XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
Titolo: | Modifiche in materia di attenuanti, recidiva, usura e prescrizione - Lavori preparatori della Legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Iter alla Camera (parte I) | ||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 61 Progressivo: 1 | ||||||
Data: | 20/12/05 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Modifiche in materia di attenuanti, recidiva, usura e prescrizione Legge 5 dicembre 2005, n. 251 Iter alla Camera |
n. 61/1 parte I |
xiv legislatura 20 dicembre 2005 |
Camera dei deputati
La documentazione predisposta in occasione dei progetti di legge concernenti le modifiche in materia di attenuanti, recidiva, usura e prescrizione si articola nei seguenti volumi:
· dossier n. 61, contenente la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, il testo dei progetti di legge e la normativa di riferimento;
· dossier n. 61/1, contenente i lavori preparatori della legge 5 dicembre 2005, n. 251:
- parte I: Iter alla Camera (prima lettura)
- parte II: Iter al Senato: esame in Commissione e Assemblea (fino alla seduta del 14 luglio 2005)
- parte III: Iter al Senato: esame in Assemblea (dal 21 al 27 luglio 2005)
- parte IV: Iter alla Camera e al Senato in seconda lettura
· dossier n. 61/2, contenente le schede di lettura e i riferimenti normativi sull’A.C 2055-B
Dipartimento Giustizia
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: GI0056A1.doc
INDICE
Esame in sede referente presso la II Commissione (Giustizia)
§ Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)
- I Commissione (Affari costituzionali)
- XII Commissione (Affari sociali)
- I Commissione (Affari costituzionali)
- V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Relazione della II Commissione (Giustizia)
Legge 5 dicembre 2005, n. 251
" Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005
Art. 1.
1. L’articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). – Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».
2. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;
b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;
c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le
parole: «cinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«dieci» e «ventiquattro».
3. All’articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».
Art. 2.
1. Al primo comma dell’articolo 644 del codice penale, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».
Art. 3.
1. Il quarto comma dell’articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonchè dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».
Art. 4.
1. L’articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 99 - (Recidiva). – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».
Art. 5.
1. All’articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma,
se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono
commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere
comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».
2. All’articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito
il seguente:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto
comma, del codice penale».
Art. 6.
1. L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonchè per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti».
2. All’articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole: «o la continuazione» sono soppresse.
3. L’articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».
4. All’articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».
5. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».
Art. 7.
1. Dopo l’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:
«Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). – 1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».
2. Al comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è premesso il seguente:
«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale».
3. Il comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è sostituito dai seguenti:
«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni».
4. Il comma 1-bis dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è sostituito dal seguente:
«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».
5. Dopo l’articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:
«Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai recidivi). – 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l’espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa».
6. Il comma 1 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.354, è sostituito dal seguente:
«1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale».
7. Dopo il comma 7 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.354, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».
Art. 8.
1. Dopo l’articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, è inserito seguente:
«Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi). – 1. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta».
Art. 9.
1. All’articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2
del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i
nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.
3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei
processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di
apertura del dibattimento, nonchè dei processi già pendenti in grado di appello
o avanti alla Corte di cassazione.
N. 1400
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati LUCIANO DUSSIN, CE', CAPARINI, GUIDO DUSSIN, FONTANINI,LUSSANA, MARTINELLI, RODEGHIERO, STUCCHI, VASCON ¾ |
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Modifiche agli
articoli 62-bis, 69 e 99 del codice penale, |
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Presentata il 24 luglio 2001
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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 62-bis del codice penale prevede le cosiddette "circostanze attenuanti generiche". Si tratta di quelle circostanze che consentono al giudice di concedere ulteriori riduzioni di pena oltre a quelle previste dall'articolo 62 del medesimo codice, che prevede le circostanze attenuanti comuni.
Il citato articolo 62-bis rappresenta oggi un importante, e non sempre ben utilizzato, strumento affidato dalla legge al giudice, tramite il quale questi può ulteriormente adeguare la pena al caso concreto, con particolare riguardo alla personalità del soggetto; in tale modo è anche possibile che la determinazione della pena nel caso concreto scenda al di sotto della soglia prevista dal minimo edittale.
Oggi, di fatto, l'applicazione di tali circostanze attenuanti generiche, da facoltà del giudice, è considerata un vero e proprio diritto del condannato. Esse sono infatti applicate in ogni caso e giustificate con i motivi più impensabili. E' quindi necessario intervenire in materia, sia per adeguare la lettera della legge alle intenzioni del legislatore, evitando interpretazioni quantomeno stravaganti, sia per porre un argine alla dilagante criminalità; a tale scopo appare sufficiente una serie di limitate modificazioni al codice penale per raggiungere lo scopo voluto.
Si propone quindi di modificare l'articolo 62-bis del codice penale nel senso di prevedere una maggiore severità, generalizzata però e non limitata solo ad una o due figure criminose e, quindi, con indubbio vantaggio sotto il profilo della costituzionalità della norma, nei confronti di quei reati che oggi maggiormente affliggono la collettività e che sono maggiormente avvertiti come minaccia dai cittadini.
L'articolo 69 del codice penale prevede il giudizio di prevalenza o equivalenza tra circostanze, giudizio che nel 1974 è stato esteso anche alle ipotesi di recidiva e a tutte le circostanze, anche a quelle "ad effetto speciale" (che, cioè, comportano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo) o "ad efficacia speciale" (per le quali, cioè, la legge stabilisce pene di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella prevista per l'ipotesi semplice). Ciò rende possibile oggi punire con soli quindici giorni lo scippo o il furto in abitazione, reati per i quali, invece, l'articolo 625 del medesimo codice penale prevede, nel caso in cui ricorra solo l'aggravante della violenza alla cosa nell'ipotesi di scippo e la violazione di domicilio nel furto in abitazione, la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire 20 mila a lire 2 milioni e, nel caso in cui concorra anche un'altra aggravante oltre quelle prima ricordate, la reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire 400 mila a lire 3 milioni, pene, come si vede, che già equiparano lo scippo o il furto in abitazione pluriaggravati alla rapina. La modificazione proposta appare quantomai opportuna, e ormai indilazionabile, e si compendia nella esclusione delle circostanze aggravanti e attenuanti da quelle relative alla persona del colpevole.
L'articolo 99 del codice penale disciplina l'istituto della cosiddetta "recidiva". Al secondo comma, tale articolo prevede la cosiddetta "recidiva specifica, infraquinquennale o del condannato latitante, evaso o in espiazione di pena" ed al terzo comma la "recidiva reiterata". L'articolo 99 in questione prevede l'aumento di pena per tutte le ipotesi di recidiva soltanto come facoltativo e, quindi, rimesso alla discrezionalità del giudice.
La modificazione proposta con l'articolo 3 della presente proposta di legge stabilisce, invece, l'esclusione del condannato, al quale sia stata riconosciuta la recidiva prevista nel secondo, terzo e quarto comma del citato articolo 99 (ovvero la recidiva aggravata e reiterata) dalla possibilità di usufruire delle misure alternative alla detenzione previste dal codice penale e dalle leggi sull'ordinamento penitenziario, quali la legge 26 luglio 1975, n. 354, la legge 10 ottobre 1986, n. 663, (cosiddetta "legge Gozzini") e da altre leggi speciali. Tale previsione, pertanto, escluderebbe da ogni beneficio i delinquenti incalliti, i quali, avendo già usufruito di tali benefici, hanno dato prova nel più concreto dei modi di non voler usufruire di alcuna possibilità di reinserimento nella vita sociale.
La vera innovazione consiste quindi nella generalizzata obbligatorietà dell'aumento di pena in caso di recidiva, che oggi è rimesso all'apprezzamento del giudice al quale, in tale modo, si fornisce un utile strumento per dichiarare e, conseguentemente, punire, quanto è già stato dimostrato dalla condotta del reo.
Per questi motivi si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge, che, vista l'attuale situazione dell'ordine pubblico nel Paese, appare suscettibile di incidere profondamente ed in maniera efficace su una situazione che richiede rimedi semplici anziché sbandierate e complesse riforme delle quali non si viene mai a capo.
proposta di legge ¾¾¾
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ART. 1.
1. L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 62-bis.- (Attenuanti generiche).- Fuori dei casi previsti dall'articolo 99, il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel citato articolo 62".
ART. 2.
1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo, non si applicano alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed alle circostanze per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
ART. 3.
1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 99. - (Recidiva).- Chi, dopo essere stato condannato per un reato ne commette un altro, è sottoposto a un aumento di pena fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato. La pena è aumentata fino ad un terzo:
1) se il nuovo reato è della stessa indole; 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nel secondo comma, l'aumento di pena è fino alla metà. Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma, è fino alla metà; nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del secondo comma, è fino a due terzi; nel caso previsto dal numero 3) dello stesso comma è da un terzo a due terzi. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato. Al condannato al quale sia stata riconosciuta la recidiva prevista nel secondo, terzo e quarto comma non si applicano le misure alternative alla detenzione previste dal presente codice penale, dalle leggi sull'ordinamento penitenziario e da altre leggi speciali". |
N. 2055
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati CIRIELLI, AIRAGHI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, GERACI, GHIGLIA, LANDOLFI, LEO, LOSURDO, MAGGI, LUIGI MARTINI, MENIA, MEROI, ANGELA NAPOLI, PAOLONE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, SAIA, TAGLIALATELA, VILLANI MIGLIETTA ¾ |
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Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato |
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Presentata il 29 novembre 2001
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Onorevoli Colleghi! - L'applicazione delle "attenuanti generiche", previste dall'articolo 62-bis del codice penale, è oggetto, oggi, delle più disparate ed insensate applicazioni, giustificate, sovente, con motivi risibili, se non fosse che a delinquenti incalliti autori di gravi reati vengono comminate lievi condanne. Il sopracitato articolo individua quelle circostanze, in aggiunta a quelle "attenuanti comuni", previste dall'articolo 62 del codice penale che consentono al giudice di concedere ulteriori riduzioni di pena. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta dal legislatore facoltà del giudice, oggi, di fatto, è considerata un vero e proprio diritto del reo, applicabile sempre ed in ogni caso, e quindi "non si negano a nessuno". Spesso i giudici sono schiacciati da questa discrezionalità e per non sembrare "cattivi" finiscono per stravolgere la portata della norma.
Appare evidente, quindi, la necessità di intervenire sulla materia sia per adeguare la legge alle intenzioni del legislatore, evitando così, di fatto, interpretazioni ed applicazioni distorte, sia per contrastare l'aumento della criminalità. Per questi motivi, la presente proposta di legge vuole intervenire ponendo una serie di modificazioni, limitate ma efficienti allo scopo, al testo del codice penale.
Si propone di modificare l'articolo 62-bis del codice penale, rendendolo più rigoroso. Si estende il divieto di concessione delle attenuanti generiche ai casi di recidiva reiterata nonché a chi commette gravissimi delitti: omicidio e tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una o più persone e i reati sessuali contro i minori e le donne. Il divieto di concessione delle attenuanti generiche si estende poi a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale, cioè caratterizzati da atti violenti contro le persone. Ancora va esteso ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che tratta dei delitti di competenza della Direzione distrettuale antimafia: sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed altri. Per tutti tali delitti devono reputarsi sufficienti le attenuanti comuni indicate dall'articolo 62 del codice penale e quelle speciali ove previste.
L'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 69 del codice penale, che prevede la valutazione tra il concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti. Nel nuovo testo si inserisce il divieto di comparazione delle circostanze per i casi di recidiva reiterata, cioè per quei delinquenti condannati già tre volte e che non meritano certamente vantaggi nell'applicazione delle pene per nuovi reati commessi.
Con la modifica, prevista dall'articolo 3 della proposta di legge, dell'articolo 99 del codice penale in materia di recidiva si elimina, innanzitutto, la discrezionalità dei giudici nella sua applicazione, e valgono anche qui le valutazioni già espresse sul "peso" in certi casi della discrezionalità, che di fatto ha reso inapplicata "la recidiva"; si fissano in maniera precisa gli aumenti di pena in caso di recidività del reo, sottraendo ancora una volta discrezionalità ai giudici che, ad esempio, con l'aumento fino a due terzi potrebbero dare un aumento di un solo giorno come, parimenti, potrebbero fare se l'aumento fosse fino ad un sesto, senza differenziare la maggiore gravità delle situazioni e comunque vanificando complessivamente le finalità restrittive che ispirano la proposta di legge, che risponde ad una precisa volontà degli elettori. Quindi, a seconda dei casi, la pena viene aumentata di un sesto, di un terzo, della metà e fino ad un massimo di due terzi.
L'articolo 4, invece, limita l'istituto della prescrizione eliminando la valutazione, ai fini della determinazione della pena, delle circostanze attenuanti. Questo è importante, statisticamente, per molti reati, quali ad esempio: crollo di costruzioni o altri disastri colposi (articolo 434 del codice penale), fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (articolo 435 del codice penale), altri delitti contro l'incolumità pubblica, alterazione di monete (articolo 454 del codice penale), maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), omicidio colposo (articolo 589 del codice penale), abbandono di minori ed incapaci (articolo 591 del codice penale). Per questi reati, indicati a esempio, la pena edittale massima è di cinque anni e normalmente essi si prescrivono in dieci anni ma con il concorso di un'attenuante, di cui con la norma in vigore si valuta la diminuzione minima e quindi di un solo giorno, la pena diviene di quattro anni, undici mesi e ventinove giorni, con la conseguente diminuzione dei tempi di prescrizione in soli cinque anni. La modifica va ad intervenire anche sui reati che hanno una pena edittale massima di dieci anni, con prescrizione di quindici anni, ma che, con il gioco delle attenuanti, viene limitata a dieci anni, e così via per le altre categorie di reati con la pena indicata per ciascuna di esse nell'articolo 157 del codice penale.
Con gli articoli 5 e 6 viene presa in considerazione la concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici ai recidivi, inasprendo il regime penitenziario con l'allungamento dei termini per la concessione dei benefici stessi e quindi obbligandoli a periodi di detenzione più lunghi prima della concessione. Mentre con la modifica, la liberazione anticipata, che oggi opera considerando singoli semestri di pena scontata, viene invece valutata annualmente per i recidivi con conseguente maggiore restrizione del beneficio.
L'articolo 7, infine, limita i casi di applicabilità dei benefici previsti dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, la cosiddetta "legge Simeone", riguardo all'esecuzione delle pene detentive, che ha modificato l'articolo 656 del codice di procedura penale. La sospensione dell'esecutività della condanna e l'avviso al reo della possibilità di accedere a misure alternative, qualora siano previste, con la presente modifica, viene esclusa nei casi di recidiva reiterata.
In sintesi, la presente proposta di legge, pur se in piena sintonia con l'articolo 27 del dettato costituzionale, che recita: "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato", prevede nei casi di recidività del reo un inasprimento del regime della pena e della concessione di misure alternative e di benefici, come richiesto dalla pubblica opinione e in conformità a quanto tutti gli schieramenti politici hanno promesso in campagna elettorale.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 62-bis - (Attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalla circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano:
1) ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;
2) a tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una o più persone;
3) ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis e 609-octies;
4) a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale;
5) ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale".
Art. 2.
1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
Art. 3.
1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, è sottoposto ad un aumento di un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato. La pena è aumentata di un terzo:
1) se il nuovo reato è della stessa indole;
2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà. Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato".
Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
"Art. 30-quater- (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni".
2. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
"1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere affidato al servizio sociale se la pena detentiva inflitta non supera i due anni".
3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
"1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera due anni".
4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
"1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
"Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai recidivi). ˆâ11. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge di almeno tre quarti di essa".
6. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
"1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Per il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, è concessa una detrazione di novanta giorni per ogni singolo anno di pena scontata".
7. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale".
8. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
"7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente:
"Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi). 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta".
Art. 7.
1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
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Mercoledì 28 novembre 2001. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 14.30.
(omissis)
Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del codice penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 1400 Luciano Dussin.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Flavio TANZILLI (CCD-CDU), relatore, illustra la proposta di legge C. 1400, che si compone di tre articoli che sostituiscono alcune disposizioni del codice penale con l'obiettivo di accentuarne il rigore sanzionatorio, limitando contestualmente la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena.
L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce l'articolo 62-bis del codice penale, che riguarda le circostanzeattenuanti generiche. La nuova formulazione di tale articolo si distingue dalla originaria per un solo rilevante aspetto: viene esclusa l'applicabilità delle attenuanti generiche in caso di recidiva, così come disciplinata dall'articolo 99 del codice penale, nella formulazione suggerita dall'articolo 3 della proposta di legge in commento.
L'articolo 2 della proposta di legge sostituisce il comma 4 dell'articolo 69 del codice penale, che tratta del concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, ripristinando l'originaria formulazione del codice Rocco, novellato sul punto nel 1974. In base alla nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 69 - che ricalca la formulazione precedente alla riforma del 1974 - il giudice non deve più rendere il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra circostanze eterogenee quando concorrano circostanze attinenti alla persona del colpevole, circostanze autonome, circostanze indipendenti.
L'articolo 3 della proposta di legge riscrive l'articolo 99 del codice penale in materia di recidiva, introducendo due essenziali innovazioni alla disciplina della recidiva. In primo luogo elimina la discrezionalità del giudice, prevedendo come obbligatori gli aumenti di pena in caso di recidiva. In secondo luogo, aggiungendo un comma all'articolo 99, prevede che in tutti i casi di recidiva, escludendo solo la recidiva semplice del comma 1, il condannato non possa accedere alle misure alternative alla detenzione previste nel codice penale, nelle leggi sull'ordinamento penitenziario e nelle altre leggi speciali.
Carolina LUSSANA (LNP) ricorda che la ratio della proposta di legge è di cercare di arginare il fenomeno della reiterazione dei reati da parte dei cosiddetti delinquenti abituali attraverso misure più restrittive, quali l'impossibilità di beneficiare di misure alternative alla detenzione, nonché la limitazione del potere discrezionale del giudice di concedere le circostanze attenuanti. Auspica infine il consenso di tutte le forze politiche sul provvedimento.
Francesco BONITO (DS-U) esprime la ferma opposizione del suo gruppo alla proposta di legge, che appare iniqua ed in controtendenza con le linee evolutive del diritto moderno. Inoltre non è auspicabile un ritorno alle norme del codice Rocco, mentre appare preferibile agire secondo le linee di riforma cui dovrà ispirarsi il lavoro della commissione Nordio. Non condivide nemmeno l'approvazione di interventi settoriali, in quanto la materia deve essere inquadrata in una visione più ampia del diritto penale.
Carolina LUSSANA (LNP) fa presente che la Commissione ha promosso, con il consenso di tutti i gruppi un'iniziativa legislativa di carattere settoriale in materia di patteggiamento, osservando altresì che il ritorno al passato non è di per sé negativo, specialmente quando le modifiche introdotte nella normativa codicistica non hanno prodotto i risultati auspicati.
Giovanni KESSLER (DS-U), pur riconoscendo che le sanzioni previste in caso di recidiva vengono per lo più annullate dalla concessione delle attenuanti generiche, si dichiara comunque contrario a ricondurre alla recidiva aggravata le conseguenze di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della proposta di legge in esame, cioè la preclusione rispetto alle misure alternative alla detenzione previsto dall'ordinamento. Quanto all'articolo 2 della proposta di legge, invita ad un'attenta riflessione, in quanto le conseguenze della norma potrebbero essere molto più vaste di quanto si pensi.
Gaetano PECORELLA, presidente, rileva la necessità di raccordare il lavoro della Commissione con l'attività del Governo in materia di riforma del codice penale: occorre infatti evitare il rischio di varare un intervento di riforma parziale del tipo di quello proposto per poi trovarsi in presenza di un codice penale che va nella direzione opposta.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.15.
Martedì 22 gennaio 2002. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino e Jole Santelli.
La seduta comincia alle 11.50.
Giacomo MANCINI (DS-U), richiamandosi ad un recente articolo di Mattia Feltri sulle condizioni di Adriano Sofri nel carcere Don Bosco di Pisa, ricorda che molti altri detenuti italiani versano in condizioni agghiaccianti, che non possono ritenersi degne di uno Stato di diritto. Si riferisce, tra l'altro, come lamentato dallo stesso Sofri, alla cosiddetta battitura dei ferri per 13 volte, che impedisce il riposo notturno dei detenuti, all'impossibilità di utilizzare normali lampadine elettriche al posto delle luci al neon, che provocano gravi danni alla vista, nonché all'assurdo divieto di usare perfino le pomate per alleviare le punture degli insetti.
Rivolge quindi un appello al presidente per sensibilizzare sul tema della condizione carceraria i componenti della Commissione, i quali non possono, né come giuristi né come uomini, restare indifferenti di fronte a così gravi denunce di costanti violazioni del rispetto dei diritti umani.
Gaetano PECORELLA, presidente, condividendo le osservazioni del deputato Mancini, ricorda di aver proposto, all'inizio della legislatura, la costituzione di un Comitato per l'esame dei problemi penitenziari, che auspica possa quanto prima dare avvio alla propria attività.
Richiama altresì l'attenzione dei rappresentanti del Governo sulla necessità di emanare al più presto il regolamento di attuazione della legge sul lavoro in carcere, che diversamente non potrà avere applicazione.
In generale lamenta poi l'inefficienza di molti tribunali di sorveglianza che, con una presenza più assidua dei magistrati addetti, potrebbero meglio garantire condizioni di detenzione più umane e rispettose dei diritti dei detenuti.
Sergio COLA (AN), nell'associarsi ai rilievi del deputato Mancini e del presidente, aggiunge che anche sotto il profilo dell'applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario sono state segnalate vere e proprie sevizie, quasi degne dell'epoca medioevale, nonché gravi violazioni dei diritti di libertà dei detenuti. Infatti, pur essendo necessario evitare ogni contatto con l'esterno di soggetti che si sono macchiati di efferati delitti, non può essere violato il diritto di ricevere il trattamento penitenziario in condizioni di umanità.
Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO, dopo aver preso atto delle allarmate denuncie emerse dalla discussione, assicura la disponibilità del Governo ad effettuare una ricognizione volta a verificare se le circostanze riferite nell'articolo di stampa abbiano più o meno fondamento. Riconosce quindi che in alcuni casi vi sono responsabilità oggettive dei magistrati di sorveglianza e ricorda che, proprio al fine di introdurre maggiori elementi di controllo negli istituti di pena, è in corso di esame presso il Senato un progetto di legge diretto a consentire che l'udienza tenuta dal magistrato di sorveglianza si svolga presso le carceri medesime.
Il sottosegretario Jole SANTELLI fa presente che il Ministero ha dato avvio, pur senza il crisma dell'ufficialità, ad un'attività ricognitiva negli istituti di pena, dalla quale è emerso come la richiesta più pressante dei detenuti sia quella di svolgere un lavoro, anche al fine di fornire un supporto economico alle famiglie. In proposito ricorda che, date le difficoltà applicative della legge Smuraglia, sono allo studio del Ministero convenzioni con enti ed imprese locali per rendere possibili talune forme di attività, pur in presenza di gravi carenze nell'organico del personale degli addetti alla custodia, alle quali è prioritario porre al più presto rimedio, proprio per consentire l'effettuazione dei necessari turni di sorveglianza.
(omissis)
Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del codice penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C.1400 Luciano Dussin.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2001.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono in procinto di essere assegnate all'esame della Commissione proposte di legge dirette a modificare alcune norme del codice penale e di quello di procedura penale relative alla materia del provvedimento in esame. Prima di procedere nell'ulteriore esame del provvedimento in oggetto, propone dunque di accorpare quelle vertenti su materie omogenee, in modo da poter svolgere un lavoro più organico.
Carolina LUSSANA (LNP), in qualità di cofirmataria della proposta di legge n. 1400 all'ordine del giorno, esprime il consenso del suo gruppo sulla proposta del presidente ed auspica che la procedura suggerita non comporti un eccessivo allungamento dei tempi.
Gaetano PECORELLA, presidente, preso atto delle osservazioni del deputato Lussana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.50.
Martedì 12 febbraio 2002. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario per la giustizia Jole Santelli.
La seduta comincia alle 12.
(omissis)
Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del codice penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 1400 Luciano Dussin.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2002.
Nino MORMINO, presidente, comunica che il deputato Francesco Bonito ha proposto l'abbinamento alla proposta di legge in esame della proposta di legge Siniscalchi C. 2119, recante la modifica all'articolo 62 del codice penale in materia di riconoscimento di attenuante per il colpevole di eta' compresa fra i diciotto ed i ventuno anni non gravato da precedenti condanne. Considerato che le citate proposte non vertono su materia identica, è opportuno che l'abbinamento avvenga su deliberazione della Commissione. Nel caso in esame, infatti, la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 77, comma 1, è suscettibile di differenti valutazioni. L'unico elemento in comune tra le due proposte, che giustificherebbe il loro abbinamento, è ravvisabile nel fatto che entrambe incidono sulla disciplina delle circostanze attenuanti, sia pure in maniera diversa. La proposta di legge C. 1400, il cui obiettivo è accentuare il rigore sanzionatorio della norma penale, oltre a ridisegnare l'istituto della recidiva, esclude l'applicabilità delle attenuanti generiche in caso di recidiva ed esclude il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra circostanze eterogenee quando concorrano circostanze attinenti alla persona del colpevole; circostanze autonome; circostanze indipendenti. La proposta C. 2129, invece, introduce una nuova circostanza attenuante generale riferita al fatto che il colpevole, qualora non abbia riportato precedenti condanne, abbia una età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno. Si tratta, quindi, di una circostanza che, secondo la proposta C. 1400, sarebbe esclusa dal giudizio di comparazione.
La Commissione deve dunque valutare se sia opportuno procedere all'abbinamento della proposta C. 2119 alla proposta C. 1400.
Carolina LUSSANA (LNP), dopo aver evidenziato la differente ratio delle proposte di legge di cui si chiede l'abbinamento, esprime il dissenso del suo gruppo a tale proposito.
Luigi VITALI (FI) osserva che l'esame abbinato delle proposte di legge è ispirato a criteri di economia parlamentare; si dichiara pertanto a favore dell'abbinamento proposto, anche perché la proposta di legge Siniscalchi rappresenta un minus rispetto alla proposta di legge C. 1400 Dussin.
Nino MORMINO, presidente, pone in rilievo l'opportunità di una trattazione abbinata delle proposte di legge.
Francesco BONITO (DS-U) fa presente di aver chiesto l'abbinamento della proposta di legge Siniscalchi per meri motivi di economia procedimentale. Ritiene tuttavia di non insistere per tale richiesta.
Nino MORMINO, presidente, prende atto dell'orientamento del deputato Bonito e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
(omissis)
SEDE REFERENTE
Martedì 28 gennaio 2003 - Presidenza del vicepresidente Pier Paolo CENTO.
La seduta comincia alle 11.40.
(omissis)
Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del codice penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 1400 Luciano Dussin e C. 2055 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2002.
Pier Paolo CENTO, presidente, in sostituzione del relatore Tanzilli, svolge una integrazione della relazione relativa alla proposta di legge C. 2055 a firma dell'onorevole Cirielli. Essa condivide solo in parte l'oggetto della proposta di legge C. 1400 alla quale è abbinato, in quanto disciplina anche istituti non modificati da quest'ultima proposta; infatti la proposta di legge C. 1400 modifica alcune disposizioni del codice penale con l'obiettivo di accentuarne il rigore sanzionatorio, limitando contestualmente la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena. In particolare, tale proposta esclude l'applicabilità delle attenuanti generiche in caso di recidiva. Si prevede poi che il giudice non deve più svolgere il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra circostanze eterogenee quando concorrano circostanze attinenti alla persona del colpevole; circostanze autonome; circostanze indipendenti.
Infine, si modifica l'istituto della recidiva eliminando la discrezionalità del giudice riguardo agli aumenti di pena, che diventano obbligatori, e prevedendo che in tutti i casi di recidiva, salvo quella semplice, il condannato non possa accedere alle misure alternative alla detenzione.
La proposta C. 2055 ha un contenuto più ampio di quella C. 1400; le parti in comune riguardano le norme sulle attenuanti generiche, sulla comparazione delle circostanze e sulla recidiva, mentre quelle che toccano questioni nuove attengono ai permessi premi e ad alcuni benefici penitenziari.
Per quanto riguarda le coincidenze di contenuto, all'articolo 1 si prevedono delle ipotesi in cui non possono essere concesse le attenuanti generiche. Rispetto alla proposta C. 1400 si aggiungono delle esclusioni oggettive, in quanto si fa dipendere dal tipo di reato commesso la possibilità di concedere (quando ne ricorrano i presupposti) tali attenuanti. In sostanza, queste non sono applicabili a tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una o più persone, ai delitti previsti dagli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (turismo sessuale), 609-bis (violenza sessuale) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo), a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale e ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (delitti di competenza della Direzione distrettuale antimafia, quali, ad esempio, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Inoltre, come esclusione soggettiva, si prevede la recidiva reiterata.
L'articolo 2 vieta la comparazione delle circostanze per i casi di recidiva reiterata, in quanto si ritiene che i delinquenti condannati già tre volte non meritino alcun vantaggio.
Così come la proposta C.1400 in materia di recidiva si elimina la discrezionalità dei giudici nella applicazione, nel senso che si fissano in maniera precisa gli aumenti di pena in caso di recidività del reo.
Materia del tutto nuova rispetto alla proposta C.1400 è quella della prescrizione, che costituisce l'oggetto dell'articolo 4. Tale disposizione limita l'istituto della prescrizione eliminando la valutazione, ai fini della determinazione della pena, delle circostanze attenuanti.
Con gli articoli 5 e 6 viene presa in considerazione la concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici ai recidivi, inasprendo il regime penitenziario con l'allungamento dei termini per la concessione dei benefici stessi e quindi obbligandoli a periodi di detenzione più lunghi prima della concessione. La liberazione anticipata, che oggi opera considerando singoli semestri di pena scontata, viene invece valutata annualmente per i recidivi con conseguente maggiore restrizione del beneficio.
L'articolo 7, infine, limita i casi di applicabilità dei benefici previsti dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, la cosiddetta legge Simeone, riguardo all'esecuzione delle pene detentive, che ha modificato l'articolo 656 del codice di procedura penale. La sospensione dell'esecutività della condanna e l'avviso al reo della possibilità di accedere a misure alternative, qualora siano previste, con la presente modifica, viene esclusa nei casi di recidiva reiterata.
Alla luce delle novità contenute nella proposta C.2055, appare evidente che la Commissione dovrà valutare in primo luogo quale debba essere l'oggetto dell'esame in sede referente rispetto alle due proposte abbinate, valutando l'opportunità di estenderlo anche alle misure alternative. Ovviamente, qualora si optasse per quest'ultima soluzione, sarà necessario abbinare alle proposte C. 1400 e C. 2055 tutte le altre proposte in materia di misure alternative alla detenzione.
Edmondo CIRIELLI (AN) chiarisce che la proposta di legge che reca la sua firma è coerente con l'attenzione posta dal suo gruppo nel corso della campagna elettorale nei confronti della recrudescenza dei fenomeni criminali sotto il profilo della prevenzione e del contrasto. Si sofferma dunque sul contenuto della proposta, finalizzata ad operare una distinzione fra i recidivi e coloro i quali compiono un reato per la prima volta, nonché ad assicurare l'effettività della pena, che finora è stata affrontata in termini meramente garantistici e soltanto dal punto di vista processuale.
Sergio COLA (AN) fa presente che il gruppo di Alleanza Nazionale non si riconosce completamente nei principi cui si ispira la proposta di legge Cirielli. Soprattutto a coloro i quali, per motivi professionali, hanno diretta conoscenza della realtà giudiziaria non può sfuggire che il reato si caratterizza anche per una componente psicologica e soggettiva che accompagna anche vari risvolti di natura umana. Ritiene dunque di non condividere la logica ispiratrice della proposta di legge C. 2055, che giudica iniqua anche sotto il profilo morale e sollecita una riflessione approfondita.
Francesco BONITO (DS-U) si dichiara nettamente contrario alle proposte di legge in esame, che, incidendo su importanti istituti che connotano fortemente il codice penale, risultano in controtendenza rispetto all'evoluzione della scienza giuridica penalistica. Manifesta rilievi critici sulla tendenza a non considerare le attenuanti generiche come fondamentale valutazione discrezionale del giudice. Esprime infine forte preoccupazione per la scarsa omogeneità delle proposte di legge C. 1400 e C. 2055, che difficilmente potranno confluire in un testo unitario, sottolineando l'importanza di chiarire l'orientamento dei gruppi sui vari principi in esse contenuti.
Marcella LUCIDI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita a riprendere sollecitamente l'esame delle proposte di legge in materia di pedofilia.
Pier Paolo CENTO, presidente, prende atto della richiesta del deputato Lucidi. Ricorda quindi che la Commissione dovrà valutare l'omogeneità della normativa in materia di circostanze del reato e di recidiva presentate dai gruppi della Lega e di Alleanza nazionale, procedendo eventualmente ad alcuni stralci. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.25.
SEDE REFERENTE
Giovedì 26 giugno 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.
La seduta comincia alle 14.15.
(omissis)
Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del codice penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 1400 Luciano Dussin e C. 2055 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, dopo aver ricordato che l'esame del provvedimento è iniziato nel novembre 2001, avverte che la Commissione concluderà l'esame preliminare del provvedimento nella giornata di martedì 1o luglio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 2 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
La seduta comincia alle 15.10.
Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del codice penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 1400 Luciano Dussin e C. 2055 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.
Flavio TANZILLI (UDC), relatore, propone di adottare come testo base la proposta di legge Dussin C. 1400.
La Commissione approva la proposta del relatore.
Gaetano PECORELLA, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di martedì 8 luglio 2003. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Martedì 8 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i ministri della giustizia Roberto Castelli e per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.
La seduta comincia alle 14.35.
(omissis)
Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del codice penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 1400 Luciano Dussin e C. 2055 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono presentati emendamenti alla proposta di legge Dussin C. 1400 adottata come testo base (vedi allegato 2).
Avverte altresì che il deputato Tanzilli, impossibilitato a partecipare all'esame del provvedimento, ha chiesto di essere sostituito nell'incarico di relatore. Chiede quindi, consentendovi l'interessato, se il deputato Edmondo CIRIELLI (AN) intenda sostituirlo. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.
Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mario Pepe 1.01 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.1 e del suo articolo aggiuntivo 3.02. Dopo aver dichiarato di ritirare i suoi emendamenti 1.3, 3.1 e 3.2, nonché i suoi articoli aggiuntivi 3.01, 3.03 e 3.04, esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Fanfani 1.2 sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.
Gaetano PECORELLA, presidente, preso atto dell'intenzione di molti deputati di intervenire sul complesso degli emendamenti, ritiene che nella giornata di domani si potrà più agevolmente dare corso alle iscrizioni a parlare.
Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 15.20.
Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del Codice penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva (C. 1400 Luciano Dussin e C. 2055 Cirielli).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimere.
1. 2.Fanfani.
Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis» primo comma, sostituire le parole: dall'articolo 99 con le seguenti: dagli articoli 99, quarto comma, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis e 609-octies.
1. 3.Cirielli.
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
Art. 1-bis.
1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è aggiunto il seguente: «Art. 62-ter.1 (Circostanza attenuante per il comportamento pregresso). - Il giudice oltre alle circostanze previste dagli articoli 62 e 62-bis attenua il reato e la pena è diminuita ad ogni effetto penale quando il colpevole non sia stato condannato per un delitto con sentenza definitiva.
2. All'articolo 69 del codice penale dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: Per tutti i reati per i quali è prevista una pena edittale non superiore nel massimo a 20 anni di reclusione, anche congiunta a pena pecuniaria, il giudice, quando concorrono circostanze aggravanti con la circostanza attenuante di cui all'articolo 62-ter, fa luogo soltanto alla diminuzione di pena da questa stabilita dichiarandola prevalente ad ogni effetto penale.
1. 01.Mario Pepe.
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
Art. 1-bis.
3. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è aggiunto il seguente: « Art. 62-ter. (Circostanza attenuante per il comportamento pregresso). - Il giudice oltre alle circostanze previste dagli articoli 62 e 62-bis attenua il reato e la pena è diminuita ad ogni effetto penale quando il colpevole non sia stato condannato per un delitto con sentenza definitiva».
4. All'articolo 69 del codice penale dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Salvo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice, quando concorrono circostanze aggravanti con la circostanza attenuante di cui all'articolo 62-ter, fa luogo soltanto alla diminuzione di pena da questa stabilita dichiarandola prevalente ad ogni effetto penale.
1. 02.Mario Pepe.
ART. 2.
Sopprimere.
2. 2.Fanfani.
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».
2. 1.Cirielli.
ART. 3.
Sopprimere.
3. 3.Fanfani.
Al comma 1, capoverso «Art. 99» terzo comma, sostituire le parole: è della metà con le seguenti: è fino alla metà.
3. 1.Cirielli.
Al comma 1, capoverso «Art. 99» sostituire il quarto comma con il seguente: Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comica, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
3. 2.Cirielli.
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
Art. 3-bis.
1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.
3. 01.Cirielli.
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
Art. 3-bis.
Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
«Art. 30-quater. (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.
2. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituito dal seguente:
«1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere affidato al servizio sociale se la pena detentiva inflitta non supera i due anni».
3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera due anni.
4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reali. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.
5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
«Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai recidivi). 11. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge di almeno tre quarti di essa.
6. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova dì partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Per il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, è concessa una detrazione di novanta giorni per ogni singolo anno di pena scontata».
7. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà, non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale».
8. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
3. 02.Cirielli.
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
Art. 3-bis.
1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
«Art. 94-bis - (Concessione dei benefici ai recidivi). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta».
3. 03.Cirielli.
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
Art. 3-bis.
1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«9 La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
3. 04.Cirielli.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 16 luglio 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.
La seduta comincia alle 8.40.
(omissis)
Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del codice penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 1400 Luciano Dussin e C. 2055 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2003.
Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, dopo aver sottolineato la rilevanza sotto il profilo processuale penale della norma in questione, rileva che gli emendamenti presentati sono volti ad irrigidire il sistema nei confronti dei recidivi, nonché, come previsto con gli articoli aggiuntivi Pepe 1.01 ed 1.02, a considerare l'eventualità di concedere delle attenuanti ai soggetti incensurati. Preannuncia infine l'elaborazione di un nuovo testo base che tenga conto delle due proposte di legge presentate in materia.
Francesco BONITO (DS-U) ritiene che sia la proposta di legge Dussin C. 1400 sia gli articoli aggiuntivi presentati dal deputato Pepe presentino spunti appartenenti al passato ampiamente sconfessati dalla storia giudiziaria, che per di più contrastano con un moderno processo riformatore. Ritiene pertanto necessario un approfondito dibattito politico dal quale possano emergere con chiarezza le posizioni tecnico-giuridiche dei vari gruppi sull'istituto in questione.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U), dopo aver stigmatizzato l'utilizzo improprio degli strumenti legislativi per finalità di tipo politico, evidenzia la necessità di verificare l'orientamento della Commissione in ordine ai molteplici emendamenti soppressivi presentati agli articoli del testo base, che sono la prova evidente di una complessiva contrarietà al progetto di legge in esame.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) chiede che sia prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto lo scorso 8 luglio.
Luigi VITALI (FI) dichiara la disponibilità del suo gruppo ad approfondire il tema, lasciando da parte posizioni preconcette e faziose. Ricorda che il provvedimento mira ad eliminare le disparità di trattamento dovute all'ampia libertà dei magistrati giudicanti in ordine all'entità della pena; con riferimento ai recidivi, che in particolare minano il senso di sicurezza della collettività, il testo in esame è diretto ad irrigidire la normativa, rendendola viceversa meno severa nei confronti degli incensurati.
Formula infine l'auspicio che tutte le forze politiche vogliano collaborare, scevre da ogni pregiudizio, per elaborare una normativa adeguata che possa registrare un ampio consenso.
Nino MORMINO, presidente, assicura che la richiesta del deputato Finocchiaro sarà oggetto di valutazione da parte dell'ufficio di presidenza, così come peraltro l'eventualità di presentare un nuovo testo unificato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Martedì 9 settembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti.
La seduta comincia alle 17.
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 2055 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 1) ed invita il relatore ad esprimere su di essi il proprio parere.
Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Perlini 4.10, interamente soppressivo dell'articolo 4 e contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva (C. 2055 Cirielli).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 1.Bonito, Finocchiaro, Kessler.
Sopprimerlo.
1. 2.Fanfani.
Sopprimerlo.
1. 3.Pisapia.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 1.Bonito, Finocchiaro, Kessler.
Sopprimerlo.
2. 2.Fanfani.
Sopprimerlo.
2. 3.Pisapia.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 1.Bonito, Finocchiaro, Kessler.
Sopprimerlo.
3. 6.Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, sostituire le parole: di un sesto con le seguenti: fino a un sesto.
3. 5.Kessler, Finocchiaro, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 99, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: fino a un terzo.
3. 2.Kessler, Finocchiaro, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo e terzo comma, sostituire le parole: è della metà con le seguenti: è fino alla metà.
3. 3.Kessler, Finocchiaro, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 99, sostituire le parole: è di due terzi con le seguenti: è fino a due terzi.
3. 4.Kessler, Finocchiaro, Bonito.
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 10. Perlini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto in ogni caso delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale.
4. 4. Kessler, Finocchiaro, Bonito.
Al comma 1, capoverso, sostituire dalle parole: consumato o tentato fino alla fine del comma con le seguenti: si applica la disposizione di cui all'articolo 4 del codice di procedura penale.
4. 3. Fanfani.
Al comma 1, capoverso, sostituire dalle parole: consumato o tentato fino alla fine del comma con le seguenti: non si tiene conto degli aumenti di pena per circostanze aggravanti e di diminuzione di pena per circostanze attenuanti.
4. 2. Fanfani.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: tenuto conto fino alla fine del comma.
4. 1. Fanfani.
ART. 5.
Sopprimerlo.
5. 1. Finocchiaro, Bonito, Kessler.
Sopprimerlo.
5. 2. Fanfani.
Sopprimerlo.
5. 3. Pisapia.
ART. 6.
Sopprimerlo.
6. 1. Bonito, Finocchiaro, Kessler.
Sopprimerlo.
6. 2.Fanfani.
Sopprimerlo.
6. 3.Pisapia.
ART. 7.
Sopprimerlo.
7. 1.Bonito, Finocchiaro, Kessler.
Sopprimerlo.
7. 2.Fanfani.
Sopprimerlo.
7. 3.Pisapia.
Dopo l'articolo 7 aggiungere:
Art. 8.
La disposizione di cui all'articolo 4, si applica a tutti i processi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino ancora nella fase delle indagini preliminari, ovvero per i quali non sia stata ancora esercitata da azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.
7. 01.Fanfani.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 settembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.
La seduta comincia alle 11.05.
(omissis)
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 2055 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Gaetano PECORELLA, presidente, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 settembre 2003).
Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO si associa ai pareri espressi dal relatore.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Martedì 23 settembre 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO, indi del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 14.10.
(omissis)
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 2055 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la Commissione dovrà procedere all'esame degli emendamenti presentati (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 settembre 2003) sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso i rispettivi pareri.
Francesco BONITO (DS-U), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1, interamente soppressivo dell'articolo 1, che racchiude la sostanza del provvedimento, sul quale esprime un giudizio fortemente negativo sotto il profilo di un complessivo imbarbarimento del processo penale.
Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, prende atto che l'opposizione, invece di fornire un contributo costruttivo attraverso la presentazione di proposte di modifica, si è limitata a presentare emendamenti interamente soppressivi di alcuni articoli della proposta di legge.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonito 1.1, Fanfani 1.2 e Pisapia 1.3, nonché gli identici emendamenti Bonito 2.1, Fanfani 2.2 e Pisapia 2.3; respinge quindi gli identici emendamenti Bonito 3.1 e Pisapia 3.6.
Francesco BONITO (DS-U), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.5 che, al pari degli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 è finalizzato a rendere la normativa un po' meno ingiusta, concedendo maggiore discrezionalità all'organo giudicante.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Kessler 3.5, 3.2, 3.3 e 3.4 ed approva l'emendamento Perlini 4.10, intendendosi conseguentemente preclusi gli emendamenti Kessler 4.4 e Fanfani 4.3, 4.2, 4.1, nonché l'articolo aggiuntivo Fanfani 7.01.
Francesco BONITO (DS-U) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.1, interamente soppressivo dell'articolo 5, che contiene norme inaccettabili dal punto di vista di una concezione più equa e meno dura della vita carceraria.
Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, osserva che la finalità delle norme in esame è di intervenire con misure più severe in caso di reiterazione dei reati.
Enrico BUEMI (Misto-SDI) dichiara di non condividere l'inasprimento delle pene previsto dall'articolo 5 e si dichiara favorevole all'emendamento volto alla sua soppressione.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonito 5.1, Fanfani 5.2 e Pisapia 5.3.
Francesco BONITO (DS-U) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.1 richiamando le argomentazioni precedentemente svolte.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonito 6.1, Fanfani 6.2 e Pisapia 6.3.
Francesco BONITO (DS-U) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.1 ed esprime rammarico per il fatto che la Commissione abbia voluto approvare una normativa come quella in esame, che contrasta con i moderni principi in materia detentiva.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonito 7.1, Fanfani 7.2 e Pisapia 7.3.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il testo della proposta di legge, come modificato dall'emendamento approvato, sarà inviato alle Commissioni per l'espressione dei pareri di competenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 1o ottobre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
La seduta comincia alle 15.10.
(omissis)
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 2055 Cirielli.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti, dei quali dà conto. Segnala che la I Commissione ha formulato nel proprio parere un'osservazione della quale il Comitato dei nove potrà tener conto in sede di esame in Assemblea.
La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 16.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 30 settembre 2003. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 14.35.
(omissis)
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva.
Nuovo testo C. 2055 Cirielli.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN, presidente relatore, illustra il contenuto del nuovo testo della proposta di legge risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione, che detta disposizioni varie in tema di circostanze attenuanti, concorso di circostanze e misure alternative alla detenzione, prevalentemente al fine di limitare o escludere certi benefici nei casi di recidiva reiterata, ai sensi dell'articolo 99, comma 4 del codice penale.
Rileva quindi l'opportunità di valutare se l'inasprimento, in via generale, della normativa in tema di recidiva e, in particolare, la disposizione che prevede l'automatica applicazione dell'aumento di pena, senza quindi lasciare al giudice la possibilità di valutare anche altri elementi nel comminare in concreto la pena, non si ponga in contrasto con i principi costituzionali ed in particolare con quello dettato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, che prevede che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato.
Propone pertanto di esprimere parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva (Nuovo testo C. 2055 Cirielli).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2055 recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione,
valuti la Commissione di merito se l'inasprimento in via generale della normativa in tema di recidiva e in particolare la disposizione che prevede l'automatica applicazione dell'aumento di pena senza quindi lasciare al giudice la possibilità di valutare anche altri elementi nel comminare in concreto la pena non si ponga in contrasto con i principi costituzionali ed in particolare con quello dettato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione che prevede che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 30 settembre 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
La seduta comincia alle 12.
(omissis)
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva.
Nuovo testo C. 2055 Cirielli ed abbinate.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Ugo LISI (AN), relatore, osserva che il testo risultante dagli emendamenti approvati in Commissione e recante modificazioni al codice penale e alla legge n. 354 del 1975 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato risponde ad un chiaro disegno di politica criminale che non vuole perdersi in un manierismo di facciata e mira all'individuazione di nuove strategie di controllo sociale per i recidivi, sia di tipo custodiale che non custodiale, senza arrivare al lassismo delle ideologie buoniste o abolizioniste, ma anzi, con riguardo all'ordine pubblico, sotto specie di certezza della pena, ed anche alle garanzie dell'imputato.
Rilevato che le modifiche ruotano intorno all'istituto giuridico della recidiva, passa ad illustrare gli aspetti che interessano maggiormente i profili di competenza della Commissione XII.
La prima valutazione riguarda il nuovo aggiunto secondo comma dell'articolo 62-bis del codice penale (attenuanti generiche) il quale fa tabula rasa di tutta la situazione di incertezza che la precedente formulazione dell'articolo comportava in virtù della caratteristica propria delle attenuanti generiche. che è l'elasticità del contenuto.
L'articolo 62-bis, infatti, come noto, è un prezioso strumento discrezionale offerto al giudice proprio nel momento di maggior impatto sociale della sua delicata attività giurisdizionale, cioè il momento di decidere la pena, ed ha la funzione di evitare sproporzioni che potrebbero verificarsi con riferimento alla gravità concreta del reato o alla personalità dell'imputato oltre i criteri dell'articolo 133 del codice penale.
Osservato che la discrezionalità del giudice è limitata dall'obbligo di motivare adeguatamente lo sconto di pena ex articolo 62-bis, ma, fuori dal campo strettamente tecnico-giuridico, ci si chiedeva quale potesse essere la reazione della società civile di fronte ad una pronuncia che, nonostante la gravità del reato e la recidivanza del suo autore, fosse stata attenuata con la concessione delle attenuanti generiche, rileva che in questi casi, la collettività, come rilevano alcuni sondaggi, individua una sorta di lassismo, tendendo a perdere quella fiducia istituzionale intesa come forma di integrazione del vivere sociale.
Nasce da tali analisi il nuovo secondo comma dell'articolo 62-bis, che stabilisce con chiarezza l'inapplicabilità delle attenuanti generiche agli imputati con recidiva reiterata (articolo 99, comma 4, del codoce penale) nonché ai colpevoli dei delitti più turpi come l'omicidio, i reati in materia sessuale e quelli di terrorismo e di mafia: questa chiarezza di previsione legislativa, da un lato rincuora eticamente la società civile che sa con certezza che il malvagio reo non usufruirà di «regali» ulteriori ex articolo 62-bis, dall'altro, si può ipotizzare, toglie all'organo giudicante un imbarazzante discrezione sui fatti gravi e socialmente avvertiti; infatti, se il fondamento dell'articolo 62-bis è la minore riprovevolezza dell'agente o del fatto, esso non può addirsi né ai gravi reati richiamati, né al «recidivo reiterato» ex articolo 99, comma 4, del codice penale, in quanto quest'ultimo, reiterando comportamenti antigiuridici, si autoafferma in una valutazione etico-sociale negativa e si autoesclude da ogni indulgenza.
Nell'auspicare che le modifiche in oggetto non vengano tacciate di involuzione antidemocratica, atteso che esse non fanno altro che recepire e codificare una situazione di fatto per la quale i precedenti penali del reo, sia o no contestata la recidiva, sono quasi sempre presi in considerazione al fine di negare la concessione delle generiche, come da molteplice giurisprudenza, osserva che si tratta di istituzionalizzare un sentimento della società che, con la certezza della pena nei confronti di recidivi e autori di gravi delitti, ristabilisce la fiducia e la fedeltà nell'ordinamento giuridico attraverso il soddisfacimento dell'aspettativa collettiva di conformità ad esso: anzi, da questo punto di vista, potrebbe parlarsi di «democraticizzazione della pena».
La stessa ratio presiede alla previsione di non applicare l'articolo 69 del codice penale ai recidivi ex articolo 99, comma 4, del codice penale, poiché un giudizio di comparazione indiscriminatamente esteso, senza adeguati criteri orientativi, rischia di vanificare la stessa valutazione legislativa con conseguente grave incertezza proprio laddove la gente chiede sicurezza; in effetti, deroghe all'articolo 69 del codice penale non sono nuove ed erano già state apportate dalla legislazione di emergenza contro il terrorismo e dalle leggi antimafia, andando così ad inserirsi in un quando di ordine pubblico generale che garantisca la pacifica convivenza sociale.
Del resto, qualsiasi fondamento si voglia dare all'istituto della recidiva (o di maggiore colpevolezza con conseguente aumento di pena in chiave retributiva, ovvero maggiore pericolosità sociale con funzione dell'aumento in chiave speciale-preventiva), resta inequivocabile l'allarme sociale di fronte al quale si invoca da parte dei consociati una più sicura struttura sanzionatoria che non lasci discrezionalità di sorta nel cui spazio possono crescere provvedimenti abnormi che la gente avverte come fondamentalmente ingiusti: da ciò la proposta di sostituire ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 99 del codice penale gli aumenti di 1/3 e di 1/2 invece delle formule elastiche «fino ad un 1/3» e «fino ad 1/2».
In altri termini, si tratta di studiare i rapporti tra l'imporsi dello Stato garante dell'ordine pubblico e le nuove esperienze di disciplina sociale e le nuove strategie di controllo dei soggetti socialmente pericolosi (tali devono evidentemente considerarsi coloro che sono al traguardo negativo del terzo reato).
L'aspetto garantista emerge chiaramente con le novelle alla legge n.354 del 1975, dove il nuovo articolo 30-quater dell'ordinamento penitenziario va a coprire un vuoto legislativo che, in quanto tale, la discrezionalità del giudice poteva anche non coprire e quindi, di fatto, poteva darsi il caso di un giudice che in caso di recidiva reiterata non accordasse un permesso-premio. Oggi, con il nuovo articolo, anche l'imputato recidivo ex articolo 99, comma 4, del codice penale, nei limiti previsti, può godere di tale beneficio, nonché date le modifiche agli articoli 47 e 47-ter, commi 1, possono dell'affidamento in prova e della semilibertà. Inoltre, tramite la modifica dell'articolo 54, si prevede la detrazione di giorni 90 di pena ogni singolo anno scontato.
Di uguale tenore è l'articolo 94-bis inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nell'area tematica delle tossicodipendenze. Tutti questi benefici, ovviamente, sono condizionati dal tetto di pena che non deve superare i due anni ed, inoltre, possono essere concessi una sola volta, nella straordinaria complessità del tessuto sociale che ha l'esigenza di interventi diversificati e specifici.
Da ultimo, richiama la modifica dell'articolo 656 codice procedura penale, con cui si prevede che in caso di recidiva reiterata la sospensione di pena non si applica, ritornando così, in primo luogo, l'esigenza della pena certa. In conclusione, ritiene si possa affermare che si è dinanzi a nuove forme di diritto penale «disciplinare», nel senso che l'ipotesi del carcere come strumento di esecuzione penale per la rieducazione del detenuto è storicamente compenetrata alla lotta per la certezza del diritto, sicché, in un'unità di sistema che non è solo costruire ma anche applicare e interpretare, si cerca un'alternativa progettuale che favorisca forme di gestione e tutela dei problemi sociali di giustizia, sia dal punto di vista dell'interesse alla conservazione della società, sia dal punto di vista dell'emancipazione del singolo imputato la cui azione debitamente retribuita, viene riassorbita positivamente.
Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole.
Luigi GIACCO (DS-U) espresso apprezzamento per l'articolata relazione svolta, preannuncia un orientamento contrario sulla proposta di parere del relatore, rilevando come da diversi provvedimenti posti in essere dal Governo quali, ad esempio, la cosiddetta legge Bossi-Fini, emerga un orientamento repressivo e volto alla certezza della pena a discapito delle circostanze attenuanti. Pur rilevando che il provvedimento in esame attiene al tema della recidiva, esprime preoccupazione per una logica improntata al controllo sociale.
Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.45.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 1o ottobre 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.
La seduta comincia alle 14.25.
(omissis)
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva.
Nuovo testo C. 2055 Cirielli ed abbinate.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione ed il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 4 novembre 2003 - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 14.35.
(omissis)
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva.
Emendamenti C. 2055/A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN, presidente relatore, dichiara che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici che investano questioni di competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 27 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 10.30.
(omissis)
Disposizioni in materia di attenuanti generiche, recidiva e giudizio di comparazione delle circostanze di reato.
C. 2055/A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente e relatore, dichiara che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili problematici che investano questioni di competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
«sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3».
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 23 novembre 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 11.40.
(omissis)
Disposizioni in materia di attenuanti generiche, recidiva e giudizio di comparazione delle circostanze di reato.
(C. 2055/A).
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 8 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
(omissis)
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 25 novembre 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 9.
Disposizioni in materia di attenuanti generiche, recidiva e giudizio di comparazione delle circostanze di reato.
C. 2055/A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, fa presente che l'articolo aggiuntivo 1.010, i subemendamenti 0.1.9.1, 0.3.010.150, 0.3.010.151, 0.3.010.152, 0.6.01.1 e l'emendamento 4.25 della Commissione non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Lunedì 13 dicembre 2004 - Presidenza del vicepresidente Sesa AMICI.
La seduta comincia alle 12.55.
(omissis)
Disposizioni in materia di attenuanti generiche, recidiva e giudizio di comparazione delle circostanze di reato.
C. 2055/A Cirielli.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Il Comitato inizia l'esame.
Sesa AMICI, presidente, sostituendo il relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 10 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 15 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 9.45.
(omissis)
Disposizioni in materia di attenuanti generiche, recidiva e giudizio di comparazione delle circostanze di reato.
C. 2055/A Cirielli.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente, sostituendo il relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 11 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
(omissis)
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 4 novembre 2003. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Gianfranco Miccichè.
La seduta comincia alle 13.
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 2055-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Nulla osta su emendamenti).
Il Comitato inizia l'esame.
Gaspare GIUDICE, presidente, sostituendo il relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere richiesto, osserva che sia il testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito sia gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il viceministro Gianfranco MICCICHÈ concorda con il presidente.
Gaspare GIUDICE, presidente relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
NULLA OSTA
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 11 novembre 2003. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta comincia alle 11.05.
(omissis)
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 2055-A.
(Parere all'Assemblea)
(Esame emendamenti conclusione - Nulla osta)
Il Comitato inizia l'esame di ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea.
Benito SAVO (FI), relatore, ricorda che nella seduta del 4 novembre 2003 il Comitato permanente per i pareri ha già esaminato il testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, il quale non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Osserva quindi che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti Pisapia 3.31 e 3.32, a loro volta privi di conseguenze finanziarie.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore.
Benito SAVO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
NULLA OSTA
sugli emendamenti Pisapia 3.31 e 3.32.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 30 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta comincia alle 12.10.
(omissis)
Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 2055-A.
(Parere su emendamenti).
(Parere su emendamenti).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.
Benito SAVO (FI), relatore, ricorda che il Comitato ha già esaminato il provvedimento, recante disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva, nelle sedute del 4 e dell'11 novembre 2003, esprimendo, rispettivamente, un parere di nulla osta sul testo elaborato dalla Commissione, sul fascicolo n. 1 degli emendamenti e sugli ulteriori emendamenti 3.31 e 3.32 Pisapia. Comunica che il 30 marzo l'Assemblea ha inviato il fascicolo n. 5 degli emendamenti ed osserva che gli emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che gli emendamenti hanno natura ordinamentale e non hanno pertanto rilevanza finanziaria.
Benito SAVO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA»
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 12.40.
N. 2055-A
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, AIRAGHI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, GERACI, GHIGLIA, LANDOLFI, LEO, LOSURDO, MAGGI, LUIGI MARTINI, MENIA, MEROI, ANGELA NAPOLI, PAOLONE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, SAIA, TAGLIALATELA, VILLANI MIGLIETTA
Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato
Presentata il 29 novembre 2001
(Relatore: VITALI)
NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 1o ottobre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
( )In data 21 ottobre 2004, la Commissione ha nominato relatore il deputato Fragalà in sostituzione del deputato Cirielli.
In data 27 ottobre 2004, la Commissione ha nominato relatore il deputato Vitali in sostituzione del deputato Fragalà.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2055 recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione,
valuti la Commissione di merito se l'inasprimento in via generale della normativa in tema di recidiva e in particolare la disposizione che prevede l'automatica applicazione dell'aumento di pena senza quindi lasciare al giudice la possibilità di valutare anche altri elementi nel comminare in concreto la pena non si ponga in contrasto con i principi costituzionali ed in particolare con quello dettato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione che prevede che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C.2055 Cirielli ed abbinate «Disposizioni in materia di circostanze di reato e di recidiva»
esprime
PARERE FAVOREVOLE
TESTO della proposta di legge |
della Commissione |
Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato. |
Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi. |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente: |
Identico. |
«Art. 62-bis - (Attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalla circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano: 1) ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma; 2) a tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una o più persone; 3) ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis e 609-octies; 4) a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale; 5) ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale». |
|
Art. 2. |
Art. 2. |
1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente: |
Identico. |
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato». |
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Art. 3. |
Art. 3. |
1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente: |
Identico. |
«Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, è sottoposto ad un aumento di un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato. La pena è aumentata di un terzo: 1) se il nuovo reato è della stessa indole; 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà. Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato». |
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Art. 4. |
Soppresso. |
1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: |
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«Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti». |
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Art. 5. |
Art. 4 |
1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: |
Identico. |
«Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter: |
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a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena; b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena; c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni». |
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2. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: |
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«1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere affidato al servizio sociale se la pena detentiva inflitta non supera i due anni». |
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3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti: |
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«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; |
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b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera due anni». |
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4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale». |
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5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: |
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«Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai recidivi). - 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge di almeno tre quarti di essa». |
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6. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Per il condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, è concessa una detrazione di novanta giorni per ogni singolo anno di pena scontata». |
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7. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale». |
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8. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente: «7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale». |
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Art. 6. |
Art. 5. |
1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente: |
Identico. |
«Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta». |
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Art. 7. |
Art. 6. |
1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
Identico. |
«9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale». |
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RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
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382.
Seduta di lunedì 3 novembre 2003
presidenza del vicepresidente PUBLIO FIORI
indi DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva ed il giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi.
Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Cirielli, ha facoltà di svolgere la relazione.
EDMONDO CIRIELLI, Relatore. Signor Presidente, la proposta di legge in questione interviene sul regime delle circostanze del reato e sulla disciplina delle misure alternative alla detenzione. Il motivo ispiratore è quello dell'accentuazione del regime sanzionatorio e della limitazione dei benefici conseguenti ai predetti istituti, chiaramente nei casi di recidiva reiterata. Di fatto, la norma in questione si pone come una controriforma rispetto alle riforme del giugno 1974 e del luglio 1975, la prima relativa alla modifica della recidiva stessa, come prevista dal codice penale, e la seconda consistente nell'introduzione complessiva dell'ordinamento carcerario.
