XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifiche in materia di attenuanti, recidiva, usura e prescrizione - Lavori preparatori della L. 5 dicembre 2005, n. 251 - Iter alla Camera (seconda lettura) - Iter al Senato (seconda lettura) (parte IV)
Serie: Progetti di legge    Numero: 61    Progressivo: 1
Data: 20/12/05
Organi della Camera: II-Giustizia
Riferimenti:
L n.251 del 05/12/05   AC n.2055-B/14
AS n.3247-B/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Modifiche in materia di attenuanti, recidiva, usura e prescrizione

Legge 5 dicembre 2005, n. 251

Iter alla Camera e al Senato in seconda lettura

n. 61/1

parte IV

xiv legislatura

20 dicembre 2005

 


Camera dei deputati


La documentazione predisposta in occasione dei progetti di legge concernenti le modifiche in materia di attenuanti, recidiva, usura e prescrizione si articola nei seguenti volumi:

·         dossier n. 61, contenente la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, il testo dei progetti di legge e la normativa di riferimento;

·         dossier n. 61/1, contenente i lavori preparatori della legge 5 dicembre 2005, n. 251:

-          parte I: Iter alla Camera (prima lettura)

-          parte II: Iter al Senato: esame in Commissione e Assemblea (fino alla seduta del 14 luglio 2005)

-          parte III: Iter al Senato: esame in Assemblea (dal 21 al 27 luglio 2005)

-          parte IV: Iter alla Camera e al Senato in seconda lettura

·         dossier n. 61/2, contenente le schede di lettura e i riferimenti normativi sull’A.C 2055-B

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Giustizia

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: GI0056a4.doc

 


INDICE

Iter alla Camera

Progetto di legge

§      A.C. 2055-B, (on. Airaghi ed altri), Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione                                                                 5

Sede referente presso la 2ª Commissione (Giustizia)

Seduta del 14 novembre 2005                                                                  23

Seduta del 20 settembre 2005                                                                 29

Seduta del 21 novembre 2005                                                                  35

Seduta del 22 settembre 2005                                                                 45

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 21 settembre 2005                                                                 49

Seduta del 22 settembre 2005                                                                 51

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 27 settembre 2005                                                                 57

Seduta del 4 ottobre 2005                                                                         59

Seduta del 25 ottobre 2005                                                                       61

Esame in Assemblea

Seduta del 26 settembre 2005                                                                 65

Seduta del 9 novembre 2005                                                                    87

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3247-B, (on. Airaghi ed altri), Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione                                                             193

Esame in sede referente presso la 2ª Commissione (Giustizia)

Seduta del 15 novembre 2005                                                                209

Seduta del 17 novembre 2005                                                                215

Seduta del 22 novembre 2005                                                                223

Seduta del 23 novembre 2005                                                                231

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 15 novembre 2005                                                                243

Seduta del 22 novembre 2005                                                                245

Discussione in Assemblea

Seduta del 24 novembre 2005                                                                249

Seduta del 29 novembre 2005 (antimeridiana)                                      265

Seduta del 29 novembre 2005 (pomeridiana)                                        281

 


Iter alla Camera


Progetto di legge

 


N. 2055-B

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato CIRIELLI , AIRAGHI, ARRIGHI , ASCIERTO, BELLOTTI , BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, GERACI, GHIGLIA, LANDOLFI, LEO, LOSURDO, MAGGI, LUIGI MARTINI, MENIA, MEROI, ANGELA NAPOLI, PAOLONE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, SAIA, TAGLIALATELA, VILLANI MIGLIETTA

¾

 

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

il 27 luglio 2005

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Il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge.

 


 

 

 

TESTO

approvato dalla Camera dei deputati

 

TESTO

modificato dal Senato della Repubblica

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi.

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

Art. 1.

Soppresso.

1. All'articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

 

«6-bis) l'essere persona che, al momento della commissione del fatto, abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99».

 

Art. 2.

Art. 1.

1. L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

«Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). - Identico.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».

2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) al primo comma, le parole: «tre» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «cinque» e «dieci»;

a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;

b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;

b) identica;

c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro».

c) identica.

3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».

3. Identico.

 

Art. 2.

 

1. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

Art. 3.

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico.

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

 

Art. 4.

Art. 4.

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

«Art. 99 - (Recidiva). - Identico.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

Identico.

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

 

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

 

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

 

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Identico.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Identico.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

(v. sesto capoverso).

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto».

Identico.

(v. quinto capoverso)

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».

Art. 5.

Art. 5.

1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

Identico.

«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».

 

2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

 

«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale».

 

Art. 6.

Art. 6.

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.

«Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze attenuanti si applicano le disposizioni dell'articolo 69.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Identico.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

Identico.

 

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato».

Identico.

 

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti».

2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole: «o la continuazione» sono soppresse.

2. Identico.

3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

3. Identico:

«Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

«Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). - Identico:

1) autorizzazione a procedere;

1) identico;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

2) identico;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori e per il tempo dell'impedimento.

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Identico.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Identico».

I termini stabiliti dall'articolo 157 non possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale».

Soppresso.

4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma».

4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».

5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

5. Identico:

«Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105, e all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

Art. 7.

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

Identico.

«Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:

 

a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;

 

b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;

 

c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».

 

2. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:

 

«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale».

 

3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

 

«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

 

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

 

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

 

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;

 

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

 

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

 

1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni».

 

4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

 

«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

 

5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

 

«Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai recidivi). - 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa».

 

6. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

 

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale».

 

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

 

«7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

 

Art. 8.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente:

Identico.

«Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affida mento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta».

 

Art. 9.

Art. 9.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente:

Identico.

«9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

 

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

 

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

 

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

 

Art. 10.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli all'imputato, si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data e ai procedimenti e ai processi pendenti alla medesima data.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

 

3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, essi si applicano ai procedimenti ed ai processi in corso; i termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale sono prolungati, a seguito della sospensione, oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, del medesimo codice. Tuttavia, se i processi sono già pendenti avanti la Corte di cassazione, è assicurato, ove minore di quello operante in forza della legge previgente, un ulteriore termine di prescrizione di un anno.

 

 


Sede referente presso la 2ª Commissione (Giustizia)

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 settembre 2005 - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'Interno Alfredo Mantovano ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Mario Pescante.

La seduta comincia alle 14.20.

(omissis)

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Italico PERLINI (FI), relatore, rileva che il provvedimento in esame, approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato, si compone di dieci articoli, recanti disposizioni in materia di attenuanti, recidiva, usura e prescrizione. Prima di passare all'esame del testo, ritengo opportuno sottolineare che le modifiche apportate dal Senato hanno mantenuto pressoché immutato l'impianto del provvedimento dalla Camera, avendo natura perlopiù tecnica. La ratio ispiratrice del testo è rimasta quella che ha portato la Camera ad approvare in prima lettura il provvedimento: punire in maniera più severa coloro che si dimostrino dediti alle attività criminose commettendo nuovi reati; sanzionare con pene più gravi i membri di associazioni di stampo mafioso; conferire certezza ed oggettività all'istituto della prescrizione del reato facendo venire meno quella discrezionalità del giudice che attualmente consente di prescrivere un medesimo fatto di reato in tempi diversi a seconda, per esempio, se il giudice ritenga o meno di concedere le attenuanti generiche. Tutto questo non è stato modificato dal Senato. Anzi, le modifiche del Senato sono tutte dirette a rafforzare tale impianto della proposta, correggendo alcune disposizioni che nell'applicazione pratiche avrebbero potuto produrre effetti non conformi alla ratio del provvedimento.

Considerato che si tratta di un testo che la Camera esamina in seconda lettura, la relazione si concentrerà sulle modifiche apportate dal Senato le quali - è bene ricordare - costituiscono l'oggetto del nostro esame.

In primo luogo, il Senato ha soppresso l'articolo 1 del testo della Camera. Questo interveniva sull'articolo 62 del codice penale  introducendo una nuova circostanza attenuante comune in riferimento alla persona che, alla commissione del fatto, abbia compiuto settanta anni d'età e che, al momento della sentenza, non sia recidivo. Nel corso del dibattito presso il Senato, erano stati avanzati da parte di alcuni esponenti dell'opposizione dubbi di costituzionalità in relazione al principio di parità di trattamento per cui si è optato per la soppressione.

L'articolo 1 (corrispondente all'articolo 2 del testo della Camera) interviene in tre distinti ambiti. Esso riscrive l'articolo 62-bis del codice penale in materia di attenuanti generiche confermando la disposizione attualmente in vigore (comma 1) pur escludendone l'applicazione (comma 2) nei casi di reiterazione della recidiva a fronte di delitti particolarmente gravi (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) codice di procedura penale), puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni. Inoltre inasprisce le pene previste dall'articolo 416-bis del codice penale relativo al delitto di associazione di tipo mafioso e dall'articolo 418 del codice penale relativo al delitto di assistenza agli associati. Le modifiche del Senato hanno natura tecnica ed assolvono alla funzione di «rendere più congruo il tessuto normativo dell'insieme delle modifiche proposte al codice penale»: in particolare viene sostituito, in relazione all'articolo 133 del codice penale, il termine «circostanze» con quello «criteri», più appropriato in quanto già adottato dall'articolo 133-bis codice penale.

A seguito della approvazione da parte dell'Aula del Senato di un emendamento, è stato, invece, introdotto un nuovo articolo 2 che aumenta le pene, sia detentive che pecuniarie, per il reato di usura, «fenomeno la cui rilevanza, in un periodo di crisi economica e di problematico accesso al credito da parte degli imprenditori in difficoltà, appare non sufficientemente valutata»: mentre il vigente articolo 644 codice penale sanziona la suddetta fattispecie delittuosa con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493, l'articolo 2 in commento prevede una pena detentiva da due a dieci anni ed una pena pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Non sono stati modificati gli articoli 3, 4 e 5 che hanno per oggetto rispettivamente la disciplina del concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, l'istituto della recidiva ed il concorso formale e reato continuato in caso di recidiva reiterata.

Presenta, invece, alcune novità l'articolo 6 volto a modificare una serie di disposizioni del codice penale, tutte relative all'istituto della prescrizione del reato.

Il testo approvato dalla Camera è stato sostanzialmente confermato, in quanto le modifiche si sono limitate ad alcuni aggiustamenti di natura tecnica. Considerato che si tratta di una disposizione che modifica la disciplina di un istituto fondamentale del diritto penale sostanziale che esplica effetti che si riverberano direttamente nel processo, ritengo opportuno illustrare nel dettaglio prima la nuova disciplina dell'istituto.

In particolare, il testo approvato dalla Camera riscrive l'articolo 157 del codice penale relativo al tempo necessario a prescrivere sostituendo il criterio attuale - delle classi di reato individuate per fasce di pena - con il criterio che equipara il tempo necessario a prescrivere al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, e precisando che comunque in caso delitto il tempo necessario a prescrivere non può essere inferiore a 6 anni mentre in caso di contravvenzione non può essere inferiore a 4 anni (comma 1). Il Senato ha ritenuto opportuno precisare ciò che la Camera aveva considerato implicito nella disposizione: la sua applicazione anche ai reati puniti con la sola pena pecuniaria.

Al fine dell'applicazione del primo comma e quindi dell'individuazione del massimo della pena edittale, il testo della Camera prevedeva che non si sarebbe dovuto tener conto di circostanze attenuanti ed aggravanti a meno che non si tratti di aggravanti ad effetto speciale, che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo (comma 2). Il Senato  ha modificato tale disposizione stabilendo che si debba aver riguardo alla pena edittale tenendo conto, oltre che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria, omologhe, ad avviso del relatore, alle prime e di cui, pertanto, era difficile giustificare l'esclusione. In effetti, da parte della Camera non vi era alcuna intenzione di escludere tali circostanze dal computo della prescrizione, quanto piuttosto si era ritenuto che queste potessero essere ricompresse nell'ambito delle circostanze ad effetto speciale, secondo una certa giurisprudenza e dottrina. Comunque il la modifica del Senato serve ad eliminare qualsiasi dubbio interpretativo. ;

È stata eliminata la possibilità di tener conto, al fine della determinazione del tempo necessario a prescrivere, delle circostanze attenuanti: nel testo approvato dalla Camera tali circostanze, normalmente irrilevanti per la individuazione del termine di prescrizione, entravano in gioco soltanto in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, potendo con queste ultime essere bilanciate; il testo approvato dal Senato esclude tale eventualità, limitandosi a specificare che «non si applicano le disposizioni dell'articolo 69» del codice penale, in cui è disciplinato, appunto, il concorso di circostanze.

Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria si dovrà tener conto della sola pena detentiva (comma 4) mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni (comma 5).

Il Senato ha precisato che per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, che di norma richiedono indagini molto più complesse, i termini di prescrizione, calcolati ai sensi del nuovo articolo 157 codice penale, sono raddoppiati.

Il comma 7 del nuovo articolo 157 prevede che l'istituto della prescrizione sia sempre rinunciabile dall'imputato.

Il Senato ha specificato che i reati puniti con la pena dell'ergastolo, sia direttamente sia nelle ipotesi in cui tale pena derivi dalla applicazione di una circostanza aggravante, sono in ogni caso imprescrittibili. Come affermato dal relatore, tale specificazione non era strettamente necessaria ma è stata introdotta nel timore che la imprescrittibilità dei suddetti reati non risultasse chiaramente dal testo.

Il testo approvato dalla Camera e, su questo punto, non modificato dal Senato, elimina ogni riferimento al reato continuato dall'articolo 158 codice penale relativo alla decorrenza del termine della prescrizione.

Inoltre, è stato riscritto l'articolo 159 del codice penale in tema di sospensione del corso della prescrizione. Rispetto alla formulazione attualmente in vigore, il testo prevede una sospensione anche in caso di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori. Il Senato ha ulteriormente modificato il nuovo articolo 159 del codice penale, al fine di individuare una ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, ovvero quella derivante da richiesta dell'imputato o del suo difensore: la norma sembrerebbe costituire ulteriore applicazione del principio enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 275 del 1990, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 157 del codice penale, nella parte in cui non consentiva la rinunciabilità della prescrizione. Si è, inoltre, posto un limite alla durata della sospensione derivante da impedimento delle parti o dei difensori, stabilendo che l'udienza non possa essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo, in caso contrario (di non fissazione, cioè, dell'udienza) al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. È stato osservato che nei sessanta giorni non è conteggiato il periodo di sospensione feriale, con la conseguenza che «i sessanta giorni risulterebbero mangiati, per un impedimento legato al mese di luglio, dai quarantacinque giorni del periodo feriale». Come affermato dal relatore al Senato, mediante la modifica in esame «viene eliminato il riferimento alla durata  della sospensione parametrata alla durata dell'impedimento», al fine di ottenere il superamento di una «prassi degenerativa da lungo tempo instauratasi nei nostri tribunali per la quale, a fronte di un impedimento di un giorno, si rinvia di un anno la prescrizione, arrecando grave danno e lesione ai diritti degli imputati»; si dà, inoltre, «ai magistrati (...) un paletto di riferimento congruo, dal punto di vista della possibilità del rinvio, ma certamente non tale da consentire loro scelte arbitrarie o eccessivamente discrezionali». ;

Il Senato, sempre nell'ambito del nuovo articolo 159, ha soppresso il quarto comma, in cui si stabiliva che la sospensione non potesse portare ad un prolungamento dei termini stabiliti dall'articolo 157 oltre i termini fissati dall'articolo 161, comma 2, a meno che quest'ultima non dipendesse da autorità diversa da quella nazionale.

Viene modificato l'articolo 160 del codice penale, in tema di interruzione del corso della prescrizione ribadendo che l'interruzione non può portare ad un prolungamento dei termini stabiliti dall'articolo 157 oltre i termini fissati dall'articolo 161, comma 2. Il Senato ha precisato che tale disposizione non si applica a reati di particolare gravità, quali, ad esempio, quelli di associazione mafiosa e di terrorismo.

È riscritto il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale relativo agli effetti della sospensione e dell'interruzione. Il testo della Camera stabilisce che l'applicazione di entrambi gli istituti - quando non sia frutto di provvedimenti di autorità diverse dall'autorità nazionale - non può comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere ovvero di più della metà in caso di recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 99, co. 2, di più di 2/3 in caso di recidiva reiterata, di più del doppio nei casi di delinquente abituale, professionale (articoli 102, 103 e 105 codice penale) o di delitti particolarmente gravi quali quelli connessi all'associazione mafiosa (confronta articolo 51, comma 3-bis, codice di procedura penale). Il Senato ha eliminato il riferimento all'istituto della sospensione ed ha stabilito che tale limite non si applichi nei casi di reati di associazione mafiosa e di terrorismo.

Non sono stati modificati gli articoli 7, 8 e 9.

L'articolo 7 prevede una serie di interventi sulla legge 26 luglio 1975, n. 354, c.d. ordinamento penitenziario volti ad inasprire l'attuale disciplina dei benefici penitenziari nei confronti dei recidivi. L'articolo 8 prevede che in caso di recidiva reiterata il condannato possa accedere ai benefici previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti una sola volta e solo se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni (articolo 94-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990). L'articolo 9, intervenendo sul comma 9 dell'articolo 656, esclude che la sospensione dell'esecuzione della pena possa essere disposta nei confronti di chi sia incorso più volte nella recidiva.

È stato, invece, modificato l'articolo 10, che ha per oggetto l'entrata in vigore della legge precisando che, salvo il favor rei, la stessa si applica anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore nonché ai procedimenti e processi pendenti. Dopo aver confermato l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, i commi 2 e 3 dell'articolo in esame, aggiunti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, stabiliscono che, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2 del codice penale sulla successione di leggi penali, le norme di cui all'articolo 6 sopra illustrate riguardanti la prescrizione e il tempo necessario a prescrivere, si applicano ai procedimenti e ai processi in corso soltanto se i nuovi termini di prescrizione risultano più brevi di quelli previgenti applicandosi invece le disposizioni previgenti qualora i nuovi termini di prescrizione risultino più lunghi di quelli da queste ultime stabilite.

Viene inoltre previsto che i termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, come modificato dall'articolo 6 del provvedimento, siano prolungati a seguito della  sospensione oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, anch'esso modificato dal citato articolo 6.

Viene tuttavia assicurato, qualora i processi siano già pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, e qualora il termine di prescrizione previsto dalla nuova legge risulti minore di quello operante in forza della legge previgente, l'aggiunta di un ulteriore termine di prescrizione di un anno.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), riservandosi di intervenire successivamente sul merito della proposta di legge in esame, sottolinea che la disposizione di maggior rilievo di questa è sicuramente l'articolo 6, volto a riscrivere l'intera disciplina della prescrizione dei reati, riducendo sostanzialmente anche i termini di quelli più gravi. Ai fini della completezza della istruttiva legislativa, ritiene che sia necessario acquisire dal Governo una serie di dati relativi alla sorte dei processi pendenti. Dalla nuova disciplina dell'istituto non può che portare alla prescrizione di migliaia di reati. Ritiene che il Governo abbia il dovere di mettere il Parlamento in condizione di esaminare la nuova disciplina della prescrizione in maniera consapevole avendo chiara quale sia la sua reale ed effettiva portata sui procedimenti penali in corso, i quali verosimilmente saranno per la maggior parte prescritti.

Annuncia pertanto che ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, sarà chiesto al Governo i dati relativi agli effetti che produrrebbe sui procedimenti penali in corso la nuova disciplina delle prescrizioni, qualora venisse approvata dal Parlamento, e, in particolare quanti processi attualmente pendenti nei vari gradi si estinguerebbero per prescrizione del reato, specificando, ove possibile, i singoli reati.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) sottolinea l'opportunità di acquisire oltre ai dati richiesti dal deputato Finocchiaro, anche quelli relativi al numero di processi che, prescrittibili con la vigente disciplina, non lo sarebbero più con le modifiche in materia di prescrizione che si intende introdurre.

Gaetano PECORELLA, presidente, in considerazione della proposta di integrazione della richiesta di dati al Governo formulata dal deputato Gironda Veraldi, invita la Commissione a valutare se ritenga che sia opportuno procedere alla richiesta di dati relativamente al provvedimento in esame. Ricorda, infatti, che qualora la richiesta sia formulata dal prescritto quorum di deputati ai sensi del comma 6 dell'articolo 79, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deciderà a maggioranza dei tre quarti dei componenti della Commissione, se i dati richiesti dai deputati siano essenziali per il compimento dell'istruttoria legislativa. Qualora, invece, sia la Commissione a richiedere dati al Governo, ai sensi del comma 5 del citato articolo, la richiesta non dovrà essere sottoposta all'Ufficio di presidenza.

Sergio COLA (AN) pur sottolineando l'utilità di poter aver visione dei dati testé richiesti, rileva che le modifiche in materia di prescrizione contenute nel provvedimento in esame servirebbero ad evitare insopportabili lungaggini dei processi penali, al fine di evitare che un cittadino possa essere sottoposto per un tempo non predeterminabile a procedimento penale.

Francesco BONITO (DS-U) rileva che il provvedimento in esame si configura come una vera e propria amnistia mascherata, che, senza la maggioranza prescritta dalla Costituzione, attraverso un colpo di spugna cancella migliaia di processi che finirebbero con sentenza di intervenuta prescrizione.

Inoltre evidenzia che questa amnistia mascherata ha indotto molti difensori all'utilizzo di veri e propri artifizi difensivi al solo fine di allungare i processi in vista della approvazione del provvedimento in esame. Ritiene pertanto necessario acquisire anche i dati relativi al numero dei processi che attraverso tali mezzi dilatori rischierebbero di terminare con una sentenza di intervenuta prescrizione del reato.

Gian Franco ANEDDA (AN) rileva che, per il corretto esame del provvedimento sarebbe necessario capire se il Ministero è in grado di fornire i dati richiesti ed i relativi tempi, onde evitare che la richiesta avanzata dai deputati di opposizione si rilevi uno sterile strumento per ritardare i tempi di esame.

Nino MORMINO (FI) nel condividere le osservazioni del deputato Anedda, rileva che sia necessario che la Commissione, prima di decidere sulla opportunità di richiedere al Ministero i dati relativi all'impatto della disciplina in esame sui processi in corso, conosca i tempi necessari al Ministero per adempiere a tale richiesta. Si riserva pertanto di pronunciarsi sulla opportunità della richiesta di dati avanzata dal deputato Finocchiaro una volta chiariti i tempi.

Gaetano PECORELLA, presidente, sottolinea che, una volta formalizzata la richiesta di informazioni al Governo ai sensi dell'articolo 79 del regolamento, sarà il Ministro della Giustizia a dover riferire in Commissione sui tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Vitali e per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 19.55.

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2005

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, in data 15 settembre 2005, i deputati Anna Finocchiaro, Giuseppe Fanfani, Enrico Buemi, Paolo Cento, Francesco Bonito e Giuliano Pisapia hanno richiesto al Governo una serie di dati in relazione alla proposta di legge, in esame.

In particolare i richiedenti hanno rilevato che, considerato che l'articolo 6 della proposta riscrive integralmente la disciplina della prescrizione dei reati, riducendo, a loro parere, in maniera sostanziale i termini di prescrizione previsti attualmente dal codice penale, sarebbe necessario acquisire dal Governo alcuni dati che sarebbero essenziali all'istruttoria legislativa. Pertanto, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, costoro hanno chiesto che il Governo fornisca alla Commissione i dati relativi agli effetti che produrrebbe sui procedimenti penali in corso la nuova disciplina delle prescrizioni, qualora venisse approvata dal Parlamento, e, in particolare quanti processi attualmente pendenti nei vari gradi si  estinguerebbero per prescrizione del reato, specificando, ove possibile, i singoli reati. Qualora la ricerca si rivelasse impossibile, i richiedenti hanno precisato che sarebbe almeno necessario acquisire i dati relativi al numero di procedimenti pendenti in grado di appello; alla specificazione dei titoli di reato relativi a quei procedimenti ed alle date di commissione dei reati suddetti.

Considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea già a partire da lunedì 26 settembre prossimo, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sentito il sottosegretario per la giustizia, onorevole Luigi Vitali, ha convenuto sull'opportunità che i dati richiesti siano comunicati dal Governo in tempo utile affinché possano essere esaminati dalla Commissione già nella seduta convocata per oggi.

In riferimento alla predetta richiesta, in data odierna il Ministro della Giustizia ha trasmesso una lettera di risposta di cui dà lettura alla Commissione (vedi allegato).

Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva che la lettera trasmessa dal Ministro alla Commissione in riferimento alla richiesta di dati da lei presentata, insieme ad altri deputati, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, è stata formulata in maniera molto abile, in quanto, da un lato, non fornisce i dati richiesti e dall'altro giustifica tale inadempienza con la incongruità dei dati che il Ministero è in grado di avere a propria disposizione in ordine ai processi in corso. Tale incongruità, infatti, viene giustificata sulla base della circostanza che gli uffici giudiziari aggiornano costantemente le pendenze solamente sotto il profilo quantitativo e non anche sotto quello qualitativo, intendendo questo come quello relativo al titolo del reato pendente, all'esistenza o meno di recidiva in capo agli imputati ed alla data di commissione del reato stesso.

Dopo aver fatto presente che la richiesta di dati relativi all'impatto sui processi in corso della nuova disciplina della prescrizione del reato prevista dal provvedimento in esame è stata formulata al Ministro più volte dal Parlamento, a partire dal mese di dicembre del 2004 in occasione della prima lettura del provvedimento presso la Camera, sottolinea che i dati richiesti al Governo risultano essere stati già trasmessi da ventisette Corti di Appello al Ministro, su richiesta effettuata dal medesimo all'inizio dell'anno in corso. Evidenzia che si tratta di dati dai quali risulta anche il titolo del reato. Essendo ben consapevole della gravità della ipotesi in cui il Ministro non fornisca al Parlamento i dati dei quali è in possesso, specialmente quando questi siano stati chiesti ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, dichiara di preferire di limitare il proprio intervento a quella parte della lettera del Ministro in cui questo dichiara la disponibilità a fornire i dati che dichiara di avere a propria disposizione. Nel caso in cui i dati che il Ministro fornirà non saranno congrui per poter verificare l'impatto della nuova normativa sulla prescrizione in ordine ai processi in corso, sarà la maggioranza ad assumersi la responsabilità della approvazione di una riforma in materia penale senza essere a conoscenza degli effetti che questa è in grado di produrre sui processi penali in corso.

Carlo TAORMINA (FI) dichiara di non condividere le dichiarazioni dell'onorevole Finocchiaro, in quanto dalla lettera trasmessa dal Ministro non si può evincere alcuna indisponibilità del medesimo di fornire alla Commissione i dati richiesti, quanto piuttosto la inidoneità dei dati a sua disposizione in relazione alla portata della nuova disciplina sulla prescrizione.

Il sottosegretario Luigi VITALI in primo luogo dichiara che, al contrario di quanto affermato dall'onorevole Finocchiaro, il Ministero non possiede i dati richiesti ai sensi dell'articolo 79, comma 6 del Regolamento. A tale proposito precisa che al momento non sussiste alcuna possibilità di accertare l'impatto che in concreto avrà la nuova disciplina sulla prescrizione in ordine ai processi in corso. Il Ministero, infatti, è in grado di acquisire  dagli uffici giudiziari unicamente dati quantitativi relativi ai processi in corso, senza alcuna possibilità di verificare la natura e la data di commissione dei reati che sono oggetto di tali processi. I dati in possesso del Ministero, ai quali viene fatto riferimento nella lettera trasmessa dal Ministro alla Commissione, consentono una simulazione del tutto parziale della riforma in materia di prescrizione, che si limita unicamente al 50 per cento dei processi pendenti presso le Corti di Appello. Si tratta di dati che non sono assolutamente in grado di dare una risposta adeguata e significativa alla richiesta formulata dagli onorevoli Anna Finocchiaro, Giuseppe Fanfani, Enrico Buemi, Paolo Cento, Francesco Bonito e Giuliano Pisapia. Per tali ragione il Ministro ha ritenuto opportuno non trasmetterli alla Commissione. In realtà, solamente a posteriori è possibile verificare il numero dei processi che si prescrivono, come avviene, ad esempio, in occasione della relazione sull'amministrazione della giustizia che ogni anno svolge il procuratore generale della repubblica presso la corte suprema di cassazione. Nel corso del 2004, ad esempio, si sono prescritti 180.000 processi.

Italico PERLINI (FI) condivide le osservazioni svolte dal sottosegretario Vitali evidenziando come la disponibilità manifestata dal Ministro della giustizia nella sua lettera a fornire comunque i dati di cui è in possesso dimostra come non sia intenzione del Guardasigilli occultare deliberatamente informazioni a questa Commissione.

Rivolgendosi al Presidente Pecorella ribadisce come, in relazione alle finalità che emergono dalla richiesta dei dati formulata dai deputati dell'opposizione, la lettera del Ministro ha chiarito come i dati non trasmessi alla Commissione risultino comunque inidonei al raggiungimento dello scopo.

Dichiara infine di essere favorevole al proseguimento dell'esame del provvedimento in discussione.

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che l'onorevole Finocchiaro ha posto una questione politica di grande spessore sull'attendibilità della lettera trasmessa dal Ministro con riferimento alla richiesta di dati presentata ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento. Si tratta di una questione che non attiene alla correttezza del procedimento legislativo, quanto piuttosto alla responsabilità del Ministro nei confronti del Parlamento.

Sotto il profilo procedimentale, ritiene che, in primo luogo, occorra stabilire se, a seguito della risposta del Ministro, sia da applicare il comma 7 dell'articolo 79 del Regolamento, secondo il quale qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di gruppo, con maggioranza qualificata, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea. Ritiene che nel caso in esame, tale disposizione non possa trovare applicazione, in quanto il Governo ha comunque indicato il motivo per il quale non è in grado di fornire i dati richiesti dalla Commissione.

Per quanto la conoscenza dell'effettivo impatto della nuova normativa in materia di prescrizione sui processi in corso possa essere considerata un dato essenziale per l'istruttoria legislativa, la circostanza che il Governo non abbia trasmesso tutte le informazioni richieste non determina alcun ostacolo procedurale al proseguimento dell'iter legislativo, in quanto il Governo ha comunque motivato le ragioni della mancata trasmissione. Ribadisce che si tratta di una questione che attiene unicamente alla responsabilità politica del Ministro.

Carlo TAORMINA (FI) concorda con l'intervento svolto dal Presidente Pecorella, sottolineando come sia stata rispettata la previsione di cui all'articolo 79, comma 6, del Regolamento, in quanto la lettera trasmessa dal Ministro contiene la motivazione per la quale non sono stati forniti i dati. Questa, infatti, non necessita di alcun approfondimento sui suoi contenuti. Ritiene  inoltre, sotto il profilo sostanziale che, quando un provvedimento assume una sua dignità per l'elevato profilo dei contenuti che reca, risultano superflue analisi sui dati di impatto, come è avvenuto per l'esame che si sta svolgendo in Assemblea sulla proposta di legge in ordine all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, per la quale nessuno si è attivato a richiedere alcun dato al Ministero della giustizia.

Ribadisce, infine, di non condividere l'intervento svolto dal deputato Finocchiaro in ordine alle ipotesi di responsabilità del Ministro della giustizia il quale invece, esponendo i motivi per i quali non ha potuto trasmettere i dati, ha pienamente rispettato la citata disposizione del Regolamento.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara chiuso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12,30 di mercoledì 21 settembre 2005. Dopo aver avvertito che sono imminenti votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 20.20 riprende alle 20.40.



ALLEGATO 1

 

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

 

RISPOSTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ALLA RICHIESTA FORMULATA DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 79, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO

 

 

 


Illustre Presidente,

con riferimento alla richiesta di dati presentata in merito alla proposta di legge C. 2055-B, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, mi preme sottolineare, preliminarmente, l'oggettiva difficoltà di fornire una precisa e puntuale risposta in termini statistici alle domande formulate dagli onorevoli Finocchiaro, Fanfani, Bueli, Cento, Bonito e Pisapia.

Gli stessi chiedono, infatti, di avere elementi di conoscenza sul numero dei processi che, attualmente pendenti nei vari gradi, si estinguerebbero per prescrizione con l'approvazione della legge, specificando, ove possibile, i singoli reati.

Con riferimento a tale richiesta mi corre, infatti, l'obbligo di segnalare che la competente articolazione ministeriale è in grado di monitorare le pendenze sulla scorta dei dati che periodicamente vengono forniti dagli Uffici giudiziari dei singoli distretti. Questi ultimi, però, non aggiornano costantemente le pendenze stesse sotto il profilo «qualitativo». In altre parole se al Ministero confluiscono costantemente i numeri dell'ammontare delle pendenze, non altrettanto può dirsi dei dati relativi alle stesse, quali ad esempio il titolo del reato, l'esistenza o meno di recidiva in capo agli imputati, la data di commissione dei reati e altro.

Segnato comunque che, per venire incontro alle esigenze da Ella prospettate e consentire alla Commissione una valutazione dell'impatto normativo ho personalmente richiesto che, per quanto possibile, venisse effettuata, pur se in termini assolutamente parziali, una verifica quale questa richiesta.

Considerata anche la particolarità dello studio ed alla luce delle difficoltà di fondo evidenziate va, pertanto, precisato che tale studio contempla un campione assolutamente parcellizzato di 15 Corti di Appello su 29 (comprese le sezioni distaccate) e una valutazione dell'impatto effettuata su un campione percentuale del 12 per cento dei procedimenti pendenti presso le Corti.

Trattasi pertanto di una elaborazione statistica su dati parziali di per sé, a mio avviso, inidonea a fornire una esatta valutazione dell'impatto globale della normativa in itinere.

Ove tuttavia la Commissione volesse ugualmente prendere visione di tale documentazione, a Sua richiesta: sono sin d'ora pronto a trasmetterla.

Inoltre si chiede, in via gradata, di conoscere il numero di procedimenti pendenti in grado di appello, la specificazione dei titoli di reato relativi a quei, procedimenti, le date di commissione dei reati suddetti.

Anche con riferimento a tale subordinata richiesta, che appare invero un corollario della richiesta principale, mi corre obbligo di sottolineare che non è possibile fornire una risposta specifica, atteso che, per la tipologia dei dati forniti, dagli Uffici, questo Ministero è in grado di elaborare entità numeriche, ma non per tipologie di reato o date di prescrizione di procedimenti in corso.

Trasmetto, comunque, il prospetto fornitomi dalla Direzione Generale di Statistica relativo al numero dei procedimenti penali pendenti presso tutte le Corti di Appello aggiornato al 31 dicembre 2004.

Con i più cordiali saluti.

Roberto Castelli.

 



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

- Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 14.55

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2005

Gaetano PECORELLA, presidente, sono stati presentati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (vedi allegato 1). Osserva, con riferimento all'articolo premissivo Bonito 01.01 che esso presenta profili di dubbia ricevibilità ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, in quanto è volto a modificare la disciplina delle circostanze attenuanti in relazione a profili che non sono stati oggetto di specifico esame da parte della Camera e del Senato. In particolare, il Senato ha soppresso l'articolo 1 del testo approvato dalla Camera che era volto ad introdurre nell'articolo 62 del codice penale una nuova circostanza attenuante relativa all'ipotesi con cui il reo non sia recidivo ed al momento della commissione del fatto abbia compiuto settanta anni di età. L'articolo premissivo in questione, invece, è diretto a sostituire l'articolo 62 del codice penale sopprimendo alcune ipotesi di circostanze attualmente previste e riscrivendo la formulazione di altre, senza tuttavia prevedere alcuna circostanza del tenore di quella approvata dalla Camera e soppressa dal Senato. Per quanto tale articolo premissivo non abbia ad oggetto la disposizione soppressa dal Senato, ritiene che questo possa essere considerato ricevibile in quanto si riferisce comunque alle ipotesi di circostanze attenuanti che il codice penale prevede in via generale all'articolo 62.

Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Italico PERLINI (FI), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati, avvertendo che altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BONITO (DS-U) dopo aver sottolineato che il proprio articolo premissivo 01.01 si riferisce a modificazioni apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera in prima lettura, così come ha rilevato il Presidente della Commissione, dichiara di ritirarlo al fine di evitare che da una sua eventuale approvazione possa derivare la preclusione degli articoli premissivi Carboni 01.02 e Kessler 01.03, dei quali raccomanda l'approvazione.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal gruppo della Margherita.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Carboni 01.02, Kessler 01.03, l'emendamento Pisapia 1.2, Kessler 1.22, Carboni 1.21, Bonito 1.20, Pisapia 1.1, Fanfani 1.13, Lucidi 1.9, Siniscalco 1.11, Mancini 1.10, Fanfani 1.12, Magnolfi 1.8, Fanfani 1.14, 1.15, 1.16, 2.7 e 2.8, Magnolfi 2.6, Finocchiaro 2.4, Grillini 2.5, Pisapia 6.1, Lucidi 6.4, gli emendamenti identici Fanfani 6.16, Pisapia 6.2 e Bonito 6.14, gli emendamenti Fanfani 6.17, Kessler 6.15, Bonito 6.5, Carboni 6.6, Fanfani 6.34 e 6.35, Grillino 6.9, Kessler 6.7 e Finocchiaro 6.8.

Giovanni KESSLER (DS-U) sottoscrive l'emendamento Pisapia 6.3.

La Commissione respinge l'emendamento Pisapia 6.3, gli emendamenti Fanfani  6.36, Lucidi 6.11, Magnolfi 6.10, Mancini 6.12, Fanfani 6.32, 6.18, 6.19, 6.24, 6.25, 6.26, 6.20, 6.21, 6. 27, 6.22, 6.23, 6.30, 6.31, 6.28, 6.29 e 6.33, Mancini 6.13, Bonito 10.4, Mancini 10.2, Siniscalchi 10.3, gli emendamenti identici Finocchiaro 10.7 e Fanfani 10.10, Fanfani 10.17, 10.18, 10.13, 10.14, 10.16, gli emendamenti identici Carboni 10.5 e Fanfani 10.11, gli emendamenti Fanfani 10.15, Grillini 10.8, gli emendamenti identici Kessler 10.6 e Fanfani 10.12, gli emendamenti Magnolfi 10.9 e Pisapia 10.1.

Gaetano PECORELLA, presidente, non essendo ancora pervenuto il parere della I Commissione, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.



ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato)

 


EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART. 1.

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01. - L'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 62. - (Circostanze attenuanti). - Sono circostanze attenuanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:

a) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

b) l'avere reagito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui;

c) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, cagionato o tentato di cagionare un danno di particolare tenuita;

d) l'avere commesso il reato perché indotto da persona alla cui autorità l'autore del reato era sottoposto, o l'avere, nell'esercizio di una prestazione lavorativa subordinata, commesso il reato perché condizionato da disposizioni impartite da un superiore;

e) l'avere commesso il reato per evitare un pericolo grave di danno alla persona o al patrimonio, in una situazione particolare nella quale era sensibilmente diminuita la possibilità di tenere un comportamento conforme alla norma;

f) l'avere, prima del giudizio, risarcito integralmente il danno, o comunque l'essersi adoperato efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato».

01. 01.Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

All'articolo premettere il seguente:

Art. 1. All'articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

6-bis) l'aver commesso il fatto avendo non meno di ottanta anni di età e senza trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 99, al momento della sentenza.

01. 02.Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

All'articolo premettere il seguente:

Art. 1. All'articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

6-bis) Il possedere colui che ha commesso il fatto i seguenti requisiti:

a) età di ottanta anni al momento della commissione del fatto;

b) non essere nelle condizioni di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale al momento della sentenza.

01. 03.Kessler, Bonito, Carboni, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso Art. 62-bis, secondo comma, sostituire le parole: dei criteri con le seguenti: degli elementi.

1. 2.Pisapia.

Al comma 1, capoverso Art. 62-bis, secondo comma, sostituire le parole: dei criteri con le seguenti: delle statuizioni.

1. 22.Kessler, Bonito, Carboni, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso Art. 62-bis, secondo comma, sostituire le parole: dei criteri con le seguenti: delle disposizioni.

1. 21.Carboni, Bonito, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso Art. 62-bis, secondo comma, sostituire le parole: dei criteri con le seguenti: delle circostanze.

1. 20.Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso Art. 62-bis, secondo comma, sostituire le parole: criteri con le seguenti: parametri.

1. 1.Pisapia.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: da cinque a dieci anni con le seguenti: da sei a undici anni.

1. 13.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: da cinque a dieci anni con le seguenti: da sei a dieci anni.

1. 9.Lucidi, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: da cinque a dieci anni con le seguenti: da cinque a dodici.

1. 11.Siniscalchi, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: da cinque a dieci anni con le seguenti: da cinque a nove.

1. 10.Mancini, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: da cinque a dieci anni con le seguenti: da quattro a otto anni.

1. 12.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: da cinque a dieci anni con le seguenti: da quattro a dieci.

1. 8.Magnolfi, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.

1. 14.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

1. 15.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.

1. 16.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: da due a dieci anni e con la multa da euro 5000 a euro 30.000 con le seguenti: da due a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.

2. 7.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 1, sostituire le parole: da due a dieci anni e con la multa da euro 5000 a euro 30.000 con le seguenti: da due a dieci anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

2. 8.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 1, sostituire le parole: da due a dieci anni con le seguenti: da quattro a undici anni.

2. 6.Magnolfi, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire le parole: da due a dieci anni con le seguenti: da tre a undici anni.

2. 4.Finocchiaro, Bonito, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire le parole: da due a dieci anni con le seguenti: da due a undici anni.

2. 5.Grillini, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sopprimere le parole: ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

6. 1. Pisapia.

Al comma 1, capoverso Art. 157, sostituire le parole da: ancorché fino alla fine del comma con il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai reati puniti con la sola pena pecuniaria.

6. 4. Lucidi, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il terzo comma.

  6. 1. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il terzo comma.

  6. 2. Pisapia. Ruta, Marino.

Al comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il terzo comma.

  6. 14. Bonito, Siniscalchi, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini.

Al comma 1, capoverso Art. 157, sostituire il terzo comma con il seguente: Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69.

6. 17. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere le parole da: e il tempo fino alla fine del comma.

6. 15. Kessler, Bonito, Siniscalchi, Carboni, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini.

Al comma 1, capoverso Art. 157 , sesto comma, dopo le parole: 3-quater aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 407, comma 2.

6. 5. Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso Art. 157 , ottavo comma, sopprimere le parole da: anche come fino alla fine del comma.

6. 6. Carboni, Bonito, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso Art. 159 , numero 3), primo periodo, dopo le parole: o del suo difensore , aggiungere le seguenti: , sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa.

6. 34. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 1, capoverso Art. 159 , numero 3), primo periodo, dopo le parole: o del suo difensore , aggiungere le seguenti: , solo per documentate ragioni di impedimento a comparire.

6. 35. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 1, capoverso Art. 159 , numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori la prescrizione rimane sospesa per il tempo dell'impedimento, aumentato di sessanta giorni.

6. 9. Grillini, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: In tali casi il termine di prescrizione rimane sospeso fino alla ripresa del processo.

6. 7.Kessler, Bonito, Carboni, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), secondo periodo, sostituire le parole: In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori con le seguenti: In tali casi.

6. 8.Finocchiaro, Bonito, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), secondo periodo, dopo le parole: aumentato di sessanta giorni aggiungere le seguenti: nel computo dei sessanta giorni non si tiene conto della sospensione dei termini prevista per il periodo feriale.

6. 3.Pisapia.

Al comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), terzo periodo, dopo le parole: dall'articolo 71 sopprimere le seguenti: , commi 1 e 5,.

6. 36.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 4, sostituire la parola: reati con la seguente: delitti.

6. 11.Lucidi, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 4, dopo le parole: e 3-quater, aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 407, secondo comma.

6. 10.Magnolfi, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: e 3-quater inserire le seguenti: nonché all'articolo 407, secondo comma.

6. 12.Mancini, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Siniscalchi.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per i reati di cui all'articolo 216, comma 3, della Legge fallimentare e all'articolo 2 e ss. D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.

6. 32.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per i reati di cui agli articoli da 314 a 322-bis del codice penale e per le ipotesi previste dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. 18.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale.

6. 19.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 315 del codice penale.

6. 24.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 316 del codice penale.

6. 25.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 316-bis del codice penale.

6. 26.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale.

6. 20.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale.

6. 21.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale.

6. 27.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 322 del codice penale.

6. 22.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 322-bis del codice penale.

6. 23.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 356 del codice penale.

6. 30.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 379 del codice penale.

6. 31.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 640, cpv., del codice penale.

6. 28.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: , nonché per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

6. 29.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

6. 33.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per delitti puniti con una pena massima non inferiore a tre anni di reclusione.

6. 13.Mancini, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Siniscalchi.

ART. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai fatti commessi, ai procedimenti e ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore.

10. 4.Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

10. 2.Mancini, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Siniscalchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti e ai  processi pendente e alla data della sua entrata in vigore.

10. 3.Siniscalchi, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini.

Sopprimere i commi 2 e 3.

  10. 7.Finocchiaro, Bonito, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

  10. 10.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. La presente legge si applica ai solo fatti successivi a tale data.

10. 17.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge non si applicano a coloro che sono detenuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e limitatamente ai titoli di detenzione a tale eseguibile.

10. 18.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 non si applicano comunque ai procedimenti in corso.

10. 13.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della medesima.

10. 14.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti in corso, se i nuovi termini di prescrizione risultano più ampi di quelli previgenti.

3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, esse si applicano anche ai procedimenti in corso: tuttavia negli stessi è assicurato, ove minore di quello operante in forza della legge previgente, un termine di prescrizione di un anno per ciascun grado del giudizio ancora da celebrare o concludere.

10. 16. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Sopprimere il comma 2.

  10. 5.Carboni, Bonito, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 2.

  10. 11.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

10. 15.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 2 sostituire la parola: lunghi con la seguente: brevi.

10. 8.Grillini, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Bonito, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 3.

  10. 6.Kessler, Carboni, Bonito, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 3.

  10. 12.Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 3, dopo le parole: più brevi, essi aggiungere la seguente: non.

10. 9.Magnolfi, Grillini, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Bonito, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e assicurato ove minore di quello operante in forza della legge previgente, un ulteriore termine di prescrizione di un anno con le seguenti: non si applicano le disposizioni previste dalla presente legge.

10. 1.Pisapia.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 22 settembre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Michele Saponara e per la giustizia Luigi Vitali.

La seduta comincia alle 14.05.

(omissis)

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, dopo aver ricordato che nella seduta scorsa la Commissione ha esaminato gli emendamenti  presentati, avverte che non è stato ancora espresso il parere di competenza da parte della I Commissione, convocata per oggi alle ore 14.15 sul punto. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 15.15.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Perlini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.20.

 


 

 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.40.

(omissis)

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Marco BOATO (Misto-VU), tenuto conto della necessità di procedere ad un approfondimento delle questioni sottese all'esame del provvedimento in titolo, come degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione in sede consultiva, chiede di rinviare alla giornata di domani il seguito dei lavori, rilevando che tale rinvio appare coerente, anche sotto un profilo procedurale, con la richiesta da lui formulata nell'odierna seduta del Comitato permanente per i pareri, insieme al deputato Amici, di rimettere alla sede plenaria l'esame degli argomenti iscritti all'odierno ordine del giorno.

Donato BRUNO, presidente, pur non ravvisando alcun ostacolo di natura procedurale nel procedere nella odierna seduta all'esame degli argomenti in titolo, ritiene di poter accogliere la richiesta di rinvio formulata dal deputato Boato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

 


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 settembre 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.15.

(omissis)

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, illustra brevemente il contenuto del testo della proposta di legge C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione», all'esame della Commissione. Richiamato il parere reso il 30 settembre 2003, in occasione della prima lettura del provvedimento da parte della Camera, in ragione del quale le disposizioni dallo stesso recate erano state ricondotte alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, e considerato che le modificazioni recate al testo nel corso del suo esame presso il secondo rama del Parlamento appaiono di lieve entità, formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

Francesco BONITO (DS-U), nel ritenere inesatta l'affermazione del relatore in ordine alla marginalità delle modifiche apportate al testo da parte del secondo ramo del Parlamento, rileva che il provvedimento in oggetto è viziato da molteplici profili di illegittimità costituzionale, presenti già nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera.

In via preliminare, rileva che la proposta di legge in esame rappresenta uno dei provvedimenti di maggior rilievo esaminati nel corso della legislatura e che essa, sotto molteplici aspetti, costituisca una grave ferita al dettato costituzionale. In primo luogo, il provvedimento appare lesivo del principio di ragionevolezza, che trova il suo fondamento nell'articolo 3 della Costituzione. In particolare, la proposta in esame introduce una normativa palesemente priva dei requisiti della generalità e dell'astrattezza che, a livello costituzionale, teorico e giuridico, dovrebbero contraddistinguere ogni provvedimento legislativo. Al riguardo, osserva infatti che, nel momento in cui la motivazione unica e fondante di un comando è quella di dirimere il caso singolo, è la stessa legge nella sua essenza ad essere violata, con conseguente violazione del principio di uguaglianza, che è il principio più importante sancito dalla nostra Costituzione. Tale lesione del principio di ragionevolezza produrrà peraltro conseguenze notevoli sul nostro sistema processuale penale nonché sullo stesso diritto sostanziale. Tali effetti discenderanno, in particolare, dalla previsione che la normativa concernente la prescrizione che, ove più favorevole al reo, troverà applicazione anche con riguardo ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, con effetti dirompenti sul sistema.

Sotto altro profilo, osserva che il provvedimento, suscettibile di cancellare migliaia di processi in corso, che finirebbero con sentenza di avvenuta prescrizione, sembra configurarsi quale vera e propria amnistia mascherata, adottata con legge ordinaria in assenza delle maggioranze previste dall'articolo 79 della Costituzione.

In terzo luogo rileva che la proposta di legge in oggetto sembra lesiva del disposto dell'articolo 102 della Costituzione laddove stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata dalla magistratura, per effetto di un'incidenza del potere legislativo sull'esercizio della funzione giudiziaria tale da comprometterne l'effettività.

Ulteriore questione attiene ai profili di incompatibilità con il disposto del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, che assegna alla pena la fondamentale funzione rieducativa del condannato. In particolare, la nuova disciplina della recidiva  introduce automatismi tali da svuotare il principio del libero convincimento del giudice nella determinazione dell'entità della pena che deve essere in concreto applicata, facendo risorgere il feticcio della pena legale e compromettendo irrimediabilmente il carattere rieducativo della pena.

Altra problematica attiene alla grave questione istituzionale che potrebbe profilarsi innanzi al Parlamento. In particolare, a seguito della richiesta di informazioni al Governo, avanzata ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento da parte della Commissione di merito, e volta ad ottenere i dati relativi all'impatto della disciplina in esame sui processi in corso, il Ministro della giustizia non ha reso alcuna risposta affermando di essere nell'impossibilità di fornire i dati richiesti. In proposito, auspicando che l'informazione fornita sia veritiera, teme tuttavia che si siano sottaciuti dati in possesso del Governo. Precisando che quanto testé sostenuto è, al momento, un mero sospetto, non suffragato da prove adeguate, fa tuttavia presente che, ove tale sospetto dovesse rivelarsi fondato, si prospetterà innanzi al Parlamento un fatto gravissimo per aver ad esso il Ministro della giustizia scientemente mentito.

Tale ultima considerazione, che si aggiunge ai rilievi precedentemente espressi, ritiene debba essere considerata al fine di valutare l'incongruità del parere favorevole formulato dal relatore.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U), nel richiamare le considerazioni svolte dal deputato Bonito, illustra le ragioni per le quali ritiene che la proposta di parere favorevole formulata dal relatore non possa essere condivisa. Osserva infatti che le rigidità normative introdotte dal provvedimento appaiono contrastare con il disposto del terzo comma dell'articolo 27 in quanto lesivi della finalità rieducativa della pena, che presuppone il libero convincimento del giudice in ordine alla sua quantificazione e qualificazione e con il disposto dell'articolo 3 da cui si ricava la necessità che i provvedimenti legislativi introducano una normativa rispondente al principio di ragionevolezza.

Con riferimento al primo profilo, ritiene la normativa contrastante con il principio di cui al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, in quanto introduce una normativa in materia di attenuanti generiche e di concorso di circostanze che preclude ogni discrezionalità del giudice nell'applicazione delle circostanze e nel compiere il giudizio di comparazione.

Altre parti del testo appaiono invece a suo avviso migliorate per effetto delle modificazioni introdotte dal Senato, con particolare riferimento al previsto aggravamento, in taluni casi, dell'apparato sanzionatorio, in aderenza al dettato costituzionale che consente al legislatore penale, nei limiti della ragionevolezza, di intervenire discrezionalmente sulla quantificazione della pena. Tuttavia, dalla simultanea presenza di disposizioni che, limitandosi ad intervenire sulla quantificazione astratta della pena, consentono al giudice di esercitare con la necessaria discrezionalità la propria funzione e di disposizioni che invece si sostituiscono a quella che dovrebbe essere la valutazione del magistrato, si determina un'irrimediabile vulnus all'organicità del sistema penale. Al riguardo, ricorda come l'articolo 132 del codice penale si ricolleghi all'articolo 27 della Costituzione laddove sancisce la discrezionalità del giudice, adeguatamente motivata, in ordine all'applicazione della pena e come l'articolo 133 consenta al giudice di determinare la qualità e la quantità della pena anche alla luce della personalità del reo, di guisa che il magistrato non può essere considerato mero quantificatore delle pene stabilite dal legislatore.

L'impostazione del codice penale appare contraddetta in particolare dall'articolo 1 della proposta di legge che, escludendo l'applicabilità di alcuni dei criteri di cui all'articolo 133 del codice penale nel giudizio di valutazione delle circostanze, opera un richiamo improprio, atteso che l'articolo 133 individua invece i criteri di giudizio in ordine alla gravità del reato.

D'altro lato, sfugge la ragione per la quale il giudice non debba tener conto solo di alcuni dei criteri di cui all'articolo 133 nel caso di recidiva, ritenendo che, al riguardo, sarebbe stata più corretta la previsione della generale inapplicabilità delle circostanze generiche.

Analoga imprecisione è riscontrabile nella disciplina recata dall'articolo 3 in materia di concorso di circostanze, ove si prevede che il giudice non possa procedere al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti nel caso di recidiva reiterata. Al riguardo, sarebbe stato infatti più corretto intervenire, analogamente a quanto dispone l'articolo 2 della proposta di legge, mediante aumenti della pena. Le successive disposizioni del provvedimento valgono ad escludere, in spregio alla fondamentale funzione rideucativa della pena, i detenuti dai benefici introdotti.

Da ultimo, l'articolo 6, come modificato dal Senato, interviene sul regime della prescrizione introducendo un regime che, a certi effetti, parifica la disciplina dell'interruzione e quella della sospensione, che sono invece istituti profondamente diversi. Al riguardo, ritiene inoltre inaccettabile che la previsione della sospensione del corso della prescrizione per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori, nei limiti di un termine massimo definito per legge.

D'altro lato, a suo avviso, la disposizione recata dall'articolo 10 che, per i processi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, introduce un regime transitorio differenziato della disciplina della prescrizione, più gravoso per l'imputato rispetto a quello applicabile ai processi o ai procedimenti pendenti in altro stato o grado del giudizio, introduce un trattamento ingiustificatamente differenziato di situazioni analoghe. Al riguardo, invita infatti a considerare che la prescrizione è istituto di carattere sostanziale e che il suo operare viene invece condizionato dal verificarsi di presupposti di carattere processuale.

Conclusivamente, ritiene quindi che anche tale ultimo rilievo valga a confortare le perplessità, già illustrate, in ordine all'incompatibilità della normativa recata dal provvedimento con le previsioni costituzionali e, in particolare, con l'articolo 3.

Marco BOATO (Misto-VU), ricordando, in via preliminare, che il provvedimento in oggetto è all'esame della Commissione in sede consultiva piuttosto che del Comitato permanente per i pareri a seguito di richiesta da lui avanzata, assieme al deputato Amici, nel corso della seduta di ieri ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento, precisa che le ragioni di tale istanza devono essere rinvenute non solo nell'intenzione dei gruppi di opposizione di ostacolare l'attività del Parlamento, dovuta alle note ragioni connesse alla riforma della legge elettorale, ma anche all'importanza ed alla delicatezza del provvedimento in oggetto, meritevole di un attento esame in sede plenaria.

Nel ringraziare quindi i deputati Bonito e Fanfani per il contributo recato alla discussione, rileva quindi come il testo all'esame della Commissione non presenti profili problematici quanto al rispetto dei criteri di riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione.

Il provvedimento appare tuttavia confliggere con ulteriori disposizioni costituzionali, quali quella recata dall'articolo 3, da cui si ricava il principio della necessaria ragionevolezza delle disposizioni legislative, nonché indirettamente, con quanto disposto dall'articolo 79 in materia di amnistia e indulto. Al riguardo, rilevando come il citato articolo richieda la maggioranza dei due terzi per l'approvazione delle leggi di amnistia e di indulto e osservando come il provvedimento in titolo, intervenendo sul regime della prescrizione, sia suscettibile di produrre effetti paragonabili a quelli di un vero e proprio indulto, invita i deputati dei gruppi di maggioranza a tenere un comportamento coerente con il dissenso di recente manifestato da alcuni di loro rispetto alla concessione dell'indulto, peraltro per limitate ipotesi.

Pur dichiarando il proprio favore rispetto ad una più agevole concessione dell'indulto stesso, testimoniata dalla presentazione di una sua proposta di legge costituzionale volta a modificare la maggioranza richiesta a tal fine dall'articolo 79 della Costituzione, esprime invece il fermo dissenso rispetto all'aggiramento fraudolento del dettato costituzionale.

Da ultimo, segnala come il provvedimento in oggetto, limitando l'esercizio del potere discrezionale del giudice all'atto dell'applicazione della pena, introduca disposizioni palesemente contrastanti con quanto sancito dagli articoli 102 e 27 della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni, dichiara quindi voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).



ALLEGATO 2

 

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

 

 

 


PARERE APPROVATO

 

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni),

esaminato il testo della proposta di legge C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione»;

richiamato il parere reso il 30 settembre 2003, in occasione della prima lettura del provvedimento da parte della Camera, in ragione del quale le disposizioni dallo stesso recate erano state ricondotte alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 settembre 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 14.50.

Marco BOATO (Misto-VU), in considerazione dell'opportunità di svolgere un approfondimento sulle questioni sottese ai provvedimenti all'ordine del giorno del Comitato per i pareri chiede che l'esame degli stessi sia rimesso alla Commissione in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento.

Pierantonio ZANETTIN, presidente, avverte che, a seguito della richiesta, avanzata dal deputato Boato, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento, l'esame di tutti i provvedimenti all'ordine del giorno del Comitato per i pareri è rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria.

La seduta termina alle 14.55.


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 4 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 12.20.

(omissis)

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

La Commissione inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

 


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.15.

(omissis)

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

C. 2055-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

La Commissione inizia l'esame.

Donato BRUNO, presidente, sostituendo il relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.20.

 

 


 


Esame in Assemblea

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


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677.

 

Seduta di lunedì 26 settembre 2005

 

presidenza del vicepresidente fabio mussi

 


Discussione della proposta di legge S. 3427 - Cirielli ed altri: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (A.C. 2055-B) (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge) (ore 15,32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 2055-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Perlini, ha facoltà di svolgere la relazione.

ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, il provvedimento in esame, approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato, si compone di dieci articoli, recanti disposizioni in materia di attenuanti, recidiva, usura e prescrizione.

Prima di passare all'esame del testo, ritengo opportuno sottolineare che le modifiche apportate dal Senato hanno mantenuto pressoché immutato l'impianto del provvedimento approvato dalla Camera, avendo natura per lo più tecnica.

La ratio ispiratrice del testo è rimasta quella che ha portato la Camera ad approvare in prima lettura il provvedimento: punire in maniera più severa coloro che si dimostrino dediti alle attività criminose commettendo nuovi reati; sanzionare con pene più gravi i membri di associazioni di stampo mafioso; conferire certezza ed oggettività all'istituto della prescrizione del reato, facendo venire meno quella discrezionalità del giudice che, attualmente, consente che un medesimo fatto di reato si prescriva in tempi diversi a seconda, per esempio, se il giudice ritenga o meno di concedere le attenuanti generiche.

Tutto ciò non è stato modificato dal Senato. Anzi, le modifiche del Senato sono state tutte dirette a rafforzare tale impianto della proposta, correggendo alcune disposizioni che nell'applicazione pratica avrebbero potuto produrre effetti non conformi alla ratio del provvedimento.

Considerato, inoltre, che si tratta di un testo che la Camera esamina in seconda lettura, la mia relazione si concentrerà sulle modifiche apportate dal Senato le quali - è bene ricordarlo - costituiscono l'oggetto del nostro esame.

In primo luogo, il Senato ha soppresso l'articolo 1 del testo della Camera. Questo interveniva sull'articolo 62 del codice penale, introducendo una nuova circostanza attenuante comune in riferimento alla persona che, alla commissione del fatto, abbia compiuto settanta anni d'età e che, al momento della sentenza, non sia recidivo. Nel corso del dibattito presso il Senato, erano stati avanzati, da parte di alcuni esponenti dell'opposizione, dubbi di costituzionalità in relazione al principio di parità di trattamento, per cui si è optato per la soppressione.

L'articolo 1 (corrispondente all'articolo 2 del testo della Camera) interviene in tre distinti ambiti. Esso riscrive l'articolo 62-bis del codice penale in materia di attenuanti generiche, confermando la disposizione attualmente in vigore (comma 1), pur escludendone l'applicazione (comma 2) nei casi di reiterazione della recidiva a fronte di delitti particolarmente gravi (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale) puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni. Inoltre, inasprisce le pene previste dall'articolo 416-bis del codice penale, relativo al delitto di associazione di tipo mafioso, e dall'articolo 418 del codice penale, relativo al delitto di assistenza agli associati.

Le modifiche del Senato hanno natura tecnica ed assolvono alla funzione di «rendere più congruo il tessuto normativo dell'insieme delle modifiche proposte al codice penale». In particolare, in relazione all'articolo 133 del codice penale, viene sostituito il termine «circostanze» con la parola «criteri», più appropriata in quanto già adottata dall'articolo 133-bis del codice penale.

A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato di un emendamento, è stato introdotto un nuovo articolo 2, che aumenta le pene, sia detentive che pecuniarie, per il reato di usura, «fenomeno la cui rilevanza, in un periodo di crisi economica e di problematico accesso al credito da parte degli imprenditori in difficoltà, appare non sufficientemente valutata». Mentre il vigente articolo 644 del codice penale sanziona la suddetta fattispecie delittuosa con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 ad euro 15.493, l'articolo 2 in commento prevede una pena detentiva da due a dieci anni ed una pena pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.

Non sono stati modificati gli articoli 3, 4 e 5 che hanno per oggetto, rispettivamente, la disciplina del concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, l'istituto della recidiva ed il concorso formale e reato continuato in caso di recidiva reiterata.

Presenta, invece, alcune novità l'articolo 6, volto a modificare una serie di disposizioni del codice penale, tutte relative all'istituto della prescrizione del reato.

Il testo approvato dalla Camera è stato sostanzialmente confermato, in quanto le modifiche si sono limitate ad alcuni aggiustamenti di natura tecnica. Considerato che si tratta di una disposizione che modifica la disciplina di un istituto fondamentale  del diritto penale sostanziale e che esplica effetti che si riverberano direttamente nel processo, ritengo opportuno illustrare nel dettaglio prima la nuova disciplina dell'istituto.

In particolare, il testo approvato dalla Camera riscrive l'articolo 157 del codice penale, relativo al tempo necessario a prescrivere, sostituendo il criterio attuale - delle classi di reato individuate per fasce di pena - con il criterio che equipara il tempo necessario a prescrivere al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, e precisando che comunque, in caso di delitto, il tempo necessario a prescrivere non può essere inferiore a 6 anni, mentre in caso di contravvenzione non può essere inferiore a 4 anni (comma 1). Il Senato ha ritenuto opportuno precisare ciò che la Camera aveva considerato implicito nella disposizione: la sua applicazione anche ai reati puniti con la sola pena pecuniaria.

Al fine dell'applicazione del comma 1 e quindi dell'individuazione del massimo della pena edittale, il testo della Camera prevedeva che non si sarebbe dovuto tener conto di circostanze attenuanti ed aggravanti, a meno che non si tratti di aggravanti ad effetto speciale, ossia che comportano un aumento della pena superiore ad un terzo (comma 2).

Il Senato ha modificato tale disposizione, stabilendo che si debba aver riguardo alla pena edittale tenendo conto, oltre che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria, omologhe, ad avviso del relatore, alle prime e di cui, pertanto, era difficile giustificare l'esclusione.

In effetti, da parte della Camera non vi era alcuna intenzione di escludere tali circostanze dal computo della prescrizione, quanto piuttosto si era ritenuto che queste potessero essere ricomprese nell'ambito delle circostanze ad effetto speciale, secondo una certa giurisprudenza e dottrina. Comunque, la modifica del Senato serve ad eliminare qualsiasi dubbio interpretativo.

È venuta meno anche la possibilità di tener conto, al fine della determinazione del tempo necessario a prescrivere, delle circostanze attenuanti. Nel testo approvato dalla Camera tali circostanze, che la nuova disciplina rende irrilevanti per l'individuazione del termine di prescrizione, entravano in gioco soltanto in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, potendo con queste ultime essere bilanciate. Il testo approvato dal Senato esclude tale eventualità, limitandosi a specificare che non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale, in cui è disciplinato, appunto, il concorso di circostanze. Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria, si dovrà tener conto della sola pena detentiva (comma 4), mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni (comma 5).

Il Senato ha precisato che per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, che di norma richiedono indagini più complesse, i termini di prescrizione, calcolati ai sensi del nuovo articolo 157 codice penale, sono raddoppiati.

Il comma 7 del nuovo articolo 157 prevede che l'istituto della prescrizione sia sempre rinunciabile dall'imputato.

Il Senato ha specificato che i reati puniti con la pena dell'ergastolo, sia direttamente sia nelle ipotesi in cui tale pena derivi dalla applicazione di una circostanza aggravante, sono in ogni caso imprescrittibili. Come affermato dal relatore, tale specificazione non era strettamente necessaria, ma è stata introdotta nel timore che la imprescrittibilità dei suddetti reati non risultasse chiaramente dal testo.

Il testo approvato dalla Camera e, su questo punto, non modificato dal Senato elimina ogni riferimento al reato continuato dall'articolo 158 del codice penale, relativo alla decorrenza del termine della prescrizione. Inoltre, è stato riscritto l'articolo 159 del codice penale in tema di sospensione del corso della prescrizione. Rispetto alla formulazione attualmente in vigore, il testo prevede una sospensione anche in caso di sospensione del procedimento  o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori.

Il Senato ha ulteriormente modificato il nuovo articolo 159 del codice penale, al fine di individuare una ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, ovvero quella derivante da richiesta dell'imputato o del suo difensore: la norma sembrerebbe costituire un'ulteriore applicazione del principio enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 275 del 1990, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 157 del codice penale, nella parte in cui non consentiva la rinunciabilità della prescrizione.

Si è, inoltre, posto un limite alla durata della sospensione derivante da impedimento delle parti o dei difensori, stabilendo che l'udienza non possa essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo, in caso contrario (di non fissazione, cioè, dell'udienza), al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.

È stato osservato (si veda l'intervento del senatore Zancan nel corso della seduta del 26 luglio 2005) che nei sessanta giorni non è conteggiato il periodo di sospensione feriale, con la conseguenza che «i sessanta giorni risulterebbero mangiati, per un impedimento legato al mese di luglio, dai quarantacinque giorni del periodo feriale». Come affermato dal relatore al Senato, mediante la modifica in esame «viene eliminato il riferimento alla durata della sospensione parametrata alla durata dell'impedimento», al fine di ottenere il superamento di una «prassi degenerativa da lungo tempo instauratasi nei nostri tribunali per la quale, a fronte di un impedimento di un giorno, si rinvia di un anno la prescrizione, arrecando grave danno e lesione ai diritti degli imputati»; si dà, inoltre, «ai magistrati (...) un paletto di riferimento congruo, dal punto di vista della possibilità del rinvio, ma certamente non tale da consentire loro scelte arbitrarie o eccessivamente discrezionali».

Il Senato, sempre nell'ambito del nuovo articolo 159, ha soppresso il quarto comma, in cui si stabiliva che la sospensione non potesse portare ad un prolungamento dei termini stabiliti dall'articolo 157 oltre i termini fissati dall'articolo 161, comma 2, a meno che la sospensione stessa non dipendesse da autorità diversa da quella nazionale.

Viene modificato l'articolo 160 del codice penale, in tema di interruzione del corso della prescrizione, ribadendo che l'interruzione non può portare ad un prolungamento dei termini stabiliti dall'articolo 157 oltre i termini fissati dall'articolo 161, comma 2. Il Senato ha precisato che tale disposizione non si applica a reati di particolare gravità, quali, ad esempio, quelli di associazione mafiosa e di terrorismo.

Viene poi riscritto il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, relativo agli effetti della sospensione e dell'interruzione. Il testo della Camera stabilisce che l'applicazione di entrambi gli istituti - quando non sia frutto di provvedimenti di autorità diverse dall'autorità nazionale - non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, ovvero di più della metà in caso di recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 99, comma 2, di più di due terzi in caso di recidiva reiterata, di più del doppio nei casi di delinquente abituale, professionale (articoli 102, 103 e 105 del codice penale) o di delitti particolarmente gravi, quali quelli connessi all'associazione mafiosa (articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale).

Il Senato ha eliminato il riferimento all'istituto della sospensione ed ha stabilito che tale limite non si applichi nei casi di reati di associazione mafiosa e di terrorismo.

Non sono stati, invece, modificati gli articoli 7, 8 e 9.

L'articolo 7 prevede una serie di interventi sulla legge 26 luglio 1975, n. 354, il cosiddetto ordinamento penitenziario, volti ad inasprire l'attuale disciplina dei benefici penitenziari nei confronti dei recidivi.

L'articolo 8 prevede che, in caso di recidiva reiterata, il condannato possa accedere ai benefici previsti dal testo unico  delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti una sola volta e solo se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni (articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

L'articolo 9, intervenendo sul comma 9 dell'articolo 656, del codice di procedura penale esclude che la sospensione dell'esecuzione della pena possa essere disposta nei confronti di chi sia incorso più volte nella recidiva.

È stato, invece, modificato l'articolo 10, che ha per oggetto l'entrata in vigore della legge, precisando che, salvo il favor rei, la stessa si applica anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore nonché ai procedimenti e processi pendenti. Dopo aver confermato l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, i commi 2 e 3 dell'articolo in oggetto, aggiunti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, stabiliscono che, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2 del codice penale sulla successione di leggi penali, le norme di cui all'articolo 6 sopra illustrate, riguardanti la prescrizione e il tempo necessario a prescrivere, si applicano ai procedimenti e ai processi in corso soltanto se i nuovi termini di prescrizione risultano più brevi di quelli previgenti...

PRESIDENTE. Onorevole relatore...

ITALICO PERLINI, Relatore. Sto terminando, signor Presidente.

Dicevo che le norme sopra richiamate si applicano ai procedimenti e ai processi in corso soltanto se i nuovi termini di prescrizione risultano più brevi di quelli previgenti, applicandosi invece le disposizioni previgenti qualora i nuovi termini di prescrizione risultino più lunghi di quelli da queste ultime stabilite.

Viene inoltre previsto che i termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, come modificato dall'articolo 6 del provvedimento in esame, siano prolungati a seguito della sospensione oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, del medesimo codice, anch'esso modificato dal citato articolo 6.

A termini di regolamento, signor Presidente, informo l'Assemblea che l'esame condotto in Commissione si è concentrato sull'articolo 6 del testo, articolo che, come si è visto, riscrive la disciplina della prescrizione. Più che sulle modifiche apportate dal Senato, il dibattito si è invero concentrato sugli effetti di tale nuova disciplina sui processi pendenti; infatti, i deputati Anna Finocchiaro, Giuseppe Fanfani, Enrico Buemi, Paolo Cento, Francesco Bonito e Giuliano Pisapia hanno chiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, i dati relativi agli effetti che produrrebbe, sui procedimenti penali in corso, la nuova disciplina della prescrizione qualora venisse approvata dal Parlamento.

A tale richiesta, il ministro ha risposto non solo chiarendo, al riguardo, le ragioni dell'impossibilità materiale di rendere una tale informativa, ma soprattutto spiegando come, dai dati in possesso del ministero - si fa riferimento, ad esempio, alla mancanza della rubrica del reato o ai termini di commissione dello stesso -, non sarebbe stato possibile raggiungere il risultato richiesto nell'istanza.

