regionale», aggiungere le seguenti: «eletto a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio stesso».

 

4.51

Il Governo

Sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, dal Consiglio universitario nazionale, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione nel distretto, dal Consiglio dell’ordine del capoluogo del distretto, o nel quale rientra la maggior estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, e due nominati dal Consiglio regionale della Regione ove ha sede il distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo Consiglio, nonchè da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;».

 

4.52

Manzione

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «tra persone estranee al medesimo Consiglio» con le seguenti: «tra professori universitari in materie giuridiche che non esercitino la professione forense».

 

4.53

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «tra persone estranee al medesimo Consiglio» con le seguenti: «tra professori universitari in materie giuridiche che non esercitino la professione forense».

 

4.54

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera h) aggiungere in fine le parole: «esperte in materia giuridica in virtù dell’attività esercitata».

 

4.55

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera i), sopprimere le parole: «ovvero dal Consiglio universitario nazionale».

Conseguentemente modificare l’espressione: «dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle facoltà della regione» in: «dai presidi delle facoltà di giurisprudenza delle facoltà della regione».

 

4.56

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera i), sopprimere le parole: «su indicazione dei Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione».

 

4.57

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

 

4.58

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera l), sopprimere le parole: «Procuratore generale della Corte d’appello».

 

4.59

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) prevedere che il Consiglio giudiziario elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un presidente tra i componenti togati ed un segretario».

 

4.60

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) prevedere che il Consiglio giudiziario elegga a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi membri, al suo interno, un presidente tra i componenti togati ed un segretario tra i componenti non togati».

4.61

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) prevedere che il Consiglio giudiziario elegga a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi membri, all’esterno, un presidente tra i magistrati del distretto ed un segretario tra i componenti non togati».

 

4.62

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) prevedere che il Consiglio giudiziario elegga a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi membri, all’esterno, un presidente tra i magistrati di distretto confinante ed un segretario tra i componenti non togati».

 

4.63

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) prevedere che il Consiglio giudiziario elegga a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, all’interno, un presidente tra i componenti togati ed un segretario tra i componenti non togati».

 

4.64

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente: «prevedere che il Consiglio giudiziario duri in carica due anni e che i componenti non possano essere nuovamente nominati».

 

4.65

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente: «prevedere che il Consiglio giudiziario duri in carica due anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati».

 

4.66

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente: «prevedere che il Consiglio giudiziario duri in carica due anni e che i componenti possano essere nuovamente nominati, prima del decorso di sette anni».

 

4.67

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente: «prevedere che il Consiglio giudiziario duri in carica due anni e che i componenti possano essere nuovamente nominati».

 

4.68

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente: «prevedere che il Consiglio giudiziario duri in carica due anni e che i componenti non possano essere nuovamente nominati fino ad un massimo di due volte».

 

4.69

Bobbio Luigi

Al comma 1, alla lettera o), sopprimere le parole da: «così da attribuire...», alla fine.

 

4.70 (Nuovo testo)

Il Governo

Sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del Consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per la nomina dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire due seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed un seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati».

 

4.70

Il Governo

Sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) prevedere che l’elezione dei componenti togati del Consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per la nomina dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire due seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed un seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati».

4.71

Fassone

Al comma 1, alla lettera p), ivi richiamata, sopprimere la parola: «due».

 

4.72

Bobbio Luigi

Al comma 1, alla lettera p), sostituire la parola: «due», con la seguente: «tre».

 

4.73

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera p), sostituire le parole: «uno abbia maturato», con le seguenti: «entrambi abbiano maturato».

 

4.74

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera p), sostituire la parola: «venti», con la seguente: «quindici».

 

4.75

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l’altro non inferiore a quindici».

 

4.76

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4 e 5.

 

4.77

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4 e 6.

 

4.78

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4 e 7.

 

4.79

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3, 5 e 6.

 

4.80

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3, 5 e 7.

 

4.81

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3, 6 e 7.

 

4.82

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 4, 5 e 6.

 

4.83

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 4, 5 e 7.

 

4.84

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 4, 6 e 7.

 

4.85

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 5, 6 e 7.

 

4.86

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

 

4.87

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

 

4.88

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

 

4.89

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

 

4.90

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

 

4.91

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 7.

 

4.92

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 6.

 

4.93

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 5.

 

4.94

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 4.

 

4.95

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2 e 3.

 

4.96

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 4 e 7.

 

4.97

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 4 e 6.

 

4.98

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 4 e 5.

 

4.99

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2 e 4.

 

4.100

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 5 e 7.

 

4.101

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2, 5 e 6.

 

4.102

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2 e 5.

 

4.103

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2 e 6.

 

4.104

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 2 e 7.

 

4.105

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3, 5, 6 e 7.

 

4.106

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3, 4, 6 e 7.

 

4.107

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3, 4, 5 e 7.

 

4.108

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3, 4, 5 e 6.

 

4.109

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

 

4.110

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3, 4 e 7.

 

4.111

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3, 4 e 6.

 

4.112

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3, 4 e 5.

 

4.113

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3 e 4.

 

4.114

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3, 6 e 7.

 

4.115

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3, 5 e 6.

 

4.116

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3 e 5.

 

4.117

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3 e 6.

 

4.118

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 3 e 7.

 

4.119

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 4, 5, 6 e 7.

 

4.120

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 4, 5 e 7.

 

4.121

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 4 5 e 6.

 

4.122

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 4 e 5.

 

4.123

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 4 e 6.

 

4.124

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 4 e 7.

 

4.125

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 5, 6 e 7.

 

4.126

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 5 e 6.

 

4.127

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 5 e 7.

 

4.128

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1, 6 e 7.

 

4.129

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

 

4.130

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 3, 5, 6 e 7.

 

4.131

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 3, 4, 5 e 7.

 

4.132

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 3, 4, 5 e 6.

 

4.133

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 4, 5, 6 e 7.

 

4.134

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 3 e 4.

 

4.135

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 3 e 5.

 

4.136

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 3 e 6.

 

4.137

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 3 e 7.

 

4.138

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 4 e 5.

 

4.139

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 5 e 6.

 

4.140

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 5 e 7.

 

4.141

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2, 6 e 7.

 

4.142

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 3, 4, 5, 6 e 7.

 

4.143

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 3, 4 e 5.

 

4.144

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 3, 4, e 6.

 

4.145

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 3, 4 e 7.

 

4.146

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 3, 5 e 6.

 

4.147

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 3, 5 e 7.

 

4.148

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 3, 6 e 7.

 

4.149

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 4, 1 e 7.

 

4.150

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 4, 2 e 7.

 

4.151

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 4, 3 e 7.

 

4.152

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 4, 5 e 6.

 

4.153

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 4, 5 e 7.

 

4.154

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 4, 6 e 7.

 

4.155

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 4 e 5.

 

4.156

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 4 e 6.

 

4.157

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 4 e 7.

 

4.158

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 5, 6 e 7.

 

4.159

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 5 e 6.

 

4.160

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 5 e 7.

 

4.161

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 6 e 7.

 

4.170

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere il numero 1.

 

4.171

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere il numero 2.

 

4.172

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere il numero 3.

 

4.173

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere il numero 4.

 

4.174

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere il numero 5.

 

4.175

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere il numero 6.

 

4.176

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere il numero 7.

 

4.177

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1 e 2.

 

4.178

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1 e 3.

 

4.179

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1 e 4.

 

4.180

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1 e 5.

 

4.181

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1 e 6.

 

4.182

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 1 e 7.

 

4.183

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2 e 3.

 

4.184

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2 e 4.

 

4.185

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2 e 5.

 

4.186

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2 e 6.

 

4.187

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 2 e 7.

 

4.188

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 3 e 4.

 

4.189

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 3 e 5.

 

4.190

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 3 e 6.

 

4.191

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera r), sopprimere i numeri 3 e 7.

 

4.162

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «numero 1)» con le seguenti: «numero 2)».

 

4.163

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «numero 1)» con le seguenti: «numero 3)».

 

4.164

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «numero 1)» con le seguenti: «numero 4)».

 

4.165

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «numero 1)» con le seguenti: «numero 5)».

 

4.166

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «numero 1)» con le seguenti: «numero 6)».

 

4.167

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «numero 1)» con le seguenti: «numero 7)».

 

4.192

Fassone

Al comma 1, lettera s), ivi richiamata, sostituire le parole: «numero 1)» con le seguenti: «numeri 1) e 7), queste ultime anche da parte degli enti pubblici interessati».

 

4.193

Bobbio Luigi

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

 

4.194

Maritati

Al comma 1, lettera t), ivi richiamata, dopo le parole: «designati dal consiglio regionale», inserire le seguenti: «e il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati».

 

4.169

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «numeri 4) e 5)» con le seguenti: «numero 4)».

 

4.168

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «numeri 4) e 5)» con le seguenti: «numero 5)».

 

4.195

Il Governo

All’articolo 4, aggiungere la seguente lettera:

«u) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui all’articolo 7, comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni».

 


GIUSTIZIA (2a)

martedi’ 22 luglio 2003

250a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta notturna del 21 luglio.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4 del disegno di legge n. 1296 già pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di ieri.

Posti ai voti, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1- di contenuto identico all'emendamento 4.2 - e 4.3.

 

Il senatore FASSONE raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.10 in quanto sarebbe necessario che sia la delega stessa ad indicare il numero dei componenti, togati e non togati, del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, non essendo invece opportuno lasciare tale facoltà al Governo così come l'attuale formulazione dell'articolo 4 consente.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.10, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.

 

Il senatore DALLA CHIESA ritira l'emendamento 4.9 e, dopo un intervento del presidente Antonino CARUSO, anche l'emendamento 4.8.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 4.11 (nuovo testo).

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.12, mentre l'emendamento 4.13 viene ritirato dal senatore DALLA CHIESA.

Messo in votazione, è poi respinto l'emendamento 4.14.

 

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.15 sottolineando come appaia senz'altro preferibile - rispetto alla soluzione proposta nel disegno di legge governativo - che il consiglio direttivo della Corte di Cassazione elegga al suo interno il proprio Presidente.

 

Il senatore ZANCAN sottolinea il rilievo della questione sottesa all'emendamento 4.15 osservando come la soluzione delineata nella lettera c) dell'articolo 4 comporterebbe con ogni probabilità il rischio di avere un consiglio direttivo della Corte di Cassazione ridotto ad essere prevalentemente una mera emanazione del primo Presidente della stessa.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte dell' emendamento 4.15 fino alla parola "elegga". La prima parte dell'emendamento è poi respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli emendamenti 4.16, 4.17 e 4.18.

 

Il senatore DALLA CHIESA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.19.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.19.

Dopo brevi interventi del presidente Antonino CARUSO e del relatore Luigi BOBBIO - che ribadisce il parere contrario sull'emendamento 4.19 - posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 4.19 e 4.20.

 

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 4.21.

 

Il senatore DALLA CHIESA ritira poi gli emendamenti 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.22, 4.23 e 4.24.

Recependo un suggerimento del relatore Luigi BOBBIO, il sottosegretario VALENTINO modifica l'emendamento 4.35, riformulandolo nell'emendamento 4.35 (nuovo testo).

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario sull'emendamento 4.35 (nuovo testo).

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 4.35 (nuovo testo). Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.37, 4.38, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45 e 4.46.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 16.


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

 

4.35 (nuovo testo)

Il Governo

All’articolo 4 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere che i Consigli giudiziari presso le Corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio meno di trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da tre magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal Consiglio regionale della Regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo nonchè da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;».

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi’ 23 luglio 2003

251a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 22 luglio.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 già pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 21 luglio scorso.

 

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 4.47.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 4.48.

 

Il senatore DALLA CHIESA ritira gli emendamenti 4.49 e 4.50.

Recependo un suggerimento del relatore Luigi BOBBIO, il sottosegretario VIETTI modifica l'emendamento 4.51 riformulandolo nell'emendamento 4.51 (Nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE, è posto ai voti ed approvato.

Risultano conseguentemente preclusi i successivi emendamenti 4.52 e 4.53.

Il senatore DALLA CHIESA ritira gli emendamenti 4.55, 4.56, 4.57 e 4.58, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.59.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.59.

 

Il relatore Luigi BOBBIO ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 4.59.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 4.59 fino alla parola "elegga".

La prima parte dell'emendamento risulta respinta e sono conseguentemente preclusi la restante parte nonché gli emendamenti 4.60, 4.61, 4.62 e 4.63.

Sull'emendamento 4.64 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore DALLA CHIESA, il sottosegretario VIETTI, il relatore Luigi BOBBIO, il senatore ZANCAN ed il senatore AYALA, e al termine del quale il senatore DALLA CHIESA ritira l'emendamento 4.64 e modifica l'emendamento 4.65 riformulandolo nell'emendamento 4.65 (Nuovo testo).

 

Il senatore ZICCONE annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.65 (Nuovo testo).

 

Con il parere favorevole del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, posto ai voti è approvato l'emendamento 4.65 (Nuovo testo) .

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.66, 4.67 e 4.68.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 4.70 (Nuovo testo) e 4.71.

 

Il senatore DALLA CHIESA ritira l'emendamento 4.73 e raccomanda invece l'approvazione dell'emendamento 4.74, sul quale annuncia il voto favorevole anche il senatore FASSONE.

 

Il rappresentante del GOVERNO, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.74, mentre il relatore Luigi BOBBIO ribadisce il parere contrario già espresso su tale emendamento.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 4.74.

 

Il senatore DALLA CHIESA ritira quindi l'emendamento 4.75.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte dell'emendamento 4.76 fino alle parole "numeri 1". La prima parte dell'emendamento risulta respinta e sono conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento nonché gli emendamenti 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.126, 4.127, 4.128, 4.170, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181 e 4.182.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte dell'emendamento 4.129 fino alle parole "numeri 2". La prima parte dell'emendamento risulta respinta e sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.171, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186 e 4.187.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte dell'emendamento 4.142 fino alle parole "numeri 3". La prima parte dell'emendamento risulta respinta e sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.143, 4.144, 4.145. 4.146, 4.147, 4.148, 4.172, 4.188, 4.189, 4.190 e 4.191.

 

Il senatore DALLA CHIESA ritira l'emendamento 4.149 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.150.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte dell'emendamento 4.150 fino alle parole "numeri 4". La prima parte dell'emendamento risulta respinta e sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.151, 4.152, 4.153, 4.154, 4.155, 4.156, 4.157 e 4.173.

 

Il senatore DALLA CHIESA ritira gli emendamenti 4.158, 4.159, 4.160 e 4.161.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 4.174, 4.175 e 4.176.

 

Il senatore DALLA CHIESA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.162.

 

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte dell'emendamento 4.162 fino alle parole "numero 1". La prima parte dell'emendamento risulta respinta e sono conseguentemente preclusi la restante parte nonchè gli emendamenti 4.163, 4.164, 4.165, 4.166 e 4.167.

 

Posto ai voti è respinto l'emendamento 4.194.

 

Il senatore DALLA CHIESA ritira gli emendamenti 4.169 e 4.168.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 4.195.

 

Il senatore FASSONE annuncia la sua astensione sull'articolo 4, rilevando che il clima costruttivo con cui si è proceduto all'esame degli emendamenti riferiti a tale articolo e gli aspetti indubbiamente positivi in esso contenuti - quali l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e la spinta verso un maggiore decentramento delle funzioni amministrative riguardanti il personale di magistratura - devono essere però valutati alla luce del complessivo disegno di riforma proposto dal Governo e, in particolare, tenendo conto che con l'approvazione dell'emendamento 1.1000 le funzioni dei Consigli giudiziari subiscono un rilevante e non condivisibile svuotamento, con il quale viene invertita una linea evolutiva della legislazione in materia che risale all'inizio del ventesimo secolo e che si era concretizzata in una progressiva valorizzazione del ruolo consultivo dei Consigli giudiziari medesimi.

 

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto contrario sull'articolo 4 sottolineando come il nuovo assetto dei Consigli giudiziari risulti del tutto inadeguato rispetto all'obiettivo di assicurare più elevati livelli di efficienza nel funzionamento della macchina giudiziaria. La proposta del Governo delinea un modello di Consiglio giudiziario dalla composizione eterogenea e disorganica, mentre invece sarebbe stato necessario un intervento del legislatore attuato con modalità completamente diverse e finalizzato a distinguere anche, nella organizzazione di uffici giudiziari, il livello gestionale, da un lato, dalle competenze attinenti specificamente all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

 

Anche il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario sull'articolo 4 richiamando in particolare l'attenzione sul fatto che la partecipazione ai consigli giudiziari di rappresentanti dei Consigli regionali si rivelerà in concreto del tutto inutile, mentre per quanto riguarda l'avvocatura il modello partecipativo prescelto appare insufficiente e non condivisibile poiché il contributo dell'avvocatura, per essere realmente costruttivo ed efficace, non può andare disgiunto dall'attribuzione alla stessa di una pienezza di partecipazione alle funzioni esercitate dai Consigli giudiziari.

 

Il senatore ZICCONE annuncia il voto favorevole sull'articolo 4 sottolineando come le argomentazioni esposte dai rappresentanti dell'opposizione gli appaiano del tutto incomprensibili se confrontate con la portata effettiva dell'articolo 4, valutata sulla base del tenore letterale dello stesso.

 

Il senatore MARITATI annuncia il voto contrario sull'articolo 4 condividendo le argomentazioni svolte dal senatore Fassone e sottolineando poi, con riferimento ai rilievi svolti dal senatore Zancan circa la partecipazione dell'avvocatura, come questi ultimi aspetti avrebbero trovato una sistemazione ben più soddisfacente se fosse stato approvato il suo emendamento 4.194.

Posto ai voti è approvato l'articolo 4 come emendato.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi’ 23 luglio 2003

252a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

Il senatore DALLA CHIESA illustra l'emendamento 5.1, soppressivo dell'intero articolo. La proposta origina da un'esigenza di chiarezza sul tema della distinzione delle funzioni giudicanti da quelle requirenti, rispetto alla quale il dibattito sin qui svolto ha dimostrato non esservi una pregiudiziale contrarietà da parte delle opposizioni. I dubbi nascono semmai dalle continue dichiarazioni di rappresentanti autorevoli del Governo, a partire dal Presidente del Consiglio, sulla volontà di procedere nel corso dell'iter del provvedimento all'esame nella definizione legislativa di una netta separazione delle carriere. Diviene quindi necessario comprendere se il lavoro che dialetticamente la Commissione sta portando avanti da mesi, possa essere da un momento all'altro stravolto da una iniziativa governativa, finora solo annunciata.

L'oratore sottolinea quindi i maggiori punti critici dell'articolo che si intende sopprimere, mettendo in particolare rilievo la filosofia punitiva ad esso sottesa, nonchè il disposto della lettera c) relativa alla validità, per un periodo non superiore a tre anni, della idoneità conseguita per concorrere al conferimento di una funzione diversa.

 

Il senatore DALLA CHIESA illustra quindi il subemendamento 5.1000/1 volto a contrastare la eccessiva gerarchizzazione dell'azione del pubblico ministero, sottesa alla proposta contenuta nell'emendamento 5.1000, dalla quale potrebbero discendere possibili e non opportuni condizionamenti nella modalità di esercizio dell'azione penale.

 

Il senatore MARITATI, dichiara di voler aggiungere la propria firma al subemendamento 5.1000/1.

 

Il senatore DALLA CHIESA dichiara quindi di ritirare il subemendamento 5.1000/4 e illustra i subemendamenti 5.1000/6 - al quale aggiunge la propria firma il senatore MARITATI - e 5.1000/12 per i quali si richiama alle considerazioni già svolte, nonché i subemendamenti 5.1000/9 e 5.1000/10, in riferimento ai quali sottolinea di ritenere ingiustificata la previsione che gli atti d'ufficio che incidono sui diritti reali, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

Art. 4.

 

4.51 (nuovo testo)

Il Governo

Sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, dal Consiglio universitario nazionale, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione nel distretto, dal Consiglio dell’ordine del capoluogo del distretto, o nel quale rientra la maggior estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, e due nominati dal Consiglio regionale della Regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo Consiglio, nonchè da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;».

 

4.65 (nuovo testo)

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che i componenti non possano essere immediatamente confermati».

 

Art. 5.

5.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

5.1000/1

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 5.1000, sopprimere la lettera a).

 

5.1000/4

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 5.1000, alla lettera b), sopprimere le parole: «sulla base di criteri predeterminati».

 

5.1000/6

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 5.1000, sopprimere la lettera c).

 

5.1000/9

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 5.1000, sopprimere la lettera d).

 

5.1000/10

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 5.1000, alla lettera d), sopprimere le parole: «su diritti reali o».

 

5.1000/12

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 5.1000, sopprimere la lettera f).

 

5.1000

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

 

«Art. 5.

(Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero)

 

Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua personale responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa delegare, sulla base di criteri predeterminati, uno o più magistrati del proprio ufficio al compimento di singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa determinare i criteri cui i magistrati delegati devono attenersi nell’adempimento della delega;

d) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica presso il tribunale;

e) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio venano attribuite impersonalmente allo stesso;

f) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al procuratore generale presso la corte di cassazione;

g) prevedere l’attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione oltre che nel caso di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, nei casi di reiterate violazioni di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali, e di poteri di coordinamento in caso di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circolari».

 


GIUSTIZIA (2a)

martedi’ 29 luglio 2003

256a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

La seduta inizia alle ore 14,25.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

 

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

 

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 23 luglio scorso.

 

Il senatore FASSONE illustra il subemendamento 5.1000/2 ed osserva come esso sia diretto a modificare la disposizione contenuta nella lettera a) dell'emendamento 5.1000 che risulta nel suo insieme di difficile comprensione, anche a causa della non felice formulazione. Dopo aver premesso richiami dottrinali in ordine alla distinzione tra "principi" e "regole" che ritiene utile ai fini della corretta redazione dell'emendamento governativo, sottolinea, in particolare, come non sia affatto chiaro cosa si sia voluto intendere, nell'emendamento 5.1000, con la prescrizione dell'osservanza specifica delle norme sul giusto processo ove si consideri che il procuratore della Repubblica è comunque tenuto al rispetto di tutte le leggi e l'articolo 111 della Costituzione contiene molte disposizioni che si indirizzano al giudice piuttosto che al pubblico ministero.

Illustra poi i subemendamentI 5.1000/3 e 5.1000/8 che propongono di recuperare la nozione di "designazione", in quanto preferibile a quella contenuta nell'emendamento governativo 5.1000 di "delega di funzioni", che viene prevista in favore di uno o più magistrati dell'ufficio per i casi in cui il procuratore della Repubblica ritenga di non esercitare personalmente i compiti attribuiti dalla legge al pubblico ministero. L'emendamento 5.1000 - continua il senatore Fassone - costituisce da questo punto di vista un brusco ritorno al passato e specificatamente all'ordinamento giudiziario del 1941 nel quale il procuratore della Repubblica esercitava l'azione penale personalmente o per mezzo di procuratori dipendenti. Si tratta di un sistema che non ha dato buona prova di sé e che è stato superato dall'entrata in vigore della Carta costituzionale che, all'articolo 107 - pur considerando in maniera distinta dal giudice il pubblico ministero che, si legge, gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario - non legittima il legislatore a escludere del tutto l'autonomia del sostituto procuratore, così come invece si fa nella proposta del Governo. La previsione di criteri specifici ai quali dovranno attenersi i sostituti svuota del tutto la loro autonomia e si pone altresì in contrasto con la previsione dell'articolo 53 del codice di procedura penale che riconosce al magistrato del pubblico ministero in udienza l'esercizio delle sue funzioni in piena autonomia.

Segue un breve intervento del relatore Luigi BOBBIO che, replicando all'osservazione del senatore Fassone, ritiene che la corretta lettura dell'articolo 53 sia quella di far riferimento al pubblico ministero inteso come ufficio e non già il singolo sostituto e, con l'occasione, si interroga sull'opportunità di intervenire anche su detta norma ove si ritenesse opportuno coordinarla con la riforma dell'ordinamento giudiziario che va delineandosi.

 

Riprende il senatore FASSONE richiamando l'attenzione su due pronunce della Corte Costituzionale - la sentenza n. 143 del 18 luglio 1973 e la sentenza n. 52 del 1976 dalle quali sarebbe dato argomentare la necessità di ordine costituzionale di assicurare comunque una certa autonomia ai sostituti procuratori nell'esercizio delle loro funzioni.

I subemendamenti 5.1000/ 7, 5.1000/11 e 5.1000/13 costituiscono invece proposte emendative che possono dirsi consequenziali alle altre e si giustificano per le medesime considerazioni alle quali il senatore Fassone rinvia.

In via ulteriore sottolinea come l'emendamento 5.1000 finisca per imporre al procuratore della Repubblica tutta una serie di adempimenti che, con molta probabilità, determineranno rallentamenti dell'attività giudiziaria o altrimenti finiranno per essere mere formalità, con sostanziale disapplicazione della legge.

Rinuncia ad illustrare gli altri emendamenti di cui è firmatario.

 

Il senatore CENTARO aggiunge la propria firma al subemendamento 5.1000/5 e lo dà per illustrato. Modifica quindi tale subemendamento, riformulandolo nel subemendamento 5.1000/5 (nuovo testo).

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

Il relatore Luigi BOBBIO formula parere contrario su tutti i subemendamenti ad eccezione del subemendamento 5.1000/5 (nuovo testo), nonché su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5. In replica alle osservazioni del senatore Fassone, ritiene altresì di non poter condividere le critiche dallo stesso sollevate sull'emendamento 5.1000 in quanto la proposta del Governo non farebbe altro che recuperare principi e norme già esistenti ma che sono nella realtà disapplicate o stravolte nel loro reale contenuto da prassi applicative illegittime, in particolare sostenute dal Consiglio superiore della Magistratura. Già oggi si può dire - continua il relatore Luigi Bobbio - che l'ufficio del pubblico ministero è strutturato in senso gerarchico e che al vertice di esso è posto il procuratore della Repubblica ma è anche vero che a fronte di tale quadro normativo vi sono state applicazioni distorte della normativa vigente. Richiama in proposito l'attenzione sulle forme di gestione assembleare degli uffici di procura e sui forti contrasti che hanno incontrato, da parte dei loro sostituti, alcuni procuratori della Repubblica che hanno tentato di recuperare nella loro azione lo spirito della disposizioni vigenti. Sottolinea quindi l'importanza di restituire pienamente le funzioni di vertice dell'ufficio che sono proprie del procuratore della Repubblica per l'ordinamento vigente, ma al tempo stesso anche l'esigenza di affermare con chiarezza la sua responsabilità.

 

I senatori MARITATI e ZANCAN aggiungono la propria firma all'emendamento 5.1.

 

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.1 e, riferendosi alle preoccupazioni del relatore riferite alla gestione assembleare delle procure, giudica che le stesse siano fondate ma invita a considerare altri strumenti di risoluzione del problema, ritenendo che la proposta di accentuare il profilo gerarchico dell'organizzazione dell'ufficio di procura creerebbe maggiori problemi di quelli che dovrebbe risolvere.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.1 in quanto con esso verrebbe meno anche l'emendamento 5.1000 del Governo che introduce un'organizzazione degli uffici di procura del tutto fuori dalla realtà e privo di qualsiasi possibile attuazione concreta. Paventa poi il rischio di paralisi dell'attività delle procure portando all'attenzione della Commissione alcuni esempi tratti dalla sua personale esperienza di avvocato che evidenziano la non attuabilità pratica della proposta governativa. In particolare è irrealizzabile la disposizione che affida al procuratore la titolarità di tutti gli affari in quanto, conseguentemente ed a rigore, gli imporrebbe la conoscenza piena degli stessi, pur essendo evidente che ciò non potrebbe avvenire. Sottolinea poi le possibili incongruenze che possono derivare dall'attribuzione al procuratore del potere di dettare specifici criteri ed esprime apprezzamento invece per la disposizione di cui alla lettera e) dell'emendamento 5.1000 che accentra nel procuratore della repubblica le relazioni con la stampa, suggerendo al riguardo di introdurre un obbligo periodico di informazione.

