XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Mutilazioni genitali femminili – A.C. 3884 e abb-B - Iter al Senato e alla Camera
Serie: Progetti di legge    Numero: 264    Progressivo: 1
Data: 20/07/05
Descrittori:
DONNE   LESIONI PERSONALI
ORGANI DEL CORPO UMANO   REATI CONTRO IL CORPO E L' ONORE
Riferimenti:
AS n.414/14   AC n.566/14
AC n.3884/14   AC n.150/14
AC n.3282/14   AC n.3867/14
AC n.4204/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Mutilazioni genitali femminili

A.C. 3884 e abb.-B

Iter al Senato e alla Camera

 

n. 264/1

 

xiv legislatura

20 luglio 2005

 


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Giustizia

SIWEB

 

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File: GI0231a1.doc

 


INDICE

Iter al Senato

Progetti di legge

§      A.S. 414, (sen. Consolo), Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale  5

§      A.S. 566, (sen. Boldi ed altri), Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale  9

Esame in sede referente

-       2a Commissione (Giustizia)

Seduta del 1° agosto 2001  17

Seduta del 26 novembre 2002  20

Seduta del 5 febbraio 2003  24

Seduta del 12 febbraio 2003  29

Seduta dell’11 marzo 2003  33

Esame in Assemblea

Seduta del 4 marzo 2003 (nuova assegnazione)37

Esame in sede deliberante

-       2a Commissione (Giustizia)

Seduta del 19 marzo 2003  41

Seduta dell’8 aprile 2003  44

Sede consultiva

§      Pareri resi alla 2a Commissione (Giustizia)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 31 luglio 2001  51

Seduta del 25 settembre 2001  52

Seduta dell’11 marzo 2003  54

Seduta del 1° aprile 2003  55

-       12a Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 1° agosto 2001  56

Seduta dell’11 marzo 2003  57

Iter alla Camera

Progetti di legge

§      A.C. 3884, (sen. Consolo), Modifiche all'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale  63

§      A.C. 150, (on. Cè ed altri), Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale  65

§      A.C. 3282, (on. Giulio Conti), Divieto dell'esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano  71

§      A.C. 3867, (on. Giulio Conti), Misure per la prevenzione delle pratiche di clitoridectomia, escissione e infibulazione e per il trattamento medico degli esiti da esse derivanti75

§      A.C. 4204, (on. Di Virgilio e Palumbo), Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile  81

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 15 ottobre 2002  91

Seduta del 17 ottobre 2002  93

Seduta del 29 gennaio 2003  94

Seduta del 17 giugno 2003  96

Seduta dell’8 luglio 2003  99

Seduta del 17 settembre 2003  101

Seduta del 1° ottobre 2003  102

Seduta dell’8 ottobre 2003  105

Seduta del 23 ottobre 2003  106

Seduta dell’11 novembre 2003  107

Esame in Assemblea

Seduta del 2 dicembre 2003 (nuova assegnazione)111

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia) - XII Commissione (Affari sociali)

Seduta del 10 dicembre 2003  115

Seduta del 21 gennaio 2004  122

Seduta del 4 febbraio 2004  129

Seduta dell’11 febbraio 2004  143

Seduta del 12 febbraio 2004  149

Seduta del 24 febbraio 2004  160

Seduta del 10 marzo 2004  163

Seduta del 17 marzo 2004  169

Seduta del 23 marzo 2004  176

Seduta del 25 marzo 2004  185

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 25 marzo 2004  189

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 25 marzo 2004  193

-       XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Seduta del 24 marzo 2004  195

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       XII Commissione (Affari sociali])

Seduta dell’11 novembre 2003  198

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 30 marzo 2004  202

Seduta del 6 aprile 2004  203

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 30 marzo 2004  204

Seduta del 6 aprile 2004  207

Seduta del 27 aprile 2004  210

Seduta del 28 aprile 2004  211

Relazione delle Commissioni  II (Giustizia) e XII (Affari Sociali)

§      A.C. 150-3282-3867-3884-4204-A , Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale  215

Esame in Assemblea

Seduta del 29 marzo 2004  225

Seduta del 28 aprile 2004  247

Seduta del 29 aprile 2004  297

Seduta del 4 maggio 2004  339

Iter al Senato (2^ lettura)

Proposta di legge

§      A.S. 414-B, (sen. Consolo), Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile  397

Esame in sede referente

-       Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia)

Seduta del 1° luglio 2004  409

Seduta del 22 luglio 2004  415

Seduta del 5 maggio 2005  420

Seduta dell’11 maggio 2005  433

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alle Commissioni 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia)

-       12a Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 7 luglio 2004  441

Seduta del 14 luglio 2004  442

-       Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

Seduta del 6 luglio 2004  445

Seduta del 21 luglio 2004  446

§      Pareri resi all’Assemblea

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 24 maggio 2005  452

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 24 maggio 2005  454

Seduta del 25 maggio 2005  456

Esame in Assemblea

Seduta del 19 maggio 2005  461

Seduta del 24 maggio 2005  467

Seduta del 6 luglio 2005  483

 

 


Iter al Senato

 


Progetti di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 414

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

presentato dal senatore CONSOLO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 9 luglio 2001

 

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

¾¾¾¾¾¾¾¾



Onorevoli Senatori. – L’infibulazione, ultimo retaggio di una tradizione tribale, è ancora presente in alcuni paesi dell’Africa, e ora avviene persino nel nostro paese. Tale pratica, effettuata in genere senza anestesia su bambine di età compresa fra i 4 ed i 7 anni, consiste nella chiusura parziale della labbra vulvari, spesso associata al taglio del clitoride, e comporta in seguito gravi conseguenza per coloro che sono costrette a subirla. Avvengono ora anche in Italia forme di violenza sulla persona, dirette agli organi genitali e consistenti in mutilazioni e altre lesioni, effettuate allo scopo di impedire alla donna che ne è vittima di avere una normale vita sessuale e che sono causa di sofferenze fisiche e psicologiche non solo temporanee. Trattasi di una forma di condizionamento attuata con pratiche affini a quelle dell’imposizione della schiavitù: la stigmatizzazione è una catena simbolica, una cintura di castità incisa nella carne.

 

L’interesse della nostra società è la tutela efficace delle vittime di tali pratiche che non vengono dismesse nel nostro paese, ma rischiano di permeare un certo tessuto subculturale.

Le recenti leggi sulla violenza sessuale e contro lo sfruttamento sessuale dei minori hanno trattato problematiche affini, ma gli episodi di infibulazione tribale hanno una inadeguata rispondenza nelle vecchie norme del codice penale.

Attualmente non vi è altra tutela che quella fornita dall’articolo 582 che concerne il reato di lesioni, punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni. Conseguenze di tale pratica sono, oltre che un penoso condizionamento degli organi genitali, che impedisce il naturale piacere degli atti d’amore, la necessità di un intervento chirurgico al momento del parto: giuridicamente è persino difficile ricondurre tali conseguenze ulteriori nell’ambito dell’evento del reato in senso stretto. Inoltre possono verificarsi delle infezioni, ma anche in questo caso, le lesioni sono considerate gravi solo nel caso estremo di «pericolo per la vita» e gravissime solo se il giudice ravvisi «una malattia insanabile», considerata la specifica casistica contenuta nell’articolo 583 del codice penale.

Peraltro, la particolarità del fatto qui considerato rispetto alle comuni lesioni consiste soprattutto nell’elemento soggettivo: non vi è solo la volontà dell’evento lesivo in sè, ma anche il dolo specifico consistente nel fine ulteriore di produrre gravi conseguenze condizionanti le funzioni dell’apparato sessuale e quindi la vita sessuale della vittima.

Per la donna, anche quando viene a trovarsi in Italia, non vi è una efficace tutela, e pertanto è necessario prevedere in modo esplicito, in tali casi, la sanzione prevista per le lesioni gravissime in luogo di quella, ormai meramente simbolica, della reclusione da sei mesi a tre anni prevista per le lesioni in genere.

Va poi aggiunta una speciale aggravante nel caso di reato commesso su minore.

Un altro problema deriva dalla difficoltà di applicare la legge italiana a fatti che generalmente avvengono fuori dal territorio dello Stato: poichè si possono solamente perseguire queste pratiche quando si riesce a provare che si sono svolte in Italia, è facile quindi l’elusione. A poco serve il dettato dell’articolo 6 del codice penale che considera commesso nel territorio dello Stato il reato se l’evento dannoso si verifica in Italia: è infatti persino dubbio che questo valga a giustificare l’intervento del giudice penale in ogni caso di infezioni insorte successivamente.

La recente legge 3 agosto 1998, n. 269, sullo sfruttamento sessuale dei minori, all’articolo 10 – che sostituisce l’articolo 604 del codice penale – rende punibile il fatto commesso all’estero «quando il fatto è commesso da cittadino italiano, ovvero in danno da cittadino italiano». Tale previsione, valida per tutti i casi di violenza sessuale a minorenne, dovrebbe quanto meno essere estesa anche ai casi di violenza consistente in lesioni agli organi genitali effettuata per qualsiasi scopo diverso da quello terapeutico.

È inoltre opportuno andare oltre il principio del limite territoriale della legge penale italiana in tutti i casi in cui è coinvolto un bene, come l’integrità fisica, di una persona residente in Italia ovvero commesso da persona residente in Italia.

Non intendiamo imporre il nostro ordinamento al resto del mondo, con operazioni di neocolonialismo giudiziario, ma riteniamo che lo straniero deve sapere bene che, venendo ad abitare in Italia, deve adeguarsi quanto meno ai princìpi fondamentali della civile convivenza. Per questo, abbiamo ritenuto di modificare in tal senso anche l’articolo 604 del codice penale, eliminando evidenti disparità fra italiani e stranieri.

 



 


Art. 1.

 

    1. Dopo l’articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

 

    «Art. 583-bis. - (Lesioni e mutilazioni agli organi genitali). – Si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni nel caso di violenza sulla persona, diretta agli organi genitali e consistente in mutilazioni e lesioni, effettuate, in mancanza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima.

 

    Se questa è persona minore la pena è aumentata fino ad un terzo».

 

Art. 2.

 

    1. L’articolo 604 del codice penale, come sostituito dall’articolo 10 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dal seguente:

 

    «Art. 604. - (Fatto commesso all’estero). – Le disposizioni di questa sezione, nonchè quelle previste dagli articoli 583-bis, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da persona residente in Italia, ovvero in danno di persona residente in Italia ovvero in concorso con persona residente in Italia. In quest’ultima ipotesi il soggetto che concorre nel reato è punibile quando trovasi nel territorio dello Stato».

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 566

 

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa dei senatori BOLDI, FRANCO Paolo, VANZO, CHINCARINI, MONTI, PERUZZOTTI, AGONI, CALDEROLI, BRIGNONE, PEDRAZZINI, STIFFONI, CORRADO, PIROVANO, BIANCONI, CARRARA, ALBERTI CASELLATI, FABBRI, IOANNUCCI, PONZO e MORO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2001

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale

¾¾¾¾¾¾¾¾

 



Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge procede dalla considerazione che le diverse comunità di immigrati presenti nel nostro territorio sono portatrici di culture, religioni e costumi che, per determinati aspetti, non sono compatibili con la cultura italiana. Ci si riferisce, in particolare, alla pratica tradizionale, innestata in Italia da extracomunitari provenienti da popolazioni africane o islamiche, di effettuare mutilazioni genitali alle donne. Tale pratica è da considerare parte integrante di ancestrali tradizioni che, associate all’istituzione della poligamia e al «prezzo della donna», cioè all’usanza di pagare la sposa alla famiglia di provenienza, contribuiscono ad asservire le donne, ne fanno oggetti di transazione economica e le riducono alla condizione di esseri subumani, il cui diritto a vivere dipende solo dalla capacità di generare figli e di lavorare per l’uomo. Le mutilazioni genitali femminili più diffuse e cruente sono la clitoridectomia, cioè l’asportazione del clitoride, l’escissione, che consiste nell’amputazione del clitoride e di parte o della totalità delle piccole labbra, e l’infibulazione che comporta l’asportazione del clitoride, di parte o totalità delle piccole e grandi labbra vulvari con la conseguente cucitura delle medesime. I suddetti interventi sono generalmente praticati alle bambine prima del raggiungimento della maturità sessuale, dalle cosiddette «mammane», in condizioni igieniche indescrivibili, aggiungendo così, alla già di per sè devastante mutilazione, anche il grave rischio di infezioni pericolose per la salute delle stesse.

 

    Benché in Italia, in base agli articoli 582 e 583 del codice penale, l’effettuazione delle suddette pratiche sia penalmente perseguibile, si calcola che, tra il 1992 e il 1997, almeno cinquemila bambine abbiano subìto, nel nostro paese, mutilazioni genitali. Si è ritenuto pertanto opportuno procedere alla predisposizione di un disegno di legge che desse specifica regolamentazione alle medesime pratiche, al fine di garantire l’effettivo rispetto del diritto alla dignità personale e all’integrità fisica e morale, nonché della cultura italiana.

    Ed ancora più importante è apparso tutelare i diritti dell’infanzia, adeguandosi a quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e adottando ogni misura necessaria per dare piena attuazione ai diritti sanciti dalla citata Convenzione, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4, 14, 19 e 37 della Convenzione medesima.

    Dunque, obiettivo prioritario del presente disegno di legge è quello di evitare che simili pratiche, lesive della dignità personale, possano essere tollerate anche in un paese, quale il nostro, che afferma di ispirarsi al principio del rispetto della vita e al riconoscimento del valore di ogni essere umano.

    A tale scopo il disegno di legge prevede l’esplicito divieto di praticare qualunque tipo di mutilazione genitale, fatta salva la possibilità che le medesime pratiche siano effettuate, per la salvaguardia della persona, a titolo di cura medica. Si dispone inoltre l’inasprimento delle sanzioni penali già previste nonché l’individuazione di nuove sanzioni da irrogare nell’ipotesi di violazione del suddetto divieto.

 




DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) clitoridectomia: l’asportazione del clitoride;

b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte o di parte delle piccole labbra;

c) infibulazione: l’asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori o dell’intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la cucitura parziale delle labbra vulvari.

 

Art. 2.

(Divieti)

 

1. Le pratiche di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1, comma 1, sono vietate, fatto salvo il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell’autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona.

2. Qualora le mutilazioni genitali di cui all’articolo 1 siano inflitte a un minore e uno o entrambi i genitori siano a conoscenza del fatto, ovvero abbiano in qualunque modo permesso o favorito l’attuazione delle suddette pratiche, il giudice pronuncia la decadenza dalla potestà del genitore resosi responsabile e può, altresì, ordinare l’allontanamento del minore dalla residenza familiare.

 

Art. 3.

(Istituzione di un numero verde)

 

1. È istituito, con decreto del Ministro dell’interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero medesimo, un numero verde finalizzato a garantire l’informazione in riferimento al reato previsto dalla presente legge, nonché a ricevere le denunce, inerenti il medesimo reato, da parte di chiunque ne venga a conoscenza.

 

 

Art. 4.

(Modifiche al capo I del titolo XII del libro II del codice penale)

 

1. Dopo l’articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione sessuale). – Chiunque cagiona ad alcuno una mutilazione genitale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, mediante effettuazione delle pratiche di clitoridectomia, escissione o infibulazione, fatto salvo il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell’autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona, è punito con la reclusione da sette anni a dodici anni.

Chiunque agevola o favorisce in qualsiasi modo l’esecuzione delle mutilazioni genitali di cui al presente articolo è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Qualora i suddetti reati sono commessi da cittadino non italiano si applica, altresì, al termine del periodo di reclusione di cui al periodo precedente, l’immediata e definitiva espulsione dal territorio nazionale.

Art. 583-ter. - (Aggravanti specifiche). – Si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse a chiunque cagiona la mutilazione genitale prevista di cui all’articolo 583-bis, ovvero ne agevola o ne favorisce in qualsiasi modo l’esecuzione, nei confronti di una persona della famiglia, o di un minore di anni quattordici, o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia».

 

Art. 5.

(Sanzioni)

 

1. All’esercente la professione sanitaria che contravviene ai divieti indicati dall’articolo 2 si applica la pena accessoria della interdizione perpetua dall’esercizio della professione.

2. Qualora il reato di cui alla presente legge sia commesso in strutture sanitarie e non sanitarie, siano esse pubbliche, private accreditate o private, il responsabile della struttura stessa è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

3. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l’esecuzione delle pratiche di cui all’articolo 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

 

 


Esame in sede referente

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI’ 1° AGOSTO 2001

9a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

CALLEGARO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,30

 

(omissis)

 

IN SEDE REFERENTE

 

(414) CONSOLO. - Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali al fine di condizionamento sessuale

(Esame e rinvio)

 

Riferisce la senatrice MAGISTRELLI e sottolinea come l'Italia registri purtroppo una posizione preminente in Europa quanto alla presenza di soggetti femminili - circa 30 mila - sottoposti ad infibulazione. Descrive, quindi, la pratica in questione che, ancora presente in alcuni paesi dell'Africa, ove viene effettuata, in genere senza anestesia, su bambine di età compresa fra i quattro e i sette anni, consiste nella chiusura parziale delle labbra vulvari, ed è spesso associata al taglio della clitoride. Le radici alla base di tale pratica che, appunto, si è recentemente diffusa in Italia, in relazione alla presenza di componenti della popolazione appartenenti a quelle culture che ancora la praticano, affondano in antichi retaggi che vedono in essa il modo per condizionare in maniera definitiva la normale vita sessuale della donna sul presupposto della titolarità di un potere di preservazione della castità della donna e di dominanza sulle scelte sessuali della medesima che non potrebbe non essere giudicata affine a una vera e propria forma di schiavitù. Sono poi sotto gli occhi di tutti le conseguenze, sulla salute della persona, di tali pratiche che hanno effetti devastanti. Si va dalla setticemia allo shock emorragico, al tetano, per tacere - poi - delle conseguenze sulle future maternità. Infatti nella fase del parto l'avvenuta formazione di tessuti cicatriziali conseguente alle pratiche in questione può ostacolare la fase espulsiva, determinando al feto danni neurologici, se non addirittura la morte.

La relatrice richiama, poi, l'attenzione della Commissione sugli aspetti più direttamente sociali che la pratica in argomento determina nel Paese - con particolare riferimento alla situazione dei medici cui può presentarsi la difficile decisione di scegliere o meno di effettuare tale intervento se richiesti dai parenti dell'interessata - e rileva come l'eventuale diniego di intervenire da parte del medico non risolva il fenomeno, considerato che resta pur sempre la possibilità di condurre la persona all'estero e qui sottoporla alla pratica considerata. Per non parlare, poi, della deprecabile possibilità che l'intervento sia effettuato senza nessun presidio sanitario da parte di persone assolutamente non qualificate. Infine, fa rilevare come debba purtroppo essere messo in evidenza il ruolo preponderante che hanno le madri o comunque le ascendenti femminili nell'imposizione di siffatta pratica.

Il nuovo articolo 583-bis del codice penale introdotto dall'articolo 1 delinea come autonoma figura delittuosa l'ipotesi di violenza sulla persona diretta agli organi genitali e consistente in mutilazioni e lesioni effettuate, in mancanza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima. Nella nuova fattispecie delittuosa rientrano comportamenti che già oggi, spesso, configurano casi di lesioni gravi o gravissime e che però, in conseguenza della configurazione come "circostanze aggravanti" ai sensi dell'articolo 583 del codice penale, sono attualmente soggette al giudizio di comparazione ai sensi dell'articolo 69 dello stesso codice. L'intervento proposto con il disegno di legge in titolo intende appunto evitare questa possibilità individuando al contempo i limiti edittali minimo e massimo di pena per il reato, in quelli già oggi previsti per la lesione personale gravissima, e cioè la reclusione da sei a dodici anni. Tale proposta è indubbiamente volta ad evidenziare la gravità dei comportamenti in questione.

Il secondo comma dell'articolo 583-bis prevede poi come circostanza aggravante la minore età della persona in danno della quale è commesso il fatto. E' altamente probabile che proprio l'ipotesi aggravata sarebbe quella che ricorrerebbe con più frequenza nella pratica applicativa della norma.

L'articolo 2 introduce alcune significative modifiche al testo del vigente articolo 604 del codice penale, eliminando sia la previsione della richiesta del Ministro della giustizia, sia i limiti di pena a cui fa riferimento l'ultima parte del predetto articolo 604. Inoltre, l'espressione "cittadino italiano" contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo è sostituita con l'altra: "persona residente in Italia". A questo riguardo è evidente l'intento di assicurare alla disposizione richiamata un maggiore ambito di operatività, al fine di rafforzare l'azione di contrasto delle ipotesi criminose ivi considerate, ma appare opportuna una riflessione sugli effetti sistematici che possono derivare dal venir meno del riferimento al "cittadino italiano" e, in particolare, suscitano perplessità le maggiori difficoltà che incontrerebbe il perseguimento di fatti commessi in danno di un cittadino italiano che abbia però all'estero la propria residenza.

 

Il presidente Antonino CARUSO, prendendo atto della complessa articolazione delle problematiche fatte emergere dalla attenta relazione svolta, ritiene che si potrebbe sfruttare la pausa estiva per ulteriormente elaborare le riflessione della Commissione sulla tematica in oggetto. Propone pertanto di rinviare l'esame del disegno di legge.

 

Il senatore CONSOLO tiene tuttavia a mettere in rilievo l'elevata qualità della relazione svolta.

Il senatore GUBETTI svolge alcune brevi riflessioni mirate unicamente a mettere in rilievo alcuni punti da chiarire in merito all'articolo 1 del disegno di legge in titolo. Non vorrebbe, infatti, che la pratica di interventi volti alla sterilizzazione consensuale del soggetto potesse, in quanto non connotata da esigenze terapeutiche, ricadere nella nuova fattispecie di cui all'articolo 583-bis. Medesime considerazioni potrebbero essere formulate in ordine alla pratica della circoncisione. Al riguardo, anzi, non varrebbe invocare che non vi sarebbe il fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima, atteso che - ad avviso di taluno - tale condizionamento avverrebbe, seppure in senso positivo. Evidenzia inoltre ulteriori implicazioni che potrebbero derivare dall'articolo 583-bis e che andrebbero approfondite. Richiama infine l'esigenza di un'attenta disamina della legislazione straniera in argomento.

 

Il sottosegretario Jole SANTELLI informa la Commissione in merito al trattamento normativo riservato a tali pratiche nel Regno Unito e in Francia.

 

La relatrice MAGISTRELLI sottolinea la necessità di un'analisi più approfondita sulle problematiche sottese al disegno di legge in titolo.

 

Il senatore CIRAMI sottolinea la genericità della formulazione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 583-bis nella sua attuale formulazione.

 

Il presidente CALLEGARO rinvia infine il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle ore 16,15.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI’ 26 NOVEMBRE 2002

154a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

BOREA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

 

La seduta inizia alle ore 15,35.

 

(omissis)

 

(414) CONSOLO. - Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali al fine di condizionamento sessuale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 1° agosto 2001.

 

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che anche per questo disegno di legge l'Ufficio di Presidenza, riunitosi il 19 novembre scorso nella composizione allargata ai rappresentanti dei Gruppi, non aveva conseguito di raggiungere una posizione in ordine al prosieguo dell'iter.

 

Il senatore MARITATI, premesso che il provvedimento in titolo riveste peculiare importanza, chiede i motivi per i quali la Commissione dovrebbe eventualmente attribuire priorità ad altri provvedimenti rispetto a quello in oggetto e quali eventualmente questi siano.

 

Il presidente Antonino CARUSO ribadisce che il suo intento è appunto individuare le priorità della Commissione. Nel periodo trascorso dall'inizio della legislatura diversi disegni di legge sono stati iscritti all'ordine del giorno della Commissione senza che si delineasse con chiarezza una loro prognosi di definizione.

 

Segue un ulteriore, breve, intervento del senatore MARITATI, che torna a ribadire l'importanza del disegno di legge in esame.

 

Il senatore FASSONE, a sua volta, sarebbe favorevole ad un rinvio, ma effettuato a data certa, che permetterebbe di coinvolgere, in una fase istruttoria, le comunità straniere che ricorrono alla pratica dell'infibulazione. Tale esigenza ricognitiva è indispensabile per evitare di licenziare un testo che recherebbe un significativo rafforzamento repressivo di tale condotta ma – a suo giudizio – per il fatto di restare comunque estraneo alla diversa cultura da cui la pratica in questione proviene avrebbe soltanto un effetto di annuncio, ma non servirebbe a scoraggiare il fenomeno e, anzi, implicherebbe solo effetti di clandestinizzare tale pratica senza tuttavia eliminarla. In particolare, il senatore Fassone osserva che la legislazione vigente è già in grado di reprimere il fenomeno dell'infibulazione, in applicazione dell'articolo 583 del codice penale.

 

La relatrice MAGISTRELLI ritiene inopportuno entrare oggi nel merito del disegno di legge, anche perché occorrerebbe verificare a quali conclusioni siano giunte le iniziative messe in atto in ambito governativo con l'istituzione di un Comitato ministeriale ad hoc presso la Presidenza del Consiglio per monitorare il fenomeno dell'infibulazione. Inoltre occorrerebbe acquisire ulteriori elementi di conoscenza nell'ambito di attività intraprese nel contesto di organismi internazionali.

 

Il senatore CONSOLO, premesso che nella sua qualità di presentatore del disegno di legge non intende entrare nel merito dello stesso, non può tuttavia fare a meno di sollecitare vivamente la Commissione a rendersi conto della gravità che il fenomeno assume. Rilevato, quindi, che l'intervento del legislatore su tale situazione non può certamente passare attraverso la distinzione tra maggioranza ed opposizione, mette in rilievo che l'aspetto più operativo del provvedimento in titolo è legato alla formulazione dell'articolo 2, il quale permette di punire anche il reato di infibulazione commesso all'estero, obiettivo che applicando la legislazione vigente non può essere raggiunto. Conclusivamente, sollecita la Commissione ad entrare al più presto nel merito del disegno di legge.

 

La relatrice MAGISTRELLI richiama l'attenzione del senatore Consolo sulle delicate implicazioni che si legano alla materia, e – tra l'altro – mette in risalto che le operazioni di infibulazione sovente vedono il padre o la madre della vittima come elementi attivi di tale specifica pratica.

 

Il senatore ZANCAN si sofferma in particolare sui problemi di ordine tecnico sottesi all'articolo 2 del disegno di legge n.414 e sottolinea come principio generale dell'ordinamento italiano ribadito anche da una recente sentenza della Corte di cassazione, in materia di delitti previsti dalla legge italiana e commessi all'estero da cittadino straniero, sia quello che la punibilità degli stessi è subordinata non solo alla richiesta del Ministro della giustizia, alla presenza della persona nel territorio dello Stato e ai limiti di pena indicati nell'articolo 10 del codice penale, ma anche, in conseguenza del disposto di cui al n.3 dello stesso articolo 10, alla circostanza che il fatto sia altresì previsto come reato e dalla legge italiana e dalla legge straniera. Eventuali deroghe a questo principio devono perciò essere prese in considerazione con estrema cautela e ciò non può non indurre ad una attenta riflessione circa la nuova formulazione dell'articolo 604 del codice penale, tanto più che la stessa appare altresì di difficile lettura non essendo chiaro se il requisito della residenza in Italia debba sempre precedere la commissione del fatto o possa anche verificarsi successivamente ad essa.

 

Il senatore TIRELLI fa presente di aver avuto esperienza diretta di casi concreti in cui si era fatto ricorso a pratiche di infibulazione e, pur comprendendo le preoccupazioni cui ha fatto riferimento il senatore Zancan, ritiene che in questa materia debba considerarsi assolutamente prevalente l'esigenza di tutelare pienamente il diritto alla salute anche della persona potenziale vittima di tali pratiche. Condivide pertanto l'esigenza di un inasprimento delle sanzioni penali previste per tali condotte e ritiene che il rischio di una clandestinizzazione delle medesime non costituisca però una ragione sufficiente per non intervenire nel senso di una maggiore severità della repressione penale.

 

Il senatore GUBETTI, dopo aver sottolineato come pratiche quali l'infibulazione determinino una mutilazione permanente di un organo e quindi ricadano senz'altro nell'ipotesi di lesioni personali gravissime, si rifà alle preoccupazioni affacciate dal senatore Zancan e sottolinea come le stesse potrebbero essere superate adottando soluzioni come quella che gli sembra essere stata praticata nel Regno Unito. In quest'ultimo Paese infatti non solo sarebbe stata prevista una sanzione particolarmente severa per l'ipotesi in cui il fatto si verifichi nel territorio dello Stato, ma, al fine di tener conto anche della circostanza che in molti casi gli interessati portano le figlie all'estero e qui sottopongono le stesse alla pratica dell'infibulazione, si sarebbe inoltre previsto che i soggetti interessati al momento di rientrare nello Stato vengono sottoposti ad una visita medica obbligatoria e, qualora si sia fatto ricorso alla predetta pratica, alla famiglia viene negato il reingresso nel Paese.

 

Il senatore CAVALLARO, rifacendosi alle considerazioni emerse nel corso del dibattito e in particolare agli interventi dei senatori Tirelli e Gubetti, ritiene che le problematiche sottese al disegno di legge n.414 abbiano carattere reale e debbano essere affrontate. D'altra parte però l'intervento proposto con l'articolo 1 del disegno di legge si risolverebbe nell'introduzione di quella che sarebbe soltanto una norma manifesto, anche alla luce del fatto che le condotte considerate sono già sanzionate penalmente integrando la fattispecie di lesioni penali gravissime.

Ritiene quindi che la Commissione dovrebbe procedere nell'esame del disegno di legge realizzando un ulteriore approfondimento dei temi che ne sono oggetto. In particolare l'attenzione dovrebbe a suo avviso concentrarsi sia sui profili di carattere preventivo, sia sull'individuazione di misure volte a supportare e a premiare condotte che si muovano nella direzione di un incisivo contrasto delle pratiche di mutilazione o lesione degli organi genitali a fini di condizionamento sessuale.

 

Il senatore MARITATI si dichiara convinto della necessità di affrontare la problematica oggetto del disegno di legge in titolo e sottolinea però come, al riguardo, sia altrettanto ineludibile l'esigenza di un'istruttoria seria ed approfondita. Condivide a questo proposito le considerazioni svolte dalla relatrice Magistrelli ed essendo inoltre evidente che un intervento che si limitasse ad aumentare soltanto la sanzione penale prevista per le condotte in questione risulterebbe del tutto inadeguato.

 

Il senatore CENTARO osserva che sarebbe improprio ritenere che, su un argomento qual'è quello oggetto del disegno di legge n.414, la Commissione si divida fra chi vuole concretamente esaminarlo e chi invece vi si oppone. Vi è - al contrario una generale condivisione circa la necessità di riflettere sulla materia e di affrontare le problematiche ad essa sottese con un intervento che sia realmente efficace. Come è emerso dal dibattito non può considerarsi privo di rilievo il fatto che le condotte considerate nell'articolo 1 del disegno di legge sono già oggi sanzionate penalmente integrando l'ipotesi di lesioni gravissime. Da questo punto di vista un inasprimento della sanzione penale potrebbe rivelarsi una misura puramente simbolica, mentre ben più incisiva potrebbe essere la scelta di operare su versanti diversi, ad esempio rifacendosi anche a quelle soluzioni già praticate da altri Paesi sulle quali pure è stata richiamata l'attenzione nel corso del dibattito odierno.

 

Il senatore BUCCIERO ritiene che, per il tramite della relatrice o della Presidenza della Commissione, sarebbe possibile acquisire quegli ulteriori elementi di conoscenza necessari, secondo quanto emerso dal dibattito, per un adeguato approfondimento e per affrontare le tematiche sottese al disegno di legge in titolo in modo realmente incisivo. Potrebbe quindi fissarsi un termine per lo svolgimento di tale attività e, a seguire, un termine per la presentazione di emendamenti allo stesso disegno di legge.

 

Il senatore CALLEGARO concorda con quanto esposto dal senatore Bucciero.

 

Su proposta del presidente BOREA, la Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 31 gennaio 2003, alle ore 20 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo. Si conviene altresì che entro il 15 gennaio 2003 la relatrice Magistrelli riferirà alla Commissione sugli elementi di conoscenza ulteriori che le sarà stato possibile acquisire in ordine alle problematiche in discussione.

 

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 17,05.


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi’ 5 febbraio 2003

180a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

(414) CONSOLO.- Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre scorso.

 

La relatrice MAGISTRELLI dà conto dell'emendamento 1.1, il quale corrisponde all'intento di farsi carico delle esigenze sottese al disegno di legge in titolo introducendo una specifica circostanza aggravante in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 583, secondo comma, del codice penale.

 

Il senatore FASSONE, nel dare per illustrato il suo emendamento 1.2, richiama l'attenzione della Commissione - come già ha avuto modo di fare nelle precedenti fasi di dibattito - sull'esigenza di ponderare con accuratezza tutti gli effetti che il testo all'esame sarebbe suscettibile di determinare. Paventa - pur essendo informato sull'attento lavoro di verifica sul campo svolto dalla relatrice e anche dal Presidente della Commissione - che si possano produrre effetti opposti a quelli cui il provvedimento è rivolto, quali la marginalizzazione delle persone che si oppongono a tali pratiche disumane ovvero l'interruzione di un processo di allontanamento culturale dalle pratiche in questione. Senza contare che un intervento di natura repressiva potrebbe acutizzare gli aspetti di clandestinità delle pratiche di mutilazione sessuale. Chiede conclusivamente che la Commissione proceda ad incontri informali con rappresentanze delle comunità femminili più specificamente interessate al fenomeno.

Illustra, poi, l'emendamento 1.0.1 preannunziando, peraltro, un orientamento al ritiro anche alla luce delle considerazioni testè svolte.

 

La relatrice MAGISTRELLI esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.1 e parere favorevole sull'emendamento 1.2.

 

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che, se il provvedimento dovesse essere riassegnato in sede deliberante alla Commissione, una volta conclusone l'iter nella sede referente, la Commissione stessa potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di audizioni informali prefigurata dal senatore Fassone. D'altra parte - prosegue il Presidente - la ratio del provvedimento obbedisce appunto alla duplice esigenza di compiere un'operazione che consegua il risultato di lanciare un segnale significativo, pur mantenendosi nell'ambito di una contenuta attività di contrasto. Infine, il Presidente dichiara di condividere il contenuto e la finalità dell'emendamento 1.0.1.

 

A nome del Governo il sottosegretario Iole SANTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, condizionato al mantenimento dell'emendamento 1.0.1 - su cui il parere è pertanto favorevole - e parere contrario sull'emendamento 1.2.

 

A sua volta, la relatrice MAGISTRELLI, modificando il suo precedente parere, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1.

 

Constatata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'emendamento 1.1, resta conseguentemente assorbito l'emendamento 1.2.

 

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 1.0.1 che, fatto proprio dal PRESIDENTE, è posto in votazione ed approvato.

 

Si passa all'articolo 2.

 

La senatrice MAGISTRELLI illustra l'emendamento 2.1 riformulandolo nell'emendamento 2.1(nuovo testo).

 

Il senatore ZICCONE svolge alcune considerazioni le quali - egli sottolinea - non intendono in alcun modo suonare come una presa di posizione contraria all'emendamento, ma rispecchiano solo alcune preoccupazioni che gli sono suggerite dalla sua pregressa esperienza nella materia in questione. In particolare, ritiene che debba essere valutata con estrema prudenza la previsione di deroghe al regime generale delineato negli articoli 7, 8 , 9 e 10 del codice penale per l'ipotesi che il fatto sia commesso all'estero. Senza contare - con specifico riferimento all'emendamento 2.1 (nuovo testo) - che il fatto delittuoso potrebbe essere stato commesso prima che i soggetti presi in considerazione diventino residenti in Italia ed in tal caso la situazione sarebbe alquanto confusa dal punto di vista interpretativo. Si rimette comunque alla relatrice.

 

Il presidente Antonino CARUSO prende atto dello spessore delle considerazioni svolte dal senatore Ziccone: è peraltro convinto che occorra predisporre degli argini effettivi nei confronti del fenomeno delle mutilazioni sessuali.

 

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,40.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 414

 

 

Art. 1.

1.1

Caruso, Magistrelli

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 1. – 1. L'articolo 583, comma secondo, del codice penale, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima"».

 

 

1.2

Fassone

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

 «Art. 1. – 1. Nel comma 2 dell'articolo 583 del codice penale inserire il seguente n. 6):

"6) una mutilazione agli organi genitali effettuata al fine di condizionare le funzioni sessuali della persona offesa"».

 

 

1.0.1

Fassone

 

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

 

 

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 583 del codice penale aggiungere il seguente comma:

"Quando ricorre la circostanza aggravante prevista dal numero 6) del comma 2, non opera il giudizio di equivalenza o di prevalenza tra eventuali circostanze attenuanti, diverse da quella di cui all'articolo 114, e la predetta aggravante. Le circostanze attenuanti sono computate sulla pena individuata in forza del presente articolo"».

 

 

Art. 2.

2.1 (Nuovo testo)

Caruso, Magistrelli

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2. – 1. All'articolo 583 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al n. 4-bis) del secondo comma si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia"».

 

 

2.1

Caruso, Magistrelli

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 583, comma secondo, n. 4-bis) del codice penale si applicano altresì quando il fatto è commesso da persona residente in Italia, ovvero in danno di persona residente in Italia, ovvero in caso di concorso con persona residente in Italia. In quest'ultima ipotesi il soggetto che concorre nel reato è punibile quando trovasi nel territorio dello Stato».

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI’ 12 febbraio 2003

183a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

 

La seduta inizia alle ore 8,50.

 

IN SEDE REFERENTE

(414) CONSOLO.- Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio scorso.

 

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che l'emendamento 2.1 è stato riformulato nell'emendamento 2.1 (nuovo testo), già pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 5 febbraio scorso.

 

Il senatore ZANCAN, intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 2.3, osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 2.1 recepisce in parte le esigenze sottese alla proposta emendativa da lui presentata. In questo senso va infatti valutata la previsione della necessità della richiesta del Ministro della giustizia per la punibilità del fatto commesso all'estero, previsione sulla quale esprime pertanto un giudizio positivo. Il nuovo testo dell'emendamento 2.1 continua invece a non convincerlo laddove non subordina la punibilità del fatto commesso all'estero anche al requisito della presenza del reo nel territorio dello Stato.

 

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 2.2 e dichiara di condividere l'emendamento 2.1 (nuovo testo) la cui previsione giudica assimilabile ad altre disposizioni codicistiche che regolano la punibilità dei fatti commessi all'estero in deroga ai principi generali contenuti negli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale. Al riguardo, a titolo esemplificato, fa riferimento agli articoli 269, 591, 604 e 642 del codice medesimo.

 

Il presidente Antonino CARUSO manifesta perplessità sul suggerimento avanzato dal senatore Zancan volto a subordinare la punibilità dei fatti considerati dal disegno di legge in esame, quando commessi all'esterno, anche al requisito della presenza del reo nel territorio dello Stato.

 

Il senatore CENTARO si sofferma sulla formulazione dell'emendamento 2.1 (nuovo testo) dichiarando di condividerne il merito e osservando come la stessa chiarisca in modo puntuale che l'applicabilità della disposizione contenuta nel nuovo numero 4-bis dell'articolo 583 del codice penale, nel caso di fatto commesso all'estero da cittadino straniero, è subordinata alla circostanza che il reato sia stato posto in essere da persona residente in Italia al momento della commissione del fatto medesimo. Resta quindi esclusa la punibilità nel caso in cui il cittadino straniero sia venuto a risiedere in Italia solo successivamente alla commissione del fatto all'estero.

 

Il senatore ZICCONE concorda con le considerazioni testè svolte dal senatore Centaro, considerando al riguardo superate le perplessità che egli stesso aveva manifestato nella seduta antimeridiana del 5 febbraio scorso, e si dichiara favorevole all'emendamento 2.1 (nuovo testo).

 

Il senatore AYALA concorda con il senatore Ziccone.

 

Il senatore ZANCAN sottolinea che, nel codice penale, la punibilità del cittadino straniero nel caso di fatto commesso all'estero è sempre necessariamente subordinata, oltre che alla richiesta del Ministro della giustizia, anche alla presenza del reo nel territorio dello Stato.

 

Il presidente Antonino CARUSO evidenzia che la norma prende in considerazione non un cittadino straniero qualsiasi, ma un cittadino straniero che si trova in una particolare situazione in quanto residente in Italia.

 

Il senatore FASSONE sottolinea come nelle disposizioni derogatorie delle previsioni di carattere generale contenute negli articoli 9 e 10 del codice penale - disposizioni cui ha fatto in precedenza riferimento - in taluni casi, anche nell'ipotesi di fatto commesso all'estero da cittadino straniero, non è richiesto per la punibilità il requisito della presenza del reo nel territorio dello Stato.

 

Il senatore AYALA osserva però che nei casi ricordati dal senatore Fassone la punibilità è giustificata sempre dal fatto che il reato o è commesso da cittadino italiano ovvero è commesso in danno di cittadino italiano o, ancora, in danno dello Stato italiano.

 

Il senatore CENTARO sottolinea come effettivamente la scelta contenuta nell'emendamento 2.1 (nuovo testo) abbia una portata ulteriore rispetto alle altre disposizioni di carattere derogatorio degli articoli 9 e 10 del codice penale alle quali si è fatto in precedenza riferimento. Si tratta comunque di una scelta consapevole e ribadisce in ogni caso la propria valutazione positiva sull'emendamento.

 

Anche il presidente Antonino CARUSO ribadisce la propria valutazione positiva sull'emendamento 2.1 (nuovo testo) osservando come esso appaia coerente con la finalità di fondo sottesa al disegno di legge in esame, e cioè con l'esigenza di introdurre nell'ordinamento una previsione che renda chiaro come la cultura e la comunità italiana rifiutino in modo assolutamente netto la pratica dell'infibulazione.

 

Il ministro per le pari opportunità Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 (nuovo testo).

 

Con il voto favorevole del senatore ZANCAN - che ritiene che in ogni caso la previsione della richiesta del Ministro della giustizia rappresenterà un filtro adeguato ed eviterà applicazioni inopportune della disposizione di cui al nuovo numero 4-bis dell'articolo 583 del codice penale nell'ipotesi di fatto commesso all'estero - nonché dei senatori AYALA, BOREA, CENTARO, MAGISTRELLI e del presidente Antonino CARUSO, posto ai voti è approvato l'emendamento 2.1 (nuovo testo). Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 2.3.

 

Si passa all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

 

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 2.0.1, sottolineando l'opportunità della previsione per la funzione deterrente che essa potrebbe svolgere.

 

La relatrice MAGISTRELLI esprime parere contrario sull'emendamento 2.0.1 giudicando non convincente l'automatismo che contraddistingue tale proposta ed eccessive le conseguenza che in taluni casi essa potrebbe produrre.

 

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 2.0.1.

 

La Commissione conferisce infine, all'unanimità, mandato alla relatrice Magistrelli a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandola ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

 

La Commissione all'unanimità, con il consenso del ministro per le pari opportunità Stefania PRESTIGIACOMO, delibera altresì di richiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

 

Il presidente Antonino CARUSO assicura che si farà tramite di tale richiesta presso la Presidenza del Senato, dopo aver acquisito il consenso dei rappresentanti dei Gruppi Lega Nord, delle Autonomie e Misto in questo momento non presenti in Commissione.

 

La seduta termina alle ore 9,30 .

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 11 MARZO 2003

 

192ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 15,30

 

IN SEDE REFERENTE

 

(566) BOLDI ed altri. - Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

(Esame e rinvio)

 

Riferisce la senatrice MAGISTRELLI che si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 del disegno di legge sottolineando come tale previsione abbia esclusivamente valenza definitoria e come, in particolare, la stessa provveda ad individuare e distinguere le nozioni di clitoridectomia, di escissione, e di infibulazione. Il successivo articolo 2 prevede invece, al comma 1, il divieto delle pratiche indicate nell'articolo 1 fatta eccezione per il caso in cui le stesse siano poste in essere a titolo di cura medica per la salvaguardia della salute, mentre al comma 2 si stabilisce che nel caso in cui le mutilazioni indicate nell'articolo 1 siano state inflitte ad un minore e uno o entrambi i genitori sia a conoscenza del fatto ovvero abbia in qualunque modo permesso o favorito l'attuazione delle suddette pratiche, il giudice debba pronunciare la decadenza dalla potestà del genitore resosi responsabile e possa inoltre ordinare l'allontanamento del minore dalla residenza familiare.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un numero verde al fine di garantire l'informazione in ordine alle tematiche relative al disegno di legge in titolo, nonché destinato a ricevere le denuncie inerenti i reati contemplati dal disegno di legge medesimo, mentre l'articolo 4 introduce nel codice penale gli articoli 583-bis e 583-ter. Il primo di questi articoli è volto a punire con la reclusione da sette a dodici anni chiunque cagioni una mutilazione genitale dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente mediante le pratiche indicate nell'articolo 1 del disegno di legge e fatto salvo il caso che le stesse siano imposte da esigenze terapeutiche. L'articolo 583-ter individua invece alcune aggravanti specifiche relative al reato di cui al citato articolo 583-bis.

Infine l'articolo 5 del disegno di legge prevede, al comma 1 la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione per l'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti introdotti dall'articolo 2 del disegno di legge; al comma 2 si introduce poi una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del responsabile della struttura sanitaria in cui sia stato commesso il reato previsto dall'articolo 4 dal disegno di legge, e, infine, il comma 3 prevede una sanzione amministrativa nei confronti di chiunque riceva denaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame

 

 


Esame in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

346a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente DINI

 

(omissis)

Allegato B

(omissis)

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ª Commissione permanente Giustizia

in sede deliberante

Sen. CONSOLO Giuseppe

Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale (414)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 12° Sanita'

Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente(Giustizia)

(assegnato in data 04/03/2003 )

(omissis)

 


 

Esame in sede deliberante

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 19 MARZO 2003

198ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

 

(414) CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

 

(566) BOLDI ed altri. – Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale

 

(Discussione congiunta e rinvio)

 

 

La relatrice MAGISTRELLI, dopo aver brevemente riepilogato l'esame in sede referente dei due disegni di legge in titolo ora riassegnati in sede deliberante, propone di procedere alla congiunzione degli stessi, e di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali assumendo come testo base per il prosieguo dell'esame quello già definito in sede referente per il disegno di legge n. 414 nella seduta antimeridiana del 12 febbraio 2003, che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

Conviene la Commissione.

 

La relatrice MAGISTRELLI prende quindi nuovamente la parola per informare la Commissione dell'incontro da lei avuto con la dottoressa Colombo, presidente di un'associazione da tempo impegnata nella lotta contro le pratiche di mutilazione delle donne a fini di condizionamento sessuale. In tale incontro è emerso che i disegni di legge in questo momento all'esame della Commissione giustizia, pur necessari, non possono tuttavia esaurire gli interventi diretti a consentire il superamento di un fenomeno che, proprio per il suo radicamento culturale, non è pensabile possa venire eliminato in poco tempo. Ciò posto, va sottolineato comunque che il testo definito in sede referente appare in grado di fornire una strumentazione penalistica efficace rispetto ai fini che il legislatore si propone, anche se un'ulteriore riflessione andrà fatta con riferimento alla previsione di cui al primo capoverso della lettera b) dell'articolo unico del testo base trattandosi indubbiamente di una disposizione estremamente severa finora utilizzata solo nell'azione di contrasto dei fenomeni criminali di maggiore gravità.

 

Il presidente Antonino CARUSO dà poi conto del parere espresso dalla prima Commissione permanente sul testo assunto a base per il prosieguo dell'esame.

 

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 20 di mercoledì 26 marzo 2003 il termine per la presentazione degli emendamenti a tale testo.

 

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,10.


 

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 414

 

Art. 1.

 

1. All'articolo 583 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima".

 

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Quando ricorre la circostanza aggravante prevista dal numero 4-bis) del secondo comma, non opera il giudizio di equivalenza o di prevalenza tra eventuali circostanze attenuanti, diverse da quella di cui all'articolo 114, e la predetta aggravante. Le circostanze attenuanti sono computate sulla pena individuata in forza del presente articolo.

Le disposizioni di cui al n. 4-bis) del secondo comma si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia".

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 8 APRILE 2003

210ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo ed i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano, per i beni e le attività culturali Pescante e per la giustizia Iole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 21,00.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(414) CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

 

(566) BOLDI ed altri. – Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale

 

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 414. Assorbimento del disegno di legge n. 566)

 

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 marzo scorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame dell'unico emendamento presentato al testo già approvato in sede referente per il disegno di legge n. 414 ed assunto a base per il prosieguo dell'esame nell'ultima seduta.

 

La relatrice MAGISTRELLI illustra l'emendamento 1.1, sottolineando come lo stesso da un lato riformuli il disposto del primo capoverso della lettera b) dell'articolo unico del testo in esame in termini più coerenti con la formulazione di altre disposizioni vigenti in tema di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti e, dall'altro, circoscriva l'operatività della previsione limitandone l'applicabilità a coloro che hanno commesso il fatto per motivi di lucro.

 

Il ministro PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1.

 

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.1.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

 

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo esprimendo una valutazione positiva sia sull'emendamento testé approvato – in quanto lo stesso gli appare idoneo a calibrare più opportunamente la portata della nuova norma - sia sull'intervento nel suo complesso. Al riguardo sottolinea come, pur non essendo la materia in questione priva di una copertura penale, tale intervento risulta però senz'altro opportuno in quanto, oltre a dar seguito ad impegni assunti dall'Italia sul piano internazionale, mediante l'inserimento di una previsione esplicita chiarisce in modo inequivoco il quadro normativo e consente quindi di agevolare sia l'attività giudiziaria sia l'azione di contrasto dei fenomeni considerati.

Unico profilo di perplessità è quello legato al fatto che si perviene all'approvazione del disegno di legge senza un adeguato confronto con le comunità che più potrebbero essere interessate dalla nuova norma, confronto che a suo avviso corrisponde ad una necessità ineludibile e che auspica potrà avvenire nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

 

Il senatore ZANCAN, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo, sottolinea l'importanza del riconoscimento del valore della sessualità femminile operato attraverso il disegno di legge n. 414. Valuta poi positivamente in particolare il fatto che la Commissione abbia considerato la problematica in esame con un approccio specificamente tecnico-giuridico, circoscrivendo il riferimento ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani o stranieri residenti in Italia ovvero in danno dei medesimi. Si è in tal modo evitato il rischio di suscitare l'impressione che il disegno di legge fosse lo strumento di una vera e propria crociata ideologica contro tradizioni e culture diverse.

 

Il senatore CAVALLARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, esprimendo l'auspicio che il nuovo provvedimento normativo sia accompagnato anche da un'efficace azione preventiva sul piano più propriamente sociale.

 

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, sottolineando come il testo che la Commissione si appresta a licenziare rappresenti un'iniziativa importante che tiene conto del carattere imponente assunto dai fenomeni migratori che interessano il Paese e costituisca un segnale forte verso coloro che scelgono di vivere in Italia nella direzione di rendere chiaro ed inequivoco come per questo Paese sia assolutamente irrinunciabile la tutela di alcuni valori. Non condivide invece l'attenzione, emersa in taluni interventi, da riservare alle misure di accompagnamento di tipo educativo.

 

La senatrice ALBERTI CASELLATI annuncia il voto favorevole a nome del Gruppo Forza Italia, in quanto l'iniziativa in esame costituisce una pagina di espressione di civiltà giuridica che riveste notevole valenza culturale, pur nel rispetto delle tradizioni di altri popoli.

 

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione Democratica e di Centro, sottolineando l'importanza dell'elemento caratterizzante la nuova fattispecie penale che è costituito dalla necessaria presenza del fine del condizionamento sessuale. Si tratta di un elemento che consente di escludere talune lesioni dall'ambito applicativo della nuova previsione, come ad esempio si potrebbe ritenere per la circoncisione.

 

Il senatore TIRELLI annuncia il voto favorevole a nome del Gruppo Lega Nord Padania.

 

Il ministro PRESTIGIACOMO esprime la soddisfazione del Governo per il testo che la Commissione si accinge a licenziare. Ritiene poi importante che alla stessa si accompagnino misure di carattere sociale ed informativo che potrebbero essere adottate con l'occasione del prosieguo dei lavori alla Camera dei deputati.

 

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge n. 414 nel testo già approvato in sede referente e con la modifica introdotta nel corso della discussione. Risulta conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 566.

 



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 414

 

1.1

La Relatrice

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente: «Nell'ipotesi di cui al numero 4-bis del secondo comma, nei confronti di chi ha commesso il fatto per motivi di lucro, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al medesimo n. 4-bis, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

 

 


Sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 31 LUGLIO 2001

6a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 

La seduta inizia alle ore 14,15.

 

(414) CONSOLO. - Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore BATTISTI illustra il provvedimento in titolo ed avanza perplessità sulla formulazione dell'articolo 2 che, sostituendo l'articolo 604 del codice penale, prevede la punibilità di fatti commessi all'estero da parte di residenti in Italia, mentre la vigente formulazione della citata disposizione limita l'ambito applicativo ai soli cittadini italiani. Tale previsione crea evidenti disparità di trattamento tra soggetti residenti in Italia e cittadini italiani residenti all'estero. Desta altresì perplessità la eliminazione della previsione secondo la quale il cittadino straniero, che si trovi nella situazione individuata dalla disposizione in esame, è punibile solo quando vi è stata una puntuale richiesta in tal senso da parte del Ministro della giustizia.

 

Il presidente PASTORE dichiara di condividere i rilievi avanzati dal relatore, reputando opportuno una ulteriore riflessione da parte della Sottocommissione.

 

Il senatore BOSCETTO, nel condividere le valutazioni del relatore, ritiene che debba essere altresì considerata la congruità della pena prevista dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 25 SETTEMBRE 2001

9a Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione

PASTORE

 

La seduta inizia alle ore 14,15.

 

(414) CONSOLO. - Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario)

 

Il relatore BATTISTI illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo sull'articolo 1 osservando che sarebbe opportuno costruire la norma in questione come figura autonoma di reato, attesa la difficoltà di ricomprendere i comportamenti descritti nella ipotesi di cui all'articolo 583 del codice penale. La formulazione in esame potrebbe essere altrimenti interpretata come circostanza aggravante del reato di lesioni; e se così dovesse in futuro giudicare la giurisprudenza l'ipotizzato aggravamento di pena potrebbe teoricamente essere eluso in virtù dell'applicazione di quanto stabilito nell'articolo 69 del codice penale. In tale ottica sarebbe consigliabile affermare che: "chiunque ... è punito con..."; tale ultima formulazione non comporterebbe dubbi di sorta circa la natura sistematica della norma; quanto poi alla sanzione prevista - da sei a dodici anni di reclusione - la stessa appare sproporzionata, alla luce delle pene previste nel titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale. Infatti, atteso che l'articolo 582 del codice penale prevede una pena da tre mesi a tre anni e che l'articolo 583 una pena da tre a sette anni, la sanzione indicata nel disegno di legge in questione rischia di concretare una sostanziale disparità di trattamento nei confronti di comportamenti altrettanto gravi e non giustifica una così diversa ed evidente valutazione di disvalore sociale.

Formula invece parere contrario sull'articolo 2 che novella l'articolo 604 del codice penale sostituendo il riferimento ai cittadini con quello ai residenti. Tale sostituzione elimina un istituto conosciuto dal diritto penale (la cittadinanza) e introduce altro istituto sostanzialmente sconosciuto al diritto penale (la residenza).

Tutto ciò pone evidenti problemi di diritto sostanziale alla luce di quanto stabilito nel titolo primo, libro primo, del codice penale ed in particolare agli articoli 4 e seguenti del codice penale. A ciò si aggiunga che, anche nell'ottica della norma in questione, si fanno salve alcune categorie come ad esempio gli italiani residenti all'estero. Sempre sotto tale profilo non si possono non sottolineare i problemi relativi alle disposizioni contenute nei trattati internazionali che possono trovarsi in contrasto con la disciplina in esame.

 

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere illustrata dal relatore.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 11 MARZO 2003

115ª seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

(414) CONSOLO. - Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

(Parere su nuovo testo alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Il relatore BATTISTI illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, sul cui testo originario la Sottocommissione aveva già espresso il proprio parere, ora riassegnato alla Commissione di merito in sede deliberante e propone di esprimere parere non ostativo, rilevando tuttavia come permanga, rispetto al parere precedentemente espresso, un profilo di perplessità in merito all'articolo 1, comma 1, lettera b) ultimo capoverso, del disegno di legge in titolo, laddove si individua un criterio esclusivamente in termini di residenza.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con l'osservazione illustrata.

 

Conviene la Sottocommissione.

 

(566) BOLDI ed altri. - Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Il relatore BATTISTI illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere parere non ostativo, rilevando, peraltro, come una semplice sanzione amministrativa a carico del responsabile della struttura in cui ha luogo il reato appare poco compatibile con il regime di pene sancite dal disegno di legge in titolo per coloro i quali commettono il reato.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con l'osservazione illustrata.

 

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 1° APRILE 2003

120ª seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

(414) CONSOLO. - Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

(Parere su emendamento al nuovo testo alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

Il relatore BATTISTI, illustrato l'emendamento al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere parere favorevole.

 

La Sottocommissione concorda con il relatore.

 

 


IGIENE E SANITA' (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 1° AGOSTO 2001

2a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 2a Commissione:

(414) CONSOLO. - Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale: parere favorevole con osservazioni.

 


IGIENE E SANITA' (12a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 11 MARZO 2003

22ª Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Tomassini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

 

alla 2ª Commissione:

 

(566) BOLDI ed altri - Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale: parere favorevole.

 


Iter alla Camera

 


Progetti di legge

 


 

CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 3884

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

 

 

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

 

DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

l'8 aprile 2003 (v. stampato Senato n. 414)

 

d'iniziativa del senatore CONSOLO

 

Modifiche all'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

 

 

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Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 10

aprile 2003

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proposta di legge

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Art. 1.

 

1. All'articolo 583 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al secondo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

 

"4-bis) una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima";

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

 

"Nell'ipotesi di cui al secondo comma, numero 4-bis), nei confronti di chi ha commesso il fatto per motivi di lucro, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al medesimo numero 4-bis), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Le disposizioni di cui al secondo comma, numero 4-bis), si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia".

 


 

CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 150

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

CE', FRANCESCA MARTINI, CAPARINI

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Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale

 

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Presentata il 30 maggio 2001

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge procede dalla considerazione che le diverse comunità di immigrati presenti nel nostro territorio sono portatrici di culture, religioni e costumi che, per determinati aspetti, non sono compatibili con la cultura italiana. Ci si riferisce, in particolare, alla pratica tradizionale, innestata in Italia da extracomunitari provenienti da popolazioni africane o islamiche, di effettuare mutilazioni genitali alle donne. Tale pratica è da considerarsi parte integrante di ancestrali tradizioni che, associate all'istituzione della poligamia e al "prezzo della donna", cioè all'usanza di pagare la sposa alla famiglia di provenienza, contribuiscono ad asservire le donne, ne fanno oggetti di transazione economica e le riducono alla condizione di esseri subumani, il cui diritto a vivere dipende solo dalla capacità di generare figli e di lavorare per l'uomo. Le mutilazioni genitali femminili più diffuse e cruente sono la clitoridectomia cioè l'asportazione del clitoride, l'escissione che consiste nell'amputazione del clitoride e di parte o della totalità delle piccole labbra e l'infibulazione che comporta l'asportazione del clitoride, di parte o totalità delle piccole e grandi labbra vulvari con la conseguente cucitura delle medesime. I suddetti interventi sono generalmente praticati alle bambine prima del raggiungimento della maturità sessuale, dalle cosiddette "mammane", in condizioni igieniche indescrivibili, aggiungendo così, alla già di per sé devastante mutilazione, anche il grave rischio di infezioni pericolose per la salute delle stesse.

        Benché in Italia, in base agli articoli 582 e 583 del codice penale, l'effettuazione delle suddette pratiche sia penalmente perseguibile, si calcola che migliaia di bambine abbiano subìto, nel nostro Paese, mutilazioni genitali. Si è ritenuto pertanto opportuno procedere alla predisposizione di una proposta di legge che desse specifica regolamentazione alle medesime pratiche, al fine di garantire l'effettivo rispetto del diritto alla dignità personale e all'integrità fisica e morale, nonché della cultura italiana.

        Ed ancora più importante è apparso tutelare i diritti dell'infanzia, adeguandosi a quanto sancito dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e adottando ogni misura necessaria per dare piena attuazione ai diritti sanciti dalla succitata Convenzione, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4, 14, 19 e 37 della legge di ratifica.

        Dunque, obiettivo prioritario della presente proposta di legge è quello di evitare che simili pratiche, lesive della dignità personale, possano essere tollerate anche in un Paese, quale il nostro, che afferma di ispirarsi al principio del rispetto della vita e al riconoscimento del valore di ogni essere umano.

        A tale scopo la proposta di legge prevede l'esplicito divieto di praticare qualunque tipo di mutilazione genitale, fatta salva la possibilità che le medesime pratiche siano effettuate, per la salvaguardia della persona, a titolo di cura medica. Si dispone inoltre l'inasprimento delle sanzioni penali già previste nonché l'individuazione di nuove sanzioni da irrogare nell'ipotesi di violazione del suddetto divieto.

 

 


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Definizioni).

 

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

 

a) clitoridectomia: l'asportazione del clitoride;

 

b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte o di parte delle piccole labbra;

 

c) infibulazione: l'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori o dell'intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la cucitura parziale delle labbra vulvari.

 

 

Art. 2.

(Divieti).

 

1. Le pratiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono vietate, fatto salvo il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell'autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona.

2. Qualora le mutilazioni genitali, di cui all'articolo 1, siano inflitte a un minore e uno o entrambi i genitori siano a conoscenza del fatto ovvero abbiano in qualunque modo permesso o favorito l'attuazione delle suddette pratiche, il giudice pronuncia la decadenza dalla potestà del genitore resosi responsabile e può, altresì, ordinare l'allontanamento del minore dalla residenza familiare.

 

 

Art. 3.

(Istituzione di un numero verde).

 

1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero medesimo, un numero verde finalizzato a garantire l'informazione in riferimento al reato previsto dalla presente legge, nonché a ricevere le denunce, inerenti il medesimo reato, da parte di chiunque ne venga a conoscenza.

 

Art. 4.

(Modifiche al codice penale).

 

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione sessuale). - Chiunque cagiona ad alcuno una mutilazione genitale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, mediante effettuazione delle pratiche di clitoridectomia, escissione o infibulazione, fatto salvo il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell'autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Chiunque agevola o favorisce in qualsiasi modo l'esecuzione delle mutilazioni genitali di cui al presente articolo è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Qualora i suddetti reati sono commessi da cittadino non italiano si applica, altresì, al termine del periodo di reclusione di cui al periodo precedente, l'immediata e definitiva espulsione dal territorio nazionale.

 

Art. 583-ter. - (Circostanze aggravanti). - Si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse a chiunque cagiona la mutilazione genitale prevista dall'articolo 583-bis, ovvero ne agevola o ne favorisce in qualsiasi modo l'esecuzione, nei confronti di una persona della famiglia, o di un minore degli anni quattordici, o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia".

 

Art. 5.

(Sanzioni).

 

1. All'esercente la professione sanitaria che contravviene ai divieti indicati dall'articolo 2 si applica la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Qualora il reato di cui alla presente legge sia commesso in strutture sanitarie o non, siano esse pubbliche, private accreditate o private, il responsabile della struttura stessa è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

3. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 3282

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

GIULIO CONTI

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Divieto dell'esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano

 

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Presentata il 16 ottobre 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - In molte zone del pianeta, ammantati da motivazioni etniche, sociali, spesso religiose, permangono costumi che non è possibile accettare senza provare orrore, disgusto e pietà, come le pratiche di mutilazione genitale, dolorose, umilianti, cui sono sottoposte adolescenti e giovani donne. Queste pratiche sono ricorrenti soprattutto in Africa, in una zona che si estende dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso, dall'Oceano Indiano al Mediterraneo Orientale (circa 2 milioni di casi all'anno), ma non mancano anche nello Yemen, nell'Oman, negli Emirati Arabi Uniti, nella comunità musulmana dell'Indonesia, della Malesia, in Pakistan ed ora, purtroppo, anche in Europa. Gli organismi internazionali (OMS, ONU) hanno valutato in 100 milioni il totale delle donne viventi che hanno subìto questi barbari trattamenti.

        Esistono modi differenti per infliggere queste ferite corporali e psicologiche come l'infibulazione che consiste nell'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e di almeno due terzi della parte anteriore e, di frequente, dell'intera parte media delle grandi labbra, realizzata con lamette da barba, pezzi di vetro o con uno speciale coltello, senza alcuna garanzia di igiene.

        Altra atroce pratica è l'escissione (clitoridectomia) e la "intermedia", che è la rimozione del clitoride e di tutte o parte delle piccole labbra e del cappuccio del clitoride.

        La descrizione di queste pratiche è necessaria al fine di illustrare i contenuti di usanze che, per la loro gravità, determinano conseguenze assai pericolose, come il pericolo di una emorragia, lo shock post-operatorio, lesioni ad altri organi (uretra, vescica) e, a causa delle scarse condizioni igieniche in cui si "opera", finanche l'infezione da tetano o la setticemia e altre complicazioni (ascessi vulvari, dismenorrea, emorragie, complicazioni nel parto).

        Queste pratiche mortificano la dignità della donna, offendono la sua femminilità e provocano danni permanenti, irreversibili, sia fisici che psicologici.

        Considerato che numerosi Stati europei occidentali (come la Svezia, la Norvegia, il Belgio e la Gran Bretagna), alcuni Stati degli USA e il Canada hanno provveduto all'adozione di specifiche leggi per arrestare questi penosi fenomeni che rappresentano una vera e propria persecuzione contro la persona, sorge doverosa, anche per lo Stato italiano, la necessità di munirsi di una legge che serva ad evitare e impedire tali pratiche antiumane e barbare sul proprio territorio.


 

 

 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

 

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

 

a) infibulazione: l'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori e dell'intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la cucitura parziale delle labbra vulvari;

 

b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte o di parte delle piccole labbra;

 

c) clitoridectomia: l'asportazione del clitoride.

 

 

Art. 2.

 

1. Sono vietate le pratiche dell'infibulazione, dell'escissione e della clitoridectomia, fatta eccezione per i casi in cui le medesime abbiano una finalità medico-sanitaria e siano prescritte dall'autorità medica.

 

 

Art. 3.

 

1. Chiunque cagioni, per mezzo delle pratiche di cui all'articolo 1, mutilazioni genitali, al di fuori dei casi in cui l'autorità medica ne abbia prescritto o praticato l'esercizio per motivi igienico-sanitari, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

2. Chi è riconosciuto colpevole di aver favorito l'esecuzione delle mutilazioni genitali è punito con la reclusione da sei a dieci anni con la multa da un minimo di 20 mila euro ad un massimo di 100 mila euro.

 

Art. 4.

 

1. Se i reati di cui all'articolo 3 sono commessi da un genitore del soggetto passivo o da una persona alla cui autorità il soggetto passivo era sottoposto o affidato per motivi di educazione, istruzione, cura e vigilanza, si applica la pena più grave.

2. Nei casi di cui al comma 1 è altresì disposta la revoca della potestà genitoriale e di ogni altra forma di affidamento e di tutela.

 

 

Art. 5.

 

1. Il medico che è riconosciuto colpevole dei reati di cui all'articolo 3, è punito con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. La struttura sanitaria, pubblica o privata, ove sono stati commessi i reati di cui all'articolo 3, è tenuta al pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione amministrativa, da un minimo di 100 mila euro ad un massimo di 200 mila euro.

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 3867

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

giulio conti

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Misure per la prevenzione delle pratiche di clitoridectomia, escissione e infibulazione e per il trattamento medico degli esiti da esse derivanti

 

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Presentata l’8 aprile 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - In molte zone del pianeta, ammantati da motivazioni etniche, sociali, spesso religiose, permangono costumi che non è possibile accettare senza provare orrore, disgusto e pietà, come le pratiche di mutilazione genitale, dolorose e umilianti, cui sono sottoposte adolescenti e giovani donne. Queste pratiche sono ricorrenti soprattutto nella zona africana, che si estende dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso, dall'Oceano Indiano al Mediterraneo orientale (circa 2.000.000 di casi all'anno), ma non mancano anche nello Yemen, nell'Oman, negli Emirati Arabi Uniti, nella comunità musulmana dell'Indonesia e della Malesia, in Pakistan e ora, purtroppo, anche in Europa. Gli Organismi internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità e Organizzazione delle Nazioni Unite) hanno valutato in 100 milioni il totale delle donne viventi che hanno subìto tali barbari trattamenti.

Esistono modi differenti per infliggere queste ferite corporali e psicologiche: ad esempio, l'infibulazione, che consiste nell'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e di almeno due terzi della parte anteriore e, di frequente, dell'intera parte media delle grandi labbra, realizzata con lamette da barba, con pezzi di vetro o con uno speciale coltello, senza alcuna garanzia di igiene.

Altre atroci pratiche sono l'escissione, che consiste nel taglio del clitoride e di tutte o di parte delle piccole labbra e del cappuccio del clitoride stesso, nonché la clitoridectomia, che consiste nell'asportazione totale dell'organo.

La descrizione di tali pratiche è indispensabile per comprendere i reali contenuti di usanze che, al di là delle loro motivazioni antropo-culturali, sono fonte di grave rischio o pericolo per l'incolumità delle donne. L'uso di tali pratiche, infatti, comporta il pericolo di emorragie, di shock post-operatori, di lesioni ad altri organi (uretra, vescica) e, a causa delle scarse condizioni igieniche in cui si "opera", finanche il rischio di contrarre malattie quali il tetano o la setticemia nonché altre serie complicazioni (ascessi vulvari, dismenorrea, emorragie, complicazioni nel parto).

Queste pratiche mortificano la dignità della donna, offendono la sua femminilità e provocano danni permanenti e irreversibili, sia fisici che psicologici.

Numerosi Stati europei occidentali come la Svezia, la Norvegia, il Belgio, la Gran Bretagna, alcuni Stati degli USA e il Canada (e, inoltre, alcuni Stati africani dove vengono però eluse) hanno provveduto all'adozione di specifiche leggi per arrestare questi penosi fenomeni. In Italia, oltre ad una efficace azione di repressione del fenomeno, è necessario prevedere adeguate misure per la sua prevenzione destinata alle comunità di immigrati, e in particolare alle donne provenienti dalle nazioni dove tali pratiche disumane vengono esercitate e che provocano, oltre a danni fisici, anche danni alla sfera psichica ed emotiva spesso irreversibili.

Pertanto, la proposta di legge pone a carico del Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il compito di programmare adeguate azioni, così articolate:

a) campagne di informazione, tenute presso le scuole dell'obbligo e presso i servizi socio-sanitari nei singoli ambiti regionali;

b) promozione e sostegno alle iniziative realizzate da organizzazioni e associazioni finalizzate alla eradicazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

c) interventi scio-sanitari distinti in due filoni di azioni: interventi medici per i danni fisici organici derivanti dall'esercizio delle pratiche di mutilazione ed azioni di sostegno e recupero psicologico al fine di prevenire l'insorgere di patologie psichiche croniche.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) clitoridectomia: l'asportazione del clitoride;

b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte o di parte delle piccole labbra;

c) infibulazione: l'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori e dell'intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la cucitura parziale delle labbra vulvari.

 

2. Le pratiche di escissione, di clitoridectomia e di infibulazione di cui al comma 1, sono vietate, ad esclusione dei casi in cui esse siano prescritte dal medico curante o da un medico del Servizio sanitario nazionale per finalità medico-sanitarie.

 

Art. 2.

1. In attuazione del divieto previsto all'articolo 1, comma 2, e tenuto conto dei gravi danni fisici e psichici derivanti dall'applicazione delle pratiche descritti all'articolo 3, il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevede la realizzazione di apposite misure per la prevenzione di tali pratiche nonché per assicurare una adeguata assistenza socio-sanitaria alle donne vittime delle stesse.

2. Le misure previste ai sensi del comma 1 si articolano nei seguenti interventi:

a) predisposizione di apposite campagne annuali di informazione sulle conseguenze invalidanti derivanti dall'applicazione delle pratiche, indirizzate in particolare alle donne provenienti dai Paesi nei quali l'esercizio delle stesse costituisce usanza tradizionale e vincolante ai fini dell'accettazione nel gruppo etnico-sociale. Tali campagne prevedono l'attivazione di corsi informativi nelle scuole dell'obbligo, gestiti dai singoli istituti e tenuti, per un numero complessivo di nove ore lungo l'arco dell'anno scolastico, dagli insegnanti di religione con la collaborazione, ove esistenti, degli insegnanti incaricati di impartire elementi di educazione sessuale. Analoghi corsi sono tenuti dalle regioni, per tramite dei servizi socio-sanitari dei rispettivi territori provinciali e comunali, e sono indirizzati alle donne che, superata l'età scolastica, hanno già subìto o, se ancora adolescenti, sono ad imminente rischio di subire tali mutilazioni. Al termine dei corsi attivati ai sensi della presente lettera è sempre rilasciato un attestato di frequenza, prevedendo, per i corsi rivolti alla popolazione scolastica, la consegna dell'attestato ai genitori o a chi ne fa le veci;

b) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate alla eradicazione delle pratiche, realizzate dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni non profit e dalle organizzazioni non governative, prevedendo, altresì, l'attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

c) attivazione dei servizi socio-sanitari del territorio ai fini della erogazione di adeguati e tempestivi interventi terapeutici per le lesioni fisiche derivanti dall'effettuazione delle pratiche nonché di assistenza e sostegno psicologico per i traumi emotivi legati all'alterazione del senso di integrità personale causato dalle mutilazioni.

 

Art. 3.

1. Gli interventi terapeutici e di assistenza e sostegno psicologico previsti all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono realizzati tenuto conto delle complicanze derivanti dall'esercizio delle pratiche di cui all'articolo 1 e, in particolare:

a) insorgenza di sindromi emorragiche e di infezioni a livello locale, e, nei casi più gravi, di tetano e di setticemia con alto indice di mortalità, causate dall'uso di strumenti inadeguati, dalla contaminazione dell'ambiente ove è stata eseguita la pratica, dalla mancata somministrazione di terapie antibiotiche in fase pre e post intervento;

b) comparsa di lesioni anatomiche irreversibili causa di patologie funzionali a carico dell'apparato uretro-genitale;

c) insorgenza di disturbi della sfera psichica, variabili dalle occasionali sindromi ansioso-fisico-depressive agli attacchi di panico, più o meno invalidanti, sino alla coscienza patologia depressiva.

 

2. Nell'ambito delle prestazioni mediche di competenza del Servizio sanitario nazionale deve essere altresì prevista l'effettuazione di interventi chirurgici, sulle donne che sono state sottoposte ad infibulazione e che li richiedono, finalizzati alla disocclusione dell'apertura vaginale così da consentire alle donne stesse una normale vita di relazione sessuale nonché impedire gravi complicanze nell'eventualità di parti naturali.

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 4204

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

di virgilio, palumbo

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Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile

 

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Presentata il 24 luglio 2003

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Onorevoli Colleghi! - Dati recenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) evidenziano che ogni anno circa due milioni di bambine e di donne vengono sottoposte a mutilazioni genitali in almeno 28 Paesi dei continenti asiatico e africano. In Italia, negli ultimi trent'anni, favorito dai ricongiungimenti familiari, si è avuto un accrescimento del numero di immigrati provenienti da aree geografiche con tradizioni e cultura profondamente diverse dalla nostra; essi tendenzialmente tendono a mantenere gli usi e i costumi della società di origine, in modo particolare per quello che riguarda l'educazione dei figli e la figura della donna nel contesto familiare e sociale. Ciò ha trasformato il nostro Paese in una società multietnica, multiculturale e multirazziale in cui sono sorte nuove problematiche di varia natura: sociale e culturale, medica, etica e giuridica.

Si calcola che queste pratiche, frequenti soprattutto in Africa, abbiano colpito circa 137 milioni di donne. Dalle ultime statistiche circa la popolazione femminile immigrata ufficialmente presente in Italia risulta che altre 45.000 donne (Ministero dell'interno, dati relativi all'anno 2000) provengono da territori a tradizione escissoria (Somalia, Nigeria, Ghana, Etiopia, Emirati Arabi, Costa d'Avorio, Yemen, Oman, Malaisia e Pakistan) e tra queste circa 4000 sono bambine già infibulate o a rischio di mutilazione.

Tra queste pratiche quella che principalmente fa inorridire è l'infibulazione, la più crudele delle tre tipologie che caratterizzano le mutilazioni genitali femminili. Essa di solito è effettuata in età precoce, tra i 4 e i 10 anni, a volte però anche nell'adolescenza o addirittura persino al momento del matrimonio. Va sottolineato inoltre che la mutilazione dei genitali è di solito effettuata in condizioni non igieniche, con strumenti affilati, di uso comune (lamette da barba, forbici, coltelli da cucina) e, per lo più, non vengono adottate tecniche antisettiche né l'anestesia, per cui la mutilazione provoca, oltre al dolore intenso durante l'operazione, anche conseguenze severe come la frattura della clavicola, del femore o dell'omero, dell'anca causate dalla pressione con cui si tenta di tenere ferma la bambina o la donna, frequenti emorragie e talora il sopraggiungere della setticemia che spesso porta la bambina alla morte. Frequenti poi sono gravi alterazioni dello stato psicologico, infertilità e complicanze di ordine ostetrico in caso di gravidanza con severe ripercussioni durante il parto.

E' noto che gli effetti fisici e psicologici di questa pratica sono spesso molto estesi, e che colpiscono in particolare la sfera sessuale e riproduttiva, la salute mentale e il benessere integrale delle donne. Inoltre, la mutilazione genitale femminile rafforza le iniquità sofferte da queste donne nelle comunità che la praticano. Nonostante il riconoscimento dell'importanza di questo problema così delicato e la consapevolezza che esso debba essere risolto se si vuole andare incontro alle esigenze sanitarie, sociali ed economiche della donna, la conoscenza del problema presenta ancora grandi lacune riguardo alla sua diffusione e ai tipi di interventi politico-sanitari che possano garantire la sua eradicazione.

Bisogna comunque tenere presente che le mutilazioni genitali femminili sono praticate in popolazioni e da donne che vi credono fortemente e non vengono percepite nel senso di perdita di una parte del corpo, ma, al contrario, si configurano come un atto eseguito nell'interesse della donna, la cui non esecuzione comporterebbe una condanna sociale all'interno della stessa comunità. La mutilazione genitale femminile viene comunemente praticata quando le bambine sono abbastanza piccole; per molte di esse la mutilazione genitale è una enorme esperienza di paura e di sottomissione. Questa esperienza diventa un vivido punto di riferimento nel loro sviluppo mentale, il cui triste ricordo persiste per tutta la vita.

Quindi è necessario agire in modo da superare questa pratica attraverso una corretta mediazione culturale che deve essere estremamente dolce, non costrittiva; bisogna far comprendere come tali pratiche siano dannose a livello sanitario, psicologico, etico e sociale. Questi gruppi di popolazione devono essere aiutati a sublimare queste pratiche ed a trasformarle simbolicamente.

L'Italia dovrebbe essere consapevole che la mutilazione genitale femminile potrebbe essere praticata nelle comunità di immigrati e che le donne immigrate che sono state sottoposte a questa procedura nei loro Paesi di origine possano avere bisogno di una particolare assistenza medica e psicologica. Le preoccupazioni principali riguardano le possibili conseguenze psicosociali per le donne e le bambine che si sono trasferite da un Paese in cui la mutilazione genitale femminile viene accettata a livello familiare e sociale ad un altro in cui essa è una pratica illegale e viene aborrita dalla comunità. Lo Stato dovrebbe stanziare risorse per l'educazione di gruppi di immigrati, per dissuaderli dal praticare la mutilazione e per le ricerche sulle necessità socio-sanitarie delle donne e delle bambine immigrate. Un approccio è quello di formare apposite figure professionali come i mediatori culturali con il compito di creare un legame tra le comunità locali e le istituzioni socio-sanitarie per trovare i migliori modi possibili di sviluppare un sistema sensibile per la prevenzione, la dissuasione e la protezione delle bambine a rischio di mutilazione genitale e la riabilitazione delle donne e delle bambine che vi sono già state sottoposte. Vanno intraprese ricerche e studi per monitorare l'ampiezza del fenomeno. Sviluppare un migliore accesso al Servizio sanitario nazionale attraverso una politica dell'accoglienza verso le bambine per prevenire il rischio di mutilazione genitale femminile. L'approccio dovrebbe basarsi sul supporto alle famiglie attraverso attività di mediazione culturale e familiare.

Le Nazioni Unite, l'UNICEF, e l'OMS considerano la mutilazione genitale femminile una violazione dei diritti umani e raccomandano l'eradicazione di questa pratica. Inoltre, molte organizzazioni non governative stanno cercando di fare aumentare la consapevolezza della necessità di eliminare questa pratica. Non è più differibile l'adozione di norme tese alla prevenzione e al divieto di tali mutilazioni e, in particolar modo, dell'infibulazione.

Nel nostro Paese tale pratica, se denunciata dal medico a cui viene richiesto di praticarla, è considerata come lesione personale gravissima (articoli 582 e 583 del codice penale) e quindi perseguibile.

Spesso però viene praticata da persone senza scrupoli a cui le famiglie delle minori si rivolgono dopo aver ricevuto il rifiuto a tale pratica da parte delle strutture sanitarie che non hanno, al momento, esperienza adeguata per prestare assistenza alle bambine e alle donne che hanno subìto questa grave mutilazione genitale e sono chiamate ad intervenire solo in caso di comparsa di complicanze.

La mutilazione genitale femminile è un problema con cui i medici occidentali non hanno familiarità. Oltre ad una mancanza di conoscenze cliniche delle procedure della mutilazione genitale femminile e delle sue complicanze, mancano anche le conoscenze sulle credenze e tradizioni socio-culturali che la sottendono. Ad esempio, in molte comunità dove la mutilazione genitale femminile è una pratica tradizionale, le donne sono riluttanti a discutere di questioni sessuali con il personale sanitario e la timidezza impedisce loro di parlare di rapporti sessuali dolorosi o dell'incapacità di consumare il matrimonio. Gli aspetti psicologici, psicosessuali e culturali della mutilazione genitale femminile dovrebbero essere inclusi nella formazione degli operatori sanitari che lavorano nelle comunità che praticano la mutilazione genitale femminile.

Il Comitato nazionale per la bioetica afferma che la pratica escissoria benché "profondamente radicata culturalmente, richiesta ed esigita anche dalle adolescenti non può essere ritenuta eticamente accettabile sotto ogni profilo e deve essere quindi combattuta e proscritta anche con l'introduzione di nuove norme di carattere penale".

Anche il Parlamento europeo nel settembre 2001, ha riaffermato che "le mutilazioni genitali femminili costituiscono una gravissima lesione della salute fisica, mentale e riproduttiva delle donne e delle bambine, che nessuna motivazione, culturale o religiosa, può giustificare; costituiscono inoltre una violazione dei diritti umani dei bambini e delle donne sanciti da varie Convenzioni internazionali e che sono fra i princìpi base dell'Unione europea in quanto spazio di sicurezza, di libertà e di giustizia" invitando gli Stati membri a considerare le mutilazioni genitali femminili come reato all'integrità della persona.

L'articolo 50 del nostro codice di deontologia medica, che recita "E' vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile", vieta, senza alcun dubbio, tali interventi.

Obiettivo primario della proposta di legge è prevedere norme di carattere culturale e igienico-sanitario tese ad evitare e a proibire queste pratiche con una azione preventiva attuata in modo capillare nel nostro Paese.

 


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), si definiscono:

a) clitoridectomia: l'incisione e l'asportazione del clitoride;

b) escissione: il taglio del prepuzio clitorideo e del clitoride con asportazione parziale o totale delle piccole labbra;

c) infibulazione: l'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi delle grandi labbra o la cucitura parziale delle labbra vulvari.

 

Art. 2.

(Divieti).

1. Le pratiche di cui all'articolo 1 sono vietate, fatto salvo il caso in cui le stesse siano praticate per specifiche finalità medico-sanitarie e previa prescrizione medica obbligatoria.

 

Art. 3.

(Campagne informative).

1. Allo scopo di modificare le motivazioni culturali, etniche e religiose che sono alla base delle pratiche di cui all'articolo 1 il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali predispongono apposite campagne informative dirette a:

a) fornire ampie e particolareggiate informazioni agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 1, al momento del loro ingresso alle frontiere italiane, sul divieto vigente in Italia su tali pratiche, ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale;

b) promuovere incontri, con il coinvolgimento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali nonché delle organizzazioni di volontariato, con le varie comunità etniche nelle quali sono diffuse le pratiche di cui all'articolo 1;

c) promuovere iniziative ed attività, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza mondiale dall'OMS, già impegnate nel settore dell'immigrazione, finalizzate allo sviluppo dell'integrazione socioculturale, nonché alla conoscenza e alla tutela dei diritti delle bambine e dei bambini;

d) programmare corsi di formazione e di informazione per le donne infibulate, anche in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto;

e) fornire una adeguata formazione al personale medico e infermieristico che, per lo specifico ruolo rivestito, può essere fatto oggetto di richieste di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 1, affinché l'atto obbligatorio del rifiuto sia spiegato adducendo le ragioni morali, di tutela dei diritti dell'essere umano e sanitarie che lo determinano. A tali fini il medesimo personale può essere coadiuvato da assistenti socio-sanitari, psicologi, mediatori culturali o da altri soggetti ritenuti idonei;

f) realizzare programmi di educazione sanitaria per le comunità immigrate allo scopo di eradicare l'esercizio delle pratiche di cui all'articolo 1 e, in particolare, con la collaborazione degli operatori sanitari, disincentivare le donne all'uso di tali pratiche nei confronti delle figlie;

g) destinare le campagne di educazione e di prevenzione, in particolare, agli adolescenti, ai profughi, agli uomini e alle donne delle comunità interessate, nonché al personale sanitario operante presso le comunità nelle quali il rischio di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 1 è elevato;

h) coinvolgere i mediatori culturali nelle attività indirizzate alle comunità di immigrati.

 

Art. 4.

(Formazione del personale sanitario).

1. Il Ministero della salute emana linee guida per la formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le pratiche di cui all'articolo 1, nonché per realizzare una adeguata politica di interventi per la prevenzione e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche o a rischio di esservi sottoposte.

 

Art. 5.

(Istituzione di numeri verdi).

1. Sono istituiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute, il Ministero dell'interno e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, numeri verdi finalizzati a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 1, nonché a fornire informazioni sulle istituzioni sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato che operano nei settori dell'aiuto e del sostegno agli immigrati coinvolti nell'uso di tali pratiche.

 

 


 

Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 15 ottobre 2002. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 12.50

 

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, ricorda che le pratiche di mutilazione sessuale sono in uso in circa venti Stati africani, in ottemperanza ad antiche tradizioni di tipo interreligioso che non sono connesse meramente alla fede islamica, ma anche a quella cristiano-copta ed animista. Finalità di tali pratiche, che vengono inflitte alle bambine perfino in tenera età, è quella di privare la donna di autonomia sessuale rendendola totalmente asservita all'uomo. In secondo luogo tali interventi sono volti a segnare il passaggio dall'infanzia alla maturità, secondo un percorso iniziatico senza il quale la donna verrebbe emarginata dalla società e reietta in quanto impura.

Si sofferma quindi sulle modalità con le quali vengono effettuate tali pratiche, senza anestesia ed in assenza di qualunque misura igienica e sanitaria, che configurano delle vere e proprie torture. Le mutilazioni genitali femminili più diffuse e cruente sono l'asportazione del clitoride, l'escissione, cioè l'amputazione del clitoride e di parte o della totalità delle piccole labbra e l'infibulazione, che comporta l'asportazione del clitoride, di parte o totalità delle piccole e grandi labbra vulvari, con la conseguente cucitura delle medesime.

Il fenomeno, noto agli organismi internazionali che ne hanno più volte denunciato le tragiche conseguenze patologiche, rappresenta un problema anche per l'Italia, in cui si calcola siano presenti circa 41.000 donne infibulate e circa 6.000 bambine che ogni anno rischiano di essere sottoposte a questa barbarie. Richiama, tra l'altro, le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di maltrattamenti verso l'infanzia, che esortano gli Stati a condannare queste pratiche ed a prevedere pesanti sanzioni penali, nonché la vasta attività conoscitiva posta in essere dal Parlamento per studiare i vari aspetti del fenomeno e prevedere apposite sanzioni penali, per le quali gli articoli 582 e 583 del codice penale non sono sufficienti.

Osservando che il valore dell'integrità fisica della persona costituisce un limite invalicabile per qualunque tradizione e cultura, sottolinea la necessità di dare un segnale forte di condanna sia verso chi cagiona questo genere di mutilazioni sia verso chi le agevola, come i genitori; oltre al reato di favoreggiamento è infatti previsto il decadimento dalla patria potestà ed eventualmente l'allontanamento del minore dalla residenza familiare. Nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie che esercitino queste pratiche, sono previste specifiche sanzioni amministrative e pecuniarie. È inoltre istituito un numero verde presso il Ministero dell'interno finalizzato a garantire l'informazione in riferimento al reato in questione nonché a ricevere le relative denunce.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritiene che le mutilazioni sessuali configurino veri e propri atti di tortura compiuti per motivi di discriminazione sessuale, trattandosi di pratiche tribali nate in Africa e poi estesesi in Oriente, legate alla necessità di assicurare la legittimità della discendenza in comunità soggette a frequenti trasmigrazioni. Ricorda quindi che il fenomeno ha assunto dimensioni rilevanti anche in Italia, al punto tale che gli operatori sanitari sono stati costretti a fronteggiare la richiesta di interventi ospedalieri in materia ginecologica tramite appositi corsi di formazione svolti con l'ausilio di esperti britannici.

Pur concordando sulla necessità di individuare una fattispecie penale autonoma che costituisca un deterrente alla proliferazione del fenomeno, ritiene opportuno svolgere nel contempo un'azione di prevenzione, onorando gli impegni assunti ripetutamente dal Parlamento italiano con ordini del giorno e risoluzioni nonché dal Governo con un apposito progetto sulle mutilazioni genitali femminili del quale non si conoscono gli sviluppi. Ritiene che, accanto alla pur utile creazione di un numero verde, debbano essere create strutture adeguate perché la mera repressione penale, oltre a non eliminare il fenomeno, rischia di produrre anche il danno di una sua ulteriore clandestinizzazione.

Propone quindi di ascoltare il ministro della sanità e quello delle pari opportunità al fine di effettuare una ricognizione degli impegni assunti a suo tempo dal Governo.

Gaetano PECORELLA, presidente, concordando con il deputato Finocchiaro, giudica utile ascoltare sul tema anche il ministro della giustizia. Evidenzia poi la necessità di apportare al testo della proposta di legge talune modifiche dal punto di vista della formulazione tecnico-giuridica delle norme, nonché di una più adeguata entità delle sanzioni previste.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

 

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Giovedì 17 ottobre 2002. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

 

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2002.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U), pur convenendo sulla necessità di intervenire per combattere il grave fenomeno delle mutilazioni sessuali, conformemente alle raccomandazioni degli organismi comunitari, manifesta perplessità sulla scelta di prevedere misure meramente repressive. Come paventato anche da parte di alcune ONG, vi è infatti il rischio di determinare una maggiore spinta alla clandestinità e di causare una sorta di compattamento attorno alle tradizioni incriminate da parte delle comunità che le praticano. Inoltre vi è il rischio di disincentivare la denuncia di eventuali complicazioni mediche, mettendo in tal modo a repentaglio la vita delle bambine; peraltro la possibilità di disporre la sospensione della potestà genitoriale aggrava il danno arrecato alle minori senza che esse siano in grado di comprenderne le ragioni.

In conclusione ritiene che sia preferibile un intervento preventivo, di tipo informativo e culturale, rispetto ad uno meramente repressivo dal punto di vista penale, che non appare sufficiente a eliminare la pratica delle mutilazioni sessuali.

Gaetano PECORELLA, presidente, nel prendere atto dei rilievi del deputato Cima, invita a formulare soluzioni alternative rispetto alle sanzioni penali che consentano di dare una risposta adeguata al fenomeno. In particolare osserva che, sebbene sia vero che il decadimento dalla potestà genitoriale e l'allontanamento delle minori dalla famiglia penalizzerebbe doppiamente queste ultime, è anche vero che diversamente esse rimarrebbero in balia proprio dei principali responsabili delle violenze subite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 gennaio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 14.40

 

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè e C. 3282 Giulio Conti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre 2002.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che la Commissione giustizia ha iniziato l'esame della proposta di legge C. 150 il 15 ottobre 2002, proseguendolo il 17 ottobre. Da allora la Commissione non ha più esaminato il provvedimento in quanto la Commissione giustizia del Senato ha nel frattempo ripreso l'esame del progetto di legge S. 414, recante modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale, iniziato il 1o agosto 2001. Inoltre, il 26 novembre 2002 la Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al 31 gennaio 2003.

 

Su richiesta del gruppo della Lega, la proposta di legge C. 150, alla quale nel frattempo è stata abbinata la proposta C. 3282, è stata nuovamente posta all'ordine del giorno della Commissione al fine di valutare l'opportunità di chiedere al Presidente della Camera di promuovere le intese con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 78 del regolamento, e, quindi, di stabilire quale ramo del Parlamento possa proseguire l'esame dei provvedimenti in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali.

A tale proposito, ricorda che i precedenti relativi alle intese sono tutti nel senso di dare la prevalenza alla Camera che ha iniziato per prima l'esame, purché ovviamente la stessa abbia l'interesse a proseguirlo, come si è verificato nel caso in esame anche seguito di contatti informali con il presidente della Commissione giustizia del Senato. Sembrerebbe, pertanto, che le eventuali intese, qualora promosse, non possano che portare alla decisione di dare la priorità all'esame della Commissione giustizia del Senato.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, nel prendere atto delle comunicazioni del presidente, auspica che il Senato voglia rapidamente portare a compimento l'iter del progetto di legge in materia, che è fortemente atteso. Chiede altresì che la Commissione abbia la possibilità di svolgere le audizioni che erano stare richieste, sia per una più completa conoscenza del fenomeno, sia a fini di prevenzione ed informativi.

Gaetano PECORELLA, presidente, assicura che rappresenterà al Presidente della Camera la volontà della Commissione di proseguire i lavori sulla materia nel senso indicato dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 17 giugno 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

 

La seduta comincia alle 14.35.

 

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti e C. 3884, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2003.

 

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, ad integrazione della relazione già svolta prima che l'esame in Commissione fosse sospeso, avendo il Senato comunicato l'intendimento di riprendere l'esame della proposta di legge C. 3884, a sua volta sospeso per lungo tempo, osserva che i provvedimenti in esame - dei quali la proposta di legge C. 3884 è stata trasmessa dal Senato il 10 aprile scorso - sono diretti a reprimere la pratica delle mutilazioni genitali femminili attualmente penalmente perseguibili come lesioni personali (di solito gravi o gravissime) ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale.

Osserva preliminarmente che la II Commissione della Camera aveva già avviato l'esame di due provvedimenti di iniziativa parlamentare in materia di mutilazioni genitali femminili (C. 150 e C. 3282); l'esame - come già ricordato in precedenza - è stato successivamente sospeso in attesa che fosse licenziato dal Senato il provvedimento, vertente sulla medesima materia, del quale era stato avviato già in precedenza il relativo esame.

Nel merito delle proposte di legge in esame, mentre la proposta di legge proveniente dal Senato (A.C. 3884) qualifica la pratica citata quale aggravante del reato di lesioni, le altre proposte di legge (A.C. 150 e A.C. 3282) mirano a regolamentare in maniera specifica il divieto di pratica di mutilazioni genitali femminili, qualificandolo come fattispecie autonoma di reato.

In entrambi i casi viene esclusa la configurabilità del reato qualora l'intervento sia giustificato da esigenze terapeutiche.

L'articolo unico del disegno di legge approvato dal Senato interviene sull'articolo 583 del codice penale qualificando le lesioni o mutilazioni genitali finalizzate a condizionare le funzioni sessuali della vittima come aggravanti del reato di lesioni; in particolare, le suddette mutilazioni sono sanzionate a titolo di lesioni personali gravissime (reclusione da sei a dodici anni), pur precisando la liceità della condotta in presenza di motivi terapeutici (secondo comma, n. 4-bis).

II provvedimento aggiunge altri due commi al citato articolo 583 del codice penale relativi, rispettivamente: alla esclusione del giudizio di comparazione e prevalenza tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti; alla perseguibilità degli autori dell'illecito commesso all'estero.

L'ultima disposizione dell'articolo unico del provvedimento introduce un quarto comma nell'articolo 583 del codice penale che integra la disciplina degli articoli 7-10 del codice penale relativa alla punibilità del fatto commesso all'estero.

La norma circoscrive, in definitiva, la sanzionabilità dell'illecito ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani o stranieri residenti in Italia ovvero in danno dei medesimi, fermo restando la necessità della richiesta del ministro della giustizia.

Sul merito del provvedimento approvato dal Senato esprime perplessità, ritenendo, in particolare, che possano sorgere problemi in fase attuativa.

Anche la proposta di legge C. 3282 mira ad introdurre nel sistema un illecito penale specifico che colpisca e sanzioni in maniera più efficace le mutilazioni genitali femminili.

L'articolo 1 definisce tre diverse tipologie di mutilazioni sessuali femminili, distinguendole in infibulazione, escissione e clitoridectomia.

Come già accennato in sede di commento dell'articolo 1 della abbinata proposta di legge C. 150, la definizione «tecnica» di mutilazioni genitali femminili è fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che individua - oltre alle tre citate - anche ulteriori tipologie di pratiche illecite (trafitture, perforazioni, ustioni, uso di sostanze corrosive, erbe, eccetera) che, pur sanzionabili a diverso titolo, resterebbero, quindi, al di fuori dell'ambito applicativo della legge in esame.

L'articolo 2 vieta le mutilazioni indicate dall'articolo 1 della proposta di legge, con l'esclusione dei casi in cui sussistano finalità mediche regolarmente certificate.

L'articolo 3 della proposta C. 3282, diversamente dalla proposta di legge C. 150, configura, senza inserirli nel corpo del codice, due nuovi illeciti penali: il primo sanziona con la reclusione da sette a dodici anni chiunque pratichi mutilazioni genitali al di fuori delle finalità mediche indicate (sul punto appare opportuna l'adozione di una uniformità della terminologia tecnica usata, rispettivamente, agli articoli 2 e 3: finalità medico-sanitaria ovvero motivi igienico-sanitari); l'ulteriore reato, il favoreggiamento delle pratiche di mutilazione genitale è, invece, punito ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, con la reclusione da sei a dieci anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro.

Come l'articolo 4 della proposta di legge C. 150, l'articolo 4 della proposta in esame introduce una aggravante specifica dei reati di cui all'articolo 3 (o meglio, del solo favoreggiamento) consistente nel particolare rapporto familiare o di soggezione della vittima con gli autori del reato; quando le pratiche vietate sono, infatti, compiute da un genitore oppure da una persona cui la vittima sia sottoposta o affidata, la pena è quella della reclusione da sette a dodici anni. Alla commissione dei reati indicati conseguono pene accessorie di natura civile come la decadenza della potestà genitoriale di cui all'articolo 316 c.c. e di ogni altra forma di affidamento e tutela (cfr, articolo 2 della proposta di legge C. 159).

Il testo dell'articolo 4 dispone «la revoca della potestà genitoriale» ma, più correttamente, deve parlarsi di «decadenza» ex articolo 34 del codice penale.

Una pena accessoria particolarmente severa - come l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione - è, poi, dettata dall'articolo 5 nei confronti del medico che compia o favorisca pratiche di mutilazione sessuale (comma 1).

In base all'articolo 30 del codice penale, l'interdizione di una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione e, autorizzazione o licenza dell'autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.

L'interdizione non può avere una durata inferiore a un mese, ne superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 200.000 euro colpisce, infine, le strutture sanitarie in cui siano praticate le mutilazioni genitali femminili (comma 2).

 

Anna FINOCCHIARO (DS-U) rileva che l'orientamento unanime che aveva caratterizzato la discussione avviata in Commissione si era espresso nel senso di valutare la questione delle mutilazioni sessuali in termini complessivi, considerando, in particolare, che la natura del fenomeno è di carattere non esclusivamente criminale ma anche «culturale». In questo spirito, l'azione di contrasto non può essere fondata esclusivamente sul sistema sanzionatorio penale che, anzi, rischia di incrementare il deleterio fenomeno delle pratiche clandestine. Appare pertanto evidente come l'approccio seguito dall'altro ramo del Parlamento sia stato oggettivamente limitato.

In tale contesto, va valutato il problema, più complessivo, dei rapporti tra Camera e Senato, evitando che si affermino sterili rivendicazioni di primazia e non utilizzando il meccanismo della navette quasi si trattasse di una sorta di rimpallo, non certo utile ai fini della configurazione di interventi legislativi meditati ed efficaci.

Nel merito, ribadisce che l'intento perseguito dalla Commissione giustizia della Camera è stato quello d'individuare la soluzione più efficace al drammatico problema delle pratiche di mutilazione sessuale, evitando di limitare l'intervento ai meri profili penali. Alla luce della situazione venutasi a determinare, si tratta quindi promuovere iniziative di collaborazione istituzionale con la omologa Commissione del Senato, al fine di evitare che si continui a procedere guidati da una sterile tendenza a demolire il lavoro di approfondimento già svolto.

 

Nino MORMINO, presidente, ritiene che la questione dei rapporti fra le Commissioni giustizia di Camera e Senato sia non soltanto legata a profili istituzionali ma, soprattutto, ad aspetti di natura politica. In questo quadro, il problema potrebbe essere affrontato nell'ambito dei rapporti tra i gruppi parlamentari.

 

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, condivide le considerazioni svolte dal deputato Finocchiaro, rilevando, in particolare, come, accanto alle norme di deterrenza di carattere penale, debbano essere configurati interventi positivi per contrastare il fenomeno delle pratiche di mutilazione sessuale.

 

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

 

Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 8 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i ministri della giustizia Roberto Castelli e per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

 

La seduta comincia alle 14.35.

 

(omissis)

 

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè e C. 3282 Giulio Conti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 giugno 2003.

 

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, si sofferma preliminarmente sulla proposta di legge C. 3884 trasmessa dal Senato, che reca modifiche all'articolo 583 del codice penale introducendo una circostanza aggravante del reato in esame, inteso come diretto contro la persona. Ritiene che il mero riferimento al codice penale non appaia sufficiente a reprimere le pratiche di mutilazione sessuale, che sono fortemente radicate nel costume di alcune popolazioni e che anche la terminologia adottata nella definizione dell'aggravante non sia idonea a tutelare le possibili vittime del fenomeno. In proposito osserva che non tutte le mutilazioni degli organi genitali sono tali da condizionare le funzioni sessuali della vittima e che, in ogni caso, tale condizionamento è difficilmente comprovabile.

Propone pertanto di adottare come testo base la proposta di legge Cé C. 150, che appare più completa, essendo peraltro corredata di norme relative alle sanzioni a carico di chi si renda responsabile del reato in questione.

 

Francesco BONITO (DS-U), in presenza di un testo approvato dal Senato, ritiene si ravvisi l'obbligo costituzionale di assumerlo come testo base.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, fa presente che una vasta casistica di precedenti consente alle Commissioni di adottare come testo base un progetto di legge diverso da quello approvato dall'altro ramo del Parlamento. Prospetta, in alternativa, la possibilità di pervenire alla redazione di un testo unificato dei progetti di legge all'esame della Commissione.

 

Enrico BUEMI (Misto-SDI), nel concordare con il deputato Bonito, ritiene che, nel vigente regime bicamerale, la Camera sia tenuta ad esprimersi su un atto che ha registrato il consenso dell'altro ramo del Parlamento, anche per non dare avvio ad attività scoordinate, che oltretutto apparirebbero come il segnale di una certa conflittualità con il Senato.

 

Luigi VITALI (FI) ritiene preferibile predisporre un testo unificato piuttosto che porre in essere elementi di conflittualità con l'altro ramo del Parlamento compiendo scelte politiche e giuridiche diverse da quelle approvate in Senato.

 

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO giudica il testo trasmesso dal Senato come non esaustivo della complessa problematica della mutilazione sessuale e pertanto suscettibile di essere integrato con adeguate norme di carattere sociale. Manifesta infine propensione per la soluzione proposta dal presidente di pervenire alla stesura di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

 

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, fa presente che la Commissione giustizia, essendo competente sotto il profilo sanzionatorio e non sociale, deve limitare il proprio intervento all'impianto penale del provvedimento. Ritiene comunque di accedere all'invito a redigere un testo unificato, preannunciando che in ogni caso la normativa proposta sarà finalizzata alla creazione di una fattispecie autonoma di reato.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 17 settembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

 

La seduta comincia alle 14.15.

 

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti e C. 3884, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2003.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore si era impegnato a redigere una proposta di testo unificato.

 

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, illustra il contenuto della proposta di testo unificato, formulato tenendo conto del testo approvato dal Senato, che intende sottoporre alla Commissione, finalizzato ad istituire una fattispecie autonoma di reato, punibile anche nel caso in cui l'illecito sia stato commesso all'estero. Si sofferma in particolare sull'articolo 4 di tale proposta, che prevede campagne di prevenzione, informazione e sensibilizzazione promosse dal Ministero delle pari opportunità al fine di prevenire ed eliminare le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.30.

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 1° ottobre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

La seduta comincia alle 15.10.

 

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti e C. 3884, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2003.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato), del quale nella precedente seduta aveva già anticipato i contenuti. Fa altresì presente che il ministro Prestigiacomo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna a causa di impegni istituzionali, ha espresso la volontà di essere presente al dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


ALLEGATO

 

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti e C. 3884, approvato dal Senato).

 

 

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE

 

 

 


Art. 1.

(Istituzione del reato di mutilazione dei genitali femminili).

 

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 583-bis. - (Mutilazione dei genitali femminili). - Chiunque pratica, agevola o favorisce una lesione o mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche, con o senza il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Qualora il fatto sia commesso da cittadino non italiano si applica, altresì, al termine del periodo di reclusione, l'immediata e definitiva espulsione dal territorio nazionale.

 

Art. 583-ter. - (Circostanze aggravanti). - Si applica la pena di dodici anni a chiunque cagiona la lesione o mutilazione genitale prevista dall'articolo 583-bis, ovvero ne agevola o ne favorisce in qualsiasi modo l'esecuzione, nei confronti di una persona della famiglia, o di un minore degli anni quattordici, o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia.

 

Art. 2.

(Fatto commesso all'estero).

 

1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 604. - (Fatto commesso all'estero). - Le disposizioni della presente sezione, nonché quelle previste dagli articoli 583-1bis, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies si applicano, altresì, quando il fatto è commesso all'estero da persona residente in Italia, ovvero in danno di persona residente in Italia ovvero in concorso con persona residente in Italia».

 

 

Art. 3.

(Sanzioni per gli operatori sanitari).

 

1. All'esercente la professione sanitaria che contravviene ai divieti indicati dall'articolo 2 si applica la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Qualora il reato di cui alla presente legge sia commesso in strutture sanitarie o non sanitarie, siano esse pubbliche, private accreditate o private, il responsabile della struttura stessa è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50 mila euro a 250 mila euro.

3. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da 25 mila euro a 100 mila euro.

 

 

Art. 4.

(Campagne di prevenzione, informazione e sensibilizzazione).

 

1. Il Ministro delle pari opportunità promuove e sostiene il coordinamento di iniziative dirette a prevenire ed eliminare le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2004, presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri è istituito un apposito Fondo per la prevenzione dei reati di mutilazione dei genitali femminili. La dotazione annua del Fondo è determinata in 2 milioni di euro.

3. All'onere derivante dall'applicazione cui al comma 2, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. AI fine della campagna di prevenzione, informazione e sensibilizzazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un numero verde, secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle pari opportunità.



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 8 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti e C. 3884, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o ottobre 2003.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1o ottobre 2003).

 

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) ribadisce i dubbi già espressi sul carattere meramente repressivo del testo in esame, nella convinzione che con tale tipo di misure non si riuscirà a porre fine a questo tipo di barbarie perpetrata sul territorio. Preannuncia pertanto la presentazione di una serie di emendamenti volti ad accentuare le misure di prevenzione per fronteggiare il fenomeno.

 

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, concorda con il deputato Cima sul fatto che non sia sufficiente un'azione meramente repressiva, anche se ciò è stato espressamente richiesto in vari documenti approvati in sede internazionale. Fa altresì presente che, in qualità di relatore della Commissione giustizia, ha limitato le modifiche alle sanzioni penali, essendo attribuite al Ministero per le pari opportunità le iniziative relative all'azione di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 23 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

 

La seduta comincia alle 14.15.

 

(omissis)

 

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti e C. 3884, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2003.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il relatore Lussana ha presentato una proposta di testo unificato (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1o ottobre 2003).

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO dichiara di condividere nella sostanza la proposta di testo unificato, che introduce un reato ad hoc a differenza della scelta del Senato di inasprire le circostanze aggravanti del reato di lesioni personali.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e propone di adottare come testo base la proposta di testo unificato elaborata dal relatore.

 

La Commissione approva la proposta del presidente.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di martedì 4 novembre 2003.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 11 novembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

 

La seduta comincia alle 14.15.

 

(omissis)

 

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti e C. 3884, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2003.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la Commissione affari sociali ha sollevato un conflitto di competenza in relazione all'articolo 4 del progetto di legge in esame, che presenta aspetti di carattere sociale.

 

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, si dichiara disponibile a riformulare l'articolo 4 come mera norma di coordinamento con il Ministero delle pari opportunità in relazione alle attività connesse al campo sanitario, sociale e scolastico con il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, delle organizzazioni non governative e delle associazioni senza fini di lucro.

 

Anna FINOCCHIARO (DS-U) dichiara di non condividere l'ipotesi di stralciare le norme di carattere sociale, che hanno registrato l'ampia convergenza delle forze politiche e che fanno parte integrale del provvedimento.

 

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) osserva che, stralciando l'articolo 4, verrebbe meno la copertura finanziaria, che è prevista soltanto per gli interventi di carattere sociale.

 

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, osservato che il conflitto sollevato dalla Commissione affari sociali si sarebbe potuto risolvere preventivamente, di concerto con i ministeri coinvolti ed interessando tale Commissione in via consultiva, ritiene opportuno approfondire la questione.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, assicura che la presidenza prenderà gli opportuni contatti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


Esame in Assemblea

 


RESOCONTO STENOGRAFICO


______________   ______________


394.

Martedì 2 dicembre 2003

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIO CLEMENTE MASTELLA

indi

DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI

 

 


Allegato A

(omissis)

Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

La XII Commissione permanente (Affari sociali) ha richiesto che le proposte di legge nn. 150, 3282 e 3884, attualmente assegnate in sede referente alla II Commissione permanente (Giustizia), siano trasferite alla competenza congiunta delle Commissioni II e XII, modificando conseguentemente anche l'assegnazione della proposta di legge n. 4204, attualmente assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Tenuto conto della materia che ne costituisce oggetto, la Presidenza ritiene che tutte le predette proposte di legge debbano essere assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), con il parere delle Commissioni sottoindicate:

CÈ ed altri: «Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale» (150) - Parere delle Commissioni I e V;

GIULIO CONTI: «Divieto dell'esercizio dl pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano» (3282) - Parere della I Commissione;

S. 414. - Senatore CONSOLO: «Modifiche all'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale» (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3884) - Parere della I Commissione;

DI VIRGILIO e PALUMBO: «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile» (4204) - Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

(omissis)

 


 


Esame in sede referente

 


Commissioni riunite

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 dicembre 2003. - Presidenza del presidente della II Commissione Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

(Esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni iniziano l'esame.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la Presidenza della Camera ha accolto la richiesta della XII Commissione permanente affari sociali di assegnare alle Commissioni riunite giustizia ed affari Sociali le proposte di legge nn. 150, 3282 e 3884, il cui esame presso la Commissione giustizia è iniziato il 15 ottobre 2002, e la proposta di legge n. 4204, assegnata alla XII Commissione, recanti disposizioni concernenti il divieto di mutilazioni sessuali femminili. Ricorda altresì che alle Commissioni riunite II e XII risulta già assegnata la proposta di legge n. 3867, sempre in materia di mutilazioni sessuali femminili.

L'assegnazione alle Commissioni riunite II e XII delle proposte di legge il cui esame è già iniziato in Commissione giustizia - la quale aveva già adottato un testo unificato al quale erano stati presentati numerosi emendamenti - comporta comunque la necessità di dover iniziare nuovamente il procedimento legislativo. A queste proposte sono state abbinate le proposte nn. 3867 e 4204 in quanto vertenti anch'esse sulla materia della infibulazione.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, si richiama all'ampio dibattito svolto in Commissione giustizia, dal quale è scaturito il testo unificato presentato dal relatore (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1o ottobre 2003) volto ad istituire un'autonoma fattispecie di reato all'interno del codice penale. Si sofferma quindi sul contenuto delle proposte di legge all'esame delle Commissioni riunite, evidenziando in particolare i profili penali contenuti  in quelle di iniziativa dei deputati Cè e Conti, volte anch'esse a prevedere una fattispecie autonoma di reato con l'applicazione di circostanze aggravanti e con misure sanzionatorie quali l'allontanamento dalla casa familiare e la decadenza dalla patria potestà. Illustra quindi brevemente le norme contenute in tali proposte di legge, che stabiliscono misure di prevenzione e di informazione, nonché sanzioni per gli operatori sanitari che commettono il reato di mutilazione dei genitali femminili.

In relazione al progetto di legge C. 3884 approvato dal Senato ricorda come il reato in questione non sia stato concepito come una fattispecie autonoma - come invocato dagli organismi internazionali competenti - bensì come aggravante al reato di lesioni personali; esprime rilievi critici sulla norma approvata dal Senato che collega le mutilazioni dei genitali alla finalità di limitare l'attività sessuale femminile, sottolineando i dubbi interpretativi insiti in questa formulazione.

