XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Separazione dei coniugi e affidamento dei minori - Lavori preparatori della Legge 8 febbraio 2006, n. 54
Serie: Progetti di legge    Numero: 63    Progressivo: 1
Data: 29/03/06
Organi della Camera: II-Giustizia
Riferimenti:
AC n.66/14   AC n.453/14
AC n.643/14   AC n.1268/14
AC n.1558/14   AC n.2233/14
AC n.2344/14   AC n.2576/14
AC n.4027/14   AC n.4068/14
AS n.3537/14   AS n.902/14
AS n.1036/14   AS n.1276/14
AS n.2253/14   L n.54 del 08/02/06

Servizio studi

 

progetti di legge

Separazione dei coniugi
e affidamento dei minori

Lavori preparatori della
Legge 8 febbraio 2006, n. 54

 

n. 63/1

 


xiv legislatura

29 marzo 2006

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Giustzia

 

SIWEB

 

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File: GI0054aa.doc

 


INDICE

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

§      Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli            3

Iter alla Camera

Progetto di legge

§      A.C. 66, (on. Tarditi ed altri), Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli                                                                                            11

§      A.C. 453, (on. Cento), Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli                                                                                                            31

§      A.C. 643, (on. Lucchese ed altri), Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli                                                                                        41

§      A.C. 1268, (on. Trantino),Modifica all'articolo 708 del codice di procedura civile in materia di nomina di un curatore speciale per la tutela dei minori nei procedimenti di separazione giudiziale dei coniugi59

§      A.C. 1558, (on. Vitali e Marras), Modifiche al codice civile in materia di separazione personale dei coniugi e di affidamento dei figli                                                                     63

§      A.C. 2233, (on. Lucidi ed altri), Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi con riguardo ai figli                                                                                                81

§      A.C. 2344, (on. Mussoli ed altri),Disposizioni in materia di separazione, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento all'affidamento dei figli            91

§      A.C. 2576, (on. Mantini ed altri), Modifiche al codice civile concernenti l'affidamento dei minori      103

§      A.C. 4027, (on. Di Teodoro), Modifica dell'articolo 155 del codice civile, in materia di affidamento condiviso dei figli                                                                                          111

§      A.C. 4068, (on. Mazzuca), Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati     117

Esame in sede referente

Seduta del 13 novembre 2001                                                                129

Seduta del 4 luglio 2002                                                                          135

Seduta del 10 luglio 2002                                                                        145

Seduta del 17 luglio 2002                                                                        147

Seduta del 24 luglio 2002                                                                        149

Seduta del 22 gennaio 2003                                                                   151

Seduta del 23 luglio 2003                                                                        153

Seduta del 3 dicembre 2003                                                                   157

Seduta del 17 dicembre 2003                                                                 191

Seduta del 14 gennaio 2004                                                                   207

Seduta dell’11 febbraio 2004                                                                  211

Seduta del 24 marzo 2004                                                                     213

Seduta del 7 aprile 2004                                                                         217

Seduta del 19 maggio 2004                                                                    221

Seduta del 26 maggio 2004                                                                    225

Seduta del 16 giugno 2004                                                                     227

Seduta del 14 luglio 2004                                                                        231

Seduta del 21 luglio 2004                                                                        235

Seduta del 27 luglio 2004                                                                        241

Seduta del 29 luglio 2004                                                                        245

Seduta del 15 settembre 2004                                                               249

Seduta del 1° febbraio 2005                                                                   255

Seduta del 2 febbraio 2005                                                                     263

Seduta del 8 febbraio 2005                                                                     269

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 20 ottobre 2004                                                                     277

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 2 dicembre 2004                                                                   279

Seduta del 12 gennaio 2005                                                                   281

-       XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Seduta del 28 settembre 2004                                                               283

Seduta del 26 ottobre 2004                                                                     287

Seduta del 3 novembre 2004                                                                  289

Seduta dell’11 novembre 2004                                                               291

Seduta del 12 novembre 2004                                                                293

Seduta del 23 novembre 2004                                                                295

Seduta del 1° dicembre 2004                                                                 297

Seduta del 16 dicembre 2004                                                                 299

Seduta del 22 dicembre 2004                                                                 305

-       XII Commissione (Affari sociali)

Seduta del 29 settembre 2004                                                               311

Seduta del 30 settembre 2004                                                               315

Seduta del 26 ottobre 2004                                                                     321

Seduta del 3 novembre 2004                                                                  325

Seduta del 9 novembre 2004                                                                  327

Seduta del 10 novembre 2004                                                                337

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 30 maggio 2005                                                                    347

Seduta del 28 giugno 2005                                                                     349

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 6 luglio 2005                                                                          351

Esame in Assemblea

Seduta del 10 marzo 2005                                                                     357

Seduta del 7 luglio 2005                                                                          397

Iter al Senato

Progetti di legge

§      A.S. 3537, (on. Tarditi ed altri), Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli                                                                                          465

§      A.S. 902, (sen.), Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori          471

§      A.S. 1036, (sen. Callegaro), Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli                                                                                          477

§      A.S. 1276, (sen. Bucciero), Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell’esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare                                                                                            497

§      A.S. 2253, (sen. Paolo Danieli ed altri), Istituzione dell’affidamento condiviso dei figli di genitori separati                                                                                                        505

Discussione in sede deliberante

-       2a Commissione (Giustizia) e Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori riunite

Seduta del 30 novembre 2005                                                                517

Seduta del 14 dicembre 2005                                                                 519

Seduta del 20 dicembre 2005                                                                 529

Seduta del 17 gennaio 2006                                                                   537

Seduta del 18 gennaio 2006                                                                   566

Seduta del 24 gennaio 2006                                                                   592

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 17 gennaio 2006                                                                   599

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 21 dicembre 2005                                                                 601

Seduta del 18 gennaio 2006                                                                   603

 


Legge 8 febbraio 2006, n. 54

 


Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006

 

 

 

 

 

Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art.155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 3.

(Disposizioni penali)

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n.898.

 

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


Iter alla Camera


Progetto di legge

 


N. 66

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati TARDITI, AMATO, ARNOLDI, BAIAMONTE, EMERENZIO BARBIERI, BLASI, CAMMARATA, COSENTINO, DEODATO, DI TEODORO, FALLICA, FILIPPO MANCUSO, FRAGALA', FRATTA PASINI, LAVAGNINI, LIOTTA, MARINELLO, MARRAS, NICOTRA, PEZZELLA, PITTELLI, RODEGHIERO, SANTORI, SANZA, SPINA DIANA, STRADELLA, STRANO, DELFINO, TRANTINO, VALDUCCI, VITALI,VOLONTE', ZACCHERA

¾

 

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e
affidamento condiviso dei figli

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 30 maggio 2001

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge accoglie le indicazioni e le richieste che giungono dalle famiglie separate e si basa essenzialmente su uno studio condotto dall'associazione Crescere insieme (Maglietta M., "Il figlio diviso ", in Testimonianze, anno XLI (398), p.p. 111-125, 1998).

La necessità di un intervento nella normativa che disciplina l'affidamento dei figli minori di genitori separati nasce, infatti, da circostanze oggettive, che evidenziano un profondo e diffuso malessere.

E' anzitutto da ricordare che la problematica investe un elevatissimo numero di persone, essendo il tasso annuo di separazione (rapporto tra il numero di coppie che si separano e il numero di coppie che contraggono matrimonio) intorno al 25 per cento e i figli minori di genitori separati oltre un milione, secondo i dati dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) del 1998. Questi, secondo la medesima fonte e per lo stesso anno, nel 90,9 per cento dei casi sono affidati esclusivamente alla madre, cifra da considerare ancora più prossima alla quasi totalità dei casi normali, ove si tenga conto che la maggior parte delle soluzioni diverse (il padre, i nonni, i servizi sociali, l'affidamento congiunto, eccetera) è riconducibile a situazioni in cui mancava la richiesta materna di affidamento o esistevano nella madre gravi carenze (psicopatie, uso di droga, alcolismo, eccetera). C'è da aggiungere che la possibilità di accesso per il genitore non affidatario, in questi affidamenti a un solo genitore, è abitualmente limitata a un fine settimana alternato e a 15 giorni in estate. In questa situazione, che trasforma di fatto la separazione tra i genitori in perdita per i figli del genitore non-affidatario (Barbagli M. Saraceno C. "Separarsi in Italia", Bologna, Il Mulino, 1998 p. 190), non può stupire che si riscontri una altissima percentuale di minori disadattati che, nei casi meno gravi, necessitano di trattamenti di psicoterapia, per avere sviluppato una condizione di dipendenza da un genitore (in genere la madre) e di rifiuto nei confronti dell'altro (quasi sempre il padre). A ciò si aggiunge l'elevata conflittualità tra gli ex-coniugi, per i quali frequentemente ai motivi personali di rancore si sommano le tensioni per un rapporto con i figli mal risolto per entrambi. In sostanza, quindi, l'affidamento a un solo genitore, ben lungi dal privilegiare gli interessi del minore, come pure si propone in teoria la legge vigente (che riforma le norme del codice civile in materia di diritto di famiglia, legge 19 maggio 1975, n. 151), si dimostra funzionale e perfettamente, solo agli interessi di padri poco consapevoli e responsabili, che chiudendo i rapporti con l'ex-coniuge pensano di non avere più altro dovere verso i figli che la corresponsione di un assegno, e di madri frustrate o morbosamente possessive che intendono servirsi dei figli per consumare vendette nei confronti dell'ex-marito.

A questi problemi, costanti in tutti i Paesi ove esistano separazione e divorzio, si è da tempo cercato di dare risposta mediante forme diverse di affidamento ad entrambi i genitori, utilizzate in misura crescente praticamente in ogni parte civilizzata del mondo. Per quanto riguarda, in particolare, l'Europa, i vari Paesi stanno modificando uno dopo l'altro i propri ordinamenti giuridici per riconoscere nella condivisione dell'affidamento la soluzione più idonea a salvaguardare l'interesse del minore. Così hanno fatto, ad esempio, Paesi largamente eterogenei come la Svezia, la Grecia e la Spagna (fino dal 1981); il Regno Unito (Children Act del 14 ottobre 1991); la Francia (legge 8 gennaio1993); il Belgio (legge 13 aprile 1995); la Russia (legge federale n. 223 del 29 dicembre 1995); l'Olanda (legge 1^ gennaio l998); la Germania (legge 1^ giugno 1998). In questo modo l'Europa si sta adeguando alla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. In Germania, addirittura, si concede al figlio di almeno di 14 anni di età di opporsi alla richiesta di un singolo genitore che abbia chiesto l'affidamento esclusivo, mentre in Francia, dove la "garde conjointe" copre già il 90 per cento delle separazioni, con nuova legge (giugno 2001) si stabilisce di evitare che per sentenza sia fissata un'unica collocazione abitativa per i figli, essendosi constatato, sulla base del rapporto Dekeuwer-Defossez, che anche tale scelta da parte del giudice, creando una discriminazione, induce risentimento tra gli ex-coniugi e fa sì che gli enti pubblici - come istituti scolastici e aziende sanitarie - finiscano per fare capo solo al genitore convivente, riproducendo gli inconvenienti dell'affidamento esclusivo.

Per quanto riguarda, dunque, il nostro Paese, negli anni settanta (legge n. 151 del 1975) fu introdotto l'affidamento congiunto, un istituto che, come disse il senatore Lipari nel presentarlo al Senato della Repubblica, si propone di superare la deleteria divisione in genitori del quotidiano e genitori del tempo libero. D'altra parte, il progressivo adeguamento dell'ordinamento giuridico non solo al principio della parità e delle pari opportunità, ma al concreto mutamento del costume, può essere visto nel coerente succedersi di leggi e sentenze volte a riconoscere la plausibilità e opportunità pratica della paritetica utilizzazione delle risorse che l'uno e l'altro dei genitori possono mettere a disposizione dei figli, dall'estensione al padre del diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio (legge n. 903 del 3 dicembre 1977), ampliato in seguito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 1 del 1987 e n. 341 del 1991) fino al riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita (179/1993).

Per concludere con la legge sui congedi parentali che riconosce a entrambi i genitori piene capacità nelle funzioni di assistenza e di cura dei figli e mutua intercambiabilità (legge 8 marzo 2000, n. 53) e con il testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

Analogamente, si sarebbe quindi dovuta osservare una larghissima applicazione dell'affidamento congiunto che invece solo negli ultimi anni sta presentando un significativo incremento che, pur lasciandolo quantitativamente a livelli percentuali irrisorie (3,9 per cento nel 1998), dimostra senza dubbio la validità della sua idea base. Ciò mentre si continua a favorire una soluzione, quella monogenitoriale, che oltre tutto disattende completamente l'articolo 30, primo comma, della Costituzione, secondo cui il diritto-dovere di ciascuno dei genitori verso i figli non si esaurisce con il mantenimento economico, ma si estende ai ben più importanti compiti di educazione e istruzione: e non si può certo sostenere che "vigilare sull'educazione" sia uguale a educare.

Una analisi delle modalità secondo le quali è assunta la decisione dell'affidamento induce a ritenere che alla procedura va attribuita una buona parte delle responsabilità della situazione attuale. Infatti, in sostanza l'affidamento viene oggi stabilito nella rapidissima udienza presidenziale, nella quale il magistrato non ha ancora elementi di giudizio per scegliere consapevolmente entro l'intera gamma di possibilità offerte dalla legge e quindi si affida alla tradizione, consegnando quasi sempre, come rilevato, i figli alla sola madre; né serve che tale provvedimento sia provvisorio, perché anche quando, al termine di un giudizio, si conclude che sarebbe stata preferibile una soluzione diversa, essendo ormai passato molto tempo si finisce per lasciare le cose come stanno per evitare di turbare nuovamente i figli. Né appare convincente la giustificazione ufficiale del modo di operare descritto, che riposa nella cosiddetta "dottrina della tenera età" secondo cui, essendo i figli in massima parte piccolissimi al momento della separazione, si deve tenere conto del fatto che il cordone ombelicale con la madre non è ancora stato tagliato. La falsità di tale affermazione è infatti chiaramente evidenziata dalle statistiche ufficiali: ad esempio i dati ISTAT 1998 attestano che solo l'11,3 per cento dei figli ha al momento della separazione da zero a tre anni, che la percentuale di essi affidata alla madre è del 94,75 per cento e che a diciassette anni, la più alta delle età minori, è ancora dell'88,1 per cento. Lo stesso errato presupposto è utilizzato da una antiquata dottrina che ha avuto ampio seguito (Trabucchi A. in "Rivista di Diritto Civile", II semestre 1987, p. 134) laddove si sostiene che l'affidamento congiunto non è consigliabile perché il "bimbo" ha bisogno di sentirsi protetto entro un unico "nido", ove sarà orientato in modo univoco, e quindi bene; a dispetto anche dell'universale riconoscimento della funzione educativa della pluralità delle idee, nonché dell'ovvia considerazione che si è minori fino a diciotto anni di età e quindi il "bimbo" attraverserà sicuramente età nelle quali la mancanza del padre gli risulterà gravissima.

Forse, tuttavia, se l'affidamento congiunto ha incontrato scarsissima fortuna in Italia è stato in larga misura a causa della chiave di lettura che esso ha avuto da noi (di tale istituto, infatti, esistono versioni che variano da un ordinamento giuridico all'altro). Orbene, nei pochi casi in cui è stato sperimentato lo si è costantemente inteso come "esercizio congiunto della potestà", nel senso che anche le decisioni su questioni di minimo rilievo devono avere il nulla osta contemporaneo di entrambi i genitori; e si è così andati incontro a frequenti fallimenti del tutto scontati. Inoltre, questa lettura strettamente associativa dell'affidamento congiunto ha fatto sì che una bassissima conflittualità ne fosse indispensabile premessa, rendendo con ciò effettivamente l'istituto un inutile artificio giuridico (Canova L., Grasso L. in "Diritto di famiglia e delle persone", Milano, Giuffré, 1991) poiché ovviamente in tale ipotesi funziona bene qualunque soluzione. Per giunta, sono stati anche introdotti, e in larga misura richiesti, altri "prerequisiti" - dalla vicinanza delle abitazioni all'età elevata dei figli - che ne hanno ulteriormente ridotto le possibilità di applicazione (Miglietta M., "I presupposti dell'affidamento congiunto", nota a Trib. Genova, 18 aprile 1991, in Giustizia civile, 1991, pt. I, p. 3095).

Nel presentare una nuova proposta di legge è apparso quindi indispensabile, per evitare pericolosi equivoci, sottolineare la diversità dei suoi contenuti rispetto a quelli assegnati in giurisprudenza all'affidamento congiunto abbandonando tale termine e sostituendolo con quello di "affidamento condiviso", anche se in sostanza si intende solo mantenere il tipo di relazione genitori/figli vissuto in costanza di matrimonio, superando del tutto il concetto di affidamento come "novità" specifica, riservata alla coppia separata con prole.

In definitiva, constatate le oggettive difficoltà, legate a tempi, procedure e contenuti, che portano i magistrati a ripetere costantemente le medesime infelici formule, si è ritenuto opportuno alleggerirne il compito trasferendo presso appositi centri quegli aspetti che non hanno nulla di giuridico - come il tentativo di riconciliazione e l'individuazione delle più corrette modalità per realizzare un nuovo assetto familiare - nonché, fondamentalmente, eliminando il problema della scelta del genitore più idoneo ad essere unico affidatario - nella convinzione che i genitori sono "entrambi" necessari ai figli per una crescita armoniosa e che quella conflittualità così spesso invocata per giustificare la soluzione monogenitoriale è invece in gran parte la "conseguenza" di essa (Ronfani P., "Sociologia del diritto, n. 3. 1989, p. 102). Ciò spiega la non casuale rigidità con la quale è stato privilegiato l'affidamento condiviso - con parallela drastica riduzione dei margini di aleatorietà dei procedimenti giudiziali - rigidità alla quale hanno del resto contribuito altre rilevanti considerazioni di opportunità, come la convinzione che essere sicuri fin dall'inizio che rispetto ai figli la conclusione sarà equa non può che facilitare il raggiungimento di accordi anche sulle altre questioni, evitando quella battaglia "a vincere" che spesso guasta irreparabilmente i rapporti tra gli ex-coniugi.

Centrale nella proposta di legge è infatti l'idea espressa in modo specifico all'articolo 155 novellato del codice civile, che la bigenitorialità non è solo una legittima rivendicazione del genitore escluso dall'affidamento e relegato alla mera funzione sostentatrice, ma un "diritto soggettivo del minore", da collocare nell'ambito dei diritti della personalità. Di modo che per ciascuno dei genitori la presenza nella vita dei figli non è più una facoltà che si può non esercitare o di cui si può privare l'altro, ma un diritto-dovere, per il quale è prevista una tutela, se minacciato, e al quale non ci si può sottrarre, ove faccia comodo, come del resto e sancito dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione. Si è quindi elaborata una normativa che garantisca l'effettività di questa fondamentale affermazione in una dimensione non meramente programmatica, bensì immediatamente precettiva.

Lo strumento giuridico adatto allo scopo è stato visto, come già accennato, nel mantenimento dell'affidamento a entrambi i genitori, indicato come "affidamento condiviso", articolo 155, secondo comma, coerentemente configurato quale soluzione principale e ordinaria, e non più meramente residuale rispetto all'affidamento monogenitoriale, nonché irrinunciabile quando ne sussiste l'applicabilità (articolo 155, quarto comma). Si è dunque voluto sottolineare che i genitori "restano" responsabili nei confronti dei figli e "restano" investiti dei compiti di educazione e cura, a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali; tanto che su chi propone qualcosa di diverso incombe l'onere della prova che si tratterebbe di una soluzione migliore, come avviene negli ordinamenti di Svezia, Olanda, Germania, ecc. D'altra parte, per evitare gli inconvenienti dell'affidamento congiunto, solo le decisioni più importanti, come la scelta del medico o della scuola, saranno obbligatoriamente congiunte (come già avviene ora anche per l'affidamento esclusivo), ma per il resto il giudice valuterà se il grado di conflittualità esistente permette un esercizio congiunto della potestà, oppure conviene assegnare a padre e madre compiti distinti, e quindi facoltà decisionali separate (articolo l55-bis, secondo comma). In questo modo si realizza comunque la naturale prosecuzione del regime precedente alla separazione, eventualmente con una alternanza nelle responsabilità che non è legata al calendario (come nell'affidamento alternato), ma a specifiche attività o momenti di vita (acquistare un oggetto, frequentare una palestra), come avviene nella famiglia unita. In altre parole, si è lasciato al giudice solo il compito di stabilire - in assenza di accordo - come organizzare un nuovo sistema di vita nel quale, pur essendoci una partizione tra padre e madre dei momenti di convivenza, i ruoli rimangono intatti, nel rispetto del dettato costituzionale delle pari opportunità e della conservazione dei diritti-doveri, e soprattutto evitando di mettere i figli nella necessità di scegliere tra i due genitori, una condizione per essi penosa e drammatica, che non ha niente a che fare con il diritto dei minori all'autodeterminazione ai sensi della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, (fatta a Strasburgo, il 25 gennaio 1996), il cui evidente e dichiarato scopo è quello di accrescere le possibilità dei minori di realizzare i propri desideri e non di obbligarli ad un'atroce opzione che, proprio se espressa, violenta le loro aspirazioni e li fa soffrire ancora più di prima.

E' opportuno, infine, mettere in evidenza, in una fase di evoluzione della società in cui le preoccupazioni per le sorti della famiglia diventano sempre più pressanti, che l'affidamento condiviso (all'opposto di quello esclusivo) mantenendo gli ex-coniugi in contatto per il fine educativo dei figli, senza vincitori né vinti e quindi senza spirito di rivincita, crea le condizioni ideali perché ogni minimo spiraglio per una riconciliazione possa essere convenientemente sfruttato.

L'articolo 155-bis prospetta le modalità pratiche di una effettiva realizzazione dell'affidamento condiviso, pur salvaguardando le esigenze di semplicità di vita del bambino. E' questo un punto nel quale è sembrato opportuno dispiegare la massima flessibilità. In sostanza si riconosce un ampio grado di libertà autorizzando una scelta caso per caso delle soluzioni, ma si sottolinea che comunque dovrà essere fatto ogni sforzo per mantenere ampi spazi ad entrambi i genitori. In altre parole, quale che sia il genitore al momento convivente, tutte le possibilità di contatto dei figli con l'altro dovranno essere raccolte e utilizzate; non sarà più pensabile che si opponga rifiuto all'offerta da parte del genitore al momento non convivente di assumersi il compito di andare regolarmente a prendere il figlio a scuola o in palestra, per accompagnarlo ove sia fissato che vada. Naturalmente, in mancanza di accordo per poter attribuire ai genitori compiti specifici il giudice utilizzerà quanto riferito dai genitori stessi congiuntamente, in caso di accordo, o separatamente, in caso contrario.

D'altra parte, lo strumento fondamentale per assicurare un'effettiva e serena presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli è il "mantenimento diretto", un altro punto centrale della proposta di legge (articolo 155, terzo comma), che si accompagna inevitabilmente all'affidamento condiviso, sostituendo in tutto o in parte l'assegno. E' evidente, infatti, che se dei figli si occuperanno in misura significativa entrambi i genitori tutti e due dovranno provvedere a coprire necessità economiche, volendo evitare la rischiosissima condizione che uno decida e l'altro paghi. Tanto vale, allora, tenere conto dell'assoluta inidoneità del meccanismo dell'assegno - altamente conflittuale (Chambers D., "Rethinking the substantive roles for custody disputes in Divorce, 83 Michigan Law Rev., p. 128, 1984) e corrisposto regolarmente e per intero solo nel 43 per cento dei casi - e attribuire a ciascuno dei genitori distinti capitoli di spesa, lasciando all'assegno solo una funzione perequativa, nell'eventualità che il contributo diretto dell'uno o dell'altro risulti inadeguato, considerati i rispettivi redditi e valutando economicamente anche la misura in cui su ciascun genitore gravano i compiti di cura. Una quantificazione per la quale si stanno anche approntando apposite tabelle elaborate su base ISTAT, da utilizzare in mancanza di accordo diretto, per ottenere stime oggettive, uniformi e prevedibili (Maglietta M. et al., Atti del Convegno "Le politiche sociali in Toscana", Siena, 16 febbraio 2001). In questo modo si potranno conseguire tutta una serie di vantaggi, che vanno dalla piacevole e gratificante sensazione per il bambino che entrambi i genitori si occupano di lui, alla molto migliore protezione della prole dai rischi di mancata assistenza economica (Del Boca D., "Biblioteca della libertà", n. 101, p. 107, 1988), alla garanzia che il peso fisico dell'allevamento dei figli verrà condiviso, alla possibilità per entrambi i genitori di partecipare a momenti di scelta.

Questa profonda innovazione merita qualche ulteriore commento. Ci si è infatti chiesti se tale soluzione rappresenti una maggiore o una minore tutela per le donne - oggi investite in larga prevalenza dell'affidamento esclusivo - e quindi se vada incontro o meno alle loro aspirazioni. In particolare, ci è preoccupati per le donne che abbiano trascorso da casalinghe gli anni del matrimonio e si separino in età troppo avanzata per entrare facilmente nel mondo del lavoro. Difatti la forma diretta di mantenimento dei figli non ha nulla a che vedere con l'assegno al coniuge. Si consideri, ad esempio, una coppia con due figli, madre casalinga di 45 anni di età e padre che produce un reddito di lire 6 milioni al mese. In questo caso, ammettendo che occorrano 2 milioni al mese per il mantenimento dei figli e altrettanti per la madre, con il mantenimento diretto il padre continuerà a versare alla madre 2 milioni di lire per le sue necessita, ne aggiungerà un terzo per i figli e si assumerà l'onere della copertura diretta di altre fonti di spesa per un importo di un quarto milione di lire. Quindi ciò che cambierà sarà solo la gestione di una parte delle risorse destinate ai figli.

Più in generale, occorre ricordare che il meccanismo dell'assegno si è già dimostrato largamente inefficace nel tutelare sia le madri che i figli. E' stato, inoltre, verificato che il coinvolgimento dei padri nella cura della prole quasi raddoppia il loro impegno contributivo (Del Boca D., "Offerta di lavoro e politiche pubbliche", 1988, p. 84). Definitivamente convincente è poi il testo della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva con legge 14 marzo 1985, n. 132, che, dopo aver sottolineato che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, auspica l'impegno degli Stati firmatari perché siano assicurati agli uomini e alle donne "gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli" (articolo 16, comma 1, lettera a)), concetti, oltre tutto, ribaditi dal documento conclusivo della IV Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995).

In questa ottica I l'articolo 155-ter del codice civile si preoccupa di fornire ai genitori, ove necessario, un supporto (centro familiare polifunzionale) per impostare correttamente un nuovo tipo di vita, accettando i necessari sacrifici non tanto per venire incontro ai desideri dell'altro, quanto per rispettare le esigenze del bambino. E che l'interesse di quest'ultimo sia ora effettivamente al primo posto è sottolineato dalla possibilità di una sua presenza al momento di stabilire il nuovo assetto familiare, non più per rispondere ad assurde richieste di scelta tra un genitore e l'altro, ma per partecipare, in un contesto non traumatico, alla costruzione della sua futura giornata, suggerendo ciò che per lui possa risultare più agevole o meno scomodo.

Il centro è stato pensato come unità in grado di offrire ogni genere di aiuto di cui la coppia possa necessitare: non solo mediazione, ma anche consulenza e terapia familiare. Centri di questo genere - o studi professionali con l'una o l'altra delle qualifiche - sono già attivi in Italia, per cui non esiste un concreto problema di disponibilità di competenze. Appare, tuttavia, necessaria una legge istitutiva che ne disciplini caratteristiche e funzionamento e per essa si è preferito rimandare ad un apposito provvedimento.

Si ritiene che il numero delle coppie che sentirà il bisogno di trovare aiuto in tali strutture, sia per meglio comprendere l'importanza e l'utilità della presenza di entrambi i genitori per la crescita equilibrata dei figli, sia per costruire concretamente degli accordi, sarà certamente indispensabile nella prima applicazione della legge, venendo da una lunghissima tradizione monogenitoriale, ma che evolvendo il costume diventerà sempre meno necessario, rimanendone, tuttavia, essenziale la funzione preventiva rispetto alle separazioni, dovendosi intendere i centri come servizi ai quali si potrà rivolgere in qualsiasi momento ogni coppia in difficoltà. L'istituzione dei centri, d'altra parte, soddisfa anche l'esigenza di affidare un tentativo di riconciliazione tra i coniugi a personale con preparazione specifica e con ampie disponibilità di tempo in tutti quei casi in cui il giudice ne ravvisi la possibilità di successo, come disposto al terzo comma del novellato articolo 155 del codice civile.

E' forse anche utile sottolineare come il modo in cui è prevista la partecipazione della coppia ad un attuale percorso di mediazione rispetti tutti i requisiti richiesti per essa dalla maggior parte dei centri già esistenti in Italia, che sono quelli volontarietà, della segretezza e della separazione dall'ambito giudiziario. Infatti:

 

a) è obbligatoria, se disposta dal giudice, solo la partecipazione alla fase informativa sulle modalità e potenzialità della mediazione, ciascuno restando libero di porvi termine quando crede;

 

b) le questioni economiche che diano luogo a contestazione restano affidate agli avvocati e discusse in altro ambito, pur potendo essere inserite nell'accordo finale, se raggiunto;

 

c) in caso di disaccordo sono le parti ad inviare al giudice il proprio progetto educativo, redatto da esse stesse senza che il consultorio compili alcuna relazione o esprima alcun giudizio di "idoneità".

 

Il terzo comma, dell'articolo 155-ter, d'altra parte, introduce il fondamentale concetto di "progetto educativo" con il quale, in caso di disaccordo, ciascun genitore chiarisce secondo quali criteri intende che sia regolata la vita dei figli, con particolare riguardo alle possibilità pratiche di contatto con i due genitori. In questo modo sono messe a disposizione del giudice le informazioni necessarie per assumere consapevolmente le decisioni di cui all'articolo 155-bis nel caso in cui, persistendo il disaccordo, queste siano rimesse a lui. Informazioni che gli daranno anche la possibilità di scoraggiare atteggiamenti possessivi, privilegiando per la convivenza il genitore più "corretto e disponibile", meglio disposto a lasciare spazio all'altro e a rispettarne la figura e il ruolo, secondo un concetto già entrato nella legislazione anglosassone, nonché secondo un orientamento già da tempo affermato presso gli psicologi (vedi ad esempio Cigoli V., Gulotta G. Santi G. "Separazione, divorzio e affidamento dei figli", Milano, Giuffré, 1997).

L'articolo 155-quater del codice civile affronta il problema della ineluttabilità o meno dell'affidamento condiviso. Pur essendo certamente auspicabile su di esso il consenso di entrambi i genitori ed essendo certamente tenuto a lavorare a tale scopo il centro familiare, nello spirito dell'articolo 155 e per i motivi illustrati nel commento all'articolo 155-bis, si è ritenuto giusto e opportuno che non fosse condizione indispensabile e si è limitata la soluzione monogenitoriale ai casi di vera indegnità o incapacità di uno dei genitori, disincentivando i tentativi di pretestuose e interessate opposizioni (secondo comma).

E' interessante rammentare che per l'affidamento congiunto si è sostenuto (Scannicchio N., in "Nuove leggi civili commentate", II semestre 1987, p. 972) che esso, implicando associazione dei genitori nell'esercizio della potestà, può essere adottato solo se c'è accordo, e che la prima questione sulla quale l'accordo deve esistere è il ricorso stesso a tale istituto. Di qui seguirebbe che esso non può essere imposto, ma può essere disposto solo consensualmente, con il rischio di doverlo escludere anche quando una delle parti ha un interesse solo venale - e quindi non meritevole di tutela - per l'affidamento esclusivo. E' un' obiezione che fondamentalmente non riguarda l'affidamento condiviso, che ha come prassi ordinaria l'esercizio separato della potestà. Tuttavia, può essere utile osservare quanto sia assurda e contraddittoria la logica che, sulla base di una divergenza di opinioni, conduce a imporre per sentenza una soluzione ugualmente non concordata e per giunta completamente squilibrata - che non potrà che esaltare il disaccordo delle parti - anziché una che ne rispetti dignità, competenze e ruoli. Non a caso in Germania avviene tutto il contrario: è l'affidamento esclusivo che, se chiesto da uno dei genitori, non può essere concesso, salvo casi particolari, senza il consenso dell'altro.

L'articolo 155-quinquies, al primo comma, mira a ricondurre l'assegnazione della casa coniugale all'esclusiva funzionalità del nuovo assetto, eliminando la possibilità che il continuare a fruire di essa comporti un vantaggio economico iniquo, visto che anche il genitore che trascorre minore tempo con i figli ha la necessità di disporre del medesimo spazio per accoglierli nei momenti stabiliti, circostanza che oggi in pratica non viene mai considerata, quasi nel presupposto che sicuramente il genitore non affidatario finirà per scomparire e quindi non ne avrà bisogno; addirittura, non è infrequente che proprio la mancanza di un alloggio adeguato per ospitare i figli costituisca in giudizio motivo per richiedere o disporre la pressoché completa cessazione dei contatti. Il vantaggio di questa precisazione (la valutazione economica della disponibilità della casa) è particolarmente evidente ove si pensi quanto spesso finora si siano scatenate false dispute sull'affidamento dei figli che avevano in realtà come unico scopo la conservazione dell'abitazione, sapendo che di questa si sarebbe fruito in pratica gratuitamente; infatti l'elementare principio della valutazione del bene assegnato è oggi quasi sempre disatteso, trovando solo sporadico riconoscimento in alcune sentenze isolate della Corte di cassazione, come l'importante sentenza a sezioni unite n. 11490 del 29 novembre 1990, dalla lunga e articolata motivazione. Si è perciò ritenuto necessario proporne con forza il definitivo riconoscimento legislativo.

Il secondo comma dell'articolo 155-quinquies affronta il grave problema del trasferimento di uno dei genitori in località remota - fenomeno in vertiginosa crescita - che nella situazione attuale viene spesso deliberatamente cercato dal genitore affidatario soltanto per tagliare del tutto i ponti con il proprio passato, in totale contrasto con l'esigenza dei figli di restare legati ad esso. In Francia la Commissione Dekeuwer-Defossez ha suggerito che non possa avere luogo un cambiamento di residenza che comporti un mutamento delle relazioni con l'altro genitore senza un preventivo accordo tra il padre e la madre. Evitando imposizioni, il regime dell'affidamento condiviso disincentiva automaticamente unilaterali ed egoistiche decisioni, rendendo possibile al figlio che non desideri mutamenti nella sua vita di relazione di restare con il genitore che non si sposta. Ci si è quindi limitati ad una sottolineatura del problema e ad una richiesta di impegno da parte dei genitori.

Con l'articolo 155-sexies si intende dare indicazioni sulla corretta impostazione dei rapporti nella famiglia separata. Sicuramente si tratta di un problema culturale. La prassi attuale, che per evitare ogni contrasto tra i genitori separati semplicisticamente toglie la parola a uno di essi, trova la propria giustificazione nel principio che ai figli giovi ricevere una educazione monocorde ("unicità del modello educativo") e che si debba evitare che un bambino frequenti pariteticamente i due genitori perché in tale modo riceverebbe messaggi "confusi". Prescindendo dal fatto che appare altamente opinabile che il danno di perdere un genitore, inevitabilmente legato all'affidamento esclusivo, sia meno grave della ipotizzata confusione di idee, la presente proposta di legge nasce invece nella convinzione che per i figli sia forse addirittura vantaggioso ascoltare più opinioni e confrontare idee e scelte di vita. Si può dare per sicuro, infatti, che normalmente i motivi di divergenza che hanno portato i coniugi alla rottura riguardavano i loro caratteri e le loro persone e non certo il bene dei figli, del quale sono entrambi ugualmente preoccupati. Può darsi benissimo che vi siano tra loro differenze ideologiche o di concezione e di stile di vita, ma non si comprende perché caricare solo di valenze negative una circostanza che porta invece con sé tanti vantaggi da essere, ad esempio richiesta alla scuola.

E si ritiene anche che l'attuale frequente aggressività tra ex-coniugi sia in gran parte frutto di una visione sbagliata del problema, generata e incoraggiata da quella stessa prassi che, preoccupandosi primariamente dei "poteri" dei genitori, li fa sentire protagonisti e non mette adeguatamente l'accento sul loro "dovere" di evitare certi comportamenti perché lesivi dell'interesse del minore, e a tale punto da essere perseguibili. In altre parole, le indicazioni date dall'articolo 155-sexies suonano certo come pura utopia nella cultura attuale, ma non all'interno della normativa qui proposta, perché per i genitori è ben diverso operare nell'ambito di una giurisprudenza che più o meno velatamente autorizza a considerare "indebita ingerenza" ogni forma di partecipazione del genitore non affidatario alla vita dei figli (Scannicchio N., opera citata) e la scoraggia, o sapendo che dalla legge questa partecipazione è ricercata e protetta. In particolare, avere posto il diritto del minore alla bigenitorialità quale elemento centrale e portante della nuova normativa comporta un adeguamento delle tecniche di sanzione dei comportamenti con i quali uno dei genitori cerchi di impedire o pregiudicare i rapporti con l'altro. Comportamenti che, oltre a configurare la violazione di un obbligo di carattere non patrimoniale nei confronti dell'altro genitore (Tribunale di Roma n. 18439 del 2000) e a costituire elusione dolosa dei provvedimenti del giudice in violazione dell'articolo 388 (Cassazione VI penale n. 2925 del 2000), rappresentano un vero e proprio illecito a danno del minore. Ciò porta ad applicare i tradizionali strumenti civilistici a tutela del diritto soggettivo leso dall'altrui comportamento doloso o colposo:

 

a) azione inibitoria (articolo 155-sexies, secondo comma) disciplinata per quanto concerne i tempi e le procedure di attuazione (onde evitare un eccessivo protrarsi nel tempo dei comportamenti dannosi e il consolidarsi di situazioni rimediabili solo a prezzo di ulteriori traumi per il minore), e rimessa invece al prudente apprezzamento discrezionale del giudice per ciò che concerne la individuazione dei provvedimenti preclusivi. Quando però il tipo di condotta lesiva è strettamente correlato con la prevalente collocazione presso uno dei genitori (si pensi, ad esempio ma non solo, alla sistematica violazione dell'attuale "diritto di visita") e sia inoltre recidivo rispetto a precedenti comportamenti lesivi, già accertati e interdetti dal giudice, è previsto l'automatico trasferimento della collocazione abituale presso l'altro genitore (terzo comma);

 

b) risarcimento del danno a favore del minore, liquidato in via equitativa dal giudice e identificato nella lesione in se stessa considerata di un suo diritto soggettivo della personalità (quarto comma). Al fine di evitare una degenerazione del contenzioso e abusi degli strumenti predisposti si è limitata la loro esperibilità a fattispecie già intrinsecamente lesive del diritto.

 

Analoghe considerazioni valgono per l'elemento soggettivo dell'illecito: le caratteristiche dei comportamenti sanzionati e la loro recidività sono tali da rendere ben difficile non ravvisare in esse una volontà quanto meno negligente e da imporre una presunzione di colpa superabile solo attraverso la prova di fattori impedienti di oggettiva gravità.

L'articolo 155-septies tutela il minore dalle possibili "fughe" di uno dei genitori di fronte ai doveri economici, di cui sottolinea la gravità attraverso il ricorso al codice penale. Si sottolinea, d'altra parte, che la quantificazione del contributo non deve più essere affidata a valutazioni improvvisate del magistrato di turno, ma essere agganciata a parametri oggettivi e uniformi, come avviene da tempo in Germania.

L'articolo 155-octies riconosce esplicitamente la possibilità di modificare il regime successivamente ai primi impegni presi, ovviando alla attuale rigidità delle disposizioni, per la quale provvedimenti assunti "al buio" in sede di udienza presidenziale si trascinano poi per anni prima che sia possibile apportare dei correttivi.

L'articolo 155-novies estende alla famiglia di fatto la protezione dei diritti dei figli minori, tenendo conto dell'alta incidenza delle separazioni proprio nelle famiglie che nascono con le minori tutele.

Nello stesso spirito, l'articolo 155-decies estende le tutele previste per i figli minori ai figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Mentre gli articoli 3, 4, 5 e 6 della proposta di legge recano adeguamenti del codice civile alla nuova normativa, con le norme transitorie (articolo 7) al comma 1 si intende evitare che problemi di copertura finanziaria o ritardi nella istituzionalizzazione dei centri familiari possano fare rinviare l'applicazione della legge, indicando la possibilità di affidare temporaneamente le funzioni di assistenza di cui all'articolo 155-ter del codice civile a personale che svolge le medesime funzioni ivi previste. I commi 2 e 3 intervengono in merito alle situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo che ad esse si applichino ugualmente, le disposizioni della legge.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).

 

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 155. (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli) - Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto a tutto il resto dell'ambito parentale del minore.

Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'articolo 155-bis.

Il giudice può altresì disporre che le parti siano assistite dalle strutture previste dall'articolo 155-ter, secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità.

Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

Il giudice, qualora ritenga le modalità concordate dai genitori non conformi a quanto indicato dal primo comma del presente articolo e dall'articolo 155-bis, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale termine senza che siano state convenute modalità soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal tribunale.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione".

 

Art. 2.

(Modifiche al codice civile).

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 155-bis (Modalità di attuazione dell'affidamento). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155.

La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

 

Art. 155-ter (Centri familiari polifunzionali). - Sono istituiti appositi centri familiari polifunzionali in grado di effettuare interventi di mediazione, di consulenza e di terapia familiare.

Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del terzo comma dell'articolo 155, l'intervento di un centro familiare, i responsabili del centro, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convocano la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento. Agli incontri possono partecipare i figli, se l'operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza.

Il testo dell'eventuale accordo, che si configura quale un progetto educativo, costruito dalla coppia presso il centro in un percorso mediativo è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le medesime fanno pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro.

Se la conciliazione non riesce ciascuna delle parti invia il proprio progetto educativo al giudice, che stabilisce le modalità di attuazione dell'affidamento in base ai criteri indicati nell'articolo 155-bis, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, quale emerge dal rispettivo progetto.

Art. 155-quater (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni previste dagli articoli 330 e 333. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della collocazione abitativa dei figli.

 

Art. 155-quinquies (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis.

 

Art. 155-sexies (Obblighi dei genitori). - Quale che sia il regime i separazione stabilito, è dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto disposto al secondo comma, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 316, commi terzo e quinto, 317, primo comma, 320, 321 e 322.

I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi davanti a sé. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessità il giudice emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti, adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.

In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il genitore presso il quale i figli sono abitualmente collocati, il giudice dispone, quando ciò non comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore.

Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma del presente articolo costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, il giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal citato terzo comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi subìto a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via equitativa.

Nei casi più gravi il giudice può adottare provvedimenti previsti dai commi terzo e quarto sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al citato terzo comma.

 

Art. 155-septies (Violazione degli obblighi di mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato sulla base di valutazioni del costo del mantenimento eseguite su base ISTAT e deve essere aggiornato annualmente.

Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

 

Art. 155-octies (Rivedibilità delle modalità di affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.

 

Art. 155-novies (Estensione alle unioni di fatto). - Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente.

 

Art. 155-decies (Estensione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave). - Le tutele per i figli minori previste dal presente capo sono estese ai figli maggiorenni portatori di handicap grave".

2. I centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-ter del codice civile sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3.

(Doveri verso i figli).

1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 147 (Diritti-doveri verso i figli). - Dalla procreazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire e educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli)".

 

Art. 4.

(Doveri dei figli).

1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 315 (Doveri dei figli). - Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, finché convivente".

 

Art. 5.

(Impedimento di uno dei genitori).

1. Il secondo comma dell'articolo codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-novies."

 

Art. 6.

(Esercizio della potestà).

1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-novies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figliò può disporre diversamente; può, altresì, escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore".

 

2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis codice civile è abrogato.

 

Art. 7.

(Norme transitorie).

1. Nelle more della istituzione dei centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-ter del codice civile, il giudice può usufruire, ai medesimi fini e con le medesime modalità previsti dal citato articolo 155-ter, dell'opera di personale dotato delle competenze necessarie nel caso specifico, in possesso dei titoli richiesti per la mediazione familiare e le consulenze tecniche di ufficio.

2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere l'applicazione della medesima legge.

3. Nei casi in cui al comma 2, ove i figli siano già maggiorenni, ma non ancora autosufficienti economicamente, può essere chiesta l'applicazione del terzo comma dell'articolo 155-bis del codice civile da parte di uno qualsiasi dei genitori.

 

Art. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


N. 453

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato CENTO

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Modifiche al codice civile in materia

di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli

 

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Presentata il 4 giugno 2001

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'elaborazione dell'Associazione genitori separati dai figli sulla base di studi ed esperienze maturate nel campo delle separazioni e nell'esclusivo interesse dei minori. La proposta di legge intende modificare l'articolo 155 del codice civile e ogni disposizione vigente in materia di affidamento dei figli minori. Ciò in relazione al mutamento della società, che impone una revisione delle norme che regolamentano le separazioni e al notevole aumento del fenomeno, nonché in specifica osservanza del dettato costituzionale e della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Secondo gli ultimi dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica, la crisi della coppia in Italia ha registrato un forte incremento rispetto agli anni precedenti, con un trend di crescita ipotizzabile, a breve, di una popolazione separata al 50 per cento. Di conseguenza, il numero dei figli minori coinvolti nel problema - che erano oltre un milione fino al 1995 - risulta in costante aumento. Non hanno invece fatto registrare sostanziali modifiche le cifre relative alla "destinazione" degli affidamenti che avvengono, nella maggior parte dei casi, in forma esclusiva, cioè ad un solo genitore (quasi sempre la madre).

La lettura di questi dati conferma, pertanto, una prassi negli affidamenti ormai consolidata nei tribunali, che viene esercitata pedissequamente nonostante la presenza di oggettive modifiche all'interno del nucleo familiare; non più padri "assenti" incapaci di accudire la prole, non più madri economico-dipendenti assoggettate esclusivamente al ruolo di educatrici.

Casi di cronaca ormai quotidiani con risvolti, alcune volte, altamente drammatici sono sempre più frequenti laddove è presente il "ceppo" della separazione e la contesa fra ex-coniugi per il "possesso" dei figli. Ciò è riprova di un diffuso malessere, indotto come conseguenza dell'affidamento esclusivo che vede relegato il genitore non affidatario a semplice erogatore di sostanze economiche, privandolo di fatto del suo naturale ruolo complementare ed emarginandolo dallo sviluppo psicofisico del proprio figlio.

La soluzione che la proposta di legge in oggetto auspica è, d'altra parte, già prevista dal vigente ordinamento ma è praticamente inapplicata poiché legata a elementi ritenuti indispensabili quali, sostanzialmente, il consenso delle parti e l'assenza di conflittualità nella coppia: l'affidamento congiunto.

Orbene, atteso che il minore ha bisogno del papà e della mamma anche dopo la separazione della coppia (ma non dei genitori) è indispensabile rivedere l'articolo 155 del vigente codice civile per introdurre soluzioni ad un problema ormai divenuto di notevole rilevanza sociale. D'altra parte, a queste tematiche - costanti in tutti i Paesi del mondo dove esistono separazioni e divorzi - si è cercato di dare risposte indirizzate sempre più a tutelare il minore privilegiando l'affidamento ad entrambi i genitori - salvo casi di comprovato pericolo o estremo disagio per il minore stesso - accogliendo la raccomandazione del Consiglio d'Europa del febbraio 1985 che ha caldeggiato l'applicazione di tali princìpi in tutti i Paesi membri, Italia inclusa. Diversi i percorsi-guida su cui si è basato il lavoro: affidamento iniziale obbligatorio ad entrambi i genitori; elaborazione di un piano educativo comune; mantenimento diretto del minore; giurisdizione del luogo di origine del minore; ricorso a strumenti tecnologici a supporto delle frequentazioni.

In sostanza, e per esplicare i concetti soprariportati, viene di seguito illustrato un sommario percorso-guida esemplificativo di una separazione alla luce della nuova regolamentazione. Percorso che deve intendersi aperto a qualsiasi contributo migliorativo.

Se due genitori (con figli) decidono di non stare più assieme si rivolgono al tribunale (che è auspicabile diventi unico per tutta la problematica civile e penale) per regolarizzare quanto previsto dal nostro ordinamento in materia di separazione personale tra coniugi e presentano formale richiesta. Se questa sarà concordata (consensuale) il giudice ratificherà l'accordo che dovrà, in tutti i casi, contenere norme di tutela per il minore ispirate a quanto di seguito previsto in caso di contestazioni.

In caso di disaccordo tra coniugi, il giudice nel sancire l'affidamento iniziale congiunto obbligatorio lascia momentaneamente le cose come stanno procedendo solo all'eventuale determinazione di regole provvisorie urgenti sulla coabitazione dei figli e l'allontanamento o meno di uno dei due coniugi dalla casa coniugale; contemporaneamente, nella stessa udienza di comparizione, invita i due genitori ad effettuare un "percorso preventivo" sull'affidamento incaricando strutture e collaboratori professionalmente validi (centri di mediazione, psicologi, educatori, eccetera) ad esperire - oltreché un tentativo di riconciliazione - le procedure per la realizzazione di un "piano educativo comune".

L'iniziativa - che dovrà essere conclusa in un breve tempo ipotizzabile in 20-30 giorni - dovrà consentire di poter individuare chi dei due genitori in conflitto offra al minore la migliore garanzia per una coabitazione e indicarla al magistrato per una pronuncia definitiva.

Il progetto educativo comune deve, in breve, far pronunciare i genitori su chi, secondo loro, pensino possa essere quello più adatto alla coabitazione con i figli, e stabilire altresì:

 

come si comporterebbero - se fossero genitori coabitanti - rispetto alla frequentazione del minore con l'altro genitore;

 

quali decisioni prenderebbero in comune con l'altro genitore a favore del minore;

 

quali decisioni prenderebbero autonomamente senza ascoltare il parere dell'altro genitore;

 

quale sarebbe il luogo prescelto per la coabitazione (città, comune, via);

 

quali decisioni prenderebbero in materia sanitaria;

 

quali decisioni prenderebbero in materia educativa e religiosa;

 

quali decisioni prenderebbero in materia scolastica;

 

quale contributo diretto sarebbero disposti ad assumersi in fatto di spese per abitazione, alimenti, abbigliamento, libri e materiale scolastico, attività sportive, eccetera.

Il progetto educativo deve infine mettere al corrente i due genitori delle sanzioni previste in caso di inadempienza o inosservanza.

Queste indicazioni - da non considerare esaustive - consentiranno, quindi, di appurare chi dei due genitori sia in grado di fornire la maggior garanzia per una coabitazione con i figli e la predisposizione a considerare - nei confronti della prole - il proseguimento del rapporto in un ambito sereno e costruttivo tra genitori e figli.

Alla luce delle risposte che verranno fornite dai genitori sarà quindi più agevole per il giudice individuare se uno dei due sia particolarmente prevenuto nei confronti dell'altro o se desidera mantenere verso questi un ruolo collaborativo attivo anche dopo la separazione. Il tutto ad esclusivo vantaggio del minore.

Contrariamente alle attuali consuetudini negli affidamenti che privilegiano gli interessi di adulti a scapito di quelli dei minori, va detto che nell'applicazione di misure vantaggiose per i figli sono proprio i genitori a farsi carico di maggiori oneri, compiti, limitazioni, incombenze, eccetera.

Va da sé che, espletata questa strada e riscontrata una oggettiva impossibilità a procedere all'affidamento congiunto, si dovrà necessariamente ricorrere all'affidamento esclusivo, che dovrà comunque tenere conto delle indicazioni emerse nel percorso precedentemente illustrato. Inoltre, l'affidamento esclusivo potrà essere "ripristinato" in quei casi dove - ad affidamento congiunto definitivo avvenuto - si dovessero presentare inadempienze da parte di uno dei due genitori.

In conclusione, quindi:

 

a) il minore - salvo casi di vera "indegnità" - continuerà ad avere il supporto di entrambe le figure genitoriali;

b) nessuno dei due genitori si vedrà costretto ad un ruolo marginale e inattivo ma anzi - sapendo quali condizioni lo aspettano, sanzioni comprese - sarà portato ad analizzare il suo operato nei confronti dei figli e chiamato responsabilmente a stringersi attorno a loro in un momento così delicato.

Quindi, senza ricorrere ad azioni che comportano alti costi per la società, ma solo aiutando una nuova cultura della separazione, si propongono le opportune modifiche all'articolo 155 del codice civile.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli). Il minore ha diritto a mantenere un rapporto continuativo con il padre e con la madre, anche in caso di separazione personale degli stessi, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, onde vedersi garantito uno sviluppo equilibrato ed armonioso della propria personalità con la fattiva partecipazione di entrambi.

Il giudice che pronuncia la separazione, nel superiore interesse morale e materiale dei minori, dispone comunque per la continuazione dell'esercizio congiunto della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori.

Il giudice designa altresì, con il preventivo consenso delle parti, il genitore con il quale i figli vivranno; tale statuizione non potrà in alcun caso limitare o escludere l'esercizio congiunto della potestà genitoriale di cui al secondo comma del presente articolo.

I genitori sono tenuti a presentare al magistrato il piano educativo comune, sottoscritto da entrambi, contenente una dettagliata esposizione di tutti gli accordi tra loro intervenuti circa l'istruzione, l'educazione, la misura del contributo al mantenimento dei figli, l'amministrazione dei beni dei minori, nonché le modalità di frequentazione del genitore non più convivente, dovendo concordare, in via preventiva, le scelte per gli interventi ordinari e straordinari, quelle sulla sede e sull'indirizzo scolastico, sulle attività extra-scolastiche e su ogni altra questione rilevante per lo sviluppo psico-fisico del minore.

In caso di mancato accordo dei genitori circa la coabitazione, l'educazione, l'istruzione e le modalità di frequentazione del minore, il giudice rimette le parti innanzi al consultorio familiare o ad altra istituenda struttura specialistica composta da esperti delle problematiche matrimoniali. Detta struttura, sentite le parti e ove occorra anche i minori, indicherà compiutamente al magistrato, nel termine da questi stabilito, ed al pubblico ministero le ipotesi ritenute più idonee a risolvere i motivi di disaccordo, nell'esclusivo interesse dei minori. Prima di rimettere le parti alla struttura specialistica, in ogni caso, il magistrato fissa una nuova udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, che deve tenersi entro due mesi dalla prima, per la discussione del piano educativo comune e per ogni conseguente statuizione".

 

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento ai genitori). Al fine di garantire la massima stabilità possibile ai minori, gli accordi fra coniugi per l'attuazione delle modalità di affidamento dei figli devono essere informati ai seguenti princìpi:

 

1) la casa coniugale è assegnata preferibilmente al genitore con il quale i figli continueranno a convivere;

 

2) qualora il genitore con cui il figlio convive dovesse decidere, per comprovate esigenze, di trasferire altrove la propria residenza dovrà munirsi, in via preventiva, del consenso dell'altro genitore o, in mancanza, dell'autorizzazione del giudice. In ogni caso la nuova residenza non potrà essere fissata se non nell'ambito dello stesso comune o, in casi eccezionali, nell'ambito dei duecento chilometri di distanza dal comune già di domicilio coniugale, sempreché tale scelta sia fondata sulla necessità di soddisfare esigenze del minore e non del genitore con questi coabitante;

3) il genitore coabitante non può trasferire il domicilio dei figli senza il consenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice. L'ufficiale dell'anagrafe non può iscrivere i minori ad altro domicilio senza il consenso del genitore non coabitante o l'autorizzazione del giudice. La scuola non può rilasciare nulla osta per iscrizione a nuovo istituto senza il consenso del genitore non coabitante o l'autorizzazione del giudice;

 

4) ciascuno dei coniugi contribuirà al mantenimento dei minori in misura proporzionale alle proprie sostanze. Tale contributo potrà essere attuato, normalmente, in forma diretta e per capitoli di spesa stabiliti di comune accordo a carico dei singoli coniugi. In caso di mancato accordo, previa individuazione del coniuge che rifiuta il consenso al piano educativo comune, è rimessa al giudice la determinazione di un contributo indiretto, mediante versamento mensile di una somma di denaro al coniuge convivente.

 

Art. 155-ter. - (Fattispecie non previste nelle condizioni di separazione). Qualora insorgano fra i coniugi contrasti aventi per oggetto situazioni non prevedibili nelle condizioni di separazione è ammesso ricorso al tribunale ordinario, con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 316.

 

Art. 155-quater. - (Decadenza dall'affidamento ai genitori). La violazione delle condizioni stabilite fra i coniugi in sede di separazione, ove accertata dal giudice competente ossia dal tribunale ordinario, comporta per il genitore inadempiente la decadenza dall'affidamento ai genitori con conseguente affidamento esclusivo del minore all'altro coniuge; l'inversione deve essere altresì applicata qualora il genitore affidatario o coabitante venga condannato in via definitiva ai sensi dell'articolo 368 del codice penale nei confronti dell'altro genitore, con risarcimento del danno a favore dei figli.

Il giudice che pronunzia la decadenza adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

In particolare, il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. In casi particolari, ove richiesto dal genitore non affidatario, e a spese di questi, il giudice può autorizzare l'installazione di un collegamento telematico con l'abitazione del minore in modo da consentire a quest'ultimo un continuo contatto con il genitore non convivente senza pregiudizio agli incontri personali. Il genitore affidatario non potrà opporsi a tale iniziativa ma dovrà attivarsi per favorirla vigilando sul comportamento del minore per impedire allo stesso usi illeciti dell'apparato telematico.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui sono affidati i figli.

Il giudice dà disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli.

I provvedimenti possono essere emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

 

Art. 155-quinquies. - (Mediazione familiare). Sono istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione familiare, attivati presso il tribunale civile.

Ove il giudice abbia richiesto, ai sensi del comma quinto dell'articolo 155, l'intervento di un consultorio familiare, lo stesso, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convoca l'intero nucleo familiare, compresi i figli, al fine di poter fornire al giudice le ipotesi di accordo, onde poter effettivamente disporre l'affidamento ai genitori.

Gli esiti della mediazione saranno riportati in un verbale sottoscritto dalle parti, da inviare al giudice dal consultorio.

 

Art. 155-sexies. - (Affidamento a terzi). Il giudice, per gravi motivi e solo nell'impossibilità per i figli di convivere con uno dei due genitori, quando nessuno dei due fornisce idonee garanzie per un armonioso sviluppo psico-fisico dei minori, può ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, in via residuale, in un istituto di educazione.

 

Art. 155-septies. - (Revisione delle modalità di affidamento). I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura ed alle modalità del contributo.

 

Art. 155-octies. - (Ambito di applicazione). Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, ai minori i cui genitori non siano coniugati, né convivano more uxorio".

 


N. 643

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati LUCCHESE, EMERENZIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, D'ALIA, GIUSEPPE DRAGO, LIOTTA, TUCCI

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Modifiche al codice civile in materia di separazione

dei coniugi e di affidamento dei figli

 

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Presentata il 7 giugno 2001

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Onorevoli Colleghi! - Alla base della presente proposta di legge (che riproduce il testo già presentato nella XIII legislatura, atto Camera n. 398) è uno studio condotto dall'associazione "Crescere Insieme", che da tempo opera a tutela dei diritti dei minori.

La necessità di intervento nella normativa che disciplina l'affidamento dei figli minori di genitori separati nasce da circostanze oggettive, che evidenziano un profondo e diffuso malessere.

E' anzitutto da ricordare che la problematica investe un elevatissimo numero di persone e, nella maggior parte dei casi, i figli sono affidati alla madre, cifra che equivale al 100 per cento dei casi normali, essendo la frazione di soluzioni diverse (il padre, i nonni, eccetera) da attribuire a situazioni di impossibilità o gravi carenze materne (psicopatie, droga, alcolismo eccetera). C'è da aggiungere che la possibilità di accesso per il padre, in questi affidamenti a un solo genitore, è abitualmente limitata a un fine settimana alternato e quindici giorni in estate. In questa situazione, che trasforma di fatto la separazione tra i genitori in perdita per i figli del genitore non-affidatario (Barbagli, Saraceno, "Padri e figli dopo la separazione", Bologna, Società Italiana di Statistica, 1993), non può stupire che si riscontri una altissima percentuale di minori disadattati che, nei casi meno gravi, necessitano di trattamenti di psicoterapia, per avere sviluppato una condizione di dipendenza dalla madre e di rifiuto nei confronti del padre. A ciò si aggiunge l'elevata conflittualità tra gli ex-coniugi, per i quali frequentemente ai motivi personali di rancore si sommano le tensioni per un rapporto con i figli mal risolto per entrambi. In sostanza, quindi, l'affidamento a un solo genitore, ben lungi dal privilegiare gli interessi del minore, come pure si propone in teoria la legge vigente, si dimostra funzionale, e perfettamente, solo agli interessi di padri poco consapevoli e responsabili, che chiudendo i rapporti con l'ex-coniuge pensano di non avere più altro dovere verso i figli che la corresponsione di un assegno, e di madri frustrate o morbosamente possessive che intendono servirsi dei figli per consumare vendette nei confronti dell'ex-marito.

A questi problemi, costanti in tutti i Paesi ove esistano separazione e divorzio, si è da tempo cercato di dare risposta mediante forme diverse di affidamento ad entrambi i genitori, utilizzate in misura crescente praticamente in ogni parte civilizzata del mondo. Ad esempio, in 16 Stati degli USA, su 50 la joint custody, non solo legal, ma anche physical, è la possibilità che il giudice è obbligato a considerare per prima, e solo nel caso che risulti tecnicamente inapplicabile è autorizzato, motivatamente, a ricorrere ad altre soluzioni. Per quanto riguarda, in particolare, l'Europa, i più avanzati Paesi stanno modificando uno dopo l'altro i propri ordinamenti giuridici per riconoscere nell'affidamento a entrambi i genitori la soluzione più idonea a salvaguardare l'interesse del minore. Così hanno fatto la Spagna fino dal 1981, il Regno Unito (Children Act del 14 ottobre 1991), la Francia (legge 8 gennaio 1993) e il Belgio (legge 13 aprile 1995) ove sono state parificate totalmente per i genitori separati le responsabilità educative e le possibilità di convivenza con i figli. In questo modo l'Europa si sta adeguando alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Ciò mentre la Germania ha addirittura sancito l'incostituzionalità dell'affidamento a un solo genitore (sentenza del Bundesverfassungsgericht del 3 novembre 1982) con motivazioni perfettamente adattabili anche all'Italia, se si rammenta il dettato della Costituzione all'articolo 30, primo comma.

Per quanto riguarda, dunque, il nostro Paese, nel 1987 fu introdotto l'affidamento congiunto, un istituto che, come disse il senatore Lipari nel presentarlo al Senato della Repubblica, si propone di superare la deleteria divisione in genitori del quotidiano e genitori del tempo libero. D'altra parte, il progressivo adeguamento dell'ordinamento giuridico, non solo al principio della parità e delle pari opportunità, ma al concreto mutamento del costume, può essere visto nel coerente succedersi di leggi e sentenze volte a riconoscere la plausibilità e la opportunità pratica della paritetica utilizzazione delle risorse che l'uno e l'altro dei genitori possono mettere a disposizione dei figli, dall'estensione al padre del diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio (legge n. 903 del 1977), ampliato in seguito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1987 e n. 341 del 1991) fino al riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita (sentenza n. 179 del 1993).

Analogamente, si sarebbe quindi dovuto osservare un sempre più frequente ricorso all'affidamento congiunto nelle cause di separazione e divorzio. Ciò, viceversa, non solo non è avvenuto, ma l'affidamento congiunto è stato ignorato a tal punto che la sua esistenza nel nostro ordinamento è stata vista da alcuni come una mera finzione giuridica (Canova, Grasso, in "Diritto di famiglia e delle persone", Milano, Giuffré, 1991); ciò per favorire una soluzione, quella monogenitoriale, che, oltre tutto, disattende completamente l'articolo 30, primo comma, della Costituzione, secondo cui il diritto-dovere di ciascuno dei genitori verso i figli non si esaurisce con il mantenimento economico, ma si estende ai ben più importanti compiti di educazione e di istruzione: e non si può certo sostenere che "vigilare sull'educazione" sia uguale a educare.

Una analisi delle modalità secondo le quali è assunta la decisione dell'affidamento mostra che indubbiamente alla procedura va attribuita una buona parte delle responsabilità della situazione attuale. Infatti, in sostanza l'affidamento viene oggi stabilito nella rapidissima udienza presidenziale, nella quale il magistrato non ha ancora elementi di giudizio per scegliere consapevolmente entro l'intera gamma di possibilità offerte dalla legge e quindi si affida alla tradizione, consegnando quasi sempre, come detto, i figli alla sola madre; né serve che tale provvedimento sia provvisorio, perché anche quando, al termine di un giudizio, si conclude che sarebbe stata preferibile una soluzione diversa, essendo ormai passato molto tempo, si finisce per lasciare le cose come stanno per evitare di turbare nuovamente i figli.

Né appare convincente la giustificazione ufficiale del modo di operare descritto, che riposa nella cosiddetta "dottrina della tenera età" secondo cui, essendo i figli piccolissimi al momento della separazione, si deve tener conto del fatto che il "cordone ombelicale" con la madre non è ancora stato tagliato. La falsità di tale concetto è infatti chiaramente evidenziata dalle statistiche ufficiali che attestano che, nella maggior parte dei casi, il figlio al momento della separazione è di età superiore ai dieci anni. Lo stesso errato presupposto è utilizzato da una antiquata dottrina che ha avuto ampio seguito (Trabucchi, in "Rivista di Diritto Civile", II semestre 1987, p. 134) laddove si sostiene che l'affidamento a entrambi i genitori non è consigliabile perché il "bimbo" ha bisogno di sentirsi protetto entro un unico "nido", ove sarà orientato in modo univoco, e quindi bene; a dispetto anche dell'universale riconoscimento della funzione educativa della pluralità delle idee, nonché dell'ovvia considerazione che si è minori fino a diciotto anni di età e quindi il "bimbo" attraverserà sicuramente età nelle quali la mancanza del padre gli risulterà gravissima.

Forse, tuttavia, se l'affidamento congiunto ha incontrato scarsissima fortuna in Italia, è stato in larga misura a causa della chiave di lettura che esso ha avuto da noi (di tale istituto, infatti, esistono versioni che variano da un ordinamento giuridico all'altro). Orbene, nei rarissimi casi in cui è stato sperimentato lo si è inteso come "esercizio congiunto della potestà", nel senso che anche le decisioni su questioni di minimo rilievo devono avere il nulla osta contemporaneo di entrambi i genitori; e si è così andati incontro a frequenti fallimenti del tutto scontati. Inoltre, questa lettura strettamente associativa dell'affidamento congiunto ha fatto sì che una bassissima conflittualità ne fosse indispensabile premessa, rendendo con ciò effettivamente l'istituto un inutile artificio giuridico, poichè ovviamente, in tale ipotesi, funziona bene qualunque soluzione. Perciò spesso psicologi e sociologi, pur considerando l'affidamento congiunto la soluzione ottimale, hanno concluso le loro analisi esprimendo il rammarico per la sua scarsa applicabilità, una riserva legata solo al modo di intendere l'istituto in Italia, che a volte ha creato malintesi e li ha fatti considerare, a torto, come avversari dell'affidamento congiunto. Ecco perché nel presentare una nuova proposta di legge è apparso indispensabile abbandonare questo termine sostituendolo con espressioni di non equivoca interpretazione.

In definitiva, constatate le oggettive difficoltà, legate a tempi, procedure e contenuti, che portano i magistrati a ripetere costantemente le medesime infelici formule, si è ritenuto opportuno alleggerirne il compito, trasferendo presso appositi centri di mediazione quegli aspetti che non hanno nulla di giuridico - come il tentativo di riconciliazione e l'individuazione delle più corrette modalità per realizzare un nuovo assetto familiare - nonché, fondamentalmente, eliminando il problema della scelta del genitore più idoneo ad essere unico affidatario - nella convinzione che i genitori sono entrambi necessari ai figli per una crescita armoniosa e che quella conflittualità così spesso invocata per giustificare la soluzione monogenitoriale è invece la conseguenza di essa (Ronfani, Sociologia del diritto, n. 3, 1989, p. 102), viste le abissali differenze di possibilità oggi stabilite tra affidatario e non. Ciò spiega la non casuale rigidità con la quale è stato privilegiato l'affidamento dei figli a entrambi i genitori - con parallela drastica riduzione dei margini di aleatorietà dei procedimenti giudiziali - rigidità alla quale hanno del resto contribuito altre rilevanti considerazioni di opportunità, come la convinzione che essere sicuri fin dall'inizio che rispetto ai figli la conclusione sarà equa, non può che facilitare il raggiungimento di accordi anche sulle altre questioni, evitando quella battaglia "a vincere" spesso cara agli avvocati.

Centrale nella presente proposta di legge è infatti l'idea, espressa in modo specifico nel nuovo articolo 155 del codice civile, che la bigenitorialità non è solo una legittima rivendicazione del genitore escluso dall'affidamento e relegato alla mera funzione sostentatrice, ma un diritto soggettivo del minore, da collocare nell'ambito dei diritti della personalità. Di modo che, per ciascuno dei genitori, la presenza nella vita dei figli non è più una facoltà che si può non esercitare o di cui si può privare l'altro, ma un diritto-dovere, per il quale è prevista una tutela, se minacciato, e al quale non ci si può sottrarre, ove faccia comodo, come del resto è sancito dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione. Si è quindi elaborata una normativa che garantisse l'effettività di questa fondamentale affermazione in una dimensione non meramente programmatica, bensì immediatamente precettiva. Lo strumento giuridico adatto per lo scopo citato è stato visto nell'affidamento a entrambi i genitori (articolo 155, secondo comma), coerentemente configurato quale soluzione principale e ordinaria, e non più meramente residuale rispetto all'affidamento monogenitoriale, nonché irrinunciabile quando ne sussiste l'applicabilità (terzo comma). Per evitare gli equivoci che affliggono l'affidamento congiunto ci si è dunque voluti ispirare al civilissimo modello svedese, sottolineando che i genitori "restano" responsabili a vita nei confronti dei figli, a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali. Nella nostra proposta di legge, quindi, si intende che solo le decisioni più importanti, come la scelta del medico o della scuola, siano obbligatoriamente congiunte (come già avviene ora anche per l'affidamento esclusivo), ma che per il resto il giudice valuti se il grado di conflittualità esistente permette un esercizio congiunto della potestà (articolo 155-bis, quarto comma, del codice civile, introdotto dalla presente proposta di legge), oppure conviene assegnare a padre e madre compiti distinti, e quindi facoltà decisionali separate (articolo 155-bis, quinto comma). In questo modo si realizza comunque la naturale prosecuzione del regime precedente alla separazione, eventualmente con una alternanza nelle responsabilità che non è legata al calendario (come nell'affidamento alternato), ma a specifiche attività o momenti di vita (acquistare un oggetto, frequentare una palestra), come avviene nella famiglia unita. In altre parole, si è lasciato al giudice solo il compito di stabilire come organizzare un nuovo sistema di vita nel quale, pur essendoci una partizione tra padre e madre dei momenti di convivenza, i ruoli rimangono intatti, nel rispetto del dettato costituzionale delle pari opportunità e della conservazione dei diritti-doveri, e soprattutto evitando di mettere i figli in quella drammatica condizione di scelta tra i due genitori che, come documentano innumerevoli studi sulle psicopatologie, porta spesso gravi e irreversibili danni alla loro personalità.

E' giusto, infine, mettere in evidenza, in una fase di evoluzione della società in cui le preoccupazioni per le sorti della famiglia diventano sempre più pressanti, che l'affidamento a entrambi i genitori (all'opposto della soluzione monogenitoriale) mantenendo gli ex-coniugi in contatto per il fine educativo dei figli, senza vincitori né vinti e quindi senza spirito di rivincita, crea le condizioni ideali perché ogni minimo spiraglio per una riconciliazione possa essere sfruttato.

L'articolo 155-bis prospetta le modalità pratiche di una effettiva realizzazione dell'affidamento bigenitoriale, pur salvaguardando le esigenze di semplicità di vita del bambino. E' questo un punto nel quale è sembrato opportuno dispiegare la massima flessibilità. In sostanza si riconosce un ampio grado di libertà autorizzando una scelta caso per caso delle soluzioni, ma si sottolinea che comunque dovrà essere fatto ogni sforzo per mantenere ampi spazi ad entrambi i genitori. In altre parole, ci sarà ancora un genitore convivente e uno no, ma tutte le possibilità di contatto con i figli da parte di quello non convivente dovranno essere raccolte e utilizzate; ad esempio, non sarà più pensabile che si dica di no all'offerta da parte del genitore non convivente di assumersi il compito di andare regolarmente a prendere il figlio a scuola o in palestra, per accompagnarlo ove sia fissato che vada.

D'altra parte, lo strumento fondamentale per assicurare una effettiva e serena presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli è apparso il "mantenimento diretto", un altro punto centrale della proposta di legge (articolo 155-bis, terzo comma). Si ritiene, cioè, indispensabile, nel ripartire l'onere del mantenimento dei figli, attribuire a ciascuno dei genitori distinti capitoli di spesa, conseguendo così tutta una serie di vantaggi, che vanno dalla piacevole e gratificante sensazione per il bambino che entrambi i genitori si occupano di lui, alla eliminazione del meccanismo dell'assegno, altamente conflittuale (Chambers, Rethinking the substantive roles for custody disputes in Divorce, 83 Michigan Lalw Rev., p. 128, 1984), alla miglior protezione della prole dai rischi di mancata assistenza economica (Del Boca, Biblioteca della libertà, n. 101, p. 107, 1988), alla garanzia per il genitore convivente di poter dividere con l'altro anche il peso fisico dell'allevamento dei figli (quarto comma), alla possibilità per il genitore non convivente di prendersi anch'esso per qualche aspetto cura diretta di essi e condividere momenti di scelta (quarto comma). Naturalmente per poter attribuire ai genitori compiti specifici (quinto comma) il tribunale utilizzerà quanto riferito dai genitori stessi, in caso di accordo, o la relazione del consultorio di cui all'articolo 155-ter, in caso di disaccordo. Indubbiamente, sarebbe teoricamente possibile attribuire poteri decisionali al genitore non convivente anche con il meccanismo dell'assegno, ma si consideri, poiché ogni decisione ha quasi sempre delle implicazioni economiche, quanto sarebbe conflittuale che un genitore decida e l'altro paghi.

In questa ottica l'articolo 155-ter si preoccupa di fornire ai genitori, ove necessario, uno strumento per impostare correttamente un nuovo tipo di vita familiare, accettando i necessari sacrifici non tanto per venire incontro ai desideri dell'altro, quanto per rispettare le esigenze del bambino. E che l'interesse di quest'ultimo sia ora effettivamente al primo posto è sottolineato dalla sua presenza (con esclusione della sola prima infanzia) al momento di stabilire il nuovo assetto familiare, non più per rispondere ad assurde richieste di scelta tra un genitore e l'altro, ma per partecipare, in un contesto non traumatico, alla costruzione della sua futura giornata, suggerendo ciò che per lui possa risultare più agevole o meno scomodo.

Il secondo comma, d'altra parte, introduce il fondamentale concetto di "progetto educativo" con il quale, in caso di disaccordo, ciascun genitore chiarisce secondo quali criteri intende che sia regolata la vita dei figli, con particolare riguardo alle possibilità pratiche che saranno date ad essi di fruire dell'apporto del genitore non convivente. In questo modo sono messe a disposizione del giudice le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole nel caso in cui, persistendo il disaccordo, ogni decisione sia rimessa a lui. Informazioni che gli daranno anche la possibilità di scoraggiare (terzo comma) atteggiamenti possessivi, privilegiando per la convivenza il genitore più corretto e disponibile, meglio disposto a lasciare spazio all'altro e a rispettarne la figura e il ruolo, secondo un concetto già entrato nella legislazione anglosassone, nonché secondo un orientamento già da tempo affermato presso gli psicologi (v. ad esempio, Cigoli, Gulotta, Santi, "Separazione, divorzio e affidamento dei figli", Milano, Giuffré, 1983). Resta invece fuori dell'intervento del consultorio la discussione degli aspetti economici della separazione, in omaggio al principio del rispetto delle competenze effettive di ciascuno, secondo il quale il giudice non è uno psicologo, ma il mediatore non è un giurista.

Quanto alla frequenza dell'intervento dei consultori per spiegare e far capire ai genitori l'importanza e l'utilità della presenza di entrambi per la crescita equilibrata dei figli, è prevedibile che sia elevata nella fase di prima attuazione della legge, venendo da una lunghissima tradizione monogenitoriale, ma che, evolvendo il costume, diventi sempre più occasionale. Rimarrà, tuttavia, essenziale la funzione preventiva dei centri rispetto alle separazioni, dovendo essere intesi come strutture cui si potrà rivolgere in qualsiasi momento qualsiasi coppia in difficoltà. L'istituzione dei centri, d'altra parte, soddisfa anche l'esigenza di affidare un tentativo di riconciliazione tra i coniugi a personale con preparazione specifica e con ampie disponibilità di tempo in tutti quei casi in cui il giudice ne ravvisi la possibilità di successo, come anticipato al secondo comma dell'articolo 155, come sostituito dall'articolo 1 della presente proposta di legge.

L'articolo 155-quater affronta il problema della ineluttabilità o meno dell'affidamento bigenitoriale. Pur essendo certamente auspicabile su di esso il consenso di entrambi i genitori ed essendo certamente tenuto a lavorare a tale scopo il consultorio di cui all'articolo 155-ter, nello spirito dell'articolo 155 e per i motivi illustrati nel commento all'articolo 155-bis, si è ritenuto giusto e opportuno che non fosse condizione indispensabile e si è limitata la soluzione monogenitoriale ai casi di vera indegnità o incapacità di uno dei genitori, disincentivando i tentativi di pretestuose e interessate opposizioni (secondo comma).

E' interessante rammentare che si è sostenuto (Scannicchio, in "Nuove leggi civili commentate", II semestre 1987, p. 972) per l'affidamento congiunto che esso, implicando l'associazione dei genitori nell'esercizio della potestà, può essere adottato solo se c'è accordo, e che la prima questione sulla quale l'accordo deve esistere è l'adozione stessa dell'affidamento congiunto. Di qui seguirebbe che esso non può essere imposto, ma può essere disposto solo consensualmente. Poiché la presente proposta di legge prevede anche l'esercizio separato della potestà, l'obiezione potrebbe anche non essere presa in considerazione. Può, tuttavia, essere comunque utile far notare che è in realtà inconsistente, o al più nominalistica. Infatti, già adesso sulle decisioni più importanti è necessario l'accordo, anche quando l'affidamento è a un solo genitore, quindi coerentemente si potrebbe chiamare "congiunto" anche tale regime e rovesciare su di esso l'obiezione di praticabilità solo consensuale: con molta maggior ragione, visto che è certamente più giustificato opporsi a una soluzione intrinsecamente iniqua (l'affidamento esclusivo), che ostacolarne una equa.