 

Il senatore MARITATI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.1 perché ciò determinerebbe la preclusione della proposta espressa dall'emendamento 5.1000 che costituisce un grave vulnus ai principi costituzionali. Ritiene di comprendere l'esigenza espressa dalla maggioranza di riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero al fine di renderlo più funzionale e rispettoso delle aspettative dei cittadini - aspetto questo condiviso anche da tutti gli esponenti dell'opposizione - ma esprime totale contrarietà per le proposte di soluzione che sono state avanzate, in quanto si tratta di strumenti che non sono destinati a raggiungere l'obiettivo che si prefiggono. Essi infatti non farebbero altro che determinare un ritorno al passato con la reintroduzione della figura dei pubblici ministeri dipendenti del procuratore. L'esperienza storica insegna che il riconoscimento di un potere assoluto del capo della procura ha dato luogo a grossi problemi e non appare in grado di risolvere i mali della giustizia che sono reali, ma andrebbero trattati con ben altra medicina. Invita a considerare i rischi che deriverebbero dall'approvazione delle proposte governative che intervengono su una materia delicatissima e esprimono una chiara strategia da ripudiare. L'obiettivo è infatti quello di assicurare un controllo della magistratura requirente attraverso i capi delle procure e un'organizzazione gerarchica nella quale il sostituto risulti ingabbiato. E' opportuno invece consentire al sostituto di avere una certa autonomia e far salva la possibilità di divergenze di opinione con il capo della procura, che sarà comunque chiamato ad intervenire per assicurare il rispetto della legge. Non condivide le critiche rivolte dal relatore alle cosiddette forme di gestione assembleare delle procure, considerando le stesse invece un modo per realizzare un maggiore tasso di democraticità e di corresponsabilizzazione nella gestione degli uffici del pubblico ministero.

 

Il senatore CIRAMI annuncia il voto contrario sull'emendamento 5.1 sottolineando che la sua approvazione avrebbe effetti preclusivi nei confronti dell'emendamento 5.1000 sul contenuto del quale esprime invece una valutazione positiva.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 5.1.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 5.1000/1 il senatore DALLA CHIESA, richiamandosi ai rilievi critici svolti dal relatore in merito alla gestione di tipo assembleare che sarebbe invalsa presso alcune procure della Repubblica e che ostacolerebbe la funzione di direzione tipica del procuratore, invita il relatore ad individuare una soluzione diversa da quella indicata dall'emendamento 5.1000 che, a suo avviso, appare inefficace per l'ispirazione fortemente gerarchizzata che la caratterizza.

Posto ai voti, il subemendamento 5.1000/1 è respinto.

Il senatore FASSONE interviene quindi auspicando l'approvazione del subemendamento 5.1000/2 volto ad espungere dalla proposta governativa la previsione in base alla quale il Procuratore capo è chiamato ad assicurare oltre il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, anche il rispetto delle norme sul giusto processo.

 

Dopo che il senatore DALLA CHIESA ha dichiarato il suo voto favorevole, il subemendamento 5.1000/2 posto ai voti risulta respinto dalla Commissione.

 

Richiamandosi alle considerazioni già svolte, il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/3 che, posto in votazione, è respinto, risultando in tal modo precluso il subemendamento 5.1000/8.

 

Il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione del subemendamento 5.1000/5 (Nuovo testo).

 

Il senatore ZANCAN, annuncia la sua contrarietà alla proposta, giudicando la facoltà di revoca fortemente condizionante l'azione del magistrato.

Parimenti in senso contrario si esprime il senatore MARITATI, a giudizio del quale sarebbe da ritenersi pleonastico attribuire la facoltà di revoca essendo la medesima implicita nel concetto di delega. Peraltro, in assenza di norme che impongano allo stesso procuratore regole certe in base alle quali prescrivere la revoca dell'incarico, il rischio che si corre è quello di rendere possibili provvedimenti arbitrari.

 

In replica, il senatore CENTARO specifica che il senso del subemendamento, così come riformulato, contrariamente a quanto sostenuto dai senatori appena intervenuti, è di evitare non desiderati automatismi e consentire, attraverso il dialogo tra i soggetti interessati, il superamento delle divergenze.

 

Il presidente Antonino CARUSO, pone quindi in votazione il subemendamento 5.1000/5 (nuovo testo) che viene approvato.

 

Il senatore DALLA CHIESA, nel raccomandare l'approvazione del subemendamento 5.1000/6, sottolinea come, ai fini di un corretto ed efficace svolgimento dei procedimenti, risulti velleitario confidare nella determinazione di criteri generali predeterminati al fine di pervenire ad una uniformità di comportamenti da parte dei magistrati.

 

Il senatore MARITATI, dopo aver aggiunto la propria firma al subemendamento 5.1000/6, afferma che deve essere rigettata l'impostazione insita nella proposta del Governo in quanto, affidare al procuratore la predeterminazione dei criteri cui debbono attenersi i magistrati delegati lede gravemente la loro autonomia e le loro professionalità specifiche, quali tecniche investigative ed iniziative particolari dagli stessi giudicate efficaci per il perseguimento della giustizia. Se, da un lato, è doveroso l'intervento del procuratore in caso di inadempienze da parte dei magistrati delegati, dall'altro non è pensabile prefigurare un ruolo di subalternità di questi nei confronti del procuratore.

 

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN per dichiarare il voto favorevole al subemendamento 5.1000/6 nel presupposto che non è ipotizzabile racchiudere in un catalogo di criteri predeterminati un universo di casi cui questi dovrebbero applicarsi.

Il subemendamento 5.1000/6, posto ai voti, risulta respinto.

In sede di dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 5.1000/7, interviene poi il senatore FASSONE per sottolineare come non venga contestata la funzione di direzione del Procuratore, quanto invece la pretesa di attribuire a questi il potere di dettare direttive inerenti i singoli procedimenti. Oltrechè inattuabile - presupponendo una conoscenza di tutti i singoli provvedimenti - tale disposizione rischia anche di favorire il determinarsi di abusi.

 

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il subemendamento 5.1000/7 che viene respinto.

 

Interviene il senatore DALLA CHIESA per annunciare il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/9, soppressivo della lettera d) dell'emendamento governativo. Eccessivo e non funzionale ai fini di una tempestività della risposta della giustizia, gli appare infatti la previsione del necessario assenso del procuratore su atti che incidono o possono incidere sui diritti reali dei cittadini. E se non può essere contestato come la delicatezza di taluni procedimenti suggerisca atteggiamenti di cautela, la soluzione proposta non può certamente essere considerata adeguata.

 

Il senatore MARITATI dichiara quindi di aggiungere la propria firma al subemendamento 5.1000/9 e osserva come la prescrizione dell'assenso necessario da parte del Procuratore a provvedimenti limitativi della libertà personale, o che incidono sui diritti reali, risulti non attuabile, atteso che essa presuppone la conoscenza piena di tutti gli atti relativi ai corrispondenti procedimenti. Nella pratica processuale, d'altro canto, il sostituto procuratore normalmente informa e chiede il consenso del suo superiore per i provvedimenti più delicati di questo genere, il che è però altra cosa dalla prescrizione del visto vincolante qui considerata.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/9, evidenziando l'incongruità della previsione contenuta nella lettera d) dell'emendamento 5.1000 e, in particolare, il fatto che in essa non viene richiamata la possibilità di delega - che invece appare irrinunciabile visto che nelle procure di medie e grandi dimensioni il procuratore della Repubblica non potrebbe controllare personalmente tutti gli atti che incidono sulla libertà personale o su diritti reali considerato il numero elevato degli stessi - e altresì la circostanza che non viene specificata quale sia la sanzione processuale che consegue all'inosservanza della previsione contenuta nella menzionata lettera f).

Posto ai voti è respinto il subemendamento 5.1000/9.

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/10 evidenziando come la proposta in esso contenuta costituisca una subordinata rispetto al precedente subemendamento 5.1000/9, subordinata che si colloca in un'ottica di riduzione del danno.

 

Il senatore MARITATI aggiunge la sua firma al subemendamento 5.1000/10 e annuncia su di esso il voto favorevole.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 5.1000/10.

 

Il senatore FASSONE ritira il subemendamento 5.1000/11.

 

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/12 sottolineando come la previsione contenuta nella lettera f) dell'emendamento 5.1000 evidenzi in modo inequivocabile l'intento, perseguito dal Governo e dalla maggioranza di una accentuata ristrutturazione in senso verticale e gerarchico dell'assetto della magistratura requirente.

 

Il senatore MARITATI annuncia il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/12 - al quale aggiunge la propria firma - e sottolinea come della previsione contenuta nella lettera f) dell'emendamento 5.1000 gli appaia particolarmente significativo l'inciso che va dalle parole "al fine di verificare" alle parole "di cui alla lettera a)" che sarebbe opportuno espungere, rilevando al riguardo come tale espressione sia sintomatica degli obiettivi perseguiti dalla maggioranza e dal Governo con la proposta contenuta nel citato emendamento 5.1000.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 5.1000/12.

 

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/13, sottolineando in particolare come la violazione delle norme processuali trovi naturalmente adeguata sanzione su versanti diversi da quello della possibilità di avocazione, delineata nella lettera g) dell'emendamento 5.1000. La violazione delle predette norme infatti o comporterà le tipiche sanzioni processuali della nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ovvero integrerà comunque gli estremi di un illecito disciplinare.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 5.1000/13.

 

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto contrario sull'emendamento 5.1000 richiamando l'attenzione sul fatto che il progetto di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, delineato in tale proposta emendativa, corrisponde ad un modello organizzativo caratterizzato da una rigida ripartizione delle mansioni e da un'accentuata gerarchizzazione, che appare totalmente superato e che, nella concreta esperienza amministrativa, non viene più utilizzato per la definizione della struttura di realtà organizzative complesse, quali possono essere, ad esempio, le università ovvero le aziende ospedaliere. Gli studi di sociologia dell'organizzazione rendono infatti evidente come questo modello superato non potrà che essere portatore di ulteriore inefficienza nel funzionamento della macchina giudiziaria e, al riguardo, non può non manifestarsi un profondo rammarico di fronte alla scelta del Governo e della maggioranza a favore di una soluzione che è il frutto di una logica assolutamente autoreferenziale al mondo giudiziario e che, deliberatamente, trascura quanto di utile potrebbe ricavarsi dalle esperienze maturate in altri ambiti organizzativi complessi, e ciò nonostante nessuno intenda negare che alcuni aspetti organizzativi degli uffici del pubblico ministero meritano un intervento riformatore che ben più proficuamente potrebbe essere elaborato adottando la diversa impostazione cui ha testè accennato e valorizzando il clima di confronto costruttivo che potrebbe realizzarsi anche su questo tema all'interno della Commissione.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

Art. 4.

 

4.51 (nuovo testo)

Il Governo

Sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, dal Consiglio universitario nazionale, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione nel distretto, dal Consiglio dell’ordine del capoluogo del distretto, o nel quale rientra la maggior estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, e due nominati dal Consiglio regionale della Regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo Consiglio, nonchè da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;».

 

4.65 (nuovo testo)

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che i componenti non possano essere immediatamente confermati».

 

Art. 5.

5.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

5.1000/1

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 5.1000, sopprimere la lettera a).

 

5.1000/4

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 5.1000, alla lettera b), sopprimere le parole: «sulla base di criteri predeterminati».

 

5.1000/6

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 5.1000, sopprimere la lettera c).

 

5.1000/9

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 5.1000, sopprimere la lettera d).

 

5.1000/10

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 5.1000, alla lettera d), sopprimere le parole: «su diritti reali o».

 

5.1000/12

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 5.1000, sopprimere la lettera f).

 

5.1000

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

 

«Art. 5.

(Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero)

Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua personale responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa delegare, sulla base di criteri predeterminati, uno o più magistrati del proprio ufficio al compimento di singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa determinare i criteri cui i magistrati delegati devono attenersi nell’adempimento della delega;

d) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica presso il tribunale;

e) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio venano attribuite impersonalmente allo stesso;

f) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al procuratore generale presso la corte di cassazione;

g) prevedere l’attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione oltre che nel caso di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, nei casi di reiterate violazioni di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali, e di poteri di coordinamento in caso di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circolari».

 


GIUSTIZIA (2a)

martedi’ 29 luglio 2003

257a Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

La seduta inizia alle ore 21,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

(Seguito e sospensione dell’esame congiunto)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

 

Si procede nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5 già pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di mercoledì 23 luglio scorso.

 

Il senatore AYALA annuncia il voto contrario sull'emendamento 5.1000 ed esprime il personale disagio di fronte all'atteggiamento fin qui tenuto dal Governo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario che, sottolinea, può dirsi senza precedenti, tenendo anche conto che si tratta di un'iniziativa di grande impatto sul sistema giustizia. E' infatti ingiustificabile che il Governo - che ricorda essere l'autore del disegno di legge n. 1296 - dopo pochi mesi sia tornato sui suoi passi stravolgendo l'impianto complessivo della riforma con la presentazione di una serie di emendamenti, alcuni dei quali affrontano temi non trattati dal disegno di legge con interventi che sono di gran lunga peggiorativi dell'articolato. E' questo il caso anche dell'emendamento 5.1000 che detta norme sulla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero le quali possono dirsi espressione di una vera e propria archeologia ordinamentale in quanto sostengono la reintroduzione di una organizzazione fortemente gerarchica da tempo abbandonata e soprattutto propongono tale modello organizzativo non solo per l'ufficio o il distretto ma per tutta l'organizzazione nazionale dell'esercizio della funzione requirente. Una così accentuata organizzazione verticistica della magistratura requirente aveva forse un significato in un epoca - quella del ventennio - nel quale essa costituiva lo strumento necessario per assicurare al Governo il controllo politico sull'esercizio dell'azione penale, ma l'avvento della Costituzione ha mutato il quadro di riferimento e si può oggi affermare che al magistrato requirente non solo deve essere riconosciuta autonomia ed indipendenza verso l'esterno, nei confronti cioè degli altri poteri, ma anche autonomia ed indipendenza all'interno della magistratura rispetto alle possibili articolazioni in cui viene a strutturarsi sotto il profilo organizzativo l'ufficio di procura. Richiama poi l'attenzione sull'evoluzione della disciplina intervenuta dopo l'entrata in vigore della Costituzione che, in linea anche con gli sviluppi della giurisprudenza della Corte costituzionale, fa oggi ritenere che un modello di organizzazione di tipo fortemente gerarchico presenta quantomeno forti perplessità di ordine costituzionale. Ricorda altresì come in occasione della riforma del codice di procedura penale si sia affermato il principio per il quale le funzioni del pubblico ministero in udienza devono essere esercitate in piena autonomia e sottolinea come per udienza è ormai acclarato debba intendersi non solo quella dibattimentale.

Se dunque, alla luce delle considerazioni che precedono dovrebbe ritenersi insito nel sistema una tendenza al superamento del modello di organizzazione gerarchica dell'ufficio del pubblico ministero, non può non sorprendere, ma fino ad un certo punto, la scelta politica del Governo di ritornare sui suoi passi proponendo un ritorno al passato che non ha alcuna giustificazione ordinamentale. Si tratta di una proposta che è destinata a non avere pratica attuazione in quanto non si vede come un procuratore della Repubblica possa controllare, nel modo così intenso che si ipotizza, l'operato dei suoi sostituti nel caso in cui gli stessi superino un certo numero come avviene nelle procure di media grandezza. Dopo aver sottolineato come queste considerazioni saranno destinate con molta probabilità a costituire una mera testimonianza in quanto non ritiene, alla luce dell'esperienza fin qui maturata, che il Governo possa prenderle in considerazione, si sofferma brevemente con forti accenti critici sulla nota vicenda che sta interessando il Ministro della giustizia con riferimento al parere pro veritate richiesto sull'interpretazione della recente legge in tema di sospensione dei processi per le più alte cariche dello Stato.

Sottolinea ancora una volta come il modo di legiferare sostenuto dall'attuale maggioranza non possa che lasciare attoniti, osservando come l'iniziativa in esame nel suo complesso ed, in particolare, quella espressa dall'emendamento 5.1000 possa avere solo due chiavi di lettura. Si ritiene infatti che la stessa sia il frutto dell'assenza di qualsiasi esperienza e cognizione della materia da parte dei cosiddetti quattro saggi ovvero è da ritenere, ed è questa la tesi più plausibile, che la riforma che va delineandosi porterà inevitabilmente alla creazione di centri di potere gestiti da alcuni procuratori. Ma allora se questo sarà l'effetto, come è probabile che sia - continua il senatore Ayala - sarà necessario ancora una volta ritornare sulla materia per eliminare queste distorsioni e, con l'occasione, è prevedibile che tale intervento, a quel punto necessario, costituirà il pretesto per reintrodurre quel controllo politico sull'esercizio dell'azione penale che sarà indicato quale rimedio unico per le criticità che l'attuale riforma contribuirà a determinare.

 

Interviene il senatore ZANCAN il quale dichiara il voto contrario sull'emendamento 5.1000 per gli effetti fortemente negativi che la proposta governativa determinerà sull'organizzazione degli uffici di procura, introducendo una notevole burocratizzazione che non potrà non avere conseguenze pregiudizievoli sul funzionamento della giustizia. Si sofferma poi sul fatto che la riforma voluta dal Governo creerà con molta probabilità sostituti procuratori privi di qualsiasi autonomia ed incapaci di avere posizioni diverse da quelle dei procuratori della Repubblica. Sottolinea inoltre le preoccupazioni che tale modello determinerà sotto il profilo del rapporto tra difesa ed ufficio dell'accusa in quanto l'assenza di trasparenza e chiarezza dell'organizzazione dell'ufficio di procura non potrà non avere riflessi sulla conduzione della difesa. I criteri che sono alla base dell'affidamento delle deleghe non sono infatti conoscibili e verificabili dall'esterno ed è pericolosissimo che il sistema così fortemente gerarchico che si va delineando sia posto del tutto al di fuori della verifica della controparte. Forti critiche rivolge poi al meccanismo dei controlli e delle verifiche che il procuratore della Repubblica sarà chiamato ad effettuare, riferendosi in particolare ai provvedimenti in materia di diritti reali, in quanto tutto ciò determinerà un esautoramento dei compiti dei sostituti procuratori ed una eccessiva burocratizzazione del sistema. Conclude sottolineando come le indubbie criticità che sono oggi ascrivibili a comportamenti riprovevoli di taluni sostituti procuratori si sarebbero dovute affrontare con ben altri strumenti, alcuni dei quali già offerti dal sistema vigente, mentre la proposta di riorganizzazione dell'ufficio di procura nel senso fortemente gerarchico finirà inevitabilmente per creare maggiori problemi di quelli che intende risolvere.

 

Posto ai voti, l'emendamento 5.1000 è quindi approvato restando conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.16, 5.15, 5.17.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 8.0.1 a sua firma. Illustra quindi la proposta emendativa diretta a disciplinare l'ausiliario del giudice, quale figura professionale nuova e quindi diversa dal cancelliere e da ogni altra oggi esistente e che sarà chiamato nelle intenzioni del proponente a svolgere attività di collaborazione con i giudici di tipo intellettuale e pratico per agevolarne i compiti. Si sofferma quindi sulle disposizioni contenute nell'emendamento 8.0.1 e sugli aspetti salienti che dovrebbero caratterizzare la nuova figura professionale, quali il numero, la retribuzione, i criteri di scelta, l'autorità competente alla stipula dei relativi contratti e le previsioni di copertura. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento perché introduce uno strumento che potrebbe risultare utile e che accoglie una richiesta in tal senso espressa dalla magistratura da oltre un decennio ma che, non avendo precedenti, è configurata come un intervento di carattere transitorio da verificare quindi dopo la sua prima applicazione per valutarne gli effetti sotto il profilo dell'incremento di produttività dei magistrati. Sottolinea poi come la formulazione proposta costituisca un mero tentativo di disciplina suscettibile di miglioramenti, eventualmente anche nel prosieguo dell'esame in Assemblea, da parte di tutti.

 

Il relatore Luigi BOBBIO dichiara il parere favorevole ed aggiunge la propria firma all'emendamento 8.0.1 poiché si tratta di una proposta che viene incontro ad una esigenza che è reale e che dovrebbe agevolare il lavoro dei magistrati. Suggerisce di valutare l'opportunità di estendere la possibilità di ricorso alla nuova figura professionale anche per i magistrati requirenti ed a tal fine invita il proponente a considerare l'opportunità di sostituire il termine "giudice" con quello di "magistrato", pur consapevole che ciò avrà l'effetto di diluire la portata dell'innovazione considerando che il numero di ausiliari risulterebbe comunque predeterminato, anche per i conseguenti problemi di copertura.

 

Il presidente Antonino CARUSO, replicando al relatore, osserva di essersi già prefigurato la tematica considerata dalla proposta del relatore, determinandosi poi ai giudici a circoscrivere l'impiego della nuova figura professionale, anche per la considerazione che i magistrati requirenti possono comunque avvalersi dell'ausilio offerto dalla polizia giudiziaria che, pur se non sufficiente, costituisce in ogni caso un aiuto cui i giudici non possono ricorrere. Sottolinea poi di ritenere opportuno, per rendere l'istituto attraente per quanti saranno chiamati a svolgere tali funzioni, prevedere una retribuzione dignitosa ed incentivi, come il riconoscimento di questa attività quale titolo per l'accesso ai concorsi in magistratura e per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

 

Il senatore BUCCIERO aggiunge la sua firma all'emendamento 8.0.1 e si congratula con il suo proponente per l'iniziativa in esame che potrebbe indubbiamente risolvere un problema reale. Si interroga poi sull'indicazione dei presidenti delle corti d'appello quali soggetti competenti a stipulare i contratti e scegliere le nuove figure professionali per il rischio di arbitri possibili che questa indicazione potrebbe determinare, invitando a valutare l'individuazione nel Ministro della giustizia del soggetto competente a tal fine. Suggerisce poi di considerare attentamente le disposizioni sulla copertura per verificare se la previsione di aggiornamento annuale della retribuzione trovi in esse sufficiente considerazione.

 

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che la Commissione 5a non si è ancora espressa sul punto e si sofferma sulle considerazioni che sono state alla base della formulazione della disposizione in tema di copertura.

 

Seguono brevi interventi del senatore CALVI - che chiede chiarimenti sulla natura giuridica del rapporto che verrebbe ad instaurarsi con le nuove figure professionali ed in particolare sul ruolo che sarebbe riservato al Ministro della giustizia - e del senatore CENTARO che ricorda le differenze esistenti con riferimento ai rapporti in essere con i cosiddetti trimestrali.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto di astensione in quanto, pur ritenendo che la proposta meriti attenzione e richieda una riflessione adeguata, teme che la stessa possa sortire, in concreto, altri effetti come ad esempio quello di evitare che si intervenga ampliando l'organico dei magistrati.

 

Il relatore Luigi BOBBIO sottolinea la portata innovativa della proposta e si sofferma a delineare quella che dovrebbe essere la natura giuridica dei nuovi rapporti professionali con i nuovi ausiliari del giudice, parlando in proposito di contratti individuali di collaborazione esterna.

 

Il senatore CALVI, pur condividendo le riserve espresse dal senatore Zancan, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.0.1 in quanto sembra condivisibile l'idea che esso propone, salvo introdurre miglioramenti alle disposizioni in esso contenute nel corso del prosieguo dell'esame in Assemblea, facendo espressa riserva in proposito.

 

Il senatore DALLA CHIESA manifesta alcune perplessità sulla proposta e ritiene necessario specificare meglio i caratteri del rapporto che verrebbe ad instaurarsi ed il contenuto della prestazione, ritenendo che la figura sembra presentare forti analogie con la figura degli assistenti parlamentari che, come concepiti, non hanno dato buona prova.

 

Il senatore CENTARO, a nome del Gruppo Forza Italia, ed il senatore BOREA, per il Gruppo Unione Democristiana e di Centro, aggiungono la propria firma all'emendamento 8.0.1.

 

Il presidente Antonino CARUSO si sofferma ancora una volta sulle disposizioni relative alla copertura sottolineando come la proposta è destinata ad avere un significativo impatto in termini di spesa, anche se la modalità di copertura proposta dovrebbe risolvere in modo soddisfacente il problema. Ritiene, comunque, anche per questo, importante prevedere il carattere sperimentale dell'istituto per non vincolare altre eventuali future maggioranze e perché è necessario verificare in concreto gli effetti della proposta.

Modifica quindi per un'esigenza di coordinamento l'emendamento 8.0.1 riformulandolo nell'emendamento 8.0.1 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE è posto ai voti ed approvato.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi sospeso.

(omissis)

(Ripresa dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, precedentemente sospeso.

 

Il presidente Antonino CARUSO dispone che si passi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10 e 11.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti all'articolo 9, con il parere favorevole del RELATORE è posto ai voti ed approvato l'emendamento 9.1000 di contenuto identico all'emendamento 9.1. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti all'articolo 10, con il parere favorevole del RELATORE è posto ai voti ed approvato l'emendamento 10.1000 di contenuto identico agli emendamenti 10.1 e 10.2. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12. 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 e 10.17.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti all'articolo 11, con il parere favorevole del RELATORE è posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.1000 di contenuto identico agli emendamenti 11.1 e 11.2. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 11.3, 11.4, 11.400, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 11.10.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 23,35.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

 

Art. 8.8.0.1

Caruso Antonino

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis. 1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 4-bis, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell’organizzarne l’attività in vista dell’udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all’udienza e di esaminare gli atti;

4) collabori all’espletamento degli adempimenti che incombono sul giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), escludere che l’attività dell’ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

c) prevedere che l’organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2250 unità;

d) prevedere che l’assegnazione degli ausiliari avvenga, per la Corte di cassazione, in ragione di un’unità per ogni presidente di sezione e di un’unità ogni due consiglieri di cassazione; prevedere che la restante parte degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all’organico dei magistrati di ciascun distretto di Corte d’appello e che l’assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della Corte d’appello, sentito il Consiglio giudiziario;

e) prevedere che l’ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera d) sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell’ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

f) prevedere che l’incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l’assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta, per la Corte di cassazione, dal primo presidente della stessa e, per gli altri uffici giudiziari, dai presidenti di Corte d’appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che il primo presidente della Corte di cassazione può delegare tali funzioni ad altro magistrato membro del Consiglio direttivo della Corte e che i presidenti di Corte d’appello possono, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 105/110, la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

i) prevedere che il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti delle Corti d’appello provvedano, mediante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l’assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso; il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti della Corte d’appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

3) le pubblicazioni prodotte dall’interessato al momento della presentazine della domanda;

4) la compiuta conoscenza di una o più lingue;

5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

6) l’aver eventualmente svolto la pratica forense o frequentato una delle scuole di specializzazione postuniversitarie per le professioni legali.

l) prevedere, d’altra parte, che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione postuniversitarie in scienze giuridiche, nonchè costituisca titolo preferenziale per l’accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

m) prevedere le caratteristiche di atipicità dei contratti di cui alla lettera g), anche in relazione alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità, oltre la prima volta, all’orario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio all’altro, con attribuzione della relativa facoltà ai soggetti di cui alla medesima lettera g), al vincolo di segretezza in relazione agli atti conosciuti e alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dell’attività, alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi;

n) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro dell’obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

o) prevedere che i contratti di cui alla lettera g) contemplino la previsione di una retribuzione annua articolata su 13 mensilità ciascuna di importo pari a e 1032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all’anzianità per l’intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione degli indici elaborati dall’ISTAT; prevedere che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione di una imposta pari al tre per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno.