Passando, in maniera molto sintetica, al merito degli articoli, l'articolo 1 della proposta esclude l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche previste dall'articolo 62-bis del codice penale ai recidivi con reiterazione. Si tratta della categoria prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, vale a dire di coloro che, dopo essere stati dichiarati recidivi, commettono un altro reato. L'articolo 2 esclude il giudizio di comparazione fra le circostanze previste dall'articolo 69 del codice penale per i casi di recidiva reiterata previsti dall'articolo 99, quarto comma.
L'articolo 3 elimina la discrezionalità del giudice nel ritenere la recidiva. Di fatto, con la recidiva l'aumento della pena torna obbligatorio, come era prima della riforma del 1974. Sull'argomento vorrei spendere proprio due parole. Attualmente, l'istituto che prevede l'inasprimento delle pene è di fatto disapplicato proprio per il carattere facoltativo introdotto nel 1974. Con questo regime, si intende ripristinare le conseguenze negative che derivano dall'aver commesso due reati e dall'essere stati condannati, con tutto quello che consegue, complessivamente, dall'articolo 99 del codice penale sia in termini di aumento di pena sia in termini di ulteriori specificazioni, come quelle previste dall'articolo 99, quarto comma, per la recidiva reiterata che è, poi, il motivo centrale del provvedimento.
Ancora, l'articolo 3 elimina la discrezionalità del giudice in relazione alla definizione precisa dell'aumento delle pene. Attualmente, i vari casi previsti dall'articolo 99 vengono trattati con aumenti fino ad un terzo, fino ad un sesto, fino alla metà. Con questo provvedimento, invece, l'aggravamento della pena viene fissato, in modo determinato, ad un sesto, ad un terzo, alla metà.
L'articolo 4, che è stato soppresso dalla Commissione, prevedeva una valutazione specifica sull'istituto della prescrizione. L'articolo 5, invece, restringe ed irrigidisce i benefici dell'ordinamento carcerario relativamente ai permessi premio, all'affidamento in prova ai servizi sociali, alla detenzione domiciliare, alla semilibertà e alla liberazione anticipata. Si badi bene, ciò vale soltanto nei casi di recidiva reiterata e, quindi, per persone che hanno avuto, di fatto, tre condanne. Non si pone in discussione l'esistenza dei principi inseriti dall'ordinamento carcerario, anche in ossequio dell'articolo 27 della Costituzione, che prevede che il fine della pena sia quello della rieducazione. Si intende, invece, inasprire e rendere più difficoltoso l'utilizzo di tali benefici per coloro che tradiscono più volte la fiducia dello Stato.
L'articolo 6 interviene sulla normativa del testo unico in materia di stupefacenti e, precisamente, sulla sospensione della pena per coloro che sono tossicodipendenti. Anche in questo caso, si stabiliscono alcuni irrigidimenti, nel senso che la sospensione della pena può essere concessa una sola volta e soltanto per pene inferiori a tre anni. L'articolo 7 esclude, invece, i benefici dell'articolo 656 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge Simeone, limitatamente ai casi di recidiva reiterata.
Quindi, non si mette assolutamente in discussione la bontà dell'istituto giuridico previsto dall'articolo 656 del codice penale, così come novellato dalla legge Simeone, ma si intende semplicemente escluderlo per coloro che più volte hanno tradito la fiducia dello Stato e siano stati condannati tre volte con sentenza passata in giudicato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere. Mi pare che il disegno di legge interpreti l'esigenza di maggior rigore fortemente avvertita dalla pubblica opinione illustrata puntualmente dal relatore, e mi riporto alla relazione dell'onorevole Cirielli.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI. Signor Presidente, la proposta di legge della quale stiamo discutendo si propone di modificare l'articolo 62-bis del codice penale, noto come disposizione che prevede le attenuanti generiche, rendendolo più rigoroso. Infatti, si estende il divieto di concessione delle attenuanti generiche ai casi di recidiva reiterata, nonché a chi commette delitti gravissimi. Inoltre, nel nuovo testo si inserisce il divieto di comparazione delle circostanze per i casi di recidiva reiterata, ossia per quei soggetti già condannati tre volte e che non meritano certamente vantaggi nell'applicazione delle pene per nuovi reati commessi. Si elimina altresì la discrezionalità del giudice nell'applicazione della recidiva ed infatti si fissano in maniera precisa gli aumenti di pena in caso di recidiva del reo sottraendoli alla discrezionalità del giudice. Infine, è rivista la concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici ai recidivi, inasprendo il regime penitenziario con l'allungamento dei termini per la concessione dei benefici stessi e quindi obbligandoli a periodi di detenzione più lunghi prima della concessione degli stessi.
Non entrerò nel merito degli articoli perché sono stati illustrati dal relatore. Voglio invece soffermarmi su quello che è, ad avviso del sottoscritto e quindi del gruppo che rappresento, il principio che sottende questa iniziativa che è largamente condivisibile da parte di chi vi parla. Si sente ed è diffusa nella collettività - lo ha detto nel suo intervento anche il rappresentante del Governo - l'esigenza di maggiore sicurezza. Molto spesso le iniziative della polizia e dei rappresentanti delle forze dell'ordine così come degli stessi magistrati che a vario titolo concorrono prima a prevenire poi a reprimere fenomeni di criminalità (che non necessariamente deve essere criminalità organizzata, ma è anche criminalità comune, che è quella più frequente e che maggiormente crea allarme sociale, in quanto infastidisce e colpisce i diritti essenziali di tranquillità e del vivere normale propri della collettività) producono effetti sull'immaginario collettivo che non sono consequenziali rispetto all'impegno che queste varie istituzioni a vario titolo profondono nell'attività di prevenzione e di repressione.
In buona sostanza, si percepisce un'attenuazione della sanzione, una non efficacia nel momento in cui criminali, delinquenti, arrestati e processati, vengono rimessi in libertà dopo poco tempo: questo fa disperdere il valore sanzionatorio della pena e fa anche cadere l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini. Pertanto, il principio ispiratore di questa proposta di legge è quello di rendere difficile l'applicazione delle attenuanti generiche, in ogni caso a chi reiteratamente ha commesso dei reati, vale a dire un inasprimento della normativa, nei confronti di chi è proclive alla commissione di reati. Quindi, vi è una sorta di limitazione - lo dico nel senso buono del termine - alla discrezionalità del giudice nell'applicazione sia della recidiva, che diventa obbligatoria in determinati casi, sia dell'applicazione delle attenuanti generiche. Tutto questo viene supportato nella proposta di legge non soltanto nella parte procedurale, che mira alla emissione della sentenza, ma anche nella fase successiva di espiazione della pena, rendendo più rigido il percorso per costoro nell'applicazione e nel godimento di forme alternative alla detenzione. Questo è il principio ispiratore di questa norma che noi condividiamo e che sicuramente appartiene al comune sentire del cittadino.
È sicuramente un'esigenza che viene raccolta dalla collettività, nel momento in cui si ragiona di sicurezza, di incolumità, di tutti i principi che attengono al vivere civile. Vorrei aggiungere - anche se l'Assemblea non è così rappresentativa, nella sua interezza, dei gruppi parlamentari che hanno dignità in questo consesso - un elemento di discussione e di confronto nei confronti della mia maggioranza e dell'opposizione.
Premesso che questo è il principio ispiratore che credo abbia mosso l'iniziativa del collega Cirielli e che - l'ho già detto - condividiamo ampiamente, ritengo che questa normativa (ho, a tale proposito, presentato una serie di emendamenti che non ne stravolgono l'impianto complessivo, ma lo rendono più razionale e ragionevole, tenuto conto delle finalità, assolutamente condivisibili, che il relatore si è proposto) crei, a mio avviso, una disparità di trattamento; a tale riguardo, chiedo un confronto leale, aperto e corretto, come qualche volta siamo capaci di fare in questa legislatura, quando non vi sono situazioni contingenti o grandi problematiche politiche che strozzano o mettono in un binario non corretto il confronto che deve esistere tra maggioranza e opposizione.
Il problema che pongo è il seguente: è possibile, con riferimento a tale norma che si applica ai recidivi, cioè a chi reiteratamente compie violazioni penalmente rilevanti, che si crei un discrimine fra il pregiudicato, il recidivo e l'incensurato? Non è opportuno, non è il caso, per una questione anche di giustizia sostanziale, di parità di trattamento e di diversa considerazione del legislatore prima e del giudice che dovrà giudicare dei comportamenti penalmente rilevanti dopo creare un discrimine? Cioè, così come, da un lato, si rende più rigido il procedimento e l'applicazione della sanzione penale nei confronti del recidivo, non si dovrebbe, invece, prevedere un comportamento, un atteggiamento, più flessibile nei confronti dell'incensurato, di colui che si imbatte nella giustizia penale non perché ne abbia fatto una scelta di vita, quale si desume dalla personalità del soggetto, dai suoi precedenti penali, ma che vi si imbatte occasionalmente per mille motivi che non è necessario codificare, individuare (non bisogna essere esperti di diritto per poter comprendere)? Non è opportuno creare un contrappeso nei confronti dell'incensurato che si trova ad imbattersi della giustizia? Non so se siano stati presentati o meno emendamenti in questo senso. Personalmente, non ne ho presentati, perché non ho voluto anteporre la discussione e il confronto a quella che può essere una decisione condivisa il più largamente possibile perché sia scevra da cogenti contenuti politici e perché, una volta tanto, sia conforme al nostro diritto, al nostro ordinamento.
In questo senso attendo, nel corso di questo dibattito che non è ampio, ma che comunque è rappresentativo sicuramente delle espressioni più autorevoli dei vari gruppi che compongono il nostro Parlamento, una risposta per quanto riguarda questo tipo di percorso alternativo che potremmo compiere insieme, qualora lo dovessimo condividere, con tutte le modalità e quegli elementi che dovessero venire fuori da un dibattito sereno, leale e coerente, come credo che in questi casi si debba fare.
Quando si parla di libertà personale, del bene più alto presente nel nostro modo di pensare, credo non si possa e non si debba svolgere un gretto ragionamento di appartenenza politica, di maggioranza o di opposizione.
Credo che sia interesse di tutti far diventare legge quelle norme o quei provvedimenti che abbiano una compatibilità e una possibilità di essere sintetizzati sulle aspettative del popolo sovrano che ci ha eletto e che rappresentiamo.
Nel confermare la condivisione sull'impianto di massima di questo provvedimento, che pure credo, ma il relatore ed il Governo esprimeranno il loro parere a riguardo, necessiti di qualche «messa a punto», senza stravolgerne il senso, mi auguro che sull'altra questione che pongo formalmente all'attenzione del Parlamento possa esservi un contributo fattivo e concreto.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione e, per quello che è possibile in questa sede e nei limiti delle diversità di posizione e di opinione, apprezzato la serenità nel dire del collega Vitali e del relatore, pur non potendo dimenticare che l'iter in Commissione è stato connotato da iniziative non provvide da parte di chi riteneva che questa fosse la sede per introdurre ancora una volta emendamenti che incidessero direttamente e pesantemente sulla legalità del sistema. Ho anche valutato l'esigenza prospettata di introdurre questo provvedimento all'interno di un quadro più generale e, così è stato prospettato, di cautela complessiva e di sicurezza dei cittadini.
Non posso tuttavia non rilevare che, qualora la delicatezza del tema sicurezza dovesse essere affrontata in termini produttivi, sarebbe assolutamente necessaria una riflessione più ampia di quanto non consenta il tema ristretto che qui oggi affrontiamo, limitato esclusivamente alla discussione sull'aumento necessario di pena in caso di recidiva specifica, ed avrebbe necessità di un approfondimento e di un dibattito certamente più ampio, che in altre sedi si sta svolgendo nell'ambito di questo ramo del Parlamento.
Si tratta di un provvedimento disorganico e lo si potrà certamente «offrire» alla discussione dell'Assemblea con tutti i buoni propositi che il proponente e i sostenitori di questo certamente hanno, ma non si può negare che sia un provvedimento limitativo e, ripeto, disorganico. Del resto, lo stesso discorso deve farsi anche per tutta una serie di provvedimenti che sono stati prospettati da questo Parlamento in tema di giustizia e che hanno concretamente vanificato l'esigenza, che quando si affrontano temi di questo tipo deve essere sempre tenuta, di una visione ampia ed in grado di affrontare le singole tematiche, tra le quali non possono non mettere quella di oggi in discussione in quest'aula, con una visione dell'intero problema che vada molto al di là delle contingenze che oggi vengono enunciate con questo provvedimento. Sono perplessità di ordine generale che non possiamo non enunciare. Le prime attengono al profilo costituzionale di questo provvedimento e sono relative al conflitto che esso comporta con il dettato dell'articolo 27 della nostra Costituzione, in particolare con quella parte di esso, il comma terzo, che enuncia ed eleva a livello costituzionale il principio secondo il quale la pena deve avere un carattere rieducativo, dovendo appunto tendere alla rieducazione, nell'accezione che di questo principio ha dato più volte la giurisprudenza costituzionale.
Essa ha ricondotto a questo enunciato, da un lato, l'esigenza che la pena non avesse carattere di rigidezza, ma fosse compresa tra un minimo e un massimo, di talché l'interprete avesse la possibilità, all'interno di quei limiti, di individuare la quantità che più corrisponda all'esigenza di specie e, dall'altro, l'esigenza di evitare che la rigidezza dell'enunciato normativo potesse corrispondere a sua volta ad una impossibilità del corretto esercizio della discrezionalità, che è rimessa sempre al magistrato nella valutazione delle singole fattispecie.
La Corte costituzionale si è più volte espressa sul punto ed io richiamo il signor relatore ad una riflessione su questo aspetto, perché la cosa peggiore che noi potremmo fare sarebbe quella di varare un provvedimento che creasse i presupposti di una conflittualità di ordine costituzionale. La Corte si è più volte espressa, laddove, proprio disquisendo sul problema che veniva posto da alcune norme che avevano in sé il carattere della anelasticità, quanto alla quantità della pena da infliggere, aveva riflettuto, riconducendo alla previsione normativa dell'articolo 27 della Costituzione il problema e dicendo sostanzialmente che la proporzionalità delle pene da infliggersi con la sentenza di condanna attiene essa stessa al rispetto del principio di emenda - così viene definito dai costituzionalisti - previsto nell'articolo 27 della Costituzione.
Essa ha inoltre ribadito che, in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il volto costituzionale del sistema penale, perché il dubbio di sostanziale illegittimità costituzionale in funzione della rigidità della norma dovrebbe essere di volta in volta risolto in funzione della capacità che il giudice avrà di adattare questa norma alle fattispecie concrete, giungendo anche a dire che l'emenda che l'articolo 27 della Costituzione pone quale una delle finalità della pena, cioè il fine rieducativo, può ritenersi compromessa per la sola circostanza del carattere rigido impresso alla pena medesima dalla legge.
Questi stessi principi sono stati poi ribaditi ancora con una notissima sentenza, espressa in punto di patteggiamento nel 1990, con la quale la Corte aprì la strada all'introduzione del magistrato come terzo soggetto della definizione pattizia della pena. Si partiva infatti dal presupposto che proprio la impossibilità del magistrato di incidere direttamente sulla quantificazione della pena concordata precedentemente tra pubblico ministero e imputato ledesse il principio più generale che atteneva proprio all'articolo 27, e non a caso la Corte costituzionale ricondusse la necessità di estendere al terzo soggetto - il magistrato - la possibilità di partecipare a questa sorta di patto che atteneva alla determinazione della pena all'interno del riferimento normativo dell'articolo 27 della Costituzione, sostenendosi - ed è questo il dato principale - che la verifica della capacità della pena di assolvere la sua funzione emendativa ovvero rieducativa non atteneva solo alla fase esecutiva, ma allo stesso momento della quantificazione della pena nella fase cognitiva, di talché anche in quella sede doveva mantenersi il principio generale della discrezionalità nella quantificazione della pena da parte del magistrato, che era fondamentale perché si realizzasse appieno il dettato costituzionale.
Questa norma, onorevoli colleghi, signor relatore, non solo nella parte in cui irrigidisce il procedimento attraverso il quale automaticamente si devono applicare determinate norme, laddove sia sostituito al termine «può», previsto nel testo originario della norma, il termine «deve», previsto nell'attuale testo, ma anche laddove impone aumenti necessari in presenza di una particolare condizione soggettiva che si chiama recidiva, senza conferire al giudice la possibilità, come adesso, di valutare se quell'aumento di pena può essere compensato dal raffronto con altre attenuanti ovvero senza consentire al giudice di introdurre questo aumento di pena nel quadro complessivo di una quantificazione che, comunque, è sempre a lui rimessa, integra a tutti gli effetti una violazione sulla quale non insisterò particolarmente ma che propongo a quest'aula e al relatore come materia di riflessione, perché credo che su di essa l'Assemblea debba svolgere una riflessione più approfondita.
La seconda questione che intendo prospettare attiene alla compatibilità di questo provvedimento con altri provvedimenti all'esame di quest'Assemblea e postula una richiesta che rivolgo al signor relatore e alla maggioranza, vale a dire di sospendere l'esame di questo provvedimento per valutarlo complessivamente con altri due provvedimenti che attualmente sono all'esame della Commissione e che hanno identico oggetto, anzi, hanno un oggetto molto più ampio che tuttavia ricomprende in modo identico ciò di cui oggi si sta discutendo. Mi riferisco al provvedimento a firma Finocchiaro, Violante ed altri che reca l'epigrafe di modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e soprattutto 26 luglio 1975, n. 304, ordinamento penitenziario, quello stesso ordinamento penitenziario che si vuole modificare in termini più rigidi con il presente provvedimento. Si tratta di un provvedimento all'interno del quale sono ampiamente ricomprese tutte le problematiche che oggi si pongono con la proposta in esame (dalla sospensione condizionale della pena, alla detenzione domiciliare, all'affidamento in prova al servizio sociale, alle altre misure alternative), alle quali si fornisce una determinata soluzione.
Il secondo provvedimento è la proposta di legge (leggo la prima firma) Cento ed altri (in realtà, si tratta di molte proposte di legge già riunite: Butti, Cossutta, Pisapia ed altre), attraverso cui si vuole introdurre nel sistema penale una nuova disciplina di tutte le misure alternative alla detenzione; di ciò sono stato nominato relatore. Non ne faccio una questione di carattere personale, figuratevi; ne faccio una questione di organicità della legislazione e di organicità della proposta a questa aula.
Infatti, sarebbe veramente antipatico se, oggi, proponessimo una piccola modifica che attiene alla recidiva, che attiene alla valutazione delle attenuanti generiche o che attiene, comunque, all'aumento di pena (e che comporta altrettante piccole modifiche a cascata in tutto l'ordinamento penale sostanziale, soprattutto nell'ordinamento penitenziario) e se, domani, nell'affrontare questo problema in un quadro più ampio, dovessimo constatare che tutto ciò che abbiamo fatto è frutto di fretta che, come ognuno sa, produce spesso (mia nonna diceva i gattini ciechi) frutti acerbi.
Un'altra perplessità nasce dal fatto che il signor ministro ha messo in piedi la commissione Nordio, che sta affrontando tutti i problemi penali sostanziali. Vorrei conoscere su ciò il parere del signor ministro e del Governo, perché, oggi, non possiamo consentire di introdurre una modifica del codice penale, una piccola modifica, se volete, ma destinata ad incidere sostanzialmente nella complessità della sistematica della pena, quando potremmo avere di fronte una proposta governativa differente che potrebbe ridisegnare complessivamente, in termini diversi, questa stessa materia.
Allora, mi domando che fretta ci sia di affrontare questo problema e di portarlo all'esame dell'aula. Non voglio essere immotivatamente sospettoso né accedere a tutta quella serie di valutazioni ipotetiche però mi trovo di fronte a dei fatti che inducono qualsiasi persona di normale prudenza ad elevare a sospetto tutto quello che stiamo facendo, anche perché abbiamo visto troppi provvedimenti strumentalmente utilizzati in quest'aula.
Non è la prima volta che ci troviamo a discutere di provvedimenti che abbiamo ritenuto illegali, che la minoranza di quest'aula ha ritenuto viziati di illegalità ed inseriti all'interno di provvedimenti che, sotto il profilo formale, erano ineccepibili. Non mi si venga a dire che questo è un provvedimento sacrosanto: si può discutere nel merito ma, finché il problema rimane in questi termini, ognuno resta della sua idea ma con un rispetto reciproco infinito. Non voglio ripetere le strade del falso in bilancio, che era stato inserito come norma surrettizia all'interno della proposta Mirone, che rappresentava una revisione più ampia; non voglio ritrovarvi a discutere nuovamente nello stesso sistema delle rogatorie, norme che avevano inserito - tutti noi le ritenemmo discutibili anche sotto il profilo etico - all'interno della ratifica di un trattato tra l'Italia e la Svizzera; non voglio ripercorrere la stessa strada già percorsa con il cosiddetto lodo Schifani, che era stato introdotto, nell'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione a prima firma Boato, con una specularità che lascia sconcertati.
Infatti, anche in quel caso era stato presentato un emendamento in Commissione, era stato ritirato perché la minoranza aveva alzato gli scudi ma, poi, era stato ripresentato in altra sede, anche se con forme diverse. Allora, ritengo che quel sospetto ci venga indotto dal fatto che in questo provvedimento l'emendamento Pepe è stato già presentato. Si dirà che oggi non è stato ripresentato, ma in una dichiarazione resa oggi alle agenzie l'onorevole Pepe ha detto che per ora gli è stato detto di non ripresentarlo ed insiste nel dire che quell'emendamento è sacrosanto e va presentato.
Sono disponibile ad affrontare la discussione del provvedimento in esame con lo stesso spirito con il quale ho iniziato, con lo spirito costruttivo che è stato introdotto dal signor relatore e che è stato enunciato dall'onorevole Vitali, però credo che per discutere serenamente la maggioranza debba impegnarsi formalmente a non introdurre all'interno del provvedimento elementi di distorsione quali troppe volte in quest'aula siamo stati abituati a vedere. Se ci fosse un impegno di questo tipo, la discussione potrebbe rappresentare posizioni diverse ma essere costruttiva perché su di essa potremmo confrontarci con quella serenità di spirito che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti quando le valutazioni si sono attenute strettamente agli interessi complessivi. Tuttavia, non si potrà chiedere uno spirito di questo tipo se gli interessi che sottostarranno a questo provvedimento non saranno quelli della collettività.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, egregi colleghi, sono sostanzialmente d'accordo con le argomentazioni svolte e sviluppate in modo così chiaro, netto e appassionato dal collega Fanfani.
Soltanto su un suo giudizio non mi sento di esprimere analoga adesione, e precisamente laddove il collega Fanfani ha definito la proposta di legge Cirielli una proposta di poca importanza, ancorché ricca di significato giuridico e politico. Io credo, viceversa, che la proposta Cirielli, per la cultura che la sottende, per la cultura giuridica che esprime, sia una proposta di legge assai grave che introdurrà, qualora venisse approvata, elementi gravi di distorsione del nostro diritto penale e modifiche negative e peggiorative della nostra disciplina penitenziaria.
Io sono convinto di una cosa, Presidente, colleghi, che in tempi di ordinaria amministrazione della giustizia, in tempi normali, l'atto Camera 2055, di cui ci stiamo occupando, mai avrebbe trovato approdo presso le aule del Parlamento italiano. Credo che gli ostacoli sarebbero stati enormi; penso che le opposizioni sarebbero state insormontabili. Certo, la proposta Cirielli sarebbe stata depositata presso le segreterie parlamentari come espressione di una bandiera, di una buona bandiera della destra, peraltro anche abbastanza datata e antica, giacché non ho difficoltà alcuna a riconoscere che la destra italiana del 2003 su questi temi qualche piccolo passo in avanti lo ha fatto di sicuro. Oggi, questa sera, nel dibattito generale, io ho ascoltato il Governo, che quella bandiera della destra ha imbracciato, impugnato senza colpo ferire, ma soprattutto ho ascoltato l'autorevolissimo capogruppo della Commissione giustizia del maggior partito presente in Parlamento esprimere giudizi sostanzialmente positivi su questa disciplina. Ciò, devo dire, mi sconcerta non poco. Invero, ho quella minima anzianità di servizio parlamentare che mi fa comprendere assai bene che quando la politica non raggiunge vette eccelse in genere si dice ciò che non si pensa e si pensa ciò che non si dice.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Ma non l'onorevole Vitali!
FRANCESCO BONITO. Ciò nondimeno, a fronte della disciplina proposta dal collega Cirielli e da altri colleghi di Alleanza nazionale, ascoltando il rappresentante di Forza Italia che, a nome del maggior partito di Governo rappresentato in Parlamento, esprime il giudizio che l'onorevole Vitali ha espresso su quella disciplina, beh, io devo dire che c'è materia politica di riflessione profonda. Ma perché sostengo e dico che la proposta dell'ottimo collega Cirielli - collega che peraltro io stimo per il garbo, la buona educazione, il modo con il quale svolge il suo lavoro - , a mio avviso, null'altro è che una bandiera datata della destra e mai sarebbe approdata in Parlamento se non vi fossero ragioni peraltro soltanto accennate in questa sede?
Io credo che le camere penali del nostro paese - noi abbiamo, peraltro, una cospicua rappresentanza parlamentare di provenienza dalle camere penali come il presidente della Commissione giustizia, che è stato presidente delle camere penali, l'onorevole Ghedini, che ne è stato il segretario, e l'onorevole Gironda Veraldi, che è stato presidente delle camere penali pugliesi -, che sono sempre state molto attente rispetto a tutti gli interventi del nostro Parlamento, mai e poi mai avrebbero accettato e consentito un imbarbarimento del processo quale costituisce e determina la proposta Cirielli. Credo ancora che mai questo provvedimento sarebbe approdato in Assemblea perché, vivaddio, c'è uno stadio dell'evoluzione teorica, dottrinaria e giurisprudenziale del diritto penale che è tutta contrastante con la cultura e i principi che sorreggono la proposta al nostro esame. C'è un grado forte di maturità culturale della nostra democrazia e della nostra scienza giuridica che, in qualche modo e in qualche misura, vengono, potrei dire, offese da alcune discipline particolari di cui, di qui a poco, ci occuperemo. Poi c'è, come bene ha detto il collega Fanfani, la nostra Costituzione, baluardo di democrazia, argine di alta cultura sociale, solidale e giuridica.
Ma perché esprimo un giudizio così negativo sulla proposta Cirielli? Le regole della dialettica in questo momento mi impongono di passare dalla conclusione alla motivazione ed é, quindi, il momento di ricordare, ancorché sinteticamente, in che cosa consiste la proposta Cirielli. Tale proposta, in primo luogo, parte dalla recidiva reiterata che, giova ricordarlo, è l'istituto giuridico con il quale si qualifica la persona che ha commesso un reato nel momento in cui ne compie un altro; faccio un esempio: io ho ingiuriato il mio vicino di casa e, per questo, su querela, sono stato condannato; se un anno dopo torno ad ingiuriare il mio vicino di casa, secondo le formule codicistiche, io sono un imputato recidivo, peraltro in una situazione di ulteriore maggiore gravità perché sono un recidivo infraquinquennale che ha commesso un reato di analoga natura: ho ingiuriato due volte. Ebbene, per persone ed ipotese siffatte - è chiaro che il modulo e lo schema lo posso applicare all'omicidio, al furto, alla rapina, ma qui non v'è distinzione alcuna -, il testo della proposta di legge Cirielli ed altri prevede che non si possa applicare l'istituto delle attenuanti generiche: il giudice deve condannare alla pena che ritiene di giustizia ma non può introdurre, come elemento di determinazione della pena, le attenuanti generiche le quali sono un istituto introdotto nel nostro ordinamento nel 1944 (la data e l'anno non sono casuali) giacché allora si pensò che fosse necessario dare al nostro ordinamento penale la possibilità di esprimersi in termini di maggiore umanità rispetto ai modi e ai termini attraverso i quali lo stesso ordinamento penale si era espresso all'epoca del fascismo e della dittatura che resse il governo del paese nel famoso ventennio.
Ebbene, questo è un ritorno alle origini - mi rivolgo con molta simpatia all'amico e collega Cirielli -; infatti, si tende a limitare l'introduzione nell'ordinamento, testé ricordata, delle norme sulle attenuanti generiche, introduzione che fu salutata dalla dottrina, dalla pratica e dagli operatori con grande, vivo e convinto entusiasmo.
È - ribadisco - un modo di tornare alle origini.
Sempre per i recidivi reiterati - questi «fior di mascalzoni»! - è, altresì, previsto che il giudice, nell'emanare una sentenza con giudizio di colpevolezza, non possa più come oggi usare della discrezionalità, ossia apprezzare gli elementi aggravanti e attenuanti, così adottando un giudizio, ad esempio, di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti o ritenendo, viceversa, sussistenti le aggravanti senza premiare, invece, le eventuali attenuanti. Quando si tratti di recidivi reiterati - chi, in ipotesi, abbia ingiuriato più volte -, ebbene, in tali casi, la pena deve essere determinata senza giudizio di prevalenza e soltanto tenendo conto dell'aumento cospicuo di pena previsto dall'ordinamento per i recidivi. Aumento ulteriormente aggravato rispetto all'attuale disciplina; difatti, il terzo elemento caratterizzante, strutturale della proposta è quello, appunto, di aggravare sul piano sanzionatorio il regime della recidiva. Oggi, come è noto, sono previsti aumenti di pena rimessi alla determinazione ed alla discrezionalità del giudice: fino ad un terzo, a due terzi, ad un sesto. La proposta prevede, viceversa, un'applicazione secca: se sussista recidiva, il magistrato non ha potere discrezionale: l'aumento deve essere «secco», quello previsto dalla legge. Non «fino a»; non «da un giorno fino ad un sesto»: l'aumento deve essere e rimanere quello tassativamente stabilito.
Vi è poi un forte ridimensionamento della cosiddetta legge Gozzini, per quasi unanime riconoscimento una grande legge che ha molto bene funzionato; ebbene, sempre per i recidivi reiterati, sono previsti maggiori requisiti per l'applicazione dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione anticipata. E dell'applicazione di tali istituti si può godere soltanto una volta.
Vi è poi la disciplina sugli stupefacenti; materia, questa, nella quale la recidiva, non dico che sia un classico, costituisce un elemento strutturale. È assai difficile trovare violazioni della legge sugli stupefacenti che non vengano reiterate da parte della stessa persona. In tal caso, sussiste un atteggiamento culturale, un modo di porsi di fronte a questo gravissimo fenomeno; ebbene, in tale caso - quanto alla sospensione dell'esecuzione della pena per il detenuto che sia detenuto, appunto, per violazione della disciplina sugli stupefacenti -, sono previste delle restrizioni. Per l'affidamento in prova, i requisiti sono aggravati; inoltre, anche in tale caso, l'istituto può essere applicato soltanto una volta.
Anche circa le modifiche apportate alla cosiddetta legge Simeone, si ripercorre lo stesso schema propositivo: requisiti maggiori e restringimento delle ipotesi in cui è possibile avvalersi della disciplina di favore.
Dunque, ciò posto, credo che le premesse dalle quali avevo preso le mosse nel mio intervento, trovino in tale ambito una loro palese conferma in quanto la cultura che sottende queste scelte è la seguente. Abbiamo, in primo luogo, un forte restringimento della discrezionalità del magistrato nel momento in cui valuta il caso concreto e individua quale sia la pena giusta da applicare ad esso. È noto a tutti - ed è ancor più noto agli operatori del diritto - che il diritto penale, da 200 anni, percorre in modo evolutivo la strada della individualizzazione della pena. Vale a dire, la strada tesa ad ottenere, per il caso concreto, il maggior grado di equità e di giustizia.
Pietro Nuvolone, un maestro di tutti noi, o almeno di quanti sono operatori del diritto, scrive nel volume 32 dell'enciclopedia del diritto: nel diritto penale moderno degli Stati civili e, per quanto ci riguarda, sulla base dell'articolo 25 della Costituzione, l'applicazione della pena è vincolata al principio di legalità. L'esigenza dell'individualizzazione della sanzione penale in fase giudiziaria fa sì che un ampio spazio venga dato alla discrezionalità giurisdizionale.
Anche il professor Messina, un altro grande maestro del diritto penale del secolo scorso, scrive: la discrezionalità sorge da una varietà infinita di possibili situazioni che meritano specifico apprezzamento, onde si deve lasciare all'organo giurisdizionale il compito di determinare nel caso concreto il pensiero del diritto.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discrezionalità del giudice è espressione di un sistema democratico. Nei regimi dittatoriali, in quelli cioè dove la libertà è compressa, il sistema penale conosce una regola ferrea, che si ripete nei regimi di destra come in quelli di sinistra. È lo Stato etico che prevale e nello Stato etico è il legislatore che, in astratto, dice ciò che è bene e ciò che è male; e, dicendolo in astratto, configura in astratto la pena che deve essere applicata, al di là di qualsivoglia discrezionalità. Il giudice diventa un funzionario, un burocrate ed è lo Stato che decide anche la pena, la sanzione. Questa è una regola che ci viene dalla storia dei popoli, dalla storia del diritto e dalla storia del diritto penale. E questo è ciò che noi non vogliamo, perché la cultura che sottende le proposte contenute nel provvedimento Cirielli vanno esattamente in questa direzione: limitare il principio della individualizzazione della pena, limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione della gravità o meno del comportamento sottoposto al suo giudizio, introdurre elementi di eticità dello Stato, in ragione dei quali, se recidiva vi è, essa vi deve essere sempre e deve essere applicata nel massimo della pena consentita, senza che il giudice possa dire se quel fatto meriti o meno la supposta severità.
Oggi il collega Vitali per il gruppo di Forza Italia ci ha detto che ciò sarebbe utile e necessario ai fini delle politiche securitarie che il centrodestra e la maggioranza di governo fortemente perseguono. Signor Presidente, questo argomentare rende chiaro il motivo per cui ormai nelle vecchie democrazie europee sui temi della sicurezza il convincimento della gente abbia subito profonde trasformazioni. Oggi, in Francia ed in Inghilterra, se si domanda al cittadino comune a chi dia più fiducia in tema di politiche securitarie (questo è ormai provato), si risponde: «ai Governi di centrosinistra». Ed io credo che la stessa risposta verrebbe oggi data anche in Italia, dal cittadino elettore del nostro paese. Infatti, connettere la sicurezza con l'istituto della recidiva reiterata e con una disciplina fortemente repressiva e, comunque, assai severa della codicistica in tema di determinazione della pena significa evidentemente essere rimasti indietro sui temi securitari di almeno mezzo secolo. Oggi, neppure la destra storica italiana afferma più cose di questo genere. Voi affermate, perché ne avete la necessità, argomenti siffatti. Tuttavia, tu - mi rivolgo amichevolmente a Luigi Vitali, attesa l'antica amicizia - certamente sai che nella tua città un ragazzo ogni cinque, tra i 14 e i 18 anni, ha commesso, almeno una volta, un reato contro il patrimonio.
Allora, preoccupiamoci di più degli insegnanti di sostegno ai quali il Governo ha sottratto risorse, preoccupiamoci di più degli interventi preventivi. Stiamo attenti allo smantellamento del tribunale dei minorenni se veramente vogliamo articolare sicure e certe politiche securitarie. Non è certamente con proposte come questa che possiamo andare incontro e risolvere problematiche di tale importanza.
Signor Presidente - e mi avvio alla conclusione - vi è una ragione in forza della quale stiamo svolgendo questa discussione sulle linee generali. Dobbiamo ricercarla nell'invito rivolto dal rappresentante di Forza Italia ad una, per lui, più serena e pacata discussione sul «se» il Parlamento non debba introdurre elementi di benevolenza verso coloro che non hanno mai commesso reati, cioè gli incensurati. Dunque, in una proposta di imbarbarimento del processo, nell'ambito di una logica della repressione, spunta all'improvviso un giglio bianco. Lì dobbiamo essere cattivi, però non dobbiamo essere sempre cattivi, qualche volta dobbiamo anche essere buoni. Ci si chiede perché non prevedere forme incentivanti di recupero per chi non ha mai sbagliato, per l'incensurato.
Dico subito al collega Vitali che questa nuova veste data all'emendamento «salva Previti» non ci convince, siamo nettamente contrari e la ostacoleremo con tutte le nostre forze. Troviamo che questo ennesimo tentativo di strumentalizzazione del nostro Parlamento e della legge sia una cosa indecorosa! Francamente, mi stupisco, e non lo farò mai abbastanza, di come metà del Parlamento debba essere tenuta in scacco da una sola persona.
Sul piano della valutazione di merito, non ci sarebbe nulla di più inutile di una proposta che rendesse vincolante per il giudice l'applicazione delle attenuanti generiche in presenza di imputato incensurato. Ciò per la semplice ragione che nel momento in cui il magistrato giudicante deve infliggere la sanzione per un determinato comportamento, se necessariamente deve applicare all'imputato incensurato la riduzione di un terzo della pena, determina la pena stessa in misura tale da ottenere, al netto della riduzione, la pena che ha in mente. Cionondimeno, tale ragionamento, che è di un'ovvietà lampante, credo sia stato colto immediatamente dal presidente Pecorella, dall'onorevole avvocato Ghedini, dall'onorevole Luigi Vitali e da tutti i giuristi che numerosi fanno parte, in questo Parlamento, del centrodestra.
Dunque, vi è una sola ragione per cui si rischia una crisi politica al solo fine di introdurre a tutti i costi l'emendamento «salva Previti». Tale emendamento non serve, come ho detto, per determinare la pena, ma ha un altro grande e straordinario pregio: quello di far scattare le prescrizioni per tutti quei reati che si trovino al limite, come massimo edittale, tra un regime di prescrizione di una certa durata ed un regime di prescrizione di durata inferiore.
Questo emendamento serve semplicemente ed esclusivamente per far scattare la prescrizione. Ed allora, al di là dell'abile argomentare del collega Vitali, noi svilupperemo su questo piano una battaglia parlamentare senza quartiere, sia in Parlamento sia fuori del Parlamento, e denunceremo l'ennesima strumentalizzazione. Ci auguriamo fortemente, per il decoro e la dignità dell'aula in cui quotidianamente lavoriamo, che le attuali difficoltà della maggioranza siano tali e permangano tali da impedire questo nuovo scontro fra il centrodestra e il centrosinistra, fra il bene e il male, perché quando si parla di un emendamento «salva Previti» da una parte sta il bene, dall'altra sta il male. È un mio modo molto semplice, se volete anche antiquato, di ragionare; di esso sono ampiamente convinto e con esso ho alimentato la mia vita professionale ed oggi alimento quella politica.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cirielli.
EDMONDO CIRIELLI, Relatore. Non vorrei far perdere ulteriore tempo - anche perché penso che, a giudicare da quello che ho sentito, avremo tempo in aula per discutere abbondantemente -, tuttavia, per un'esigenza di chiarezza ed anche perché rimanga agli atti parlamentari, vorrei dire che ho citato rapidamente il problema dell'incostituzionalità della norma presunta, confermando che le norme introdotte sono sopravvissute per oltre trent'anni alla Costituzione repubblicana e non sono state modificate per via di una pronuncia della Corte costituzionale, bensì per una riforma del legislatore.
Non credo che questo provvedimento sia arrivato in fretta in Parlamento, perché è stato presentato oltre due anni e mezzo fa. Il discorso della commissione Nordio vale per questo provvedimento, ma anche per gli altri che sono all'esame del Parlamento e che sono stati anche citati dai colleghi; quindi, penso che, mutatis mutandis, potrebbe valere sicuramente analogo ragionamento.
Vorrei cogliere gli aspetti positivi degli interventi dei colleghi dell'opposizione, ringraziando la solidarietà della maggioranza, perché ritengo anch'io che certamente l'esito del dibattito in Commissione è stato penalizzato da polemiche politiche e sicuramente sono possibili forti interventi modificativi, che non incidano sul principio generale che noi, come gruppo di Alleanza nazionale, abbiamo voluto introdurre - ed io come relatore recepire - con questa normativa. Credo che, al di là degli accesi toni che fanno parte della dialettica politica del collega Bonito, il merito di questi provvedimenti sia anche quello di riportare chiaramente, in questo clima di confusione ideologica, di fronte al corpo elettorale, il pensiero delle parti politiche, per poter poi far meglio scegliere agli elettori coloro che devono votare e che devono rappresentarli nel Governo.
Voglio soltanto dire che, per la verità, in campagna elettorale ricordo ampiamente i manifesti del centrosinistra, che portavano slogan sulla sicurezza e sulla certezza della pena esattamente analoghi a quelli del centrodestra. Noi abbiamo fatto alcune proposte - forse saranno sbagliate -; ci aspettiamo proposte da parte del centrosinistra sulla certezza della pena.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Rinuncio alla replica, Presidente.
(Annunzio di una questione pregiudiziale - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata dai deputati Fanfani ed altri la questione pregiudiziale n.1 (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 1), la quale sarà discussa e votata in altra seduta.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
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552.
Giovedì 25 novembre 2004
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI
indi
DEI VICEPRESIDENTI
ALFREDO BIONDI E MARIO CLEMENTE MASTELLA
(omissis)
Allegato A
(omissis)
Ritiro di sottoscrizioni ad una proposta di legge.
I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
CIRIELLI ed altri: «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato» (2055).
(omissis)
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
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559.
Seduta di martedì 14 dicembre 2004
presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA
indi DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
E DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Cirielli ed altri: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi.
Ricordo che nella seduta del 3 novembre 2003 si è conclusa la discussione sulle linee generali.
Comunico che i deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge in esame.
(Esame di una questione pregiudiziale - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Ricordo che è stata presentata la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Fanfani n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 1).
A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà, altresì, intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
L'onorevole Fanfani ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale.
ROBERTO MENIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevole Menia, potrà farlo più tardi, a fine seduta. Adesso ha la parola l'onorevole Fanfani (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).
PIERO RUZZANTE. Venduti!
EUGENIO DUCA. Facciamo le regole per loro (Il deputato Duca lancia un fascicolo verso il centro dell'emiciclo)!
PRESIDENTE. Onorevole Duca, la richiamo all'ordine! Prego, onorevole Fanfani.
ROBERTO MENIA. Presidente!
PRESIDENTE. Parlerete dopo, onorevoli colleghi. Adesso ha la parola l'onorevole Fanfani. Onorevoli colleghi, so che la vita è difficile, ma adesso ha la parola l'onorevole Fanfani!
NINO STRANO. Ora (Dai banchi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale si grida: Ora!)!
Onorevole Fanfani, se lei cortesemente iniziasse a parlare, aiuterebbe tutti.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, sono cortese ed aspettavo che lei mi desse il via!
Colleghi, un attimo di calma! Non sarò polemico più del necessario, visto ciò che è successo oggi. Vi prego di ascoltare con attenzione, anche perché avrà luogo un voto segreto e le coscienze libere di questa Assemblea avranno la possibilità di votare. Così come avranno la possibilità di votare quei colleghi garantisti e quegli avvocati (e li conosco tutti) che da sempre sostengono che alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento non possano essere messi in discussione. Ne abbiamo discusso ampiamente nelle varie sedi e oggi, in questa sede, essi si vedono tarpate le ali della propria libera coscienza da un provvedimento che certamente, nell'intimo, non condividono.
È sbagliato anche il titolo di questo provvedimento, perché non si tratta più di attenuanti generiche, di recidiva e di giudizio di comparazione, ma di norme che riducono il termine di prescrizione nei confronti di procedimenti pendenti a carico di moltissimi delinquenti. Vi faccio qualche esempio oltre a quelli che sono stati portati in quest'aula.
Colleghi avvocati, signori magistrati che sedete in quest'aula, sapete benissimo, perché lo avete scritto (se qualcuno mai avesse pensato che non si trattasse di una norma sostanziale), che questo provvedimento in materia di prescrizione si applica immediatamente a tutti i processi in corso. Ciò è vero perché si tratta di una norma sostanziale e perché lo avete voluto scrivere nell'ultimo articolo. Come sapete, l'aggravamento delle pene si applicherà esclusivamente a quei reati che saranno commessi dopo l'entrata in vigore della legge. Sapete anche che la Corte di cassazione e le corti di appello scrivono nel fascicolo la data prescrizione per poter celebrare i processi entro tale termine. Sapete quante decine di migliaia di processi, in virtù di questa legge, andranno in prescrizione? Per salvare qualcuno, sapete quanti ne manderete fuori dal carcere (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-socialisti democratici italiani)?
Onorevole La Russa, mi appello a lei che faceva il gesto per indicarci di andare fuori e a tutti voi, anche di Alleanza nazionale, che avete sempre fatto della legalità un usbergo dell'attività parlamentare: possibile che non sappiate queste cose? Eppure, lì davanti ci sono diversi avvocati che hanno grande dignità e competenza e possono parlarvi di tali questioni. Appena la Cassazione sarà costretta a mettere il timbro «prescritto» su una marea di processi che hanno una scadenza fissata e che non arriveranno in fondo, dove ve la sbatterete la certezza della pena (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-socialisti democratici italiani), voi che siete responsabili di quanto sta succedendo oggi? Non mi potete dire di no, perché in coscienza sapete che è così.
Allora, questo articolo va rivisto. La disciplina della prescrizione va rivista, perché tutti voi sapete che le cose andrebbero così e non potete, per salvare qualcuno, fare uscire dal carcere tutti quelli che avreste voluto mantenere dentro di esso in base al principio generale di cui vi fate belli, ossia che l'ordine pubblico va salvaguardato, mentre formalmente adottate una normativa rigida, che però si applicherà successivamente.
Quando abbiamo redatto tale questione pregiudiziale avevamo di fronte un testo che non era condivisibile, il testo Cirielli. L'onorevole Cirielli ha avuto la dignità di ritirare la propria firma da un progetto che andava contro i suoi originari intendimenti (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-socialisti democratici italiani). Signori di Alleanza nazionale, erano intenzioni che non condividevo, ma che rispettavo, quella di aggravare la pena e di impedire ai recidivi di ottenere troppo facilmente dei benefici. Non erano condivisibili dal mio punto di vista, ma erano rispettabili.
Ma nel momento in cui questo provvedimento è stato stravolto dalle fondamenta, creando oltretutto i presupposti per una destabilizzazione complessiva del sistema penalistico italiano, al solo fine di favorire taluno, nascondendo questa triste e infame realtà attraverso provvedimenti che all'opinione pubblica potevano essere venduti come tutela della sicurezza, allora ha fatto bene il collega Cirielli a lasciare andare per la loro strada coloro che si erano assunti la responsabilità di questo atto.
Avevamo espresso parere contrario perché non ci piaceva la rigidezza complessiva di questo provvedimento nella parte in cui contravveniva ai principi generali previsti dall'articolo 27 della Costituzione attraverso un sistema di rigida applicazione della pena.
Quando voi dite che non si possono dare, nell'ordinamento penitenziario che modificate, i permessi premio o la detenzione domiciliare ai recidivi, quando dite che vi sono limitazioni all'affidamento in prova ai recidivi, vi domando: sono veramente questi i provvedimenti che servono a creare un sistema di sicurezza? Quando parlate di Napoli non dovreste, prima di tutto, affrontare la questione come in parte ha fatto il ministro dell'interno ponendosi un problema diverso? Mi riferisco ai provvedimenti che si devono adottare per far sì che una città che ha avuto una civiltà antica riemerga dal dramma nel quale adesso è costretta a vivere, oppressa da una malavita che non lascia spazio ad alcuno (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).
Voi credete veramente che la recidiva sia la chiave attraverso cui affrontare il problema dell'ordine pubblico? Proibite tutti i benefici penitenziari ai recidivi tossicodipendenti! Mancava che ci scriveste anche «extracomunitari», poi avevate fatto una norma che rispecchiava la mentalità di qualcuno che si dimentica che gravi atti di sangue non avvengono soltanto a Napoli, ma anche nel nord Italia! È vero, signor ministro della giustizia? Tutto ciò avviene anche nella sua città, fra persone civilissime, tra giovani per i quali non si spiega la devianza se non attraverso una cattiva educazione che non ricevono in famiglia ma in una società in cui si stimolano i giovani, che pur lavorano, a cercare i soldi facili: questa è stata la giustificazione.
Questi sono i problemi. Voi non potrete mai affrontare i problemi della criminalità se non risolvete i problemi sociali ai quali è legato anche il problema del Mezzogiorno, di cui vi siete dimenticati pure in finanziaria (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Commenti del deputato Vascon)! È inutile, caro Vascon, che fai così, perché a Lecco quel ragazzo è roba tua! I genitori disgraziati di quel ragazzo si confrontano anche con i problemi sociali che voi avete voluto negare e che non risolverete aumentando le pene per i recidivi, ma solo creando modelli sociali in cui la solidarietà e la socialità siano profondamente condivise da tutti (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Commenti del deputato Lussana).
Non risolverete tali problemi nemmeno modificando l'articolo 133 del codice penale. Lo sapete quello che avete fatto? Stamattina in Commissione tutti i giuristi presenti sono inorriditi quando hanno visto scippare alla possibilità che il giudice ha di determinare la pena tra il minimo e il massimo tutta una serie di criteri che andavano dalla valutazione della personalità del reo, alle circostanze di luogo e di tempo in cui il reato è stato commesso, alle condizioni ambientali, a tutto ciò che il giudice deve sapere.
Quello che molti di voi non sanno - ed è bene lo sappiano tutti coloro che non erano presenti nel Comitato dei nove - è che il Governo è stato costretto a ritirare l'emendamento riguardante l'articolo 132 del codice penale. Volevano togliere al giudice anche la possibilità di determinare la pena tra il minimo ed il massimo, dimenticandosi che quando la Costituzione, all'articolo 27, primo comma, dice che la responsabilità penale è personale, contemporaneamente attribuisce al giudice il dovere di valutare anche la persona che ha commesso il reato per sapere in quali condizioni si è trovata ad operare.
Colleghi avvocati, chi si sentirà mai in grado di difendere una situazione qualsiasi se non avrà la possibilità di porre dinanzi al giudice le condizioni oggettive in cui il reato è stato commesso o le condizioni personali?
PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...
GIUSEPPE FANFANI. Concludo, signor Presidente.
Mi affido alla coscienza libera di coloro che sono in grado di capire.
ALFONSO GIANNI. E fai male...
GIUSEPPE FANFANI. Mi affido soprattutto alla coscienza libera, in questo voto segreto, di tutti coloro che hanno a cuore anche la dignità del Parlamento. Invoco l'approvazione di una questione pregiudiziale che potrebbe impedire a questa legge di essere approvata in fretta e furia e potrebbe consentire a tutti, con la disponibilità che il centrosinistra ha dato, di discutere del problema sicurezza in termini altamente più utili al popolo italiano (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-socialisti democratici italiani - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pisapia, al quale ricordo che ha cinque minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia amarezza e il mio rammarico risiedono nel sapere già anticipatamente che la votazione su una questione pregiudiziale di costituzionalità sarà fondata, purtroppo, non su argomentazioni giuridiche o su una lettura dei principi costituzionali (in particolare l'articolo 27 della Costituzione), bensì sulla base dell'appartenenza ad uno schieramento politico. Questo il nostro gruppo parlamentare non lo ha mai fatto (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale). Abbiamo infatti sempre ragionato sulla base dei principi generali del nostro ordinamento, indipendentemente dal fatto che una legge potesse favorire o meno un determinato soggetto. Abbiamo sempre basato il nostro ragionamento, e quindi il nostro voto, sul criterio che la legge fosse finalizzata al raggiungimento di un interesse collettivo e non di quello del singolo.
Oggi ci troviamo di fronte ad un testo normativo apertamente incostituzionale e proprio perché ci sarà un voto segreto, confido che le coscienze possano prevalere sullo spirito di schieramento di gruppo e di partito. Vorrei ricordare, colleghi, l'articolo 27 della Costituzione, in tutte le sue parti: l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Sottolineo che stiamo parlando di imputati e non di persone giudicate con sentenza definitiva. Il terzo comma di tale articolo sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Ebbene, come si può pensare che le norme contenute nel provvedimento che si vuole esaminare - sulle quali molto si è discusso in Commissione, ma ben poco si potrà discutere in Assemblea, a causa dei tempi contingentati - non contrastino con l'articolo 27 della Costituzione? Peraltro, ciò risulta anche dal parere espresso dalla Commissione affari costituzionali - lo ricordo ai colleghi di quella Commissione, nella quale vi è una maggioranza di centrodestra ed un presidente rappresentativo, che è stato sempre al di sopra delle parti nell'ambito dei lavori della Commissione e che ha sempre valutato ed operato all'interno della Commissione sulla base del diritto e della Costituzione -, che formula un'osservazione particolarmente rilevante, sottolineando che l'inasprimento in via generale della normativa in tema di recidiva e in particolare la disposizione che prevede l'automatica applicazione dell'aumento di pena, senza quindi lasciare al giudice la possibilità di valutare anche altri elementi nel comminare in concreto la pena - laddove ogni pena deve essere adeguata al singolo fatto e alla persona che quel fatto ha commesso - potrebbe porsi in contrasto con il comma 3 dell'articolo 27 della Costituzione, che stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Vi è di più: all'inizio della presente legislatura, questa maggioranza, la vostra maggioranza, ci ha proposto di riformare completamente il codice penale. Sono passati tre anni e mezzo, ma di questa riforma non c'è assolutamente nulla. Oggi, invece, c'è un provvedimento che deforma il codice penale! C'è un provvedimento che distrugge i principi cardine di uno Stato di diritto e i principi cardine di quell'articolo della Costituzione che sancisce il principio di eguaglianza, in base al quale non si può avere un trattamento diverso rispetto a persone che devono essere trattate nella stessa maniera nel momento in cui sono imputate dello stesso fatto.
Ed ancora, come non ricordare che il problema della sicurezza non si è mai risolto con l'inasprimento delle pene? Il problema della sicurezza non si è mai risolto eliminando una norma - perché di fatto questo provvedimento l'elimina -, come quella dell'articolo 133 del codice penale.
Quest'ultimo prevede che il giudice, non con una motivazione arbitraria, ma nell'esercizio del suo potere discrezionale, nell'ambito del minimo e del massimo della pena, debba tener conto della gravità del reato, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; dalla gravità del danno arrecato; dall'intensità del dolo o dal grado della colpa. Deve, altresì, tenere conto dei motivi a delinquere e del carattere del reo; dei precedenti penali e giudiziari, della condotta contemporanea e successiva al reato commesso e, soprattutto, delle condizioni di vita individuali, familiari e sociali del reo.
Le previsioni del provvedimento contrastano con l'articolo 3 e con tanti altri principi base del nostro ordinamento costituzionale (in particolare, l'articolo 27 della Costituzione); un soggetto tossicodipendente, quindi non per sua scelta, ma per una certa situazione personale, talvolta è costretto a commettere un reato. Ebbene, voi prevedete come unica risposta quella repressiva, anziché quella preventiva e di riabilitazione.
Con questo provvedimento create una situazione per cui a pena si aggiunge pena. Dal reato anche minimo potrebbe derivare una certa somma di pene; anche per reati dovuti alla necessità, al bisogno, alla fame o alla tossicodipendenza, piuttosto che al fatto di essere fuggiti da situazioni caratterizzate dalla fame, dalla miseria, dalla guerra, dalla persecuzione, per reati minimali arriveremo a comminare condanne fino ai 24 anni di reclusione.
Concludo con un appello in cui credo fermamente e realmente: state violando la Costituzione e state scardinando lo Stato di diritto. Il principio di eguaglianza non può essere minimamente limitato.
Spero che nel voto segreto la coscienza di ciascuno di noi prevalga sull'ordine che deriva da uno schieramento politico e che, soprattutto, si tenga conto dell'interesse dei cittadini, dell'interesse di tanti e non di pochi (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, vorrei rivolgermi ai colleghi della maggioranza, perché sono convinta davvero che molti di loro, che non hanno potuto seguire l'esame del provvedimento e che, probabilmente, hanno difficoltà, giustamente, ad addentrarsi in un sistema di norme strettamente e squisitamente tecniche, siano in preda ad un equivoco, ovviamente suggerito, montato, in qualche modo, se mi permettete il termine, imposto.
L'equivoco è il seguente: si tratta di un provvedimento che, per un verso, ha una rilevanza esclusivamente personale, ma, per un altro verso, è anche controbilanciato da una serie di misure nei confronti dei cittadini italiani che vivono, con grande difficoltà, un senso di insicurezza e che reclamano, giustamente, come priorità la sicurezza e la legalità.
Lo dico, colleghi, anche perché ho seguito l'esame del provvedimento, come ciascuno di noi, e so bene che, durante l'iter complesso del medesimo, molti colleghi, quelli del gruppo dell'UDC, ma anche di Alleanza nazionale, hanno manifestato (lo ricordava poc'anzi anche il collega Fanfani) una difficoltà di adesione seria allo stesso.
Il cosiddetto pacchetto anticrimine, a cui l'onorevole Leone faceva riferimento, si è ridotto ad un meccanismo assai povero di contrasto alla criminalità, perché soltanto adesso prevede un aumento delle pene per il reato di cui all'articolo 416-bis, che, peraltro (colleghi, riflettete su tale aspetto), è necessitato dal fatto che occorre, a quanto pare, secondo il testo proposto dalla maggioranza e dal Governo, tagliare i tempi della prescrizione per moltissimi reati.
Non so cosa dire per non farvi dubitare delle mie parole e non farvi ritenere che esse siano capziose. Posso spendere la mia parola d'onore.
Altro che pacchetto sulla criminalità! Voi con questo testo state regalando agli italiani un regime che diminuisce da quindici ad otto anni i termini per la prescrizione del furto aggravato e dell'usura, da quindici ad otto anni e nove mesi quelli per l'incendio doloso e le lesioni gravi, da quindici ad otto anni quelli per la corruzione. Anche per il reato di criminalità organizzata, per i fatti già commessi e per i processi in itinere, magari già definiti con una sentenza di condanna in primo grado e in appello, si riducono i tempi di prescrizione. Ad esempio, per il delitto di associazione a delinquere, previsto dalla prima parte dell'articolo 416-bis, si passa da quindici a dodici anni. Se poi l'associazione è armata, si va da ventidue anni e sei mesi a venti anni.
In pratica, state offrendo ai cittadini italiani un sistema nel quale i reati che maggiormente li allarmano, li terrorizzano e li spaventano, colpendo la loro vita personale, i loro beni e addirittura la loro persona, si prescriveranno in un tempo per alcuni casi dimezzato rispetto a quello attuale. Voi state introducendo tale meccanismo anche per reati accertati con sentenza di condanna di primo e secondo grado, che cadranno comunque in prescrizione. Si tratta di un'amnistia sotterranea. Onorevoli colleghi, questo non può essere un pacchetto anticrimine né lo schermo dietro al quale vi nascondete (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)! Non è possibile! Non vorrei utilizzare toni enfatici o forti dal punto di vista simbolico, ma voi questo state regalando ai cittadini di Napoli e di tutta Italia che chiedono sicurezza!
In tempi non sospetti abbiamo detto che su questi temi siamo pienamente disposti a collaborare, purché se ne discuta separatamente dalle norme «salva Previti» (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)! Soprattutto, chiediamo che se ne discuta seriamente. Stiamo parlando di cose serie e lo sappiamo tutti.
Onorevoli colleghi, vi chiedo di tener conto di tutto questo nonché del nostro impegno, quali uomini e donne di onore. Siamo disposti a parlarne, come abbiamo fatto a Napoli. Eppure, i colleghi di Napoli sono traditi dal provvedimento in oggetto perché nessuna di quelle proposte vi è presente (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). Invece, ritengo che si debba parlare dei colleghi e dei cittadini di Napoli.
Onorevoli colleghi, occorre ragionare seriamente e separatamente delle norme anticrimine. Liberiamoci delle disposizioni «salva Previti» e saremo nelle condizioni di farlo. Sono convinta che in Parlamento esista una maggioranza attenta all'interesse nazionale, composta da singoli piuttosto che da gruppi. Si tratta di una maggioranza più attenta all'interesse nazionale piuttosto che agli interessi particolari (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e del Misto-Verdi-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, credo che siamo di fronte ad un provvedimento chiaramente incostituzionale per le numerose ragioni già espresse dai colleghi che mi hanno preceduto, ma soprattutto per un evidente contrasto con l'articolo 27 della Costituzione. Tale articolo, al terzo comma, cerca di definire il compito della sanzione penale all'interno di un quadro di riabilitazione e reinserimento alla vita sociale e ad un contesto civile di chi ha commesso il reato.
Non vi è alcun dubbio che, invece, il provvedimento in oggetto introduce norme ed articoli che stravolgono il codice penale e l'applicazione delle sanzioni, ponendole in netto contrasto con il suddetto articolo 27 della costituzione. Pertanto, siamo di fronte ad una vera e propria azione di «macelleria» del codice penale, tesa a fare di questa materia quello che è stato fatto con la legge finanziaria.
Quest'ultima ha ridotto le tasse e la pressione fiscale ai ceti medio-alti e a chi già molto guadagna e ha tolto in servizi sociali a chi già vive in una condizione di povertà e di disagio. Il provvedimento in esame compie un'operazione esattamente uguale in materia penale e di applicazione della sanzione penale, attraverso la modifica della recidiva e il ricorso al carcere e all'aggravamento della pena per i recidivi. Da una parte, infatti, si riduce il termine di prescrizione per i reati commessi dai «colletti bianchi» per i reati contro la pubblica amministrazione, che riguardano anche appartenenti all'attuale maggioranza, per i reati finanziari e societari. Osservo per inciso che, se il provvedimento in esame diverrà legge, il processo per i fatti del G8, per i quali sono stati ieri rinviati a giudizio...
GIORGIO BORNACIN. Vergognati!
PIER PAOLO CENTO. ...per i quali sono stati ieri rinviati a giudizio ventinove appartenenti alle forze dell'ordine...
GIORGIO BORNACIN. Vergognati! Mascalzone!
PRESIDENTE. Onorevole Cento, la prego di concludere.