L'articolo 155-quinquies, al primo comma, mira a ricondurre l'assegnazione della casa coniugale all'esclusiva funzionalità del nuovo assetto, eliminando la possibilità che il continuare a fruire di essa perché si convive con i figli comporti un vantaggio economico iniquo, visto che anche il genitore abitualmente non convivente ha la necessità di disporre di uguale spazio per ospitare i figli nei tempi stabiliti, circostanza che oggi in pratica non viene mai considerata, quasi nel presupposto che tanto il genitore non affidatario finirà per sparire dalla vita dei figli. Il vantaggio di questa precisazione (la valutazione economica della disponibilità della casa) è particolarmente evidente ove si pensi quanto spesso oggi si assista a false dispute sull'affidamento dei figli che hanno in realtà come unico scopo la conservazione dell'abitazione. Di particolare rilievo è il caso in cui il genitore non convivente, oltre a provvedere al mantenimento dei figli, debba anche corrispondere all'altro un assegno personale e sia proprietario della casa coniugale. In queste situazioni l'elementare principio della valutazione del bene assegnato è oggi quasi sempre disatteso, trovando solo sporadico riconoscimento in alcune sentenze isolate della Corte di cassazione, come l'importante sentenza a sezioni unite n. 11490 del 29 novembre 1990, dalla lunga e articolata motivazione. Si è perciò ritenuto necessario proporne con forza il definitivo riconoscimento legislativo.

Il secondo comma affronta il problema del trasferimento di uno dei genitori in località remota, che nella situazione attuale viene spesso deliberatamente cercato dall'uno o dall'altro soltanto per tagliare del tutto i ponti con il proprio passato, in totale contrasto con le esigenze dei figli di restare legati ad esso. Aderendo ad una specifica richiesta avanzata da figli di separati, che hanno lamentato questa crescita artificiosa del proprio disagio, si è inteso dare una indicazione di principio affermando che, pur nel rispetto della libertà di movimento dei cittadini, in assenza di motivi di forza maggiore questa operazione deve essere scoraggiata, in nome del prevalente interesse del minore. Ad esempio, potrebbe essere stabilito preventivamente che il minore risieda di preferenza presso il genitore che non si sposta.

Con l'articolo 155-sexies si intende dare indicazioni sulla corretta impostazione dei rapporti nella famiglia separata. Sicuramente si tratta di un problema culturale. La prassi attuale, che per evitare ogni contrasto tra i genitori separati semplicisticamente toglie la parola a uno di essi, trova la propria giustificazione nel principio che ai figli giovi ricevere una educazione monocorde ("unicità del modello educativo") e che si debba evitare che un bambino frequenti pariteticamente i due genitori perché in tal modo riceverebbe messaggi "confusi". Prescindendo dal fatto che appare altamente opinabile che il danno di perdere un genitore, inevitabilmente legato all'affidamento esclusivo, sia meno grave della ipotizzata confusione di idee, la presente proposta di legge nasce invece nella convinzione che per i figli sia forse addirittura vantaggioso ascoltare più opinioni e confrontare idee e scelte di vita. Si può dare per sicuro, infatti, che normalmente i motivi di divergenza che hanno portato i coniugi alla rottura riguardavano i loro caratteri e le loro persone e non certo il bene dei figli, del quale sono entrambi ugualmente preoccupati. Può darsi benissimo che vi siano tra loro differenze ideologiche o di concezione e di stile di vita, ma non si comprende perché caricare solo di valenze negative una circostanza che porta invece con sé tanti vantaggi da essere, ad esempio, richiesta alla scuola.

E si ritiene anche che l'attuale frequente aggressività tra ex-coniugi sia in gran parte frutto di una visione sbagliata del problema, generata e incoraggiata da quella stessa prassi che, preoccupandosi primariamente dei poteri dei genitori, li fa sentire protagonisti e non mette adeguatamente l'accento sul loro dovere di evitare certi comportamenti perché lesivi dell'interesse del minore, e a tal punto da essere perseguibili. In altre parole, le indicazioni date dall'articolo 155-sexies suonano certo come pura utopia nella cultura attuale, ma non all'interno della normativa qui proposta, perché per i genitori è ben diverso operare nell'ambito di una giurisprudenza che più o meno velatamente autorizza a considerare "indebita ingerenza" ogni forma di partecipazione del genitore non affidatario alla vita dei figli (Scannicchio, op. cit.) e la scoraggia, o sapendo che dalla legge questa partecipazione è ricercata e protetta. In particolare, aver posto il diritto del minore alla bigenitorialità quale elemento centrale e portante della nuova normativa comporta un adeguamento delle tecniche di sanzione dei comportamenti con i quali uno dei genitori cerchi di impedire o pregiudicare i rapporti con l'altro. Tali comportamenti non configurano più la mera violazione, oggi per altro solo blandamente sanzionata, di un obbligo di carattere non patrimoniale nei confronti dell'altro genitore, bensì un vero e proprio illecito a danno del minore. Ciò porta ad applicare i tradizionali strumenti civilistici a tutela del diritto soggettivo leso dall'altrui comportamento doloso o colposo: azione inibitoria (articolo 155-sexies, secondo comma) disciplinata per quanto concerne i tempi e le procedure di attuazione (onde evitare un eccessivo protrarsi nel tempo dei comportamenti dannosi e il consolidarsi di situazioni rimediabili solo a prezzo di ulteriori traumi per il minore), e rimessa invece al prudente apprezzamento discrezionale del giudice per ciò che concerne la individuazione dei provvedimenti preclusivi.

Quando però il tipo di condotta lesiva è strettamente correlato con la coabitazione con uno dei genitori (si pensi, ad esempio, ma non solo, alla sistematica violazione dell'attuale "diritto di visita") e sia inoltre recidivo rispetto a precedenti comportamenti lesivi, già accertati e interdetti dal giudice, è previsto l'automatico trasferimento della convivenza presso l'altro genitore (terzo comma); risarcimento del danno a favore del minore, liquidato in via equitativa dal giudice e identificato nella lesione in se stessa considerata di un suo diritto soggettivo della personalità (quarto comma). Al fine di evitare una degenerazione del contenzioso e abusi degli strumenti predisposti si è limitata la loro esperibilità a fattispecie già intrinsecamente lesive del diritto.

Analoghe considerazioni valgono per l'elemento soggettivo dell'illecito: le caratteristiche dei comportamenti sanzionati e la loro recidività sono tali da rendere ben difficile non ravvisare in esse una volontà quanto meno negligente e da imporre una presunzione di colpa superabile solo attraverso la prova di fattori impedienti di oggettiva gravità.

L'articolo 155-septies tutela il minore dalle possibili "fughe" di uno dei genitori di fronte ai doveri economici, di cui sottolinea la gravità attraverso il ricorso al codice penale.

L'articolo 155-octies riconosce esplicitamente la possibilità di aggiustare il regime successivamente ai primi impegni presi, ovviando alla attuale rigidità delle disposizioni, per la quale provvedimenti assunti al buio in sede di udienza presidenziale si trascinano poi per anni prima che sia possibile apportare dei correttivi.

L'articolo 155-novies estende alla famiglia di fatto la protezione dei diritti dei figli minori, tenendo conto dell'alta incidenza delle separazioni proprio nelle famiglie che nascono con le minori tutele.

Mentre gli articoli 3, 4 e 5 costituiscono adeguamenti del codice civile alla nuova normativa, con le norme transitorie (articolo 7, comma 1) si intende evitare che problemi di copertura finanziaria possano ritardare l'attuazione della legge, indicando la possibilità di affidare temporaneamente le funzioni di mediazione familiare di cui all'articolo 155-ter a personale già oggi utilizzato in modo simile, e quindi senza variazione di spesa per lo Stato. Il comma 2 interviene a favore delle situazioni già esistenti, concedendo per esse pure la possibilità di utilizzare una normativa più avanzata.

Per concludere, un accenno ai costi, economici e non, della presente proposta di legge. Indubbiamente il meccanismo suggerito è più laborioso e complesso dell'attuale e richiede maggiore attenzione da parte del giudice. Tuttavia, non sembra veramente il caso che una società che vuol dirsi civile scelga di risparmiare a spese dei minori.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 155. - (Mantenimento delle relazioni parentali del minore). - Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto a tutto l'ambito parentale del minore.

Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, che i figli restino affidati a entrambi i genitori, che ne dividono la cura secondo modalità concordate dagli stessi ai sensi dell'articolo 155-bis e conformi alle disposizioni del presente articolo. Il giudice può altresì disporre che essi siano assistiti dalle strutture previste dall'articolo 155-ter, secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità.

Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

Il giudice, qualora ritenga le modalità determinate dai genitori non conformi a quanto stabilito al primo comma del presente articolo e dall'articolo 155-bis, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale termine senza che siano state concordate modalità soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal tribunale.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, sul concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione".

 

Art. 2.

(Modifiche al codice civile).

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155.

Ai fini di cui al primo comma, compatibilmente, con le circostanze del caso concreto, devono essere previste per il minore occasioni di contatto con il genitore non convivente e di permanenza presso di esso il più possibile continue, frequenti e, comunque, significative.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

La potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli: anche il genitore non convivente è tenuto a condividerle nella misura più ampia possibile, tenuto conto delle esigenze del minore e delle attitudini, esperienze e situazioni personali del genitore.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità e del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi".

2. Dopo l'articolo 155-bis del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-ter.- (Consultori specializzati familiari). - Sono istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione familiare, attivati presso gli uffici di giudice tutelare dei tribunali.

Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del secondo comma dell'articolo 155, l'intervento di un consultorio, questo, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convoca la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero l'intero gruppo familiare, compresi i figli se di età superiore agli anni dieci, per esperire un tentativo di conciliazione riguardo alle nuove modalità di vita. Gli esiti del tentativo, con i termini dell'eventuale accordo o le posizioni assunte dai genitori in caso di disaccordo, sono riportati in un verbale, sottoscritto da entrambi, che il consultorio invia al giudice. Gli aspetti economici della separazione sono discussi dalle parti al di fuori del consultorio, ma possono far parte del documento finale, se concordato.

Se il tentativo di conciliazione di cui al secondo comma ha esito negativo, le modalità di attuazione dell'affidamento sono determinate dal giudice in base ai criteri indicati all'articolo 155-bis, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore, quale risulta dal verbale di cui al secondo comma del presente articolo, a rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155".

 

3. Dopo l'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-quater.- (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può altresì, disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333 del presente codice.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni di cui ai citati articoli 330 e 333. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto al primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e pertanto mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione del genitore convivente o dell'eventuale mutamento di esso".

 

4. Dopo l'articolo 155-quater del codice civile, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-quinquies.- (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto della esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis".

 

5. Dopo l'articolo 155-quinquies del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-sexies.- (Obblighi dei genitori). - Quale che sia il regime di separazione stabilito, è dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto disposto al secondo comma, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 316, commi terzo e quarto, 317, primo comma, 320, 321 e 322.

I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi i genitori. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessità, emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti, adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.

In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal secondo comma, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il genitore convivente, il giudice dispone, quando ciò non comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore.

Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, il giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal citato terzo comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi subìto a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via equitativa.

Nei casi più gravi il giudice può adottare i provvedimenti previsti dai commi terzo e quarto sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al medesimo terzo comma".

 

6. Dopo l'articolo 155-sexies del codice civile, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-septies.- (Violazione degli obblighi di mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi previsti, il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore.

Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza, si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni".

 

7. Dopo l'articolo 155-septies del codice civile, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-octies. - (Rivedibilità delle modalità di affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore".

 

8. Dopo l'articolo 155-octies del codice civile, introdotto dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-novies. - (Estensione alle unioni di fatto). - Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente".

Art. 3.

(Doveri dei figli).

1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 315. - (Doveri dei figli). - Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito e in proporzione alla misura del rapporto di convivenza".

 

Art. 4.

(Impedimento di uno dei genitori).

1. Il secondo comma dell'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155-novies".

 

Art. 5.

(Esercizio della potestà).

1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155-novies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore".

 

2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è abrogato.

Art. 6.

(Istituzione dei consultori specializzati).

1. I consultori specializzati nella mediazione familiare, di cui all'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, sono istituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 7.

(Norme transitorie).

1. Nelle more della istituzione dei consultori specializzati nella mediazione familiare di cui all'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, il giudice può giovarsi, ai medesimi fini e con le medesime modalità, dell'opera del personale già utilizzato per le consulenze tecniche di ufficio o già in servizio presso le aziende sanitarie locali.

2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere l'applicazione della medesima legge.

 

Art. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


N. 1268

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato TRANTINO

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Modifica all'articolo 708 del codice di procedura civile in

materia di nomina di un curatore speciale per la tutela dei

minori nei procedimenti di separazione giudiziale dei coniugi

 

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Presentata il 10 luglio 2001

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Onorevoli Colleghi! - Quando i disaccordi che portano alla separazione di una coppia non incidono sui ruoli di padre e di madre, perché nell'inevitabile contrasto i genitori privilegiano la loro funzione nei confronti dei figli, e si arriva alla scelta dolorosa ma responsabile della separazione consensuale, nessun problema sorge per quanto riguarda l'affidamento dei minori.

Ma allorché la coppia, per la rottura quasi sempre unilaterale di un rapporto, che trova l'altro restìo, pronto ad usare i figli come ricatto economico, affettivo e sociale, ha necessità di lasciare al giudice l'obbligo di decidere sull'affidamento dei figli, è doveroso aiutare il giudice nella sua scelta.

La necessità di decidere tra due verità proposte dai genitori che tendono ad utilizzare il bambino per esprimere la loro conflittualità e si distruggono a vicenda presentandosi sempre come vittime e mai come colpevoli, impone che nella separazione giudiziale dei coniugi il giudice sia aiutato da un curatore che abbia ampia facoltà di indagine sia nei rapporti genitori-figli, che in quelli con i nonni, con gli insegnanti e con l'ambiente in cui i minori vivono.

La nomina di questo curatore si impone anche quando il giudice ordinario è chiamato a modificare le condizioni inerenti all'affidamento della prole stabilite con la separazione consensuale omologata, con la separazione giudiziale, con la sentenza di divorzio o con il provvedimento previsto dall'articolo 129 del codice civile, questioni tutte riservate alla competenza del tribunale ordinario, dalla sentenza a sezioni unite della Cassazione civile del 2 marzo 1983.

Questa possibilità di servirsi di organi ausiliari deve essere un obbligo per il giudice che deve adottare i provvedimenti riguardanti i minori. Nasce così una figura umana e giuridica essenziale, che, conven- zionalmente, potremmo definire "l'avvocato del bambino".

I servizi sociali istituiti presso i comuni possono offrire elementi idonei e qualificati per tali adempimenti.

Tenuto conto quindi delle esposte considerazioni, appare opportuno che il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile sia modificato nel modo proposto.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

 

"Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non riesce, il presidente dà, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, e nomina, ove necessario, un curatore speciale con il compito di assistere i minori come consulente tecnico del giudice istruttore".

 

Art. 2.

1. Presso le cancellerie dei tribunali ordinari è istituito un elenco dei curatori nominati dal presidente del tribunale, scelti tra gli assistenti sociali con più di dieci anni di esperienza nell'ambito dei servizi sociali.

 


N. 1558

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato VITALI e MARRAS

¾

 

Modifiche al codice civile in materia di separazione

personale dei coniugi e di affidamento dei figli

 

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Presentata il 12 settembre 2001

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Onorevoli Colleghi! - Alla base della presente proposta di legge è uno studio condotto dall'associazione "Crescere insieme", (nella seconda metà degli anni novanta) che da tempo opera a tutela dei diritti dei minori.

La necessità di intervento nella normativa che disciplina l'affidamento dei figli minori di genitori separati nasce da circostanze oggettive, che evidenziano un profondo e diffuso malessere.

E' anzitutto da ricordare che la problematica investe un elevatissimo numero di persone, essendo le coppie separate il 25 per cento circa e i relativi figli minori oltre un milione, secondo i dati ISTAT del 1998. Questi, secondo la medesima fonte e per lo stesso anno, nel 90,9 per cento dei casi sono affidati alla madre, cifra che equivale al 100 per cento dei casi normali, essendo la frazione di soluzioni diverse (il padre, i nonni, eccetera) da attribuire a situazioni di impossibilità o a gravi carenze materne (psicopatie, droga, alcolismo, eccetera). C'è da aggiungere che la possibilità di accesso per il padre, in questi affidamenti a un solo genitore, è abitualmente limitata a un fine settimana alternato e a quindici giorni in estate. In questa situazione, che trasforma di fatto la separazione tra i genitori in perdita per i figli del genitore non-affidatario (Barbagli, Saraceno, "Separarsi in Italia", Bologna, Il Mulino, 1998), non può stupire che si riscontri un'altissima percentuale di minori disadattati che, nei casi meno gravi, necessitano di trattamenti di psicoterapia, per avere sviluppato una condizione di dipendenza dalla madre e di rifiuto nei confronti del padre. A ciò si aggiunge l'elevata conflittualità tra gli ex-coniugi, per i quali frequentemente ai motivi personali di rancore si sommano le tensioni per un rapporto con i figli mal risolto per entrambi. In sostanza, quindi, l'affidamento a un solo genitore, ben lungi dal privilegiare gli interessi del minore, come pure si propone in teoria la legge vigente (che riforma le norme del codice civile in materia di diritto di famiglia, legge n. 151 del 1975), si dimostra funzionale, e perfettamente, solo agli interessi di padri poco consapevoli e responsabili, che chiudendo i rapporti con l'ex-coniuge pensano di non avere più altro dovere verso i figli che la corresponsione di un assegno, e di madri frustrate o morbosamente possessive che intendono servirsi dei figli per consumare vendette nei confronti dell'ex-marito.

A questi problemi, costanti in tutti i Paesi ove esistano separazione e divorzio, si è da tempo cercato di dare risposta mediante forme diverse di affidamento ad entrambi i genitori, utilizzate in misura crescente praticamente in ogni parte civilizzata del mondo. Ad esempio, in 16 Stati degli USA su cinquanta la joint custody, non solo legal, ma anche physical, è la possibilità che il giudice è obbligato a considerare per prima, e solo nel caso che risulti tecnicamente inapplicabile è autorizzato, motivatamente, a ricorrere ad altre soluzioni. Per quanto riguarda, in particolare, l'Europa, i più avanzati Paesi stanno modificando uno dopo l'altro i propri ordinamenti giuridici per riconoscere nell'affidamento a entrambi i genitori la soluzione più idonea a salvaguardare l'interesse del minore. Così hanno fatto la Spagna fino dal 1981, il Regno Unito (Children Act del 14 ottobre 1991), la Francia (legge 8 gennaio 1993) e il Belgio (legge 13 aprile 1995) ove sono state parificate totalmente per i genitori separati le responsabilità educative e le possibilità di convivenza con i figli. In questo modo l'Europa si sta adeguando alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva la legge n. 176 del 1991. Ciò mentre la Germania ha addirittura sancito l'incostituzionalità dell'affidamento a un solo genitore (sentenza del Bundesverfassungsgericht del 3 novembre 1982) con motivazioni perfettamente adattabili anche all'Italia, se si rammenta il dettato della Costituzione all'articolo 30, primo comma.

Per quanto riguarda, dunque, il nostro Paese, negli anni settanta (legge n. 151 del 1975) fu introdotto l'affidamento congiunto, un istituto che, come disse il senatore Lipari nel presentarlo al Senato della Repubblica, si propone di superare la deleteria divisione in genitori del quotidiano e genitori del tempo libero. D'altra parte, il progressivo adeguamento dell'ordinamento giuridico non solo al principio della parità e delle pari opportunità, ma al concreto mutamento del costume, può essere visto nel coerente succedersi di leggi e sentenze volte a riconoscere la plausibilità e opportunità pratica della paritetica utilizzazione delle risorse che l'uno e l'altro dei genitori possono mettere a disposizione dei figli, dall'estensione al padre del diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio (legge n. 903 del 1977), ampliato in seguito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1987 e n. 341 del 1991) fino al riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita (sentenza n. 179 del 1993).

Analogamente, si sarebbe quindi dovuto osservare un sempre più frequente ricorso all'affidamento congiunto nelle cause di separazione e divorzio. Ciò, viceversa, non solo non è avvenuto, ma l'affidamento congiunto è stato ignorato a tal punto che la sua esistenza nel nostro ordinamento è stata vista da alcuni come una mera finzione giuridica (Canova, Grasso; in Diritto di famiglia e delle persone, Milano, Giuffré, 1991); ciò per favorire una soluzione, quella monogenitoriale, che, oltre tutto, disattende completamente l'articolo 30, primo comma, della Costituzione, secondo cui il diritto-dovere di ciascuno dei genitori verso i figli non si esaurisce con il mantenimento economico, ma si estende ai ben più importanti compiti di educazione e istruzione: e non si può certo sostenere che "vigilare sull'educazione" sia uguale a educare.

Una analisi delle modalità secondo le quali è assunta la decisione dell'affidamento mostra che indubbiamente alla procedura va attribuita una buona parte delle responsabilità della situazione attuale. Infatti, in sostanza l'affidamento viene oggi stabilito nella rapidissima udienza presidenziale, nella quale il magistrato non ha ancora elementi di giudizio per scegliere consapevolmente entro l'intera gamma di possibilità offerte dalla legge e quindi si affida alla tradizione, consegnando quasi sempre, come detto, i figli alla sola madre; né serve che tale provvedimento sia provvisorio, perché anche quando, al termine di un giudizio, si conclude che sarebbe stata preferibile una soluzione diversa, essendo ormai passato molto tempo si finisce per lasciare le cose come stanno per evitare di turbare nuovamente i figli. Né appare convincente la giustificazione ufficiale del modo di operare descritto, che riposa nella cosiddetta "dottrina della tenera età" secondo cui, essendo i figli piccolissimi al momento della separazione, si deve tener conto del fatto che il "cordone ombelicale" con la madre non è ancora stato tagliato. La falsità di tale concetto è infatti chiaramente evidenziata dalle statistiche ufficiali: ad esempio, i dati ISTAT 1998 attestano che quasi il 90 per cento dei figli al momento della separazione è di età superiore ai dieci anni. Lo stesso errato presupposto è utilizzato da una antiquata dottrina che ha avuto ampio seguito (Trabucchi, Rivista di Diritto Civile, II semestre 1987, p. 134) laddove si sostiene che l'affidamento a entrambi i genitori non è consigliabile perché il "bimbo" ha bisogno di sentirsi protetto entro un unico "nido", ove sarà orientato in modo univoco, e quindi bene; a dispetto anche dell'universale riconoscimento della funzione educativa della pluralità delle idee nonché dell'ovvia considerazione che si è minori fino a diciotto anni di età e quindi il "bimbo" attraverserà sicuramente età nelle quali la mancanza del padre gli risulterà gravissima.

Forse, tuttavia, se l'affidamento congiunto ha incontrato scarsissima fortuna in Italia è stato in larga misura a causa della chiave di lettura che esso ha avuto da noi (di tale istituto, infatti, esistono versioni che variano da un ordinamento giuridico all'altro). Orbene, nei rarissimi casi in cui è stato sperimentato, lo si è inteso come "esercizio congiunto della potestà", nel senso che anche le decisioni su questioni di minimo rilievo devono avere il nulla osta contemporaneo di entrambi i genitori; e si è così andati incontro a frequenti fallimenti del tutto scontati. Inoltre, questa lettura strettamente associativa dell'affidamento congiunto ha fatto sì che una bassissima conflittualità ne fosse indispensabile premessa, rendendo con ciò effettivamente l'istituto un inutile artificio giuridico, poichè ovviamente in tale ipotesi funziona bene qualunque soluzione. Perciò spesso psicologi e sociologi, pur considerando l'affidamento congiunto la soluzione ottimale, hanno concluso le loro analisi esprimendo il rammarico per la sua scarsa applicabilità, una riserva legata solo al modo di intendere l'istituto in Italia, che a volte ha creato malintesi e li ha fatti considerare, a torto, come avversari dell'affidamento congiunto. Ecco perché nel presentare una nuova proposta di legge è apparso indispensabile abbandonare questo termine sostituendolo con espressioni di non equivoca interpretazione.

In definitiva, constatate le oggettive difficoltà, legate a tempi, procedure e contenuti, che portano i magistrati a ripetere costantemente le medesime infelici formule, si è ritenuto opportuno alleggerirne il compito trasferendo presso appositi centri di mediazione quegli aspetti che non hanno nulla di giuridico - come il tentativo di riconciliazione e l'individuazione delle più corrette modalità per realizzare un nuovo assetto familiare - nonché, fondamentalmente, eliminando il problema della scelta del genitore più idoneo ad essere unico affidatario - nella convinzione che i genitori sono entrambi necessari ai figli per una crescita armoniosa e che quella conflittualità così spesso invocata per giustificare la soluzione monogenitoriale è invece la conseguenza di essa (Ronfani, Sociologia del diritto, n. 3, 1989, p. 102), viste le abissali differenze di possibilità oggi stabilite tra affidatario e non. Ciò spiega la non casuale rigidità con la quale è stato privilegiato l'affidamento dei figli a entrambi i genitori - con parallela drastica riduzione dei margini di aleatorietà dei procedimenti giudiziali - rigidità alla quale hanno del resto contribuito altre rilevanti considerazioni di opportunità, come la convinzione che essere sicuri fin dall'inizio che rispetto ai figli la conclusione sarà equa non può che facilitare il raggiungimento di accordi anche sulle altre questioni, evitando quella battaglia "a vincere" spesso cara agli avvocati.

Centrale nella proposta di legge è infatti l'idea, espressa in modo specifico nel nuovo articolo 155 del codice civile, che la bigenitorialità non è solo una legittima rivendicazione del genitore escluso dall'affidamento e relegato alla mera funzione sostentatrice, ma un diritto soggettivo del minore, da collocare nell'ambito dei diritti della personalità. Di modo che per ciascuno dei genitori la presenza nella vita dei figli non è più una facoltà che si può non esercitare o di cui si può privare l'altro, ma un diritto-dovere per il quale è prevista una tutela, se minacciato, e al quale non ci si può sottrarre, ove faccia comodo, come del resto è sancito dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione. Si è quindi elaborata una normativa che garantisse l'effettività di questa fondamentale affermazione in una dimensione non meramente programmatica, bensì immediatamente precettiva.

Lo strumento giuridico adatto per lo scopo citato è stato visto nell'affidamento a entrambi i genitori (articolo 155, secondo comma), coerentemente configurato quale soluzione principale e ordinaria, e non più meramente residuale rispetto all'affidamento monogenitoriale, nonché irrinunciabile quando ne sussiste l'applicabilità (terzo comma). Per evitare gli equivoci che affliggono l'affidamento congiunto ci si è dunque voluti ispirare al civilissimo modello svedese, sottolineando che i genitori "restano" responsabili a vita nei confronti dei figli, a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali. Nella proposta di legge, quindi, si intende che solo le decisioni più importanti, come la scelta del medico o della scuola, siano obbligatoriamente congiunte (come già avviene ora anche per l'affidamento esclusivo), ma che per il resto il giudice valuti se il grado di conflittualità esistente permette un esercizio congiunto della potestà (articolo 155-bis, quarto comma), oppure conviene assegnare a padre e madre compiti distinti, e quindi facoltà decisionali separate (articolo 155-bis, quinto comma). In questo modo si realizza comunque la naturale prosecuzione del regime precedente alla separazione, eventualmente con una alternanza nelle responsabilità che non è legata al calendario (come nell'affidamento alternato), ma a specifiche attività o momenti di vita (acquistare un oggetto, frequentare una palestra), come avviene nella famiglia unita.

In altre parole, si è lasciato al giudice solo il compito di stabilire come organizzare un nuovo sistema di vita nel quale, pur essendoci una partizione tra padre e madre dei momenti di convivenza, i ruoli rimangono intatti, nel rispetto del dettato costituzionale delle pari opportunità e della conservazione dei diritti-doveri, e soprattutto evitando di mettere i figli in quella drammatica condizione di scelta tra i due genitori che, come documentano innumerevoli studi sulle psicopatologie, porta spesso gravi e irreversibili danni alla loro personalità.

E' giusto, infine, mettere in evidenza, in una fase di evoluzione della società in cui le preoccupazioni per le sorti della famiglia diventano sempre più pressanti, che l'affidamento a entrambi i genitori (all'opposto della soluzione monogenitoriale) mantenendo gli ex-coniugi in contatto per il fine educativo dei figli, senza vincitori né vinti e quindi senza spirito di rivincita, crea le condizioni ideali perché ogni minimo spiraglio per una riconciliazione possa essere sfruttato.

L'articolo 155-bis prospetta le modalità pratiche di una effettiva realizzazione dell'affidamento bigenitoriale, pur salvaguardando le esigenze di semplicità di vita del bambino. E' questo un punto nel quale è sembrato opportuno dispiegare la massima flessibilità. In sostanza si riconosce un ampio grado di libertà autorizzando una scelta caso per caso delle soluzioni, ma si sottolinea che comunque dovrà essere fatto ogni sforzo per mantenere ampi spazi ad entrambi i genitori. In altre parole, ci sarà ancora un genitore convivente e uno no, ma tutte le possibilità di contatto con i figli da parte di quello non convivente dovranno essere raccolte e utilizzate; ad esempio, non sarà più pensabile che si rifiuti l'offerta da parte del genitore non convivente di assumersi il compito di andare regolarmente a prendere il figlio a scuola o in palestra, per accompagnarlo ove sia fissato che vada.

D'altra parte, lo strumento fondamentale per assicurare una effettiva e serena presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli è apparso il "mantenimento diretto", un altro punto centrale della proposta di legge (articolo 155-bis, terzo comma). Si ritiene, cioè, indispensabile, nel ripartire l'onere del mantenimento dei figli, attribuire a ciascuno dei genitori distinti capitoli di spesa, conseguendo così tutta una serie di vantaggi, che vanno dalla piacevole e gratificante sensazione per il bambino che entrambi i genitori si occupano di lui, alla eliminazione del meccanismo dell'assegno, altamente conflittuale (Chambers, Rethinking the substantive roles for custody disputes in Divorce, 83 Michigan Law Rev., p. 128, 1984), alla migliore protezione della prole dai rischi di mancata assistenza economica (Del Boca, Biblioteca della libertà, n. 101, p. 107, 1988), alla garanzia per il genitore convivente di poter dividere con l'altro anche il peso materiale dell'allevamento dei figli, alla possibilità per il genitore non convivente di prendersi anch'esso per qualche aspetto cura diretta di essi e condividere momenti di scelta (quarto comma). Naturalmente per poter attribuire ai genitori compiti specifici (quinto comma) il tribunale utilizzerà quanto riferito dai genitori stessi, in caso di accordo, o la relazione del consultorio di cui all'articolo 155-ter, in caso di disaccordo. Indubbiamente, sarebbe teoricamente possibile attribuire poteri decisionali al genitore non convivente anche con il meccanismo dell'assegno, ma si consideri, poiché ogni decisione ha quasi sempre delle implicazioni economiche, quanto sarebbe conflittuale che un genitore decida e l'altro paghi.

In questa ottica l'articolo 155-ter si preoccupa di fornire ai genitori, ove necessario, uno strumento per impostare correttamente un nuovo tipo di vita familiare, accettando i necessari sacrifici non tanto per venire incontro ai desideri dell'altro, quanto per rispettare le esigenze del bambino. E che l'interesse di quest'ultimo sia ora effettivamente al primo posto è sottolineato dalla sua presenza (con esclusione della sola prima infanzia) al momento di stabilire il nuovo assetto familiare, non più per rispondere ad assurde richieste di scelta tra un genitore e l'altro, ma per partecipare, in un contesto non traumatico, alla costruzione della sua futura giornata, suggerendo ciò che per lui possa risultare più agevole o meno scomodo.

Il secondo comma, d'altra parte, introduce il fondamentale concetto di "progetto educativo" con il quale, in caso di disaccordo, ciascun genitore chiarisce secondo quali criteri intende che sia regolata la vita dei figli, con particolare riguardo alle possibilità pratiche che saranno date ad essi di fruire dell'apporto del genitore non convivente. In questo modo sono messe a disposizione del giudice le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole nel caso in cui, persistendo il disaccordo, ogni decisione sia rimessa a lui. Informazioni che gli daranno anche la possibilità di scoraggiare (terzo comma) atteggiamenti possessivi, privilegiando per la convivenza il genitore più "corretto e disponibile", meglio disposto a lasciare spazio all'altro e a rispettare la figura e il ruolo, secondo un concetto già entrato nella legislazione anglosassone, nonché secondo un orientamento già da tempo affermato presso gli psicologi (vedi ad esempio, Cigoli, Gulotta, Santi, Separazione, divorzio e affidamento dei figli, Milano, Giuffré, 1983). Resta invece fuori dell'intervento del consultorio la discussione degli aspetti economici della separazione, in omaggio al principio del rispetto delle competenze effettive di ciascuno, secondo il quale il giudice non è uno psicologo, ma il mediatore non è un giurista.

Quanto alla frequenza dell'intervento dei consultori per spiegare e far capire ai genitori l'importanza e l'utilità della presenza di entrambi per la crescita equilibrata dei figli, è prevedibile che sia elevata in sede di prima attuazione della legge, venendo da una lunghissima tradizione monogenitoriale, ma che, evolvendo il costume, diventi sempre più occasionale. Rimarrà, tuttavia, essenziale la funzione preventiva dei centri rispetto alle separazioni, dovendo questi essere intesi come strutture cui si potrà rivolgere in ogni momento qualsiasi coppia in difficoltà. L'istituzione dei centri, d'altra parte, soddisfa anche l'esigenza di affidare un tentativo di riconciliazione tra i coniugi a personale con preparazione specifica e con ampie disponibilità di tempo in tutti quei casi in cui il giudice ne ravvisi la possibilità di successo, come anticipato al secondo comma del nuovo articolo 155.

L'articolo 155-quater affronta il problema della ineluttabilità o meno dell'affidamento bigenitoriale. Pur essendo certamente auspicabile su di esso il consenso di entrambi i genitori ed essendo certamente tenuto a lavorare a tale scopo il consultorio di cui all'articolo 155-ter, nello spirito dell'articolo 155 e per i motivi illustrati nel commento all'articolo 155-bis, si è ritenuto giusto e opportuno che non fosse condizione indispensabile e si è limitata la soluzione monogenitoriale ai casi di vera indegnità o incapacità di uno dei genitori, disincentivando i tentativi di pretestuose e interessate opposizioni (secondo comma).

E' interessante rammentare che si è sostenuto (Scannicchio, Nuove leggi civili commentate, II semestre 1987, p. 972) per l'affidamento congiunto che esso, implicando l'associazione dei genitori nell'esercizio della potestà, può essere adottato solo se c'è accordo, e che la prima questione sulla quale l'accordo deve esistere è l'adozione stessa dell'affidamento congiunto. Di qui seguirebbe che esso non può essere imposto, ma può essere disposto solo consensualmente. Poiché la presente proposta di legge prevede anche l'esercizio separato della potestà, l'obiezione potrebbe anche non essere presa in considerazione. Può, tuttavia, essere comunque utile far notare che è in realtà inconsistente, o al più nominalistica. Infatti, già adesso sulle decisioni più importanti è necessario l'accordo, anche quando l'affidamento è a un solo genitore, quindi coerentemente si potrebbe chiamare "congiunto" anche tale regime e rovesciare su di esso l'obiezione di praticabilità solo consensuale: con molta maggior ragione, visto che è certamente più giustificato opporsi a una soluzione intrinsecamente iniqua (l'affidamento esclusivo), che ostacolarne una equa.

L'articolo 155-quinquies, al primo comma, mira a ricondurre l'assegnazione della casa coniugale all'esclusiva funzionalità del nuovo assetto, eliminando la possibilità che il continuare a fruire di essa perché si convive con i figli comporti un vantaggio economico iniquo, visto che anche il genitore abitualmente non convivente ha la necessità di disporre di uguale spazio per ospitare i figli nei tempi stabiliti, circostanza che oggi in pratica non viene mai considerata, quasi nel presupposto che, intanto, il genitore non affidatario finirà per sparire dalla vita dei figli. Il vantaggio di questa precisazione (la valutazione economica della disponibilità della casa) è particolarmente evidente ove si pensi quanto spesso oggi si assista a false dispute sull'affidamento dei figli che hanno in realtà come unico scopo la conservazione dell'abitazione. Di particolare rilievo è il caso in cui il genitore non convivente, oltre a provvedere al mantenimento dei figli, debba anche corrispondere all'altro un assegno personale e sia proprietario della casa coniugale. In queste situazioni l'elementare principio della valutazione del bene assegnato è oggi quasi sempre disatteso, trovando solo sporadico riconoscimento in alcune sentenze isolate della Corte di cassazione, come l'importante sentenza a sezioni unite n. 11490 del 29 novembre 1990, dalla lunga e articolata motivazione. Si è perciò ritenuto necessario proporne con forza il definitivo riconoscimento legislativo.

Il secondo comma affronta il problema del trasferimento di uno dei genitori in località remota, che nella situazione attuale viene spesso deliberatamente cercato dall'uno o dall'altro soltanto per tagliare del tutto i ponti con il proprio passato, in totale contrasto con le esigenze dei figli di restare legati ad esso. Aderendo ad una specifica richiesta avanzata da figli di separati, che hanno lamentato questa crescita artificiosa del proprio disagio, si è inteso dare una indicazione di principio affermando che, pur nel rispetto della libertà di movimento dei cittadini, in assenza di motivi di forza maggiore questa operazione deve essere scoraggiata, in nome del prevalente interesse del minore. Ad esempio, potrebbe essere stabilito preventivamente che il minore risieda di preferenza presso il genitore che non si sposta.

Con l'articolo 155-sexies si intende dare indicazioni sulla corretta impostazione dei rapporti nella famiglia separata. Sicuramente si tratta di un problema culturale. La prassi attuale, che per evitare ogni contrasto tra i genitori separati semplicisticamente toglie la parola a uno di essi, trova la propria giustificazione nel principio che ai figli giovi ricevere una educazione monocorde ("unicità del modello educativo") e che si debba evitare che un bambino frequenti pariteticamente i due genitori perché in tale modo riceverebbe messaggi confusi. Prescindendo dal fatto che appare altamente opinabile che il danno di perdere un genitore, inevitabilmente legato all'affidamento esclusivo, sia meno grave della ipotizzata confusione di idee, la presente proposta di legge nasce invece nella convinzione che per i figli sia forse addirittura vantaggioso ascoltare più opinioni e confrontare idee e scelte di vita. Si può dare per sicuro, infatti, che normalmente i motivi di divergenza che hanno portato i coniugi alla rottura riguardavano i loro caratteri e le loro persone e non certo il bene dei figli, del quale sono entrambi ugualmente preoccupati. Può darsi benissimo che vi siano tra loro differenze ideologiche o di concezione e di stile di vita, ma non si comprende perché caricare solo di valenze negative una circostanza che porta invece con sé tanti vantaggi da essere, ad esempio, richiesta alla scuola.

E si ritiene anche che l'attuale frequente aggressività tra ex-coniugi sia in gran parte frutto di una visione sbagliata del problema, generata e incoraggiata da quella stessa prassi che, preoccupandosi primariamente dei poteri dei genitori, li fa sentire protagonisti e non mette adeguatamente l'accento sul loro dovere di evitare certi comportamenti perché lesivi dell'interesse del minore, e a tale punto da essere perseguibili. In altre parole, le indicazioni date dall'articolo 155-sexies suonano certo come pura utopia nella cultura attuale, ma non all'interno della normativa qui proposta, perché per i genitori è ben diverso operare nell'ambito di una giurisprudenza che più o meno velatamente autorizza a considerare "indebita ingerenza" ogni forma di partecipazione del genitore non affidatario alla vita dei figli (Scannicchio, op. cit.) e la scoraggia, o sapendo che dalla legge questa partecipazione è ricercata e protetta. In particolare, aver posto il diritto del minore alla bigenitorialità quale elemento centrale e portante della nuova normativa comporta un adeguamento delle tecniche di sanzione dei comportamenti con i quali uno dei genitori cerchi di impedire o pregiudicare i rapporti con l'altro. Tali comportamenti non configurano più la mera violazione, oggi per altro solo blandamente sanzionata, di un obbligo di carattere non patrimoniale nei confronti dell'altro genitore, bensì un vero e proprio illecito a danno del minore, e ciò porta ad applicare i tradizionali strumenti civilistici a tutela del diritto soggettivo leso dall'altrui comportamento doloso o colposo:

 

a) azione inibitoria (articolo 155-sexies, secondo comma) disciplinata per quanto concerne i tempi e le procedure di attuazione (al fine di evitare un eccessivo protrarsi nel tempo dei comportamenti dannosi e il consolidarsi di situazioni rimediabili solo a prezzo di ulteriori traumi per il minore), e rimessa invece al prudente apprezzamento discrezionale del giudice per ciò che concerne la individuazione dei provvedimenti preclusivi. Quando però il tipo di condotta lesiva è strettamente correlato con la coabitazione con uno dei genitori (si pensi, ad esempio, ma non solo, alla sistematica violazione dell'attuale "diritto di visita") e sia inoltre recidivo rispetto a precedenti comportamenti lesivi, già accertati e interdetti dal giudice, è previsto l'automatico trasferimento della convivenza presso l'altro genitore (terzo comma);

 

b) risarcimento del danno a favore del minore, liquidato in via equitativa dal giudice e identificato nella lesione in se stessa considerata di un suo diritto soggettivo della personalità (quarto comma). Al fine di evitare una degenerazione del contenzioso e abusi degli strumenti predisposti si è limitata la loro esperibilità a fattispecie già intrinsecamente lesive del diritto.

 

Analoghe considerazioni valgono per l'elemento soggettivo dell'illecito: le caratteristiche dei comportamenti sanzionati e la loro recidività sono tali da rendere ben difficile non ravvisare in esse una volontà quanto meno negligente e da imporre una presunzione di colpa superabile solo attraverso la prova di fattori impedienti di oggettiva gravità.

L'articolo 155-septies tutela il minore dalle possibili "fughe" di uno dei genitori di fronte ai doveri economici, di cui sottolinea la gravità attraverso il ricorso al codice penale. Si sottolinea, d'altra parte, che la quantificazione del contributo non deve più essere affidata a valutazioni del tutto soggettive del magistrato di turno (per cui oggi capita che nello stesso tribunale e nella stessa situazione di reddito si stabiliscano assegni che possono differire anche di molto), ma essere agganciata a parametri oggettivi e uniformi, come avviene da tempo in Germania.

L'articolo 155-octies riconosce esplicitamente la possibilità di modificare il regime successivamente ai primi impegni presi, ovviando all'attuale rigidità delle disposizioni, per la quale provvedimenti assunti "al buio" in sede di udienza presidenziale si trascinano poi per anni prima che sia possibile apportare dei correttivi.

L'articolo 155-novies estende alla famiglia di fatto la protezione dei diritti dei figli minori, tenendo conto dell'alta incidenza delle separazioni proprio nelle famiglie che nascono con le minori tutele.

Mentre gli articoli 3, 4 e 5 della proposta di legge costituiscono adeguamenti del codice civile alla nuova normativa, con l'articolo 6, al comma 1 si intende evitare che problemi di copertura finanziaria possano ritardare l'attuazione della legge, indicando la possibilità di affidare temporaneamente le funzioni di mediazione familiare di cui all'articolo 155-ter a personale già oggi utilizzato in modo simile, e quindi senza variazione di spesa per lo Stato. Il comma 2 interviene a favore delle situazioni già esistenti, estendendo anche ad esse la possibilità di richiedere l'applicazione della legge.

Per concludere, poche parole sui costi, economici e non, della presente proposta di legge. Indubbiamente il meccanismo suggerito è più laborioso e complesso dell'attuale e richiede maggiore attenzione da parte del giudice, tuttavia non sembra veramente il caso che una società che vuol dirsi civile scelga di risparmiare a spese dei minori.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 155 - (Mantenimento delle relazioni parentali del minore). - Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto all'intero ambito parentale del minore.

Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, che i figli restino affidati a entrambi i genitori, che se ne divideranno la cura secondo modalità concordate dagli stessi ai sensi dell'articolo 155-bis e conformi alle disposizioni di legge. Il giudice può altresì disporre che essi siano assistiti dai consultori specializzati nella mediazione familiare di cui all'articolo 155-ter secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità.

Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

Il giudice, qualora ritenga le modalità determinate dai genitori non conformi a quanto indicato dal primo comma del presente articolo e dall'articolo 155-bis, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale termine senza che siano state concordate modalità soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal tribunale.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, nonché sul concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione".

 

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-bis.- (Modalità di attuazione dell'affidamento).- Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155.

Al fine di cui al primo comma, compatibilmente con le circostanze del caso concreto, devono essere previste per il minore occasioni di contatto con il genitore non convivente e di permanenza presso di esso il più possibile continue, frequenti e comunque significative.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

La potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli: anche il genitore non convivente è tenuto a condividerle nella misura più ampia possibile, tenuto conto delle esigenze del minore e delle attitudini, esperienze e situazioni personali del genitore stesso.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità nonché del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi".

 

2. Dopo l'articolo 155-bis del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-ter.- (Consultori familiari).- Sono istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione familiare, attivati presso gli uffici di giudice tutelare.

Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del secondo comma dell'articolo 155, l'intervento del consultorio, questo, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convoca la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero l'intero gruppo familiare, compresi i figli se di età superiore agli anni dieci, per esperire un tentativo di conciliazione riguardo alle nuove modalità di vita. Gli esiti del tentativo, con i termini dell'eventuale accordo o le posizioni assunte dai genitori in caso di disaccordo sul progetto educativo, sono riportati in un verbale, sottoscritto da entrambi, che il consultorio invia al giudice. Gli aspetti economici della separazione sono discussi dalle parti al di fuori del consultorio, ma possono far parte del documento finale, se concordato.

Se la conciliazione non riesce, le modalità di attuazione dell'affidamento sono determinate dal giudice in base ai criteri indicati nell'articolo 155-bis, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, quale emerge dal rispettivo progetto educativo".

 

3. I consultori di cui all'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo, devono essere istituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dopo l'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-quater.- (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori).- Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333 del presente codice.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni previste dagli articoli 330 e 333. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto al primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e quindi mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione del genitore o dell'eventuale mutamento di esso".

 

5. Dopo l'articolo 155-quater del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-quinquies.- (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza).- Il diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto della esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis".

 

6. Dopo l'articolo 155-quinquies del codice civile, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-sexies.- (Obblighi dei genitori).- Quale che sia il regime di separazione stabilito, è dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto disposto al secondo comma, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 316, commi terzo e quinto, 317, primo comma, 320, 321 e 322.

I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi davanti a sé. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessità, il giudice emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Qualora ciò si verifichi, il giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti, adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.

In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e da comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il genitore convivente, il giudice dispone, quando ciò non comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore.

Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma del presente articolo costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, il giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal medesimo terzo comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi subìto a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via equitativa.

Nei casi più gravi il giudice può adottare i provvedimenti previsti dal terzo e quarto comma sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al citato terzo comma".

 

7. Dopo l'articolo 155-sexies del codice civile, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-septies.- (Violazione degli obblighi di mantenimento).- Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto delle valutazioni del costo del mantenimento fatte dall'Istituto nazionale di statistica ed è aggiornato annualmente secondo gli indici forniti dallo stesso Istituto.

Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 12 della legge 6 marzo 1987, n. 74".

 

8. Dopo l'articolo 155-septies del codice civile, introdotto dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-octies.- (Rivedibilità delle modalità di affidamento).- Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore".

 

9. Dopo l'articolo 155-octies del codice civile, introdotto dal comma 8 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

"Art. 155-novies.- (Estensione alle unioni di fatto).- Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente".

 

Art. 3.

1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 315. - (Doveri dei figli).- Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito in proporzione alla misura del rapporto di convivenza".

 

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155-novies".

 

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155-novies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore".

2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è abrogato.

 

Art. 6.

1. Nelle more della istituzione dei consultori specializzati nella mediazione familiare di cui all'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il giudice può usufruire, ai medesimi fini e con le medesime modalità previsti dal citato articolo 155-ter, dell'opera del personale già utilizzato per le consulenze tecniche di ufficio o già in servizio presso le aziende sanitarie locali.

2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere l'applicazione della medesima legge.

 

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


N. 2233

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati LUCIDI, FINOCCHIARO, ABBONDANZIERI, AMICI, ROBERTO BARBIERI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BONITO, BOVA, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CHIAROMONTE, CRUCIANELLI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, GIACCO, GIULIETTI, GRILLINI, INNOCENTI, LABATE, LUCA', LUMIA, MAGNOLFI, MARAN, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MAURANDI, MONTECCHI, MOTTA, NIGRA, OTTONE, PENNACCHI, PINOTTI, PISA, PREDA, QUARTIANI, RUGGHIA, SANDI, SINISCALCHI, TOLOTTI, TRUPIA

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Modifiche al codice civile in materia di separazione

dei coniugi con riguardo ai figli

 

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Presentata il 29 gennaio 2002

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge interessa il vissuto di molte persone, che sperimentano la crisi del legame familiare, la rottura di un vincolo affettivo significativo per l'esistenza e per il sistema di relazioni personali e sociali.

Quel che il legislatore ha già scritto su questa materia e quel che possiamo ancora scrivere riguarda situazioni personali colte in un momento preciso che le accomuna, il giudizio di separazione, che è, tuttavia, parte di un tempo più lungo - il tempo della separazione - ed è l'approdo di storie e di percorsi propri ad ogni nucleo familiare, fin lì rimasto pressoché inosservato nel suo ordine interno, ordine di una "società naturale" come la definisce la Costituzione (articolo 29), che riunisce la legge della città (polis) e la legge degli affetti (oikos) ben sapendo che rispetto a questa ultima legge l'intervento esterno può e a volte è costretto a fermarsi o ad attendere, e che non c'è sempre coincidenza tra decisione giusta e decisione buona.

Di questo insegnamento ci dà conferma l'opera svolta dalla giurisprudenza che, negli spazi lasciati aperti dalla legge, ha avuto l'opportunità di maturare decisioni, apparentemente mutevoli, divergenti il più delle volte, tuttavia espressione di una ricercata fedeltà al caso concreto, originale, non assimilabile ad altri per i quali diverse conclusioni avrebbero trovato ben diverse giustificazioni.

E' in questa cornice che possiamo comprendere il significato del noto principio dell'interesse del minore che è divenuto cardine dell'intera regolazione giuridica familiare. E' certo questo un concetto che rivela una attenzione rafforzata verso il minore, persona, soggetto attivo di diritti, con peculiari ed autonomi bisogni.

Nei fatti, tuttavia, l'approccio con tale interesse manca di una metodologia predefinita, aprioristica, così come non è univoco il suo contenuto. Forse che questo denuncia una inammissibile vaghezza e genericità della formula o, piuttosto, l'impossibilità di contenere dentro una maggiore rigidità normativa la complessità, le molte forme che quell'interesse assume nella realtà?

Quel che è vero è che al principio dell'interesse del minore corrispondono gli interessi propri di tanti minori, con le loro storie così originali, così distinte nella molteplicità dell'esperienza umana. In ogni singola storia sono da ricercare criteri e contenuto dell'interesse ed è questa analisi della specifica situazione esistenziale e relazionale del minore a poter orientare la ricerca di soluzioni.

La legislazione familiare, minorile, sociale, di molti Stati individua nell'interesse del minore una pietra angolare. La convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, recita all'articolo 3, paragrafo 1, che: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

Introdotto dapprima dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il principio dell'interesse del minore è stato assunto dal nostro ordinamento con la legge n. 151 del 1975, che ha descritto i mutamenti intervenuti nella vita familiare con una nuova disciplina relativa ai rapporti di genere ma anche al rapporto di filiazione.

In virtù di tale legge, l'interesse del minore si compone con quello dei genitori quando vi sia una unione familiare stabile. Prevale sull'unione stessa fino a poter fondare una domanda di separazione personale "quando si verificano (...) fatti tali (...) da recare grave pregiudizio alla educazione della prole" (articolo 151, primo comma, del codice civile).

Rimane esclusivo riferimento per la definizione dei rapporti tra genitori separati nei confronti della prole (articolo 155 e articolo 158 del codice civile).

Proprio per quanto concerne la separazione personale dei coniugi, il legislatore del 1975 ritenne di dover indicare al giudice come esclusivo riferimento dei provvedimenti da adottare con riguardo ai figli il loro interesse morale e materiale.

Quello stesso legislatore, tuttavia, al contempo consegnava al giudice della separazione una precisa disciplina che lo vincolava o, quanto meno, lo orientava in alcune più rilevanti scelte da compiere, anticipando, così, per via normativa, quale dovesse essere la traduzione concreta dell'interesse del minore. Tanto accadeva per quel che riguarda una delle questioni prioritarie che interessano la crisi familiare ed il nuovo assetto da dare al rapporto dei genitori con i figli, ossia l'affidamento di questi. Si profilava a chiare lettere, nell'articolo 155 - e diveniva così soluzione giudiziale - la stretta preferenza dell'affidamento esclusivo dei figli ad un genitore, con conseguente sottrazione all'altro dell'esercizio della potestà.

Sappiamo quanto questo modello ha caratterizzato le scelte affidative degli anni successivi, tanto da resistere mentre la realtà genitoriale andava cambiando anche per effetto della stessa riforma del 1975. A quella riforma va riconosciuto, infatti, il merito di avere inscritto la relazione coniugale dentro una maggiore parità di genere, sollecitando quindi una maggiore condivisione della potestà da parte di entrambi i genitori, fino ad arrivare, negli anni più recenti, a disporre, per via normativa, una politica dei tempi di cura familiare più favorevole sia alla figura materna che paterna.

Si pensi a riguardo alla legislazione sui congedi parentali, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

Da tempo e da più parti si prospettano e si chiedono interventi legislativi a modifica della disciplina vigente, e si è avviata una riflessione che intende muovere dalla dimensione attuale del processo disgregativo della famiglia per considerare la realtà che tutti i protagonisti del fallimento vivono, i coniugi e i loro figli, nelle implicazioni che sono date non solo dall'ambiente sociale ma anche dal diritto, che interviene in un momento della crisi - né iniziale, né finale - per definire un nuovo assetto delle relazioni tra gli stessi soggetti, di certo non indifferente per quel che nel futuro sarà dei loro legami lacerati.

Al riguardo, è vero che nel sistema attuale è significativa l'affermazione, nella regolamentazione dei rapporti dei minori con i genitori, del loro affidamento esclusivo, come se, a prescindere dagli effettivi legami del figlio con la figura materna e paterna, dovesse ritenersi esclusa una conferma della presenza di entrambe le figure per il suo avvenire e il passaggio della separazione dovesse significare non la divisione dei coniugi tra di loro ma la divisione del figlio da uno dei due.

I dati ci dicono, poi, che la preferenza nella scelta di affidamento è stata accordata quasi sempre alla madre, rinnovando, così, a lei la delega ad assicurare risposte quotidiane ai bisogni dei figli, in una realtà, comunque, ben diversa da quella precedente, giustificata da un legame d'amore: madre e non più moglie, non più compagna, per la quale l'esclusività può anche significare una esperienza di maggiore solitudine, di difficile gestione dell'osservanza delle prescrizioni date con la sentenza di separazione.

Quel che i dati non dicono è quanto l'avere nei fatti affievolito il ruolo di una delle due figure genitoriali - prevalentemente il padre - possa avere ostacolato al minore la continuità dei suoi affetti, che potevano non meritare esclusioni e contrapposizioni, richiedendo, invece, che egli, oltre la separazione dei genitori, potesse continuare a mantenere e a sviluppare rapporti con ciascuno di loro. Stiamo ancora parlando dell'interesse del minore.

E' vero, come si potrebbe obiettare, che nel regime attuale delle separazioni questa istanza è già scritta.

La possibilità di coinvolgere entrambi i genitori in un identico rapporto con i figli è implicita nei poteri del giudice della separazione, in grado di adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole purché rispondente all'interesse materiale e morale di essa e di potere, a tal fine, tenere conto dell'accordo tra le parti.

Con un dettato chiaro, poi, la legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, recante la disciplina sul divorzio, ha espressamente previsto la possibilità per il giudice di disporre, ove ritenuto utile nell'interesse del minore, anche in relazione all'età dello stesso, l'affidamento congiunto o alternato.

Ma è altrettanto vero che questa normativa prevede le forme che coinvolgono paritariamente i coniugi nell'affidamento in via secondaria rispetto all'affidamento esclusivo.

La prima prescrizione è che il giudice dichiari "a quale dei coniugi i figli sono affidati" (articolo 155 del codice civile). L'eventuale adozione di scelte diverse è condizionata.

La conferma nella realtà di questa preferenza per l'affidamento esclusivo, sia essa motivata dalle circostanze concrete che dallo scarso interesse o dalla scarsa ricerca da parte dei soggetti investiti della decisione di una soluzione diversa, nei fatti limita, se non esclude, il diritto del minore ad avere e a mantenere rapporti con tutti e due i genitori, l'accettazione da parte di un genitore della permanenza della genitorialità dell'altro, il diritto-dovere di un genitore di essere presente con uguale responsabilità dell'altro.

Che questo avvenga perché sono le circostanze della vita, il comportamento di uno o di entrambi i coniugi a procurarlo è altra questione rispetto al fatto che sia il diritto stesso a stabilirlo. Così come, par giusto considerare, difficilmente il diritto riuscirebbe a garantire per obbligo quel che è affidato prevalentemente alla responsabilità se non all'amore umano, che è poi anche ciò che il minore, il figlio sicuramente chiede: avere due genitori autonomi e responsabili.

Domandandoci allora cosa il diritto può fare, dobbiamo indagare come può favorire che nel caso concreto, senza modelli pregiudiziali, sia ricercato e possibilmente individuato al meglio l'interesse del minore, che è anche interesse ad avere e a mantenere rapporti con tutti e due i genitori.

Questo è il terreno di ricerca lungo il quale si è mossa l'elaborazione della proposta di legge, immaginando come un possibile vantaggio l'obiettivo di non far vivere ai figli l'ulteriore sofferenza legata alla fuoriuscita dalla loro vita di una delle figure genitoriali in ragione, ad esempio, del giudizio di minore idoneità che, nella prassi giudiziaria, ha assai spesso significato una valutazione delle qualità morali e personali del genitore in sé piuttosto che dell'intensità del vincolo affettivo che lo unisce al figlio.

E' evidente, quindi, che si è operato per elidere i termini di una contesa generati dal modello di affidamento esclusivo, ostativi alla ricerca da parte della coppia di un nuovo equilibrio, di un programma di elaborazione della crisi e di costruzione di una nuova relazione alla quale i figli possano fare riferimento.

Perché se è vera l'obiezione, mossa da più parti, alla possibilità di ricorso all'affidamento congiunto - e cioè la sua possibile applicazione ai soli casi nei quali la conflittualità sia stata superata o permangano preesistenti capacità genitoriali tali da favorire una convergenza nelle modalità di esercizio della potestà - lo è altrettanto che il sistema affidativo, così come sinora congegnato, può divenire momento di accentuazione, di esasperazione del conflitto, per la volontà di attribuire all'altro la responsabilità del fallimento familiare, di accendere una contesa sui rapporti patrimoniali e, ancora di più, di rendere con il segno del figlio l'idea che il cattivo coniuge è anche cattivo genitore, fino a fondere i due aspetti in un disegno negativo della personalità dell'altro.

Il principio dell'interesse del minore e il suo diritto ad avere e a mantenere rapporti con entrambi i genitori, nonostante la fine della loro relazione, sono alla base di un ripensamento dell'impianto codicistico che tratta i provvedimenti che lo riguardano.

Come è evidente, non si è ritenuto di accedere, con un giudizio di prevalenza, ad una forma di affidamento piuttosto che ad un'altra. Tanto per non riproporre una "gabbia" normativa, un modello che, obbligatorio o meno, divenisse nei fatti la soluzione da ricercare e da praticare.

Si è voluto ragionare, invece, a partire dalla titolarità in capo a ciascun genitore della potestà nei confronti del figlio e dal dato normativo che, in costanza di matrimonio, questa è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, così come, per il caso di convivenza, spetta congiuntamente ad entrambi i genitori che hanno riconosciuto il figlio naturale (articoli 316 e 317-bis del codice civile).

Considerando che già ora questa titolarità resta riconosciuta anche dopo la separazione dei genitori, rimane la soluzione migliore e auspicabile che l'esercizio della potestà derivi ancora dal comune accordo e che siano pertanto i genitori a stabilirla come patto tra loro. Ed è allora anche compito del legislatore favorire la indicazione di strumenti, normativi e non solo, che agevolino siffatta pratica.

In questo senso scompare del tutto dal lessico legislativo usato nella proposta di legge l'espressione "affidamento" per non riproporre l'idea che uno solo dei genitori è responsabile della crescita dei figli mentre l'altro ne è escluso.

Resta, evidentemente, il problema del mancato accordo, dell'insorgenza di una conflittualità, più o meno marcata, tra i genitori. Per questa evenienza, che è vera in un grande numero di casi, la separazione non comporta, per la presente proposta di legge, che il giudice, richiesto dalle parti di stabilire i provvedimenti con riguardo ai figli, possa operare il trasferimento ex iure dell'esercizio dei poteri inerenti alla potestà in capo a uno o all'altro coniuge, ma attribuisce ad esso il compito di stabilire per ciascun genitore le modalità di esercizio dei poteri inerenti alla potestà, indagando le condizioni date dal vissuto reale della famiglia sin lì realizzato, per definirne un possibile contenuto obbligatorio.

Esiste un diritto-dovere per i genitori di educare, istruire e mantenere i figli che è previsto nella nostra Costituzione (articolo 30). E' importante nella scrittura di una nuova disciplina che questo binomio resti ben chiaro nella definizione del nuovo rapporto che ciascun genitore deve avere con i propri figli.

Non è giusto, ad esempio, come oggi accade, concepire la frequentazione del padre con il figlio dentro il binomio dovere-facoltà, dovere per la madre e facoltà per il padre, che può portare la prima a rispondere del suo operato di genitrice affidataria - sino al punto di vedere rimesso in discussione l'affidamento stesso - senza che analoga misura sia prevista per il disinteresse paterno.

Il giudice potrà descrivere, nella sua decisione, un esercizio più ampio o meno ampio di potestà in capo all'uno o all'altro dei genitori, e lo farà guardando la realtà che quei genitori gli offrono rispetto al loro passato e anche al loro presente. Ne conseguirà che ognuno resterà vincolato a quelle decisioni e le dovrà assumere responsabilmente, al punto di poterne rispondere per il caso di inadempimento vedendosi modificare le condizioni stabilite.

Date queste premesse, la presente proposta, con l'articolo 1, sostituisce l'articolo 155 del codice civile.

E' detto, al primo comma, che ciascun genitore, con l'atto introduttivo del giudizio, deve rappresentare al giudice come può mantenere i propri obblighi verso i figli, pur sapendo che tali obblighi concorrono con il diritto-dovere dell'altro genitore.

Il principio fondamentale rimane l'interesse morale e materiale del minore. Cosicché, essendo in riferimento a questo interesse che il giudice adotterà le proprie decisioni, lo stesso dovrà valere come criterio di riferimento anche per ciascun genitore.

Anche l'accordo delle parti dovrà sottostare all'interesse del minore.

Come nel passato, non si è inteso trascurare che l'articolo l55 non è rivolto principalmente ai genitori, ma al giudice. La sua giurisdizione è stata invocata dalle parti, perché esiste una lite nel merito.

Occorre ben tenere fermo questo aspetto per non correre il rischio di chiedere al giudice di fare quel che non gli spetta, ossia assumere competenze estranee alla sua funzione giudicante.

Altro è dire che il giudice debba essere specializzato nella materia che tratta e pertanto auspicare, ad esempio, l'introduzione in ogni tribunale di sezioni specializzate, come nei fatti sta accadendo.

Così come non si può pretendere che sia il giudice a dare con la sentenza ai genitori un vademecum descrittivo di tutti quei comportamenti che essi devono assumere nel nuovo rapporto tra di loro e verso i figli, circostanza che sarebbe foriera di una litigiosità che caricherebbe le aule giudiziarie di nuovo contenzioso.

Rispetto a questo, il tema che resta aperto è quali siano gli strumenti diversi dal giudizio che la società offre alla coppia in crisi per contenere o superare il conflitto evitando, così, di scaricare solo sull'operato dei giudici un compito che è per un verso pesante, per l'altro difficile, pur se, quando gli viene dato, questi non può evitare di assumere, come già oggi assume.

Al quarto comma è precisato che il giudice stabilisce "con quale genitore convivono i figli". Ci sono esigenze quotidiane, minime, ordinarie che il minore ha e che devono essere assolte avendo un unico contesto di riferimento, con un genitore che ne abbia cura. Tanto non serve a mortificare l'altro genitore, che non vede più, come in passato, escluso a priori il suo possibile ruolo ma a garantire che la vita quotidiana si svolga senza dar adito a contese, lasciando che altri siano i tratti rilevanti per assicurare, come la proposta di legge stabilisce, che il minore mantenga rapporti "significativi" con tutti e due i genitori e con il rispettivo nucleo familiare di origine.

Proprio perché si tratta di convivenza e non di affidamento esclusivo, è anche previsto (decimo comma) che qualora il genitore convivente abbia difficoltà a garantire all'altro il mantenimento di rapporti con la prole, il giudice debba tenere conto di questa circostanza e (articolo 155-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della legge) si conferma, a vantaggio dei bisogni quotidiani del minore, che l'abitazione nella casa familiare spetti di preferenza al genitore con il quale convivono i figli.

L'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 3 della legge, ribadisce i poteri istruttori del giudice estendendo il possibile esercizio anche alla fase precedente l'adozione in via provvisoria dei provvedimenti relativi ai figli.

Tanto perché quei provvedimenti, pure se destinati ad essere modificati nella successiva fase istruttoria, sono assai spesso destinati a durare nel tempo e, pertanto, si ritiene, che qualora le condizioni di fatto lo consentano, possa essere utile al giudice approfondirne i presupposti.

La proposta di legge intende, poi, valorizzare lo strumento sociale della mediazione familiare.

Nel contesto di una più ampia cultura che ricerca nel percorso di mediazione una opportunità diversa dalla via giudiziaria, la mediazione familiare si sta affermando come forma di aiuto per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o a seguito della separazione o del divorzio, per la elaborazione di un progetto educativo da assumere soprattutto quando nella separazione siano coinvolti figli minori.

Occorre specificare che allo stato manca nel nostro ordinamento una normativa quadro che definisca il profilo, le competenze e la responsabilità dei mediatori e che, pertanto, è difficile dare una stretta connotazione a questo strumento.

Va, altresì, detto che non è nel codice civile che bisogna stabilire i caratteri della mediazione familiare, se, come gli atti internazionali relativi ci dicono, questa deve mantenere i tratti di uno strumento altro rispetto al contesto giudiziario.

Ancora, si ritiene che essa debba essere sollecitata dalle stesse parti coinvolte, non imposta, direttamente o indirettamente, dal giudice, e debba realizzarsi in uno spazio completamente autonomo dal sistema giudiziario, garantito dal rispetto della riservatezza dei suoi contenuti, anche per non incidere sul principio di difesa che trova nell'ordinamento una appropriata disciplina.

Viene, poi, previsto che nel procedimento di separazione il minore possa essere ascoltato.

Pur se ci provengono, in tal senso, sollecitazioni dalle convenzioni internazionali, esiste ancora nel nostro ordinamento l'idea che il minore sia incapace di affermare, di esprimere, di raccontare, idea che ha portato in alcuni casi a prevedere che il minore venisse ascoltato - se non sentito - solo ove ritenuto opportuno o strettamente necessario.

La diversa scelta proposta esclude l'ascolto solo ove vi siano circostanze che lo sconsiglino.

La delicatezza della materia trattata in tutta la proposta di legge lascia il senso del limite che è dato al legislatore dal dovere di non esaurire, non irrigidire nel dettato normativo le tante vicende, storie tessute dagli affetti e dalle personalità coinvolte nelle vicende separative.

Altri potrebbe pensare, diversamente, che tale dovere non sussista, anzi, potrebbe chiedere al legislatore di piegare a tal punto la norma alla realtà da dover prevedere, per via normativa, una serie di obblighi con i quali vincolare il comportamento e le responsabilità genitoriali.

Questo orientamento non ci convince. Per un verso definirebbe un codice degli affetti, che ben sappiamo nessuna norma può assicurare, ed è certo che a percepirlo non sono solo gli adulti ma soprattutto i figli.

Per altro verso porterebbe il diritto ad assumere, sempre più, un carattere "malinconico", costretto a sancire quel che poi non troverà, per ragioni umane, pratica nella realtà.

Il possibile compito da assumere è invece quello di accompagnare verso la migliore definizione il passaggio che un nucleo familiare vive con la separazione coniugale, riconducendola verso una possibile ricomposizione o aiutando la elaborazione di un divorzio consapevole, stemperando ogni istinto conflittuale.

E' certo che in questo percorso sono i soggetti deboli a meritare attenzione e tutela, non solo i figli, ma specialmente loro.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 155. - (Provvedimenti relativi ai figli).- L'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli non viene meno per effetto della pronuncia di separazione personale. A tal fine ciascun genitore è tenuto a rappresentare al giudice le modalità per assicurarne l'adempimento.

Il giudice adotta ogni provvedimento relativo ai figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale.

Il giudice deve tenere conto dell'accordo raggiunto tra le parti, purché non in contrasto con l'interesse stabilito ai sensi del secondo comma.

Il giudice che pronuncia la separazione dichiara con quale genitore convivono i figli, anche agli effetti della loro residenza, e determina le modalità di esercizio della potestà dei genitori, assicurando ai minori il mantenimento di rapporti continuativi e significativi con entrambi e con il rispettivo nucleo familiare di origine.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui i genitori devono assicurare il mantenimento dei figli, anche prevedendo forme di collaborazione o prestazioni direttamente effettuate a favore dei figli. Ove necessario, il giudice determina a carico di un coniuge un assegno periodico di carattere integrativo da versare a favore del genitore con il quale il figlio convive, indicando un criterio di adeguamento automatico di tale assegno, con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e sul concorso dei genitori al godimento dell'usufrutto legale.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto, ciascuno di essi può ricorrere al giudice tutelare, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentite le opinioni espresse dai coniugi, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio. Se il contrasto permane, il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata nell'interesse dei figli.

Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati, ovvero ostacoli o impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole come stabilito, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta detto comportamento al fine della modifica delle condizioni stesse.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, preventivamente, il proprio cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi.

Nel caso in cui il cambio di residenza renda più difficile all'altro genitore il mantenimento dei rapporti con la prole, il giudice, ad istanza di parte, può modificare le condizioni in vigore, anche mutando, se necessario, l'indicazione del genitore convivente".

 

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile è inserito il seguente:

 

"Art. 155-bis.- (Abitazione nella casa familiare).- L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore con il quale convivono i figli minorenni o i figli maggiorenni non economicamente indipendenti.

Dell'assegnazione si tiene conto nell'ambito delle determinazioni di cui all'articolo 156.

L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599".

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 155-bis del codice civile è inserito il seguente:

 

"Art. 155-ter.- (Poteri istruttori del giudice).- Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, ivi compresa, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l'audizione dei figli minori.

Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione al fine di raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".

 

Art. 4.

1. Le norme previste agli articoli 155, 155-bis e 155-ter del codice civile si applicano anche nei casi di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano, altresì, nel caso di affidamento dei figli naturali, qualora il riconoscimento sia stato fatto da entrambi i genitori e gli stessi abbiano cessato la convivenza. In particolare, l'obbligo previsto al citato articolo 155 del codice civile, di mantenere, educare e istruire i figli permane anche in caso di nuovo matrimonio dei genitori.

2. L'articolo 6 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è abrogato.

 


N. 2344

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati MUSSOLINI, COLA, PERLINI, PORCU, FRAGALA', LISI

¾

 

Disposizioni in materia di separazione, di scioglimento e di

cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento

all'affidamento dei figli

 

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Presentata il 14 febbraio 2002

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende accogliere le numerosissime segnalazioni di disfunzioni presenti nella concreta dinamica dei procedimenti di separazione e di cessazione o scioglimento del matrimonio, in relazione ai provvedimenti riguardanti i figli minori ed il loro affidamento.

La nuova formulazione dell'articolo 155 del codice civile (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli) riprende la filosofia delle direttive già assunte in numerosi Paesi europei, mantenendone nel suo contenuto solo gli aspetti che danno una maggiore garanzia e tutela agli stessi minori.

Con la previsione dell'articolo 155-bis (Modalità di attuazione dell'affidamento e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli) si è voluto esplicitare il contenuto del rapporto di ciascun genitore con i figli, risolvendo anche gli eventuali contrasti nel caso di decisioni di maggior interesse per il minore stesso.

Con la previsione dell'articolo 155-ter (Modifica della fase presidenziale) si è voluto intervenire sempre nell'ottica di favorire la migliore decisione per i figli, prevedendo accanto alla figura del magistrato, e proprio durante l'udienza cosiddetta "presidenziale", una figura di consulente d'ufficio, esperto specificamente nelle dinamiche relazionali e nella psicologia dello sviluppo, che possa coadiuvare il presidente del tribunale nella emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti riguardo alla prole ed al suo affidamento.

Il parere del consulente previsto in caso di mancato accordo dei genitori sul punto dell'affidamento verrà poi tenuto in conto dal giudice all'atto della effettiva formulazione dell'ordinanza.

Con tale contemporanea presenza di due specifiche esperienze e competenze in materie diverse, ma entrambe indispensabili nella delicata fase della emanazione dei provvedimenti urgenti e provvisori, si è ritenuto di migliorare l'attuale previsione normativa che fa gravare interamente sul giudice anche la sensibilità propria della professionalità psicologica, e certamente consentirà, in ordine all'affidamento della prole, una effettiva tutela della stessa, ponendola al riparo dai provvedimenti presi semplicisticamente secondo consuetudine, come oggi troppo spesso accade.

Il costo forfettario previsto contempera le esigenze di attività professionale remunerata e di economicità dell'intervento per le parti.

Dalle segnalazioni delle realtà associative indicate, un ulteriore dato che si può ricavare è che sono sicuramente da tutelare, in modo più significativo ed efficace, i rapporti con il genitore che, a seguito della pronuncia della separazione o del divorzio, non abbia più a coabitare con i figli. Si è così voluto prevedere in termini propositivi la figura del giudice competente ad effettuare il proprio intervento con l'articolo 155-quater (Giudice competente all'esecuzione dei provvedimenti concernenti la prole).

Troppo spesso sino ad oggi il legame con tale genitore, molto spesso il padre, si è affievolito anche per la condotta "omissiva" del genitore coabitante; era dunque necessario prevedere un meccanismo più semplice per consentire la tutela del genitore non coabitante dalle mancanze dell'altro, e ciò proprio in ragione del superiore interesse degli stessi figli, ai quali la ablazione di una delle due figure genitoriali genera un sicuro danno.

Si è ritenuto tuttavia, sempre nell'interesse del figlio, di operare nel senso di mantenere nell'impianto normativo la previsione dell'esercizio dell'affidamento in capo al genitore che verrà ritenuto, dal prudente apprezzamento del magistrato, più idoneo, senza scivolare nel malinteso tranello della modifica del regime oggi in vigore.

In buona sostanza si ritiene che consentire una immediata rimozione del comportamento pregiudizievole per un sano rapporto con entrambi i genitori, anche quando si sia sciolta la famiglia originaria, sia condizione sufficiente a tutelare le legittime istanze di tutte le associazioni di padri separati, che a ragione fanno sentire la loro voce, senza per questo trasformare i figli in soggetti che debbano subire oltre all'indubbio disagio della separazione tra i genitori, anche l'aumento della conflittualità genitoriale, che scaturirebbe dal prevedere per legge un affidamento congiunto imposto e non frutto di una maturazione personale.

Dobbiamo infatti partire dal dato di comune esperienza, che riconosce nella vicenda della separazione, e proprio nel momento iniziale della stessa, la situazione che vede il più acuto divario tra i coniugi, e ciò in relazione alla rottura degli equilibri, sia relazionali che contrattuali, che hanno portato gli stessi a rivolgersi prima ad un avvocato e poi ad un giudice.

In tale momento, quando le polemiche e i risentimenti personali sono accesi al massimo, è illusorio ritenere che il semplice precetto normativo dell'affidamento congiunto ex lege possa placare gli animi. Il disposto normativo in vigore consente infatti ai genitori di pervenire all'affidamento congiunto, quando ne sussistano le condizioni oggettive, mentre in caso di disaccordo, e quindi di affidamento ad uno dei due, l'altro rimaneva privo di effettiva tutela.

Ecco perché si è inteso esplicitare il giudice competente e le relative modalità di intervento, che vanno a risolvere - immediatamente - ogni forma di abuso in danno di uno dei genitori, in quanto abuso contro il minore.

Diverso è il caso nel quale si pervenga alla separazione o al divorzio in uno spirito consensuale: in tali casi è la stessa coppia genitoriale che provvederà ad effettuare la sua scelta in riferimento al regime di affidamento della prole.

Dunque l'intervento normativo che si propone intende dare maggiore tutela al genitore "non affidatario" mantenendo chiara l'importanza, psicologica e giuridica, dell'effetto che il provvedimento cosiddetto "presidenziale" impone alla dinamica conflittuale della coppia separanda. Tale provvedimento consente, infatti, ad entrambi i genitori, di ristabilire un proprio autonomo equilibrio, consente ai figli di vedere cessare le polemiche di ogni giorno, e la tutela maggiore che avrà il genitore non affidatario, proprio nel rispetto delle disposizioni emesse a tutela del suo rapporto con la prole, consentirà allo stesso, se solo lo vorrà, di non perdere neanche per un attimo il contatto giornaliero con i propri figli, dedicandosi agli stessi come prima e forse più di prima, dato che è stato acutamente osservato che molti padri, proprio dopo la separazione, riscoprono la dinamica diretta con il figlio, prima troppo spesso turbata o affievolita dalla dinamica disfunzionale presente con l'altro coniuge.

La ulteriore previsione del principio del contributo diretto in quota parte, contenuta nell'articolo 155-sexies, in linea con i richiami e le segnalazioni associativi a non ridursi ad essere solamente "il genitore che paga", consentirà di superare le numerose segnalazioni di casi nei quali il mantenimento previsto in favore del coniuge affidatario prendeva vie diverse da quello per il benessere dei figli.

Si è infatti ritenuto di dover prevedere per legge la detraibilità dalla misura del contributo, disposto dal tribunale in favore dei figli, di un importo mensile pari ad un sesto, ove il genitore non affidatario dimostri di aver impiegato tale somma per acquisti liberamente e utilmente compiuti direttamente in favore della prole.

Si è ritenuto tale strumento idoneo a contemperare le esigenze sia dei genitori non affidatari che troppo spesso vedono il loro denaro uscire e non vedono i risultati in favore dei figli per i quali è stato dato, sia dei genitori affidatari, che in mancanza di un dato certo possono vedere compromesso il loro nuovo equilibrio economico, reso sicuramente più delicato dall'intervenuta separazione (che è, e non si può dimenticare, anche separazione delle economie domestiche).

Non può sfuggire al legislatore, infatti, che nella stragrande maggioranza dei casi il contributo disposto dal magistrato in favore della prole affidata rappresenta la fonte a cui attingere per tutte le esigenze che si presentano nel mese, e che l'affidatario si ritrova a dover far quadrare i conti disponendo, troppo spesso, solo di quel contributo (vedi gli ancora numerosissimi casi di genitore affidatario madre che ha lasciato il mondo del lavoro a seguito del matrimonio); inoltre il prevedere forme diverse di contributo diretto (diverso da quello in quota parte) si risolverebbe nella ulteriore difficoltà di non poter contare su di un contributo determinato, così come oggi richiesto dalla legge, proprio a tutela dei figli, in favore dei quali viene conteggiato dal prudente ed esperto magistrato.