3. La somma, versata all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 entrano in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 4-bis dell’articolo 1 e cessano di avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto.

 

8.0.1 (Nuovo testo)

Caruso Antonino

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis. 1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 4-bis, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell’organizzarne l’attività in vista dell’udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all’udienza e di esaminare gli atti;

4) collabori all’espletamento degli adempimenti che incombono sul giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), escludere che l’attività dell’ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

c) prevedere che l’organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2250 unità;

d) prevedere che l’assegnazione degli ausiliari avvenga, per la Corte di cassazione, in ragione di un’unità per ogni presidente di sezione e di un’unità ogni due consiglieri di cassazione; prevedere che la restante parte degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all’organico dei magistrati di ciascun distretto di Corte d’appello e che l’assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della Corte d’appello, sentito il Consiglio giudiziario;

e) prevedere che l’ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera d) sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell’ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

f) prevedere che l’incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per un sola volta;

g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l’assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta, per la Corte di cassazione, dal primo presidente della stessa e, per gli altri uffici giudiziari, dai presidenti di Corte d’appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che il primo presidente della Corte di cassazione può delegare tali funzioni ad altro magistrato membro del Consiglio direttivo della Corte e che i presidenti di Corte d’appello possono, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 105/110, la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

i) prevedere che il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti delle Corti d’appello provvedano, mediante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l’assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso; il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti della Corte d’appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

3) le pubblicazioni prodotte dall’interessato al momento della pubblicazione della domanda;

4) la compiuta conoscenza di una o più lingue;

5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

6) l’aver eventualmente svolto la pratica forense o frequentato una delle scuole di specializzazione postuniversitarie per le professioni legali.

l) prevedere, d’altra parte, che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) n. 1 nonchè costituisca titolo preferenziale per l’accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

m) prevedere le caratteristiche di atipicità dei contratti di cui alla lettera g), anche in relazione alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità, oltre la prima volta, all’orario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio all’altro, con attribuzione della relativa facoltà ai soggetti di cui alla medesima lettera g), al vincolo di segretezza in relazione agli atti conosciuti e alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dell’attività, alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi;

n) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro dell’obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

o) prevedere che i contratti di cui alla lettera g) contemplino la previsione di una retribuzione annua articolata su 13 mensilità ciascuna di importo pari a e 1032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all’anzianità per l’intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione degli indici elaborati dall’ISTAT; prevedere che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione di una imposta pari al tre per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno.

3. La somma, versata all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 entrano in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 4-bis dell’articolo 1 e cessano di avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto.

 

Art. 9.

 

9.1000

Il Governo

Sopprimere l’articolo.

 

9.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere l’articolo 9.

 

9.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere dalle parole: «È fatta salva» fino a: «relativa delega».

 

 

9.3

Manzione

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai magistrati che svolgono funzioni di legittimità possono essere conferite soltanto le funzioni direttive superiori presso la Corte di Cassazione, la Procura generale presso la stessa e il Tribunale superiore delle acque pubbliche.».

 

9.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai magistrati che svolgono funzioni di legittimità possono essere conferite soltanto le funzioni direttive superiori presso la Corte di Cassazione, la Procura generale presso la stessa e il Tribunale superiore delle acque pubbliche.».

 

Art. 10.

 

10.1000

Il Governo

Sopprimere l’articolo.

 

10.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

10.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere l’articolo.

 

10.4

Bobbio Luigi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione è composta di undici membri e di essa fanno parte il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, il Direttore dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo e i due componenti togati del CSM eletti tra i magistrati con funzioni di legittimità, che ne sono membri di diritto. Della Commissione fanno altresì parte un componente non togato del CSM, un presidente di sezione della Corte di Cassazione, un avvocato generale presso la stessa Corte e due professori ordinari di università in materie giuridiche, nominati con delibera dallo stesso CSM. Della Commissione fa parte infine un magistrato designato dal Ministro della giustizia scelto tra quelli che abbiano almeno superato la settima verifica per la progressione in carriera».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

 

10.5

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Della Commissione prevista al comma 1 fanno parte il Direttore dell’Ufficio massimario e ruolo ed un Presidente di sezione presso la Corte di cassazione, un avvocato generale presso la Procura generale della Corte di cassazione, nonchè due professori universitari di ruolo di prima fascia in materie giuridiche.».

Al comma 3 sopprimere il periodo «che li sceglie tra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia».

 

10.6

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2, sostituire le parole: «due magistrati che esercitano funzioni di legittimità» con le seguenti: «tre magistrati che esercitano funzioni di legittimità».

 

10.7

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2, sostituire le parole: «uno che esercita tali funzioni presso la Procura generale» con le seguenti: «due che esercitano tali funzioni presso la Procura generale».

 

10.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2, sostituire le parole: «di prima fascia» con le seguenti: «ordinari».

 

10.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, sopprimere le parole: «che li sceglie tra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia».

 

10.10

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 3, sopprimere le parole: «che li sceglie tra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia».

 

10.11

Manzione

Al comma 3, sostituire le parole: «proposti dal» con le seguenti: «sentito il».

 

10.12

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, sostituire le parole: «proposti dal» con le seguenti: «sentito il».

 

10.13

Bobbio Luigi

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con i seguenti: «La Commissione è presieduta dal Primo Presidente presso la Corte di Cassazione. Esercita le funzioni di vicepresidente il componente non togato del Consiglio Superiore della Magistratura».

 

10.14

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 5, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

 

10.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 5, sopprimere le parole: «e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico».

 

10.16

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 5, sostituire le parole: «e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico» con le seguenti: «e possono essere confermati una sola volta».

 

10.17

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, sopprimere le parole: «nel limite massimo della misura del gettone spettante ai componenti per le sedute plenarie».

 

Art. 11.

 

11.1000

Il Governo

Sopprimere l’articolo.

 

11.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

11.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere l’articolo.

 

11.3

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere il comma 1.

 

11.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

 

11.400

Bobbio Luigi

Al comma 1, dopo le parole: «la qualità del lavoro svolto» aggiungere le seguenti: «il parere rilasciato all’esito della partecipazione al corso di formazione alle funzioni di legittimità, dalla Scuola della Magistratura di cui all’articolo 3».

 

11.5

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «esaminando i provvedimenti redatti».

 

11.6

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «i dati statistici ed ogni altro fatto o elemento concernente l’attività professionale e scientifica».

 

11.7

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere le parole:«i dati statistici».

 

11.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere le parole:«ed ogni altro fatto o elemento concernente l’attività professionale e scientifica».

 

11.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere le parole:«e scientifica».

 

11.10

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 2, sopprimere le parole:«in esito alle verifiche operate ai sensi del comma 1».

 

Art. 12.

 

12.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

12.1000

Il Governo

Al comma 4, le parole: «con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale» sono sostituite dalle altre: «con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito».

 

12.2

Fassone

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L’art. 116 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 116. - (Magistrati di tribunale applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione). – 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale. Con decreto del Procuratore generale i magistrati, operanti da almeno due anni presso la Procura generale, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione“».

 

12.3

Fassone

Al comma 6, dopo le parole: «n. 12 del 1941» inserire le seguenti: «e nella rubrica del medesimo».

 

12.4

Fassone

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Esaurita la fase del conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati, a termini dei commi 7 e 8, è annualmente riservato, nell’ambito della procedura di cui agli articoli 9, 10 e 11, un numero di posti pari al 30 per cento di quelli vacanti e pubblicati, ai magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima, che siano ivi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato le funzioni presso la Corte ovvero presso la Procura generale per almeno cinque anni, ed abbiano conseguito valutazione favorevole dalla Commissione speciale prevista dall’articolo 10.».

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi’ 30 luglio 2003

258a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 29 luglio 2003.

In sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 8 del disegno di legge n. 1296, il residente Antonino CARUSO informa la Commissione che, da parte del relatore nonché di numerosi senatori, si è formata l'opinione che l'articolo 8 del disegno di legge - che detta i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi per riorganizzare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari - possa essere stralciato per essere esaminato separatamente con tutti gli altri disegni di legge d'iniziativa parlamentare presentati in materia. Tale ipotesi esclude l'altra della soppressione dello stesso articolo, ritenendosi un nuovo disegno della geografia delle circoscrizioni giudiziarie necessario e funzionale alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

 

Il sottosegretario VIETTI, rilevato il nesso esistente tra la revisione delle circoscrizioni e il nuovo ordinamento che va delineandosi con l'esame del disegno di legge in titolo, osserva che, ove la Commissione optasse per lo stralcio, non vi sarebbero obiezioni da parte del Governo, ferma restando la necessità di affrontare la complessa problematica in tempi ragionevoli.

 

Il PRESIDENTE reputa un esame circoscritto e separato della materia della istituzioni di nuove sedi giudiziarie, così come indicato dalle numerosissime proposte parlamentari, maggiormente efficace oltrechè vantaggioso ai fini di una rapida conclusione della parte centrale del disegno di legge.

 

Segue un breve intervento del sottosegretario VIETTI che si sofferma sulla necessità di un intervento sull'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace che non ne tradisca il carattere di prossimità agli utenti che li contraddistingue attualmente.

 

Il relatore Luigi BOBBIO presenta la proposta di stralcio n. 1.

 

Dopo che i senatori FASSONE, CENTARO, CALLEGARO, ZANCAN e DALLA CHIESA hanno dichiarato il loro consenso alla proposta di stralciare l'articolo 1, comma 2 , e l'articolo 8, il PRESIDENTE, con il rappresentante del GOVERNO che si rimette alla Commissione, pone ai voti la proposta di stralcio n. 1 che viene approvata.

 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 1, come emendamento, precedentemente accantonato, che risulta approvato.

Rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1986-B

 

PROPOSTE DI STRALCIO

Art. 1.

n. 1

Il Relatore

Stralciare il comma 2.

e conseguentemente

Stralciare l’articolo 8.

 

Art. 7

7.1-bis

Fassone, Calvi, Maritati

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Applicazione delle legge). – 1. Le disposizioni della presente legge si appliccano agli autori di un reato commesso entro il 31 dicembre 2001».

 

7.1

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, in stato di detenzione alla data di entrta in vigore della medesima».

 

7.2

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 31 giugno 2000».

 

7.3

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai condannati detenuti se la sentenza di condanna è divenuta definitiva al momento di entrata in vigore della presente legge».

 

7.4

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai condannati detenuti se la sentenza di condanna definitiva al momento di entrata in vigore della presnete legge».

 

7.5

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1º giugno 1997».

 

7.6

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1º dicembre 1997».

 

7.8

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1º dicembre 1998».

 

7.8

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1º giugno 1998».

 

7.9

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1º giugno 1999».

 

7.10

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1º dicembre 1999».

 

7.11

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 15 giugno 2000».

 

7.12

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1º dicembre 2000».

 

7.13

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 15 giugno 2000».

 

7.14

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 31 dicembre 2000».

 

7.15

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 31 dicembre 2000».

 

7.16

Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «in stato di detenzione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «che hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e».

 

7.17

Tirelli

Al comma 1, dopo le parole: «in stato di detenzione» inserire le seguenti: «con sentenza passata in giudicato».

 

7.18

Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che abbiano dato prova di un concreto recupero sociale»

 

7.19

Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che abbiano dato prova di un effettivo recupero sociale».

 

7.20

Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che, volendo beneficiare della sospensione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano inviato comunicazione al magistrato di sorveglianza competente per territorio tramite difensore minito di procura speciale.».

 

7.21

Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che, abbiano ricevuto il consenso della persona offesa dal reato».

 

7.22

Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che, abbiano provveduto a risercire la persona offesa dal reato».

 

7.23

Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che, abbiano provveduto all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

 

7.24

Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, a seguito dell’acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di escludere che il condannato commetta altri reati».

 

7.25

Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, a seguito dell’acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di escludere che ricorrano circostanze ostative alla concessione del beneficio».

 

7.26

Tirelli

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero in attesa di esecuzione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, a seguito dell’acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di verificare che il condannato possa effettivamente beneficiare della misura».

 

7.27

Tirelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al condannato a cui è concessa la sospensione della esecuzione della pena di cui all’articolo 1 non si applica la sospensione di cui all’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale».

 

7.28

Tirelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al condannato a cui è concessa la sospensione della esecuzione della pena di cui all’articolo 1 non si applica la sospensione di cui all’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI’ 30 luglio 2003

259a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 21,35.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Disgiunzione dei disegni di legge nn. 104, 279, 280, 344, 347, 382, 385, 454, 456, 502, 578, 740, 752, 771, 955, 970, 1051, 1279, 1300, 1411, 1468, 1493, 1519, 1555, 1632, 1668, 1710, 1731, 1765, 1843 e 2172).

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 8 del disegno di legge n. 1296 la Commissione, su proposta del presidente Antonino CARUSO, dispone la disgiunzione dei seguenti disegni di legge in materia di circoscrizioni e uffici giudiziari, e precisamente dei disegni di legge nn.: 104, 279, 280, 344, 347, 382, 385, 454, 456, 502, 578, 740, 752, 771, 955, 970, 1051, 1279, 1300, 1411, 1468, 1493, 1519, 1555, 1632, 1668, 1710, 1731, 1765, 1843 e 2172.

 

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'esame riprenderà a partire dagli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 1296 ed al riguardo comunica che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.1000, risultano preclusi gli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 limitatamente alla parte relativa alla lettera b); la lettera a bis) dell'emendamento 6.11 nonchè gli emendamenti 6.13, 6.14 e 6.0.1.

 

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 6.3 e osserva che l'approvazione dell'emendamento 1.1000 interferisce con quanto disposto dall'articolo 6 nella materia degli incarichi direttivi, di tal che è necessario verificare preliminarmente quanta parte dell'articolo 6 conserva ancora autonoma rilevanza. Dopo aver rilevato che, nella proposta della maggioranza, la dirigenza non è più considerata come una delle tante funzioni che il magistrato è chiamato a svolgere nel corso della sua carriera ma una sorta di coronamento della stessa, ritiene di condividere il principio della temporaneità degli incarichi direttivi che va affermandosi ma non quelle modalità anche temporali che sono proposte per la sua attuazione, riferendosi in particolare agli spostamenti di distretto o di circondario che sono richiesti al magistrato quando, al termine dell'incarico direttivo, eventualmente rinnovato, intenda poi concorrere al conferimento di altri incarichi della stessa natura di uguale grado o di grado superiore. Tra gli aspetti che potrebbero ricevere attenzione e che ritiene condivisibili segnala la disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) che non riferisce il carattere della temporaneità, agli incarichi direttivi presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la stessa, ed il Tribunale superiore della acque pubbliche.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 6.3 - che propone di attribuire al criterio dell'anzianità per il conferimento di uffici direttivi una importanza residuale rispetto ai requisiti di merito ed attitudinali. Si intende così superare la prassi esistente nella quale il criterio dell'anzianità finisce per essere risolutivo e ha determinato l'effetto di una sorta di gerontocrazia della magistratura rispetto all'esercizio di funzioni per le quali l'anzianità di servizio è solo uno dei criteri da considerare per il conferimento dell'incarico e non certo il principale rivestendo maggior importanza, invece, i requisiti attitudinali e di merito del candidato.

 

Il presidente Antonino CARUSO dà quindi lettura delle osservazioni critiche della 1a Commissione sull'emendamento 6.10 di cui il senatore Fassone è primo firmatario in relazione all'automatismo della proroga dell'incarico direttivo nel caso in cui pendano processi particolarmente rilevanti e complessi nei quali il titolare dell'ufficio direttivo sia direttamente impegnato e questo sino alla loro conclusione.

 

Il senatore FASSONE ritira poi gli emendamenti 6.15 e 6.16 ed insistendo invece sul mantenimento dell'emendamento 6.17, in quanto è opportuno che il Consiglio superiore dalla magistratura abbia la possibilità di revocare l'incarico direttivo prima della scadenza nei casi in cui accerti la palese inidoneità del magistrato a svolgere le funzioni medesime. Si tratta di una proposta che è diretta a risolvere situazioni che si verificano non di rado nella pratica.

Dà quindi per illustrato l'emendamento 6.1.

 

Interviene il relatore Luigi BOBBIO che, in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, dichiara in primo luogo di non accogliere l'invito del rappresentante del GOVERNO al ritiro dell'emendamento 6.4 che propone di introdurre il principio del carattere temporaneo anche per gli incarichi semidirettivi. Osserva in proposito come sia invece pienamente in linea con l'impianto della riforma voluta dal Governo estendere il carattere temporaneo dell'incarico anche ai semidirettivi titolari di uffici.

Dà per illustrato l'emendamento 6.2 e modifica l'emendamento 6.9 riformulandolo nell'emendamento 6.9 (nuovo testo).

 

Il senatore DALLA CHIESA, in sede di illustrazione dell'emendamento 6.12 - che propone di sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 - invita a considerare se la proposta oltre che per il contenuto della disposizione richiamata non si giustifichi anche per una esigenza di coordinamento derivante dall'approvazione dell'emendamento 1.1000.

 

Il presidente Antonino CARUSO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.11 nella parte non assorbita dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 e sottolinea l'importanza di prevedere un quorum qualificato per le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura relative al conferimento di uffici direttivi, proponendo a tal fine la maggioranza dei due terzi i componenti del Consiglio.

 

Il sottosegretario VIETTI, facendo sue le osservazioni formulate dal senatore Fassone relative alla considerazione che l'emendamento 1.000 non si occupa della sorte dei magistrati che, alla scadenza dell'incarico direttivo, non facciano domanda per il conferimento di altro incarico ovvero non ricevano l'assegnazione, ritiene opportuna che venga mantenuta la previsione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, che in detti casi stabilisce che il magistrato sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze. Ritira conseguentemente l'emendamento 6.1000.

 

Il relatore Luigi BOBBIO propone di modificare alcuni punti dell'emendamento 6.0.1000 per assolvere ad una esigenza di coordinamento del testo proposto con l'articolato fin qui approvato, sottolineando altresì l'importanza che si introduca la previsione, per i magistrati fuori ruolo a causa dello svolgimento di cariche elettive presso il Consiglio superiore della magistratura o presso il Parlamento, del divieto di partecipazione ai concorsi previsti dalla riforma dell'ordinamento per la progressione in carriera.

 

Il rappresentante del GOVERNO modifica l'emendamento 6.0.1000 riformulandolo nell'emendamento 6.0.1000 (nuovo testo) facendo sue le considerazioni del relatore.

 

Il senatore CENTARO, in sede di illustrazione dei subemendamenti 6.0.1000/1 e 6.0.1000/2, ritiene che gli stessi siano ancora compatibili ed ammissibili in quanto incidenti su punti dell'emendamento 6.0.1000 (nuovo testo) non interessati dalla riformulazione.

 

Seguono alcuni brevi interventi del sottosegretario VIETTI, del relatore Luigi BOBBIO e del senatore CENTARO, diretti a chiarire la portata delle disposizioni di cui alle lettera e) ed f) dell'emendamento 6.0.1000 (nuovo testo).

 

Accogliendo un suggerimento del sottosegretario VIETTI, il senatore CENTARO modifica i subemendamenti 6.0.1000/1 e 6.0.1000/2 riformulandoli nei subemendamenti 6.0.1000/1 (nuovo testo) e 6.0.1000/2 (nuovo testo).

 

Sull'emendamento 6.11 interviene il senatore FASSONE ed osserva come la proposta di prevedere una maggioranza qualificata per l'adozione delle deliberazioni sul conferimento di incarichi direttivi non sia condivisibile in quanto introdurrebbe un quorum eccessivamente elevato che non tiene conto del normale funzionamento del Consiglio superiore della magistratura ed al tempo stesso potrebbe favorire l'instaurarsi di accordi nel segno della logica degli scambi che invece sarebbe opportuno evitare.

 

Il senatore CENTARO si dichiara anch'egli contrario sull'emendamento 6.11 ed osserva come la sua approvazione rischierebbe di ingessare l'attività del Consiglio superiore della magistratura, impedendone l'ordinario funzionamento.

 

Il relatore Luigi BOBBIO raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma e dichiara il parere contrario su tutti gli altri emendamenti ad eccezione degli emendamenti 6.12, 6.0.1000 (nuovo testo) e dei subemendamenti 6.0.1000/1 (nuovo testo) e 6.1000/2 (nuovo testo).

 

Il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro degli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4, formulando altrimenti su di essi parere contrario. Il parere è poi contrario anche per tutti gli altri emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 6.12 e dei subemendamenti 6.1000/1 (nuovo testo) e 6.1000/2 (nuovo testo). Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 6.0.1000 (nuovo testo).

 

Il senatore FASSONE dichiara il voto favorevole sull'emendamento 6.3 ribadendo l'opportunità che sia affermato il principio per il quale il criterio dell'anzianità riveste un ruolo secondario nella scelta del conferimento degli incarichi direttivi.

 

Il senatore ZANCAN, aggiungendo la sua firma sull'emendamento, annuncia che voterà a favore dell'emendamento 6.3 in quanto la proposta di cui il senatore Fassone è firmatario esprime una esigenza reale che merita accoglimento in quanto è necessario dare prevalenza a criteri di merito ed attitudinali nella valutazione circa l'idoneità all'esercizio di funzioni direttive. Manifesta poi stupore sulla circostanza che la proposta non trovi accoglimento nella maggioranza nonostante la stessa abbia affermato a più riprese di voler privilegiare il merito e le attitudini nella valutazione dei percorsi di carriera dei magistrati.

 

Il senatore CALVI aggiunge la sua firma sull'emendamento 6.3 ed osserva come il sistema proposto dal governo, così come quello attuale, creerà contenzioso e problemi che è opportuno evitare nel senso indicato dalla proposta in esame.

 

Posto quindi ai voti, l'emendamento 6.3 è respinto.

 

Il senatore ZICCONE annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.4 perché sono evidenti le ragioni che giustificano l'importanza di estendere il criterio della temporaneità anche agli uffici semidirettivi.

 

Il senatore DALLA CHIESA dichiara il voto contrario sull'emendamento 6.4 ritenendo più convincenti le osservazioni del Governo che rappresenta il rischio di problemi organizzativi connessi all'estensione del principio della temporaneità degli incarichi anche per gli uffici semidirettivi.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario sull'emendamento 6.4 sottolineando che il termine di durata di quattro anni che, con l'approvazione dell'emendamento verrebbe esteso ai titolari degli uffici semidirettivi, è assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari.

 

Il senatore CIRAMI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.4 evidenziando come la sua esperienza personale, con particolare riferimento - tra l'altro - anche a quella da lui avuta come componente della Commissione antimafia, rende evidente la necessità di un regime di temporaneità per gli uffici semidirettivi, ancor più di quanto questa necessità si ponga per gli uffici direttivi. Più specificamente ricorda che è soprattutto nell'ambito civile che l'eccessiva permanenza di titolari di uffici semidirettivi determina forme di sedimentazione e di concentrazione di potere nelle mani di singole persone, cui si connettono prassi operative la cui inopportunità è indiscutibile.

 

Il senatore FASSONE annuncia il voto contrario sull'emendamento 6.4 sottolineando in particolare che, a suo avviso, la pluralità di esperienze professionali per i magistrati dovrebbe essere favorita mediante il ricorso a meccanismi incentivanti, piuttosto che prevedendo forme di mobilità coatta come avviene nell'emendamento in votazione.

 

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che la Commissione dovrebbe tentare di ricondurre a sintesi le considerazioni emerse nel corso del dibattito e che potrebbe in ogni caso valutarsi la possibilità di prevedere la temporaneità anche degli uffici semidirettivi, così da recepire le indicazioni emerse, tra l'altro, negli interventi del relatore Luigi Bobbio e del senatore Cirami, prevedendo però un termine di durata di tali incarichi più lungo di quello previsto per gli uffici direttivi, così da venire incontro alle esigenze di carattere gestionale, su cui ha richiamato l'attenzione il rappresentante del Governo.

 

Il relatore Luigi BOBBIO ritiene che per esigenze di ordine prevalentemente sistematico, non sia, allo stato, condivisibile la prospettazione testé fatta dal Presidente che implicherebbe un diverso regime di temporaneità per gli uffici direttivi e per gli uffici semidirettivi.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 6.4.

Posta ai voti è respinta la parte non preclusa dell'emendamento 6.8.

Il presidente Antonino CARUSO ritira l'emendamento 6.11.

 

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.10 giudicando indispensabile una previsione che consenta al titolare dell'ufficio direttivo di portare avanti fino alla conclusione attività processuali particolarmente rilevanti nelle quali sia direttamente impegnato.

 

Il sottosegretario VIETTI ritiene non condivisibile la proposta contenuta nell'emendamento 6.10 in quanto sostanzialmente superflua, essendo possibile il ricorso agli istituti dell'applicazione e del ritardato possesso.

 

Il senatore CENTARO annuncia il voto contrario sull'emendamento 6.10 mettendo in rilievo come lo stesso faccia riferimento solo ai titolari degli uffici direttivi e che, tra l'altro, questi ben difficilmente sono direttamente impegnati nell'attività processuale.

 

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto contrario sull'emendamento 6.10 ritenendo che gli aspetti problematici ad esso sottesi trovino comunque una risposta soddisfacente ed adeguata mediante il ricorso agli istituti dell'applicazione e del ritardato possesso.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.10 che centra l'obiettivo di evitare forme di strumentalizzazione processuale, da parte degli imputati, della nuova normativa in materia di temporaneità degli incarichi direttivi.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 6.10.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 6.12.

 

Il senatore DALLA CHIESA modifica l'emendamento 6.9 riformulandolo nell'emendamento 6.9 (nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'emendamento 6.9 (nuovo testo) dopo che su di esso hanno annunciato il voto contrario i senatori DALLA CHIESA e CALVI.

 

I senatori FASSONE e DALLA CHIESA annunciano il voto favorevole sull'emendamento 6.17.

Posti separatamente ai voti sono respinti l'emendamento 6.17, e l'emendamento 6.1.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 6.2, nonché l'articolo 6 come emendato.

Posti separatamente ai voti sono approvati i subemendamenti 6.0.1000/1 (nuovo testo) e 6.0.1000/2 (nuovo testo), nonché l'emendamento 6.0.1000 (nuovo testo) come emendato.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 23,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

 

Art. 6.

6.1

Fassone

Modificare la rubrica come segue: «(Conferimento degli incarichi direttivi e temporaneità dei medesimi)».

6.2

Luigi Bobbio

Alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e semidirettivi».

6.3

Fassone

Al comma 1, premettere alla lettera a) ivi richiamata la seguente lettera:

«0a) prevedere che nel conferimento degli uffici direttivi il Consiglio Superiore della Magistratura adotta il criterio dell’anzianità solamente in presenza di equivalenza dei requisiti del merito e delle attitudini specifiche».

6.4

Bobbio Luigi

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere dopo le parole: «uffici direttivi» le seguenti: «e semidirettivi».

6.5

Bobbio Luigi

Al comma 1, alla lettera a) sostituire il numero «quattro» con il numero «tre» ed il numero «due» con il numero «tre».