Comunque, Signor Presidente, per maggiore precisione, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della lettera del ministro, documento che consegno agli uffici.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avremmo volentieri discusso di questo provvedimento, che, da un lato, incide sulle quantità  sanzionatorie, in relazione ai recidivi, e sulla esclusione di alcuni benefici carcerari loro concessi; dall'altro, modifica strutturalmente, in maniera decisa, il regime attuale della prescrizione. Ne avremmo discusso con la laicità di pensiero a noi da sempre connaturata e con l'attenzione che da tecnici, prima che da politici, da sempre rivolgiamo a tali problemi, se soltanto fosse stato possibile farlo con serenità e se la discussione non fosse stata ancora una volta inquinata da interessi particolari. Interessi molto spesso non confessabili e non confessati, che hanno fin dall'inizio di questa legislatura connotato gran parte dei provvedimenti che si sono adottati in materia di giustizia.

Ho ascoltato con interesse la relazione testè svolta dall'onorevole Perlini, ma non posso essergli grato se non per la profusione che egli ha dedicato agli aspetti tecnici di questo problema, poiché intendo contestargli il fatto di non avere affrontato i gravi nodi politici che la minoranza ha più volte sottolineato, anche in sede di Commissione giustizia.

I nodi politici cui mi riferisco sono gli stessi che ci sono stati occultati dal ministro della giustizia, il quale non ha voluto riferire al Parlamento - questa è la verità! - i dati reali relativi alle conseguenze, che noi abbiamo sempre sostenuto saranno disastrose, dell'entrata in vigore delle modifiche normative al nostro esame.

Vorrei infatti ricordare che, già nel dicembre 2004, io personalmente, in quest'aula, in occasione dell'esame in prima lettura del presente provvedimento, chiesi al ministro, che sedeva nei banchi del Governo, di riferire al Parlamento quali sarebbero stati i danni che la modifica del corso della prescrizione avrebbe comportato e, segnatamente, quanti processi si sarebbero conclusi con una sentenza di non luogo a procedere, poiché i reati si sarebbero estinti per effetto della prescrizione. Si tratta di reati, si badi bene, per i quali gli imputati erano stati condannati sia in primo, sia in secondo grado!

Il ministro all'epoca non rispose, sostenendo che non poteva, ma da allora è trascorso quasi un anno, ed esattamente dieci mesi. Se in dieci mesi il ministro della giustizia non è ancora in grado di rispondere, le alternative sono solamente due: o egli non vuole rispondere, ed allora è censurabile, sotto il profilo istituzionale, da questo Parlamento, od egli non è in grado di rispondere, ed allora è censurabile sotto il profilo della disorganizzazione complessiva del suo ministero. Infatti, non è possibile, e non è decorosamente immaginabile, che non si sia in grado di fornire tali dati, neanche per approssimazione, a distanza di dieci mesi! Il signor ministro non lo venga a raccontare da ingegnere a chi calca quotidianamente le aule di un tribunale, perché ciascuno di noi sa che, nel momento stesso in cui un fascicolo viene «caricato» in Cassazione, o in corte d'appello, sul suo frontespizio il cancelliere o l'ufficio designato, in relazione ai singoli reati, enunciano la data di prescrizione degli stessi. Sarebbero stati sufficienti, quindi, un po' di organizzazione, ma soprattutto un pizzico di buona volontà, per consentire al ministro di riferire quei dati che egli ha negato al Parlamento!

La seconda contestazione, di ordine politico, riguardava il sinergico, negativo effetto che la proposta di legge in esame avrebbe prodotto anche in relazione con il provvedimento licenziato la scorsa settimana da questa Assemblea, concernente l'impossibilità, da parte del rappresentante della pubblica accusa, di appellare le sentenze di proscioglimento. Ciò grazie alla previsione di una norma transitoria, devastante per il nostro sistema giudiziario, che converte immediatamente, ope legis, tutti i procedimenti in appello in ricorsi per Cassazione.

Tale disposizione, da una parte, produce l'effetto di ingolfare la Cassazione, la quale, con le strutture e gli organici attuali, non potrà dare, nel medio periodo, una risposta a tutto ciò che giungerà dalle corti d'appello e non potrà certamente supplire al lavoro che non sarà più svolto da queste ultime; dall'altra, dà risposte anche ai processi che stanno per essere prescritti.

Vorrei rilevare, in altri termini, che da una parte si ingolfa la Corte di cassazione, impedendole di funzionare, e dall'altra si creano le condizioni affinché vengano dimezzati i termini di prescrizione concernenti i processi pendenti in corte d'appello ed in Cassazione, estinguendo così i relativi reati.

Non basta affermare che si è inserita una norma transitoria in virtù della quale per i procedimenti in Cassazione è concessa una proroga di un anno, sapendo perfettamente - i tecnici che hanno redatto questo provvedimento ne sono perfettamente a conoscenza poiché i diversi magistrati presenti al ministero non possono non averlo fatto presente al ministro - che un trattamento di tale tipo incide su una norma sostanziale, su un effetto - quale quello della prescrizione - sostanziale della norma, attraverso un «doppio binario processuale» sostanzialmente illegittimo per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Ripropongo in quest'aula un esempio banale, che ho già fatto in I Commissione: se il sottoscritto ed un'altra persona commettono lo stesso reato, nello stesso giorno e nello stesso modo, in concorso di persone, e si apre un procedimento che successivamente imbocca due strade diverse - perché io magari chiedo il rito abbreviato e l'altro coimputato no, perché il mio procedimento è in Cassazione e l'altro, magari, è ancora fermo in corte d'appello - il mio procedimento godrebbe, in tal modo, della sospensione della prescrizione per un anno, di un termine più lungo, mentre l'altro si prescriverebbe; e si tratterebbe di uno stesso reato, commesso nel medesimo giorno, in concorso di persone, alla stessa ora! Onorevoli colleghi, siamo di fronte ad una soluzione che, sotto il profilo tecnico-giuridico, non è sostenibile; e ciò lo sanno tutti, perché è una considerazione banale, elementare: è l'abc del codice e della procedura penale. Non si può affermare che ciò non avrà un effetto destabilizzante sul sistema.

Come dicevo all'inizio del mio intervento, ne avremmo discusso volentieri, se non ci fossimo trovati, dall'inizio di questa legislatura, in una situazione di inquinamento totale del sistema giudiziario, per effetto di tutti i provvedimenti che in materia di giustizia sono stati adottati e che - mi spiace doverlo ricordare ancora una volta - si chiamano falso in bilancio, rogatorie, sospensione dei processi a carico delle altre cariche, inappellabilità delle sentenze di assoluzione e, da ultimo, questo provvedimento. Quando si discuteva dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, un parlamentare, del quale non faccio il nome per rispetto, in quest'aula si è alzato e, rivolto al collega Kessler, ha contestato in maniera piuttosto decisa che il provvedimento di cui si stava discutendo non lo riguardava. Lo sfido ad avere il coraggio di tornare in quest'aula e contestare a me che questo provvedimento non lo riguarda o che lo stesso non avrà effetto sulle sentenze a suo carico!

Ma vi sembrano queste - ed è la terza censura sotto il profilo politico che muovo al provvedimento - le priorità di questo scorcio di legislatura? Ci stiamo avviando a concludere il nostro percorso legislativo, che ormai consisterà - sì e no - di una trentina di giorni utili, con provvedimenti che sono lontani anni luce dalle necessità del popolo italiano. Anni luce!

Quando il Governo non assume quale priorità il declino complessivo del nostro paese, con un prodotto interno lordo che non cresce, con un deficit che aumenta, con le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, con un costante e quotidiano aumento della criminalità quotidiana da tutti riscontrabile, e assume invece quali priorità questi provvedimenti, non si ha vergogna! Non si ha il senso delle istituzioni, non si ha il senso della dignità del ruolo che stiamo rivestendo e del lavoro che stiamo svolgendo in quest'aula, se si abbandonano interessi di ordine generale per occuparsi di prescrizioni!

Vi rivolgo una proposta: accantoniamo questo provvedimento e riprendiamone l'esame quale primo provvedimento all'inizio della prossima legislatura, al cui avvio mancano pochi mesi. Abbiamo sopportato questo regime per cinquant'anni, forse più:  qualche mese in più non disturba nessuno. Vi rivolgo tale proposta. Abbiate il coraggio di dire: «Va bene, discutiamone insieme. Si tratta di un provvedimento che incide complessivamente su una situazione di ordine pubblico e sul sistema giurisdizionale, temi sui quali è doveroso discutere in maniera appropriata e comune. Abbiamo il coraggio di affrontarlo insieme, nei tempi e nei modi dovuti».

Se oggi ci costringete ad approvare questo provvedimento come priorità nazionale, noi dobbiamo dirvi che state sovvertendo l'ordine naturale delle cose e, soprattutto, l'ordine naturale degli interessi del popolo italiano.

Tre giorni fa, ho ascoltato un intervento del ministro della giustizia, che speravo fosse presente in quest'aula ed al quale mi sarei voluto rivolgere direttamente. Egli ha vantato, come obiettivi conseguiti dal suo Governo, la riforma dell'ordinamento giudiziario, quella del diritto fallimentare e quella sugli immobili da costruire, dimenticandosi che non si trattava di una proposta sua, bensì dell'onorevole Duilio, e che il testo originario era stato modificato da chi vi parla in Commissione giustizia. In relazione a tale testo, il Governo non c'entrava proprio niente.

Il ministro si è dimenticato di dire che, tra i risultati di questo Governo, vi è anche un sistema legislativo totalmente inadeguato alle esigenze del popolo italiano. Soprattutto, si è dimenticato di dire che non è stato fatto assolutamente nulla per realizzare quelle poche riforme rispetto alle quali tutti concordavamo nel ritenerle prioritarie per la giurisdizione italiana, a cominciare da quelle concernenti i tempi del processo.

Ci rendiamo conto che, in questa sede, stiamo riducendo drasticamente i termini di prescrizione in relazione alle fattispecie più gravi (ciò, infatti, non avviene per le fattispecie minori), senza aver ridotto parallelamente i tempi del processo penale? Tradotto in termini banali, in modo che la gente possa capire, ciò vuol dire mantenere tempi del processo lunghissimi e prevedere prescrizioni brevi. Ciò vuol dire non concludere i processi e rendere inutile l'attività che in questo momento stiamo svolgendo, come avvocati, nelle aule giudiziarie, nonché l'attività svolta dai magistrati; si rende inutile tutta l'attività della giurisdizione! Infatti, se ponete la giurisdizione in condizioni di avere processi lunghissimi e poi stroncate i termini di prescrizione, tutti i delinquenti avranno la possibilità di trovare nei cavilli (in ciò gli avvocati sono bravissimi!) e nell'inefficienza del sistema le ragioni della loro impunità.

Parimenti, appare irragionevole ridurre i tempi di prescrizione senza un previo monitoraggio serio sulle conseguenze: lo dicevo prima in maniera polemica, ma lo ripeto anche fuor di polemica, anche se su questo argomento - consentitemelo - la polemica è quasi inevitabile, dal momento che sono rimaste inascoltate tutte le prediche che siamo stati costretti a fare.

Non è possibile affrontare il tema della riduzione dei termini di prescrizione, senza conoscere le conseguenze di ciò che faremo. In questa sede, non lo sa nessuno: se il rappresentante del Governo è in grado di saperlo, ce lo dica!

In terzo luogo, appare irragionevole ridurre i tempi di prescrizione in una situazione di piena emergenza criminale, evidente nella recrudescenza dei fenomeni di malavita ai quali, anche in questi giorni, siamo costretti ad assistere. Questi sono provvedimenti sui quali si può lavorare in condizioni sociali diverse e non nella situazione data, in relazione alla quale si dovrebbe sviluppare un'attenzione maggiore alle conseguenze dell'impunità di cui, molto spesso, la malavita organizzata gode.

È contraddittorio - mi sia consentito - che nello stesso provvedimento, da un lato, si aumentino le pene per i recidivi, e, dall'altro, si riducano i tempi di prescrizione. Ciò si potrebbe tranquillamente fare, se avessimo un sistema processuale efficiente, veloce, adatto ad affrontare problemi di questo tipo.

Invece, ci troviamo di fronte a un sistema processuale che va profondamente rivisitato, modificato e migliorato, prima  di mettere mano ad un sistema sostanziale che non sappiamo dove potrà condurre in mancanza di idonee modifiche.

Allo stesso modo, appare irragionevole anche la disciplina transitoria nella parte in cui si aumenta di un anno il termine dei processi in Cassazione. Infatti, ciò crea una disparità di trattamento alla quale taluni potranno anche fare acquiescenza, ma alla quale altri reagiranno. Se, per caso, immaginando di poter godere di un altro anno, questi processi in Cassazione, in ossequio alla legge, venissero fissati con un anno di dilazione e intervenisse una pronuncia della Corte costituzionale che dichiarasse, com'è ovvio, l'illegittimità di questa norma, avremmo sulla coscienza la responsabilità di avere determinato una situazione della quale ognuno di noi in futuro si dovrà vergognare.

Queste sono le considerazioni per le quali invito tutti ad una riflessione ulteriore, in particolare, sull'offerta di collaborazione che vi viene rivolta anche dal sottoscritto. Sospendiamo l'esame di questo provvedimento perché, sotto molti profili, esso è irragionevole e drammaticamente pericoloso per l'intero assetto della giurisdizione. Ragioniamone con calma, affrontiamolo in maniera seria, corretta e condivisa, dimenticandoci degli interessi di qualcuno che, in questo momento, evidentemente, ha la capacità di gestire e di indurre le determinazioni di questa Assemblea (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella che stiamo discutendo in quest'aula non è una delle tante proposte di legge di cui il Parlamento istituzionalmente è chiamato ad occuparsi. Non stiamo parlando di una normale proposta normativa, ma stiamo affrontando una questione importante e delicata, ben al di là del contenuto delle regole affidate alla proposta medesima.

Credo - e ne sono fermamente convinto - che stiamo affrontando uno dei momenti che caratterizzano questa legislatura. Stiamo vivendo fasi politiche parlamentari di cui - credo e temo - si occuperanno di qui a poco i libri di storia e di cui discetteranno gli storici.

Infatti, l'argomento che stiamo trattando, al di là della sua oggettività, rappresenta un momento di confronto durissimo fra le parti politiche, che ha natura e caratteristiche tali da trasformare il nostro dibattito in un momento vitale ed importante di questa legislatura.

Di che cosa si occupa la proposta di legge? Essa si occupa di disciplinare in modo nuovo la materia della recidiva, interviene sulla legge penitenziaria e trasforma radicalmente la disciplina codicistica in materia di prescrizione dei reati.

Rispetto a questi tre argomenti, possiamo mettere, da una parte, recidiva e legge Gozzini (la legge penitenziaria appunto), dall'altra parte, la normativa sulla prescrizione. L'interconnessione tra queste materie, la giustapposizione di queste discipline, conduce ad un pasticciaccio brutto, per dirla alla Gadda, perché le motivazioni di fondo, culturali e politiche, che hanno determinato da una parte le proposte in tema di recidiva e legge Gozzini e dall'altra in materia di prescrizione sono motivazioni del tutto contrapposte, di guisa che il risultato è contraddittorio - ma questo sarebbe il meno - ed estremamente dannoso per la collettività, che dovrà subire una disciplina contraddittoria.

Da una parte, quindi, il massimo della severità possibile (o quasi), allorché si tratta di disciplinare la recidiva ed allorché si tratta di limitare i benefici della Gozzini ai recidivi; dall'altra parte un lassismo ai limiti dell'incoscienza, che si abbatterà sul sistema penale, attraverso la riduzione indiscriminata (o quasi) dei termini temporali della prescrizione. Non si può sfuggire quindi alla sottolineatura della contraddizione: severità verso i recidivi, ma d'altronde di quale severità discettiamo, se sarà assai difficile far maturare la recidiva, giacché sarà assai difficile far maturare i processi e pervenire alle condanne? Le recidive si stabiliscono  sulla base delle condanne, ma se le condanne saranno rese più difficili, e molto spesso addirittura impossibili, evidentemente la severità sulla recidiva diventa un mero flatus voci.

Per la verità, è un pasticciaccio che non possiamo imputare all'onorevole Cirielli, il quale per primo depositò una proposta sulla recidiva. Com'è noto, l'onorevole Cirielli ha rinnegato da tempo la sua «creatura», perché il pasticciaccio si è creato, come spesso è accaduto nella storia di questa legislatura, a seguito degli emendamenti «intelligenti» inseriti in un corpo estraneo, giacché tutti finalizzati al raggiungimento di un fine preciso, che di qui a poco cercherò di isolare, anche nell'ambito di questa normativa. Anzi, direi, facciamola subito questa operazione di chiarezza.

Come dicevano gli antichi dottori, come dicevano gli scienziati antichi della politica, diamo a Cesare quel che è di Cesare, laddove evidentemente il Cesare evocato non è il grande condottiero del De bello gallico, sul quale tutti noi abbiamo imparato la lingua latina. Non è il grande condottiero, non è il grande narratore di diari di guerra. È personaggio privo di quella gloria. Ma diamo a Cesare Previti quel che è di Cesare Previti, perché questa legge è la legge «salva Previti». Lo diciamo per liberare finalmente il collega Cirielli da questo peso ingombrante, che affligge la sua vita e la sua attività politica da qualche anno a questa parte.

Come si perviene alla definizione di un testo di legge, teso a salvare una persona? Mi riferisco a quella persona condannata, giova ricordarlo, dai tribunali della Repubblica italiana in primo e secondo grado, che può, giustamente e legittimamente, invocare il principio costituzionale di non colpevolezza. Si tratta di un personaggio importante della politica, condannato in primo e secondo grado - lo ripeto - per reati gravissimi. A mio avviso, per un uomo della politica il reato più grave non è l'omicidio, ma la corruzione e questa persona è stata condannata per corruzione!

La sua posizione processuale pende davanti ai giudici della suprema Corte di cassazione, perché si celebri davanti ad essi il giudizio di legittimità.

Questo insieme di norme, una volta approvato, consentirà all'onorevole Cesare Previti, attraverso il dimezzamento dei termini di prescrizione connessi al reato di corruzione, di uscire indenne da un processo, nel quale due fasi di merito hanno stabilito, con riferimento al processo IMI-SIR - costato allo Stato la somma di mille miliardi - che si è consumata una corruzione di circa 70 miliardi e che l'attore principale di questa attività di corruttela è stato proprio l'onorevole Cesare Previti.

Si compie questa operazione, evidentemente non nobile, almeno dal mio punto di vista, senza porre mente o, per meglio dire, senza dare alcuna importanza alle conseguenze devastanti della nuova disciplina sulla collettività e sul sistema giudiziario penale del nostro paese! Non si è dato alcun peso alle conseguenze della nuova disciplina prescrizionale sul nostro modello sistematico di giustizia penale! Non si è tenuto assolutamente conto di come mettere in sintonia la nuova disciplina con i processi riformatori in corso!

Non so se il ministro si sia domandato, ad esempio, cosa hanno scritto il suo più stretto collaboratore, dottor Nordio (che presiede la Commissione per l'elaborazione del nuovo codice penale) e la sua commissione in tema di prescrizione, di recidiva, di sanzione penale e di prevenzione; soprattutto, non ha inteso tener conto la maggioranza, ma in prima persona, il ministro che detiene la massima responsabilità delle politiche giudiziarie del paese, degli effetti di tale normativa sui processi in corso.

Come ricordato prima dal collega Fanfani, il restringimento dei termini prescrizionali ha un senso se, nel nostro paese, fosse possibile celebrare processi in tempi ragionevoli, ma, fino a quando questo risultato importantissimo non sarà conseguito, la riduzione dei termini prescrizionali equivarrà ad un'amnistia mascherata.

Anche sotto questo profilo, denunciamo la mancanza di una dovuta attenzione da parte della maggioranza, del ministro e del Governo.

Stiamo discettando delle regole supreme della nostra Repubblica, delle regole della nostra Costituzione, insomma delle regole somme e, in esse, vi è scritto che l'amnistia può essere legittimamente approvata sulla base di una maggioranza parlamentare prevista ed indicata dalla stessa Costituzione. Una legge ordinaria non può ottenere direttamente, ovvero in modo simulato, uno stesso o analogo effetto. E, anche sotto tale aspetto, vi è un profilo di incostituzionalità che, insieme ad altri che illustreremo nei momenti opportuni, lascia intravedere una scure sul destino futuro di questa disciplina che, peraltro, avrà tutto il tempo di consumare il misfatto per cui è stata concepita.

Proprio in relazione all'impatto della normativa sui procedimenti in corso, noi dell'opposizione dobbiamo ulteriormente approfondire le argomentazioni già elegantemente rappresentate ed espresse dal collega Fanfani.

Da tempo i parlamentari dei gruppi di opposizione, sia alla Camera sia al Senato, hanno ripetutamente chiesto, anche nei modi formalmente previsti dai regolamenti parlamentari, notizie al ministro in ordine all'impatto che la normativa avrà sui procedimenti pendenti. In altri termini, abbiamo chiesto al ministro di conoscere quali e quanti processi dall'oggi al domani verranno estinti dalla norma di cui stiamo discutendo.

Sappiamo con certezza che il ministro, con lettera circolare del 2 febbraio ultimo scorso, ha chiesto a tutte le corti di appello italiane di trasmettere al Ministero notizie relative ai reati, alla qualità di essi, ai tempi della loro commissione e alle ipotesi di prescrizione in caso di approvazione della nuova disciplina sui termini prescrizionali. Il ministro ha risposto formalmente, con una comunicazione alla Commissione giustizia, con la quale ha riferito che i dati ricevuti sono incerti, insufficienti, parzialissimi e comunque tali da rendere pressoché impossibile una loro rielaborazione per fornire le dovute risposte ai parlamentari che le avevano invocate.

Ebbene, abbiamo letto su organi di stampa che al Ministero quelle notizie sono arrivate e, da dichiarazioni esplicite del direttore del servizio statistico del Ministero, abbiamo saputo che i dati non solo sono arrivati, ma sono stati elaborati e che pertanto il ministro è in grado di fornire le risposte che abbiamo richiesto.

Sabato scorso, su Il Sole 24 Ore - che, com'è noto, non è esattamente un giornale bolscevico e rappresenta una grande tradizione giornalistica del nostro paese -, il professor Bruti Liberati - persona generalmente informata, non fosse altro che per le alte responsabilità che ha sempre ricoperto nell'ambito dell'associazionismo giudiziario - dichiara: «Il 2 febbraio il ministro della giustizia ha chiesto alle corti d'appello una serie di dati sui procedimenti pendenti e, come risulta anche dalla lettera del ministro alla Camera, li ha ricevuti. Hanno risposto 27 corti su 29; 15 - tra cui le sedi più rilevanti (Roma, Napoli, Milano e Palermo, che rappresentano circa i due terzi delle pendenze globali) - hanno risposto in tempo reale, trasmettendo i risultati con sistema informatizzato del Ministero. È vero che il dato sulla data di prescrizione del processo in molti registi non è tenuto aggiornato; tuttavia, mi risulta che tutti hanno trasmesso per ogni singolo procedimento il titolo del reato e la data in cui è stato commesso. La direzione statistica del Ministero era dunque in grado di procedere ad un'elaborazione dei dati e di ricavare le proiezioni sulla prescrizione. Ha avuto sei mesi per farlo e, a quanto pare, lo ha fatto, consegnando l'intero studio al ministro. Del resto, ciò trova conferma nelle dichiarazioni pubblicate quest'estate da Il Sole 24 Ore - e poi riprese da altri giornali - del direttore del servizio statistico del Ministero». Inoltre, il dottor Bruti Liberati aggiunge, rispondendo ad un'altra domanda del giornalista: «Certo che sì, delle rimanenti corti d'appello nove utilizzano ancora registri cartacei, ma hanno comunque inviato i dati. L'elaborazione era più  complicata, ma sempre possibile ed inoltre quattro corti d'appello utilizzano software non ufficiali e, in un caso (Bologna), hanno già presentato dati completi sulla prescrizione. Insomma, il ministro ha avuto le risposte che chiedeva. Se necessario, avrebbe potuto ordinare integrazioni. In alcune sedi, come Genova, ciò è avvenuto mentre in altre, come a Roma, vi è stata una collaborazione diretta tra i funzionari ministeriali e quelli della corte d'appello».

Ebbene, tutto questo contraddice quanto ha dichiarato alla Camera dei deputati il ministro guardasigilli. In tutte le democrazie che si rispettino, in tutte le grandi democrazie, in tutte le democrazie avanzate ed evolute (e noi siamo una di quelle), quando il ministro o un uomo delle istituzioni mente al Parlamento non può rimanere in carica per un minuto di più. Per molto meno - giova ricordare - il Presidente del più importante e potente Stato del mondo ha dovuto fare o almeno ha rischiato di fare questo.

Ebbene, in questa sede noi poniamo la questione istituzionale. Vi sono motivi, elementi e fatti che ci consentono di affermare con la dovuta e necessaria certezza che il ministro ha mentito al Parlamento e che questo costituisce fatto politico di rilevanza e gravità eccezionali. Chiediamo al Presidente dell'Assemblea di prendere atto di questa nostra grave denuncia.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, voglio sottolineare, al di là delle più importanti questioni di cui ho sin qui trattato e che devono ritenersi del tutto assorbenti rispetto a quanto andrò a dire, come le linee teoriche di politica del diritto che hanno ispirato l'azione governativa e quella parlamentare della maggioranza, al fine di delineare la proposta di legge «salva Previti», siano assolutamente antiquate e vetuste e non certamente conformi ai princìpi riformatori che, viceversa, dovrebbero ispirare l'azione di Governo in tutte le materie, compresa quella giudiziaria.

Si rinnega una grande legge, quale quella penitenziaria, e si dà un'impronta odiosamente classista alla disciplina penale, attraverso la recrudescenza delle norme sulla recidiva.

Si trasforma il processo penale, nato, concepito e teorizzato per essere il luogo della ricerca della verità, in cui accusa e difesa si confrontano sulla base dei codici sostanziali, per accertare le responsabilità dell'imputato e per valutare l'importanza e la congruità delle prove. Questo processo, che è il processo classico della tradizione penalistica italiana, da tempo non esiste più, ma, ancor di più mediante la normativa in esame, si trasformerà in un processo delle regole processuali, in un processo sulla prescrizione, in un processo in cui non si cercherà la verità, non si discetterà di responsabilità dell'imputato e di rilevanza delle prove, ma si porranno in essere accorgimenti ed interventi e si esaspererà la causidicità forense al fine di guadagnare il tempo necessario per la prescrizione del reato. Il processo, dunque, come corsa contro il tempo perché il reato sia dichiarato estinto. Tutto questo non è un bene, ma un arretramento e un impoverimento della democrazia italiana.

Veniamo, dopo le valutazioni di politica del diritto, alle valutazioni politiche tout court. Nessuno può negare - credo che in privato non lo facciano neppure i colleghi della maggioranza - che questa sia una legge ad personam. È dunque giusto e lecito chiedersi perché il Parlamento si ponga al servizio di una persona, seppure parlamentare, condannata in due gradi di giudizio per corruzione. È lecito domandarsi quali siano le armi di persuasione che può vantare un quisque de populo - anche l'onorevole Previti, come me, altri non è che un quisque de populo - per ottenere dal Parlamento i risultati che sta ottenendo. È lecito chiedersi - lo faccio oggi, ma la domanda sarà assai più pregnante nei prossimi giorni - donde trae, l'onorevole Previti, la sua vis attractiva verso il Governo, che vedremo presente al gran completo, nelle votazioni decisive per dare un significato a questa disciplina.

Non lo accetterò mai: il Parlamento al servizio di una persona soltanto. La democrazia, con i suoi istituti e le sue  istituzioni, avvilita dalla strumentalizzazione in favore di una persona, e di una persona soltanto. Tempi, pubbliche risorse, intelligenze: tutto al servizio di una persona, e di una persona soltanto. Ciò denuncia, a mio avviso, un malessere profondo. Si tratta della crisi di valori, etici ma anche istituzionali, e della crisi di un grande paese, che non merita questa avvilente tragicommedia recitata nel più prezioso dei teatri; per la democrazia, infatti, il Parlamento è il più prezioso dei teatri. Difenderemo la dignità di questo Parlamento, osteggiando, in tutti i modi possibili, questa legge, la legge «salva-Previti» (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

...

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2055-B)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore rinuncia alla replica.

Ha facoltà di parlare rappresentante del Governo.

LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio precisare in questa sede, come già ho fatto al Senato, che stiamo discutendo una proposta di legge parlamentare; in quanto tale, la posizione del Governo su questa proposta è del tutto simile a quella su altre iniziative di carattere parlamentare. Quindi, non vi è particolare interesse, ma una posizione di confronto, come su ogni iniziativa che provenga da organi istituzionali e legislativi.

Non ho voluto prendere la parola prima, signor Presidente, perché ho atteso di ascoltare non solo la relazione dell'onorevole Perlini, ma anche il contenuto degli interventi che in questa sede sono stati svolti da parte di autorevoli esponenti dell'opposizione; ciò al fine di verificare quali fossero le residuali argomentazioni critiche nei confronti della proposta di legge. Al Senato della Repubblica, infatti, una parte delle motivazioni critiche, espresse in particolare in quella sede (ma già sostenute in prima lettura alla Camera dei deputati), sono state accolte dalla maggioranza parlamentare. A tali richieste il Governo si è assolutamente conformato.

Scaturisce da ciò un primo dato: non vi è assolutamente alcuna fretta, urgenza e tempestività - particolare o sospetta, come taluni paventano - nell'iter di questo provvedimento. Ricordo che la proposta di legge in discussione è stata presentata nel settembre del 2003; il suo esame è stato avviato nel settembre del 2004; tale testo è stato quindi approvato in prima lettura alla Camera nel dicembre 2004 e dal Senato nel luglio 2005; oggi, infine, a seguito delle modifiche apportate, questo provvedimento viene riesaminato nuovamente alla Camera. Mi sembra un iter assolutamente normale, conforme, che disattende moltissime delle affermazioni e argomentazioni sostenute in prima lettura dall'opposizione, quasi che questa fosse una proposta di legge da votare a tutti i costi: non si capisce per quali motivi od oscure ragioni.

Detto ciò, devo aggiungere che le argomentazioni dei colleghi, pur sostenute con garbo e con decisione (con garbo istituzionale e con decisione propria del ruolo d'opposizione, quindi di avversario a questa norma) non apportano nulla di nuovo «sotto questo cielo». Non ho ascoltato, cioè, valutazioni di ordine tecnico, così come ho ascoltato in prima lettura (in quella sede ero anche relatore) e come si è dibattuto al Senato. Ho riscontrato invece valutazioni di carattere squisitamente ed esclusivamente politico. Sappiamo come le valutazioni politiche siano soggettive e soprattutto come rappresentino una responsabilità di chi le sostiene nei confronti il paese.

Detto ciò, prima di affrontare il merito di alcune affermazioni, voglio segnalare l'esistenza di un altro elemento che ci differenzia dalla filosofia fin qui sostenuta dagli onorevoli Fanfani e Bonito. Onorevoli colleghi, per ciò che mi riguarda,  come componente di un'Assemblea legislativa, mi preoccupo poco del nuovo impatto di una norma nel sistema complessivo del nostro paese ma, allo stesso tempo sono molto interessato alla giustezza o meno di quella norma nel nostro stesso sistema. Quindi è certo, anche il dato sull'impatto può essere importante, ma non è sufficiente a giustificare l'abbandono di una iniziativa legislativa parlamentare se questa ha senso, logica e fondamento.

Rispondo ora ad una critica: mi consentirà l'onorevole Bonito ma, senza nulla togliere al dottor Bruti Liberati, fino a prova contraria credo a quello che ha scritto - e non detto - il ministro della giustizia. In effetti, questi dati sono difficilmente reperibili quand'anche corrispondesse al vero - non voglio sindacarlo in questa sede -, la notizia del dottor Bruti Liberati, secondo la quale gran parte delle Corti d'appello avrebbe fatto confluire i dati al ministero.

Ammesso e non concesso che questo fosse vero, e a me non risulta che questi dati siano affluiti nelle percentuali numeriche citate nell'intervista alla quale ha fatto riferimento l'onorevole Bonito, non è importante conoscere, ammesso che sia arrivato, il dato della commissione e della natura del reato se non verifichiamo, all'interno del fascicolo, che per quel processo, in primo grado, siano state concesse o meno le attenuanti generiche o possano essere state concesse dal giudice di secondo grado.

Lo scandalo al quale si grida con questa norma è assolutamente strumentale perché quello che questa norma, per quanto mi riguarda, vuole sancire è la certezza del tempo entro il quale il cittadino deve essere giudicato. E questa certezza deve valere da Bolzano a Caltanissetta, per il tribunale di Melfi come per la Corte di appello di Lecce, ed essa deve dipendere esclusivamente dalla legge. Mentre oggi, come sappiamo, il tempo della prescrizione, quand'anche regolato dal codice, è rimesso esclusivamente alla discrezionalità del giudicante. E siccome la prescrizione incide sulla sussistenza del reato e, quindi, è una causa di estinzione, la causa di estinzione del reato non deve essere rimessa al giudice ma deve essere prevista dalla legge. Il giudice è libero nel suo convincimento e ancora più libero nella quantificazione della pena, ma non può decidere da solo se un reato si deve prescrivere o meno. Oggi, con la disciplina vigente, accade esattamente questo: è, cioè, il giudice che, nella sua indipendenza ed autonomia, decide se il cittadino Tizio deve vedersi dichiarato prescritto il suo reato o se il cittadino Caio debba essere condannato per lo stesso reato. E questo, parlando ad esperti e maestri del diritto, avviene con il meccanismo della concessione o meno delle attenuanti generiche. È questa la novità, è questa l'innovazione, è questo l'elemento democratico che viene introdotto nel sistema da questa norma.

Il fatto poi che questa norma, oltre ai 55 o ai 60 milioni di italiani, possa riguardare anche un cittadino qualunque, a me non interessa se la ritengo fondata e giusta. Allora, parlando di dati, un dato è certo ed incontrovertibile, nei cui confronti peraltro non ho sentito levate di scudi o critiche e censure: con l'attuale disciplina, nel 2004 si sono prescritti 180 mila processi. Si tratta di un dato riferito dal Procuratore generale della Corte di cassazione nel corso dell'illustrazione dell'anno giudiziario ultimo scorso. 180 mila processi senza che nessuno abbia gridato allo scandalo, senza che nessuno si sia lamentato! Certo, non sono così stupido, sprovveduto o fazioso da non riconoscere e ritenere che, probabilmente, con questa norma si potrebbero o si sarebbero potuti prescrivere un numero maggiore dei processi prescritti; ma questo è il prezzo che il sistema deve pagare per la sua normalizzazione. In democrazia c'è un prezzo da pagare, e questo è il prezzo, ripeto, della normalizzazione.

Trovo assolutamente ingenerosa la critica - parlo come esponente del Governo - rivolta dall'onorevole Fanfani, che probabilmente è stato poco attento a quanto è successo nel corso di questa legislatura, che accusa la maggioranza e il Governo di aver fatto, nel settore della giustizia, leggi ad personam, citando, a titolo di esempio,  il falso in bilancio, le rogatorie, la sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato, dimenticando, però, che, nel corso di questa legislatura - e faccio riferimento soltanto al settore della giustizia - è stata varata una riforma epocale in tema di diritto societario e di diritto fallimentare (una riforma che si aspettava da sessant'anni), e stiamo procedendo al varo delle riforme sulla procedura civile e sui processi di esecuzione, sui procedimenti speciali, sull'arbitrato, sulla Cassazione, sull'ordinamento giudiziario e sui fallimenti immobiliari.

È vero che non si è trattato di un'iniziativa del Governo, ma - mi dispiace che l'onorevole Fanfani sia assente in questo momento -, anche se non ero tra i firmatari della proposta di legge degli onorevoli Duilio e Castagnetti, credo di essere stato, nella mia qualità di rappresentante della maggioranza in Commissione giustizia, magna pars nell'avere fatto in modo che una proposta di legge arrivata all'esame della Commissione in sede referente con una formulazione ne uscisse con un'altra, dopo essere stata modificata con il concorso di tutte - di tutte! - le forze politiche. Quindi, anche sul piano dei bilanci, non accettiamo lezioni e critiche da alcuno!

Per finire, vorrei dire anche qualcosa di tecnico e non soltanto di politico. Ritengo che la norma, così come licenziata dal Senato, sani o chiarisca in maniera inequivocabile tutte le problematiche che erano state sollevate. Consiglio a tutti i colleghi di rileggere il rimodificato articolo 6, che, per alcuni processi, rende più difficile, rispetto alla disciplina attuale, il decorso del termine di prescrizione.

Infatti, per le aggravanti per le quali la legge prevede pene di specie diversa, il menzionato articolo non consente l'equiparazione od il concorso con le circostanze attenuanti. Questa è la vera novità! Se la legge fosse stata in vigore nel 2004, la prescrizione sarebbe stata dichiarata, probabilmente, in un numero di processi inferiore ai 180 mila di cui abbiamo detto, perché con il meccanismo che la maggioranza ha votato - e che l'opposizione ha chiesto, perché c'è stato un confronto democratico e costruttivo - i reati aggravati da circostanze per le quali sono previste pene di specie diversa si prescrivono in un termine più lungo. Allora, credo che anche da questo punto di vista l'atteggiamento della maggioranza non debba essere criticato strumentalmente sul piano politico.

Tutta la debolezza delle argomentazioni dell'opposizione è dimostrata dall'ultima esortazione dell'onorevole Fanfani, il quale, avendo evidentemente terminato tutti gli argomenti, ha affermato: approviamo la legge nella prossima legislatura! Questa legge l'approviamo in questa legislatura: perché in questa legislatura abbiamo sentito l'esigenza e perché in questa legislatura ci siamo convinti che è giusta! In questa legislatura, se ci saranno i voti, essa sarà approvata (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)!

...

(Annunzio di questioni pregiudiziali e di una questione sospensiva - A.C. 2055-B)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Finocchiaro ed altri n. 1, Russo Spena ed altri n. 2, Pisapia ed altri n. 3, Mascia ed altri n. 4 (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 1), nonché la questione sospensiva Fanfani ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 2), che saranno discusse e votate in altra seduta.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.



PROPOSTA DI LEGGE: CIRIELLI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI ATTENUANTI GENERICHE, DI RECIDIVA, DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI REATO PER I RECIDIVI, DI USURA E DI PRESCRIZIONE (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 2055-B)

 

 

 


(A.C. 2055-B - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che,

il provvedimento in esame, anche nelle modifiche introdotte al Senato, risulta complessivamente in contrasto con il principio di ragionevolezza e segnato da profonde ragioni di incostituzionalità;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 157 del codice penale - come novellato dall'articolo 6 del testo - escludendo il concorso di corcostanze aggravanti e attenuanti ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, produce la lesione del principio costituzionale di ragionavolezza, nonché di quello di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, non commisurando più il tempo di prescrizione alla gravità del reato commesso;

lo stesso articolo 6 modifica profondamente il sistema della prescrizione incidendo su molti reati di grande impatto sociale, ponendosi così in contrasto con l'articolo 5 della Convenzione dei Diritti dell'uomo che tutela il diritto alla sicurezza;

va anche rilevato che, all'articolo 10, la previsione di un ulteriore anno di prescrizione per i soli processi in corso pendenti avanti la Corte di cassazione, determina una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, laddove nei processi in corso in primo e secondo grado i termini stabiliti sono prolungati solo a seguito di sospensione;

l'articolo 10, infine, in combinato disposto con l'articolo 6, producendo di fatto una amnistia mascherata, costituisce violazione delle procedure e delle garanzie di cui all'articolo 79 della Costituzione, eludendo, in particolare, il ricorso alle maggioranze qualificate ivi previste:

delibera

di non procedere all'esame del provvedimento.

N. 1. Finocchiaro, Fanfani, Cento, Sgobio, Oricchio, Bonito, Mantini, Zaccaria, Maura Cossutta, Zanella, Innocenti, Leoni.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recante «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione» prevede, per delitti di minimo allarme sociale, ivi compresi i reati per cui è prevista la sola pena pecuniaria, che la  prescrizione non possa essere inferiore ad anni sei, aumentata in caso di atto interruttivo;

lo stesso provvedimento modifica anche gli attuali termini di prescrizione per le contravvenzioni, disponendo, in particolare, disponendo, in particolare, che la prescrizione per tali reati non possa essere inferiore a quattro anni (tempo aumentato di un quarto in caso di atto interruttivo), mentre attualmente, per le contravvenzioni, la prescrizione estingue il reato dopo due anni, qualora sia prevista la pena dell'ammenda, e dopo tre anni, qualora sia prevista la pena dell'arresto;

nel contempo, paradossalmente la proposta di legge prevede, per reati di grave allarme sociale, una diminuzione degli attuali tempi di prescrizione;

in maniera irragionevole e illogica, oltre che in contrasto col principio di eguaglianza, si allungano i tempi di prescrizione per reati non gravi e, in particolare, per le contravvenzioni, e dall'altro si accorciano i tempi di prescrizione per determinati reati di grave allarme sociale;

il contrasto con i principi costituzionali si evidenzia, oltre a tutto, anche in quanto per dedeterminati reati più gravi di quelli per cui è prevista la sola pena pecuniaria i termini di prescrizione sono maggiori di quelli previsti per reati per i quali, pur non essendo prevista la pena carceraria, sono previste altre pene limitative della libertà personale (questi ultimi si prescriverebbero in tre anni, mentre le contravvenzioni che prevedono la sola pena dell'ammenda, si prescriverebbero in quattro anni);

qualora il suddetto provvedimento venisse approvato si avrebbe un palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

delibera di non procedere all'ulteriore esame della proposta di legge n. 2055-B.

N. 2. Russo Spena, Pisapia, Mascia, Elettra Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Giordano, Mantovani, Nardini, Provera, Valpiana.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione»;

tale provvedimento prevede, in caso di recidiva derivante da situazioni soggettive quali la tossicodipendenza, l'alcooldipendenza e, più in generale, di marginalità sociale, anche in presenza di un precedente penale di limitato allarme sociale e lontano nel tempo, un aumento obbligatorio di pena, eliminando la possibilità per il giudice di commisurare la pena adeguandola, al caso concreto e tenendo conto, tra l'altro, della condotta del reo contemporanea e susseguente al reato, dell'intensità del dolo, dei motivi che hanno determinato la condotta illecita, della gravità del danno e della attuale personalità e pericolosità sociale dell'imputato;

nello stesso provvedimento, per gli imputati recidivi viene previsto contemporaneamente l'aumento della pena, l'aumento dei tempi di prescrizione e una ulteriore limitazione alla possibilità di accedere ai benefici della legge sull'ordinamento penitenziario, anche nei casi in cui il condannato abbia tenuto buona condotta, non risulti socialmente pericoloso, abbia manifestato costante senso di responsabiità e correttezza nelle attività lavorative e culturali, e vi siano quindi tutti i presupposti per ritenere, sulla base dell'osservazione della personalità, che permessi premio e misure alternative alla detenzione contribuiscano alla rieducazione del reo e assicurino la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, così come attualmente previsto, in particolare, dagli articoli 30, 30-ter e 47 dell'ordinamento penitenziario;

se il provvedimento in esame venisse approvato, si creerebbe una inammissibile, oltre che irrazionale, disparità di trattamento, in quanto soggetti condannati per  reati meno gravi sarebbero penalizzati in relazione alla possibilità di accedere ai benefici dell'ordinamento penitenziario rispetto a soggetti responsabili di reati più gravi;

la proposta di legge, diversifica i tempi di prescrizione, la quantificazione della pena e la possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione sulla base delle condizioni soggettive dell'imputato e del condannato, non limitandosi a prendere come parametro la tipologia dell'illecito e il comportamento susseguente al reato, nonché il percorso rieducativo e di reinserimento sociale;

in caso di approvazione della suddetta proposta di legge, si creerebbro situazioni per cui, per lo stesso episodio criminoso e in caso di concorso di persone nel reato, il processo dovrà essere dichiarato estinto per prescrizione nei confronti di un imputato e non invece del concorrente;

ciò contrasta con la ratio e la finalità dell'istituto della prescrizione, previsto dall'articolo 157 del codice penale, che è strettamente connesso al venir meno dell'interesse dello Stato alla perseguibilità della condotta illecita dopo un determinato periodo di tempo, in quanto si ritiene cessato l'allarme per la collettività;

ne consegue la palese irragionevolezza, oltre che il contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e della funzione anche rieducativa della pena, di una previsione che determinerebbe un trattamento diverso, ai fini della prescrizione, per i responsabili del medesimo reato, con ciò creando, oltre a un «doppio binario processuale», e a un «doppio binario esecutivo», anche un «doppio binario sostanziale»;

le ingiustificate differenziazioni previste nel provvedimento in esame, in tema di prescrizione, di commisurazione della pena e di possibilità di accedere alle misure alternative al carcere, contrastano con il principio di eguaglianza, in quanto determinano una serie di trattamenti ingiustificatamente differenziati (sanzionatori, processuali, esecutivi) pur in presenza della medesima condotta criminosa e del medesimo reato, e quindi inconciliabili anche con la funzione della pena, come delineata inequivocabilmente dalla Costituzione (articolo 27, terzo comma della Costituzione);

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge 2055-B.

N. 3. Pisapia, Mascia, Russo Spena, Elettra Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Giordano, Mantovani, Nardini, Provera, Valpiana.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede che «se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva, prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave»;

l'articolo 3 dello stesso provvedimento prevede, per i recidivi, il divieto di comparazione delle circostanze attenuanti con le aggravanti;

tali disposizioni appaiono del tutto irragionevoli, in quanto l'articolo 3 determinerà, in aperto contrasto con il principio di eguaglianza, trattamenti illogicamente differenziati tra imputati dello stesso reato, e l'articolo 5, in tema di concorso formale e di continuazione (art. 81 c.p.), darà luogo ad aumenti di pena in contrasto con la lettera e la ratio della norma, la cui finalità è quella di adeguare la pena al reato commesso tenendo conto, oltre che dell'elemento psicologico del reato, anche della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, e ciò indipendentemente dalle diverse concezioni dottrinarie secondo cui l'istituto della continuazione debba considerarsi una« fictio juris» o una «unità giuridica»; 

nel caso di due persone che concorrono nel furto di un auto si avrà, ad esempio, per chi è incensurato, una pena di pochi mesi, mentre per chi è recidivo - anche se tossicodipendente, o se ha commesso il reato per motivi di marginalità sociale, piuttosto che per le indigenti condizioni di vita sue o della propria famiglia, la pena sarà superiore ai due anni di reclusione;

tali previsioni normative contrastano con il principio per cui è necessario verificare la gravità del fatto, e non la tipologia dell'autore, quale primo elemento di valutazione rispetto alla commisurazione della pena in concreto;

le norme menzionate, pertanto, violano sia il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (articolo 3 della Costituzione), sia il principio che prevede la funzione anche rieducativa della pena (articolo 27, terzo comma, della Costituzione);

delibera

di non procedere all'ulteriore esame della proposta di legge n. 2055-B.

N. 4. Mascia, Russo Spena, Pisapia, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Giordano, Mantovani, Nardini, Provera, Valpiana.

 

 

(A.C. 2055-B - Sezione 2)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

esaminato l'A.C. 2055-B, «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione» e premesso che:

la disciplina in esso contenuta, relativa ai nuovi e più ristretti termini prescrizionali che, per disciplina transitoria, dovranno essere applicati anche ai procedimenti penali in corso, determinerà, assai verosimilmente, l'estinzione di decine di migliaia di processi pendenti;

siffatte conseguenze potrebbero incidere pesantemente sul vigente sistema di tutela penale e determinare contraccolpi sociali di dimensioni sicuramente notevoli;

appare pertanto opportuno conoscere, preliminarmente, all'approvazione della nuova disciplina, l'impatto reale che essa potrà avere nell'ordinamento e, in particolare, quanti e quali processi dovranno essere dichiarati estinti in seguito all'entrata in vigore delle nuove regole;

l'acquisizione dei dati necessari da parte del Governo al fine di consentire al Parlamento di deliberare e legiferare causa cognita non appare di particolare difficoltà e neppure onerosa quanto ai tempi necessari;

delibera

di sospendere l'esame del progetto di legge di cui in premessa fino al 31 dicembre 2005, al fine di acquisire i dati attraverso i quali determinare una adeguata previsione dell'impatto della nuova disciplina sul sistema penale del nostro Paese.

N. 1. Fanfani, Finocchiaro, Cento, Sgobio, Oricchio, Bonito, Mantini, Zaccaria, Maura Cossutta, Zanella, Innocenti, Leoni.


 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

702.

 

Seduta di mercoledì 9 novembre 2005

 

presidenza del vicepresidente PUBLIO FIORI

indi  DEL VICEPRESIDENTE  FABIO MUSSI

E DEL PRESIDENTE  PIER FERDINANDO CASINI

 

 


Seguito della discussione della proposta di legge S. 3427 - Cirielli ed altri: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (A.C. 2055-B ) (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge) (ore 10,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354,  in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

Ricordo che nella seduta del 26 settembre si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame di questioni pregiudiziali e di una questione sospensiva - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del regolamento, sono state presentate le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Finocchiaro ed altri n. 1, Russo Spena ed altri n. 2, Pisapia ed altri n. 3 e Mascia ed altri n. 4 (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 1), nonché la questione sospensiva Fanfani ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 2).

A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali, ha luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti (purché appartenenti a gruppi diversi), per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di dieci minuti, un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti. Al termine della discussione si procederà ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali presentate.

Passeremo, quindi, alla discussione e al voto sulla questione sospensiva.

L'onorevole Mantini ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Finocchiaro n. 1, di cui è cofirmatario.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge ora all'esame della Camera...

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, le chiedo scusa, ma vorrei pregare i colleghi di consentire un regolare svolgimento della seduta. Si tratta di una questione delicata. Chi non ha voglia di ascoltare può accomodarsi fuori dell'aula. Prego gli altri di rimanere in silenzio.

Prego, onorevole Mantini.

PIERLUIGI MANTINI. Grazie, Presidente.

La proposta di legge all'esame della Camera ha suscitato, come è noto, vaste reazioni, critiche ed anche un diffuso allarme in tutti i settori dell'opinione pubblica e tra gli operatori del diritto.

Le ragioni sono ormai note e sono, in sintesi, tre. La prima, sul piano logico, è che la riduzione dei benefici penitenziari per i recidivi, anche nei casi in cui il condannato abbia tenuto una buona condotta, non risulti socialmente pericoloso e abbia manifestato un costante senso di responsabilità e di correttezza nelle attività lavorative, risulta contraria all'articolo 27 della Costituzione ed ai principi dell'umanità della pena e della rieducazione del condannato.

Sono principi iscritti nella civiltà giuridica da Beccaria in poi, cui non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare neanche sotto la presunta spinta di campagne elettorali avviate.

Una cosa è, infatti, una linea di rigore contro la criminalità, che condividiamo, altra cosa è il demagogico accanimento contro i detenuti che già vivono una condizione di diffusa illegittimità, come dati recenti, purtroppo, confermano.

La seconda ragione, la più discussa, è costituita dalla generale riduzione dei termini di prescrizione che determinerà, tra l'altro, l'irragionevole estinzione di decine di migliaia di processi, vanificando il lavoro delle Forze dell'ordine e della magistratura e generando, appunto, un vasto allarme sociale.

Il provvedimento in esame, anche nelle modifiche introdotte al Senato e nel testo ora presentato al nostro esame, risulta complessivamente in contrasto con il principio di ragionevolezza e connotato da profonde ragioni di incostituzionalità.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 157 del codice penale, come modificato dall'articolo 6 del testo all'esame, escludendo il concorso di circostanze aggravanti e attenuanti ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere,  produce la lesione del principio costituzionale di ragionevolezza, nonché di quello di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, non commisurando più il tempo di prescrizione alla gravità del reato commesso.

Diciamo questo alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, che, sin dalla sentenza n. 38 del 1965, ha individuato il parametro dell'eccesso nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore in casi specifici e tale è la sottrazione al giudice del caso concreto della facoltà di commisurare l'entità della pena in relazione ai fatti e alle circostanze attenuanti e aggravanti.

Lo stesso articolo 6, inoltre, modifica profondamente il sistema della prescrizione, incidendo su molti reati di grande impatto sociale e ponendosi così in contrasto con l'articolo 5 della Convenzione dei diritti dell'uomo che tutela il diritto alla sicurezza.

Va anche rilevato, onorevoli colleghi, che all'articolo 10 la previsione di un ulteriore anno di prescrizione per i soli processi in corso pendenti avanti la Corte di cassazione determina una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, laddove nei processi in corso in primo e secondo grado i termini stabiliti sono prolungati solo a seguito di sospensione.

L'articolo 10, infine, nel combinato disposto con l'articolo 6, produce di fatto un'amnistia mascherata e costituisce una violazione delle procedure e delle garanzie di cui all'articolo 79 della Costituzione, escludendo, in particolare, il ricorso alle maggioranze parlamentari qualificate prescritte dalla Costituzione.

Si è a lungo discusso degli effetti, delle cifre e dei dati dell'impatto di questa legge. I dati forniti dal ministro sono stati parziali, come è noto; quelli della Cassazione più completi e preoccupanti: da lì emerge che, con il testo oggi all'esame, vi sarebbe una prescrizione anticipata del 52,7 per cento delle truffe, del 73 per cento delle truffe aggravate, del 64 per cento dei reati di usura, del 40,7 per cento dei reati di ricettazione, del 67,4 per cento dei reati di calunnia. Non vale insistere sulla gravità di questi effetti.

Sappiamo che un emendamento presentato vuol correggere la gravità di questi effetti: è un emendamento che discuteremo nel merito, che presenta anch'esso dei profili di incostituzionalità, ove si pensi alle discriminazioni che esso prospetta rispetto alle diverse posizioni processuali di imputati di uno stesso reato; si prospetta ancora l'idea di un subemendamento all'emendamento: vedremo e valuteremo con senso di responsabilità nell'interesse del paese e della giustizia, ma voglio sin d'ora dire che queste correzioni, se vi saranno e saranno sostanziali, saranno il frutto della nostra vittoria rispetto ad una battaglia fatta in nome della giustizia in vasti settori dell'opinione pubblica con il concorso della dottrina processualistica e costituzionale; dunque, valuteremo ogni modifica al testo con senso di responsabilità, ma con la chiarezza anche delle posizioni e delle responsabilità politiche.

Tutta questa proposta di legge è stata intitolata al nome di un nostro collega, quello dell'onorevole Previti, vuoi nella versione «salva-Previti», come è stato detto, vuoi anche in quella «anti-Previti», come grottescamente e goffamente è stato detto a proposito delle ipotesi di modifica e di correzione.

È singolare persino che il Presidente della Camera, quasi un novello Candide, ammonisca di recente a non legiferare in nome o contro una persona e a valutare, invece, gli interessi generali; è singolare perché tutta la legislazione prodotta nel corso della XIV legislatura è stata improntata ad un metodo contrario.

Non so se i processi dell'onorevole Previti diventeranno famosi e se entreranno nella storia come quelli di Socrate, di Cicerone, di Dreyfus o di Sacco e Vanzetti; ne dubito, ma nella sua difesa da questi processi vi è stata finora la stessa carica di violenza e di ingiustizia di quei processi famosi sulle proprie vittime incolpevoli. Come ha ricordato Giovanni Paolo II, la violenza ha sempre bisogno di  legittimarsi con la menzogna, di assumere l'aspetto della difesa di un diritto o della risposta ad una minaccia; lei, onorevole Previti, ha a lungo fatto la vittima, ma è il carnefice che ha agito creando danno alla giustizia, ora anche in forza di leggi pensate in suo nome con la complicità - è il caso di dirlo - del Governo del paese. Una doppia violenza fatta alla giustizia ed all'etica pubblica, che nega e delegittima la stessa dignità di Governo.

I luoghi più oscuri dell'inferno sono dedicati, secondo Dante, a quanti restano neutrali in periodi di crisi morali; ciò vale anche per voi, colleghi dell'UDC, che siete stati assai meno che neutrali: anzi, siete stati partecipi e protagonisti di una legislazione e di un modo di governare che questa crisi morale hanno aggravato. Occorre di più per uscire dal buio, per salvare la coscienza; ciò purtroppo vale anche per i problemi che lasciate, aggravati, al paese.

È per tali ragioni, signor Presidente, che chiediamo che non si prosegua oltre nell'esame del provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Spena ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità n. 2, nonché le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Pisapia ed altri n. 3 e Mascia ed altri n. 4.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, noi riteniamo - e per tale motivo abbiamo presentato le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità - che questo progetto di legge presenti profili e tratti molto gravi, nel merito ma anche sul versante della legittimità costituzionale; peraltro, riteniamo costituisca un punto di arrivo di questa legislatura - che auspichiamo non sia riproducibile in altri provvedimenti - in qualche modo metafora di un modo di legiferare sulla giustizia che non ha rispettato il sistema delle garanzie, delle regole, dei diritti propri del nostro Stato di diritto e che, anzi, ha introdotto, in maniera molto poco sobria, molto irrazionale e molto ingiusta, elementi forti di incostituzionalità.

Riteniamo, peraltro - e lo sosterremo anche nella discussione di merito sul provvedimento - che questo progetto di legge, oltre ad essere viziato da elementi di incostituzionalità, presenti anche profili fortemente classisti; si tratta di un provvedimento fortemente classista e proverò ad illustrarne i motivi ricordando alcuni aspetti.

Per quanto riguarda, ad esempio, i tempi di prescrizione, si ravvisa certamente un contrasto palese con l'articolo 3 della Costituzione: al riguardo basti pensare che si allungano i tempi di prescrizione per reati non gravi - in particolare, per le contravvenzioni - e che d'altro canto si accelerano i tempi di prescrizione per determinanti reati di grave allarme sociale.

Un secondo aspetto - che ci interessa particolarmente sottolineare e ricordare all'Assemblea, alle deputate ed ai deputati, nonché a chi ci ascolta - ci sta particolarmente a cuore e riguarda la recidiva; noi riteniamo (e per tale ragione parlavo, dianzi, di profilo classista del provvedimento) che si determini una situazione gravissima - peraltro, evidenziata da tutti i costituzionalisti democratici, da tutti i giuristi democratici e dagli stessi sindacati di polizia penitenziaria - la quale può portare ad un ulteriore sovraffollamento (e quindi al fallimento di un sistema complessivo) rispetto alla già gravissima attuale situazione di affollamento e di ingiustizia all'interno delle carceri.

Ciò perché tale provvedimento prevede inasprimenti delle pene in caso di recidiva derivante da situazioni soggettive quali la tossicodipendenza, l'alcoldipendenza e la marginalità sociale: a tale riguardo, vorrei evidenziare che gli ultimi dati ufficiali forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria rivelano che si tratta di una quota della popolazione carceraria superiore ai tre quarti.

Per costoro, dunque, anche in presenza di un precedente penale di limitato allarme sociale e lontano nel tempo, si prevede un aumento obbligatorio di pena,  eliminando la possibilità per il giudice di commisurare la pena adeguandola al caso concreto e tenendo conto, tra l'altro, della condotta del reo contemporanea e susseguente al reato, nonché dell'intensità del dolo, dei motivi che hanno determinato la condotta illecita, della gravità del danno e dell'attuale personalità e pericolosità sociale dell'imputato.

In altri termini, colleghe e colleghi, non si sfugge alla grave e spiacevole sensazione che questa proposta di legge classista sia un provvedimento che prima agisce sulla prescrizione in maniera ingiusta, ledendo l'articolo 3 della Costituzione, a favore dei potenti, mentre poi, per quanto concerne i cosiddetti «poveracci», che rappresentano più di tre quarti della popolazione detenuta, vanifica di fatto la cosiddetta legge Gozzini ed abbatte tutte le possibilità di prevedere misure alternative alla pena detentiva, aggravando così la situazione delle detenute e dei detenuti nelle carceri.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento che si rivolge contro la parte più povera della popolazione, vale a dire quella parte che, a volte, finisce in carcere per reati molto piccoli solo per il fatto di commettere delitti reiterati. Mi riferisco, ovviamente, ai migranti, ai tossicodipendenti, ai cosiddetti senza dimora ed agli alcolisti.

Vorrei sottolineare un dato ulteriore, che dovrebbe apparire grave non soltanto a tutti giuristi, ma anche a tutti i democratici. Desidero ricordarlo anche agli illustri giuristi della destra che sostengono l'approvazione della proposta di legge in esame, poiché siamo in presenza di un punto particolarmente grave, che causa una gravissima lesione dello Stato di diritto. Mi riferisco allo spostamento dell'imputazione dal reato al reo, vale a dire dalla commissione del delitto alla personalità di chi lo ha posto in essere.

Mi sembra un fatto grave poiché si tratta della stessa lesione dello Stato di diritto che si verifica, ad esempio, nel caso delle «galere etniche»: mi riferisco alla detenzione amministrativa nei centri di permanenza temporanea, che per tale motivo vogliamo chiudere. Essi, infatti, non solo sono disumani ed incivili, ma costituiscono una lesione dello Stato di diritto, dal momento che nei centri di permanenza temporanea vengono detenuti immigrate ed immigrati non perché hanno commesso qualche reato, ma solamente perché sono considerati, dallo Stato e dal Governo, «abusivi» sul territorio nazionale.

Vorrei osservare, in altri termini, che tali soggetti vengono rinchiusi nei centri permanenza temporanea non perché abbiano commesso un reato, ma solamente in quanto migranti, e dunque ritenuti abusivi e clandestini. Si tratta di una concezione che, come ci spiega Nadine Gordimer, non esiste: la clandestinità, infatti, è una figura giuridica che non esiste, poiché è prodotta dalla volontà imperiale del Governo che non ammette l'ingresso regolare sul territorio.

In questo caso, troviamo di nuovo, dopo la cosiddetta legge Bossi-Fini (in verità anche prima, con la cosiddetta legge Turco-Napolitano), lo spostamento dell'imputazione, gravissimo per uno Stato di diritto, dal reato al reo: è possibile, infatti, l'applicazione di talune norme solo ad alcune persone, escludendone altre. È questo il concetto fondamentale, relativo alla recidiva, che ritroviamo all'interno della proposta di legge in esame. Tali previsioni normative contrastano, a mio avviso, con il principio di fondo in base al quale è necessario considerare, quale primo elemento di valutazione rispetto alla commisurazione della pena in concreto, la gravità del fatto commesso, non la tipologia dell'autore.

Ritengo pertanto, in conclusione, che le disposizioni menzionate violino non solo il principio di uguaglianza delle cittadine e dei cittadini di fronte alla legge, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma anche l'articolo 27, terzo comma, della nostra Carta, che prevede la funzione anche rieducativa della pena. Perché - e concludo - ? Mi si permetta un passaggio di «bassa politica». Perché, evidentemente, questo provvedimento nasce da un mix di mediazione tra le forze di maggioranza. Voi volete - l'hanno detto i colleghi e le colleghe di Alleanza Nazionale - una legge  che salvi, con la prescrizione, alcuni potenti, mandando all'aria il sistema delle garanzie. In maniera giustizialista e trasformando il sacrosanto diritto alla sicurezza in ossessione sicuritaria, con la seconda parte del provvedimento in esame, mandiamo in galera 10 mila persone in più e, soprattutto, i poveracci.

Noi, per tale motivo, riteniamo incostituzionale questo provvedimento e siamo contrari alla sua approvazione (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento, al quale ricordo che ha tre minuti a disposizione. Prego, onorevole Cento, ha facoltà di parlare.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, i deputati Verdi voteranno a favore delle questioni pregiudiziali che sono state presentate dai colleghi dell'opposizione. Lo facciamo in riferimento ad alcuni articoli della Costituzione, tra cui l'articolo 3, relativo al principio di uguaglianza, e l'articolo 79, che prescrive regole che noi Verdi peraltro non condividiamo per la rigidità, circa il quale è da tempo all'esame di questa Assemblea una proposta di legge presentata dall'onorevole Boato, mirante alla riduzione del quorum previsto per l'amnistia e l'indulto. Attualmente, l'articolo 79 della Costituzione prevede maggioranze molto qualificate e questa normativa, invece, di fatto, promuove un'amnistia mascherata per alcuni aspetti, anche in violazione dell'articolo 27 della Costituzione, relativo alla finalità della pena, che ha l'obbligo e l'obiettivo di reinserire la persona che commette un reato in un contesto civile, in maniera graduale e tesa a creare le condizioni affinché non commetta più creati.

Il provvedimento in esame contraddice tutti e tre gli articoli citati; li contraddice nella prima parte, laddove si interviene su una riduzione delle prescrizioni in maniera del tutto irragionevole ed iniqua; li contraddice nella seconda parte, laddove si interviene sulla recidiva, di fatto aumentando in maniera indiretta la sanzione penale per tutti i reati che sono indice di un disagio sociale, per tutti quei reati che, di fatto, sono connessi alla condizione di tossicodipendenza o di immigrazione clandestina nel nostro paese.

Noi Verdi riteniamo che questo provvedimento sia sbagliato, incostituzionale e che l'unica cosa saggia non sia emendarlo, perché gli emendamenti rischiano di confermare ancora di più l'incostituzionalità della normativa, ma ritirarlo. Questa è la ragione per cui sosteniamo, sia in ragione di principi di diritto, sia per motivi di merito - sui quali ci soffermeremo qualora si passasse all'esame degli articoli -, la necessità di «cassare» questo provvedimento e ci auguriamo che il Parlamento, in un sussulto di autonomia e di libertà, possa procedere ad un voto a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, impedendo quest'ulteriore scempio nei rapporti tra diritto, legalità, Parlamento, maggioranza ed opposizione (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi, l'Unione).

 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,45).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame di questioni pregiudiziali e di una questione sospensiva - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buemi, al quale ricordo che ha tre minuti a disposizione.

Prego, onorevole Buemi, ha facoltà di parlare.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, i Socialisti-democratici italiani voteranno a favore della questione sospensiva e delle questioni pregiudiziali di costituzionalità relative a questo provvedimento, il quale rappresenta l'ennesima dimostrazione dell'incapacità della maggioranza di Governo di proporre a quest'Assemblea ed agli italiani leggi serie e valide per tutti.

All'interno di questa proposta di legge vi sono questioni di grande rilevanza che hanno un impatto diretto sulla situazione processuale di moltissimi cittadini; ma è evidente che questa normativa nasce per affrontare problemi specifici di cittadini importanti. Non siamo tra quelli che vorrebbero opporsi solo per questo motivo, ma vorremmo che le leggi del nostro paese, in particolare quelle che riguardano questioni così delicate, quali quelle relative alla giustizia, nascessero in funzione di esigenze generali e della presa d'atto di alcune inadeguatezze; nello stesso tempo, tali proposte dovrebbero risolvere i problemi di tutti. Così non è per questa proposta di legge e così non è stato per altre leggi che abbiamo dovuto subire in questo Parlamento.

Le questioni affrontate dal provvedimento in esame sono di diversa qualità. Sicuramente, alcune hanno un impatto diretto sui processi e rappresentano un'amnistia surrettizia, non deliberata da questa Assemblea parlamentare con le necessarie maggioranze. Ciò costituisce una forte elusione del principio costituzionale e rappresenta anche una grande ingiustizia nei confronti di coloro che si trovano in posizioni diverse rispetto a quelle di cittadini con processi ancora aperti.

Noi sosteniamo da tempo la necessità di un'amnistia e di un indulto; ma ciò deve essere valutato e deliberato con tutti i crismi e con la piena consapevolezza da parte di questa Assemblea e del Parlamento nel suo complesso della necessità di un provvedimento di clemenza. Se ne avverte l'esigenza per lo stato particolare delle carceri, ma anche come momento di giustizia per tutti coloro che in questi anni hanno subito la sanzione della legge e che si sono visti trattare in maniera diversa rispetto ad imputati illustri, i quali, invece, hanno avuto l'appoggio esplicito del legislatore.

Vi è, poi, anche una questione di incostituzionalità riguardante il diverso trattamento nell'ambito dei processi in atto, che sicuramente sarà rilevata in sede costituzionale.

Pertanto, oggi affrontiamo l'esame di un provvedimento che, per sua natura, rappresenta una grave infrazione a quel principio di legittimità che, invece, con riferimento alle leggi, deve essere sempre presente, in particolare per quelle che riguardano la giustizia.

Per queste ragioni e per mille altre, per l'impatto sull'opinione pubblica, per l'alterazione del nostro ordinamento giuridico, per la diversità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, noi esprimeremo un voto favorevole sulle questioni pregiudiziali presentate (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-SDI-Unità Socialista e Misto-Verdi-l'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.

Ricordo all'onorevole Pistone che ha tre minuti a disposizione.

GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, i deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani voteranno a favore della questione sospensiva e delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate.

Crediamo che con questo provvedimento si ledano fortemente i principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale previsti dall'articolo 3 della Costituzione. Questo è un grave vulnus, che si aggiungerà a quello operato dalle leggi che questo Governo ha voluto più volte; questo Governo oggi al gran completo, che è in grado di chiamare i suoi parlamentari per farle approvare!

Più di una volta, in quest'aula, abbiamo chiesto provvedimenti di amnistia e di indulto. Ci è stato risposto negativamente, dicendo che nessuna misura di amnistia sarebbe stata approvata. Oggi, violando l'articolo 79 della Costituzione, in sostanza  si concede un'amnistia mascherata (o anche poco mascherata) ai ricchi, ai potenti o agli imputati illustri. Oggi, quindi, si introduce un'amnistia ad hoc!

Inoltre, voi violate l'articolo 27 della Costituzione, in cui si afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Con questo provvedimento, sostanzialmente, attraverso l'inasprimento e l'irrigidimento della recidiva, colpite tutte le fasce sociali, i più deboli, coloro che non hanno le possibilità economiche e le capacità culturali per difendersi o per utilizzare questo provvedimento a loro uso e consumo.

Sono convinta, credo che i problemi della giustizia e dei processi non si risolvano con leggi come queste, che non faranno altro che aggravare la situazione e rendere più ingiusta la giustizia, che oggi fa acqua da tutte le parti e che chiede, invece, a gran voce, l'affermazione di un principio sacrosanto: la legge è uguale per tutti (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e di Rifondazione comunista)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gironda Veraldi, al quale ricordo che ha a disposizione cinque minuti. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, cercherò di utilizzarli nel miglior modo.

Ho già espresso in termini chiari e precisi quale fosse il mio giudizio su questa proposta di legge. Sono onorato di rappresentare il gruppo di Alleanza Nazionale in questo momento. La proposta di legge è ottima ed è stata già ritenuta tale dal Senato, che, con grande sensibilità e senso di moderazione, ha recepito tutte le sollecitazioni che, anche da parte dell'opposizione, erano state rivolte in funzione del miglioramento del provvedimento stesso.

L'istituto della prescrizione, signori colleghi, a mio avviso, segna ed è la spia della civiltà giuridica di un popolo, ragione per cui deve essere regolato e disciplinato in termini chiari e, soprattutto, con criteri oggettivi, che non consentano a chicchessia di applicare la norma secondo le circostanze del momento.

Ogni provvedimento che sancisca l'estinzione di un procedimento o di un processo per prescrizione costituisce una ferita allo Stato. È la rinunzia alla pretesa punitiva che lo Stato esercita.

Ebbene, lor signori, siccome si è tanto parlato di statistiche e di effetti devastanti che deriverebbero dall'applicazione di questa legge, sappiano i colleghi e l'opinione pubblica che di ferite di questo genere ne abbiamo avute già tante con l'applicazione dell'attuale legislazione. I processi già prescritti negli anni 2001, 2002 e 2003 sono un milione, registrando questo primato fra gli Stati. In forza della legge vigente, gestita con determinati criteri, sono stati già dichiarati prescritti un milione di processi!

Noi siamo qui a discutere se sia incostituzionale o meno una legge che ha previsto nuovi termini utili ai fini della prescrizione. Ritengo che, specie dopo le modifiche apportate dal Senato, i termini siano stati elevati, forse, in maniera eccessiva. Comunque, la riforma c'è stata e ha neutralizzato il pericolo che per determinati reati fosse dichiarata la prescrizione a seguito di quel famoso perverso meccanismo.

Sono insorto, colleghi, quando ho rilevato, nell'esercizio quotidiano della mia professione, quante volte i giudici, con criteri personali che possano essere condivisi o censurati, in analoghi processi con gli stessi imputati, avvalendosi di una certa norma, hanno accordato la prescrizione a taluno e l'hanno esclusa per tal'altro. Non ho difficoltà - non c'è bisogno nemmeno di coraggio ad affermarlo in questa sede, occorre soltanto onestà intellettuale - a dire che ho preso spunto, ai fini di segnalare l'ingiustizia della legge, proprio dalla sentenza Berlusconi-Previti. Costoro sono stati trascinati in giudizio; non conosco gli atti, pertanto non posso esprimere un giudizio su di essi. Ho già fatto un rilievo in altra sede: tale processo non si doveva celebrare a Milano, ma lì è stato celebrato. Possiamo ritenere giusta e costituzionalmente  ineccepibile una norma che preveda che, nello stesso processo, colui il quale è accusato ingiustamente di avere dato i soldi per la corruzione benefici delle attenuanti e, quindi, della prescrizione e colui il quale avrebbe consegnato tali soldi venga condannato ad una pena rilevante? È una legge evidentemente ingiusta. Allora, con questa normativa vogliamo neutralizzare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 157 del codice penale.

PRESIDENTE. Onorevole Gironda Veraldi...