Dopo aver ricordato i dati allarmanti relativi ai minori che in Italia rischiano di essere oggetto di mutilazione sessuale, auspica che le Commissioni riunite pervengano tempestivamente all'approvazione di un testo il più possibile condiviso anche sotto il profilo del coordinamento dell'azione dei ministeri interessati.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, esprime innanzitutto apprezzamento, anche a nome di tutta la XII Commissione, per la decisione del Presidente della Camera di assegnare tutte le proposte di legge in materia alle Commissioni riunite II e XII. Ritiene, infatti, che la materia non possa che essere affrontata unitariamente, al fine di poter prendere compiutamente in considerazione tutte le possibili opzioni nel comune obiettivo di contrastare il fenomeno in oggetto. Dopo aver ricordato la risoluzione approvata dalla XII Commissione in materia di mutilazioni sessuali, ritiene opportuno riprendere in esame l'intera problematica, con particolare attenzione agli aspetti di pertinenza della Commissione affari sociali.

Rileva quindi che dati recenti dell'Organizzazione mondiale della sanità evidenziano che ogni anno circa 2 milioni di bambine e di donne vengono sottoposte a mutilazioni genitali in almeno 28 paesi dei continenti asiatico e africano. In Italia, negli ultimi trent'anni, favorito anche dai ricongiungimenti familiari, si è avuto un accrescimento del numero di immigrati provenienti da aree geografiche con tradizioni e cultura profondamente diverse dalla nostra; essi tendenzialmente tendono a mantenere gli usi e i costumi della società di origine, in modo particolare per quello che riguarda l'educazione dei figli e la figura della donna nel contesto familiare e sociale. Ciò sta trasformando l'Italia in una società multietnica, multiculturale e multirazziale in cui sono sorte molte problematiche di varia natura: sociale e culturale, medica, etica e giuridica.

Si calcola che tale pratica, frequente soprattutto in Africa, abbia colpito circa 137 milioni di donne. Dalle ultime statistiche circa la popolazione femminile immigrata ufficialmente presente in Italia risulta che oltre 45 mila donne provengono da territori a tradizione escissoria (Somalia, Nigeria, Ghana, Etiopia, Emirati Arabi, Costa d'Avorio, Yemen, Oman, Malaisia e Pakistan) e tra queste circa 4 mila sono bambine già infibulate o a rischio di mutilazione.

Rileva quindi che tra le pratiche in questione quella che principalmente fa inorridire è l'infibulazione, la più crudele delle tre tipologie che caratterizzano le mutilazioni genitali femminili. Essa di solito è effettuata in età precoce, tra i quattro e i dieci anni, a volte però anche nell'adolescenza o addirittura al momento del matrimonio. Sottolinea inoltre che la mutilazione dei genitali è di solito effettuata in condizioni non igieniche, con strumenti affilati, di uso comune (lamette da barba, forbici, coltelli da cucina), e che non vengono adottate per lo più tecniche antisettiche né l'anestesia; per cui la mutilazione provoca, oltre al dolore intenso durante l'operazione, anche conseguenze  severe. Frequenti poi sono gravi alterazioni dello stato psicologico, infertilità e complicanze di ordine ostetrico in caso di gravidanza, con severe ripercussioni durante il parto.

È noto che gli effetti fisici e psicologici di tale pratica sono spesso molto estesi e colpiscono in particolare la sfera sessuale e riproduttiva, la salute mentale e il benessere integrale delle donne. Nonostante il riconoscimento dell'importanza di tale problema così delicato e la consapevolezza che esso debba essere risolto se si vuole andare incontro alle esigenze sanitarie, sociali ed economiche della donna, la conoscenza del problema presenta ancora grandi lacune riguardo alla sua diffusione ed ai tipi di interventi politico-sanitari che possano garantire la sua eradicazione. Bisogna comunque tenere presente che le mutilazioni genitali femminili sono praticate in popolazioni e da donne che vi credono fortemente e non vengono percepite nel senso di perdita di una parte del corpo, ma al contrario si configurano come un atto eseguito nell'interesse della donna, la cui non esecuzione comporterebbe una condanna sociale all'interno della stessa comunità. La mutilazione genitale femminile viene comunemente praticata quando le bambine sono abbastanza piccole; per molte di esse la mutilazione genitale è una enorme esperienza di paura e di sottomissione. Tale esperienza diventa un vivido punto di riferimento nel loro sviluppo mentale, il cui triste ricordo persiste per tutta la vita.

Rileva quindi come sia necessario agire in modo da superare tale pratica prevalentemente attraverso una corretta mediazione culturale, che deve essere estremamente dolce e non costrittiva, paventando il rischio che interventi solo di tipo sanzionatorio alimentino il fenomeno del sommerso e della clandestinità. Bisogna far comprendere come tali pratiche siano dannose a livello sanitario, psicologico, etico e sociale. I gruppi di popolazione interessati devono essere aiutati a sublimare tali pratiche ed a trasformarle simbolicamente.

L'Italia dovrebbe essere consapevole che la mutilazione genitale femminile potrebbe essere praticata nelle comunità di immigrati e che le donne immigrate che sono state sottoposte a questa procedura nei loro paesi di origine possono avere bisogno di una particolare assistenza medica e psicologica. Le preoccupazioni principali riguardano le possibili conseguenze psicosociali per le donne e le bambine che si sono trasferite da un paese in cui la mutilazione genitale femminile viene accettata a livello familiare e sociale ad un altro in cui essa è una pratica illegale e viene aborrita dalla comunità. Lo Stato dovrebbe stanziare delle risorse per l'educazione di gruppi di immigrati per dissuaderli dal praticare la mutilazione e per le ricerche sulle necessità sociosanitarie delle donne e delle bambine immigrate. Un approccio è quello di formare apposite figure professionali come i mediatori culturali che creino dei legami tra le comunità locali e le istituzioni sociosanitarie per trovare migliori modi possibili di sviluppare un sistema sensibile per la prevenzione, la dissuasione e la protezione delle bambine a rischio di mutilazione genitale e la riabilitazione delle donne e delle bambine che vi sono state già sottoposte. Vanno intraprese ricerche e studi per monitorare l'ampiezza del fenomeno. Occorre sviluppare un migliore accesso al servizio sanitario nazionale attraverso una politica dell'accoglienza verso le bambine, per prevenire il rischio di mutilazioni genitali femminili. L'approccio dovrebbe basarsi sul supporto alle famiglie attraverso attività di mediazione culturale e familiare.

Osserva poi che le Nazioni Unite, l'Unicef e l'OMS considerano la mutilazione genitale femminile una violazione dei diritti umani e raccomandano l'eradicazione di tale pratica. Inoltre molte organizzazioni non governative stanno cercando di far aumentare la consapevolezza della necessità di eliminarla. Ritiene quindi non più differibile l'adozione di norme tese alla prevenzione e al divieto di tali mutilazioni e in particolar modo dell'infibulazione. In Italia tale pratica, se denunciata  dal medico a cui viene chiesto di praticarla, è considerata come lesione personale gravissima (articoli 582 e 583 del codice penale) e quindi perseguibile. Spesso però viene praticata da persone senza scrupoli a cui le famiglie delle minori si rivolgono dopo aver ricevuto il rifiuto a tale pratica da parte delle strutture sanitarie che non hanno, al momento, esperienza adeguata ad affrontare un'assistenza alle bambine e alle donne che hanno subito tale grave mutilazione genitale e sono chiamate ad intervenire solo in caso di comparsa di complicanze. Il fenomeno, infatti, rimane per la gran parte sommerso. Osserva quindi che in Italia, pur non mancando un quadro di riferimento legislativo a cui appellarsi per condannare la pratica delle mutilazioni genitali, non esiste ancora una normativa precisa che le proibisca.

Peraltro, la mutilazione genitale femminile è un problema con cui i medici occidentali non hanno familiarità. Oltre ad una mancanza di conoscenze cliniche delle procedure della stessa e delle sue complicanze, mancano anche le conoscenze sulle credenze e le tradizioni socioculturali che la sottendono. Ad esempio, in molte comunità dove la mutilazione genitale femminile è una pratica tradizionale, le donne sono riluttanti a discutere di questioni sessuali con il personale sanitario e la timidezza impedisce loro di parlare di rapporti sessuali dolorosi o dell'incapacità di consumare il matrimonio. Gli aspetti psicologici, psicosessuali e culturali della mutilazione genitale femminile dovrebbero quindi essere inclusi nella formazione degli operatori sanitari che lavorano nelle comunità che la praticano.

Evidenzia quindi che all'ospedale San Gallicano di Roma sono 189 i casi di donne con mutilazioni genitali assistite in dieci anni, e che una ricerca svolta in Emilia Romagna (la prima in Italia nel suo genere) rileva che un operatore sanitario su quattro ha avuto in cura donne straniere con mutilazioni genitali; si ritiene che il 6 per cento siano state praticate in Italia.

Il Comitato nazionale per la bioetica afferma che la pratica escissoria benché «profondamente radicata culturalmente, richiesta ed esigita anche dalle adolescenti non può essere eticamente accettabile sotto ogni profilo e deve essere quindi combattuta e proscritta anche con l'introduzione di nuove norme di carattere penale». Anche il Parlamento europeo, nel settembre 2001, ha riaffermato che «le mutilazioni genitali femminili costituiscono una gravissima lesione della salute fisica, mentale e riproduttiva delle donne e delle bambine, che nessuna motivazione culturale o religiosa può giustificare; costituiscono inoltre una violazione dei diritti umani dei bambini e delle donne sanciti da varie convenzioni internazionali», invitando gli Stati membri a considerare le mutilazioni genitali femminili come reato all'integrità della persona. Osserva quindi come l'articolo 50 del codice di deontologia medica, che recita: «è vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile», vieta senza alcun dubbio tali interventi.

Rileva quindi che le proposte di legge in esame sono tutte volte ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico misure finalizzate a reprimere e prevenire il diffondersi del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili in Italia, in conseguenza dell'incremento del numero degli immigrati provenienti da aree geografiche con tradizioni e cultura profondamente diverse dalla nostra.

Passa quindi ad illustrare le proposte di legge in titolo, soffermandosi sulle disposizioni che affrontano le problematiche sanitarie e sociali del fenomeno e che rientrano quindi nella competenza della XII Commissione.

Per quanto concerne la proposta di legge C. 3884, approvata dal Senato, rileva che in essa figurano solamente disposizioni sanzionatorie penali, mentre i profili sociali del fenomeno non vengono presi in considerazione. Diversamente, nell'articolato della proposta di legge C. 150 Cè sono state inserite norme (articolo 3) che, in considerazione del rilievo che assume un'ampia informazione ai fini della prevenzione  e repressione del fenomeno, prevedono l'istituzione di un apposito numero verde presso il Ministero dell'interno, abilitato anche al ricevimento delle denunce. Va, inoltre, ricordato che l'articolo 5 stabilisce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria a carico del professionista che compie o agevola le mutilazioni genitali femminili; sanzioni amministrative pecuniarie sono infine irrogate nei confronti dei responsabili delle strutture sanitarie (pubbliche o private) ove si svolge l'intervento mutilante e nei confronti delle persone che materialmente ricavino denaro o altra utilità dall'esecuzione delle pratiche illegali.

Passando ad illustrare la proposta di legge C. 3282 Giulio Conti, ricorda che la stessa, dopo aver definito tre diverse tipologie di mutilazioni sessuali femminili, distinguendole in infibulazione, escissione e clitoridectomia, configura due nuovi illeciti penali. Il testo, pertanto, non si sofferma sulle problematiche sociosanitarie, che invece trovano compiuta disciplina nell'altra proposta di legge presentata dal medesimo deputato.

La proposta di legge C. 3867 Giulio Conti, infatti, prevede, all'articolo 2, la realizzazione di misure per la prevenzione di tali pratiche e per assicurare una adeguata assistenza sanitaria alle donne vittime delle stesse, promosse dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare: campagne annuali di informazione sulle conseguenze invalidanti derivanti dall'applicazione delle pratiche, prevedendo l'attivazione sia di corsi informativi nelle scuole dell'obbligo di nove ore complessive per anno scolastico, sia di corsi organizzati dai servizi sociosanitari territoriali per le donne che abbiano superato l'età scolastica; iniziative volte alla eradicazione delle pratiche, realizzate dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni no profit e dalle organizzazioni non governative, nonché l'attivazione dei servizi sociosanitari del territorio. L'articolo 3 riguarda, infine, gli interventi terapeutici per le lesioni fisiche provocate dalle pratiche e di assistenza e sostegno psicologico per i traumi emotivi consequenziali. Si prevede, da ultimo, che gli interventi chirurgici finalizzati alla disocclusione dell'apertura vaginale siano inseriti tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne, infine, la proposta di legge C. 4204, di cui è primo firmatario, osserva che anch'essa, come le proposte di legge C. 150, C. 3282 e C. 3867, contiene la definizione delle pratiche di mutilazione genitale femminile sottoposte a divieto ai sensi del successivo articolo 2, ferma restando la liceità degli interventi motivati da ragioni igienico-sanitarie.

In riferimento alle definizioni delle pratiche di mutilazione sessuale vietate - contenute in quasi tutti i testi in esame - occorre segnalare che la definizione «tecnica» di mutilazioni genitali femminili è fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità, che individua - oltre alle tre citate - anche ulteriori tipologie di pratiche illecite (trafitture, perforazioni, ustioni, uso di sostanze corrosive, erbe, eccetera) che, pur sanzionabili a diverso titolo, resterebbero, quindi, al di fuori dell'ambito applicativo della legge in esame. Sul punto, pertanto, invita tutti ad una attenta riflessione.

Proseguendo nell'illustrazione del testo, sottolinea che particolare rilievo assumono le disposizioni contenute nell'articolo 3, che prevede lo svolgimento di campagne informative da parte del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome, volte, in particolare, a favorire l'integrazione sociale delle comunità etniche presso le quali sono sviluppate le pratiche in oggetto e una più approfondita conoscenza dei diritti della donna e delle bambine, nonché delle conseguenze igienico-sanitarie di tali pratiche. A tal fine, l'articolo 4 dispone l'emanazione di linee guida da parte del Ministero della salute (senza indicare espressamente l'intesa od il parere della Conferenza Stato-regioni) concernenti la formazione di figure professionali in grado di operare presso le comunità in cui è maggiore il ricorso alle pratiche in oggetto, nonché le attività di  prevenzione e riabilitazione delle donne coinvolte. Infine, ai sensi dell'articolo 5 devono essere istituiti presso i Ministeri della salute e dell'interno e presso la Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le pari opportunità) dei numeri verdi atti a ricevere segnalazioni in materia, nonché a fornire informazioni ai soggetti che ne facessero richiesta.

Il sottosegretario Antonio GUIDI, rilevato che quello in discussione è un tema che è stato più volte oggetto di dibattito anche in passato, sottolinea come sia importante, oltre che contrastare la pratica delle mutilazioni genitali femminili e prestare il dovuto aiuto alle vittime di tali pratiche, anche fornire adeguato sostegno psicologico e sociale alle bambine e alle ragazze che (pur facendo parte di comunità in cui tali pratiche sono radicate) non hanno subìto la mutilazione e per questo vivono un profondo sentimento di disagio e di sofferenza psicologica in quanto si sentono emarginate, colpevolizzate ed escluse dal proprio contesto sociale. Per quanto concerne le strategie di intervento, evidenzia, accanto al ruolo del Ministero per le pari opportunità, il ruolo fondamentale del Ministero della salute, attesa la rilevanza degli interventi di tipo sociosanitario, sia in termini di prevenzione che di riduzione dei danni fisici e psichici subiti. Ritiene comunque fuorviante sollevare un problema di competenza fra i vari ministeri, atteso che la problematica in esame va affrontata in termini unitari, fermo restando comunque l'innegabile ruolo preminente del Ministero della salute, anche in termini di educazione alla salute e al rispetto di sé e degli altri.

Sottolinea, conclusivamente, l'esigenza di varare una buona legge, che aiuti a contrastare il fenomeno senza dar luogo però a demonizzazioni e tenendo sempre presente la pari dignità delle diverse culture e l'importanza di dialogare con tolleranza con chi è portatore, appunto, di differenti valori. Nel rilevare che non esiste infatti una cultura che può ritenersi superiore alle altre, osserva come anche il mondo occidentale non sia immune dal perpetrare crimini contro i bambini.

Giulio CONTI (AN), dopo aver ricordato di essere presentatore di due proposte di legge in materia, sottolinea come sia importante affrontare la problematica in esame senza limitarsi all'aspetto sanzionatorio, ma prevedendo anche adeguati interventi sia di prevenzione che di recupero. Richiama al riguardo la necessità di promuovere campagne di informazione presso le scuole dell'obbligo e presso i servizi sociosanitari. Per quanto concerne gli interventi di recupero, sottolinea l'esigenza di prevedere non soltanto azioni di sostegno e recupero psicologico nei confronti delle vittime delle mutilazioni genitali femminili, ma anche interventi medici per cercare di rimediare ai danni fisici organici derivanti dall'esercizio delle pratiche di mutilazione, compresi veri e propri interventi chirurgici. È a suo avviso necessario anche affrontare il problema del risarcimento del danno, aspetto che finora non è stato preso adeguatamente in considerazione e sui cui sarebbe opportuno riflettere insieme. Invita poi a considerare anche il fenomeno della circoncisione, che consiste comunque in una mutilazione sessuale e rispetto al quale occorre chiarire se si debba parlare o meno di reato.

Rilevato quindi che la pratica delle mutilazioni genitali femminili, pur non avendo motivazioni religiose, è molto antica e radicata in alcune popolazioni, soprattutto di fede musulmana, sottolinea l'esigenza di varare una legge completa. Per quanto concerne i profili di competenza, ferma restando la competenza del Ministero della giustizia per gli aspetti sanzionatori, evidenzia il ruolo fondamentale del Ministero della salute, considerati i rilevanti problemi di carattere sanitario derivanti dall'esercizio di tali pratiche.

Il sottosegretario Antonio GUIDI sottolinea l'importanza di affrontare, accanto all'intervento di ricostruzione chirurgica, il profilo del sostegno psicologico da assicurare  alle vittime delle pratiche di mutilazione sessuale.

Esorta quindi i gruppi politici a manifestare la convergente volontà di spezzare la catena di sofferenza di cui molte donne sono vittime attraverso un'azione legislativa che non trascuri gli aspetti socio-sanitari ed educativi, coerentemente alla volontà di non creare nuovi elementi di discriminazione.

Niccolò GHEDINI (FI) esprime alcune osservazioni sul testo unificato elaborato dal relatore, sottolineando la necessità di modificare in particolare l'articolo 1, nel quale si fa riferimento al consenso della vittima e l'articolo 3, laddove la norma è riferita a «persona residente in Italia».

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, conviene sulla necessità di apportare alcuni correttivi al testo unificato che era stato sottoposto all'esame della Commissione giustizia, con particolare riferimento al minimo ed al massimo della pena edittale.

Propone quindi, in considerazione della delicatezza della materia, di proseguire l'esame delle proposte di legge in sede di Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Gaetano PECORELLA, presidente, invita i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.


 

 

 

 


Commissioni riunite

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2004. - Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO, indi del presidente della II Commissione Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2003.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella riunione di mercoledì 14 gennaio il Comitato ristretto, su proposta dei relatori, ha elaborato una proposta di testo unificato, da sottoporre nella seduta odierna all'esame delle Commissioni riunite, al fine della sua adozione come testo base per il seguito dell'esame, sul quale poi fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

In relazione alle notizie riportate oggi su un organo di stampa in ordine all'ipotesi di praticare presso una struttura ospedaliera della regione Toscana una modalità non invasiva di infibulazione, prospetta l'opportunità di procedere a maggiori approfondimenti, anche eventualmente attraverso l'istituzione di una Commissione di inchiesta.

Giulio CONTI (AN) ritiene il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto non pienamente adeguato a dare risposta al fenomeno delle mutilazioni sessuali, osservando che alla luce del dibattito svoltosi oggi in Assemblea in merito a quanto riportato da un organo di stampa evidenzia l'esigenza di introdurre nel testo la definizione di infibulazione e delle altre pratiche di mutilazione sessuale accolta dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Mario PEPE (FI) invita ad evitare che la proposta di legge in esame diventi una  occasione di scontro tra civiltà e di contrapposizione tra diverse culture. Solleva poi il problema che potrebbe nascere in relazione al testo così come presentato dal Comitato ristretto relativamente ad altre pratiche quale ad esempio quella della circoncisione.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, evidenzia che le proposte di legge presentate inizialmente sul tema in esame contenevano un riferimento dettagliato al significato di mutilazione sessuale, ripresa dalla definizione proposta dall'Organizzazione mondiale della sanità, formulazione non riportata nel testo unificato adottato dal Comitato ristretto. Si mostra tuttavia favorevole circa la reintroduzione nel testo di una tale definizione, preannunciando un eventuale emendamento del relatore in tal senso.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) auspica che la continuazione dell'esame di una proposta legislativa così delicata prosegua nel medesimo clima di serenità e pacatezza riscontrato fino ad oggi. Rileva poi che il dibattito da poco conclusosi in Assemblea sulla pratica dell'infibulazione avrebbe potuto più opportunamente svolgersi in altra sede, invitando ad evitare qualsiasi riferimento allo scontro tra civiltà e religioni. Auspica infine, che i lavori della Commissione riservino maggiore attenzione ad aspetti quali quelli di una maggiore graduazione delle pene, della prevenzione e della dissuasione sociale del fenomeno.

Piergiorgio MASSIDDA (FI) manifesta l'orientamento favorevole del proprio gruppo all'adozione nella seduta odierna come testo base per il seguito dell'esame del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, anche al fine di accelerare l'iter del provvedimento. Concorda peraltro con il deputato Conti, nonché con il relatore per la II Commissione, sull'opportunità di inserire nel testo la definizione delle pratiche di mutilazione sessuale. Ricordato che tali pratiche non sono riconducibili a convinzioni religiose e che pertanto non si pone un problema di tolleranza nei confronti di altre fedi, ritiene che la risposta più adeguata a quanto emerso oggi in Assemblea, anche al fine di evitare l'affermarsi di un concetto di riduzione del danno, sia rappresentata proprio dall'approvazione di un provvedimento in materia.

Gaetano PECORELLA, presidente, invita i membri delle Commissioni ad incentrare il dibattito esclusivamente sulla scelta inerente all'adozione del testo unificato proposto dai due relatori quale testo base.

Marida BOLOGNESI (DS-U) concorda sull'adozione come testo base del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, al quale eventualmente riferire emendamenti, il cui termine ritiene debba essere fissato in tempi non eccessivamente ravvicinati, anche al fine di consentire un adeguato approfondimento dei diversi aspetti del testo. Rilevato che l'adozione del testo base sarebbe indicativa delle volontà delle Commissioni riunite di condurre con celerità a conclusione l'iter del provvedimento, reputa il dibattito svoltosi oggi in Assemblea pretestuoso e riconducibile ad una logica di speculazione politica su un tema che richiederebbe invece un atteggiamento rispettoso delle diverse posizioni.

Richiamata la necessità di porre in essere strumenti anche culturali di convinzione e di dissuasione nei confronti delle pratiche oggetto del provvedimento, ritiene sostanzialmente condivisibile l'impianto del testo unificato, invitando ad operare, in una visione equilibrata, nella prospettiva di un provvedimento ampiamente condiviso, anche valutando eventualmente la sussistenza delle condizioni per il suo trasferimento in sede legislativa.

Dorina BIANCHI (UDC) sottolinea l'esigenza di introdurre nel testo unificato la definizione di pratiche di mutilazione sessuale, eventualmente anche nell'ambito di un'ulteriore riunione del Comitato ristretto. Rileva, infatti, come la materia  all'attenzione delle Commissioni sia molto complessa e delicata e come lo stesso articolo apparso oggi su un quotidiano induca ad una attenta riflessione, anche in considerazione della possibilità che quanto prospettato in quell'articolo possa configurare comunque una legittimazione delle pratiche di mutilazione sessuale.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U), osservato che quanto riportato nel più volte richiamato articolo di stampa non appare drammatico, in particolare in assenza di disposizioni di legge in materia, fa presente che si potrebbe eventualmente procedere ad audizioni, evitando il ricorso a Commissioni di inchiesta, che reputa fuori luogo.

Rilevata l'opportunità di non conformarsi alle posizioni di associazioni quali l'Aidos, pur tenendo nella debita considerazione le preoccupazioni da quest'ultima avanzate, concorda sull'adozione come teso base per il seguito dell'esame del testo unificato del Comitato ristretto, fissando un congruo termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Olga DI SERIO D'ANTONA (DS-U), in considerazione dello spiacevole clima instauratosi nel corso dell'odierna seduta dell'Assemblea, invita a lavorare serenamente sul testo all'attenzione delle Commissioni, di cui condivide sostanzialmente l'impianto, salvo la possibilità di introdurre alcune puntualizzazioni attraverso la presentazione di emendamenti.

Evidenzia quindi l'utilità del ricorso ad interventi di natura culturale al fine di disincentivare le pratiche di mutilazione sessuale, anche attraverso la collaborazione con le autorità religiose delle comunità interessate da tali pratiche, che ritiene una strada perseguibile per ottenere risultati positivi.

Sottolinea quindi come non vi sia una parte politica cui è ascrivibile la difesa della salute delle donne, ed un'altra maggiormente flessibile a tale riguardo, essendo invece comune l'impegno a contrastare efficacemente quello che reputa un crimine nei confronti della salute femminile.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) rileva che il rito alternativo cui si fa riferimento nell'articolo apparso oggi su un organo di stampa potrebbe comunque configurare, alla luce di quanto previsto dall'articolo 1 del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, una lesione.

Ritiene peraltro il testo unificato condivisibile fermo restando la possibilità di introdurre una definizione di mutilazioni sessuali.

Giulio CONTI (AN) ribadisce la necessità di introdurre nel testo la definizione di mutilazioni sessuali.

Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI) sottolinea la necessità di addivenire nel più breve tempo possibile all'adozione del testo base per il seguito dell'esame, anche alla luce del dibattito svoltosi in Assemblea e delle notizie apparse sulla stampa che evidenziano l'interesse per la materia e l'esigenza di disporre di idonee misure legislative.

Nel ritenere condivisibile il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, non ravvisa la necessità di una definizione più dettagliata delle pratiche di mutilazione sessuale. Al riguardo osserva, infatti, che disposizioni eccessivamente dettagliate rischierebbero di risultare controproducenti, non già estendendo il divieto a tutte le possibili lesioni, ma circoscrivendolo a quelle espressamente individuate. Evidenzia, pertanto, l'esigenza di legiferare con lungimiranza, rilevando che comunque il testo base potrà essere oggetto di proposte emendative (Commenti del deputato Giulio Conti).

Gaetano PECORELLA, presidente, invita il deputato Giulio Conti ad astenersi da interruzioni.

Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI), osservato che verranno accolti gli emendamenti che le Commissioni riterranno di approvare a maggioranza, ribadisce che l'adozione del testo base rappresenta la strada per procedere nei tempi più celeri.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, ricordato che la proposta di legge di cui è primo firmatario riportava la definizione di pratiche di mutilazione sessuale accolta dall'OMS, rileva come peraltro in tale definizione non rientri la pratica cui si è fatto riferimento nell'articolo di stampa apparso oggi. Nel ritenere pertanto più opportuno estendere il divieto a qualsiasi lesione, preannuncia una proposta emendativa in tal senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato).

Gaetano PECORELLA, presidente, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 3 febbraio 2004, alle ore 14.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.



ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL

COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

 

 

 


 

Art. 1.

(Delitto di mutilazione dei genitali femminili).

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-bis. - (Mutilazione dei genitali femminili). - Chiunque pratica, agevola o favorisce una lesione o mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche, con o senza il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Qualora il fatto sia commesso da cittadino non italiano si applica, altresì, al termine del periodo di reclusione, l'immediata e definitiva espulsione dal territorio nazionale.

Art. 2.

(Fatto commesso all'estero).

1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 604. - (Fatto commesso all'estero). - Le disposizioni della presente sezione, nonché quelle previste dagli articoli 583-1bis, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies si applicano, altresì, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente o dimorante in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente o dimorante in Italia ovvero in concorso con cittadino italiano residente in Italia o cittadino straniero residente o dimorante in Italia».

2. Nell'ambito dei programmi disposti dal MAE, in quei paesi ove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, si praticano mutilazioni genitali femminili, può essere prevista la creazione, in accordo con i paesi interessati, di ambiti di accoglienza ovvero campi di rifugio per le giovani che intendano sottrarsi a tale pratica o per le donne che intendano ad esse sottrarre le loro figlie o le loro parenti minori.

Art. 3.

(Sanzioni per gli operatori sanitari).

1. All'esercente la professione sanitaria che contravviene ai divieti indicati dall'articolo 1 si applica la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Qualora il reato di cui alla presente legge sia commesso in strutture sanitarie o non sanitarie, siano esse pubbliche, private accreditate o private il responsabile della struttura stessa è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 mila euro a 300 mila euro.

3. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da 25 mila euro a 100 mila euro.

Art. 4.

(Attività di promozione e coordinamento).

1. La Presidenza del Consiglio promuove e sostiene il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione ed eliminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Art. 5.

(Campagne informative).

1. Allo scopo di modificare le motivazioni culturali, etniche e religiose che sono alla base delle pratiche di cui all'articolo 1 il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Dipartimento delle pari opportunità e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispone apposite campagne informative dirette a:

a) fornire informazioni agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 1, al momento del loro arrivo alle frontiere italiane, sul divieto vigente in Italia di tali pratiche;

b) promuovere iniziative ed attività, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non-profit e delle strutture sanitarie, in particolare dei centri, riconosciuti di eccellenza mondiale dall'OMS, già impegnate nel settore dell'immigrazione, finalizzate allo sviluppo dell'integrazione socioculturale, nonché alla conoscenza e alla tutela dei diritti delle bambine e dei bambini;

c) programmare corsi di formazione e di informazione per le donne infibulate, anche in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto;

d) fornire una adeguata formazione al personale medico e infermieristico che può essere fatto oggetto di richieste di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 1, affinché l'atto obbligatorio del rifiuto sia spiegato adducendo le ragioni morali, di tutela dei diritti dell'essere umano e sanitarie che lo determinano. A tali fini il medesimo personale può essere coadiuvato da assistenti socio-sanitari, psicologi, mediatori culturali o da altri soggetti ritenuti idonei;

e) realizzare programmi di educazione sanitaria nelle scuole dell'obbligo per le comunità immigrate allo scopo di eradicare l'esercizio delle pratiche di cui all'articolo 1 e, in particolare, con la collaborazione degli operatori sanitari, disincentivare le donne dall'uso di tali pratiche nei confronti delle figlie;

f) destinare le campagne di educazione e di prevenzione, in particolare, agli adolescenti, ai profughi, agli uomini e alle donne delle comunità interessate, nonché al personale sanitario operante presso le comunità nelle quali il rischio di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 1 è elevato.

Art. 6.

(Formazione del personale sanitario).

1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana linee guida per la formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le pratiche di cui all'articolo 1, nonché per realizzare una adeguata politica di interventi per la prevenzione e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche o a rischio di esservi sottoposte.

Art. 7.

(Istituzione di numeri verdi).

1. Sono istituiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge, presso il Ministero della salute, il Ministero dell'interno e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, numeri verdi finalizzati a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 1, nonché a fornire informazioni sulle istituzioni sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato che operano nei settori dell'aiuto e del sostegno agli immigrati coinvolti nell'uso di tali pratiche.

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2004-2006 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della salute.


 

 

 


Commissioni riunite

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 febbraio 2004. - Presidenza del presidente della XII Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 21 gennaio 2004 le Commissioni hanno deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo elaborato dal Comitato ristretto ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti.

Avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato).

Carolina LUSSANA (LNP), relatore per la II Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.3 dei relatori, che riformula nel senso di aggiungere all'articolo 1, dopo le parole «organi genitali femminili», le seguenti «in conformità con la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità». Ciò al fine di recepire le considerazioni formulate, in particolare, dal deputato Giulio Conti, nonché da altri intervenuti nel corso del dibattito. Prospetta quindi l'opportunità di valutare ulteriormente l'emendamento Valpiana 1.11, che affronta una questione meritevole di attenzione. Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 1, nonché sull'articolo aggiuntivo Valpiana 1.01.

Il sottosegretario Antonio GUIDI chiede chiarimenti in ordine alla riformulazione dell'emendamento 1.3 dei relatori.

Giuseppe PALUMBO, presidente, precisa che l'emendamento 1.3 dei relatori richiama la definizione tecnica di mutilazione genitale femminile accolta dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Il sottosegretario Antonio GUIDI accetta l'emendamento 1.3 dei relatori, come  riformulato, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Valpiana 1.8. Concorda quindi con il parere espresso dal relatore per la II Commissione quanto alle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) dichiara di aggiungere la propria firma all'articolo aggiuntivo Valpiana 1.01. Ritiene poi che nel provvedimento in esame possono essere evidenziate due linee, una fortemente repressiva ed una maggiormente costruttiva. Concorda con il Governo per il parere favorevole espresso all'emendamento Valpiana 1.8 e auspica che il Governo cambi il parere contrario precedentemente espresso sull'articolo aggiuntivo Valpiana 1.01, il quale è volto ad assicurare alle minori che abbiano subito mutilazioni genitali ed alle loro famiglie l'assistenza dei servizi sociali. Ritiene comunque che l'articolo aggiuntivo possa essere riformulato limitando l'ambito applicativo soggettivo.

Il sottosegretario Antonio GUIDI fa presente che il parere sull'articolo aggiuntivo Valpiana 1.01, ove quest'ultimo venisse riformulato, modificando il precedente avviso, potrebbe essere favorevole.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, concorda con la necessità di recupero delle bambine colpite dalla brutale pratica delle mutilazioni sessuali, ma sottolinea che tale finalità è presente nelle norme successive del provvedimento in oggetto.

Giulio CONTI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia l'opportunità che gli interventi sull'articolo aggiuntivo Valpiana 1.01 vengano svolti quando si arriverà all'esame di quell'articolo aggiuntivo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, condivide il rilievo del deputato Giulio Conti.

Giovanni KESSLER (DS-U) esprime preoccupazione per il contenuto del testo unificato ed, in particolare, per la scarsa determinatezza della fattispecie penale. Preoccupa infatti il riferimento contenuto all'articolo 1 alla generica lesione degli organi genitali femminili, che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 582 del codice penale, può riferirsi anche ad una ecchimosi o ad un temporaneo versamento di sangue. Ritiene che punire penalmente, addirittura con la reclusione da sei a dodici anni, delle condotte non specificamente determinate possa creare problemi di costituzionalità della disposizione penale.

Gaetano PECORELLA, presidente della II Commissione, propone di analizzare preliminarmente l'emendamento dei relatori 1.3, il quale limita i casi di punibilità mediante il riferimento alla definizione che delle mutilazioni genitali dà l'Organizzazione mondiale della sanità.

Giovanni KESSLER (DS-U) con riferimento all'emendamento 1.3 dei relatori come precedentemente riformulato, ritiene più opportuno che le condotte costituenti il reato in esame siano specificate direttamente nella norma penale. Il semplice riferimento alla definizione data dall'organizzazione Mondiale della Sanità della pratica in oggetto porterebbe all'introduzione di una norma penale in bianco, in violazione dei principi costituzionali di legalità e di determinatezza delle fattispecie costituenti reato.

Giulio CONTI (AN) ritiene che le questioni evidenziate dal deputato Kessler debbano essere approfondite. Ricordato che l'articolo 1 della sua proposta di legge faceva riferimento alle definizioni accolte dall'Organizzazione mondiale della sanità, sottolinea come quelle definizioni non appaiano più attuali alla luce, in particolare, di quanto proposto da un medico operante presso l'ospedale di Firenze, che a suo avviso configurerebbe comunque una lesione, pur non rientrando nelle richiamate previsioni dell'OMS.

Sempre con riferimento alla vicenda dell'ospedale di Firenze, considerato che su organi di stampa si parla di una pratica che nella regione Toscana sarebbe stata  già adottata, evidenzia la necessità di chiarire l'ambito delle competenze normative regionali, anche al fine di valutare se una regione possa definire cosa si intende per mutilazione sessuale femminile.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) sottolinea la necessità di prevedere un'idonea graduazione delle pene previste in relazione alla gravità della lesione inferta.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) replicando all'onorevole Giulio Conti, sottolinea l'esigenza che l'esame del provvedimento non sia condizionato da polemiche di carattere politico che hanno natura per lo più strumentale.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, in risposta alle perplessità sollevate dall'onorevole Kessler, consapevole che il testo proposto è volto ad aggiungere una nuova fattispecie penale che punisce condotte che comunque già in base alla normativa vigente possono essere considerate lesioni, ritiene che il rinvio alla definizione di mutilazioni sessuali data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, da una parte, specifica sufficientemente il contenuto della norma, dall'altra limita il riferimento alle sole lesioni personali gravissime e permanenti.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dà conto della definizione di mutilazioni genitali femminili fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità, suddivisa in quattro tipologie. Precisa peraltro che il tipo 4, o «non classificato» include tutta una serie di pratiche, tra cui, ad esempio, la trafittura del clitoride. Rilevato che nella definizione dell'OMS rientrano tutte le possibili lesioni, reputa il richiamo a quella definizione esaustivo ai fini della predisposizione della norma.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) concorda con l'onorevole Kessler sulla inopportunità che il reato in esame sia individuato attraverso il solo riferimento alla definizione data dall'Organizzazione mondiale della sanità in quanto la fonte scelta non ha valore di legge e inoltre può essere modificata nel tempo a mera discrezione di tale organo internazionale. Ciò contraddice il principio di legalità. Sottolinea l'esigenza che la norma penale che si vuole introdurre individui e descriva esattamente il comportamento penalmente sanzionato. Propone infine l'eliminazione del termine lesione dall'impianto della legge, ritenendo sufficiente il riferimento alle mutilazioni.

Gaetano PECORELLA, presidente della II Commissione, non ritiene che il riferimento operato dall'emendamento del relatori 1.3 alla definizione data dall'Organizzazione mondiale della sanità possa violare il principio della legalità, sottolinea tuttavia l'esigenza di specificare per quanto possibile il comportamento punibile.

Carla CASTELLANI (AN) manifesta apprezzamento nei confronti del deputato Giulio Conti per aver evidenziato l'esigenza di una formulazione inequivoca dell'articolo 1, nonché nei confronti del deputato Kessler, il quale ha invitato ad un'attenta riflessione.

Ritiene condivisibile l'emendamento 1.3 dei relatori, come riformulato. Osserva infatti che la definizione accolta dall'Organizzazione mondiale della sanità, richiamata dall'emendamento in questione, che individua quattro diversi tipi di pratiche, l'ultima delle quali ricomprende anche lesioni quali trafitture, sia sufficientemente esplicativa ai fini dell'individuazione del reato.

Giulio CONTI (AN), manifestato l'intento della propria parte politica di escludere la praticabilità sugli organi genitali femminili anche di lesioni quali una puntura, ritiene che il termine «lesione» non vada espunto dal testo dell'articolo 583-bis del codice penale, di cui si prevede l'introduzione.

Giovanni KESSLER (DS-U) propone di indicare nella norma penale i principi relativi al reato da perseguire e le relative  sanzioni, rimandando ad un decreto ministeriale la specificazione degli elementi della fattispecie penale. Ricorda che tale soluzione è stata già utilizzata nel testo unico sugli stupefacenti.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritiene che la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare per quanto attiene alle lesioni del quarto tipo, lasci adito a dubbi e debba essere ulteriormente precisata, in particolare individuando le lesioni di maggiore o minore entità.

Marida BOLOGNESI (DS-U), osservato preliminarmente che le definizioni accolte dall'Organizzazione mondiale della sanità rappresentano un punto di riferimento per quanto attiene, in particolare, le problematiche che interessano altri paesi, reputa convincenti le argomentazioni svolte dal deputato Kessler in ordine alla possibilità di demandare ad un decreto del ministro della salute la definizione delle pratiche illecite, sulla base di criteri da individuare con il provvedimento in esame. Prospetta pertanto l'opportunità di accantonare la questione in esame, al fine di individuare la soluzione più idonea a risolverla.

Piergiorgio MASSIDDA (FI) rileva che dal punto di vista scientifico per «lesione» si intende una pratica che compromette l'attività di un organo, sicché, ad esempio, un piercing praticato sulle grandi labbra e non sul clitoride non si configurerebbe come lesione.

Sottolineata quindi l'utilità di tenere conto delle definizioni propriamente scientifiche ai fini della predisposizione della norma, ritiene condivisibile l'emendamento 1.3 dei relatori. Osserva infine come il problema sia rappresentato dall'obiettivo che si intende conseguire, prospettando il rischio che si aprano spiragli ad interventi di infibulazione cosiddetta simbolica.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, osservato, con riferimento alle considerazioni emerse dal dibattito, che se la definizione accolta dall'OMS è suscettibile di essere modificata in futuro, anche il provvedimento attualmente in esame potrebbe esserlo, propone di accantonare la questione.

Giulio CONTI (AN) concorda sull'esigenza di definire correttamente le condotte da proibire, nonché sull'opportunità di modificare il titolo del provvedimento. Ritiene inoltre che i relatori debbano valutare un'eventuale ulteriore riformulazione del proprio emendamento 1.3.

Giuseppe PALUMBO, presidente, in considerazione degli ulteriori impegni delle Commissioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.


 


ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale. C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

EMENDAMENTI

 

 


ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Delitto di mutilazione dei genitali femminili).

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-bis. (Mutilazione dei genitali femminili) - 1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, pratica una mutilazione degli organi genitali femminili consistente in una clitoridectomia o in una escissione o in una infibulazione, è punito, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, con la pena della reclusione da tre a sette anni.

2. Chiunque favorisce o agevola le pratiche di cui al comma precedente è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

3. All'esercente della professione sanitaria si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per dieci anni.

4. Il consenso dell'avente diritto non rileva per la punibilità del delitto».

Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 3 dell'articolo 3.

1. 2.Kessler.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Delitto di mutilazione dei genitali femminili).

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-bis. (Mutilazione dei genitali femminili) - 1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, pratica una mutilazione degli organi genitali femminili è punito, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, con la pena della reclusione da tre a sette anni.

2. Se il fatto è commesso ai danni di un soggetto minorenne, è punito con la pena della reclusione da sei a dodici anni.

3. Chiunque favorisce o agevola le pratiche di cui al precedente comma 1, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

4. Il consenso della vittima non è rilevante per la punibilità del delitto».

1. 1. Magnolfi, Finocchiaro, Bolognesi, Lucidi, Kessler, Battaglia.

Sostituire le parole da: una lesione, fino a: femminili con le seguenti: una mutilazione genitale su una donna.

1. 12.Valpiana, Titti De Simone.

Dopo le parole: organi genitali femminili aggiungere le seguenti: in conformità con la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché qualsiasi altro intervento di qualunque entità sugli organi interessati.

1. 3.I relatori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

1. 4.Bimbi, Fanfani, Bindi.

Dopo il primo periodo aggiungere in fine il seguente: Qualora imputati siano gli esercenti la patria potestà la pena massima è di anni tre.

1. 7.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: dodici anni inserire il seguente periodo: La minore età della vittima costituisce aggravante.

1. 11.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le forme meno gravi e qualora il fatto sia commesso da cittadino non italiano si può applicare, in alternativa al periodo di reclusione, l'immediata espulsione dal territorio nazionale.

1. 10.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: il fatto sia commesso con le seguenti: la lesione o mutilazione sia praticata.

1. 5. Bimbi, Fanfani, Bindi.

Al comma 1 sopprimere le parole: e definitiva.

1. 8.Valpiana, Titti De Simone.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti al comma 1 e all'individuazione degli autori dei medesimi si applicano i benefici di cui all'articolo 18 della legge n. 40 del 1998.

1. 6. Bimbi, Fanfani, Bindi.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

Le minori che abbiano subito mutilazioni genitali femminili e le loro famiglie sono seguite dai servizi sociali territoriali con progetti individuali e specifici fino alla maggiore età.

1. 01.Valpiana, Titti De Simone.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 2.Kessler.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 604 (Fatto commesso all'estero). - Le disposizioni della presente sezione, nonché quelle previste dagli articoli 583-bis, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro della Giustizia».

2. 3.Kessler.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri, in quei paesi ove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, si praticano le mutilazioni genitali femminili, sono previsti, in accordo con i governi interessati, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare la pratica e/o creare case di accoglienza o campi di rifugio per le giovani che intendano sottrarsi a questa pratica o per le donne che intendono sottrarre le loro figlie o le loro parenti minori.

2. 1.Cima, Zanella.

Al comma 2, sostituire la parola: disposti con le seguenti: di cooperazione allo sviluppo condotti.

2. 8.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 2, dopo le parole: dal Minisstero degli affari esteri, aggiungere le seguenti: e particolarmente in quelli previsti per la promozione dei diritti delle donne.

2. 6. Bimbi, Fanfani, Bindi.

Al comma 2, sostituire la parola: praticano con le seguenti: continuano a praticare.

2. 9.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere prevista la con le seguenti: sarà data priorità alla.

  2. 4. Magnolfi, Lucidi, Bolognesi, Finocchiaro, Battaglia.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere prevista la creazione con le seguenti: è data priorità.

  2. 10.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 2, sostituire le parole: paesi interessati con le seguenti: i governi.

2. 11.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: di ambiti di accoglienza ovvero campi di rifugio.

2. 12.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 2, sostituire le parole: di ambiti di accoglienza ovvero campi di rifugio con le seguenti: a progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche e a creare case di accoglienza.

2. 13.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 2, dopo le parole: parenti minori, aggiungere le seguenti: promuovendo in dette strutture l'azione congiunta tra associazioni italiane femminili ed associazioni locali femminili specializzate nella promozione dei diritti delle donne.

2. 7. Bimbi, Fanfani, Bindi.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Verranno realizzati altresì progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare le suddette pratiche presso le popolazioni locali.

2. 5. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Bolognesi, Battaglia.

ART. 3.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'esercente la professione sanitaria che contravviene ai divieti indicati dall'articolo 1 si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione e la comunicazione all'ordine dei medici.

3. 1. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Bolognesi, Battaglia.

Al comma 2, inserire in fine le seguenti parole: Le strutture sanitarie private accreditate o private nelle quali sia stato commesso il reato perdono l'accreditamento o il permesso al funzionamento.

3. 2.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il risarcimento dei danni biologici nei confronti della vittima.

3. 3.Valpiana, Titti De Simone.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. La Presidenza del Consiglio d'intesa con il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e le amministrazioni locali, con appositi decreti, è tenuta ad istituire capillari programmi di istruzione, formazione, sensibilizzazione e qualificazione rivolti agli operatori sanitari, in particolare ginecologi ed ostetriche, attivando altresì tutti quegli interventi necessari di assistenza, sostegno e tutela delle vittime di questa pratica.

2. All'onere derivante dalla realizzazione degli scopi di cui al comma 1, pari a due milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 1.Cima, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

È istituita con decreto del Presidente del Consiglio una commissione composta da: rappresentanti dei ministeri della Salute, dell'Interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e delle Pari opportunità; delle organizzazioni di donne africane che in Italia lottano contro la pratica; della Consulta dell'immigrazione; delle Ong di cooperazione allo sviluppo che hanno comprovata esperienza di lavoro in Africa su questa materia. Tale task force, istituita presso la Presidenza del Consiglio e presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha il compito di:

sollecitare i ministeri interessati ad avviare indagini conoscitive sulla pratica;

promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e cittadine extracomunitari provenienti dai paesi in cui si effettua la pratica, anche attraverso la pubblicazione e diffusione di materiale scientifico e divulgativo;

favorire una maggiore qualificazione del personale sanitario, degli operatori dei consultori familiari e dei mediatori culturali;

dare sostegno alle organizzazioni e ai gruppi che lottano contro la pratica.

4. 2.Cima, Zanella.

Al comma 1, dopo la parola: sostiene aggiungere le seguenti: mediante apposito gruppo di lavoro.

  4. 3.Cima, Zanella.

Al comma 1, dopo la parola: sostiene aggiungere le seguenti: mediante un apposito gruppo di lavoro.

  4. 5.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire le parole: degli organi con la seguente: dei.

   4. 6.Valpiana, Titti De Simone.

Sopprimere la seguente parola: organi.

   4. 4.Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

 

Le donne che intendano sottrarsi o sottrarre figlie minori al rischio di mutilazioni genitali femminili sono considerati aventi diritto allo status di rifugiate.

4. 07.Valpiana, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

 

1. Ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39 è concesso lo status di rifugiate alle donne che si sottraggono alla pratica delle mutilazioni dei genitali femminili consentita o praticata nei paesi di provenienza.

4. 01.Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Richiesta di asilo).

1. Le donne, anche minorenni, o le madri di figlie minorenni, provenienti da paesi nei quali le mutilazioni genitali femminili siano consentite o praticate, al fine di sottrarre se stesse o le minori che accompagnano alle mutilazioni genitali, possono presentare istanza motivata alla polizia di frontiera, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni, per il riconoscimento dello status di rifugiate.

4. 02.Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Progetti di cooperazione allo sviluppo).

1. Il Ministero degli affari esteri nell'ambito delle procedure e dei finanziamenti previsti dalla L. 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, promuove e sostiene progetti di cooperazione allo sviluppo diretti a coinvolgere le strutture associative locali, con particolare riferimento alle associazioni delle donne, dei paesi ove le mutilazioni genitali femminili siano consentite o praticate al fine di organizzare e sostenere campagne di sensibilizzazione, controllo e prevenzione per il contrasto in loco delle pratiche in oggetto.

4. 03.Maura Cossutta.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure di assistenza e integrazione).

1. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis, e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste all'articolo 18 della legge n. 40 del 1998.

2. Alle persone straniere o apolidi, vittime dei reati previsti dall'articolo 583-bis, o per le quali sussiste il pericolo di subire i medesimi, sono garantiti il diritto d'asilo nel territorio dello Stato.

4. 06.Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Bolognesi, Battaglia.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure di assistenza e integrazione delle persone a rischio e delle vittime).

1. Alle vittime dei reati previsti dall'articolo 1, e a coloro che si sottraggono al pericolo di subire i medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste all'articolo 18 della legge n. 40 del 1998.

2. Alle persone straniere o apolidi, vittime dei reati previsti dall'articolo 1, o per le quali sussiste il pericolo di subire i medesimi, sono garantiti il diritto d'asilo nel territorio dello Stato.

4. 05.Bimbi, Fanfani, Bindi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure di assistenza e integrazione delle persone a rischio e delle vittime).

1. Alle vittime dei reati previsti dall'articolo 1, e a coloro che si sottraggono al 

pericolo di subire i medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste all'articolo 18 della legge n. 40 del 1998.

4. 04.Bimbi, Fanfani, Bindi.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Campagne informative).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri, il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Dipartimento delle Pari Opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone apposite campagne informative dirette a:

a) fornire informazioni agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 1, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e al momento del loro arrivo alle frontiere italiane, sul divieto di mutilazione dei genitali femminili vigente in Italia e sui principali aspetti del diritto di famiglia attualmente in vigore;

b) sensibilizzare e dissuadere le comunità di immigrati residenti in Italia, con la collaborazione di ONG di cooperazione, di centri riconosciuti di eccellenza dall'OMS, di associazioni di donne immigrate e organizzazioni del volontariato già impegnate nel settore dell'immigrazione, anche attraverso buone prassi di integrazione socio-culturale e con la diffusione della conoscenza e della tutela dei diritti delle donne, delle bambine e dei bambini;

c) promuovere appositi programmi di aggiornamento degli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche utilizzando figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per affrontare il tema delle mutilazioni genitali femminili con le bambine immigrate e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne, delle bambine e dei bambini.

5. 2.Magnolfi, Bolognesi, Lucidi, Finocchiaro, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Campagne informative).

1. Allo scopo di modificare le motivazioni culturali di genere etnico e religioso che sono alla base delle pratiche di cui all'articolo 1, la Presidenza del consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Dipartimento pari opportunità predispone apposite campagne informative dirette:

a) fornire informazioni agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 1, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani, sul divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile e sul diritto di famiglia attualmente in vigore;

b) promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e dissuasione dal continuare la pratica delle mutilazioni genitali femminili, dirette alle comunità di immigrati - leaders comunitari, uomini, donne, adolescenti - condotte con metodologie diverse a seconda del target, da organizzazioni di volontoriato, ONG di cooperazione, associazioni di donne immigrate e centri riconosciuti di eccellenza dall'OMS, già impegnate da vari anni nel settore dell'immigrazione e aventi come fine istituzionale di sviluppare l'integrazione socio-culturale e la conoscenza e la tutela dei diritti delle donne e delle/dei bambine/i;

c) fornire un'adeguata formazione sui diversi aspetti delle mutilazioni genitali  femminili ai mediatori culturali, agli operatori sanitari, agli assistenti sociali, agli psicologi che operano nei consultori familiari e nelle scuole, nonché ad altri soggetti ritenuti idonei in quanto operanti con le comunità di immigrati affinché abbiano una padronanza degli argomenti e possano dissuadere i genitori dall'effettuare la pratica sulle loro figlie;

d) realizzare nelle scuole dell'obbligo programmi di educazione sui diritti delle donne e delle/i bambine/i, sui rapporti di genere e i valori positivi dette varie culture.

5. 1.Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: modificare le motivazioni culturali, etniche e religiose, con le seguenti: sostenere e sviluppare gli atteggiamenti culturali e pratici di riconoscimento dei diritti umani delle donne e per contrastare i pregiudizi.

5. 3.Bimbi, Fanfani, Bindi.

Al comma 1, dopo la parola: culturali aggiungere le seguenti: di genere.

5. 10.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1 sopprimere le parole: etniche e religiose.

5. 9.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1 dopo le parole: all'articolo 1, inserire le seguenti: la Presidenza del Consiglio d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

5. 8.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere le parole: di intesa con.

5. 7.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: della ricerca, inserire le seguenti: con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. 4.Bimbi, Fanfani, Bindi.

Al comma 1, sostituire la parola: apposite con le seguenti: appositi programmi e.

5. 11.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del loro arrivo alle frontiere italiane con le seguenti: della concessione del visto presso i consolati italiani.

5. 12.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di tali pratiche con le seguenti: delle pratiche di mutilazione genitale femminile e sul diritto di famiglia attualmente in vigore.

5. 13.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: e sulle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari.

5. 26.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: iniziative, aggiungere le seguenti: di informazione, sensibilizzazione e dissuasione dal continuare la pratica delle mutilazioni genitali femminili dirette alle comunità di immigrati - leaders comunitari, uomini, donne, adolescenti - condotte con metodologie diverse a seconda dei destinatari da ONG di cooperazione.

Conseguentemente sopprimere le seguenti parole: ed attività con la partecipazione.

5. 14.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: non-profit aggiungere le seguenti: da associazioni di donne immigrate e dalle.

5. 15.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la seguente parola: mondiale.

5. 16.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: già impegnate aggiungere le seguenti: da anni.

5. 17.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: finalizzati allo sviluppo dell' con le seguenti: e aventi come fine istituzionale di sviluppare l'.

5. 18.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: diritti, aggiungere le seguenti: delle donne.

5. 19.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: e di facilitare l'accesso ai servizi socio-sanitari.

5. 27.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) fornire un'adeguata formazione sui diversi aspetti delle mutilazioni genitali femminili ai mediatori culturali, agli operatori sanitari, agli assistenti sociali, agli psicologi che operano nei consultori e nelle scuole, nonché ad altri soggetti ritenuti idonei in quanto operanti con le comunità di immigrati affinché abbiano una padronanza degli argomenti e possano dissuadere i genitori e i familiari dall'effettuare la pratica sulle loro figlie.

5. 20.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: morali.

5. 21.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: sanitaria con le seguenti: sui diritti delle donne, delle bambine e dei bambini, sui rapporti di genere e i valori positivi delle varie culture.

5. 22.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: dell'obbligo aggiungere la seguente: anche.

5. 23.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: ed in particolare fino alla fine della lettera.

5. 24.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: ai profughi.

5. 25.Valpiana, Titti De Simone.

Dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente;

h) promuovere esperienze-pilota di Consulte territoriali femminili, che prevedano la presenza di donne immigrate, e la collaborazione con associazioni femminili delle immigrate, con l'obiettivo di sostenere e sviluppare gli atteggiamenti culturali e pratici di riconoscimento dei diritti umani delle bambine e delle donne, contrastare i pregiudizi contro di esse ed  operare per la prevenzione e per il contrasto dei reati di cui all'articolo 1. Inoltre la Consulta territoriale femminile ha il compito di collaborare al monitoraggio locale delle fenomenologie connesse ai reati di cui all'articolo 1 coordina a livello territoriale le attività connesse al numero verde di cui all'articolo 7. La Consulta deve essere coinvolta dalle istituzioni competenti, con modalità opportune ed efficaci, nelle attività di promozione e valutazione di progetti e servizi, per la prevenzione ed il contrasto dei reati di cui alla presente legge, nonché nelle iniziative di informazione, assistenza ed integrazione sociale rivolte alle persone a rischio ed alle vittime.

5. 6.Bimbi, Fanfani, Bindi.

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

5. 5.Bimbi, Fanfani, Bindi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione).

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle Pari opportunità, sentite le associazione delle donne immigrate maggiormente rappresentative, promuove e sostiene, anche avvalendosi della figura del mediatore culturale, tramite i consultori familiari e le strutture sanitarie locali, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette alle donne provenienti dai paesi ove la mutilazione genitale è praticata o consentita al fine di informare e sensibilizzare le donne stesse sulle conseguenze socio-sanitarie delle mutilazioni sessuali, la violazione dei diritti umani che essa comporta e le conseguenze penali e civili della presente legge e della legislazione italiana al riguardo.

2. Per l'attuazione del comma i è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 01.Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Dipartimento pari opportunità, emana linee guida per la formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le pratiche di cui all'articolo 1, ed elabora moduli formativi per fornire una adeguata preparazione tecnica al personale sanitario affinché possa operare e curare le patologie conseguenti alle mutilazioni, nonché aiutare le donne mutilate ad affrontare un parto naturale.

6. 1.Cima, Zanella.

ART. 6

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Formazione del personale socio-sanitario).

1. Il Ministero della salute promuove intese con le Regioni dirette alla formazione di personale socio-sanitario idoneo ad affrontare le problematiche derivanti dalla pregressa pratica di mutilazione genitale femminile sia per le conseguenze di carattere sanitario cui vanno incontro le donne mutilate, sia per affrontare in maniera adeguata i rischi derivanti dalle mutilazioni genitali per la salute delle donne e del nascituro al momento del parto.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero della salute, è istituito un Fondo finalizzato alla formazione del personale sociosanitario idoneo ad affrontare le problematiche relative alle mutilazioni genitali femminili. La dotazione annua del Fondo è determinata in 4 milioni di euro.

3. All'onere derivante dall'applicazione cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 2.Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Informazione e formazione in ambito sanitario).

Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Dipartimento Pari Opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le pratiche di cui all' articolo 1, nonché per realizzare una adeguata politica di interventi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche o a rischio di esservi sottoposte, in particolare, tali interventi prevederanno:

a) corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale sanitario che può venire a contatto, nelle strutture pubbliche o private, con donne mutilate o a rischio di mutilazione dei genitali femminili;

b) corsi di formazione e informazione per le donne che sono state vittime di mutilazioni genitali femminili, anche in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto e per aiutarle ad affrontare un parto naturale;

e) programmi di educazione sanitaria presso i consultori familiari, rivolti alle donne immigrate per riconoscere e curare le patologie derivanti dalle mutilazioni genitali e per disincentivare l'uso di tali pratiche nei confronti delle figlie.

6. 3. Magnolfi, Finocchiaro, Bolognesi, Lucidi, Battaglia.

Al comma 1, dopo la parola: ricerca aggiungere le seguenti: e il Dipartimento pari opportunità.

6. 5.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire le parole da: riabilitazione delle, con le seguenti: e elabora moduli formativi per fornire un'adeguata preparazione tecnica al personale sanitario affinché possa prevenire, operare e curare le patologie conseguenti alle mutilazioni genitali femminili, aiutare le donne mutilate ad affrontare un parto naturale e riabilitare.

6. 4.Valpiana, Titti De Simone.

ART. 7.

Sopprimere le seguenti parole: a ricevere segnalazioni.... nonché.

7. 2.Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire le parole da: agli immigrati, fino alla fine del comma con le seguenti: alle persone coinvolte.

7. 1.Valpiana, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7.

1. Il Ministero per le pari opportunità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un Osservatorio contro le mutilazioni genitali femminili, con la presenza di uno o più esperti, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti, tre rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni e un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità.

2. L'Osservatorio effettua con continuità la raccolta dei dati relativi alle vittime di mutilazioni genitali femminili, valuta l'efficacia delle misure di prevenzione e di contrasto di cui all'articolo 4, comma 1, effettua il monitoraggio sui risultati della presente legge.

7. 01. Magnolfi, Bolognesi, Lucidi, Finocchiaro, Battaglia.

ART. 8.

Sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.

8. 1. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Bolognesi, Battaglia.


 

 

 

 


 

Commissioni riunite

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 febbraio 2004. - Presidenza del presidente della II Commissione Gaetano PECORELLA. - Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 4 febbraio scorso i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati all'articolo 1 del testo base.

I relatori hanno raccomandato l'approvazione del loro emendamento 1.3, riformulato, ed hanno prospettato l'opportunità di valutare ulteriormente l'emendamento Valpiana 1.11 che affronta la questione dell'aggravamento della pena nel caso in cui la vittima sia un minore. Sui restanti emendamenti e sull'articolo aggiuntivo hanno espresso parere contrario. Il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 1.3, riformulato, Valpiana 1.8 e sull'articolo aggiuntivo Valpiana 1.01, qualora venisse riformulato nel senso di una migliore individuazione dei soggetti beneficiari dell'assistenza dei servizi sociali.

Ricorda, inoltre, che i relatori si sono fatti carico di individuare una formulazione della fattispecie penale del delitto di mutilazioni genitali femminili che tenga conto, da un lato, dell'esigenza di ricomprendervi tutte le pratiche di mutilazioni definite dall'OMS e, dall'altro, del principio costituzionale della determinatezza della norma penale. I relatori, pertanto, hanno presentato l'emendamento 1.30 (vedi allegato).

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, illustra l'emendamento  1.30 dei relatori, che nella sua formulazione tiene conto delle osservazioni emerse durante la discussione in Commissione. L'emendamento propone una diversa formulazione della fattispecie di mutilazione genetica femminile rispetto a quella prevista dall'articolo 1 del testo unificato: il comma 1 fa espresso riferimento alle pratiche di cliteridectomia, escissione ed infibulazione, previste nei primi tre tipi indicati nella definizione adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il secondo comma ed il terzo comma rappresentano una sorta di clausola di chiusura volta a ricomprendere nei comportamenti punibili tutte le altre mutilazioni del quarto tipo indicate nella definizione dell'OMS; a tal riguardo ritiene inopportuno descrivere in maniera maggiormente puntuale tali pratiche.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) evidenzia che nella nuova formulazione dell'articolo 583 bis del codice penale proposta dai relatori non vi è proporzione tra la gravità di illeciti sanzionati e le pene previste. Rileva a tal proposito che negli unici due paesi europei nei quali è previsto l'autonomo reato di mutilazione genitale femminile, la Gran Bretagna e la Svezia, le pene sono di gran lunga inferiori. In Gran Bretagna è infatti prevista una pena detentiva nel massimo di 5 anni e in Svezia il massimo previsto per tale reato è pari a 2 anni. Rileva che, qualora l'Italia adottasse pene superiori, non si porrebbe in linea con quanto previsto negli altri paesi europei. Inoltre, ritiene che l'aumento di pena previsto dal quarto comma, nell'ipotesi in cui le mutilazioni vengano commesse a danno di un minore, non risolve in maniera adeguata tale drammatica problematica. Rileva che sarebbe opportuno distinguere più nettamente le ipotesi in cui le mutilazioni sessuali vengano perpetrate a danno di un adulto dalle fattispecie in cui tali pratiche vengano operate a danno di un minore. Esprime perplessità sulla previsione di cui al quinto comma, che dispone la pena accessoria della espulsione per il caso in cui il reato in esame sia commesso da cittadino non italiano. Ritiene sarebbe stato più opportuno prevedere la pena della espulsione dal territorio italiano come alternativa, e non aggiuntiva, alla reclusione in carcere. Diversamente la norma in esame potrebbe ledere il principio di parità di trattamento tra il cittadino italiano e quello straniero. Esprime, infine, profonda contrarietà alla ipotesi di cui al terzo comma, in quanto il reato sussisterebbe anche nel caso di assenza di lesione degli organi genitali femminili.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO ritiene che l'emendamento 1.30 dei relatori consenta di superare tutte le obiezioni mosse alla formulazione dell'articolo 1. Evidenziata l'esigenza di tenere conto dell'impostazione seguita nel corso dell'esame del disegno di legge C. 3884 da parte del Senato, reputa condivisibile l'entità delle pene previste dall'emendamento dei relatori, sul quale esprime parere favorevole, ad eccezione del comma 5, sul quale si rimette alle Commissioni. Chiede pertanto di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.30 dei relatori.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) si associa alle perplessità manifestate dall'onorevole Magnolfi. Auspica che il provvedimento in esame possa essere costruttivo e non solo repressivo. Rileva che il terzo comma estende eccessivamente i comportamenti sanzionabili e ritiene che il quinto comma possa creare delle reali discriminazioni tra i cittadini italiani e gli stranieri, incrinando in tal modo il reciproco rapporto di fiducia. Chiede pertanto la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento dei relatori 1.30.

Gaetano PECORELLA, presidente, alla luce dei rilievi espressi sull'emendamento presentato dai relatori, propone l'accantonamento degli articoli 1, 2 e 3 del testo unico in esame e la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento dei relatori 1.30.

Marida BOLOGNESI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene si  debba procedere alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.30 dei relatori.

Nel sottolineare l'esigenza di addivenire alla predisposizione di un provvedimento efficace e condiviso, prospetta la possibilità di chiedere alla Presidenza della Camera un differimento del termine previsto per l'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Gaetano PECORELLA, presidente, fa presente che, in assenza di una determinazione della Conferenza dei presidenti di gruppo, la data d'inizio dell'esame del provvedimento in titolo da parte dell'Assemblea è fissata a partire da lunedì 23 febbraio.

Marida BOLOGNESI (DS-U) evidenzia quindi la possibilità di individuare una soluzione in ordine all'entità delle pene previste, ove si ritenesse eccessiva la previsione della reclusione da sei a dodici anni, eventualmente tenendo conto del previsto aggravio della pena ove le pratiche di cui ai commi 1 e 2 dell'emendamento 1.30 dei relatori siano commesse a danno di un minore.

Esprime infine perplessità in ordine alla possibilità di sommare la sanzione della reclusione con l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino non italiano, sottolineando l'esigenza di addivenire alla predisposizione di una norma equilibrata.

Giulio CONTI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che venga fissato un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.30 dei relatori.

Manifesta quindi la preoccupazione che le pratiche all'attenzione delle Commissioni possano essere ricondotte nell'ambito della previsione di cui al comma 3 dell'emendamento 1.30 dei relatori, avente ad oggetto le condotte punite con il periodo di reclusione più ridotto, compreso tra tre mesi ed un anno.

Con riferimento al comma 5 dell'emendamento in esame, sottolinea le conseguenze in cui incorrerebbero in molti casi le vittime delle pratiche che si intendono reprimere, stante il fatto che molto spesso quelle pratiche sono promosse da familiari o dagli stessi genitori.

Luigi VITALI (FI) condivide il contenuto dell'emendamento 1.30 dei relatori, in quanto specifica il contenuto dei comportamenti penalmente sanzionabili di cui ai commi 1 e 2. Rileva poi l'assoluta adeguatezza delle pene previste, volutamente elevate poiché volte a scoraggiare qualsiasi mutilazione genitale femminile. Ritiene le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Giulio Conti non condivisibili in quanto nel comma 3 possono essere ricondotte unicamente le fattispecie non punite ai sensi dei precedenti comma. Esprime perplessità sul quarto comma nella parte in cui non precisa le modalità di aumento di pena nel caso in cui le mutilazioni vengano commesse a danno di un minore.

Giovanni KESSLER (DS-U) rileva che le pene previste per le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 siano sproporzionate. Evidenzia, infatti, che solo apparentemente le pene previste per il reato in esame siano uguali a quelle comminate dall'articolo 583 del codice penale per le lesioni personali gravi e gravissime. L'articolo 583 del codice penale introduce delle circostanze aggravanti in base alle quali vengono aumentate le pene previste per il reato di lesione personale di cui all'articolo 582 del codice penale. Tuttavia deve considerarsi la disciplina del concorso tra circostanze attenuanti ed aggravanti, concorso che, come avviene spesso in caso di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, può portare ad una consistente riduzione delle pene previste dall'articolo 583 per le lesioni personali gravi e gravissime. Tale meccanismo non è attuabile per la fattispecie in esame, che si intende costruire le mutilazioni genitali femminili come reato autonomo e non come circostanza aggravante.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) propone di inserire al comma 1 il riferimento alle  ipotesi in cui le mutilazioni ivi previste siano compiute solo parzialmente. Tale soluzione consentirebbe di estendere il reato in esame ad ipotesi in cui non si realizzi una mutilazione completa. Ciò potrebbe comportare, da un parte la previsione di una maggiore graduazione delle pene riducendo il minimo, e dall'altra potrebbe consentire una estensione dell'ambito di applicazione della norma anche al di là della fattispecie di clitoridectomia, escissione e infibulazione ivi previste. Una simile formulazione del primo comma renderebbe, pertanto, superflue le previsioni di cui ai successivi due commi.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, ritiene che qualora la formulazione proposta dall'onorevole Finocchiaro fosse idonea a ricomprendere e conseguentemente punire anche le fattispecie di mutilazioni genitali femminili indicate nel quarto tipo della definizione fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sarebbe favorevole ad inserire l'inciso proposto. Con riguardo a quanto osservato dall'onorevole Magnolfi, ritiene che non sempre può essere adottata la legislazione straniera come esempio per quella interna. Concorda con le osservazioni dell'onorevole Vitali e non condivide quanto rilevato dall'onorevole Kessler riguardo alla non adeguatezza e proporzionalità dalle pene previste dalla proposta di legge in esame.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, condivide le considerazioni del relatore per la II Commissione. Ricorda quindi che nel corso del dibattito è emerso il problema di definire le lesioni che ricadono nelle mutilazioni del quarto tipo secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità. Ritiene pertanto che la riformulazione del comma 1 dell'emendamento 1.30 prospettata dal deputato Finocchiaro sia accoglibile ove nella definizione così formulata siano certamente riconducibili tutte le possibili condotte individuate dall'OMS tra le richiamate lesioni del quarto tipo.

Concorda quindi sull'opportunità di stabilire una gradualità nell'entità delle pene previste, evidenziando altresì la possibilità che si tenga conto delle implicazioni psicologiche delle condotte che vengono punite.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) concorda con la proposta dell'onorevole Finocchiaro, e sottolinea la difficoltà di tipizzare condotte così varie e molteplici come quelle previste dall'articolo 583 bis. Rileva che sarebbe più opportuno concedere al giudice una ampia discrezionalità nella valutazione del comportamento punibile e delle pene da comminare. A tal proposito propone di indicare per le fattispecie di cui al comma 1 una pena da 6 a 12 anni, con la previsione di una riduzione di pena da un terzo alla metà nel caso in cui vengano causate lesioni di lieve entità.

Niccolò GHEDINI (FI) ritiene eccellente il lavoro svolto dai relatori, soprattutto con riferimento allo sforzo volto ad una maggior tipizzazione dei comportamenti punibili. Tuttavia concorda con quanto evidenziato dall'onorevole Kessler sulla congruità delle pene, inoltre, rileva che il riferimento contenuto nel secondo comma all'articolo 582 del codice penale può creare problemi di procedibilità per la punizione del reato, visto che l'articolo 582 prevede in caso di lesione semplice la procedibilità a querela della persona offesa.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritiene che l'entità delle pene da prevedere non debba essere commisurata con quella prevista in relazione ad altre fattispecie di reato.

Maria BURANI PROCACCINI (FI) sottolinea in primo luogo come, stante la natura delle condotte in esame, il consenso della vittima sia facilmente estorcibile, anche attraverso l'influenza dell'ambiente familiare.

Evidenzia quindi l'opportunità di determinare, al comma 4 dell'emendamento 1.30 dei relatori, in che misura venga aumentata la pena ove le pratiche perseguite  vengano commesse a danno di un minore. Reputa altresì opportuno, al fine di contenere i tempi di esame del provvedimento, individuare un'eventuale riformulazione dell'emendamento 1.30 dei relatori già nel corso della seduta odierna, piuttosto che procedere alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

Giuliano PISAPIA (RC) esprime perplessità sulla equiparazione contenuta al primo comma tra chi pratica mutilazioni genitali femminili e chi agevola tali pratiche, evidenzia infatti che tale previsione potrebbe ledere il principio giuridico di ragionevolezza. Concorda con quanto proposto in tema di commisurazione delle pene dall'onorevole Gironda Veraldi. Rileva infine che la formulazione del quinto comma, nel prevedere un medesimo trattamento per i cittadini comunitari ed extracomunitari, potrebbe ledere norme di diritto comunitario.

Gaetano PECORELLA, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.30 dei relatori alle ore 19 di oggi, mercoledì 11 febbraio 2004.

La Commissione approva.

Gaetano PECORELLA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani 12 febbraio, alle ore 8,30.

La seduta termina alle 15.30.



ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale. C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

EMENDAMENTO DEI RELATORI

 

 


ART. 1

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 583 del Codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-bis. - (Mutilazioni degli organi genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, pratica, agevola o favorisce una mutilazione degli organi genitali femminili, anche con il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la lesione di cui all'articolo 582, secondo comma, degli organi genitali femminili, provocata, anche con il consenso della vittima, al fine di menomare le funzioni sessuali è punita con la reclusione da tre a sette anni.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, compie, anche con il consenso della vittima, un intervento anche di natura sanitaria che, pur non determinando una mutilazione o lesione, incida sull'integrità fisica degli organi genitali femminili e sia comunque riconducibile alle pratiche di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena è aumentata quando le pratiche di cui ai commi precedenti sono commesse a danno di un minore.

Qualora le pratiche di cui ai commi precedenti siano commesse da cittadino non italiano si applica, altresì, al termine del periodo di reclusione l'immediata e definitiva espulsione dal territorio nazionale».

1.30.Il relatore della II Commissione.

Il relatore della XII Commissione.


 

 

 

 


 

Commissioni riunite

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 12 febbraio 2004 - Presidenza del presidente della II Commissione Gaetano PECORELLA, indi del vicepresidente della II Commissione Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.30 dei relatori (vedi allegato).

Sergio COLA (AN) evidenzia che al primo comma dell'articolo 583-bis, che l'emendamento 1.30 dei relatori è volto ad introdurre nel codice penale, è prevista una pena pari a quella che il codice penale, all'articolo 583, secondo comma, prevede per le lesioni gravissime. Invece al secondo comma, per la fattispecie di minore gravità, è prevista una pena pari a quella dell'articolo 583, primo comma, del codice penale relativa alle lesioni gravi. Inoltre esprime perplessità sulla formulazione del secondo comma, che occorrerebbe coordinare con l'articolo 583, secondo comma, del codice penale. Ritiene infatti che la pena prevista al secondo comma sia eccessiva se paragonata a quella che il codice penale sancisce per le lesioni gravi.

Gaetano PECORELLA, presidente, invita i relatori ad esprimere i pareri di competenza sui subemendamenti presentati all'emendamento 1.30 dei relatori.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, anche a nome dell'onorevole Di Virgilio, sollecitando l'approvazione dei subemendamenti presentati dai  relatori, esprime parere contrario sui subemendamenti Pisapia 0.1.30.14 e Finocchiaro 0.1.30.1, parere favorevole al subemendamento Pisapia 0.1.30.13, parere contrario ai subemendamenti Cima 0.1.30.30, Valpiana 0.1.30.20 e 0.1.30.16, Cima 0.1.30.31, Giulio Conti 0.1.30.7, Pisapia 0.1.30.10, agli identici subemendamenti Cima 0.1.30.32 e Magnolfi 0.1.30.2, parere favorevole agli identici subemendamenti Pisapia 0.1.30.11, Cima 0.1.30.33, Finocchiaro 0.1.30.4, parere contrario ai subemendamenti Giulio Conti 0.1.30.6 e 0.1.30.5, Pisapia 0.1.30.12, Giulio Conti 0.1.30.8, Cima 0.1.30.35, parere favorevole agli identici subemendamenti Cima 0.1.30.34, Giulio Conti 0.1.30.9 e Finocchiaro 0.1.30.3, parere contrario ai subemendamenti Valpiana 0.1.30.18, 0.1.30.15, 0.1.30.19 e 0.1.30.17.

Il sottosegretario Antonio GUIDI si associa ai pareri espressi dal relatore per la II Commissione, esprimendo altresì parere favorevole su tutti i subemendamenti presentati dai relatori.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che deve intendersi decaduto, per assenza dei presentatori, il subemendamento Pisapia 0.1.30.14.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), ritira il subemendamento Finocchiaro 0.1.30.1.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.30.50 dei relatori.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il subemendamento Pisapia 0.1.30.13 deve considerarsi assorbito dall'approvazione del subemendamento 0.1.30.50 dei relatori.

La Commissione respinge il subemendamento Cima 0.1.30.30.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che devono intendersi decaduti per assenza dei presentatori i subemendamenti Valpiana 0.1.30.20. e 0.1.30.16.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) ritira il subemendamento 0.1.30.31.

Giulio CONTI (AN) ritira il subemendamento 0.1.30.7.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che deve intendersi decaduto per assenza dei presentatori il subemendamento Pisapia 0.1.30.10.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) ritira il subemendamento 0.1.30.32.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) ritira il subemendamento 0.1.30.2.

Gaetano PECORELLA, presidente, in relazione al subemendamento dei relatori 0.1.30.51, sottopone alle Commissioni la questione sulla esistenza di mutilazioni degli organi genitali femminili diverse da quelle previste al primo comma.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, fa presente che il subemendamento 0.1.30.51 dei relatori è volto a riformulare il secondo comma dell'emendamento 1.30, prendendo in considerazione tutte le pratiche che non rientrano nelle mutilazioni dei primi tre tipi secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, ad esempio il ricorso a sostanze corrosive.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, evidenziando la difficoltà di formulazione delle fattispecie penalistiche in questione, osserva che la disposizione di cui al subemendamento 0.1.30.51 è volta a recepire sostanzialmente i casi indicati nella definizione adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità rientranti nel quarto tipo di mutilazioni genitali femminili.

Giulio CONTI (AN) ritiene la prevista riduzione della pena fino a due terzi eccessiva, rilevando che anche una mutilazione inflitta, ad esempio, con il ricorso ad un acido ha esiti gravissimi.

Gaetano PECORELLA, presidente, replica che la riduzione dei due terzi riguarda esclusivamente le lesioni di lieve entità tra le quali non rientrano quelle appena indicate dall'onorevole Giulio Conti.

Marcella LUCIDI (DS-U) propone di espungere dal secondo comma il termine «mutilazioni», in modo tale da evitare dubbi interpretativi e per realizzare una distinzione netta tra i tre tipi di mutilazioni indicate al primo comma e tutte le altre lesioni di minore gravità, rientranti nell'ipotesi di cui al secondo comma.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) si associa alle considerazioni dell'onorevole Lucidi e rileva che la fattispecie di cui al secondo comma dovrebbe essere riformulata in modo tale da punire i casi in cui la lesione sia stata provocata nel tentativo di compiere una mutilazione degli organi genitali femminili. In tal modo si introdurrebbe nel codice penale una fattispecie speciale rispetto al reato di lesioni gravi di cui all'articolo 583, primo comma, in modo da punire più gravemente le lesioni provocate da condotte finalizzate alla mutilazione degli organi genitali femminili.

Sergio COLA (AN) ritiene che la formulazione del secondo comma dell'articolo 583-bis, che si intende introdurre con il subemendamento 0.1.30.51, sia carente sul piano della determinatezza e della tassatività della fattispecie penale, anche se la riduzione della pena fino ai due terzi per le lesioni di lieve entità può attenuare il problema. Andrebbe chiarito inoltre se le mutilazioni che avvengono utilizzando agenti corrosivi debbano essere ricompresi nelle elencazione di cui al comma uno o al contrario rientrino nella fattispecie residuale di cui al secondo comma.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, osserva che, nel testo dell'emendamento 1.30 dei relatori, al primo comma si intendendono ricompresi solo i casi di cliteridectomia, escissione e infibulazione. Si tratta dei primi tre tipi di mutilazioni genitali femminili indicati nella definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nella disposizione di cui al secondo comma si è invece cercato di comprendere le lesioni che rientrano nel quarto tipo della stessa definizione. Si pensi, ad esempio, alle mutilazioni praticate con agenti corrosivi. Per quanto riguarda la presunta carenza di tassatività della fattispecie di cui al secondo comma, ritiene che essa abbia un grado di determinatezza non inferiore a quello delle fattispecie di cui agli articoli 582 e 583 del codice penale. Considera fondate le osservazione dell'onorevole Lucidi sull'opportunità di eliminare il riferimento alle mutilazioni della fattispecie di cui al secondo comma.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) evidenzia la necessità di definire cosa si intenda per mutilazioni o lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nel primo comma.

Vittorio TARDITI (FI) ritiene inopportuna la previsione contenuta nella disposizione del subemendamento dei relatori 0.1.30.51 nella parte in cui prevede una diminuzione della pena fino ai due terzi in caso di lesione di lieve entità. La genericità della previsione in esame potrebbe infatti essere utilizzata in maniera strumentale per fini diversi da quelli che i relatori intendo perseguire. Pertanto chiede che si proceda alla votazione per parti separate del primo e del secondo periodo del subemendamento 0.1.30.51.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, replica che la riduzione riguarda solo le lesioni di lieve entità e quindi non ravvisa gli aspetti problematici sollevati dall'onorevole Tarditi. Ribadisce che per evitare equivoci interpretativi potrebbe eliminarsi dal secondo comma ogni riferimento alle mutilazioni.

Giulio CONTI (AN) sottolinea come le lesioni del quarto tipo, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della  sanità, non possano essere certo ritenute di lieve entità. Rileva altresì come sia comprovato che anche la mera puntura del clitoride possa comprometterne lo sviluppo.

Gaetano PECORELLA, presidente, evidenzia che le fattispecie elencate al quarto tipo della definizione adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità non integrano necessariamente ipotesi di lesioni lievi, ma si riferiscono a lesioni di tipo diverso dalle mutilazioni previste dai primi tre tipi.

Giacomo BAIAMONTE (FI) suggerisce di ricorrere alla dizione «qualunque lesione determini una alterazione anatomo-funzionale».

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) nell'evidenziare le difficoltà di tipizzare tutte le ipotesi di lesioni e mutilazioni che possono essere causate con tali pratiche, propone di prevedere per comportamenti lesivi dell'integrità degli organi genitali femminili un'unica fattispecie sanzionatoria con una pena variabile dai tre ai dodici anni.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, replica alle obiezioni sollevate dall'onorevole Baiamonte, considera superfluo apportare la precisazione da questi suggerita in quanto ritiene sufficiente il riferimento alla malattia del corpo e della mente già contenuto nel subemendamento 0.1.30.51.

Giulio CONTI (AN) osserva che la puntura del clitoride, cui ha già fatto riferimento a titolo esemplificativo, non determina l'insorgere di una malattia.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, fa presente che mentre nel primo comma dell'emendamento 1.30 dei relatori si definiscono esplicitamente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la dizione accolta nel secondo comma è volta a ricomprendere l'ampia gamma di possibili lesioni che l'OMS, in base alla propria definizione, include tra quelle del tipo 4 e la cui elencazione, peraltro, può a sua volta non essere esaustiva. Fa altresì presente che nel secondo comma non si è introdotta una elencazione delle lesioni praticabili anche per evitare di escludere la sanzionabilità di fattispecie non espressamente previste.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ribadisce che sarebbe opportuno ricomprendere nella fattispecie più grave di cui al primo comma, tutte le mutilazioni, in qualsiasi modo siano prodotte. Pertanto la fattispecie di cui al secondo comma dovrebbe essere indirizzata esclusivamente a sanzionare le lesioni prodotte nel tentativo di compiere una mutilazione sessuale.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, si dimostra disponibile ad eliminare il riferimento alle mutilazioni contenuto nel subemendamento 0.1.30.51.

Domenico DI VIRGILIO (FI) relatore per la XII Commissione, rileva che si potrebbe inserire la dizione «aventi le stesse finalità».

Gaetano PECORELLA, presidente, evidenzia alcuni aspetti problematici relativi al subemendamento 0.1.30.51, che potrebbe trovare applicazione anche in ipotesi del tutto estranee a quelle delle pratiche delle mutilazioni sessuali femminili, alle quali il provvedimento in esame intende riferirsi. Ritiene che potrebbe individuarsi la condotta da punire caratterizzandola attraverso l'individuazione della finalità del reo.

Luigi VITALI (FI) ritiene invece che il riferimento alla finalità della condotta criminosa sia desumibile da una interpretazione logico-sistematica del combinato disposto del primo e secondo comma.

Giulio CONTI (AN) evidenzia che la ratio cui si ispira il provvedimento è la condanna della pratica dell'infibulazione.

Non concorda pertanto con il rilievo del presidente Pecorella.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) concorda con le osservazioni del presidente, e con quanto suggerito dall'onorevole Magnolfi di prevedere un'unica fattispecie di reato sanzionabile.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, ritiene eventualmente percorribile l'ipotesi proposta dall'onorevole Magnolfi. Pertanto si potrebbe prevedere un'unica fattispecie sanzionata con una pena variabile dai tre ai dodici anni di reclusione.

Sergio COLA (AN) non concorda con la proposta dell'onorevole Magnolfi. Rileva infatti che la nuova fattispecie, per quanto riguarda le lesioni, non sarebbe facilmente distinguibile dalla definizione contenuta nell'articolo 583, primo comma, del codice penale. Inoltre evidenzia che prevedere una pena variabile, dai tre ai dodici anni, attribuirebbe al giudice un'eccessiva discrezionalità nella determinazione della pena. Concorda con il presidente riguardo la necessità di esplicitare nel comma secondo comma dell'articolo 1 la finalità della condotta criminosa.

Marcella LUCIDI (DS-U) concorda con l'ipotesi avanzata dall'onorevole Magnolfi, ritenendo che in tal modo vengano superati eventuali dubbi interpretativi. Inoltre concorda sull'opportunità di esplicitare al secondo comma la finalità della condotta criminosa.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nel testo trasmesso dal Senato viene fatto esplicito riferimento al condizionamento delle funzioni sessuali della vittima.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ribadisce la necessità di distinguere ogni tipo di mutilazione dalle lesioni provocate con la stessa specifica finalità.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) concorda con il rilievo del deputato Gironda Veraldi, evidenziando l'esigenza di precisare cosa si intenda per mutilazione, anche parziale.

Sergio COLA (AN) evidenzia che se si adottasse l'ipotesi prospettata dall'onorevole Gironda Veraldi si rischierebbe di non considerare come punibili tutte le lesioni non connotate dal dolo specifico di compiere una mutilazione.

Vittorio TARDITI (FI) concorda con la proposta dell'onorevole Gironda Veraldi di ricomprendere nella fattispecie più grave ogni tipo di mutilazione, ma nel contempo ritiene opportuno conservare il riferimento espresso alla clitoridectomia, all'escissione e all'infibulazione.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, invita a non dimenticare che il provvedimento in esame si pone una finalità specifica, anche di tipo culturale, da perseguire attraverso previsioni non solo repressive. Ribadita quindi l'opportunità di definire espressamente al primo comma dell'emendamento 1.30 quali pratiche si intendono come mutilazione degli organi genitali femminili, ritiene che le lesioni di cui al secondo comma non possano essere tassativamente elencate.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, ritiene opportuno sostituire la rubrica con la seguente: «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili». Al secondo comma potrebbe eliminarsi il riferimento alle mutilazioni, potrebbe inserirsi l'inciso «aventi le stesse finalità» e andrebbe inserito un inciso volto a precisare che il reato si perfeziona anche nel caso di consenso della vittima.

Domenico DI VIRGILIO (FI) relatore per la XII Commissione, concorda con il relatore per la II Commissione sull'inserimento della dizione «aventi le stesse finalità».

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che in realtà al primo comma non è indicata alcuna finalità specifica della condotta criminosa.

Domenico DI VIRGILIO (FI) relatore per la XII Commissione, ritiene che la finalità si evinca dal riferimento all'assenza di esigenze terapeutiche.

Giulio CONTI (AN) rilevato preliminarmente che le condotte che si vogliono punire in Italia sono legittime presso una serie di popolazioni, ritiene che nella formulazione del testo si debba tenere conto dell'esistenza di pratiche, ad esempio di cauterizzazione, anche mediante l'uso di talune erbe, suscettibili di provocare comunque una mutilazione.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, osserva che vi sono pratiche che provocano lesioni e non mutilazioni.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, alla luce del dibattito, presenta, anche a nome del relatore per la XII Commissione, il subemendamento 0.1.30.52, volto ad aggiungere alla fine del primo comma il riferimento a qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili (vedi allegato). Inoltre ritiene che il subemendamento 0.1.30.51 potrebbe essere riformulato, in modo da eliminare il riferimento alle mutilazioni e ricondurre la fattispecie penale alle pratiche di cui al primo comma. Inoltre si potrebbe precisare che la punibilità sussiste anche nel caso di consenso della vittima.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.30.52.

Gaetano PECORELLA, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 10.05 è ripresa alle 13.50.

Nino MORMINO, presidente, avverte che i relatori hanno presentato una riformulazione del subemendamento 0.1.30.51 (vedi allegato).

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, illustrando il subemendamento 0.1.30.51 (seconda versione) evidenzia come siano stati ricompresi nella fattispecie in esame i casi residuali di lesioni connotati dal dolo specifico di menomare le funzioni sessuali. Inoltre, rispetto alla precedente formulazione si è ritenuto di diminuire l'entità della riduzione della pena nel caso di lieve entità fino ad un terzo. Ribadisce l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo in esame nel senso di fare riferimento alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritiene che sarebbe opportuno, come già osservato dall'onorevole Magnolfi ricomprendere tutte le ipotesi di mutilazioni e di lesioni in un unico comma, eventualmente prevedendo una pena detentiva variabile da un minimo di tre ad un massimo di dodici anni. Bisogna poi stare attenti a non formulare fattispecie penali non sufficientemente determinate, nelle quali potrebbero essere ricompresse anche condotte lecite e regolamentate dalla legge. Si pensi, ad esempio, alle operazioni per il cambiamento di sesso.

Il sottosegretario Antonio GUIDI fa presente che nel caso di cambio di sesso, richiamato dall'onorevole Finocchiaro, l'intervento si configurerebbe come terapeutico.

Nino MORMINO, presidente, ritiene che, per maggiore chiarezza interpretativa e per consentire una idonea graduazione della pena prevista in ragione della gravità del fatto, sarebbe più opportuno distinguere in due commi la fattispecie penale, prevedendo al primo comma le tre mutilazioni della cliteridectomia, escissione ed infibulazione, e al secondo comma tutte le  diverse lesini finalizzate alla menomazione dell'integrità sessuale della vittima.

Cesare ERCOLE (LNFP) ricorda che questa mattina si è lungamente discusso per addivenire alla più idonea formulazione della proposta emendativa dei relatori. Ritiene pertanto che piuttosto che riaprire il dibattito, sia preferibile porre senz'altro in votazione il subemendamento 0.1.30.51 (seconda versione) dei relatori.

Il sottosegretario Antonio GUIDI prospetta l'opportunità di non ricorrere alla dizione di «malattia nella mente» quanto piuttosto a quella di «sofferenza mentale» o di «disturbo mentale».

Gaetano PECORELLA, presidente, fa presente che la dizione contenuta nel subemendamento dei relatori è quella accolta nel codice penale.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, manifesta il proprio orientamento favorevole alla votazione per parti separate del subemendamento 0.1.30.51 (seconda versione).

Enrico BUEMI (Misto-SDI) propone di non affrettare i tempi dell'esame del provvedimento, rinviando la votazione degli emendamenti dopo un ulteriore approfondimento. In caso contrario preannuncia un voto contrario al subemendamento 0.1.30.51 così come ulteriormente riformulato.

Tiziana VALPIANA (RC) osservato che se nel dibattito emergono ulteriori elementi di riflessione, evidentemente il confronto già svoltosi non è esaustivo, invita a considerare se riportare il testo all'esame nel Comitato ristretto, ovvero se sollecitare, attraverso i presidenti dei gruppi, un differimento dell'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, per disporre così di maggior tempo per approfondire la valutazione di una materia che appare di estrema complessità.

Elettra DEIANA (RC) ritiene che in sede di Comitato ristretto siano rimasti irrisolti i principali aspetti problematici che poi si sono ripresentati all'esame delle Commissioni plenarie. Ritiene inoltre che non sia stata effettuata un'adeguata attività istruttoria, in particolar modo lamenta il mancato svolgimento di audizioni delle associazioni e degli operatori sanitari competenti. Inoltre evidenzia che non ci sia urgenza di introdurre nell'ordinamento una nuova fattispecie sanzionatoria poiché le condotte di mutilazione sessuale sono punibili attraverso le vigenti previsioni normative di cui agli articoli 582 e 583 del codice penale. Propone quindi di costituire un Comitato ristretto.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nel corso della odierna seduta, così come in quelle precedenti, è stato ampiamente approfondito l'argomento in esame, anche rinviando per più volte la votazione degli emendamenti, al fine di consentire una discussione ampia ed adeguata alla complessità e delicatezza della materia. Invita i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi sulla richiesta di costituire nuovamente un Comitato ristretto, per esaminare ulteriormente le questioni relative alla formulazione della fattispecie penale del delitto di mutilazione dei genitali femminili.

Sergio COLA (AN) ricorda che uno dei progetti di legge abbinati è stato approvato dal Senato a seguito di ampio ed approfondito dibattito. Pertanto sono risultate meno cogenti le esigenze istruttorie anche con riferimento allo svolgimento di audizioni. Rileva poi che la riformulazione proposta dai relatori prima della sospensione della seduta odierna aveva ricevuto il consenso ed il contributo di gran parte degli onorevoli deputati presenti. Esprime a nome del proprio gruppo contrarietà alla richiesta di costituire nuovamente un Comitato ristretto, ritenendola pretestuosa.

Guido Giuseppe ROSSI (LNFP) esprime a nome del proprio gruppo contrarietà  alla richiesta di costituire nuovamente un Comitato ristretto, poiché le problematiche sono stata già approfondite per arrivare ad un testo il più possibile condiviso.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritiene, a nome del proprio gruppo, ragionevole la proposta di costituire nuovamente un Comitato ristretto. Rileva infatti che il testo proposto, pur rappresentando un passo in avanti rispetto a quello originariamente formulato, lascia irrisolti alcuni nodi problematici e potrebbe evidenziare lacune in sede di applicazione. Ritiene in particolare che sarebbe opportuno prevedere pene diverse non solo con riferimento alla condotta penalmente rilevante tenuta, ma anche con riferimento alle conseguenze dannose per la salute che tali pratiche potrebbero causare anche a distanza di tempo.

Piergiorgio MASSIDDA (FI) osserva che la materia all'attenzione delle Commissioni è stata oggetto di una discussione seria ed approfondita, protrattasi a lungo. Rileva inoltre che rappresentanti della XII Commissione hanno visitato in due occasioni la struttura dell'ospedale San Gallicano di Roma, anche in relazione alla tematica delle mutilazioni sessuali, che quindi la Commissione medesima ha debitamente approfondito. Proprio sulla base di quanto acquisito, nonché del fatto che il provvedimento in esame investe anche aspetti sanitari, la Commissione affari sociali ha chiesto di procedere all'esame in sede referente del provvedimento in titolo congiuntamente con la Commissione giustizia. Rilevato altresì che le Commissioni riunite hanno tenuto conto dei lavori svolti dal Senato, che hanno condotto all'approvazione del progetto di legge C. 3884, ritiene che non si possa mettere in discussione il fatto che si sia proceduto con la massima serietà.

Nel ritenere sia da respingere la definizione del provvedimento quale legge etnica, ricordando che, tra l'altro, le pratiche di mutilazione genitale non sono necessariamente riconducibili ad una convinzione religiosa, reputa vi siano le condizioni perché le Commissioni si esprimano sul subemendamento dei relatori.

Ricordato infine come nel corso della passata legislatura anche la stessa ONU abbia promosso un significativo incontro sul tema delle mutilazioni sessuali, a nome del proprio gruppo, ritiene si possa senz'altro procedere nell'esame del provvedimento.

Gaetano PECORELLA, presidente, prende atto che i rappresentanti dei gruppi, a maggioranza, hanno espresso la loro contrarietà alla costituzione di un Comitato ristretto. Pone quindi in votazione, per parti separate relative rispettivamente al primo e al secondo periodo, il subemendamento 0.1.30.51 dei relatori (seconda versione).

La Commissione approva con distinte votazioni, per parti separate, il subemendamento 0.1.30.51 dei relatori (seconda versione).

Gaetano PECORELLA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.



ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale. C. 150 ed abb.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DEI RELATORI 1.30

 


ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Art. 583-bis (Mutilazioni degli organi genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, pratica una mutilazione degli organi genitali femminili, anche con il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Chi agevola e favorisce la condotta prevista dal primo comma, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

0.1.30.14.Pisapia, Deiana, Valpiana, Zanella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Art. 583-bis (Mutilazioni degli organi genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, pratica una mutilazione degli organi genitali femminili, anche con il consenso della vittima è punito con la reclusione da tre a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridezomia, l'escissione e l'infibulazione, anche parziale. Nei casi di lieve entità la pena è diminuita sino a due terzi.

0.1.30.1.Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi.

Al capoverso Art. 583-bis, primo comma, sostituire le parole: pratica, agevola o favorisce con la seguente: cagiona.

0.1.30.50.I Relatori.

Al comma 1, sopprimere le parole: agevola o favorisce.

0.1.30.13.Pisapia, Deiana, Valpiana, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 583-bis, sostituire le parole: da sei a dodici anni con le seguenti: fino ad un massimo di dieci anni.

0.1.30.30.Cima, Zanella, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 583-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora imputati siano gli esercenti la patria potestà la pena massima è di anni 3.

0.1.30.20.Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 583-bis, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

0.1.30.16.Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone, Zanella.

Al primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: anche parziali.

0.1.30.31.Cima, Zanella, Buemi.

Al primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: e quante altre lesioni sono ricomprese nelle definizioni dell'OMS.

0.1.30.7.Giulio Conti.

Al primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi.

0.1.30.52.I Relatori.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Quando per le modalità, le circostanze e le conseguenze dell'azione i fatti previsti dal primo comma sono di lieve entità, la pena è diminuita da 1/3 alla metà.

0.1.30.10.Pisapia, Deiana, Valpiana, Zanella.

Sopprimere il secondo comma.

 0.1.30.32.Cima, Zanella, Buemi.

Sopprimere il secondo comma.

 0.1.30.2.Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.

Al capoverso Art. 583-bis, sostituire il secondo comma con il seguente: Salvo che il fatto non costituisca reato più grave è, altresì, punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni mutilazioni o lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nel comma precedente, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

0.1.30.51.I Relatori.

Al capoverso articolo 583-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, anche con il consenso della vittima, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nel comma precedente da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita se la lesione è di lieve entità.

0. 1. 30. 51.(seconda versione)I Relatori.

Sopprimere il terzo comma.

 0.1.30.11.Pisapia, Deiana, Valpiana, Zanella.

Sopprimere il terzo comma.

 0. 1. 30. 33.Cima, Zanella, Buemi.

Sopprimere il terzo comma.

  0. 1. 30. 4. Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi.

Al terzo comma sopprimere le parole: anche di natura sanitaria.

0. 1. 30. 6.Giulio Conti.

Al terzo comma, sostituire le parole da: ai commi 1 e 8 fino alla fine del periodo con le seguenti: di mutilazione o lesione degli organi genitali femminili e comunque ricomprese nella definizione dell'OMS, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

0. 1. 30. 5.Giulio Conti.

Sopprimere il quarto comma.

0. 1. 30. 12. Pisapia, Deiana, Valpiana, Zanella.

Al quarto comma, dopo le parole: La pena è aumentata aggiungere le seguenti: di 1/3.

0. 1. 30. 8. Giulio Conti, Burani Procaccini.

Al quarto comma sostituire le parole: un minore con le seguenti: una minore.

0. 1. 30. 35. Cima, Zanella, Buemi.

Sopprimere il quinto comma.

 0. 1. 30. 34. Cima, Zanella, Buemi.

Sopprimere il quinto comma.

  0. 1. 30. 9.Giulio Conti.

Sopprimere il quinto comma.

  0. 1. 30. 3. Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, capoverso Art. 583-bis, sostituire il quinto comma con il seguente: Qualora il fatto sia commesso da cittadino extracomunitario si può applicare su richiesta dell'interessato in alternativa al periodo di reclusione l'immediata espulsione dal territorio nazionale.

0. 1. 30. 18. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 583-bis, quinto comma, sopprimere le parole: e definitiva.

0. 1. 30. 15. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone, Zanella.

Aggiungere infine il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati di cui al comma 1 si applicano i benefici di cui all'articolo 18 della legge n. 40 del 1998.

0. 1. 30. 19. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone, Zanella.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo:

Art. 1-bis.

Le minori che abbiano subito MGF e le loro famiglie sono seguite dai servizi sociali territoriali con progetti individuali e specifici.

0. 1. 30. 01. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 583-bis, alla rubrica, sostituire la parola: Mutilazioni con la seguente: Pratiche di mutilazione.

0. 1. 30. 53.I Relatori.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-bis. - (Mutilazioni degli organi genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, pratica, agevola o favorisce una mutilazione degli organi genitali femminili, anche con il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la lesione di cui all'articolo 582, secondo comma, degli organi genitali femminili, provocata, anche con il consenso della vittima, al fine di menomare le  funzioni sessuali è punita con la reclusione da tre a sette anni.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, compie, anche con il consenso della vittima, un intervento anche di natura sanitaria che, pur non determinando una mutilazione o lesione, incida sull'integrità fisica degli organi genitali femminili e sia comunque riconducibile alle pratiche di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena è aumentata quando le pratiche di cui ai commi precedenti sono commesse a danno di un minore.

Qualora le pratiche di cui ai commi precedenti siano commesse da cittadino non italiano si applica, altresì, al termine del periodo di reclusione l'immediata e definitiva espulsione dal territorio nazionale».

1. 30.I Relatori.



Commissioni riunite

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Martedì 24 febbraio 2004. - Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 12 febbraio 2004 le Commissioni hanno proseguito l'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 1.30 dei relatori, giungendo fino all'esame del subemendamento 0.1.30.51 (seconda versione) dei relatori.

Avverte quindi di avere inviato, unitamente al presidente della II Commissione, a nome dei rispettivi uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, una lettera per chiedere alla Presidenza della Camera di valutare il differimento al mese di marzo dell'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo, che risultava iscritto nel calendario dei lavori a partire da lunedì 23 febbraio.

Le Commissioni approvano quindi gli identici subemendamenti Pisapia 0.1.30.11, Cima 0.1.30.33 e Finocchiaro 0.1.30.4, risultando pertanto preclusi i subemendamenti Giulio Conti 0.1.30.6 e 0.1.30.5. Le Commissioni respingono inoltre il subemendamento Pisapia 0.1.30.12.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, modificando il parere già espresso, esprime parere favorevole sul subemendamento Giulio Conti 0.1.30.8, osservando che la previsione da esso recata non è pleonastica, in quanto, in assenza di una specifica previsione, l'aggravante prevista è fino ad un terzo della pena, quindi non necessariamente pari ad un terzo, come invece previsto dal subemendamento in esame.

Giacomo BAIAMONTE (FI), in assenza dei presentatori, fa proprio il subemendamento Giulio Conti 0.1.30.8.

Le Commissioni approvano il subemendamento Giulio Conti 0.1.30.8, fatto proprio dal deputato Giacomo Baiamonte.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, invita i presentatori a ritirare il subemendamento 0.1.30.35, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Tiziana VALPIANA (RC), in assenza dei presentatori, fa proprio il subemendamento Cima 0.1.30.35.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Cima 0.1.30.35, fatto proprio dal deputato Valpiana ed approvano gli identici subemendamenti Cima 0.1.30.34, Giulio Conti 0.1.30.9 e Finocchiaro 0.1.30.3, risultando pertanto preclusi i subemendamenti Valpiana 0.1.30.18 e 0.1.30.15.

Tiziana VALPIANA (RC) illustra il proprio subemendamento 0.1.30.19, volto a prevedere che a coloro i quali collaborino alla prevenzione dei reati oggetto del provvedimento si applichino i benefici di cui all'articolo 18 della legge n. 40 del 1998. Nel rilevare che il beneficio previsto con il subemendamento in esame è finalizzato alla prevenzione dei richiamati reati, ritiene non comprensibile il parere contrario espresso su tale subemendamento.

Giuseppe PALUMBO (FI), presidente, fa presente che più opportunamente il subemendamento Valpiana 0.1.30.19, in ragione del suo contenuto, deve essere riferito all'articolo 4.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, conferma il parere contrario già espresso sul subemendamento Valpiana 0.1.30.19. Ritiene, infatti, che non vi sia omogeneità tra le finalità perseguite dall'articolo 18 della legge n. 40 del 1998 e quelle che comunque possono giustificare la tutela delle vittime delle mutilazioni genitali femminili.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), pur non concordando con il relatore per la II Commissione sulla inopportunità di estendere le misure di protezione temporanea di cui all'articolo 18 della legge n. 40 del 1998 alla materia in esame, ritiene che, da un punto di vista sistematico, sia preferibile affrontare la problematica in questione con riferimento agli articoli 4 e successivi del testo unificato, che hanno per oggetto proprio la tutela sociale delle mutilazioni genitali femminili.

Sergio COLA (AN), evidenzia che le misure di protezione temporanea di cui all'articolo 18 della legge di disciplina dell'immigrazione sono previste per i casi di rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all'Unione europea. Ritiene pertanto che, già in via interpretativa, la fattispecie delle pratiche di mutilazione potrebbe rientrare nella previsione dell'articolo 18, nella parte in cui fa riferimento «ad altri eventi di particolare gravità».

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) concorda con la proposta del presidente.

Tiziana VALPIANA (RC) illustra il proprio subemendamento 0.1.30.01, osservando come si ponga per lo Stato italiano l'obbligo di disporre in merito alle minori che abbiano subito mutilazioni genitali, atteso che, a seguito dell'eventuale detenzione dei loro genitori, si troverebbero da sole in territorio straniero.

Giuseppe PALUMBO (FI), presidente, fa presente che anche il subemendamento Valpiana 0.1.30.01, in ragione del suo contenuto, deve essere riferito all'articolo 4.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U), nel sottoscrivere il subemendamento Valpiana 0.1.30.01, osserva che l'eventuale applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nei confronti dei genitori delle vittime di mutilazioni sessuali, richiede la previsione di adeguati sostegni di assistenza sociale e morale nei  confronti dei minori. Invita pertanto le Commissioni ad approvare il subemendamento in questione.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, osserva che il subemendamento Valpiana 0.1.30.01 sembra invadere le competenze delle regioni individuate dall'articolo 117 della Costituzione. La materia dell'assistenza sociale, infatti, nella competenza esclusiva delle regioni. Invita pertanto i presentatori a ritirare il subemendamento in esame, ritenendo più opportuno affrontare la problematica del sostegno sociale e morale dei minori con riferimento agli articoli 4 e seguenti del testo unificato.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, invita al ritiro del subemendamento Valpiana 0.1.30.01, alla luce di quanto già previsto dall'articolo 5.

Tiziana VALPIANA (RC) insiste per la votazione del proprio subemendamento 0.1.30.01, avente ad oggetto non una misura a carattere sociale, ma una previsione che si configura come parte integrante della pena comminata ai genitori di una minore che abbia subito mutilazione genitale. Ribadisce quindi l'esigenza che le minori interessate abbiano per legge una tutela definita.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO ribadisce parere contrario sul subemendamento Valpiana 0.1.30.01.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Valpiana 0.1.30.01, risultando precluso l'articolo aggiuntivo Valpiana 1.01. Approvano il subemendamento 0.1.30.53 dei relatori e l'emendamento 1.30 dei relatori, come subemendato, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Tiziana VALPIANA (RC), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che la scorsa settimana si è svolto, presso la Camera dei deputati, per iniziative di alcune parlamentari, un incontro con donne straniere che lavorano nell'ambito di associazioni che si occupano del problema delle mutilazioni genitali femminili. Nel corso dell'incontro richiamato si è prospettata la possibilità di procedere allo svolgimento di audizioni informali di rappresentanti delle associazioni che si occupano del tema delle mutilazioni genitali femminili, nonché di gruppi di medici, di rappresentanti di consultori, nonché dell'ospedale San Gallicano di Roma, che si occupano anche della cura e della riabilitazione delle donne che abbiano subito mutilazioni genitali. Si associa pertanto alle richieste emerse nel corso dell'incontro citato, evidenziando l'utilità di audizioni che consentano di acquisire una migliore conoscenza delle tematiche oggetto del provvedimento all'esame delle Commissioni.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, si dichiara favorevole alla proposta dell'onorevole Valpiana, auspicando tuttavia la concentrazione delle audizioni in un'unica seduta, onde consentire alle Commissioni di concludere l'esame in sede referente del provvedimento entro il mese di marzo.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, fa presente che le proposte formulate dai relatori nascono dal confronto reiterato con esperti della materia, ricordando altresì che la Commissione affari sociali ha visitato il Centro di eccellenza San Gallicano di Roma. Ritiene tuttavia positivo acquisire ulteriori elementi di conoscenza, purché le audizioni che verranno svolte siano di rappresentanti di associazioni riconosciute ed includano rappresentanti dell'ospedale San Gallicano di Roma.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ritiene che le audizioni richieste possano svolgersi nella giornata di martedì 2 marzo 2004.

Le Commissioni concordano.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.


 

 

 


Commissioni riunite

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 marzo 2004. - Presidenza del presidente della II Commissione Gaetano PECORELLA. - Interviene il Ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che le Commissioni hanno esaminato gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato. Inoltre, il 2 marzo si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti di associazioni che operano a tutela delle vittime delle pratiche di mutilazioni genitali femminili. Avverte che i relatori hanno presentato un emendamento all'articolo 2 del testo unificato (vedi allegato).

Prima di passare all'esame degli emendamenti all'articolo 2, ricorda, inoltre, che le proposte di legge all'ordine del giorno sono state inserite nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 29 marzo.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Kessler 2.2 e 2.3; esprime parere favorevole sull'emendamento Cima 2.1, purché riformulato nel senso di prevedere nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli Affari Esteri anche quelli previsti per la promozione dei diritti delle donne e nel senso di prevedere presso le popolazioni in cui sono diffuse queste pratiche centri antiviolenza (vedi allegato); esprime parere favorevole sugli emendamenti Valpiana 2.8, Bimbi 2.6, Valpiana 2.9, sugli identici emendamenti Magnolfi 2.4 e Valpiana 2.10, sugli emendamenti Valpiana 2.11, 2.12 e 2.13, il cui contenuto risulterebbe comunque assorbito dall'approvazione dell'emendamento Cima 2.1 come eventualmente riformulato;  esprime parere contrario sull'emendamento Bimbi 2.7 e parere favorevole sull'emendamento Magnolfi 2.5. Anche quest'ultimo risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Cima 2.1 come eventualmente riformulato. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.40 dei relatori, col quale si introduce la necessità della richiesta da parte del Ministro della giustizia per perseguire i reati indicati dall'articolo 604 del codice penale, tra i quali rientrerebbe anche quello relativo alla pratica delle mutilazioni genitali femminili.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Giovanni KESSLER (DS-U), nell'illustrare i suoi emendamenti 2.2 e 2.3, sottolinea che la formulazione del primo comma dell'articolo 2, così come proposta nel testo unificato dei relatori, rischia di estendere eccessivamente la giurisdizione italiana. Secondo tale disposizione, per i reati indicati dall'articolo 604 del codice penale, in deroga ai princìpi generali, si applicherebbe la legge italiana anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino straniero residente o dimorante in Italia, ovvero in danno di cittadino straniero residente o dimorante in Italia ovvero in concorso con cittadino straniero residente o dimorante in Italia. In particolare, esprime forti perplessità per l'estensione della giurisdizione italiana alle ipotesi in cui il reo o il soggetto passivo del reato siano dimoranti in Italia. Osserva che verrebbe utilizzato un criterio meramente fattuale che non può essere considerato idoneo a determinare giuridicamente l'ambito di applicazione della legge italiana. Evidenzia infatti che la dimora nel diritto civile è un termine utilizzato per indicare una condizione precaria ed occasionale. Da un punto di vista politico si dichiara meravigliato del fatto che la disposizione in esame, volta ad estendere in maniera così ampia la giurisdizione italiana, provenga da una forza politica, quale quella di appartenenza del relatore per la II Commissione, da sempre contraria all'allargamento della giurisdizione nazionale.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) sottolinea che la norma è stata prevista dai relatori presumibilmente al fine di punire gli stranieri residenti in Italia che, per eludere la legge italiana, compiano le pratiche di mutilazioni genitali a danno dei figli all'estero. Tuttavia ritiene che l'articolo 2 come formulato dai relatori non solo crei i problemi di giurisdizione sottolineati dall'onorevole Kessler, ma non realizzi neanche i predetti fini. Invita pertanto all'approvazione dell'emendamento Kessler 2.2 soppressivo del primo comma dell'articolo 2.