6.6

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, alla lettera a) ivi richiamata, sostituire le parole: «per ulteriori due anni» con le parole: «per ulteriori quattro anni, su richiesta del titolare dell’ufficio direttivo, se il Consiglio superiore della magistratura, sulla base del parere del consiglio giudiziario e degli elementi comunque acquisiti, ritiene che egli abbia svolto le funzioni direttive con particolare merito».

6.7

Manzione

Al comma 1 nella lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «i quali non possono comunque avere una durata inferiore a due anni;» nella lettera b) sostituire la parola: «distretto» con la parola: «circondario;».

6.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1 nella lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «i quali non possono comunque avere una durata inferiore a due anni;» nella lettera b) sostituire la parola: «distretto» con la parola: «circondario;».

6.9 (Nuovo testo)

Luigi Bobbio

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere dopo la parola: «direttive» le parole: «e semidirettive».

6.9

Luigi Bobbio

Al comma 1, alle lettere b) e c) aggiungere dopo la parola: «direttive» le parole: «e semidirettive».

6.10

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a) ivi richiamata, inserire la seguente:

«a-bis) la proroga dell’incarico è sempre ammessa nel caso in cui pendano processi particolarmente rilevanti e complessi nei quali il titolare dell’ufficio direttivo sia direttamente impegnato e sino alla conclusione di essi».

6.11

Antonino Caruso

Dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) prevedere che per il conferimento degli uffici direttivi sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni;

a-ter) prevedere che le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura di cui alla lettera a) in ordine agli uffici direttivi siano adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio».

6.12

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

6.13

Fassone

Al comma 1, nella lettera b) ivi richiamata, dopo le parole: «di un ufficio direttivo» inserire le parole: «del medesimo livello solamente».

6.14

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, alla lettera b) ivi richiamata, sostituire le parole: «presso un diverso distretto» con le parole: «presso una sede giudiziaria diversa da quella nella quale ha esercitato l’ultimo incarico direttivo».

6.15

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, alla lettera c) ivi richiamata, dopo le parole: «da ultimo esercitate» inserire le parole: «con precedenza su chiunque».

6.16

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera c) ivi richiamata, aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere che sino alla decorrenza del termine previsto dall’articolo 194 dell’Ordinamento giudiziario, il titolare di un ufficio direttivo non può chiedere di essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia».

6.17

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera c) ivi richiamata, inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, qualora, acquisito ogni utile elemento e previa audizione dell’interessato, accerti la palese inidoneità ad esercitare le funzioni direttive, può revocare l’incarico conferito prima della scadenza del termine di legge. In tal caso si applicano le disposizioni della lettera c).

6.1000

Il Governo

Sopprimere la lettera c).

6.0.1.

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

 

«Art. 6-bis.

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che siano individuate le funzioni di collaborazione direttiva nella titolarità dei seguenti uffici:

1) Presidente di sezione della Corte di cassazione;

2) Presidente di sezione della Corte d’Appello;

3) Procuratore generale aggiunto presso la Cassazione e la Corte d’Appello;

4) Presidente di sezione di Tribunale;

5) Procuratore della Repubblica aggiunto;

6) Presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari.

b) prevedere che gli uffici di collaborazione direttiva siano conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario, e che i titolari di questi uffici durino in carica cinque anni;

c) prevedere che gli uffici di collaborazione direttiva della magistratura di merito non possano essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo debba aver luogo entro il biennio successivo.».

6.0.1000/1 (Nuovo testo)

Centaro

Alla lettera e), dell’articolo 6-bis sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «due anni».

6.0.1000/1

Centaro

Alla lettera e), dell’articolo 6-bis sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «un anno».

6.0.1000/2 (Nuovo testo)

Centaro

Alla lettera f), dell’articolo 6-bis sostituire le parole: «ulteriori tre anni» ovunque ricorrano con le parole: «un ulteriore biennio».

6.0.1000/2

Centaro

Alla lettera f), dell’articolo 6-bis sostituire le parole: «ulteriori tre anni» con le parole: «un ulteriore anno».

6.0.1000 (Nuovo testo)

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 6-bis.

(Norma transitoria)

 

a) Le norme di cui al numero 11, lettere h2) e j2) dell’articolo 1 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti emanati in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, tredici anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

b) le norme di cui al numero 11, lettera n) dell’articolo 1 non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, venti anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

c) ai magistrati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo continuano ad applicarsi le norme attuative in vigore per il conferimento delle funzioni di appello e di quelle di legittimità, nonché per i conferimenti degli uffici semi direttivi e direttivi di cui all’articolo 1, numero 7, lettere g) h) i) j) k) ed l). Le assegnazioni sono disposte nell’ambito delle quote previste dall’articolo 1, numero 11, lettere g), i) ed n).

È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi;

d) I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni direttive mantengono le loro funzioni sino al compimento del termine di cui all’articolo 1, numero 9, lettera a) e, nel caso abbiano raggiunto il detto termine, per l’ulteriore periodo di due anni decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

e) i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni semi direttive requirenti mantengono le loro funzioni per tre anni dalla predetta data, decorsi i quali, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche se in soprannumero;

f) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, numero 13, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, i magistrati che abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possono permanervi per ulteriori tre anni; coloro i quali non abbiano compiuto il periodo di dieci anni lo completano e possono permanere nell’incarico per ulteriori tre anni;

g) ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avviene nella medesima sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.».

6.0.1000

Il Governo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

 

«Art. 6-bis.

(Norma transitoria)

a) Le norme di cui al numero 11, lettere h2) e i2) dell’articolo 1 non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, tredici anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

b) le norme di cui al numero 11, lettera n) dell’articolo 1 non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi 24 mesi, venti anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

c) ai magistrati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore per il conferimento delle funzioni di appello e di quelle di legittimità, nonché per il conferimento degli uffici semi direttivi e direttivi di cui all’articolo 1, numero 7, lettere g) h) i) j) k) ed l). Le assegnazioni sono disposte nell’ambito delle quote previste dall’articolo 1, numero 11, lettere g), k) ed o). È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi;

d) I magistrati che, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni direttive mantengono le loro funzioni sino al compimento del termine di cui all’articolo 1, numero 9, lettera a) e, nel caso abbiano raggiunto il detto termine, per l’ulteriore periodo di due anni decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

e) i magistrati che, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni semi direttive requirenti mantengono le loro funzioni per tre anni dalla predetta data, decorsi i quali, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche se in soprannumero;

f) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, numero 13, alla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, i magistrati che abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possono permanervi per ulteriori tre anni; coloro i quali non abbiano compiuto il periodo di dieci anni lo completano e possono permanere nell’incarico per ulteriori tre anni;

g) ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avviene nelle medesime funzioni, anche in soprannumero. È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi.

 


GIUSTIZIA (2a)

giovedi' 31 luglio 2003

260a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta notturna di mercoledì 30 luglio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del disegno di legge n. 1296.

 

Il relatore, senatore Luigi BOBBIO, modifica l'emendamento 7.100 riformulandolo nell'emendamento 7.100 (nuovo testo) e sottolinea come tale proposta tenga conto principalmente della necessità di colmare le lacune del testo originario, nonché delle proposte emendative del Governo stesso e di altri senatori. Reputa infatti decisivo pervenire ad una disciplina regolatrice della materia disciplinare che, tipizzando le ipotesi di illecito magistratuali, ponga il magistrato stesso in condizione di individuare con chiarezza la linea di confine fra ciò che è lecito e ciò che è illecito sul piano disciplinare. Ritira poi l'emendamento 7.200.

 

Interviene il senatore GUBETTI il quale pone al relatore un quesito relativamente al numero 7) della lettera c) del comma 1, laddove si prevede la non sanzionabilità disciplinare delle attività di interpretazione di norme e di valutazione delle prove e del fatto. A suo giudizio tale attività interpretativa andrebbe in qualche modo qualificata.

 

Il senatore FASSONE ritira tutti gli emendamenti e i subemendamenti a sua firma, fatta eccezione per gli emendamenti 7.300 e 7.4, che illustra.

Per quel che attiene poi alla proposta del relatore, questa a suo avviso affronta la materia disciplinare esclusivamente sotto il profilo della tipizzazione dell'illecito, nel tentativo non facilmente raggiungibile, nonostante lo sforzo compiuto dal relatore, di prevedere tutte le fattispecie soggette ad azione disciplinare. L'emendamento 7.4, a sua firma, muove invece da un diverso punto di vista che è quello di proporre una codificazione dei doveri cui deve attenersi il magistrato individuando quindi gli illeciti nella violazione di tali doveri.

Svolge poi alcuni rilievi critici su talune previsioni contenute nell'emendamento 7.100 (nuovo testo) ed in particolare sottolinea come in materia di manifestazione di opinioni occorra procedere con la massima cautela, mentre deve risultare più chiaro di quanto ivi previsto che la sanzione disciplinare si applica quando è resa concreta la compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

In conclusione preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.100 (nuovo testo) a condizione che la previsione di cui al numero 7 della lettera d) sia modificata in modo da circoscrivere più puntualmente l'ipotesi di illecito, ad esempio limitandola ai casi in cui la condotta è "concretamente" idonea a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.

 

Il senatore DALLA CHIESA illustra l'emendamento 7.38 ed osserva che la proposta di modifica in esso contenuta, pur essendo relativa all'articolo 7 del disegno di legge n. 1296, conserva comunque la sua validità anche se riferita all'emendamento 7.100 (nuovo testo) del relatore che si propone di riscrivere l'intero articolo e sul quale potrebbe delinearsi il consenso della maggioranza. Richiama infatti l'attenzione sull'importanza che resti fermo, in materia disciplinare, il principio della responsabilità personale al fine di evitare che, in assenza di tale necessaria precisazione nella delega, il Governo possa prevedere forme di responsabilità disciplinare di tipo collettivo, riferendo esempi nei quali il rischio ipotizzato potrebbe presentarsi.

Illustra poi l'emendamento 7.40 che pone come criterio di delega, tra l'altro, quello di tener conto, nella definizione degli illeciti disciplinari, dell'omissione di atti e provvedimenti imposti per legge al magistrato nonché della violazione di norme processuali per le quali non sia previsto apposito rimedio.

Più in generale il senatore Dalla Chiesa ritiene che si dovrebbero sanzionare sotto il profilo disciplinare solo comportamenti nei quali si possa rinvenire quantomeno una colpa e si interroga sulla legittimità di alcune previsioni che dispongono il trasferimento per incompatibilità ambientale in assenza del richiamato elemento soggettivo.

Aggiunge la propria firma e dà per illustrato l'emendamento 7.39 del senatore Manzione di contenuto identico all'emendamento 7.40.

 

Seguono brevi interventi del senatore CENTARO - che ricorda come già per l'ordinamento vigente è consentito il trasferimento per incompatibilità ambientale in casi in cui può mancare la colpa del magistrato - e del senatore DALLA CHIESA che ritiene tale disciplina a dir poco anomala e più in generale richiama l'attenzione sulle disuguaglianze esistenti nell'ordinamento che andrebbero riviste: da un lato, infatti vi è un grande rigore per la selezione, ad esempio, di un carabiniere - per il quale si richiede non solo per la sua persona ma anche per componenti della sua famiglia il fatto che non abbiano commesso reati - e, dall'altro, tale circostanza non rileva in alcun modo per la nomina alle più alte cariche dello Stato, come è quella del Presidente del Consiglio.

 

Interviene il senatore FASSONE il quale si interroga sulla correttezza del rinvio, operato dall'emendamento 7.100 (nuovo testo) alla lettera a1), alla procedura di cui agli articoli 28 e seguenti del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 per il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni previsti dall'articolo 2, secondo comma del medesimo regio decreto legislativo n. 511. Osserva infatti come potrebbe essere più corretto il riferimento alla procedura di cui gli articoli 55 e seguenti del Decreto del presidente della Repubblica n. 916 del 1958, anche se poi ritiene possa trattarsi di una semplice questione di coordinamento.

 

Seguono sul tema prospettato dal senatore Fassone brevi interventi di replica del senatore CENTARO - che ricorda il contenuto delle differenti discipline sopra richiamate - e del presidente Antonino CARUSO che fa notare che le disposizioni di cui al regio decreto legislativo n. 511 sono da ritenersi ancora in vigore fino a quando non si procederà alla riforma della procedura disciplinare vigente, e ciò ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361. Conviene infine con il senatore Fassone sul fatto che la questione possa essere risolta in sede di coordinamento formale.

 

Interviene il senatore ZICCONE per sottolineare come i numerosi problemi sollevati da più parti nel tempo con riferimento al disposto di cui al citato articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511 suggeriscano di essere affrontati con l'occasione in esame ed invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a riflettere sull'opportunità di procedere all'integrale riformulazione della disposizione incidendo in maniera più radicale di quanto si stia facendo.

 

Il senatore ZANCAN preannuncia il voto negativo sull'emendamento 7.100 (nuovo testo) e, pur manifestando apprezzamento per il tentativo di regolamentare la materia della responsabilità disciplinare, ritiene lo stesso non riuscito e formula alcune proposte dirette a migliorare l'articolato proposto. In particolare, con riferimento alla lettera b) numero 1, che fa divieto al magistrato di tenere, anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni, comportamenti che ne compromettano la credibilità, suggerisce di sostituire il termine "credibilità" con quello "prestigio". Ritiene poi l'elencazione dei soggetti contenuta al numero 2) della lettera c) non esaustiva e ne propone la riformulazione, suggerendo che si faccia riferimento a comportamenti abitualmente o gravemente scorretti posti "nei confronti di chiunque abbia rapporti con l'ufficio". Andrebbe poi aggiunta la specificazione che si tratti di affidamento "indebito" del proprio lavoro ad altri al punto 3) della lettera c).

 

Seguono brevi interventi del rappresentante del GOVERNO e del relatore Luigi BOBBIO - che dichiarano di aver già pensato di introdurre il suggerimento da ultimo formulato dal senatore Zancan - e del presidente Antonino CARUSO che invece ritiene di preferire la formulazione dell'emendamento 7.100 (nuovo testo) in quanto si deve ritenere sempre indebito l'affidamento ad altri del lavoro proprio del magistrato.

Riprende il senatore ZANCAN il quale ritiene che il principale ostacolo all'approvazione dell'emendamento 7.100 (nuovo testo) è l'aver previsto il divieto di iscrizioni a partiti o movimenti politici o lo svolgimento di attività ad essi inerenti di cui al numero 6 della lettera d), in particolare ritenendo l'espressione "attività inerenti" di estrema vaghezza e genericità.

 

Anche il senatore CIRAMI ritiene che l'emendamento 7.100 (nuovo testo) possa essere migliorato in alcuni punti sotto il profilo redazionale ed in particolare suggerisce, al numero 4) della lettera c) di evitare l'utilizzo dell'espressione "ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità" e ancora al precedente punto 3), di espungere dal testo l'analoga espressione riferita alla violazione del dovere di diligenza. Richiama poi l'attenzione sulla previsione di cui alla lettera l) numero 3, ritenendo eccessiva la sanzione disciplinare della rimozione per il magistrato che abbia subito una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.

 

Sul punto interviene il rappresentante del GOVERNO per proporre che sia specificato il riferimento a condanna passata in giudicato.

 

Riprende il suo dire il senatore CIRAMI che propone alla lettera i) numero 2 di introdurre la disgiuntiva "o" con riferimento alla previsione relativa all'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

 

Interviene il senatore CENTARO il quale, riferendosi all'intervento del senatore GUBETTI sulla previsione di cui al numero 7) della lettera c), non condivide la proposta di introdurvi la specificazione per la quale l'attività di interpretazione di norme di diritto per non costituire illecito disciplinare dovrebbe essere "corretta". E' evidente, tra l'altro, come questo ostacolerebbe, rendendole rischiose sul piano disciplinare, quelle oscillazioni giurisprudenziali o quei cambiamenti di indirizzo che costituiscono un dato fisiologico dell'attività interpretativa e dunque si tratta di una proposta che è assolutamente da respingere, così come altre che negano l'essenza stessa dell'attività ermeneutica.

 

Il senatore FASSONE dichiara di associarsi alle considerazioni del senatore Centaro.

 

Seguono brevi interventi del senatore CAVALLARO - che ritiene il tentativo espresso dall'emendamento 7.100 (nuovo testo) non felicemente riuscito, evidenziando perplessità sulla formulazione di alcune disposizioni ed in particolare sul divieto per i magistrati di iscrizione a partiti politici e movimenti - del senatore DALLA CHIESA che, pur dando atto al relatore del passo avanti costituito dal tentativo di definire una regolamentazione della materia disciplinare, ritiene necessario che siano introdotti miglioramenti in particolare sotto il profilo della più puntuale tipizzazione degli illeciti disciplinari. Ritiene poi di condividere la previsione del divieto di iscrizione a partiti politici e conclude invitando il relatore a riconsiderare la formulazione del testo in favore di un articolato più asciutto e preciso.

 

Interviene il senatore GUBETTI che ritorna sulla necessità di meglio precisare quella parte dell'emendamento 7.100 (nuovo testo) nella quale si afferma non costituire illecito disciplinare l'interpretazione delle norme di diritto e la valutazione delle prove ed in proposito suggerisce di far salvi i casi di palese illogicità ed incoerenza con i principi fondamentali del diritto.

 

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.100 (nuovo testo) a sua firma.

 

In relazione all'emendamento 7.100 (nuovo testo) il rappresentante del GOVERNO avanza talune proposte di modifica ritenute migliorative. In primo luogo, al comma 1, lettera c), numero 3, andrebbe specificato che l'affidamento ad altri del proprio lavoro, che si configura come fattispecie illecita, è soltanto l'affidamento indebito; eccessivamente rigido, rispetto alla velocizzazione delle comunicazioni, gli appare poi l'obbligo per il magistrato di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio. Dal successivo numero 4, andrebbe espunta la frase "abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario" non giudicando questa della delega la sede più propria per definire quantitativamente il lavoro del magistrato; alla lettera d), numero 3) dovrebbe essere specificato che l'assunzione di incarichi extragiudiziari, prevista quale fattispecie illecita, debba essere riferita ai soli incarichi retribuiti. Per quanto riguarda le previsioni della lettera g), numero 8), giudica opportuno che resti affidato ai Decreti del Ministro il potere di dare esecuzione a tutte le sanzioni disciplinari previste; andrebbe poi soppresso il numero 6 della lettera h) in quanto pericolosamente generico.

Propone infine di aggiungere alla formulazione dell'emendamento la previsione dei seguenti ulteriori criteri di delega:

"a4) stabilire che il magistrato dichiarato decaduto in pendenza di procedimento disciplinare non può essere riammesso in servizio;

a5) modificare il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati dell'ordinamento giudiziario conformandone la fase giurisdizionale ai principi generali del giusto processo di parti, assicurandone lo svolgimento secondo criteri di oralità, immediatezza e concentrazione e garantendo che la disciplina dei mezzi di prove risulti sempre adeguata alla natura della pretesa sanzionatoria.".

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 16,15.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 1296

 

Art. 7.

 

7.100 (nuovo testo)

Bobbio Luigi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Norme in materia disciplinare nonchè in tema di situazioni di incompatibilità, infermità e trasferimento d’ufficio). – 1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere

1) che il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

c) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni previste dagli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, come riformulati ai sensi della lettera a 3); l’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l’esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

3) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; l’abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell’organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

6) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni come riformulati ai sensi della lettera a 3) ovvero della situazione che possono dar luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 come riformulati ai sensi delle lettere a 1) e a 2);

7) Fermo quanto previsto dal numero 3, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

d) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento del dovere di laboriosità;

4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell’esercizio delle funzioni giudiziarie;

5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

6) l’iscrizione a partiti o movimenti politici o lo svolgimento di attività ad essi inerenti.

7) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

e) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola, o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non puó essere iniziata o proseguita.

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l’ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell’anzianità;

4) l’incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione.

g) stabilire che:

1) l’ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

2) la censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell’anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica;

4) La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo;

6) la rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) le sanzioni di cui ai numeri 3 e 6 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

h) prevedere che sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

2) l’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, come riformulato ai sensi della lettera a 3);

4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dalla lettera e), numero 2, primo periodo;

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

11) i comportamenti previsti dal numero 2 della lettera d).

i) prevedere che sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

l) stabilire che:

1) è punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave;

2) sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;

3) è rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice.

m) stabilire che nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1 della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1 della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

a 1) integrare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo la procedura di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso decreto; prevedendo altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; e prevedendo infine che la causa, anche incolpevole, legittimamente l’intervento, sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, neella sede occupata con piena indipendenza e imparzialità;

a 2) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

a 3) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonchè alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado o il coniuge esercitano la professione di magistrato o di avvocato.

7.100

Bobbio Luigi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Norme in materia disciplinare). – 1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere

1) che il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

c) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni; l’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l’esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

3) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; l’abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell’organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

6) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ovvero della situazione che possono dar luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

7) Fermo quanto previsto dal numero 3, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

d) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento del dovere di laboriosità;

4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell’esercizio delle funzioni giudiziarie;

5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

6) l’iscrizione a partiti o movimenti politici o lo svolgimento di attività ad essi inerenti.

7) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, é idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

e) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o é stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola, o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non puó essere iniziata o proseguita.

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l’ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell’anzianità;

4) l’incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione.

g) stabilire che:

1) l’ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

2) la censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell’anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica;

4) La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non puó riprendere l’esercizio delle funzioni direttive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo;

6) la rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di piú illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) le sanzioni di cui ai numeri 3 e 6 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

h) prevedere che sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

2) l’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 18 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12;

4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dalla lettera e), numero 2, primo periodo;

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

11) i comportamenti previsti dal numero 2 della lettera d).

i) prevedere che sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

l) stabilire che:

1) è punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave;

2) sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;

3) è rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice.

m) stabilire che nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1 della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1 della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

7.200

Bobbio Luigi

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Norme in materia disciplinare) – 1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), si osservano i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6.

2. Nel provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, si distinguono gli illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni da quelli estranei a tale esercizio;

3. Nell’ambito degli illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni si individuano i fatti riconducibili alla violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza e laboriosita’secondo le seguenti specificazioni:

a) tra le violazioni del dovere di imparzialità si comprende l’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, l’esercizio di funzioni in circondari nei quali parenti entro il quarto grado, coniuge o affini esercitino la professione forense;

b) tra le violazioni del dovere di correttezza si inserisce la violazione di leggi, la pronuncia di provvedimenti riconosciuti abnormi, o che denotino negligenza inescusabile del redigente, privi di motivazione nei casi in cui essa è richiesta, perseguimento diretto o indiretto di fini estranei a quelli di giustizia, affidamento di compiti di ufficio ad estranei fuori dei casi consentiti, violazione dell’obbligo di residenza nel comune sede dell’ufficio, ove ne sia derivato pregiudizio ai doveri di diligenza e laboriosità, l’aver divulgato notizie per le quali la legge prevede la riservatezza;

c) tra le violazioni del dovere di diligenza e laboriosità si inserisce il reiterato, ingiustificato ritardo nel deposito di provvedimenti rispetto al termine previsto, in misura superiore ai sei mesi, l’essersi sottratto all’obbligo di reperibilità, la modesta laboriosita’rilevata con riferimento sia alla qualità che alla quantità’ del lavoro svolto.

4. Nell’ambito degli illeciti riconducibili ad attività estranee all’esercizio delle funzioni si comprendono fatti inquadrabili nelle seguenti ipotesi:

a) l’assunzione di incarichi extragiudiziali fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;

b) la pubblica manifestazione di assenso o consenso in merito a procedimenti penali o civili in corso;

c) la frequentazione di persone sottoposte a procedimenti penali, di prevenzione o interessate a procedimenti civili nei quali il magistrato sia investito in qualunque modo per ragioni di ufficio;

d) la frequentazione, fuori dai doveri di ufficio, di persone condannate per gravi delitti ovvero sottoposte a misure di prevenzione per fatti riconducibili alla criminalità organizzata;

e) la partecipazione a qualunque associazione, i vincoli o i principi della quale siano condizionanti dell’indipendenza dell’esercizio dell’azione penale o, comunque, delle funzioni giudiziarie;

f) qualunque altro comportamento tenuto in pubblico o pubblicamente manifestato, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione, che comprometta la credibilita’ed il prestigio della funzione giudiziaria.

5. Costituiscono in ogni caso illeciti disciplinari:

a) i fatti commessi dal magistrato per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile o sia stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva;

b) qualunque reato commesso dal magistrato che ne leda la credibilità o sia di pregiudizio per le funzioni esercitate.

6. Prevedere che a ciascuno degli illeciti disciplinari tipizzati consegua una delle seguenti sanzioni:

a) l’ammonimento;

b) la censura;

c) la rimozione dall’incarico direttivo o semidirettivo;

d) la perdita dell’anzianità da due mesi a due anni;

e) l’incapacità perpetua o della durata da due mesi a due anni ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

f) la sospensione delle funzioni da sei mesi a due anni;

g) la rimozione dall’impiego.

7. Nella scelta e nell’applicazione delle sanzioni il Consiglio superiore della Magistratura tiene conto della gravità del fatto in tutte le componenti, della reiterazione delle condotte, delle conseguenze, dell’entità del danno derivato, dell’aver rimosso in tutto o in parte gli effetti dannosi e, ove concorrano piu’illeciti disciplinari, applica un’unica e più grave sanzione.

8. Alla condanna a sanzioni piu’gravi dell’ammonimento consegue il trasferimento di ufficio del magistrato ad altra sede, compresa in distretto diverso.

9. L’esercizio dell’azione disciplinare è soggetto al termine di decadenza di due anni decorrenti dall’acquisizione di compiuti elementi in merito al fatto illecito. In ogni caso il termine è sospeso fino alla pronuncia definitiva se per i fatti è promossa azione penale o l’autore dell’illecito è sottoposto ad accertamenti in merito alla sua capacià di intendere e di volere.

7.300

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Norme in materia disciplinare) – 1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere come illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

1) l’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l’esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

3) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norrne regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; l’abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell’organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonchè la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

6) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio;

b) Prevedere, fermo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, che non possa dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove;

c) Stabilire come illecito disciplinare al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subìto condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento del dovere di laboriosità;

4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell’esercizio delle funzioni giudiziarie;

5) la partecipazione ad associazioni i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

6) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

d) Prevedere che costituiscano illecito disciplinare conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita».

7.400

Borea

Sostituire l’articolo 7, con il seguente:

«Art. 7. – (Norme in materia disciplinare). – 1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonchè all’individuazione delle relative sanzioni;

b) salvaguardare il principio per cui il magistrato non è perseguibile in sede disciplinare per l’interpretazione ed applicazione del diritto compiuta nell’esercizio dell’attività giudiziaria, precisando che nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di valutazione del fatto e delle prove;

c) disporre che l’abituale eccessivo ritardo nel compimento degli atti inerenti all’esercizio della funzione giudiziaria, salvo che ricorrano gravi motivi di giustificazione, dà luogo a giudizio disciplinare nei confronti del magistrato, senza che la rilevanza della colpa sia circoscritta ai soli casi di colpa grave;

d) disporre che incorre in responsabilità disciplinare il magistrato che, senza giustificato motivo ed in grave violazione. dei princìpi indicati all’articolo 111 della Costituzione, rifiuta, omette o ritarda nel compimento di un atto del suo ufficio quando sono decorsi inutilmente il termine di legge per il suo compimento ovvero, se assente, il termine fissato dal Consiglio superiore della magistratura per ciascun tipo di procedimento civile e penale, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848».