PIER PAOLO CENTO. Sappiamo infatti che anche in tal caso l'obiettivo è quello di non far svolgere il processo, per coprire le responsabilità politiche di chi ha mandato al macello quei poliziotti, oltre a coloro che si trovavano all'interno della «Diaz».
GIORGIO BORNACIN. Sono tuoi amici! Bandito!
PRESIDENTE. Onorevole Bornacin, la richiamo all'ordine... Onorevole Bornacin, la richiamo all'ordine: la prossima volta si accomoda fuori!
PIER PAOLO CENTO. Si compie invece un'operazione esattamente opposta per quanto riguarda la recidiva, che colpisce quei reati di disagio sociale che sono tipici, ad esempio, dei tossicodipendenti, degli immigrati e di aree geografiche nelle quali la commissione di reati piccoli e ripetuti...
PRESIDENTE Onorevole Cento, la prego di concludere.
PIER PAOLO CENTO. Concludo, signor Presidente. Credo che tali valutazioni siano sufficienti per giudicare incostituzionale la norma in esame, in quanto in netto contrasto con l'articolo 27 della Costituzione. Mi auguro che nel segreto del voto ciascun deputato possa rispondere innanzitutto alla propria coscienza e alla propria coerenza, anziché ai Diktat dei capi gruppo e alla volontà del Governo e della maggioranza, che hanno da garantire l'impunità per alcuni imputati eccellenti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, siamo ormai portati a ritenere da una serie ripetuta di fatti che questa maggioranza non sia in grado di svolgere un confronto politico aperto, serio, sereno, ma abbia bisogno di continui escamotage, forzature regolamentari, abbreviazioni dei termini ed escamotage tecnico-giuridici per portare avanti le proprie iniziative legislative, il più delle volte inconfessabili. Ci si nasconde dietro esigenze ed interessi generali per sostenere posizioni che diversamente non potrebbero essere sostenute.
Rivolgo con molta franchezza un richiamo ai colleghi che nella Commissione giustizia si battono invece perché prevalgano gli interessi generali: mi appello alla loro coscienza, affinché nel voto segreto si manifesti quella libertà di pensiero indispensabile per svolgere seriamente il mandato parlamentare.
E a quelli che, invece, fanno della demagogia sulla sicurezza la loro battaglia politica chiedo i motivi per i quali si impediscano importanti ragionamenti ricorrendo a posizioni che riducono lo scontro politico ad una pura gazzarra. Perché si avanzano proposte all'ultimo momento senza confessare esplicitamente quali sono gli obiettivi e portando addirittura taluni colleghi a ritirare la sottoscrizione a simili proposte di legge, che essi stessi hanno presentato?
Credo, allora, vi sia la necessità di cambiare le modalità del confronto e recuperare il rispetto delle reciproche posizioni. Certamente questo non lo si può ottenere con i metodi ai quali oggi abbiamo assistito, sia in Commissione giustizia sia in aula.
Per quanto riguarda le questioni di merito, voglio ricordare con molta franchezza che, certamente, nel nostro paese vi è bisogno di maggior sicurezza, ma tale obiettivo, in primo luogo, si conquista con la certezza della sanzione, con la rimozione delle ingiustizie sociali e si conquista anche con l'introduzione di una pena che rieduchi il reo e non che lo trasformi in qualcosa di peggiore. Sono tutte tematiche sulle quali potremmo confrontarci, ma siamo ripetutamente chiamati ad occuparci di questioni che solo apparentemente interessano tutti, ma che, invece, interessano soltanto i padroni di questa maggioranza.
In altra occasione ebbi modo di ricordare che l'attuale maggioranza opera in una sorta di libertà condizionata, di sovranità limitata: e ancora oggi ciò è confermato da questo comportamento.
Per queste e per molte altre ragioni, che tralascio, riteniamo indispensabile votare a favore delle questioni pregiudiziali presentate, per impedire che l'iter di tale provvedimento prosegua nelle condizioni in cui è stato proposto.
Sono convinto che sulle tematiche originarie vi poteva essere un confronto, certo con opinioni diverse ma con la possibilità di raggiungere un'intesa. Sicuramente con questi colpi di mano non c'è possibilità alcuna (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-socialisti democratici italiani, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero salutare una delegazione di parlamentari francesi, membri della sezione bilaterale di amicizia Francia-Italia, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune insieme al loro presidente, Michel Bouvard (Applausi). Rivolgo tale saluto ai nostri colleghi anche in nome di un'amicizia con la Francia che affonda le proprie tradizioni nella storia del nostro paese (Applausi).
Ha chiesto di parlare l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.
IGNAZIO LA RUSSA. Cari colleghi, ho ascoltato con attenzione le parole di alcuni deputati, anche appassionate, come nel caso dell'onorevole Fanfani. Nei loro interventi essi avrebbero dovuto illustrare una questione pregiudiziale di incostituzionalità (così è stato per l'onorevole Fanfani, gliene do atto). Ma certamente nessuno poteva pretendere che il Presidente della Camera intervenisse per l'occhiuta indicazione di rispettare un articolo del regolamento che prescrive di intervenire sull'argomento oggetto di discussione. Infatti, a parte l'onorevole Fanfani, siete andati tutti fuori tema (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)...
Sulla questione della prescrizione non abbiamo alcun problema, come non ne ha avuti il senatore Fassone, dei DS, che ha presentato un disegno di legge assai più restrittivo, prevedendo addirittura la prescrizione processuale, quella sì che restringe inaccettabilmente i termini di prescrizione. Ma ne parleremo allorché discuteremo nel merito del progetto di legge.
Ora debbo attenermi alla questione pregiudiziale presentata dall'onorevole Fanfani. Egli lamenta che il testo di legge in discussione contrasterebbe con i principi costituzionali, in quanto non sarebbe improntato al senso di umanità della pena e alla tendenziale rieducazione del condannato. Siccome egli è un politico ma anche un tecnico avveduto, sa benissimo che tale questione pregiudiziale presenta un forte valore politico - lo riconosco - ma che nessun apprezzamento, invece, può ricevere dal punto di vista tecnico. In un sistema che ancora prevede l'ergastolo, figuriamoci se non possono essere commisurate le pene all'essere persona recidiva, recidiva infraquinquennale o recidiva reiterata. Figurarsi! Mi sembra veramente che ci si voglia arrampicare sugli specchi!
Onorevole Finocchiaro, esistono due concezioni completamente diverse. È inutile sostenere, da parte vostra, che se eliminassimo la parte della prescrizione, più tenue di quella che il senatore Fassone ha presentato al Senato (Commenti del deputato Kessler)...
FRANCESCO BONITO. È un falso! Bugiardo!
PRESIDENTE. Onorevole Bonito, per cortesia (Commenti del deputato Bonito). Onorevole Bonito, la richiamo all'ordine!
FRANCESCO BONITO. Ma si metta una mano sulla coscienza!
PRESIDENTE. Onorevole, l'ho richiamata all'ordine...
FRANCESCO BONITO. Non so se ha dimenticato...
PRESIDENTE. Onorevole Bonito, la richiamo nuovamente all'ordine! Lei che è così pacato (Commenti del deputato Bonito)...!
IGNAZIO LA RUSSA. Sta calmo! Se avesse dovuto richiamare all'ordine rispetto alle cose... Se qualcuno avesse gridato «falso!» rispetto alle cose che avete detto prima voi, non avremmo mai finito di parlare! Lasciami dire!
Credo che esistano, onorevole Finocchiaro, due concezioni diverse: per carità, legittime, ma non mi venite a dire che sareste pronti a discutere nel merito del cosiddetto pacchetto sicurezza di fronte ad alcuni provvedimenti urgenti, che non è possibile introdurre per decreto (ecco perché sono "agganciati" a questa proposta di legge)... Altrimenti, avremmo preferito adottare un decreto-legge, anche se sappiamo che la prassi, rispettata anche dal Colle, non è quella di consentire lo svolgimento di una discussione di decreti-legge su questi temi. Cosa stiamo cercando di introdurre? Una diversa considerazione per le persone che, nell'arco della vita o solo di cinque anni, commettono più volte dei reati, lo stesso reato o che commettono lo stesso reato nell'arco dei cinque anni. Cerchiamo, cioè, di commisurare, ad esempio, le misure di pena alternative non solo alla buona condotta, ma anche alla pericolosità dimostrata nella propria vita dalle persone stesse, che la prima volta vengono perdonate, la seconda volta vengono guardate con occhio benevolo e la terza volta in maniera più severa.
Se dite che volete discutere di questo e poi presentate una questione pregiudiziale (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo), sostenendo che quel concetto va contro la Costituzione, di che cosa possiamo discutere insieme? Della filosofia? Dell'aspetto sociale di chi commette la pena? Importantissimo (Commenti del deputato Bonito), ma andate a dire a Napoli che vogliamo parlare solo di una cosa vera e giusta (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia), cioè del fatto che c'è bisogno di solidarietà per i camorristi o per chi commette reato! Non si può, certo! Bisogna togliere dalla strada i ragazzi, bisogna aiutarli. Sono cose (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo) che sentiamo dire da cinquant'anni: nel frattempo chi viene arrestato, dopo pochi giorni, è di nuovo in strada a commettere nuovamente reati...
MARCELLA LUCIDI. Fate i processi!
GIORGIO PANATTONI. Sei fuori tema!
IGNAZIO LA RUSSA. Contro questo la presente proposta di legge si scaglia (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia - Applausi polemici dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego! Onorevole La Russa, concluda, perché ha terminato il tempo a sua disposizione!
IGNAZIO LA RUSSA. Ho concluso, Presidente.
Come vedete, stiamo parlando di improntare la nostra legislazione al principio dell'umanità della pena, che è cosa diversa dal mettere subito fuori chi commette un reato! Stiamo cercando di improntarla ad una maggiore disponibilità verso chi sbaglia, ma allo stesso tempo ad una severità maggiore verso chi continua a sbagliare! Se non siete d'accordo, spiegatelo ai cittadini perbene (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia)!
MARCELLA LUCIDI. Che c'entra?!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI. Signor Presidente, ruberò poco tempo all'Assemblea, ma vorrei evidenziare con molta pacatezza, poiché siamo all'inizio di un esame che sarà sicuramente approfondito, a giudicare dagli interventi iniziali molto veementi, che è difficile potersi orientare attraverso gli interventi dei colleghi dell'opposizione.
A sentire, infatti, la collega Finocchiaro, questa norma metterebbe le ali ai delinquenti, facendoli uscire dal carcere e riducendo i termini prescrizionali, sui quali interverrò tra qualche minuto; ascoltando il collega Buemi, questa norma invece abbrutisce lo Stato perché determinerà aggravi di pena addirittura antieducativi! Io dico una cosa molto semplice, onorevole colleghi: con questa norma abbiamo innanzitutto stabilito in maniera certa, preventiva ed oggettiva, uguale per tutti cittadini, quale sia il tempo massimo nel quale il soggetto imputato deve sapere se è innocente o colpevole...
GIORGIO PANATTONI. Per domani, non per ieri!
LUIGI VITALI. ...e non come oggi, in cui dopo dieci o quindici anni, in caso di assoluzione, la condanna è stata già espiata, perché il processo stesso costituisce già una condanna anticipata!
Onorevole Finocchiaro, nel corso della discussione avremo modo di verificare che in moltissime fattispecie con questa norma i termini della prescrizione diminuiscono e non aumentano.
FRANCESCO BONITO. Corruzione!
LUIGI VITALI. ...ma siccome lei ha fatto una delle... Capisco...
GIORGIO PANATTONI. Corruzione!
LUIGI VITALI. Poi parliamo della corruzione! Adesso parliamo della corruzione!
GIORGIO PANATTONI. Bravo!
LUIGI VITALI. A tale proposito, vi pongo la seguente domanda: abbiamo veramente bisogno di stabilire un termine di prescrizione più lungo, lasciando al giudice la discrezionalità di dichiarare o meno di non doversi procedere mediante il meccanismo della concessione delle attenuanti generiche, che ad un cittadino vengono concesse, mentre ad un altro, per lo stesso reato, non vengono concesse ...
PIERO RUZZANTE. È quello che state facendo voi!
LUIGI VITALI. ...o, invece, dobbiamo stabilire un principio uguale per tutti?
E quando, onorevoli colleghi (Commenti di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)... Purtroppo, mi rendo conto che è difficile parlare con chi non capisce questi problemi (Commenti di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!
LUIGI VITALI. E quando parliamo delle lungaggini e dei reati che si prescrivono - fino ad oggi - perché un giudice concede le attenuanti generiche e le considera prevalenti mentre un altro giudice non le concede, dovremmo domandarci - mi rivolgo agli esperti di diritto, ai fini giuristi che siedono in questo ramo del Parlamento - perché si arrivi alla prescrizione e quanti anni durino le indagini preliminari.
Il nostro codice di procedura penale prevede una durata di sei mesi che, in casi eccezionali, può aumentare fino a due anni. Tuttavia, il legislatore del 1989 ha dimenticato di stabilire il termine entro il quale il pubblico ministero deve chiedere il rinvio a giudizio, per cui abbiamo indagini che durano ventiquattro mesi e fascicoli che giacciono presso l'ufficio del pubblico ministero per altri due o tre anni prima che sia chiesto il rinvio a giudizio (Commenti del deputato Panattoni)!
PRESIDENTE. Onorevole Panattoni, per favore!
LUIGI VITALI. E quando si arriva (Commenti del deputato Panattoni)...
PRESIDENTE. Onorevole Panattoni, la richiamo all'ordine!
LUIGI VITALI. E quando si arriva al dibattimento, il reato è bell'e prescritto!
Allora, il termine di prescrizione deve essere certo e deve essere calcolato in maniera oggettiva per tutti, perché le regole in materia di estinzione del reato devono valere erga omnes e non devono essere nella discrezionalità di questo o di quel giudice (Commenti del deputato Ruzzante)!
Onorevoli colleghi, poiché si sente parlare tanto dell'Europa, sappiamo come viene disciplinata la prescrizione nella democratica Spagna o nella civilissima Francia? In maniera ancora più leggera di come noi ci proponiamo di fare con la disciplina recata dal provvedimento in esame! Siamo in Europa, non nel Terzo mondo!
Per quanto riguarda la recidiva - e concludo, signor Presidente -, con la relativa disposizione si è cercato di soddisfare l'esigenza di sicurezza del cittadino, frustrata più che dalla commissione del reato grave (o non soltanto da essa) dalla ripetitività con la quale i medesimi soggetti delinquono (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale - Commenti del deputato Panattoni): ecco la ragione dell'inasprimento della pena in caso di recidiva!
Quanto all'entità dell'aumento, onorevole Pisapia, la decisione viene lasciata al giudice, fermo restando che la pena deve essere aumentata perché è stato accertato che il 60 o 70 per cento dei reati viene commesso dalle medesime persone. La disciplina che vogliamo introdurre tende a mettere in galera queste persone e a non farle uscire, non a tenerle fuori (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale - Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Vitali.
È stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto sulla questione pregiudiziale Fanfani ed altri n. 1.
Ricordo, in proposito, che il voto sulle questioni pregiudiziali deve essere effettuato con le stesse modalità adottabili per la votazione finale del progetto di legge. Il provvedimento nel suo complesso verte su materia assoggettabile allo scrutinio segreto. Per tale ragione, infatti, non si è proceduto al contingentamento dei tempi di esame per la discussione nel primo calendario di iscrizione (novembre 2003).
Per quanto attiene alle materie oggetto del provvedimento, gli articoli dall'1 al 3 recano modifiche del codice penale che incidono sugli articoli 13, secondo comma, della Costituzione, 25, primo comma, della Costituzione e 27, terzo comma, della Costituzione, introducendo una disciplina significativamente divergente rispetto a quella vigente.
Il voto segreto deve ritenersi ammissibile, in base ai precedenti parlamentari ed alla giurisprudenza costituzionale, anche sulle restanti norme del provvedimento che introducono una serie di modifiche alla legge n. 354 del 1975 volte a ridurre o ad escludere, per i recidivi, una serie di benefici riguardanti il regime detentivo.
Lo scrutinio segreto sul voto finale del provvedimento e, conseguentemente, sulla questione pregiudiziale presentata deve pertanto essere ammesso.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di costituzionalità Fanfani ed altri n.1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti e votanti 498
Maggioranza 250
Voti favorevoli 238
Voti contrari 260
(La Camera respinge - Vedi votazioni).
Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Gironda Veraldi non ha funzionato.
Prendo atto altresì che gli onorevoli Onnis, Rizzi e Zaccaria non sono riusciti a votare.
FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, le chiedo se il fascicolo delle proposte emendative n. 10 contenga tutte le proposte emendative presentate al provvedimento al nostro esame e su cui l'Assemblea dovrà esprimere il proprio voto. Le pongo tale domanda, perché in Commissione ho visto circolare molte proposte emendative dattiloscritte su singoli fogli non facenti parte del fascicolo già stampato.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi chiedo un po' di attenzione. Se non si sta attenti, non ci si può lamentare delle conseguenze.
Onorevole Bonito, i fascicoli sono in distribuzione. La risposta è questa. Se vuole sapere qualcos'altro, deve chiederlo, altrimenti non capisco.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, la sua risposta giustifica la mia domanda. Lei parla di «fascicoli» in distribuzione, quindi di altri stampati oltre al n. 10. Poiché fino a dieci minuti fa non ce ne erano, vorrei sapere se sono in distribuzione altri fascicoli.
PRESIDENTE. Onorevole Bonito, eventualmente domani sarà redatto un nuovo fascicolo comprendente le proposte emendative che non sono state inserite nello stampato n. 10. Capita abitualmente...
(Esame degli articoli - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.
Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezioni 3 e 4).
Avverto che prima dell'inizio della seduta sono stati ritirati gli emendamenti 1.15 del Governo, Cirielli 3.36 e 3.37 e Lussana 6.7.
Avverto altresì che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli 86, comma 1, e 89 del regolamento, i seguenti emendamenti: 3.41 del Governo, relativo alla disciplina dell'esame dei testimoni, delle parti private, dei consulenti tecnici o periti; 3.42 del Governo, relativo alla pena per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 2).
Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.
A tal fine, i gruppi di Rifondazione comunista e Misto (per la componente politica Socialisti democratici italiani) sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, per completezza delle informazioni, le chiederei per cortesia di avere, anche in un secondo momento, l'elenco delle proposte emendative per le quali la Presidenza ritiene di consentire la votazione segreta.
PRESIDENTE. Non c'è problema. Abbiamo già l'elenco dei voti segreti, che sono molti, e lo farò avere a tutti i presidenti dei gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione.
GIOVANNI KESSLER. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo in ordine ad un emendamento della Commissione di cui purtroppo non conosco il numero, perché il fascicolo che giustamente poco fa il collega Bonito invocava è in stampa e non è ancora disposizione dei parlamentari. Precedentemente, in sede di Comitato dei nove, ho sollevato una questione in ordine all'emendamento all'articolo 1 della Commissione che propone di sostituire, al comma 1, capoverso, articolo 62-bis, il secondo comma. Successivamente - ed è su questo che vorrei richiamare la sua attenzione e quella degli uffici -, vi è un «conseguentemente», in seguito al quale si modifica la pena prevista dall'articolo 416-bis. Sono sicuro che gli uffici abbiano individuato l'emendamento all'articolo 1 di cui sto parlando. Attendo comunque che lei possa individuarlo...
PRESIDENTE. Onorevole Kessler, posso rispondere alla questione che lei ha sollevato?
GIOVANNI KESSLER. Posso prima porla? Se lei ha individuato l'emendamento di cui parlo...
PRESIDENTE. Prego, onorevole Kessler.
GIOVANNI KESSLER. La questione che pongo riguarda la parola «conseguentemente». Viene inserita una materia palesemente inammissibile - l'aumento di pena di cui all'articolo 416-bis -, che nulla ha a che fare sia con la prescrizione con le attenuanti generiche, con l'emendamento 1.100, che viene collegato alla parte iniziale - quella sì ha attinenza con il merito del provvedimento - attraverso la parola «conseguentemente», che, però, di conseguenza non ha nulla, signor Presidente.
Questo «conseguentemente» è stato definito oggi, nel Comitato dei nove, pubblicamente, dal ministro Castelli una «acrobazia normativa» ed è stato definito dal relatore, sempre nel Comitato dei nove, un espediente. Ora, signor Presidente, non sfugge a nessuno che con questo espediente, con questo avverbio, un conseguentemente che di conseguenza logica non ha nulla, si introduce una materia completamente nuova in questo progetto di legge, che non potrebbe essere ammessa.
Questo è il problema, signor Presidente, e l'abbiamo già affrontato in sede di Comitato dei nove (lei saprà che per protesta tutta l'opposizione ha abbandonato tale sede). Noi crediamo che, inserendo una materia non pertinente con quello che lo stesso relatore ha definito un espediente, si vulneri la procedura parlamentare, visto che non si è consentito l'esame nel merito di questa materia.
PRESIDENTE. Onorevole Kessler, la valutazione di carattere politico in ordine all'espediente di cui parla può anche essere pertinente; non spetta peraltro a me dare un giudizio, a me spetta valutare l'ammissibilità delle proposte emendative. L'emendamento 1.100 della Commissione è volto a sostituire il secondo comma dell'articolo 62-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, nel senso di escludere i criteri soggettivi per l'applicazione delle circostanze attenuanti rispetto ai delitti di particolare gravità, previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui gli stessi siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
La parte conseguenziale dell'emendamento è direttamente connessa con la prima parte, in quanto, al fine di consentirne una più ampia applicazione, incide sulle pene minime previste nell'articolo 416-bis, relativo all'associazione di tipo mafioso, richiamato dal citato articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.
Alla luce di quanto detto, appare evidente la ratio unitaria sottesa alla proposta emendativa, evidentemente ammissibile, in considerazione della sua piena attinenza al contenuto della proposta di legge.
Per analoghi motivi, la Presidenza, dopo attenta valutazione, ha ritenuto di ammettere l'emendamento 1.15 del Governo, in precedenza presentato, recante contenuto analogo a quello dell'emendamento 1.100 della Commissione.
Tenga presente che non sono stati giudicati ammissibili altri emendamenti, però, la valutazione, in questo caso, è stata diversa.
Onorevoli colleghi - mi rivolgo in particolare ai presidenti di gruppo - , i nostri lavori procederanno nel modo seguente. Vi sono numerose richieste di intervento sul complesso degli emendamenti (a partire dall'onorevole Mantini); successivamente, chiederò al relatore e al Governo di esprimere il parere sulle proposte emendative e, quindi, rinvierò il seguito dell'esame alla seduta di domani. Pertanto, stasera non avranno luogo ulteriori votazioni. La seduta si concluderà con lo svolgimento delle discussioni sulle linee generali previste dall'odierno ordine del giorno.
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 5).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo sul complesso gli emendamenti presentati all'articolo 1 del provvedimento, che fa riferimento, come è noto, alla modifica della disciplina delle attenuanti generiche; tuttavia, Presidente, non posso esimermi dal tornare su taluni aspetti già considerati nella precedente fase di esame. Lo faccio - oltre che per la mancanza, devo riconoscerlo, di serenità con cui affronto sul piano personale l'esame di questo primo articolo - per la precisa volontà di non ridurre appunto tale esame ad una mera valutazione tecnica dei diversi profili processuali-penalistici. Non siamo, infatti, in presenza di una ordinaria riforma; siamo, piuttosto, dinanzi ad un atto gravissimo.
I colleghi - peraltro, capisco le ragioni di tecnica dei lavori parlamentari sottostanti - non ascoltano, se ne vanno; tuttavia, il momento che stiamo vivendo è grave e serio; osservo, quindi, che le nostre valutazioni dovrebbero svolgersi, forse, audita altera parte, con la possibilità di un confronto.
La modifica della disciplina delle attenuanti generiche che verrebbe introdotta, non ha, in realtà, alcun senso specifico all'interno del provvedimento; l'intera proposta di legge costituisce, infatti, una navigazione impervia - peraltro difficile e perigliosa - in una rivisitazione di più istituti effettuata seguendo una logica estranea alla sistematizzazione sia del nostro codice sostanziale sia di quello processuale. Una logica dettata solo ed esclusivamente da motivazioni in parte già emerse nell'ambito dell'esame testé svoltosi della questione di pregiudizialità; si tratta, invero, di una motivazione politica indegna di questa maggioranza e, devo aggiungere, poco decorosa per l'intero Parlamento.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 19,28)
PIERLUIGI MANTINI. Si sono volute mescolare esigenze diverse. Da un lato, quella di introdurre nuove misure contro la criminalità, a fronte del grave allarme sociale, che investe il paese e che tutti noi riguarda; misure dovute all'aumento (non già alla diminuzione) della criminalità (si pensi ai fatti efferati delle scorse settimane avvenuti in più parti d'Italia); un pacchetto sicurezza su cui l'intero centrosinistra ha dato disponibilità affinché misure nuove e più efficaci contro la grande criminalità possano essere introdotte nella nostra legislazione e nell'azione di contrasto da parte degli organi giudiziari e della polizia. Dall'altro, l'esigenza di introdurre misure dettate, come detto, da un interesse personale; ma soprattutto ispirate, devo chiarire, da una logica completamente diversa da quella che si dichiara. Non certo la maggiore efficienza del sistema di sicurezza e del sistema di giustizia.
Infatti, e ritengo che avremo modo di tornare su tale aspetto nel corso della discussione, le misure che incidono sui termini per la prescrizione, riducendoli - ovvero quelle volte, al di là degli interessi personali, ad aumentare il numero dei processi che andranno in prescrizione - sono, invero, (non ho altre parole da usare al riguardo) misure criminogene, misure che rendono poco credibile l'efficienza del nostro sistema giustizia.
Ricordo, al riguardo, il messaggio che il Presidente Ciampi ha rivolto a queste Camere il 31 dicembre del 2002 quando ha esplicitamente affermato che l'azione in materia di giustizia deve ispirarsi a due principi: la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e la ricerca dell'efficienza e della ragionevole durata dei processi. Voi, avete piuttosto seguito un'ispirazione esattamente contraria; anziché applicarvi, nel corso di questa legislatura - e ancora nel corso dell'esame di questo provvedimento - alla ricerca dei mezzi per rendere più efficace il processo penale - e quindi per ridurre la durata dei processi medesimi - vi siete orientati nel modo seguente. Essendo i processi penali troppo lunghi, avete ritenuto di eliminare, riducendo i termini di prescrizione, lo stesso processo penale.
Pensare, come ha fatto inopinatamente e spudoratamente l'onorevole La Russa, che in tal modo si perseguono interessi di giustizia e, soprattutto, si aumentano le misure di contrasto nei confronti della criminalità è una vera impudenza.
Infatti, mediante il provvedimento in esame, a partire dall'articolo 1 (su cui insistono numerose proposte emendative che abbiamo presentato), non si fa altro che diminuire l'efficienza del processo, garantire minori processi per tutti e, in definitiva, meno giustizia per tutti: forse si tratta, dopo il fallimento della riduzione delle tasse, dell'unico punto del vostro programma che davvero, ma con vergogna, state realizzando (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Constato l'assenza degli onorevoli Palma, Mormino e Benedetti Valentini, che avevano chiesto di parlare: s'intende che vi abbiano rinunziato.
Nessuno altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.100, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative presentate, precisando che il suo subemendamento 0.1.9.1 è stato ritirato.
La Commissione invita al ritiro dell'emendamento Mario Pepe 1.9, poiché il suo contenuto è stato recepito nell'emendamento 1.100 della Commissione. La Commissione chiederebbe altresì il ritiro dell'emendamento 1.15 del Governo, perché lo stesso risulta riformulato nell'emendamento 1.100 presentato dalla Commissione...
PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'emendamento 1.15 del Governo è già stato ritirato.
LUIGI VITALI, Relatore. Per quanto concerne gli articoli aggiuntivi, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 1.010 ed esprime, invece, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mario Pepe 1.01.
PRESIDENTE. Il Governo?
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Sta bene.
Secondo le intese nel frattempo intervenute, rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.
Allegato A
PROPOSTA DI LEGGE: CIRIELLI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI ATTENUANTI GENERICHE, DI RECIDIVA, DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI REATO PER I RECIDIVI (2055)
(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge)
(A.C. 2055 - Sezione 1)
QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di esclusione di benefici in sede di esecuzione della pena, inasprisce ed irrigidisce in via generale la normativa in tema di recidiva;
in particolare, l'articolo 3 del progetto di legge, modificando l'articolo 99 del codice penale, elimina ogni discrezionalità del giudice e introduce un'automatica applicazione di aumento obbligatorio della pena, prevedendo altresì che il condannato non possa accedere alle misure alternative alla detenzione, nei casi di recidiva (salvo il caso della recidiva semplice);
l'automatica applicazione di pene più severe da parte del giudice costituisce previsione in assoluta controtendenza rispetto all'evoluzione del nostro sistema penale che, superando la logica del codice Rocco, risponde ai principi costituzionali improntati al senso di umanità della pena e alla tendenziale rieducazione del condannato;
la previsione contenuta nell'articolo 3 del progetto di legge, concernente l'eliminazione della possibilità per il giudice di valutare in concreto elementi plurimi nel commisurare la pena e nella sua esecuzione, crea una rigidità normativa non sorretta da idonea razionalità, per cui si pone in contrasto con l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione che eleva la emenda, ovvero la finalità rieducativa, a principio di rilevanza costituzionale,
delibera
di non procedere all'ulteriore esame della proposta di legge.
n. 1. Fanfani, Cento, Mantini, Ruta, Annunziata, Finocchiaro.
(A.C. 2055 - Sezione 2)
PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA
1-bis. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Quando si procede per uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il giudice può disporre, anche di ufficio, con ordinanza nel corso del dibattimento, che l'esame delle parti private, dei testimoni, dei consulenti tecnici o dei periti si svolga a distanza, qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico ovvero vi sia pericolo di violenze o minacce per indurre la persona da esaminare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci».
3. 41. Governo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni».
3. 42. Governo.
(A.C. 2055 - Sezione 3)
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 10.
(A.C. 2055 - Sezione 4)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
(A.C. 2055 - Sezione 5)
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 1.
1. L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 62-bis. - (Attenutanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano:
1) ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;
2) a tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di uno o più persone;
3) ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis e 609-octies;
4) a tutti i delitti commessi con finalita di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale;
5) ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 1. Bonito, Carboni, Finocchiaro, Siniscalchi, Grillini, Mancini, Magnolfi, Kessler, Lucidi.
Sopprimerlo.
1. 2. Pisapia.
Sopprimerlo.
1. 10. Fanfani, Cento, Mantini.
Sopprimerlo.
1. 13. Maura Cossutta, Pistone.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, sopprimere il secondo comma.
1. 3. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, sostituire il secondo comma, con il seguente:
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo numero 3 e comma secondo del codice penale nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque armi.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al primo comma, le parole: «tre» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «cinque» e «dieci»;
b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette»" e «dodici»;
c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette»" e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro».
3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni». sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».
1. 100. La Commissione.
Subemendamenti all'emendamento 1. 9.
All'emendamento 1.9, sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.
0. 1. 9. 2. Cirielli.
All'emendamento 1.9, sopprimere il numero 2).
0. 1. 9. 1. La Commissione.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, sostituire il secondo comma, con il seguente:
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo numero 3 e comma secondo del codice penale:
1) nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;
2) in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o di terrorismo internazionale, ovvero ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 600-octies, o indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
1. 9. Mario Pepe.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, sostituire il secondo comma con il seguente: Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.
1. 11. Gamba, Raisi.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 1).
1. 4. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 2).
1. 5. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 3).
1. 6. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 4).
1. 7. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 5).
1. 8. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 62-bis, secondo comma, sostituire il numero 5), con il seguente:
5) ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «tre» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «cinque» e «dieci»;
b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;
c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro».
3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».
1. 15. Governo.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto di quanto indicato all'articolo 133, comma primo, numero 3, e comma secondo del codice penale in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di terrorismo internazionale, ovvero ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis e 609-octies, ovvero ai delitti non colposi dai quali derivi la morte di una o più persone, ovvero ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»
1. 12. Gamba, Raisi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:
«7) l'essere persona che, al momento della commissione del fatto abbia compiuto gli anni settanta e che, al momento della sentenza, non sia stata già condannata, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per delitto non colposo».
1. 010. La Commissione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 62-ter. (Circostanza attenuante per il comportamento pregresso). - 1. Salvo per i reati previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena, ad ogni effetto penale, è diminuita di un terzo quando il colpevole non sia stato condannato per un delitto con sentenza definitiva.»
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Quando concorrono circostanze aggravanti con la circostanza attenuante di cui all'articolo 62-ter si fa luogo soltanto alla diminuzione di pena da questa stabilita, dichiarandola prevalente ad ogni effetto penale.»
1. 01. Mario Pepe.
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
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560.
Seduta di MERCOLEDì 15 DICeMBRE 2004
presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA
indi DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
E DEI VICEPRESIDENTI FABIO MUSSI E ALFREDO BIONDI
Seguito della discussione della proposta di legge: Cirielli ed altri: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (2055) (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge) (ore 10,10).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Cirielli ed altri: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi.
Ricordo che nella seduta di ieri è stata respinta la questione pregiudiziale di costituzionalità Fanfani n. 1 e che il relatore ed il Governo hanno espresso il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1.
Avverto che la I Commissione (Affari Costituzionali) ha espresso l'ulteriore prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 2055 - sezione 1).
PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, analogamente a quanto avvenuto nella seduta di ieri, chiedo la sospensione del provvedimento al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna (la cosiddetta legge Cirielli ed altri) e che questa mia richiesta sia posta ai voti.
ELIO VITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIO VITO. Signor Presidente, nella seduta di ieri abbiamo già approvato un'inversione dell'ordine del giorno. Il Presidente della Camera aveva annunciato che ieri sera si sarebbe proceduto solamente alla discussione sul complesso degli emendamenti e, stamane, alle votazioni. Credo pertanto che non sia ammissibile la richiesta del collega Ruzzante; comunque, ritengo che di tale richiesta vada informata la Presidenza della Camera e che, come è avvenuto nella seduta di ieri, prima di metterla in votazione debba essere convocata la Conferenza dei presidenti di gruppo.
PRESIDENTE. Consulterò la Presidenza della Camera, per disporre delle valutazioni opportune al riguardo.
Nell'attesa, qual è l'opinione del relatore su tale proposta?
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, concordo con l'onorevole Elio Vito (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo).
PIERO RUZZANTE. Si vota!
ROBERTO GIACHETTI. Votiamo!
PRESIDENTE. Scusate un attimo: siamo in attesa del...
PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, le chiedo perché non possiamo votare. Siccome lei ha detto che «siamo in attesa», le chiedo: di chi siamo in attesa? Perché non si procede al voto?
PRESIDENTE. Mi dicono che siamo in attesa di conoscere le valutazioni del Presidente della Camera...
PIERLUIGI CASTAGNETTI. È lei il Presidente dell'Assemblea, mi pare (Dai banchi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista si grida: Votiamo!).
RENZO INNOCENTI. Presidente, che facciamo?
ROBERTO GIACHETTI. Si deve votare!
ROSY BINDI. Vigliacco!
ROBERTO GIACHETTI. Presidente, deve applicare il regolamento!
PRESIDENTE. Scusate un attimo, vi chiedo scusa; per cortesia! Sto informando il Presidente della Camera (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo). Colleghi, calma!
ROSY BINDI. Vigliacco!
GOFFREDO MARIA BETTINI. Si voti!
ROBERTO GIACHETTI. Devi fare votare!
PIERO RUZZANTE. Uno a favore, uno contro e si vota!
PRESIDENTE. Scusate! Sì, però c'è un preavviso di cinque minuti...
Uno per gruppo che chieda di parlare, dopodiché metto ai voti (Vive proteste dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)...
RENZO INNOCENTI. Non è possibile!
PIER PAOLO CENTO. È una vergogna!
PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione (Proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana - Dai banchi dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo si grida: Fai votare!)... Scusate, per cortesia, non è possibile!
Sospendo per cinque minuti (Vive proteste dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo)... la seduta per la controprova elettronica.
La seduta, sospesa alle 10,18, è ripresa alle 10,25.
PRESIDENTE. La seduta è ripresa (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani - Dai banchi dell'opposizione si grida: Buffone! Vergogna!).
IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. No! Nessuno può chiedere di parlare. Dopo il voto.
Prima del voto, desidero far presente, anche a deputati che in maniera volgare, di cui riferirò al Presidente (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani - Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padania), che in maniera volgare si sono rivolti alla Presidenza, che questa, sino a prova contraria, si è attenuta, secondo la prassi corrente, a quanto gli uffici, credo in maniera corretta (Proteste)...
LUCIANO VIOLANTE. No!
PRESIDENTE. Onorevole Violante, lei è stato Presidente in altre circostanze e, quindi, avrà comprensione rispetto a ciò che dico. Ho il dovere di avvalermi, evidentemente pur nelle mie prerogative, del regolamento e di quanto mi viene suggerito da parte degli uffici...
PIER PAOLO CENTO. Vuoi votare, adesso?
PRESIDENTE. Scusate, così andiamo avanti all'infinito! Qui faccio dichiarazioni che al di fuori farò diversamente, per essere chiari, perché c'è stato nei miei confronti un comportamento di una volgarità incredibile (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padania)! Ribadisco che farò nomi e cognomi all'esterno per quanto riguarda i parlamentari che si sono comportati in modo vergognoso (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padania). Non ho bisogno di applausi da parte di nessuno.
Come in altre circostanze, ho soltanto fatto valere - ribadisco, come in altre circostanze: si può dispiacere una parte o l'altra - in coscienza, e sottolineo in coscienza, avvalendomi di quanto suggerito da parte del Segretario generale e dei collaboratori, questioni regolamentari (Applausi polemici dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
FABIO CIANI. Bravo!
PRESIDENTE. Desidero far presente che, a norma dell'articolo 49, comma 5, del regolamento, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 53, il Presidente ha dato il preavviso di cinque minuti prima di procedere alla votazione (Commenti).
LUCIANO VIOLANTE. No!
PRESIDENTE. A questo mi sono attenuto (Commenti del deputato Violante). Onorevole Violante, non discuta con me, ma discuta con...
ANTONIO LEONE. Presidente!
ELIO VITO. Presidente!
PRESIDENTE. Poiché ho detto che non avrei dato la parola a nessuno, passiamo ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta, formulata dall'onorevole Ruzzante, di sospendere l'esame del provvedimento (Commenti).
IGNAZIO LA RUSSA. È stato intimidito!
PRESIDENTE. Non mi intimidisce nessuno!
(È respinta).
Passiamo al primo emendamento...
LUIGI OLIVIERI. Non si sa il risultato!
IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IGNAZIO LA RUSSA. Vorrei dire che l'aggressione che lei ha subìto non ha precedenti in quest'aula (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani - Applausi prolungati dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana). Non ci siamo mai permessi di trattare in questa maniera un Vicepresidente, di qualunque appartenenza politica. Mai nella storia del Parlamento ricordo un'aggressione di questo genere.
MAURA COSSUTTA. Che stai dicendo?
IGNAZIO LA RUSSA. Lei ha la nostra solidarietà, la nostra totale solidarietà (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana)!
GIOVANNA GRIGNAFFINI. Ma smettila!
IGNAZIO LA RUSSA. Altri Vicepresidenti, anche della nostra parte politica, a volte hanno assunto atteggiamenti che non ci piacevano, ma non ci siamo mai permessi tale comportamento.
Signor Presidente, voglio semplicemente dire, forse con più chiarezza di quanto lei ha fatto, che l'aggressione, che sarebbe stata comunque immotivata, è anche dal punto di vista regolamentare priva di ogni riscontro e di ogni validità.
Il comma 5 dell'articolo 49 del regolamento recita: «Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti».
Il comma 1 dell'articolo 53 stabilisce: «Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta (...)», e noi ne abbiamo fatta richiesta. Quindi, il Presidente non poteva, ma doveva sospendere la seduta per cinque minuti. Voi avevate la pretesa di fargli violare il regolamento per una vostra impostazione, per un vostro tornaconto personale (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia) che, comunque, non avrebbe portato a nulla perché, dieci minuti dopo, poiché siete la minoranza - ricordatevelo! - avremmo votato nuovamente ed avremmo riportato le cose come stanno (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale, di Forza Italia e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, se vi sono state aggressioni alla sua persona, di questo ci doliamo (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Chiederò un giurì d'onore rispetto a chi me le ha fatte, per quanto mi riguarda (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
Onorevole Violante, per essere estremamente chiari e corretti, per quanto mi riguarda, poiché l'aggressione è avvenuta dalla parte che mi ha eletto, io rimetterò il mandato al Presidente Casini perché sono una persona seria. Non posso subire aggressioni: rimetterò il mio mandato al Presidente Casini (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale, di Forza Italia, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana).
LUCIANO VIOLANTE. Questo è un problema che riguarda lei.
PRESIDENTE. Sicuramente riguarda me, forse riguarda anche lei, ma riguarda me.
LUCIANO VIOLANTE. Mi ascolti, Presidente (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Prego, onorevole Violante (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale). Per cortesia, consentite all'onorevole Violante... Per cortesia!
Prego, onorevole Violante.
LUCIANO VIOLANTE. Grazie, Presidente.
Signor Presidente, ripeto che ci doliamo se vi sono state espressioni o aggressioni nei suoi confronti, ma c'è un punto sul quale vogliamo richiamare la sua attenzione (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale). Deve tenere le condizioni nell'aula, Presidente...
PRESIDENTE. Per cortesia... Per cortesia, consentite all'onorevole Violante di parlare e di esprimere la sua opinione (Commenti del deputato Saia).
Prego, onorevole Violante.
LUCIANO VIOLANTE. È accaduto questo in aula: il collega Ruzzante ha chiesto un inversione dell'ordine del giorno... Risponda, risponda, io aspetto. Faccia tutte le telefonate, poi parliamo dopo, Presidente (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)...
PRESIDENTE. Era il Presidente Casini...
LUCIANO VIOLANTE. Gradiremmo che il Presidente Casini seguisse i lavori dell'Assemblea dall'aula, non al telefono.
TOMMASO FOTI. Buffone!
LUCIANO VIOLANTE. Visto che vi sono situazioni di questo genere (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)... No, colleghi, perché voi sapete...
PRESIDENTE. Per cortesia!
LUCIANO VIOLANTE. Quando ci sono situazioni di questo genere - ripeto - è bene che il Presidente della Camera segua i lavori dall'aula; poi vi possono essere impedimenti di ogni genere.
Il Presidente Mastella ha sospeso i lavori dicendo che doveva sentire il Presidente della Camera; che cosa contestiamo, Presidente?
IGNAZIO LA RUSSA. No!
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, le contestiamo una cosa, se ci permette. Lei è Presidente dell'Assemblea in questo momento e ha la pienezza delle funzioni. Nel momento in cui è stata chiesta l'inversione dell'ordine del giorno, come è stata chiesta ieri, lei - se mi permette - avrebbe potuto dare la parola ad un oratore contro e ad uno a favore, nel frattempo far decorrere i cinque minuti, e poi si sarebbe votato. Lei, se mi permette, non ha fatto questo.
MASSIMO MARIA BERRUTI. Quando sarai tu Presidente...
LUCIANO VIOLANTE. Ha perso prima del tempo. Dopodiché ha sospeso la seduta per cinque minuti, non si è capito perché. Ne sono passati molti più di cinque: nel frattempo, i colleghi della maggioranza sono arrivati e a quel punto si è votato. Noi non abbiamo apprezzato questa procedura e credo che, se lei si spogliasse un attimo delle sue funzioni e riflettesse, anche lei non potrebbe apprezzarla. Una volta che vi è una richiesta di questo genere, o si sospende per cinque minuti la seduta immediatamente e poi si vota, o si dà la parola ad un oratore contro ed uno a favore e poi si vota. Se guarda le dichiarazioni che lei ha fatto, vedrà una serie di dichiarazioni tra loro molto contraddittorie: prima ha detto che avrebbe dato la parola ad un oratore per gruppo...
PRESIDENTE. Onorevole Violante, io l'ho data, però nessuno l'ha chiesta...
LUCIANO VIOLANTE. No, Presidente, mi scusi, non è così. Alcuni oratori hanno chiesto la parola: il collega Perrotta l'ha chiesta, altri l'hanno chiesta. La gestione - può accadere nella confusione e nella complessità - non è stata, se mi permette, quella che doveva essere. Però, a questo punto vorrei che fosse colto - lei è un parlamentare anziano - il problema democratico e parlamentare che qui è stato posto. Sostanzialmente, non è stato consentito di votare su una richiesta dell'opposizione e questa è la questione di fondo, la cosa più grave che ci possa essere (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo)! Stiamo vivendo alla Camera, in quest'ultimo periodo, una serie di robuste violazioni dei diritti dell'opposizione (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana - Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)...
STEFANO STEFANI. Senti chi parla!
PRESIDENTE. Per cortesia...
LUCIANO VIOLANTE. Sì, colleghi, vi è stata una serie di robuste violazioni dei diritti dell'opposizione.
La Camera sta diventando un organismo a gettone (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 10,33)
(Il Vicepresidente Mastella esce dall'aula - Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, della Lega Nord Federazione Padana e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
LUCIANO VIOLANTE. La ringrazio, Presidente, per essere intervenuto in un momento assai delicato per la vita di quest'Assemblea.
PRESIDENTE. Lei sa, onorevole Violante, che ho presieduto fino alle 10,25 la Giunta per il regolamento, per i fatti di ieri.
LUCIANO VIOLANTE. Sì, sì, lei sa...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Violante, non ho bisogno di richiami, perché so quando devo presiedere (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana)!
LUCIANO VIOLANTE. Presidente, non è il caso che si inneschi tra lei e me una polemica di questo genere. Sono lieto che lei sia sceso dopo il richiamo. Comunque volevo dire...
PRESIDENTE. Sono sceso per cortesia nei suoi confronti. Solo per questo. Anche se non merito i richiami che lei ha fatto, perché so quando devo presiedere (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana)!
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, devo dirle che la situazione in cui quest'aula è ridotta per le prevaricazioni della maggioranza, giorno dopo giorno, contro i diritti dell'opposizione, è inaccettabile (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)! Il disordine che regna in quest'aula è inaccettabile (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)!
Questa Camera, Presidente, sta diventando un organismo che decide a gettone, sulla base delle richieste - che cambiano giorno dopo giorno - della maggioranza (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista) ... e secondo gli interessi penali e criminali, volta per volta, di questo o quell'esponente della maggioranza (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)! Questo è inaccettabile! Questo è inaccettabile, Presidente (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)!
FILIPPO ASCIERTO. Come ti permetti?
LUCIANO VIOLANTE. Noi dobbiamo difendere tutti insieme, lei e noi tutti insieme, l'autorevolezza e la funzione di questa Camera.
Per questo motivo, Presidente, mi sono permesso di richiamare la necessità della sua presenza in aula in un momento assai complicato. Ora andremo avanti, però mi rivolgo ai presidenti di gruppo di maggioranza e a quelli di opposizione. Credo che dobbiamo trovare un modo per dare ordine ai nostri lavori, senza piegarli, volta per volta, agli interessi e alle contingenze del momento, perché così perde di peso complessivamente la nostra funzione nel paese. Questo è un aspetto non secondario e credo che lei, Presidente ciò lo riconosca.
Quindi, lo ripeto, noi non siamo per nulla soddisfatti della prima parte della seduta. Non siamo soddisfatti per come il Vicepresidente ha gestito questa prima parte della seduta. Siamo lieti che ora lei sia sceso in aula. La preghiamo, quando ci sono momenti di particolare tensione, di assumere direttamente la Presidenza dell'Assemblea, perché questo dà a tutti quanti le garanzie sufficienti per andare avanti (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Violante. Ho bisogno ora di conferire con l'onorevole Mastella, che ha chiesto di parlarmi.
Sospendo la seduta per dieci minuti (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 10,55.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, gli episodi accaduti questa mattina nei confronti del Presidente di turno, onorevole Mastella, hanno assunto toni poco decorosi e inaccettabili per l'istituzione parlamentare (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
Nessuno di noi, a partire da chi vi parla, ha il dono dell'infallibilità ma, come altre volte in passato, intendo esprimere in questa circostanza la mia piena solidarietà umana e istituzionale al Vicepresidente della Camera, onorevole Mastella (Applausi).
L'onorevole Mastella, nel corso di un colloquio testé svoltosi, ha rinnovato il suo proposito di dimettersi dalla carica di Vicepresidente e ha chiesto che l'Ufficio di Presidenza esamini quanto avvenuto oggi nei confronti del Presidente di turno da parte di alcuni parlamentari.
A tal fine, ho convocato per oggi pomeriggio l'Ufficio di Presidenza. Pur comprendendo l'amarezza dell'onorevole Mastella, mi sono riservato una valutazione più approfondita del suo gesto, alla luce dell'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza.
Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,58).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, intervengo per esprimere a nome del gruppo della Margherita il rammarico sincero per quanto accaduto (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia!
PIERLUIGI CASTAGNETTI. ...che è anche frutto del clima di particolare tensione che, da ieri pomeriggio, si è determinato in quest'aula a causa delle ragioni politiche note che, anche questa mattina, sono state confermate dai pochi interventi dei colleghi della maggioranza.
Dunque, intendo semplicemente sottolineare che, qualunque sia la valutazione in ordine alle decisioni tecniche, siamo assolutamente solidali con il Vicepresidente Mastella (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana); pertanto, confermiamo tutte le ragioni di stima che ci indussero a concorrere alla sua elezione alla Vicepresidenza della Camera.
Per quanto concerne il mio gruppo, se involontariamente siamo stati causa di questa decisione (Una voce: «Ditelo alla Bindi!»), non ho alcuna difficoltà a scusarmi pubblicamente (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
ELIO VITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non intendo aprire un dibattito su tale argomento, salvo concedere la parola all'onorevole Elio Vito per un fatto di par condicio.
Prego, onorevole Vito, ha facoltà di parlare.
ELIO VITO. Signor Presidente...
NINO STRANO. Rosy...
PRESIDENTE. Onorevole Strano, la richiamo all'ordine per la prima volta.
Prego, onorevole Vito.
ELIO VITO. Signor Presidente, in realtà avevo chiesto già in precedenza la parola per un richiamo al regolamento, dunque partirei da ciò.
Infatti, il presidente Violante ha evidenziato l'esistenza di una grande questione democratica sorta questa mattina a seguito della richiesta di inversione dell'ordine del giorno e anch'io ritengo che sia stata posta una grande questione democratica.
Ci si può dividere anche ferocemente sui provvedimenti, come per quello in esame, ma dovremmo essere d'accordo tutti almeno su un aspetto, altrimenti non dovremmo sedere qui. Mi riferisco al rispetto delle regole comuni e delle decisioni prese, a nome dell'Assemblea, da chi presiede la stessa.
Nella scorsa, ma anche nella presente legislatura, pure alla nostra parte è capitato spesso di non condividere decisioni prese dalla Presidenza o dai Vicepresidenti di turno, senza però che fosse effettuata alcuna aggressione. Nel caso specifico, mi permetto di esprimere la solidarietà, non solo al Vicepresidente Mastella (che la merita), ma anche - ed è ancora più grave, onorevole Castagnetti - ai funzionari degli uffici che sono stati parimenti vittime di una gravissima azione intimidatoria e aggressiva da parte di chi ricopre anche incarichi importanti istituzionali in quest'aula (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale). Ritengo che questa azione sia ancora più grave perché è stata compiuta da chi abusa della propria carica per aggredire chi, invece, sta svolgendo il suo lavoro, facendo in modo che si possa lavorare in maniera corretta.
Signor Presidente, non vorrei riaprire il caso ma, al limite, anche la mia parte avrebbe avuto qualcosa da eccepire sulle decisioni prese dal Vicepresidente Mastella, quando non ha dato la parola a chi l'aveva chiesta né l'ha concessa per il richiamo al regolamento, come invece cercavamo di fare. Questo dimostra che occorre saper accettare le decisioni, una volta che le stesse sono state prese. La sinistra anche in questa occasione ha dimostrato la sua vera natura e cultura. Onorevoli colleghi, mi spiace dire questo, ma la sinistra mostra ancora una volta una certa desuetudine con le tradizioni della democrazia parlamentare (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia - Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). Infatti, si aggredisce la Presidenza soltanto perché non si condividono le decisioni prese.
Signor Presidente, vorrei concludere il mio intervento, ribadendo proprio tale concetto. Ieri alcuni colleghi hanno chiesto, in maniera poco elegante, che fossero comminate sanzioni esemplari nei confronti di alcuni deputati che, indubbiamente, hanno esposto cartelli, interrompendo la seduta del Parlamento in seduta comune. Ebbene, signor Presidente, chiedo che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, da lei preannunciata per la giornata di oggi, siano prese decisioni altrettanto esemplari - ricostruendo ove possibile l'accaduto tramite le immagini - nei confronti degli autorevoli colleghi che hanno gravemente insultato la Presidenza di turno e i funzionari degli uffici. La decisione dell'Ufficio di Presidenza sarà significativa per tutti (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 2).
Passiamo, dunque, alla votazione dell'articolo aggiuntivo 01.010 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, riprendiamo con fatica ed anche con un po' di amarezza l'esame puntuale del testo in oggetto, nella convinzione che non sono certo le poche e discutibili intemperanze prima verificatisi a far velo sulla gravità di quanto sta accadendo in questi giorni, sia sotto il profilo del metodo di conduzione dei nostri lavori che della gravità del merito dei provvedimenti al nostro esame. Abbiamo contestato con molta forza e critichiamo nel metodo, nel merito e nelle intenzioni il provvedimento in esame e la sua logica; in proposito, vorrei esprimere il nostro rammarico.
È chiaro che la giustizia è un bene pubblico; storicamente è il principale tra quelli che lo Stato deve garantire ai cittadini. Pertanto, riteniamo che giustizia e sicurezza non siano e non debbano restare nelle mani di fazioni o di parti politiche, bensì in quelle dell'intero Parlamento e di tutte le istituzioni. Per questo abbiamo concretamente offerto la disponibilità e l'impegno di tutto il centrosinistra ad approntare misure comuni contro l'emergenza criminale. In tal senso si è espresso anche il ministro Pisanu con senso di responsabilità.
Ma, come al solito, la maggioranza ha preferito il conflitto, la divisione e la ricerca di soluzioni limitate all'interno della maggioranza, secondo una logica già vista per la riforma costituzionale e per la legge finanziaria. Viene concessa un po' di propaganda anticrimine ad Alleanza Nazionale, un bel salvacondotto per prescrizione all'onorevole Previti e a Forza Italia, la Vicepresidenza del Consiglio all'onorevole Follini, anche se il suo capogruppo ieri si è messo in missione, forse per salvare la coscienza, pur sedendo tra i banchi di quest'aula. Infine, alla Lega non resta che sventolare qualche cartello ingiurioso nei confronti del giudice Papalia.
Ma agli italiani resta la conferma che la legge non è uguale per tutti, e restano i costi da pagare per le spese inutili di giustizia relative a migliaia di processi che saranno prescritti e la frustrazione nei confronti di una politica che tende a non far funzionare la giustizia e ad impedire che vengano emesse sentenze. Il risultato è costituito da più spese inutili e spreco di risorse e da meno giustizia per tutti.
Eppure avremmo diversamente affrontato l'esame di queste norme, con l'attenzione e l'impegno dovuti nei confronti dell'emergenza criminalità. La politica della sicurezza si basa su numerosi fattori e certamente non soltanto sull'inasprimento delle pene, e non vanno in questa direzione i tagli nei confronti delle forze dell'ordine previsti dalla legge finanziaria.
Nel caso specifico, con senso di responsabilità ed onestà nei confronti dei problemi del paese, affermo che l'articolo 1, che riduce la discrezionalità del giudice nella concessione delle attenuanti generiche per i recidivi che commettano nuovi gravi reati, non è una norma di cui meniamo scandalo. Si sottrae infatti al giudice la facoltà di concedere le attenuanti generiche, sulla base della valutazione dell'intensità del dolo o del grado della colpa. A dire il vero, è proprio questo il compito specifico di tutti i giudici, che devono avere un determinato livello di autonomia e discrezionalità nell'irrogazione della pena edittale stabilita per legge. Tuttavia, la misure sono limitate ai recidivi che commettono gravi reati, dal terrorismo ai casi più gravi di spaccio di stupefacenti. L'articolo 1, inoltre, aumenta le pene edittali per i reati di associazione mafiosa e di assistenza ai mafiosi: si tratta di una norma che il gruppo della Margherita condivide.
Abbiamo tuttavia proposto emendamenti migliorativi a tali disposizioni. Quanto all'articolo aggiuntivo 01.010 della Commissione, riteniamo di dover muovere alcune osservazioni. Infatti, la concessione delle attenuanti generiche alle persone incensurate che abbiano compiuto settanta anni è una misura discutibile. Mi sono chiesto perché, nella sistematica delle attenuanti, che si riferisce a fatti oggettivi, quali la riparazione del danno, la lievità del reato e le altre circostanze indicate dall'articolo 62 del codice penale, si inserisca in modo inopinato una norma che fa riferimento a uno status soggettivo, in virtù della quale le attenuanti generiche sono concesse a tutti coloro che hanno compiuto settanta anni. È una misura che può essere accolta in relazione allo stato di detenzione degli ultrasettantenni, ma non si comprende perché sia sufficiente aver compiuto settanta anni per poter usufruire delle attenuanti generiche in modo automatico. Per poter soddisfare questa curiosità, ho provato a sfogliare la «Navicella», in cui sono riportate le biografie dei parlamentari, e ho constatato che l'onorevole Previti ha compiuto settanta anni il 21 ottobre 2004, ed allora ho capito (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.
ANTONIO SODA. Signor Presidente, voterò a favore dell'articolo aggiuntivo in esame, in primo luogo perché nella disciplina delle attenuanti di cui all'articolo 62 del codice penale si fa riferimento non soltanto ad elementi oggettivi ma anche soggettivi, ed inoltre in quanto non si tratta affatto di una norma ad personam, essendo noto che in essa si fa riferimento al compimento degli anni settanta al momento della commissione del fatto e non al momento della pronuncia.
In linea generale, considero questo testo ispirato ad un doppio impianto, da un lato repressivo, duro e spietato con la microcriminalità, dall'altro aperto nella disponibilità a favorire la grande criminalità. È questo il giudizio negativo che esprimo nei confronti del provvedimento in esame.
A titolo personale, rilevo che mi trovano d'accordo tutte le norme che rendano flessibile il nostro sistema penale e che consentano di adeguare, secondo il principio di personalità della pena, il giudizio al fatto, dietro al quale c'è la persona: questa norma va nella direzione di rendere flessibile il nostro sistema penale (Applausi del deputato Saverio Vertone).
PRESIDENTE. Saluto gli studenti del liceo classico Maria Ausiliatrice di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, ben comprendo le argomentazioni dell'onorevole Soda. Ma, premesso che avere compiuto settant'anni è una condizione assolutamente oggettiva, nella seconda parte di questo articolo aggiuntivo si fa riferimento alla possibilità di concedere le circostanze attenuanti se al momento della sentenza la persona non sia stata condannata, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per delitto non colposo.
Questo tipo di attenuante, in un sistema che funziona bene, ha una sua ragione. Ma essa non è, purtroppo, una condizione soggettiva, poiché non essere arrivato ad una sentenza precedente al giudicato può dipendere da circostanze legate alla lentezza del processo e a disfunzioni della macchina giudiziaria. Francamente, quindi, non mi sembra che si possa sostenere che si tratta di una circostanza attenuante che attiene a condizioni soggettive dell'imputato particolarmente meritevoli di tutela.
Sono queste le motivazioni della nostra astensione nei confronti di tale articolo aggiuntivo. Riteniamo, infatti, vi sia il rischio di inquinare la valutazione del giudice, ristretta sulla valutazione della personalità del soggetto, della sua condotta precedente alla commissione del reato e delle sue qualità soggettive, introducendo un elemento esterno, che dipende da altro e non dalla volontà o dalla volontaria condotta del soggetto condannato.
LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI, Relatore. Il mio intervento diventa ultroneo dopo le parole dell'onorevole Soda. In realtà, desideravo rispondere all'onorevole Mantini, che si è impegnato, purtroppo inutilmente, nei confronti di questa proposta emendativa. Si sostiene in maniera molto chiara, infatti, che il termine dei 70 anni va riferito al momento della commissione del reato, e non quindi alla condizione soggettiva nella quale si trova l'eventuale indagato o imputato. Questa norma rientra perfettamente nella logica del sistema; certo, può essere criticabile o meno, come ha fatto giustamente l'onorevole Soda, ma ha una sua finalità, che è quella di rendere più rigido il sistema per i recidivi - coloro, cioè, che delinquono abitualmente - e renderlo più flessibile per gli incensurati. Tale ipotesi può essere criticabile, ma è questo il senso della norma nel suo complesso.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, vivo con l'ossessione ed il terrore del conflitto di interessi. Vorrei chiedere se l'opposizione ritenga che votare a favore di questa proposta di legge da parte di un ultra settantenne possa costituire conflitto di interesse; perché allora potrò votare a favore, altrimenti mi asterrò (Applausi).
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Intervengo sulla base delle considerazioni del relatore, onorevole Vitali. Vorrei chiedere se vi è la possibilità di recuperare la categoria della recidiva, perché il passaggio da lei evidenziato, che considero corretto, risulta, invece, tradotto nel testo in maniera francamente confusa, come lei avrà potuto verificare. Siccome già esiste una categoria, di cui si occupa poi complessivamente il provvedimento, quella della recidiva, mi chiedo se non si possa fare riferimento proprio al principio della recidiva per rendere più chiaro il testo nel suo complesso. Mi riferisco anche alle obiezioni svolte dalla collega Finocchiaro poc'anzi.
Fermo restando che i settant'anni debbono essere compiuti al momento della commissione del reato, come lei giustamente ha detto, mi pare però sia opportuno recuperare nella seconda parte il princìpio di recidiva, e questo renderebbe più chiaro nel contesto del codice ciò che lei qui ha voluto dire. Piuttosto che scrivere «al momento della sentenza...».