Marcella LUCIDI (DS-U) si associa alle osservazioni avanzate dagli onorevoli Kessler e Finocchiaro, non ritenendo opportuno introdurre nell'ordinamento delle deroghe ai princìpi generali che regolano l'applicazione della legge penale italiana a fatti commessi all'estero. Inoltre evidenzia che nel nuovo testo dell'articolo 604 del codice penale che si vuole modificare con il testo unificato in esame, non si preveda la necessaria richiesta del ministro di grazia e giustizia.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo circa l'applicazione della legge penale italiana, accoglie le osservazioni avanzate dall'onorevole Kessler sulla inopportunità del riferimento alla dimora. Evidenzia che l'intento della norma in esame è quello di punire coloro i quali, al fine di sottrarsi alla normativa italiana ricorrono alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili anche al di fuori dello Stato. Annuncia comunque la presentazione dell'emendamento dei relatori 2.51 (vedi allegato) volto a sopprimere le parole «o dimorante» dal primo comma dell'articolo 2.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.51 dei relatori e Cima 2.1 (seconda formulazione).

Giovanni KESSLER (DS-U), pur apprezzando la nuova riformulazione del primo comma dell'articolo 2, sottolinea tuttavia che si continua a prevedere un eccessivo allargamento della sfera di giurisdizione italiana per i reati, indicati nell'articolo 604 del codice penale, nel caso in cui siano compiuti all'estero.

Marcella LUCIDI (DS-U) evidenzia che le modifiche all'articolo 604 del codice penale, che si vogliono apportare con la proposta in esame, allargano eccessivamente le fattispecie di reato compiuti all'estero e punibili dalla legge italiana, in quanto non sarebbe più previsto, quale requisito di punibilità, la commissione di un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) chiede se la formulazione dell'articolo 604 come proposta dall'articolo 2 del testo unificato, si riferisca agli stranieri già residenti nel territorio italiano al momento della commissione del fatto, o se possa riferirsi anche a coloro i quali acquistino la residenza in Italia anche successivamente.

Gaetano PECORELLA, presidente, sottolinea che la nuova formulazione dell'articolo 604 del codice penale non modifica la disciplina della questione sollevata dall'onorevole Magnolfi, per cui appare evidente che la disposizione trova applicazione solamente nel caso in cui il cittadino straniero sia residente in Italia nel momento in cui si realizza il reato.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, al fine di individuare una soluzione normativa che tenga conto dei rilievi emersi nel corso della discussione circa la disciplina dei fatti commessi all'estero, propone di accantonare gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.51

Le Commissioni dopo aver accantonato gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.51, approvano l'emendamento Cima 2.1 (seconda formulazione).

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Cima 2.1 (seconda formulazione), sono da considerare assorbiti gli emendamenti Valpiana 2.8, Bimbi 2.6, Valpiana 2.9, Magnolfi 2.4, Valpiana 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13, Bimbi 2.7 e Magnolfi 2.5.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti Magnolfi 3.1 e Valpiana 3.2; esprime parere contrario sull'emendamento Valpiana 3.3.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO si associa ai pareri espressi dal relatore per la II Commissione.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) invita ad approvare il suo emendamento 3.1, in quanto volto a ridurre a dieci anni la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione medica per coloro i quali hanno compiuto i reati di pratiche di mutilazioni dei genitali femminili ed a prevedere la comunicazione all'ordine dei medici. Ritiene infatti eccessiva la previsione della interdizione perpetua dall'esercizio della professione prevista dall'articolo 3.

Gaetano PECORELLA, presidente, esprime perplessità circa la previsione della pena accessoria della sospensione di una professione tanto delicata quanto quella sanitaria per un lungo periodo.

Carla CASTELLANI (AN), pur comprendendo la logica sottesa all'emendamento Magnolfi 3.1, ritiene si debba considerare l'ipotesi di un possibile ravvedimento dell'esercente la professione sanitaria e che pertanto possa essere sufficiente prevedere l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo inferiore a quello indicato dall'emendamento Magnolfi 3.1, anche di un solo anno.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, rileva che il medico che contravviene ai divieti indicati dall'articolo 1 abbia consapevolezza della particolarità del reato che commette. Ritiene pertanto adeguata la previsione dell'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo di dieci anni. Prospetta peraltro la possibilità di prevedere, nel caso di recidiva, l'interdizione perpetua.

Giovanni KESSLER (DS-U) ritiene che potrebbero costituire un efficace deterrente per il compimento di mutilazioni genitali femminili ad opera degli operatori sanitari le elevate pene previste dall'articolo 1 del testo unificato e non certo l'interdizione dall'esercizio della professione medica. Inoltre sottolinea che l'interdizione perpetua dalla professione medica prevista dal primo comma dell'articolo 3 difficilmente possa coordinarsi con la previsione prevista dall'articolo 30 del codice penale. Ritiene pertanto più che ragionevole prevedere quale pena accessoria l'interdizione dalla professione medica per non più di cinque anni.

Tiziana VALPIANA (RC), rilevato che il medico che commette il reato esercita la professione in Italia e dovrebbe pertanto essere consapevole della gravità del reato medesimo, ritiene debba essere prevista una pena accessoria consistente.

Marcella LUCIDI (DS-U) sottolinea l'opportunità di coordinare la normativa in esame con quella contenuta nell'articolo 30 del codice penale. Ritiene inoltre opportuno acquisire la normativa sui trapianti per gli aspetti che riguardano la misura e la graduazione delle sanzioni.

Le Commissioni approvano l'emendamento Magnolfi 3.1.

Tiziana VALPIANA (RC) illustra il proprio emendamento 3.2, volto a prevedere che le strutture sanitarie private accreditate o private nelle quali sia stato commesso il reato perdano l'accreditamento o il permesso al funzionamento, in analogia a quanto previsto dalla legge sui trapianti.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, sottolinea che il responsabile della struttura accreditata potrebbe non essere al corrente del reato commesso all'interno della struttura medesima. Pertanto ritiene si potrebbe prevedere una sanzione amministrativa, piuttosto che la perdita dell'accreditamento.

Gaetano PECORELLA, presidente, propone di accantonare l'emendamento Valpiana 3.2.

Le Commissioni accolgono la proposta di accantonamento dell'emendamento Valpiana 3.2.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, pur condividendone il merito, sottolinea di aver espresso parere contrario all'emendamento Valpiana 3.3, in quanto secondo la costante giurisprudenza di legittimità, seguita anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 12 luglio 1979, nella previsione di cui all'articolo 2043 del codice civile è già compresa la risarcibilità del cosiddetto danno biologico.

Tiziana VALPIANA (RC) ritira il suo emendamento 3.3.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Valpiana 4.6 e Cima 4.4. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Maura Cossutta 4.03, sul quale altrimenti il parere è contrario, ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Marcella LUCIDI (DS-U) ritiene che sarebbe opportuno prevedere un'inversione dell'ordine degli articoli del testo  unificato, ponendo ai primi articoli le disposizioni di carattere sociale a sostegno delle vittime delle mutilazioni genitali femminili, anziché quelle sanzionatorie. Evidenzia che in tal modo il messaggio della legge non sarebbe di esclusiva repressione delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ma sarebbe soprattutto di aiuto e di sostegno alle minori colpite da tali pratiche. Inoltre ricorda che l'importanza del sostegno alle vittime delle mutilazioni è stata con forza sostenuta anche dalle rappresentanti delle associazioni che operano a tutela delle vittime delle pratiche di mutilazioni genitali femminili audite nella seduta del 2 marzo.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, concorda con la proposta del deputato Lucidi che reputa coerente con la logica sottesa al provvedimento, che persegue finalità di prevenzione, di formazione e di informazione al fine di scongiurare il ricorso a pratiche che rappresentano una grave offesa alle donne. Rileva quindi che un'inversione dell'ordine degli articoli verrebbe ad assumere un significato non solo formale.

Carla CASTELLANI (AN) si associa alla richiesta del deputato Lucidi.

Tiziana VALPIANA (RC) osserva che la richiesta del deputato Lucidi corrisponde ad una sollecitazione avanzata dalle rappresentanti delle associazioni che operano a tutela delle vittime delle pratiche di mutilazioni genitali femminili ed appare importante anche ai fini della presentazione della normativa in esame come improntata ad una logica di prevenzione e non solo di mera condanna della pratiche richiamate.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO si dichiara favorevole alla proposta dell'onorevole Lucidi sottolineando che l'intento principale del testo in esame è proprio quello di potenziare l'aspetto sociale di tutela e protezione delle vittime di tali pratiche.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, si dichiara favorevole alla proposta dell'onorevole Lucidi.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.


 


ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

EMENDAMENTI

 

 


ART. 2.

Al comma 1, capoverso: Art. 604 dopo la parola: «altresì» inserire le seguenti: su richiesta del Ministro della giustizia».

2. 40. I Relatori.

Al comma 1, capoverso: Art. 604 sopprimere le parole: o dimorante ovunque ricorrano.

2. 51.I Relatori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e particolarmente in quelli previsti per la promozione dei diritti delle donne, in quei paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, si continuano a praticare le mutilazioni genitali femminili, sono previsti, in accordo con i governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione ed informazione diretti a scoraggiare la pratica e a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a questa pratica o alle donne che intendano sottrarre le loro figlie o le loro parenti minori.

2. 1.(seconda formulazione) Cima, Zanella.


 

 


Commissioni riunite

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2004. - Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 10 marzo 2004 le Commissioni hanno esaminato gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 del testo unificato, accantonando gli emendamenti Kessler 2.2 e 2.3, gli emendamenti 2.40 e 2.51 dei relatori, nonché l'emendamento Valpiana 3.2. Ricorda inoltre che sono stati espressi i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 2.60 (vedi allegato).

Ricorda, infine, che le proposte di legge all'ordine del giorno sono state inserite nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 29 marzo.

Le Commissioni passano quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 del testo unificato, già accantonati, nonché del nuovo emendamento 2.60 dei relatori.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), in assenza del presentatore, fa proprio l'emendamento Kessler 2.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Kessler 2.2, fatto proprio dal deputato Finocchiaro.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, illustra l'emendamento 2.60 dei relatori attraverso il quale viene prevista la possibilità di perseguire il reato di mutilazioni genitali femminili compiuto  all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia ovvero in danno del cittadino italiano o del cittadino straniero residente in Italia. Evidenzia che nella formulazione proposta è stato eliminato ogni riferimento al dimorante ed è stata prevista la necessità della richiesta da parte del ministro della giustizia, in tal modo accogliendo le istanze avanzate nelle precedenti sedute.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.60 dei relatori, risultando pertanto preclusi l'emendamento Kessler 2.3, nonché gli emendamenti 2.40 e 2.51 dei relatori.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, propone di riformulare l'emendamento Valpiana 3.2, nel senso di prevedere che al comma 2 dell'articolo 3 si aggiunga, in fine, il seguente periodo: «Le strutture sanitarie private accreditate o private nelle quali sia stato reiterato il reato perdono l'accreditamento o il permesso al funzionamento». Ricorda quindi che il comma 2 dell'articolo 3 prevede per il caso in cui il reato venga commesso per la prima volta che il responsabile della struttura privata accreditata o privata venga punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 mila a 300 mila euro.

Gaetano PECORELLA, presidente della II Commissione, chiede al relatore chiarimenti in ordine al soggetto a carico del quale è prevista la sanzione amministrativa da 100 mila a 300 mila euro di cui all'articolo 3, comma 2, del testo unificato in esame.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, fa presente che chi assume la direzione di una struttura sanitaria è consapevole di farsi carico della responsabilità di qualsiasi atto venga compiuto nell'ambito di quella stessa struttura.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva che, in linea teorica, il direttore sanitario non può ignorare ciò che avviene all'interno della struttura sanitaria di cui è a capo.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) evidenzia che il responsabile della struttura sanitaria nell'ordinamento civilistico italiano risponde in caso di sua colpa a titolo di risarcimento del danno. Ritiene pertanto inopportuno aggiungere a tale responsabilità anche quella amministrativa del pagamento della sanzione pecuniaria. Ricorda, inoltre, che recentemente è stata approvata la disciplina inerente la responsabilità delle persone giuridiche in caso di commissione di reati da parte dei dirigenti; ritiene pertanto che la disciplina contenuta nel comma 2 dell'articolo 3 del testo unificato in esame potrebbe comportare problemi di coordinamento tra diverse discipline.

Giuseppe PALUMBO, presidente, in relazione alle considerazioni svolte dal deputato Finocchiaro, osserva che quanto previsto con l'emendamento Valpiana 3.2, riformulato nel senso indicato dai relatori, appare analogo a quanto consegue ad una violazione della legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione di gravidanza.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) propone di estendere la disciplina prevista con riferimento al responsabile della struttura sanitaria dalla legge n.194 del 22 maggio 1978 per il caso di interruzione di gravidanza anche al caso di compimento di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ovvero prevedere una disciplina speciale per il caso in esame, con la quale individuare una responsabilità del direttore delle strutture sanitarie ove non abbia predisposto tutti i mezzi necessari per evitare la pratica di tali mutilazioni.

Giulio CONTI (AN) osserva che si potrebbe prevedere di punire con una sanzione amministrativa il responsabile della struttura sanitaria ove direttamente coinvolto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ribadisce che per il responsabile della struttura  sanitaria non si ammette l'ignoranza di quanto avviene nell'ambito della struttura stessa.

Gaetano PECORELLA, presidente della II Commissione, ritiene che non sia equo prevedere una sanzione seppur amministrativa a carico del responsabile della struttura sanitaria nella quale si siano verificate pratiche di mutilazione dei genitali femminili. Rileva, infatti, che altrimenti si riterrebbe responsabile un soggetto per fatto non proprio e questo potrebbe contraddire i principi costituzionali in tema di responsabilità personale. Ritiene, pertanto, più opportuno prevedere la sanzione amministrativa a carico della struttura ovvero prevedere una responsabilità per colpa a carico del responsabile sanitario, come previsto ad esempio per i direttori dei quotidiani con riferimento ai reati compiuti a mezzo stampa. Evidenzia poi che in caso di responsabilità per colpa del responsabile della struttura sanitaria, le norme penali e quelle civili garantiscono in maniera sufficiente la perseguibilità del reato e la riparazione dello stesso.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, ricordato che il provvedimento in esame individua un'autonoma fattispecie di reato per il quale si prevedono pene severe, rileva che la perdita dell'accreditamento o del permesso di funzionamento per le strutture sanitarie private accreditate o private è previsto dall'emendamento Valpiana 3.2, ove riformulato come indicato, solo nel caso di reiterazione del reato.

Giacomo Angelo Rosario VENTURA (FI) rileva che con la norma in esame si introdurrebbe nel nostro ordinamento una forma di responsabilità oggettiva per il solo reato di mutilazioni degli organi genitali femminili. Ritiene pertanto che sarebbe più opportuno ed utile analizzare la questione della responsabilità dei dirigenti delle strutture sanitarie in maniera più ampia ed organica.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), pur condividendo la necessità di sensibilizzare i responsabili delle strutture sanitarie a predisporre tutti i mezzi utili e necessari per impedire che in tali strutture vengano perpetrati i crimini in esame, ritiene che l'introduzione di ipotesi di responsabilità oggettiva a carico dei dirigenti sia contraria ai principi costituzionali previsti in tema di responsabilità personale. Annuncia pertanto il proprio voto contrario in caso di mancata riformulazione del testo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che si potrebbe prevedere una sanzione amministrativa a carico della struttura sanitaria, ovvero che il responsabile della struttura sanitaria sia punito a titolo di colpa, modificando in tal senso il comma 2 dell'articolo 3.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO propone una riformulazione del comma 2 dell'articolo 3, volta ad introdurre il riferimento alla sussistenza della colpa in capo al responsabile della struttura sanitaria ai fini della applicabilità della sanzione pecuniaria.

Giovanni KESSLER (DS-U) rileva che anche nella formulazione proposta dal Governo vi sarebbe un pericolo di sovrapposizione tra la previsione della sanzione amministrativa con quanto previsto dalla normativa penale e dalla normativa civile in caso di concorso di reato a titolo di colpa.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, ritiene opportuno prevedere accanto alla responsabilità civile a titolo di risarcimento del danno, anche la sanzione amministrativa al fine di introdurre un efficace deterrente al compimento di simili pratiche.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che si potrebbero prevedere sanzioni a carico della sola struttura sanitaria.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO ritiene che la previsione della sanzione amministrativa a carico del responsabile della struttura sanitaria possa considerarsi  superflua, in considerazione delle norme vigenti in materia di responsabilità civile a titolo di risarcimento del danno.

Tiziana VALPIANA (RC) invita a valutare se quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978 sull'interruzione di gravidanza sia applicabile anche per i reati di cui al provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che la richiamata legge n. 194 del 1978 non contempla la chiusura della struttura sanitaria nell'ambito della quale siano state effettuate interruzioni di gravidanza illecite.

Tiziana VALPIANA (RC) ricorda che si sono verificati casi di strutture sanitarie di cui si è disposta la chiusura in quanto nel loro interno si praticavano interruzioni illecite di gravidanza.

Giuseppe PALUMBO, presidente, precisa che nel caso cui ha fatto riferimento il deputato Valpiana la chiusura della struttura sanitaria è intervenuta come pena accessoria.

Gaetano PECORELLA, presidente della II Commissione, ritiene eccessivo prevedere accanto alla responsabilità penale ed a quella civile a titolo di risarcimento del danno anche quella amministrativa.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva che si tratta anche di stabilire se prevedere la perdita dell'accreditamento o del permesso di funzionamento solo in caso di reiterazione del reato, ovvero anche qualora sia stato commesso per la prima volta.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, ricorda che ove il reato sia stato commesso la prima volta il comma 2 dell'articolo 3 prevede una sanzione amministrativa a carico del responsabile della struttura.

Giacomo Angelo Rosario VENTURA (FI), quanto alla previsione contenuta nell'emendamento Valpiana 3.2, nella riformulazione proposta dai relatori, ritiene che esso sia volto ad introdurre la perdita ex lege, per le strutture sanitarie private accreditate o private nella quali sia stato reiterato il reato in esame, dell'accreditamento e del permesso al funzionamento, fermo restando la possibilità per la pubblica amministrazione di ritirare discrezionalmente l'accreditamento e il permesso al funzionamento in caso di prima commissione del reato.

Gaetano PECORELLA, presidente della II Commissione, ricorda che la regola generale in tema di responsabilità adottata dall'ordinamento italiano sia nel senso di richiedere la colpa quale elemento necessario per la configurabilità di una responsabilità, sia essa civile ovvero penale, disconoscendosi ipotesi di responsabilità per fatto altrui. Ribadisce pertanto l'opportunità di ascrivere la sanzione amministrativa alla struttura e non al singolo responsabile di essa, in tal modo applicando la normativa di recente introduzione riguardante la responsabilità delle persone giuridiche in caso di compimento di attività illecite.

Giuseppe PALUMBO, presidente, in considerazione della complessità delle questioni emerse, propone di accantonare ulteriormente l'emendamento Valpiana 3.2.

Le Commissioni consentono e passano all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Tiziana VALPIANA (RC), in assenza dei presentatori, fa propri gli emendamenti Cima 4.1 e 4.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cima 4.1 e 4.2, fatti propri dal deputato Valpiana, nonché gli identici emendamenti Cima 4.3 e Valpiana 4.5. Approvano quindi gli identici emendamenti Valpiana 4.6 e Cima 4.4.

Tiziana VALPIANA (RC) illustra il proprio articolo aggiuntivo 4.07, volto a prevedere  che le donne che intendano sottrarsi o sottrarre figlie minori a rischio di mutilazioni genitali siano considerate aventi diritto allo status di rifugiate, e ne raccomanda l'approvazione.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, evidenzia che il parere contrario dato dai relatori agli emendamenti Valpiana 4.07, Cima 4.01, Maura Cossutta 4.02 e 4.03, Magnolfi 4.06, Bimbi 4.05 e 4.04 è giustificato dal fatto che tutti i citati emendamenti contengono richiami alle norme sullo status dei rifugiati attualmente già in vigore. Pertanto, pur condividendone il merito, ritiene non opportuno inserire in una disciplina volta ad introdurre una speciale ipotesi di reato nel corpo del codice penale, richiami a normative speciali; in tal modo si eviterebbero problemi di coordinamento tra norme. Ricorda inoltre che la I Commissione sta esaminando un progetto di legge per regolamentare in maniera compiuta ed organica la disciplina dell'asilo, pertanto sarebbe inopportuno introdurre una normativa disarticolata sul tema.

Gaetano PECORELLA, presidente per la II Commissione, afferma l'opportunità di verificare l'esistenza di una norma adeguata alla tutela delle donne e delle minori che, per sottrarsi o sottrarre le proprie figlie al rischio di mutilazioni genitali femminili, decidano di rifugiarsi in Italia.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it), espresso apprezzamento per le considerazioni del presidente Pecorella, ricorda che da parte delle associazioni di donne immigrate che hanno partecipato alle audizioni informali svolte è venuta la richiesta di ribaltare l'impianto del testo affinché assumesse priorità il tema della prevenzione. Al di là di quanto già previsto in materia di diritto di asilo, invita ad evitare ipocrisie, sottolineando che la tutela della salute riproduttiva femminile appare doverosa.

Rileva peraltro che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Valpiana 4.07, sul quale invita a riconsiderare il parere contrario, potrebbe anche rappresentare una sollecitazione ai fini di un più celere esame della materia del diritto di asilo da parte della Commissione affari costituzionali.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), condividendo le osservazioni del presidente Pecorella, aggiunge la propria firma all'emendamento Valpiana 4.07.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore per la II Commissione, recependo le osservazioni emerse nel dibattito, esprime, modificando il precedente avviso, parere favorevole all'emendamento Valpiana 4.07.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO, modificando il parere già formulato, esprime a sua volta parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Valpiana 4.07.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Valpiana 4.07.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Valpiana 4.07, risultando pertanto preclusi gli articoli aggiuntivi Cima 4.01 e Maura Cossutta 4.02.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) invita a motivare l'invito a ritirare il proprio articolo aggiuntivo 4.03.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, fa presente che quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Maura Cossutta 4.03 è già disposto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) osserva che la disposizione richiamata dal relatore per la XII Commissione non appare analoga alla previsione recata dal proprio articolo aggiuntivo 4.03. Rileva quindi che tale proposta emendativa è volta a valorizzare l'esperienza, rivelatasi positiva, dei progetti di cooperazione allo sviluppo diretti a coinvolgere le strutture associative locali, con particolare riferimento a quelle femminili, dei paesi ove mutilazioni genitali femminili siano consentite  o praticate. Ciò al fine di sostenere la prevenzione per il contrasto in loco di quelle pratiche. Evidenzia peraltro come per la cooperazione allo sviluppo si ponga il problema generale di una riduzione delle risorse ad essa destinate, con il rischio di uno snaturamento degli stessi progetti di cooperazione.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) aggiunge la propria firma all'emendamento Maura Cossutta 4.03. Afferma, anche grazie alla propria esperienza, che gli interventi di cooperazione allo sviluppo sostenuti dalle agenzie internazionali, non solo a favore delle donne, hanno dato prova di ottima riuscita. Evidenzia che anche a livello comunitario vi sono stati interventi di cooperazione allo sviluppo, ad esempio in materia di tratta delle schiave. Rileva che, poiché la pratica dell'infibulazione si manifesta soprattutto nei paesi di origine, all'interno di comunità ristrette o addirittura delle famiglie, è necessario sviluppare tutte le forme di cooperazione dirette a coinvolgere le strutture locali al fine di contrastare le pratiche di mutilazione genitali femminili nei paesi in cui esse maggiormente vengono eseguite.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, reputa pleonastica la previsione recata dall'articolo aggiuntivo Maura Cossutta 4.03 anche in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del testo unificato. Ribadisce pertanto il parere contrario sull'articolo aggiuntivo richiamato.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) sottolinea che il comma 2 dell'articolo 2 richiamato dal relatore fa riferimento a programmi disposti dal Ministero degli affari esteri «in accordo con i paesi interessati», rilevando che spesso i Governi di paesi nei quali si praticano mutilazioni genitali femminili non collaborino con i progetti di cooperazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Maura Cossutta 4.03; respingono altresì l'articolo aggiuntivo Magnolfi 4.06, risultando pertanto preclusi gli articoli aggiuntivi Bimbi 4.05 e 4.04.

Giuseppe PALUMBO, presidente, essendo così concluso l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.



ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale. C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

EMENDAMENTI

 

 


ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni previste dall'articolo 583-bis del codice penale si applicano, altresì, su richiesta del Ministro della giustizia, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia.

2. 60.I Relatori.


 

 


Commissioni riunite

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Martedì 23 marzo 2004. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 11.20.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

Testo unificato C. 150 Cè, C. 3282 Guilio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Guilio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 17 marzo 2004.

Nino MORMINO, presidente, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti da parte dei relatori (vedi allegato). Ricorda altresì che nella seduta del 17 marzo 2004 è stato accantonato l'emendamento Valpiana 3.2 e che le Commissioni hanno proceduto alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, illustra l'emendamento 3.100 dei relatori, che modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001 che regola in via generale la responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'emendamento è volto a definire la responsabilità della struttura nella quale è commesso il delitto di mutilazioni genitali femminili, prevedendo una responsabilità amministrativa, dalla quale conseguono sanzioni pecuniarie ed interdittive, che ricade direttamente in capo all'ente, accompagnandosi a quella personale dei soggetti che hanno compiuto o comunque agevolato il reato in questione.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 3.100 dei relatori, ritenendolo poco chiaro ed estremamente macchinoso nella determinazione delle sanzioni.

Nino MORMINO, presidente, rileva che l'emendamento in esame è volto a recepire le indicazioni sollevate dall'onorevole Finocchiaro circa l'opportunità di applicare i principi sanciti nel decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa degli enti in caso di illeciti penali, anche alla all'ipotesi di responsabilità degli enti in cui praticano le mutilazioni genitali femminili.

Giulio CONTI (AN) manifesta perplessità in ordine all'effettiva applicabilità del comma 2 dell'emendamento 3.100 dei relatori, prospettando il rischio che essendo difficilmente ipotizzabile che la struttura in cui viene commesso il delitto venga stabilmente utilizzata allo scopo unico prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di mutilazioni genitali femminili, il comma 2 possa essere, di fatto, utilizzato per evitare l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva.

Nino MORMINO, presidente, rassicura l'onorevole Giulio Conti che, nel caso ricorrano gli estremi di una grave violazione, la normativa richiamata risulterebbe applicabile.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.100 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.100 dei relatori, l'emendamento Valpiana 3.2 è da considerarsi assorbito.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Magnolfi 5.2, Cima 5.1, Bimbi 5.3, Valpiana 5.10, 5.9, 5.8 e 5.7; esprime parere favorevole sugli emendamenti Bimbi 5.4, Valpiana 5.11 e 5.12, purché riformulato nel senso che le informazioni siano date non solo all'arrivo alla frontiera ma anche al momento della concessione del visto presso i consolati italiani, e Valpiana 5.13; esprime parere  contrario sugli emendamenti Valpiana 5.26, 5.14 e 5.15; esprime parere favorevole sull'emendamento Valpiana 5.16; esprime parere contrario sull'emendamento Valpiana 5.17 e parere favorevole sugli emendamenti Valpiana 5.18 e 5.19; esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Valpiana 5.27, 5.20, 5.21 e 5.22; esprime parere favorevole sull'emendamento Valpiana 5.23 e parere contrario sugli emendamenti Valpiana 5.24 e 5.25 e sull'emendamento Bimbi 5.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Bimbi 5.5 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Maura Cossutta 5.01. Infine raccomanda l'approvazione degli emendamenti 5.52, 5.50 e 5.51 dei relatori.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori e parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), nell'illustrare il suo emendamento 5.2, sottolinea l'opportunità di distinguere la questione delle campagne informative, di competenza del Dipartimento delle pari opportunità, rispetto a quelle di formazione del personale medico-sanitario, di competenza invece del Ministero della salute. Non condivide il riferimento nell'articolo 5 alla modificazione delle motivazioni culturali, etnico e religiose, quale scopo precipuo del provvedimento in esame; ritenendo il riferimento inutile e fuorviante, ne chiede pertanto l'eliminazione. Rileva che nell'emendamento in esame è prevista un'anticipazione dell'attività informativa sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile al momento del rilascio del visto presso i consolati; è previsto il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit e delle strutture sanitarie, evitando un approccio meramente burocratico. Evidenzia infine che nell'emendamento 5.2 è previsto un termine certo di novanta giorni dall'entrata in vigore del testo in esame per l'adozione delle campagne informative di cui sopra.

Nino MORMINO, presidente, sottolinea che gli scopi indicati nel primo periodo dell'articolo 5 sono da considerarsi non rispondenti alla ratio del provvedimento in esame.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, osserva che il ricorso a pratiche di mutilazione genitale femminile è indubbiamente riconducibile a ragioni di ordine culturale e di appartenenza etnica, rilevando che l'esperienza di paesi quali la Gran Bretagna e la Francia dimostra che anche in realtà nazionali nelle quali le mutilazioni genitali sono sanzionate dall'ordinamento quelle pratiche continuano ad esistere proprio in quanto espressione di appartenenza etnica e culturale. Ritiene comunque che le parole «Allo scopo di modificare le motivazioni culturali, etniche e religiose che sono alla base delle pratiche di cui all'articolo 1», potrebbero essere sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di contrastare le pratiche di mutilazione».

Maria BURANI PROCACCINI (FI) ritiene che le osservazioni del deputato Magnolfi in ordine alla formulazione del primo comma 1, alinea, dell'articolo 5 siano volte ad evitare che venga conferita dignità culturale o religiosa ad una pratica espressione di tradizioni etniche e di mancato riconoscimento dei diritti umani. Concorda a sua volta sulla possibilità di individuare una diversa formulazione del comma 1, alinea, dell'articolo 5.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it), osservato che intervenire per contrastare una determinata pratica significa costruire una diversa cultura, evidenzia il rischio che quella stessa pratica possa diventare il tramite attraverso il quale trovano esplicitazione bisogni identitari che sono complessi, soprattutto nell'ambito di comunità di immigrati. Sottolinea quindi l'importanza fondamentale che assumono le modalità attraverso le quali vengono realizzate le campagne di informazione e la necessità di far capire che si tratta di pratiche contro la salute riproduttiva. Si  tratta tuttavia di promuovere in via di fatto una diversa cultura, sempre tenendo conto dei bisogni identitari richiamati.

Evidenzia inoltre la differenza che intercorre tra le campagne di informazione, per le quali è fondamentale avvalersi anche della collaborazione delle associazioni, in particolare femminili, che operano nel settore, e l'adeguata formazione del personale sanitario. Rileva infine come nell'articolo 5 del testo unificato in esame manchi la definizione di un termine temporale.

Giulio CONTI (AN) ritiene condivisibile l'intento educativo e formativo nei confronti di soggetti immigrati perseguito dal provvedimento in esame, che non può venire meno, ricordando che anche in Stati, quali ad esempio il Kenya, nel quale le pratiche di mutilazione genitale sono già proibite per legge, quelle pratiche vengono ugualmente effettuate per ragioni etniche e culturali. Sottolinea invece l'opportunità di espungere dal comma 1, alinea, dell'articolo 5 le parole «e religiose», evidenziando che nessuna confessione religiosa ha rivendicato il ricorso a mutilazioni genitali, riconducibili piuttosto a convinzioni ancestrali.

Giuseppe PALUMBO, presidente della XII Commissione, suggerisce la seguente riformulazione del comma 1, alinea, dell'articolo 5: «Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale».

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) concorda con la formulazione suggerita dal presidente Palumbo. Ribadisce l'opportunità di inserire un termine tassativo entro il quale predisporre le campagne informative e ravvisa l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 5 relativamente alle campagne informative e di sensibilizzazione con quelle dell'articolo 6, destinato in maniera specifica alla formazione del personale. In particolare occorrerebbe trasfondere il contenuto della lettera d) all'interno dell'articolo 6 per una più compiuta omogeneità di materia.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, presenta l'emendamento 5.53 (vedi allegato), volto a riformulare il comma 1, alinea, dell'articolo 5.

Concorda quindi sull'opportunità di sopprimere la lettera d) e di riformulare l'articolo 6.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.53 dei relatori; condivide inoltre le osservazioni avanzate dall'onorevole Magnolfi relative all'opportunità di coordinare diversamente le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Magnolfi 5.2.

Nino MORMINO, presidente, avverte che l'emendamento Cima 5.1, stante l'assenza del presentatore, deve considerarsi decaduto.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.53 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.53 dei relatori sono da considerarsi assorbiti gli emendamenti Bimbi 5.3 e Valpiana 5.10 e 5.9.

Katia ZANOTTI (DS-U) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Valpiana ad esclusione dell'emendamento Valpiana 5.25; inoltre accetta la riformulazione dell'emendamento Valpiana 5.12 nel senso suggerito dal relatore (vedi allegato).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Valpiana 5.8 e 5.7, approvano l'emendamento Bimbi 5.4, Valpiana 5.11, 5.12 (seconda formulazione) e 5.13; respingono gli emendamenti Valpiana 5.26, 5.14 e 5.15; approvano l'emendamento Valpiana 5.16; respingono l'emendamento Valpiana 5.17; approvano  gli emendamenti Valpiana 5.18 e 5.19; respingono l'emendamento Valpiana 5.27; approvano l'emendamento 5.52 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.52 dei relatori, deve ritenersi assorbito l'emendamento Valpiana 5.20.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, riformula l'emendamento 5.50 dei relatori, nel senso di sopprimere all'articolo 5, comma 1, la lettera d).

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.50 dei relatori (seconda formulazione) (vedi allegato).

Nino MORMINO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.50 dei relatori (seconda formulazione), deve ritenersi assorbito l'emendamento Valpiana 5.21.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Valpiana 5.22, approvano l'emendamento Valpiana 5.23 e respingono l'emendamento Valpiana 5.24.

Nino MORMINO, presidente, avverte che l'emendamento Valpiana 5.25 deve ritenersi decaduto, stante l'assenza del presentatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente della XII Commissione, prospetta l'opportunità di riformulare la lettera f) dell'articolo 5, nel senso di sopprimere le parole da «nonché dal personale sanitario» fino alla fine del comma.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, presenta l'emendamento 5.54 (vedi allegato), volto a modificare la lettera f) nel senso testé indicato.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole all'emendamento 5.54 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.54 dei relatori.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) e Giulio CONTI (AN) sottoscrivono l'emendamento Bimbi 5.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bimbi 5.6.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) ritiene che l'emendamento Bimbi 5.6 sia stato in realtà approvato.

Nino MORMINO, presidente, fa presente che l'emendamento Bimbi 5.6 è stato respinto in quanto il numero dei voti favorevoli ad esso è stato pari a quello dei voti contrari.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bimbi 5.5.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) invita a precisare se la spesa di 2 milioni di euro di cui all'emendamento 5.51 dei relatori deve intendersi come aggiuntiva.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, precisa che la spesa in questione deve intendersi come parte dell'onere totale di 5 milioni di euro.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) si dichiara contraria all'emendamento 5.51 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.51 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Maura Cossutta 5.01 deve intendersi assorbito dall'approvazione degli emendamenti inerenti all'articolo 5.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, esprime parere contrario all'emendamento Cima 6.1, Maura Cossutta 6.2 e Magnolfi 6.3; esprime parere favorevole sull'emendamento Valpiana 6.5 e parere contrario  sull'emendamento Valpiana 6.4. Propone una riformulazione dell'emendamento 6.50 dei relatori, nel senso di trasfondere il contenuto della lettera d) dell'articolo 5 del testo in esame, soppressa con l'approvazione dell'emendamento 5.50 dei relatori, all'interno dell'articolo 6.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) ritiene che la riformulazione dell'emendamento 6.50 proposta dal relatore non recepisca in maniera esaustiva i rilievi proposti. Evidenzia altresì lo scarso coinvolgimento delle regioni nei programmi di formazione del personale sanitario e medico, la mancanza di un termine certo entro il quale emanare le relative linee guida ed inoltre rileva l'inopportunità del riferimento alle motivazioni che giustificano il rifiuto di eseguire le pratiche di mutilazione sessuale.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, si riserva di valutare ulteriormente la riformulazione dell'emendamento 6.50 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, in attesa della riformulazione dell'emendamento 6.50 dei relatori, propone di accantonare gli emendamenti relativi all'articolo 6.

Le Commissioni concordano e passano all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Valpiana 7.2 e 7.1 e sull'articolo aggiuntivo Magnolfi 7.01. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 7.50 dei relatori.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO preliminarmente esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 7, poiché appare opportuno prevedere un unico numero verde finalizzato a ricevere le segnalazioni sulla pratica delle mutilazioni sessuali, costituendo questa una ipotesi di reato. Proprio in ragione della circostanza che ai numeri verdi, di cui all'articolo 7, saranno segnalati anche casi di commissione di reati, sottolinea l'opportunità che il servizio previsto dall'articolo 7 sia gestito da ministero dell'interno. A tal proposito ricorda che, ad esempio, è attivo un numero verde gestito dal Ministero dell'interno per la segnalazione di vari reati, tra i quali vi è anche quello concernente la tratta degli esseri umani. Evidenzia come la gestione di un numero verde, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, comporti notevoli oneri finanziari poiché necessita di personale specializzato sia per quanto riguarda le questioni penalistiche sia per quanto riguarda gli aspetti psicologici, per cui appare opportuno non prevedere l'istituzione di diversi numeri verdi. Esprime inoltre perplessità sugli articoli 4 e 5 per quanto riguarda la distribuzione di competenze tra i diversi ministeri, ritenendo che sia le attività di promozione sia le campagne informative debbano essere coordinate dal dipartimento per le pari opportunità. Pertanto si riserva di presentare proposte emendative, in accordo con i relatori, al momento dell'esame in Assemblea.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it), pur manifestando apprezzamento per le considerazioni esposte dal ministro Prestigiacomo, ricorda che gli emendamenti riferiti all'articolo 5 sono stati votati e discussi nella seduta odierna e che il parere del rappresentante del Governo è stato conforme al parere contrario del relatore su emendamenti che appunto intervenivano sulla ripartizione di competenze tra i diversi dicasteri in merito alle campagne informative.

Preso atto che le considerazioni del ministro dimostrano la fondatezza delle critiche avanzate alla formulazione del testo, si chiede con quali modalità la maggioranza ed il Governo intendano procedere. Nel richiamare a comportamenti coerenti con le posizioni espresse, ritiene di non partecipare ulteriormente ai lavori delle Commissioni.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, in relazione ai  rilievi formulati dal ministro Prestigiacomo in ordine alle previsioni recate dall'articolo 7 del testo unificato, sottolinea che il provvedimento in esame ha anche finalità di prevenzione. Pertanto la prevista istituzione di più numeri verdi si riconnette al fatto che questi ultimi sono volti anche ad obiettivi di informazione e prevenzione, non solo alla raccolta di denuncie in ordine a reati di mutilazioni genitali.

Ricorda inoltre che il ministro ha espresso parere favorevole sugli emendamenti dei relatori all'articolo 5.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 7.50 dei relatori ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) esprime perplessità sul testo unificato che le Commissioni riunite intendono approvare, in quanto si rinviano gli aspetti qualificanti dell'intervento legislativo al momento dell'esame in Assemblea. Evidenzia l'opportunità di chiedere un ulteriore rinvio dell'esame del testo in titolo in Assemblea, data la delicatezza della materia e la mancanza di urgenza nell'intervenire in un ambito già coperto dalle previsioni di cui all'articolo 583 del codice penale.

Marcella LUCIDI (DS-U) ritiene che l'istituzione di tre diversi numeri diversi rischi di comportare una dispersione di risorse ed una inadeguata risposta all'utente. Evidenzia la necessità per le istituzioni di offrire un servizio coordinato ed esaustivo di immediata e semplice fruizione.

Giuseppe PALUMBO (FI), presidente della XII Commissione, invita il relatore per la XII Commissione a valutare l'opportunità di presentare un ulteriore emendamento all'articolo 7 che recepisca le considerazioni formulate in ordine a tale articolo.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, presenta l'emendamento 7.51 dei relatori (vedi allegato).

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.51 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti Valpiana 7.2 e 7.1 devono intendersi decaduti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 7.51 e 7.50 dei relatori e respingono l'articolo aggiuntivo Magnolfi 7.01.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, illustra l'emendamento 6.50 dei relatori (seconda versione) (vedi allegato).

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.50 dei relatori (seconda versione).

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) sottolinea l'opportunità di aver previsto un termine certo di tre mesi entro il quale predisporre i programmi di formazione. Evidenzia altresì lo scarso coinvolgimento delle regioni nella predisposizione delle linee guida dei programmi di formazione, l'insufficienza delle risorse finanziarie a ciò destinate e il riferimento alle motivazioni morali che giustificano il rifiuto delle pratiche di mutilazione sessuale.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.50 dei relatori (seconda formulazione). Passano, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, esprime parere contrario all'emendamento Magnolfi 8.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.50 dei relatori.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Magnolfi 8.1 e parere favorevole  sull'emendamento 8.50 dei relatori.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) ritiene che lo stanziamento di complessivi 5 milioni di euro per i diversi interventi previsti in materia di informazione e formazione appare insufficiente. Evidenzia il rischio di approvare una legge manifesto, incapace di incidere in maniera sostanziale sulla materia in oggetto.

Le Commissioni approvano l'emendamento 8.50 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.50 dei relatori deve considerarsi precluso l'emendamento Magnolfi 8.1.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, propone di modificare il titolo del provvedimento con il seguente «Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile».

Carla CASTELLANI (AN) suggerisce l'opportunità di inserire nel titolo del provvedimento, dopo la parola «concernenti», le seguenti «la prevenzione e».

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, condividendo il rilievo del deputato Castellani, presenta l'emendamento Tit.1 (vedi allegato).

Le Commissioni approvano l'emendamento Tit.1 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, ricorda che nel corso del dibattito è emersa la condivisione, da parte dei gruppi e del Governo, di modificare la struttura del testo unificato, anticipando le disposizioni di natura sociale (articoli 4, 5, 6 e 7) rispetto a quelle di natura sanzionatoria (articoli 1, 2 e 3).

Propone, pertanto, alle Commissioni di modificare l'ordine degli articoli del testo unificato nel senso appena illustrato.

Le Commissioni concordano.

Nino MORMINO, presidente, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, verrà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.



ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (Testo unificato C. 150 Cè, C. 3282 Guilio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Guilio Conti e C. 4204 Di Virgilio).

NUOVI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI

 

 

 


 

 

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«25-quater.1. (Delitto di mutilazioni genitali femminili). 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 593-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato, è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato indicato nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.»

3. 100. I relatori.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:

«al momento» inserire le seguenti: «della concessione del visto presso i consolati italiani e».

5.12 (seconda formulazione).Valpiana, De Simone.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) programmare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto

5. 52. I relatori.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Allo scopo» fino a «all'articolo 1» con le seguenti: «Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale».

5. 53. I relatori.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «l'atto obbligatorio del rifiuto» con le seguenti: «il rifiuto».

5. 50. I relatori.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

5. 50. (seconda formulazione). I relatori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, nonché al personale sanitario operante presso le comunità nelle quali il rischio di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale è elevato».

5. 54. I relatori.

Aggiungere infine il seguente comma: «2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004».

5. 51. I relatori.

ART. 6.

Aggiungere infine il seguente comma: «2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.»

6. 50. I relatori.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Formazione del personale sanitario).

1. Il ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'Università e della ricerca e con il Dipartimento pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonché per realizzare una adeguata politica di interventi per la prevenzione e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche o a rischio di esservi sottoposte.

2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano altresì la formazione del personale medico e infermieristico che può essere fatto oggetto di richieste di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, affinché il rifiuto sia spiegato adducendo le ragioni morali, di tutela dei diritti dell'essere umano e sanitarie che lo determinano. A tali fini il medesimo personale può essere coadiuvato da assistenti socio-sanitari, psicologi, mediatori culturali o da altri soggetti ritenuti idonei.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

6. 50. (seconda formulazione). I relatori.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle istituzioni sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato che operano nei settori dell'aiuto e del sostegno agli immigrati coinvolti nell'uso di tali pratiche.»

7. 51. I relatori.

Aggiungere infine il seguente comma:

«2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.»

7.50. I relatori.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 3, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopoparzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

8. 50. I relatori.

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile»

Tit. 1. I relatori.


 

 

Commissioni riunite

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 25 marzo 2004. - Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 23 marzo 2004 le Commissioni hanno concluso l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato.

Avverte che sul testo risultante dagli emendamenti approvati la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni e l'XI Commissione parere favorevole con osservazione.

Avverte altresì che i relatori hanno presentato due ulteriori emendamenti (vedi allegato) volti a recepire le osservazioni contenute nel parere della I Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore per la XII Commissione, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 3.50 e 5.55 dei relatori, volti a recepire le condizioni contenute nel parere della I Commissione. In particolare, l'emendamento 3.50 prevede l'intesa con la Conferenza Stato-regioni anziché il semplice parere, mentre l'emendamento 5.55 è volto a sostituire l'articolo 5 del testo unificato, stabilendo che lo status di rifugiate sia concesso alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il paese d'origine o di provenienza consenta tali pratiche.

Il sottosegretario Grazia SESTINI esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 3.50 e 5.55 dei relatori.

Le Commissioni deliberano quindi di conferire ai relatori Lussana per la II Commissione e Di Virgilio per la XII Commissione mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che i presidenti delle Commissioni II e XII si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.45.



ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 Giulio Conti e C. 4204 Di Virgilio).

EMENDAMENTI

 

 


ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: e con.

3. 50.I relatori.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Status di rifugiate).

1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.

5. 55.I relatori.


 

 

 


 

Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Giovedì 25 marzo 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

Nuovo testo C. 150 ed abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustra brevemente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge all'esame del Comitato, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, che è diretto ad introdurre nell'ordinamento disposizioni finalizzate a prevenire e reprimere il fenomeno delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Rileva che il provvedimento si compone di dieci articoli, dei quali i primi cinque hanno carattere socio-sanitario e i successivi quattro introducono disposizioni di natura penale,  mentre l'articolo 10 attiene alla copertura finanziaria. Osserva che le disposizioni recate dagli articoli da 6 a 9 sono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, mentre, per altri profili, il provvedimento in titolo introduce disposizioni ascrivibili alla materia «tutela della salute», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Rileva, tuttavia, l'opportunità di invitare le Commissioni di merito a prevedere, all'articolo 3, comma 1, che il decreto interministeriale che definisce le linee guida per la formazione del personale medico e infermieristico sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato regioni, ovvero tramite accordo, ai sensi degli articoli 3 o 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Ritiene inoltre opportuno espungere dal testo il disposto dell'articolo 5 che qualifica come rifugiate le donne che intendano sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali femminili, atteso che è in corso l'esame in sede referente presso la I Commissione di una proposta di legge volta a dettare una disciplina organica in materia di asilo. In subordine, propone di invitare le Commissioni di merito a modificare la suddetta disposizione nel senso di precisare che lo status di rifugiato è concesso alle donne che intendano sottrarsi, o sottrarre le figlie minori, al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tale pratica. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Graziella MASCIA (RC), pur condividendo la prima delle osservazioni formulate dal relatore, esprime, nel merito, le proprie perplessità in ordine all'opportunità di introdurre un'ulteriore fattispecie di reato nel codice penale, atteso che le pratiche di mutilazione sessuale sono già punite a titolo di lesioni personali. Fa presente, inoltre, di dubitare dell'opportunità di modificare l'articolo 5 nel senso di prevedere l'attribuzione dello status di rifugiato alle sole donne provenienti da Paesi che consentono tale pratica. A suo avviso, infatti, atteso che gli scopi perseguiti dalla proposta di legge sono di carattere preventivo, formativo e garantista, sembra più adeguata una formula più ampia come quella contenuta all'articolo 5 della proposta di legge, piuttosto che quella, più riduttiva, proposta dal relatore, in quanto capace di offrire maggiore tutela alle donne che intendano sottrarsi o sottrarre le loro figlie al rischio di mutilazioni genitali femminili.

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, fa presente che l'osservazione è volta a coordinare il testo dell'articolo 5 con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione, che attribuisce il diritto di asilo allo straniero proveniente da un paese nel quale sia impedito l'esercizio di uno o più diritti o libertà fondamentali. Non può pertanto equipararsi, a suo avviso, la posizione della donna sottoposta a pratiche di mutilazione sessuale in un Paese nel quale esse sono sanzionate, rispetto a quella di una donna proveniente da un Paese che consente tali pratiche.

Graziella MASCIA (RC), alla luce della precisazione svolta dal presidente Zanettin, ritiene condivisibile l'osservazione proposta, mentre esprime perplessità in ordine all'opportunità di invitare le Commissioni di merito ad espungere il disposto dell'articolo 5, in virtù del rilievo che la I Commissione sta esaminando un provvedimento che reca disciplina organica della materia dell'asilo.

Pierantonio ZANETTIN presidente e relatore, accogliendo il rilievo formulato dal deputato Mascia, propone di espungere alla seconda osservazione contenuta nel parere, l'invito a sopprimere l'articolo 5 della proposta di legge.

Graziella MASCIA (RC), dichiara di astensionersi sulla proposta di parere del relatore, pur condividendo le osservazioni in esso formulate, in quanto nutre forti dubbi in ordine all'opportunità che sia introdotta una fattispecie di reato ad hoc.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).


 


ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale. (Nuovo testo C. 150 e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

 

 


Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 150 e abbinate, recante disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente

rilevato che le disposizioni recate dagli articoli da 6 a 9 sono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

osservato, inoltre, che, per altri profili, il provvedimento in titolo introduce disposizioni ascrivibili alla materia «tutela della salute», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

ricordato che l'articolo 32 della Costituzione protegge in via primaria la salute, intesa come integrità fisica e mentale e la considera un fondamentale diritto dell'individuo, e che il Parlamento europeo, nella risoluzione adottata il 20 settembre 2001, ha condannato fermamente le mutilazioni genitali femminili, in quanto violazione dei diritti umani fondamentali,

considerato che l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, prevede che lo straniero, al quale sia stato impedito l'effettivo esercizio di uno o più diritti o libertà fondamentali, o questo sia ragionevolmente temibile, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto interministeriale che definisce le linee guida per la formazione del personale medico e infermieristico sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato regioni, ovvero tramite accordo, ai sensi degli articoli 3 o 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

b) all'articolo 5 valutino, inoltre, le Commissioni di merito, l'opportunità di sopprimere la disposizione, atteso che è in corso di esame in sede referente presso la I Commissione un provvedimento organico in materia di diritto di asilo che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, individua i soggetti titolari di tale diritto, ovvero, in alternativa, l'opportunità di modificare la disposizione in esame al fine di precisare che lo status di rifugiato è concesso alle donne che intendano sottrarsi, o sottrarre le figlie minori, al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tale pratica.

 

 

 


ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale. (Nuovo testo C. 150 e abbinate).

PARERE APPROVATO

 

 

 


Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 150 e abbinate, recante disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente

rilevato che le disposizioni recate dagli articoli da 6 a 9 sono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

osservato, inoltre, che, per altri profili, il provvedimento in titolo introduce disposizioni ascrivibili alla materia «tutela della salute», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

ricordato che l'articolo 32 della Costituzione protegge in via primaria la salute, intesa come integrità fisica e mentale e la considera un fondamentale diritto dell'individuo, e che il Parlamento europeo, nella risoluzione adottata il 20 settembre 2001, ha condannato fermamente le mutilazioni genitali femminili, in quanto violazione dei diritti umani fondamentali,

considerato che l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, prevede che lo straniero, al quale sia stato impedito l'effettivo esercizio di uno o più diritti o libertà fondamentali, o questo sia ragionevolmente temibile, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto interministeriale che definisce le linee guida per la formazione del personale medico e infermieristico sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato regioni, ovvero tramite accordo, ai sensi degli articoli 3 o 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

b) all'articolo 5 valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione in esame al fine di precisare che lo status di rifugiato è concesso alle donne che intendano sottrarsi, o sottrarre le figlie minori, al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tale pratica.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Giovedì 25 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.50.

(omissis)

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

Testo unificato C. 150 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento, privo di relazione tecnica, reca disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Rileva che esso prevede una clausola di copertura finanziaria che fa riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 2, 3, 4 e 5. In particolare, l'articolo 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per la predisposizione di campagne informative sul problema delle pratiche di mutilazione sessuale; l'articolo 3 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per la predisposizione di linee guida volte alla formazione di figure professionali che operino nelle comunità interessate dalle pratiche in esame; l'articolo 4 autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per l'attivazione presso il Ministero dell'interno, di un numero verde per informazioni e per segnalazioni sull'effettuazione sul territorio italiano delle pratiche di mutilazione genitale. Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione circa gli effetti finanziari delle norme in esame, al fine di valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa disposte. Inoltre, anche con riferimento all'articolo 1, che prevede la promozione e il sostegno da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri delle attività de Ministeri competenti, è necessario che il Governo chiarisca se le attività in esame siano da svolgere nell'ambito degli stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio. Con riferimento poi all'articolo 5, che consente il riconoscimento dello status di rifugiato alle donne che intendano sottrarsi al rischio di mutilazioni genitali, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della norma possano discendere oneri a carico della finanza pubblica, in relazione ai benefici collegati allo status di rifugiato. Infine, è necessario che il Governo chiarisca se le spese connesse alla realizzazione dei progetti di formazione e informazione all'estero previsti al comma 2 dell'articolo7, siano riconducibili nell'ambito degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.

Osserva altresì, che l'articolo 10 pone l'onere derivante dagli articoli 2, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 2, pari complessivamente a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute per il triennio 2004 -2006. Al riguardo, rileva che l'accantonamento utilizzato, nel triennio 2004 -2006, sebbene privo di un'apposita voce programmatica, presenta la necessaria capienza. Segnala tuttavia l'opportunità di prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA comunica che i competenti uffici del Ministero dell'economia non hanno predisposto la necessaria documentazione sul provvedimento. Chiede pertanto un rinvio dell'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, sospende la seduta per consentire ai competenti uffici del Governo di predisporre la documentazione sui profili problematici relativi alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento. Poiché è imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, avverte che la seduta del Comitato riprenderà al termine dell'audizione dei rappresentanti della Cassa depositi e prestiti prevista per il pomeriggio; in quella sede saranno svolti gli altri punti all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 10.05, riprende alle 15.40.

Gaspare GIUDICE, presidente, chiede al rappresentante del Governo se è in grado di fornire al Comitato i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA comunica che i competenti uffici non hanno potuto predisporre la necessaria documentazione  Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame. Comunica che le Commissioni di merito hanno già concluso l'esame in sede referente. Considerato che il provvedimento è iscritto al calendario dell'Assemblea per la prossima settimana, il Comitato esprimerà il suo parere direttamente all'Assemblea.

 


 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 marzo 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Cesare CAMPA (FI), relatore, rileva come le Commissioni riunite Giustizia ed Affari sociali abbiano approvato nella seduta di ieri un testo unificato delle proposte di legge concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

L'articolo 6 inserisce l'articolo 583-bis nel codice penale, per punire con la reclusione da sei a dodici anni il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. In base all'articolo 9, all'esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione e la comunicazione all'Ordine dei medici, chirurghi e degli odontoiatri.

Per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili sono previste campagne informative e - ciò che richiama le competenze della Commissione - la formazione del personale sanitario, prevista dall'articolo 3. In particolare, il ministro della salute, d'intesa con il ministro dell'istruzione e con il dipartimento per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, nonché per realizzare una adeguata politica di interventi per la prevenzione e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche o a rischio di esservi sottoposte. Le linee guida disciplinano anche la formazione al personale medico e infermieristico che può essere fatto oggetto di richieste di effettuazione delle pratiche di mutilazione, affinché il rifiuto sia spiegato adducendo le ragioni morali, di tutela dei diritti dell'essere umano e sanitarie che lo determinano. A tali fini il medesimo personale può essere coadiuvato da assistenti socio-sanitari, psicologi, mediatori culturali o da altri soggetti ritenuti idonei. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Ritiene infine sussistano i presupposti per l'espressione di un parere favorevole.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene debba valutarsi se disposizioni relative alla prevenzione e al divieto di pratiche di mutilazione genitale possano essere dettate solo con riferimento al genere femminile o debbano invece tutelare, per ragioni di parità, anche il genere maschile. Ricorda peraltro come nell'ordinamento vigente sia già previsto il reato di lesioni personali gravi.

Elena Emma CORDONI (DS-U) sottolinea come il provvedimento in esame sia finalizzato ad affrontare una specifica realtà che colpisce in modo drammatico alcune giovani donne di comunità di immigrati.

Aldo PERROTTA (FI), evidenziato come solo il primo comma dell'articolo 583-bis riguardi specificamente pratiche di mutilazione genitale femminile, ritiene si possa disciplinare anche la fattispecie delle lesioni agli organi genitali maschili nel secondo comma dell'articolo 583-bis.

Anna Maria LEONE (UDC) evidenzia come il provvedimento in esame sia frutto di un approfondito dibattito relativo a quanto si verifica nell'ambito di alcune comunità di immigrati, con riferimento a pratiche di iniziazione cruente e invalidanti a danno di giovani donne. Ritiene quindi comprensibile che in tale ambito non siano disciplinate anche le lesioni a danno del genere maschile.

Daniele GALLI (FI) evidenzia come, nel comma 2 dell'articolo 583-bis, introdotto dall'articolo 6 del provvedimento in esame, si prevede che «la pena è diminuita se la lesione è di lieve entità»: non condivide tale norma, sottolineando come, nel caso di lesioni agli organi genitali femminili, il comportamento sia comunque invalidante, a livello fisico e psicologico.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come rivesta carattere ordinario la norma che prevede una riduzione di pena in caso di violazioni di lieve entità.

Antonino LO PRESTI (AN) ritiene che il provvedimento in esame sia finalizzato a prevenire e reprimere un grave fenomeno di mutilazioni genitali femminili e che, in tale ambito, non debba essere disciplinato anche il caso di mutilazioni genitali maschili, che non deriva da una scelta culturale o religiosa di considerevoli strati di popolazione.

Carmen MOTTA (DS-U) ritiene che le considerazioni del presidente possano essere oggetto di approfondimento e tuttavia sottolinea come il provvedimento in esame sia frutto di un lungo dibattito nella sede delle Commissioni di merito, dove si è condivisa l'esigenza di disciplinare lo specifico reato delle mutilazioni genitali femminili. Rileva altresì il rischio di sanzioni eccessive, che potrebbero addirittura colpire la pratica della circoncisione, sottolineando come sia opportuno che le sanzioni vengano graduate a seconda del danno prodotto. Evidenzia infine l'opportunità di norme tendenti a prevedere attività di formazione e informazione rispetto a pratiche che si fondano su tradizioni culturali.

Cesare CAMPA (FI), relatore, osserva che, sopprimendo la parola «femminili» al secondo comma dell'articolo 583-bis, introdotto dall'articolo 6 del provvedimento, verrebbe disciplinata anche la fattispecie delle lesioni agli organi genitali maschili. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.


 


ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (C. 150 e abb).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

 


La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 150 ed abb. recante «Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale»;

considerando necessario contrastare e sanzionare penalmente il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili,

ritenendo opportuno, a prescindere dalle specifiche situazioni che hanno attivato l'intervento legislativo, adottare norme che, in armonia con il principio costituzionale, tutelino in maniera assolutamente identica e con identiche sanzioni i soggetti di entrambi i sessi rispetto alle mutilazioni e alle lesioni genitali e sessuali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, al secondo comma dell'articolo 583-bis del codice penale, la parola: «femminili», conseguentemente sopprimendo la parola «femminili» dalla rubrica.


 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 11 novembre 2003. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe PETRELLA indi del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

 

La seduta comincia alle 11.10.

 

(omissis)

 

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 Cè, C. 3282 Giulio Conti e C. 3884, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Deliberazione di un conflitto di competenza).

 

Giuseppe PETRELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 6 novembre 2003 si è convenuto sull'opportunità di valutare la possibilità di sollevare un conflitto di competenza sulle proposte di legge in materia di divieto delle pratiche di mutilazione sessuale, al fine di richiedere alla presidenza della Camera che i provvedimenti in questione siano assegnati alle Commissioni riunite II e XII.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, osserva che è all'ordine del giorno della Commissione l'esame in sede consultiva delle proposte di legge C. 150 e abbinate in materia di divieti di mutilazioni sessuali femminili, assegnate in sede primaria alla II Commissione (Giustizia).

Al riguardo, ritiene necessario segnalare che tutti i progetti all'esame della II Commissione contengono norme sanzionatorie penali, essendo volti o ad introdurre una fattispecie criminosa nuova e più grave rispetto a quella individuata dall'articolo 583 del codice penale che punisce le lesioni personali (C. 150 e C. 3282), o comunque ad inasprire le sanzioni per la nuova aggravante al reato di lesioni (C. 3884, approvato dal Senato).

Tuttavia, nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia della Camera, nella seduta del 23 ottobre scorso, è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame un testo in cui figurano disposizioni attinenti strettamente alle competenza della XII Commissione, riguardando i profili sociali del fenomeno in questione. Tali disposizioni, in particolare, prevedono la realizzazione, da parte del Ministero per le pari opportunità, di campagne di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.

Poiché sulla medesima materia risulta assegnata alla XII Commissione la proposta di legge C. 4204, di cui sono primo firmatario, e alle Commissioni riunite II e XII la proposta di legge C. 3867, ciascuna delle quali contiene norme per la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ritiene assolutamente necessario che sulla materia intervenga una disciplina organica, e, pertanto, che tutte le proposte di legge pendenti siano esaminate congiuntamente dalle due Commissioni.

In conclusione, conformemente a quanto emerso nel corso della seduta del 6 novembre 2003, propone di elevare conflitto di competenza, al fine di richiedere alla Presidenza della Camera che i progetti di legge all'ordine del giorno siano assegnati alle Commissioni riunite II e XII.

 

Maria BURANI PROCACCINI (FI) ricorda preliminarmente che nella scorsa legislatura la materia delle pratiche di mutilazione sessuale, oggetto anche di specifiche proposte di legge, fu esaminata in maniera approfondita dalla XII Commissione, attesi gli innegabili profili sociosanitari di tale fenomeno. Nel sottolineare come la competenza della Commissione investa specificamente non solo la materia sanitaria ma anche quella sociale, lamenta il fatto che nella legislatura in corso spesso si tenda a trascurare la trattazione nell'ambito della Commissione XII degli argomenti che investono il sociale, dando magari maggiore evidenza ad altri aspetti. Osservato quindi come il problema delle mutilazioni sessuali sia strettamente legato al fenomeno dell'immigrazione, e atteso che, nell'accogliere i cittadini stranieri, si deve puntare il più possibile alla loro integrazione nella società italiana, ritiene necessario intervenire in materia con una legge per cercare di tutelare adeguatamente le possibili vittime di tali menomazioni e per dare ai cittadini stranieri provenienti da paesi dove sono radicate tali tradizioni un'informazione adeguata sulle gravi conseguenze che le pratiche in questione provocano. Si tratta in ogni caso di garantire un'adeguata tutela sanitaria a tutti i cittadini, compresi gli immigrati. Ferma restando quindi la piena legittimità di una rivendicazione di competenza su tale argomento da parte della XII Commissione, ritiene necessario procedere a Commissioni riunite o, in alternativa, che la XII Commissione sia chiamata quantomeno ad esprimere sui provvedimenti in titolo un parere rinforzato.

 

Piergiorgio MASSIDDA (FI), dopo aver ricordato che nella scorsa legislatura la XII Commissione si è occupata in maniera approfondita dell'argomento in esame, ricorda altresì che nella legislatura in corso la XII Commissione ha discusso la risoluzione Di Virgilio n. 7-00067, approvata in un nuovo testo n. 8-00033, concernente la diffusione delle pratiche infibulatorie tra gli immigrati islamici, come preludio ad un intervento legislativo in materia. Osserva quindi che il legislatore, nell'intervenire su tale argomento, non può limitarsi solo all'aspetto sanzionatorio, in quanto occorre varare un provvedimento completo, che affronti tutta la problematica, disciplinandone anche gli aspetti sanitari e sociali e avendo particolare attenzione alla prevenzione del fenomeno. Nel merito, rileva che le pratiche di mutilazione sessuale rispondono ad una tradizione molto antica che, pur essendo radicata nelle popolazioni del medio-oriente e dell'Africa, non ha motivazioni di tipo religioso. Ritiene quindi necessaria al riguardo un'adeguata opera di informazione per evitare che, in nome di un ipotetico rispetto di regole religiose, si dia corso a tali pratiche. Anche alla luce del lavoro già svolto in materia dalla XII Commissione, ritiene necessario procedere all'esame dei provvedimenti in titolo a Commissioni riunite II e XII, non giudicando sufficiente l'espressione di un parere rinforzato da parte della XII Commissione.

 

Giuseppe PETRELLA, presidente, fa presente che per i provvedimenti in titolo è già previsto che la XII Commissione esprima un parere rinforzato.

 

Dorina BIANCHI (UDC) ritiene indispensabile procedere in sede congiunta all'esame delle proposte di legge in titolo, dal momento che una disciplina in materia deve necessariamente riguardare non solo gli aspetti sanzionatori, ma anche i risvolti sociali e sanitari del fenomeno. Si tratta, a suo avviso, di aiutare le persone provenienti da paesi con tradizioni diverse dalle nostre a liberarsi da costumi che, pur non essendo legati a motivazioni religiose, sono molto radicati nelle etnie di appartenenza e creano disuguaglianze tra le persone e tra i sessi. Occorre al riguardo educare alle pari opportunità. Alla luce di quanto detto, ritiene necessario richiedere l'assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni riunite II e XII.

 

Marida BOLOGNESI (DS-U) rileva come l'esame delle proposte di legge in titolo rappresenti l'occasione per una riflessione più generale sui criteri di assegnazione alle Commissioni di merito dei progetti di legge che, pur riguardando in modo palese problematiche di natura sociale e sanitaria, contengono anche profili sanzionatori. Attesa la specifica competenza della XII Commissione in materia sociale e sanitaria, ritiene che in tali casi la competenza primaria spetti alla XII Commissione, dovendosi semmai riservare alla II solo l'espressione di un parere rinforzato. Con riferimento ai provvedimenti in titolo, osserva quindi che la XII Commissione si è già più volte occupata del fenomeno delle mutilazioni sessuali, sia nella scorsa legislatura che in quella in corso. Ricorda al riguardo la discussione, da ultimo, della risoluzione Di Virgilio n. 7-00067, approvata in un nuovo testo n. 8-00033, da lei sottoscritto, concernente la diffusione delle pratiche infibulatorie tra gli immigrati islamici. Dal momento che le proposte di legge in titolo presentano indubbi profili di carattere sociosanitario e concernono in maniera particolare i bambini (in quanto sono proprio le bambine ad essere sottoposte alle pratiche in questione), nonché le famiglie in cui sono radicate tali tradizioni, materie queste che rientrano tutte nella competenza specifica della XII Commissione, è innegabile la competenza primaria della XII Commissione sui provvedimenti in titolo.

Invita quindi la presidenza della Commissione ad una riflessione sul punto. Paventa altrimenti il rischio che, dando attenzione preminente agli aspetti sanzionatori dei provvedimenti e investendo quindi della competenza primaria la Commissione giustizia, finiscano per essere svuotate di contenuto le competenze della XII Commissione. Richiama, al riguardo, quanto avvenuto in ordine all'indagine conoscitiva sulla sanità penitenziaria, richiesta dalla XII Commissione e poi deliberata congiuntamente alla II.

Ferma restando la competenza primaria della XII Commissione, ritiene comunque accettabile anche un'assegnazione congiunta alla II e alla XII Commissione. Quanto al paventato rischio che un'eventuale assegnazione a Commissioni riunite possa comportare un ritardo nell'iter del provvedimento, non lo ritiene reale, trattandosi solo di un problema di organizzazione razionale dei lavori. Nel dichiarare l'intenzione di investire la Presidenza della Camera della questione più generale dei criteri seguiti nell'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni di merito, rileva come la XII Commissione non sia disponibile, nel merito, a cedere sovranità, dal momento che i profili di merito sono appunto quelli su cui si misura la qualità dei testi legislativi.

 

Carla CASTELLANI (AN), nel merito dei provvedimenti in titolo, sottolinea come le pratiche di mutilazione sessuale siano estremamente mortificanti per le bambine che le subiscono e come coloro che scelgono comunque di seguire tale percorso rispondano a tradizioni culturali profondamente radicate nella etnia di appartenenza. Alla luce di tali considerazioni, ritiene sbagliato affrontare tale problematica solo sotto l'aspetto sanzionatorio, essendo a suo avviso indispensabile trattare invece la materia anche nei suoi innegabili profili sociali e sanitari. Concorda quindi sull'opportunità di rivendicare con forza la competenza primaria della XII Commissione sui provvedimenti in titolo. Quanto ai profili sanzionatori, che investono la competenza della Commissione giustizia, ricorda come in occasione dell'esame di altri provvedimenti la XII Commissione abbia provveduto ad inserire in modo equilibrato norme sanzionatorie nel testo in discussione. Sulla base delle considerazioni svolte, ritiene quindi corretta l'assegnazione dei provvedimenti in titolo a Commissioni riunite II e XII.

 

Cesare ERCOLE (LNP) nel sottoscrivere le considerazioni svolte dagli oratori intervenuti, ricorda la risoluzione Di Virgilio n. 7-00067, approvata dalla Commissione in un nuovo testo n. 8-00033, concernente la diffusione delle pratiche infibulatorie tra gli immigrati islamici, dalla quale emerge con chiarezza la preminenza degli aspetti sanitari e sociali del fenomeno rispetto a quelli sanzionatori e più prettamente giuridici. Condivide, peraltro, i rilievi del deputato Bolognesi in ordine ad una più generale rivendicazione della competenza primaria della XII Commissione per quanto concerne i profili sociali dei provvedimenti. Si dichiara quindi favorevole a sollevare un conflitto di competenza, nel senso di chiedere l'assegnazione dei provvedimenti in esame alle Commissioni riunite II e XII.

 

La Commissione, all'unanimità, delibera di elevare conflitto di competenza, nel senso di richiedere che le proposte di legge in titolo siano assegnate alle Commissioni riunite II e XII.


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 30 marzo 2004. - Presidenza del vicepresidente Sesa AMICI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150/A Cè ed abb., approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Sesa AMICI, presidente, sostituendo il relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere


 

 

 


 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Martedì 6 aprile 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 11.15.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 ed abb./A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Martedì 30 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale, è già stato esaminato dal Comitato permanente per i pareri in data 25 marzo 2004. In quella sede è stato richiesto al Governo di chiarire se gli importi indicati nelle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2 (predisposizione di appositi programmi e campagne informative), 3 (predisposizione di linee guida per la formazione di specifiche figure professionali e del personale medico e infermieristico), 4 (attivazione di un numero verde) sono sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dai medesimi articoli. Sono stati, altresì, richiesti chiarimenti sulla disponibilità, nell'ambito degli stanziamenti previsti, delle risorse necessarie a provvedere alle attività di coordinamento e promozione affidate alla Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 1, e ai progetti di formazione e informazione all'estero, di cui al comma 2 dell'articolo 7. È stato infine chiesto un chiarimento in ordine agli eventuali oneri per il bilancio dello  Stato derivanti dall'attribuzione dello status di rifugiate alle donne che intendano sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali. Ricorda infine che il rappresentante del Governo non ha fornito, nella seduta ricordata, i necessari chiarimenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva che gli importi indicati dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2, 3 e 4 risultano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalle attività indicate agli stessi articoli. Ritiene poi opportuno che all'articolo 1 venga precisato che ai compiti di coordinamento affidati alla Presidenza del Consiglio si debba far fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Rileva, inoltre, che l'articolo 5 determina nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura. Sottolinea inoltre l'opportunità di specificare che ai progetti di formazione e informazione all'estero, di cui al comma 2 dell'articolo 7, si deve provvedere senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Gaspare GIUDICE, presidente, anche alla luce degli elementi forniti dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

«Preso atto dei chiarimenti del Governo, per cui gli importi indicati nelle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2, 3 e 4 risultano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalle attività indicate agli stessi articoli;

esprime

Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, dopo le parole «promuove e sostiene» siano inserite le seguenti: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio,»;

l'articolo 5 sia soppresso;

all'articolo 7, comma 2, dopo le parole «mutilazioni genitali femminili», siano inserite le seguenti: «, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

all'articolo 10 sia in fine aggiunto il seguente comma: «1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi, rileva che alcuni di essi presentano profili problematici per quel che riguarda la quantificazione degli oneri o la loro copertura. In particolare, si tratta degli emendamenti 2.72 Magnolfi, 3.20 Finocchiaro, 3.21 Valpiana e 4.13 Valpiana, che aumentano le autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 2, 3 e 4 senza modificare contestualmente la clausola di copertura di cui all'articolo 10; degli emendamenti 5.5 Bolognesi, 5.7 Maura Cossutta e 5.6 Valpiana, che estendono ai soggetti che collaborano alla prevenzione dei reati di mutilazione le misure di protezione temporanea previste dalla legge n. 40 del 1998; dell'emendamento 7.4 Lucidi, che autorizza la spesa di 6,5 milioni di euro senza modificare la clausola di copertura dell'articolo 10; dell'articolo aggiuntivo 9.01 Bimbi che, analogamente ai già citati emendamenti 5.5 Bolognesi, 5.7 Maura Cossutta e 5.6 Valpiana, estende ai soggetti che collaborano alla prevenzione dei reati di mutilazione le misure previste dalla legge n. 40 del 1998, ed inoltre prevede che il servizio sanitario nazionale provveda agli interventi sanitari di reintegrazione delle mutilazioni genitali femminili; e dell'articolo aggiuntivo 9.02 Magnolfi, che prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità, di un Osservatorio contro le mutilazioni genitali femminili. Rileva poi che vi è un secondo gruppo di emendamenti ed articoli aggiuntivi, per i quali appare necessario un chiarimento del rappresentante del Governo sugli eventuali effetti finanziari. In particolare, si tratta degli emendamenti  1.41 Magnolfi, 1.5 Valpiana e 1.42 Zanotti, che stabiliscono che le funzioni di coordinamento conferite alla Presidenza del Consiglio siano svolte attraverso un apposito gruppo di lavoro; dell'emendamento 1.40 Valpiana, che amplia le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio, includendovi anche la prevenzione, l'assistenza e la riabilitazione delle vittime di pratiche di mutilazione genitale femminile. Per tali emendamenti è in particolare necessaria una conferma, da parte del Governo, sulla congruità degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio a far fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti. L'emendamento 2.14 Valpiana prevede poi l'utilizzo di diverse metodologie, sulla base dei diversi destinatari, per quel che riguarda le iniziative previste dall'articolo 2; gli emendamenti 2.64 Battaglia e 2.70 Magnolfi prevedono l'aggiornamento costante, ovvero annuale, delle iniziative di cui all'articolo 2; gli emendamenti 2.62 e 2.68 Magnolfi prevedono l'inclusione, tra le iniziative informative, della diffusione delle buone prassi di integrazione socio-culturale; gli emendamenti 2.20 Valpiana e 2.58 Valpiana pongono a carico del Ministero della salute lo svolgimento di ulteriori attività formative; l'emendamento 2.44 Bimbi che prevede che il Ministero della salute provveda all'adozione di iniziative a sostegno delle donne infibulate; l'emendamento 2.67 Capitelli prevede che lo stesso Ministero debba promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo; l'emendamento 2.55 Bimbi prevede la promozione di esperienze-pilota; l'emendamento 3.14 Magnolfi che prevede la predisposizione di programmi di educazione sanitaria rivolte alle donne immigrate presso consultori; l'emendamento 3.12 Bimbi che estende le attività di formazione anche ad altre categorie di pubblici dipendenti, quali assistenti sociali, psicologi, forze di polizia; gli emendamenti 5.3 Valpiana, 5.4 Valpiana, 5.1 Bimbi che ampliano la platea delle possibili beneficiarie dello status di rifugiate; l'emendamento 7.2 Valpiana che attribuisce, nell'ambito dei programmai di cooperazione allo sviluppo, carattere prioritario ai progetti diretti a scoraggiare le pratiche di mutilazione genitale femminile; l'emendamento 7.3 Maura Cossutta che prevede che i progetti di cooperazione allo sviluppo debbano essere effettuati nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge n. 49 del 1987 e non, come previsto più genericamente dal testo del comma 2, nell'ambito complessivo dei programmi di cooperazione allo sviluppo».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara che i competenti uffici del Ministero dell'economia non hanno ancora predisposto la necessaria documentazione sugli emendamenti e chiede, pertanto, un rinvio dell'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, prende atto dell'esigenza del Governo e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da stabilire sulla base dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.


 

 

 

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Martedì 6 aprile 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni - Parere su emendamenti).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o aprile 2004.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, richiamandosi alle osservazioni già svolte nella seduta del 1o aprile, ricorda che nella stessa seduta aveva formalizzato la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

Preso atto dei chiarimenti del Governo, per cui gli importi indicati nelle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2, 3 e 4 risultano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalle attività indicate agli stessi articoli;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, dopo le parole «promuove e sostiene» siano inserite le seguenti: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio»,

l'articolo 5 sia soppresso;

all'articolo 7, comma 2, dopo le parole «mutilazioni genitali femminili», siano inserite le seguenti: «, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

all'articolo 10 sia in fine aggiunto il seguente comma:

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Rileva che esso contiene, oltre alle proposte emendative il cui esame era iniziato nella seduta del 1o aprile, ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi. Occorrerà quindi procedere all'esame del complesso degli emendamenti presentati. Alcuni di essi presentano profili problematici per quanto riguarda la quantificazione degli oneri ovvero la loro copertura. In particolare, si tratta degli emendamenti 2.72 Magnolfi, 3.20 Finocchiaro, 3.21 Valpiana e 4.13 Valpiana, che incrementano le autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 2, 3 e 4 senza modificare contestualmente la clausola di copertura di cui all'articolo 10; degli emendamenti 5.5 Bolognesi, 5.7 Maura Cossutta e 5.6 Valpiana, che estendono ai soggetti che collaborano alla prevenzione dei reati di mutilazione le misure di protezione temporanea previste dalla legge n. 40 del 1998; dell'articolo aggiuntivo 5.02 Lucidi, che autorizza la spesa di 6,5 milioni di euro annui senza modificare la clausola di copertura dell'articolo 10; dell'articolo aggiuntivo 9.01 Bimbi che, oltre ad estendere, come i già citati emendamenti 5.5 Bolognesi, 5.7 Maura Cossutta e 5.6 Valpiana, ai soggetti che collaborano alla prevenzione dei reati di mutilazione le misure previste dalla legge n. 40 del 1998, prevede che il servizio sanitario nazionale provveda agli interventi sanitari di reintegrazione delle mutilazioni genitali femminili; dell'articolo aggiuntivo 9.02 Magnolfi, che prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità di un Osservatorio contro le mutilazioni genitali femminili. Rileva poi che vi è un secondo gruppo di emendamenti ed articoli aggiuntivi per i qauli si pone l'esigenza di un chiarimento da parte del rappresentante del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari. In particolare, si tratta degli emendamenti 1.41 Magnolfi, 1.5 Valpiana e 1.42 Zanotti, che stabiliscono che le funzioni di coordinamento conferite alla Presidenza del Consiglio siano svolte attraverso un apposito gruppo di lavoro; degli emendamenti 1.40 Valpiana, 1.50  delle Commissioni e 1.252 Giudice, che ampliano le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio includendovi anche la protezione, l'assistenza e la riabilitazione delle vittime di pratiche di mutilazione genitale femminile. Sollecita inoltre il Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.253 Giudice, che prevede che la Presidenza del Consiglio possa acquisire dati ed informazioni sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione di pratiche di mutilazione genitale femminile; sull'emendamento 2.14 Valpiana, che prevede l'utilizzo di diverse metodologie, sulla base dei diversi destinatari, per quel che riguarda le iniziative previste dall'articolo 2; sugli emendamenti 2.64 Battaglia e 2.70 Magnolfi, che prevedono l'aggiornamento, costante ovvero annuale, delle iniziative di cui all'articolo 2; sugli emendamenti 2.62 Finocchiaro e 2.68 Magnolfi, che prevedono l'inclusione, tra le iniziative informative delle diffusione delle buone prassi di integrazione socio-culturali; sugli emendamenti 2.20 Valpiana e 2.58 Valpiana, che pongono a carico del Ministero della salute lo svolgimento di ulteriori attività formative; sull'emendamento 2.44 Bimbi, che prevede che il Ministero della salute provveda all'adozione di iniziative a carico delle donne infibulate; sugli emendamenti 2.67 Capitelli e 2.254 Giudice, che prevedono che lo stesso Ministero debba promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo; sull'emendamento 2.55 Bimbi, che prevede la promozione di esperienze pilota; sull'emendamento 3.14 Magnolfi, che prevede la predisposizione di programmi di educazione sanitaria rivolti alle donne emigrate presso consultori; sull'emendamento 3.12 Bimbi, che estende le attività di formazione anche ad altre categorie di pubblici dipendenti, quali assistenti sociali, psicologi, forze di polizia; sugli emendamenti 5.3 Valpiana, 5.4 Valpiana e 5.1 Bimbi, che ampliano la platea delle possibili beneficiarie dello status di rifugiate; sull'emendamento 7.2 Valpiana, che attribuisce, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo, carattere prioritario ai progetti diretti a scoraggiare le pratiche di mutilazione genitale femminile; sull'articolo aggiuntivo 5.01 Maura Cossutta, che stabilisce che i progetti di cooperazione allo sviluppo debbano essere effettuati nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge n. 49 del 1987 e non, come previsto più genericamente dal testo del comma 2 dell'articolo 7, nell'ambito complessivo dei programmi di cooperazione allo sviluppo.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.5 Valpiana, 1.41 Magnolfi, 1.42 Zanotti, 2.14 e 2.20 Valpiana, 2.44 e 2.55 Bimbi, 2.58 Valpiana, 2.64 Battaglia, 2.70 e 2.72 Magnolfi, 3.12 Bimbi, 3.14 Magnolfi, 3.20 Finocchiaro, 3.21 e 4.13 Valpiana, 5.1 Bimbi, 5.3, 5.4 e 5.6 Valpiana, 5.5 Bolognesi, 5.7 Maura Cossutta e sugli articoli aggiuntivi 5.02 Lucidi, 9.01 Bimbi e 9.02 Magnolfi, in quanto comportano oneri - non quantificati nella gran parte dei casi - e privi di copertura.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, preso atto delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5 Valpiana, 1.41 Magnolfi, 1.42 Zanotti, 2.14 e 2.20 Valpiana, 2.44 e 2.55 Bimbi, 2.58 Valpiana, 2.64 Battaglia, 2.70 e 2.72 Magnolfi, 3.12 Bimbi, 3.14 Magnolfi, 3.20 Finocchiaro, 3.21 e 4.13 Valpiana, 5.1 Bimbi, 5.3, 5.4 e 5.6 Valpiana, 5.5 Bolognesi, 5.7 Maura Cossutta e sugli articoli aggiuntivi 5.02 Lucidi, 9.01 Bimbi e 9.02 Magnolfi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore sia per la parte relativa al testo elaborato dalla Commissione di merito che per la parte relativa agli emendamenti.


 

 

 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 aprile 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.05

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

Gaspare GIUDICE, presidente, dopo aver ricordato che il Comitato ha già espresso il proprio parere all'Assemblea il 6 aprile 2004, comunica che non sono stati trasmessi dall'Assemblea ulteriori emendamenti.


 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Mercoledì 28 aprile 2004 - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 10.15.

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

C. 150 e abb.-A

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento è stato esaminato, dal ultimo, dal Comitato nella seduta del 28 aprile 2004, nella quale è stato espresso il parere sul testo A e sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

In data 28 aprile 2004, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti. Per quanto concerne i profili problematici di carattere finanziario, segnala il subemendamento 0. 01. 03. 3. Magnolfi, che dispone che i diritti delle donne immigrate siano garantiti attraverso la prevenzione e l'eliminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Tale emendamento appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura. Al riguardo, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Ricorda, peraltro, che tale subemendamento ha un contenuto analogo all'emendamento 1.41 Magnolfi, sul quale il Comitato aveva espresso parere contrario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che il subemendamento determina nuovi e maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura.

Gaspare GIUDICE, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:

«Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.01.03.3. Magnolfi.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti del fascicolo 5, non compresi nel fascicolo 3».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.20.

 


 


Relazione delle Commissioni
II (Giustizia) e XII (Affari Sociali)

 


N. 150-3282-3867-3884-4204-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 150, d'iniziativa dei deputati

CÈ, FRANCESCA MARTINI, CAPARINI, GIBELLI

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale

Presentata il 30 maggio 2001

 

n. 3282, d'iniziativa del deputato GIULIO CONTI

Divieto dell'esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano

Presentata il 16 ottobre 2002


NOTA: Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il 25 marzo 2004, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 150, 3282, 3867, 3884 e 4204.

In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

 

n. 3867, d'iniziativa del deputato GIULIO CONTI

Misure per la prevenzione delle pratiche di clitoridectomia, escissione e infibulazione e per il trattamento medico degli esiti da esse derivanti

Presentata l'8 aprile 2003

 

n. 3884

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'8 aprile 2003 (v. stampato Senato n. 414)

d'iniziativa del senatore CONSOLO

Modifiche all'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 aprile 2003

 

n. 4204 d'iniziativa dei deputati

DI VIRGILIO, PALUMBO

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile

Presentata il 24 luglio 2003

 

(Relatori: LUSSANA, per la II Commissione;

DI VIRGILIO, per la XII Commissione)

 

 



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 150 e abbinate, recante disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente

rilevato che le disposizioni recate dagli articoli da 6 a 9 sono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

osservato, inoltre, che, per altri profili, il provvedimento in titolo introduce disposizioni ascrivibili alla materia «tutela della salute», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

ricordato che l'articolo 32 della Costituzione protegge in via primaria la salute, intesa come integrità fisica e mentale e la considera un fondamentale diritto dell'individuo, e che il Parlamento europeo, nella risoluzione adottata il 20 settembre 2001, ha condannato fermamente le mutilazioni genitali femminili, in quanto violazione dei diritti umani fondamentali,

considerato che l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, prevede che lo straniero, al quale sia stato impedito l'effettivo esercizio di uno o più diritti o libertà fondamentali, o questo sia ragionevolmente temibile, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto interministeriale che definisce le linee guida per la formazione del personale medico e infermieristico sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato regioni, ovvero tramite accordo, ai sensi degli articoli 3 o 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

 

 

b) all'articolo 5 valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione in esame al fine di precisare che lo status di rifugiato è concesso alle donne che intendano sottrarsi, o sottrarre le figlie minori, al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tale pratica.


 

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

 

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 150 ed abb. recante «Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale»;

considerando necessario contrastare e sanzionare penalmente il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili,

ritenendo opportuno, a prescindere dalle specifiche situazioni che hanno attivato l'intervento legislativo, adottare norme che, in armonia con il principio costituzionale, tutelino in maniera assolutamente identica e con identiche sanzioni i soggetti di entrambi i sessi rispetto alle mutilazioni e alle lesioni genitali e sessuali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, al secondo comma dell'articolo 583-bis del codice penale, la parola: «femminili», conseguentemente sopprimendo la parola «femminili» dalla rubrica.

 


 

TESTO

unificato delle Commissioni

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

 

Art. 1.

(Attività di promozione e coordinamento).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e sostiene il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 2.

(Campagne informative).

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi e campagne informative diretti a:

a) fornire informazioni agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, sul divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile e sul diritto di famiglia vigente;

b) promuovere iniziative ed attività, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni

 

no profit e delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, già impegnate nel settore dell'immigrazione e aventi come fine istituzionale di sviluppare l'integrazione socioculturale, nonché la conoscenza e la tutela dei diritti delle donne, delle bambine e dei bambini;

c) programmare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

d) realizzare programmi di educazione sanitaria nelle scuole dell'obbligo anche per le comunità immigrate allo scopo di eradicare l'esercizio delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale e, in particolare con la collaborazione degli operatori sanitari, disincentivare le donne dall'uso di tali pratiche nei confronti delle figlie;

e) destinare le campagne di educazione e di prevenzione, in particolare, agli adolescenti, ai profughi, agli uomini e alle donne delle comunità interessate;

f) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Art. 3.

(Formazione del personale sanitario).

1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le

 

pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonché per realizzare una adeguata politica di interventi per la prevenzione e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche o a rischio di esservi sottoposte.

2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano, altresì, la formazione del personale medico e infermieristico che può essere fatto oggetto di richieste di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, affinché il rifiuto sia spiegato adducendo le ragioni morali, di tutela dei diritti dell'essere umano e sanitarie che lo determinano. A tali fini il medesimo personale può essere coadiuvato da assistenti socio-sanitari, psicologi, mediatori culturali o da altri soggetti ritenuti idonei.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Art. 4.

(Istituzione di un numero verde).

1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle istituzioni sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato che operano nei settori dell'aiuto e del sostegno agli immigrati coinvolti nell'uso di tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Art. 5.

(Status di rifugiate).

1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni

 

genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.

Art. 6.

(Pratiche di mutilazione degli organi

genitali femminili).

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-bis. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, anche con il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, anche con il consenso della vittima, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore».

Art. 7.

(Fatto commesso all'estero).

1. Le disposizioni previste dall'articolo 583-bis del codice penale si applicano altresì, su richiesta del Ministro della giustizia, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia.

 

 

2. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231).

1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è inserito il seguente:

«Art. 25-quater. 1. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto indicato al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 9.

(Sanzioni accessorie).

1. All'esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all'articolo

 

583-bis del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione e la comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

2. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da 25 mila euro a 100 mila euro.

Art. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.


 

 

 

 


Esame in Assemblea

 


 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

446.

Seduta di Lunedì 29 marzo 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

PUBLIO FIORI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

FABIO MUSSI

(omissis)


Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti; d'iniziativa del senatore Consolo (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato); Di Virgilio e Palumbo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (150-3282-3867-3884-4204) (ore 16,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti; d'iniziativa del senatore Consolo, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato; Di Virgilio e Palumbo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la II Commissione, onorevole Lussana, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, il provvedimento in esame, specialmente dopo le modifiche introdotte dalle Commissioni al testo approvato dal Senato, è volto a prevedere una serie di misure necessarie  per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile, le quali devono essere considerate delle vere e proprie violazioni dei diritti fondamentali e dell'integrità psicofisica della salute delle donne e delle bambine.

Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, pur esistente da sempre, si è posto all'attenzione dell'opinione pubblica - in particolare nei paesi occidentali - in tempi relativamente recenti. Collegata alla conoscenza del fenomeno è sicuramente la presenza nel nostro, come in altri paesi, di consistenti comunità di emigranti, in particolare provenienti dall'Africa, continente ove la tradizione delle mutilazione delle bambine e delle donne in età prematrimoniale appare più radicata.

È noto come tali pratiche si svolgano spesso in condizioni igieniche precarie e con strumenti di fortuna, mettendo così a rischio la salute - e a volte la vita stessa - delle donne che la subiscono. Ma se per l'etica e per il diritto occidentale tali mutilazioni sono assolutamente riprovevoli ed offensive oltre che dell'integrità fisica anche dell'identità morale della persona e quindi perseguibili a termini di legge, spesso nei paesi in questione costituiscono dei veri e propri doveri sociali, cui giovani donne e bambine non possono sottrarsi, se non rischiando l'emarginazione dalla comunità di appartenenza. Alla base di questo vi possono essere vari fattori, spesso anche diversi da paese a paese: l'identità culturale e sessuale, di natura religiosa o antropologica, di controllo della sessualità della donna, di sottomissione della donna nei confronti dell'uomo.

Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità circa 135 milioni di donne hanno finora subito mutilazioni genitali pur di diversa gravità. A queste se ne aggiungono almeno oltre due milioni ogni anno. Si tratta di cifre impressionanti, che costituiscono stimolo per la comunità internazionale affinché sempre più venga riconosciuto e garantito a tutti, in qualunque parte del mondo, il diritto universale alla salute e all'integrità fisica, diritto fondamentale dell'uomo.

A livello internazionale numerose dichiarazioni e convenzioni sui diritti umani hanno condannato tali pratiche, che a partire dal 1952 sono state oggetto di numerosi dibattiti all'interno dell'ONU. Ricordiamo, ad esempio, che nel 1984 l'ONU a Dakar istituì un comitato interafricano sulle pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute delle donne e dei bambini e numerose sono state le risoluzioni a livello internazionale, anche se, mancando un sistema pattizio di convenzioni internazionali, la repressione del fenomeno non può oggi essere attuata se non con legge adottata dai singoli Stati. Ad esempio, in Europa, solo la Svezia, la Gran Bretagna e la Norvegia prevedono un reato specifico di questo tipo.

Numerose sono anche le iniziative adottate in ambito europeo, dove la consapevolezza del problema è emersa anche con la scoperta che le mutilazioni genitali non avevano luogo solo nei paesi di origine, ma anche nei paesi europei di residenza delle comunità immigrate. Vorrei ricordare due raccomandazioni del Consiglio d'Europa. La prima, la n. 1371 del 1998, «Maltrattamenti inflitti ai fanciulli», con cui il Consiglio ha chiesto ai Governi di tutti i paesi membri di adottare una linea dura contro le mutilazioni, vietandole nei loro ordinamenti come pratiche di tortura e prevedendo sanzioni penali pesanti contro i responsabili, genitori compresi.

La seconda raccomandazione (la n. 1450 del 2000, «Violenza contro le donne in Europa») al paragrafo 7, ribadendo la condanna contro tali barbari pratiche (effettuate spesso in nome di tradizioni culturali e religiose), si appella agli Stati membri per mettere in atto le misure proposte con la raccomandazione approvata nel 1998.

Il 20 settembre 2001 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle mutilazioni genitali femminili, nella quale condanna fermamente le mutilazioni stesse, in quanto violazione dei diritti umani fondamentali. Tale risoluzione chiede agli Stati membri dell'Unione europea di collaborare all'armonizzazione  della legislazione esistente e, qualora essa non si dimostri adeguata, di elaborare una legislazione specifica in materia.

Anche il Parlamento italiano non è rimasto insensibile alla problematica in oggetto. Ricordiamo, in particolare, l'approvazione nella scorsa legislatura dell'ordine del giorno Burani Procaccini, il quale, oltre a richiedere la predisposizione di campagne di informazione, formazione e prevenzione, chiedeva l'istituzione di uno specifico illecito penale, che prevedesse sanzioni penali per chi si fosse reso autore o complice delle mutilazioni genitali femminili, e l'espulsione immediata dai nostri confini dei genitori che avessero sottoposto le figlie a tale pratica.

Tutto ciò perché nel nostro paese non esistono specifiche disposizioni legislative volte a reprimere le mutilazioni genitali femminili. In effetti, allo stato attuale della legislazione, se si vuole ricostruire la disciplina italiana in assenza di una norma penale specifica, sembra innanzitutto imprescindibile il riferimento ad alcune norme di carattere costituzionale. Faccio riferimento all'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute, intesa come integrità fisica e mentale, quale fondamentale diritto dell'individuo, da salvaguardare in modo assoluto.

Anche in assenza di specifiche disposizioni penali, comunque, la mutilazione costituisce un reato, sanzionato a titolo di lesioni personali volontarie, così come disciplinato dagli articoli 582 e 583 del nostro codice penale, che consentono comunque l'imputazione di tutti i soggetti coinvolti, vale a dire sia i medici (o altri soggetti che effettuano materialmente o collaborano alla pratica illecita), sia i genitori o le persone che hanno la responsabilità del minore.

In base a tali articoli, nel nostro paese le mutilazioni genitali femminili possono, per lo più, essere punite a titolo di lesione grave o gravissima; nel primo caso, la pena prevista è da 3 a 7 anni di reclusione, nel secondo da 6 a 12 anni. In entrambi i casi, è prevista la procedibilità d'ufficio e sono applicabili le misure cautelari personali, mentre l'arresto in flagranza è facoltativo ed è consentito il fermo.

Vorrei ricordare, inoltre, la disposizione contenuta nell'articolo 5 del nostro codice civile. Le mutilazioni, infatti, sono punite anche dal codice civile, in particolar modo all'articolo 2043, che prevede l'obbligo di risarcimento per qualunque fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto.

Tutto ciò dimostra, comunque, come sia importantissimo tutelare l'integrità psico-fisica di ogni essere umano e come sia necessaria, in materia, la previsione di una specifica figura di reato. Non si deve dimenticare, tuttavia, che di fronte a tali forme di mutilazione il disagio maggiore deriva non solo dalla mancanza di una legge ad hoc, ma soprattutto dalla difficoltà di perseguire tali reati, posto che coloro che sottopongono le donne (o le bambine) a tale pratica provengono da comunità che la considerano legittima, convinti che si tratti di una iniziazione necessaria. È chiaro che tutto ciò comporta un solido muro di omertà, spesso difficile da superare.

Proprio per tutte queste ragioni, come vedremo ampiamente in seguito, nel provvedimento che oggi stiamo per esaminare assumono rilievo non solo le disposizioni di carattere penale, ma anche quelle di natura sociale, le quali, per volontà unanime delle Commissioni riunite, sono contenute addirittura nella prima parte del testo, a testimoniare la loro importanza prioritaria nel combattere il fenomeno in oggetto.

Proprio in ragione della complessità del fenomeno, e dunque al fine di predisporre una normativa che non si limiti a reprimere le mutilazioni genitali femminili, ma le prevenga, garantendo alle vittime anche una serie di aiuti di natura sociale e sanitaria, nelle Commissioni si è preferito predisporre un testo dal contenuto più ampio rispetto a quello già approvato dal Senato.

Tale provvedimento, infatti, si limita ad introdurre nell'ordinamento modifiche di natura penale. In particolar modo, l'articolo  unico del disegno di legge approvato dal Senato interviene sull'articolo 583 del codice di procedura penale, qualificando le lesioni o mutilazioni genitali finalizzate a condizionare le funzioni sessuali della vittima, come aggravanti del reato di lesioni personali gravissime, pur precisando la liceità della condotta in presenza di motivi terapeutici. Inoltre, si prevedeva l'esclusione del giudizio di comparazione e prevalenza tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti e la perseguibilità degli autori dell'illecito commesso all'estero.

Tale testo - lo ripeto - non è apparso alle Commissioni riunite sufficiente per contrastare in maniera adeguata il complesso fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, in quanto non prevedeva alcun tipo di intervento di carattere sociale e sanitario per prevenirle e per aiutare le vittime del reato. Anche la stessa norma sanzionatoria formulata dal Senato non è sembrata adeguata al fenomeno da reprimere, ciò specialmente con riferimento alla necessaria presenza della finalità di condizionamento sessuale. Se è vero che il dolo specifico individuato dal Senato permette di escludere quelle pratiche che non sono, in qualche modo, lesive degli organi genitali, come ad esempio la circoncisione, ma che non rientrano nel fenomeno che il legislatore intende contrastare, è pur vero che l'indeterminatezza di quella definizione normativa, ossia il condizionamento sessuale, non costituisce assolutamente una caratteristica intrinseca delle pratiche di mutilazioni dei genitali femminili.

Le Commissioni riunite hanno preferito, pertanto, predisporre un testo unificato che disciplinasse, in materia compiuta, il fenomeno delle mutilazioni dei genitali femminili.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Lussana, ma vorrei ricordarle che i relatori hanno a disposizione complessivamente 20 minuti di tempo. Lei ha già utilizzato dieci minuti e 30 secondi; se intende proseguire nel suo intervento, al relatore per la XII Commissione resteranno pochissimi minuti.

Se vuole, può concludere e consegnare la restante parte della sua relazione affinché sia pubblicata in calce al resoconto della seduta odierna.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Sta bene, signor Presidente. Chiedo pertanto alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne autorizza la pubblicazione in base ai consueti criteri.

Il relatore per la XII Commissione, onorevole Di Virgilio, ha facoltà di svolgere la relazione.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, questa discussione si apre nel nostro Parlamento proprio quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il 2004 come anno di lotta alle mutilazioni dei genitali femminili; ciò è molto significativo. Le mutilazioni dei genitali femminili - mi richiamo a quanto ha riferito la relatrice, onorevole Lussana -, variamente descritte e classificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, vanno da forme molto semplici (la sunna) ad altre più gravi (l'escissione e l'infibulazione). Mi permetto di segnalare un gruppo eterogeneo di pratiche, considerate mutilazioni soft, che comunque non modificano il giudizio su questa barbarie che ancora si verifica nel mondo.

Va sottolineato, inoltre, che la mutilazione dei genitali femminili è, di solito, effettuata in condizioni non igieniche, con strumenti affilati, di uso comune; non sono adottate, perlopiù, tecniche antisettiche né l'anestesia; lascio immaginare le conseguenze di ordine fisico e psicologico e i gravi traumi, anche fisici, come le fratture con emorragie che ne derivano; purtroppo, non è rara la morte delle bambine.

Nonostante il riconoscimento dell'importanza di un problema così delicato e la consapevolezza che esso debba essere risolto,  se si vuole andare incontro alle esigenze sanitarie, sociali ed economiche della donna, la conoscenza del problema presenta ancora grandi lacune riguardo alla sua diffusione e ai tipi di interventi necessari per garantirne l'eradicazione. Bisogna, comunque, tenere presente che le mutilazioni dei genitali femminili sono praticate in popolazioni e da donne che vi credono fortemente e non vengono percepite nel senso di perdita di una parte del corpo ma, al contrario, si configurano come un atto eseguito nell'interesse della donna stessa e la cui mancata esecuzione comporterebbe una condanna sociale all'interno della comunità.

La mutilazione viene comunemente praticata quando le bambine sono abbastanza piccole; per molte di esse costituisce un'esperienza di paura che rimane per tutta la vita. Si calcola che nel mondo circa 137 milioni di donne hanno subito questa pratica. Dalle ultime statistiche, oltre 45 mila bambine presenti in Italia (dati del Ministero dell'interno - 2000) provengono da territori a tradizione escissoria.

Dei 28 paesi africani dove si praticano le mutilazioni e le cui Costituzioni stabiliscono l'eguaglianza tra i sessi e il diritto alla vita e all'integrità fisica, 15 hanno almeno una legge o una norma specifica al riguardo e nonostante ciò tale pratica continua ad essere presente. Dodici di questi paesi hanno leggi penali, tre hanno norme costituzionali e due hanno leggi a tutela dell'infanzia che proibiscono tale pratica.

Le Nazioni Unite, l'UNICEF e l'Organizzazione mondiale della sanità considerano queste pratiche una violazione dei diritti umani e ne raccomandano l'eradicazione in ogni modo.

Per quanto riguarda l'Europa, tralascio di illustrare qual è la situazione; mi limito a ricordare che il Parlamento europeo, nel 2001, ha emanato una risoluzione molto significativa.

In Italia, negli ultimi trent'anni, favorito da ricongiungimenti familiari, si è registrato un aumento del numero di immigrati provenienti da aree geografiche con tradizioni e culture profondamente diverse dalla nostra, i quali tendono a mantenere gli usi e i costumi della società di origine, in modo particolare per quello che riguarda l'educazione dei figli e la figura della donna nel contesto familiare e sociale. Ciò ha trasformato il nostro paese in una società multietnica, multiculturale e multirazziale, in cui sono sorte nuove problematiche, compresa quella in esame. È da rilevare che in Italia esistono dei centri altamente qualificati, come l'ospedale San Gallicano di Roma, classificato come centro di eccellenza dall'OMS, che ha seguito negli ultimi anni centinaia di donne con questi problemi. Tutti noi inoltre ricordiamo il caso recente della regione Toscana, in cui si voleva introdurre la cosiddetta «infibulazione soft»; molto opportunamente il consiglio provinciale di Firenze ha respinto questa richiesta.

Nel nostro paese tale pratica non è vietata da una legge specifica, ma, come ha ricordato l'onorevole Lussana, se denunciata, è considerata una lesione personale gravissima, che ricade sotto gli articoli 582 e 583 del codice penale, e quindi è perseguibile, anche sensi degli articoli 2 e 32 della Costituzione. L'articolo 5 del codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica; il nostro comitato nazionale per la bioetica afferma che la pratica escissoria, benché profondamente radicata culturalmente, richiesta ed esigita anche dalle adolescenti, non può essere ritenuta eticamente accettabile. Anche l'articolo 50 del nostro codice di deontologia medica recita: «È vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile».

L'Italia dovrebbe essere consapevole che la mutilazione potrebbe essere praticata nelle comunità di immigrati e che le donne immigrate sottoposte a questa procedura nei loro paesi di origine possono aver bisogno di una particolare assistenza medica, psicologica e sociale. Un approccio valido è quello di formare apposite figure professionali, come i mediatori culturali, che creino un legame tra le comunità locali e le istituzioni socio-sanitarie, per  trovare i migliori modi possibili per sviluppare un sistema sensibile per la prevenzione, la dissuasione, la protezione delle bambine a rischio di mutilazione e la riabilitazione delle donne e delle bambine che vi sono già state sottoposte.

Vanno intraprese ricerche e studi per monitorare l'ampiezza del fenomeno e occorre sviluppare un migliore accesso al Servizio sanitario nazionale. L'approccio dovrebbe basarsi sul supporto alle famiglie attraverso attività di mediazione culturale familiare. Notevole importanza riveste anche la figura del pediatra ambulatoriale o ospedaliero, che spesso viene a contatto con queste esperienze e con questa realtà, volendo svolgere un ruolo molto positivo. Ma è necessario anche potenziare l'azione del dipartimento materno infantile delle ASL, con il coinvolgimento diretto delle regioni. È quindi importante insistere e portare avanti le campagne informative già intraprese in modo significativo e con determinazione dal Ministero delle pari opportunità.

Da tutto quanto riferito e dalle esperienze compiute, sia nei paesi in cui ancora sussistono queste pratiche sia nei paesi europei in cui sono state promulgate delle leggi restrittive, si evidenzia una chiara testimonianza: se si vuole raggiungere l'obiettivo, certo non facile né raggiungibile in breve tempo, di eradicare queste barbarie, occorre agire innanzitutto attraverso una capillare, convinta e scientifica informazione, con il coinvolgimento di istituzioni, strutture, ma, anche e soprattutto, di organizzazioni di volontariato, per incidere sui fattori primari che sono alla base, atavicamente, di questa cruenta pratica e far prevalere il rispetto della dignità della persona, in particolare del ruolo della donna nella società.

Le norme restrittive di natura penale e amministrativa, pur necessarie, da sole hanno dimostrato di non riuscire ad eliminare in quei paesi questa nefanda tradizione.

L'obiettivo primario è quello di varare anche in Italia una legge ad hoc, e quindi di prevedere e di coordinare le attività svolte dai ministeri competenti, innanzitutto e in modo capillare attraverso una costante campagna di informazione a vari livelli, sia nei paesi di origine, in particolare al momento della richiesta del visto presso i consolati italiani, sia alle frontiere italiane, al momento del primo contatto degli immigrati con il nostro paese, al fine di prevenire ed eliminare tali pratiche. Occorre quindi programmare, oltre che attività di prevenzione e di informazione, anche con l'aiuto di organizzazioni di volontariato e non profit e delle strutture sanitarie, corsi di preparazione al parto per donne infibulate in stato di gravidanza e un capillare monitoraggio presso strutture sanitarie e i servizi sociali, per formare il personale sanitario e per acquisire le conoscenze specifiche al fine di affrontare tali problematiche. Particolare rilevanza riveste l'attivazione di un numero verde presso il Ministero dell'interno che raccolga le segnalazioni di casi e fornisca informazioni utili alla popolazione o a qualsiasi persona voglia conoscere l'esistenza dei centri, anche di volontariato, cui possono rivolgersi gli immigrati. Accanto alle suddette iniziative, finalizzate alla prevenzione, con questo provvedimento si introduce uno specifico articolo nel codice penale, come ampiamente illustrato dal relatore per la II Commissione, onorevole Lussana.

Con tale provvedimento l'Italia non solo si avvia concretamente a dare una risposta di tipo umanitario, ma ribadisce con forza l'irrinunciabile riconoscimento della dignità della persona ed, in particolare, il rispetto inviolabile dei diritti delle donne e delle bambine, che in alcun modo possono essere lesi e offesi.

Chiedo infine alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza lo autorizza sulla base dei consueti criteri.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, ministro Prestigiacomo, onorevoli colleghi, con l'approvazione di un provvedimento sulle mutilazioni genitali femminili al Parlamento si offre una grande occasione, che va al di là della materia specifica (che pure è rilevantissima), quella di far entrare i diritti delle donne e delle bambine immigrate, con la loro specificità, nel discorso pubblico, come un bene da tutelare, senza alcun equivoco, a cominciare dal diritto alla salute e all'integrità psicofisica. Tale è il valore che noi assegniamo a questo provvedimento; per questo ci siamo impegnati in Commissione e ci impegneremo anche in Assemblea.

Dalla capacità del testo di interpretare tale punto di vista, che non è solo repressivo, ma ha una grande portata sociale e culturale, dipenderanno le nostre scelte al momento del voto finale.

Le mutilazioni genitali femminili sono una piaga che riguarda, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, circa 130 milioni di donne e coinvolge, ogni anno, 2 milioni di bambine. Sono diffuse in 28 paesi africani come pratica rituale, in vigore da più di duemila anni. Non hanno fondamento in una religione, ma precedono l'avvento delle grandi religioni monoteiste. Sono effettuate con modalità diverse e con un diverso grado di nocività. Sono inflitte a bambine di diversa età, dai 3 ai 12 anni, ma nella maggior parte dei casi si tratta di persone che non possono fornire un consenso autonomo, fondato su una piena consapevolezza dei rischi.

L'intervento è, per lo più, compiuto senza anestesia, fuori dalle strutture sanitarie, e provoca grandi sofferenze, fisiche e psichiche. Nei casi più gravi, si hanno danni permanenti alla vita sessuale, alla salute riproduttiva, con infezioni, emorragie, e perfino la morte.

La maggior parte dei paesi in cui tale pratica tribale è diffusa la vietano esplicitamente nel loro diritto ufficiale. Anche molti capi religiosi musulmani si sono decisamente schierati a favore della sua abolizione. Addirittura, si può affermare che l'Islam, con la sua larga penetrazione nei paesi africani, pur cercando di evitare il conflitto aperto con le culture locali, vieta espressamente gli interventi più radicali, come ad esempio l'infibulazione cosiddetta faraonica.

Tuttavia, tali pratiche sopravvivono ed anzi, in alcuni casi, si moltiplicano, come un dovere, un forte obbligo sociale, strettamente collegato alla regola del matrimonio precoce e combinato, cui le donne possono difficilmente sottrarsi (o sottrarre le proprie figlie). Tanto che, anche qualora si tratti di donne adulte, sia pure consenzienti, è legittimo domandarsi quanto esse siano libere di esercitare la propria autodeterminazione e non siano, al contrario, fortemente condizionate dall'appartenenza a gruppi e a culture che non le mettono in condizione di esercitare un'opzione individuale.

È il caso di affermare che siamo di fronte ad un diritto consuetudinario che contrasta con il diritto ufficiale e, dunque, c'è un pluralismo giuridico e culturale anche nei paesi di origine, che si complica ulteriormente con l'immigrazione nei paesi occidentali. In occidente, fino a 20 anni fa, solo alcune associazioni femministe e umanitarie si occupavano delle mutilazioni genitali femminili. Del resto, è bene ricordare che fino all'Ottocento, la clitoridectomia era un intervento praticato in Europa e nel Nordamerica per curare alcune cosiddette patologie femminili, quali l'isteria, la ninfomania ed il lesbismo. Oggi, il problema è all'attenzione tutti gli organismi internazionali. Le mutilazioni genitali femminili sono considerate, senza alcun dubbio, pratiche lesive dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine, condannate in tutti i documenti e gli accordi ufficiali.

Il comitato per i diritti umani dell'ONU ha più volte affrontato il tema, nelle sue risoluzioni, e l'obiettivo di abolire le mutilazioni genitali femminili è stato incluso nel programma d'azione della Conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo del 1994 e nel piano d'azione della Conferenza  di Pechino sulle donne del 1995. Nel 2003, anche l'Unione africana ha approvato il protocollo aggiuntivo alla Carta africana sui diritti umani dei popoli, dedicato ai diritti delle donne, il cui articolo 5 prevede il divieto delle mutilazioni genitali femminili.

Tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia, nel momento in cui affermano la tutela della vita, della salute e dell'integrità psicofisica dei bambini sono in netto contrasto con queste pratiche cruente.

Dunque, le mutilazioni genitali femminili sono gravi violazioni dei diritti umani e il più rigoroso rispetto per le culture, le tradizioni e la libertà dei popoli non può, in ogni caso, spingersi fino a tollerare queste pratiche ripugnanti, non può riconoscere come valore identitario un'obbligazione sociale che contrasta con l'integrità del corpo e la dignità stessa della persona.

La vera questione è: come prevenire ed eliminare le mutilazioni genitali femminili? È necessaria una risposta legislativa? Gli ordinamenti giuridici dei paesi occidentali sono differenziati e solo alcuni hanno scelto di qualificare le mutilazioni genitali femminili come reato autonomo. In particolare, la Gran Bretagna con il female circumcision act del 16 luglio 1985 prevede fino a cinque anni di reclusione per gli autori di un'escissione, mentre in Svezia una legge del 1o luglio 1982 prevede per le pratiche di mutilazione sessuale femminile una pena di due anni di reclusione tramutabile in ammenda con le attenuanti, ma aumentabile fino a dieci anni nel caso in cui l'intervento abbia provocato lesioni gravi e pericolo per la vita.

Ma non tutti hanno scelto la strada legislativa. In particolare, la Francia, nell'ambito di una scelta culturale universalista ed egualitaria che investe tutti gli aspetti dell'immigrazione e del pluralismo etnico, si è affidata alla via giudiziaria con una sentenza della Corte di cassazione dell'agosto 1983 che riconduce l'ablazione della clitoride nella fattispecie della mutilazione permanente già prevista dal codice con quindici anni di reclusione se le vittime sono minori di 15 anni e con un'aggravante di pena se i colpevoli sono i genitori. Il processo più clamoroso in Francia ha visto la condanna ad otto anni di reclusione di una donna del Mali, colpevole di aver praticato a Parigi mutilazioni su diverse bambine originarie del suo paese.

Quanto all'ambito europeo - lo ricordava la relatrice Carolina Lussana - due raccomandazioni del Consiglio d'Europa, del 1998 e del 2000, raccomandano agli Stati membri di adottare una linea severa contro le mutilazioni genitali femminili, equiparandole al reato di tortura.