7.4

Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera a), ivi richiamata con le seguenti:

«a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, stabilendo che il magistrato deve osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, e deve esercitare le funzioni a lui attribuite con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e riserbo;

a-bis) prevedere che anche al di fuori dell’esercizio delle funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità;

a-ter) prevedere che la violazione dei doveri inerenti al suo stato costituisce illecito disciplinare;

a-quater) prevedere che l’attività di interpretazione di norme di diritto e di interpretazione delle prove non può dare luogo a responsabilità disciplinare;

a-quinquies) prevedere che è sempre considerata illecito disciplinare: 1) la grave violazione di legge determinata da errore inescusabile; 2) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; 3) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

a-sexies) prevedere che nei casi previsti dalla lettera a-quinquies) il Procuratore generale deve esercitare l’azione disciplinare».

7.38

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a), inserire dopo le parole: «adeguate norme di chiusura» le seguenti: «ispirate comunque al principio di responsabilità personale».

7.39

Manzione

Al comma 1, nella lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella definizione degli illeciti disciplinari si dovrà, in particolare, tenere conto della omissione di atti e provvedimenti imposti per legge al magistrato, nonchè della violazione di norme processuali per le quali non sia previsto apposito rimedio»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All’articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“4. In caso di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato la sezione disciplinare, in sede di rinvio, è composta dal vice presidente del Consiglio superiore che la presiede e da due componenti supplenti di cui uno è il magistrato di cassazione con funzioni di legittimità e uno è scelto tra gli altri due magistrati che esercitano le funzioni di cui all’articolo 23 comma 2 lettere b) e c)“».

7.40

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, nella lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella definizione degli illeciti disciplinari si dovrà, in particolare, tenere conto della omissione di atti e provvedimenti imposti per legge al magistrato, nonchè della violazione di norme processuali per le quali non sia previsto apposito rimedio»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All’articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“4. In caso di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato la sezione disciplinare, in sede di rinvio, è composta dal vice presidente del Consiglio superiore che la presiede e da due componenti supplenti di cui uno è il magistrato di cassazione con funzioni di legittimità e uno è scelto tra gli altri due magistrati che esercitano le funzioni di cui all’articolo 23 comma 2 lettere b) e c)“».

7.1000/1

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 7.1000, sopprimere la lettera b).

7.1000/2

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 7.1000, sostituire la letetra b), con la seguente:

«b) integrare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo la procedura di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso decreto; prevedendo altresì che, in casi di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; e prevedendo infine che la causa, anche incolpevole, legittimante l’intervento, sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e credibilità»;

e conseguentemente sopprimerela lettera c).

7.1000/3

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 7.1000, sopprimere la lettera c).

7.1000/4

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 7.1000, alla lettera c) sopprimere le parole: «introducendo la possibilità di disporre il trasferimento d’ufficio ad altra sede in via cautelare e provvisoria, anche per causa indipendente da colpaa del magistrato abbiano determinato la sua incompatibilità ambientale».

7.1000/5

Cavallaro, Manzione, Magistrelli, Dalla Chiesa

All’emendamento 7.1000, sopprimere la lettera e).

7.1000/6

Centaro

All’emendamento 7.1000, sostituire nella lettera e), le parole: «in linea di massima» con le parole: «salvo eccezioni specificamente disciplinate con riferimento alla entità dell’organico nonché alla diversità di incarico».

7.1000/7

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

All’emendamento 7.1000, alla lettera e), sostituire le parole: «in linea di massima, l’impossibilità che possa consentirsi l’esercizio dell’attività di magistrato» con le parole: «l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività».

7.1000

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

b) prevedere la sopprssione del secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

c) prevedere la modifica degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, introducendo la possibilità di disporre il trasferimento d’ufficio ad altra sede in via cautelare e provvisoria anche per causa indipendente da colpa del magistrato abbiano determinato la sua incompatibilità ambientale;

d) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, prevedendo anche la possibilità di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministative, i magistrati dispensati dal servizio;

e) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, in linea di massima, l’impossibilità che possa consentirsi l’esercizio dell’attività di magistrato presso il medesimo ufficio giudiziario in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado o il coniuge esercitino la professionee di magistrato o di avvocato.

7.43

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a) ivi richiamata, aggiungere le seguenti lettere:

«a-bis) prevedere che l’azione disciplinare possa essere promossa nel termine di un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommari indagini preliminari o di denuncia circostanziata;

a-ter) prevedere che entro un anno dall’inizio del procedimento deve essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione dsciplinare, e che entro un anno dalla richiesta si pronunci la sezione disciplinare;

a-quater) prevedere che anche il corso dei termini sia sospeso se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in giudizio o il decreto penale di condanna, se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale, se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario, se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato.».

7.41

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a) ivi richiamata, aggiungere le seguenti lettere:

«a-bis) prevedere che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo;

a-ter) prevedere che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

a-quater) prevedere che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità.».

7.6

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che i comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e riserbo, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, diano luogo ad illecito disciplinare».

7.7

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che l’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e di ogni altra violazione del dovere di imparzialità dia luogo ad illecito disciplinare».

7.8

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori diano luogo ad illecito disciplinare».

7.9

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l’esercizio delle funzioni, dia luogo ad illecito disciplinare;».

7.10

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che ogni rilevante violazione del dovere di correttezza dia luogo ad illecito disciplinare».

7.11

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile dia luogo ad illecito disciplinare.».

 

7.12

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile dia luogo ad illecito disciplinare».

7.13

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia dia luogo ad illecito disciplinare».

7.14

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge, dia luogo ad illecito disciplinare».

7.15

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.16

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.17

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l’affidamento ad altri del proprio lavoro dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.18

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità, dia luogo ad illecito disciplinare.».

 

7.19

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che ogni rilevante violazione del dovere di diligenza dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.20

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.21

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l’abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.22

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell’organo competente dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.23

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che ogni rilevante violazione del dovere di laborisità dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.24

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui, diano luogo ad illecito disciplinare».

7.25

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio, dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.26

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.».

7.27

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.28

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che la frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subìto condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone costituisca illecito disciplinare.».

7.29

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.30

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento del dovere di laboriosità costituisca illecito disciplinare.».

7.31

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell’esercizio delle funzioni giudiziarie costituisca illecito disciplinare.».

7.32

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che la partecipazione ad associazioni i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.33

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria costituisca illecito disciplinare.».

7.34

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria costituiscono illecito disciplinare.».

7.35

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità, costituiscono illecito disciplinare.».

7.36

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità costituiscono illecito disciplinare.».

7.37

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita costituisca illecito disciplinare.».

7.42

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a) ivi richiamata, aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia.».

7.0.1

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Aggiungere dopo l’articolo 7, i seguenti articoli:

 

«Art. 7-bis.

(Sanzioni disciplinari)

 

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l’ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell’anzianità;

4) l’incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione.

b) prevedere che l’ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

c) prevedere che la censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

d) prevedere che la sanzione della perdita dell’anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo nè superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica;

e) prevedere che la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

f) prevedere che la sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo;

g) prevedere che la rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio;

h) prevedere che quando per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

i) prevedere che le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

 

Art. 7-ter.

(Sanzioni per determinati illeciti disciplinari)

 

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) l’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) ogni violazione del dovere di imparzialità;

3) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

4) il reiterato o grave ritardo nel componimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

5) la scarsa laboriosità, se abituale;

6) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

7) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

b) prevedere che sia punito con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità il magistrato che abusa della sua qualità al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

c) prevedere che sia punità con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave;

d) stabilire che sia rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice».


GIUSTIZIA (2a)

martedi’ 16 settembre 2003

261a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di giovedì 31 luglio scorso.

 

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta svoltasi prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva, l'esame del provvedimento si era interrotto nel corso dell'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7 ma che, considerata la complessità della materia disciplinare in esso contenuta, è opportuno riprenderne la discussione in una successiva seduta. Propone quindi di continuare l'esame a partire dagli emendamenti relativi agli articoli 12, 13 e 14.

 

Conviene la Commissione.

 

Il relatore, senatore Luigi BOBBIO, presenta e la Commissione ammette, l'emendamento 12.10000 volto a riformulare in termini di delega al Governo le disposizioni di cui all'articolo 12 del disegno di legge in titolo dirette ad apportare modifiche all'organico della Corte di cassazione. L'emendamento si propone altresì di omogeneizzare tale normativa al complesso della riforma dell'ordinamento giudiziario. L'emendamento proposto recepisce poi, alla lettera c), il contenuto dell'emendamento del Governo 12.1000.

 

Dopo che il senatore DALLA CHIESA ha dato per illustrato l'emendamento 12.1, interamente soppressivo dell'articolo, interviene il senatore FASSONE, il quale dopo aver ritirato gli emendamenti 12.2 e 12.3, illustra l'emendamento 12.4. volto a prevedere una riserva di posti a favore dei magistrati di tribunale con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, destinati alla Corte di cassazione.

Osserva poi come la proposta del relatore ignori talune questioni quali quelle dei possibili vuoti di organico nei ruoli di provenienza, nonché della novità introdotta nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1296 relativa all'istituzione dell'ufficio del giudice. A quest'ultimo proposito ritiene opportuno che tale strumento non venga esteso alla Cassazione in quanto quest'ultima risulterebbe già sufficientemente dotata, sotto il profilo dell'organico, al fine di assicurare un supporto adeguato all'attività dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

 

Si svolge quindi un breve dibattito al quale prendono parte il PRESIDENTE e i senatori Luigi BOBBIO e FASSONE sulla questione relativa alla migliore collocazione di una proposta volta a recepire le istanze sottese all'emendamento 12.4, se cioè non sia più propria la sede dell'articolo 1, comma 1, lettera m) nella quale sono previste norme per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, anziché l'articolo 12.

 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 12.1 che risulta respinto, mentre la Commissione approva l'emendamento 12.10000.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato precluso dalla precedente votazione l'emendamento 12.4, il senatore FASSONE rileva come il dibattito svoltosi abbia posto in evidenza comunque il rilievo della proposta in esso contenuta della quale si dovrà tenere conto nel corso del successivo esame del provvedimento.

 

Dichiarano la loro adesione sia il PRESIDENTE che il RELATORE.

 

Si passa agli emendamenti presentati all'articolo 13.

 

Sono dati per illustrati gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, i subemendamenti 13.1000/1, 13.1000/2, 13.1000/3, 13.1000/4, 13.1000/5 nonché gli emendamenti 13.5 e 13.6, mentre il PRESIDENTE dichiara improponibile il subemendamento 13.1000/01 in quanto non logicamente riferibile all'emendamento che intende modificare.

 

Il senatore FASSONE interviene con riferimento all'emendamento 13.1 sottolineando in via generale la sua contrarietà all'erogazione di una supplementare indennità ai magistrati di Cassazione i quali dovrebbero valutare prevalente il prestigio dell'incarico e della funzione, anche a costo di qualche disagio.

 

Il sottosegretario VALENTINO nell'illustrare l'emendamento 13.1000 evidenzia come la proposta tenda ad escludere dal novero dei beneficiari dell'indennità i magistrati residenti a Roma e come, pur apprezzando le osservazioni del senatore Fassone, si debba porre la dovuta attenzione affinchè il magistrato di Cassazione possa operare nelle migliori condizioni, anche logistiche.

 

Ha quindi la parola il relatore Luigi BOBBIO per illustrare l'emendamento 13.4 con il quale propone di trasformare l'indennità di trasferta, così come prevista originariamente, in un'indennità di funzione in relazione ai particolari compiti affidati ai magistrati della Corte.

 

Il sottosegretario VALENTINO dichiara il suo avviso contrario all'emendamento 13.4 ribadendo che il beneficio economico di cui trattasi non può essere considerato un emolumento connesso alla funzione in quanto tale, bensì uno strumento atto a consentire al magistrato proveniente da altri distretti di assolvere ai suoi compiti più agevolmente.

Modifica poi l'emendamento 13.1000 riformulandolo nell'emendamento 13.1000 (nuovo testo).

 

In tema di obbligo di residenza in capo ai magistrati e della connessa questione della mobilità si svolge quindi un breve dibattito nel corso del quale intervengono il PRESIDENTE e i senatori GUBETTI, ZANCAN, FASSONE e il relatore Luigi BOBBIO.

 

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso relativi.

 

In sede di esame dell'articolo 14, il relatore Luigi BOBBIO dà conto dell'emendamento 14.1 recante la copertura finanziaria del provvedimento formulata in ossequio al parere reso dalla Commissione bilancio e comprensivo anche della copertura degli oneri recati dall'articolo 13, precedentemente accantonato e del cui esito dovrà, se del caso, tenersi conto in sede di coordinamento finale del testo.

 

Posto in votazione, l'emendamento 14.1 è approvato.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

Art. 12.

 

12.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

12.10000

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Modifiche all’organico della Corte di Cassazione). – 1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante modifiche all’organico della Corte di cassazione secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e sostituirli con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e sostituirli con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole “di appello e“;

e) prevedere che ai posti soppressi ai sensi delle lettere a) e b) siano trattenuti i magistrati in servizio e che ad essi possano essere conferiti dal CSM le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

f) prevedere che ai posti soppressi ai sensi della lettera b) siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera e).

2. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 1».

12.1000

Il Governo

Al comma 4, le parole: «con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale» sono sostituite dalle altre: «con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito».

12.2

Fassone

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L’art. 116 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 116. - (Magistrati di tribunale applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione). – 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale. Con decreto del Procuratore generale i magistrati, operanti da almeno due anni presso la Procura generale, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione“».

12.3

Fassone

Al comma 6, dopo le parole: «n. 12 del 1941» inserire le seguenti: «e nella rubrica del medesimo».

12.4

Fassone

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Esaurita la fase del conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati, a termini dei commi 7 e 8, è annualmente riservato, nell’ambito della procedura di cui agli articoli 9, 10 e 11, un numero di posti pari al 30 per cento di quelli vacanti e pubblicati, ai magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima, che siano ivi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato le funzioni presso la Corte ovvero presso la Procura generale per almeno cinque anni, ed abbiano conseguito valutazione favorevole dalla Commissione speciale prevista dall’articolo 10.».

 

Art. 13.

 

13.1

Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Zancan

Sopprimere l’articolo.

13.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

13.3

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere l’articolo.

13.4

Bobbio Luigi

Sostituire l’articolo con il seguente:

–«Art. 13. – 1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante le disposizioni necessarie per attribuire ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti e la relativa Procura generale un’indennità di funzione mensile.

2. Si osservano in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 1».

13.1000/01

Calvi

Sopprimere l’articolo.

13.1000/1

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

Sostituire le parole: «l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma», con le seguenti: «l’indennità di trasferta per dodici giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma».

13.1000/2

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

Sostituire le parole: «l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma», con le seguenti: «l’indennità di trasferta per dieci giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma».

13.1000/3

Cavallaro, Magistrelli, Dalla Chiesa

Sostituire le parole: «l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma», con le seguenti: «l’indennità di trasferta per otto giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma».

13.1000/4

Calvi

Sostituire le parole: «distretto della Corte di appello di Roma», con le seguenti: «distretto ove ha sede l’ufficio presso il quale prestano servizio».

13.1000/5

Calvi

Dopo le parole: «Corte di appello di Roma», aggiungere il seguente periodo: «e dopo le parole: “la relativa Procura generale“ aggiungere le altre: “ai magistrati, ordinari ed amministrativi, che esercitano funzioni direttive superiori, funzioni direttive e funzioni semi direttive“».

13.1000

Il Governo

Dopo le parole: «compete», sopprimere le altre: «e per ciò solo» e, dopo le parole: «periodo feriale», aggiungere le altre: «l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma».

13.1000 (nuovo testo)

Il Governo

Dopo le parole: «compete», sopprimere le altre: «e per ciò solo» e, dopo le parole: «periodo feriale», aggiungere le altre: «, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma».

13.5

Manzione

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «per un periodo non superiore a due anni».

13.6

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «per un periodo non superiore a due anni».

 

Art. 14.

14.1

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

–«Art. 14. – 1. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola della magistratura, di cui all’articolo 3 è autorizzata la spesa massima di 2.519.276 euro per l’anno 2003 e di 5.038.552 euro a decorrere dall’anno 2004, di cui 60.219 euro per l’anno 2003 e 120.438 euro, a decorrere dall’anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento del Comitato di cui all’articolo 3, lettera c).

2. Per le finalità di cui all’articolo 4 è autorizzata la spesa massima di 244.850 euro per l’anno 2003 e di 489.700 euro a decorrere dall’anno 2004, di cui 8.522 euro per l’anno 2003 e 17.044 euro, a decorrere dall’anno 2004, per gli oneri connessi alla lettera a), 236.328 euro per l’anno 2003, e 472.656 euro a decorrere dall’anno 2004 per gli oneri connessi alla lettera f).

3. Per le finalità di cui all’articolo 13 la spesa prevista è determinata in 2.096.840 euro per l’anno 2003 e 3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

4. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 4.860.966 euro per l’anno 2003 e 9.372.458 euro, a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 


GIUSTIZIA (2a)

martedi’ 23 settembre 2003

262a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di martedì 16 settembre scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 settembre scorso, dei quali era stato disposto l'accantonamento nella medesima seduta.

 

Il relatore Luigi BOBBIO modifica l'emendamento 13.4 riformulandolo nell'emendamento 13.4 (nuovo testo), nel tentativo di recepire alcune proposte emerse nel corso della seduta del 16 settembre. A tal fine, l'intero articolo viene riformulato nel senso di prevedere l'istituzione di una indennità di nuova residenza a beneficio dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma, indennità determinata in base all'importo della diaria giornaliera di missione erogata ai dipendenti statali e prevista per la durata di dieci anni dall'assunzione delle funzioni. Con il comma 3, si stabilisce poi l'innalzamento da quattro a cinque anni del periodo per il quale viene corrisposta l'indennità in caso di trasferimento di magistrati nelle sedi disagiate.

 

Interviene il senatore FASSONE il quale nota come risulti sempre più difficile adattare una norma che già come presentata dal Governo risultava priva di qualsiasi giustificazione. Si è passati infatti dal qualificare tale beneficio come indennità di trasferta, per poi ipotizzarne la configurazione come indennità di funzione, quindi di residenza, per addivenire infine ad una soluzione intermedia di ristoro per la prima sistemazione. Ebbene, ferme restando le obiezioni già sollevate nella precedente seduta, osserva come la soluzione prospettata dal relatore di introdurre una indennità concessa per dieci anni risulti vieppiù ingiustificabile, tanto da indurlo a dichiarare il suo voto contrario.

 

Il presidente Antonino CARUSO rileva come si possa discutere a lungo e a ragione sull'entità del beneficio economico da corrispondersi, ma che non può essere trascurato l'insieme dei problemi connessi alla nuova residenza a Roma.

Il senatore GUBETTI giudica priva di logica la previsione di una indennità per la durata di dieci anni, soprattutto se motivata dagli oneri connessi al cambiamento di residenza, e dichiara di non poter valutare positivamente tale durata per la decisiva ragione che questa risulterebbe pari al doppio di quella prevista nel caso di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate. Una proposta equa potrebbe essere quella di fissare a cinque anni anche la durata dell'indennità di cui trattasi.

 

Il senatore BOREA dichiara di condividere le osservazioni svolte dal senatore Fassone e ritiene sufficiente un più breve periodo, rispetto ai dieci anni indicati nell'emendamento, per ammortizzare le spese di una nuova sistemazione. Osserva quindi che il prestigio che deriva al magistrato dall'essere componente della Suprema Corte dovrebbe costituire elemento prevalente anche rispetto ad eventuali disagi.

 

Dopo che il senatore ZANCAN ha posto l'accento sulla necessità di tenere conto dell'obbligo di residenza in capo ai magistrati, interviene il relatore Luigi BOBBIO il quale, ricordato come l'articolo 13, nel testo del Governo, nonché le successive proposte emendative da lui stesso presentate siano volte a testimoniare la considerazione, anche tramite benefici economici aggiuntivi, della peculiare funzione della magistratura di legittimità, rileva che nulla impedisce una rivisitazione della disciplina relativa all'obbligo di residenza, limitandolo ad esempio alla magistratura requirente.

 

Il presidente Antonino CARUSO, constatato il permanere di incertezze sulla proposta del relatore, prospetta quindi l'ipotesi di procedere prendendo in considerazione il successivo emendamento del Governo 13.1000 che si limita, rispetto al testo iniziale, ad escludere dal benecifio indennitario i magistrati residenti nel distretto della Corte di appello di Roma e di "capitalizzare" il dibattito svolto sulle più incisive modifiche proposte dal relatore nella fase del successivo esame in Assemblea.

 

Il senatore FASSONE solleva quindi la questione della estromissione dal beneficio dei magistrati applicati all'ufficio del massimario e il senatore ZANCAN osserva come ciò risulterebbe palesemente ingiusto se si confrontano i tempi di lavoro di questi con le udienze settimanali dei consiglieri di Cassazione.

 

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed i relativi subemendamenti riferiti all'articolo 13, ad eccezione dell'emendamento 13.1000 su cui il parere è favorevole.

 

Il GOVERNO esprime parere conforme al relatore e parere favorevole sull'emendamento 13.4 (nuovo testo).

 

Il senatore ZANCAN dichiara il voto di astensione sull'emendamento 13.1 in quanto, se da un lato ritiene condivisibile la proposta di favorire l'accesso alle funzioni di legittimità per i magistrati non residenti a Roma, dall'altro non ritiene che la soluzione indicata nell'articolo 13 possa adeguatamente corrispondere a tale finalità.

 

Il senatore MANZIONE annuncia il voto favorevole sull'emendamento 13.1 poiché la proposta di sopprimere integralmente l'articolo 13 del disegno di legge n. 1296 in esso contenuta si giustifica sia per l'insufficienza dello strumento individuato dalla citata disposizione per soddisfare la richiamata esigenza, per così dire, di "deromanizzazione" della Cassazione, sia perché al tempo stesso la proposta alternativa, espressa dal relatore con l'emendamento 13. 4 (nuovo testo), deve anch'essa ritenersi insoddisfacente.

 

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 13.1, di contenuto identico agli emendamenti 13.2 e 13.3.

 

Il relatore Luigi BOBBIO ritira l'emendamento 13.4 (nuovo testo).

 

E' poi posto ai voti e respinto il subemendamento 13.1000/01.

 

Il senatore MANZIONE annuncia il voto favorevole sui subemendamenti 13.1000/1, 13.1000/2, 13.1000/3.

 

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 13.1000/1, 13.1000/2, 13.1000/3, 13.1000/4 e 13.1000/5.

E' quindi approvato l'emendamento 13.1000 (nuovo testo).

 

Dopo che il senatore MANZIONE ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 13.5, tale emendamento di contenuto identico all'emendamento 13.6, è posto ai voti e respinto.

 

Interviene il senatore FASSONE per rendere la dichiarazione di voto sull'articolo 13 ed al riguardo esprime l'assoluta contrarietà del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'introduzione dell'indennità in questione per i magistrati che esercitano funzioni presso la Corte di cassazione e gli altri organi di giurisdizione superiore, richiamando le considerazioni già espresse nel corso dell'esame alle quali rinvia.

 

Il senatore ZANCAN a nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo ed il senatore MANZIONE a nome del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo dichiarano il voto contrario sull'articolo 13.

 

Posto ai voti, è approvato l'articolo 13, come emendato.

 

Riprende quindi l'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 31 luglio scorso, esame che era stato sospeso nella medesima seduta del 31 luglio.

 

Il RELATORE modifica l'emendamento 7.100 (nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo). Si sofferma poi brevemente sulle due novità introdotte nella nuova stesura rispetto all'emendamento 7.100 (nuovo testo) e precisamente, da un lato, sulla previsione di una nuova ipotesi di illecito disciplinare che si sostanzia nell'aver tenuto comportamenti in violazione della previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) - che, come è noto, affida in via esclusiva al procuratore della Repubblica o a un magistrato da lui delegato i rapporti con gli organi di informazione - e dall'altro sulla specificazione "in quanto compatibili" con riferimento al richiamo, operato alla lettera a1), alla procedura di cui agli articolo 28 e seguenti del regio decreto legislativo n. 511 del 1946.

 

Interviene il senatore FASSONE per formulare alcuni suggerimenti e proposte di modifica dell'emendamento del relatore 7.100 (ulteriore nuovo testo). In primo luogo, con riferimento alla prima delle due novità introdotte, ritiene che la formulazione proposta non sia del tutto chiara, in quanto potrebbe far ritenere che costituiscano illeciti disciplinari esclusivamente i comportamenti posti in essere dal Procuratore della repubblica in violazione della previsione richiamata e non anche quelli degli altri magistrati, come è invece è nelle intenzioni del relatore. Invita quindi a valutare se non sia preferibile riformulare la disposizione di cui al numero 5-bis), aggiungendo, in sostituzione della stessa, alla fine del numero 5 della lettera c) le seguenti parole "ovvero il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e).".

Quanto poi all'altra novità introdotta, se da un lato appare apprezzabile - nonchè ineludibile dal punto di vista costituzionale - l'aver chiarito che non trova applicazione l'articolo 27 del citato regio decreto n. 511 del 1946, dall'altro il senatore Fassone ritiene che il riferimento alla procedura indicata dagli articoli 28 e seguenti del citato regio decreto non sia del tutto soddisfacente, nonostante il limite della "compatibilità", introdotto nella più recente versione dell'emendamento del relatore, trattandosi di un richiamo che porrà difficili problemi di coordinamento e di una procedura non facilmente trapiantabile nella materia considerata.

Invita quindi il relatore a considerare le seguenti proposte di modifica dell'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo): al comma 1, lettera c) numero 3 del nuovo articolo 7 dopo la parola "affidamento" si potrebbe inserire la parola "ingiustificato; al comma 1, lettera d) numero 6 potrebbe invece aggiungersi, infine, le parole "diverse dalla messa a disposizione di competenze tecniche a fini di legislazione"; al comma 1, lettera d) numero 7 dopo le parole "idoneo a turbare" andrebbe inserita la parola "concretamente"; alla lettera l, numero 3 dopo le parole "in una condanna" sembrerebbe una limitazione condivisibile inserire le parole" per delitto non colposo", mentre al comma 1, lettera a3) dopo le parole "o il coniuge" andrebbero aggiunte le parole" o il convivente more uxorio".

 

Sui suggerimenti e sulle proposte del senatore FASSONE si apre una breve discussione nella quale prendono la parola il rappresentante del Governo - che ritiene inopportuno, in considerazione della funzione che i magistrati sono chiamati a svolgere, che gli stessi possano, come propone invece il senatore Fassone, dare consulenze sia pure tecniche ed a fini di legislazione a partiti politici - del presidente Antonino CARUSO - che ritiene sufficientemente chiara la formulazione della previsione di cui alla lettera d) numero 7 ed in particolare l'espressione "uso strumentale" di per sé idonea ad evitare i rischi di abusi rappresentati dal senatore Fassone, anche se non è in linea di principio contrario ad accogliere il suggerimento avanzato sul punto dallo stesso senatore Fassone al fine di sgombrare il campo dalla possibilità, anche remota, di equivoci o incertezze applicative - e ancora del sottosegretario VALENTINO che ritiene di non condividere la proposta di far riferimento, alla lettera l, n. 3, ai soli delitti non colposi in quanto il criterio indicato dal relatore, quello cioè della mancata sospensione dell'esecuzione della pena, riferito indifferentemente a tutti i reati colposi e non colposi, appare meglio rispondente alle finalità della disciplina.