AURELIO GIRONDA VERALDI. Sono andato alla ricerca delle norme - concludo, signor Presidente - perché credo non sia utile parlare più di tanto per convincere quantomeno i colleghi della maggioranza dell'infondatezza della questione.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare un po' di silenzio... Le chiedo scusa, onorevole Gironda Veraldi, ma devo ottenere un po' più di silenzio e di attenzione. Onorevole Castagnetti, mi aiuti ad ottenere un po' di silenzio dal gruppo davanti a lei... Prego, onorevole Gironda Veraldi.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Le cose che mi accingevo a dire, mi auguro di avere il tempo di dirle nel corso della discussione. Però, prendo atto che, purtroppo, il regolamento della Camera impone di tacere quando è utile parlare e consente di parlare quando, invece, sarebbe più opportuno tacere (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame di questa proposta di legge è stato caricato di molti episodi di carattere personale che, forse, hanno fatto perdere di vista gli aspetti fondamentali per i quali, a mio giudizio ed a giudizio del gruppo per il quale ho l'onore di parlare, sono certamente incostituzionali.

Due sono gli aspetti che vorrei fossero tenuti in particolare evidenza: da un lato, abbiamo un aumento del tempo della prescrizione per i reati minori, per le contravvenzioni, che passano da due o tre anni a quattro anni; contemporaneamente, abbiamo una diminuzione del tempo della prescrizione per quanto riguarda i reati più gravi, quelli di maggiore impatto sociale. Questa, a mio avviso, è una violazione del principio di ragionevolezza.

L'aspetto più grave derivante dalle modifiche apportate dal Senato è il periodo aggiunto all'articolo 10 laddove si dice che: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo (...) e, salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli all'imputato, si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data e ai procedimenti e ai processi pendenti alla medesima data». Signori, questa è chiaramente un'amnistia, e l'amnistia, in forza dell'articolo 79 della Costituzione, deve essere approvata dal Parlamento con maggioranze qualificate e con procedimenti speciali. Pertanto, approviamo una norma che certamente contiene un'amnistia mascherata e, quindi, è certamente viziata sotto il profilo di incostituzionalità ora dedotto (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Popolari-UDEUR, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-SDI-Unità Socialista e Misto-Verdi-l'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonito, al quale ricordo che ha a disposizione cinque minuti. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo per affermare la mia totale condivisione in ordine alla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dal mio gruppo parlamentare e, per farlo, credo sia utile partire da una considerazione che, magari, non presenta un grande carattere tecnico-giuridico, ma, a mio avviso, ha una grande valenza politico-culturale.

Non è mai capitato in questi cinque anni che su un provvedimento di politica  del diritto si registrasse tra gli operatori del diritto una tale significativa convergenza di opinioni critiche.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Bonito, ma vorrei pregare i colleghi di prendere posto.

Prego, onorevole Bonito, prosegua pure.

FRANCESCO BONITO. Infatti, sia il mondo della magistratura, gli operatori giudiziari, sia l'avvocatura, in particolare, l'avvocatura penalistica, hanno denunciato la gravità del provvedimento in esame sotto l'aspetto di inopportune scelte di politica del diritto.

Da parte di tutti è stata sottolineata una serie di incostituzionalità emergenti dal testo e dalle sue disposizioni incontrovertibili. Dico ciò anche per esprimere il mio stupore rispetto ad atteggiamenti più realisti del re, che tendono a rappresentare il provvedimento come un buon provvedimento.

Viceversa, siamo in presenza di un provvedimento che, per la sua genesi, per come si è formato e per come è stato modificato, esprime un insieme di principi irragionevoli che lo rendono incostituzionale per più versi ed in più parti.

Vi è un profilo di incostituzionalità legato, ad esempio, alla singolare disciplina dell'applicazione delle attenuanti, delle aggravanti e del giudizio di equivalenza o di prevalenza che su di essi il giudice può esprimere. Ne rinviene una disciplina che va applicata alla prescrizione, in forza della quale accade che la prescrizione stessa trovi una sua disciplina variegata non già in rapporto all'importanza dei reati e ciò, di per sé, integra e costituisce una palese violazione dell'articolo 3.

Si trova poi la singolarità che, per una serie di reati di grande importanza codicistica, nonché di notevole rilevanza sociale, giuridica e giudiziaria, si debba applicare una disciplina di favore che non trova giustificazione alcuna.

Non sto parlando, signor Presidente ed onorevoli colleghi, soltanto ed esclusivamente del reato di corruzione, di per sé gravissimo, che trova una disciplina di favore francamente inammissibile, ma anche di altre figure di reato, come, ad esempio, quello di usura, reato delicatissimo...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bonito, se la interrompo.

Onorevole Viceconte, onorevole Adornato, vi prego! Non si può parlare in piedi, perché vi è un collega che sta intervenendo. Vi prego di avere un po' di rispetto. Onorevole, non mi risponda, dicendo «cosa sto facendo?», perché non sta facendo niente di male, ma si sta comportando con poco rispetto nei confronti del collega che sta parlando. Quindi, scusatemi, ma vi prego di prendere posto.

FRANCESCO BONITO. Ho la presunzione anche di tentare di convincere l'onorevole Adornato della fallacia dei giudizi che ha espresso sul testo che stiamo esaminando.

Stiamo parlando appunto di usura, signor Presidente, onorevoli colleghi. Ebbene, nonostante una scelta di facciata, giacché nel testo al nostro esame l'usura vede aggravata la sanzione codicistica, sappiamo benissimo che quella sanzione più grave non potrà valere ai fini prescrizionali in quanto, per il principio del favor rei, la prescrizione più breve sarà applicata ai processi di usura pendenti. Si tratta di una scelta legislativa e politica inaccettabile, che non possiamo condividere.

Nell'articolo 10, che disciplina transitoriamente i principi affidati alla normativa al nostro esame, si consumano una serie di incostituzionalità che, purtroppo, per brevità di tempo, non posso qui illustrare, ma che mi riservo di evidenziare approfonditamente nel momento in cui affronteremo l'esame del suddetto articolo 10.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione sottoposta  dall'opposizione in ordine alla legittimità del provvedimento in esame richiede molta attenzione e merita di essere discussa al di là del conflitto polemico, in quanto è chiaro che nessuno di noi vorrebbe approvare una legge che sia in contrasto con i valori fondamentali nei quali tutti noi crediamo.

Quando l'onorevole Pistone richiama il principio per cui la legge è uguale per tutti, fa un'affermazione sulla quale non possiamo che essere d'accordo. Tuttavia, occorre verificare se la legge è uguale per tutti con l'attuale disciplina sulla prescrizione o se lo sia con la nuova legge sulla prescrizione.

Tutti sappiamo, perlomeno chi si intende di tale materia, che - come ricordava peraltro il collega Gironda Veraldi - l'attuale disciplina consente discrezionalmente al giudice di concedere o meno la prescrizione sulla base della sussistenza delle attenuanti generiche, che sono assolutamente arbitrarie. Dunque, se vogliamo davvero una legge uguale per tutti, occorre constatare che solo cambiando l'attuale regime si può raggiungere tale risultato.

Un secondo aspetto - citato in precedenza dall'onorevole Russo Spena - è quello relativo alla funzione della pena. L'onorevole Russo Spena affermava che il presente provvedimento si pone in contrasto con la funzione della pena, come prevista dall'articolo 27 della Costituzione. Ma ci rendiamo conto che con l'attuale legge è possibile che una persona sia ristretta in carcere 22 anni e mezzo dopo che ha commesso il reato e che ciò non ha alcuna ragionevolezza rispetto alla funzione rieducativa? È evidente che, dopo 22 anni, si è di fronte ad una persona diversa. Dunque, se vogliamo davvero istituire una funzione della pena ragionevole, tale funzione si deve collegare ad una rapida ed immediata esecuzione della stessa.

Ma veniamo all'argomento fondamentale: si parla di amnistia mascherata. A tal proposito, l'onorevole Acquarone affermava che il presente provvedimento, determinando la prescrizione di molti procedimenti in corso, costituisce sostanzialmente una amnistia mascherata.

Probabilmente, vi è chi non segue i lavori della Commissione giustizia e, dunque, non sa che il testo oggi all'esame dell'Assemblea contiene una innovazione profonda, vale a dire il fatto che per i procedimenti in grado di appello e in Cassazione questa legge non trova applicazione. Pertanto, tutti i dati su cui dovremmo discutere, sia quelli del Ministero sia quelli della Corte di cassazione, non hanno alcuna utilità.

Al di là di questo, mi pare che sarebbe stato opportuno abbandonare questo tema, a fronte della novità introdotta con la proposta emendativa presentata dell'onorevole Volontè. Tuttavia, vorrei che ragionassimo seriamente sul messaggio lanciato e relativo ad un'amnistia mascherata.

È amnistia mascherata tutto ciò che può incidere sugli effetti e sull'applicabilità della sanzione, o vi è ricompreso soltanto quel provvedimento che ha le caratteristiche dell'amnistia? Vorrei ricordare che soprattutto l'opposizione, nonché gran parte della maggioranza, si sono trovate d'accordo sul fatto che il cosiddetto «piccolo indulto» non era un indulto perché, pur incidendo sulla misura della pena, era collegato a determinati presupposti, come ad esempio che fosse trascorso un certo periodo di applicazione della pena. Pertanto, si è obiettato che non si trattava di uno strumento automatico e che quindi aveva presupposti differenti rispetto all'indulto automatico. Tale ragionamento si adatta perfettamente anche all'istituto della prescrizione. Pertanto, non vi è una cancellazione dei reati, ma tutt'al più esso incide su reati commessi ad eccessiva distanza di tempo.

Inoltre, vorrei ricordare che, proprio nel corso della scorsa legislatura, fu approvata una legge sui reati tributari con la quale è stata soppressa l'ultrattività della legge tributaria. Ciò ha comportato la cancellazione totale di tutti i reati tributari, in relazione alla nuova legge che li depenalizzava.

Forse qualcuno di noi ha il dubbio che, quando si modifica la misura della pena e, dunque, si modifica la durata della prescrizione  vi sia bisogno di un provvedimento eccezionale come quello previsto dalla Costituzione? Evidentemente no. Quindi, molto più semplicemente credo che tutta questa opposizione non venga fatta in odio ad un provvedimento, perché chi ragiona su di esso con onestà intellettuale si rende conto che ridurre i tempi della prescrizione significa costringere ad accelerare i processi e ad applicare la pena ad un soggetto molto più vicino temporalmente al momento in cui ha commesso il reato. Invece, chi ha parlato in odio a questo provvedimento ha probabilmente voluto farlo specificatamente in odio verso una persona e, quindi, piuttosto che cercare una legge buona cerca di annientare un avversario politico e questo sicuramente non fa onore a nessuno (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Finocchiaro ed altri n. 1, Russo Spena ed altri n. 2, Pisapia ed altri n. 3 e Mascia ed altri n. 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 540

Maggioranza 271

Voti favorevoli 247

Voti contrari 293

(La Camera respinge - Vedi votazioni).

Passiamo all'esame della questione sospensiva Fanfani ed altri n.1.

A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione sospensiva può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà, altresì, intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

L'onorevole Finocchiaro ha facoltà di illustrare la questione sospensiva Fanfani n.1, di cui è cofirmataria.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrare la questione sospensiva in oggetto a mio avviso significa ragionare e ripercorrere gli eventi che in questi anni (perché di anni di discussione si è trattato) hanno mostrato quanta cattiva coscienza vi fosse nel volere a tutti i costi questa legge nella parte che riguarda il mutamento della disciplina della prescrizione e nello svelare, contrariamente a quanto sostenuto dal presidente Pecorella, l'interesse dell'opposizione a contrastare tale nuova disposizione.

Il provvedimento in esame è composto da due parti. La prima parte, che non condividiamo, come è stato già evidenziato nel corso dell'illustrazione delle questioni pregiudiziali, è costituita dal nucleo originario della proposta di legge dell'onorevole Cirielli, che, correttamente, ha poi ritirato la propria firma. Si tratta di una parte onesta: non la condividiamo, la riteniamo sbagliata e contraddittoria rispetto ai principi costituzionali che governano la materia dell'esecuzione della pena e l'agire della giurisdizione, ma è una parte onesta, ispirata ad una filosofia securitaria che riteniamo inadeguata ad affrontare modernamente le questioni della sicurezza e della prevenzione del crimine. Tuttavia, è una parte onesta.

La seconda parte è una parte disonesta. Già oggi l'inversione dell'ordine del giorno e l'assoluta noncuranza con la quale il Governo trascura gli interessi di 80 mila posti di lavoro ci dicono qual è la qualità dell'interesse che la maggioranza ripone nell'approvazione di queste norme, e a poco valgono le osservazioni che sono state poc'anzi esposte dal presidente Pecorella, il quale rimprovera l'onorevole Acquarone, ad esempio, di non aver seguito i lavori della Commissione e quindi di non essere al corrente della novità introdotta con l'emendamento dell'UDC e delle altre che forse si profileranno.

Colleghi, sappiamo tutti che una difesa accorta - peraltro abbiamo l'assicurazione dell'icastica espressione del senatore Dell'Utri: stiano tranquilli, il Presidente Berlusconi non dimentica gli amici - potrà ben far valere, già a partire dal 16 gennaio, davanti alla Corte di cassazione, i motivi dell'incostituzionalità complessiva di questo sistema, così da giovare alle ragioni degli imputati per i quali questa legge è stata voluta.

Dall'altra parte, giustapposta a questa cattiva coscienza, c'è stata una battaglia che limpidamente l'opposizione ha costruito in questi anni di lavori parlamentari, fondandosi sull'interesse generale e sulla ragionevolezza dell'intervento del legislatore. Non so se dobbiamo ricordare a questa Assemblea - non al ministro Castelli, che oggi, proprio oggi, diserta l'aula - il fatto che da anni chiediamo di avere i dati sull'impatto di quello che, ad oggi, è ancora, prima dell'approvazione dell'emendamento dell'UDC, ed è stato in tutti questi mesi, un testo che conduce ad una quantità di prescrizioni tale da simulare non soltanto un'amnistia mascherata, ma un pericolo straordinario per la sicurezza dei cittadini.

Non voglio ripercorrere l'imbarazzante modo di procedere del ministro Castelli durante questi mesi, le sue reticenze, gli insulti rivolti nei confronti delle opposizioni, della stessa Cassazione, dell'Associazione nazionale magistrati, degli avvocati penalisti, delle corti d'appello, che segnalavano la straordinaria incidenza prescrittiva di queste norme su reati come l'usura, lo stupro, le aggressioni sessuali nei confronti dei minorenni, le truffe aggravate ai danni dello Stato, i furti, le ricettazioni, i millantati crediti, le bancarotte fraudolente, le corruzioni. Nessuno di questi dati è stato considerato con attenzione, perché l'interesse era un altro, e l'interesse generale alla sicurezza dei cittadini spariva nell'aperta contraddizione con la filosofia securitaria della prima parte.

Ha ragione l'onorevole Russo Spena: questa legge, così come è costruita, privilegia una parte, e trascura l'altra. Privilegia, come sempre, i pochi eletti, che ancora oggi sopravviveranno con l'emendamento dell'UDC e con quelli ulteriori, perché avranno l'accorta difesa che farà valere in Cassazione l'incostituzionalità del provvedimento.

Vi è poi l'offesa al principio di ragionevolezza, illustrata nella prima parte della questione sospensiva in esame. Ma che senso ha ragionare sulla prescrizione, dimezzando i tempi di prescrizione per i reati più gravi, quando da questo Governo non è venuta mai, mai una misura per accelerare il processo penale (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)? Mai, né in termini di risorse, né in termini di riforma, né in termini di intelligenza e di attenzione, nella logica del «tanto peggio, tanto meglio», che giova agli imputati che hanno accorta difesa e, soprattutto, giova a chi non ha alcun interesse affinché in questo paese la legalità e la giustizia siano il metro dell'agire delle istituzioni e dei cittadini e il fondamento della nostra convivenza democratica.

Credo dunque che le ragioni della questione sospensiva restino ferme, non solo perché ad oggi ragioniamo sul testo così com'è, ma anche perché mi chiedo che senso abbia - sono assolutamente in disaccordo con l'onorevole Gironda Veraldi in questo senso - abbreviare i termini di prescrizione senza che una sola misura relativa al processo penale sia stata considerata o studiata, anzi al contrario. Volete che ripercorra le tappe di questi quattro anni, la quantità di impedimenti, di pastoie, di inciampi che hanno riguardato il processo penale? Volete che ripercorra le proposte avanzate in questi anni, alcune delle quali approvate, altre addirittura sanzionate d'incostituzionalità, per far sì che il processo abbia questo andamento bizantino per cui chi ha denaro e difesa resiste fino alla prescrizione finale?

Adesso, i termini di prescrizione per i reati che sono puniti con una pena da cinque a dieci anni passano da quindici anni a sette anni e mezzo, mentre quelli relativi ai reati puniti con pene ancora più gravi vengono ulteriormente dimezzati.

Voi credete che tutto questo corrisponda all'interesse generale di un andamento della giustizia penale rispettoso delle ragioni, delle difese e delle garanzie degli imputati, ma insieme intransigente sull'esigenza di tutelare la sicurezza dei cittadini? Credo proprio di no!

Chiedo ai compagni dell'opposizione e alle forze presenti all'interno della Casa delle libertà, a cominciare da Alleanza Nazionale: come mai il bene della sicurezza, che addirittura, nella prima parte del provvedimento, ha ispirato l'onorevole Cirielli come metro per misurare il rapporto tra la discrezionalità del giudicare, la libertà dei soggetti e l'esercizio del monopolio della forza da parte dello Stato, improvvisamente recede nel momento in cui si tratta di ridisegnare i termini di prescrizione? La verità, cari colleghi, è che avete fatto tutto e il suo contrario, perché mai, dico mai, in un solo atto, l'interesse di questa maggioranza nel ragionare delle cose di giustizia è stato orientato all'interesse generale, alla tutela della collettività e all'assicurazione della legalità. Al contrario, per mille strade tortuose, per mille compromessi indicibili, ciò che è stato continuamente perseguito era ciò che in quel momento conveniva al potente di turno o alla situazione che vi interessava. Non riuscirete a spacciare tutto questo ai cittadini come frutto di una visione lungimirante, come momento di modernizzazione del sistema, come tensione, come affezione vera agli interessi della collettività e ai principi di legalità e di democrazia.

Sono queste le ragioni per cui, ancora una volta, vi chiediamo di sospendere l'esame di questo provvedimento e di tornare a ragionare insieme su una questione che, è vero, va riesaminata: la questione della prescrizione. Ma io, che ho sentito parole così severe nei confronti della magistratura e della discrezionalità dei giudici, chiedo oggi ai colleghi della Casa delle libertà: come mai, durante questa discussione, non vi è mai venuto in mente che, per esempio, i tempi di prescrizione possono essere coniugati, e felicemente, con il principio di responsabilità nell'esercizio della giurisdizione da parte di ciascun giudice, così da dare ad ogni giudice, di primo, di secondo grado o di Cassazione, il tempo per fare bene e celermente, nel pieno rispetto delle garanzie ma nell'assicurazione della legalità, il proprio mestiere? Anche questo, vedete, tradisce la vostra cattiva coscienza. Avete la possibilità di un riscatto: votare la questione sospensiva presentata, tornare a ragionare sulla prescrizione e sul resto del provvedimento, fare qualcosa che, per una volta tanto, serva al paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Verdi-l'Unione, Misto-Popolari-UDEUR, Misto-Ecologisti democratici).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. I deputati della componente dei Verdi del gruppo Misto voteranno a favore della questione sospensiva illustrata dall'onorevole Finoccharo, che condividiamo e che richiama le ragioni che in parte abbiamo già espresso nei nostri interventi sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità e che si aggiungono, in questa richiesta di sospensiva, ad una motivazione tesa a giustificare questa scelta con la necessità di porre il Parlamento nelle condizioni di conoscere l'effettivo impatto della normativa in esame nel momento in cui dovesse essere applicata in via ordinaria.

Non c'è dubbio, infatti, che il provvedimento in esame, che ha preso la denominazione dal collega Cirielli, il quale poi, giustamente, ha posto in essere più di un atto per tentare di allontanare il proprio nome e la propria immagine da esso, interviene pesantemente sulle prescrizioni che saranno applicate nelle migliaia di procedimenti penali attualmente in corso. Non vi è dubbio altresì che i pasticci realizzati dal centrodestra nella giornata di ieri hanno solo un carattere di propaganda in ordine agli effetti mediatici che il provvedimento potrà dispiegare; quest'ultimo, peraltro, viene non a caso discusso il  giorno dello sciopero indetto dai giornalisti della carta stampata e della televisione - cui va la solidarietà dei Verdi - con riferimento all'annoso problema dei precari. Sotto un diverso profilo, il provvedimento in esame produce effetti devastanti anche per il nostro sistema penitenziario laddove, nella seconda parte, si prevede di aumentare in maniera indiretta, attraverso il calcolo delle aggravanti, le pene per i reati tipici del disagio sociale.

Abbiamo chiesto con forza al ministro Castelli di fornire al Parlamento i dati relativi alla previsione dell'aumento della popolazione penitenziaria in seguito all'applicazione della seconda parte del provvedimento. Non solo questi dati non ci sono pervenuti, ma desta soprattutto preoccupazione la sottovalutazione degli effetti che il provvedimento, se approvato, potrebbe avere sulla popolazione carceraria. Attualmente, i detenuti nelle nostre carceri sono 60 mila ma da alcuni calcoli, sia pure elaborati in maniera grossolana ma credo corrispondenti al vero, si evince - per difetto, non certo per eccesso - che, con il calcolo delle aggravanti, così come previsto nella seconda parte della proposta di legge in esame, si arriverebbe nel giro di tre anni a circa 100-110 mila detenuti presenti nelle carceri italiane. Lascio a voi ogni commento sull'impatto ambientale e sociale che ne deriverebbe!

Per tutti questi motivi, preannuncio che i Verdi voteranno a favore della questione sospensiva Fanfani ed altri n. 1 (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Unione e Misto-SDI-Unità Socialista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Acquarone, al quale ricordo che ha disposizione tre minuti. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Pecorella, al quale mi legano, oltre che motivi di colleganza, anche motivi di personale amicizia, mi ha rimproverato di non partecipare ai lavori della Commissione giustizia. Ricordo al collega che io non faccio parte di quella Commissione; pertanto, credo sia difficile giustificare il suo rimprovero. Tuttavia, anche se non faccio parte della Commissione in questione, non credo di non essere in grado di capire se quella in esame sia una norma che maschera o meno un'amnistia. Conseguentemente, onorevole Pecorella, mi faccia la cortesia e mi lasci la competenza di poterne parlare anche se, ripeto, non faccio parte della Commissione giustizia!

La questione sospensiva in esame si rende indispensabile per conoscere qual è il numero delle persone che beneficeranno dell'approvazione di questo provvedimento e, quindi, quale sarà l'impatto processuale, prima, e sociale, poi, della sua applicazione. In particolare, si tratta di sapere quante saranno le prescrizioni e, conseguentemente, quanti saranno i «signori delinquenti» che, per effetto dell'approvazione di questa norma, saranno nuovamente rimessi sul mercato per delinquere. Al riguardo, i dati fornitici dalla Cassazione e dal Consiglio superiore della magistratura sono allarmanti. Il ministro, invece, non è stato in grado di dare una dimostrazione seria, ma è andato sempre per approssimazioni e non ha mai detto cose che potessero rassicurare il Parlamento. Sotto questo profilo, due mesi di tempo al fine di poter raccogliere questi dati appaiono, a mio parere, essenziali per evitare che il provvedimento in esame possa avere un impatto sociale devastante (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Popolari-UDEUR e Misto-Verdi-l'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pistone, alla quale ricordo che ha disposizione tre minuti. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, noi Comunisti italiani voteremo a favore della questione sospensiva Fanfani n. 1.

Riteniamo, infatti, da un lato, che, per fare buone leggi, occorra, soprattutto in questo campo, confrontarsi e discutere prima di procedere all'approvazione di provvedimenti come quello che saremo chiamati a discutere - al quale ci opporremo fortemente -, in quanto profondamente ingiusti.

Ribadisco le mie convinzioni al riguardo: il provvedimento in esame produce ingiustizia poiché, ancora una volta, si sarà deboli con i forti e forti con i deboli! La legge si rivolgerà ad alcune fasce sociali e meno ad altre e, in ogni caso, l'amnistia mascherata che da essa scaturirà avrà un impatto sociale di cui non siamo a conoscenza. Chiediamo la sospensiva per questo, per capire, in questa sede ovvero nelle Commissioni competenti, quali potranno essere le conseguenze di una normativa che non soltanto violerà molteplici articoli della Costituzione ma avrà anche un impatto sociale fortemente preoccupante.

Inoltre, con la violazione dell'articolo 27 della Costituzione, per effetto dell'irrigidimento delle norme relative alla recidiva, si va in una direzione esattamente opposta a quella indicata dal presidente Pecorella: non è affatto vero che si introduce un elemento di giustizia, perché ad un eventuale elemento di ingiustizia se ne aggiunge un altro ancora più forte, che - guarda caso - tocca, sostanzialmente, coloro i quali non hanno mezzi, non sono imputati illustri e non hanno la possibilità di attrezzarsi secondo le loro necessità!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 11,35)

GABRIELLA PISTONE. Ecco perché siamo a favore della questione sospensiva e contrarissimi al provvedimento.

La violazione dell'articolo 27 della Costituzione (in cui è stabilito che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato), e l'aggravamento delle disuguaglianze mediante la personalizzazione delle misure legislative divengono, nel provvedimento in esame, sempre più palesi, sempre più evidenti.

È per questo che voteremo a favore della questione sospensiva. È per questo che chiederemo a quest'Assemblea di esprimere un voto di coscienza favorevole oggi, per avere una buona legge domani (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Gioia. Ne ha facoltà.

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, come abbiamo già fatto sulle questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità, noi Socialisti democratici italiani esprimeremo un voto favorevole anche sulla questione sospensiva.

Il nostro voto sarà favorevole per una ragione semplice: noi riteniamo che, in questi quattro anni e mezzo di legislatura, questo Governo abbia di fatto «scheggiato» - oserei dire «sfregiato», utilizzando un termine molto forte - il procedimento penale vigente nel nostro paese.

Non vi è mai stata una discussione approfondita, importante, su una riforma organica del codice di procedura penale, ma, come abbiamo verificato in questi mesi e in questi anni, si è cercato di modificare gradualmente il procedimento.

Abbiamo già esaminato le questioni pregiudiziali di costituzionalità ed ora stiamo discutendo sulla questione sospensiva. Al riguardo, come giustamente hanno sottolineato poc'anzi i colleghi del centrosinistra, vi sono due aspetti da rilevare. Il primo riguarda la mancanza di conoscenza della tipologia dei reati che andranno in prescrizione. Il Parlamento, quindi, non conosce quante possibilità vi siano. Il secondo aspetto riguarda l'impatto sociale del provvedimento in esame, che, di fatto, creerà un numero elevato di disfunzioni all'interno delle carceri.

Siamo profondamente convinti della necessità di affrontare la questione spinosa delle carceri, ma questo provvedimento non fa che accrescere gli enormi problemi sociali esistenti all'interno delle carceri stesse.

Si tenga conto, altresì, che non vi è la possibilità di far conoscere ai cittadini gli elementi negativi contenuti in questo provvedimento. Non si conosce il numero dei processi che saranno prescritti. Infine, non vi è la possibilità di avere carceri più umane e meno affollate rispetto a quelle attuali.

PRESIDENTE. Onorevole Di Gioia...

LELLO DI GIOIA. Siamo profondamente contrari al procedimento in esame e, quindi, esprimeremo un voto favorevole sulla questione sospensiva presentata alla proposta di legge in esame (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-SDI-Unità Socialista e Misto-Verdi-l'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche il gruppo di Rifondazione comunista, così come ha fatto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, esprimerà un voto favorevole sulla questione sospensiva presentata al provvedimento in esame. Ricordo che si tratta di una richiesta di sospensione dell'esame della proposta di legge fino al 31 dicembre 2005.

Questa data ha la finalità ben precisa di attendere i dati, ancora non disponibili, riguardanti l'impatto che, sicuramente, avrà questo provvedimento anche sotto il profilo della prescrizione di determinati processi.

Al riguardo, ricordo che nel corso dell'esame di questo provvedimento e in questa legislatura ci siamo battuti, da una parte, per un'amnistia, in modo che non si creasse una discriminazione rispetto a cause estintive dei reati e che vi fosse un trattamento eguale per tutti e, dall'altra, per ottenere ciò che oggi è del tutto assente, vale a dire i dati sull'incidenza che le pessime, incostituzionali norme sulla recidiva previste dalla proposta al nostro esame possono avere sulla detenzione sociale, sulla popolazione carceraria e, quindi, sull'impossibilità di accedere alle misure alternative al carcere. Tutto questo manca.

Senza questi dati creeremo un ulteriore vulnus rispetto alle attese degli utenti della giustizia e dei cittadini che chiedono maggiore sicurezza che si può aver solo con una pena realmente riabilitativa.

Vorrei citare un dato che deve indurre tutti alla riflessione. Sulla base dei dati del Ministero della giustizia, coloro che possono accedere alle misure alternative alla detenzione hanno un tasso di recidiva del tre per cento; chi, invece, sconta la pena in carcere ha un tasso di recidiva di circa il 70 per cento. Se sarà approvata questa proposta di legge, si determinerà la situazione per cui chi ha sbagliato non avrà più la possibilità di accedere alle misure alternative al carcere, avrà un livello di tempo di prescrizione maggiore ed una pena che dovrà scontare in carcere superiore a quella attuale.

Creeremo quindi una situazione con un maggior livello di recidiva, con un maggior numero di reati e con una minore tutela della sicurezza, o meglio del diritto alla sicurezza, dei cittadini.

Svolgerò un'ultima considerazione, invitando a riflettere sul fatto che in questi anni non è stato fatto molto, anzi direi ben poco, per dare al nostro sistema penale una serie di riforme tese ad applicare i princìpi costituzionali.

Sarebbe veramente utile, oltre che doveroso, che il Parlamento si concentrasse, in questi due o tre mesi che mancano alla fine della legislatura, non su norme selettive e discriminatorie, ma su un contesto complessivo di riforma organica che possa ridare al nostro sistema penale, a quello civile e, più in generale al nostro sistema giudiziario nel suo complesso un migliore funzionamento ed un migliore servizio a tutti, che ripristini quel principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge che queste norme tendono invece, ancora una volta, a peggiorare, a discriminare e ad annullare (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti Italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire poiché ritengo che non sia giusto tacere di fronte al perdurare di un atteggiamento strumentale da parte dell'opposizione. Le obiezioni che continuo ad ascoltare anche questa mattina hanno il carattere della pretestuosità e senza dubbio sono caratterizzate da una spinta demagogica che non può essere condivisa. Capisco l'enfasi con la quale si  riportano determinati dati, comprendo la passione con la quale si cerca di esercitare il proprio ruolo di opposizione, ma vi è bisogno di coerenza e di sano realismo in queste aule: l'istituzione lo richiede.

Non sono intervenuta sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità per non ripetere argomenti che in questi giorni sono stati già esposti e che hanno trovato poi conferma nel voto espresso da quest'aula; sulla questione sospensiva mi sono permessa di chiedere la parola poiché ritengo che sia una esagerazione andare avanti su richieste che non trovano più fondamento.

Viene chiesta la sospensione dell'esame del provvedimento al fine di acquisire i dati attraverso i quali determinare un'adeguata previsione dell'impatto della nuova disciplina, quando - lo sappiamo - la proposta in esame già si fa carico, e lo dice l'esito della votazione dell'ultima seduta in Commissione (Commenti) ... Onorevole Finocchiaro, lei sa meglio di me che nell'ultima seduta di Commissione abbiamo votato un emendamento, presentato dal gruppo che rappresento, che risolve quell'interrogativo.

Vorrei semplicemente ricordare in quest'aula che con la proposta di legge in esame, in particolare con la seconda parte cui faceva riferimento l'onorevole Finocchiaro, quella relativa alla prescrizione, ci facciamo carico di preoccupazioni - che non sono solo nostre - che riguardano la necessità e l'utilità di intervenire sull'istituto della prescrizione e per alcuni versi anche la ineludibilità dell'intervento su tale istituto, perché - come ribadisce la relazione che accompagna la proposta di legge di cui è primo firmatario l'onorevole Kessler - «ineludibile è ora un ripensamento dell'intera disciplina dei termini di prescrizione e dei relativi meccanismi di computo», così come, aggiungo, è sempre maggiore il numero di processi che vengono dichiarati estinti per prescrizione.

Si accentua la disparità di condizione tra imputati che possono permettersi una difesa spregiudicata e costosa e quelli che, invece, tale difesa non possono permettersi. Ciò è quanto contenuto nella relazione alla proposta di legge presentata presso l'altro ramo del Parlamento da alcuni senatori, tra i quali Fassone, Ayala, Brutti, i quali si fanno anch'essi carico dell'ineludibilità di un intervento sull'istituto della prescrizione al fine di ridurre i termini delle prescrizione medesima, finalizzando quella proposta di legge all'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Contrariamente, quindi, alle obiezioni ascoltate e ancora fino ad oggi ripetute in quest'aula, nelle quali vi è un po' di contraddizione, chiedo coerenza.

Ci sono numeri riportati nelle proposte di legge cui ho fatto riferimento - proposte non a firma di rappresentanti del centrodestra - secondo i quali le pronunce per prescrizione interesserebbero addirittura, un totale di 112 mila 970 processi all'anno; pronunce per prescrizione! Si tratta di un numero esagerato, ed è di questa preoccupazione che noi ci stiamo facendo carico.

Dunque, la sospensiva chiede di determinare l'impatto della nuova disciplina, ma a mio avviso ci siamo fatti carico delle preoccupazioni che, soprattutto da parte dell'opposizione, sono emerse; ritengo che abbiamo dimostrato serietà perché non siamo rimasti indifferenti a tali rilievi e, soprattutto, non abbiamo trascurato i dati che, seppure approssimativi, sono stati diffusi dal Ministero della giustizia e dalla Cassazione. Abbiamo ritenuto di dover operare un intervento emendativo che ha trovato, peraltro, anche il parere favorevole di illustri costituzionalisti; atteso che un intervento legislativo viene considerato utile ed ineludibile da tutti quanti noi, riteniamo di avere contribuito a che questo progetto di legge possa proseguire il suo iter e trovare infine applicazione.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni...

ERMINIA MAZZONI. Mi auguro che l'opposizione possa dismettere gli strumenti di guerra e cominciare a discutere, almeno per qualche provvedimento importante che condivide nel merito, in modo più serio ed esercitando in maniera più  compiuta, utile e costruttiva il suo ruolo (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Accoglierò volentieri il suo invito, onorevole Mazzoni, quando la maggioranza avrà imparato a comportarsi con altrettanta correttezza e con altrettanta capacità nei confronti dell'opposizione in relazione a quei provvedimenti che riguardano l'intera collettività.

Ho ascoltato con interesse tutti gli intervenuti, a cominciare da quello del collega, professore, onorevole Pecorella; i principi che egli ha enunciato li condivido pienamente. Verrà un giorno - e saremo tutti felici, soprattutto noi operatori del diritto - in cui potremo dire che la prescrizione si maturerà in sei mesi o in un anno; un giorno in cui il principio, già enunciato da Cesare Beccaria, secondo il quale la pena ha una funzione solo se è immediata, ovvero se è celere, troverà un riscontro oggettivo in un sistema normativo che consentirà ai processi di essere celebrati immediatamente.

Ma oggi, venire a discutere e ad imporre un provvedimento di questo tipo, in un assetto quale quello nel quale ci troviamo, con una situazione processuale che tutti conosciamo e che ha tempi lunghissimi - situazione in relazione alla quale il ministro nulla ha fatto, come correttamente veniva ricordato dall'onorevole Finocchiaro -, sembra quasi una presa in giro. Sembra quasi, infatti, che i toni ed i richiami della maggioranza siano giusti ma usati impropriamente, distorti ed in parte usurpati.

Vedete, quando si affronta il problema della durata del processo e del diritto che i cittadini hanno a vederlo celebrato in tempi brevissimi, si fa opera seria e giusta; si pone una questione della quale dovrebbe farsi carico ciascuno di noi nel momento stesso in cui inizia ad affrontare l'attività legislativa o una attività di Governo. Ma devo constatare che su tale problema, dall'inizio della legislatura, non è stato fatto neppure un passo piccolo, non è stato compiuto neanche un tentativo di accorciamento di tali tempi, il che avrebbe presupposto maggiore convinzione e, soprattutto, l'investire tanto tempo, disponibilità e soldi sulla giustizia.

Dimenticate voi, che siete oggi intervenuti nel dibattito, che il ministro non solo non ha fatto investimenti di questo tipo, ma ha ridotto sistematicamente tutti gli investimenti e le disponibilità del sistema giudiziario. Se non si riflette su ciò, non ci si rende neanche conto del perché il ministro si sia rifiutato di dare a questo Parlamento i dati che gli erano stati richiesti; dati poi emersi soltanto perché la Corte di cassazione, in contrasto con quanto aveva precedentemente dichiarato il ministro stesso, si è sentita in dovere, lei, di enunciare i dati veri del disastro che sarebbe stato provocato dall'approvazione di questa normativa.

Non a caso il collega Cirielli, al quale avete «attaccato» questa infausta coda di veleno, si è ritenuto in dovere di ritirare la propria sottoscrizione dalla proposta di legge in esame!

Voi dimenticate anche come nasce questo provvedimento sulla prescrizione. Non avete avuto, infatti, il coraggio di affrontarlo secondo gli opportuni richiami alla collaborazione, avanzati dalla collega Mazzoni, su quelle proposte di legge presentate in materia da me, dal collega Kessler, dall'onorevole Pisapia e da numerosi altri colleghi che si erano fatti carico di trattare la questione della prescrizione in maniera compiuta.

Cosa ci sarebbe voluto a sedersi intorno ad un tavolino e a discutere, insieme, su un istituto che tutti avevamo ritenuto opportuno modificare? Voi non lo avete fatto, ed avete subdolamente «attaccato» le disposizioni in materia di prescrizione ad una proposta di legge che, per sua stessa natura, intendeva perseguire finalità assolutamente opposte. La proposta normativa originariamente presentata dall'onorevole Cirielli, infatti, si proponeva di ripristinare la legalità; le disposizioni introdotte sulla prescrizione, invece, sono  profondamente illegali, tant'è vero che l'UDC si è sentita in dovere di ristabilire un poco i termini della legalità, attraverso la presentazione di un emendamento che ancora non è stato approvato e che non so se verrà accettato dall'Assemblea.

Guardate, tuttavia, che, anche se approverete tale proposta emendativa, non avrete vinto; avrete perso, poiché siete stati costretti da una pressione dell'opinione pubblica, dall'attività della minoranza e dall'attenzione che il Colle aveva prestato nei confronti del provvedimento in esame a modificare una proposta di legge che era indecente, perversa e criminogena (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale), poiché avrebbe fatto uscire dalla galera, per salvare una persona, 50 mila detenuti (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, si avvii a concludere!

GIUSEPPE FANFANI. Avrete perso voi - e concludo, signor Presidente - perché, per la prima volta, siete dovuti scendere sul terreno della legalità dopo che, con altri precedenti provvedimenti, concernenti il reato di falso in bilancio, le rogatorie, il legittimo sospetto e la sospensione dei processi, tutti voi l'avevate dimenticata!

Auspico che accogliate l'invito che, attraverso la presentazione della questione sospensiva in discussione, vi è stato rivolto: rinunciate a proseguire l'esame del provvedimento e sedetevi, insieme a noi, intorno ad un tavolo per dare, finalmente, all'istituto della prescrizione quella disciplina coerente, democratica e moderna di cui questo Stato ha bisogno (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Perlini. Ne ha facoltà.

ITALICO PERLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo prendere atto che i deputati che mi hanno preceduto hanno pronunciato molte affermazioni ma, salvo qualche piccolo riferimento, sul merito della richiesta di sospensione dell'esame del provvedimento non ho ascoltato nulla.

È bene ricordare che la presentazione della questione sospensiva è stata motivata dal fatto che sarebbero mancati gli elementi ed i dati necessari per poter verificare l'impatto sociale che avrebbe prodotto la nuova legge. Ebbene, signor Presidente, bisogna ristabilire la verità dei fatti, giacché non è vero quanto è stato affermato. Non debbo difendere il ministro competente, tuttavia mi corre l'obbligo di richiamare la verità dei fatti.

Occorre ricordare, infatti, che il ministro della giustizia, nella sua lettera di trasmissione di dati alla Commissione giustizia, ha espressamente precisato che gli stessi erano parziali non solo in riferimento al numero delle corti d'appello che li avevano trasmessi, ma anche e soprattutto per il motivo che non si potevano fornire elementi precisi per determinare quale sarebbe stato l'impatto della prescrizione. Infatti, si sarebbe dovuto riscontrare, all'interno di ciascun fascicolo giudiziario, se fossero state concesse o meno le attenuanti generiche.

Vorrei ricordare che tale comunicazione del ministro è allegata agli atti della Camera dei deputati, come io stesso ho chiesto espressamente, in sede discussione sulle linee generali del provvedimento, al termine dello svolgimento della mia relazione.

Ma, attenzione: tale inattendibilità ed imparzialità dei dati è stata molto contestata. Oggi vi è stato solo un piccolo riferimento in merito e mi dispiace che a farlo sia stato l'onorevole Fanfani, che gode di tutta la mia stima e considerazione, il quale arriva a dire che soltanto a seguito dell'intervento della Cassazione si è potuto disporre di un quadro preciso. Contesto decisamente tale affermazione, giacché la Cassazione non ha fatto altro che confermare l'impossibilità di fornire dati precisi, ma, sotto altro profilo, avrebbe meritato un analogo attacco lo stesso trattamento riservato al ministro,  giacché la Cassazione non dice, nel suo elenco, quali sono i reati abituali o quelli che si commettono di più. La stessa Cassazione esamina un campione di circa 3.300 processi sui 33 mila pendenti e, soprattutto, non dice quale sia l'incidenza della prescrizione per i reati previsti dall'articolo 157, comma 1, n. 4 del codice penale, per i quali il termine prescrizionale non muta a seguito dell'introduzione della nuova legge: quindi, si tratta di dati altrettanto inattendibili, come espressamente indicato dal ministro nella sua lettera di trasmissione al Presidente della Camera.

Detto questo e chiarito, quindi, che nessun rifiuto dei dati vi è stato e permettendomi di rilevare che, forse ingiustamente, è stato completamente ignorato il lavoro che la Commissione ha svolto durante tutto questo periodo, per giungere alla formulazione di una proposta che è già all'esame di quest'Assemblea, che toglierebbe comunque validità alla richiesta di sospensiva in esame, voglio ricordare che, a questo punto, nessuno ha parlato - ed ha fatto bene a non farlo, perché sarebbe stato smentito - delle decine di migliaia di processi che sarebbero andati prescritti. Non l'ha detto nessuno dell'opposizione, e ne prendo atto. Ma l'aspetto che mi interessa puntualizzare è un altro: nel suo intervento - per la verità, a carattere politico in generale, ma povero in relazione alla richiesta di sospensiva -, la collega Finocchiaro ha fatto riferimento ad un presunto attacco alla magistratura portato dalla maggioranza, nel proporre questo provvedimento. Bene, onorevole Finocchiaro, affermare che la Casa delle libertà intende difendere il diritto di tutti i cittadini ad essere uguali di fronte alla legge ed eliminare qualsiasi discrezionalità da parte della magistratura non significa sferrare un attacco alla stessa magistratura. Significa puntualizzare un aspetto preciso, onorevole Finocchiaro: che la Casa delle libertà intende assicurare al cittadino la perfetta uguaglianza nei confronti della legge, dalle Alpi alla Sicilia! Ed è per questo che noi voteremo per la reiezione della richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Fanfani ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 533

Maggioranza 267

Hanno votato 245

Hanno votato no 288).

Colleghi, sono state quindi respinte le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Finocchiaro ed altri n. 1, Russo Spena ed altri n. 2, Pisapia ed altri n. 3 e Mascia ed altri n. 4, nonché la questione sospensiva Fanfani ed altri n. 1.

 

(Esame degli articoli - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli della proposta di legge.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 4).

Avverto che la Presidenza non ritiene di ammettere alla discussione e alla votazione, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, le seguenti proposte emendative in quanto recanti modifiche non conseguenti alle modificazioni introdotte dal Senato: Bonito 01.01, volta a sostituire l'articolo 62 del codice penale relativo alle attenuanti comuni, nonché gli emendamenti, non previamente presentati in Commissione; Bonito 01.040 e 01.045, Pisapia 01.042, 01.043 e 01.044, Carboni 01.041, volte ad introdurre, nell'articolo 62 del codice penale ulteriori ipotesi di circostanze attenuanti comuni; gli identici Fanfani 1.12 e Finocchiaro 1.40, Fanfani 1.13 e 1.14, Magnolfi 1.8, gli identici Lucidi 1.9 e Fanfani 1.15, gli identici Siniscalchi 1.11  e Fanfani 1.16, Mancini 1.10, volti a modificare le pene previste dall'articolo 416-bis del codice penale (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 3).

Avverto, inoltre, che non saranno posti in votazione gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, in quanto non modificati dal Senato.

Comunico che la Commissione ha ritirato il subemendamento 0.6.50.1 ed ha presentato il subemendamento 0.6.50.2, che è in distribuzione.

Avverto, infine, che prima dell'inizio della seduta, sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Fanfani 10.10 e Finocchiaro 10.7 e che, nel corso della seduta, sono stati ritirati dal presentatore gli emendamenti Fanfani 10.11, 10.18, 10.14, 10.16, 10.15 e 10.12.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 5).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Previti. Ne ha facoltà.

CESARE PREVITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parafrasando Shakespeare, non sono qui per fare l'elogio di Cesare, ma per seppellirlo. Troppe volte, fuori e dentro quest'aula, il mio nome è stato speso con disprezzo, in modo offensivo, con il solo intento di demonizzare una legge, un intervento, una dichiarazione.

«Salva Previti», nell'accezione comune del centrosinistra e di certa stampa, che è libera solo di insultare, è ormai diventata un'aggettivazione che evoca qualcosa di immorale, di scandaloso, di vergognoso...

Una voce dai banchi dell'opposizione: È vero!

CESARE PREVITI. Chi ha detto che è vero, se vuole, può ricevere qualche spiegazione anche in privato, perché si sbaglia. Non è affatto vero (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale - Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!

Ma di vergognoso c'è solo la campagna di odio orchestrata nei miei confronti da una fazione politica giustizialista, irriducibile e intollerante.

Il mio nome ed il mio cognome li porto in giro per l'Italia e li ho portati in giro per il mondo con fermezza e orgoglio: la fierezza di chi sa di avere sempre lavorato con serietà, capacità, successo e onestà; l'orgoglio di chi si sta tenacemente confrontando, da nove anni, con una persecuzione politica certificata persino da questa Assemblea, quando i numeri parlamentari sorridevano al centrosinistra. Con una differenza di 111 voti (e noi eravamo minoranza), questa Assemblea ha non solo sancito, ma addirittura enfatizzato la persecuzione politico-giudiziaria di cui ero fatto oggetto. Allora votarono in questa direzione tutti gli schieramenti, ad eccezione dell'arco che va dai cattocomunisti ai comunisti (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale). Gli altri, hanno tutti letto bene, allora, la situazione nella quale ci trovavamo (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). Questo nome...

Una voce dai banchi dell'opposizione: Un angioletto!

CESARE PREVITI. Anche per chi ha avuto questa simpatica e cristianissima battuta sono disponibile a dare tutte le spiegazioni del caso (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).

EUGENIO DUCA. Devi dare spiegazioni ai giudici!

CESARE CAMPA. Stai zitto!

CESARE PREVITI. Ecco, fatelo coralmente, così non venite identificati! Questo nome (Commenti dei deputati dei gruppi dei  Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)...

PRESIDENTE. Colleghi vi prego di ascoltare...

EUGENIO DUCA. Vai dal giudice!

PRESIDENTE. Onorevole Duca!

EUGENIO DUCA. Dal giudice...!

NINO STRANO. Stai zitto, comunista...!

PRESIDENTE. Vada avanti, onorevole Previti.

CESARE PREVITI. Posso, Presidente?

PRESIDENTE. Prego, onorevole Previti.

CESARE PREVITI. Questo nome io continuerò a portarlo con orgoglio, anche se troppe volte è finito tra le labbra di gente indegna di pronunciarlo.

Per la prima volta ad usarlo in modo dispregiativo fu una cosiddetta teste che, 9 anni fa, venne imbeccata per gettare fango sul mio nome, su di me, sul mio lavoro, sul mio impegno, sulle mie passioni di avvocato, prima, e di parlamentare, poi (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

Solo qualche giorno fa, di fronte alla paurosa prospettiva - per lei, - di una condanna per calunnia, questa teste ha ammesso ciò che io dico fin dall'inizio di questa penosa vicenda: è stata eterodiretta per portare avanti per conto terzi la sua menzogna, prima come confidente e poi come testimone. Sono sue parole!

In una situazione di normalità giudiziaria basterebbero queste pur tardive ammissioni per dichiarare conclusi i miei processi, che, del resto, già con i dati disponibili fin dall'inizio, non sarebbero mai dovuti cominciare, come quest'aula ha detto.

Eppure, io continuo tenacemente a credere nella giustizia. Continuo ad essere convinto, perché sono innocente, che sarò assolto nel merito dalle magistrature apicali davanti alle quali oggi pendono i miei processi (Commenti del deputato Bindi).

IGNAZIO LA RUSSA. Bindi...!

BENITO PAOLONE. State zitti! Abbiate pudore!

CESARE PREVITI. Comunque sia, comunque vada, io non ho bisogno della legge sulla prescrizione. Non la voglio per me (Commenti)! Non voglio che essa venga accostata al mio nome, come dimostra la lettera che scrissi al Presidente del Senato, chiedendogli di sospendere l'esame fino alla conclusione della mia vicenda processuale!

Tuttavia, ritengo la cosiddetta ex Cirielli una buona legge, un provvedimento che interessa migliaia di cittadini e che interviene per riparare agli enormi guasti provocati dalla discrezionalità del giudice nel determinare i tempi della prescrizione, addirittura fino al loro raddoppio o dimezzamento.

La storia processuale italiana è piena di evidenti casi di disparità di trattamento, a seconda del giudice che si ha davanti, a seconda, addirittura, della simpatia o dell'antipatia o della condizione sociale dell'imputato e non del suo stretto caso personale (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro). Situazioni del tutto simili sono state già trattate in modo diametralmente opposto e questo lo sanno tutti in quest'aula e lo sa perfettamente l'opinione pubblica. È da qui che nasce la sfiducia in un sistema che usa la discrezionalità per colpire dove vuole, non dove deve (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro)!

PIETRO ARMANI. Bravo!  CESARE PREVITI. Come ho già detto, questa legge cerca di dare certezza alla pena e al tempo della prescrizione. Ma, poiché il provvedimento avrebbe potuto riguardare anche me, una legge assolutamente giusta e doverosa si è trasformata per l'opposizione nella peggiore delle leggi possibili. L'opposizione è disposta a calpestare i diritti di tanti italiani pur di colpire Cesare Previti.

Per evitare strumentalizzazioni, l'UDC - di questo ne sono grato - ha presentato un emendamento che, di fatto, mi esclude dai possibili effetti del provvedimento.

A parte il paradosso che una legge ad personam sia stata trasformata in una legge contra personam unam...,

MARCO STRADIOTTO. Da che pulpito!

GABRIELE FRIGATO. È la vittima!

CESARE PREVITI. ...mi rattrista il fatto che, per escludere me, patiranno effetti negativi anche tutti quei cittadini che, loro malgrado, si trovano con i processi in appello e in Cassazione.

Ma mi rasserena che da oggi in poi più nessuno - ripeto, nessuno - potrà e dovrà usare in modo dispregiativo il mio nome per accostarlo, con intenti di demonizzazione, ad un provvedimento legislativo.

Dico di più: proprio per evitare residui dubbi, chiedo che Forza Italia presenti un emendamento in base al quale si elimini la norma che prevede gli arresti domiciliari e non il carcere per gli ultrasettantenni perché nessuno si azzardi anche solo a sospettare che Cesare Previti si sia venduto per poter scontare la possibile condanna agli arresti domiciliari. Lo ripeto: sono certo che la mia innocenza sarà riconosciuta nel merito. Se così non dovesse essere, se a spuntarla sarà la giustizia politica che ha operato in questi anni, continuerò a combattere la mia battaglia da dentro il carcere. Ma lasciate in pace il mio nome, non accostabile a nessuna ipotesi di salvataggio improprio! La mia pretesa è quella di sempre: che siano a me riconosciuti tutti i diritti dovuti ad un cittadino innocente (Prolungati applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana - Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti; tuttavia, ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Previti, al quale molto modestamente vorrei ricordare la dichiarazione, riportata dai pochi giornali oggi in edicola, rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha affermato ieri che è un'infamia sostenere che questa legge serva soltanto a salvare Cesare Previti. Questa è la dichiarazione rilasciata alla stampa e credo (Dai banchi del gruppo di Forza Italia si grida: «Basta!»)...

PRESIDENTE. Prego tutti i colleghi di ascoltare l'intervento dell'onorevole Mantini (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)...

ITALICO PERLINI, Relatore. Noi facciamo quello che ci pare!

PRESIDENTE. Prego, onorevole Mantini, continui pure.

PIERLUIGI MANTINI. Onorevoli colleghi, sono animato dalle migliori intenzioni: non vorrei essere anch'io costretto a chiedere un giurì d'onore sulle dichiarazioni ufficiali del Presidente del Consiglio dei ministri (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)...

ILARIO FLORESTA. Mascalzone!

PRESIDENTE. È stato ascoltato l'onorevole Previti, ora viene ascoltato l'onorevole Mantini... Prego tutti i colleghi (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)...

ILARIO FLORESTA. Stà zitto!

PIERLUIGI MANTINI. Riprendo l'affermazione, che non ha nulla di negativo. Credo che davvero l'onorevole Previti, come spesso capita a tutti nella vita, debba guardarsi più dagli amici che dai nemici. L'affermazione che oggi viene riportata da Il Giornale, per essere più precisi nelle fonti, attribuita in modo virgolettato al Presidente del Consiglio dei ministri è la seguente: «È un'infamia sostenere che questa legge serva soltanto a salvare Cesare Previti» (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)...

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, vada avanti!

PIERLUIGI MANTINI. Devo dire che, una volta tanto - e mi rivolgo all'onorevole Previti, di cui ho apprezzato il coraggio e di cui rispetto il diritto al suo buon nome che, naturalmente, difende e tutela (credo che ciò sia assolutamente giusto) - forse, qualcosa si è sbagliato e si continua a sbagliare persino da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ci si riferisce a questa legge e ad altri provvedimenti di questa legislatura, varati in nome di qualcuno o, persino, nella versione che ieri ci veniva suggerita dal Presidente del Senato Pera, «contro» qualcuno.

Sta di fatto che questo è il segno, il leit motiv di una legislatura intera ...

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. A voi piace il linciaggio!

PIERLUIGI MANTINI. Sorprende, inoltre, francamente che, adesso, l'onorevole Previti si renda conto dell'inutilità o dell'impossibilità di proseguire su questo terreno.

Personalmente, auguro all'onorevole Previti di essere assolto in Cassazione e nei processi dalle gravi ed infamanti accuse che, indubbiamente, non illustrano la sua persona.

ILARIO FLORESTA. Sei un ipocrita, un bugiardo!

PIERLUIGI MANTINI. Gli auguro di essere assolto nei processi, perché farebbe bene a lui ed, indirettamente, alla dignità delle istituzioni!

Noi, tuttavia, abbiamo subito in questa legislatura - il provvedimento in esame ne è, ancora una volta, il segno - un tentativo di manipolare regole, non nell'interesse del paese e della giustizia, ma nell'interesse e con un occhio a determinati e precisi processi persino nominati. Non è il frutto di una campagna denigratoria o di una scarsa qualità e concezione della democrazia da parte dell'opposizione, ma il segno iscritto e trascritto nei verbali, nei resoconti dei lavori parlamentari di una generazione di leggi che, in questa legislatura, abbiamo dovuto subire.

Signor Presidente, le parole dell'onorevole Previti contengono elementi per una riflessione più ampia che, ovviamente, non possiamo svolgere interamente in questo momento. Certo è che, se oggi si arriverà nel corso dell'esame del provvedimento ad apportare modifiche sostanziali, ad esempio, per quanto riguarda l'efficacia sui processi in corso di questa disciplina che intende tagliare i tempi di prescrizione anche per reati gravissimi, esse saranno nel segno delle proposte avanzate dall'opposizione. Saranno esattamente coerenti con gli emendamenti Siniscalchi 10.3 e Fanfani 10.13 presentati dall'opposizione. Recepiranno quegli emendamenti, nonché l'impegno ed il grido di dolore che si è levato nel paese, dinanzi ad uno strazio che, forse, oggi, non si compirà più e, così mi pare di capire, non si compirà più con l'assenso dell'onorevole Previti.

È un passo in avanti che valuteremo adeguatamente al termine della discussione (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate all'articolo 1.

ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Carboni 01.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, tornando finalmente a discutere del testo proposto dalla maggioranza - della quale fa parte l'onorevole Previti - ed evitando pertanto di replicare in questa sede - sede impropria, evidentemente - processi che si devono svolgere nelle aule di giustizia e non già in Parlamento e neppure in televisione nelle trasmissioni di Bruno Vespa, invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sulla proposta emendativa in esame.

BENITO PAOLONE. Neanche i giudici devono andare in televisione!

FRANCESCO BONITO. Attraverso questo articolo aggiuntivo recuperiamo...

BENITO PAOLONE. Cosa ci faceva Davigo in televisione?

PRESIDENTE. Onorevole Paolone, per cortesia.

Prego, onorevole Bonito, continui pure.

FRANCESCO BONITO. Presidente, se ha la bontà di dirmi cosa sta dicendo l'onorevole Paolone...

PRESIDENTE. Non posso fare l'interprete in diretta...!

Prego, onorevole Bonito, prosegua il suo intervento.

BENITO PAOLONE. I giudici devono fare i giudici!

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, lei ha perfettamente ragione, ma vorrei dare le dovute risposte all'onorevole Paolone, che continua ad inveire.

Calmatosi l'onorevole Paolone, posso riprendere la mia dotta discettazione sull'articolo 62-bis del codice penale, che è stato espunto dal Senato. Noi prevediamo un ripristino della norma, agendo sul suddetto articolo 62-bis, che fu oggetto di attacco frontale da parte del proponente, onorevole Cirielli, allorché ebbe a depositare presso la Camera dei deputati la sua singolare proposta di legge. Tale articolo è importante in quanto con esso, nel 1944, furono introdotte le cosiddette attenuanti generiche. Il cosiddetto testo Cirielli ne proponeva, viceversa, la cancellazione, ripristinando la situazione processuale, giuridica e giudiziaria dell'anteguerra, caratterizzata da un processo fortemente autoritario.

Infatti, l'introduzione dell'articolo 62-bis con il ripristino dell'istituto delle attenuanti generiche era tutto teso a ridare un senso di equità sostanziale alle fasi processuali e, soprattutto, a consentire al magistrato l'analisi attenta del caso concreto, dando a quest'ultimo la possibilità di valutare il fatto nella sua gravità.

Con la proposta emendativa in esame, nonostante non riguardi nello specifico le attenuanti generiche ma l'istituto delle attenuanti in generale, introduciamo - proprio come pulsione culturale contraria a quella del proponente - una nuova attenuante collegata al computo dell'età.

Non ci riusciamo a spiegare la ragione per la quale il Senato abbia espunto quella norma; dunque, noi la riproponiamo con lievi modifiche che comunque salvano il principio culturale che aveva sostenuto i proponenti nella loro prima proposta di modifica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche il gruppo di Rifondazione comunista esprimerà un voto favorevole sulla proposta emendativa in esame, che si pone in forte controtendenza con l'ispirazione per noi estremamente negativa della legge, che non è solo quella relativa alla prescrizione, ma quella relativa al trattamento riguardante i recidivi, ai quali in un colpo solo viene aumentata obbligatoriamente la pena, vengono allungati i termini di prescrizione e praticamente impedite le misure alternative alla detenzione.

Se la proposta emendativa al nostro esame venisse approvata, si creerebbe quantomeno un nuovo elemento di possibile attenuazione della pena, a fronte di condizioni oggettive che meritano tale intervento, ovvero l'avere commesso il fatto dopo avere compiuto 80 anni di età e senza essere nelle condizioni di cui all'articolo 99 del codice penale, relativo alla cosiddetta recidiva.

A mio avviso, l'approvazione di questa proposta emendativa, anche se evidentemente applicabile a ben poche persone, sarebbe un segnale estremamente positivo di come dobbiamo considerare la pena, ovvero uno strumento non solo afflittivo o vendicativo, bensì soprattutto riabilitativo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolone. Ne ha facoltà.

BENITO PAOLONE. Signor Presidente, non credo di avere l'autorità scientifica che mi permette di parlare avvedutamente e correttamente dei problemi che attengono alla giustizia. Tuttavia, essendo parlamentare della Repubblica, ritengo di disporre di un certo grado di buonsenso, tale da consentirmi di comprendere le cose di cui si discute.

Intervengo per chiarire, non in una dotta dissertazione nei confronti dell'onorevole Bonito, quanto ho detto. Non ho insultato niente e nessuno, ma ho solamente reagito ad un'affermazione dell'onorevole Bonito che mi ha colpito ed offeso. L'onorevole Bonito ha detto che questi sono argomenti che non possono essere trattati in Parlamento, ma che devono essere discussi nelle sedi giudiziarie. Questo non lo consentirò mai, fino a quando resterò in quest'aula (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)! Respingerò sempre tale affermazione!

Onorevole Bonito (oggi parlamentare e ieri giudice), a lei e ad un giudice, membro della Corte di Cassazione e soggetto che dovrà applicare le norme, è consentito di andare in televisione a fare una battaglia e mille altre cose sulle leggi che invece deve solo applicare. Questo è quanto ho detto. Perché Davigo può andare in televisione a fare quello che fa con quel tono, con quella faccia e con quell'atteggiamento, mentre il Parlamento non può trattare tali argomenti? Ho voluto soltanto chiarire questo aspetto, senza offendere nessuno. Ho espresso la mia opinione, maturata tramite la mia sensibilità - che è, appunto, la mia -, di cui rispondo (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale, di Forza Italia, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, vorrei soltanto replicare brevemente all'onorevole Bonito.

Volevo far presente che non ho previsto l'abrogazione delle circostanze attenuanti generiche in toto, bensì la limitazione nell'uso di tali circostanze per i reati più gravi e per i plurirecidivi. L'ho fatto non in seguito a valutazioni di carattere storico, come alludeva l'onorevole Bonito, o peggio ancora per motivazioni ideologiche, bensì semplicemente partendo dalla considerazione che oggi i magistrati utilizzano lo strumento delle circostanze attenuanti generiche in maniera assai facile, al punto che esse vengono concesse anche a pluriomicidi. Certamente sorprende anche la discrezionalità con cui esse vengono negate a persone incensurate, persino dopo lunghi processi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Carboni 01.02 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 517

Maggioranza 259

Voti favorevoli 234

Voti contrari 283).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Bonito 01.046.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor presidente, la proposta emendativa in esame interviene sulla parte originaria del singolare provvedimento che siamo discutendo. In particolare, esso interviene sul problema delle circostanze attenuanti per temperare un effetto altrettanto incostituzionale di quello che si potrebbe verificare a proposito della prescrizione.

La pretesa di questa proposta di legge, molto ipocrita, per incutere timore e terrore nei confronti della delinquenza (pretesa ampiamente tradita dalla prescrizione, che spalanca le porte alla delinquenza e travolge centinaia e centinaia di vittime), era quella di stabilire un principio in virtù del quale i giudici non possono più considerare con il potere discrezionale le circostanze attenuanti. Il potere discrezionale nell'applicazione della pena è stabilito in una norma scolpita da sempre nel nostro sistema penale, vale a dire l'articolo 133 del codice penale.

Questo tipo di impostazione, che è l'impostazione originaria del collega Cirielli, è completamente sbagliata, a meno che questa parte della proposta di legge non fosse stata trattata separatamente dalla parte relativa alla prescrizione, altrimenti si riduce in una sorta di farisaica ipocrisia. In questo momento, parliamo alla gente, parliamo alle vittime dei reati, parliamo anche a coloro i quali soffrono una carcerazione spesso ingiusta.

Mi permetto di dire all'onorevole Previti, naturalmente con rispetto per la sua condizione umana e per la sua situazione particolare, che quando invita il suo gruppo a revocare la possibilità per l'ultrasettantenne di espiare la pena nel proprio domicilio, incorre nello stesso vizio di personalizzazione che caratterizza il provvedimento in esame: nemmeno in quel caso noi accettiamo il principio delle leggi ad personam (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). Anzi, ci ribelliamo profondamente a questa sorta di «mozione degli affetti» con la quale si pretende, in un certo senso, di rappresentarsi pronti (si tratta certamente di un titolo che consideriamo, sotto il profilo umano, nei confronti dell'onorevole Previti).

In ciò risiede il difetto di tutta questa legislazione, la sua tendenza alla privatizzazione, il suo distacco dal sociale, la sua pretesa di travolgere i principi di parità di fronte alla legge. Stiamo sottoponendo all'Assemblea emendamenti su cui lo scrutinio segreto deve aiutare coloro i quali vogliono anche parlare di attenuanti e di recidiva, ma non penso possano affermare che automaticamente il giudice debba ridursi a leggere determinate «tariffe» e ad emettere sentenze senza nemmeno esercitare il principio di equità.

Vi sono molti in quest'aula che si ammantano della loro funzione di giuristi e della loro funzione di operatori del diritto. Dovrebbero sapere, come me, che l'equità nell'esecuzione e nell'amministrazione del diritto penale è un principio storico fondamentale. Quindi, niente ipocrisie: il provvedimento in esame, anche sotto questo profilo, rivela la sua incostituzionalità. Possiamo, almeno da questo punto di vista, recuperare una credibilità, altrimenti i cittadini comprenderanno che questa è una volgare forma di recita  farisaica, in cui da un lato si pretende di colpire indiscriminatamente i poveracci e dall'altro si pretende di spalancare le porte, con intenzioni che non sono affatto nobili. Se fossero state nobili, della necessità di abbattere i termini di prescrizione i giuristi, i cultori e i deputati se ne sarebbero accorti all'inizio della legislatura. È quanto meno strana la tempistica di questa improvvisa sensibilità verso la dilatazione dei processi, che viene, guarda caso, secondo altri calendari giudiziari, che certamente non ci interessano, ma che ci preoccupano per il loro sincronismo assai sintomatico.

Vi invitiamo a meditare e a non votare pedissequamente, in nome del popolo italiano, in nome delle vittime e anche in nome di coloro che debbono soffrire una pena, che tuttavia deve essere una pena equa e una pena giusta (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame prevedeva una serie di aggravamenti di pena e di limitazioni della discrezionalità del magistrato nell'applicazione della pena nei confronti dei recidivi. Prevedeva, contemporaneamente, che venisse stabilita un'attenuante in favore di coloro che, incensurati, avessero commesso il fatto avendo compiuto i settant'anni.

Anche in quel caso avete sostenuto che si trattava di una legge ad personam, dimenticando che nessuno in quest'aula si trovava in quelle condizioni, giusto per non fare nomi...

Al Senato - lo dico all'esimio collega che ha parlato immediatamente prima di me -, è stata cassata dall'opposizione e anche da settori della maggioranza la norma che prevedeva l'introduzione dell'attenuante specifica per chi avesse compiuto settant'anni. Nel momento in cui, invece, oggi, l'opposizione ripropone sostanzialmente la stessa norma, innalzando il limite ad ottant'anni - l'emendamento che stiamo discutendo, lo dico ad un grande professionista del diritto come il collega che mi ha preceduto, prevede, in aggiunta all'articolo 62 del codice penale, l'introduzione di un comma 6-bis, il quale stabilisce che occorre avere non meno di ottant'anni di età al momento della sentenza di primo grado -, ci propone qualcosa di non proprio elegante - non voglio dire altro! - dal punto di vista giuridico. Semmai, gli ottant'anni di età potevano essere riferiti al momento della commissione del reato, trattandosi di un'attenuante specifica.

Dal punto di vista giuridico, questa proposta emendativa non ha significato e, quindi, non mi sento di poterne sostenere l'approvazione. Forse, la successiva proposta emendativa potrebbe trovare una maggiore disponibilità da parte della maggioranza, ma la verità è che, nel pendolo del bicameralismo, quest'opportunità l'opposizione se l'è già bruciata. La nostra proposta prevedeva un'attenuante che riequilibrasse in qualche modo le norme di maggiore severità che noi prevediamo per i recidivi, cioè per gli habitué del crimine, per i professionisti della trasgressione delle leggi, che non sono i poveracci da aiutare, ma coloro che in un anno commettono cinque rapine, due scippi, sette furti. Nei loro confronti ogni pietismo è fuori luogo: lo dico a nome dei tanti cittadini che ci hanno suggerito e chiesto di proporre norme di questo genere.

Peraltro, le norme che inseriamo per penalizzare i recidivi non si applicano solo, come dite voi, a coloro che commettono reati contro il patrimonio o ai poveracci, ma a tutti. Se qualcuno, ad esempio, dovesse commettere due reati tipici da colletti bianchi, queste norme si applicherebbero tanto a lui quanto a chi abbia commesso uno scippo. Smettiamola di fare demagogia continuando a predicare che certe norme sono a favore dei ricchi e contro i poveri. Le norme che inaspriscono la pena per i professionisti del crimine sono norme a tutela della sicurezza di tutti  i cittadini e come tali le dovete considerare (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 01.046, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 518

Maggioranza 260

Voti favorevoli 228

Voti contrari 290).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Bonito 01.03.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. L'onorevole Previti, nel suo intervento, ha invocato pubblicamente tutte le garanzie che spettano ad un cittadino innocente. Onorevole Previti, colleghi, non era necessario. L'onorevole Previti ha avuto e avrà tutte le garanzie che spettano ad un cittadino accusato ed anche condannato in via non definitiva per reati gravi. È giusto e sacrosanto che sia così, e nessuno si è mai sognato di far venir meno le garanzie che devono assistere qualsiasi cittadino, compreso l'onorevole Previti.

Ciò che più ci ha colpito è stato piuttosto il fatto che, sempre in quell'intervento, alla Camera dei deputati si sia difeso entrando nel merito delle accuse giudiziarie che gli sono state mosse, accusando gli accusatori e accusando i testimoni. Noi non crediamo che il Parlamento vada trasformato in un'aula di tribunale né per accusare nel merito qualcuno né perché questo qualcuno si debba difendere qui dalle accuse, in quanto ciò è materia di competenza dei tribunali. Il Parlamento deve rimanere un'aula di Parlamento e non deve essere trasformato da nessuno in un'aula di tribunale, così come i tribunali non si debbono trasformare in Parlamenti. Ciò è elementare, ma lo richiediamo anche all'onorevole Previti.

Quello che questa opposizione ha giudicato scandaloso è che, con l'inserimento di un organismo geneticamente modificato - un emendamento - in una norma che riguardava tutt'altro, si sia inserita una certa disciplina della prescrizione che è apparso a tutti, non solo a noi, un tentativo di trovare una soluzione per via legislativa ai problemi giudiziari dell'onorevole Previti. Anche per questa via si è tentato, con la previsione di questa disciplina della prescrizione, di trasformare ancora una volta questa aula di Parlamento nel retrobottega di un ufficio legale, impegnato nella difesa dell'uno o dell'altro imputato, e di usare una maggioranza parlamentare o un'aula di Parlamento come un ulteriore mezzo per vincere i processi.

Questa distorsione e strumentalizzazione delle istituzioni e, in particolare, di quelle parlamentari ci ha fatto e ci continua a far gridare allo scandalo. Su ciò voi potete non essere d'accordo, ma si tratta, a nostro parere, di un legittimo e doveroso comportamento rispetto ad uno scandalo, ripeto, che noi abbiamo denunciato e che continueremo a denunciare. Non si tratta di un'impressione solo nostra che quella in esame fosse la norma «salva Previti» e che dunque si fosse addivenuti ad una strumentalizzazione della funzione legislativa nel paese, ma ricordo che è stato lo stesso presentatore di quell'OGM, di quell'emendamento sulla prescrizione, a dire pubblicamente in una intervista che quell'emendamento è stato presentato anche per l'onorevole Previti. Quel parlamentare oggi siede sui banchi del Governo nella veste di sottosegretario, come premio per tanta fatica.

Oggi si dice che, per via di un emendamento proposto dall'UDC e che verrà approvato dal Parlamento (lo vedremo: ancora non lo sappiamo) questo provvedimento  non sarà più e non potrà essere più definito come legge «salva Previti». Se così sarà, ce ne rallegriamo, anche perché potremo pensare che ciò forse sarà stato frutto, almeno in parte, della mobilitazione e denuncia non solo nostra, ma anche di tutto il mondo giuridico di destra, di sinistra e di qualsiasi orientamento politico e professionale.