LUIGI VITALI, Relatore. Articolo 99!
NICCOLÒ GHEDINI. Non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99.
LUCIANO VIOLANTE. ... se si fa riferimento a quel principio, si comprende meglio il testo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche noi ci asterremo su questo articolo aggiuntivo, perché siamo convinti che esso abbia di per sé una sua logica e una ratio nell'ambito di qualcosa che è completamente opposto a tutto il resto del provvedimento, cioè nell'ambito di un diritto penale minimo e mite, soprattutto rispetto a chi è incensurato e ha una certa età.
L'astensione è dovuta ad un fatto ben preciso, e cioè che questa norma è inutile dal momento che la concessione o meno delle attenuanti generiche si valuta in base ai parametri previsti dall'articolo 133 del codice penale, ove sono già previsti parametri di carattere soggettivo, tra cui i precedenti penali giudiziari e in genere la condotta di vita del reo antecedenti al reato, nonché la condotta contemporanea susseguente al reato. Si aggiunge, inoltre, all'articolo 133, l'espressione «tra le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo». Vi sono già, quindi, tutti gli elementi del codice per dare al giudice la possibilità di valutare concretamente l'applicabilità di questa attenuante.
Mi sembra ancora una volta errato che si scardini, pur attraverso l'unico emendamento positivo, il codice penale nel momento in cui, invece, dovrebbe esservi una riforma complessiva - lo ribadisco perché ci tengo particolarmente - in relazione ad un codice penale come quello previsto da questo provvedimento e dagli emendamenti, un codice penale minimo e mite.
LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, vorrei dire al presidente Violante che, quando i suggerimenti sono costruttivi e produttivi, vi è un'assoluta disponibilità da parte del relatore e della maggioranza. Quindi, l'articolo aggiuntivo 01.010 verrebbe così riformulato: «l'essere persona che, al momento della commissione del fatto, abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99 del codice penale.» Tutto il resto verrebbe espunto.
PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, accetta la riformulazione proposta dal relatore?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 01.010 della Commissione proposta dal relatore.
PRESIDENTE. Prego l'onorevole Vitali di rileggere nuovamente tale riformulazione.
LUIGI VITALI, Relatore. La riformulazione è la seguente: «l'essere persona che, al momento della commissione del fatto, abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99 del codice penale».
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 01.010 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 488
Votanti 466
Astenuti 22
Maggioranza 234
Voti favorevoli 443
Voti contrari 23).
Prendo atto che gli onorevoli Lucchese, Emerenzio Barbieri e Santino Adamo Loddo non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
Avverto che gli identici emendamenti Bonito 1.1, Fanfani 1.10 e Maura Cossutta 1.13 sono stati ritirati dai presentatori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, questo è un «emendamentone» di cui abbiamo già parlato ieri, in cui (e chiedo l'attenzione dei colleghi), vi sono due parti completamente diverse, collegate da un avverbio di cui abbiamo parlato ieri, un «conseguentemente» che non ha nulla di conseguenziale e di logico e che è stato definito già dai presentatori un escamotage, una acrobazia, ed è il motivo per cui è difficile per noi prendere posizione su questo emendamento.
Nella seconda parte dell'emendamento stesso si prevede un aumento, peraltro non particolarmente vistoso, delle pene previste dall'articolo 416-bis, un aumento di pene per i partecipanti ad associazione mafiosa.
Su questo non siamo contrari; anzi, siamo favorevoli! Tuttavia, come abbiamo già detto ieri, avremmo preferito dedicare una discussione approfondita al tema delle misure necessarie per combattere la criminalità. Non pensiamo, infatti, che, quando la legge entrerà in vigore, i mafiosi tremeranno per il semplice fatto di rischiare due anni di pena in più: crediamo poco all'utilità di una disposizione in tal senso e riteniamo che ben altre norme possano dare maggiore sicurezza ai cittadini. Ma tant'è: del tanto sbandierato «pacchetto per Napoli», di cui all'ex proposta di legge Cirielli, è rimasto un «pacchettino»!
Ma è sul primo punto, colleghi, che voglio richiamare la vostra attenzione, perché si dice una cosa completamente diversa e che è del tutto assurda e sbagliata. Qui viene in rilievo una disposizione che cambia la giustizia penale nella sua amministrazione quotidiana! La prima parte dell'emendamento propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 62-bis e di stabilire che, con riferimento ai recidivi ed a tutta una serie di altri imputati, anche di reati abbastanza gravi, nel concedere o meno le attenuanti generiche, il giudice non potrà più tenere conto di alcuni fatti, tra i quali, ad esempio, i precedenti penali dell'imputato o addirittura la sua condotta durante la commissione del reato stesso o immediatamente dopo.
Ciò è profondamente sbagliato, ingiusto ed assurdo ed avrà conseguenze devastanti nel processo penale: impedire al giudice che deve decidere in ordine alla concessione delle attenuanti generiche di tenere conto, ad esempio, del fatto che l'imputato, dopo aver ammazzato la moglie, si è presentato alla caserma dei carabinieri autodenunciandosi o del fatto che uno dei correi ha denunciato gli altri concorrenti, aiutando la giustizia, è profondamente sbagliato dal punto di vista della politica criminale!
A ciò si aggiunga che, in altri casi, viene favorita la concessione delle attenuanti generiche. Ad esempio, nel caso di un pluricondannato in primo ed in secondo grado che subisce un processo per un altro reato, il giudice non potrà negare le attenuanti generiche - come può fare oggi - rilevando l'esistenza delle precedenti condanne, ma dovrà concederle!
In altre parole, la disposizione opererà, in alcuni casi, a favore dell'imputato più volte condannato e, in altri casi, a sfavore dell'imputato che, avendo commesso un reato, ha successivamente favorito la giustizia.
Qui non si tratta di essere di destra o di sinistra, di salvare qualcuno e qualcun altro no, ma di fare una giustizia equa e ragionevole: per questo siamo contrari all'emendamento della Commissione 1.100 e chiediamo a tutti i colleghi, anche a quelli della maggioranza che, nel Comitato dei nove ed in Commissione, hanno parimenti espresso un avviso contrario, di votare in maniera coerente!
Sull'ordine dei lavori (ore 11,13).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, apro una breve parentesi per comunicare che questa mattina si è svolta una cerimonia alla quale non ho potuto partecipare perché ero qui a presiedere i lavori dell'Assemblea. Vi si sono recati il Vicepresidente della Camera, onorevole Alfredo Biondi, ed il presidente della Fondazione della Camera dei deputati, onorevole Giorgio Napolitano. Nell'occasione, si è concretizzato l'atto di donazione all'Archivio storico della Camera dei deputati dell'archivio personale dell'onorevole Alessandro Natta, la cui figlia, Antonella, è presente in tribuna. La ringrazio per questo gesto di alta sensibilità, ricordando il padre, che in questa Camera è stato a lungo un protagonista (Applausi).
Onorevoli colleghi, desidero anche ricordare che cinque anni fa, in questo giorno, come sapete, fu colpito da un grave malore un nostro collega, uno dei nostri uomini più intelligenti, un vero servitore dello Stato: l'onorevole Nino Andreatta. Desidero esprimere a lui ma, in questo momento, soprattutto alla sua famiglia, che soffre la sua perdita da cinque anni, un'affettuosa manifestazione di vicinanza e di stima a nome di tutta la Camera dei deputati (Applausi - L'Assemblea si leva in piedi e, con essa, i membri del Governo).
(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche il gruppo di Rifondazione comunista esprimerà un voto contrario sull'emendamento in esame, perché siamo convinti che rappresenti l'inizio del baratro a cui condurrà questo provvedimento.
Si tratta di una proposta di legge repressiva, dura e spietata con gli emarginati, ma molto attenta agli interessi di chi emarginato non è.
Con l'emendamento 1.100 della Commissione si sbilancia un principio di carattere generale, ossia che la pena, una volta accertata la responsabilità dell'imputato, non può e non deve avere una finalità di prevenzione generale, ma deve essere commisurata al fatto concreto e alla personalità di chi lo ha commesso. Nel momento in cui, nella valutazione della concessione delle attenuanti generiche, non si dà al giudice la possibilità di valutare l'intensità del dolo o il grado della colpa o, ancor di più, i motivi a delinquere, il carattere del reo, i precedenti penali e tutti i parametri di carattere soggettivo previsti all'articolo 133 del codice penale, non solo si va in contrasto assoluto con l'emendamento precedente su cui la maggioranza si è espressa favorevolmente, ma si crea un ulteriore vulnus al nostro codice penale ed un'ulteriore distinzione tra imputati.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, il collega Kessler ha già espresso la nostra posizione, ma vorrei soffermarmi molto brevemente su una questione.
Come ha dichiarato poc'anzi Giovanni Kessler, la seconda parte di quest'articolo, introdotto dall'emendamento 1.100 della Commissione, riguarda l'aumento delle pene per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale. Su questo punto, la nostra posizione è favorevole, anche se credo sia assolutamente necessario sottoporre due questioni all'attenzione dei colleghi.
In primo luogo, è inutile minacciare simbolicamente una pena gravissima se i processi non funzionano, se sono lenti e farraginosi, se si compie la prescrizione con troppa facilità e in ragione delle disfunzioni del sistema giudiziario, se non ci sono gli strumenti della stenotipia o della videoregistrazione, se i cancellieri tornano a scrivere a mano e alle 13 smettono di lavorare, perché non viene pagato lo straordinario (potrei continuare, ma voi mi capite). Credo che non sia nell'aumento delle pene la chiave per un contrasto vero ed efficace alla criminalità, terreno sul quale più volte ci siamo dimostrati assolutamente disponibili a discutere con voi.
In secondo luogo, questo tipo di innalzamento delle pene non corrisponde ad una valutazione di inadeguatezza delle pene a contrasto della criminalità organizzata, bensì è necessitato, come ha spiegato anche il collega Kessler, dal fatto che altrimenti i reati di criminalità organizzata non entrerebbero nella previsione di cui alla prima parte dell'emendamento e sarebbero sottoposti ad una prescrizione assai più breve di quanto oggi non accada. Pensate, per esempio, che, per i reati di mafia già compiuti, ossia quelli che non cadrebbero sotto questa regola, la prescrizione dal resto della Cirielli per le norme che vanno immediatamente in vigore viene ad applicarsi abbreviando i termini della prescrizione.
Vorrei rivolgere alla Presidenza la richiesta di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento in oggetto: la prima parte, fino alle parole «non inferiore nel minimo a cinque anni», distintamente dalla parte conseguenziale.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Finocchiaro; la Presidenza ritiene di poter accedere alla sua richiesta.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, anche noi sosteniamo la richiesta avanzata dalla collega Finocchiaro di votazione per parti separate.
Dicevo poc'anzi che noi della Margherita e del centrosinistra siamo favorevoli a misure anche di inasprimento della pena, a misure che tengano conto dell'emergenza criminalità; tuttavia, l'emendamento in discussione, il testo in esame, che riguarda l'eliminazione della concessione delle attenuanti generiche in una serie di casi, non ci vede favorevoli per ragioni sistematiche (credo siano ragioni che facilmente i colleghi dovrebbero comprendere). Siamo d'accordo su misure più severe nei confronti dei recidivi e nei confronti di chi commette gravi reati, ma l'idea di eliminare completamente le condizioni sistematiche in cui si svolge la valutazione della pena, che non può che essere affidata ai giudici, caso per caso, sul caso concreto, a partire dalla pena edittale, crediamo che rappresenti un errore di tipo sistematico e processuale.
Tra l'altro, qui noi abbiamo (lo dico perché a tutti i colleghi sia chiaro) la eliminazione di alcune condizioni in cui i giudici possono concedere le attenuanti; le ricordo ai colleghi che meno seguono la materia penale. Ricordavo prima la valutazione dell'intensità del dolo e del grado della colpa, che viene così eliminata, ma mi riferisco anche alle disposizioni di cui al comma secondo: in altre parole, i giudici non potranno più tener conto, nell'erogazione della pena nel caso concreto, dei motivi a delinquere e del carattere del reo (dunque, si entra un po' in contraddizione anche con il tema della recidiva), dei precedenti penali e giudiziari e, in generale, della condotta e della vita del reo antecedenti al reato; non potranno neppure valutare la condotta contemporanea o susseguente al reato né le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Dunque, è giusta l'attenzione nei confronti dell'inasprimento delle pene, del rigore nei confronti dei reati più gravi e dei recidivi, ma a condizione che siano fatte salve le condizioni di sistematica del nostro codice. La valutazione e la irrogazione della pena nel caso concreto non può che essere fatta dal giudice, nel nostro sistema e ancor più nei sistemi anglosassoni, dove la pena spesso dipende esclusivamente dal giudice, anche nella misura. Dunque, invito alla riflessione e ribadisco la nostra posizione critica nei confronti di questa parte del testo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare la contrarietà dei deputati Verdi a questo emendamento (approvato dalla maggioranza in Commissione), con riferimento all'intero suo testo. Quindi, anche in caso di voto separato, voteremo contro in entrambe le votazioni, perché siamo fortemente convinti - lo abbiamo più volte ribadito - della totale forzatura che è in atto nel tentativo di riscrivere il codice penale e parti significative del codice di procedura penale sotto la pressione di un blitz e di un conflitto di interessi. Soprattutto, nello specifico di questo emendamento, non c'è dubbio che noi dobbiamo sconfiggere l'idea culturale, profondamente errata, che sia necessario aumentare le sanzioni penali all'interno del nostro codice. Il problema non è la quantità della sanzione penale, da aumentare - che poi, come abbiamo visto, viene aumentata in alcuni casi e viene clamorosamente e vergognosamente abbattuta in altri casi -; il problema è mettere il processo penale nelle condizioni di funzionare e di arrivare tempestivamente a stabilire l'innocenza o la colpevolezza delle persone che vengono imputate.
Noi non ci stiamo a questa rincorsa, a questo gioco, inutile e pericoloso dal punto di vista culturale, oltre che per i suoi effetti giuridici, per il quale, quando vi è un'emergenza, la prima cosa che si fa, anche in relazione a ciò che sta accadendo a Napoli in questi giorni, è quella di eliminare la coscienza cattiva che abbiamo rispetto alle disfunzioni della giustizia, aumentando a dismisura le sanzioni penali. Queste sono le ragioni del nostro voto contrario (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, come tecnico non posso non condividere le osservazioni dei colleghi dell'opposizione riguardo a tale emendamento; considererò, poi, se sentirmi vincolato dal titolo di tecnico piuttosto che da quello di parlamentare.
Vorrei, però, far presente a chi ha redatto la proposta emendativa che, così come formulata, essa si può risolvere a favore dell'imputato, e non a danno. Infatti, si è scritto: «ai fini dell'applicazione», e non, invece: «ai fini del riconoscimento»; sicché, il giudice, con tale formulazione, può utilizzare detti elementi, sia per concedere che per non concedere le circostanze in questione.
Personalmente, mi asterrò dal voto, in quanto debbo osservare una disciplina di partito; mi fa piacere, però, che si proceda alla votazione per parti separate in quanto, sia per la mia appartenenza di gruppo, sia come persona, sono per l'aumento delle pene previste dall'articolo 416-bis del codice penale, purché si tenga conto dei termini della prescrizione concepiti nel provvedimento in esame. Non si devono trascurare, infatti, gli effetti ed i riverberi che le disposizioni sulla prescrizione produrranno in futuro; se la previsione di cui al ricordato articolo 416-bis rimanesse quella ora discussa, tra dieci anni la prescrizione potrebbe operare anche nei riguardi del capo della malavita e della criminalità organizzata.
Questa è la ragione per la quale, personalmente, mi asterrò dal voto, sia esso segreto o meno della prima parte dell'emendamento; voterò, invece, a favore, con piena convinzione, dell'approvazione della seconda parte, sia per appartenenza di gruppo sia come persona.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, intervengo solo per ricordare che la proposta contenuta nel testo originario prevedeva l'eliminazione completa delle circostanze attenuanti generiche, non perché non se ne condividesse, in teoria, il fondamento dogmatico ovvero la giustezza dell'inserimento nel nostro codice, sibbene perché, nella prassi giurisprudenziale, se ne è avuto un uso protratto nel tempo tale da rendere la concessione di tali circostanze una costante.
Dunque, la proposta approvata dalla Commissione riduceva l'impatto estremamente severo della proposta che io con altri colleghi, qualcuno anche della Lega, avevamo avanzato circa l'eliminazione completa delle circostanze attenuanti generiche; la formulazione attuale si rivolge al magistrato che le applica il quale, se vuole concederle, deve darle sulla base di circostanze di fatto ben specifiche. Non su elementi soggettivi che renderebbero tale istituto un beneficio generalizzato per ogni delinquente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero sia chiaro quanto noi stiamo votando; mi riferisco alla prima parte dell'emendamento. Ebbene, per determinati reati, non si opererà più alcuna valutazione della persona, in caso di recidiva; si valuterà, piuttosto, semplicemente la sussistenza del fatto. Si sostituisce, quindi, un meccanismo di valutazione della persona con uno di valutazione del fatto. Ciò, signor Presidente, onorevoli colleghi, significa introdurre un meccanismo automatico in sostituzione di uno valutativo.
Mi hanno insegnato il brocardo: summum ius, summa iniuria; ritengo che il meccanismo che stiamo introducendo rischia di portarci verso la consumazione di numerose ingiustizie proprio perché non saremo più in grado di valutare l'individuo.
Alla luce di tali considerazioni, esprimo la mia perplessità ed invoco l'attenzione di questo Parlamento affinché si torni a ragionare intorno alla valutazione delle persone, evitando meccanismi assolutamente automatici seguendo i quali si potrebbero consumare ingiustizie clamorose.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, attraverso l'emendamento al nostro esame entriamo in una parte vitale del nostro sistema penale.
Il nostro sistema penale, infatti, e mi dispiace dissentire dall'onorevole Sinisi, non è tale da consentire di distinguere il fatto dalla persona, poiché quando il fatto diventa realtà del processo, fatto e persona diventano la medesima cosa: pertanto, la sua preoccupazione non sussiste. Tuttavia, signor Presidente, sussisterebbe la mia, di preoccupazione, quando osservo, in questo o in altri casi, che si intende sopperire ad esigenze di ordine pubblico di astratta aspirazione di giustizia rincrudendo le pene, come nel caso di specie, in un modo esagerato.
Lei ricorderà, signor Presidente, che il nostro codice penale è il più severo del mondo. Se in tale severità organica, che trova paragone solo con il codice penale turco - che, peraltro, è tradotto dall'italiano - si dovessero introdurre ulteriori asprezze di questo genere, ci si imbatterebbe nell'obiezione innanzitutto che sono inutili, e, in secondo luogo, che sono incivili. Se esse sono inutili, ce ne dobbiamo preoccupare come legislatori; se sono incivili, ce ne dobbiamo preoccupare sia come cittadini, sia come uomini, appunto, civili.
Occorre una volta per tutte rendersi conto, a mio avviso, che il problema risiede non nella acrimoniosità della risposta da parte dello Stato, ma nella legittimità della sua azione, nella regolarità dei suoi procedimenti e nella libertà costretta alla legalità del giudice. Il nostro sistema penale, signor Presidente, è afflitto da una vera, e forse necessaria, malattia: la cosiddetta discrezionalità del libero convincimento. Infatti, ogni qualvolta tale valore entra in gioco, è in gioco la stessa libertà di giudicare e di essere giudicati correttamente.
Tornando alla riflessione sull'emendamento in esame, vorrei osservare che niente e nessuno può veramente farsi paladino dell'esigenza di rincrudire le pene sia in questa forma così incidentale, sia in una forma edittale: si tratta di una materia sulla quale svolgere una seria riflessione (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo e di deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, desidero rivolgermi sia all'onorevole relatore, sia al signor presidente della Commissione competente, sottoponendo loro una considerazione di carattere tecnico; successivamente, mi rivolgerò all'Assemblea per formulare una valutazione più ampia.
Vorrei osservare, in primo luogo, che, attraverso la proposta emendativa in esame, si tende a limitare l'applicabilità delle attenuanti generiche, vale a dire la valutazione dei criteri ai fini di tali attenuanti, in relazione all'articolo 133 del codice penale, con una formulazione che non ritengo corretta.
L'emendamento 1.100 della Commissione, infatti, recita: «Ai fini dell'applicazione del primo comma» - dell'articolo 62-bis del codice penale - «non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo, numero 3) e comma secondo, del codice penale nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».
Vorrei rilevare, in primo luogo, che è sostanzialmente pericoloso stravolgere completamente l'impianto storico dei criteri valutativi dell'articolo 133 del codice penale, sui quali si è formata una cultura giurisdizionale amplissima, nonché una giurisprudenza infinita, a fronte di...
PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...
GIUSEPPE FANFANI. ... una sostanziale inutilità, poiché l'aggravamento della pena per i reati contemplati dall'articolo 407 del codice di procedura penale è già prevista dall'emendamento 3.40 del Governo, sul quale non sussistono notevoli difficoltà.
Vorrei ricordare, allora, che abbiamo inasprito le pene attraverso il secondo comma dell'emendamento 1.100 della Commissione, e su questo siamo tutti d'accordo, ed abbiamo altresì reso obbligatorio l'aumento della pena per la recidiva per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale mediante l'emendamento 3.40 del Governo.
Insistere nel modificare i criteri valutativi delle attenuanti generiche, in relazione a tali specifiche situazioni, mi sembra veramente un eccesso rispetto alle scelte che stiamo compiendo. Le pene sono già gravi: sono state, sostanzialmente, raddoppiate. Si è reso obbligatorio l'aumento della pena per la recidiva e per i recidivi si cambia anche il criterio di valutazione. Mi sembra veramente un fuor d'opera, oltretutto pericoloso, perché crea situazioni di difficoltà interpretative.
Procediamo dunque su un'altra strada e troviamo una soluzione sulla quale tutti possiamo essere d'accordo. Non tocchiamo l'impianto generale del codice penale, perché è veramente pericoloso farlo!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con la prima parte di quest'emendamento si limita fortemente la vigenza dell'articolo 62-bis del codice penale, ossia della norma che disciplina le attenuanti generiche. Mi pare utile ricordare a tutti colleghi che tale norma fu introdotta nel 1944, da un decreto luogotenenziale. Ciò significa, sul piano storico, che, nel momento in cui il nostro paese fu restituito alla democrazia e in cui il libero dibattito cominciò nuovamente ad alimentare il confronto della politica, si ritenne urgente intervenire per rendere coerente il nostro sistema penale con i principi universali della democrazia e con i canoni della libertà. Ecco perché fu introdotta la norma che prevedeva la possibilità di concedere le attenuanti generiche. Con ciò, fu enfatizzata ed arricchita la possibilità da parte del magistrato di far aderire il giudizio ai mille aspetti del fatto concreto ed alle mille circostanze riferibili alla persona dell'imputato.
Con questa operazione torniamo indietro ed esprimiamo una cultura giuridica arcaica. Laddove, infatti, ci si allontana dal libero convincimento del giudice, ci si avvicina ai canoni autoritari della pena predeterminata ed astratta, inflitta direttamente dal legislatore: la sanzione legale, come la chiamano i teorici.
Quest'operazione è pertanto profondamente sbagliata, profondamente iniqua, profondamente ingiusta e, soprattutto - come spesso è accaduto a questo Parlamento -, fa compiere un passo indietro alla cultura giuridica italiana.
LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, rispondo molto brevemente ad alcune osservazioni, ribadendo il principio ispiratore di questa norma. La norma intende irrigidire il sistema nei confronti dei recidivi. I recidivi non sono persone perbene che si pentono «sulla via di Damasco», ma sono soggetti che reiteratamente, non per valutazioni soggettive, ma oggettive, per i loro precedenti penali, delinquono. Per gli incensurati si cerca un sistema più flessibile. Questa è la pretesa punitiva che lo Stato intende esercitare.
Su questa norma potevamo operare due scelte: o prendere la strada dell'eliminazione delle attenuanti generiche per alcuni tipi di reato, o cercare un sistema, non per abolirle, onorevole Bonito, ma per renderne più difficile l'applicazione. Per renderne difficile l'applicazione non a tutti i cittadini, onorevole Bonito, ma ai recidivi; non a tutti i recidivi, onorevole Finocchiaro, ma a quei recidivi che commettono i reati contemplati dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, ossia omicidio, sequestro di persona, rapina, pedofilia, associazione mafiosa: i reati più gravi.
Se un cittadino viene condannato quattro volte per ingiuria o per diffamazione, può ottenere le attenuanti generiche. E se un cittadino viene condannato due o tre volte per un reato ed incorre in uno dei reati previsti dall'articolo 407 del codice di procedura penale può, comunque, ottenere le attenuanti generiche, perché tale concessione rimane una discrezionalità assolutamente sacra del giudice. Tuttavia, se il giudice decide di concederle, deve valutare non la simpatia o l'antipatia dell'imputato, bensì gli elementi di cui all'articolo 133, comma primo, n. 1) e n. 2) del codice penale.
Onorevole Fanfani, non è vero che, con riferimento al reato di omicidio, non può essere valutato il comportamento del reo, poiché l'articolo 133, comma primo, n. 1) stabilisce che il giudice deve tener conto della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità dell'azione. Il giudice possiede tutti gli elementi per poter decidere se concedere o meno le attenuanti generiche.
Allora, se questo è l'impianto, l'emendamento è assolutamente sostenibile con tale filosofia. Poi, si può affermare che si fa un giro di vite; e, allora, chi ci ascolta deve capire che quello in esame non è un provvedimento liberticida. Si tratta, invece, di una proposta di legge che tende a tutelare l'esigenza di sicurezza dei cittadini, non stringendo le manette ai polsi di tutti, ma concentrando l'attenzione dei giudici solamente su quelle categorie di soggetti i quali, non per la loro idea politica, per la simpatia o l'antipatia, bensì per i loro precedenti penali, sicuramente nuocciono alla sicurezza pubblica. Queste sono le osservazioni che mi sento di dover svolgere.
La seconda parte dell'emendamento è, in sostanza, una riformulazione, da parte della Commissione, di un emendamento del Governo. Infatti, il Governo - lo dico adesso e non lo ripeterò più - si è fatto interprete dell'esigenza di dare un segnale attento e non indiscriminato in ordine a ciò che sta accadendo a Napoli ed ha formulato alcuni emendamenti. Altri emendamenti, a firma del relatore, sono stati presentati dall'onorevole Bocchino e da altri colleghi di Alleanza nazionale ed il relatore li ha fatti propri per un espediente tecnico. Si trattava, infatti, di emendamenti inammissibili in Assemblea, visto che l'esame del provvedimento era iniziato. Siccome l'onorevole Bocchino e il gruppo di Alleanza nazionale - come gli altri e più degli altri - hanno inteso interpretare le esigenze di sicurezza che in questo momento pervadono il nostro paese, soprattutto Napoli e il territorio circostante, il relatore ha fatto propri alcuni emendamenti che cercano di rendere più difficile l'applicazione delle attenuanti generiche per determinati tipi di reato e che tentano di stringere le maglie della legge Gozzini. Infatti, i privilegi e i benefici non vanno concessi a tutti e sempre, bensì a chi merita e dimostra di essersi rieducato. Quindi, tali proposte recano la firma della Commissione, ma riproducono esattamente quelle presentate dall'onorevole Bocchino.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, onorevole Vitali, le ragioni per le quali non siamo d'accordo su questa prima parte dell'emendamento sono le seguenti. Non è vero che non siamo d'accordo sulla necessità di essere più severi nei confronti di alcuni reati; infatti, concordiamo sulla seconda parte dell'emendamento.
Non siamo d'accordo sul fatto che si tira fuori una categoria di reati, senza tener conto che, al di fuori di essa, vi sono reati altrettanto gravi. Le spiego qual è il problema: in sostanza, quando si lavora sull'articolo 133 del codice penale, articolandolo in due parti - quella discrezionale e quella vincolata - inevitabilmente, si cade in alcune contraddizioni.
Infatti, la ratio dell'articolo 133 - come dicevano l'onorevole Bonito ed altri colleghi in precedenza - è del tutto diversa, ossia è quella di lasciare al giudice la possibilità di valutare caso per caso. L'esigenza di cui lei parla - e sulla quale siamo d'accordo - si recupera nella seconda parte, aumentando le pene. Altrimenti, vi saranno reati particolarmente gravi, che non sono qui compresi, per i quali non si applica questa restrizione. Quindi, vi è una distonia fra ciò che voi assicurate e ciò che accadrà nella pratica.
Questa è la ragione per la quale siamo contrari alla prima parte dell'emendamento. Altro significato avrebbe avuto guardare con attenzione a tale materia e ripensare complessivamente l'articolo 133 del codice penale, anche in relazione all'emergere del problema della sicurezza e della criminalità, ormai in termini gravissimi, in tutta Italia.
Fermo restando questo aspetto, o si rivede tutto, oppure tirare fuori un pacchetto di reati e dire che soltanto per questi non si applica quella previsione, in modo - se mi permette - un po' arbitrario, perché vi sono molti reati al di fuori di quelli previsti dall'articolo 407 del codice di procedura penale altrettanto gravi, segna la fragilità dell'ipotesi.
Devo aggiungere - credo che lei sia pugliese - che ieri mi trovavo a Foggia per un lavoro con alcuni colleghi del mio partito e abbiamo incontrato, oltre alle categorie imprenditoriali, i magistrati della procura di Foggia. Foggia, come lei sa, si trova al centro di processi abbastanza pesanti. Su 14 posti per sostituto procuratore, ne sono coperti soltanto 9. Ogni magistrato ha 5 mila procedimenti in carico. Allora, i problemi veri sono questi e Foggia è un esempio tra i tanti. Perciò, contestiamo il fatto che queste misure siano limitate soltanto alle «grida» e non ad intervenire sulla sostanza per rendere rapidi i processi.
Allora, vi sono due profili: di questo parleremo più avanti. Oggi come oggi, ritengo che avere indicato soltanto quella categoria per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 133 dia adito a discriminazioni nei confronti di reati altrettanto gravi per i quali non si applica tale restrizione.
Sono queste le ragioni della nostra contrarietà.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cerchiamo - per così dire - di non perdere di vista l'orizzonte.
Vi è la richiesta dell'onorevole Finocchiaro di votare per parti separate l'emendamento 1.100 della Commissione. Avverto pertanto che porrò in votazione entrambe le parti a scrutinio segreto: innanzitutto, la prima parte fino alle parole «cinque anni»; successivamente la seconda parte, che naturalmente decadrebbe se non fosse approvata la prima, dalle parole «conseguentemente, dopo il comma 1» fino alla fine dell'emendamento.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento 1.100 della Commissione, accettata dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 504
Votanti 503
Astenuti 1
Maggioranza 252
Voti favorevoli 262
Voti contrari 241).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla parte consequenziale dell'emendamento 1.100 della Commissione, accettata dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 496
Votanti 495
Astenuti 1
Maggioranza 248
Voti favorevoli 451
Voti contrari 44).
Prendo atto che l'onorevole Parodi non è riuscito a votare.
Le successive proposte emendative sono precluse dall'approvazione dell'emendamento 1.100 della Commissione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1, favorevole la Commissione e il Governo.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 506
Maggioranza 254
Voti favorevoli 263
Voti contrari 243).
Prendo atto che l'onorevole Parodi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
MARCO BOATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Presidente, sicuramente per un lapsus, lei ha richiamato un parere favorevole della Commissione e del Governo sulla votazione dell'articolo 1. Volevo solo ricordare che, in questo caso, non vengono espressi i pareri e che la Camera è libera di votare come vuole.
PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Boato. Si è trattato di un lapsus.
Prendo atto che l'articolo aggiuntivo Mario Pepe 1.01 è stato ritirato.
(Esame dell'articolo 2 - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 3).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. L'articolo 2 riguarda il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche, le attenuanti e le aggravanti, che viene escluso nel testo in esame per i recidivi e per le persone che inducono a commettere reati persone non imputabili o non punibili.
Prima di esprimere qualche considerazione, vorrei dire al collega Vitali, a proposito del suo precedente intervento sulla riduzione della discrezionalità della valutazione della pena da parte del giudice per quanto concerne le attenuanti, che le cose non stanno esattamente come egli le ha descritte, perché il voto dell'articolo precedente riduce, facendo fare un passo indietro alla cultura giuridica e processuale del nostro paese, la discrezionalità del giudice nell'erogazione della pena nel caso concreto.
Infatti, l'articolo 1, numero 1), che lui ricordava riguarda ormai soltanto modalità oggettive e non soggettive dell'azione. Quindi, i giudici non potranno più apprezzare, nella concessione delle attenuanti, le circostanze soggettive che riguardano gli imputati. Detto ciò, torno sul punto.
Anche questa disposizione, come ho detto precedentemente, non è per noi motivo di scandalo, ma di critica sì perché è scritta in un modo che tradisce la sistematica del codice e crea confusione.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 12)
PIERLUIGI MANTINI. L'emendamento 2.100 della Commissione, in particolare, parla delle «circostanze inerenti alla determinazione a commettere reati da parte di persone non imputabili o non punibili» per le quali viene negato il giudizio di comparazione. Si tratta di un'espressione davvero difficile da comprendere, credo anche da interpretare e da applicare. Mi pare, per voler dare un contributo di tipo interpretativo tipico dei lavori parlamentari, che si debba intendere come riferita a coloro che inducono alla commissione di reati persone inferme o minori.
Tuttavia, per quanto vogliamo muoverci insieme nella proposta su misure più rigorose nei confronti dei recidivi e dei reati più gravi, questa misura è discutibile e criticabile perché viene negato, in via generale e definitiva, il giudizio di comparazione tra le diverse circostanze attenuanti ed aggravanti. In particolare, viene modificato l'articolo 69 del codice penale che prevede che il giudizio debba essere fatto dal giudice nell'applicazione della pena al caso concreto quando vi è un concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti.
In conclusione, signor Presidente, vorrei fare un brevissimo richiamo ed un invito. Siamo tutti con attenzione e con impegno - se in questo provvedimento non fossero inseriti trappole, trabocchetti, inganni e misure inaccettabili - impegnati a rispondere alle esigenze che dal paese si levano contro la criminalità. Però, non chiamiamo queste misure «norme per Napoli». La legge per sua definizione è erga omnes, ancora di più lo sono le norme penali. Non vorrei che dopo il fallimento del federalismo nel nostro paese fossimo qui a baloccarci con un federalismo penale. È un invito che davvero rivolgo a tutti i colleghi.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Lucidi 2.1, Fanfani 2.4 e Maura Cossutta 2.5, invita al ritiro dell'emendamento Lussana 2.6...
PRESIDENTE. È già ritirato.
LUIGI VITALI, Relatore. La Commissione esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Pisapia 2.3 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.100.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lucidi 2.1, Fanfani 2.4 e Maura Cossutta 2.5.
FILIPPO MANCUSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, forse arrivo troppo tardi. Avevo - ma lei non se ne è avveduto - chiesto un brevissimo intervento prima dell'intervento del relatore. Era per dire...
PRESIDENTE. Può parlare sugli emendamenti in esame...
FILIPPO MANCUSO. No, volevo parlare sull'emendamento dell'articolo 2 che riguarda la nuova disciplina dell'articolo 69.
PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, ora stiamo esaminando gli emendamenti soppressivi. Se vuole, può prendere la parola quando ci saremo...
FILIPPO MANCUSO. Le dicevo che avevo inteso chiederle la parola prima; ora sono forse in ritardo.
PRESIDENTE. In ogni caso, ora ha la parola: la tenga...
FILIPPO MANCUSO. La tengo brevemente. Signor Presidente, vorrei che si riflettesse....
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 12,05)
FILIPPO MANCUSO. Cambiamo Presidente, ma non cambiamo discorso.
Signor Presidente, come lei ben sa e molti conoscono, la norma dell'articolo 69 del codice penale è frutto di una novellazione, perché questo giudizio di comparazione non era presente nella stesura originaria del testo del codice. Si tratta di una misura di temperanza e di ragionevolezza. Adesso, però, con questo articolo 2 al nostro esame, stiamo riscrivendo tale norma. In esso, tuttavia troviamo un qualcosa che ci preoccupa. Si dice infatti che l'articolo 69 del codice penale si applica alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi di recidiva.
Signor Presidente, questa esclusione può significare che l'ambito dell'esclusione si conclude qui. Ma poiché stiamo scrivendo la norma, vorrei svolgere una piccola osservazione. Come è possibile non escludere il caso in cui l'incompatibilità nasce dalla natura stessa del fatto giudicato? Ad esempio, grossolanamente, un parricida può ottenere le attenuanti generiche per avere curato il padre? È un qualcosa di antinomico, che se non viene espresso attraverso qualcosa di esplicito, ci porterà a dire che si può essere patricidi e tuttavia avere le attenuanti generiche, perché si è curato il proprio padre.
Siccome il giurista è anche un uomo, e dovrebbe quindi essere concreto, mi pare che, entrando nel campo delle esclusioni, una norma, o un inciso, che vieti questo tipo di antinomie, sarebbe indispensabile; altrimenti, l'antinomia sarebbe consentita in virtù di un principio che è intrinsecamente contraddittorio con quello della finalità della norma (Applausi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Ricollegandomi a quanto diceva opportunamente ed assai giustamente il collega Filippo Mancuso, pongo, Presidente, a lei, al Governo, ai rappresentanti del Governo, soprattutto a quelli del Ministero di Via Arenula, e ai colleghi tutti, la seguente questione. Noi stiamo attaccando alcuni istituti, attraverso i quali la legislazione penale del fascismo fu adeguata al nuovo clima di democrazia dell'era repubblicana. Noi stiamo attaccando quegli istituti: stiamo attaccando le attenuanti generiche, stiamo attaccando il giudizio di comparazione da parte del giudice nel momento in cui adotta la decisione per il caso singolo. Sappiamo anche che è in corso il lavoro di una commissione, la commissione Nordio, che sta riscrivendo il codice penale. Credo sia assolutamente indispensabile che i colleghi parlamentari sappiano che cosa sta facendo la commissione Nordio in tema di attenuanti generiche e in tema di giudizio di comparazione da parte del magistrato. Si tratta di due istituti fondamentali per il diritto penale, dei quali certamente la commissione Nordio si sta occupando, perché non ne potrebbe fare a meno.
Ci dicano almeno, i sottosegretari, che cosa ha concepito Nordio, il presidente della commissione, su questi istituti. Vogliamo infatti sapere se stiamo o meno entrando in contraddizione con la nuova codificazione penale del Governo Berlusconi (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indico...
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che non tenere conto delle circostanze inerenti alla persona del colpevole, se si è recidivi, non significa non tenere conto soltanto delle circostanze positive, quelle a favore, che possono condurre al riconoscimento di una prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ma significa non tenere conto comunque di nessuna circostanza, neanche di quelle che possono oggettivamente pesare ai fini della determinazione della pena in senso negativo.
Ciò in considerazione del fatto che, quando si procede alla determinazione della pena in una comparazione così complessa tra gli elementi a favore e quelli a sfavore, costituire una barriera, chiudere un recinto, non si traduce necessariamente in una maggiore severità, anzi è possibile che accada esattamente il contrario.
Per questa ragione, oltre a quelle esaurientemente esposte dall'onorevole Bonito, siamo contrari a questo tipo di disposizioni. Occorre ragionare su una situazione molto delicata, in quanto non è detto che le circostanze inerenti la persona del colpevole, dalle quali si deve prescindere, siano solo quelle a favore dell'imputato e dunque a favore di una pena più mite.
Stiamo costruendo un congegno i cui risultati sono difficilmente valutabili proprio sotto il profilo della severità della risposta giudiziaria.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, intervengo a difesa dell'articolo 2 da me predisposto insieme a molti altri colleghi.
Quanto ho ascoltato tende a confondere le idee, perché non è vero che si vogliono eliminare le valutazioni delle circostanze aggravanti o attenuanti. Semplicemente, poiché con il meccanismo attualmente esistente il magistrato può, con un giudizio di equivalenza, prevalenza o comparazione e magari anche con una sola circostanza attenuante, ribaltare tante altre circostanze aggravanti, ritengo sia un elemento di certezza della pena eliminare questo meccanismo, quantomeno per le persone che hanno due condanne e commettono un terzo reato.
Per questo motivo, abbiamo proposto tale norma e per queste ragioni esprimerò un voto contrario sugli emendamenti soppressivi in esame.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lucidi 2.1, Fanfani 2.4 e Maura Cossutta 2.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 502
Votanti 500
Astenuti 2
Maggioranza 251
Voti favorevoli 226
Voti contrari 274).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 505
Maggioranza 253
Voti favorevoli 227
Voti contrari 278).
LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, propongo l'accantonamento dell'emendamento 2.100 della Commissione. Poiché anche a seguito di qualche intervento, sono emersi alcuni problemi, mi riservo, appena possibile, di procedere ad una riformulazione dello stesso.
PRESIDENTE. Avverto che, non essendovi obiezioni, l'esame dell'emendamento 2.100 della Commissione e, conseguentemente, la votazione dell'articolo 2 si intendono accantonati.
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 4).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, il gruppo della Margherita è favorevole ad un irrigidimento delle pene per i reati più gravi e per le recidive più importanti.
Sosteniamo ciò non nell'ottica di qualche fatto, sia pur allarmante, avvenuto in città del nostro paese, ma nei confronti di una politica di sicurezza che, nell'ambito di una concezione mite del diritto - che, come Beccaria, sosteniamo -, deve tendere a garantire un rigore che si coniughi con l'umanità della pena, ma anche con la prontezza e la certezza della stessa.
Pertanto, ritiriamo gli emendamenti soppressivi dell'articolo 3, condividendo la logica insita in tale articolo che conduce ad un inasprimento delle sanzioni nei casi di recidiva.
All'articolo 3 è previsto un aumento della pena nei confronti della recidiva specifica, ovvero il caso in cui il nuovo delitto doloso appartiene alla stessa natura di quello che ha già portato alla condanna. Inoltre, è inserito un inasprimento della pena nei confronti della cosiddetta recidiva reiterata, ovvero un reato commesso nuovamente nell'arco di un quinquennio dalla condanna precedente. Infine, abbiamo un inasprimento della pena relativa per la recidiva, nel caso in cui il delitto doloso sia stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero sottraendosi volontariamente all'esecuzione della stessa. Si tratta di misure che non testimoniano tanto un furore penalistico, quanto la dovuta attenzione alla graduazione della pena, in ossequio al principio di proporzionalità.
Inoltre, l'articolo 3 contiene anche altre misure; tra queste la più significativa riguarda l'aumento della pena per la recidiva. Tale aumento diventa obbligatorio e non inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato doloso, mentre in precedenza lo stesso era lasciato alla discrezionalità sul quantum. Pertanto, viene introdotta una misura minima di aumento, corrispondente ad un terzo.
Avremo modo in seguito di ritornare su alcune formulazioni, non del tutto appropriate né soddisfacenti, pure espresse in questo articolo, ma tuttavia per doverosa chiarezza nei confronti dell'Assemblea e del paese il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo conferma il voto favorevole a misure di irrigidimento delle pene nei confronti dei reati più gravi e delle recidive più importanti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ancora una volta siamo di fronte ad una norma che rende obbligatorio l'aumento di pena per la recidiva. Tale norma vede contrari non solo l'opposizione, ma anche tutti gli operatori del diritto: avvocati, magistrati, costituzionalisti e l'intera cultura giuridica. In tal senso si sono già espressi in maniera unanime l'Unione delle camere penali e l'Associazione nazionale magistrati che hanno sottolineato come ancora una volta, pur di fronte ad una richiesta proveniente dall'intero paese per una riforma complessiva e coerente della nostra giustizia penale e dello stesso codice, risalente al 1930, si continui con una serie di interventi frammentari, disorganici che purtroppo hanno caratterizzato da sempre l'attuale legislatura.
Oggi, con l'articolo in oggetto si arreca un ulteriore vulnus al nostro sistema giuridico, che prevede pene elevatissime, senza alcun paragone per entità e gravità, con quelle di tutti gli altri codici moderni. In una situazione in cui tutti coloro che hanno lavorato per la riforma del codice penale attendono da tempo che venga presentata in Parlamento una legge delega per un nuovo codice penale. Invece si procede in senso opposto, come evidenziato dal testo dell'articolo 3.
In particolare, si rende obbligatoria la recidiva. Non possiamo mettere sullo stesso piano chi commette più reati minimali, per lo più dovuti a situazioni di necessità e bisogno - se mi è concessa una banalità, tra chi insomma ruba una mela per fame - e chi invece commette un fatto gravissimo e doloso, con seri danni alle persone o alla collettività in generale.
La previsione dell'obbligatorietà dell'aumento di pena, senza lasciare al giudice una valutazione discrezionale, che non è arbitraria ma si fonda sugli elementi complessivi, di carattere oggettivo e soggettivo, posti alla sua attenzione, determinerà non soltanto un ulteriore aggravamento della situazione delle carceri, sempre più invivibili, e la diminuzione della possibilità di reinserimento di chi ha sbagliato con il conseguente aumento dei reati e dunque la diminuzione della tutela della sicurezza della collettività, ma anche un vulnus nel nostro sistema penale e in particolare nel nostro codice penale.
Pertanto, voteremo a favore di tutte le proposte emendative volte a limitare i danni e voteremo contro l'articolo e contro le proposte emendative peggiorative rispetto al testo licenziato dalla Commissione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta si dimostra e si conferma come vi sia fondamentalmente malafede da parte di una certa sinistra, quando afferma di voler combattere il crimine e accusa il centrodestra di adottare invece provvedimenti che vanno in tutt'altra direzione.
GIUSEPPE FANFANI. Ma cosa dici, Cirielli!
EDMONDO CIRIELLI. È del tutto falso che non esista la discrezionalità. Il codice vigente prevede un minimo e un massimo, e dunque il magistrato dispone già di un'ampia possibilità di valutare la posizione di chi ruba una mela e di chi invece commette reati di maggiore gravità.
In secondo luogo, come si riscontrerà nel corso dell'esame dell'articolo, la Commissione ha già ampiamente emendato il testo originario proposto da Alleanza nazionale e dalla Lega, che tendeva a rendere più rigido l'utilizzo della recidiva, atteso che proprio gli avvocati sanno bene che tale utilizzo è quasi scomparso dalla pratica processuale. Peraltro, l'aumento di un sesto rispetto alla pena concretamente inflitta dal magistrato è risibile, se si tiene conto del fatto che con i riti abbreviati vi sono già ampie riduzioni della pena stessa. Il testo originario è stato dunque ampiamente modificato dalla Commissione e credo che confermare gli emendamenti soppressivi sia una buona prova per dimostrare agli italiani che la sinistra è a favore dei delinquenti in quanto li ritiene vittime sociali del sistema capitalistico. Ringrazio comunque la Margherita per avere complessivamente accettato le linee guida della norma.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. L'onorevole Cirielli si deve decidere: il testo in esame è quello originario, ma l'onorevole Cirielli sa bene che la maggioranza, nella Commissione e nel Comitato dei nove, appoggia emendamenti volti a ripristinare il testo del codice vigente. La novità della proposta Cirielli era costituita dall'obbligatorietà della recidiva, che torna tuttavia ad essere facoltativa in virtù degli emendamenti da noi presentati nonché di quelli presentati contestualmente dalla maggioranza.
Inoltre, gli argomenti utilizzati dall'onorevole Pisapia non sono quelli, come lei ha detto, onorevole Cirielli, di una certa sinistra: si tratta di argomenti che appartengono alla tradizione migliore della cultura democratica di questo paese, condivisi ugualmente dall'opposizione e, credo, o meglio credevo, dalla maggioranza. Stiamo parlando del meccanismo, che l'onorevole Cirielli nostalgicamente insegue, previsto dal suo testo originario. Ma, onorevole Cirielli, non è più così; giustamente, non è più così. Si prevede un lieve incremento dell'entità dell'aumento di pena, ma il meccanismo torna ad essere facoltativo.
Pensate al caso di un giornalista che (come capita, in particolare a coloro che compiono bene il loro dovere) sia stato condannato più volte per il reato di diffamazione per aver attaccato personaggi importanti; ciò sulla base della precedente disciplina che, speriamo, verrà cambiata secondo le unanimi indicazioni della Camera. Ebbene, cosa c'entra tale tipo di precedente penale e di recidiva con l'ipotesi che il soggetto in questione possa commettere un ulteriore reato? Vi rendete conto che in questa situazione, lo ricordo all'onorevole Cirielli, non è con tali misure che si combatte il crimine?
Colleghi, ma voi pensate veramente che con l'aumento della pena per la recidiva, si possa combattere il crimine organizzato in questo paese? Non sarebbe più propriamente opportuna, invece, una forte assunzione di responsabilità che conduca a stanziamenti di risorse, a riforme, che renda celeri i processi, che metta a disposizione mezzi per le Forze di polizia e la magistratura e che renda adeguati gli organici?
Ritengo che rifugiarsi in misure simboliche possa essere molto comodo; in questo caso il suo, onorevole Cirielli, è un valore simbolico già completamente sgretolato. Inoltre, tutto ciò non assolve da nessuna responsabilità! Questo è il tema sul quale vorrei insistere. Non è possibile lavarsi la coscienza rispetto ai problemi della sicurezza e al tragico sentimento di insicurezza dei cittadini, soltanto aumentando un po' la pena! Non è questo il punto!
L'inefficacia di misure simboliche è dovuta alla assoluta inutilità di minacciare una pena in astratto, quando poi in concreto i processi non si svolgono e i giudicati non hanno né affidabilità né certezza. Anzi, forse è peggio perché si induce ad una sorta di rincorsa criminale, per cui se un reato considerato di rango inferiore viene punito con una pena gravissima, a quel punto si sceglierà di compiere una rapina piuttosto che un furto.
Colleghi, richiamo questi argomenti per sollecitare una riflessione pacata. Non si può, su tali aspetti sbandierare tesi esclusivamente propagandistiche. L'onorevole Pisapia ha usato argomenti molto seri, spero di averne aggiunti degli altri. Evidenziamo che, solo come risulterà emendato dalle proposte di modifica dell'opposizione e della maggioranza (che rendono nuovamente facoltativa la recidiva), l'articolo in esame potrà essere votato. Non si tratta di contrastare le posizioni dell'opposizione, tra l'altro identiche a quelle della maggioranza, sulla base di un testo che non esiste più e che, se esistesse, avrebbe soltanto valore simbolico e nessuna efficacia reale nel contrasto al crimine e nell'assicurare la legalità e la sicurezza.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Filippo Mancuso.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, ignoro quale sorte avranno l'articolo in esame e le proposte emendative presentate. Noto subito, però, una certa confusione di linguaggio, fra delitto e reato, reato non colposo o doloso. Ad ogni modo, viene trascurata una terza categoria di reati, di cui si ignora l'influenza come precedente. Mi riferisco al reato preterintenzionale, che nel nostro codice è previsto per un solo titolo, l'omicidio, ma che tuttavia - se permettete - è un reato di cui tener conto.
Ebbene, stando alla norma in esame, così attenta, così puntuale, direi così corriva, questo particolare così essenziale della disciplina di una materia tanto delicata, non viene neppure menzionato.
Aggiungo, signor Presidente, che poc'anzi ho appassionatamente perorato la causa di una giustizia giusta ma mite, non feroce. Oltretutto non si è considerato quanto questa ipotesi sia impropria in sé ma quanto poi influisca, in virtù dei meccanismi processuali, sull'esecuzione della pena, sulla applicazione almeno dei benefici che, senza questo incrudimento, si potrebbero avere. Ma, insomma, chi delinque è dannato per sempre?
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.
ANTONIO SODA. Signor Presidente, voglio nuovamente esprimere la mia contrarietà all'impianto di questo testo.
Pensavo che questo Parlamento potesse esercitare la sua attività di elaborazione, di controllo e di verifica di quello che sta accadendo nel nostro paese in termini di insicurezza, di aumento della criminalità, di inefficienza dei servizi di giustizia. Cosa sta accadendo a Napoli? Ma cosa sta accadendo in tante altre realtà del nostro paese, al nord, al sud e al centro? L'espansione della criminalità organizzata, il riaffacciarsi della criminalità finanziaria, dei colletti bianchi...
FABIO FATUZZO. Bassolino!
ANTONIO SODA. ...la caduta dell'etica pubblica, l'intreccio tra affari e malavita; e qui si risponde con la tecnica solita del governante inetto, illuso e colluso, cioè si risponde con delle grida, con un inasprimento delle pene, con una revisione dei meccanismi di flessibilità del codice, nella illusione di dare una risposta a domande che si sa che saranno insoddisfatte: noi fra sei mesi saremo ancora qui! Io sfido la maggioranza a verificare fra sei mesi l'impatto che avrà questa legge sulla questione della sicurezza nel nostro paese! E allora vi accorgerete, come ha detto poco fa Pisapia ed ha ripreso la collega Finocchiaro, vi accorgerete che voi avrete creato una ulteriore moltiplicazione di violenza nei confronti della delinquenza marginale, di quella microgiovanile e che non avrete minimamente scalfito la potenza e la capacità di violenza che esercita su questa società la criminalità organizzata.
Il ministro, che è qui presente, dovrebbe dire quali sono le ragioni per cui non appronta i servizi per far funzionare questa giustizia! Perché vi sono milioni di delitti impuniti, perché vi sono milioni di processi che non si celebrano, perché vi sono milioni di giudicati che non hanno efficacia? E allora su questo dovrebbe interrogarsi un Parlamento serio, non stare a riscrivere norme, che sono il frutto consolidato ormai di una scelta di civiltà e di equilibrio tra severità e personalità della pena!
Voi costruite, cioè, un meccanismo attraverso il quale schiaccierete i più deboli, i più recuperabili, quelli nei confronti dei quali occorre mostrare non un volto mite o feroce, ma un volto di giustizia tentandone il recupero: al contrario, create una autostrada per i veri delinquenti.
Mi spiego. L'autore di tre furti o anche di una rapina impropria, il ladro che si vede fermato e strattona e scappa e commette una rapina: nei confronti di costoro che cosa programmate voi? Il seppellimento nel carcere con questo meccanismo! Nei confronti di chi aggredisce le casse dello Stato, di chi commette corruzione giudiziaria, al di là delle persone, che cosa approntate voi? Meccanismi di aumento delle circostanze attenuanti, diminuzione dei tempi di prescrizione dei reati, cavilli e procedure complicate per la celebrazione dei processi con il risultato che più grande diventerà la criminalità organizzata, più forte e violenta fino alla tortura nei confronti dei microcriminali, quelli per i quali il volto dello Stato dovrebbe essere completamente diverso!
È l'impianto che non regge, al di là di quelle timide aperture che qualcuno della Margherita o anche del mio gruppo fa sulla necessità di inasprire le pene e di trovare ulteriori meccanismi repressivi. No! Il nostro paese non ha bisogno di ulteriori meccanismi repressivi; ha bisogno di far funzionare il sistema giustizia con equilibrio, con equità e con forza nei confronti della grande criminalità.
Perciò voterò contro l'impianto di tutta questa legge (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, mi limiterò ad indicare specificamente le proposte emendative sulle quali la Commissione esprime parere favorevole, rimanendo intesi che su tutte le altre, che non menzionerò analiticamente, il parere è contrario.
Il parere della Commissione è favorevole sugli identici emendamenti Ghedini 3.22 e Pisapia 3.31, che, accogliendo il suggerimento in tal senso dell'onorevole Filippo Mancuso, andrebbero riformulati, aggiungendo, dopo le parole: «delitto doloso», le parole: «e preterintenzionale».
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per chiarezza, ripeto che la Commissione propone di riformulare gli identici emendamenti Ghedini 3.22 e Pisapia 3.31 aggiungendo, dopo le parole: «delitto doloso», le parole: «e preterintenzionale».
Prosegua pure, onorevole relatore.
LUIGI VITALI, Relatore. Il parere della Commissione è altresì favorevole sugli emendamenti Mario Pepe 3.20 e 3.21; la Commissione accetta l'emendamento 3.40 del Governo, che propone di riformulare aggiungendo, dopo le parole: «delitto doloso», le parole: «o preterintenzionale».
PRESIDENTE. Il Governo?
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, nel dichiarare che il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore e nell'accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.40 del Governo, desidero approfittare dell'occasione per fare alcune precisazioni.
La sinistra fa vaticini, utilizza continuamente il futuro e si dedica alla previsione di ciò che accadrà. Ebbene, colleghi della sinistra, questi tre anni di esperienza hanno dimostrato che le vostre previsioni quasi mai si sono avverate! Ricordo, ad esempio, i vostri vaticini in occasione dell'approvazione della legge sulle rogatorie: avevate previsto che sarebbero stati liberati terroristi, pedofili, assassini e, invece, non è mai stato liberato nessuno!
GIOVANNI KESSLER. Per fortuna, ci hanno pensato i magistrati a non applicarla!
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Anche in questo caso predite che le norme che vogliamo introdurre non avranno effetto.
Onorevole Finocchiaro - mi rivolgo a lei quale esponente dell'opposizione tra i più autorevoli in materia -, lei ha affermato che le norme sulla recidiva saranno comunque nella disponibilità del giudice. Non è vero! A tale proposito, richiamo l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 3.40 del Governo, a cui attribuisco grande importanza. Esso rende obbligatoria l'applicazione dell'aumento di pena nel caso di recidive concernenti i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.
Perché attribuiamo grandissima importanza a tale emendamento? Nell'invitare soprattutto l'onorevole Finocchiaro, che è persona ragionevole e sensibile, ad abbandonare i vaticini e ad adottare il metodo galileiano basato sull'esperienza, che regge il mondo moderno, desidero precisare che la disposizione è mutuata dal sistema degli Stati Uniti (esiste, quindi, un'esperienza pregressa, un'esperienza reale sulla quale possiamo basarci per verificare la bontà delle misure che intendiamo introdurre e per fare previsioni fondate su dati di fatto). Gli Stati Uniti hanno applicato la politica che loro chiamano dello strike (chi si intende di baseball può capire). Sostanzialmente, alla terza recidiva, viene applicata una pena molto pesante, partendo dalla constatazione - suffragata da un'indagine sociologica - secondo la quale i soggetti che delinquono costituiscono una piccola parte della popolazione.
Cos'è accaduto? A seguito dell'applicazione di una norma analoga a quella che vogliamo introdurre mediante l'emendamento 3.40 del Governo (successivamente, specificherò in quale modo quest'ultimo si rifaccia alla normativa statunitense), il numero dei delitti commessi negli Stati Uniti è drammaticamente crollato: nella sola città di Washington gli omicidi si sono dimezzati!
Quindi, noi riteniamo che si potrà ottenere - soprattutto attraverso l'emendamento 3.40 del Governo - una significativa diminuzione dei delitti.
Naturalmente, c'è un prezzo da pagare. La popolazione carceraria degli Stati Uniti è pari a due milioni di persone. Facendo una previsione per l'Italia, vorrebbe dire avere quattrocentomila detenuti: il sistema non reggerebbe!
Ergo, abbiamo circoscritto, per il momento, l'applicazione di questa fattispecie soltanto ad alcuni delitti più gravi. Dunque, sulla base delle esperienze di altri paesi simili ai nostri, sappiamo che questa norma funzionerà.
Onorevole Soda, francamente mi sfugge il motivo di addebitare al ministro della giustizia l'esistenza di una serie di delitti impuniti. Si tratta di un problema riguardante altri dicasteri. In ogni caso, per l'economia del dibattito, potrebbe essere positivo vaticinare meno e ragionare maggiormente sulle cose (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
GIUSEPPE FANFANI. Presidente!
PRESIDENTE. Un momento, onorevole Fanfani, può anche solo immaginare che non possa concederle la parola?
GIUSEPPE FANFANI. Si figuri!
PRESIDENTE. Poiché mi è stato fatto notare che, in sede di Comitato di nove, non si è mai parlato del problema relativo all'aggiunta della parola «preterintenzionale», deve essere chiaro che il relatore ha dichiarato che avrebbe espresso parere favorevole sull'emendamento se fosse stata aggiunta la parola «preterintenzionale». Adesso, sta a voi valutare la questione, altrimenti si mantiene la versione originaria del testo - quindi, senza la riformulazione - e su di esso chiederò il parere al relatore.
GIULIANO PISAPIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, volevo solo rilevare che il parere della Commissione era favorevole, indipendentemente dall'aggiunta della parola «preterintenzionale».
PRESIDENTE. Questo deve chiarirlo il relatore. Onorevole Vitali, era già favorevole?
LUIGI VITALI, Relatore. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo con riferimento alle dichiarazioni del ministro: non so se si riferiva alle valutazioni che ho espresso ieri sera, quando ho pronosticato che la norma sulla prescrizione non consentirà di giudicare in ordine a tantissimi fascicoli che attualmente giacciono in Cassazione.
Signor ministro, non voglio far polemiche, ma, per rispondere al suo invito a trattare di problemi concreti, le pongo una domanda concreta: per favore, vuole riferire al Parlamento, entro la giornata odierna, quale sarà l'effetto della norma sulla prescrizione sui fascicoli che attualmente giacciono in grado di appello e in Cassazione? I suoi uffici al Ministero le hanno fornito statistiche o dati da cui si può desumere il numero dei fascicoli già fissati che «salteranno» con la norma sulla prescrizione? È facilissimo stabilirlo. Infatti, su ogni fascicolo della Cassazione è stampata la data di prescrizione; basta che lei telefoni e fra mezz'ora le sapranno dire se sono dieci, quindici o ventimila. In tal caso, lei ha il dovere di riferire al Parlamento quanti siano i processi che si prescriveranno! Se non lo farà, se ne dovrà assumere le responsabilità (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PIERO RUZZANTE. Deve venire qui a dirlo!
ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, mi riservo di comprendere meglio cosa accadrà in seguito alla richiesta di aggiungere l'aggettivo «preterintenzionale», perché tale termine andrebbe apposto in proposte emendative sia della maggioranza sia dell'opposizione che sono identiche. A questo punto, qualora rifiutassimo (richiamo un esempio assolutamente teorico) e la maggioranza accogliesse l'invito, ci troveremmo a votare, comunque, su una modificazione dell'emendamento che in sé non aveva alcun germe relativo alla produzione di questa aggiunta anche nella categoria dei delitti preterintenzionali. Trattandosi di una questione complessa e molto delicata, credo sia assolutamente indispensabile un passaggio in sede di Comitato dei nove. Mi rivolgo al ministro Castelli: lei è il ministro della giustizia di questo paese, non è una persona che passa per caso...