 

Il relatore Luigi BOBBIO prospetta alcune possibili modifiche dell'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo), rappresentando, tra l'altro, l'opportunità di integrare la previsione di cui al numero 1 della lettera b) inserendovi il riferimento alla nozione di equilibrio, nonché di modificare il successivo numero 3 della medesima lettera b) inserendo dopo la parola "comportamenti" le altre "ancorchè legittimi" e dopo la parola "credibilità" le altre "o il prestigio". Con riferimento alla lettera c), recependo un suggerimento del senatore ZANCAN, ritiene condivisibile sanzionare al numero 1 esclusivamente la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione, mentre in merito al successivo numero 3 della medesima lettera c) ritiene che lo stesso vada modificato inserendo dopo le parole " violazione di legge determinata da" le altre "ignoranza o". Sempre al numero 3 della lettera c) ritiene che le considerazioni svolte dal senatore Fassone possano essere sostanzialmente accolte sostituendo le parole "l'affidamento" con le altre "l'indebito affidamento".

Condivisibile gli appare poi la modifica proposta dal senatore Fassone in riferimento al successivo numero 5, in sostituzione del disposto che attualmente figura nel numero 5-bis della lettera c) dell'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo).

Con riferimento quindi alla lettera a1) modifica la stessa sostituendo le parole "la procedura di cui agli articoli 28 e seguenti" con le altre "le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui agli articoli 28 e seguenti". Con riferimento alla successiva lettera a3) non sarebbe poi contrario a che la stessa venisse modificata inserendo dopo le parole "il coniuge" le altre "o il convivente".

Infine, per quanto attiene al numero 7 della già menzionata lettera c), il relatore, nonostante alcuni spunti critici emersi nel precedente dibattito giudica che tale formulazione sia in linea di massima senz'altro condivisibile, ma riterrebbe comunque opportuna una integrazione della stessa volta a includere nell'ambito dell'illecito disciplinare quelle ipotesi di intepretazione "creativa" che si risolvono in una completa elusione della ratio ispiratrice della norma che il magistrato dovrebbe invece applicare.

 

Sul punto da ultimo sollevato dal relatore seguono brevi interventi del senatore FASSONE - che ritiene al riguardo sufficiente la tutela assicurata dalla previsione contenuta nel numero 3 della lettera c) - e del senatore GUBETTI, che ritiene invece opportuna la soluzione prospettata dal relatore ritenendo che i casi in questione potrebbero essere individuati nelle ipotesi di palese illogicità e contraddittorietà della motivazione.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,40.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

 

Art. 7

 

7.100 (ulteriore nuovo testo)

Luigi Bobbio

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Norme in materia disciplinare nonchè in tema di situazioni di incompatibilità, infermità e trasferimento d’ufficio). – 1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere

1) che il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

c) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, come riformulati ai sensi della lettera a 3); l’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l’esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

3) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; l’abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell’organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

5-bis) i comportamenti posti in essere in violazione della previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);

6) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni come riformulati ai sensi della lettera a 3) ovvero della situazione che possono dar luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 come riformulati ai sensi delle lettere a 1) e a 2);

7) Fermo quanto previsto dal numero 3, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

d) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento del dovere di laboriosità;

4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell’esercizio delle funzioni giudiziarie;

5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

6) l’iscrizione a partiti o movimenti politici o lo svolgimento di attività ad essi inerenti.

7) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

e) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola, o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non puó essere iniziata o proseguita.

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l’ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell’anzianità;

4) l’incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione.

g) stabilire che:

1) l’ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

2) la censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell’anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica;

4) La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo;

6) la rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) le sanzioni di cui ai numeri 3 e 6 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

h) prevedere che sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

2) l’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, come riformulato ai sensi della lettera a 3);

4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dalla lettera e), numero 2, primo periodo;

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

11) i comportamenti previsti dal numero 2 della lettera d).

i) prevedere che sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

l) stabilire che:

1) è punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave;

2) sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;

3) è rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice.

m) stabilire che nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1 della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1 della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

a 1) integrare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo la procedura di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso decreto in quanto compatibili; prevedendo altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; e prevedendo infine che la causa, anche incolpevole, legittimamente l’intervento, sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata con piena indipendenza e imparzialità;

a 2) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

 

a 3) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonchè alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado o il coniuge esercitano la professione di magistrato o di avvocato.

 

Art. 1313.4 (nuovo testo)

IL RELATORE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 13

 

(Indennità di nuova residenza nonché modifiche alla legge 4 maggio 1998 n. 133)

1. Ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti e la relativa Procura generale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma, è attribuita per dieci anni a decorrere dall'assunzione delle relative funzioni oppure, per i magistrati che già le svolgono, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, un'indennità mensile di nuova residenza determinata in base all'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta ai magistrati che, residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma, vengono comunque destinati all'esercizio delle funzioni di legittimità o delle funzioni giurisdizionali superiori presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato o la Corte dei conti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nell'ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità.

4. All'articolo 2, al comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133 le parole 'per quattro anni'sono sostituite dalle seguenti 'per cinque anni' ".

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI’ 24 settembre 2003

263a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Prende la parola il relatore Luigi BOBBIO il quale, rifacendosi ad alcuni spunti emersi nel corso del dibattito, sottolinea che l'esame dei disegni di legge in titolo potrebbe rappresentare l'occasione opportuna per apportare modifiche significative anche sul versante del procedimento disciplinare, modifiche fra le quali andrebbe senz'altro presa in considerazione l'introduzione del principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare.

 

Il senatore FASSONE manifesta alcune perplessità sulla possibilità da ultimo prospettata dal relatore ritenendo tra l'altro che l'introduzione del principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare sarebbe incompatibile con l'assetto sostanziale dato agli illeciti disciplinari, in quanto tale principio implicherebbe una tipizzazione assoluta degli illeciti mentre il testo in esame realizza soltanto una tipizzazione tendenziale.

Si tratterebbe in ogni caso di un intervento di portata così rilevante da rendere indispensabili margini di approfondimento ben più ampi di quelli disponibili in questa fase dell'esame in sede referente.

 

Segue quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore BUCCIERO - che lamenta la mancata partecipazione al procedimento disciplinare, sia per quanto riguarda i magistrati, sia per quanto riguarda in generale gli ordini professionali, della persona danneggiata dal comportamento che integra l'illecito disciplinare - il senatore BOREA - che condivide l'esigenza di assicurare comunque una possibilità di interlocuzione della persona danneggiata nel procedimento disciplinare - il senatore ZICCONE - ad avviso del quale la partecipazione della persona danneggiata avrebbe come unico effetto quello di determinare un inopportuno appesantimento della procedura - e il presidente Antonino CARUSO, che condivide le perplessità manifestate dal senatore Ziccone.

 

Prende poi la parola nuovamente il relatore Luigi BOBBIO il quale, rifacendosi all'intervento da lui stesso svolto nella parte finale della seduta di ieri, prospetta una integrazione del disposto del numero 7 della lettera c) dell'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo) - già pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta - volta a prevedere come illecito disciplinare quelle ipotesi in cui l'attività di interpretazione riveste carattere creativo e comunque porta a risultati che non sono in alcun modo riconducibili alla lettera e allo spirito della legge.

Propone poi un'ulteriore integrazione della già menzionata lettera c) volta a prevedere come ipotesi di illecito disciplinare anche la redazione di provvedimenti "suicidi", cioè provvedimenti che si caratterizzano per una palese difformità fra la parte dispositiva e la motivazione.

 

Segue un breve intervento del senatore FASSONE, che riterrebbe più corretto individuare il fenomeno delle "sentenze suicide" utilizzando la nozione di "ingiustificata incompatibilità".

 

Il senatore AYALA giudica invece preferibile agli stessi fini una formulazione centrata sulla nozione di contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo.

 

Il sottosegretario VALENTINO non condivide il suggerimento da ultimo avanzato dal senatore Ayala.

 

Il presidente Antonino CARUSO è invece dell'opinione che l'incompatibilità palese fra la parte dispositiva e la motivazione rappresenti il carattere distintivo della "sentenza suicida".

 

Il senatore ZICCONE, pur apprezzando lo sforzo che la Commissione sta facendo sul versante di un'accurata tipizzazione degli illeciti disciplinari, ritiene però che sia necessario procedere sulla strada intrapresa con assoluta cautela. E' evidente infatti la necessità, in relazione alle proposte da ultimo avanzate dal relatore nella seduta odierna, di ricercare una formulazione normativa che escluda in ogni caso il rischio di incidere in modo pregiudizievole sulla libertà di decisione del magistrato.

 

Il relatore Luigi BOBBIO propone quindi una riformulazione del numero 6 della lettera d) dell'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo) volta a precisarne la portata normativa nel senso di prevedere il divieto per i magistrati di iscriversi o aderire a partiti politici o comunque a soggetti agli stessi sostanzialmente corrispondenti, quali movimenti o associazioni che svolgono attività di natura politica, inibendo altresì ai magistrati la partecipazione alle attività e alle iniziative promosse da questi stessi soggetti. A tale proposito il relatore prosegue sottolineando come la ratio dell'intervento da lui proposto sia quella di impedire che i magistrati possano tenere una serie di comportamenti che rischino quantomeno di indurre sospetti sulla loro imparzialità e pregiudicare pertanto la credibilità della funzione giudiziaria.

 

Sulla riformulazione del numero 6 della lettera d) dell'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo) da ultimo prospettata dal relatore Luigi Bobbio, seguono brevi interventi del senatore AYALA - che manifesta perplessità soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui la partecipazione del magistrato a determinate iniziative sia volta a fornire un contributo esclusivamente di tipo culturale - del presidente Antonino CARUSO - che ritiene necessario tener conto anche dei caratteri in cui si concretizza la partecipazione, fermo restando che non può esservi alcun dubbio sulla opportunità di configurare un illecito disciplinare con riferimento ai casi in cui il magistrato partecipi ad attività interne di un soggetto politico - del senatore FASSONE che, pur condividendo il rilievo testè svolto dal presidente Antonino Caruso sulle attività di carattere interno, manifesta invece perplessità per quanto concerne il divieto di svolgere attività di tipo diverso - e infine del senatore CALVI - che ritiene senz'altro incostituzionale una previsione che faccia divieto ai magistrati di partecipare ad associazioni di qualsiasi tipo diverse dai partiti politici.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 9,45.


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi’ 24 SETTEMBRE 2003

265a Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 20,50.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

 

Il senatore FASSONE dichiara il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo richiamando in primo luogo l'attenzione sul fatto che si sta discutendo della riforma dell'ordinamento giudiziario e non già di una legge qualsiasi e che anzi questa iniziativa per molti aspetti si può ritenere più importante della stessa riforma di un codice, in quanto si tratta di delineare per così dire il nuovo statuto della magistratura. A riprova della rilevanza della legge sull'ordinamento giudiziario, osserva come lo stesso legislatore costituente, alla VII disposizione transitoria della Carta fondamentale, si sia preoccupato di preannunciare un nuovo ordinamento giudiziario in armonia con i principi espressi dalla Costituzione. Deve ora constatarsi che nonostante siano passati più di cinquanta anni da allora, quella oggi all'attenzione del Parlamento non può ancora considerarsi una vera e propria riforma dell'ordinamento giudiziario quanto piuttosto una semplice novella di alcuni aspetti sia pure significativi della disciplina vigente. Si tratta comunque pur sempre di una legge che finisce per ridisegnare la figura del giudice e che come tale è destinata ad incidere e caratterizzare la magistratura, anche se purtroppo in modo negativo in quanto dall'articolato esce un modello di giudice che lascia sconfortati e che si può sintetizzare in quello del magistrato ambizioso e conformista. In proposito ricorda come nel corso dell'ultima seduta è stato inferto un ulteriore colpo al sistema che ha contribuito a delineare tale modello di giudice, riferendosi alle nuove previsioni in tema di illecito disciplinare ed in particolare alla configurazione quale illecito della cosiddetta interpretazione creativa.

Dà atto che l'iniziativa in esame presenta taluni aspetti positivi quali la riscrittura della disciplina del tirocinio, l'introduzione della figura dell'assistente del giudice, la previsione della scuola della magistratura - anche se in proposito vi è il fondato timore che la stessa possa essere un "lezionificio" - un nuovo assetto della responsabilità disciplinare, salvo alcuni aspetti che suscitano forti critiche già formulate ed alle quali il senatore Fassone fa rinvio.

Si sofferma quindi su quei punti dell'iniziativa che ritiene fortemente negativi e tali da connotare in senso fortemente critico il giudizio complessivo sull'intervento in esame. In primo luogo la previsione di concorsi separati per l'accesso alle funzioni giudicanti ed a quelle requirenti. Al riguardo il senatore Fassone si interroga su quali potranno essere quelle specifiche e diverse prove che caratterizzeranno l'accesso all'una o all'altra delle funzioni considerate, non riuscendo a pensare ad alcuna materia che non debba essere conosciuta anche da chi ambisce all'esercizio dell'altra funzione.

Ricorda poi che per l'articolo 106 della Costituzione il concorso ivi previsto è idoneo ad abilitare il magistrato allo svolgimento di tutte le funzioni che lo stesso potrà essere chiamato a svolgere e che al più sarebbe dato supporre la previsione di un ulteriore concorso per l'accesso a determinate funzioni, ma in ogni caso ben diversamente dal sistema delineato nell'articolato. Si tratta in realtà del primo passo significativo verso la separazione delle carriere.

Altro punto censurabile della riforma voluta dalla maggioranza è la nuova disciplina della progressione in carriera. E' pur vero - continua il senatore Fassone - che sussiste l'assoluta necessità di rivedere i filtri che si frappongono alla progressione in carriera dei magistrati e che sono espressi al momento dalle leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 in quanto gli stessi si sono rivelati inefficaci alla luce dell'esperienza applicativa. In ogni caso però il sistema dei concorsi indicato dalla riforma della progressione in carriera non può ritenersi la soluzione adatta in quanto un concorso, secondo quella che è la normale accezione del termine, non può ritenersi uno strumento adeguato al fine, perchè tutto incentrato sulla verifica delle competenze tecniche del magistrato, già accertate in occasione dell'accesso in magistratura. Ed invece a rilevare sono altri aspetti che non vengono in alcun modo considerati e che il senatore Fassone indica, tra gli altri, nella tempestività nel rendere giustizia, nel tratto che il giudice deve adottare nel rapporto con le parti e tutti i soggetti che interagiscono con lo stesso e nella laboriosità.

Osserva come dalla riforma venga fuori un magistrato che, ove aspiri legittimamente a fare carriera, dovrà dedicare molto tempo allo studio per preparare concorsi che sono di tipo generalista, costretto quindi ad approfondire discipline che in molti casi non sarà chiamato ad applicare nella specifica esperienza professionale, con riflessi negativi sull'attività, specialmente in tutta una fase della professione che è di regola quella più feconda e che sarà invece interessata dallo svolgimento dei concorsi.

Pur ribadendo la necessità di rivedere l'attuale disciplina della progressione in carriera, il senatore Fassone constata come le soluzioni indicate dalla maggioranza non siano adeguate e la invita a riflettere su di esse prendendo in considerazione anche talune proposte alternative dal medesimo formulate in più occasioni e che si sostanziano nel sistema dei ruoli semiaperti la cui presumibile efficacia è testimoniata anche dai timori espressi in proposito da una parte della magistratura.

Altro punto sul quale formula accenti di forte criticità è quello della nuova riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, interrogandosi in particolare sulla correttezza delle nuove previsioni che consentono al capo dell'ufficio di procura di indirizzare le indagini del sostituto, pena il ritiro della delega, e chiedendosi se le nuove disposizioni non producano piuttosto inefficienze ed effetti di tipo burocratico, specialmente per le procure di medie o grandi dimensioni, riferendosi in particolare alla necessità di richiedere per molti atti il visto del capo dell'ufficio. Si tratta - continua il senatore Fassone - di una riforma micidiale che risponde ad un obiettivo ben preciso quale è quello di verticalizzare e gerarchizzare l'ufficio di procura, anche in considerazione dei criteri di nomina del capo dell'ufficio.

Altro aspetto critico è il sostanziale svuotamento delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura che ne risulta profondamente mutilato, aspetto questo che si pone in senso contrario alle chiare previsioni sul punto della Carta costituzionale.

Il senatore Fassone si chiede quindi perché si sia intervenuto così puntualmente nel ridefinire la composizione dei consigli giudiziari per poi non attribuire ad essi compiti adeguati alla nuova configurazione, constatandosi come essi finiranno per occuparsi prevalentemente di tabelle, per non parlare, da un diverso punto di vista, del forte impatto anche di ordine economico, derivante dall'elevato numero di commissioni di concorso da istituire.

Altro punto critico è quello delle norme proposte in materia disciplinare, sul quale rinvia alle valutazioni già espresse.

Negativo è poi il giudizio sul sistema delle riserve dei posti per l'accesso alle diverse funzioni in quanto eccessivamente rigido per cui è da prevedere con quasi certezza che esso darà luogo per due o tre anni a numerose vacanze.

Osserva infine che, pur riconoscendo - come già accennato - la presenza di alcune novità positive, il giudizio complessivo del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo non può che essere fortemente negativo in quanto gli obiettivi politici della riforma sopra ricordati non sono condivisibili e determinano, in concreto, una minore indipendenza dei giudici.

 

Interviene il senatore ZANCAN il quale dichiara il voto contrario del Gruppo Verdi e manifesta apprezzamento per le considerazioni del senatore Fassone anche perchè magistrato e quindi testimone diretto dei problemi e delle criticità che la riforma intenderebbe risolvere. Dal disegno complessivo dell'intervento in discussione esce la figura di un magistrato penoso, di un "burocrate piccolo piccolo", schiacciato da una carriera verticistica, preoccupato piu' a fare concorsi che a lavorare, assillato da minacce di provvedimenti disciplinari, vacillante nell'esercizio delle funzioni giudicanti e di contro del tutto privato di autonomia nello svolgimento di quelle requirenti.

Richiama quindi l'attenzione sul colpo finale inferto nel corso dell'ultima seduta quale è stato quello di configurare come illecito disciplinare l'interpretazione creativa con l'effetto di rendere il magistrato pavido ed ossequioso auspicando, in considerazione di tutto, che la riforma non entri mai in vigore.

Passa poi a considerare nel dettaglio i punti di maggiore criticità dell'articolato e osserva innanzitutto che con esso si è realizzata nei fatti la separazione delle carriere, che nuocerà all'esercizio in particolare della funzione requirente creando magistrati superpoliziotti. Altro aspetto fortemente discutibile è quello concernente il meccanismo degli esami ed il rilievo attribuito ai titoli in dette valutazioni. Si interroga su come si possa ancora attribuire tanta importanza ai fini della progressione in carriera a pubblicazioni e quant'altro riconducibile a concetto di titolo a discapito di altri criteri che non sono presi in considerazione, quali l'attività svolta. Del tutto sbagliata è poi la disciplina dell'accesso in magistratura e della progressione in carriera che può dirsi contraria al decoro della magistratura medesima. Con la riforma della disciplina dei consigli giudiziari si è persa una grande occasione in quanto la soluzione adeguata sarebbe stata quella di attribuire ai consigli, maggiormente qualificati nella nuova composizione, la funzione di giudicare i magistrati ai fini della progressione di carriera. Quanto poi alla nuova disciplina dell'illecito disciplinare non si può non osservare criticamente come la maggioranza in tale materia abbia espresso il meglio di sè, con particolare riferimento alle limitazioni introdotte alla partecipazione dei magistrati ad iniziative in qualche modo collegabili a soggetti politici.

 

Interviene il sottosegretario VALENTINO per osservare brevemente come le limitazioni introdotte non esprimono una sfiducia nella magistratura o un disvalore dell'attività politica, in quanto si giustificano per il fatto che nello svolgimento dell'attività politica medesima si diviene parti, in contrasto con quella posizione di terzietà e di indipendenza che è propria della funzione dei giudici.

 

Riprende il senatore ZANCAN per ribadire come le citate disposizioni in realtà siano offensive per i magistrati poiché introducono presunzioni di parzialità non accettabili quando invece ben altre situazioni possono determinarle e andrebbero prese in considerazione, citando il caso di talune esperienze personali del magistrato che talora finiscono per condizionare il giudice nell'esercizio della giurisidizione. Quanto poi alla giurisprudenza creativa, la previsione di un illecito disciplinare in proposito riporta la magistratura indietro agli anni '60 quando ben difficilmente i giudici si discostavano dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione ed osserva come si possono ipotizzare incertezze applicative anche con riferimento ai quelli che saranno i rapporti tra i pronunciamenti di merito e di legittimità.

Altro aspetto censurabile riguarda la nuova organizzazione degli uffici di procura dalla quale in particolare deriva un sistema di sostituti deresponsabilizzati che dovranno avere l'assenso del capo per tutta un serie di provvedimenti, anche di scarso rilievo, da cui è dato ipotizzare la precostituzione di criteri standard e di parametri fissi di decisione che sono contrari ad una buona amministrazione della giustizia. Il senatore Zancan osserva poi che come avvocato non può non manifestare forti perplessità sulla nuova figura di pubblico ministero che esce dalla riforma che è nella sostanza quella di un burocrate dedito per lo più alla preparazione dei concorsi.

Ritorna quindi sul tema degli illeciti disciplinari per interrogarsi se anche per i giudici della Corte costituzionale sarà possibile ipotizzare l'illecito disciplinare di interpretazione creativa, riferendosi al cosiddetto diritto vivente elaborato in molti casi dalla Corte.

Conclude ribadendo la ferma contrarietà alla riforma voluta dalla maggioranza, che ritiene inoltre suscettibile di consentire ingerenze politiche nell'amministrazione della giustizia.

 

Il senatore TIRELLI dichiara il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 21,30.

 


GIUSTIZIA (2a)

giovedi' 25 settembre 2003

266a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il ministro per la giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

In sede di dichiarazione di voto finale ha parola il senatore DALLA CHIESA per esprimere, a nome del gruppo Margherita-Democratici di Sinistra-l'Ulivo, un giudizio nettamente negativo sulla riforma.

A partire dall'impostazione iniziale data dal Governo, ribadita poi dal cosiddetto maximendamento, il disegno di riforma è risultato inficiato da un approccio non condivisibile in quanto caratterizzato dall'esclusivo obiettivo di risolvere in forma autoreferenziale i problemi della giustizia. Si è voluto, insomma, dare prevalenza al tentativo di affrontare i problemi interni ed organizzativi del sistema, anziché agli aspetti inerenti alla efficacia del servizio-giustizia. Si è assunto in buona sostanza esclusivamente il punto di vista degli operatori trascurando quello dei cittadini, che del servizio risultano essere i destinatari. A suo avviso, solo partendo dai bisogni del cittadino che denuncia profonda insoddisfazione a causa dei costi elevati, delle lentezze ingiustificabili, delle inefficienze e disfunzioni che sperimenta ogni qual volta si confronta con il sistema giudiziario, si sarebbe potuto delineare un nuovo ordinamento giudiziario che contenesse quegli aspetti di organicità sistemica e completezza che erano nelle ambizioni del Governo e della maggioranza.

Ebbene, dopo un anno e mezzo di discussioni il risultato è del tutto deludente anche perché nel testo in approvazione appare del tutto assente la problematica, tanto cara al Ministro, della produttività dei magistrati e quella di un utilizzo più razionale delle risorse destinate al funzionamento del sistema giudiziario. Sarebbe stato auspicabile, a tal fine, prevedere una gestione di tipo manageriale degli uffici, soprattutto per quelli di grandi dimensioni, analogamente a quanto avviene in strutture complesse quali le Università e gli ospedali, al fine di poter valutare il servizio in termini di efficacia ed efficienza nonchè i costi e i benefici e non invece lasciare le incombenze organizzative e gestionali a magistrati le cui competenze riguardano specificamente l'esercizio della funzione giurisdizionale, e non i profili da ultimo menzionati.

Il disegno di riforma così come elaborato nel corso dell'esame in Commissione appare peraltro, a giudizio dell'oratore, connotato da una eccessiva burocratizzazione degli assetti di vertice che è facile prevedere determinerà distorsioni o comunque risulterà non applicato.

Il senatore Dalla Chiesa, contesta poi, relativamente alle norme che disciplinano le sanzioni disciplinari una volontà punitiva da parte del Governo nei confronti di quanti, nell'assolvimento dei loro doveri d'ufficio, non risulteranno graditi al mondo politico. Se infatti appare del tutto condivisibile esigere da parte della magistratura il massimo del rigore comportamentale in nome del senso del dovere e dello Stato, eguale rigore deve essere chiesto all'insieme della pubblica amministrazione e al mondo politico. Non possono infatti coesistere zone nelle quali al alcuni si impone intransigenza, imparzialità e rigore con altre nelle quali è tollerata l'irresponsabilità più completa.

Conclusivamente, nel ribadire il voto contrario del gruppo di appartenenza, il senatore Dalla Chiesa annuncia che nella successiva fase di esame in Assemblea la sua parte politica intende confermare la sua opposizione al disegno di riforma nelle parti in cui esso si mostra parziale, autoreferenziale e punitivo, non facendo mancare proposte migliorative ove si vorrà scegliere la strada del miglioramento del servizio-giustizia dato ai cittadini.

 

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sottolineando innanzitutto che l'insieme delle novità proposte con il testo che la Commissione si accinge a licenziare risulta di portata così significativa che a suo avviso è senz'altro corretto parlare di un intervento di riforma dell'ordinamento giudiziario. I contenuti di tale intervento rappresentano, nelle intenzioni del Governo e della maggioranza, innegabilmente un contributo di grande rilievo verso un decisivo miglioramento dell'efficienza della macchina giudiziaria, anche se certo non possono non ritenersi da soli esaustivi del complesso dei problemi che affliggono la giustizia italiana i quali necessitano anche di ulteriori interventi sui versanti della riforma delle procedure nonché del quadro di diritto sostanziale tanto in materia civile quanto in materia penale.

Si tratta in ogni caso non solo di un intervento riformatore che intende venire incontro ai bisogni dei cittadini, ma altresì di un intervento che recepisce, in ordine ad alcuni profili di importanza centrale, indicazioni che da tempo sono state oggetto di proposte avanzate dalla magistratura associata, quali in primo luogo il principio della temporaneità degli uffici direttivi e l'introduzione dell'ufficio dell'ausiliario del giudice. Per quanto riguarda poi l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, va evidenziata sia la rilevante portata di questa innovazione sia il fatto che l'assetto della Scuola è stato definito in modo da assicurare alla stessa una posizione di assoluta autonomia, dovendosi al tempo stesso ricordare come proposte volte all'istituzione di un simile organismo erano state avanzate nella scorsa legislatura anche mediante disegni di legge presentati dall'allora maggioranza.

Per quel che concerne poi la materia disciplinare la scelta a favore di una tipizzazione degli illeciti recepisce gli esiti di un lungo e approfondito dibattito e corrisponde anche alla necessità di assicurare una maggiore tutela al singolo magistrato rispetto a quelle possibilità di oscillazione della giurisprudenza in materia disciplinare che sono eccessivamente ampie nel quadro normativo vigente, mentre per quel che specificamente attiene alla previsioni relative al divieto di iscrizione o adesione a partiti politici, ovvero a forme organizzative equivalenti, e al divieto di partecipare alle attività svolte da questi soggetti a meno che le stesse non abbiano carattere scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico deve rilevarsi da un lato come questa previsione non impedisca l'adesione a soggetti associativi non aventi finalità politiche, né la partecipazione alle attività degli stessi e dall'altro come effettivamente la partecipazione a certe attività aventi una connotazione politica può pregiudicare quanto meno quell'immagine di imparzialità del magistrato che costituisce un presupposto irrinunciabile per la credibilità della funzione giudiziaria.