In Italia l'immigrazione è un fenomeno ancora recente e, dunque, il dibattito teorico sul modello di integrazione oscilla ancora fra assimilazione e relativismo culturale e non mancano cascami decisamente xenofobi e fondamentalisti.

Le forze politiche sono percorse al loro interno da diversità di opinioni, del resto comprensibili di fronte a questioni in cui si intrecciano strettamente l'etica, il diritto, la comprensione sociale. In generale, noi riteniamo che le politiche di accoglienza debbano essere accompagnate da una prassi di riconoscimento che implica reciprocità, rispetto, accettazione della cultura e delle regole del paese che accoglie in cambio di pieni diritti di cittadinanza, a cominciare dal diritto al voto.

Adoperarsi per estirpare le mutilazioni genitali femminili e per vietarle esplicitamente non è un'ingerenza culturale o un'offesa al pluralismo, ma un'azione umanitaria doverosa per la nostra cultura di sinistra laica e impegnata, non da oggi, nella costruzione di una società aperta all'integrazione e fondata sulla convivenza non conflittuale fra diversi.

Quanto alle mutilazioni genitali femminili, i Democratici di sinistra hanno messo questo tema al centro di un'attenzione che non si esprime solo a parole, ma ha ispirato addirittura la campagna per il tesseramento 2004 rivolta a finanziare iniziative di prevenzione di queste pratiche nel Burkina Faso in collaborazione con l'AIDOS.

Ma la nostra preoccupazione riguarda, in particolare, le donne immigrate nel nostro paese. Dopo Gran Bretagna e Francia, l'Italia è il terzo paese per numero di immigranti (133 mila, fra donne e uomini) provenienti da paesi a rischio di mutilazioni genitali. Per motivi storici è molto alto il numero di donne immigrate da Somalia ed Eritrea, paesi nei quali è praticata al 98 per cento delle bambine la forma più grave di mutilazione genitale femminile, ossia l'infibulazione. Infatti, per l'Italia, si parla di 40 mila donne infibulate e di 5 mila bambine a rischio, anche se, in mancanza di strumenti di monitoraggio, tutti i dati sono da considerarsi appena indicativi.

È bene precisare che le mutilazioni genitali femminili sono già reato in Italia. Infatti, l'articolo 582 del codice penale sanziona i vari tipi di lesioni personali volontarie e non c'è dubbio che tutti i tipi di mutilazioni descritti e definiti dall'OMS ricadano fra le lesioni gravi, che prevedono una pena da tre a sette anni di reclusione, o fra le lesioni gravissime, con una pena fra sei e dodici anni di reclusione.

Anche la mutilazione commessa all'estero è già punibile, tant'è vero che il tribunale di Milano ha condannato a due anni di reclusione un padre egiziano che ha portato la sua bambina in Egitto per farle subire questa pratica ed è stato denunciato dalla madre italiana.

Non siamo di fronte ad un vuoto normativo, ad uno di quei casi in cui l'urgenza dell'intervento legislativo è più importante della sua qualità. Soprattutto, ciò che veramente manca non è la risposta penale e repressiva, già disponibile, ma un serio sistema di interventi di prevenzione. Mancano misure di diritto positivo ed un modello di intervento culturale e sanitario che veda il coinvolgimento di tutti gli attori più importanti: lo Stato, le regioni e le organizzazioni che hanno maturato le migliori esperienze in questo campo, le associazioni di donne immigrate.

Da oltre vent'anni un crescente numero di organizzazioni, anche nei paesi occidentali, lavora con il sostegno delle organizzazioni internazionali - UNICEF, OMS, Commissione europea - per prevenire ed abolire le mutilazioni genitali femminili. Tra le pioniere, in questo campo, ricordo l'AIDOS, l'Associazione italiana donne per lo sviluppo, che ha realizzato la prima campagna contro le mutilazioni genitali femminili, in Somalia a partire dal 1985 e che quest'anno ha coordinato la campagna internazionale «Stop FGM».

Anche Emma Bonino, nell'ambito del suo impegno internazionale a favore dei diritti umani, si è adoperata in prima persona per combattere questa piaga, dialogando costantemente con i governi africani interessati e con gruppi di donne attive nei paesi in via di sviluppo.

Quando si parla di questi argomenti, come hanno fatto le donne dei Democratici di sinistra quasi un anno fa, con un'assise programmatica tutta dedicata ai diritti umani, è doveroso ricordare che ci sono molte donne evolute nel cosiddetto terzo mondo, che lottano fra infinite difficoltà per fare avanzare le questioni femminili in quelle società.

Ci ha riempito di soddisfazione il premio Nobel assegnato quest'anno all'iraniana Shirin Ebadi: un riconoscimento simbolico che va a tutte le donne dei paesi islamici del Medio oriente, del Maghreb, dell'Africa centrale, al fine di trasformare le condizioni di oscurantismo e di emarginazione femminile ancora diffuse in quei paesi.

Se sappiamo ascoltare coloro che meglio di tutti conoscono questi problemi e non ci rinchiudiamo nella autoreferenzialità del Parlamento, abbiamo tutte le condizioni per approvare una buona legge che rappresenti un modello per l'Europa.

Questo orizzonte culturale ha guidato tutto il nostro comportamento in Commissione: abbiamo ritenuto insufficiente il testo licenziato dal Senato perché ha sì il merito di identificare il reato, ma si limita a sanzionare la condotta criminale, trascurando completamente la prevenzione e non prevedendo alcun intervento di diritto positivo. Definire le mutilazioni genitali femminili come reato specifico può essere uno strumento importante per incrementare  la consapevolezza degli operatori e per creare intorno a queste pratiche un clima di riprovazione sociale, per identificarle come un male; tuttavia, non è sufficiente.

Abbiamo chiesto ed ottenuto che le due Commissioni, giustizia ed affari sociali, svolgessero una discussione congiunta sul provvedimento per poter lavorare su un testo complessivo. Le mutilazioni genitali femminili si possono combattere realisticamente soltanto approntando un insieme di misure e di interventi di repressione, ma anche di prevenzione, informazione e diffusione di nuovi modelli sociali. Senza tutto questo, indipendentemente dalla gravità delle pene, il diritto consuetudinario sarà sempre più forte del diritto ufficiale.

Ancora: abbiamo chiesto ed ottenuto che si tenessero audizioni con le più importanti realtà associative delle donne immigrate e con l'Aidos.

Abbiamo visitato i centri sanitari che vantano maggiori esperienze in questo campo: il San Gallicano di Roma, l'ospedale San Paolo di Milano e il centro di prevenzione di Careggi (Firenze). Direttamente in Commissione abbiamo ascoltato l'associazione «Nosotras», attiva in Toscana, l'associazione «Donne in rete per lo sviluppo e per la pace» di Milano, l'associazione «No.Di I nostri diritti», l'associazione «Alma Mater».

Mai, in nessun momento, le donne immigrate devono poter pensare che questa legge sia contro di loro. La sua efficacia infatti dipende strettamente dalla fiducia che si instaura, dalla serietà del dialogo interculturale, che non si può delegare alle forze dell'ordine, ma va affrontato con il coinvolgimento necessario di tutti i soggetti. Il rischio è quello di alzare le barriere della diffidenza e radicare il bisogno di chiusura identitaria, con effetti di maggiore clandestinizzazione delle stesse pratiche che vogliamo combattere.

Infine, abbiamo chiesto di invertire la collocazione delle misure previste nel testo, per cominciare dalle misure positive - la prevenzione e il diritto allo status di rifugiato - anziché la risposta penale. Non è una questione solo formale, perché la sanzione deve essere prevista e commisurata alla gravità del reato. Tuttavia, essa segue lo sforzo di prevenzione e di formazione, non la precede. Soprattutto, essa ha il valore della dissuasione quando altri strumenti di dissuasione si siano rivelati vani ed insufficienti. È un deterrente necessario, ma rappresenta l'ultima ratio, la registrazione di un fallimento; in ultima analisi, il sintomo dell'inefficacia di altre misure.

Diversi emendamenti presentati dal centrosinistra sono stati approvati e, in generale, non abbiamo avuto la percezione di uno scontro fra la maggioranza e l'opposizione, se si eccettua qualche strumentalizzazione di troppo. Ad esempio, ciò è avvenuto in relazione alla proposta del medico somalo di Careggi, che qualche collega ha sfruttato, anche in aula e non solo in Commissione, per mettere sotto accusa la sanità toscana che, anche in questa occasione, ha dimostrato di essere molto più avanzata ed in grado di anticipare questioni di grande modernità.

Con questo spirito, colleghi, abbiamo presentato gli emendamenti da esaminare in aula. Si tratta di uno spirito costruttivo, come quello che abbiamo avuto in Commissione. In tale clima di collaborazione reciproca, ma un po' caotico, le Commissioni hanno prodotto un testo ampiamente da perfezionare e da mettere a punto. Sono confuse le attribuzioni e le competenze dei vari ministeri; non è sufficiente il ruolo delle regioni che, dopo la riforma in senso federalista, hanno precise competenze in campo sanitario, nel campo delle politiche sociali e della formazione; manca qualunque vincolo di tipo temporale.

Se vogliamo provare sul serio ad estirpare tali pratiche, occorre indicare nella legge precise scadenze per tutti gli attori istituzionali e prevedere un costante aggiornamento di tutte le iniziative di prevenzione, di informazione e formazione. È opportuno prevedere un monitoraggio costante del fenomeno attraverso un osservatorio che sia sempre collegato con i servizi territoriali, indispensabile per comprendere  l'entità quantitativa e qualitativa ed anche per verificare l'efficacia della legge.

Le pene devono essere modulate in relazione alla gravità dei reati, che può essere anche molto diversificata. L'esperienza insegna che il principio di proporzionalità è indispensabile se vogliamo essere credibili. In caso contrario, si rischia l'effetto delle gride manzoniane, che delegittima il legislatore e comunica agli interessati solo il dubbio sull'effettività della pena.

Non ci serve un testo propagandistico, un manifesto velleitario contro le mutilazioni genitali femminili. Per evitarlo dobbiamo dimostrare seriamente di mettere in campo gli strumenti e le risorse necessari. Un investimento di 5 milioni di euro non è una risposta seria. Nessuno pensa di poter disporre di risorse inesauribili, ma una legge specifica sulle mutilazioni genitali femminili ha senso solo in quanto siamo disponibili ad investirvi, a considerarla una priorità destinandole risorse adeguate.

Infine, il provvedimento in esame ha bisogno di uscire da una certa ambiguità culturale che ne ha caratterizzato finora il percorso. Il suo significato, per noi, non è quello di civilizzare le altre culture criminalizzando comportamenti specifici, ma può essere un pezzo significativo in un disegno di società multiculturale, non relativista e, al tempo stesso, non arrogante che parta dai bisogni e dai diritti delle donne e delle bambine immigrate. Per tale motivo abbiamo proposto, negli emendamenti presentati in aula, che l'articolo 1 si apra con una frase molto significativa: la Repubblica tutela i diritti delle cittadine immigrate nel territorio nazionale, a cominciare dal diritto alla salute e all'integrità psicofisica.

L'altro volto dell'immigrazione rimane quasi sempre in ombra, non ha voce, è emarginato da una doppia diversità. Eppure sono moltissime le donne immigrate: per alcune nazionalità sono la stragrande maggioranza. Tuttavia, non è facile incontrarle, ingabbiate come sono nei ruoli in cui le confina la nostra organizzazione sociale, sommandosi in negativo all'organizzazione sociale delle comunità straniere. Badanti, collaboratrici domestiche, baby sitter, infermiere, non importa se laureate o diplomate, sono chiuse nelle nostre case a coprire i buchi di un welfare sempre più in affanno, oppure sono chiuse a lavorare nelle loro case ancora prigioniere, qui come nei paesi di origine, di una rigida struttura familiare, quando non sono addirittura schiave dei vari racket della manodopera e della prostituzione.

Non potremo fare una buona legge se non mettiamo al centro, in qualità di protagoniste, le migliaia di cittadine provenienti dai quattro angoli del mondo che sono venute in Italia per lavorare, per seguire le loro famiglie, per inseguire una speranza di maggior benessere e di maggiore libertà, talora per sfuggire alla violenza ed alla sopraffazione. Le donne immigrate sono lo sfondo operoso del nuovo paesaggio domestico ed urbano, dei centri storici e delle periferie multietniche, ma per noi rimangono troppo spesso presenze invisibili o, addirittura, nemiche, come nel caso della maestra dell'asilo piemontese.

Con questa legge abbiamo l'occasione di fare entrare i diritti delle donne immigrate con la loro specificità nel discorso pubblico, in una legge dello Stato, come un bene da tutelare senza alcun equivoco. Il vantaggio non sarà solo per loro, ma per la qualità sociale del nostro paese, per la qualità stessa della nostra democrazia. Sta a noi saper cogliere tale occasione (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Giulio Conti, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritta a parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, il provvedimento che discutiamo oggi affronta un tema sollevato da più di un decennio dal dibattito internazionale delle donne sui temi dell'autodeterminazione nel campo dei diritti della famiglia, della  salute riproduttiva, delle scelte affettive, sessuali e matrimoniali.

Più ampiamente, esso si ricollega a domande di riconoscimento di diritti umani di genere e di diritti e azioni volti a contrastare la violenza di genere. I temi richiamati sono tipici di una mondializzazione che è stata anticipata dal dialogo interculturale delle donne, a partire dalla prima Conferenza dell'ONU di Città del Messico, sino alla Conferenza di Pechino con le successive Conferenze (Cairo + 5, Pechino +5), che avevano l'obiettivo di monitorare gli avanzamenti dello sviluppo umano di genere in tutti i campi. È infatti la Conferenza del Cairo nel 1994 che, all'interno del sostegno ai programmi per la salute riproduttiva, chiede che si scoraggino le pratiche dannose, come la mutilazione dei genitali femminili. Successivamente, all'interno della piattaforma di Pechino, si sottolinea ulteriormente che si debbono eliminare gli atteggiamenti (quindi non solo i comportamenti) dannosi, inclusa tra l'altro la mutilazione dei genitali femminili, al fine di assicurare il pieno rispetto dell'integrità fisica del corpo umano; quindi i diritti specifici collegati alla salute cominciano a delinearsi come diritti umani di genere.

Inoltre, nel 1998, la Commissione sullo stato delle donne, negli accordi conclusivi sulla violenza contro le donne, chiede azioni specifiche da sviluppare ed implementare in politica e leggi nazionali che proibiscano le pratiche tradizionali e comunitarie, tra cui le mutilazioni genitali femminili. Si è passati, sempre di più, da un piano di denuncia ad una richiesta di piano normativo specifico, mettendo in luce la necessità di clausole specifiche di difesa dei diritti umani delle donne, sulle quali basare la cooperazione e gli aiuti allo sviluppo. Infine, il Parlamento europeo ha presentato una proposta di risoluzione (B5-0686/2000), in cui si chiede specificatamente agli Stati membri di considerare le mutilazioni genitali femminili come delitto contro l'integrità della persona, di svolgere indagini esaustive per conoscere il fenomeno, di riconoscere il rischio di mutilazioni genitali come motivo di concessione del diritto d'asilo, di adottare la clausola di difesa dei diritti umani come priorità d'azione nelle relazioni con i paesi terzi e di sostenere le ONG che lavorano per l'eliminazione di queste pratiche.

Si tratta, dunque, di un percorso delle donne, che oggi può portare anche nel Parlamento italiano all'adozione di una legge importante, una legge di intercultura positiva. È importante, infatti, sottolineare che si tratta di un dibattito nato in un contesto di dialogo interculturale, tra donne di differenti culture e tra differenti culture di genere, in cui le donne dei paesi più ricchi progressivamente hanno imparato a non porsi come importatrici dei diritti. Oggi, a causa di interpretazioni negative degli aspetti culturali dei processi migratori e della difficoltà ad accettare che essi (anche attraverso conflitti ineludibili) causino, oltre che effetti negativi, anche processi fecondi di incontro, riconoscimenti e mixité, sembra che questo difficile tema sia più spesso inscritto nel contesto del conflitto tra culture (noi-loro), piuttosto che nella ricerca di un dialogo interculturale.

Eppure, il dialogo va costruito nell'ampliamento del riconoscimento dell'apporto della riflessione femminile per lo sviluppo dei diritti umani e dei diritti umani delle donne, in ogni concreto contesto in cui si confrontano approcci di culture diverse (culture femminili e culture maschili, interne ed esterne alle culture che si incontrano e si confrontano).

Ricordiamo che le relazioni interculturali sono nate anche da precisi progetti di cooperazione allo sviluppo umano, da persona a persona, da comunità a comunità, e si sono sviluppate tra ONG femminili ed ONG di culture diverse.

Cosa accomuna le diverse culture di genere, al di là delle declinazioni ideologiche, religiose, etniche o legate alle culture dei diversi paesi? Certo, la sfida nei confronti del patriarcato o dei residui di culture patriarcali ovvero il rifiuto di un modello di relazioni donna-uomo definito unilateralmente dal potere degli uomini sulle donne o degli uomini sull'organizzazione della sfera privata o/e su quella  pubblica. È un modello riprodotto anche attraverso la socializzazione primaria di bambini e bambine e, dunque, attraverso l'interiorizzazione della dipendenza e la svalorizzazione di sé da parte delle donne, a seguito della trasmissione di pregiudizi di genere anche tra madre e figlia e tra madre e figlio.

Del resto, l'egemonia maschile sulla sfera pubblica è tipica anche delle culture occidentali. Quindi, noi donne pensiamo che un provvedimento come questo costituisca un passo in avanti anche per un maggiore riconoscimento dei diritti delle donne all'interno della nostra società. Rifiutiamo, dunque, una violenza di genere sia sul piano concreto sia su quello simbolico.

Per la definizione di violenza di genere ricorrerò ad una produzione del dipartimento delle pari opportunità: «Violenza di genere non è un'espressione univoca: essa si riferisce alle forme del conflitto, esistente nelle relazioni affettive e sessuali donna e uomo, tra le differenze attese di reciprocità e le simmetrie sociali derivanti da rapporti di potere storicamente sedimentati. Tale conflitto si esprime attraverso una coartazione fisica e/o psicologica prevalentemente esercitata nei confronti delle donne, più o meno includente la sfera della sessualità, più o meno diretta e più o meno socialmente stigmatizzata. Tale approccio estensivo alla violenza di genere non presume o implica, per gli atti concreti di violenza commessi da uomini e da donne, né la responsabilità collettiva degli uomini né le responsabilità naturali delle donne. Piuttosto esso consente di immaginare processi di civilizzazione delle relazioni sociale che, tendenzialmente, escludano dal patto sociale la coercizione della volontà altrui».

Questo testo non riguarda le mutilazioni sessuali, ma il percorso del dipartimento delle pari opportunità per strumenti di lavoro ed interventi con orientamenti di genere contro la violenza sulle donne. È importante ricordarlo, perché significa che anche noi stiamo costruendo su un percorso in parte già coperto.

Il provvedimento in discussione ci pone un problema di fondo: come affrontare il tema del pluralismo culturale in una società multiculturale, in maniera positiva e costruttiva, anche con aspetti che sfidano la nostra cornice dei diritti fondamentali?

Ricordiamo che nessuna società politica o societas istituita su basi consuetudinarie giuridiche risulta omogenea dal punto di vista culturale; è omogenea solo se guardata dall'esterno. In questo senso, anche la nostra è una comunità culturalmente eterogenea; la presenza di immigrate e di immigrati aumenta questa eterogeneità, ma nella democrazie il pluralismo culturale è garantito da un patto costituzionale che, nel quadro di grandi principi condivisi, si fa garante di non privilegiare sul piano politico alcun punto di vista culturale, ideologico e religioso, di non riconoscere alcuna forma di dominio di una cultura sull'altra e di non giudicare nessuna cultura. Pluralismo culturale però non significa relativismo etico, perché le Costituzioni moderne, da quella degli Stati Uniti alla nostra, nascono sull'uguaglianza dei cittadini e, più tardi, delle cittadine di fronte alla legge, sulla libertà di pensiero, religiosa e di associazione, sulla base delle quali si riconosce il pluralismo culturale anche sul piano delle identità collettive precedentemente istituite o arrivate da più parti, ma le cui libertà hanno come precisi limiti i diritti fondamentali delle singole persone.

La Costituzione, quindi, ci permette di non giudicare alcuna cultura per discriminarla sul piano giuridico, ma impone, quale criterio giuridico, il riconoscimento delle culture, delle loro forme associative, dei loro costumi tradizionali, delle loro credenze collettive, lo sviluppo e la non discriminazione delle condizioni di dignità, di libertà e di potenzialità dei singoli.

È in questo quadro che riteniamo importante il percorso di questo provvedimento, che pure costituisce una risposta parziale e sul quale abbiamo presentato emendamenti anche in aula. È una risposta su conflitti già in atto che, tuttavia, non sono conflitti tra due culture, bensì espressione di un conflitto a molti livelli tra  coloro che, donne e uomini di culture diverse, sostengono, anche in declinazioni giuridiche più o meno radicali e all'interno di diversi percorsi culturali, la dignità totale della donna quale persona, della quale l'integrità fisica, la salute riproduttiva, la libertà di scelta effettiva, sessuale e matrimoniale sono corollari. E questa visione contrasta - e qui è il conflitto - con quella di donne e uomini che si fanno sostenitori o attori di violenze di genere.

Quindi, stiamo scommettendo sulla convergenza tra culture e sul fatto che impegnarsi per il riconoscimento della dignità integrale delle donne di culture diverse contribuisca anche all'implementazione dei diritti di tutte le donne, ma soprattutto al riconoscimento di una nuova dimensione culturale portatrice di diritti umani, quella delle culture di genere.

È stata già sottolineata dai relatori e dalla collega Magnolfi la storia sia della definizione del delitto di mutilazione sessuale sia delle azioni di contrasto di tale delitto. È molto importante che all'interno della legge sia stata inserita la definizione di mutilazione sessuale proveniente dall'Organizzazione mondiale della sanità, la quale raccomanda anche di non medicalizzare tali interventi. Ciò significa che non è la forma sanguinosa e crudele dell'intervento a causare il nostro rifiuto - certo, anche questo -, in quanto anche quando tale intervento venga medicalizzato e si svolga quindi in condizioni asettiche dal punto di vista della salute, non può essere accettabile. Ciò è molto importante, anche se occorre approfondire le modalità con cui si passa da un contesto di interventi specifici contro l'integrità del corpo femminile a simbolizzazioni e rituali di modalità di iniziazione delle bambine e dei bambini che riscontriamo anche all'interno di altre culture, pur prendendo le distanze dal loro significato simbolico. Quindi, il provvedimento affronta tale tema, specificando obiettivi sia di tipo preventivo sul piano sociale sia di tipo sanzionatorio sul piano penale.

Una delle critiche che rivolgiamo al provvedimento è quella di non aver definito le motivazioni generali che giustificano una disciplina specifica in merito, rispetto ai beni sociali da tutelare, ai diritti da promuovere e alla determinazione delle sanzioni da comminare. Si decide di fare qualcosa, anche qualcosa di apprezzabile, ma senza definirne in positivo il significato sociale.

Il provvedimento, nei primi articoli, tende a prevenire e contrastare alcuni tipi di atti, indicati come pratiche di mutilazione genitale femminile che, a ragione o a torto, parrebbero rilevabili nella nostra società esclusivamente all'interno di complessi comportamentali e in relazione a modelli culturali specifici di gruppi particolari di migranti, che giungono da aree di paesi in cui tali comportamenti sono riferibili a culture o subculture locali.

Dunque, la cornice della definizione del delitto delineata rimanda a pratiche che sembrerebbero da non molto tempo a noi note, collocate prevalentemente all'interno di specifiche culture in cui, a loro volta, sono previste in relazione a definizioni e caratteristiche dell'identità di genere. Si tratta di pratiche che riguardano culture di genere, interne a culture locali, ritenute legittime in base a presupposti culturali e religiosi dei rispettivi riferimenti identitari di gruppo.

Non c'è dubbio che sia così, ma abbiamo a disposizione poca ricerca sia antropologica che sociologica; occorre però in qualche modo fare attenzione, perché assumere esclusivamente questa prospettiva può comportare anche che gli interventi informativi, educativi e formativi di tipo preventivo - è questo il limite del provvedimento - finiscano con il riguardare una sola possibile popolazione target di comunità immigrate, di soggetti interni ad esse, con particolare riferimento alle donne, che parrebbero, allo stesso tempo, non solo le vittime ma anche le promotrici, individuate specificatamente come madri da un lapsus contenuto all'interno del testo.

Il provvedimento si muove, non senza qualche ambiguità, su due piani distinti. Per quanto riguarda l'aspetto culturale, ha un approccio di attenzione esclusivamente  circoscritto alle popolazioni immigrate, in particolare alle donne, in senso positivo ma anche con qualche aspetto che a noi non sembra per nulla convincente. Invece, per quanto riguarda gli aspetti penali, definisce fattispecie e sanzioni che non identificano in alcun modo aspetti culturali sottostanti ai delitti perseguiti, mutilazione o menomazione dell'integrità del corpo femminile. Per tale aspetto, che concerne la neutralità culturale con cui si introducono le sanzioni penali, il provvedimento è apprezzabile per più di un motivo, proprio perché la norma è applicabile a fattispecie legate a comportamenti interni, pensati come intrinsechi a culture differenti dalla nostra. Con questo non si vuol disconoscere la specificità culturale delle mutilazioni degli organi genitali femminili, definiti dal provvedimento in base a definizioni precise, fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità; tuttavia, ci pare positivo che la fattispecie delittuosa sia definita con una gravità tale che risulta irrilevante la motivazione culturale, data la violazione dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne.

In questo senso, la gravità di tali pratiche è anche ritenuta tale da far prescindere dall'eventuale consenso della donna per la definizione del rilievo penale da dare al delitto. Si farebbe prevalere, infatti, la scelta di dare legittimità al riconoscimento e alla tutela di valori cui tutta la società italiana, donne ed uomini collettivamente intesi, intende farsi responsabile. Quindi, noi neghiamo che il consenso corrisponda ad una qualsiasi forma di autodeterminazione della donna; è un'ipotesi culturalmente impegnativa, ma importante per il percorso che si vuole seguire.

Il gruppo della Margherita apprezza dunque diversi aspetti della legge; tuttavia, ritiene che sarebbe necessario collegare con decisione il contrasto alle pratiche di mutilazione genitale al riconoscimento ed alla tutela della dignità delle donne e dei diritti umani di genere, definendo in maniera specifica i comportamenti sanzionati come lesivi dell'integrità del corpo femminile.

Inoltre, gli interventi di tipo informativo, formativo, culturale e sociale volti alla prevenzione e al contrasto dovrebbero coinvolgere maggiormente quali soggetti attivi le donne delle comunità interessate, vale a dire le donne immigrate e le donne autoctone, le straniere e le italiane, per individuare insieme i modi per ampliare il riconoscimento e la tutela dei diritti delle donne, ma anche per trovare i linguaggi migliori con cui comunicarli all'interno delle comunità. In tal senso, occorre evitare un eccessivo dualismo nelle azioni informative e dissuasive tra utenti passive ed esperti, derivante dall'utilizzazione da parte di questi ultimi di linguaggi comunicativi estranei alle culture che si intendono coinvolgere.

Riteniamo, inoltre, che debba essere evitato l'eccesso di medicalizzazione degli interventi di contrasto, con il coinvolgimento sia di altre figure professionali non necessariamente mediche sia soprattutto di organizzazioni non governative impegnate nella difesa dei diritti delle donne e specificatamente nel settore in esame, come ad esempio l'AIDOS, comitati e commissioni per le pari opportunità, leader e donne e uomini delle comunità. Infatti, l'autorità paterna e materna delle comunità dovrebbe essere coinvolta nel farsi carico del superamento dei modelli culturali sottostanti, cui si giunge esclusivamente mediante il dialogo interculturale.

Sottolineiamo, al riguardo, tre esigenze particolarmente importanti: «territorializzare» le iniziative di informazione, anche collegandole ad iniziative pratiche da parte delle reti dei servizi sociali e sanitari; sostenere la nascita e lo sviluppo di servizi gender oriented, che favoriscano il dialogo tra le culture femminili di diverse comunità al fine di promuovere i diritti umani; attribuire al ministro per le pari opportunità il coordinamento di tutte le iniziative in materia. In tal modo, il Parlamento e lo Stato italiano possono valorizzare il percorso intrapreso.

Le ipotesi di iniziative concrete di reintegrazione delle mutilazioni e di misure a sostegno delle vittime immigrate prive di  uno status che legittimi la presenza nel nostro paese appaiono a nostro avviso troppo deboli.

Concludo, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame per il dialogo interculturale e per lo sviluppo dei diritti delle donne, non solo immigrate ma anche italiane, e raccomandandone l'approvazione da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Cima, alla quale ricordo che ha a disposizione sette minuti.

LAURA CIMA. Signor Presidente, la relatrice e le colleghe che mi hanno preceduto si sono ampiamente soffermate sulla storia di questa pratica terribile e sulla storia del provvedimento che, in modo caotico ma comunque collaborativo, stiamo esaminando.

Ricordo l'intervento di un autorevole diplomatico, Staffan De Mistura, in occasione della presentazione di dati dell'ONU sulla situazione delle donne del mondo.

Egli ricordò, con emozione immutata, l'inizio della sua carriera diplomatica quando, girando per l'Africa e fermandosi a dormire nelle tende, di notte sentiva urla spaventose di donne e, avendo chiesto preoccupato da cosa dipendessero queste urla, gli fu spiegato che dipendevano dalle conseguenze che questo tipo di pratica comporta per le donne che vi sono state sottoposte quando hanno rapporti sessuali. Allora, egli disse, l'obiettivo di combattere queste pratiche tribali diventò prioritario.

Il fatto che pratiche così violente - che, come hanno ricordato le mie colleghe, risalgono comunque ad epoche antecedenti lo sviluppo delle religioni monoteiste - creino nella nostra sensibilità di occidentali l'orrore che conosciamo non deve far dimenticare, però, che esse non sono che l'aspetto più drammatico e più violento di un'oppressione esercitata dagli uomini sulle donne nelle società tribali e patriarcali, che tuttora si prolunga. Non possiamo dimenticare infatti, anche se non ne parliamo in questa sede, che, in particolare all'interno delle famiglie, la violenza sessuale sulle donne rimane purtroppo una realtà che riguarda tutto il mondo, compreso il nostro mondo occidentale, e quindi anche l'Italia.

Vorrei subito sfatare un equivoco, che mi sembra sia aleggiato durante il dibattito in Commissione e che non vorrei si ripresentasse in Assemblea, cioè che, poiché pratiche di questo tipo permangono in popolazioni arretrate, che non hanno avuto uno sviluppo culturale «degno» e che quando giungono in Italia le portano anche nel nostro paese, noi dobbiamo far valere la nostra superiorità storica e legiferare in modo duro nei confronti di queste popolazioni. Credo, infatti, che nessuna società possa dimenticare che l'oppressione e la violenza sulle donne sono tuttora esercitate dappertutto e che queste pratiche, che noi giustamente vogliamo condannare, non sono che la parte più visibile, più violenta di quello che comporta l'oppressione sessuale dell'uomo sulla donna.

Il problema che ci troviamo di fronte e che è stato, secondo me - nonostante la confusione di cui parlavo, dovuta anche all'accelerazione dei tempi -, affrontato in modo giusto dalle Commissioni di merito, è quello di capire fin dove deve arrivare la repressione di queste pratiche, che ovviamente, a causa del fenomeno dell'immigrazione, si svolgono da tempo anche sul territorio italiano, nonostante il nostro codice penale le vieti tuttora, come è stato ricordato, e nonostante il lavoro svolto da un'apposita commissione, istituita presso il Ministero per le pari opportunità, che aveva iniziato il monitoraggio e l'educazione su questi temi, in collegamento con le organizzazioni delle donne immigrate delle varie comunità.

Il problema reale è che, invece, occorre privilegiare un altro aspetto, quello culturale, mettendo in discussione anche la nostra cultura, come ricordavano le colleghe che mi hanno preceduto, perché essa non è assolutamente immune dalla violenza presente nei rapporti tra uomo e donna che queste pratiche mettono in luce.

Possiamo quindi affrontare un'occasione importante, come l'approvazione, da  parte del Parlamento, di una legge che individui specificatamente una fattispecie di delitto per quanto riguarda le pratiche di mutilazione sessuale per ricordare che l'aspetto culturale ed interculturale è fondamentale in questa materia. Infatti, la presunta superiorità della cultura occidentale si ferma quando si verifica, come ho precedentemente ricordato, che nel nostro paese sono tuttora in atto - e spesso non vengono né denunciate, né punite - violenze sulle donne, in particolare all'interno delle famiglie.

Vorrei fare questa premessa perché dobbiamo cercare di capire, con molta umiltà...

PRESIDENTE. Onorevole Cima, si avvii a concludere.

LAURA CIMA. Concludo, signor Presidente.

Dobbiamo cercare di capire come intervenire su questo fenomeno, in particolare con un'attività di prevenzione e di monitoraggio ed attraverso il sostegno alle donne che sono state sottoposte a tali pratiche. Ciò affinché, come prevedono le proposte emendative presentate al provvedimento in esame, si agisca anche a livello internazionale, attraverso programmi di cooperazione, per prevenire tali pratiche già nei loro paesi di origine (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-L'Ulivo e Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la II Commissione, onorevole Lussana.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, negli interventi delle colleghe intervenute si è evidenziata una sostanziale condivisione del provvedimento in esame. Si tratta di un atteggiamento che, comunque, si è registrato anche nel corso delle sedute delle Commissioni riunite, che hanno visto una collaborazione, seppur con alcuni distinguo, tra la maggioranza e l'opposizione.

Vorrei ribadire che i relatori delle Commissioni giustizia e affari sociali stanno ancora lavorando sul merito del provvedimento. Infatti, in sede di Comitato dei diciotto verranno presentate proposte emendative ulteriormente migliorative del testo di legge licenziato dalle Commissioni, in particolare una norma che dovrebbe richiamare le finalità del provvedimento e riconoscere le mutilazioni genitali femminili - mi rivolgo, in particolare, all'onorevole Bimbi - quali violazioni dei diritti fondamentali, dell'integrità psicofisica e della salute delle donne e delle bambine.

Mi sembra che sia stato condiviso che anche l'istituzione di uno specifico illecito penale non debba esclusivamente accentuare la repressione del fenomeno, ma puntare piuttosto sull'effetto deterrente della sanzione penale, e comunque dare un'indicazione chiara alle comunità straniere, al fine di aiutare le donne a sottrarre sé stesse e le loro figlie a tale tipo di pratiche.

Anche se resta comunque in campo la problematica evidenziata dall'onorevole Magnolfi, riguardo al fatto che si deve trattare non di una legge-manifesto, bensì di un provvedimento in grado di essere attuato concretamente sul piano penale, ritengo che l'ultima formulazione del profilo sanzionatorio della fattispecie penale, con la distinzione prevista dai commi 1 e 2 del nuovo articolo 583-bis del codice penale, possa comunque rappresentare quella proporzionalità delle pene (dunque, anche quella proporzionalità che dovrà esserci nel combinare le diverse sanzioni penali) da lei più volte evidenziata.

Vorrei ricordare, infatti, che è stata prevista una diminuzione della pena qualora la lesione fosse di lieve entità. La distinzione prevista dai due commi del nuovo articolo 583-bis del codice penale, pertanto, va in tale direzione, prevedendo  una pena più pesante (dai 6 ai 12 anni di reclusione) per lesioni più gravi e più invasive e una pena inferiore, invece (da 3 a 7 anni di reclusione), per le lesioni meno invasive. Ricordo, al riguardo, che una proposta emendativa, presentata dal gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, prevedeva un unico profilo sanzionatorio, dai 3 ai 12 anni di reclusione. Noi abbiamo raggiunto comunque tali limiti, distinguendoli a seconda della gravità delle lesioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la XII Commissione, onorevole Di Virgilio.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, mi associo pienamente alle considerazioni esposte nella replica della relatrice per la II Commissione, onorevole Lussana.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, colleghe e colleghi, com'è stato ricordato da tutti coloro che sono intervenuti nel corso della discussione sulle linee generali, la barbara pratica delle mutilazioni genitali, diffusa soprattutto nell'Africa nord orientale, ma presente, in forme diverse, anche in Africa centrale ed in alcune regioni dell'Asia, è stata condannata dalla comunità internazionale: il contrasto alle mutilazioni genitali è oggetto di una specifica previsione del Programma di azione adottato, nel 1995, dalla Conferenza ONU di Pechino sulle donne.

Su queste tematiche esiste una vasta mobilitazione internazionale. Progetti ed iniziative specifici sono stati avviati nei paesi in cui tali pratiche sono ancora diffuse, per promuovere una cultura del rispetto dell'integrità del corpo della donna e per difendere minori inconsapevoli. Questo rito, che non ha alcun fondamento in nessuna religione e che provoca danni gravissimi alla salute della donna, rappresenta il barbaro retaggio di usi tribali. Esso va contrastato soprattutto sul piano culturale, per affermare e diffondere uno dei principali diritti fondamentali dell'essere umano: l'inviolabilità della persona.

I massicci flussi migratori degli ultimi decenni hanno condotto in Italia decine di migliaia di persone che provengono proprio dalle suddette aree del mondo in cui ancora viene imposta alle bambine tale atroce consuetudine. Si calcola che siano fra le 30 mila e le 40 mila le donne che hanno subito l'infibulazione: donne e madri che sono portatrici di problematiche culturali e sanitarie nuove per il nostro paese; donne e madri che possono decidere - e, verosimilmente, a volte, decidono, insieme ai loro mariti - di sottoporre le figlie, in molti casi cittadine italiane, a mutilazioni genitali.

L'infibulazione delle bambine residenti in Italia viene effettuata, nella quasi totalità dei casi, all'estero. Tuttavia, esiste la preoccupazione che interventi di questo genere possano essere effettuati nel nostro paese, clandestinamente ed in condizioni igieniche e sanitarie precarie ed ulteriormente pericolose per la salute delle bambine. Questa realtà impone al nostro paese una presa di coscienza nuova e diversa, un approccio al problema non più come fenomeno grave ma lontano, bensì come problematica nazionale che richiede interventi puntuali ed articolati nel nostro paese.

Tale esigenza è stata avvertita dal Parlamento sin dall'inizio della legislatura. Oggi, esaminiamo un provvedimento nato da un'iniziativa parlamentare, che vanta già una lunga storia di approfondimento, che è stato progressivamente affinato e migliorato e che ha raggiunto una stesura più organica e completa, ma, a mio avviso, ancora migliorabile attraverso il qualificato contributo del dibattito in Assemblea.

Come hanno ricordato i relatori, il provvedimento nasce al Senato, per iniziativa del senatore Consolo. A Palazzo Madama è stato elaborato ed approvato un testo che, per la prima volta, ha posto il problema di definire le mutilazioni genitali  come specifico comportamento antigiuridico, sia pure configurandolo come aggravante del reato di lesioni personali, già previsto dal codice penale.

Trasmesso alla Camera, il testo è stato fatto oggetto, da parte delle Commissioni riunite II e XII, di un accurato esame che ha evidenziato la complessità della problematica affrontata e l'opportunità di non restringere l'approccio al solo versante repressivo. Peraltro, proprio su quest'ultimo fronte è stato compiuto un sostanziale salto di qualità, poiché le mutilazioni genitali non costituiscono più una mera aggravante delle lesioni personali, ma un'autonoma fattispecie di reato.

Dalla Camera è stato opportunamente affrontato il nodo di tali pratiche come un problema articolato, in cui le valenze socioculturali e gli interventi da prevedere in questo campo sono rilevanti tanto quanto quelli concernenti una nuova ed adeguata sanzione penale. Anzi, nel corso del dibattito nelle Commissioni riunite, si è convenuto che le misure sul versante socioculturale per prevenire e sradicare il fenomeno dovessero avere una precedenza logica e giuridica rispetto alle norme repressive, una scelta che pone il legislatore nella posizione più adeguata nei confronti di un fenomeno che richiede fermezza ed inflessibilità sui diritti fondamentali della persona, ma che non deve esaurirsi in un fenomeno criminale; quindi, non può essere letto solo in un'ottica repressiva.

L'infibulazione è un retaggio culturale millenario, che si ritiene tragga le sue origini dall'epoca dei faraoni. Tale rito si è perpetuato con il suo valore simbolico nel corso dei secoli, sovrapponendosi alle evoluzioni civili e religiose, molto spesso diverse, delle popolazioni di quell'area. Non è un precetto islamico, non ha una precisa origine nei culti animisti, eppure viene praticata da islamici ed animisti. Una pena edittale anche durissima, ma imposta da un sistema giuridico e culturale considerato estraneo, può quindi non avere lo sperato effetto. Da qui la previsione dell'impianto normativo che pone in primo piano l'attività di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali, accompagnandola con la doverosa repressione per chi, genitore o operatore sanitario, decida ed esegua tali mutilazioni.

Viene così prevista una funzione di coordinamento in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per tutte le attività di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali, attività che coinvolgono le varie amministrazioni, ovviamente le regioni e gli enti locali, e che punta essenzialmente a diversi obiettivi: l'informazione agli immigrati sui diritti fondamentali della persona e sul divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazioni dei genitali; la promozione dell'integrazione socioculturale nei confronti di tali comunità; la formazione del personale sanitario per un'azione mirata di prevenzione e di riabilitazione delle vittime dell'infibulazione e la previsione di un numero verde con la doppia finalità di raccogliere segnalazioni su pratiche di mutilazioni dei genitali effettuate nel nostro paese e di fornire informazioni agli immigrati sulle strutture di assistenza. Un ulteriore punto che considero particolarmente importante è la concessione dello status di rifugiato alle donne che intendano sottrarre se stesse e le proprie figlie alle mutilazioni, fuggendo da quei paesi che consentono tali pratiche.

È, come si vede, una parte fondamentale del provvedimento quella che riguarda la prevenzione e tutto il complesso di interventi sul versante culturale sociosanitario, una parte che è stata delineata con grande chiarezza nelle sue linee generali e definita nelle Commissioni giustizia ed affari sociali con un grande sforzo di sintesi e con la partecipazione molto sentita anche della minoranza.

Un lavoro che è stato tanto più meritevole perché costretto in tempi limitati, visto che il provvedimento era già stato calendarizzato per il dibattito in Assemblea. Il Governo ritiene che quest'impostazione, sulla quale esiste una vasta convergenza da parte di tutte le forze politiche, sia quella più corretta. Siamo, altresì, convinti che dal contributo dell'Assemblea potranno giungere ulteriori miglioramenti, per rendere la prima parte del provvedimento,  quella sulla prevenzione (la parte meno approfondita in Commissione), ancora più organica ed efficace.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.


 

 

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

458.

Seduta di mercoledì 28 aprile 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

PUBLIO FIORI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

FABIO MUSSI

(omissis)

 

...


Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti; d'iniziativa del senatore Consolo (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato); Di Virgilio e Palumbo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (150-3282-3867-3884-4204) (ore 17,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti; d'iniziativa del senatore Consolo, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato; Di Virgilio e Palumbo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Ricordo che nella seduta del 29 marzo si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato della Commissione.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (vedi l'allegato A - A.C. 150 ed abbinate sezioni 1 e 2).

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni riassuntive o per principi, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, del regolamento.

A tal fine, il gruppo di Rifondazione comunista è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 150 ed abbinate sezione 3).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Zanotti. Ne ha facoltà.

KATIA ZANOTTI. Signor Presidente, il modo con cui questo provvedimento è stato affrontato alla Camera, con l'introduzione di modifiche che ne hanno decisamente ampliato il contenuto rispetto al testo approvato al Senato e, comunque, il modo in cui si è orientato e caratterizzato il nostro contributo, il contributo delle donne del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, risponde alla convinzione secondo la quale il lavoro svolto dalle donne sui loro diritti rappresenta una strada precisa per entrare nel merito della democrazia, dello sviluppo e dell'inevitabile nesso che lega i due termini. Esso riguarda la convinzione che è necessario operare, a partire anche da un tema così delicato, come quello delle mutilazioni genitali femminili, ponendo in primo  piano l'esigenza di uno scambio reciproco nella ricerca dei punti comuni e nel confronto con le differenze. Ciò al fine di disporre di strumenti per l'ampliamento e l'approfondimento della presa di coscienza, così da realizzare pienamente la cittadinanza politica e sociale, sia individuale sia collettiva, per far sì che le donne possano decidere su se stesse in quanto soggetti della propria vita.

Awa Thiam, sociologa senegalese che ha scritto «La parole aux Négresses», sostiene che, anche se è vero che sono le africane a dover prendere coscienza di questa orribile tradizione, le occidentali possono, tuttavia, dare loro i mezzi finanziari, tecnici ed organizzativi di cui hanno bisogno. La lotta delle donne nere africane non può atteggiarsi sui modelli delle donne occidentali - scrive - ma la solidarietà delle altre donne è loro essenziale. Non c'è al mondo un essere femminile scisso, mutilato, picchiato, violentato e calunniato nel quale non ci identifichiamo e per il quale non ci sentiamo umiliati.

Per questa ragione siamo convinte e convinti (e sulla base di questa ispirazione abbiamo lavorato in sede di Commissioni congiunte) che la delicata questione delle mutilazioni genitali femminili non può essere e rimanere solo una questione racchiusa nel «recinto» penale, ma è prima di tutto una questione di diritti umani delle donne, di educazione e informazione, se davvero si vuole ottenere al riguardo un cambiamento.

Vorrei ricordare l'importantissimo lavoro che stanno svolgendo le associazioni, prima fra tutte l'AIDOS, e la rete delle organizzazioni, spesso fondate da donne emigranti, per prevenire il ricorso a tale pratica, cercando di capire come e quanto il percorso migratorio incida nell'opinione che le donne hanno di questa pratica, tenuto conto del fatto che sono loro il principale anello della trasmissione della propria cultura per le nuove generazioni e tenuto altresì conto che le maggiori ansie e i maggiori allarmismi si concentrano realmente sulle nuove generazioni, ovvero su quelle che presumibilmente vivranno nel nostro paese e diventeranno italiane.

In Italia, la pratica delle mutilazioni genitali femminili, come più volte ha sottolineato l'associazione AIDOS, rappresenta uno dei problemi che l'immigrazione si è portata dietro, mettendoci bruscamente a contatto con usanze di cui poco o niente sappiamo. Anche noi, dopo anni di disinteresse, ci sentiamo investiti di una situazione che si sta configurando come una nuova questione sociale.

La presenza in Italia di donne che sono state sottoposte ad una qualche forma di mutilazione ci pone dinanzi a problemi particolari, che richiedono misure e soluzioni specifiche. Questa specificità è emersa in primo luogo anche nella nostra discussione, allorquando abbiamo parlato delle strutture sanitarie che si sono trovate a fronteggiare un'emergenza dovuta ad un tipo di richieste, di patologie e di terapie per le quali il personale medico, e non solo, appare scarsamente attrezzato, non certo soltanto dal punto di vista sanitario, ma soprattutto sotto il profilo culturale. Ancor più complessa è la situazione che si profila sul piano dei diritti di cittadinanza, dove ad essere in gioco è il precario equilibrio fra la difesa dei diritti umani ed il rispetto delle differenze culturali.

In buona sostanza, questo è un tema molto complesso: come possiamo aiutare una donna che è stata sottoposta a mutilazione, senza che questo intervento si traduca in una critica o in una denuncia della sua cultura, che può assumere le forme dell'integralismo, per cui conviene essere invitati a «restare ognuno a casa propria», in modo che ognuno possa difendere la propria cultura.

L'impostazione che abbiamo teso a dare alla discussione nella sede delle due Commissioni congiunte, anche attraverso gli emendamenti presentati dal gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, è ispirata dall'intenzione di affrontare nel modo più adeguato possibile - ripeto: più adeguato - una questione sociale così delicata. Da qui scaturiva l'insistenza per una discussione congiunta delle due Commissioni giustizia e affari sociali che «spostasse» l'impianto del testo licenziato dal Senato, tutto concentrato sulle questioni di carattere  penale. Da qui ancora l'insistenza per la costruzione di un serio sistema di interventi di carattere prevalentemente sociale, che ampliasse il precedente testo, puntando sulla prevenzione e la sensibilizzazione, attraverso la promozione di programmi di aggiornamento per gli insegnanti, la sensibilizzazione culturale, la formazione e l'aggiornamento per tutto il personale sanitario, nonché attraverso programmi di educazione sanitaria per i consultori familiari.

Ne cito alcuni: le mutilazioni genitali femminili, come ha opportunamente ed efficacemente sottolineato l'onorevole Magnolfi nel corso della discussione sulle linee generali, si possono combattere approntando un insieme di misure e di interventi non solo di carattere repressivo, ma anche di diffusione di nuovi modelli sociali. Il testo in approvazione si muove in tale direzione. Tuttavia, sono necessarie ancora ampie correzioni che è sperabile possano trovare accoglienza positiva e soluzione nel corso della discussione sugli emendamenti.

Sono confuse le attribuzioni e le competenze dei vari ministeri. Non è indicato con sufficienza il ruolo delle regioni che, dopo la riforma in senso federalista, hanno precise competenze in campo sanitario ed in quello delle politiche sociali e della formazione. Manca qualunque vincolo di tipo temporale nella predisposizione dei programmi, come da previsione di legge, togliendo convinzione, incisività ed efficacia a quanto stabilito ove appunto non si introducano scadenze precise. Non sono ancora definite scadenze precise per l'attivazione di tutti gli attori istituzionali chiamati in campo da questo progetto di legge. Inoltre, è necessario prevedere un monitoraggio costante della situazione attraverso un osservatorio che sia sempre collegato con i servizi territoriali, indispensabile per comprendere la dimensione qualitativa e quantitativa ed anche per verificare l'efficacia e l'incisività della legge.

Su un tema così delicato si impone rigore, colleghi, e non propaganda e superficialità: non ci è consentito. Il rigore, a sua volta, impone la messa a disposizione degli strumenti di intervento e delle risorse per farli funzionare: da ciò dipende certamente la credibilità e l'autorevolezza del nostro operare. Se si vuole dare efficacia, autorevolezza e rigore agli interventi, la previsione di un investimento di 5 milioni di euro non è una risposta seria e convincente, e chiediamo che sia modificata. Auspichiamo in questo senso un ripensamento dei relatori e della maggioranza perché anche attraverso lo stanziamento di risorse si renda chiara la determinazione nel dare risposta ad un problema così serio e delicato come quello delle mutilazioni genitali femminili.

Valuteremo nel corso della discussione la reale determinazione del Parlamento. Su un punto, tuttavia, per noi si apre una questione di assoluta importanza. Mi riferisco al riconoscimento dello status di rifugiata alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazione. Un emendamento presentato dalla Lega ne prevede la soppressione. È un emendamento che ci preoccupa molto ed auspichiamo che l'Assemblea lo respinga al fine di rendere esplicita ed operante una volontà politica di lotta a tali pratiche che sia fondata su una grande solidarietà, ma soprattutto su un alto senso di civiltà (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 17,25)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ercole. Ne ha facoltà.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, il provvedimento in esame rappresenta indubbiamente un importante traguardo per questa Assemblea parlamentare in relazione ad un fenomeno, quello delle mutilazioni genitali femminili, sempre più diffuso nel nostro paese e sempre più presente nella coscienza sociale e civile della popolazione. L'esigenza di affrontare il tema delle mutilazioni genitali femminili  come vero e proprio problema sociale e sanitario che deve essere oggetto di specifici interventi sul territorio internazionale corrisponde, infatti, ad una sorta di maturazione rispetto ai primi approcci al fenomeno che, pur rilevandone la contrarietà ai nostri principi fondamentali sul rispetto e sulla dignità della persona, si nascondevano dietro ad un semplicistico rifiuto di intervenire per condannare pratiche vissute come religiose o pseudoreligiose.

In questa prospettiva il pregio fondamentale del testo unificato in esame è quello di testimoniare che l'infibulazione non può essere passivamente accettata come manifestazione culturale e religiosa, ma deve essere combattuta come pratica contraria all'esigenza di tutela della salute ed ai principi di promozione della persona umana, specificamente tutelati dalla nostra Costituzione. Anche se infatti molte donne accettano la pratica come un passaggio normale ed inevitabile della vita comunitaria, come un vero e proprio segnale di appartenenza ad una data comunità, non si possono ignorare i danni fisici e psichici permanenti prodotti dalle mutilazioni sessuali sulle donne che vi si sottopongono.

Per tutti questi motivi il nostro gruppo parlamentare considera l'approvazione di questo provvedimento organico sull'infibulazione un importante traguardo, a coronamento di una battaglia iniziata già nella scorsa legislatura con una prima interrogazione all'allora ministro della giustizia Diliberto sul caso della giovane somala in preda a coliche addominali a causa delle mutilazioni genitali subite. Per un verso, infatti, la semplice presenza di un accordo su un testo che affronta in maniera unitaria ed organica l'argomento può essere interpretato come un primo passo verso un approccio costruttivo al problema. Per un altro verso, il testo in discussione rappresenta nel merito una proposta organica e coerente e soprattutto tale da consentire un orientamento rispetto al problema che potremmo definire costruttivo, in quanto non si limita a condannare e a reprimere, ma cerca di capire e di informare.

L'approfondimento delle complesse tematiche giuridiche, sociali e sanitarie connesse all'infibulazione, reso possibile anche dal coinvolgimento della XII Commissione nell'esame in sede referente, ha infatti consentito di far confluire in un unico testo un insieme strutturato di misure repressive e preventive rispetto al problema, che proprio per la sua intrinseca complessità non ammette forme unilaterali di approccio. Sotto il profilo della prevenzione, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 offrono indubbiamente una vasta gamma di strumenti per garantire la più ampia informazione e sensibilizzazione sul tema in esame agli extracomunitari provenienti dalle aeree in cui si pratica l'infibulazione. Al di là delle procedure di informazione tempestiva all'atto della concessione del visto e dell'arrivo alle frontiere italiane, è infatti a mio parere importante che si preveda un coinvolgimento delle associazioni di volontariato e delle strutture sanitarie, al fine di garantire alle donne immigrate occasioni di riflessione sui diritti fondamentali loro riconosciuti dal nostro ordinamento. Ugualmente importanti sono le campagne ed i programmi di educazione, destinati non solo alle donne, ma anche ai bambini nell'ambito delle scuole dell'obbligo e agli uomini delle comunità interessate. È evidente infatti che il fenomeno della mutilazione colpisce direttamente le donne, ma coinvolge nella sua più ampia problematica culturale, religiosa e sociale anche gli uomini, i padri, i futuri mariti, che sono i diretti protagonisti di quel modo di vedere la comunità che si esprime anche attraverso l'infibulazione.

Sotto il profilo repressivo, molto è già stato detto anche in quest'aula e in Commissione sull'opportunità di introdurre una specifica fattispecie penale per il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, specificando ancora una volta che questa misura a carattere repressivo non deve essere letta isolatamente, ma deve essere integrata con quel  sistema organico e coerente di misure preventive ed informative previste nei primi articoli del testo unificato delle proposte di legge. Al riguardo, vorrei soffermarmi sulla nuova disposizione introdotta con l'articolo 8 dalle Commissioni in sede referente. Mi riferisco ovviamente all'estensione alle strutture sanitarie, che contravvengono ai divieti in tema di mutilazioni genitali femminili, del sistema sanzionatorio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Promuovere un orientamento di tal sorta non significa ignorare la complessità del problema umano e professionale che coinvolge molti operatori sanitari di fronte ad alcune richieste di infibulazione. Sotto il profilo etico, non sempre infatti è facile per il medico rifiutare una determinata prestazione a donne di fatto già predestinate ad essere sottoposte alle pratiche infibulatorie, con il rischio che in caso di rifiuto le medesime pratiche siano effettuate in condizioni sanitarie ed igieniche certo non ottimali.

Tuttavia, si ritiene che l'esigenza di contrastare le mutilazioni genitali femminili sia tale da giustificare anche una forma di responsabilità amministrativa delle strutture sanitarie per mancata vigilanza sull'attività del singolo operatore sanitario. Proprio la consapevolezza dei complessi problemi professionali e morali che il personale sanitario si trova ad affrontare innanzi alle richieste di infibulazione ha, peraltro, ispirato la predisposizione dell'articolo 3 che prevede sia di formare figure professionali specializzate ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le pratiche in esame sia di garantire un minimo di formazione nel settore anche al personale medico ed infermieristico che, più frequentemente, è fatto oggetto di richieste di infibulazione.

Tali obiettivi di formazione rappresentano, da una parte, una forma di supporto morale, professionale e psicologico al personale sanitario e, dall'altra parte, una forma indiretta di aiuto alle donne che intendono opporsi alle pratiche di infibulazione imposte dalle loro famiglie.

In conclusione, quindi, anche a nome del gruppo della Lega, vorrei esprimere la nostra più piena soddisfazione per il provvedimento in esame, che rappresenta per tutti noi un importante traguardo sia in termini politici sia in termini sociali e culturali (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sul subemendamento Giudice 0.01.03.2, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Magnolfi 0.01.03.3 e Bimbi 0.01.03.1. Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 01.03 delle Commissioni (identico all'emendamento Giudice 1.252), mentre invita a ritirare gli articoli aggiuntivi Bimbi 01.01 e 01.02. Esprimo, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Giudice 1.251 (Nuova formulazione) e 1.51 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), sugli identici emendamenti 1.50 delle Commissioni e Giudice 1.252, nonché sull'emendamento Giudice 1.253, mentre esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Valpiana 1.5 e Zanotti 1.42, nonché sull'emendamento Valpiana 1.40.

Signor Presidente, vorrei precisare che, nel caso venisse approvato l'emendamento Giudice 1.251, l'emendamento Giudice 1.253 dovrà essere riformulato.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Giudice 0.01.03.2, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 343

Votanti 233

Astenuti 110

Maggioranza 117

Hanno votato 233).

Prendo atto che l'onorevole Mazzoni non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione del subemendamento Magnolfi 0.01.03.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, il parere contrario formulato su tale subemendamento deriva dal diniego della Commissione bilancio, ma, francamente, non ne capisco i motivi, perché, in tal caso, si tratta delle finalità della legge e ciò non ha alcuna rilevanza ai fini del bilancio e della spesa.

Nel formulare sommessamente una domanda di chiarimento a tale proposito, cerco di dare un'interpretazione al parere contrario formulato che, in realtà, attribuisco ad una contrarietà nel merito. Sinceramente avrei preferito che il parere contrario fosse stato espresso per ragioni di merito, perché questa motivazione tecnica non mi convince e non la comprendo.

Vorrei spiegare il senso del subemendamento, anche se non ho la pretesa di convincere i colleghi.

Per noi questo provvedimento presenta un grande valore, come ribadito dalla collega Zanotti, nel corso degli interventi sul complesso degli emendamenti, e dalla sottoscritta, nella fase di discussione sulle linee generali del provvedimento. Abbiamo dato prova del nostro impegno in tutte le fasi del lavoro in Commissione.

Il provvedimento presenta un grande valore, perché contiene un impegno chiaro di prevenzione e non solo di repressione, perché difende i diritti umani e perché tutela le bambine e le donne immigrate nel loro diritto all'integrità fisica ed alla salute.

Ciò deve essere molto chiaro. Infatti, colleghi, in nessun momento le donne immigrate devono poter pensare che questo provvedimento sia contro di loro, perché la sua efficacia - al di là delle nostre intenzioni - dipende strettamente dalla fiducia che si instaura con i soggetti direttamente interessati da questa legge.

Il dialogo interculturale è una cosa seria; infatti, il rischio contrario è quello di alzare ancor più le barriere di diffidenza, suscitando un riflesso di chiusura identitaria che sarebbe assolutamente in contrasto con le finalità che intendiamo perseguire attraverso questo provvedimento, vale a dire quelle di prevenire e sradicare le pratiche di mutilazione genitale femminile.

La formulazione che proponiamo attraverso il presente subemendamento è volta ad inserire i diritti delle donne immigrate, con la loro specificità - due volte diverse, le chiamo io -, in un testo legislativo rivolto a tutelarle, in tal modo chiarendo definitivamente che il nostro intervento non è quello di chi vuole civilizzare le altre culture criminalizzando comportamenti specifici, ma vuole essere un pezzo di un disegno di società multiculturale, non relativistica e al tempo stesso non arrogante, che parte dai bisogni e dai diritti delle donne e delle bambine immigrate.

A nostro avviso, questa formulazione risponde più pienamente a tale intento, non comporta spesa, dunque vorrei capire se vi è ancora un margine per modificare l'opinione delle Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Magnolfi 0.01.03.3, non accettato  dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 376

Votanti 371

Astenuti 5

Maggioranza 186

Hanno votato 158

Hanno votato no 213).

SERGIO COLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo per segnalare una situazione di disagio in cui ci troviamo. Questo provvedimento è seguito da due Commissioni e noi di Alleanza nazionale non abbiamo la possibilità di prendere posto ai banchi del Comitato dei nove e non avremo neanche la possibilità di votare, in quanto è tutto occupato...

PRESIDENTE. Onorevole Cola, il problema è stato risolto nell'attimo in cui lei lo ha sollevato.

Passiamo alla votazione del subemendamento Bimbi 0.01.03.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, mi meraviglio del parere contrario espresso su questo subemendamento, trattandosi di una specificazione del senso del successivo articolo aggiuntivo proposto dalle Commissioni al quale il gruppo della Margherita aveva fornito un notevole contributo.

Infatti, nella formulazione del provvedimento, mancava una definizione delle finalità dello stesso che riportasse le misure di prevenzione, contrasto e repressione delle mutilazioni genitali femminili all'interno del nostro quadro costituzionale; quindi, non solo rispetto all'articolo 32 della Costituzione, relativo al diritto alla salute, ma in particolare ai diritti previsti negli articoli 2 e 3. Dunque, abbiamo ritenuto di specificare la tutela dei diritti fondamentali all'integrità della persona, in qualche modo precisando la collocazione degli stessi articoli 2 e 3 rispetto a tale fattispecie.

Ci siamo trovati pressoché d'accordo - a ciò alla Margherita ha fornito un contributo essenziale - sul fatto che non si stava predisponendo una legge in relazione ad un specifico gruppo etnico o a una specifica cultura, ma una legge di allargamento dei diritti delle donne.

Ci pare, quindi, che la parte construens delle finalità della legge, la sensibilizzazione ai diritti delle donne nel rispetto delle differenze culturali, corrisponda assolutamente ad una semplice esplicitazione delle finalità di cui all'emendamento 01.03 delle Commissioni. Per questo raccomando un parere favorevole, considerando che tale integrazione all'emendamento delle Commissioni va nella direzione di un riconoscimento delle differenze culturali, ma anche del dialogo e della formazione di un'etica pubblica nel quadro costituzionale, segnata dall'allargamento dei diritti delle donne.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bimbi ed altri 0.01.03.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 372

Votanti 371

Astenuti 1

Maggioranza 186

Hanno votato 163

Hanno votato no 208).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento  delle Commissioni 01.03, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 378

Maggioranza 190

Hanno votato 376

Hanno votato no 2).

Risultano quindi preclusi gli emendamenti Bimbi 01.01 e 01.02.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 1.251 (Nuova formulazione), accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 377

Votanti 376

Astenuti 1

Maggioranza 189

Hanno votato 376).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.51, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 374

Votanti 372

Astenuti 2

Maggioranza 187

Hanno votato 365

Hanno votato no 7).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanotti ed altri 1.42, non accettato dalla Commissioni né dal Governo e su cui la Commissione V ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 379

Votanti 378

Astenuti 1

Maggioranza 190

Hanno votato 166

Hanno votato no 212).

Passiamo all'emendamento Valpiana ed altri 1.40.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Francamente non riesco comprendere le motivazioni del parere contrario su questo nostro emendamento. Esso prevede semplicemente che, oltre alla prevenzione e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per le pari opportunità, si occupi anche della protezione. Ricordiamoci che stiamo parlando principalmente di minori, per cui c'è bisogno di protezione sociale, di assistenza e di riabilitazione.

Purtroppo, quando le mutilazioni genitali femminili sono già avvenute - e noi vogliamo assolutamente affrontare il discorso della prevenzione - non possiamo più parlare tout court di eliminazione, ma dobbiamo fornire assolutamente a queste donne assistenza e riabilitazione. Peraltro, negli articoli successivi si parla effettivamente di assistenza e riabilitazione, laddove sono stati previsti interventi di tipo sanitario e sociale, specifici su questo punto.

Non capisco quindi il parere contrario dei relatori e del Governo nell'introdurre questi due termini che specificano quanto  poi viene trattato nel testo. Chiedo quindi di rivedere il parere e ai colleghi di votare comunque a favore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 1.40, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 382

Votanti 381

Astenuti 1

Maggioranza 191

Hanno votato 165

Hanno votato no 216).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli emendamenti identici delle Commissioni 1.50 e Giudice 1.252, accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 383

Votanti 382

Astenuti 1

Maggioranza 192

Hanno votato 377

Hanno votato no 5).

Passiamo all'emendamento Giudice 1.253. Onorevole relatore, vuole procedere ad una precisazione?

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Giudice 1.251 (Nuova formulazione), per ragioni di coordinamento formale nell'emendamento Giudice 1.253, le parole «il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza» devono intendersi sostituite dalle parole «la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità».

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che il Presidente del Parlamento finlandese, Paavo Lipponen, è in visita a Roma per assistere alle celebrazioni in occasione del cinquantesimo anniversario dell'Institutum Romanum Finlandiae, con sede a Villa Lante: lo salutiamo con molto calore ed amicizia (Applausi).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, intervengo brevemente per motivare la nostra astensione sull'emendamento in esame. Il tema in questione è relativo alla raccolta dei dati e al monitoraggio delle pratiche di mutilazione genitale femminile nel nostro paese, anche con riferimento alla situazione negli altri paesi e alle legislazioni straniere. Riteniamo si tratti di una finalità importante: quando parliamo delle cifre relative ai soggetti a rischio ed ai soggetti che hanno già subito tali pratiche, ne parliamo con beneficio di inventario e con molta cautela, in quanto non esiste alcun meccanismo di verifica, monitoraggio e raccolta dei dati. Si tratta peraltro di meccanismi che vanno certamente utilizzati con molta cautela e attenzione al rispetto della privacy (dico ciò anche alla luce dell'importante relazione tenuta oggi dal presidente del Garante per la protezione dei dati personali).

La finalità, pur con tali cautele, è dunque condivisibile. Riteniamo tuttavia - abbiamo presentato al riguardo specifiche proposte emendative - che non ci si debba limitare ad attribuire tali funzioni al dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio. A nostro avviso, la materia ha una specificità tale da rendere necessario il coinvolgimento degli operatori, della Conferenza Stato-regioni, in quanto le regioni svolgono compiti molto importanti nel campo sanitario e della prevenzione sociale, nonché il coordinamento con tutti gli altri ministeri competenti.

Per tali motivi, ci asterremo nella votazione dell'emendamento in esame, al fine di non precludere le soluzioni da noi proposte con successive proposte emendative per la realizzazione di un vero e proprio osservatorio che dia anche conto dei risultati della legge, il cui monitoraggio sarà estremamente importante per verificare la bontà del nostro lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 1.253, nel testo modificato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 374

Votanti 230

Astenuti 144

Maggioranza 116

Hanno votato 230).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1 nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 385

Votanti 382

Astenuti 3

Maggioranza 192

Hanno votato 381

Hanno votato no 1).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e della proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 150 sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Cima 2.56 e invitano il presentatore a ritirare l'emendamento Giulio Conti 2.57.

Quanto all'emendamento Giudice 2.250, le Commissioni esprimono parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere, dopo le parole «il Ministro degli affari esteri», l'inserimento delle parole: «, il Ministro dell'interno». L'emendamento delle Commissioni 2.10 sarebbe assorbito nel caso di approvazione dell'emendamento Giudice 2.250.

Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Bimbi 2.41. L'emendamento Battaglia 2.60 sarebbe assorbito nel caso di approvazione dell'emendamento Giudice 2.250. Le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Battaglia 2.61 e Bimbi 2.42.

Il parere delle Commissioni è, invece, favorevole sugli emendamenti Giudice 2.252 e Lucidi 2.71, mentre è contrario sull'emendamento Valpiana 2.26. Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Giudice 2.251, mentre esprimono parere contrario sugli emendamenti Valpiana 2.14, Battaglia 2.64 e Magnolfi 2.63. Le Commissioni invitano i presentatori al ritiro degli emendamenti Finocchiaro 2.62, Bimbi 2.43 e Valpiana 2.15, mentre esprimono parere contrario sugli emendamenti Valpiana 2.27 e 2.20. Le Commissioni invitano altresì i presentatori al ritiro degli emendamenti Giudice 2.253, Valpiana 2.58, Bolognesi 2.65 e Bimbi 2.46. Il parere delle Commissioni è contrario sugli emendamenti Bimbi 2.45 e 2.44 e Labate 2.66.

Per quanto riguarda l'emendamento Capitelli 2.67, il parere delle Commissioni è favorevole se l'emendamento viene riformulato nel modo seguente: «promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta  esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili con il coinvolgimento dei genitori delle bambine immigrate e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne, delle bambine e dei bambini».

Le Commissioni invitano i presentatori al ritiro degli emendamenti Giudice 2.254 e 2.256, Bimbi 2.47, 2.48 e 2.49, mentre esprimono parere contrario sugli emendamenti Valpiana 2.59, 2.24, 225 e Bimbi 2.50, 2.51, 2.52, 2.53 e 2.55 e Magnolfi 2.68, 2.70 e 2.72; l'emendamento Bimbi 2.54 è da considerarsi assorbito nel caso dell'approvazione dell'emendamento Giudice 2.255 sul quale il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cima 2.56, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 369

Votanti 355

Astenuti 14

Maggioranza 178

Hanno votato 49

Hanno votato no 306).

Prendo atto che gli onorevoli Ciani, Mattarella, Reduzzi e Realacci hanno erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbero voluto esprimerne uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Giulio Conti 2.57.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giulio Conti. Ne ha facoltà.

GIULIO CONTI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi parlamentari su questo argomento perché secondo me è sostanziale. L'invito al ritiro espresso dalle Commissioni è incomprensibile, perché la legge si motiva unicamente per la natura culturale di questa pratica e soprattutto per la sua radice etnica. Negare questo significa non voler fare la legge o non volerle dare il senso compiuto che invece dovrebbe avere.

Chi mette in atto pratiche di mutilazione sessuale non lo fa per motivi religiosi, perché nessuna religione si assume questo peso, neppure il Corano, anche se le popolazioni che le praticano sono in gran parte musulmane. Ritengo, quindi, che questa motivazione di alto valore intellettuale e culturale debba essere inserita in questa legge, perché poi, negli «spifferi» degli emendamenti successivi, indirettamente se ne parlerà.

Perché le Commissioni hanno espresso un invito al ritiro di questo emendamento? Ritengo che i motivi siano poco comprensibili! Lo stesso vale per l'emendamento precedente, quello dell'onorevole Cima (sul quale, per la precisione, ho espresso un voto di astensione). Ritengo che questo invito al ritiro debba essere rivisto da parte delle Commissioni, perché in questo emendamento vi è il motivo qualificante di questa legge! Attribuiamo un discorso di natura culturale ed etnica alla legge al nostro esame, non soltanto un valore chirurgico. Questo è il discorso!

L'iniezione, il taglio, tutte queste cose sono delle conseguenze di questioni di natura culturale ed etnica. Queste pratiche sono diffuse da migliaia di anni! Come si fa a negarlo? Non riesco a capirlo! C'è una volontà perversa nei confronti di questa affermazione, che ora non ritengo di dovere approfondire, anche se certamente lo farò nella mia dichiarazione di voto.

Ritengo che la Camera dei deputati, da sinistra a destra, debba compiere questo atto di conquista di un momento di civiltà.

Il precedente emendamento, presentato dall'onorevole Cima - che certamente non si può definire di destra, bensì radicale e progressista, caratteristiche che l'hanno portata a studiare a fondo tale tipo di problematiche - mi sembrava accettabile, così come lo è la mia tesi, che è analoga.

Vorrei sapere, infatti, perché vengano effettuate le pratiche in questione, se non per un motivo religioso - sul quale abbiamo tutti convenuto -, per un motivo etnico e per un motivo culturale. È forse per una perversione dei genitori? In parte sì, ma ciò è dovuto a motivi di natura etnica e culturale che noi, come soggetti che credono nei valori della civiltà occidentale, non possiamo comprendere se non ci immedesimiamo nella loro cultura e nella loro tradizione, che li ha condotti a tali pratiche come se fossero un aspetto di natura soprannaturale e feticistico. Si tratta, infatti, di un modo per fare una festa a tutte le ragazze, vestite di bianco, come vergini, che vengono condannate a subire tale tortura.

Mi sembra che si tratti di un motivo sia etnico sia culturale; è poco culturale per noi occidentali, ma è sicuramente etnico. Pertanto, intendo difendere l'emendamento che ho presentato. Auspico che le Commissioni ne prendano atto, così come ne devono prendere atto coloro che hanno presentato due proposte di legge su questo argomento, perché mi sembra che lo si voglia snaturare per motivi di natura politica ed ideologica che non hanno nulla a che vedere con esso.

Vedo che il ministro si sta agitando molto per evitare che venga approvato il mio emendamento, ma non credo sia il caso di metterla su questo piano, caro ministro e caro capogruppo di Alleanza nazionale: ritengo che questo discorso debba essere fatto molto chiaramente! Noi ci richiamiamo ad una motivazione seria, che ha un alto valore dal punto di vista dei contenuti; mi sembra, inoltre, che tale motivazione abbia anche un alto valore rispetto all'approccio da adottare con le comunità che praticano tali mutilazioni sessuali, perché non vedo per quale motivi debbano farlo, se non per quelli che ho citato, assieme ad altri colleghi.

Non mi sembra accettabile, dal punto di vista etnico, culturale ed anche e politico, che il mio emendamento 2.57 non venga approvato per un capriccio manifestato da chi siede in un determinato Ministero. Pertanto, insisto per la votazione del mio emendamento 2.57 ed auspico che venga approvato dall'Assemblea, soprattutto per dare un maggiore lustro all'intera Camera dei deputati (Applausi di deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, intervengo per illustrare le motivazioni alla base di un voto contrario all'emendamento in esame.

Noi stiamo definendo un provvedimento che, per un verso, reprime sul piano penale precisi comportamenti, che contrastano non solo con la legislazione vigente, ma anche, come è stato già sostenuto, con i diritti umani delle donne.

Pertanto, stiamo mettendo in atto una serie di azioni preventive e di contrasto che hanno sicuramente il valore di sollecitare cambiamenti dei modelli culturali; tuttavia, ritengo sarebbe molto pericoloso che una legge, qualsiasi essa sia, si ponesse l'obiettivo di perseguire motivazioni culturali, su qualsiasi base (puramente di costume, tecnica, religiosa e via dicendo). Quando parliamo di motivazioni, infatti, stiamo trattando sostanzialmente di qualcosa che si trova nella psicologia individuale, oppure negli atteggiamenti collettivi: ciò significherebbe che ci stiamo comportando come una tribù che giudica un'altra tribù.

Non è questo l'atteggiamento più corretto. Infatti, proprio chi si riconosce in un quadro di civiltà istituzionale definito dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e che, dunque, pone al centro del suo interesse la persona, non ha bisogno di riferirsi a motivazioni collettive o individuali  di queste pratiche, poiché non si sa bene quali ambiti si vada a toccare e si potrebbe finire anche per discriminare rispetto alle differenze culturali.

Quando, qualche mezzo secolo fa, e quindi ... Vorrei poter parlare...!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lì intorno al banco del Comitato dei diciotto...!

FRANCA BIMBI. Ricordo quando, almeno fino a circa mezzo secolo fa, si chiedeva alle donne, dopo avere partorito, di recarsi in chiesa. È ovvio che, crescendo, le donne più giovani (e la chiesa stessa) non hanno più accettato le motivazioni culturali di questo gesto, ma il cambiamento è avvenuto spontaneamente anche per l'insistenza della società.

Con questa legge noi esercitiamo una pressione sufficiente dal piano penale al piano delle azioni anche culturali, ma non imputiamo le motivazioni né individuali né collettive, perché vorrebbe dire perseguitare l'animo umano: umano perché delle donne e degli uomini! Chiedo quindi all'onorevole Conti di riconsiderare questo punto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giulio Conti 2.57, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 374

Votanti 370

Astenuti 4

Maggioranza 186

Hanno votato 96

Hanno votato no 274).

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Giudice 2.250 accettano la riformulazione proposta dal relatore della XII Commissione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 2.250, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 378

Votanti 377

Astenuti 1

Maggioranza 189

Hanno votato 372

Hanno votato no 5).

 

Avverto che l'emendamento 2.10 delle Commissioni e l'emendamento Battaglia 2.60 sono assorbiti dalla precedente votazione, mentre l'emendamento Bimbi 2.41 risulta precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Battaglia 2.61.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, questo emendamento, come altri che si susseguono, è volto ad inserire scadenze cronologiche in questa proposta di legge. Sono abituata a pensare che quando si vuol fare sul serio, intendendo affrontare una piaga come quella delle mutilazioni genitali femminili con la necessaria incisività ed efficacia, occorre darsi delle scadenze cronologiche, soprattutto quando si tratta di un testo di legge che vede il coinvolgimento di tanti soggetti che devono coordinarsi fra loro e che ad un certo punto hanno bisogno di convergere su programmi comuni.

Con questo emendamento noi cerchiamo di inserire il termine «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», che ci sembra ragionevole, per dar vita a quegli impegni di predisposizione di campagne di prevenzione e di iniziative necessarie ad estirpare le pratiche. Al tempo stesso, il termine corrisponde ad una scadenza alla quale  anche noi, come opposizione che ha contribuito al lavoro di questa legge, possiamo ancorarci per verificare la sua effettiva attuazione.

Faccio notare, tra l'altro, dal punto di vista della coerenza formale del testo che, al successivo articolo 3, laddove si parla di formazione del personale sanitario, grazie ad un nostro emendamento in Commissione è stato inserito un altro termine di scadenza: la formazione del personale sanitario avverrà attraverso linee guida emanate dal Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per ancorare ad una maggiore concretezza questo provvedimento, anche nell'articolo 2, altrettanto importante ai fini della prevenzione e del dialogo interculturale necessario affinché la legge abbia il risultato che tutti speriamo, sollecito l'assunzione di un impegno con una precisa scadenza temporale, entro quattro mesi, che dovrebbe rappresentare il traguardo per tutti i soggetti interessati, entro la quale si predisporranno le campagne informative.

PRESIDENTE. Anche a nome dell'Assemblea, rivolgo un saluto a Joseph Sciame, presidente della Sons of Italy Foundation (Applausi).

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Battaglia 2.61, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 374

Votanti 372

Astenuti 2

Maggioranza 187

Hanno votato 162

Hanno votato no 210).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bimbi 2.42.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, nel ribadire il contenuto del precedente intervento della collega Magnolfi, faccio notare - ma lo abbiamo precisato più volte nel corso della discussione - che questo provvedimento trae origine da un'urgenza: queste pratiche non arrivano oggi negli ospedali del nostro paese e sono radicate in particolari gruppi.

Abbiamo anche precisato che il lavoro di prevenzione costituisce una precondizione per il successo del lavoro sul piano sanitario. È per tale motivo che vogliamo attribuire al Dipartimento per le pari opportunità ed a tutti i ministeri con esso coordinati la possibilità di disporre di strumenti concreti. Non è facile rispondere sul piano sanitario: è necessario che i casi arrivino all'ospedale e che i medici siano adeguatamente preparati ad affrontarli.

Insomma, pensiamo che l'aspetto preventivo e le campagne informative abbiano la stessa urgenza degli interventi sugli altri piani, compreso quello sanitario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bimbi 2.42, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 373

Votanti 372

Astenuti 1

Maggioranza 187

Hanno votato 160

Hanno votato no 212).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 2.252, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 383

Votanti 382

Astenuti 1

Maggioranza 192

Hanno votato 376

Hanno votato no 6).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Giudice 2.252, risultano preclusi i successivi emendamenti Lucidi 2.71 e Valpiana 2.26.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 2.251, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 382

Votanti 379

Astenuti 3

Maggioranza 190

Hanno votato 375

Hanno votato no 4).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Giudice 2.251, risultano preclusi i successivi emendamenti Valpiana 2.14, Battaglia 2.64, Magnolfi 2.63, Finocchiaro 2.62 e Bimbi 2.43.

Onorevole Giudice, accetta l'invito a ritirare il suo emendamento 2.253?

GASPARE GIUDICE. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Valpiana 2.58.

Chiedo all'onorevole Valpiana se intenda accedere all'invito al ritiro.

TIZIANA VALPIANA. No, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, questo emendamento è estremamente importante.

Sappiamo quanto specifico e drammatico sia, per le donne che hanno subito mutilazioni genitali, il momento del parto. Queste donne non possono arrivare nelle nostre strutture sanitarie senza essere state adeguatamente preparate (lo saranno ben presto, mi auguro): la loro preparazione non può essere analoga a quella di altre donne che si avvicinano al parto in condizioni fisiche diverse o, comunque, più normali.

Ovviamente, l'assistenza sarà offerta dai consultori familiari a seguito della segnalazione di siffatti problemi da parte delle interessate. Ad ogni modo, in ogni struttura in cui sono stati condotti studi ed analisi, dovunque è stata prestata attenzione al tema, il personale sanitario dei centri nascita, dei reparti di ostetricia, ha rilevato difficoltà nell'assistere al parto quelle donne che hanno subito mutilazioni genitali.

Credo sia assolutamente necessario che almeno nei consultori familiari pubblici siano previste apposite attività di informazione e di assistenza personale e diretta per le gestanti che abbiano subito mutilazioni genitali, finalizzate al migliore espletamento del parto e alla riabilitazione dopo il parto. Il parto rappresenta un momento particolarmente importante, in seguito al quale possono essere necessari riabilitazione e interventi di chirurgia plastica. Le donne possono essere aiutate nella fase di riabilitazione. Non riesco a comprendere, quindi, la ragione dell'invito al ritiro rivolto dal Governo, poiché credo che l'avvicinamento al consultorio o alle altre strutture del Servizio sanitario nazionale costituisca un momento fondamentale, il primo contatto con l'ambiente sanitario nel quale queste donne possono iniziare l'attività di recupero, non solo fisico, ma anche sociale.

Non accedo pertanto all'invito al ritiro del mio emendamento e chiedo a tutti i colleghi di esprimere su di esso un voto  favorevole, perché considero particolarmente importante che le attività informative e assistenziali dei consultori vengano esplicitamente previste.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, credo che le colleghe abbiano fatto bene a non accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento in esame. Per noi rappresenta un punto centrale che svela alcune incongruenze (direi ipocrisie) di questo provvedimento. Viene citato il reato, ma non i soggetti responsabili (l'onorevole Magnolfi lo aveva già dichiarato precedentemente); addirittura non vengono nominate le donne immigrate.

L'emendamento in esame è fondamentale. Infatti il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di esaminare un provvedimento concernente la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, senza utilizzarlo ideologicamente per sbandierare la lotta contro questi odiosi rituali, che aiuti realmente le donne, che dia garanzie rispetto alla loro sessualità e che le aiuti nei difficilissimi percorsi di prevenzione. Credo dunque che l'informazione e l'assistenza alle gestanti che abbiano subito mutilazioni genitali sia una delle questioni centrali. La vostra ipocrisia vi induce a ritenere che prevedere un'attività informativa ed assistenziale da parte delle strutture sanitarie nei confronti delle gestanti mutilate significhi, in subordine, accettare l'esistenza delle mutilazioni genitali femminili. Questa è l'ipocrisia! Garantire l'eguaglianza di diritti alle donne e alle bambine, quindi il diritto alla sessualità, significa dare garanzie alle donne mutilate che, come le donne italiane, devono ricevere assistenza nel momento del parto. Vi è anche il diritto di questi bambini che devono nascere sani. Infatti, sappiamo quanto sia complicato, difficile e pericoloso nascere a seguito delle pratiche di mutilazione.

Chiedo quindi al relatore e al Governo di compiere un ulteriore approfondimento dell'emendamento in esame in vista di una sua approvazione, per dimostrare l'intenzione di elaborare un provvedimento volto ad aiutare queste donne e non solo a giudicarle.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, credo che la riflessione che le colleghe hanno avviato su questo emendamento, che in tanta parte riproduce quello seguente da noi presentato, sia estremamente doverosa.

Il parere contrario espresso, francamente, non mi pare giustificato nel momento in cui la gravidanza è spesso la principale (e talvolta l'unica) occasione in cui le donne mutilate entrano in contatto con il Servizio sanitario nazionale. La tutela del diritto ad una procreazione sicura, dei diritti dei bambini che devono nascere e la straordinaria possibilità di incontrare queste donne e di operare attivamente affinché la mutilazione sessuale subita non interferisca con la loro gravidanza, con il parto e con la successiva funzionalità del loro apparato sessuale e riproduttivo, mi sembrano un'occasione molto importante. Espungere questa parte dal testo, francamente, non è comprensibile.

Insisto con i colleghi, perché riflettano su questo punto. Vorrei richiamare, tra l'altro, l'esperienza che viene fatta ogni giorno, a fronte dell'aumento dell'immigrazione e, quindi, del tipo di patologie connesse al parto delle donne mutilate, che si presenta con sempre maggiore frequenza nei pronto soccorso ostetrici e nei reparti di ostetricia dei nostri ospedali. Vorrei richiamare queste esperienze, la difficoltà spesso incontrata dai nostri medici, ma anche la sempre maggiore possibilità di incidere positivamente in occasione del parto sulla mutilazione sessuale e sulle sue complicanze.

Invito quindi il relatore e le Commissioni a ripensare al parere negativo espresso sugli emendamenti Valpiana 2.58 e Bolognesi 2.65.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, è rimasta a disposizione del mio gruppo veramente una manciata di minuti, per cui non posso approfondire le ragioni per le quali chiedo di sottoscrivere l'emendamento che stiamo per votare. Si tratta peraltro delle stesse ragioni espresse in maniera esauriente e anche molto dettagliata dalle colleghe che mi hanno preceduto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, anch'io mi richiamo agli interventi delle colleghe che mi hanno preceduto nel dichiarare di voler sottoscrivere questo emendamento, perché esso, tra l'altro, tiene conto di ciò che succede normalmente. Molte donne possono rivolgersi ai consultori familiari e, quindi, il problema non è solo quello di intervenire offrendo dei corsi di formazione ed informazione, ma è quello di offrire un punto di accoglienza ad una donna che si avvicina al parto in una situazione delicata e difficile da moltissimi punti di vista: non solo dal punto di vista della gestione sanitaria del parto, ma anche dal punto di vista del rapporto con donne, operatori e operatrici sanitarie di altra cultura.

Questo è un momento importante per confrontare gli atteggiamenti che, come sostenuto in questo emendamento, devono essere di accoglienza e di rispetto anche verso le culture di cui queste donne sono portatrici (Commenti del deputato Giulio Conti).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giulio Conti. Ne ha facoltà.

GIULIO CONTI. Signor Presidente, non è per fare polemica, ma sono contrario all'emendamento in esame per due motivi sostanziali. A parte il riconoscimento postumo dell'onorevole Bimbi, che ha parlato addirittura di rapporto culturale e di motivi culturali per cui queste donne si trovano nelle condizioni che conosciamo, ammettendo chiaramente la validità della proposta emendativa nei confronti della quale ha votato contro poco fa (intervenendo ad alta voce contro di me), vorrei richiamarmi a due condizioni pratiche rinvenibili nell'emendamento.

L'attività informativa, all'interno dei consultori, sarebbe finalizzata - prego i colleghi di leggere - al migliore espletamento del parto. Ora, al momento del parto, quindi dopo tutta la pratica infibulatoria che hanno subito, dopo anni di torture, che hanno spesso anche comportato delle malattie, che senso ha, nel consultorio, spiegare a queste poveracce che se conoscono ciò che hanno subito partoriranno meglio? Ritengo che questa sia una forzatura culturale che non ha alcun senso, soprattutto nella pratica medico-chirurgica, così come non ha alcun senso che questa materia venga affidata al dipartimento delle pari opportunità anziché al dipartimento della salute.

Fatto questo paragone più che pertinente - mi auguro poi che al Senato venga modificata tutta questa parte del provvedimento -, ritengo che la donna infibulata non partorirà mai meglio e con più facilità se sarà informata sulla sorte che le è toccata, anche perché meglio di lei chi la conosce?

Vorrei andare avanti con il discorso, anche in merito all'emendamento Bolognesi 2.65. Questa pratica è una cosa vera, realistica, così com'è stata descritta nei testi di legge presentati.

Non è una pratica riferibile - come si vuole sottendere, con tutta questa serie di emendamenti appositamente presentati -, onorevoli relatori, per dire che è sufficiente una punturina nel pertugio vaginale perché il problema sia risolto. Non è così! Perché anche ciò ha un altro significato profondo, è una pratica che un medico somalo di Firenze voleva portare a nostra conoscenza ed attuare in sostituzione di una pratica comunque tribale che rimarrà,  finché non supereremo alcuni problemi, di natura etnica e culturale (come ha detto, poc'anzi, l'onorevole Bimbi). Questo è il discorso. Il provvedimento è nato per prevenire chi attua tali pratiche, le porta avanti e le propaganda, proprio per motivi etnico-culturali. Questo è il discorso, che mi auguro qualcuno comprenda, perché non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor presidente, voglio fare una piccola precisazione. Se la collega Cossutta ha usato il termine «ipocriti» secondo quanto previsto dal vocabolario dell'Accademia della crusca, passi pure. Se per «ipocriti», invece, intende ignoranti, non lo possiamo accettare!

PRESIDENTE. Sono due concetti assolutamente diversi!

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Nel provvedimento, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 si dice espressamente «programmare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza finalizzati ad una corretta preparazione al parto». Ora, tali corsi di formazione e informazione già si svolgono in Italia: sarebbe stato, perfino, superfluo. Noi abbiamo voluto specificarlo nel testo perché secondo noi implica tutto ciò che è stato detto. Pertanto, gli emendamenti sono assolutamente sovrapponibili a ciò che intende dire la legge. Perciò, invitiamo a votare contro l'emendamento della collega Valpiana.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 2.58, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 376

Votanti 374

Astenuti 2

Maggioranza 188

Hanno votato 166

Hanno votato no 208).

Passiamo all'emendamento Bolognesi 2.65.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, noi non intendiamo ritirare questo emendamento, per tutti i motivi che già le colleghe intervenute hanno espresso ed anche per alcuni motivi ulteriori. Il nostro emendamento è volto ad aiutare le donne che hanno subito le pratiche di mutilazione genitale femminile ad affrontare un parto naturale, che è un concetto che credo stia molto a cuore a numerosi colleghi in quest'aula, così come abbiamo sentito in precedenti interventi e che potrebbe essere affrontato correttamente, attraverso i corsi di informazione.

Ha, poi, ragione il collega Conti, quando dice che la collocazione nell'articolo 2 della lettera c), facendo dipendere dal Dipartimento delle pari opportunità tali corsi, appare effettivamente improprio o poco coerente con le funzioni e con le competenze del Dipartimento stesso. Meglio sarebbe, a nostro parere (e vi è un emendamento successivo in tal senso) inserirla nell'articolo 3, laddove si parla di attività di informazione e di formazione a livello sanitario.

Ciò detto, ultimo punto del nostro emendamento per il quale insistiamo per la votazione è la locuzione «con continuità».

Onorevoli colleghi, in precedenza sono intervenuta sul problema dei tempi, sulla determinazione di scadenze cronologiche all'interno di questo provvedimento che diano certezza agli impegni che si assumono. Non corriamo solo il rischio di indeterminatezza - che, su un tema come questo, su cui tutti i colleghi hanno riconosciuto esistere anche un'urgenza, è di per sé grave - ma anche quello dell'episodicità. Le campagne informative, cioè, potrebbero essere realizzate una tantum, magari a seguito della sensibilizzazione che si avrà quando sarà approvato il provvedimento, perché l'opinione pubblica è particolarmente attenta ai risultati di questa proposta di legge; e poi non se ne parli più! In altri termini, rientrerebbero tra quelle iniziative che si archiviano nelle buone intenzioni e che, realizzate una volta, non vengono più ripetute. Naturalmente, quando si parla di corsi di preparazione al parto - che giustamente, come diceva prima il collega Di Virgilio, dovrebbero riguardare in via ordinaria tutte le cittadine che si apprestano a partorire nel nostro paese - non si può in alcun modo pensare che queste particolari iniziative rivolte alle donne immigrate avvengano una volta per tutte, nella fase immediatamente successiva all'approvazione della legge, e poi entrino in un cono d'ombra per non ripetersi più.

Ecco perché ha senso mantenere questo emendamento ed ha senso parlare di una programmazione continuativa. Peraltro, nei nostri successivi emendamenti, si propongono iniziative che ricorrono una volta l'anno o più raramente, ma comunque con continuità, proprio per evitare il rischio che vi sia un'attenzione episodica all'organizzazione delle stesse e che poi il tutto si perda nella disattenzione generale, rimanendo di questa legge solo l'aspetto repressivo.

Ecco il motivo per il quale manteniamo il nostro emendamento ed invitiamo l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giulio Conti. Ne ha facoltà.

GIULIO CONTI. Signor Presidente, vorrei motivare il voto contrario di Alleanza nazionale sull'emendamento Bolognesi 2.65. L'idea che con la parola si riesca a facilitare il parto naturale per una donna che ha subìto l'infibulazione mi pare un controsenso medico-chirurgico. Innanzitutto, l'infibulazione toglie elasticità agli organi genitali femminili, provoca gravi conseguenze di natura mestruale prima e di natura post partum dopo e provoca gravi disturbi nella contrazione dell'utero durante il parto.

A parte le considerazioni che ho svolto in precedenza, ritengo che aiutare ad affrontare meglio il parto con le chiacchiere non serva a niente, se non ad introdurre in questo provvedimento un ulteriore aspetto sociologico concernente le modalità per affrontare un fatto drammatico.

Ritengo che tale soluzione non sia idonea a risolvere il problema. Anzi, reputo che, mentre in Italia si fa un abuso dei parti aiutati con il taglio cesareo (in alcune zone tale ricorso è veramente scandaloso, essendovi troppi interessi da parte di certi medici poco seri), per una donna infibulata il parto debba essere aiutato con il taglio cesareo, con l'anestesia o con terapie di altra natura. Ve ne sono tante per aiutare il parto, oltre alla preparazione orale e «vocale». Vi sono tante terapie di natura tecnica, di natura altamente tecnologica e di natura farmacologica.

Allora, ritengo che occorra fare questo discorso e non, ancora una volta, ricadere nella demagogia del parto comunque naturale, anche per chi in quelle condizioni di natura fisiologica e medico chirurgica, nel caso in cui il parto avvenga naturalmente, soffrirà dieci volte di più.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bolognesi 2.65, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 367

Votanti 366

Astenuti 1

Maggioranza 184

Hanno votato 163

Hanno votato no 203).

Passiamo all'emendamento Bimbi 2.46. Chiedo all'onorevole Bimbi se acceda all'invito al ritiro formulato dai relatori.

FRANCA BIMBI. No, Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, vorrei dire all'onorevole dottor Conti che, è vero che il problema non si cura con le chiacchiere, ma la parola fa parte della cura. Per questo motivo, riteniamo che la parola, che viene anche dalla propria cultura, sia estremamente importante in questo frangente. Riteniamo anche che non si debba a priori decidere in questo testo di legge quale sia il tipo di intervento necessario, perché non tutte le incisioni e le infibulazioni sono della stessa tipologia.

Per questo motivo, i nostri emendamenti sostanzialmente allargano le modalità di intervento e di sostegno non solo, giustamente, a queste donne. Vogliamo ospedali, consultori e centri nascita accoglienti per tutte le donne, che lascino dunque spazio all'esperienza non solo della sofferenza, ma anche dei propri sentimenti.

Il parto, e dunque il momento della nascita, rappresenta per eccellenza, per la donna, il momento nel quale si esprimono allo stesso tempo il corpo, la psiche e l'intera integrità della persona. Con i miei emendamenti 2.46 e 2.45 abbiamo cercato di sostenere e di dare, un certo senso, un contesto di successo alle azioni informative previste dall'articolo 2.

È giusto che queste donne, che partoriscono sicuramente in condizioni più difficili di altre appartenenti agli stessi gruppi culturali e delle donne autoctone, abbiano vicino anche donne della stessa cultura. Dico questo senza entrare in alcun modo nelle motivazioni culturali relative a quanto è accaduto loro, per volontà delle stesse o, più spesso, senza la loro volontà.

Vogliamo anche che le organizzazioni non governative attive nelle campagne volte a contrastare le mutilazioni genitali femminili possano collaborare ai corsi relativi al parto e che vi sia personale opportunamente preparato, non soltanto sul piano tecnico, ma anche sotto il profilo della capacità di curare con le parole. Pertanto, nell'emendamento 2.45 abbiamo proposto di introdurre l'espressione «mediatrici culturali» perché riteniamo che non sia sempre così semplice, nell'ambito di questi interventi, che vi sia qualcuno realmente in grado di dire una parola che faccia da «ponte» fra l'esperienza negativa dell'intervento, che può essere difficile, e quella positiva di mettere al mondo un figlio.

Pertanto, abbiamo predisposto una serie di emendamenti che disegnano un percorso di successo per questo tipo di iniziative, con un approfondimento anche sotto il profilo tecnico e considerando anche la cura attraverso l'espressione della parola e il dialogo fra culture, senza voler giudicare le motivazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo sottoscrivere, unitamente all'onorevole Valpiana, l'emendamento in esame ed illustrare alcuni argomenti che appaiono piuttosto ostici da comprendere da parte dei colleghi della maggioranza.

In primo luogo, vorrei chiarire che vi è una differenza fra il migliore espletamento del parto e la riabilitazione dopo il parto, come si evince dall'emendamento in esame, in quanto il parto naturale è reso forse più difficile, o addirittura impossibile,  a causa delle mutilazioni subite dalle donne. Si tratta di prospettive e di contenuti diversi.

Il problema è rappresentato dal punto di partenza; il discorso che ha svolto l'onorevole Conti svela in realtà cosa vi sia dietro il testo unificato in esame. Sostanzialmente, vi è un intento, che si manifesta continuamente, di carattere repressivo; la costruzione di luoghi di mediazione, di incontro costituisce un elemento di agevolazione per chi soffre di queste mutilazioni e per chi si trova ad affrontarne le conseguenze in luoghi remoti rispetto alle sue comunità. Ciò aggiunge, infatti, sofferenza e disagi.

Mi sembra pertanto estremamente importante l'emendamento presentato dalla collega Bindi, con il quale si pone in risalto l'opportunità e la necessità, a mio parere, di collegamenti diretti con le associazioni di donne immigrate e con quelle impegnate da tempo sul tema delle mutilazioni genitali. Il coinvolgimento di tali associazioni a me sembra la strada maestra.

Vorrei ricordare un aspetto abbastanza significativo del modo in cui è stata affrontata la materia e si è addivenuti alla stesura dell'articolato. Sostanzialmente, si è ignorato nel modo più assoluto che esiste anche nel nostro paese un percorso di elaborazione, di esperienza, di riflessione fatto da donne immigrate insieme ad associazioni femminili italiane. Esiste una rete di donne provenienti dai paesi dove sono in auge tali pratiche che hanno un punto di vista molto avanzato: hanno attraversato un processo di emancipazione femminile, partendo da una condizione particolarmente aberrante dal punto di vista della dignità e del diritto all'inviolabilità del corpo delle donne, e sono giunte ad elaborare una critica radicale di tali pratiche tribali. Di conseguenza, tali donne, le loro associazioni, la loro esperienza, la loro capacità di dialogo con le altre donne dei loro paesi rappresentano una risorsa insostituibile per chi voglia effettivamente costruire, attraverso il contrasto di tali pratiche, un più avanzato terreno di confronto e di scambio tra noi e le altre.

Dunque, sostengo l'emendamento in esame perché ritengo che apra una finestra su problematiche assolutamente essenziali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, vorrei riprendere la mia interlocuzione con l'onorevole Di Virgilio. Come dicevo precedentemente, vi è un velo di ipocrisia. Alla lettera c) dell'articolo 2 si stabilisce di: «programmare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza finalizzati ad una corretta preparazione al parto». L'ipocrisia sta nel fatto che ciò è previsto, ma le modalità non sono ininfluenti rispetto al successo o all'insuccesso di tali finalità. Se prevediamo corsi di informazione per le donne infibulate che devono partorire, dobbiamo prevedere innanzitutto che tale informazione arrivi alle donne. Se le donne non accedono a tale informazione, tutto è inutile. Come sanno soprattutto le donne, quello della nascita è un momento molto privato ed all'interno di tali comunità è legato anche ad una condizione di condivisione con altre donne. Tali donne non accederanno all'informazione, pur preziosissima e validissima, ma astratta.

Dunque, non è essenziale solo identificare l'obiettivo, ma anche occuparsi della modalità di attuazione di tali programmi. Per fare ciò, bisogna non prevedere il principio astratto, ma mettere al centro della nostra opera le donne, i soggetti in carne ed ossa, le loro modalità di relazione, le loro condizioni concrete, il loro approccio culturale, le loro abitudini. Credo sia necessario un approccio completamente diverso. Dunque, ribadisco che vi è ipocrisia ed inefficacia in dichiarazioni, pur importanti, ma che restano ideologiche.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bimbi 2.46, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 335

Votanti 334

Astenuti 1

Maggioranza 168

Hanno votato 140

Hanno votato no 194).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bimbi 2.45, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 349

Votanti 348

Astenuti 1

Maggioranza 175

Hanno votato 143

Hanno votato no 205).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bimbi 2.44, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 346

Votanti 345

Astenuti 1

Maggioranza 173

Hanno votato 142

Hanno votato no 203).

Passiamo all'emendamento Labate 2.66.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, intervengo per ritirare l'emendamento in esame e preannunciare che accetteremo la riformulazione proposta dal relatore per la XII Commissione del successivo emendamento Capitelli 2.67.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Capitelli 2.67.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, vorrei rileggere la mia proposta di riformulazione dell'emendamento in oggetto, perché c'è stata da parte mia qualche confusione. La riformulazione è quindi la seguente: «promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Capitelli 2.67 se accolgano la riformulazione proposta dal relatore per la XII Commissione.

PIERA CAPITELLI. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERA CAPITELLI. La prassi ormai consolidata di introdurre, attraverso l'educazione e la scuola, contenuti culturali di carattere innovativo è particolarmente importante, perché si tratta di fatti culturali che si divulgano attraverso l'educazione, e quindi la scuola. È importante che questo emendamento sia approvato, anche riformulato, perché non sempre ci si ricorda che per l'efficacia delle iniziative di carattere culturale che passano attraverso la scuola, è importante la formazione in servizio, nonché una formazione specifica dei docenti. Per questo abbiamo voluto collocare la questione proprio in questo contesto.

La riformulazione proposta dal relatore amplia tale contesto, perché attribuisce valore formativo a quell'azione di educazione alla genitorialità, che gli insegnanti e i formatori dovrebbero sempre effettuare e che in questo caso è tanto più importante perché affronta un aspetto (appunto di educazione alla genitorialità) molto particolare, dal momento che riguarda la contraddizione vissuta dai genitori tra l'obiettivo di un'educazione sanitaria e le proprie tradizioni. Direi, pertanto, che è una riformulazione ottima, proprio perché ha introdotto questo significato profondo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Capitelli 2.67, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 368

Votanti 359

Astenuti 9

Maggioranza 180

Hanno votato 355

Hanno votato no 4).

Avverto che sono precluse le successive proposte emendative da Giudice 2.254 a Bimbi 2.49.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Giudice 2.255.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Chiedo al relatore di spiegarmi la motivazione del parere favorevole espresso su questo emendamento, dal momento che la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 stabilisce testualmente di destinare le campagne di educazione e di prevenzione, in particolare, agli adolescenti, ai profughi, agli uomini e alle donne delle comunità interessate. Mi chiedo allora perché si intenda eliminare tale lettera. Forse perché non servono campagne di educazione? O, forse, perché non ci sono risorse finanziarie? Dato che anche questo sarà un tema da affrontare successivamente, visto che non ponete date e non stanziate risorse; una questione sempre più di intenti?

Se le campagne di educazione e di prevenzione non devono essere indirizzate alle donne e agli uomini delle comunità, non si capisce bene a chi devono rivolgersi. Vorrei capire, quindi, perché ci si esprime contro tali campagne informative.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 2.255, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 354

Votanti 348

Astenuti 6

Maggioranza 175

Hanno votato 269

Hanno votato no 79).

Avverto che risultano precluse le successive proposte emendative fino all'emendamento Bimbi 2.54.

Onorevole Giudice, accetta l'invito a ritirare il suo emendamento 2.256?

GASPARE GIUDICE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bimbi 2.55.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, intervengo per chiedere di sottoscrivere l'emendamento in esame e per sottolineare una stranezza di questo dibattito: stanno intervenendo solo colleghe donne. In realtà, la questione che stiamo affrontando è di grande rilevanza civile: parte da un'ispirazione giusta, anche se alcuni peggioramenti che si stanno introducendo credo che facciano cambiare disegno ad un provvedimento che, invece, merita di essere migliorato.

Sappiamo che vi è un'enorme ignoranza della questione trattata non solo nell'opinione pubblica, ma anche in questo Parlamento. Mi chiedo quanti colleghi si rendano effettivamente conto della gravità di questa pratica, della sofferenza che provoca nelle persone a cui viene praticata e della delicatezza del problema sotto il profilo del rapporto fra la nostra ed altre culture. Con riferimento a tale aspetto, è ovvio che si mostri una certa presunzione di superiorità culturale (in questo caso, a mio avviso, vi sono elementi di giustificazione). Proprio per la delicatezza della questione affrontata, questa presunzione di superiorità culturale ovvero di un'evoluzione che ci fa apparire più attenti ai diritti delle donne, nonché ad altri diritti esistenti, richiede, da parte nostra, un grande esercizio di delicatezza.

Per tale motivo, il fatto che siano stati respinti vari emendamenti, in particolare quello teso a sopprimere la lettera e), comma 1, dell'articolo 2 del provvedimento in esame, tutti volti, in qualche modo, a coinvolgere le comunità degli immigrati, le associazioni delle donne e le strutture che operano con questi soggetti nel lavoro di educazione e prevenzione, mi pare che cambia il disegno del provvedimento in esame.

Invito pertanto caldamente i colleghi, non solo dell'opposizione, ma anche della maggioranza, a valutare positivamente questo emendamento, perché, con riferimento a tale questione, non è possibile agire con la spada fiammeggiante di chi è in possesso di una verità sicuramente accettata dagli altri. È necessario, invece, porre in essere anche un'azione educativa, che favorisca l'incontro, il colloquio e il coinvolgimento. Mi pare che l'emendamento in esame, come altri, vada in questa direzione.

Quella che stiamo affrontando è una grande discussione civile con riferimento alla quale un paese può capire la direzione verso cui procedere, ponendo in essere una politica che includa anche coloro che giungono nel nostro paese e che non sia costruita solo su regole rigide, che non vengono spesso comprese (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento in esame, si capisce, a mio avviso, la differenza di approccio al problema tra l'opposizione e la maggioranza. Noi intendiamo combattere questa pratica odiosa contro la sessualità delle donne, che coinvolge troppo spesso le bambine, ma lo strumento che proponiamo per eradicare tale fenomeno - questo è il verbo che voi usate - è l'informazione e la prevenzione; voi invece scegliete un approccio di tipo repressivo.

Noi insistiamo sull'informazione e sulla prevenzione, e, abbiamo presentato alcuni emendamenti che consentono di capire il motivo per cui tale questione è per noi centrale. A mio avviso, occorre fare un po' di chiarezza. Non è un caso che noi, per  sottolineare la centralità dell'informazione e della prevenzione, avevamo introdotto il ruolo del consultorio. Anche in questo caso, parliamo di esperienze pilota, di consulte territoriali con le associazioni delle donne. Lo facciamo perché il consultorio, per come è nato, per quello che rappresenta, per l'esperienza raccolta, è, per antonomasia, il servizio di prevenzione di eccellenza più sperimentato, che dà i migliori risultati e sul quale vi è un migliore monitoraggio. Il consultorio interviene con alcuni programmi nei confronti non della popolazione che fruisce del servizio, ma soprattutto di quella che non ne fruisce.

La prevenzione non si fa attraverso un'attività di tipo ambulatoriale, ma con progetti mirati di attivazione dell'informazione proprio dove si trovano quelle fette di popolazione a rischio che non accedono ai servizi. Quindi, per garantire la centralità della prevenzione e affinché essa non sia una parola vuota e di propaganda, occorre credere nella prevenzione, costruendo gli strumenti giusti per assicurare servizi in tal senso.

L'emendamento in esame è centrale: non possiamo prevenire il fenomeno soltanto intervenendo sulle scuole, in quanto è nei consultori che occorre riportare la centralità della nostra azione. Dunque, occorre potenziare i consultori e non, come state facendo voi, chiuderli oppure non prevedere in quelli esistenti la presenza di un équipe multidisciplinare, di uno psicologo, di un ginecologo, trasformandoli in ambulatori.

L'emendamento in esame è chiarissimo: occorre la presenza e il coinvolgimento delle associazioni femminili, comprese quelle delle donne immigrate, in quanto senza tale coinvolgimento la prevenzione, l'attivazione della comunicazione rimarranno purtroppo parole vuote.

Chiedo, dunque, al Governo e alle Commissioni di riconsiderare il parere espresso sulla proposta emendativa in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bimbi 2.55, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 365

Votanti 361

Astenuti 4

Maggioranza 181

Hanno votato 150

Hanno votato no 211).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 2.68.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, la vera sfida che individuiamo dietro questo provvedimento e per la quale, purtroppo, non esistono scorciatoie è quella dell'integrazione culturale e sociale che, a nostro avviso, si gioca per lo più a livello locale, anche attraverso lo scambio di esperienze e la divulgazione di modelli di successo e di buone pratiche. Questo è il metodo proveniente dall'Unione europea, che sta producendo buoni frutti anche a livello nazionale, oltre che internazionale.

Attraverso il provvedimento in esame - lo abbiamo affermato più volte - non abbiamo l'urgenza di fornire una risposta di tipo penale o repressivo, in quanto non è questo che manca. La risposta penale o repressiva è già disponibile, in quanto in Italia le mutilazioni genitali femminili costituiscono già reato.

Ciò che veramente manca e rende importante ed anche innovativo il testo è un modello di intervento culturale e sanitario che veda il coinvolgimento di tutti gli attori più importanti, con un continuo scambio di informazioni e di esperienze tra il livello centrale, le regioni, le organizzazioni  territoriali e tutte le migliori esperienze esistenti in questo campo. Tutto ciò, naturalmente, con il coinvolgimento anche delle associazioni di donne immigrate.

Non si parte da zero; infatti, da oltre vent'anni, anche nei paesi occidentali, vi è un crescente numero di organizzazioni che lavorano con successo per prevenire ed abolire le mutilazioni genitali femminili, con il sostegno di organizzazioni internazionali come l'UNICEF, l'Organizzazione mondiale della sanità e la Commissione europea.

Anch'io voglio ricordare, fra le pioniere in questo campo, l'AIDOS, che ha realizzato la prima campagna contro le mutilazioni genitali femminili in Somalia a partire dal 1985 e che, quest'anno, ha coordinato la campagna internazionale «Stop FGM». Dunque, la vera sfida è la seguente: l'individuazione, attraverso il testo in esame, di un metodo e di un modello di integrazione, che si gioca a livello locale e territoriale e attraverso una prassi di partecipazione e di coinvolgimento di tutte le realtà portatrici di esperienze in tal senso. E proprio questo è il significato che sta alla base del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento Magnolfi 2.68, che ritengo sia particolarmente importante, nonché ribadire il ruolo delle associazioni delle donne immigrate e delle associazioni che da anni si occupano di questi temi.

Non stiamo scoprendo niente, nel momento in cui affrontiamo questo tema; anzi, credo sia importante sottolineare che le mutilazioni genitali femminili costituiscono già reato in Italia. Sotto questo aspetto, non vi è bisogno di una legge, ma di una normativa che sostenga con una rete di servizi sociali, sanitari e culturali la lotta alle mutilazioni genitali femminili.

È importante, quindi, accentuare il coinvolgimento, prendendo esempio dal lavoro svolto dalle associazioni delle donne, in Africa innanzitutto, cioè nei paesi dove tali pratiche mutilanti hanno origine e sono osteggiate da decenni dalle donne locali. In Italia, grazie alle associazioni delle donne immigrate, sono state già attuate delle campagne di informazione e di prevenzione, nonché una serie di servizi che costituiscono un esempio per lo Stato.

Credo che ciò sia fondamentale, così come lo è stato l'apporto fornito in sede di audizione, inizialmente molto osteggiato all'interno della XII Commissione, dalle associazioni delle donne immigrate e dalle altre associazioni che in Italia si occupano del problema. Le osservazioni svolte da tali associazioni hanno portato ad un ribaltamento dell'ottica in cui si inquadrava la normativa in esame.

Credo che il lavoro svolto in questi decenni, concretizzatosi in molti appelli ed attività ormai consolidate, abbia un'importanza fondamentale e che debba essere ulteriormente diffuso in tutto il paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Dispiace che i colleghi delle Commissioni di merito, ad eccezione di quelli rimasti per dovere istituzionale, ovvero il relatore e il presidente della Commissione (cui va forse aggiunto qualche altro collega), non siamo stati presenti in uno dei momenti più interessanti del dibattito sul provvedimento in oggetto. Mi riferisco all'audizione delle associazioni delle donne immigrate e dell'AIDOS, che da decenni ormai si battono in Italia, inizialmente con scarsissimi fondi e poca informazione, per contrastare tali barbare pratiche. Mi rincresce, perché in quell'occasione sono state spiegate con chiarezza quali iniziative fosse opportuno intraprendere e quali invece fosse controproducente mettere in atto.

Il nostro coinvolgimento è stato notevole e ci ha consentito di chiarire quanto fosse fondamentale mantenere fermo, in questo testo, lo spirito di rispetto reciproco: è necessario favorire l'integrazione  socioculturale e fare, al riguardo, tutto quanto è possibile. Occorre anche monitorare le positive iniziative di integrazione socioculturale, non solo quelle diffuse nel nostro paese, ma anche quelle consolidate nei luoghi ove si praticano le mutilazioni.