GIOVANNI RUSSO SPENA. Non mi pare, non lo sa!
ANNA FINOCCHIARO. Se mi posso consentire, lei non può dire all'opposizione che l'opposizione si deve astenere dal fare vaticini infausti; l'opposizione fa il suo mestiere; è lei, signor ministro, che non lo fa (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo), perché di fronte ad una costante richiesta e ad un continuo allarme sugli effetti di questa legge, lei avrebbe avuto il dovere di spiegarci perché e per come tutto questo non accadrà. Cosa vuol dire «l'avete già detto a proposito delle rogatorie»? Ministro Castelli, lei lo sa benissimo che il meccanismo infernale delle rogatorie è stato bloccato da una interpretazione giurisprudenziale, che ha fatto peraltro sì che la Svizzera accedesse alla firma dell'accordo, mentre, come lei sa benissimo, si è arrivati per la prima volta nella storia delle relazioni diplomatiche tra paesi europei alla rottura dell'accordo...
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. No!
ANNA FINOCCHIARO. Come no, ministro? Perché dice di no? Posso portare i documenti, non ci metta in imbarazzo, la prego, non ci costringa a mettere in imbarazzo lei, la sua persona e, soprattutto, quello che rappresenta.
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Lo saprò, sono il ministro!
ANNA FINOCCHIARO. Non è come dice lei, è come sostengo io, e lo sto dicendo con grande pacatezza!
Detto questo, io le confermo che molte condanne di primo e di secondo grado per reati gravi verranno rese nulle dal regime delle prescrizioni che voi state introducendo. Infatti, si tratta di reati commessi da una persona che non ha ancora sentenze passate in giudicato o di reati di mafia commessi precedentemente all'entrata in vigore di questa legge. È così, è in re, lo dice la razionalità delle letture di questa norma, lo dice non la protervia, l'arroganza o il malanimo o la mala fede - come dice l'onorevole Cirielli - dell'opposizione, ma lo dice la preoccupazione altissima che noi abbiamo per quello che può accadere, che pretenderemmo fosse una preoccupazione condivisa e che, soprattutto, ministro Castelli, grava sulle sue spalle, non sulle nostre; è lei che deve fare il suo mestiere, ministro Castelli! Noi ci stiamo provando! E le dico di più: stiamo provando a farlo insieme a voi, pensando all'interesse generale del paese. Ci ascolti, la prego! Non siamo né prefiche, né vogliamo predire sventure, non abbiamo alcun interesse che le condizioni della sicurezza e della legalità in questo paese peggiorino (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-socialisti democratici italiani).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci sono altre richieste di intervento (degli onorevoli Soda, Bonito, Duca, Boccia, tutti a titolo personale), però l'onorevole Finocchiaro ha chiesto la convocazione formale del Comitato dei nove in riferimento a questo punto (cioè l'aggiunta, la riformulazione relativa al preterintenzionale). Poiché alle 13 si riunisce il Parlamento in seduta comune e devono essere installate le cabine, evitiamo di continuare un dialogo tra sordi e sospendiamo immediatamente, a meno che non vi sia qualcosa di particolare...
GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, a che titolo intende intervenire?
GIUSEPPE FANFANI. Sull'ordine dei lavori, Presidente.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, io ho fatto al ministro una richiesta specifica: gli ho chiesto se, per favore, poteva spiegare al Parlamento quanti sono i processi attualmente pendenti in Cassazione e in appello. Se il ministro decidesse di darci questa informazione numerica, ovviamente bisognerebbe rinviare. Tutto qua.
PRESIDENTE. Rinviare cosa?
GIUSEPPE FANFANI. Fino a quando non viene il ministro...
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Il ministro è qua e mi chiede la parola. Prego, signor ministro.
GIUSEPPE FANFANI. Sentiamo se ha i numeri!
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, in primo luogo rilevo che stavamo parlando dell'articolo 3, che tratta di recidive e non di prescrizioni. Quindi, la proposta fatta in questa sede mi sembra quanto meno irrituale, comunque, per pura cortesia rispondo.
È chiaro che in due ore non è possibile; onorevole Fanfani, lei sa benissimo che sta facendo una richiesta impossibile.
GIUSEPPE FANFANI. La settimana prossima! O a gennaio!
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. In due ore non è possibile esitare tutto ciò. Questa ricerca noi la siamo già facendo da tempo.
Le faccio osservare, però, che, come a lei è noto, moltissimi di questi procedimenti sarebbero comunque destinati alla prescrizione, che, semplicemente, interverrebbe, in alcuni casi, un po' più tardi; in altri, nello stesso momento; in altri casi ancora, addirittura, per effetto di questo provvedimento, più tardi. Quindi, si tratta di una ricerca molto complessa che, prima o poi, sottoporrò all'attenzione del Parlamento, ma non certo nelle more di questa discussione.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho già preannunciato che avrei sospeso la seduta, anche per consentire di allestire in aula le cabine per la riunione del Parlamento in seduta comune; sicché, non essendo possibile aprire un dibattito, prendiamo atto delle dichiarazioni testé rese dal ministro.
Tuttavia, prima di sospendere la seduta, darei la parola all'onorevole Gerardo Bianco su un argomento diverso dal punto dell'ordine del giorno in trattazione.
GERARDO BIANCO. Signor Presidente, intervengo su un argomento estraneo alla discussione in corso; tuttavia, vorrei mi si consentisse di esprimere la mia gioia per il fatto che un presepe sia stato esposto in questa sede, nella Camera dei deputati (Applausi).
Si tratta di un'opera napoletana, il che dimostra che a Napoli non vi è solo camorra; vi è anche una qualità artistica elevata.
Una piccola notazione, signor Presidente; è un presepe particolare perché al posto del bue e dell'asinello, vi è un caprone. Al riguardo, pur potendosi dare diverse interpretazioni, vorrei ricordare che il caprone è anche un simbolo apotropaico ovvero che vuole allontanare comportamenti sconvenienti da questa aula del Parlamento.
PRESIDENTE. Onorevole Gerardo Bianco, la ringrazio, anche perché ritengo che questo suo apprezzamento sia indirizzato all'ideatore del presepe, che è il Presidente della Camera (Applausi). Vorrei aggiungere che ho scelto un presepio napoletano perché gli italiani amano Napoli; è questo un messaggio chiaro che viene dalla Camera dei deputati (Generali applausi).
Sospendo la seduta fino al termine della riunione del Parlamento in seduta comune; ricordo peraltro ai colleghi di questo ramo del Parlamento che la chiama comincerà dai deputati.
La seduta, sospesa alle 12,55, è ripresa alle 16,40.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aprea, Armosino, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Brancher, Buemi, Carboni, Cè, Cicu, Cola, Cordoni, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fanfani, Giordano, Martusciello, Mazzocchi, Mazzoni, Micciché, Pecorella, Pescante, Pisapia, Pistone, Possa, Scajola, Sgobio, Trantino, Trupia, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli e Vietti sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.
Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, intervengo riguardo ad una questione di competenza della Presidenza.
È stato chiesto il voto segreto sull'articolo riguardante la riduzione dei termini della prescrizione; tale richiesta è stata respinta dalla Presidenza sulla base di precedenti, che effettivamente ci sono, e di una decisione della Giunta del regolamento, in base alla quale si possono votare a scrutinio segreto soltanto le proposte riguardanti gli elementi costitutivi del reato e la pena; sta di fatto, però, che la prescrizione è uno strumento - come lei mi insegna - che azzera gli elementi costitutivi del reato e la pena.
Ora, quindi, noi ci troviamo di fronte a questo paradosso: abbiamo votato a scrutinio segreto gli emendamenti sulla recidiva, sulle circostanze aggravanti o sull'entità della pena e dovremmo votare, invece, a scrutinio palese la proposta riguardante l'azzeramento complessivo dei reati. Mi pare che vi sia un'evidente contraddizione in questo tipo di scelta.
Dunque, la pregherei, Presidente, di sollecitare il Presidente della Camera a riflettere su tale questione e, se ritiene, a riconvocare la Giunta per il regolamento. Lo dico adesso perché, non essendo prossima la votazione, vi è il tempo di riflettere sulla questione e di affrontare questo tema: per quale motivo si vota a scrutinio segreto una parte meno «dirompente», mentre la parte più «dirompente» si vota invece a scrutinio palese?
PRESIDENTE. Riferirò al Presidente della Camera la sua osservazione, perché si tratta non solo di causa di procedibilità, ma di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; si tratta quindi di un problema da valutare.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per una questione di minore importanza; credo però che sia utile che la Presidenza della Camera la registri e ne tenga conto come precedente per il futuro.
Oggi, prima della sospensione antimeridiana dei lavori, avevo chiesto di intervenire, ma il Presidente Casini ha ritenuto più opportuno sospendere la seduta a causa delle votazioni; dunque, pongo la questione adesso, con un po' di ritardo, e lei mi perdonerà.
Signor Presidente, è accaduto che il ministro Castelli, nell'esprimere il parere sugli emendamenti, dopo che il relatore lo aveva già formulato, abbia aggiunto al parere un vero e proprio intervento politico. Premetto, Presidente, che di questo sono molto soddisfatto; ho apprezzato l'intervento del ministro e, se si comportassero tutti così, sarebbe un bene per i lavori della Camera.
Intervengo per un fatto meramente parlamentare: si sta creando, Presidente, la prassi per cui il Governo, in occasione dell'espressione del parere sugli emendamenti, svolge un intervento politico. Ciò crea dei problemi, perché lei sa che il regolamento prevede la possibilità per tutti i deputati di svolgere, dopo l'intervento del Governo, un intervento di commento e di confronto con le posizioni espresse dal Governo stesso.
È accaduto, in qualche caso, che il Presidente di turno dell'Assemblea abbia negato la parola a deputati considerando l'intervento del Governo come mera espressione del parere sulle proposte emendative.
Ora, delle due l'una, signor Presidente: o il Governo decide di dare esclusivamente il parere, sia pure, lo capisco, con qualche commento, con qualche motivazione, o il Governo svolge un vero e proprio intervento politico; nel primo caso, non sono ammissibili interventi di deputati, ma è evidente che, nel secondo caso, i predetti interventi devono essere considerati ammissibili.
Signor Presidente, credo sia opportuno prendere atto - a ciò mira il mio intervento - che stamani il Presidente Casini ha risolto la questione: dopo aver ascoltato i pareri del ministro, egli ha interpretato le sue successive precisazioni come un vero e proprio intervento e, di conseguenza, ha concesso la parola a tutti i deputati che ne hanno fatto richiesta.
Giudicando corretto siffatto comportamento della Presidenza, credo che, a questo punto, dobbiamo acquisire la decisione di stamani come risoluzione di una questione che già altre volte ho sollevato, come precedente che diventa prassi parlamentare: quando il Governo, oltre ad esprimere il parere, svolge un intervento politico, è consentito a tutti i deputati che ne facciano richiesta, da oggi in poi, di intervenire sulle sue dichiarazioni.
La seconda questione che intendo sollevare, signor Presidente, è un po' più complessa, per cui mi rendo conto che ci sarà bisogno, probabilmente, di un successivo approfondimento. Tuttavia, poiché so che lei è sempre così cortese, magari mi fornirà anche la sua opinione personale al riguardo, salvo l'eventuale approfondimento da parte della Giunta per il regolamento.
Si è verificato, oggi, un caso particolare. Il collega Fanfani, il quale aveva intenzione di prendere la parola per commentare l'intervento del Governo, mi ha posto un delicato quesito: avendo intenzione di parlare, in seguito, sulle proposte emendative da lui presentate, egli mi ha chiesto se un suo intervento in quella fase, ancorché successivo all'intervento del ministro, potesse essere considerato come intervento sul complesso degli emendamenti, che gli avrebbe precluso di intervenire per dichiarazione di voto al momento dell'esame delle singole proposte emendative.
Devo ammettere, signor Presidente, che ho avuto qualche difficoltà nel dare una risposta al collega Fanfani. Effettivamente, il suo intervento aveva luogo nella fase dedicata agli interventi sul complesso degli emendamenti, sia pure successivamente ad un intervento del ministro.
Pur ritenendo quella da ultimo prospettata una questione minore rispetto a tutte le altre poste dal provvedimento in esame, le sarei molto grato, signor Presidente, se, in questa sede o anche successivamente, la Presidenza volesse esprimere un'opinione al riguardo.
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, poiché lei ha chiesto di conoscere anche la mia opinione con riferimento agli interventi che hanno avuto luogo nella parte antimeridiana della seduta, dopo le dichiarazioni del ministro, il quale ha corredato l'espressione del parere di alcune considerazioni di portata più ampia, ritengo che il Presidente di turno - nel caso specifico, il Presidente della Camera - abbia dato la parola a due deputati autorevoli come gli onorevoli Fanfani e Finocchiaro, i quali hanno svolto interventi che tutti ricordiamo e che qualcuno, come chi vi parla, ha anche apprezzato dal punto di vista parlamentare, nella discrezionalità connessa all'apprezzamento, da parte sua, delle concrete situazioni.
Dal punto di vista, invece, degli effetti che producono, si tratta di interventi svolti successivamente ad una dichiarazione politica resa in una sede, non dico impropria, ma nella quale si possono sviluppare considerazioni di ordine più generale e politico, se il Governo ritiene opportuno farlo, con gli effetti che produce.
I deputati che hanno chiesto la parola, l'hanno avuta. Può darsi che altri avrebbero voluto parlare, ma, in quella determinata situazione, il Presidente ha dato la parola a coloro che ne hanno fatto esplicita richiesta.
Non credo si possa stabilire aprioristicamente quale debba essere la modalità con la quale, nell'apprezzamento delle circostanze, il Presidente agisce attraverso parametri fissi. Credo che, non nella discrezionalità, ma nel senso dell'opportunità con cui il Presidente dà alla Camera la possibilità di esprimersi in un modo piuttosto che in un altro, vi sia quella reciprocità di apprezzamento delle condizioni in cui operiamo. Dunque, si confida che la Presidenza possa avere il credito che merita nel momento in cui decide in un modo piuttosto che in un altro.
Al collega Violante, che poc'anzi ha posto una domanda, ricordo che il problema va affrontato in termini di conformità al regolamento ed ai precedenti. Su questo non mi pronuncio, perché non posso risolvere tale questione in questo momento e nel ruolo che sto svolgendo.
PIER PAOLO CENTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo per porre una questione politica riguardante anche l'organizzazione dei nostri lavori.
Verso la conclusione della parte antimeridiana della seduta, abbiamo ascoltato l'intervento del ministro della giustizia Castelli che, oltre ad intervenire nel merito delle proposte emendative, ha sviluppato una riflessione di carattere più generale sull'efficacia di questa norma, senza fornire dati relativi all'incidenza che tale norma potrà avere sui processi penali in corso, con riferimento alla prescrizione e alla recidiva.
Credo sarebbe utile che la Presidenza valutasse l'opportunità di invitare il ministro dell'interno Pisanu a riferire rispetto al «pacchetto sicurezza» di Napoli. Infatti, nei giorni scorsi, leggendo le notizie riportate dai giornali sulle riunioni del Consiglio dei ministri, abbiamo appreso che, in realtà, il ministro dell'interno Pisanu, competente in questa materia, era tutt'altro che favorevole all'introduzione di modifiche alla «ex legge Cirielli» per l'autonomia che il cosiddetto pacchetto sicurezza per la città di Napoli aveva assunto nel dibattito politico e per gli strumenti di lotta contro la criminalità. Improvvisamente, per la velocità dei tempi di discussione sia in Commissione giustizia sia in Assemblea, non abbiamo ricevuto più notizie sul giudizio del ministro Pisanu rispetto a questo provvedimento. Forse, sarebbe necessario sapere perché il ministro Pisanu abbia cambiato idea sull'opportunità di emendare l'«ex legge Cirielli» rispetto al «pacchetto sicurezza» di Napoli. Credo sia una questione di grande rilevanza.
Mi avvio alla conclusione, ribadendo la necessità di un intervento chiarificatore del ministro Pisanu. Tutta questa vicenda è stata propagandata all'esterno come elemento utile a combattere la criminalità (abbiamo spiegato nel merito per quale motivo non condividiamo questa impostazione che ci sembra truffaldina). Sarebbe utile che il ministro dell'interno Pisanu, come ha fatto questa mattina il ministro Castelli, venga in aula a dare indicazioni di carattere generale rispetto a tale vicenda e ad esprimere un giudizio di merito sull'efficacia di queste norme (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevole Cento, lei ha sollevato un problema politico che riguarda il Governo, che è rappresentato in quest'aula nei modi con i quali il Governo intende farsi rappresentare, a sua opinione e, mi permetto di dire, anche a sua discrezione. Per quanto attiene al problema del collegamento tra le varie posizioni, questa è una questione di competenza del Consiglio dei ministri, e se un ministro non è d'accordo credo lo debba far valere in quella sede, non in questa. Quindi, la ringrazio per il suggerimento, ma non siamo in grado di dare corso ad una impostazione come questa.
Ricordo che questa mattina si sono svolti gli interventi sull'articolo 3 e sulle proposte emendative ad esso presentate e il relatore e il Governo hanno espresso i rispettivi pareri.
Avverto che la Commissione ha ritirato l'emendamento 2.100 ed ha contestualmente presentato l'ulteriore emendamento 2.101 (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 3). È stato altresì presentato dalla Commissione l'ulteriore articolo aggiuntivo 5.010.
LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, il Comitato dei nove ha deciso di ritirare l'emendamento 2.100, che è stato sostituito con l'emendamento 2.101. Per quanto riguarda l'articolo 3, io avevo confermato il parere favorevole sugli identici emendamenti Ghedini 3.22 e Pisapia 3.31, chiedendo però che alle parole «delitto doloso» fossero aggiunte le parole «e preterintenzionale»; ora invece la richiesta è di riformularli nel senso di sostituire con le parole «delitto non colposo» le parole «delitto doloso»; in questa ipotesi rientrano sia i delitti dolosi sia quelli preterintenzionali. Per questo motivo, anche la richiesta al Governo di riformulare l'emendamento 3.40, aggiungendo le parole «o preterintenzionale» dopo le parole «delitto doloso», viene meno; per cui il Governo dovrebbe riformulare il suo emendamento togliendo la parola «doloso». Quindi, l'emendamento del Governo finirebbe con le parole «per il nuovo delitto». Infatti, poiché si tratta di delitti commessi da recidivi, è inutile mettere doloso e preterintenzionale, visto che si tratta delle ipotesi che sono già tassativamente previste dall'articolo 407. Quindi, dove si legge «doloso» dovrebbe intendersi «non colposo», tranne che per l'emendamento del Governo per il quale si invita a togliere la parola «doloso».
PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo concorda e accetta la riformulazione del suo emendamento 3.40.
L'onorevole Ghedini accetta la riformulazione del suo emendamento 3.22 proposta dal relatore?
NICCOLÒ GHEDINI. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Pisapia se accetti la riformulazione proposta del relatore del suo emendamento 3.31.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, io preferisco che venga mantenuto l'emendamento così com'è. Quindi credo che dovremo svolgere due votazioni separate.
PRESIDENTE. Sta bene.
LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, anche per collaborare con la Presidenza, faccio presente come, considerata la presentazione dell'emendamento 2.101 della Commissione, si debba fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti; sicché, non potendosi procedere alla votazione, mi pare si debba riprendere l'esame dell'articolo 3.
PRESIDENTE. Gli uffici mi hanno comunicato che il termine è stato fissato, onorevole Vitali, e che si dovrebbe procedere alle votazioni in questione alle 18.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 17,03)
FILIPPO MANCUSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, mi pare che la correzione apportata dall'onorevole Vitali sia approssimativa perché, quando egli adotta la formula...
PRESIDENTE. Onorevole Filippo Mancuso, lei ora interviene sull'emendamento Ghedini 3.22?
FILIPPO MANCUSO. Esattamente, signor Presidente.
PRESIDENTE. Onorevole, le darò la parola dopo, perché dobbiamo prima passare agli identici emendamenti soppressivi Magnolfi 3.1, Fanfani 3.30, Maura Cossutta 3.33.
FILIPPO MANCUSO. Me l'ha data in ritardo, Presidente, non prima!
(Ripresa esame dell'articolo 3 - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Riprendiamo, dunque, l'esame dell'articolo 3.
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti soppressivi Magnolfi 3.1, Fanfani 3.30, Maura Cossutta 3.33.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. L'emendamento Magnolfi 3.1, di cui sono cofirmatario, è soppressivo, signor Presidente, dell'articolo 3 nel testo, per così dire, ex Cirielli; voglio spiegare perché insistiamo per la soppressione di questo articolo. Nella attuale formulazione, cui si riferisce questo emendamento soppressivo, si prevedono aumenti di pena automatici ed obbligatori per tutti i recidivi; noi non crediamo - e sappiamo che anche buona parte della maggioranza non ci crede - all'efficacia di questi incrementi automatici, indiscriminati e fortissimi, dagli effetti devastanti, nella lotta al crimine.
Valuteremo positivamente, poi, gli emendamenti presentati dalla stessa maggioranza tesi ad abolire questa automaticità mentre riserveremmo il giudizio finale sull'articolo all'esito della discussione e della votazione di tutti gli emendamenti - di opposizione e di maggioranza - già presentati.
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, poc'anzi ho posto una questione sulla quale intendo richiamare anche la sua attenzione; si tratta di ciò...
PRESIDENTE. Onorevole, so tutto; è la questione relativa alla convocazione della Giunta per il regolamento.
LUCIANO VIOLANTE. Esattamente, signor Presidente. Volevo soltanto chiedere quanto segue. Votiamo a scrutinio segreto circostanze aggravanti o attenuanti della pena; votiamo, altresì, a scrutinio segreto elementi che riguardano la costruzione del reato. Votiamo, invece, a scrutinio palese quanto alla cancellazione del reato.
Mi pare che ci sia evidentemente una contraddizione. So bene che vi sono dei precedenti e che una Giunta per il regolamento si è già pronunciata su tale punto, ed è per questo motivo che mi sono permesso di chiederle di valutare l'opportunità di riconvocare tale Giunta per esaminare nuovamente la questione, poiché sussiste un'evidente contraddizione tra le due decisioni.
Vorrei ricordare che anche in passato, quando ho fatto riferimento all'esame di un precedente provvedimento (anche se non ricordo quale fosse), si trattava di una proposta emendativa concernente la procedura di valutazione della prescrizione, non la riduzione dei termini di prescrizione. È per questo motivo che le rinnovo la richiesta di valutare tale opportunità, signor Presidente.
PRESIDENTE. Onorevole Violante, mi sono permesso di interromperla solo perché ero venuto a conoscenza - ed è questa la ragione per la quale sono venuto a presiedere l'Assemblea - della questione che lei ha sollevato; tuttavia, vorrei risponderle con molta franchezza.
Vorrei osservare, innanzitutto, che la questione astrattamente - anzi, praticamente - sollevata ha, a mio avviso, una sua rilevanza; pertanto, non ritengo affatto che la riflessione che lei ci sottopone sia priva di senso. Essa ha una sua estrinseca validità perché, calandola nel concreto del provvedimento, si determinano effetti anche abbastanza curiosi. Posso convocare la Giunta per il regolamento, ma non in questa circostanza; in altri termini, una volta concluso il provvedimento in esame, se me lo chiedete, posso proporre di rivedere, in quella sede, l'intera disciplina con cui abbiamo stabilito di procedere nelle votazioni a scrutinio segreto.
In realtà, infatti, su tale vicenda, nonché sul caso di specie, esistono non solo dei precedenti, ma anche una pronuncia specifica della Giunta per il regolamento. Se vogliamo decidere di cambiare tale pronuncia, ciò può senz'altro avere anche una sua validità, tuttavia non posso nutrire dubbi in ordine al caso specifico, perché non posso che concedere, sull'articolo cui lei ha fatto riferimento, la votazione palese; dopodiché, se vogliamo cambiare la disciplina, va benissimo: è possibile farlo e deve esserci una pronuncia della Giunta per il regolamento, che convocherò all'indomani della conclusione dell'esame del presente provvedimento.
Vorrei rilevare, tuttavia, che il problema è di carattere generale. Lei, onorevole Violante, sa che, sul provvedimento in esame, la Presidenza non ha certamente «scarseggiato» con la concessione del voto a scrutinio segreto, nel senso che si sono svolte tutte le votazioni segrete che era indispensabile concedere secondo i parametri che erano stati prefissati.
Poiché in questo caso i parametri per la concessione del voto palese sussistono inequivocabilmente, ribadisco che in un futuro, anche immediato, convocherò la Giunta per il regolamento su tale punto, tuttavia ciò non può certamente avvenire oggi, nell'ambito dell'esame di questo provvedimento.
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, so bene che non può mutare adesso, nel corso dell'esame di questo provvedimento, l'orientamento della Giunta per il regolamento; tuttavia, è bene svolgere quel tipo di riflessione subito dopo, quando lei vuole, perché altrimenti non potremmo mai cambiarlo, poiché ci troveremmo sempre in presenza di una votazione da effettuare.
È questa la ragione per cui mi dichiaro d'accordo con lei: credo che sarebbe utile se potesse convocare, dopo la conclusione dell'esame del provvedimento, la Giunta per il regolamento per affrontare tale questione.
PRESIDENTE. Guardi, onorevole Violante, le ho detto qualcosa di più, poiché ho affermato che forse non solo convocherò la Giunta per il regolamento concluso l'esame del provvedimento ma anche che, alla luce della concreta esperienza, la sua riflessione - e colgo l'occasione per estenderla anche ai deputati della maggioranza, oltre che a quelli dell'opposizione - è fondata.
Pertanto, procederemo in tal senso: una volta concluso l'esame del provvedimento, come primo atto convocherò sicuramente la Giunta per il regolamento, e chiedo altresì ai colleghi di esaminare, fin da ora, la possibilità di modificare la disciplina sulla votazione a scrutinio segreto.
ELIO VITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIO VITO. Signor Presidente, intervengo per dirle che sono completamente d'accordo riguardo all'idea di convocare una riunione della Giunta per il regolamento per rivedere l'intera disciplina del voto segreto.
Lei sa che anche noi avevamo contestato il fatto che è prevista la votazione a scrutinio segreto delle questioni pregiudiziali - che pure non hanno una diretta attinenza con la libertà del parlamentare, poiché l'effetto dell'approvazione della questione pregiudiziale è la reiezione del progetto di legge in quanto tale - nel caso in cui il provvedimento cui sono riferite veda una prevalenza di materie sulle quali è possibile concedere lo scrutinio segreto: è evidente che si tratta di una contraddizione clamorosa.
Signor Presidente, pur ricordando che adesso lei ha correttamente dato comunicazione preventiva ai gruppi delle votazioni a scrutinio segreto riferite al provvedimento in esame, e mi sembra che sia giusto procedere in questo modo, per il futuro riteniamo anche noi che convocare una riunione della Giunta per il regolamento, al fine rivedere l'intera disciplina del voto segreto, possa essere effettivamente opportuno.
PRESIDENTE. Onorevole Elio Vito, è chiaro che, in questo caso, si confrontano due impostazioni: vi è, ad esempio, chi ritiene che 41 votazioni a scrutinio segreto sulle 91 da effettuare rappresentino un uso eccessivo del voto segreto e vi è chi, invece, ritiene l'opposto. Sul problema delle questioni pregiudiziali, ad esempio, vorrei francamente dire che difficilmente posso accedere alla tesi sostenuta dall'onorevole Elio Vito; tuttavia, ne discuteremo in sede di Giunta per il regolamento.
Adesso votiamo...
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, speravo di ascoltarla in sede di Giunta per il regolamento... Ha facoltà di parlare.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, colgo quest'occasione per aggiungere un altro argomento e per dare un'informazione ai colleghi che sono entrati da poco a far parte della Camera dei deputati. Tale informazione riguarda un caso noto: in sede di voto segreto, coloro i quali intendono astenersi, debbono sapere che sul tabellone dei risultati il loro voto non è segreto, ma palese, perché compare.
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, questa è una delle pochissime cose che ha fatto la Giunta per il regolamento, per cui non riaprirò certo il dibattito.
LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, ritengo che bisogna rispondere ad ogni osservazione dell'opposizione, affinché chi non ha seguito i lavori ne sia edotto. L'osservazione svolta precedentemente dal collega Kessler - egli mi scuserà - è pretestuosa, perché la norma non è più quella originaria, ma lascia discrezionalità al giudice nell'aumento della pena. Se, quindi, si sopprime, non si può arrivare a tale formulazione. Per cui, mi auguro che egli possa rivedere la propria opinione e ritirare - o votare contro - quest'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti
Avverto che la seguente votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 3.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 493
Maggioranza 247
Voti favorevoli 234
Voti contrari 259).
Avverto che la seguente votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ghedini 3.22, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 494
Votanti 493
Astenuti 1
Maggioranza 247
Voti favorevoli 455
Voti contrari 38).
Avverto che la seguente votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mario Pepe 3.20, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 495
Maggioranza 248
Voti favorevoli 256
Voti contrari 239).
Avverto che la seguente votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mario Pepe 3.21, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, votano doppio!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 487
Maggioranza 244
Voti favorevoli 250
Voti contrari 237).
GIOVANNI RUSSO SPENA. In tre votano doppio!
PRESIDENTE. Ricordo che voti doppi non sono consentiti.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 3.11.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per spiegare quest'emendamento. Analogamente all'emendamento che abbiamo testè votato, presentato dalla maggioranza ed a cui ci siamo associati, evita una forma di automatismo, ossia quella dell'aumento indiscriminato e cieco delle pene per i recidivi. La maggioranza, con il nostro apporto, ha approvato un emendamento che va nel senso della facoltatività degli aumenti di pena per i recidivi, lasciando la discrezionalità al giudice. Noi siamo d'accordo su tale aspetto, perché crediamo che la pena vada modellata sulla persona del colpevole e ciò lo possa fare solo il giudice del caso concreto. Siamo contenti che la maggioranza abbia acceduto a questa nostra proposta e insistiamo anche per l'approvazione dell'emendamento in esame, che va nella stessa direzione della facoltatività degli aumenti di pena.
LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, quest'osservazione può essere facilmente contraddetta, nel senso che il giudice rimane libero di contestare discrezionalmente la recidiva, ma se la contesta, l'aumento di pena deve essere di quell'entità. Non vi è, quindi, un «ingabbiamento»: la discrezionalità del giudice è a monte, nella scelta.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la seguente votazione, nonché la successiva, avranno luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 3.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 482
Maggioranza 242
Voti favorevoli 231
Voti contrari 251).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 476
Astenuti 1
Maggioranza 239
Voti favorevoli 231
Voti contrari 245).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 3.12.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, state impostando un provvedimento che, come ha detto il relatore, onorevole Vitali, dà al giudice la facoltà di contestare la recidiva. Però, poi, nell'emendamento in esame si afferma che, se la contesta - ed è libero di farlo o meno - deve applicare per forza un aumento secco dei due terzi della pena. Noi sosteniamo che al giudice vada lasciata la libertà di determinare anche la misura dell'aumento, ossia proponiamo che lo stesso possa aumentare la pena fino a due terzi. Altrimenti, l'accusa di pretestuosità o di ipocrisia la potrei rigettare a lei, signor relatore, con la stessa cortesia. Se si afferma che un giudice è libero di contestare o meno la recidiva e, se lo fa, deve per forza aumentare la pena di due terzi (che è tantissimo!) esso non la contesterà in tanti casi perché la riterrà eccessiva.
Visto che voi stessi avete già operato la scelta di lasciare alla discrezionalità del giudice se concedere o meno la recidiva, avrebbe più senso consentire al giudice stesso di scegliere la misura dell'aumento. Altrimenti - torno a ripeterlo - molte volte il giudice non lo farà e non credo che questo sia esattamente ciò che volete.
LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, lo abbiamo detto questa mattina: il senso di tale norma è di irrigidire il sistema nei confronti dei recidivi. Questi ultimi non sono cittadini come tutti gli altri, bensì persone che delinquono abitualmente. Onorevole Kessler, stiamo parlando dell'ipotesi di una persona che ha commesso il quarto o il quinto reato. Mi sembra, quindi, sufficiente e adeguato che il giudice applichi l'aumento nella misura prevista da questo emendamento (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il relatore fa finta di non capire. Signor relatore, la questione è un'altra: così come è stata impostata la disciplina, il risultato sarà che il magistrato non contesterà più la recidiva. Quindi, l'effetto che lei vuole raggiungere di massima rigorosità verso coloro che delinquono più volte sarà reso vano. Infatti, il Parlamento e la maggioranza impongono la contestazione immediata o meno della recidiva e ciò non può accadere all'inizio del processo, ossia quando si eleva il capo di imputazione. In quel momento, non si hanno tutti gli elementi per poter esprimere un giudizio che abbia la capacità di assorbire la multiformità del fatto e la ricchezza di ciò che fa riferimento al soggetto e all'imputato. Questo, signor relatore, se lo deve mettere in testa. Lei, in questo modo, non farà contestare la recidiva e quest'ultima verrà meno proprio dall'insieme dell'ordinamento. Ciò grazie alla assurdità della sua impostazione!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa lettura non è esatta. Il giudice nella fattispecie della recidiva reiterata deve contestarla obbligatoriamente e, in questo caso, deve prevedere un aumento fisso dei due terzi della pena. Ricordo che la discrezionalità del giudice esiste sempre con riferimento alla determinazione della pena rispetto ad un minimo e un massimo e, comunque, si tratta di un'ampia discrezionalità. Lo ripeto: nella fattispecie il riferimento non è ai recidivi - come dice genericamente, anche per confondere le idee, l'onorevole Kessler - bensì ai plurirecidivi ossia, detto in soldoni, a persone che hanno commesso già molti reati ed hanno subìto anche già due condanne. Credo, quindi, che questo sia il nocciolo della norma e che sia importante che essa rimanga immutata.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.
FILIPPO MANCUSO. Certo per mia deficienza, non ho capito come tutta questa discussione intorno alla possibilità che si contesti o non si contesti la recidiva possa fare i conti con il fatto che dal 1974 la recidiva facoltativa non esiste più. Non ho capito come si combina. Se il giudice «deve» applicare la norma, come si può calcolare il passo successivo del procedimento logico del giudice, quando l'istituto non c'è più?
La recidiva facoltativa non esiste. Tutto questo ragionamento ruota intorno a un presupposto che non sussiste più. Ripeto che considero frutto di una mia superficialità questa affermazione, tuttavia, vorrei una risposta.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che le successive votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 3.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Presidente!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non ho chiuso la votazione, per cui se mi dice quale...
PIERO RUZZANTE. L'ultima fila del quarto settore!
PRESIDENTE. L'ultima fila là in fondo?
PIETRO FOLENA. Secondo settore in alto!
PRESIDENTE. Colleghi, calmi! Indicatemelo, non mi dite: «Presidente!», ditemi i posti.
PIERO RUZZANTE. Dietro l'onorevole Elio Vito!
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
RENZO INNOCENTI. Secondo settore, penultima fila!
PRESIDENTE. Adesso non vedo irregolarità.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo) (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 464
Maggioranza 233
Voti favorevoli 228
Voti contrari 236).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Kessler 3.5 e Cirielli 3.38, non accettati dalla Commissione né dal Governo (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Come fa a non vederlo? Dietro l'onorevole Elio Vito!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, mi fate una cortesia per facilitare il Presidente? Potete sedervi, per cortesia? Onorevole collega, lei che è lì con due mani, per chi sta votando?
PIERO RUZZANTE. Presidente, guardi l'onorevole Ascierto!
PRESIDENTE. Dov'è l'onorevole Ascierto?
GIOVANNI KESSLER. Non c'è proprio!
PIERO RUZZANTE. Anche l'onorevole Santanchè!
PRESIDENTE. Ho capito, ragazzi. Bisognerebbe essere veramente (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)... Ho capito! Se ciascuno stesse a sedere al suo posto...
PAOLA MANZINI. Ma i segretari?
PRESIDENTE. Onorevole Romani, con tutto il rispetto per un collega esemplare, lei è arrivato adesso, mentre prima c'era un signore con due mani! Non è possibile!
ANTONIO LEONE. No!
PRESIDENTE. Onorevole Leone, scusi, so fare il mio lavoro. Probabilmente l'onorevole Romani era lì, d'accordo, ma deve prendere posizione per votare.
Dichiaro chiusa la votazione (Proteste dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 470
Maggioranza 236
Voti favorevoli 229
Voti contrari 241).
PIERO RUZZANTE. Guardi là!
GIOVANNA MELANDRI. Guardi là!
GIORGIO PANATTONI. Guardi là!
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Fanfani 0.3.40.1.
Onorevoli colleghi, se per caso nel prosieguo della seduta vedrò qualcuno esprimere un doppio voto, anche se il collega è nell'emiciclo - ma non si può votare per segnali - prenderò i provvedimenti che ho adottato in altre circostanze (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
Onorevoli colleghi, se anche i colleghi del centrosinistra facessero in via teorica la stessa cosa, non sarebbe una scusante per compiere un certo atto che non si può fare.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, non voglio sollevare ancora una volta la questione del sistema di voto. Però, lei sa che vi è un modo per evitare tale scontro: tenere aperta la votazione e consentire ai segretari, una volta chiusa la votazione, di andare a controllare. Tenga la votazione ferma e faccia fare il controllo (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, ogni consiglio utile a prevenire fatti che certamente creano disdoro al Parlamento è ben accetto. Per cui doveva dirlo con meno eccitazione perché il consiglio è accolto. Ho tenuto aperta la votazione tre minuti...
ELENA MONTECCHI. No!
PRESIDENTE. Come no, onorevole Montecchi? Non ho tenuto aperta la votazione tre minuti?
PIERO RUZZANTE. Dopo la votazione!
PRESIDENTE. Vogliamo ripetere i casi di questa mattina? Fate pure...
ANTONIO BOCCIA. No, Presidente...
PRESIDENTE. Non si può esagerare. Io non ho virtù divinatorie. Può darsi che capitino fenomeni di questo tipo, ma faccio di tutto per prevenirli.
ANTONIO BOCCIA. No, non ci siamo capiti...
PRESIDENTE. Ho capito quello che lei ha detto. Dalla prossima...
MARCO BOATO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, credo di aver capito in un certo modo il consiglio dell'onorevole Boccia e mi metto in questo spirito collaborativo con lei. L'onorevole Boccia fa riferimento al fatto che una volta che la votazione sia chiusa...
PRESIDENTE. Ho capito!
MARCO BOATO... non vengano spente le luci.
PRESIDENTE. Ho capito! Ho capito!
MARCO BOATO. Quindi, le suggerirei di dare disposizione di non spegnere i quadranti della votazione. In questo modo lei potrebbe fare una verifica (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Boato. Avevo capito, ma ad adiuvandum va sempre bene.
Passiamo alla votazione del subemendamento Fanfani 0.3.40.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. No, signor Presidente, non avevo chiesto la parola su questo. Ormai è tardi, ma volevo dire che tutta la confusione è accaduta per il conflitto tra maggioranza ed opposizione rispetto ad un emendamento dell'onorevole Kessler identico ad un emendamento dell'onorevole Cirielli che abbiamo votato contestualmente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei una attimo di attenzione senza polemiche. Con l'emendamento 3.40 del Governo, che verrà approvato, si stabilisce che nei casi di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale cioè i reati più gravi, è obbligatorio per i recidivi l'aumento di pena non inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto doloso. Diamo per scontato che tale emendamento del Governo venga approvato.
Con il mio subemendamento si tende ad estendere tale disciplina a tutti i reati contro la pubblica amministrazione che sono segnatamente la concussione, la corruzione, il peculato e tutte le figure gradate che ruotano attorno alle prime tre. Invito ad una riflessione i colleghi giuristi presenti in aula: se questa legge trae spunto dalla necessità di intervenire in quelle realtà in cui la malavita organizzata sta facendo più male possibile al paese, teniamo presente che proprio in tali realtà la malavita organizzata ha una stretta connessione con il sistema della corruzione pubblica, e nessuno di voi può negarlo. Nel momento stesso in cui stabiliamo un sistema di rigidità dell'aumento di pena per i recidivi nei casi previsti dall'articolo 407 del codice di procedura penale - si tratta di omicidi, rapine, associazione mafiosa, detenzione di armi, disciplina degli stupefacenti, reati sessuali, eccetera - ragionevolezza vuole che il reato di corruzione dell'ambiente pubblico, che è strettamente legato ai reati associativi e, soprattutto, alla criminalità organizzata debba necessariamente essere collegato.
Altrimenti succede che ad un rapinatore, o ad uno spacciatore che commette nuovamente reato, cioè che è recidivo, gli aumentiamo la pena, mentre ad un concussore recidivo o ad un politico corrotto recidivo o ad un pubblico amministratore recidivo, che ha commesso questi reati 1, 2, 3, 4 volte, non gli aumentiamo la pena. Equità vuole che si faccia la stessa cosa.
Sia chiaro che questo per i processi in corso non vale. Se qualcuno avesse paura che questo incida sui processi in corso, sia chiaro che non è così. Quindi non fa danno a nessuno ed è al tempo stesso un atto di moralità, sul quale richiamo l'attenzione di voi tutti. Nel momento stesso in cui noi diamo al paese un segnale forte di voler intervenire contro la criminalità organizzata, non possiamo non dare un segnale altrettanto forte per i reati contro la pubblica amministrazione, anche atteso il fatto che i dati ISTAT ci dicono che negli ultimi due anni i reati di questo tipo sono quasi raddoppiati. Fatevi un esame di coscienza su questo problema come amministratori, come me lo sono fatto io. Cercate pertanto di approvare il mio subemendamento, perché così daremo un segnale forte di legalità, del quale il paese in questo momento ha bisogno (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che le successive votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.
Onorevoli colleghi, intelligenti pauca! Pertanto, ognuno si regoli e sia conseguente poi con ciò che seguirà.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.40.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 470
Votanti 469
Astenuti 1
Maggioranza 235
Voti favorevoli 228
Voti contrari 241).
Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento 3.40 del Governo riformulato su richiesta della Commissione nel senso di sopprimere la parola «doloso».
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.40 del Governo, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 478
Votanti 290
Astenuti 188
Maggioranza 146
Voti favorevoli 254
Voti contrari 36).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 480
Votanti 431
Astenuti 49
Maggioranza 216
Voti favorevoli 253
Voti contrari 178).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.015.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 481
Maggioranza 241
Voti favorevoli 221
Voti contrari 260).
Prendo atto che il subemendamento Lussana 0.3.015.3 è stato ritirato.
Invito il relatore ad esprimere i pareri sul restante subemendamento all'articolo aggiuntivo 3.015 del Governo, nonché sull'articolo aggiuntivo 3.015 del Governo.
LUIGI VITALI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sul subemendamento Fanfani 0.3.015.2, mentre il parere è favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.015 del Governo, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole «terzo comma» del capo 2-bis con le parole: «quarto comma».
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore ed accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 3.015.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la seguente votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.015.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 484
Maggioranza 243
Voti favorevoli 234
Voti contrari 250).
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 3.015 del Governo, come riformulato dalla Commissione.
LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, oltre alle modifiche relative al comma 2 di tale articolo aggiuntivo, concernenti il comma 2-bis, che verrebbe aggiunto dallo stesso, dopo il comma 2, all'articolo 671 del codice di procedura penale, si ritiene di riformulare il comma 1 nel modo seguente: «Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».
Si intende, pertanto, espungere dalla prima parte dell'articolo aggiuntivo in esame la frase da: «che il giudice» fino a: «ciascun reato».
PRESIDENTE. Onorevole Vitali, vorrei capire bene.
PIERO RUZZANTE. Nessuno lo sa! È una formulazione fatta ora!
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, rileggo lentamente la riformulazione.
PRESIDENTE. Scusatemi, è già una seduta un po' delicata... Onorevole Vitali, si tratta di una sua ispirazione oppure tale riformulazione è stata proposta in seguito ad una riunione del Comitato dei nove?
LUIGI VITALI, Relatore. La riformulazione è stata proposta in seguito ad una riunione del Comitato dei nove.
PRESIDENTE. Scusatemi, colleghi, cerchiamo di capire su quale testo discutiamo.
La prima parte dell'articolo aggiuntivo 3.015 del Governo rimane intonsa, salvo che per le ultime due righe che vengono espunte, mentre si intende aggiungere, dopo le parole: «della pena» l'espressione: «stabilita per il reato più grave».
Con riferimento al comma 2-bis che verrebbe introdotto dall'articolo aggiuntivo in esame, si intendono sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «quarto comma».
GIOVANNI KESSLER. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, abbiamo partecipato a tutte le riunioni (sono state tante) del Comitato del nove...
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, mi scusi; poiché il vicepresidente della Commissione Mormino mi fa sorgere un dubbio, con riferimento alla riformulazione della prima...
PRESIDENTE. Onorevole Vitali, ritengo che potrà chiarire i suoi dubbi nel corso di una breve sospensione della seduta.
Sospendo pertanto brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 17,40, è ripresa alle 17,50.
PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di leggere per intero la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.015 del Governo.
LUIGI VITALI, Relatore. Sì, signor Presidente: «1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave".
2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale"».
Presidente, chiedo scusa per quanto accaduto in precedenza, ma questa riformulazione è stata approvata nella riunione del Comitato dei nove di ieri.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con la riformulazione testè letta dal relatore.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, non vorrei essere seccante, tuttavia contesto che questa sia una riformulazione. Infatti, nella previsione originaria, il meccanismo per calcolare la pena era quello di prevedere una pena non inferiore ad un terzo della pena che il giudice avrebbe applicato in concreto per ciascun reato. Il che avrebbe obbligato il magistrato a motivare, reato per reato, la pena da infliggere per poi procedere al calcolo del terzo della pena rispetto al cumulo materiale delle pene così determinate. Una cosa cervellotica!
Si è cambiato il sistema - tornando ad un sistema già conosciuto dal nostro ordinamento -, innovando profondamente nella materia. Ci troviamo dunque di fronte non ad una riformulazione, ma ad un'altra impostazione, ad un'altra scelta, che appunto appartiene ad uno strumento assolutamente diverso.
Per tale motivo contesto che si tratti di una riformulazione in quanto, per dirla in maniera molto brutale, è un altro paio di maniche! Dunque, non contesto il fatto che la questione sia stata esaminata in sede di Comitato dei nove, ma il fatto che in realtà si tratta di un cambiamento sostanziale.
Detto ciò, il nostro voto sulla presente proposta emendativa sarà comunque contrario, tuttavia mi pareva giusto sottolineare anche alla Presidenza della Camera che non si possono spacciare per riformulazioni innovazioni profonde di contenuto delle proposte emendative.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, al di là di quella che sarà la sua interpretazione sul fatto se si tratti di una riformulazione o di una riscrittura dell'articolo aggiuntivo, chiedo che se ne distribuisca almeno ai capigruppo una copia in quanto, prima di votare, dovremmo almeno poterne prendere visione.
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, ne ha appena dato lettura il relatore!
Onorevole Vitali, rilegga il testo della riformulazione.
LUIGI VITALI, Relatore. Sta bene. «1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave".
2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale"».
SERGIO SABATTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, occorre capire come si intende procedere. Infatti, se lei accoglie la tesi della collega Finocchiaro per cui non si tratta di una riformulazione, ma di una vera e propria riscrittura dell'articolo aggiuntivo, è evidente che la sua scelta, se non prevede anche un tempo minimo per la presentazione di eventuali subemendamenti, può costituire un precedente.
PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro, le debbo una risposta. Dal punto di vista formale si tratta comunque di una riformulazione, subordinata all'accettazione da parte del Governo.
GIOVANNI KESSLER. Il Governo non l'ha riformulato. Lo ha fatto il relatore!
PRESIDENTE. Onorevole Kessler, il Governo ha accettato la riformulazione. Comunque, se ancora persiste qualche dubbio, il Governo è presente. Sottosegretario Valentino?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo ha accettato la riformulazione e la condivide in pieno.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Avverto che la successiva votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 3.015 del Governo, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 467
Maggioranza 234
Voti favorevoli 258
Voti contrari 209).
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente!
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, non vi erano contestazioni. Tengo aperta la votazione quando vi sono contestazioni.
Onorevole Vitali, dovrebbe esprimere il parere sulle altre proposte emendative.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi subemendamenti 0.3.010.150 (Nuova formulazione) e 0.3.010.151 (Nuova formulazione). Inoltre, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Bonito 0.3.010.33, Buemi 0.3.010.58 e Fanfani 0.3.010.69 identici al subemendamento 0.3.010.152 della Commissione, del quale raccomanda l'approvazione. Infine, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 3.010.
La Commissione esprime, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
GIOVANNI KESSLER. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, nel nostro incedere piuttosto accidentato e confuso di questa giornata abbiamo lasciato in sospeso l'articolo 2 nonché un emendamento ad esso riferito, sul quale oggi pomeriggio si è svolta una riunione del Comitato dei nove. Pertanto, chiedo che prima di affrontare l'articolo aggiuntivo della Commissione 3.010, che ci occuperà molto a lungo, si passi all'unico voto che resta sull'articolo 2. Avanzo tale richiesta per mantenere un ordine sistematico ed anche perché l'esito della disciplina finale dell'articolo 2 non è indifferente rispetto all'articolo aggiuntivo ora all'esame.
PRESIDENTE. Onorevole Kessler, in proposito chiedo il parere del relatore. Comunque, faccio presente che non è ancora scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, il termine è scaduto alle 18.
LUIGI VITALI, Relatore Signor Presidente, vorrei sapere se sono stati presentati subemendamenti. Comunque, ritengo che non vi sia alcuna connessione con l'articolo aggiuntivo 3.010 della Commissione
PRESIDENTE. Onorevole Vitali, ne è stato presentato uno. Comunque, non mi pare che esista alcun problema. Ripeto che è stato presentato un subemendamento che il Comitato dei nove deve ancora valutare. Pertanto, ritengo si possa procedere fin quando è possibile nell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.
Passiamo alla votazione degli identici subemendamenti Bonito 0.3.010.1 e Fanfani 0.3.010.64 .
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, non deve trarre in inganno la polemica contrapposizione che ha animato i nostri lavori sin qui, giacché il vero cuore di questa manovra normativa, l'anima vera della decisione assunta dalla maggioranza di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea sta nell'articolo aggiuntivo 3.010 della Commissione. Con tale articolo aggiuntivo la Commissione propone una riscrittura radicale e fortemente innovativa della disciplina della prescrizione dei reati.
Con il subemendamento a mia firma, identico a quelli dei colleghi Buemi e Fanfani, si propone la soppressione del primo comma dell'articolo aggiuntivo della Commissione. Tale comma stabilisce il principio generale sulle modalità attraverso le quali si deve conteggiare il termine di prescrizione dei reati. Riteniamo che la nuova disciplina sia sbagliata, in quanto determina dall'oggi al domani una generalizzata riduzione dei termini prescrizionali. Il Governo non ha voluto fornire dati, né si è preoccupato di approfondire l'impatto che una normativa di questo genere avrà sui processi pendenti nel nostro paese. Ciò è gravissimo, in quanto il ministro della giustizia dovrebbe nutrire tale preoccupazione. Viceversa, tramite il sottosegretario Valentino abbiamo appreso che il Governo è favorevole alla nuova disciplina.
Ricordo dunque ai colleghi che con il primo comma dell'articolo aggiuntivo della Commissione si riducono i termini delle prescrizioni: in particolare, si riducono per i reati gravi e si incrementano leggermente per i reati meno gravi. Si introduce un nuovo principio in virtù del quale la prescrizione base non si conteggia più con i criteri stabiliti dal vigente articolo 157 del codice penale, che indica tempi prescrizionali adeguati alla gravità dei reati. Viceversa, si afferma il principio per cui il termine prescrizionale base sarà conteggiato facendo riferimento al massimo della pena edittale prevista per i singoli reati. Ciò significa che per la corruzione in atti giudiziari si parte da una prescrizione base di otto anni; oggi si parte da una prescrizione base di dieci anni. Si prevede inoltre che su tale prescrizione base, ad esempio di otto anni (dunque inferiore a quella attuale), l'aumento sarà pari a un quarto, arrivando a dieci anni (otto anni più un quarto).
PRESIDENTE. Onorevole Bonito, la prego di concludere.
FRANCESCO BONITO. Concludo, signor Presidente, completando l'esempio. Attualmente, la prescrizione base è di dieci anni e l'aumento è fino alla metà. Si passa, dunque, da quindici anni a otto anni. Naturalmente il collega Previti ringrazierà tutta l'Assemblea e ringrazierà soprattutto il ministro della giustizia, che più che il ministro della giustizia è il cavalier servente dell'onorevole Previti (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Bonito 0.3.010.1 e Fanfani 0.3.010.64, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 474
Votanti 473
Astenuti 1
Maggioranza 237
Hanno votato sì 205
Hanno votato no 268).
Prendo atto che l'onorevole Montecuollo non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.77, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 465
Votanti 464
Astenuti 1
Maggioranza 233
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 258).
Prendo atto che l'onorevole Gastaldi non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Finocchiaro 0.3.010.3 e Buemi 0.3.010.60, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 478
Votanti 476
Astenuti 2
Maggioranza 239
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 267).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.73, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 461
Astenuti 1
Maggioranza 231
Hanno votato sì 198
Hanno votato no 263).
Prendo atto che l'onorevole Gastaldi non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione degli identici subemendamenti Bonito 0.3.010.9 e Buemi 0.3.010.41.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, che sino ad ora si sono dimostrati così preoccupati della sicurezza e del recidivo che, come si è detto, sarebbe un cittadino diverso che si deve «bastonare» più degli altri; inoltre si sosterrebbe che i giudici non devono avere discrezionalità. Non so se tutti avete chiaro cosa state votando. Ci accingiamo a votare una proposta, un emendamento inserito surrettiziamente in questa legge, che in molti casi dimezza i termini di prescrizione; ossia consente all'imputato di evitare la sentenza e di sottrarsi alla condanna (se dovesse essere colpevole) in alcuni casi in termini rapidissimi.
Vorrei citare alcuni esempi. Attualmente, nel caso di furto aggravato il tempo a disposizione, dal momento della commissione del reato, per emettere una sentenza di condanna definitiva è al massimo di 15 anni, con tutte le proroghe possibili. Con la norma che stiamo per approvare, si può condannare un ladro di appartamenti solo se tra il tempo della commissione del reato, il tempo in cui tale reato viene scoperto e il tempo per compiere le indagini e i processi di primo, secondo e terzo grado, sono passati al massimo 7 anni e mezzo. Non si verificherà quasi mai!
Lo stesso accadrà per i reati di associazione a delinquere! Oggi vi sono 15 anni di tempo, da domani, grazie alla vostra legge, ci vorranno 7 anni e mezzo per prescrivere tali reati! I delinquenti avranno un incentivo enorme per sfuggire alla loro giusta condanna, quando vi dovesse essere!
SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Lavora!
GIOVANNI KESSLER. Basterà che allunghino i tempi del processo, con qualche certificato medico e con gli impedimenti invocati dall'avvocato, e otterranno facilmente l'estinzione della pena! Ma non solo, colleghi; con la norma che state per approvare voi realizzate un'amnistia!
SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Vai a lavorare!
GIOVANNI KESSLER. Si tratta di una amnistia permanente! I reati oggetto di metà dei processi oggi in corso per corruzione, per corruzione in atti giudiziari, per furti in appartamento, per lesioni gravi, per associazione a delinquere avranno i tempi di prescrizione dimezzati. Quindi i processi già in corso (avviati quando il termine di prescrizione era lungo il doppio), non appena entrerà in vigore questa legge, si concluderanno con sentenza di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione! È questo che volete colleghi (Dai banchi dei deputati di Alleanza Nazionale si grida: «Sì!»)?
È questo che volete, colleghi che vi dichiarate preoccupati dai problemi della sicurezza? Per liberarne uno... volete chiudere centinaia di processi, consentendo che i reati si estinguano per prescrizione? Se è ciò che auspicate, allora votate sì a tali proposte!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Si configura una vistosa contraddizione, non soltanto nei confronti del dibattito di stamane, in cui tanti colleghi - certamente con piena buona fede - sono intervenuti; mi riferisco all'onorevole Cirielli, ma non solo. La grande contraddizione interviene ad esempio se pensate ad un argomento sul quale tante volte ci siamo scontrati, anche nel corso di trasmissioni televisive; mi riferisco all'introduzione di una nuova disciplina per la legittima difesa. Attualmente al Senato si sta lavorando per concedere la facoltà, a chi veda scavalcare il muro di recinzione della propria casa, temendo un attentato alla propria libertà, di sparare senza che poi il giudice debba fare nessuna comparazione delle circostanze, presumendo che in quel caso sia intervenuta la legittima difesa.
Qui si accorciano i tempi di prescrizione di reati già commessi e per i quali sono già intervenute doppie sentenze di condanna.
Nessuno di noi vuole allungare indefinitivamente i tempi della prescrizione: voglio che questo sia chiaro! Ma se questo provvedimento fosse intervenuto nel momento in cui si fossero adottati seri ed efficaci interventi per ridurre i tempi dei processi, io avrei capito la logica, ma nel momento in cui da tutte le parti, compresa la vostra, si denuncia la lentezza estrema del processo penale, voi introducete dall'altra parte il sistema per cui sentenze di condanna di primo e di secondo grado potranno essere poste nel nulla, perché, laddove i giudici hanno scritto «prescrizione quindici anni», quella prescrizione diventerà di sette!
Io, colleghi, non capisco quale sia la logica, o, meglio, la capisco: la logica è una soltanto, e cioè che per un reato si possa giungere in tempi i più brevi possibili alla conclamazione del fatto che quel reato è prescritto! Io mi chiedo come voi vi assumiate davanti al paese questa responsabilità (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, dobbiamo avere le idee chiare prima di votare! Noi stiamo votando una legge nuova, che prevede termini nuovi per il futuro, non per il passato; questa norma intanto trova la mia adesione in quanto la ritengo ottima e vi spiego il perché.
Con questa nuova normativa noi diamo al giudice, fin dal primo momento, un fascicolo sul quale scriviamo «la prescrizione per questo reato si realizzerà il tale giorno» e gli trasmettiamo questo fascicolo affinché egli si assuma la responsabilità di esaurire il processo...
ENZO RAISI. Bravo!
AURELIO GIRONDA VERALDI. ...in un certo tempo (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia); per cui se questo processo si concluderà con una prescrizione, noi sapremo chi è il responsabile e quali sanzioni dovranno essere applicate nei confronti del responsabile tempo (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).
Io, che vivo dalla mattina alla sera nei tribunali, vi dico che questa diligenza, in funzione della conclusione del processo, non la registro sempre, poiché il giudice, o per pigrizia o per impossibilità di altro genere, si affida, ai fini della conclusione del processo, al termine massimo che è stato lui assegnato, così come la norma è stata contestata.
Noi assistiamo a questo fenomeno, signori miei, e vi prego di considerare tutto ciò! Arriviamo alla fase conclusiva della prescrizione con i giudici che diventano allora solerti e diligenti, perché non vogliono che si realizzi la prescrizione; negli altri processi, nei quali invece c'è da lavorare per decidere nel merito, allora veniamo sollecitati a chiedere le «generiche» per la prescrizione: questo non può essere! Ci deve essere un criterio oggettivo, per la sicurezza di tutti e per la tranquillità del cittadino: questo è il criterio!
Io sono d'accordo sulle conseguenze che questa legge determinerà sui procedimenti penali pendenti, ma non è questa una motivazione per non approvare questa legge innovativa ed ottima, altrimenti la dovremmo approvare quando saranno celebrati tutti i processi attualmente pendenti.
Ecco la ragione per la quale non ho esitazione a dare la mia adesione all'approvazione di questa legge, per le ragioni che mi sembra di recepire da parte di tutti (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, è con molta amarezza che intervengo su questo punto e non ho neppure voglia di fare polemiche, perché l'amarezza è più forte di qualunque altra ragione.
Mi dispiace che l'onorevole Gironda Veraldi abbia fatto le affermazioni che abbiamo testé ascoltato, probabilmente, per tacitare la sua rispettabilissima coscienza o anche per convincere qualcuno.
Purtroppo, le cose non stanno come il collega le vede, ma come si rileva da un'intervista di cui mi permetto di citare un brano: «Non è la prima volta che Forza Italia ci costringe a scontri ruvidi in Parlamento per inseguire i processi di Milano. Lo ha fatto con le rogatorie, il falso in bilancio, il Lodo Schifani e con la Cirami. E ora ci risiamo con le operazioni che non hanno come obiettivo l'interesse generale ma servono solo ad inseguire interessi particolari: ci risiamo anche ora che c'è stata l'assoluzione di Berlusconi».
Si tratta di un passo di una rispettabilissima intervista rilasciata al Corriere della Sera dall'onorevole Tabacci, al quale do atto di essere stato chiaro e di avere dimostrato coraggio, che non vi ho letto a scopo di strumentalizzazione (Dai banchi di Forza Italia si grida: «Nooo!»), ma perché il tema di cui ci stiamo occupando è esattamente quello che abbiamo indicato.
La norma in esame facilita la prescrizione per moltissimi reati, anche nei casi di reati di associazione mafiosa che stanno a cuore al collega Gironda Veraldi ed a tutto il paese. Per moltissimi processi in corso, in relazione ai quali si produrrà l'effetto del raddoppio del termine di prescrizione, questa maturerà dopo 12 anni anziché dopo 15: questi sono gli effetti per i processi in corso (e potrei continuare facendo riferimento anche ad altri reati)!
Do atto, per onestà - e spero che l'onorevole Gironda Veraldi ed i colleghi della maggioranza che sono spiriti democratici vogliano fare altrettanto -, che le predette conseguenze non si produrranno a regime, in futuro, dal momento che vengono aumentate le pene per i reati di cui ho detto; ma per i processi in corso avremo ...