La nostra opposizione a questo provvedimento certamente non verrà meno per un'ipotetica approvazione di un emendamento che finalmente sterilizzerà gli effetti dello stesso su buona parte dei processi e, quindi, anche sul processo che vede coinvolto l'onorevole Previti il quale, a mio avviso, ha ben poco da lamentarsi perché - mi permetto di dire - in questo caso in esame non diventerebbe una norma contro Previti, ma semplicemente una norma che, anziché concedere un favore legislativo all'onorevole Previti, lo farà venir meno.

La nostra è e rimane un'opposizione di merito che va al di là dello scandalo della strumentalizzazione della funzione giudiziaria in favore dell'onorevole Previti. Per questo motivo invitiamo l'Assemblea a votare a favore dell'emendamento in esame e degli altri presentati.

Nel prosieguo dell'esame della proposta di legge in questione illustreremo nel merito, come peraltro abbiamo già fatto, le nostre ragioni di contrarietà su di essa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'emendamento in esame risponde alle obiezioni mosse in precedenza dal collega La Russa: innanzitutto, perché il requisito dell'età (70 anni) ai fini della concessione delle attenuanti viene stabilito con riferimento al momento della commissione del fatto e non a quello della sentenza e, in secondo luogo, perché il secondo requisito è che non vi sia recidiva.

Desidero dire qualcosa, per quanto riguarda questo secondo tema, non soltanto relativamente agli argomenti spesi dal collega La Russa, ma anche in ordine all'impostazione proposta dal collega Cirielli.

Si badi: noi siamo assolutamente favorevoli a che vi sia la percezione, anche nei messaggi che diamo al paese attraverso l'attività legislativa, di una linea di rigore nei confronti del crimine e di chi delinque; tuttavia, riteniamo sbagliato pensare di applicare demagogicamente, in nome della recidiva, misure sostanzialmente incostituzionali, che si basano su una particolare punizione di chi, da recidivo, sconta la pena in modo regolare. Si tratta di due cose diverse: una cosa è, se si sceglie questa strada, l'aumento delle pene edittali per alcuni reati; altra cosa è privare dei benefici di cui alla cosiddetta legge Gozzini chi sconta la pena in modo regolare.

La situazione nelle nostre carceri è di una gravità inaudita (a proposito di essa ho parlato non a caso di illegittimità). Si verifica una vera e propria violazione, a partire almeno dal 25 settembre 2005, del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, che, a garanzia del rispetto della dignità nell'esecuzione della pena, prescrive che le nostre carceri possiedano alcuni precisi requisiti.

Oggi, la situazione è davvero allarmante. Sono 18 mila i detenuti in più: in totale, circa 60 mila rispetto ai 42 mila previsti. Più specificamente, nelle nostre carceri la situazione è la seguente: il 70 per cento dei detenuti non ha l'acqua calda in cella; il 60 per cento delle detenute non dispone nella cella di un bidet; il 18,8 per cento dei detenuti vive in carceri dove il bagno non è situato in un vano separato, ma collocato accanto al letto; l'82,6 per cento dei detenuti vive in carceri dove non vi sono cucine ogni 200 persone ristrette; il 29,3 per cento dei detenuti non può direttamente accendere le luci dall'interno della cella; il 18,4 per cento dei detenuti vive in celle dove anche durante la notte vi è luce intensa e non fioca o attenuata; e via dicendo. Si tratta di situazioni incivili ed anche illegittime!

Allora, una cosa è il rigore contro il crimine, un'altra cosa sono le misure demagogiche e propagandistiche che, mentre cercano di non riconoscere ai detenuti che  scontano la pena i benefici legali previsti dal principio costituzionale, tendono a riaffollare artatamente le carceri, punendo i cittadini più deboli. È una scelta che non condividiamo e che, francamente, non vi fa neanche onore!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bonito 01.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 520

Maggioranza 261

Voti favorevoli 241

Voti contrari 279).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 1.22, che avrà luogo a scrutinio palese.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con l'emendamento in esame proponiamo di intervenire sull'articolo 62-bis del codice penale, la norma codicistica che - ne abbiamo già discusso - disciplina le attenuanti generiche.

In ordine a queste, non ho alcuna difficoltà a ritenere fondate le precisazioni poc'anzi fornite all'Assemblea dal collega Cirielli.

Tuttavia, tali precisazioni, a mio avviso, non spostano di un millimetro la questione culturale, politica e giurisdizionale che è alla base delle scelte molto importanti di politica del diritto.

In altri termini, l'impostazione culturale di chi ha proposto la norma sostituiva dell'articolo 62-bis del codice penale, che osteggiamo, va nel senso di limitare al massimo l'utilizzo delle attenuanti generiche e interviene fortemente, limitandolo, sul potere discrezionale del giudicante, che significa la possibilità ed il potere di valutare il caso concreto in tutte le sue particolarità. Di qui, la possibilità per il giudicante di esprimere, di articolare un giudizio quanto più aderente al fatto concreto.

Allontanandosi dalla concretezza dei fatti ed avvicinandosi, viceversa, all'astrazione della norma, si compie un'operazione culturalmente conservatrice, se mi si consente questo termine, comunque un'operazione culturale che non va nel senso di un diritto penale più moderno, di un processo più equo e più giusto. Il fatto perde tutte le sue connotazioni concrete ed il giudizio è espresso in astratto dall'alto.

Noi, questo, lo ostacoliamo e pensiamo sia sbagliato ripristinare una cultura giudiziaria e giurisdizionale che, lo confermo, appartiene ad altri tempi della storia giudiziaria e della cultura del diritto del nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 1.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 509

Maggioranza 255

Hanno votato 234

Hanno votato no 275).

Prendo atto che l'onorevole Soro non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 1.42.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, l'emendamento in esame tende a modificare  la norma sostitutiva dell'articolo 62-bis del codice penale che, come ben sappiamo, è stato introdotto nel settembre del 1944, al fine di dare al magistrato uno strumento teso ad adeguare la pena irrogabile e da erogare in concreto, tenendo conto della soggettività dell'autore, di chi ha commesso il reato, della sua condotta e della gravità o meno del fatto.

Sappiamo anche che il nostro codice penale prevede le pene più elevate rispetto a quelle previste in tutti i codici moderni e proprio l'articolo 62-bis era ed è tuttora lo strumento che, quanto meno ai fini della commisurazione della pena (non sto parlando di prescrizione), dà al giudice la possibilità di erogare una pena equa, giusta, proporzionata e proporzionabile al fatto reato e a chi lo ha commesso.

Le modifiche introdotte dall'originaria legge Cirielli non ci hanno visto d'accordo proprio perché limitano questo potere e, soprattutto, danno indicazioni ben precise al magistrato, che impediscono di valutare e di considerare l'autore del reato non solo rispetto al fatto reato, ma anche rispetto ad altri elementi estremamente importanti, quali le sue condizioni personali, sociali e le motivazioni che lo hanno indotto a delinquere, proprio al fine di rendere la pena aderente al dettato costituzionale, ossia una pena anche rieducativa.

Per questo, appoggiamo questo emendamento e confidiamo che il Parlamento, nel suo complesso, possa approvarlo, in modo che vi possa essere una rivisitazione complessiva dell'articolo 62-bis del codice penale (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 508

Votanti 507

Astenuti 1

Maggioranza 254

Hanno votato 226

Hanno votato no 281).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Carboni 1.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con l'emendamento al nostro esame proponiamo di modificare, nell'ambito dell'articolo 62-bis, il termine «criteri» con quello di «disposizioni». Riteniamo che tale modifica sia più coerente con il linguaggio tecnico-giuridico che deve essere patrimonio della formulazione codicistica. Peraltro, stiamo riferendo i criteri, ovvero le disposizioni, all'articolo 133 del codice penale, di cui si è poc'anzi occupato il collega Siniscalchi.

L'articolo 133 del codice penale, norma fondamentale del nostro sistema giuridico, viene qui evocato per limitare il disposto della norma medesima: in quale maniera, forma e modi? Escludendo il ricorso ai principi, alle disposizioni, alle formulazioni, alle descrizioni giuridiche dell'articolo 133 ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche; in altri termini, si sostiene con tale norma che contrastiamo e contestiamo che, nel momento in cui il giudice ritenga di dover applicare le attenuanti generiche, nello svolgere l'operazione processuale e giudiziaria, il giudice medesimo non debba tenere conto dell'articolo 133, primo comma, numero 3), norma che fa riferimento all'intensità del dolo e della colpa. In altri termini, si priva il magistrato di uno degli elementi strutturali del suo giudizio: cosa significa giudicare un comportamento se non valutare l'intensità dell'elemento psicologico che ha sostenuto nell'azione l'agente? A noi sembra che questa limitazione, come prima sostenevo, risponda ad una esigenza culturale che appartiene - torno a ripetere - al passato della nostra storia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho seguito, come tutti, l'evolversi di questa discussione e, soprattutto - ciò che più impressiona - l'attacco ai princìpi e alla certezza del diritto.

Avevo prima convocato le mie energie nel silenzio; dopodiché mi sono determinato a dare una testimonianza di osservanza tecnica poiché, essendo uno dei tanti avvocati che siedono in questo Parlamento, ritengo di avere impiegato la mia vita ad interpretare la legge e mi sento violentato nella distorsione di principi che sino a ieri erano fondamenti della cultura di ognuno di noi impegnato nell'esercizio tecnico della legge.

Devo subito dire che l'enfatizzazione, da un lato e dall'altro, è sempre deformante, nonché aggiungere che ognuno sta cercando di far uscire un messaggio che diventa «politica» e non tecnica novellatrice.

Ho sentito da un collega esperto, avvocato apprezzato, dire che 50 mila detenuti - nientemeno! - tornerebbero in libertà «nel mercato del crimine» (ho sentito questa espressione che riporto in modo assolutamente testuale). È sconvolgente, quando si apprende che l'intera popolazione carceraria rasenta quel numero impressionante (da grand-guignol) che è stato qui indicato, prossimo, se approvata la legge, alla libertà...

Nella mia esperienza però - mi rivolgo a tutti i colleghi che svolgono la stessa attività - non ho mai avuto occasione di vedere un numero rilevante di cosiddetti «colletti bianchi» (per usare un'espressione giornalistica), vale a dire di detenuti per quei reati di cui si discute con toni apocalittici in tema di prescrizione. Il fatto è che abbiamo dimenticato che, davanti a questa improbabilità di detenzione, si è stabilita con forza l'esclusione dei soggetti pericolosi, in ordine all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale quando si vuole, di procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma (associazione a delinquere), 600, 601, 602-bis, 603 (sequestro di persona), 74 (reato associativo in tema droga) e così di seguito.

Vale a dire, i 50 mila detenuti che dovrebbero uscire dal carcere corrispondono, pur se in modo assolutamente approssimativo, al numero complessivo della popolazione carceraria; solo che i quattro quinti di questa appartiene alla testé menzionata fascia di esclusione; quindi, questo esercito che dovrebbe trovare la libertà, troverà invece un aggravamento della pena, in certi casi addirittura con una severità tale da essere difficilmente condivisibile; verso tali proposizioni, nutro invero le mie perplessità tecnico-etiche.

Si aggiunga poi che le leggi sul falso in bilancio e sulle rogatorie, già approvate da questa Assemblea, dovevano portare alle stesse conseguenze disastrose di apertura delle carceri e di invasione della popolazione di delinquenti - uso l'espressione utilizzata in questa sede; non è certo quella che adotterei io - per incrementare ulteriormente il mercato del crimine; ma si è appurato che quanti sono stati liberati da queste leggi agevolatrici risultano essere prossimi allo zero. Infine, una proposta emendativa presentata ha fatto, per così dire, cadere la maschera dell'osservanza solamente formale, affermando che le previsioni ivi richiamate dovrebbero essere stabilite a favore dell'ottantenne perché sconti gli arresti domiciliari. Ciò è un augurio di lunga vita per chi è condannato a quell'età, ma l'ottantenne che sconti gli arresti domiciliari è in condizione di essere salvaguardato mentre il settantenne non lo è. Ditemi, dunque, voi se questa non sia la dichiarazione ufficiale che siamo dinanzi ad una legge contra personam. È chiaro infatti come nel caso di specie, per quel settantenne (l'onorevole Previti), che ha avuto nel suo odierno intervento grandi accenti di orgoglio, respingendo l'eventuale beneficio, si sia in presenza di un allungamento che può determinare un'eventuale situazione negativa, che nessuno augura, ma che l'ipocrisia aziona.

Dunque, la prescrizione a cascata, non c'è bisogno che questa Assemblea la voti:  è nelle cose, come è stato osservato sulla base delle cifre ufficiali. Oggi, registriamo numeri impressionanti di pronunce di prescrizione; nella mia città, in un anno, si è avuto un aumento del 200 per cento del numero delle prescrizioni perché gli uffici sono intasati, perché i magistrati, pur lavorando anche il sabato, non sono in condizioni di provvedere. Quindi, siamo dinanzi ad una responsabilità di questa legge o ad una situazione oggettiva che si verifica e che questa legge vorrebbe disciplinare? L'evento negativo esiste e precede i nostri lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino...

ENZO TRANTINO. Dunque, la prescrizione limita il principio di presunzione di innocenza perché chi beneficia della prescrizione con eventuali attenuanti o senza si trova nelle condizioni di rinunciare al principio di innocenza, così come nel «dibattito» tra Caselli ed Andreotti è stato ribadito più volte, ma siamo di corta memoria, quando conviene.

Per concludere: la giustizia con il fuso orario non ci piace: il magistrato che lavora in condizioni di dare risposte pronte, celeri e spesso giuste definisce il destino del giudicato in modo drammaticamente diverso dal magistrato che, o troppo afflitto dal lavoro o troppo afflitto da pigrizia, si trova nelle condizioni di negare il dovuto, rapportato a tempi diversi. La clessidra non è giustizia.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino...

ENZO TRANTINO. Noi ci chiediamo: la giustizia solerte e la giustizia affollata possono essere confuse? Difendiamo il sentimento della giustizia; non apprezziamo il risentimento (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che alle ore 13,10 dovremo sospendere i nostri lavori perché seguirà alle 13,30 - orario che non è nelle nostre disponibilità - la riunione del Parlamento in seduta comune.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi, in relazione all'articolo 1, ed in particolare sempre in relazione alle circostanze attenuanti generiche, qualcosa che troppo spesso si dimentica; quando si parla di discrezionalità e di potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, l'articolo 132 pone espressamente dei limiti. Tali limiti risiedono proprio nel fatto che il giudice, nel momento in cui applica la pena, deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.

Allora, sopprimere la possibilità per il giudice di merito - non stiamo parlando del pubblico accusatore, del pubblico ministero o del procuratore generale -, e dunque del giudice di primo grado, del giudice del giudizio abbreviato e del giudice d'appello, di non tener conto dell'intensità del dolo, o del grado della colpa dell'autore di un fatto rilevante sotto il profilo penale, significhi porre sullo stesso piano situazioni completamente diverse.

Ciò vuol dire non tener conto, ad esempio, del grado di colpa, dell'intensità del dolo e della consapevolezza della condotta; significa, in altri termini, trattare in modo uguale situazioni diverse: il che, a mio avviso, appare inammissibile, oltre che inaccettabile ed incivile. Ritengo pertanto che, dal punto di vista della civiltà giuridica, sia doveroso approvare l'emendamento attualmente al nostro esame (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Carboni 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 505

Maggioranza 253

Hanno votato 231

Hanno votato no 274).

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito a votare.

A questo punto, onorevoli colleghi, al fine di consentire l'allestimento delle apposite cabine per lo svolgimento delle votazioni previste nell'ambito della riunione del Parlamento in seduta comune, sospendiamo i nostri lavori, per riprenderli al termine della seduta comune, e comunque non prima delle 16.

Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.

(omissis)

Si riprende la discussione (ore 16,37).

(Ripresa esame articolo 1 - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato l'ulteriore subemendamento 0.10.54.1, che è in distribuzione.

Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato votato, da ultimo, l'emendamento Carboni 1.21.

Passiamo agli identici emendamenti Bonito 1.20 e Pisapia 1.41.

Sull'ordine dei lavori.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, ricordando che la legge 15 aprile 2005, n. 61, ha dichiarato il 9 novembre «Giorno della libertà», quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione dei paesi oppressi ed auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo, ed ha invitato tutte le istituzioni a ricordare annualmente questo giorno della libertà, mi sembrava opportuno che lo si potesse fare anche qui, alla Camera dei deputati.

Non ho la malizia dell'onorevole Innocenti, il quale oggi ha affermato che abbiamo affrontato l'esame di un provvedimento piuttosto che di un altro utilizzando lo sciopero dei giornali. La mia malizia sicuramente non mi induce a credere che lo sciopero dei giornali, o delle televisioni, sia stato indetto per non ricordare il «Giorno della libertà», recentemente istituito con un voto della Camera, ma mi sembrava opportuno che potesse essere ricordato almeno in questa sede (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, della Lega Nord Federazione Padana - Commenti del deputato Maura Cossutta).

Con l'occasione, desidero anche ringraziare i miei colleghi. Infatti, pur essendo tutti impegnati nella celebrazione del «Giorno della libertà», cui oggi parteciperà il Presidente del Consiglio, abbiamo ritenuto più opportuno, anche per la funzione che svolgiamo, rimanere in aula a fare il nostro dovere. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Elio Vito. Naturalmente, mi fa piacere che i colleghi abbiano deciso di festeggiare il  «Giorno della libertà» restando in aula, come è compito e dovere dei parlamentari, e mi associo alle sue parole.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 1.20 e Pisapia 1.41, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 452

Maggioranza 227

Hanno votato 190

Hanno votato no 262).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 455

Maggioranza 228

Hanno votato 195

Hanno votato no 260).

Ricordo che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1 sono state dichiarate inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 1, desidero annunziare l'orientamento contrario del mio gruppo. Le motivazioni di tale scelta sono state già ampiamente espresse sia nel corso della discussione sulle linee generali, sia a margine delle dichiarazioni di voto sulle diverse proposte emendative presentate.

In questo momento, siamo chiamati a votare l'articolo in esame in tutta la sua interezza e sistematicità. Esso reca, a nostro avviso, norme sbagliate, che introducono principi non condivisibili e che attaccano uno degli istituti tradizionalmente accettati ed attualmente presenti nell'ambito dell'ordinamento giuridico penale: mi riferisco alle circostanze attenuanti generiche.

Come ho già ricordato nella parte antimeridiana della seduta (ma giova riprendere il discorso anche questo pomeriggio), le circostanze attenuanti generiche costituiscono un istituto del diritto penale introdotto con un provvedimento del 1944. Esse vennero inserite nell'ordinamento penale per attenuare i caratteri di rigidità presenti nella codificazione del periodo fascista.

Tale istituto venne introdotto, infatti, per consentire al magistrato giudicante di valutare il caso sottoposto al suo esame ed al suo giudizio in tutta la sua articolazione e, se mi consentite, in tutta la sua «ricchezza di vita». Ciò per consentire che il giudizio espresso dal processo fosse perfettamente aderente al fatto che veniva, appunto, sottoposto al processo.

Si compie un passo indietro, perché si limita la possibilità da parte del giudicante di valutare il fatto in tutta la sua ricchezza, e lo si fa sposando una cultura giuridica molto vicina ai principi propri dei regimi più autoritari.

Per queste ragioni, rapidamente espresse, credo che la norma debba essere cassata. Tra l'altro, è una di quelle norme che, nell'ambito della schizofrenia di questo provvedimento, appartiene alla parte, per così dire, «dura», alla parte che vuole esprimere un atteggiamento...

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Bonito.

FRANCESCO BONITO. Concludo, signor Presidente.

Dicevo, che tale norma appartiene alla parte che vuole esprimere un atteggiamento severo del legislatore. Poi parleremo, ovviamente, della parte del provvedimento che ha un segno schizofrenico completamente opposto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 462

Astenuti 1

Maggioranza 232

Voti favorevoli 280

Voti contrari 182).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 6).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 2.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'articolo 2 del provvedimento in esame è stato introdotto dal Senato e riguarda l'articolo 644 del codice penale, ossia il reato di usura.

Secondo le denunce fatte già nel corso della prima lettura del provvedimento, il reato di usura costituiva uno degli esempi per dimostrare quanto fosse sbagliato il provvedimento che stavamo esaminando, giacché per il medesimo reato di usura si registrava un'insopportabile diminuzione dei termini prescrizionali. Stiamo parlando di un reato particolarmente odioso; stiamo parlando di un reato di grandissima rilevanza sociale, soprattutto per alcune zone importanti del territorio nazionale.

Per evitare tale conseguenza inaccettabile, i senatori hanno aumentato le pene edittali per il reato di usura; i nostri emendamenti sul punto seguono tale direzione e, per quanto riguarda la parte sanzionatoria pecuniaria e la parte sanzionatoria detentiva, propongono una severità ancora maggiore.

Va rilevato inoltre che, nonostante la nuova riformulazione sanzionatoria del reato di usura, questo provvedimento comporterà come effetto e come conseguenza che i termini prescrizionali del reato di usura, in relazione ai processi pendenti, diminuiranno. Ciò deve essere chiaro a tutti, e di ciò tutti i colleghi debbono avere coscienza e consapevolezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, lei non aveva visto la mia richiesta di intervento nel corso della discussione dell'articolo 1 del provvedimento in esame. In ogni caso, intervengo sull'articolo 2, anche se il tema ora in discussione è quello della modifica del reato di usura; tuttavia, il tema generale è quello del senso sostanziale di questa proposta di  legge, in relazione alla nuova disciplina delle circostanze attenuanti e della modifica della prescrizione.

Noi non neghiamo - né abbiamo mai negato - che sia necessaria una riforma della disciplina della prescrizione del reato, che ha una natura complessa e che coinvolge istituti e valori delicati di politica criminale e costituzionale ed anche di democrazia e di libertà; una riflessione sulla prescrizione, che ha due motivazioni storiche e giuridiche: la prima è la ragione utilitaristica della prescrizione; la seconda è la garanzia nei confronti dell'imputato.

La funzione utilitaristica nasce (in merito, è d'obbligo recitare Beccaria) dalla concezione liberale ed utilitaristica del diritto penale, in cui si sottolinea l'esigenza della prontezza della pena. Tuttavia, è chiaro che le osservazioni svolte dai colleghi della maggioranza nel corso di questo dibattito sono inaccettabili, perché il principio della ragionevole durata del processo si persegue con una politica giudiziaria adeguata a risolvere le molte incrostazioni di questo ircocervo, come altre volte è stato definito il nostro processo penale, in cui si sommano le garanzie proprie del rito inquisitorio e quelle del rito accusatorio. È un monstrum finale in cui valgono i molti gradi di impugnazione, ma anche gli obblighi di motivazione delle sentenze, tutte le garanzie tipiche del processo accusatorio negli incidenti probatori, e così via. In questo modo, il processo è destinato - come le statistiche ci segnalano - alla prescrizione.

Dunque, è necessario - certo - agire affinché vi sia la prontezza della pena; tuttavia, occorre farlo non semplicemente riducendo i termini prescrizionali per i processi più complicati, bensì agendo sulla struttura del processo, cosa che questa maggioranza si è guardata bene dal fare.

La seconda ragione riveste carattere di garanzia per l'imputato, affinché (sempre per usare le parole di Beccaria) non vi sia incertezza della sorte di un cittadino. Condividiamo anche questa ragione e l'abbiamo condivisa, tanto che abbiamo presentato alcune proposte (ve ne è anche una di cui sono primo e solitario firmatario) sulla riforma della prescrizione nell'ambito dell'affermazione del principio della ragionevole durata del processo. Ma nulla è stato fatto nel senso di aprire un confronto sulla riforma della prescrizione.

Quindi, siamo dinanzi ad una misura legislativa che reca tutti i vizi già emersi nel corso del dibattito. Inoltre, tale riforma della prescrizione è tesa esclusivamente ad abbreviare, in modo sufficientemente casuale e, quindi, anche irragionevole, la disciplina delle prescrizioni in relazione ad una serie di reati anch'essi gravi, con qualche contemperamento, come nel caso dell'usura, ma con una notevole irragionevolezza.

Si sarebbe dovuto, invece, collegare la prescrizione all'effettivo esercizio dell'azione penale, secondo criteri ormai affermati in altri ordinamenti. Questo è ciò che abbiamo proposto. Voi, invece, avete proposto tutt'altro, peraltro con fini reconditi e con misure che vengono modificate in corso d'opera. Mi sembra che non rendiate un buon servizio alla giustizia e al paese, né ai vostri compagni di strada.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 507

Maggioranza 254

Voti favorevoli 233

Voti contrari 274).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 504

Votanti 503

Astenuti 1

Maggioranza 252

Voti favorevoli 220

Voti contrari 283).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 504

Votanti 503

Astenuti 1

Maggioranza 252

Voti favorevoli 230

Voti contrari 273).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grillini 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 498

Votanti 497

Astenuti 1

Maggioranza 249

Voti favorevoli 220

Voti contrari 277).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 505

Maggioranza 253

Voti favorevoli 227

Voti contrari 278).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 500

Maggioranza 251

Voti favorevoli 225

Voti contrari 275).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 2.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 501

Maggioranza 251

Voti favorevoli 228

Voti contrari 273).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 2.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 500

Maggioranza 251

Voti favorevoli 226

Voti contrari 274).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto favorevole su questo articolo. Ricordo che esso è stato introdotto dal Senato. Si tratta di una novità che aumenta le pene minime e massime per il reato di usura. Evidentemente, è stato dichiaratamente un escamotage, uno strumento utilizzato dai senatori per neutralizzare gli effetti devastanti che la nuova disciplina della prescrizione, che si introduce con questa legge, avrebbe sui processi riguardanti un reato così grave ed odioso come quello di usura.

Sappiamo che la cosiddetta ex Cirielli andrebbe a ridurre da 15 a 7 anni e mezzo il termine massimo entro cui si compie il termine di prescrizione per questo reato, portando così il fenomeno dell'usura ad una situazione di sostanziale impunità. Essendosi resi conto di questo problema, i senatori hanno trovato la scappatoia dell'aumento della pena edittale per il reato di usura, in modo tale che viene annullato l'effetto negativo della disciplina contenuta in questo provvedimento su tale reato.

Non è una soluzione che ci piace. Non è una soluzione che ci piace, ma è una delle tante «zeppe» che dovete mettere a questa legge mal fatta per evitarne i suoi effetti negativi più evidenti ed estremi.

Non è neanche una soluzione molto liberale: con una mano si abbassano e si dimezzano i tempi di prescrizione e, con l'altra mano, si aumentano le pene per i reati. Non ci sembra il modo di fare una politica criminale. Si tratta solo di un piccolo espediente di riduzione del danno limitatamente ad un solo reato, ad un solo fenomeno criminale.

Nonostante questo, proprio nell'ottica della riduzione del danno, noi voteremo a favore di questo articolo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 507

Maggioranza 254

Voti favorevoli 366

Voti contrari 141).

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 7), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'articolo 4 della proposta al nostro esame disciplina e riscrive l'articolo 99 del codice penale, recante la rubrica «Recidiva». Pertanto, siamo in presenza di una delle norme importanti del provvedimento esaminato.

Si tratta della norma attraverso la quale si opera un'importante trasformazione di questo antico istituto, per più versi ormai considerato superato dalla dottrina penalistica più avveduta ed avanzata.

A noi preme sottolineare, in relazione a questa norma, che per più versi le modifiche apportate sono irrazionali e, spesso, anche non ragionevoli. Si è tentata una riscrittura che accentuasse i caratteri di rigore della norma stessa. D'altra parte, la  recidiva è un istituto che appartiene ad una cultura giuridica che si è ispirata molto ai principi dell'autoritarismo.

Nel tentativo di edulcorare il rigore della norma iniziale, si è passati ad una modifica sostanziale. Com'è noto, l'istituto della recidiva, secondo la norma vigente, si applica a tutti i reati, ai delitti e alle contravvenzioni, ai reati colposi e a quelli dolosi. Nella versione che ci viene presentata, frutto di una proposta iniziale assai rigorosa, poi edulcorata da emendamenti, si limita l'applicazione dell'istituto ai delitti non colposi. Orbene, da parte nostra vi è una piena condivisione sulla necessità di limitare l'applicazione dell'istituto, ma tale limitazione dovrebbe rispondere a principi di ragionevolezza. Quelli scelti nella proposta che ci accingiamo a votare non ci appaiono per nulla ragionevoli.

Faccio alcuni esempi per cercare di sostenere il mio assunto: limitare la recidiva al delitto non colposo significa - perdonatemi l'ovvietà - limitarla al delitto doloso. Sappiamo, tuttavia, che esistono delitti colposi particolarmente importanti. Dunque, vi sarà grande rigore per una persona che vent'anni fa è stata imputata di danneggiamento e che torna a commettere tale reato che non necessariamente, nei fatti, deve essere particolarmente grave, e non si applica l'istituto agli omicidi colposi. Non si applica la recidiva, ad esempio, a chi reiteratamente commette lesioni colpose connesse alla colpa professionale: tale circostanza ci sembra assolutamente irrazionale. Non è tutto: limitare la recidiva al delitto non colposo, quindi escludere la contravvenzione, significa, ad esempio, escludere dall'applicazione della recidiva contravvenzioni importanti come quelle edilizie. Anche in questo caso si può fare un confronto: massimo rigore per chi ha ingiuriato in più circostanze, magari vent'anni fa, dieci anni fa, cinque anni fa, e minor rigore possibile a chi consuma reati contravvenzionali di particolare importanza, come, ad esempio, quelli connessi alla tutela dell'ambiente ed i reati urbanistici.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 511

Votanti 510

Astenuti 1

Maggioranza 256

Voti favorevoli 279

Voti contrari 231).

Prendo atto che l'onorevole Lezza non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 8).

ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, vorrei richiamarmi all'articolo 49 del regolamento per porre una questione già sollevata in quest'aula con riferimento al provvedimento in esame ed alla votazione dell'articolo 6, l'articolo che introduce il tema della prescrizione. Come lei ricorderà, signor Presidente, nella seduta del 15 dicembre dello scorso anno, l'onorevole Violante sollevò la questione relativa al fatto che, sulla base dei precedenti e della decisione della Presidenza, nonché di una decisione adottata dalla Giunta per il regolamento nel 2002, restano escluse dal voto segreto le norme che riguardano la prescrizione. Tale questione è, a mio avviso, difficilmente sostenibile sotto il profilo giuridico. Allora l'onorevole Violante argomentò, a mio avviso in maniera  assolutamente soddisfacente, facendo notare come si voti a scrutinio segreto, come abbiamo fatto fino a questo momento, quando si tratta di circostanze aggravanti piuttosto che di circostanze attenuanti, e si voti, invece, a scrutinio palese per le questioni riguardanti l'estinzione del reato, dunque il cuore della questione.

Mi permetto di ricordarle, signor Presidente, che in quell'occasione ella parve colpito dalla qualità della questione che, seppure con diversi accenti, venne ripresa anche dall'onorevole Vito ed affermò che vi sarebbe stata una riunione della Giunta per il regolamento che avrebbe affrontato nuovamente la questione proprio perché le motivazioni adoperate e la qualità stessa della questione, a suo avviso, meritavano che la Giunta per il regolamento vi ritornasse. Aggiunse anche che la Giunta per il regolamento non avrebbe avuto luogo durante i lavori parlamentari di quella giornata, ma che all'esito dell'approvazione del provvedimento la Giunta sarebbe stata convocata.

Ciò non è avvenuto per varie e diverse ragioni, per i lavori che, come sempre, incalzano la Presidenza e la stessa Giunta che, pure, viene riunita per questioni, a mio avviso, meno rilevanti della suddetta.

Ritengo che la questione vada oggi riproposta con la stessa identica forza con la quale venne sollevata allora. Mi permetto anche di aggiungere un'altra osservazione.

Se la questione non è sostenibile, a mio avviso, dal punto di vista giuridico, qualcuno deve spiegarmi perché sugli elementi costitutivi del reato il voto è segreto, mentre sull'estinzione del reato il voto deve restare palese (potrei citare qualche latinorum, ma mi astengo).

Non si rinvengono obiezioni nemmeno nel fatto che, per buona parte dell'iter di questo provvedimento (si sta esaminando in quarta lettura), avremmo votato sull'articolo 6 e su quelli riguardanti la prescrizione con il voto palese e che un'eventuale decisione in senso diverso, a mio avviso auspicabile e giusta, da parte della Giunta per il regolamento cambierebbe la regola.

Il nostro ordinamento, infatti, conosce perfettamente la possibilità di cambiare la regola interpretativa, in questo caso si tratta della regola procedurale, nel corso del procedimento. Basti pensare che la Cassazione può restituire il processo al giudice di merito, suggerendo o imponendo, in realtà, un'altra interpretazione della regole da applicare nel caso concreto. Quindi, l'ordinamento conosce procedimenti che usano diversamente la dizione della norma, lo strumento processuale a seconda dell'interpretazione che ne viene data e che può essere difforme da quella con la quale è stata precedentemente applicata la norma stessa.

Sono queste le ragioni per le quali le sottopongo la questione, anche in considerazione dell'attenzione che dimostrò allora (sono andata a rileggere i resoconti di quella giornata nel corso della quale più volte si tornò sulla questione), nella convinzione che si tratta di un tema centrale.

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro, la ringrazio per il garbo con cui mi ha posto la questione e per la giustificazione che ha cercato di fornirmi per la mancata convocazione della Giunta per il regolamento. La ringrazio sentitamente e sinceramente, ma non si trattava del problema degli impegni che avrebbero consentito la convocazione della Giunta.

Come lei sa, in dottrina si è dibattuto circa la natura processuale o sostanziale della prescrizione e l'interpretazione del regolamento che lei pone in discussione (stiamo parlando del regolamento della Camera, mentre diverso è il problema di altre sedi giurisdizionali), è già stata adottata in più occasioni. Ricordo, oltre che l'esame in prima lettura del provvedimento in discussione, le sedute nelle quali sono state esaminate la legge sulle rogatorie, la legge sul legittimo sospetto, nonché la legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Il voto segreto è stato analogamente negato sulle disposizioni riguardanti l'estinzione di reato (si faccia riferimento alle sedute riferite alla delega ambientale).

Tale interpretazione è indubbiamente restrittiva, ma trova il suo fondamento nella rigorosa enunciazione dei presupposti per la richiesta dello scrutinio segreto che è stata effettuata in sede di Giunta per il regolamento.

Naturalmente, nessuna interpretazione, come lei ha ricordato, è definitiva e non suscettibile di cambiamento o, eventualmente, a seconda dei punti di vista, anche di miglioramento.

Nella seduta del 15 dicembre 2004, il presidente Violante mi ha sollevato il problema ed io mi sono riservato di convocare la Giunta per il regolamento per una riflessione in ordine a tale punto. In quella sede, come risulta dai resoconti, ho, tuttavia, anche precisato che un'eventuale riconsiderazione della questione avrebbe potuto aver luogo solo a conclusione dell'iter del provvedimento in esame; dunque, convocherò la Giunta per il regolamento, che, evidentemente, non ho convocato non per questioni inerenti al tempo, una volta concluso l'esame del provvedimento.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, non posso quindi che confermare l'orientamento adottato nel corso della prima lettura dello stesso.

Aggiungo, onorevole Finocchiaro, che lei ha perfettamente ragione. Non sarebbe stato un peccato di lesa maestà procedere a dei cambiamenti in questo momento, ma ritengo che sia preferibile uniformarsi all'atteggiamento assunto quando lo stesso provvedimento venne discusso in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate all'articolo 6.

ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6, ad eccezione del subemendamento 0.6.50.2 della Commissione, del quale raccomanda l'approvazione e dell'emendamento Cirielli 6.50, sul quale esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 6.37, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 495

Maggioranza 248

Hanno votato 227

Hanno votato no 268).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 6.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Con l'articolo 6 si entra nel merito di questo contestato provvedimento. Tale articolo è un inserto geneticamente modificato, frutto di un emendamento senza padri che ha modificato completamente una proposta di legge vertente su tutt'altro argomento, introducendo questa nuova disciplina della prescrizione. Si tratta di un inserimento geneticamente modificato che è stato rifiutato dal padre naturale del provvedimento, l'onorevole Cirielli.

Intendo ribadire i nostri motivi di contrarietà sul merito di questo provvedimento, che sono molti, ben fondati e gravi. Non è vero, colleghi, che abbassando drasticamente - come prevede l'articolo 6 - i termini di prescrizione di una serie di reati di media gravità, i processi avranno un iter più spedito. Questa è la tesi che anche oggi abbiamo visto sostenere dall'onorevole Pecorella, che tuttavia appare sbagliata ed illusoria, come se per magia, prevedendo un minor tempo per lo svolgimento del processo, quest'ultimo possa concludersi più rapidamente.

Non è così, anzi è vero esattamente il contrario. Sappiamo che oggi tutto il processo penale è dominato ed inquinato dalla disciplina della prescrizione, che opera oggettivamente come un potente fattore per l'adozione di ogni tipo di espediente al fine di dilatare i tempi processuali; le stesse impugnazioni sono utilizzate per tale scopo.

Se si dimezzano i tempi di prescrizione di un reato si rendono più appetibili, più facili e dunque largamente più praticate tutte le tecniche dilatorie che oggi costituiscono una delle cause della lunghezza dei processi. Chi non avrà modo di difendersi nel merito da una accusa potrà ricorrere, ancora più facilmente di quanto avvenga oggi, alle tecniche dilatorie che tendono ad allungare il processo perché tanto poi vi è il premio della prescrizione che fa terminare il processo.

Questa non è certo una regola di buona giustizia, non potrà costituire un modo per far divenire i processi più veloci, che diverranno anzi più lunghi, mentre sarà sicuramente un modo per lasciare inevasa una larga parte della domanda di giustizia esistente in questo paese. Mi riferisco a quella delle persone sottoposte a processi, che desiderano che il processo finisca in quanto vogliono che si sappia che sono innocenti. Infatti, non sempre le persone sotto processo si vogliono difendere dal processo, ci sono anche quelle che hanno l'aspettativa di un processo e di una decisione finale dello stesso. Senza parlare dell'aspettativa delle vittime dei reati che chiedono che si faccia giustizia e che i processi giungano a conclusione, nonché dell'aspettativa della società che non può vivere senza giustizia.

L'unico modo che noi abbiamo di fare giustizia è proprio quello di svolgere e terminare i processi, non quello di fulminarli perché non sono abbastanza veloci. Sarebbe come decidere di chiudere un ospedale perché non riesce a guarire i suoi malati in tempi ragionevoli, gettandoli per la strada. Non è questo il modo di fare giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 495

Maggioranza 248

Hanno votato 225

Hanno votato no 270).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 499

Maggioranza 250

Hanno votato 221

Hanno votato no 278).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Fanfani 6.1, Pisapia 6.2 e Kessler 6.14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei svolgere un intervento tecnico, per quanto molto semplice, per chi avrà la pazienza di ascoltarlo. Gli emendamenti al nostro esame si propongono di abrogare un comma introdotto dal Senato.

Il Senato - che come dicevo prima si è reso conto dell'enormità dello tsunami chiamato ex Cirielli che sta per abbattersi sulla giustizia italiana - ha cercato di porre alcuni piccoli rimedi, ovvero alcune «pezze». Una di queste prescrive che, nel calcolo dei tempi della prescrizione, non si tenga conto delle disposizione di cui all'articolo 69 del codice penale, in poche  parole del gioco costituito dalle attenuanti e dalle aggravanti. Noi tutti su questo punto siamo perfettamente d'accordo.

Onorevoli colleghi, e richiamo in proposito in particolare l'attenzione del relatore e del presidente della Commissione che questi argomenti li conoscono, se si fosse voluto ottenere tale effetto sarebbe bastato non dire niente. Infatti, se non si dice nulla (e la nostra proposta intende abrogare questo comma), vale il comma 1, che stabilisce esattamente di cosa si debba o meno tener conto. Tale comma, quindi, non fa alcun riferimento al gioco delle attenuanti e delle aggravanti, risultando per questo chiarissimo.

Quando una norma è già di per sé chiara, l'introduzione di un comma che su essa interviene, la rispiega e la chiarifica, crea soltanto confusione, proprio come in questo caso, e apre la porta a possibili interpretazioni di tutti i tipi. Insomma, non si rende un buon servizio alla bontà della norma e dell'amministrazione della giustizia.

Onorevoli colleghi della maggioranza, visto che il provvedimento non terminerà oggi il suo iter - almeno stando a quanto avete detto - per effetto dell'approvazione, già annunciata, di un vostro emendamento e verrà rimandato al Senato, chiedo che venga presa in considerazione l'opportunità di abrogare questo comma, ottenendo lo stesso risultato su cui tutti concordiamo, tuttavia raggiungendolo in maniera molto più pulita e sicura.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fanfani 6.1, Pisapia 6.2 e Kessler 6.14, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 511

Maggioranza 256

Hanno votato 231

Hanno votato no 280).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 6.42.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'emendamento in esame ci consente di tornare su un argomento evocato spesso in questa giornata e sul quale lo stesso onorevole Previti ha fatto appassionata discussione. Tale emendamento fa riferimento alla relazione e alla connessione tra l'istituto delle attenuanti generiche ed il tempo della prescrizione. Anzi, per meglio dire, fa riferimento all'interconnessione tra il giudizio di prevalenza e di equivalenza in relazione alle attenuanti ed alle aggravanti, previste dal nostro sistema codicistico, e le modalità di conteggio della prescrizione.

Nell'ambito della nostra discussione è stato più volte ribadito che una delle ragioni fondanti che giustificano l'intervento riformatore o controriformatore in materia di tempi prescrizionali sarebbe connessa alla necessità di eliminare un'assurda (così si afferma) discrezionalità in capo al magistrato giudicante, il quale, in forza di tale discrezionalità, può stabilire i termini prescrizionali di cui gli imputati possono o meno godere. Giova ricordare che questo è un modo abbastanza distorto di rappresentare una realtà che, viceversa, appare molto diversa. È vero che l'attuale disciplina prevede la possibilità, attraverso la concessione delle attenuanti generiche, di abbattere in modo consistente il termine prescrizionale. Ma proprio l'esempio al quale ho fatto ricorso dimostra che, nell'ipotesi al nostro esame, l'uso della discrezionalità del giudicante si risolve, come suol dirsi causidicamente, in bonam partem. In altri termini, l'uso della discrezionalità vi può essere, ma può essere soltanto di vantaggio per l'imputato. È pur vero che questo può creare disparità di trattamento, ma è una disparità di trattamento che si risolve in vantaggio per taluno, mai in svantaggio per altri.

Ciò per sottolineare che il termine di prescrizione è comunque prefissato e deve essere rispettato, e la deroga non può che essere una deroga favorevole. Per tali ragioni, anche nell'emendamento in esame torniamo ad evocare la norma relativa alle attenuanti generiche e ne raccomandiamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 6.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 471

Maggioranza 236

Hanno votato 211

Hanno votato no 260).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 505

Maggioranza 253

Hanno votato 228

Hanno votato no 277).

Prendo atto che l'onorevole Pinto non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 511

Maggioranza 256

Hanno votato 232

Hanno votato no 279).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 6.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 509

Maggioranza 255

Hanno votato 231

Hanno votato no 278).

Passiamo all'esame del subemendamento 0.6.50.2 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, ritengo che i colleghi debbano prestare particolare attenzione al subemendamento in esame. Infatti, prendiamo atto che la maggioranza e la Commissione hanno recepito sostanzialmente una parte importante delle obiezioni formulate dall'opposizione. Analoghe considerazioni valgono per le proposte emendative formulate dall'onorevole Cirielli e per quelle ulteriormente svolte dai nostri gruppi.

Continuiamo dunque a sostenere che in primo luogo va rivisto l'impianto complessivo di questa legge, che resta enormemente contraddittoria. Quanto alla singola proposta emendativa, certamente esprimeremo, con ogni probabilità, il voto favorevole. Se si prende atto della necessità di escludere alcuni reati - ad esempio i reati colposi, gli omicidi colposi, gli incidenti sul lavoro, i reati commessi per colpa professionale che determinino particolari lesioni  nei confronti delle vittime - è segno che in questo calderone, nato intorno alla riforma dell'articolo 157 del codice penale, vale a dire della prescrizione, si era creata una sorta di improvvisazione. Tale improvvisazione contrasta completamente con i principi che sono stati enunziati stamattina, quando si è detto: non è giusto un processo che duri a lungo; non è giusto un processo che non si concluda in tempi ragionevoli.

Perché, se voi prendete atto di questo a proposito, ad esempio, dei reati colposi e degli omicidi colposi (mi rivolgo a tutti i relatori che si sono succeduti su questa proposta di legge, che ha perso il padre ma ha faticosamente trovato alla fine un relatore paziente), non si deve prendere atto del fatto che eccezioni di questo tipo dovevano essere introdotte nei confronti di reati anche molto più allarmanti?

Qui entriamo nel cuore del problema. Noi diciamo che lo voteremo per suggerirvi di limitare il danno che state provocando ad un istituto che non è bizzarro; ecco perché questa mattina dicevo come sia singolare la tempistica di questo provvedimento, che sconvolge un istituto storico: avremmo potuto comprenderla se fosse stato presentato all'inizio della legislatura, quando ci si sarebbe potuti accorgere del fatto che il nostro ordinamento non era adeguato a consentire lo svolgimento di tutti i processi in tempi ragionevoli e si poteva pensare alla necessità di una riforma. Attenzione, però: se questa riforma avesse uno spirito statistico, essa sarebbe veramente nefasta, perché contrasterebbe, come abbiamo verificato ampiamente questa mattina, con l'inasprimento delle pene e con la necessità di ostentare un volto truce nei confronti dei poveracci. Essa crea, poi, delle sacche di esclusione dai processi.

Sono perfettamente d'accordo con chi non è interessato a sottolineare che questo provvedimento debba salvare Tizio o Caio: si tratta di un aspetto che interessa in maniera assolutamente secondaria. Certo è, ad esempio, che la riforma dell'articolo 157 del codice penale fa saltare i processi per falso in bilancio e corruzione. Ci si accorge poi solo in extremis che è opportuno non fare entrare nella previsione normativa gli articoli 589 e 449. Ci si dimentica dei processi che, pur non riguardando la fattispecie prevista dall'articolo 416-bis, cioè l'associazione mafiosa, sono comunque intentati per contiguità alla mafia; si tratta di tutti i processi caratterizzati dall'aggravante prevista dalla legge del 1992, quali l'abuso in atti di ufficio aggravato ai sensi dell'articolo 7 di detta legge, ossia il caso di amministrazioni comunali che non sono associate alla mafia ma sono oggettivamente ad essa colluse. Non parliamo quindi soltanto dei processi per reati di usura o di stupro, bensì di quei processi nei quali spesso è applicata in forma più grave l'aggravante prevista dal richiamato articolo 7 della legge Andreotti-Martelli del 1992, quindi non una legge giustizialista, ma una legge fatta per dare conto di alcune responsabilità oggettive (mi riferisco alla frettolosità di certi appalti o di certe procedure). Ora tutti quei processi salteranno.

Certo, onorevoli colleghi, nessuno ci ha detto qual è il loro numero, perché resta il grande mistero di questa fretta e di questa esigenza di dissacrazione del principio della prescrizione. Noi abbiamo i dati e la nostra preoccupazione non è rivolta nei confronti dei grandi processi, in cui è difficile che, soprattutto dopo le modifiche inserite al Senato, pericolosi criminali possano beneficiare del provvedimento, ma è rivolta nei confronti dei processi inerenti alla penetrazione all'interno della politica e della pubblica amministrazione da parte di organizzazioni mafiose, che salteranno tutti.

Pertanto, il nostro voto favorevole per limitare il danno su questo punto sia anche un monito, un ripensamento nei confronti degli ulteriori emendamenti. Questa mattina si è affermato come non sia giusto che un'innocenza conculcata debba essere riconosciuta dopo tanto tempo. A tale proposito, io mi domando: siamo o non siamo d'accordo che la prescrizione è un istituto che può essere rinunziato?

Per chi è a posto con la propria coscienza, la prescrizione è un istituto che, se rinunciato, consente di avere l'assoluzione nel merito; perché dobbiamo allora incidere in maniera così bizzarra, facendo credere alla gente che quella in esame sia una legge che contrasta la delinquenza e, invece, immediatamente dopo, spalanca le porte ad una serie di infiltrazioni criminali e di «intercapedini» che esistono nella pubblica amministrazione attraverso i reati di truffa, di corruzione e i reati di cui all'articolo 323, aggravati spesso dall'articolo 7 della legge del 1992 dianzi citata?

Ecco perché vi dicevo che noi voteremo favorevolmente, sebbene siamo contrari. Votiamo favorevolmente perché ci interessa questo recupero, soprattutto per limitare il danno delle vittime. Infatti, tutti dimenticano che non si tratta soltanto di reati commessi da persone che hanno atteso un tempo enorme per vedere riconosciuta la propria innocenza, che può essere riconosciuta anche rinunziando alla prescrizione. No, qui si tratta anche di reati che hanno prodotto dei danni. A tale riguardo, non ho ancora sentito una parola da parte della maggioranza. In particolare, non ho sentito una parola, ad esempio, sulla riserva della liquidazione dei danni nei confronti delle vittime: prescrizione immediata, chiusura del problema, e non un solo approfondimento in ordine ai problemi delle vittime.

Questo è ciò che ci preoccupa e che poniamo all'attenzione del popolo italiano. E ciò lo diciamo a voi con colleganza e con spirito costruttivo, nel momento in cui prendiamo atto che avete dovuto presentare determinati subemendamenti per cercare di uscire dalle secche di questa contraddizione.

Ecco perché, onorevoli colleghi, vi invitiamo soprattutto ad un ripensamento in occasione della votazione di questi emendamenti. Il problema non consiste più nello scegliere questa o quella fase del processo, nel colpire Tizio o privilegiare Caio, ma consiste nell'approvare una legge che non produca un vulnus irreparabile al nostro ordinamento giudiziario (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione del subemendamento 0.6.50.2 della Commissione, il relatore, onorevole Perlini, ha chiesto di parlare per fornire una precisazione in merito alla esatta formulazione di tale subemendamento. Prego, onorevole Perlini, ne ha facoltà.

ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, a causa di un errore, il subemendamento 0.6.50.2 della Commissione deve intendersi formulato nei seguenti termini: Sostituire le parole: previsti dal libro II, titolo VI, capi I e III, per quelli di cui agli articoli 583, 589 e 590, commi secondo, terzo e quarto con le seguenti: di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.6.50.2 della Commissione, nel testo corretto, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 508

Votanti 505

Astenuti 3

Maggioranza 253

Hanno votato 501

Hanno votato no 4).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cirielli 6.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente  solo per rispondere all'onorevole Siniscalchi, il quale poc'anzi è intervenuto anche a mio nome.

Ricordo al collega che ho presentato l'emendamento in esame non perché l'attuale proposta di legge riducesse i termini di prescrizione, ma perché già oggi i termini di prescrizione non sono sufficienti nei processi relativi a questi reati, i quali hanno normalmente alla base una prova molto particolare concentrata su una perizia tecnica.

L'emendamento che avevo presentato, saggiamente subemendato dalla Commissione, di fatto allunga i termini di prescrizione anche rispetto a quelli attuali. Si tratta, quindi, di un tema sentito dalla società civile ben al di là della vicenda specifica di cui si è parlato finora.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Cirielli 6.50, così come subemendato dalla Commissione.

Il principio in questione è quello della riduzione del danno. In questo modo, sottraiamo dal disastro provocato dalla cosiddetta ex Cirielli almeno i reati di cui abbiamo appena parlato, vale a dire quelli di omicidio colposo o lesioni colpose, anche gravi.

Si tratta di reati che, molte volte, obbligano anche ad accertamenti e perizie lunghi e faticosi e che, per effetto della cosiddetta ex Cirielli, per effetto della nuova disciplina della prescrizione - come avevamo inutilmente denunciato, colleghi, già in prima lettura - sarebbero letteralmente falcidiati, lasciando completamente inevasa la richiesta di giustizia delle vittime e della società: un vero atto di ingiustizia!

Ora, in virtù dell'emendamento in esame, che, evidentemente, rappresenta un piccolo rimedio, un rattoppo parziale, in quanto riguardante alcuni reati soltanto, l'effetto negativo della nuova disciplina della prescrizione verrà evitato almeno per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose di cui abbiamo parlato.

Quindi, sulla base di questo principio di riduzione del danno, voteremo a favore dell'emendamento Cirielli 6.50.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cirielli 6.50, nel testo subemendato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 513

Votanti 509

Astenuti 4

Maggioranza 255

Hanno votato 507

Hanno votato no 2).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 6.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 514

Maggioranza 258

Hanno votato 236

Hanno votato no 278).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Carboni 6.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 497

Votanti 496

Astenuti 1

Maggioranza 249

Hanno votato 227

Hanno votato no 269).

Prendo atto che l'onorevole Mondello non è riuscito a votare.

Prendo atto altresì che l'onorevole Campa ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre voleva esprimerne uno contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 510

Votanti 509

Astenuti 1

Maggioranza 255

Hanno votato 229

Hanno votato no 280).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.35, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 513

Maggioranza 257

Hanno votato 235

Hanno votato no 278).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 6.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei continuare la mia riflessione e, sperabilmente, vorrei far riflettere anche i colleghi sugli effetti disastrosi di questa disciplina - denunciati, anche fuori da quest'aula, da persone e da gruppi ben più autorevoli di me - indicando però, stavolta, alcuni dati, alcune cifre.

Per effetto della disciplina che ci proponiamo di emendare, in relazione a reati gravi e di assoluta rilevanza sociale, quali bancarotta preferenziale, bancarotta, maltrattamenti in famiglia, truffa aggravata, corruzione, associazione per delinquere, spaccio di stupefacenti, colleghi, per quanto riguarda fatti di lieve entità e fatti riguardanti lo spaccio delle cosiddette droghe leggere (hashish, marijuana) - per questi reati e per molti altri -, il termine di prescrizione, vale a dire il termine massimo entro cui il processo deve terminare (che, lo ricordo, si computa non dal momento in cui il processo comincia, ma da quello in cui è commesso il reato), passa da 15 a 7 anni e mezzo: il termine viene letteralmente dimezzato! Anche per tutti i reati concernenti la prostituzione il termine di prescrizione viene dimezzato!

Inoltre, il termine di prescrizione passerà da 15 a 10 anni per il reato di ricettazione, per il reato di illecita detenzione di armi e per il reato di sequestro di persona. Per tutta questa serie di reati, risulterà assai difficile e, in moltissimi casi, letteralmente impossibile arrivare a terminare i processi. Dunque, per tutte queste categorie di reati, avremo una richiesta di giustizia inevasa e nessuno ci guadagnerà!

Per giungere a termine, questi processi necessitano, oggi, di tempi maggiori, soprattutto perché nel tempo della prescrizione va calcolato anche quello che decorre dalla commissione del reato fino al momento in cui la notizia arriva in un ufficio giudiziario; e sappiamo che, per molti reati che non vengono consumati per strada, quali i falsi in bilancio e le bancarotte, le notizie di reato arrivano anche dopo anni dai fatti. In quegli anni, il termine di prescrizione già decorre!

Quindi, per tutte queste categorie di reato, per cui si dimezza il termine massimo della prescrizione, si rischierà fortemente di arrivare alla totale impunità.

Dagli studi svolti dalla Cassazione si apprende che addirittura l'88 per cento dei procedimenti per corruzione, attualmente pendenti in Cassazione, saranno immediatamente «fulminati » da questa norma, così come per i procedimenti per calunnia, truffa ed usura, in grandi quantità.

Attenzione colleghi, l'effetto sarà non solo immediato, anche se vi proponete di cancellare, attraverso una proposta emendativa all'articolo 10, che avete annunciato (se sarà approvata), l'effetto immediato, ma anche permanente, a lungo termine, perché il resto della disciplina non sarà toccato dalla vostra proposta emendativa all'articolo 10 riguardante solo la disciplina transitoria.

Quindi, secondo le stime dell'Associazione nazionale magistrati, secondo gli studi fatti nei distretti di Milano e di Bologna, le prescrizioni, che oggi ammontano al 10 per cento circa in primo e in secondo grado, passeranno al 40 per cento! Il 40 per cento dei reati sarà dichiarato prescritto! Per il 40 per cento dei reati non ci sarà alcuna risposta alla richiesta di giustizia proveniente dall'imputato, dalle vittime e dalla società.

In base ad un calcolo matematico riguardante la durata media oggettiva dei processi, da 24.500 reati (sono i dati del Ministero della giustizia risalenti al 2004), che oggi sono dichiarati prescritti in primo grado e in appello, si passerebbe a 102 mila processi che, ogni anno, verrebbero dichiarati prescritti solo in primo grado e in appello. Dunque, un aumento di percentuale dal 10 per cento al 40 per cento. E questo, come effetto permanente, perché per quanto vi sforziate, con la proposta emendativa all'articolo 10, di limitare i danni, la disciplina transitoria nell'immediato, l'effetto permanente di dimezzamento dei termini di prescrizione per tutta la categoria di reati rimane; ed è ben strano - lo ripeto - pensare che dimezzare i termini significhi rendere i processi più veloci. Non sarà così! I processi saranno più lunghi e la richiesta di giustizia rimarrà inevasa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento in esame e colgo l'occasione, sulla base delle motivazioni addotte dal collega Kessler, per invitare i colleghi ad esprimere un voto favorevole sullo stesso.

Infatti, la maggior parte dei reati, dalla corruzione alla bancarotta, riguarda i reati economici e finanziari, che sono in crescita esponenziale. Spesso, nei mesi scorsi, si è parlato in quest'aula e anche sulla stampa di questi reati, che apparentemente riguardano poche persone, ma che sono deleteri per l'economia italiana, oltre che per la giustizia.

Per tale motivo, chiedo di sottoscrivere questo emendamento e mi auguro che tutti i colleghi rivedano la loro posizione, decidendo di approvarlo.

Vorrei, altresì, ricordare a questo Parlamento, che aveva depenalizzato il reato di falso in bilancio, che il Senato, nel provvedimento sul risparmio, ha riproposto la normativa previgente. Lo ha fatto, perché ha risolto il caso di qualche personaggio che era interessato a sfuggire al rigore della giustizia.

Vogliamo continuare ad approvare norme che avvantaggiano i malfattori con il cravattino e il colletto bianco? La bancarotta, la corruzione e la concussione, infatti, sono i tipici reati del mondo economico e finanziario.

Mi auguro che vi sia saggezza da parte di questo Parlamento e che lo stesso approvi l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 499

Votanti 498

Astenuti 1

Maggioranza 250

Hanno votato 226

Hanno votato no 272).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 6.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 507

Maggioranza 254

Hanno votato 233

Hanno votato no 274).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grillini 6.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 504

Maggioranza 253

Hanno votato 230

Hanno votato no 274).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 6.44.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, colgo l'occasione per segnalarle che avevo chiesto di intervenire anche sugli emendamenti precedenti e che non ne è stato preso nota, e colgo altresì l'occasione per ricordarle - se mi concede un momento di attenzione - che sull'emendamento Lucidi 6.11 intende intervenire l'onorevole Siniscalchi per dichiarazione di voto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 17,42)

FRANCESCO BONITO. Ritornando a parlare dell'emendamento Mascia 6.44, che sarà oggetto della prossima votazione, abbiamo articolato una serie di emendamenti, alcuni indiscutibilmente di grande importanza politica, oltre che tecnico-giuridica, altri di minore rilevanza sotto questo aspetto. Ciò nondimeno, tutti gli emendamenti in questione hanno una funzione essenziale e fondamentale, che è quella di frapporsi in modo deciso ed energico all'approvazione del provvedimento in esame.

L'articolo 6 della proposta di legge reca la nuova disciplina della prescrizione, del conteggio dei termini di prescrizione e della quantificazione dei termini stessi. Questa seconda parte è del tutto contraddittoria, schizofrenica rispetto alla prima e alla terza parte, di cui, purtroppo, non potremo occuparci giacché su quest'ultima non vi è stata alcuna modificazione da parte del Senato. Giova ricordare, però, che tale terza parte riguarda l'attacco frontale che il provvedimento muove avverso i princìpi della legge Gozzini e del nostro diritto penitenziario, che, grazie proprio alla normativa Gozzini, risulta uno dei migliori diritti penitenziari d'Europa e, forse, del mondo.

Torniamo all'argomento contenuto nell'articolo 6. Perché articoliamo tale opposizione forte e decisa all'approvazione della nuova disciplina? In primo luogo, essa ci appare contrassegnata da un'evidente asistematicità, e cercherò di spiegarne il motivo.

È noto che il ministro Castelli, nel momento in cui si è insediato al ministero di via Arenula, ha nominato una commissione ministeriale per la formulazione di un nuovo codice penale: si tratta, com'è noto, della commissione Nordio, dal nome  del presidente della stessa. Tale commissione Nordio ha terminato i suoi lavori e ha depositato il testo di una proposta di un nuovo codice penale: ma vi è di più.

Un'analoga iniziativa era stata adottata nel corso della precedente legislatura, nell'ambito della quale fu designata e nominata la commissione Grosso, che ebbe l'analogo compito di scrivere un nuovo testo di codificazione penalistica: un nuovo codice penale.

In entrambe tali proposte codicistiche vi è, ovviamente, una parte importante, e rilevante, che attiene alla prescrizione come istituto giuridico. Sarebbe molto interessante, allora, sapere se la riscrittura della disciplina relativa alla prescrizione, che ci viene oggi propinata dalla maggioranza e tanto appassionatamente difesa, in qualche modo e in qualche misura contraddica quei progetti e quelle proposte.

Giova ricordare che sul punto, da parte dell'opposizione, vi è stata un'esplicita richiesta di chiarimenti rivolta al ministro e anche alla maggioranza che lo sostiene; vale a dire, abbiamo chiesto, nel corso dell'esame in sede referente e del lavoro svolto in Commissione di merito, se era possibile conoscere quali fossero i principi teorici che avevano ispirato i lavori delle commissioni sull'argomento e a quali risultati tali commissioni fossero pervenute, a quali conclusioni fossero giunte.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito...

FRANCESCO BONITO. La nostra domanda è rimasta priva di risposta, ma non è difficile pensare che la disciplina che il Parlamento sta varando verosimilmente contraddica, sostanzialmente e strutturalmente, quelle che sono, invece, le proposte degli esperti e, quel che più conta, la proposta che viene dalla commissione voluta e desiderata da questa maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 6.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 492

Maggioranza 247

Hanno votato 225

Hanno votato no 267).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 473

Maggioranza 237

Hanno votato 218

Hanno votato no 255).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lucidi 6.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, la proposta in esame sembrerebbe un emendamento di carattere puramente formale; tuttavia, come sappiamo tutti, essa pone il problema di recuperare la dizione, usata dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, «delitti» in luogo della parola «reati», genericamente accolta nel testo modificato dal Senato.

Ricordo, colleghi, che detto articolo reca disposizioni molto importanti; questo unico articolo del codice di procedura penale, infatti, richiama una serie di altre disposizioni, guarda caso, proprio quelle di cui tante volte abbiamo discusso: l'articolo 416-bis, tutti i reati qualificati dall'articolo 7 della legge antimafia del 1992 in forma  di aggravante, e richiama una serie di altri reati gravi, come il sequestro di persona, e via dicendo.

Perché è importante riferirsi alla parola «delitti», ovvero rispettare l'espressione fatta propria dal citato articolo 51? Perché è chiaro che, per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, altro è tener conto di una fase completamente incerta e di un valore assolutamente minimo qual è quello del reato contravvenzionale, altro è tener conto del decorso della prescrizione per una serie di reati particolarmente gravi.

Mi spiego meglio. La norma di cui stiamo parlando - francamente, senza un alto tasso di attenzione ma con un forte tasso di preoccupazione da parte nostra - riguarda uno degli aspetti fondamentali del discorso sulla prescrizione, la sospensione del decorso della stessa. Si parte da un testo che è giunto all'esame del Senato facendo solamente riferimento all'impedimento dell'imputato e del suo difensore - che dovevano, su richiesta, determinare la sospensione del decorso della prescrizione a vantaggio del richiedente - e si compie, per così dire, una capriola per complicare un discorso estremamente semplice. Infatti, sono stati introdotti dei termini ed è stata altresì introdotta una variante veramente singolare nel linguaggio legislativo. Non si parla più, infatti, dell'assegnazione di un termine di sospensione in relazione all'impedimento: una malattia, la necessità di un accertamento, un impedimento del difensore indifferibile per le più svariate ragioni, anche sulla scorta delle sentenze della Corte costituzionale.

No: si parla del sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento. Mi sembra francamente singolare stabilire, nell'ambito di un testo di legge, una «prevedibile» cessazione dell'impedimento. Infatti, essa implica, evidentemente, una discrezionalità di difficile contenimento nei confronti di un valore così alto qual è la sospensione della prescrizione, la quale potrebbe essere strumentalizzata, sul piano della prevedibilità, con certificazioni di comodo, con esigenze particolarmente tuzioristiche e con le pretese più svariate!

Allora, onorevoli colleghi, non è vero che pratichiamo un'opposizione per l'opposizione. Infatti, abbiamo visto in questa proposta di legge non soltanto un'aggressione all'articolo 157 del codice penale, ma anche un'aggressione sistematica all'articolo 159 del codice penale.

Cosa significa il sessantesimo giorno? Perché non avete mantenuto il testo, pur discutibile, originariamente licenziato dalla Camera dei deputati? Mi riferisco al richiamo al semplice impedimento, indifferibile ed irreversibile, dell'imputato o del suo difensore. Vorrei osservare che, apparentemente, finiamo col sospendere il termine di decorrenza della prescrizione, ma, sostanzialmente, ci dirigiamo nella direzione opposta all'accelerazione del processo!

Altro che processo celere! Altro che processo rapido! Ecco...

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...

VINCENZO SINISCALCHI. ... questo è uno dei motivi che hanno fatto dissentire dal provvedimento in esame - registrando, ancora una volta, una convergenza assai rara in questa materia - sia l'Unione delle camere penali degli avvocati italiani, sia la magistratura.

Anche sotto questo profilo, infatti, i pareri di entrambi (avvocati e magistrati) hanno fatto registrare una convergenza che ha bocciato completamente...

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, si avvii a concludere!

VINCENZO SINISCALCHI. ... il testo in esame (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, le osservazioni formulate dal collega Siniscalchi devono tenere conto di una questione centrale su cui ci siamo battuti, vale a dire sottrarre alla soggettività della decisione del giudice il termine certo della prescrizione.

Applicando il testo della proposta di legge in esame così come viene proposto, invece, si cade nell'eccesso opposto, in quanto davanti all'ipotesi della prevedibilità abbiamo di fronte la certezza del sessantesimo giorno. Pertanto, i due concetti risultano inomologabili, poiché il giudice, a questo punto, può, senza che vi sia attività di partecipazione di questi - ovviamente, di buona o mala fede, perché la buona fede è sempre fatta salva -, surrettiziamente prevedere che l'impedimento per un'influenza prescritta anche in termini di «non meno di cinque giorni» possa diventare anche di quindici giorni, possa essere recidivante e così via; pertanto, davanti ad una mancata certezza, egli può successivamente inserire quello che dovrebbe essere il termine fisso e perentorio di sessanta giorni.

Credo che la contraddizione sia patente. Per queste ragioni, poiché ciascuno di noi è volto non ad ubbidire a segnali, ma ad interpretare secondo la propria coscienza - fermo restando il mio rispetto per quella degli altri, di segno contrario -, preannunzio la mia astensione sulla proposta emendativa in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 6.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 496

Votanti 494

Astenuti 2

Maggioranza 248

Hanno votato 224

Hanno votato no 270).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 6.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

Una voce dai banchi del gruppo di Forza Italia: Basta!

GIOVANNI KESSLER. No, colleghi: non si può dire «basta!», poiché ciò che sta avvenendo, con l'approvazione della proposta di legge in esame, è qualcosa di assai grave nei confronti delle esigenze di giustizia di questo paese!

Vorrei citare, a tale riguardo, i dati parziali che il ministro della giustizia, dopo mille insistenze, ha voluto trasmettere alla Camera dei deputati sugli effetti del provvedimento in esame, che non può essere votato senza conoscerli. Il nostro giudizio di merito sulla proposta di legge è certamente negativo, anche a causa degli effetti documentati che essa potrà produrre.

Ebbene, il ministro ha considerato 16.182 procedimenti, solo una piccola parte di quelli pendenti in appello, che sono circa 132 mila, e su tale campione i suoi uffici hanno effettuato uno studio per dirci quanti di tali procedimenti in corso verrebbero annullati dall'intervento di questa disciplina. Ebbene, lo studio del Ministero - per quanto limitato e per quanto si sia soffermato a considerare solo l'effetto su alcuni reati e non su tutti i tipi di reato - ha dato come risultato che il 17 per cento dei procedimenti verrebbe immediatamente «ucciso», eliminato per effetto di questa disciplina. Se si considera il 17 per cento della totalità dei procedimenti d'appello, si avrebbero più di 22 mila processi che verrebbero ad essere immediatamente bloccati, terminati, «fulminati» dall'intervento di questa disciplina. Queste sono le stime prudenziali, anzi sottostimate e parziali, del Ministero della giustizia e riguardano solo il grado di appello. Essendo a conoscenza che oggi in appello si prescrive circa il 33-35 per  cento dei procedimenti di merito, si ottiene una cifra di circa 65 mila processi che, secondo le stesse stime del Ministero della giustizia, verrebbero immediatamente «cancellati», per effetto dell'intervento di questa disciplina.

Ecco, quindi, le ulteriori ragioni di opposizione a questo provvedimento e le ragioni di sostegno agli emendamenti che abbiamo presentato. Constateremo successivamente che i «palliativi» e gli interventi che vi sono stati e che ci vengono proposti anche sull'articolo 10 del provvedimento, seppure vanno nella direzione di limitare il danno, non modificano lo stesso impianto - negativo - della disciplina; non ne modificano il suo impatto di denegata giustizia sul sistema stesso della giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 6.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 484

Maggioranza 243

Hanno votato 224

Hanno votato no 260).

Prendo atto che l'onorevole Zanella non è riuscita ad esprimere il proprio voto e che avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mancini 6.41.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, questa parte dell'articolo 6 riguarda la sospensione dell'interruzione e della prescrizione. Stiamo parlando di due termini, sospensione ed interruzione, che evocano anch'essi - spesso accade nel mondo del diritto - istituti millenari. La sospensione e l'interruzione, anche se in questa sede attengono alla disciplina penalistica, provengono dal diritto romano e sono istituti oggi disciplinati, ma che furono concepiti, nella loro natura e nella loro struttura, 2 mila anni fa.

Ebbene, il provvedimento al nostro esame riesce a conseguire un obiettivo singolare, giacché, annullando 2 mila anni di tradizione giuridica, confonde la sospensione e l'interruzione o, per meglio dire, cancella dal diritto penale l'istituto dell'interruzione, unificandone la disciplina in quella della sospensione. La sospensione, ci dissero i giureconsulti, è l'istituto che segna una parentesi temporale nell'ambito del decorso del termine, di guisa che ciò che è prima e ciò che è dopo la parentesi si sommano ai fini del conteggio del tempo come dimensione dell'atto giuridico.

Viceversa, nella interruzione l'effetto è diverso. Non si tratta di una parentesi temporale: l'interruzione sospende il decorso del tempo, che riprende a decorrere dal momento in cui la circostanza interruttiva consuma i suoi effetti.

Ebbene, è chiaro ed evidente l'intento che ha spinto i proponenti a questa confusione abnorme sotto l'aspetto giuridico. L'intento è quello di indebolire la capacità di risposta dello Stato di fronte ai fatti delinquenziali e di affievolirne la pretesa punitiva.

Ciò per dimostrare ulteriormente che - come spesso è accaduto - questa maggioranza riesce sistematicamente a contraddire sé stessa, giacché, per un verso, in questo provvedimento, è sancita la severità della recidiva, ma, per altro verso, si dimentica che l'istituto della recidiva non si può applicare in assenza di condanne. E se si disciplina la prescrizione così come essa è disciplinata, il numero delle condanne diventerà assai minore, impedendo con ciò la maturazione delle circostanze di fatto e di diritto che devono indurre il giudice ad applicare la recidiva e a dichiarare recidivo l'imputato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mancini 6.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 471

Maggioranza 236

Hanno votato 205

Hanno votato no 266).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 6.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

Mi permetto di ricordare che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha esaurito i tempi. Immagino che il Presidente Casini acconsentirà ad un loro ampliamento (Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, non abuserò del tempo supplementare...

PRESIDENTE. Le sono grato.

GIOVANNI KESSLER. Intervengo nel merito dell'emendamento in esame, richiamando l'attenzione su un punto tecnico, ma importante. Il Senato, cercando di rimediare alle storture più evidenti e macroscopiche del provvedimento, ha voluto allungare i termini di prescrizione massima per effetto dell'interruzione della prescrizione stessa; e si prevedono diverse categorie di aumento. Tuttavia, per quanto riguarda i reati previsti nei commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, si stabilisce una eccezione al termine massimo previsto per gli altri reati.