Ancora si è voluto intervenire in modo più diretto e significativo al fine di garantire ai minori la effettiva percezione del contributo disposto dal giudice in loro favore, con la previsione dell'articolo 155-septies (Garanzia del contributo a beneficio della prole. Obbligo degli ascendenti). A maggior tutela dei figli minori si è voluta disporre, in via esplicita, la possibilità per il genitore affidatario di poter richiedere la corresponsione di quanto stabilito dal tribunale anche direttamente nei confronti degli ascendenti dell'obbligato, ove questi abbia a risultare inadempiente, e ciò per porre termine a quei vergognosi casi di "impoverimento" improvviso, con sostanziale mantenimento di grandi disponibilità, grazie a compiacenti intestazioni fiduciarie.

In questi casi, infatti, era praticamente inutile il ricorso alla previsione normativa dell'obbligo del terzo onerato del genitore non affidatario, in quanto molto spesso semplicemente inesistente.

Si è ritenuto così di poter garantire una effettiva presa di coscienza da parte del genitore non affidatario a dover contribuire al mantenimento dei propri figli, certi che il dato di certezza inserito da questa disposizione farà cessare la conflittualità ancora oggi esistente in merito, con sicura crescita di una coscienza civile di entrambi i genitori.

Con l'articolo 155-quinquies (Centri per la mediazione familiare) si è prevista la regolamentazione del generale contesto della mediazione familiare, che è stata individuata anche a livello europeo come la soluzione più idonea a dare una effettiva risposta alle problematiche inerenti uno scontro intrafamiliare.

La previsione di attribuire la competenza di tali interventi ai centri per la mediazione familiare, già esistenti, nelle more della entrata in vigore della legge istitutiva del relativo albo professionale, permetterà infine di non ritardare in alcun modo l'operatività del sistema, del resto già largamente in uso nel nostro Paese, così come si evince dai dati delle associazioni nazionali di mediazione familiare.

Con la definizione e l'inquadramento della mediazione familiare si intende pertanto rendere funzionale anche in Italia questa realtà, ovvero quel contesto non giurisdizionale nel quale poter affrontare e risolvere il vero nodo che cova sotto le separazioni e i divorzi, il nodo relazionale, che poi è la causa diretta delle patologie della coppia e dei connessi disagi psicologici dei figli della stessa.

In Europa e nel mondo la mediazione familiare è ormai una realtà, nel nostro Paese esiste da ben quindici anni, è ora quindi di darle una dignità normativa, per la quale sarà necessario un apposito provvedimento, ma si è comunque considerato necessario, atteso il sicuro maggior ricorso che verrà fatto ai centri specializzati nell'ottica del maggiore coinvolgimento del genitore non affidatario alla vita ed alle dinamiche del figlio, sancire contemporaneamente a tali innovative disposizioni il contesto nel quale deve avvenire la mediazione familiare, intesa come intervento assolutamente autonomo rispetto ad ogni altro intervento di ausilio psicologico alla coppia. La mediazione, infatti, esorbita dal contesto terapeutico individuale e di coppia e si pone come ambito neutro al processo, nel quale un terzo, il mediatore, scelto liberamente e di comune accordo tra i genitori, verifica le possibilità degli stessi di superare il nodo relazionale, pervenendo ad un riconoscimento genitoriale maturo, l'unico che consenta ai figli della coppia di riacquistare la serenità e l'effettivo apporto di entrambi alla loro vita.

Tale inquadramento è altresì necessario al fine di evitare che un campo così delicato, come quello della conflittualità genitoriale e dei suoi effetti sul sereno sviluppo dei figli, possa essere invaso da professionalità le più diverse, animate da buone intenzioni, ma che, in mancanza di una medesima metodologia di approccio sistematico alla problematica, rendano di fatto impossibile la pratica della mediazione familiare.

Nella stesura della legge che istituirà l'albo professionale dei mediatori familiari sarà poi necessaria la previsione di corsi interdisciplinari per magistrati ed avvocati in dinamiche relazionali e nella psicologia dello sviluppo. Infatti, la tutela dei minori nel processo di separazione e di divorzio non si potrà dire attuata se non si prevederà la istituzione di corsi di formazione e di specializzazione per i soggetti appartenenti al mondo del diritto che abbiano ad occuparsi di tali dinamiche conflittuali.

Sempre in tale ottica, l'articolo 2, comma 2, vuole evitare che, nelle more di istituzione dell'albo professionale, le parti non possano ricorrere alle professionalità già esistenti nel nostro Paese.

Ed infine l'articolo 155-octies (Estensione alle unioni di fatto ed ai figli maggiorenni portatori di handicap grave) estende esplicitamente a tali realtà le previsioni normative innovate, impedendo che diversità interpretative possano creare ingiustificate minori tutele.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della proposta di legge recano adeguamenti del codice civile alla nuova normativa e norme transitorie che intervengono in merito alle situazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo che ad esse, per il superiore interesse dei figli, si applichino ugualmente le disposizioni della legge.

 

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 155 - (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli). Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere cura, educazione ed istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Analoga tutela è stabilita per tutto il resto dell'ambito parentale del minore, nonché in favore dei minori nati dalle famiglie di fatto.

Il giudice che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone, con provvedimento motivato, che i figli siano affidati a quello dei genitori che offre le maggiori garanzie per il migliore sviluppo delle facoltà di crescita e di educazione del minore, e adotta, sempre motivando, ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

In particolare, il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori, in ogni caso, stabilisce la misura e il modo con i quali il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché stabilisce le modalità e gli spazi di interazione di questi con la prole, garantendone le concrete possibilità di fruizione.

Nessuno dei genitori, salvo che per grave motivo, può rinunciare agli obblighi derivanti dall'affidamento, né rinunciare agli obblighi connessi al rapporto con la prole non affidata.

L'abitazione nella casa coniugale spetta di preferenza al genitore affidatario per evitare ai figli ulteriori disagi, valutando comunque il maggior vantaggio a ciò connesso in caso di genitori entrambi impegnati in attività lavorative. Valutate le circostanze, il giudice fissa ivi la residenza della prole minorenne, e adotta ogni più opportuno provvedimento necessario al fine di impedire il suo illecito spostamento all'estero od il suo non ritorno illecito dall'estero.

Il giudice provvede, altresì, che i genitori siano convenientemente informati sulle possibilità loro riservate dalla mediazione familiare, come indicate dall'articolo 155-ter, per superare i contrasti genitoriali, nel superiore interesse della prole.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In via eccezionale, ove entrambi i genitori abbiano dimostrato un'assoluta inadeguatezza morale ed educativa, il giudice può ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona, scelta di preferenza nell'ambito parentale, ovvero, in mancanza di tale figura, nell'ambito sociale di riferimento o, qualora ciò non risulti possibile, può ordinare il trasferimento della prole presso un istituto di educazione".

 

Art. 2.

(Introduzione degli articoli 155-bis, 155-ter,

155-quater, 155-quinquies, 155-sexies,

155-octies e 155-novies del codice civile).

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli). Le modalità di attuazione dell'affidamento e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli devono essere garantite nel rispetto dei diritti del minore di cui all'articolo 155, primo comma.

Il genitore cui sono affidati i figli ha, salva diversa disposizione del giudice per una migliore tutela della prole, l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli ha l'obbligo di attenersi alle condizioni determinate dal giudice.

Le decisioni riguardanti i figli, ove non vi sia accordo tra i coniugi, sono di competenza del giudice ordinario che provvede ai sensi dell'articolo 316.

Nei casi di cui al terzo comma, ove il giudice ne ravvisi la opportunità ai fini della migliore comprensione dei reciproci diritti e doveri nei confronti della prole, egli invita i genitori a recarsi presso un centro per la mediazione familiare, di cui all'articolo 155-quinquies, al fine di verificare l'esperibilità di tale rimedio per la risoluzione delle problematiche.

Il genitore non affidatario ha il diritto a veder garantita la possibilità di mantenere e sviluppare un rapporto equilibrato, continuativo e autonomo con i propri figli.

 

Art. 155-ter. - (Modifica della fase presidenziale). Nei procedimenti di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il presidente del tribunale è affiancato da un consulente nominato d'ufficio, scelto secondo turnazione tra gli iscritti all'albo professionale dei consulenti, e esperto nelle dinamiche relazionali e nella psicologia dello sviluppo, che assiste il magistrato durante l'audizione.

I provvedimenti riguardanti l'affidamento dei minori, anche se assunti in via temporanea, devono essere motivati e tenere conto delle indicazioni del consulente.

I costi della prestazione di consulenza sono a carico di ognuna delle parti e vengono individuati nel contributo globale forfettario di 50,00 euro comprensivo degli oneri accessori.

Art. 155-quater. - (Giudice competente all'esecuzione dei provvedimenti concernenti la prole). Il giudice competente a risolvere ogni questione relativa al mancato rispetto delle condizioni disposte a garanzia dell'affidamento e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, come indicato all'articolo 155, primo comma, è il tribunale ordinario, in composizione monocratica. Il genitore che si ritiene leso dal comportamento dell'altro in merito al mancato rispetto di quanto stabilito dal giudice all'atto dei provvedimenti di cui all'articolo 155, terzo e quarto comma, può ricorrere nelle forme di cui all'articolo 710 del codice di procedura civile. Il tribunale decide con provvedimento motivato che indica come debbano essere rimossi gli effetti dell'inadempimento.

Ove il comportamento lesivo abbia ad esse ripetuto, da parte del medesimo genitore, il giudice, valutate le specifiche circostanze, può, con provvedimento motivato, provvedere a sanzionare tale comportamento, giungendo, nei casi più gravi e valutate le esigenze dei figli, sino alla modifica dell'affidamento o alla nuova regolamentazione delle modalità del rapporto con il genitore non affidatario.

 

Art. 155-quinquies. - (Centri per la mediazione familiare). Sono istituiti appositi centri per la mediazione familiare.

In qualunque fase del procedimento di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o nel procedimento di cui all'articolo 155-quater, il giudice può sospendere il relativo procedimento, su istanza congiunta delle parti e contestuale indicazione del nominativo del centro e della sua accettazione di mediabilità, per un periodo di otto mesi, al solo fine di consentire l'esperimento di un percorso di mediazione familiare presso un centro specializzato pubblico o privato.

La mediazione familiare, in assoluta autonomia dal contesto giudiziario, ha lo scopo di consentire alle parti di pervenire ad un accordo diretto, mirato alla formulazione di un programma di interazione tra loro, e ad una migliore gestione del rapporto con la prole.

Il mediatore familiare, munito di requisiti di formazione specifici, svolge la sua opera garantendo la segretezza del contenuto degli incontri, rispettando la volontà di partecipazione di entrambe le parti e garantendo la terzietà del contesto mediativo dal contesto giudiziario e di consulenza.

Ove nella interruzione del processo, ottenuta ai sensi del primo comma, una o entrambe le parti non si presentino presso il centro prescelto, è dichiarata la contestuale cessazione del percorso di mediazione, con conseguente diritto per la parte che vi abbia interesse a promuovere l'immediata ripresa della fase giudiziale.

Al termine del percorso di mediazione le parti sottoscrivono un verbale di accordo che è presentato, dalla parte più diligente, al giudice per la relativa omologazione. Gli aspetti economici dell'accordo possono far parte del documento anche se concordati al di fuori dell'intervento di mediazione familiare.

Possono svolgere le funzioni di mediatori familiari solo i soggetti in possesso di una specifica formazione compiuta presso strutture appositamente riconosciute in base ai criteri fissati dalla legge istitutiva dell'albo professionale dei mediatori familiari.

 

Art. 155-sexies. - (Mantenimento diretto in quota parte). Il genitore non affidatario ha il diritto di provvedere al mantenimento in forma diretta, destinando a tale ipotesi un importo non superiore ad un sesto del complessivo contributo mensile disposto dal giudice per i figli.

In caso di contestazione, ove dimostri di aver impiegato l'importo di cui al primo comma per acquisti liberamente e utilmente compiuti direttamente in favore della prole, il genitore non affidatario è liberato dall'obbligo di dover versare il relativo importo in favore del genitore affidatario.

Art. 155-septies. - (Garanzia del contributo a beneficio della prole. Obbligo degli ascendenti). Ove il genitore obbligato al versamento del contributo per il mantenimento dei figli non vi provveda senza giustificato motivo, il giudice, su istanza del genitore affidatario, assunte sommarie informazioni, sentiti gli ascendenti dell'obbligato, dispone che il contributo sia versato dagli ascendenti.

In caso di mancata comparizione degli ascendenti ritualmente citati, il giudice provvede con decreto che costituisce titolo per l'azione esecutiva.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 148, terzo comma e seguenti.

 

Art. 155-octies. - (Estensione alle unioni di fatto ed ai figli maggiorenni portatori di handicap grave). Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano, in quanto compatibili, anche a vantaggio dei minori nati da genitori non coniugati legalmente e, comunque, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave".

 

2. La legge di cui al sesto comma dell'articolo 155-quinquies del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'entrata in vigore della legge istituita dell'albo professionale dei mediatori familiari, sono riconosciute le competenze in mediazione acquisite dai soggetti che hanno svolto e superato i corsi biennali tenuti presso i centri già associati in istituzioni di rilevanza nazionale e che hanno maturato una esperienza semestrale con percorsi di affiancamento alla mediazione.

 

Art. 3.

(Doveri verso i figli).

1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 147. - (Diritti e doveri verso i figli). Dalla nascita discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

 

Art. 4.

(Doveri dei figli).

1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 315. - (Doveri dei figli). Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto a contribuire alle spese familiari, in relazione alle proprie sostanze ed al proprio reddito, anche se convivente".

 

Art. 5.

(Esercizio della potestà dei genitori).

1. Al quarto comma dell'articolo 316 del codice civile, le parole: "il padre" sono sostituite dalle seguenti: "uno dei genitori".

 

Art. 6.

(Norme transitorie).

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa o il provvedimento riguardante i figli nati fuori dal matrimonio sia stato già disposto, alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può chiedere l'applicazione della legge medesima.

 


N. 2576

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati MANTINI, BENVENUTO, CIALENTE, CIANI, CRISCI, FANFANI, FISTAROL, SANTINO ADAMO LODDO, MACCANICO, MEDURI, MOLINARI, NIGRA, OLIVIERI, PISICCHIO, REDUZZI, RUGGERI

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Modifiche al codice civile concernenti l'affidamento dei minori

 

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Presentata il 26 marzo 2002

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Onorevoli Colleghi! - Il tema dell'affidamento dei minori a seguito di separazione o divorzio dei genitori è stato oggetto, nella precedente e nell'attuale legislatura, di numerose proposte di riforma più o meno ispirate dall'esigenza di favorire un modello condiviso di esercizio delle potestà genitoriali anche dopo la separazione.

Ciò, è evidente, nel principale interesse del minore il quale ha diritto di ricevere, nel modo più compiuto e completo, non solo le cure e l'assistenza ma anche i benefìci relazionali, formativi ed affettivi da entrambi i genitori, seppur separati.

Contestualmente occorre riconoscere che l'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli non viene meno per effetto della pronuncia di separazione personale.

Ulteriormente si può rilevare che, nella prassi, si riscontrano situazioni nelle quali il genitore convivente "affidatario" con il minore tende ad estraniare o a marginalizzare l'apporto dell'altro, nella maggior parte dei casi il padre, che è relegato al ruolo di genitore del "week-end" o di "ufficiale pagatore" (dell'assegno).

Da queste diverse esigenze, che riguardano un numero elevatissimo di casi (oltre il 25 per cento di separazioni ogni anno e più di un milione di figli di genitori separati), e diritti assai delicati, muovono le diverse proposte di riforma in analogia alla legislazione europea e di altri Stati che da tempo conoscono l'istituto dell'affidamento congiunto o condiviso.

Anche in Italia, peraltro, è riconosciuto l'affidamento congiunto dei figli minori su base consensuale che è in aumento ma ancora in percentuali modeste (3,9 per cento nel 1998).

Orbene, alcune proposte di legge presentate nell'attuale legislatura, in particolare dalla maggioranza (in specie la proposta di legge del 30 maggio 2001, n. 66, primo firmatario Tarditi), tendono ad introdurre un modello in certo senso coercitivo di "affidamento condiviso" ove il giudice ha il potere di definire un progetto di gestione del figlio minore "diviso tra" i genitori separati.

In altri termini il rischio contenuto in tali proposte è quello di imporre, a chi non riesce a trovare autonomamente un modello condiviso, una divisione del figlio minore "per parti" e tra parti conflittuali: l'uno si occupa delle necessità primarie, l'altro dell'educazione sportiva, l'uno del mangiare, l'altro del rientro da scuola, eccetera.

Ma un tale auspicabile modello di collaborazione può sussistere se vi è, appunto, la volontaria collaborazione tra i genitori separati o divorziati, magari a seguito di un percorso stimolato e sostenuto dai centri di mediazione che, con personale altamente qualificato, riescono spesso a far maturare intese e forme di collaborazione.

Ma se la "condivisione" è imposta in situazioni conflittuali, per via giudiziaria, il rischio concreto è quello di scaricare sul minore la permanente conflittualità che c'è tra i genitori: peggio, quello di utilizzare, in una gestione quotidiana coatta, il figlio come mezzo di prosecuzione del conflitto, come mezzo per affermare le proprie ragioni nel conflitto in atto.

E' evidente che tale esito non favorisce la ricostruzione consapevole di un ambiente familiare nè la serenità dei rapporti del minore con i propri genitori.

Vi è inoltre il rischio ulteriore di una burocratizzazione, favorita dalla chance di successo giudiziario, degli ordinari rapporti tra coniugi separati e figli, così come è innegabile il rischio di violazione della privacy, in specie del coniuge convivente, ossia per lo più della donna, con l'occasione del quotidiano esercizio dei "micropoteri" dell'affidamento (giudizialmente) condiviso.

Sulla scorta di queste preoccupazioni la presente proposta di legge tende ad introdurre poche, mirate, ma significative modifiche della disciplina codicistica: per favorire il modello della piena condivisione delle potestà genitoriali, senza tuttavia imporre un regime giudiziale di "divisione quotidiana" del minore tra genitori in conflitto, stabilendo il principio che le scelte più rilevanti per la vita del figlio devono essere condivise e che, in caso di disaccordo, possa esservi il ricorso al giudice; che, tuttavia, in via transitoria e d'urgenza, le decisioni sono assunte dal genitore convivente. La proposta di legge contiene poi significative innovazioni procedurali volte a favorire, sulla scorta delle esperienze maturate, il più equilibrato ed efficace ruolo del giudice nelle controversie in materia.

La proposta di legge stabilisce altresì, per rafforzare il principio di responsabilità genitoriale e far fronte ai ricorrenti inadempimenti che penalizzano in genere la madre affidataria oltre che il figlio, che la mancata corresponsione dell'assegno familiare per oltre tre mensilità costituisce reato ai sensi dell'articolo 570 del codice penale e che l'accertamento dell'inadempimento da parte del giudice costituisce titolo esecutivo per consentire il recupero del credito con procedimento speciale ai sensi degli articoli 474 e 533 del codice di procedura civile.




 


proposta di legge

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Art. 1.

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 155. - (Provvedimenti relativi ai figli).- L'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli non viene meno per effetto della pronuncia di separazione personale. A tale fine ciascun genitore è tenuto a rappresentare al giudice le modalità per assicurarne l'adempimento.

Il giudice adotta ogni provvedimento relativo ai figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale. Il giudice deve tenere conto dell'accordo raggiunto tra le parti, purché non in contrasto con tale interesse.

Il giudice che pronuncia la separazione dispone con quale genitore convivono i figli, anche agli effetti della loro residenza, e determina le modalità di esercizio della potestà dei genitori, privilegiando l'esercizio congiunto della stessa e assicurando ai minori il mantenimento di rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori e con il rispettivo nucleo familiare di origine. I provvedimenti di cui al presente comma, adeguatamente motivati, devono tenere conto: a) dell'età dei figli; b) del vissuto specifico, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori; c) dei rapporti con i genitori in corso di convivenza; d) della ripartizione delle competenze del progetto educativo tra i genitori in corso di convivenza; e) del grado di collaborazione ipotizzabile tra i genitori; f) delle ragioni del conflitto tra i genitori. In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che il minore sia affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente scelta nell'ambito parentale, o che, in subordine, sia inserito in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui i genitori devono assicurare il mantenimento dei figli, anche prevedendo forme di collaborazione o prestazioni direttamente effettuate a favore dei figli. Ove necessario, il giudice determina a carico di uno dei coniugi un assegno periodico di carattere integrativo da versare a favore del genitore con il quale il figlio convive e da determinare tenendo conto: a) delle esigenze del figlio; b) del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; c) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore; d) della comparazione tra le sostanze economiche di entrambi i genitori. Il giudice deve altresì prevedere un criterio di adeguamento dell'assegno, con riferimento almeno agli indici di svalutazione monetaria.

Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei genitori al godimento dell'usufrutto legale.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli e quelle di contenuto economico per i figli maggiorenni non ancora autosufficienti sono adottate di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto, ciascuno di essi può ricorrere al giudice tutelare o al giudice del procedimento, se pendente, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentite le opinioni espresse dai coniugi e se necessario dal figlio, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse di quest'ultimo. Se il contrasto permane il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata nell'interesse dei figli e nel rispetto dei criteri indicati ai commi terzo e quarto. Le decisioni non dilazionabili, possono essere assunte dal genitore con il quale il figlio convive. L'altro genitore può opporsi ricorrendo al giudice tutelare o al giudice del procedimento, se pendente.

Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati, ovvero ostacoli o impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole, il giudice valuta tale comportamento al fine della modifica delle condizioni stabilite, anche sotto il profilo economico.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, preventivamente, il proprio cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi. Nel caso in cui il cambio di residenza riguardi il genitore con il quale i figli convivono e il trasferimento non sia giustificato da rilevanti ragioni personali o lavorative del genitore convivente e sia contrario all'interesse del figlio, e renda più difficile all'altro genitore il mantenimento dei rapporti con la prole, il giudice, ad istanza di parte, può modificare le condizioni in vigore anche mutando, se necessario, l'indicazione del genitore convivente".

 

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 155-bis. (Assegnazione dell'abitazione nella casa familiare).- L'assegnazione dell'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore con il quale prevalentemente convivono i figli minorenni o i figli maggiorenni non economicamente indipendenti.

Dell'assegnazione si tiene conto nell'ambito delle determinazioni di cui all'articolo 156. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599.

 

Art. 155-ter.- (Poteri istruttori del giudice).- Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, ivi compresa, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l'audizione dei figli minori.

Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".

 

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ed agli articoli e 155-bis e 155-ter del medesimo codice, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, si applicano anche allo scioglimento del matrimonio, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'annullamento del matrimonio. Si applicano, altresì all'affidamento dei figli naturali qualora il riconoscimento sia stato fatto da entrambi i genitori e gli stessi non abbiano mai convissuto o abbiano cessato la convivenza.

2. L'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli di cui all'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, permane immutato anche in caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

3. L'articolo 6 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, è abrogato.

 

Art. 4.

1. La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ai sensi dell'articolo 570 del codice penale.

2. L'accertamento giudiziale dell'omissione di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile e ai fini del procedimento speciale di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.

 


N. 4027

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato DI TEODORO

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Modifica dell'articolo 155 del codice civile,

in materia di affidamento condiviso dei figli

 

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Presentata il 3 giugno 2003

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, sostituendo l'articolo 155 del codice civile, vuole tutelare i figli dei coniugi separati, prevedendo l'introduzione ex lege dell'affidamento congiunto dei figli. Infatti, i figli sono senza ombra di dubbio la parte, moralmente e materialmente, più colpita dalla separazione dei coniugi. La nostra Carta costituzionale agli articoli 29, 30 e 31 detta i princìpi fondamentali in materia di riconoscimento dei diritti della famiglia e di garanzia dell'unità familiare, e prevede il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. Il codice civile all'articolo 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi) e all'articolo 147 (Doveri verso i figli) sancisce i princìpi dell'assistenza morale e materiale, della collaborazione nell'interesse della famiglia, ed impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Inoltre, l'articolo 154 del medesimo codice prevede la riconciliazione tra coniugi. Le norme citate sono evidentemente orientate ad assicurare il principio dell'unità familiare e la tutela dei figli, al fine di garantirne l'istruzione, il mantenimento e la cura. Il nostro ordinamento, quindi, sia a livello di fonti primarie che a livello di norme secondarie, assicura la massima tutela della famiglia e della sua unità nell'interesse preminente dei figli.

Questi princìpi fondamentali devono essere salvaguardati dal nostro ordinamento giuridico attraverso misure che consentano la garanzia dell'unità familiare anche in caso di separazione dei coniugi. I figli di coniugi separati devono, quindi, avere un supporto non solo materiale, ma anche morale nel difficile momento della separazione dei propri genitori. L'istituto codicistico, introdotto dalla presente proposta di legge, individua come interesse fondamentale della famiglia la tutela dei figli, in quanto riconosce in essi i soggetti che vanno maggiormente tutelati nei casi di separazione. E' indubbia, quindi, un'inversione di "tendenza legislativa" rispetto alle norme vigenti del codice civile che vogliono tutelare in maniera più diretta la coppia dei genitori che si separano, trascurando di fatto i soggetti più deboli all'interno del nucleo familiare.

La riforma apportata con la presente proposta di legge stabilisce, come principio generale, che il giudice che pronunzia la separazione dichiari che l'affidamento e la potestà genitoriale siano esercitati congiuntamente da entrambi i genitori nell'interesse dell'unità familiare, e allo scopo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto soprattutto dell'interesse e dei diritti dei figli, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.

A tale scopo l'istanza rivolta al giudice per la separazione deve essere presentata congiuntamente al progetto di condivisione delle cure genitoriali, che prevede la misura e il modo con cui i coniugi devono contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché la condivisione delle spese e delle decisioni di spesa per il mantenimento dei figli.

Il progetto deve essere sottoposto al giudice congiuntamente da entrambi i coniugi oppure, in caso di mancato accordo, disgiuntamente da entrambi i genitori. Nel caso in cui siano presentati due progetti disgiunti è lasciata piena facoltà al giudice di stabilire quale sia il progetto più favorevole nell'interesse dei figli. Il progetto di condivisione delle cure genitoriali stabilito dal giudice è modificabile solo per gravi e giustificati motivi. Il giudice può riservarsi, motivando il provvedimento, la facoltà, allorché ricorrano gravi motivi o in caso di presentazione disgiunta del progetto di condivisione delle cure genitoriali e nel caso in cui quest'ultimo non tuteli sufficientemente l'interesse dei figli, di dichiarare a quale dei due coniugi i figli debbano essere affidati per salvaguardare l'interesse primario degli stessi.

L'abitazione della casa familiare spetta come principio generale ai figli. Il giudice, comunque, dà disposizioni relative alla coabitazione dei genitori con i figli e alla gestione dei beni degli stessi.

Oggi sono frequenti i casi di scioglimento del matrimonio anche per motivi futili; è innegabile che ciò comporti un decadimento dei valori e un ridimensionamento del principio di tutela della famiglia come nucleo essenziale della nostra società. Gli alti valori che la nostra Carta costituzionale ha stabilito e che sono stati ricordati precedentemente, impongono al legislatore, ma anche ai coniugi, il dovere di assicurare il rispetto della famiglia e della sua unità nell'interesse prevalente dei figli.

E' innegabile che l'affidamento condiviso dei figli, stabilito dalla proposta di legge, vada nella direzione di tutelare non solo i princìpi legislativi, ma anche quei valori morali che hanno ispirato il dettato costituzionale. La tutela dei figli, la loro cura, il loro mantenimento, il pensare alla loro educazione e istruzione, soprattutto nei casi di figli di genitori separati, impongono al legislatore di approvare leggi che vadano in questa direzione e ai coniugi separati di trovare un accordo, come prevede la proposta di legge, per garantire la protezione e la cura congiunta dei propri figli.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 155 - (Provvedimenti riguardo ai figli).- Il giudice che pronunzia la separazione dichiara che i figli sono affidati ad entrambi i coniugi e che gli stessi conservano l'affidamento e la potestà congiuntamente con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli.

La domanda di separazione è presentata con una proposta di condivisione delle cure genitoriali che prevede:

 

1) la misura e il modo in cui i coniugi devono contribuire congiuntamente al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli;

 

2) la condivisione delle spese e delle decisioni di spesa per il mantenimento dei figli.

 

La proposta di condivisione delle cure genitoriali è presentata congiuntamente dai coniugi, oppure, in caso di mancato accordo, è presentata da ciascuno dei due coniugi.

Nel caso di proposte di cure genitoriali disgiunte il giudice stabilisce quale delle due proposte è più favorevole per l'interesse dei figli e l'adotta.

Nel caso di proposte di cure genitoriali non favorevoli all'interesse dei figli il giudice può provvedere direttamente, sentiti i genitori, ad una decisione di affidamento congiunto dei figli qualora lo ritenga necessario in riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi.

La proposta di condivisione delle cure genitoriali adottata dal giudice è modificabile solo per gravi e giustificati motivi.

Il giudice, quando ricorrano gravi motivi, può dichiarare, in modo motivato, a quale dei due coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa. Il coniuge a cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. In caso di violazioni ripetute dei doveri di mantenimento, di istruzione e di educazione dei figli, il giudice provvede a riesaminare l'affidamento esclusivo e a nominare l'eventuale nuovo genitore affidatario. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice qualora ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L'abitazione della casa familiare spetta ai figli. Il giudice dà disposizioni circa l'abitazione della casa familiare da parte dei genitori con preferenza per il genitore scelto nella proposta di condivisione delle cure genitoriali adottata dal giudice. Nel caso di affidamento non congiunto, l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, ove sia possibile, al coniuge cui sono affidati i figli. Il genitore non affidatario può accedere all'abitazione familiare per visitare i figli.

Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato a entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità, in un istituto di educazione.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento il giudice si uniforma alla decisione adottata di affidamento condiviso dei figli.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, con la presentazione congiunta di una nuova proposta di condivisione delle cure genitoriali, con la domanda di attribuzione dell'affidamento esclusivo della potestà sui figli o richiedendo la modifica delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo nonché alla condivisione delle spese e delle decisioni di spesa per il mantenimento dei figli.

Gli effetti della proposta di condivisione delle cure genitoriali adottata dal giudice si estendono anche oltre il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli".

 


N. 4068

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato MAZZUCA

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Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati

 

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Presentata il 16 giugno 2003

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Onorevoli Colleghi! - Ormai da più di dieci anni e da quattro legislature è in corso il tentativo di modificare le norme sull'affidamento dei figli di genitori separati, assicurando ad essi la costante presenza affettiva di entrambi i genitori e la possibilità di ricevere il contributo educativo di entrambi, pur nella conclusione del rapporto di coppia. Nel tempo si sono succedute, su iniziativa trasversale di tutte le forze politiche, varie formulazioni dell'auspicata riforma, promossa e sostenuta concordemente da associazioni di padri e di madri. Quelle che hanno fruito di un vasto consenso popolare hanno mantenuto fermo un punto essenziale, coerente con le esigenze di opportunità e di equità: garantire ai figli il diritto citato e la effettiva possibilità di ricevere ascolto nelle scelte che li riguardano mettendo i genitori qualitativamente sul medesimo piano, pur nel permanere di differenze quantitative, da introdurre caso per caso, nella convinzione, largamente condivisa, che il sistema migliore per abbattere, o prevenire, la conflittualità fosse quello di eliminare non necessarie discriminazioni.

Il cammino di queste proposte è stato quanto mai tormentato, incontrando resistenze, prevalentemente da parte di una frazione degli operatori del diritto, sulle quali non è il caso di soffermarsi in questa sede.

Sta di fatto che anche in questa XIV legislatura, dopo che era iniziata la discussione, nel Comitato ristretto della Commissione giustizia della Camera dei deputati della proposta di legge n. 66 e abbinate e si era giunti ad un testo unificato, si era nuovamente creata una situazione di stallo. Da qui un ulteriore testo del relatore che costituisce un passo indietro addirittura rispetto alla normativa attualmente in vigore e che il presente progetto di legge si propone di contribuire a superare.

La presente proposta di legge, mentre mantiene i punti qualificanti essenziali contenuti nel testo unificato, che riassumono anche il lavoro delle precedenti legislature, tiene conto di molte delle perplessità e dei suggerimenti espressi nella legislatura attuale, proponendo un testo essenziale, che si avvale dei più recenti avanzamenti normativi in materia, come quelli della Francia e della Germania, di comprovata efficacia, sulla base degli accurati monitoraggi ivi effettutati per incarico del rispettivo Ministero della giustizia (Relazione Dekeuwer-Defossez, 1999; Relazione Proksch, 2002).

Obiettivo del provvedimento è contribuire a realizzare una riforma sostanziale, coerente con l'articolo 30 della Costituzione e con le indicazioni delle convenzioni internazionali che tutelano i diritti dei minori, prima fra tutte la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

L'articolo 1, che è una novella parziale dell'articolo 155 del codice civile, enuncia nei primi tre commi i princìpi generali del provvedimento e indica con chiarezza il modello scelto per realizzarli. Ma si sono tenute in gran conto le perplessità, espresse soprattutto dalle associazioni forensi, nei confronti dell'affidamento congiunto obbligatorio, visto cioè come unica soluzione che il giudice è costretto ad adottare e imporre forzatamente in tutte le situazioni. E' stata, quindi, sottolineata con estrema chiarezza la necessità del consenso per ottenere l'esercizio congiunto della potestà ed è stata data al giudice la possibilità di adattare le sue scelte alle infinite sfumature dei singoli casi, specificando che se la coppia non riesce ad accordarsi sulle modalità della separazione e del successivo regime di vita, queste sono stabilite dal giudice anche sfruttando, sul piano dei contenuti, quella distribuzione di tempi e di compiti fortemente asimmetrica propria dell'affidamento esclusivo. In tale modo è stata anche data risposta al timore che figli in tenera età debbano oscillare tra una casa e l'altra per soddisfare ambizioni degli adulti di pariteticità temporale. Ciò facendo salvo il principio del diritto della prole a ricevere cura, educazione e istruzione in modo continuativo da entrambi i genitori, atteso che essi siano entrambi idonei, e quindi non discriminabili qualitativamente, evitando così di attivare comprensibili risentimenti.

Il quarto comma descrive la disciplina dei rapporti economici e introduce l'obbligo da parte del giudice di verificare l'effettiva consistenza dei redditi e dei patrimoni contestati. Si tratta di una novità importante, che tiene conto di alcune preoccupazioni espresse da gruppi femministi sulle garanzie economiche. Allo stesso tempo, e per le medesime ragioni, conserva del testo unificato la valutazione economica del lavoro di cura, una novità assoluta per la legislazione italiana, e non solo.

L'articolo 2, introducendo l'articolo 155-bis del codice civile, considera il caso di inidoneità di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, situazione che giustifica l'eccezionale ricorso all'affidamento esclusivo. I tentativi di escludere un genitore con segnalazioni false e strumentali sono disincentivati tenendone conto ai fini della collocazione, nell'assunzione di una minore affidabilità di chi non rispetta la figura e il ruolo dell'altro.

Il nuovo articolo 155-ter del medesimo codice civile evidenzia il concetto che l'interesse del minore deve realmente guidare ogni scelta, iniziale o successiva. Si è voluto perciò evidenziare che ogni genitore ha la libertà di trasferire la propria residenza ove meglio crede, ma ciò non può comportare l'automatico spostamento dei figli, dovendosi valutare, su segnalazione, se e quanto ciò modifichi le relazioni dei figli con entrambi i genitori.

L'articolo 155-quater introduce le sanzioni per le violazioni degli obblighi di mantenimento, consentendo anche il sequestro cautelativo dei beni del genitore inadempiente, mentre l'articolo 155-quinquies stabilisce regimi più favorevoli per il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente o portatore di grave disabilità.

L'articolo 3, modificando il codice di procedura civile, opera in effetti cambiamenti di natura sostanziale. L'articolo 709-bis del citato codice introduce l'obbligo di ricorrere a strutture di supporto per la coppia in caso di dissensi in ordine all'esercizio della potestà e alle modalità dell'affido condiviso. E' un modello simile, ma più cogente, a quello che in Norvegia ha permesso il dimezzamento delle liti nell'arco di tre anni dalla sua introduzione. L'articolo 709-ter descrive i provvedimenti sanzionatori da adottare in presenza di inadempienze o violazioni che riguardino l'esercizio della genitorialità.

L'articolo 4 dà la possibilità, al comma 1, di estendere alle coppie già separate l'applicazione della nuova normativa, senza rischiare di sconvolgere equilibri già raggiunti. Difatti, nel caso in cui la richiesta di applicazione venga da un solo genitore e l'altro non sia d'accordo, il giudice, se riterrà inopportuno modificare le condizioni preesistenti, le potrà mantenere inalterate, limitandosi a integrare il genitore non affidatario nell'esercizio della potestà solo relativamente agli spazi che già gli erano stati attribuiti. Il comma 2, infine, estende alla filiazione naturale i benefìci della legge.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche all'articolo 155 del codice civile).

1. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 155 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

 

"Il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, al diritto a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori in modo continuativo, nel rispetto del diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo, nonché della responsabilità, del diritto e del dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata, di dare alla prole, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

Qualora un genitore chieda l'esercizio congiunto della potestà, il giudice interroga l'altro per acquisire il suo consenso. Ove il consenso sia prestato, il giudice provvede in conformità omologando il comune progetto educativo, dopo avere verificato che corrisponda all'interesse del minore.

Nel caso in cui il consenso sia negato, il giudice dispone per l'esercizio differenziato della potestà, indicando i tempi e le modalità di presenza accanto ai figli di ciascun genitore e attribuendo a ciascuno di essi sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi".

 

Art. 2.

(Modifiche al codice civile in tema

di affidamento condiviso).

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da emanare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

 

Art. 155-ter. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

 

 

Art. 155-quater. (Violazione degli obblighi di mantenimento). Nel regime di mantenimento diretto di cui al quarto comma dell'articolo 155, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore.

Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

 

 

Art. 155-quinquies. (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

Ai figli maggiorenni portatori di grave disabilità, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori".

 

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura civile in tema di

sollecitazione della responsabilità genitoriale).

1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 709-bis. (Obbligo di consulenza). Le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi per la risoluzione dei conflitti insorti tra esse in ordine all'esercizio della potestà o alle modalità dell'affido condiviso, ad un centro privato, ad un consultorio pubblico o ad un professionista scelto tra psicologi, avvocati, assistenti sociali o mediatori familiari, al fine di verificare o sollecitare l'assunzione delle responsabilità genitoriali.

Il giudice adito per decidere sulla separazione dei coniugi e sull'affidamento dei figli verifica che le parti abbiano adempiuto all'obbligo di cui al primo comma.

In tutti i casi in cui, pur nel dissenso di uno dei genitori, è disposto l'affidamento condiviso, nel relativo provvedimento deve essere inserita, d'ufficio o su comune indicazione dei coniugi, la denominazione di un centro privato, di un consultorio pubblico o di un professionista esperto, scelto tra psicologi, avvocati, assistenti sociali o mediatori familiari, cui le parti sono tenute a rivolgersi in relazione al corretto esplicarsi della potestà genitoriale nei confronti dei figli.

 

 

Art. 709-ter. (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ai sensi dell'articolo 710, al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al giudice tutelare del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto assolvimento dei compiti educativi e di cura, egli può modificare i provvedimenti in vigore, sia in ordine al modello, che alle modalità di affidamento o può, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni:

 

1) ammonire il genitore inadempiente;

 

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;

 

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro;

 

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 5.000 euro a favore della cassa delle ammende.

 

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

I provvedimenti assunti dal giudice tutelare nelle ipotesi di sua competenza possono essere impugnati con ricorso alla sezione per i minorenni della corte d'appello territorialmente competente".

 

Art. 4.

(Disposizioni di attuazione).

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dell'articolo 9 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione della presente legge.

2. Gli articoli 155-bis e 155-ter del codice civile e gli articoli 709-bis e 709-ter del codice di procedura civile si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili di esso, di cui alla legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, nonché ai figli nati da coppie di fatto.

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 13 novembre 2001. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Jole Santelli e per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 11.25.

(omissis)

 Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese e C. 1558 Vitali.

(Esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione inizia l'esame.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, illustra le proposte di legge in esame, le quali, intervenendo su alcuni articoli del codice civile, definiscono una nuova disciplina dell'istituto dell'affidamento dei figli conseguente alla separazione personale, allo  scioglimento, all'annullamento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il principio cardine della nuova normativa consiste nel privilegiare la soluzione dell'affidamento condiviso, disciplinando quest'ultimo come la forma ordinaria di affidamento dei figli minori di genitori separati, in modo che l'affidamento ad un solo genitore (attualmente prevalente) diventerebbe una soluzione soltanto residuale.

Vengono poi dettagliatamente disciplinati i diversi aspetti collegati a tale modalità di affidamento e i diversi modi di composizione innanzi al giudice delle possibili controversie in merito. I nuovi principi descritti vengono estesi anche alle unioni di fatto.

La proposta di legge n. 66, il cui esame è stato chiesto dal gruppo di Forza Italia, riproduce in parte il contenuto di alcune proposte di legge all'esame della II Commissione in sede referente nel corso della XIII legislatura (A.C. nn. 173-ter ed abb.); di queste ultime, tuttavia, confluite in un testo unificato, la Commissione non ha concluso l'iter. Alla proposta n. 66 sono state poi abbinate altre proposte inerenti alla medesima materia oggetto della prima.

Le proposte di legge in esame nascono dall'esigenza di intervenire sulle disposizioni che disciplinano l'affidamento dei figli minori di genitori separati: attualmente, infatti, in caso di separazione viene privilegiato il ricorso all'istituto dell'affidamento ad un solo genitore (di norma la madre) limitando, abitualmente, la possibilità di accesso per il genitore non affidatario, a un fine settimana alternato e a 15 giorni in estate.

Tale forma di affidamento trasforma di fatto la separazione tra i genitori in una perdita del genitore non affidatario da parte di figli, per cui è ritenuta inidonea a tutelare efficacemente gli interessi del minore. Risulta infatti molto scarsa l'applicazione dell'istituto dell'affidamento congiunto che, pur contemplato dalla normativa in vigore (cfr. supra, articolo 155, comma 5 codice civile, e articolo 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, commi 2 e 7), solo negli ultimi anni sta presentando un significativo incremento.

Le proposte di legge in esame, pertanto - considerando che il ricorso prevalente all'affidamento ad uno solo dei genitori deriva anche dalle modalità procedurali con le quali viene assunta dal giudice la relativa decisione e che la scarsa fortuna che in Italia ha incontrato l'istituto dell'affidamento congiunto è dipesa anche dall'interpretazione di quest'ultimo quale «esercizio congiunto della potestà» -, sostituiscono all'affidamento congiunto un affidamento condiviso, disciplinando quest'ultimo come la forma ordinaria di affidamento dei figli minori di genitori separati.

L'articolo 1 della proposta di legge Tarditi C. 66 sostituisce integralmente l'articolo 155 del codice civile (Provvedimenti riguardo ai figli).

Il nuovo articolo 155 del codice civile si apre con l'affermazione del diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, si tratta quindi di un vero e proprio «diritto soggettivo del minore», da collocare nell'ambito dei diritti della personalità, di modo che per ciascuno dei genitori la presenza nella vita dei figli non è più una facoltà che si può non esercitare e di cui si può privare l'altro, ma un diritto-dovere.

Per garantire l'effettività di questa affermazione lo strumento giuridico delineato al secondo comma dell'articolo in esame è quello del mantenimento dell'affidamento a entrambi i genitori (affidamento condiviso), disposto dal giudice dopo l'inutile esperimento di un tentativo di conciliazione, e previsto quale soluzione principale e ordinaria e non più residuale rispetto all'affidamento monogenitoriale. In tal caso, quindi, come confermato dalle previsioni del successivo articolo 155-bis, la potestà comune dei genitori (articolo  317 codice civile) viene da essi esercitata congiuntamente. I genitori dovranno raggiungere un accordo circa le modalità concrete di esercizio comune della potestà, del quale il giudice prende atto. In caso di disaccordo, è il giudice a decidere. Naturalmente gli accordi tra i genitori devono essere nell'interesse del minore.

Le altre proposte abbinate non presentano su tale punto differenze sostanziali. È da segnalare la previsione, da parte della proposta Cento C. 453, della rimessione delle parti (compresi i figli) al consultorio familiare o ad altra istituenda struttura specialistica, in caso di mancato accordo dei genitori circa la coabitazione, l'educazione, l'istruzione e le modalità di frequentazione del minore. Tali strutture indicheranno al magistrato le soluzioni più idonee per risolvere il disaccordo. Le proposte Tarditi C. 66, Lucchese C. 643 e Vitali C. 1558 prevedono anch'esse la possibilità di ricorrere a strutture specializzate, qualora lo ritenga il giudice, per esperire ulteriori tentativi di conciliazione. Tra tutte le proposte vi è, quindi, condivisione circa il ruolo di assistenza ai genitori che tali strutture debbono svolgere.

L'articolo 2 della proposta Tarditi C. 66 inserisce nel codice civile gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 155-septies, 155-octies, 155-novies, 155-decies.

Il nuovo articolo 155-bis disciplina le modalità di attuazione dell'affidamento, stabilendo, in primo luogo, che esse debbano garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al citato comma 1 dell'articolo 155. Viene stabilito che la potestà è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Possono essere previste sfere di competenza distinte tra i due genitori sulla base delle attitudini personali dei genitori o delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché secondo le indicazioni del figlio. Ciò significa, ad esempio, che a un genitore può essere attribuito il compito di assistere l'educazione e all'altro di provvedere a quella sportiva. Una differenza sostanziale tra le proposte si registra in ordine al trasferimento di residenza da parte del genitore assegnatario della casa familiare. Al contrario delle altre tre proposte, che si limitano a stabilire che, salvo gravi e comprovati motivi, tra le abitazioni dei due genitori vi debba sempre essere facilità di raggiungimento, la proposta Cento C. 453 prevede dei limiti, tra i quali il fatto che, salvo il consenso dell'altro genitore o autorizzazione del giudice, la nuova residenza deve rimanere nel medesimo comune o, in casi eccezionali, e nell'interesse del minore, entro 200 chilometri di distanza. La stessa iscrizione ad un nuovo istituto scolastico è soggetta al consenso del genitore non coabitante o ad autorizzazione del giudice. Si tratta di una serie di limiti che, rispetto alle generiche, ma sempre dirette a tutelare i figli, formulazioni utilizzate dalle altre tre proposte, rischiano, per quanto condivisibile sia la loro ratio, di impedire «fughe» del genitore coabitante, di pregiudicare eccessivamente e non sempre giustificatamente i diritti di questi. Il trasferimento può essere dettato da ragioni di lavoro sulle quali il genitore coabitante potrebbe non avere alcun spazio di scelta.

Tutte le proposte condividono il principio della partecipazione (proporzionale al proprio reddito) alle spese dei figli da parte dei genitori (mantenimento diretto). Il mantenimento indiretto (assegno da versare all'altro coniuge) può essere concordato dai genitori.

Il nuovo articolo 155-ter disciplina l'istituzione, i compiti e le modalità operative di nuove strutture, definite centri familiari polifunzionali, con funzioni di mediazione, consulenza e terapia familiare. Tali centri possono essere consultati, anche su iniziativa del giudice, nelle varie fasi della procedura di affidamento. Il comma 2 dell'articolo 2 in commento prevede che i centri in esame siano istituiti entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge. Su tale punto non vi sono differenze sostanziali tra le proposte in esame.

Il nuovo articolo 155-quater stabilisce le eccezioni al principio dell'affidamento condiviso, obbligatorie nei casi di cui agli articoli 564 (Incesto), e 569 (Pene accessorie),  facoltative nei casi di cui agli articoli 330 (Decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). Comunque, nei casi di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, ciascuno dei genitori può in qualsiasi momento opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione: se il giudice accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi per quanto possibile i diritti del minore di cui al comma 1 del nuovo articolo 155. Qualora la domanda risulti manifestamente infondata e diretta a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della collocazione abitativa dei figli.

Come si è già detto, delineando le differenze tra le proposte in esame, nella disciplina dell'assegnazione della casa familiare di cui al nuovo articolo 155-quinquies, rilievo prioritario assume l'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, ferma restando la necessità di valutare, nel regolare i rapporti economici tra i genitori, il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario, tenendo anche conto dell'eventuale titolo di proprietà.

In ogni caso viene sancito l'impegno dei genitori a stabilire e mantenere la propria dimora in abitazioni facilmente raggiungibili, salvo gravi e comprovati motivi.

La disciplina degli obblighi dei genitori, di cui al nuovo articolo 155-sexies, si basa sul dovere di questi ultimi di concordare preventivamente ogni questione destinata ad incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli e prevede, in caso di disaccordo, la decisione del giudice tutelare. La violazione senza giustificato motivo di tale obbligo da parte di uno dei genitori comporta, oltre alla possibile attivazione di una procedura innanzi al giudice, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo.

In caso di inadempienza da parte di un genitore agli obblighi derivanti dall'affidamento, il giudice, su istanza dell'altro, li convoca entrambi davanti a sé, emanando, se del caso, un'ordinanza per intimare l'immediata cessazione della condotta denunciata, e, in caso di persistente inottemperanza, adottando ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.

Particolare rilievo viene dato all'obbligo, incombente su ciascun genitore, di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo diretti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento.

La violazione di tale obbligo è sanzionata con l'adozione di provvedimenti idonei da parte del giudice e, nel caso in cui la responsabilità sia da imputare al genitore con il quale i figli abitualmente convivono, il giudice stesso può anche stabilire il trasferimento della residenza presso l'altro genitore; qualora le violazioni dell'obbligo comportino una grave lesione del diritto del minore di cui al comma 1 dell'articolo 155, il giudice può anche condannare il genitore a risarcire il minore del danno - valutato in via equitativa - da questi subìto a seguito della lesione di tale diritto. Dello stesso tenore sono le proposte Lucchese C. 643 e Vitali C. 1558, mentre la proposta Cento C. 453 collega alla violazione delle condizioni di separazione la sanzione della decadenza dall'affidamento e conseguente affidamento esclusivo all'altro genitore. Il genitore non più affidatario dovrà comunque continuare a contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli. È prevista sempre dalla proposta Cento C. 453 la possibilità per il genitore non affidatario di chiedere al giudice l'autorizzazione di installare, a proprie spese, un collegamento telematico con l'abitazione del minore. Tale possibilità è diretta a facilitare il contatto tra il figlio e il genitore non convivente, per cui potrebbe essere prevista non solamente in caso di decadenza dell'affidamento congiunto, ma anche quando, in sede di separazione, si procede all'affidamento congiunto e il figlio convive con uno dei genitori. Secondo la proposta Cento, la decadenza dall'affidamento comporta che la potestà genitoriale sia esercitata esclusivamente dal genitore rimasto affidatario.

L'articolo 155-septies dispone in tema di violazione degli obblighi di mantenimento stabilendo che la violazione degli obblighi di mantenimento diretto di cui all'articolo 155-bis comporta il passaggio (disposto dal tribunale) al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore.

Nel caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal regime di mantenimento indiretto, si applica la disposizione di cui all'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, concernente la prestazione di garanzia per l'adempimento degli obblighi di mantenimento in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli articoli 155-octies 155-novies e 155-decies disciplinano, rispettivamente, la possibilità di chiedere al giudice, in qualsiasi momento e per seri motivi, la modifica delle condizioni di affidamento, l'estensione alle unioni di fatto delle disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti (per quanto compatibili), e l'applicabilità ai figli maggiorenni portatori di handicap gravi delle tutele per i figli minori previste dal capo in esame. Su tali punti non vi sono significative differenze tra le proposte di legge.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 147 del codice civile stabilendo che il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole discenda dalla procreazione anziché, come attualmente stabilito, dal matrimonio. In tal senso la disposizione in esame si coordina con quanto stabilito dall'articolo 155-novies in tema di estensione delle disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 315 del codice civile apportando ad esso limitate modifiche.

L'articolo 5 è diretto a sostituire il comma 2 dell'articolo 317 (Impedimento di uno dei genitori) del codice civile, coordinandone le previsioni con le nuove disposizioni inserite e modificate dagli articoli precedenti.

Viene infatti stabilito che, salvo quanto disposto dall'articolo 155-quater (cfr. supra), in tema di esclusione e opposizione all'affidamento di entrambi i genitori, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli da 155 a 155-novies.

L'articolo 6sostituisce il comma 2 dell'articolo 317-bis (Esercizio della potestà) in modo da coordinarlo alle disposizioni precedentemente illustrate. Sostanzialmente le differenze rispetto al testo in vigore consistono nella previsione, nel caso di riconoscimento di figlio naturale, dell'esercizio in comune della potestà anche nel caso in cui i genitori non convivano.

Viene conseguentemente abrogato il comma 3 dell'articolo citato che, nel testo in vigore, prevede che il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

L'articolo 7 prevede una serie di disposizioni transitorie.

Il comma 1 autorizza il giudice, nelle more dell'istituzione dei centri familiari polifunzionali, ad usufruire dell'opera di personale dotato delle competenze necessarie nel caso specifico, in possesso dei titoli richiesti per la mediazione familiare e le consulenze tecniche di ufficio.

Il comma 2 consente ai genitori di chiedere l'applicazione della legge in commento nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Viene inoltre previsto (comma 3) che nel caso sopracitato, ove i figli siano già maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente, può essere chiesta, da parte di uno dei genitori, l'applicazione del comma 3 dell'articolo 155-bis.

L'articolo 8, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Gaetano PECORELLA, presidente, rileva l'opportunità di promuovere una serie di audizioni con i rappresentanti delle categorie interessate dal provvedimento.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, concorda con il presidente e propone di proseguire l'esame delle proposte di legge in sede di Comitato ristretto, data la complessità e la delicatezza della materia.

La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto.

Gaetano PECORELLA, presidente, invita i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

A causa di concomitanti votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 14.20.

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 4 luglio 2002. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti.

La seduta comincia alle 9.50.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi e C. 2576 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2001.

Nino MORMINO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato 1).

Maurizio PANIZ (FI), relatore, illustra la proposta di testo unificato, redatta tenendo conto delle proposte di legge presentate in materia, volta a modificare l'articolo 155 del codice civile. Il principio ispiratore di tale testo è una diversa e maggiore attenzione nei confronti del minore, con particolare riguardo al mantenimento delle relazioni parentali con entrambi i genitori anche dopo la separazione personale di questi ultimi, in contrasto con la disciplina attualmente vigente, che prevede l'affidamento ad un solo genitore. Fa presente che nella normativa predisposta non vi è alcuna volontà coercitiva nel senso di una ricerca forzata di un accordo tra i genitori, bensì è ribadito il concetto che la potestà genitoriale è affidata ad entrambi, con la fissazione di determinate regole nel caso in cui si verifichino conflitti pregiudizievoli per l'interesse dei minori. In questo caso è previsto l'intervento del giudice.

Nel testo unificato vi sono, tra le altre, norme relative all'affidamento della casa familiare, nonché provvedimenti nel caso  di violazione degli obblighi di mantenimento. Tra le novità di maggior rilievo vi è l'estensione alla filiazione naturale di tutta la normativa, nonché disposizioni in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.

Si sofferma quindi su talune modifiche al codice di procedura civile, che si sono rese necessarie soprattutto in ordine alla fissazione dei termini per l'udienza di comparizione delle parti ed alla produzione della documentazione fiscale da parte dei coniugi al fine di fornire al giudice ulteriori elementi di giudizio; ricorda inoltre che è previsto l'intervento di un centro familiare polifunzionale incaricato dell'attività mediatoria, che potrebbe essere costituito dagli attuali consultori familiari.

Osserva conclusivamente che sia magistrati sia autorevoli esperti del diritto di famiglia si sono espressi a favore dell'affidamento congiunto, e si dichiara aperto ad ogni contributo o suggerimento che possa portare all'elaborazione di un testo che raccolga il più vasto consenso delle forze politiche.

Marcella LUCIDI (DS-U) richiama preliminarmente le perplessità manifestate nel merito del provvedimento da parte di molti operatori del diritto e ritiene che sia necessario trovare un accordo su determinati punti cardine, al fine di agevolare l'iter della legge. Esprime rilievi critici sull'introduzione nel codice civile di una normativa così complessa ed incisiva, ritenendo preferibile pervenire ad una normazione più leggera dal punto di vista tecnico. Ricorda inoltre che nel disegno di legge C. 2517 presentato dal Governo ed attualmente all'esame della Commissione giustizia sono contenute norme sulla separazione personale sotto il profilo del diritto di famiglia e dei minori; in questo senso paventa il rischio di una sovrapposizione di norme ed invita a non voler varare una legge incompleta di riforma della disciplina della separazione personale, che peraltro si porrebbe in contrasto anche con la tendenza all'unificazione dei riti.

Nino MORMINO, presidente, conviene sulla necessità di evitare interventi parziali e rileva che la tematica necessita di essere adeguatamente approfondita.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, fa presente che il Comitato ristretto ha iniziato il proprio lavoro fin dal mese di novembre 2001, prendendo in esame tutte le proposte di legge presentate in materia al fine di pervenire ad un testo organico ed unitario.

Sergio COLA (AN), pur riconoscendo che la tematica presenta aspetti di particolare delicatezza, tali da suscitare un dibattito anche all'interno dei vari gruppi, concorda sulla necessità di giungere tempestivamente all'approvazione del provvedimento, tenendo anche conto dei progetti di legge che potrebbero interferire con la materia trattata.

Luigi VITALI (FI), nell'esprimere un sostanziale consenso sulla proposta di testo unificato presentata dal relatore, ritiene che, una volta esaurite le numerose audizioni dei soggetti interessati ed accolte le varie sollecitazioni, il legislatore debba assumersi la responsabilità di compiere una scelta che, pur non potendo necessariamente accontentare tutti, raccolga il più ampio consenso possibile. Pone infine l'accento sulla necessità di disciplinare per legge un ambito finora affidato esclusivamente alla giurisprudenza, secondo criteri a volte non riconoscibili né oggettivi.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) dichiara di condividere le osservazioni del deputato Vitali.

Nino MORMINO, presidente, nel convenire sul fatto che si tratti di un intervento legislativo impegnativo, ritiene tuttavia che si debba andare oltre gli schieramenti politici o ideologici, pervenendo, senza ulteriori dilazioni temporali, ad una conclusione dell'iter che consenta il costruttivo contributo di tutti i gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 



ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. (C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi e C. 2576 Mantini).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE

 

 

 


Art. 1.

(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 155. - (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli) - Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi ed ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'articolo 155-bis.

Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

Il giudice può, per gravi motivi, in presenza di un pregiudizio per il minore riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 333 codice civile e con il consenso degli affidatari, affidare la prole a terzi. In tal caso si applicano al rapporto le norme previste in tema di affidamento familiare, con attribuzione di ogni competenza al giudice ordinario.

Nella scelta dell'affidatario deve essere data preferenza ai parenti entro il terzo grado del minore. L'affidamento può essere disposto anche in favore di una comunità di tipo familiare.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile).

Dopo l'articolo 155 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155.

La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Art. 155-ter. - (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque la permanenza dell'affidamento possa recare grave pregiudizio al minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-quater. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

I genitori devono adoperarsi per stabilire e a mantenere, salvo giustificati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis.

L'impegno discende dai doveri verso i figli, previsti dall'articolo 147, che non comprendono solo l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, ma anche l'obbligo di non impedire che si attui il loro diritto di ricevere analoghe prestazioni da parte dell'altro genitore.

In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori, che modifichi le modalità di esercizio della potestà, devono essere ridefinite, dai genitori stessi, le regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. In caso di disaccordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

Art. 155-quinquies. - (Obblighi dei genitori). - Quale che sia il regime di affidamento stabilito, è dovere dei genitori concordare le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre a quanto previsto da altre norme di legge, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo.

I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento  e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento.

Art. 155-sexies. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto di valutazioni del costo del mantenimento operate su base oggettiva, in funzione della fascia di reddito familiare, del reddito di ciascun genitore, dell'età dei figli e dell'area geografica di residenza e deve essere aggiornato annualmente.

Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Le previsioni del predetto articolo 8 possono applicarsi anche, per ordine del giudice, in conseguenza di violazioni del regime del mantenimento diretto. In tal caso il giudice indica espressamente la misura da adottare e, nel caso previsto dall'articolo 8 numero tre, la somma per la quale la parte ha facoltà di agire.

Art. 155-septies. - (Rivedibilità delle modalità di affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per circostanze sopravvenute, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la rilevanza delle ragioni addotte e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.

Art. 155-octies. - (Estensione alla filiazione naturale). - Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati.

Art. 155-novies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) - Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 155-bis. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura civile).

Gli articoli 706-709 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 706. - (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o domicilio oppure, in caso di irreperibilità o residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente o, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica.

La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

a) l'indicazione del giudice;

b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente e del convenuto;

c) l'oggetto della domanda;

d) l'indicazione dei figli legittimi, legittimati o adottivi dei coniugi;

e) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con indicazione specifica delle relative istanze e conclusioni;

f) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi, anche  se è ammessa riserva di loro successiva integrazione, fino all'udienza di trattazione dinanzi al g.i..

Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale di stato civile del luogo in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, ai fini della sua annotazione in margine all'atto.

Nei cinque giorni successivi al deposito, il presidente fissa con decreto in calce al ricorso il giorno della comparsa dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore nel caso in cui il convenuto sia malato di mente o legalmente incapace.

Con il decreto, nell'indicare la data dell'udienza di prima comparizione innanzi a sé, il presidente assegna termine al convenuto per la sua costituzione sino a venti giorni prima della stessa, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile.

Se il luogo di notifica si trova in Italia, l'udienza di prima comparizione per la separazione personale dei coniugi deve svolgersi entro sessanta giorni dal momento in cui il ricorso è stato presentato. Se il luogo di notifica si trova all'estero, il termine è di centoventi giorni.

I termini sono rispettivamente elevati a novanta giorni e centocinquanta giorni se il decorso di essi investe, in tutto o in parte, il periodo feriale.

Nelle cause che presentano carattere di urgenza il presidente può, su istanza del ricorrente e con decreto motivato in calce al ricorso originale e alle copie dello stesso, abbreviare sino alla metà i termini indicati nel comma precedente.

Art. 707. - (Comparizione personale delle parti). - I coniugi devono comparire davanti al presidente personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.

Se il ricorrente non si presenta senza giustificato motivo ed il difensore non chiede rinvio, la domanda non ha effetto, salvo che il convenuto costituitosi non chieda procedersi oltre nel giudizio; in questo caso il presidente fissa una nuova udienza, della quale il convenuto dà comunicazione al ricorrente.

Se non si presenta il convenuto o se si presenta personalmente senza essersi costituito, il presidente ne dichiara preliminarmente la contumacia.

La dichiarazione di contumacia del convenuto presente non impedisce la partecipazione dello stesso all'udienza e lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

L'udienza di prima comparizione per la separazione deve svolgersi con modalità idonee a tutelare il diritto alla riservatezza delle persone.

Almeno cinque giorni prima dell'udienza, le parti costituite debbono depositare le rispettive dichiarazioni fiscali relative all'ultimo triennio e ogni altra documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune.

Art. 708. - (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). - Il presidente, verificata la regolarità del contraddittorio ed esaminata ogni questione preliminare, deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto è assente o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questi, per gli incombenti di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

Nel caso in cui i coniugi, da soli o con il supporto di un Centro, abbiano elaborato, in relazione ai figli minori, un progetto educativo comune, il presidente, verificato che esso non è in contrasto con l'interesse del minore o dei minori interessati e dettate le integrazioni eventualmente necessarie, dispone, nell'ambito dei provvedimenti urgenti, che esso sia esecutivo.

Ove i coniugi non abbiano preventivamente elaborato un progetto educativo comune, il presidente, ravvisandone l'opportunità, può invitarli a rivolgersi ad un Centro familiare polifunzionale. Se la proposta viene accolta dalle parti, il presidente può dettare ugualmente i provvedimenti urgenti, nonché fissare l'udienza di cui all'articolo 709 del codice di procedura civile, oppure può sospendere l'emanazione dei predetti provvedimenti o, ancora, prevederli in via provvisoria, fissando una nuova udienza presidenziale, per un riesame della situazione.

Ove il presidente abbia ritenuto opportuno, con il consenso delle parti, l'intervento di un Centro familiare, i responsabili del Centro, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convocano la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento.

Agli incontri, presso il Centro, possono partecipare i figli, se l'operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza, avuto anche riguardo alla loro età.

Il testo di un'eventuale conciliazione o di un accordo su di un progetto educativo, costruito dalla coppia presso il Centro è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le medesime fanno pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro.

Art. 709 del codice di procedura civile - (Intervento di un Centro familiare, consenso per un intervento di mediazione). - Nel corso del procedimento il giudice istruttore, ove ne ravvisi l'opportunità, può invitare le parti a rivolgersi ad un Centro familiare polifunzionale, con le modalità e per i fini indicati dall'articolo 708.

Se le parti accedono, consenzienti, ad un intervento di mediazione familiare, il giudice può disporre i rinvii del procedimento più idonei a garantire la migliore riuscita dello stesso.

Art. 709-bis. - (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). - In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, delle modalità di affidamento stabilite dal presidente o dal g.i. e degli obblighi da esse derivanti, nonché qualora uno dei genitori attui comportamenti volti ad impedire, limitare o ostacolare i contatti del minore con l'altro genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, dispone la comparizione delle parti ed adotta, all'esito di essa, i necessari provvedimenti.

In particolare, il giudice può:

a) ammonire il genitore inadempiente;

b) modificare le modalità di affidamento in vigore per renderle più consone all'interesse dei figli ed evitare ulteriori violazioni;

c) disporre il risarcimento dei danni, da parte del genitore inadempiente, nei confronti del minore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo e disponendo il versamento della somma su libretto con vincolo pupillare, sotto la sorveglianza del giudice tutelare;

d) disporre il risarcimento dei danni, da parte del genitore inadempiente, nei confronti dell'altro genitore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo;

e) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 5000 euro, la cui riscossione avviene ad opera del cancelliere; l'importo riscosso deve essere versato al Comune di residenza della parte sanzionata ed utilizzato dallo stesso per provvidenze in favore di famiglie bisognose; la sanzione è aumentata fino ad un terzo in caso di recidiva.

Art. 709-ter. - (Competenza del giudice tutelare). - Qualora le inadempienze si verifichino nel momento in cui, per essere stata emessa la sentenza di separazione e non essere stato instaurato un giudizio ex articolo 710 del codice di procedura civile  o un giudizio di divorzio, non vi sia un procedimento in corso, la competenza in ordine ai provvedimenti ex articolo 709-bis spetta al giudice tutelare del luogo in cui risiede il minore interessato. Tale competenza resta ferma, per i fatti già verificatisi, anche se nelle more del procedimento venga proposto ricorso ex articolo 710 del codice di procedura civile o ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 709-quater. - (Reclamo al Collegio). - Avverso i provvedimenti di cui alle lettere b-c-d-e dell'articolo 709-bis, ove vi sia causa in corso, può essere proposto reclamo al Collegio, nei modi previsti dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Analogo reclamo al tribunale può essere proposto nei confronti di provvedimenti emessi dal giudice tutelare.

Se i provvedimenti sono stati assunti dal tribunale, ai sensi dell'articolo 710 del codice di procedura civile, il reclamo va proposto alla Corte d'appello.

5. Dopo il quarto comma dell'articolo 711 del codice di procedura civile, è inserito il seguente comma:

La separazione non può essere omologata, perché contraria all'interesse del minore, se contiene un'immotivata rinuncia di uno dei genitori all'affidamento.

Art. 4.

(Centri familiari polifunzionali).

I centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Doveri verso i figli).

1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (Diritti-doveri verso i figli). - Dalla filiazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, educare ed istruire i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi».

Art. 6.

(Modifiche alle disposizioni in tema di potestà genitoriale).

1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. - (Doveri dei figli). - Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, finché convivente».

2. Il secondo comma dell'articolo 317 codice civile è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-novies».

3. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-octies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio può disporre diversamente; può, altresì, escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore». Il terzo comma dell'articolo 317-bis codice civile è abrogato.

Art. 7.

(Norme transitorie).

1. Nelle more della istituzione dei centri familiari polifunzionali, di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile nonché dell'albo professionale dei mediatori, il giudice può usufruire, dell'opera di consulenti che, relativamente alla mediazione, siano stati abilitati mediante corsi tenuti presso i centri già associati in istituzioni di rilevanza nazionale e con un'esperienza almeno semestrale con percorsi di affiancamento alla mediazione.

2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 codice di procedura civile o 9 lex 898/70, l'applicazione della presente legge.

Art. 8.

(Ambito di applicazione della normativa ed abrogazioni).

Le disposizioni di cui agli articoli dal 155 al 155-novies del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le disposizioni di cui agli articoli dal 706 al 709-quater del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

I commi da 2 a 12 dell'articolo 6 della legge n. 1898 del 1970, sono abrogati.

È ugualmente abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 luglio 2002. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi e C. 2576 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 luglio 2002.

Marcella LUCIDI (DS-U) ribadisce la richiesta, già espressa nella precedente seduta, di poter approfondire la complessa tematica sottesa al provvedimento nell'ambito del gruppo di appartenenza, osservando che peraltro nemmeno gli altri gruppi politici hanno reso un pronunciamento chiaro sulla proposta di testo unificato predisposta dal relatore.

Luigi VITALI (FI), dopo aver richiamato quanto già affermato nella precedente seduta, ribadisce la necessità di pervenire al più presto ad una decisione politica da parte della Commissione sul testo in esame. Si dichiara convinto che la nuova disciplina proposta consenta una costante verifica da parte di entrambi i genitori sulla vita e le scelte dei minori, prevedendo altresì la possibilità da parte del giudice di intervenire in un caso di disaccordo tra le parti. A tale proposito osserva che comunque non si possono prevedere in maniera cogente i provvedimenti che il giudice deve assumere nei confronti dei minori, che devono essere affidati ad una certa discrezionalità, non potendosi disciplinare per legge tutta l'ampia casistica possibile. Sottolinea infine l'opportunità di utilizzare la realtà e l'esperienza dei consultori familiari già esistenti sul territorio.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, fa presente che i centri familiari polifunzionali, dei quali si ipotizza la creazione nella proposta di testo unificato, erano stati mutuati dalla proposta di legge Tarditi, ma in realtà devono intendersi riferiti proprio ai consultori familiari.

Luigi VITALI (FI) prende atto con soddisfazione della precisazione del relatore. Dichiara altresì che la proposta di testo unificato appare esaustiva rispetto all'obiettivo di salvaguardare i diritti dei minori e colma in modo soddisfacente un vuoto normativo, incidendo anche su altri provvedimenti in materia di minori, per esempio sotto il profilo della specializzazione del giudice. In questo senso preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Franco GRILLINI (DS-U) esprime un giudizio complessivamente negativo sulla proposta di testo unificato, che appare ispirata ad un assunto non comprovato da dati statistici, e cioè che il minore che vive con un solo genitore sia destinato a soffrire particolari patologie o disagi. Peraltro sarebbe stato interessante approfondire i motivi per i quali circa 1 milione e 100 mila minori vivono con un solo genitore, generalmente la madre, o per decisione del giudice o per accordo tra i coniugi, spesso in presenza dell'incapacità del padre di esercitare in maniera efficace la potestà genitoriale.

Ritiene preferibile mantenere la normativa vigente che, pur essendo certamente perfettibile, appare più efficace,  mentre il testo in esame è di carattere più ideologico che pragmatico, in quanto volto ad imporre autoritativamente un ruolo maschile che peraltro appare sempre più in declino. Nella convinzione che non vi siano differenze apprezzabili fra il minore che vive con padre e madre e quello che abita con uno solo di essi, ritiene che in ogni caso vivere con entrambi i genitori non sia una garanzia sufficiente ai fini della riuscita del progetto educativo.

In ogni caso la questione, ai fini dell'assunzione di una decisione ben ponderata, richiede approfondimenti adeguati e, al di là di tutte le audizioni svolte, il supporto di dati statistici.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, in risposta alle osservazioni del deputato Grillini, replica che l'alto numero di proposte di legge presentate in materia sono la dimostrazione dello scarso gradimento da parte dell'opinione pubblica del regime attuale dell'affidamento dei figli. Nel richiamare la vasta e consolidata esperienza a livello europeo, che dimostrerebbe come la condivisione dell'affidamento rappresenti la soluzione migliore nell'interesse del minore, osserva che non vi è una norma che costringa ad adottare questa scelta e che in ogni caso il giudice resta sovrano nelle sue decisioni qualora l'affidamento condiviso non possa essere realizzato.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella scorsa legislatura si era svolto un dibattito molto lungo ed articolato, che si era concluso con un'ulteriore richiesta di tempo per poter riflettere sulla materia. Ritiene che invece ora sia giunto il momento di assumere una decisione su un testo che comunque risponde ad una precisa scelta politica, rinviando ogni ulteriore approfondimento in sede di presentazione degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 16.05.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 luglio 2002. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 9.20.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi e C. 2576 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2002.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta era stata avanzata la richiesta di non terminare l'esame della proposta di testo unificato del relatore al fine di disporre di ulteriore tempo per riflettere sulla tematica.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, dichiara di aver riscontrato delle incongruenze tra le affermazioni fatte dal deputato Grillini nella seduta precedente ed i contenuti della proposta di legge C. 2233 Lucidi della quale è firmatario.

Propone, pertanto, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la propria proposta di testo unificato (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 luglio 2002).

Luigi VITALI (FI) rileva che, nonostante la proclamata disponibilità ad attendere l'intervento di altri rappresentanti dei gruppi sulla questione, non pare esservi l'intenzione di fornire altro contributo da parte dell'opposizione. Invita quindi a voler concludere l'esame del testo del relatore al fine di non dilatare eccessivamente le fasi dell'iter del provvedimento e concorda sulla proposta di adottarlo come testo base.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal relatore.

Gaetano PECORELLA, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 23 luglio 2002. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2002. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 9.10.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi e C. 2576 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2002.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che è pervenuta da parte dei deputati Buemi e Fanfani la richiesta di differire ulteriormente il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato in esame, già fissato per le ore 18 del 23 luglio. Ritiene di dover accogliere tale richiesta, ma ricorda che anche l'onorevole Lucidi aveva avanzato la richiesta di ulteriore tempo per poter esaminare approfonditamente il testo unificato predisposto dal relatore, al fine di fornire un contributo da parte del suo gruppo di appartenenza che tuttavia, al momento, non è ancora pervenuto. Pur riconoscendo che la materia riveste grande interesse per tutti i gruppi politici, ricorda che in ogni caso vi è già stato un ampio contributo da parte di esperti della materia e di associazioni rappresentative delle categorie interessate.

Ritiene poi di dover cogliere l'occasione per sottolineare con rammarico che i lavori della Commissione talvolta vedono l'assenza del rappresentante del Governo e degli stessi relatori; da ciò consegue che spesso anche importanti testi di legge non vengono esaminati ed approfonditi con la dovuta attenzione. Osserva conclusivamente che norme di legge varate in fretta e senza il necessario approfondimento rischiano di avere gravi conseguenze a carico dei destinatari.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, dopo aver ricordato che il testo unificato è stato messo disposizione dei componenti la Commissione un paio di mesi prima della sua adozione formale, ribadisce comunque la propria disponibilità a tener conto del contributo di tutte le forze politiche.

Francesco BONITO (DS-U), pur convenendo sul fondamento dei rilievi del presidente Pecorella, osserva che la Commissione si trova a lavorare in condizioni di notevole difficoltà; rileva che persino i Comitati ristretti risentono dell'organizzazione  dei lavori dell'Assemblea, che soffoca l'attività delle Commissioni. Quanto al provvedimento in esame, fa presente che comunque il tempo non è trascorso invano, in quanto è in atto un confronto interno al suo gruppo, che certamente produrrà un contributo proficuo per il lavoro della Commissione.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa alle ore 12 di venerdì 20 settembre 2002 il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 gennaio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino e Jole Santelli.

La seduta comincia alle 16.05.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi e C. 2576 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2002.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, in considerazione dell'elevato numero di emendamenti presentati e della delicatezza della materia, propone di costituire un Comitato ristretto per condurre una riflessione più puntuale sugli aspetti che presentano i maggiori contrasti.

La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto.

Gaetano PECORELLA, presidente, invita i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.10.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi e C. 2576 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio 2003.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, propone di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Gaetano PECORELLA, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 16 settembre 2003. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.



ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi e C. 2576 Mantini).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL

COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

 

AFFIDAMENTO CONDIVISO

(nuovo testo di sintesi).

 

 


ART. 1.

Dopo l'articolo 155 cod. civ. sono inseriti i seguenti:

Art. 155-bis.

(Prestazione del consenso).

Qualora uno dei coniugi chieda l'affidamento condiviso dei figli, il giudice interroga l'altro per acquisire il suo consenso.

Ove il consenso sia prestato, il giudice provvede in conformità, applicando l'articolo 155-ter.

Nel caso in cui il consenso sia negato, il giudice decide se disporre o meno l'affidamento condiviso, avendo come parametro di riferimento l'esclusivo interesse della prole e dando preferenza, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, alla più ampia e piena realizzazione della bigenitorialità.

Il consenso, una volta prestato, è irrevocabile.

L'affidamento condiviso può essere revocato dal giudice per gravi ragioni.

Art. 155-ter.

(Affidamento condiviso).

Con l'affidamento condiviso la potestà genitoriale è esercitata congiuntamente dai genitori.

Ove ne ravvisi l'opportunità, il giudice può attribuire a ciascuno di essi sfere di competenze distinte, tenuto conto delle rispettive attitudini, delle abitudini pregresse e delle esigenze dei figli.

Nel provvedimento di affido, il giudice indica il luogo o i luoghi di abitazione dei minori affidati e stabilisce, in caso di necessità, i tempi e le modalità di presenza, accanto ad essi, di ciascun genitore.

Il giudice stabilisce altresì le modalità di mantenimento dei minori, privilegiando forme di mantenimento diretto e per capitoli di spesa.

ART. 2.

Dopo l'articolo 709 c.p.c. sono inseriti i seguenti:

Art. 709-bis c.p.c.

(Camera di mediazione).

In tutti i casi in cui, pur nel dissenso di uno dei genitori, è disposto l'affidamento  condiviso, nel relativo provvedimento deve essere inserito, d'ufficio o su comune indicazione dei coniugi, il nominativo di un centro o di un esperto di mediazione familiare.

Le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi, per la risoluzione dei conflitti insorti tra esse in ordine all'esercizio della potestà o alle modalità dell'affido condiviso, al centro o alla persona indicata.

Ove la mediazione non produca risultati, le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.

Art. 709-ter c.p.c.

La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 c.p.c., al giudice dello stesso. In caso contrario esse spetta al giudice tutelare del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti ed adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto svolgimento dell'affidamento condiviso, egli può modificare i provvedimenti in vigore, sia in ordine al modello che alle modalità di affidamento o può, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni:

a) ammonire il genitore inadempiente;

b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

c) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro;

d) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 5000, a favore della Cassa della Ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

I provvedimenti assunti dal giudice tutelare nelle ipotesi di sua competenza possono essere impugnati con ricorso alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello territorialmente competente.

ART. 3.

Disp. di attuazione.

Gli articoli 155-bis e ter e gli articoli 709-bis e ter si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso, di cui alta legge 898/70, nonché ai figli nati da coppie di fatto.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Jole Santelli e Michele Vietti.

La seduta comincia alle 15.15.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti (vedi allegato 1) al testo unificato adottato come testo base (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 luglio 2003).