Ricordo che anche il Ministero per le pari opportunità era dotato di una specifica struttura, che ha prodotto alcuni rapporti e che è stata inspiegabilmente chiusa: auspico che la ministra intenda riprendere in mano le fila della questione, anche in considerazione del fatto che nella legge il ruolo del Ministero viene valorizzato. Dunque, la lettera g) di cui l'emendamento in esame - che chiediamo di sottoscrivere - propone l'introduzione è fondamentale, in quanto riassume quello che dovrebbe essere l'approccio per applicare la legge.

Come ho già osservato nel corso della discussione sulle linee generali, con il lavoro svolto in Commissione, grazie anche alla disponibilità dei relatori, sono state introdotte rilevanti modifiche al provvedimento, con le quali è stata radicalmente modificata l'impostazione repressiva del testo approvato dal Senato.

Raccomando pertanto l'approvazione dell'emendamento in esame, che ha una forte valenza politica e che consente al Ministero per le pari opportunità di svolgere un ruolo fondamentale di prevenzione e coordinamento delle buone pratiche. La contrarietà non può che essere dettata da ragioni relative alla copertura finanziaria: tuttavia, non è preventivato alcun tipo di spesa e si tratta soltanto dell'affermazione di un principio; non si comprende pertanto per quale motivo l'emendamento non debba essere accolto.

L'esito di tali proposte emendative determinerà la scelta tra il voto favorevole e l'astensione per le componenti politiche, come la nostra, che hanno sempre manifestato scetticismo sulla necessità di adottare una legislazione che individuasse una fattispecie specifica di reato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, anche a mio avviso l'emendamento in esame riveste notevole importanza. Le mutilazioni genitali costituiscono certamente una pratica odiosa e insopportabile, ma che è divenuta oggettivamente - occorre infatti saper leggere ed analizzare la realtà - parte di processi identitari legati all'appartenenza comunitaria ed anche alla legittimazione di ruoli sociali, che riguardano soggetti deboli nelle comunità, quali le donne.

Il fenomeno dell'infibulazione e delle mutilazioni rischia oggi di essere schiacciato non su un processo identitario, bensì su un bisogno identitario, e tanto più forte è tale bisogno, tanto più forti sono le pratiche di esclusione e di emarginazione e tanto più inefficaci ed inesistenti le politiche pubbliche di integrazione socio-culturale.

Non è un caso che tale tema - come è stato ricordato da alcuni colleghi - sia stato sollevato proprio dalle associazioni delle donne immigrate, che combattono con noi questa piaga e questa violenza contro il corpo e la sessualità delle donne. Tali associazioni hanno richiamato la nostra attenzione sul fatto che se il messaggio della legge dovesse essere soltanto negativo, e non anche positivo, la diffidenza delle donne immigrate non verrebbe superata ed anzi aumenterebbe, a scapito della stessa efficacia delle norme che intendiamo introdurre.

L'emendamento fa inoltre riferimento ad un punto critico, sul quale si stanno interrogando gli amministratori locali e i legislatori nazionali europei di fronte al fenomeno epocale dell'immigrazione che sta cambiando le nostre società e il nostro modo di vivere.

Qual è esattamente il punto critico? Io credo sia il tema della politica di integrazione socio-sanitaria all'interno del riconoscimento del rispetto delle diversità come elemento costitutivo di un valore che non è solo quello della solidarietà e dell'uguaglianza dei diritti, ma anche quello della reciprocità.

Credo che questo ci debba far interrogare anche circa il limite della cosiddetta laicità dello Stato. Noi crediamo che la laicità sia uno strumento positivo, importantissimo, modernissimo, anche per affrontare le politiche di integrazione socio-culturale, ma riteniamo che vi sia il rischio di una degenerazione della laicità in laicismo - come è accaduto, per esempio, in Francia, con la vicenda del velo - che rischia di rendere inefficaci le politiche di integrazione socio-culturale.

Se è vero che uno degli obiettivi delle politiche di integrazione è la non separazione, la non discriminazione, la non ghettizzazione, per noi vi è anche un obiettivo molto più alto: costruire una comunità allargata in cui il principio fondativo sia esattamente il principio costituzionale della reciprocità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giulio Conti. Ne ha facoltà.

GIULIO CONTI. Signor Presidente, ho letto il testo dell'emendamento Magnolfi 2.68 e, per quanto riguarda il concetto di integrazione socio-culturale, esso viene incontro a ciò che ho sostenuto poc'anzi e durante tutto il dibattito relativo al provvedimento, perché le motivazioni di questa legge sono di natura socio-culturale. Quindi, bisognerebbe votare a favore. Tuttavia, l'emendamento fa riferimento alle «buone prassi di integrazione», che non si sa bene cosa siano. Questa indeterminatezza mi spinge a non votare a favore, ma, se venisse riformulato, potremmo rivedere la nostra posizione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 2.68, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 341

Votanti 340

Astenuti 1

Maggioranza 171

Hanno votato 146

Hanno votato no 194).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 2.70, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 340

Votanti 339

Astenuti 1

Maggioranza 170

Hanno votato 143

Hanno votato no 196).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 2.72.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, colleghi, dietro questo emendamento è sottesa una domanda: si fa sul serio oppure no? Con questo articolo, anche in seguito all'approvazione di alcuni emendamenti, abbiamo deciso una serie di cose a cui noi attribuiamo una straordinaria importanza. Mi riferisco in primo luogo alle campagne di informazione - che diventano poi prassi per tutti i cittadini stranieri immigrati che si accingono a venire in Italia, nel momento in cui si concede loro il visto e anche quando arrivano alle frontiere italiane - sul divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile in Italia e anche su elementi - immagino - relativi al diritto di famiglia vigente nel nostro paese. Mi riferisco alla promozione di iniziative ed attività - con  la partecipazione di tutti i soggetti del volontariato, delle organizzazioni di eccellenza e via dicendo - per sviluppare l'integrazione socio-culturale, iniziative che dovranno essere diffuse sull'intero territorio nazionale. Vorrei ricordare che nel nostro paese - l'abbiamo detto più volte - si parla di 5 mila bambine a rischio. Questi dati sono sempre da prendere con cautela e, tuttavia, immagino che vogliamo affrontare in maniera capillare il problema della prevenzione.

Dobbiamo poi programmare corsi di informazione per le donne infibulate che si preparano al parto e realizzare programmi di educazione per gli insegnanti della scuola dell'obbligo, per non lasciarli soli di fronte alle questioni che nascono dalle classi multietniche e anche davanti all'espressione di un disagio da parte delle bambine, disagio che potrebbe in qualche modo essere la spia di un obbligo, di una coercizione esercitata su di loro.

Abbiamo inoltre deciso di promuovere, in maniera condivisa, il monitoraggio presso tutte le strutture sanitarie ed i servizi territoriali dei casi pregressi già noti e rilevati localmente. Condividiamo tali punti, inseriti nel provvedimento in esame, perché li riteniamo estremamente qualificanti.

Vorremmo far notare, tuttavia, che per attuare tali misure all'estero, sull'intero territorio nazionale e presso tutte le comunità straniere residenti nel nostro paese è prevista la spesa di soli 2 milioni di euro (circa 4 miliardi di vecchie lire) all'anno. Orbene, la siderale distanza tra le risorse impegnate e gli obiettivi prefissati rischia di far divenire molto velleitario il provvedimento in esame, di renderlo difficile da attuare e, dunque, di limitare considerevolmente la sua efficacia.

Pertanto, la risposta alla domanda se stiamo facendo sul serio o no non è, a nostro avviso, banale, e si trova nella proposta di emendare l'articolo 2, innalzando il finanziamento previsto ad una cifra che riteniamo assolutamente congrua per attuare correttamente le misure che abbiamo programmato, che proponiamo di fissare in 9 milioni di euro all'anno.

È questo il motivo per cui invito i colleghi a riflettere, sapendo che è sempre molto difficile reperire risorse finanziarie. Non intendo fare demagogia, perché so che vi sono numerose difficoltà al riguardo; tuttavia, se riteniamo il problema in oggetto davvero una priorità e se vogliamo affrontarlo tutti insieme, credo che occorra riflettere sulla serietà del nostro impegno, che deve trovare un riscontro molto preciso nelle risorse che si mettono a disposizione, compiendo anche delle scelte.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 2.72, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 344

Votanti 342

Astenuti 2

Maggioranza 172

Hanno votato 147

Hanno votato no 195).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 350

Votanti 204

Astenuti 146

Maggioranza 103

Hanno votato 203

Hanno votato no 1).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 150 sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Maura Cossutta 3.2, mentre esprimono parere favorevole sull'emendamento Giudice 3.50.

Le Commissioni esprimono, infine, parere contrario sulle restanti proposte emendative presentate all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Maura Cossutta 3.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, credo che l'emendamento che ho presentato, interamente sostitutivo dell'articolo 3 del provvedimento in esame, sia più chiaro dell'articolo stesso, anche perché abbiamo destinato alla formazione professionale del personale sanitario risorse finanziarie più congrue.

Come ha affermato precedentemente l'onorevole Magnolfi rispetto all'articolo 2, credo che, con riferimento all'articolo 3, la spesa di 2 milioni e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2004 sia decisamente insufficiente. Al riguardo, occorre evidenziare che la formazione del personale sanitario e delle strutture è già oggi assolutamente carente. Voi sapete perfettamente, infatti, che è la terza volta che gli operatori sanitari scioperano contro il Governo perché non vi sono risorse né per rinnovare il contratto collettivo nazionale, né per le regioni; pertanto, si tagliano i servizi e la formazione è inesistente, perché la struttura è sempre più dequalificata.

Ritengo, pertanto, che anche il mio emendamento contribuisca a fare chiarezza in quest'ambito. Infatti, se con il provvedimento al nostro esame vogliamo effettivamente suggerire e promuovere una formazione ad hoc del personale sanitario, occorre garantire che la legge abbia successivamente le gambe per camminare: credo, dunque, che una dotazione annua di almeno 5 milioni di euro per la formazione del personale considerato sia la proposta più congrua.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, l'emendamento Maura Cossutta 3.2 mi sembra molto importante, perché rischiamo sempre, quando si tratta di tematiche che riguardano i diritti delle donne, di fare delle leggi manifesto senza dare gli strumenti applicativi, a cominciare dai fondi, così come ha sottolineato anche l'onorevole Magnolfi per l'articolo 2.

Ora, con l'emendamento in esame, oltre all'aumento dello stanziamento finanziario, si chiede di istituire un fondo finalizzato alla formazione del personale sociosanitario, giustamente sottolineando in maniera più specifica le intese con le regioni rispetto alla formazione di questo personale, laddove nella formulazione attuale dell'articolo 3 ci pare si tenga poco conto della responsabilità che le regioni hanno in tema di sanità.

Inoltre, all'articolo 3 del testo sottoposto al nostro esame si parla della formazione - sembrerebbe - di nuove figure professionali, mentre ci pare che non vadano formate tanto delle expertise ad hoc, quanto che tutto il personale sociosanitario che può venire a contatto con  questo tipo di fenomenologia, abbia una formazione specifica e continua nel tempo. Per questo motivo, ritenendo l'istituzione del fondo particolarmente importante e qualificante, dichiariamo di condividere l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 3.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 336

Maggioranza 169

Hanno votato 141

Hanno votato no 195).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Giudice 3.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, l'articolo 3 forse è uno dei più confusi del testo in esame e lo dico con grande rispetto per il lavoro dei colleghi delle due Commissioni. È ovvio che affrontando una materia nuova e complessa e lavorando insieme le due Commissioni, la resa possa non essere delle migliori.

Vorrei sottolineare alcuni problemi presenti nell'articolo 3, ma anche evidenziare alcuni profili di assoluta insoddisfazione presenti nell'emendamento dell'onorevole Giudice.

Infatti, l'articolo 3, di cui l'emendamento dell'onorevole Giudice dovrebbe essere una razionalizzazione, presenta un primo elemento di confusione a mio avviso importante. Nel primo comma si fa riferimento alle competenze in ordine alla «formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le pratiche» e via dicendo.

Quali siano queste figure professionali non è dato saperlo: possiamo agire soltanto per esclusione, perché il secondo comma fa riferimento espressamente alla formazione del personale medico e infermieristico. Vi è da presumere dunque che il primo comma dell'articolo 3 si riferisca a figure professionali diverse dal personale medico e infermieristico. Comunque, già nel primo comma si presenterebbe un problema, enfatizzato poi dall'emendamento Giudice 3.50, cioè che la competenza a stabilire le linee guida per quanto riguarda la formazione delle figure del personale medico e infermieristico non sia delle regioni, bensì del Ministero della salute, d'intesa con le regioni. Ma questo profilo viene ulteriormente accentuato nell'emendamento in esame, il quale prevede che ad emanare le linee guida (stavolta, sì, una volta correttamente individuate le figure professionali interessate) sia il ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

Signor Presidente, il punto è il seguente: la formazione professionale ed il personale medico sono due «oggetti» - chiedo perdono per l'espressione riduttiva, ma efficace - di competenza esclusiva delle regioni. Mi chiedo, quindi, come il ministro della salute possa emanare, soltanto «sentendo» la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, linee guida riguardanti materie di competenza esclusiva delle regioni.

Si pone, poi, una seconda questione, che riguarda la copertura finanziaria: continuiamo a ritenere che una spesa di 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2004, sia assolutamente insufficiente per garantire la serietà delle attività di «prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento  Giudice 3.50, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 346

Votanti 345

Astenuti 1

Maggioranza 173

Hanno votato 205

Hanno votato no 140).

Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Giudice 3.50, interamente sostitutivo dell'articolo 3, sono preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti a tale articolo e non si procederà alla votazione dello stesso.

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 150 ed abbinate sezione 6).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la XII Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Bimbi 4.10, Valpiana 4.2 e Maura Cossutta 4.11, parere favorevole sull'emendamento Giudice 4.50 e parere contrario sugli emendamenti Valpiana 4.12, 4.1 e 4.13.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bimbi 4.10, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 348

Votanti 345

Astenuti 3

Maggioranza 173

Hanno votato 139

Hanno votato no 206).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Valpiana 4.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, ritengo che il mio emendamento 4.2, come alcuni di quelli successivi, sia particolarmente importante sotto un profilo - stavolta sì! - di civiltà e di cultura (come ha detto, ad altro riguardo, l'onorevole Giulio Conti).

Il comma 1 dell'articolo 4 istituisce un numero verde finalizzato anche alla delazione. A tale proposito, credo che non possiamo accettare di cadere così in basso da un punto di vista culturale e di relazioni tra le persone: nel citato comma 1 dell'articolo 4 si parla, appunto, di «ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza dell'effettuazione (...) delle pratiche»! Credo che chiunque venga a conoscenza della commissione di un reato sul nostro territorio nazionale debba presentare una denuncia e non debba telefonare, celandosi dietro l'anonimato, ad un numero verde. Questo può avere un ruolo importantissimo, invece, se serve a fornire informazioni sulle istituzioni sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato, così come previsto nella seconda parte del comma 1 medesimo.

Pertanto, il nostro emendamento propone di sopprimere la parte del comma 1 dell'articolo 4 in cui si prevede che il  numero verde sia finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza, in definitiva, della commissione di un reato: i reati vanno denunciati e non debbono costituire oggetto di delazioni!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 4.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 352

Votanti 350

Astenuti 2

Maggioranza 176

Hanno votato 150

Hanno votato no 200).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maura Cossutta 4.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, anche noi insistiamo nel sostenere che non si può offrire un numero verde per segnalare i casi di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale e, in sostanza, per incentivare le delazioni: i numeri verdi servono per fornire informazioni.

Il numero verde - ripeto - deve fornire informazioni. Si chiede di sensibilizzare le donne sulle conseguenze socio-sanitarie delle mutilazioni sessuali e di fornire informazioni sulle conseguenze penali del reato previsto la presente legge. È un'altra cosa un vero numero verde, altrimenti sarebbe un ufficio secondario della questura!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 4.11, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 357

Votanti 356

Astenuti 1

Maggioranza 179

Hanno votato 149

Hanno votato no 207).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 4.50, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 357

Votanti 352

Astenuti 5

Maggioranza 177

Hanno votato 213

Hanno votato no 139).

Ricordo che i successivi emendamenti all'articolo 4 non sono stati segnalati.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 359

Votanti 222

Astenuti 137

Maggioranza 112

Hanno votato 209

Hanno votato no 13).

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, vorrei conoscere gli orientamenti della Presidenza in merito ai lavori parlamentari di questa sera. Infatti l'articolo 5, concernente lo status di rifugiate, probabilmente costituisce il cuore del provvedimento in esame e, quindi, richiederà (me lo auguro) una trattazione particolarmente approfondita e dialettica. Non credo pertanto sia il caso di trattare l'argomento in maniera superficiale e con tempi strozzati.

PRESIDENTE. Le intenzioni della Presidenza, secondo intese intercorse, erano esattamente di sospendere l'esame del provvedimento dopo la votazione dell'articolo 4 e di rinviare il seguito del dibattito alla seduta di domani.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, intervengo solo per precisare che mi sono erroneamente astenuta sull'articolo 4, mentre avrei voluto esprimere un voto favorevole. Desidero che ciò resti agli atti.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Prestigiacomo.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.



Allegato A

Seduta n. 458 del 28/4/2004

 


PROPOSTA DI LEGGE: CÈ ED ALTRI; GIULIO CONTI; GIULIO CONTI; D'INIZIATIVA DEL SENATORE CONSOLO (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (150-3282-3867-3884); DI VIRGILIO E PALUMBO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE (4204)

(A.C. 150 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

 

(A.C. 150 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, dopo le parole: «promuove e sostiene» siano inserite le seguenti: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio»;

l'articolo 5 sia soppresso;

all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: «mutilazione genitali femminili» siano inserite le seguenti: «, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

all'articolo 10 sia in fine aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 1.5 Valpiana, 1.41 Magnolfi, 1.42 Zanotti, 2.14 e 2.20 Valpiana, 2.44 e 2.55 Bimbi, 2.58 Valpiana, 2.64 Battaglia, 2.70 e 2.72 Magnolfi, 3.12 Bimbi, 3.14 Magnolfi, 3.20 Finocchiaro, 3.21 e 4.13 Valpiana, 5.1 Bimbi, 5.3, 5.4 e 5.6 Valpiana, 5.5 Bolognesi, 5.7 Maura Cossutta e sugli articoli aggiuntivi 5.02 Lucidi, 9.01 Bimbi e 9.02 Magnolfi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

 

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.01.03.3. Magnolfi.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti del fascicolo 5, non compresi nel fascicolo 3.

(A.C 150 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

(Attività di promozione e coordinamento).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e sostiene il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Attività di promozione e coordinamento).

All'articolo premissivo 01. 03. delle Commissioni, comma 1, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: e di quanto sancito dal Trattato adottato a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza delle Nazioni unite sulle donne.

0. 01. 03. 2. Giudice.

(Approvato)

All'articolo premissivo 01. 03. delle Commissioni, comma 1, sostituire le parole da: la presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: la Repubblica tutela i diritti delle donne immigrate nel territorio nazionale, ivi compreso il diritto alla salute e all'integrità psicofisica. Tale diritto è garantito, in particolare, dalla prevenzione e dalla eliminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

0. 01. 03. 3. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Battaglia, Bolognesi, Labate, Zanotti, Maura Cossutta, Pollastrini, Cima.

All'articolo premissivo 01. 03. delle Commissioni, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per la sensibilizzazione ai diritti delle donne, nel rispetto delle differenze culturali.

0. 01. 03. 1. Bimbi, Boccia.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01. (Finalità). - 1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

01. 03. Le Commissioni.

(Approvato)

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01. (Finalità). - 1. Al fine di riconoscere e tutelare la dignità ed i diritti umani delle donne sono promosse le azioni di prevenzione e contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, e di sensibilizzazione ai diritti delle donne nel rispetto delle differenze culturali, secondo le modalità previste dalla presente  legge, che in assenza di esigenze terapeutiche considera tali pratiche lesive dell'integrità della persona.

01. 01. Bimbi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01. (Finalità). - 1. Al fine di riconoscere e tutelare la dignità ed i diritti umani delle donne sono promosse le azioni di prevenzione e contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile secondo le modalità previste dalla presente legge, che in assenza di esigenze terapeutiche considera tali pratiche lesive dell'integrità della persona.

01. 02. Bimbi.

Al comma 1, dopo le parole: La Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: - Dipartimento per le pari opportunità.

1. 251 (Nuova formulazione) . Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: promuove e sostiene aggiungere le seguenti: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio,

1. 51. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: sostiene aggiungere le seguenti: , attraverso un apposito gruppo di lavoro.

  1. 5. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, dopo la parola: sostiene aggiungere le seguenti: , attraverso un apposito gruppo di lavoro.

  1. 42. Zanotti, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Labate, Bolognesi, Battaglia, Pollastrini.

Al comma 1, dopo le parole: alla prevenzione aggiungere le seguenti: , alla protezione, all'assistenza, alla riabilitazione.

1. 40. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, dopo le parole: alla prevenzione aggiungere le seguenti: , all'assistenza alle vittime.

  1. 50. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: alla prevenzione aggiungere le seguenti: , all'assistenza alle vittime.

  1. 252. Giudice.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

1. 253. (Testo modificato nel corso della seduta)Giudice.

(Approvato)

 

 

(A.C 150 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.

(Campagne informative).

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi e campagne informative diretti a:

a) fornire informazioni agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, sul divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile e sul diritto di famiglia vigente;

b) promuovere iniziative ed attività, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit e delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, già impegnate nel settore dell'immigrazione e aventi come fine istituzionale di sviluppare l'integrazione socioculturale, nonché la conoscenza e la tutela dei diritti delle donne, delle bambine e dei bambini;

c) programmare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

d) realizzare programmi di educazione sanitaria nelle scuole dell'obbligo anche per le comunità immigrate allo scopo di eradicare l'esercizio delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale e, in particolare con la collaborazione degli operatori sanitari, disincentivare le donne dall'uso di tali pratiche nei confronti delle figlie;

e) destinare le campagne di educazione e di prevenzione, in particolare, agli adolescenti, ai profughi, agli uomini e alle donne delle comunità interessate;

f) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Campagne informative).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: prevenire e contrastare le con le seguenti: modificare le motivazioni culturali di genere etnico e religioso che sono alla base delle.

2. 56. Cima.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: prevenire e contrastare le aggiungere le seguenti: motivazioni culturali ed etniche che sono alla base delle.

2. 57. Giulio Conti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Ministero della salute fino a: campagne informative con le seguenti: Ministro per le pari opportunità, d'intesa con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro  degli affari esteri, il Ministro dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi.

2. 250. (Testo modificato nel corso della seduta)Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Ministero della salute fino a: Consiglio dei ministri con le seguenti: Ministro per le pari opportunità, d'intesa con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri.

2. 10. Le Commissioni.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , con il Ministero dell'interno.

2. 41. Bimbi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , con il Ministero degli affari esteri.

2. 60. Battaglia, Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Zanotti, Labate, Bolognesi, Pollastrini.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

2. 61. Battaglia, Lucidi, Finocchiaro, Magnolfi, Labate, Bolognesi, Zanotti, Maura Cossutta, Pollastrini.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

2. 42. Bimbi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

2. 252. Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sul divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile con le seguenti: sulle disposizioni della presente legge.

2. 71. Lucidi, Battaglia, Magnolfi, Zanotti, Bolognesi, Labate, Finocchiaro, Pollastrini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e sulle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari.

2. 26. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: ed attività, con la partecipazione fino alla fine della lettera con le seguenti: di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione  mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine.

2. 251. Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: ed attività, con la partecipazione fino a: in particolare dei con le seguenti: di informazione, sensibilizzazione e dissuasione dal continuare la pratica delle mutilazioni genitali femminili dirette alle comunità di immigrati - leader comunitari, uomini, donne, adolescenti - condotte con metodologie diverse a seconda dei destinatari da organizzazioni non governative di cooperazione, dalle organizzazioni di volontariato, dalle organizzazioni no profit e dalle strutture sanitarie, in particolare dai.

2. 14. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ed attività aggiungere le seguenti: costantemente aggiornate.

2. 64. Battaglia, Lucidi, Finocchiaro, Magnolfi, Bolognesi, Labate, Zanotti, Maura Cossutta, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ed attività aggiungere la seguente: ricorrenti.

2. 63. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Zanotti, Battaglia, Labate, Bolognesi, Maura Cossutta, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , con la partecipazione fino a: tutela con le seguenti: di sensibilizzazione e dissuasione rivolte alle comunità residenti in Italia, con la partecipazione delle organizzazioni non governative di cooperazione, le associazioni di donne immigrate e le organizzazioni di volontariato già impregnate nel settore dell'immigrazione, anche attraverso il sostegno e la diffusione delle buone prassi di integrazione socio-culturale e la divulgazione della conoscenza.

2. 62. Finocchiaro, Battaglia, Magnolfi, Lucidi, Bolognesi, Zanotti, Labate, Maura Cossutta, Pollastrini, Cima.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: organizzazioni no profit aggiungere le seguenti: , delle organizzazioni impegnate a favore dei diritti delle donne, delle organizzazioni non governative attive nelle campagne di contrasto delle mutilazioni genitali femminili.

2. 43. Bimbi.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: organizzazioni no profit aggiungere le seguenti: , delle associazioni di donne immigrate.

2. 15. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e di facilitare l'accesso ai servizi socio-sanitari.

2. 27. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) fornire un'adeguata formazione sui diversi aspetti delle mutilazioni genitali femminili ai mediatori culturali, agli operatori sanitari, agli assistenti sociali, agli psicologi che operano nei consultori e nelle scuole, nonché ad altri soggetti ritenuti idonei in quanto operanti con le comunità di immigrati affinché abbiano una padronanza degli argomenti e  possano dissuadere i genitori e i familiari dall'effettuare la pratica sulle loro figlie.

2. 20. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Cima.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 253. Giudice.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) programmare nei consultori familiari e nei centri nascita, per le gestanti che abbiano subito mutilazioni genitali femminili, apposite attività informative e assistenziali finalizzate al miglior espletamento del parto e alla riabilitazione dopo il parto.

2. 58. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Zanella, Bimbi.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) programmare con continuità corsi di informazione per le donne vittime di mutilazioni genitali femminili e che sono in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto e per aiutarle ad affrontare un parto naturale.

2. 65. Bolognesi, Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Labate, Battaglia, Zanotti, Pollastrini.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: programmare aggiungere le seguenti: , anche in collaborazione con le associazioni di donne immigrate e con le organizzazioni non governative attive nelle campagne di contrasto delle mutilazioni genitali femminili, e con l'impiego di personale opportunamente preparato.

2. 46. Bimbi, Deiana, Valpiana.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: programmare aggiungere le seguenti: , con l'impiego di mediatrici culturali e di personale opportunamente preparato,

2. 45. Bimbi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: corsi di informazione aggiungere le seguenti: ed iniziative di sostegno.

2. 44. Bimbi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 66. Labate, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Zanotti, Battaglia, Bolognesi, Pollastrini.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine.

2. 67. (Nuova formulazione) Capitelli, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Labate, Bolognesi, Battaglia, Zanotti, Maura Cossutta, Pollastrini.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per diffondere in classe la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine.

2. 254. Giudice.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: educazione fino a: operatori sanitari con le seguenti: sensibilizzazione culturale e di educazione sanitaria nella rete dei servizi socio-sanitari e nella scuola dell'obbligo, promossi anche con le comunità immigrate e con le organizzazioni non governative attive nelle campagne di contrasto delle mutilazioni genitali femminili, sollecitando in maniera opportuna la partecipazione dei genitori delle bambine e delle adolescenti immigrate, e avvalendosi di personale opportunamente preparato in campo medico, psicologico e socio-antropologico, allo scopo di eradicare l'esercizio delle pratiche di cui all'articolo 538-bis del codice penale e.

2. 47. Bimbi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: anche per le comunità immigrate.

2. 59. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche per le comunità immigrate con le seguenti: e nella rete dei servizi socio-sanitari, promossi anche con le comunità immigrate e con le organizzazioni non governative attive nelle campagne di contrasto delle mutilazioni genitali femminili, sollecitando in maniera opportuna la partecipazione dei genitori delle bambine e delle adolescenti immigrate,

2. 48. Bimbi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e, in particolare fino alla fine della lettera.

2. 24. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: le donne con le seguenti: i genitori e le famiglie.

2. 49. Bimbi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2. 255. Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: campagne aggiungere le seguenti: di sensibilizzazione.

2. 50. Bimbi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ai profughi.

2. 25. Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: operando, a livello locale, anche attraverso le strutture sanitarie ed i servizi sociali, i comitati e le commissioni per le pari opportunità ed utilizzando la collaborazione dei leader delle comunità, delle associazioni delle donne immigrate, delle associazioni impegnate nel campo dei diritti delle donne e delle organizzazioni non governative attive nelle campagne di contrasto delle mutilazioni genitali femminili.

2. 51. Bimbi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: operando, a livello locale, anche attraverso le strutture sanitarie ed i servizi sociali.

2. 52. Bimbi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: operando, a livello locale, anche attraverso i comitati e le commissioni per le pari opportunità.

2. 53. Bimbi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: utilizzando, a livello locale, anche la collaborazione dei leader delle  comunità, delle associazioni delle donne immigrate e delle organizzazioni non governative attive nelle campagne di contrasto delle mutilazioni genitali femminili.

2. 54. Bimbi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2. 256. Giudice.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) promuovere, presso le strutture sanitarie ed i servizi sociali, esperienze-pilota di consulte territoriali di coordinamento tra le associazioni femminili, comprese quelle delle donne immigrate, che collaborino con i servizi territoriali alla promozione ed al monitoraggio delle iniziative informative.

2. 55. Bimbi, Realacci.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) sostenere e diffondere le buone prassi di integrazione socio-culturale rivelatesi maggiormente efficaci a livello territoriale.

2. 68. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Bolognesi, Zanotti, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Pollastrini, Valpiana, Cima, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I programmi e le campagne informative di cui al comma 1 vengono aggiornati annualmente.

2. 70. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Zanotti, Bolognesi, Battaglia, Labate, Maura Cossutta, Pollastrini.

Al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 9 milioni.

2. 72. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Battaglia, Bolognesi, Labate, Zanotti.

 

 

(A.C. 150 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.

(Formazione del personale sanitario).

1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione di figure professionali atte ad operare con le comunità presso le quali sono in uso le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonché per realizzare una adeguata politica di interventi per la prevenzione e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche o a rischio di esservi sottoposte.

2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano, altresì, la formazione del personale medico e infermieristico che può essere fatto oggetto di richieste di effettuazione delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, affinché il rifiuto sia spiegato adducendo le ragioni morali, di tutela dei diritti dell'essere umano e sanitarie che lo determinano. A tali fini il medesimo personale può essere coadiuvato da assistenti socio-sanitari, psicologi, mediatori culturali o da altri soggetti ritenuti idonei.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Formazione del personale sanitario).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3. (Formazione del personale socio-sanitario). - 1. Il Ministero della salute  promuove intese con le regioni dirette alla formazione di personale socio-sanitario idoneo ad affrontare le problematiche derivanti dalla pregressa pratica di mutilazione genitale femminile sia per le conseguenze di carattere sanitario cui vanno incontro le donne mutilate, sia per affrontare in maniera adeguata i rischi derivanti dalle mutilazioni genitali per la salute delle donne e del nascituro al momento del parto.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo finalizzato alla formazione del personale sociosanitario idoneo ad affrontare le problematiche relative alle mutilazioni genitali femminili. La dotazione annua del Fondo è determinata in 5 milioni di euro.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 2. Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3. (Formazione del personale sanitario). - 1. Il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

3. 50. Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'interno,

3. 10. Bimbi.

Al comma 1, sostituire le parole da: atte ad operare fino alla fine del comma con le seguenti: in grado di operare, anche in collaborazione con le comunità o le associazioni di immigrati, per le attività di prevenzione delle pratiche di mutilazione genitale femminile o di cura delle donne ad esse sottoposte.

3. 13. Lucidi, Finocchiaro, Magnolfi, Battaglia, Zanotti, Bolognesi, Labate, Maura Cossutta, Pollastrini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In particolare, tali interventi prevedono:

a) corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale sanitario che può venire a contatto, nelle strutture pubbliche o private, con donne mutilate o a rischio di mutilazioni genitali femminili;

b) corsi di formazione e informazione per le vittime di mutilazioni genitali femminili in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto e per aiutarle ad affrontare un parto naturale;

c) programmi di educazione sanitaria presso i consultori familiari, rivolti alle  donne immigrate, per aiutarle a riconoscere e curare le patologie derivanti dalle mutilazioni genitali e per disincentivare l'uso di tali pratiche nei confronti delle figlie o parenti minori.

3. 14. Magnolfi, Bolognesi, Labate, Lucidi, Zanotti, Finocchiaro, Battaglia, Pollastrini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: affinché il rifiuto fino a: A tali fini.

3. 16. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: il rifiuto fino a: A tali fini con le seguenti: sia idoneo ad affrontare le problematiche derivanti dalla pregressa pratica di mutilazione genitale femminile sia per le conseguenze di carattere sanitario cui vanno incontro le donne mutilate, sia per affrontare in maniera adeguata i rischi derivanti dalle mutilazioni genitali per la salute delle donne e del nascituro al momento del parto.

3. 17. Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: adducendo fino alla fine del periodo con la seguente: correttamente.

3. 15. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Zanotti, Battaglia, Labate, Bolognesi, Pollastrini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: morali,.

3. 18. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: morali, di tutela dei diritti dell'essere umano con le seguenti: deontologiche, di tutela dell'integrità della persona, di riconoscimento della dignità e dei diritti umani delle donne.

3. 11. Bimbi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di tutela aggiungere le seguenti: dell'integrità e.

3. 19. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: il medesimo personale fino alla fine del comma con le seguenti: analoga formazione deve essere rivolta ad assistenti sociali e sanitari, psicologi, forze di polizia, mediatori culturali e ad altre figure professionali affinché possano collaborare con il personale sanitario, anche nei rispettivi servizi, alla prevenzione ed al contrasto delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale.

3. 12. Bimbi.

Al comma 3, sostituire le parole: 2,5 milioni con le seguenti: 9 milioni.

3. 20. Finocchiaro, Battaglia, Lucidi, Magnolfi, Zanotti, Labate, Bolognesi, Pollastrini.

Al comma 3, sostituire le parole: 2,5 milioni con le seguenti: 5 milioni.

3. 21. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Sostituire la rubrica con la seguente: Informazione e formazione in ambito sanitario.

3. 22. Battaglia, Bolognesi, Finocchiaro, Lucidi, Labate, Zanotti, Magnolfi, Pollastrini.

 

(A.C. 150 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.

(Istituzione di un numero verde).

1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle istituzioni sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato che operano nei settori dell'aiuto e del sostegno agli immigrati coinvolti nell'uso di tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Istituzione di un numero verde).

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'interno con le seguenti: Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. 10. Bimbi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ricevere segnalazioni fino a: nonché.

4. 2. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: ricevere segnalazioni fino a: codice penale con le seguenti: sensibilizzare le donne sulle conseguenze socio-sanitarie delle mutilazioni sessuali, a fornire informazioni sulle conseguenze penali del reato previsto dalla presente legge.

4. 11. Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituzioni sanitarie fino a: coinvolti nell'uso di con le seguenti: organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate.

4. 50. Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: di volontariato con le seguenti: pubbliche e del privato sociale.

4. 12. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, sostituire le parole: agli immigrati coinvolti nell'uso di tali pratiche con le seguenti: alle persone coinvolte.

4. 1. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 milioni con le seguenti: 1 milione.

4. 13. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

 

 


 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

459.

 

Seduta di Giovedì 29 aprile 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

PUBLIO FIORI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

FABIO MUSSI

(omissis)


Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti; d'iniziativa del senatore Consolo (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato); Di Virgilio e Palumbo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (150-3282-3867-3884-4204) (ore 10,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti; d'iniziativa del senatore Consolo, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato; Di Virgilio e Palumbo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato, da ultimo, votato l'articolo 4.

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 150 ed abbinate sezione 1).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Zanotti. Ne ha facoltà.

KATIA ZANOTTI. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra insiste con particolare e forte determinazione su questo articolo 5. Esso, infatti, produce un importantissimo salto di qualità nel riconoscimento dello status di rifugiato. Secondo la Convenzione del 1951, un rifugiato è un individuo che ha fondato motivo di ritenere che vi sia una persecuzione a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica.

In ogni parte del mondo, nel corso dei secoli, le società hanno accolto stranieri stremati ed impauriti, vittime della violenza e della persecuzione.

Al giorno d'oggi, la tradizione umanitaria dell'asilo è spesso evocata dagli schermi televisivi, in tutto il mondo. Le  guerre e le persecuzioni producono milioni di rifugiati e di sfollati. All'inizio del XXI secolo proteggere i rifugiati significa manifestare solidarietà, trovando risposte a sfide alle quali il sistema internazionale deve fare fronte.

Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, all'inizio del 2003 le donne costituiscono circa il 51 per cento della popolazione di competenza della stessa organizzazione.

In Francia, in Canada e negli Stati Uniti è stato ufficialmente riconosciuto che la mutilazione genitale costituisce una forma di persecuzione e che le donne che temono di essere sottoposte a mutilazione genitale nel loro paese hanno un diritto reale a chiedere lo status di rifugiato.

Bisogna impedire la soppressione dell'articolo 5 di questo provvedimento, soppressione chiesta da un emendamento della Lega. Infatti, approvare l'articolo significa produrre un salto di qualità. Lo status di rifugiato è, generalmente, riconosciuto nelle convenzioni internazionali e nella Costituzione non solo in ragione della semplice soggezione a qualsiasi violenza fisica o morale, ma anche quando tale soggezione annulla, limita o offende la libertà e la dignità della persona.

Assumere, dunque, in questo ambito, concedere e riconoscere lo status di rifugiato alle donne che intendono sottrarsi - o sottrarre le figli minori - al rischio di mutilazioni, significa riconoscere non solo che tali violenze riguardano il corpo, ma che esse offendono anche la stessa dignità e libertà delle donne.

Il riconoscimento di tale status offre, poi, alle donne la possibilità di uscire dal circuito di dominio cui sono costrette - dominio maschile, dominio di clan, dominio di gruppo - e consente loro di spezzare i legami di comunità, acquisendo, nello status di rifugiato, una serie di diritti.

Vorrei anche sottolineare - lo ricordo ai colleghi - che l'inserimento di questo status nella legislazione italiana è stato segnalato dall'onorevole Angela Napoli e che tale segnalazione è stata particolarmente apprezzata nell'incontro dell'UNICEF con l'Unione interparlamentare nel corso della 11a assemblea che si è tenuta recentemente a Città del Messico.

Concludo il mio intervento, sottolineando l'esigenza che l'articolo 5 del testo unificato in esame venga mantenuto. Infatti, l'eventuale soppressione di tale norma porterebbe ad un arretramento dello stesso impianto del provvedimento, che introduce una serie di valori nell'ambito dei quali il riconoscimento dello status di rifugiato consente un particolare e complessivo salto di qualità di tutto l'impianto normativo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, intervengo a sostegno del mantenimento dell'articolo 5, su cui abbiamo lavorato molto in Commissione. Aggiungo alle motivazioni espresse dalla collega Zanotti che la concessione dello status...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Bimbi, a quale titolo sta intervenendo?

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, sto intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Ballaman 5.2, soppressivo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Onorevole Bimbi, le ricordo che si stanno svolgendo gli interventi sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 5. Per dichiarazione di voto sull'emendamento Ballaman 5.2 le darò la parola successivamente.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, non intendo aggiungere molte considerazioni a quelle importantissime svolte dalla collega Zanotti. Mi limito a sottolineare che l'articolo 5, unitamente agli emendamenti ad esso presentati (alcuni dei quali volti ad abrogare la norma, come quello del gruppo della Lega Nord Federazione  Padana, ed altri a migliorarla) costituiscono, in realtà, il cuore di questo testo unificato.

Non possiamo contrabbandare attraverso il provvedimento in esame alcuni principi ed alcune intenzioni da parte di alcuni gruppi, che si evincono chiaramente dal tipo di emendamenti presentati, tesi a sottolineare una presunta superiorità o, comunque, la diversità di una cultura rispetto alle altre.

Si vuole sopprimere il cuore fondamentale di questo provvedimento, rappresentato da una norma volta ad offrire strumenti e sostegno alle donne. Se consideriamo le mutilazioni sessuali femminili pratiche aberranti, che vanno contro i diritti della persona, è chiaro che la nostra Repubblica deve assolutamente offrire qualsiasi strumento a sua disposizione alle donne che vogliano sottrarre se stesse o le loro figlie minori a tali interventi.

Quindi, secondo noi e secondo le opposizioni, la concessione dello status di rifugiato è lo strumento essenziale attraverso il quale si può dimostrare concreta solidarietà a queste donne. Attraverso tale norma possiamo dimostrare che la nostra intenzione è realmente quella di combattere queste pratiche, che consideriamo aberranti e incivili, sostenendo le donne, e non quella di attestare, attraverso una furia ideologica, una supposta superiorità della nostra civiltà rispetto alle altre.

Devo lamentare inoltre - e chiedo su questo punto l'attenzione della Presidenza - una grave scorrettezza avvenuta nel corso del lavoro delle Commissioni: il testo dell'articolo 5 approvato dalle Commissioni era quello riproposto integralmente - e per questa ragione sono intervenuta sul complesso degli emendamenti - dall'emendamento 5.3 da me sottoscritto; le Commissioni riunite hanno successivamente accolto una delle raccomandazioni, e non una condizione, contenuta nel parere della I Commissione permanente, nella quale si aggiungeva ciò che poi è stato previsto nella parte finale del comma 1 dell'articolo 5, ovvero l'espressione «in quanto il paese d'origine o di provenienza consenta tali pratiche».

Vorrei dire, in primo luogo, che la richiesta di aggiungere la frase formulata dalla I Commissione sta a significare la mancata conoscenza del problema da parte di tale Commissione che, evidentemente, non ha lavorato a fondo sul tema, come invece hanno fatto la II e la XII Commissione in sede congiunta. Infatti, in quasi tutti gli Stati africani e in quelli nei quali le pratiche vengono effettuate, vi è un espresso divieto dal punto di vista normativo; tuttavia, esse vengono normalmente effettuate e tollerate.

Pertanto, aggiungere questa postilla («in quanto il paese di origine lo consenta»), è evidentemente un escamotage trovato per ignoranza o per malafede per fare in modo che le donne, per le quali si possa configurare lo status di rifugiati, siano pochissime, in quanto pochissimi - credo addirittura uno soltanto nel mondo - sono gli Stati che a livello normativo consentono questa pratica.

Vorrei anche dire che, dal punto di vista procedurale - sul punto, trattandosi di una denuncia alquanto grave, richiederei una verifica da parte della Presidenza attraverso l'esame degli atti ufficiali della Camera - l'assunzione da parte delle due Commissioni di tale determinazione è avvenuta in modo completamente «clandestino», posto che la convocazione era fissata un quarto d'ora prima della fine della seduta dell'Assemblea, che quel giorno, mi sembra, sia terminata alle ore 13,50; le due Commissioni hanno deliberato la modifica in oggetto alle 13,30, ovvero venti minuti prima della fine dell'Assemblea, in assenza totale dell'opposizione.

Credo che questo fatto debba essere verificato al fine di adottare provvedimenti che intervengano sulle modalità con le quali si è svolta la seduta delle Commissioni. Ciò ha modificato in maniera sostanziale e molto negativa la normativa al nostro esame (e questo è un giudizio evidentemente politico da parte mia).

Credo quindi che vada riproposta la formulazione che le Commissioni avevano adottato, riportata nel mio emendamento 5.3, ribadendo che si tratta del cuore della  legge. Pertanto, se venisse approvato l'emendamento 5.2 a firma Ballaman, si verificherebbe una situazione dirimente che ci porterebbe ad un voto contrario su questa legge, perché da ciò si evincerebbe in modo evidente la volontà dell'Assemblea di non aiutare le donne a sottrarsi a queste pratiche, ma di ribadire una convinzione ideologica del problema, che non si affronta invece con una scelta reale in termini di sostegno.

PRESIDENTE. Onorevole Valpiana, incaricherò gli uffici di procedere agli opportuni accertamenti sulla questione da lei sollevata, per poi, senza indugio, riferirle circa gli esiti.

Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

Avverto che l'emendamento Ballaman 5.2 è stato ritirato dai presentatori.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento 5.10 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento) e parere contrario su tutte le altre proposte emendative presentate all'articolo 5, compresi gli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, non mi permetto di dare suggerimenti alla Presidenza, ma vorrei richiamare l'attenzione sulla verifica appena richiesta, che riteniamo pregiudiziale rispetto al voto. Vorremmo, infatti, capire se l'esame del provvedimento si svolge sul testo approvato dalle Commissioni o su quello che troviamo stampato, modificato in assenza delle regole formali previste per i lavori della Camera. Potrei suggerire cinque minuti di sospensione per effettuare tale verifica...

PRESIDENTE. Onorevole Valpiana, effettueremo la verifica prima di passare ai voti.

TIZIANA VALPIANA. La ringrazio, signor Presidente.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,25).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle 10,50.

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,55.

Si riprende la discussione delle proposte di legge nn. 150 ed abbinate.

(Ripresa esame dell'articolo 5 - A.C. 150 ed abbinate).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i presidenti delle Commissioni giustizia e affari sociali chiedono un'ulteriore breve sospensione della seduta, perché il Comitato dei diciotto è al momento ancora riunito per risolvere alcune questioni inerenti il testo del provvedimento al nostro esame.

Accolgo pertanto tale richiesta e sospendo la seduta, che riprenderà alle 11,15.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI

PRESIDENTE. Chiedo al presidente della XII Commissione di riferire all'Assemblea in ordine ai rilievi formulati dall'onorevole Valpiana.

GIUSEPPE PALUMBO, Presidente della XII Commissione. Signor Presidente, in merito alla questione sollevata dall'onorevole Valpiana circa la seduta delle Commissioni riunite II e XII del 25 marzo scorso, preciso che la seduta delle due Commissioni, convocate al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, è iniziata alle ore 13,30, quando in Assemblea erano terminate le votazioni già da circa 20 minuti.

Al riguardo, ricordo che, per prassi consolidata, l'articolo 30, comma 5, del regolamento, che vieta la concomitanza dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea, si intende riferito alle sole fasi delle sedute dell'Assemblea in cui si può procedere a votazioni. Nel caso in esame, l'Assemblea, al momento della riunione, come ricordato, aveva già convenuto di non procedere ad ulteriori votazioni. Pertanto, di intesa con il presidente Pecorella e contattati i componenti dell'ufficio di presidenza presenti in aula o altrimenti raggiungibili, ho ritenuto di iniziare la seduta delle Commissioni, consentendo così al maggior numero di parlamentari di parteciparvi, in considerazione della circostanza che si trattava della giornata conclusiva della settimana di lavoro parlamentare.

Ritengo, inoltre, utile sottolineare come, nel corso della suddetta seduta, le Commissioni abbiano unicamente proceduto, secondo quanto precedentemente concordato, a recepire il parere della I Commissione affari costituzionali, nonché a votare il mandato al relatore.

Oltretutto, le Commissioni si trovavano nella necessità di concludere l'esame in sede referente, poiché il provvedimento risultava iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta del lunedì successivo.

In ogni caso, come ho già detto in sede di Commissioni riunite, mi scuso con l'onorevole Valpiana se ha ritenuto che le suddette abbiano cominciato i loro lavori in tempi non previsti, poiché vi è stato un accordo generale a tale riguardo. Comunque, non intendevo assolutamente recare danni ai lavori delle Commissioni.

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione ed interesse la precisazione del presidente Palumbo e ne capisco le motivazioni addotte. Credo però sia necessario che il Presidente della Camera trasmetta una lettera ai presidenti delle Commissioni, ribadendo le regole a cui attenersi, poiché la prassi consolidata, che ognuno di noi può interpretare in maniera difforme, non è sufficiente.

In quei giorni, in particolare, rivestivo il ruolo di segretario di Presidenza e, pertanto, nonostante fossero terminate le votazioni in Assemblea, non mi era consentito allontanarmi dall'aula. Credo, pertanto, che, invece di andare avanti seguendo prassi che ciascuno di noi interpreta a suo modo, occorra individuare regole certe da applicare (quando, ad esempio, si fissa il termine di un quarto d'ora dalla fine dei lavori dell'Assemblea, il termine deve decorrere effettivamente dalla loro conclusione, a meno che non si specifichi che debba decorrere dalla fine delle votazioni).

Il presidente ha affermato in quella seduta che è stato recepito solo il parere della I Commissione. Il parere della suddetta  Commissione conteneva un'osservazione, il cui recepimento è stato discusso (non si trattava, infatti, di una condizione che sarebbe stato obbligatorio recepire) nelle Commissioni di merito ed è per questo che mi rammarico di non essere stata presente a quella seduta.

L'assenza di molti membri dell'opposizione in quel momento, in quanto non convocati correttamente, ha permesso il recepimento di un'osservazione: si tratta di una valutazione di tipo politico e non di tipo tecnico.

Per il futuro, onde evitare che casi del genere si possano ripresentare, chiedo che intervenga un chiarimento, a norma del regolamento, sulla prassi da adottare.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, mi sembra che il lavoro compiuto dalle Commissioni in quella giornata non sia stato di poco conto, dal momento che è stato recepito il parere della Commissione affari costituzionali ed è stato votato il mandato al relatore. Le Commissioni riunite hanno, quindi, lavorato a tutti gli effetti.

Vorrei ricordare a tutti i presidenti delle Commissioni cosa prevede il nostro regolamento a tale riguardo, dal momento che dobbiamo attenerci alle sue disposizioni; non possiamo inventarci regole diverse di volta in volta.

L'articolo 30 del nostro regolamento rischia di essere ribaltato; infatti, tale articolo stabilisce che, salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. Quindi, non possiamo assolutamente ribaltare il concetto espresso dall'articolo 30 del regolamento.

In questo caso, siamo addirittura di fronte ad una duplice assenza di correttezza, perché le Commissioni si sono riunite non solo mentre erano in corso i lavori dell'Assemblea, ma in un orario precedente a quello della convocazione.

Signor Presidente, ho voluto chiarire tali aspetti per due motivi. In primo luogo, perché riteniamo che la dichiarazione del presidente della XII Commissione non possa costituire precedente e, in secondo luogo, in quanto non è la prima volta che siamo costretti a prendere la parola di fronte al rischio che non sia rispettato l'articolo 30 del regolamento.

Quindi, ci rivolgiamo alla Presidenza per chiedere il rispetto del nostro regolamento, che costituisce una tutela per tutti. Stamattina, Presidente, abbiamo perso tre quarti d'ora proprio perché vi è stata una modalità di convocazione delle Commissioni non corretta.

Riteniamo che forzature o furbizie non servano, perché, ovviamente, anziché accelerare i tempi di approvazione di una legge, li si rallenta. Dunque, rivolgo un invito alla Presidenza affinché sia rispettato il regolamento e a tutti i presidenti di Commissione affinché non si operino forzature, se non concordate con tutti i capigruppo delle Commissioni.

PRESIDENTE. In ordine alla questione specifica sollevata dalla collega Valpiana, ritengo valga la spiegazione fornita dal presidente della XII Commissione, onorevole Palumbo.

Quanto al richiamo all'articolo 30 del regolamento, cioè al rapporto tra i tempi di lavoro delle Commissioni e quelli dell'Assemblea, non è la prima volta che questo tema è oggetto di discussione. Ritengo anch'io che occorra un intervento di tipo interpretativo, a garanzia di tutti. Dunque, solleciterò in tal senso il Presidente della Camera, come è stato richiesto in questa sede.

Chiedo ora all'onorevole Lussana di riferire su quanto deciso in sede di Comitato dei diciotto.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, il Comitato dei diciotto si è riunito ed ha esaminato la questione posta in ordine all'articolo 5.

Per fare chiarezza, l'articolo 5 era stato inserito nel testo unificato in esame per volontà pressoché unanime delle Commissioni, in quanto si riteneva di dover prendere in considerazione la possibilità di concedere lo status di rifugiate alle donne che sottraggono se stesse o le figlie minori alle mutilazioni genitali femminili nei paesi di origine dove queste mutilazioni non sono vietate.

La formulazione, forse generica, dell'articolo in questione è incorsa nel parere contrario della Commissione bilancio e, per tale motivo, anche il parere dei relatori è mutato. Visto che, comunque, il principio è condiviso, si propone di accantonare l'articolo 5, con due possibili soluzioni. Da un lato, le Commissioni valuteranno una possibile riformulazione di tale articolo, che possa determinare il parere favorevole della Commissione bilancio e, dall'altro, si dovrà svolgere una verifica su un altro provvedimento, all'esame delle Commissioni e che giungerà prossimamente all'esame dell'Assemblea, relativo alla disciplina più generale del diritto di asilo e della concessione dello status di rifugiato.

In seguito, valuteremo quindi se tale tipo di violazione gravissima all'integrità psicofisica della persona non possa essere già ricompresa nella normativa generale e, quindi, superare i limiti posti dai vincoli di bilancio.

Si propone, in conclusione, di accantonare l'articolo 5 e di passare alla votazione degli articoli successivi; per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi, se ne propone l'accantonamento temporaneo, suggerendo che siano votati immediatamente prima dell'articolo 7, che verte su materia affine.

ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole Lussana per il suo intervento e apprezzo lo spirito che si è manifestato in sede di Comitato dei diciotto per la ricerca di una soluzione. La questione di cui stiamo parlando, però, non riguarda la mera copertura finanziaria, bensì è squisitamente politica, assumendo grande rilievo e delicatezza, come la stessa onorevole Lussana ha sottolineato. Mi auguro che, nella brevissima discussione conseguente alle dichiarazioni della relatrice, si possa fare chiarezza su alcuni punti che, francamente, mi sembrano ancora coperti da un velo di opacità.

Sin dall'esame dei primi articoli del testo unificato in discussione, ci siamo resi conto che i pareri espressi dalla V Commissione... Signor Presidente, ha forse qualche perplessità da esprimere? Su cosa? La vedo perplessa.

PRESIDENTE. Vuole interpretare anche la mia mimica? Forse stavo pensando a qualche altra cosa che mi rende perplesso, ma ascoltavo con interesse!

ANNA FINOCCHIARO. Dicevo che i pareri della V Commissione, sin dall'esame dei primi articoli, sono apparsi di natura non tecnica; anche in assenza di relazioni tecniche di accompagnamento sull'eventuale costo delle singole misure previste dagli articoli del testo unificato, ci è sembrato che le condizioni poste in sede di parere dalla V Commissione avessero un orientamento ed una coerenza di natura teorico-politica netti, che non condividiamo; così netti che in più occasioni ci siamo interrogati sui motivi che hanno portato all'espressione di taluni pareri da parte della V Commissione e così chiari da esprimersi, secondo noi con estrema evidenza, nella condizione riguardante la soppressione dell'articolo 5 che, appunto, concerne la concessione dello status di rifugiati o, meglio, il diritto ad accedere a tale status.

Se questo fosse vero, anche nel caso in cui riformulassimo la norma, concordandola all'interno delle Commissioni, potremmo trovarci di nuovo di fronte a questo orientamento politico. Una conferma della natura squisitamente politica che informa il parere della V Commissione  e la condizione posta sull'articolo 5 è data dal fatto che l'onorevole Lussana è stata costretta a ritirare un emendamento presentato dalla Lega Nord Federazione Padana (da un congruo numero di colleghi, se non addirittura da tutto il gruppo), volto a sopprimere l'articolo 5. È chiaro che, quindi, stiamo discutendo di una questione squisitamente politica.

L'invito dell'onorevole Lussana o, meglio, l'individuazione della sedes materiae propria in cui affrontare la questione, cioè la proposta di legge sul diritto di asilo, che arriverà in Assemblea la prossima settimana, può rivelarsi non dico un espediente, ma una soluzione insoddisfacente. Sarebbe in ogni caso insoddisfacente, infatti, che la previsione dello status di soggetti titolari del diritto ad essere considerati rifugiati non comprendesse le donne esposte al rischio di infibulazione o a quelle che intendono sottrarre le figlie minori a tale pratica, nel momento in cui tale proposta giungesse da alcuni colleghi di maggioranza in sede di esame del provvedimento sul diritto di asilo.

Vi è la piena disponibilità del nostro gruppo a concorrere ad una soluzione condivisa, a condizione che il principio politico venga affermato nettamente e riconosciuto da tutti i gruppi parlamentari presenti in quest'Assemblea o, quanto meno, dalla larga maggioranza di essi. Le forze politiche presenti in questa sede ritengono che le donne che siano a rischio di infibulazione e quelle che vogliono sottrarre le figli minori a tale rischio abbiano diritto allo status di rifugiato? È questo il nodo politico e non abbiamo alcun dubbio al riguardo, anzi riteniamo che si tratti di una misura squisitamente pertinente e coerente non soltanto con lo spirito della legislazione già vigente, ma soprattutto con quella che la Camera si accinge ad approvare in materia di diritto d'asilo.

Tale punto politico deve essere chiaro. In caso contrario, dovremmo constatare con grande rammarico che, al di là della buona volontà manifestata dai componenti della Commissione giustizia, esiste un fraintendimento voluto, che farebbe venire meno il clima di collaborazione che finora ha accompagnato l'esame del provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

FRANCA BIMBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, intervengo per esprimere la preoccupazione del gruppo della Margherita. È infatti difficile interpretare il parere della Commissione bilancio come un parere puramente tecnico. Non esiste una relazione tecnica che quantifichi il numero di donne che potrebbero avere il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, né ci può essere, in quanto si tratta di numeri da un lato teorici e, dall'altro, esigui. Le stime relative al territorio nazionale rendono evidente la difficoltà a far emergere tale fenomeno. Riteniamo, pertanto, che la Commissione bilancio abbia travalicato i propri compiti.

Quanto alle considerazioni svolte dall'onorevole Lussana, intendo sottolineare le motivazioni positive che hanno condotto le Commissioni a mantenere la norma sul riconoscimento dello status di rifugiato nell'ambito del provvedimento in esame, indipendentemente dalla proposta sul diritto d'asilo, che sarà esaminata successivamente. Le Commissioni hanno approvato concordemente una norma, all'articolo 1, che individua le finalità della legge e in cui si riconoscono esplicitamente le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine. Dunque, facendo riferimento all'estensione dei diritti delle donne e delle bambine, abbiamo sostanzialmente riconosciuto diritti umani con qualificazione di genere, in quanto attinenti specificamente al genere femminile.

Pertanto, è estremamente importante riconoscere che specifiche forme di violenza sulle donne costituiscono violazione dei diritti della persona, intesa non in  senso neutro ma con riferimento alla condizione e alla posizione della donna nella società.

L'articolo 5, approvato dalle Commissioni a larga maggioranza, introduce un'innovazione importante nel quadro legislativo italiano, anche in relazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione. È dunque questa la ratio per cui riteniamo che il riconoscimento dello status di rifugiate in favore delle donne, adulte o minori, che intendono sottrarsi a tali pratiche o ne sono vittime, sia estremamente importante per qualificare il senso giuridico e politico del provvedimento.

PRESIDENTE. Colleghi, per la verità questa non è una discussione sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, bensì una discussione su una proposta procedurale formulata dall'onorevole Lussana a nome del Comitato dei diciotto. In realtà, avrei dovuto dare la parola ad un oratore a favore e ad uno contro, per poi eventualmente passare alla votazione di tale proposta. Non voglio togliervi la parola, colleghi ma, poiché sono molte le richieste di intervento, vi chiedo almeno di essere sintetici.

MAURA COSSUTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, questa è una discussione importante, perché l'articolo 5 è un punto qualificante del testo unificato in esame e credo che su di esso si misuri la coerenza dell'approccio su alcuni principi di fondo del provvedimento.

Se noi prevedessimo le mutilazioni genitali come un reato gravissimo, e quindi insistessimo sulla pregnanza del reato, è evidente che, conseguentemente, dovremmo tutelare le donne che cercano di scappare dai paesi di origine per sottrarsi a questa infame pratica. Questo è anche un punto qualificante, che ci mette in contatto con un pensiero moderno e quindi con una platea vastissima di associazioni di donne che, insieme alle associazioni per i diritti umani e alla Commissione dell'ONU, stanno conducendo una battaglia nel mondo e non soltanto in Italia. Credo, quindi, che l'articolo 5 ci consenta di essere in sintonia con un tema modernissimo, che rilegge i diritti umani attraverso il genere.

Giova sottolineare ancora alcune questioni, anche se lo hanno già fatto altre colleghe. Noi riteniamo che non si tratti di una questione tecnica, perché se è vero, come tutti affermiamo, che questo è un punto qualificante, allora è evidente che, politicamente, si dovrebbe scegliere di assicurare la copertura finanziaria e all'obiezione della Commissione bilancio si dovrebbe rispondere con una assunzione di responsabilità, stanziando le risorse per garantire l'attuazione dell'articolo 5. Se si afferma che ciò è inutile, in quanto le risorse finanziarie si trovano nel provvedimento relativo al diritto d'asilo, allora la questione è un po' più complicata. Ci risulta infatti che la maggioranza, in Commissione affari costituzionali, non voglia accogliere questa norma e che su tale questione - legittimamente, ma noi lo sottolineiamo - l'onorevole Lussana abbia detto che occorre una verifica politica.

PRESIDENTE. Onorevole Maura Cossutta, la prego di concludere.

MAURA COSSUTTA. Ancora un minuto, Presidente.

Allora, se nel provvedimento relativo al diritto d'asilo le risorse ci sono, la questione è risolta, perché si tratta di anticipare una copertura finanziaria che andrebbe comunque stanziata per quel provvedimento. Ma, se non è così, chiedo alla maggioranza di esprimere oggi la sua opinione al riguardo, dopodiché possiamo anche rinviare la questione; ma è necessaria un'assunzione di responsabilità in merito alla necessità di garantire il principio dello status di rifugiato. Chiedo pertanto, al di là dell'accantonamento dell'articolo 5, una dichiarazione di intenti politici chiara e definitiva.

ANTONIO SODA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Soda, veramente per il suo gruppo avrebbe già parlato l'onorevole Finocchiaro... Rinnovo l'appello a non trasformare surrettiziamente questo dibattito in una discussione sul complesso degli emendamenti dell'articolo 5. Prego, onorevole Soda, ha facoltà di parlare.

ANTONIO SODA. La ringrazio, Presidente, ma il mio intervento ha solo la finalità di segnalare all'Assemblea la necessità di non accantonare l'articolo 5.

In quest'aula è stato ricordato che nella 110a assemblea dell'Unione interparlamentare - che raccoglie le rappresentanze di tutti i Parlamenti del mondo -, specificamente dedicata allo sfruttamento sessuale dei minori e alla lotta contro la pratica delle mutilazioni sessuali, a cui ha partecipato anche l'UNICEF, la delegazione italiana, nella persona dell'onorevole Angela Napoli, ha segnalato la volontà unanime del Parlamento italiano, così come era stata espressa in Commissione, di giungere ad una disciplina organica del divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.

In quella sede internazionale, in cui le altre delegazioni parlamentari hanno evidenziato la necessità che i Parlamenti di tutto il mondo intervengano per varare una disciplina volta a vietare le pratiche di mutilazione genitale femminile, è stato segnalato che l'aspetto qualificante del testo unificato delle proposte di legge al nostro esame è proprio l'articolo 5. Attraverso tale articolo, infatti, si riconosce lo status di rifugiate a quelle donne che voglio sottrarre sé stesse e le proprie figlie minori a questo genere di pratiche.

PRESIDENTE. Onorevole Soda, si avvii a concludere.

ANTONIO SODA. Nell'ambito del diritto di asilo, la disciplina attiene indubbiamente al procedimento di riconoscimento di tali garanzie ai rifugiati e a coloro che presentano istanza ai sensi dell'articolo 10 della nostra Costituzione. In quella sede, pertanto, si trova la copertura finanziaria per garantire tutti coloro che, in virtù delle leggi e delle convenzioni internazionali, godono dello status di rifugiati.

A mio avviso, dunque, non occorre individuare una specifica copertura nell'ambito del provvedimento in esame, poiché la normativa concernente il diritto di asilo già copre finanziariamente le provvidenze garantite a tutti coloro che, in virtù di leggi e di convenzioni internazionali, beneficiano dello status di rifugiati.

Si tratta, allora, di rendere esplicito il messaggio che intendiamo lanciare al paese e al mondo: le donne che soffrono a causa di queste pratiche hanno il diritto di vedersi riconosciute lo status di rifugiate e, dunque, di ottenere garanzia e tutela sia nel nostro Stato, sia nel mondo...

PRESIDENTE. Onorevole Soda...

ANTONIO SODA. ... nel momento in cui intendano sottrarsi alle violenze in questione.

È questo l'appello che rivolgo, in conclusione, all'Assemblea: non credo, infatti, che possiamo abbandonare, a causa di una questione tecnica, quel messaggio che abbiamo lanciato al mondo, che è stato apprezzato e che ha indotto alcune delegazioni parlamentari ad affermare che nei loro Parlamenti, anche nel caso in cui siano state approvate leggi di questo tipo, saranno presentate proposte emendative per introdurre lo stesso contenuto nell'articolo 5 del testo unificato in esame.

ROBERTO ROSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO ROSSO. Signor Presidente, a differenza di tutti coloro che mi hanno preceduto, ritengo invece molto opportuna sia la proposta di accantonare l'esame dell'articolo 5, sia la richiesta di considerarlo nell'ambito più generale del diritto di asilo perché, come recita un proverbio popolare, di buone intenzioni è lastricata la strada che conduce all'inferno.

Ho letto con attenzione l'articolo in questione e vorrei osservare che la sua  applicazione sic et simpliciter comporterebbe una conseguenza che ritengo «snaturante»: infatti, tutte le donne che vivono in paesi dell'Asia o dell'Africa in cui viene praticata questa orribile tortura a loro danno potranno, per ciò stesso, diventare rifugiate politiche in Italia e, attraverso il diritto di ricongiunzione, potrebbero vedere tutta la loro famiglia ricondotta nel nostro paese con lo status di rifugiati (Commenti del deputato Soda). Ciò significa che l'Italia diventerebbe - essa sì - il collettore delle disgrazie mondiali!

Dal momento che la sinistra ci ha sempre ricordato, in questi giorni e in questi mesi, che non è ipotizzabile condurre una guerra umanitaria ovunque vengano violati, nel mondo, principi costituzionali afferenti al nostro livello di civiltà, e che, come hanno precedentemente sostenuto l'onorevole Valpiana ed altri deputati, non è giusto introdurre gerarchie tra la nostra civiltà ed altre, che invece tollerano tali pratiche, mi domando, con tale contraddizione, dove andremmo a finire. A mio avviso, noi italiani finiremmo nella condizione di non poter intervenire in nessuno di quei paesi e di dover accettare che essi continuino a compiere queste pratiche orribili: diventeremmo il collettore non solo di tutte le donne che subiscono mutilazioni genitali ma, un domani, perfino degli uomini. In quei paesi, infatti, si pratica non solo l'infibulazione, ma anche la pena di morte, la tortura e l'assenza dell'habeas corpus nell'ordinamento giudiziario. Ebbene, a cosa tendiamo? A collezionare in Italia tutta la disperazione mondiale, sulla quale tuttavia non possiamo agire attraverso un intervento umanitario?

Capisco - ne do atto al Presidente - che non può essere questa la sede di un dibattito nel merito ma, poiché mi era sembrato che l'unico problema fosse quello relativo alla copertura finanziaria, ritengo che in sede di esame del provvedimento sul diritto d'asilo queste riflessioni, che altererebbero l'equilibrio del nostro popolo e della nostra nazione, vadano affrontate (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Considerato che ho consentito lo svolgimento di numerosi interventi, in molti dei quali si è entrati nel merito dell'articolo 5, ritengo si possa procedere ora alla votazione della proposta formulata.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Boccia?

ANTONIO BOCCIA. Sull'ordine del lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, prima che lei ponga in votazione la proposta formulata, mi sembra opportuno che l'Assemblea venga a conoscenza in modo puntuale dei termini della questione, altrimenti la votazione sulla proposta di accantonamento o di rinvio potrebbe essere basata su elementi di non comprensione.

Credo che, Presidente, debba essere spiegata bene all'Assemblea la motivazione della proposta di accantonamento o di rinvio, perché non si è capito se l'accantonamento o il rinvio siano motivati dall'esigenza di una riflessione sul principio affermato nell'articolo 5 o esclusivamente dal fatto che, essendo necessario votare a seguito della condizione posta dalla Commissione bilancio, si farebbe ricorso ad un rinvio per consentire a tale Commissione di individuare una copertura finanziaria. Se la motivazione fosse la prima, l'Assemblea potrà votare in un senso o in un altro; se la motivazione fosse la seconda, si porrebbero problemi di natura diversa, anche dal punto di vista procedurale, in quanto, per poter sospendere l'esame, dovremmo essere in presenza di un subemendamento o di un emendamento che crei il presupposto per chiedere un parere da parte della Commissione bilancio.

Quindi, le cose dovrebbero essere almeno chiare: poi si vedrà quale è il modo migliore di procedere.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore per la II Commissione, onorevole Lussana, se intenda fornire ulteriori chiarimenti in merito alle motivazioni relative alla sua proposta di accantonamento dell'articolo 5 e del complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Nel mio intervento precedente, ho già illustrato le motivazioni della mia proposta di accantonamento dell'articolo 5. Che poi si sia voluto aprire un dibattito politico, è una responsabilità dei colleghi intervenuti e non del relatore che, in questo caso, ha riportato fedelmente il dibattito svoltosi in sede di Comitato dei diciotto.

A questo punto occorre capirsi bene e mi spiegherò un altra volta. L'articolo 5 era stato inserito nel testo unificato per volontà quasi unanime delle Commissioni e i relatori avevano espresso parere favorevole; la Commissione bilancio ha poi espresso un parere contrario su tale articolo. Di conseguenza, in sede di Comitato dei diciotto è stato formulato un parere favorevole sull'emendamento soppressivo presentato dalla Commissione bilancio. Per trovare una soluzione che, da un lato, consentisse di riconoscere lo status di rifugiate alle donne che subiscono violazioni della loro integrità psico-fisica a seguito di mutilazioni genitali nei paesi dove queste ultime non sono vietate e, dall'altro lato, superasse anche il parere contrario della Commissione bilancio (e quindi i problemi di copertura finanziaria), il Comitato dei diciotto, attraverso il relatore, ha proposto l'accantonamento dell'articolo 5 nonché degli articoli aggiuntivi, che chiedo siano votati prima dell'esame dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, sulla proposta del relatore per la II Commissione di accantonare l'articolo 5 e il complesso delle proposte emendative ad esso riferite.

(È approvata per 307 voti di differenza).

Colleghi, è una votazione dall'esito quasi unanime, essendo stati espressi 308 voti!

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, era evidente che sull'accantonamento vi fosse un'intesa: interessa a tutti che si affermi il principio e che vengano trovati gli strumenti per garantirne l'applicazione!

Adesso, però, si pone una seconda questione: poiché l'accantonamento può essere di cinque minuti, di un giorno, di una settimana o di un mese, essendo la questione di grande importanza, ritengo che il Comitato dei diciotto debba immediatamente affrontarla - sono d'accordo con la collega Cossutta - e risolverla. Non possiamo fermarci davanti ad una questione di principio soltanto perché vi sono alcune indecisioni!

Pertanto, una volta deliberato dall'Assemblea l'accantonamento, proporrei che il Comitato dei diciotto si riunisca immediatamente e trovi una soluzione. Può darsi che, come sosteneva il collega Soda - io nutro qualche dubbio al riguardo, ma può darsi che il collega abbia ragione -, non vi sia alcun bisogno di ottenere un nuovo parere della Commissione bilancio perché la proposta delle Commissioni potrebbe trovare una soluzione che non determini la necessità di una copertura finanziaria.

In altre parole, propongo che il Comitato dei diciotto si riunisca al fine di predisporre un emendamento da presentare all'Assemblea e di dare al problema un'immediata soluzione normativa.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, lei è un cultore del regolamento troppo fine per  non sapere che accantonare vuol dire semplicemente posporre e, quindi, esaminare un articolo successivo prima di quello che l'articolato del provvedimento ci propone.

Lei aggiunge qualcosa: avanza una proposta di sospensione dei lavori affinché il Comitato dei diciotto possa immediatamente approntare un'eventuale proposta di soluzione dei problemi che sono stati sollevati con riferimento all'articolo 5.

Chiedo al relatore per la II Commissione, onorevole Lussana, di chiarire la posizione delle Commissioni in ordine alla richiesta avanzata dall'onorevole Boccia.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, le Commissioni non condividono la proposta di sospensione avanzata dall'onorevole Boccia: il Comitato dei diciotto si è già riunito e, come ho già spiegato, ha ritenuto di presentare alla Commissione bilancio una proposta emendativa; tuttavia, non siamo ancora convinti che tale proposta possa consentirci di superare tutti gli ostacoli relativi al profilo della copertura finanziaria.

Pertanto, le Commissioni propongono di proseguire i lavori con l'esame degli articoli successivi e di rinviare la soluzione del problema ad un momento successivo.

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, a questo punto, a nome del gruppo di Rifondazione comunista, avanzo la proposta di sospendere del tutto l'esame del provvedimento dato che l'articolo 5 ne rappresenta il punto fondamentale.

Ricordo ai colleghi, perché la cosa mi sembra estremamente importante, che le donne dei paesi in cui vengono praticate, per tradizione, le mutilazioni genitali femminili hanno rivolto un appello ai Governi ed ai Parlamenti di tutti i paesi. Esse chiedono - leggo testualmente - di considerare la possibilità di concedere permessi di soggiorno e protezione alle vittime di queste pratiche e di riconoscere il diritto di asilo a donne, adolescenti e bambine che rischiano di subire la mutilazione genitale: è esattamente quanto propone l'articolo 5 del provvedimento al nostro esame!

Ritengo che non possiamo nascondere un dato politico dietro una scusa di tipo tecnico: nell'esprimere il parere contrario, la Commissione bilancio non ha fornito un'indicazione, di tipo tecnico, dei costi che l'applicazione dell'articolo 5 avrebbe determinato, perché non poteva farlo. Infatti, sulla base della formulazione letterale dell'articolo in questione, non si conosce la consistenza numerica della platea delle interessate: tale numero potrebbe anche essere estremamente ridotto considerato che esiste un solo paese al mondo che espressamente consente le mutilazioni genitali femminili (anche se, negli oltre diciotto paesi in cui queste vengono tradizionalmente praticate, nonostante siano vietate, sono 130 milioni le donne che le hanno subite).

Allora, la platea va da 130 milioni di donne a zero, a seconda di come la intendiamo; quindi, la quantificazione del costo è assolutamente opinabile e non risolvibile in sede tecnica ma solo in sede politica.

A nome del gruppo di Rifondazione comunista, propongo la sospensione dell'esame di questo provvedimento, perché dobbiamo valutare le motivazioni che hanno indotto la Commissione bilancio ad esprimere parere negativo e conoscere le previsioni del provvedimento sul diritto di asilo in discussione in questo ramo del Parlamento (che prossimamente dovrebbe giungere in Assemblea). In base alle previsioni sulla concessione del diritto d'asilo, si potrà quantificare il costo e procedere all'esame dell'intero provvedimento, che senza questa norma non ha alcun motivo di esistere, se non quello di ribadire, attraverso un manifesto di tipo ideologico, che la nostra civiltà è superiore a qualsiasi altra.

ERMINIA MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, vorrei sviluppare due distinte riflessioni. Non riesco a comprendere (le chiedo un chiarimento in merito) se sia stato aperto un dibattito sull'ordine dei lavori o se siamo entrati nel merito dell'articolo 5. Infatti, gli interventi svolti vanno nell'una e nell'altra direzione. Ebbene, signor Presidente, con riferimento agli interventi sull'ordine dei lavori, vorrei ricordare che l'Assemblea ha approvato la proposta di accantonamento dell'articolo 5 avanzata dal relatore per la II Commissione; è stato deciso quindi di posporre - come lei stesso ha sottolineato - l'esame di questa norma e di procedere alla discussione degli articoli successivi.

A me sembra contraddittorio ed inutile chiedere una votazione sulla sospensione dei lavori. Credo che l'Assemblea non debba pronunciarsi su tale proposta, perché già ha deliberato sull'accantonamento dell'esame dell'articolo 5.

Per quanto riguarda il merito, signor Presidente, proprio perché riteniamo importante l'enunciazione del principio generico contenuto nell'articolo 5, siamo d'accordo con la proposta avanzata dal relatore Lussana, a nome della Commissioni, di posporre l'esame di questo articolo, perché crediamo opportuno approfondire il contenuto della norma e dare una risposta al parere tecnico della Commissione bilancio. Oggi, la Commissione bilancio ha dichiarato che, così com'è, l'articolo 5 non può essere approvato. Di fronte all'ipotesi di rinunciare al principio in esso enunciato (rischio che sicuramente vogliamo scongiurare) abbiamo riflettuto giungendo alla conclusione che riteniamo doveroso uscire dall'attuale formulazione generica e precisare i dati. Una norma è cosa diversa da un'enunciazione di principio. Obiettivamente, rileggendo la formulazione dell'articolo 5, ci dobbiamo rendere conto che la sua genericità non può essere accettata in un testo normativo. La norma recita: «È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori (...)». Ma quali sono questi soggetti e in quale occasione si documenta quest'intenzione? Si fa riferimento a persone il cui paese di origine o di provenienza consente tali pratiche...

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, lei sta intervenendo sul merito dell'articolo 5, ma noi siamo in una fase...

ERMINIA MAZZONI. Presidente, ho fatto una premessa, forse non ha ascoltato.

PRESIDENTE. Ho ascoltato benissimo.

ERMINIA MAZZONI. Sono stati svolti interventi sull'ordine dei lavori e sul merito. Credo di essere autorizzata ad intervenire sull'ordine dei lavori (come ho già fatto) e a fare precisazioni con riferimento al merito. Si sostiene che vogliamo accantonare questa materia perché non ne riconosciamo l'importanza. È esattamente il contrario.

Noi riteniamo di dover dare a questa materia lo spazio che merita. Per concludere, Presidente, aggiungo che questo principio (non è ancora una norma) che noi vogliamo tradurre in disposizione normativa, contenuto nell'attuale formulazione dell'articolo 5, è un elemento a sé stante nel complesso della normativa che stiamo tentando di approvare. Tutta la parte che precede l'articolo 5 riguarda i percorsi informativi, educativi, di assistenza, di cooperazione, sui quali abbiamo già votato in quest'aula; la parte che segue, dall'articolo 6 fino all'ultimo articolo, prevede tutte le fattispecie in presenza delle quali si prevedono sanzioni. Il riconoscimento dello status di rifugiate è un elemento in più, che sicuramente qualifica positivamente questa normativa, aggiungendo appunto un elemento positivo, ma indubbiamente la sua presenza o meno non snatura assolutamente il testo che stiamo approvando.

Quindi, noi vogliamo che si accantoni l'esame dell'articolo - e l'Assemblea si è già pronunciata favorevolmente al riguardo - per poter provvedere in maniera più compiuta e soprattutto efficace per quanto concerne la precisazione del concetto di status di rifugiate per le donne che subiscono o che subiranno mutilazioni genitali.

GIULIO CONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO CONTI. Signor Presidente, debbo fare una precisazione a nome di Alleanza nazionale. Innanzitutto, noi - in questo caso il sottoscritto e l'onorevole Cola - non siamo stati affatto favorevoli (né abbiamo votato alcuna norma al riguardo) all'introduzione del diritto d'asilo per le donne che temono di venir sottoposte alla pratica dell'infibulazione. Noi questa responsabilità politica non ce l'abbiamo! Capisco molto bene che il diritto di asilo per questo tipo di lesione possa essere stato introdotto per motivi di natura politica, per andare contro la legge Bossi-Fini e per modificare la legge sul diritto d'asilo, ma questa responsabilità noi non ce l'abbiamo!

In secondo luogo, la disposizione dell'articolo 5 è speciosa e demagogica: si prendono in considerazione le donne che temono di subire tali pratiche, ma cosa dovrebbero fare allora le donne che hanno paura di essere lapidate perché infedeli al loro marito? Verrebbero tutte in Italia? Abbiamo fatto tante battaglie contro questa pratica vigente in certi Stati, nei quali addirittura per legge è riconosciuto il diritto alla lapidazione o consentito il taglio delle mani (ad esempio, in Arabia saudita) in caso di furto. Io quindi ritengo che questa norma, che prende in considerazione una pratica assolutamente analoga alle scandalose vessazioni che ha appena richiamato, debba essere addirittura cancellata. L'articolo 5 non deve comparire in questo provvedimento, fatta eccezione per la parte relativa alla prevenzione e all'assistenza (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, della Lega Nord Federazione Padana e di deputati di Alleanza nazionale). La parte che riguarda il diritto di asilo si deve «saltare». Altrimenti, dovremmo far arrivare nel nostro paese, come diceva prima l'onorevole Rosso, tutti coloro i quali hanno problemi a casa loro. Coloro che si trovano in quegli Stati da cui provengono grandi flussi di immigrati (oggi diventati Stati di grande terrorismo) dovrebbero venire tutti da noi. Io sono completamente contrario dal punto di vista politico, perché si attacca la legge Bossi-Fini e si attacca il diritto di tutelare alcuni principi di garanzia istituzionale e di quieto vivere che ci siamo conquistati. Lo dico a nome di Alleanza nazionale e speriamo che anche altri aderiscano a questa tesi (Applausi di deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

ANGELA NAPOLI. Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole, non posso darle la parola, perché ha parlato uno per gruppo.

ANGELA NAPOLI. Chiedo di parlare a titolo personale!

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, abbiamo già derogato alla norma che prevede che parli un oratore contro e uno a favore, estendendo la discussione ad un deputato per gruppo. Si tratta sempre di una decisione procedurale.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, faccio riferimento all'articolo 41 del regolamento. Ovviamente, non entro nel merito del dibattito, ma mi attengo esclusivamente alla parte regolamentare. Dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, in particolare la collega Mazzoni, mi permetto di fare presente che ci troviamo in una situazione diversa (ovviamente poi lei, Presidente,  deciderà). Noi siamo di fronte alla proposta di accantonamento dell'articolo 5, che è stata votata dall'Assemblea dopo un dibattito che - secondo le modalità che rientrava nella sua discrezionalità stabilire (secondo me, ha fatto bene a decidere in quel modo) - ha consentito l'espressione di posizioni diverse. Ora, però, signor Presidente, noi non siamo ancora entrati nel merito, perché la collega di Rifondazione comunista, se non ho capito male, sul piano procedurale, ha posto una questione che è diversa da quella dell'accantonamento.

Apprezzate le circostanze - così come consentito dal regolamento - chiedo che l'Assemblea si esprima su un'altra richiesta di natura procedurale, ossia il rinvio del seguito del dibattito. Pertanto, mi permetto di dire che non stiamo facendo un duplicato di discussione sulla stessa materia; vi è una proposta diversa, dal punto di vista regolamentare e dell'ordine dei nostri lavori; e vi è la proposta di Rifondazione comunista di rinviare il dibattito in questione. Rinviarlo significherebbe rinviare anche l'accantonamento che abbiamo appena approvato.

Io penso - ma ciò lo valuterà lei, signor Presidente - che su tale proposte, l'Assemblea, ascoltato un oratore a favore ed uno contro, dovrebbe comunque esprimersi, trattandosi appunto di una proposta formalmente avanzata da un gruppo in quest'aula.

DARIO GALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARIO GALLI. Signor Presidente, per chiarire il punto, mi sembra che la relatrice per la II Commissione, onorevole Lussana, abbia spiegato in maniera chiarissima la situazione. Gli altri colleghi del centrodestra mi sembra abbiano altrettanto chiaramente spiegato la questione politica che si sta cercando di montare, ma che non mi pare il caso di portare avanti.

La situazione mi sembra estremamente semplice: è stato votato un accantonamento; è mezzogiorno; capisco che oggi la situazione dei voli Alitalia, dei treni, eccetera, è problematica per tutti; però, visto che non si è deciso di sospendere i lavori dell'Assemblea, ma semplicemente di accantonare un articolo, potremmo andare avanti con l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, a titolo personale, l'onorevole Angela Napoli. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente, prendo la parola a titolo personale. Non entro nel merito della questione, per rispetto della sua richiesta - rivolta all'Assemblea nella sua qualità di Presidente - ed anche della posizione estremamente corretta evidenziata dalla relatrice. Tuttavia, ho il dovere di dire, sempre a titolo personale, che sono assolutamente contraria alle dichiarazioni, fatte a nome del gruppo di Alleanza nazionale, dall'onorevole Giulio Conti, perché - com'è stato detto dai colleghi - ho partecipato ad una riunione, durante la conferenza dell'Unione interparlamentare, nel corso della quale ho presentato la proposta che - a maggioranza o no - è stata portata in quest'aula e sulla quale era già stata svolta la discussione sulle linee generali. La proposta avanzata a nome dell'Italia riproduceva sostanzialmente il contenuto dell'articolo 5. Si potrà discutere, si potrà non essere favorevoli, ma quella era la proposta che, in quel momento, il Parlamento italiano stava discutendo.

Dunque, prendo atto delle posizioni e della volontà politica di mettere momentaneamente da parte tale articolo, ma - come detto - non sono assolutamente concorde. Ritengo, a titolo personale, di dover assumere - per rispetto nei confronti del mondo intero, che noi come italiani abbiamo rappresentato - una posizione individuale (Applausi dei deputati dei gruppi di Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi del comma 7 dell'articolo 86 del  regolamento, ho preso atto della proposta di accantonamento formulata dal relatore per la II Commissione. Su tale proposta si è votato e l'Assemblea l'ha approvata, quasi all'unanimità. Ora vi è, da parte dell'onorevole Valpiana, a nome del gruppo di Rifondazione comunista, una diversa richiesta procedurale, ossia la sospensione dell'esame del provvedimento, il che significa il rinvio ad altra seduta del seguito del dibattito, non interrompere il procedimento.

In questo caso, l'articolo 41 del regolamento, richiamato dall'onorevole Giachetti, da la possibilità al Presidente - visto che l'Assemblea è sovrana - di rivolgersi all'Aula per acquisirne la volontà, attraverso un voto.

Indico la votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, sulla proposta di rinvio del seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 150 ed abbinate, formulata dall'onorevole Valpiana.

(È respinta per 129 voti di differenza).

Abbiamo fatto una lunga corsa e ci ritroviamo al punto in cui eravamo un'ora fa (Applausi)! Si chiama patiner sur place!

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 150 ed abbinate sezione 2).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la II Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro 6.71, mentre sulle restanti proposte emendative il parere è contrario.

Ricordo che, dopo la votazione dell'emendamento Valpiana 6.62, sarà posto in votazione l'emendamento 6.100 delle Commissioni, sul quale il parere è ovviamente favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore per la II Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 6.66.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, la riformulazione dell'articolo 583-bis, così come approvato nel testo delle Commissioni, si rende necessaria, a nostro avviso, almeno sotto due profili.

Il primo profilo riguarda la quantificazione della pena. Premetto che il testo delle Commissioni prevede due ipotesi. La prima riguarda alcune pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili indicate nel testo e, quindi, la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualunque altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi. Per tali fattispecie, il testo della Commissione prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Vi è poi una seconda ipotesi, più lieve perché punita con la pena della reclusione da tre a sette anni, che riguarda interventi effettuati al fine di menomare le funzioni sessuali mediante lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma e dalle quali, comunque, derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Riteniamo che sia necessario, non solo ai fini di una più agevole lettura della norma, ma anche per una migliore applicazione della stessa, evitare questa duplicazione di ipotesi delineata nel testo delle Commissioni. Tra l'altro, per la configurazione della seconda ipotesi di reato si richiede la prova del fine di voler menomare le funzioni sessuali.

Attraverso la letteratura anche antropologica e le conoscenze che ci sono state trasmesse dalle associazioni di donne dei paesi nei quali si praticano le mutilazioni sessuali, ciascuno di noi sa che quello di menomare le funzioni sessuali è certamente un fine originario. Contrariamente a quanto si crede, le pratiche di mutilazione sessuale preesistono, ad esempio, alla stesura del Corano e, comunque, alla nascita e all'affermarsi della religione musulmana e sono legate a pratiche tribali. Essendo dediti alla pastorizia, i maschi di talune tribù si allontanavano per lunghi periodi dell'anno per portare le greggi al pascolo e, in questo senso, le mutilazioni sessuali rappresentavano una sorta di assicurazione in ordine alla legittimità della discendenza. Erano, cioè, strettamente connesse all'assicurazione della legittimità della discendenza, evitando che le donne potessero avere rapporti sessuali con uomini diversi dai legittimi ed ufficiali compagni, e costituivano una precauzione di ordine generale relativamente alla fedeltà delle donne nei confronti del loro compagno.

Questa funzione, con il passare dei millenni, è ovviamente mutata, tanto che ciascuno di noi potrebbe essere indotto in errore circa il fatto che esista una valenza religiosa attribuita alle mutilazioni sessuali, per tacere di altre valenze che, ovviamente, noi non riconosciamo assolutamente, ma che possono far emergere un dato che ci impressiona, cioè una cultura maschile che ritiene più bello, in una donna, il corpo mutilato di quanto non lo sia il corpo non mutilato.

Detto questo, richiedere, per individuare il ricorrere della fattispecie, che chi abbia operato la lesione volontaria degli organi genitali femminili, al di fuori di esigenze terapeutiche, lo abbia fatto con il fine di menomare le funzioni sessuali di quella donna, significa creare una sorta di probatio diabolica, ovvero significa togliere effettività alla possibilità di applicare questo tipo di fattispecie.

La seconda valutazione che vorrei svolgere attiene alla quantificazione della pena. È ovvio che ciascuno di noi ritiene che questo sia un reato gravissimo. Non voglio richiamare in questo caso la molteplicità di affermazioni - meglio sarebbe dire l'univocità di indirizzo - della dottrina giuridica, di qualunque ispirazione culturale ed ideale, che ormai assegna alla pena una valenza sempre meno simbolica e sempre più effettiva, insistendo pertanto sul fatto che la pena debba essere liberata dall'eccesso di simbolismo legato alla sua estrema gravità per tornare ad essere un deterrente efficace e reale. Molti àncorano l'efficacia della pena alla molteplicità delle fattispecie. Tuttavia, una pena che nel minimo è fissata in sei anni, in assenza di una attenuante specifica perché nel testo della Commissione l'attenuante è prevista soltanto attraverso il secondo comma ( con l'ipotesi quindi già attenuata), è troppo rigida.

Gli indirizzi del diritto penale europeo, nei paesi occidentali di cultura, anche giuridica, assimilabile alla nostra, si orientano addirittura a non prevedere mai il minimo della pena per calcolarla invece fino ad un massimo. In questo senso, con il nostro emendamento noi proponiamo che il minimo della pena sia di tre anni.

Nel testo dell'emendamento abbiamo previsto due ipotesi in relazione alle quali l'entità della pena può essere diversamente determinata: la prima, di carattere attenuante, per cui la pena è diminuita sino a due terzi, deve «coprire», attraverso la stretta definizione di ciò che si deve intendere per mutilazioni sessuali - definizione recata peraltro in un documento dell'Organizzazione mondiale della sanità - i casi di lieve entità; la seconda prevede che la pena sia incrementata di un terzo nei casi in cui le pratiche di cui ai commi precedenti vengano commesse ai danni di un minore.

Mi sembra pertanto che il testo da noi proposto, sia sotto il profilo del principio di legalità, ovvero della definizione reale di ciò che deve essere punito, sia sotto il profilo della possibilità di applicazione della norma anche in ipotesi meno gravi, non essendo costretti da quel limite eccessivo del minimo di sei anni, sia da considerare preferibile al testo delle Commissioni.

Per questo ne raccomando l'approvazione all'Assemblea (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi che hanno chiesto di intervenire, vorrei informare l'Assemblea che alcuni gruppi parlamentari hanno esaurito i tempi a loro disposizione. È stata avanzata una richiesta volta ad incrementare il tempo concesso ai gruppi, che ho fatto pervenire al Presidente della Camera, essendo egli titolare della decisione in merito. Comunico all'Assemblea che la richiesta è stata accolta ed il tempo disponibile è stato quindi incrementato di un terzo; naturalmente, questo rappresenta un limite invalicabile!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere brevissime considerazioni, condividendo l'emendamento al nostro esame che trovo estremamente puntuale sotto il profilo tecnico, in relazione all'esigenza di rendere conforme il sistema sanzionatorio allo spirito che ha improntato la predisposizione di questa provvedimento.

Si tratta certamente di una legge di civiltà che affronta in termini concreti aspetti legati a fenomeni sociali di importazione, nel nostro paese, di pratiche che precedentemente venivano effettuate esclusivamente all'estero. Dobbiamo confrontarci con tali pratiche nella misura in cui dobbiamo paragonarci con culture estere che permeano il nostro tessuto sociale in funzione dei soggetti che vengono a prestare da noi il loro servizio.

Ho apprezzato particolarmente le esigenze di formazione e di acculturamento di coloro che vengono in Italia, assieme ai progetti di cooperazione chiaramente richiamati nel provvedimento in esame ed assieme al progetto di formazione del personale sanitario, che pure trova ampia disciplina nel testo normativo.

L'emendamento in esame è certamente da approvare, innanzitutto sotto il profilo tecnico. La formulazione iniziale del testo della Commissione presenta, infatti, alcuni limiti. Il primo riguarda la rigidità della pena iniziale prevista da sei a dodici anni e che nell'emendamento si vuole portare da tre a dodici anni. In tal modo si garantisce una sistematica più ampia, tendente ad una maggiore libertà del magistrato nel valutare la proporzionalità della pena al fatto concreto con il quale ci si misura. Ciò, tra l'altro, è già presente nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 6 nel testo della Commissione, laddove si prevede la diminuzione della pena, se il fatto sia stato di lieve entità, e l'aumento, se il fatto sia stato cagionato in danno di minore.

È evidente la necessità da parte del magistrato giudicante di disporre di maggiori possibilità di adattare la pena al caso concreto. Infatti, ci confrontiamo con culture difficilissime da comprimere e con situazioni di fatto molto spesso residenti in un condizionamento di carattere sociale interno alle compagini etniche presenti in Italia, in relazione alle quali molto spesso a pagare potrebbero essere esclusivamente i più deboli. Quindi, credo che correttamente si voglia concedere al magistrato, attraverso l'emendamento in esame, la possibilità di applicare una pena massima, che per un fatto commesso in danno di minore può arrivare addirittura fino a 16 anni, ed una pena minima, commisurata in concreto al fatto con cui ci si confronta, al di sotto del limite massimo di due anni previsto per la sospensione condizionale della pena. Non credo che alcuno di voi in quest'aula possa immaginare che per un fatto ritenuto di lieve entità si debba comunque comminare una pena che, anche con tutti i benefici processuali che vanno dal patteggiamento al rito abbreviato, non possa comunque essere sotto il termine di sospensione condizionale.

Il secondo motivo per il quale ritengo che l'emendamento in esame sia da approvare è la migliore formulazione del secondo comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...

GIUSEPPE FANFANI. Concludo, signor Presidente.

Nella formulazione della Commissione vi è un errore fondamentale, al quale ha già fatto riferimento l'onorevole Finocchiaro: si considera il reato a dolo specifico, cioè commettibile esclusivamente al fine di menomare le funzioni sessuali di taluno. Con ciò ci si presta a veder difendere anche i peggiori malfattori che dichiarino di aver agito a fin di bene, per garantire un futuro migliore, eccetera. In tal modo, si scavalca un reato che oggettivamente - tutti siamo d'accordo - deve essere perseguito.

Togliamo il dolo specifico, perché con esso non andiamo da nessuna parte. Invito quindi ad approvare questo emendamento, che peraltro chiedo di sottoscrivere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rosso. Ne ha facoltà.

ROBERTO ROSSO. L'emendamento proposto credo sia veramente contraddittorio rispetto all'obiettivo di questo provvedimento. Mi pare infatti contraddittorio con la finalità del provvedimento sostenere, come ha fatto in parte l'onorevole Finocchiaro e più compiutamente l'onorevole Fanfani, che rispetto a questo tipo di reato si debba poter andare anche sotto il vigore della condizionale, ove questo sia di lieve entità. Dato che stiamo parlando di una barbarie vera, che riguarda non solo l'amputazione della sessualità della donna, ma anche l'imposizione di una mentalità maschilista nei confronti della donna, non riesco a capire come si possa invece ritenere che la sensibilità per le differenze culturali possa arrivare fino al punto di non pretendere quanto meno una minima detenzione in carcere per chi arrivi a praticare in Italia questo tipo di barbarie e di torture (Applausi del deputati Giulio Conti)!

Non voglio contestare quanto detto dall'onorevole Valpiana - cioè che non ci sono culture superiori ad altre -, ma voglio soltanto dire che la barbarie deve poter essere affermata come tale, alla luce dei nostri principi costituzionali; conseguentemente, nel momento in cui si ritiene che un principio di questo tipo debba avere tutela giurisdizionale e legale, come stiamo facendo, occorre allora anche affermare il criterio di tutelarlo con il giusto rigore. Altrimenti, sarebbe davvero insensato pretendere prima lo status di rifugiato per chi nel suo paese subisce questa tortura e poi, in Italia, non imporre al torturatore la legittima e giusta sanzione (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 6.66, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 348

Votanti 347

Astenuti 1

Maggioranza 174

Hanno votato 152

Hanno votato no 195).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bimbi 6.60.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Intervengo a sostegno di questo emendamento, che ci invita ancora, colleghi, a fare attenzione all'aspetto sanzionatorio di questa norma, vale a dire alla pena prevista dalla disposizione che stiamo per approvare, per le pratiche certamente violente, barbare e da condannare, di mutilazione sessuale. La pena prevista, colleghi, è quella del minimo di sei anni e del massimo di dodici.

Vorrei segnalare alla vostra attenzione che non solo si tratta di una pena giustamente severa, ma di una pena superiore,  non di poco, a quella prevista per la violenza sessuale. È superiore alla pena prevista per la violenza sessuale aggravata su minore. È superiore - e di gran lunga - a quella prevista per l'estorsione aggravata. Questa norma, così com'è proposta nell'attuale formulazione del testo, non prevede la possibilità di attenuanti. Quella che ci viene proposta non è un'aggravante, ma è una fattispecie specifica, che dunque non può essere attenuata, come invece accade per tutte le altre fattispecie gravissime che vi ho elencato. Dunque, rischiamo di violare un principio elementare di equità (un principio costituzionale), che è quello della proporzionalità della pena. È vero che dobbiamo fare in modo che queste barbare pratiche vengano punite - ed anche molto severamente -, ma dobbiamo anche fare in modo che la pena non abbia una rigidità tale da impedire che il giudice possa tenere conto delle situazioni specifiche e tale da far sì che la sentenza di condanna rischi di divenire il massimo dell'ingiustizia, sanzionando anche comportamenti minimi (ad esempio altri tipi di lesioni, diverse dalla mutilazione).

Mi riferisco a qualsiasi pratica messa in atto da certe popolazioni (ad esempio, gli impacchi di erbe sugli organi genitali femminili), come rilevato dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si rischia, pertanto, di punire fatti gravi, ma non gravissimi, in modo automatico ed in misura maggiore rispetto al reato di violenza sessuale, addirittura aggravata, o alla perdita della capacità di procreare (ai sensi dell'articolo 583 del codice penale). Se la norma venisse approvata nel testo così proposto, sarebbe punito più gravemente un qualsiasi tipo di lesione sugli organi sessuali femminili rispetto ad una lesione che addirittura cagioni la perdita della capacità di procreare.

Colleghi, l'emendamento 6.60 proposto dalla collega Bimbi, così come formulato, consente di punire, comunque gravemente (anche al massimo, come già previsto dalla norma proposta dal relatore), le pratiche di mutilazione, ma ci permette anche, riducendo le pene al minimo, di tener conto di situazioni non così gravi, evitando di compiere il massimo dell'ingiustizia, volendo invece fare del bene (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, di fronte a violenze gravissime come quelle dello stupro o dell'infibulazione, è impossibile pensare, dal punto di vista dell'esperienza soggettiva, ma anche della riprovazione da parte della società, di fare un confronto (si tratta, infatti, di violenze gravissime che non si possono paragonare, e mi riferisco anche ai fenomeni della tratta, dello stupro etnico e via seguitando). È molto difficile, per la società e per il diritto, quantificare questo tipo di violenza commessa sulle donne, sugli uomini, sui bambini e sulle bambine.

Tuttavia, le considerazioni del collega Kessler sostengono in parte le motivazioni del mio emendamento (il gruppo della Margherita ha sottoscritto l'emendamento Finocchiaro 6.66): non vogliamo che si approvi una norma che operi una discriminazione di fatto in base alla cittadinanza, italiana e non italiana, all'appartenenza etnica, culturale o all'autoidentificazione religiosa (qualunque siano le nostre opinioni sull'implicazione o meno di elementi anche religiosi, sia animisti, sia cristiani, sia musulmani che sostengano o meno questi tipi di pratiche).

Credo che la quantificazione della pena, proposta dall'articolo 6, possa costituire una discriminazione legata alla cittadinanza e, pertanto, non ci pare sia da accettare. Per tale motivo, con l'emendamento in questione chiediamo la diminuzione della pena.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente,  sono alquanto sorpreso dalle considerazioni precedentemente espresse. Come rilevato in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento, siamo di fronte ad un crimine orrendo. Ci siamo strappati le vesti, giustamente, di fronte a questa piaga che ha colpito 130 milioni di donne (si tratta di un numero enorme) e intendiamo salvaguardarle, concedendo loro l'asilo politico. La società deve mobilitarsi!

Non dimentichiamo che questo crimine non costituisce soltanto una lesione personale, ma è un crimine carico, in maniera molto incisiva, di una valenza etica e sociale.

Pertanto, chiedere un'attenuazione delle pene costituisce una controsenso rispetto alle premesse. È il fatto in sé ad essere grave, in quanto lede profondamente la dignità della persona, al di là della lesione fisica. Per tale motivo siamo contrari all'emendamento Bimbi 6.60.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, intervengo per entrare nel merito della questione.

Ritengo che il profilo sanzionatorio sia un elemento qualificante del presente provvedimento. È vero che, per volontà unanime delle Commissioni, abbiamo previsto le norme che sanzionano questo tipo di reato solo nella parte finale del testo; tuttavia, anche tale aspetto è fondamentale per lanciare un segnale chiaro ed inequivocabile.

Siamo fermi e rigidi sull'aspetto relativo alla severità delle pene, anche perché sappiamo benissimo che il nostro codice penale, all'articolo 583, qualifica le mutilazioni genitali femminili come lesioni gravissime, prevedendo pene severe, dai 6 ai 12 anni. Da ciò la necessità di stabilire quale minimo edittale di questa pena i 6 anni; d'altra parte, questa era anche l'indicazione proveniente dai colleghi del Senato.

Per quanto riguarda la gradualità delle pene, è prevista una rigidità della pena dai 6 ai 12 anni per le lesioni gravissime, quindi per quelle forme di mutilazione previste nei primi tre tipi indicati nella definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità; nel comma 2, nella formulazione approvata dalle Commissioni, abbiamo trovato una sorta di clausola di chiusura che ricomprende tutti i casi di mutilazioni di quarto tipo, cioè quelle lesioni che possano essere qualificate non come gravissime, ma come gravi.

Per quanto concerne la previsione di un dolo specifico, ciò era necessario - anche il testo approvato dal Senato lo prevedeva - per qualificare e differenziare una qualunque lesione ad un organo genitale, che può essere prodotta a seguito di una lesione colposa di altro tipo, da una lesione che invece ha una specifica finalità, vale a dire quella del condizionamento o della menomazione delle funzione sessuali della vittima.

In conclusione, non comprendo il riferimento dell'onorevole Bimbi, al fatto che questa rigidità delle pene sarebbe tesa ad introdurre nel nostro ordinamento una discriminazione. Una discriminazione nei confronti di chi, onorevole Bimbi? Ho sentito parlare di violenza sessuale, che sicuramente costituisce un fatto gravissimo, che deve essere sanzionato severamente, ma non sempre tale reato determina un danno permanente. Invece, nel caso della mutilazione, si tratta di una lesione permanente che viene perpetrata in danno delle donne e, soprattutto, delle bambine. Quindi, non comprendo il riferimento alla cittadinanza, al voler punire magari per ragioni etiche o religiose. Questa è un'osservazione ed un'accusa assolutamente ingiusta (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, di Forza Italia e di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bimbi 6.60, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 340

Maggioranza 171

Hanno votato 158

Hanno votato no 182).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 6.63, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 344

Votanti 329

Astenuti 15

Maggioranza 165

Hanno votato 144

Hanno votato no 185).

Prendo atto che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha espresso in modo erroneo il proprio voto, mentre avrebbe voluto astenersi.

Prendo atto altresì che l'onorevole Falanga non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Valpiana 6.65.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento che, a mio avviso, è estremamente importante. Infatti, siamo tutti d'accordo sul fatto che questo reato è gravissimo e che si tratta di lesioni gravissime già sanzionate dal nostro codice. Concordiamo altresì sul fatto di espungere dal testo la motivazione per cui tali mutilazioni vengono operate.

Tuttavia, ritengo che, quando si parla dei genitori che partecipano alla mutilazione delle loro figlie, occorre considerare che, senza ombra di dubbio, la loro non è una motivazione di tipo negativo, in quanto, pur partendo da presupposti sbagliati e da una cultura sbagliata, lo scopo è il bene della bambina.

Allora, credo che dobbiamo ricordarci - come gruppo di Rifondazione comunista abbiamo comunque chiesto pene elevatissime, massime e sanzionatorie nei confronti degli operatori sanitari che si prestano ad eseguire tali pratiche -, di considerare che i genitori sono solo vittime di una cultura sbagliata. A mio avviso, va comunque tenuto conto un aspetto aggiuntivo: non possiamo avere in Italia bambine infibulate e prive dei genitori, in quanto detenuti, solo per mantenere alla legge un impianto punitivo. Credo sia fondamentale prevedere sanzioni distinte per tutti coloro che si rendono colpevoli di questa violenza, differenziandole per chi esercita la patria potestà. La nostra richiesta è quella di arrivare alla pena massima di tre anni per presupporre la sospensione condizionale della pena e per poter usufruire degli arresti domiciliari.

Il lavoro che va fatto con i genitori, oltre alla prevenzione, riguarda il piano culturale. Bisogna demotivare, sulla base della nostra cultura, la pratica dell'infibulazione, perché la vita di una bambina può svolgersi in maniera assolutamente migliore se non viene infibulata. Per questo dobbiamo lavorare con i genitori sul piano culturale, non certo su quello delle sanzioni. Credo poi che la bambina, vittima di mutilazioni genitali, non possa avere in Italia la sventura ulteriore di crescere senza genitori. Questi, sicuramente sbagliando, hanno permesso la pratica di tale mutilazione per un malinteso bene della figlia. Chiedo ai colleghi l'attenzione su questo emendamento perché credo che dobbiamo assolutamente differenziare il ruolo dei genitori da quello degli altri colpevoli in questa fattispecie di reato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giulio Conti. Ne ha facoltà.

GIULIO CONTI. Onorevoli colleghi, vorrei leggere insieme a voi il testo dell'emendamento, anche per informare i colleghi del mio gruppo, che in questo momento sono presi da altre discussioni. Onorevole Paolone, mi consenta...!

Il testo dell'emendamento Valpiana 6.65 recita: «Qualora imputati siano gli esercenti la patria potestà, la pena massima è di tre anni». Ritengo che se sono gli stessi genitori o chi esercita la patria potestà a sottoporre a tale violenza una bambina, la pena debba essere addirittura raddoppiata (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana).

Scusate, non riesco a capire. Se questa mascalzonata è compiuta dei genitori, noi provvederemo ad assolverli, perché in questa maniera nessuno va in prigione. Questo lo sappiamo bene! Onorevole Valpiana, mi permetta un'altra considerazione. Questa pratica non viene esercitata dai medici e all'interno di quelle etnie, bensì dalle mammane o dagli stregoni. È comunque meglio che siano le mammane ad occuparsene, se non altro perché sono donne in grado di rispettare codici di comportamento femminili. Questo per essere chiari con il ministro delle pari opportunità, stamattina non presente in aula.

Questa proposta di legge prevede troppa tolleranza, dato che chi commette un reato così grave non rischia di essere arrestato. Il genitore non viene arrestato, chi la pratica effettivamente non viene arrestato. Sarà una cuccagna! Verranno in Italia, non tanto per avere il diritto politico all'asilo, ma per praticare l'infibulazione! È questo il discorso di fondo!

Riflettiamo attentamente e consideriamo le conseguenze cui portano certi emendamenti da voi presentati, non so se tesi a prolungare i tempi di approvazione della legge oppure se troppo permeati da quel permissivismo che, a volte, la sinistra manifesta e che pare abbia invaso anche la vostra coscienza (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dario Galli. Ne ha facoltà.

DARIO GALLI. Signor Presidente, volevo già intervenire in precedenza, in occasione dell'intervento dell'onorevole Kessler, perché siamo arrivati al paradosso assoluto. Stiamo discutendo un provvedimento che deve affrontare un'emergenza, fino ad oggi non presente in Italia. È evidente, allora, che occorre approvarla per rilevare l'emergenza in atto, evidenziando, con la gravità e l'importanza della pena, le pratiche da vietare assolutamente. Penso comunque che l'onorevole Kessler si sia qualificato da sé, con il proprio intervento.

Condivido in pieno quanto affermato dall'onorevole Conti, sottolineandolo con forza. Spero che l'onorevole Valpiana non abbia figli, perché sembra non comprendere fino in fondo quello che dice.

Ci rendiamo conto che stiamo parlando di un reato commesso in Italia, da una persona che è venuta in Italia, magari solo perché ha visto per sei mesi la televisione italiana nel suo paese e che dunque conosce il nostro paese, e che commette il reato nei confronti di una figlia? Lei, onorevole Valpiana, ha figli? Quale genitore si permetterebbe mai di fare una cosa del genere, indipendentemente dalla religione? Ma siamo tutti fuori di testa? Volete dargli tre anni, così - come ha detto giustamente l'onorevole Giulio Conti - non va neanche in galera? Non il doppio, ma dieci volte di più occorre prevedere se un genitore fa una cosa del genere! Espulsione immediata! E se la bambina resta senza i genitori, meglio! Se deve vivere in una famiglia del genere, è meglio che viva senza di essa (Commenti dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista - Applausi dei deputati del  gruppo della Lega Nord Federazione Padana e di deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

LUIGINO VASCON. Torturatori!

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, mi spiace di dover dichiarare il voto contrario sull'emendamento in esame. Nel testo della legge non ci si occupa mai della responsabilità dei genitori o della famiglia, alle quali si applicano le norme ordinarie nel caso di concorso nel reato.

Infatti, dietro le pratiche in esame può esserci, e spesso c'è, un modello culturale e familiare nel cui merito non siamo entrati, sia nel caso si tratti di pratiche legate all'iniziazione, in età prepuberale, alla vita adulta, sia nel caso si tratti di pratiche di reinfibulazione o ripetizione dell'intervento nei confronti di donne adulte dopo il parto. Tuttavia, la previsione di un'attenuante legata alla patria potestà, dopo aver discusso del rapporto esistente tra queste pratiche e un determinato modello culturale patriarcale, mi sembra eccessiva. Va ricordato altresì che nel nostro codice civile non esiste più la patria potestà, bensì la potestà genitoriale.

Annuncio pertanto il voto contrario sull'emendamento Valpiana 6.65 perché, al di là dell'intenzione, comprensibile e condivisibile, ritengo che non si possa prevedere l'introduzione di un'attenuante ai fini penali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra sull'emendamento in esame. Tuttavia, prima di soffermarmi sulle motivazioni di tale voto contrario, intendo osservare quanto sia sgradevole il dibattito che si sviluppa in questa Assemblea ogni qual volta nell'esame di un provvedimento ci confrontiamo con argomenti e questioni che meriterebbero una riflessione condivisa, anziché spingerci verso una deriva con accentuazioni simili a quelle cui abbiamo assistito in occasione dell'esame del provvedimento sulla tortura. Ritengo debbano essere abbandonate le strumentalizzazioni su un testo al quale, in Commissione giustizia, tutte le forze politiche hanno contribuito, con l'obiettivo di segnare un passo in avanti nel nostro paese nell'adozione di norme di civiltà e non di norme da utilizzare contro gli immigrati, in nome di una cultura che è ancora razzista ed esclusivista e che vorrebbe ristabilire confini, laddove i confini non esistono più.

Intendo pertanto differenziarmi rispetto a tale discussione e richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento Finocchiaro 6.66, respinto dall'Assemblea.

In quell'emendamento si cercava di dare una razionalità diversa al testo, prevedendo un aumento della pena nel momento in cui la vittima fosse un minore. Su questo vorrei far riflettere la collega Valpiana, invitandola a ritirare il suo emendamento 6.65, perché il punto non è il rapporto di genitorialità! Collega Valpiana, se non sussiste un rapporto di genitorialità, si tratta prevalentemente di una donna adulta, cioè di una donna cui la propria tribù o il proprio marito chiedono che si sottoponga all'infibulazione; ma se sussiste un rapporto di genitorialità, è certo che si tratta di un minore! Quindi, noi andremmo a stabilire - diversamente da quanto previsto nel nostro emendamento e dallo spirito che impronta la normativa penalistica del nostro ordinamento - che, quando la vittima dell'infibulazione è un minore, il reato viene punito in misura inferiore.

Vorrei che riflettessimo su questo aspetto, perché in genere, se c'è un minore, si tratta del genitore, se il genitore non c'è, si tratta di un'adulta. In questo modo, rischieremmo di tutelare il minore meno di quanto viene tutelato un adulto!  PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale, l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà. Onorevole Deiana, le ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, l'emendamento che prevede un aumento della pena per chi pratica le mutilazioni era stato presentato dal nostro gruppo. Noi distinguiamo tra chi esercita la professione medica in Italia (perché il contesto è quello italiano) e i genitori, perché pensiamo che vi sia un nocciolo duro di tipo culturale, storico e antropologico nel rapporto tra gli esseri umani, donne e uomini, e nel rapporto genitoriale che esiste in paesi lontanissimi dai nostri. I discorsi che sento fare dai banchi della maggioranza ignorano sostanzialmente l'antropologia culturale, esprimono un giudizio etico e politico, e non fanno i conti con il fatto che per cambiare la testa della gente, in questo elemento di fondo, delle relazioni umane che è il rapporto di genitorialità, bisogna fare degli sforzi e aprire dei percorsi immensi!