A mio avviso, ma anche ad autorevole avviso di esponenti della maggioranza con i quali ci siamo confrontati in Commissione giustizia, nella penna dell'estensore dell'emendamento in Senato è rimasto un termine massimo di prescrizione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, che - lo ricordo - fa riferimento ai reati di mafia, ma anche a quelli di associazione per lo spaccio di stupefacenti ed altri reati di solito gravi, ma non necessariamente gravissimi.

Cosa vuol dire ciò, colleghi? Significa che, dopo aver dimezzato il termine di prescrizione - come abbiamo detto prima - per una categoria di reati di media gravità e dopo averlo leggermente aumentato per i reati meno gravi, come quelli contravvenzionali, si crea un'altra categoria di reati - quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale - che diventano imprescrittibili. Il processo per questi reati diventa imprescrittibile, ossia può durare all'infinito, senza l'applicazione della prescrizione. Com'è possibile questo fenomeno? Dove sta la ragionevolezza? Abbiamo detto che si tratta di reati gravi, ma non sempre gravissimi. Come è possibile che per un reato di corruzione il termine di prescrizione sia di 7 anni e mezzo, mentre nel caso di danneggiamento, aggravato dal fatto di essere stato compiuto per favorire la mafia (per esempio, una macchina rigata, come una specie di minaccia mafiosa), il processo per tale reato sia imprescrittibile e possa durare all'infinito, senza la sanzione della prescrizione?

Si tratta di un'evidente irragionevolezza dovuta, come ho detto prima, a mio avviso, a un errore di penna del Senato, cui questo emendamento vuole rispondere ponendo dei limiti alla prescrizione anche per questi reati. Si tratta di limiti più lunghi in confronto ad altri reati, ma pur sempre dei limiti. Non ci possono essere reati senza termine di prescrizione.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Vorrei che fosse colto  appieno il significato di questo emendamento.

Vi è stata più volte l'accusa che, attraverso questa legge, avremmo voluto favorire i grandi criminali, colpendo, invece, la piccola criminalità. Ebbene, questo emendamento fa sì che la norma che abbiamo introdotto, che rende punibili per sempre i gravi reati - mi riferisco ai reati di terrorismo, mafia, sequestro di persona, rapina e associazione per traffico di stupefacenti -, non saranno mai prescritti.

Ciò significa che in qualunque momento sarà possibile perseguirli, consentendo, tra l'altro - avendo reso le prescrizioni temporalmente certe -, di organizzare il lavoro giudiziario in funzione dei diversi tempi di prescrizione.

Se questo non è un modo buono e razionale di colpire la grande criminalità e di consentire di colpire anche quella più piccola, avendo dei tempi di prescrizione diversi, credo che veramente, qualunque cosa buona venga fatta, sarà comunque criticata dall'opposizione.

Noi non siamo affatto d'accordo a favorire la mafia (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471

Votanti 470

Astenuti 1

Maggioranza 236

Hanno votato 207

Hanno votato no 263).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 6.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto che l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Allora, secondo l'onorevole Pecorella, abbassare i termini di prescrizione significa favorire la categoria di criminali che compiono quei reati!

Non favoriamo la mafia, dice l'onorevole Pecorella (credo che nessuno di noi voglia favorire la mafia), e perciò lasciamo una prescrizione lunghissima; favoriamo gli altri. È questo lo scopo di questa legge? Ciò mi sembrerebbe comunque inaccettabile, anche se vi è il nobile obiettivo di non favorire la mafia.

La realtà è che non si fa politica criminale allungando o accorciando il termine di prescrizione per questo o quel reato, ma la si fa dando i mezzi e le possibilità affinché i processi si svolgano in tempo e affinché le tecniche dilatorie di chi, anziché difendersi nel processo, si difende «dal» processo, non siano premiate.

Non vi è nei nostri emendamenti alcun intento di favorire né le mafie né altri. Forse, onorevole Pecorella, questo era il vostro intento, perché se dice che diminuire il termine di prescrizione di un reato significa favorirlo, questo è ciò che fate per gli altri reati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 6.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 478

Maggioranza 240

Hanno votato 211

Hanno votato no 267).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 6.32.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Vorrei ringraziare l'onorevole Trantino per avere manifestato un'attenzione costruttiva nei confronti di questo sforzo che stiamo compiendo per rendere comprensibile il testo. Non a caso, da anni all'interno del Comitato per la legislazione cerchiamo proprio di fare chiarezza, anche per il futuro interprete.

Con questa serie di emendamenti è stato introdotto il principio dell'aumento del tempo della prescrizione, rapportandolo all'interruzione della prescrizione.

Noi diciamo, in questi emendamenti come in quello precedente, che non si può recepire in tale istituto il criterio molto discutibile del doppio o triplo binario di valutazione da reato a reato. Certo, siamo pienamente d'accordo per la salvaguardia dei reati di mafia previsti dall'articolo 51 del codice di procedura penale, e l'abbiamo detto. Però, preoccupa molto l'esclusione di reati che hanno come pena massima 3 anni. Colleghi, nella scorsa legislatura la depenalizzazione dei reati bagatellari è stata già fatta: non esistono più nel nostro ordinamento reati bagatellari. Si tratta di reati allarmanti nella stessa misura, di reati che producono vittime. Voi, addirittura, fate entrare in questo calderone l'articolo 216, comma terzo, della legge sulla bancarotta, la legge fallimentare del 1942. Voi omettete di considerare all'interno dell'aumento di un quarto del tempo reati aggravati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, reati aggravati dall'articolo 7 della legge del 1992. Allora, perché opporvi ad inserire in questo testo, che sotto tale aspetto è stato stravolto ancora una volta dal Senato senza alcuna ragionevolezza, il recupero di tutti quei reati che vengono puniti con una pena massima di tre o quattro anni? Inoltre, bisognerebbe inserire anche quei reati di particolare allarme sociale che riguardano colletti bianchi o un'economia che proprio in questi giorni appare sempre più preoccupantemente devastata dall'avventurismo e dalle iniziative corsare di una determinata classe che si intromette all'interno delle regole legislative per trarre solo profitti, violandole in maniera esplicita.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dell'Assemblea sulla serie di emendamenti da me presentati che vanno dal 6.32 fino al termine delle proposte emendative presentate all'articolo 6. Essi rappresentano un modo di concepire il problema posto dall'articolo 6, e segnatamente dal quinto comma, secondo un'ottica diversa da quella propostaci in tale articolato.

Sostanzialmente, nel quinto comma si sancisce che i termini di prescrizione siano raddoppiati per tutti quei reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, cioè tutti quei reati attribuiti alla competenza della procura distrettuale. Si tratta di reati a tutti noti, che vanno dai reati associativi, ai reati di droga nella formulazione più ampia dell'articolo 74. Ci siamo domandati, nel filone di pensiero che veniva ora illustrato anche dal collega Siniscalchi, se non fosse il caso di estendere il raddoppio del termine di prescrizione anche a tutta una serie di reati che consideriamo particolarmente gravi. Si tratta dei reati previsti dalla legge fallimentare, come la bancarotta aggravata, di alcuni reati gravi previsti dal nuovo decreto legislativo del 2000 in materia fiscale, del peculato, di corruzione, peculato e concussione commessi in danno della Comunità europea, della malversazione, eccetera. Capisco che il parere negativo della Commissione rappresenti oggettivamente un modo diverso di vedere i problemi, nonché una sensibilità diversa nei confronti di questi reati.

Infatti, una cosa è sostenere che un reato associativo comunque merita un tempo più ampio di prescrizione, addirittura doppio, perché, in relazione ad esso, si avverte la necessità di ulteriori indagini,  sia che si tratti di associazione ordinaria sia che si tratti di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti; quindi, si avverte anche la necessità di estendere i termini di prescrizione che - sia chiaro - sarebbero già amplissimi, perché sono reati puniti con la pena edittale massima di vent'anni, anzi ventiquattro in alcuni casi. Altra cosa è sostenere che, per alcuni reati, che riteniamo ugualmente gravi, come il peculato, la concussione, la malversazione e via seguitando, non vi sia la necessità di alcun ampliamento dei termini di prescrizione, perché essi rispondono ad una visione minimalista del rischio che esiste nei confronti del danno alla collettività. Io ho una percezione diversa, ma non è la mia (rispetto, per carità, quella degli altri!), poiché è una percezione che riscontro in tantissimi settori dell'opinione pubblica, nell'ambito dei quali si ritengono odiosi i comportamenti dei pubblici ufficiali che commettono reati di questo tipo e si sostiene che sarebbe ugualmente corretto che lo Stato avesse nei loro confronti la stessa rigidità di pensiero e lo stesso intendimento di reazione che ha nei confronti di altri reati.

È una visione che può non corrispondere a quella degli altri, ugualmente rispettabile, ma che propongo in sede emendativa a questo Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 454

Maggioranza 228

Hanno votato 199

Hanno votato no 255).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 6.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, cercherò di esprimere molto rapidamente il mio pensiero.

Il tema dell'interruzione e della sospensione è molto delicato e di grande attualità, in relazione all'esercizio ed alla pratica della giurisdizione penale nel nostro paese. È noto che, nella scorsa legislatura, è stata introdotta una norma nella nostra Costituzione (è abbastanza giovane), che è stata voluta dal centrosinistra, ma è più giusto dire dall'intero Parlamento: mi riferisco all'articolo 111 della Costituzione.

Trovo assai singolare il modo di evocare la ragionevole durata del processo da parte dei nostri contraddittori, della maggioranza, perché i temi della sospensione e dell'interruzione, in relazione alla ragionevole durata del processo, devono evocare una problematica molto precisa.

Presidente e colleghi, l'articolo 111 non è una norma programmatica. La ragionevole durata del processo non è una vuota aspirazione, ma costituisce un comando istituzionale. È norma immediatamente precettiva che si indirizza a tutti gli operatori della giustizia.

Cosa intendo dire, discettando di questo ed evocando gli istituti della sospensione e della interruzione? Intendo dire che, da quando l'articolo 111, nel contenuto attuale, è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico del nostro paese, le pratiche dilatorie del processo penale sono incostituzionali.

Il modo singolare con il quale si riscrivono gli istituti della sospensione e dell'interruzione nell'ambito dell'articolo 6 è un modo evidente e clamoroso di contraddire il principio della ragionevole durata del processo. Stiamo parlando di impedimenti: di impedimento del difensore e di impedimento dell'imputato.

In questi anni, troppe volte abbiamo dovuto assistere a processi che sono stati rinviati perché imputati parlamentari, ovvero avvocati parlamentari, si sono avvalsi  della possibilità di far valere il legittimo impedimento. Ciò è accaduto anche recentemente.

Dunque, chiedo ai cultori della civiltà giuridica, a quanti oggi in questa sede hanno sostenuto a spada tratta la bontà di questa disciplina se, viceversa, avvalersi dell'impedimento sempre, comunque e dovunque sia una palese violazione dell'articolo 111 della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 469

Maggioranza 235

Hanno votato 210

Hanno votato no 259).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 480

Maggioranza 241

Hanno votato 215

Hanno votato no 265).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 483

Maggioranza 242

Hanno votato 215

Hanno votato no 268).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 484

Maggioranza 243

Hanno votato 215

Hanno votato no 269).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 6.26.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, torno sull'argomento che ho appena trattato per sottolineare che gli emendamenti a prima firma Fanfani che stiamo esaminando cercano di inserirsi nella logica poco fa espressa dal presidente della Commissione giustizia, secondo la quale la maggioranza è così attenta ai problemi della sicurezza dei nostri concittadini che ha pensato bene di rendere imprescrittibili una serie di ipotesi delittuose. Si tratta di un modo assai strano di intendere concetti fondamentali nell'arte del buongoverno.

Si rendono imprescrittibili una serie di figure di reato e non si capisce bene perché non si debba raddoppiare la prescrizione per una serie di altre figure di reato che, a nostro avviso e ad avviso della generalità dei cittadini, appaiono anch'esse meritevoli di una maggiore possibilità temporale di indagine e del processo.

Questa è la dimostrazione di una palese contraddittorietà della tesi prima espressa  così facilmente e dell'insieme di contraddizioni di cui è pieno il provvedimento in esame e questo articolo 6; contraddizioni che emergeranno tutte nitide nel momento della pratica applicazione dei principi contenuti nel suddetto articolo.

Sarà opera del magistrato fronteggiare questo insieme di contraddizioni, ma il risultato sarà che il processo risulterà ulteriormente appesantito e difficile. A parte poi la considerazione che, attraverso il sostegno alla tesi che sia giusto rendere imprescrittibili non soltanto i reati puniti con l'ergastolo - ciò appartiene alla nostra tradizione -, ma una serie di altri reati che il legislatore apoditticamente ritiene degni e meritevoli dell'imprescrittibilità, ci si venga a scontrare con la tesi di fondo che ha sostenuto l'accorciamento radicale dei termini prescrizionali per tutti gli altri reati.

Per un verso, si è affermato che occorre svolgere i processi rapidamente, per altro verso, si è detto che in tal modo si fanno lavorare di più e meglio i magistrati. Credo che i magistrati dovranno occuparsi solo in un secondo tempo dei reati imprescrittibili, qualora vi siano, perché dovranno rincorrere le prescrizioni brevi. Con questo, quindi, avremo conseguito l'originale risultato che ai reati di mafia si porrà meno attenzione che a quelli cosiddetti bagatellari.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 486

Maggioranza 244

Hanno votato 223

Hanno votato no 263).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 484

Maggioranza 243

Hanno votato 220

Hanno votato no 264).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 6.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, vorrei dedicare un po' di attenzione al delicatissimo momento legislativo che stiamo vivendo.

A mio avviso, il testo trasmessoci dal Senato è veramente grave e peggiora notevolmente quello originario licenziato dalla Camera. Chi ha avuto maggiore pazienza di addentrarsi nei lavori, avrà certamente notato che l'articolo 161 del codice penale, modificato originariamente dalla Camera rispetto all'iniziale proposta di legge, conteneva la seguente clausola di salvaguardia, che mi permetto di leggervi: «Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto rispetto alla pena massima ideale per calcolare il tempo della prescrizione».

Quindi, la clausola di salvaguardia era giusta, ed allora mi domando il motivo per cui è scomparsa dal testo licenziato dal Senato. In altri termini, quest'ultimo, per poter stabilire che si può superare il quarto del tempo massimo previsto per la prescrizione, a seguito di sospensione o interruzione, prevede - e mi rivolgo alla cortese attenzione del relatore - che il tetto possa essere superato solo per i reati di mafia.

Ciò va benissimo, tuttavia in questo caso stiamo parlando di reati quali il  peculato, la malversazione, il peculato mediante profitto dell'errore altrui, la malversazione a danno dello Stato, la corruzione e la concussione. A me tutto ciò francamente non pare poco. Quindi, è necessario dedicare a questo passaggio un po' di attenzione, perché è chiaro che questi reati spesso richiedono indagini complicatissime, rogatorie ed anche intercettazioni telefoniche. Mi rendo conto che non spira una buona aria nei confronti dell'istituto processuale delle intercettazioni, tuttavia è fuori discussione che esse hanno condotto alla scoperta di grossi elementi di scandalo, a tutti perfettamente noti.

Pertanto, non si comprende perché i reati di cui stiamo parlando - perlomeno nell'ermeneutica immediata - debbano essere sottratti alla maggiorazione del tempo necessario alla prescrizione con riferimento alla complessità delle indagini. In effetti, così facendo, si va a colpire l'esercizio della giurisdizione e l'acquisizione della prova. Altro che articolo 111 della Costituzione!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 493

Maggioranza 247

Hanno votato 223

Hanno votato no 270).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 6.27.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ci stiamo occupando del comma 5 dell'articolo 159 del codice penale, così come viene riscritto dai proponenti. Propongo ai colleghi di leggerlo, perché si tratta di una delle norme più originali che mente umana abbia mai concepito nell'ambito di una proposta normativa.

Si dice: «(...) in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

Da tutti questi numeri emerge che in uno stesso processo cinque persone, imputate dello stesso reato consumato in concorso tra di loro, avranno un termine prescrizionale l'uno diverso dall'altro, a seconda della loro situazione giuridica soggettiva in ordine alla disciplina della recidiva. Per cui, se Tizio vent'anni fa ha ingiuriato una persona, si applicherà la prescrizione ordinaria, con l'aumento; viceversa, se Caio, in concorso con Tizio, ha commesso lo stesso reato, lo stesso giorno e alla stessa ora, ma oltre all'ingiuria di vent'anni fa ha commesso il reato di ingiuria cinque anni fa, si applicherà un termine prescrizionale diverso, e così via per tutti gli altri concorrenti, a seconda che siano inquadrabili nell'articolo 99, secondo comma, nell'articolo 99, quarto comma, negli articoli 102, 103 e 105 del codice penale. Si tratta di un'assurdità: la prescrizione collegata non all'entità del reato, non alla gravità del reato, bensì alla qualità della persona, peraltro desunta attraverso un istituto che ormai l'accademia e gli studiosi del diritto penale ritengono far parte dell'armamentario più antico e più antiquato della teoria del diritto penale, vale a dire la recidiva.

Riteniamo si tratti di un modo molto singolare di promuovere politiche del diritto e di realizzare politiche della sicurezza. Non è certamente in questo modo che si può legiferare su argomenti così importanti e delicati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento  Fanfani 6.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 492

Votanti 490

Astenuti 2

Maggioranza 246

Hanno votato 225

Hanno votato no 265).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 6.22.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, svolgo brevemente alcune ulteriori considerazioni sul comma 5 dell'articolo 6, che sostituisce l'articolo 161 del codice penale.

Badate, onorevoli colleghi, che l'effetto di questa proposta di legge sarà che i recidivi saranno sempre più recidivi e non usciranno più dal loro giro, perché gli si impedisce di beneficiare degli strumenti di reinserimento nella società, quali l'affidamento in prova e le misure alternative al carcere, che consentono un recupero della recidiva. I recidivi vengono sempre più puniti e sempre più tenuti in galera, ma dall'altro lato sarà sempre più difficile essere dichiarato recidivo: coloro che oggi sono incensurati, o comunque non sono stati ancora dichiarati recidivi, sarà molto difficile, dopo l'approvazione del provvedimento in esame, che lo diventino.

Dunque, da un lato, chi oggi è già marchiato lo sarà sempre di più e con sempre meno speranze di recupero; dall'altro, chi oggi ha la fortuna o la bravura di essere incensurato, molto difficilmente entrerà nel giro dei recidivi, perché lo si favorisce con una prescrizione breve che renderà sempre più difficile ottenere sentenze tempestive, e dunque efficaci, e quindi anche sentenze di condanna, che sono il presupposto per la dichiarazione di recidiva.

Un bel risultato, davvero un risultato schizofrenico: punire di più coloro che ormai sono già nel girone delle carceri e lasciare agli altri che hanno la capacità di farla franca la possibilità di non fare mai i conti con la giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 495

Maggioranza 248

Hanno votato 227

Hanno votato no 268).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 496

Maggioranza 249

Hanno votato 230

Hanno votato no 266).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 496

Maggioranza 249

Hanno votato 231

Hanno votato no 265).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 498

Maggioranza 250

Hanno votato 234

Hanno votato no 264).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 500

Maggioranza 251

Hanno votato 233

Hanno votato no 267).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 498

Maggioranza 250

Hanno votato 231

Hanno votato no 267).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 503

Maggioranza 252

Hanno votato 234

Hanno votato no 269).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario a questo articolo e per spiegarne le ragioni.

Come è noto, l'inserimento all'interno della mia proposta, che parlava di recidiva e di circostanze attenuanti, della riforma organica della prescrizione mi ha portato a ritirare la firma dalla stessa. Era chiaro che non si trattava di una pregiudiziale ideologica contro una riforma sulla prescrizione e contro il principio della ragionevole durata del processo, un principio che condivido in astratto, che d'altronde discende chiaramente dalla riforma del giusto processo che la sinistra ha approvato. Né mi potevo e mi voglio confondere con un'opposizione che ritengo strumentale, perché gridare ad un'amnistia mascherata quando si vuole quella vera mi sembra assai strano.

D'altro canto, non posso votare a favore, a maggior ragione oggi che vi è stata questa modifica che tende a trasformare la norma contro una persona, come è stato da più parti detto, perché io ero e sono contrario al fatto che nella mia proposta di legge sulla recidiva sia stata inserita la  prescrizione. Peraltro, riconosco ai colleghi di maggioranza e di opposizione, nonché ai senatori di avere ampiamente modificato questa norma e di averla resa per tanti versi anche più austera dell'attuale normativa sulla prescrizione.

Rimane l'idea di fondo che le due materie non dovessero essere trattate insieme, che la mia fosse una proposta diversa e che, quindi, si potesse presentare una proposta di legge autonoma sulla riforma della prescrizione. Ovviamente, da questo punto di vista, nella fattispecie la commistione delle due materie non mi può che spingere a votare in senso contrario all'articolo 6.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Presidente, noi siamo nettamente contrari all'approvazione dell'articolo 6 della proposta di legge in esame, perché questo articolo rappresenta la norma cardine dell'intera proposta, anche se essa si palesa in termini assolutamente contraddittori quanto al suo lassismo con le parti che riguardano la recidiva e con quelle che concernono il ridimensionamento insopportabile della disciplina penitenziaria.

Essa costituisce il cuore del provvedimento, come ricordavo anche prima, la ragione ultima per la quale il Parlamento si sta occupando della proposta di legge presentata a suo tempo dal collega Cirielli, che non a caso oggi rinnega quella sua proposta o, per meglio dire, rinnega la firma apposta ad un provvedimento nell'ambito del quale non si riconosce più. Ma devo dire che non è soltanto l'onorevole Cirielli a nutrire gravi preoccupazioni per ciò che stiamo votando.

Non è un caso, e lo dicevo questa mattina in apertura della seduta, che una volta tanto in questo quinquennio tutti gli operatori della giustizia - avvocati, magistrati o accademici del diritto - abbiano trovato un'assoluta sintonia di giudizio nel bocciare senza riserve e senza condizione alcuna questo provvedimento; in particolare, il singolare modo di ricostruire l'istituto della recidiva e, nella stessa maniera e nella stessa misura, il modo assolutamente contraddittorio, iniquo ed ingiusto attraverso il quale si sono riscritte le norme sulla prescrizione.

È francamente assurdo che si siano operate scelte di politica del diritto di questa natura e con queste caratteristiche! Il processo penale sta vivendo nel nostro paese, non da oggi, una crisi profondissima. È inutile dire che, attraverso la prescrizione, questa crisi diventerà assai più acuta. Trovo molto originali e singolari gli argomenti che sono stati trattati, ad esempio, dalla collega Mazzoni e dal sottosegretario Vitali e da altri valenti colleghi in cui si sostiene che, poiché nel giro di tre anni si sono prescritti un milione di reati, si trova giusta e giustificata una disciplina attraverso la quale le prescrizioni, da un milione in tre anni passeranno a due milioni nei prossimi due anni. Tutto ciò è ingiusto, indebolisce la risposta dello Stato e rende più precaria la sicurezza dei nostri cittadini.

Noi contestiamo e contrastiamo questo provvedimento oggi in Parlamento e ancor di più lo faremo domani nelle piazze, per le strade e nei dibattiti politici che svolgeremo con la collettività e con i nostri elettori (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franz. Ne ha facoltà.

DANIELE FRANZ. Signor Presidente, le dichiarazioni svolte dal collega Cirielli fanno correre l'obbligo di un intervento ufficiale da parte del gruppo di Alleanza Nazionale il quale, pur rispettando le opinioni di quanti si esprimono in questo Parlamento, ribadisce l'appoggio e il voto favorevole sull'articolo che ci accingiamo a votare, anche in ossequio al buon lavoro svolto dalla Commissione e dal collega di partito, onorevole Gironda Veraldi, al cui giudizio ci rimettiamo (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, dichiaro fin d'ora che voteremo contro l'articolo 6, su cui esprimiamo una valutazione negativa.

Tale articolo, inserito forzatamente all'interno di un provvedimento che, per quanto discutibile, aveva comunque il pregio di porre un problema serio ed attuale, quello relativo ad un metodo su come affrontare alcune emergenze di ordine pubblico, si trova oggi ad avere assunto la veste di aspetto principale su cui discutere.

Certamente, l'onorevole Cirielli non è stato fortunato con la sua iniziativa legislativa, tant'è che lo stesso l'ha ritenuta talmente poco decorosamente seguita da essere costretto anche a rinunciarvi, quanto meno sotto il profilo della paternità.

Ma questo articolo 6, al di là del contenuto, sul quale ci siamo profondamente e ampiamente prolungati, sui cui conserviamo riguardo a diversi profili, che sono stati oggetto di emendamenti, un giudizio negativo, non ci piace neanche come metodo perché - ripeto quanto detto questa mattina - sull'argomento erano state presentate molte proposte di legge che avrebbero consentito al Parlamento una discussione più ampia, serena, autonoma e svincolata da pressioni che in alcuni momenti sono apparse pesantissime, e soprattutto che avrebbero permesso di giungere ad un risultato che, con il contributo delle molte opinioni di pensiero raccoglibili in quest'aula, sarebbe stato sicuramente migliore di quello che alla fine si otterrà. Si è stati, invece, costretti a legiferare in una situazione sostanzialmente chiusa. Difatti, al provvedimento in esame sono state apportate pochissime modifiche dal suo andare e tornare dal Senato, in quanto i molti intendimenti emendativi sono andati persi e anche perché quest'ultimo emendamento presentato è stato prospettato senza possibilità alcuna di svolgere su di esso una discussione perché frutto - diciamoci le cose come stanno - di una mediazione interna alla Casa delle libertà. Per carità, la Casa delle libertà ha il diritto di fare questo ed altro fin quando sarà maggioranza! Tuttavia, La Casa delle libertà non ha la possibilità di gabellare come un risultato di tutto il Parlamento quello che rimane comunque un suo risultato interno, in relazione al quale, se essa ha meriti, se li ascriverà e, se ha responsabilità, se le assumerà. Questo vale per tutti e, soprattutto, per i proponenti dell'emendamento, i quali hanno consentito di risolvere in maniera sostanzialmente brutale uno dei problemi maggiori che si ponevano con riferimento all'articolo in esame.

Pertanto, annuncio il voto contrario dei deputati del mio gruppo invitando tutti i colleghi a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 502

Votanti 501

Astenuti 1

Maggioranza 251

Hanno votato 269

Hanno votato no 232).

Prendo atto che il dispositivo di voto degli onorevoli Vito, Jannone e Bruno non ha funzionato.

(Esame dell'articolo 10 - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 9).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, questo, forse imprevedibile, mio intervento nasce dal convincimento che nessuna buona intenzione la vince sull'incostituzionalità della norma, in questo caso, dell'emendamento 10.54, giovi esso o non giovi a qualcuno o a qualsivoglia progetto.

Darò burocratica lettura delle ragioni per le quali mi permetto di dire questo.

Anzitutto, l'emendamento erige una sorta di diritto speciale, dato che, oltretutto in modo anomalo, esso non mira alla sistemazione di materia extra codicem, bensì viene a doppiare, attraverso la modifica del processo, il sistema sostanziale della prescrizione, nel punto essenziale che determina come e quando essa si matura.

Inoltre, qualora l'emendamento avesse voluto costituire rimedio ad ipotizzate iniquità o favoritismi, allora esso sarebbe, sul piano della ragionevolezza, equivalente alla norma non emendata, atteso che non è dato individuare alcuna differenza tra la norma «favoritistica», pretesamente «favoritistica», e la norma che, attraverso un espediente, finisce col privare taluno delle proprie prerogative già maturate nel processo in corso.

Tutto questo non è tutto, giacché qui vediamo fuse insieme irrazionalità di pensiero e contrarietà all'articolo 3 della Costituzione, nonché, conseguenzialmente, la violazione dell'articolo 24, comma primo, della medesima Costituzione, sulla tutela giudiziaria voluta senza deroghe sulle ordinarie facoltà difensive.

Di più. L'emendamento contrasta anche con il combinato disposto dell'articolo 111, penultimo comma, e 27 sempre della Costituzione, ove è stabilita l'insopprimibilità dell'impugnabilità di legittimità, quando si verta in tema di libertà personale, in modo diretto o in modo indiretto, e ove, dunque, attraverso queste disposizioni, si vedono combinati per Costituzione la presunzione di non colpevolezza e il punto che il giudicato formale, configurato secondo il codice non per evenienze occasionali ed estranee, costituisce il presupposto di ogni atto che, direttamente o indirettamente, influisce sullo status libertatis.

Non abbiamo ancora finito...

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso...

FILIPPO MANCUSO. Presidente, un po' di compiacenza.

CARLO TAORMINA. Lasciatelo parlare! Hanno parlato per ore questi qua!

FILIPPO MANCUSO. Questa disposizione contrasta, ancora una volta, con l'articolo 10, primo comma, della Costituzione, laddove vengono recepiti i principi di diritto internazionale portati dalla Convenzione sui diritti dell'uomo che rigorosamente e garantisticamente vedono la posizione dell'indagato per reato.

Da ultimo, signor Presidente, questa norma così elaborata, così trafficata, contrasta con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, il quale esclude l'assoggettabilità a pena in forza di norma, processuale o sostanziale, posteriore al fatto contestato; e sempre per la Costituzione, che, attraverso la mia modesta parola, sta avvertendo le loro coscienze.

Insomma, personalmente, mi sento turbato dal dover dire queste cose che dovrebbero essere intuitive e spontanee, quando si attende al difficile compito della legislazione, soprattutto della legislazione sulla libertà. Ma quel che è certo è che questo emendamento è fuori dal giusto processo, quale è disegnato dalla Costituzione; giusto processo non per enfatica definizione, ma perché coerente, e costantemente egualitario attraverso il mutare dei protagonisti, degli umori e delle convenienze (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Falanga (Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia). Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, il nuovo sistema è caratterizzato da un doppio regime della prescrizione.

Con l'emendamento originario a firma dei colleghi Volontè, Mazzone e di altri colleghi dell'UDC (mi riferisco all'emendamento 10.54), si prevedeva che un primo regime operasse sino al primo grado di giudizio e l'altro nei gradi successivi. Operava, in effetti, questa disposizione, una distinzione tra due gradi di giudizio di merito. La stesura della norma, poi, laddove affidava all'avverbio «già» la natura transitoria della disposizione, si prestava ad una illogica interpretazione e costituiva una lezione di ambiguità che sicuramente non abilita gli autori a dare in quest'aula una lezione di serietà, come ha fatto l'onorevole Mazzoni.

Le modificazioni di cui al subemendamento della Commissione, che in una qualche maniera tenta di porre rimedio all'ambiguità interpretativa, per la verità non raggiungono lo scopo, perché resta quel regime di doppio grado, di duplice binario legato, peraltro, ad un elemento esterno del reato, e cioè ad un momento procedurale.

Colleghi, è in questa previsione che riposa il vizio di illegittimità costituzionale ampiamente illustrato poc'anzi dall'onorevole Mancuso; ed io sono certo anche che la Corte costituzionale rileverà questo vizio di costituzionalità e che tale vicenda, che definisco istituzionalmente «scostumata», troverà un finale macchiavellico al quale molti, e penso davvero molti, applaudiranno laddove quel finale dovrà far vergognare questo Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, non intendo inserirmi assolutamente nella polemica che accompagna il provvedimento in esame. Credo, però, che sia necessario aprire uno spazio di ragionamento, non solo per testimoniare un impegno parlamentare, ma anche per fare appello a tutti coloro i quali dimostrano sensibilità verso i temi della giustizia e amore per la verità.

Vi sono talune questioni in questo provvedimento, concernenti la disciplina a regime e quella transitoria, che suscitano non poche perplessità; si tratta proprio di quelle perplessità di natura costituzionale che ha rilevato l'onorevole Mancuso, ma alcune altre le voglio rilevare anch'io per la conoscenza di ciascuno di noi, anche di quelli che, assai più accorti, sanno bene quali sarebbero le conseguenze.

Anzitutto, non regge il sistema della prescrizione che si atteggia diversamente sulle basi delle condizioni soggettive del reo, qualora si tratti di un soggetto recidivo; fare in modo che il reato si prescriva se un soggetto è recidivo entro un certo tempo o se un soggetto non è recidivo in un altro periodo è una questione assolutamente irragionevole, che apre una disparità di trattamento non accettabile dal punto di vista costituzionale. È irragionevole il sistema della prescrizione a regime perché non è coerente con i tempi del processo: bisognerebbe mettere mano al sistema delle impugnazioni affinché quelle norme possano reggere ad una valutazione costituzionale.

Inoltre, vi è la materia dell'articolo 10, proprio quella cui si riferiscono gli emendamenti di cui stiamo discutendo, riguardante la disciplina transitoria: applicarla a tutti i processi in corso avrebbe costituito un'amnistia mascherata, come hanno rilevato anche i magistrati delle nostre alte Corti, ma applicarla dopo il primo grado o solo dopo il dibattimento sembrerebbe, da un canto, eliminare tale obiezione ma, dall'altro, provocare effetti ancora più gravi.

Applicare il nuovo e più rigoroso regime della prescrizione ai soli processi in udienza preliminare e nelle indagini preliminari vi sembra una cosa ragionevole? È evidente che, anche in questo caso, vi sarà qualcuno che si avvantaggerà sulla base di una scelta puramente arbitraria del legislatore, e si tratta proprio di coloro i cui procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare: una distinzione sconosciuta nel nostro ordinamento. E gli altri? I 180 mila processi in appello e in Corte di cassazione che fine faranno? Sulla base di  queste considerazioni, per ciascuno di loro non sarà ragionevole e fondata un'eccezione di incostituzionalità.

Pensate, colleghi, 180 mila eccezioni di incostituzionalità: un'enorme e assolutamente inconcepibile voragine nel sistema della nostra Corte costituzionale, alla quale probabilmente sarà difficile non considerare e non eccepire la incostituzionalità per le considerazioni che ho fatto, per quelle che ha svolto l'onorevole Mancuso e per quelle che sono state esposte anche nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali.

Sarà interessante verificare, allora, se la norma sia di carattere sostanziale o processuale: nel primo caso, ne beneficeranno tutti, anche quanti oggi sembrerebbero esclusi; nel secondo caso, avrebbero comunque goduto della sospensione del procedimento. Basteranno poi le attenuanti generiche - oppure un annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione per la nullità di un atto o per una questione di competenza - per rimettere tutto in gioco e fare applicare i termini più brevi di prescrizione.

Ritengo che questa sia una legittima preoccupazione, che debba essere condivisa dall'Assemblea e favorire l'unico rimedio possibile per dare certezza al sistema, senza strappi e senza furbizie; l'auspicio, quindi, è quello di una mancata approvazione della proposta di legge in esame (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10 ma, come è intuibile, intervengo soprattutto per illustrare le ragioni della proposta emendativa sottoscritta dal gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, sulla quale si è soffermata, peraltro, la riflessione svolta dall'onorevole Mancuso, deputato che stimo e seguo con grande attenzione. Tuttavia, in questo momento, benché si tratti di una riflessione che sicuramente desterà in me altre analisi ed ulteriore attenzione, mi permetto, con molta umiltà, di non condividerla.

Cos'è, infatti, la prescrizione? La prescrizione, come tutti sappiamo, è una causa estintiva del reato che si fonda sul presupposto del trascorrere del tempo. Quale è la ratio dell'istituto? È l'affievolirsi dell'interesse dello Stato ad esercitare la propria pretesa punitiva e, dunque, anche dell'interesse ad infliggere la sanzione, della quale viene infatti meno la collegata funzione rieducativa.

Oggi, la prescrizione, questa causa estintiva, viene «attenzionata» da tutti come un momento patologico del nostro sistema perché vi è un numero elevatissimo - purtroppo - di processi che si chiudono per decorso dei tempi di prescrizione e, quindi, per conseguente estinzione del reato.

Certo, rispetto a tale patologia, è necessario intervenire con una riforma organica del processo penale, e su ciò abbiamo lavorato; ma un simile intervento richiede una capacità di confronto e un clima di dialogo tra le parti politiche diverso da quello che abbiamo vissuto in questa Assemblea.

Ridursi ad un intervento normativo così settoriale e limitato sarebbe, come sostiene l'opposizione, un fatto negativo? Non condivido tale opinione. Come Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, abbiamo sempre ritenuto opportuna questa legge e, fin dall'inizio, ci siamo impegnati affinché l'intervento normativo, condivisibile, venisse migliorato, liberato da quei dubbi di incostituzionalità sollevati da più parti.

Tale è stato il percorso elaborativo che ci ha portato oggi a presentare questa proposta emendativa, la quale limita l'applicazione immediata della nuova disciplina ai processi in corso pendenti in appello o in Cassazione. Al riguardo, preciso tra l'altro che il Comitato dei nove ha oggi votato, a maggioranza, un subemendamento - il subemendamento, quindi, è stato presentato dalla Commissione - che estende, così manifestando la massima  condivisione dell'intervento emendativo dell'UDC, l'esclusione anche ai processi in primo grado per i quali sia intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento. Vengono, quindi, a maggior ragione eliminati quei dubbi e quelle incertezze circa la discriminazione che la proposta emendativa avrebbe potuto produrre.

In ogni caso, ho il dovere di addurre delle motivazioni rispetto allo specifico emendamento presentato dal nostro gruppo. Mi permetta di rilevare, onorevole Falanga, che motivare una proposta emendativa presentata non significa certamente permettersi di impartire lezioni a chicchessia, ma credo rappresenti un'espressione dovuta del proprio impegno parlamentare.

Vorrei inoltre dire all'onorevole Filippo Mancuso che anch'io, nel mio piccolo, ho cercato di recuperare riferimenti che confortassero il nostro impegno emendativo. Vi è, infatti, una giurisprudenza della Corte costituzionale che ci ha abilitati a presentare con convinzione l'emendamento Volontè 10.54, che risolve i dubbi cui ho precedentemente fatto cenno.

Vorrei citare solamente uno stralcio di una di tali sentenze. La Corte costituzionale ha affermato, infatti, che non contrasta con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, onorevole Mazzoni.

Invito gli onorevoli colleghi a ridurre i «capannelli» in aula! Prego, onorevole Mazzoni, prosegua pure il suo intervento.

ERMINIA MAZZONI. Lo stesso fluire del tempo costituisce, di per sé, elemento differenziatore, e rientra nella discrezionalità del legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina. Vi sono altre sentenze come questa che documentano una tesi della Corte costituzionale volta proprio a spiegare il fondamento del nostro intervento normativo.

Valga comunque per quest'aula, per l'opposizione che è stata condotta in circa un anno di esame del provvedimento, sostenere che, con la citata proposta emendativa, abbiamo sicuramente risposto in maniera adeguata alle preoccupazioni di incostituzionalità per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza.

Noi abbiamo dato sicuramente una risposta concreta, ed oggi, associandomi all'appello lanciato dall'onorevole Sinisi, che invita a sviluppare un confronto ed una riflessione costruttiva, vorrei dire: ragioniamo ed evitiamo di continuare ad assumere atteggiamenti eccessivamente ostruzionistici. Non credo che essi giovino né alla causa dell'opposizione, né tantomeno ai cittadini (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, con la brevità che mi è consueta, devo ringraziare l'onorevole Franz, il quale mi ha regalato, inaspettatamente, una briciola di quella notorietà che, in occasione dell'esame di questa proposta di legge, si è espansa su tutti!

In ordine al citato emendamento Volontè 10.54, vorrei preannunziare che non voterò a favore, ma mi asterrò, poiché ritengo incompatibile l'espressione di un voto favorevole con l'esercizio della mia futura (mi auguro per molto tempo) attività professionale.

Desidero rappresentare che ho compreso il senso di tale proposta emendativa (ma spero che l'onorevole relatore possa rimuovere miei eventuali dubbi) nella parte in cui prevede che se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi in corso, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione.

Mi chiedo, tuttavia, se tale emendamento attenga o meno anche agli articoli 158 e 159 del codice penale, che presentano una ratio ed una struttura diversa  rispetto all'articolo 157 del medesimo codice. Ritengo, infatti, che queste due norme siano applicabili nonostante la norma transitoria.

Desidero mantenere ferma questa mia convinzione, che auspico non venga smentita dall'onorevole relatore, che ha presentato il subemendamento 0.10.54.1.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate all'articolo 10.

ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione del subemendamento 0.10.54.1 della Commissione, del quale raccomanda l'approvazione, e dell'emendamento Volontè 10.54, sul quale esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 10.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui certamente vi è il secondo polmone pulsante di questa strana, bizzarra e contraddittoria legge, perché si investono davvero principi di costituzionalità che sono sotto gli occhi di tutti. Cominciamo col valutare la singolarità anche del testo sul quale stiamo lavorando. La singolarità del testo è rappresentata dai commi 2 e 3 dell'articolo 10, di cui stiamo trattando. Cosa dicono questi due commi? Essi istituiscono, a mio avviso, una sorta, veramente bizzarra e contraddittoria, di valutazione «a fisarmonica» di un principio fondamentale: quando deve entrare in vigore una qualsiasi legge dello Stato, cioè quale sia il momento in cui decorrono gli effetti.

Onorevoli colleghi, non si tratta di un problema di dilatazione o di compressione a piacimento, a seconda di esigenze, a seconda di trucchi, o a seconda di mascheramenti. Non ho mai letto, nelle nostre leggi, un comma quale il comma 2 dell'articolo 10 del provvedimento in esame: «Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge (...)» - ossia quelle che non riguardano la prescrizione - «(...) le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti». Domando un attimo di attenzione, onorevoli colleghi: ecco un'altra dimostrazione lampante della doppia faccia, del doppio volto di questo provvedimento. Si allungano alcuni termini ed il momento dell'entrata in vigore, per soddisfare esigenze di facciata, poiché si sono allungati i termini, è diverso dalla generale entrata in vigore della legge! Domando ai giuristi, ma anche al buon senso dei parlamentari - le leggi le variamo tutti, non occorrono particolari vocazioni all'interpretazione del diritto, ci mancherebbe altro! -: come si può dire che questa norma è accettabile, in un sistema in cui non è prevista discriminazione tra imputato ed imputato ed in cui non è prevista discriminazione tra persona e persona? Come si può ritenere che un impianto di questo tipo regga ad un intervento della Corte costituzionale - e, se mi consentite, anche della Corte europea - in questa materia? Il momento dell'entrata in vigore di una legge non è un momento di cui si possa disporre ad libitum, per il fatto che si sono fatte differenze tra imputati di reati ed imputati di altri reati. Un reato, ad esempio, di associazione sovversiva, per quella parte che ancora viene utilizzata - e non è raro l'utilizzo di tale reato - entra in questa specie di «piccolo inferno» rappresentato dal comma 2 dell'articolo 10 del provvedimento in esame. Un reato di corruzione o di concussione, quello per il quale, come abbiamo constatato, non sono  stati previsti termini prolungati, ma è stata accettata la riduzione dei termini di prescrizione, ad libitum, con il comma 3 dell'articolo 10, viene qualificato in questo modo - udite! -: «Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, essi si applicano ai procedimenti ed ai processi in corso; i termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale sono prolungati, a seguito della sospensione, oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, del medesimo codice. Tuttavia, se i processi sono già pendenti avanti la Corte di Cassazione (...)». Non entro in questo problema. Fisso la contraddizione inesorabile di questa discriminazione contenuta nei primi due commi; discriminazione che determina la nostra richiesta di soppressione di tali norme, che ha una sua ragionevolezza ed una sua logica. La legge entra in vigore in altri casi.

Veniamo, poi, a questo favoleggiato argomento che sarebbe destinato...

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, c'è una tolleranza sul tempo, purché non se ne abusi ...

VINCENZO SINISCALCHI. Chiedo scusa a lei e all'Assemblea per questo attimo di tolleranza ai fini della conclusione del periodo...

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, qualche volta si scordi di essere un avvocato!

VINCENZO SINISCALCHI. Mi capita spesso, per la verità. Credo di averne dato dimostrazione nel corso di tutto il mandato parlamentare...

PRESIDENTE. Gliene do atto.

VINCENZO SINISCALCHI. ...durante il quale ho reso omaggio solamente alle leggi dello Stato e al mandato popolare, signor Presidente (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana). Mi dispiace doverglielo ricordare: non ho mai confuso i due ruoli e non ho mai condannato nessuno per questo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). In questo momento, mi preoccupo della correttezza della legge.

Mi avvio a concludere, onorevoli colleghi, anche se non mi sento affatto offeso dall'evocazione della mia professione. Ma ciò non c'entra, per lo meno per me e per tutti quelli che siedono vicino a me in questo Parlamento.

Onorevoli colleghi, dopo ciò che vi ho detto, come possiamo accettare l'incoerenza dei commi secondo e terzo, e come possiamo seriamente accettare l'argomento che ci viene presentato come risolutivo?

In altri termini, si dice: tiriamo dalla tombola una terza soluzione. Dimentichiamoci il momento da cui decorre sempre la prescrizione, ossia il fatto-reato; dimentichiamo la prima, la seconda e la terza fase, ed immaginiamo un termine che viene a stabilire il processo di primo grado come un termine valido per occuparci dei processi di cui al comma secondo.

Trovo che l'incoerenza sia così macroscopica che non occorra nemmeno scomodare i costituzionalisti ed i giuristi, anche sotto tale profilo, per la cancellazione finale (così si spera, perché la legislatura, finalmente, sta per concludersi per una giustizia tradita) del provvedimento effettivamente paradossale che sta per essere varato (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 10.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 504

Maggioranza 253

Hanno votato 229

Hanno votato no 275).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mancini 10.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, abbiamo detto in precedenza come sia del tutto illusorio e falso pensare che l'abbassamento dei termini di prescrizione, come per magia, possa portare ad una maggiore rapidità nella conclusione dei processi.

Ciò che è davvero grave e scandaloso è l'effetto che produrrà questa normativa, che abbassa per una sola fascia di reati - ma considerevole - i termini di prescrizione; e le modalità con cui questa disciplina si abbatterà sui processi in corso.

Al riguardo, nemmeno nell'ipotesi più favorevole o più illusoria, può valere la regola «diamo tempi più corti, così il processo si farà in fretta». Infatti, sui processi in corso, ormai, non si può più agire. Sappiamo che il processo è una macchina strutturata nel tempo e non si può intervenire, se non in termini molto limitati, su un procedimento già avviato per riorganizzare gli uffici, i calendari, i processi, le tabelle e via dicendo, in modo tale da renderlo più spedito.

Semmai, si potrà attuare un intervento per i processi che devono ancora nascere. Applicare immediatamente questa norma anche ai processi in corso significherebbe concedere un'amnistia mascherata; senza nemmeno il coraggio di dire che si tratta di un'amnistia, vi sarà l'annullamento di 100 mila processi immediatamente. Anche se i giudici lavorassero il doppio o il triplo rispetto a quanto stanno facendo adesso, un centinaio di migliaia di processi sarebbe già fulminato dalla prescrizione ipso facto.

Ora, vi accingete a proporre un rammendo, la soluzione parziale contenuta nell'emendamento 10.54 della Commissione; ma la vera soluzione è quella proposta dall'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Kessler...

GIOVANNI KESSLER. La soluzione al problema della rapidità dei processi c'era. Era nelle nostre proposte che avevamo presentato all'inizio della legislatura e che voi non avete mai voluto prendere in considerazione.

Questo è un provvedimento che avete fatto solo perché vi erano alcuni bisogni specifici da sistemare in fretta!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mancini 10.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 495

Votanti 493

Astenuti 2

Maggioranza 247

Hanno votato 221

Hanno votato no 272).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 10.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 501

Votanti 500

Astenuti 1

Maggioranza 251

Hanno votato 229

Hanno votato no 271).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Carboni 10.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, in dissenso dal mio gruppo, ho votato contro i precedenti due emendamenti, mentre voterò indubbiamente a favore di questo emendamento, soppressivo del comma 2, e vorrei motivare questa mia decisione.

Stiamo trattando un terreno che investe il tema delle libertà e del rapporto tra il cittadino e la giustizia del suo paese. Penso che un qualsiasi lettore della Costituzione vi trovi alcuni capisaldi.

Un fatto è costituito da condotta - evento e circostanza in cui esso accade - che può essere soggettiva, come lo stato dell'animo (il dolo o la colpa, come dicono i giuristi), ossia tutto ciò che «colora» il fatto. Quando una legge che disciplina un fatto subisce delle modifiche nel tempo, costituisce un caposaldo di uno Stato di diritto - ma non solo di uno Stato di diritto, perché tale principio era contenuto persino nell'articolo 2 del codice penale del 1930, quando non c'era la nostra Costituzione - il principio secondo il quale, se tali modifiche sono più favorevoli a chi ha commesso il fatto, si applica la legge più favorevole. Questo è un principio di civiltà giuridica.

Ora voi ci avete trascinato su un terreno scivoloso, ristretto negli spazi temporali di questi dibattiti. In queste aule parlamentari accade che per delle sciocchezze non c'è limite di tempo, mentre per questi temi il mio gruppo ha 40 minuti!

PIETRO ARMANI. Pure troppi!

ANTONIO SODA. Quando questi 40 minuti sono esauriti dagli interventi dei componenti la Commissione giustizia, uno come me deve cercare uno spazio, un ritaglio di tempo per dire qualcosa.

Cosa voglio dire? Voi ci avete trascinato su un terreno altamente pericoloso e scivoloso che rischia di compromettere tutto: il principio di uguaglianza, innanzitutto, perché si tenta di favorire o non favorire Tizio o Caio. Non mi interessa Previti, non so se lo avete capito.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 19,25)

ANTONIO SODA. Si compromettono il principio di uguaglianza e il principio del favor rei, che è uno dei principi caposaldo non solo del diritto penale italiano, ma della Costituzione italiana e delle Convenzioni internazionali. Si compromette il diritto di difesa, si compromette sostanzialmente l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Una voce dai banchi dei gruppi di maggioranza: Tempo!

ANTONIO SODA. Vi faccio un solo esempio per farvi capire: applicare una norma in ragione dello stadio a cui arriva il processo è una follia. Se un individuo commette una rapina a Milano e un altro a Palermo e in quest'ultima città in tre mesi arrivano al primo grado, mentre a Milano, per la complessità delle indagini o dei lavori giudiziari, vi arrivano dopo sette mesi, con questa disciplina, che distingue tra primo grado, secondo grado e Cassazione, avrete due cittadini italiani che hanno commesso lo stesso fatto, con le stesse circostanze e la stessa gravità, con due trattamenti sanzionatori diversi (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

Stiamo parlando...

PRESIDENTE. Onorevole Soda...

ANTONIO SODA. Presidente, stiamo parlando di questioni di libertà, non stiamo parlando delle galline! Sempre questo tempo... Comunque ho concluso: chi ha orecchie per intendere, credo abbia capito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio palese.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento  Carboni 10.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 485

Maggioranza 243

Hanno votato 222

Hanno votato no 263).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 10.17 , non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 491

Votanti 490

Astenuti 1

Maggioranza 246

Hanno votato 225

Hanno votato no 265).

Ricordo che l'emendamento Fanfani 10.18 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 10.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 496

Maggioranza 249

Hanno votato 223

Hanno votato no 273).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 10.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 496

Votanti 495

Astenuti 1

Maggioranza 248

Hanno votato 225

Hanno votato no 270).

Ricordo che gli emendamenti Fanfani 10.14, 10.16 e 10.15 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grillini 10.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 497

Votanti 496

Astenuti 1

Maggioranza 249

Hanno votato 225

Hanno votato no 271).

Prendo atto che l'onorevole Mondello non è riuscita ad esprimere il proprio voto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 10.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 498

Maggioranza 250

Hanno votato 227

Hanno votato no 271).

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.10.54.1 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo a nome di tutte le opposizioni e spero di essere molto chiara, perché forse di chiarezza vi è bisogno stasera, in questo finale convulso di approvazione del testo. Per essere chiari, forse, bisogna cominciare a dire qualcosa che serva a stabilire i termini della verità, quanto meno della verità della cronaca se non di quella della storia, che è cosa troppo complessa per essere affrontata in pochi secondi. La verità, perché ciascuno porti responsabilità delle proprie azioni, è che le proposte emendative che stiamo esaminando arrivano oggi, 9 novembre 2005, quando per ben due volte, prima alla Camera e poi al Senato, le forze che oggi sostengono tali proposte emendative e quelle che l'hanno proposte, menandosene una gran gloria ed un gran vanto, hanno votato la cosiddetta Cirielli così com'era, senza - ed è questo il punto politico - mai assumersene la responsabilità politica.

Vedete, la questione non è se occorra salvare Tizio o Caio. La questione è stata, in questi due anni, che da quella legge decine di migliaia di processi venivano azzerati. Mai in quest'aula, né fuori da essa, ci si è assunti la responsabilità in ordine a tale questione. Voglio dire di più: si è fatto in modo che gli effetti di quella legge fossero nascosti al Parlamento ed ai cittadini italiani (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)! O, forse, devo ricordare che solo per insistenza del Presidente Casini il ministro Castelli ha prodotto a questa Camera uno straccio di elaborazione statistica con dati manipolati ad arte per dare risultati non veritieri circa gli effetti devastanti della cosiddetta Cirielli sui processi in corso (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Unione - Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)? Devo ricordare che c'è voluta l'autorevolezza della Corte di cassazione, dell'Associazione nazionale magistrati, l'intervento delle più alte autorità dello Stato e del Consiglio supremo della magistratura per dimostrare che, senza assumervene responsabilità politica, stavate azzerando decine di migliaia di processi? Non c'è niente di cui vantarsi, oggi, per avere coattamente, per essere stati costretti a questo, presentato tale subemendamento ed il successivo emendamento se ancora fino a pochissimi giorni fa il Presidente Berlusconi diceva che questa è un'ottima legge...

ELIO VITO. E lo è!

ANNA FINOCCHIARO. ...e che le opposizioni faziose seminavano panico ed insicurezza nel paese.

ELIO VITO. È vero!

ANNA FINOCCHIARO. Guardate, colleghi, oggi potremmo essere contenti che la forza delle buone ragioni e la forza della verità vi abbiano costretto a tale passo, ma non possiamo essere contenti perché, come vi abbiamo detto in queste ore di tempi contingentati, l'impianto della legge è sbagliato! Non corrisponde all'interesse generale avere un processo penale sul quale non si investe in riforme, in risorse, con le udienze che non possono continuare al pomeriggio, con i cancellieri che tornano a scrivere a mano, con i difetti di organico, con un processo impastoiato!

MARIO PEPE. I magistrati non fanno niente!

ANNA FINOCCHIARO. Ancora ieri avete rifatto della Cassazione il terzo grado di merito, ancora allungando i tempi del processo, e venite a dirci oggi che bisogna dimezzare le prescrizioni (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-SDI-Unità  Socialista e Misto-Verdi-l'Unione - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!

MARIO PEPE. Vai a fare il magistrato!

ANNA FINOCCHIARO. Restano intatte - ha ragione l'onorevole Mancuso - le ragioni di incostituzionalità di questa norma, la sua irragionevolezza e l'irragionevolezza di questa disciplina; mi riferisco anche al fatto che vi è una sorta di arbitrarietà nella fissazione del termine processuale a partire dal quale le nuove norme sulla prescrizione verranno o non verranno applicate.

Vorrei, inoltre, rivolgermi ai colleghi del gruppo di Alleanza nazionale, in particolare al collega Gironda Veraldi, che stimo, il quale ha affermato la necessità di stabilire un criterio oggettivo per i termini della prescrizione. Non bisogna lasciare ai giudici l'arbitrio di decidere quanto deve durare la prescrizione di un reato. State consegnando ai giudici su un piatto d'argento la possibilità di azzerare un processo e di celebrarne un altro, rendetevene conto! È assai più grave che stabilire se una circostanza attenuante esista o meno. State consegnando nelle loro mani la possibilità di fissare o meno un processo per il dibattimento!

Credo che l'onorevole Mancuso, nella sua rettitudine intellettuale, non si sia reso conto del motivo per cui tanti colleghi della Casa delle libertà non solo hanno applaudito, ma si siano addirittura congratulati con lui. La ragione è semplice: perché questo è un gioco doppio, come abbiamo affermato questa mattina (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Unione) e come continuiamo ad affermare!

Il baco che è presente in questa legge, la sua incostituzionalità, troverà soddisfazione nell'aula della Cassazione quando verrà sollevata la questione di legittimità costituzionale, ma noi non stiamo al gioco doppio! Non vi seguiamo in questo sentiero tortuoso! Noi vi lasciammo soli davanti alla vostra responsabilità politica innanzitutto (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani - Applausi polemici dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana), quella che mai avete voluto assumervi!

Assumetela davanti ai cittadini italiani e fate in modo che questa legge continui ad essere chiamata con il nome con il quale fino a questo momento l'abbiamo definita (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-SDI-Unità Socialista e Misto-Verdi-l'Unione)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.10.54.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - I deputati dei gruppi di opposizione non partecipano alla votazione e mostrano le tessere di voto).

(Presenti 277

Votanti 271

Astenuti 6

Maggioranza 136

Hanno votato 265

Hanno votato no 6.

Sono in missione 35 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Volontè 10.54, nel testo subemendato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - I deputati dei gruppi di opposizione non partecipano alla votazione e mostrano le tessere di voto).

(Presenti 278

Votanti 267

Astenuti 11

Maggioranza 134

Hanno votato 266

Hanno votato no 1.

Sono in missione 35 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 435

Votanti 431

Astenuti 4

Maggioranza 216

Hanno votato 271

Hanno votato no 160).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Giacco non ha funzionato; prendo, altresì, atto che gli onorevoli Pennacchi, Olivieri, Pistone e Oliverio hanno erroneamente espresso voto favorevole, mentre avrebbero voluto esprimere voto contrario.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, con riferimento a questo provvedimento, che confido non diventi legge dello Stato, mi è venuto in mente un aneddoto, una piccola storia che riguarda la giustizia e che è stata riportata in un'autorevole rivista giuridica, Diritto e giustizia, proprio recentemente. «Per il tuo amico Solone, dissero alcuni cittadini ad Anicarso, si stanno facendo leggi che servono a governare Atene. Il savio filosofo sorrise di pietà e di scherno e disse a Solone: non sai che le leggi sono come le tele di ragno? Prendono solo mosche piccole, mentre le mosche grosse spezzano la tela».

Mi sembra che questa storia sia emblematica di come la proposta di legge al nostro esame sia discriminatoria, controproducente e dannosa e, qualora venisse approvata definitivamente, determinerà il collasso definitivo della nostra giustizia e dell'intero sistema penale del nostro paese.

Non è un caso, del resto, che, contro questa legge, contro la cosiddetta legge Cirielli, si siano rivolte le critiche aspre, forti e fondate di tutti gli operatori del diritto. Potrei parlare dei Giuristi Democratici: «Questa volta, però, con la stessa legge, si sancisce, in maniera inequivocabile e definitiva, l'esistenza di due tipi di processi destinati a due diversi tipi di imputati. Un processo pieno di garanzie - in primo luogo quella della non punizione per chi è imputato di reati anche gravi, ma non ha subito precedenti condanne - e un processo senza limiti di tempo e con pene severissime destinate soprattutto ai recidivi. Si cancella in gran parte l'esperienza della legge Gozzini, che ha permesso e permette un pieno reinserimento del condannato e che ha concretamente ridotto e prevenuto il rischio di ulteriore recidiva».

E, ancora, l'Unione camere penali: «Mentre non è ancora dato riscontrare gli esiti della commissione ministeriale per un nuovo codice penale, la proposta Cirielli interviene in maniera estemporanea su alcune norme fondamentali della parte generale. Nel merito, la proposta in discussione punta a provocare una stretta repressiva del tutto inaccettabile; le modifiche proposte, se approvate, comporterebbero  infatti un salto all'indietro di alcuni decenni ed un ritorno all'originario rigore del codice Rocco, in alcuni casi addirittura accentuandolo».

O, ancora, l'Osservatorio per la giustizia: «La proposta Cirielli costituisce un lampante esempio di legge sbagliata tecnicamente ed eticamente. L'aggravamento di pena per i recidivi non dipende da un dato oggettivo, ma dall'applicazione facoltativa dell'aggravante all'imputato che già era stato condannato per un precedente reato, magari di modesta entità e commesso molti anni prima. Ne deriverà una sistema penale sdoppiato, nel quale l'imputato potrà subire il trattamento peggiore a seconda della valutazione più o meno restrittiva del singolo giudice, con il concreto rischio di ingiustificate disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione».

E, ancora, la voce della magistratura: «Sin dall'inizio dell'esame di questa proposta di legge, abbiamo evidenziato che essa contiene anche una promessa di impunità per i futuri reati dei colletti bianchi nonché una insensata e feroce tolleranza zero per la devianza dei soggetti marginali. Secondo lo schema di un diritto penale classista, il provvedimento intende introdurre odiose disuguaglianze: la prescrizione quasi certa per fatti gravi solo perché commessi da incensurati che hanno la possibilità di difendersi dal processo; pene severissime per reati di limitata gravità commessi da soggetti privi di una vera difesa, con effetti perversi sulla stessa effettività del processo, potendo i privilegiati ricorrere a strategie dilatorie e a impugnazioni pretestuose con la definitiva rinunzia a qualsiasi razionalizzazione dei tempi della giustizia».

Questi sono alcuni dei motivi per cui il gruppo di Rifondazione comunista esprimerà con convinzione un voto contrario sul provvedimento in esame, che scardina principi fondanti del nostro ordinamento penale e si pone - come già abbiamo motivato nelle tre questioni pregiudiziali di costituzionalità da noi presentate - in aperto contrasto con fondamentali principi costituzionali. Ho già richiamato l'articolo 3, ma non posso non richiamare anche l'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale la pena deve tendere anche alla rieducazione del condannato.

Sin da quando è iniziato in Commissione giustizia l'esame del provvedimento, che tra l'altro non conteneva ancora le norme sulla prescrizione, lo abbiamo contrastato con forza, nella consapevolezza che si trattava di una proposta demagogica, inefficace e controproducente, in quanto prevedeva norme che, se approvate, avrebbero avuto - come purtroppo avranno - effetti deleteri sul nostro sistema penale e, in particolare, sulla situazione già tragica, disperata e disperante degli istituti penitenziari, dei detenuti e di tutti coloro che operano e lavorano quotidianamente in ambito carcerario.

Come evidenziato da tutti gli operatori del diritto - ho ricordato l'Unione delle camere penali, ma debbo ricordare anche l'Associazione nazionale magistrati, l'Associazione degli studiosi del processo penale, i più autorevoli costituzionalisti e docenti di diritto penale, i sindacati della polizia penitenziaria e tutte le associazioni che si occupano del rapporto tra carcere e società -, se questo provvedimento diventerà legge, si determinerà per il nostro sistema penale un arretramento di diversi decenni. La giustizia, già sull'orlo di un collasso permanente e quasi irreversibile, si trasformerà in ingiustizia permanente.

Il Governo e l'attuale maggioranza parlamentare hanno imboccato, ancora una volta, la strada dell'ennesima controriforma spacciandola, oltretutto, per una risposta alla pur comprensibile esigenza di sicurezza dei cittadini.

In realtà, si sta compiendo un'ulteriore truffa legislativa ai danni del Parlamento e del paese. Nessuna norma - ripeto nessuna norma - di questo provvedimento va infatti in direzione di un efficace contrasto alla criminalità, ma tende solo ad una più forte repressione della marginalità sociale, che si pone in una situazione di illegalità per ragioni spesso di indigenza. Tali situazioni mai si sono risolte con il carcere bensì con strumenti, anche sanzionatori,  ma finalizzati al reinserimento sociale, alla disintossicazione dei tossicodipendenti e alla riabilitazione.

La ragionevolezza avrebbe voluto, come abbiamo chiesto, la sospensione dell'esame di questo provvedimento, che non è condivisibile, oltre che palesemente incostituzionale, soprattutto rispetto alle norme relative alla recidiva. Purtroppo le nostre pregiudiziali sono state respinte sulla base però di valutazioni non certo giuridiche, ma per mero spirito di appartenenza politica quando invece, come sottolineato dai più autorevoli costituzionalisti, si facevano rilievi che avevano un significativo fondamento.

La maggioranza di centrodestra, con uno scambio politico fatto sulla pelle di tante donne e di tanti uomini, conferma ancora una volta con questo provvedimento il suo modo di concepire la giustizia, una giustizia non solo non eguale per tutti, ma che tende all'impunità per i reati dei «colletti bianchi» ed affronta con un'irragionevole e feroce intolleranza la devianza per i soggetti marginali.

Non avremo una giustizia più efficiente, non avremo una giustizia realmente equa e neppure, come si dovrebbe auspicare, una giustizia senza aggettivi. Invece, si creeranno ulteriori disparità di trattamento fra imputati per reati di marginalità sociale ed imputati eccellenti, aumentando i termini di prescrizione per i primi e diminuendoli per i secondi con la conseguenza, inaccettabile ed inammissibile in una moderna democrazia, di violare (già è stato detto ma è doveroso ribadirlo) il principio di eguaglianza e di annullare quello della funzione anche rieducativa della pena.

Con questo provvedimento si stanno creando i presupposti per una concezione della pena incentrata quasi esclusivamente sull'astratta gravità del reato, limitando ed in certi casi eliminando la possibilità, per chi ha il delicato compito di giudicare, di prendere in considerazione, ai fini della commisurazione della pena e della concessione delle misure alternative alla detenzione, la personalità del colpevole, i motivi che lo hanno indotto a commettere quel determinato reato, la sua condotta precedente e successiva allo stesso, le condizioni di vita individuali, familiari e sociali, come oggi espressamente previsto dall'articolo 133 del codice penale.

Ma vi è di più. Come ignorare gli effetti nefasti che si determinerebbero sulla già drammatica situazione degli istituti di pena? Nel giro di sei mesi dall'eventuale entrata in vigore del provvedimento nelle carceri si avrebbe una forte impennata di presenze, oltre 30 mila persone in più, soprattutto tossicodipendenti ed emarginati, con tutte le intuibili conseguenze in termini di ulteriore disumanità ed inciviltà delle condizioni di detenzione nonché di quelle di vita e di lavoro di chi opera e lavora negli istituti penitenziari.

Con amarezza e - lasciatemelo dire - con rabbia dobbiamo constatare per l'ennesima volta che, mentre da un lato è stato azzerato il lavoro per un nuovo codice penale, che pure era in fase avanzata dopo la proficua opera svolta dalle commissioni ministeriali presiedute dal professor Grosso e dal dottor Nordio, dall'altro la maggioranza parlamentare continua ad intervenire sul codice penale, risalente al 1930, in maniera estemporanea e schizofrenica, non solo nella parte speciale ma oggi anche su norme fondamentali della parte generale.

Per queste ragioni e per quelle già espresse nel corso dei lavori parlamentari, non posso che ribadire il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista ad un provvedimento che, se diventerà legge dello Stato, trasformerà sempre di più l'Italia da culla del diritto in un paese dove la giustizia continua ad essere quotidianamente calpestata (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oricchio, al quale ricordo che ha a disposizione tre minuti. Ne ha facoltà.

ANTONIO ORICCHIO. Signor Presidente, l'intervento dell'onorevole Acquarone,  svolto questa mattina in sede di discussione delle pregiudiziali di costituzionalità e sulla sospensiva, mi pare abbia esplicato appieno le ragioni della contrarietà del gruppo Misto-Popolari-UDEUR a questo provvedimento. Devo pertanto preannunziare, sulla scia delle considerazioni già svolte dal collega, il voto contrario dei Popolari-UDEUR. Devo inoltre rilevare come il provvedimento in esame giunga alla votazione finale dopo una personalizzazione di fatto, che vi è stata in tutto il suo iter, con l'introduzione nel nostro ordinamento penale di incisivi interventi che rischiano di stravolgere istituti da tempo consolidati.

Nel 1974, con la mini-riforma allora adottata e l'abolizione della contestazione obbligatoria delle recidive, eravamo giunti ad un determinato assetto. Questa legge non ci dice gli effetti che vi potranno essere, ad esempio, sulle condanne e sul sistema penitenziario del nostro paese. Ugualmente, non ci convincono i dati sugli effetti sui processi e sulle eventuali prescrizioni che si verificheranno. Interventi così incisivi e modificatori di norme consolidate nel tempo avrebbero necessitato una riflessione più seria, approfondita e serena. I pareri contrari espressi sul provvedimento dal Consiglio superiore della magistratura e dagli stessi organi dell'avvocatura ci pare confermino ulteriormente come si tratti di una legge errata nei suoi presupposti e nel suo dato finale.

L'approvazione in extremis di emendamenti che limitano l'applicabilità delle norme della legge in via transitoria non riteniamo consentano di poter esprimere un giudizio positivo. Il tempo ci dirà della giustezza o meno di questo intervento legislativo. Era probabilmente, come è stato più volte detto e ribadito nel corso degli interventi, un provvedimento che andava accantonato. Ciò non è stato. Ribadiamo pertanto il voto contrario dei Popolari-UDEUR (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Popolari UDEUR).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con interesse il dibattito che si è sviluppato e devo due risposte, una all'onorevole Previti, l'altra all'UDC, prima di affrontare la questione che ci è stata sottoposta e prima di motivare il nostro voto negativo.

Premetto che vengo da una cultura garantista, che ho più volte manifestato nelle aule giudiziarie e in quest'aula e che mi ha consentito, in più di un'occasione, di prendere posizioni anche contro la magistratura, anche con provvedimenti che tendevano ad attenuare la contiguità, a mio parere troppo spesso accentuata, con il sistema della politica.

Ho ascoltato, e devo dire che sotto il profilo personale non ho nulla da eccepire in ordine al taglio che è stato dato all'Apologia de se - mi verrebbe detto mutuando questa espressione da Apuleio di Madaura - dal collega Previti. Tuttavia, sotto il profilo politico-istituzionale non posso non svolgere alcune valutazioni che credo doverose, ai fini del ristabilimento della verità e ai fini anche della comprensione di quello che è avvenuto oggi in quest'aula, nel corso dell'esame di questo provvedimento, e, prima, molto prima, nell'evoluzione politica complessiva di tutta una serie di leggi che qui dentro sono state sviluppate.

Infatti, nessuno potrà negare che in quest'aula si siano sviluppate forzature legislative che, anche ammesso che la premessa fosse soggettivamente legittima (quella da cui muove l'interessato), rimangono comunque tali. Non si potrà negare che le forzature siano avvenute quando discutevamo di rogatorie, in quanto ciascuno di noi sa quale fu la polemica che si sviluppò in ordine all'utilizzabilità di quegli atti in un determinato processo.

Nessuno potrà negare ciò che è avvenuto quando si discuteva di legittimo sospetto, perché tutti sapevano a cosa servisse quella normativa e dove dovesse trovare applicazione: credo infatti che essa sia stata applicata in un unico processo nel nostro Stato, almeno fino ad oggi.

Signori, quando si discute di questo provvedimento non bisogna dimenticarsi  di quella che ne è stata l'evoluzione sino ad oggi. Lo ricordo a tutti perché, se è vero che oggi ci troviamo a discutere come oggetto principale del nostro esame di un emendamento dell'UDC, che certamente è stato il frutto di un travaglio interno di non poco conto, io non posso dimenticare che questo provvedimento ha già avuto due letture: una il 16 dicembre 2004 in questa Assemblea e l'altra il 27 luglio 2005 al Senato. Non posso dimenticare che la precedente formulazione dell'articolo 10, che oggi viene emendato, era tutta orientata in senso opposto, perché tesa a stabilire che la legge sarebbe entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ma, se per caso le disposizioni vigenti fossero state più favorevoli all'imputato, esse si sarebbero applicate a tutti i fatti commessi anteriormente.

Nel momento in cui si affronta il problema rivendicando libertà di coscienza, io, sotto il profilo individuale, posso accettare qualsiasi rivendicazione e qualsiasi forma di autodifesa, ma quando questo lo si fa in un'aula istituzionale, in cui si esprime non la volontà o il pensiero individuali, ma ove il pensiero individuale è trasfuso in una volontà più ampia che qui si forma, secondo un sistema di democrazia che data da oltre 2500 anni nel bacino del Mediterraneo, bisogna avere a cuore ciò che si sta facendo in funzione dell'istituzione che si rappresenta e bisogna misurare le parole in funzione della storia e dell'evoluzione che il provvedimento ha avuto in questo consesso.

Il secondo pensiero va al comportamento dei colleghi dell'UDC, che hanno riscosso da sempre la mia simpatia, se non altro per il passato comune che ci lega. Prendo atto che essi hanno cambiato idea e do loro atto di averlo fatto con un provvedimento che certamente è stato frutto di una maturazione importante al loro interno. Non posso, però, negare a me stesso, e non posso negare a questa Assemblea e alla memoria storica di quello che è questo provvedimento, che tale cambiamento porta in sé i segni di una finalità evidentemente elettorale, che servirà a tutto il centrodestra e che ieri sera abbiamo sentito declamare in una trasmissione televisiva con la strumentalità dell'atteggiamento che esso presuppone: stretti, come lo è stato tutto il centrodestra, sia da un'opinione pubblica montante che si esprimeva in termini di estrema negatività in ordine all'ultimo e più grave dei provvedimenti di favore, sia da una valutazione negativa riguardo a questo provvedimento espressa dagli organi massimi della nostra Repubblica.