Maurizio PANIZ (FI), relatore, illustra il contenuto dei suoi emendamenti 1.300, 2.300 e 3.100, che tengono conto di vari emendamenti presentati dai gruppi.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che dichiara di condividere nel merito. Ribadisce di essere favorevole al riconoscimento del principio della bigenitorialità e contrario ad una riforma che affidi interamente al giudice le scelte in materia di potestà genitoriale. Ritiene infatti che tale soluzione, soprattutto nei casi di conflittualità che spesso caratterizzano le separazioni dei coniugi, rappresenti un modello fortemente limitativo della libertà. Coerentemente con il principio della condivisione delle scelte in materia di figli si sofferma, tra l'altro, sull'ipotesi di prevedere forme di contribuzione diretta per determinate finalità, diverse dal tradizionale assegno di mantenimento.

Carolina LUSSANA (LNP) esprime condivisione sul lavoro di sintesi compiuto dal relatore, che si è avvalso anche del contributo fornito dal suo gruppo con la presentazione di emendamenti ispirati al principio della bigenitorialità, rendendo nel contempo minimo il disagio per i figli minori anche nel caso di disaccordo. Manifesta apprezzamento per i correttivi proposti in relazione all'esercizio differenziato della potestà genitoriale, nonché per i criteri da seguire per l'assegnazione della casa familiare e per le sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di mantenimento.

Gaetano PECORELLA, presidente, considerato che gli emendamenti presentati dal relatore sono diretti a sostituire integralmente il testo unificato, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore alle ore 18 di mercoledì 10 dicembre 2003.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.30.

 



ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro).

 

EMENDAMENTI

 


ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 155 del codice civile).

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155.

(Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli).

Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi ai quali deve essere riconosciuta pari dignità educante anche se con compiti e tempi di presenza diversi. Il minore ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi ed ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Ai fini della realizzazione delle finalità di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone di norma, salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, l'affidamento condiviso, ovvero che i figli restino affidati ad entrambi i genitori, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risultante dalle disposizioni di cui al primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di esse deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'articolo 155-bis.

Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistano i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

Il giudice da inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

Il giudice, ove ritenga di non dovere disporre l'affidamento condiviso, con congrua motivazione affida i figli al genitore che meglio garantisce i rapporti interpersonali e la collaborazione con l'altro coniuge nell'educazione dei figli ed il mantenimento dei minori nell'ambiente socio-culturale abituale e nei rapporti amicali e di parentela precedenti alla separazione.

Il giudice può per gravi motivi, in presenza di un pregiudizio per il minore riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 333 e con il consenso degli affidatari, affidare la prole a terzi. In tali circostanze  si applicano al rapporto le norme previste in tema di affidamento familiare, con attribuzione di ogni competenza al giudice ordinario.

Nella scelta dell'affidatario deve essere data preferenza ai parenti entro il terzo grado del minore. L'affidamento può essere disposto anche in favore di una comunità di tipo familiare».

1. 0233.Burani.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).

I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 155 codice civile sono sostituiti dai seguenti:

1. Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altra deliberazione tenendo presente l'interesse morale e materiale della prole ed il diritto della stessa a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con tutto l'ambito parentale.

2. Qualora i genitori si siano accordati sull'affidamento, costruendo un progetto educativo, il giudice dispone per la omologazione, dopo avere verificato che l'intesa corrisponda all'interesse del minore. In tal caso la potestà è esercitata congiuntamente.

3. Qualora manchi l'accordo sul tipo di affidamento, ovvero sui suoi contenuti, il giudice dispone l'affidamento condiviso con esercizio differenziato della potestà, indicando i tempi e le modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore con facoltà di attribuire a ciascuno di questi sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente.

4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

1. 0200. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifica e introduzione di articoli nel codice civile).

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche dopo la separazione personale o il divorzio dei genitori il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati a entrambi i genitori sulla base delle modalità concordate dai coniugi all'atto  della separazione e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli e stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

La potestà è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario, può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: a) le attuali esigenze del figlio; b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; d) le risorse economiche di entrambi i genitori; e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

2. Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo, per quanto possibile, il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.

Art. 155-ter. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di ridurre il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà. Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c..

In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca gravemente con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la ridefinizione degli aspetti economici. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo;la relativa decisione è rimessa al giudice.

Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.

In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 155, comma 4. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori».

1. 300.Il relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice civile).

Dopo l'Articolo 155 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155.

La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice con provvedimento adeguatamente motivato la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Art. 155-ter - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso) - Il giudice, con congrua motivazione, può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione ditali norme o che comunque la permanenza dell'affidamento possa recare grave pregiudizio al minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il riconosciuto diritto del minore ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 codice penale civile.

Art. 155-quater. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle  modalità che sono state stabilite. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

I genitori devono adoperarsi per stabilire e mantenere, salvo giustificati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis.

L'impegno discende dai doveri verso i figli, previsti dall'articolo 147, che non comprendono solo l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, ma anche l'obbligo di non impedire che si attui il loro diritto di ricevere analoghe prestazioni da parte dell'altro genitore.

In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori, che modifichi le modalità di esercizio della potestà, devono essere ridefinite, dai genitori stessi, le regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. In caso di disaccordo la relativa decisione è rimessa la giudice. Di norma sarà preferito il genitore che garantisce il mantenimento dei minori nell'ambiente socio-culturale abituale e nei rapporti amicali e di parentela precedenti alla separazione.

Art. 155-quinquies. - (Obblighi dei genitori). - Quale che sia il regime di affidamento stabilito, è dovere dei genitori concordare le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori. La violazione ditale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre a quanto previsto da altre norme di legge, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo.

I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento.

Art. 155-sexies. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto di valutazioni del costo familiare, del reddito di ciascun genitore, dell'età dei figli e dell'area geografica di residenza e deve essere aggiornato annualmente.

Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Le previsioni del predetto articolo 8 possono applicarsi anche, per ordine del giudice, in conseguenza di violazioni del regime del mantenimento diretto. In tal caso il giudice indica espressamente la misura da adottare e, nel caso previsto dall'articolo8 numero tre, la somma per la quale la parte ha facoltà di agire.

Art. 155-septies. - (Rivedibilità delle modalità di affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per circostanza sopravvenute, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la rilevanza delle ragioni addotte e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.

Art. 155-octies. - (Estensione alla filiazione naturale). - Le disposizioni di cui agli articolo 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati.

Art. 155-novies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste  dal terzo comma dell'articolo 155 bis. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

Art. 155-decies. - (Possibilità di verifica delle decisioni nelle materie attinenti la pari dignità dei genitori). - Il Ministro della Giustizia nel termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento al fine di consentire la verifica dell'operato dei singoli magistrati con riferimento alle decisioni assunte all'esito delle richieste dei genitori in materie attinenti la pari dignità e la pari opportunità.

Art. 155-undecies. - (Attività preliminari). - Al momento della presentazione del ricorso per la separazione dovrà essere documentato lo svolgimento di un «percorso preventivo», realizzato dai coniugi con l'aiuto d'esperti relativo a:

un effettivo e concreto tentativo di conciliazione;

presa di coscienza dei problemi che si creano con la separazione, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che permangono con la separazione, anche nel confronto di eventuali figli, al fine di raggiungere il maggior accordo possibile in ordine a tutti i punti e gli aspetti che costituiranno oggetto delle condizioni della separazione da sottoporre al Giudice;

elaborazione di modalità di sostegno dei figli per superare il trauma della separazione;

elaborazione del progetto educativo di cui al successivo secondo comma.

Tale percorso sarà sempre distinto dal processo di mediazione.

Alla domanda di separazione deve essere allegato un «progetto educativo ed un accordo di separazione» riguardante i figli. In tale progetto devono essere previsti i diritti, i doveri, i compiti specifici che sono attribuiti a ciascun genitore in relazione alla cura dei figli e ad ogni altra loro necessità compresa la possibilità di coltivare libere relazioni con tutto il proprio ambito di parentela per tutelare al meglio possibile gli interessi materiali e spirituali del minore e sostenerlo adeguatamente nell'elaborazione delle nuove modalità di relazione con i genitori.

In particolare saranno precisati i tempi e le modalità di permanenza presso ciascun genitore (visite infrasettimanali, week-end, ferie e vacanze in qualsiasi periodo dell'anno, festività, ponti, altro) e presso altre figure della parentela. Vanno tenuti presenti i desideri e le indicazioni dei figli che vanno sentiti se di età superiore ai dodici anni, le abitudini consolidate durante la precedente vita familiare. Si tenderà a ridurre al minimo possibile gli spostamenti dei figli, sia per le attività scolastiche, sia per la frequentazione dei genitori, dei fratelli, dei parenti».

1. 234.Burani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).

L'articolo 155 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

Art. 155. - (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli). - 1. Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti continuativi e naturali con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

A tal fine il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi, salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, e fermo restando l'affidamento a entrambi i genitori, adotta i provvedimenti necessari relativamente alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal primo comma. In particolare il giudice prende  atto del progetto educativo elaborato dai genitori ai sensi dell'articolo 708 cpc, comma 4, ovvero in caso di disaccordo formula invito ed adotta la procedura di cui all'articolo 708 cpc, comma 5; in mancanza, stabilisce tempi e modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al loro mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione, secondo i criteri previsti dall'articolo 155-bis.

Nessuno dei genitori può rinunciare immotivatamente all'affidamento, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti a pena di decadenza della potestà.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

Il giudice può, per gravi e comprovati motivi, in presenza di un pregiudizio per il minore riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 333 codice civile e con il consenso degli affidatari, affidare la prole a terzi. In tal caso si applicano al rapporto le norme previste in tema di affidamento familiare, con attribuzione di ogni competenza al giudice ordinario.

Nella scelta dell'affidatario deve essere data preferenza ai parenti entro il terzo grado del minore.

L'affidamento può essere disposto anche in favore di una comunità di tipo familiare.

1. 204.Mazzoni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

Art. 155-bis.

Il giudice affida i figli ad entrambi i genitori solo in presenza di richiesta ed accordo degli stessi anche sulle modalità di contributo al mantenimento dei figli.

Il giudice che pronuncia la separazione adotta ogni provvedimento ritenuto più idoneo nell'interesse del minore, in particolare stabilisce l'affidamento dei figli e le modalità di rapporto con l'altro genitore.

1. 235.Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole da: dopo l'articolo 155 codice civile sono inseriti fino alle parole: ciascun genitore, con le seguenti:

I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 155 codice civile sono così modificati:

1. Anche dopo la separazione personale e il divorzio dei genitori, il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati a entrambi i genitori sulla base delle modalità concordate dai coniugi all'atto della separazione e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli e stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

3. La potestà è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. I  provvedimenti adottati, adeguatamente motivati, devono tenere conto: a) dell'età dei figli; b) del vissuto specifico, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori; c) dei rapporti con i genitori in corso di convivenza; d) della ripartizione delle competenze del progetto educativo; e) del grado di collaborazione ipotizzabile tra i genitori; f) delle ragioni del conflitto tra i genitori».

  1. 301.Pisapia.

Al comma 1 sostituire le parole da: dopo l'articolo 155-bis. Fino alle parole: di ciascun genitore.

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).

1. Anche dopo la separazione personale e il divorzio dei genitori, il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati a entrambi i genitori sulla base delle modalità concordate dai coniugi all'atto della separazione e motivatamente espresse nel progetto di, affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli e stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

3. La potestà è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. I provvedimenti adottati, adeguatamente motivati, devono tenere conto: a) dell'età dei figli; b) del vissuto specifico, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori; e) dei rapporti con i genitori in corso di convivenza; d) della ripartizione delle competenze del progetto educativo; e) del grado di collaborazione ipotizzabile tra i genitori; f) delle ragioni del conflitto tra i genitori.

  1. 284.Mantini.

Al comma 4, sostituire le parole: Dopo l'articolo 155 codice civile, sono inseriti i seguenti: con le seguenti: I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 155 codice civile sono così modificati.

   1. 270.Tarditi, Massidda.

Al comma 1, sostituire le parole: Dopo l'articolo 155 codice civile, sono inseriti i seguenti: con le seguenti: I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 155 codice civile sono cosi modificati.

   1. 274.Cola.

Al comma 1, sostituire le parole: Dopo l'articolo 155 codice civile, sono inseriti i seguenti: con le parole: I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 155 del codice civile sono così modificati.

   1. 282.Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole: Dopo l'articolo 155 codice civile, sono inseriti i seguenti: con le parole: I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 155 codice civile sono così modificati.

   1. 278.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1 sostituire da capoverso: Articolo 155-bis. fino alle parole: di ciascun genitore con i seguenti commi:

«1. Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altra deliberazione tenendo presente l'interesse morale e materiale della prole ed il diritto della stessa a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con tutto l'ambito parentale.

2. Qualora un solo genitore chieda l'esercizio congiunto della potestà, il giudice interroga l'altro per acquisire il suo consenso. Ove il consenso sia prestato, il giudice, verificato che il comune progetto educativo corrisponda all'interesse del minore, provvede in conformità, disponendo per l'omologazione dell'accordo.

3. Nel caso in cui il consenso sia negato o l'accordo raggiunto sia parziale, il giudice dispone per l'esercizio differenziato della potestà, assumendo le decisioni per le questioni non risolte e, in particolare, dettando le disposizioni riguardanti la collocazione dei figli e l'esercizio della potestà, con facoltà di attribuire a ciascun genitore sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente».

  1. 275.Cola.

Al comma 1 sostituire da capoverso:

Art. 155-bis. fino alle parole: di ciascun genitore con i seguenti commi:

«1. Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altra deliberazione tenendo presente l'interesse morale e materiale della prole ed il diritto della stessa a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con tutto l'ambito parentale.

2. Qualora un solo genitore chieda l'esercizio congiunto della potestà, il giudice interroga l'altro per acquisire il suo consenso. Ove il consenso sia prestato, il giudice, verificato che il comune progetto educativo corrisponda all'interesse del minore, provvede in conformità, disponendo per l'omologazione dell'accordo.

3. Nel caso in cui il consenso sia negato o l'accordo raggiunto sia parziale, il giudice dispone per l'esercizio differenziato della potestà, assumendo le decisioni per le questioni non risolte e, in particolare, dettando le disposizioni riguardanti la collocazione dei figli e l'esercizio della potestà, con facoltà di attribuire a ciascun genitore sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente».

  1. 271.Tarditi, Massidda.

Al comma 1 sostituire da capoverso:

Art. 155-bis. fino alle parole: di ciascun genitore con i seguenti commi:

«1. Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altra deliberazione tenendo presente l'interesse morale e materiale della prole ed il diritto della stessa a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con tutto l'ambito parentale.

2. Qualora un solo genitore chieda l'esercizio congiunto della potestà, il giudice interroga l'altro per acquisire il suo consenso. Ove il consenso sia prestato, il  giudice, verificato che il comune progetto educativo corrisponda all'interesse del minore, provvede in conformità, disponendo per l'omologazione dell'accordo.

3. Nel caso in cui il consenso sia negato o l'accordo raggiunto sia parziale, il giudice dispone per l'esercizio differenziato della potestà, assumendo le decisioni per le questioni non risolte e, in particolare, dettando le disposizioni riguardanti la collocazione dei figli e l'esercizio della potestà, con facoltà di attribuire a ciascun genitore sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente».

  1. 279.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1 sostituire il capoverso articolo 155-bis. con il seguente:

«Art. 155-bis.

(Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso).

«1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione ditali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.

2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 cpc».

1. 201. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso articolo 155-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

Il giudice stabilisce l'esercizio congiunto della potestà solo in presenza di accordo tra le parti.

1. 236.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso all'articolo 155-bis, sostituire la parola: chieda con il seguente: presenti istanza per.

1. 205. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso all'articolo 155-bis, comma 1 sostituire la parola: condiviso con la parola: congiunto.

1. 253. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso articolo 155-bis, comma 1, dopo le parole: dei figli aggiungere le seguenti: e il conseguente mantenimento dell'esercizio della potestà su di essi.

1. 206. Francesca Martini, Lusanna, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 1, sostituire le parole da: interroga fino a: consenso con le seguenti: verifica il parere dell'altro coniuge.

1. 207. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 1, sostituire le parole da: interroga fino a: consenso con le seguenti: sente le parti per conoscere la loro disponibilità e valutare le eventuali modalità, anche al fine di raggiungere un accordo tra i coniugi.

1. 254. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 2, sostituire le parole: Ove il consenso sia prestato con le seguenti: Ove sia prestato il consenso.

1. 208. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 2, sostituire le parole: ove il consenso sia prestato, con le parole: ove l'accordo sia raggiunto.

1. 254. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 2 sopprimere le seguenti parole: applicando l'articolo 155-ter.

  1. 237. Maura Cossutta, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 2, sopprimere le parole: applicando l'articolo 155-ter.

  1. 255. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, sopprimere i commi 2 e 3 terzo periodo.

1. 229. Valpiana.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, sopprimere il comma 3.

1. 238. Maura Cossutta, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, sostituire le parole: nel caso in cui il consenso sia negato con le parole: diversamente.

1. 256. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , nell'esclusivo interesse della prole.

1. 210. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis sostituire le parole da: decide se fino alla fine del comma con le seguenti:

«3-bis. Nell'esclusivo interesse della prole, decide se disporre o meno l'affidamento condiviso, privilegiando, ogni qual volta ciò sia possibile, la più ampia e piena realizzazione della bigenitorialità.».

1. 209. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, sostituire le parole da: decide fino a: condiviso, con le parole: dispone sull'affidamento dei figli.

1. 256. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, sostituire le parole: avendo come parametro di riferimento l'esclusivo interesse della prole e dando preferenza, con la seguente: privilegiando.

1. 211. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, sostituire le parole da: avendo come, fino a: prole con le parole: con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole.

1. 257. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, sostituire le parole da: e dando preferenza fino a: bigenitorialità, con le parole: In ogni caso, il giudice assicura ai figli di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori e con il rispettivo nucleo familiare di origine.

1. 258. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 3, sostituire le parole: in tutti i casi in cui con le seguenti: ogniqualvolta.

1. 212. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, sopprimere il comma 4.

  1. 239. Maura Cossutta, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, sopprimere il comma 4.

  1. 259. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta tale comportamento ai fini della modifica delle condizioni stabilite.

1. 240. Maura Cossutta, Bellillo, Magnolfi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente: Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento e sottrarsi agli obblighi da esso derivanti, avendo la possibilità di soddisfarli, a pena di decadenza dalla potestà.

1. 250. Cento.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 4, dopo le parole: Il consenso aggiungere le seguenti: all'affidamento condiviso.

1. 213. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: dalle parti.

1. 214. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, sopprimere il quinto comma.

1. 260. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 5, dopo le parole: gravi aggiungere le seguenti: e comprovate.

1. 215. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-bis, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: , su istanza delle parti stesse.

1. 216. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 155-ter, con il seguente:

«Art. 155-ter. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adèguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere ha ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.».

1. 202.Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 155-ter, con il seguente:

La potestà è esercitata in via esclusiva dal genitore affidatario. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente dai genitori.

Il giudice che pronuncia la separazione dispone con quale genitore convivono i figli, anche agli effetti della loro residenza anagrafica, stabilisce le modalità di esercizio della potestà assicurando ai minori il mantenimento dei rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori e con il rispettivo nucleo familiare di origine. Il giudice stabilisce l'esercizio congiunto della potestà solo in presenza di accordo tra le parti.

1. 241.Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 1, sostituire la parola: con con la seguente: in caso di.

1. 218.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 1, sostituire la parola: condiviso con la parola: congiunto.

1. 262.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 1, sostituire le parole: congiuntamente dai con le parole: da entrambi i.

1. 263.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 1, sostituire le parole: dai genitori con le seguenti: da entrambi i genitori.

1. 219.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle indicazioni che i figli abbiano fornito, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché della disponibilità di ciascun genitore a rispettare la figura e il ruolo dell'altro, quale risulta dal vissuto specifico e dal rispettivo progetto educativo, di cui al comma 9 dell'articolo 708 del codice di procedura civile.

1. 251.Cento.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente comma:

2. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate di comune accordo tra i genitori. In caso di contrasto, ciascuno di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentite le opinioni espresse dai coniugi e se necessario dal figlio, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse di quest'ultimo. Se il contrasto permane il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata nell'interesse dei figli.

1. 242.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sopprimere il comma 2.

 1. 243.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sopprimere il secondo comma.

 1. 230.Valpiana.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, secondo comma, sostituire le parole da: ove ne ravvisi fino a: distinte, con le parole: Il giudice stabilisce le modalità di esercizio della responsabilità.

1. 264.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 2, dopo le parole: l'opportunità aggiungere la seguente: , o su specifica istanza di una delle parti.

1. 220.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 2, sostituire le parole: il giudice può attribuire con le seguenti: i genitori possono attribuire.

1. 244.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 2, sostituire le parole: di essi con le seguenti: dei genitori.

1. 221.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 2, sopprimere le parole: delle rispettive attitudini.

1. 265.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 3, con il seguente:

Il giudice che pronuncia la separazione assegna il godimento della casa coniugale al genitore affidatario dei figli o a quello con il quale i figli, anche maggiorenni, hanno l'abitazione preferenziale. Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c.

1. 245.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. La residenza familiare costituisce il domicilio del minore, salvo diverso accordo tra i coniugi. Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è trasmesso, a cura della cancelleria, all'Ufficio Trascrizioni immobiliari e costituisce titolo anche nei confronti dei terzi.

1. 224.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 3, sostituire le parole: Nel provvedimento di affido con le parole: inoltre.

1. 266.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 3, sostituire la parola: affido con la seguente: affidamento.

1. 222.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 3, sopprimere le parole: o i luoghi.

1. 231.Valpiana.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, terzo comma, sostituire le parole da: stabilisce fino a: ciascun genitore con le  parole: stabilisce i tempi che i figli trascorrono con ciascun genitore.

1. 267.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 3, sostituire le parole: accanto ad essi, di con le seguenti: presso.

1. 223.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 4, sopprimere le parole da: privilegiando fino a: capitoli di spesa.

1. 232.Valpiana.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sopprimere il comma 4.

1. 246.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter sostituire il comma 4 con il seguente:

Il giudice stabilisce la misura e il modo con cui entrambi i genitori provvedono al mantenimento dei figli tenendo conto del reddito, delle sostanze e del valore economico del lavoro domestico e di cura.

1. 247. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 4 con il seguente comma:

4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

 1. 276.Cola.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 4 con il seguente comma:

4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

 1. 283.Mantini.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 4 con il seguente comma:

4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica  dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

  1. 280.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, comma 4 sostituire le parole da: stabilisce fino alla fine del comma con le parole: fissa, altresì, la misura e il modo con cui i genitori devono assicurare il mantenimento dei figli, anche prevedendo forme di collaborazione o prestazioni direttamente effettuate a loro favore.

1. 268. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sopprimere le parole da: privilegiando, fino a: e per capitoli di spesa.

1. 248. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso: Art. 155-ter, sostituire il comma 4 con il seguente: Ove necessario, alfine di attuare il principio di proporzionalità, il giudice può stabilire a carico di uno dei genitori un assegno perequativo periodico da corrispondere all'altro e da determinare su base oggettiva tenendo conto dell'età del figlio, della zona di residenza, delle fonti di reddito di ciascun genitore, dei tempi, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

1. 252.Cento.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 4 con il seguente comma:

4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se

intestati a soggetti diversi.

1. 272.Tarditi, Massidda.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta o indiretta al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario, può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, da determinare considerando:

a) le attuali esigenze del figlio;

b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

d) le risorse economiche di entrambi i genitori;

e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

1. 227.Pisapia.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, alla rubrica, sostituire le parole: condiviso con la seguente.

1. 261. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento e al contributo per il mantenimento dei figli, il giudice può ordinare ai genitori l'apertura di un conto corrente bancario. Il conto corrente è intestato ai minori e al genitore con quale convivono prioritariamente e può essere utilizzato esclusivamente nell'interesse dei figli. In caso di inadempimento il giudice per la separazione, trasmetterà direttamente il provvedimento al giudice per l'esecuzione, disponendo il sequestro conservativo su un immobile di proprietà dell'obbligato nonché' del pubblico ministero per la violazione di cui all'articolo 570 del codice penale. In caso di difficoltà da parte del giudice di stabilire l'effettivo reddito dei genitori tenuti ai mantenimento dei figli, è disposto un accertamento tramite la polizia tributaria sui beni degli obbligati, nonché, sui beni che si trovano nella disponibilità dell'obbligato, anche se intestati a soggetti diversi. Nel caso di genitore che sia lavoratore dipendente, il giudice può disporre che l'assegno sia posto direttamente a carico del terzo datore di lavoro.

1. 225. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis 1. Le disposizioni economiche si applicano anche ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente

1. 249. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Lucidi, Magnolfi

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.

1. 226. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 155-ter, sostituire la rubrica con la seguente:

(Modalità di attuazione dell'affidamento).

1. 217.Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1 dopo il capoverso Art. 155-ter, aggiungere i seguenti: Art. 155-quater - (Violazione degli obblighi di mantenimento).

1. Nel caso di violazione di obblighi di mantenimento diretto dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore.

2. Nel caso di violazione di obblighi di mantenimento indiretto applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 155-quater - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). 1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.

1. 203. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 155-bis (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). - 1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.

2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.

Art. 155-ter (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

Art. 155-quater (Violazione degli obblighi di mantenimento). - 1. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.

2. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge i dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - 1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.

1. 0228. Pisapia.

ART. 2.

Sopprimerlo.

  2. 217. Maura Cossutta, Bellillo.

Sopprimerlo.

  2. 223. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Sopprimerlo.

  2. 220. Maura Cossutta, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Introduzione di articoli nel codice di procedura civile).

1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato.

Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al Presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.

In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

Art. 709-ter. - (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 c.p.c., al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al giudice tutelare del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto svolgimento dell'affidamento condiviso, egli può modificare i provvedimenti in vigore, sia in ordine al modello, che alle modalità di affidamento o può, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni:

ammonire il genitore inadempiente;

disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;

disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro;

condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

I provvedimenti assunti dal giudice tutelare nelle ipotesi di sua competenza possono essere impugnati con ricorso alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello territorialmente competente.

2. 301.Il relatore

Sostituirlo con il seguente:

Dopo l'articolo 709 del Codice di Procedura Civile è inserito il seguente:

«Art. 709-bis. - (Progetto educativo e intervento di un consultorio familiare). -  La coppia che intende separarsi, ove non sia in grado di accordarsi sulle modalità della separazione e/o per un progetto educativo comune, è tenuta a presentarsi in presso un Consultorio o un Centro di mediazione familiare, pubblico o privato, per essere informata sulle forme di assistenza ivi disponibili.

Agli incontri possono partecipare i figli, se l'operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza, avuto anche riguardo alla loro età.

Il testo di un'eventuale accordo o la certificazione del passaggio della coppia presso il Consultorio o Centro, è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le medesime fanno pervenire al giudice ai sensi dell'articolo 707, comma 7».

2. 250. Cento.

Sostituirlo con il seguente:

Dopo l'articolo 155 codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento). - «La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle indicazioni che i figli abbiano fornito, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché della disponibilità di ciascun genitore a rispettare la figura e il molo dell'altro, quale risulta dal vissuto specifico e dal rispettivo progetto educativo, di cui al comma 9 dell'articolo 708 del codice di procedura civile. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, il giudice può stabilire a carico di uno dei genitori un assegno perequativo periodico da corrispondere all'altro e da determinare su base oggettiva tenendo conto dell'età del figlio, della zona geografica di residenza, di tutte le fonti di reddito di ciascun genitore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il giudice deve altresì prevedere un criterio di adeguamento dell'assegno, con riferimento almeno agli indici di svalutazione monetaria».

«Art. 155-ter. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). «Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque la permanenza dell'affidamento possa recare grave pregiudizio al minore».

«Art. 155-quater. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per 1'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

I genitori devono adoperarsi per stabilire e a mantenere, salvo giustificati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis.

L'impegno discende dai doveri verso i figli, previsti dall'articolo 147, che non comprendono solo l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, ma anche l'obbligo di non impedire che si attui il loro diritto di ricevere analoghe prestazioni da parte dell'altro genitore.

In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte uno dei  genitori, che modifichi le modalità di esercizio della potestà, devono essere ridefinite, dai genitori stessi, le regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. In caso di disaccordo la relativa decisione è rimessa al giudice».

«Art. 155-quinquies. - (Obbligo dei genitori). - Quale che sia il regime di affidamento stabilito, è dovere dei genitori concordare le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre a quanto previsto da altre norme di legge, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo.

I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento».

«Art. 155-sexies. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). «Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato su base oggettiva, tenendo della fascia di reddito familiare, del reddito di ciascun genitore, dell'età dei figli e dell'area geografica di residenza; esso deve essere aggiornato annualmente».

«Art. 155-septies. - (Rivedibilità delle modalità di affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per circostanze sopravvenute, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la rilevanza delle ragioni addotte e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore».

«Art. 155-octies. - (Estensione alla filiazione naturale). - Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati».

«Art. 155-novies. - Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 155-bis. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice non motivi disposizioni diverse».

2. 201.Mazzoni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura civile).

1. Al primo comma dell'articolo 706 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: «Al ricorso va allegata la documentazione relativa alle "attività preliminari" di cui all'articolo 155-undecies».

2. All'articolo 709-bis del codice di procedura civile (Camera di mediazione) le prole «il nominativo di un centro o di un esperto di mediazione familiare» sono sostituite con: «il nominativo di un Consultorio familiare, di un centro o di un esperto di mediazione familiare».

3. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 709-ter - (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). - In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, delle modalità di affidamento stabilite dal presidente o dal giudice istruttore e degli obblighi da esse derivanti, nonché qualora uno del genitori attui comportamenti volti ad impedire, limitare o ostacolare in qualsiasi  modo i contatti del minore con l'altro genitore, non sia adeguatamente presente ed attento ai rapporti con i figli o comunque attui comportamenti contrari alla corretta applicazione del principio di bigenitorialità, il giudice, su istanza dell'altro genitore o del pubblico ministero, dispone la comparizione delle parti ed adotta con ordinanza reclamabile nel termine di sessanta giorni dal deposito dell'istanza, i necessari provvedimenti.

In particolare il giudice può:

a) ammonire il genitore inadempiente;

b) modificare le modalità di affidamento in vigore per renderle più consone all'interesse dei figli ed evitare ulteriori violazioni;

c) dispone il risarcimento dei danni anche morali, da parte del genitore inadempiente, nei confronti del minore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo e disponendo il versamento della somma su libretto con vincolo pupillare, sotto la sorveglianza del giudice tutelare;

d) disporre il risarcimento dei danni anche morali, da pane del genitore inadempiente nei confronti dell'altro genitore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo;

e) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 5.000 euro, la cui riscossione avviene ad opera del cancelliere; l'importo riscosso deve essere versato al comune di residenza della pane sanzionata ed utilizzato dallo stesso per provvidenze in favore di famiglie bisognose; la sanzione è aumentata fino ad un terzo in caso di recidiva;

f) nei casi più gravi, verificata l'inutilità dei provvedimenti di cui ai precedenti alinea, prevedere a carico del genitore inadempiente l'obbligo di svolgere una attività che il giudice ritenga utile al fine di consentire l'acquisizione della consapevolezza della condizione di coniuge separato e dei doveri che ne discendono».

2. 216.Burani.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le parti di comune accordo, o su invito del giudice, possono rivolgersi ad un mediatore familiare, che, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, operi affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura e dell'educazione dei figli stessi, gli oneri a carico delle parti e le questioni di carattere patrimoniale.

2. 218.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi.

Sostituirlo con il seguente:

1. In ogni stato e grado dei giudizi di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di successiva modifica delle relative condizioni, in presenza di figli minori, nonché nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice può invitare le parti ad avvalersi dell'attività di un mediatore familiare presente nel territorio di residenza di entrambi o una sola delle parti.

2. 219.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi.

Al comma 1, sopprimere: il capoverso articolo 709-bis del codice di procedura civile.

2. 215.Tiziana Valpiana.

Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:

Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). - 1. In tutti i casi di disaccordo, sia sul  tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato, già esistente sul territorio nazionale, con esperienza almeno quinquennale ed i cui operatori siano in possesso del titolo di mediatore nel rispetto degli standard formativi dettati dal Forum europeo di formazione e ricerca sulla mediazione familiare, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.

2. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.

3. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

4. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione».

2. 214.Pisapia.

Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:

«Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). - 1. In tutti i casi di disaccordo, sia sul tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un consultorio pubblico o privato ovvero ad un professionista specializzato in materia familiare indicato dalle parti, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.

2. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del consultorio. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.

3. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il consultorio o presso il professionista ovvero rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

4. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un consultorio pubblico privato ovvero ad un professionista specializzato in materia familiare di cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione».

  2. 200.Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:

Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). - 1. In tutti i casi di disaccordo, sia sul tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato, già esistente sul territorio nazionale, con esperienza almeno quinquennale ed i cui operatori siano in possesso del titolo di mediatore nel rispetto degli standard formativi dettati dal Forum europeo di formazione e ricerca  sulla mediazione familiare, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.

2. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far pane del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le pani possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.

3. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

4. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione».

2. 228.Tarditi, Massidda.

Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:

Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). - 1. In tutti i casi di disaccordo, sia sul tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato, già esistente sul territorio nazionale, con esperienza almeno quinquennale ed i cui operatori siano in possesso del titolo di mediatore nel rispetto degli standard formativi dettati dal Forum europeo di formazione e ricerca sulla mediazione familiare, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.

2. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.

3. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

4. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione».

  2. 231.Cola.

Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:

Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). - 1. In tutti i casi di disaccordo, sia sul tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato, già esistente sul territorio nazionale, con esperienza almeno quinquennale ed i cui operatori siano in possesso del titolo di mediatore nel rispetto degli standard formativi dettati dal Forum europeo di formazione e ricerca sulla mediazione familiare, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.

2. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.

3. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

4. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione».

  2. 234.Francesca Martini.

Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:

Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). - 1. In tutti i casi di disaccordo, sia sul tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato, già esistente sul territorio nazionale, con esperienza almeno quinquennale ed i cui operatori siano in possesso del titolo di mediatore nel rispetto degli standard formativi dettati dal Forum europeo di formazione e ricerca sulla mediazione familiare, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.

2. Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.

3. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

4. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione».

  2. 236.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, sostituire: il capoverso il capoverso articolo 709-bis con il seguente:

«Dopo l'articolo 155-ter del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

Art. 155-ter. - (Poteri istruttori del giudice). - 1. Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti sull'affidamento dei figli, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, ivi compresa, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l'audizione dei figli minori. Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può, inoltre, rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma, per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione al fine di raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

2. 224.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 1, dopo le parole: in cui, aggiungere le seguenti: E disposto l'affidamento condiviso in assenza dell'accorso di entrambi i genitori.

2. 203. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 1, sostituire le parole: di un centro o di un esperto di mediazione familiare, con le seguenti: di un consultorio pubblico o privato ovvero di un professionista specializzato in mediazione familiare.

2. 204. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, al comma 2 sostituire le parole: hanno l'obbligo, con le seguenti: possono.

2. 221. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 2, sostituire le parole: hanno l'obbligo, con le seguenti: sono tenute.

2. 205. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 2, sostituire le parole: di rivolgersi, con le seguenti: a rivolgersi.

2. 206. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 2, sostituire le parole: tra esse, con le seguenti: tra di esse.

2. 207. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 2, sostituire le parole: dell'affido, con le seguenti: dell'affidamento.

2. 208. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 2, sostituire le parole: al centro, con le seguenti: al consultorio pubblico o privato.

2. 209. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 2, sostituire le parole: non produca, con le seguenti: non risolva il conflitto.

2. 210. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al capoverso Art. 709-bis, sostituire la rubrica con la seguente: (Mediazione familiate).

2. 202. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 709-ter, con le seguenti:

Dopo l'Art. 155-quater del codice civile è inserito il seguente:

Art. 115-quinquies: «Inosservanza dei provvedimenti sull'affidamento dei figli».

Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati dal giudice sull'affidamento dei figli, ovvero ostacoli o impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole come stabilito, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta il comportamento ai fini della modifica delle condizioni precedentemente stabilite.

2. 222. Maura Cossutta, Pistone, Belillo.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 709-ter, con le seguenti:

Dopo l'Art. 155-quater del codice civile è inserito il seguente:

Art. 115-quinquies: «Inosservanza dei provvedimenti sull'affidamento dei figli».

Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati dal giudice sull'affidamento dei figli, ovvero ostacoli o impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole come stabilito, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta il comportamento ai fini della modifica delle condizioni precedentemente stabilite.

2. 225. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 709-ter, comma 1, sostituire la parola: genitorialità, con le seguenti: potestà genitoriale.

2. 211. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-ter, comma 2, sostituire la parola: egli, con le seguenti: il giudice.

2. 213. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-ter, comma 2, sostituire le parole: il corretto svolgimento, con le seguenti: la corretta attuazione.

2. 212. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). - 1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione ditali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.

2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.

Art. 155-ter. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). - 1. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.

2. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica  quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - 1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.

  2. 033.Mantini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). - 1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione ditali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.

2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.

Art. 155-ter. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. 11 vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). - 1. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.

2. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge i dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - 1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.

  2. 030.Cola.

Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). - 1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.

2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.

Art. 155-ter. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). - 1. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.

2. In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - 1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.

  2. 026.Tarditi, Massidda.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). - 1. Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.

2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto  del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.

Art. 155-ter. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - 1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

2. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). - 1. Nel regime di mantenimento diretto di cui al quarto comma dell'articolo 155, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente ai genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore.

2. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - 1. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo, che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.

  2. 037.Mazzuca Poggiolini.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione).

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, l'applicazione della presente legge.

2. L'articolo 155 del codice civile, come sostituito dalla presente legge, gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater e 155-quinquies del codice civile e gli artt. 709-bis e 709-ter del codice di procedura civile, si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso di cui alla legge n. 898 del 1970, nonché ai figli di genitori non coniugati.

3. 100.Il relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione).

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di  entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o 9 l'ex 898/70, l'applicazione della presente legge.

2. Gli articoli 155-bis e ter e gli articoli 709-bis e 709-ter si applicano anche alle fattispecie del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso, di cui alla legge 898/70, nonché ai figli nati al di fuori del matrimonio.

3. 200. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o 9 l'ex 898/70, l'applicazione della presente legge.

2. Disposizioni di attuazione

Gli articoli 155-bis e ter si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso, di cui alla legge 898/70, nonché ai figli nati da coppie di fatto.

3. 202.Pisapia.

Sostituirlo con il seguente:

«Le norme previste agli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinqies del codice civile si applicano anche nei casi di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano, altresì, nel caso di affidamento dei figli delle coppie di fatto, qualora il riconoscimento sia stato fatto da entrambi i genitori e gli stessi abbiano cessato la convivenza.

3. 210. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1 premettere il seguente comma:

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o 9 l'ex 898/70, l'applicazione della presente legge.

  3. 213.Cola.

Al comma 1 premettere il seguente comma:

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o 9 l'ex 898/70, l'applicazione della presente legge.

  3. 315.Mazzuca Poggiolini

Al comma 1 premettere il seguente comma:

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o 9 l'ex 898/70, l'applicazione della presente legge.

  3. 314.Mantini.

Al comma 1 premettere il seguente comma:

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o 9 l'ex 898/70, l'applicazione della presente legge.

  3. 320.Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole: da coppie di fatto con le seguenti: al di fuori del matrimonio.

3. 201. Francesca Martini, Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1 le parole: ai figli nati da coppie di fatto sono sostituite con le seguenti: a vantaggio dei minori i cui genitori non siano coniugati.

3. 209.Burani.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 dicembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 18.10.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato 1) agli emendamenti del relatore 1.300, 2.031 e 3.100 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni  parlamentari del 3 dicembre 2003). Avverte altresì di aver ritirato il subemendamento 0.3.100.1. Invita quindi il relatore ad esprimere il proprio parere.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, nel dare atto del contributo offerto dai vari gruppi politici, ricorda che gli emendamenti 1.300, 2.301 e 3.100 recepiscono complessivamente il contenuto degli emendamenti presentati dai vari gruppi, fatta eccezione per le proposte modificative dei democratici di sinistra e dei comunisti italiani, che seguono una filosofia diversa dal principio dell'affidamento condiviso dei figli. Invita quindi a ritirare tutti gli emendamenti riferiti al testo unificato che non sono in linea con l'impostazione dello stesso, che prevede un ruolo paritario di entrambi i genitori, anche in assenza del vincolo matrimoniale. In questo senso raccomanda comunque l'approvazione dei suoi emendamenti 1.300, 2.301 e 3.100.

Esprime parere favorevole sui subemendamenti Martini 0.1.300.3, sugli identici emendamenti Mazzuca Poggiolini 0.1.300.5 e Lussana 0.1.300.10, Mantini 0.1.300.46, sugli identici emendamenti Mazzuca Poggiolini 0.1.300.6, Lussana 0.1.300.11 e Tarditi 0.1.300.102, sugli identici emendamenti Cento 0.1.300.23, Lussana 0.1.300.12, Mazzuca Poggiolini 0.1.300.8 e Tarditi 0.1.300.103, Mantini 0.1.300.47, Pecorella 0.1.300.1, sugli identici emendamenti Lussana 0.1.300.13, Cento 0.1.300.24, Mazzuca Poggiolini 0.1.300.7 e Tarditi 0.1.300.104. Si dichiara altresì favorevole ai subemendamenti Burani Procaccini 0.1.300.22 e Mantini 0.1.300.49 se riformulati sostituendo la dizione «il giudice stabilisce» con l'espressione «il giudice può stabilire», nonché al subemendamento Mantini 0.1.300.52 se riformulato nel senso di sostituire le parole «ove necessario può essere stabilito dal giudice» con le parole «il giudice stabilisce». È altresì favorevole al subemendamento Pecorella 0.1.300.2 nonché agli identici subemendamenti Mazzuca Poggiolini 0.1.300.110, Lussana 0.1.300.54, Cento 0.1.300.55, Maura Cossutta 0.1.300.58, Mantini 0.1.300.61 e Tarditi 0.1.300.105, ed ai subemendamenti Lucidi 0.1.300.60 e Mantini 0.1.300.73. Si dichiara favorevole agli identici subemendamenti Lussana 0.1.300.68, Mazzuca Poggiolini 0.1.300.65, Cento 0.1.300.70 e Tarditi 0.1.300.107 ed agli identici subemendamenti Lussana 0.1.300.121, Mazzuca Poggiolini 0.1.300.64 e Tarditi 0.1.300.108. È altresì favorevole al subemendamento Burani Procaccini 0.1.300.69 se riformulato aggiungendo l'avverbio «stabilmente» dopo le parole «non abiti o cessi di abitare». Esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Mazzuca Poggiolini 0.1.300.63, Lussana 0.1.300.124 e Tarditi 0.1.300.110, nonché sui subemendamenti Mantini 0.1.300.77, Magnolfi 0.2.301.18, Martini 0.2.301.6. Si dichiara altresì favorevole sugli identici subemendamenti Lussana 0.2.301.10, Tarditi 0.2.301.51 e Mazzuca Poggiolini 0.2.301.8, nonché ai subemendamenti Magnolfi 0.2.301.3, Finocchiaro 0.2.301.4 e Mantini 0.2.301.01 con riferimento soltanto alla prima parte, esprimendo un invito a ritirare la seconda parte.

Invita quindi a ritirare gli identici subemendamenti Lussana 0.1.300.9, Mazzuca Poggiolini 0.1.300.4 e Tarditi 0.1.300.100, nonché i subemendamenti Burani Procaccini 0.1.300.20 e Mantini 0.1.300.74, esprimendo diversamente parere contrario.

Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro)

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 1.300, 2.031 E 3.100 DEL RELATORE

 

 


Subemendamenti all'emendamento 1.300 del relatore.

Sopprimere il primo comma.

0. 1. 300. 38.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1 capoverso articolo 155, sostituire il primo comma con il seguente: Il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.

0. 1. 300. 26.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 155, primo comma, sopprimere la parola: Anche.

0. 1. 300. 3.Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso articolo 155, primo comma, sostituire le parole da: di mantenere fino ad: essi, con le seguenti: di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del minore.

0. 1. 300. 44.Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 155, primo comma, sostituire le parole: e con i parenti di ciascun ramo genitoriale con le seguenti: e con tutti coloro che abbiano con lui un significativo rapporto di affetto.

  0. 1. 300. 9.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso articolo 155, primo comma, sostituire le parole: e con i parenti di ciascun ramo genitoriale con le seguenti: e con tutti coloro che abbiano con lui un significativo rapporto di affetto.

  0. 1. 300. 4.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, primo comma, sostituire le parole: e con i parenti di ciascun ramo genitoriale con le seguenti: e con tutti coloro che abbiano con lui un significativo rapporto di affetto.

  0. 1. 300. 100.Tarditi.

Al comma 1, capoverso articolo 155, primo comma, aggiungere in fine, il seguente periodo: I genitori hanno responsabilità comune per quanto riguarda lo sviluppo e l'educazione dei figli.

0. 1. 300. 45.Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 155, sostituire il comma 2 con il seguente:

Per realizzare tale diritto, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone in ordine all'affidamento dei figli scegliendo tra le diverse possibili soluzioni, affidamento condiviso, affidamento alternato, affidamento monogenitoriale, quello più idoneo all'interesse dei figli. Il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza e abitazione dei figli e stabilisce tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

0. 1. 300. 27.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso articolo 155, sostituire il comma 2 con il seguente:

Per realizzare tale diritto, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi stabilisce, salvo quanto previsto dagli articoli successivi, che la potestà genitoriale continui ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori sulla base delle modalità dagli stessi concordate ed espresse in un programma di distribuzione dei compiti educativi e di cura. Dispone in ordine all'affidamento dei figli scegliendo tra le diverse possibili soluzioni, affidamento condiviso, affidamento alternato, affidamento monogenitoriale, quello più idoneo all'interesse dei figli. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza e abitazione dei figli e stabilisce, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

0. 1. 300. 28.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, sopprimere il primo comma.

0. 1. 300. 29.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il giudice affida i figli ad entrambi i genitori solo in presenza di richiesta ed accordo degli stessi anche sulle modalità di contributo al mantenimento dei figli.

Il giudice che pronuncia la separazione adotta ogni provvedimento ritenuto più idoneo nell'interesse del minore, in particolare stabilisce l'affidamento dei figli e le modalità di rapporto con l'altro genitore.

0. 1. 300. 30.Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Zanella, Cento.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, sostituire le parole: il giudice che pronuncia fino ad: articolo 155-bis, con le seguenti: i coniugi possono richiedere.

0. 1. 300. 15.Valpiana.

Al comma 1, capoverso articolo 155, comma secondo, sopprimere le parole: sentenza di.

  0. 1. 300. 5.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, comma secondo, al primo periodo, sopprimere le parole: sentenza di.

  0. 1. 300. 10.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, al primo periodo, sopprimere le parole: sentenza di.

  0. 1. 300. 101.Tarditi.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: che i figli sino al termine del periodo con le seguenti: che i genitori esercitino la comune responsabilità sulla base delle modalità tra loro concordate e motivatamente espresse in un progetto di affidamento allegato alla domanda di separazione.

0. 1. 300. 40.Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, sostituire la parola: figli con: genitori e conseguentemente sostituire la parola: genitore con: figli.

0. 1. 300. 17.Valpiana.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, sostituire le parole: sulla base con le seguenti: tenendo conto.

0. 1. 300. 46.Mantini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, sopprimere le parole: all'atto della separazione.

  0. 1. 300. 6.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: all'atto della separazione.

  0. 1. 300. 11.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, sopprimere le parole: all'atto della separazione.

  0. 1. 300. 102.Tarditi.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, dopo la parola: progetto inserire le seguenti: educativo e.

0. 1. 300. 20.Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, sopprimere la parola: obbligatoriamente.

0. 1. 300. 41.Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Deiana, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Il giudice valuta la rispondenza degli accordi intervenuti fra i coniugi al preminente interesse morale e materiale dei figli.

In caso di contrasto con detto interesse o in caso di disaccordo fra i coniugi, il giudice stabilisce la residenza dei figli,nonché tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

0. 1. 300. 42.Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, sostituire la parola: residenza con le seguenti: collocazione abitativa.

  0. 1. 300. 23.Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola: residenza con le seguenti: collocazione abitativa.

  0. 1. 300. 12.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, sostituire le parole: sulla residenza dei figli con le seguenti: sulla collocazione abitativa dei figli.

  0. 1. 300. 8.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, al secondo periodo sostituire le parole: sulla residenza con le seguenti: sulla collocazione abitativa.

  0. 1. 300. 103.Tarditi.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, dopo le parole: in caso di disaccordo, aggiungere le seguenti: dei genitori e nell'interesse dei figli,.

0. 1. 300. 47.Mantini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta tale comportamento ai fini della modifica delle condizioni stabilite.

0. 1. 300. 31.Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Zanella, Cento.

Al comma 1, capoverso articolo 155, sostituire il terzo comma, con il seguente:

La potestà è esercitata in via esclusiva dal genitore affidatario. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente dai genitori. Il giudice che pronuncia la separazione dispone con quale genitore convivono i figli, anche agli effetti della loro residenza anagrafica, stabilisce le modalità di esercizio della potestà assicurando ai minori il mantenimento dei rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori e con il rispettivo nucleo familiare di origine. Il giudice stabilisce l'esercizio congiunto della potestà solo in presenza di accordo tra le parti.

0. 1. 300. 37.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso articolo 155, sostituire il terzo comma, con il seguente:

Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente; in caso di disaccordo si applica l'articolo 145 del codice civile.

0. 1. 300. 32.Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, capoverso articolo 155, terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

Il giudice stabilisce l'esercizio congiunto della potestà solo in presenza di accordo tra le parti.

0. 1. 300. 33.Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Zanella, Cento.

Al comma 1, capoverso articolo 155, terzo comma, dopo le parole: entrambi i genitori, aggiungere le seguenti: salvo che ciò risulti contrario al preminente interesse del minore.

0. 1. 300. 39.Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 155, terzo comma, dopo le parole: entrambi i genitori aggiungere le seguenti: nei modi stabiliti dal giudice.

0. 1. 300. 48.Mantini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, terzo comma, il secondo ed il terzo periodo sono sostituite dai seguenti:

Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute sono assunte, ove possibile, congiuntamente.

0. 1. 300. 1.Pecorella.

Al comma 1, capoverso articolo 155, terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 300. 18.Valpiana.

Al comma 1, capoverso articolo 155, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: congiuntamente aggiungere le seguenti: In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

  0. 1. 300. 13.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso articolo 155, terzo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

  0. 1. 300. 24.Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 155, terzo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

  0. 1. 300. 7.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, terzo comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

  0. 1. 300. 104.Tarditi.

Al comma 1, capoverso articolo 155, terzo comma, sostituire le parole: è facoltà del giudice stabilire con le seguenti: il giudice stabilisce di norma, salvo grave pregiudizio per i minori,.

0. 1. 300. 22.Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, terzo comma, le parole: è facoltà del giudice  stabilire sono sostituite dalle seguenti: il giudice stabilisce.

0. 1. 300. 49.Mantini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, terzo comma, sostituire la parola: giudice con la seguente: genitore.

0. 1. 300. 19.Valpiana.

Al comma 1, capoverso articolo 155, sostituire il quarto comma con i seguenti:

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice ove non vi sia accordo tra i genitori sull'ammontare di un assegno di mantenimento, stabilisce l'obbligo per un genitore di corrispondere all'altro, che ne anticipa le spese, la corresponsione di un assegno periodico da determinare considerando: a) le attuali esigenze del figlio; b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; d) le risorse economiche di entrambi i genitori; e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Il giudice deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi, sui patrimoni e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi, nonché sull'effettivo tenore di vita.

0. 1. 300. 34.Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, capoverso articolo 155, quarto comma, sostituire le parole da: Salvo accordi diversi fino alle parole: può essere stabilita dal giudice con le seguenti: Il giudice stabilisce.

0. 1. 300. 35.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso articolo 155, quarto comma, sostituire le parole da: Salvo accordi diversi fino alle parole: al proprio reddito con le seguenti: Il giudice stabilisce la misura e il modo con cui entrambi i genitori provvedono al mantenimento dei figli tenendo conto del reddito, dei beni e del valore economico del lavoro domestico e di cura.

0. 1. 300. 36.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso articolo 155, quarto comma, sostituire le parole: Salvo accordi diversi con le seguenti: Sulla base degli accordi.

0. 1. 300. 50.Mantini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, quarto comma, sopprimere le parole: in forma diretta.

0. 1. 300. 43.Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Deiana, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, capoverso articolo 155, quarto comma, sostituire le parole: ciascuno dei genitori provvede con le seguenti: ciascuno dei genitori può provvedere.

0. 1. 300. 51.Mantini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, quarto comma, le parole: può essere stabilita dal giudice sono sostituite dalle seguenti: viene stabilita dal giudice.

0. 1. 300. 52.Mantini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, quarto comma, lettera b), dopo la parola: genitori, inserire le seguenti: compatibilmente con la nuova situazione creatasi con la separazione.

0. 1. 300. 21.Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, quarto comma, lettera c) la parola: permanenza è sostituita dalla seguente: convivenza.

0. 1. 300. 53.Mantini.

Al comma 1, capoverso articolo 155, quarto comma, sostituire le parole: siano contestate dall'altro con le seguenti: non risultino sufficientemente documentate.

0. 1. 300. 2.Pecorella.

Al comma 2, capoverso articolo 155-bis, primo comma, sopprimere la parola: grave.

  0. 1. 300. 110.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 2, capoverso articolo 155-bis, primo comma, sopprimere la parola: grave.

  0. 1. 300. 54.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 2, capoverso articolo 155-bis, primo comma, sopprimere la parola: grave.

  0. 1. 300. 55.Cento, Zanella.

Al comma 2, capoverso articolo 155-bis, primo comma, sopprimere la parola: grave.

  0. 1. 300. 58.Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Cento, Zanella.

Al comma 2, capoverso articolo 155-bis, primo comma, sopprimere la parola: grave.

  0. 1. 300. 61.Mantini.

Al comma 2, capoverso articolo 155-bis, primo comma, sopprimere la parola: grave.

  0. 1. 300. 105.Tarditi.

Al comma 2, capoverso articolo 155-bis, secondo comma, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

In caso di contrasto, ciascuno di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentite le opinioni espresse dai coniugi e se necessario dal figlio, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse di quest'ultimo. Se il contrasto permane il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata nell'interesse dei figli.

0. 1. 300. 59. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella, Cento.

Al comma 2, capoverso articolo 155-bis, secondo comma, sopprimere il terzo e quarto periodo.

0. 1. 300. 56. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella, Cento.

Al comma 2, capoverso articolo 155-bis, sopprimere le parole: e mirante a ledere tale diritto.

0. 1. 300. 60. Lucidi, Finocchiaro, Magnolfi.

Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 155-ter, con il seguente:

Art. 155-ter. (Assegnazione dell'abitazione nella familiare). L'assegnazione dell'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore con il quale prevalentemente convivono i figli minorenni o figli maggiorenni non economicamente indipendenti.

Dell'assegnazione si tiene conto nell'ambito delle determinazioni di cui all'articolo 156. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, preventivamente, il proprio cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi. Nel caso in cui il cambio di residenza riguardi il genitore con il quale i figli prevalentemente convivono e il trasferimento non sia giustificato da rilevanti ragioni personali o lavorative del genitore convivente e sia contrario all'interesse del figlio, e renda più difficile all'altro genitore il mantenimento dei rapporti con la prole, il giudice, ad istanza di parte, può modificare le condizioni in vigore anche mutando, se necessario, l'indicazione del genitore convivente.

0. 1. 300. 74.Mantini.

Al comma 2, capoverso articolo 155-ter sostituire il primo comma con i seguenti:

Il giudice assegna il godimento della casa familiare al genitore presso cui i figli minorenni avranno la residenza preferenziale o, in caso di figli maggiorenni, al genitore con il quale gli stessi continuano a risiedere.

Dell'assegnazione si terrà conto nella regolazione dei rapporti economici tra le parti.

Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell'articolo 2643-cc.

0. 1. 300. 72. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, capoverso, articolo 155-ter, primo comma, sostituire le parole: dell'esigenza di ridurre il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate con le seguenti: dell'interesse dei figli.

0. 1. 300. 73. Mantini.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, primo comma, sostituire le parole: in funzione delle modalità concordate con le seguenti: quale si può prevedere dalle modalità concordate.

  0. 1. 300. 68.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, primo comma, sostituire le parole: in funzione delle modalità concordate con le seguenti: quale si può prevedere dalle modalità concordate.

  0. 1. 300. 65.Mazzuca Poggiolini

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, primo comma, sostituire le parole: in funzione delle modalità concordate con le seguenti: quale si può prevedere dalle modalità concordate.

  0. 1. 300. 70.Cento, Zanella.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, primo comma sostituire le parole: in funzione delle modalità concordate con le seguenti: quale si può prevedere dalle modalità concordate.

  0. 1. 300. 107.Tarditi.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione con le seguenti: Dell'assegnazione deve essere adeguatamente tenuto conto nella regolazione.

  0. 1. 300. 121.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione con le seguenti: Dell'assegnazione deve essere adeguatamente tenuto conto nella regolazione.

  0. 1. 300. 64.Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 1.300 del relatore, comma 2, capoverso Art. 155-ter, comma 1, sostituire le parole: Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione con le seguenti: Dell'assegnazione deve essere adeguatamente tenuto conto nella regolazione.

  0. 1. 300. 108.Tarditi.

Al comma 2, capoverso 155-ter, comma primo, sopprimere le parole: tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

  0. 1. 300. 122.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

   0. 1. 300. 66.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, primo comma, sopprimere le parole: tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

   0. 1. 300. 109.Tarditi.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, primo comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: La stessa assegnazione decade nel caso l'assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa familiare.

0. 1. 300. 69.Burani Procaccini.

Al comma 2, capoverso articolo 155-ter sostituire il secondo comma con i seguenti:

Ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che pregiudica le condizioni di visita e di trattenimento presso di sé da parte dell'altro  genitore, è data facoltà a quest'ultimo di chiedere la ridefinizione delle condizioni di rapporto dei genitori con i figli.

Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice. I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo, in presenza di fatti nuovi, la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

0. 1. 300. 71. Maura Cossutta, Pistone Bellillo, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Cento, Zanella.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, sostituire il secondo comma con il seguente:

Ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca gravemente con i principi di cui all'articolo 155 i coniugi ridefiniscono gli accordi intercorsi. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.

0. 1. 300. 123. Lucidi, Finocchiaro, Magnolfi, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Cento, Zanella.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, secondo comma, dopo le parole: ove avvenga un cambiamento di residenza inserire le seguenti: o di domicilio.

  0. 1. 300. 63.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, secondo comma, dopo le parole: di residenza aggiungere le seguenti: o di domicilio.

  0. 1. 300. 124.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter secondo comma, dopo le parole: di residenza aggiungere le seguenti: o di domicilio.

  0. 1. 300. 110.Tarditi.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, secondo comma, sopprimere la parola: gravemente.

  0. 1. 300. 67.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, secondo comma, sopprimere la parola: gravemente.

  0. 1. 300. 62.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, secondo comma, sopprimere la parola: gravemente.

  0. 1. 300. 111.Tarditi.

Al comma 2, capoverso Art. 155-quater, sopprimere il primo comma.

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere la parola: indiretto.

0. 1. 300. 75. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Deiana, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, capoverso 155-quinquies, primo comma, dopo le parole: assegno  periodico, inserire le seguenti: il genitore che lo riceveva precedenteniente può decidere che.

0. 1. 300. 76.Valpiana.

Al comma 2, dopo il capoverso Art. 155-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 155-sexies (Poteri istruttori del giudice). Prima dell'emanazione anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, ivi compresa, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l'audizione dei figli minori.

Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

0. 1. 300. 77.Mantini.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

(Modifica e introduzione di articoli nel codice civile).

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 155 - (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche dopo la separazione personale o il divorzio dei genitori il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati a entrambi i genitori sulla base delle modalità concordate dai coniugi all'atto della separazione e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli e stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

La potestà è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario, può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: a) le attuali esigenze del figlio; b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; d) le risorse economiche di entrambi i genitori; e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi  e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

2. Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 155-bis - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo, per quanto possibile, il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c.

Art. 155-ter. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di ridurre il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà. Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c.

In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca gravemente con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la ridefinizione degli aspetti economici. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.

In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 155-quinquies. (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 155, comma 4. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.

1. 300.Il Relatore.

Al comma 1 sostituire il capoverso articolo 709-bis con il seguente:

Art. 709-bis. (Mediazione familiare). Le parti di comune accordo, o su invito del giudice, possono rivolgersi ad un mediatore familiare, perché si adoperi, nella garanzia del segreto professionale e in  autonomia dall'ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura e dell'educazione dei figli stessi, gli oneri a carico delle parti e le questioni di carattere patrimoniale.

In ogni stato e grado dei giudizi di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di successiva modifica delle relative condizioni, in presenza di figli minori, nonché nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice può invitare le parti ad avvalersi dell'attività di un mediatore familiare presente nel territorio di residenza di entrambi o una sola delle parti.

0. 2. 301. 16. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi, Finocchiaro, Lucidi, Cento, Zanella.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 709-bis con il seguente:

Art. 709-bis (Poteri del giudice). Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti sull'affidamento dei figli, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, ivi compresa, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l'audizione dei figli minori. Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può, inoltre, rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma, per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione al fine di raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

0. 2. 301. 18. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Deiana, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 709-bis.

0. 2. 301. 17. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, sopprimere i commi primo, secondo e terzo.

Conseguentemente al quarto comma sopprimere le parole: In caso di contrasti insorti successivamente.

0. 2. 301. 19. Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Deiana, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, capoverso articolo 709-bis, primo periodo, sostituire le parole: hanno l'obbligo con le seguenti: possono.

  0. 2. 301. 12.Valpiana.

Al comma 1, capoverso articolo 709-bis, primo comma, sostituire le parole: hanno l'obbligo con le seguenti: possono.

  0. 2. 301. 15. Maura Cossutta, Pistone Bellillo, Zanella, Cento.

Al comma 1, capoverso articolo 709-bis, primo comma, sostituire le parole: a un centro di mediazione con le seguenti: ad un apposito centro.

Conseguentemente al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Percorso preventivo obbligatorio.

0. 2. 301. 14.Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, primo periodo, sostituire le parole: centro di mediazione pubblico o privato con le seguenti: consultorio familiare.

0. 2. 301. 13.Valpiana.

Al comma 1, capoverso articolo 709-bis, primo comma, dopo le parole: centro di mediazione pubblico o privato aggiungere le seguenti: il cui personale sia stato formato secondo standard internazionalmente riconosciuti.

  0. 2. 301. 7.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, primo comma, dopo le parole: centro di mediazione pubblico e privato aggiungere le seguenti: il cui personale sia stato formato secondo standard internazionalmente riconosciuti.

0. 2. 301. 50.Tarditi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: il cui personale sia stato formato secondo standard internazionalmente riconosciuti.

  0. 2. 301. 9.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso articolo 709-bis, secondo comma dopo la parola: Presidente aggiungere le seguenti: del tribunale.

0. 2. 301. 6. Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, quarto comma, sopprimere le parole: che abbia i requisiti indicati al primo comma.

  0. 2. 301. 10.Lussana, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, comma 4, sopprimere le parole: che abbia i requisiti indicati al primo comma.

  0. 2. 301. 51.Tarditi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-bis, quarto comma, sopprimere le parole: che abbia i requisiti indicati al primo comma.

  0. 2. 301. 8.Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 709-ter con il seguente:

Art. 709-ter (Inosservanza dei provvedimenti sull'affidamento dei figli) - Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati dal giudice sull'affidamento dei figli, ovvero ostacoli o impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole come stabilito, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta il comportamento ai fini della modifica delle condizioni precedentemente stabilite.

0. 2. 301. 22. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella, Cento.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 709-ter con il seguente:

Art. 709-ter (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 c.p.c., al giudice dello stesso. Nel caso di procedimento non in corso al giudice previsto per legge.

0. 2. 301. 20. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 709-ter, al secondo comma, sostituire le parole da: in  caso di... fino a: territorialmente competente con le seguenti: Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati dal giudice sull'affidamento dei figli, ovvero ostacoli o impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole come stabilito, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta il comportamento ai fini della modifica delle condizioni precedentemente stabilite.

0. 2. 301. 2. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, capoverso Art. 709-ter, secondo comma, sostituire le parole: o impediscano il corretto svolgimento dell'affidamento condiviso con le seguenti: ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento.

0. 2. 301. 3. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone, Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso, Art. 709-ter, comma 2, sopprimere le parole: sia in ordine al modello che alle modalità di affidamento.

0. 2. 301. 4. Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, capoverso Art. 709-ter, secondo comma, sopprimere la lettera d).

0. 2. 301. 5. Lucidi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

2-bis. 1. La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ai sensi dell'articolo 570 del codice penale.

2. L'accertamento giudiziale dell'omissione di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile e ai fini del procedimento speciale di cui all'articolo 633 del codide di procedura civile.

0. 2. 301. 01.Mantini.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Introduzione di articoli nel codice di procedura civile).

1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

Art. 709-bis - (Mediazione familiare). In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato.

Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al Presidente il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.

In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnala zione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

Art. 709-ter - (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 c.p.c., al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al giudice tutelare del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto svolgimento dell'affidamento condiviso, egli può modificare i provvedimenti in vigore, sia in ordine al modello, che alle modalità di affidamento o può, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni:

a) ammonire il genitore inadempiente;

b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;

c) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro;

d) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

I provvedimenti assunti dal giudice tutelare nelle ipotesi di sua competenza possono essere impugnati con ricorso alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello territorialmente competente.

2. 301.Il Relatore.

Sopprimere il primo comma.

0. 3. 100. 3. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il primo comma.

0. 3. 100. 4. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Maura Cossutta, Bellillo, Pistone.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: nonché ai figli di genitori non coniugati.

0. 3. 100. 1.Pecorella.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione).

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, l'applicazione della presente legge.

2. L'articolo 155 del codice civile, come sostituito dalla presente legge, gli artt.155-bis,  155-ter, 155-quater e 155-quinquies del codice civile e gli artt. 709-bis e 709-ter del codice di procedura civile, si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso di cui alla legge n. 898 del 1970, nonché ai figli di genitori non coniugati.

3. 100.Il Relatore


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II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino e Jole Santelli.

La seduta comincia alle 8.35.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 dicembre 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il relatore ha espresso il parere sugli emendamenti al testo unificato (vedi allegati al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti del 3 e del 17 dicembre 2003). Avverte che l'onorevole Deiana ha sottoscritto tutti gli emendamenti al testo presentato dall'onorevole Valpiana.

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere conforme al relatore.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Burani 1.0233 si intende ritirato stante l'assenza del presentatore.

Carolina LUSSANA (LNFP) ritira l'articolo aggiuntivo 1.0200.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il subemendamento Maura Cossutta 0.1.300.38 si intende ritirato stante l'assenza del presentatore.

La Commissione respinge il subemendamento Maura Cossutta 0.1.300.26, fatto proprio dall'onorevole Magnolfi.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) sottolinea che la soppressione della parola «Anche» prevista dal subemendamento Francesca Martini 0.1.300.3 potrebbe ridurre la portata del principio previsto dall'articolo 155 del codice civile, così come modificato dall'emendamento del relatore 1.300, all'affidamento in caso di separazione dei coniugi.

Carolina LUSSANA (LNFP) dichiara di non essere concorde con la preoccupazione espressa dall'onorevole Magnolfi.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ribadisce il proprio parere favorevole al subemendamento che non modifica sostanzialmente il suo emendamento 1.300.

La Commissione approva il subemendamento Francesca Martini 0.1.300.3.

Marcella LUCIDI (DS-U), dopo aver sottolineato che il gruppo dei democratici di sinistra non è contrario al principio della bigenitorialità dell'affidamento in caso di separazione o divorzio, illustra il subemendamento 0.1.300.44, che riprende i principi contenuti nella convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Dichiara di non condividere la formulazione dell'articolo 155 del codice civile proposta dal relatore in quanto non considera espressamente l'interesse del minore come superiore nel rapporto con entrambi i genitori.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che il subemendamento in esame sia superfluo in quanto i principi ai quali esso si ispira sono sanciti espressamente dall'articolo 155bis introdotto nel codice civile dal suo emendamento 1.300.

Marcella LUCIDI (DS-U) dopo aver sottolineato la sensibilità del relatore dimostrata nell'accoglimento delle istanze anche dei gruppi di opposizione nella formulazione del suo emendamento 1.300, ribadisce l'esigenza che la preminenza dell'interesse del minore sia sancita quale principio guida espresso dall'articolo 155 del codice civile.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che i principi ai quali si ispira la riforma in esame debbano essere valutati considerando la normativa nel complesso. Tale riforma è in ogni sua parte finalizzata a tutelare la preminenza dell'interesse del minore.

Carolina LUSSANA (LNFP) condivide le osservazioni del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Finocchiaro ed altri 0.1.300.44.

Dopo che Gaetano PECORELLA, presidente, dichiara ritirato il subemendamento Mazzuca 0.1.300.4 stante l'assenza del presentatore, l'onorevole Lussana e l'onorevole Tarditi ritirano rispettivamente i subemendamenti 0.1.300.9. e 0.1.300.100.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, dichiara che la propria contrarietà al subemendamento Lucidi e altri 0.1.300.45 è motivato dal fatto che esso contraddice la sistematicità e la ratio del testo, che è finalizzato a tutelare l'interesse del figlio. Il subemendamento appare quindi superfluo e suscettibile di distorte interpretazioni del testo, in quanto esso si riferisce alla responsabilità dei genitori unicamente per quanto attiene lo sviluppo e l'educazione dei figli e non anche ad altri aspetti fondamentali relativi al rapporto tra figli e genitori.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) ritiene che il subemendamento in esame possa essere accolto in quanto non contraddice i principi ai quali si ispira l'emendamento del relatore 1.300.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) ritiene che il subemendamento debba essere approvato, in quanto è necessario che al primo comma dell'articolo 155 del codice civile sia espressamente sancita la responsabilità comune dei genitori nei confronti dei figli.

Il sottosegretario Jole SANTELLI ritiene che il subemendamento possa essere riformulato specificando che i genitori hanno il dovere di garantire lo sviluppo e l'educazione dei figli e che da tale dovere discende per i genitori stessi una responsabilità di carattere giuridico.

Vittorio TARDITI (FI) ritiene che il subemendamento in esame debba essere meglio specificato specialmente nella parte in cui si riferisce allo sviluppo dei figli. Propone pertanto l'accantonamento del subemendamento in esame.

Marcella LUCIDI (DS-U) ritiene che al fine di superare qualsiasi dubbio interpretativo circa la portata del subemendamento in esame, questo potrebbe essere riformulato facendo espressamente riferimento al mantenimento, alla istruzione ed all'educazione dei figli di cui all'articolo 30 della Costituzione.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.300.45.

Gaetano PECORELLA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.45.

 

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.

La seduta comincia alle 15.30.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 14 gennaio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sugli  emendamenti al testo unificato (vedi allegati al Bollettino delle giunte e delle Commissioni permanenti del 3 e del 17 dicembre 2003).

Francesco BONITO (DS-U) dichiara di sottoscrivere tutti i subemendamenti a firma Maura Cossutta.

Giuliano PISAPIA (RC) dichiara di sottoscrivere i subemendamenti Valpiana 0.1.300.15 e 0.1.300.17, al fine di evitare che siano considerati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Maura Cossutta 0.1.300.27, 0.1.300.28, 0.1.300.29, 0.1.300.30, e il subemendamento Valpiana 0.1.300.15, approva gli identici subemendamenti Mazzuca Poggiolini 0.1.300.5, Lussana 0.1.300.10 e Tarditi 0.1.300.101 e respinge i subemendamenti Finocchiaro 0.1.300.40 e Valpiana 0.1.300.17.

Gaetano PECORELLA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 14.35.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'11 febbraio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 febbraio 2004 la Commissione ha proseguito l'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 1.300 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Mantini 0.1.300.46 e gli identici subemendamenti Mazzuca 0.1.300.6, Guido Rossi 0.1.300.11 e Tarditi 0.1.300.102.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il subemendamento Burani Procaccini 0.1.300.20 deve ritenersi ritirato stante l'assenza del presentatore.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.300.41 volto a eliminare l'obbligatoria allegazione del progetto di affidamento condiviso alla domanda di separazione. Ritiene infatti che tale procedura possa comportare un allungamento delle procedure di separazione in caso di disaccordo tra i coniugi e possa causare un forte conflitto tra di essi con pregiudizio per l'interesse dei figli.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, evidenzia che il testo proposto non introduce alcuna novità nella procedura di separazione dei coniugi.

La Commissione respinge il subemendamento Magnolfi 0.1.300.41.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.300.42, volto ad evidenziare la centralità del preminente interesse morale e materiale dei figli all'interno della disciplina in esame e a restituire al giudice il potere di intervenire a tutela di tale interesse anche in caso di accordo tra i coniugi. Evidenzia infatti che nel testo proposto dal relatore con l'emendamento 1.300, non è chiaramente evidenziata la centralità dell'interesse dei minori ed è previsto l'intervento del giudice a tutela di tale interesse esclusivamente nell'ipotesi di disaccordo tra i genitori.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) evidenzia che alla luce delle convenzioni internazionali e dell'evoluzione del diritto e della giurisprudenza italiana il minore non è più visto come soggetto nella piena disponibilità dei genitori, ma come individuo con propri diritti, tra i quali quello ad un rapporto con entrambi i genitori. Ritiene che in una fase delicata come quella della separazione tra i coniugi sia necessario che l'accordo tra i genitori circa la gestione dei figli sia vagliato dal giudice.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) aggiunge la propria firma al subemendamento Magnolfi 0.1.300.42.

Ciro FALANGA (FI) evidenzia che nella nuova formulazione dell'articolo 155 del codice civile predisposto dall'emendamento 1.300 del relatore, sembrerebbe che l'intervento del giudice sia previsto esclusivamente in caso di disaccordo tra i coniugi e nell'interesse del figlio, restando altrimenti precluso in caso di accordo. Ritiene invece necessario prevedere il potere del giudice di intervenire anche per verificare se l'accordo raggiunto dai genitori  tuteli l'interesse dei figli. Annuncia che qualora questo fosse il senso della proposta del relatore, egli voterebbe il subemendamento Magnolfi 0.1.300.42.

Gaetano PECORELLA, presidente, chiede un chiarimento al relatore in ordine ai poteri di intervento del giudice in caso di accordo tra genitori nella fase di separazione personale.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, evidenzia che il giudice è sempre sovrano nel valutare se gli accordi raggiunti dai coniugi in fase di separazione siano conformi agli interessi dei figli, potendo intervenire in ogni caso di mancata conformità. Ribadisce che nel testo proposto viene salvaguardato questo potere, poiché l'interesse dei figli è sempre al centro delle norme previste. Pertanto le norme in esame non escludono la valutazione del giudice nel caso in cui l'accordo raggiunto dai genitori violi il supremo interesse dei figli.

Marcella LUCIDI (DS-U), nell'evidenziare l'esistenza di una convergenza di opinioni con il relatore, ritiene che sarebbe opportuno esplicitare nel testo di legge in esame il potere di intervento e valutazione del giudice anche in caso di accordo tra i coniugi e la centralità e la preminenza dell'interesse dei minori. Rileva che il subemendamento Magnolfi 0.1.300.42 renda tali aspetti più chiari nel corpo della norma, raccomandandone pertanto l'approvazione.

Francesco BONITO (DS-U) si associa alle perplessità evidenziate dall'onorevole Magnolfi e dall'onorevole Lucidi sulla formulazione dell'articolo 155 del codice civile, come proposta nell'emendamento 1.300 del relatore.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ribadisce che il giudice può intervenire nell'interesse dei figli in qualsiasi momento e pertanto anche in caso di raggiungimento di un accordo tra i coniugi, pregiudizievole del loro interesse.

Marcella LUCIDI (DS-U) ricorda che è stato presentato il subemendamento Finocchiaro 0.1.300.44 volto a rendere esplicita la centralità e la preminenza dell'interesse del minore in tutti i provvedimenti concernenti l'affidamento nella procedura di separazione personale dei coniugi, evidenziando con disappunto la sua bocciatura. Ribadisce l'importanza che la centralità e la preminenza di tale interesse sia resa esplicita nel corpo del testo.

Ciro FALANGA (FI) ritiene che l'articolo 155 del codice civile, come formulato nell'emendamento 1.300 del relatore possa trovare attuazione solo nel caso di separazione giudiziale dei coniugi, ovvero qualora vi sia disaccordo tra gli stessi. Evidenzia invece che la normativa in esame non possa applicarsi in caso di separazione consensuale, ovvero quando i coniugi abbiano raggiunto tra loro un accordo. Invita pertanto il relatore a riformulare il testo in modo da introdurre una disciplina che sia chiara nel prevedere un intervento del giudice anche in caso di accordo tra i genitori.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, evidenzia che nel testo formulato sia previsto in modo chiaro il potere di intervento del giudice anche in caso di accordo tra i coniugi, si dichiara tuttavia pronto a riformulare il suo emendamento 1.300 nel senso di prevedere l'intervento del giudice in caso di disaccordo tra i coniugi ed nell'interesse dei figli, indipendentemente dal raggiungimento di un accordo tra i genitori. Propone pertanto di accantonare il subemendamento Magnolfi 0.1.300.42 al fine di individuare una formulazione che recepisca i rilievi emersi nel corso della seduta.

La Commissione approva la proposta del relatore di accantonare il subemendamento Magnolfi 0.1.300.42.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), con riferimento al suo subemendamento 0.1.300.41 volto ad eliminare l'obbligatorietà dell'allegazione del progetto dell'affidamento  condiviso alla domanda di separazione, respinto dalla Commissione nella precedente votazione, chiede al relatore chiarimenti in ordine all'ammissibilità di una domanda di separazione senza che sia adempiuto il prescritto obbligo di allegazione. Evidenzia infatti che, in caso di disaccordo dei coniugi nella elaborazione del progetto di affidamento condiviso, possa essere precluso a questi di presentare la domanda di separazione.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, evidenzia che il suo emendamento 2.301, volto a introdurre l'istituto della mediazione familiare all'interno del codice di procedura civile, predispone gli strumenti necessari per superare tutti i casi di disaccordo tra i coniugi nella fase di elaborazione del progetto condiviso. Rileva pertanto l'opportunità di inquadrare la disciplina contenuta nell'articolo 155 del codice civile come riscritto nel suo emendamento 1.300 con le altre norme del testo unificato.

Francesco BONITO (DS-U) ritiene che rispetto alle norme contenute negli emendamenti presentati dal relatore, oggi sia vigente una disciplina in tema di separazione dei coniugi e affidamento dei figli più chiara e lineare. Evidenzia che una reformatio in pejus della normativa in esame possa creare rilevanti problemi anche da un punto di vista ermeneutico.

Erminia MAZZONI (UDC) rileva che la norma che dispone la obbligatorietà dell'allegazione del progetto di affidamento condiviso alla domanda di separazione possa intendersi nel senso di prevedere che, in caso di disaccordo tra i coniugi, ciascuno di essi possa allegare alla domanda di separazione il proprio progetto sull'affidamento, lasciando al giudice il potere di determinare la soluzione migliore per l'interesse dei figli. In tal modo verrebbe salvaguardata sia la libertà di ciascun coniuge nel presentare domanda di separazione, sia la centralità dell'intervento del giudice in materia di affidamento dei minori.