Noi eravamo contrari ad introdurre questa fattispecie perché, a nostro avviso, è sufficiente il codice penale italiano. Ma il dibattito che ha avuto luogo in quest'aula dimostra che il tentativo è quello di creare un reato etnico, e quindi di colpire le culture e la gente che proviene da quei luoghi, e non quello di costruire in Italia i percorsi atti a creare rapporti egualitari, di convivenza e di aiuto per queste donne (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Volpini. Ne ha facoltà.

DOMENICO VOLPINI. Signor Presidente, vorrei capire se si è riflettuto sulla materia ed interverrò da antropologo culturale. Ho sentito, infatti, affermazioni abbastanza strane, secondo cui determinate pratiche inerenti le iniziazioni prepuberali svilirebbero la dignità della persona umana. Vorrei che si riflettesse al riguardo, perché la dignità di una persona viene garantita dal processo di educazione specifico e dal processo di socializzazione. È importante che le leggi si propongano di modificare elementi culturali non accettabili per la nostra cultura, ma non che tentino di mistificare la situazione!

Vorrei rivolgere una domanda all'Assemblea: chi sposerà queste ragazze quando saranno adulte? Solo gli italiani, perché gli uomini del loro popolo non le potranno sposare, non perché sono cattivi, ma perché sono culturalmente condizionati, a livello etico e sociale. Queste ragazze non potranno quindi sposare uomini della loro gente.

Allora, mi chiedo: una madre - e su questo punto mi trovo d'accordo con l'onorevole Valpiana, prima firmataria dell'emendamento in esame - misticamente ed eticamente vincolata dal volere il meglio per la propria figlia, che deve diventare adulta e potersi sposare, può essere condannata se accetta o chiede che la figlia stessa venga sottoposta a tali pratiche?

Stiamo attenti, onorevoli colleghi. Non intendo sostenere che l'infibulazione sia giusta per noi...

PRESIDENTE. Onorevole Volpini...

DOMENICO VOLPINI. ... o che si debba praticare in Italia......

PRESIDENTE. Onorevole Volpini, la invito a concludere!

DOMENICO VOLPINI. Concludo, signor Presidente.

Dobbiamo porci, tuttavia, anche tali problemi, perché altrimenti creeremmo degli «spostati», oppure rischieremmo che queste minori facciano viaggi in Somalia, o in altri paesi, per essere infibulate e ritornare successivamente in Italia: in caso contrario, non potranno né vivere nella loro società, né sposarsi.

ROBERTO ROSSO. Così legittimiamo l'infibulazione!  CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, sotto un certo profilo vorrei raccogliere l'appello lanciato dall'onorevole Lucidi, che invita tutti a non strumentalizzare il problema e a non fare demagogia, poiché l'approfondimento svolto sul testo in esame, condiviso dalle Commissioni, è stato veramente molto meditato nelle sedi opportune.

Tuttavia, ritengo che non si possa non dare una risposta alle gravissime affermazioni che ho sentito pronunciare, in questa sede, dalle onorevoli Valpiana e Deiana. Ho sentito dire, infatti, che abbiamo voluto introdurre nel nostro ordinamento un reato ad hoc per creare, in questo modo, un reato etico o etnico (è questa la loro definizione).

Ciò è assolutamente assurdo ed irrispettoso dell'approfondito lavoro svolto nelle Commissioni, che si è sviluppato anche al di là del testo pervenuto dal Senato (il quale prevedeva una semplice circostanza aggravante) e che ha registrato la condivisione della necessità di introdurre nel nostro ordinamento un reato specifico.

Lo stiamo facendo con il provvedimento concernente la tortura, ed in quel caso avete sollevato tante polemiche; al riguardo vorrei ricordare che sia l'Unione europea, sia le dichiarazioni internazionali ci invitano espressamente a qualificare anche le mutilazioni genitali femminili come reato di tortura. Allora, non si può essere d'accordo su un provvedimento e non anche sull'altro (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)!

Pertanto, è necessario introdurre un reato autonomo per lanciare un segnale chiaro, preciso ed inequivocabile.

Vorrei evidenziare come siano stati pronunciati anche altri discorsi veramente assurdi. Nell'emendamento in esame, infatti, si chiede una sanzione penale attenuata per i genitori che praticano o comunque partecipano alla commissione di tale reato. Dunque, al di là del fatto che la distinzione delle condotte viene comunque operata dalle norme di carattere generale, non comprendo perché i genitori delle bambine infibulate debbano avere un trattamento attenuato sotto il profilo penale rispetto ai genitori dei bambini italiani che pratichino maltrattamenti gravissimi nei loro confronti ! Si tratta di un caso di discriminazione al contrario! Siete voi che discriminate, a questo punto, le bambine sottoposte alle pratiche di mutilazione genitale femminile (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana e del deputato Di Virgilio)!

Sapete il perché, onorevoli Valpiana e Deiana? Perché quando si verificano maltrattamenti gravi e gravissimi nei confronti dei bambini, il tribunale per i minori interviene, e sapete spesso cosa decide? Decide la decadenza dalla patria potestà (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)!

Ricorderete che l'originario testo della proposta di legge lo prevedeva automaticamente e ricorderete anche il lavoro che abbiamo svolto per non inserirlo nuovamente; le vostre dichiarazioni, tuttavia, conducono veramente ad una discriminazione nei confronti dei bambini immigrati che subiscono tali gravi maltrattamenti. Noi dobbiamo stare dalla parte delle vittime, perché era questo lo spirito del nostro provvedimento: essere dalla parte delle bambine che subiscono queste barbarie assurde (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Forza Italia e di deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!

Vorrei svolgere un'ultima considerazione, signor Presidente. Motivazioni culturali, etniche o religiose non possono mai coprire tale tipo di barbarie: riflettete su questo (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Forza Italia)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà (Commenti).

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per rispondere all'onorevole Dario Galli, che ha avuto la bontà di richiamare il mio intervento, per rassicurarlo e confermargli che abbiamo idee molto diverse ed una cultura diversa (Commenti).

Infatti la nostra cultura, la nostra storia, il buonsenso e - se mi permette - anche la mia esperienza professionale di pubblico ministero mi hanno insegnato che è illusorio pensare di fermare la barbarie, come sostenete voi, con «sventagliate» di anni di galera!

Ed è un'illusione, un errore che ha prodotto enormi danni nella storia e anche nella nostra storia recente; è illusorio pensare di risolvere il problema solo con «sventagliate» di anni di galera sulla carta, con dei proclami, come si rischia di fare con questo provvedimento. Se noi lo approveremo, condanneremo questo fenomeno alla clandestinità: le donne infibulate non verranno più a farsi disinfibulare, a curarsi nei nostri ospedali perché, se lo faranno, i loro genitori saranno automaticamente condannati a pene comprese tra i sei e i venti anni. Altro che legge dalla parte delle bambine! Questa è la cultura degli anni di galera, che non è la nostra!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 6.65, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 328

Votanti 324

Astenuti 4

Maggioranza 163

Hanno votato 25

Hanno votato no 299).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Prendo atto che l'emendamento Bimbi 6.61 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 6.69, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 334

Votanti 330

Astenuti 4

Maggioranza 166

Hanno votato 135

Hanno votato no 195).

Prendo atto che l'onorevole Giovanni Bianchi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo all'emendamento Bimbi 6.62.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. In conseguenza del fatto che abbiamo condiviso l'emendamento Finocchiaro 6.66, esprimo perplessità in merito al comma 2 dell'articolo 6, che resta poco chiaro, in quanto non si capisce se il tipo di lesioni indicate riguardino le pratiche di mutilazione, o comunque siano riconducibili ad esse, oppure qualsiasi altra pratica che avvenga anche al di fuori di questo contesto. Dichiaro comunque di ritirare il mio emendamento 6.62, avendo il nostro gruppo sottoscritto l'emendamento Finocchiaro 6.66.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bimbi.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 6.64, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 337

Votanti 201

Astenuti 136

Maggioranza 101

Hanno votato 11

Hanno votato no 190).

Prendo atto che gli onorevoli Tabacci e Giovanni Bianchi non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 6.71, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 345

Votanti 337

Astenuti 8

Maggioranza 169

Hanno votato 322

Hanno votato no 15).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Valpiana 6.72.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, so perfettamente che nel linguaggio giuridico si parla di un minore, ma credo che questo sia uno dei modi in cui i diritti delle donne e quelli delle bambine sono stati conculcati nei secoli senza neppure nominare il corpo della donna. Poiché è evidente che, rispetto a questo reato, stiamo parlando di un minore «femmina», cioè di «una minore», si abbia almeno, per la dignità e per i diritti delle donne, il coraggio di nominarlo! Parlare, in una legge sulle mutilazioni genitali femminili, di un minore sempre al maschile, credo sia una delle cause per cui i diritti delle donne hanno assunto un rilievo minore e non sono stati sufficientemente tutelati, né nel linguaggio né nel diritto.

Chiedo quindi, pur sapendo che è un termine da un punto di vista giuridico non corretto, che almeno in questo provvedimento si nomini il corpo delle donne e il diritto delle bambine al rispetto della loro dignità e dei loro diritti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 6.72, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 341

Maggioranza 171

Hanno votato 151

Hanno votato no 190).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.100 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 344

Votanti 341

Astenuti 3

Maggioranza 171

Hanno votato 335

Hanno votato no 6).

Prendo atto che l'onorevole Giovanni Bianchi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Valpiana 6.68.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, questo nostro emendamento va letto, evidentemente, in stretta relazione con quanto dicevamo in precedenza: bisogna comminare una pena non troppo severa ai genitori - al massimo fino a tre anni - affinché essi possano usufruire degli arresti domiciliari. Lo scopo è quello di permettere che i servizi sociali territoriali seguano, con progetti individualizzati in relazione alla singola famiglia, il genitore agli arresti domiciliari e la bambina che ha subito la mutilazione genitale.

Quindi, mentre è lontanissima da noi l'idea di non punire il genitore, nutriamo la convinzione che si potrà dare soluzione a questo problema soltanto cambiando la cultura e la mentalità che hanno spinto il genitore medesimo ad infliggere alla bambina una mutilazione gravissima. A questo risultato si potrà pervenire non attraverso gli anni di galera, ma mediante un lavoro individualizzato dei servizi sociali che non può essere svolto se la bambina è in un istituto, abbandonata, ed i genitori in galera.

Insomma, l'intervento dei servizi sociali è richiesto per cambiare le motivazioni culturali sbagliate che sono alla base del delitto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, nonostante il parere contrario delle Commissioni e del Governo, insisterei anch'io sull'importanza dell'emendamento Valpiana 6.68.

Ricordo che le mutilazioni genitali vengono praticate, spesso, anche nei confronti di bambine piccolissime, dai sei anni in su. Ebbene, rischiamo di lasciare queste bambine in una situazione estremamente difficile: con i genitori in carcere e in una situazione di colpa generalizzata, per di più avendo subito una violenza terribile!

Il primo problema che dovremmo porci è proprio quello di occuparci delle bambine. A questo riguardo, un collega ha affermato: altro che dalla parte delle bambine!. Se vogliamo che questo provvedimento non risulti semplicemente repressivo, non solo nei confronti di queste pratiche terribili ma, purtroppo, anche delle persone che ne sono vittime, dobbiamo pensare a progetti individuali e specifici che si protraggano per tutto il tempo necessario, almeno fino alla maggiore età. Pensiamo a quale esperienza si porteranno dietro queste bambine: la violenza, la mutilazione del corpo, la distruzione della famiglia! Se vogliamo veramente realizzare un processo di integrazione e non di emarginazione, dobbiamo farci carico fino in fondo di tale situazione. Mi sembra, quindi, che l'emendamento in esame permetta di affrontare il problema nei termini giusti.

Per quanto concerne la questione degli arresti domiciliari, sono d'accordo con l'onorevole Valpiana: ci auguravamo che fosse possibile concederli. Se gli arresti domiciliari non sono possibili e, di conseguenza, i genitori finiscono in carcere a scontare le pene attualmente previste, a maggior ragione non possiamo lasciare sole le bambine!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, a questo punto, vorremmo capire.

Premesso che anche noi abbiamo votato contro il precedente emendamento del gruppo di Rifondazione comunista, faccio rilevare che l'emendamento Valpiana 6.68 prevede che le bambine che abbiano subito mutilazioni genitali e le loro famiglie siano seguite dai servizi sociali territoriali, con progetti individuali e specifici, fino alla maggiore età. Ebbene, mi domando perché mai le Commissioni ed il Governo abbiano espresso su di esso parere contrario. È incredibile!

Se veramente al centro del dibattito in Assemblea vi è il recupero delle persone  che hanno subito mutilazioni, credo che sull'emendamento in esame le Commissioni e il Governo debbano esprimere parere favorevole; altrimenti, parliamo di iniziative che si vorrebbero attuare ma che non si è in grado di realizzare effettivamente. Solo i servizi sociali territoriali sono in grado di garantire il sostegno alle bambine che hanno subito mutilazioni genitali femminili. Rischiamo di approvare una «legge manifesto», priva di previsioni che consentano il reintegro e il recupero delle persone ai fini di una vita normale. Credo che questo sia un elemento importante.

Sottoscrivo l'emendamento in esame, sul quale pertanto esprimeremo un voto favorevole. Non comprendiamo per quale motivo la maggioranza, che a parole sembrava disposta ad attuare molte iniziative a favore delle persone che hanno subito mutilazioni, non sia disponibile ad esprimere un voto favorevole su un emendamento assolutamente di buonsenso.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, ritengo assolutamente incomprensibili le motivazioni testé espresse dall'onorevole Ruzzante. Questo provvedimento - lo abbiamo già detto -, a parte il profilo sanzionatorio, contiene una serie di norme di prevenzione e di assistenza alle vittime. Basta leggere gli articoli precedenti. Vi è il coinvolgimento delle strutture territoriali locali per creare programmi appositi, che aiutino le donne o le bambine che hanno subito questo tipo di mutilazioni.

In questo caso, si discute dell'inserimento di una disposizione nel nostro codice penale. Tale norma deve essere chiara e deve indicare i reati che devono essere puniti e l'entità delle relative pene. Più volte, in Commissione ho chiesto alle colleghe proponenti di riformulare l'emendamento in esame o di riferirlo ad un articolo diverso del provvedimento. Stiamo parlando di una norma del codice penale e della creazione di un reato ad hoc. Per estraneità di materia, non capisco perché in una norma del nostro codice penale dovremmo prevedere che le minori e le loro famiglie siano seguite dai servizi sociali territoriali. È un discorso di opportunità e di tecnica legislativa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, in seguito all'intervento della relatrice Lussana, vorrei suggerire di accantonare l'emendamento in esame per le motivazioni espresse dall'onorevole Ruzzante, riferendolo alla parte dell'articolo 5 concernente le misure di assistenza e protezione sociale, così com'è l'articolo aggiuntivo Bindi 9.01, riferito alle misure di protezione sociale. In questo caso, si tratta di una misura di assistenza che potrebbe essere ricompresa. Ciò mi sembra sia logico; poi, si potrà esprimere un voto favorevole oppure contrario. Tuttavia, l'onorevole Ruzzante ha ricordato che si tratta di misure di accompagnamento e di assistenza. L'onorevole Lussana ha sottolineato, anche giustamente, che l'articolo 6 riguarda le sanzioni. Credo che l'accantonamento, come è avvenuto per l'articolo 5, sia congruente e si inquadri in questa logica.

PRESIDENTE. Onorevole Lussana?

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Sono contraria, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lussana.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.

SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, la relatrice ha parlato di opportunità e di collocazione della norma in questione. Ora, di fronte alla richiesta  dell'onorevole Bimbi di una diversa collocazione della stessa, pur riconoscendo che l'obiezione è fondata, l'onorevole Lussana continua ad essere contraria. Allora, non si tratta più di opportunità, ma di merito. Forse, la relatrice farebbe bene a dichiarare la verità quando espone i propri pareri (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, intervengo perché sono stata chiamata in causa. Forse il collega non ha ascoltato con attenzione la parte iniziale del mio intervento. È una questione di opportunità e di tecnica legislativa. Queste norme, che sono norme di protezione e di assistenza sociale alle vittime, sono già previste nella parte del provvedimento che abbiamo votato. Per cui, non condividiamo l'emendamento per una ragione di opportunità. Quando parlavo del fatto che era condivisibile, ma che avrebbe potuto essere riformulato, mi riferivo alla discussione svoltasi nelle Commissioni. Ma in quella sede ciò non è avvenuto; tuttavia, per la sensibilità dei relatori e per il contributo di tutti, le forme di assistenza alla vittima sono già state previste (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

TIZIANA VALPIANA. Non è vero!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, intervengo per segnalare all'Assemblea che la relatrice mente (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana). È sufficiente leggere la parte del provvedimento, che dovrebbe essere la sede della materia nella quale si programmano le cosiddette assistenze e informazioni, per rilevare che non vi è assolutamente traccia dell'istituto dell'affidamento delle minori mutilate e delle famiglie ai servizi sociali, come previsto nell'emendamento Valpiana. Quindi, resta la contraddizione di fondo aggravata dalla bugia: da una parte si dice che questo emendamento non può essere accolto perché non è questa la sede della materia; dall'altra si dice che esiste già nel testo del provvedimento un istituto del genere. I colleghi sono invitati a leggere gli articoli 2 e 3: troveranno che non esiste alcun riferimento all'affidamento!

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Leggiti gli emendamenti che sono stati approvati dalle Commissioni!

ANTONIO SODA. Non esiste, cara Lussana. Mi dispiace.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, non vorrei entrare nel merito della questione per valutare se siano previsti o meno istituti di questo tipo, però, anche qualora fossero già previsti, occorre sottolineare che l'emendamento in questione - nonostante l'ottimo lavoro delle Commissioni - chiede di ribadire e meglio specificare alcune questioni già contenute nel testo. La relatrice ci ha spiegato che non lo si può fare in questa sede, trattandosi di materia estranea (segnalo, tra l'altro, che queste comunicazioni dovrebbe farle la Presidenza, in sede di ammissibilità degli emendamenti e non la relatrice; ma lasciamo perdere, prendiamo per buono che non è questa la sede opportuna per introdurre questa materia). Nel momento in cui, però, l'onorevole Bimbi individua una sede, che è quella dell'articolo 5, nella quale poter sottolineare la necessità di una particolare protezione per questi minori, che si trovano a dover vivere determinate situazioni, non capisco  per quale motivo, visto che c'è una proposta formale dell'onorevole Bimbi di accantonare questa materia e di riferirla all'articolo 5, l'Assemblea non si possa esprimere su tale proposta, esattamente come prima si è espressa sulla proposta di accantonamento dell'intero articolo 5. Quindi, la pregherei, se fosse possibile, signor Presidente, di far votare la richiesta di accantonamento dell'emendamento. Mi rivolgerei umilmente a tutta l'Assemblea, anche alla maggioranza (non mi pare che dobbiamo «blindare» necessariamente la vita nostra su una materia del genere): forse è utile un momento in più di riflessione per valutare se esista una sede nella quale precisare meglio questa esigenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, se questo emendamento non è da accantonare, comunque va votato, perché rappresenta un atto di manifestazione esteriore della civiltà di un popolo, nel momento stesso in cui si prospetta l'opportunità che coloro che sono rimaste vittime di una pratica di questo tipo debbano beneficiare di un circuito di protezione, al quale noi affidiamo normalmente coloro che, in qualità di cittadini italiani, rimangono vittime degli stessi fatti. Tutte le nostre ragazze, che sono vittime di violenza sessuale, di violenza interna alla famiglia, sono oggetto di protezione da parte dei servizi sociali; non vedo perché il nostro Stato debba fare una discriminazione, che potrebbe essere interpretata, badate bene, in funzione del colore della pelle.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, si avvii alla conclusione!

GIUSEPPE FANFANI. Concludo, Presidente. Non commettiamo l'errore di dare all'esterno un'immagine del nostro paese di questo tipo (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, invito a valutare con attenzione la questione dell'accantonamento. Poiché il merito mi sembra sia condiviso, non vorrei che l'Assemblea esprimesse la volontà di negare la possibilità di definire modalità con cui farsi carico dei problemi dei minori nell'ambito di questa particolare fattispecie.

Nell'articolo 2, parlando di campagne informative, si prevede anche alla lettera f), che esse siano dirette a promuovere presso le strutture sanitarie il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente. Diverso è ciò che viene richiesto dall'emendamento in esame.

Dunque chiedo, se possibile - dato che altre parti del provvedimento sono accantonate e vi torneremo su dopo una riunione del Comitato dei diciotto -, di non pregiudicare tale possibilità, perché ciò creerebbe, sicuramente, alcune difficoltà anche nel valutare complessivamente la bontà e la qualità del provvedimento stesso. Chiedo pertanto ai colleghi - alla relatrice per la II Commissione, ai presidenti di Commissione - di valutare la possibilità di accantonare l'emendamento Valpiana 6.68 e portare questa materia all'attenzione del Comitato dei diciotto, le cui decisioni potranno essere riferite all'Assemblea nel prosieguo dei lavori..

ROBERTO ROSSO, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO ROSSO. Invito anch'io il Comitato dei diciotto ad una riflessione. Pur comprendendo che la collocazione nell'ambito di una norma che detta disposizioni di carattere sanzionatorio è anomala, come giustamente ha detto l'onorevole Lussana, ritengo, tuttavia, che un accantonamento volto ad inserire una norma di non discriminazione all'interno  del contesto del provvedimento mi sembra umano e ragionevole e, come tale, anche accoglibile.

PRESIDENTE. Poiché è stata avanzata una richiesta di accantonamento dell'emendamento Valpiana 6.68, rispetto alla quale il relatore per la II Commissione si è dichiarato contrario, ritengo di doverla sottoporre al voto dell'Assemblea.

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Valpiana, lei aveva già parlato su questo punto. Non si può prendere la parola due volte sullo stesso emendamento.

RAMON MANTOVANI. Sulle proposte che riguardano il suo emendamento, l'onorevole Valpiana ha il diritto di esprimersi.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Valpiana ha già parlato. Può riprendere la parola solo se, nel frattempo, interviene il Governo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, sulla proposta di accantonamento dell'emendamento Valpiana 6.68.

(È respinta per 26 voti di differenza)

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 6.68, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 328

Votanti 325

Astenuti 3

Maggioranza 163

Hanno votato 144

Hanno votato no 181).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, noi ci asterremo sull'articolo 6. Non perché, ovviamente - ciò è chiaro fin dall'inizio dei lavori -, siamo contrari all'ipotesi specifica del reato di mutilazioni sessuali, ma perché, come spiegato in precedenza, dal punto di vista tecnico ci pare che la norma abbia una scarsa efficacia nella seconda previsione. Sarà molto difficile provare tale tipo di reato e, quindi, la norma rischia di non coprire una serie di ipotesi che pure sono molto rilevanti. In questo senso, e nell'auspicio che la discussione al Senato raccolga le suggestioni emerse da questo approfondimento, noi ci asterremo sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, non v'è dubbio che l'articolo 6 è una delle norme qualificanti il provvedimento, che verte anche (e non esclusivamente) sulla repressione di un crimine che si manifesta prevalentemente in forme gravi (ed anche meno gravi) di violenza sulle donne. È un delitto contro l'integrità della persona, delle donne e delle bambine. Tale articolo, quindi, è molto importante, ma allo stesso tempo le pene ci sembrano troppo gravi.

Inoltre, il testo è molto pasticciato ed ambiguo, talché nel secondo capoverso non siamo in grado di identificare, anche se vi è una specificazione di dolo, se si tratti di punire forme di lesioni attinenti a questo tipo di delitti oppure, in generale, anche, ad esempio, rapporti sadomaso tra adulti. La formulazione della seconda parte dell'articolo è anche un po' ridicola e, pertanto, ci sentiamo di astenerci sullo stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, per la gioia dei colleghi non ripeterò le nostre motivazioni e preannuncio che esprimeremo un voto contrario sull'articolo 6. Già in precedenza eravamo molto scettici sulla necessità di delineare una nuova fattispecie e non ci convince assolutamente il testo dell'articolo in esame, nella sua stesura attuale. Peraltro, tutte le proposte emendative, come l'emendamento Valpiana 6.68, che cercavano di far assumere precise responsabilità allo Stato in ordine a questa nuova fattispecie sono state respinte. Per queste ragioni, esprimeremo un voto contrario sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che anche noi esprimeremo un voto contrario sull'articolo 6. Quest'ultimo è stato scritto male e, purtroppo, non è stato corretto con alcuni emendamenti che avevano l'intento di migliorarlo e di introdurre una logica di buon senso e di efficacia della norma.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 320

Votanti 196

Astenuti 124

Maggioranza 99

Hanno votato 185

Hanno votato no 11).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.


 


 

Allegato A

 


PROPOSTA DI LEGGE: C'È ED ALTRI; GIULIO CONTI; GIULIO CONTI; D'INIZIATIVA DEL SENATORE CONSOLO (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO (150-3282-3867-3884); DI VIRGILIO E PALUMBO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE (4204)

(A.C 150 - Sezione 1)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.

(Status di rifugiate).

1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Status di rifugiate).

Sopprimerlo.

  5. 2. Ballaman, Bianchi Clerici, Bricolo, Caparini, Cè, Didonè, Guido Dussin, Luciano Dussin, Ercole, Fontanini, Dario Galli, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Lussana, Francesca Martini, Pagliarini, Parolo, Polledri, Rizzi, Rodeghiero, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Stefani, Stucchi, Vascon.

Sopprimerlo.

  5. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. - 1. Le donne che intendano sottrarsi o sottrarre figlie minori al rischio di mutilazioni genitali femminili sono considerate aventi diritto allo status di rifugiate.

5. 3. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, dopo la parola: consenta aggiungere le seguenti: o tolleri.

5. 4. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Alle donne ed alle minori presenti sul territorio dello Stato, vittime dei reati previsti dall'articolo 583-bis, è concesso lo status di rifugiate.

5. 1. Bimbi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le  misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 5. 5. Bolognesi, Battaglia, Lucidi, Finocchiaro, Zanotti, Labate, Magnolfi, Pollastrini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 5. 7. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati di cui al comma 1 si applicano i benefici di cui all'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

5. 6. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. (Cooperazione allo sviluppo). - 1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri, in accordo con i governi locali e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, vengono predisposti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi progetti tesi a prevenire e sradicare le pratiche di mutilazioni genitali femminili. Tali progetti in particolare prevedono:

a) campagne di formazione e informazione rivolte alle popolazioni locali nei paesi in cui, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili;

b) realizzazione di centri di accoglienza per le giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero per le donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o parenti in età minore.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

5. 02. Lucidi, Battaglia, Magnolfi, Finocchiaro, Bolognesi, Labate, Zanotti, Pollastrini, Cima.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. (Progetti di cooperazione allo sviluppo). - 1. Il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle procedure e dei finanziamenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, promuove e sostiene progetti di cooperazione allo sviluppo diretti a coinvolgere le strutture associative locali, con particolare riferimento alle associazioni delle donne, dei paesi ove le mutilazioni genitali femminili siano consentite o praticate, al fine di organizzare e sostenere campagne di sensibilizzazione, controllo e prevenzione per il contrasto in loco delle pratiche in oggetto.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

5. 01. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi.

 

(A.C. 150 - Sezione 2)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-bis. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona  una mutilazione degli organi genitali femminili, anche con il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, anche con il consenso della vittima, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. (Delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). - 1. Dopo l'articolo 583-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 583-bis. (Mutilazione dei genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali, femminili, anche con il consenso della vittima, è punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni.

Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione o una lesione volontaria degli stessi, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

La pena è diminuita fino a due terzi se il fatto è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui ai commi precedenti sono commesse ai danni di un minore.

6. 66. Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Battaglia, Labate, Zanotti, Bolognesi, Maura Cossutta, Pollastrini, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici anni con le seguenti: da tre a sette anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

6. 60. Bimbi.

Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici anni con le seguenti: da tre a sette anni.

6. 63. Zanella, Cima.

Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora imputati siano gli esercenti la patria potestà, la pena massima è di tre anni.

6. 65. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone.

Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

6. 67. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone.

Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, sopprimere il secondo comma.

6. 61. Bimbi.

Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:

Quando per le modalità, le circostanze e le conseguenze dell'azione, i fatti previsti dal primo comma sono di lieve entità, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

6. 69. Pisapia, Deiana, Valpiana.

Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: , al fine di menomare fino alla fine del comma con le seguenti: una menomazione dell'integrità fisica degli organi genitali femminili, che sia riconducibile alle pratiche di mutilazione degli organi stessi sanzionate dal presente articolo, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

6. 62. Bimbi.

Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: nella mente con le seguenti: una sofferenza mentale.

6. 70. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone.

Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: tre a sette con le seguenti: due a quattro.

6. 64. Zanella, Cima.

Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, secondo comma, secondo periodo, dopo leparole: la pena è diminuita aggiungere le seguenti: fino a due terzi.

6. 71. Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Battaglia, Zanotti, Labate, Bolognesi, Maura Cossutta, Pollastrini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, terzo comma, sostituire le parole: un minore con le seguenti: una minore.

6. 72. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, capoverso ART. 583-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano altresì, su richiesta del Ministro della giustizia, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia.

Conseguentemente all'articolo 7, sopprimere il comma 1.

6. 100. Le Commissioni.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le minori che abbiano subito mutilazioni genitali femminili e le loro famiglie sono seguite dai servizi sociali territoriali, con progetti individuali e specifici, fino alla maggiore età.

6. 68. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Cima, Ruzzante.


 

 

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

461.

 

Seduta di martedì 4 maggio 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIO CLEMENTE MASTELLA

 

(omissis)


Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti; d'iniziativa del senatore Consolo (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato); Di Virgilio e Palumbo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (150-3282-3867-3884-4204) (ore 16,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti; d'iniziativa del senatore Consolo, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato; Di Virgilio e Palumbo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Ricordo che nella seduta del 29 aprile è stato, da ultimo, votato l'articolo 6 e che erano stati previamente accantonati l'articolo 5 e gli emendamenti ad esso riferiti, ivi compresi gli articoli aggiuntivi.

Chiedo al relatore, onorevole Lussana, da quale articolo ritenga debba essere ripreso l'esame.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, proponiamo di riprendere l'esame dell'articolo 5, e delle proposte emendative ad esso riferite già accantonati nella seduta del 29 aprile scorso.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lussana; non essendovi obiezioni, riprendiamo l'esame dell'articolo 5.

 

(Ripresa esame dell'articolo 5 - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate, accantonati nella seduta di giovedì 29 aprile 2004 (vedi l'allegato A - A.C. 150 ed abbinate sezione 1).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, ritengo opportuno preliminarmente ricordare lo status giuridico di rifugiato e le relative conseguenze di natura giuridica ed amministrativa.

Lo status di rifugiato trova la sua prima e fondamentale connotazione nel nostro ordinamento giuridico nella norma dell'articolo 10 della Costituzione, che riconosce espressamente il diritto di asilo - comunemente detto politico - nel nostro paese allo straniero cui sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

L'Italia ha inoltre aderito alla fondamentale Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 che, all'articolo 1, definisce rifugiato colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue convinzioni politiche, si trovi fuori dal paese di cui è cittadino e non possa o non voglia, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del suo paese.

Appare, allora, evidente la differenza tra lo status di rifugiato e quello degli altri immigrati. Infatti, pur avendo entrambi la necessità di trovare accoglienza in un altro paese, gli immigrati prendono la decisione di lasciare la patria liberamente, sia pure spinti da un comprensibile desiderio di migliorare le proprie condizioni individuali di vita, mentre i rifugiati sono costretti a farlo per sottrarsi ad una persecuzione che appare, oltre che seria ed effettiva agli occhi della comunità internazionale, ingiusta ed odiosa. Passiamo agli effetti.

Lo status di rifugiato, se riconosciuto, implica una serie di effetti vantaggiosi in deroga alle norme ordinarie sull'immigrazione, quali, per esempio: un contributo economico di assistenza in caso di indigenza a cura delle prefetture; rilascio di uno specifico permesso di soggiorno, che consente di vivere e lavorare in Italia senza necessità di documentazione ulteriore e senza scadenze; assistenza sociale e sanitaria identica a quella del cittadino italiano; possibilità di chiedere il ricongiungimento familiare senza dimostrare il possesso dei requisiti richiesti a qualunque altro straniero.

Proprio alla luce di tale particolare e favorevole trattamento, non sorprende che le domande di asilo nel nostro paese registrino negli ultimi anni un consistente incremento, con un massimo di oltre 33 mila domande nel 1999, anno della crisi in Kosovo, e che le commissioni dell'amministrazione degli interni chiamate ad esaminare le richieste debbano porre sempre maggiore attenzione ai tentativi di strumentalizzare le procedure di accertamento dello status di rifugiato per evitare l'allontanamento dal territorio nazionale di soggetti irregolari.

Il collegamento tra il riconoscimento dello stato di rifugiato e la potenziale esposizione alla pratica dell'infibulazione, così come ipotizzato nella proposta di legge in discussione, appare inaccettabile sotto e per vari profili.

In primo luogo, non appare fisiologicamente riconducibile alle tematiche che, secondo un orientamento ormai consolidato del diritto e della prassi internazionale, si pongono a base del diritto di asilo. Nel caso dell'infibulazione, invece, ci si propone di incentivare le donne, con la prospettiva dell'asilo politico, a sottrarsi ad una pratica certamente lesiva dell'integrità fisica della persona, ma espressione propria di una visione culturale, con evidenti implicazioni religiose, molto diffusa e popolare nel paese di origine.

TIZIANA VALPIANA. Cosa dici?

CIRO FALANGA. Per quanto tale proposito, ovvero l'abbandono di questa pratica, sia nobile, esso non può farci ignorare la differenza che esiste dal punto di vista sia teorico sia pratico tra il fenomeno delle mutilazioni sessuali rituali e le persecuzioni per motivi politici, razziali e religiosi, che sono alla base delle disposizioni sui rifugiati.

In secondo luogo, la tecnica normativa utilizzata, ovvero quella di creare una specifica categoria di persone a cui riconoscere per legge e per sempre lo status di rifugiato, appare in totale contrasto con decenni di esperienza normativa in materia, sia italiana sia internazionale. A tale proposito, non è possibile ignorare che l'Italia ha sempre riservato una particolare attenzione alle tematiche dei rifugiati ed al riconoscimento del diritto di asilo, come testimoniato dagli eccellenti rapporti con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, del cui comitato esecutivo siamo membri fin dalla sua creazione, nel 1958, ed al quale apportiamo significativi contributi politici, materiali ed operativi. L'Italia ha poi aderito a tutte le più significative convenzioni internazionali in materia. Proprio il valore di tale esperienza ci soccorre per ricordarci che il concetto di rifugiato, così come definito nelle sue linee generali dalla già ricordata Convenzione di Ginevra del 1951 e da quella di Dublino del 1990, è necessariamente relativo sia nel tempo sia nello spazio e non si presta a cristallizzazioni troppo rigide e dettagliate. In altri termini, lo status di rifugiato deve essere necessariamente riconosciuto, con riferimento ai canoni generali già acquisiti, patrimonio ormai dell'ordinamento giuridico internazionale, su base individuale, caso per caso, analizzando e verificando la situazione personale nel paese di origine del soggetto richiedente.

Va fermamente respinta, in quanto fuorviante ed impropria, ogni tentazione di legiferare per categorie generali, che finirebbe inevitabilmente per intervenire troppo o troppo poco. Così, in particolare, con specifico riferimento al tema dell'infibulazione, non appare certamente corretto, anche dal punto di vista dei rapporti internazionali, porre sullo stesso piano, in termini di asilo politico, i numerosi Stati nei quali la pratica è diffusa, alcuni dei quali, ad esempio l'Egitto, certamente superano, con esito ampiamente favorevole nel giudizio della comunità internazionale, ogni giudizio di civiltà e di libertà.

In terzo luogo: non sembra che, nello stabilire l'automatica accoglienza di tutte le donne potenzialmente esposte al rischio di infibulazione (e dei loro familiari, per effetto della possibilità del ricongiungimento), l'autore della proposta abbia minimamente considerato l'effettiva ampiezza del fenomeno e, dunque, delle sue ricadute in termini di ingressi nel territorio dello Stato.

Secondo le più accreditate agenzie internazionali, infatti, sono almeno 40 i paesi in cui è presente - con un grado di maggiore o minore diffusione - la pratica delle mutilazioni sessuali sulle bambine. L'Africa subsahariana - da est ad ovest - è l'area di maggiore diffusione, assieme al Sudan, alla Somalia, al Mali e, soprattutto, a gran parte dei paesi dell'Africa occidentale, come l'Egitto, alle zone meridionali della penisola araba e, più raramente, ad alcune zone dell'Asia sudorientale.

In definitiva, si stima che potrebbero invocare, nei termini così generali...

PRESIDENTE. Onorevole Falanga...

CIRO FALANGA. Concludo, signor Presidente. Si stima che potrebbero invocare il diritto d'asilo nel nostro paese, solo per tale motivo, oltre due milioni di giovani donne ogni anno. Ad esse devono aggiungersi, per i benefici concessi allo status di rifugiato sopradescritti, anche i loro prossimi congiunti, per un numero complessivo che non appare allarmistico prevedere in cinque milioni di persone per anno (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Avverto che dall'eventuale approvazione dell'emendamento  5.10, soppressivo dell'articolo 5, deriverà la preclusione di tutti gli emendamenti riferiti allo stesso articolo 5.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, intervengo solo per chiederle - qualora, a seguito della votazione che stiamo per effettuare, fosse espunto dal testo l'articolo 5 - di considerare l'emendamento Bolognesi 5.5, che ha una vita ed una logica proprie, come articolo aggiuntivo e, quindi, di porlo in votazione successivamente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, intervengo perché noi riteniamo che questo sia un punto qualificante del provvedimento in esame, ed anche perché sono rimasta stupefatta dalle dichiarazioni del collega Falanga svolte poco fa.

Credo vi sia una grande ipocrisia. Nel Comitato ristretto, in Commissione, si è detto oggi che questo articolo veniva soppresso perché vi sono problemi tecnici e vi è un'obiezione della Commissione bilancio in relazione alla mancanza di copertura finanziaria. Si è anche detto che il tema sarà affrontato nel provvedimento in materia di asilo politico.

Ho ascoltato le argomentazioni del collega Falanga, nonché le posizioni espresse in Commissione dai colleghi di Alleanza nazionale e della Lega, ed ho capito che non si tratta di un problema tecnico, bensì squisitamente politico.

Se diciamo che si tratta di un reato ignobile, che si tratta di pratiche ignobili contro le donne, le bambine, contro la sessualità di tali persone, ritengo sia doveroso che nel provvedimento siano previste norme di tutela reale, efficace e di aiuto per le donne che si vogliano sottrarre a tali pratiche. Pertanto ritengo che gli argomenti usati dal collega Falanga siano assolutamente allucinanti. La violazione dei diritti umani, ai fini della concessione del diritto d'asilo dovrebbe presupporre semplicemente la persecuzione politica continuata. La violazione dei diritti delle donne rispetto al reato previsto da questo provvedimento - ripeto, si tratta di un reato ignobile, per il quale sono previste pene severissime - non sarebbe considerata altrettanto grave.

Se si considera il fenomeno - come ha detto il collega - legato ad un problema complesso, articolato, riferito alla cultura, a condizioni sociologiche che hanno bisogno di tempi lunghi per la loro risoluzione, non si può varare un provvedimento che introduce nel nostro ordinamento pene severissime. Se, invece, si sceglie la strada di prevedere questa fattispecie di reato e, quindi, pene severissime per punire tale reato, non ci si può poi nascondere dietro un dito affermando che l'aiuto a queste donne non va garantito.

Ritengo che la posizione più seria da tenere, se il Governo - come ha affermato il ministro in Commissione e come continua a dire - intende predisporre una buona legge, che aiuti effettivamente le donne, sarebbe quella di sospendere l'esame del provvedimento per costruire all'interno della maggioranza una posizione comune. Si mettano, quindi, d'accordo i gruppi di Alleanza nazionale, della Lega Nord Federazione Padana, di Forza Italia e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro per giungere ad esaminare il provvedimento in materia di diritto di asilo con le idee chiare e con risorse certe, al fine di garantire l'inserimento di una norma cogente che sia rispettosa dei valori che sbandieriamo in questo testo unificato, ma che poi non tuteliamo.

Ritengo politicamente grave che si voglia sopprimere questo articolo. Insisto: a questo punto, proponiamo la sospensione dell'esame dell'intero provvedimento. Infatti, questo è un aspetto qualificante, a tal punto che, se l'articolo 5 non fosse approvato e venisse soppresso, verrebbe messa in discussione nel profondo anche  la disponibilità da parte nostra ad esprimere un voto di astensione, optando in tal caso per un voto contrario (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, in conformità con la richiesta avanzata dall'onorevole Innocenti a nome del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, chiedo anch'io che la mia proposta emendativa 9.01, che si riferisce ai commi 1 e 2, relativa all'applicazione delle misure di assistenza ex articolo 18 della legge n. 40 del 1998, venga considerata aggiuntiva.

Inoltre, vorrei dire due parole sull'emendamento in esame, che sostanzialmente ci impedisce di applicare la disciplina concernente il diritto di asilo. Trovo estremamente speciose, contraddittorie e contrarie ai principi cui abbiamo fatto riferimento in questo provvedimento le argomentazioni addotte dal collega della maggioranza. Infatti, se il diritto d'asilo può essere concesso solo in caso di gravi violazioni alle libertà democratiche, mi chiedo cosa significhi l'aver inserito nell'articolo 1, con il parere conforme di tutta la Commissione, all'interno delle finalità, il riferimento al fatto che la presente legge attua gli articoli 2 e 3 della Costituzione.

L'articolo 2 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si estrinseca la sua personalità. In questo secolo, si intende che i diritti dell'uomo siano anche i diritti delle donne: anzi, questo, probabilmente, è stato uno dei traguardi del XX secolo, non solo per le società in via di sviluppo, ma anche per quelle sviluppate.

Pertanto, con una proposta emendativa della Commissione, con il parere favorevole del Governo, abbiano inteso interpretare l'articolo 2 della Costituzione, laddove si fa riferimento alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, nel senso che è diritto fondamentale quello all'integrità della persona, alla salute delle donne e delle bambine.

Si tratta o meno, per l'integrità della persona, di un diritto fondamentale di libertà democratica? Si tratta o meno, nel caso delle mutilazioni genitali femminili, di un attentato grave e di una violazione di questi diritti?

Non si chiede quindi una speciosa e strumentale applicazione del diritto d'asilo in via generica, bensì se ne chiede un'applicazione in maniera assolutamente specifica. Abbiamo qui un'interpretazione conforme dell'intera Commissione, anche con l'approvazione del Governo.

Ci sembra quindi scandaloso che, quando si arriva al momento dell'applicazione pratica - e questa è una delle poche misure pratiche attraverso le quali questa legge potrebbe intervenire a sostegno delle donne e delle bambine che hanno subito questo tipo di violenza - si faccia invece marcia indietro, come se questo non rappresentasse una violazione grave di libertà democratica e come se la democrazia non tutelasse anche l'integrità della persona ed, in particolare, quella della persona donna (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che si è sviluppata nella scorsa seduta dedicata a questo tema e che oggi è stata espressa in maniera compiuta e riconoscibile dall'onorevole Falanga, conferma l'intuizione che avevamo avuto, ovvero che il parere contrario della Commissione bilancio sull'articolo 5 non fosse motivato da una ragione tecnica, bensì da una motivazione squisitamente politica. È stato detto con grande chiarezza dall'onorevole Falanga e ribadito con la stessa chiarezza da colleghi della Casa delle libertà che sono intervenuti, come ricordavo, nel corso della scorsa seduta.

Potrei argomentare a lungo sul fatto che in ogni caso l'appartenenza ad un gruppo sociale determinato nel genere è la causa in molti paesi del mondo, come è noto, di discriminazioni e di violazioni dei diritti umani fondamentali: vale per le mutilazioni sessuali, per l'uccisione delle bambine in Cina e quant'altro. La conferenza di Pechino, per chi avesse voglia e tempo di esaminarne le conclusioni, sarebbe una fonte inesauribile di esempi.

Credo tuttavia che non sia più questo il profilo che interessa: la maggioranza evidentemente ha già deciso frettolosamente e, lasciatemelo dire, senza vergogna, di archiviare la questione dello status di rifugiate, che, com'è ovvio, rappresenta soltanto un primo passo ed il presupposto di una procedura completata, successivamente, da una valutazione operata dalla Commissione presso il Ministero dell'interno al fine di acquisire il diritto di soggiornare nel nostro territorio con la qualifica di «asilato».

Registro sostanzialmente due aspetti nella vicenda: in primo luogo, sicuramente si scontrano due assi culturali e politici molto netti, che oggi appaiono chiaramente riconoscibili, ma che probabilmente ieri non lo erano. Essi infatti restavano in un certo senso «annegati» nelle proclamazioni di principio denuncianti orrore di fronte alla pratica delle mutilazioni sessuali. Probabilmente, ciò che distingue realmente una classe dirigente da un'altra è il limitarsi esclusivamente alle proclamazioni di principio o invece assumersi la responsabilità che deriva da quelle proclamazioni di principio: in questo caso, si tratta di cambiare le condizioni materiali di vita delle bambine figlie delle donne immigrate che rischiano di essere mutilate sessualmente ed essere in grado di offrire un riparo a donne che si vedono lese nei propri diritti fondamentali.

Questa sarebbe la differenza, lasciatemelo dire, che rappresenterebbe il crisma in grado di distinguere la posizione del nostro paese rispetto a quelle proclamate, e mai portate a termine, che, per esempio, contraddistinguono molti paesi nei quali le mutilazioni genitali sessuali, formalmente vietate, continuano ad essere praticate in un regime di consenso o di ipocrisia da parte delle istituzioni preposte.

Rispetto all'articolo 5, a mio avviso, non vi è alcuna contropartita, come hanno ricordato la collega Bimbi ed il collega Innocenti, nel senso che la votazione, quali articoli aggiuntivi, degli emendamenti a firma Bimbi, Bolognesi ed altri, non vale in qualche modo a sanare «la ferita»: si tratta di altri soggetti e di altre questioni.

Mi sembra che la discussione sull'articolo 5 abbia mostrato come, dietro questo manto dell'essere tutti in sympathos rispetto alla questione, in realtà si celino concezioni politiche assai diverse. Non è sufficiente un parere della Commissione bilancio per nascondere tali aspetti.

La discussione è stata esplicita. Noi, anche da ciò, trarremo le nostre conseguenze in sede di votazione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, anche per Rifondazione comunista la presenza o l'assenza dell'articolo 5 è dirimente rispetto al comportamento da tenere con riguardo al provvedimento in esame. Lo è tanto più perché l'articolo 5 è il frutto di un emendamento presentato in Commissione da Rifondazione comunista sul quale si è svolto un dibattito lungo ed approfondito che ha condotto alla sua approvazione. Tale emendamento è stato presentato non per una nostra volontà specifica, ma raccogliendo una richiesta pervenutaci da tutte le organizzazioni delle donne straniere che abbiamo audito in Commissione.

Credo che questo sia un passaggio fondamentale: la volontà e la cultura che dovremmo tenere innanzitutto presenti sono quelle espresse dalle donne e dalle associazioni di donne straniere che vivono nel nostro o in altri paesi e da decenni si battono contro le mutilazioni genitali femminili  intese come un delitto inaccettabile da ogni punto di vista. Abbiamo voluto audire tali donne e la prima richiesta da loro pervenutaci è stata esattamente quella di inserire il diritto d'asilo nel provvedimento. Si tratta di permettere di trovare rifugio in Italia alle donne che vogliono sottrarre se stesse o le proprie figlie minori alle mutilazioni genitali femminili. Infatti, non possono sottrarvisi nei paesi d'origine dove tali pratiche, nonostante la legge quasi sempre le condanni, sono comunque tollerate o ammesse sotto silenzio.

Il collega di Forza Italia intervenuto precedentemente ha detto una cosa a mio avviso agghiacciante. Ha detto che esistono molti paesi del mondo riconosciuti da tutti come civili - ha fatto l'esempio dell'Egitto - che pure tollerano le mutilazioni genitali femminili. Si tratta di una considerazione ovvia e riconosciuta: tutti noi consideriamo l'Egitto un paese civile, insieme a molti altri paesi. L'aspetto drammatico è che da ciò si evince che i diritti delle donne non sono considerati al pari dei diritti di tutte le altre persone.

La Convenzione dell'ONU del 1951 definisce rifugiato una persona che abbia fondati timori di essere perseguitata a causa di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica. Si tratta di motivazioni tutte sacrosante per cui una persona possa avere fondati timori di essere perseguitata. Tuttavia, tra queste non vediamo comparire il sesso o il genere. Credo che, invece, sarebbe una presa d'atto necessaria, soprattutto dopo Pechino, oltre che un avanzamento della civiltà internazionale, considerare tra le cause di ottenimento dello status di rifugiato anche il sesso o il genere. Sappiamo tutti che in moltissima parte del mondo - sarei tentata di dire in tutti i paesi - il semplice fatto di appartenere al sesso e al genere femminile può essere causa di discriminazione e di persecuzioni, più o meno gravi a seconda dei paesi.

Credo, quindi, che eliminare dal provvedimento in esame l'articolo 5 sia gravissimo. È l'esplicitazione dell'ipocrisia sottesa al testo di legge in esame che vuole solamente enunciare una condanna di tipo teorico. Attraverso la sacrosanta condanna di tali pratiche si vogliono condannare una serie di tradizioni e culture altre e diverse dalla nostra. Tuttavia, da tale condanna non si fa discendere alcuna conseguenza di tipo pratico. Vedremo anche negli altri articoli sotto il profilo del finanziamento che le varie campagne informative ed i vari interventi nelle scuole sono ancora una volte enunciazioni a cui non viene fatto seguire niente.

Oggi in Commissione si è nascosta ancora una volta dietro un parere tecnico una scelta politica della maggioranza e del Governo e - mi dispiace molto dirlo - anche della ministra per le pari opportunità che, pure, dovrebbe militare in un altro fronte. Per nascondere una non volontà di sostegno reale alle donne ci è stato chiesto di trasfondere il contenuto di tale articolo in un ordine del giorno.

Credo - e mi auguro che altrettanto facciano tutte le opposizioni - che, se questo articolo verrà bocciato, nessuno di noi si presterà a fare la «foglia di fico» del Governo, presentando un ordine del giorno che, come sappiamo benissimo tutti, il più delle volte rimane lettera morta e rappresenta solo un contentino per sgravare la nostra coscienza dal rifiuto, intollerabile ed inaccettabile, di dare concretamente aiuto a queste donne.

La proposta che oggi abbiamo avanzato in Commissione, e che qui ribadisco, è quella di sospendere l'esame di questo provvedimento, che non necessita di tempi così brevi, trattandosi purtroppo di un problema esistente da migliaia di anni, sul quale quindi è meglio riflettere ed intervenire in maniera seria, concreta e rigorosa, invece che, come stiamo facendo ora, in modo assolutamente inefficace. Sospendiamo quindi l'esame di questo provvedimento e, dato che fra poche settimane passeremo alla discussione di quello sul diritto d'asilo, potremo in tale occasione lavorare su quel testo in maniera rigorosa, affinché i diritti delle donne siano ricompresi nei diritti della persona e affinché i diritti delle donne e le discriminazioni da  queste subite, nel loro essere donne, facciano parte delle cause per cui viene concesso lo status di rifugiato. Solo allora potremo nuovamente prendere in mano il provvedimento oggi in discussione e vedere, accanto a questo diritto fondamentale e fondante, quali sono gli altri sostegni e gli altri aiuti che davvero in questo Parlamento si vogliono dare per l'eradicazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Tutto il resto sono solo chiacchiere ed un silenzio dietro il quale si vuole nascondere, in fondo, il fatto che di queste donne non interessa assolutamente nulla.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, vorrei soffermarmi anche sulla questione relativa all'articolo 5, oltre che esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite a tale articolo. La questione della concessione dello status di rifugiate alle donne che intendono sottrarre se stesse e le proprie figlie alle mutilazioni genitali, non è affatto archiviata dalla Casa delle libertà. Ho già espresso la mia opinione in Commissione e la ribadisco qui in Assemblea. In Commissione giustizia e in Commissione affari sociali, quando si è discusso della possibilità di introdurre una norma che prevedesse appunto il riconoscimento di status di rifugiate, si è svolta una discussione che ha appassionato parlamentari sia della maggioranza sia della minoranza, tant'è che si è arrivati alla definizione di un articolo, qual è oggi in discussione in Assemblea. Tuttavia, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, doverosamente si è svolto un approfondimento sulla materia. Inevitabilmente, da tale approfondimento è derivato che la questione è talmente importante e delicata, che non può non essere affrontata nella sua sede naturale, in maniera sistematica ed organica e non frettolosamente nell'ambito di un provvedimento che nasce con altre finalità.

Peraltro, vorrei ricordare ai colleghi e alle colleghe che sono intervenuti - è qui presente l'onorevole Soda, che è relatore del provvedimento sul diritto d'asilo - che già il testo sul diritto d'asilo, attualmente in discussione presso la Commissione affari costituzionali, prevede che tale diritto venga concesso a chi si trova nello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, perché perseguitato o perché appartenente a determinati gruppi sociali o per motivi di altro genere. Credo, quindi, che già questa definizione ricomprenda le mutilazioni genitali. Peraltro, già l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in un'interpretazione di coloro che possono essere ritenuti appartenenti a quei gruppi sociali ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, si è pronunciato più volte a favore delle donne vittime di mutilazioni genitali.

Credo quindi che questo approfondimento sia stato opportuno, ai fini di un rinvio ad una materia che a breve sarà discussa in Assemblea, dato che l'esame in Commissione affari costituzionali del provvedimento sul diritto d'asilo è quasi concluso (e quindi a breve cadranno «le maschere», onorevole Finocchiaro, e si vedrà se è effettivamente vera la volontà della Casa delle libertà di affrontare questo tema in quella sede). Ritengo che il rinvio di questo articolo nella sede legislativa più idonea non impoverisca un provvedimento che, per la prima volta (ne sono orgogliosa), affronta la questione delle mutilazioni genitali femminili prevedendo misure repressive, approvate al Senato all'unanimità in Commissione in sede legislativa. Anche la minoranza ha ritenuto che si trattasse di un provvedimento innovativo che, in questo ramo del Parlamento, è stato doverosamente ed opportunamente arricchito con la previsione di norme, redatte in sede di Commissione, concernenti misure di prevenzione e formazione per gli operatori sanitari (sono state previste adeguate misure finanziarie al riguardo), nonché interventi nei confronti di quei paesi in cui si praticano queste barbare mutilazioni degli organi genitali femminili (articolo 7, comma 2,  molto importante, del provvedimento in esame). Credo, pertanto, che il provvedimento affronti in maniera seria e completa questo grave e triste problema delle mutilazioni degli organi genitali femminili.

Si ha la sensazione, con riferimento al problema dell'asilo (è un tema molto serio, ma proprio in quanto tale non può essere affrontato frettolosamente), che si voglia giudicare negativamente un provvedimento che, al contrario, ritengo di civiltà; anzi, invito la minoranza a rivedere le proprie posizioni, perché sarebbe importante dare il segnale che il Parlamento, su temi rilevanti come questi, non si divide, ma è assolutamente unito.

Ribadisco che il Governo, in ordine alle proposte emendative presentate al provvedimento, ha espresso parere conforme a quello del relatore (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana).

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, la ministra delle pari opportunità ha dichiarato di essere orgogliosa del provvedimento in esame. Ricordo, in primo luogo, che si tratta di un'iniziativa parlamentare e, comunque, non siamo assolutamente d'accordo con lei in odine a tale aspetto.

Colleghi, continuare ad affermare, come si è fatto poco fa, che la legge sul diritto di asilo sarà il contesto in cui, per motivi tecnici o di omogeneità di materia, il problema sarà risolto è una bugia nei confronti di chi ha partecipato alle riunioni della Commissione (vorrei chiamarla così!).

In Commissione ci è stato detto da autorevoli colleghi della maggioranza che si tratta di un problema di merito, squisitamente politico; l'onorevole Falanga poco fa ha sollevato una serie di obiezioni in ordine alla definizione dello status di rifugiato, precondizione per ottenere l'asilo politico, che ci fa prevedere un esito assolutamente negativo anche relativamente a quel contesto. Non è la prima volta che la ministra si trova in dissenso rispetto alla sua maggioranza: sarebbe bene che questo dissenso si esplicitasse anche attraverso un voto, un'azione concreta e non solo con enunciazioni il più delle volte astratte.

Colleghi, di che cosa avete paura? È stato affermato che la questione delle mutilazioni degli organi genitali femminili è un'emergenza umanitaria, che, in ordine a tale problematica, vi sono milioni di bambine a rischio e che l'Italia ha l'occasione di varare un provvedimento che potrebbe costituire un modello anche per gli altri paesi europei; è stato, inoltre, inserito nel testo il requisito che le donne debbano provenire da quei paesi che ammettono le mutilazioni genitali femminili, in cui, cioè, non vi è un diritto ufficiale che le vieti espressamente. Almeno 18 paesi, nei quali sono diffuse queste pratiche, vengono esclusi dalla formulazione prevista dalla Commissione che - lo vorrei ricordare - è stata approvata da quasi tutti i colleghi della Casa delle libertà (onorevole Conti, te ne do atto, come più volte ti ho riconosciuto il merito di una certa onestà e sincerità!).

Di che cosa abbiamo paura? Abbiamo paura dell'eventualità che alcune bambine vengano sottratte a queste pratiche orrende e che chiedano rifugio in Italia? Abbiamo paura che dietro a ciò si nascondano orde di chi sa quali falsificatori della realtà che intendono, in tal modo, «infilarsi» e, quindi, essere accolti nel nostro paese?

Ricordiamoci che, tra l'altro, non vi è neanche fiducia nei confronti della commissione del Ministero dell'interno, che dovrà vagliare attentamente le domande relative allo status di rifugiato.

Ritengo che qui vi sia un riflesso fondamentalista, integralista, che prevale anche nella dialettica tra la Commissione e l'Assemblea; è già accaduto con riferimento al provvedimento sul delitto di tortura, succede oggi sul testo concernente il divieto di mutilazioni genitali femminili.

Vi è un riflesso xenofobo, un riflesso di paura dello straniero che arriva al punto di far temere che, attraverso questo aiuto umanitario che il nostro paese per primo potrebbe riconoscere - che poi costituisce più che altro un segnale simbolico e culturale - a chi si vuole sottrarre a queste orrende pratiche, vi sia chissà quale violazione della vostra idea di integrità nazionale, dell'idea di chiusura di fronte al mondo esterno.

Credo che tutto ciò debba essere chiamato con il suo nome; si rischia di predisporre una legge manifesto in quanto esiste una ambiguità culturale che su questo articolo 5 è emersa chiaramente. Siamo tutti disposti a piangere sulla sorte di queste bambine, ma non siamo disposti ad accoglierne nemmeno una in Italia! Tutto ciò orienterà il nostro voto sul presente provvedimento che fino ad oggi avevamo condiviso (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).

FRANCA BIMBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, l'intervento del ministro Prestigiacomo è stato provocatorio e ci fa dubitare fortemente dell'intenzione di addivenire all'approvazione di una legge che abbia effetti pratici.

La democrazia ha bisogno anche di aspetti simbolici, di proclamazione di principi, ma richiede misure concrete di protezione dei diritti e delle libertà, affinché la proclamazione dei principi non copra i delitti, come potrà avvenire nel caso di mancata concessione dell'asilo.

Abbiamo tutti convenuto sul fatto che non sono le sanzioni penali in sé a produrre il cambiamento delle pratiche, quanto le misure di accoglienza, di prevenzione e di accompagnamento.

Orbene, se nella legge sull'asilo sarà prevista la discriminazione di genere quale causa possibile della concessione del diritto di asilo e se, evidentemente, ci atteniamo alla definizione del diritto di asilo legata alla violazione certa di diritti individuali e non a fattispecie generiche, questa è la sede in cui si deve dimostrare che, rispetto ad un delitto che riteniamo una violazione dei diritti umani delle donne, si interviene con misure specifiche.

Dunque, a maggior ragione, se il Governo e la maggioranza ritengono che la discriminazione di genere sarà uno dei principi della legge sull'asilo, questa è la sede per qualificare l'accoglimento delle domande di asilo quale misura specifica di protezione dei diritti e delle libertà delle donne.

Abbiamo sostenuto il ministro Prestigiacomo affinché il dipartimento delle pari opportunità avesse un ruolo centrale e specifico nelle politiche di prevenzione delle mutilazioni genitali femminili. Ma il ministro, ora, smentisce se stesso e provoca, affermando che non servono misure specifiche e tornando ad una mera identificazione dei principi della legge della quale siamo ancora in attesa. Il ministro da questo punto di vista bara, ma lo fa sulla pelle delle donne! Non saranno né migliaia né milioni, ma quelle poche persone vittime delle mutilazioni o in grado di sottrarsi o che sottraggono le loro figlie a questo delitto meritano ben più del diritto al rifugio; meritano politiche effettive e misure che dimostrino che questo è un paese di democrazia per tutte le donne, anche per noi che contraddiciamo noi stesse nelle parole del ministro (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

GIULIO CONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO CONTI. Signor Presidente, credo che questo testo unificato rappresenti un momento di grande civiltà e di grande progresso anche perché non è stato presentato da colleghi della sinistra, quegli stessi che protestano tanto a causa della sua inadeguatezza. Questo va iscritto a nostro merito: in materia esistono quattro  differenti proposte di legge, tutte presentate da esponenti di destra o di centrodestra. La polemica, quindi, si inserisce bene all'interno di questo discorso perché avremmo potuto avere un provvedimento ancora migliore se fosse stato presentato anche da colleghi di diversa estrazione politica.

Sono stati accolti molti emendamenti, fino ad arrivare all'articolo 5 - su cui ho votato in modo contrario - che presuppone il diritto di asilo anche per chi esprime soltanto il timore di essere sottoposto a infibulazione. È meglio definirlo come presunto timore, ma temo che sia una scusa per poter usufruire del diritto di asilo stesso. Faccio tali affermazioni in tutta tranquillità, portando anche motivazioni specifiche: non vi è ragione perché l'Italia debba essere l'unico paese al mondo, dagli Stati Uniti all'Europa, a concedere il diritto di asilo, pagando cioè chi viene in Italia, soltanto a causa del timore di essere sottoposto ad infibulazione. Credo che questa sia una follia dal punto di vista economico e che inoltre costituisca un incentivo a tutti gli sciagurati e disgraziati del mondo, che si trovano in condizioni disastrose, ad essere assistiti in Italia, come se il nostro paese fosse una cassa mondiale per l'assistenza e per la sovvenzione degli aventi bisogno! Si tratta di una pretesa assurda! Una pretesa, peraltro, sostenuta inizialmente dallo stesso ministro, che oggi però ha compiuto un passo in avanti notevole e ci ha finalmente reso soddisfazione quasi per intero, anche se intendo ribadire che permangono alcuni motivi di dissenso.

Non mi riferisco solo a questioni di natura economica, ma anche a considerazioni di natura politica. Rischiamo di dare la possibilità a moltissimi paesi, magari in mano al terrorismo, islamico o meno, di rilasciare ai loro cittadini il passaporto per venire in Italia a fare quello che vogliono, legalmente e persino pagati! Perché dobbiamo correre questo rischio (Commenti dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista - Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)?

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Ma che cosa dici!

GIULIO CONTI. Ognuno esprime quello che pensa!

Ricordo che ho presentato due proposte di legge, a differenza del centrosinistra. Avete adesso la possibilità di esprimere la vostra opinione su questo argomento, mentre nel corso della passata legislatura non lo avete fatto. Eppure esisteva una proposta di legge in materia, a prima firma Aloi e con la mia seconda firma, cui si aggiungevano quelle di oltre centoventi deputati, compresi esponenti dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di tutta la sinistra. Lo rammento, visto che siamo scesi sul piano della polemica spicciola.

Ma il discorso di fondo resta comunque che dobbiamo approvare questa legge perché si tratta di un atto di grande civiltà, che avrebbe dovuto contenere soltanto aspetti culturali e tecnici, a cui voi dite in continuazione di fare riferimento, ma poi avete votato contro: mi riferisco all'emendamento da me presentato. Parlate della natura culturale elevata di questo provvedimento, senza però accennare al problema che le violenze, perpetrate ai danni delle ragazze, sono contemplate all'interno della cultura di determinate etnie. Avete insistito per espungere questo aspetto, non so se per motivi ideologici o di opposizione preconcetta. Consentitemi, quindi, di esprimere molti dubbi sulla vostra buona fede che, peraltro, non so come pretendete di dimostrare.

Approvare l'articolo 5 è oggi politicamente sbagliato perché vi è un'altra legge, riguardante il diritto di asilo, che sta per essere varata definitivamente. Non capisco perché dovremmo anticiparla, togliendole validità.

Ma l'aspetto più dannoso è costituito dal fatto che si tratta di un provvedimento che contrasta con una legge già esistente e che mira a superare, con un apparente atto di nobiltà, le norme sull'immigrazione clandestina previste dalla legge Bossi-Fini, fornendo una giustificazione che si può trovare in qualsiasi momento.

Signor ministro, ritengo che non possiamo permetterci tale scelta politicamente e non solo economicamente. Il centrodestra deve comprendere l'importanza di una legge moralmente e qualitativamente molto avanzata, che costituisce un segnale molto forte in Europa.

Intendo infine sottolineare un ulteriore aspetto, che non comprendo per quale motivo debba essere nascosto.

PRESIDENTE. Onorevole Giulio Conti, la prego di concludere.

GIULIO CONTI. Tutte le nazioni africane hanno una legge che vieta le pratiche della mutilazione genitale femminile: si tratta di 28 Stati, di cui 12 prevedono disposizioni penali analoghe a quelle vigenti in Italia e 15 leggi ostative di altro tipo. Tre paesi sanciscono addirittura tale divieto nella Carta costituzionale.

Con il provvedimento in esame intendiamo compiere un passo ulteriore, che deve essere valutato molto attentamente (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor Presidente, intervengo per portare, se possibile, un po' di serenità ed equilibrio nel dibattito. Non credo vi siano state da parte del ministro provocazioni o menzogne. Ritengo si tratti di una buona legge, che imposta correttamente il principio di integrazione culturale e che riguarda il nostro codice penale, e dunque il nostro paese. Essa, oltre ad aver impostato correttamente la questione dal punto di vista normativo - di questo si tratta, e non del diritto d'asilo - enuncia alcuni principi fondamentali, orientati al buonsenso, e ciò credo non debba essere disconosciuto.

Il ministro si è soffermato sull'aspetto della prevenzione, di cui la legge si occupa. Si tratta di fornire l'opportunità di prestare assistenza al maggior numero possibile di donne che si trovano in pericolo nei propri paesi. A tal fine, la questione, come ha osservato il ministro, va discussa nel contesto dell'esame della legge sul diritto d'asilo, ma soprattutto, per operare il più possibile sul piano della prevenzione, occorre intervenire nei paesi di origine, con le modalità che abbiamo indicato. Infatti, quante donne credete siano a conoscenza nei villaggi africani della possibilità di usufruire del diritto d'asilo? Quante donne nei villaggi africani credete possano ottenere il diritto d'asilo, dal momento che negli Stati di appartenenza è vietata la mutilazione sessuale?

Ritengo pertanto - chiedo scusa per l'animus con il quale mi soffermo su tali questioni, che a mio avviso rivestono estrema importanza - che occorra avviarsi velocemente ad approvare una legge che, da una parte, è opportunamente sanzionatoria, ma, dall'altra, prevede l'enunciazione di una serie di principi informati al buonsenso e ad una corretta impostazione del principio di integrazione culturale (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e dell'Unione dei democratici cristaini e dei democratici di centro).

MAURA COSSUTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Maura Cossutta, ha facoltà di parlare a titolo personale per un minuto, in quanto il suo gruppo ha superato di sette minuti il tempo a disposizione.

MAURA COSSUTTA. La ringrazio, signor Presidente, per la sua gentilezza. Si tratta di una questione delicata, sulla quale abbiamo lavorato in questi mesi in modo costruttivo e serio, al fine di migliorare il provvedimento in esame, e lo abbiamo effettivamente migliorato. Abbiamo presentato anche altri emendamenti, come quello che prevede i centri di accoglienza e le altre misure previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40. Insomma, noi abbiamo insistito e insisteremo per migliorare questo provvedimento. Vogliamo avere con voi un confronto serio, perché prima ancora lo abbiamo  avuto con le associazioni delle donne e con le ONG che da anni si occupano di questi temi.

Questa legge passa per un crinale difficilissimo. Potrà essere una legge utile per prevenire e combattere queste pratiche ed anche per punire, ma potrà essere usata anche in modo ideologico così da spingere le donne nella clandestinità invece di aiutarle, nella maggiore esclusione, nella maggiore solitudine. Credo che il dibattito che ha avuto luogo oggi sia illuminante, ministro...

PRESIDENTE. Onorevole Maura Cossutta, la prego di concludere.

MAURA COSSUTTA. Concludo, Presidente. Il problema non è che non ci dobbiamo dividere tra noi! Lei ha parlato in solitudine all'interno della sua maggioranza! Il tema del diritto d'asilo non è un problema politico soltanto in questa legge, è un tema politico della cultura politica di questa maggioranza!

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Maura Cossutta...

MAURA COSSUTTA. L'ultima cosa, Presidente. Onorevole Prestigiacomo, lei è ministro per le pari opportunità e noi abbiamo approvato degli emendamenti che affidano a lei il coordinamento di tutte queste norme. Ritengo che, in qualità di ministro per le pari opportunità, lei debba controbattere all'ignobile argomentazione del suo collega di Forza Italia ...

PRESIDENTE. Grazie...!

MAURA COSSUTTA. Aspetti un attimo!

PRESIDENTE. Le ho già concesso due minuti!

MAURA COSSUTTA. Presidente! ...perché il rispetto dei diritti umani delle donne è parte integrante della civiltà o non civiltà di alcuni paesi!

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Cossutta.

LUANA ZANELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Zanella, la sua componente politica ha esaurito il tempo a disposizione. Pertanto, le concederò un minuto. Ha facoltà di parlare, onorevole Zanella.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, vorrei in primo luogo ribadire anch'io le affermazioni dell'onorevole Maura Cossutta e sottolineare che la questione relativa al diritto d'asilo è centrale, anche se probabilmente non risolutiva del problema in sé. Il testo originario che era oltremodo penalizzante e che serviva soprattutto a stigmatizzare una differenza penosa, ma pur sempre una differenza, è stato mitigato anche grazie all'accoglimento di molti emendamenti presentati dall'opposizione. La questione dell'asilo politico è determinante anche per noi Verdi ai fini del nostro voto di astensione su un progetto di legge che, in modo simbolico, non risponde alle necessità di una normativa che appunto si muove su un crinale molto delicato, come diceva l'onorevole Maura Cossutta.

Vorrei ricordare che lo status di rifugiate, per motivi di pericolo e di lotta all'infibulazione, è stato concesso alle donne sia negli Stati Uniti sia nella vicina Francia. Quindi, stiamo parlando di uno strumento che è già stato adottato per il contrasto alle pratiche di infibulazione nel cosiddetto Occidente, anche se ritengo che il diritto penale - e questa legge si inserisce come modificazione del diritto penale - di per sé non offra tutto ciò che è necessario...

PRESIDENTE. Onorevole Zanella, la prego di concludere.

LUANA ZANELLA. ...cioè una alternativa simbolica forte al bisogno e all'attaccamento alla propria comunità e alla tradizione  culturale che fa sì che questa pratica, ahinoi, sia così radicata nel mondo (anche in quello occidentale).

ELETTRA DEIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, le ricordo che la sua componente politica ha esaurito il tempo che aveva a disposizione. Pertanto, concederò anche a lei un minuto. Ha facoltà di parlare, onorevole Deiana.

ELETTRA DEIANA. Vorrei dire alcune cose molto nette. Alla luce delle osservazioni dell'onorevole Giulio Conti e del ministro Prestigiacomo, sarebbe opportuno rimandare la discussione su questo provvedimento, che è pessimo. Nessuna delle vostre parole può coprire il carattere di assoluta negatività della proposta di legge, perché questo testo è pessimo nella concezione di fondo, nell'ispirazione di fondo.

Anziché misurarvi con un problema terribile e consentire al paese di farlo - vale a dire una pratica aberrante e disumana, che attiene tuttavia all'antropologia culturale ed alla trasmissione, nella contemporaneità, di costumi ancestrali, rimasti bloccati nel tempo (e ritengo assolutamente essenziale affrontare tale aspetto) - volete semplicemente criminalizzarlo e ridurlo a reato comune, come se si trattasse di una normale violenza. In altri termini, trattate il problema in questione come un reato da criminalizzare, sulla base di una concezione tutta occidentale del diritto.

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, la invito a concludere!

ELETTRA DEIANA. Mi scusi, signor Presidente...

PRESIDENTE. Mi scusi lei, onorevole collega!

ELETTRA DEIANA. Il provvedimento in esame è nato con questa ispirazione, poiché dal Senato ci è stata trasmessa una normativa tutta penale ed interamente penalizzante!

Gli elementi migliorativi che sono stati introdotti per farvi entrare nella testa e nel testo di legge che si tratta di un problema che va affrontato attraverso altri strumenti...

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Deiana!

ELETTRA DEIANA. ... anche diversi, sono provenuti dall'opposizione, dal nostro lavoro, attraverso le proposte emendative...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Deiana!

ROBERTO ROSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO ROSSO. Signor Presidente, credo che stiamo esaminando un buon provvedimento, emendato nelle parti in cui si rendeva necessario, e che realizza in Italia tre obiettivi: offrire assistenza concreta a chi subisce questa violenza, nel nostro paese; creare strumenti per fornire assistenza nei paesi in cui le pratiche di mutilazione genitale femminile, malgrado il diritto formale, vengano nuovamente realizzate; istituire, infine, un sistema sanzionatorio più pesante rispetto a quello attualmente vigente in Italia.

Intervengo soltanto per evitare che si possa contrabbandare l'errore per verità, poiché ho ascoltato sia nella passata seduta, sia ancora oggi - e lo ritengo incredibile - esponenti della sinistra parlare in nome dell'antropologia culturale (ricordo che un collega si è levato in piedi ed ha affermato di essere un antropologo culturale) ...

PRESIDENTE. Onorevole Rosso, la invito a concludere!

ROBERTO ROSSO. Hanno quasi sostenuto che in Italia era legittimo praticare  l'infibulazione, perché altrimenti alcune ragazze non avrebbero potuto più sposarsi con i loro connazionali!

Davanti a certe affermazioni abnormi, credo che un ripensamento dell'impostazione che la sinistra ha mostrato in quest'aula...

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Rosso!

ROBERTO ROSSO. ... sia quanto meno corretto, per cercare di tenere una linea idonea ...

MAURA COSSUTTA. Allora non li dobbiamo neanche punire!

ROBERTO ROSSO. ... a far da paladini dei diritti umani in questo paese!

MAURA COSSUTTA. Allora perché li mandate in galera?

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, credo che, quando il Parlamento ritiene di approvare una normativa avanzata rispetto ad alcuni principi di base della nostra cultura, si abbia anche il dovere di creare sistemi atti a garantire l'effettiva attuazione di tali principi. Altrimenti, si rischia sia di varare leggi-manifesto per fare bella figura «in casa nostra», sia di accentuare e moltiplicare la violenza delle persone coinvolte nelle pratiche in questione.

Ciò perché, se una cittadina appartenente ad uno dei paesi in cui vengono praticate le mutilazioni genitali viene illusa da una legge del Parlamento italiano, allora dobbiamo realizzare i meccanismi idonei affinché la persona, che non voglia sottostare a quella violenza, possa trovare una copertura da parte dello Stato che ritiene di approvare un provvedimento a garanzia delle vittime dell'infibulazione...

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, la invito a concludere!

TEODORO BUONTEMPO. Altrimenti, aggiungeremmo violenza a violenza.

Noi possiamo oggi seguire la strada della approvazione dell'articolo 5, se possibile con una modifica da parte della Commissione, stabilendo il principio dello status di rifugiati e poi, per la regolamentazione di questo principio, rimetterci alla legge organica sulla richiesta di asilo politico!

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Buontempo!

TEODORO BUONTEMPO. Concludo, Presidente. Quindi, noi votiamo il principio, che non può essere disgiunto dalla legge, con la quale ribadiamo non solo il principio stesso, ma anche le sanzioni per l'applicazione di quel principio. Ritengo - e concludo, Presidente - che sia indispensabile, se non vogliamo essere degli ipocriti, che la cittadina all'estero che voglia evitare questa violenza...

ELETTRA DEIANA. Bravo!

TEODORO BUONTEMPO. ... possa rivolgersi alla ambasciata del paese che ha approvato questa legge e da quel momento, in quel territorio, con la protezione...

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Buontempo!

TEODORO BUONTEMPO. ...diplomatica, essere salvata da ulteriore persecuzione proprio dal Governo che ha voluto quella legge (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, e Rifondazione comunista).

ERMINIA MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, ho ritenuto doveroso chiedere la parola - anche se inizialmente non intendevo partecipare a questo dibattito, in quanto, lo confesso, mi appare un po' troppo speculativo e poco attinente all'importanza della materia che stiamo affrontando - perché ho accolto come provocazione soprattutto le dichiarazioni dell'onorevole Cossutta, che ha sottolineato la solitudine del ministro in quest'aula quando si è pronunciato a garanzia dei diritti fondamentali, riportando peraltro stralci di normative vigenti e testi in corso di discussione nelle sedi parlamentari. A questa dichiarazione do una netta smentita, affermando che, personalmente e come gruppo, siamo perfettamente in linea con quanto sostenuto dal ministro.

Ancora, ho ritenuto e ritengo una provocazione sostenere che, con la cancellazione dell'articolo 5 dal progetto di legge, si snaturi il testo stesso e venga meno l'importanza dell'obiettivo che intendiamo raggiungere. Vorrei ricordare a quest'aula che il progetto di legge in fase di approvazione si pone l'obiettivo di prevenire le mutilazioni genitali femminili e a tale fine lavora prevedendo una serie di attività che mirano a formare, informare e assistere tutte quelle donne che si trovano nella condizione di rischio.

Questa proposta di legge mira anche a sanzionare l'ipotesi di pratiche di mutilazioni genitali femminili, inserendo nel nostro ordinamento una specifica ipotesi di reato. Sono questi due grandissimi conseguimenti che documentano una profonda sensibilità ed una attenzione alla tutela dei diritti umani fondamentali, pur nel rispetto delle diversità culturali: e questo è un altro dato significativo ed importante.

L'articolo 5 è arrivato in aula e ciò vuol dire che concettualmente sul principio erano d'accordo il Governo, così come la maggioranza in Commissione ed i relatori. In quest'aula discutiamo da più giorni e da più ore di un problema tecnico, non politico né di merito, sollevato dalla Commissione bilancio, che non inficia né il progetto di legge né il principio che ritenevamo di affermare. A mio avviso, e quanto dico l'ho precisato anche in un ordine del giorno che ho ritenuto di dover presentare, la formulazione dell'articolo 5 non introduceva un nuovo principio nel nostro ordinamento, ma andava solo a precisare quanto già contenuto nelle normative comunitarie e nei lavori arrivati quasi alla fase finale presso la Commissione affari costituzionali, relativamente alla proposta di legge sul diritto di asilo. Voglio ricordare, perché è importante, che tale proposta di legge ha come titolo «Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo».

Un testo unificato con questo titolo non può escludere dalle sue previsioni, per quanto non esplicitamente menzionata, la tutela dei diritti delle donne che rischiano mutilazioni contro la loro volontà.

Quindi, l'articolo 5 del provvedimento al nostro esame costituiva, in sostanza, una norma interpretativa. Oggi, essa viene soppressa per un sopravvenuto problema di carattere tecnico, ma rimangono fermi il principio e la volontà - di chi vi parla e di chi avete già ascoltato - a mantenere inalterato l'impegno a tutelare le donne che rischiano di trovarsi in una condizione inaccettabile.

Con il mio ordine del giorno n. 9/150/2 chiedo al Governo di riconfermare l'impegno a lavorare per l'elaborazione di una normativa comunitaria uniforme - quella nazionale è, come ho già detto, in corso di definizione in Commissione -, che espliciti il concetto secondo cui lo status di rifugiato è da riconoscere anche alle donne che, in situazione di imminente pericolo, intendano sottrarsi a pratiche di mutilazione genitale imposte nei paesi di origine (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo stia emergendo la volontà di salvaguardare  un principio importante su cui la stragrande maggioranza del Parlamento sembra voler convergere. D'altra parte, com'è già stato posto in risalto, è ad uno stadio avanzato l'esame del testo unificato in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo, che trae origine anche da una proposta di legge presentata dall'onorevole Soda.

Ritengo, quindi, che la strada possa essere quella che è stata già in qualche modo anticipata: vogliamo salvaguardare il principio perché crediamo che sia giusto e che sia da introdurre in una legge organica, quella in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

Allora, credo che la strada più convincente sia la seguente: stralciamo l'articolo 5, concludiamo il percorso complesso di questo provvedimento, facciamo di esso un passaggio qualificante del nostro Parlamento e trasferiamo nell'ambito...

PRESIDENTE. Onorevole Landi di Chiavenna...

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. ...del testo che la Commissione affari costituzionali sta per licenziare (eventualmente, esplicitandola ancora di più e ancora meglio in tale ultima sede) una disposizione che consenta alle donne che ne facciano richiesta di ottenere protezione mediante l'asilo.

Tengo a precisare che già l'articolo 18 della legge n. 40 del 1998 consente, in linea generale, di dare protezione alle donne che vogliono sottrarsi a questo tipo di sfruttamento.

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Landi di Chiavenna.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. La mia proposta è quella di stralciare l'articolo 5, visto che vi è l'impegno, da parte del Governo, della maggioranza e dell'opposizione ad esplicitare il principio in modo compiuto nell'ambito del provvedimento in tema di asilo.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Landi di Chiavenna.

SERGIO COLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, non starò qui a ribadire le ragioni, più che fondate, già esposte dall'onorevole Giulio Conti.

Nel rimarcare, anzitutto, che le proposte di legge al nostro esame recano tutte la firma di deputati appartenenti al centrodestra, debbo dire che mi rendo conto della necessità della sinistra di recuperare, ancorché sul piano demagogico, il terreno perduto; tuttavia, a mio modo di vedere, dall'impegno che adesso viene profuso non sortisce alcun risultato positivo, soprattutto sull'argomento che ci interessa più da vicino.

D'altro canto, avendo partecipato ai lavori in Commissione, ho potuto constatare che il clima non era assolutamente infuocato: da una parte, il numero delle proposte emendative presentate non è stato eccessivo e, dall'altra, si è raggiunta una convergenza su quasi tutti gli aspetti rilevanti della materia.

Per quanto attiene specificamente al punto che qui viene in rilievo, mi pare che le obiezioni al riguardo sollevate non possano assolutamente essere prese in considerazione. Premesso che l'articolo 5 recita: «È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendano sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche», mi corre l'obbligo di rilevare che approvare un articolo di tale contenuto non avrebbe alcun effetto in quanto, almeno sotto il profilo formale, non v'è alcuno Stato che consenta tali mutilazioni.

Nemmeno ritengo dirimenti gli emendamenti presentati dall'onorevole Valpiana, che, anzi, producono un'assoluta incertezza in ordine alla possibilità di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.

PRESIDENTE. Onorevole Cola, la invito a concludere.

SERGIO COLA. Quindi, credo che, se approvassimo l'emendamento Valpiana 5.4, che propone di aggiungere il riferimento al concetto di tolleranza, non risolveremmo il problema. Non sarebbe, dunque, più logico accettare l'ordine del giorno, mettere da parte l'articolo 5 ed affidare la risoluzione del problema al nuovo provvedimento sul diritto d'asilo? Non agiamo in modo affrettato!

PIERLUIGI MANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, credo davvero che questo balbettio tra i colleghi della maggioranza, sugli ordini del giorno e sugli intenti per il futuro, sia del tutto inadeguato alla gravità del problema. L'impegno contro la mutilazione degli organi genitali femminili è parte essenziale della battaglia per i diritti umani; è stato affermato da tutti gli organismi internazionali (ricordo l'UNICEF, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), che le donne che si dichiarano rifugiate per impedire che le loro figlie siano mutilate e per evitare di essere perseguitate a loro volta vanno considerate sotto la tutela della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati.

Non v'è dubbio che, su questo punto, il voto del Parlamento deve essere all'altezza dei problemi. Non si può pretendere di esportare (magari sulla bocca dei cannoni e con le bombe) la democrazia e l'impegno per i diritti umani, quando si rinuncia alla protezione dei diritti umani sul proprio territorio.

PRESIDENTE. Onorevole Mantini...

PIERLUIGI MANTINI. Gradirei davvero che anche il ministro Prestigiacomo, sensibile all'argomento, si pronunciasse in modo da rassicurarci e di andare al di là dell'impegno previsto da un semplice ordine del giorno (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

CIRO FALANGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, le do la parola a titolo personale. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, intervengo per rispondere alle colleghe Magnolfi, Finocchiaro e Cossutta, che nei miei confronti si sono dimostrate ingenerose sostenendo che, sotto il profilo politico, la mia posizione non tutela i diritti umani.

Mi sono semplicemente limitato a segnalare una tecnica normativa sbagliata, ossia quella di creare una categoria specifica di persone che, per legge e per sempre, possono godere di un determinato diritto. Al Parlamento e al Governo ho segnalato, con senso di responsabilità, le conseguenze di questo provvedimento, da me criticato, ma solo in questo senso. Inoltre, è all'esame del Parlamento il provvedimento sul diritto d'asilo, che in maniera più articolata e puntuale potrà proteggere queste persone ed offrire loro la nostra collaborazione. Noi per primi intendiamo difenderle!

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, saluto gli alunni e il preside della scuola media Corrado Alvaro di Trebisacce, in provincia di Cosenza (Applausi).

Chiedo quale sia il parere del relatore sulla proposta di stralcio dell'articolo 5.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Il parere è contrario, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

A seguito della richiesta dei presentatori di procedere alla votazione degli identici emendamenti Bolognesi 5.5 e Maura Cossutta 5.7, come articoli aggiuntivi all'articolo 5, e della richiesta dell'onorevole Bimbi di trattare congiuntamente ai predetti emendamenti anche l'articolo aggiuntivo  9.01, a sua prima firma, che verte sulla medesima materia, avverto che, dopo l'eventuale approvazione dell'emendamento 5.10 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), soppressivo dell'articolo 5, procederemo dapprima alla votazione dell'articolo aggiuntivo Bindi 9.01 e, dunque, degli identici emendamenti Bolognesi 5.5 e Maura Cossutta 5.7, considerati come articoli aggiuntivi.

Chiedo al relatore e al Governo, per esigenze di chiarezza, di confermare i pareri già espressi nel corso della precedente seduta sull'emendamento 5.10 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento) (favorevole) e sugli identici emendamenti Bolognesi 5.5 e Maura Cossutta 5.7 (contrario), nonché di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Bindi 9.01.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, confermo i pareri precedentemente espressi ed esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bimbi 9.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, intervengo solo per fare un po' di chiarezza.

Da più parti (in modo esplicito da Rifondazione comunista e dai Comunisti italiani, implicitamente da altri gruppi dell'opposizione, ma anche da alcuni autorevoli membri della maggioranza), è stata avanzata una richiesta molto precisa. Tutti hanno convenuto sul fatto che il diritto d'asilo è una misura controversa ma importante; si è sostenuto che la si può valutare in diversi contesti, ma nessuno ha dichiarato di ritenere inefficace tale misura.

Da più parti è stato chiesto di attendere l'approvazione del provvedimento sul diritto d'asilo, per poi valutare se l'iter del testo unificato in esame possa andare avanti espungendo l'articolo 5 (come si sta per fare), alla luce del fatto che questa materia è già ricompresa in un altro provvedimento (che, attualmente, è in avanzato stato di esame). Tutti abbiamo constatato che è quella la sede più opportuna per valutare se, tra le cause della richiesta di diritto d'asilo, possa essere inserita la persecuzione a causa del sesso o del genere. Nessuno, né i relatori, né il ministro, ha dato una risposta specifica su questa richiesta, che è stata esplicitata formalmente. Chiediamo quindi se sia possibile avere una risposta alla richiesta di sospendere, per le prossime due settimane, l'esame di questo provvedimento, al fine di trattare il tema in questione in una sede specifica e più opportuna (mi sembra l'abbia chiesto anche l'onorevole Buontempo).

PRESIDENTE. Onorevole Valpiana, il regolamento prevede che sia la Commissione a decidere sulla proposta di stralcio. Io ho interpellato correttamente i due relatori, che si sono espressi in senso contrario.

TIZIANA VALPIANA. Presidente, mi riferisco alla richiesta di sospendere l'esame del testo unificato.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori se intendano accedere alla richiesta avanzata dall'onorevole Valpiana.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. No, Presidente, le Commissioni sono contrarie.

PRESIDENTE. Sta bene. Proseguiamo, dunque, con l'esame del provvedimento.

Avverto che sull'emendamento 5.10 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), soppressivo dell'articolo 5, è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

L'articolo 5 riconosce lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figli minori al rischio di mutilazioni genitali, posto che il paese di origine o di provenienza lo consenta. Esso reca una modifica alle condizioni stabilite dalla legge in materia di diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, che non incide sui diritti e principi di libertà costituzionali, richiamati dall'articolo 49 del regolamento (il diritto d'asilo è contemplato dall'articolo 10 della Costituzione, che non è richiamato dal citato articolo 49 del regolamento).

Peraltro, con particolare riferimento all'emendamento 5.10, volto a sopprimere l'articolo 5, che trae origine da una condizione posta dalla Commissione bilancio e che è da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, proprio per assicurare il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, ricordo che, ai sensi articolo 49, comma 1-bis , del regolamento, non è consentito lo scrutinio segreto in tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie.

Per le ragioni sopra esposte, la richiesta di votazione a scrutinio segreto non può essere ammessa, con riferimento sia all'articolo nel complesso sia agli emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.10 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 417

Votanti 416

Astenuti 1

Maggioranza 209

Hanno votato 214

Hanno votato no 202).

Prendo atto che l'onorevole Angelino Alfano non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Bimbi 9.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo in esame, che si è chiesto di votare anticipatamente in quanto verte sulla stessa materia degli identici emendamenti Bolognesi 5.5 e Maura Cossutta 5.7, propone di applicare le misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge n. 40 del 1998 a coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dal presente provvedimento e a coloro che si sottraggono ai medesimi.

Questa misura non è assolutamente alternativa rispetto alla la richiesta d'asilo, ma è una delle poche misure concrete di assistenza e di protezione sociale delle persone che rischiano di subire tali violenze o che le hanno già subite. Quindi, sostanzialmente, rispetto a tutte le misure preventive che abbiamo posto in essere, questa è una delle poche, assieme all'accettazione dello status di rifugiato, che riguardano la protezione dei diritti e della libertà ed anche la reintegrazione, dal punto di vista sia medico sia sociale. Ci meraviglia molto che sia stato espresso un parere negativo da parte sia delle Commissioni sia del Governo. È, infatti, evidente che con tale parere negativo si svuotano di contenuto le misure concrete previste dal provvedimento in esame.

LAURA CIMA. Chiedo di parlare a titolo personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Ritengo che l'articolo aggiuntivo Bimbi 9.01, che abbiamo sottoscritto, sia molto importante, in quanto riguarda la prevenzione in riferimento - più che mai puntuale - all'articolo 18  della legge n.40 del 1998. È importante soprattutto dopo che, purtroppo, si è votata la soppressione dello status di rifugiato. Il comma 3 di tale articolo aggiuntivo, peraltro, chiede anche che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico degli interventi per la reintegrazione delle mutilazioni.

In conclusione, invito tutti i colleghi a valutare seriamente l'articolo aggiuntivo in esame e a votare a favore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bimbi 9.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 409

Votanti 408

Astenuti 1

Maggioranza 205

Hanno votato 193

Hanno votato no 215).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bolognesi 5.5 e Maura Cossutta 5.7, da intendersi quali articoli aggiuntivi all'articolo 5.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bolognesi 5.5 e Maura Cossutta 5.7, non accettati dalle Commissioni né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

SERGIO COLA. Signor Presidente, da quella parte...!

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, guardi là!

PRESIDENTE. Sospendo la votazione.

Prego i deputati segretari di procedere alle opportune verifiche (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).

Indìco nuovamente la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bolognesi 5.5 e Maura Cossutta 5.7, non accettati dalle Commissioni né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

TITTI DE SIMONE. Presidente!

SERGIO COLA. Presidente, non è possibile...!

DANIELE FRANZ. Presidente (Commenti del deputato Ruzzante)!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 366

Maggioranza 184

Hanno votato 170

Hanno votato no 196).

SERGIO COLA. Dì a Ruzzante che stesse zitto!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Lucidi 5.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo migliora notevolmente il testo delle Commissioni e, soprattutto, lo sostanzia, ossia dà la possibilità che quanto previsto dalla norma sia poi traducibile nella realtà.

Abbiamo insistito molto affinché, attraverso questo provvedimento, si affermasse l'idea di non poter esaurire nelle norme repressive l'azione di contrasto al fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. A tal fine abbiamo chiesto - e in ciò  abbiamo trovato il consenso dei colleghi delle Commissioni - che si invertisse l'ordine disposto dal Senato, nel senso che il testo non parlasse solo di repressione, ma anche di azioni positive e di sostegno nei confronti delle vittime.

In questo articolo aggiuntivo torna l'argomento introdotto poco fa dalla collega Paoletti Tangheroni. In altri termini, si tratta di stanziare risorse (perché il testo in esame non le prevede) per finanziare progetti di cooperazione allo sviluppo nei territori in cui vivono le donne vittime delle mutilazioni o che rischiano di divenire tali.

Con questo articolo aggiuntivo chiediamo che siano investite risorse per tali progetti e che vi siano tempi certi; altrimenti, anche questa rischia di essere una norma manifesto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Lucidi 5.02, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 383

Votanti 381

Astenuti 2

Maggioranza 191

Hanno votato 181

Hanno votato no 200).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Maura Cossutta 5.01.

MAURA COSSUTTA. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, mi rivolgo al relatore: vorrei capire se, con riferimento al mio articolo aggiuntivo 5.01, vi sia il parere contrario della V Commissione bilancio.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, sull'articolo aggiuntivo Maura Cossutta 5.01, come sul precedente Lucidi 5.02, vi è un parere contrario delle Commissioni. Tali proposte emendative prevedono interventi da svolgere nei paesi di origine, laddove le mutilazioni sessuali sono tollerate non solo nel diritto penale, ma anche nel diritto consuetudinario. Tuttavia, già l'articolo 7, nel testo delle Commissioni, prevede espressamente, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo, dei progetti di informazione e di prevenzione che coinvolgono i governi interessati e le donne di quei paesi e che contemplano anche la creazione di espressi centri antiviolenza in cui queste ultime possono recarsi per sottrarsi alle mutilazioni genitali.

Pertanto, le Commissioni hanno espresso parere contrario su questo articolo aggiuntivo, perché il suo contenuto è già ripreso dall'articolo 7 del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà. Onorevole Cossutta, le ricordo che lei ha un minuto di tempo a disposizione.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se in questo caso non si tratta di un problema di copertura, nella proposta di legge la questione permane, dal momento che non vi è certezza delle risorse finanziarie, neanche di quelle per la cooperazione allo sviluppo, onorevole relatrice!

Infatti, nella legge finanziaria voi avete decurtato le somme destinate alla cooperazione allo sviluppo. Stante questo ragionamento, noi introduciamo un elemento suggerito dall'esperienza: da anni sono in atto significative esperienze, con risultati eccellenti, ben considerate dai Ministeri delle pari opportunità a livello di governi europei, anche del nostro paese, nelle quali è stato posto come centrale il ruolo delle donne di quegli Stati nei quali si praticano le mutilazioni, che diventano soggetti fondamentali per intervenire nella fase di prevenzione.

Si tratta di donne che spesso per prime hanno accompagnato altre donne e le loro bambine alle pratiche e che sono state coinvolte dalle associazioni di e tra donne in questa grande trasformazione.

Insistiamo pertanto nell'attribuire risorse certe per progetti già esistenti ed operanti, che probabilmente rappresentano lo strumento più idoneo per cambiare dall'interno la mentalità e per costruire relazioni significative fra donne. Pertanto, non si tratta della stessa previsione, onorevole relatrice, dell'articolo 7; è invece una disposizione che mira a correggere e a migliorare la situazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana, alla quale ricordo che, avendo il suo gruppo esaurito il tempo a disposizione, potrà intervenire per un minuto. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevemente dichiarare il voto favorevole del gruppo di Rifondazione comunista su questo articolo aggiuntivo, nonché dichiarare tutto il nostro stupore nel registrare il parere negativo delle Commissioni.

Molti interventi, ivi compresi quello del ministro Prestigiacomo e di altre esponenti della maggioranza (rileggeteveli!) hanno fatto riferimento, nel tentare una disperata difesa delle motivazioni per le quali è stata eliminata la previsione del diritto d'asilo, al fatto che il comma 2 dell'articolo 7 specifica una serie di interventi da svolgere in loco, che, a nostro avviso, avrebbero dovuto invece convivere con il diritto d'asilo attribuito alle donne che vogliono scappare dai loro paesi. Rimane quindi la parte degli interventi possibili da prevedere nei paesi nei quali le pratiche vengono attuate: tutti hanno detto che si tratta di interventi positivi ed estremamente importanti.

Vorrei, però, da una parte sottolineare che questi sono stati tutti introdotti da emendamenti presentati dall'opposizione e, dall'altra, registrando una comune convergenza su di essi, sottolineare l'elemento migliorativo compreso nel testo presentato dalla collega Maura Cossutta perché, mentre qui si parla di progetti svolti attraverso interventi di cooperazione internazionale tout court, nell'articolo aggiuntivo al nostro esame è previsto il coinvolgimento delle associazioni locali.

Noi sappiamo quanto importanti siano le donne per modificare e far progredire le culture; questo è ancor più vero in quei paesi nei quali la collaborazione ed il coinvolgimento delle associazioni di donne in questi progetti sarebbe realmente importante per il cambiamento culturale. Non riesco a comprendere per quale ragione si sia plaudito all'articolo 7, mentre su questa previsione ulteriore non viene espresso un parere positivo; la collocazione di quest'ultima sarebbe infatti stata molto più opportuna in riferimento all'articolo 5 piuttosto che all'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Maura Cossutta 5.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 383

Votanti 382

Astenuti 1

Maggioranza 192

Hanno votato 175

Hanno votato no 207).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 150 ed abbinate sezione 2).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, il parere delle Commissioni è favorevole sull'emendamento 7.5, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, mentre sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 7 il parere delle Commissioni è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5, da votare sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi, alla quale ricordo che, avendo il suo gruppo esaurito il tempo a disposizione, potrà intervenire per un minuto. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche in questo caso ci si trincera dietro il parere tecnico della Commissione bilancio. Non è previsto il diritto d'asilo perché non si è voluto esplicitarlo; cerchiamo allora di creare le condizioni affinché si possano tutelare queste donne e questi bambini almeno nei paesi di origine.

Invece, si scrive che non vi devono essere nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Dovreste spiegarmi come si fa a realizzare una seria cooperazione allo sviluppo su questo tema senza una lira in più. Gli impegni seri, a mio avviso, passano anche attraverso tali aspetti. Dunque, voteremo contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.5 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 401

Votanti 400

Astenuti 1

Maggioranza 201

Hanno votato 217

Hanno votato no 183).

Onorevole Adduce, la prego di votare per sé.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 393

Votanti 236

Astenuti 157

Maggioranza 119

Hanno votato 221

Hanno votato no 15).

(Esame dell'articolo 8 - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, al quale non sono riferiti  emendamenti segnalati (vedi l'allegato A - A.C. 150 ed abbinate sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 374

Votanti 308

Astenuti 66

Maggioranza 155

Hanno votato 281

Hanno votato no 27).

(Esame dell'articolo 10 - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 150 ed abbinate sezione 5) .

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento 10.5 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento) e parere contrario su tutte le altre proposte emendative presentate all'articolo 10.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Battaglia 10.3 e Bimbi 10.4, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 394

Maggioranza 198

Hanno votato 174

Hanno votato no 220).

 

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 10.5 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 394

Votanti 389

Astenuti 5

Maggioranza 195

Hanno votato 387

Hanno votato no 2).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 379

Astenuti 9

Maggioranza 190

Hanno votato 268

Hanno votato no 111).

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 150 ed abbinate sezione 6).

Qual è il parere del Governo?

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, il Governo accetta gli ordini del giorno Di Virgilio n. 9/150/1 e Mazzoni n. 9/150/2.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno presentati, accettati dal Governo.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, non aggiungerò altro perché credo che gli interventi svolti nel corso del dibattito abbiano già toccato i punti salienti del provvedimento in esame. Credo sia emersa in maniera chiara la posizione di favore del nostro gruppo rispetto al testo di legge che stiamo approvando.

Dunque, con il mio intervento confermo che il gruppo dell'UDC voterà a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanella, alla quale ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, il gruppo dei Verdi voterà contro il provvedimento in esame, per le ragioni che abbiamo espresse. Infatti, anche se sicuramente il testo trasmessoci dal Senato è stato migliorato nel corso dell'esame nelle Commissioni, tuttavia oggi ancora una volta abbiamo constatato l'assoluta mancanza di volontà del Governo e della maggioranza di inserire punti a nostro avviso centrali, quali il riconoscimento dello status di rifugiate alle donne che rifuggono tali pratiche e che lottano, nel proprio paese, ma anche nel mondo occidentale, contro il loro mantenimento. Così come abbiamo constatato anche il rifiuto di accompagnare lo strumento sanzionatorio con la previsione di politiche da porre in atto soprattutto a livello decentrato ed in collaborazione con le organizzazioni e le associazioni di donne immigrate e con le ONG che già da anni si adoperano...

PRESIDENTE. Onorevole Zanella, la invito a concludere.

LUANA ZANELLA ... per contrastare in modo concreto ed efficace questa pratica, che abbiamo definito appunto una pratica contro i diritti umani fondamentali delle donne. Proprio perché non sono state accettate queste proposte, che sono state illustrate, motivate ed argomentate anche nel corso del dibattito odierno, il nostro voto sul provvedimento non potrà che essere contrario (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo).

Chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative della mia dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei consueti criteri. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Francesca Martini. Ne ha facoltà.

FRANCESCA MARTINI. Prima di preannunciare il voto del nostro gruppo, ci preme sottolineare che il Parlamento è costretto oggi a legiferare su un tema scottante, estraneo alla nostra civiltà prima ancora che alla nostra cultura e al sistema del rispetto dei diritti della persona ed in particolare della donna, che è parte viva della società italiana. Oggi quindi, attraverso la previsione di una fattispecie giuridica ad hoc, ribadiamo non solo il divieto di tali pratiche e l'inasprimento delle pene per chi commissiona o commette direttamente questo reato, ma prima ancora la volontà di affermare che è inaccettabile che sul suolo dello Stato italiano vi siano ancora stranieri che intendono far passare come aspetti culturali pratiche, costumi o abitudini che sono soltanto violenze vere e proprie, ferite incolmabili, deplorevoli e inaccettabili nella nostra epoca. Con questo, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carlucci. Ne ha facoltà.

GABRIELLA CARLUCCI. Vorrei sottolineare l'importanza del provvedimento che stiamo per approvare perché, nonostante il riconoscimento del problema delle mutilazioni genitali femminili e la consapevolezza che tale problema deve essere risolto se si vuole andare incontro alle esigenze sanitarie, sociali ed economiche della donna, la conoscenza del problema presenta ancora grandi lacune riguardo alla sua diffusione e ai tipi di interventi politico-sanitari che possono garantire la sua eradicazione. Bisogna comunque tenere presente che le mutilazioni genitali femminili sono praticate in popolazioni (e da donne) che vi credono fortemente; esse non vengono percepite come perdita di una parte del corpo ma, al contrario, si configurano come un atto eseguito nell'interesse della donna, la cui mancata esecuzione comporterebbe una condanna sociale all'interno della stessa comunità.

La mutilazione genitale femminile viene comunemente praticata quando le bambine sono abbastanza piccole e per molte di esse la mutilazione genitale è un'enorme esperienza di paura e di sottomissione. Dei 28 paesi africani dove si praticano le mutilazioni genitali femminili, le cui Costituzioni stabiliscono l'eguaglianza fra i sessi e il diritto alla vita e all'integrità fisica, 15 di essi hanno almeno una normativa specifica riguardante tale pratica, anche se rimane la forte difficoltà di mettere in opera iniziative concrete per sradicare il costume consolidato. Di tali paesi, 12 hanno normative penali, 3 hanno norme costituzionali (l'Etiopia, il Ghana e l'Uganda) e 2 hanno leggi a tutela dell'infanzia, che proibiscono tale pratica. Laddove vi è mancanza di leggi specifiche, vi sono comunque le norme penali contro le lesioni fisiche, che potrebbero essere invocate ed interpretate per punire le mutilazioni genitali femminili, ma ciò raramente accade.

Le Nazioni unite, l'UNICEF e l'Organizzazione mondiale della sanità considerano le mutilazioni genitali femminili una violazione dei diritti umani e ne raccomandano l'eradicazione. Alcuni paesi europei hanno promulgato normative che considerano le mutilazioni genitali femminili un reato specifico. La Svezia è stato il primo paese, nel 1982, a promulgare una legge chiara in merito, con l'atto di proibizione delle mutilazioni genitali femminili. La Francia, anche se non ha una normativa apposita in questa materia, preferisce una politica di assimilazione ed è meno tollerante verso il discorso culturale, perseguendo legalmente chi fa uso di tali pratiche attraverso l'articolo 312 del codice penale.

La Gran Bretagna, in un primo momento, si era affidata al cosiddetto approccio soft, rifiutando di perseguire i contravventori e lasciando libertà di azione laddove si parlasse di usanze, culture e tradizioni degli immigrati, anche se dal 1986 era entrato in vigore l'atto di proibizione delle mutilazioni genitali femminili. Ultimamente, però, anche in questo paese vi è stata una forte attenzione al problema delle mutilazioni genitali femminili e nel 2003 è stata presentata una proposta di legge per un rafforzamento della legislazione volta a vietare tali pratiche.

In altre paesi europei, come il Belgio, la Germania e l'Olanda, non esiste una legislazione specifica, ma le mutilazioni genitali femminili vengono interpretate come lesioni all'integrità fisica della donna e della bambina.

Il Parlamento europeo riconosce la necessità di lavorare con le comunità per l'eliminazione della pratica, ma nel 2001, con la risoluzione sulle mutilazioni genitali femminili, ha precisato che la protezione di culture e tradizioni ha i suoi limiti che consistono nel rispetto dei diritti fondamentali e nella proibizione di usanze simili alla tortura. La risoluzione afferma, inoltre, che gli Stati membri sono tenuti a considerare ogni forma di mutilazione genitale femminile un crimine specifico, a prescindere se l'interessata abbia in qualche modo dato il suo consenso, ed a punire chiunque aiuti, incoraggi, consigli o dia sostegno a chi compie tali atti sul corpo di una donna o di una ragazza.

La risoluzione europea invita, inoltre, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad applicare la clausola sui diritti umani per fare della lotta alle mutilazioni dei genitali femminili un tema prioritario nelle relazioni con gli Stati non membri, in particolare con quelli che hanno rapporti preferenziali con l'Unione europea, in base all'accordo di Cotonou, e ad esercitare pressioni su di loro affinché adottino ogni misura legislativa, amministrativa, giudiziaria e preventiva necessaria a porre fine a queste pratiche.

Inoltre, si deve considerare la forza morale persuasiva per i membri della società: il semplice desiderio di rispettare la legge potrà bastare a persuadere certi individui ad abbandonare una pratica che sia stata criminalizzata dallo Stato. Rimangono comunque alcuni ostacoli all'attuazione di leggi contro le mutilazioni genitali femminili, a causa delle condizioni di inferiorità della donna.

Sarebbe perciò necessario eliminare ogni forma di discriminazione, promuovendo i diritti delle donne. Vi sono paesi in cui le mutilazioni genitali femminili sono considerate un prerequisito per il matrimonio e sarebbe difficile per donne e ragazze sfuggire a tali pratiche, dal momento che la loro sicurezza economica dipende dalla possibilità di sposarsi. È quindi necessario che i Governi adottino misure per il miglioramento dello status sociale, economico e politico delle donne, sostenendone la formazione e l'istruzione.

In Italia, negli ultimi trent'anni, favorito dai ricongiungimenti familiari, si è registrato un accrescimento del numero di immigrati provenienti da aree geografiche con tradizioni e culture profondamente diverse dalla nostra. Essi tendenzialmente tendono a mantenere gli usi ed i costumi delle società di origine, in modo particolare per ciò che riguarda l'educazione dei figli e la figura della donna nel contesto familiare e sociale. Ciò ha trasformato il nostro paese in una società multietnica, multiculturale e multirazziale, in cui sono sorte nuove problematiche di varia natura (sociale, culturale, medica, etica e giuridica).

All'ospedale San Gallicano di Roma sono 189 i casi di donne con mutilazioni genitali assistite in dieci anni, mentre una ricerca svolta in Emilia Romagna rivela che un operatore sanitario su quattro ha avuto in cura donne straniere con mutilazioni genitali. Il 6 per cento ritiene che siano state praticate in Italia. Tutti noi ricordiamo il caso recente di un medico di un ospedale fiorentino che aveva richiesto l'autorizzazione alla regione Toscana, poi negata, a praticare l'infibulazione cosiddetta dolce richiesta da una mamma per la propria bambina.

Nel nostro paese tale pratica non è vietata da una legge specifica, ma, se denunciata dal medico a cui viene richiesto di praticarla, è considerata come lesione personale gravissima (articoli 582 e 583 del codice penale) ed è, quindi, perseguibile. È perseguibile anche ai sensi degli articoli 2 e 32 della Costituzione. In particolare, così recita il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione: «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

L'articolo 5 del codice civile, inoltre, vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica.

Non si può nemmeno giustificare la legittimità dell'intervento sulla base del consenso spontaneo e cosciente da parte dell'interessata che, solitamente, non può far a meno di sottrarsi ai condizionamenti ed alle pressioni della famiglia e del gruppo.

Il Comitato nazionale per la bioetica afferma che la pratica escissoria, benché profondamente radicata culturalmente, richiesta ed esigita anche dalle adolescenti, non può essere ritenuta eticamente accettabile sotto alcun profilo e deve essere, quindi, combattuta e proscritta anche con l'introduzione di norme di carattere penale.

Anche l'articolo 50 del codice di deontologia medica, secondo il quale è vietato al medico di praticare qualsiasi forma di  mutilazione sessuale femminile, vieta senza dubbio questo tipo di interventi.

Questo provvedimento prevede che vengano anche intraprese ricerche e studi per monitorare l'ampiezza del fenomeno e che venga migliorato l'accesso al servizio sanitario nazionale, attraverso una politica dell'accoglienza verso le bambine per prevenire il rischio di mutilazioni genitali femminili. L'approccio dovrebbe basarsi sul supporto alle famiglie attraverso l'attività di mediazione culturale e familiare.

Notevole importanza riveste anche la figura del pediatra ambulatoriale o ospedaliero in occasioni come nascite, visite di controllo, consulenze specialistiche. Tale figura, con apposita formazione, potrebbe affrontare con i genitori il problema della mutilazione genitale femminile, al fine di prevenirlo oppure potrebbe scoprire casi di giovani donne e bambine già infibulate che presentano modificazioni comportamentali. È importante quindi insistere e portare avanti le campagne informative già intraprese con determinazione dal Ministero per le pari opportunità.

Le norme restrittive di natura penale e amministrativa, pur necessarie, da sole hanno dimostrato di non riuscire ad eliminare, in quei paesi in cui viene praticata l'infibulazione, questa nefanda tradizione.

Proprio questa è la ratio del testo che ci accingiamo ad approvare. L'obiettivo primario, infatti, è quello di disciplinare e coordinare le attività svolte dai ministeri competenti, innanzitutto ed in modo capillare attraverso una costante campagna di informazione a vari livelli, sia nei paesi di origine, in particolare al momento della richiesta del visto presso i consolati italiani, sia alle frontiere italiane, al momento del primo contratto degli immigrati con il nostro paese, al fine di prevenire ed eliminare tali pratiche. Occorre poi programmare, oltre che attività di prevenzione e di informazione - anche con l'aiuto di organizzazioni di volontariato e no profit, nonché delle strutture sanitarie -, anche corsi di preparazione al parto per donne infibulate in stato di gravidanza ed un capillare monitoraggio presso strutture sanitarie e servizi sociali, formando il personale sanitario e gli altri operatori per far loro acquisire le conoscenze specifiche per affrontare tali problematiche.

Accanto alle suddette iniziative finalizzate alla prevenzione, con questo testo si introduce uno specifico articolo del codice penale, l'articolo 583-bis, che identifica chiaramente e specificamente il nuovo reato, prevedendo sanzioni detentive e/o amministrative per tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella pratica della mutilazione genitale femminile.

Attraverso questo provvedimento l'Italia si avvia quindi a fornire concretamente una risposta non solo di tipo umanitario, ribadendo con forza l'irrinunciabile riconoscimento della dignità della persona e, in particolare, il rispetto inviolabile dei diritti delle donne e delle bambine che, in alcun modo, possono essere lesi. Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del gruppo di Forza Italia (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, intervengo brevemente avendo poco tempo a disposizione.