Credo che ciascuno debba fare un esame di coscienza al riguardo, anche perché in questa sede nessuno ritiene di poter essere menato per il naso, in quanto gli atteggiamenti negativi che questa proposta di legge ha portato con sé prima che venisse emendata in funzione elettorale sono gli stessi che hanno connotato il falso in bilancio, le rogatorie, il legittimo sospetto, la sospensione dei processi a carico delle alte cariche dello Stato e, da ultimo, questo stesso provvedimento, nell'articolo 10, prima che venisse emendamento. Dico questo perché, nel momento in cui noi dobbiamo tirare le fila di tutta la fatica che abbiamo fatto per seguire questo procedimento legislativo, dobbiamo dare un messaggio a chi ci sta ascoltando, pochi, per la verità, giacchè si è scelta ad arte questa giornata in cui i giornali non escono. A quei pochi che ci potranno ascoltare, e soprattutto ai molti che ci dovranno giudicare, noi dobbiamo dare un messaggio di legalità, di coerenza, e, per quello che è possibile a ciascuno singolarmente nonché collettivamente, un messaggio di pulizia, anche morale, nella formazione della legge. Perché, come ci veniva ricordato da Platone, non esiste una legge che non debba portare necessariamente in sé i semi della moralità complessiva che sono il cemento della coesione sociale; e, come ricordava Guicciardini, non esiste interesse, anche personale, che possa essere utilmente perseguito al di fuori di una considerazione di un interesse più ampio (quello globale).

Noi riteniamo che le considerazioni che bellamente ha svolto poc'anzi la collega Finocchiaro sulla natura equivoca di taluni  aspetti della normativa in esame costituiscano, come abbiamo evidenziato, un pericolo enorme non per gli interessati diretti di questo provvedimento, ma per quello che esso può comportare. Ricordatevi, signori che avete proposto quell'emendamento e che avete lavorato assieme perché questo fosse il risultato finale, per cui, se per caso la Corte costituzionale dovesse ritenere che questa norma, come vi è stato ricordato dai colleghi Filippo Mancuso, Sinisi, Finocchiaro e da altri e come risiede nelle coscienze e nelle prospettazioni di molti (credo anche di coloro che l'hanno scritta), fosse costituzionalmente illegittima, allora quei 70 mila processi che la Corte di cassazione ha evidenziato essere a rischio prescrizione si prescriverebbero tutti e il danno che abbiamo paventato più volte in questa sede si verificherebbe comunque.

Quello che vi abbiamo detto a tale riguardo non era una considerazione sciocca, frutto di un'Assemblea ormai stanca o di un temperamento caloroso che ciascuno di noi si porta dietro, ma era invece frutto di un ragionamento serio e soprattutto di una preoccupazione profonda su quelli che sarebbero stati, e che probabilmente potranno ancora essere, gli effetti devastanti di una normativa. Ricordatevi, infatti, che una norma dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale cessa la propria applicazione dal momento stesso in cui è dichiarata tale, ma non relativamente ad un determinato processo, bensì rispetto a tutti gli altri processi.

Per tutti questi motivi, il nostro giudizio non potrà cambiare neanche a seguito dell'approvazione di quell'emendamento. Ritengo, quindi, si sia fatto bene a lasciare voi da soli - voi che avete rifiutato di discutere assieme a noi su quella che poteva essere una riforma corretta di una sistematica difficile da coordinare con tutte le altre norme del codice, quale è appunto la prescrizione - a decidere, con la vostra coscienza e con il vostro futuro, e soprattutto da soli di fronte alle conseguenze che comporteranno le azioni che ciascuno ha compiuto (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi, al quale ricordo che ha a disposizione cinque minuti. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, i Socialisti democratici italiani sono contrari ad ogni normativa giuridica, in particolare in materia di giustizia, che nasca per favorire o per penalizzare alcuno. Il provvedimento al nostro esame si porta dentro questo grave peccato originale, che nessun emendamento potrà rimuovere.

Si tratta di una legge-pasticcio, che introduce principi irragionevoli che non fanno i conti con la nostra civiltà giuridica e, in particolare, che non rispettano principi costituzionali forti. Essa differenzia i tempi di prescrizione non in funzione della gravità dei reati, ma in funzione della storia penale dell'imputato. Ha un effetto destabilizzante sui processi in corso di particolare rilevanza. Rappresenta un'amnistia surrettizia che questa Assemblea parlamentare non ha voluto approvare esplicitamente ed introduce principi aberranti per quanto riguarda la data di riferimento delle prescrizioni, in particolare non accetta il principio della decorrenza di queste dal momento della commissione del reato.

In altre parole, il provvedimento interviene «a piedi giunti» nel nostro ordinamento giuridico e fa saltare tutta una serie di riferimenti che devono essere certi. In particolare, in materia di giustizia, non vi può essere incertezza di interpretazione né una normativa che si sovrappone a principi generali che, invece, costituiscono un punto di riferimento per il nostro intero ordinamento.

Altre questioni riguardano la volontà di questa maggioranza di andare in soccorso di alcuno oppure quella di far pesare una capacità di condizionamento all'interno della maggioranza per esprimere un'ostilità apparente a principi che, nella sostanza, vengono accolti: infatti, si introducono  percorsi nuovi o, per lo meno, si aprono prospettive nuove tendenti a favorire comunque quelle posizioni che in apparenza si vorrebbe osteggiare.

La proposta di legge non vuole affrontare seriamente il problema delle prescrizioni: lo fa da un certo versante, discriminando cioè quelli che non hanno la capacità di attivare difese processuali particolarmente efficaci, quelli che non riescono a destreggiarsi in quella pratica di «diluizione» del processo che è in grado di sviluppare chi può dotarsi di collegi di difesa particolarmente forti ed efficienti.

Quella al nostro esame è, dunque, una proposta di legge di classe, che tende a favorire i soliti, vale a dire quelli che hanno la capacità di promuovere le normative a loro più favorevoli. È già successo in questi quattro anni di legislatura, durante i quali la maggioranza ha ripetutamente presentato a questa Assemblea, ed al Parlamento, proposte che tendevano a sottrarre al processo imputati di particolare caratura.

Concludendo, noi riteniamo che quello in esame sia un provvedimento pasticcio che non può avere né l'assenso né la benevolenza della nostra parte politica, anche se riteniamo che all'interno del provvedimento ci potrebbero essere questioni da affrontare con serenità di giudizio: quella serenità che, con i comportamenti irresponsabili che avete sempre tenuto in questi anni, sottraete costantemente all'Assemblea.

Pertanto, la posizione dei Socialisti democratici italiani non potrà che essere contraria al provvedimento in esame, perché riteniamo che la responsabilità della sua approvazione debba essere tutta di questa maggioranza che avrà voluto una legge così ingiusta (Applausi dei deputati del gruppo Misto-SDI-Unità Socialista)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento, al quale ricordo che dispone di cinque minuti di tempo. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, i deputati Verdi hanno espresso nel corso di tutto l'iter la loro contrarietà di merito e di metodo.

Il provvedimento è nato sotto il forte condizionamento politico, parlamentare e mediatico di una proposta di legge che ha assunto il nome di «salva Previti» (anche se a noi Verdi mai è piaciuto caratterizzare il confronto in base a questo aspetto, sebbene anche oggi il merito della discussione sia stato fortemente condizionato dal predetto contenuto e dalla specifica vicenda richiamata).

Per noi Verdi, quello in esame è, innanzitutto, un provvedimento «ammazza Gozzini», un provvedimento che sopprime quelle forme di intervento e di tutela previste dalle disposizioni di cui alla cosiddetta legge Gozzini e relative alla possibilità di reinserimento in un contesto civile di chi commette reati.

Quella al nostro esame è una proposta di legge giustizialista, liberticida e forcaiola! È una legge debole con coloro che avranno alcune possibilità durante i processi, debole al punto da poter giocare sulle prescrizioni abbreviate per i procedimenti penali in corso, sebbene non siano ancora giunti al primo grado, garantendo soprattutto un livello di impunità per il futuro, per i reati tipici dei colletti bianchi e dei potenti!

È una legge fortemente penalizzante, attraverso il conteggio delle aggravanti, nei confronti dei recidivi, ossia dei poveracci, di coloro che, dal punto di vista economico e culturale, non hanno la possibilità di approntare una difesa adeguata nel processo penale; guarda caso, si tratta dei tossicodipendenti, degli immigrati, di coloro che provengono da quelle periferie di cui tanto si parla in questi giorni, guardando con scandalo e perbenismo a ciò che accade in Francia! Vi è l'incapacità di comprendere che, quando la pentola è coperta, eliminando tutte le possibilità di emancipazione e di crescita, soprattutto delle nuove generazioni, la stessa esplode.

Questo provvedimento è fatto apposta per dare una risposta giustizialista alle contraddizioni sociali che questo modello di consumo e di sviluppo genera e che porteranno il nostro sistema carcerario ad  esplodere. Altro che i 60 mila detenuti che, attualmente, vivono nelle nostre carceri, in modo vergognoso, privati dei fondamentali diritti umani e civili! Altro che articolo 27 della Costituzione, che impone l'obbligo di rieducare e di utilizzare la pena e la sanzione detentiva come strumento di rieducazione civica!

Con questo provvedimento, soprattutto con la seconda parte, vi sarà un forte aumento della popolazione carceraria. Lo affermiamo con la forza di chi sa che questo confronto culturale deve essere fatto all'interno del Parlamento contro una maggioranza che, ancora una volta, mostra i muscoli nei riguardi dei più deboli! Ma, come deputati Verdi, siamo consapevoli che questo confronto culturale sereno dobbiamo svilupparlo all'interno del centrosinistra. Noi, giustamente, abbiamo denunciato lo scandalo delle prescrizioni in questo provvedimento, ma siamo stati troppo deboli, come opposizione...

PRESIDENTE. Onorevole Cento...

PIER PAOLO CENTO. ...nel denunciare lo scandalo giustizialista e forcaiolo presente nella seconda parte di questa norma, con le aggravanti e le recidive.

I deputati Verdi esprimeranno un voto contrario sul provvedimento in esame, in modo che sia chiaro in Parlamento e nel paese da che parte siamo rispetto a questo provvedimento (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Unione e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, come Comunisti italiani ci siamo già espressi e abbiamo denunciato il nostro parere negativo su questo provvedimento con riferimento al suo impianto incostituzionale. Con l'approvazione dell'emendamento dell'UDC si è aggiunto un altro pezzo di incostituzionalità. Quindi, è una norma doppiamente colpevole e per noi doppiamente insopportabile, poiché dietro questo emendamento si nasconde un artificio, un'ipocrisia, che mal cela la vostra falsa coscienza.

Sono certa che chi ci ascolta abbia capito perfettamente che questa legge vi consente di portare avanti un lavoro politico di coalizione fino alla fine della legislatura. Ovviamente, questa maggioranza si tiene in piedi attraverso l'approvazione della legge elettorale, di questa proposta di legge cosiddetta ex Cirielli e della devolution: è questo il patto di ferro che è stato stretto dentro la maggioranza e questi sono i tempi che ci si profilano davanti: tempi di fiducie!

Dalla prossima settimana, ed in questi giorni già al Senato, stiamo vivendo esclusivamente le vicende di leggi che saranno approvate attraverso il meccanismo della posizione della questione di fiducia. D'altronde, la fiducia, in questo momento, serve alla maggioranza: non è una difesa nei confronti dell'opposizione ma è sicuramente una protezione per se stessa.

Credo che i cittadini lo comprendano, l'abbiano compreso anche oggi durante la discussione di questo provvedimento di legge sul quale voteremo contro e che sicuramente non sarà ascrivibile ad una bella pagina del Parlamento italiano; peraltro esso è stato definito anche «legge di classe». L'ho già detto durante la discussione sulle questioni pregiudiziali: si tratta di una legge debole con i forti e forte con i deboli.

Rispetto all'articolo 27 della Costituzione - e ritengo che questo sia il punto centrale della incostituzionalità della proposta di legge in esame - si discriminano sostanzialmente i più deboli e si avvantaggiano i più forti, ovverosia si discrimina chi sostanzialmente si trovi in una situazione di costrizione. Chi, ad esempio, facendo l'ambulante, venda qualcosa di illegale e commetta il reato per due volte (e, dunque, sia recidivo) si troverebbe certamente in una situazione molto più grave rispetto a quella di un altro imputato, magari corrotto, imputato di corruzione: ecco i due pesi e le due misure! Sotto il  profilo dell'inasprimento delle pene si pagano maggiori conseguenze per i reati minori.

È questo il motivo per cui non crediamo affatto che questa legge si inscriva tra i provvedimenti che migliorano la nostra giustizia: i tempi dei processi ed il funzionamento della giustizia medesima non passano attraverso provvedimenti come questo. In tutta la legislatura non si è fatto un solo passo in avanti in questa direzione: eppure, ce ne sarebbe stato molto bisogno, proprio per andare incontro a quei princìpi sacrosanti per cui ogni imputato è uguale di fronte alla legge.

In questo caso, purtroppo, si è scritta un'altra pagina a favore dei potenti e dei soliti noti (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra non può che votare «no» su una delle leggi peggiori che questo Parlamento abbia mai esaminato nel corso degli ultimi cinque anni di legislatura repubblicana.

Non è molto facile né semplice operare una graduatoria che metta in fila con il segno negativo le brutte leggi che questo Parlamento nel corso dell'attuale legislatura abbia approvato, soprattutto se parliamo poi di politica del diritto e di leggi sulla giustizia.

Attorno a noi ormai vi sono soltanto macerie e queste sono parzialmente significative soprattutto se poste in contrapposizione alle politiche virtuose della scorsa legislatura.

Sul finire della passata legislatura, noi potevamo registrare, nell'ambito delle politiche del diritto, significative approvazioni normative: avevamo introdotto il giudice unico di primo grado; avevamo promosso una importantissima depenalizzazione; avevamo approvato l'articolo 111 della Costituzione; avevamo riconosciuto la giurisdizione penale del giudice di pace.

In questa legislatura, non so in quale modo ed in quale misura possano essere fatti i conti; si è sempre parlato e si è sempre discusso di leggi approvate mentre sussisteva un conflitto di interessi enorme, di leggi ad personam secondo una retorica che ormai si è ampiamente diffusa tra i cittadini e negli organi di informazione.

È una delle leggi peggiori perché non corrisponde agli interessi dei cittadini ed alle aspettative della collettività; è, altresì, una delle leggi peggiori perché attacca frontalmente un istituto già pericolante quale è il processo penale nel nostro paese. Quest'ultimo, infatti, vive una crisi acuta che la normativa al nostro esame è destinata certamente a rendere ancora più grave. Ciò significa che nell'ambito delle problematiche relative alla sicurezza si fanno certamente molti passi indietro; ma è nell'interesse collettivo, nell'interesse del paese che i processi si celebrino, possibilmente nel rispetto di una loro ragionevole durata.

Ebbene, il processo, che un tempo era il luogo dove si dovevano accertare le verità e dove si dovevano ricostruire i fatti, è man mano diventato il luogo dei causidici, dove si fanno valere le eccezioni processuali e procedurali; il processo penale italiano ha subito una profonda trasformazione sotto questo profilo e dall'essere il luogo dei penalisti è diventato il luogo dei processual-penalisti.

Adesso, dovremmo registrare un'ulteriore, grave involuzione perché neppure delle regole processuali si discetterà; il processo diventerà, infatti, una corsa contro il tempo. Quest'ultimo, dunque, si impadronisce, come dimensione dell'essere, anche del processo ed un buon penalista, per corrispondere agli interessi del suo cliente, non dovrà discettare della sussistenza o meno del reato, non dovrà più neppure discettare sulla regolarità formale di questo o di quell'atto processuale: dovrà causidicamente pervenire all'obiettivo della maturazione del tempo, di quel tempo di prescrizione che, come un colpo di mannaia, con questo provvedimento noi abbiamo, nella maggior parte dei casi, dimezzato.

Ma il provvedimento è sbagliato, è gravemente sbagliato, non soltanto per tale  motivo; la gravità della disciplina sulla prescrizione ha fatto passare in secondo ordine altre parti importanti di questo progetto di legge, anch'esse censurabili e, in alcuni casi, particolarmente odiose. Molti di noi hanno parlato di un diritto penale classista; lo hanno fatto Giuliano Pisapia ed Enrico Buemi. È certamente una disciplina, quella riguardante la recidiva ed il diritto penitenziario contenuta nel testo al nostro esame, che si palesa come particolarmente odiosa e contraria ai principi della Costituzione ed ai principi di solidarietà che sono parte importante e fondamento, linfa insostituibile della nostra Carta costituzionale.

Attraverso la riscrittura della disciplina sulla recidiva, noi riscopriamo figure teoriche care, ormai, agli Stati autoritari, come il tipo d'autore; noi restringiamo la discrezionalità del giudicante in relazione all'applicazione della norma astratta senza tenere conto della ricchezza del fatto concreto.

E questo attacco, poi, alla legge Gozzini, al diritto penitenziario - una parte importantissima e fortemente progressista della nostra disciplina - appare privo di senso, oltre che estremamente dannoso.

Noi abbiamo un problema carcerario: infatti, siamo il paese con il più alto indice di carcerazione al mondo, risultando terzi dopo gli Stati Uniti d'America e la Russia. Vorrei segnalare che abbiamo ormai superato il rapporto di uno a mille tra detenuti e cittadini in libertà. Ciò esprime una dimensione del fenomeno carcerario che andrebbe affrontata con ben altre intuizioni di governo, con ben altra capacità di governo e con ben altre fantasie di governo.

Viceversa, si demolisce quella parte del diritto penitenziario che, in piena coerenza con il dettato costituzionale, promuove politiche concrete di recupero del cittadino detenuto. Aggiungo che lo si fa penalizzando fortemente soprattutto quella parte della popolazione carceraria che, più di ogni altra, avrebbe bisogno di interventi di prevenzione, per un verso, e di recupero e di reinserimento, per altro verso.

Ciò rende indubbiamente la proposta di legge di cui stiamo discettando particolarmente odiosa e sbagliata. Va altresì sottolineato come essa si caratterizzi per la sua totale asistematicità. Si tratta, infatti, di una proposta di legge che nega il valore in sé dell'ordinamento. A cosa servono le norme? A cosa servono le leggi? Esse hanno lo scopo di ordinare razionalmente le cose. Ebbene, non c'è nulla di più devastante, di più contraddittorio e di più iniquo di quanto verrà prodotto da tale disciplina in ordine sia alla recidiva, sia alla prescrizione, sia al diritto penitenziario.

Concludendo, signor Presidente, vorrei rappresentare che vi è una sola considerazione che ci anima fortemente e ci carica di passione ideale. Noi sappiamo, come è stato scritto in uno dei testi più importanti della cultura dell'umanità, che non c'è notte profonda alla quale non seguano l'alba del mattino e la luce dell'aurora. Ebbene, in questo momento, la nostra luce del mattino è rappresentata dalle prossime elezioni politiche, mentre la notte profonda che sta mettendo in ginocchio il nostro paese, e che ha messo in evidenza l'assoluta inidoneità di una classe di governo, sta terminando.

La luce sta in quelle elezioni politiche da cui il paese si aspetta molto e da cui oggi noi dell'opposizione molto ci attendiamo. Vogliamo tornare a diventare classe di governo e partiti di maggioranza per restituire una grande speranza a questo paese, che di speranza ha tanto bisogno (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bocchino. Ne ha facoltà.

ITALO BOCCHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio che il gruppo di Alleanza nazionale voterà, con convinzione, a favore del provvedimento in esame, e lo farà senza provare alcun imbarazzo.

Il mio gruppo voterà a favore di questa proposta di legge per almeno per due  ragioni. La prima è perché, nonostante qualche richiamo provenuto dai banchi dell'opposizione, essa è in linea con la politica di Alleanza nazionale, vale a dire in linea con la politica della destra italiana. Oggi, infatti, grazie agli emendamenti che sono stati approvati, possiamo sostenere che questa è un po' meno la «ex Cirielli» e sempre un po' di più la legge Cirielli.

In altri termini, con le modifiche apportate, essa cerca di tornare a rappresentare ciò che originariamente era l'obiettivo che si era prefissato il collega di Alleanza nazionale Edmondo Cirielli, vale a dire distinguere - e so bene che alla sinistra, anche dal punto di vista culturale, questo dà fastidio - professionisti del crimine e chi ha abbracciato la causa della delinquenza e ne ha fatto un mestiere, ai danni della sicurezza dei cittadini, da chi, invece, sbaglia solo per una volta e deve giustamente ricevere attenzione da parte del sistema giudiziario.

La seconda ragione per cui votiamo «sì» con convinzione è che la riteniamo, nel merito, una buona legge e noi, quando votiamo un provvedimento, lo giudichiamo solo ed esclusivamente come provvedimento buono o cattivo, come provvedimento utile o dannoso per il sistema giudiziario italiano, e non - come avete fatto voi - a seconda se quel provvedimento beneficia o danneggia Tizio o Caio. Questa non è cultura da legislatori! Il legislatore deve valutare la bontà o meno del provvedimento e non chi colpisce o chi avvantaggia quel provvedimento.

Anche la vostra battaglia nel sostenere che il provvedimento in esame era a favore di qualcuno è stata «smontata», ma non avete avuto il coraggio di votare a favore dell'emendamento che correggeva tale impostazione, perché sapevate benissimo che non potevate farlo. Siete rimasti nell'ambiguità, nel ruolo ambiguo di chi ha sostenuto che si trattava di una norma incostituzionale, ma non ha avuto il coraggio di votare contro, né ha avuto il coraggio di votare a favore, sapendo di aver generato, forse, quella è stata definita una norma contra personam.

Ed allora, noi siamo contenti che questa proposta di legge contenga maggiore rigidità nei confronti, come abbiamo detto, di chi delinque abitualmente - non come detto da qualcuno dai banchi della sinistra -, del «poveretto» che reitera il reato perché ha bisogno di farlo. Non esiste il «poveretto» che reitera il reato perché ha bisogno di farlo! Esistono delinquenti abituali, che fanno furti in appartamenti, scippi e rapine, e le vittime, il giorno dopo, li vedono a piede libero vicino ai propri negozi e alle proprie abitazioni. Ciò, a nostro avviso, non è possibile! Ecco perché vi è stata la scelta originaria della proposta di legge di Cirielli di una maggiore durezza nei confronti di chi è recidivo, di chi è professionista del crimine.

Inoltre, rendiamo certi e stringenti i tempi per la prescrizione. Voi sapete benissimo - lo sapevano il senatore Fassone, la commissione Grosso e la commissione Nordio - che avere tempi certi e stringenti per celebrare i processi è una conquista da paese civile! Voi avete contestato questa scelta solo ed esclusivamente per ragioni demagogiche e strumentali di tipo politico, ma è da paese civile stabilire tempi certi e stringenti nell'ambito dei quali il cittadino deve sapere quale sia l'esito del processo che è iniziato. Il giudice deve applicare la legge e la troppa discrezionalità, a volte, è stata uno strumento per raggiungere obiettivi che apparivano prefissati. Il caso in questione, giornalistico, ne è l'esempio. Lo ha detto bene stamattina il collega Gironda Veraldi: così avviene che, a Milano, nel processo che riguarda i colleghi Berlusconi e Previti, a Berlusconi sono state concesse le attenuanti ed a Previti le stesse non sono state concesse. Ciò significa che un'ampia discrezionalità voleva colpire un determinato obiettivo.

Noi abbiamo vigilato, come Alleanza nazionale, affinché questo provvedimento non creasse danni. E nessuno uscirà dal carcere grazie a questa legge. Sia chiaro che non vi è nessuno che potrà avvalersi di essa, per i procedimenti in corso, per uscire, anziché restare in carcere! E questo  è un merito di Alleanza nazionale, così come quello di aver reso imprescrittibili i reati puniti con l'ergastolo.

PRESIDENTE. Onorevole Bocchino, concluda!

ITALO BOCCHINO. Concludo, signor Presidente, dicendo che noi siamo convinti - e voi lo sapete, ma fate finta di non saperlo - che si tratti di una buona legge, una legge che garantisce maggiore sicurezza ai cittadini - che vivono sulla propria pelle reati che creano grande allarme sociale - e che prevede tempi certi per la prescrizione.

Voi siete contro, perché siete carichi di odio nei confronti di chi oggi è maggioranza in Parlamento e governa il paese. Noi, invece, siamo mossi dall'amore nei confronti di questo paese (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo), che vogliamo un paese normale e civile! Ecco perché voteremo «sì», perché questa è una legge che aiuta l'Italia ad essere un paese normale e civile, anche nel proprio sistema giudiziario (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, nel mio intervento non vorrei essere polemica nei confronti dei colleghi del centrosinistra; tuttavia, mi preme fare chiarezza ed evidenziare i veri motivi per cui i colleghi dell'opposizione hanno osteggiato, in questa ampia discussione parlamentare, nel corso di tutto l'iter di approvazione di questo provvedimento, la nuova disciplina che noi oggi approveremo.

Le vere ragioni risiedono nel fatto che al centrosinistra dà fastidio il giro di vite che questa maggioranza e la Lega Nord opereranno grazie al provvedimento in esame nei confronti di chi i reati li commette ed è solito commetterli.

Ciò che non si è voluto dire e che è emerso solo negli interventi di alcuni colleghi (mi riferisco agli onorevoli Pisapia e Cento) è che questo provvedimento inasprisce le pene nei confronti dei recidivi e detta un regime sanzionatorio molto più efficace, puntuale e severo.

Nell'ampio dibattito che si è svolto ciò è stato taciuto furbescamente - consentitemi il termine - dai colleghi del centrosinistra. Siete stati bravi: avete utilizzato argomentazioni assai propagandistiche e strumentali. Avete attaccato la proposta di legge nella parte più debole, ossia quella relativa alla prescrizione.

Oggi, ci accingiamo ad adottare un nuovo regime per quanto riguarda la prescrizione. È un regime che, come Lega Nord, consideriamo buono e che eliminerà la discrezionalità oggi esistente in ordine alla durata della prescrizione. Tale durata, infatti, viene abilmente gestita dai magistrati, i quali, a seconda che applichino o meno una circostanza aggravante o attenuante, possono allungare o dimezzare i termini della prescrizione. Noi, invece, detteremo finalmente una disciplina certa, uguale per tutti i cittadini. Voi, al riguardo, non avete voluto confrontarvi; strumentalmente!

Ancora, vi siete attaccati un'altra volta al regime transitorio, che presentava alcuni aspetti preoccupanti. Anche noi della Lega ci siamo preoccupati di quello che poteva essere l'impatto della nuova disciplina in materia di prescrizione sui processi in corso. Ma avete visto che tutta l'arte e la maestria con cui, ancora una volta, avete reiterato il tormentone della legge ad personam non c'è più!

Onorevole Finocchiaro, è inutile che lei si ostini a chiamare questa legge «salva Previti».

ANNA FINOCCHIARO. Non l'ho mai chiamata così!

CAROLINA LUSSANA. Questa legge non salva l'onorevole Previti, come non salva tutti i cittadini che si trovano nelle sue stesse condizioni.

GIUSEPPE ROSSIELLO. Non hai capito niente!

CAROLINA LUSSANA. Come forza di maggioranza responsabile con tutta la maggioranza della Casa delle libertà, abbiamo responsabilmente affrontato il problema dell'impatto della nuova normativa sui processi in corso. E ritengo che la soluzione trovata fughi ogni dubbio. Non ci saranno processi che si prescrivono in base a questo nuovo provvedimento, alla cosiddetta legge ex Cirielli.

Purtroppo, il regime della prescrizione dei processi è uno status che ereditiamo. Sono 180 mila i processi che si prescrivono, e sono in costante aumento.

Qui si è parlato solo dei problemi degli istituti processuali e di lungaggini normative. Ma nessuno ha avuto il coraggio di dire che, se i processi si prescrivono, è perché magari i magistrati non sono così celeri e, magari, si perdono in lungaggini! Nessuno ha il coraggio di dirlo, tanto più le forze di opposizione, che si sono strenuamente opposte anche alla riforma dell'ordinamento giudiziario, tesa a dotare questo paese di una magistratura più efficace, più efficiente, più preparata, più professionale e maggiormente in grado di rispondere ai problemi dei cittadini! Noi questo l'abbiamo fatto; ma per voi è come se non avessimo fatto nulla.

Inoltre, non è stato detto ai cittadini che il provvedimento offre una risposta alla criminalità mafiosa, con un forte inasprimento delle pene per i reati di associazione mafiosa.

Allora, difendiamo questo nuovo regime della prescrizione e vogliamo sottolineare l'aspetto positivo della legge e la propaganda che avete fatto.

Consentitemi un'altra stoccata. Avete parlato di questa nuova disciplina dietro la quale si sarebbe celata un'amnistia mascherata. Proprio voi! Mi riferisco all'onorevole Boato e ad altri: avete fatto voi l'indulto mascherato, al quale la Lega si è sempre opposta (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). È presente l'onorevole Buemi: l'abbiamo chiamata sospensione condizionata della pena! Era l'indultino (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Forza Italia)!

Ancora, abbiamo assistito a degli artifizi per modificare la Costituzione e per eliminare lo scoglio della maggioranza dei due terzi, perché si voleva fare a tutti i costi l'amnistia; amnistia alla quale la Lega da sempre ha detto «no», perché siamo per la certezza della pena.

Con queste nuove norme in materia di recidiva si fa un passo avanti verso la legalità, la sicurezza dei cittadini e la certezza della pena, perché noi - ebbene sì, onorevole Cento - con questa legge ammazziamo un po' la legge Gozzini. Forse è ora di ripensarla questa legge Gozzini, questa legge sui benefici ai carcerati, che consente a un pluriomicida come Izzo di essere rimesso in libertà o destinato ai servizi sociali e tornare libero per commettere ancora due efferati omicidi (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale - Commenti dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

ALFONSO GIANNI. Tutti in galera...!

PRESIDENTE. Onorevole Lussana, ha finito il suo tempo: concluda rapidamente!

CAROLINA LUSSANA. Concludo, Presidente.

Quindi, noi voteremo convintamente questa legge che va nella direzione della legalità e della sicurezza dei cittadini. Siamo stufi delle falsificazioni. Ce ne assumeremo la responsabilità e siamo convinti del merito di questo provvedimento (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana, di Forza Italia).

GIUSEPPE ROSSIELLO. Mettete il cappio...!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, volevo solo ricordare che l'UDC ha condiviso l'utilità dell'intervento sull'istituto della prescrizione fin dall'inizio, documentando, proprio in nome di questo interesse, una positiva attenzione ad una riconsiderazione dell'impianto inizialmente proposto.

Certo, va detto, onorevoli colleghi dell'opposizione, che su questo, come su altri provvedimenti, abbiamo lavorato, sin dall'inizio della legislatura, condizionati da un pregiudizio gravissimo, che voi ci avete attribuito. Però, avevamo il diritto-dovere di non rinunciare al nostro impegno di legislatori in un settore strategico come quello della giustizia.

Consentitemi di dirvi che in questi anni ciascuno di noi ha dovuto interessarsi forzosamente, pur non volendo, a vicende processuali individuali, ha dovuto entrare nel merito di procedimenti e di processi in corso, perché su questi temi il confronto è stato sempre sviluppato da voi con la visione parziale di chi ritiene di dover svolgere all'interno di quest'aula una missione punitiva.

La nostra valutazione sull'impianto complessivo della norma è sicuramente positiva, sia in relazione all'inasprimento della regolamentazione di quelle manifestazioni di criminalità più gravi, sia in relazione alla delimitazione della discrezionalità del potere del magistrato, sia, infine, per quanto attiene alla riconsiderazione della disciplina della prescrizione.

In particolare, la maggiore severità nei confronti dei recidivi e l'inasprimento delle pene per i reati più gravi e più odiosi, a nostro avviso, sono strumenti necessitati di un approccio, certo non di risoluzione, al grave problema della sicurezza sociale e dell'efficacia dell'azione punitiva dello Stato.

Al riguardo, devo affidare però al Governo un appello per le conseguenze che la limitazione dell'accesso alle misure alternative produrrà sul sistema penitenziario. Questa limitazione è da noi condivisa, ma in maniera preoccupata. Quindi, chiedo al Governo di realizzare quegli impegni assunti nei confronti del mondo carcerario senza ulteriore indugio.

La limitazione della discrezionalità del magistrato sulla determinazione del tempo di prescrizione, attraverso l'esclusione dell'applicazione delle attenuanti per il computo del termine necessario a prescrivere il reato, questo sì produce l'eliminazione delle diseguaglianze di trattamento che oggi il nostro sistema ci restituisce e che determinano la condizione per la quale due soggetti, che hanno commesso lo stesso fatto nello stesso momento, si possano trovare di fronte ad esiti processuali diametralmente opposti.

Infine, vi è la revisione del sistema della prescrizione e delle regole che la governano. Cito solo un esempio: attualmente la prescrizione può essere di dieci anni, per esempio, per delitti puniti con una pena massima di cinque anni, così come per i delitti puniti con una pena massima di nove o dieci anni. Queste sono le vere disuguaglianze.

Rispetto a tutto ciò, non è possibile accettare una reazione così forte da parte dell'opposizione, anche oggi. Devo dire all'onorevole Finocchiaro che il doppiogiochismo non ci appartiene. Ci siamo fatti carico delle obiezioni, che non abbiamo considerato strumentali, e abbiamo condiviso la preoccupazione sull'effetto deflagrante delle nuove disposizioni sui processi pendenti.

Al riguardo, permettetemi di sottolineare l'intervento dell'onorevole Previti e la correttezza che lo stesso, nel pronunciare un discorso di grande dignità, ha dimostrato nei confronti del nostro sforzo emendativo, apprezzandone la bontà formale (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).

Abbiamo quindi documentato, attraverso questo impegno, una seria disponibilità al dialogo positivo, ma la risposta da parte dell'opposizione non cambia. Riteniamo di aver fatto in coscienza quanto ci competeva. Ci consideriamo soddisfatti del risultato che abbiamo contribuito a produrre  in quest'aula. Sicuramente, riteniamo siano ancora tante le questioni aperte nel mondo della giustizia, e di queste ancora vogliamo farci carico.

Esprimiamo, quindi, un voto favorevole convinti di aver improntato, caro onorevole Fanfani, i nostri comportamenti alla moralità alla quale lei si è richiamato (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paniz. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ. Il gruppo di Forza Italia voterà con convinzione questa proposta di legge, che ritiene sia davvero una buona legge.

Il sistema processuale penale dell'Italia repubblicana ha retto per alcuni decenni perché ogni tre-quattro anni vi erano un'amnistia o un indulto. Dal 1989, il sistema è andato ingolfandosi sempre più: si sono accumulati i processi ed i numeri a proposito di prescrizione sono andati via via crescendo. Non possiamo negare la realtà: un milione di declaratorie di prescrizione in pochi anni (quattro); una media di 180 mila prescrizioni dichiarate ogni anno. La conseguenza? Semplice: aumenta vertiginosamente la discrezionalità dei magistrati inquirenti, in barba al concetto di obbligatorietà dell'azione penale, e giudicanti, soprattutto di appello e Cassazione, nello scegliere quali processi trattare e quali far prescrivere. Chiunque capisce che il postulato dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge così sparisce. Magari non in malafede, lungi da noi pensarlo, si privilegiano gli uni e si danneggiano gli altri, con il risultato che si prescrivono processi a vantaggio dei delinquenti più incalliti che evitano, così, il carcere, ove finiscono per andare persone non avvezze all'illecito.

Di fronte a questa situazione, un legislatore accorto deve intervenire. A questa situazione pone rimedio tale proposta di legge, che evita la discrezionalità, pone i cittadini davvero in condizioni di eguaglianza di fronte alle conseguenze dei reati e, una volta a regime, ridurrà financo le pendenze. Verranno meno le impugnazioni strumentali dei recidivi e dei delinquenti abituali proiettate solo alla prescrizione.

I cittadini debbono essere trattati tutti allo stesso modo, cioè devono sapere in anticipo le conseguenze del loro illecito operare, e chi più è stato delinquente saprà in partenza che non potrà evitare, attraverso la prescrizione, le conseguenze del proprio continuare a delinquere. Questo, e solo questo, è l'obiettivo di tale legge: riequilibrare il sistema, evitare la discrezionalità dei magistrati e mettere tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza di fronte al sistema processuale-penale. Il sistema deve essere e deve apparire uguale per tutti, soppesando a priori gli incensurati, i recidivi, i delinquenti abituali.

Questa è una proposta di legge equilibrata, frutto di vera civiltà giuridica, che evita che possano darsi attenuanti od aggravanti sulla base di capziose e non obiettive valutazioni, ma soltanto per ragioni squisitamente personali. I parametri di attribuzione delle pene sotto questo profilo diventano oggettivi. È il trionfo dell'articolo 3 della Costituzione, ed è questo che vogliono i cittadini: sentirsi uguali di fronte alla legge nella realtà, non solo nei cartelli affissi nelle aule di giustizia.

Ci assumiamo la responsabilità di questo voto. Non abbiamo paura di ciò che facciamo, perché sappiamo di farlo nell'interesse del più importante dei principi, quello dell'uguaglianza, di fronte al quale abbiamo eliminato anche ogni sospetto di favoritismo con gli emendamenti odierni, non perché temessimo il contenuto della proposta di legge come già approvata dal Senato, ma perché volevamo apparire, una volta di più, trasparenti. Il tempo ci darà ragione e l'Italia continuerà ad essere la culla del diritto (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento formale - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 2055-B )

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale, che avrà luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 2055-B, di cui si è testé concluso l'esame.

 

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (2055-B):

(Presenti 492

Votanti 490

Astenuti 2

Maggioranza 246

Voti favorevoli 273

Voti contrari 217).

Prendo atto che gli onorevoli La Malfa e Buglio non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3247-B

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati CIRIELLI *(1), AIRAGHI, ARRIGHI *, ASCIERTO, BELLOTTI *, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE Giorgio, CONTI Giulio, CORONELLA, GERACI, GHIGLIA, LANDOLFI, LEO, LOSURDO, MAGGI, MARTINI Luigi, MENIA, MEROI, NAPOLI Angela, PAOLONE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, SAIA, TAGLIALATELA e VILLANI MIGLIETTA

 

(V. Stampato Camera n. 2055)
approvato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 2004
(V. Stampato n. 3247)
modificato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2005
(V. Stampato Camera n. 2055-B)
nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2005
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 novembre 2005
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¾¾¾¾¾¾¾¾

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.  354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

¾¾¾¾¾¾¾¾


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

1. L’articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico

«Art. 62-bis. - (Circostanze attenuanti generiche). – Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

 

Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».

 

2. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;

 

b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;

 

c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro».

 

3. All’articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».

 

Art. 2.

Art. 2.

1. Al primo comma dell’articolo 644 del codice penale, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

Identico

Art. 3.

Art. 3.

1. Il quarto comma dell’articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

 

Art. 4.

Art. 4.

1. L’articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico

«Art. 99. - (Recidiva). – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

 

La pena può essere aumentata fino alla metà:

 

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

 

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

 

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

 

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.

 

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

 

Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

 

In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».

 

Art. 5.

Art. 5.

1. All’articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

Identico

«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».

 

2. All’articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

 

«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma, del codice penale».

 

Art. 6.

Art. 6.

1. L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

1.Identico:

«Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

«Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – Identico.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

Identico.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Identico.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Identico.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

Identico.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.

Identico.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti».

Identico».

2. All’articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole «o la continuazione» sono soppresse.

2.Identico.

3. L’articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

3.Identico.

«Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

 

1) autorizzazione a procedere;

 

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

 

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

 

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.

 

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

 

4. All’articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».

4.Identico.

5. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

5.Identico.

«Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

 

Art. 7.

Art. 7.

1. Dopo l’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:

Identico

«Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). – 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter:

 

a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;

 

b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena;

 

c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».

 

2. Al comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è premesso il seguente:

 

«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale».

 

3. Il comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è sostituito dai seguenti:

 

«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

 

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

 

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

 

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;

 

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

 

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

 

1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni».

 

4. Il comma 1-bis dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è sostituito dal seguente:

 

«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».

 

5. Dopo l’articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:

 

«Art. 50-bis. - (Concessione della semilibertà ai recidivi). – 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l’espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa».

 

6. Il comma 1 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.354, è sostituito dal seguente:

 

«1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale».

 

7. Dopo il comma 7 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.354, è aggiunto il seguente:

 

«7-bis. L’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».

 

Art. 8.

Art. 8.

1. Dopo l’articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, è inserito il seguente:

Identico

«Art. 94-bis. - (Concessione dei benefìci ai recidivi). – 1. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta».

 

Art. 9.

Art. 9.

1. All’articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente:

Identico

«9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

 

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni;

 

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

 

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».

 

Art. 10.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1.Identico.

2. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

2.Identico.

3. Se, per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, essi si applicano ai procedimenti e ai processi in corso; i termini stabiliti dall’articolo 157 del codice penale sono prolungati, a seguito della sospensione, oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, del medesimo codice. Tuttavia, se i processi sono già pendenti avanti la Corte di cassazione, è assicurato, ove minore di quello operante in forza della legge previgente, un ulteriore termine di prescrizione di un anno.

3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.

 

 

 

 


Esame in sede referente presso la 2ª Commissione (Giustizia)


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDi' 15 NOVEMBRE 2005

520a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(3247-B) Deputato CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

 Il presidente Antonino CARUSO avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato alle sole modifiche apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

 

 In sostituzione del relatore designato, riferisce sinteticamente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il presidente Antonino CARUSO(AN). Al riguardo il relatore rileva che la prima delle predette modifiche concerne l'inclusione nel catalogo dei reati per i quali i tempi di prescrizione sono raddoppiati - rispetto a quelli previsti dalle nuove disposizioni- dei delitti colposi di danno di cui all'articolo 449 del codice penale, nonché del reato di omicidio colposo se commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 589 del medesimo codice.

 L'altra modifica è relativa al comma 3 dell'articolo 10 che detta le disposizioni transitorie della legge. Si tratta della previsione in base alla quale i processi di primo grado per i quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento e quelli pendenti in appello o presso la Corte di cassazione sono esclusi dai tempi di prescrizione più brevi così come eventualmente definiti dal disegno di legge.

 

 Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

 

 Ha quindi la parola il senatore BOBBIO(AN), il quale si sofferma sulle novità introdotte all'articolo 6 del disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento, dopo aver ricordato che l'articolato in esame è stato per lo più oggetto di strumentalizzazioni politiche piuttosto che di valutazioni di natura squisitamente tecnica, come invece sarebbe stato preferibile in considerazione della rilevanza della materia affrontata. Al riguardo, non gli appaiono chiare, non tanto le ragioni delle modifiche introdotte, quanto il perché si sia inteso circoscrivere alle sole fattispecie di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, del codice penale - oltre a quanto già previsto nel testo approvato dal Senato - il raddoppio dei termini di prescrizione, ben potendosi riferire la previsione anche ad altri reati di pari rilevanza. Si è trattato in ogni caso - continua il senatore Bobbio - soprattutto di uno sconcertante cedimento a talune rimostranze e strumentalizzazioni che peraltro non fanno venir meno quella valutazione favorevole delle modifiche apportate e più in generale del complesso dell'articolato. Ritiene che il problema affrontato dalla riforma in esame non possa essere risolto soltanto attraverso interventi normativi ma che lo stesso sia soprattutto una conseguenza di distorsioni e di determinate prassi applicative nella organizzazione del lavoro giudiziario. Nell'esperienza delle aule di giustizia si riscontrano, infatti, forme di sottovalutazione di talune fattispecie criminose, come ad esempio gli omicidi colposi, rilevandosi che i relativi procedimenti penali sono di norma posposti alla trattazione di altri processi ritenuti di maggiore urgenza con la conseguenza che in molti casi i primi sono destinati inevitabilmente alla prescrizione. L'aver ampliato i termini di prescrizione per alcuni reati non potrà sortire l'effetto sperato senza un effettivo cambiamento delle ricordate prassi rispetto alle quali è opportuno che si focalizzi l'attenzione dei cittadini, a pena della frustrazione delle loro legittime aspettative.

 Nel complesso la riforma della prescrizione non si pone in senso contrario al bisogno di giustizia dei cittadini, così come sostenuto dall'opposizione, ma mira a far sì che tale meritevole interesse non risenta più di prassi e comportamenti non corretti nella organizzazione dei processi. Riferendosi poi alla modifica approvata dalla Camera dei deputati in relazione all'articolo 10, il senatore Bobbio, pur preannunciando una valutazione positiva al riguardo, ritiene che la nuova formulazione della norma transitoria abbia risentito di condizionamenti esterni non accettabili. Ricorda, infatti, come la corte di cassazione abbia prodotto studi ed elaborazioni di dati sul prevedibile impatto della riforma dell'istituto della prescrizione - peraltro non richiesti - che appaiono a dir poco sconcertanti anche perché non sorretti da adeguato rigore scientifico. Un intervento questo che cerca di far dimenticare il fatto che molti processi si prescrivono proprio in cassazione anche per il modo in cui è organizzato il lavoro presso la suprema Corte. Conclude quindi il suo intervento, ribadendo la sua valutazione positiva della norma transitoria che, tra l'altro, appare più tranquillizzante anche sotto il profilo della legittimità costituzionale della medesima.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) rileva come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento rappresentino certamente un contributo migliorativo rispetto al disegno di legge in titolo, nei confronti del quale peraltro permangono le ragioni di contrarietà già espresse in precedenza dalla sua parte politica nel corso dell'iter parlamentare dello stesso.

 Per quel che concerne più specificamente la modifica apportata al nuovo testo proposto per l'articolo 157 del codice penale, il senatore Fassone sottolinea come l'estensione anche ai delitti colposi di danno e alle ipotesi di omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo e terzo comma, dello stesso codice della disposizione che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione, pur in sé non criticabile, pone però delicati problemi dal punto di vista sistematico. Mentre infatti il rinvio ai delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale appare ragionevole in quanto tali previsioni delimitano l'area della criminalità organizzata, terroristica o eversiva che, anche ad altri effetti, il legislatore ha ritenuto connotarsi per una sua maggiore e specifica gravità e rispetto alla quale l'esigenza della repressione penale si pone con una forza ed un rilievo senz'altro prioritari alla luce della pericolosità dei fenomeni in questione, il rinvio ai menzionati articolo 449 e 589 del codice penale si pone al di fuori di qualsiasi coerente disegno sistematico e implica il rischio di una violazione del principio di ragionevolezza sulla falsariga di quanto già avvenuto in passato, ad esempio in relazione all'articolo 60 della legge n. 689 del 1981 - prima dell'abrogazione di tale articolo, disposta con la legge n. 134 del 2003 - con le sentenze della Corte costituzionale n. 249 del 1993, n. 254 del 1994 e n. 78 del 1997.

 Passando poi alla riformulazione del comma 3 dell'articolo 10 del disegno di legge, il senatore Fassone non condivide le perplessità di ordine costituzionale sollevate in relazione all'assetto della disciplina transitoria. L'esigenza di evitare che l'applicazione del nuovo regime della prescrizione ai processi in corso finisca per travolgere vicende processuali il cui svolgimento, quantomeno per una parte assai significativa, ha già avuto luogo sotto la vigenza della precedente normativa in materia di prescrizione corrisponde infatti, a suo avviso, innanzitutto ad un principio che ha avuto, tra l'altro, un riconoscimento anche a livello costituzionale con il disposto di cui all'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 che, in relazione alla riforma dell'articolo 111 della Costituzione, stabilì che la legge ordinaria avrebbe regolato l'applicazione dei principi contenuti nella predetta legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della medesima. In altri termini, sarebbe rinvenibile nell'ordinamento un principio generale che legittima il legislatore, anche nella materia penale, ad adottare, ove lo ritenga opportuno, una disciplina transitoria che consenta di salvaguardare in misura adeguata le attività processuali già svolte e che potrebbero essere pregiudicate da un mutamento del quadro legislativo di riferimento. Tale possibilità sussisterebbe al di fuori dell'area coperta dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione che, peraltro, non viene in rilievo in questo caso poiché l'ipotesi considerata dal comma 3 dell'articolo 10 è semmai quella della retroattività della norma penale sopravvenuta più favorevole. A questo proposito, va evidenziato che la previsione introdotta dalla Camera dei deputati in materia di disciplina transitoria potrebbe rinvenire una sua ulteriore giustificazione qualora si ritenesse che le modifiche apportate dal disegno di legge in titolo in tema di prescrizione abbiano mutato la natura dell'istituto, spostandolo dal piano del diritto penale sostanziale a quello del diritto penale processuale, sembrandogli al riguardo in particolare significativa la nuova disciplina della interruzione della prescrizione.

 

 Il senatore Massimo BRUTTI(DS-U), intervenendo in discussione generale, ritiene, contrariamente a quanto affermato dal senatore Bobbio, che rivestano grande utilità i contributi e le possibili segnalazioni sull'impatto delle modifiche normative, come quella in esame, provenienti dal mondo della cultura giuridica e da operatori qualificati. A suo avviso il Parlamento dovrebbe avere sempre un atteggiamento di grande apertura e di disponibilità nei confronti dei suggerimenti provenienti da questi soggetti soprattutto quando si tratta di proposte che riguardano le norme penali sostanziali. In considerazione di ciò gli appare estremamente utile il ricordato lavoro svolto dalla Corte di cassazione ed altrettanto può dirsi per il recente parere del Consiglio superiore della magistratura sulle modifiche approvate dalla Camera che segnala all'attenzione dei senatori, chiedendo che lo stesso sia messo a loro disposizione.

Si sofferma quindi sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, che, gli appaiono arbitrarie e palesano la debolezza dell'impianto complessivo della riforma che determinerà effetti irreversibili e devastanti sul sistema penale italiano, consentendo inoltre di beneficiare comunque coloro ai quali la riforma è principalmente indirizzata, nonostante le contrarie dichiarazioni sul punto. Stigmatizza quindi l'atteggiamento non corretto del Ministro che ha sostanzialmente disatteso la richiesta di fornire i dati sul prevedibile impatto della riforma dell'istituto della prescrizione.

Con riferimento, in particolare, alla disciplina transitoria, evidenzia le disparità di trattamento che anche la nuova formulazione della norma produrrà rispetto a situazioni simili che verranno considerate diversamente solo perché in qualche caso il processo si è svolto più celermente che in altri casi. Relativamente all'articolo 6, suscita perplessità l'aver limitato la previsione del raddoppio dei termini di prescrizione esclusivamente a fattispecie che non appaiono selezionate secondo un criterio riconoscibile, non comprendendosi la ragione della esclusione di altre di pari offensività. Conclude quindi il suo intervento preannunciando che la sua parte politica continuerà nella battaglia parlamentare intrapresa per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle iniquità, arbitrarietà ed irragionevolezza della riforma voluta dalla maggioranza.

 

 Il senatore ZANCAN(Verdi-Un), con riferimento alla prima delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea come appaia di palmare evidenza la non riconducibilità ad un criterio di ragionevolezza della previsione che, in via eccezionale, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per le ipotesi di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, del codice penale. Da questo punto di vista l'attività emendativa della sua parte politica sarà pertanto volta a introdurre nel disposto di cui al settimo comma del nuovo articolo 157 del codice penale ulteriori ipotesi di reato per le quali prevedere il raddoppio dei termini di prescrizione, con la finalità di definire secondo una ratio unitaria la portata della disposizione in questione.

 Per quanto riguarda invece l'articolo 10, il senatore Zancan ritiene che la Camera dei deputati aveva di fronte a sé solo due ipotesi correttamente praticabili e cioè: o prevedere l'applicabilità della nuova normativa in materia di prescrizione solo ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore ovvero prevedere che la nuova normativa si applicasse anche ai fatti commessi anteriormente laddove più favorevole. E' stata invece adottata una soluzione intermedia difficilmente giustificabile e che, tra l'altro, finisce per porre in una condizione più vantaggiosa gli imputati nei confronti dei quali gli uffici giudiziari hanno proceduto con minore sollecitudine ed efficienza, determinando nei confronti di questi una disparità di trattamento ricollegabile a circostanze del tutto accidentali e comunque non collegabili alla persona dell'imputato medesimo. Tale soluzione non gli appare poi giustificabile facendo leva su un asserito carattere processuale della disciplina in materia di prescrizione che è invece smentito dalla giurisprudenza assolutamente prevalente.

 

 Il senatore CALVI(DS-U), nel condividere i rilievi già esposti nel corso del dibattito dai senatori Fassone e Zancan con riferimento alla prima delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, si sofferma sulle problematiche sottese al disposto di cui all'articolo 10 del disegno di legge in titolo. Al riguardo, il senatore Calvi evidenzia come, a suo avviso, sia indiscutibile il carattere sostanziale delle disposizioni in materia di prescrizione e come, pertanto, la successione nel tempo di normative diverse al riguardo debba trovare necessariamente la sua disciplina nell'articolo 2 del codice penale. In questa prospettiva, la previsione di una disposizione transitoria ad hoc appariva ed appare del tutto ultronea e l'introduzione della stessa rappresenta già di per sé un errore cui peraltro la Camera dei deputati ha cercato di porre rimedio con la riformulazione da ultimo proposta per il comma 3 del citato articolo 10. Tale soluzione è, però, a sua volta afflitta da un evidente vizio di incostituzionalità e gli appare pertanto del tutto inaccettabile, non potendosi neppure escludere il rischio che la predetta incostituzionalità rappresenti soltanto un espediente di cui la maggioranza ha inteso servirsi per non assumersi in modo diretto e palese la responsabilità di prevedere l'applicazione della nuova normativa in materia di prescrizione ai procedimenti in corso - effetto questo che costituisce la conseguenza naturale del carattere sostanziale della medesima - e per ottenere invece lo stesso obiettivo sottoponendo al giudizio della Corte una norma palesemente incostituzionale, l'annullamento della quale determinerebbe poi inevitabilmente l'applicazione dei principi stabiliti nel già ricordato articolo 2 del codice penale.

 

 Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiusa la discussione generale.

 

 La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 13 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

 

 Il seguito dell'esame è infine rinviato.

 


GIUSTIZIA (2a)

giovedi' 17 novembre 2005

523a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 La seduta inizia alle ore 8,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3247-B) Deputati CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 novembre scorso.

 

 Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti ricordando che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato alle sole parti modificate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

 

 Il senatore CALVI(DS-U), illustrando gli emendamenti di cui è primo firmatario relativi all'articolo 6, dopo aver ricordato le novità introdotte dall'altro ramo del Parlamento, osserva che l'inclusione nel catalogo dei reati, per i quali i tempi della prescrizione sono raddoppiati, dei delitti di cui agli articoli 449 e 589, commi secondo e terzo, del codice penale, pone un problema di verifica della coerenza sistematica e della ragionevolezza dell'intervento in esame. Non si comprendono infatti le ragioni della limitazione della deroga soltanto alle fattispecie indicate, ove si consideri che esistono molti altri delitti, come ad esempio la concussione e la corruzione, che determinano un pari allarme sociale e che pertanto, insieme a molti altri ancora, ragionevolmente avrebbero dovuto far parte dell'elenco dei reati per i quali prevedere il raddoppio dei termini di prescrizione. Riferendosi poi in particolare all'emendamento 6.2, evidenzia come le proposte in esso contenute, al pari di quelle espresse negli altri emendamenti di cui è primo firmatario, mirino a rendere più razionale e coerente l'intervento in discussione, ampliando l'elenco dei reati con termine di prescrizione raddoppiato mediante l'inserimento di fattispecie individuate sulla base del criterio della esistenza di una equivalente o maggiore offensività rispetto a quella già considerata della disposizione in esame.

 

 Il senatore AYALA(DS-U), illustrando gli emendamenti all'articolo 6, di cui è firmatario, coglie l'occasione per ribadire la ferma contrarietà della sua parte politica sulla riforma in esame, non apparendogli condivisibili molte delle novità introdotte, fra le quali, ad esempio, la fortissima limitazione alla possibilità di concedere le attenuanti generiche, il nuovo meccanismo del bilanciamento delle circostanze, nonché l'irrigidimento della disciplina della recidiva. Quanto alle modifiche al regime della prescrizione, pur condividendo l'esigenza di abbreviare i termini vigenti, non ritiene che la nuova disciplina possa dirsi rispondente a criteri di razionalità e giustizia. Tale valutazione può riferirsi anche alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 6, non tanto perché non si condivida l'indicazione dei delitti ai quali si estende ora la previsione del raddoppio dei termini di prescrizione, ma quanto per l'incompletezza dell'elenco dei reati ai quali applicare la deroga, essendo rimasti fuori numerosi delitti in grado di determinare un allarme sociale pari o maggiore di quello arrecato dalle fattispecie contemplate, con una scelta che conseguentemente è da ritenersi fortemente censurabile sotto il profilo della coerenza e della ragionevolezza.

 Riferendosi poi alle modifiche introdotte all'articolo 10 del disegno di legge, ricorda le differenti valutazioni espresse dai senatori Calvi e Fassone riguardo alla questione se la norma transitoria, come risultante nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, possa o meno ritenersi legittima sotto il profilo costituzionale. Al riguardo - dopo aver ricordato che il principio della retroattività della norma più favorevole espresso dall'articolo 2, comma terzo, del codice penale non risulta essere anche sancito dalla costituzione che, all'articolo 25, comma 2, riferisce il divieto di retroattività alle sole norme sfavorevoli al reo, ritiene maggiormente convincenti le argomentazioni espresse dal senatore Fassone nel senso della legittimità della disposizione transitoria alle luce delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che hanno ridimensionato fortemente gli effetti irragionevoli che, per l'aspetto in questione, conseguivano dal testo approvato dal Senato.

 

 Seguono quindi brevi interventi del senatore Massimo BRUTTI (DS-U) - il quale ribadisce la richiesta, espressa nel corso della precedente seduta, di mettere a disposizione dei componenti della Commissione il parere che, da quanto si apprende da organi di stampa, il Consiglio superiore della magistratura avrebbe formulato sulle modifiche introdotte alla riforma in esame - e del presidente Antonino CARUSO, che fa presente che, da informazioni assunte, il parere non risulta essere stato ancora formalmente emanato.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l'emendamento 6.23 ricordando ancora una volta le pronunce della Corte costituzionale n. 249 del 1993, n. 254 del 1994 e n. 78 del 1997 espresse in relazione all'articolo 60 della legge n. 689 del 1981. Dalla loro lettura si ricaverebbe il principio in base al quale non sarebbe consentito al legislatore disporre legittimamente, in quanto ciò risulterebbe irragionevole, un trattamento più rigoroso per taluni reati di quello previsto per altre fattispecie finalizzate alla tutela del medesimo bene giuridico e che siano di pari o maggiore gravità delle prime. Questo è invece proprio quello che il legislatore si accingerebbe a fare con l'articolo 6 laddove tale articolo riferisce la previsione del raddoppio dei termini di prescrizione soltanto ad alcuni delitti tacendo di altri con una scelta che non appare sorretta da alcun criterio di ragionevolezza sotto il profilo evidenziato dalle pronunce della Corte sopra ricordate. Sottopone all'attenzione della Commissione quindi alcune ipotesi a sostegno dell'assunto: l'articolo 586 del codice penale, ad esempio, non è tra i delitti per i quali è prevista la deroga, ma tale esclusione determina la situazione paradossale per la quale, pur essendo la fattispecie evidentemente più grave di quella prevista dall'articolo 589, diversamente da questa, avrà per effetto della riforma termini di prescrizione dimezzati rispetto a quelli previsti per le ipotesi di cui all'articolo 589, secondo e terzo comma. Altrettanto dicasi per l'articolo 449 in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 428 del codice penale; in tali casi l'esclusione del delitto doloso di naufragio dalla deroga determina un regime della prescrizione più rigoroso per il delitto di naufragio colposo rispetto alla corrispondente ipotesi dolosa. Si tratta di situazioni di manifesta irragionevolezza che porteranno inevitabilmente a censure di costituzionalità e che invece, se attentamente ponderate, dovrebbero invece a considerare favorevolmente le proposte emendative che vanno nella direzione di dare maggiore razionalità e coerenza al sistema.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3247-B

 

Art. 6.

 

6.2

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321,».

 

6.4

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «314,».

 

6.5

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «317,».

 

6.6

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «318,».

 

6.7

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «319,».

 

6.8

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «319-ter,».

 

6.9

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «320,».

 

6.10

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «321,».

 

6.12

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «368, 371, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 377, 377-bis».

 

6.14

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «368,».

 

6.15

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «371,».

 

6.16

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «371-bis,».

 

6.17

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «371-ter,».

 

6.18

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «372,».

 

6.19

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «373,».

 

6.20

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «377, 377-bis».

 

6.21

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «378,».

 

6.22

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli 449», aggiungere le seguenti: «,450».

 

6.23

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli 449», aggiungere le seguenti: «,452».

 

6.24

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli 449», aggiungere le seguenti: «,473».

 

6.25

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli 449» aggiungere le seguenti: «,474».

 

6.26

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «secondo e terzo comma,» aggiungere le seguenti: «591, primo e secondo comma».

 

6.27

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «secondo e terzo comma,» aggiungere le seguenti: «593».

 

6.29

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «secondo e terzo comma,» aggiungere le seguenti: «644, 644-bis».

 

6.30

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «e degli articoli 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633».

 

6.32

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «e dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

 

Art. 10.

10.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan,

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Le disposizione di cui all’articolo 6 si applicano ai soli reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.3

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi per reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.4

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fermo restando il comma 1 e nel rispetto dell’articolo 2 del codice penale, le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano ai soli reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2005

524a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuliano e Vitali.

 

 La seduta inizia alle ore 14,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3247-B) Deputato CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

 

 Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, parte dei quali già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 17 novembre scorso.

 

 Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti 6.1 e 6.11, si chiede per quale ragione l'iter del disegno di legge in titolo - che nonostante i correttivi ad esso apportati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati continua a presentare vistosi profili di problematicità - si veda riconosciuto dalla maggioranza un carattere indiscutibilmente prioritario, mentre altri disegni di legge suscettibili di incidere - secondo una valutazione ampiamente condivisa - positivamente su contesti sociali di particolare delicatezza, nonché sul versante della sicurezza del cittadino, si vedano riservare un trattamento ben diverso e vengano esaminati in spazi del tutto marginali. Per fare un esempio recente è sufficiente pensare alle modalità con cui le Commissioni riunite giustizia e speciale infanzia stanno portando avanti l'esame dei disegni di legge in tema di contrasto della pedofilia. Non si tratta peraltro di un comportamento episodico della maggioranza in quanto è dall'inizio della legislatura che l'opposizione si è vista costretta a subire un'impostazione dei lavori parlamentari nella quale sono state costantemente privilegiate leggi ad personam e, comunque, provvedimenti sui quali si è determinata una conflittualità assai elevata.

 Quanto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo nel corso dell'ultima lettura e con specifico riferimento all'articolo 10, non è possibile non chiedersi che senso abbia il dibattito parlamentare quando queste modifiche - che risultavano sorrette da argomentazioni su cui ripetutamente l'opposizione aveva richiamato in precedenza l'attenzione in Senato ma che qui non erano state recepite - lo sono state nel corso dell'iter presso la Camera, esclusivamente in ragione di una complessiva vicenda che ha visto coinvolti soggetti esterni al Parlamento e che ha indirizzato l'esito dell'esame parlamentare verso la soluzione contenuta nell'attuale formulazione del citato articolo.

 Per quel che concerne invece la modifica apportata all'articolo 6, si tratta anche in questo caso di un tema su cui l'opposizione aveva in precedenza, in Senato, fatto valere le ragioni che militavano a sostegno di una particolare attenzione in ordine a determinati reati colposi, ragioni che disattese presso questo ramo del Parlamento hanno invece trovato un'eco diversa presso la Camera dei deputati. Gli emendamenti 6.1 e 6.11 intervengono quindi su quest'ultima disposizione proponendo in via aggiuntiva che la previsione relativa al raddoppio dei termini di prescrizione venga estesa anche ai delitti contro la pubblica amministrazione e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, una soluzione questa che, se accolta, varrebbe ad escludere in radice, in ordine al disegno di legge in titolo, qualsiasi sospetto circa la sua natura di intervento legislativo volto a favorire alcuni determinati esponenti della classe politica in relazione a vicende giudiziarie che li hanno interessati.

 

 Il senatore ZANCAN(Verdi-Un), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti di cui è firmatario, richiama l'attenzione su come la previsione del raddoppio dei termini di prescrizione relativamente al delitto di omicidio colposo - nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 589 del codice penale - si ponga logicamente in contrasto con la diversa scelta fatta nel testo in discussione con riferimento al tema della recidiva, la cui rilevanza è stata esclusa proprio relativamente ai delitti colposi.

 Passando più specificamente al contenuto degli emendamenti da lui presentati, il senatore Zancan sottolinea come gli stessi siano volti a completare il catalogo dei delitti per i quali viene previsto il raddoppio dei termini di prescrizione inserendovi anche i delitti contro la pubblica amministrazione e quelli contro l'amministrazione della giustizia. Al riguardo, l'oratore sottolinea non solo la particolare gravità di questi reati, ma anche la circostanza che gli stessi, per le modalità di commissione che li contraddistinguono, assai di frequente possono venire alla luce ad una non trascurabile distanza di tempo, elemento questo dal quale emerge l'opportunità di prevedere termini di prescrizione non troppo brevi, a meno che non si voglia correre il rischio di pregiudicare seriamente l'efficacia della repressione penale negli ambiti in questione.

 

 Il senatore CALVI (DS-U) ritira l'emendamento 6.10.

 

 Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 6.

 

 Il senatore BOBBIO (AN) preannuncia il voto contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 ribadendo le proprie perplessità - già espresse in sede di discussione generale - in ordine alle modifiche introdotte in tale disposizione dalla Camera dei deputati.

 

 Il relatore ZICCONE (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti relativi all'articolo 6, facendo proprie le perplessità manifestate dal senatore Bobbio in ordine alle ragioni che hanno indotto la Camera dei deputati a modificare tale disposizione.

 

 Anche il sottosegretario VITALI esprime parere contrario sugli emendamenti.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.1, richiamandosi alle considerazioni da lui già formulate durante la discussione generale con le quali si è evidenziato come il rinvio agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, del codice penale nell'ambito del comma sesto del nuovo articolo 157 dello stesso codice si ponga al di fuori di qualsiasi coerente disegno sistematico ed implichi il rischio di una assai probabile violazione del principio di ragionevolezza alla luce dei rilievi contenuti nelle sentenze della Corte costituzionale n. 249 del 1993, n. 254 del 1994 e n. 78 del 1997.

 

 Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.11

 

 Il senatore CALVI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.2 sottolineando come sarebbe veramente incomprensibile se la Commissione non includesse i delitti contro la pubblica amministrazione fra i reati per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.

 

 Anche il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 6.2.

 

 Posto ai voti è respinto l'emendamento 6.2, di contenuto identico all'emendamento 6.3.

 

 Il senatore AYALA (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.4 sottolineando l'incoerenza e la contraddittorietà della posizione del relatore che ha espresso parere contrario sugli emendamenti presentati, in quanto non ha condiviso le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 6, senza che però che a ciò faccia seguito - come sarebbe logicamente da attendersi - la presentazione di un emendamento del relatore medesimo volto a sopprimere le predette modifiche.

 

 Posto ai voti è respinto l'emendamento 6.4.

 

 Il senatore CALVI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.5 sottolineando l'estrema gravità del delitto di concussione e - in caso di reiezione dell'emendamento - l'assoluta incoerenza della scelta di prevedere il raddoppio dei termini di prescrizione per le ipotesi di omicidio colposo considerate escludendolo invece per il delitto in questione.

 

 Il senatore ZANCAN(Verdi-Un), nell'annunciare anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 6.5, sottolinea, oltre alla straordinaria gravità del reato di concussione, il fatto che si tratta di un reato che normalmente emerge quando si modifica lo stato di soggezione della persona concussa rispetto al concessore e, quindi, talvolta anche a molta distanza di tempo dai fatti.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.5 facendo proprie le considerazioni testè svolte dal senatore Zancan.

 

 Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.9 sottolineando, più in generale, il rilievo dei fatti di corruzione e come per questi valga quanto già evidenziato in ordine alla concussione, e cioè che gli stessi, assai di frequente, emergono anche dopo un significativo lasso di tempo dal momento della loro commissione.

 

 Il senatore MARITATI(DS-U), nell'annunciare anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 6.9, manifesta tutto il proprio stupore di fronte all'atteggiamento della maggioranza e del Governo che continuano a pronunciarsi contro le proposte dell'opposizione senza fornire al riguardo alcuna spiegazione.

 

 Segue un breve intervento del sottosegretario VITALI, il quale fa presente che il disegno di legge in titolo è ormai giunto alla sua quarta lettura.

 

 Posti separatamente i voti sono quindi respinti gli emendamenti 6.9,. 6.12, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 6.13, 6,14, 6.15, 6.16 e 6.17.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.18 richiamando con forza l'attenzione sulle delicate e complesse implicazioni, anche di ordine procedurale, connesse con l'accertamento del reato di falsa testimonianza, aspetti questi che giustificherebbero l'inclusione di tale reato fra quelli per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.

 

 Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.18 e 6.19.

 

 Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.20 manifestando la propria perplessità e il proprio disappunto per l'atteggiamento del Governo che giustifica il proprio silenzio in merito alle proposte avanzate dall'opposizione limitandosi a rilevare che ormai si sia arrivati alla quarta lettura del disegno di legge ed ignorando il fatto che i profili in questo momento all'esame del Senato rappresentano - e non potrebbe essere diversamente - delle innovazioni che per la prima volta vengono sottoposte all'attenzione di questo ramo del Parlamento.

 

 Con separate votazioni, sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 6.20, 6.21 e 6.22.

 

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.23, il senatore FASSONE (DS-U) si dichiara sorpreso dalle affermazioni del rappresentante del Governo, essendo ovviamente la prima volta che viene in discussione la possibilità di ampliare l'elenco dei reati per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione. Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento, il senatore Fassone sottolinea come lo stesso si ricolleghi a quell'esigenza di rispetto del principio di ragionevolezza su cui la Corte costituzionale ha richiamato l'attenzione nelle pronunce da lui in precedenza ricordate. Più in particolare, il senatore Fassone evidenzia come dalle pronunce della Corte può ricavarsi il principio per cui finisce per risultare carente di ragionevolezza e si presenta per ciò stesso fortemente lesivo del principio di uguaglianza un complesso normativo che rispetto a due condotte, gradatamente lesive dell'identico bene, assicura un trattamento di maggior favore alla condotta di maggiore gravità ed un trattamento invece meno favorevole a chi ha realizzato la condotta di minore gravità.

 

Posti ai voti, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.23, 6.24, 6.25 e 6.26.

 

Il senatore ZANCAN(Verdi-Un), annunciando il voto favorevole sull'emendamento 6.27, pone in rilevo come non sia possibile giustificare un trattamento differenziato - ai fini della prescrizione - per il reato di omissione di soccorso, indicato dall'emendamento, rispetto quello di omicidio colposo per incidente stradale.

 

Dopo che il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ha dichiarato il voto favorevole, il presidente Antonino CARUSO pone ai voti l'emendamento 6.27, che viene respinto.

 

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) ritira l'emendamento 6. 28,

 

In dichiarazione di voto sull'emendamento 6.29 ha la parola il senatore Massimo BRUTTI(DS-U), il quale sottolinea la circostanza che l'emendamento si riferisce al reato di usura, che per sua natura implica indagini complesse, tempi lunghi del processo, peculiarità legate alle difficoltà della denuncia da parte della vittima. A ben vedere si tratta di una fattispecie delittuosa per la quale sembra imporsi la sua inclusione nel catalogo dei reati per i quali è previsto il raddoppio dei tempi di prescrizione. A tal fine non rileva poi, a suo avviso, il fatto che l'articolo 2 del disegno di legge in titolo preveda un'elevazione di pena per il reato di cui trattasi.

Rivolge, in conclusione l'invito alla maggioranza ad esprimersi sul punto e ad argomentare i motivi in base ai quali ritiene di dover accettare il testo così come perviene dalla Camera dei deputati.

 

Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-Un) da dichiarato di associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Massimo Brutti, ricordando che occorre inoltre tenere presente la nuova configurazione della decorrenza dei termini di prescrizione nelle ipotesi di reato contiunato, ha parola il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) per rilevare la forte incidenza che hanno le diverse condizioni ambientali nella denuncia del reato di usura, considerato che i comportamenti usurari si sviluppano in contesti nei quali la vittima è scoraggiata dallo sporgere denuncia. In particolare nelle aree dove forte è l'influenza delle associazioni mafiose tale reato si configura spesso come obiettivamente avvantaggiato da tali strutture criminali, il che conferma che sarebbe sensato prevedere termini di prescrizione più lunghi.

Rileva quindi che l'insieme delle proposte emendative sono volte a ridurre il danno e siano per cosi dire difensivi cercando di porre barriere per un più efficace contrasto di taluni reati.

 

Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.29 e 6.30.