PRESIDENTE. Onorevole Mantini...
PIERLUIGI MANTINI. ... un effetto «ammazzaprocessi» anche per i reati più gravi: gli usurai, i mafiosi, i delinquenti di ogni tipo vi ringraziano, noi no (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, nei due minuti di cui dispongo, vorrei richiamare l'attenzione sulla serietà con la quale meriterebbe di essere affrontata la riduzione o, comunque, la fissazione in termini rigidi e non discrezionali della prescrizione, argomento su cui i Verdi hanno più volte manifestato la loro condivisione.
D'altro canto, mi corre l'obbligo di denunciare con vigore la truffa che si intende consumare approvando un provvedimento che non riguarderà i procedimenti penali futuri: si interviene, infatti, sui procedimenti penali in corso, in relazione ai quali l'attività della magistratura è stata commisurata ai tempi di prescrizione previsti dalle norme vigenti.
È evidente, allora, che la normativa al nostro esame ed il dibattito sereno che essa meriterebbe, in un clima di confronto sereno sulla giustizia nel nostro paese, vengono distorti per fini strumentali.
Mi piacerebbe che fosse presente il ministro dell'ambiente, Matteoli, per richiamare la sua attenzione su ciò che accadrà alle centinaia e centinaia di processi in materia di tutela dell'ambiente che sono in corso nel nostro paese: saranno cancellati ed i reati ambientali saranno la prima vittima di questa manovra strumentale posta in essere per salvare qualche potente, qualche colletto bianco che siede in questo Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, desidero dire all'onorevole Gironda Veraldi che lo rispetto profondamente perché so che è un galantuomo. Sotto questo profilo, non posso che esprimergli i miei sentimenti personali di rispetto.
Il collega avrebbe ragione - e voterei subito la riforma - se essa riguardasse soltanto il futuro. Vogliamo scriverlo in una norma transitoria, nell'ultima norma transitoria? Ci proviamo?
Affrontiamo il problema della costituzionalità e proviamo a scrivere che questa riforma riguarda solo i processi che si terranno da oggi in poi! Collega Gironda Veraldi, tu hai ragione per quanto riguarda il futuro, ma se lasciamo questa riforma così com'è, l'effetto immediato sui processi sarà di fare estinguere per prescrizione una marea di delitti attualmente pendenti in fase ultimativa dinanzi alla Corte di cassazione. State attenti, perché l'effetto è devastante!
Il ministro, al quale questa mattina ho chiesto alcuni dati, mi ha risposto in maniera imbarazzata ed elusiva. Oggi pomeriggio, in una mia dichiarazione diffusa dalle agenzie, ho sfidato il ministro a fornirmi i dati. Avrete molto tempo, perché questo provvedimento passerà al Senato...
PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...
GIUSEPPE FANFANI. Ne discuteremo, ma questi dati sono necessari, perché, nel caso in cui emergesse che, attraverso questa modifica, si favorisce la chiusura, in maniera negativa, di qualche decina di migliaia di processi, la responsabilità sarebbe molto grande.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.
ETTORE ROSATO. Signor Presidente, rilevo, ma con grande rispetto, che alcuni degli interventi mi sembrano un po' lontani delle reali esigenze di questo paese. Non mi esprimo sui motivi che sono alla base di questo provvedimento (sono tutt'altro che legati agli interessi generali); intervengo solo per esprimere una forte preoccupazione.
Con il provvedimento in esame creiamo una grande distinzione di censo. I ricchi, i potenti, coloro che hanno una maggiore disponibilità economica utilizzeranno i processi con la sola finalità della prescrizione, non della assoluzione. Infatti, chi potrà contare sui migliori avvocati tenterà la strada, non della assoluzione, ma della prescrizione del reato. Il provvedimento in oggetto, se non è accompagnato da una riforma del patrocinio gratuito né da un provvedimento che pensi anche a chi non ha la possibilità di ricorrere alla tutela di grandi avvocati, resta un provvedimento monco e determinerà un doppio danno per il paese (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, francamente, sono sorpreso dell'interpretazione «buonista» di questa norma da parte dell'onorevole Gironda Veraldi. Innanzitutto, se fosse vero che occorre tranquillizzare sugli effetti di questa norma perché non è contestuale, non capisco per quale motivo non si possa esaltarla anche come norma per il futuro. Purtroppo, si tratta di una norma non processuale, ma che incide sull'articolo 157 e seguenti del codice penale. Non si è mai visto nel corso di qualsiasi legislatura o in qualsiasi legislazione che una norma di diritto penale sia a futura memoria, per principi notissimi a tutti coloro i quali seguono questa materia (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).
Tuttavia, anche in relazione ad altri interventi, invito, con molta passione e con molto rispetto, soprattutto i deputati che si sono riconosciuti nella possibilità di un tavolo comune sui problemi riguardanti le nuove leggi per Napoli, a diffidare dall'autentica impostura che si sta consumando in quest'aula (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)! Si è continuato a parlare, non si sa perché, del «pacchetto Napoli»...
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...
VINCENZO SINISCALCHI. Sfido chiunque a trovare cosa ci sia di serio per Napoli e per i problemi di Napoli (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Siniscalchi.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo per dire anch'io qualcosa all'onorevole Gironda Veraldi. Lei parla di prescrizione certa, ma non c'è nulla di più incerto della prescrizione, così com'è disciplinata in questo provvedimento. Il giudice avrà il fascicolo su cui scrivere la data? Si, tuttavia, dovrà registrare tutte le recidive! Dovrà cambiare in continuazione quella data, perché, ad ogni tipologia di recidiva, cambia il tempo della prescrizione.
E poi, onorevole Gironda, parliamoci chiaro: l'usura è bene che si prescriva in 15 anni o in 7 anni e mezzo? È giusto che il giudice, su quella cartellina di cui lei parla, scriva 7 anni e mezzo oppure 15 anni? Lei che viene da Bari, che è una terra infestata dall'usura, vuole dare questo regalo agli usurai? Io no!
AURELIO GIRONDA VERALDI. È 12 anni il termine di prescrizione per l'usura!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, leggo su un quotidiano di oggi un articolo di fondo: i padri del diritto dicevano che il processo è una pena inflitta in modo preventivo e destinata a perseguitare coloro che hanno la sfortuna di incapparvi; non è giusto che questa pena non abbia un termine misurabile con le stagioni della vita di un uomo. È Carnelutti, il padre del diritto, che diceva queste cose, e mi sembra che questo sia un argomento estremamente importante. Non è concepibile che una persona possa stare sotto processo per 15, 20 anni, e poi magari...
FRANCESCO BONITO. Parla del processo!
SERGIO COLA. ...e poi magari essere...
FRANCESCO BONITO. Parla del processo!
PRESIDENTE. Onorevole Bonito...
SERGIO COLA. ...e poi magari essere assolto. Ma vi è un'altra ragione che a mio modo di vedere non può sottacersi. Questa scelta noi dovremmo farla...
FRANCESCO BONITO. Difendetevi (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!
PRESIDENTE. Onorevole Bonito, la richiamo all'ordine...
SERGIO COLA. ...e quando avremo fatto questa scelta, come supererete il principio dell'ostacolo del giudicato? Se il processo è ancora pendente, per il principio del favor rei, non si può non applicare questa norma ai processi pendenti. È una norma elementare del diritto, che voi non potete calpestare sulla scorta di considerazioni che hanno una valenza politica, ma che contrastano, cozzano contro principi giuridici a mio modo di vedere ineliminabili.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.
NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi dei vari colleghi e, senza toccare in via generale il problema della prescrizione, un problema che per certi versi si rapporta al tempo ragionevole del processo e che mi pare essere stato anche all'attenzione dell'opposizione, che ha presentato proposte di legge relative alla modifica della prescrizione, mi limiterei per adesso a rispondere a taluni argomenti, invero suggestivi, ma fondati su presupposti di fatto assolutamente non corrispondenti al vero, che sono stati elencati ed esposti dai colleghi dell'opposizione.
Si afferma che secondo la nuova normativa, in molteplici casi, il tempo di durata della prescrizione sarebbe inferiore rispetto a quello attualmente previsto. In particolare, si sono fatti due esempi: il furto in appartamento e l'usura. Si è detto che in entrambi questi casi vi sarebbe un abbassamento del tempo di prescrizione, con ineluttabile danno per la sicurezza dei cittadini, in quanto, per esempio (così diceva l'onorevole Kessler), per il furto in appartamento si passerebbe da un tempo prescrizionale complessivo di 15 anni a un tempo prescrizionale di 7 anni e mezzo. Onorevole Kessler, lei sa meglio di me che questo è falso, perché lei dovrebbe ricordare che, ai sensi degli articoli 624 e 625, numero 1 e 2, il reato di furto in appartamento è punito con la pena da 3 a 10 anni, per cui è vero che attualmente si prescrive in anni 15, ma con il concorso delle attenuanti generiche equivalenti, si prescrive in anni 7 mezzo. Con l'attuale normativa, invece, il tempo prescrizionale sarebbe fissato, comunque, indipendentemente dal concorso delle circostanze attenuanti, in anni 12 e mezzo circa. Quindi, come vede, un tempo superiore a quello attualmente prescritto, un tempo certo sul quale non può incidere il potere discrezionale del giudice, che è corretto che venga esercitato con riferimento alla quantificazione della pena.
Lo stesso, onorevole Bonito - mi consenta di dirlo -, con riferimento al reato di usura aggravata, che, come lei sa, l'articolo 644 prevede aggravato da un terzo alla metà (quindi circostanza ad effetto speciale); il che comporterebbe un tempo di prescrizione in questo caso di anni 11 e non di anni 7 e mezzo.
Ciò premesso per quello che riguarda la durata dei termini prescrizionali, rilevo che l'onorevole Fanfani ha lamentato l'assenza di una disposizione transitoria. Questo, evidentemente, comporterebbe dei problemi con riferimento ai procedimenti in corso.
Onorevole Fanfani, comprendo perfettamente che lei, in questo momento, svolge il ruolo di parlamentare e non quello di illustre giurista, ma sa meglio di me che la prescrizione è istituto di diritto sostanziale, non di diritto processuale; sa, altresì, che, essendo un istituto di diritto sostanziale, l'applicabilità nel tempo è regolamentata dall'articolo 2 del codice penale, articolo che disciplina la successione delle leggi nel tempo. Il che equivale a dire - come correttamente è stato indicato dall'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 3.010 - che si applica la legge precedente, ove più favorevole e, in caso diverso, si applica questa.
Per essere chiari, vi sono casi in cui, con riferimento ai procedimenti in corso, se questa disposizione si è intesa legiferare, evidentemente questa disciplina prevede in molteplici casi un aggravamento dei tempi prescrizionali (Commenti).
Onorevole Bonito, lei sostiene che i tempi della prescrizione verrebbero, come dire, a modificarsi a seconda degli accertamenti. È vero, onorevole Bonito ma, a differenza di quanto accade adesso quando, per l'incidenza delle circostanze attenuanti, i tempi vengono a restringersi, per l'incidenza, come lei ha giustamente detto, della recidiva, i tempi verrebbero ad allungarsi del doppio. Ciò, evidentemente, consentirebbe di celebrare i processi nei confronti dei soggetti che hanno nel delinquere la loro abitudine di vita e così giungere a sentenze di condanna in tempi seri e certi. Tempi che non sono, certo, quelli oggi previsti, i quali consentono a moltissimi delinquenti di evitare il carcere perché i relativi procedimenti vengono estinti per prescrizione.
Infine, signor Presidente, onorevoli colleghi, un'ultima considerazione; non è possibile che la prescrizione del reato - e badate bene che a me non interessa l'esercizio del potere discrezionale del giudice in ordine alla quantificazione della pena -, ebbene, non è possibile che la prescrizione del reato possa dipendere dalla discrezionalità del giudice. Voi sostenete sia un escamotage ma ritengo che siate, per così dire, distolti da forme di dietrologie maniacali.
Se aveste la bontà di considerare attentamente l'articolo 278 del codice di procedura penale che disciplina la determinazione dei tempi per la emissione delle misure di custodie cautelari, trovereste un sistema di computo dei termini per l'emissione delle dette misure assolutamente speculare a quello qui previsto.
PRESIDENTE. Onorevole...
NITTO FRANCESCO PALMA. Questo è tutto. Ritengo che voi, nella, per così dire, fissazione di portare a casa lo scalpo di qualche vostro nemico, non rendiate un favore alla modernizzazione ed alla razionalizzazione del sistema giustizia (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.
MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevemente intervenire sul tema che ritengo molto importante. Ho ascoltato con attenzione l'intervento dotto, dottissimo del collega Palma, percependo nel suo discorso una grande competenza, una intelligenza sottile... Ma quanta furbizia, colleghi, quanta furbizia (Commenti di deputati del gruppo di Forza Italia)!
Stiamo ragionando su due binari paralleli, che purtroppo non si incontreranno mai perché voi siete degli ipocriti!
STEFANO STEFANI. Lei è esperta!
MAURA COSSUTTA. Onorevole Nitto Palma, a lei, che è garantista, dico che la sfido; infatti, ha ragione: il tema che lei pone, del termine della prescrizione, è un tema vero, che la sinistra deve porsi. Ma le rivolgo una domanda, onorevole Palma, date questa coerenza, questo rigore, questo anelito rispetto al sistema delle garanzie...
PRESIDENTE. Onorevole...
MAURA COSSUTTA. ..., perché non avete difeso gli immigrati che non possono difendersi?
CAROLINA LUSSANA. Sempre dalla parte degli immigrati!
MAURA COSSUTTA. Quando vengono espulsi, nonostante facciano ricorso, non vi è la sospensione della espulsione. Dove è il sistema delle garanzie? È a senso unico? Evidentemente, il sistema delle garanzie si scrive sotto dettatura nello studio dell'onorevole Previti.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che i tempi a disposizione dei gruppi sono praticamente esauriti, per cui vi chiederò di essere più sintetici.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ciani. Ne ha facoltà.
FABIO CIANI. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente. In questa discussione ho un handicap, poiché non sono né un avvocato, né un magistrato e neppure un imputato; quindi, parlerò un po' così, da uomo della strada!
Ascoltando il dotto intervento dell'onorevole Palma, non ho capito se il provvedimento al nostro esame serva a far cadere in prescrizione i reati per cui è stato condannato l'onorevole Previti. Vorrei, allora, che ce lo dicesse in due parole, brevemente. Dopo l'approvazione del provvedimento in esame, i reati per cui è stato condannato l'onorevole Previti cadranno in prescrizione (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)? Sì o no? Perché è questo ciò che si chiede la maggioranza del paese...
BENITO PAOLONE. Basta! FABIO CIANI ... visto che avete portato questo...
PRESIDENTE. Onorevole Paolone, la richiamo all'ordine!
FABIO CIANI. ... provvedimento in aula, visto che su questo argomento fate decadere cinque decreti-legge (Commenti del deputato Strano)...
PRESIDENTE. Onorevole Strano, la richiamo all'ordine!
FABIO CIANI. ...visto che, su questo provvedimento, avete piegato il Parlamento ad un vostro volere!
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ciani...
FABIO CIANI. Allora, visto che...
NITTO FRANCESCO PALMA. Adesso ti rispondo!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Bonito 0.3.010.9 e Buemi 0.3.010.41, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 464
Maggioranza 233
Hanno votato sì 201
Hanno votato no 263).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Cirielli 0.3.010.98, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 473
Votanti 438
Astenuti 35
Maggioranza 220
Hanno votato sì 168
Hanno votato no 270).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Cirielli 0.3.010.99, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 478
Votanti 315
Astenuti 163
Maggioranza 158
Hanno votato sì 40
Hanno votato no 275).
Passiamo alla votazione del subemendamento Cirielli 0.3.010.97.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intanto constato che l'onorevole Cirielli ha votato contro una sua proposta emendativa; tuttavia, volevo capire. Noi ci asteniamo su questi (Dai banchi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale si grida: «Non c'era!»)...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non mi sembra...
GIOVANNI KESSLER. Molto bene: come ha fatto prima, allora...!
Vorrei dirvi, colleghi, che se tutte le argomentazioni formulate dagli onorevoli Gironda Veraldi e Palma sono vere, perché, allora, si modifica il codice penale per prevedere che per alcuni reati, compresi, onorevole Palma - e mi smentisca -, la corruzione e la corruzione in atti giudiziari, la prescrizione passi da 15 anni a 7 anni e mezzo, facendo così estinguere, per legge, centinaia di processi e centinaia di reati, compresi quelli che riguardano membri del Parlamento? Perché, invece, per altri reati, come vuole il subemendamento in esame, si segue il sistema ordinario?
Perché, colleghi? È coerenza questa? Certo: l'unica coerenza che si vede è quella di eliminare dai tavoli dei giudici e dei tribunali i processi per corruzione, per corruzione in atti giudiziari e per gli altri reati che abbiamo indicato; poi, per i delinquenti veri, la prescrizione addirittura aumenta, come prevede il subemendamento in esame!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Cirielli 0.3.010.97, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 478
Votanti 365
Astenuti 113
Maggioranza 183
Hanno votato sì 88
Hanno votato no 277).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.70, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 485
Astenuti 1
Maggioranza 243
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 274).
Passiamo alla votazione degli identici subemendamenti Finocchiaro 0.3.010.8 e Fanfani 0.3.010.72.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con i subemendamenti in esame chiediamo ancora una volta, con grande tenacia e determinazione, l'aumento dei tempi prescrizionali dei reati, poiché quanto ha testé riferito il collega Palma è completamente destituito di ogni fondamento!
Infatti, non si può fare la valutazione causidica sul terzo comma, sul quarto comma e sul terzo rigo: l'usura vede dimezzati i tempi prescrizionali, piaccia o non piaccia all'onorevole Palma. È così, e questa verità non si può cancellare (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo - Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale), così come vennero dimezzati i tempi prescrizionali della ricettazione - sì, della ricettazione! -, dei furti aggravati e dei furti di appartamento! E voi state facendo questa porcheria per servire una persona: Cesare Previti (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo - Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi... Onorevole Bonito...
FRANCESCO BONITO. Ve ne dovete vergognare (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo - Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!
PRESIDENTE. Scusate, onorevoli colleghi...
NINO STRANO. Adesso basta!
PRESIDENTE. Ci sono ancora numerose proposte emendative da esaminare: chiedo a tutti la cortesia di aiutare la Presidenza.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.
NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, mi spiace che il mio intervento abbia in qualche modo (Commenti)...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fate silenzio! Mi rivolgo soprattutto a destra. Onorevole La Russa...
NITTO FRANCESCO PALMA. Come dicevo, mi dispiace che il mio intervento abbia, in qualche modo, scaldato gli animi. Ho ascoltato un appassionato intervento dell'onorevole Bonito. Onorevole Bonito, senza soffermarci sui singoli casi (alcuni porteranno acqua al mulino della propria tesi ed altri a quello della mia), il problema è uno solo: colleghi dell'Assemblea, secondo voi è giusto che per un reato punito con la reclusione fino ad anni cinque il termine di prescrizione sia assolutamente identico a quello per un reato punito con la pena di nove anni e undici mesi? O sarebbe più corretto che il termine di prescrizione fosse rapportato alla specifica gravità dei reati e che sulla base dei singoli massimi di pena venisse determinato il relativo tempo prescrizionale? È tutta qua la differenza fra i due sistemi (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
FRANCESCO BONITO. Non è vero (Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia)!
NITTO FRANCESCO PALMA. In secondo luogo, onorevole Ciani, ho troppo rispetto per la sua conoscenza della matematica e dell'aritmetica per fare un calcolo che lei potrebbe svolgere molto meglio di me. Onorevole Ciani, vorrei rivolgerle io una domanda: lei mi chiede se con questo provvedimento i processi a carico dell'onorevole Previti sarebbero o meno prescritti: non lo so (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani - Applausi polemici dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
EUGENIO DUCA. Ma che dici?
NITTO FRANCESCO PALMA. Non lo so! Mettiti seduto!
PRESIDENTE. Onorevole Duca, la prego... Onorevole Panattoni.
NITTO FRANCESCO PALMA. Onorevole Ciani... Scusate, voi ridete tanto, mostrando anche scarsa cortesia; ma io non presto ai processi dell'onorevole Previti la stessa attenzione che mi sembra voi prestiate (Si ride).
Onorevole Ciani, vorrei rivolgerle una domanda, se la signora Bindi me lo consente...
GIOVANNI KESSLER. Devi dire «onorevole» Bindi! Maleducato!
NITTO FRANCESCO PALMA. Come volete: signorina (Commenti)... Onorevole Ciani, la domanda che voglio rivolgerle è la seguente, se me lo permettono (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo). Non ho problemi: voi fate chiasso ed io rimango in silenzio. Ho imparato dall'onorevole Violante, che chiede aiuto al Presidente ogni qual volta vi è un sussurro (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
Onorevole Ciani, lei mi ha chiesto se questa nuova disciplina toccherebbe la prescrizione dei processi riguardanti l'onorevole Previti. Ma io le chiedo: se così fosse o se così non fosse, il suo atteggiamento di voto cambierebbe? Quindi, il suo atteggiamento di voto è ancorato allo scalpo di Previti e non ai principi! Si vergogni (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana)! PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, per una questione di pari opportunità mi rivolgo al signor Palma (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)...
MAURA COSSUTTA. Brava!
ANNA FINOCCHIARO. Lei dice di non sapere se questo provvedimento gioverà all'onorevole Previti. Se fossi stata in lei, avrei ritenuto meglio informarmi, se non altro per lucrare qualche risultato.
Dopodiché, vi è una domanda alla quale continuate a sfuggire e che, invece, ha affrontato con una piena assunzione di responsabilità, come sempre, l'onorevole Gironda Veraldi, che è una persona veramente seria e perbene. Egli ha detto: io lo so (Commenti del deputato La Russa)... Onorevole La Russa, ci girano intorno! Io conosco l'onorevole Gironda Veraldi, lavoro con lui e so che è una persona seria e perbene e non gira intorno alle cose. Egli dice chiaramente (ma questa argomentazione è in contrasto con il resto della proposta di legge): secondo me, oggi i tempi di prescrizione sono troppo lunghi e fanno sì che i magistrati si nascondano dietro ad essi per non esitare celermente i processi. Al riguardo, ritengo che vi siano anche altre ragioni e ne vorrei discutere compiutamente. Ma egli dice anche, rivolgendosi a tutti voi colleghi: so benissimo che molti processi, magari già conclusi con una sentenza di condanna, di primo e di secondo grado, per reati gravi, vedranno la prescrizione; ma penso che questo sia un prezzo che occorra pagare per una riforma che, in prospettiva, condivido.
Evidentemente, non siete del tutto disposti a condividerla, perché, mentre abbassate i tempi di prescrizione per reati molto gravi (l'usura, l'incendio doloso - non voglio fare degli esempi -, lo stupro, lo sfruttamento della prostituzione minorile, eccetera)...
PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro...
ANNA FINOCCHIARO. ...nello stesso tempo li allungate per gente che è stata già condannata in primo e in secondo grado e che vede il reato prescritto.
IGNAZIO LA RUSSA. Non abbassiamo niente!
ANNA FINOCCHIARO. Onorevole La Russa... Però, dall'altra parte, allungate straordinariamente i tempi di prescrizione per coloro che dovrebbero essere più celermente giudicati, perché più pericolosi, e andrebbero levati subito di mezzo, cioè i recidivi.
Colleghi, francamente, da qualunque parte la prendiate, questa cosa non sta in piedi. Sapete perché contesto il signor Palma sull'ultimo punto? Il problema non è che non avrei affrontato una riforma sulla prescrizione se avessi saputo che giovava a qualcuno. Non è questo il punto. Il problema è che avete costruito tutto questo castello di contraddizioni e di iniquità soltanto per sorreggere l'unica cosa che vi interessa, la stella polare, come lo definisce l'onorevole Vitali, ossia il salvataggio dell'onorevole Previti (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo - Congratulazioni)!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi stanno facendo notare che i tempi sono terminati... Come voi sapete, sono tollerante perché ritengo che il Presidente debba esserlo, soprattutto in condizioni di grande tensione come quella che stiamo vivendo in queste ore. Per cui, è vero che stanno per esaurirsi i tempi...
IGNAZIO LA RUSSA. No, sono esauriti! PRESIDENTE. ... ed è vero che chiederò ai gruppi di opposizione di limitare i loro interventi, sollecitandoli anche con lo scampanellio. Che questo si possa tradurre nel fatto che, finiti i tempi, burocraticamente il Presidente non consenta loro di parlare, è un discorso che non esiste per quanto mi riguarda come Presidente della Camera, soprattutto in presenza di provvedimenti che sono fortemente contestati.
Se poi avessi l'attenzione da parte vostra... Onorevole Bruno, mi dispiace: io faccio così, un altro Presidente farà in un altro modo. Se poi, invece di complicare le cose, si volessero semplificare, ciascuno di noi ha una sufficiente intelligenza per capire come si potrebbe farlo, perché è chiaro che una continua rissa dialettica non consente all'esame del provvedimento di procedere speditamente.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Noi ci siamo posti il problema di ridisegnare l'istituto della prescrizione. Lo dico perché ci sono varie proposte, una anche a mia firma, e non solo la mia. Siamo certi che la prescrizione debba rispondere a due fini: quello della prontezza della pena, come sosteneva Beccaria, che assolve anche ad una funzione utilitaristica, cioè una pena pronta e più vicina possibile alla data della commissione del delitto, e quello di garanzia dell'imputato, per evitare l'incertezza della sorte di un cittadino.
Una cosa è affrontare questo tema nell'ambito di un disegno volto all'efficienza del processo penale, altra cosa è fare una norma ammazza-processi, come quella che si sta approvando.
ENZO RAISI. Tempo!
IGNAZIO LA RUSSA. Tempo!
PIERLUIGI MANTINI. Non so - devo dire la verità - se il collega Nitto Palma sia signore o signorino. Non ne so abbastanza. So però che è ignorante nel senso proprio del termine, perché non può ignorare che l'effetto di questa disciplina sul reato di corruzione in atti giudiziari determina una diminuzione della...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mantini.
Non mi dite: «tempo», per cortesia. Se mi dite: «tempo», li faccio parlare. Fatemi la cortesia! Non ho bisogno di consigli, né da destra né da sinistra! Né da destra...
MASSIMO POLLEDRI. Segui il centro...!
MARIO LANDOLFI. Dal centro...!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ciani. Ne ha facoltà.
FABIO CIANI. Signor Presidente, la ringrazio per la sua cortesia. Sono stato brevissimo prima e cercherò di esserlo anche ora.
Non voglio rispondere direttamente all'onorevole Nitto Palma, che recita a soggetto. Il problema è che ci costringete dall'inizio della legislatura a votare leggi ad personam, invece di affrontare i problemi reali.
Finalmente il dibattito si è concentrato sul vero scopo di questo provvedimento, che ha costretto il Governo a cedere su cinque decreti-legge ed il presentatore della proposta di legge a ritirare la sua firma. Questa legge è stata utilizzata unicamente per uno scopo: salvare quei processi. Questo lo sappiamo tutti...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ciani.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Finocchiaro 0.3.010.8 e Fanfani 0.3.010.72, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 480
Votanti 478
Astenuti 2
Maggioranza 240
Hanno votato sì 208
Hanno votato no 270).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.71, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 475
Astenuti 2
Maggioranza 238
Hanno votato sì 204
Hanno votato no 271).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Bonito 0.3.010.7, Fanfani 0.3.010.74 e Cirielli 0.3.010.96, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 480
Votanti 478
Astenuti 2
Maggioranza 240
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 269).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Cirielli 0.3.010.100, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 481
Votanti 460
Astenuti 21
Maggioranza 231
Hanno votato sì 181
Hanno votato no 279).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.75, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 480
Votanti 475
Astenuti 5
Maggioranza 238
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 273).
Il subemendamento Siniscalchi 0.3.010.34 è ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Finocchiaro 0.3.010.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 480
Votanti 477
Astenuti 3
Maggioranza 239
Hanno votato sì 203
Hanno votato no 274).
Il subemendamento Fanfani 0.3.010.78 è ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Bonito 0.3.010.11 e Buemi 0.3.010.43, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 480
Votanti 476
Astenuti 4
Maggioranza 239
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 269).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Finocchiaro 0.3.010.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 479
Votanti 473
Astenuti 6
Maggioranza 237
Hanno votato sì 203
Hanno votato no 270).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.83, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 485
Votanti 479
Astenuti 6
Maggioranza 240
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 273).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.84, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 488
Votanti 484
Astenuti 4
Maggioranza 243
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 274).
Passiamo alla votazione del subemendamento Fanfani 0.3.010.85.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Tiriamo il fiato un secondo, dato che stiamo votando velocemente. La capisco, signor Presidente, ma si tratta di norme davvero importanti.
Il subemendamento in esame vuole sopprimere un punto, che riteniamo gravissimo, sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi. Si tratta di abrogare una norma secondo cui la sospensione della prescrizione ha un limite massimo. Con la norma che state per approvare si introdurrebbe, cioè, un limite massimo anche alla sospensione della prescrizione, che oggi non c'è. Oggi succede che quando vi è la sospensione della prescrizione di un reato, finita la sospensione si continua a contare il termine di prescrizione senza limiti massimi. Con la norma che state per introdurre, invece, in caso di sospensione per iniziativa dell'imputato o del suo difensore il tempo di sospensione del processo a cui ha dato causa lo stesso imputato va ad influire sulla prescrizione. In concreto, ciò significa fornire un formidabile ed efficace strumento agli imputati che vogliono sottrarsi al processo per farlo: basta che riescano a dire che sono impegnati loro o i loro avvocati a far rinviare il processo e tutti questi rinvii aiuteranno a lucrare la prescrizione. Dunque, alla fine, lucreranno il premio dell'estinzione del processo.
Se così si farà, sarà sempre più difficile, in certi casi impossibile, dato che avete dimezzato i tempi della prescrizione, arrivare a concludere i processi. Dando questo incentivo alle parti per allungarli, queste riescono a sfuggire al processo. Qui non si tratta di colpa dello Stato o del magistrato che non lavora, ma si tratta di dare un premio a chi vuole sfuggire ai processi. Se pensate che così si possa garantire sicurezza ed andare incontro ad esigenze di giustizia, proprio non ci siamo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.85, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 460
Astenuti 4
Maggioranza 231
Hanno votato sì 197
Hanno votato no 263).
Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.76, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 471
Votanti 467
Astenuti 4
Maggioranza 234
Hanno votato sì 199
Hanno votato no 268).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Finocchiaro 0.3.010.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 484
Votanti 480
Astenuti 4
Maggioranza 241
Hanno votato sì 198
Hanno votato no 282).
Passiamo alla votazione del subemendamento Siniscalchi 0.3.010.35.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, oltre che per invitare i colleghi ad approvare questo mio subemendamento correttivo, intervengo per esprimere una mia preoccupazione particolare, per la dichiarazione resa prima dal collega Nitto Palma, quando ha posto un punto interrogativo circa il vero destino, il vero scopo, di questo provvedimento. Vorrei al riguardo esprimere la mia preoccupazione, perché se l'onorevole Nitto Palma, che è uomo d'onore, esprime una perplessità del genere, mi domando (ma la domanda è puramente retorica): ma, allora, tutta questa macchina da guerra, è stata messa in campo per stravolgere il principio della discrezionalità nel processo penale, per stravolgere le attenuanti generiche e per stravolgere le prescrizioni?
Francamente mi auguro che almeno dentro di sé la maggioranza dia una risposta positiva; altrimenti, sarebbe veramente tragicomico dover assistere a questa continua ingegneria devastatrice di norme come la prescrizione, per arrivare ad un risultato così apparentemente amletico, in relazione al destino di qualche soldato Ryan (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)! PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Siniscalchi 0.3.010.35, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 473
Votanti 471
Astenuti 2
Maggioranza 236
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 269).
Passiamo alla votazione degli identici subemendamenti Finocchiaro 0.3.010.5, Buemi 0.3.010.38 e Fanfani 0.3.010.65.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Colleghi, non è vero che si ha certezza, come veniva sostenuto prima, in ordine alla scadenza della prescrizione. Infatti, il termine di prescrizione è variabile. Esso varia, come vedremo nelle successive proposte emendative, in funzione della recidiva semplice, della recidiva reiterata, dell'abitualità a delinquere, dunque varia in funzione di tutta una serie di parametri, ma soprattutto in funzione della gravità del reato. L'impianto è sbagliato nelle sue fondamenta, perché più il reato è grave e più i soggetti da giudicare sono recidivi, più bisognerebbe giudicarli subito e più la certezza della pena e l'immediatezza del processo andrebbero realizzate. Un cittadino che ha sbagliato lo si può anche processare con un pizzico di ritardo, ma lo Stato ha una necessità di reazione soprattutto nei confronti dei reati più gravi e di coloro che sono abituati a delinquere. Quindi l'impianto non sta in piedi, è sbagliato e va complessivamente rivisto.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Finocchiaro 0.3.010.5, Buemi 0.3.010.38 e Fanfani 0.3.010.65, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 487
Votanti 484
Astenuti 3
Maggioranza 243
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 274).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bonito 0.3.010.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 484
Votanti 483
Astenuti 1
Maggioranza 242
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 277).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Bonito 0.3.010.15 e Buemi 0.3.010.47, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 481
Votanti 478
Astenuti 3
Maggioranza 240
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 276).
Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Bonito 0.3.010.30 e Fanfani 0.3.010.66, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 481
Votanti 479
Astenuti 2
Maggioranza 240
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 273).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bonito 0.3.010.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 485
Astenuti 1
Maggioranza 243
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 275).
Avverto che il subemendamento Gironda Veraldi 0.3.010.94 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione del subemendamento Bonito 0.3.010.16.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Colleghi, si tratta di una questione delicata, sulla quale vorrei che voi rifletteste. Con il meccanismo tecnico con il quale si è organizzata l'equiparazione del regime della sospensione o dell'interruzione e con termini di prescrizione più brevi può accadere questo.
Nei confronti di un imputato che possa giovarsi di un avvocato disponibile a prestarsi a questo tipo di difesa o che scelga questo tipo di difesa, basterà chiedere più volte la sospensione del procedimento per impegni, magari, contestuali. Si tratta di una richiesta d'obbligo: si può richiedere al presidente del tribunale di rinviare ad altra udienza il procedimento, perché il difensore è impegnato contestualmente - è un legittimo impedimento - in altro processo.
Finora accadeva che il tempo della sospensione (il sovraccarico dei ruoli di udienza può essere di quattro o sei mesi e, talvolta, di un tempo maggiore), il tempo intercorrente tra l'udienza sospesa e quella di nuova fissazione, poiché la sospensione era stata adottata in ragione di una richiesta proveniente dall'imputato, non veniva considerato per il decorso della prescrizione. Oggi, invece, questo tempo viene conteggiato.
Pertanto, basterà che il difensore, nel corso del giudizio di primo e di secondo grado, chieda più volte la sospensione per poter lucrare una decorrenza dei termini di prescrizione che non sono utilizzati per alcun adempimento processuale, poiché la richiesta proviene dall'imputato e dal suo difensore. In presenza di termini di prescrizione così brevi, si andrà rapidamente ad una dichiarazione di non doversi procedere, perché il reato si è prescritto.
Voi pensate che questa situazione sia tollerabile e ammissibile e costituisca una risposta giusta alla domanda di sicurezza e di certezza della pena che continuamente viene sollevata dal presidente Fini?
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, credo si debba riflettere sugli identici subemendamenti in esame e, più in generale, sull'articolo cui si riferiscono. In primo luogo, vi è da dire che le modifiche sul termine di prescrizione, al di là delle valutazioni che ciascuno di noi può esprimere, sarebbero state fondamentalmente utili se approvate quanto meno contestualmente a norme tese ad accelerare i tempi dei processi. Purtroppo, ciò non è avvenuto; il che dimostra (lo confermo ulteriormente) che al Governo e alla sua maggioranza manca un progetto organico di riforma della giustizia, tesa a conciliare il diritto alla ragionevole durata dei processi con il dovere di arrivare ad una sentenza definitiva prima della prescrizione.
In secondo luogo, cari colleghi, non si possono modificare le regole nel corso della partita. Vorrei citare un esempio calcistico. Stiamo compiendo un'operazione analoga a quella che potrebbe fare la Federazione calcio, qualora con riferimento ad una partita in cui, guarda caso, la Juventus sta vincendo 2 a 0 e vi è ancora il secondo tempo da giocare, si decide che la partita è terminata. Credo che sarebbe inaccettabile da parte di qualunque tifoso.
Quando si parla di giustizia, ciò dovrebbe essere ancora più inaccettabile (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
GIULIANO PISAPIA. Presidente...
PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è esaurito. È intervenuto per quattro minuti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Bonito 0.3.010.16 e Fanfani 0.3.010.79, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 481
Votanti 477
Astenuti 4
Maggioranza 239
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 270).
Prendo atto che l'onorevole Viespoli non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione del subemendamento Fanfani 0.3.010.86.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, il terzo problema riguarda la sospensione della prescrizione. Già è stato detto, ma occorre ribadirlo. Se vi è una richiesta di rinvio di un processo per legittimo impedimento, giustamente il codice prevede che quel processo sia rinviato.
Il problema è che oggi, se la richiesta proviene dall'imputato o dalla difesa, la sospensione della prescrizione perdura fino alla fissazione della nuova udienza.
È chiaro che dovremmo fare di tutto affinché la nuova udienza sia fissata in tempi brevissimi; invece, con questa norma, la sospensione della prescrizione si ha solo per il giorno in cui sussiste il legittimo impedimento e ciò non può non contrastare anche con l'articolo 111 della Costituzione.
PRESIDENTE. Onorevole Pisapia, mi ero sbagliato sui tempi che il suo gruppo ha ancora a disposizione; dunque, le chiedo scusa.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.86, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 474
Votanti 469
Astenuti 5
Maggioranza 235
Hanno votato sì 199
Hanno votato no 270).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.87, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 474
Astenuti 3
Maggioranza 238
Hanno votato sì 208
Hanno votato no 266).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sullo subemendamento Fanfani 0.3.010.88, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 476
Votanti 472
Astenuti 4
Maggioranza 237
Hanno votato sì 203
Hanno votato no 269).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.89, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 445
Votanti 442
Astenuti 3
Maggioranza 222
Hanno votato sì 188
Hanno votato no 254).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fanfani 0.3.010.90, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 478
Astenuti 4
Maggioranza 240
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 272).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Bonito 0.3.010.17 e Fanfani 0.3.010.91, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 472
Astenuti 5
Maggioranza 237
Hanno votato sì 203
Hanno votato no 269).
Passiamo alla votazione del subemendamento 0.3.010.150 (Nuova formulazione) della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Con questo subemendamento state per affermare che non vi sono limiti alla sospensione della prescrizione, prevedendola solo in un caso, vale a dire quando la sospensione è stata causata dall'attesa di un provvedimento di una autorità straniera. È giusto che in questo caso si sospenda, tuttavia non è giusto, ma appare improprio e contraddittorio, che questo sia l'unico caso di sospensione.
Facciamo l'ipotesi che il processo sia sospeso non per colpa del giudice che non fa niente, ma per colpa ad esempio del Parlamento, che deve concedere l'autorizzazione per l'utilizzo di una intercettazione telefonica, o comunque di un'autorità diversa da quella giudiziaria o per iniziativa dell'imputato; dunque, in questi casi in cui la sospensione deriva dall'inerzia di altre autorità nazionali, la sospensione serve per far finire prima il processo? Colleghi, dov'è la coerenza?
Vi invito a prestare attenzione a quanto stiamo per approvare perché, in tal modo, qualsiasi ritardo di un'autorità nazionale non giudiziaria, ad esempio della Corte costituzionale, fa decorrere la prescrizione. O non si svolgeranno più tanti processi, o nessun giudice si sentirà di sollevare una questione di fronte alla Corte costituzionale perché l'effetto sarebbe quello di estinguere il processo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.3.010.150 (Nuova formulazione) della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 489
Votanti 482
Astenuti 7
Maggioranza 242
Hanno votato sì 280
Hanno votato no 202).
Prendo atto che l'onorevole Gerardo Bianco ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto votare contro.
Avverto che il successivo subemendamento Kessler 0.3.010.102 risulta precluso dall'approvazione del subemendamento 0.3.010.150 (Nuova formulazione) della Commissione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Finocchiaro 0.3.010.24 e Buemi 0.3.010.63, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 470
Votanti 462
Astenuti 8
Maggioranza 232
Hanno votato sì 194
Hanno votato no 268).
Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Finocchiaro 0.3.010.31 e Fanfani 0.3.010.67, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 483
Astenuti 3
Maggioranza 242
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 271).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Finocchiaro 0.3.010.25 e Buemi 0.3.010.59, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 490
Votanti 486
Astenuti 4
Maggioranza 244
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 273).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Finocchiaro 0.3.010.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 483
Votanti 479
Astenuti 4
Maggioranza 240
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 273).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Finocchiaro 0.3.010.32 e Fanfani 0.3.010.68, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 492
Votanti 489
Astenuti 3
Maggioranza 245
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 277).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Finocchiaro 0.3.010.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 492
Votanti 488
Astenuti 4
Maggioranza 245
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 272).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Finocchiaro 0.3.010.103, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 502
Votanti 498
Astenuti 4
Maggioranza 250
Hanno votato sì 223
Hanno votato no 275).
Passiamo alla votazione del subemendamento 0.3.010.151 (Nuova formulazione) della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vorrei rivolgermi a tutti anche perché ho recuperato un minimo di doverosa calma. Vorrei fare riferimento in modo particolare agli onorevoli Nitto Palma e Gironda Veraldi, nonché al ministro della giustizia Castelli e al sottosegretario Vietti, noto civilista.
Ebbene, con il subemendamento in oggetto si cancellano 2100 anni di storia del diritto romano. Esiste un istituto che proviene da lontano, il rapporto del termine prescrizionale - quindi la dimensione del tempo rispetto alla sussistenza di un diritto - con la sospensione e l'interruzione. Si tratta di una lezione risalente a 2100 anni fa. Ebbene, per salvare il signore seduto in quest'aula, l'onorevole Cesare Previti, e dargli un'ulteriore arma tra le mani, si cancella l'istituto della sospensione. Per cui il significato della parola sospensione - sospendere il termine prescrizionale che poi riprende - viene completamente annullato.
Ricordo che il 7 gennaio comincerà il processo di appello; da questa scadenza discende la nostra fretta. Quindi, da quella data l'onorevole Previti comincerà la sua lotta contro il tempo, fermandosi alla buvette. Allora, i giudici dovranno sospendere il processo perché l'onorevole Previti sta prendendo il caffè alla buvette di Montecitorio e quel tempo di sospensione....
ENZO RAISI. Basta!
PRESIDENTE. Onorevole Raisi, la richiamo all'ordine!
FRANCESCO BONITO. Questa, tra l'altro, è una «ciucciata» giuridica e non mi stupisco che sia proprio questo dicastero a metterla in atto, guidato dal cavalier servente, ministro Castelli.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.3.010.151 (Nuova formulazione) della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 496
Votanti 480
Astenuti 16
Maggioranza 241
Hanno votato sì 283
Hanno votato no 197).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Finocchiaro 0.3.010.20 e Buemi 0.3.010.52, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 487
Votanti 484
Astenuti 3
Maggioranza 243
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 274).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Bonito 0.3.010.33, Fanfani 0.3.010.69 e 0.3.010.152 della Commissione, accettati dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 498
Votanti 495
Astenuti 3
Maggioranza 248
Hanno votato sì 482
Hanno votato no 13).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 3.010 della Commissione, nel testo subemendato, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 495
Votanti 494
Astenuti 1
Maggioranza 248
Hanno votato sì 294
Hanno votato no 200).
Prendo atto che l'onorevole Motta ha espresso voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.
(Esame dell'articolo 4 - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.25; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pisapia 4.6 e Mario Pepe 4.12, nonché sul subemendamento Cirielli 0.4.25.1. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Mario Pepe 4.13 e 4.16 e sull'emendamento Pisapia 4.10.
La Commissione esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.
PRESIDENTE. Il Governo?
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 4.25 della Commissione e per il resto esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che le successive votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Finocchiaro 4.1, Fanfani 4.20 e Maura Cossutta 4.21, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 492
Maggioranza 247
Voti favorevoli 222
Voti contrari 270).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 4.3 non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 483
Votanti 482
Astenuti 1
Maggioranza 242
Voti favorevoli 221
Voti contrari 261).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 489
Maggioranza 245
Voti favorevoli 224
Voti contrari 265).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 4.6 e Mario Pepe 4.12, accettati dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 485
Astenuti 1
Maggioranza 243
Voti favorevoli 450
Voti contrari 35).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Cirielli 0.4.25.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 487
Votanti 470
Astenuti 17
Maggioranza 236
Voti favorevoli 294
Voti contrari 176).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.25 della Commissione...
Chiedo scusa, ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per informare l'Assemblea che questa è l'ultima delle norme in favore di Previti: se Previti sarà condannato da un tribunale della Repubblica, si è fatto fare la norma in modo che possa scontare la pena a piazza Farnese, di fronte all'ambasciata di Francia.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.25 della Commissione, nel testo subemendato, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 496
Votanti 495
Astenuti 1
Maggioranza 248
Voti favorevoli 272
Voti contrari 223).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mario Pepe 4.13, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 492
Votanti 488
Astenuti 4
Maggioranza 245
Voti favorevoli 273
Voti contrari 215).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 4.10, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 487
Votanti 485
Astenuti 2
Maggioranza 243
Voti favorevoli 453
Voti contrari 32).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mario Pepe 4.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 487
Maggioranza 244
Voti favorevoli 283
Voti contrari 204).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 490
Maggioranza 246
Voti favorevoli 264
Voti contrari 226).
(Esame dell'articolo 5 - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 6).
Prendo atto che il relatore e il Governo esprimono parere contrario sugli identici emendamenti Bonito 5.1, Pisapia 5.2, Fanfani 5.3 e Maura Cossutta 5.4.
Avverto che, essendo stati presentati esclusivamente emendamenti soppressivi, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con le precedenti votazioni abbiamo dato una formidabile spallata alla cultura connessa ad un'importantissima legislazione nazionale, che è un vanto per il nostro paese a livello internazionale: mi riferisco alla legge Gozzini. Tutto ciò, a mio avviso, è espressione di una cultura arcaica e vetusta. Non possiamo concordare con le dichiarazioni rese dal ministro della giustizia Castelli, il quale ha proposto il paragone con gli Stati Uniti, che hanno l'indice di carcerizzazione più elevato del mondo: un americano ogni cento sta in galera, e non credo si tratti del modello migliore. L'Italia ha un indice di carcerizzazione elevatissimo, il maggiore d'Europa: un italiano ogni mille sta in carcere. Si abbattono alcuni principi fondamentali entrati nella nostra cultura giuridica e della solidarietà nazionale nei confronti dei detenuti più svantaggiati. Molto è stato fatto nel nostro paese, anche tra numerose difficoltà: tutto ciò viene cancellato, perché il cavalier servente deve far passare questa legge (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la successiva votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico.
Chiedo scusa, ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per riallacciarmi alle argomentazioni assolutamente condivisibili dell'onorevole Bonito e rispondere, seppure indirettamente, al ministro Castelli, che ha parlato di cosa avviene negli Stati Uniti.
Signor ministro, negli Stati Uniti è vero che vi sono moltissimi detenuti, ma sono tutti neri, senza casa, emarginati, soggetti socialmente deboli. In secondo luogo, la politica degli Stati Uniti in tema di lotta al crimine ha portato - si tratta di un dato di fatto oggettivo - ad un aumento dei reati e non certamente alla diminuzione della criminalità.
Per quanto riguarda nello specifico l'articolo 5, con le norme già approvate avete aumentato in maniera notevole la pena per i recidivi. A mio avviso, nel momento in cui alcuni individui già si trovano in carcere per un tempo estremamente più lungo, escludere la possibilità di ottenere permessi premio in caso di buona condotta (e con la verifica del direttore del carcere, dell'educatore e del magistrato di sorveglianza) non solo è incivile ma va veramente contro la possibilità di reinserimento dei detenuti, che, come voi sapete, è proprio una delle barriere principali contro la recidiva.
Spero quindi che, almeno su questo articolo, vi sia un momento di riflessione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ci siamo già espressi in favore dell'irrigidimento di alcune pene per i reati più gravi e per i recidivi. Deve però essere chiaro che con gli articoli 4 e 5 si persegue un profondo stravolgimento del sistema della detenzione. Il tema è chiaro; se è necessario un maggior rigore e controllo nei confronti di chi commette abitualmente reati gravi, è anche evidente che il principio di rieducazione e di umanità della pena, scolpito nell'articolo 27 della Costituzione, richiederebbe che chi sopporta in modo corretto la detenzione (sia pure a condizioni più severe di ingresso nelle carceri) debba poter essere incentivato con il sistema dei benefici, che qui si sta letteralmente stravolgendo.
Mi sembra un elemento significativo, da non prendere alla leggera, ma forse avremo modo di riesaminare questo tema.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cirielli, al quale ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Vorrei ricordare che è sbagliato dire bugie in Parlamento. Chi legge la norma scoprirà che non è affatto vero quanto sostiene l'onorevole Pisapia. Infatti, non vengono abrogati né i permessi né altri strumenti; in realtà, il loro ottenimento viene reso più difficoltoso, che è cosa diversa. Quindi, anziché poter usufruire di permessi premio dopo un certo periodo di pena, i recidivi, plurirecidivi, potranno ottenerli con maggior difficoltà. Ci dicano, Prodi e la sinistra, cosa intendano per certezza della pena...
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Vorrei richiamare i colleghi, almeno in quest'ultima fase di votazioni, ad un sussulto di dignità e coerenza. Rischiamo di cancellare una delle misure che, nel nostro paese, hanno consentito di attenuare la pesantezza del sistema penitenziario attraverso il ricorso alla cosiddetta legge Gozzini, con misure di intervento in riduzione - a seconda del comportamento del detenuto - della sanzione penale.
Il Parlamento, alcuni mesi fa, ha votato l'indultino. Si trattava di un provvedimento che noi Verdi abbiamo giudicato insufficiente ma che, comunque, ha rappresentato un segnale ed una risposta anche alle richieste avanzate dal Papa quando venne in visita in Parlamento (Commenti dei deputati della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Concluda, onorevole Cento.
PIER PAOLO CENTO. Mi domando come si può non prestare attenzione ad una argomentazione come questa...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà...
ANNA FINOCCHIARO. Colleghi...
PIER PAOLO CENTO. No, signor Presidente!
Alcuni si dovrebbero vergognare quando si recano nelle carceri e dicono ai detenuti che sono favorevoli a migliorare le loro condizioni! Dovrebbero vergognarsi e quando vanno nelle carceri dovrebbero dire ai detenuti cosa votano qui!
NINO STRANO. Smettila!
PRESIDENTE. Onorevole Cento, la prego.
Onorevole Finocchiaro, ha facoltà di parlare.
ANNA FINOCCHIARO. Onorevole Cirielli, almeno il buonsenso, se non il buon gusto, avrebbero dovuto suggerirle di non intervenire su questo articolo appigliandosi al tema della certezza della pena. Lei è stato assente in queste ore: abbiamo discusso della certezza della pena. Credevo che la sua assenza fosse dovuta al fatto che si vergognava, invece no, in realtà non voleva votare il suo provvedimento (Commenti)...
Voi mi dovete spiegare per quale ragione, non il recidivo ex articolo 99, quarto comma, quindi recidivo reiterato, infraquinquennale, debba avere una limitazione nella concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali... Questo rientrerebbe in una logica repressiva: potrebbe essere condivisibile o meno, ma seguirebbe, comunque, una logica. Mi dovete spiegare perché, il riferimento è al recidivo reiterato, infraquinquennale, alcoldipendente o tossicodipendente.
Onorevole Cirielli, con questo articolo, sostanzialmente, si azzera metà della legislazione di questo paese in materia di ordinamento penitenziario e di trattamento dei tossicodipendenti. Se lei non lo ricordasse, essere alcoldipendente o tossicodipendente in questo paese ancora non è reato (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.
IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, io non ho preso la parola fino ad adesso e l'ho fatto, per la verità, per rispetto all'intervento di Pisapia, su cui pure non concordando intendevo discutere; poi non mi è piaciuto il modo con cui questo tema viene brandito. In effetti, mi sono posto il problema se abbiamo capito bene il significato di questa norma, perché ne dubito ascoltandovi, colleghi!
Anch'io mi sono interrogato se la maggiore durezza che stiamo prevedendo per i recidivi previsti dall'articolo 99, cioè i recidivi reiterati (siamo al terzo reato), in qualche modo abbia una giustificazione o meno.
Onorevole Pisapia, lei ha parlato... tu hai parlato - se vuoi più correttamente - dell'affidamento in prova; hai detto che non ci può essere. Intanto è previsto una sola volta, ma è previsto una sola volta dopo che è stata dichiarata la recidiva ex articolo 99, quindi dopo tre reati, il che vuol dire che si può avere già avuto l'affidamento in prova anche due volte prima e quando si è commesso il terzo reato lo si può avere ancora una volta. Non cerchiamo di dire cose che sono al di là della realtà. Mi rendo conto che si tratta di un indurimento della condizione del detenuto, ma non è un'indurimento tale da far perdere ogni speranza. Te lo dico, oltreché da politico, da penalista, da avvocato: non è una cosa così drammatica!
Certo, il mio intervento serve a chiarire (Commenti dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista), se ve ne fosse bisogno, ma non ce n'era bisogno, che l'interpretazione, visto che è stato un collega del mio partito a presentare l'emendamento decisivo su questo punto, fatto proprio dalla Commissione, non si riferisce alla impossibilità di ottenere più di una volta l'affidamento in prova ma al fatto che si può avere l'affidamento in prova una sola volta dopo che si è stati dichiarati recidivi ex articolo 99, cioè dopo tre condanne, quindi siamo arrivati alla quarta-quinta volta. Non mi pare che assicurare per un tempo un po' più a lungo alla certezza della detenzione una persona abituata a delinquere continuamente sia un fatto per cui i cittadini perbene potranno mai lamentarsi (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 491
Maggioranza 246
Voti favorevoli 270
Voti contrari 221).
Avverto che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, in quanto relativo a materia estranea rispetto a quella del provvedimento in esame, non ritiene ammissibile, limitatamente al secondo capoverso, l'articolo aggiuntivo della Commissione 5.010, presentato nella giornata odierna, il cui testo è in distribuzione, volto ad introdurre nell'articolo 179 del codice penale, relativo alla riabilitazione del condannato, un nuovo comma dopo il quarto.
La disposizione in esame introduce una disciplina relativa ai termini per la concessione della riabilitazione nel caso in cui il condannato abbia presentato richiesta di applicazione di misura alternativa alla detenzione. Tale norma attiene a fattispecie diversa da quella oggetto del provvedimento al nostro esame, in quanto relativa all'istituto della riabilitazione, con riferimento all'ipotesi particolare in cui sia stata chiesta dal condannato la concessione dei benefìci richiamati sopra.
Diversa, invece, è la valutazione in ordine al primo capoverso dell'articolo aggiuntivo in esame, da ritenersi, al contrario, ammissibile, sempre relativo all'istituto della riabilitazione, in quanto tale disposizione si riferisce specificamente alla sua applicazione in caso di recidiva, la cui disciplina è oggetto del provvedimento.
LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, ritiriamo anche la prima parte dell'articolo aggiuntivo 5.010, dichiarata ammissibile.
PRESIDENTE. Sta bene.
TESTO AGGIORNATO AL 13 APRILE 2005
(Esame dell'articolo 6 - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 7).
Nessuno chiedendo di parlare, prendo atto che il relatore ed il Governo esprimono parere contrario sugli identici emendamenti soppressivi presentanti.
Avverto che, essendo gli emendamenti presentati interamente soppressivi dell'articolo 6, porrò in votazione il mantenimento di quest'ultimo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 503
Maggioranza 252
Voti favorevoli 281
Voti contrari 222).
Passiamo ora all'articolo aggiuntivo Mario Pepe 6.01 ed al relativo subemendamento 0.6.01.1 della Commissione.
Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, raccomando l'approvazione del subemendamento 0.6.01.1 della Commissione ed esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mario Pepe 6.01.
PRESIDENTE. Il Governo?
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Sta bene.
Onorevole Boccia, ha chiesto di parlare...?
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, capisco che è abituato ad ascoltarmi sempre per richiami al regolamento o sull'ordine dei lavori ma, in questo caso, desidererei svolgere un breve intervento di merito sulle proposte emendative in esame.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, è veramente atipica e, per certi versi, anche provocatoria la previsione secondo la quale la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: normalmente, le leggi entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Questa previsione la dice lunga!
Ma ancora più grave è il subemendamento che ci accingiamo a votare. L'onorevole Cola ha avuto modo di affermare, poco fa - lo cito soltanto per questo -, che, entrando in vigore una nuova norma, è evidente che essa si applichi, comunque, anche ai procedimenti in corso. Tuttavia, la fregola della maggioranza è tale che, pur essendovi un principio generalmente riconosciuto, è stato trovato un sistema per ribadirlo mediante un subemendamento!
In altre parole, voteremo un subemendamento il cui contenuto è, in sostanza, il seguente: «a scanso di equivoci, sia chiaro che ...»!
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Boccia.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.6.01.1 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 495
Votanti 493
Astenuti 2
Maggioranza 247
Hanno votato sì 277
Hanno votato no 216)
Prendo atto che l'onorevole Viespoli ha erroneamente espresso un voto contrario, mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mario Pepe 6.01, come subemendato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 497
Votanti 493
Astenuti 4
Maggioranza 247
Hanno votato sì 274
Hanno votato no 219)
(Ripresa esame dell'articolo 2 - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta sono stati accantonati l'emendamento della Commissione 2.100 e, conseguentemente, la votazione dell'articolo 2.
La Commissione ha successivamente ritirato il predetto emendamento ed ha presentato l'emendamento 2.101, in riferimento al quale è stato presentato il subemendamento Mario Pepe 0.2.101.1. Ricordo che i relativi testi sono in distribuzione.
Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione riterrebbe opportuna una breve sospensione della seduta per consentire una riunione del Comitato dei nove.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di disporre una breve sospensione della seduta, vorrei comunicarvi in quale modo proseguiranno i lavori dopo la sospensione: entro le ore 20 saranno completate le votazioni (si tratta di tre votazioni); dopo di che, l'esame degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finale avranno luogo nella seduta di domani.
Sospendo brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 19,35, è ripresa alle 19,45.
PRESIDENTE. Invito il relatore, onorevole Vitali, ad esprimere il parere sulle proposte emendative in esame.
LUIGI VITALI. Relatore. Signor Presidente, l'emendamento 2.101 della Commissione deve intendersi così riformulato: Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dell'articolo 99, quarto comma», con le seguenti: «dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, numero 4». Ovviamente ne raccomando l'approvazione.
La Commissione, inoltre, esprime parere favorevole sul subemendamento Mario Pepe 0.2.101.1, a condizione che la parola «comparazione» sia sostituita con la seguente: «prevalenza».
PRESIDENTE. Il Governo?
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Sta bene.
Chiedo all'onorevole Mario Pepe se accetti la riformulazione del suo subemendamento 0.2.101.1 proposta dal relatore.
MARIO PEPE. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti
Avverto che le successive votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Mario Pepe 0.2.101.1, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Ricordo che non si vota per procura...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 433
Maggioranza 217
Voti favorevoli 251
Voti contrari 182).
Prendo atto che l'onorevole Cima non è riuscita a votare.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.101 della Commissione, nel testo riformulato, come subemendato, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 437
Maggioranza 219
Voti favorevoli 255
Voti contrari 182).
Prendo atto che l'onorevole Cima non è riuscita a votare.
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Ha chiesto di parlare dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, a seguito di queste proposte emendative laboriosissime, l'articolo 2 che ci accingiamo a votare stabilisce che, nel caso di un plurirecidivo, nel giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, il giudice non potrà tener conto delle attenuanti che si riferiscono alla persona dell'imputato e che sono quelle indicate dall'articolo 70, ultimo comma. Sapete quali sono? L'età minore agli anni 18 e il vizio parziale di mente, casi per i quali il nostro codice, in maniera non contestata e sacrosanta, dal 1930 prevede la riduzione di un terzo della pena. Ebbene, il capolavoro di questo articolo è quello di impedire, nel giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti, il conteggio di due circostanze: quella di essere minore di 18 anni e quella di essere seminfermo di mente.
Colleghi, avete vinto su tutto, avete portato a casa la norma che blocca i processi dell'onorevole Previti per corruzione giudiziaria, per corruzione, che rende inutile anche l'eventuale appello dell'onorevole Berlusconi; non vogliate stravincere. Non prendetevela anche con i minorenni e con i seminfermi di mente (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 456
Maggioranza 229
Hanno votato sì 258
Hanno votato no 198).
Onorevoli colleghi, come preannunciato, nella seduta di domani, alle 10, passeremo alla trattazione degli ordini del giorno e concluderemo l'esame del provvedimento.
PROPOSTA DI LEGGE: CIRIELLI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI ATTENUANTI GENERICHE, DI RECIDIVA, DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI REATO PER I RECIDIVI (2055)
(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge)
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 11.
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 1.
1. L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 62-bis - (Attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalla circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano:
1) ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;
2) a tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una o più persone;
3) ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis e 609-octies;
4) a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale;
5) ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
Prima dell'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:
«7) l'essere persona che, al momento della commissione del fatto abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99 del codice penale.
01. 010. (Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)
Sopprimerlo.
1. 1. Bonito, Carboni, Finocchiaro, Siniscalchi, Grillini, Mancini, Magnolfi, Kessler, Lucidi.
Sopprimerlo.
1. 2. Pisapia.
Sopprimerlo.
1. 10. Fanfani, Cento, Mantini.
Sopprimerlo.
1. 13. Maura Cossutta, Pistone.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, sopprimere il secondo comma.
1. 3. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 62-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo, numero 3) e comma secondo, del codice penale nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.»
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «tre» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «cinque» e «dieci»;
b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;
c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro».
3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».
1. 100. La Commissione.