Vittorio TARDITI (FI) concorda con le osservazioni dell'onorevole Mazzoni. Non condivide, tuttavia i rilievi espressi in ordine alla mancata centralità dell'interesse del minore nella normativa in esame. Ricorda che nell'esame del testo unificato è stata scartata l'ipotesi di prevedere la obbligatoria presenza di un garante del minore per evitare un eccessivo appesantimento del procedimento.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) concorda con le osservazioni dell'onorevole Mazzoni tuttavia ritiene che un passaggio così delicato non possa essere lasciato all'interpretazione del giurista, ma debba essere espresso nella maniera più chiara possibile nel testo da licenziare.

Marcella LUCIDI (DS-U) si dichiara disponibile a lavorare con il relatore al fine di predisporre un testo più agile per gli operatori del diritto al fine di rendere chiaro quale sia il procedimento da seguire per la presentazione della domanda di saparazione in caso di mancato raggiungimento di un accordo sulla predisposizione del progetto di affidamento condiviso dei figli.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ribadisce nuovamente che l'articolo 2 del testo unificato concernente l'istituto della mediazione familiare predispone ed individua tutti gli strumenti per il caso di mancato raggiungimento da parte dei coniugi e che pertanto la disciplina proposta è completa sul punto.

Ciro FALANGA (FI) ritiene che sarebbe più opportuno evitare di suddividere la disciplina in esame tra il codice civile e il codice di procedura civile. Evidenzia inoltre l'opportunità di chiarire espressamente quali siano le conseguenze della mancata allegazione alla domanda di separazione del progetto per l'affidamento condiviso dei figli.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, rileva che anche nella disciplina attuale la normativa sul procedimento di separazione e  di affidamento dei figli è distribuita tra il codice civile ed il codice di procedura civile, e che pertanto la normativa proposta non innova sul punto.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 aprile 2004 - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio.)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 24 marzo 2004.

Nino MORMINO, presidente, ricorda che nella seduta del 24 marzo 2004 la Commissione ha proseguito l'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 1.300 del relatore ed in particolare che è stato accantonato il subemendamento Magnolfi 0.1.300.42.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, in relazione alle osservazioni avanzate sul subemendamento Magnolfi 0.1.300.42, ribadisce il parere contrario. Ritiene infatti che lo Stato debba intervenire esclusivamente in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra i coniugi in sede di separazione personale relativo all'affidamento condiviso dei figli. Infatti anche in sede di separazione occorre lasciare ai coniugi la libertà di decidere concordemente la gestione della vita dei figli. Non ritiene assolutamente che il suo emendamento 1.300 non tuteli adeguatamente gli interessi dei figli. Ricorda, infatti, che tale emendamento sancisce espressamente il diritto dei figli a mantenere, dopo la separazione, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel prendere atto degli accordi intercorsi tra i genitori, il giudice deve tener conto dell'interesse dei figli. Inoltre ricorda che l'ordinamento già predispone forme di tutela, quali l'allontanamento dalla casa familiare dei minori, nell'ipotesi in cui i genitori tengano condotte pregiudizievoli dell'interesse dei figli.

Marcella LUCIDI (DS-U) ribadisce che nel testo predisposto dal relatore non si chiarisce sufficientemente quali siano i poteri di intervento del giudice in caso di raggiungimento di un accordo tra i coniugi. Il subemendamento Magnolfi 0.1.300.42, invece, rende più chiaro che l'interesse del figlio prevale su qualsiasi altro interesse. Si dichiara disponibile a discutere nel merito le proposte avanzate con la maggioranza, affinché sia possibile predisporre un testo che risulti essere largamente condiviso e pertanto registra con dispiacere la posizione eccessivamente rigida assunta dal relatore nei confronti delle proposte emendative del gruppo DS. Inoltre sottolinea che nel  testo proposto con l'emendamento 1.300 del relatore non è chiarito sufficientemente quali siano gli effetti del mancato raggiungimento di tale accordo relativamente alla possibilità di presentare la domanda di separazione personale.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda che la richiesta di accantonamento del subemendamento Magnolfi 0.1.300.42 è stata avanzata nella seduta del 24 marzo al fine di riflettere su tutti gli spunti emersi nel dibattito in Commissione. Pertanto afferma di non aver assunto un atteggiamento rigido nei confronti delle proposte dell'opposizione, ma semplicemente di non condividerne il merito. Ricorda poi che il testo proposto dal proprio emendamento 1.300 è il risultato della collaborazione anche di esponenti dell'opposizione, quali l'onorevole Mantini e l'onorevole Pisapia. Quanto agli effetti della mancata allegazione del progetto condiviso, ricorda che l'articolo 707 del codice di procedura civile non viene modificato dalle norme in esame e che, pertanto, non è precluso al genitore di presentare domanda di separazione personale, anche in mancanza di accordo sulla gestione dei figli.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) con riferimento alla questione relativa al ruolo del giudice in caso di accordo dei genitori sull'affidamento dei figli, rileva che il ruolo del giudice in materia di volontaria giurisdizione è esclusivamente di garanzia dell'interesse del minore, senza che i suoi poteri siano né eccessivamente invasivi delle prerogative dei genitori, né puramente notarili. Anche alla luce delle considerazioni emerse sul punto nel dibattito in Commissione, propone che nel testo dell'articolo 155 del codice civile che si intende modificare sia previsto che il giudice prenda atto nell'interesse dei minori degli accordi intercorsi tra i genitori e sia espunto dal testo il riferimento alla collocazione abitativa, al fine di evitare interpretazioni restrittive sull'ambito di intervento del magistrato.

Nino MORMINO, presidente, propone una formulazione dell'articolo 155 del codice civile in base alla quale sia previsto che il giudice prenda atto degli accordi dei genitori, qualora non palesemente in contrasto con l'interesse dei figli minori.

Marcella LUCIDI (DS-U) si associa alle considerazioni dell'onorevole Mantini, relativamente all'opportunità di espungere dal testo il riferimento alla collocazione abitativa; concorda altresì con la formulazione proposta dal presidente in ordine alla specificazione dei poteri di intervento del giudice in caso di accordo tra i genitori.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, in considerazione delle osservazioni avanzate dai componenti della Commissione, formula una proposta emendativa (vedi allegato 2) con la quale si specificano i poteri di intervento del giudice anche in caso di accordo tra i genitori, qualora tale accordo sia in palese contrasto con gli interessi dei figli, si espunge dal testo il riferimento alla collocazione abitativa ed si evidenzia che, in caso di disaccordo dei genitori, il magistrato deve tener conto delle proposte di affidamento dei figli minori avanzate autonomamente da ciascun coniuge.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.300.150 del relatore.

Nino MORMINO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento 0.1.300.150 del relatore si intendono preclusi i subemendamenti Magnolfi 0.1.300.42, gli identici subemendamenti Cento 0.1.300.23, Lussana 0.1.300.12, Mazzuca Poggiolini 0.1.300.8 e Tarditi 0.1.300.103 ed il subemendmento Mantini 0.1.300.47.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.



ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro)

 

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.300 DEL RELATORE

 

 


Al comma 1, capoverso «articolo 155», secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In particolare il giudice prende atto, se non palesemente contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori e stabilisce, in caso di disaccordo dei genitori, tenendo conto delle rispettive proposte e nell'interesse dei figli, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.»

0. 1. 300. 150.Il relatore.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.25.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato mercoledì 7 aprile 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che nell'ultima seduta sono stati esaminati i subemendamenti all'emendamento 1.300 del relatore relativi all'articolo 1, capoverso articolo 155, comma 2, del testo unificato.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) sottoscrive i subemendamenti Maura Cossutta 0.1.300.31, 0.1.300.37, 0.1.300.32 e 0.1.300.33.

La Commissione con distinte votazioni respinge i subemendamenti Maura Cossutta 0.1.300.31, 0.1.300.37, 0.1.300.32 e 0.1.300.33 ed il subemendamento Magnolfi 0.1.300.39.

< BR>Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che stante l'assenza del presentatore deve intendersi decaduto il subemendamento Mantini 0.1.300.48.

Beatrice MAGNOLFI (DS-U) sottolinea che il sub emendamento Pecorella 0.1.300.1, nel prevedere che le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute sono assunte congiuntamente dai genitori solo ove questo sia possibile, rappresenta un passo indietro rispetto all'attuale lettera dell'articolo 155 del codice civile.

Gaetano PECORELLA, presidente, sottolinea che l'inciso ove possibile contenuto nel suo subemendamento riguarda l'ipotesi nella quale vi sia l'accordo tra i genitori sulle decisioni in esame, in quanto, in caso di disaccordo, non appare possibile che le decisioni relative ai figli possano essere prese congiuntamente.

La Commissione approva il subemendamento Pecorella 0.1.300.1.

Gaetano PECORELLA presidente, avverte che stante l'assenza del presentatore deve ritenersi decaduto il subemendamento Valpiana 0.1.300.18.; avverte altresì che a seguito dell'approvazione del suo subemendamento 0.1.300.1 non saranno posti in votazione gli identici subemendamenti Lussana 0.1.300.13, Cento 0.1.300.24, Mazzuca Poggiolini 0.1.300.7 ed i subemendamenti Tarditi 0.1.300.104, Burani Procaccini 0.1.300.22 e Mantini 0.1.300.49. Avverte infine che stante l'assenza del presentatore deve intendersi decaduto il subemendamento Valpiana 0.1.300.19.

Beatrice MAGNOLFI (DS-U) sottoscrive i subemendamenti Maura Cossutta 0.1.300.34 e 0.1.300.35.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Maura Cossutta 0.1.300.34 e 0.1.300.35.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) sottoscrive il subemendamento Maura Cossutta 0.1.300.36.

La Commissione respinge il subemendamento Maura Cossutta 0.1.300.36.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) sottoscrive il subemendamento Mantini 0.1.300.50.

La Commissione respinge il subemendamento Mantini 0.1.300.50.

Beatrice MAGNOLFI (DS-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento Finocchiaro 0.1.300.43 volto ad eliminare dal testo dell'articolo 155 del codice civile come modificato dall'emendamento 1.300 del relatore, l'introduzione della forma diretta di mantenimento dei figli. Evidenzia infatti l'inopportunità di modificare l'articolo 155 del codice civile nella parte in cui viene eliminato l'attuale obbligo di mantenimento dei figli. Sottolinea poi che in alcun punto dell'emendamento 1.300 del relatore è spiegato in cosa consista l'obbligo del mantenimento diretto a carico dei genitori, con evidente rischio di aumento delle difficoltà di gestione nel rapporto tra i genitori separati ed i figli. Evidenzia infine il rischio di un aumento delle ipotesi di inadempienze, causa l'introduzione di un obbligo non determinato nel contenuto. Rileva infine che nel testo del relatore è proposto un modello di affidamento condiviso dai contorni incerti e mai ben delineati quanto alle modalità ed ai tempi di esecuzione.

Ciro FALANGA (FI), nell'associarsi alle considerazioni espresse dall'onorevole Magnolfi, sottoscrive il subemendamento Finocchiaro 0.1.300.43. Condivide infatti l'estrema genericità della formula utilizzata dal relatore ed esprime inoltre preoccupazioni sulle interpretazioni che possono essere fornite per la determinazione del contenuto dell'obbligo del mantenimento diretto. Auspica pertanto una  più attente riflessione sul punto da parte del relatore.

Maurizio PANIZ (FI) relatore, sottolinea che neanche attualmente il codice civile contiene una definizione dell'affidamento esclusivo o dell'affidamento condiviso. Rileva peraltro che nei primi due comma dell'articolo 155 del codice civile, così come già modificato dalla Commissione, è specificato e delineato l'istituto dell'affidamento condiviso. Sottolinea che la previsione del mantenimento in forma diretta si pone come logica conseguenza della scelta operata quanto all'introduzione dell'affidamento condiviso come forma tipica di affidamento. Sottolinea che l'introduzione del mantenimento in forma diretta comporta esclusivamente una responsabilizzazione dei genitori nella gestione del rapporto con i figli. Evidenzia poi che non scompare affatto l'obbligo di mantenimento a carico del genitori affidatari come si evince sia dal comma 4 dell'articolo 155 sia dall'articolo 155-quater del codice civile, come disciplinati dal suo emendamento 1.300. A tal proposito sottolinea che nella previsione di cui all'articolo 155-quater del codice civile è previsto che nel caso in cui i genitori non siano in grado di gestire in maniera responsabile il rapporto con i figli, rimanga la regola dell'assegno di mantenimento. Il suo testo, inoltre, prende in considerazione anche l'ipotesi di un eventuale squilibrio economico tra i coniugi, prevedendo la possibilità di un assegno finalizzato ad eliminare tale squilibrio.

Ciro FALANGA (FI) sottolinea la difficoltà di accertamento delle violazioni dell'obbligo di mantenimento diretto a fronte della mancanza di una qualsiasi determinazione dell'oggetto dell'obbligazione gravante sui genitori.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) rileva che le spiegazioni fornite dal relatore non sono esaurienti nel fugare il paventato rischio di una esponenziale aumento della conflittualità tra i genitori nella gestione del rapporto con i figli, sottolineando l'insufficienza delle previsioni contenute nell'emendamento 1.300 del relatore all'articolo 1, capoverso articolo 155, comma 4 ed articolo 155-quater del codice civile.

Maurizio PANIZ (FI) relatore, rileva che solo dal 1992 in poi sono state omologate sentenze di affidamento condiviso dei figli, oggi pari al 12 per cento dei casi. Rileva altresì che in tutti i casi di affidamento congiunto i coniugi hanno raggiunto accordi in ordine alla gestione economica del rapporto con i figli senza conflitti o contrasti. Ritiene pertanto che nel caso in cui i genitori raggiungano intese volte ad autodisciplinare il rapporto con i propri figli, lo Stato non debba interferire in alcun modo. Rileva altresì che nel caso in cui tale accordo non fosse raggiunto vi è comunque la determinazione di un criterio, quello del supremo interesse dei figli, che il giudice deve seguire nel risolvere eventuali contrasti. Sottolinea infine che il mantenimento diretto, quale logica conseguenza dell'introduzione della regola dell'affidamento condiviso, costituisca un punto qualificante e pertanto essenziale della riforma proposta.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) invita il relatore ad un ulteriore approfondimento sul punto. Rileva che con la proposta in esame ad una condizione volontaristica dell'affidamento condiviso si sostituisce un dato normativo cogente che privilegia questa soluzione in caso di separazione tra coniugi. Si ha quindi la necessità che la previsione dell'obbligo di mantenimento diretto a carico dei coniugi non si trasformi in motivo di scontro e conflitto tra i genitori laddove questi non riescano a raggiungere un accordo. Evidenzia infatti che in caso di loro disaccordo crescerebbero i conflitti tra i genitori, a scapito della serenità dei figli ed inoltre tale conflittualità potrebbe ingolfare ulteriormente una macchina giudiziaria che già funziona in maniera insufficiente nelle questioni di diritto di famiglia.

< P>Enrico BUEMI (Misto-SDI), pur sottolineando l'apprezzamento per l'intervento tecnico del relatore, concorda tuttavia con le osservazioni dell'onorevole Fanfani quanto al danno che l'aumento di conflittualità tra i genitori possa creare ai figli minori in aggiunta al trauma relativo alla separazione dei genitori.

Vittorio TARDITI (FI) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, sentito come urgente dalla collettività. Rileva che, dopo che la Turchia ha approvato una legge che introduce in quell'ordinamento l'istituto dell'affidamento congiunto, l'Italia, a causa di un ritardo del Parlamento che oramai si protrae da oltre quattro anni, rimane uno dei pochi Paesi che, in una materia tanto delicata quanto quella dell'affidamento dei figli, si trovano ad avere una legislazione inadeguata rispetto alle esigenze concrete delle persone. Rivendica altresì, come primo firmatario della prima proposta presentata sulla materia, l'aver portato all'attenzione della Commissione un tema tanto importante ed attuale quale quello dell'affidamento condiviso dei figli. Invita pertanto gli altri commissari ad assumersi la responsabilità di affrontare nella maniera più sollecita e seria possibile l'argomento in esame ed invita i deputati del proprio gruppo a non prendere posizioni in contrasto con quelle del gruppo stesso.

Gaetano PECORELLA, presidente, dopo aver ricordato al deputato Tarditi che il provvedimento in esame attiene a questioni di coscienza e che comunque la Costituzione vieta il vincolo di mandato per i parlamentari, in considerazione della delicatezza della materia, ritiene opportuno rinviare il voto sull'emendamento in esame ad una prossima seduta. Considerata l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.30.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, 4068 Mazzuca e 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta del 19 maggio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, chiede al rappresentante del Governo di far pervenire quanto prima alla Commissione informazioni sul numero e sulla dislocazione dei centri di mediazione pubblici e privati.

Il sottosegretario Jole SANTELLI assicura che provvederà ad acquisire tali informazioni e a farle pervenire alla Commissione quanto prima.

Gaetano PECORELLA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 giugno 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA indi del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.

La seduta comincia alle 13.15.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, 4068 Mazzuca e 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 maggio 2004.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, in relazione al subemendamento Finocchiaro 0.1.300.43, volto ad eliminare il mantenimento dei figli in forma diretta, si dichiara disponibile, al fine di accettare alcune osservazioni avanzate nell'ultima seduta, a prevedere una forma di intervento diretto per capitoli di spesa.

Nino MORMINO, presidente, rileva che anche nel modo proposto dal relatore, resta il problema di individuare i criteri di determinazione del contenuto dei capitoli di spesa in base ai quali indicare l'obbligo economico a carico di ciascun genitore.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, rileva che le modalità di determinazione dei capitoli di spesa sono state già individuate dalla copiosa giurisprudenza sviluppatasi sul punto.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) rileva che la proposta del relatore di specificare che l'intervento diretto da parte dei genitori è effettuato per capitoli di spesa risulta comunque insufficiente, in quanto si elimina nel testo dell'emendamento 1.300 del relatore ogni riferimento all'assegno di mantenimento.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ribadisce che l'assegno di mantenimento è comunque previsto nel testo del suo emendamento 1.300 ed è inoltre stabilito l'intervento del giudice per determinarne la quantità e le modalità di corresponsione.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) evidenzia che nel testo dell'emendamento 1.300 del relatore è previsto un assegno perequativo periodico per il caso in cui sia necessario rispettare la proporzionalità di intervento economico dei genitori, istituto diverso da quello del mantenimento, con il quale pertanto non deve confondersi.

Nino MORMINO, presidente, ritiene opportuno che i criteri individuati nel testo in esame per la determinazione dell'assegno perequativo periodico siano utilizzati anche per la quantificazione del mantenimento dei figli. Rileva inoltre l'opportunità di prevedere l'intervento del giudice in ogni questione economica di relazione al mantenimento dei figli, e non solamente in caso di mancato accordo tra i genitori.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, rileva che nel testo del suo emendamento 1.300, così come modificato dai subemendamenti sui quali ha espresso parere favorevole, è già previsto l'intervento del giudice per la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento.

Marcella LUCIDI (DS-U) ribadisce che l'assegno perequativo periodico previsto nel testo dell'emendamento 1.300 del relatore non può essere confuso con l'istituto del mantenimento, in quanto il primo è volto a rispettare il principio di proporzionalità che è alla base dell'intervento economico dei genitori a sostegno dei figli e non a determinare la misura del mantenimento cui è obbligato ciascun genitore. Rileva inoltre che la indicazione d'intervento in forma diretta per capitoli di spesa non riesce a coprire tutte le spese ordinarie che hanno per oggetto anche necessità di carattere complesso e non riconducibili a singole voci. Evidenzia che l'introduzione di un simile sistema di mantenimento possa far aumentare la conflittualità fra i genitori, a detrimento dell'interesse dei figli.

Ciro FALANGA (FI), pur concordando con il principio sotteso all'intervento emendativo del relatore, volto a consentire  un intervento diretto dei genitori separati nella soddisfazione delle esigenze dei figli, tuttavia non condivide il modo con il quale tale principio è stato trasfuso nell'emendamento 1.300 del relatore. Rileva infatti la contraddittorietà esistente tra l'introduzione del sistema di intervento diretto e la sopravvivenza dell'istituto del mantenimento. Inoltre evidenzia che il pagamento in forma diretta sia di difficile realizzazione tutte le volte in cui vi sia disaccordo tra i genitori separati circa la gestione del rapporto con i figli.

Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-AP-UDEUR) rileva che l'assegno perequativo periodico è volto a tutelare il principio di proporzionalità, sotteso all'istituto del mantenimento dei figli. Pertanto propone, per ragioni di maggiore chiarezza espositiva, di premettere tale finalità nella parte del testo nella quale si fa riferimento all'assegno perequativo.

Enrico BUEMI (Misto-SDI), associando alle considerazioni svolte dall'onorevole Mazzuca Poggiolini, evidenzia che vada evitato il rischio di esporre ad evidenti difficoltà la parte che si mostra essere più debole economicamente.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, evidenzia di aver sempre tenuto un atteggiamento aperto ad ogni suggerimento proposto dall'opposizione; rileva inoltre che il testo del suo emendamento 1.300 è stato predisposto con l'aiuto di autorevoli esponenti dei gruppi di opposizione, pertanto respinge ogni accusa di chiusura avanzata da taluni commissari.

Marcella LUCIDI (DS-U) rileva che il sistema del mantenimento in forma diretta per capitoli di spesa risulta inapplicabile tutte le volte in cui vi sono spese, come ad esempio quelle mediche e sanitarie che risultano essere indeterminabili a priori, con rischio di indiscriminato aumento di conflittualità tra i genitori separati. Ricorda poi che nella suo progetto di legge C. 2233 è previsto che il giudice stabilisca la misura ed il modo con il quale i genitori devono assicurare il mantenimento dei figli, anche prevedendo forme di collaborazione o prestazioni direttamente effettuate a favore di questi. Propone pertanto al relatore di considerare tale proposta al fine di una migliore stesura del testo in esame.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, sottolinea che le spese sanitarie cui fa riferimento l'onorevole Lucidi sono da considerarsi interventi straordinari e pertanto non riconducibili all'ordinario mantenimento per capitoli di spesa. Evidenziando poi che il testo in esame è in discussione in Commissione dal mese di novembre, ne auspica una rapida conclusione dell'iter.

Marcella LUCIDI (DS-U) concordando con il relatore sull'esigenza di una rapida conclusione dell'iter del provvedimento, propone di dedicare alcune sedute della Commissione all'esclusivo esame della proposta in titolo.

Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-AP-UDEUR) concorda con le osservazioni dell'onorevole Paniz e dell'onorevole Lucidi sull'urgenza del provvedimento in esame, sentita non solo dai genitori separati ma dalla società tutta. Invita inoltre i commissari ad evitare di affrontare con un atteggiamento retrogrado un problema, quale quello dell'affidamento dei figli, che ha invece avuto negli ultimi anni una decisa evoluzione.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore, che si è dimostrato lungo complesso ed impegnativo, auspica che si arrivi presto alla conclusione dell'iter del provvedimento.

Nino MORMINO, presidente, in considerazione della necessità di dar corso all'audizione prevista nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sanità penitenziaria, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 luglio 2004. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO indi del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, 4068 Mazzuca e 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 giugno 2004

Nino MORMINO, presidente, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha proseguito l'esame dei subemendamenti all'emendamento 1.300 del relatore.

La Commissione dovrà oggi proseguire l'esame degli emendamenti e dei subemendamenti, a partire dal subemendamento 0.1.300.43 presentato dall'onorevole Finocchiaro, volto ad eliminare dal testo dell'articolo 155 del codice civile, come verrebbe modificato dall'emendamento 1.300 del relatore, l'introduzione della forma diretta di mantenimento dei figli da parte di ciascun genitore. A tale proposito ricorda che sul predetto emendamento si è svolto un approfondito dibattito nelle sedute del 19 maggio e del 16 giugno scorsi, nel quale sono più volte intervenuti il presidente della Commissione, il relatore e i deputati Magnolfi, Falanga, Finocchiaro, Fanfani, Buemi, Tarditi, Lucidi Mazzuca Poggiolini, Mantini e Mormino. Pertanto, considerata l'esaustività dell'approfondimento svolto sulla delicata questione del mantenimento diretto dei figli di coniugi separati, pone in votazione il subemendamento 0.1.300.43.

Marcella LUCIDI (DS-U), dopo aver chiesto di poter nuovamente intervenire sul subemendamento Finocchiaro 0.1.300.43, ricorda che tale subemendamento è volto ad eliminare dal testo previsto dall'emendamento 1.300 del relatore il riferimento al mantenimento diretto. Aderendo all'invito del presidente a non riaprire una discussione sul punto, rileva che tale forma di intervento economico previsto dal relatore a sostegno dei figli, comporta una indeterminatezza dell'entità di tale mantenimento, anche in caso di eventuale inadempienza del coniuge obbligato. Infatti in caso di inadempimento non sarebbe possibile per il giudice stabilire il quantum dell'obbligo inadempiuto. Rileva poi di non essere contraria in assoluto alla forma del mantenimento diretto, ma di ritenere inopportuno che tale forma di intervento economico sia prevista dalla legge come regime ordinario e non sia consentito al giudice di poterla disporre in via eventuale. Al fine di superare i contrasti sorti con il relatore su tale argomento propone di riformulare il testo dell'emendamento 1.300 del relatore nel senso di prevedere, anziché il mantenimento in forma diretta dei figli da parte di ciascun genitore, che il giudice stabilisca le misure ed il modo con cui ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

Nino MORMINO, presidente, ritiene che innanzitutto vada votato il subemendamento Finocchiaro 0.1.300.43. Successivamente il relatore potrà valutare l'opportunità di presentare un subemendamento nel senso proposto dall'onorevole Lucidi.

La Commissione respinge il subemendamento Finocchiaro 0.1.300.43.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, si dichiara disponibile ed aperto ad ogni contributo migliorativo del testo. Tuttavia rileva  che la riformulazione proposta dall'onorevole Lucidi, dimostra un atteggiamento nuovo rispetto a quello da sempre dimostrato dall'opposizione riguardo la forma di mantenimento diretto. Si riserva pertanto di approfondire la questione evidenziata dall'onorevole Lucidi.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) sottoscrive il subemendamento Mantini 0.1.300.51.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) rileva che dal testo dell'emendamento 1.300 del relatore non è chiaro né il destinatario dell'assegno perequativo, né tanto meno le modalità di computo dello stesso.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, invita i membri dell'opposizione ad evitare interventi meramente strumentali e dilatori. Evidenzia infatti che dal testo del suo emendamento risulta chiaro che il destinatario dell'assegno di perequativo sia il coniuge economicamente svantaggiato e che tale assegno sia calcolato secondo i criteri di cui alle lettere da a) ad e) previste dall'emendamento 1.300. Ribadisce infine che il significato dell'assegno perequativo sia quello di rispettare il principio di proporzionalità dell'intervento dei genitori al mantenimento dei figli.

Marcella LUCIDI (DS-U) ritiene sarebbe opportuno eliminare dal testo dell'emendamento 1.300 del relatore il riferimento all'assegno perequativo, che non è volto a rispettare il principio di proporzionalità del mantenimento dei figli, ma a garantire che tale intervento avvenga in misura equa laddove vi sia una situazione di svantaggio a carico di uno dei due coniugi.

Nino MORMINO, presidente invita i componenti della Commissione ad intervenire sul merito dei subemendamenti in esame, evitando interventi sulle linee generali del provvedimento.

La Commissione respinge il subemendamento Mantini 0.1.300.51.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda di aver espresso parere favorevole sul subemendamento Mantini 0.1.300.52, a condizione che fosse riformulato nel senso di prevedere che il giudice stabilisce la corresponsione dell'assegno perequativo.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) riformula il subemendamento Mantini 0.1.300.52 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Mantini 0.1.300.52 (seconda formulazione) (vedi allegato 2).

Nino MORMINO, presidente, avverte che, stante l'assenza del presentatore, il subemendamento Burani Procaccini 0.1.300.21 si intende decaduto.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) sottoscrive il subemendamento Mantini 0.1.300.53.

La Commissione respinge il subemendamento Mantini 0.1.300.53.

Luigi VITALI (FI) sottoscrive il subemendamento Pecorella 0.1.300.2.

La Commissione con distinte votazioni approva il subemendamento Pecorella 0.1.300.2 e gli identici subemendamenti Mazzuca Poggiolini 0.1.300.110, Lussana 0.1.300.54, Cento 0.1.300.55, Maura Cossutta 0.1.300.58, Mantini 0.1.300.61 e Tarditi 0.1.300.105.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) sottoscrive il subemendamento Maura Cossutta 0.1.300.59.

La Commissione respinge il subemendamento Maura Cossutta 0.1.300.59.

Nino MORMINO, presidente, avverte che, stante l'assenza del presentatore, il subemendamento Maura Cossutta 0.1.300.56, si intende decaduto.

La Commissione approva il subemendamento Lucidi 0.1.300.60.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) sottoscrive il subemendamento Mantini 0.1.300.74.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda di aver invitato il deputato Mantini al ritiro del subemendamento in oggetto, anche in vista dell'eventuale approvazione del subemendamento Mantini 0.1.300.73, sul quale ricorda di aver espresso parere favorevole.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ritira il subemendamento Mantini 0.1.300.74.

Nino MORMINO, presidente, avverte che, stante l'assenza del presentatore, il subemendamento Maura Cossutta 0.1.300.72, si intende decaduto.

La Commissione approva il subemendamento Mantini 0.1.300.73.

Nino MORMINO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento Mantini 0.1.300.73 non porrà in votazione gli identici subemendamenti Lussana 0.1.300.68, Mazzuca Poggiolini 0.1.300.65, Cento 0.1.300.70 e Tarditi 0.1.300.107.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Lussana 0.1.300.121, Mazzuca Poggiolini 0.1.300.64 e Tarditi 0.1.300.108.

Nino MORMINO, presidente, avverte che, stante l'assenza del presentatore, il subemendamento Mazzuca Poggiolini 0.1.300.122, si intende decaduto.

Carolina LUSSANA (LNFP) ritira il suo subemendamento 0.1.300.66.

Nino MORMINO, presidente, avverte che non porrà in votazione il subemendamento Tarditi 0.1.300.109 stante l'assenza del presentatore.

Marcella LUCIDI (DS-U) sottoscrive il subemendamento Burani Procaccini 0.1.300.69.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda di avere espresso parere favorevole al subemendamento in esame a condizione che venisse riformulato nel senso di indicare nell'assegnazione della casa familiare decada nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.

Marcella LUCIDI (DS-U) accede alla riformulazione del subemendamento Burani Procaccini 0.1.300.69 indicata dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Burani Procaccini 0.1.300.69 (seconda formulazione) (vedi allegato 2), respinge i subemendamenti Maura Cossutta 0.1.300.71 e Lucidi 0.1.300.123 e approva gli identici subemendamenti Mazzuca Poggiolini 0.1.300.63, Lussana 0.1.300.124 e Tarditi 0.1.300.110.

Carolina LUSSANA (LNFP) ritira il suo subemendamento 0.1.300.67.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, stante l'assenza dei presentatori, non porrà in votazione i subemendamenti Mazzuca Poggiolini 0.1.300.62 e Tarditi 0.1.300.111. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, 4068 Mazzuca e 4027 Di Teodoro).

 

SUBEMENDAMENTI

 

 


ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 155 quarto comma, le parole: può essere stabilita dal giudice sono sostituite dalle seguenti: il giudice stabilisce.

0.1.300.52. (seconda formulazione). Mantini.

Al comma 2, capoverso articolo 500-ter, al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: la stessa assegnazione decade nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.

0.1.300.69. (Seconda formulazione). Burani Procaccini.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.05.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 luglio 2004.

La Commissione respinge il subemendamento Magnolfi 0.1.300.75.

Beatrice MAGNOLFI (DS-U) esprime perplessità in relazione alla introduzione, da parte dell'emendamento 1.300 del relatore, nel codice civile dell'articolo 155-quinquies, volto a introdurre disposizioni in favore di figli maggiorenni. Annuncia pertanto la presentazione di proposte emendative sul punto per l'esame in Assemblea.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, stante l'assenza del presentatore, il subemendamento Valpiana 0.1.300.76 si intende decaduto.

Pierluigi MANTINI (Margh-U) propone una riformulazione del suo subemendamento 0.1.300.77, nel senso di sostituire al primo comma alle parole «ivi compresa», la parola «nonché». In tal modo l'audizione del minore non verrebbe ricompresa nei mezzi di prova in senso stretto.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, si dichiara d'accordo con la riformulazione prospettata dal deputato Mantini. Ritiene che il subemendamento in questione abbia contenuto sostanzialmente identico al subemendamento Magnolfi 0.2.301.18., per cui questo risulterebbe precluso in caso di approvazione del subemendamento Mantini.

Marcella LUCIDI (DS-U) annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento in esame, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni approva il subemendamento Mantini 0.1.300.77 (seconda formulazione) (vedi allegato 3), l'emendamento 1.300 del relatore, come modificato dai subemendamenti approvati, risultando preclusi gli altri emendamenti presentati all'articolo 1; respinge gli identici emendamenti Maura Cossutta 2.217 e Lucidi 2.223.

Marcella LUCIDI (DS-U) esprime forti perplessità circa la preclusione del subemendamento Magnolfi 0.2.301.18 a seguito dell'approvazione del subemendamento Mantini 0.1.300.77 (seconda formulazione). Sottolinea infatti che i due subemendamenti si differenziano per le funzioni svolte e per la diversa collocazione delle stesse, visto che il subemendamento Mantini introduce una modifica nel corpo del Codice civile, mentre il subemendamento Magnolfi modifica il codice di procedura civile.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, sottolinea che la preclusione del subemendamento Magnolfi 0.2.301.18 sia giustificata dalla assoluta identicità di contenuto col subemendamento a firma Mantini già approvato. In relazione all'istituto della mediazione familiare, che si intende introdurre quale obbligo cui sono tenuti i  genitori prima di adire il giudice, ricorda che tale istituto non è estraneo al sistema processuale civile italiano, essendo infatti previsto ad esempio per le cause di lavoro, ove costituisce condizione di procedibilità dell'azione. Ricorda poi che nel sistema da lui previsto col suo emendamento 2.301 diviene obbligatorio il solo esperimento del tentativo di conciliazione. Sottolinea poi che sia doveroso, in una politica di tutela della famiglia e dei figli, prevedere un tentativo di mediazione che ha come precipuo scopo quello di evitare e risolvere i conflitti che possono insorgere tra i genitori. Ricorda poi che l'istituto della mediazione è presente anche nel testo di una proposta di legge presentata dall'onorevole Belillo.

Marcella LUCIDI (DS-U) sottolinea l'opportunità che i conflitti tra le persone trovino la loro composizione in luoghi diversi dall'aula di un tribunale e che la mediazione si pone come strumento alternativo di composizioni di liti rispetto alla risoluzione giurisdizionale. Pertanto anche la mediazione familiare potrebbe essere prevista come qualcosa di diverso e separato rispetto alla fase giudiziale. Tuttavia, manifesta profondo disaccordo con la scelta operata dal relatore, il quale nel testo del suo emendamento 2.301 concepisce la mediazione quale istituto di natura obbligatoria, che risulta essere parte integrante del processo di separazione, costituendone presupposto per la proponibilità della domanda giudiziale. Sottolinea, quindi, l'inopportunità di prevedere come obbligatorio tale tentativo, ritenendo che una mediazione possa essere efficace solo in presenza di una disponibilità delle parti e non quando viene imposta da una norma di legge. Sotto il profilo della applicabilità dell'emendamento del relatore 2.301 nella parte in cui prevede l'obbligatorità della fase della mediazione familiare nell'ambito del procedimento di separazione, evidenzia l'assoluta insufficienza dei centri pubblici di mediazione. Tutto ciò significherà un incremento della domanda di centri di mediazione privati, con inevitabile effetto di aumentare ulteriormente gli oneri del processo a danno delle parti.

Pierluigi MANTINI (Margh-U) esprime perplessità sul testo elaborato dal relatore, sia per quanto riguarda la costruzione di modelli di intervento legislativo troppo rigidi ed autoritativi, sia in relazione alla imposizione dell'obbligo della mediazione che inevitabilmente finirebbe per influire sui diritti dei singoli soggetti e sulle relative scelte. Tuttavia ritiene che avendo imposto alle parti di arrivare ad un progetto condiviso di affidamento dei figli sia assolutamente necessario predisporre uno strumento di sostegno per tale compito. Pertanto propone al relatore di modificare la parte relativa all'introduzione dell'istituto della mediazione familiare, prevedendo accanto ai centri di mediazione, anche i consultori e specificando chiaramente che il fine della norma è esclusivamente quello di consentire il raggiungimento di una intesa da parte dei genitori.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritiene sia improprio parificare i tentativi di conciliazione obbligatoria previsti da alcune disposizioni di legge con l'istituto della mediazione familiare, in quanto i primi hanno ad oggetto diritti liberamente disponibili dalle parti, mentre il secondo riguarda i diritti indisponibili dei figli. Ritiene che la norma in esame lascia irrisolto il problema della individuazione di coloro che sopporteranno i costi di tale mediazione, tra l'altro prevista quale condizione di procedibilità della domanda di separazione. Infine evidenzia il timore che la norma in esame beneficerà esclusivamente gli oltre 3.000 centri di mediazione privati accreditati, con conseguente aumento delle prospettive di guadagno per questi ultimi.

Ciro FALANGA (FI) pur esprimendo il proprio consenso alla introduzione del tentativo di mediazione quale presupposto processuale di procedibilità della domanda, ritiene tuttavia poco chiara ed insufficiente la previsione contenuta nella proposta del relatore. Risulta infatti  oscura la parte in cui viene disposto che l'obbligo di rivolgersi ad un centro di mediazione pubblico privato non sussista nei casi di assoluta urgenza e di grave ed imminente pregiudizio per i minori. Inoltre non condivide la previsione secondo la quale tali centri possano anche essere di carattere privato. A tal proposito ricorda che in tutti i casi in cui sono previsti tentativi obbligatori di conciliazione, essi sono affidati esclusivamente ad istituti pubblici. In tal modo si verrebbe a creare una figura professionale, quella appunto di mediatore familiare, non regolamentata, quanto agli obblighi da rispettare, quale ad esempio quello di segretezza, da alcuna disposizione normativa. Per tutte queste considerazioni si dichiara contrario al testo proposto dal relatore riguardante l'istituto della mediazione familiare.

Francesca MARTINI (LNFP) esprime perplessità riguardo alla previsione di cui all'articolo 1 del testo in esame, nella parte in cui si prevede che il minore debba conservare rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Evidenzia che in tal modo si aumenterebbe in maniera eccessiva il numero di soggetti coinvolti. Quanto all'istituto della mediazione familiare, invece, sottolinea che il punto da affrontare sia quello della effettività di tale istituto. Quale profonda conoscitrice del sistema dei servizi sociali italiani, infatti, ritiene che non vi siano strutture pubbliche sufficienti per affrontare la richiesta che verrebbe determinata dalla introduzione della disciplina in esame. Rileva poi che anche le strutture private convenzionate non siano in grado di garantire la effettività della mediazione, necessaria affinché tale istituto possa funzionare. Inoltre ritiene assolutamente indispensabile evitare il nascere di un vero e proprio business intorno ai centri di mediazione privati. Ricorda infine che l'istituto in esame debba far parte dell'offerta fornita dal sistema sociale per risolvere i conflitti familiari. Si dichiara pertanto contraria a qualsiasi previsione che affidi la gestione della mediazione familiare anche ad istituti privati.

Vittorio MESSA (AN) evidenzia perplessità, anche a nome del proprio gruppo, rispetto all'impianto del provvedimento in esame. Pur condividendo il principio della bigenitorialità, ritiene che esso sia stato sviluppato in maniera insufficiente nel testo in esame. Rileva infatti le difficoltà di applicazione dell'istituto del mantenimento in forma diretta. Inoltre ritiene, quanto all'istituto della mediazione familiare, che sia preferibile mantenere il sistema attuale nel quale è il presidente del tribunale che esperisce tra le parti in causa un tentativo di conciliazione, preventivo rispetto alla discussione sulla separazione. Ritiene infatti che non sia necessario introdurre con la mediazione familiare una nuova categoria professionale, ma che sia sufficiente prevedere che nell'udienza di prima comparizione sia il giudice ad esperire il tentativo di mediazione tra i genitori.

Il sottosegretario Jole SANTELLI rileva che, al di là delle questioni di merito, vi potrebbero essere problemi di copertura finanziaria con riferimento al finanziamento dei centri di mediazione pubblici. Invita pertanto i commissari a riflettere sul punto, anche al fine di evitare inopportuni ulteriori conflitti con la Commissione bilancio.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, nel ribadire ulteriormente la sua disponibilità ad interventi migliorativi del testo, chiede la possibilità di rispondere alle obiezioni ed osservazioni sollevate durante il dibattito.

Gaetano PECORELLA, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Aula, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16



ALLEGATO 3

 

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

 

 


Al comma 2, dopo il capoverso Art. 155-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 155-sexies (Poteri istruttori del giudice). Prima dell'emanazione anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, nonchè, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l'audizione dei figli minori.

Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

0. 1. 300. 77.Mantini (seconda formulazione).


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.

La seduta comincia alle 14.30.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 21 luglio 2004

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha iniziato l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.301 del relatore, che prevede, tra l'altro, l'obbligatorietà di rivolgersi ai centri di mediazione familiare pubblici o privati in tutti i casi di disaccordo tra i genitori nella fase di elaborazione del progetto condiviso. Tra i diversi interventi ricorda quello del rappresentante del Governo che, indipendentemente dalle questioni di merito, ha espresso alcune perplessità circa la copertura finanziaria della disposizione in questione.

Prima di passare alla votazione del subemendamento 0.2.301.16 Maura Cossutta, invita il relatore ad esprimersi sugli eventuali problemi di natura finanziaria che potrebbe comportare una norma che preveda la mediazione familiare come una fase necessaria della separazione.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, al fine di spiegare la propria posizione riguardo l'istituto della mediazione familiare, si richiama alla relazione della proposta di legge C. 2594 presentata dall'onorevole Bellillo nella quale la mediazione è definita come qualsiasi attività intrapresa da un terzo neutrale il quale, nella garanzia del segreto professionale ed in rigorosa autonomia dal contesto giudiziario, si attiva al fine di ricomporre un conflitto tra le parti ristabilendo una buona comunicazione tra loro e consentendo l'elaborazione di un'intesa che regoli in modo soddisfacente la riorganizzazione dei loro rapporti. La mediazione familiare costituisce parte della più grande «famiglia» della  mediazione, ma da questa si differenzia per la specificità del contesto nella quale opera, perché è individuata come elemento nevralgico nel rapporto dì coppia soprattutto in presenza di minori.

La mediazione familiare, in materia di divorzio e separazione, si presenta come un processo metodologico con delle regole precise: né terapia di coppia, né un tipo di consulenza familiare né, tantomeno, una consulenza di carattere giuridico. L'obiettivo è quello di proporre alla coppia, in fase di ostilità, una linea neutra con la presenza di una terza persona, qualificata e imparziale, che consenta alle parti di stabilire una pausa nel conflitto, di analizzare e di verificare se la decisione di separarsi sia la migliore nel contesto della storia del rapporto e dunque di elaborare le decisioni necessarie per una migliore riorganizzazione familiare.

La necessità di pervenire ad una definizione propria e conforme della mediazione, inoltre, trova riscontro, per quanto riguarda la legislazione internazionale, nell'articolo 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, firmata dall'Italia il giorno stesso. Per quanto riguarda la legislazione nazionale la mediazione viene citata, con riferimento al contesto familiare, dall'articolo 155, settimo comma, del codice civile, che recita: «Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti (...)» Questa disposizione sottolinea la preferenza per una posizione concorde tra le parti piuttosto che imposta dall'autorità giudiziaria.

Negli ultimi anni, peraltro, il numero di coppie che è ricorso alla separazione o al divorzio è in continuo aumento; in tale contesto sono i bambini i soggetti che generalmente risentono in maniera maggiore delle situazioni di conflitto familiare e le difficoltà di relazione alle quali sono sottoposti si tramutano spesso in situazioni di disagio che si protraggono nel tempo. A partire proprio da queste motivazioni, la mediazione familiare vuole porre al centro la tutela dei diritti del bambino primo fra tutti quello di avere due genitori e di poter relazionare con loro in maniera serena.

La tutela dei minori è dunque il motore che spinge alla ricerca di soluzioni concordate, che escludano il protrarsi di situazioni confliggenti in un contesto, peraltro, soggetto a continue evoluzioni, sia per l'evolversi delle relazioni tra le parti nel tempo sia per le modificazioni nei rapporti genitori-figli con particolare riferimento alle fasi di crescita dei minori stessi. Lo strumento della mediazione come opportunità di gestione dei conflitti diviene dunque centrale e si accompagna con la necessità della creazione di una nuova cultura della mediazione. Una cultura sulla quale l'Italia sconta sicuramente un ritardo rispetto all'esperienza degli altri Paesi occidentali, nei quali una nuova sensibilità nella gestione dei conflitti ha trovato maggiore spazio.

In questo quadro, sicuramente interessanti, sono state negli ultimi anni le esperienze di mediazione familiare portate avanti a livello sperimentale sia presso alcuni tribunali civili e penali (si pensi a Bari, Milano e Torino) sia da alcune associazioni che da anni operano nel settore e che hanno trovato applicazione anche in alcuni progetti presentati dagli enti locali. Certamente, però, la creazione di una nuova cultura della mediazione in campo genitoriale deve avvalersi di un supporto legislativo che ne riconosca l'importanza e ne definisca le prospettive.

Quanto alle osservazioni avanzate dai deputati nell'ultima seduta, ritiene di non condividere le obiezioni, secondo le quali l'introduzione di tale passaggio obbligatorio della mediazione familiare comporterebbe un aumento dei costi che le parti sarebbero costrette a sopportare. Ricorda infatti che oggi il Presidente del tribunale in sede di adozione dei provvedimenti provvisori o il giudice istruttore può disporre una perizia tecnica di ufficio, i cui oneri, senz'altro superiori a quelli che verrebbero sopportati per la mediazione familiare, sono a carico delle parti private. Per tale motivo non ritiene neanche necessario  che all'interno della legge sia prevista una copertura finanziaria, visto che anche attualmente il costo del processo di separazione è a carico dei coniugi.

Rileva poi infondata anche l'obbiezione secondo la quale nel caso in cui i centri di mediazione fossero privati, si creerebbe un vero e proprio business a vantaggio delle figure dei mediatori. Evidenzia infatti che attualmente l'unica categoria che trae vantaggio dalla litigiosità tra i coniugi è quella degli avvocati, che verrebbero certamente penalizzati dall'introduzione dell'istituto della mediazione familiare che ha quale unico scopo quello di diminuire i contrasti nati in sede di separazione.

Quanto poi ai rischi di violazione del diritto alla riservatezza, rileva che il ruolo del mediatore, che può essere parificato ad un soggetto incaricato di pubblico servizio, finirebbe per implicare l'osservanza di obblighi ben più pregnanti rispetto a quelli che devono essere seguiti attualmente dai consulenti di ufficio. Evidenzia poi quanto alla indeterminatezza dell'urgenza, che consentirebbe alle parti di sottrarsi all'obbligo del tentativo di esperimento della mediazione familiare, che tale categoria giuridica non è definita neanche laddove prevista per altri istituti.

Con riferimento all'opportunità evidenziata nella scorsa seduta dall'onorevole Martini di escludere i centri privati da quelli in cui è possibile operare la mediazione, ricorda che attualmente non è prevista nessuna preclusione per l'affidamento delle consulenze d'ufficio anche consulenti privati. Ritiene infine necessaria la obbligatorietà della mediazione familiare nell'impianto della riforma proposta. Tuttavia ribadisce la sua disponibilità a trovare soluzioni alternative qualora la Commissione dimostri di non condividere la scelta operata. Scelta che evidenzia non è stata frutto di un'autonoma posizione, bensì è stata condivisa con altri esponenti anche dell'opposizione.

Ciro FALANGA (FI) rileva che sarebbe opportuno riflettere sulla obbligatorietà della mediazione e sulla possibilità che anche i centri privati siano legittimati alla mediazione familiare. Quanto al primo punto, ritiene che sarebbe opportuno prevedere che la obbligatorietà del tentativo di mediazione sia inteso quale obbligatorietà della sola istanza di convocazione che il privato rivolge esclusivamente a centri pubblici; con la conseguenza che nel caso in cui tali centri non si attivino entro un determinato periodo di tempo, risulti comunque soddisfatto l'obbligo di legge. Qualora poi si estenda anche ai centri privati la possibilità di condurre delle mediazioni, ritiene sarebbe necessario che tali centri siano sottoposti a severi controlli da parte dello Stato. Sottolinea che, qualora il relatore volesse accogliere le sue osservazioni, sarebbe disposto a conservare nel testo di legge l'istituto della mediazione, altrimenti si dichiara disposto ad apporre la propria firma al subemendamento Maura Cossutta 0.2.301.16.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.2.301.16, volto a riproporre la centralità della mediazione, che a differenza di quanto ritenuto dal relatore, ritiene debba necessariamente essere prevista quale tentativo facoltativo lasciato alla libera disponibilità delle parti. Ricorda che i mediatori familiari hanno più volte evidenziato che l'efficacia della mediazione dipende esclusivamente dalla libera scelta dei soggetti coinvolti.

Giuliano PISAPIA (RC), nel condividere sostanzialmente il testo elaborato dal relatore, pur dimostrandosi contrario a qualsiasi obbligo imposto per legge nei rapporti personali e familiari, tuttavia ritiene che sia opportuna l'obbligatorietà del tentativo di mediazione, quale spinta ed impulso all'incontro dei genitori per la risoluzione delle controversie nate durante la separazione. Chiede poi al relatore quali siano gli effetti del mancato esperimento del tentativo di mediazione per causa imputabile al rifiuto immotivato di uno dei coniugi quanto alla proponibilità della domanda di separazione.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, dichiara che in tal caso non verrebbe pregiudicata la possibilità di proporre domanda giudiziaria di separazione.

Carolina LUSSANA (LNFP), nel considerare positivamente le aperture più volte mostrate dal relatore, manifesta a nome del gruppo una condivisione del testo, purchè lo strumento della mediazione non si trasformi in un vincoli per i coniugi. Pertanto, quanto alla obbligatorietà della mediazione, ritiene preferibile prevedere un percorso obbligatorio ma non vincolante che aiuti i coniugi a ricomporre i contrasti sorti in sede di separazione. Ritiene che tale percorso sia utile per una significativa riduzione del contenzioso. Rileva poi che tale mediazione debba necessariamente essere seria e pertanto, qualora si voglia affidare anche ad istituti privati la possibilità di tale mediazione, sia opportuno prevedere che tali centri siano accreditati o autorizzati e che il personale sia adeguatamente preparato.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) ritiene che qualora la mediazione sia intesa quale certificato da rilasciare alle parti per il solo fine di proseguire il procedimento di separazione, tale strumento sarebbe del tutto inefficace e si ridurrebbe ad un semplice stadio burocratico da superare.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, in considerazione alle osservazioni avanzate dai deputati Falanga e Lussana, si dichiara disposto ad accoglierne i contenuti e chiede pertanto un momento di riflessione al fine di poter presentare una riformulazione del suo emendamento 2.301, che possa avere la condivisione della Commissione.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it), rilevando che la Commissione ha svolto un approfondito esame delle questioni relative alla obbligatorietà della mediazione familiare, chiede che sia posto in votazione il suo subemendamento 0.2.301.16.

Marcella LUCIDI (DS-U) ricorda che durante la discussione avente ad oggetto il mantenimento in forma diretta, il presidente ha posto in votazione i subemendamenti volti a sopprimere tale forma di intervento economico anche in presenza di una richiesta di maggior riflessione proveniente dall'opposizione. Nel ribadire la richiesta di porre in votazione il subemendamento Maura Cossutta 0.2.301.16, rileva sarebbe molto grave se il presidente dimostrasse un atteggiamento diverso di fronte ad analoghe situazioni a seconda che la richiesta venga avanzata dalla maggioranza o dalla avversa parte politica.

Luigi VITALI (FI) chiede di votare il subemendamento Maura Cossutta 0.2.301.16.

Gaetano PECORELLA, presidente, dopo aver dichiarato di condividere la richiesta dell'onorevole Maura Cossutta e, quindi, pone in votazione il il subemendamento Maura Cossutta 0.2.301.16.

La Commissione respinge il subemendamento Maura Cossutta 0.2.301.16.

Gaetano PECORELLA, presidente, in vista dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 29 luglio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 14.15.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 luglio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il relatore ha presentato i subemendamenti 0.2.301.100, 0.2.301.101, 0.2.301.102 (vedi allegato 1); avverte altresì che, a seguito dell'approvazione del subemendamento Mantini 0.1.300.77, non porrà in votazione il subemendamento Magnolfi 0.2.301.18 e che, stante l'assenza del presentatore, il subemendamento Maura Cossutta 0.2.301.17 si considera decaduto.

La Commissione con distinte votazioni respinge il subemendamento Finocchiaro 0.2.301.19 e gli identici subemendamenti Valpiana 0.2.301.12 e Maura Cossutta 0.2.301.15.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, stante l'assenza dei presentatori, i subemendamenti Burani Procaccini 0.2.301.14 e Valpiana 0.2.301.13 sono da considerarsi decaduti.

Francesca MARTINI (LNFP) in relazione al subemendamento 0.2.301.100 del  relatore, ove è previsto che il centro privato ove esperire la mediazione debba essere accreditato, domanda se non sia più opportuno prevedere che i centri debbano essere convenzionati con le regioni.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene più opportuno fare riferimento all'accreditamento in quanto tale istituto viene utilizzato in tutti i casi in cui a soggetti privati vengono affidati compiti che hanno una rilevanza pubblica, come sono quelli affidati ai centri di mediazione nell'ambito del procedimento volto ad affidare i figli di genitori separati. Concorda con il deputato Francesca Martini sulla esclusiva competenza regionale quanto all'accreditamento. Ritiene comunque superfluo indicare tale previsione nel testo.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) domanda se vi siano oneri per i cittadini nel rivolgersi al centro privato accreditato per esperire la mediazione.

Francesca MARTINI (LNFP) evidenzia che il centro convenzionato, al contrario di quello accreditato, non comporta oneri per l'utente.

La Commissione approva il subemendamento 0.2.301.100 del relatore.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, stante l'assenza dei presentatori, gli identici subemendamenti Mazzucca Poggiolini 0.2.301.7 e Tarditi 0.2.301.50 sono da considerarsi decaduti.

Carolina LUSSANA (LNFP) ritira il suo subemendamento 0.2.301.9.

La Commissione approva il subemendamento Francesca Martini 0.2.301.6.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) in relazione al subemendamento 0.2.301.101 del relatore, volto a prevedere che possa essere presentata domanda di separazione non solo in caso di insuccesso della mediazione, ma anche dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione al centro di mediazione, chiede se una tale previsione non si risolva in un ritardo del procedimento di separazione.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, sottolinea che questo eventuale ritardo di due mesi è controbilanciato dalla diminuzione di conflittualità tra i coniugi che lo strumento della mediazione familiare intende perseguire. Evidenzia infatti che in tutti gli Stati nei quali è stata introdotta la mediazione familiare quale passaggio obbligatorio precedente l'instaurazione del procedimento di separazione, l'effetto deflativo delle separazioni giudiziali è stato di circa il 50 per cento. Ricorda inoltre che attualmente l'udienza di prima comparizione nei procedimenti di separazione, non è fissata in media prima di quattro mesi dalla presentazione della domanda giudiziale.

Marcella LUCIDI (DS-U) evidenzia che in nessuno dei subemendamenti del relatore sono state accolte le osservazioni e i rilievi emersi durante il dibattito in Commissione. Rileva infatti che nell'impianto proposto è rimasta la obbligatorietà della mediazione, che con questo subemendamento viene svuotata di ogni contenuto e ridotta a semplice ed inutile appesantimento burocratico del procedimento di separazione.

Gaetano PECORELLA, presidente, chiede se l'esperimento del tentativo di mediazione, secondo quanto previsto nel subemendamento 0.2.301.101 del relatore, rimanga una condizione di procedibilità della domanda di separazione.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, sottolinea che la parte può presentare domanda di separazione anche prima che siano trascorsi i sessanta giorni previsti dal subemendamento in esame, in tal caso sarà il presidente del tribunale a dover fissare l'udienza di comparizione non prima del termine di due mesi dalla data in cui la richiesta al centro di mediazione sia stata avanzata.

Vittorio MESSA (AN) rileva che qualora vi sia una situazione di svantaggio economico di uno dei due coniugi, questi sarebbe costretto ad attendere sia sessanta giorni per poter proporre istanza di separazione, sia il tempo necessario al Presidente del tribunale per adottare gli opportuni provvedimenti.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda che nel testo all'esame in caso di assoluta urgenza o di grave od imminente pregiudizio per i minori non sia necessario esperire il tentativo di mediazione.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) nel sottolineare l'assoluta contrarietà alla previsione della mediazione quale istituto obbligatorio, annuncia un voto di astensione del proprio gruppo qualora non sia previsto quale presupposto processuale per la procedibilità della domanda di separazione il decorso di sessanta giorni dalla richiesta avanzata al centro di mediazione, avverte che altrimenti il voto dei democratici di sinistra sarebbe contrario.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) nel condividere le perplessità avanzate circa la obbligatorietà del tentativo di mediazione e il pericolo di allungamento del relativo procedimento, esprime il timore che la norma prevista dal relatore riguardante i centri di mediazione serva esclusivamente a dare potere a tali istituti.

Vittorio MESSA (AN) evidenzia che dalla lettura del testo in esame, come eventualmente modificato dall'approvazione del subemendamento 0.2.301.101 del relatore, il decorso dei sessanta giorni dalla richiesta avanzata al centro di mediazione sia previsto come requisito di procedibilità della domanda.

Ciro FALANGA (FI) ricorda che nell'ultima seduta aveva chiaramente sostenuto che la presentazione dell'istanza al centro di mediazione non avrebbe dovuto intendersi come presupposto per la procedibilità della domanda giudiziale di separazione. Aveva poi proposto al relatore di inquadrare il rapporto tra la fase di conciliazione e quella giudiziale, sul modello di quanto previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile per il processo del lavoro. Esprime perplessità sul fatto che il suo intento sia stato correttamente recepito nel subemendamento 0.2.301.101 del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento 0.2.301.101 del relatore.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, in considerazione della reiezione del suo subemendamento 0.2.301.101, ritira il suo subemendamento 0.2.301.102.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) esprime perplessità sul subemendamento Lussana 0.2.301.10, sul quale ricorda che il relatore ha espresso parere favorevole, ritenendo non coerente che una volta determinati i requisiti che devono dimostrare di avere i centri di mediazione, si elimini nel corpo della norma ogni riferimento a detti requisiti.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, propone al deputato Lussana di modificare il suo subemendamento 0.2.301.10 nel senso di far riferimento a i centri aventi le caratteristiche indicate nel comma 1 della norma in esame.

Carolina LUSSANA (LNFP) riformula il suo subemendamento 0.2.301.10 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Lussana 0.2.301.10 (seconda formulazione) (vedi allegato 1).

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento Lussana 0.2.301.10 (seconda formulazione), non porrà in votazione gli identici subemendamenti Tarditi 0.2.301.51 e Mazzuca Poggiolini 0.2.301.8. Avverte altresì che stante l'assenza del presentatore il subemendamento Maura Cosutta 0.2.301.22 è da intendersi decaduto.

La Commissione respinge il subemendamento Maura Cossutta 0.2.301.20, sottoscritto dal deputato Buemi.

Marcella LUCIDI (DS-U) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.2.301.2, volto a sostituire al sistema di sanzioni pecuniarie previste dal relatore nel testo del suo emendamento 2.301, un sistema in base al quale in caso di inadempimento da parte del genitore degli obblighi imposti dal giudice, tale comportamento possa essere preso in considerazione in sede di modifica dei provvedimenti giudiziali adottati. Rileva infatti di non condividere che gli inadempimenti degli obblighi assunti all'interno dei rapporti familiari vengano puniti con sanzioni amministrative.

La Commissione respinge il subemendamento Lucidi 0.2.301.2

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 15.10.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 luglio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nell'ultima seduta è proseguito l'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.301 del relatore.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.2.301.200 (vedi allegato) che si pone come consequenziale, nel sostituire alla competenza del giudice tutelare quella del Tribunale, alle modifiche già apportate al testo in oggetto dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione. Ricorda inoltre che radicando la competenza funzionale in capo al Tribunale si rispetterebbero le ordinarie competenze attualmente previste.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.2.301.200 del relatore, i subemendamenti Magnolfi 0.2.301.3 e Finocchiaro 0.2.301.4.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) raccomanda l'approvazione del submendamento Lucidi 0.2.301. 5 volto ad espungere dal testo dell'emendamento 2. 301 predisposto dal relatore la sanzione pecuniaria per il caso di grave inadempienza da parte di uno dei coniugi. A tal proposito rileva infatti l'inopportunità di punire un comportamento certamente sanzionabile da un punto di vista etico con una multa a favore della Cassa delle ammende.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, evidenzia l'opportunità che, nello sforzo di tipizzazione degli inadempimenti che possono essere compiuti dai coniugi, siano predisposte sanzioni adeguate che da un lato puniscano tali condotte pregiudizievoli per l'interesse dei minori e dall'altro non vadano ad esclusivo vantaggio dell'altro coniuge.

La Commissione respinge il subemendamento Lucidi 0.2.301. 5.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda di avere espresso parere favorevole sul subemendamento Mantini 0.2.301.01 a condizione che fosse riformulato nel senso di eliminare dal testo il riferimento al valore di titolo esecutivo dell'accertamento giudiziale della mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per oltre tre mensilità.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) sottoscrive il subemendamento Mantini 0.2.301.01 e lo riformula nel senso indicato dal relatore (vedi allegato).

Ciro FALANGA (FI) esprime perplessità sul subemendamento Mantini 0.2.301.01 come riformulato, in quanto nel prescrivere l'applicazione dell'articolo 570 del  codice penale per il caso di mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per oltre tre mensilità sembrerebbe in contrasto con la formulazione della stessa norma penale richiamata che consente l'intervento del giudice in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche nel caso di un singolo inadempimento, qualora in tal modo si facciano mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori.

Gaetano PECORELLA, presidente, concorda con le osservazioni del deputato Falanga, rilevando altresì che l'introduzione di tale norma potrebbe creare dubbi interpretativi e di coordinamento con l'articolo 570 del codice penale.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che la norma contenuta nel subemendamento Mantini 0.2.301.01 come riformulato non impedisca affatto al giudice, in applicazione dell'articolo 570 del codice penale, di punire anche il singolo inadempimento nella corresponsione dell'assegno di mantenimento qualora in tal modo si facciano mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, ma è volto esclusivamente a sanzionare quelle situazioni nelle quali si possano riscontrare anche più di tre inadempimenti.

Gaetano PECORELLA, presidente, chiede al relatore se i tre inadempimenti debbano essere consecutivi o possano essere anche distanziati nel tempo.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che debbano essere sanzionati anche inadempimenti distanziati nel tempo.

Sergio COLA (AN) nel condividere le osservazioni del deputato Falanga e del presidente, evidenzia che l'introduzione di tale norma potrebbe creare dubbi interpretativi e di coordinamento con l'articolo 570 del codice penale.

Ciro FALANGA (FI) ritiene altresì che dubbi interpretativi possano sorgere anche con riferimento alle elaborazioni giurisprudenziali sviluppatasi sul punto.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, sottolinea che l'esigenza di punire gli inadempimenti è stata da tempo sollevata anche dalle associazioni delle donne.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ritiene che le perplessità emerse dal dibattito in Commissione possano essere superate attraverso le espressa previsione che il giudice possa intervenire anche in caso di meno di tre inadempimenti, qualora vi siano i presupposti di cui all'articolo 570 del codice penale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Mantini 0.2.301.01 (seconda formulazione) e l'emendamento 2.301 del relatore come modificato dai subemendamenti presentati.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.100.4, peraltro uguale al subemendamento Maura Cossutta 0.3.100.3, soppressivo della norma transitoria prevista dall'emendamento 3.100 del relatore in base alla quale la legge in esame si applicherebbe mediante domanda da esperire ai sensi dell' articolo 710 codice di procedura civile anche a tutte le separazioni già decise con sentenza irrevocabile, poiché in primo luogo, tale disposizione creerebbe un potenziale vertiginoso aumento delle cause pendenti dinanzi ai tribunali. In secondo luogo considera che modificare situazioni già consolidatesi nel tempo con una normativa così innovativa, potrebbe creare incertezza ed instabilità nella vita dei minori. Nel ritenere comunque opportuna la previsione di una norma transitoria, annuncia la presentazione per l'Aula di un emendamento sul punto.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che il prevedere che la normativa in esame si applichi anche a tutte le separazioni già decise con sentenza irrevocabile sia necessario per evitare situazioni di disparità di  trattamento, censurabili per contrarietà all'articolo 3 della Costituzione. Inoltre ritiene che nel momento in cui si introducano principi quale quello dell'affidamento congiunto che modificano in maniera profonda l'ordinamento attuale sia necessario dare la possibilità a tutti di poterne usufruire.

Ciro FALANGA (FI) chiede al relatore se, alla luce dell'emendamento 3.100, sia necessario, per poter esperire la domanda di cui all'articolo 710 codice di procedura civile, aver svolto la mediazione familiare, prevista come obbligatoria dal testo già approvato dalla Commissione.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che per le situazioni già consolidatesi nel tempo non sia necessario il tentativo di esperimento della mediazione familiare.

Gaetano PECORELLA, presidente, condivide le perplessità avanzate dall'onorevole Magnolfi quanto ad un potenziale eccessivo aumento di procedimenti che la norma in esame potrebbe creare.

Ciro FALANGA (FI) ritiene che il rischio di ingolfamento dei Tribunali paventato dal deputato Magnolfi e dal presidente potrebbe essere diminuito attraverso l'introduzione di un termine massimo dalla entrata in vigore della legge entro il quale possano essere presentate le domande ex articolo 710 del codice di procedura civile.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) evidenzia che proprio perché la norma in esame interverrebbe su situazioni già consolidatesi è maggiore il rischio di incertezza e instabilità nel quale verrebbero a trovarsi i figli minori. Ribadisce inoltre il rischio di ingolfamento per il lavoro dei Tribunali.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, esprime massima disponibilità a modificare la norma transitoria prevista dal suo emendamento 3.100 per l'esame in Assemblea al fine di recepire le osservazioni emerse dal dibattito in Commissione.

Erminia MAZZONI (UDC) ribadisce la condivisione del testo in esame e dei principi in esso contenuti. Rilevando tuttavia che la norma transitoria come predisposta dal relatore potrebbe prestare il fianco a pretestuosi utilizzi motivati dalla sola volontà di riaprire tensioni e rancori tra i coniugi invita il relatore ad una diversa formulazione della norma in oggetto per l'esame in Assemblea.

Gaetano PECORELLA, presidente, condivide la proposta del deputato Falanga di introdurre un termine massimo entro il quale presentare le domande ai sensi dell'articolo 710 del codice di procedura civile.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici subemendamenti Maura Cossutta 0.3.100.3 e Magnolfi 0.3.100.4 ed approva l'emendamento 3.100 del relatore, risultanti preclusi i restanti emendamenti.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, dopo aver manifestato la propria soddisfazione per la conclusione dell'esame degli emendamenti,auspica che tutti i contrasti emersi durante il dibattito in Commissione possano essere superati attraverso gli emendamenti che potranno essere presentati in occasione dell'esame in Assemblea. A tale proposito ribadisce la propria disponibilità a collaborare con chiunque intenda apportare al testo delle modifiche migliorative..

Ciro FALANGA (FI), per l'esame in Assemblea, invita il relatore a riconsiderare la sua posizione in ordine alla obbligatorietà del tentativo di esperimento della mediazione familiare.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda di avere presentato nell'ultima seduta dei subemendamenti volti proprio a recepire tali istanze, subemendamenti bocciati  dalla Commissione anche con il voto del deputato Falanga.

Ciro FALANGA (FI) ricorda al relatore che i subemendamenti da questi presentati nell'ultima seduta non risollevavano tutte quelle perplessità da lui avanzate circa obbligatorietà del tentativo di esperimento della mediazione familiare, per cui non ha potuto che votare contro l'emendamento del relatore.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti e dei subemendamenti verrà inviato alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Ciro FALANGA (FI) ritiene opportuno che la Commissione proceda all'audizione del Ministro della Giustizia relativamente al funzionamento delle commissioni ministeriali istituite per la riforma di alcuni settori dell'ordinamento giuridico, in particolare per la riforma del diritto penale e del codice di procedura penale. Da notizie apprese da autorevoli organi di stampa risulterebbe che tali commissioni sono impossibilitate a proseguire i propri lavori a causa della mancanza di fondi per attribuire le indennità e i rimborsi spese ai componenti delle stesse commissioni.

Enrico BUEMI (Misto-SDI), Sergio COLA (AN), Erminia MAZZONI (UDC) e Luigi VITALI (FI), a nome dei rispettivi Gruppi, si associano alla richiesta di audizione del Ministro della Giustizia.

Gaetano PECORELLA, presidente, ravvisando un'ampia condivisione sull'opportunità di audire il Ministro della Giustizia, assicura che l'Ufficio di presidenza prenderà in considerazione la questione, provvedendo quanto prima alla calendarizzazione della relativa audizione.



ALLEGATO

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (C. 66 ed abbinate).

EMENDAMENTI

 

 

 


Al comma 1, capoverso Art. 709-ter, secondo comma, sostituire le parole: giudice tutelare con la seguente: Tribunale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo comma.

0.2.301.200.Il Relatore.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ai sensi dell'articolo 570 del codice penale.

0.2.301.01. (seconda formulazione) Mantini.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 1o febbraio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari alla giustizia Michele Giuseppe Vietti e Jole Santelli.

La seduta comincia alle 14.05.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, 4068 Mazzuca e 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 15 settembre 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che le Commissioni I, V, XI e XII hanno espresso il parere di competenza sul testo unificato in esame.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ritiene che sia opportuno accogliere la condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio, volta a precisare che dal provvedimento non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. A tal fine presenta l'articolo aggiuntivo 4.050 (vedi allegato 3).

Gaetano PECORELLA, presidente, chiede al relatore se vi sia completa compatibilità della previsione dell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica con la previsione del provvedimento relativa alla obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di mediazione.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda che, rispetto alla prassi odierna, la previsione dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione sostanzialmente non comporta un aggravio di costi neanche per le parti, poiché il giudice, nei casi di rilevante conflittualità, è solito dare incarico ad un consulente d'ufficio. In tal caso l'onere finanziario rimane a carico delle parti, secondo un'equa suddivisione e senza comportare oneri per la finanza pubblica. Ricorda inoltre come un meccanismo di mediazione obbligatoria sia già previsto in altri ordinamenti con risultati positivi in termini di effetti deflativi sui giudizi instaurati.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) contesta l'affermazione secondo cui già oggi, per prassi, il giudice inviti le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare o comunque, come affermato dal relatore, nomini un consulente d'ufficio allo stesso scopo. Invita a considerare come il provvedimento prevede il tentativo di mediazione come un obbligo preliminare per poter avviare il giudizio di separazione. Pertanto si introduce una novità non trascurabile che rende più gravosa la situazione delle parti e le obbliga ad ulteriore fase extragiudiziale con ricadute negative dal punto di vista delle spese processuali. Difatti, se si precisa che il provvedimento non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, è da desumere che il compenso del centro di mediazione debba essere posto a carico delle parti, come peraltro affermato dallo stesso relatore.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ribadisce di ritenere per il momento di recepire solamente la condizione della Commissione bilancio e di rinviare l'eventuale recepimento dei rilievi posti dalle altre Commissioni in occasione dell'esame dell'Assemblea.

Soffermandosi sul parere della Commissione XII, evidenzia relativamente alla condizione di cui alla lettera c) che già il testo approvato prevede che l'assegno perequativo debba essere corrisposto solo se necessario, al fine di riequilibrare la posizione dei coniugi. Inoltre ritiene che la posizione del coniuge affidatario venga meglio tutelata con il nuovo quarto comma dell'articolo 155 rispetto alla vigente disciplina del codice civile. Tiene inoltre a sottolineare che la nuova formulazione dell'articolo 155 prevista dal provvedimento, estendendo la possibilità di indagine patrimoniale con riferimento anche alla situazione di terzi, tutela in maniera più completa la posizione dello stesso coniuge affidatario.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), soffermandosi sul parere della Commissione XI, evidenzia la condizione volta a sopprimere, nell'articolo 2, l'obbligatorietà dell'esperimento della mediazione familiare, in caso di disaccordo nella fase di elaborazione del progetto condiviso. Peraltro anche nel parere della Commissione XII, alla lettera g), si osserva che il ricorso al percorso di mediazione familiare debba essere facoltativo, fermo restando l'obbligo per il giudice di informare le parti sulla opportunità di tale percorso. Ritiene inoltre che il parere della Commissione XII offra altri spunti assai interessanti, che sarebbe doveroso considerare adeguatamente già in sede referente prima di  concludere l'esame. Appare infatti eccessivo ritenere, come affermato dal relatore, che nessuno dei rilievi possa essere accolto in Commissione prima della conclusione dell'esame.

Ritiene di particolare importanza, concordando nel merito, i rilievi di cui alla lettera d) relativi all'opportunità di precisare che, nel progetto di affidamento condiviso, andrebbero stabiliti i tempi e le modalità con cui ciascun genitore debba prendersi cura dei figli; alla lettera e), secondo cui andrebbe specificato che il giudice debba avere come criterio per l'assegnazione della casa familiare l'interesse del minore alla stabilità della residenza.

Pertanto ritiene che questi ed altri rilievi vadano affrontati ed approfonditi in maniera adeguata in modo da valutare nella maniera più ragionevole l'opportunità di eventuali modifiche rispetto al testo del provvedimento.

Per quanto riguarda le modalità del lavoro della Commissione sul provvedimento in esame afferma che una minore rigidità da parte del relatore avrebbe certamente contribuito a pervenire ad un testo più largamente condiviso e quindi avrebbe facilitato l'iter del provvedimento. Precisa di non contestare la validità dei principi sui si fonda il provvedimento, in particolare la «bigenitorialità» e l'affidamento condiviso dei figli, ma di non concordare sulle modalità concrete con cui sono stati attuati tali principi.

Ciro FALANGA (FI) ritiene degne di accoglimento le condizioni delle Commissioni XI e XII volte ad eliminare l'obbligatorietà della mediazione familiare. È vero che nel testo non si prevede l'obbligatorietà dell'esperimento effettivo del tentativo di mediazione, ma appare illogico introdurre come presupposto processuale per proporre il giudizio di separazione la presentazione di una domanda di mediazione che appare un adempimento meramente burocratico che determina un allungamento dei termini per la fissazione della prima udienza di comparizione delle parti. A tal proposito invita a riflettere sul fatto che è necessario intervenire quanto prima possibile per regolamentare l'affidamento dei figli e i rapporti economici tra i coniugi per quanto riguarda l'assegno di mantenimento; tuttavia già oggi passano circa quattro mesi, in media, dalla presentazione dell'istanza di separazione fino al momento della fissazione della prima udienza davanti al giudice istruttore. La previsione dell'obbligo della richiesta di un tentativo di mediazione familiare determinerebbe un ulteriore differimento di altri due mesi circa per la fissazione della prima udienza del giudizio di separazione.

Evidenzia inoltre che sul territorio, non essendoci strutture pubbliche per la mediazione sufficienti alle richieste che sarebbero determinate dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione, sarebbe necessario rivolgersi a centri privati con ulteriori oneri per i coniugi.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, preliminarmente contesta l'affermazione dell'onorevole Magnolfi secondo cui sin dall'inizio ci sia stata una sostanziale condivisione relativamente ai principi portanti del provvedimento, ed in aprticolare a quello di «bigenitorialità». Evidenzia al contrario come nella prima fase della discussione del provvediemento ci sia stata una netta contrapposizione proprio sull'articolo 1, che introduce e definisce i principi del provvedimento. In considerazione delle perplessità emerse nella odierna seduta, ritiene opportuno soffermarsi in maniera più dettagliata sul contenuto dei singoli pareri.

Per quanto riguarda il parere della I Commissione ritiene fondata, al fine di maggiore chiarificazione, l'osservazione di cui alla lettera a) relativa all'opportunità di eliminare il richiamo all'istituto del divorzio nel novellare l'articolo 155 del codice civile. Relativamente all'osservazione di cui alla lettera b) ritiene di non poter condividere il suo contenuto poiché l'estensione dell'applicazione del provvedimento «ai figli dei genitori non coniugati» comprende anche l'ipotesi dell'annullamento del matrimonio.

Infine, per quanto riguarda l'ultima osservazione della Commissione affari costituzionali, afferma che invece tutte le disposizioni innovative recate dal provvedimento sono applicabili anche «ai figli di genitori non coniugati» e che è necessario che per tali soggetti si regolamenti non solo l'esercizio delle potestà genitoriali ma anche l'affidamento dei figli.

Ravvisa un certo contrasto tra il contenuto dei pareri delle Commissioni XI e XII, sia per quanto riguarda l'interpretazione del contenuto del provvedimento, sia per quanto riguarda la valutazione della filosofia su cui esso si basa.

In particolare ritiene che la XII Commissione abbia compreso il vero scopo del provvedimento, giudicando apprezzabile la coerenza con la quale è stato perseguito il principio della bigenitorialità, le numerose scelte operate per ridurre la conflittualità e favorire il raggiungimento di accordi, favorendo la mediazione familiare. Ritiene che tali considerazioni siano in palese disaccordo con quanto invece affermato nelle premesse del parere della Commissione XI.

Per quanto riguarda più approfonditamente il contenuto del parere della Commissione XI afferma che la finalità rappresentata può essere utilmente raggiunta con l'accoglimento di un emendamento del relatore, già proposto infruttuosamente in Commissione, volto ad inserire, all'articolo 2, comma 1, capoverso «709-bis», dopo le parole «di insuccesso» le seguenti: «o decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dall'istanza presentata al centro di mediazione, ai sensi del primo comma». In particolare con tale modifica si darebbe certezza alla possibilità di presentare la domanda giudiziale decorso un certo termine dalla presentazione dell'istanza di mediazione. Invita inoltre a considerare che il tentativo obbligatorio di mediazione determinerebbe notevoli effetti deflattivi sui giudizi proposti, con la conseguente probabile riduzione del termine che intercorre dalla proposizione della domanda di separazione alla fissazione della prima udienza di comparizione.

Tiene inoltre a precisare che le esperienze dei Paesi in cui è stato introdotto il tentativo obbligatorio di mediazione (per esempio la Norvegia e la Germania), confermano la proficuità per una rilevante deflazione dei contenziosi giudiziari. Del resto già oggi il giudice dispone frequentemente, nei casi di conflittualità rilevante, una consulenza d'ufficio volta ad una mediazione tra le parti, come già detto sopra più approfonditamente.

Ritiene che debba essere inserita direttamente nella legge una previsione volta ad indicare ai genitori che si separano una via di soluzione dei conflitti, in modo da tutelare adeguatamente i figli. Conseguentemente i coniugi dovrebbero cogliere tale opportunità in modo da pervenire ad una soluzione preventiva rispetto al giudizio.

Soffermandosi sul parere della XI Commissione tiene ad evidenziare che la previsione normativa relativa all'obbligatorietà del tentativo di mediazione non sminuisce il ruolo degli avvocati , che si pone su un piano nettamente differente e che possono autonomamente esperire un'attività di conciliazione, che se si conclude in maniera positiva, elimina integralmente la necessità del tentativo di mediazione presso un centro autorizzato, pervenendo direttamente all'elaborazione condivisa di un progetto di affidamento.