Ritengo che la discussione appena svolta abbia dimostrato inequivocabilmente che questa, purtroppo, è e sarà una legge ideologica. Una legge che sarà usata in campagna elettorale non per aiutare migliaia e migliaia di donne e di bambine, ma per costruire una cultura ancora una volta xenofoba, contro gli immigrati, in nome del primato - ho ascoltato l'intervento della collega della Lega - della cultura autoctona italiana.

Si parla di scandalo sociale e si dice che sul suolo italiano non devono accadere queste cose; e poi si chiudono entrambi gli occhi quando ciò accade in tanti paesi, islamici e cattolicissimi, in cui milioni di donne e di bambine continuano ad essere mutilate attraverso queste pratiche ignobili.

Dunque, una legge ideologica, in quanto priva di risorse e priva di dati certi; infatti,  è stato soppresso l'articolo 5 sullo status di rifugiato ed è stata persino eliminata la tutela prevista dalla legge sull'immigrazione all'articolo 18.

Ritengo che anche la ministra per le pari opportunità non dovrebbe gioire per come è stato costruito questo provvedimento, in quanto, se ha una responsabilità, è quella di rappresentare al suo Ministero i diritti delle donne e non una cultura della maggioranza che parla in nome delle donne, ma senza ascoltarle.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, questa è un'occasione mancata sia sul piano culturale sia su quello normativo.

Sul piano culturale, le motivazioni addotte dai colleghi che hanno preannunciato voto favorevole sul presente provvedimento potrebbero far credere che questo dibattito sia nato in Occidente, nel cuore della cosiddetta civiltà occidentale. È falso! Questo dibattito è nato nel cuore delle culture africane, all'interno di gruppi diversi per etnia, ma anche per religione: animisti, cristiani e musulmani. È nato sostanzialmente dalla maggiore considerazione del valore del corpo femminile, in particolare dell'autonomia della donna rispetto alle decisioni riguardanti il matrimonio, la sessualità e la riproduzione. Riti cruenti di iniziazione non solo si stanno trasformando in ritualizzazioni incruente, ma soprattutto vengono respinti in quanto tali, anche sul piano simbolico, da madri e persino da nonne, da donne quindi appartenenti a più generazioni, di fronte alla considerazione non solo della salute delle bambine, ma anche di un valore diverso che la donna acquista in società che, pur avendole sempre poste al loro centro, allo stesso tempo ne hanno considerato il corpo (in quanto valore per la sessualità e per la procreazione) di proprietà della famiglia e della comunità, da trasferire dal padre al marito.

Questo dibattito, quindi, non è nato da noi. Come ci ricorda Amartya Sen, la democrazia e la libertà non sono un patrimonio dell'Occidente se non si considera che della democrazia fanno parte il pluralismo, la discussione pubblica e persino lo scontro di idee, non esaurendosi di conseguenza la democrazia soltanto in una forma di governo. Tale dibattito non è nato nemmeno tra medici, tra sacerdoti o tra imam, bensì tra donne - quindi all'interno di culture femminili - che hanno trasformato la loro tradizionale inferiorità in un percorso di autodeterminazione. Si è originato all'interno di culture tradizionali, non importate dall'Occidente, e dall'incontro di donne provenienti dai paesi più ricchi con quelle dei paesi poveri, in un percorso che crea un comune terreno di diritti umani delle donne.

È questo un concetto assolutamente nuovo anche all'interno della nostra cultura; se ne è cominciato a parlare, purtroppo, a partire dalle fenomenologie degli stupri etnici quando, riconsiderando anche la storia delle guerre mondiali, la violenza sessuale era considerata un comportamento in parte anche accettabile, non riconosciuto alla stregua di altri delitti perpetrati ai danni della popolazione civile.

Dunque, il XX secolo ha visto la crescita della consapevolezza delle donne, lo sviluppo della democrazia di genere, non solo a causa della maggiore considerazione che uomini e donne occidentali hanno dei diritti femminili. Questo dibattito si è sviluppato con molta chiarezza a Nairobi nel 1985, in occasione della Conferenza internazionale delle donne, per poi prendere progressivamente piede. In un momento in cui tali comportamenti sono rilevabili anche sul nostro territorio a causa dell'immigrazione, non dobbiamo credere che la reazione e il contrasto a tali comportamenti derivi solo dai princìpi provenienti dalla nostra civiltà, dalla nostra Costituzione e così via. La lotta contro le mutilazioni genitali femminili ha ormai convinto e convince anche moltissimi uomini all'interno delle culture originarie.

Il Corriere della sera del 1o aprile 2004 riferisce le affermazioni di un imam del Somaliland, amico di Annalena Tonelli, secondo il quale quest'ultima è stata uccisa perché sfidava l'infibulazione: lottavamo insieme, ha affermato, contro quella barbarie. L'imam non si era convinto vedendo la sofferenza delle sue mogli, ma avendo visto morire i suoi figli a causa dei rischi derivanti dal parto di una donna infibulata e reinfibulata.

C'è dunque un conflitto culturale in atto che ridefinisce questo percorso, e ne avremmo dovuto tenere conto, anziché ergerci a giudici di culture altre, come se non avessimo dovuto fare anche nel nostro paese molta strada per arrivare, ad esempio, a cancellare la diminuzione delle pene per i reati d'onore od all'estinzione del reato di violenza sessuale con il matrimonio. Quando nel 1970 Franca Viola si rifiutò di sposare il suo stupratore, una parte dei suoi compaesani la condannò senza appello. Dunque, le donne, le famiglie, le madri e le figlie hanno costruito una democrazia degna di questo nome proprio a partire dal riconoscimento del valore dell'integrità della donna come persona.

Il gruppo della Margherita ha tentato di migliorare il testo approvato dal Senato. Ci siamo posti sul terreno della prevenzione dei comportamenti e della repressione degli atti delittuosi, abbiamo inscritto l'integrità e la dignità delle bambine e dei bambini all'interno del nostro quadro costituzionale e abbiamo proposto misure specifiche. Cito, ad esempio, il diritto d'asilo qualora tali comportamenti si traducano in concreti rischi per le persone (mi riferisco anche ai familiari che intendono sottrarre le bambine e le donne a tali pratiche) e la protezione sociale per coloro che sono vittime degli atti delittuosi in esame o si sottraggono ad essi. Tali proposte sono state respinte dal Governo e dalla maggioranza.

Non possiamo far altro che prefiggerci di modificare il provvedimento quando saremo effettivamente in grado di adottare una legge che dia una risposta concreta a bisogni concreti e a discriminazioni e violenze. Non intendiamo concorrere, e annuncio pertanto il voto contrario della Margherita, ad una legge che intende discriminare gruppi di migranti - donne, uomini e bambine - e che produrrà, al massimo, opuscoli pubblicitari per il Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, intervengo per motivare, seppure con rammarico, il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra.

Dico con rammarico perché abbiamo cercato con assoluta serietà, al di là del nostro ruolo di opposizione, di collaborare per fornire una risposta legislativa, la più adeguata possibile, ad un problema gravissimo di carattere umanitario, di grande complessità sul piano giuridico, culturale, sociologico, una questione che non ammette semplificazioni o scorciatoie perché chiama in causa la nostra stessa maturità di fronte alle sfide di una società multiculturale, che poi è una delle sfide centrali della modernità.

Le mutilazioni genitali femminili sono una violazione dei diritti umani, un male millenario che fa soffrire le bambine, minaccia la loro salute, la loro stessa vita, ha una carica simbolica che riconduce alla sopraffazione sulle donne, alla poligamia maschile, alla servitù femminile. Il rispetto per le tradizioni dei popoli è per noi il fondamento della tolleranza e della stessa civiltà, ma non può spingersi fino ad accettare come valori identitari le violazioni dei diritti umani.

Noi sappiamo che una legge non è il viatico per estirpare queste pratiche, che sono legate ad un diritto consuetudinario molto forte, ad una vera e propria obbligazione sociale in alcuni paesi o in alcune realtà di quei paesi. Tuttavia ci siamo messi con fiducia sulla strada della costruzione del testo perché ritenevamo e riteniamo che una legge che identifica il  reato specifico di mutilazioni genitali femminili e cerca di prevenirlo sia una legge magari non sufficiente per estirpare il fenomeno, ma una legge necessaria.

Le nostre idee sono state in parte capaci di modificare il testo e lo rivendico perché mi sembra giusto riconoscerlo. Ad esempio, l'idea che la repressione del reato debba essere doverosamente severa, ma debba avvenire dopo tutte le misure e le iniziative serie di prevenzione; l'idea che le attività di prevenzione si debbano svolgere innanzitutto nei paesi di origine, attraverso meccanismi della cooperazione allo sviluppo (e per questo avevamo proposto anche di aumentare le risorse a disposizione del Ministero degli affari esteri per sostenere le apposite iniziative, le campagne e i progetti che vengono realizzati in quei paesi). Vi è l'idea che la prevenzione si debba fare attraverso un concerto di iniziative ed una pluralità di soggetti coordinati tra loro.

Siamo stati anche d'accordo, in base al principio del mainstreaming, che fosse il dipartimento per le pari opportunità a coordinare il tutto. Volevamo un ruolo maggiore per le regioni, che non è stato riconosciuto e, trattandosi soprattutto di misure di formazione e in materia di sanità, ritenevamo - e riteniamo - che esse dovessero essere maggiormente valorizzate.

Siamo convinti che un ruolo determinante debba essere svolto dal volontariato, dalle organizzazioni femminili che da decenni si battono contro le mutilazioni genitali femminili e dai centri di eccellenza dell'Organizzazione mondiale della sanità, che hanno maturato una esperienza specifica e che dovrebbero essere sostenuti. Ricordo ai colleghi che in tempi recenti abbiamo votato all'unanimità una mozione che appunto prevedeva un sostegno specifico a questi progetti e a questi soggetti.

Vi è l'idea che le donne immigrate con loro associazioni debbano essere protagoniste di questo processo. Ho detto più volte che con questa legge le donne immigrate devono poter entrare nel discorso pubblico con piena titolarità e non devono mai pensare che sia una legge contro di loro perché, viceversa, è una legge che vuole tutelare loro e le loro bambine. Insomma, abbiamo cercato di contribuire a migliorare questo testo e soprattutto ad arricchirlo di una serie di questioni sociali senza limitarsi alla repressione.

Tuttavia, manca ancora un tratto di strada da fare, che non possiamo non vedere e che ci fa considerare questo testo come un'occasione mancata o almeno un'occasione colta a metà. Guardate, sono questioni non secondarie, ma di fondo: in questo testo manca qualunque misura di diritto positivo! C'è la prevenzione - con pochi soldi e non si sa con quali tempi, ma ne parlerò successivamente -, c'è la repressione, ma non c'è nessuna misura di diritto positivo! Non dovrei essere io ad insegnarvi che spesso la punizione minacciata è meno efficace di un premio. Certo, quando si tratta di reati economici sappiamo che la Casa delle libertà usa sempre la carota e non il bastone ed invece, quando si tratta di stranieri, sapete pensare soltanto alla punizione.

Abbiamo proposto di tutelare le vittime che si sottraggono alle mutilazioni genitali femminili concedendo il beneficio di cui all'articolo 18 della Carta europea dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza, ma avete risposto «no»; abbiamo altresì proposto di aumentare le risorse destinate alle cooperazione per lo sviluppo e di offrire tempi certi a tali progetti, ma avete risposto ancora una volta «no». Abbiamo proposto anche di istituire un osservatorio contro le mutilazioni genitali femminili, e si trattava, anche in questo caso, di una proposta contenuta tra le righe di quella mozione approvata all'unanimità dal Parlamento, ma ancora una volta avete risposto «no».

Ciò che è più grave, tuttavia, è che avete risposto «no» alla proposta di garantire lo status di rifugiate a queste donne usando - ed è questa l'ipocrisia - il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, arroccandovi, in altri termini, dietro ad un cavillo tecnico senza avere il coraggio di spiegare, con argomentazioni politiche, come mai non vogliate  offrire rifugio a qualche madre (proveniente, peraltro, dai pochi paesi che non vietano le mutilazioni genitali femminili) che abbia il coraggio di contrastare tali pratiche, sottraendovi la propria bambina.

Opporsi al marito, ai fratelli, al gruppo sociale di appartenenza e all'intero villaggio, richiede un grande coraggio: quante sarebbero state mai quelle donne dotate di tale coraggio? Non certo le orde che sembrano temere i colleghi della Casa delle libertà, ma anche se fosse stata una sola, sarebbe valsa la pena di prevedere una legislazione così avanzata, che avrebbe costituito un vero e proprio simbolo di civiltà, un messaggio culturale molto forte che avrebbe rappresentato un vanto, da imitare all'estero, per il nostro paese.

Tutta questa preoccupazione per le mutilazioni genitali femminili da parte della maggioranza, tutta questa urgenza umanitaria, tutta questa commozione per le bambine che sono costrette a subirle si infrange, allora, contro un cavillo tecnico, il parere contrario della Commissione bilancio. Bastava incrementare la copertura finanziaria del provvedimento, oppure, come aveva proposto il presidente della II Commissione, onorevole Pecorella, rimodulare quell'aspetto della norma, restringendo ulteriormente la platea delle beneficiarie, ma in questo caso è scattato un riflesso politico e culturale. Piuttosto, affermate che siete contrari perché tra voi vince sempre la cultura più oltranzista di chi ha paura degli stranieri, li considera tutti delinquenti e costruisce le proprie campagne elettorali sulla paura delle diversità, sul richiamo all'ordine e via dicendo.

Perfino quando nelle Commissioni si trova un'intesa, come ad esempio era accaduto per il provvedimento concernente la tortura, oppure anche in questo caso, poi in Assemblea la sedicente ala liberale e umanitaria della Casa delle libertà viene sopraffatta dai veti dell'ala repressiva e prevale il riflesso fondamentalista per un tornaconto elettorale, rinunciando a governare una sfida centrale della modernità, quella del dialogo e dell'integrazione.

Qual è, allora, il testo di legge che risulta da tutte queste contraddizioni? Io la definisco «un'occasione perduta», una legge-manifesto attenta alla propaganda e all'emotività, ma che non contiene impegni seri. A mio avviso gli impegni seri, soprattutto in una materia così difficile, sono supportati da scadenze certe e da risorse adeguate. Impegnarsi ad adottare tante belle misure senza tuttavia specificare quando e con quali risorse, non mi sembra serio; tutt'al più, risulta un catalogo di buone intenzioni, ma con le buone intenzioni non si va molto lontano!

Avete respinto le nostre proposte emendative sulle scadenze cronologiche, avete risposto «no» anche ai tentativi di dotare di risorse specifiche la cooperazione per lo sviluppo e, alla fine, l'unico elemento certo sono le pene, peraltro legate - ed è anche questo un aspetto che non ci convince - ad un movente sbagliato, vale a dire il condizionamento delle funzioni sessuali. Tale condizionamento, infatti, non potrà mai essere dimostrato nell'ambito di un processo, perché il condizionamento delle funzioni sessuali non rappresenta la finalità esplicita di queste orrende pratiche.

Si tratta, pertanto, di un testo che registra un'occasione perduta, figlio a nostro avviso di un approccio ideologico e velleitario, poiché non poggia sugli strumenti concreti.

PRESIDENTE. Onorevole Magnolfi, si avvii a concludere!

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Per questo motivo - e lo affermo con rammarico, poiché abbiamo creduto nel provvedimento in esame e vi abbiamo profuso un notevole impegno - preannunzio che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo voterà contro il testo unificato delle proposte di legge n. 150 ed abbinate, auspicando che il Senato apporti modifiche sulla base dell'indirizzo che ho fin qui cercato di esprimere (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giulio Conti. Ne ha facoltà.

GIULIO CONTI. Signor Presidente, colleghi, credo che questa legge, nonostante le critiche che ho ascoltato fino ad ora, sia una legge molto positiva, una legge di grande civiltà che va contro la pratica barbara e riprovevole, una legge in ogni caso di alto contenuto morale e culturale che contrasta con una pratica le cui origini a base etnico-feticistica non possiamo negare. Purtroppo ritengo che questo sia il punto dolente della proposta di legge: il fatto che questo concetto non vi sia stato inserito. È un dato di fatto che a questo tipo di ragionamento tutti si sono rifatti, per introdurre poi altre normative a supporto e a sostegno della medesima.

In Europa non è possibile che questa pratica venga accettata e accolta senza che gli Stati europei, o l'Europa stessa, non mettano alla base della loro legislazione elementi di prevenzione e di repressione di questa pratica. Sono perfettamente convinto che abbiamo anche la funzione di educare e di educare anche su base culturale, come è stato fatto per secoli.

Ritengo anche che gli immigrati che esercitano questa pratica, o ne sono vittime, ci saranno molto riconoscenti se riusciremo ad insegnare loro, alle loro famiglie e ai loro figli, che questa pratica non deve essere più fatta, perché non ha alcun significato nemmeno dal punto di vista della repressione della donna e da quello della prevalenza sessuale dell'uomo: questi sono principi che devono essere abbandonati e che lo saranno soltanto se noi a questo tipo di legislazione non aggiungiamo per forza il dato prettamente demagogico, che non ci sta proprio a cuore e che nella legge non deve apparire.

Credo che il motivo dell'abrogazione dell'articolo 5, e della battaglia che ho fatto a lungo, appoggiato da ben pochi deputati e che alla fine però ha prevalso, sia un dato di fatto di grande obiettività e di grande serietà della legge. Non possiamo permettere che, attraverso un escamotage di facile realizzazione fisica, tutti coloro che si trovino in particolari condizioni di bisogno, economico ma anche di grande arretratezza culturale e morale, vengano a rifugiarsi in Italia. Non è così che si predica la civiltà, non è così che si insegna alle nazioni che ne hanno bisogno, non è così che si portano avanti una civiltà e una cultura delle quali tante nazioni e tanti popoli arretrati hanno bisogno!

Debbo rilevare anche un'altra cosa: è stato più volte detto che tutti gli Stati africani hanno o una legislazione paragonabile a quella del nostro codice penale (e questi sono ben dodici paesi), o una legge repressiva della pratica della mutilazione genitale (quindici paesi) o affermazioni di principio contenute addirittura nella Carta costituzionale (tre paesi). Se questi paesi non riescono a far rispettare leggi che essi stessi hanno approvato - mi riferisco polemicamente a quello che ha detto poc'anzi l'onorevole Magnolfi - come è possibile svolgere un'azione di prevenzione, in quegli stessi paesi dove già esiste una legge, contro la volontà o con la non partecipazione degli Stati che questa legge hanno già adottato e votato addirittura nella loro Costituzione? Mi riferisco ad esempio all'Uganda, dove vi è una guerriglia che dura da dieci anni, fatta da un gruppo di guerriglieri che compiono stragi e che si chiamano «I bambini di Gesù»! Come possiamo pensare che con la cooperazione potremmo riuscire nei paesi di origine ad affrontare e risolvere questo problema?

Ritengo che sia un compito nostro, da fare a casa nostra, quello di prevenire, aiutare e sostenere le persone vittime di queste pratiche, mentre pensare illusoriamente di farlo anche altrove, di essere i missionari, i «donatori» di civiltà a tutto il mondo, ma soprattutto di soldi, credo che non sia praticabile, sia soltanto una illusione e una offerta demagogica che non serve a nulla.

Questo è quanto vorrei dire per far comprendere il motivo ed il senso di una battaglia. La marcia indietro fatta da alcuni esponenti di partito e anche di Governo mi pare molto positiva, perché ammettere la improponibilità di certi principi  è un fatto positivo, anche se politicamente voglio aggiungere una cosa. Credo, e ne sono fermamente convinto, che fra i diritti di asilo e i motivi di concessione del diritto d'asilo la pratica della mutilazione sessuale (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana) (Commenti del deputato Magnolfi) non debba essere inserita perché si tratterebbe comunque di un escamotage per eludere ed evadere una legge. Non mi interessa chi lo fa: questa posizione posso pure condividerla, anche se fossero tutti contrari: che cosa volete che mi interessi questo? Io ho condannato sin dall'inizio chi porta avanti queste idee, e penso innanzitutto che non siano di centrodestra, e in secondo luogo che non siano neppure serie e che si tratti di escamotage per permettere una immigrazione clandestina contraria ad una legge che noi stessi di centrodestra abbiamo approvato. Voi non l'avete fatto e, quindi, siete liberi di suggerirlo; ma chi l'ha proposto ed ha approvato una legge, incontrando anche grossi problemi di realizzazione dal punto di vista legislativo, non può contraddirsi da solo: sarebbe innaturale, illogico e politicamente sconsigliabile! Queste sono le motivazioni serie di una battaglia politica e non solo assistenziale: di una battaglia politica e di grande civiltà!

Anche la sinistra deve fare un passo in avanti. Debbo proprio dire che mi meraviglierei molto se la gran parte dei deputati della sinistra votasse contro questo provvedimento. Ritengo, infatti, che il voto al quale saremo chiamati da qui a poco debba esprimere, anzitutto, la dovuta comprensione verso chi ha presentato le proposte di legge al nostro esame: mentre tutta la sinistra non ne ha presentata nemmeno una, coloro che hanno dato avvio all'iter che ci accingiamo a completare hanno dato modo anche a voi, colleghi del centrosinistra, di esprimere le vostre idee, di sostenerle e di vederle anche accettate attraverso l'approvazione di tantissime proposte emendative da voi presentate. Mi pare che questo sia un segnale di grande civiltà e di grande sensibilità politica. Desideravo ribadire questo concetto fondamentale, perché mi pare che quanto abbiamo fatto sia molto positivo.

Anche le altre osservazioni della minoranza hanno diritto di essere valutate, in ogni caso. Esse potranno essere riproposte in altra occasione perché il dibattito culturale e la verifica della realizzabilità del provvedimento proseguiranno.

Mi rendo conto che il provvedimento ha natura sperimentale. È poco finanziato? Siamo d'accordo anche su questo, ma concedere il diritto di asilo e pagare quanti ne usufruirebbero significherebbe non poter dare alcun finanziamento a coloro che hanno realmente bisogno di essere assistiti, a casa nostra, o di essere recuperati anche dal punto di vista medico-chirurgico.

Queste sono le considerazioni che, a nostro parere, hanno contribuito a caratterizzare in senso positivo, sui piani politico, sociale, assistenziale e, soprattutto, della prevenzione, il provvedimento che stiamo per approvare. L'appello di Alleanza nazionale è - lo ripeto - per un voto di comprensione e di grande civiltà. Noi abbiamo dato la dimostrazione di voler fare.

Qualcuno ha voluto sostenere che il provvedimento in esame è di tipo elettoralistico. Quest'affermazione tradisce un complesso di inferiorità nei confronti di chi ha saputo valutare tale problematica. Non riteniamo di metterci sullo stesso piano perché non scendiamo a livelli così bassi, ma debbo dire che aver sentito proporre una tale osservazione mi ha dato molto fastidio. Del resto, non è serio, dal punto di vista politico, affermare che si tratta di una legge elettoralistica: ma chi volete che ci voti, tra le vittime di queste pratiche, se non si tratta di cittadini italiani! Allora, la demagogia non deve superare i limiti della giusta polemica e della giusta critica.

Il gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore del provvedimento. Nel ribadire che ci compiacciamo per quanto abbiamo fatto, ringraziamo tutti coloro che ci hanno appoggiati sin dal primo momento e ci complimentiamo per il lavoro svolto  dai relatori, dall'onorevole Martini e da quanti ci hanno assistito in questa battaglia che è stata molto dura ma che, finalmente, è riuscita a produrre un risultato di grande novità, anche sotto il profilo culturale, e di grande civiltà (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cè. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, prendo la parola unicamente per sottolineare che questo tema è sempre stato molto importante per noi e che del provvedimento in esame rivendichiamo, in qualche modo, la primogenitura: all'interno di questo Parlamento, la prima parte politica che si è interessata allo specifico problema e si è fatta carico di affermare con determinazione la necessità di approvare un provvedimento legislativo è stata la Lega Nord Federazione Padana. Credo che il risultato al quale stiamo per pervenire sia molto positivo. La nostra è stata una battaglia di civiltà.

Quanto al problema del diritto di asilo, riteniamo che la sua disciplina debba essere demandata ad una normativa di carattere generale che è in dirittura d'arrivo e che, quindi, sarà portata all'esame dell'Assemblea in tempi brevi.

Perché il provvedimento è importante? Perché riguarda un crimine orrendo, che viene perpetrato nei confronti di bambine, che distrugge la loro esistenza, che le rende incapaci di affrontare la vita in maniera compiuta e che, pertanto, va sanzionato pesantemente; inoltre, ritengo che, per affrontare tale delitto in maniera adeguata, vadano messe in campo tutte quelle misure di prevenzione che appaiono fondamentali per fare in modo che sia sempre più difficile commetterlo.

Stupisce l'atteggiamento della sinistra che su questo tema si è svegliata molto in ritardo. Oggi, in modo strumentale, ha assunto posizioni ideologiche che la indurranno ad esprimere un voto contrario (almeno per la maggior parte del centrosinistra).

Ricordo ancora quando, circa cinque anni fa in quest'aula, posi per la prima volta la questione al ministro di allora, onorevole Diliberto, durante una seduta del question time. Egli rispose che avevo sollevato un problema importante, ma che occorreva tenere in considerazione il bagaglio culturale di determinati popoli del quale queste tradizioni facevano parte; per questo motivo andavano rispettate.

MAURA COSSUTTA. Piantala!

ALESSANDRO CÈ. Gli risposi in maniera molto pesante, perché in questo paese i diritti delle bambine vanno rispettati! La sinistra forse questo non lo ha ancora capito. È una sinistra che si allarma perché, all'altro capo del pianeta, viene torto il cappello ad una donna, ma che spesso in questo paese ha fatto passare sotto silenzio problematiche, come quella in esame (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana), che affronteremo prossimamente e che riguardano i diritti delle donne musulmane; in questo paese esse non godono dei diritti unanimemente e universalmente riconosciuti alle donne. Su ciò mi piacerebbe ascoltare una parola da parte degli onorevoli Cossutta, Valpiana e Turco!

MAURA COSSUTTA. Devi solo ascoltare, Cè. È che non capisci!

ALESSANDRO CÈ. Su ciò vi è un silenzio assordante! Secondo voi le donne si distinguono in donne con diritti e in donne senza diritti. Mi auguro che un giorno sarete capaci di condurre battaglie per le donne musulmane che vogliono integrarsi nel nostro paese. In questo momento, non affrontate minimamente il problema. Vuol dire che, in base alla vostra concezione, la donna non deve avere gli stessi diritti degli uomini (Commenti dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

TITTI DE SIMONE. Cosa stai dicendo!  ALESSANDRO CÈ. Mi stupisce ancora di più il vostro atteggiamento se ripenso all'episodio nefando accaduto due mesi fa e che ha visto protagonista un medico somalo. Egli propose, come alternativa alla pratica dell'infibulazione tradizionale, la puntura simbolica sul clitoride della bambina. In quest'aula, gli onorevoli Buffo, Bolognesi e Valpiana difesero quella possibilità, difesero quella logica, avallata, tra l'altro, dall'assessore ai servizi sociali e alla sanità della regione Toscana.

PRESIDENTE. Onorevole Cè, la invito a concludere.

ALESSANDRO CÈ. Uscite dalla vostra ipocrisia! Siate coerenti. Riconoscete che non volete votare a favore del provvedimento perché non vi piace, non perché non prevede il diritto d'asilo. Ricordatevi che, fino a quando esisterà la Lega Nord Federazione Padana e spero anche la Casa delle libertà, si rispetteranno la cultura e le regole di questo paese. A nessuno è concesso fare cose che ledono profondamente i diritti umani e i diritti delle donne, vostro malgrado (Commenti del deputato Maura Cossutta - Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, i Socialisti democratici italiani esprimeranno un voto contrario su questo provvedimento, perché rappresenta un'occasione perduta per l'arroganza che ha vanificato ogni forma di collaborazione messa in atto dall'opposizione. La Lega Nord Federazione Padana, che ha voluto questo provvedimento e pensa di manifestare sensibilità rispetto a questo problema, ha assunto un atteggiamento arrogante che ha impedito qualsiasi forma di collaborazione e di ricerca di soluzioni vere al problema.

Non basta una norma autoritaria per risolvere il problema. Esso ha radici lontane nei costumi e negli usi che hanno una loro legittimazione sociale. Non è facile sradicarlo semplicemente con una norma punitiva.

Bisogna promuovere la conoscenza e far capire quali sono gli svantaggi di un'azione di mutilazione e di appesantimento del rapporto tra la donna, che già in quelle aree ha subito forti limitazioni, e la società. Non basta semplicemente dire che, quando si viene in Italia, il problema è risolto con la norma penale. In Italia ci sono molte forme di emarginazione degli immigrati e, se si vuole affrontare anche questo problema, che è molto più profondo, prima di tutto queste devono essere rimosse. Occorrono pertanto campagne di sensibilizzazione, ci vogliono risorse da destinare ad una prevenzione che deve trovare intanto una risposta altamente professionalizzata nelle strutture sanitarie del nostro paese, che non possono affrontare il problema soltanto in termini di pura segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto penalmente rilevante.

Signor ministro, bisognava avere un po' più di coraggio rispetto alle imposizioni della Lega Nord Federazione Padana, che ha voluto dare una risposta puramente propagandistica, uno straccetto da sventolare in campagna elettorale. Noi ci aspettavamo da lei, che è di cultura liberale, una risposta più complessiva, più laica, più rispettosa dei contenuti, che sono un suo punto di riferimento politico. Invece, in Commissione, come altrove, c'è sempre stato silenzio, accettazione supina di un'arroganza, che anche oggi si è manifestata con la posizione del capogruppo della Lega Nord Federazione Padana.

Per questi motivi, Presidente, voteremo contro, convinti che questa è una posizione che riproporremo al Senato, se là si troverà un po' più di comprensione (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Volpini. Ne ha facoltà.

DOMENICO VOLPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa avrebbe potuto essere una buona legge se non ci fosse stato l'articolo 6 e si fosse votato l'articolo 5. Ho sentito parlare di integrazione culturale e di dialogo; l'integrazione culturale presuppone un rapporto di rispetto reciproco tra i due soggetti che dialogano, non presuppone l'ideologia di colui che, affermando di essere una persona civile - come ha detto qui qualcuno prima - ritiene, trattandosi di popolazioni arretrate, di doverle educare. Questo non porta da nessuna parte, porta solo all'assimilazione forzosa, che l'articolo 6, con le pene che commina, va ad attuare. Ma noi pensiamo veramente che in questi paesi del terzo mondo i Governi, che hanno fatto, come è stato detto, leggi molto severe, non siano riusciti a imporre dall'esterno queste convinzioni? Soltanto perché sono deboli? Non è così! Noi stiamo osservando questi fatti con occhio puramente occidentale; non è questa la prospettiva con la quale li osservano le donne delle tribù africane. Alla collega Bimbi vorrei dire di non confondere il cuore delle culture africane, che sono i popoli, con la cultura ufficiale e le parti urbanizzate delle donne, che stanno facendo l'azione, a mio avviso, molto positiva, di combattere queste mutilazioni; tuttavia tale azione deve essere svolta dall'interno per ottenere un mutamento reale, che non può essere ottenuto con la prigione, la violenza e la distruzione delle famiglie (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Savo. Ne ha facoltà.

BENITO SAVO. Signor Presidente, la nazione italiana, rispettosa dei diritti umani, non poteva tollerare la barbarie della mutilazione genitale femminile e atti similari. Pertanto, è stata promossa questa legge civile e qualificante. Finalmente! Purtroppo, quantificazioni economiche non hanno consentito il diritto d'asilo a chi corre il pericolo di tanta violenza. Le assicurazioni esposte dal Governo e dagli altri relatori mi hanno convinto a votare a favore, nella certezza che il problema dell'asilo politico per pericolo di mutilazione sessuale sarà affrontato e risolto a breve termine con una legge organica sul diritto d'asilo.

Signor Presidente, solo ora la nostra azione legislativa sarà completa e concreta a difesa del diritto e dell'integrità fisica delle donne, e completa e concreta nell'esaltazione del valore dell'essere, tipico della politica liberal-democratica che proponiamo e professiamo. La difesa dei diritti umani è un obbligo della destra illuminata, cui mi onoro di appartenere. Pertanto, annuncio il mio voto favorevole.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare che questo provvedimento viene da lontano, come ha sottolineato qualche collega.

Voglio solo richiamare l'attenzione sul fatto che, poco più di un anno fa, il Parlamento ha votato, quasi all'unanimità, una risoluzione da me presentata e sottoscritta da moltissimi colleghi di tutti i gruppi. Si tratta di un provvedimento che non solo difende, ma valorizza la dignità della persona, in particolare della donna; un provvedimento che non solo tutela i diritti umani, ma li porta all'avanguardia in Europa. È un provvedimento che costituirà un esempio, che verrà seguito. Pertanto, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a renderlo migliore possibile, in quanto si tratta di un provvedimento del quale siamo orgogliosi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Vorrei dedicare alcuni secondi a smentire nel modo più assoluto ciò che ha affermato il capogruppo  della Lega, onorevole Cè, rispetto alla posizione di Rifondazione comunista, che a suo avviso sarebbe - non so da dove lo evinca, perché non se ne può trovare traccia - favorevole alla cosiddetta infibulazione soft o a misure sostitutive proposte, a livello individuale, da un medico della Toscana. Noi siamo assolutamente contrari a tali pratiche. Non solo: nei giorni in cui si è sviluppata tale polemica, il gruppo di Rifondazione comunista ha organizzato, nei locali della Camera, un convegno con associazioni di donne africane presenti nel nostro paese, che tutte, all'unanimità (era presente anche la relatrice), hanno dichiarato a gran voce la loro contrarietà a tali atti simbolici, che forse rispondono solo ad un valore simbolico occidentale, ma che non avrebbero nessun valore, anzi significherebbero un'ulteriore condanna della libertà delle donne africane.

Con riferimento al provvedimento che oggi voi state approvando, credo che le Commissioni possano dare atto che in questa legislatura - ma anche in quelle precedenti - il tema dei diritti delle donne e del diritto all'integrità del corpo della donna è stato oggetto di particolare attenzione da parte di Rifondazione comunista, che ha cercato di affrontarlo con gli strumenti giusti.

Abbiamo cominciato l'iter di questo provvedimento cercando di porre all'attenzione della Commissione che il testo non poteva essere esaminato solo dalla Commissione giustizia, perché gli aspetti relativi alla giustizia e penali sono sicuramente secondari - se l'obiettivo è l'eradicazione delle pratiche - rispetto agli aspetti culturali ed a quelli integrativi, all'offerta di servizi e di sostegni. Abbiamo in tal modo ottenuto che il provvedimento fosse discusso nelle Commissioni riunite giustizia e affari sociali e che al suo interno fossero inserite una serie di misure mirate soprattutto alla prevenzione e all'integrazione culturale di tali donne e di tali popoli, nonché al loro sostegno.

È stato anche grazie alle audizioni da noi richieste, quale quella dell'associazione delle donne straniere, che l'impianto del provvedimento è stato completamente capovolto, ponendo in rilievo, anzitutto, gli aspetti della prevenzione e quelli culturali, di informazione e di formazione, lasciando uno spazio più limitato agli aspetti giuridico-penali.

Molti colleghi della destra hanno rivendicato la primogenitura del testo unificato in esame, primogenitura che lasciamo loro volentieri. Noi, infatti, siamo sempre meno convinti dell'efficacia dell'azione penale in tale materia.

D'altra parte, nella nostra Costituzione e nel nostro codice penale vi è già la condanna delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Quindi, ciò che avremmo voluto non è una condanna penale, perché sappiamo che la cultura non cambia con le condanne. Avremmo voluto, invece, ribadire all'interno di questo Parlamento (e ciò non è accaduto) che i diritti delle donne sono inviolabili e che il corpo delle donne va rispettato nella sua integrità.

Per volontà della maggioranza ci siamo trovati di fronte ad una condanna di queste pratiche (che tutti noi consideriamo inaccettabili) che per alcuni serve solo a condannare in blocco le tradizioni e le culture diverse dalla nostra.

Riteniamo, quindi, che questo provvedimento che verrà approvato dalla maggioranza, nella sua stesura attuale, sia una legge bandiera, una legge manifesto. Peraltro, non si prevede alcuno strumento di tipo economico e normativo affinché la stessa possa essere applicata. Rimane, quindi, solo la parte più biecamente razzista (consentitemi di utilizzare questa parola) del provvedimento, la parte di condanna nei confronti delle altre culture, senza alcuno strumento concreto per realizzare anche nel nostro paese un impianto di sostegno tra culture e di sostegno dei diritti della donna, che sono comuni, nell'ambito di un lavoro comune.

Quindi, preannuncio il nostro voto contrario su questo provvedimento (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, prima di passare alle correzioni di forma, vorrei svolgere un breve intervento. Mi rivolgo in particolar modo ai colleghi della sinistra, ma anche ai colleghi del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo che hanno preannunciato un voto contrario: ritengo che oggi si stia perdendo veramente una grande occasione. L'occasione è quella di sottoscrivere una legge assolutamente innovativa, che penso potrà fungere anche da modello per gli altri Stati dell'Unione europea.

Invito i colleghi e le colleghe intervenute, non ultima l'onorevole Valpiana, a leggere nuovamente gli atti internazionali e la risoluzione del 20 settembre 2001 del Parlamento europeo: si constaterà come il nostro provvedimento ne abbia recepito pienamente gli intenti.

Vorrei ricordare alle colleghe le finalità di questo testo unificato, ossia istituire un preciso reato ad hoc, autonomo, contro le mutilazioni genitali femminili nel nostro paese. Forse, ciò non andrà bene al gruppo di Rifondazione comunista, ma questo ci chiedono sia la legislazione a livello europeo sia i numerosi atti prodotti a livello internazionale, che prevedono - onorevoli Valpiana e Deiana, lo vorrei ancora ricordare - anche la punibilità dei genitori. Peraltro, su questo aspetto vi è stato un duro scontro nel corso della discussione nella scorsa settimana.

Ebbene, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare migliora notevolmente il testo pervenuto dal Senato, come ha ricordato nel suo intervento l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Lussana, si avvii alla conclusione!

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire come relatore.

RENZO INNOCENTI. È già intervenuto l'onorevole Cè!

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, come ha ricordato l'onorevole ministro, abbiamo migliorato il testo del Senato, che prevedeva soltanto una parte relativa alla repressione e al profilo sanzionatorio dal punto di vista penale. Abbiamo aggiunto le norme di prevenzione e le norme di assistenza alla vittima ed abbiamo previsto la cooperazione internazionale. Voi volete chiudere gli occhi di fronte a tutto questo e vi arroccate sull'articolo 5 (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...

RENZO INNOCENTI. Presidente, basta!

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Lussana.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Per quanto riguarda l'articolo 5, penso che la maggioranza della Commissione abbia opportunamente pensato di affrontare la tematica dello status di rifugiato anche per le donne a rischio di mutilazione nell'ambito della disciplina generale del diritto di asilo.

Tuttavia, ritengo che noi abbiamo dato un forte criterio interpretativo a chi dovrà esaminare la disciplina dell'asilo, laddove abbiamo espressamente sancito, all'articolo 1, che le mutilazioni genitali femminili sono violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona, alla salute delle donne e delle bambine (è un diritto di genere).

(Coordinamento - A.C. 150 ed abbinate)

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, nell'articolo premissivo dell'articolo 1 le parole «dal trattato adottato a Pechino il 15 settembre 1995» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «dalla dichiarazione e dal programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995».

All'articolo 2, comma 1, lettera c), la parola «programmare» deve intendersi sostituita dalla seguente: «organizzare».

La rubrica dell'articolo 7 deve intendersi sostituita dalla seguente: «Programmi di cooperazione internazionale».

Da ultimo, vorrei rivolgere un ringraziamento agli uffici e a tutti i colleghi che hanno collaborato alla predisposizione di questo testo normativo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, le correzioni di forma proposte dal relatore si intendono approvate.

(Così rimane stabilito).

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 150 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge nn. 150-3282-3867-3884-4204, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) (150-3282-3867-3884, approvata dalla II Commissione del Senato-4204):

(Presenti 407

Votanti 401

Astenuti 6

Maggioranza 201

Hanno votato 225

Hanno votato no 176).

Prendo atto che l'onorevole Ghiglia non è riuscito ad esprimere il proprio voto.


 

 


 

Allegato A



 


 

PROPOSTA DI LEGGE: C'È ED ALTRI; GIULIO CONTI; GIULIO CONTI; D'INIZIATIVA DEL SENATORE CONSOLO (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO (150-3282-3867-3884); DI VIRGILIO E PALUMBO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE (4204)

(A.C. 150 - Sezione 1)

 

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.

(Status di rifugiate).

1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Status di rifugiate).

Sopprimerlo.

5. 10.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. - 1. Le donne che intendano sottrarsi o sottrarre figlie minori al rischio di mutilazioni genitali femminili sono considerate aventi diritto allo status di rifugiate.

5. 3. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, dopo la parola: consenta aggiungere le seguenti: o tolleri.

5. 4. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (Misure di protezione, assistenza e reintegrazione delle persone a rischio e delle vittime). - 1. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale, o all'individuazione degli autori dei medesimi, si applicano i benefici di cui all'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

2. Alle vittime dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale, e a coloro che si sottraggono al pericolo di subire i medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste all'articolo 18 della citata legge 6 marzo 1998, n. 40.

3. Gli interventi sanitari di reintegrazione delle mutilazioni genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

9. 01. Bimbi, Cima.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Alle donne ed alle minori presenti sul territorio dello Stato, vittime dei reati previsti dall'articolo 583-bis, è concesso lo status di rifugiate.

5. 1. Bimbi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 5. 5. Bolognesi, Battaglia, Lucidi, Finocchiaro, Zanotti, Labate, Magnolfi, Pollastrini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 5. 7. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati di cui al comma 1 si applicano i benefici di cui all'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

5. 6. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. (Cooperazione allo sviluppo). - 1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri, in accordo con i governi locali e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, vengono predisposti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi progetti tesi a prevenire e sradicare le pratiche di mutilazioni genitali femminili. Tali progetti in particolare prevedono:

a) campagne di formazione e informazione rivolte alle popolazioni locali nei paesi in cui, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili;

b) realizzazione di centri di accoglienza per le giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero per le donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o parenti in età minore.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

5. 02. Lucidi, Battaglia, Magnolfi, Finocchiaro, Bolognesi, Labate, Zanotti, Pollastrini, Cima.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. (Progetti di cooperazione allo sviluppo). - 1. Il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle procedure e dei finanziamenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, promuove e sostiene progetti di cooperazione allo sviluppo diretti a coinvolgere le strutture associative locali, con particolare riferimento alle associazioni delle donne, dei paesi ove le mutilazioni genitali femminili siano consentite o praticate, al fine di organizzare e sostenere campagne di sensibilizzazione, controllo e prevenzione per il contrasto in loco delle pratiche in oggetto.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

5. 01. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi.

 

(A.C. 150 - Sezione 2)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.

(Fatto commesso all'estero).

1. Le disposizioni previste dall'articolo 583-bis del codice penale si applicano altresì, su richiesta del Ministro della giustizia, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia.

2. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(Fatto commesso all'estero).

Sopprimere il comma 2.

7. 1. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Battaglia, Bolognesi, Labate, Zanotti, Pollastrini.

Al comma 2, dopo le parole: mutilazioni genitali femminili aggiungere le seguenti: , e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

7. 5.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

 

Al comma 2, sostituire le parole da: sono previsti fino a: popolazioni locali, con le seguenti: è data priorità, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, ai.

7. 2. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

 

(A.C. 150 - Sezione 3)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

 

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è inserito il seguente:

«Art. 25-quater. 1. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto indicato al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Al comma 1, capoverso ART. 25-quater, sopprimere il comma 2.

8. 1. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

 

(A.C. 150 - Sezione 4)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

 

Art. 9.

(Sanzioni accessorie).

1. All'esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione e la comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

2. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da 25 mila euro a 100 mila euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

(Sanzioni accessorie).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esercente la professione sanitaria che, nell'esercizio della propria professione, venga a conoscenza di fatti che integrano la fattispecie di cui all'articolo 583-bis del codice penale, è tenuto all'obbligo di denuncia.

9. 1. Guido Giuseppe Rossi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (Osservatorio). - 1. Il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un Osservatorio contro le mutilazioni genitali femminili, con la presenza di una/o o più esperte/i, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti, tre rappresentanti della Conferenza Stato-regioni e un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità.

2. L'Osservatorio effettua con continuità la raccolta dei dati relativi alle vittime di mutilazioni genitali femminili, valuta l'efficacia delle misure di prevenzione e di contrasto di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5, effettua il monitoraggio sui risultati della presente legge.

9. 02. Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Battaglia, Labate, Bolognesi, Zanotti, Pollastrini, Cima.

(A.C. 150 - Sezione 5)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

 

Art. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

Al comma 1, sostituire le parole da: dagli articoli 2, comma 2 fino a: 4, comma 2, con le seguenti: dalla presente legge.

10. 1. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.

 10. 3. Battaglia, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Zanotti, Bolognesi, Labate, Pollastrini.

Sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.

 10. 4. Bimbi.

Sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.

10. 2. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 5.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

 

(A.C. 150 - Sezione 6)

 

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che la pratica delle mutilazioni degli organi genitali femminili è purtroppo tuttora largamente diffusa in alcuni Paesi che la consentono o la tollerano;

rilevato che è una questione di civiltà fornire, nei limiti del possibile, una via di uscita alle donne che intendono sottrarre se stesse o le loro figlie minori dal rischio di mutilazioni genitali, in quanto il Paese in cui vivono consente tali pratiche;

impegna il Governo

a considerare la possibilità, nell'ambito del prossimo varo di nuove norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo, ad adottare iniziative affinchè possa essere concesso lo status di rifugiate alle donne che si trovano in imminente e grave pericolo di subire le mutilazioni predette.

9/150/1. «Di Virgilio, Franz, Parodi, Baiamonte, Ricciotti, Giulio Conti, Ricciuti, Falanga, Mario Pepe, Paoletti Tangheroni».

La Camera,

premesso che la lotta alle pratiche di mutilazioni genitali femminili è una priorità per tutti quei paesi democratici che perseguono la tutela dei diritti fondamentali delle persone;

premesso che è in atto, a livello nazionale ed europeo, un processo di armonizzazione delle discipline sul riconoscimento del diritto di asilo nei confronti di quei soggetti che possono subire tra l'altro danni alla propria integratà fisica per motivi di religione, di razza, di genere, di orientamento sessuale, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinchè anche la normativa comunitaria in materia di diritto di asilo precisi e sancisca che tra i soggetti aventi diritto al riconoscimento dello status di rifugiato rientrino anche le donne che, in situazione di imminente pericolo, intendano sottrarre se stesse o le figlie minori alla pratica di mutilazione genitale, prevista nel paese di origine.

9/150/2. «Mazzoni, D'Alia, Mereu, Anna Maria Leone, Burani Procaccini».

 


 


Iter al Senato (2^ lettura)

 


Proposta di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 414-B

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CONSOLO

 

(V. Stampato n. 414)

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
l’8 aprile 2003

(V. Stampato Camera n. 3884)

modificato dalla Camera dei deputati il 4 maggio 2004,
previa unificazione con i disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 150, 3282, 3867 e 4204)

d’iniziativa dei deputati CÈ, MARTINI Francesca, CAPARINI e GIBELLI (150); CONTI Giulio (3282); CONTI Giulio (3867); DIVIRGILIO e PALUMBO (4204)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 maggio 2004

 

———–

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile

———–

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

—-

—-

Modifiche all’articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile

 

Art. 1.

 

(Finalità)

 

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

 

Art. 2.

 

(Attività di promozione e coordinamento)

 

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all’assistenza alle vittime e all’eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

 

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

 

Art. 3.

 

(Campagne informative)

 

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell’interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

 

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

 

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall’Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l’integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

 

c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

 

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

 

e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

 

2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.

 

 

 

 

 

Art. 4.

 

(Formazione del personale sanitario)

 

 

 

1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale per realizzare un’attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

 

2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.

 

Art. 5.

 

(Istituzione di un numero verde)

 

1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.

 

2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.

Art. 1.

Art. 6.

 

(Pratiche di mutilazione degli organi

genitali femminili)

1. All’articolo 583 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima»;

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Nell’ipotesi di cui al secondo comma, numero 4-bis), nei confronti di chi ha commesso il fatto per motivi di lucro, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l’aggravante di cui al medesimo numero 4-bis), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

 

1. Dopo l’articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, anche con il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, anche con il consenso della vittima, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore.

Le disposizioni di cui al secondo comma, numero 4-bis), si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia».

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, su richiesta del Ministro della giustizia, quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia».

 

 

 

Art. 7.

 

(Programmi di cooperazione internazionale)

 

 

 

1. Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

 

Art. 8.

 

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231)

 

1. Dopo l’articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è inserito il seguente:

 

«Art. 25-quater. 1. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.

 

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».

 

Art. 9.

 

(Sanzioni accessorie)

 

1. All’esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall’esercizio della professione e la comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

 

2. Nei confronti di chiunque riceva denaro o altra utilità per l’esecuzione delle pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a 100.000 euro.

 

Art. 10.

 

(Copertura finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Esame in sede referente

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1a (Affari costituzionali)

2a (Giustizia)

 

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 2004

11a Seduta

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PASTORE

 

 Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 8,45.

 

IN SEDE REFERENTE

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Esame e rinvio)

 

 

 Il relatore BOSCETTO (FI) riferisce sul disegno di legge in titolo, modificato dalla Camera dei deputati in un testo molto più ampio di quello a suo tempo licenziato dal Senato, che si era limitato ad apportare alcune modifiche all’articolo 583 del codice penale.

 L’articolo 1, dopo avere richiamato gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, dichiara le finalità del disegno di legge, cioè prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

 L’articolo 2 attribuisce al Dipartimento per le pari opportunità il compito di promuovere e sostenere il coordinamento delle attività svolte dai ministeri competenti, acquisendo dati e informazioni sull’attività svolta per la prevenzione e repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

L’articolo 3 prevede lo svolgimento di campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche in questione, la promozione di iniziative di sensibilizzazione e l’organizzazione di corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, nonché la promozione di appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo e il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente. A tale scopo, la disposizione richiama opportunamente l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione delle competenze in materia sanitaria.

 L’articolo 4 reca disposizioni per la formazione del personale sanitario, stabilendo che il Ministro della salute emana linee guida destinate alle figure professionali sanitarie e ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui si tratta.

 L’articolo 5 istituisce un numero verde, mentre l’articolo 7 prevede programmi di cooperazione internazionale per la formazione e informazione volte a scoraggiare le pratiche di mutilazione genitale femminile e a creare centri per l’accoglienza delle giovani che intendono sottrarsi a quelle pratiche.

 L’articolo 8 prevede la responsabilità dell’ente nella cui struttura è commesso il delitto, mentre l’articolo 9 indica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall’esercizio della professione per l’esercente la professione sanitaria che commette i delitti indicati nell’articolo 583-bis del codice penale.

 Il relatore, ricorda infine che durante la discussione del provvedimento presso l’altro ramo del Parlamento è stata affrontata la questione del diritto d’asilo e del riconoscimento dello status di rifugiato alle donne che si trovino in imminente e grave pericolo di subire le pratiche di mutilazione genitale. Pur non essendosi trovato un accordo a tal fine, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad affrontare la questione in sede di esame della riforma del diritto di asilo.

 

 Riferisce il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), relatore per la 2a Commissione, osservando come l'articolato che perviene dalla Camera dei Deputati costituisce senza dubbio un intervento più organico e completo sulla materia rispetto al testo approvato dal Senato che prendeva in considerazione invece esclusivamente l'aspetto sanzionatorio del problema e ciò opportunamente visto che, in effetti, alla luce della complessità del fenomeno tale aspetto non è il solo sul quale è necessario intervenire. La Camera dei deputati ha comunque rivisitato anche la parte sanzionatoria dell'articolato preferendo, anche in tal caso opportunamente, alla opzione normativa voluta dal Senato che aveva configurato la fattispecie come ipotesi di lesione aggravata, la soluzione di dar vita ad un nuovo reato qual è quello delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

 Se da un lato la valutazione delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento può ritenersi nel complesso positiva, di contro alcuni aspetti dell'articolato meriterebbero più attenta ponderazione, come ad esempio la previsione sanzionatoria del nuovo articolo 583-bis, primo comma, che indica in 6 anni il minimo edittale della pena che però, anche in relazione al massimo indicato, potrebbe non consentire al giudice di modulare adeguatamente la sanzione in relazione alla varietà della fattispecie concreta.

 Un maggiore approfondimento sarebbe poi necessario nella definizione delle nuove fattispecie criminose per evitare possibili incertezze interpretative in sede applicativa o comunque letture che finiscano per ridurre l'ambito operativo della disposizione. In tal senso, ad esempio, andrebbe valutato attentamente se il dolo specifico richiesto per l'esistenza del reato di cui al secondo comma dell'articolo 583-bis ossia il fine di menomare le funzioni sessuali, non possa divenire una sorta di "cavallo di Troia", vanificando in concreto l'applicazione della norma, tenuto conto che gli autori di tali atti sono spinti principalmente da motivazioni di tipo culturale- religioso.

 Illustra quindi le altre disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 8 e 9 del disegno di legge in titolo.

Con riferimento al nuovo articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che dispone sanzioni pecuniarie ed interdittive per l'ente nella cui struttura è stato commesso il delitto di cui al nuovo articolo 583-bis, si interroga, in particolare, se non sia forse da chiarire se tali sanzioni si applichino sempre e comunque all'ente anche nel caso in cui i fatti delittuosi siano riferibili esclusivamente ad una sua unità organizzativa. Richiama quindi l'attenzione sulle sanzioni accessorie ed in particolare sulla previsione dell'interdizione per 10 anni nei confronti dell'esercente la professione sanitaria che si rende autore del fatto criminoso.

 Ribadisce infine la valutazione nel complesso positiva sull'impostazione prescelta dall'altro ramo del Parlamento in quanto si viene in tal modo a realizzare un intervento più armonico in linea con la complessità del problema del quale la parte sanzionatoria è solo un aspetto, ancorché importante. Conclude il suo intervento riservandosi comunque in sede emendativa di proporre alcuni modifiche dirette a migliorare l'articolato per alcuni degli aspetti sopra evidenziati.

 

 Si apre quindi il dibattito.

 

 Il senatore GUBETTI (FI) dichiara di condividere le considerazioni del relatore Dalla Chiesa, in particolare laddove ha rilevato i rischi interpretativi che presenta, in relazione alle peculiarità della fattispecie, quella particolare connotazione dell'elemento soggettivo richiesta dal secondo comma del nuovo articolo 583 bis.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-U) si sofferma invece sulle sanzioni accessorie previste dall'articolo 9 del disegno di legge in titolo, per sottolineare l'elevata durata, ben dieci anni, dell'interdizione dall'esercizio della professione medica prevista per gli autori del reato in esame. Invita al riguardo a riconsiderare la disposizione visto che, da un lato, essa deroga, ancorché legittimamente, alla disciplina generale di cui all'articolo 30, comma secondo del codice penale che indica un limite massimo di 5 anni pur facendo salvi i casi derogatori espressamente stabiliti dalla legge e, dall'altro, non consente al giudice alcuna graduazione della sanzione; aspetto questo ancor più importante considerato che sotto tale profilo la disposizione andrebbe valutata alla luce del dettato costituzionale, riservandosi sul punto un approfondimento della giurisprudenza costituzionale.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) formula un giudizio senz'altro positivo sulla scelta effettuata dalla Camera dei deputati di ampliare la portata dell'intervento normativo in esame non limitandola semplicemente al versante sanzionatorio, ma prevedendo attività di promozione, campagne informative e un'attenzione specifica al tema delle mutilazioni sessuali anche nell'ambito della gestione dei programmi di cooperazione condotti dal ministero degli affari esteri. Tale scelta appare quanto mai opportuna, considerato che le pratiche di mutilazione genitale femminile ineriscono normalmente a contesti sociali, religiosi e culturali specifici e fortemente radicati rispetto ai quali il pur necessario e indispensabile intervento sul piano repressivo potrebbe anche comportare effetti controproducenti se non accompagnato da un'azione di sensibilizzazione volta a favorire l'integrazione fra modelli culturali diversi.

Qualche perplessità va invece manifestata per quanto riguarda le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento alle previsioni di carattere specificatamente penale del disegno di legge in titolo. Se infatti può condividersi la configurazione come autonoma fattispecie dell'ipotesi descritta nel nuovo articolo 583-bis del codice penale, la formulazione di questa non appare però del tutto convincente.

Per quanto riguarda infatti il primo comma del citato articolo 583-bis, deve osservarsi come la formulazione dello stesso in realtà non fornisca alcuna definizione del concetto di mutilazione limitandosi, dopo alcune esemplificazioni, ad un'enunciazione di carattere meramente tautologico ("... qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi"). Per quanto riguarda invece il secondo comma del medesimo articolo devono manifestarsi ulteriori perplessità sulla scelta della Camera dei deputati di individuare una fattispecie di lesioni distinta dall'ipotesi di mutilazione e di prevedere per la prima una pena sensibilmente inferiore rispetto alla seconda, nonché la finalità di menomare le funzioni sessuali e, inoltre, una diminuente specifica che può arrivare fino a due terzi della pena se la lesione è di lieve entità. E' noto, infatti, che un simile assetto normativo implica il rischio, nella concreta esperienza applicativa, che i giudici tendano a ricondurre prevalentemente all'ipotesi meno grave i fatti sottoposti alla loro cognizione, il che ovviamente implica che la finalità di maggiore deterrenza che il legislatore si prefigge, con le pene più elevate indicate nel primo comma, potrebbe risultare in concreto frustrata.

Sotto il profilo sistematico non convincente appare poi la previsione contenuta sia nel primo, sia nel secondo comma, del nuovo articolo 583-bis, ai sensi della quale la punibilità non è esclusa se il fatto è commesso con il consenso della vittima. Si tratta di una previsione non necessaria in quanto il problema specificamente considerato è già risolubile alla luce del principio generale enunciato nell'articolo 50 del codice penale per effetto del quale il consenso ha efficacia scriminante solo quando il fatto lede o mette in pericolo un diritto disponibile. Alla luce dei fatti considerati nel citato articolo 583-bis, il consenso non avrebbe in tali casi efficacia scriminante per cui l'esplicita previsione inserita nel predetto articolo risulta pleonastica in tale ambito e rischiosa per le ricadute interpretative che potrebbe avere nell'applicazione di altre disposizioni dove una esplicita previsione che escluda l'efficacia scriminante del consenso della persona offesa non è stata inserita in quanto appunto ritenuta superflua. Si pensi, ad esempio, alle recenti disposizioni in materia di tratta delle persone dove una valutazione di questo tipo è stata effettuata proprio nel corso della presente legislatura in occasione dell'esame da parte di questo ramo del Parlamento.

In conclusione, il senatore Fassone esprime in linea di massima una valutazione positiva del testo trasmesso dalla Camera dei deputati ribadendo però la necessità di rimeditare alcuni aspetti del medesimo.

 

Il senatore MARITATI (DS-U) esprime apprezzamento per la completezza del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Manifesta alcune riserve in ordine alla eccessiva entità della pena prevista dall’articolo 6 del disegno di legge, per gli effetti negativi che essa potrebbe determinare ai fini dell’efficacia della norma, tenuto conto che si tratta di comportamenti derivanti da contesti culturali radicati in antichissime tradizioni.

 Per quanto riguarda l’opportunità di prevedere il dolo specifico, consistente nel fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima, non condivide le preoccupazioni espresse dai senatori Dalla Chiesa e Gubetti, ritenendo che si tratti di un fine consequenziale comunque implicito nell’azione, indipendentemente dalle motivazioni religiose o di altra natura che possono essere addotte per giustificare la pratica.

 Anche per quanto concerne la distinzione fra menomazione e mutilazione, ritiene che non si possano escludere diversificazioni delle pratiche, da considerare distintamente ai fini della sanzione penale. A tale proposito, ritiene opportuno anche che la norma rimanga sufficientemente aperta, mantenendo la fattispecie di "qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione", poiché non si possono escludere tentativi di aggirare la norma attraverso pratiche parzialmente diverse dalla mutilazione o menomazione in senso stretto.

 Ritiene infine opportuna la norma che prevede la responsabilità per l’ente nella cui struttura è commesso il delitto.

 

 

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) interviene per sottolineare positivamente come la lettura presso la Camera dei deputati abbia consentito di pervenire ad un testo più completo di quello varato dal Senato in quanto, accanto alle norme sanzionatorie, incorpora misure volte a promuovere campagne di informazione, programmi di prevenzione e iniziative di sensibilizzazione indispensabili per contrastare efficacemente la pratica delle mutilazioni genitali femminili. Si tratta in sostanza di un condivisibile punto di equilibrio tra l'azione repressiva e quella pedagogica.

Quanto alla misura delle pene, giudicate eccessive da alcuni senatori, ritiene che posto il principio della tutela del rispetto della integrità delle donne e soprattutto delle bambine vittime delle suddette mutilazioni, le sanzioni penali non possono non essere esemplari, e quindi la reclusione da sei a dieci anni prevista nel nuovo articolo 583-bis del codice penale, introdotto dalla Camera dei deputati, appare del tutto corrispondente alla gravità del reato.

 

Ha quindi la parola il ministro Stefania PRESTIGIACOMO la quale osserva come nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sia prevalsa la convinzione di dover associare alle misure penali un corredo di norme di carattere social-preventivo e come debba essere valutato pienamente soddisfacente il punto di equilibrio raggiunto. Ai fini della prevenzione e della sensibilizzazione sarà prevalente l'azione nei confronti dei paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili, in stretta collaborazione con i centri riconosciuti dall'Organizzazione mondiale della sanità. Più in generale, le campagne informative saranno coordinate dalla Presidenza del Consiglio- Dipartimento per le pari opportunità, d'intesa con i ministeri della salute, dell'istruzione, del lavoro, degli esteri, dell'interno e con la Conferenza Stato-Regioni.

Nel corso dell’esame alla Camera molto si è discusso sulla opportunità di concedere il diritto d'asilo alle donne deliberate a sottrarsi alle pratiche di mutilazione sessuale attuate nei loro paesi e sul punto le forze politiche si sono divise. La maggioranza ed il Governo hanno giudicato riduttivo consentire tale diritto per una singola fattispecie quale quella oggetto del disegno di legge preferendo una definizione normativa più generale dell'istituto.

Quanto alle norme sanzionatorie, rispetto al testo approvato dal Senato che aveva inserito il reato all'interno delle circostanze aggravanti della lesione personale, la Camera ha privilegiato l'inserimento nel codice di una specifica fattispecie, essenzialmente al fine di definire in maniera inequivoca la stessa. Sottolinea poi come significativamente la misura della pena risulti aumentata se il reato è commesso in danno di minori.

Conclusivamente, nell'esprimere un apprezzamento sul lavoro svolto sia dal Senato che dalla Camera e pur ritenendo meritevoli di attenzione taluni rilievi di carattere tecnico sollevati nel corso del dibattito, sollecita le Commissioni riunite soprattutto ad una rapida conclusione dell'esame e a valutare, se del caso, anche la possibilità di un'approvazione senza modifiche dello stesso.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,30.

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1a (Affari costituzionali)

2a (Giustizia)

 

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

12a Seduta

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PASTORE

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

 

Il senatore BOSCETTO (FI), relatore per la 1a Commissione, ritiene che, malgrado il testo licenziato dal Senato apparisse più coerente dal punto di vista sistematico, può comunque essere confermata l’introduzione nel codice penale dell’articolo 583-bis, volto a individuare come reato autonomo la fattispecie consistente nelle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. In particolare, è apprezzabile la distinzione operata dalla Camera fra pratiche di mutilazione, secondo lo schema indicato dalla Organizzazione mondiale della sanità, e la menomazione delle funzioni sessuali attraverso lesioni da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, ipotesi per la quale è correttamente stabilita una pena inferiore.

In proposito, pur osservando che la previsione della punibilità anche nel caso in cui vi sia il consenso della vittima, potrebbe ritenersi incoerente con il sistema del codice penale, tuttavia, ritiene che la disposizione possa essere approvata nel testo attuale, nell’intento di giungere rapidamente all’approvazione definitiva del disegno di legge in esame.

Giudica condivisibile poi l’attribuzione della responsabilità anche all’ente nella cui struttura è commesso il delitto, mentre esprime perplessità per la previsione di cui all’articolo 9, che stabilisce una pena accessoria consistente nell’interdizione per dieci anni dall’esercizio della professione in quanto la durata va ben oltre il limite previsto dal codice penale. Anche la pena edittale da sei a dodici anni appare alquanto elevata, ma è coerente con il fine di sottolineare l’estrema gravità delle pratiche di mutilazione.

Tutto ciò considerato, ritiene che al fine di garantire una rapida approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, sia opportuno soprassedere a modifiche migliorative del testo, sulla base delle indicazioni illustrate nel corso dell’esame.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) interviene quindi per svolgere talune considerazioni che lo inducono ad esprimere serie perplessità sulle modifiche al testo introdotte dalla Camera quali, in primo luogo, la previsione contenuta nell'ultimo capoverso del nuovo articolo 583-bis del codice penale, relativa alla obbligatorietà della richiesta del Ministro della giustizia ai fini della applicabilità delle sanzioni penali nei casi indicati. Si tratta di una procedura che, considerata la gravità del reato e la elevata pena, da 6 a 12 anni, per essa prevista, rischia di essere d'intralcio ad un rapido ed efficace perseguimento del reato stesso. Se, infatti la richiesta del Ministro può risultare giustificata, ai sensi dell'articolo 9 del vigente codice penale, per i delitti comuni di minore gravità, non altrettanto può dirsi nel caso di specie, nel momento in cui si inserisce nel codice penale una nuova fattispecie delittuosa qualificata come altamente grave.

In secondo luogo, non sembra consigliabile, come previsto dal secondo capoverso del citato articolo 583-bis, che sia punibile solo chi provochi lesioni agli organi genitali femminili al fine di menomarne le funzioni sessuali. Infatti, prevedere siffatta finalità specifica quale requisito costitutivo del reato rende eccessivamente rigida la previsione, potendosi riscontrare motivazioni diverse se non opposte alla finalità indicata con le conseguenti difficoltà applicative nella fase di accertamento del reato medesimo.

Quanto poi alla sanzione accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione prevista per gli operatori sanitari colpevoli dei delitti di mutilazione sessuale, il senatore Zancan reputa tale misura eccessiva soprattutto se congiunta alla pena principale e ritiene preferibile stabilire una graduazione della stessa, ad esempio prevedendone la possibile determinazione all'interno di un minimo ed un massimo consentendo in tal modo di tener conto del diverso grado di responsabilità.

 

Interviene successivamente il senatore SEMERARO (AN) a giudizio del quale è, al contrario, indispensabile che la norma definisca, in maniera puntale l'elemento soggettivo del reato che, ricorda, si sostanzia nella finalità specifica di menomare le funzioni sessuali. Il disegno di legge infatti individua una nuova fattispecie delittuosa, caratterizzata dall'elemento soggettivo in assenza del quale non avrebbe autonoma rilevanza essendo le condotte previste comunque riconducibili all'articolo 582 del codice penale nell'ambito delle lesioni personali. Se si dovesse accedere ai rilievi del senatore Zancan quanto alla eliminazione del requisito della specifica finalità dell'agente, risulterebbe inutile il nuovo articolo 583-bis e, probabilmente, l'intero disegno di legge.

In relazione all'ultimo capoverso dell'articolo 6, laddove è prevista la punibilità per i cittadini residenti in Italia o per i reati in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, il senatore Semeraro valuta indispensabile una riflessione ulteriore sul concetto di residenza, in quanto lo stesso, facendo riferimento ad una nozione giuridica ben precisa, determina un'esclusione dalla responsabilità soggettiva per il cittadino straniero colpevole del delitto che occasionalmente e, quindi, non stabilmente, risieda in Italia.

 

Ha quindi la parola il senatore FASSONE (DS-U) per evidenziare in primo luogo che, per l'eventualità in cui dovesse prevalere un orientamento favorevole ad emendare l'articolato, si potrebbe cogliere l'occasione per migliorare il testo anche sotto il profilo meramente redazionale, come ad esempio all'articolo 3, nella parte in cui si legge che il Ministro "predispone alcuni programmi diretti a: a) predisporre". Osserva poi, riferendosi al nuovo articolo 583-bis, come costituisca una tautologia l'aver definito il concetto di mutilazione in ultima analisi come "qualsiasi altra pratica che comporti una mutilazione". In proposito ritiene che il legislatore sia chiamato a scegliere tra l'alternativa di lasciare alla giurisprudenza la definizione del concetto di mutilazione ovvero di farsi carico di darvi un contenuto normativo, non essendo al momento di certo definito. Ed in proposito ritiene opportuno un intervento normativo diretto a precisare in cosa consista una mutilazione, ad esempio, individuandola con riferimento a lesioni che presentino un grado elevato di invasività, anche eventualmente recependo nella definizione della nozione criteri elaborati dalla giurisprudenza. Manifesta quindi dubbi sull'opportunità della previsione, di cui all'ultimo comma del nuovo articolo 583-bis, della richiesta del Ministro della giustizia quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia ovvero in danno dei medesimi. Si tratta inoltre di una disposizione che così come formulata pone un problema interpretativo con riferimento ai rapporti della stessa con l'articolo 9 del codice penale che, disciplinando i casi di delitto comune del cittadino all'estero, richiede per la punibilità che il cittadino si trovi nel territorio dello stato. Non è chiaro, in altri termini, se tale condizione trovi applicazione anche nella fattispecie di cui al nuovo articolo 583-bis e gli appare conseguentemente necessario un intervento che chiarisca il punto, evitando possibili incertezze applicative. Invita poi ad una riflessione sulla previsione di cui all'articolo 9 in materia di sanzioni accessorie ritenendo eccessivo il termine di 10 anni previsto per l'interdizione dall'esercizio della professione in quanto non in armonia con i termini, di gran lunga inferiori, previsti dal codice penale per pene accessorie di analogo contenuto, correlate a delitti che invece sono di indubbia maggiore gravità rispetto a quello in esame. Suggerisce pertanto un abbassamento a cinque anni del termine di interdizione. Conclude quindi il suo intervento soffermandosi sul requisito soggettivo del dolo specifico che si richiede per la configurabilità della fattispecie di cui al secondo comma del nuovo articolo 583-bis e, dopo aver richiamato l'attenzione sul fatto che in base ad esso il giudice sarà chiamato ad indagare sulle reali intenzioni dell'agente, si interroga se le motivazioni di tipo religioso e culturale che di norma ispirano le condotte in esame non possano determinare difficoltà applicative, invitando anche in proposito ad una attenta riflessione.

 

Il senatore ZICCONE (FI) osserva che, sebbene dal punto di vista formale il testo possa essere migliorato, è opportuno accelerare l’iter e assicurarne l’approvazione definitiva. Se, al contrario, si propendesse per una riscrittura del testo, ritiene che si dovrebbero riformulare, fra l’altro, le disposizioni di cui all’articolo 3 che, a suo avviso, definiscono con eccessivo dettaglio i compiti di diverse istituzioni.

Sotto il profilo tecnico, ritiene che la questione posta dal senatore Fassone relativamente alla compatibilità dell’articolo 583-bis con le disposizioni di cui all’articolo 9 del codice penale possa agevolmente risolversi in via interpretativa. Quanto invece alla introduzione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di un’ipotesi di dolo specifico, ritiene che si tratti di un elemento che ostacolerà l’applicazione della norma, visto che nella maggioranza dei casi le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono motivate da precetti religiosi. A suo avviso, si tratta di un profilo per il quale potrebbe risultare necessaria una modifica del testo.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) osserva che la previsione di cui all’articolo 583-bis, quarto comma, è in evidente contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del codice penale, non essendo previsto che in caso di inerzia del Ministro della giustizia l’azione penale venga avviata a istanza della persona offesa.

 

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente PASTORE dichiara conclusa la discussione generale.

 

Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), relatore per la 2a Commissione, alla luce degli interventi svolti ritiene che sia emerso con chiarezza il fatto che l'articolato possa essere tecnicamente migliorato in alcuni punti, anche se poi si tratta di valutare se questa indubbia esigenza debba cedere all'interesse pur importante di aver al più presto una disciplina in materia. Ricorda come in passato, anche dalle forze politiche che sono al momento all'opposizione, si sia talora preferito assecondare questo secondo aspetto e ciò non sempre opportunamente visto che in qualche caso, come ad esempio per la riforma della scuola, si è poi reso necessario ritornare sulla materia. Invita quindi a riflettere sui problemi evidenziati e, tra l'altro, anche sull'attuale impostazione del nuovo articolo 583-bis che chiama a rispondere delle condotte considerate "chiunque" si renda autore delle stesse. Si chiede infatti se non sia invece il caso di differenziare il regime sanzionatorio in relazione ai possibili autori, pensando, ad esempio, ai genitori ovvero ai parenti strettissimi delle vittime. Un'ulteriore riflessione andrebbe fatta, a suo avviso, per verificare se non sia comunque preferibile emendare l'articolato offrendo risposte adeguate ai problemi non trascurabili che sono stati evidenziati, ritenendo in proposito che sia possibile trovare una strada che assicuri nel contempo anche il rispetto di quelle esigenze di celerità nella conclusione dell'esame che sono state da più parti sottolineate.

 

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO precisa che la sollecitazione ad accelerare l’iter del disegno di legge in titolo, da lei espressa nella seduta precedente non intendeva sottovalutare l’esigenza di migliorare il testo in esame, che rappresenta, peraltro, il frutto di una lunga discussione e della unificazione di molteplici iniziative legislative su cui si è determinato un consenso trasversale agli schieramenti politici che deve essere valorizzato e finalizzato. Condivide le perplessità sia sull’eccessivo dettaglio di alcune disposizioni in materia di attività di prevenzione, sia sulla previsione di un’ipotesi di dolo specifico, che potrebbe ridurre l’efficacia delle norme, con riferimento, in particolare ad alcune pratiche meno note.

Condivide, in ogni caso, lo spirito della proposta avanzata dal relatore Dalla Chiesa e, a nome del Governo, esprime la propria disponibilità a modifiche migliorative mirate, con l’obiettivo comunque di approvare definitivamente entro breve il disegno di legge eventualmente anche proseguendo l’iter in sede deliberante.

 

Il relatore BOSCETTO (FI), riferendosi alla questione sollevata dal relatore Dalla Chiesa, ricorda la discussione svoltasi presso l’altro ramo del Parlamento sulla questione se si debbano punire in misura maggiore o minore le ipotesi in cui il reato sia commesso dai genitori della vittima, da cui è poi derivata la decisione di introdurre il termine “chiunque” nei commi primo e secondo dell’articolo 583-bis.

Per quanto riguarda la specificazione del fine, cioè la menomazione delle funzioni sessuali, ritiene che non si possa prescindere dalla individuazione di un dolo specifico. In caso contrario, il comportamento delittuoso ricadrebbe senz’altro nella fattispecie delle lesioni personali gravi.

 

Il presidente PASTORE propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di martedì 28 settembre.

 

Le Commissioni riunite consentono.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,30.


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1a (Affari costituzionali)

2a (Giustizia)

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2005

16ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

 

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

 

La seduta inizia alle ore 14,25.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 22 luglio 2004.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si procederà con l'esame degli emendamenti presentati - che sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna - ricordando che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato soltanto alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) fa propri e dà per illustrati tutti gli emendamenti di cui la senatrice Franco è prima firmataria, ai quali il senatore Calvi aggiunge la sua firma.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

 

Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), relatore per la 2a Commissione, illustrando l'emendamento 6.12, evidenzia l'opportunità di espungere, nel primo e nel secondo comma del nuovo articolo 583-bis, le parole "anche con il consenso della vittima" in quanto detta espressione, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 50 del codice penale in materia di consenso dell'avente diritto, può ingenerare il dubbio che nella materia considerata si possa parlare di diritti disponibili: una incertezza questa che, a suo avviso, è senz'altro da fugare.

Quanto all'emendamento 6.13, la sua presentazione è dettata dalle preoccupazioni rappresentate nel corso della discussione generale allorquando è stato evidenziato che l'elenco delle forme di mutilazione sessuale - contenuto nel secondo capoverso del primo comma del nuovo articolo 583-bis - nel ricomprendere solo quelle fin qui conosciute rischia di escludere quelle altre forme che potrebbero subentrare in conseguenza della immigrazione di altre etnie e che si sottrarrebbero in tal modo alla sanzione.

Con riferimento all'emendamento 6.14, il relatore Dalla Chiesa ritiene che la previsione di un aggravante per il caso in cui le pratiche di mutilazione genitale siano commesse per fine di lucro sia tecnicamente preferibile all'introduzione della sanzione accessoria di cui al secondo comma dell'articolo 9, che verrebbe conseguentemente soppresso.

 

Il senatore FASSONE(DS-U), illustrando gli emendamenti a sua firma, giudica condivisibili le perplessità del relatore Dalla Chiesa formulate con riferimento al consenso della vittima, dovendosi evitare qualsiasi possibilità di equivoco sulla natura indisponibile del bene oggetto di tutela. Ritiene quindi che andrebbe verificata la necessità di effettuare interventi di coordinamento diretti a far sì che il nuovo articolo 583-bis si inserisca in modo armonico e coerente nell'ordinamento vigente. Con riferimento agli emendamenti 6.6 e 6. 7, il senatore Fassone evidenzia come si tratti di proposte alternative, eventualmente suscettibili di essere ulteriormente precisate, che sono volte a rimuovere una tautologia esistente nel secondo periodo del primo comma del nuovo articolo 583-bis.

Dopo una breve illustrazione dell'emendamento 6.8, il senatore Fassone si sofferma sull'emendamento 6.9 volto a specificare che il responsabile del reato di cui trattasi può risultare anche un apolide e non solo, come previsto nel testo, un cittadino straniero residente in Italia.

 

Il senatore CALVI (DS-U) fa propri e dà per illustrati gli emendamenti di cui il senatore Zancan è primo firmatario.

 

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO per il quale la preoccupazione espressa dal relatore con l'emendamento 6.13 potrebbe ritenersi superata dal fatto che, in fine al secondo capoverso del primo comma del nuovo articolo 583-bis, si fa riferimento a qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili.

 

Segue un breve intervento del senatore BOSCETTO(FI), relatore per la 1a Commissione che, premessa l'opportunità di espungere dal nuovo articolo 583-bis il riferimento al consenso della vittima, si domanda se sia il caso di modificare il testo pervenuto dalla Camera sul punto, così come per altri aspetti evidenziati, con il conseguente ritardo ulteriore nella sua approvazione, oppure se non sia preferibile affidare le eventuali questioni che l'articolato pone alle soluzioni interpretative. Di contro si potrebbe valutare l'opportunità di limitare gli interventi modificativi a quei pochi punti di particolare rilievo, come ad esempio quelli relativi all'articolo 6, anche eventualmente nel prosieguo dell'esame in Assemblea sempre nell'ottica di una rapida approvazione dell'iniziativa in titolo.

 

Il presidente Antonino CARUSO, con riferimento all'ipotesi in cui si decidesse di emendare l'articolato, evidenzia l'opportunità di addivenire sin d'ora alla elaborazione di un testo sufficientemente compiuto, senza lasciare questioni aperte, al fine di consentire un iter rapido di approvazione del disegno di legge.

 

Dello stesso avviso è il senatore CALVI (DS-U) per il quale una convergenza sostanziale può verificarsi nel lavoro delle Commissioni riunite prima che il testo sia rassegnato all'Aula.

 

Si svolge quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola i senatori BUCCIERO(AN), MUGNAI (AN) ed il ministro Stefania PRESTIGIACOMO con riferimento alle proposte espresse dagli emendamenti 6.6 e 6.7.

 

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime perplessità sull'inciso "al fine di menomare le funzioni sessuali" di cui al secondo comma del nuovo articolo 583-bis in quanto la reale finalità perseguita dall'autore delle condotte in esame è invece quella di osservare una pratica sociale o religiosa e ciò potrebbe tradursi nella impossibilità tecnica di sanzionare le condotte in esame.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 9.

 

Il senatore CALVI (DS-U) fa propri e dà per illustrati gli emendamenti a firma del senatore Zancan.

 

Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), relatore per la 2a Commissione, dà per illustrati gli emendamenti 9.4 e 9.5.

 

Il senatore FASSONE(DS-U), dopo breve illustrazione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.3.

 

Il relatore per la 1a Commissione, senatore BOSCETTO (FI) esprime un parere contrario sugli emendamenti agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 4.0.1 e 4.0.2. Si pronuncia favorevolmente sull’emendamento 6.12 e sugli emendamenti 6.1 e 6.5 (di identico contenuto), nonché sugli emendamenti 6.7, 6.2, 6.14, 6.9 e 6.4. Per quanto riguarda l’emendamento 6.13, manifesta contrarietà alla soppressione del secondo periodo del primo comma dell’articolo 583-bis e tuttavia si rimette alla valutazione che vorrà farne il corelatore Dalla Chiesa. Esprime un parere contrario sui rimanenti emendamenti all’articolo 6 e sull’emendamento 7.1. Per quanto riguarda le proposte di modifica dell’articolo 9, dichiara il suo favore sugli emendamenti 9.1 e 9.5, mentre sugli altri esprime un parere contrario. Infine, esprime un parere contrario anche sull’emendamento 9.0.1.

 

Il relatore per la 2a Commissione, senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) premette che l’invito a ritirare una serie di emendamenti che egli rivolgerà ai presentatori trova le sue motivazioni nell'intento di pervenire all'esame del disegno di legge in Assemblea con un testo che si discosti solo minimamente da quello approvato dalla Camera dei deputati.

Invita a ritirare gli emendamenti presentati agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché gli emendamenti aggiuntivi 4.0.1 e 4.0.2, preannunciando in caso di loro mantenimento un parere contrario.

Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti identici 6.1 e 6.5 e si riserva di riformulare l’emendamento 6.13, manifestando una preferenza per una clausola omnicomprensiva piuttosto che per l’elenco di casi che potrebbe rivelarsi, anche in futuro, lacunoso.

Esprime poi un parere contrario sugli emendamenti 6.10 e 6.6, che invita a ritirare, mentre manifesta il suo favore per la proposta di cui all’emendamento 6.7. Esprime parere favorevole anche sugli emendamenti 6.2 e 6.8 e contrario sugli emendamenti 6.11 e 6.3, di cui auspica il ritiro. Si pronuncia in senso favorevole anche sugli emendamenti 6.9 e 6.4.

Invita a ritirare l’emendamento 7.1, mentre si dichiara favorevole sull’emendamento 9.1. Ritirato l’emendamento 9.4, esprime infine un parere contrario sugli emendamenti 9.3 e 9.2, nonché sull’emendamento aggiuntivo 9.0.1.

 

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 2.1 e sugli emendamenti all’articolo 3, a eccezione del 3.7, sul quale si pronuncia favorevolmente. Esprime quindi un parere contrario anche sugli emendamenti all’articolo 4 e sugli emendamenti aggiuntivi 4.0.1 e 4.0.2.

Manifesta il favore del Governo sull’emendamento 6.12 e sugli emendamenti identici 6.1 e 6.5, mentre si riserva di valutare la riformulazione dell’emendamento 6.13, preannunciata dal relatore Dalla Chiesa. Per quanto riguarda l’eventuale integrazione del primo comma dell’articolo 583-bis, esprime il proprio favore per la formulazione proposta dal senatore Fassone con l’emendamento 6.6, per cui esprime un parere contrario sugli emendamenti 6.10 e 6.7. Esprime un parere favorevole sugli emendamenti 6.2 e 6.8 e un parere contrario sugli emendamenti 6.11, 6.14 e 6.3. Si pronuncia favorevolmente, invece, sugli emendamenti 6.9 e 6.4.

Sull’emendamento 7.1 esprime un parere contrario. Si riserva di esprimere il parere sull’emendamento 9.1 in una prossima seduta, mentre sui rimanenti emendamenti all’articolo 9 e sull’emendamento aggiuntivo 9.0.1 esprime un parere contrario.

 

Il presidente Antonino CARUSO osserva che l’emendamento 6.4, pur intervenendo su una parte del disegno di legge che non è stata modificata dalla Camera dei deputati, potrebbe ugualmente avere un esito favorevole in quanto sarebbe assorbito a seguito dell’approvazione dell’emendamento 6.9. In ogni caso, lo stesso emendamento 6.4 a suo avviso può essere ammesso, considerato che la disposizione cui si riferisce comunque è stata modificata, sia pure in una parte diversa.

Al contrario, l’emendamento aggiuntivo 9.0.1 risulta estraneo alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, per cui si riserva di dichiararne l’inammissibilità ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento.

 

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 15,25.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 414-B

 

Art. 1.

1.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, sostituire le parole da: «la presente legge» fino alla fine del comma con le seguenti: «la Repubblica tutela i diritti delle donne immigrate nel territorio nazionale, ivi compreso il diritto alla salute e all’integrità psicofisica. Tale diritto è garantito, in particolare, dalla prevenzione e dalla eliminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili».

 

Art. 2.

2.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, dopo la parola: «sostiene», inserire le seguenti: «, attraverso un apposito gruppo di lavoro».

 

Art. 3.

3.2

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Maritati, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo, Pagano

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «ferme restando le specifiche competenze regionali in materia,».

 

3.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «predispone», inserire le seguenti: «, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

 

3.3

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Maritati, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo, Pagano

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e del loro arrivo alle frontiere italiane».

 

3.4

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile» con le seguenti: «delle disposizioni della presente legge».

 

3.5

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Maritati, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo, Pagano

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle organizzazioni no profit,», inserire le seguenti: «delle organizzazioni delle donne immigrate,».

 

3.6

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) organizzare con continuità corsi di informazione per le donne vittime di mutilazioni genitali femminili e che sono in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto e ad aiutarle ad affrontare un parto naturale».

 

3.7

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Maritati, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo, Pagano

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «donne infibulate», inserire le seguenti: «o che abbiano subito mutilazioni degli organi genitali».

 

3.8

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Maritati, Stanisci, Di Girolamo, Piloni, Pagano, Bonfietti, Rotondo

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «promuovere», inserire le seguenti: «, d’intesa con le Regioni».

 

3.9

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Pagano, Bonfietti, Maritati, Stanisci, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «dell’obbligo», inserire le seguenti: «e secondarie».

 

3.10

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Maritati, Stanisci, Piloni, Pagano, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «promuovere», inserire le seguenti: «d’intesa con le Regioni».

 

3.11

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) sostenere e diffondere le prassi di integrazione socio-culturale rivelatesi maggiormente efficaci a livello territoriale.».

 

3.12

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I programmi e le campagne informative di cui al comma 1 vengono aggiornati annualmente».

 

Art. 4.

4.2

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 in particolare prevedono:

a) corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale sanitario che può venire a contatto, nelle strutture pubbliche o private, con donne mutilate o a rischio di mutilazioni genitali;

b) corsi di formazione e informazione per le vittime di mutilazioni genitali in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto e per aiutarle ad affrontare un parto naturale;

c) programmi di educazione sanitaria presso i consultori familiari, rivolti alle donne immigrate, per aiutarle a riconoscere e curare le patologie derivanti dalle mutilazioni genitali e per disincentivare l’uso di tali pratiche nei confronti delle figlie o parenti minori.».

 

4.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Informazione e formazione in ambito sanitario)».

 

4.0.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status di rifugiate)

1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.».

 

4.0.2

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status di rifugiate)

1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall’articolo 583-bis del codice penale introdotto dalla presente legge e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste dall’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40».

 

Art. 6.

6.12

Dalla Chiesa, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo e nel secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «anche con il consenso della vittima».

 

6.1

Zancan

6.5

Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» nel primo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche con il consenso della vittima».

 

6.13

Dalla Chiesa, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo comma, sopprimere il secondo periodo.

 

6.10

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Maritati, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo, Pagano

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» nel primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «genitali femminili», inserire le seguenti: «la sunna,».

 

 

6.6

Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «che cagioni una mutilazione degli stessi», con le seguenti: «che cagioni un intervento sugli stessi particolarmente invasivo».

 

6.7

Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «che cagioni una mutilazione degli stessi», con le seguenti: «che cagioni un intervento sugli stessi particolarmente lesivo».

 

6.2

Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche con il consenso della vittima».

 

6.8

Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: «, anche con il consenso della vittima» sino a: «funzioni sessuali,» con le seguenti: «provoca».

 

6.11

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Maritati, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo, Pagano

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli» con le seguenti: «effettua lesioni o manipolazioni a scopi culturali degli».

 

6.14

Dalla Chiesa, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel terzo comma, dopo le parole: «a danno di un minore», aggiungere le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro».

Conseguentemente all’articolo 9, sopprimere il comma 2.

 

6.3

Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», sopprimere il quarto comma.

 

6.9

Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, in deroga agli articoli 9 e 10, è sufficiente la sola richiesta del Ministro della giustizia».

 

6.4

Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel quarto comma, le parole: «cittadino straniero» sono sostituite, ovunque esse ricorrano, con le parole: «straniero».

 

Art. 7.

7.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Sostituire l’articolo con il seuente:

«Art. 7. - (Cooperazione allo sviluppo). – 1. Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri, in accordo con i governi locali e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, sono predisposti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi progetti tesi a prevenire e sradicare le pratiche di mutilazioni genitali femminili. Tali progetti in particolare prevedono:

a) campagne di formazione e informazione rivolte alle popolazioni locali nei Paesi in cui, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili;

b) realizzazione di centri di accoglienza per le giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero per le donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o parenti in età minore.

2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’incremento dello 0,5 per cento che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà applicato alle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

 

Art. 9.

9.1

Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «per dieci anni», con le seguenti: «sino a cinque anni».

 

9.4

Dalla Chiesa, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «per dieci anni», con le seguenti: «da tre a cinque anni».

 

9.3

Fassone

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la parola: «cinque».

 

9.5

Dalla Chiesa, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «e la comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri», con il seguente periodo: «. Della sentenza irrevocabile di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

 

9.2

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Maritati, Stanisci, Piloni, Pagano, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «da destinare ad attività dì prevenzione delle mutilazioni genitali femminili.»

 

9.0.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci, Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Osservatorio)

1. Il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un Osservatorio contro le mutilazioni genitali femminili, con la presenza di una o più persone esperte, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti, tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità.

2. L’Osservatorio effettua con continuità la raccolta dei dati relativi alle vittime di mutilazioni genitali femminili, valuta l’efficacia delle misure di prevenzione e di contrasto di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5, effettua il monitoraggio sui risultati della presente legge.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2004. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’incremento dello 0,5 per cento che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica alle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1a (Affari costituzionali)

2a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

17ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PASTORE

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

 

Si procede nell’esame degli emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente.

 

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), relatore per la Commissione giustizia, con riferimento alle questioni sollevate nel corso dell'esame riguardo al nuovo articolo 583-bis del codice penale - introdotto dall'articolo 6 dell'articolato in esame - invita a valutare se le perplessità espresse sulla norma di chiusura, di cui al secondo periodo del primo comma della citata disposizione, possano superarsi attraverso la sostituzione dell'espressione: " e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi" con le parole "e qualsiasi altra pratica analoga" o, in subordine, con le parole: "analoga per finalità o effetti".

 

Il senatore BOSCETTO (FI), relatore per la Commissione affari costituzionali, manifesta la sua preferenza per la prima proposta di riformulazione.

 

Il senatore Luigi BOBBIO (AN), riferendosi al nuovo articolo 583-bis del codice penale, si chiede se il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento consenta anche di sanzionare pratiche che realizzano un'alterazione funzionale degli organi genitali femminili senza che a rigore si possa parlare di una mutilazione; concetto che sembrerebbe presupporre un intervento cruento operato sugli organi genitali, rimanendo invece fuori dalla fattispecie le condotte che determinano la menomazione diversamente, come ad esempio attraverso l'impiego di farmaci. Andrebbe altresì chiarito, al fine di evitare incertezze applicative, cosa debba intendersi per "lesioni di lieve entità", potendo risultare utile al riguardo, al fine di evitare incertezza applicativa, un espresso riferimento al secondo comma dell'articolo 582 del codice penale.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) esprime perplessità sulle ipotesi prospettate dal relatore, che a suo avviso non sembrerebbero pienamente rispettose del principio di stretta legalità in materia penale. Auspica quindi un’ulteriore ricerca nel senso di specificare meglio la norma di chiusura, ad esempio con un riferimento agli effetti e alle finalità della condotta.

 

Il senatore Antonino CARUSO, presidente della Commissione giustizia, osserva che per una sollecita approvazione del disegno di legge sarebbe preferibile limitarsi a sopprimere le parole: "e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi", lasciando alla giurisprudenza o anche a eventuali nuovi interventi legislativi la risoluzione di questioni che potranno porsi con riferimento all'inquadramento di nuove pratiche che al momento non è possibile prevedere.

 

Il senatore FASSONE (DS-U), dopo aver evidenziato che la finalità perseguita dal nuovo articolo 583-bis è indubbiamente quella di sanzionare la più ampia gamma possibile di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, anche con riferimento a quelle pratiche oggi ignote, invita a soffermarsi ulteriormente sulla cosiddetta norma di chiusura. Ricorda, in proposito, che il codice penale conosce già norme di tal genere o comunque dalla formulazione generica, della cui legittimità non si dubita purché siano formulate in modo che le fattispecie non espressamente indicate risultino univocamente determinate.

 

Dopo brevi interventi del presidente PASTORE e del senatore BOBBIO (AN), il relatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), accogliendo i suggerimenti espressi nel corso della discussione, modifica l'emendamento 6.13 riformulandolo nell'emendamento 6.13 (testo 2).

 

Il presidente PASTORE invita a considerare l'opportunità di limitare alle norme penali le eventuali modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, per favorire l'approvazione definitiva entro tempi brevi.

 

Il senatore CIRAMI (UDC) manifesta perplessità sulla formulazione dell'articolo 583-bis del codice di procedura penale approvato dalla Camera dei deputati, con l'articolo 6 del disegno di legge, che appare contraddittoria. Infatti, mentre il primo comma colpisce con una pena da sei a dodici anni la mutilazione degli organi genitali femminili in base a un dolo solo generico, il secondo comma introduce il dolo specifico per una fattispecie meno grave e addirittura, nel secondo periodo, contempla l'attenuante per il caso di lesione di lieve entità.

 

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) ritiene che l'introduzione del dolo specifico nel secondo comma dell'articolo 583-bis del codice penale si possa spiegare se si considera che nel primo comma è stato compreso l'inciso "anche con il consenso della vittima". Inoltre, il dolo specifico sembra indispensabile per colpire la menomazione di grado inferiore poiché altrimenti sarebbe assai arduo individuare un'autonomia della fattispecie da quella delle lesioni gravi, già prevista dalla legge.

Richiama, quindi, l'attenzione del rappresentante del Governo sull'emendamento 6.14 che, a suo avviso, opportunamente esclude l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria nel caso di pratica eseguita in cambio di denaro o di altra utilità. Auspica pertanto che su di esso venga espresso un parere favorevole.

 

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Bobbio, esprime un parere favorevole sull'emendamento 6.14. Allo stesso modo si esprimono i relatori BOSCETTO (FI) e DALLA CHIESA (Mar-DL-U).

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti presentati agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché gli emendamenti aggiuntivi 4.0.1 e 4.0.2. L'emendamento 6.12 è accolto. Gli emendamenti identici 6.1 e 6.5 risultano, quindi, assorbiti.

 

Respinto l'emendamento 6.10, il 6.13 (testo 2) con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto in votazione ed è accolto. Gli emendamenti 6.6 e 6.7 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 6.13 (testo 2), mentre l'emendamento 6.2 e la prima parte dell'emendamento 6.8, fino alle parole: "anche con il consenso della vittima", sono assorbiti dall'emendamento 6.12 già accolto.

 

Il relatore BOSCETTO (FI) insiste affinché il dolo specifico sia mantenuto nel secondo comma dell'articolo 583-bis.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) osserva che la particolarità della fattispecie penale può dedursi dalla stessa rubrica dell'articolo. L'indicazione di un dolo specifico sarebbe a suo avviso di ostacolo all'attività giudiziaria, in particolare per l'accusa, che dovrebbe provare la specifica finalizzazione della pratica.

In ogni caso, riservandosi di riproporre la questione durante la discussione del disegno di legge in Assemblea, ritira l'emendamento 6.8 per la parte residua.

 

L'emendamento 6.11, posto in votazione, è respinto mentre è accolto il 6.14.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-UN) ritira l'emendamento 6.3, riservandosi di presentarlo nuovamente in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea.

 

Nella successiva votazione, è accolto l'emendamento 6.9. L'emendamento 6.4 risulta assorbito. L'emendamento 7.1 è respinto.

 

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 9.1, 9.4 e 9.3, ritenendo più opportuno mantenere l'attuale formulazione dell'articolo, che stabilisce la pena accessoria dell'interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione per chi commetta i delitti di cui all'articolo 583-bis, considerato che si tratta di fatti particolarmente odiosi e gravi.

 

Il presidente PASTORE osserva che sarebbe opportuno prevedere almeno una graduazione della pena accessoria. Infatti, l'indicazione di un termine fisso di dieci anni potrebbe essere censurata dalla Corte costituzionale, che in varie pronunce ha eccepito l'incostituzionalità di una pena non proporzionata all'entità del delitto.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-UN), il relatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e il senatore FASSONE (DS-U) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.1, 9.4 e 9.3, con la riserva, su ci convengono le Commissioni riunite, di valutare in Assemblea l'ipotesi di prevedere una pena accessoria che sia anche severa ma graduabile.

 

Previo parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.5 è posto in votazione ed è accolto, mentre sono respinti con distinte votazioni l'emendamento 9.2 e l'emendamento aggiuntivo 9.0.1.

 

Le Commissioni riunite riferiscono quindi ai relatori Boscetto e Dalla Chiesa il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati e ulteriormente emendato secondo le proposte accolte nel corso dell'esame.

 

I relatori si riservano di richiedere l'autorizzazione a riferire in forma orale all'Assemblea.

 

Prendono atto le Commissioni riunite.

 

La seduta termina alle ore 16,35.


 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 414-B

 

 

Art. 6

 

 

6.13 (testo 2)

DALLA CHIESA, relatore

Al comma 1, capoverso “Art. 583-bis”, nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: “una mutilazione degli stessi”, con le altre: “effetti dello stesso tipo”.

 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


Igiene e sanità (12a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

 

45a Seduta

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alle Commissioni 1a e 2a riunite:

 

(414-B) CONSOLO. - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo: rimessione alla sede plenaria.

 


Igiene e sanità (12a)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

216a Seduta

 

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo.

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione).

 

La relatrice BOLDI (LP) introduce l’esame ricordando l’entità del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, che, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, riguarda oltre cento milioni di donne nel mondo. In Italia, si stima che il numero di bambine – appartenenti a famiglie di immigrati - sottoposte a tali pratiche vari dai cinque ai diecimila all’anno; spesso la mutilazione non viene effettuata nel territorio nazionale, ma nei paesi di origine delle famiglie, durante più o meno brevi periodi di soggiorno. Si sofferma quindi sui rischi per la salute comportati dalle mutilazioni genitali, le quali possono dare luogo ad infezioni nonché a gravi complicanze del parto.

La relatrice ricorda quindi che la sottocommissione per i pareri, incaricata di esprimere parere sul disegno di legge in titolo, ha deliberato, nella seduta del 7 luglio scorso, la rimessione alla sede plenaria, in considerazione della rilevanza degli aspetti sanitari caratterizzanti il testo in esame. A tale proposito, esprime perplessità sulla scelta di assegnare l’esame alle Commissioni riunite 1a e 2a. Riassume, quindi, l’iter del provvedimento presso la Camera dei deputati e passa ad illustrare il testo in esame, soffermandosi in particolar modo sugli aspetti di competenza. Dopo avere accennato al contenuto degli articoli 1, 2 e 7, concernenti rispettivamente le finalità del disegno di legge, le attività di promozione e coordinamento e di programmi di cooperazione internazionale, la relatrice segnala che l'articolo 3 prevede che il Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell’interno e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, predisponga programmi finalizzati a fronteggiare il fenomeno delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Rientrano tra gli obiettivi di tali programmi: la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a sviluppare l’integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie - in special modo dei centri riconosciuti di eccellenza dall’Organizzazione Mondiale della Sanità - e con le comunità di immigrati provenienti dai paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili; l’organizzazione di corsi di preparazione al parto specificamente destinati alle donne che già abbiano subito mutilazioni genitali; la promozione del monitoraggio, presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, dei casi pregressi di mutilazioni genitali femminili conosciuti e rilevati a livello locale.

L'articolo 4 demanda al Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per le pari opportunità, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'emanazione di linee-guida rivolte alle figure professionali sanitarie e a quelle operanti con le comunità di immigrati provenienti dalle aree dove le mutilazioni genitali femminili sono praticate, volte alla realizzazione di attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte alle pratiche in questione.

L'articolo 5prevede l'istituzione di un numero verdepresso il Ministero dell'interno, destinato, oltre che a ricevere segnalazioni sull’effettuazione di pratiche di mutilazione genitale penalmente rilevanti nel territorio nazionale, a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da paesi dove tali pratiche sono effettuate.

Rileva inoltre che nell'articolo 6, opportunamente volto ad inserire nel codice penale, con l’articolo 583-bis, la nuova figura di reato denominata «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili», è specificato che sono da intendersi come talila clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione, pur essendo compresa una norma di chiusura secondo la quale il reato ricorre comunque in presenza di qualsiasi pratica che cagioni una mutilazione degli organi genitali.

Riguardo agli aspetti sanzionatori, segnala che l’articolo 8 modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel senso di comminare sanzioni agli enti nella cui struttura sono commessi i delitti di mutilazioni genitali femminili. L’articolo 9, nel quale sono previste le sanzioni accessorie in relazione ai reati di cui all’articolo 6, dispone, al comma 1, che all'esercente la professione sanitaria che commette uno dei reati in questione si applichi la pena accessoria dell’interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione.

La relatrice propone infine di esprimere parere favorevole con un’osservazione, del seguente tenore: «La 12a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che esso rappresenta (rispetto alle precedenti versioni dell'articolato) un intervento più organico e completo, ponendosi l'obiettivo non solo di contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione sessuale femminile, ma anche di prevenirle, mediante lo svolgimento di campagne di informazione rivolte agli immigrati, provenienti dai Paesi dove si effettuano tali pratiche, e la formazione del personale sanitario, esprime parere favorevole, osservando che, in ogni caso, nel nostro ordinamento non potranno mai essere ammesse neanche forme alternative (quale la punzonatura del clitoride) delle pratiche in oggetto».

 

Il presidente TOMASSINI si associa a quanto osservato dalla relatrice in merito alla rilevanza dei profili di natura sanitaria connessi al disegno di legge in titolo. Afferma inoltre di condividere il contenuto della proposta di parere testé presentata.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere presentata dalla relatrice, che chiede venga allegata alla relazione delle Commissioni riunite per l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

 

 


 

COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia e di minori

 

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDI' 6 LUGLIO 2004

7a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Mugnai, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

(omissis)

alle Commmissioni 1a e 2a riunite:

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo: esame e rinvio.


 

COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia e di minori

 

 

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004

35a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Parere alle Commissioni 1 a e 2a riunite. Esame e conclusione: parere favorevole)

 

Il relatore MUGNAI (AN) rileva preliminarmente che affrontare in modo organico e completo la delicata ed importante questione delle mutilazioni genitali femminili è un dovere primario del legislatore.

La barbarie che viene di consuetudine praticata ancora in tante parti e Paesi del mondo abbisognava di una certezza legislativa, sinora assente in Italia.

Il testo prende in esame prioritariamente la condizione femminile in generale e minorile in particolare, tenuto conto che tale orribile pratica colpisce abitualmente soggetti in età prepuberale, con il conseguente gravissimo condizionamento fisico e psicologico che ne deriva.

Fondamentale dunque - prosegue il relatore - risulta l'articolo 3 che prevede lo svolgimento di campagne informative rivolte agli immigrati dei Paesi in cui sono effettuate tali pratiche, nonché la promozione di appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo ed il monitoraggio dei casi noti e rilevanti in ambito locale.

Il punto di equilibrio tra tale azione pedagogica ed una azione necessariamente repressiva, si ha con l'introduzione della nuova figura del reato che travalica opportunamente la precedente fattispecie di lesione aggravata, sostituendola con la nuova figura incentrata sulle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

La definizione di tali nuove fattispecie criminose sgombra il campo da incertezze interpretative che non sarebbero state in alcun modo giustificabili in questionidi siffatta gravità ed importanza.

Il nuovo articolo 583-bis del codice penale introdotto nell'articolo 1 individua infatti al contempo i limiti edittali minimo e massimo di pena per il reato, in quelli già oggi previsti per la lesione personale gravissima, e cioè la reclusione da sei a dodici anni.

Tale previsione - prosegue il relatore - è indubbiamente volta ad evidenziare la gravità dei comportamenti in esame. Tale gravità è sottolineata anche da quella parte del disegno di legge che prevede la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione per l'esercente la stessa professione sanitaria che contravvenga ai divieti introdotti dall'articolo 2, introducendo poi al comma 2 una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del responsabile della struttura sanitaria in cui sia stato commesso il reato e verso chiunque riceva denaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche in oggetto.

L'istituzione di un numero verde apposito può rivelarsi di grande aiuto per risolvere situazioni di emergenza con garanzia di quell'anonimato che in determinati e specifici ambienti costituisce l'unica salvaguardia dell'incolumità del denunziante.

Si prevede una puntuale formazione del personale sanitario, destinato ad operare nell'ambito delle comunità di immigrati provenienti da Paesi esteri ed adeguate forme di cooperazione internazionale, strumento fondamentale per l'attuazione di una efficace opera di prevenzione e repressione volte a scoraggiare le pratiche di mutilazione genitale femminile ed a creare centri per l'accoglienza delle giovani che intendono sottrarsi a quelle pratiche.

Per quanto concerne la distinzione tra menomazione e mutilazione - prosegue il relatore - è stato ritenuto opportuno mantenere la norma sufficientemente aperta, prevedendo infatti l'unica fattispecie di "qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione", poiché non si potevano escludere tentativi di aggirare le disposizioni attraverso pratiche parzialmente diverse dalla mutilazione o menomazione in senso stretto.

Si tratta dunque di un organico, armonico e moderno provvedimento legislativo in linea con la complessità del problema - del quale la parte sanzionatoria è solo un aspetto ancorché importante - reso necessario nel nostro Paese in relazione alla presenza di componenti della popolazione appartenenti a quelle culture che ancora praticano l'infibulazione, affondando in antichi riti che vedono in essa il modo per condizionare in maniera definitiva la normale vita sessuale della donna sul presupposto della titolarità di un potere di dominanza sulle scelte sessuali della medesima, da considerarsi vera e propria forma di arcaica schiavitù che non può essere più in alcun modo tollerata in nessuna parte del mondo e che in Italia doveva ancora essere efficacemente combattuta.

Il relatore propone infine di esprimere sul disegno di legge in titolo un parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Si apre il dibattito.

 

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) evidenzia preliminarmente che il testo normativo approvato dalla Camera dei deputati risulta sicuramente migliore, sotto vari profili, rispetto a quello approvato in prima lettura dal Senato, anche per il contributo dei gruppi politici di opposizione durante l'iter presso la Camera. E' stata in particolare ampliata la prospettiva di fondo sottesa al disegno di legge in titolo, affiancando al profilo sanzionatorio anche quello inerente alla prevenzione del fenomeno della mutilazione.

L'articolo 1 del provvedimento in esame richiama opportunamente la dichiarazione e il programma di azioni adottati a Pechino il 15 dicembre 1995, nella quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, nell'ambito della quale fu rivolto un invito ai governi partecipanti, per la promozione di opportune iniziative finalizzate a prevenire le pratiche di infibulazione.

Queste ultime, fortemente radicate in taluni paesi del terzo mondo, sono riconducibili ad una distorta mentalità basata sul predominio maschile, ed ultimamente le pratiche mutilatorie in questione si sono diffuse anche in Italia, in talune comunità di immigrati.

In tutti i paesi occidentali, in cui il fenomeno dell'immigrazione si è sviluppato nell'ultimo periodo, il multiculturalismo e le esigenze del riconoscimento delle diversità connesse allo stesso devono necessariamente trovare un limite intangibile nel divieto di pratiche violente, lesive di diritti fondamentali dell'individuo.

La senatrice Franco formula specifica richiesta al relatore volta all'integrazione dello schema di parere favorevole, precedentemente illustrato dallo stesso, con apposite osservazioni, finalizzate a sottolineare l'opportunità dell'istituzione di un osservatorio a cui attribuire il compito di analizzare con continuità tutti i dati relativi al fenomeno della infibulazione, nonché la necessità di destinare maggiori risorse alla cooperazione internazionale con i paesi in cui tale pratica è diffusa, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure di prevenzione. Occorrerebbe inoltre sottolineare, nell'ambito del parere in questione, l'esigenza di riconoscere lo status di rifugiato alle donne adulte immigrate che sottraggano le proprie figlie a tale orribile violenza nei paesi di provenienza, nei quali, spesso, la pratica dell'infibulazione,pur essendo vietata formalmente, continua tuttavia ad essere praticatata in maniera diffusa, clandestinamente.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver evidenziato che al secondo capoverso dell'articolo 583-bis, di cui all'articolo 6, comma 1 del provvedimento in titolo l'elemento soggettivo della fattispecie criminosa ivi contemplata viene connotato quale dolo specifico, sottolinea la necessità di approfondire tale profilo, in quanto lo stesso è suscettibile di limitare eccessivamente l'ambito applicativo del reato in questione, circoscrivendolo ai soli casi in cui la lesione degli organi genitali femminili venga effettuata al fine specifico di menomare le funzioni sessuali.

 

La senatrice MAGISTRELLI (Mar-DL-U) dichiara di condividere le considerazioni testé espresse dal Presidente, evidenziando che la previsione di un dolo specifico potrebbe creare dubbi interpretativi, consentendo di eludere la disposizione normativa in questione sulla base della circostanza che spesso i fenomeni di infibulazione possono essere riconducibili, a livello teleologico, a situazioni culturali, religiose, che potrebbero in fase ermeneutica essere considerate estranee o comunque non coincidenti con la finalità di menomazione delle funzioni sessuali prevista nella norma.

L'oratrice sottolinea poi la necessità di adottare un'efficace opera di prevenzione, incentrata su una diffusa informazione rivolta in particolare alle categorie di immigrati, nelle quali il ricorso alla infibulazione affonda le proprie radici in distorte valutazioni culturali e religiose.

Le normative penalistiche inerenti ai casi di infibulazione andrebbero applicate soprattutto a quei professionisti stranieri - medici, infermieri - che speculano su tale fenomeno, risultando invece inopportuno configurare un profilo sanzionatorio aggravato per i genitori delle vittime dell'infibulazione - che nei paesi di origine non riescono a opporsi a tale distorta tradizione, profondamente radicata in tali territori - al fine di preservare l'interesse dei minori in questione a non essere sottratti all'ambiente familiare di origine.

 

Il senatore SEMERARO (AN) evidenzia che per le fattispecie concrete di mutilazione degli organi genitali, riconducibili a finalità diversa da quella attinente alla menomazione delle funzioni sessuali, risulta applicabile l'articolo 582 del codice penale inerente alle lesioni personali, nonché l'articolo 583 nei casi in cui sussistano circostanze aggravanti. Alla luce di tale considerazione appare necessario che la disposizione normativa in questione contempli un dolo specifico, in modo tale da conferire un carattere di specialità a tale fattispecie criminosa, senza il quale la stessa perderebbe la sua ratio di fondo e la propria utilità.

Riguardo alla opportunità dell'istituzione di un apposito osservatorio per i fenomeni in questione - proposto dalla senatrice Franco - l'oratore dichiara la propria contrarietà, in quanto in ambito nazionale i fenomeni di infibulazione risultano piuttosto limitati.

 

Il senatore PELLICINI (AN) evidenzia che la finalità di menomazione delle funzioni sessuali, configurata nella fattispecie criminosa in questione quale dolo specifico, potrebbe restringere eccessivamente l'ambito di applicabilità della stessa, escludendo in particolare dal novero di tale figura i casi in cui l'infibulazione sia riconducibile a finalità diverse da quella inerente alla menomazione delle funzioni sessuali, ossia a finalità religiose o culturali. Alla luce di tale constatazione, dichiara di condividere le considerazioni formulate dal Presidente nel corso del precedente intervento.

 

Il relatore MUGNAI (AN) evidenzia che qualora venisse eliminato il dolo specifico dalla fattispecie criminosa in questione, la stessa non solo perderebbe la propria specificità rispetto alle fattispecie di cui agli articoli 582 e 583 del codice penale, ma potrebbe anche ingenerare ingiustificate disparità di trattamento tra i casi di lesione agli organi genitali femminili e le ipotesi di lesione agli organi genitali maschili, attesa la maggior gravità della sanzione comminata dall'articolo 583-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del disegno di legge in titolo. La finalità di menomazione delle funzioni sessuali, infatti, è necessaria per caratterizzare la fattispecie penalistica in questione, consentendo l'attribuzione a tali eventi criminosi di un disvalore maggiore - con conseguente aggravamento del profilo sanzionatorio - proprio per il valore simbolico di tali pratiche e per la loro radicata diffusione in determinate culture religiose.

Riguardo alla proposta - prospettata dalla senatrice Franco - volta all'incremento delle risorse per la cooperazione internazionale finalizzata a prevenire tali fenomeni, rileva che tale necessità, in sé pienamente condivisibile, trova tuttavia un limite oggettivo sul piano finanziario-contabile.

Relativamente all'istituzione di un osservatorio, anch'esso proposto dalla senatrice Franco, pur dichiarando di condividere astrattamente le ragioni e le finalità sottese a tale scelta, rileva tuttavia che l'articolo 2 del disegno di legge in titolo configura apposite strutture organizzative volte ad effettuare attività di raccolta di dati e informazioni, delle quali l'osservatorio potrebbe porsi solo come una mera specificazione.

Non è infine condivisibile la proposta di attribuire lo status di rifugiato alle donne adulte che sottraggono le proprie figlie alle pratiche di infibulazione nei paesi di origine, in quanto siffatta opzione potrebbe ingenerare facili strumentalizzazioni, volte ad eludere surrettiziamente le normative inerenti all'immigrazione.