 

Per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 6.31, interviene il senatore AYALA(DS-U), il quale ribadisce di giudicare incomprensibile l'atteggiamento della maggioranza che, pur manifestando apertamente la sua contrarietà alle modifiche introdotte dalla Camera, non trova il coraggio di chiederne la soppressione. In questo contesto si chiede come i senatori della maggioranza ed il Governo potrebbero trovare le parole per giustificare la previsione di tempi prescrizionali più lunghi per un reato colposo in violazione del codice della strada e, al contempo, l'assurda riduzione degli stessi termini per il reato di bancarotta fraudolenta.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.31 e 6.32.

 

Dopo che il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) ha ritirato l'emendamento 6.33, è posto ai voti ed approvato l'articolo 6.

 

Il seguito dell'esame è infine rinviato.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.3247-B

Art. 6.

 

6.1

Dalla Chiesa, Magistrelli, Cavallaro

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «reati di cui», aggiungere le seguenti: «al titolo II del libro II del codice penale».

 

6.11

Dalla Chiesa, Magistrelli, Cavallaro

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «reati di cui», aggiungere le seguenti: «al titolo III del libro II del codice penale».

 

6.3

Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321,».

 

6.13

Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «368, 371, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 377, 377-bis».

 

6.28

Brutti Massimo, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «secondo e terzo comma», aggiungere le seguenti: «600, 601, 602».

 

6.31

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Calvi

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «e dagli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267».

 

6.33

Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «e per tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo».


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi' 23 novembre 2005

526a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

 

 La seduta inizia alle ore 14,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3247-B) Deputato CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

 Il presidente Antonino CARUSO, dato conto del parere non ostativo espresso nella giornata di ieri dalla Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti trasmessi, avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

 

 Il senatore CALVI (DS-U) illustra gli emendamenti 10.1 e 10.3 sottolineando la ratio della proposta di prevedere l'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di prescrizione ai soli reati commessi successivamente all'entrata in vigore della nuova legge. Continua ad essere infatti per l'oratore poco chiara la ragione di una norma transitoria - quella da ultimo approvata dalla Camera - che si giustificherebbe solo nel caso si fosse voluto derogare ai principi generali del favor rei e del tempus regit actum, la qual cosa non è avvenuta. La disposizione transitoria nel testo risultante dall'approvazione della Camera dei deputati, in altri termini, fa diventare concreto il rischio di passare da una censura di incostituzionalità ad un'altra mentre al contrario sarebbe stato preferibile non prevedere alcuna norma transitoria potendo risultare pacifica la conclusione per la quale le nuove norme avrebbero trovato applicazione nei confronti di tutti gli imputati per i quali non sia ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato.

 

 Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (Verdi-Un) per illustrare l'emendamento 10.2, a sua firma. Al riguardo, premesso che l'istituto della prescrizione, in un regime di obbligatorietà dell'azione penale, è comunque un beneficio per l'imputato ma, al tempo stesso, una ammissione di inefficienza dell' amministrazione della giustizia, la disciplina transitoria in esame appare criticabile sotto il profilo del diverso trattamento che potrebbe determinare per fattispecie identiche in virtù dell'incidenza sul maturare della prescrizione di diversi fattori, fra i quali non ultimi la solerzia o la pigrizia del giudice. La soluzione adottata dalla Camera di operare un'esclusione dell'applicazione delle nuove norme per i procedimenti di primo grado per i quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento, appare poi oltremodo errata in quanto sono in tal modo comunque ricompresi nel nuovo regime prescrizionale i procedimenti per i quali vi sia stata richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento non ancora giunti in grado di appello o davanti la cassazione. Non appare quindi del tutto fantasioso lo scenario che prevede una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma transitoria di cui trattasi, in quanto irragionevolmente discriminatrice di diverse posizioni processuali con l'ulteriore possibilità che ciò si risolva in favore di quei ben noti soggetti di cui si è ampiamente parlato in questi ultimi mesi.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti a sua firma, tutti volti ad impedire che i termini più brevi di prescrizione si possano applicare ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge in ragione del fatto che, diversamente, risulterebbero seriamente compromesse le regole del gioco processuale e l'ordinario corso della giustizia. Il disegno di legge in esame si distingue innegabilmente per l'offesa che reca alle istituzioni e, in particolare, all'amministrazione della giustizia che sollecita ben altri e più incisivi interventi volti ad assicurarne la reale efficacia. Dall'inizio di questa legislatura, al contrario, la maggioranza pervicacemente insite nel ritenere prioritari interventi a favore di personaggi eccellenti. Soffermandosi più specificamente sull'emendamento 10.6, l'oratore sottolinea come lo stesso sia volto a superare l'incomprensibile e irrazionale applicazione dei vigenti termini di prescrizione per i procedimenti di primo grado nei quali sia già avvenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento e di quelli più brevi in caso contrario. L'emendamento 10.7 mira invece a chiarire che il potenziale beneficio della legge non trova applicazione anche nel caso di processi conclusi in primo e secondo grado per i quali sia pendente il termine di impugnazione.

 

Il relatore ZICCONE (FI), dopo aver precisato di ritenere comunque superfluo l'emendamento 10.7 in quanto nelle ipotesi considerate l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi è già esclusa dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, formula un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10. Egli muove dall'assunto della natura sia sostanziale che processuale delle disposizioni in tema di prescrizione dei reati; se si ritenesse infatti la natura esclusivamente sostanziale dell'istituto, non vi è dubbio, a suo avviso, che ben difficilmente si potrebbe escludere l'applicabilità dell'articolo 2 del codice penale, ma la natura mista della disciplina in tema di prescrizione è avvalorata dal dato innegabile che alcuni profili della stessa sono inscindibilmente connessi con meccanismi di tipo processuale. Respinge quindi i rilievi mossi circa la legittimità costituzionale delle norme e le argomentazioni a sostegno degli emendamenti che corrispondono a una diversa e alternativa visione del tema, sottolineando altresì come le modifiche apportate da ultimo dalla Camera dei deputati consentano di fugare qualsiasi dubbio circa la pretesa natura ad personam del disegno di legge in titolo.

 

Il rappresentante del GOVERNO, nell'esprimere parere contrario sugli emendamenti, ribadisce che la posizione tenuta dal Governo nei riguardi di un disegno di legge - che ricorda essere di iniziativa parlamentare - è stata quella di una completa neutralità, anche se personalmente non ha mancato di esprimere, nella sua precedente veste di relatore alla Camera dei deputati, la sua più convinta adesione all'iniziativa stessa. Con essa si raggiunge un obiettivo che può definirsi storico in quanto concorre a determinare la ragionevole durata dei processi sottraendo la prescrizione alla discrezionalità del giudice attraverso chiare indicazioni normative. Si è obiettato che il provvedimento riserva un trattamento non sufficientemente punitivo nei confronti degli usurai, quando invece sono stati previsti inasprimenti di pena per tale reato; si è criticata la maggioranza per non aver considerato i reati colposi, che sono tra quelli che maggiormente destano allarme sociale, ebbene con la specifica modifica intervenuta alla Camera per tali figure di reato sono stati raddoppiati i termini di prescrizione. La ragione vera è che si sono confrontate due opposte visioni: quella che prevede una pretesa punitiva dello Stato illimitata nel tempo e quella che contempla invece un termine certo entro il quale questa debba essere esercitata.

 

 Il senatore BOBBIO(AN), dopo aver brevemente sottolineato anch'egli l'infondatezza delle preoccupazioni sottese all'emendamento 10.7, annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10. Sottolinea al riguardo come l'atteggiamento dell'opposizione si caratterizzi in tutta evidenza per una contrarietà esclusivamente politica al disegno di legge in titolo che induce ad ostacolare l'iter di un provvedimento che, nell'interesse degli italiani, è volto invece a ricondurre entro limiti di ragionevolezza la discrezionalità dei giudici e a definire un quadro normativo di riferimento, sia sul versante sostanziale, sia su quello dell'esecuzione della pena, centrato sull'esigenza di fondo di attribuire un maggior rilievo alla figura della recidiva nel sistema della repressione penale, muovendo dal dato di fatto che una maggiore efficacia nel contrasto della delinquenza recidivante rappresenta un obiettivo irrinunciabile da perseguire se si vuole garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. In merito è sintomatico poi che l'atteggiamento di contrarietà dell'opposizione permanga anche dopo che la modifica dell'articolo 10 introdotta dalla Camera dei deputati ha sgombrato il campo da qualsiasi possibile dubbio circa la asserita natura ad personam del disegno di legge in titolo.

 

Il senatore ZANCAN(Verdi-Un), nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti di cui è firmatario, richiama ancora una volta l'attenzione sul palese vizio di legittimità della disciplina transitoria contenuta nel comma 3 dell'articolo 10 del disegno di legge, conseguente alla mancata previsione di disposizioni ad hoc concernenti i riti speciali e, in particolare, il giudizio abbreviato. E' infatti del tutto evidente che la soluzione delineata sul punto in questione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati farà sì, nell'ipotesi in cui per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultino più brevi, che sarà molto più facile che dei nuovi termini beneficino gli imputati che hanno optato per il rito abbreviato - non potendovi essere per definizione in tali casi una dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e, quindi, risultando esclusa l'applicabilità delle disposizioni più favorevoli soltanto per i processi già pendenti in appello o in cassazione - rispetto agli imputati nei cui confronti il procedimento si svolgerà con le norme ordinarie. Manca in altri termini la previsione di una disciplina adeguatamente differenziata in riferimento a situazioni sostanzialmente diverse - quali il rito ordinario, da un lato, e i riti speciali dall'altro - e ciò non può non ridondare in una evidente violazione del principio di ragionevolezza.

 

 Il senatore AYALA(DS-U), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 10.1, giudica del tutto inaccettabili le considerazioni testé svolte dal senatore Bobbio. La realtà è che in questo momento la maggioranza si accinge a licenziare un provvedimento di pessima fattura che ha suscitato tra gli operatori della giustizia un coro amplissimo di critiche radicali; basti pensare, al riguardo, ad un recente articolo del professor Onida apparso su un quotidiano certo non vicino all'opposizione che condanna senza appello, tra l'altro, le scelte sottese al disegno di legge sul tema della recidiva.

 

 Posti separatamente ai voti sono respinti l'emendamento 10.1, di contenuto identico all'emendamento 10.2, nonché gli emendamenti 10.3, 10.4 e 10.5.

 

 Il senatore FASSONE(DS-U), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 10.6, ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle ragioni che consentono, a suo avviso in modo fondato, di ritenere conforme alla Costituzione la disciplina transitoria in tema di prescrizione contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge in titolo e pertanto di escludere che la modifica sul punto introdotta alla Camera dei deputati possa averlo trasformato - come è stato da taluno detto - da un "provvedimento ad personam" in un "provvedimento "contra personam". La sopramenzionata disciplina transitoria, infatti, non contrasta con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione perché pacificamente tale articolo vieta esclusivamente la retroattività delle nuove norme penali più sfavorevoli, ma non concerne in alcun modo il diverso tema della ultrattività di una legge penale previgente meno favorevole, un profilo quest'ultimo che è invece rimesso alla discrezionalità del legislatore ordinario, fatto salvo ovviamente il rispetto del principio di ragionevolezza. In proposito va ricordato come ipotesi di ultrattività delle norme penali siano disciplinate già nell'articolo 2 del codice penale con riferimento alle leggi eccezionali o temporanee, così come un'altra notissima ipotesi di ultrattività delle norme penali era quella prevista fino al 1999 dall'articolo 20 della legge n. 4 del 1929, relativamente alle disposizioni penali delle leggi finanziarie. Deve ricordarsi al riguardo che la disposizione di cui al citato articolo 20 venne per ben due volte sottoposta al vaglio della Corte costituzionale e che, in entrambi casi, la Corte costituzionale rigettò la questione di legittimità.

 Se l'ipotesi di ultrattività della legge penale previgente meno favorevole configurata dal comma 3 del disegno di legge in titolo non incontra un ostacolo - per le ragioni esposte - nel disposto dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, la stessa inoltre non sembra presentare problemi sotto il profilo della conformità al generale principio di ragionevolezza. E' chiaro infatti che la disposizione considerata - che rappresenta pur sempre una deroga ad un principio generale contenuto nell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale - è giustificata da quell'esigenza di tutela dei processi in corso che corrisponde ad un principio che non solo è stato in più occasioni tenuto presente dal legislatore ordinario, ma che ha avuto un riconoscimento anche a livello costituzionale con l'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 che ha inserito in Costituzione i cosiddetti principi del "giusto processo".

 Il senatore Fassone sottolinea altresì come le considerazioni che precedono muovano dal presupposto del carattere sostanziale dell'istituto della prescrizione, rifacendosi ad una impostazione prevalente nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Le stesse risulterebbero peraltro ulteriormente rafforzate se - come è sua opinione personale - si ritenesse che l'istituto in questione ha nell'ordinamento vigente natura mista, e cioè sia sostanziale che processuale. Una conclusione in tal senso sembra peraltro essere recepita dal legislatore ordinario che in taluni casi è intervenuto sulla prescrizione, prevedendone la sospensione con effetto anche o esclusivamente sui procedimenti in corso e adottando così soluzioni che avrebbero dovuto palesemente considerarsi incostituzionali se si fosse accettato il presupposto della natura esclusivamente sostanziale dell'istituto. I casi cui si fa riferimento, al riguardo, sono, più precisamente, innanzitutto quello di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 267 del 1997 nonché le ipotesi di sospensione del processo e della prescrizione di cui all'articolo 2 della legge n. 248 del 2002 e di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 134 del 2003.

 

 Posti separatamente ai voti sono, quindi, respinti gli emendamenti 10.6 e 10.7.

 

 Posto ai voti è approvato l'articolo 10.

 

 Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

 

 Il senatore AYALA(DS-U), nell'annunciare a nome della sua parte politica il voto contrario, sottolinea come nel corso dell'esame in Commissione siano emerse valutazioni diverse in ordine alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, rispettivamente, all'articolo 6 e all'articolo 10 del disegno di legge in titolo. Dopo aver brevemente ricordato i profili di criticità relativi all'articolo 10 sui quali i rappresentanti dell'opposizione hanno testé richiamato l'attenzione, l'oratore si sofferma in particolare sull'innovazione introdotta nell'articolo 6 per rilevare come la stessa abbia registrato in Commissione un clamoroso insuccesso. La previsione per cui i termini di prescrizione vengono raddoppiati per i reati colposi di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, del codice penale non ha convinto la maggioranza - che avrebbe ritenuto preferibile che tali previsioni eccezionali non venissero inserite - e ha suscitato il dissenso dell'opposizione non tanto perché non siano condivisibili le ragioni che giustificano un più ampio termine di prescrizione per i predetti reati colposi, quanto piuttosto perché si tratta di eccezioni che non sono riconducibili ad alcun coerente disegno sistematico. Riprendendo alcuni esempi emersi nel corso della seduta di ieri non si comprende infatti, perché venga previsto il raddoppio dei termini di prescrizione per le ipotesi considerate di omicidio colposo, mentre lo stesso non avviene per reati la cui maggiore gravità è a tutti palese, quali la concussione e la bancarotta fraudolenta. Come è stato a più riprese sottolineato nel corso del dibattito, si è di fronte a un assetto normativo la cui irragionevolezza è talmente evidente da far pensare addirittura - dopo che le modifiche apportate alla disposizione transitoria di cui all'articolo 10 consentono di escludere che l'articolato in esame sia volto a favorire la persona che ne veniva considerata il destinatario principale - che ci si trovi in presenza di un provvedimento ad personam per una ragione diversa; si potrebbe pensare ad esempio che la maggioranza intenda assicurare un trattamento deteriore allo specifico responsabile di un certo omicidio colposo.

 In conclusione, il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo appare una scelta inevitabile di fronte ad un testo di legge che - oltre ad essere contraddistinto da vistosi errori tecnici - rappresenta sul versante del trattamento della recidiva un'incomprensibile inversione di tendenza rispetto a quelle che costituiscono vere e proprie conquiste della civiltà giuridica italiana, mentre per quanto riguarda il tema della prescrizione le soluzioni delineate sono sintomatiche del modo grossolano con cui lo stesso è stato affrontato dalla attuale maggioranza. Questa infatti, in modo assurdo e paradossale, ha scelto di non intervenire sulle cause dei problemi in materia di prescrizione - cause che si sostanziano in tutta evidenza nella mancanza di condizioni suscettibili di consentire una riduzione dei tempi processuali - preferendo limitarsi ad agire sugli effetti delle cause predette in una logica le cui conseguenze non potranno essere che quelle di un ulteriore aggravamento della situazione esistente.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia il voto contrario della sua parte politica osservando preliminarmente come le modifiche introdotte all'articolo 6 siano state con molta probabilità il frutto di un fraintendimento delle richieste formulate dall'opposizione a proposito della esigenza di introdurre una disciplina più rigorosa per alcuni reati colposi, in considerazione del particolare allarme sociale suscitato dai medesimi. Ricorda infatti che, nella discussione svolta in occasione della precedente lettura in Senato, tale esigenza era stata rappresentata dall'opposizione nell'affrontare le disposizioni in materia di recidiva, apparendo allora incomprensibile la ragione della non considerazione di tali reati nell'ambito applicativo di tale istituto, quale delineato dalla riforma in esame. Non vi è stata quindi alcuna richiesta dell'opposizione di risolvere la questione elevando per tali reati i termini di prescrizione per cui non può ritenersi una risposta ad una espressa richiesta dell'opposizione, così come si è detto, la modifica voluta dalla maggioranza all'articolo 6 dell'iniziativa in titolo. Riferendosi poi alle norme in materia di prescrizione, ritiene che ben altro avrebbe dovuto essere l'intervento in materia, potendo valutarsi preferibile, ad esempio, una rivisitazione di carattere organico della stessa, in base alla quale la prescrizione avrebbe dovuto essere correlata all'esercizio dell'azione penale, nel senso cioè di impedirne il maturare ogni volta che l'azione penale fosse stata esercitata nei confronti di una persona per un determinato fatto, ferma restando ovviamente l'esigenza di assicurare tempi ragionevoli allo svolgimento dei processi. E' necessario però porre termine a comportamenti processuali dilatori che hanno il solo scopo di far trascorrere il tempo necessario al maturare della prescrizione stessa. E' questa una proposta che è vista favorevolmente anche dal procuratore nazionale antimafia e dal procuratore generale della Cassazione che si sono espressi in tal senso in una recente audizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. Nulla invece è stato fatto dalla maggioranza nella direzione di favorire effettivamente il rapido svolgimento dei processi, essendosi preferito prendere una scorciatoia con il ridurre notevolmente i termini della prescrizione: una scelta che rischia di procurare seri danni al sistema giustizia nel suo complesso tradendo nel contempo il bisogno di giustizia dei cittadini.

 

 Ha quindi la parola il sottosegretario VITALI il quale ricorda che, già in un precedente intervento parlamentare, aveva indicato in centottantamila i processi prescritti ogni anno per effetto dell'applicazione della disciplina già oggi vigente, osservando altresì che la riforma in esame intende contrastare proprio tale fenomeno stimolando la celebrazione dei processi, anche se non è escluso che nella sua prima applicazione ed in via temporanea possa determinarsi un incremento del numero dei processi estinti per prescrizione. Peraltro non risponde in ogni caso al vero l'assunto per il quale l'applicazione della nuova disciplina comporterà certamente l'estinzione per prescrizione di oltre il quaranta per cento dei processi pendenti, così come arbitrariamente sostenuto da taluni.

 

 Riprende quindi il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il quale, dopo aver preso atto che la cifra indicata è appunto riferibile all'applicazione della vigente disciplina e non già ad una simulazione degli effetti prevedibili che deriverebbero dall'applicazione della riforma, sottolinea come sia innegabile che la nuova disciplina della prescrizione finirà per aumentare il numero dei processi estinti essendo questa una conseguenza inevitabile della notevole riduzione dei termini di prescrizione, quantomeno per tutta una serie di reati di gravità anche medio-alta. Conclude quindi il suo intervento ribadendo il voto contrario della sua parte politica su una riforma che non persegue certo l'interesse dei cittadini.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto contrario della sua parte politica e, riferendosi alle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 10, condivide la valutazione della natura della prescrizione come norma al tempo stesso sostanziale e processuale, pur ritenendo che la soluzione più corretta sarebbe stata comunque quella di riferire l'applicabilità della nuova disciplina esclusivamente ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge. Quanto alla questione se la norma transitoria possa ritenersi legittima o meno sotto il profilo costituzionale, dichiara di non condividere del tutto la posizione espressa dal senatore Fassone rifacendosi alle considerazioni da lui già espresse in tema di riti speciali. Quanto invece alle modifiche introdotte all'articolo 6, ribadisce ancora una volta la sua contrarietà non tanto alle nuove fattispecie considerate nell'elenco dei reati per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione, quanto al fatto che non siano stati considerati nel predetto elenco reati ben più gravi.

 Più in generale la sua contrarietà è riferita al complesso delle disposizioni espresse dalla riforma in esame che, a suo avviso, è da considerarsi la più vergognosa delle riforme varate fino ad oggi dalla maggioranza.

 

 Il senatore CENTARO (FI) annuncia il voto favorevole sull'iniziativa in titolo e, riferendosi alle considerazioni espresse dal senatore Dalla Chiesa, fa presente come la scelta voluta dalla maggioranza risulti coerente con la disciplina vigente della prescrizione. La proposta di correlare la prescrizione all'esercizio dell'azione, pur se accettabile in linea teorica, comporterebbe un intervento radicale che non sembra percorribile allo stato anche alla luce dei suoi possibili riflessi problematici. Se proprio si vuole trovare una colpa imputabile alla maggioranza questa è, in realtà, quella di non essere riuscita a porre riparo ai guasti realizzati sul processo penale nella scorsa legislatura dalla maggioranza di centrosinistra. Sottolinea quindi come alla base dell'elevato numero delle prescrizioni e della durata dei processi possono indicarsi soprattutto una scarsa professionalità della magistratura in molti casi e, talora, situazioni di vero e proprio lassismo, come peraltro è emerso anche nell'ambito delle attività di indagine della Commissione antimafia da lui presieduta. Richiama poi l'attenzione sull'insieme degli interventi operati con la riforma in esame che giudica di particolare rilievo: come, ad esempio, la maggiore severità in materia di recidiva, la riduzione della discrezionalità nella valutazione delle circostanze, ma anche gli inasprimenti di pena per il reato di associazione mafiosa e, in generale, il catalogo dei reati molto significativi per i quali si prevede il raddoppio dei termini di prescrizione. Conclude il suo intervento raccomandando l'approvazione della riforma che dà una risposta concreta al bisogno di certezza e di sicurezza dei cittadini.

 

 Il senatore CALLEGARO (UDC) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sottolineando come buona parte delle obiezioni sollevate alla riforma della prescrizione partono da un presupposto errato; quello cioè che si tratti di un istituto di normale applicazione. E' vero invece il contrario dovendo la prescrizione servire a sottrarre l'imputato dall'incertezza, protrattasi per anni, circa la sussistenza del reato. Condivide i rilievi del senatore Centaro nella parte in cui constata il numero rilevantissimo di processi estinti per prescrizione e ricorda come in passato tale circostanza avrebbe costituito per il magistrato interessato un grave disonore, mentre ora sembra che costituisca un dato di normalità. E' bene invece che i magistrati facciano il loro dovere evitando che fascicoli processuali siano tenuti fermi per anni ed è rispetto a tale deprecabile prassi che si dirige principalmente la riforma in esame.

 

 Il senatore BOBBIO(AN), rifacendosi alle considerazioni da lui già espresse, annuncia il voto favorevole della sua parte politica in quanto la riforma contiene norme condivisibili quali, ad esempio, quelle sulla recidiva e sulla prescrizione, con cui vengono affermati principi di grande civiltà giuridica.

 

 Il senatore TIRELLI (LP) dichiara di condividere pienamente le osservazioni del senatore Callegaro e raccomanda l'approvazione del disegno di legge in titolo che, con chiarezza, dà una risposta al bisogno di giustizia dei cittadini.

 

 La Commissione conferisce infine mandato al relatore Ziccone a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

 

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 3247-B

 

Art. 10.

 

10.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano ai soli reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

10.2

Zancan

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano ai soli reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

10.3

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi per reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

10.4

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fermo restando il comma 1 e nel rispetto dell’articolo 2 del codice penale, le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano ai soli reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

10.5

Dalla Chiesa, Magistrelli, Cavallaro

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

10.6

Dalla Chiesa, Magistrelli, Cavallaro

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento».

 

10.7

Dalla Chiesa, Magistrelli, Cavallaro

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «od ai processi definiti con sentenza di primo o secondo grado per i quali sia ancora pendente il termine di impugnazione o di ricorso in Cassazione».


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri

martedi' 15 novembre 2005

260a Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

(omissis)

 

(3247-B) Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il relatore BOSCETTO (FI) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo: si tratta, in particolare, di una modifica all'articolo 6, con la quale vengono inserite nuove fattispecie di reato tra quelle per le quali si prevede un termine raddoppiato per la prescrizione; si sofferma quindi sull'altra modifica introdotta, all'articolo 10, comma 3, con la quale si esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. Dopo aver ricordato che le disposizioni di cui si tratta sono evidentemente riconducibili alla materia "giurisdizione, norme processuali e ordinamento penale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione demanda alla legislazione esclusiva dello Stato, dichiara di ritenere che non vi siano profili problematici in termini di costituzionalità, proponendo pertanto di esprimere un parere non ostativo.

 

 Concorda la Sottocommissione.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDi' 22 NOVEMBRE 2005

262a Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14.

 

(omissis)

 

(3247-B) Deputato CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, ritenendo che essi non suscitino rilievi in termini di costituzionalità, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

 Conviene la Sottocommissione.

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

906a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 24 NOVEMBRE 2005
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA,
del vice presidente SALVI
e del vice presidente MORO

(omissis)

Presidenza del vice presidente MORO (ore 14,01)

Discussione del disegno di legge:

(3247-B) Deputati CIRIELLI ed altri - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3247-B, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Ziccone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZICCONE, relatore. Signor Presidente, le modifiche che la Camera ha apportato al disegno di legge in esame riguardano due articoli: la prima modifica riguarda l'articolo 6, con il raddoppio dei termini di prescrizione dei reati previsti dagli articoli 449 e 589, del codice penale, ovvero reati di tipo colposo con caratteristiche per le quali la Camera ha ritenuto di aumentare i termini di prescrizione rispetto a quelli precedenti.

La seconda modifica riguarda invece la norma transitoria, cioè l'articolo 10, in particolare il comma 3. La Camera ha drasticamente ridotto le ipotesi dei processi pendenti nelle quali può essere applicata la nuova normativa sulla prescrizione, qualora sia favorevole all'imputato, restringendola esclusivamente ai processi pendenti in primo grado, sempre che non sia ancora intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Queste sono le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Per tutto il resto mi richiamo agli interventi già svolti in precedenza. A mio avviso, si tratta di norme che ridimensionano enormemente il pericolo di una serie di ipotesi di prescrizione e, allo stesso tempo, sono norme che si conciliano perfettamente con i principi costituzionali, in particolare con l'articolo 2 del codice penale.

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo per avanzare una questione pregiudiziale.

Vi sono due manifeste incostituzionalità, il che, in termini percentuali, fa il cento per cento: un ottimo risultato. Si sono introdotte eccezioni per i reati colposi, dimenticando tra l'altro che si è cancellata la recidiva per i reati colposi; non si sono aumentati i termini per le corruzioni, le concussioni, la calunnia, le bancarotte fraudolente.

Ciò per stare sempre nella linea seguita da questo disegno di legge, ovvero sia di allungare i termini prescrizionali per i reati meno gravi e di accorciarli per quelli più gravi, il che è patentemente, manifestamente incostituzionale, oltre ad essere patentemente e manifestamente contro qualsiasi principio di razionalità e di equità.

E vengo al tema più importante ovverosia le modifiche rispetto al regime transitorio che toccano anche la disciplina della prescrizione. Una premessa è d'obbligo: la prescrizione non è un diritto; è un beneficio massimamente disonorevole sia per l'amministrazione della giustizia sia per il beneficiato; una eccezione non commendevole alla obbligatorietà dell'azione penale che dimostra che non si è raggiunto l'obiettivo e quindi certamente attiene alla categoria dei benefìci.

Una volta chiarita questa natura di beneficio poco importa che tale beneficio discenda - come disquisiscono i giuristi talora scollegati dalla realtà - da una norma di diritto sostanziale, da una norma di diritto processuale o in forza di una norma mista di diritto processuale penale.

Ciò che importa è che si tratta di un beneficio; da questa natura consegue, secondo equità, prim'ancora che secondo Costituzione, che per due fatti identici, commessi da persone in identiche condizioni personali, devono essere a priori identiche le chance per ottenere questo beneficio. Dovrebbero esservi a priori identiche condizioni di partenza e poco importa che successivamente fattori esterni, quali l'accumulo di lavoro presso gli uffici giudiziari, il maggior zelo del giudice o, se volete, la pigrizia del giudice, possono incidere sulla rapidità del processo e dunque sul conseguimento della prescrizione.

Poco importa di questi fattori successivi, purché siano garantite le parità di condizioni a priori: questo è il punto giuridicamente rilevante. Bisogna mettere le macchine processuali, se mi si passa il paragone automobilistico, sulla stessa linea di partenza.

Se così è (e mi sembra che ciò sia indiscutibile), l'unica previsione transitoria che garantisce tutto questo è quella che affermi che l'applicazione di una certa norma che modifica i termini prescrizionali inizi a decorrere esclusivamente per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge.

Qual è il criterio che ha seguìto la Camera dei deputati? La Camera ha operato una distinzione all'interno dei procedimenti pendenti, e fra tutti i criteri è il più sbagliato. Si poteva accettare, infatti, o il criterio che ho suggerito, ovverosia la validità solo per i fatti successivi, o la validità per tutti i fatti antecedenti purché pendenti, ma mai il criterio di distinguere all'interno dei procedimenti pendenti, perché questo è certamente un criterio sperequato.

Non soltanto il criterio adottato è sbagliato, sperequato e incostituzionale, ma si è scelta una linea di confine - ovverosia l'apertura del dibattimento - che non è idonea, signori colleghi. Infatti, il legislatore del 2005 - ahimè - per volgare ignoranza, si è dimenticato dei riti deflattivi, che pure erano stati introdotti nel 1989. Ne deriva che, parlando soltanto dell'apertura del dibattimento, si è dimenticato che chi ha patteggiato, chi ha fatto ricorso al giudizio abbreviato o chi patteggerà o abbrevierà fino al termine di entrata in vigore della legge, bypasserà lateralmente il termine dell'apertura del dibattimento, e così facendo avrà la possibilità che gli sia applicata la nuova legge più favorevole.

Ne deriverà che chi ha affrontato il dibattimento confidando di poter provare la sua innocenza sarà trattato peggio rispetto a chi invece si è acquattato nel patteggiamento o nel giudizio abbreviato, con delle conseguenze che stridono col principio di equità. Quid iuris? direbbe un avvocato in tribunale in questo momento, e al Senato della Repubblica chiedo, per non parlare in latinorum ma per parlare in italiano: che cosa bisogna fare di fronte a questo pasticcio?

Chi aggira questo limite crea una patente disparità di trattamento fra posizioni che andavano trattate invece pariteticamente. Si tratta di una manifesta incostituzionalità. E se questa manifesta incostituzionalità la valutiamo in modo specifico e la incastoniamo nella incostituzionalità di sistema - come si dice adesso - del testo in esame, dove, in contrasto con il principio generale dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, gli ultimi sono dissennatamente puniti e i colletti bianchi sono impudentemente vezzeggiati, se inseriamo tutto ciò in questo quadro di sistema che è di totale mancanza di rispetto del principio di eguaglianza, e quindi del fatto che i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ne ricaviamo un dato non soltanto giuridico, ma anche politico.

Se questo testo non verrà fermato - come io mi auguro accada - dal Senato della Repubblica con l'accoglimento di questa pregiudiziale, che è l'unico modo per fermare questa legge in modo che essa perda totalmente validità, l'eccezione sarà proposta davanti ai tribunali della Repubblica. Ed è inutile che l'onorevole Previti ci dica che non farà sollevare la questione dai suoi avvocati, perché è troppo bravo avvocato per non sapere che delle questioni di incostituzionalità se ne può giovare anche se sollevate dal signor Mario Rossi davanti al tribunale di Canicattì.

Allora, se tale questione verrà sollevata in qualsiasi corte d'appello della Repubblica, l'onorevole Previti se ne gioverà, perché terminerà il regime transitorio per manifesta declaratoria di incostituzionalità, qualunque sia il regime di questa legge, sia norma di diritto sostanziale, sia norma di diritto processuale; se norma di diritto sostanziale, varrà l'articolo 2, terzo comma, del codice penale, ovverosia il principio della legge più favorevole (Richiami del Presidente); se invece varrà la legge processuale, si avrà la conseguenza, onorevoli senatori, che il dispiacere apparente manifestato dal senatore Previti non sarà altro che l'ennesimo inganno nei confronti dei cittadini e della nostra civiltà giuridica, perché riotterrà…

 

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Tempo!

 

ZANCAN (Verdi-Un). …per involontaria - ma giusta - pronunzia, rispetto al fine, della Corte costituzionale, il risultato di salvezza che ha perseguito sin dal primo momento di vita di questo testo di legge. (Applausi ironici dai banchi della maggioranza).

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALVI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per avanzare una questione pregiudiziale, sottoponendo alla vostra attenzione due problemi.

Noi abbiamo manifestato profondo dissenso nei confronti di questa legge, che è straordinariamente grave, soprattutto nella sua prima parte, ed è fortemente e ingiustificatamente punitiva nei confronti dei soggetti più deboli.

Faremo valere anche varie questioni d'ordine costituzionale, ma io, nei limiti e nei tempi che mi sono concessi - pochi minuti - dal nostro Regolamento, esporrò in modo sintetico e schematico i due problemi.

Passo al primo problema. Per comprendere la ragione dell'incostituzionalità dell'articolo 10, credo occorra una breve premessa, che vale soprattutto per quei colleghi che non hanno pratica di diritto.

Nel nostro ordinamento esistono due regole per stabilire l'uso delle norme nel tempo: una regola attiene alle cosiddette norme di natura formale o procedurale, laddove vige il principio del tempus regit actum, cioè, in sostanza, si applica la legge del momento.

Vi è poi un'altra regola, cioè quella di diritto sostanziale e qui, naturalmente, partendo dall'articolo 25 della nostra Carta costituzionale, si applica l'articolo 2 del nostro codice penale, cioè si applica la norma più favorevole all'imputato, a prescindere da quando sia stato commesso il fatto.

Questo è lo schema all'interno del quale dobbiamo ragionare. E allora, la domanda che ci dobbiamo porre è se questa norma rientri nel principio tempus regit actum o nel principio di legalità di cui all'articolo 25 della nostra Carta costituzionale e all'articolo 2 del nostro codice penale.

Io credo che non vi siano dubbi, perché l'articolo 157 è nel codice penale, e quindi si tratta di norma sostanziale, ma ce lo dice soprattutto la Corte costituzionale. Richiamo brevemente la sentenza n. 275 del 1990 (relatore il professor Gallo), dove è scritto: «Dinanzi a questa realtà il legislatore, nel disciplinare l'istituto sostanziale della prescrizione…»; nello stesso senso anche la sentenza n. 164 del 1974, la sentenza n. 6 del 1978 (relatore sempre il professor Gallo), la sentenza n. 233 del 2000, la sentenza n. 114 del 1994 (relatore il professor Vassalli), la sentenza n. 498 del 1993 (relatore sempre il professor Vassalli) e la sentenza n. 391 del 1993 (relatore, anche in questo caso, il professor Vassalli). Comunque vi è una giurisprudenza relativa alla nostra Carta costituzionale in base alla quale nessun dubbio può porsi circa la natura sostanziale di questa norma.

Allora, qual è il problema che si pone? È quello dell'assoluta irragionevolezza del fatto che, inserita una norma nella precedente lettura, questa sia stata successivamente modificata e il motivo della necessità di una norma transitoria. Posto questo problema, ricordo che l'articolo 10, così come formulato nella precedente lettura prima di essere sottoposto all'esame della Camera, stabiliva: «Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, essi si applicano ai procedimenti e ai processi in corso». La Camera ha voluto modificare tale articolo e ci ha detto che la norma non si applica allorquando il processo è giunto nella fase di primo grado e sia stata fatta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Qui si pongono molti problemi di ordine giuridico. Si potrà ragionare sulla ragionevolezza del tempo (ci sono in proposito anche sentenze della Corte di cassazione), pur tuttavia si pone un problema davvero serio circa la ragionevolezza di uno sbarramento del genere e circa il motivo per il quale esso è stato posto in quel preciso momento processuale.

Se fosse stato presente il ministro Castelli, che ama tanto le citazioni latine, avrei detto che, a questo punto, l'onorevole Previti si sarebbe dovuto alzare nell'Aula della Camera e dire: «Timeo Danaos et dona ferentes», perché a questo punto non si capisce bene la ragione della norma transitoria, né perché abbiano inserito e poi modificato tale disposizione, mettendone in dubbio la costituzionalità.

Immagino che vi siano altre salvaguardie, a parte l'ipotesi maliziosa che, volendo in qualche modo escludere (e debbo dire che sarebbe una prova diabolica) che la maggioranza abbia inteso salvare qualcuno, si sia fatta una norma deliberatamente incostituzionale per poi giungere avanti alla Corte costituzionale e farla cancellare, così rendendo applicabile la legge al protagonista, al personaggio che invece vorrebbe utilizzare la norma medesima, senza norma transitoria.

Non so se sia così. Certo è che a questo punto debbo denunciare con forza che così non si fanno le leggi e che siamo sicuramente di fronte ad una manovra inaccettabile sul terreno della legalità. Deciderà la giurisprudenza di merito e poi costituzionale come deve essere regolato questo punto, ma certamente esso dovrà intanto essere valutato dalla nostra sensibilità politica e giuridica.

Vi è un altro punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. La prescrizione viene dilatata in modo abnorme nei confronti di alcuni soggetti, soprattutto dei recidivi.

Per quale ragione, allorquando si ha un soggetto recidivo, che ha cioè commesso più volte lo stesso reato, gli si vuole aumentare il termine di prescrizione? Discutiamone. Ma trovo che il rapporto tra la condizione di recidivo e l'aumento del termine di prescrizione sia profondamente scandaloso sul piano del diritto e sul piano della logica, assolutamente incongruente e irragionevole e, quindi, totalmente incostituzionale. Non vi è nessuna ragione per derogare a quelli che sono i principi dell'articolo 25 e dell'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, per poter affermare che, in caso di recidiva, i termini di prescrizione debbono essere aumentati, prorogati.

Naturalmente le questioni da sottoporre sono numerose; l'intera legge nel suo complesso, in tutte le sue parti così diversificate e nel loro perverso intreccio, è passibile di numerosi rilievi di costituzionalità.

Io ho voluto illustrare due questioni che mi sembrano forse le più clamorose, da un lato per la strumentalità che il disegno di legge nasconde e, dall'altro, per la sua assoluta intollerabilità e per la sua capacità vessatoria nei confronti di soggetti che abbiano commesso reati minori e li hanno reiterati. In questo caso tali soggetti non soltanto si vedranno pregiudicata una serie di benefici che invece erano assolutamente confacenti alla finalità della sanzione e della pena nel nostro ordinamento, ma, addirittura, si vedono aumentare la prescrizione con la modifica dell'articolo 157.

Chiedo a voi, a tutti voi, di spiegarmi qual è la ragione, che non sia in conflitto con il nostro ordinamento costituzionale, per cui il recidivo deve vedersi aumentato il termine di prescrizione. A me sembra che siamo sicuramente di fronte ad un problema di gravità inaudita, meritevole di una censura forte, innanzitutto, dal Senato della Repubblica, a cui seguiranno certamente quelle del giudice ordinario e, poi, del giudice costituzionale. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan).

AYALA (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AYALA (DS-U). Signor Presidente, vorrei anch'io presentare una questione pregiudiziale.

In considerazione dell'ora tarda farò uno sforzo di sintesi superiore a quello che abitualmente spero mi venga riconosciuto. Non affronterò, ad esempio, la questione, circa la quale non ribadirò nulla, testé affrontata dal collega Calvi in ordine alla incostituzionalità conseguente all'aumento dei termini di prescrizione nei confronti dei recidivi.

Do per scontati, anche perché egregiamente esposti, gli argomenti del collega Calvi e passo ad un altro aspetto, a mio parere di incostituzionalità e di non minore rilevanza rispetto al precedente. Mi riferisco, e non potrei fare diversamente, ad una delle due modifiche introdotte dai colleghi della Camera dei deputati.

Per i colleghi che hanno meno dimestichezza con il disegno di legge ricordo che il provvedimento, dopo aver rivisitato la durata dei termini di prescrizione, stabilisce che i termini, rivisitati e sostanzialmente accorciati, sono raddoppiati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. Mi fermo a questa previsione perché anche per altri reati è previsto il raddoppio, ma di questi preferisco parlare dopo così da dare una maggior scioltezza al mio intervento.

Quali sono i reati previsti dall'articolo 51 del codice di procedura penale nei commi modificati dal disegno di legge? Sono reati di particolare gravità e tali, tendenzialmente e normalmente, da suscitare un forte allarme sociale.

Risparmiando ai colleghi un'elencazione, cito, per esempio, l'associazione a delinquere di stampo mafioso (reato certamente di rilevante gravità), il sequestro di persona per fini estorsivi (reato certamente di rilevante gravità), nonché i delitti, addirittura soltanto tentati, oltre che consumati, aventi finalità di terrorismo. Ho citato questi tre tipi di reato perché non c'è dubbio che da essi è ricavabile un criterio. Perché questo disegno di legge è sbagliato nella parte che ha rivisitato la prescrizione? Perché, anziché intervenire sulla causa, interviene sugli effetti, cioè sulla durata della prescrizione. Nel nostro Paese si consumano tendenzialmente sempre più prescrizioni perché permane la lentezza del processo, non essendo intervenuta alcuna novità legislativa idonea ad accorciare quei tempi.

È evidente, allora, che la prescrizione maturi più frequentemente. Ebbene, questa maggioranza non interviene sulla causa, facendo cioè in modo che i processi siano meno lenti e quindi maturino prescrizioni in minore quantità; interviene accorciando i termini di prescrizione, vale a dire, obiettivamente, indebolendo fortemente la concretezza della pretesa punitiva dello Stato.

Questa non è una mia opinione: è l'opinione dei colleghi della Camera dei deputati. Se non fossero consapevoli del fatto che la pretesa punitiva dello Stato si indebolisce, non si capirebbe per quale motivo avrebbero dovuto tirare fuori da questo rischio di indebolimento quanto meno gli imputati dei reati più gravi e di quelli che suscitano un maggiore allarme sociale. Se così non fosse, non si capirebbe quella deroga.

Quindi, dal mio punto di vista, ritengo che la previsione di un raddoppio dei termini per quelli che sono reati di particolare gravità risponda ad un criterio di ragionevolezza su cui possiamo discutere, ma francamente non mi sentirei di dire che è assolutamente fuori dal buon senso. Noi abbiamo come riferimento fondamentale il principio di uguaglianza: la Corte costituzionale ci ha insegnato, con una serie infinita di pronunzie, che talvolta questa uguaglianza può entrare in sofferenza purché il criterio scelto per farla entrare in sofferenza risponda a criteri di ragionevolezza.

Senonché, come avevo anticipato, che succede? Che questa deroga per i reati più gravi, per evitare che gli imputati di quei fatti possano godere del beneficio della prescrizione con termini accorciati, viene estesa anche ad altri due reati. Vediamo quali sono: si tratta di due reati colposi, quelli di cui agli articoli 449 e 589 del codice penale. Tanto per capirci, signor Presidente, il reato di cui all'articolo 589 è un reato che può capitare di commettere a tutti noi che abbiamo la patente; magari non siamo particolarmente imprudenti, ma la strada è bagnata, accenniamo una frenata, la macchina sbanda ed un povero pedone che era lì perde la vita.

Non è - a mio avviso - un reato tremendo; per carità, certamente è un reato, ma non è di quelli che certamente suscitano un grande allarme sociale. Quindi, francamente si fa fatica concettualmente a capire come nella deroga che prevede il raddoppio della durata dei termini di prescrizione possano accomunarsi reati di particolare gravità e reati che talvolta possono essere anche gravi, ma non paragonabili: giammai ci sarà un omicidio colposo paragonabile ad un delitto di terrorismo, non ci sarà mai un omicidio colposo paragonabile ad un delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Eppure, questo è il criterio adottato dalla Camera. Allora, si estingue la sua ragionevolezza e viene fuori un'arbitrarietà incomprensibile, perché (tanto per dare concretezza al mio pensiero) tra queste due categorie di reato accomunate nel raddoppio dei termini di prescrizione quali altri reati ci sono?

Anche qui, per non annoiare i colleghi più di quanto non stia già facendo, vorrei elencarne qualcuno, anche tenendo conto della misura della pena. Voi sapete che l'omicidio colposo è punito con la pena da sei mesi a cinque anni: chi è imputato di quel reato avrà raddoppiati i termini di prescrizione. Non li avrà raddoppiati l'imputato di peculato, punito con la pena da tre a dieci anni; non li avrà raddoppiati l'imputato di concussione, per cui è prevista una pena da quattro a dodici anni; non li avrà raddoppiati l'autore del delitto di bancarotta fraudolenta, la cui pena prevista va da un minimo di tre anni ad un massimo di dieci.

E allora, bisogna spendere ancora parole? Francamente, i colleghi della Commissione giustizia lo sanno, più volte mi sono lamentato (raccogliendo consensi anche tra i colleghi della maggioranza) dei prodotti che ci invia la Camera dei deputati, non tanto dal punto di vista politico, perché sulle scelte politiche, ognuno, per carità, è padrone di pensarla come crede e chi la pensa diversamente non deve fare altro che prenderne atto, quanto dal punto di vista tecnico.

Come si può scrivere una norma di questo genere? Come si può pensare che la Corte costituzionale la lasci passare? Quale livello di rozzezza legislativa dobbiamo evocare per cercare di giustificare in qualche maniera una norma siffatta? Tant'è vero, e mi avvio alla conclusione, signor Presidente, denunciando ancora una volta la palese incostituzionalità e la palese irragionevolezza del criterio scelto, che ieri in Commissione giustizia mi è venuta per un momento una tentazione, a cui non ho ceduto, che mi torna oggi e alla quale non cedo neanche oggi: una piccola digressione storico-istituzionale.

Di fronte a questa rozzezza normativa - fermo restando che tutti i colleghi della Camera dei deputati che si occupano dei problemi della giustizia li conoscono e li stimo come giuristi assai più qualificati di me - mi è venuto in mente che i romani dicevano "senatores boni viri, Senatus autem mala bestia" per una sola ragione, che non avevo capito prima: non avevano la Camera dei deputati, altrimenti lo stesso brocardo a quel ramo del Parlamento avrebbero dovuto riferirlo, sottolineando i "boni viri", per carità, ma soprattutto la "mala bestia".

La Corte costituzionale, se non voi oggi, di questa norma farà giustizia, come in tutti i casi precedenti ricordati dal collega Fassone. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, intervengo per illustrare la pregiudiziale QP1.

Uno dei parametri della giuridicità o antigiuridicità delle condotte, secondo il vecchio insegnamento della scuola romanistica, era che essa fosse tenuta, diceva un vecchio brocardo "nec vi nec clam", cioè né con la forza, né di nascosto.

È una costante nuova del diritto costituzionale che uno dei parametri di costituzionalità in certe norme che siamo andati ad approvare in questa legislatura è che esse sono fatte vi, certo non con la violenza fisica ma con forzature, con strappi regolamentari, così come oggi ci vediamo costretti a fare discutendo con una ennesima violazione, un'accelerazione del calendario assolutamente abnorme ed inconsueta, che non abbiamo mai utilizzato neanche in presenza di eventi drammatici e calamitosi; poi, queste norme, sono fatte clam, di nascosto, e anche questo provvedimento infatti giunge di nascosto, in queste ore pomeridiane così come nei periodi estivi.

Quindi, potrei dire che abbiamo già due parametri sicuri per la tecnica e le modalità di produzione legislativa delle leggi ad personam, un indirizzo sicuro per poterle così definire.

Si potrebbe dire che questo attiene alla polemica puramente politica. Pertanto, visto che gli altri colleghi hanno parlato molto del tema della prescrizione e che ben poco si potrebbe aggiungere all'irrazionalità delle disposizioni (in cui tra l'altro con riferimento alla durata si sommano le nozioni di procedimento e di processo ai fini della pendenza come se fossero la stessa cosa, confondendo nozioni di tipo processuale con nozioni di tipo procedimentale), mi piace appuntare la mia riflessione sul tema specifico della recidiva, che può sembrare meno sospetta di una riflessione sull'incostituzionalità.

La verità è che, certo non casualmente, sommando due istituti che non hanno quasi nulla a che vedere l'uno con l'altro, cioè la prescrizione che - come ha richiamato il collega Calvi - è istituto di carattere sostanziale e la recidiva che è un meccanismo di calcolo di aggravamento delle pene, si era già nella linea di cercare, quasi di volere, una irrazionalità, ma serviva un viatico legislativo e parlamentare.

Oltretutto, anche quest'ultima norma, se la vogliamo considerare al suo interno, è palesemente irrazionale. Infatti, la finalità di queste disposizioni non è di costruire un istituto della recidiva opportunamente mirato a rendere realmente più severa la pena per coloro che si macchiano reiteratamente di gravi delitti e che dimostrano di non essere in condizione di beneficiare del principio costituzionale dell'articolo 27, cioè del principio rieducativo che è un cardine dell'attuazione della pena nel nostro sistema, ma semplicemente propone una sorta di aggravamento generalizzato in determinati casi.

Tra l'altro, così facendo si vìola un altro dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento, che non è soltanto quello penitenziario ma anche quello del diritto sostanziale, cioè che anche l'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, non è derivata da una sorta di automa giuridico per cui, applicando determinati presupposti, si arriva ad una conseguenza necessitata, ma è l'oggetto di una elaborazione da parte del giudice, il quale costruisce una pena che è collegata alla personalità del reo, alla natura del reato, alle circostanze nelle quali esso è stato commesso.

È anche paradossale che mentre la migliore dottrina giuridica si evolve, postulando addirittura una sorta di giudizio bifasico, una sorta di riproduzione nel nostro ordinamento del sistema statunitense per cui ad un giudizio di colpevolezza o di innocenza poi si aggiunge un progetto punitivo specifico, che è sempre collegato al fine rieducativo, qui abbiamo l'esatto contrario, cioè l'evoluzione in senso negativo, per cui il risultato finale della norma è quello che tutta l'opinione pubblica, oltre ai giuristi ben conosce cioè che l'affollamento di poveracci, come si ama definirli, già esistente nelle proprie galere, verrà particolarmente ed incisivamente aumentato sempre con la stessa categoria di persone, cioè coloro che reiterano reati sicuramente di un certo disvalore sociale ma soprattutto reati bagattellari che vengono serialmente compiuti e con i quali si accede facilmente al nuovo istituto della recidiva.

Questo è il progetto repressivo; esso non solo viola l'articolo 27 della Costituzione, ma anche quel principio di equità e giustizia del processo, che abbiamo recentemente riconfermato nell'articolo 111, eppure il principio di uguaglianza e parità di trattamento sostanziale che sono fra i cardini della nostra Costituzione e a che ovviamente lo sono non soltanto per coloro che non commettono reati ma anche, secondo un principio di costituzionalità superiore, per coloro che si trovino eventualmente nella condizione di aver commesso un delitto.

Non sto ad illustrare, è stato già detto, l'istituto così come emerge da queste norme sparse; fra l'altro, espunge l'applicazione della recidiva ai delitti non colposi. E' vero che i delitti non colposi sono di minor disvalore sociale, ma alcune categorie di delitti non colposi, per esempio quelli che si verificano dopo un infortunio sul lavoro o in conseguenza di un incidente stradale (si pensi per esempio all'omicidio colposo reiterato), potrebbero essere oggetto, essi sì, invece, anche di una valutazione di particolare gravità.

Altro elemento - e concludo - di assoluta inconferenza rispetto ai principi costituzionali è che la recidiva ridonda anche nella materia dell'esecuzione della pena. Anche qui, invece di attuare un principio di esecuzione della pena che sia mirato, che sia un progetto, volto al tempo stesso a raggiungere lo scopo di repressione, ma tenendo sempre ferma anche la barra della rieducazione, di cui all'articolo 27, si determinano rigidità per cui si stabilisce che a determinate categorie di detenuti, la cui pena deriva da una originaria applicazione della recidiva, fra l'altro con una sorta di vincolo che rimuove la cesura tra la fase della condanna e la fase delle esecuzione della pena, nella quale nulla conta quale è il movente originario e la condanna originaria, si riapplica sostanzialmente un beneficio in negativo perché se la misura della pena deriva da una recidiva si hanno particolari ulteriori aggravamenti rispetto alla possibilità di beneficiare di particolari istituti. Mi riferisco alla detenzione presso istituti, agli arresti domiciliari all'ottenimento della semilibertà.

Siamo anche in questo caso in presenza di un paradosso perché vi è un interesse maggiore, nei casi in cui la rieducazione riesca, ad attuarla proprio nei confronti di coloro che, avendo commesso più reati, possono essere meglio avviati ad una fase di rieducazione. Quindi, sostanzialmente si viola anche - lo ripeto nuovamente per convincere non me stesso e neanche questo uditorio, ma per dare indicazione precisa su questo tema - il principio di rieducazione.

L'altra questione, che ripeto con riferimento ad un altro profilo, è quella della determinazione dell'età - un'altra irrazionalità non minore - più volte oggetto di altre discussioni in quest'Aula e che si pensava di riuscire ad evitare. Si introduce in modo assolutamente irrazionale l'argomento esclusivo dell'età, quale elemento sufficiente per scontare eventualmente la pena della reclusione, che definirei "norma Capannelle", dal nome di quel vecchietto che, nel film "I soliti ignoti", commette il reato insieme a più baldi giovanotti.

È una norma che non ha alcun fondamento razionale, in quanto il solo fatto di avere settant'anni non mi pare che sia, specialmente considerato - grazie al cielo - il massiccio invecchiamento della popolazione, un beneficio che sulla base della recidiva viene escluso. È un'altra di quelle irrazionalità di cui la norma è disseminata, che la condannerà comunque nelle aule giudiziarie ad un subisso di eccezioni di incostituzionalità e sicuramente poi ad una pronuncia demolitoria da parte della Corte costituzionale.

Forse, come qualcuno sostiene, è anche questo ciò che si vuole in questi tempi oscuri per la giustizia! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, colleghi, la questione sospensiva viene normalmente ascoltata quasi fosse un colpo di pistola caricato a salve o, se si preferisce, come quell'espediente forense per cui il difensore di un processo del quale conosce l'esito scontato chiede un rinvio nella speranza che qualcosa nel frattempo accada. Spesso è così, ma non in questo caso.

Per una coincidenza fortuita, che ha dell'incredibile, nell'ordine del giorno odierno, accanto ai disegni di legge al nostro esame, si prevede anche l'esame del disegno di legge n. 2351, che reca «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001».

Lo sottolineo perché questa Convenzione - credo che i colleghi abbiano qualche utilità se ascoltano - sottoscritta dal nostro plenipotenziario, che non è stata ancora definitivamente approvata - anche se avrebbe dovuto esserlo ieri se non fossero intervenuti dei rinvii accidentali - ma lo sarà tra breve, considerato che tutte le forze politiche hanno dichiarato tale intento, impegna gli Stati ad adottare misure ampie, energiche, efficaci ed incisive per contrastare determinato tipo di criminalità.

Nell'ambito della suddetta criminalità individua come particolarmente gravi quattro tipi di reato: la partecipazione ad associazioni criminose, il riciclaggio di proventi dei reati, l'intralcio alla giustizia e la corruzione. La corruzione è espressamente indicata come uno dei delitti che gli Stati sottoscrittori si impegnano a contrastare con particolare energia.

L'articolo 11 di quella Convenzione dice testualmente, anche se leggo soltanto le parti che risultano utili al mio discorso: «Ciascuno Stato Parte rende la commissione di un reato(...)» - di cui agli articoli citati - «passibile di sanzioni che tengano conto della gravità di detto reato». E ancora «ciascuno Stato Parte cerca di fare in modo che qualsiasi potere discrezionale(...) sia esercitato in modo da ottimizzare l'efficacia delle misure di contrasto a tali reati». Infine - e lo sottolineo all'attenzione di chi vuol prestarla - «se del caso, ogni Stato Parte determina(...) un maggior periodo di prescrizione nel corso del quale avviare procedimenti per i reati di cui alla presente Convenzione(...)».

Dunque, questa Convenzione da noi sottoscritta a Palermo nel novembre 2000, fortemente sollecitata da noi, impegna lo Stato italiano ad una efficace opera di contrasto di vari delitti, tra cui la corruzione, e lo impegna ad estendere i termini di prescrizione o quanto meno a non ridurli. Perché l'inizio, se del caso… (Brusìo in Aula).

 

PRESIDENTE. Colleghi, invito i colleghi almeno ridurre il brusìo; vi è un capannello vicino al capogruppo D'Onofrio: prego vivamente i colleghi di abbassare il tono della voce.

 

FASSONE (DS-U). La ringrazio, signor Presidente. Spero che gli argomenti parlino anche se non ci sono le orecchie!

L'attacco del paragrafo che ho letto: "se del caso ogni Stato provvede in materia di prescrizione" significa bensì che lo Stato non è obbligato ad estendere quei termini, ma certamente è obbligato a non ridurli in modo grave; il che è esattamente quello che accadrà con l'approvazione della legge in esame perché oggi il delitto si prescrive in dieci anni, estensibili a quindici, per effetto di atti interruttivi; domani con l'approvazione di questa legge, il predetto delitto si estinguerà in sei anni, estendibili a sette anni e sei mesi per effetto di atti interruttivi. Si avrà un esatto dimezzamento dei termini di prescrizione.

Quanto ciò sia coerente con l'impegno che ho letto non ho bisogno di argomentare ulteriormente. Si potrebbe allora obiettare: anche ammesso che le mie considerazioni siano ineccepibili, tuttavia la materia è ormai coperta dalla doppia lettura effettuata da Camera e Senato. La riduzione dei termini di prescrizione, contenuta nell'articolo 157 del codice penale, e quindi nell'articolo 6 del testo al nostro esame, ha ricevuto assenso sia dalla Camera sia dal Senato; quindi, anche volendo, non si può più tornare sopra.

L'argomento non è decisivo perché anche qui per una fortunosa coincidenza l'ultimo passaggio davanti alla Camera dei deputati ha introdotto una innovazione all'articolo 6 sulla quale già si sono soffermati i colleghi, nel senso che per taluni delitti è stato previsto il raddoppio del termine di prescrizione; e questo, sì, è coerente con l'impegno della Convenzione; solo che non sono i delitti considerati dalla Convenzione stessa.

Allora, il corridoio di salvezza sarebbe per l'appunto quello di accogliere quantomeno uno dei nostri emendamenti che, alla esigua serie dei delitti considerati alla Camera, aggiunga quantomeno il delitto di corruzione. Poiché non siete intenzionati a fare questo perché in Commissione questa richiesta è già stata respinta, affaccio - e con questo concludo - l'istanza di sospensione sino a quando, signor Presidente, avrà concluso il percorso parlamentare il disegno di legge da me evocato n. 2351 perché, conclusosi quel disegno con la ratifica della Convenzione, la vostra alternativa sarà dilemmatica e pesante: o modificherete questa legge nelle forme che ho suggerito o dovrete denunciare la Convenzione alla quale lo Stato si è impegnato.

Se respingerete l'istanza che ho affacciato o, in subordine, l'emendamento che proporremo, avremo che il Parlamento con una mano si dichiara fortemente impegnato a contrastare un certo tipo di delitti e con l'altra mano devitalizza, attraverso la dimidiazione del termine di prescrizione, l'impegno giudiziario per farlo.

E' una scelta molto difficile ed auspico che sia accolto l'invito rivolto nel precedente intervento: per favore, per una volta tanto, prendeteci sul serio. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Ricordo che, a termini di Regolamento, sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra sulle questioni pregiudiziali e sospensive poste fin qui nella prima parte della discussione. La mia valutazione circa la incostituzionalità di queste norme si soffermerà su tre aspetti.

In primo luogo, il disegno di legge che voi avete pervicacemente voluto e che state tentando di condurre in porto, di approvare a marce forzate, determina un trattamento differenziato dei recidivi dal punto di vista della durata del termine prescrizionale.

Questo differenziato trattamento dei recidivi, quanto ai tempi della prescrizione, si colloca al di fuori di ogni logica di corrispondenza tra durata della prescrizione e quantità della pena massima erogabile. Pertanto, poiché si colloca al di fuori di questa logica, il trattamento deteriore non attiene al quantum della sanzione irrogabile, che la legge può coerentemente modulare anche sulla base della pericolosità soggettiva del reo, ma attiene alla durata comunque più alta del termine prescrizionale.

Il termine prescrizionale per i recidivi, a parità di pena, è comunque più alto; questo è un trattamento differenziato che attraverso lo strumento della prescrizione e la sua disciplina incide negativamente sui diritti di chi si trovi nella condizione di commettere e di essere riconosciuto responsabile di un secondo reato.

Inoltre, vi è in queste norme un trattamento differenziato delle vittime dei reati. C'è una differenza di trattamento per quel che riguarda le vittime di un reato commesso da un soggetto incensurato rispetto alle vittime di un reato commesso da un recidivo. Le aspettative delle prime, cioè delle vittime di un reato commesso da un soggetto incensurato, che puntano ad una sentenza che riconosca il rilievo ed il significato penale del fatto, sono meno ampie delle aspettative delle vittime di un reato riferibile ad un recidivo.

Vi è un dato che prescinde dalla minore gravità del reato, per quanto questa sia considerata anche nei profili inerenti alla persona del colpevole. Dunque un secondo caso di trattamento differenziato che emerge da queste norme è il trattamento differenziato delle vittime.

Vi è poi il trattamento differenziato degli imputati. Possiamo trovarci di fronte al caso di un imputato in appello, in Cassazione o in primo grado, con dibattimento già aperto, al quale si applica la normativa più severa in tema di prescrizioni per una questione del tutto contingente ed empirica di rapidità del processo.

Presidenza del presidente PERA(ore 14,55)

 

(Segue BRUTTI Massimo). Così avremo un trattamento differenziato nel caso in cui il dibattimento si sia aperto solo nei confronti di alcuni concorrenti nel medesimo reato e invece per gli altri, per esempio a causa di un difetto di notifica, vi sia stato uno stralcio ed un rinvio a nuovo ruolo.

Ci troveremo in una situazione in cui abbiamo degli imputati per fatti commessi nello stesso tempo, nello stesso momento, o perfino degli imputati concorrenti, rispetto ai quali si applicheranno tempi diversi per la prescrizione soltanto in ragione della prima udienza del dibattimento, la cui fissazione può dipendere da eventi e fatti del tutto occasionali.

Comprenderete quale disparità di trattamento si inserisce a questo punto delle vicende processuali. La parola chiave in questa legge, come in altre leggi che riguardano l'universo della giustizia e che sono state volute ad ogni costo dal gruppo di persone che decide la politica della giustizia nell'ambito del centro-destra, è "disuguaglianza".

L'elemento comune, il tratto che accomuna tutti questi interventi legislativi, che definisce una politica, è «disuguaglianza»: disuguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi. È uno Stato forte con le persone più deboli, con quelli che non possono pagarsi gli avvocati abili, che comprime i loro diritti, che con loro si mostra deciso e in grado di irrogare sanzioni severe. Ma è uno Stato debole, che si appiattisce e striscia contro le pareti, che teme di andare fino in fondo, che favorisce i potenti, che rispetta i ricchi, che li aiuta a farla franca. Questo è il senso della politica della giustizia che abbiamo visto svilupparsi durante cinque anni.

È una politica della giustizia classista, che approfondisce gli aspetti classisti già presenti nel sistema giudiziario. Vorrei sapere quanti sono i borghesi oggi in carcere in Italia. Nelle carceri italiane ci sono, e saranno trattati peggio, i poveri disgraziati, quelli che non hanno difese, quelli che non hanno spazio, che non girano potenti sulle loro auto blu, quelli che non hanno studi di avvocati alle loro dipendenze, pronti a costruire le loro difese e poi leggi che sostengano ed aiutino le loro difese.

Sono queste in sintesi le ragioni della nostra battaglia, che ha accompagnato gli ultimi cinque anni e che anche oggi si svolge di fronte all'ennesima legge vergognosa, che renderà più difficili i processi, che creerà dissesto nel sistema giudiziario italiano, che contribuirà a rendere le carceri un inferno. (Commenti del senatore Peruzzotti).

È stupefacente leggere con quali argomenti il sottosegretario Vitali, rappresentante del Governo in Commissione, si è rifiutato di intervenire sul merito delle considerazioni e delle obiezioni che erano state svolte dai parlamentari dell'opposizione. Almeno il collega Ziccone discute, si misura con ciò che viene detto, proporrà opinioni sulle quali non siamo d'accordo, ma civilmente si confronta. Il Governo non lo fa.

Il Governo, di fronte ad innovazioni che hanno introdotto un mutamento rilevante nella legge (tant'è vero che sono state oggetto di una controversia tra uno dei partiti della maggioranza, l'UDC, e Forza Italia e la Lega dall'altra parte), se la cava dicendo che ormai siamo in quarta lettura. Ma come in quarta lettura? Quegli emendamenti vengono presentati per la prima volta in Senato e su di essi occorreva discutere.

Sarebbe stato necessario che il Governo, con maggiore disponibilità ed umiltà, non con il ghigno di chi sa di avere già una maggioranza precostituita, rispondesse alle nostre obiezioni. Invece non lo ha fatto, naturalmente. Ed ora giunge sollecito il senatore Malan a proporre un mutamento nel calendario dei lavori. Non so bene quale senso e quale utilità abbia, Presidente, discutere a lungo e misurare i tempi in sede di Conferenza dei Capigruppo, se poi alla fine chi decide dei nostri lavori è il senatore Malan con la sua maggioranza.

Sono queste le ultime ragioni, signor Presidente, al di là di quelle che motivano il nostro voto favorevole sulle questioni pregiudiziali, per le quali mi permetto di sostenere anche la questione sospensiva presentata dal collega Fassone. Si sospenda questa discussione, si ritorni in Commissione: questa sarebbe per noi una scelta opportuna.

Ma naturalmente la maggioranza non si cura neanche di quello che stiamo dicendo. Andremo avanti a tempi forzati per approvare l'ultima o la penultima (non so quali altri guasti riuscirete a produrre fino alla fine della legislatura) delle leggi della vergogna. Ma state tranquilli, le cambieremo. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle questioni pregiudiziali.

 

Verifica del numero legale

 

ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Zancan, Calvi, Ayala e Cavallaro (QP1).

Non è approvata.

 

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Fassone.

Non è approvata.

 

Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B)

 

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

 

QP1

CAVALLARO

Respinta (*)

II Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di esclusione di benefici in sede di esecuzione della pena, inasprisce ed irrigidisce in via generale la normativa in tema di recidiva;

in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge, modificando l'articolo 99 del codice penale, elimina ogni discrezionalità del giudice e introduce un'automatica applicazione di aumento obbligatorio della pena, prevedendo altresì che il condannato non possa accedere alle misure alternative alla detenzione, nei casi di recidiva (salvo il caso della recidiva semplice);

l'automatica applicazione di pene più severe da parte del giudice costituisce previsione in assoluta controtendenza rispetto all'evoluzione del nostro sistema penale che, superando la logica del codice Rocco, risponde ai principi costituzionali improntati al senso di umanità della pena e alla tendenziale rieducazione del condannato;

la previsione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge, concernente l'eliminazione della possibilità per il giudice di valutare in concreto elementi plurimi nel commisurare la pena e nella sua esecuzione, crea una rigidità normativa non sorretta da idonea razionalità, per cui si pone in contrasto con l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione che eleva la emenda, ovvero la finalità rieducativa, a principio di rilevanza costituzionale,

delibera di non procedere all'ulteriore esame della proposta di legge.

________________

(*) Su tale proposta e su quelle presentate in forma orale dai senatori Zancan, Calvi e Ayala è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

909a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 29 NOVEMBRE 2005
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente MORO
e del presidente PERA

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3247-B) Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricorda inoltre che nella seduta antimeridiana del 24 novembre è stata dichiarata aperta la discussione generale.

MANZIONE (Mar-DL-U). Le dichiarazioni dell'onorevole Previti secondo il quale le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono contrarie ai suoi interessi processuali dimostrano che, a differenza di quanto sostenuto da esponenti della maggioranza, il testo licenziato dal Senato era finalizzato ad una specifica posizione e riconfermano che la maggioranza è disposta a far estinguere decine di migliaia di processi e a barattare l'interesse degli italiani alla sicurezza pur di salvare un proprio esponente da un processo. Tuttavia il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento trasforma un'aberrazione immediata in un'aberrazione differita, in quanto Previti riuscirà a sospendere il processo pendente in Cassazione dimostrando l'incostituzionalità di una norma la cui applicazione è limitata ai processi non ancora iniziati: il disegno di legge riconosceal fattore tempo la dignità di nuovo soggetto processuale, cosicché l'attività difensiva si incentrerà sulla ricerca dell'assoluzione per mancanza di tempo. Sono disposizioni vergognose, che aggravano le difficoltà del settore giustizia, che avrebbe avuto bisogno di un alleggerimento dei ruoli tramite la depenalizzazione e l'incremento delle dotazioni finanziarie, esattamente quello che una maggioranza di illusionisti non è stata in grado di realizzare. (Applausi dai Gruppi Mar-DL- e DS-U).

GIOVANELLI (DS-U). L'approvazione del disegno di legge può determinare gravi conseguenze sul processo relativo allo scandalo Bipop Carire, che ha prodotto un enorme danno sociale e morale per il Paese, di cui oggi dovrebbe aprirsi il dibattimento e che la difesa cercherà di rinviare per potersi avvalere della riduzione dei termini di prescrizione.

ZANCAN (Verdi-Un). La maggioranza ha lungamente impegnato il Parlamento non per ricercare l'efficienza della giustizia a vantaggio dei cittadini, bensì prescrizioni e norme di favore per i suoi esponenti. Le modifiche apportate dalla Camera peggiorano ulteriormente una legge pessima, perché allungano i tempi di prescrizione per i reati colposi ed escludono l'unica soluzione corretta, cioè la soppressione della norma transitoria e l'applicazione della legge solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, in quanto il criterio dell'apertura del dibattimento può ingenerare disparità di trattamento e difficoltà interpretative per i giudizi abbreviati. (Applausi dei senatori Ripamonti, Franco Danieli e Vicini).

BOREA (UDC). Il testo approvato dalla Camera, che conferma l'estraneità dell'iter legislativo rispetto alla vicenda processuale dell'onorevole Previti, (peraltro già evidente con la modifica introdotta dal Senato che allungava di un annoi termini di prescrizione per i processi pendenti in Cassazione) disarma ulteriormente gli argomenti pregiudizialmente critici dell'opposizione, perché non ci saranno effetti devastanti sull'esito dei processi. Inoltre, le eventuali perplessità sulla possibilità che in relazione ad eventi casuali si determinino diverse situazioni processuali per i coimputati non giustifica né la feroce contrarietà dell'opposizione, né tantomeno la tolleranza della irresponsabilità del giudice in merito alla irragionevole durata dei processi, aspetto che ha determinato numerose condanne da parte della Corte europea di giustizia. Inoltre, le preoccupazioni per il sovraffollamento delle carceri, specie dopo il blocco del piano carcerario a seguito di un ricorso di alcune società di costruzioni, non possono far trascurare l'esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso l'inasprimento delle pene, specie a carico dei recidivi. Infine, ad ulteriore riprova della debolezza degli argomenti dell'opposizione, sta il dato statistico secondo cui la gran parte dei procedimenti viene prescritto nella fase preliminare. (Applausi del senatore Salzano).

CENTARO (FI). La rinnovata disciplina transitoria, che fa salvi i processi pendenti in primo grado, non solo non viola il principio costituzionale della irretroattività della legge penale, perché la normativa sulla recidiva e sulla prescrizione è di natura sostanziale e processuale ma non incriminatrice, ma priva l'opposizione del suo principale argomento critico, basato sul riferimento al processo riguardante l'onorevole Previti. Il disegno di legge, che modifica il regime della prescrizione con riferimento alla pena irrogata, anziché alla pena irrogabile, risponde alle esigenze di sicurezza dei cittadini e, rimediando alla insufficiente applicazione di norme vigenti e al distorto uso della valutazione discrezionale da parte della magistratura, garantisce la certezza della pena soprattutto con riferimento ai soggetti proclivi a delinquere. L'aumento delle pene per i reati di cui all'articolo 416-bis e per i reati di usura, la limitazione della possibilità di accedere al patteggiamento semplice, il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di mafia e di terrorismo dimostrano che la lotta alla criminalità organizzata è una priorità dell'attuale Governo. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

CAVALLARO (Mar-DL-U). A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, un disegno di legge ad personam si è trasformato in un testo illusionistico, a beneficio dei soggettipiù potenti ed abbienti. Sia per i profili relativi alla prescrizione sia per i profili relativi alla recidiva, che avrebbero meritato una trattazione più sistematica, permangono dubbi di costituzionalità per la grave lesione del principio dell'autonomia della magistratura. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Tessitore).