Relativamente alle perplessità sulla obbligatorietà della mediazione, che determinerebbe secondo alcuni l'instaurarsi di un proficuo giro di affari per i centri privati di mediazione, risponde che in realtà le parti possono rendere concorde dichiarazione circa il passaggio dal centro di mediazione e che tali preoccupazioni sarebbero completamente fugate se si approvasse la proposta di modifica da lui prima suggerita sulla possibilità di adire il giudice decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dall'istanza al centro di mediazione.

Osserva inoltre come il provvedimento salvaguardi tutti i casi di urgenza per cui si rende necessario poter adire il giudice immediatamente senza alcun tentativo preliminare di mediazione.

Per quanto riguarda i singoli rilievi della XII Commissione, soffermandosi in primo luogo sulla lettera a), ritiene che sia opportuno confermare che le decisioni principali siano assunte congiuntamente solo «ove possibile», poiché potrebbero verificarsi situazioni in cui, anche per la distanza tra i coniugi, non può pervenirsi ad una decisione condivisa.

La condizione di cui alla lettera b) appare condivisibile nel merito e potrebbe essere recepita durante l'esame in Assemblea.

La condizione di cui alla lettera c), come già accennato, rende evidente come il provvedimento tuteli adeguatamente la posizione del coniuge affidatario prevedendo la possibilità di un assegno perequativo. Appare pertanto infondata l'obiezione di aver eliminato rispetto alla normativa vigente l'assegno di mantenimento. Ritiene inoltre possibile l'accoglimento della condizione di cui alla lettera d) anche se la formulazione attuale dell'articolo 155 novellato già esplicita, nei primi due commi, che il progetto debba avere come vincolo imprescindibile l'interesse dei figli.

La condizione di cui alla lettera f) appare di carattere meramente formale, tuttavia non sarebbe contrario ad una sua eventuale trasposizione nel testo.

L'esigenza sottesa alla condizione di cui alla lettera g) è gia tenuta in considerazione dal testo, tuttavia si potrebbe pensare ad una eventuale modifica che espliciti la possibilità di ricorrere al giudice dopo che sia trascorso un certo termine dalla presentazione infruttuosa dell'istanza di mediazione.

Per quanto riguarda la lettera h) evidenzia come già nella prassi corrente il consulente d'ufficio venga nominato discrezionalmente dal giudice senza che questi debba attenersi a degli standard particolari di qualità. Pertanto non comprende l'esigenza di introdurre tale uniformità sul territorio nazionale per i centri privati accreditati.

La precisazione di cui alla condizione della lettera i) appare inutile, tuttavia non sarebbe contrario ad un suo eventuale inserimento.

Infine esprime contrarietà rispetto al recepimento dell'ultima condizione poiché l'articolo 3 intende tutelare maggiormente il coniuge affidatario introducendo una soglia di perseguibilità penale.

Gaetano PECORELLA, presidente, in considerazione della complessità del dibattito della seduta odierna in cui sono stati sollevati nuovamente perplessità su alcuni nodi problematici del provvedimento, ritiene che sia opportuno che la Commissioni continui a soffermarsi sui rilievi posti dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Dopo aver rilevato che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea non è ancora imminente, essendo iscritto il provvedimento nel programma di marzo, evidenzia come la Commissione abbia ancora la possibilità di pervenire ad un testo che sia condiviso almeno in relazione alle questioni fondamentali. Occorre evitare di rinviare la soluzione di queste al momento dell'esame in Assemblea.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) rileva che il gruppo della Margherita si è da sempre dimostrato favorevole alla proposta di legge in esame che presenta quale punto cardine e qualificante il principio della bigenitorialità. Rileva altresì lo sforzo straordinario e competente mostrato dal relatore affinché venisse predisposto un testo condiviso da tutti.

Ritiene altresì che il testo elaborato dimostra un oggettivo equilibrio ed un impianto chiaro e coerente nell'introdurre una rivisitazione dei modelli oggi esistenti in materia di affidamento dei minori in caso di separazione dei genitori.

Evidenzia l'importanza di aver previsto che il progetto di affidamento condiviso debba essere allegato alla domanda di separazione poiché in tal modo si spinge la coppia a trovare una organizzazione comune per l'interesse dei figli minori.

Rileva inoltre che nella scelta della residenza familiare l'interesse dei minori è già presente in maniera chiara nel testo che si sta per licenziare.

Evidenzia altresì che notevoli sono stati i miglioramenti per la definizione del mantenimento diretto dei figli minori, che è stato reso più equilibrato ed articolato.

In relazione all'istituto della mediazione familiare, pur ricordando i dubbi espressi in relazione all'obbligatorietà dell'esperimento del relativo tentativo per i rischi di burocratizzazione e di allungamento dei tempi della separazione, ritiene tuttavia che sia evidente il vantaggio deflativo delle controversie che potrebbe realizzarsi.

Ricorda infine il lungo sforzo di mediazione operato in Commissione, grazie al quale si è prodotto un testo sicuramente perfettibile, ma che comunque risulta già essere organico e razionale. Per tutte queste considerazioni annuncia il proprio voto favorevole al conferimento del mandato al relatore per riferire in Assemblea favorevolmente sul provvedimento.

Ciro FALANGA (FI) ribadisce altresì la propria contrarietà alla scelta di prevedere come obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione familiare. Sul punto invita il relatore a prestare maggiore attenzione al parere espresso dalla XII Commissione nella parte in cui pone come condizione la previsione che il ricorso al percorso di mediazione familiare sia facoltativo, fermo restando l'obbligo per il giudice di informare le parti sull'opportunità di tale percorso. A tal proposito ritiene che una legge dello Stato non possa imporre ad un cittadino di ricorrere ad un percorso psicologico quale quello della mediazione, tra l'altro gestita da un soggetto la cui qualificazione professionale non è ancora chiarita da alcuna norma. Ricorda, infatti, di aver già sottolineato i rischi, ad esempio per la tutela della privacy, che potrebbero manifestarsi qualora ci si rivolga ad un soggetto, cosiddetto mediatore familiare, che non essendo inquadrato in alcun ordine professionale non è tenuto a seguire alcun obbligo di comportamento.

Ritiene inoltre non trascurabile l'aspetto economico-finanziario inerente all'introduzione della mediazione familiare obbligatoria potrebbe contribuire creare. In conclusione, pur sottolineando il lavoro straordinario svolto dal relatore e pur condividendo lo spirito del provvedimento, ribadisce il proprio voto contrario nell'ipotesi in cui venisse confermata l'obbligatorietà dell'esperimento della mediazione familiare.

Francesco BONITO (DS-U) evidenzia che in Commissione è emersa la convinzione dell'inadeguatezza del diritto di famiglia oggi vigente per far fronte e risolvere le nuove patologie della famiglia. Rileva altresì la condivisione da parte del suo gruppo della introduzione del principio di bigenitorialità, per far fronte a tali nuove situazioni e l'opportunità che l'affidamento condiviso sia l'anima e il cuore di nuova disciplina proposta.

In relazione alla mediazione familiare rileva che negli ultimi anni si è manifestata l'opportunità che i conflitti tra privati siano risolti al di fuori dell'ambito processuale e che pertanto sia opportuno che tale istituto sia applicato anche in relazione al diritto di famiglia sia pure senza prevedere dei percorsi obbligati..

Evidenzia poi che è da tutti sentita l'esigenza che i diritti dei minori siano considerati preminenti rispetto a quelli dei genitori.

Pur condividendo tutte queste priorità, tuttavia lo scontro che si è manifestato durante l'esame del provvedimento attiene al modo di soddisfare queste esigenze, in quanto quello proposto dal relatore risulta essere eccessivamente rigido. Evidenzia, infatti, che un'eccessiva rigidità in una materia così delicata quale quella in esame, rischia di essere inutile ed addirittura controproducente. I punti di dissenso con il relatore attengono soprattutto all'istituto della mediazione familiare, che concepita come obbligatoria, rischia di contraddire se stessa.

Per queste considerazioni annuncia il voto contrario del proprio gruppo al conferimento del mandato al relatore di riferire in Aula favorevolmente sul provvedimento.

Maria BURANI PROCACCINI (FI) evidenzia che il provvedimento, pur avendo dato seguito a talune istanze, presenta ancora lacune. Rileva infatti che l'articolo 155-bis del codice civile, introdotto con il provvedimento in esame, prevede che il giudice dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante facendo salvo «per quanto possibile» il diritto del minore.

Sottolineata l'esigenza di conferire centralità alla tutela dei minori quale linea ispiratrice del provvedimento, fa presente di aver già evidenziato nel corso della discussione presso la Commissione affari sociali, con riferimento alla disposizioni in tema di mediazione familiare, l'esigenza di prevedere una figura a tutela del fanciullo. Il testo in esame inoltre non prevede modalità di ascolto protetto del minore, secondo quanto invece previsto dalla Convenzione firmata a New York il 20 novembre 1989 su diritti dell'infanzia.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ricorda che la XI Commissione ha tenuto in altissima considerazione al proposta di legge in oggetto, alla quale ha dedicato un lungo ed approfondito esame. Ricorda altresì che a seguito di ampio dibattito la Commissione ha espresso un parere favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 4, in quanto è emerso a larga maggioranza un orientamento contrario all'istituto della mediazione familiare previsto da tale norma.

Gaetano PECORELLA, presidente, rileva che il provvedimento in oggetto è all'esame della Commissione dal novembre del 2001 e che in questo periodo si è manifestata l'assoluta condivisione sulla necessità di introdurre l'istituto dell'affidamento condiviso, anche se nel merito sono emerse notevoli differenze circa le modalità di attuazione. In considerazione della complessità e della organicità della proposta di legge in esame, invita il relatore ad approfondire i temi ancora oggetto di contrasto al fine di licenziare per l'esame in Assemblea un testo che sia condiviso da ampie maggioranze.

Italico PERLINI (FI) nel condividere le osservazioni del presidente, soprattutto per quanto riguarda la condivisione emersa in Commissione sul principio della bigenitorialità e della necessità di un intervento legislativo in tal senso, invita il relatore e tutti i membri della Commissione ad intervenire in modo costruttivo al fine di migliorare il testo in vista dell'esame in Assemblea.

Gaetano PECORELLA, presidente in vista dell'imminente ripresa dei lavori parlamentari in Assemblea, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.



ALLEGATO 3

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, 4068 Mazzuca e 4027 Di Teodoro)

EMENDAMENTO

 

 

 

 


Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 5 - 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4. 050.Il Relatore.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di stato alla giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 13.55.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, in considerazione della complessità e della organicità della proposta di legge, essendo emerse notevoli differenze circa le modalità di attuazione dell'istituto dell'affidamento condiviso, aveva invitato il relatore ad approfondire i temi ancora oggetto di contrasto al fine di licenziare per l'esame in Assemblea un testo che sia condiviso da ampie maggioranze.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, tiene a precisare che da parte del relatore non c'è stata e non ci sarà per il seguito dell'esame  alcuna rigidità per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, in quanto esso ha per oggetto una materia che può essere disciplinata sulla base di soluzioni tra loro alternative. In ogni caso si mostra disponibile, se tale è l'orientamento prevalente della Commissione, anche ad un eventuale eliminazione della obbligatorietà della mediazione familiare, sopprimendo quindi il nuovo articolo 709-bis del codice di procedura civile. Ricorda che la scelta di inserire nel testo in esame la mediazione familiare è stata effettuata dopo aver consultato rappresentati dei magistrati che si occupano di diritto di famiglia. Ritiene che le critiche espresse da una parte dell'avvocatura debbano essere lette come una preoccupazione degli avvocati in relazione al loro ambito di competenza, che verrebbe eroso a favore dei mediatori familiari. Si tratta di una preoccupazione priva di fondamento, in quanto l'introduzione dell'obbligo di mediazione non elimina la possibilità di un tentativo di conciliazione da parte degli avvocati in sede di redazione del progetto di affidamento condiviso. L'esito positivo di tale tentativo renderebbe inutile il ricorso alla mediazione familiare. Ricorda che negli ordinamenti che hanno già introdotto la mediazione familiare si è ottenuta una notevole deflazione del carico processuale.

Peraltro invita a leggere attentamente il testo dell'articolo 709-bis per rendersi conto che la mediazione è obbligatoria esclusivamente come tentativo e non come pratica effettuazione in concreto. Del resto le parti possono congiuntamente dichiarare di aver effettuato il passaggio presso il centro di mediazione.

Comunque ribadisce che accetterà anche un eventuale soluzione volta alla soppressione dell'articolo 709-bis, se così sarà orientata la Commissione, poiché l'eliminazione della mediazione familiare non intacca l'impianto complessivo del provvedimento e in particolare l'introduzione della «bigenitorialità» attraverso l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli.

Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto) ritiene che la riforma relativa all'affidamento condiviso, per essere veramente efficace, debba prevedere come istituto obbligatorio la mediazione familiare, anche a tutela dell'interesse del minore. I Paesi che hanno introdotto tale istituto hanno visto notevolmente ridotta la conflittualità dei coniugi in sede giudiziaria, con notevoli benefici anche sul piano sociale.

Non si intende introdurre la mediazione come istituto coercitivo, invasivo degli ambiti familiari, al contrario si cerca di indirizzare i coniugi verso la redazione di un progetto comune di affidamento condiviso per una più compiuta tutela dei minori.

In conclusione ritiene che vada mantenuto l'articolo 709-bis poiché la mediazione familiare appare necessaria per rendere incisiva la riforma.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritiene che la disponibilità del relatore ad eventuali modifiche del testo appare contraddetta dalla mancata volontà di recepire le condizioni previste nei pareri delle Commissioni XI e XII.

Non è assolutamente corretta l'affermazione secondo la quale il testo in esame non prevede l'obbligatorietà della mediazione familiare. In realtà, secondo l'articolo 709-bis, le parti sono obbligate a rivolgersi ai centri di mediazione. Ciò è grave non solamente perché la mediazione familiare è un istituto che per sua natura non si concilia con alcuna forma di rigidità, ma anche perché i centri pubblici sul territorio sono insufficienti per far fronte alla mole di lavoro che determinerà il provvedimento in esame. Sarà, quindi, inevitabile fare ricorso a centri privati di mediazione, con conseguente aggravio per le spese processuali delle parti.

Non è in discussione l'utilità in assoluto della mediazione familiare, ma la burocratizzazione dell'istituto da parte del testo unificato in esame.

Gaetano PECORELLA, presidente, evidenzia la disponibilità del relatore circa una eventuale soppressione dell'articolo 709-bis del codice di procedura civile.

Inoltre ritiene che per rendere più proficuo il seguito dei lavori andrebbe chiarito se la questione della mediazione familiare rappresenti l'unico punto discriminante o se al contrario ve ne siano altri. In tal caso sarebbe meglio evidenziarli nella seduta odierna, in modo da trovare possibili soluzioni.

Francesca MARTINI (LNFP), relatrice presso la XII Commissione sul provvedimento in esame, evidenzia che nel parere espresso da tale Commissione la condizione di cui alla lettera g) ha evidenziato l'opportunità che la mediazione sia facoltativa e che sia introdotto l'obbligo per il giudice di informare le parti sull'opportunità di tale percorso. Concorda con l'onorevole Finocchiaro sul fatto che la mediazione non può essere obbligatoria, in quanto altrimenti si rischia di svuotarla di utilità e di ridurla ad un mero passaggio burocratico.

Richiama anche la condizione di cui alla lettera b) del parere della XII Commissione, evidenziando l'opportunità che il mantenimento in forma diretta dei figli avvenga per capitoli di spesa.

Marcella LUCIDI (DS-U), al fine di sgomberare il campo da eventuali equivoci, ribadendo quanto affermato dall'onorevole Bonito nella precedente seduta, osserva che il proprio gruppo è favorevole all'introduzione del principio di «bigenitorialità» e quindi dell'affidamento condiviso ogni qual volta ciò sia possibile senza ripercussioni negative per l'interesse dei figli minori.

Tuttavia le perplessità del suo gruppo riguardano anche questioni diverse dalla obbligatorietà della mediazioni familiari che attengono in alcuni casi anche le scelte in ordine all'attuazione di principi condivisi nel merito. Ricordando quanto dichiarato dal sottosegretario alla giustizia Jole Santelli in sede di discussione in Assemblea della mozione a firma Mazzuca Poggiolini sulla mediazione familiare, ritiene che bisogna evitare di trovare soluzioni non idonee per risolvere obiettivi condivisi da tutti i gruppi.

Ribadisce l'atteggiamento eccessivamente rigido del relatore e ritiene che il testo non rappresenti uno strumento flessibile per l'interprete, potendo adattarsi male ad alcuni casi concreti che la pratica può rappresentare. Quindi, pur apprezzando l'istituto della mediazione come possibilità di soluzione al di fuori del giudizio, ritiene che il testo non realizzi nella maniera più idonea tale obiettivo ma in realtà si limiti ad istituire il tentativo di mediazione come passaggio meramente burocratico. Se non si è in grado di rendere gratuito il servizio di mediazione non si può pensare di sopperire a tale carenza di fondi addossando i costi della mediazione sulle parti o concentrando le decisioni relative al progetto di affidamento condiviso nella fase processuale.

Come affermato dalla XII Commissione, è opportuno mantenere facoltativa la mediazione e limitarsi ad introdurre un obbligo di informazione su tale possibilità da parte del giudice. Al contrario il testo in esame rende il tentativo di mediazione un presupposto processuale rendendo ancora più gravoso l'onere delle parti.

Riguardo al richiamo delle convenzioni internazionali al fine di giustificare apoditticamente e in maniera assoluta l'introduzione dell'affidamento condiviso dei figli ricorda che tali convenzioni, pur ritenendo opportuna la continuità dei rapporti con entrambi i genitori, precisano che ciò debba comunque avvenire rispettando il superiore interesse del minore. Non è pertanto ammissibile giustificare un regresso rispetto alla tutela offerta ai minori dal nostro ordinamento sulla base della supposta necessità di recepire previsioni delle convenzioni internazionali. Il provvedimento in esame, con un impostazione meramente «difensiva», si limita a prevedere che il progetto di affidamento condiviso non deve pregiudicare il minore; al contrario sarebbe opportuno, con una impostazione pro-attiva prevedere che il progetto debba salvaguardare concretamente il superiore interesse del minore in tutte le sue previsioni.

Ritiene che la previsione dell'assegno perequativo periodico rappresenti un istituto  rozzo, che regredisce rispetto all'assegno di mantenimento ai sensi della normativa vigente, poiché il testo non specifica quali debbano essere le finalità di utilizzo dell'assegno perequativo. Pertanto l'eccessiva discrezionalità lasciata all'interprete rischia di ridurre le garanzie per il minore.

Soffermandosi sull'articolo 3 ritiene che l'intervento sull'articolo 570 del codice penale determini una riduzione della soglia di tutela del coniuge affidatario. Difatti, con tale modifica, il coniuge affidatario non potrebbe immediatamente rivolgersi al giudice nel caso del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento ma dovrebbe attendere che non siano pagati tre assegni familiari. Ciò vanificherebbe l'eventuale necessità di intervenire prontamente nel caso di urgente bisogno del coniuge affidatario.

Per quanto riguarda invece l'articolo 4, ritiene ultroneo prevedere, al comma 1, che la riforma si applichi anche nei casi in cui la sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile. Al contrario ritiene che bisognerebbe prevedere che il giudice applichi la riforma alle situazioni già consolidate a condizione che ciò non stravolga l'equilibrio psicologico e morale del minore. In sostanza la riforma, pur potendosi applicare anche alle separazioni già in corso, dovrebbe essere in tal caso adattata con ragionevolezza dal giudice. Sarebbe quindi opportuno dettare al magistrato direttamente nel provvedimento dei criteri di «salvaguardia» delle situazioni già in essere.

Il sottosegretario Jole SANTELLI ricorda che il Governo ha sempre mostrato una notevole sensibilità nei confronti dell'introduzione dell'affidamento condiviso e quindi del principio della «bigenitorialità». Tuttavia, ribadisce quanto già espresso in altre sedi relativamente alle perplessità sull'introduzione dell'istituto della mediazione familiare come obbligatorio, sia a causa della mancanza di sufficienti strutture sul territorio sia perché occorrerebbe preventivamente stanziare apposite risorse finanziarie, per evitare che l'iter del provvedimento sia poi frenato con un parere contrario della Commissione bilancio.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, ricorda all'onorevole Lucidi che il provvedimento già assume la tutela del minore come interesse fondamentale. A tal proposito evidenzia come l'articolo 155, comma secondo, dispone che il progetto di affidamento condiviso debba tener conto del superiore interesse dei figli. Inoltre l'articolo 155-bis prevede che il giudice possa disporre di non applicare l'affidamento condiviso qualora ritenga che ne possa derivare pregiudizio al minore.

Per quanto riguarda l'assegno perequativo di mantenimento ravvisa un contrasto tra la posizione dell'onorevole Lucidi e quanto evidenziato nel parere della XII Commissione. Difatti tale parere invitando a temperare la previsione dell'assegno perequativo disponendo che il giudice lo stabilisca solamente ove necessario (per evitare rendite di posizione del coniuge affidatario), rende evidente la erroneità dell'interpretazione dell'onorevole Lucidi secondo cui il testo elimina l'istituto dell' assegno di mantenimento, riducendo la tutela del coniuge affidatario. Peraltro la semplice lettura del testo rende evidente come il primo criterio per la determinazione dell'assegno perequativo periodico sia costituito dalle attuali esigenze del minore.

Relativamente all'articolo 3, ricorda che è stato introdotto al seguito dell'approvazione di un emendamento a firma dell'onorevole Mantini, in modo da recepire un monito della Corte di Cassazione volto ad introdurre nell'ordinamento parametri certi per la consumazione del reato e quindi per la sua perseguibilità. Difatti talvolta il giudice, con difformità di interpretazioni a seconda dei casi, ha ritenuto non sussistere il reato anche nel caso di mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per svariati mesi. L'intento è quello di introdurre un quadro  sanzionatorio tassativo per tutelare più adeguatamente il coniuge più debole. A tal proposito evidenzia come un altro strumento di tutela sia rappresentato dal nuovo articolo 709-ter che prevede strumenti giudiziari in caso di inadempienze o violazioni di uno dei coniugi alle previsioni del progetto di affidamento condiviso. Precisa tuttavia che, nel caso in cui la Commissione lo ritenga opportuno, sarebbe disponibile ad accogliere eventuali modifiche correttive dell'articolo 3.

Soffermandosi sull'articolo 4 osserva che l'applicazione della riforma anche alle situazioni già definite con sentenza appare imprescindibile, altrimenti si rischierebbe di determinare ingiuste disparità di trattamento. In ogni caso appaiono infondate le preoccupazioni relative alla situazioni consolidate poiché naturalmente sarà il magistrato a decidere con ragionevolezza nel superiore interesse del minore.

Per quanto riguarda la mediazione familiare ricorda la sua proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 709-bis prevedendo dopo le parole «di insuccesso» l'inserimento delle seguenti: «o decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dall'istanza presentata al centro di mediazione, ai sensi del primo comma». Con tale modifica si darebbe certezza alla possibilità di presentare la domanda giudiziale decorso un certo termine dalla presentazione dell'istanza di mediazione e quindi apparirebbe ancora più chiaro il carattere non obbligatorio dell'effettuazione della mediazione. A tal proposito, per dimostrare il carattere non coercitivo della mediazione familiare richiama l'articolo 155-sexies secondo cui il giudice può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi tentino una mediazione.

Tuttavia tiene a precisare che se la maggioranza della Commissione fosse orientata per l'eliminazione dell'istituto della mediazione familiare ciò non intaccherebbe l'impianto del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) condivide il suggerimento del relatore sulla modifica dell'articolo 709-bis nel senso da lui indicato per esplicitare la facoltatività della mediazione e quindi per rendere più flessibile lo strumento in questione.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva che la modifica proposta dal relatore non eliminerebbe l'obbligo del passaggio dal centro e quindi confermerebbe l'onere finanziario che le parti devono sostenere per poter instaurare il giudizio.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) ritiene che la mediazione familiare non sia pregiudiziale per l'impianto della riforma e che quindi si potrebbe eliminare se fosse necessario per un più ampio consenso sull'articolato del testo.

Relativamente all'articolo 3 ritiene che i rischi paventati dall'onorevole Lucidi di circa un vuoto di tutela rappresentino più che altro ipotesi di scuola, che assai raramente possono verificarsi nella realtà. Ricorda che il modello dell'articolo 3 è stato mutuato dalla legge francese, in proposito considerato una delle più garantiste per il coniuge affidatario.

Per quanto riguarda l'articolo 4, premettendo che non si possa applicare la riforma solamente alle separazioni pronunciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento, nello stesso tempo si rende conto della necessita di valutare attentamente l'opportunità di rivisitare situazioni già consolidate a seguito di precedenti sentenze.

Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto) ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 4 sia pienamente rispondente alle esigenze dell'ordinamento. Non comprende le preoccupazioni relativamente alle situazioni in essere poiché sarà il prudente apprezzamento del giudice a stabilire in che termini la riforma potrà riguardare le sentenze già pronunciate. Ritornando sulla questione della mediazione familiare ribadisce la necessità di non sopprimere l'articolo 709-bis poiché ciò ridurrebbe notevolmente la portata innovativa della riforma.

Non comprende peraltro le preoccupazioni relative alla copertura finanziaria del  provvedimento, poiché le risorse necessarie potrebbero essere stanziate in un secondo momento durante l'esame presso il Senato o eventualmente anche in sede di legge finanziaria.

Francesca MARTINI (LNFP) non condivide le osservazioni dell'onorevole Mazzuca Poggiolini sull'opportunità di «forzare» i coniugi ad effettuare un tentativo di mediazione. A tal proposito ribadisce l'opportunità di recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione XII volta a mantenere il carattere facoltativo della mediazione e a prevedere che il giudice debba obbligatoriamente informare le parti sulla utilità di tale percorso.

Maria BURANI PROCACCINI (FI) ritiene che il testo non tuteli efficacemente l'interesse dei minori, al contrario di quanto affermato dal relatore, e che nel giudizio di separazione sia opportuna la nomina di un difensore del minore che si contrapponga agli avvocati dei coniugi, in modo da poter tutelare completamente in sede giudiziaria l'interesse del minore ed evitare che un eventuale accordo dei coniugi possa essere lesivo proprio della posizione dei figli. Per quanto riguarda la proposta del relatore sulla modifica all'articolo 709-bis in modo da rendere più chiara la natura facoltativa della mediazione ritiene che andrebbe valutata con notevole attenzione e che quindi potrebbe costituire una valida soluzione di compromesso.

Carolina LUSSANA (LNFP) esprime riserve sull'istituto della mediazione obbligatoria, anche per le ricadute negative in termini di spese processuali per i coniugi. Apprezza a tal proposito il rilievo contenuto nel parere della XII Commissione volto a prevedere esclusivamente l'obbligo del giudice di informazione sulla possibilità di tale soluzione. Al contrario non ritiene che la proposta dell'onorevole relativa alla modifica dell'articolo 709-bis per rendere più evidente la facoltatività possa raggiungere veramente tale scopo, rischiando di introdurre un ulteriore adempimento procedurale che rende ancora più gravosa la posizione delle parti. Si potrebbe invece stabilire per il giudice l'obbligo di invitare le parti a rivolgersi ad un centro di mediazione.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, in considerazione delle posizioni emerse nel dibattito odierno, ribadisce di non avere alcuna preclusione ad introdurre nel testo una esplicita previsione della facoltatività della mediazione.

Gaetano PECORELLA, presidente, in considerazione della complessività delle questioni affrontate e della varietà delle soluzioni proposte, ritiene opportuno che la Commissione si esprima specificatamente sui principi che dovrebbero regolare le questioni principali relative al testo in esame. Una volta raggiunta una condivisione sul testo, si potrà poi conferire il mandato al relatore di riferire in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 8 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.45.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stato svolto un ulteriore approfondimento su alcune questioni problematiche evidenziate dai pareri delle Commissioni XI e XII, in particolare sull'istituto della mediazione familiare.

Maurizio PANIZ (FI), relatore, alla luce delle osservazioni delle sedute precedenti, ritiene che si possa accedere alla richiesta di soppressione, all'articolo 2 del provvedimento, del nuovo articolo 709-bis del codice di procedura civile relativo alla mediazione familiare, anche per recepire le richieste in tal senso delle Commissioni XI e XII. Pertanto presenta l'emendamento 2.50 (vedi allegato).

Evidenzia che la necessità di rendere possibile una soluzione stragiudiziale del conflitto tra i coniugi è comunque garantita dall'ultimo comma dell'articolo 155-sexsies che prevede la possibilità per il giudice di rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi alla separazione per consentire che i coniugi tentino una mediazione per raggiungere un accordo.

Tiene ad evidenziare comunque che l'eliminazione dell'articolo relativo alla mediazione familiare non incide sulla funzionalità dell'impianto del provvedimento.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) premette che la posizione del proprio gruppo non è contraria alla mediazione familiare, ritenendo al contrario che essa debba essere incentivata e qualificata. Al contrario le perplessità sono incentrate sulla configurazione della mediazione nel testo all'esame, poiché la mediazione familiare appare connotata nel provvedimento da  un'eccessiva burocratizzazione oltre ad apparire snaturata dalla obbligatorietà del passaggio dal centro di mediazione prima di poter adire il giudice.

Pur giudicando favorevolmente la proposta soppressione della obbligatorietà della mediazione familiare, preannuncia la presentazione di proposte emendative in Assemblea volte a fissare alcuni requisiti di affidabilità di cui devono essere in possesso i centri di mediazione familiari, eventualmente prevedendosi un loro accreditamento da parte delle istituzioni pubbliche.

Oltre alla questione della mediazione familiare ritiene che permangono perplessità su altre parti del testo, che appare connotato da una filosofia «adultocentrica», senza una adeguata tutela delle garanzie e dei diritti dei minori, anche dopo l'accoglimento di alcune proposte emendative presentate dal proprio gruppo.

Per esempio non ritiene sufficiente la previsione di cui all'articolo 155-bis secondo cui il giudice può non applicare l'affidamento condiviso qualora possa derivarne un pregiudizio per il minore. Al contrario andrebbe adottata un'ottica speculare e quindi l'affidamento condiviso dovrebbe essere deciso dal giudice ogni volta che possa essere più vantaggioso per il minore nel caso concreto.

Invita inoltre a considerare che appare eccessivamente gravosa la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 155-bis per l'esclusione di uno dei genitori dall'affidamento dei figli, essendo richiesta un'istanza di parte volta a provare che dall'affidamento anche all'altro genitore potrebbe derivare un danno al minore. Meglio prevenire il danno che doverlo constatare a posteriori.

Soffermandosi sull'articolo 4 ribadisce le perplessità sulla applicabilità della riforma ai casi già definiti con sentenza. Ritiene che andrebbe attentamente valutata l'opportunità di incidere su situazioni ormai consolidate, con effetti destabilizzanti per l'equilibrio del minore.

Per quanto riguarda il mantenimento del minore ritiene che il testo, prevedendo il mantenimento diretto e quindi riducendo l'ambito dell'assegno di mantenimento, determini una riduzione delle garanzie relative al benessere e al tenore di vita del minore. Pur comprendendo la legittima esigenza di ciascuno dei genitori a mantenere un contatto diretto con il figlio anche tramite il mantenimento diretto, ritiene che vada individuata una soluzione che contemperi tale esigenza con la necessità di garantire certezza economica ed evitare un pregiudizio al tenore di vita posseduto dal minore prima della separazione.

Lamenta il fatto che il relatore non abbia mostrato sufficiente sensibilità all'accoglimento dei rilievi contenuti nel parere della XII Commissione. In particolare ritiene che vada accolta la condizione sulla necessità che, nell'assegnazione della casa familiare, vada individuato come criterio prioritario la necessità di assicurare la stabilità della residenza del minore.

Rifiuta la tesi secondo cui la contrarietà alle singole scelte del provvedimento in esame implichi anche la contrarietà all'istituto dell'affidamento condiviso e al principio della bigenitorialità. Certamente va salvaguardato tale principio, ma le soluzioni non devono pregiudicare l'interesse e i diritti dello stesso minore.

Preannuncia quindi una serie di emendamenti volti a modificare il testo nel senso prospettato dalle sue osservazioni.

In conclusione, per tali motivi, preannuncia un voto contrario al conferimento del mandato al relatore sul testo in esame.

Giuliano PISAPIA (RC) esprime un apprezzamento sulla disponibilità del relatore relativa alla soppressione dell'articolo 709-bis del codice di procedura penale previsto dal testo per introdurre l'istituto della mediazione familiare in forma obbligatoria.

In ogni caso ritiene che potrebbero apportarsi ulteriori modifiche al testo in modo da rendere la mediazione familiare sempre più praticabile ed efficace come forma di prevenzione del contenzioso e di soluzione dei conflitti, fermo restando la non obbligatorietà dell'istituto.

Ciro FALANGA (FI) apprezzando al disponibilità del relatore alla eliminazione della obbligatorietà della mediazione familiare, invita a soffermarsi su alcune questioni problematiche poste dall'articolo 155-ter del codice civile con riferimento alla trascrivibilità ed opponibilità a terzi dell'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario. Ritiene che tale disposizione, oltre ad essere discutibile sul piano della legittimità costituzionale, nel merito determina una indebita compressione del diritto di proprietà. Ricorda che ai sensi della normativa vigente il coniuge proprietario può cedere l'immobile liberamente e l'acquirente non può vedersi opporre il diritto di abitazione dal coniuge affidatario. Comunque quest'ultimo viene tutelato con la revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento conseguente alla perdita della disponibilità della casa familiare.

Erminia MAZZONI (UDC), pur comprendendo la disponibilità del relatore alla soppressione dell'articolo 709-bis del codice di procedura civile, in modo da facilitare l'ulteriore iter del provvedimento, non concorda nel merito sulla eliminazione dell'istituto della mediazione familiare come adempimento obbligatorio per poter accedere alla fase giurisdizionale. Ritiene quindi che la riforma volta ad introdurre l'affidamento condiviso potrebbe perdere di incisività una volta eliminato l'istituto della mediazione familiare, volto a rendere possibile la soluzione dei conflitti in una fase precedente al giudizio con il supporto di personale preparato per facilitare i coniugi nella preparazione di un progetto condiviso relativo all'affidamento dei figli.

In ogni caso, anche se si dovesse sopprimere il nuovo articolo 709-bis del codice di procedura civile, poiché ciò non pregiudicherebbe l'impianto del provvedimento, a nome del proprio gruppo preannuncia un voto favorevole.

Italico PERLINI (FI) a nome del proprio gruppo preannuncia un voto favorevole, auspicando che si arrivi quanto prima all'approvazione finale del provvedimento.

Carolina LUSSANA (LNFP) preannuncia un voto favorevole a nome del proprio gruppo, ringraziando il relatore per l'impegno profuso nell'esame del provvedimento. Tuttavia ritiene che andrebbe individuata una soluzione, per quanto riguarda la mediazione familiare sulla falsariga di quanto è previsto nell'ambito del processo del lavoro. In particolare si dovrebbe introdurre un tentativo di conciliazione con l'assistenza delle associazione che operano nel settore, senza però incidere sulla possibilità di adire il giudice.

Per quanto riguarda l'articolo 3, ritiene che bisognerebbe ulteriormente riflettere sull'opportunità di affrontare questioni attinenti al diritto penale nell'ambito di un provvedimento che si occupa prevalentemente di modifiche al codice civile relative all'affidamento dei figli. In ogni caso ritiene di concordare nel merito sulla esigenza sottesa all'introduzione di un limite oltre il quale si configura una responsabilità penale del coniuge per la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento.

Gaetano PECORELLA, presidente, evidenzia che l'articolo 3, nel richiamare l'articolo 570 del codice penale, non precisa se si riferisca alla fattispecie del comma 1 o invece a quella del comma 2.

Maria BURANI PROCACCINI (FI), dopo aver ringraziato il relatore per l'ottimo lavoro relativo al provvedimento, auspica per il prosieguo dell'esame la più ampia convergenza possibile su un provvedimento di notevole rilevanza sul piano sociale. Nel merito concorda sulla richiesta dell'onorevole Magnolfi di rendere più centrale la posizione del minore nell'ambito delle scelte relative al progetto di affidamento condiviso.

Invita il relatore ad operare per giungere ad un provvedimento che raccolga il consenso anche dei gruppi di opposizione.

Soffermandosi sull'articolo 4 ritiene che andrebbe evitata un'applicazione automatica  della riforma alle situazione che siano gi à state definite con sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio. Pertanto nell'ambito dell'esame in Assemblea potrebbe individuarsi una formulazione volta a evitare un impatto negativo sulle situazioni già consolidate, con particolare attenzione agli interessi del minore.

La Commissione approva l'emendamento 2.50 e l'articolo aggiuntivo 4.050 del relatore. Quindi delibera di conferire mandato al relatore onorevole Paniz di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge C. 66 ed abbinate, così come risultante dall'esame degli emendamenti. Delibera altresì di richiedere ad essere autorizzata a riferire oralmente.

Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.20.



ALLEGATO

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

 

 

 

 

 

 


ART. 2.

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 709-bis».

2.50. Il Relatore.


 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 9.45.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, che persegue la finalità di intervenire sulle disposizioni che disciplinano l'affidamento dei figli minori di genitori separati, sostituendo alla nozione di affidamento congiunto quella di affidamento condiviso e disciplinando quest'ultimo come la forma ordinaria di affidamento, per ovviare alla vigente prassi giurisprudenziale che privilegia il ricorso all'affidamento ad un solo genitore. All'uopo, il provvedimento in esame, da un lato, sostituisce integralmente il disposto dell'articolo 155 del codice civile ed introduce nella medesima sede cinque nuovi articoli e, dall'altro, introduce, nel codice di procedura civile, gli articoli 709-bis e 709-ter. Rileva quindi che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Osservando inoltre che le disposizioni recate dal provvedimento in esame non presentano profili problematici quanto agli aspetti di legittimità costituzionale, fa presente, tuttavia, che le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, laddove richiama l'istituto del «divorzio», quelle di cui all'articolo 4, nella parte in cui estende l'ambito di operatività del provvedimento in esame con riferimento alla fattispecie dell'annullamento del matrimonio ai soli casi in cui la sentenza di annullamento sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della legge e, infine, disposto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ai sensi del quale le disposizioni recate dal provvedimento in esame si applicano anche «ai figli di genitori non coniugati», presentano aspetti problematici con riferimento alla coerenza con la legislazione generale dello Stato. Alla luce di tali rilievi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (vedi allegato 1).



ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (testo unificato C. 66 e abb.).

 

PARERE APPROVATO

 


Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge A.C. 66 e abbinate, recante nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, così come risultante dall'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente,

richiamato il disposto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione,

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

preso atto che il comma 2 dell'articolo 1, nell'introdurre nel codice civile l'articolo 155-ter, menziona espressamente il principio sancito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 454 del 1989, in materia di trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, che è volto ad introdurre una novella all'articolo 155 del codice civile, valuti la Commissione di merito, per finalità di coerenza con la legislazione generale dello Stato, l'opportunità di espungere il richiamo all'istituto del «divorzio», atteso che la disciplina dello scioglimento del matrimonio non è contenuta nel codice civile, ma è invece dettata da una legge ad esso complementare, la legge 1o dicembre 1970, n. 898 e tenuto altresì conto che l'applicabilità delle disposizioni recate dal provvedimento in esame alla fattispecie dello scioglimento del matrimonio è comunque già disposta, in via generale, dall'articolo 4;

b) all'articolo 4, valuti inoltre la Commissione di merito, per finalità di coerenza con la legislazione generale dello Stato, l'opportunità di precisare l'ambito di operatività del provvedimento in esame con riferimento alla fattispecie dell'annullamento del matrimonio, atteso che tale istituto, richiamato nel comma 1 dello stesso articolo 4 con riferimento ai casi in cui la sentenza di annullamento sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della legge, non è invece menzionato nell'ambito del comma 2, con il risultato che, stando al dato letterale, la disciplina recata dal provvedimento in esame sembrerebbe applicarsi alle sole fattispecie pregresse;

c) valuti infine la Commissione, sempre con riguardo ai profili di coerenza con la legislazione generale dello Stato, di chiarire la portata del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ai sensi del quale le disposizioni recate dal provvedimento in esame si applicano anche «ai figli di genitori non coniugati», atteso che, da un lato, la gran parte di esse appaiono inapplicabili a tale fattispecie, e che, d'altro lato, tale materia è compiutamente disciplinata in una diversa sede,l'articolo 317-bis del codice civile che, tra l'altro, fa riferimento alla potestà genitoriale e non all'affidamento dei figli.

 


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri e Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.10.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Nuovo testo C. 66 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, avverte che il provvedimento, che costituisce il testo unificato di proposte di  legge di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica. Rileva l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti in ordine ai seguenti profili che potrebbero comportare conseguenze finanziarie. In particolare, con riferimento alla modifica dell'articolo 155 del codice civile, di cui al primo comma dell'articolo 1, appare necessario che il Governo chiarisca se dalle attività che il giudice è chiamato a svolgere ai fini della valutazione delle risorse economiche dei genitori, con particolare riferimento alla valenza economica dei compiti domestici (attività che potrebbero comportare, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, un aumento dei carichi lavorativi da parte degli uffici giudiziari), possano derivare nuovi o maggiori oneri o se a tali attività gli uffici possano far fronte senza avvalersi di collaborazioni esterne. Con riferimento alla medesima disposizione, appare altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali oneri derivanti dalla possibilità per il giudice di disporre, qualora le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione. Sulla norma, di cui al comma 2, alinea 155-quinquies, che dispone il diritto del figlio maggiorenne e non indipendente economicamente a vedersi corrisposto l'assegno periodico, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla sua attuazione possano derivare minori entrate per il bilancio dello Stato, in considerazione della esenzione fiscale prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Relativamente al medesimo comma 2, nella parte in cui inserisce l'articolo 155-sexies del codice civile, appare opportuno che il Governo chiarisca se il ricorso da parte dei coniugi alle figure professionali degli esperti possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento, infine, ai centri di mediazione familiari pubblici o privati accreditati, previsti dal comma 1 dell'articolo 2, appare necessario che il Governo chiarisca se tali strutture già esistano e se la loro attività possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA ritiene che l'attività che il giudice, ai sensi dell'articolo 1, è chiamato a svolgere ai fini della valutazione delle risorse economiche dei genitori, non comporti nuovi o maggiori oneri. Osserva poi, con riferimento al medesimo articolo, che nemmeno la facoltà di ricorrere ad accertamenti della polizia tributaria comporta nuovi o maggiori oneri ed anzi potrebbe, paradossalmente, provocare un aumento del gettito fiscale. Occorre tuttavia valutare se sia ooprtuno affidare al giudice tale facoltà. Per quanto concerne poi la previsione, di cui all'articolo 1, comma 2, alinea 155-quinquies, che l'assegno periodico vada corrisposto anche al figlio maggiorenne non indipendente economicamente ed alle conseguenze della disposizione con riferimento all'eventuale applicazione dell'esenzione fiscale prevista all'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, segnala che già ai sensi della normativa vigente il figlio maggiorenne non indipendente economicamente è a carico dei genitori per cui potrebbero non determinarsi conseguenze negative sul gettito. Rileva poi che non risulta chiaro se la possibilità, di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, di ricorrere alle figure professionali di esperti e l'obbligo, di cui all'articolo 2, per i genitori di rivolgersi ad un centro di mediazione pubblico o privato possano comportare nuovi o maggiori oneri: si tratta di un aspetto da approfondire per cui ritiene opportuno un rinvio dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, concorda con l'opportunità di un rinvio dell'esame, anche al fine di approfondire gli elementi di chiarimento forniti dal rappresentante del Governo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

 


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

La seduta comincia alle 12.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Nuovo testo C. 66 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2004.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, recante disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, nella seduta del 2 dicembre 2004. In quella occasione erano state avanzate alcune richieste di chiarimento al Governo con riferimento a talune disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari. In particolare, si trattava dell'attività svolta dal giudice per valutare le risorse economiche dei genitori; della possibilità che il giudice disponga accertamenti di polizia tributaria; del diritto del figlio maggiorenne e non indipendente economicamente a vedersi corrisposto un assegno periodico; del ricorso, da parte dei coniugi, a figure di esperti in mediazione familiare; della previsione di centri di mediazione familiari pubblici o privati accreditati ai quali i genitori devono rivolgersi in caso di disaccordo, prima di adire il giudice. Nella medesima seduta il rappresentante del Governo ha escluso l'eventualità che le disposizioni richiamate determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per la possibilità di avvalersi di esperti in mediazione e per l'obbligo di ricorrere a centri di mediazione familiari. Su tali specifici aspetti il rappresentante del Governo si è riservato un approfondimento.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO chiarisce che i centri di mediazione familiare pubblici, cui il provvedimento fa riferimento, corrispondono ad istituzioni già esistenti mentre in caso di accreditamento di strutture private l'eventuale differenza di spesa rispetto alle strutture pubbliche sarà a carico dei soggetti che vi si rivolgeranno. Non si dovrebbero pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rimette comunque alla valutazione della Commissione in ordine all'eventuale inserimento nel testo di una clausola di invarianza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

«Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

dalle attività di mediazione previste dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

considerato che appare, comunque, opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Dopo l'articolo 4 sia aggiunto il seguente:

«Art. 5 - 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

La Commissione approva la proposta di parere.


 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 settembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Stefano Caldoro.

La seduta comincia alle 14.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Testo unificato C. 66 e abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Domenico BENEDETTI VALENTINI, relatore, rileva come la II Commissione (Giustizia) abbia inviato alle Commissioni competenti per i pareri un testo unificato delle proposte di legge C. 66 e abbinate, in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Il provvedimento sostituisce l'articolo 155 del codice civile e alcune delle norme di procedura. Il principio ispiratore è quello di favorire che dopo la separazione personale dei genitori il minore di mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, attribuendogli il diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per questo, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, di norma, che i figli restino affidati ad entrambi. L'esclusione di un genitore dall'affidamento può derivare dal pregiudizio per il minore. L'affidamento deciso dal giudice dovrà tenere conto delle modalità concordate tra i coniugi, tradotte in un progetto di affidamento obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione.

In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato accreditato. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando, altresì, la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Le difficoltà insorte nella preparazione del progetto possono essere risolte con l'intervento di un centro di mediazione, al quale le parti hanno l'obbligo di rivolgersi prima dell'intervento dell'autorità  giudiziaria. La potestà è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore importanza nei campi di educazione, istruzione e salute sono assunte congiuntamente.

Dal punto di vista economico, il mantenimento dei figli è assicurato dai genitori in maniera proporzionale ai rispettivi redditi. Il giudice dispone in ogni caso un assegno perequativo periodico per realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando, tra l'altro, le esigenze del figlio, il suo tenore di vita precedente, le risorse dei coniugi e il tempo di permanenza presso ciascuno di loro. L'interesse dei figli rappresenta l'interesse preminente per assegnare la casa familiare e la decisione va considerata un elemento fondamentale nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi. Sul piano penale, il mancato versamento dell'assegno per più di tre mesi è punito con un anno di reclusione e una multa mille euro.

La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale spetta, se non vi è un procedimento in corso, al Tribunale del luogo di residenza del minore. Il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, egli può modificare i provvedimenti in vigore o può, in alternativa, ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Segnala che, nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere l'applicazione della legge in esame. Manifesta infine perplessità in ordine alla farraginosità di alcuni dei meccanismi previsti dal provvedimento, con particolare riferimento ai cosiddetti centri di mediazione familiare, le cui funzioni si sovrappongono a quelle dei tribunali.

Antonino LO PRESTI (AN) condivide le perplessità manifestate dal relatore con particolare riferimento all'istituto della mediazione familiare previsto all'articolo 2, sottolineando come il testo non disciplini la composizione dei relativi organismi e non ne definisca chiaramente le funzioni, anche in rapporto a professionisti quali avvocati e psicologi che già attualmente operano nel settore.

Elena Emma CORDONI (DS-U) condivide le perplessità manifestate dal relatore, evidenziando il rischio di un provvedimento che accresca, anziché ridurre, le difficoltà delle coppie in caso di separazione e affidamento dei figli. Ritiene che non sia opportuno determinare meccanismi rigidi sul piano legislativo in una materia delicata come quella delle relazioni interpersonali tra coniugi. Non si può obbligare per legge una coppia in difficoltà a trovare un accordo sull'affidamento condiviso. Ritiene auspicabile che tale accordo si trovi nella maggior parte possibile dei casi, ma ciò deve avvenire per una scelta, magari favorita da un più avanzato clima culturale. Già oggi, quando si trova un accordo sulle principali questioni derivanti dalla separazione personale, il giudice non modifica - se non in casi estremi - le pattuizioni concordate fra gli interessati. Quanto ai centri di mediazione familiare, rileva come, oltre a non definirsene le caratteristiche sotto il profilo professionale e amministrativo, non si precisi chi debba sostenere le relative spese, con il rischio di far gravare una ulteriore spesa sui coniugi che si stanno separando.

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.


 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 20 ottobre 2004.

Antonino LO PRESTI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che la Commissione Lavoro si dovrebbe interessare, analogamente a quanto fatto per il caso della Telecom, anche dell'annunciata creazione di Capitalia Informatica Spa, una nuova società che dovrebbe gestire i servizi informatici del Banco di Sicilia, della Banca di Roma e della Bipop Carire.

Si tratta di un altro caso in cui le rappresentanze sindacali lamentano una distorta applicazione delle regole per le cessioni di ramo d'azienda, sia con riferimento alla mancata consultazione dei sindacati sia in relazione alle necessità di garanzie per i 1.700 lavoratori interessati.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che ogni decisione in proposito verrà presa dall'Ufficio di  presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, come è avvenuto per la Telecom.

Lalla TRUPIA (DS-U) ritiene che il testo unificato in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli risponda a finalità lodevoli, ma rischi di rivelarsi contraddittorio, con impropri interventi legislativi. In particolare, segnala il rischio di un aggravamento delle difficoltà che potrebbero presentarsi per i figli di genitori separati. Laddove sarebbe necessaria una scelta legislativa leggera, rispettosa della delicatezza delle questioni in campo, si è invece optato per una legge che in sostanza obbliga i genitori in via di separazione ad andare d'accordo, innescando una serie interminabile di conflitti e allontanando la loro composizione.

Ad esempio, l'assegno di mantenimento viene sostituito dalla necessità di accordarsi sulle singole spese per il minore. Appare evidente che si pongono le condizioni così di un conflitto permanente, specie se si pensa che oggi in molti casi non viene pagato neanche l'assegno fissato dal giudice.

Anche la necessità di stabilire un piano educativo del bambino rientra nella stessa logica. Si tratta di uno strumento interessante, che però nel mo                                                                                                                                                                                                                                 mento in cui viene imposto dalla legge rischia di divenire solamente un adempimento burocratico. D'altra parte, nessuna famiglia stabilisce preventivamente in maniera scritta i piani educativi dei figli.

Esprime poi perplessità sui centri di mediazioni familiari, di cui non è dato capire la natura, se pubblica o privata, le capacità professionali degli operatori addetti e l'impatto economico per i genitori coinvolti, nonostante si tratti di centri a cui bisogna ricorrere obbligatoriamente.

Da ultimo, la norma che prevede l'applicabilità della legge in esame anche a tutti i rapporti definiti in base alle leggi previgenti e che quindi riapre anche tutti gli accordi già conclusi, pare particolarmente negativa, avendo una potenzialità in termini di contenzioso di cui il legislatore non pare tenere conto. Ribadisce, in conclusione, il suo parere negativo sull'intero provvedimento.

Carmen MOTTA (DS-U), a sua volta, ritiene che non possa essere valutata positivamente una proposta che nell'inseguire finalità condivisibili ricorre a strumenti inidonei. La legge, ove venisse approvata, sarebbe destinata ad essere inapplicata. Quando si interviene sul piano relazionale, occorre partire dalla adesione volontaria delle persone. In caso contrario si causa un contenzioso praticamente infinito e su ogni questione. Anche per quanto riguarda il ricorso alla mediazione, il testo prevede una sorta di terapia familiare, che ha senso solo se richiesta dalle persone coinvolte. Occorre quindi rispettare il principio di soggettività, senza avventurarsi in normative che, a causa del loro impianto obbligatorio, rischiano di essere addirittura illegittime sul piano costituzionale. Occorre almeno lasciare ai genitori interessati la possibilità di ricorrere al giudice, invece che spedire faticosi tentativi di mediazione.

La stessa abolizione dell'assegno di mantenimento va a colpire il coniuge più debole mentre la procedura relativa al cambio di residenza assume caratteristiche grottesche, con una farraginosità eccessiva.

Ricorda poi che già esiste una società italiana di mediazione, che ha approvato un proprio codice deontologico. Non esiste però un albo dei mediatori per cui non è dato comprendere quali siano i centri di mediazione accreditati di cui parla il testo. Oltretutto questi centri non sono regolati sul piano dei requisiti e della qualificazione professionale di chi vi opera, mentre il mediatore dovrebbe avere una sua specifica formazione. In proposito ricorda che in Emilia Romagna esistono dei centri di mediazione familiare, che assistono su base volontaria sia coppie in corso di separazione che coppie già separate. La mediazione non ha specifico carattere legale, psicologico o terapeutico, ma interviene in ognuno di  questi settori per cercare di offrire un approccio equilibrato in una situazione particolarmente difficile.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 



XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 novembre 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 26 ottobre 2004.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ritiene che le perplessità sull'articolato emerse nel corso del dibattito portino all'espressione di un parere contrario, nel quale sia comunque evidenziato l'apprezzamento per le finalità del testo unificato (vedi allegato 1).

Aldo PERROTTA (FI) ritiene solo parzialmente condivisibili le ragioni di contrarietà contenute nella proposta di parere, in quanto a suo parere andrebbe maggiormente tenuto in considerazione l'interessante istituto della mediazione, che innova in maniera positiva la disciplina vigente e che andrebbe almeno sperimentato. Annuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, avverte che come relatore si era fatto carico di riprendere i contenuti degli interventi fin qui svolti, che apparivano unanimemente contrari alla formulazione del testo in esame. L'orientamento appena espresso a nome del gruppo di forza Italia dal deputato Perrotta fa venir meno quelle caratteristiche di unanimità a cui intendeva rifarsi. Ritiene pertanto indispensabile un maggiore approfondimento della materia, in modo da poter giungere all'espressione di un parere maggiormente condiviso.

Carmen MOTTA (DS-U) sottolinea che la Commissione era praticamente giunta al momento delle votazioni, per cui sarebbe stato più opportuno esprimere tempestivamente la posizione del gruppo di forza Italia.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



ALLEGATO 1

 

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. Testo unificato C. 66 e abb.

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

 


La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

preso in esame il testo unificato C. 66 e abb. «Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli»;

apprezzate come condivisibili le finalità ispiratrici del testo e delle proposte di legge in esso conferite e talune delle norme innovative introdotte;

posto che, in sede di espressione di parere, tale apprezzamento per il pregevole lavoro istituzionale degli estensori suggerisce anche di contribuirvi con l'esposizione di non secondarie perplessità sulle applicazioni pratiche della normativa proposta;

rilevato che difficilmente i meccanismi previsti per assicurare una corretta disciplina dei rapporti economici e degli obblighi di mantenimento potrebbero complessivamente rivelarsi efficaci, mentre appaiono potenzialmente tali da influire non positivamente sulle attività lavorative, economiche e reddituali dei coniugi e genitori;

considerato che il quadro procedurale risulterebbe, in più passaggi, complicato, restando pur sempre il magistrato punto di definizione delle controversie insorte;

manifestando contrarietà alla configurazione della «mediazione familiare» istituzionalizzata e obbligatoria, anche perché questa comporterebbe la creazione di nuove strutture, i cui compiti rientrano professionalmente nelle competenze della magistratura, dell'avvocatura e di già operanti soggetti del volontariato e solidarismo sociale;

esprime, allo stato,

PARERE CONTRARIO

 

 


 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 novembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

La seduta comincia alle 14.50.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2004.

Angelo SANTORI, presidente, avverte che il relatore è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come il provvedimento stia per concludere l'iter nella Commissione di merito, per cui il parere dovrebbe essere espresso subito.

Cesare CAMPA (FI), ricorda come il relatore avesse presentato una proposta di parere in cui si evidenziavano alcune perplessità sul provvedimento e come, non essendo state condivise del tutto tali perplessità dal gruppo di Forza Italia, egli si fosse riservato di formulare una nuova proposta di parere. Ritiene pertanto che, qualora si intenda licenziare subito il provvedimento, si possa approvare un parere di nulla osta.

Angelo SANTORI, presidente, propone di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani, quando potrà intervenire il relatore.

Carmen MOTTA (DS-U) evidenzia come sul provvedimento, che sta per concludere il proprio iter in Commissione, altre Commissioni competenti in sede consultiva abbiano espresso parere favorevole con osservazioni in parte corrispondenti alle perplessità manifestate dal relatore: ritiene pertanto che la Commissione si debba esprimere sulla proposta di parere formulata dal relatore, non essendo invece accoglibile la proposta del deputato Campa di esprimere un parere di nulla osta.

Aldo PERROTTA (FI), ricorda come il relatore intendesse riformulare la sua proposta di parere sulla base di quanto emerso nel corso del dibattito in Commissione: ritiene pertanto che, da un punto di vista formale, debba ancora essere formulata la proposta di parere del relatore.

Angelo SANTORI, presidente, ritiene che, a causa dell'assenza del relatore, si possa rinviare l'espressione del parere della Commissione alla seduta di domani.

Roberto GUERZONI (DS-U), ritiene che, da un punto di vista formale, sia per il momento all'esame della Commissione la proposta di parere formulata dal relatore, non potendosi quindi esprimere un nulla osta secondo la proposta del deputato Campa. Ritiene peraltro che, in considerazione dell'assenza del relatore, si possa rinviare l'espressione del parere alla seduta di domani.

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.10.


 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Venerdì 12 novembre 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 9.45.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, avverte che non ha ancora predisposto la riformulazione della sua proposta di parere.

Andrea DI TEODORO (FI) ricorda come, nella seduta di ieri, sia stata avanzata la proposta di esprimere un parere di nulla osta, nella considerazione delle limitate competenze della Commissione sulla materia disciplinata dal provvedimento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ritiene che, sebbene tale proposta possa essere contemplata tra le possibili opzioni, non sia da giudicarsi quella preferibile in quanto corrisponde ad una mancata assunzione di responsabilità.

Lalla TRUPIA (DS-U) ritiene che la proposta richiamata del deputato Di Teodoro rappresenti una sbagliata linea di fuga, nella considerazione che le competenze della Commissione sono direttamente investite per quanto attiene alle norme che disciplinano la professionalità e la collocazione dei mediatori familiari. Sottolinea pertanto come, pur essendo comprensibili le difficoltà che si determinerebbero all'interno della maggioranza a seguito dell'espressione di un parere contrario, deve essere votata la proposta di parere inizialmente presentata qualora essa non venga riformulata dal relatore.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, evidenzia come si registrino opinioni divergenti sul provvedimento in esame in senso trasversale all'interno dei gruppi sia di maggioranza sia di opposizione. Si riserva pertanto di riformulare la sua proposta di parere, considerato che la Commissione di merito deve ancora concludere l'esame del provvedimento.

Carmen MOTTA (DS-U), ricordato il proprio contributo offerto nel corso della discussione su questioni di stretta competenza della Commissione, con particolare riferimento alle criticità poste dalla figura  di mediatore familiare delineata nel provvedimento, ritiene che sussista un diritto-dovere della Commissione di esprimere il parere.

Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara che, pur comprendendo le difficoltà del relatore, il suo gruppo è favorevole alla proposta di parere da egli formalizzata.

Emerenzio BARBIERI (UDC) evidenzia come, essendo state evidenziate perplessità dal gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere, rientri nella facoltà del relatore la ricerca di una convergenza all'interno della maggioranza.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

 


 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.15.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2004.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene necessario un ulteriore approfondimento prima della formulazione di una proposta di parere, dichiarandosi peraltro disponibile a valutare i contributi che verranno offerti dai gruppi, invitandoli a chiarire ulteriormente le rispettive proposte.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

 


 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o dicembre 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 15.10.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Nuovo testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre 2004.

Aldo PERROTTA (FI) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, con particolare riferimento alla previsione dell'affidamento condiviso dei figli e dei centri di mediazione familiare, che ritiene possano svolgere un'utile funzione nell'interesse delle famiglie.

Dario GALLI (LNFP), evidenziato come il provvedimento intervenga su una materia complessa e delicata, ritiene che esso offra alcune possibilità aggiuntive per la soluzione delle difficoltà che si verificano in occasione delle separazioni coniugali, con particolare riferimento alla tutela degli interessi dei figli. Ritiene pertanto che la Commissione possa formulare un parere complessivamente favorevole, con eventuali osservazioni.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, si riserva di acquisire ulteriori contributi onde formulare una proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

La seduta comincia alle 15.40.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o dicembre 2004.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato), sottolineando come essa sia il frutto del dibattito che si è svolto in Commissione. Rileva come, nonostante le perplessità riguardo all'istituto della mediazione familiare, relativamente al quale propone una condizione soppressiva, abbia modificato la sua iniziale proposta di parere contrario in una proposta di parere favorevole in quanto ritiene condivisibile il principio dell'affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori. Sottolinea altresì come l'introduzione di una condizione soppressiva riguardo all'istituto della mediazione familiare solleciti un attento esame in proposito da parte della Commissione di merito.

Roberto GUERZONI (DS-U), apprezzato il lavoro svolto dal relatore, il quale  ha modificato la propria proposta di parere in modo significativo a seguito del dibattito svoltosi in Commissione, ritiene sia opportuna un'ulteriore riflessione sulla sua nuova proposta di parere.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, evidenzia come sia opportuno che la Commissione esprima il proprio parere sul provvedimento, da tempo al suo esame, prima della chiusura dei lavori parlamentari in occasione delle festività natalizie.

Emerenzio BARBIERI (UDC) condivide l'esigenza che la Commissione esprima il proprio parere sul provvedimento in esame prima della chiusura dei lavori parlamentari, ritenendo tuttavia opportuna un'ulteriore riflessione sulla nuova proposta di parere del relatore.

Angelo SANTORI (FI) apprezza il lavoro svolto dal relatore, che ha modificato la sua proposta di parere contrario in una proposta di parere favorevole, sebbene con una condizione che avrebbe potuto forse più appropriatamente essere formulata sotto forma di osservazione; ritiene peraltro convincente l'argomentazione del relatore per la quale l'apposizione di una condizione nel parere favorevole solleciterà la Commissione di merito ad una più attenta valutazione dell'istituto della mediazione familiare. Ritiene infine si possa procedere alla votazione della proposta di parere in una prossima seduta, comunque prima della chiusura dei lavori parlamentari in occasione delle festività natalizie.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rileva come rimanga inteso che la proposta di parere verrà votata prima della chiusura dei lavori parlamentari in occasione delle festività natalizie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Agenzie nazionali sulla sicurezza alimentare.

Testo unico C. 126 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, rileva come la Commissione Affari sociali abbia inviato alle Commissioni competenti per i pareri un ulteriore nuovo testo unificato risultante dagli emendamenti approvati delle proposte di legge C. 126 e abbinate recanti l'istituzione di agenzie nazionali in materia di sicurezza alimentare.

Il tema della sicurezza alimentare è senz'altro rilevante e tuttavia occorre considerare che, nel settore, operano già servizi veterinari, istituti zooprofilattici, controlli igienico-sanitari, economici e fiscali operati dai NAS, dalle ASL, dai presidi multizonali di prevenzione, dalle ARPA, dai laboratori delle dogane, avvalendosi altresì dell'apporto scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e di importanti istituti universitari.

L'Autorità per la sicurezza alimentare, in base all'articolo 1 del testo in esame, si dovrà concentrare sull'analisi e l'individuazione del rischio, sull'informazione agli operatori, agli organismi preposti al controllo, ai consumatori; formulare pareri, promuovere studi specifici, programmi di monitoraggio; partecipare al sistema nazionale di allarme. L'Autorità coordina gli interventi di analisi e di valutazione del rischio e non dovrà quindi dotarsi di laboratori od altre strutture di ricerca, che già esistono, ma dovrà piuttosto metterli in rete; essa peraltro non sottrarrà competenze alle regioni, alle quali le leggi sanitarie e la riforma del Titolo V della Costituzione attribuiscono con chiarezza piena responsabilità nell'organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione, e quindi di tutto quanto concorra a garantire la salute sia animale sia dell'uomo.

In base all'articolo 2, l'Autorità presenterà annualmente una relazione al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati ottenuti. In base all'articolo 3, la costituzione di un Comitato consultivo presso l'Autorità consentirà la partecipazione attiva dei consumatori, dei produttori e delle organizzazioni sindacali. Ai sensi dell'articolo 4, sono organi dell'Autorità il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio di Amministrazione, in base all'articolo 5, è composto da otto membri più il presidente indicati dai ministri competenti e dalle regioni in modo da garantire alti livelli di competenza e professionalità. Il Presidente è nominato dal ministro della salute d'intesa con le regioni, a sottolineare il prevalere delle finalità di tutela della salute (articolo 6). Il consiglio di amministrazione nomina il direttore, cui spetteranno le responsabilità organizzative ed il rapporto con l'Autorità europea (articolo 7).

Il secondo importante braccio operativo è costituito dal Comitato scientifico, presieduto dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, o da un suo delegato, e composto da quattordici esperti nelle materie attinenti alle maggiori fonti di rischio, individuati nell'ambito delle strutture operative della rete e nei più qualificati istituti di ricerca. Il Comitato scientifico formulerà pareri di volta in volta su richiesta del consiglio di amministrazione, del ministro della salute, del ministro delle politiche agricole, delle singole regioni, della Conferenza Stato-Regioni, del Comitato consultivo.

L'Autorità ed i membri dei suoi organi, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, sono tenuti a non divulgare le informazioni di carattere riservato; tuttavia, le conclusioni dei pareri scientifici formulati dall'Autorità riguardo a prevedibili effetti sanitari noti non sono in alcun caso tenute segrete (articolo 11). L'articolo 12 attribuisce alle regioni una funzione fondamentale di indirizzo e coordinamento rispetto ad un sistema di controlli complesso. In base all'articolo 13, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, verranno emanate le norme di attuazione per la definizione del sistema di coordinamento fra le strutture esistenti che si occupano di sicurezza alimentare, le regioni e l'Autorità, con particolare riguardo alla trasmissione reciproca delle informazioni. È altresì previsto l'aggiornamento periodico dell'elenco delle strutture scientifiche di riferimento per l'Autorità.

Quanto alla pianta organica dell'Autorità, in base al comma 3 dell'articolo 13, essa verrà definita con decreto del ministro della salute d'intesa con il ministro delle politiche agricole, avvalendosi per almeno il 70 per cento di personale proveniente dall'amministrazione dello Stato, da istituti di ricerca e dalle amministrazioni regionali, senza maggiori oneri a carico dello Stato.

L'articolo 14, infine, reca la norma di copertura, che prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2004, mentre, per gli anni successivi, tale somma sarà definita dalla legge finanziaria.

Sottolinea infine come, con riferimento alle competenze della Commissione, si pongano questioni da approfondire in relazione agli oneri determinati dal personale che sarebbe necessario per il funzionamento della nuova Autorità, per la quale non è definita nel testo l'entità della pianta organica.

Dario GALLI (FI) evidenzia come, nel caso del provvedimento in esame come di altri provvedimenti su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva, sia opportuno adottare una linea ispirata ad un'analisi dei costi e dei benefici che tenga conto, sul piano dei costi, degli oneri per la finanza pubblica determinati dall'esigenza di personale per il funzionamento di nuovi organismi di cui si proponga la creazione. Evidenziato come il pubblico impiego e la burocrazia gravino già fortemente sulle casse dello Stato, ritiene che provvedimenti come quello in esame dovrebbero essere esaminati con la medesima ottica di un'azienda che deve operare sul mercato contenendo i propri  costi. Ribadisce infine l'esigenza di un impegno per non far crescere il numero dei dipendenti pubblici ed i relativi oneri per la finanza pubblica.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dichiara di non essere favorevole alla creazione di una nuova autorità che duplicherebbe funzioni già assegnate ad altri organismi pubblici. Ricorda in proposito come, nella sede della Commissione agricoltura, il sottosegretario Teresio Delfino abbia ricordato che da tempo il Ministero delle politiche agricole forestali e il ministro Alemanno hanno espresso una posizione contraria alla creazione di soggetti istituzionali nuovi e dotati di forti funzioni in materia di sicurezza alimentare, ritenendo preferibile procedere ad una valorizzazione delle sinergie tra i soggetti attualmente operanti nel settore. Ha quindi dichiarato un orientamento contrario alla proposta di parere favorevole formulata in quella sede dal relatore.

Emerenzio BARBIERI (UDC), ricordato come il sottosegretario per la salute Cesare Cursi abbia invece espresso un orientamento favorevole sul provvedimento in esame, rileva come occorra in proposito un chiarimento all'interno dello stesso Governo.

Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come dovrebbe essere chiarito se la posizione espressa dal deputato Galli valga effettivamente anche con riferimento ad altri provvedimenti, come ad esempio quello relativo all'internazionalizzazione delle imprese iscritto al successivo punto all'ordine del giorno o per norme come l'istituzione di una fondazione per la responsabilità sociale prevista nel testo del disegno di legge finanziaria varato dal Senato.

Rileva inoltre come la Commissione debba compiere, più che considerazioni di carattere generale, una valutazione di merito sul provvedimento in esame, valutando specificamente se sia opportuno istituire un'Autorità per la sicurezza alimentare, che dovrebbe avere un compito di coordinamento in un settore molto delicato nel quale occorre vigilare sul rispetto di regole che devono necessariamente limitare le libertà di mercato per tutelare la salute dei cittadini.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come il provvedimento preveda che alla nuova Autorità per la sicurezza alimentare vengano assegnate funzioni che attualmente vengono già svolte da altri organismi.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, rileva come, secondo quanto emerso nel corso del dibattito, sia opportuno un ulteriore approfondimento, che potrebbe avvalersi anche del contributo del Ministero dell'economia e del Ministero della funzione pubblica, considerato che il provvedimento non definisce l'entità della pianta organica della nuova Autorità. Si riserva pertanto di formulare una proposta di parere.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.



ALLEGATO

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. Testo unificato C. 66 e abb.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

 


La XI Commissione,

preso in esame il testo unificato C. 66 e abb. «Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli»;

apprezzate, siccome condivisibili e corrispondenti all'evoluzione della dinamica sociale e alle esperienze pratiche maturate, le finalità ispiratrici del testo e delle proposte di legge in esso confluite, nonché la parte essenziale delle innovazioni normative, più logicamente e funzionalmente conseguente alle finalità medesime;

ritenuto che, nella specifica materia, solo una significativa fase di attuazione potrà verificare se l'articolazione procedurale prevista sia in grado di incidere positivamente, sul piano culturale e negli effetti concreti, sui rapporti tra i coniugi e genitori, sulla condizione e i diritti dei figli, sul loro rapporto con i genitori e i loro ambiti parentali, assicurando sotto ogni possibile aspetto la valorizzazione delle risorse morali e materiali della famiglia;

manifestando, invece, ferma contrarietà alla configurazione della «mediazione familiare», istituzionalizzata e addirittura obbligatoria, sia perché ogni aspetto controverso dovrebbe comunque essere versato all'esame e alla decisione del giudice, sia perché questa ulteriore istanza comporterebbe la creazione di nuove strutture - dall'accreditamento, controllo e costo difficilmente garantibili - mentre i compiti propri della mediazione già rientrano professionalmente nelle competenze della magistratura e dell'avvocatura, a prescindere dall'opera già liberamente svolta da soggetti del volontariato e solidarismo sociale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che venga integralmente soppresso, nell'articolo 2, l'ipotizzato articolo 709-bis del Codice di procedura civile (mediazione familiare).

 


 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 9.05.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Testo unificato C. 66 e abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2004.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ricorda come, nel corso dell'ultima seduta, egli avesse presentato una nuova proposta di parere favorevole con condizione. Avverte altresì che è stata presentata una proposta di parere alternativo (vedi allegato 4).

Carmen MOTTA (DS-U) illustra la sua proposta di parere alternativo, invitando il relatore ad accogliere alcune delle condizioni poste nel medesimo.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ricordato come egli abbia modificato la sua proposta di parere, inizialmente contraria, sulla base di un apprezzamento positivo degli istituti previsti dal provvedimento con particolare riferimento all'affidamento condiviso dei figli, ritiene di non poter accogliere le considerazioni poste al riguardo nelle premesse della proposta di parere alternativo. Ritiene invece maggiormente convergenti le riflessioni critiche relative all'istituto della mediazione familiare, con particolare riferimento all'obbligo di farvi ricorso,  nella considerazione delle competenze professionali esercitate in tale ambito dalla magistratura e dall'avvocatura, nonché dell'opera liberamente svolta dai soggetti del volontariato e del solidarismo sociale.

Carmen MOTTA (DS-U) precisa, con riferimento all'istituto della mediazione familiare, che l'opposizione vi ha prestato molta attenzione, evidenziando diversi aspetti critici e tuttavia non giungendo al riguardo ad un giudizio assolutamente critico. Rilevato come l'istituto già sussista nell'ambito del settore pubblico, ritiene non accettabile che il costo del ricorso a strutture private, dovuto anche al numero esiguo di quelle pubbliche, gravi sulla coppia. Ritiene altresì che non sia opportuno prevedere l'obbligo del percorso di mediazione familiare, essendo preferibile una libera scelta della coppia di farvi ricorso, ponendosi peraltro una questione di definizione di standard e figure professionali in tale ambito. Evidenzia infine come la proposta di parere del relatore, pur cogliendo qualcuno degli aspetti problematici evidenziati dall'opposizione, non colga la complessità delle questioni poste, con particolare riferimento all'esigenza di assumere l'interesse del minore come criterio prioritario. Giudica pertanto non soddisfacente la proposta di parere del relatore.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ribadisce, come osservato nella sua proposta di parere, che solo una significativa fase di attuazione potrà consentire di verificare se l'articolazione procedurale prevista sia in grado di incidere positivamente, sul piano culturale e negli effetti concreti, sui rapporti tra i coniugi e genitori, sulla condizione e i diritti dei figli, sul loro rapporto con i genitori e gli ambiti parentali, assicurando la valorizzazione delle risorse morali e materiali della famiglia.

Aldo PERROTTA (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).

La seduta termina alle 15.10.



ALLEGATO 4

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (Testo unificato C. 66 e abbinate).

 

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

 

 


La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato);

esaminato per le parti di competenza il testo unificato della proposta di legge A.C. 66 e abb. «Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli»,

premesso che:

il principio ispiratore contenuto nel testo unificato, principio che diviene orientativo della decisione del giudice, è la cosiddetta bigenitorialità, ovvero il diritto del bambino a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno di essi, è condivisibile; risulta infatti opportuno che il legislatore si preoccupi affinché siano individuate nuove opportunità per favorire il coinvolgimento e la responsabilità di entrambi i genitori separati nella crescita del figlio e che tale diritto sia sempre più diffuso nella cultura sociale e nella giurisprudenza;

il principio dell'interesse del minore deve costituire il principio ispiratore della legislazione sul tema della separazione dei coniugi e criterio orientativo prevalente degli accordi tra i genitori separati;

l'impianto rigido dell'affidamento condiviso previsto nel testo in esame rischia di vanificare i suddetti principi e anziché offrire opportuni interventi correttivi delle disposizioni vigenti a supporto delle decisione dei genitori e del giudice, anche con strumenti volontari ed extragiudiziali, tende a conseguire forzatamente le condizioni dell'affidamento condiviso; ciò è confermato nella previsione di un unico regime di mantenimento dei figli, il cosiddetto mantenimento in forma diretta, la cui formulazione è suscettibile di interpretazioni diverse tra le parti tale da rischiare l'aumento della conflittualità dei coniugi;

è necessario chiarire i criteri per l'assegnazione della casa familiare, al fine di scongiurare un pendolarismo del minore tale da privarlo di punti di riferimento;

il percorso di mediazione familiare è previsto, nell'attuale formulazione, come obbligo e non come opportunità; tale obbligo, che introduce nuove disposizioni nel codice di procedura civile in tutti i casi di disaccordo tra i coniugi, rischia di annullare l'importante ed efficace funzione che la mediazione familiare può svolgere come pratica non formale, se liberamente scelta dalla coppia;

il testo non affronta il problema del numero esiguo dei servizi pubblici di mediazione familiare attualmente esistenti, non offre una indicazione generale degli standard a cui deve rispondere una nuova professione finora non regolata, né delinea la figura del mediatore familiare attualmente non disciplinata dal nostro ordinamento;

risulta non accettabile che il costo della predetta mediazione familiare gravi sulla coppia nel caso di struttura privata, essendo tale prestazione individuata come passaggio ordinamentale che precede l'azione giudiziaria; 

le disposizioni di attuazione consentono di applicare il nuovo regime anche alle situazioni già definite, con il rischio di destabilizzare quelle consolidate nel tempo a danno in particolar modo dei minori che su certezze di comportamento ed abitudini hanno costruito una stabilità emotiva;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) che il testo, in tutti i passaggi, assuma l'interesse del minore come criterio prioritario, ovvero come la regola per individuare di volta in volta i modelli più idonei;

2) che si mantenga in capo al giudice la possibilità di decidere il mantenimento diretto in modo non vincolato, in tutti i casi in cui si possano garantire in maniera chiara e definita gli obblighi di ciascuno riguardo ai figli;

3) che siano chiariti i criteri per l'assegnazione della casa familiare, per non incorrere nel rischio di arrecare pregiudizio alla tranquillità del minore coinvolgendolo in un pendolarismo che lo privi dì punti di riferimento;

4) che il percorso di mediazione familiare venga offerto alla coppia come opportunità e non come obbligo;

5) che non sia previsto l'obbligo per i coniugi di allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o la concorde dichiarazione, così come previsto all'articolo 709-bis c.p.c., introdotto dall'articolo 2 del testo in esame;

6) che si prevedano per i centri privati che svolgono percorsi di mediazione familiare criteri omogenei sul territorio nazionale relativamente all'accreditamento e alla qualità dei servizi;

7) che si preveda la definizione della figura del mediatore familiare e i requisiti per poter svolgere tale professione.

«Motta, Cordoni, Trupia, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Bellini, Sciacca, Diana».



ALLEGATO 5

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (Testo unificato C. 66 e abbinate).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

 


La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

preso in esame il testo unificato C. 66 e abb. «Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli»;

apprezzate, siccome condivisibili e corrispondenti all'evoluzione della dinamica sociale e alle esperienze pratiche maturate, le finalità ispiratrici del testo e delle proposte di legge in esso confluite, nonché la parte essenziale delle innovazioni normative, più logicamente e funzionalmente conseguente alle finalità medesime;

ritenuto che, nella specifica materia, solo una significativa fase di attuazione potrà verificare se l'articolazione procedurale prevista sia in grado di incidere positivamente, sul piano culturale e negli effetti concreti, sui rapporti tra i coniugi e genitori, sulla condizione e i diritti dei figli, sul loro rapporto con i genitori e i loro ambiti parentali, assicurando sotto ogni possibile aspetto la valorizzazione delle risorse morali e materiali della famiglia;

manifestando, invece, ferma contrarietà alla configurazione della «mediazione familiare», istituzionalizzata e addirittura obbligatoria, sia perché ogni aspetto controverso dovrebbe comunque essere versato all'esame e alla decisione del giudice, sia perché questa ulteriore istanza comporterebbe la creazione di nuove strutture - dall'accreditamento, controllo e costo difficilmente garantibili - mentre i compiti propri della mediazione già rientrano professionalmente nelle competenze della magistratura e dell'avvocatura, a prescindere dall'opera già liberamente svolta da soggetti del volontariato e solidarismo sociale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che venga integralmente soppresso, nell'articolo 2, l'ipotizzato articolo 709-bis del Codice di procedura civile (mediazione familiare).