Vi sono peraltro aspetti del testo definito dalla Commissione sui quali indubbiamente vi è una netta contrapposizione tra maggioranza e opposizione. Fra questi di rilevanza centrale è senz'altro il tema della distinzione delle funzioni, che costituisce una scelta di fondo dell'impianto complessivo del disegno riformatore, fondata sulla convinzione dell'attuale maggioranza che la stessa sia indispensabile tanto al fine di una maggiore efficienza nel complessivo funzionamento della macchina giudiziaria, quanto allo scopo di un rafforzamento deciso della terzietà e imparzialità del giudice.

 

Il presidente Antonino CARUSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sottolineando che la riforma delineata nel testo che la Commissione si appresta a varare definitivamente potrà in futuro essere giudicata positivamente o negativamente a seconda dei punti di vista e in base ai risultati che concretamente produrrà, ma quello che fin da oggi si può dire con certezza è che non si tratta di una "riforma gattopardesca", essendo innegabile che gli interventi delineati nell'articolato elaborato dalla Commissione produrranno senz'altro degli effetti. Sotto questo profilo il progetto di riforma rappresenta un vero e proprio "scatto di orgoglio" della politica rispetto al quale è da auspicare un analogo "scatto di orgoglio" da parte della magistratura e, in generale, un atteggiamento nei confronti delle proposte contenute nel testo in votazione aperto ad un confronto nel merito e non viziato da chiusure aprioristiche.

 

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Luigi BOBBIO a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1296, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare interventi di coordinamento formale eventualmente necessari, a proporre l'assorbimento nel disegno di legge n. 1296 dei disegni di legge nn. 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536 e, infine, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

 

La seduta termina alle ore 9,15.

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 17 SETTEMBRE 2002

79ª seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14.

 

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(558) CIRAMI. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura.

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti.

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Il relatore BOSCETTO riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo soffermandosi sul disegno di legge n. 1296, assunto come testo di riferimento della Commissione di merito, in relazione al quale illustra il seguente schema di parere:

"La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1296, rileva che l'articolo 1 non dà luogo a rilievi di ordine costituzionale. Al riguardo evidenzia che il disegno di legge riguarda materie di esclusiva competenza statuale, non contrasta con fonti di livello comunitario, né con competenze regionali, né di altri enti locali. Non si ravvisa inoltre la necessità di una legislazione organica, ai sensi della VII disposizione transitoria della Costituzione, come già chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 1974, ove si afferma che "le norme sull'ordinamento giudiziario, ex articolo 108 della Costituzione, non esprimono una posizione differenziata e sono modificabili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente". La riserva di cui all'articolo 108, primo comma, poi, è soddisfatta anche da una legge delega.

Per quanto concerne l'articolo 2 appare congruo l'aver previsto qualificazioni particolari, rappresentative di situazioni che vanno oltre il semplice conseguimento della laurea in giurisprudenza, con avvenuta esperienza "sul campo". Desta perplessità la non omogeneità delle tre qualificazioni indicate, soprattutto quella dell'aver conseguito l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla Pubblica amministrazione: la soglia per la qualificazione potrebbe elevarsi prevedendo l'avvenuto superamento del concorso con conseguente attività lavorativa di almeno due anni alle dipendenze della Pubblica amministrazione. Non sembra, tuttavia, che la disomogeneità crei problemi di compatibilità costituzionale trattandosi di stabilire qualificazioni di accesso al concorso, come tali sufficientemente ragionevoli ex articolo 3 della Costituzione. Pare, da ultimo, utile non dimenticare, previa attenta valutazione della sperimentazione in corso, la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nulla rileva, sotto il profilo costituzionale, per quanto riguarda la lettera b).

Quanto all'articolo 3, si osserva che l'unico punto che possa implicare problemi di rilevanza costituzionale è quello che prevede la nomina di magistrati componenti del Comitato direttivo della scuola da parte del CSM, di concerto con il Ministro della giustizia (ai sensi della lettera c). Occorre verificare se tale disposizione violi la previsione di cui all'articolo 105 della Costituzione e, previamente, se l'ambito normativo possa essere completamente sussunto nell'articolo 110 della Costituzione, potendosi ipotizzare che l'istituzione e il funzionamento della scuola rientrino fra le competenze di organizzazione spettanti al Ministero della giustizia. Purtuttavia, la previsione di cui al comma 1, lettera g) impinge nello status dei magistrati. Il concerto è, tuttavia, costituzionalmente compatibile, come ha affermato, in materia di incarichi direttivi, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 379 del 9 luglio1992 e nei limiti di essa.

L'articolo 4 non dà luogo a rilievi costituzionali: appare congruo nel merito e stabilisce princìpi e criteri direttivi plurimi e specifici.

Si osserva, inoltre, che la norma di cui all'articolo 5 non affronta esplicitamente in problema se l'imparzialità del giudice ex articolo 111 della Costituzione sia garantita laddove egli sia comunque intercambiabile con il pubblico accusatore. Non potendosi approfondire nella presente sede delibativa l'enorme problema a monte, si esprime un parere di nulla osta riguardo alla soluzione adottata che fornisce una risposta implicita. Quanto all'attestato di idoneità rilasciato dalla scuola, si rinvia a quanto espresso a proposito dell'articolo 3.

Rilevato che l'articolo 6 non dà adito a rilievi costituzionali, si osserva che i princìpi e criteri direttivi recati dall'articolo 7 appaiono troppo generici, per cui la norma risulta in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. Se poi si intendesse avvalersi dei criteri di cui agli articoli 17 e seguenti del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, la norma dovrebbe, comunque, essere riformulata.

Si osserva altresì che la disposizione di cui all'articolo 8 non appare in linea con l'oggetto del disegno di legge, per cui sarebbe preferibile affidare la particolare materia a un separato disegno di legge che tenga conto, fra l'altro, degli altri disegni di legge in materia, i quali, peraltro, non sono suscettibili di rilievi sotto il profilo costituzionale. Si propone, in ogni caso, di integrare la delega con l'espressa previsione del ricorso all'istituzione di sezioni distaccate di Corte d'appello, tenendo presente che il secondo grado di giurisdizione è stato interessato significativamente, ma indirettamente, dalla riorganizzazione del primo grado (giudice unico) acquisendo nuove attribuzioni giurisdizionali senza che la distribuzione sul territorio venisse minimamente modificata per cui si ritiene necessario che gli strumenti previsti dalla delega siano completi e fortemente flessibili, un'esigenza confermata dalle numerose iniziative legislative in materia, che evidentemente sono espressione di un disagio diffuso di cui i proponenti si sono fatti interpreti.

Con riguardo agli articoli 9, 10 e 11, si rileva che la Commissione speciale per le funzioni di legittimità risulta composta da membri nominati dal CSM che li sceglie fra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia. La Corte costituzionale ha rilevato al riguardo la necessità di un rapporto di collaborazione fra Consiglio superiore della Magistratura e Ministro al fine di assicurare il coordinamento dell'articolo 110 con le disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, secondo comma, della Costituzione. Vi sono, infatti, competenze ministeriali riconosciute costituzionalmente compatibili che comunque si ripercuotono sulla posizione dei magistrati: ad esempio la proposta, concertata con l'apposita commissione "Uffici" del CSM, per il conferimento di incarichi direttivi, da sottoporre al plenum, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 195 del 1958. Si tratta di comprendere se le norme in esame attengono strettamente allo status dei magistrati di cui all'articolo 105 della Costituzione, ovvero si pongono nell'ambito dell'articolo 110 della Costituzione. Una soluzione analoga a quella adottata per gli incarichi direttivi (proposta concertata) non aprirebbe spazi a ipotesi di incostituzionalità.

Nulla avendo da rilevare a proposito dell'articolo 12, si osserva che l'indennità di trasferta di cui all'articolo 13 sembra ricollegabile solo all'attività dei magistrati non residenti nel distretto giudiziario del Lazio, visto che diversamente opinando si rischierebbe di violare l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo dell'eguaglianza e della ragionevolezza. Si sottolinea, peraltro, che la normativa non appare tale da giustificare una diversità di trattamento fra magistrati (ordinari e speciali) che esercitano funzioni di legittimità e quelli che esercitano funzioni centralizzate non giurisdizionali. Si segnala, in proposito, la contrarietà espressa dalla Corte dei conti circa la discriminazione che si verificherebbe tra i consiglieri assegnati a sezioni giurisdizionali e quelli assegnati a sezioni di controllo o consultive. Analoghe considerazioni valgono a proposito dei giudici amministrativi.

Sui disegni di legge in titolo, esaminati congiuntamente, la Commissione esprime, pertanto, parere favorevole con le suddette osservazioni riferite, in quanto compatibili, a tutti i provvedimenti connessi al disegno di legge n. 1296.

La Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento, la pubblicazione del presente parere. ".

 

La Sottocommissione approva, quindi, lo schema di parere illustrato dal relatore.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 1° OTTOBRE 2002

82ª seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Interviene il sottosegretario di Stato Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,00.

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore BOSCETTO riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

 

Su proposta del relatore la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di completare l'illustrazione e l'esame dei suddetti emendamenti.

 

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 2 OTTOBRE 2002

83ª seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,20.

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni in parte non ostativo)

 

Il relatore BOSCETTO illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole con osservazioni sull'emendamento 1.10, in relazione al quale evidenzia l'opportunità di precisare se la Commissione speciale cui si fa riferimento sia quella istituita dall'articolo 10. In merito all'emendamento 1.37, ricordando le osservazioni espresse lo scorso 17 settembre a proposito della genericità dei princìpi e criteri direttivi recati dall'articolo 7, sottolinea l'esigenza di precisare i princìpi e criteri direttivi della delega da esso disposta, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. In relazione agli emendamenti 1.38 e 1.40 rileva inoltre l'inopportunità di sopprimere il termine di riferimento per l'espressione dei pareri parlamentari sugli emanandi schemi di decreti legislativi.

Soffermandosi sull'emendamento 3.1 esprime apprezzamento per il recepimento delle osservazioni formulate dalla Commissione lo scorso 17 settembre sull'articolo 3, circa la previsione del concerto con il Ministro della giustizia nella nomina dei magistrati componenti del Comitato direttivo della Scuola da parte del CSM, ma osserva che alla lettera c), come risulta modificata dall'emendamento, si prefigura la nomina di due magistrati da parte del Consiglio Superiore della Magistratura su proposta, rispettivamente, del primo Presidente della Corte di cassazione e del Procuratore generale della Corte di cassazione, proposta che potrebbe costituire un vincolo per la decisione da assumere da parte del CSM, in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale del 12 dicembre 1963, n. 168; in relazione allo stesso emendamento osserva inoltre che alla lettera l) si prevede che il CSM operi delle verifiche di professionalità senza tuttavia specificare le conseguenze di tali verifiche le quali, invece, nella formulazione della lettera l) proposta dall'emendamento 3.50, vengono precisate con riferimento all'avanzamento economico.

In relazione agli emendamenti 4.35, 4.36 e 4.51, osserva poi che si configura un'inopportuna differenziazione fra i rappresentanti del Consiglio regionale nei consigli giudiziari nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, che, ai sensi della lettera h) dell'articolo 4, comma 1, come novellata dall'emendamento 4.51, dovrebbero essere eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo Consiglio, ed i rappresentanti del Consiglio regionale nei Consigli giudiziari degli altri distretti, di cui alla lettera f), come modificata dagli emendamenti 4.35 e 4.36, per i quali non si applicherebbero invece le suddette condizioni; segnala al riguardo che l'emendamento 4.50 propone un'integrazione della lettera g) volta a fissare un quorum esclusivamente per l'elezione dei rappresentanti supplenti dei Consigli regionali.

Dopo aver osservato che l'emendamento 4.68 avrebbe maggiore senso logico sopprimendo la parola "non", il relatore rileva che l'emendamento 4.193, sebbene ampli la portata delle materie in merito alle quali possono intervenire i rappresentanti dei Consigli regionali, non appare per questo in contrasto con la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni in materia ordinamento civile e penale e giurisdizione, che è riservata allo Stato.

In relazione agli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.9 ribadisce le osservazioni espresse nel parere del 17 settembre a proposito dell'attestato di idoneità rilasciato dalla Scuola, che in base alla citata sentenza costituzionale n. 168 del 1963 non può costituire un vincolo formale all'autonomia del CSM nelle decisioni che esso è chiamato ad assumere in materia di incarichi; rileva al riguardo che non osta all'autonomia del CSM la previsione dell'acquisizione di pareri come quello prefigurato dall'emendamento 5.8.

Per quanto concerne l'emendamento 6.10 propone infine di invitare la Commissione di merito a valutare se l'automaticità della proroga nei casi ivi previsti non possa determinare il rischio di un uso strumentale del conferimento dei processi.

Propone altresì di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo, nei termini proposti.

La seduta termina alle ore 14,30.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 9 OTTOBRE 2002

85ª seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente

MAGNALBO'

 

 

La seduta inizia alle ore 14,20.

 

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere su ulteriori emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore BOSCETTO illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo da 1.100 a 1.108 e da 8.1 a 8.0.107, proponendo di esprimere un parere non ostativo, non avendovi riscontrato profili meritevoli di rilievi, per quanto di competenza.

 

Concorda la Sottocommissione.

 

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDI' 6 MAGGIO 2003

124ª seduta

 

 

Presidenza del Presidente PASTORE

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere su ulteriori emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore BOSCETTO illustra l'emendamento 1.1000 del Governo al disegno di legge in titolo ed i subemendamenti ad esso riferiti, soffermandosi in particolare sulle disposizioni dell'emendamento governativo che regolamentano l'ufficio del pubblico ministero e che prevedono il rafforzamento dei poteri del capo dell'ufficio stesso, nonché sulle disposizioni del medesimo emendamento 1.1000 che prevedono la possibilità di progressione attraverso procedure concorsuali interne, in merito alle quali rileva come esse non confliggano con il dettato costituzionale ed in particolare con l'articolo 107, penultimo comma, della Costituzione, il quale non preclude una valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dei magistrati.

ilevato come le ulteriori disposizioni proposte dall'emendamento 1.1000 e dai subemendamenti ad esso riferiti esprimano scelte di merito che non presentano profili di incongruità o di contrasto con principi costituzionali, propone alla Sottocommissione di esprimere parere non ostativo su tale emendamento e sui subemendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 

La seduta termina alle ore 14,55.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDi' 27 MAGGIO 2003

127a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte favorevole su parte degli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

 

Il relatore BOSCETTO riferisce sugli emendamenti 1.2000/1 e 1.2000/2, nonché su parte degli emendamenti e subemendamenti riferiti all’articolo 2 del disegno di legge in titolo, e in particolare sugli emendamenti da 2.100 a 2.1000/30, nonché sull’emendamento del Governo 2.1000 fino alle parole “per non più di 3 volte”.

Propone di esprimere un parere non ostativo sull’emendamento 2.1000/29, osservando tuttavia che sarebbe preferibile non fissare un limite d’età per l’accesso alla magistratura. Segnala alla Sottocommissione l’emendamento 2.1000/30, che consente di tutelare la posizione di coloro i quali si siano laureati anteriormente all’anno accademico 1998/99, evitando così che questi siano penalizzati, proponendo di esprimere un parere favorevole su tale emendamento.

Propone, infine, di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti precedentemente indicati e di rinviare l'esame degli ulteriori emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI’ 11 giugno 2003

275a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

(omissis)

 

IN SEDE CONSULTIVA

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità.

(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Il relatore BOSCETTO riferisce sulle audizioni informali dei rappresentanti dei magistrati amministrativi sull’emendamento 2.1000, presentato dal Governo, recante modifiche alla normativa che disciplina il reclutamento dei magistrati al Consiglio di Stato, e dei rappresentanti dei magistrati contabili sul subemendamento 2.1000/41, che introduce una modifica strutturale nelle funzioni dei magistrati della Corte dei conti.

L’emendamento 2.1000 porta l'aliquota di accesso al Consiglio di Stato mediante concorso alla metà dei posti disponibili; prevede, inoltre, che la metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso sia riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali. Il relatore rileva in particolare la previsione di un parere, da parte della Commissione del consiglio di presidenza sulle nomine a consigliere di Stato dal ruolo dei magistrati dei TAR, che include opportunamente anche componenti non togati.

Riferisce, quindi, che i rappresentanti dei magistrati dei TAR hanno sottolineato l’opportunità di prevedere una distinzione tra i consiglieri di Stato in ragione delle funzioni esercitate, consultiva o giurisdizionale, in analogia a quanto si prevede per le funzioni requirenti e giudicanti dei magistrati ordinari. Hanno inoltre insistito affinché sia consentito anche ai consiglieri dei TAR con solo un anno di anzianità di partecipare al concorso pubblico, ritenendo non fondata l’obiezione secondo cui nel caso di accesso di magistrati giovani al Consiglio di Stato, questi si troverebbero a partecipare a un giudizio di appello su sentenze pronunciate da colleghi più anziani.

Ritiene, quindi, che si possa esprimere un parere favorevole circa la compatibilità dell’emendamento citato con le disposizioni costituzionali, nonché sulla sua congruità e opportunità.

Rileva, poi, che il subemendamento 2.1000/41 per la Corte dei Conti propone una distinzione tra le funzioni superiori giurisdizionali e di controllo, esercitate dai magistrati in servizio presso le sedi centrali e la sezione siciliana e le funzioni esercitate, invece, presso le sezioni regionali. In proposito, i magistrati della Corte dei conti hanno obiettato che la novità, ovvero l'individuazione di un nucleo di funzioni definite "superiori" non sarebbe compatibile con gli articoli 100 e 103 della Costituzione, che postulano il carattere unitario delle funzioni giurisdizionale e di controllo della Corte dei Conti e inoltre violerebbe l’articolo 135 della Costituzione, che rimette la nomina di un terzo dei giudici della Corte costituzionale alle supreme magistrature ordinaria e amministrative. Si è osservato, inoltre, che all’attività consultiva svolta dalla Corte dei conti nei confronti dello Stato dovrebbe essere riconosciuta la stessa dignità della funzione giurisdizionale e che semmai si dovrebbero elevare i requisiti di idoneità previsti per la partecipazione ai concorsi.

Il relatore esprime perplessità per la circostanza che le norme illustrate sarebbero immediatamente precettive, mentre il complesso delle disposizioni del disegno di legge hanno prevalentemente un contenuto di delega.

Ricorda, da ultimo, che nel corso delle audizioni è stata rilevata la mancata osservanza della norma che prevede che i provvedimenti legislativi che importino modifica alle attribuzioni della Corte dei conti e che comunque riguardino il suo ordinamento siano adottati previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti.

In conclusione, propone un parere favorevole, con osservazioni, del seguente tenore:

“La Commissione, esaminati l'emendamento del Governo 2.1000, nella parte che inserisce un nuovo comma dopo l'articolo 2, comma 1, il subemendamento del Governo 2.1000/41 e gli altri subemendamenti, manifesta perplessità sulla natura immediatamente precettiva di alcune disposizioni contenute negli emendamenti in un contesto di delegazione legislativa ed esprime comunque un parere favorevole sull'emendamento 2.1000, nella parte indicata, che modifica la disciplina di accesso al Consiglio di Stato valorizzando le procedure concorsuali: segnala, in proposito, l'opportunità di qualificare meglio l'anzianità professionale dei partecipanti, con particolare riguardo ai magistrati dei TAR, che fruiscono della riserva della metà dei posti messi a concorso. La Commissione, inoltre, condivide la scelta di mantenere, nel Consiglio di Stato, il ruolo unico dei magistrati, senza distinzione tra le funzioni esercitate, consultive o giurisdizionali e condivide la nuova composizione della Commissione chiamata a formulare il parere sulle nomine a consigliere di Stato dal ruolo dei magistrati dei TAR, che tiene nella dovuta considerazione anche i componenti non togati.

Quanto al subemendamento del Governo 2.1000/41, la Commissione esprime un parere non ostativo invitando tuttavia a valutare se sia opportuno introdurre una differenza tra le funzioni esercitate nella Corte dei Conti, attraverso l'individuazione di funzioni superiori giurisdizionali e di controllo, che comunque non sembra in contrasto con il sistema delle norme costituzionali riguardante la Corte dei Conti, in particolare con l'articolo 135 della Costituzione.

La Commissione, infine, esprime un parere di nulla osta sugli altri subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000.”

 

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore VILLONE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

martedi’ 8 LUGLIO 2003

136a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere non ostativo sull’emendamento 2.2 e sugli emendamenti all’articolo 3. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

 

Prosegue l’esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1296, rinviato nella seduta dell’ 11 giugno 2003.

 

Il relatore BOSCETTO riferisce sull’emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) nonché su tutti gli emendamenti e subemendamenti riferiti all’articolo 3 del disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo. Propone, inoltre, di rinviare l’esame dei restanti emendamenti riferiti ai successivi articoli.

 

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

martedi' 23 settembre 2003

145a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Interviene il sottosegretario di Stato Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

 

Prosegue l’esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta dell’8 luglio 2003.

 

Il relatore BOSCETTO illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 14 del disegno di legge in titolo; si sofferma in particolare sull’emendamento 7.100 (nuovo testo) del relatore e segnala l’esigenza di invitare la Commissione di merito ad un più chiaro coordinamento tra la previsione di cui al comma 1, lettera b), numero 4), la quale prevede che la violazione dei doveri di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e), e le successive lettera h) numero 1), ed i) numero 1), le quali sembrano sanzionare tali violazioni in via del tutto autonoma. Segnala inoltre l’esigenza di invitare la Commissione di merito a modificare la lettera d), numero 6), che qualifica come illecito disciplinare per i magistrati “l’iscrizione a partiti o movimenti politici o lo svolgimento di attività ad essi inerenti”: dopo aver ricordato che, in base all’articolo 98, comma terzo, della Costituzione la legge può limitare il diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, ritiene che debba essere individuato più chiaramente quali siano le “attività ad essi inerenti” il cui svolgimento costituisce per i magistrati illecito disciplinare e segnala altresì l’esigenza di invitare la Commissione di merito a riformulare tale disposizione evitando che da essa possa derivare un’irragionevole e indebita compressione della libertà di espressione del pensiero dei soggetti interessati.

 

Il senatore MALAN, premesso che la finalità della disposizione di cui alla lettera d), numero 6 è la tutela dell’immagine di imparzialità del magistrato, sottolinea come l’articolo 98, comma terzo, della Costituzione faccia esplicito riferimento all’iscrizione a partiti politici. Rileva come la partecipazione a manifestazioni e feste di partito ovvero l’intervento come relatore a convegni o addirittura a comizi possa, in realtà, palesare egualmente l’appartenenza del magistrato ad una parte politica, anche in assenza di una formale iscrizione ad un partito; tuttavia la Costituzione consente espressamente alla legge di limitare per i magistrati l’iscrizione a partiti politici, facendo riferimento a tale dato formale. In conclusione, ritiene che la Commissione di merito dovrebbe riformulare la disposizione in questione esplicitando che essa è dettata in attuazione dell’articolo 98, comma terzo, della Costituzione.

 

Il relatore BOSCETTO, concordando con l’osservazione del senatore Malan, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni formulate sull’emendamento 7.100 (nuovo testo), e un parere non ostativo sul complesso dei rimanenti emendamenti al disegno di legge in titolo.

 

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDI' 24 OTTOBRE 2002

127a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

 

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge recante, tra l'altro, delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Per quanto di competenza, richiama le osservazioni e le richieste di chiarimento contenute nell'apposita nota di lettura del Servizio del bilancio, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 6, 8, 12 e 13 del provvedimento. Per quanto riguarda la clausola di copertura indicata nell'articolo 14, comma 1, fa presente che: relativamente alla lettera a), l'accantonamento, ivi utilizzato, non sussiste nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2003; relativamente alla lettera b), non sussistono sufficienti risorse finanziarie nell'accantonamento ivi indicato per gli anni 2002 e 2004; e, infine, con riferimento alla lettera c), occorre avere conferma che le risorse ivi indicate sussistano anche con riferimento alla corrispondente voce della tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2003. Passando all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnala che gli emendamenti 1.13, 2.2, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera c)), 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.33, 3.34, 3.36, 3.42, 3.46, 10.4, 10.6, 10.7, 10.17 e 13.4 sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati, né coperti. Con riferimento agli emendamenti 1.37 e 8.0.1, si segnala che anch'essi sono privi della quantificazione complessiva dell'onere, cui peraltro sembra incongruamente provvedersi mediante l'introduzione di un'imposta di scopo (commi 2, 3 e 4 del secondo emendamento) i cui effetti compensativi andrebbero comunque quantificati, eventualmente richiedendo la predisposizione di un'apposita relazione tecnica. Occorre poi valutare – eventualmente chiedendo la predisposizione della relazione tecnica - gli effetti degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera l)), 3.50 (che intervengono in relazione alla progressione economica e/o di carriera dei magistrati) e 4.193. In relazione al parere da rendere sull'articolo 4, comma 1, lettera f) del testo, occorre inoltre valutare gli emendamenti 4.35, 4.36, 4.37, 4.47, 4.51, 4.195 e, in relazione al parere sull'articolo 12 del testo, l'emendamento 12.2. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Preso atto della complessità dei rilievi formulati dal relatore, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre del tempo necessario per svolgere i conseguenti approfondimenti.

 

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

Conviene la Sottocommissione.

 

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDI' 7 NOVEMBRE 2002

 

131a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

 

La seduta inizia alle ore 9,20.

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 ottobre scorso.

 

Il sottosegretario TANZI chiede un breve rinvio dell'esame per procedere ad ulteriori approfondimenti su talune questioni emerse con riferimento al testo in esame.

 

Il presidente AZZOLLINI invita il Governo a svolgere rapidamente tali approfondimenti e a fornire in breve tempo le risposte attese dalla Sottocommissione.

 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,35.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 28 GENNAIO 2003

 

149a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti sospeso nella seduta antimeridiana del 7 novembre scorso.

 

Il relatore NOCCO, dopo aver richiamato alcune considerazioni già svolte nella seduta antimeridiana del 7 novembre 2002, interviene per aggiornare la relazione già svolta sia con riferimento ai nuovi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, sia al fine di tener conto delle recenti novità introdotte alla legge di contabilità nazionale. Rileva, quindi, l'opportunità di prevedere specifiche autorizzazioni di spesa in relazione a ciascuna disposizione suscettibile di maggiori oneri, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica. Occorre, altresì, valutare se le suddette disposizioni possano configurarsi quali limiti massimi di spesa, ovvero diano luogo al riconoscimento di diritti soggettivi, richiedendo, in tal caso, un'apposita clausola di salvaguardia: al riguardo, segnala gli articoli 3 (comma 1, lettere a), b) e c) concernenti la Scuola della magistratura e recanti oneri di primo impianto nonché spese di funzionamento), 4 (comma 1, lettere a) e f), riguardante l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché l'ampliamento dei componenti dei Consigli giudiziari presso le Corti d'appello), 8 (comma 1, lettera e), relativo alle spese di primo impianto nonché a quelle di funzionamento le quali devono trovare un'esplicita coincidenza temporale con i risparmi, impiegati a compensazione, derivanti dalle norme di cui alla lettera h)), 10 (comma 6, concernente i compensi dei componenti della Commissione speciale per le funzioni di legittimità, da istituire presso il CSM) e 13 (recante le indennità dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità). In merito all'articolo 6, come indicato dal Servizio del bilancio, occorre acquisire chiarimenti in merito ai trattamenti economici da corrispondere al termine del periodo di svolgimento degli incarichi direttivi ivi indicati, mentre con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera b), segnala che il meccanismo compensativo ivi previsto non sembra idoneo a garantire, come sostenuto nella relazione tecnica, l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto concerne l'articolo 12, i cui effetti finanziari non sono stati presi in considerazione nella relazione tecnica, esso sembra comportare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Per quanto riguarda la clausola di copertura indicata nell'articolo 14, comma 1, fa presente che, relativamente alla lettera a), l'accantonamento ivi utilizzato non sussiste nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2003, mentre, con riferimento alla lettera c), occorre avere conferma della disponibilità delle risorse ivi indicate.