BOBBIO Luigi (AN). Pur esprimendo perplessità sulla disciplina transitoria e sul raddoppiamento dei termini di prescrizione per una duplice categoria di reati colposi, dichiara l'orgoglio della propria parte politica per il varo di una legge che aumenta la sicurezza dei cittadini. Le critiche della opposizione che si appuntano sul carattere classista del disegno di legge sono infondate e contraddittorie, perché è stato proprio il centrosinistra a varare una riforma del codice di procedura penale che ha complicato il funzionamento della giustizia, rendendola agibile per i più abbienti. L'opposizione, interessata esclusivamente ad un uso strumentale della giustizia, si disinteressa della durata dei processi, della prescrizione dei reati più gravi, della certezza della pena, della gestione lassista degli strumenti investigativi e processuali, della concessione immotivata delleattenuanti generiche, e dimentica che il valore del processo non risiede nella sua mera esistenza, bensì nella sua capacità di essere giusto e di irrogare una pena commisurata alla gravità del reato commesso. (Applausi dal Gruppo AN).

CICCANTI (UDC). La sua parte politica, in linea con la tradizione culturale di appartenenza, quella democristiana, che ha sacrificato ai riti di una giustizia a volte ingiusta uomini onesti e innocenti che si sono difesi nei processi e non dai processi, si è fatta carico di riportare il disegno di legge al suo spirito originario delineando una riforma dell'istituto della prescrizione volta ad assicurare al cittadino certezza del diritto e ragionevolezza dei tempi di definizione del procedimento. Infatti, la nuova disciplina transitoria, che esclude dall'applicazione i processi pendenti in primo grado non ancora in fase dibattimentale, nonché quelli pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione, ha fatto definitivamente cadere qualsiasi possibile interpretazione deformante tesa a favorire in particolare l'avvocato Previti. (Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ZICCONE, relatore. Superando presunti aspetti inquinanti pregiudizialmente rilevati dall'opposizione, il disegno di legge delinea con chiarezza gli effettivi obiettivi della riforma degli istituti della recidiva e della prescrizione, tesi a rispondere ai bisogni di sicurezza e certezza del diritto da parte dei cittadini. Con riguardo infatti alla recidiva la scelta operata è quella di assicurare effettività della pena nei confronti di chi si rende colpevole reiteratamente di reati socialmente pericolosi, così come la rimodulazione dei termini di prescrizione limita la discrezionalità del giudice nella determinazione dei tempi dei procedimenti.

 

Presidenza del vice presidente MORO

VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo condivide l'impostazione del disegno di legge d'iniziativa parlamentare giudicando necessarie ed opportune le modifiche agli istituti della prescrizione e della recidiva. Si rimette infatti alla certezza della legge - e non più alla discrezionalità del giudice - la durata dei tempi di prescrizione e si raccoglie l'esigenza di sicurezza dei cittadini laddove si constati il fallimento delle politiche di rieducazione. Le modifiche intervenute alla Camera dei deputati hanno raccolto, tra l'altro, alcune obiezioni dell'opposizione emerse nel corso della discussione parlamentare. Non ha più pertanto alcun senso, se non di sterile polemica politica, riproporre l'argomentazione secondo cui tratta di una legge ad personam essendo ormai del tutto chiaro che la riforma dei termini di prescrizione non favorirà in alcun modo l'avvocato Previti. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

BRUTTI Massimo (DS-U). Avanza una proposta di non passare all'esame degli articoli - sulla cui votazione chiede la verifica del numero legale - sottolineando l'iniquità e l'illogicità del disegno di legge.

 

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende la seduta per venti minuti.

 

La seduta, sospesa alle ore 11,14, è ripresa alle ore 11,34.

 

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, avvertendo che i primi cinque articoli non sono stati modificati. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

 

FASSONE (DS-U). Lamentata l'eccessiva limitazione dei tempi della discussione, ricorda che la previsione tendente ad escludere la facoltà del giudice di bilanciare le circostanze attenuanti ed aggravanti e ad assicurare certezza alla determinazione dei termini di prescrizione non è stata in alcun modo contrastata dall'opposizione ed anzi era contenuta in un disegno di legge presentato prima di quello giunto all'esame finale del Senato. L'emendamento 6.7 coglie l'occasione fornita dall'inserimento di due titoli di reato colposo tra quelli per i quali è previsto un termine di prescrizione raddoppiato per aggiungere altri titoli di reato, quali la corruzione, allo scopo di impedire che la legge contrasti con gli impegni assunti dall'Italia in sede ONU in materia di lotta contro alcuni delitti di particolare rilevanza e di dare maggiore coerenza all'impianto della previsione, evitando il probabile intervento della Corte costituzionale. (Applausi dal Gruppo DS-U).

 

ZANCAN (Verdi-Un). Ricorda che il raddoppio dei termini di prescrizione per gli infortuni sul lavoro e per gli omicidi colposi determinati da incidenti stradali condurrà anche ad un raddoppio dei tempi del risarcimento del danno.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

ZICCONE, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

 

VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il relatore.

 

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (Mar-DL-U), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 6.1. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

 

La seduta, sospesa alle ore 11,48, è ripresa alle ore 12,08.

Sulle manifestazioni in Val di Susa

ZANCAN (Verdi-Un). Chiede che il Ministro dell'interno riferisca urgentemente al Senato sulla situazione di militarizzazione che si è determinata in Val di Susa a seguito dell'occupazione da parte delle Forze dell'ordine della località dove è previsto l'inizio dei lavori della linea ad alta velocità Torino-Lione. È stato addirittura impedito l'accesso alla valle alla Commissione inviata dal Parlamento europeo per ispezionare i siti ed è stata preclusa la libera mobilità ad una popolazione che lotta per difendere l'integrità del proprio territorio. (Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Maconi).

 

PRESIDENTE. Invita il senatore Zancan presentare appositi atti di sindacato ispettivo, che sarà cura della Presidenza segnalare al Governo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti.

 

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 6.1.

 

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (Mar-DL-U), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 6.11. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

 

La seduta, sospesa alle ore 12,12, è ripresa alle ore 12,32.

 

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 6.11.

 

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore Massimo BRUTTI (DS-U), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 6.2 (prima parte). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

 

La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 12,55.

 

Presidenza del presidente PERA

 

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 6.2 (prima parte), con preclusione della restante parte e degli emendamenti 6.3 e 6.4. E' altresì respinto l'emendamento 6.5.

 

PRESIDENTE. Prima della votazione dell'emendamento 6.6, dispone la verifica del numero legale, chiesta dal senatore BRUTTI Massimo (DS-U). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

 

La seduta, sospesa alle ore 12,58, è ripresa alle ore 13,18.

Saluto ad una delegazione della Commissione cultura della Camera dei rappresentanti del Giappone

PRESIDENTE. Saluta una delegazione della Commissione cultura della Camera dei rappresentanti del Giappone, presente in tribuna. (Generali applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

 

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 6.6.

 

AYALA (DS-U). Nel dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 6.7, sottolinea il carattere infelice e irragionevole della nuova disciplina della recidiva e della prescrizione, rilevando che la funzione rieducativa della pena, sancita dalla Costituzione, presuppone necessariamente margini di valutazione discrezionale del giudice, mentre l'eccesso di procedimenti prescritti richiederebbe interventi per rendere più celeri i processi anziché la previsione di una riduzione dei termini della prescrizione. La modifica approvata dalla Camera, introducendo una deroga alla riduzione dei termini per alcuni reati di tipo colposo, che esclude peraltro i reati di peculato, concussione e bancarotta fraudolenta, prova indirettamente che la normativa in esame indebolisce la potestà punitiva dello Stato. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un).

 

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), sono respinti gli emendamenti 6.8, 6.12 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 6.13 e 6.14), 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19. Sono inoltre respinti gli emendamenti 6.7, 6.9, 6.20 e 6.21.

 

MANZIONE (Mar-DL-U). In fase di accertamento del numero legale riscontra sui banchi del Governo un numero di luci rosse superiore ai rappresentanti del Governo membri del Senato presenti.

 

Previe verifiche del numero legale, la prima chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U) e le successive dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), sono respinti gli emendamenti 6.22, 6.23, 6.24, 6.26, 6.27, 6.29 e 6.30. E' inoltre respinto l'emendamento 6.25.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 6.100 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa. Su richiesta del senatore MANZIONE (Mar-DL-U), dispone la verifica del numero legale sulla votazione degli emendamenti 6.31 e 6.102, fra loro identici. Avverte che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

 

La seduta termina alle ore 13,44.

 


DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B)

ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

1. L’articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 62-bis. - (Circostanze attenuanti generiche). – Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».

2. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;

b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;

c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro».

3. All’articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

1. Al primo comma dell’articolo 644 del codice penale, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

1. Il quarto comma dell’articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

1. L’articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - (Recidiva). – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

1. All’articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».

2. All’articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma, del codice penale».

Art. 6.

1. L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti».

2. All’articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole «o la continuazione» sono soppresse.

3. L’articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

4. All’articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».

5. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

EMENDAMENTI

6.1

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «reati di cui», aggiungere le seguenti: «al titolo II del libro II del codice penale».

6.11

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «reati di cui», aggiungere le seguenti: «al titolo III del libro II del codice penale».

6.2

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «314,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321,».

6.3

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321,».

6.4

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «314,».

6.5

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «317,».

6.6

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «318,».

6.7

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «319,».

6.8

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «319-ter,».

6.9

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «320,».

6.12

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «368,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «368, 371, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 377, 377-bis».

6.13

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «368, 371, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 377, 377-bis».

6.14

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «368,».

6.15

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «371,».

6.16

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «371-bis,».

6.17

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «371-ter,».

6.18

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «372,».

6.19

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «373,».

6.20

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «377, 377-bis».

6.21

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «378,».

6.22

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli 449», aggiungere le seguenti: «,450».

6.23

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli 449», aggiungere le seguenti: «,452».

6.24

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli 449», aggiungere le seguenti: «,473».

6.25

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «di cui agli articoli 449» aggiungere le seguenti: «,474».

6.26

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «secondo e terzo comma,» aggiungere le seguenti: «591, primo e secondo comma».

6.27

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «secondo e terzo comma,» aggiungere le seguenti: «593».

6.29

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «secondo e terzo comma,» aggiungere le seguenti: «644, 644-bis».

6.100

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «secondo e terzo comma», aggiungere le seguenti: «del codice penale».

6.30

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «ed agli articoli 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633».

6.31

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, CALVI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «ed agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267».

6.102

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «ed agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267».

6.32

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «ed all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

6.33

BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «e per tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo».

6.101

BRUTTI MASSIMO, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale i termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà».


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

910a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 29 NOVEMBRE 2005
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA

 

 

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3247-B) Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Riprende l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, e dei relativi emendamenti, a partire dalla votazione degli identici 6.31 e 6.102. In relazione alla richiesta di votazione mediante procedimento elettronico avanzata dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sospende la seduta per far decorrere il termine dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

 

La seduta, sospesa alle ore 16,06, è ripresa alle ore 16,24.

 

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 6.31 (identico al 6.102). Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 6.32 e 6.33. E' altresì respinto il 6.101.

 

AYALA (DS-U). Resasi conto delle gravi conseguenze dell'abbreviazione dei termini per la prescrizione, la Camera dei deputati ha comprensibilmente escluso con l'articolo 6 alcuni reati di particolare pericolosità sociale. Appare tuttavia incomprensibile la ragione dell'esclusione di due delitti meramente colposi, di cui agli articoli 449 e 589 del codice penale. (Applausi dal Gruppo DS-U).

 

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), è approvato l'articolo 6.

 

PRESIDENTE. Avverte che gli articoli 7, 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati e passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, su cui il relatore Ziccone e il sottosegretario Vitali esprimono parere contrario.

 

Previe distinte verifiche del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 10.1 e 10.3. Con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore ZANCAN, è respinto l'emendamento 10.101. Sono altresì respinti gli emendamenti 10.100 e 10.4.

 

ZANCAN (Verdi-Un). Il sottosegretario Vitali, che non è membro del Senato, ha partecipato alla votazione mediante procedimento elettronico. (Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un). Chiede comunque la verifica del numero legale sull'emendamento 10.5.

 

PRESIDENTE. Dopo avere rassicurato circa la correttezza delle votazioni, garantisce che la Presidenza effettuerà comunque accertamenti. (Commenti del senatore Zancan).

 

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 10.5. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), sono respinti gli emendamenti 10.102 e 10.6. Previe verifiche delnumero legale, chieste dal senatore ZANCAN, sono respinti gli emendamenti 10.103 e 10.7 mentre è approvato l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARTONE (Misto-RC). Dichiara il voto fortemente contrario della sua parte politica denunciando il carattere discriminatorio delle norme. Complessivamente infatti le modifiche apportate alla disciplina della recidiva e della prescrizione tendono a penalizzare i soggetti marginali, impedendo loro qualsiasi recupero affidato al sistema carcerario, mentre favoriscono l'impunità di imputati privilegiati che possono attivare difese più efficaci e costose.

BISCARDINI (Misto-SDI-US). La sua parte politica voterà contro il provvedimento contrario ai principi di civiltà giuridica. L'irragionevole diminuzione dei tempi di prescrizione, da cui non consegue alcuna accelerazione dei procedimenti giudiziari, lede il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Analogamente, la modulazione dei tempi di prescrizione in ragione delle vicende dei singoli imputati e non della gravità dei reati rischia di lasciare impuniti, perché non recidivi, i responsabili di reati gravissimi contro la persona, l'interesse pubblico e lo Stato. Quanto mai dannosa appare altresì l'amnistia strisciante che ne conseguirebbe, in contraddizione con gli scopi che si prefigge la legge. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US e DS-U).

DONADI (Misto-IdV). Anche la sua parte politica voterà contro il disegnodi legge giudicato incoerente ed ingiusto, nonostante l'esclusione dallo stesso delle norme ad personam. L'obiettivo dichiarato di perseguire una giustizia più celere e certa appare in forte contraddizione con la scelta operata di intervenire, anziché sui tempi del processo, sulla riduzione dei termini di prescrizione per una serie di reati anche gravissimi. Né appare in grado di garantire maggiore sicurezza ai cittadini l'inasprimento delle pene in ragione della recidiva laddove si rischia di lasciare impuniti imputati privilegiati colpevoli di reati di forte allarme sociale. (Applausi dai Gruppi Misto-IdV e DS-U).

ZANCAN (Verdi-Un). Il disegno di legge produce effetti devastanti sui principi di civiltà giuridica dell'ordinamento e presenta profili di forte incostituzionalità. Ciò vale in particolare per la scelta di ancorare i tempi della prescrizione non a criteri oggettivi ma alle qualificazioni soggettive degli imputati in relazione ai diversi gradi di recidiva. Analogamente, l'inasprimento di tale istituto in termini di pena rischia di acuire il già drammatico sovraffollamento dellecarceri, impedendo alla detenzione di perseguire qualsiasi fine rieducativo. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U)

BOREA (UDC). Dichiara il voto favorevole del Gruppo al provvedimento in quanto le modifiche introdotte alla Camera disegnano una disciplina di riforma in materia di attenuanti generiche, di recidiva e di prescrizione che offre risposte positive in termini di durata dei procedimenti, certezza del diritto, oltre che di sicurezza per i cittadini in particolare di fronte alla recrudescenza dei fenomeni di criminalità. (Applausi dal Gruppo UDC, FI e AN).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Il provvedimento non produrrà alcuno dei risultati auspicati dal centrodestra con riguardo sia alla sicurezza, prospettando piuttosto l'impunitàdi imputati privilegiati pur colpevoli di gravi reati, sia all'accelerazione dei processi. Peraltro, se l'intento fosse stato quello di procedere a reali modifiche in materia di attenuanti generiche, recidiva e prescrizione, la sede opportuna sarebbe stata quella di una riforma sistematica del codice penale, cui invece non si intende porre mano. Si persegue invece ancora una volta l'intento di controllare la magistratura - vera ossessione del centrodestra - proponendo norme caratterizzate da gravi profili di incostituzionalità, con riguardo, tra l'altro, alle modifiche introdotte in tema di recidiva. La contrarietà al disegno di legge manifestata dagli operatori della giustizia e dal mondo dei giuristi sottolinea ulteriormente la contraddittorietà, l'ingiustizia e l'assenza di sistematicità delle norme proposte. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Aut e del senatore Cortiana. Congratulazioni).

BOBBIO Luigi (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore di un buon disegno di legge, che risponde agli interessi dei cittadini e soddisfa l'esigenza, avvertita da tempo, di riformare i termini delle prescrizioni, ancorandoli alla gravità del reato e all'entità della pena. Il raddoppio dei termini di prescrizione per reati riconducibili direttamente o indirettamente ad associazioni mafiose e il recupero dello strumento preventivo della recidiva, indebitamente dimenticato da troppi pubblici ministeri, svelano il carattere strumentale delle critiche dell'opposizione. Le lentezze e i ritardi della giustizia penale dipendono infatti dalla organizzazione e dalla capacità di lavoro della magistratura e la funzione rieducativa della pena non ha attinenza con la recidiva dipendendo piuttosto dalla riaffermazione del principio della responsabilità individuale. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Centaro. Congratulazioni).

BRUTTI Massimo (DS-U). In un bilancio del lavoro svolto durante la legislatura, le leggi in materia di giustizia del centrodestra rivelano alcuni tratti comuni: la prevalenza dell'interesse personale sull'interesse generale, l'affermazione di una logica della disuguaglianza, l'approvazione a tappe forzate in mancanza del confronto. Un disegno di legge oscillante e contraddittorio, che renderà più difficoltosi i processi e aggraverà il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, è stato comunque modificato grazie alla reiterata richiesta da parte della opposizione di valutare l'impatto sui processi in corso del dimezzamento dei tempi di prescrizione e grazie ad una mobilitazione della migliore cultura giuridica per contenere gli effetti più devastanti della riforma. (Applausi dal Gruppo DS-U).

CENTARO (FI). Forza Italia voterà a favore di una legge che, limitando i benefici penitenziari e aggravando la posizione dei recidivi, risponde ad esigenze di certezza della pena e di maggiore sicurezza del cittadino. Per criticare l'iniziativa l'opposizione ha utilizzato argomenti suggestivi, dimenticando tra l'altro che i reati contro la pubblica amministrazione sono comunque reati aggravati e che l'aumento delle pene per i reati di associazione mafiosa e di usura e il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di mafia e di terrorismo sono frutto dell'approvazione di emendamenti del centrodestra. Una cultura giustificazionista impedisce al centrosinistra di raccogliere la richiesta di sicurezza che viene dai cittadini e di comprendere che la prescrizione è legata alla gravità del reato per assicurarne l'effettiva punibilità. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato approva il disegno di legge n. 3247-B nel suo complesso. (Applausi dei senatori Luigi Bobbio e Consolo).

 


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B)

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

1. L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti».

2. All’articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole «o la continuazione» sono soppresse.

3. L’articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

4. All’articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».

5. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

EMENDAMENTO 6.31 E SEGUENTI

6.31

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, CALVI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «ed agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267».

6.102

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 6.31

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «ed agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267».

6.32

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «ed all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

6.33

BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «e per tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo».

6.101

BRUTTI MASSIMO, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale i termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà».

ARTICOLI 7, 8, 9 E 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

1. Dopo l’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:

«Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). – 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter:

a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;

b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena;

c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».

2. Al comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è premesso il seguente:

«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale».

3. Il comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è sostituito dai seguenti:

«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni».

4. Il comma 1-bis dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è sostituito dal seguente:

«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».

5. Dopo l’articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis. - (Concessione della semilibertà ai recidivi). – 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l’espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa».

6. Il comma 1 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.354, è sostituito dal seguente:

«1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale».

7. Dopo il comma 7 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.354, è aggiunto il seguente:

«7-bis. L’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

1. Dopo l’articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. - (Concessione dei benefìci ai recidivi). – 1. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta».

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

1. All’articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».

Art. 10.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.

EMENDAMENTI

10.1

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN,

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Le disposizione di cui all’articolo 6 si applicano ai soli reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.100

BRUTTI MASSIMO, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai soli procedimenti per reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero ai processi nei quali il decreto che dispone il giudizio sia successivo alla data di entrata in vigore della stessa».

10.3

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi per reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.101

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, gli stessi si applicano nei procedimenti per reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.4

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fermo restando il comma 1 e nel rispetto dell’articolo 2 del codice penale, le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano ai soli reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.5

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.102

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «ad esclusione» fino a: «apertura del dibattimento» con le seguenti: «ad esclusione dei procedimenti nei quali vi sia già stato patteggiamento o giudizio abbreviato non ancora divenuti definitivi e non ancora, rispettivamente, il primo pendente avanti la Corte di Cassazione o il secondo avanti la Corte di Appello o dichiarazione di apertura del dibattimento».

10.103

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «già pendenti» fino a: «Corte di cassazione» con le seguenti: «per i quali sia già intervenuta dichiarazione di rinvio a giudizio da parte del Giudice per l’udienza preliminare».

10.6

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento».

10.7

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «od ai processi definiti con sentenza di primo o secondo grado per i quali sia ancora pendente il termine di impugnazione o di ricorso in Cassazione».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3633)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957», è sostituito dal seguente:

–«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

–«Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».

4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi».

6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

7. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge.

10. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;

c) il sesto comma è abrogato.

11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione».

12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d’Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, in quanto applicabili».

EMENDAMENTI DA 1.300 A 1.494

1.300

CAVALLARO

Respinto

All’articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. Per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati ogni sesso non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Nel caso in cui la presentazione delle candidature debba avere luogo per gruppi di candidati, la medesima proporzione deve essere rispettata da ciascun gruppo di candidati.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora ciascuna lista debba essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine:

a) per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a tre;

b) per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a due.

3. Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste ovvero di gruppi di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera a), l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n.157, e successive modificazioni, è ridotto per ogni candidato in più rispetto alla proporzione o alla successione massima consentite, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste o dei gruppi di candidati.

4. Per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse le liste o i gruppi di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera b). La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di decesso di un candidato. Nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di ricusazione o cancellazione di una candidatura ovvero di rinuncia alla candidatura, si applica in misura doppia la riduzione dell’importo del rimborso per le spese elettorali di cui al comma 3.

5. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere in ordine all’applicazione della presente legge ed alle misure necessarie per promuovere ulteriormente le pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive».

1.301

CAVALLARO

Ritirato

All’articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Disposizioni in materia di pari opportunità in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione). – 1. Per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati ogni sesso non può essere rappresentato, a pena di inammissibilità, in misura superiore ai due terzi dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora ciascuna lista debba essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine:

a) per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a tre;

b) per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a due. 3. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere in ordine all’applicazione della presente legge ed alle misure necessarie per promuovere ulteriormente le pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive».

1.103

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.302

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.103

Sopprimere l’articolo.

1.183

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Elezione della Camera dei deputati con sistema prevalentemente maggioritario a doppio turno di collegio). 1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente lesto unico.

3. 567 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell’articolo 77, nell’ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera a). Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera a).

4. I restanti 63 seggi sono attribuiti come segue:

a) un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell’articolo 84;

b) un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera a) è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera d) ;

c) i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera c)".

2. L’articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una apposita scheda elettorale suddivisa in due distinte parti, recanti rispettivamente:

a) il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell’articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

b) il cognome e il nome di ciascun candidato per la quota, di seggi di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell’articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale.

3. L’elettore deve comunque votare un solo candidato, pena la nullità del voto".

3. L’articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati o i movimenti o le coalizioni, che intendono presentare candidature, debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature.

2. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato o del movimento o della coalizione.

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti ovvero, nel caso di candidature ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), con quelli presentati nei collegi uninominali.

4. Ai fini di cui al comma 3 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonchè le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica o alla coalizione di riferimento.

5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l’uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

6. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici o movimenti o coalizioni di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore.

6. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi".

4. L’articolo 16 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – 1. Il Ministero dell’interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l’attestazione della regolarità dell’avvenuto deposito.

2. Qualora i partiti o gruppi politici o movimenti presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all’articolo 14, il Ministero dell’interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di quarantotto ore dalla notifica dell’avviso.

3. Sono sottoposte all’Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l’invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l’accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest’ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell’interno entro quarantotto ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle candidature che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all’Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive quarantotto ore, dopo aver sentito i depositanti che vi abbiano interesse".

5. L’articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 17 – 1. All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno i partiti o gruppi politici o movimenti organizzati o coalizioni debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo o del movimento o della coalizione incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell’interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione. 2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al comma 1, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell’interno ne dà immediata comunicazione all’Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce".

6. L’articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi uninominali o, alternativamente, per la quota di seggi di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), è fatta per singoli candidati che si contraddistinguono con uno o più contrassegni di gruppo, partito o movimento di cui all’articolo 14. I candidati per i collegi uninominali possono anche, in aggiunta o in alternativa, contraddistinguersi con un contrassegno di coalizione comune a candidati di altri collegi. Il contrassegno di coalizione deve essere presentato in almeno il novanta per cento dei collegi uninominali arrotondato all’unità inferiore. La dichiarazione di adesione alla coalizione deve essere accompagnata dall’accettazione scritta del rappresentante circoscrizionale di cui all’articolo 17, atte stante la conoscenza delle eventuali ulteriori adesioni di altri candidati, partiti, gruppi o movimenti. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Le candidature di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), sono presentate per ciascun collegio di una medesima circoscrizione e non possono essere presentate in nessun altro collegio di altre circoscrizioni. I partiti o gruppi o movimenti che partecipano alle elezioni ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), non possono presentare candidati con contrassegno uguale, simile o comunque confondibile, anche nell’ambito di una coalizione, in nessuno dei collegi uninominali di tutto il territorio nazionale.

2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato o la circoscrizione nei cui collegi concorre ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a). Va, inoltre, indicato il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno con cui si intende contraddistinguerlo, con la specificazione, nel secondo caso, del contrassegno dichiarato principale ovvero, in aggiunta o in alternativa ai contrassegni di partito o gruppo o movimento, il contrassegno della coalizione alla quale il candidato aderisce. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. Le dimensioni del contrassegno che accompagna ciascun candidato sono le medesime sia che si tratti di contrassegno unico di partito o gruppo o movimento, sia per il contrassegno principale, sia che si tratti di contrassegno di coalizione. Al contrassegno di coalizione possono essere affiancati, con dimensioni ridotte, i contrassegni di partito o gruppo o movimento che compongono la coalizione. Al contrassegno principale possono essere affiancati, con dimensioni ridotte, gli altri contrassegni di partito o gruppo o movimento.

4. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio stesso o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per le candidature di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a) , la dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 1000 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nella circoscrizione.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi ovvero, nel caso dei candidati di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a) , in collegi di altre circoscrizioni".

7. L’articolo 18-bis del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 18-bis. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 22, trasmette all’Ufficio centrale nazionale, unitamente agli eventuali ricorsi di cui all’articolo 23, il numero dei collegi uninominali ove sia stato presentato ed ammesso lo stesso contrassegno di coalizione.

2. L’Ufficio centrale nazionale, tenuto conto delle decisioni adottate in ordine ai ricorsi di cui al comma 1, comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i contrassegni di coalizione che sono stati ammessi in almeno il novanta per cento arrotondato all’unità inferiore dei collegi uninominali a livello nazionale.

3. Il contrassegno della coalizione che non ha raggiunto la percentuale indicata al comma 2 non viene riprodotto sui manifesti e sulle schede di votazione".

L’articolo 19 del testo unico è abrogato.

9. L’articolo 20 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 20. – 1. Le candidature devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. Insieme con le candidature devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sotto scrittori, che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, per i candidati di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a) , della circoscrizione. In caso di collegi ricompresi in un unico comune, va atte stata la iscrizione nelle sezioni elettorali di tali collegi.

4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l’onorario di lire cento per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura.

7. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere specificato con quale contrassegno o quali contrassegni depositati presso il Ministero dell’interno la candidatura intenda distinguersi".

10. L’articolo 21 del testo unico è sostituito dal seguente:

Art. 21. – 1. La Cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l’identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell’articolo 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura secondo l’ordine di presentazione".

11. L’articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:

a) ricusa le candidature presentate da persone diverse da quelle designate all’atto del deposito del contrassegno ai sensi dell’articolo 17;

b) ricusa le candidature contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell’interno, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16;

c) verifica se le candidature siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;

d) dichiara non valide le candidature dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

e) dichiara non valide le candidature dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

f) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale.

3. L’Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore dodici per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito".

12. L’articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 23. – 1. Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all’articolo 22, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.

2. Contro le decisioni di eliminazione di candidati, i delegati dei candidati possono, entro quarantotto ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale nazionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di cassazione, a richiesta del presidente dell’Ufficio centrale nazionale, aggrega all’Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L’Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell’Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali".

13. L’articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 24. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati, appositamente convocati, il numero d’ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l’ordine risultato dal sorteggio;

b) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati, il numero d’ordine da assegnare ai contrassegni dei candidati presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

c) comunica ai delegati dei candidati le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l’adempimento di cui alla lettera e);

e) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa, per ogni singolo collegio, del manifesto contenente i nominativi dei candidati nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell’albo pretori o ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione".

14. L’articolo 25 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 25. – 1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all’articolo 18, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all’Ufficio di ciascuna sezione ed all’Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato, uno effettivo e l’altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l’elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell’inizio della votazione.

2. L’atto di designazione dei rappresentanti presso l’Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, alla cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale all’atto del deposito delle candidature. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati provvedano delegati dei delegati, a norma del comma 1 del presente articolo, il notaio, nell’autenticarne la firma, dà atto dell’esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all’atto del deposito delle candidature".

15. L’articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 26. – 1. Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell’Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. 2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall’aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali".

16. L’articolo 30 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 30. – 1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

b) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l’affissione nella sala della votazione;

c) l’elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell’articolo 51;

d) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati: una copia rimane a disposizione dell’Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

e) i verbali di nomina degli scrutatori;

j) le designazioni dei rappresentanti dei candidati ricevute a norma dell’articolo 25, comma 2;

g) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con l’indicazione sull’involucro esterno del numero delle schede contenute;

h) un’urna del tipo descritto nell’articolo 32;

i) una scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; l) un congruo numero di matite copiative per l’espressione del voto".

17. L’articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – 1. Le schede relative al primo e al secondo turno sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle C e C-bis alle gate alla presente legge.

2. Le schede riportano, alla sinistra del nominativo di ogni candidato, il contrassegno o i contrassegni ed il contrassegno di coalizione con il quale tale candidato si contraddistingue. Le schede del primo turno distinguono chiaramente le candidature delle due diverse parti di cui all’articolo 4, comma 2.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate".

18. L’articolo 40 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 40. – 1. L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d’impedimento.

3. Tutti i membri dell’Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni".

19. L’articolo 41 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 41. – 1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l’Ufficio, chiamando a fame parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l’anziano e il piti giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38".

20. L’articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 42 – 1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d’ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

2. La sala dev’essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un’apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d’ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all’Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell’Ufficio dev’essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi attorno«, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l’uno dall’altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell’Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l’assoluta segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L’estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente i candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti".

21. L’articolo 45 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 45. – 1. Appena accertata la costituzione dell’Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Il presidente, previa constatazione dell’integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico. stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

7. Il presidente depone le schede nell’apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all’articolo 30, comma l, lettera g).

8. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica".

22. L’articolo 48 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 48. – 1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio. I candidati nei collegi uninominali possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. I candidati di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a) , possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.

2. Gli elettori di cui al comma l sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale".

23. L’articolo 53 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 53. – 1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.

2. Il presidente cura che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto.

3. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all’articolo 52, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposita lista".

24. L’articolo 58 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – 1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, da conservare in apposito plico, estrae dalla scatola di cui all’articolo 30, comma 1, lettera i, una scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi. Sono vietati altri segni o indicazioni. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l’operazione di voto, l’elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l’identità esaminando la firma e il bollo.

4. Uno dei membri dell’Ufficio accerta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell’urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono pili votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l’abbiano riconsegnata".

25. L’articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – 1. Una scheda valida rappresenta un voto valido».

26. L’articolo 62 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 62. – 1. Se l’elettore non vota entro la cabina, il presidente dell’ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l’elettore non è pili ammesso al voto".

27. L’articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 63. – 1. Se l’elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli stesso, per negligenza o ignoranza, l’abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo pero la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto »scheda deteriorata«, aggiungendo la sua firma.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all’elettore con un’altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel comma 1 dell’articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda".

28. L’articolo 67 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – 1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell’articolo 64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

a dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all’articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell’Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al giudice competente, il quale ne rilascia ricevuta;

c) estrae e conta le schede rimaste nella scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l’abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, e i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nella lettera b), consegnati o trasmessi al giudice competente.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nell’ordine ivi indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale".

29. L’articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall’urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.

3. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale".

30. L’articolo 71 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 71. – 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

a) si pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell’articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonchè sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti per i candidati contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell’ulteriore esame da compiere da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) dell’articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori".

31. L’articolo 72 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – 1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I plichi di cui al comma 1 debbono recare l’indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell’Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all’Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il plico di cui alla lettera d) del comma 1 deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri".

32. L’articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 73. – 1. Le operazioni di cui all’articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore ventidue del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l’Ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine ivi prescritto, il presidente deve, alle ore venti due del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l’urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della scatola o dell’urna, le liste indicate all’articolo 67, comma 1, lettera b) , e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla scatola, all’urna e al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell’Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliano aggiungere il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La scatola, l’urna e il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del comma 7 dell’articolo 75".

33. L’articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 74. – 1. Il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell’Ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Nel verbale dev’essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, che siano stati attribuiti o meno provvisoriamente ai candidati, e delle decisioni del presidente, nonchè delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico".

34. L’articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 75. – 1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev’essere sigillato col bollo dell’Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati presenti. L’adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al comma 3 dell’articolo 72 alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3 La cancelleria del Tribunale provvede all’immediato inoltro alla cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma 2, nonchè della cassetta, dell’urna, del plico e degli altri documenti di cui all’articolo 73.

4. Il secondo esemplare del verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l’estratto del verbale relativo alla formazione e all’invio di esso nei modi prescritti dall’articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell’Ufficio della sezione, al giudice competente, il quale, accertata l’integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la propria firma e redige verbale della consegna.

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi da 2 a 5 sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nei commi da 2 a 4, il presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, l’urna, le schede e le carte ovunque si trovino. 8. Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato".

35. L’articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all’articolo l, comma 4, lettera a); qualora nessun candidato ottenga tale percentuale o in caso di parità, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo nella seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo. É proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è eletto il candidato piu anziano di età. La rinuncia alla candidatura, autenticata secondo le modalità indicate al comma 6 dell’articolo 18, deve essere presentata all’Ufficio elettorale regionale non oltre il decimo giorno antecedente la data del secondo turno elettorale. In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento;

b) determina, ai fini di cui all’articolo 85, la cifra elettorale complessiva di tutti i candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di coalizione o, in mancanza, dai medesimi contrassegni o dal medesimo contrassegno di partito o gruppo o movimento. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti ottenuti al primo turno da tutti i candidati contraddistinti dai medesimi contrassegni o dal medesimo contrassegno;

c) determina, ai fini di cui all’articolo 85, la cifra individuale dei singoli candidati non risultati eletti ai sensi della lettera a). La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti, al primo turno, da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi della lettera a), e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio nel primo turno, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all’articolo l, comma 4, lettera a);

d) dispone i candidati risultati non eletti ai sensi della lettera a) secondo la rispettiva cifra individuale in ordine decrescente. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

e) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i voti validi riportati nella circoscrizione da ciascun candidato presentato ai sensi dell’articolo l, comma 4, lettera a), il totale dei voti validi riportati, nel primo turno, da tutti i candidati presentati nei collegi uninominali della circoscrizione, la graduatoria dei candidati prevista dalla lettera d) nonchè il numero dei seggI attribuito a ciascuna coalizione o partito o gruppo o movimento".

36. L’articolo 79 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 79. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dal numero 2) dell’articolo 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all’Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non può essere ammesso nell’aula dove siede l’Ufficio centrale circoscrizionale l’elettore che non presenti ogni volta il certificato d’iscrizione nelle liste del collegio.

4. Nessun elettore pu6 entrare armato.

5. L’aula dev’essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d’ingresso è riservato agli elettori; l’altro è esclusivamente riservato all’Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei candidati.

6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli pu6, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del comma 2 dell’articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell’aula i rappresentanti dei candidati".

37. L’articolo 81 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 81. – 1. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale, che, seduta stante, dev’essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell’Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello o del Tribunale".

38. L’articolo 83 del testo unico è abrogato.

39. L’articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Per l’assegnazione dei seggi a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), l’Ufficio centrale nazionale, una volta completato il secondo turno elettorale ai sensi dell’articolo 77, comma l, lettera a), ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) individua i contrassegni presentati ai sensi dell’articolo l, comma 4, lettera a), che abbiano ottenuto almeno l’uno per cento dei voti validi in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali;

b) determina il numero dei seggi di cui all’articolo l, comma 4, lettera a). Tale numero è una percentuale della cifra di 63 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera a) del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all’unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 50. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non pu6 comunque superare i 23 seggi;

c) determina la cifra elettorale dei gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti espressi per il medesimo contrassegno o contrassegni;

d) determina la cifra individuale dei singoli candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali. La cifra individuale viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;

e) per l’assegnazione dei seggi, divide la cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare individuato ai sensi della lettera b), scegliendo quindi fra i quozienti cosi ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito ai candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale. Se i candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni sono in numero inferiore ai seggi loro spettanti, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente;

f) proclama quindi eletti i candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, fino a concorrenza dei seggi complessivamente spettanti a ciascun gruppo di candidati".

40. L’articolo 85 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – 1. Per l’assegnazione dei seggi a garanzia della stabilità di Governo di cui all’articolo 1, comma 4, lettera b), nonchè dei restanti seggi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), l’Ufficio centrale nazionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) predispone una graduatoria nazionale dei candidati non risultati eletti nei collegi uninominali, disponendoli in ordine decrescente in base alla rispettiva cifra individuale calcolata a norma dell’articolo 77, comma 1, lettere c) e d);

b) individua la coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi in ambito nazionale. In caso di parità di seggi, si calcola il maggior numero di voti validi ottenuti in ambito nazionale;

c) assegna un numero di seggi, pari alla differenza tra 63 e il doppio del numero di seggi assegnati ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 84, ai candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera a) del presente comma, proclamandoli eletti seguendo l’ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire;

d) assegna un numero di seggi, pari a quelli assegnati ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 84, a quei successivi candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera a) appartenenti alla coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi o di voti in ambito nazionale, proclamandoli eletti seguendo l’ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire.

2. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico".

41. L’articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 86. – 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera a), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell’interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall’organo di verifica dei poteri.

2. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

3. Il deposito dei contrassegni, di cui all’articolo 14, deve essere effettuato dalle ore otto alle ore venti del quarantaquattresimo e dalle ore otto alle ore quattordici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama il candidato risultato eletto ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera a).

5. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l’anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

6. Il seggio attribuito ai sensi dell’articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato non eletto del medesimo partito, gruppo o movimento avente la più alta cifra elettorale.

7. Il seggio attribuito ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera c) , che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all’articolo 85, comma 1, lettera a).

8. Il seggio attribuito ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera d), che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato appartenente alla medesima coalizione, partito, gruppo o movimento che segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all’articolo 85, comma 1, lettera a)"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 6.

1.184

VILLONE

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Elezione della Camera dei Deputati con il sistema misto maggioritario e proporzionale al cinquanta per cento) – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell’ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell’ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All’assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell’intero territorio nazionale.

3. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali sono costituiti tanti collegi quanto sono i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 5.

4. L’assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, è effettuata – ai sensi del terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell’ultimo censimento generale della popolazione – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

5. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

6. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell’ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 5, e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 4.

7. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l’elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

8. I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, debbono depositare, presso il Ministero dell’interno, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

9. All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionali e dei relativi documenti.

10. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all’Ufficio centrale circoscrizionale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione vigente, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui ai commi 8 e 9.

11. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

12. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di precedenza.

13. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell’ambito della circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

14. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

15. Nessuno può essere candidato in più di due collegi uninominali, nè in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

16. Nel caso di candidatura in due collegi uninominali, o in due liste circoscrizionali, il contrassegno deve essere il medesimo, pena la nullità dell’elezione.

17. L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

18. L’Ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

19. In conformità ai risultati accertati a norma del comma 18, l’Ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, e ne comunica il nominativo all’Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

20. L’Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all’Ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

21. All’assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno, i quali abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti di lista validi espressi nell’intero territorio nazionale.

22. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli Uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui ai commi precedenti, accerta quali liste abbiano ottenuto il quorum indicato al comma 21 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali.

23. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui al comma 22:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi del comma 21, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente:

1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall’uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente;

3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l’ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista, il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

24. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, sottrae dal totale dei seggi proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi così rideterminato tra le liste seguendo l’ordine dei maggiori quozienti.

25. Terminate le operazioni di cui ai commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi del comma 19.

26. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dei commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i candidati che risultano primi nell’ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell’ordine di lista.

27. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente.

28. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto nell’ordine indicato dalla lista medesima.

29. I partiti o movimenti politici che intendono concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno Statuto che indica le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni parlamentari. Lo Statuto è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è condizione per accedere al rimborso delle spese elettorali previsto dalla vigente legislazione.

30. Lo Statuto di cui al comma 29 deve prevedere, ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione, l’elezione diretta dei candidati da parte degli iscritti al partito o movimento; ovvero la scelta dei candidati da parte di un’assemblea di delegati, eletti dagli iscritti al partito o movimento; ovvero ancora la designazione dei candidati mediante elezioni primarie aperte alle quali partecipino sia gli iscritti, sia elettori non iscritti, individuati secondo modalità previste dallo Statuto medesimo

31. Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio perchè sia accertata la non conformità dello Statuto al principio democratico di cui al comma 30, ovvero la violazione delle norme da esso previste. La sentenza definitiva dichiara la decadenza del diritto del partito o movimento al rimborso delle spese elettorali».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 6.

1.14

FILIPPELLI, DENTAMARO, D’AMBROSIO, FABRIS, RIGHETTI

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «presente comma';» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all’articolo 14, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

’All’atto del deposito del contrassegno può essere effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di collegamento è effettuata mediante deposito di un documento contenente un programma comune e l’indicazione di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un notaio, del presidente o del segretario di ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati collegati nonchè del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di liste collegate ai fini dell’articolo 83. Non è ammessa da parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente comma’;

b) all’articolo 18-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Le liste di candidati sono formate da un numero di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione’;

c) all’articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l’attribuzione dell’eventuale voto di preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i relativi contrassegni sono riportanti nell’ambito di un medesimo riquadro’;

d) l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

‘Art. 58. – 1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all’elettore, opportunamente piegata, insieme con la matita copiativa.

2. L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall’articolo 59. L’elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l’operazione di voto, l’elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l’identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell’urna.

4. Uno dei membri dell’ufficio accerta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell’apposita colonna della lista sopra indicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell’urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l’abbiano riconsegnata’;

e) l’articolo 59 è sostituito dal seguente:

‘Art. 59. – 1. L’elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata’;

f) l’articolo 68 è sostituito dal seguente:

‘Art. 68. – 1. Appena compiute le operazioni di cui all’articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall’urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale’;

g) l’articolo 77 è sostituito dal seguente:

‘Art. 77. – 1. Compiute le operazioni di cui all’articolo precedente, l’Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) dell’articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) dell’articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

2. L’estratto verbale di cui al numero 2) del comma 1 viene trasmesso all’Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale’;

h) all’articolo 83, comma 1, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti parte di ciascun gruppo;

2-bis) individua quindi i gruppi di liste collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi;

3. i seggi sono ripartiti tra tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

3-bis nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del gruppo per 1, 2, 3 sino a concorrenza dei seggi spettanti al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale’;

i) all’articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero 4)’;

l) i commi 3 e 4 dell’articolo 1, il comma 2 dell’articolo 4, l’articolo 18, l’articolo 22, primo comma, numero 7), l’articolo 24, primo comma, numero 1), il secondo comma dell’articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell’articolo 86 sono abrogati’".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: "candidato nel collegio uninominale", "candidati nei collegi uninominali", "candidatura nel collegio uninominale", "candidature nei collegi uninominali"».

1.15

FILIPPELLI, D’AMBROSIO, FABRIS, RIGHETTI

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all’articolo 14, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

‘All’atto del deposito del contrassegno può essere effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di collegamento è effettuata mediante deposito di un documento contenente un programma comune e l’indicazione di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un notaio, del presidente o del segretario di ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati collegati nonchè del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di liste collegate ai fini dell’articolo 83. Non è ammessa da parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente comma’;

b) all’articolo 18-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Le liste di candidati sono formate da un numero di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione’;

c) all’articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l’attribuzione dell’eventuale voto di preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i relativi contrassegni sono riportanti nell’ambito di un medesimo riquadro’;

d) l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

‘Art. 58. – 1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all’elettore, opportunamente piegata, insieme con la matita copiativa.

2. L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall’articolo 59. L’elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l’operazione di voto, l’elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l’identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell’urna.

4. Uno dei membri dell’ufficio accerta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell’apposita colonna della lista sopra indicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell’urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l’abbiano riconsegnata’;

e) l’articolo 59 è sostituito dal seguente:

‘Art. 59. – 1. L’elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata’;

f) l’articolo 68 è sostituito dal seguente:

‘Art. 68. – 1. Appena compiute le operazioni di cui all’articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall’urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale’;

g) l’articolo 77 è sostituito dal seguente:

‘Art. 77. – 1. Compiute le operazioni di cui all’articolo precedente, l’Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) dell’articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) dell’articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

2. L’estratto verbale di cui al numero 2) del comma 1 viene trasmesso all’Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale’;

h) all’articolo 83, comma 1, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti parte di ciascun gruppo;

2-bis) individua quindi i gruppi di liste collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), individua la lista o il gruppo di liste collegate che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale;

3-bis) assegna alla lista o al gruppo di liste collegate individuato ai sensi del numero 3) 75 seggi;

3-ter) i restanti 543 seggi sono ripartiti tra tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

3-quater) nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del gruppo per 1, 2, 3 sino a concorrenza dei seggi spettanti al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale’;

i) all’articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero 4)’;

l) i commi 3 e 4 dell’articolo 1, il comma 2 dell’articolo 4, l’articolo 18, l’articolo 22, primo comma, numero 7), l’articolo 24, primo comma, numero 1), il secondo comma dell’articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell’articolo 86 sono abrogati’".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: "candidato nel collegio uninominale", "candidati nei collegi uninominali", "candidatura nel collegio uninominale", "candidature nei collegi uninominali"».

1.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 1» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1.104

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.301a

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.25

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale"».

1.302a

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", sono soppressi i commi 3 e 4"».

1.86

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «del testo unico» fino a: «di cui al».

1.303

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al commi 1, alinea, sopprimere le parole da: «del testo unico» fino a: «di cui al».

1.304

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al commi 1, alinea, sopprimere le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni,».

1.87

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».

1.305

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al commi 1, alinea, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni,».

1.88

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».

1.306

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al commi 1, alinea, sopprimere le parole: «di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957».

1.66

MANCINO

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell’ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell’ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all’allegata tabella A, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All’assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell’intero territorio nazionale».

1.307

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.308

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1» sopprimere il comma 1.

1.309

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «suffragio universale» aggiungere le seguenti: «dai cittadini che abbiano compiuto 18 anni di età».

1.310

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le parole: «diretto ed».

1.311

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere le parole: «ed uguale».

1.312

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le parole: «libero e».

1.313

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le parole: «e segreto».

1.105

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sopprimere le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti».

1.314

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.105

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sopprimere le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti».

1.185

PASSIGLI, BASSANINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «espresso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sostituire le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti» con le seguenti:«espresso in un doppio turno elettorale in collegi uninominali».

1.315

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, in fine, sostituire le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti» con le seguenti parole: «espresso in un unico turno elettorale».

1.70

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sostituire le parole: «di candidati concorrenti» con le seguenti: «concorrenti di candidate e candidati».

1.316

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «espresso in un unico turno elettorale».

1.316a

GUBERT

Respinto

AI comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1 aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «con la possibilità di dare la preferenza, entro ciascuna lista, a un candidato».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso articolo 4, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Egli dispone altresì di un voto di preferenza da esprimere in apposito spazio accanto al contrassegno di lista per la scelta di uno dei candidati della lista medesima».

Al comma 8, capoverso articolo 31, comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla destra di ogni contrassegno è prevista una riga ai fini dell’eventuale espressione della preferenza».

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «il contrassegno della lista prescelta» inserire le parole «nonché, nell’apposito spazio, scrivendo eventualmente il nominativo del candidato della lista preferito».

Conseguentemente, modificare la Tabella A-bis dell’Allegato:

al comma 11, capoverso articolo 77, comma 1, dopo il punto 1) inserire il seguente:

"1-bis) determina il numero totale di preferenze ottenute da ciascun candidato di ciascuna lista; e al punto 2, dopo le parole: "di ciascuna lista" inserire le seguenti: ", il numero di preferenze ottenute da ciascun candidato di ciascuna lista";

al comma 13, capoverso articolo 84, comma 1, sostituire le parole: "secondo l’ordine di presentazione" con le seguenti: "secondo l’ordine decrescente di numero di preferenze ottenute";

al comma 14, capoverso articolo 86, comma 1 sostituire le parole: "nell’ordine progressivo di lista" con le seguenti: "nell’ordine decrescente di numero di preferenze ottenute"».

1.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.317

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nelle circoscrizioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in trentacinque circoscrizioni elettorali individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.89

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «allegata al presente testo unico».

1.186

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «della dimensione massima di cinquecentomila elettori».

1.106

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.318

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «ciascun collegio.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell’ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell’ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali, con il metodo della ripartizione proporzionale. All’assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del due per cento dei voti validi espressi nell’intero territorio nazionale».

1.319

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1» comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell’articolo 77, nell’ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera a). Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera a)».

1.320

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.318

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In ogni circoscrizione, il cinquanta per cento del totale dei seggi è attribuito nell’ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In ogni circoscrizione, il cinquanta per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

1.187

PASSIGLI, BASSANINI

Id. em. 1.29

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

1.321

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» con le seguenti: «A decorrere dalla quindicesima legislatura, la circoscrizione Estero è soppressa;».

1.322

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «in ragione proporzionale» con le seguenti: «secondo il metodo proporzionale».

1.323

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.322

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole: «in ragione proporzionale» con le seguenti: «secondo il metodo proporzionale».

1.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «maggioranza» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.107

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza».

1.324

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, sopprimere le parole: «con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza».

1.325

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere le parole: «a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.326

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Id. em. 1.30

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere le parole: «e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.327

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «al parere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi di ripartizione del territorio nazionale nelle circoscrizionali elettorali sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere reso entro quaranta giorni dalla richiesta, altrimenti se ne può prescindere».

1.328

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi di ripartizione del territorio nazionale nelle circoscrizionali elettorali sono sottoposti al parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari».

1.188

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con i seguenti commi:

«2-bis. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell’ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

2-ter. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.329

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma» a: «1957"» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 3 "decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957", sostituire le parole: "contemporaneamente al" con le seguenti: "entro dieci giorni dal"».

1.330

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 3 "decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957", sopprimere le parole: "da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi"».

1.331

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 3 "decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957", sopprimere le parole: "promosso dal Ministro per l’interno"».

1.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 2» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.332

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.333

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, LEGNINI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.21

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2 . L ’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito del seguente:

"Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta dei candidati presenti nella lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

3. L’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni".

4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste," sono soppresse e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli" sono inserite le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di essi,";

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositando un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi".

6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non piu’di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu’di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autentIcazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo l4-bis, comma l, con’ con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".

7. All’articolo 19, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – l. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato l alla presente legge.

10. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta"; al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle" sono sostituite dalle se enti: "la scheda secondo r- le linee in essa tracciate e chiuderla";

c) il sesto comma è abrogato.

11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 77 — 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione".

12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu’esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), per il lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi, ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti va ldi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi.

6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale. "- divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4;

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuZione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità , alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu’coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la piu’alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente coi ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parita " sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di piu’liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista. con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fmo a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate".

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tal fine si procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma l, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L’Ufficio S centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la qua rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ma lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione;ù

2 Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente;

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente;

4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o piu’liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio;

5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni;

6. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".

14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d’Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da l a 6 dell’articolo 21- ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili"».

1.334

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, ogni elettore può esprimere il proprio voto per la scelta della lista da esprimere su una scheda recante il contrassegno e l’elenco dei candidati di ciascuna lista."».

1.335

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 1.

1.336

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica».

1.108

PASSIGLI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso Art. 4», nel comma 1, sopprimere le parole: «un dovere civico e».

1.337

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.108

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 1, sopprimere le parole: «un dovere civico e».

1.338

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, sopprimere le parole: «e un diritto».

1.90

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso Art. 4», nel comma 1, sostituire le parole: «deve essere» con le seguenti: «è in ogni modo».

1.339

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, sopprimere le parole: «garantito e».

1.340

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, sopprimere le parole: «e promosso».

1.91

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso Art. 4», nel comma 1, sostituire le parole: «dalla Repubblica» con le seguenti: «dallo Stato italiano».

1.341

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 2» a: «favorendo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo un’informazione elettorale libera, pluralistica e trasparente».

1.342

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo la più ampia partecipazione al voto degli aventi diritto».

1.343

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tutelando gli elettori dalle forme di pubblicità politica occulta ed indiretta».

1.344

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ponendo adeguati limiti alla pubblicità elettorale».

1.345

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 2» a: «assicurando» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando la libera determinazione della volontà dell’elettore».

1.346

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando a ciascuna lista uno spazio di comunicazione politica non inferiore al 10 per cento del tempo complessivamente individuato a tal fine da ciascuna emittente radio-televisiva».

1.347

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando adeguate possibilità di comunicazione politica a tutte le liste o coalizioni concorrenti».

1.348

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando condizioni di eguale accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva alle liste o coalizioni concorrenti».

1.349

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando la parità di condizioni nella comunicazione politica alle liste o coalizioni concorrenti».

1.350

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo il pluralismo esterno ed interno dei mezzi di informazione in materia di comunicazione politica».

1.351

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per tutti gli elettori».

1.352

GIARETTA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con decreto emanato dal Ministro dell’interno entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono emanate le norme necessarie per garantire agli elettori affetti da gravi infermità, tali da non consentire l’allontanamento dalla propria abitazione e che si trovino in condizioni di dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali e in regime permanente di assistenza domiciliare, il diritto di esprimere il voto presso la propria abitazione».

1.353

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 2.

1.354

COLETTI, DALLA CHIESA

Le parole da: «Al comma 2» a: «voto di preferenza» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 4» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e di un solo voto di preferenza tra i candidati della lista, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista ed uno spazio accanto ad ogni contrassegno per l’indicazione dell’eventuale preferenza».

Conseguentemente:

al comma 8, capoverso «Art. 31», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Accanto al contrassegno di ciascuna lista è tracciata una riga sulla quale l’elettore può esprimere la preferenza indicando il cognome del candidato».

al comma 10, lettera b), dopo le parole: «contrassegno della lista prescelta», inserire le seguenti: «ed eventualmente, sulla riga collocata accanto al contrassegno medesimo, la preferenza per uno dei candidati della lista, attraverso l’indicazione del cognome del medesimo».

al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «secondo l’ordine di presentazione» con le seguenti: «in ordine decrescente, secondo il numero di preferenze ricevute».

al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 1, sostituire le parole: «ordine progressivo di lista» con le seguenti: «ordine progressivo di preferenze».

1.355

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La votazione per l’elezione della Camera dei deputati avviene su un’unica scheda, la quale reca i contrassegni delle liste concorrenti».

1.92

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto per la scelta della» con le seguenti: «può votare una».

1.99

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, dopo le parole: «Ogni elettore dispone di un» è inserita la seguente: «solo».

1.356

BATTISTI, PETRINI

Sost. id. em. 1.99

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, sostituire le parole: «un voto» con le seguenti: «un unico voto».

1.357

GASBARRI

Le parole da: «Al comma 2» a: «o della coalizione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: «della lista» aggiungere le seguenti: «o della coalizione e di un voto per la scelta della lista e della coalizione» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «e della coalizione.»

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Sulle schede» inserire le seguenti: «sono riportati i contrassegni delle coalizioni e» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «delle coalizioni» con le seguenti: «dei contrassegni delle coalizioni».

Conseguentemente, al comma 10, lettera b), sopprimere la parola: «solo» e sostituire le parole: «il contrassegno della lista prescelta» con le seguenti: «il contrassegno della coalizione prescelta o nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta o in entrambi i rettangoli contenenti i suddetti contrassegni. Le tre modalità di espressione del voto sono parimenti valide».

Conseguentemente, al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni coalizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla coalizione stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, considerando i voti espressi per la sola coalizione e non anche per la lista collegata;»

e al numero 2), dopo le parole: «cifra elettorale circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «di ciascuna coalizione e».

Conseguentemente, al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, al numero 2), dopo le parole: «cifre elettorali nazionali» aggiungere le seguenti: «della coalizione di cui al comma 11, capoverso "art. 77", comma 1, numero 1-bis) e delle cifre elettorali nazionali».

1.358

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, dopo le parole: «scelta della lista» aggiungere le seguenti: «o della coalizione» e dopo le parole: «di ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «o della coalizione».

1.359

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, dopo le parole: «scelta della lista» aggiungere le seguenti: «,formata da candidati e candidate, in ordine alternato».

1.360

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sopprimere le parole: «in ragione proporzionale».

1.361

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.359

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale», aggiungere le seguenti: «formata da candidati e candidate, in ordine alternato,».

1.11

CUTRUFO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.354

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, dopo la parola: «proporzionale» inserire le seguenti: «e di un voto per indicare una preferenza; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; in caso di preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato stesso».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 31», nel comma 2, dopo le parole: «su un’unica colonna», inserire le altre: «,con uno spazio per l’attribuzione del voto di preferenza».

Conseguentemente modificare la tabella B di cui al capoverso 1.

Conseguentemente, al comma 11, capoverso «Art. 77», nel comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista».

Conseguentemente, al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 1, sostituire le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione», con le altre: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».

1.362

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sopprimere le parole: «da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

1.363

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole: «un’unica», con le seguenti: «una sola».

1.364

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sopprimere le parole: «recante il contrassegno di ciascuna lista».

1.365

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sostituire, in fine, le parole: «il contrassegno di ciascuna lista», con le seguenti: «i contrassegni delle coalizioni e delle liste ad esse collegate, nonché i contrassegni delle liste non collegate».

1.366

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sostituire la parola: «contrassegno» con la seguente: «simbolo».

1.367

DALLA CHIESA, COLETTI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.354

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «,nonché di un solo voto di preferenza tra i candidati della lista».

1.368

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.359

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

1.369

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.359

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

1.189

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l’elenco dei candidati di ciascuna lista. Le liste recanti più di un nome conterranno candidature femminili nella misura di almeno un terzo e nella misura di almeno una donna ogni due uomini».

1.370

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «regolarmente presentata nella circoscrizione».

1.371

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riportati secondo l’ordine progressivo risultato dai sorteggi».

1.372

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i contrassegni delle coalizioni».

1.190

PASSIGLI, BASSANINI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: "Non sono eleggibili", sono inserite le seguenti: "nelle circoscrizioni nel cui territorio esercitano le proprie funzioni"».

1.192

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere le lettere a) e b)».

1.191

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere la lettera a)».

1.193 (testo 2)

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere la lettera e)».

1.194

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere il secondo periodo della lettera h)».

1.195

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere il quinto periodo della lettera h)».

1.373

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età».

1.374

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sostituire la parola: "venticinquesimo" con la seguente: "ventunesimo"».

1.375

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sopprimere le parole: "entro il giorno delle elezioni"».

1.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 3» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.109

VITALI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.196

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.376

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.377

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 3» a: «All'articolo 7,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «All’articolo 7, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sostituire la parola: "20.000" con la seguente: "10.000"».

1.380

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «All’articolo 7, primo comma, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "i difensori civici in carica"».

1.378

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «All’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sostituire la parola: "centottanta" con la seguente: "duecentodieci"».

1.379

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «All’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957», sopprimere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal collocamento in aspettativa».

1.381

VILLONE, MANZELLA, GUERZONI

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «oltre» con: «almeno».

1.382

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.381

Al comma 3, in fine, sostituire la parola: «oltre» con la parola: «almeno».

1.383

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 3» a: «centoventi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta».

1.384

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «centoventi», con la seguente: «novanta».

1.385

VITALI, BASSANINI, MANZELLA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «centodieci giorni».

1.386

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le parole: «centoventuno giorni».

1.387

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti parole: «quattro mesi».

1.34

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli presentati in precedenza.";

b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

"Ai fini di cui al terzo comma costituisce elemento di confondibilità, anche una sola delle condizioni di seguito indicate:

1) l’utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli per oltre il 25 per cento del totale;

2) l’utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;

3) l’utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento.

In deroga al quarto comma, i partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento da almeno due legislature, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano già nel simbolo, con cui notoriamente si presentano, parole o espressioni letterali uguali ad altre formazioni politiche presenti in Parlamento, possono continuare a fame uso.

In deroga ai numeri 2) e 3) del quarto comma, le formazioni politiche di coalizione possono autorizzare l’uso della denominazione della coalizione ovvero del simbolo grafico di riferimento a più di una delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni con sistema proporzionale.";

c) il sesto comma è abrogato».

1.388

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "tre"».

1.197

PASSIGLI, BASSANINI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «1957,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, l’ultimo periodo è soppresso».

1.389

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sopprimere le seguenti parole: "eccettuati gli onorari,"».

1.198

PASSIGLI, BASSANINI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, primo comma, al punto 1), dopo le parole: "di imprese private" sono inserite le seguenti: "o in qualità di detentori diretti o indiretti anche per il tramite di familiari entro il secondo grado o di società italiane o estere, del controllo di società o imprese private,"».

1.390

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sopprimere il secondo comma».

1.391

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, nel secondo comma sostituire la parola: "45º" con la seguente: "60º"».

1.392

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, nel terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: "affissi nell’albo comunale"».

1.393

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché due supplenti"».

1.394

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - 1. Presso le Corti d’Appello sono costituiti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, gli Uffici centrali circoscrizionali, ciascuno composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d’Appello"».

1.395

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sostituire le parole: "tre giorni" con le seguenti: "cinque giorni"».

1.396

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sopprimere, in fine, le seguenti parole: "o del Tribunale"».

1.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 4» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.110

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI, BASSO

Precluso

Sopprimere il comma 4.

1.199

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.397

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.199

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.398

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) .al primo comma, dopo le parole: "I partiti" aggiungere le seguenti: ", i movimenti" ed infine, dopo le parole: "del partito" aggiungere le seguenti: ", movimento"».

1.399

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) .al primo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: "candidature nei collegi uninominali o"».

1.400

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «le candidature nei collegi uninominali o».

1.202

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.401

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.202

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.402

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli presentati in precedenza"».

1.403

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «terzo comma,» aggiungere le seguenti: «Pena l’esclusione delle liste dall’elezione», indi.

1.405

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 4» a: «si riferiscano» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia».

1.404

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «, sia che si riferiscano» fino a: «soppresse e».

1.406

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «sia che si riferiscano a liste».

1.112

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine della lettera.

1.407

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.112

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine della lettera.

1.408

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), alla parola: «elementi» premettere la seguente: «immagini,».

1.409

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «elementi e».

1.410

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.409

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «elementi e».

1.411

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «elementi» inserire la seguente: «, sigle».

1.412

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «e diciture».

1.413

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.412

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «e diciture».

1.111

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «elementi e diciture» inserire le seguenti: «singoli dati grafici, espressioni letterali».

1.414

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «elementi e diciture» inserire le seguenti: «espressioni letterali».

1.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «, o solo alcuni di essi».

1.415

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Id. em. 1.36

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «, o solo alcuni di essi,».

1.416

BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.36

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «o solo alcuni di essi».

1.417

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «, o solo alcuni di essi» con le seguenti: «espressioni letterali».

1.418

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «o solo alcuni di essi», aggiungere le seguenti: «se idonee a ingenerare confusione nell’elettore».

1.419

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi».

1.420

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche di altri partiti o forze politiche».

1.201

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al terzo comma sopprimere le parole: "con quelli presentati in precedenza ovvero"».

1.113

GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.203

PASSIGLI, BASSANINI

Id. em. 1.113

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.421

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.113

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.422

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c-bis) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini di cui al terzo comma costituisce elemento di confondibilità, anche una sola delle condizioni di seguito indicate:

1) l’utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli per oltre il 25 per cento del totale;

2) l’utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;

3)l’utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento"».

1.423

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «diversa composizione o».

1.424

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «composizione o».

1.425

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.424

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «composizione o».

1.426

BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.424

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «composizione o».

1.427

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 4» a: «rappresentazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «o rappresentazione grafica».

1.428

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «o rappresentazione grafica».

1.429

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «o rappresentazione».

1.430

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: «grafica».

1.114

VITALI, GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI

Respinto

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e cromatica».

1.431

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica», aggiungere le seguenti: «se idonee a ingenerare confusione nell’elettore».

1.432

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al solo scopo di nuocergli e di sottrargli voti».

1.433

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "In deroga al quarto comma, i partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento da almeno due legislature, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano già nel simbolo, con cui notoriamente si presentano, parole o espressioni letterali uguali ad altre formazioni politiche presenti in Parlamento, possono continuare a farne uso».

1.434

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al sesto comma sopprimere le parole "o elementi caratterizzanti simboli"».

1.435

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all’ultimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o tali da suggestionare"».

1.200

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è abrogato».

1.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 5» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.115

MANZELLA, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.204

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.436

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.23

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica."».

1.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.437

GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, LEGNINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Più liste possono essere collegate fra loro, in forza di dichiarazione resa dai rispettivi delegati all’atto di presentazione della lista».

1.438

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere le parole: «I partiti o».

1.439

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: «partiti o i gruppi politici organizzati» con le seguenti: «movimenti, gruppi o partiti politici».

1.440

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: «I partiti», aggiungere le seguenti: «, i movimenti».

1.441

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere le parole: «o i gruppi politici».

1.442

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: «o i gruppi» con le seguenti: «o i movimenti».

1.443

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: «gruppi politici», aggiungere le seguenti: «o i movimenti».

1.444

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere la parola: «organizzati».

1.93

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «o i gruppi politici organizzati», inserire le seguenti: «in associazioni non riconosciute».

1.445

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: «possono effettuare» con la seguente: «effettuano».

1.94

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «effettuare il collegamento» con le seguenti: «fare la dichiarazione di collegamento».

1.446

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere le parole: «delle liste da essi rispettivamente presentate».

1.447

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere la parola: «rispettivamente».

1.448

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere le parole: «Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche».

1.449

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.448

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche».

1.450

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «Le dichiarazioni di collegamento» inserire le seguenti: «per avere validità ai fini delle elezioni».

1.451

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo la parola: «reciproche» inserire le seguenti: «al fine di attuare il meccanismo di conteggio e attribuzione dei voti ai sensi dell’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge».

1.95

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «debbono essere reciproche», inserire le seguenti: «a pena di inammissibilità».

1.452

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.95

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, aggiungere in fine le parole seguenti: «a pena di inammissibilità».

1.453

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «commi 2» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.454

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 2.

1.96

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «è effettuata» con le seguenti: «deve essere effettuata, a pena di inammissibilità».

1.457

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere la parola: «contestualmente».

1.458

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: «contestualmente al» con le seguenti: «entro ventiquattro ore dal».

1.455

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1967 come modificato, sostituire le parole: «contestualmente al deposito del contrassegno», con le seguenti: «entro tre giorni dal deposito del contrassegno».

1.456

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1967 come modificato, sostituire le parole: «contestualmente al deposito del contrassegno», con le seguenti: «entro cinque giorni dal deposito del contrassegno».

1.459

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «comunque entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, dopo la parola: «contestualmente» aggiungere le seguenti: «e comunque entro il giorno in cui si è proceduto».

1.460

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sopprimere le parole: «di cui all’articolo 14».

1.461

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.459

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e comunque non oltre quarantotto ore».

1.462

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis» comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l’uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso».

1.463

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.464

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis» comma 2, sopprimere le parole: «aventi lo stesso contrassegno».

1.116

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti».

1.117

BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, LEGNINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», sopprimere il comma 3.

1.67

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.117

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», sopprimere il comma 3.

1.466

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.117

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 3.

1.465

GUBERT

Id. em. 1.117

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 3.

1.39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.468

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «Contestualmente» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14,».

1.469

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sopprimere la parola: «Contestualmente».

1.470

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «Contestualmente al» con le seguenti: «Prima del».

1.471

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «Contestualmente al» con le seguenti: «Entro ventiquattro ore dal».

1.472

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, dopo la parola: «deposito» aggiungere le seguenti: «da effettuarsi presso il Ministero dell’Interno o in un ufficio territoriale del Governo che provvede alla immediata trasmissione al Ministero, alla presenza di coloro i quali hanno provveduto al deposito».

1.473

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.366

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», al comma 3 primo periodo, sostituire la parola: «contrassegno» con la parola «simbolo».

1.474

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis» comma 3, sopprimere le parole: "di cui all’articolo 14".,

1.475

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, dopo le parole: «deposito del contrassegno di cui all’articolo 14,» aggiungere le seguenti: «e comunque non oltre le ventiquattro ore successive al deposito».

1.477

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.438

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis» comma 3, sopprimere le parole: «i partiti o»

1.476

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, primo periodo, alle parole: «i partiti» premettere le seguenti: «le coalizioni».

1.479

BATTISTI, PETRINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», al comma 3, sostituire le parole: «i partiti o i gruppi politici organizzati" con le seguenti: "i partiti, i gruppi politici organizzati o i movimenti».

1.478

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis» nel comma 3, sostituire le parole: «partiti o i gruppi politici organizzati» con le seguenti: «movimenti politici, forze politiche o partiti politici organizzati».

1.480

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 5, capoverso: «art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: "i partiti" aggiungere le seguenti: ", i movimenti".

1.481

MANZELLA, GUERZONI, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», comma 3, primo e secondo periodo, sopprimere le parole " o i gruppi politici organizzati".

1.483

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.441

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis comma 3, sopprimere le parole "o i gruppi politici".

1.484

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.442

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis» comma 3, sostituire le parole "o i gruppi" con le seguenti: "o i movimenti".

1.485

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.443

Al comma 5, capoverso: «Art 14-bis, nel comma 3, primo periodo, dopo le parole "gruppi politici" aggiungere le seguenti: "o i movimenti".

1.486

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.444

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis comma 3, sopprimere la parola "organizzati".

1.118

PASSIGLI, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "che si candidano a governare".

1.205

PASSIGLI, BASSANINI

Id. em. 1.118

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «che si candidano a governare».

1.487

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.118

Al comma 5, capoverso: Art. 14-bis» comma 3, sopprimere le parole "che si candidano a governare".

1.488

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3 primo periodo, sostituire le parole "a governare" con le seguenti: "alle elezioni".

1.489

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», al comma 3 primo periodo, dopo le parole "si candidano a governare" inserire le parole "il Paese".

1.490

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo le parole "a governare" aggiungere le seguenti: "o comunque a rappresentare in Parlamento le istanze da essi sottoposte al voto dei cittadini elettori".

1.491

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: "depositano il programma elettorale nel quale".

1.492

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, «Art. 14-bis», comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1967 come modificato, sostituire la parola: "depositano", con la seguente "rendono noto".

1.493

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», comma 3, sopprimere la parola "elettorale" in ogni occorrenza della stessa.

1.494

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: Art. 14-bis», nel comma 3, dopo le parole: "programma elettorale" aggiungere le seguenti: "che deve essere sottoscritto da almeno un rappresentante designato dal partito medesimo".

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N.B. IN CONSIDERAZIONE DEL LORO NUMERO, I RESTANTI EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO, ILLUSTRATI NEL CORSO DELLA SEDUTA, NON VENGONO PUBBLICATI NEL PRESENTE ALLEGATO A E SONO DISPONIBILI IN BOZZA DI STAMPA NEL FASCICOLO N. 1 DEL 28 NOVEMBRE 2005