 



XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 settembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 15.05.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

(Testo unificato C. 66 ed abbinate).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Marida BOLOGNESI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che il testo unificato in titolo investe profili di diretta competenza della Commissione affari sociali, quali quello della famiglia e della tutela dei minori, su cui ritiene che la stessa Commissione affari sociali potrebbe  fornire un importante contributo. A tal fine propone di chiedere al Presidente della Camera che sul provvedimento in esame la XII Commissione esprima un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ritiene condivisibile la richiesta avanzata dal deputato Bolognesi.

Francesca MARTINI (LNFP), relatore, fa presente di avere attentamente seguito l'esame del provvedimento presso la Commissione giustizia, nonostante si sia trattato di una discussione lunga e complessa, proprio ritenendo fondamentale offrire un contributo che riguardasse le problematiche sociali e familiari che rientrano nella specifica competenza della XII Commissione. Ciò anche in considerazione del fatto che l'intento cui si ispira il provvedimento in esame è quello di tutelare i minori da possibili abusi del genitore affidatario in occasione di separazione o divorzio, che nella larga maggioranza dei casi è la madre, garantendo agli stessi minori la possibilità di mantenere con entrambi i genitori relazioni tali da consentire il loro sviluppo armonico.

Ritiene pertanto condivisibile la richiesta avanzata dal deputato Bolognesi.

Giuseppe PALUMBO, presidente, alla luce di quanto evidenziato propone di richiedere al Presidente della Camera che il parere della Commissione sul testo unificato in esame sia espresso ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

La Commissione concorda.

Francesca MARTINI (LNFP), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che una delle principali novità introdotte dalla Commissione di merito attiene al fatto che non sarà più previsto l'affidamento esclusivo dei figli in capo ad un unico genitore, in quanto dopo il divorzio dei genitori i figli dovranno essere affidati ad entrambi, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo, come stabilisce il comma 1 del modificato articolo 155 del codice civile.

In questa nuova ottica, i figli hanno il diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In base alle nuove previsioni della comma 2 del medesimo articolo, l'affidamento condiviso diventerà quindi la norma per l'assegnazione dei figli, deciso dal giudice sulla base di un progetto condiviso da entrambi i coniugi, che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione. In caso contrario, qualora vi sia disaccordo tra i genitori, sarà il giudice a stabilire tempi e modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, cura, istruzione ed educazione dei figli. Alla luce di quanto previsto all'articolo 155-sexies, prima di decidere come regolare l'affido condiviso, il giudice potrà assumere mezzi di prova, anche d'ufficio, e potrà ascoltare i figli anche minorenni «salvo che particolari ragioni lo sconsiglino». La potestà sarà esercitata da entrambi i genitori, che dovranno collaborare per prendere tutte le decisioni più importanti, dall'educazione, alla istruzione, alla sanità.

Per quanto riguarda il mantenimento, il provvedimento prevede che ogni genitore dovrà contribuire direttamente e in maniera proporzionale al proprio reddito, avendo però facoltà di concordare con l'altro soluzioni diverse, come il tradizionale assegno, se ciò verrà riconosciuto preferibile nel caso specifico. In caso di copertura diretta solo parziale dei propri oneri da parte di uno dei genitori, il giudice stabilirà la cifra dell'assegno periodico considerando anche le esigenze dei figli, il tenore di vita precedente alla separazione, le risorse dei coniugi e il tempo di permanenza presso ciascuno di questi.

Ove il genitore si mostri inadempiente agli obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone la loro sostituzione con un  assegno da versare all'altro coniuge (articolo 155-quater). La non sufficiente documentazione sulle reali condizioni economiche potrà portare il giudice a disporre un accertamento della polizia tributaria sui beni e sui redditi oggetto della contestazione. Nel caso in cui la coppia non dovesse arrivare ad un accordo nella redazione del progetto di affidamento, che conterrà tutte le linee guida per l'educazione e che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione, secondo la previsione dell'articolo 709-bis del codice di procedura civile, interverranno i centri di mediazione, che potranno essere pubblici o privati purché accreditati, per essere informati sulle potenzialità del percorso di mediazione. Solo questo passaggio informativo è obbligatorio, potendo il percorso «essere interrotto in qualsiasi momento». In caso di permanente disaccordo, ciascun genitore presenterà il proprio progetto educativo e le decisioni spetteranno al giudice. Al centro di mediazione le parti possono rivolgersi anche in caso di contasti insorti successivamente, durante o dopo il giudizio di separazione.

Nel caso esistano, a parere del giudice, anche soltanto i presupposti per l'applicazione degli articoli 330 (decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (condotta del genitore pregiudizievole ai figli) del codice di procedura civile, un genitore può essere escluso dall'affidamento; allo stesso modo, in qualsiasi momento, il genitore può opporsi alla partecipazione dell'altro all'affidamento. Secondo quanto stabilito all'articolo 155-ter, il godimento della casa familiare è attribuito senza alcun criterio predeterminato, ma tenendo conto dell'interesse dei figli e questo andrà ad incidere sulla regolazione dei rapporti economici tra i genitori stessi. Dall'assegnazione, che è opponibile ai terzi, si decade nel caso in cui il coniuge assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare. Ogni qual volta avvenga un cambiamento di residenza o di domicilio che interferisca gravemente con le modalità di esercizio della potestà, l'altro genitore può chiedere una nuova definizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresi gli aspetti economici. Per quanto riguarda i figli maggiorenni, l'articolo 155-quinquies del codice di procedura civile stabilisce che padre e madre dovranno versare l'assegno periodico (se così avrà stabilito il giudice) direttamente ai figli, se questi non sono ancora in grado di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento. Ai figli portatori di handicap grave si applicheranno integralmente le disposizioni previste in favore dei minori. Ma il genitore che non emetterà l'assegno di mantenimento per oltre tre mensilità potrà essere condannato, ai sensi dell'articolo 570 del codice penale, alla pena della reclusione fino ad un anno, con l'aggiunta di mille euro di pena pecuniaria, come stabilito dall'articolo 3 del testo in esame. L'articolo 709-ter del codice riguarda la soluzione di conflitti tra le parti, radicando la competenza nel giudice del procedimento in corso per la causa di separazione ovvero, in caso contrario, nel tribunale del luogo di residenza del minore. I provvedimenti in vigore sono sempre modificabili dal giudice in caso di inadempienze gravi, di atti pregiudizievoli o impeditivi del corretto svolgimento dell'affidamento condiviso. In alternativa, il giudice può applicare come sanzioni l'ammonimento, il risarcimento dei danni a favore del minore o dell'altro genitore, ovvero una pena pecuniaria fino a 5000 euro.

Infine, le disposizioni di attuazione prevedono che ciascun genitore possa richiedere l'applicazione delle disposizioni in esame anche nei casi in cui sia già stata emessa la sentenza di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Molto importante è la previsione secondo la quale le modifiche proposte trovano applicazione anche nel caso di figli di genitori non coniugati.

Alla luce di quanto esposto, preannuncia la presentazione di un parere favorevole con alcune osservazioni.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 settembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.10.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Testo unificato C. 66 ed abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 29 settembre 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente di aver inoltrato al Presidente della Camera, sulla base della determinazione assunta nella seduta del 29 settembre 2004, una lettera con la quale si chiede che la Commissione affari sociali possa esprimere sul provvedimento in titolo un parere cosiddetto rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

Katia ZANOTTI (DS-U) osserva preliminarmente che una legge che interviene in tema di affido congiunto dei figli dovrebbe assumere come dato centrale la tutela dei diritti dei figli stessi ed il sostegno all'assunzione da parte dei singoli delle rispettive, tenendo in considerazione il permanere di una asimmetria, e dunque di un rapporto di potere, tra uomo e donna. Ritiene inoltre che dovrebbe assumersi come premessa una concezione del diritto che non può sottoporre al vincolo di una norma giuridica qualsiasi momento della vita delle persone, perché quelli che sono i progetti di vita individuali attengono alla libertà di ciascuno di scegliere ciò che si ritiene il meglio per la propria vita.

Pur esprimendo apprezzamento per l'affermarsi negli ultimi anni di una diversa consapevolezza che porta i padri ad esercitare un ruolo più attento nei confronti dei figli, osserva tuttavia che l'affidamento congiunto dei figli in caso di separazione presuppone che la conflittualità tra i genitori sia molto bassa o addirittura nulla, situazione questa che invece sottolinea essere tutt'altro che generalizzabile. Ricorda inoltre che l'affidamento congiunto è pratica già consentita dalla legislazione vigente e che pertanto non si avvertiva al riguardo l'esigenza di intervenire con una nuova disciplina legislativa.

Sottolinea quindi come sia insita nel provvedimento in esame una concezione decisamente autoritaria, in virtù della quale, in sostanza, si impone alla coppia di sopravvivere al proprio fallimento affettivo, laddove il provvedimento dovrebbe assumere come centrale la salvaguardia della serenità dei figli, che invece non emerge dalle previsioni recate dal provvedimento.

Sottolinea inoltre come la novità introdotta con la sparizione dell'assegno di mantenimento possa ingenerare ulteriori situazioni di tensione o conflittualità a danno della serenità del minore e certo non a sostegno della donna che, come è noto, nel 30 per cento dei casi subisce, in conseguenza della separazione e del divorzio, un peggioramento delle proprie condizioni economiche.

Con riferimento al previsto obbligo di mediazione familiare, evidenzia che il ricorso  alla mediazione ha speranze di successo se vi si accede volontariamente, non per obbligo di legge. Sottolinea altresì l'attuale carenza di una adeguata rete di servizi di mediazione, nel cui ambito operino soggetti qualificati. Nel provvedimento in esame non si affronta invece il problema di una adeguata articolazione di servizi, dei profili professionali che devono operavi, nonché dei costi che comporta la previsione introdotta. In ogni caso, rileva che si introduce un principio di obbligatorietà che reputa inaccettabile.

Manifesta altresì viva preoccupazione in ordine alla previsione recata dal comma 1 dell'articolo 4, con il quale si consente di applicare le nuove disposizioni introdotte con il testo in esame anche nei casi in cui la sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa. A tale riguardo prospetta i rischi di grave destabilizzazione per i figli che conseguirebbero dalla riconsiderazione un assetto già definito e consolidato, così interrompendo un percorso, magari avviato da tempo, di normalizzazione.

In considerazione di quanto evidenziato, ribadito, tra l'altro, che il provvedimento in esame non tiene conto della prevalente situazione di debolezza femminile, manifesta sul testo all'attenzione della Commissione un orientamento nettamente contrario.

Tiziana VALPIANA (RC) rileva preliminarmente di condividere la richiesta che la XII Commissione possa esprimere sul provvedimento in titolo un parere rinforzato, osservando di avere partecipato ai lavori della Commissione giustizia proprio nella convinzione che fosse opportuno sottoporre il testo alla valutazione anche di quanti si occupano dei temi della tutela dell'infanzia e dei diritti dei minori. In tale prospettiva, riterrebbe opportuno che sul testo intervenisse anche il parere della Commissione bicamerale per l'infanzia.

Osserva quindi che il provvedimento affronta profili giuridici, ma ne trascura altri, e che fin dal titolo del provvedimento appare centrale l'interesse dei genitori, piuttosto che la tutela dei diritti affettivi, relazionali ed economici dei minori, che pure si assume come obiettivo da perseguire. Al riguardo, sottolinea che la tutela dei diritti dei bambini avrebbe comportato la necessità di velocizzare i tempi di adozione delle sentenze di separazione e il rafforzamento di strutture quali consultori, nonché la creazione di reti di mediazione familiare, peraltro già avviata nella XII legislatura e che ha trovato ostacolo in una molteplicità di interessi che non hanno consentito di addivenire ad una regolamentazione. Evidenzia inoltre che al provvedimento è sottesa una sorta di riserva mentale, secondo la quale, senza il sostegno di dati comprovati, si pensa ad un eccesso di affidi alle madri, quale realtà da riequilibrare.

Rileva inoltre che la legislazione attuale già consente alle coppie in grado di porre in essere un processo educativo condiviso di chiedere l'affido congiunto, mentre con il provvedimento in esame si rende obbligatorio l'affido condiviso pur a fronte del fatto che è di gran lunga più frequente una situazione di conflittualità. Sottolineato che quello in esame è un testo ipocrita che disconosce la realtà, rivendica l'impossibilità che la definizione di un progetto di vita possa essere oggetto di norma giuridica.

Nel provvedimento si riscontra inoltre a suo avviso un atteggiamento punitivo nei confronti dei coniugi che si separano, rilevando che agli altri non si richiede di elaborare un progetto educativo condiviso. Si afferma poi una concezione autoritaria che non tiene conto dei diritti reali dei bambini, indicando peraltro le scelte ritenute più importanti in base di una scala di valori cui tutte le famiglie dovrebbero adeguarsi.

Reputa inoltre inaccettabile la cancellazione dell'assegno di mantenimento in forma diretta, ritenendo che tale previsione renderebbe ancora più frequenti i contenziosi, con conseguente detrimento della serenità dei figli, sulla quale verrà ad incidere anche l'ulteriore conflittualità conseguente ai previsti accertamenti tributari.

Altro aspetto che reputa inaccettabile è il previsto obbligo di ricorso alla mediazione familiare, che deve invece essere connotata dalla volontarietà, atteso che si fa riferimento a relazioni affettive.

Analogamente inaccettabile appare la previsione in base alla quale, nel caso di figli maggiorenni non indipendenti economicamente, si stabilisce il pagamento di un assegno periodico da versare direttamente al figlio. In proposito, rileva come nella realtà attuale un ragazzo di 18 anni non sia autonomo, evidenziando la situazione di difficoltà affettiva continua nella quale lo stesso verrebbe a trovarsi percependo in prima persona un assegno di importo anche elevato.

Ritiene infine suscettibile di produrre effetti drammatici la previsione che consente di applicare la nuova legge anche nei casi di sentenza di separazione o scioglimento del matrimonio già emessa, evidenziando sia la difficoltà per i tribunali di far fronte alla presumibile mole di richieste di riapertura di contenziosi, sia il rischio che nuove decisioni intervengano a compromettere situazioni già consolidate.

In conclusione, esprime una valutazione del tutto negativa sul provvedimento in esame.

Francesco Paolo LUCCHESE (FI) ricorda che il provvedimento in esame trova ampio sostegno nell'ambito della società civile ed è stato promosso da numerose associazioni di genitori. Osserva quindi che la valutazione del testo deve tener conto degli aspetti positivi, oltre che di taluni aspetti problematici, e che il provvedimento dà delle risposte ad una vicenda particolare, quale la separazione dei coniugi, in ordine alla quale evidenzia la difficoltà di individuare soluzioni ottimali.

Valuta inoltre positivamente il fatto che quello in esame sia un testo agile, a fronte del tentativo compiuto nella scorsa legislatura di predisporre un provvedimento complesso e ponderoso.

Reputa altresì positivo il fatto che nell'articolato si parli non più di affidamento congiunto, bensì condiviso e che si preveda che venga allegato alla domanda di separazione un progetto educativo finalizzato a dare soluzione, a vantaggio dei figli, alle ragioni di conflittualità, rilevando che la definizione di un progetto educativo non è necessaria da parte dei coniugi non separati, per i quali le scelte educative vengono assunte, nell'ambito della coppia, giorno per giorno.

Valuta positivamente il previsto obbligo di ricorso per i genitori ad un centro di mediazione in tutti i casi di disaccordo, che ritiene un importante elemento di novità. Evidenzia altresì l'importanza di provvedere un intervento di polizia tributaria nei casi in cui il genitore si sottragga al dovere di mantenimento del figlio, che ritiene intervento volto al ripristino di un principio di moralità. Reputa inoltre condivisibile la previsione di una sanzione penale per la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figlio, così come giudica una utile previsione quella concernente la possibilità, disposta dal comma 1 dell'articolo 4, di applicare le nuove norme anche nel caso di sentenze emesse in precedenza.

Conclusivamente reputa apprezzabile il provvedimento in esame, pur se perfettibile.

Marida BOLOGNESI (DS-U) ritiene che la discussione del provvedimento in esame sia stata connotata negativamente da una sorta di contrapposizione tra padri e madri, rilevando che se è giusta la responsabilizzazione dei primi è comunque la norma che siano le madri a farsi carico dei figli. Reputa quindi giusto affrontare la materia oggetto del provvedimento in esame, assumendo però come bussola l'interesse ed il bene dei minori, affinché non subiscano ulteriori traumi dalla separazione dei genitori.

Venendo al merito del provvedimento, osserva in primo luogo che la previsione inerente al contributo in forma diretta al mantenimento dei figli non appare ben definita, soprattutto se si considera che vi è sempre uno dei due coniugi, solitamente il padre, più forte economicamente. Prospetta pertanto il rischio che la diversità di potere economico tra i coniugi si traduca,  di fatto, in una disparità affettiva, sottolineando l'esigenza che tale profilo venga evidenziato nel parere che la Commissione adotterà. Ritiene inoltre non convincente quanto previsto in ordine alla mediazione familiare obbligatoria, sottolineando in proposito che tale previsione suscita perplessità anche in considerazione del fatto che è suscettibile di determinare un accrescimento dei costi inerenti la procedura di separazione.

Rileva inoltre che stabilire che le nuove disposizioni si applichino anche alle sentenze di separazione già emesse ha come conseguenza rimettere in discussione assetti già definiti ed equilibri faticosamente raggiunti, magari nell'arco degli anni. Vi è inoltre il rischio concreto che i tribunali si trovino in grave difficoltà dovendo far fronte ad una molteplicità di nuove procedure. A tale riguardo, prospetta l'opportunità di definire una norma transitoria che consenta una valutazione caso per caso, anche considerato che la possibilità offerta dal comma 1 dell'articolo 4 rischia di riaccendere tra i coniugi conflittualità che nel tempo si sono attenuate.

Invita pertanto il relatore a tenere conto nella formulazione della proposta di parere dei profili problematici evidenziati.

Maria BURANI PROCACCINI (FI), espresso l'auspicio che sul provvedimento in titolo la Commissione Affari sociali possa esprimere un parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, reputa accettabile il testo in esame rilevando tuttavia che lo stesso presenta ambiguità lessicali. Al riguardo evidenzia a titolo di esempio che l'articolo 155-bis del codice civile, introdotto con il provvedimento in esame, prevede che il giudice dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante facendo salvo «per quanto possibile» il diritto del minore.

Sottolineata l'esigenza di conferire centralità alla tutela dei minori quale linea ispiratrice del provvedimento, fa presente di aver già evidenziato nel corso della discussione presso la Commissione giustizia con riferimento alla disposizioni in tema di mediazione familiare l'esigenza di prevedere la figura del mediatore del fanciullo. I diritti di quest'ultimo, infatti, vengono tutelati solo dal giudice, il quale però è vincolato dalla sua posizione di terzietà. Il testo inoltre non prevede modalità di ascolto del minore.

Rileva quindi che il provvedimento, pur avendo dato seguito da talune istanze, presenta ancora lacune. Si riserva pertanto di presentare emendamenti al fine dell'esame da parte dell'Assemblea.

Carla CASTELLANI (AN) ritiene necessario il provvedimento in esame per affrontare le difficoltà connesse al percorso della separazione dei coniugi, che ricadono in primo luogo sui minori. Evidenzia però la mancanza nel testo di disposizioni iniziali che rechino una chiara enunciazione delle finalità dallo stesso perseguite, che sono quelle della tutela dei diritti dei minori, tali da evidenziare il messaggio normativo che si intende diffondere.

Concorda quindi sull'esigenza di meglio definire gli obblighi di mantenimento e di evitare conseguenze connesse alla disparità di potere economico tra i coniugi.

Pur condividendo inoltre la necessità di valutare con cautela le disposizioni che consentono di rivedere le sentenze già emesse, ricorda tuttavia che esistono situazioni che opportunamente dovrebbero essere oggetto di riconsiderazione.

Francesca MARTINI (LNFP) ringrazia gli intervenuti per il contributo offerto al dibattito, rilevando che delle questioni prospettate terrà conto ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Invita peraltro a tenere conto del fatto che l'impostazione complessiva del provvedimento in esame è riconducibile al fatto che lo stesso è volto specificamente a modificare il codice civile.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 ottobre 2004 - Presidenza del vicepresidente Francesco Paolo LUCCHESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 14.35.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Testo unificato C. 66 ed abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2004.

Francesco Paolo LUCCHESE, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha accolto la richiesta della Commissione affari sociali di esprimere sul provvedimento in titolo un parere cosiddetto rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

Francesca MARTINI (LNP), relatore, alla luce delle considerazione finora emerse dal dibattito, formula una proposta di parere favorevole con diverse condizioni (vedi allegato 1), invitando i membri della Commissione a valutarlo anche al fine di avanzare, nella successiva seduta, eventuali proposte di modifica.

Maria BURANI PROCACCINI (FI) si riserva di sottoporre al relatore, nella prossima seduta in cui proseguirà l'esame del provvedimento, le proprie indicazioni in ordine alla formulazione del parere, che peraltro si riserva di presentare, ove non trovassero accoglimento, sotto forma di emendamenti, nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Marida BOLOGNESI (DS-U) ricorda che nelle precedenti sedute sono stati evidenziati aspetti problematici del provvedimento concernenti gli aspetti del mantenimento in forma diretta dei figli, l'obbligo di mediazione famigliare, nonché la possibilità di applicare le disposizioni introdotte con il testo in esame anche nei casi in cui la sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa, sul quale ritiene opportuna un'ulteriore riflessione.

Tiziana VALPIANA (RC), considerato che il parere che la XII Commissione esprimerà avrà efficacia rafforzata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, ritiene opportuno procedere ad una valutazione approfondita delle problematiche recate dal provvedimento in esame, al fine di predisporre proposte alternative di parere, ovvero di prospettare al relatore modifiche alla sua proposta di parere.

Katia ZANOTTI (DS-U) concorda sull'opportunità di esprimere il parere sul provvedimento in titolo in una successiva seduta, considerata anche la complessità delle questioni dallo stesso poste. Rileva peraltro che la proposta di parere del relatore, pur articolata e corredata da numerose condizioni, non riflette, a suo avviso, quanto emerso dalla discussione finora svolta.

Francesco Paolo LUCCEHSE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.



ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (Testo unificato C. 66 ed abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 


La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 66 ed abbinate «Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli»;

considerato che:

appare apprezzabile la coerenza con la quale è stato presentato e difeso il principio di assicurare al figlio un riferimento nei due genitori costante e di pari potenziali opportunità, in modo da rendere flessibili nel tempo le modalità di frequentazione, adattandole alle sue esigenze senza necessità di nuovi processi e nuove sentenze;

appaiono altresì apprezzabili le numerose scelte operate per ridurre la conflittualità e favorire il raggiungimento di accordi, sia favorendo la mediazione familiare - preventiva rispetto al procedimento legale e obbligatoria come passaggio nel momento dell'informazione, pur lasciando totale libertà ai genitori rispetto all'effettuazione del percorso della mediazione stessa - sia chiedendo ai genitori uno sforzo collaborativo e di riflessione al momento di elaborare quel progetto educativo che impone di guardare avanti, prospettandosi le scelte e le svolte che il nuovo assetto familiare renderà indispensabili nell'interesse dei figli ed evitando quindi di giungervi impreparati;

si ritiene condivisibile un coinvolgimento, anche economico, diretto di entrambi i genitori per il mantenimento dei figli il che fornisce concretezza e realtà applicativa al principio della partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all'educazione della prole, evitando che la bigenitorialità resti una mera enunciazione, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'onere alle risorse di ciascun genitore;

si reputa particolarmente apprezzabile la norma che prevede la valutazione economica del lavoro di cura, mostrando sensibilità alla tutela della donna, che nella assoluta maggioranza dei casi è la più impegnata nei compiti domestici e di accudimento dei figli;

si valuta positivamente l'obbligo, e non più la sola facoltà, per il giudice di disporre indagini sui redditi e sui beni quando lo status economico dichiarato da uno dei genitori sia oggetto di contestazioni e non sia adeguatamente documentato a discapito del contributo al benessere dei figli;

si valuta altresì positivamente l'attenzione per i figli portatori di handicap, ai quali sono estesi gli obblighi di cura da parte di entrambi i genitori anche oltre la maggiore età

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) al terzo comma del nuovo articolo 155 del codice civile non si reputa opportuno prevedere che le decisioni principali siano assunte congiuntamente solo «ove possibile», stabilendo piuttosto che in caso  di disaccordo la decisione sia rimessa al giudice, evitando ogni possibile abuso;

b) al quarto comma del medesimo articolo 155, dopo le parole «in forma diretta al mantenimento dei figli», si aggiungano le seguenti: «e per capitoli di spesa», al fine di evitare che si possa anche solo ipotizzare l'incapacità di suddividere le spese tra i genitori, ovvero che la determinazione del genitore soggetto all'onere avvenga di volta in volta;

c) sempre al quarto comma dell'articolo 155, dopo le parole «di un assegno perequativo periodico» si aggiungano le seguenti: »se necessario», affinché non si ritenga che un assegno debba comunque essere stabilito;

d) all'articolo 155-sexies, dopo le parole «salvo che particolari ragioni lo sconsiglino» si aggiunga la seguente «disporre», al fine di evidenziare la distinzione tra l'audizione dei figli minori e l'assunzione di mezzi di prova;

e) al primo comma dell'articolo 709-bis si specifichi che i centri privati accreditati debbono possedere standard qualitativi omogenei sul territorio nazionale.

f) al medesimo articolo si preveda che il ricorso al centro di mediazione avviene «allo scopo di essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione».

i) al secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 709-ter, si premettano le parole «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 388 del codice penale,».

 


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 novembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe PETRELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 14.20.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 ed abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2004.

Giuseppe PETRELLA, presidente, ricorda che nella scorsa seduta la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it), in considerazione della complessità e delicatezza della materia oggetto del provvedimento in esame, ritiene che la stessa debba essere ulteriormente approfondita. Chiede, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana anche al fine di consentire la presentazione di proposte alternative di parere.

Tiziana VALPIANA (RC) si associa alla richiesta avanzata dal deputato Cossutta.

Katia ZANOTTI (DS-U) condivide la richiesta di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del provvedimento all'ordine del giorno, anche considerando che nella proposta di parere presentata dalla relatrice non figurano le considerazioni formulate nel corso del dibattito e che si era chiesto di inserire nel parere. Preannuncia, quindi, la presentazione di una proposta alternativa di parere.

Francesca MARTINI (LNFP), relatore, esprime sconcerto per le richieste testé avanzate da parte dei gruppi di opposizione, che, nonostante continuino a sottolineare la delicatezza e l'importanza del provvedimento, tuttavia sembrano non voler approfondire nei suoi aspetti specifici. Si tratta infatti di modifiche al codice civile, che incidono quindi su un ambito prettamente giuridico.

Avrebbe pertanto preferito che nella seduta odierna si discutesse della sua articolata proposta di parere, senza ulteriori rinvii.

In conclusione, invita la Commissione a leggere attentamente la proposta di parere con condizioni da lei presentata per discuterla e votarla nella prossima settimana.

Dorina BIANCHI (UDC), dopo aver sottolineato la delicatezza della materia disciplinata dal testo in esame, su cui sarebbe auspicabile assumere posizioni il più condivise possibile, ritiene che il rinvio di una settimana non comporti particolari problemi.

Maria BURANI PROCACCINI (FI), nell'esprimere una posizione favorevole a rinviare il voto sulla proposta di parere alla prossima settimana, fa presente che le osservazioni da lei stessa formulate nella scorsa seduta non risultano recepite nella proposta di parere della relatrice. Invita pertanto a riflettere sulla delicatezza di una materia, quale quella in oggetto, che incide su una realtà sociale in cui anche una sola parola può assumere valenze molto importanti per la tutela dei bambini. A titolo esemplificativo, fa presente che la parola «mediazione» in senso giuridico è cosa diversa dal «percorso di mediazione familiare».

Francesca MARTINI (LNFP), relatore, preso atto degli orientamenti evidenziati da parte dei deputati intervenuti nella discussione, concorda sull'opportunità di rinviare l'esame, con l'auspicio che la Commissione riesca ad esprimere il parere di competenza entro la prossima settimana.

Giuseppe PETRELLA, presidente, dopo aver invitato i deputati a formulare rilievi precisi alla proposta di parere presentata dalla relatrice e a far pervenire eventuali proposte alternative di parere, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

 


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 novembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 14.25.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Testo unificato C. 66 ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che i deputati del gruppo dei democratici di sinistra hanno presentato una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni, sottoscritta anche dal deputato Valpiana (vedi allegato 1) e che il deputato Maura Cossutta ha presentato una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato 2).

Francesca MARTINI (LNFP), relatore, si riserva di riformulare la propria proposta di parere, eventualmente integrandola alla luce delle proposte alternative di parere presentate.

Katia ZANOTTI (DS-U) illustra la proposta di parere alternativo di cui è prima firmataria, evidenziando in primo luogo che detta proposta dà seguito ai rilievi ripetutamente formulati nel corso del dibattito e che non hanno trovato adeguato riscontro nella proposta di parere del relatore.

Rileva quindi che la proposta alternativa di parere, favorevole con condizioni, evidenzia in premessa come il testo in esame non assuma l'interesse del minore come criterio prioritario per valutare la  praticabilità, nel caso concreto, dell'affidamento condiviso. Lo stesso testo, inoltre, rende particolarmente rigido il regime di affidamento condiviso, senza prevedere la possibilità di disporre diversamente ove l'interesse del minore lo esiga e pur in assenza dei presupposti per la decadenza o sospensione della potestà. Dall'evidenziata rigidità dell'impianto normativo in esame consegue la previsione di un unico regime di mantenimento dei figli, il cosiddetto mantenimento in forma diretta. In proposito, rileva che tale modalità appare difficilmente praticabile e rende incerto il diritto del minore ad essere mantenuto. Infatti, il mantenimento in forma diretta lascia nell'astrattezza il dovere di ciascun genitore di impegnare una quota del reddito per il figlio e rischia in molti casi di contabilizzare tale impegno in una negoziazione quotidiana che può favorire il conflitto o inasprirlo quando già esiste.

Nelle premesse della proposta alternativa di parere si evidenzia inoltre come il testo renda obbligatorio il ricorso alla pratica della mediazione familiare che può essere solo atto di libera scelta. La previsione contenuta nel testo, inoltre, non tiene conto dell'esiguo numero dei servizi pubblici di mediazione familiare attualmente esistenti e della mancanza di una indicazione generale degli standard a cui dovrebbero rispondere i servizi di mediazione. Rileva altresì che i giudizi di separazione e di divorzio sono esenti da oneri economici processuali. Non appare pertanto accettabile che il costo della mediazione familiare venga a gravare sulla coppia.

Nella proposta alternativa di parere si sottolinea altresì che la possibilità di applicare il nuovo regime anche alle situazioni già definite, come previsto dal testo in esame, può comportare la riapertura di moltissimi casi già definiti, determinando una situazione di insicurezza per i minori che negli anni hanno acquisito una stabilità anche emotiva.

Alla luce di quanto evidenziato, il parere favorevole viene subordinato ad una serie di condizioni volte a tenere conto dei rilievi formulati in premessa, la prima delle quali è che il testo assuma come criterio prioritario l'interesse del minore. Una seconda condizione è volta a lasciare al giudice la possibilità di decidere senza vincoli il mantenimento diretto, in particolare quando tale ipotesi appaia concretamente praticabile nell'organizzazione familiare senza inasprire un eventuale conflitto tra i genitori.

Due ulteriori condizioni sono finalizzate, in particolare, a prevedere che nel testo siano chiariti i criteri per l'assegnazione della casa familiare e che il percorso di mediazione familiare venga offerto alla coppia come opportunità e non come obbligo.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) illustra la propria proposta alternativa di parere contrario, evidenziando che il testo in esame, sul quale ritiene non vi sia stato un adeguato approfondimento da parte della Commissione affari sociali, è accompagnato fuori dalle aule parlamentari da una campagna mediatica suscettibile di incidere sugli orientamenti della Commissione di merito e successivamente dell'Assemblea.

Rilevata l'esigenza di valorizzare i cambiamenti sociali e di costume in atto, che attengono al desiderio di genitorialità, in particolare di paternità, aspirazione da valorizzare anche in considerazione dell'aumento del numero delle separazioni che richiedono politiche idonee ad affrontarne i problemi e a promuovere una cultura della separazione, evidenzia tuttavia che gli attuali articoli del codice civile appaiono sufficienti ad offrire alle esigenze rappresentate risposte differenziate. Rileva quindi come il testo in esame appaia, al contrario, improntato ad una notevole rigidità, in quanto impone l'unico modello dell'affido condiviso, laddove il codice civile offre al giudice la possibilità di intervenire in modo efficace nell'interesse del minore, anziché prefigurare aprioristicamente un solo modello di separazione.

Osservato che il principio ispiratore della legislazione sul tema della separazione dei coniugi deve essere il supremo  interesse del minore, sottolinea che l'affido congiunto appare praticabile solo in presenza di determinate condizioni, come suggerito anche dagli operatori chiamati ad affrontare le manifestazioni di disagio dei minori, condizioni tra le quali rientra anche l'età dei figli, stante il fatto che la relazione tra madre e figlio è differente a seconda delle fasi di crescita del bambino, nonché la sussistenza o meno di stili di vita omogenei tra genitori, che possono favorire od ostacolare la possibilità di raggiungimento di un accordo, e addirittura la vicinanza tra le abitazioni dei coniugi, condizioni che appaiono molto spesso utopistiche rispetto alla realtà della gran parte delle separazioni.

Sottolinea inoltre i rischi, in particolare di incremento della conflittualità tra i coniugi, inerenti la previsione della modalità di mantenimento diretto dei figli, in ordine alla quale invita ad una attenta riflessione.

Quanto al ricorso obbligatorio alla mediazione familiare, rileva che ove vi sia accordo tra i genitori tale previsione non appare necessaria, mentre se vi è una situazione di conflittualità detto obbligo si configura come un passaggio meramente burocratico ed economicamente oneroso, che può oltretutto comportare un allungamento dei termini per la presentazione della domanda di separazione.

Rilevato che il testo in esame, anziché dare risposta a nuovi diritti e bisogni, appare condizionato da interessi lobbistici diversi da quelli del preminente interesse del minore, invita ad esprimere sul provvedimento parere contrario.

Marida BOLOGNESI (DS-U) rivolto un ringraziamento al presidente ed al relatore per aver scelto di evitare, in ordine al provvedimento in esame, posizioni precostituite e per aver seguito modalità di confronto esemplari, rileva, quanto al merito del testo in esame, che dalla necessità di assumere come criterio prioritario di riferimento l'interesse del minore consegue che il modello di affido condiviso proposto dal provvedimento appare eccessivamente rigido, in particolare in confronto al regime vigente, stante il fatto che ogni realtà rappresenta un caso a sé da valutare adeguatamente.

Nell'invitare, in particolare, a riflettere attentamente sulla previsione concernete il mantenimento diretto dei minori, evidenzia che opportunamente una delle condizioni contenuta nella proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo è volta ad evidenziare l'esigenza di applicare il nuovo regime anche alle situazioni già definite, che pure potrebbe essere sbagliato in talune ipotesi non riconsiderare, non già indistintamente, ma «salvo che sia contrario all'interesse del minore».

Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva che l'applicazione della nuova normativa alle sentenze di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non è automatica.

Tiziana VALPIANA (RC) esprime preliminarmente la convinzione che l'assegnazione del provvedimento in esame alla sola Commissione giustizia, anziché alle Commissioni riunite II e XII, essendo chiamata la Commissione affari sociali ad esprimere sul provvedimento in titolo un mero parere, ancorché rinforzato, non ha consentito di approfondire aspetti importanti che attengono alla specifica competenza della Commissione affari sociali. Ricordato quindi che le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità e di congedi parentali, che pure consentirebbero ai padri di essere più vicini ai figli, sono state pochissimo utilizzate dai padri stessi, mentre con il testo in esame si rivendica una carenza di pari opportunità, evidenzia l'assenza di adeguati sostegni ai genitori che si separano nell'esercizio del loro ruolo. Rileva altresì come il provvedimento non valuti adeguatamente l'interesse preminente del minore, così disattendendo anche gli impegni assunti in sede internazionale che, tra l'altro, prevedono che il minore abbia il diritto di essere ascoltato in tutti i giudizi che lo riguardano, aspetto questo che invece non viene considerato. Né si affronta il tema del difensore civico dell'infanzia in rappresentanza  dell'interesse preminente del bambino.

Non si considera inoltre che la responsabilità genitoriale non può essere imposta per legge e che le coppie conflittuali non saranno in grado di adempiere agli obblighi che il provvedimento presuppone.

Evidenzia quindi l'importanza delle condizioni contenute nella proposta alternativa di parere da lei sottoscritta, volte a riaffermare come prioritario l'interesse del minore, rilevando, in particolare, i rischi di incremento della conflittualità tra i coniugi inerenti al previsto mantenimento in forma diretta dei figli.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritiene condivisibile l'ipotesi di modifica del testo unificato in esame, contenuta nella proposta alternativa di parere a prima firma Zanotti, volta a prevedere espressamente che nella nuova formulazione il mantenimento dei rapporti del minore con le figure richiamate al primo capoverso dell'articolo 155 del codice civile, come sostituito, sia tutelato «ove ciò corrisponda al suo interesse», pur rilevando che più opportunamente tale dizione dovrebbe essere inserita nel nuovo articolo 155-bis, di cui l'articolo 1 del provvedimento in titolo propone l'introduzione nel codice civile.

Nell'invitare ad un'attenta riflessione sulle disposizioni concernenti il mantenimento in forma diretta dei figli ed evidenziata l'importanza della previsione recata dall'articolo 3, con la quale si prevede che la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità punibile ai sensi dell'articolo 570 del codice penale, auspica che vi siano i margini di convergenza per addivenire ad un parere condiviso.

Giuseppe PALUMBO, presidente, considerata l'esigenza del relatore di poter valutare le proposte alternative di parere presentate nella seduta odierna, anche nell'ipotesi di riformulare la propria proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo fin da ora che domani si procederà senz'altro alla votazione del parere alla Commissione di merito.

La seduta termina alle 15.30.



ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (Testo unificato C. 66 ed abb.).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI ZANOTTI, BOLOGNESI, LABATE, GALEAZZI, GIACCO, BATTAGLIA E VALPIANA

 

 


La XII Commissione Affari Sociali,

esaminato per le parti di competenza il testo unificato della proposta di legge C. 66 e abb. recante «Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei coniugi»;

premesso che:

l'ordinamento attuale relativo ai giudizi di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio contempla varie tipologie dell'affidamento dei figli (monogenitoriali, congiunto, alternato) e questo sembrerebbe garantire la necessaria flessibilità nell'individuare di volta in volta il modello più idoneo; tuttavia, i dati dimostrano che la soluzione dell'affidamento ad un solo genitore riguarda ancora la stragrande maggioranza dei si e, fra questi, oltre l'80 per cento dei giudizi si conclude con l'affidamento alla madre;

è opportuno che il legislatore si preoccupi di diffondere maggiormente nella cultura sociale e nella giurisprudenza l'affermazione del diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue i genitori, individuando nuove opportunità per favorire il coinvolgimento e la responsabilità di entrambi i genitori separati nella crescita del figlio;

il nostro ordinamento, peraltro, considera essenziale e prioritario che le norme che riguardano l'infanzia salvaguardino e promuovano sempre il superiore interesse del minore e che questo interesse debba essere ricercato concretamente in ogni decisione giudiziale;

il principio dell'interesse del minore deve costituire, pertanto, il criterio orientativo prevalente degli accordi che i genitori consensualmente o congiuntamente raggiungono in caso di separazione, legale o di fatto, o di divorzio, nonché del giudice chiamato a pronunciarsi per gli stessi casi;

l'interesse del minore può essere bene realizzato mantenendo un suo armonico rapporto con entrambe le figure parentali e, pur tuttavia, nella realtà esso può non coincidere con la parità di posizione dei genitori separati nella gestione del rapporto con i figli;

detta mancanza di coincidenza è stata finora attentamente considerata dal diritto positivo nazionale e internazionale. Specificatamente, infatti, la Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia, prevede, all'articolo 9, comma 3, che il diritto del fanciullo a mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori vale se non è contrario al suo superiore interesse. Più di recente, la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, adottata a Nizza, afferma che «Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse»;

appare, pertanto, indispensabile, nella scrittura di nuove norme, mantenere  saldamente ancorato il diritto del minore alla c.d. bigenitorialità alla valutazione della corrispondenza, nel caso concreto, di detto diritto con il suo interesse;

il testo in esame non assume l'interesse del minore come criterio prioritario per valutare la praticabilità, nel caso concreto, dell'affidamento condiviso. Non si può infatti ritenere che l'interesse del minore coincida con l'assenza di un pregiudizio;

lo stesso testo rende particolarmente rigido il regime di affidamento condiviso, senza affiancare la possibilità di disporre diversamente ove l'interesse del minore lo esiga e pur in assenza dei presupposti per la decadenza o sospensione della potestà;

da tale impostazione rigida derivano altre disposizioni del testo che, anziché offrire opportuni interventi correttivi delle disposizioni vigenti e supportare la decisione dei genitori e del giudice anche con strumenti stragiudiziali e volontari, intendono conseguire per forza le condizioni dell'affidamento condiviso;

in particolare ciò riguarda la previsione di un unico regime di mantenimento dei figli, il cd. mantenimento in forma diretta. Tale modalità è difficilmente praticabile e, per tutelare il genitore, finisce per rendere del tutto incerto - e quindi non esigibile - il diritto del minore ad essere mantenuto. Infatti, il mantenimento in forma diretta, previa perequazione dei redditi dei genitori, così come descritto, lascia nell'astrattezza il dovere di ciascun genitore di impegnare una quota del reddito per il figlio e rischia, in molti casi, di contabilizzare detto impegno in una negoziazione quotidiana che può favorire il conflitto o inasprirlo quando già esiste;

per quanto riguarda la mediazione familiare, l'articolo 709-bis c.p.c., introdotto dal testo in esame, non rispetta l'importante funzione che la mediazione familiare può svolgere perché rende obbligatorio per i coniugi il passaggio a un centro di mediazione-passaggio che è previsto come condizione dell'azione giudiziaria;

il carattere di riservatezza e di volontarietà della mediazione è così negato dal testo in esame, che la snatura riducendola a una pratica formale ma inevitabile;

il testo, inoltre, non affronta il problema del numero esiguo dei servizi pubblici di mediazione familiare attualmente esistenti e della mancanza di una indicazione generale degli standard a cui deve rispondere una nuova professione finora non regolata. Occorre ricordare che i giudizi di separazione e di divorzio sono esenti da oneri economici processuali e non è accettabile che il costo della mediazione familiare gravi sulla coppia, essendo per di più individuata come passaggio ordinamentale che precede l'azione giudiziaria;

le disposizioni di attuazione offrono la possibilità di applicare il nuovo regime anche alle situazioni già definite. Fermo restando il fatto che questa possibilità sarebbe già prevista dall'articolo 710 cpc., ribadirlo con una norma specifica può sollecitare la messa in discussione di moltissimi casi che verrebbero riaperti solo in nome dell'approvazione della nuova legge: un moltiplicatore di insicurezza per i minori che hanno trovato, negli anni, una stabilità emotiva anche attraverso abitudini consolidate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) Il testo, in tutti i passaggi, assuma l'interesse del minore come criterio prioritario, ovvero come la regola per individuare di volta in volta i modelli più idonei e non come l'eccezione per derogare a soluzioni precostituite;

2) si mantenga in capo al giudice la possibilità di decidere il mantenimento diretto in modo non vincolato, in tutti i  casi in cui si possano garantire in maniera chiara e definita gli obblighi di ciascuno riguardo ai figli e quando ciò sia concretamente praticabile nell'organizzazione familiare senza inasprire un eventuale conflitto fra i genitori che può ripercuotersi sui minori;

3) siano chiariti i criteri per l'assegnazione della casa familiare, per non incorrere nel rischio di arrecare pregiudizio alla tranquillità del minore coinvolgendolo in un pendolarismo che lo privi di punti di riferimento;

4) il percorso di mediazione familiare venga offerto alla coppia come opportunità e non come obbligo;

5) al primo comma dell'articolo 155 c.c. sia espressamente previsto che il mantenimento dei rapporti del minore con le figure ivi indicate è tutelato «ove ciò corrisponda al suo interesse»;

6) al secondo comma dell'articolo 155 c.c. sia previsto che il giudice prende atto degli accordi dei genitori «qualora corrispondano agli interessi dei figli» e non invece «se non palesemente contrari agli interessi dei figli»;

7) al quarto comma dell'articolo 155 c.c., siano soppresse le parole «in forma diretta» per non prestabilire un'unica forma di mantenimento che può rivelarsi inopportuna e non praticabile;

8) al quarto comma dell'articolo 155 c.c. si sostituisca la lettera c) con la seguente: «c) i tempi e le modalità con cui ciascun genitore deve prendersi cura di loro»;

9) il primo comma dell'articolo 155-bis c.c., introdotto dal testo in esame, sia sostituito con il seguente: «Il giudice può affidare il figlio a un solo genitore qualora ritenga che l'affidamento condiviso non corrisponda all'interesse del minore»;

10) all'articolo 155-ter c.c., introdotto dal testo in esame, sia specificato l'interesse del minore alla stabilità della residenza come criterio per l'assegnazione della casa familiare;

11) non sia previsto l'obbligo per i coniugi di allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o la concorde dichiarazione, così come previsto all'articolo 709-bis c.p.c., introdotto dall'articolo 2 del testo in esame;

12) sia soppresso l'articolo 3 concernente disposizioni penali, perché vincolando alla mancata corresponsione di tre mensilità l'azione penale ex articolo 570 c.p. nei fatti limita ulteriormente 1'esperibilità di detta azione;

13) al comma 1 dell'articolo 4, concernente disposizioni di attuazione, sia espressamente stabilito che il ricorso ex articolo 710 c.p.c. per l'applicazione della legge è ammesso «salvo che sia contrario all'interesse del minore».



ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (Testo unificato C. 66 ed abb.).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO MAURA COSSUTTA

 

 


La XII Commissione Affari Sociali,

esaminato per le parti di competenza il testo unificato della proposta di legge C. 66 e abb. recante «Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli»;

rilevato che:

la possibilità di accedere all'affido congiunto è attualmente prevista dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, laddove all'articolo 2 si prevede che «Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato»;

l'articolo 155 del codice civile, nel testo vigente, prevede che «Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui non sono affidati i figli ha il diritto dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione»;

il supremo interesse del minore deve costituire il principio ispiratore della legislazione sul tema della separazione dei coniugi e che la certezza delle relazioni genitoriali, secondo recenti studi della moderna neuropsichiatria infantile, costituisce motivo di un corretto processo di crescita del bambino il cui sviluppo deve essere caratterizzato dalla continuità delle relazioni parentali nonché dalla determinazione di relazioni definite e determinate tra i genitori;

nel testo in esame vi è espressa la tendenza ad una maggiore tutela degli interessi degli adulti in luogo di quella dei figli minori imponendo, nei fatti, una soluzione unica, denominata affido condiviso, a contesti che variano a seconda delle relazioni tra le persone ed i rapporti con i figli e che necessitano di soluzioni diverse siano esse di affido monogenitoriale o di affido congiunto;

la giurisprudenza costante ha evidenziato la possibilità di pervenire ad un affido condiviso solo nei casi in cui vi sia accordo tra i coniugi, in assenza, dunque, di situazioni conflittuali, e che tale eventualità prevista dalla normativa vigente presupponga un'età evoluta dei figli minori, omogenei stili di vita tra i genitori, la sussistenza di abitazioni vicine tra i coniugi, una generale attitudine degli stessi nei confronti degli accordi sottoscritti e che in assenza di tali elementi la conflittualità tra i coniugi è destinata a rimanere elevata ed a richiedere continui ricorsi all'autorità giudiziaria, aumentando così il disagio dei figli minori;

l'articolo 1 del provvedimento in esame, che novella l'articolo 155 del codice civile, prevede al comma 2 che i genitori presentino al giudice obbligatoriamente un progetto di affido condiviso allegato alla domanda di separazione e che tale previsione è suscettibile di prolungare i tempi relativi alle procedure di separazione nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi; la permanenza del disaccordo tra i coniugi, inoltre, e l'impossibilità di presentare, unitamente alla domanda di separazione,  anche il progetto di affidamento condiviso potrebbero precludere alla coppia la possibilità di presentare la domanda di separazione non essendo in questo senso sufficientemente chiaro il testo proposto dalla Commissione di merito;

al secondo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 155 c.c. si prevede l'intervento del giudice, solo nel caso in cui i coniugi non pervengano ad un accordo, per stabilire la misura e il modo con cui ciascuno di essi debba contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione dei figli, venendo a perdersi in tal modo la centralità dell'interesse primario del minore che deve essere tutelato dal legislatore anche nel caso di accordo tra i coniugi; di qui la necessità di prevedere comunque l'intervento del giudice quale garante dell'interesse superiore del minore anche nel caso di accordo tra i coniugi, laddove, il progetto educativo dei genitori dovrebbe comunque essere sempre vagliato dall'autorità giudiziaria, quale momento di maggiore garanzia per il corretto sviluppo delle relazioni genitoriali dei figli minori;

al quarto comma dello stesso articolo 155 c.c. si prevede la forma di mantenimento diretto, con una formulazione suscettibile di interpretazioni diverse tra le parti, prevedendo il passaggio al mantenimento indiretto solo dopo ripetuti inadempimenti e solo dopo un successivo giudizio di modifica delle condizioni, cosa che può arrecare grave pregiudizio al minore rischiando di aumentare la conflittualità dei coniugi nella gestione delle spese quotidiane laddove la forma di mantenimento indiretto, attualmente previsto, richiama comunque i coniugi al dovere di mantenimento della prole in maniera chiara e definita;

al comma 2 dell'articolo 1, volto ad inserire l'articolo 155-ter c.c. relativo alla assegnazione della casa familiare, non si fissa un criterio preciso, con il rischio che si finisca per attribuirla ad un coniuge solo tenendo conto della proprietà o di altri diritti sulla stessa, rischiando in tal modo di arrecare grave pregiudizio alla tranquillità dei minori, eliminando il principio ora esistente secondo cui per l'assegnazione della abitazione familiare si deve tenere preferibilmente conto della convivenza prevalente del minore con uno dei due genitori;

l'articolo 2 del testo unificato in esame, nell'introdurre nuove disposizioni nel codice di procedura civile, prevede l'obbligo, in tutti i casi di disaccordo tra i coniugi, di ricorrere, preliminarmente alla presentazione del ricorso per la separazione, ad un centro di mediazione familiare. In proposito, è noto che la mediazione familiare può essere efficace solo nei casi in cui sia liberamente scelta dalla coppia; inoltre, la mancata definizione della figura del mediatore familiare, al momento non disciplinata dal nostro ordinamento, rende problematico anche il ricorso a tale prestazione da parte dei coniugi, laddove risulta incerta la natura pubblica o privata (ed in questo secondo caso i coniugi sarebbero anche obbligati a sostenere le spese della consulenza) dei centri richiamati dal testo in esame. Tale obbligo di passaggio preliminare ad un centro di mediazione, l'insufficiente e non uniforme presenza di tali centri sul territorio, risultano essere elementi che rischiano di allungare ulteriormente i tempi per la presentazione della domanda di separazione, in contrasto con il principio costituzionale del diritto di ognuno a ricorrere in giudizio per la tutela dei propri diritti;

l'articolo 4, al comma 1, nel disporre l'applicazione di diritto delle norme recate dal provvedimento in esame anche alle sentenze già emesse e passate in giudicato - ipotesi già prevista all'articolo 710 c.p.c. - potrebbe destabilizzare situazioni consolidate nel corso del tempo, rischiando di riaprire situazioni di instabilità soprattutto per i figli minori oltre che di creare notevole disagio nel sistema giudiziario;

esprime

PARERE CONTRARIO


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 novembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 14.35.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Testo unificato C. 66 ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che sono state presentate due proposte alternative di parere: una favorevole con condizioni sottoscritta dai deputati del gruppo dei democratici di sinistra e dal deputato Valpiana a nome del gruppo di rifondazione comunista e l'altra contraria del deputato Maura Cossutta. Avverte che le suddette proposte alternative di parere saranno poste in votazione solo ove respinta la proposta di parere del relatore.

Avverte altresì che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Francesca MARTINI (LNFP), relatore, espresso preliminarmente apprezzamento per lo spirito di collaborazione che ha animato il dibattito sul provvedimento in titolo, rileva che ogni intervento normativo che propone cambiamenti di natura culturale, come quello in titolo, che oltre tutto riguarda una fase delicata della vita delle persone, quale quella della separazione dei coniugi, impone da parte di tutti uno sforzo. Tale sforzo ricade in primo luogo proprio su coloro i quali si trovano nella situazione, una volta esauritasi l'esperienza matrimoniale, di dover elaborare un progetto educativo per i figli in un'ottica di dialogo. Sottolinea quindi come da parte dei tribunali si sia seguito finora, rispetto alla separazione, una logica unificante e di routine, che ha dato luogo a separazioni «lampo», trattandosi, nella stragrande maggioranza dei casi, di decidere l'affidamento dei figli alla madre e di fissare la corresponsione di un assegno mensile. In tale contesto il provvedimento in esame interviene prevedendo un percorso di mediazione nella prospettiva di aprire un canale di dialogo tra i coniugi in vista dell'esercizio delle funzioni genitoriali, dialogo che finora era possibile interrompere completamente e che vedrà impegnati in prima linea i servizi e gli operatori sociali.

Manifestato quindi apprezzamento per la proposta alternativa di parere favorevole con condizioni, sottoscritta dai deputati dei gruppi dei democratici di sinistra e rifondazione comunista, che contiene considerazioni significative e sottolinea elementi di criticità del testo, fa presente di avere recepito nella nuova proposta di parere da lei formulata alcuni elementi contenuti nella proposta alternativa testè richiamata, esprimendo l'auspicio che ciò consenta una più ampia condivisione della propria proposta di parere. Precisa quindi di avere incluso in tale proposta due condizioni volte, rispettivamente a sottolineare alla Commissione di merito l'esigenza di sostituire la lettera c) del quarto comma dell'articolo 155 del Codice Civile, nonché di prevedere che nell'articolo 155-ter del Codice Civile, introdotto dal testo in esame, sia specificato l'interesse del minore alla stabilità della residenza come criterio per l'assegnazione della casa familiare.

Fa altresì presente di avere inserito nella nuova proposta di parere anche una condizione volta ad evidenziare l'esigenza di sopprimere l'articolo 3 recante disposizioni penali. Ciò in quanto tale norma, vincolando l'azione penale ex articolo 570 del Codice Penale, alla mancata corresponsione di tre mensilità, nei fatti limita ulteriormente l'esperibilità di detta azione.

Nell'evidenziare di avere recepito i rilievi più direttamente volti a tutelare l'esigenza del minore, il quale necessita dell'apporto affettivo, educativo ed economico dei genitori, nonché della stabilità del luogo in cui si sostanzia l'attività educativa, ritiene invece non accoglibili altri rilievi. In particolare, osserva che il mantenimento in forma diretta dei figli possa rappresentare un'importante opportunità, eventualmente affiancato alla previsione della corresponsione, ma ove necessario, di un assegno perequativo periodico. Rileva peraltro di aver mantenuto nella nuova proposta di parere una condizione volta a prevedere che nel nuovo articolo 155 del Codice Civile si preveda che al mantenimento dei figli in forma diretta si provveda per capitoli di spesa. Ciò al fine di evitare che si possa anche solo ipotizzare l'incapacità di suddividere le spese tra i genitori, ovvero che la determinazione del genitore soggetto all'onere avvenga di volta in volta.

Manifesta quindi netta preoccupazione per quanto attiene al previsto ricorso alla mediazione familiare, anche in considerazione dell'esigenza di riflettere attentamente sull'assetto dei consultori familiari, al quale non si è prestata adeguata attenzione, soprattutto in vista dei nuovi compiti che il testo in esame demanda agli stessi consultori. Nel prospettare l'esigenza di assicurare la gratuità del percorso di mediazione, ferma restando la possibilità per i coniugi di scegliere di rivolgersi a centri privati, comunque accreditati, rileva che una delle condizioni contenute nella sua proposta di parere è volta ad evidenziare l'esigenza che al primo comma 709-bis del Codice di procedura penale si specifichi che i centri privati accreditati debbano possedere standard qualitativi omogenei sul territorio nazionale, stante il fatto che il percorso di mediazione deve avere una valenza di sostanza e non di mera facciata.

Ribadisce conclusivamente l'auspicio che la nuova proposta di parere possa ottenere ampio consenso.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che nella nuova proposta di parere non si invita la Commissione di merito a riconsiderare il carattere obbligatorio della mediazione familiare.

Francesca MARTINI (LNFP), relatore, ritiene che con riferimento alla mediazione familiare si potrebbe parlare di necessità, piuttosto che di obbligo.

Marida BOLOGNESI (DS-U) rileva che una delle condizioni contenute nella proposta alternativa di parere da lei sottoscritta è volta appunto ad evidenziare alla Commissione di merito l'esigenza che il percorso di mediazione familiare venga offerto alla coppia come opportunità e non come obbligo.

Il sottosegretario Antonio GUIDI rileva che si ribadisce costantemente l'esigenza di assumere come criterio prioritario l'interesse del minore senza peraltro affermare che ciò significa valorizzare il benessere del rapporto tra figli e genitori. Osserva quindi che in momenti di particolare conflittualità, quali quelli che si verificano tra i coniugi nel corso di una separazione, introdurre obblighi, soprattutto se suscettibili di produrre un allungamento dei tempi, significa produrre ulteriore esasperazione che rischia di andare a danno dei minori, i quali rischiano di essere strumentalizzati dai genitori.

Ritiene pertanto che il testo in esame più opportunamente dovrebbe promuovere o incentivare il ricorso alla mediazione, senza fare però di tale ricorso un obbligo.

Marida BOLOGNESI (DS-U), pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore con la predisposizione di una nuova proposta di parere, ritiene non condivisibile alcuni punti contenuti nelle premesse. Ritiene inoltre necessario, anche alla luce della preoccupazione poc'anzi manifestata dal relatore e delle considerazioni del rappresentante del Governo, valutare ulteriormente la questione della prevista obbligatorietà della mediazione familiare, tanto più che in aggiunta a tale  obbligo il nuovo articolo 709-bis del Codice di procedura civile stabilisce che i coniugi debbano in ogni caso allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro di mediazione o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio. In proposito, fa anche presente che il presidente della Commissione lavoro ha proposto di esprimere sul provvedimento in esame, sugli aspetti di propria competenza, parere contrario proprio con riferimento al tema della mediazione, stante il fatto che il testo non indica, tra l'altro, i criteri secondo i quali dovrebbe espletarsi, né è chiaro su chi ricadano gli oneri, obiezioni queste che verrebbero meno ove la mediazione fosse passaggio non obbligatorio, ma eventualmente da incentivare o verso il quale indirizzare le coppie, ma che dovrebbe comunque rimanere una libera scelta.

In secondo luogo richiama l'attenzione sull'esigenza, evidenziata nella proposta alternativa di parere da lei sottoscritta, di prevedere al secondo comma del nuovo articolo 155 del Codice Civile che il giudice prende atto degli accordi dei genitori non già «se non palesemente contrari agli interessi dei figli» ma «qualora corrispondano agli interessi dei figli». Tale diversa dizione recepirebbe infatti la più avanzata cultura, affermata anche da convenzioni internazionali, in materia di tutela dei minori. Osserva quindi che tenere conto nel parere delle considerazioni espresse consentirebbe, a suo avviso, di offrire alla Commissione di merito un importante contributo.

Francesca MARTINI (LNFP), relatore, ritiene che la questione della mediazione familiare rappresenti un aspetto nodale da affrontare con chiarezza perché rappresenta un passaggio culturale di estrema importanza. Osserva quindi che l'obbligatorietà della mediazione, così come affermata nel testo, non risponde alla finalità che ci si prefigge, rilevando che si potrebbe eventualmente sottoporre alla Commissione giustizia una diversa riformulazione del seguente tenore: «Le parti, anche separatamente, possono chiedere il sostegno di un centro di mediazione familiare». Conseguentemente, si tratterebbe anche di riconsiderare la previsione inerente la certificazione del passaggio presso il centro di mediazione, semmai prevedendo che i coniugi possano allegare la certificazione dell'avvenuto passaggio alla domanda di separazione.

Carla CASTELLANI (AN) rileva che la disposizione concernente la mediazione familiare risponde all'intento del legislatore di dare soluzione alla conflittualità esistente tra i coniugi. Pertanto la prevista obbligatorietà del ricorso alla mediazione deve essere inquadrata in tale prospettiva.

Giuseppe PALUMBO, presidente, sottolinea l'esigenza, già evidenziata dal sottosegretario Guidi, di non creare ulteriori ostacoli alla coppia.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) ritiene che nel parere debba evidenziarsi la soppressione dell'obbligo del ricorso alla mediazione familiare.

Tiziana VALPIANA (RC), nel ritenere comunque migliorativa la formulazione prospettata dal relatore, osserva che essendo comunque già possibile il ricorso alla mediazione, prevederla espressamente come facoltà in un testo di legge presuppone che vi sia una motivazione per farlo, ad esempio stabilirne la gratuità. Osserva inoltre che più opportunamente si dovrebbe parlare di accesso ad un percorso di mediazione familiare, al fine di non escludere il ricorso ai consultori pubblici.

Francesca MARTINI (LNFP), relatore, rilevato che la mediazione familiare è compito storico dei consultori, concorda sull'opportunità di fare riferimento ad un percorso di mediazione familiare.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) manifesta perplessità anche in ordine alla formulazione volta a prevedere come possibile e non obbligatorio il ricorso alla mediazione familiare, sottolineando che tale mediazione può ovviamente non produrre  esiti positivi e rilevando che la dizione «in caso di insuccesso», contenuta nel nuovo articolo 709-bis implica comunque un giudizio morale.

Sull'ordine dei lavori, osservato che è in discussione la riformulazione di un nuovo articolo del Codice di procedura penale, da sottoporre alla Commissione giustizia, e considerata la ristrettezza dei tempi prima che abbiano inizio votazioni in Assemblea, evidenzia l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Tiziana VALPIANA (RC) concorda sul concetto di non obbligatorietà dell'accesso al percorso di mediazione familiare. Sull'ordine dei lavori, ritiene che il relatore potrebbe procedere ad un'ulteriore riformulazione della proposta di parere mentre la Commissione passa all'esame di altro punto iscritto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, presidente, sospende quindi l'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 15.25 è ripresa alle 15.45.

Francesca MARTINI (LNFP), relatore, dà conto della riformulazione della sua proposta di parere, precisando che, in considerazione di quanto rilevato nel dibattito, una delle condizioni contenute in tale proposta è volta a stabilire che all'articolo 709-bis del Codice di procedura civile si preveda che il ricorso al percorso di mediazione familiare sia facoltativo, fermo restando l'obbligo per il giudice di informare le parti sulla opportunità di tale percorso.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) ritiene che la discussione sulla mediazione familiare evidenzi la fragilità della impostazione del testo in esame, cui è sottesa l'idea, invasiva e per certi aspetti illuministica, di costruire con una disposizione di legge un buon genitore.

Osserva quindi che la condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, pur se riformulata, non incide sull'impianto complessivo del provvedimento, stante il fatto che la prima opzione che il giudice propone nelle cause di separazione è l'affido condiviso.

Rimangono inoltre aperte altre questioni, come quella relativa all'assegnazione della casa familiare. In proposito rileva che il ricorso all'affido condiviso comporta come conseguenza che nell'assegnazione dell'abitazione prevale il diritto di proprietà sull'immobile, che spesso è del padre.

Osserva inoltre che la previsione del mantenimento diretto dei figli non rappresenti una sorta di avanzamento culturale in ordine al diritto dei minori, la cui certezza si indebolisce mentre si accresce il margine di conflittualità tra i genitori. Pertanto l'interesse del minore non viene assunto come centrale.

Rilevato che nelle premesse alla sua proposta alternativa di parere si tiene conto dell'esperienza degli operatori che lavorano sul disagio dei minori, ribadisce la propria contrarietà sul provvedimento in esame.

Tiziana VALPIANA (RC) sottolinea come la discussione svoltasi presso la XII Commissione, pur se avrebbe dovuto essere più approfondita in considerazione della rilevanza e delicatezza del provvedimento in esame, che più opportunamente avrebbe dovuto essere assegnato alle Commissioni riunite giustizia ed affari sociali, abbia consentito di prendere in considerazione profili in ordine ai quali la Commissione di merito ha prefigurato soluzioni meramente tecniche. In particolare, rileva che l'ampio consenso registratosi in ordine all'opportunità di prevedere il ricorso al percorso di mediazione familiare come volontario, anziché obbligatorio rappresenti un importante contributo offerto alla Commissione giustizia. Ciò nonostante, ritiene di non poter esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore in ordine ad un provvedimento in cui rimangono protagonisti genitori e che prevede modalità di mantenimento dei figli suscettibile di creare ulteriore conflittualità.

Dichiara pertanto voto contrario sulla proposta di parere del relatore, come da ultimo formulata, e, ove venissero poste in votazione, favorevole sulle proposte alternative di parere.

Maria BURANI PROCACCINI (FI) sottolinea di non aver potuto essere presente a tutta la seduta odierna essendo impegnata, in qualità di presidente, presso la Commissione infanzia. Rileva tuttavia che la questione della obbligatorietà della mediazione familiare è stata oggetto di approfondita ed attenta valutazione presso la Commissione di merito, ai cui lavori fa presente di aver partecipato assiduamente. Sottolineata l'opportunità di fare riferimento alla dizione «percorso di mediazione familiare», allo scopo di definire più esattamente la pratica di cui si discute, esprime vivo rincrescimento per il mancato recepimento nella proposta di parere del relatore di una serie di rilievi da lei formulati per iscritto, con riferimento, in particolare, alla necessità di ascoltare il minore e di prevedere, a tutela di quest'ultimo, la nomina di un difensore d'ufficio.

Dichiara quindi la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

Marida BOLOGNESI (DS-U), espresso apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore, dichiara di non poter votare a favore della proposta di parere dello stesso relatore per ragioni culturali ed in considerazione dell'impianto complessivo del provvedimento.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, come da ultimo formulata.

Il sottosegretario Antonio GUIDI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, come da ultimo riformulata, del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 16.


 

 


ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (Testo unificato C. 66 ed abb).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

 


La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 66 ed abbinate «Nuove norme in materia di separazione dci coniugi e affidamento condiviso dei figli»;

considerato che appare apprezzabile la coerenza con la quale è stato presentato e difeso il principio di assicurare al figlio un riferimento nei due genitori costante e di pari potenziali opportunità, in modo da rendere flessibili nel tempo le modalità di frequentazione, adattandole alle sue esigenze senza necessità di nuovi processi e nuove sentenze; appaiono altresì apprezzabili le numerose scelte operate per ridurre la conflittualità e favorire il raggiungimento di accordi, sia favorendo la mediazione familiare - preventiva rispetto al procedimento legale e obbligatoria come passaggio nel momento dell'informazione, pur lasciando totale libertà ai genitori rispetto all'effettuazione del percorso della mediazione stessa - sia chiedendo ai genitori uno sforzo collaborativo e di riflessione al momento di elaborare quel progetto educativo che impone di guardare avanti, prospettandosi le scelte e le svolte che il nuovo assetto familiare renderà indispensabili nell'interesse dei figli ed evitando quindi i giungervi impreparati;

si ritiene condivisibile un coinvolgimento, anche economico, diretto di entrambi i genitori per il mantenimento dei figli il che fornisce concretezza e realtà applicativa al principio della partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all'educazione della prole, evitando che la bigenitorialità resti una mera enunciazione, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'onere alle risorse di ciascun genitore; si reputa particolarmente apprezzabile la norma che prevede la valutazione economica del lavoro di cura, mostrando sensibilità alla tutela della donna, che nella assoluta maggioranza dei casi è la più impegnata nei compiti domestici e di accudimento dei figli; si valuta positivamente l'obbligo, e non più la sola facoltà, per il giudice di disporre indagini sui redditi e sui beni quando lo status economico dichiarato da uno dei genitori sia oggetto di contestazioni e non sia adeguatamente documentato a discapito del contributo al benessere dei figli; si valuta altresì positivamente l'attenzione per i figli portatori di handicap, ai quali sono estesigli obblighi di cura da parte di entrambi i genitori anche oltre la maggiore età;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) al terzo comma del nuovo articolo 155 del codice civile non si reputa opportuno prevedere che le decisioni principali siano assunte congiuntamente solo «ove possibile», stabilendo piuttosto che in caso di disaccordo la decisione sia rimessa al giudice, evitando ogni possibile abuso;

b) al quarto comma del medesimo articolo 155, dopo le parole «in forma diretta al mantenimento dei figli», si aggiungano  le seguenti: «e per capitoli di spesa», al fine di evitare che si possa anche solo ipotizzare l'incapacità di suddividere le spese tra i genitori, ovvero che la determinazione ci genitore soggetto all'onere avvenga di volta in volta;

c) sempre al quarto comma dell'articolo 155, dopo le parole «di un assegno perequativo periodico» si aggiungano le seguenti: «se necessario», affinché non si ritenga che un assegno debba comunque essere stabilito;

d) al quarto comma dell'articolo 155 c.c. si sostituisca la lettera c) con la seguente: «c) i tempi e le modalità con cui ciascun genitore deve prendersi cura di loro;

e) all'articolo 155-ter c.c. introdotto dal testo in esame, sia specificato l'interesse del minore alla stabilità della residenza come criterio per l'assegnazione della casa familiare;

f) all'articolo 155-sexies c.c., dopo le parole «salvo che particolari ragioni lo sconsiglino» si aggiunga la seguente «disporre», al fine di evidenziare la distinzione tra l'audizione dei figli minori l'assunzione di mezzi di prova;

g) al primo comma dell'articolo 709-bis c.p.c. si specifichi che i centri privati accreditati debbono possedere standard qualitativi omogenei sul territorio nazionale.

h) al medesimo articolo 709-bis c.p.c. si preveda che il ricorso al centro di mediazione avviene «allo scopo di essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione».

i) al secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 709-ter, si premettano le parole «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 388 del codice penale».

l) sia soppresso l'articolo 3 concernente disposizioni penali perché, vincolando alla mancata corresponsione di tre mensilità l'azione penale ex articolo 570 codice penale nei fatti limita ulteriormente l'esperibilità di detta azione.



ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (Testo unificato C. 66 ed abb).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 66 ed abbinate «Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli»;

considerato che: appare apprezzabile la coerenza con la quale è stato presentato e difeso il principio di assicurare al figlio un riferimento nei due genitori costante e di pari potenziali opportunità, in modo da rendere flessibili nel tempo le modalità di frequentazione, adattandole alle sue esigenze senza necessità di nuovi processi e nuove sentenze; appaiono altresì apprezzabili le numerose scelte operate per ridurre la conflittualità e favorire il raggiungimento di accordi, sia favorendo la mediazione familiare - preventiva rispetto al procedimento legale e obbligatoria come passaggio nel momento dell'informazione, pur lasciando totale libertà ai genitori rispetto all'effettuazione del percorso della mediazione stessa - sia chiedendo ai genitori uno sforzo collaborativo e di riflessione al momento di elaborare quel progetto educativo che impone di guardare avanti, prospettandosi le scelte e le svolte che il nuovo assetto familiare renderà indispensabili nell'interesse dei figli ed evitando quindi di giungervi impreparati;

si ritiene condivisibile un coinvolgimento, anche economico, diretto di entrambi i genitori per il mantenimento dei figli il che fornisce concretezza e realtà applicativa al principio della partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all'educazione della prole, evitando che la bigenitorialità resti una mera enunciazione, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'onere alle risorse di ciascun genitore; si reputa particolarmente apprezzabile la norma che prevede la valutazione economica del lavoro di cura, mostrando sensibilità alla tutela della donna, che nella assoluta maggioranza dei casi è la più impegnata nei compiti domestici e di accudimento dei figli; si valuta positivamente l'obbligo, e non più la sola facoltà, per il giudice di disporre indagini sui redditi e sui beni quando lo status economico dichiarato da uno dei genitori sia oggetto di contestazioni e non sia adeguatamente documentato a discapito del contributo al benessere dei figli; si valuta altresì positivamente l'attenzione per i figli portatori di handicap, ai quali sono estesi gli obblighi di cura da parte di entrambi i genitori anche oltre la maggiore età;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) al terzo comma del nuovo articolo 155 del codice civile non si reputa opportuno prevedere che le decisioni principali siano assunte congiuntamente solo «ove possibile», stabilendo piuttosto che in caso di disaccordo la decisione sia rimessa al giudice, evitando ogni possibile abuso;

b) al quarto comma del medesimo articolo 155, dopo le parole «in forma diretta al mantenimento dei figli», si aggiungano  le seguenti: «e per capitoli di spesa», al fine di evitare che si possa anche solo ipotizzare l'incapacità di suddividere le spese tra i genitori, ovvero che la determinazione del genitore soggetto all'onere avvenga di volta in volta;

c) sempre al quarto comma dell'articolo 155, dopo le parole «di un assegno perequativo periodico» si aggiungano le seguenti: «se necessario», affinché non si ritenga che un assegno debba comunque essere stabilito;

d) al quarto comma dell'articolo 155 c.c. si sostituisca la lettera c) con la seguente: «c) i tempi e le modalità con cui ciascun genitore deve prendersi cura di loro»;

e) all'articolo 155-ter c.c., introdotto dal testo in esame, sia specificato l'interesse del minore alla stabilità della residenza come criterio per l'assegnazione della casa familiare;

f) all'articolo 155-sexies c.c., dopo le parole «salvo che particolari ragioni lo sconsiglino» si aggiunga la seguente «disporre», al fine di evidenziare la distinzione tra l'audizione dei figli minori e l'assunzione di mezzi di prova;

g) all'articolo 709-bis c.p.c. si preveda che il ricorso al percorso di mediazione familiare sia facoltativo, fermo restando l'obbligo per il giudice di informare le parti sulla opportunità di tale percorso;

h) al primo comma dell'articolo 709-bis c.p.c. si specifichi che i centri privati accreditati per lo svolgimento del percorso di mediazione familiare debbono possedere standard qualitativi omogenei sul territorio nazionale;

i) al secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 709-ter, si premettano le parole «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 388 del codice penale,»;

l) sia soppresso l'articolo 3 concernente disposizioni penali, perché vincolando alla mancata corresponsione di tre mensilità l'azione penale ex articolo 570 c.p. nei fatti limita ulteriormente 1'esperibilità di detta azione.



I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 30 maggio 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 14.05.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66-A Tarditi ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 giugno 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 10.50.

(omissis)

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66-A Tarditi ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere di nulla osta formulata dal relatore.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 luglio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 9.40.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 e abb-A

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 12 gennaio 2005. In quella occasione, il rappresentante del Governo, rispondendo alla richiesta di chiarimenti da parte della Commissione in merito ad alcuni profili problematici, ha escluso l'eventualità che la disposizione di cui all'articolo 2, concernente l'obbligo per le parti di ricorrere a centri di mediazioni familiari pubblici o privati accreditati, comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, inoltre, che il capoverso 155-sexies dell'articolo 1 prevede che i coniugi possano avvalersi di esperti per tentare una mediazione per raggiungere un accordo. La Commissione, nella medesima seduta del 12 gennaio 2005, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui già esisterebbero strutture private in grado di svolgere attività di mediazione, ha espresso un parere favorevole formulando una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, volta a inserire una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica con riferimento alle disposizioni del provvedimento nel suo complesso. La Commissione di merito, nella seduta dell'8 febbraio 2005, ha concluso l'esame del provvedimento sopprimendo, all'articolo 2, le disposizioni relative al ricorso ai centri di mediazione familiare e inserendo un articolo aggiuntivo che recepisce la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Rileva quindi che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che l'emendamento 5. 350 Maura Cossutta, sostituendo interamente l'articolo 5, prevede l'istituzione di un Fondo dotato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007 finalizzato all'attuazione di politiche abitative agevolate per i genitori separati. Al relativo onere si provvede, per quanto concerne il triennio 2005-2007 , mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge n. 468 del 1978 come determinata dalla tabella C della legge n. 311 del 2004. Per gli anni successivi al 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978. Al riguardo segnala che la proposta emendativa prevede la soppressione della clausola di invarianza finanziaria inserita nel recependo una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione Bilancio. Rileva poi che l'emendamento 4.359 Falanga prevede l'istituzione di una commissione di studio e proposizione sulla istituzione familiare con il compito di vigilare sull'attuazione della presente legge, senza tuttavia prevedere alcuna clausola di copertura o di invarianza finanziaria.

Chiede poi al rappresentante del Governo di chiarire le eventuali conseguenze finanziarie derivanti da alcune proposte emendative. Ricorda in particolare l'emendamento 1.438 Lussana, che modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, relativo ai provvedimenti da adottare riguardo ai figli, prevedendo, tra le altre cose, che il giudice, in caso di disaccordo, invita le parti ad un tentativo obbligatorio di mediazione delegando a tale proposito un esperto psicologo; gli emendamenti 1.580 Falanga e 1.542 Maura Cossutta, che prevedono il diritto del minore di essere ascoltato dal giudice il quale può avvalersi a tal fine dell'assistenza di esperti; gli emendamenti 2.354 e 2.355 Mazzuca Poggiolini e 2.361 Tarditi e l'articolo aggiuntivo 2.0351 Cusumano, che prevedono l'obbligo a carico delle parti di rivolgersi a un centro pubblico o privato di mediazione familiare prima di adire il giudice.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che gli emendamenti 2.354 e 2.355 Mazzuca Poggiolini e 2.361 Tarditi e l'articolo aggiuntivo 2.0351Cusumano non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario, in quanto, come già precisato in occasione dell'espressione del parere sul provvedimento alla Commissione, i centri di mediazione familiare corrispondono ad istituzioni già esistenti.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ricorda che il testo trasmesso dalla Commissione per il parere conteneva una disposizione, poi successivamente soppressa, che faceva riferimento alla facoltà di ricorrere a centri di mediazione, mentre le proposte emendative ricordate dal rappresentante del Governo fanno riferimento all'obbligo di ricorrere a centri di mediazione ed appaiono pertanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

Pietro MAURANDI (DS-U) rileva che le proposte emendative pongono gli oneri derivanti dal ricorso a centri di mediazione familiare a carico dei privati, senza conseguenze per la finanza pubblica.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ribadisce che, a suo giudizio, dall'obbligatorietà del ricorso a centri di mediazione familiare possono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, 

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.438, 1.542, 1.580, 2.354, 2.355, 2.361, 4.359 e 5.350 e sull'articolo aggiuntivo 2.0351 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.15.



Esame in Assemblea

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

600.

 

Seduta di giovedì 10 marzo 2005

 

presidenza DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA

indi DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI

 

 


Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Tarditi ed altri; Cento; Lucchese ed altri; Trantino; Vitali e Marras; Lucidi ed altri; Mussolini ed altri; Mantini ed altri; Di Teodoro; Mazzuca Poggiolini: Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (66-453-643-1268-1558-2233-2344-2576-4027-4068) (ore 10,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tarditi ed altri; Cento; Lucchese ed altri; Trantino; Vitali e Marras; Lucidi ed altri; Mussolini ed altri; Mantini ed altri; Di Teodoro; Mazzuca Poggiolini: Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il Presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Paniz, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, il testo unificato delle proposte di legge al nostro esame nasce da un lungo lavoro svolto in Commissione giustizia. A questo proposito, mi corre il dovere di ringraziare tutti i componenti della Commissione e tutti coloro che mi hanno aiutato nella sua elaborazione.