 

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole, precedentemente illustrato dal relatore MUGNAI (AN)

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 21,30. .


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

236ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo in parte non ostativo con condizione)

 

 Il relatore BOSCETTO (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sull'emendamento 4.2 per il quale propone di esprimersi in senso non ostativo a condizione che esso sia riformulato prevedendo un coinvolgimento "forte" delle Regioni, richiedendo la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per la definizioni delle attività ivi previste, in considerazione dei rilevanti aspetti di competenza regionale in materia di formazione del personale sanitario. Propone inoltre di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

 Interviene il sottosegretario GAGLIARDI che dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

 

 Ha quindi la parola il senatore STIFFONI (LP) che segnala come l'emendamento 4.0.2 preveda un allargamento a suo avviso eccessivo delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, proponendo al relatore di integrare la proposta già formulata con il parere negativo su detto emendamento.

 

 Il senatore BOSCETTO (FI), pur concordando nel merito con la valutazione negativa espressa dal senatore Stiffoni sull'emendamento 4.0.2 e dopo aver ricordato che durante l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo le Commissioni di merito hanno respinto emendamenti con i quali si proponevano norme analoghe, ricorda che il parere che la Sottocommissione è chiamata a dare all'Assemblea ha come unico parametro il riparto di competenze tra Stato e Regioni delineato dal Titolo V della Costituzione: la materia trattata dall'emendamento in questione è chiaramente di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera b) della Costituzione, che demanda allo Stato la legislazione in materia di immigrazione. Ribadisce pertanto la proposta di parere precedentemente formulata.

 

 La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

467ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

 

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo.

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l’esigenza di aggiornare al bilancio triennale vigente la decorrenza temporale delle autorizzazioni di spesa previste dal disegno di legge in esame agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, nonché quella della relativa copertura finanziaria di cui all’articolo 10, comma 1, posto che lo stanziamento indicato presente adeguata capienza ed un’apposita prenotazione. Dal punto di vista della quantificazione, premesso che il provvedimento in esame non risulta essere stato precedentemente esaminato dalla Commissione bilancio del Senato, segnala che occorre ottenere conferma della congruità della stima degli oneri ivi indicata, valutando eventualmente l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli stessi. In particolare, richiama l’attenzione sugli effetti finanziari derivanti dagli articoli 3 (che prevede campagne informative di prevenzione contro le pratiche di mutilazione), 4 (relativo alla formazione del personale sanitario) e 5 (che istituisce un numero verde di assistenza), dei quali occorre verificare la compatibilità con i limiti di spesa ivi indicati, nonché su quelli derivanti dagli articoli 2 (che stabilisce un’attività di promozione e coordinamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri) e 7 (che prevede progetti di prevenzione e assistenza all’estero nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo già esistenti con i Paesi interessati), dei quali occorre valutare la compatibilità con le rispettive clausole di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dalle proposte 2.1 e 2.100 (che prevedono un apposito gruppo di lavoro per le attività di promozione e coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), 2.101 e 7.100 (che sopprimono le rispettive clausole di invarianza finanziaria), 2.102 (che sembra ampliare i benefici a favore delle vittime delle pratiche di mutilazione), nonché 4.100, 5.102 e 10.101 (che aumentano gli oneri oltre la capienza dello stanziamento di copertura). Rileva altresì la necessità di valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalle seguenti proposte, che presentano comunque una copertura particolarmente elevata: 7.1 e 9.0.1 (per la quale occorre inoltre aggiornare la decorrenza degli oneri al bilancio triennale vigente). In relazione al parere da rendere sul testo, ritiene poi necessario valutare se possano o meno rientrare nelle rispettive autorizzazioni di spesa gli oneri derivanti dagli ulteriori interventi di cui agli emendamenti 3.101, 3.103, 3.104, 3.6, 3.9, 3.11, 3.12 e 4.2. Osserva poi la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 4.0.2 (limitatamente al comma 1), 4.0.1 e 5.0.100 (limitatamente al comma 1), che concedono lo status di rifugiate alle donne vittime delle pratiche di mutilazione, nonché delle proposte 4.0.2 e 5.0.100 (limitatamente ai rispettivi commi 2), che estendono il campo di applicazione dei benefici di protezione temporanea degli immigrati di cui alla legge n. 40 del 1998, e per i quali occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie richiamato a copertura. In relazione al parere da rendere sul testo, ritiene poi necessario valutare se possano o meno rientrare nelle rispettive autorizzazioni di spesa gli oneri derivanti dagli ulteriori interventi di cui agli emendamenti 6.111 e 10.100 (che include nella copertura finanziaria gli oneri relativi all’intero provvedimento, oltre a quelli delle norme espressamente richiamate nel testo).

 Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

 

 Il sottosegretario VENTUCCI concorda con il relatore in merito all’esigenza di adeguare la cadenza temporale degli oneri recati dal provvedimento in esame e delle relative clausole di copertura finanziaria al corrente esercizio finanziario si riserva di replicare in una successiva seduta alle richieste di chiarimento del relatore in merito ai profili di quantificazione da questi evidenziati.

 

 Il presidente AZZOLLINI, sottolineando l’esigenza di acquisire quanto più celermente possibile dal Governo gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore, tenendo conto che il provvedimento in titolo è calendarizzato per l’esame già a partire dall’odierna seduta pomeridiana dell’Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame.

 

 La Sottocommissione conviene ed il seguito dell’esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti viene quindi rinviato.

 

 


 

 

BILANCIO (5a)

 

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

468ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo.

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili i chiarimenti richiesti nella precedente seduta in ordine ai profili di quantificazione degli oneri relativi alle disposizioni del provvedimento in esame.

 

Il sottosegretario VENTUCCI, richiamando anche le dichiarazioni già rese dal rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze durante l’esame del medesimo testo presso l’altro ramo del Parlamento (in particolare sull’A.C. n. 150), conferma che gli importi indicati dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 4 e 5 risultano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalle attività indicate agli stessi articoli. Precisa altresì che le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2 e 7 recepiscono le indicazioni già fornite dallo stesso Governo nella medesima sede ed appaiono idonee ad escludere l’insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ricorda, infine, di aver già segnalato l’esigenza di aggiornare al corrente esercizio finanziario la decorrenza dei suddetti oneri e delle relative clausole di copertura finanziaria.

 

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, sulla base delle precisazioni fornite dal Governo, possa rendersi un parere non ostativo sul testo, ferma restando la necessità di riformulare comunque le disposizioni finanziarie per aggiornare la decorrenza degli oneri e della copertura al bilancio triennale vigente.

 

Il senatore MORANDO (DS-U), pur prendendo atto delle assicurazioni di congruità formulate dal sottosegretario Ventucci, esprime perplessità sulla formulazione dell’articolo 2, comma 1, in quanto il richiamo agli ordinari stanziamenti di bilancio non sembra in linea con la vigente legislazione contabile.

 

Il relatore FASOLINO (FI), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e delle precisazioni offerte dal Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui la quantificazione degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 4 e 5 risulta congrua rispetto alle attività ivi previste e le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2 e 7 sono idonee ad escludere l’insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, con le seguenti condizioni, rese ai dell’articolo 81 della Costituzione:

- che ai rispettivi commi 2 degli articoli 3, 4 e 5, la parola: «2004» sia sostituita dall’altra: «2005»;

- che al comma 1 dell’articolo 10, le parole: «a decorrere dal 2004» siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005», le parole: «2004-2006» vengano sostituite dalle altre: «2005-2007» e le parole: «per l’anno 2004» siano sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2005».".

 

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore.

 

Passando all’esame degli emendamenti, il sottosegretario VENTUCCI esprime avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore nella precedente seduta, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri non quantificati ovvero privi di adeguata copertura, ed avviso favorevole sui rimanenti emendamenti.

 

Il senatore MORANDO (DS-U), in relazione agli emendamenti che propongono interventi ulteriori o alternativi rispetto alle attività di informazione, prevenzione ed assistenza già previste nel testo del disegno di legge in esame, osserva che non sembra possibile riscontrare un palese problema di scopertura, in quanto tali interventi potrebbero comunque rientrare nelle autorizzazioni di spesa disposte dal testo, la cui quantificazione è stata testé asseverata dal Governo. Pertanto, pur confermando le proprie perplessità sui profili finanziari del provvedimento in esame, ritiene che, per coerenza, sulle suddette proposte non possa rendersi un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

Il presidente AZZOLLINI concorda con l’avviso contrario, espresso dal Governo, sugli emendamenti segnalati dal relatore, che appaiono palesemente onerosi. Per quanto riguarda invece le proposte 3.101, 3.103, 3.104, 3.6, 3.9, 3.11, 3.12, 4.2 e 6.111, propone di rendere parere contrario, senza richiamo all’articolo 81 della Costituzione, in quanto, come rilevato dal senatore Morando, ritiene anch’egli che le suddette disposizioni non possano considerarsi palesemente scoperte, stante la congruità della copertura già prevista nel testo. Esprime poi avviso favorevole sui rimanenti emendamenti esaminati, comprese le proposte 7.1 e 9.0.1 (per la quale occorre comunque riformulare la decorrenza degli oneri per aggiornarla al bilancio triennale vigente), sottolineando che, sebbene il Governo sia contrario per motivi di opportunità sulla copertura recata da tali proposte, la stessa tuttavia, secondo il costante orientamento assunto dalla Commissione bilancio in casi analoghi, è da ritenere ampiamente capiente e quindi del tutto corretta.

Infine, precisa che il parere contrario su parte delle proposte esaminate si riferisce unicamente agli aspetti di copertura finanziaria di competenza della Commissione e prescinde, pertanto, da qualsiasi valutazione sul merito delle proposte medesime, le quali appaiono anzi, dal punto di vista sociale, del tutto condivisibili e apprezzabili.

 

Il relatore FASOLINO (FI), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti del disegno di legge in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta sulla proposta 9.0.1 condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 3, delle parole: "dall'anno 2004", ovunque ricorrano, con le seguenti: "dall'anno 2005". Esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 2.1, 2.100, 2.101, 7.100, 2.102, 4.100, 5.102, 10.101, 4.0.2, 4.0.1, 5.0.100 e 10.100, parere contrario sugli emendamenti 3.101, 3.103, 3.104, 3.6, 3.9, 3.11, 3.12, 4.2 e 6.111 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.".

 

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

 

 

La seduta termina alle ore 9,40.

 

 

 


Esame in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

805a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2005

(Antimeridiana)

 

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,

indi del vice presidente SALVI

 

(omissis)

 

Discussione del disegno di legge:

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo) (Relazione orale)(ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 414-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Boscetto e Dalla Chiesa, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boscetto.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, viene oggi in discussione il disegno di legge recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", di iniziativa del senatore Consolo.

Questo disegno di legge è stato approvato dalla 2a Commissione permanente del Senato l'8 aprile 2003; è stato modificato dalla Camera dei deputati il 4 maggio 2004, previa unificazione con diverse proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cè ed altri; è stato poi trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla nostra Presidenza il 5 maggio 2004. È quindi iniziato il lavoro davanti alle Commissioni riunite 1a e 2a, che hanno lievemente modificato il testo pervenuto dalla Camera.

Bisogna invece dar conto delle importanti modifiche che il testo ha subito dopo il primo passaggio dal Senato alla Camera. Infatti, la Commissione giustizia del Senato si era limitata a modificare l'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni stabilendo quanto segue: "All'articolo 583 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente: "4-bis) una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima"; b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Nell’ipotesi di cui al secondo comma, numero 4-bis), nei confronti di chi ha commesso il fatto per motivi di lucro, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l’aggravante di cui al medesimo numero 4-bis), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante"".

La 2a Commissione del Senato aveva svolto una semplice ma efficace operazione di introduzione di un’aggravante al reato di lesioni e della impossibilità di un normale giudizio di comparazione. Si era ritenuto che questo fosse sufficiente. La Camera, invece, ha trasformato la norma del Senato aggiungendo ad essa disposizioni generali, di puro carattere penalistico, che inquadrano il fenomeno della mutilazione genitale femminile, e prevedendo una serie di interventi dello Stato in termini di campagne informative e attività di promozione e coordinamento; quindi, una serie di misure finalizzate a prevenire fatti così gravi.

Tutti sappiamo che la mutilazione clitoridea, l’escissione, l’infibulazione trovano radicamento nelle antiche tradizioni di certi Paesi; ovviamente l’aumento di residenti extracomunitari sul nostro territorio fa sì che anche nel nostro Paese queste pratiche dolorose siano presenti e in continuo aumento e pertanto si rende necessario intervenire penalmente, anche in modo pesante, per evitare che proseguano. Nel contempo, è giusto - e al riguardo condividiamo quanto ha fatto la Camera - porre in essere una serie di misure generali, volte a fare campagne di informazione e attività di promozione affinché tali pratiche, che hanno questo particolare radicamento, vengano abbandonate.

All’articolo 1 troviamo le finalità della legge, che si richiama alla Dichiarazione e al Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

L’articolo 2 tratta dell’attività di promozione del coordinamento, tra i Ministeri competenti diretta alla prevenzione, all’assistenza alle vittime e alla eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

L’articolo 3 tratta delle campagne informative in modo analitico ed infatti l’articolo è piuttosto esteso. L’articolo 4 prevede la formazione del personale sanitario e l’articolo 5 l’istituzione di un numero verde. L’articolo 6 tratta la parte penalistica di cui parlerò tra poco. L’articolo 7 si occupa dei programmi di cooperazione internazionale. L’articolo 8 concerne le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’articolo 9 riguarda le sanzioni accessorie sulle quali siamo intervenuti. L’articolo 10 ovviamente si occupa della copertura finanziaria.

Le modifiche apportate dalle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato riguardano unicamente l’articolo 6, relativo alla parte penalistica, laddove la Camera aveva stabilito che: "Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, anche con il consenso della vittima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Le Commissioni riunite hanno ritenuto di eliminare l’inciso "anche con il consenso della vittima" per non far pensare che lesioni e mutilazioni di questo genere potessero essere sottoposte o meno a consenso.

Pacificamente, la nostra normativa penale stabilisce che non c’è una disponibilità rispetto a lesioni di questo tipo e che quindi, anche nel caso in cui ci sia il consenso (e spesso il consenso c’è; si tratta di bambine, ragazzine e donne che si sottopongono a queste pratiche di carattere rituale), esso non ha valore nel nostro ordinamento giuridico.

Abbiamo voluto eliminare questo inciso perché non si potesse pensare che si tratti di beni che possono essere sottoposti ad una libera valutazione e quindi ad un consenso. È pacifico che non sono beni disponibili; quindi l’inciso "anche con il consenso della vittima" diventa ultroneo e, sotto certi profili, anche suscettibile di interpretazioni che se non in questa in altre norme potrebbero ingannare. Questo è la prima modifica che è stata apportata.

Un secondo intervento sul testo licenziato dalla Camera ha interessato l’articolo 6, laddove recitava: "Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi".

Ci siamo posti il problema dell’utilizzazione dello stesso termine una volta come concetto e un’altra volta come ribadimento del concetto. Infatti, se si adotta la formula "si intendono come pratiche di mutilazione" cui si fa seguire un’elencazione di pratiche e poi si aggiunge "e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione", a quel punto si rende la norma in qualche modo imperfetta, perché si ripete il concetto due volte senza dare, nella seconda ripetizione, una spiegazione del concetto medesimo.

Abbiamo pertanto sostituito la frase "e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi" con " e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo". In tal modo, vengono comprese tutte le possibili pratiche di questo genere che causano effetti dello stesso tipo senza creare quel momento di perplessità normativa.

Ci siamo poi soffermati sull’aumento di pena, che, sempre all’articolo 6, si prevedeva "aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore".

Il testo licenziato dalla Camera all’articolo 9, concernente le sanzioni accessorie, al comma 2 recitava: "Nei confronti di chiunque riceva denaro o altra utilità per l’esecuzione delle pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a 100.000 euro".

Abbiamo ritenuto di eliminare questa sanzione amministrativa accessoria e di inserire espressamente nel testo di legge, all’articolo 6, dopo le parole "La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche (…) sono commesse a danno di un minore" la frase "ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro". Abbiamo quindi inglobato tutto nella norma penale, anche il fine di lucro, espungendo dal nostro testo la norma che prevedeva una sanzione amministrativa accessoria.

Un’ulteriore piccola modifica che abbiamo apportato sempre all’articolo 9, in materia di sanzioni accessorie, al comma 1, consiste nell’aver sostituito la frase "si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall’esercizio della professione e la comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri" con la seguente: "si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall’esercizio della professione. Della sentenza irrevocabile di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri".

L’ultimo intervento del quale do conto è una riformulazione, effettuata soltanto per motivi tecnici, delle norme dell’articolo 6 che prevedevano la richiesta del Ministro della giustizia. Il testo della Camera che recitava: "Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, su richiesta del Ministro della giustizia, quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia" è stato sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia".

Abbiamo, inoltre, aggiunto la clausola di intervento del Ministro: "In tal caso, in deroga agli articoli 9 e 10, è sufficiente la sola richiesta del Ministro della giustizia".

Scade oggi pomeriggio il termine per la presentazione degli emendamenti per l'Aula. Il senatore Dalla Chiesa ed io ci siamo riservati di presentare un paio di emendamenti che meritano però ulteriori riflessioni, anche a seguito della lunga ed interessante discussione sviluppatasi in Commissione. Ad esempio, un approfondimento deve essere fatto riguardo all'ipotesi di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e non di lesioni. Al riguardo la Camera dei deputati, come del resto il Senato nella prima stesura, ha inserito, all’articolo 6, comma 2, una dizione specifica: "al fine di menomare le funzioni sessuali".

Qualcuno ha fatto rilevare che inserendo tale dolo specifico è più difficile arrivare alla punizione dei colpevoli perché tale condizione deve essere provata. Però, se si eliminasse la frase: "al fine di menomare le funzioni sessuali", si renderebbe il secondo comma che parla di lesioni sostanzialmente eguale alla norma che sanziona puramente e semplicemente le lesioni. Di conseguenza, finiremmo per trovarci con due norme che, in qualche modo, affermano lo stesso concetto.

Mentre, a nostro avviso, il dolo specifico ("al fine di menomare le funzioni sessuali") servirebbe a tipicizzare questo specifico reato che riguarda, appunto, le lesioni in materia di genitali femminili.

Nutriamo, infine, ancora qualche dubbio in merito all'entità delle sanzioni. Si tratta, infatti, di comportamenti estremamente gravi, ma la reclusione da sei a dodici anni prevista sia nel testo approvato dalla Camera che in quello licenziato dalle Commissioni riunite ci sembra una sanzione un po’ troppo pesante. Pertanto, anche riguardo a questo punto immaginiamo di presentare un emendamento.

Analogamente, per quanto riguarda le sanzioni accessorie di cui all'articolo 9, laddove è detto: "All'esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione." riteniamo necessario apportare una modifica in quanto, a nostro giudizio, tale pena è troppo gravosa e di difficile compatibilità costituzionale. Proporremo, pertanto, di sostituirla con la dizione: "fino a dieci anni" oppure "da tre a dieci anni".

Questi, signor Presidente, sono gli aspetti del provvedimento che ancora meritano degli approfondimenti e che risolveremo prima del termine della scadenza degli emendamenti fissato per le ore 19 di questo pomeriggio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Dalla Chiesa.

DALLA CHIESA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Boscetto ha già illustrato compiutamente il percorso di questo disegno di legge e le modifiche intervenute, così come gli approfondimenti effettuati durante la seconda lettura in sede di Commissioni riunite.

Credo debba essere sottolineato lo sforzo compiuto alla Camera di trasferire il disegno di legge approvato al Senato nel contesto più ampio riguardante il tema dei diritti delle donne, come è stato poc'anzi ricordato.

Abbiamo davanti un provvedimento di respiro obiettivamente più ampio che ha cercato di introdurre, soprattutto all’articolo 1, un inquadramento storico del problema, con riferimento alla Conferenza di Pechino e, all’articolo 7, una collocazione delle disposizioni di questa legge nei programmi di cooperazione, volti a promuovere i diritti delle donne; esso dà, appunto, un quadro di analisi e di promozione dell’intervento legislativo più ampio di quanto fosse scritto ed esplicitato nel provvedimento uscito dal Senato.

A mio parere, è importante sottolineare anche come la legge si preoccupi di coinvolgere non soltanto le strutture sanitarie, ma anche le comunità di immigrati nello sviluppo di diritti che diventano intangibili nel nostro Paese attraverso questo provvedimento, con particolare attenzione a tutte le professioni che operano a contatto con le comunità degli immigrati.

L’attività di sensibilizzazione e di informazione prevista è un’attività non rivolta soltanto al nostro sistema sanitario, ma ad interlocutori precisi, ai quali si chiede di svolgere un'importante azione di mediazione culturale nei confronti delle comunità delle etnie di riferimento nel nostro Paese.

Quanto agli interventi già ricordati, anch’io credo che aver escluso la formulazione "anche con il consenso della vittima" introduca un elemento di principio importante, che liquida qualsiasi dubbio interpretativo futuro. Non può essere negoziato il diritto all'integrità sessuale da parte della donna. Non esiste la possibilità di riandare, come per altri diritti che riguardano l’incolumità fisica, al consenso della vittima che possa essere - perché questo è il problema - esplicito o tacito, perché questo davvero diventerebbe il grande problema che potrebbe neutralizzare l’efficacia della legge: il riferirsi, cioè, ad un tacito consenso della vittima che tanto più potrebbe essere di difficile individuazione o confutazione nel momento in cui queste pratiche avvenissero in famiglia.

I problemi sollevati poco fa dal collega Boscetto non sono secondari. Abbiamo svolto una discussione, anche in prima lettura, sulla punibilità dei parenti della donna o della bambina che fossero soggette a pratiche di mutilazione degli organi genitali. Indubbiamente, vi è il problema della responsabilità del parente, della madre, che potrebbero essere puniti con una pena che allo stato è molto alta (da sei a dodici anni). Ritengo importante mantenere una pena elevata, ma lo è altrettanto non escludere la punibilità dei familiari nel momento in cui, giustamente, imponiamo leggi di uno Stato laico, rispettoso dei diritti dei cittadini.

Tuttavia, credo si debba poter graduare maggiormente la pena, proprio in relazione ai contesti ed alle persone intervenute, proprio in considerazione della specificità degli ambienti, dei contesti in cui questo reato può essere compiuto. Il nostro Stato deve farsi, comunque, carico sia della difesa della integrità della bambina o della donna che appartiene ad etnie in cui si praticano queste mutilazioni, sia della forza millenaria di certe abitudini che non possono essere sradicate di punto in bianco con una legge, per quanto giusta.

Tale è il nodo da affrontare dal punto di vista del diritto e sociale. Sono state introdotte misure di semplificazione già ricordate, come il trasferimento del comma 2 dell’articolo 9 (che riguarda l’innalzamento della pena, introdotto dal Senato nel corso della seconda lettura, per chi compie questa attività a fini di lucro) all’articolo 6.

Per il resto, le valutazioni svolte dal senatore Boscetto sono da me condivise. Per le ragioni esposte, sarà utile tener conto del dibattito svoltosi, comunque, nelle Commissioni riunite ai fini della presentazione di emendamenti, allo scopo di fine di migliorare in modo conclusivo il testo della legge, dandogli l’efficacia tecnica e la compiutezza teorica necessari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

807a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

(Antimeridiana)

 

Presidenza del vice presidente DINI

 

(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo) (Relazione orale)(ore 11,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 414-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 maggio i relatori hanno svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, siamo alla terza lettura e quindi molte considerazioni di fondo e di sfondo sono già state svolte e possiamo darle per acquisite.

La drammaticità e la crudeltà di queste pratiche, la loro diffusione, il loro imporsi prepotentemente alla nostra sensibilità, anche per il fatto che le vittime bambine sono tra di noi e sono numerose, la dialettica mai risolta tra il rispetto di culture diverse e il rifiuto di considerare cultura quella che vìola barbaramente il corpo della donna: tutto questo è acquisito, ma un paio di riflessioni possono ancora essere utili.

La prima è un interrogativo di fondo: questo disegno di legge serve a noi o serve a loro? Serve a contrastare efficacemente il fenomeno o a dimostrare la superiorità della comunità di accoglienza rispetto alla comunità straniera?

Con la prima stesura che venne al nostro esame parecchi mesi fa, l’interrogativo era molto fondato, perché quella stesura praticamente consisteva nella semplice previsione di un grave intervento sanzionatorio a livello di codice penale e sappiamo che i problemi sociali raramente si risolvono attraverso il solo strumento penale, anche se questo spesso è necessario insieme ad altri.

Nella prima lettura, appunto, l’intervento normativo consisteva unicamente nell’introduzione di una nuova fattispecie penale con sanzione elevatissima e c’era un rischio: il rischio di varare una norma esclusivamente declamatoria.

Infatti, in Italia, a quanto consta, al momento esiste una sola sentenza in materia, pronunciata dal tribunale di Milano a suo tempo, che ha superato i vari gradi di impugnazione e che utilizzò, evidentemente, una norma del codice penale già esistente, ossia quella che punisce le lesioni. Fu irrogata la sanzione di due anni di reclusione e, fatto importante, la notitia criminis veniva non dalla comunità straniera, ma da una moglie italiana che aveva sposato un cittadino extracomunitario e aveva scoperto che il padre aveva portato la bambina in territorio straniero e le aveva fatto praticare queste orribili mutilazioni.

Questo significa, appunto, che il nostro ordinamento già disponeva, e tuttora dispone, di strumenti all’occorrenza utili per contrastare il fenomeno, ma essi non sono utilizzati, e non lo sono proprio per l’estrema difficoltà dell’emersione delle notizie di reato. Quindi, l’intervento in chiave strettamente penale e ulteriormente aggravatoria avrebbe provocato, da solo, una probabile ulteriore clandestinizzazione di queste pratiche e addirittura anche un loro allontanamento da circuiti ospedalieri che, in qualche modo, garantissero almeno un minimo di igiene e una lesività minore.

Ecco perché dicevo che l’intervento penale di per sé non è sufficiente. Disciplinare questo fenomeno come reato, e come reato molto grave, ha una sua utilità presso la comunità di accoglienza, ma ne ha assai poca presso la comunità straniera dove questa pratica, purtroppo, continua a non essere percepita come un male e addirittura produce la emarginazione di chi la rifiuta, di chi si sottrae e di chi viene sottratto.

Dunque, era ed è necessaria un’opera di sensibilizzazione delle comunità che ancora praticano queste mutilazioni, per cui non si interviene autoritariamente o almeno si interviene con mano leggera sui loro costumi e sulle loro tradizioni. Ed è quello che, in effetti, la Camera ha fatto, nel passaggio del provvedimento all’altro ramo del Parlamento.

Talora siamo critici con i colleghi della Camera; in questo caso dobbiamo invece dire che l’intervento di completamento e di affiancamento alla misura penale di tutta un’altra serie di misure di carattere, in lato senso, sociale ha sicuramente migliorato il testo e reso più efficace l'intervento. Infatti, in questo modo, il potenziale simbolico del diritto penale può essere adeguatamente sfruttato, affermando che il diritto all’integrità e il rifiuto della violenza sono propulsori verso una modifica, a lungo termine, anche dei costumi.

È interessante notare che in molti Paesi europei non esiste una legislazione speciale, anzi direi che, a mia conoscenza, solo in due Stati esiste un'incriminazione specifica di questo tipo di condotte, e sono la Gran Bretagna e la Svezia, dove, a quanto ho letto, però il fatto non è perseguito.

Quindi, la situazione anomala è la seguente: dove esiste una figura autonoma di reato non la si persegue, dove non esiste, come nel nostro Paese, non la si punisce, di fatto facendo confluire le sanzioni in uno dei tanti benefici di natura penitenziaria che evitano la carcerizzazione effettiva dell'autore.

In conclusione su questo aspetto, il testo, quale oggi si è implementato di tutta una serie di misure collaterali, è decisamente preferibile al precedente e come tale merita il nostro consenso.

Svolgo ora una seconda considerazione a chiarimento che riguarda, anche in questo caso, l'approvazione di un intervento che la Commissione ha fatto. Se mi ci soffermo brevemente, non è tanto per convalidare il nostro puntiglio nel ripristinare il testo che il Senato aveva licenziato e che la Camera ha modificato, ma proprio per rendere chiaro all'altro ramo del Parlamento che il nostro non è un puntiglio nel ripristinare il precedente testo, ma un'esigenza concreta di varare un testo concretamente efficace nelle aule dei tribunali. Intendo far riferimento al consenso della vittima.

La Camera, innovando sul testo del Senato in prima lettura, ha sinteticamente scritto che è punito colui che cagiona una mutilazione di quel tipo, "anche con il consenso della vittima". Noi siamo stati, credo unitariamente, concordi nel ritenere che questa aggiunta fosse un errore perché la norma che ci accingiamo a varare si inserisce nel codice penale, attraverso l'articolo 583-bis, e quindi, ancor più di altre norme stravaganti, deve essere coerente con l'intera sistematica del codice penale medesimo che, all'articolo 50, afferma che "Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne".

Dunque, l'avverbio "validamente" introduce un doppio ordine di considerazioni e valutazioni. Occorre affermare che colui che presta il consenso è il titolare del bene, ma anche che quel bene è disponibile affinché il consenso sia prestato validamente. Ciò sposta l'interrogativo a quando il bene è disponibile.

A questa domanda risponde l'articolo 5 del codice civile, secondo cui sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una menomazione permanente ovvero quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Non vi è dubbio che in questo caso le mutilazioni integrano ampiamente e pacificamente sia l'uno che l'altro dei requisiti che il codice civile considera. Quindi, questo consenso non è validamente prestato. Il bene è indisponibile, sia sotto il profilo della menomazione, sia sotto quello del buon costume.

Si risponde sostenendo che, anche ammesso fosse vero quanto ho appena detto, ribadirlo non guasta. È un'espressione semplificatrice del tipo "quod abundat non vitiat". Io invece ritengo che, in questo caso, guasti e produca delle probabili disfunzioni nel momento dell'applicazione della norma perché in questo modo si afferma espressamente che il bene è disponibile - mi riferisco all'integrità fisica del corpo della donna - e ciò non è, tant’è vero che, quando si affacciò un analogo problema a proposito della tratta delle persone, da noi risolto con la legge 11 agosto 2003, n. 228, anche lì in un primo momento si introdusse nella normativa la considerazione secondo cui il reato sussisteva nonostante il consenso della vittima, vale a dire la persona fatta oggetto della tratta, ma a seguito di accurata riflessione questo emendamento fu ritirato e il testo fu varato al netto di ogni riferimento al consenso.

In questo caso la situazione è ancora più evidente e ancora più difficile e delicata perché, ove ritenessimo che il consenso viene in considerazione davanti al giudice, allora l'indagine si sposterebbe inevitabilmente sull'espressione di questo consenso. Chi lo esprime, se si tratta, come quasi sempre avviene, di una persona minore? Evidentemente non la bambina minore che, come tale, non è legittimata a formare un valido consenso; dunque, è il genitore che, nella maggior parte dei casi, è l'autore della lesione, dell'illecito.

Arriveremmo, pertanto, al paradosso che colui che commette il reato è titolare del bene in merito al quale può prestare il consenso alla commissione del reato medesimo. Cosa evidentemente inaccettabile, ma ulteriormente foriera di complicazioni e di probabili disfunzioni della normativa qualora l'indagine si sposti sulla materia extrapenale che sarebbe oggetto di questo consenso. Ciò in quanto il genitore, titolare per legge del consenso che la minore non può prestare, potrebbe ben sostenere che secondo la propria cultura e tradizione la condotta in questione è legittima ed il bene disponibile. Si tratterebbe, quindi, di un errore sulla legge extrapenale che, ai sensi dell'articolo 47 del codice penale, potrebbe portare ad una dichiarazione di non punibilità.

Ecco perché, con apparente puntiglio, ma in realtà con unità di intenti nel cercare di varare una norma che possa essere efficace, ritengo importante sottolineare, a chiarimento, l'intervento ripristinatorio del testo del Senato che mi auguro possa non incontrare resistenza nell'altro ramo del Parlamento.

Prescindendo, dunque, da tali considerazioni, il testo al nostro esame è complessivamente plausibile ed accettabile e pertanto esprimiamo il nostro consenso.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bianconi. Ne ha facoltà.

BIANCONI (FI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, l'argomento di oggi riguarda una crudele violazione dei diritti dell'uomo. Parliamo, infatti, di una pratica che fa inorridire: l'infibulazione, la mutilazione genitale femminile. Una barbarie che ha rappresentato nei secoli la porta di ingresso nella vita e nella società, il bene assoluto della bambina, non vedendo né il dramma né il pericolo che essa comporta.

Questo fenomeno, pur da sempre esistente, si è posto all'attenzione dell'opinione pubblica, in particolare dei Paesi occidentali, in tempi relativamente recenti. Infatti, la presenza di consistenti comunità di immigrati, in particolare provenienti dall'Africa dove la tradizione di questa mutilazione è più radicata, l'ha resa nota in tutta la sua drammaticità.

Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, circa 135 milioni di donne hanno finora subito mutilazioni genitali, pur di diversa gravità, a cui si aggiungono almeno 2 milioni di donne ogni anno. È noto che tali pratiche si svolgono spesso in condizioni igieniche precarie e con strumenti di fortuna, mettendo a serio rischio anche la vita.

Per noi queste mutilazioni sono riprovevoli, barbare ed offensive oltre che dell'integrità fisica anche dell'identità morale della persona e per questo perseguibili in termini di legge. Purtroppo in altri Paesi tali mostruosità costituiscono veri e propri doveri sociali cui giovani donne e bambine non possono sottrarsi se non rischiando l'emarginazione dalla comunità di appartenenza, anche se - e questo fa ben sperare - giungono a noi esperienze di ragazze pronte a lasciare le proprie case per proteggersi dal pericolo di essere mutilate, evidenziando che tale pratica non appartiene più, o appartiene molto meno, alla cultura delle nuove generazioni.

Sarebbe per questo molto importante valutare l'opportunità di organizzare, mediante opportuni programmi concordati con organismi internazionali e soggetti locali competenti, siti protetti di accoglienza nei Paesi di origine per persone temporaneamente sfollate che decidono di sottrarsi a questa crudeltà.

È un dramma, quello delle mutilazioni genitali, con il quale anche l'Italia deve fare i conti. L'aumentata presenza di cittadini extracomunitari nel nostro Paese fa registrare l'aumento di questa pratica feroce. Di qui la necessità di combatterla con fermezza e decisione, intervenendo anche penalmente in modo pesante perché ciò non accada.

È per questi motivi che il provvedimento al nostro esame riveste grande importanza in quanto detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile, descrivendole quale violazione dei diritti fondamentali dell'integrità della persona e della salute delle donne e delle bambine.

La ratio è quella di evitare che tali pratiche abbiano luogo (concetto di prevenzione); impedire a quelle in atto di essere portate a compimento (concetto di contrasto); punire gli autori di quelle già attuate (concetto di repressione). Per questo, tutto ciò che può aiutare a prevenire, sostenere le vittime, monitorando con molta attenzione il fenomeno per contrastare maggiormente tali pratiche, ci trova pienamente favorevoli. Siamo dunque molto favorevoli alla predisposizione di campagne informative, coinvolgendo oltre alle strutture sanitarie le associazioni di volontariato e non profit; i professionisti che operano con le comunità degli immigrati, ma soprattutto con tutte le comunità di immigrati e, in particolare, con le mamme.

Credo, infatti, che l’informazione e la conoscenza possano essere le carte vincenti per lo sviluppo di una nuova concezione dei diritti umani. Conoscenza ed informazioni sono in grado di favorire una cultura capace di aprire una nuova stagione dei diritti, volta a reprimere questa violenza e questa crudeltà su donne e bambine.

La presente legge guarda in faccia la realtà - una realtà offensiva, praticata anche nel nostro Paese - e permette di reagire, affinché non si vìolino mai più i diritti umani delle donne e delle bambine. (Applausi dei senatori Boldi e Boscetto).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldi. Ne ha facoltà.

BOLDI (LP). Signor Presidente, intervengo sull’argomento intanto per l’importanza che riveste per tutto il mondo femminile e poi perché anch’io avevo presentato un disegno di legge in materia ad inizio legislatura, abbinato ad altro in Commissione giustizia, da cui è uscito un testo di legge, d’iniziativa del senatore Consolo, che non aveva per nulla tenuto conto delle proposte contenute nel mio, ma che, con soddisfazione, ritrovo riproposte nel testo pervenutoci dalla Camera e contenute nel testo licenziato dalle Commissioni riunite.

Considero l’argomento importante per tutto il mondo femminile, non solo quello italiano, perché le mutilazioni genitali femminili colpiscono un numero incredibile di bambine e di donne. Si calcolano tra i 100 ed i 132 milioni le ragazze e le donne nel mondo ad aver subìto questo tipo di mutilazioni; ogni anno, altri due milioni circa di ragazze vengono sottoposte a queste pratiche, spesso assimilate - è bene dirlo - nell’immaginario popolare a credenze religiose e soltanto all’Islam. Così non è: sono pratiche da attribuire a tradizioni tribali insite in alcune popolazioni presenti in aree geografiche ricomprese nei territori dell’Egitto, del Mali, del Sudan, dell’Etiopia, cioè le regioni africane dove maggiormente sono praticate.

Perché anche l’Italia deve muoversi? Perché nell’ambito dei Paesi occidentali, è l’Italia il Paese nel quale queste pratiche sono maggiormente diffuse. Questo deve, secondo me, preoccuparci; d’altronde, credo sia stata questa la spinta forte alla base della presentazione dei disegni di legge sull’argomento, per giungere ora all’auspicata - mi auguro - condivisione di un testo di legge che vedrà presto la luce.

Ritengo questa una pratica davvero odiosa, perché sancisce, in modo inequivocabile, la volontà di annullare, non solo dal punto di vista fisico, con grave danno della salute, ma anche psicologico, la dignità delle donne e delle bambine.

Si tratta di un'altra questione che vede penalizzato maggiormente l'universo femminile nel mondo rispetto a quello maschile, una delle tante che fanno dire, ad esempio, che quanto si parla di diritti dei bambini non si deve mai dimenticare di mettere, a fianco dei diritti dei bambini, i diritti delle bambine, perché sono cose diverse, come vedremo anche oggi parlando di questo tema.

Credo, allora, che debba partire proprio da chi ha superato nei secoli questo concetto di disparità, soprattutto di disparità della dignità, tra uomo e donna, tra genere maschile e genere femminile, lo stimolo a far sì che non solo, come era previsto inizialmente nell'impianto del disegno di legge, sia riconosciuto il nuovo reato di mutilazioni genitali femminili, ma anche che, al di là del puro riconoscimento del reato, si arrivi a pensare che è assolutamente necessario adoperarsi per convincere quelle madri che così non fanno il bene delle loro bambine.

Certo, questo è molto difficile, perché quelle donne vengono da società in cui, se le bambine non sono sottoposte a quel tipo di pratica, sono emarginate e difficilmente troveranno marito o avranno un posto nella microsocietà in cui vivono.

Ritengo, pertanto, fondamentali tutte le misure introdotte dal disegno di legge, che mirano non soltanto al contrasto e alla repressione, ma anche alla prevenzione di tali mutilazioni, attraverso progetti di formazione e informazione per le donne provenienti da aree del mondo in cui tali pratiche sono ritenute assolutamente normali. Se non faremo questo, l'efficacia di qualunque mezzo di contrasto non sarà mai reale, né riuscirà mai ad incidere come deve.

È pertanto opportuna la previsione di un'informativa non appena queste donne arrivano nel nostro Paese relativamente al fatto che da noi tali pratiche sono vietate, ma anche sul perché sono vietate, sulla possibilità di scambi culturali con loro mediatori culturali formati a tal fine, con medici formati allo scopo di aiutarle a liberarsi di retaggi culturali che nella nostra società sono assolutamente intollerabili.

È condivisibile, inoltre, che, oltre ai medici, siano coinvolti anche gli insegnanti. Infatti, se è vero che queste bambine frequenteranno le nostre scuole e i loro genitori entreranno con queste in contatto, è bene che anche dalle scuole arrivi questo input.

È, poi, moderna l'idea di un numero verde, cui credo si debba ricorrere non tanto sotto forma di delazione di un'infrazione alla legge, quanto perché spesso queste persone, queste madri che magari avrebbero voglia di ribellarsi a tale destino hanno difficoltà a trovare chi le aiuti, chi in qualche modo le spalleggi all'interno della loro comunità. È bene, pertanto, che sappiano a quali centri possono rivolgersi.

Ugualmente, è bene che sappiano cosa fare le donne che, purtroppo, arrivano qui da noi già infibulate (conosciamo i rischi terribili, in caso di gravidanza, ma anche, nell'età adulta, di infezioni e quant'altro che corrono le donne infibulate), a quali centri rivolgersi per cercare di porre riparo al danno subìto.

Poco fa il senatore Fassone faceva un’affermazione molto probabilmente giusta dal punto di vista di un uomo di legge, cioè che sarà molto difficile far rispettare la disposizione secondo cui viene punito anche chi commette il fatto al di fuori del territorio nazionale. Era, però, impensabile che non vi fosse nel testo di legge questa norma, perché, anche se sarà difficile farla rispettare, marca comunque la indubbia volontà di specificare che l’Italia non tollererà, e non tollera, violazioni in questo ambito.

È buona anche l’idea dei centri antiviolenza che ha citato prima la senatrice Bianconi, perché queste donne possano trovare aiuto se vogliono ribellarsi a tali pratiche.

Il Gruppo Lega Nord esprimerà un sì assolutamente convinto a questo disegno di legge, che ritengo un provvedimenti di civiltà e di speranza. Purtroppo, con l’immigrazione che registriamo e che comunque sta crescendo (naturalmente spero sempre si tratti di immigrazione perfettamente controllata), ci troveremo nuovamente e spesso di fronte a quelle che per loro sono tradizioni, ma per noi sono violazioni intollerabili dei diritti umani.

Temo, pertanto, che dovremo sempre di più esercitare azioni di questo tipo, nella speranza, anzi nella certezza, che tutto ciò serva a migliorare la condizione delle donne e delle bambine in tutto il mondo. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, l’approvazione di leggi antimutilazione è uno degli aspetti più controversi dal punto di vista dei movimenti che si battono nel mondo per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili e da parte dei Paesi che perseguono tale reato.

E, non a caso, le strategie adottate dai Paesi europei in materia sono molto diverse. Solo Gran Bretagna e Svezia (come ricordava questa mattina il senatore Fassone), ma mi pare anche la Norvegia, contemplano un reato specifico di mutilazione dei genitali femminili. Negli altri Paesi europei esse invece possono integrare fattispecie di reato diverse, come lesioni gravi e gravissime, il tentato omicidio e l'omicidio, quando alle mutilazioni consegue la morte.

Sul piano della legislazione si confrontano dunque due posizioni: quella che non ritiene di dover fare ricorso a una figura autonoma di reato e fa ricadere le mutilazioni genitali dentro altre fattispecie di reato e quella che sottolinea la necessità della previsione di una figura autonoma di reato.

A nostro parere, prima di legiferare in questa materia, sarebbe stato di gran lunga più opportuno interrogarsi sull’opportunità dell’impiego del diritto penale in questa specifica materia. Una volta infatti classificato il problema come reato, la risposta penale diventa quella più logicamente adeguata.

Si è scelto di perseguire penalmente il reato, quello che dobbiamo evitare è di criminalizzarlo, di ridurlo a reato comune, sulla base di una concezione tutta occidentale del diritto, evitando di creare un "reato etnico" che avrebbe l'unico scopo di colpire i modelli culturali e le persone che provengono dai Paesi dove le mutilazioni (e ciò è sicuramente aberrante) sono un vero e proprio dovere sociale, il cui mancato adempimento, come veniva ricordato, condanna la minore all'esclusione sociale.

A riprova della peculiarità della questione che stiamo affrontando, è interessante vedere come negli altri Paesi (che riconoscano o meno questa fattispecie di reato) l'applicazione delle norme sia una questione tutt'altro che scontata.

Francia e Gran Bretagna, ad esempio, pur dichiarando illegali le mutilazioni, nel codice penale la prima e con legge specifica la seconda, hanno adottato strategie molto differenziate nell'applicazione di tali norme.

Recenti studi sull’argomento ci dicono che l’approccio inglese denota una certa sensibilità culturale scegliendo di collaborare con le comunità degli immigrati, rifiutando cioè di perseguire i contravventori.

La Francia, al contrario, ha adottato un approccio più forte, facendo ricorso più spesso alla legge per punire medici o genitori che hanno provocato le lesioni.

Bisogna sottolineare che molto spesso i genitori vengono condannati con la condizionale o a svolgere lavori socialmente utili per la comunità, ciò a dimostrare che i giudici sanno decidere in presenza di un certo contesto generale: perseguire il reato ma non punire sembrerebbe essere la scelta seguita dalla Francia.

Alcuni Paesi africani dove la mutilazione è molto diffusa la vietano esplicitamente, ma ciò non impedisce che essa sia ancora ampiamente praticata, a dimostrazione del fatto che il diritto consuetudinario è ben più cogente e vincolante della norma ufficiale.

È dunque evidente che siamo di fronte ad un conflitto normativo di non facile soluzione. Noi non siamo convinti dell’efficacia dell’azione penale in questa materia e siamo ancor più convinti che le misure repressive non possano da sole contrastare il fenomeno. Ed è anche per questo che le deputate di Rifondazione comunista e degli altri Gruppi del centro-sinistra alla Camera hanno fortemente richiesto che il testo non fosse esaminato solo dalla Commissione di giustizia, secondo l’impianto esclusivamente penalistico del testo approvato in prima lettura al Senato, e ottenuto che la materia fosse discussa congiuntamente alla Commissione affari sociali e che fossero inserite misure mirate soprattutto alla prevenzione, al sostegno e all’integrazione culturale delle donne e delle comunità migranti coinvolte nel problema.

Siamo dunque contrari ad introdurre questa fattispecie di reato perché, a nostro avviso, sono sufficienti gli articoli dei nostri codici penale e civile, nonché l’articolo 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute, per perseguire coloro che praticano l’infibulazione sul territorio italiano. Ciò nonostante, non abbiamo rinunciato al tentativo di proporre delle modifiche al testo che, così come è ancora formulato, non ci trova totalmente concordi.

Non voglio dilungarmi nel merito del numero verde finalizzato alla delazione contenuto nell’articolo 5. In uno Stato di diritto, chiunque venga a conoscenza di un reato può presentare regolare denuncia; favorire la delazione a norma di legge non ci pare molto edificante, anzi, è proprio sbagliato.

Ci sono però almeno altre due questioni per noi irrinunciabili: l’aumento della pena da 6 a 12 anni prevista dall’articolo 6 per chi cagiona le mutilazioni e il riconoscimento dello status di rifugiate per le donne che intendano sottrarsi o sottrarre le figlie al rischio di mutilazione.

Noi riteniamo che si debba diversificare la pena tra chi esegue materialmente le mutilazioni in Italia e chi esercita la patria potestà. Come Rifondazione Comunista abbiamo chiesto, già alla Camera, pene molto elevate nel primo caso, mentre chiediamo la pena massima di 3 anni per chi esercita la patria potestà, per presupporre la sospensione condizionale della pena e per poter usufruire degli arresti domiciliari.

Noi dobbiamo ottenere che le sanzioni non causino ulteriori sofferenze e lo scenario di bambine infibulate con genitori in carcere non è certo auspicabile. D’altra parte, i genitori che effettuano le mutilazioni sulle figlie agiscono pensando di fare loro del bene: le ragazze non mutilate sono escluse dalle comunità di appartenenza, non sono considerate donne, non trovano marito. Ripeto: è aberrante, ma è il dato obiettivo con cui confrontarci.

Per quanto, infatti, noi possiamo trovare queste pratiche appunto inaccettabili, ciò non di meno esse costituiscono un tratto distintivo di queste culture e non sarà certo la definizione di una norma che crea una figura autonoma di reato che potrà eliminare tale pratica. Il rischio è che questa divenga solo una legge manifesto, priva cioè di efficacia se non ci sarà una reale disponibilità delle donne e delle comunità interessate a mettere in discussione e abolire queste pratiche.

Allora il percorso è quello della prevenzione, dell’informazione, del confronto e dell’ascolto, con la chiara consapevolezza che l’Occidente, d’altra parte, non ha nulla da insegnare in materia di violenza sui corpi delle donne e degli uomini.

Il senatore Dalla Chiesa ha proposto un emendamento che va nella direzione da noi auspicata e mi pare che stia crescendo da più parti una consapevolezza maggiore al riguardo.

Quanto alla richiesta relativa al diritto allo status di rifugiate, vogliamo ricordare che le donne dei Paesi in cui vengono praticate per tradizione le mutilazioni genitali femminili hanno rivolto un appello ai Governi e ai Parlamenti di tutti i Paesi. Tale richiesta è pervenuta anche dalle rappresentanti delle comunità di donne straniere in Italia, che sono state ascoltate nelle audizioni alla Camera.

Esse chiedono di considerare la possibilità di concedere permessi di soggiorno e protezione alle vittime di queste pratiche e di riconoscere il diritto di asilo a donne, adolescenti e bambine che rischiano di subire la mutilazione genitale.

La Convenzione dell'ONU del 1951 definisce rifugiato una persona che abbia fondati timori di essere perseguitata a causa di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica. Si tratta di motivazioni tutte sacrosante per cui una persona possa avere fondati timori di essere perseguitata. Tuttavia, tra queste non vediamo comparire il sesso o il genere.

Credo che, invece, sarebbe una presa d'atto necessaria, soprattutto dopo la Conferenza mondiale delle donne di Pechino (di cui quest’anno ricorre il decennale), oltre che un avanzamento della civiltà internazionale, considerare tra le cause di ottenimento dello status di rifugiato anche il sesso o il genere. Sappiamo tutti che il semplice fatto di appartenere al sesso e al genere femminile può essere causa di discriminazione e di persecuzioni, più o meno gravi a seconda dei Paesi.

La Commissione bilancio della Camera ha ritenuto di dover sopprimere l'articolo 5 del testo della Camera, che proponeva appunto il riconoscimento dello status di rifugiata politica. Un parere negativo solo apparentemente tecnico: nell'esprimere il parere contrario, la Commissione bilancio non ha fornito un'indicazione, di tipo tecnico, dei costi che l'applicazione dell'articolo 5 avrebbe determinato, perché non poteva farlo.

Infatti, sulla base della formulazione letterale dell'articolo in questione, non si conosce la consistenza numerica della platea delle interessate: tale numero potrebbe anche essere estremamente ridotto, considerato che esiste un solo Paese al mondo che espressamente consente le mutilazioni genitali femminili (anche se, come ha testé ricordato la collega Boldi, negli oltre diciotto Paesi in cui queste vengono tradizionalmente praticate, nonostante siano vietate, sono 130 milioni le donne che le hanno subite).

Allora, la platea va da 130 milioni di donne a zero, a seconda di come la intendiamo; quindi, la quantificazione del costo è assolutamente opinabile e non risolvibile in sede tecnica, ma solo in sede politica.

La non approvazione di questo emendamento costituisce per noi un atto politico molto grave e disvela il reale significato di questo testo-manifesto: alla sacrosanta condanna di tale pratica non seguono atti concreti per aiutare materialmente queste donne e ciò è evidente anche dagli scarsi stanziamenti previsti per il finanziamento degli obiettivi di informazione e prevenzione contenuti nel testo.

Preannuncio, pertanto, anche grazie a qualche miglioramento che si profila, almeno dal punto di vista della condanna penale (se, ovviamente, sarà confermato), di ridurre la portata di critica forte che avevamo avanzato in precedenza, affermando comunque la contrarietà sugli aspetti che abbiamo richiamato con un voto di astensione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, ho il piacere di ringraziare i senatori intervenuti per quanto hanno affermato, per la loro competenza e per gli ulteriori stimoli che hanno dato a noi che abbiamo lavorato in Commissione, ed in particolare a me e al senatore Dalla Chiesa, che siamo i relatori del provvedimento.

Rispondendo innanzitutto al senatore Malabarba, vorrei dirgli quanto segue. Sappiamo tutti che la risposta penale non è esaustiva rispetto a tali problemi. Sappiamo anche - lo ricordava il senatore Fassone - quale sia stato l’iter del testo: mentre nella prima lettura al Senato si è data una soluzione meramente penalistica, attraverso la previsione di un’ulteriore aggravante al reato di lesioni, nella seconda lettura alla Camera si è creato un apparato che tutti riteniamo, se non completamente soddisfacente, comunque teso a creare una cornice forte e buona per procedere alla prevenzione, all’educazione, ad una campagna informativa diffusa; tutte cose che sappiamo essere necessarie per garantire una prevenzione la più possibile massiccia di queste pratiche, laddove vengano poste in essere da immigrati che portano qui queste loro tradizioni e consuetudini, che si radicano per le ragioni emerse dalla discussione generale, ma che certamente non sono tollerabili in un Paese come il nostro.

Ci vuole eleganza e sapienza nel trattare questi temi anche in termini di campagne informative e di educazione preventiva. Tuttavia, l’aver pensato a un reato specifico certamente serve anche alla prevenzione, perché l’aver pensato alla possibilità di non far niente, e cioè a giovarsi della pratica delle lesioni, è anche passato per la mente di qualcuno.

Il primo passaggio penalistico riguardo a questa materia è stato proprio dire che, esistendo già il reato di lesioni e le aggravanti per tale reato, essendo le lesioni suddivise in gravi e gravissime, per le quali sono previste pene anche molto elevate, non c’era bisogno neppure dell’aggravante specifica. Poi si è passati a stabilire, nella prima stesura del testo, un’aggravante specifica; infine, si è ritenuto di creare un reato ad hoc, l’articolo 583-bis del codice penale, chiamandolo "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", per rendere più evidente a chiunque, anche ai genitori che intendano eventualmente continuare a seguire queste orride tradizioni dei loro Paesi, che in Italia esiste una norma che specificamente colpisce questo tipo di pratiche.

Quindi, senza entrare in sottili disquisizioni giuridiche, poiché la discussione se l’ignoranza della legge sia una scusante ci porterebbe via un po’ troppo tempo, nessuno potrà mai dire: ho fatto questo perché fa parte delle mie tradizioni e perché non sapevo che nel codice penale italiano, nelle leggi italiane, sono vietate queste pratiche. Nessuno potrà dire: non sono in grado di interpretare il reato di lesioni in quanto tale, poiché non ritenevo che queste pratiche, che hanno questa funzione particolare nel mio Paese, potessero essere considerate lesioni nel vostro Paese.

Adesso, invece, chi vorrà informarsi sulle leggi in vigore o ascoltare quello che sarà diffuso nelle campagne informative, saprà che questi comportamenti, così negativi, non si possono tenere quanto meno sul nostro territorio, quanto meno su persone residenti nel nostro Paese, perché richiamiamo anche la punibilità di questi comportamenti commessi all’estero da determinati soggetti.

Quindi, credo di poter rispondere a diverse obiezioni facendo presente che motivo per cui si è posta in essere una norma penale è proprio questo: pur sapendo che la norma penale non risolve, così ideata, tuttavia, è forse la miglior norma possibile, anche in termini - e lo ribadisco - di prevenzione.

Sull’articolo 5, relativo all’istituzione di numero verde in materia di delazione, anch’io ho delle riserve. C’è però il tentativo di acclarare alcuni dei casi che vengono tenuti coperti dalle comunità. Talvolta la propalazione attraverso un numero verde, pur essendo qualcosa che non piace, può diventare utile.

La senatrice Boldi, oltre a svolgere una serie di considerazioni sui Paesi maggiormente interessati da queste pratiche, e cioè l’Egitto, il Mali, il Sudan e l’Etiopia, specificando che ciò non riguarda l’Islam inteso in senso generale (e questa è stata una giusta osservazione, perché si fa molta confusione sui Paesi e sulle culture che realizzano queste pratiche), ha detto, con una frase felice, che quando si parla di leggi in favore dei bambini sarebbe sempre bene far riferimento esplicitamente anche alle bambine.

E questo aspetto è stato colto nel disegno di legge in esame, anche se forse nessuno ancora lo ha percepito bene. La norma del Senato, infatti, prevedeva un’aggravante all’articolo 583 del codice penale, per "una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima". In quel testo quindi si parlava di organi genitali, indifferentemente maschili o femminili.

Alla Camera si è deciso - e noi abbiamo seguito questa linea, perché ci è parsa giusta - di sanzionare le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e le lesioni di tali organi al fine di menomare le funzioni sessuali, perché la fenomenologia è legata alle fattispecie che la Camera ha puntualmente previsto (clitoridectomia, escissione e infibulazione, nonché qualsiasi altra pratica "che cagioni una mutilazione degli organi genitali", dizione che il Senato ha corretto in "con effetti dello stesso tipo").

Per quanto riguarda i maschi, non ci sono fenomeni simili e bisogna prestare attenzione affinché pratiche come la circoncisione, che non menomano le funzioni sessuali, in un’interpretazione affrettata, possano essere confuse, come poteva suggerire la prima formulazione della norma, con fenomeni come quello delle mutilazioni genitali femminili. Se c’è una lesione o mutilazione all’organo del bambino (di colui che non è femmina), interviene la norma sulle lesioni nell’accezione normale.

Tuttavia, non è casuale e mi sembra estremamente importante che si siano incentrate la legge e la sanzione sulla mutilazione degli organi genitali femminili. Mi pare che si sia fatto centro, almeno per quanto riguarda questo aspetto, perché si è voluto sottolineare il dato di queste pratiche, che menomano le funzioni sessuali delle donne e soprattutto la loro dignità, come ha detto la senatrice Boldi, fin dall’infanzia, nell’ottica di tenerle sotto dominio, cosa assolutamente inconcepibile per noi.

Il pensiero che queste ragazze non trovino marito se non si sono sottoposte a certe pratiche ci fa capire in quale conto vengano tenute dai loro uomini. Non possiamo permettere tutto questo. Certamente, il nostro Paese deve rispettare al massimo usi, costumi e tradizioni derivanti dalle altre religioni, però, quando si verifica uno scontro tra tradizioni, che percepiamo così negativamente, deve prevalere il nostro diritto, che è rappresentativo del nostro modo di pensare ed è teso a far recepire agli immigrati che vivono con noi le logiche di fondo che lo ispirano.

La senatrice Bianconi ha sottolineato, con passione e con un'interessante serie di dati statistici, l'importanza di tutte le norme riguardanti l'attività di promozione e di coordinamento, le campagne informative, il personale sanitario, i programmi di cooperazione internazionale.

Sappiamo che sarà necessario mettere in campo il volontariato e fare un'opera di formazione sui volontari rispetto a questo problema. In particolare, è necessario che su questo problema, tanto diffuso e di cui tanto si dibatte nel mondo e di cui poco si discute in Italia, si apra una forte campagna di stampa, in senso lato, e di interventi. Sarebbe inutile varare una legge se poi non si svolgesse un'attività pratica di sostegno ad essa nel tentativo di sviluppare a monte quanto è possibile per realizzare la prevenzione ed evitare che accadano questi fatti.

Concludo ricordando l'intervento del senatore Fassone e la sua precisazione in merito all'aver eliminato l'inciso "anche con il consenso della vittima". La nostra preoccupazione è stata - e lo è ancora - che la Camera, alla quale questo provvedimento sarà inviato per un ulteriore esame, non consideri questa modifica come un momento di perfezionismo giuridico che rasenta la pignoleria. La più facile delle obiezioni potrebbe essere quella di dire: sappiamo che sul piano dogmatico non si può dare un consenso su diritti indisponibili, tuttavia, anche se si aggiunge tale inciso, quello che abbonda non vizia.

Il senatore Fassone ha spiegato, da par suo (ed è una considerazione che si è fatta nelle due Commissioni riunite), che si rischia, parlando di consenso, non solo di dover passare attraverso l'articolo 5 delle preleggi del codice civile ed il concetto di non disponibilità, ma di dover far muovere l'interprete su questa valutazione del consenso che talvolta, essendo o potendo essere un consenso non della minore ma di colui che esercita la patria potestà, potrebbe addirittura porsi, in termini di errore sulla legge extrapenale, sotto il profilo della valutazione che si evince dall'articolo 47 del codice penale con riferimento all'errore sul fatto.

Si andrebbe a creare, quindi, una situazione in cui, pur ritenendo di semplificare, con quel "quod abundat non vitiat" si andrebbero invece a creare per l'interprete forti complicazioni che potrebbero portare anche a sentenze aberranti. Di qui la necessità, ravvisata dalla Commissione, di eliminare quell'inciso.

Credo che sarà ancora possibile fare qualche ulteriore intervento accogliendo alcuni emendamenti, un paio dei quali presentati dai relatori. Spero comunque che questa sera il disegno di legge in esame sia approvato dal Senato in modo che la Camera possa riesaminare queste piccole modifiche ed approvare dunque in tempi brevi una civilissima legge dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo ovviamente concorda con gli argomenti del relatore anche se devo in primo luogo comunicare che il ministro Prestigiacomo, impossibilitata a presenziare in Aula questa mattina, in considerazione dell'importanza del disegno di legge in esame, mi ha consegnato una nota sull'argomento di sua competenza che cercherò di riassumere.

Il testo del disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea costituisce la risposta, forte ed efficace, delle Istituzioni alla gravissima violazione dei diritti delle donne e delle loro libertà fondamentali posta in essere con la brutale pratica delle mutilazioni genitali femminili.

È una risposta che non solo eleva il livello di civiltà giuridica del nostro Paese, ma che dimostra, al contempo, concretamente, una presa di coscienza nuova e diversa, un approccio al problema inteso non più come fenomeno grave ma lontano, bensì come una problematica nazionale che richiede interventi puntuali ed incisivi anche nel nostro Paese, come chiaramente argomentato dai senatori Boscetto e Fassone in risposta ai legittimi dubbi del senatore Malabarba.

Per questi motivi, il Governo esprime apprezzamento per il lavoro finora svolto dai due rami del Parlamento, che ora potrà essere arricchito dal qualificato contributo del dibattito in Assemblea.

Come è noto, il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, pur sempre esistente, si è posto all'attenzione dell'opinione pubblica in tempi relativamente recenti con il consistente ingresso - nel nostro come in altri Paesi occidentali - di comunità di emigranti provenienti da quelle aree geografiche del mondo dove la barbara "tradizione" della mutilazione delle bambine e delle donne in età prematrimoniale appare più radicata.

La gravità del fenomeno non dipende solo dalla brutalità delle pratiche e delle modalità con cui le stesse sono attuate, ma deriva anche dalle forti motivazioni culturali cui tali pratiche vengono ricondotte. Se per l'etica occidentale le mutilazioni genitali femminili sono gravemente offensive non solo dell'integrità fisica, ma anche dell'identità morale della persona, spesso, nei Paesi interessati, costituiscono veri e propri doveri sociali cui donne e bambine non possono sottrarsi se non rischiando l'emarginazione dalla comunità di appartenenza, così come chiaramente evidenziato dalle senatrici Bianconi e Boldi.

Secondo stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, circa 135 milioni di donne hanno finora subito mutilazioni genitali, pur di diversa gravità; a queste se ne aggiungono almeno due milioni ogni anno, quasi 6.000 al giorno.

Questi dati sconcertanti hanno imposto alla comunità internazionale di intervenire.

Al Programma di azione adottato a Pechino nel 1995, in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne, sono seguite due raccomandazioni - la n. 1371 del 1998 e la n. 1450 del 2000 - con le quali il Consiglio d'Europa ha chiesto ai Governi di tutti Paesi membri di adottare una linea dura contro le mutilazioni, vietandole nei loro ordinamenti come pratiche di tortura e prevedendo sanzioni gravi per i responsabili.

Più di recente, precisamente il 20 settembre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con la quale ha chiesto che l'Unione Europea e gli Stati membri collaborassero per armonizzare e rendere più adeguata la legislazione vigente e per porre in essere una strategia di prevenzione accompagnata da programmi educativi e da campagne di sensibilizzazione.

Il nostro Paese ha risposto convintamente alle sollecitazioni internazionali e non solo perché vanta un triste primato nell'Unione Europea - considerato che si stima che in Italia siano circa 40.000 le donne che hanno subìto l'infibulazione - ma perché è, questa, una problematica che indigna profondamente le coscienze.

Come è noto, il provvedimento in esame nasce al Senato su iniziativa del senatore Consolo. Il testo configurava le pratiche di mutilazioni genitali femminili come autonoma fattispecie criminosa, sia pure come aggravante del reato di lesioni personali.

Il merito di questa prima formulazione del testo è stato quello di evidenziare il disvalore della condotta, identificandola come un preciso comportamento antigiuridico.

Alla Camera - ove è stato proseguito un accurato esame della problematica - si è voluta intensificare la finalità di contrasto dell'iniziativa legislativa, perseguendo un duplice obiettivo: non solo quello di repressione del fenomeno, ma anche di prevenzione dello stesso.

In questa ottica è stato introdotto un reato specifico di mutilazioni genitali femminili; si è voluto perseguire penalmente il fatto anche se commesso all'estero, semplificando la procedura prevista negli articoli 9 e 10 del codice penale. E' stata altresì prevista una pena accessoria grave - quale l'interdizione per dieci anni dall'esercizio dell’attività - per l'esercente la professione sanitaria che commette tali delitti e una sanzione amministrativa accessoria per chi riceve denaro o altra utilità per le pratiche commesse.

Il provvedimento, inoltre, adeguandosi agli indirizzi contenuti nella citata risoluzione del Parlamento europeo del 2001, ha dato particolare rilevanza alle campagne di prevenzione e di informazione, attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei ministri una funzione di coordinamento delle attività svolte dalle amministrazioni, dalle Regioni e dagli enti locali, finalizzata a molteplici obiettivi: informare gli immigrati sui diritti fondamentali della persona e sul diritto vigente in Italia in merito a tali pratiche; promuovere l'integrazione socio-culturale nei confronti delle comunità provenienti da Paesi interessati dal fenomeno; formare il personale sanitario per un'azione mirata di prevenzione e di riabilitazione delle vittime; infine, istituire un numero verde con la duplice finalità di ricevere segnalazioni su pratiche di mutilazione effettuate nel nostro Paese e di fornire informazioni agli immigrati sulle strutture di assistenza.

Il testo del provvedimento, elaborato alla Camera, è stato il frutto di un esame attento e completo, il cui pregio è stato quello di dare rilevanza agli aspetti socio-culturali e agli interventi da prevedere in questo campo anche all'estero attraverso programmi finalizzati di cooperazione internazionale.

II Senato ha, infine, sensibilmente affinato e migliorato il provvedimento, che ha raggiunto una stesura più organica e completa.

Sono state sollevate, nell'ultima fase dell’iter parlamentare, problematiche delicate alle quali è stata data una soluzione tecnica adeguata. Ci si riferisce, in primo luogo, alla definizione delle pratiche di mutilazione genitali femminili, che ricomprende, nell'ultima stesura, tutte le fattispecie criminose che si intende perseguire e, precisamente, quelle tipizzate secondo lo schema indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, le pratiche non note ma che producono gli stessi effetti di quelle già individuate ed, infine, quelle meno gravi, che, comunque, causano lesioni agli organi genitali femminili.

Si è scelto, inoltre, di rafforzare il trattamento sanzionatorio per chi commette il reato a scopo di lucro, eliminando la sanzione amministrativa prevista nel testo elaborato dalla Camera e prevedendo, piuttosto, un aumento della pena di un terzo.

Oggi l'Assemblea del Senato ha la responsabilità ed il merito di far compiere un altro decisivo passo avanti a questo provvedimento, che intende connotare l'Italia come un Paese che annette il massimo livello di tutela all'integrità fisica delle donne e condanna una pratica inaccettabile che vede nelle bambine vittime innocenti ed inconsapevoli di usi arcaici che non possono trovare giustificazione alcuna.

Per fortuna, anche grazie al lavoro di tante ONG italiane, nelle aree del mondo in cui sono ancora diffuse le mutilazioni genitali, sta crescendo una consapevolezza nuova delle donne, che cominciano ad opporsi a questi riti e trovano la forza di sottrarsi a tali usanze tribali.

A noi, al legislatore italiano, spetta l'onere di indicare il netto rifiuto nel nostro ordinamento per ogni offesa al corpo e all'anima della donna e sostenere, con la forza dei nostri valori e delle nostre leggi, la battaglia internazionale per il superamento di questa barbarie.

PRESIDENTE. Prendo nota dell’auspicio espresso dal relatore, senatore Boscetto, che il Senato possa questo pomeriggio riprendere e completare l’esame del provvedimento. Debbo, però, notare che esso non è all'ordine del giorno; tuttavia, è in corso la Conferenza dei Capigruppo, che considererà anche tale questione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

835a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

(Antimeridiana)

 

Presidenza del vice presidente MORO,

indi del presidente PERA

e del vice presidente DINI

 

(omissis)

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo) (Relazione orale)(ore 9,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 414-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 24 maggio si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

PASSIGLI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui la quantificazione degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 4 e 5 risulta congrua rispetto alle attività ivi previste e le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2 e 7 sono idonee ad escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che ai rispettivi commi 2 degli articoli 3, 4 e 5, la parola: "2004" sia sostituita dall'altra: "2005"; che al comma 1 dell'articolo 10, le parole: "a decorrere dal 2004" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2005", le parole: "2004-2006" vengano sostituite dalle altre: "2005-2007" e le parole: "per l'anno 2004" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2005".

La Commissione, esaminati altresì i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta sulla proposta 9.0.1 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 3, delle parole: "dall'anno 2004", ovunque ricorrano, con le seguenti: "dall'anno 2005". Esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 2.1, 2.100, 2.101, 7.100, 2.102, 4.100, 5.102, 10.101, 4.0.2, 4.0.1, 5.0.100, 10.100, parere contrario sugli emendamenti 3.101, 3.103, 3.104, 3.6, 3.9, 3.11, 3.12, 4.2 e 6.111 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate».

«La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: parere non ostativo sull'emendamento 4.2, a condizione che esso sia riformulato prevedendo il raggiungimento della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle attività ivi previste, in considerazione dei rilevanti aspetti di competenza regionale in materia di formazione del personale sanitario; parere non ostativo sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, così come proposto dalle Commissioni riunite.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere contrario.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti all'articolo 2, altrimenti il mio parere è contrario.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere contrario.

 

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.1, 2.100. 2.101 e 2.102 sono improcedibili.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti all'articolo 3, altrimenti il mio parere è contrario.

L'emendamento 3.200, presentato dai relatori, su cui il parere ovviamente è favorevole, è un adeguamento a seguito del parere espresso dalla 5a Commissione.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.102, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.100, 4.1, 4.0.2 e 4.0.1 e parere favorevole sull'emendamento 4.200.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dai relatori.

È approvato.

 

L'emendamento 4.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.2.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.1 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.100, 5.101, 5.102 e 5.0.100 e parere favorevole sull'emendamento 5.200.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.102 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.200, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.0.100 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 1 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DALLA CHIESA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 6.100 mira a ridurre la sanzione minima prevista per la commissione del reato, in considerazione del fatto che quest'ultimo, per la sua stessa tipologia, può con molta probabilità coinvolgere i familiari della vittima.

Al sottoscritto e ai colleghi della Commissione è sembrato che fosse utile disporre una riduzione del minimo della pena in modo da aprire le porte dei benefici di legge nella previsione che si tratti di un familiare, e dunque per evitare che si sommino traumi ai traumi, nel rapporto che si stabilisce tra la legge italiana e le credenze religiose o le abitudini delle etnie di appartenenza.

Questo è il senso dell'emendamento, che mi sembra riesca a rendere compatibile la necessità di proclamare la laicità dello Stato, che impone comunque a tutti i credenti, quale che sia la loro religione, di attenersi ad un quadro di comportamenti dettato dalle nostre leggi, e al tempo stesso di rendere compatibile questa esigenza con quella di non «infierire» sulla famiglia della vittima. Si tratta pur sempre di pratiche che rimandano a consolidate ed antiche credenze religiose.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro innanzitutto di ritirare gli emendamenti 6.6. e 6.7.

Ritiro altresì l'emendamento 6.8, ma la prego di consentirmi di spiegarne il motivo, anche perché mi sembra utile che rimanga agli atti parlamentari traccia del percorso motivazionale sia della presentazione che del ritiro di tali proposte.

L'emendamento si inserisce nel secondo comma dell'articolo 583-bis del codice penale, quello che riguarda le lesioni di minore gravità e minore devastazione (se così possiamo dire); il testo prevede che sia punito colui che cagiona tali lesioni al fine di menomare le funzioni sessuali.

L'emendamento 6.8 si propone di sopprimere questa finalità; la formulazione che ne ho dato nasce dal timore, tutt'altro che irragionevole, che nelle aule giudiziarie, una volta aperta l'indagine sulle motivazioni della condotta, si inseriscano motivazioni di tipo sociologico, religioso, di tradizione o di altro genere, che potrebbero paralizzare la funzione di contrasto della norma penale.

A meglio riflettere, però, questa dizione è bene che rimanga, proprio per l'equivoco - nel quale io stesso sono provvisoriamente caduto - tra fini e motivi; in effetti, quando una condotta incorpora di per se stessa l'evento è superfluo specificare che tale condotta è tenuta per il fine di produrre quell'evento: se ad esempio pronuncio una espressione ingiuriosa nei confronti di taluno, è superfluo dire che l'ho proferita per offendere, in quanto l'offesa è insita nella condotta. Qui, analogamente, si potrebbe dubitare che le lesioni possano essere arrecate o per una semplice volontà di ledere l'integrità fisica della persona, ovvero per menomarne le funzioni sessuali.

Ecco perché una eventuale introduzione dell'indagine non sarebbe paralizzata qualora si distinguesse tra fine (che è quello di ledere la persona) e motivi (che possono essere quelli religiosi, sociologici, di tradizione, di abitudine e di convenienza sociale). Conseguentemente, l'inciso rimane opportuno proprio per differenziare la condotta da quella delle lesioni ordinarie, sia pure produttive dello stesso evento e della stessa gravità.

Se mi è consentito, signor Presidente, illustrerei brevemente anche l'emendamento 6.108, che rappresenta una precisazione tecnica che non intacca minimamente le finalità della norma ma la rende, a mio giudizio, più precisa.

L'obiettivo del testo è quello di rendere punibile la condotta in questione anche quando tenuta al di fuori del territorio nazionale; noi vogliamo infatti contrastare, per quanto è possibile, la condotta del genitore che, per realizzare questo suo preteso imperativo socio-religioso, trasferisce la propria bambina nello Stato di provenienza, ivi attua la condotta, per poi tornare in Italia.

In base alla ripartizione delle giurisdizioni, la nostra giurisdizione avrebbe competenza su questo fatto solo qualora esso fosse commesso in danno di cittadina italiana, e non quando commesso in danno di cittadina straniera. Ecco perché in un primo tempo abbiamo scelto la soluzione di rendere perseguibile il fatto anche quando commesso in danno di cittadina straniera, ovviamente all'estero, in deroga agli articoli 9 e 10 che sono quelli che prevedono l'espansione della nostra giurisdizione allorché sussista tutta una serie di requisiti (la gravità del fatto, la richiesta del Ministro e la presenza del reo sul territorio nazionale).

Questa architettura mi è sembrata e mi sembra meno felice del rinvio al puro e semplice articolo 7, il quale prevede invece l'espansione della nostra giurisdizione in ragione del titolo del reato: chiunque lo commetta, in danno di chiunque e quale ne sia la gravità. Deve essere, cioè, la nostra legge ad assumere la qualità del reato come elemento giustificatore di una espansione della giurisdizione. Ecco allora che in questo caso il rinvio puro e semplice all'articolo 7, cioè la previsione del reato come perseguibile all'estero tout court, dovrebbe essere sufficiente ad eliminare tutte le altre condizioni (la presenza del reo e la gravità del reato), lasciando peraltro quella della richiesta del Ministro proprio per una delibazione politica sull'opportunità che la nostra giurisdizione interferisca con quella di uno Stato straniero. Caldeggio quindi questa precisazione, che è di carattere unicamente tecnico.

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, la bontà delle finalità di questa legge mi ha indotto ad un'attività emendativa molto ridotta. Ho presentato infatti un solo emendamento, anche se su un punto, a mio giudizio, molto importante. E siccome sembra che il provvedimento debba tornare alla Camera, credo che la maggioranza ed i relatori dovrebbero prenderlo in considerazione. È un tema che è già stato trattato, nella seconda parte del suo intervento, dal senatore Fassone, e sul quale io esprimo opinioni parzialmente contrarie.

Dobbiamo affrontare la questione della punibilità, nel nostro Stato, e secondo la nostra giurisdizione, di fatti commessi all'estero da cittadini stranieri. È evidente la problematica dei ritorni presso le famiglie, che definirei tribali, per la patente inciviltà e gravità di questa pratica di mutilazione. È possibile che i fatti che con questa legge vogliamo sanzionare possano avvenire all'estero al momento del ritorno presso le famiglie e con una condotta tenuta dai familiari o dalla etnia di origine della donna che subisce la mutilazione. Quale limite dare alla nostra giurisdizione? Così come è strutturata la legge, la giurisdizione non ha limite, quindi è suscettibile di essere applicata anche al cittadino straniero che non metterà mai piede in Italia.

Credo sia di buonsenso, di sistema e non di pangiustizionalismo limitare la giurisdizione quando si verifichi la condizione, che poi è comune per tutti i reati commessi all'estero, che il cittadino straniero o italiano che ha commesso il reato all'estero si trovi sul territorio nazionale. Non sarebbe una condizione riduttiva della portata della legge, bensì una condizione che razionalizza, che rende praticabile, non assurdamente impegnativa per la nostra giurisdizione e che nello stesso tempo consente il rigore giusto della legge non appena si verifica l'arrivo sul suolo nazionale, che è sempre, non dimentichiamoci, la regola cardine per l'applicazione della giurisdizione italiana.

Sulla materia del reato commesso all'estero, raccomando un'attenta valutazione da parte dei relatori e della maggioranza.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.100. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 6.101, 6.102, 6.10, 6.103 e 6.11.

Aggiungo la mia firma all'emendamento 6.104, che ritiro, d'accordo con il senatore Dalla Chiesa.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.105 e 6.106. Sull'emendamento 6.107, per le ragioni già spiegate anche personalmente al senatore Zancan, noi riteniamo che la presenza del reo nel territorio dello Stato in questo caso non debba essere necessaria, e quindi siamo contrari a tale emendamento, pur ritenendo rispettabile la posizione del collega Zancan.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 6.108 del senatore Fassone e contrario al 6.109 dello stesso senatore Fassone perché siamo favorevoli all'emendamento 6.100a, da me presentato, che ricomprende tutta la problematica e sopprime l'articolo 9 del disegno di legge. Esso infatti prevede che: «La condanna contro l'esercente di una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza della condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri». Conseguentemente, nell'alinea sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le altre: «sono inseriti i seguenti». Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9».

Naturalmente il parere è favorevole sull'emendamento 6.110, presentato da noi relatori, e contrario all'emendamento 6.111.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello appena espresso dal relatore. Ringrazio il senatore Fassone per aver giustificato il ritiro dei propri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, spendo solo poche parole per ringraziare per il lavoro svolto in Commissione e soprattutto per il contributo dato dal relatore Dalla Chiesa a proposito della riduzione della pena da sei a quattro anni. Questo si sposa con il nostro assenso al disegno di legge - su cui nutriamo comunque alcune perplessità che verranno poi esplicitate in sede di dichiarazione di voto finale - e con il nostro atteggiamento di fronte a fatti legati alle mutilazioni genitali femminili.

Crediamo che sia giusto e corretto individuare un reato; è però improprio ritenere la funzione punitiva e penale come l'unica funzione che consenta di estirpare questa drammatica e squallida pratica. Serve un'azione di prevenzione importante e la riduzione della pena consente soprattutto di non accanirsi nei confronti dei genitori. Noi sappiamo che le tradizioni dei Paesi di origine da cui provengono le vittime coinvolgono soprattutto l'ambito familiare, e quindi anche i genitori. Dal punto di vista educativo e del contributo che il mondo occidentale può dare al resto del mondo in cui si registrano queste pratiche, io credo che la riduzione della pena da sei a quattro anni sia opportuna e debba essere apprezzata, per cui ringrazio il relatore Dalla Chiesa. (Applausi del senatore Veraldi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal relatore, senatore Dalla Chiesa.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Ricordo che gli emendamenti 6.6 e 6.7 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Ricordo che l'emendamento 6.104, identico all'emendamento 6.8, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.105, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.106, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.107, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.108, presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.109, sostanzialmente identico all'emendamento 6.100a.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, proprio perché il testo coincide sostanzialmente con quello dell'emendamento 6.100a, presentato dal relatore, non vorrei che la bocciatura del mio emendamento avesse effetti preclusivi su quest'ultimo e perciò ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100a, presentato dal relatore, senatore Boscetto.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.110, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.111, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 7.1, 7.100 e 7.101.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Stante il parere contrario della 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi .

 

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario.

 

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

 

Ricordo che l'articolo 9 è soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.100a. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti presentati a tale articolo.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario.

 

DRAGO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.100 e 10.101 e parere favorevole sull'emendamento 10.200.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore sugli emendamenti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 10.100 e 10.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dai relatori.

E' approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

E' approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto favorevole mio personale e del Gruppo Verdi-l'Unione.

Le ragioni del voto favorevole risiedono essenzialmente nell'assoluta necessità di reagire, sul piano legislativo, ad una mutilazione terribile dell'identità più intima della donna; reagire in termini di accettabile razionalità e in termini legislativi per cercare di stroncare, attraverso un'opera non soltanto di repressione ma anche di doverosa informazione, pratiche di assoluta inciviltà umana prima ancora che giuridica e per impedire che queste si ripetano e si diffondano nel nostro Paese.

Qualsiasi causale - rispetto di regole etniche, di credenze religiose e di culture che tali non sono - non soltanto non giustifica questa pratica, ma anzi la rende più grave e maggiormente intollerabile. È per tali ragioni che, pur avendo avanzato alcune perplessità ed osservazioni sul piano tecnico, giuridico e realizzativo nei riguardi del testo, la bontà della sua finalità è talmente vincente che merita l'approvazione.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, inizio il mio intervento con l'affermare, a nome del Gruppo della Margherita, che è al nostro esame un disegno di legge importante, che vuole intervenire sulla prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

La scelta che stiamo compiendo, pur se importante, è però un'occasione dimezzata sul piano culturale, o meglio interculturale, normativo e sanitario.

C'era assolutamente bisogno di una risposta normativa, perché la mutilazione genitale femminile è una violazione dei diritti umani, anche se sappiamo che un male millenario, basato sulla sopraffazione delle donne, sulla poligamia maschile e sulla servitù femminile, quindi su un diritto consuetudinario, non può essere estirpato solo con una legge, pur se questa è un tassello importante. Speriamo che ora possa iniziare un nuovo corso della storia dell'umanità, a partire dal Vecchio continente, una storia che coinvolga l'intera umanità.

C'era bisogno di una normativa anche perché lo stesso Parlamento europeo ha presentato una proposta di risoluzione nel 2000, poi ribadita nel settembre del 2001, chiedendo agli Stati membri di considerare all'interno di ogni singolo apparato legislativo le mutilazioni genitali femminili un delitto contro l'integrità della persona.

Sempre in quella risoluzione del Parlamento europeo si chiedeva espressamente di svolgere indagini esaustive per conoscere il fenomeno, di riconoscere il rischio di mutilazioni genitali come motivo di concessione del diritto di asilo, di adottare la clausola di difesa dei diritti umani come priorità di azione nelle relazioni con i Paesi terzi e di sostenere le organizzazioni non governative che lavorano per l'eliminazione di tali pratiche.

Questo disegno di legge ci permette di capire e di chiarire cosa significhi il rispetto delle tradizioni dei popoli, che non possono e non devono essere confuse con l'accettazione dei valori identitari, che violano i diritti umani.

Si potrebbero citare numerose dichiarazioni internazionali, dalla Dichiarazione dei diritti umani alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, fino alla Dichiarazione di Vienna del 1993, la quale, all'articolo 18, dice esplicitamente: «I diritti umani delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali. La piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita politica, civile, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale, e lo sradicamento di qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso sono obiettivi prioritari della comunità internazionale».

Non solo. Anche la Piattaforma d'azione di Pechino (ribadita recentemente, dopo dieci anni, nella Conferenza cui ha partecipato anche una delegazione di questa Assemblea) chiede di «rafforzare le leggi, riformare le istituzioni e promuovere norme e pratiche che eliminino la discriminazione contro le donne e incoraggino le donne e gli uomini ad assumersi la responsabilità del loro comportamento sessuale e nella procreazione; assicurare il pieno rispetto per l'integrità fisica del corpo umano e assumere iniziative per assicurare le condizioni necessarie alle donne per esercitare i loro diritti in materia di riproduzione ed eliminare, dove possibile, leggi e pratiche coercitive».

Lo stesso Comitato nazionale di bioetica ribadisce che la pratica escissoria, nonostante sia «profondamente radicata culturalmente, richiesta ed esigita anche dalle adolescenti, non può essere ritenuta eticamente accettabile sotto ogni profilo e deve essere quindi combattuta e proscritta, anche con l'introduzione di nuove norme di carattere penale».

Per noi occidentali il termine "mutilazione" ha un significato peggiorativo, allude all'idea di una menomazione, a un corpo deturpato, che ha cambiato irrimediabilmente aspetto, sino a perdere la sua integrità e la sua armonia naturale. Per i 28 Paesi del Continente asiatico e africano, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, le pratiche di mutilazione rappresentano invece una forma di intervento che elimina la parte maschile dai genitali femminili. Vogliono pulire, purificare e compiono tutto questo attraverso cerimonie di iniziazione. Queste pratiche sono diffuse su larga scala e, al contrario del pensiero comune, coinvolgono ragazze di fasce sociali diverse, provenienti da famiglie con gradi d'istruzione anche elevati.

Questo tema, quindi, non può lasciarci indifferenti, soprattutto se pensiamo al numero di donne coinvolte: sono 120 milioni le donne colpite da queste pratiche. Ma anche in Italia, su 45.000 donne provenienti da territori a tradizione escissoria, 4.000 sono bambine già infibulate. Sono dati forniti nel 2000 dal Ministero dell'interno.

Il testo, così come verrà approvato oggi, è sicuramente migliorato. Ringraziamo per questo la Commissione; in particolare, desidero ringraziare pubblicamente i colleghi Dalla Chiesa e Fassone per aver contribuito a migliorare l'articolato, come era già stato fatto alla Camera. Si riconosce il reato di mutilazione genitale; si individuano forme di repressione e condanna severe, ma lo si fa dopo aver individuato misure e iniziative di prevenzione, che devono essere svolte soprattutto nei Paesi d'origine, utilizzando i meccanismi della cooperazione allo sviluppo. Tali modifiche sono state apportate anche con il nostro contributo.

Fondamentale è stato anche riconoscere il ruolo di supervisore al Dipartimento delle pari opportunità, nel rispetto dei valori del mainstreaming. Tuttavia, i veri protagonisti, le associazioni che da anni operano in trincea per risolvere il problema, o meglio per effettuare quella mediazione culturale, sociale e politica, devono ricevere il giusto riconoscimento, onde evitare ancora una volta uno iato difficilmente colmabile.

Affinché si realizzi questa mediazione, inoltre, che consenta la catarsi spirituale e sociale che non si realizzi con la mutilazione del corpo, ma attraverso il rispetto dell'altra come diversa da sé, e come tale portatrice di risorsa, di dignità umana, utente e attore principe deve essere la donna immigrata, in modo che non sia oggetto di una trasformazione culturale traumatica, ma soggetto e propulsore di cambiamento. La donna immigrata, infatti, risente ancora di più della necessità di affermare la propria etnia e, attraverso le pratiche di mutilazione genitale femminile, segna un legame indissolubile con la comunità di origine. Questa affermazione, riassuntiva ma reale, ci fa capire che serve innanzitutto un profondo e radicale confronto culturale, serve una rilettura interculturale di come è visto, pensato e vissuto il corpo della donna, serve eliminare la banale e fuorviante lettura religiosa. Con questa legge, parzialmente, ci si riesce.

Esprimiamo, quindi, alcune riserve, ma diciamo di sì a questa legge. Manca una parte fondamentale, in questo provvedimento, e vogliamo ricordarlo all'Assemblea in uno spirito di profonda collaborazione: a volte siamo europeisti quando ci conviene, altre volte disprezziamo e non rispondiamo alle richieste del Parlamento europeo. Sarebbe necessario il riconoscimento, per quelle donne coraggiose che si oppongono ai loro mariti o al gruppo sociale di appartenenza e che avrebbero bisogno del diritto di asilo, dello status di rifugiate, ma il nostro Stato preferisce non parlare della legge sul diritto di asilo e non riconoscere queste donne coraggiose, che ci permettono di creare un ponte con i loro Paesi di origine: questa parte, non è stata accolta.

Fino a quando la tutela dei diritti umani dovrà sottostare ad una quantificazione economico-finanziaria per cui la maggioranza non ha accettato di riconoscere il diritto di asilo e di rifugiate a queste donne per mancanza di copertura economica? Fin quando ragioneremo di diritti umani sottostando a quantificazioni economico-finanziarie rischieremo davvero di realizzare una tutela dimezzata.

Ho voluto ricordare tutto ciò in sede di dichiarazione di voto, ma diremo comunque sì a questo disegno di legge. Il nostro sì è un segno di speranza non per omologare le culture delle donne d'altrove alla nostra, ma per scrivere insieme una pagina piena dei diritti umani, a partire dal rispetto, dall'accettazione e dalla promozione integrale del corpo umano femminile. Le pene previste credo non debbano essere considerate unica parte sostanziale di questa legge, anche perché sarebbe stato meglio distinguere…

 

PRESIDENTE. Senatrice Baio Dossi, la invito a concludere.

 

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). …i genitori da altre figure che possono incidere in simili pratiche.

Ci auguriamo quindi - e concludo - che le fattispecie previste dalla legge siano attentamente analizzate dai giudici (avanziamo questa raccomandazione, pur nel rispetto dell'autonomia dei giudici), perché solo una loro buona applicazione potrà segnare una storia di rispetto della dignità umana delle giovani donne. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Verdi-Un. Congratulazioni).

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo. Questo disegno di legge affronta un tema estremamente complicato, non perché non sia evidente a tutti la drammaticità delle situazione che esso contempla, ma perché deve affrontare e in qualche modo superare due interrogativi particolari. In particolare deve chiedersi se e come il rispetto delle culture, delle tradizioni, dei costumi di altri popoli possa conciliarsi con le nostre categorie culturali e giuridiche, tra le quali il primato dell'inviolabilità dei diritti umani e il rispetto dell'integrità fisica della persona. Ebbene, in questo caso noi non dobbiamo avere il timore di occidentalizzare il mondo, di imporre le nostre categorie, le nostre culture, le nostre spiritualità.

Dobbiamo essere consapevoli che affermiamo, invece, valori universali e il timore di trasformare il relativo in assoluto è scongiurato dalla consacrazione nelle varie Carte internazionali del diritto all'integrità fisica come un universale di cui possiamo legittimamente pretendere l'osservanza da tutti.

Il secondo interrogativo che la legge affronta è quello dell'efficacia o meno del diritto penale a fronte di fenomeni sociali diffusi e radicati. È la domanda di sempre allorché si vara una nuova norma penale pesantemente repressiva. Questo fatto non può mai essere giudicato in termini trionfalistici: se si introduce una nuova norma penale, è perché circola nella nostra comunità una condotta grave che ci mette in allarme. Ma il diritto penale ha anche un valore simbolico che trascende di gran lunga la sua eventuale capacità concreta di dissuasione; significa una presa di coscienza della comunità che quel valore è assunto come sacrale e come meritevole di essere difeso.

All'inizio, in effetti, il disegno di legge conteneva una sola previsione penale e per questo motivo lo abbiamo giudicato insufficiente e abbiamo dato, soprattutto alla Camera dei deputati, un ampio contributo a contornare l'intervento penalistico di tutta una serie di interventi sociali. Questo è dunque soltanto il primo passo per voltare pagina.

Abbiamo orami preso penosa e dolorosa familiarità con le foto delle bambine terrorizzate nell'imminenza della pratica o subito dopo la stessa, quali apparse in questi anni su tanti giornali e riviste. Abbiamo appreso dal seminario afro-arabo del 2003 le raffinate e molteplici crudeltà che la malata prepotenza maschile è in grado di inventare per sottomettere quel corpo della donna che desidera e teme nello stesso tempo e che vuole assoggettare mutilandolo come rivalsa della sua soggezione istintuale. Tutto questo è la permanente manifestazione di una tragedia che continua a popolare ed inquinare i nostri giorni, quella della violenza che tortura chi non può difendersi.

Noi non possiamo presumere di estirpare con una legge tutto il male del mondo; possiamo fare qualcosa per circoscriverlo e ridurlo. Questa legge è appunto il qualcosa che stiamo cercando di fare, ben sapendo che il cammino della storia è molto più lento di quello delle nostre impazienze.

Presidenza del presidente PERA(ore 10,40)

 

(Segue FASSONE). Avremmo voluto qualcosa di più: avremmo voluto un'attenzione al diritto di asilo formalizzata anche nei confronti delle donne migranti che lo chiedono in quanto terrorizzate dal pericolo di sopportare queste pratiche, ove rimpatriate; avremmo voluto un maggior corredo di risorse per gli interventi sociologici e politici di contorno alla legge.

Anche se questo giustifica qualche nostra riserva, la legge è comunque un fatto positivo. Negarle il consenso non in nome di quello che afferma, ma in nome di quello che non contiene, non sarebbe facilmente comprensibile, né accettabile. Per questo motivo, confermiamo il nostro voto favorevole.

TREDESE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TREDESE (FI). Signor Presidente, colleghi, a titolo personale e per il Gruppo Forza Italia annuncio il voto favorevole su una legge di grande progresso civile, una legge che detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quale violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, dobbiamo trattare con molta cautela problemi delicati relativi a Paesi e a popoli con storie, tradizioni e tendenze culturali diverse dalle nostre e non sempre tutto può essere risolto, anzi - se me lo consente - quasi mai, con misure sanzionatorie sul piano legale e con la repressione.

Tuttavia, di fronte a una pratica come quella delle mutilazioni genitali femminili non possiamo non considerare questa come una gravissima violazione nei confronti delle donne e del loro corpo.

Bisogna trovare tutte le strade possibili per mettere in piedi un'azione che contrasti un'attività tanto radicata quanto barbara. Prevenzione e crescita culturale, soprattutto attraverso le associazioni che si rapportano alle comunità migranti presenti nel nostro Paese e anche direttamente con un intervento nei Paesi di origine, è la strada maestra da percorrere.

Il disegno di legge in esame non coglie tuttavia questa dimensione ed interviene soltanto su alcuni aspetti sanzionatori. Abbiamo criticato il provvedimento ed inizialmente ne abbiamo contrastato l'iter preoccupati proprio di non porre i nostri valori occidentali come gli unici valori. So che i colleghi che sono intervenuti a favore del disegno di legge si riferiscono a ben altri valori universali che non quelli cui si rifanno abusivamente correnti razziste e xenofobe presenti alle nostre latitudini. È il combinato disposto tra questo provvedimento ed altre misure anti immigrati che ha creato in noi le più forti preoccupazioni.

Certo, l'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Dalla Chiesa sulla riduzione delle sanzioni da sei a quattro anni va incontro, anche se parzialmente, alle nostre preoccupazioni. Pertanto, riteniamo di poter mutare il nostro voto da contrario in un'astensione, sostanzialmente motivata - come hanno ricordato altri colleghi dell'opposizione - dal fatto che non si è colta anche in questa occasione l'opportunità di offrire lo status di rifugiato alle donne che subiscono o che sono a rischio di subire queste mutilazioni. Se si considera barbara questa pratica, indubbiamente chi la subisce contestualmente subisce una violazione di uno dei fondamentali diritti umani.

Per questo motivo dovremmo essere aperti e favorire anche attraverso questa strada l'approvazione nel nostro Paese di una legge sul diritto di asilo che ancora non è prevista. Il fatto di avere respinto l'emendamento che andava in questa direzione non ci consente di dimostrare un'apertura maggiore nei confronti di una legge che comunque va incontro, almeno parzialmente, ad alcune delle preoccupazioni che abbiamo manifestato.

Per tali ragioni ribadisco la parziale contrarietà del nostro Gruppo, che esprimeremo attraverso l'astensione.

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TIRELLI (LP). Signor Presidente, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo Lega Nord, mi auguro che questo sia solo un primo passo nella direzione di risolvere il problema posto dal senatore Fassone. È difficile coniugare il mantenimento delle tradizioni proprie di altre culture con il rispetto delle leggi dei Paesi ospitanti, però è un problema che va risolto. Non si può permettere che all'interno del nostro territorio nazionale si realizzino diversità di trattamento per quanto riguarda la punibilità di alcuni reati.

Deve essere chiaro che per noi la mutilazione è un reato e che come tale va punita. Siamo giunti a questo attraverso una lunga storia, la storia dei diritti umani, che nel nostro Paese ha vissuto un percorso diverso da quelli dei Paesi di origine delle vittime - così le definiamo noi - di queste mutilazioni. Noi ci siamo arrivati per gradi. La civiltà occidentale è arrivata a stabilire questi princìpi con sofferenza e talvolta sulla base di contraddizioni, anche motivate dall'influsso di poteri temporali sulla nostra attività legislativa.

Con il provvedimento al nostro esame si tenta, anche se mi auguro non sia soltanto un tentativo, di punire chi viola i diritti fondamentali dell'uomo. Siamo naturalmente favorevoli, anche se ci auguriamo che questo sia soltanto un primo passo lungo la strada del rispetto dei diritti umani ed anche della chiarezza. Si pretende, pur con tutti i gradi di approssimazione possibile, che colui che chiede ospitalità nel nostro Paese accetti anche di osservarne le leggi che regolano la convivenza.

Il mio augurio finale è che questa legge non rappresenti soltanto un manifesto e che non incontri poi nelle varie fasi dell'applicazione, e nella discrezionalità di chi dovrà applicarla, dei rallentamenti, se non dei boicottaggi, quali quelli cui abbiamo assistito ultimamente rispetto ad altre norme in materia di immigrazione. (Applausi dai Gruppi LP e FI).

DATO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

DATO (Mar-DL-U). Signor Presidente, evidentemente siamo di fronte a pratiche che vanno in qualche modo contrastate. Ritengo però che la norma in esame non sia adeguata per farlo perché eccessivamente repressiva, da una parte, dal momento che riguarda pratiche sostenute da tradizioni culturali, e non da vincoli e obblighi previsti da altre leggi, tanto per intenderci. D'altra parte, considero il provvedimento in esame insufficiente perché non appronta e non rende disponibili misure e servizi adeguati, volti ad aiutare culture e gruppi etnici che a mio avviso da soli debbono superare queste pratiche.

Tuttavia, vi è una ragione principale alla base di quanto sto sostenendo: io che vorrei essere contro chiunque imposti le nostre scelte in termini di scontro di civiltà, ritengo assolutamente insufficiente e iniquo che nel nostro Paese si approntino misure repressive per pratiche che appartengono ad altre culture, senza che noi stessi proviamo ad interrogarci su altre pratiche che evocano problemi non del tutto differenti e che sono in voga nel nostro Paese, sostenute da una cultura abbandonata a logiche di mercato.

Voglio fare al riguardo un piccolo esempio: non dovremmo forse interrogarci sull'opportunità di mettere fuori legge il ricorso a pratiche di chirurgia estetica su corpi di giovani neanche maggiorenni, anch'esse imposte in un certo senso da vincoli di tipo culturale, che lasciamo diffondere nel nostro Paese, con la proposizione di modelli che, in fin dei conti, determinano una violenza sui corpi femminili per soddisfare presunti immaginari maschili? Questi non sono forse tratti di nostre piccole violenze corporali e domestiche sulle quali dovremmo interrogarci senza presunzioni di superiorità nei confronti dei portati di altre culture?

Questa è la ragione che mi induce ad astenermi dal voto. Vorrei che in Italia quando si affrontano questo genere di temi si facesse un serio esame di coscienza su aspetti assolutamente non edificanti della nostra cultura, sui quali non riteniamo di intervenire - ripeto - per una presunzione immotivata e infondata.

DANZI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DANZI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il voto favorevole dell'UDC al presente disegno di legge, motivandolo in maniera sintetica e, spero, chiara.

Chi più di noi cattolici, convinti assertori della solidarietà e dell'integrazione, può esimersi dal considerare necessaria una legge di questo genere! Vorrei invitare tutti ad una riflessione: siamo stati un popolo di emigranti, è vero; la gente che soffre, la gente che ha necessità di lavoro va accolta umanamente, e stiamo appunto lavorando affinché venga accolta con dignità e umanità anche attraverso le leggi che operano in modo che il numero delle persone che arrivano nel nostro Paese disperate e senza lavoro sia limitato e che a ciascuna di loro venga consentita una vita dignitosa - come è giusto che sia - e di integrazione.

Si parla anche della possibilità di concedere loro il diritto di voto, che trovo legittimo. Si dibatte sulla necessità di accorciare i tempi per consentire l'integrazione, però penso che ci siano delle regole e che ci si debba integrare nella cultura della società ospitante.

Dico alla mia carissima amica Cinzia Dato che non si può paragonare l'infibulazione ad un tatuaggio. Penso che la prima sia una pratica assolutamente da condannare e non condivisibile, e ciò deve essere compreso da chi chiede ospitalità nel nostro Paese e riceve attenzione, sensibilità, garanzie, tutela della persona e rispetto dell'individuo. Vi è quindi la necessità di capire quanto sia opportuno integrarsi in una civiltà, in questo caso, che non consente, con la legge in esame, pratiche assolutamente criticabili.

Esprimo dunque il voto favorevole del Gruppo dell'UDC. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALABARBA (Misto-RC). Anche in relazione all'importanza di questo voto, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 414-B, nel testo emendato, con l'intesa che Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

 

 


 

ALLEGATO A

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (414-B)

 

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ART. 1.

Approvato

(Finalità)

    1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

 

EMENDAMENTO

1.1

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «la presente legge» fino alla fine del comma con le seguenti: «la Repubblica tutela i diritti delle donne immigrate nel territorio nazionale, ivi compreso il diritto alla salute e all’integrità psicofisica. Tale diritto è garantito, in particolare, dalla prevenzione e dalla eliminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili».

 

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 2 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ART. 2.

Approvato

(Attività di promozione e coordinamento)

    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all’assistenza alle vittime e all’eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

    2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

EMENDAMENTI

2.1

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Improcedibile

Al comma 1, dopo la parola: «sostiene», inserire le seguenti: «, attraverso un apposito gruppo di lavoro».

2.100

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Improcedibile

Al comma 1, dopo la parola: «sostiene» inserire le seguenti: «, attraverso un apposito gruppo di lavoro».

2.101

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio».

2.102

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «all’assistenza» con le seguenti: «, alla protezione, all’assistenza, alla riabilitazione».

 

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ART. 3.

 

Approvato con un emendamento

(Campagne informative)

    1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell’interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

        a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

        b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall’Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l’integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

        c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

        d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

        e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

    2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.

 

EMENDAMENTI

3.2

FRANCO VITTORIA, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, MARITATI, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO, PAGANO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «ferme restando le specifiche competenze regionali in materia,».

3.1

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «predispone», inserire le seguenti: «, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.3

FRANCO VITTORIA, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, MARITATI, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO, PAGANO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e del loro arrivo alle frontiere italiane».

3.4

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile» con le seguenti: «delle disposizioni della presente legge».

3.100

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «nonché delle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari».

3.101

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «di sensibilizzazione» fino a: «in particolare dei» con le seguenti: «di informazione, sensibilizzazione e dissuasione dal continuare la pratica delle mutilazioni genitali femminili dirette alle comunità di immigrati – leader comunitari, uomini, donne, adolescenti – condotte con metodologie diverse a seconda dei destinatari da organizzazioni non governative di cooperazione, dalle organizzazioni di volontariato, dalle organizzazioni no profit e dalle strutture sanitarie, in particolare dai».

3.5

FRANCO VITTORIA, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, MARITATI, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO, PAGANO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle organizzazioni no profit,», inserire le seguenti: «delle organizzazioni delle donne immigrate,».

3.102

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Sost. id. em. 3.5

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «organizzazioni no profit» inserire le seguenti: «delle associazioni di donne immigrate».

3.103

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e per facilitare l’accesso ai servizi socio-sanitari».

3.104

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) fornire un’adeguata formazione sui diversi aspetti delle mutilazioni genitali femminili ai mediatori culturali, agli operatori sanitari, agli assistenti sociali, agli psicologi che operano nei consultori e nelle scuole, nonché ad altri soggetti ritenuti idonei in quanto operanti con le comunità di immigrati affinché abbiano una padronanza degli argomenti e possano dissuadere i genitori e i familiari dall’effettuare la pratica sulle loro figlie».

3.6

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

        «c) organizzare con continuità corsi di informazione per le donne vittime di mutilazioni genitali femminili e che sono in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto e ad aiutarle ad affrontare un parto naturale».

3.105

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            c) programmare nei consultori familiari e nei centri nascita, per le gestanti che abbiano subito mutilazioni genitali femminili, apposite attività informative e assistenziali finalizzate al miglior espletamento del parto e alla riabilitazione dopo il parto».

3.7

FRANCO VITTORIA, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, MARITATI, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO, PAGANO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «donne infibulate», inserire le seguenti: «o che abbiano subito mutilazioni degli organi genitali».

3.8

FRANCO VITTORIA, FASSONE, ACCIARINI, MARITATI, STANISCI, DI GIROLAMO, PILONI, PAGANO, BONFIETTI, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «promuovere», inserire le seguenti: «, d’intesa con le Regioni».

3.9

FRANCO VITTORIA, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, BONFIETTI, MARITATI, STANISCI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «dell’obbligo», inserire le seguenti: «e secondarie».

3.10

FRANCO VITTORIA, FASSONE, ACCIARINI, MARITATI, STANISCI, PILONI, PAGANO, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «promuovere», inserire le seguenti: «d’intesa con le Regioni».

3.11

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «e-bis) sostenere e diffondere le prassi di integrazione socio-culturale rivelatesi maggiormente efficaci a livello territoriale.».

3.12

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. I programmi e le campagne informative di cui al comma 1 vengono aggiornati annualmente».

3.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

 

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ART. 4.

 

Approvato con un emendamento

(Formazione del personale sanitario)

    1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale per realizzare un’attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

    2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.

 

EMENDAMENTI

 

4.2

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Le attività di cui al comma 1 in particolare prevedono:

            a) corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale sanitario che può venire a contatto, nelle strutture pubbliche o private, con donne mutilate o a rischio di mutilazioni genitali;

            b) corsi di formazione e informazione per le vittime di mutilazioni genitali in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto e per aiutarle ad affrontare un parto naturale;

            c) programmi di educazione sanitaria presso i consultori familiari, rivolti alle donne immigrate, per aiutarle a riconoscere e curare le patologie derivanti dalle mutilazioni genitali e per disincentivare l’uso di tali pratiche nei confronti delle figlie o parenti minori.».

4.100

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «2,5 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

4.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

4.1

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Precluso dalla reiezione dell'em. 4.2

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Informazione e formazione in ambito sanitario)».

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

 

4.0.2

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status di rifugiate)

        1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.

        2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall’articolo 583-bis del codice penale introdotto dalla presente legge e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste dall’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40».

4.0.1

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status di rifugiate)

        1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.».

 

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ART. 5.

 

Approvato con un emendamento

(Istituzione di un numero verde)

    1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.

    2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.

 

EMENDAMENTI

 

5.100

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ricevere segnalazioni» fino a: «nonché».

5.101

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di volontariato» con le seguenti: «pubbliche e del privato sociale».

5.102

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «0,5 milioni» con le seguenti: «1 milione».

5.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

 

5.0.100

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Improcedibile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

        «Art. 5-bis. 1. - Le donne che intendano sottrarsi o sottrarre figlie minori al rischio di mutilazioni genitali femminili sono considerate aventi diritto allo status di rifugiate.

        2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati di cui al comma 1 si applicano i benefici di cui all’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40».

 

 

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

 

ART. 6.

 

Approvato con emendamenti

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

    1. Dopo l’articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

    «Art. 583-bis. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

    Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

    La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, in deroga agli articoli 9 e 10, è sufficiente la sola richiesta del Ministro della giustizia».

 

EMENDAMENTI

 

6.100

IL RELATORE DALLA CHIESA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», primo comma, sostituire la parola: «sei» con la parola: «quattro».

6.101

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» primo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora imputati siano gli esercenti la patria potestà, la pena massima è di tre anni».

6.102

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» primo comma, sopprimere il secondo periodo.

6.10

FRANCO VITTORIA, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, MARITATI, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO, PAGANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» nel primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «genitali femminili», inserire le seguenti: «la sunna,».

6.6

FASSONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «che cagioni effetti dello stesso tipo», con le seguenti: «che cagioni un intervento sugli stessi particolarmente invasivo».

6.7

FASSONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «che cagioni effetti dello stesso tipo», con le seguenti: «che cagioni un intervento sugli stessi particolarmente lesivo».

6.103

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» sostituire il secondo comma, con il seguente: «Quando per le modalità, le circostanze e le conseguenze dell’azione, i fatti previsti dal primo comma sono di lieve entità, la pena è diminuita da un terzo alla metà».

6.11

FRANCO VITTORIA, FASSONE, ACCIARINI, PILONI, MARITATI, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO, PAGANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli» con le seguenti: «effettua lesioni o manipolazioni a scopi culturali degli».

6.104

IL RELATORE DALLA CHIESA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», seconda comma, sopprimere le parole: «, al fine di menomare le funzioni sessuali,».

6.8

FASSONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «al fine di menomare le funzioni sessuali».

6.105

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «nella mente» con le seguenti: «una sofferenza mentale».

6.106

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» terzo comma, sostituire le parole: «un minore» con le seguenti: «una minore».

6.107

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», sostituire il quarto comma con il seguente:

        «Le disposizioni del presente articolo, si applicano altresì, a sola richiesta del Ministro della giustizia, quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia».

6.108

FASSONE

Approvato

Al comma 1, «Art. 583-bis», ivi richiamato, al quarto capoverso, sostituire le parole: «in deroga agli articoli 9 e 10, è sufficiente la sola» con le seguenti: «il colpevole è punito a».

6.109

FASSONE

Ritirato

Al comma 1, «Art. 583-bis», ivi richiamato, dopo il quarto capoverso, inserire il seguente: «La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dal presente articolo importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

        Conseguentemente sopprimere l’articolo 9.

6.100a

IL RELATORE BOSCETTO

Approvato

Al comma 1, dopo l’articolo 583-bis, ivi richiamato, inserire il seguente:

«Art. 583-ter.

(Pena accessoria)

        1. La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirughi e degli odontoiatri».

        Conseguentemente nell’alinea sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le altre: «sono inseriti i seguenti».

        Conseguentemente sopprimere l’articolo 9.

6.110

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All’articolo 604 del codice penale, al primo comma, primo periodo, le parole: "da cittadino straniero" sono sostituite con le seguenti: "dallo straniero" e al secondo periodo le parole: "il cittadino straniero" sono sostituire con le seguenti: lo straniero».

6.111

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Le minori che abbiano subito mutilazioni genitali femminili e le loro famiglie sono seguite dai servizi sociali territoriali, con progetti individuali e specifici, fino alla maggiore età».

 

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ART. 7.

 

Approvato

(Programmi di cooperazione internazionale)

    1. Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

 

EMENDAMENTI

 

7.1

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 7. - (Cooperazione allo sviluppo). – 1. Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri, in accordo con i governi locali e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, sono predisposti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi progetti tesi a prevenire e sradicare le pratiche di mutilazioni genitali femminili. Tali progetti in particolare prevedono:

            a) campagne di formazione e informazione rivolte alle popolazioni locali nei Paesi in cui, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili;

            b) realizzazione di centri di accoglienza per le giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero per le donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o parenti in età minore.

        2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’incremento dello 0,5 per cento che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà applicato alle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

7.100

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Improcedibile

Al comma 1 sopprimere le parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato».

7.101

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono previsti», fino a: «popolazioni locali», con le seguenti: «è data priorità, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, ai».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ART. 8.

 

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

    1. Dopo l’articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

    «Art. 25-quater. 1. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.

    2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».

 

EMENDAMENTO

 

8.100

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-quater», sopprimere il comma 2.

 

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

ART. 9.

 

Non posto in votazione (*)

(Sanzioni accessorie)

    1. All’esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall’esercizio della professione. Della sentenza irrevocabile di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

________________

(*) Approvato l'emendamento 6.100a soppressivo dell'articolo

 

 

 

EMENDAMENTI

 

9.101

IL RELATORE DALLA CHIESA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per dieci anni», con le parole: «fino a dieci anni».

9.100

FASSONE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per dieci anni», con le parole: «da tre a dieci anni».

9.3

FASSONE

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la parola: «cinque».

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

 

9.0.1 (TESTO 2)

FRANCO VITTORIA, FASSONE, MARITATI, ACCIARINI, PILONI, PAGANO, STANISCI, BONFIETTI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Osservatorio)

        1. Il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un Osservatorio contro le mutilazioni genitali femminili, con la presenza di una o più persone esperte, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti, tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità.

        2. L’Osservatorio effettua con continuità la raccolta dei dati relativi alle vittime di mutilazioni genitali femminili, valuta l’efficacia delle misure di prevenzione e di contrasto di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5, effettua il monitoraggio sui risultati della presente legge.

        3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2005. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’incremento dello 0,5 per cento che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica alle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

 

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 10 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ART. 10.

 

Approvato con un emendamento

(Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

EMENDAMENTI

 

10.100

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «dagli articoli 2, comma 2», fino a: «5, comma 2,», con le seguenti: «dalla presente legge».

10.101

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE

Improcedibile

Sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «15 milioni di euro».

10.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2004» con le seguenti: «a decorrere dal 2005», le parole: «2004-2006» con le seguenti: «2005-2007» e le parole: «per l’anno 2004» con le seguenti: «per l’anno 2005».