(Approvato)
Subemendamenti all'emendamento 1. 9.
All'emendamento 1.9, sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.
0. 1. 9. 2. Cirielli.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, sostituire il secondo comma, con il seguente:
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo numero 3 e comma secondo del codice penale:
1) nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;
2) in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o di terrorismo internazionale, ovvero ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 600-octies, o indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
1. 9. Mario Pepe.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, sostituire il secondo comma con il seguente: Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.
1. 11. Gamba, Raisi.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 1).
1. 4. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 2).
1. 5. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 3).
1. 6. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 4).
1. 7. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 5).
1. 8. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto di quanto indicato all'articolo 133, comma primo, numero 3, e comma secondo del codice penale in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di terrorismo internazionale, ovvero ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis e 609-octies, ovvero ai delitti non colposi dai quali derivi la morte di una o più persone, ovvero ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»
1. 12. Gamba, Raisi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 62-ter. (Circostanza attenuante per il comportamento pregresso). - 1. Salvo per i reati previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena, ad ogni effetto penale, è diminuita di un terzo quando il colpevole non sia stato condannato per un delitto con sentenza definitiva».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Quando concorrono circostanze aggravanti con la circostanza attenuante di cui all'articolo 62-ter si fa luogo soltanto alla diminuzione di pena da questa stabilita, dichiarandola prevalente ad ogni effetto penale.»
1. 01. Mario Pepe.
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 2.
1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 1. Lucidi, Finocchiaro, Bonito, Grillini, Magnolfi, Kessler, Mancini, Carboni, Siniscalchi.
Sopprimerlo.
2. 2. Pisapia.
Sopprimerlo.
2. 4. Fanfani, Cento, Mantini.
Sopprimerlo.
2. 5. Maura Cossutta, Pistone.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: del presente articolo fino a: per la quale con le seguenti: precedenti non si applicano, oltre ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed alle circostanze per le quali.
2. 6. Lussana.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.
2. 3. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ed a qualsiasi altra con le seguenti: e le circostanze inerenti alla determinazione a commettere reati da parte di persone non imputabili o non punibili. Si applica altresì qualsiasi altra.
2. 100. La Commissione.
Subemendamento all'emendamento 2.101 della Commissione.
All'emendamento 2.101 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, .
0. 2. 101. 1. (Testo modificato nel corso della seduta) Mario Pepe, Antonio Leone.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'articolo 99, quarto comma, con le seguenti: dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, numero 4.
2. 101. (Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 3.
1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, è sottoposto ad un aumento di un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena è aumentata di un terzo:
1) se il nuovo reato è della stessa indole;
2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 1. Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Carboni, Mancini, Grillini.
Sopprimerlo.
3. 6. Pisapia.
Sopprimerlo.
3. 30. Fanfani, Cento, Mantini.
Sopprimerlo.
3. 33. Maura Cossutta, Pistone.
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto non colposo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto non colposo;
ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con le seguenti: delitto non colposo.
3. 22. (Testo modificato nel corso della seduta) Ghedini.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto doloso.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto doloso;
ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con le seguenti: delitto doloso.
3. 31. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto non colposo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto non colposo;
ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con la seguente: delitto non colposo.
3. 32. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto;
ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con la seguente: delitto.
3. 7. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole da: è sottoposto fino a: sesto con le seguenti: può essere sottoposto ad un aumento di un terzo.
3. 20. Mario Pepe.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: è sottoposto con le seguenti: può essere sottoposto.
3. 8. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: di un sesto con le seguenti: fino a un sesto.
3. 2. Kessler, Finocchiaro, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: di un sesto con le seguenti: fino a un sesto.
3. 34. Cirielli.
Al comma 1, capoverso Art. 99, sopprimere il secondo comma.
3. 13. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: è aumentata di un terzo con le seguenti: può essere aumentata fino alla metà.
3. 21. Mario Pepe.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: è aumentata di con le seguenti: può essere aumentata fino a.
3. 10. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: è aumentata con le seguenti: può essere aumentata.
3. 9. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: fino a un terzo.
3. 3. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: fino a un terzo.
3. 35. Cirielli.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, sopprimere il numero 1).
3. 14. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, sopprimere il numero 2).
3. 15. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, sopprimere il numero 3).
3. 16. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, sopprimere il terzo comma.
3. 17. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, terzo comma, sostituire le parole: è della metà con le seguenti: può essere fino alla metà.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: è della metà con le seguenti: può essere fino alla metà.
3. 11. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 99, terzo comma, sostituire le parole: della metà con le seguenti: fino alla metà.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: della metà con le seguenti: fino alla metà.
3. 4. Kessler, Finocchiaro, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 99, sopprimere il quarto comma.
3. 18. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, quarto comma, sostituire le parole: è di due terzi con le seguenti: può essere fino a due terzi.
3. 12. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 99, quarto comma, sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: fino a due terzi.
3. 5. Kessler, Finocchiaro, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 99, quarto comma, sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: fino a due terzi.
3. 38. Cirielli.
Al comma 1, capoverso Art. 99, sopprimere il quinto comma.
3. 19. Pisapia.
Subemendamento all'emendamento 3. 40 del Governo
All'emendamento 3. 40. del Governo, dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché di uno dei delitti di cui agli articoli da 314 a 322-bis del codice penale,
0. 3. 40. 1. Fanfani, Mantini.
Al comma 1, capoverso Art. 99, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto».
3. 40. (Testo modificato nel corso della seduta) Governo.
(Approvato)
Subemendamenti all'articolo 3. 015 del Governo.
All'articolo aggiuntivo 3.015, sopprimere il comma 1.
0. 3. 015. 1. Fanfani, Mantini.
All'articolo aggiuntivo 3.015, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «sono commessi da soggetti» fino a: «articolo 99, quarto comma» con le seguenti: «sono tra quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».
0. 3. 015. 3. Lussana.
All'articolo aggiuntivo 3.015, sopprimere il comma 2.
0. 3. 015. 2. Fanfani, Mantini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis - 1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».
2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale».
3. 015. (Testo modificato nel corso della seduta) Governo.
(Approvato)
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 3. 010 della Commissione.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 1.
0. 3. 010. 1. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 1.
0. 3. 010. 37. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 1.
0. 3. 010. 64. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.»
0. 3. 010. 77. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, sostituire il capoverso Art. 157 con il seguente:
«Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).- La prescrizione estingue il reato se non è esercitata l'azione penale:
1) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
2) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
3) in cinque anni, se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena dell'arresto o della multa;
4) in tre anni per tutti gli altri reati.
Prima dell'esercizio dell'azione penale la prescrizione non opera per i delitti di strage se dal fatto deriva la morte di più persone e di genocidio.
Dopo l'esercizio dell'azione penale la prescrizione estingue il reato:
1) in cinque anni nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma;
2) in quattro anni nelle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma.
Al fine del computo dei termini di cui al terzo comma non si tiene conto dei giorni impiegati per la deliberazione della sentenza.Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale.Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano anche a tale effetto le disposizioni di cui all'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solamente alla pena detentiva.
Quando si procede congiuntamente per più reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, il termine più ampio di cui al terzo comma opera per tutti i reati«.
0. 3. 010. 3. Finocchiaro, Bonito, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, sostituire il capoverso Art. 157 con il seguente:
«Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).- La prescrizione estingue il reato se non è esercitata l'azione penale:
1) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
2) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
3) in cinque anni, se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena dell'arresto o della multa;
4) in tre anni per tutti gli altri reati.
Prima dell'esercizio dell'azione penale la prescrizione non opera per i delitti di strage se dal fatto deriva la morte di più persone e di genocidio.Dopo l'esercizio dell'azione penale la prescrizione estingue il reato:
1) in cinque anni nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma;
2) in quattro anni nelle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma.
Al fine del computo dei termini di cui al terzo comma non si tiene conto dei giorni impiegati per la deliberazione della sentenza.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano anche a tale effetto le disposizioni di cui all'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solamente alla pena detentiva.
Quando si procede congiuntamente per più reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, il termine più ampio di cui al terzo comma opera per tutti i reati».
0. 3. 010. 60. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il primo comma.
0. 3. 010. 2. Pisapia, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:
La prescrizione estingue il reato:
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.
0. 3. 010. 73. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:
La prescrizione estingue il reato:
1) in venticinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in cinque anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.
0. 3. 010. 9. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:
La prescrizione estingue il reato:
1) in venticinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in cinque anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.
0. 3. 010. 41. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma,
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni;
dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Per i reati previsti dal Libro II, titoli XII e XIII, la prescrizione estingue il reato:
1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a venti anni;
3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a dieci anni;
4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima inferiore a dieci anni.
0. 3. 010. 98. Cirielli.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni;
dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Per i reati previsti dal Libro II, titoli XII e XIII, la prescrizione estingue il reato:
1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a venti anni;
3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a dieci anni;
4) in otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima inferiore a dieci anni.
0. 3. 010. 99. Cirielli.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma,
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Per i reati previsti dal Libro II, titoli XII e XIII, la prescrizione estingue il reato:
1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a venti anni;
3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a dieci anni;
4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a cinque anni;
5) in sei anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione inferiore a cinque anni o la pena della multa.
0. 3. 010. 97. Cirielli.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, dopo le parole: corrispondente al aggiungere le seguenti: doppio del.
0. 3. 010. 70. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: aumentata della metà.
0. 3. 010. 8. Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: aumentata della metà.
0. 3. 010. 40. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: aumentata della metà.
0. 3. 010. 72. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole da: sei anni fino a: quattro anni con le seguenti: dieci anni se si tratta di delitto e a cinque anni.
0. 3. 010. 71. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.
0. 3. 010. 7. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.
0. 3. 010. 39. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.
0. 3. 010. 74. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.
0. 3. 010. 96. Cirielli.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni.
0. 3. 010. 100. Cirielli.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
0. 3. 010. 75. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il secondo comma.
0. 3. 010. 4. Pisapia, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, sostituire le parole da: alla pena fino alla fine del comma con le seguenti: al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e la diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: ad effetto speciale.
0. 3. 010. 34. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, dopo le parole: alla pena aggiungere la seguente: massima.
0. 3. 010. 12. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, dopo le parole: alla pena aggiungere la seguente: massima.
0. 3. 010. 44. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, sostituire le parole da: senza tener conto fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti e dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.
0. 3. 010. 78. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, sostituire le parole da: senza tener conto fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.
0. 3. 010. 11. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, sostituire le parole da: senza tener conto fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.
0. 3. 010. 43. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, sostituire le parole: senza tener conto con le seguenti: tenendo conto.
0. 3. 010. 10. Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, sostituire le parole: senza tener conto con le seguenti: tenendo conto.
0. 3. 010. 42. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il terzo comma.
0. 3. 010. 83. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il quarto comma.
0. 3. 010. 84. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il quinto comma.
0. 3. 010. 85. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, quinto comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
0. 3. 010. 76. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il sesto comma.
0. 3. 010. 13. Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il sesto comma.
0. 3. 010. 45. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: e l'eventuale rinuncia non può essere successivamente revocata o, comunque, resa inefficace.
0. 3. 010. 35. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 2.
0. 3. 010. 5. Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 2.
0. 3. 010. 38. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 2.
0. 3. 010. 65. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I termini di cui al terzo comma dell'articolo 157 decorrono dalla data del provvedimento con cui è stata esercitata l'azione penale».
0. 3. 010. 6. Bonito, Finocchiaro, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I termini di cui al terzo comma dell'articolo 157 decorrono dalla data del provvedimento con cui è stata esercitata l'azione penale».
0. 3. 010. 61. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«Per il reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione».
0. 3. 010. 15. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«Per il reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione».
0. 3. 010. 47. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 3.
0. 3. 010. 30. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 3.
0. 3. 010. 55. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 3.
0. 3. 010. 66. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: «o di questione deferita ad altro giudizio» sono inserite le seguenti: «o di rogatoria all'estero».
0. 3. 010. 23. Bonito, Finocchiaro, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: «o di questione deferita ad altro giudizio» sono inserite le seguenti: «o di rogatoria all'estero».
0. 3. 010. 62. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) sospensione o rinvio del procedimento o del dibattimento per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento dell'imputato o del difensore.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ipotesi di cui alla lettera b), la prescrizione riprende a decorrere quando viene meno la causa dell'impedimento o comunque il quarantacinquesimo giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione o rinvio.;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 477 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 477-bis. (Legittimo impedimento dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato o il difensore non si presentano all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche d'ufficio, sospende o rinvia il dibattimento e fissa, entro quarantacinque giorni, la data della nuova udienza. Tale disposizione non si applica se il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.»
0. 3. 010. 94. Gironda Veraldi.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, sopprimere la lettera c).
0. 3. 010. 16. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, sopprimere la lettera c).
0. 3. 010. 48. Buemi, Bonito.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, sopprimere la lettera c).
0. 3. 010. 79. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, lettera c), sostituire le parole: dell'impedimento con le seguenti: intercorrente tra il provvedimento di sospensione e la data in cui il processo o il procedimento continuano il proprio corso.
0. 3. 010. 86. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, lettera c), sostituire le parole: dell'impedimento con le seguenti: in cui perdura la sospensione.
0. 3. 010. 87. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) impugnazione dell'imputato, fino alla sentenza che definisce il successivo grado, e comunque per non più di un anno.
0. 3. 010. 88. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, secondo comma, sostituire le parole: l'autorità competente accoglie la richiesta con le seguenti: viene notificato all'autorità procedente il provvedimento con il quale la autorizzazione viene concessa o negata.
0. 3. 010. 89. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, secondo comma, sostituire le parole: l'autorità competente accoglie la richiesta con le seguenti: la relativa decisione viene comunicata all'autorità giudiziaria.
0. 3. 010. 26. Pisapia, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, sopprimere il terzo comma.
0. 3. 010. 90. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, sopprimere il quarto comma.
0. 3. 010. 17. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, sopprimere il quarto comma.
0. 3. 010. 27. Pisapia, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, sopprimere il quarto comma.
0. 3. 010. 49. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, sopprimere il quarto comma.
0. 3. 010. 91. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, capoverso Art. 159, sostituire il quarto comma con il seguente:
I termini stabiliti dall'articolo 157 non possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale.
0. 3. 010. 150. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato) All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, capoverso Art. 159, quarto comma, sopprimere le parole: In nessun caso.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella giudiziaria.
0. 3. 010. 102. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I termini di cui all'articolo 157, terzo comma, sono altresì sospesi:
1) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
2) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati».
0. 3. 010. 24. Finocchiaro, Bonito, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I termini di cui all'articolo 157, terzo comma, sono altresì sospesi:
1) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
2) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati».
0. 3. 010. 63. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.
0. 3. 010. 28. Pisapia, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.
0. 3. 010. 31. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.
0. 3. 010. 56. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.
0. 3. 010. 67. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 4, con il seguente:
4. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 160. (Interruzione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti:
1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
2) il decreto penale di condanna;
3) la sentenza che definisce il grado del giudizio;
4) la sentenza di cui all'articolo 623 del codice di procedura penale;
5) l'opposizione al decreto penale di condanna;
6) l'atto di impugnazione alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. I termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 157, anche se interrotti, non possono essere prolungati oltre la metà».
0. 3. 010. 25. Finocchiaro, Bonito, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 4, con il seguente:
4. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 160. (Interruzione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti:
1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
2) il decreto penale di condanna;
3) la sentenza che definisce il grado del giudizio;
4) la sentenza di cui all'articolo 623 del codice di procedura penale;
5) l'opposizione al decreto penale di condanna;
6) l'atto di impugnazione alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. I termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 157, anche se interrotti, non possono essere prolungati oltre la metà».
0. 3. 010. 59. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 4, sostituire le parole: i termini di cui all'articolo 161, comma 2 con le seguenti: i due terzi.
0. 3. 010. 18. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 4, sostituire le parole: i termini di cui all'articolo 161, comma 2 con le seguenti: i due terzi.
0. 3. 010. 50. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.
0. 3. 010. 29. Pisapia, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.
0. 3. 010. 32. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.
0. 3. 010. 57. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.
0. 3. 010. 68. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente.
0. 3. 010. 19. Finocchiaro, Siniscalchi, Bonito, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente.
0. 3. 010. 51. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:
«Fermi restando i tempi di prescrizione di cui al primo comma dell'articolo 157, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento superiore alla metà del tempo necessario per la prescrizione del reato.
Per le ipotesi previste dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, nonché per quelle previste dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 i termini stabiliti dall'articolo 157 non possono mai essere prolungati oltre il doppio».
0. 3. 010. 103. Finocchiaro, Bonito.
All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:
«Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105, e all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
0. 3. 010. 151. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:
«Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 159, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Per le ipotesi previste dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dagli articoli da 314 a 322-bis del codice penale, l'aumento non può essere superiore al doppio del tempo necessario a prescrivere».
0. 3. 010. 101. Fanfani, Mantini.
All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:
«Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 159 del codice penale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Per le ipotesi previste dal libro II, titoli XII e XIII, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'aumento non può essere superiore ai due terzi del tempo necessario a prescrivere».
0. 3. 010. 95. Cirielli.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sostituire le parole da: sospensione fino a: un quarto con le seguenti: interruzione della prescrizione, può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere.
0. 3. 010. 92. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sopprimere le parole: , anche congiuntamente computate,
0. 3. 010. 93. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sostituire le parole: più di un quarto con le seguenti: oltre la metà.
0. 3. 010. 80. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: tre quarti.
0. 3. 010. 81. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».
0. 3. 010. 20. Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».
0. 3. 010. 52. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 6.
0. 3. 010. 33. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 6.
0. 3. 010. 58. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 6.
0. 3. 010. 69. Fanfani, Boccia.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 3.010, sopprimere il comma 6.
0. 3. 010. 152. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La presente legge non si applica ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore e ai processi penali pendenti a tale data.
0. 3. 010. 82. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, comma 6, sopprimere le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma.
0. 3. 010. 36. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, sostituire le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: e per i quali siano in corso le indagini preliminari.
0. 3. 010. 22. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, sostituire le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: e per i quali siano in corso le indagini preliminari.
0. 3. 010. 54. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e non pervenuti alla fase del dibattimento.
0. 3. 010. 21. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e non pervenuti alla fase del dibattimento.
0. 3. 010. 53. Buemi, Boato.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze attenuanti si applicano le disposizioni dell'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.«
2. All'articolo 158 del codice penale, primo comma, le parole: «o continuato» e le parole «o la continuazione»sono soppresse.
3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
a) autorizzazione a procedere;
b) deferimento della questione ad altro giudizio;
c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori e per il tempo dell'impedimento.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
In nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, comma 2».
4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, comma 2».
5. All'articolo 161 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere».
6. Salvo che le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano più favorevoli all'imputato, la presente legge si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data e ai procedimenti e ai processi penali pendenti alla medesima data.
3. 010. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto in ogni caso delle circostanze attenuanti soggettive che non siano oggettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale».
3. 01. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti».
3. 02. Kessler.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti».
3. 03. Pisapia.
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
«Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».
2. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere affidato al servizio sociale se la pena detentiva inflitta non supera i due anni».
3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera due anni».
4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
«Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai recidivi). 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge di almeno tre quarti di essa».
6. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Per il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, è concessa una detrazione di novanta giorni per ogni singolo anno di pena scontata».
7. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale».
8. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 1. Finocchiaro, Carboni, Bonito, Lucidi, Kessler, Grillini, Siniscalchi, Magnolfi, Mancini.
Sopprimerlo.
4. 2. Pisapia.
Sopprimerlo.
4. 20. Fanfani, Cento, Mantini.
Sopprimerlo.
4. 21. Maura Cossutta, Pistone.
Al comma 1, capoverso, Art. 30-quater, comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 3. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 30-quater, comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 4. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 30-quater, comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 5. Pisapia.
Sopprimere il comma 2.
4. 6. Pisapia.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
4. 12. Mario Pepe.
(Approvato)
Subemendamento all'emendamento 4. 25 della Commissione.
All'emendamento 4. 25. della Commissione, comma 2-bis, capoverso, dopo le parole: quelli previsti aggiungere le seguenti: dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e.
0. 4. 25. 1. Cirielli.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:
«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale».
4. 25. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, sopprimere il capoverso 1.1.
4. 7. Pisapia.
Al comma 3, capoverso 1.1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: i tre anni.
4. 13. Mario Pepe.
(Approvato)
Sopprimere il comma 4.
4. 8. Pisapia.
Sopprimere il comma 5.
4. 9. Pisapia.
Sopprimere il comma 6.
4. 10. Pisapia.
(Approvato)
Al comma 7, capoverso, sostituire le parole: ha posto in essere con le seguenti: sia stato riconosciuto colpevole di.
4. 16. Mario Pepe.
(Approvato)
Sopprimere il comma 8.
4. 11. Pisapia.
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente:
«Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi). 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 5.
Sopprimerlo.
5. 1. Bonito, Finocchiaro, Kessler, Grillini, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Mancini, Lucidi.
Sopprimerlo.
5. 2. Pisapia.
Sopprimerlo.
5. 3. Fanfani.
Sopprimerlo.
5. 4. Maura Cossutta, Pistone.
Dopo l'articolo 5 si aggiunge il seguente:
Art. 5-bis.
Il secondo comma dell'articolo 179 c.p. è cosi modificato: «Il termine è di otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti nei commi IV - V - VI dell'articolo 99».
Dopo il IV comma dell'articolo 179 c.p. è inserito il seguente:
«5. Qualora il condannato abbia presentato istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione dì cui agli articoli 47, 47-ter e 50, 1o comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, i termini di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, aumentati del periodo di pena da espiare, decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza, purché questa sia stata successivamente accolta».
5. 010. La Commissione.
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 6.
1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 6.
Sopprimerlo.
6. 1. Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Mancini, Magnolfi, Grillini.
Sopprimerlo.
6. 2. Pisapia.
Sopprimerlo.
6. 4. Mario Pepe.
Sopprimerlo.
6. 5. Fanfani, Cento, Mantini.
Sopprimerlo.
6. 6. Maura Cossutta, Pistone.
Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).
6. 3. Pisapia.
Subemendamento all'articolo aggiuntivo 6. 01.
All'articolo aggiuntivo 6.01, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli all'imputato, si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data ed ai procedimenti ed ai processi pendenti alla medesima data.
0. 6. 01. 1. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
6. 01. Mario Pepe.
(Approvato)
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
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561.
Seduta di giovedì 16 dicembre 2004
presidenza del vicepresidente Alfredo Biondi
indi DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
Seguito della discussione della proposta di legge: Cirielli ed altri: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (2055) (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge) (ore 10,20).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Cirielli ed altri: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi.
Ricordo che nella seduta di ieri si sono concluse le votazioni sugli articoli del testo.
(Esame degli ordini del giorno - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 1).
Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, gli ordini del giorno presentati sono cinquantasette. Se mi è consentito, per l'economia dei lavori, non esprimerei un parere analitico e puntuale su ognuno di essi, anche perché sono divisi sostanzialmente in tre materie quasi identiche.
Un primo gruppo comprende gli ordini del giorno dall'1 al 27 compreso, che impegnano il Governo a presentare una relazione al Parlamento, per verificare l'effetto dell'applicazione della nuova disciplina sui procedimenti aventi ad oggetto alcuni reati. Su tali ordini del giorno esprimo un parere di carattere generale: poiché i loro consideranda contengono opinioni e affermazioni non condivisibili e non condivisi dal Governo, se i presentatori degli ordini del giorno si limitano ad insistere per l'accettazione del solo dispositivo degli stessi, senza indicare alcun lasso temporale, il Governo li può accettare.
All'Assemblea può interessare conoscere i dati relativi alle prescrizioni dei procedimenti (ovviamente de iure condito e non de iure condendo). Nel 2001, sono andati in prescrizione circa 123 mila procedimenti; nel 2002, 151 mila; nel 2003, 184 mila e, nel primo semestre del 2004, circa 105 mila. Si riscontra pertanto un trend tendente ai 210 mila per quest'anno. Questi dati credo possano essere utili per l'Assemblea.
Il secondo gruppo di ordini del giorno, da Panattoni n. 9/2055/28 ad Innocenti n. 9/2055/41, impegna il Governo a garantire la copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura, e quant'altro; più in generale, impegna a garantire un'effettiva risposta del Governo per quanto riguarda la copertura degli organici dei magistrati, degli agenti di polizia penitenziaria, e via dicendo. Anche per questo gruppo di ordini del giorno, se i presentatori rinunciano alle parte motiva, contenente affermazioni non condivise, e si limitano a mantenere il solo dispositivo, il Governo accetta tali ordini del giorno, per un motivo molto semplice. Infatti, tutte le raccomandazioni contenute negli stessi le stiamo già attuando. Ricordo che abbiamo aumentato, in via straordinaria, l'organico della polizia penitenziaria di 1.500 unità e che la polizia penitenziaria italiana ha l'organico più folto di tutti i paesi del mondo: vi è, infatti, un rapporto di un agente ogni 1,1 detenuti, contro il rapporto di 1 a 3 della media europea e quello di 1 a 7 degli Stati Uniti. Quindi, accogliamo volentieri tali ordini del giorno, perché si tratta di operazioni che già stiamo portando avanti.
Lo stesso discorso vale anche per tutti gli ordini del giorno successivi e, pertanto, sempre con le stesse osservazioni, il Governo può accettarne i dispositivi.
Signor Presidente, spero di essere stato chiaro.
PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei è sempre chiaro. Tuttavia, per comodità della Presidenza, riferisco all'Assemblea che tutti gli ordini del giorno sono accettati con le osservazioni da lei svolte. Quindi, con le premesse che il ministro ha esposto, gli ordini del giorno presentati vengono accettati dal Governo.
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, semplicemente come contributo di chiarezza, vorrei aggiungere che, se gli ordini del giorno dovessero essere mantenuti così come sono, a malincuore il Governo non li accetterebbe.
PRESIDENTE. Mi sembra che il parere del Governo si possa sintetizzare in questo modo: una volta eliminate le premesse degli ordini del giorno, questi ultimi sono accettati dal Governo.
Preavviso di votazioni elettroniche (10,23).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 2055)
EUGENIO DUCA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUGENIO DUCA. Signor Presidente, è difficile intervenire su questo provvedimento: è da ieri che, invano, chiedo di poter parlare...
PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di fare silenzio e di ascoltare l'onorevole Duca.
EUGENIO DUCA. Ho ascoltato le parole del ministro, al quale chiederei di prestare attenzione e di interrompere la sua conversazione telefonica...
PRESIDENTE. Si sa, le comunicazioni a distanza sono la caratteristica della società di oggi...
EUGENIO DUCA. Attenderò il ministro.
Signor ministro, ho ascoltato le sue osservazioni e, ovviamente, nessuno di noi può dubitare delle sue parole. Colgo l'occasione della sua presenza per sottolineare che ieri, come oggi, lei ha parlato di polizia penitenziaria e di sovraffollamento carcerario. Signor ministro, lei ricorderà che due anni fa ci siamo recati insieme a visitare un penitenziario di nuova costruzione: mi riferisco al penitenziario sito in località Barcaglione di Ancona. In quella visita avemmo anche la bella sorpresa di vedere un barbagianni alzarsi da una delle grate delle celle, uno splendido animale che ha allietato la nostra giornata.
Però, come ricorderà bene, lei aveva anche detto che alla fine del 2002, insieme, saremmo tornati per inaugurare quel penitenziario, che è nuovo, completato, è costato oltre 20 miliardi delle vecchie lire e costa allo Stato italiano circa 600 mila euro l'anno per essere illuminato ed avere dei custodi che vigilano su di esso (e disturbano anche il barbagianni, qualche volta!). In quel carcere potrebbero essere ospitati tranquillamente oltre 200, detenuti in condizioni tali da favorire anche il recupero almeno di alcuni di essi.
Comunque, è passato il 2002, è passato il 2003 e sta terminando il 2004. Credo che finalmente, a novembre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia ceduto al Ministero della giustizia lo stabile.
Le chiedo, signor ministro, quando finalmente quel patrimonio che è stato speso potrà essere utilizzato, visto che parliamo di sovraffollamento e di costruzione di nuove carceri. Questo penitenziario c'è: è finito ed è nuovo. Basterebbe soltanto utilizzarlo e spendere bene i soldi della collettività e dei cittadini che sono stati impegnati per realizzare quell'opera.
PRESIDENTE. Onorevole Duca, lei ha detto delle cose molto interessanti, che, tuttavia, non erano attinenti al tema in discussione. Comunque, ne abbiamo preso atto. Il Governo è intervenuto e lei ha dato prova del suo interesse rispetto alle dichiarazioni rese in occasione dell'illustrazione del parere sugli ordini del giorno.
Avverto che, nei venti minuti di preavviso, i colleghi che desiderano esprimersi sugli ordini del giorno possono farlo. Una volta sospesa la seduta, alla ripresa si procederà soltanto alle votazioni. Lo dico per chiarezza, per evitare che dopo la sospensione vi sia una serie di interventi che, in questo momento, possono avvenire per utilizzare questo tempo. Altrimenti, salvo i gruppi il cui tempo non è esaurito, non si potrà più intervenire.
PIERLUIGI MANTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevole Mantini, lei sa che ha esaurito il suo tempo e, quindi, deve limitare il suo intervento.
PIERLUIGI MANTINI. Ho ascoltato il ministro e lo ringrazio per la cortesia. Tuttavia, ci ha fornito dei dati storici e conosciuti, che emergono non solo da relazioni degli anni giudiziari, ma anche dalle statistiche in nostro possesso, che dimostrano come una percentuale altissima di processi penali ogni anno vadano in prescrizione. Questo è il problema che abbiamo davanti.
Abbiamo rivolto al ministro un altro invito, ossia quello di effettuare una valutazione circa l'effetto che le nuove norme avranno sui processi in corso. Si tratta di una valutazione di fattibilità della legge che è relativa agli effetti di questo provvedimento. D'altra parte, egli ha usato in passato - mi rivolgo sempre al signor ministro - un termine assai efficace e condivisibile, accompagnato da un intento, quello di ridurre il debito pubblico giudiziario che grava sul nostro paese. Per ridurre il debito pubblico giudiziario, così come qualunque debito, anche quello di un'azienda, ci sono due modi: uno è quello di aumentare la produttività, l'altro è quello di dichiarare il fallimento. Con questa proposta di legge si sceglie la seconda strada, nel senso che si elimina la necessità di emettere sentenze, cancellando con la prescrizione un maggior numero di processi.
Noi insistiamo affinché, appena possibile, il Governo, nella persona del ministro, ci porti le cifre che abbiamo richiesto, ossia le valutazioni di cui ho parlato, muovendo, magari, dai dati in possesso della Cassazione - presumiamo che sia la fonte migliore -, per valutare gli effetti che questa normativa avrà sulla prescrizione, a nostro avviso, di migliaia di processi.
PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.
Se non vi sono altri interventi, per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta fino alle 10,45.
La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 10,50.
PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno e non accettano le riformulazioni proposte dal ministro.
Prego i colleghi di prendere posto. È vero che il nostro è un paese di navigatori, ma tutti stanno sempre in Transatlantico (Applausi)... Poeti, navigatori e santi...! Più che altro navigatori...
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Lettieri n. 9/2055/1, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 457
Votanti 456
Astenuti 1
Maggioranza 229
Hanno votato sì 184
Hanno votato no 272).
Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Molinari n. 9/2055/2, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 471
Astenuti 1
Maggioranza 236
Hanno votato sì 196
Hanno votato no 275).
Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fanfani n. 9/2055/3, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 471
Astenuti 1
Maggioranza 236
Hanno votato sì 195
Hanno votato no 276).
Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fistarol n. 9/2055/4, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 471
Astenuti 1
Maggioranza 236
Hanno votato sì 191
Hanno votato no 280).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Gambale n. 9/2055/5, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 481
Astenuti 1
Maggioranza 241
Hanno votato sì 199
Hanno votato no 282).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Giacomelli n. 9/2055/6, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 480
Maggioranza 241
Hanno votato sì 200
Hanno votato no 280).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Zaccaria n. 9/2055/7, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 480
Maggioranza 241
Hanno votato sì 199
Hanno votato no 281).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Vernetti n. 9/2055/8, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 484
Maggioranza 243
Hanno votato sì 199
Hanno votato no 285).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Camo n. 9/2055/9, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 487
Maggioranza 244
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 285).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Marcora n. 9/2055/10, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 476
Maggioranza 239
Hanno votato sì 201
Hanno votato no 275).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Stradiotto n. 9/2055/11, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 482
Maggioranza 242
Hanno votato sì 203
Hanno votato no 279).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Carbonella n. 9/2055/12, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 481
Maggioranza 241
Hanno votato sì 201
Hanno votato no 280).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Squeglia n. 9/2055/13, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 477
Maggioranza 239
Hanno votato sì 197
Hanno votato no 280).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Villari n. 9/2055/14, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 483
Maggioranza 242
Hanno votato sì 198
Hanno votato no 285).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Delbono n. 9/2055/15, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 490
Maggioranza 246
Hanno votato sì 204
Hanno votato no 286).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Iannuzzi n. 9/2055/16, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 487
Maggioranza 244
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 285).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Annunziata n. 9/2055/17, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 488
Maggioranza 245
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 282).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Ruta n. 9/2055/18, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 491
Maggioranza 246
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 282).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Mantini n. 9/2055/19, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 491
Maggioranza 246
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 282).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bressa n. 9/2055/20, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 489
Maggioranza 245
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 282).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Milana n. 9/2055/21, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 488
Votanti 487
Astenuti 1
Maggioranza 244
Hanno votato sì 203
Hanno votato no 284).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Papini n. 9/2055/22, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 494
Maggioranza 248
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 284).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Duilio n. 9/2055/23, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 493
Maggioranza 247
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 282).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Meduri n. 9/2055/24, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 489
Maggioranza 245
Hanno votato sì 208
Hanno votato no 281).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Sinisi n. 9/2055/25, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 492
Maggioranza 247
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 282).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Burtone n. 9/2055/26, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 494
Maggioranza 248
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 282).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Tuccillo n. 9/2055/27, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 493
Maggioranza 247
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 282).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Panattoni n. 9/2055/28, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 495
Maggioranza 248
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 283).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Duca n. 9/2055/29, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 494
Votanti 493
Astenuti 1
Maggioranza 247
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 282).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Piglionica n. 9/2055/30, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 494
Maggioranza 248
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 284).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bonito n. 9/2055/31, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 496
Votanti 495
Astenuti 1
Maggioranza 248
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 284).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Carboni n. 9/2055/32, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 496
Votanti 495
Astenuti 1
Maggioranza 248
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 286).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Lucidi n. 9/2055/33, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 494
Maggioranza 248
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 285).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Grillini n. 9/2055/34, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 493
Votanti 492
Astenuti 1
Maggioranza 247
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 283).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Lumia n. 9/2055/35, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 502
Maggioranza 252
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 290).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Amici n. 9/2055/36, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 493
Maggioranza 247
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 287).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Roberto Barbieri n. 9/2055/37, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 500
Votanti 498
Astenuti 2
Maggioranza 250
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 288).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bellini n. 9/2055/38, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 503
Maggioranza 252
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 290).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Borrelli n. 9/2055/39, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 498
Votanti 497
Astenuti 1
Maggioranza 249
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 290).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Ruzzante n. 9/2055/40, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 496
Votanti 495
Astenuti 1
Maggioranza 248
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 284).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Innocenti n. 9/2055/41, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 502
Maggioranza 252
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 289).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Magnolfi n. 9/2055/42, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 500
Maggioranza 251
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 285).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Montecchi n. 9/2055/43, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 505
Maggioranza 253
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 290).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cazzaro n. 9/2055/44, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 500
Votanti 498
Astenuti 2
Maggioranza 250
Hanno votato sì 214
Hanno votato no 284).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cialente n. 9/2055/45, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 500
Votanti 498
Astenuti 2
Maggioranza 250
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 287).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Filippeschi n. 9/2055/46, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 503
Maggioranza 252
Hanno votato sì 214
Hanno votato no 289).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Petrella n. 9/2055/47, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 504
Votanti 503
Astenuti 1
Maggioranza 252
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 293).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Minniti n. 9/2055/48, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 497
Votanti 496
Astenuti 1
Maggioranza 249
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 284).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bova n. 9/2055/49, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 509
Votanti 506
Astenuti 3
Maggioranza 254
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 290).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Rotundo n. 9/2055/50, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 503
Maggioranza 252
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 287).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Sandi n. 9/2055/51, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 500
Maggioranza 251
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 288).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Sciacca n. 9/2055/52, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 503
Maggioranza 252
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 290).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Siniscalchi n. 9/2055/53, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 502
Votanti 499
Astenuti 3
Maggioranza 250
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 287).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Tocci n. 9/2055/54, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 502
Maggioranza 252
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 290).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Tolotti n. 9/2055/55, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 508
Votanti 505
Astenuti 3
Maggioranza 253
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 294).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Vianello n. 9/2055/56, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 509
Votanti 508
Astenuti 1
Maggioranza 255
Hanno votato sì 216
Hanno votato no 292).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Zunino n. 9/2055/57, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 508
Maggioranza 255
Hanno votato sì 203
Hanno votato no 305).
È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, i deputati verdi esprimeranno un voto contrario sul provvedimento in esame che, in un dibattito politico accelerato ed imposto come un vero e proprio blitz dal Governo e dalla maggioranza, si pone l'obiettivo, da una parte, attraverso la diminuzione dei tempi della prescrizione, di salvaguardare dal processo penale e dalle eventuali condanne alcuni potenti, colletti bianchi, alcuni «pezzi» di potere politico, economico e finanziario...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Cento.
Pregherei i colleghi di usare la cortesia, uscendo dall'aula, di non far rumore, perché tutti vogliono ascoltare il collega Cento.
Prego, onorevole.
PIER PAOLO CENTO... di salvaguardare dal processo penale alcuni «pezzi» del potere politico, economico e finanziario del nostro paese e, dall'altra, attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali per i recidivi, di colpire in maniera pesante, con un'azione di vera e propria «macelleria» da codice penale, tutti quei reati che sono tipici del disagio sociale.
Quando questa norma diventerà legge dello Stato, ci troveremo di fronte, al di là di qualsiasi previsione dell'articolo 27 della Costituzione, che stabilisce che le pene siano tese alla rieducazione civica del condannato, a centinaia, a migliaia di condannati, attualmente già in carcere, e di prossimi condannati, che rischieranno, per reati minori, solo perché ripetuti più volte, in virtù del proprio disagio sociale (penso innanzitutto ai tossicodipendenti) di trovarsi schiacciati da 10, 15, 20 anni di carcere.
Credo che questa sia una scelta scellerata da parte della maggioranza e del Governo, a cui il ministro Castelli non è stato capace di fornire alcun elemento conoscitivo, ad esempio rispetto all'impatto nelle carceri italiane che questo provvedimento avrà attraverso la modifica e l'inasprimento della recidiva.
Credo che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quando i detenuti si renderanno conto degli effetti di questa manovra, potremmo correre seriamente il rischio di una serie di rivolte in quelle carceri che, impropriamente, il ministro ha più volte richiamato, bollando in quel modo le proteste civili, pacifiche e non violente che hanno caratterizzato in questi mesi molti istituti penitenziari.
Si tratta di una norma pesante, che rende del tutto evidente quale sia la politica del Governo in materia di giustizia. Emerge un'amnistia strisciante - e oggi alcuni giornali riportavano con chiarezza gli effetti per taluni esponenti del potere politico ed economico-finanziario di questo paese -, che non riguarda solo il caso Previti e il tentativo di evitare che si arrivi all'accertamento definitivo della verità per quel processo, bensì anche gli effetti che questa norma sulla prescrizione produrrà su alcuni processi in corso. Penso al processo nei confronti dei 29 funzionari e agenti delle Forze dell'ordine rinviati a giudizio per le gravi vicende e le torture avvenute dopo l'irruzione nella scuola Diaz (e oggi bene fa il Corriere della Sera a ricordare che, quando questa norma entrerà in vigore, quel processo rischierà di essere cancellato con le prescrizioni); penso ai tanti procedimenti penali per i reati ambientali (che oggi costituiscono una grande questione di allarme e sui quali fortunatamente è aumentata la consapevolezza dell'opinione pubblica), che con queste norme verranno cancellati; penso ai procedimenti in corso per bancarotta e per usura.
Dunque, il giudizio dei Verdi sul presente provvedimento non può che essere profondamente negativo. Tale testo, infatti, colpisce i reati del disagio sociale, li seppellisce con anni e anni di carcere rendendo ancora più invivibile la situazione nei nostri penitenziari, e prevede un'amnistia strisciante per alcuni reati commessi dai potenti.
Avremmo preferito una discussione seria perché, anche se certamente la prescrizione deve essere limitata entro ambiti temporali fissi, non si può svolgere una discussione gravata dalla volontà contraddittoria di questa maggioranza e di questo Governo, volta a colpire i tanti deboli per salvare i pochi potenti.
Queste sono le ragioni per le quali la componente dei Verdi esprimerà un voto contrario sul provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bellillo. Ne ha facoltà.
KATIA BELLILLO. Signor Presidente, colleghi, questa mattina i cittadini hanno potuto leggere sui giornali che questo è un provvedimento utilizzato per permettere all'imputato eccellente di beneficiare di circostanze attenuanti o di espiare la pena della reclusione nella propria abitazione o in un altro luogo. Ciò è tanto più grave perché avete voluto realizzare una forzatura sui lavori della Camera, al fine di accelerare il raggiungimento di tale obiettivo. E ancora più grave è che, con l'introduzione di norme strumentali per inasprire la lotta alla criminalità e per la difesa della sicurezza nella città di Napoli, sia stata prevista una generale riduzione dei termini di prescrizione dei reati, che riguarda in particolare l'imputato eccellente, ma che si applicherà in modo generalizzato, in quanto la norma riguarda anche i processi in corso.
Accanto, dunque, al cosiddetto pacchetto anticrimine - per la verità assai povero - si tagliano i tempi di prescrizione per tantissimi reati. Ad esempio, per il furto aggravato, per l'usura e per la corruzione - pensiamo alle imputazioni dell'imputato eccellente -, si passa dagli attuali 15 anni ad 8 anni, e quasi si dimezzano i tempi di prescrizione proprio per quei reati che si afferma di voler contrastare.
In questo senso, si tratta di una amnistia sotterranea volta - diciamocelo con molta franchezza - ad aiutare chi in questo momento ha urgenza di essere salvato e, per questo obiettivo, si rivoluziona una gran parte del sistema penale italiano.
Nel suo insieme - a prescindere dal pacchetto per salvare «l'amico sincero» -, si tratta di un provvedimento estremamente pericoloso, perché rappresenta un vero e proprio imbarbarimento del processo penale, non solo in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, che prevede che la pena deve avere un carattere rieducativo, ma anche in assoluta controtendenza rispetto all'evoluzione del nostro sistema penale, che risponde ai principi costituzionali improntati al senso di umanità della pena. Quindi, si riscrive l'articolo 62 del codice penale, limitando i casi di applicazione delle attenuanti generiche, si riscrive l'articolo 99 del codice penale in tema di recidiva, si esclude quindi che il magistrato possa intervenire in modo discrezionale sull'applicazione delle attenuanti in caso di recidiva, e si introduce un'automatica applicazione di aumento obbligatorio della pena, prevedendo anche che il condannato non possa accedere alle misure alternative alla detenzione.
La recidiva reiterata è l'istituto giuridico con il quale si qualifica la persona che ha commesso un reato nel momento in cui ne compie un altro; mentre la normativa vigente prevede aumenti di pena rimessi alla determinazione e alla discrezionalità del giudice, con questa proposta di legge voi modificate tale normativa in termini molto secchi e, permettetemi, molto disumani, eliminando un elemento fondamentale della nostra Carta costituzionale, che è rappresentato dall'interesse del singolo e della persona. Quando sussiste la recidiva, il magistrato non ha più quel potere discrezionale, ma l'aumento della pena deve essere automatico. Per tutta una serie di reati, per esempio quelli per droga, la reiterazione diventerà la norma, con l'impedimento di una valutazione da parte del magistrato, e quindi si impedirà l'individualizzazione della pena limitando la discrezionalità del giudice, che è espressione di un sistema democratico.
Inoltre, si interviene sulla legge n. 354 del 1975, limitando tutte le previsioni migliorative introdotte dalla cosiddetta legge Simeoni-Saraceni, in tema di concessione di permessi, affidamento ai servizi sociali, misure alternative alla detenzione, e quant'altro; sempre per i recidivi reiterati, sono previsti maggiori requisiti per l'applicazione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare. Insomma, si procede ad ulteriori limitazioni attraverso la restrizione della concessione dei benefici previsti dalla legge Gozzini ai recidivi.
Noi Comunisti italiani siamo assolutamente contrari a questo provvedimento, perché esso rappresenta un passo indietro rispetto all'evoluzione che il processo penale ha avuto in questi anni, anche su impulso della Corte costituzionale, che più volte si è pronunciata sull'importanza della proporzionalità della pena, che deve tendere soprattutto alla rieducazione del condannato. Infatti, occorre ricordare cari colleghi - forse qualcuno se ne è dimenticato o non vuole ricordare -, che l'istituto delle attenuanti generiche è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1944 per modellare il nostro ordinamento penale in alternativa a quello del periodo fascista, volendolo caratterizzare come strumento di uno Stato democratico, di uno Stato di diritto, cioè di uno Stato che colloca i diritti umani a fondamento della società.
Comunque, onorevoli colleghi, questo Governo e la maggioranza ancora una volta ci hanno fatto capire che non avete a cuore gli interessi generali dei cittadini: per voi i cittadini non sono tutti uguali, e neppure la legge è uguale per tutti. Dunque, le leggi si plasmano per favorire gli amici, e tutti gli altri debbono essere trasformati in sudditi, e che si arrangino.
State quindi svuotando la Costituzione e state cancellando le conquiste civili degli ultimi trent'anni del nostro paese, ma gli italiani sapranno resistere: viva la Carta costituzionale (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.
ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione del dibattito a tappe forzate imposto dalla maggioranza sulla proposta di legge in esame, è nostra intenzione puntualizzare i giudizi di merito dei deputati socialisti. Occorre in primo luogo valutare se ci troviamo di fronte ad un elaborato di trasparente costituzionalità. Abbiamo cercato di dimostrare, in quanto opposizione e in quanto socialisti, come la natura del provvedimento si presti a più di un dubbio di legittimità, sotto questo profilo. D'altra parte, il Comitato per i pareri della Commissione affari costituzionali della Camera ha già, per parte sua, osservato che il testo si poteva porre in rotta di collisione con l'articolo 27 della Costituzione, ed all'accoglimento di tale osservazione ha vincolato il proprio parere favorevole. Dunque, le obiezioni da noi sollevate sono assai consistenti, e tali rimangono, perché il fatto che la maggioranza le abbia battute nel voto non significa che esse non restino assolutamente pertinenti.
Occorrerebbe, inoltre, compiere un'analisi più strettamente tecnico-giuridica sul testo sottoposto alla nostra approvazione, ma il tempo a disposizione non mi consente di entrare nel merito, come vorrei. Per brevità, quindi, intendo richiamare e fare nostri i numerosi interventi che nello specifico, nel corso del dibattito, sono stati pronunciati da molti e qualificati esponenti dell'opposizione, e aggiungere a questi le stringenti e talora magistrali argomentazioni dell'onorevole Filippo Mancuso. Si è trattato, da parte nostra, di tentativi volti a cercare di rendere meno impresentabile un provvedimento che per abborracciamenti, acrobazie giuridiche, frenetici aggiustamenti in corso d'opera ha sicuramente rarissimi precedenti nella storia di questo Parlamento.
Tale valutazione non vuole, da parte nostra, mettere in dubbio le capacità tecnico-giuridiche dei proponenti. In realtà, i «mostriciattoli» giuridici nascono quando, strada facendo, un progetto di legge muta i propri obiettivi e le proprie finalità. È proprio questo che è avvenuto, onorevoli colleghi. Credo che non vi possa essere nessuno in quest'aula - nessuno che sia in buona fede, intendo - che possa affermare che tra poco voteremo su un pacchetto di misure contro la camorra, e in genere contro il crimine organizzato. Non può onestamente affermarlo nessuno, perché, se fosse stato realmente così, l'intero centrosinistra, e i socialisti in particolare, non avrebbero fatto mancare l'apporto e il sostegno, in quanto riteniamo il contrasto alla camorra, alla 'ndrangheta e alla mafia un dovere permanente dell'intero Parlamento, al di là e al di sopra delle maggioranze e delle opposizioni.
E Dio sa quanto ce ne sarebbe bisogno in questo paese. Qui risiede la grave responsabilità che imputiamo oggi al centrodestra; perché con pervicacia, ostinazione e tanta arroganza si sono stravolte le finalità del provvedimento e lo si è trasformato in un'amnistia mascherata, gli si è dato un nome e cognome evidenti a tutti ed in modo sprezzante lo si è voluto imporre alla Camera, sia sui tempi sia sui discutibilissimi contenuti.
Quella che ne sta scaturendo, sommando ad uno ad uno i tanti provvedimenti che in tre anni e mezzo di legislatura la maggioranza ha imposto al Parlamento, non è una giustizia riformata, ministro Castelli, bensì una giustizia deformata, sfigurata, inquinata da tanti - e non sempre confessabili - interessi particolari e soprattutto personali!
Sul caso Previti la maggioranza ci ha provato in tutti i modi! Dovevate - eravate costretti! - far passare il cammello dentro la cruna dell'ago; e dopo diversi tentativi siete ormai ad un passo dal completare l'opera.
Tuttavia vi è stato - non vogliamo sottovalutarlo - entro le file della maggioranza qualche sussulto di dignità, qualche dimostrazione residua di senso del pudore; non posso parlare di vergogna perché, dopo tante prove, questo sembra un sentimento abbastanza sconosciuto alla maggioranza. Ma questi sussulti li abbiamo potuti registrare, entro certi limiti, solo nel voto segreto. Le differenze quantitative tra voti segreti e voti palesi lo dimostrano. E questo, colleghi, la dice lunga sullo stato di autentica soggezione, di costrizione, che grava sulla maggioranza! Un peso che gli «spiriti liberi» riescono ad aggirare solo se non sono costretti al voto palese o al voto di fiducia, un'altra costante, ormai, delle modalità della maggioranza di confrontarsi in Parlamento.
Ora, il voto finale può rappresentare pur sempre un'ultima opportunità. All'inizio di questo dibattito noi socialisti avevamo avvertito la necessità di richiamare tutti ad una presa di coscienza che restituisse al Parlamento la possibilità di un lavoro condiviso, per innalzare argini sempre più robusti contro il crimine organizzato. La maggioranza, con il suo comportamento, ha voluto ignorare queste necessità e, con una tenacia veramente degna di miglior causa, ha nuovamente imposto la prepotenza dei numeri. È bene che si sappia, però, che in democrazia le partite non si chiudono mai una volta per tutte. E noi lavoreremo per rimettere mano a questa nuova, ennesima, forzatura della legislazione.
Sono queste le ragioni, signor Presidente, per le quali i deputati socialisti voteranno no, in maniera convinta, al provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo Misto-socialisti democratici italiani e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Il gruppo di Rifondazione comunista voterà con convinzione contro questo provvedimento.
Si tratta di un provvedimento che, da un lato, scardina principi fondanti del nostro ordinamento penale quali, in particolare, quelli relativi alla concezione e alla finalità della pena, e, dall'altro, contiene norme demagogiche, inefficaci, inutili e, in gran parte, controproducenti, oltreché in palese contrasto col terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione.
Il testo sul quale dovremo esprimere il nostro voto ci farà tornare indietro di anni, quando - nel periodo fascista - erano stati introdotti meccanismi, quali quelli oggi ripristinati, di applicazione della sanzione penale con finalità e obiettivi che mal si conciliano con un codice moderno, democratico e conforme ai principi costituzionali.
Con un inaccettabile colpo di mano - e confidando di approvare in maniera il più possibile indolore norme ignobili, spacciate come risposta all'allarmante situazione della criminalità in alcune regioni del nostro paese - si introducono nel nostro ordinamento (che già prevede pene detentive tra le più elevate rispetto a quelle di tutti i codici moderni) meccanismi che renderanno impossibile al giudice irrogare, dopo un attento esame dei parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, una sanzione equa e, soprattutto, adeguata al caso concreto, tenendo conto non solo della potestà e doverosità punitiva dello Stato, ma anche della necessità di rieducazione e reinserimento sociale; tenendo conto, quindi, non solo del reato commesso, dell'intensità del dolo, del danno causato alla vittima del reato, ma anche di quelle condizioni soggettive previste dall'articolo 133 del codice penale (quali, ad esempio, le condizioni di vita individuali, familiari e sociali del reo; la sua condotta antecedente e susseguente all'illecito commesso; i motivi che lo hanno indotto a commettere quel determinato reato). E ciò - si badi bene - non per un buonismo fine a se stesso, che può eventualmente riguardare le coscienze individuali, ma per una politica nella lotta al crimine che sia efficace rispetto alle esigenze di tutela della collettività.
Nulla di tutto ciò vi è nel provvedimento su cui dovremo fra poco esprimerci: perché di fatto, per l'ennesima volta, si sta ingannando il paese; chi, in quest'aula, ha ascoltato le argomentazioni di molti colleghi dell'opposizione non può più credere che il testo che andrete ad approvare, salvo una ribellione delle coscienze libere, possa essere efficace contro la criminalità e non sia invece finalizzato a scopi del tutto ignobili che non dovrebbero essere neppure concepibili in un libero Parlamento.
È indubbio, infatti - e ce lo dimostra l'esperienza - che ogni persona condannata e che ha espiato la sua pena, se questa è stata equa e non vendicativa, se, una volta libera, si è socialmente reinserita, in particolare nel mondo del lavoro, ben difficilmente torna a commettere altri reati, contribuendo così a quel circuito virtuoso che determina una diminuzione della recidiva e, quindi, una maggiore garanzia per le esigenze di sicurezza della collettività.
La forte limitazione della possibilità di concedere, a chi ne è meritevole, le attenuanti generiche; lo stravolgimento dell'articolo 69 del codice penale con la limitazione della possibilità di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; l'obbligatorietà dell'aumento di pena in caso di recidiva e la conseguente limitazione dei benefìci previsti dall'ordinamento penitenziario; i nuovi e perversi meccanismi della prescrizione dei reati; l'inasprimento del regime penitenziario, anche in termini di concessione delle misure alternative al carcere, non possono che vederci contrari, in quanto - e l'esperienza non solo in Italia ma in tutto il mondo ce lo dimostra - l'aumento delle pene non ha mai determinato una diminuzione dei reati e, tantomeno, ha scalfito la criminalità organizzata, che - al contrario - è stata colpita e, in certi casi debellata, da interventi complessivi ben diversi da quelli proposti dal Governo e dalla sua maggioranza: interventi in cui non veniva privilegiato l'aspetto repressivo, ma valorizzata la prevenzione, la celerità e l'efficienza del sistema giustizia, con una maggiore professionalità investigativa e l'incremento delle risorse, dei mezzi e degli uomini che hanno il difficile compito di contrastare il crimine.
Questo provvedimento va, invece, in direzione diametralmente opposta, non solo rispetto a quanto molti professano nei convegni, ma anche rispetto alla nostra cultura giuridica, che non può che sentirsi avvilita di fronte ad una ennesima legge che cancella un ulteriore tassello del principio per cui la giustizia è, o dovrebbe essere, eguale per tutti.
Si nega e si annulla, di fatto, il principio della funzione rieducativa della pena: come giustificare, altrimenti, la previsione di una sanzione la cui commisurazione è incentrata quasi esclusivamente sulla gravità dell'illecito, senza che si tenga conto della personalità del colpevole e dei motivi che lo hanno portato a commettere quel determinato reato?
Si ritorna ad una concezione della pena con finalità di prevenzione generale, mentre - ce lo ricorda la nostra Costituzione - la pena dovrebbe avere oggi anche una ben diversa funzione, in quanto premessa e punto di partenza della risocializzazione.
Da tempo il Parlamento ed il paese sono in attesa di un nuovo codice penale - noi auspichiamo un codice che porti ad un diritto penale minimo e mite, ma proprio per questo efficace - e invece, per fini che tutti ben conoscono, continua la frammentarietà e disorganicità delle iniziative legislative che, non a caso, hanno sempre avuto, in questi tre anni e mezzo di malgoverno, una corsia preferenziale rispetto a provvedimenti ben più urgenti e di cui la nostra giustizia, civile e penale, aveva e ha assoluta necessità.
La parola d'ordine del diritto penale minimo indica l'esigenza di restringere l'intervento penale alla sola tutela di beni essenziali non altrimenti tutelabili, rovesciando la tendenza panpenalistica.
Diritto penale minimo e mite significa diritto penale efficace ed effettivo, anche perché più si è selettivi nella configurazione dell'illecito penale, più si è limitati e adeguati nella sanzione, tanto maggiore sarà l'incidenza e l'efficacia nella lotta e nel contrasto al crimine.
Per concludere, ancora una volta, in Italia, culla del diritto, la giustizia è stata addormentata, narcotizzata, addomesticata. Anziché un codice riformato, avremo un codice penale per l'ennesima volta deformato.
Il testo su cui dovremo esprimere il nostro voto non contiene una, una sola norma condivisibile, né un barlume di luce e di speranza, ma solo ombre e norme spietate, inutili, inefficaci e controproducenti. Il senso stesso di giustizia ne esce sconfitto ed il senso di equità e umanità completamente deformato. Hanno vinto l'impunità per pochi ed una concezione vendicativa e, quindi, inaccettabile della pena!
Ancora una volta, state illudendo gli italiani rispetto al delicato tema della sicurezza dei cittadini, alla quale siamo di certo più sensibili di voi, pur avendo una concezione della funzione del diritto penale e della pena diametralmente opposta alla vostra.
Per questo e per tutti gli altri motivi su cui ci siamo soffermati nella discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità e nel corso dell'esame degli emendamenti, dichiaro il voto contrario dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.
LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, innanzitutto, devo rivendicare che è merito della Lega quello di avere chiesto per prima, in questo Parlamento, l'inasprimento delle pene per i recidivi, persone che continuano a delinquere nel nostro territorio, i quali godono spesso dei benefici di legge e tornano, poi, a compiere le stesse attività delinquenziali. Oltre a ciò, rivendichiamo il merito di avere avviato una discussione seria sul tema della legittima difesa volta a dare maggiori garanzie ai nostri cittadini (spero che il relativo provvedimento venga approvato a breve).
Con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, riteniamo di avere percorso altra strada, sotto il profilo dell'aumento della sicurezza, rispetto al programma elettorale che avevamo proposto.
È giusto ricordare, in quest'aula, che sarà reso obbligatorio - finalmente - l'aumento di pena per i recidivi colpevoli di reati molto gravi quali l'omicidio, la rapina, l'estorsione, il sequestro di persona, e via dicendo. È giusto ricordare anche che aumenteranno le pene per chi viola le regole della sorveglianza speciale. Anche in questo caso, si tratta di benefici di legge che, molto spesso, anziché consentire la rieducazione del condannato, vengono utilizzati per ritornare sul territorio a ripetere i consueti atti delinquenziali. Inoltre, aumenteranno le pene per tutti i reati di mafia.
Per completare il quadro, manca l'ultimo tassello, ma mi sembra che sia a buon punto, al Senato, l'esame del provvedimento relativo alla legittima difesa, che guarda più alla difesa dei diritti dei nostri cittadini che a quelli di chi non dovrebbe averne.
Naturalmente, rifiuto le accuse assurde che la sinistra ci ha rivolto in questi giorni. Come al solito, la sinistra preannuncia, catastroficamente, scarcerazioni di massa, dopo avere tenuto un atteggiamento analogo in occasione dell'approvazione della legge sulle rogatorie, che avrebbe dovuto provocare la scarcerazione di chissà quanti delinquenti. In realtà, le paventate scarcerazioni non si sono mai verificate! Peraltro, ho già ricordato che quella legge viene portata ad esempio dall'OCSE agli altri paesi dell'Unione europea in quanto null'altro prevede, prima che qualcuno sia messo in galera, se non di avere documenti provenienti dagli altri paesi che rechino un timbro ed un numero di protocollo.
Nella sinistra, taluno ha affermato che le rogatorie sono state osteggiate dalla Svizzera. Mi viene da pensare che, probabilmente, in Svizzera incontrano difficoltà nel rilasciare documentazioni e certificati poiché, da anni, sono recettori di narcodollari che girano per il mondo. Probabilmente hanno panni sporchi da lavare in casa loro. Le rogatorie sono un'altra cosa. Inoltre, tali affermazioni appaiono assurde se sono pronunciate dalla sinistra che, in quest'aula, chiede continuamente «indultini» ed amnistie; questi sì, provocherebbero decine di migliaia di scarcerazioni! Sono gli stessi che hanno concesso l'ingresso, nel nostro paese, alla malavita di mezzo mondo (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana). Conosciamo benissimo i risultati: sei reati su dieci compiuti nelle città capoluogo di provincia del nostro paese sono commessi da immigrati. Dunque, le denunce che continuano ad arrivarci in questi giorni sono pretestuose, estemporanee, fuori luogo e prive di significato.
Vorrei affermare a malincuore che, in quest'aula, qualche sbandamento all'interno della Casa delle libertà dal punto di vista del rispetto del programma elettorale si è verificato, quando sono state mostrate aperture alla proposta di «indultino». Per fortuna, ciò non si è concretizzato nei risultati che i proponenti si attendevano.
Rifiuto prediche da parte di una sinistra che, al governo del paese nel 1999, ha modificato la legge sul falso in bilancio per salvare Prodi nel tentativo di arricchire l'amico De Benedetti, stabilendo che il reato si concretizzava solo se aveva determinato arricchimenti. Ma, grazie alla denuncia fatta a suo tempo da Fininvest, Barilla, Ferrero, Confcoop e il pronunciamento di tre tribunali che hanno impedito la svendita di industrie di Stato agli amici degli amici, l'arricchimento di De Benedetti non si è verificato; quindi, l'amico Prodi non è finito sotto processo. Probabilmente, sono più bravi a difendere i loro amici, probabili candidati alla Presidenza del Consiglio per la prossima tornata elettorale! Ci sarà da imparare qualcosa sotto questo aspetto? Mi auguro di no, perché dovremmo essere impegnati a risolvere altri problemi. Le prediche da quel pulpito le rigetto fermamente.