Quanto alle ulteriori proposte di modifica, segnala che gli emendamenti 1.13, 2.2, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera c)), 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.33, 3.34, 3.36, 3.42, 3.46, 4.193, 8.73, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.28, 8.29, 8.42, 8.43, 8.74 (limitatamente alla lettera b-ter)), 8.68, 8.0.100, 8.0.101, 8.0.102, 8.0.103, 8.0.104, 8.0.105, 8.0.106, 10.4, 10.6, 10.7, 10.17 e 13.4 sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti. Gli emendamenti 1.37 e 8.0.1, inoltre, sono privi della quantificazione complessiva dell'onere, cui peraltro sembra incongruamente provvedersi mediante l'introduzione di un'imposta di scopo (commi 2, 3 e 4 del secondo emendamento) i cui effetti compensativi andrebbero comunque quantificati, eventualmente richiedendo la predisposizione di un'apposita relazione tecnica. Occorre poi valutare – eventualmente chiedendo la predisposizione della relazione tecnica - gli effetti degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera l)) e 3.50, in quanto intervengono in relazione alla progressione economica o di carriera dei magistrati. Auspica quindi la valutazione degli effetti finanziari relativi agli emendamenti 8.30, 8.31, 8.32 e 8.67. Richiama, inoltre, l'opportunità di un'attenta valutazione degli emendamenti 4.35, 4.36, 4.37, 4.47, 4.51 e 4.195 in ordine al parere da rendere sull'articolo 4, comma 1, lettera f), del testo; dell'emendamento 8.39 riferito all'articolo 8 e dell'emendamento 12.2 concernente l'articolo 12. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

In considerazione della complessità delle questioni sollevate dal relatore, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire al Governo di effettuare gli opportuni approfondimenti.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 4 FEBBRAIO 2003

153a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

 

Il sottosegretario VEGAS deposita agli atti della Commissione un documento contenente alcuni chiarimenti relativi alle osservazioni svolte dal relatore.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare l'esame per consentire alla Commissione di prendere visione della suddetta documentazione.

 

Conviene unanime la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDI' 5 FEBBRAIO 2003

155a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Sulla base delle osservazioni indicate nel documento depositato nella seduta di ieri dal sottosegretario Vegas, il relatore NOCCO illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) All'articolo 8, lettera b) sostituire le parole da: "attraverso la fusione" fino alla fine del periodo con le altre: "esclusivamente attraverso accorpamenti o fusioni di Corti di appello, tribunali e uffici del giudice di pace già esistenti";

b) all'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente comma :"1-bis. Per le finalità di cui alle lettere e) e h) è autorizzata la spesa massima di 5.784.318 euro per l'anno 2003 e di 11.568.635 euro a decorrere dall'anno 2004, a cui si provvede con i risparmi derivanti dalle norme di attuazione delle lettere a) e b)."

c) sostituire l'articolo 14 con il seguente: "1. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola della magistratura, di cui all'articolo 3, lettera a), è autorizzata la spesa massima di 2.519.276 euro per l'anno 2003 e di 5.038.552 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 60.219 euro per l'anno 2003 e 120.438 euro a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento del Comitato direttivo di cui all'articolo 3, lettera c).

2. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa massima di 244.850 euro per l'anno 2003 e di 489.700 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 8.522 euro per l'anno 2003 e 17.044 euro a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi alla lettera a), 236.328 euro per l'anno 2003 e 472.656 euro a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi alla lettera f).

3. Per gli oneri connessi alle spese di allestimento degli uffici giudiziari da istituire ai sensi dell'articolo 8, lettere e) ed h), è autorizzata la spesa massima di 816.000 euro a decorrere dall'anno 2003.

4. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 6, è autorizzata la spesa massima di 9.422 euro per l'anno 2003 e 18.843 euro a decorrere dall'anno 2004.

5. Per le finalità di cui all'articolo 13 la spesa prevista è determinata in 2.096.840 euro per l'anno 2003 e 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

6. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 5.686.388 euro per l'anno 2003 e 10.207.301 euroa decorrere dall'anno 2004, si provvede:

a) quanto a 5.257.546 euro, per l'anno 2003, e 9.421.091 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 428.842 euro, per l'anno 2003, e a 786.210 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." "

 

Dopo un intervento del senatore CADDEO, volto a chiedere chiarimenti in merito alle norme contenute nell'articolo 6, il senatore MICHELINI rileva che l'emendamento 8.74 non è suscettibile di comportare maggiori oneri.

 

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che la Commissione non ha ancora concluso l'esame del testo, per la parte di competenza, fa presente che, in ogni caso, una idonea riformulazione dell'emendamento 8.74 può conciliare le questioni ivi indicate con i connessi profili della copertura finanziaria. Propone, infine, di rinviare l'esame ad altra seduta.

 

Conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15.


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDI' 6 FEBBRAIO 2003

156a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio: parere favorevole sul testo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; richiesta di relazione tecnica sugli emendamenti 1.37 e 8.0.1)

 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI, in merito alle disposizioni contenute nella lettera b) dell'articolo 8, propone di precisare l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Il sottosegretario VEGAS, poi, ricorda che nella legge finanziaria per l'anno 2003 non esiste alcun accantonamento nel Fondo speciale di conto capitale relativamente al Ministero della giustizia: atteso, peraltro, che le spese per l'arredo di mobili della Scuola della Magistratura possono essere sostenute ricorrendo all'accensione di contratti di leasing, queste ultime rappresentano senz'altro oneri di parte corrente.

 

Dopo un intervento del senatore CADDEO volto a sottolineare come tale ultima procedura non sembri conforme alle norme di contabilità nazionale, il presidente AZZOLLINI precisa che le spese in questione non riguardano l'acquisto o la costruzione di beni immobili, bensì le attrezzature e gli arredi.

 

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il relatore NOCCO formula una nuova proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) all'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente comma :"1-bis. Per le finalità di cui alle lettere e) e h) è autorizzata la spesa massima di 5.784.318 euro per l'anno 2003 e di 11.568.635 euro a decorrere dall'anno 2004, a cui si provvede con i risparmi derivanti dalle norme di attuazione delle lettere a) e b)."

b) sostituire l'articolo 14 con il seguente: "1. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola della magistratura, di cui all'articolo 3, lettera a), è autorizzata la spesa massima di 2.519.276 euro per l'anno 2003 e di 5.038.552 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 60.219 euro per l'anno 2003 e 120.438 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento del Comitato direttivo di cui all'articolo 3, lettera c).

2. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa massima di 244.850 euro per l'anno 2003 e di 489.700 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 8.522 euro per l'anno 2003 e 17.044 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi alla lettera a), 236.328 euro per l'anno 2003, e 472.656 euro a decorrere dall'anno 2004 per gli oneri connessi alla lettera f).

3. Dalle disposizioni di cui all'articolo 8, lettera b), non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Per gli oneri connessi alle spese di allestimento degli uffici giudiziari da istituire ai sensi dell'articolo 8, lettere e) ed h), è autorizzata la spesa massima di 816.000 euro, a decorrere dall'anno 2003.

5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 6, è autorizzata la spesa massima di 9.422 euro per l'anno 2003 e 18.843 euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Per le finalità di cui all'articolo 13 la spesa prevista è determinata in 2.096.840 euro per l'anno 2003 e 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

7. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 5.686.388 euro per l'anno 2003 e 10.207.301 euro,a decorrere dall'anno 2004, si provvede:

a) quanto a 5.257.546 euro, per l'anno 2003, e 9.421.091 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 428.842 euro, per l'anno 2003, e a 786.210 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." ".

 

Posta ai voti, la proposta del relatore viene approvata.

 

Si passa all'esame degli emendamenti.

 

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle indicazioni fornite dal relatore nella seduta del 28 gennaio, propone di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sugli emendamenti 1.37 e 8.0.1.

 

Conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 19 FEBBRAIO 2003

162a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,50.

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame, ad eccezione degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1, 3.50, 8.30, 8.31, 8.32, 8.67, 1.37 e 8.0.1. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

 

Il relatore FERRARA, per quanto di competenza e in relazione al parere reso sul testo, rileva che, per gli emendamenti 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera c)), 3.12, 3.16, 3.36, 3.42, 3.46, 4.35, 4.51, 4.193, 4.195, 8.73, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.28, 8.29, 8.39, 8.42, 8.43, 8.74 (nuovo testo), 8.68, 10.4, 10.6, 10.7 e 10.17 occorre valutare la compatibilità delle relative disposizioni che sembrano comportare nuovi o maggiori oneri con una clausola di copertura configurata quale limite massimo di spesa, mentre per gli emendamenti 1.13, 3.2, 3.4, 3.5, 3.11, 3.13, 3.33, 3.34 e 13.4 la suddetta compatibilità non sembra comunque sussistere. Segnala, inoltre, gli emendamenti 2.2, 3.7, 8.0.100, 8.0.101, 8.0.102, 8.0.103, 8.0.104, 8.0.105 e 8.0.106 che sembrano comportare maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria. Occorre poi valutare – eventualmente chiedendo la predisposizione della relazione tecnica – gli effetti degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera l)) e 3.50, in quanto intervengono in relazione alla progressione economica e/o di carriera dei magistrati.

Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 8.30, 8.31, 8.32 e 8.67. Ricorda infine che sugli emendamenti 1.37 e 8.0.1 è stata richiesta la predisposizione di un'apposita relazione tecnica e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Interviene il senatore MICHELINI per rilevare come l'emendamento 8.74 (nuovo testo), che va comunque analizzato distintamente in relazione alle disposizioni che lo compongono, non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la prevista delega di funzioni amministrative è finalizzata comunque a conseguire risparmi di spesa in relazione alla nuova articolazione delle sedi degli uffici giudiziari, prevista nell'emendamento stesso.

 

Dopo un breve intervento del senatore MORANDO, inteso a prospettare la sostituzione nel testo dell'emendamento 8.74 (nuovo testo) della parola "nonché" con le parole "per la", interviene il presidente AZZOLLINI per rammentare come le osservazioni del relatore sull'emendamento in questione appaiano conformi all'orientamento espresso dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 1545, inerente le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, preso atto delle osservazioni del relatore, esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati, in quanto comportano maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria.

 

Preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il relatore FERRARA propone il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1, 3.50, 8.30, 8.31, 8.32, 8.67, 1.37 e 8.0.1, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera c)), 3.12, 3.16, 3.36, 3.42, 3.46, 4.35, 4.51, 4.193, 4.195, 8.73, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.28, 8.29, 8.39, 8.42, 8.43, 8.74 (nuovo testo) 8.68, 10.4, 10.6, 10.7, 10.17, 1.13, 3.2, 3.4, 3.5, 3.11, 3.13, 3.33, 3.34, 13.4, 2.2, 3.7, 8.0.100, 8.0.101, 8.0.102, 8.0.103, 8.0.104, 8.0.105 e 8.0.106, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.".

 

Posta ai voti, tale proposta è approvata dalla Sottocommissione.

 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 


 

 

 

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 16 APRILE 2003

190a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

 

La seduta inizia alle ore 16,20.

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 febbraio scorso.

 

Il relatore NOCCO, con riferimento agli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, osserva, per quanto di competenza e in relazione al parere reso sul testo, che restano da valutare – eventualmente chiedendo la predisposizione della relazione tecnica – gli effetti degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera l)) e 3.50, in quanto intervengono in relazione alla progressione economica e/o di carriera dei magistrati. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 8.30, 8.31, 8.32 e 8.67. Segnala, infine, che sugli emendamenti 1.37 e 8.0.1 è pervenuta una relazione tecnica verificata non positivamente, in quanto essi danno luogo a maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria, e che non vi sono osservazioni sul restante emendamento 8.74 (ulteriore nuovo testo).

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle ore 16,45.

 


 

 

 

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

GIOVEDI' 8 MAGGIO 2003

 

194a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

 

La seduta inizia alle ore 9,20.

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 aprile.

 

Il relatore NOCCO osserva che si tratta degli emendamenti 1.1000, 1.2000, 1.3000, 2.1000, 3.1000, 5.1000, 6.1000, 6.0.1000, 7.1000, 9.1000, 10.1000, 11.1000 e 12.1000 al disegno di legge recante - tra l'altro - delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Per quanto di competenza, relativamente ai profili di copertura, segnala che gli emendamenti 1.1000 e 3.1000, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, comportano maggiori oneri senza tuttavia indicare le risorse con cui farvi fronte. In merito ai profili della quantificazione, con riferimento all'emendamento 1.1000, concernente la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, fa poi presente che gli oneri connessi derivano sia dall'accesso alle funzioni di secondo grado e di legittimità, disposto anticipatamente rispetto all'attuale disciplina (lettera a), numero 11, lettere h) e j)), sia dai concorsi banditi per la copertura delle rispettive vacanze nei posti tra funzione requirente e giudicante, il cui ammontare è commisurato al numero dei partecipanti. Per quanto concerne il primo aspetto osserva, come indicato dal Servizio del bilancio, che si tratta di posti vacanti che, in mancanza delle nuove norme, sarebbero stati comunque attribuiti in base al decorso del tempo. A differenza di quanto indicato nella relazione tecnica, ai fini della corretta quantificazione degli oneri, sarebbe tuttavia necessario avere indicazioni sulla differenza, per ciascun anno, tra i posti che si mettono a concorso e quelli che sarebbero stati conferiti a seguito del raggiungimento delle soglie di anzianità di servizio, in quanto quest'ultimo rappresenta il presupposto sul quale è parametrato lo stanziamento di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto attiene, poi, ai concorsi per il passaggio tra funzione requirente e giudicante, fa presente che le lettere h), j), m) e n) del medesimo numero 11 introducono un meccanismo di copertura dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado e di legittimità, attraverso il bando di appositi concorsi. La copertura integrale dei posti vacanti in ciascuna funzione è, in via astratta, assicurata annualmente dal suddetto meccanismo automatico di determinazione dei posti da bandire. Tuttavia, tale automaticità comporta, ad esempio, che il passaggio di alcuni giudici dalla funzione giudicante a quella requirente, al fine di coprire i posti vacanti, determina inevitabilmente vacanze di organico nella funzione giudicante stessa per l'anno successivo e, dunque, l'indizione di un concorso per ricoprire i posti che a loro volta sono stati resi disponibili. Sebbene, da un lato, una parte delle vacanze nella funzione giudicante sia compensata da un simmetrico meccanismo previsto per la funzione requirente, dall'altro, attualmente, una delle due funzioni non è svolta, e quindi il sistema previsto, nel suo complesso, comporta un numero di partecipanti potenziali estremamente elevato che rende la quantificazione dell'onere significativamente maggiore rispetto a quello indicato nella relazione tecnica. In particolare, poi, segnala, come indicato dal Servizio del bilancio e dalla Ragioneria generale dello Stato, che le parole "classe stipendiale" indicate nelle lettere b) e c) del numero 2, dovrebbero essere sostituite con le altre "classi di anzianità". Rileva, inoltre, una mancata corrispondenza tra il numero dei partecipanti ai concorsi per le funzioni di legittimità (che in una parte della relazione tecnica è indicato pari a 36, mentre in una successiva pari a 54), oltre ad una carenza di elementi idonei a valutare la congruità di tali stime. Per quanto attiene all'emendamento 3.1000, concernente l'istituzione della Scuola superiore delle professioni giuridiche e di altre tre sedi a competenza interregionale, segnala che la partecipazione ai corsi a titolo oneroso (ipotesi impiegata per la quantificazione dell'onere netto) non trova corrispondenza nel testo della proposta emendativa. In merito alle spese di funzionamento delle sedi decentrate, non risultano chiari i motivi in base ai quali esse sono state stimate pari a meno di un terzo di quella prevista per la sede centrale, né appare condivisibile l'ipotesi che la retribuzione lorda dei docenti della scuola debba essere "almeno" 140 mila euro annui, in quanto, non trattandosi di un tetto di spesa, gli oneri che si prevede di sostenere restano indeterminati.

Osserva, infine, che la relazione tecnica non precisa, come segnalato dal Servizio del bilancio, di quanto personale aggiuntivo si necessiti in conseguenza dell'istituzione delle sedi della Scuola, limitandosi ad affermare che al funzionamento della stessa sarà destinato personale amministrativo già in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, oppure, come previsto dall'emendamento, personale comandato da altre amministrazioni con risorse a carico del bilancio del Ministero della giustizia. Tale previsione sembra determinare che a fronte dei maggiori oneri del personale della Scuola si intenda far fronte a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, contrariamente, quindi, alle modalità di copertura delle leggi di spesa indicate dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978. Con riferimento all'emendamento 6.0.1000, quindi, rileva l'opportunità di valutare se derivino effetti finanziari dalla lettera g), concernente la disciplina del periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico ed il ricollocamento in ruolo del medesimo anche in soprannumero, in quanto non presa in considerazione dalla relazione tecnica.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,40.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

martedi’ 27 maggio 2003

198a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Tanzi

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

(omissis)

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 marzo.

 

Non essendo disponibili i chiarimenti del Governo in merito alle osservazioni formulate dal relatore sugli emendamenti esaminati nelle precedenti sedute, il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, sottolinea la necessità di acquisire, nel più breve tempo possibile, tali elementi informativi al fine di pervenire all’espressione del prescritto parere, proponendo di rinviare il seguito dell’esame.

 

Conviene la Sottocommissione.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI’ 28 MAGGIO 2003

199a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vegas.

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

(omissis)

 

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 marzo.

 

Il relatore NOCCO, fa presente che si tratta degli emendamenti 1.1000/156, 1.1000/157, 1.1000/158, 1.1000/159, 1.1000/160, 1.1000//161 (nuovo testo), 1.1000/162, 1.1000/163, 1.1000/164, 1.1000/165, 1.1000/166, 1.1000/167, 1.1000/168, 1.1000/169, 1.1000/170, 1.1000/171, 1.1000/172, 1.1000/173, 1.1000/174, 1.1000/175, 1.1000/176, 1.1000/177, 1.1000/178, 1.1000/179, 1.1000/180, 1.1000/181, 1.1000/182, 1.1000/183, 1.1000/184, 1.1000/185, 1.1000/186, nonché delle proposte emendative agli emendamenti 2.1000 e 3.1000 riferiti al provvedimento in titolo. Al riguardo segnala che occorre valutare la compatibilità della previsione di ulteriori corsi di formazione indicati negli emendamenti 1.1000/156, 1.1000/157, 2.1000/1 (limitatamente al capoverso a-quater, a-sexies, a-septies, a-octies, a-nonies e a-duodecies), 2.2 (limitatamente al capoverso a-quinquies, a-sexies, a-septies, a-octies, a-nonies e a-duodecies), 3.0 (limitatamente ai capoversi c-bis, c-ter, c-quater, c-quinquies, c-sexies, c-septies, c-octies, c-nonies), 3.1000/15, 3.1000/20, 3.1000/21, 3.1000/19, 3.1000/24, 3.1000/26, 3.1000/27, 3.1000/31, 3.1000/32, 3.1000/33, 3.1000/34, 3.1000/48, 3.1000/57, 3.1000/159 e 3.1000/76 con la copertura finanziaria degli oneri recati dalla Scuola di cui all’articolo 3 eventualmente da configurare come limite massimo di spesa. Segnala, altresì, gli emendamenti 1.1000/180, 2.1000/1 (limitatamente al capoverso a-terdecies), 2.2 (limitatamente al capoverso a-terdecies), 3.0 (limitatamente al capoverso c-decies), 3.1000/1, 3.1000/2, 3.1000/9, 3.1000/12, 3.1000/13, 3.1000/16, 3.1000/49, 3.1000/50, 3.1000/58, 3.1000/68, 3.1000/78 e 3.1000/79, in quanto sembrano comportare maggiori oneri o minori entrate. Occorre acquisire chiarimenti sui riflessi finanziari degli emendamenti 1.1000/162, 1.1000/176, 1.1000/179, 2.100 (ulteriore nuovo testo), 2.1000/32, 3.1000/88 e 3.1000/91. Per quanto concerne l’emendamento 2.1000/41 occorre acquisire chiarimenti sui profili finanziari ad esso connessi, valutando anche l’opportunità di richiedere una relazione tecnica, tenuto conto che la formulazione del capoverso 7 del comma 4 non sembra comunque idonea a garantire l’invarianza degli oneri. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario VEGAS in replica alle osservazioni formulate dal relatore sugli emendamenti 1.1000, 1.2000, 1.3000, 2.1000, 3.1000, 5.1000, 6.1000, 6.0.1000, 7.1000, 9.1000, 10.1000, 11.1000 e 12.1000, fa presente che il termine “classe stipendiale” andrebbe sostituito con quello di “classe di anzianità”, in modo da uniformare i riferimenti previsti nell’articolato. In tal senso, non sembrano conseguire effetti finanziari per il bilancio dello Stato se non quelli derivanti dalle differenze stipendiali dovute all’anticipo dell’acquisizione della classe di anzianità che sono state già quantificate nella relazione tecnica. Sempre con riferimento all’emendamento 1.1000, rileva che la quantificazione degli oneri connessi all’accesso del personale di magistratura alle funzioni di secondo grado e di legittimità, in anticipo, rispetto alle norme vigenti, è stata predisposta sulla base della maturazione dell’anzianità prevista per accedere ai concorsi, in quanto la nuova articolazione delle funzioni non consente, al momento, una quantificazione determinata sulla base della decisione di coprire i posti vacanti. D’altro canto, pur considerando i dati relativi al numero dei posti vacanti attualmente banditi, risultanti dalle statistiche rilevate dal CSM per gli anni 1998 al 2003, si registrerebbe un andamento medio in linea con le previsioni fornite nella relazione tecnica, pari rispettivamente a 91 posti per le funzioni di appello e a 16 per le funzioni di legittimità. Conferma, inoltre, il carattere permanente degli oneri connessi al funzionamento delle Commissioni di concorso, mentre sulla mancata corrispondenza fra il numero dei partecipanti al concorso per le funzioni di legittimità indicato nella relazione tecnica, precisa che il “numero 36” è frutto di un mero errore materiale dovendosi ritenere più corretto il numero di 54. La previsione del numero dei partecipanti è stata determinata sulla base del numero dei posti messi a concorso ed utilizzando un moltiplicatore pari a 4 per ciascun posto bandito. In merito alla differenza tra le spese di vitto, alloggio e viaggio tra i componenti della commissione di concorso ed i partecipanti, si precisa che la divergenza attiene alle spese di viaggio in quanto sono previsti due giorni di permanenza per i componenti delle commissioni ed un giorno per i partecipanti. Il relativo costo è stato calcolato, per i membri delle commissioni, solo per quelli provenienti da sedi diverse da quelle di servizio, mentre, per i partecipanti, la quantificazione è stata effettuata sul numero complessivo dei candidati, indipendentemente dalla sede di provenienza; ciò comporta che il costo medio risulta inevitabilmente più basso rispetto al relativo costo dei componenti delle commissioni. Infine, in relazione ai concorsi per il passaggio dalla funzione requirente e giudicante, il meccanismo adottato prevede una perfetta simmetria nel passaggio dall’una all’altra funzione, in modo tale da non creare posti vacanti nel corso di ciascun anno.

In relazione all’emendamento 3.1000, rileva che le maggiori entrate derivanti dalla partecipazione ai corsi della Scuola, sono state quantificate in modo approssimativo in quanto non incidono sulle valutazioni dell’onere complessivo derivante dalla proposta emendativa in questione. Nell’ambito delle voci di spesa relative ad arredi ed attrezzature, devono intendersi ricomprese anche quelle relative all’allestimento dei locali, acquisibili tramite locazione finanziaria. Per quanto concerne le spese connesse alla messa in sicurezza della Scuola, si specifica che esse debbono intendersi ricomprese nei canoni di locazione finanziaria. In merito alle spese di funzionamento delle sedi decentrate, quantificate nella misura di un terzo rispetto a quelle della sede centrale, si è tenuto conto di alcune voci di spesa non variabili, tra le quali quelle di vigilanza. In merito alla retribuzione del corpo docente, l’onere retributivo è stato determinato con riferimento alle retribuzioni mediamente corrisposte ai docenti universitari, ottenendo un risultato comunque inferiore a quello indicato nella relazione tecnica: tale retribuzione deve quindi considerarsi come limite massimo di spesa. Con riferimento al numero dei partecipanti ai corsi, sulla base di informazioni fornite dal CSM, si è stimato un numero di corsi pari a cinquanta per ogni anno con una durata media di tre giorni. In seguito, tali stime sono state riviste innalzando il numero dei corsi a sessanta, il numero delle giornate aula ed il numero dei partecipanti. Il confronto dei costi per il rimborso spese dei partecipanti ai corsi deve essere effettuato, per ragioni di omogeneità con quello previsto per i partecipanti ai concorsi di cui all'emendamento 1.1000 e non anche con i componenti delle commissioni stesse. La differenza, peraltro poco significativa (pari a dieci euro) è dovuta al fatto che, per i partecipanti ai corsi, sono previste sedi decentrate, mentre per i partecipanti ai concorsi la sede di riferimento è unica. Il numero dei componenti il comitato direttivo è stato determinato pari a sette. La quantificazione, invece, è stata effettuata sulla base di dieci unità; pertanto l’importo di 284 mila euro, inizialmente previsto, dovrebbe essere rideterminato in 204,8 mila euro, ipotizzando, peraltro, che i componenti del comitato risiedono nel luogo dove ha sede la Scuola. L’utilizzo del personale amministrativo presso la Scuola avverrà nell’ambito dell’organico del Ministero della giustizia, escludendo, quindi, nuove assunzioni. L’eventuale impiego di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, non determina nuovi oneri a carico del bilancio statale, in quanto la normativa vigente prevede variazioni compensative tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate (articolo 18, comma 20, della legge n. 290 del 2002). In merito al numero di unità di personale da utilizzare presso la Scuola, si stima nel numero di quindici unità di personale la dotazione organica da destinare alla sede centrale, ed in dieci unità quello da destinare a ciascuna sede decentrata. Si presume che tale personale svolgerà esclusivamente compiti di segreteria.

In merito all’emendamento 6.0.1000 la disposizione di cui alla lettera g) concernente il ricollocamento in ruolo dei magistrati, non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto esso avviene, sia pure in soprannumero, nelle medesime funzioni.

Sull’emendamento 7.1000, precisa che l’eventuale passaggio nella pubblica amministrazione del personale di magistratura dispensato dal servizio, non determina conseguenze di carattere finanziario, in quanto la normativa vigente prevede il mantenimento del trattamento economico in godimento.

In merito all’emendamento 13.1000, concernente l’indennità di trasferta ai magistrati di legittimità che risiedono fuori del distretto della Corte d’appello di Roma, la quantificazione è stata effettuata, in via prudenziale, sulla totalità dei magistrati per la mancanza di elementi utili alla determinazione del numero dei magistrati.

 

In considerazione dei chiarimenti offerti dal Governo, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, al fine di consentire un più proficuo esame delle questioni trattate.

 

Sulla proposta del Presidente, conviene la Sottocommissione ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.