Rigetto molti altri fatti denunciati dalla sinistra. In questo paese (è da molto che lo affermiamo) la giustizia non funziona. Hanno governato per cinque anni questo paese, ma la macchina non l'hanno messa in moto. Stiamo cercando di farlo noi. È giusto ricordare a chi ci ascolta che, in questo paese, primeggiamo, a livello europeo, per numero di giudici a disposizione e, per quanto riguarda la spesa per il funzionamento della giustizia, non abbiamo niente da invidiare agli altri paesi. Infatti, il rapporto prodotto interno lordo-spesa per la giustizia è in linea con gli altri paesi. Quindi, se ci troviamo con un milione di procedimenti in corso, accumulati negli anni, è perché la macchina della giustizia non funziona, e non funziona perché, molto spesso, c'è chi non vuol farla funzionare, essendo più impegnato a portare, da giudice, i propri figli alle manifestazioni dei no global piuttosto che a portare avanti qualche procedimento in arretrato di qualche anno. Non abbiamo timori nel difenderci sotto questo profilo.
Va ricordato a chi parla sempre dei fatti di mafia di Napoli, cui rispondiamo attraverso il provvedimento in oggetto, perché - lo ripeto - le pene per i reati di mafia saranno inasprite, che nella magistratura di Napoli opera un numero di giudici pari a quello di chi ha il compito di controllare e far funzionare la giustizia in Gran Bretagna. Proprio con riferimento al tribunale di Napoli, negli ultimi otto, nove anni, abbiamo assistito addirittura alla decuplicazione delle scarcerazioni per decorrenza dei termini, perché - ahimè, non si sa per quale motivo - non hanno il tempo ed il modo per portare avanti determinati processi.
Allora, è giusto inquadrare nel loro complesso vicende che molto spesso inficiano l'operato delle nostre Forze di polizia, i cui componenti, quotidianamente, rischiano la vita per assicurare alla giustizia delinquenti sebbene, poi, grazie soprattutto ad una magistratura politicizzata, non si riesca ad irrogare le pene e, quindi, ad assicurarli alle patrie galere. Ma, lo ribadisco, è questione non di carenza di organico di magistrati né, tanto meno, di riduzione delle risorse che questo paese stanzia per la giustizia. Noi ci sentiamo con la coscienza a posto; si sta finalmente concretizzando uno dei progetti che avevamo considerato per primi: colpire con mano pesante i recidivi ovvero quanti continuano a commettere reati nel nostro paese consapevoli di farla franca e, quindi, forti del fatto che, tanto, non saranno mai reclusi nelle patrie galere.
Per così dire, rimando al mittente anche le solite lamentele per gli immigrati che, poverini, saranno colpiti da questi provvedimenti; peraltro, le leggi varate dall'attuale opposizione consentivano a chi entrava clandestinamente nel nostro paese - senza che si acquisisse alcuna conoscenza di chi fosse e di dove provenisse - di godere di sanatorie. Ricordo, al riguardo, un albanese che, grazie alla sanatoria disposta in base alle legge Turco-Napolitano, per 44 volte è stato arrestato e per altrettante volte, date generalità false, ha potuto godere dei benefici di legge non rimanendo in galera neanche un giorno della sua vita.
Con la Lega e, mi auguro, con una Casa delle libertà compatta nel rispettare uno dei capisaldi del nostro programma, tali situazioni sono destinate a non ripetersi; il resto, sono tutte chiacchiere prive di fondamento (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Porto a conoscenza dei colleghi che sono presenti in tribuna - dove costituiscono anche una nota di colore - i componenti del coro di montagna di Presanella di Pinzolo, nel Trentino (Applausi). Nel salutarli, osservo che, per così dire, anche alla Camera vi è una certa polifonia, anche se non sempre con la stessa armonia (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ranieli. Ne ha facoltà.
MICHELE RANIELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo per approvare risponde ad alcune esigenze fortemente avvertite nel sistema paese da ogni operatore giuridico; fortemente avvertite, peraltro, anche da questa Camera del Parlamento.
PRESIDENTE. Onorevole Ghedini, la prego, si metta più comodo. Prego, onorevole Ranieli.
MICHELE RANIELI. Il disegno di legge prevede l'inasprimento delle pene stabilite per alcuni reati (specificamente, quelli più gravi) e con riferimento ai soggetti recidivi ovvero a coloro i quali, più volte, si sono esposti nel delinquere, di guisa che vengono considerati delinquenti abituali, plurirecidivi, pluripregiudicati. È un'esigenza avvertita dall'intero paese in quanto il cittadino, oggi, chiede giustizia, certezza della pena, volendo soprattutto sapere che colui che delinque, una volta condannato, sconti definitivamente la pena. Più volte, abbiamo visto circolare sulla pubblica via, pronti a reiterare gli stessi reati nell'ambito della stessa indole della personalità, persone che erano state arrestate, pochi giorni prima, dopo una serie di investigazioni e di accertamenti. Si poneva, quindi, l'esigenza di inasprire le pene; ma un'altra esigenza avvertita dagli operatori giuridici, e per la quale si poneva la necessità di meglio adeguarci agli standard europei, afferiva ai tempi dei processi e, altresì, ai termini di prescrizione degli stessi.
Più volte la Corte di Strasburgo, infatti, ha segnalato l'opportunità, nonché la necessità, che in Italia i tempi della celebrazione dei processi fossero più celeri e che quelli delle prescrizioni fossero essere adeguati a quelli europei. Ciò è opportuno, perché sia il cittadino italiano, sia l'operatore della giustizia vogliono conoscere il tempo esatto in cui può essere perseguito, dal momento che rientra nell'ambito del principio del giusto processo far sapere con certezza ad un imputato se viene considerato colpevole o innocente.
Orbene, ritengo che fosse giusto sottoporre all'attenzione del Parlamento anche tale norma, che doveva mirare all'abbreviazione dei termini di prescrizione del reato. Per alcuni reati, ritenuti più lievi, abbiamo effettivamente operato una riduzione dei termini; per altri, invece, avendo legato i termini processuali alla gravità del reato stesso, vorrei rilevare che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare per alcuni aspetti raddoppia ed allunga i termini della prescrizione, soprattutto per i soggetti recidivi e per coloro che sono delinquenti abituali.
Non solo, ma desidero osservare che aver ancorato alla gravità del reato commesso i termini della prescrizione ha comportato, naturalmente, la modifica di alcuni cardini del sistema processuale, provocando, in tal modo, alcune ferite ad alcuni istituti che pure avevano dato, e che danno tuttora, risultati significativi nell'ambito dell'attuazione della giustizia. Mi riferisco alla figura del reato continuato, nel senso che oggi l'articolo 81 del codice penale risulta addirittura leso dall'approvazione della nuova norma.
Ciò perché l'istituto di cui all'articolo 81 (il reato continuato) del codice penale rispondeva alla logica per cui, se il cittadino commetteva una serie di reati della stessa indole, essi sarebbero stati unificati nell'ambito di un unico procedimento e si partiva dalla pena più grave, aumentandola fino a un terzo. Oggi, invece, abbiamo introdotto la postilla per cui, comunque, la pena inflitta non può essere inferiore alla sommatoria di tutte le pene minime dei 37 reati previsti dal codice.
Ritengo che tutto ciò costituisca un'aberrazione giuridica che desta preoccupazione! Da qui, le resistenze da parte del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro. L'UDC, infatti, pur consapevole che si rende necessario adeguare i termini della prescrizione agli standard europei, ritiene tuttavia che l'adeguamento dei termini della prescrizione infligga ferite e lesioni al sistema processuale italiano che suscitano perplessità. Allo stesso modo, tale gruppo ritiene che si provocano lesioni nell'applicazione delle attenuanti generiche, che si lede l'articolo 69 del codice penale, come ha testè ricordato l'onorevole Pisapia, e che si creano ferite nell'applicazione nell'attuazione della legge Gozzini, che consente la rieducazione del reo.
Se non miriamo alla rieducazione del reo, infatti, le nostre carceri diventerebbero naturalmente «polveriere», poiché il detenuto che sa che, una volta entrato in carcere, vengono «buttate a mare» le chiavi della sua cella, non nutre nessun interesse ad agire verso il bene ed a rivedere la propria condotta. Ciò perché non servirà a nulla rivedere la propria posizione e non servirà a niente neanche il suo pentimento, dal momento che, anche se dovesse pentirsi e darne prova, approvando il provvedimento in esame stiamo violando la cosiddetta legge Gozzini. Infatti, applicare quel principio fisso stabilito dalla legge, alla luce delle modifiche introdotte nel sistema recidivante, significa non offrire né al magistrato di sorveglianza, né all'educatore sociale, né al direttore del carcere la possibilità di attivare provvedimenti di clemenza nei confronti di un detenuto che ha effettivamente rivisto il proprio cursus vitae, che si è pentito e che intende reinserirsi nel mondo del lavoro e nella società ed avviare il suo recupero sociale!
Sono queste le nostre perplessità, i nostri dubbi e le riserve che abbiamo manifestato sia in Commissione, sia in sede di Comitato dei nove. Tuttavia, tali riserve e perplessità sono state ogni giorno attenuate, grazie all'aiuto del relatore (che ringrazio) e di altri colleghi di maggioranza e di opposizione che, nell'ambito del Comitato dei nove, hanno saputo svolgere un ruolo di mediazione, e le gravi lesioni di alcuni istituti giuridici sono state trasformate in lesioni lievi.
Per cui, signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo dell'UDC voterà a favore di questo provvedimento, soddisfatto quanto meno dall'applicazione di due principi, ossia quello dell'inasprimento della pena per reati gravissimi, quali l'associazione mafiosa, la rapina e l'omicidio, e quello dell'abbreviazione dei tempi del processo e dei termini della prescrizione per i reati più lievi. Di tutto ciò siamo soddisfatti e orgogliosi (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franceschini. Ne ha facoltà.
DARIO FRANCESCHINI. Signor Presidente, noi abbiamo vissuto queste ore con un senso di amarezza. Un'altra volta sono state calpestate le regole, calpestati i calendari parlamentari, calpestato il principio secondo il quale quest'aula, nell'organizzare i propri lavori, dovrebbe ascoltare e rispettare le priorità del paese. Un'altra volta si è utilizzato il Parlamento per un uso personale, come finalmente è risultato con chiarezza in questo dibattito. Come le dichiarazioni di molti parlamentari della maggioranza - in quest'aula e fuori - hanno confermato, non vi è più nemmeno il bisogno di utilizzare quel velo di ipocrisia che all'inizio di questa legislatura è stato usato per sostenere ragioni generali, mentre si servivano, in realtà, interessi particolari.
Un'altra volta è stato colpito lo Stato di diritto, il principio costituzionale - sacro, fino a qualche tempo fa - dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Un'altra volta è stato piegato tutto alle urgenze personali di alcuni imputati illustri. Un'altra volta abbiamo visto i banchi del Governo straordinariamente pieni, come nelle occasioni importanti, per prevenire il voto di possibili franchi tiratori, coperti dallo scrutinio segreto.
Noi pensavamo fosse finita, con la prima parte della legislatura, la stagione delle leggi ad personam, da varare subito, non soltanto perché servivano per bloccare alcuni processi, ma anche perché erano necessarie a chiudere alcuni problemi il più in fretta possibile, il più possibile lontano dalle elezioni politiche, per lasciare il tempo agli italiani di rimuovere, di dimenticare. Una nuova urgenza, invece, ha fatto cambiare strategia, una nuova arroganza. Vi è, infatti, qualcuno cui non si può dire di no. Vi è qualcuno troppo potente per potergli dire di no, attualmente e pericolosamente potente, da far pensare che il nome più giusto per questo provvedimento sarebbe stato forse «salva-Berlusconi» e non «salva-Previti».
IGNAZIO LA RUSSA. Bravo! Questa è una novità!
DARIO FRANCESCHINI. Così si è sottratta un'altra pietra all'ordinamento giudiziario. Forse era meglio varare, il primo giorno della legislatura - qualcuno lo ha detto scherzando -, una norma semplice che avrebbe potuto affermare che il signor Silvio Berlusconi e dieci persone da lui indicate non erano soggette alle norme del codice penale. Avremmo evitato di smontare, per risolvere alcuni problemi individuali, il nostro ordinamento giudiziario. L'ordinamento giudiziario è stato, infatti, scardinato in alcuni principi, quale quello del giudice naturale, smontato con la legge sul legittimo sospetto, quello della trasparenza dei mercati, smontato con la legge sul falso in bilancio, quello della lotta alla criminalità internazionale, smontato con la legge sulle rogatorie, quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, smontato con il lodo Schifani. Oggi si mette mano alla prescrizione
Questo provvedimento è una truffa, fin dal titolo, in cui si parla di attenuanti generiche, di recidiva, mentre il vero obiettivo è la riduzione dei termini di prescrizione, naturalmente immediatamente applicabile a tutti gli imputati, mentre l'aggravamento delle pene - anche ciò è ovvio - entrerà in vigore solo successivamente. Ciò avrà come conseguenza il risultato, da un lato, di aggravare le drammatiche situazioni di molti detenuti, in particolare di quelli più deboli, che non hanno gli strumenti economici per allungare i processi il più possibile (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo) e, dall'altro lato, di salvare decine di imputati, che usciranno dal carcere per il raggiungimento dei termini di prescrizione. Qualcuno ha parlato di 10-15 mila processi che rischiano di cadere per effetto delle nuove norme. Ce ne accorgeremo in seguito, purtroppo.
È uno schiaffo duro, uno schiaffo violento all'opinione pubblica, che si aspettava fermezza nella lotta contro il crimine: è lo schiaffo di inserire le norme sulla prescrizione in un provvedimento che era nato per quel motivo. E noi avevamo dato la nostra disponibilità ed abbiamo lavorato per ragionare su quelle pene, prima che il provvedimento diventasse un cavallo di Troia offensivo per inserire la modifica dei termini di prescrizione. È, innanzitutto, uno schiaffo ai vostri elettori, a coloro che in buona fede avevano votato per il centrodestra perché avevano creduto in quella priorità che avevate indicato come così importante: mi riferisco alla lotta per la sicurezza, uno degli slogan più utilizzati per vincere le elezioni, dopo mesi in cui avevate alimentato le paure, utilizzando i media in modo scientifico, diffondendo notizie nei telegiornali della sera, fino a creare sentimenti di ansia in gran parte ingiustificati. Ogni sera, le nostre case erano bombardate dalle immagini delle rapine nelle ville nel nord est, degli sbarchi degli immigrati clandestini, degli omicidi di qualsiasi tipo, perché ciò serviva ad alimentare una paura che creasse, a sua volta, una domanda di sicurezza. Parlo degli stessi media che oggi lavorano per nascondere, per minimizzare, per insabbiare; infatti, oggi occorre fare l'opposto, ossia nascondere. Serve nascondere la crescita dei reati che è documentata dai numeri e la crescita degli omicidi. Occorre nascondere il fatto che interi pezzi del territorio di questo paese - e non solo Napoli - stanno per essere controllati dalla criminalità organizzata. Allora, è uno schiaffo agli italiani e, prima di tutto, uno schiaffo ai vostri elettori.
Di fronte a questa complicata situazione della criminalità organizzata nel nostro paese, nel provvedimento in esame si inserisce una norma che riduce la prescrizione per i reati più gravi, quelli più connessi alla criminalità organizzata.
La prescrizione - è stato ricordato, ma vogliamo ripeterlo - passa da quindici a otto anni per il furto e l'usura, da quindici a otto anni per la corruzione, da quindici a dodici anni per l'associazione a delinquere, da ventidue a vent'anni per l'associazione a delinquere armata. Quanti delinquenti usciranno dal carcere? Dove finisce la certezza della pena? E, soprattutto, valeva la pena fare tutto questo per uno di voi?
Voi credete di avere il diritto di farlo, perché dal primo giorno di questa legislatura avete immaginato non di avere vinto le elezioni e, quindi, di essere chiamati ad un servizio, ossia governare il paese, bensì di essere diventati padroni delle istituzioni e, quindi, legittimati a fare qualsiasi cosa, utilizzando queste ultime per risolvere ogni problema.
Purtroppo, state procurando al paese un danno più profondo di quanto voi stessi immaginiate. Le leggi sbagliate si possono modificare ed abrogare e noi lo faremo; ma il danno che state perpetrando è alla coscienza più profonda del paese. Chi fa politica ed è chiamato a coprire incarichi costituzionali ha, prima di tutto, un dovere: essere testimone nei propri comportamenti e nelle proprie scelte. Infatti, inevitabilmente, con i propri comportamenti e con le proprie scelte trasmette valori e modelli di vita, educa o diseduca.
Voi avete trasmesso agli italiani l'idea che il futuro e il successo di ogni cittadino italiano sia legato alla scelta di essere più furbo, più potente, più spregiudicato e più cinico nell'utilizzare i mezzi a disposizione. Quindi, non sono state soltanto le leggi ad personam a spingere verso questa diseducazione morale, bensì i condoni, l'idea che chi aggira la legge è più furbo di chi la rispetta, l'evasione morale delle tasse, come ha indicato il Presidente del Consiglio, la ricchezza ostentata usata come arma nei confronti dei cittadini. Tutto ciò per trasmettere l'idea che chi crede ancora nella cultura della legalità appartenga al passato ed è destinato ad essere travolto da una società in cui i punti di riferimento e i valori diventano altri. Avete diseducato, avete rischiato di corrompere le coscienze. Ma il vostro tempo sta per finire, i vostri gesti, i vostri litigi più o meno mascherati, le vostre illusorie ricomposizioni dimostrano che tutto sta avvenendo e tutto state facendo nell'affannato disordine di questi mesi. E l'affannato disordine di questi mesi dimostra che anche voi sapete che il vostro tempo sta per finire.
L'amore per la democrazia e per la giustizia è dentro il cuore dell'Italia sana e dell'Italia onesta, anche di quella che ha votato per voi, molto di più di quanto voi stessi immaginiate.
Non basteranno i trucchi, le leggi elettorali su misura e i vostri miliardi. I vostri tradimenti e le vostre arroganze da privilegiati ricadranno uno per uno su di voi e c'è un giudizio che non potrete comunque aggirare con nessuna norma: è il giudizio del popolo italiano (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bocchino. Ne ha facoltà.
ITALO BOCCHINO. Il gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore di questo provvedimento e lo farà senza imbarazzo, senza «se» e senza «ma». Votiamo a favore di questa legge perché la riteniamo giusta, come voi ben sapete e come dimostrerò da qui a breve.
La vostra polemica su chi è beneficiato e chi non lo è da questo provvedimento distorce il ruolo fondamentale del legislatore, che deve chiedersi se una legge è giusta o se è sbagliata. Non deve chiedersi quale singolo cittadino ne beneficerà. Questo è l'errore che avete commesso, che commettete oggi, che avete commesso in passato e che vi sta allontanando dal vostro elettorato e dall'opinione pubblica italiana. Lo avete fatto con la legge Cirami: avete votato contro e avete fatto le barricate, sostenendo che fosse una legge a favore di qualcuno, quando lo stesso Presidente Violante, insieme con Neppi Modona, qualche anno prima aveva sostenuto le stesse tesi contenute all'interno della legge Cirami. Avete contrastato una norma non perché fosse sbagliata, ma perché, secondo voi, di essa ne avrebbe beneficiato qualcuno.
Lo avete fatto sulle riforme istituzionali: avete messo il premierato nel vostro programma elettorale con cui avete vinto le elezioni nel 1996 e poi avete votato contro il premierato in queste aule.
Lo avete fatto sul federalismo: avete prima provato in «zona Cesarini» una riforma molto più spinta di quella contenuta nelle nostre riforme e poi avete fatto marcia indietro solo ed esclusivamente perché era proposta da noi.
Allora, cari colleghi dell'opposizione, non si può ragionare e votare in Parlamento con la pancia. Voi oggi ragionate e votate con la pancia, noi lo facciamo con il cervello! Voi con il cervello condividete questa norma (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)... Protestate pure...
Vi leggo un disegno di legge di questa legislatura presentato al Senato dai senatori Fassone, Ayala, Massimo Brutti, Calvi e Maritati, tutti della vostra parte politica. Per parlare di prescrizione si comincia con il citare il tempo ragionevole di cui parla l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
Nella relazione introduttiva si scrive: «Ricondotta la prescrizione del procedimento ad una finalità di garanzia per il cittadino indagato o imputato, la disciplina deve contemperare il diritto di azione con il diritto di difesa. Perciò, deve stimolare la giurisdizione ad assolvere tempestivamente il suo compito».
Che cosa c'è scritto in questa proposta di legge se non quello che proponiamo oggi con questo provvedimento? Nella proposta di legge i vostri colleghi ci dicono anche all'articolo 1 che vogliono abbassare i termini di prescrizione da 20 a 15 anni per la fascia di reati più gravi, cioè per l'omicidio e per il sequestro di persona a scopo di estorsione, se questo comporta la morte del sequestrato.
Allora chi è che vuole fare uscire gli omicidi? Coloro che hanno firmato questa proposta di legge o noi che oggi, invece, sottoponiamo al Parlamento un provvedimento giusto e corretto (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale) e non lo valutiamo per gli effetti a favore di Tizio o di Caio, ma per la sua bontà normativa?
Poi c'è un altro problema: come spiegate ai vostri elettori che avete cambiato tesi di fondo sulla clemenza che bisogna garantire a chi sbaglia una sola volta o per la prima volta, magari in una situazione di bisogno? Avete sempre sostenuto questo criterio dal punto di vista culturale ancor prima che politico.
Oggi contestate la nostra scelta di essere clementi con chi è incensurato e non delinque abitualmente. Sappiamo tutti che spesso le carceri hanno un effetto criminogeno, quindi questa tesi è sicuramente condivisibile da tutti noi. Voi cambiate tesi di fondo, noi sosteniamo sempre la stessa. Noi siamo per dare un'opportunità a chi sbaglia una volta, ma siamo per la durezza nei confronti dei professionisti del crimine, nei confronti di coloro che generano allarme sociale con quei reati che sono maggiormente sentiti, percepiti e sofferti dai cittadini.
Vogliamo la certezza della pena. A Napoli abbiamo instaurato un tavolo bipartisan - c'eravate anche voi - per inasprire le pene. Noi lo abbiamo inserito in questo provvedimento e voi voterete contro perché siete prevenuti politicamente, perché sbagliate nel vostro ruolo di legislatori. Con l'obbligo della recidiva - e sapete quante volte, nonostante si potesse aggiungere la recidiva, ciò non veniva fatto dal magistrato - eviteremo che chi delinque abitualmente entri ed esca dal carcere, generando sfiducia nei cittadini, che poi non procedono alla denuncia dei reati, se non per altri motivi di carattere burocratico. Il Parlamento deve rispondere soprattutto ai cittadini, che chiedono che questa gente non esca dal carcere dopo aver commesso un reato. Chi lo fa una volta, due volte, tre volte e sa che tanto esce dal carcere, non può proseguire. Non lo abbiamo previsto in questa legge.
Sapete bene quali saranno gli effetti futuri di tale provvedimento. Il primo effetto è la velocizzazione dei processi, perché esiste una tempistica, nota fin dall'inizio, della durata del processo, che non può essere più suscettibile di mutamento a seconda dell'umore del giudice o di altri eventi che possono intervenire. Mentre si discute di ciò voi, anziché parlare di queste cose, pensate a Previti.
PIERO FASSINO. Voi pensate a Previti!
ITALO BOCCHINO. È questo l'errore di fondo, e lo avete dimostrato. Avete fatto le barricate contro l'emendamento che era un po' più clemente nei confronti degli ultrasettantenni; avete fatto le barricate e poi vi siete accorti che non era a favore di Previti e avete votato a favore. Questa è la prova che siete prevenuti, che ragionate e votate con la pancia e non con il cervello, come fa il vero legislatore (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!
Oggi voterete contro l'inasprimento delle pene per scippatori, rapinatori, ladri d'appartamento, contro coloro che, specialmente in alcune realtà del sud, generano grande allarme sociale. Come membro del Parlamento, sono dispiaciuto di questo, come componente di una parte politica dico: continuate così perché ci state rendendo in discesa le elezioni del 2006. Votate contro le tasse, votate contro l'inasprimento di pene per i delinquenti abituali, votate contro le democrazia diretta del premierato: per noi sarà tutto più semplice (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fassino. Ne ha facoltà.
PIERO FASSINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, che la sicurezza dei cittadini sia un problema acuto, che oggi si pone con rinnovata gravità, mi pare lo dicano le statistiche in modo chiaro. A dispetto della propaganda che il Presidente del Consiglio anche su questo tema continua a fare, i dati statistici sono inequivoci: i reati crescono, la criminalità organizzata è tornata ad essere particolarmente aggressiva. Parallelamente, basta leggere la legge finanziaria di quest'anno, vengono ridotte e compresse le risorse a disposizione della giustizia, delle Forze dell'ordine, degli apparati di sicurezza.
Parto da qui perché è esattamente questa situazione che non rende credibile il provvedimento che avete voluto portare all'esame del Parlamento con una fretta che - lo sappiamo tutti - è determinata soltanto dall'obiettivo della concessione dell'amnistia ad personam per l'onorevole Previti e non è, invece, dettata dalla preoccupazione di affrontare i problemi della criminalità e della sicurezza dei cittadini.
Dico questo a ragion veduta, perché quello che ci ha detto testé l'onorevole Bocchino può andare bene per un comizio, ma non corrisponde alla realtà, e cercherò di dimostrarlo.
ITALO BOCCHINO. Spiegalo!
PIERO FASSINO. Cercherò di dimostrarglielo, onorevole Bocchino. Io lo l'ho ascoltata, adesso mi ascolti lei.
Voi riducete la prescrizione per reati diversi da quelli commessi dal povero indigente, il quale, a causa dell'indigenza, si è fatto mariuolo. Voi riducete la prescrizione per i reati previsti dall'articolo 416-bis, un articolo che si applica all'associazione per reato criminale, in particolare l'associazione mafiosa. Voi riducete la prescrizione per l'usura, che, come sapete, è un reato tipico di criminalità organizzata. Voi riducete la prescrizione per l'incendio doloso, che è un altro reato posto in essere dalla criminalità organizzata per chi non paga il «pizzo». Voi riducete la prescrizione per la corruzione e per la corruzione in atti giudiziari. Vi sottolineo la gravità del fatto che il Parlamento consideri un reato di minore rilievo corrompere un magistrato ed intaccare la fiducia dei cittadini nell'imparzialità di un potere dello Stato (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo).
Voi riducete la prescrizione per reati che sono di particolare gravità e che non riguardano una delinquenza minorile che sbaglia una prima volta, verso la quale bisogna avere un atteggiamento di recupero e di reinserimento. Riducete la prescrizione per reati che vengono commessi dalla criminalità organizzata, che inducono un allarme sociale gravissimo e che producono una lacerazione del tessuto sociale del paese. Per di più, voi infliggete un vulnus drammatico alla fiducia che i cittadini devono avere nella giustizia.
Ma, se davvero voi foste così preoccupati di rendere la giustizia più rapida e l'obiettivo fosse quello che ha richiamato l'onorevole Bocchino, cioè che una prescrizione più ristretta nei tempi consente a tutti di dover ottemperare in tempi più celeri alla celebrazione dei processi, vi preoccupereste di altre cose, onorevole Bocchino! Vi preoccupereste di non lasciare nella legge finanziaria, all'esame del Parlamento, il blocco del turn over per tutto il personale dell'amministrazione della giustizia (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e di Rifondazione comunista). Infatti, il blocco del turn over, che riguarda il pubblico impiego, riguarda tutto il personale della giustizia. La deroga non riguarda il personale del Ministero della giustizia. Vi preoccupereste di prevedere nella legge finanziaria le risorse finanziarie per pagare gli straordinari!
Voi sapete che oggi le carceri sono vigilate da agenti di polizia penitenziaria che fanno gli straordinari ed ottemperano al loro incarico grazie allo spirito di dedizione e al senso di responsabilità, perché gli straordinari vengono pagati loro con sei mesi di ritardo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo)! Onorevole Bocchino, sto parlando con lei...
ITALO BOCCHINO. L'ascolto!
PIERO FASSINO. Siccome lei voterà la legge finanziaria, che non dà i soldi per gli straordinari agli agenti della polizia penitenziaria, vorrei che ascoltasse quello che dico.
Voi vi preoccupereste, allora, di non ridurre e tagliare, come avviene da tre leggi finanziarie a questa parte - andatevi a leggere le tabelle! -, le risorse per l'informatizzazione degli uffici giudiziari, che è il modo per eliminare molta carta ed accelerare i tempi dei processi.
Voi vi preoccupereste di chiedere al senatore Castelli, al vostro ministro, perché, avendo ricevuto nel 1996, all'atto del suo insediamento, una legge perfezionata in tutti i suoi aspetti, ivi compreso il regolamento applicativo, per assumere mille magistrati in più, in tre anni e mezzo, non ha fatto concorsi che per 300 magistrati, mentre gli organici continuano ad essere non completi (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).
Voi vi dovreste preoccupare, onorevole Bocchino, di queste cifre. Nel 1996, spese per la giustizia nel bilancio pubblico: 7500 miliardi. Nel 2001, al termine del quinquennio dei Governi di centrosinistra, 12 mila miliardi. Sa, onorevole Bocchino, a quanto siamo arrivati oggi? A poco più di 10 mila miliardi. In questi tre anni, avete ridotto di quasi 2 mila miliardi gli stanziamenti, al netto dell'inflazione! Questi sono i problemi della giustizia!
Ho richiamato questi problemi, onorevole Bocchino, perché lei deve considerare contestualmente la riduzione dei tempi e le questioni precedentemente sollevate; perché se gli organici dei magistrati fossero sufficienti, se i tribunali fossero informatizzati e se la giustizia avesse le risorse per funzionare, allora i tempi dei processi sarebbero più celeri ed i tempi della prescrizione avrebbero un certo senso.
ANTONINO LO PRESTI. Se i magistrati parlassero meno!
PIERO FASSINO. Ma se lei, onorevole Bocchino, riduce la prescrizione e, al tempo stesso, le risorse a disposizione di coloro che devono fare i processi, di fatto assolve, con riferimento alla possibilità di rispondere di fronte alla legge per i reati commessi, gli imputati, rende impossibile la celebrazione dei processi e, di fatto, agevola la criminalità. Questi sono i risultati (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo)!
Poiché l'onorevole La Russa fa cenni dispregiativi rispetto a questo argomentare...
IGNAZIO LA RUSSA. No, no!
PIERO FASSINO. ... gli vorrei proporre un esempio. La Russa, prova ad ascoltare!
IGNAZIO LA RUSSA. No, interpreti male i miei movimenti. Parlavo con l'onorevole Landolfi di calcio!
PIERO FASSINO. Onorevole La Russa, ti porto l'esempio del tribunale di Foggia, nel Mezzogiorno, area fortemente inquinata dall'azione della criminalità organizzata. Organico della procura: 14 magistrati; effettivi in esercizio: 9. Cinquemila processi a testa e voi riducete ulteriormente i tempi della prescrizione! Dovete andare a spiegare a quei magistrati ed ai cittadini di Foggia che state lottando contro la criminalità (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo)!
La verità è che siete mossi da un solo problema, quello di salvare l'onorevole Previti (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!
IGNAZIO LA RUSSA. Li hanno arrestati i magistrati di Foggia!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate parlare l'onorevole Fassino. Abbiamo ascoltato tranquillamente l'onorevole Bocchino. Adesso sentiamo Fassino, è un suo diritto. Prego, onorevole Fassino.
PIERO FASSINO. In ogni caso, concludo, signor Presidente...
PRESIDENTE. Prego, onorevole Fassino, lei ha ancora un minuto di tempo.
PIERO FASSINO. Vorrei svolgere un'ultima considerazione che riguarda il clima ed il contesto in cui avviene tutto ciò.
Nei giorni in cui si sta discutendo il disegno di legge finanziaria, che ogni giorno di più rivela la sua assoluta inconsistenza, perché viene cambiato continuamente dallo stesso Governo, la Confindustria e le principali organizzazioni economiche del paese denunciano l'assenza di una politica economica che affronti i problemi del paese. Tutti i dati ci dicono che il paese è di fronte ad un rischio grave di declino, ma il Governo, anziché occuparsi di ciò, considera prioritario occuparsi di tutt'altro. Mi rammarico che i banchi del Governo siano oggi così pieni di ministri, mentre non lo sono mai quando si affrontano i problemi del paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo)!
Non posso non denunciare che, fino a qualche minuto fa, sedeva sui banchi di questo Governo il ministro dell'industria che, l'altro giorno, non ha avuto neanche la decenza di essere presente al convegno pubblico della Confindustria, nel quale si denunciava la situazione critica dell'economia del paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo)!
Questo è il vostro modo di governare! State sfasciando questo paese e ne portate una gravissima responsabilità.
Non vi salverete, ingannando i cittadini, come state facendo in queste settimane con una falsa riduzione delle tasse! La gente sa ragionare e sa capire ciò che è vero e ciò che è falso (Commenti del gruppo di Alleanza nazionale)! Potete continuare ad ingannarla ancora un po', potete in questa sede, con la forza dei numeri, imporre dei provvedimenti sbagliati, ai danni del paese.
Il paese, al momento giusto, come si è visto con riferimento alle elezioni del 2002, del 2003 e del 2004, vi presenterà il conto e vi manderà a casa (Prolungati applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo - Congratulazioni)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.
NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, molteplici e reiterate sono state le manifestazioni di stima da parte dell'opposizione all'azione politica del ministro dell'interno e noi siamo d'accordo con loro. Così come, in modo unitario, maggioranza e opposizione ripetutamente hanno manifestato il loro apprezzamento per l'infaticabile opera delle Forze dell'ordine (I deputati Cè, Gibelli e Guido Giuseppe Rossi espongono, sotto il banco della Presidenza, uno striscione recante la scritta: «No alla Turchia in Europa», che lo stesso Presidente tenta di rimuovere - Vive proteste dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo - Si grida: «Vergogna»).
FRANCO GRILLINI. Fascisti!
PRESIDENTE. Sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 12,35.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, quello che è accaduto alcuni istanti fa, per responsabilità esclusiva di alcuni deputati del gruppo della Lega Nord, nel corso delle dichiarazioni di voto, è l'ennesimo, inqualificabile episodio che turba i nostri lavori.
Questi gesti sono irresponsabili e non possono più essere tollerati perché è in gioco il decoro e l'ordinato funzionamento delle istituzioni. Essendo nella fase delle dichiarazioni di voto, consentirò all'onorevole Palma, come è doveroso da parte del Presidente, di completare il suo intervento; quindi, darò la parola all'onorevole Boato che l'ha richiesta a nome dell'opposizione e ai quattro deputati che l'avevano chiesto in precedenza per un minuto a testa, dopo di che seguiranno la votazione, la sospensione della seduta e l'immediata convocazione dell'Ufficio di Presidenza. A tal proposito chiedo ai deputati questori di visionare immediatamente i filmati perché - a mio parere - le decisioni dovranno essere commisurate alla gravità della circostanza perché è nostra responsabilità impedire che, di qui a pochi giorni, si ripetano fatti di questo tipo.
Voglio far notare al responsabile, al capogruppo della Lega Nord che nella seduta del Parlamento a Camere riunite per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale il gruppo in questione era già stato responsabile di fatti gravissimi; quindi, voglio sperare che tutte le forze che siedono in questo Parlamento non abbiano alcuna forma di indulgenza verso fatti che mortificano la dignità dei parlamentari e del Parlamento (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
ROBERTO MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Bravo...! Bravo...!
PRESIDENTE. Prego, onorevole Palma ha facoltà di completare il suo intervento per dichiarazione di voto.
NITTO FRANCESCO PALMA. Grazie Presidente. Dicevo che molteplici e reiterate sono state le attestazione di stima da parte dell'opposizione all'azione del ministro dell'interno, così come maggioranza e opposizione concordano sul fatto che infaticabile, apprezzabile ed encomiabile è stata l'azione delle Forze dell'ordine, ma ciononostante cresce l'allarme nel paese. Le cause sono diverse e non credo che questa sia la sede per andare ad analizzarle tutte; certo è che l'allarme nel paese cresce perché ogni giorno vediamo soggetti che hanno commesso reati, i quali, dopo essere stati identificati e arrestati, sono di nuovo in libertà, nuovamente a commettere reati. Questo perché accade? Diciamo con molta franchezza che ciò accade perché spesso i giudici per un demagogico buonismo che si ispira a quel principio desueto che «il tutto comprendere equivale al tutto giustificare» utilizzano il loro potere discrezionale oltre misura e concedono a tutti le attenuanti generiche, tenendo in nessun conto le sintomatiche valutazione della recidiva, della tendenza a delinquere, della delinquenza abituale e della professionalità del reato; infatti, troppo spesso i giudici nella quantificazione della pena soffermano la loro attenzione solo al minimo e mai al massimo della pena stessa. Questa è la realtà.
Con questo provvedimento, onorevole colleghi, noi non facciamo altro che affrontare un importantissimo punto della fase della repressione giudiziaria. Quindi, i giudici non potranno più concedere a chicchessia le attenuanti generiche per qualsiasi forma di reato e qualunque sia stato il percorso delinquenziale del reo; dovranno, invece, tenere nel debito conto, con i conseguenti aumenti di pena, la recidiva nelle sue varie forme e, quando anche volessero ancorarsi al minimo della pena, si troverebbero di fronte, nei reati di particolare complessità, dei minimi assolutamente significativi e apprezzabili a seguito dell'aumento che consegue da questa legge. Questo è tutto.
Nel contempo, riteniamo di apprezzare alcune altre situazioni al fine di consentire comunque al giudice, in presenza di tali situazioni, la determinazione di una pena equa e, per così dire, sintonica al soggetto che si va a condannare.
Si tratta di interventi utili, ma voi voterete contro, così come voterete contro le norme sulla prescrizione. Vi rendete conto che l'attuale disciplina della prescrizione si ancora al codice Rocco, che nel 1952 è stata adottata la Convenzione sui diritti dell'uomo e che recentemente proprio voi avete modificato l'articolo 111 della Costituzione inserendo il principio della ragionevole durata del processo? E non vi rendete conto che, inserendo quest'ultimo principio nella nostra Costituzione, dovete necessariamente rendere sintonica alla Costituzione stessa la normativa sulla prescrizione?
Cosa facciamo di tanto grave sulla prescrizione? Si tratta di un'operazione molto semplice: vogliamo che la prescrizione sia certa, vale a dire che, come accade già per quanto concerne i termini delle misure cautelari, non incidano, sul computo della prescrizione, le aggravanti o le attenuanti. Vogliamo sostanzialmente che la ragionevole durata del processo si raccordi al reato oggetto del processo stesso: non più, dunque, un'individuazione dei termini di prescrizione per fasce, ma un'individuazione personalizzata al singolo processo e al singolo reato.
Onorevole Fassino, lei ha invitato tutti noi a preoccuparci non so di cosa. Devo dire la verità: onorevole Fassino, forse sarebbe meglio che lei si preoccupasse di ciò che non ha fatto da ministro della giustizia. Mi consenta inoltre un invito: non si addentri, pur essendo stato ministro della giustizia, nello spinoso terreno del diritto. Lei ha fatto riferimento all'incendio doloso commesso per fatti di criminalità organizzata: mi consenta di spiegarle, con molta umiltà e modestia, che attualmente per l'incendio doloso è prevista la prescrizione in anni quindici, mentre in virtù della norma in esame, se il reato è stato compiuto per le ragioni alle quali ha fatto riferimento, si prevede la prescrizione in anni diciotto.
PIERO FASSINO. Sette anni e sei mesi! Sette anni e sei mesi!
NITTO FRANCESCO PALMA. Quindi, onorevole Fassino, cambi esempio (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)! Si faccia consigliare bene, onorevole Fassino!
Non ho neppure interesse ad entrare nel campo degli atteggiamenti propagandistici sulla ricaduta di questo sistema sui processi in corso: la ricaduta è minima, lo ha già spiegato il ministro Castelli. Tuttavia, solo per curiosità, chiedo: qualcuno si pose il problema della ricaduta, quando si abbassarono i termini di custodia preventiva per Pietro Valpreda, salvo aumentarli nuovamente subito dopo, a seguito dell'uccisione dei fratelli Menegazzo? E voi vi siete mai posto il problema, quando nella scorsa legislatura avete modificato il reato di abuso in atti d'ufficio? Votammo insieme con voi su tale modifica, in quanto la ritenevamo giusta, e poco ci interessava che essa potesse in qualche modo favorire le sorti processuali dell'onorevole Prodi (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale). La verità vera, signori dell'opposizione, è che votate contro questa legge perché siete ossessionati dal fantasma di Cesare Previti (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)...!
PRESIDENTE. Onorevole Palma, la prego di proseguire...
NITTO FRANCESCO PALMA. Voi, come ha osservato ieri l'onorevole Ciani, basate la vostra volontà di voto su un solo fatto: questa legge può o non può incidere sulle sorti processuali dell'onorevole Previti? E non ve ne importa assolutamente nulla se essa, per il resto, incide sulla sicurezza dei cittadini, e non ve ne importa assolutamente nulla se essa, per il resto, si avvia alla razionalizzazione (Commenti del deputato Fassino)... Mi scusi, onorevole Fassino, lei può parlare, ma io non perdo il filo del discorso, le assicuro (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale - Commenti dei deputati Biondi, Bondi e Fassino)!
PRESIDENTE. Onorevole Fassino, per cortesia! Onorevole Bondi, la prego! Onorevole Biondi, onorevoli colleghi, dobbiamo esaurire questa fase, concludiamo per cortesia!
NITTO FRANCESCO PALMA. ...e poco vi importa se questa legge condurrà alla razionalizzazione del sistema!
E se tutto ciò è vero - e io ritengo che lo sia -, voi andate alla ricerca di una «legiferazione fotografica», ma la vostra è una fotografia negativa, è una fotografia in bianco e nero ed è una fotografia mortuaria, perché fa strame dei principi. Il vostro unico problema è che qualcuno, a voi vicino, vi consegni il cadavere di Previti. E questo cadavere, sul piatto della bilancia, conta per voi molto di più degli interessi della gente. In questo, voi ritenete che l'interesse del partito, quello a voi consueto (quello con la «P» maiuscola), sia superiore agli interessi della gente. E chiaramente il riferimento non va rivolto a molti esponenti della Margherita (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).
Voi siete sordi alla storia; voi continuate a manifestare pubblicamente il vostro bolscevico DNA (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Come preannunciato, do ora la parola all'onorevole Boato. Le ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione. Ha facoltà di parlare.
MARCO BOATO. Signor Presidente, le chiedo di poter parlare per un tempo maggiore...
PRESIDENTE. No, onorevole Boato, i tempi sono esauriti!
MARCO BOATO. Ma parlerò a nome di tutti gruppi dell'opposizione (Commenti)...
PRESIDENTE. Lo so, ma non cambia nulla: i tempi sono esauriti...
MARCO BOATO. E la prego di non interrompermi; me lo consenta (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)!
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia! L'onorevole Boato ha assolutamente ragione. Non credo sia necessario tutto questo clamore; egli ha chiesto ciò che è giusto concedere a tutti: non è corretto interrompere l'onorevole Boato.
MARCO BOATO. Signor Presidente, la ringrazio.
Ottant'anni fa, dai banchi del Governo, ci fu un uomo che minacciò di tramutare la Camera dei deputati in bivacco per i propri manipoli. Oggi, un gruppo della maggioranza, o deputati di un gruppo della maggioranza, guidati dal proprio capogruppo, si sono comportati come un gruppo squadrista, smentendo la linea del Governo e interrompendo l'intervento del rappresentante del principale gruppo della stessa maggioranza di cui fanno parte.
Lei, signor Presidente, ha giustamente annunciato - e la ringrazio - di aver convocato immediatamente la riunione dell'Ufficio di Presidenza, per assumere le conseguenti determinazioni. Le chiedo, a nome di tutti i gruppi dell'opposizione, di convocare subito anche il ministro degli affari esteri...
ALESSANDRO CÈ. Ma di cosa parla?
MARCO BOATO. ... o, qualora non si trovasse in Italia, di convocare, in sua assenza, un rappresentante autorevole del Governo che parli a nome dell'esecutivo per chiarire quale sia la linea del Governo in ambito europeo.
Signor Presidente, a nome di tutti i gruppi dell'opposizione, le pongo anche un altro problema. Era convocata per oggi la riunione dell'Ufficio di Presidenza avente all'ordine del giorno soltanto gli episodi avvenuti ieri in quest'aula. Perché non è stato inserito precedentemente, come primo punto all'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza quanto verificatosi nel corso della seduta comune del Parlamento? La Lega oggi probabilmente ha voluto distrarre l'attenzione dei propri elettori dal fatto che tra poco voterà una legge infame...
FEDERICO BRICOLO. Signor Presidente, il tempo!
MARCO BOATO. Si sta votando una legge infame, che comunque prevede aggravanti per i recidivi. L'azione squadrista della Lega è recidiva. Prima hanno provocato l'interruzione dei lavori del Parlamento, riunito in seduta comune come seggio elettorale per eleggere due dei giudici costituzionali; oggi, recidivi, hanno invaso la Presidenza per smentire la linea del Governo (Commenti del deputato Luciano Dussin - Dai banchi del gruppo di Alleanza Nazionale si grida: Il tempo).
PRESIDENTE. Onorevole Luciano Dussin, la richiamo all'ordine per la prima volta.
LUCIANO DUSSIN. Ma va a...
PRESIDENTE. Onorevole Luciano Dussin, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Sto ascoltando cosa dice nei confronti del Presidente!
MARCO BOATO. Come dicevo, costoro, recidivi, hanno invaso la Presidenza per smentire la linea del Governo in ambito europeo, linea presentata dal ministro degli affari esteri in quest'aula il 3 dicembre scorso, che noi condividiamo.
Signor Presidente, è la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana che un gruppo di maggioranza si comporta in modo squadrista ed infamante per la dignità del Parlamento (Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).
ALESSANDRO CÈ. Voglio parlare anch'io! Posso parlare?
MARCO BOATO. ...quei deputati - guidati dal loro capogruppo - all'infamia ... (Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi della Lega, mi sembra che, come minimo, quando si compiono certe azioni, si possono anche mettere in preventivo tali reazioni, che non sempre sono ingiustificate, almeno in questo caso.
Onorevole Boato, concluda (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo).
MARCO BOATO. All'infamia di una legge ignobile si è aggiunta... (Commenti)
PRESIDENTE. Onorevole Cento, se interrompe anche lei l'onorevole Boato...
MARCO BOATO. All'infamia di una legge ignobile si è aggiunta l'infamia di una provocazione ignobile contro lo stesso Governo, contro la stessa maggioranza, ma prima di tutto, e soprattutto, contro il Parlamento. Noi non siamo più disposti ad accettarlo (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione Comunista, Misto-socialisti democratici italiani)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tabacci. Ne ha facoltà.
Concederò un minuto ai gruppi che hanno esaurito il tempo complessivo a disposizione; non è il caso dell'onorevole Tabacci, verso cui avrò una tolleranza maggiore in quanto il suo gruppo non l'aveva esaurito.
BRUNO TABACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certo quella che stiamo scrivendo una bella pagina parlamentare. Mi spiace di dover dissentire da un provvedimento (Applausi del deputato Gerardo Bianco), che pure contiene talune misure ragionevoli, ma che con un disinvolto intervento sul delicato istituto della prescrizione colpisce il princìpio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, collegando di fatto talune previsioni prescrittive non alle caratteristiche del reato ma alla storia personale dell'imputato (Applausi di deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-socialisti democratici italiani). Ne consegue che la ragionevole durata del processo diventa ancora più imprevedibile e aleatoria.
Mi spiace dover dissentire ma devo farlo apertamente.
Mi chiedo se in questi tre anni sia stato saggio avere ancorato la strategia di politica giudiziaria della coalizione di maggioranza allo svolgimento di alcuni processi. Tale scelta tattica, tutta funzionale alle fasi del dibattito fra le parti nelle aule di quel tribunale, ha messo in angolo la strategia politica di una coalizione che voleva affrontare sin dall'inizio la riforma della giustizia, avendo di mira l'interesse generale. Avere conseguito una serie di provvedimenti parziali, i cui effetti si sono rivelati finora precari, anche rispetto ai processi in essere, ha finito per determinare una progressiva rottura con il nostro elettorato, come dimostrano i recenti risultati negativi.
Mi chiedo se i colleghi avvocati, che hanno direttamente o indirettamente influenzato, su queste delicate materie, le scelte politiche della coalizione, abbiano riflettuto sul rapporto tra la coalizione stessa e il suo elettorato, che aveva scommesso su come cambiare in meglio l'Italia, non su come risolvere alcuni problemi particolari.
Temo che questo problema si riverbererà anche sul mio partito e tutto ciò appare ancor più stridente dopo la positiva sentenza assolutoria riconosciuta al Presidente Berlusconi. D'altro canto, la sinistra accoglie quel che ha seminato con il suo cinismo giudiziario, che viene da lontano e che si ripropone, come dimostrano oggi le aggressioni a Mastella ed i girotondi di Moretti. E ancora il ricordo di ieri, delle distinzioni politicamente interessate operate in quest'aula parlamentare dagli onorevoli Violante e Finocchiaro tra effetto persecutorio e fumus persecutionis. Quanto cinismo nell'uso politico della giustizia! Temo molto per gli esiti di questo bipolarismo urlato e muscolare, di cui abbiamo avuto un accenno anche poco fa.
È l'ostruzionismo strategico, che costringe in un angolo, che esige la politica moderata e che fa prevalere di volta in volta l'interesse brutale senza più neppure un briciolo di copertura ideale; di questo purtroppo ancora oggi abbiamo avuto una riprova e non resta che un'ulteriore testimonianza a futura memoria (Applausi di deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e di deputati dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Cirielli rinunzia ad intervenire.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciani. Ne ha facoltà.
Le ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione.
FABIO CIANI. Signor Presidente, mi appello alla sua cortesia: essendo stato citato anche oggi dall'onorevole Palma, le chiederei la cortesia di avere un minuto in più.
Ieri mi è stata posta dall'onorevole Palma la domanda se sapendo che questo provvedimento avrebbe inciso sul processo Previti, ciò avrebbe fatto cambiare il mio voto ed ha concluso con un «Si vergogni» molto ad effetto. Onorevole Palma, il problema non è questo!
Io faccio parte di quei cittadini che sono stanchi di essere presi in giro: spero che ormai siano la maggioranza! In questo provvedimento, già di per sé discutibile, è stato inserito un emendamento che scardina princìpi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e mette a rischio la sicurezza dei cittadini al solo scopo di impedire che i processi dell'onorevole Previti vadano a giudizio definitivo: questo è l'obiettivo! Allora ditelo con chiarezza, non vi nascondete dietro alla emergenza criminalità! Dite al paese che siete al quarto tentativo di bloccare i processi eccellenti! Dite ai cittadini che considerate Previti non un cittadino che sia in primo grado sia in altri due processi è stato riconosciuto colpevole di avere corrotto magistrati, ma un perseguitato politico e che quindi ritenete che debba essere sottratto al giudizio... (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.
CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, stamattina abbiamo appreso le allarmanti cifre sulla prescrizione dei processi, relative a questi ultimi anni, fornite dal ministro Castelli. Allora, io vi chiedo: cos'è stato fatto? Cos'ha fatto il Governo per eliminare quest'anomalia pazzesca, che certamente risponde all'esigenza della ragionevole durata del processo, ma che non risponde alla sete, al bisogno di giustizia di tanti cittadini?
Quel che è assurdo, nell'emendamento da voi approvato, è la retroattività della disposizione introdotta. Forse, è anche giusto limitare, abbreviare i termini di prescrizione; tuttavia, è assurdo stabilire l'applicazione retroattiva delle nuove norme soltanto per andare incontro alle esigenze di qualcuno. Si tratta di non discriminare i cittadini, forse delinquenti, applicando in modo diverso le regole riguardanti la successione delle leggi nel tempo: questi cittadini, questi delinquenti vedranno cancellata la possibilità di essere condannati. Con un colpo di spugna, si è voluto portare...
PRESIDENTE La ringrazio, onorevole Mazzuca Poggiolini.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi, al quale ricordo che dispone di un minuto. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, intendo dire poche cose per rafforzare il dissenso profondo dei parlamentari napoletani del centrosinistra nei confronti del provvedimento in esame, che rappresenta soltanto una copertura ipocrita ed inutile rispetto alle richieste avanzate dal cosiddetto tavolo bipartisan.
Mi auguro che anche il collega Bocchino, dopo aver ascoltato gli interventi degli onorevoli Fassino e Tabacci, voglia iscriversi, con noi napoletani, nel novero delle vittime di questo «killeraggio legislativo» che non serve affatto né a Napoli...
ITALO BOCCHINO. I delinquenti non sono vittime!
VINCENZO SINISCALCHI. ... né ai problemi di Napoli (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
Noi continueremo pazientemente a chiedere anche all'onorevole Bocchino ed agli altri deputati napoletani di collaborare con noi a riforme serie come quelle che ci sollecita, ad esempio, il titolo a tutta pagina de Il Mattino di oggi: «Scioperano gli stenotipisti, tribunale nel caos»; se ne occupi anche l'onorevole Bocchino, nella finanziaria; se ne occupi al tavolo bipartisan; si occupi con noi della riforma per rendere seria ed effettiva la pena e sicuro per tutti i cittadini il processo penale, quali che siano i salvataggi - che non mi interessano; anzi, voglio fare gli auguri sul piano personale perché, nel momento in cui il Presidente della Camera ha avuto la bella idea di adornare...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Siniscalchi.
VINCENZO SINISCALCHI. ... Noi vi restituiamo il «pacchetto» (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.
RUGGERO RUGGERI. Signor Presidente, ancora una volta abbiamo perso un'occasione. Si tratta di un Parlamento che non ha il coraggio di affrontare il grande tema della giustizia nel paese, e il cuore della giustizia è la giustizia penitenziaria. Quando Don Mazzolari ci ricordava il mistero dell'ingiustizia, ci indicava una lezione di umiltà nel considerare il carcere non un inferno, com'è oggi, ma un luogo di umanità, dove la recidiva spesso è solo la causa della non accoglienza.
Quando una persona esce dal carcere non ha un lavoro, non ha un alloggio, non ha un affetto. La maggior parte della recidiva è questa! Non è delinquenza abituale. Allora, vorrei dire che manca anche la sapienza, perché lo strumento per creare sicurezza non è certamente l'aggravio della pena sulla pena, ma è un gesto di umanità. Questa è sapienza! Quando... (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ruggeri.
Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
(Coordinamento formale - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
(Votazione finale ed approvazione - A.C. 2055)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Indìco la votazione finale segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 2055, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Naturalmente, ciascuno voti per sé, per cortesia.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni) (Applausi).
(CIRIELLI ed altri: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi) (2055):
(Presenti e votanti 524
Maggioranza 263
Voti favorevoli 279
Voti contrari 245)
Prendo atto che gli onorevoli Pistone ed Aracu non sono riusciti ad esprimere il loro voto.
Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della riunione del Parlamento in seduta comune che - lo ricordo - inizierà con la chiama dei deputati.
La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 18,30.
(omissis)
ALLEGATO A
PROPOSTA DI LEGGE: CIRIELLI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI ATTENUANTI GENERICHE, DI RECIDIVA, DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI REATO PER I RECIDIVI (2055)
(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge)
(A.C. 2055 - Sezione 1)
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.
9/2055/1. Lettieri.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di cui all'articolo 416 bis c.p.
9/2055/2. Molinari.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
entro 15 giorni dalla approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali pendenti presso la Corte di Cassazione, che saranno conclusi anticipatamente, per effetto della nuova disciplina della prescrizione.
9/2055/3. Fanfani.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.
9/2055/4. Fistarol.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di furto in abitazione e furto con strappo.
9/2055/5. Gambale.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di concussione.
9/2055/6. Giacomelli.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di peculato.
9/2055/7. Zaccaria.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di riciclaggio.
9/2055/8. Vernetti.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di ricettazione.
9/2055/9. Camo.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di truffa.
9/2055/10. Marcora.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di danneggiamento.
9/2055/11. Stradiotto.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di usura.
9/2055/12. Carbonella.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
9/2055/13. Squeglia.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di estorsione.
9/2055/14. Villari.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprat tutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di devastazione e saccheggio.
9/2055/15. Delbono.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di lesioni gravi.
9/2055/16. Iannuzzi.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di incendio doloso.
9/2055/17. Annunziata.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto il reato di furto aggravato.
9/2055/18. Ruta.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di corruzione.
9/2055/19. Mantini.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a presentare una relazione al Parlamento per verificare l'effetto della nuova disciplina della prescrizione sui procedimenti aventi ad oggetto in particolare il reato di usura.
9/2055/20. Bressa.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Roma, conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.
9/2055/21. Milana.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Bologna, conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.
9/2055/22. Papini.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Milano, conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.
9/2055/23. Duilio.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Reggio Calabria, conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.
9/2055/24. Meduri.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Bari, conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.
9/2055/25. Sinisi.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Palermo, conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.
9/2055/26. Burtone.
La Camera,
in sede di esame dell'AC 2055-A,
vista la nuova disciplina che il provvedimento introduce in materia di prescrizione dei reati, nonché della sua interruzione e sospensione,
convinta che si debba lavorare alla riduzione dei tempi dei processi soprattutto concedendo maggiori risorse finanziarie, strumentali e di personale al settore giustizia,
visto che la Finanziaria 2005, all'opposto, riduce lo stanziamento complessivo per il settore giustizia,
ritenendo che la nuova disciplina della prescrizione può portare alla fine di molti processi solo per la scadenza dei termini di prescrizione,
impegna il Governo
entro 15 giorni dall'approvazione della presente proposta e comunque prima della approvazione definitiva a verificare quanti siano i procedimenti penali, di competenza del Tribunale e Corte di Appello di Napoli conclusi per effetto dei nuovi termini di prescrizione.
9/2055/27. Tuccillo.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria anche attraverso la predisposizione di specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale operante nelle strutture carcerarie allo scopo di fronteggiare le nuove esigenze che si produrranno a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
9/2055/28. Panattoni.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena.
9/2055/29. Duca.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzioni giudicante e requirente, avendo particolare riguardo alle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla sacra corona unita.
9/2055/30. Piglionica.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire che il personale amministrativo della giustizia sia posto nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni, anche al fine di contribuire ad arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.
9/2055/31. Bonito.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo alle aree ricomprese nell'Italia settentrionale.
9/2055/32. Carloni.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo alle aree ricomprese nell'Italia centrale.
9/2055/33. Lucidi.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo alle aree ricomprese nell'Italia meridionale.
9/2055/34. Grillini.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo alle aree ricomprese nell'Italia insulare.
9/2055/35. Lumia.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà detentive ove già oggi si registrano gravi carenze e disfunzioni organizzative e logistiche.
9/2055/36. Amici.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall' adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà detentive ove già oggi si registrano allarmanti livello di sovraffollamento.
9/2055/37. Barbieri.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall' adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà territoriali dove si registrano più alti livelli di criminalità.
9/2055/38. Bellini.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria anche attraverso il potenziamento degli organici del personale di custodia e di supporto allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena.
9/2055/39. Borrelli.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria anche attraverso il potenziamento degli organici del personale di custodia e di supporto allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà detentive ove già oggi si registrano allarmanti livello di sovraffollamento.
9/2055/40. Ruzzante.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria anche attraverso il potenziamento degli organici del personale di custodia e di supporto allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà territoriali dove si registrano più alti livelli di criminalità.
9/2055/41. Innocenti.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
a presentare al Parlamento una dettagliata relazione annuale su tutte le misure finanziarie ed organizzative adottate al fine di prevenire il possibile deterioramento della condizione carceraria a seguito del prodursi degli effetti del provvedimento in esame.
9/2055/42. Magnolfi.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;
il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
presentare al Parlamento una dettagliata relazione semestrale su tutte le misure finanziarie e organizzative adottate al fine di prevenire il possibile deterioramento della condizione carceraria a seguito del prodursi degli effetti del provvedimento in esame.
9/2055/43. Montecchi.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie in termini di personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.
9/2055/44. Cazzaro.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie in termini di mezzi e strutture operative per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.
9/2055/45. Cialente.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.
9/2055/46. Filippeschi.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie e personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati, avendo particolare riguardo a quelle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla mafia.
9/2055/47. Petrella.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie e personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati, avendo particolare riguardo a quelle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla 'ndrangheta.
9/2055/48. Minniti.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie e personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati, avendo particolare riguardo a quelle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla camorra.
9/2055/49. Bova.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie e personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati, avendo particolare riguardo a quelle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla sacra corona unita.
9/2055/50. Rotundo.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia (la parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzione giudicante.
9/2055/51. Sandi.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzione requirente.
9/2055/52. Sciacca.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
a presentare al Parlamento una dettagliata relazione semestrale su tutte le misure finanziarie e organizzative adottate al fine di potenziare le strutture ed il personale della magistratura, del personale amministrativo della giustizia e della polizia giudiziaria.
9/2055/53. Siniscalchi.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
a presentare al Parlamento una dettagliata relazione annuale su tutte le misure finanziarie e organizzative adottate al fine di potenziare le strutture ed il personale della magistratura, del personale amministrativo della giustizia e della polizia giudiziaria.
9/2055/54. Tocci.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzioni giudicante e requirente, avendo particolare riguardo alle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla mafia.
9/2055/55. Tolotti.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzioni giudicante e requirente, avendo particolare riguardo alle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla 'ndrangheta.
9/2055/56. Vianello.
La Camera,
premesso che:
il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;
tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;
la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzioni giudicante e requirente, avendo particolare riguardo alle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla camorra.
9/2055/57. Zunino.