Il provvedimento interviene sull'articolo 155 del codice civile. Il sistema attuale prevede l'affidamento dei figli ad uno dei genitori in caso di separazione. I figli, infatti, nel regime attuale sono affidati o all'uno o all'altro dei genitori secondo il  prudente apprezzamento del presidente del tribunale o del giudice o secondo le intese raggiunte dai coniugi. Questo provvedimento si propone di capovolgere il sistema attuale. Quella che attualmente è l'eccezione, cioè l'affidamento congiunto, previsto dalla normativa sul divorzio e non dal codice civile ed esteso dalla giurisprudenza anche alle ipotesi di separazione, dovrebbe nella sostanza diventare l'ipotesi base.

Il capovolgimento prevede che, nel caso di separazione dei genitori, i figli siano affidati come regola ad entrambi e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l'interesse del minore e l'affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso.

Il provvedimento interviene su una situazione che sul piano statistico è particolarmente rilevante nel nostro paese; basti pensare che, come ha indicato lunedì il Giornale in un pregevole quadro sinottico, sono circa due milioni 500 mila le persone separate e i figli minori oggetto di interventi giudiziali sono all'incirca un milione. Due milioni e mezzo di persone separate rappresentano il 5, 2 per cento della popolazione italiana. Si tratta quindi di cifre estremamente importanti. Questo solo dato statistico conforta la convinzione di estrema importanza contenuta nel testo al nostro esame.

Quello attuale è un sistema palesemente inadeguato. Lo conferma innanzitutto il fatto che praticamente tutti i gruppi parlamentari abbiano presentato delle proposte di legge per modificarlo. Vi sono state proposte di legge dirette, quelle ufficiali, e indirette da parte di associazioni di avvocati e di magistrati, tutta una serie di realtà, quindi, che si sono occupate di questo settore sociale.

La situazione attuale non tiene conto del principio della bigenitorialità; un principio affermatosi da tempo praticamente in tutti gli ordinamenti europei. Tale principio ha infatti trovato applicazione in Svezia, Grecia e Spagna fin dal 1981; nel Regno Unito dal 1991; in Francia dal 1993; in Belgio e Russia dal 1995; in Olanda e Germania dal 1998. E tale applicazione è avvenuta con pregevolissimi risultati di cui analizzeremo il contenuto nel prosieguo. In particolare, il sistema attuale non tiene conto di un principio stabilito a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. In questa Convenzione si fa esplicito riferimento alla bigenitorialità come principio cardine dell'ordinamento, ma, di fatto, tale principio non è tenuto in considerazione dall'articolo 155 del nostro codice civile.

Molte sono le voci che si sono espresse per una modifica del regime attuale. Basti considerare che, mentre la dottrina ha più volte parlato di un regime che contrasta con i principi del diritto privato (si pensi alla privazione, senza attribuzione di colpa, dell'esercizio della potestà genitoriale; in definitiva, vi è una pena senza che vi sia stata colpa), è comune il rilievo, in dottrina e nella giurisprudenza, secondo il quale il regime attuale finisce per fomentare la conflittualità di coppia, posto che scopo di uno dei genitori può essere, molto spesso, quello di individuare, attraverso fonti talvolta anche inventate, le ragioni per le quali l'altro non possa essere considerato idoneo ad avere l'affidamento dei figli. Nel suo Trattato breve di diritto di famiglia, Bruno De Filippis afferma che il regime attuale viola gli articoli 3, 29 e 30 della Carta costituzionale.

Il testo in esame non tende ad una ripartizione analitica dei tempi di convivenza del minore con i genitori: nel testo unificato, affidamento ad entrambi i genitori non significa 50 per cento del tempo del figlio con ciascun genitore né 50 per cento delle competenze, né ping pong tra due case, ma conservazione di effettiva responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, con modalità di esercizio della potestà da stabilire caso per caso. Si può anche avere una divisione temporale, se necessario, simile ad un affidamento esclusivo, ma senza rigidità e senza le umilianti discriminazioni che il regime attuale, purtroppo, prevede.

Illustrando il testo del nuovo provvedimento, mi piace citare quanto ha scritto il consigliere della Suprema Corte di cassazione, dottor Mario Finocchiaro, nell'articolo: «Affidamento congiunto: le tante ragioni per aprire le porte ad una rivoluzione», pubblicato su Guida al diritto del 16 febbraio 2002: «Contrariamente a quanto comunemente si crede, non è la conflittualità tra i genitori che impone "l'affidamento esclusivo" a uno di essi, ma è proprio la previsione che la regola sia l'affidamento esclusivo e l'eccezione quello congiunto la fonte della conflittualità». Quindi, dobbiamo intervenire - e con il testo in esame cerchiamo di farlo - alla radice sul fenomeno.

Il nuovo testo si basa su esperienze similari praticate in altri paesi europei, il cui risultato, molto concreto, è stato quello di un abbassamento rilevantissimo della conflittualità. Mi piace richiamare, in particolare, l'esperienza della Germania, dove nel 1998 è stato introdotto un testo sostanzialmente simile a quello che ci accingiamo ad esaminare. Dopo alcuni anni di applicazione della nuova normativa, è stato fatto circolare un questionario tra tutti gli operatori del diritto (magistrati, avvocati e finanche famiglie ed operatori del servizio sociale). Il risultato concreto dell'applicazione del nuovo regime è stato duplice: da un lato, esso ha rafforzato, nei genitori, la capacità di gestire in modo autonomo i problemi e, dall'altro, ha alleggerito le procedure di separazione e di divorzio, facendo diminuire sensibilmente il conflitto genitoriale (invece, se viene dato ad un genitore l'affidamento esclusivo, c'è la tendenza ad un aumento della conflittualità).

Dunque, il testo al nostro esame ha un obiettivo molto concreto che le esperienze sviluppatesi fino ad oggi hanno confermato essere facilmente raggiungibile: costituire un deterrente molto concreto alla conflittualità, diminuire i conflitti tra i genitori e rendere molto più piano il loro rapporto in sede di separazione.

Del resto, anche in Italia sono state fatte esperienze dovute ad un'interpretazione estremamente innovativa dell'attuale quadro normativo: alcuni magistrati hanno ritenuto di fare ricorso all'affidamento congiunto (che, com'è noto, richiederebbe la volontà dei coniugi di mantenere l'affidamento ad entrambi e, quindi, una loro decisione specifica in tal senso) in casi di grave conflittualità tra i coniugi. Ebbene, nel momento in cui l'affidamento congiunto è stato giudizialmente disposto, come per incanto il conflitto tra i genitori è venuto meno e sono venute meno le ragioni dell'acrimonia.

A tal riguardo, vorrei richiamare le decisioni del tribunale dei minorenni di Venezia e del tribunale di Trani che si sono mosse in questa direzione, quasi preveggendo i contenuti della normativa che ci accingiamo ad esaminare.

Il nuovo testo chiede ai genitori, non di andare d'accordo (questo è un luogo comune errato), ma di gestire civilmente il disaccordo e di affrontare in modo culturalmente diverso rispetto a quanto avviene in attualità la loro ragione di conflittualità.

È innanzitutto un intervento culturale quello che il nuovo testo si propone di attuare e se al termine del suo iter, in sede di applicazione, questo provvedimento portasse ad una diminuzione della conflittualità, come è avvenuto in Germania, del 30, del 40 ma anche solo del 20 per cento, avremmo ottenuto già un risultato di estremo valore.

In ordine all'applicazione del principio della bigenitorialità nel nostro ordinamento, si sono espressi ormai in molti. Basti citare la risoluzione della Associazione nazionale magistrati del 15 gennaio 2003 e le espressioni di autorevoli magistrati del settore famiglia, sia a livello supremo (Corte di Cassazione) sia a livello di tribunali o Corti d'appello ordinarie. È, dunque, un'esigenza sentita anche nel campo specifico.

Purtroppo, non è sempre facile arrivare a testi di sintesi, quando le proposte sono moltissime, come nel caso specifico. Il relatore ne ha valutate sessantotto (molte sono ufficiali, altre ufficiose, come ho già sottolineato). Recentemente, ne è stata presentata un'ulteriore da parte dell'autorevole presidente della Commissione par  lamentare per l'infanzia, onorevole Burani Procaccini, che purtroppo non è stata presa in considerazione per una variazione del testo, perché la sua filosofia è opposta rispetto a quella del provvedimento in esame. Si tratta di una filosofia adultocentrica che si concretizza anche in un aggravio di oneri nei confronti delle parti, posto che prevederebbe una consulenza tecnica d'ufficio obbligatoria in tutti i casi di conflittualità e finanche una valutazione del contegno dei coniugi all'atto dell'audizione personale come elemento decisivo per l'affidamento dei figli. Su questa strada non era possibile proiettarsi.

Il testo della nuova proposta parte da una considerazione di base, ossia che, dopo la separazione dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In questo senso, vi è un intervento che inserisce anche i nonni nella dinamica di protezione della famiglia, risultato che tiene conto di una serie di considerazioni espresse soprattutto a livello del tribunale dei minori, considerazioni che hanno valorizzato queste figure del contesto della famiglia.

Certamente, esiste la possibilità di conflitto in presenza di pari idoneità genitoriali, ma, se ciò accade, non per questo deve venir meno l'applicazione dell'affidamento condiviso come regola generale. Spetterà al giudice prendere una decisione sulla base dei progetti educativi presentati da entrambi i coniugi. È ciò che avviene anche oggi in ipotesi di separazione giudiziale, dove il giudice, valutato il testo della comparsa di costituzione, decide quale delle ipotesi presentate dai procuratori delle parti possa essere più affidabile e prende conseguentemente le proprie decisioni. Quindi, da questo punto di vista, non si può dire che il testo unificato rappresenti un'ipotesi di impraticabilità nella gestione del rapporto con i figli.

Come ho dichiarato, affidamento condiviso non vuol dire permanente oscillazione dei figli da una casa l'altra. Un conto è l'affidamento, un conto è la collocazione abitativa o la frequentazione. Sono due concetti completamente diversi. Sì può avere una collocazione ripartita secondo standard sostanzialmente attuali, quindi, anche con prevalenza presso l'abitazione di uno dei due genitori, ma senza la discriminazione che oggi comporta l'affidamento esclusivo.

L'ipotesi cardine è che vi possa essere una paritetica idoneità genitoriale, ma non per questo si può assumere l'uno rispetto all'altro dei genitori come più idoneo ad avere l'affidamento.

È dunque giusto che l'affidamento, in quanto tale, sia dato ad entrambi i genitori.

Oltre all'individuazione dell'affidamento condiviso quale regola generale di affidamento dei figli nell'ipotesi di separazione dei genitori, il testo prevede alcune novità consequenziali.

La prima, è data dal mantenimento diretto e discende dell'applicazione del principio dell'affidamento esclusivo; si potrà, in ipotesi, correggere il testo aggiungendo l'opportunità di applicare il mantenimento diretto per capitoli di spesa, ma non può non essere questa la conseguenza diretta dell'applicazione dell'affidamento condiviso. La responsabilizzazione di entrambi i genitori, quando si tratti di decidere dell'affidamento dei figli, deve anche tradursi nella responsabilità paritetica di entrambi quando si tratti di assumere gli oneri che alla loro vita siano connessi.

Naturalmente, ciò non significa che venga meno, come incautamente si è sostenuto da più parti, l'assegno di mantenimento; nel testo, quest'ultimo è previsto in maniera esplicita come assegno perequativo, al fine di evitare eventuali rendite di posizione. È previsto sulla base di tutta una serie di parametri frutto della pregevole elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia specifica. Al riguardo, si è però introdotto un correttivo molto significativo; viene, infatti, data la possibilità di espletare accertamenti di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati  a soggetti diversi, in tutti i casi in cui le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori non risultino sufficientemente documentate.

In tal senso, il testo è assai più garantista rispetto all'attuale normativa che, da tale punto di vista, non prevede alcun tipo di verifica e di controllo, né alcuna possibilità di accertamento concreto nel caso in cui, anche con comportamenti subdoli, uno dei genitori si sottragga al suo dovere di intervento nei confronti dell'altro e, conseguentemente, dei figli minori.

Non solo; il testo interviene anche disciplinando l'ipotesi di figli maggiorenni non indipendenti economicamente, recando, altresì, specifiche previsioni con riferimento ai figli maggiorenni portatori di handicap. Si tratta di settori che, ad oggi, non avevano ricevuto una disciplina normativa esplicita, restando la loro regolamentazione in parte affidata - ciò, per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente - all'elaborazione giurisprudenziale; in parte, addirittura, sottratta, spesso, ad un'interpretazione diretta della giurisprudenza.

Vengono aumentati i poteri istruttori del giudice per il quale si stabilisce la facoltà di disporre esplicitamente l'audizione del minore; anche tale elemento rappresenta un punto cardine, richiamato alla nostra attenzione di legislatori dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo adottata a New York: il minore ha diritto di poter esprimere la propria idea anche quando, e soprattutto quando, si tratti di decidere in ordine al suo affidamento.

Due aspetti critici hanno riguardato l'estensione della normativa alle situazioni già coperte da un decreto di omologa della separazione dei genitori; il testo si propone di estendere anche a quanti abbiano già ottenuto una sentenza passata in giudicato, con decreto di omologa già emesso, la possibilità di fruire del nuovo principio. Lo si fa, in conformità con il principio di eguaglianza; naturalmente, senza trascurare la possibilità che situazioni consolidate meritino una attenta e prudente valutazione. Ma, in tal senso, l'intervento del giudice - che dovrà decidere se applicare o meno i nuovi principi a situazioni consolidate - costituisce una garanzia di controllo dell'opportunità dell'intervento; una garanzia, quindi, di verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti.

Il testo, inoltre, si propone di intervenire anche con riferimento ad un'altro ambito significativo, l'estensione dei principi alle coppie di fatto. In tal modo, si rende molto più precisa la normativa del settore e, soprattutto, si evitano le lungaggini tipiche dell'intervento dei tribunali per i minorenni, i quali agiscono con una lentezza statisticamente molto più consistente rispetto a quella dei tribunali ordinari, già, di per sé, non sempre velocissimi.

Per concludere, tengo a rilevare che il nuovo testo, comunque, non si pone in conflitto rispetto alla posizione del coniuge più debole; anzi, si tratta di un testo che interviene proprio a tutela di tale coniuge, colmando alcune lacune normative attuali.

A favore del coniuge più debole, infatti, è prevista, innanzitutto, la possibilità che vengano effettuati accertamenti, da parte della polizia tributaria, sulle condizioni di colui che si sottrae, magari intestando beni a terzi, ai propri doveri, finendo per essere così inadempiente. A favore del coniuge più debole, inoltre, è prevista la corresponsione dell'assegno perequativo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, si avvii a concludere.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. A favore del coniuge più debole è previsto un intervento in sede penale, e non solo penale, per la violazione dell'obbligo di mantenimento diretto, nonché è disposta la possibilità di operare la conversione del mantenimento diretto in mantenimento indiretto. Sono previste, infine, sanzioni penali più gravi nei confronti del coniuge inadempiente.

Per queste ragioni ho illustrato il testo del provvedimento in esame, ringraziando ancora tutti coloro che hanno contribuito alla sua predisposizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MICHELE SAPONARA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Sta bene.

È iscritto a parlare l'onorevole Tarditi. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI. Signor Presidente, vorrei rivolgere innanzitutto un doveroso ringraziamento al relatore, onorevole Paniz, per il lavoro svolto nell'ambito della Commissione, nonché a tutti i componenti della Commissione stessa, i quali, lavorando sulle diverse proposte di legge presentate sull'argomento, hanno consentito al relatore di elaborare un testo di sintesi.

Il relatore, pertanto, ha illustrato un testo unificato che prende le mosse dalle diverse proposte di legge presentate in Parlamento su tale materia - e, mi si permetta, significativamente dal primo progetto presentato, di cui sono primo firmatario -, frutto anche del lavoro già svolto nel corso della precedente legislatura (si tratta, infatti, di un lavoro che si protrae già da numerosi anni) e che ha riportato, in sede referente, un consenso che definirei ampio.

Ciò di cui voglio parlare quest'oggi, tuttavia, è anche un riferimento preciso alle difficoltà incontrate nella revisione delle norme sull'affidamento dei figli e che, in sostanza, è la storia di una grande ipocrisia, nonché di un'enorme mistificazione, che si veste da accorata apprensione per la sorte dei minori. Un conto, infatti, è ciò che propone il provvedimento in esame, mentre tutt'altro conto è ciò che si dice di esso. Perfino il nome, «affidamento condiviso», è un termine che a molti rimane ancora sconosciuto e che altri impiegano a sproposito. Molti, difatti, lo confondono ancora con l'affidamento congiunto, al punto da usare tale definizione al posto dell'istituto in esame; altri adoperano la parola «condiviso» nel senso italiano, anzi, in uno solo dei possibili significati posseduti dalla parola nella nostra lingua, dimenticandosi che si tratta di un termine giuridico che, all'interno di una legge, assume valenze che è la legge stessa a fornire.

Si fa, quindi, dell'ironia sul cosiddetto obbligo di andare d'accordo, condividendo ogni decisione, imposto a persone che si dimentica che, nel contesto giuridico, sono incapaci di condividere alcunché. Si dimentica, inoltre, che, nell'ambito dello stesso contesto giuridico, l'affidamento condiviso intende solamente sottolineare la partecipazione di entrambi i genitori alla cura ed all'educazione dei figli: si tratta di una partecipazione augurabilmente concordata, ma anche gestibile in assenza di accordo, secondo le regole stabilite dal giudice.

Si contestano al progetto di legge, per di più, l'unicità della soluzione e la mancanza di alternative, dimenticando che, in realtà, si intende solo rendere impossibile sottrarre ad un genitore un suo diritto-dovere se non per le sue individuali carenze, e non a causa di una relazione con un altro soggetto, diverso dai figli, che è diventata pessima.

Il che significa che ciò che resta automaticamente garantito al genitore che è sempre stato presente, così come al figlio che di tale genitore ha bisogno, è la continuità nella qualità del rapporto, nulla dicendosi, a priori, sulla quantità, sulle modalità e sui tempi, fattori che verranno decisi dal giudice, caso per caso, se vi è disaccordo. Non vi è, quindi, alcuna rigidità, ma una flessibilità nell'applicazione, che si affianca alla dovuta garanzia dei diritti e dei doveri.

Mi sembra un concetto semplice e chiaro. Eppure, nel passato, ho sentito parlare di «figli sballottati», di «cinquanta per cento per uno», di «ping-pong» tra due case, di mancanza di punti di riferimento. Qualcuno sostiene addirittura che è il figlio che resta nella casa da solo e che i genitori si alternano presso di lui. Non so dove l'abbiano letto, così come non so dove è scritto che la casa resterà al proprietario.

Ma non vi è un solo aspetto della proposta in esame che si salvi da una denigrazione sistematica e gratuita: si ha il coraggio di sostenere che le questioni familiari sono talmente delicate e personali che ciascun individuo ha il diritto di trovare le soluzioni da solo, senza che la legge imponga alcunché e che, in nome di ciò - si badi bene -, è da respingere l'affidamento condiviso, all'interno del quale sarà la coppia a costruirsi le regole nella maggior parte dei casi, a vantaggio dell'affidamento esclusivo, considerato soluzione libertaria e volontariamente adottata, dimenticandosi, ovviamente, che per sentenza le regole che sono «calate» come una mannaia sulla testa di ciascuna delle parti sono, in realtà, imposizioni e non scelte di libertà.

Stessa argomentazione vale per la pretesa «rigidità» del provvedimento. Vi è chi sostiene che il testo, in tutti i suoi passaggi, deve assumere l'interesse del minore come criterio prioritario, ovvero come la regola per individuare, di volta in volta, i modelli più idonei. É la formula che si vorrebbe introdurre contro la pretesa imposizione di una sola soluzione per tutte le situazioni. In realtà, ciò vorrebbe dire lasciare la famiglia separata nella più assoluta incertezza e riservare al giudice la possibilità di continuare ad utilizzare la conflittualità nel procedere ad un affidamento esclusivo. Ciò significherebbe che ciascun genitore, per quanto con la coscienza a posto, perderebbe, come oggi, ogni garanzia e sarebbe costretto a rivolgersi all'avvocato, per evitare il rischio di rimanere emarginato.

Fornisco alcuni dati: a Bari, nel 2002, l'affidamento congiunto ha rappresentato lo 0,9 per cento delle decisioni; a Brindisi, il 18,3 per cento; a Vercelli, il 6,9 per cento; ad Alba, il 77,8 per cento. È evidente che a determinare tale estrema variabilità delle percentuali in tribunali vicini - o non vicini - non è la diversa cultura locale delle coppie, ma semplicemente le personali convinzioni e le capacità del giudice, con buona pace della certezza e dell'uniformità del diritto.

Non ritengo che una materia così delicata e umanamente rilevante, quali le scelte che riguardano la famiglia, possa essere giocata nella casuale assegnazione della lite ad un giudice anziché ad un altro. È altresì inaccettabile l'affermazione secondo cui il provvedimento in esame è «adultocentrico» e «maschiocentrico». Premesso che il provvedimento in esame nasce dalla società civile e dal volontariato, volontariato fatto anche da numerose associazioni femminili composte da donne separate, è ancora una volta il confronto con la soluzione che si vorrebbe continuare a privilegiare, ossia l'affidamento esclusivo, che mi fa cogliere tutta l'insostenibilità delle critiche mosse al provvedimento. La discussione, sia in Commissione giustizia, sia nelle altre Commissioni interpellate in sede consultiva, ha abbondantemente chiarito che quanti rimproverano al progetto di riforma in esame di non pensare abbastanza ai figli, all'atto pratico vogliono effettuare sistematiche scelte che lo mettono in secondo piano: è così quando si nega al figlio possibilità di riferirsi liberamente a ciascuno dei suoi genitori, per tenerlo «ammanettato» alle regole stabilite inizialmente in sentenza; quando gli si nega la flessibilità della frequentazione, per dare la possibilità all'adulto di spostarlo come un oggetto; quando si protesta perché, pur consentendo a ciascuno dei genitori di trasferirsi dove vuole, si afferma che la sorte del figlio deve essere valutata di volta in volta, e che questi non è una delle «valige» del genitore oggi detto affidatario, domani detto di riferimento; quando si critica la scelta di assegnare la casa a familiari, in modo da rendere minimo il disagio dei figli, preferendo che essa sia affidata ai genitori conviventi; è ancora così quando si vuole che l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne sia versato sul conto corrente del genitore convivente, anziché esserne egli stesso, minore, titolare, ovviamente previo accordo con il genitore per dividere gli oneri familiari. L'interesse del figlio è continuamente deprivato  e saccheggiato, ma si sostiene ancora che l'affidamento condiviso è «adultocentrico».

Naturalmente, questa analisi sarebbe sterile, se non servisse a chiarire a cosa si vuole arrivare, con le critiche che ho appena elencato, e quali sono gli scopi dell'attacco a questo provvedimento. Certamente non si punta al suo miglioramento, ma alla sistematica demolizione di tutti gli aspetti sostanziali: si vuole mantenere in piedi l'affido esclusivo e l'assoluta mancanza di certezze, la necessità di una scelta tra due genitori, che porta di filato alla lite, nel naturale desiderio di ciascuno di essere il genitore prescelto, se deve essere uno solo. Si vuol mantenere in piedi un sistema per il mantenimento dei figli che non ha mai funzionato: ossia tutto mediante assegno, perché se si afferma che un assegno deve passare da un genitore all'altro, per una cifra apprezzabile, vi sarà anche l'interesse dell'altro genitore ad ottenere che tale cifra sia la più alta possibile e, quindi, si determinerà uno scontro in sede giudiziaria, con la tentazione di ricorrere al consulente che può garantire l'ottenimento dei migliori risultati o, quanto meno, lo promette.

Questa è la filosofia degli avversari della riforma: tenere in piedi un sistema che ruota intorno al disagio della famiglia separata. La dimostrazione più lampante della bontà della mia tesi sta nella pervicace ostilità alla mediazione familiare. Si era pensato ad un passaggio preliminare, obbligatorio solo riguardo all'informazione sulle potenzialità di un percorso che rimane eventuale, che la coppia rimaneva libera di effettuare o meno, potendolo interrompere in qualsiasi momento. È chiaro che la mediazione ha tante più alte probabilità di riuscita quanto più precocemente viene effettuata, quanto meno pesante è stato l'intervento dell'apparato legale, della macchina giudiziaria, con i suoi scontri e le sue lacerazioni.

È altrettanto evidente che, se è obbligatoria solo l'informazione, non si esercita alcuna coercizione sulla volontà delle parti. Si danno solo ad esse possibilità in più, senza nulla togliere alla possibilità di rifiuto.

È altrettanto evidente che la tesi secondo cui la mediazione ha scarse probabilità di riuscita se non è scelta volontariamente, pur essendo accoglibile, nulla toglie alla validità del nostro suggerimento. Anzitutto, la volontà può determinarsi proprio grazie alle conoscenze acquisite con l'informazione. E, poi, la mediazione è pur sempre innocua: anche quando non riesce, nulla toglie alla coppia. Anzi, getta dei semi, suscita il dubbio, apre alle riflessioni. Potrei sostenere che la mediazione non fallisce mai del tutto. Dunque, l'ostilità della mediazione ispirata ad una logica di potere e di vantaggio, che non appartiene alla mediazione stessa, si salda perfettamente all'idea che una separazione debba necessariamente concludersi con un affidamento esclusivo.

L'attacco alla mediazione è un attacco alla bigenitorialità e, in effetti, in questa logica, la tesi appare coerente, proprio perché la mediazione non opera in un'ottica «vinci-perdi», sanzionatoria, ma riparativa delle modalità di relazione. L'intento è quello di riparare il danno senza cercare il colpevole, generando attraverso tale percorso una realtà nuova, che prescinde dall'evento che ha innescato il processo.

In questo senso, mentre l'affidamento esclusivo si propone di arrivare ad una decisione attraverso una scelta costrittiva e forzante operata da un terzo (come la sentenza di un giudice), la mediazione suggerisce un accostamento ad un concetto più alto di legalità, poiché indica una via per comprendere le ragioni profonde, educando al rispetto di esigenze collettive. In questo senso, educa ad educare. È, dunque, sintomatico che si voglia spostare in ambito giudiziale. Si preferisce che di mediazione parli il magistrato, il tribunale, con la coppia già in lite e l'avvocato accanto a ciascuna delle parti. Si sostiene che non ci sia coercizione nel pretendere che chi non voglia andare debba rifiutare apertamente un invito, non conoscendo ancora quale sarà l'atteggiamento dell'al  tra parte. E si è aggiunto che non esistono centri di mediazione sufficienti. Una recente indagine ne ha individuati 250 pubblici e gratuiti e più di 700 privati, sparsi su tutto il territorio nazionale. I tribunali ordinari - ricordiamolo - sono oggi circa 165. Ciò dà una risposta anche all'obiezione secondo la quale non si può chiedere alla coppia di sostenere un'ulteriore spesa (abbiamo detto: 250 centri pubblici e gratuiti!).

Mi sembra evidente che il senso di questa bocciatura è ben altro: il desiderio di mantenere in ambito giudiziale il conflitto di coppia; il desiderio di mantenerlo elevato e frequente. È per dire «no» a tutto ciò che ho riproposto attraverso gli emendamenti il passaggio preliminare informativo. Il fatto che l'avvocatura (non a caso dico «avvocatura» e non avvocati, perché intendo riferirmi alle rappresentanze ufficiali che legittimamente si sentono obbligate a muoversi per gli interessi di categoria) si sia spesso pronunciata contro la riforma non è che la cartina di tornasole del senso in cui, per unanime previsione, opererà la riforma nei confronti del conflitto.

Si dice che la conflittualità andrà alle stelle. Perché fare previsioni? Una legge simile a quella che vogliamo introdurre in Italia opera in Francia dal 1993 (lo abbiamo sentito dal relatore), in Germania dal 1998 ed è applicata in altri paesi europei: la conflittualità, ovunque, si è drasticamente ridotta. L'allarme è plausibile, ma non nel senso che si pretende. Anzi, per la verità, sono convinto che motivi di preoccupazione non ve ne siano affatto. I timori non sono fondati, il contenzioso, effettivamente, ha ottime probabilità di ridursi. Ma nel suo insieme il complesso degli interventi non riduce le prospettive della costruttiva necessità della presenza di un avvocato per la famiglia e per i minori.

Mettere il figlio al centro della nuova normativa significa anche prevederne in qualche modo la tutela legale, che si tratti di un avvocato o di un curatore. Allo stesso modo, incentivare la mediazione aperta a una quantità di categorie professionali significa anche creare nuove possibilità occupazionali all'esperto di diritto che, nella mediazione o accanto ad essa, troverà una necessaria collocazione.

Penso di poter concludere questo mio intervento invitando il Parlamento a compiere una scelta chiara e netta. Introdurre emendamenti che distruggano le linee guida del progetto, rendendo irrealizzabili i suoi obiettivi, dando al principio della bigenitorialità un riconoscimento del tutto teorico, ma rendendo praticamente impossibile la sua attuazione, sarebbe una beffa che le famiglie separate, con tutta la loro sofferenza, non meritano e - direi - che non renderebbe onore a nessuno di noi.

Le riforme o si fanno o non si fanno! Non è questo il terreno per compromessi. Bisogna scegliere da che parte stare.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Burani Procaccini. Ne ha facoltà.

MARIA BURANI PROCACCINI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale non tanto come parlamentare, quanto come presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia, che fu istituita nel 1997 con la legge n. 451 con «compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva».

La stessa legge istitutiva prevede che la Commissione formuli osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di un adeguamento della legislazione vigente, in particolare «per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1998».

Tra i più importanti atti internazionali in materia di diritti dei minori vi è la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia nel 2003.

Ho voluto fare questa premessa per dire che non parlo alla cieca, né perché ho voluto colpire una proposta di legge, con le  mie osservazioni già svolte in Commissione giustizia, che alla sua origine ha un principio giustissimo, quello della condivisione della genitorialità tra padre e madre nei confronti della prole. No, qui voglio ribadire la necessità di una legge che veramente ponga il fanciullo, come prevedono la Convenzione di New York, la Convenzione di Strasburgo ed altri atti, al centro della legge sul cosiddetto affido condiviso.

A proposito di affido condiviso, vorrei ricordare al relatore la normativa internazionale. Con regolamento della Comunità europea n. 1347 del 2000, in vigore dal 1o marzo 2005, il concetto di potestà ed affidamento è stato superato e si utilizza ormai il termine di responsabilità genitoriale. Quindi, questo concetto è già superato proprio perché si è visto che la questione dell'affidamento cambia continuamente nelle norme che già esistono anche nell'ordinamento italiano.

Questa legge va rivista profondamente e sul punto avevo avuto delle assicurazioni da parte del presidente della Commissione giustizia e avevo percepito una certa disponibilità da parte del collega Paniz ad operare una profonda revisione, nel senso di centrare la legge sugli adolescenti e sui bambini coinvolti nel processo di affidamento.

La legge è adultocentrica perché c'è una serie di problemi legati ad essa. Per esempio, qui, in effetti, si può parlare di genitore di area. Infatti, i genitori si dividono le aree di competenza relative ai bambini. C'è il genitore competente per la scuola e quello per lo sport. C'è il genitore competente per le scarpe e quello per i vestiti. Veramente siamo arrivati ad un assurdo per cui, per voler fare del bene, si finisce per fare del male a tutti, all'uomo, alla donna e al bambino, che sono coinvolti in questo momento doloroso rappresentato dalla divisione famigliare.

Inoltre, vi è la mancata previsione della residenza abituale del minore. Dal collega Tarditi sono state dette alcune cose assurde: la normativa va letta! Io l'ho letta e vorrei farvi vedere i pacchi di corrispondenza che mi sono arrivati da tutte le camere minorili e dall'associazione magistrati minorili italiani: sono tutti concordi nel dire che uno dei punti negativi del provvedimento è la possibilità di accordo tra i genitori sullo «sballottamento» dei figli da una residenza all'altra. Il bambino avrà una residenza? In quale stato di famiglia verrà iscritto? Quale genitore percepirà gli assegni familiari? Qual è la sua zona scolastica? Qual è la ASL di competenza? Come viene assegnata la casa familiare? Volete pensare cosa incide sulla mente di un bambino e sul suo sviluppo? Volete considerare, ad esempio, che al figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente viene corrisposto direttamente l'assegno? Ebbene, se il genitore che deve corrispondere l'assegno non lo fa, il ragazzo cita in giudizio il genitore inadempiente agli obblighi di mantenimento?

Se vi fosse una reale riforma del diritto di famiglia che realizzasse quel famoso tribunale della famiglia e dei minori in grado di accorpare tutta la materia riguardante la giustizia minorile, allora si potrebbe parlare di una legislazione che porta calma e serenità nelle famiglie che si separano. Infatti, i motivi possono essere i più seri del mondo ed è giusto che la pace torni a stabilirsi, soprattutto per il benessere del fanciullo. Il provvedimento non realizza tutto ciò.

Ad esempio, il problema dell'ascolto del minore non può essere rimesso all'eventuale valutazione del giudice. Non può essere considerato solo un accertamento istruttorio, così come viene previsto dall'articolo 155-sexies. Il minore viene considerato fonte di prova? Vi rendete conto di cosa succede? Già il minore viene adoperato come una pallottola nei confronti dell'altro coniuge, figurarsi se addirittura fosse fonte di prova! L'ascolto del minore è chiesto dalla Convenzione di Strasburgo. Non è una cosa si può fare o non fare! Sapete che in Germania un bambino di cinque anni viene ascoltato? Si parla tanto delle leggi francesi e tedesche. Allora, facciamole le leggi come quelle della Francia e della Germania!

MARCELLA LUCIDI. Brava!  MARIA BURANI PROCACCINI. Vorrei che il relatore ed i colleghi che sono intervenuti veramente le leggessero quelle leggi e le applicassero. Allora sarei pronta anch'io a sottoscrivere tale tipo di normativa! L'ascolto del minore è necessario. Io ho il dovere istituzionale di presidente di una Commissione bicamerale costituita perché le convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo venissero rispettati di farle rispettare in questo Parlamento. Colleghi della mia stessa maggioranza e del mio stesso gruppo sostengono tale proposta di legge. Questa, però, non ottempera ai principi fondamentali della Convenzione di New York e delle convenzioni internazionali che proteggono il fanciullo, quelle per le quali andiamo itineranti nel mondo facendo vedere che la legislazione italiana è d'avanguardia. Dunque, mi dispiace ma mi troveranno contraria.

Spero ci siano il tempo e la volontà di tornare su questo provvedimento per mettere davvero il fanciullo al centro del sistema. Il fanciullo nel provvedimento in esame non è al centro, appare sullo sfondo come un personaggio da chiudere in un cassetto o nell'altro. È vero che adesso le cose non vanno bene, ma con il provvedimento in esame le cose andrebbero ancora peggio. Ripeto, parlo come presidente di una Commissione bicamerale costituita proprio per difendere i diritti del minore, e si tratta di un baluardo che costituisce un vanto per il Parlamento italiano. Ho già presentato alcuni emendamenti a favore del fanciullo che certamente intaccano profondamente il provvedimento in esame, ma sono emendamenti che questo Parlamento ha il diritto-dovere di tenere in considerazione (Applausi di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sull'affidamento condiviso dei figli nelle separazioni arriva all'esame dell'Assemblea alla fine di un percorso molto lungo, iniziato in Commissione giustizia già nella scorsa legislatura e sollecitato ancora prima con varie proposte di legge. Tanto tempo non è servito a farci maturare una convergenza sul testo. Per molti aspetti non siamo in sintonia e sono così affidate a questa parte del dibattito scelte che giudichiamo delicate ed importanti.

Dico questo con molto rammarico, perché avrei preferito che questa materia fosse diligentemente sottratta alle dinamiche tipiche del confronto parlamentare, alle quali invece mi sembra destinata a sottostare. Avrei voluto che fossimo in grado, con il confronto, di disegnare una rotta, in grado di orientare e giustificare le soluzioni normative che dovremo adottare. La politica del diritto ci invita, infatti, ad adoperare cautela e saggezza ogni volta che decidiamo di trattare il diritto di famiglia. Lo compresero bene i padri e le madri della nostra Costituzione, quando scrissero gli articoli 29 e 30. Lo rammentarono i nostri predecessori, quando misero mano al codice civile e poi alle sue modifiche. Le norme giuridiche finora scritte, pur essendo figlie di un tempo, di una società, di un ordine, hanno sempre espresso quale può essere un rapporto tra diritto e vita familiare, tra diritto e conflitto familiare, tale da consentire al diritto di non essere inane, ma di poter svolgere una funzione. Hanno enunciato principi, clausole, criteri guida, per orientare le parti coinvolte ad assumere una decisione, senza imporla o senza addirittura anteporla alla realtà, anzi alle realtà familiari.

Ancora oggi la potenza del diritto, e quindi non la sua prepotenza o la sua impotenza, sta negli strumenti di orientamento che può offrire a chi si muove sulla scena delle liti o delle fratture familiari e a chi, a riguardo, è chiamato a decidere. Non si tratta di dare al giudice ampia discrezionalità, ma di chiedergli una capacità di discernimento e di giudizio orientata dal diritto. A questo fine, è necessario che il diritto osservi un'altra condizione: deve saper concepire più sistemi, più luoghi di composizione dei conflitti familiari, per evitare che si attribuiscano al giudice compiti che egli non può  avere e per evitare che il giudice svolga un'indebita supplenza, a scapito del compito che invece gli è proprio, quello di decidere il diritto e sui diritti.

Ci dice il professor Resta: non dovete pensare che l'intervento del giudice, all'interno dei conflitti familiari, possa essere il modo attraverso il quale si risanano le vite degli individui, si ricostruiscono sfere di felicità, né tanto meno il modo con cui si possono rimettere in piedi i principi di un'etica privata e pubblica. Allora, mentre c'è una forte domanda di non restringere il conflitto familiare nelle aule dei tribunali, vi è invece una forte tentazione di portare in quelle aule esigenze che meritano altri percorsi. È il caso della mediazione familiare. Questo servizio rappresenta una buona opportunità sociale, e non giudiziaria, di composizione del conflitto, supportata da un terzo non giudicante e favorita dalla volontà delle parti di sperimentare un percorso alternativo al processo.

A cosa rispondeva l'obbligatorietà della mediazione prefigurata nel testo e a lungo tempo difesa, se non a legare questo strumento alla lite giudiziaria, violando, come ha ricordato il professore Schlesinger, il diritto inviolabile dei cittadini di potersi sempre rivolgere ai giudici liberamente ed incondizionatamente? Alla fine abbiamo evitato questo errore. Ma, dopo avere restituito la mediazione familiare al suo giusto contesto ed alla sua funzione, resta inevaso il bisogno che essa diventi una realtà sociale, un servizio accessibile, volontario e gratuito, praticabile per chi intenda avvalersene. Ho appreso questa mattina dal collega Tarditi che in Italia ci sono 250 centri pubblici gratuiti. All'onorevole Tarditi chiederei di dirci la fonte di questo dato, perché delle due l'una: o l'onorevole Tarditi conosce dati, che il Governo ignora - e ciò è grave -, oppure l'onorevole Tarditi si è rivolto ad una fonte infondata.

Detto ciò, resta da sviluppare una cultura della mediazione che si affianchi, senza confondersi, a quella della giurisdizione, e questo è l'impegno che intendiamo assumerci.

Tornando al testo, cosa è che spinge oggi ad interpellare il diritto chiedendogli di stabilire nuove norme da riservare ai figli quando i genitori si separano? È la constatazione di una distanza del diritto, in particolare del nostro diritto e delle consuetudini giudiziarie, dal legame che, anche dopo la separazione coniugale, continua ad unire il figlio ad entrambi i genitori; un legame che chiede un riconoscimento di principio che, oggi, non è debitamente affermato.

Credo di aver con questo chiarito ai colleghi che sono intervenuti prima di me quale sia la nostra posizione sul principio ispiratore di questo testo.

Al di là delle soluzioni concrete che possono imporsi, e sulle quali intendo poi tornare, e dei dati che evidenziano una forte prevalenza dell'affidamento dei figli ad un solo genitore, vi è, oggettivamente, uno scarto tra le previsioni del nostro codice e la considerazione di una bigenitorialità che sopravvive alla fine del rapporto coniugale.

Cessare di essere marito e moglie non significa non essere più padre e madre; anzi, impone di mantenere una responsabilità verso i figli, protagonisti di una vicenda che non hanno scelto, della fine - come diceva Luigi Cancrini - e della morte di qualcosa che è stato importante anche e soprattutto per loro. Non significa, inoltre, cessare di essere figli nei confronti di entrambi i genitori e, pertanto, non poter continuare a vivere e ad alimentare due relazioni diversamente significative. Se possiamo dire che l'evoluzione della disciplina sull'affidamento dei figli ha gradualmente considerato e favorito la bigenitorialità, si può allora chiedere che il diritto l'affermi espressamente come principio orientativo di ogni decisione da assumere? Credo proprio di si!

Allora va bene, va benissimo che il capitolo della separazione che tratta dei provvedimenti riguardanti i figli affermi e riconosca il diritto ad avere ed a mantenere rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori! Va bene, va benissimo anche che si affermi, come proponiamo, che la responsabilità dei genitori  verso i figli prosegua oltre lo scoglio della separazione, non venga meno, dovendo da ciascun genitore essere riconosciuta per sé e per l'altro!

Affermata questa necessità di un riequilibrio di principio della legislazione sull'affidamento - non è poco per chi considera i principi come il migliore orientamento che il diritto di famiglia può dare -, sapendo che questo riequilibrio nei fatti consente una diversa considerazione della figura paterna insieme a quella materna, si può anche affermare che ne deve sempre conseguire l'affidamento condiviso dei figli, che nel testo viene rigidamente disciplinato nelle sue modalità.

In altre parole, è sempre possibile concepire che su ogni scelta quotidiana relativa ai figli - perché di questo si tratta - entrambi i genitori possano esercitare la loro potestà e abbiano il potere di decidere? Intendo ragionare di questo a partire dall'altro principio che la cultura giuridica ci ha consegnato e che il diritto positivo, a più alti livelli, ribadisce. È il principio del superiore interesse del minore, che considero una lente con la quale osservare e valutare la praticabilità concreta di qualsiasi regime di affidamento.

Dico praticabilità concreta, perché penso che un tale principio serva proprio a vestire il diritto addosso al figlio, a quel figlio con la sua storia familiare, il suo vissuto trascorso ed attuale che egli stesso - lo ricordava prima la collega Burani Procaccini - è in grado di raccontare. Parlo di qualsiasi regime di affidamento, perché non ho in mente un modello che possa servire astrattamente meglio di un altro a garantire l'interesse del minore, dal momento che ciascuno di essi può essere valido nella realtà se risponde meglio di un altro a quell'interesse.

Se vi sono stati, colleghi, casi in cui l'affidamento esclusivo ad un solo genitore rigidamente affermato e praticato ha nei fatti ostacolato, se non ingiustamente escluso, un genitore rispetto alla vita di un figlio, vi sono stati sicuramente casi nei quali si è rivelato una buona scelta.

Allora, la questione è sostituire alla rigida applicazione dell'affidamento esclusivo quella altrettanto rigida dell'affidamento condiviso dei figli o piuttosto affermare che l'affidamento condiviso è una priorità da perseguire ove corrisponda all'interesse di un figlio? Non basta rispondere che il testo attuale salvaguarda l'interesse del minore quando esclude l'affidamento condiviso ove sia di pregiudizio al minore. Affermare che si vuole l'interesse del minore non è lo stesso che dire di non volere il suo pregiudizio, dire di voler fare il bene non è lo stesso che dire di non voler fare il male.

Considero inoltre questo cambio dei termini un arretramento della nostra cultura giuridica rispetto a quanto previsto non solo nelle nostre leggi, ma anche nelle leggi che altri paesi europei hanno adottato nella stessa materia. Quelle leggi che voi avete richiamato e che ritengo siano giuste in quanto, in ogni caso, rispetto alle norme che introducono, stabiliscono che vale sempre il limite dell'interesse del minore. È proprio per questo che stanno funzionando negli altri paesi!

L'interesse del minore in quelle leggi è considerata la condizione legittimante di qualsiasi scelta di affidamento. Il comma 3, dell'articolo 9, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo - che lei, onorevole Paniz, ha ricordato - afferma che gli Stati-parti devono rispettare il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo. E la Carta europea dei diritti fondamentali conferma tale principio stabilendo che ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo o qualora ciò sia contrario al suo interesse. In nessuno di questi atti si parla di pregiudizio, ma dell'interesse del minore.

È un atto di fedeltà al minore questo legame che si afferma tra un suo diritto e il suo interesse, riconosce una soggettività del minore non in astratto, all'interno di un diritto pensato dagli adulti, ma in concreto. Il professor Nicola Scannicchio  - lei, onorevole Tarditi, dovrebbe conoscerlo perché lo cita nella relazione al suo progetto di legge - commenta il testo al nostro esame, affermando che l'esistenza di un armonico rapporto con entrambe le figure parentali costituisce la massima realizzazione del detto interesse, che è nell'interesse del minore perseguirlo se esso non esiste, che si deve tener conto della detta esigenza quando esso non esiste o non può essere perseguito. Tutto ciò è senza dubbio vero, ma che l'interesse del minore corrisponda sempre e necessariamente con la parità di posizioni dei genitori nella gestione del rapporto e possa dunque esaurirsi in ciò che risulta dal citato primo comma, invece, non è vero affatto.

Come per la scelta del regime di affidamento, lasciamoci guidare dall'interesse del minore anche per decidere sul suo diritto a ricevere dai genitori un mantenimento. Il testo afferma che ciascuno dei genitori provvede in forma diretta al mantenimento dei figli, rispondendo in tal modo ad un'esigenza che considero giusta, quella che un genitore può avere di voler provvedere personalmente ad alcune spese per il figlio, senza doversi limitare a corrispondere un assegno all'altro genitore.

Ma preoccupiamoci anche del figlio. Ha senso prevedere un suo mantenimento diretto senza determinare esattamente l'obbligo economico che ciascun genitore ha nei suoi confronti, rendendo così il diritto del figlio al mantenimento indeterminato, incerto e non esigibile? Davvero il mantenimento diretto è la sola formula valida - lo vede, onorevole Tarditi, che non sto difendendo l'assegno di mantenimento - oppure ce ne sono altre che possono anche tenere insieme le esigenze rappresentate?

Ancora, si parla di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità. Cosa indica questa formula così impegnativa? Che un genitore dà un assegno all'altro perché i due redditi siano proporzionati. Ma qual è il fine? Si tratta di un regolamento dei conti tra i genitori o piuttosto si intende assicurare al figlio il diritto di godere il medesimo tenore di vita presso ciascun genitore? Ritengo che sia così e che così dovrebbe essere scritto.

Intendo infine soffermarmi sull'articolo conclusivo del testo, che consente la riapertura di tutti i procedimenti, di tutti i giudizi - anche quelli conclusi da molto tempo -, al fine di poter chiedere al giudice l'applicazione del regime di affidamento condiviso. Domando ancora: dov'è il minore in questa scelta legislativa?

Ciascun genitore, affidatario o meno, può davvero riaprire un procedimento a prescindere dal suo interesse?

Può prevalere una modifica normativa che bene potrebbe in alcuni casi recuperare alla vita di un figlio una figura genitoriale ingiustamente esclusa e male potrebbe in altri forzare le circostanze concrete, già indagate e valutate, che hanno portato a scegliere tra le varie forme di affidamento quella ad un solo genitore come meglio rispondente al suo interesse?

Sono domande che pongo in modo pacato, ma anche imponendo a me stessa un estremo rigore di ragionamento. Sono certa che ad impormelo non è una posizione ideologica o pregiudizialmente contraria ad alcune scelte fatte. Lo dico perché in questi mesi, anzi in questi anni, non ho cessato di lasciarmi interrogare da tanti casi e tante storie, alcuni incontrate nel corso della mia professione, altre in occasione di questo percorso legislativo.

Onorevoli colleghi, penso che non risieda nella rigidità della norma - e in assoluto in ogni rigidità, compresa quella del pensiero - la soluzione migliore da adottare. In tal modo chiederemmo alla legge di fare quello che la legge non è in grado di fare. Penso che nessuno, neppure il giudice, debba avere un approccio rigido su questa materia. Penso che gli vadano forniti gli strumenti per decidere laddove i genitori non sono riusciti a ricomporre il loro conflitto. In ogni caso, ritengo che il riferimento della decisione non debba essere il genitore né la madre, bensì il figlio.

Onorevole Tarditi, vorrei risponderle: decidiamo da quale parte stare. Vorrei anche dire al relatore che ancora coltivo la  voglia di provare con il confronto ad affidare al diritto il compito di stare, anche in questo caso, dalla parte del figlio (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, la riforma che ci apprestiamo a discutere si collega alle trasformazioni dei modelli familiari che il legislatore non può continuare ad ignorare. Princìpi quali la bigenitorialità e il tendenziale superamento del concetto di genitore affidatario sono elementi già maturi nelle coscienze e nei modelli sociali del paese che però hanno stentato - e stentano ancora - a trovare una soluzione anche in Parlamento a causa della ben nota, umana tendenza a conservare i vecchi schemi mentali.

La scelta dell'affidamento ad un solo genitore oppure ad entrambi indubbiamente comporta un'impostazione concettuale diametralmente opposta. Da una parte, l'istituto dell'affidamento condiviso si muove dal presupposto che entrambi i coniugi sono tenuti ad adoperarsi per mantenere attivo il nucleo familiare di partenza, pur essendosi verificata una frattura che ha portato alla separazione della coppia coniugale. Si smette di essere coniugi, ma non si smette di essere genitori: è questo il concetto fondamentale ed importantissimo che sta dietro all'affido condiviso. Quindi, le ragioni dell'uno e dell'altro genitore perdono valore e significato di fronte al meritevole tentativo di consentire a ciascuno di continuare ad occuparsi dei figli.

L'affidamento esclusivo - e vediamo anche poi nella prassi come è stato applicato - opera e innegabilmente viene percepito dal genitore non affidatario come il frutto di una logica sanzionatoria. Volutamente o meno, l'indicazione di un solo genitore suona come una censura per l'altro e questo aumenta la conflittualità e al contempo l'attenzione da parte di entrambi i genitori a seguire passo passo, anche sotto il profilo economico, tutti i doverosi percorsi della crescita del bambino. Quindi, l'affidamento esclusivo diventa tanto più inammissibile quando entrambi i genitori sono idonei a provvedere alla cura dei propri figli ed hanno la volontà di fare fino in fondo il loro dovere.

Pertanto, appare profondamente diseducativo e antisociale l'atteggiamento di quanti, di fronte agli ostacoli della conflittualità, anziché chiedere agli adulti di imparare a gestire civilmente il proprio disaccordo - questo vuol dire perseguire l'interesse del minore - preferiscono semplicisticamente l'affidamento esclusivo, con il risultato di sottrarre un genitore al figlio incolpevole.

La bigenitorialità è un diritto che è riconosciuto dall'articolo 30 della Costituzione e che dunque non dovrebbe mai essere messo in discussione, anche se abbiamo constatato che nella prassi giudiziaria, nei casi di separazione e divorzio, ciò non accade, per numerosi motivi. Il contenzioso per separazione e divorzio è molto elevato (dalle statistiche emerge purtroppo un costante aumento) e nei tribunali italiani, salvo qualche rara eccezione, non esistono sezioni specializzate per la famiglia. L'onorevole Burani Procaccini ha sottolineato la necessità di promuovere riforme per i minori e per la famiglia. Osservo al riguardo che questo Parlamento, purtroppo, ha perso una grande occasione di riforma in questo settore.

Si parla di interesse superiore del minore: mi si deve dunque spiegare la motivazione per cui, ancora oggi, non esista un giudice specializzato che si occupi esclusivamente delle questioni minorili. Da un lato, infatti, esiste un'ingiusta discriminazione tra figli nati dal matrimonio, sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario che nella maggior parte dei casi non è un giudice specializzato, e figli nati fuori dal matrimonio, di cui si occupa il tribunale per i minorenni. Per tale motivo, il testo in esame contiene un ulteriore principio molto importante, relativo all'estensione della normativa anche alle coppie di fatto, e prevede la sottrazione di tale  competenza al tribunale per i minorenni (si tratta di un aspetto che peraltro dovrà essere, a mio avviso, specificato con apposite proposte emendative): poniamo fine a questa discriminazione e creiamo un giudice unico per la famiglia e per i minori!

Sono state richiamate le convenzioni internazionali, e in particolare la Convenzione di New York, ratificata dal nostro paese. Condividiamo tale richiamo; tuttavia, occorre chiedersi cosa sia l'interesse superiore del minore, di cui peraltro il testo in esame tiene pienamente conto: il progetto di affidamento condiviso, infatti, deve essere predisposto nell'interesse del minore e non può essere accettato quando contrasti palesemente con tale interesse. Si tratta di una formulazione assolutamente necessaria per evitare che l'interesse del minore venga utilizzato in contrasto con la volontà effettiva che il progetto di legge intende perseguire. Il principio dell'interesse del minore è sacrosanto e fondamentale, e il testo ne tiene conto, ma viene utilizzato dal centrosinistra per fare in modo che alla fine nulla cambi. La volontà del centrosinistra è infatti quella di ricorrere, ancora una volta, a un'enunciazione di principio, senza dare una risposta concreta all'attesa che esiste nel paese e nella società civile. Qual è l'interesse superiore del minore? È certamente quello di avere due genitori che lo accompagnino fino all'età adulta e in tutto il percorso della sua vita.

Veniamo ad alcune obiezioni che sono state formulate. È evidente che occorre un profondo mutamento culturale. Alcuni ritengono che il provvedimento in esame sia contro la donna, contro il coniuge debole. In realtà, non è così: anzi, spesso l'affidamento esclusivo, che è disposto nel 90 per cento dei casi in favore della donna, preclude alla donna stessa alcune possibilità, come ad esempio quella di poter usufruire di pari opportunità in campo lavorativo e di poter dare adeguato spazio alla propria vita privata. Nella proposta in esame si tenta di raggiungere un bilanciamento e, soprattutto, la condivisione e la suddivisione delle responsabilità. Non si tratta dunque di misure contrarie alle donne.

La preoccupazione principale è costituita dall'assegno di mantenimento, e dunque dal vantaggio economico. Va comunque osservato che la spersonalizzazione di tale contributo determina già oggi numerose difficoltà applicative: l'assegno di mantenimento, come è noto, viene purtroppo corrisposto regolarmente in meno del 50 per cento dei casi.

Dobbiamo aggiungere che, nonostante nel provvedimento in esame sia affrontato il tema fondamentale del mantenimento diretto (che a mio avviso deve essere conservato), è necessario apportare dei correttivi. A tal fine, infatti, abbiamo presentato degli emendamenti che specificano meglio la forma del mantenimento diretto, ripristinando il ricorso ai capitoli di spesa, come era già stato deciso in Commissione, anche se poi, nel prosieguo dell'iter tale misura era stata soppressa. Tale soluzione consentirà di raggiungere una maggior esecutività ed un più rilevante effetto vincolante della forma del mantenimento diretto. Riteniamo che questo strumento vada difeso, anche perché è prevista la perequazione tra coniugi. Infatti, come ricordato anche dal relatore, permane la formula del mantenimento indiretto sotto forma di assegno perequativo.

Un altro aspetto fondamentale - che è a favore delle donne, non certo contro - è rappresentato da un'adeguata valutazione del lavoro di cura. Mai in passato si era tenuto conto di questo aspetto, né mai era stata quantificata economicamente l'attività del lavoro di cura, che riguarda principalmente le donne! Pertanto, la valutazione economica rappresenta sicuramente un importante e qualificante passo avanti compiuto da questa riforma.

Segnalo inoltre l'obiettivo della fine delle dichiarazioni mendaci. Anche in questo caso abbiamo previsto l'obbligo - e non più la facoltà - da parte del giudice di disporre gli accertamenti della polizia giudiziaria ogni qual volta una dichiarazione dei redditi sia contestata dall'altro genitore. Si ipotizza di indagare, inoltre,  anche su quei beni alienati che risultino, tuttavia, nel godimento diretto od indiretto di uno dei genitori. Effettivamente si introducono molte garanzie, che fanno venir meno molte delle obiezioni sollevate.

Mi preme intervenire anche in riferimento ad una difficoltà attuativa di questa legge, relativa, soprattutto, alla eliminazione del percorso obbligatorio di mediazione. Devo ricordare che, sulla obbligatorietà della mediazione, il nostro gruppo, da sempre, nutre delle riserve. Così come è stata formulata, la disposizione relativa al percorso di mediazione poteva apparire come un ulteriore gravame per l'iter procedurale della separazione, che sappiamo essere già farraginoso e difficile. Non si intendeva introdurre un'ulteriore condizione di procedibilità. Bisogna anche tenere presente che per realizzare una fattiva e concreta mediazione occorre investire, occorrono risorse economiche. Questo tema sicuramente dovrà essere riesaminato.

Il nostro gruppo politico ha presentato un testo di riforma dell'istituto del consultorio familiare, che potrà essere utilizzato nei percorsi di mediazione che accompagnano i coniugi a creare un progetto di affido condiviso, al fine di eliminare le conflittualità e compiere quel passaggio culturale che consenta al bambino di non essere più strumento di ricatto. Onorevole Burani Procaccini, l'interesse superiore del minore si realizzerà solo se le questioni degli adulti saranno separate da quelle del fanciullo. Solo in questo modo il bambino non sarà utilizzato come «proiettile», come strumento utilizzato, purtroppo molte volte, per soddisfare delle pretese economiche: la prassi giudiziaria ci dimostra proprio questa condizione.

Dobbiamo ripensare sicuramente alla mediazione e agli istituti che attualmente la realizzano. Penso ai consultori familiari, che svolgono, per lo più, un ruolo burocratico o di presidio sanitario. Considerata in questa fase la rinuncia, per le ragioni che ho ricordato, a tali ipotesi, abbiamo presentato degli emendamenti che propongono una soluzione alternativa.

Essi prevedono, infatti, il tentativo di conciliazione, già previsto per il percorso di separazione, da noi concepito per arrivare ad un progetto di affidamento condiviso.

Al fine di giungere alla stesura di tale progetto (il percorso di conciliazione), che le coppie sono invitate e tenute a fare, esse possono farsi aiutare dai rappresentanti di associazioni che da anni sono impegnati in tale materia, sulla quale hanno, dunque, una profonda conoscenza e che sono in grado di dare alla coppia l'apporto psicologico necessario per affrontare quel percorso doloroso rappresentato dalla separazione e per aiutare a comprendere che, ritorno a dirlo, si cessa di essere coniugi ma non si cessa di essere genitori.

Un altro punto che è stato criticato è quello della gravosa procedura prevista dall'articolo 155-bis, che riguarda l'esclusione da parte di uno dei due genitori dall'affidamento dei figli, essendo richiesta un'istanza di parte volta a provare che dall'affidamento anche all'altro genitore potrebbe derivare un danno per il minore; in modo particolare, si è detto che in tale caso si potrà intervenire a posteriori quando ormai il danno per il minore è avvenuto. In realtà, ciò non corrisponde assolutamente al vero, poiché il fatto di stabilire che un genitore possa essere escluso dall'affidamento condiviso quando ciò non costituisca fonte di pregiudizio futura ed eventuale per il minore, offre quelle garanzie che pongono al riparo da questo rischio.

Perché è importante scrivere ciò nell'articolo? Perché il fatto di inserire il termine «pregiudizio» sta a significare che si dovrà puntare ad arrivare ad un affidamento condiviso, che abbassi e riduca la conflittualità, tranne - ed ecco che la norma ha previsto tale ipotesi di riserva - che ciò non costituisca effettivamente pregiudizio per il minore: quando, cioè, non vi siano situazioni talmente gravi da giustificare l'affidamento monogenitoriale.

Un altro punto del progetto di legge che è stato criticato è quella della norma transitoria, ove si afferma che tale legge si applicherebbe a tutte le separazioni già  decise con sentenza irrevocabile, con il potenziale aumento delle cause pendenti davanti ai tribunali, creando incertezza ed instabilità, con intasamento dei tribunali stessi ed una esplosione dei contenziosi ed altro ancora. In realtà, tale norma è corretta, perché offre a tutti la possibilità di usufruire di questa modifica sostanziale, evitando disparità di trattamento contrastanti con l'articolo 3 della Costituzione, tenuto anche conto del fatto che il passaggio all'affidamento condiviso non comporterebbe, come più volte affrontato e discusso in Commissione, un automatico mutamento della collocazione degli stili di vita, essendo tutti aspetti questi che vengono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, come per le separazioni di nuova pronuncia.

Per tali motivi condividiamo profondamente come gruppo della Lega nord i princìpi ispiratori che sono alla base di questo provvedimento. È chiaro che occorrerà (e ciò se vi sarà spazio nella fase della presentazione degli emendamenti) rivedere alcuni punti del testo; ad esempio, sarà opportuno chiarire, oltre alle considerazioni da me già svolte sulla parte economica e quindi sulla necessità di dare una maggiore specificazione al mantenimento diretto, quel punto assai controverso di cosa significhi arrivare obbligatoriamente a presentare un progetto educativo condiviso.

Da alcuni questa è stata interpretata come possibilità di praticare l'affidamento condiviso solo per le separazioni consensuali, dimenticando invece che, subito dopo, viene considerata l'ipotesi del disaccordo tra i coniugi e stabilito che, in caso di disaccordo, e noi su questo punto chiediamo che venga previsto un tentativo di conciliazione obbligatoria, il giudice deciderà sulle proposte presentate dai singoli genitori.

Noi abbiamo presentato un emendamento che specifica anche questo fatto. È auspicabile, quindi, che i coniugi arrivino con questo progetto condiviso, e, se così non sarà, saranno assunte delle decisioni, valutando sempre l'interesse effettivo e superiore del minore, circa le proposte fatte dai singoli coniugi.

Il provvedimento al nostro esame è sicuramente meno avanzato rispetto ai modelli presenti in altri paesi europei. La Francia, ad esempio, ha introdotto una riforma di questo genere nel 1993 e l'ha sperimentata con piena soddisfazione fino al 2002 per poi decidere di andare oltre prevedendo la residenza alternata; quest'ultima oggetto di positive valutazioni e prossima ad un 10 per cento di applicazione.

Sono state sollevate delle obiezioni sulla formulazione del testo in ordine all'assegnazione familiare; quest'ultima ha comunque, a mio avviso, l'effetto di non considerare il bambino come un pacco postale che deve stare una volta con un genitore e una con l'altro, ma di eliminare che l'assegnazione della casa familiare aumenti la conflittualità dei coniugi dal punto di vista delle pretese economiche. È chiaro che per giungere nel nostro paese ad una mentalità di questo tipo la strada da fare è ancora lunga; bisogna, inoltre, stare attenti perché molte delle obiezioni che sono state sollevate potrebbero alla fine farci correre il rischio di «affossare» un'altra volta questo provvedimento e, in tal modo, non dare risposte a quelle esigenze fortemente sentite dai padri e dalle madri separate. Non possiamo quindi perdere questa grande, importantissima e doverosa occasione di riforma e non possiamo non adeguarci al mutamento che sta avvenendo nella realtà sociale. Oggi sempre di più si assiste a genitori che chiedono, anche dopo la separazione e il divorzio, di poter continuare, perché ne hanno voglia, ad occuparsi dei propri figli. E questo dobbiamo assolutamente garantirlo.

Sono state sollevate, ripeto, alcune obiezioni; tuttavia, rimane da svolgere la fase di esame delle proposte emendative e noi, come gruppo della Lega Nord Federazione Padana, abbiamo presentato alcuni emendamenti, che attengono soprattutto al profilo procedurale, rispetto ai quali chiedo al relatore, onorevole Paniz,  un'apertura, un tentativo ulteriore, in modo da prendere atto delle possibilità che ancora esistono per apportare, sulla base delle osservazioni che man mano vengono fatte, dei miglioramenti al testo del provvedimento. Questo consentirebbe di consegnare al paese un provvedimento moderno che ottemperi alle diverse esigenze richiamate che a me paiono, quanto meno a parole, da tutti condivise.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 11,30)

CAROLINA LUSSANA. Dico ciò perché, da un lato, si dice di essere favorevoli all'affido condiviso, ma poi, dall'altro, quando si ascoltano gli interventi svolti da chi mi ha preceduto, in particolare, dall'onorevole Lucidi, ci si rende conto effettivamente che, al di là delle parole, le intenzioni sono forse ben altre e l'interesse superiore del minore viene utilizzato non a favore dello stesso, ma contro il sacrosanto diritto del minore di avere entrambi i genitori. Pertanto, al di là del fatto che questo provvedimento possa e debba essere modificato e migliorato, stiamo attenti a quei tentativi fatti affinché tutto cambi perché nulla cambi. Questo sarebbe l'errore più grande che, in una materia così delicata, ci farebbe fare un'ulteriore brutta figura.

È difficile affrontare le questioni che riguardano il diritto della famiglia e dei minori, ma bisogna comunque avere il coraggio di imboccare a questo riguardo una strada perché, come sappiamo, la legge ha anche il compito di educare.

Quindi, dobbiamo avere il coraggio di andare nella direzione intrapresa. Non si tratta di fare un salto nel buio, come altre esperienze europee testimoniano, ma di conseguire l'obiettivo che ci siamo prefissi, che non è quello di portare la pace all'interno delle famiglie, ma quello di fare in modo che i minori non diventino uno strumento per far valere pretese economiche, oggetto di scambio o di baratto tra persone che, avendo deciso di porre fine al loro percorso di vita in comune, non per questo debbono farne pagare il prezzo ai figli nati dal loro amore.

Da ultimo, ritengo fondamentale - tengo a ribadirlo - che la formula dell'affidamento condiviso debba valere non solo per i figli nati dal matrimonio, ma anche per quelli delle coppie di fatto. Spero che, nel prosieguo dell'esame, possano essere accolte le proposte emendative che abbiamo presentato al riguardo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, Salomone era un re molto saggio, al punto che le sue sentenze divennero famose in tutto il mondo.

Una volta si presentarono a lui due donne. La prima disse: «Abitiamo nella stessa casa ed a ciascuna di noi è nato un bambino, a pochi giorni di distanza. Una notte, il bambino di questa donna morì; allora, ella lo sostituì con il mio. Il bambino che ora ella porta in braccio è il mio». La seconda donna, però, protestava: «No, il bambino è mio; il tuo è quello che è morto!» Allora, Salomone fece portare una spada ed ordinò alle guardie: «Tagliate in due il bambino e datene metà a ciascuna delle due donne!». A quelle parole, la prima donna disse: «No mio signore, non uccidere il bambino! Piuttosto, preferisco che sia dato alla donna che lo tiene in braccio». La seconda donna, invece, diceva: «Va bene, sia diviso: non sia né mio né suo!».

Di proposito il saggio re Salomone aveva dato quell'ordine: non voleva mettere a morte il bambino, ma sapeva che la vera madre avrebbe preferito perderlo piuttosto che vederlo morire. E fece dare il piccolo alla madre vera.

Passano i millenni, ma sembra che la saggezza cali. Ci troviamo sempre di fronte allo stesso problema - quello degli adulti che si contendono un bambino -, ma non abbiamo, purtroppo, un legislatore saggio come lo era Salomone che sia capace di dare maggiore rilevanza al bambino anziché alle pretese degli adulti: il testo che stiamo discutendo ha scelto il bambino con-diviso!

Salomone non indugia ad ascoltare le argomentazioni delle due donne, ma coglie immediatamente l'essenziale, il bene del bambino; non cerca di conciliare l'inconciliabile, ma trova un metodo per far prevalere l'interesse del bambino e per affidarlo a chi realmente ne desidera il bene. All'altra donna, quella che, invece di perderlo, sarebbe stata disposta a con-dividerlo, quel bambino interessava poco: le interessava soltanto vedere confermato ciò che riteneva un suo diritto. Salomone finge di voler con-dividere il bambino per scoprire a chi il bambino stia realmente a cuore.

Il provvedimento in esame parla di affidamento condiviso e, per accontentare gli adulti, accetta di con-dividere il bambino senza troppo riflettere sul fatto che quest'ultimo non avrà un punto di riferimento sulla propria condizione, rischierà di essere lacerato, tirato di qua e di là da adulti i quali, cercando di far valere - certo, giustamente - i loro diritti di genitori, rischiano, se la legge non li aiuta (e questa proposta non li aiuta), di perdere di vista i suoi.

Nella proposta al nostro esame il diritto dei bambini non c'è: non c'è quello che la Convenzione di New York chiama il «superiore interesse del fanciullo». La proposta è ritagliata sugli interessi degli adulti, a partire dal titolo, e si risolve, di fatto, nel tentativo degli ex coniugi di non cedere di un passo l'uno di fronte all'altra, mettendo al centro di tutta la vicenda i propri diritti anziché il bene del bambino!

La separazione tra i coniugi è il momento più difficile che una coppia possa vivere. Si arriva davanti al giudice spesso dopo anni di conflitti, di violenze e di incomprensioni e pretendere che alla fine di questo percorso i due coniugi continuino a condividere una quotidianità che non esiste più è una richiesta sbagliata, lontana dalla realtà delle cose e soprattutto dannosa per i figli. Così è stato detto, la settimana scorsa, in un convegno organizzato dalla rete dei centri antiviolenza di tutta Italia.

La proposta dell'affido condiviso è stata presentata erroneamente come la panacea di tutti i conflitti fra i coniugi che si stanno lasciando, ma è molto distante dalla realtà delle persone, e lo confermano le cifre che oggi parlano del 54 per cento di casi di separazione causati da problemi di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica.

In tale quadro, pensare di imporre per legge un accordo su come organizzare la vita quotidiana dei figli minori significa voler obbligare i partner a sentirsi e a vedersi di continuo per affrontare decisioni comuni. Li si costringe a continuare un rapporto che non esiste più, e soprattutto si costringono i figli minori a modificare la loro quotidianità, i loro ritmi, le loro abitudini per essere gestiti in modo paritario da genitori che stanno vivendo il momento di massimo conflitto tra loro.

Nei mesi scorsi, durante la discussione in Commissione giustizia e nelle Commissioni che hanno espresso il loro parere su questo testo unificato, abbiamo ricevuto migliaia di lettere, e-mail, messaggi, richieste di colloquio. Abbiamo ascoltato le opinioni di tutte le categorie direttamente coinvolte: gli avvocati, i giuristi, le associazioni delle donne, addirittura i personaggi dello spettacolo che hanno vissuto esperienze di separazione. Abbiamo incontrato anche le associazioni dei padri separati, le più agguerrite, che hanno goduto di una visibilità mediatica senza pari e che hanno sostenuto che l'affido condiviso obbligatorio è un momento di rivalsa rispetto alla legge attuale che, a loro parere, non dà sufficientemente spazio ai padri. Ma tutti noi sappiamo che la legge attualmente in vigore permette alla coppia di scegliere la soluzione di affido dei figli minori preferita e che può essere gestita meglio in relazione al loro grado di civiltà e al tipo di rapporto esistente.

Le associazioni dei padri separati, cui ovviamente non tutti i padri separati fanno capo, dicono che si nega il loro diritto di essere padri, ma l'avvocata Marina Marino, presidente della Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF), ci ricorda che dobbiamo partire dai numeri; e i numeri ci confermano che, nel 95 per cento dei casi, i figli  sono affidati alle madri, perché i padri non ne richiedono l'affido esclusivo, in quanto spesso sono stati genitori assenti, incapaci di esplicare la loro genitorialità anche durante il matrimonio. Per questo motivo, il provvedimento in esame non funzionerà mai.

Ancora una volta, ci accingiamo ad approvare un provvedimento in cui lo Stato, che, peraltro, è sempre più assente dagli ambiti sociali e dalla vita del cittadino, con sempre meno reti di aiuto per chi è in difficoltà, entra prepotentemente nelle scelte di vita delle persone.

L'Italia, a differenza di ciò che è stato detto da molti colleghi che mi hanno preceduto, è l'unico paese dove si sta tentando di imporre una regola per tutte le separazioni. In Francia, in Germania e in Spagna l'affido condiviso è applicato solo quando vi è consenso da parte di entrambi i genitori. In Germania, da vari anni è stato introdotto l'affidamento in comune tra genitori, ma sempre e solo con il loro consenso. La regola dell'affidamento condiviso è stata prevista in Germania nel 1998, ma dopo le prime applicazioni i giudici hanno deciso di modificarla e di disporre l'affidamento, in primo tempo, anche in mancanza di accordo tra le parti. Questo ha portato ad un sensibile aumento della conflittualità tra i genitori, sicché solo dopo un anno dall'entrata in vigore della legge sull'affido condiviso, in Germania, è stato necessario un intervento della Corte federale che ha fissato alcuni punti fondamentali.

Il primo è che l'affidamento condiviso presuppone il consenso delle parti e non può essere la regola; il secondo, che l'accordo deve essere analitico e riguardare ogni aspetto essenziale dell'affidamento; il terzo, che, in mancanza di accordo, o con un accordo che non appaia conforme all'interesse del figlio, sia il giudice a poter disporre l'affidamento in capo ad un solo genitore.

Quindi, anche l'analisi della legislazione europea induce a sostenere che l'affidamento condiviso rappresenta una possibilità che può fondarsi solo sul consenso libero e consapevole di entrambi i genitori; esso può essere suggerito, ovviamente come soluzione migliore, esattamente come dispone l'articolo 6 della legge n. 74 del 1987, attualmente in vigore. Legge che contempla tale ipotesi solo se rifletta una soluzione scelta dei genitori e non imposta; in tal senso, non potrebbe esservi mai un'imposizione che usi regole standard, valevoli sempre e comunque, per tutte le ex coppie e per tutti i bambini.

Riteniamo che il motivo vero della radicalizzazione delle argomentazioni circa tale proposta sia il volere difendere, a tutti i costi, un concetto di famiglia tradizionale, anche quando questa non sussista più.

Inoltre, a nostro avviso, una delle motivazioni alla base della scelta effettuata dal provvedimento in esame è di carattere economico; la nuova proposta di legge, infatti, elimina la previsione dell'assegno di mantenimento per i figli e l'assegnazione della casa al genitore affidatario, introducendo il concetto di condivisione anche economica per le necessità dei figli. Ma, nella pratica, come farà un genitore che non condivide la quotidianità di vita con i figli a sapere se, in quel momento, per il bambino abbia preminente importanza, ad esempio, l'acquisto di un vestito o di un giocattolo ovvero la possibilità di trascorrere una vacanza? Tali scelte non possono che essere fatte nella quotidianità e nella gestione concreta della vita, minuto per minuto, accanto ad un bimbo.

L'affido condiviso, come è emerso nel dibattito, è già possibile oggi; negli ultimi anni, di fatto, sono aumentate di molto le coppie che lo hanno richiesto. Ma è sbagliato imporlo; è dannoso, soprattutto per i minori.

Ritengo che questo provvedimento si inquadri in una più complessa e strisciante operazione culturale, che rinomina e definisce il percorso di autonomia delle donne e degli uomini. La competenza della madre - analogamente a quanto accade relativamente alla libertà di decidere su questioni intime quali, ad esempio, quella relativa al desiderio di avere figli (che la legge sulla fecondazione assistita ha messo gravemente in discussione) - viene, anche  in questo caso, messa in discussione da un provvedimento invadente ed autoritario.

Ancora, il testo unificato in esame intende, a mio avviso, incidere sulla possibilità di vivere relazioni diverse tra uomini e donne, ripensando ai ruoli familiari senza dovere sminuire il valore simbolico dell'identità femminile, senza uscire dagli stereotipi. Uno degli esponenti dell'Associazione dei padri separati ha affermato che non c'è cosa che possa fare una madre per un figlio, tranne il partorirlo, che non sia in grado di fare anche un padre. A parte la considerazione che, se i due genitori fossero fungibili nelle funzioni, non si capirebbe perché affidare il bambino al padre dal momento che la donna, oltre a fare quanto fa il padre, può, in più, anche partorire, ciò che mi ha sconvolto dell'affermazione di questo genitore è la totale mancanza di autoconsapevolezza di cosa significhi essere padre. Costoro rivendicano spesso di essere delle brutte copie, perché copie non autentiche, delle madri ma non conoscono, fino in fondo, cosa sia il valore della paternità; vogliono scimmiottare l'essere madri, vogliono condividerne il ruolo ma non hanno, evidentemente, condotto un percorso di riflessione sulla propria soggettività e sulla propria scelta di genitorialità. Non hanno, dunque, chiaro cosa significhi essere padri e rivendicano pertanto la condivisione di un ruolo che non appartiene loro.

In questo testo unificato non è prevista alcuna distinzione tra le diverse competenze genitoriali; il provvedimento vuole, al contrario, affermare una assoluta indistinta importanza della presenza del padre e della madre dopo l'avvenuta separazione personale tra la donna e l'uomo, senza valutare e distinguere le ragioni che hanno portato quelle persone a fare una scelta di separazione. Si afferma come valore assoluto il dovere della bigenitorialità in quanto capacità di continuare ad essere genitori, indipendentemente e a prescindere dalle ragioni che hanno portato la coppia uomo-donna a separarsi.

Tutti noi abbiamo letto sui giornali, in questi mesi, delle battaglie ingaggiate dai padri separati per riuscire a continuare ad avere rapporti con i figli; si è giunti perfino a sostenere, anche attraverso una mozione recentemente discussa alla Camera dei deputati, che i padri siano a tal punto depressi da tali situazioni da togliersi la vita per quanto è capitato loro.

L'affido dei figli, allora, viene considerato come una terapia; tuttavia ritengo, in questo caso, che l'interesse del minore, invece, sia completamente dimenticato e cancellato. La realtà quotidiana, infatti, ci riferisce continuamente di situazioni in cui ad essere coinvolti in tragedie estreme di follia sono le donne ed i bambini, che non sono stati protetti preventivamente, oppure che sono rimasti invischiati in questioni che hanno visto l'uso strumentale del diritto-dovere di incontro con l'altro genitore per compiere vendette sulla ex partner.

Riproporre in modo indiscriminato la possibilità di stabilire un controllo sulla vita normale dell'altro partner, genitore del figlio in comune, che normalmente viene domiciliato presso la madre, comporterebbe, allora, un aumento vertiginoso dei motivi di scontro, nonché dei conseguenti contenziosi legali.

Vorrei ricordare che, fino ad oggi, sono state avanzate pochissime richieste di affido esclusivo dei figli ai padri. Tutti vogliono i figli affidati congiuntamente, ma, sia ben chiaro, solo se a tenerli a dormire ed a gestirli nel loro quotidiano rimarrà la madre; anche l'onorevole Paniz, nella relazione che ha svolto, ha affermato che l'affido condiviso non significa divisione dei diritti e dei doveri al 50 per cento, ma può essere anche un affido esclusivo, pratico e quotidiano, ad uno solo dei due genitori.

Ciò, in pratica, vorrà dire che le madri continueranno ad occuparsi dei figli, a metterli a letto la sera, a svegliarli la mattina, a mandarli a scuola, a guardare i loro compiti ed a preparar loro da mangiare, mentre i padri potranno intervenire ad libitum, a loro piacimento, perché l'affido è condiviso, e, soprattutto, potranno taglieggiare le donne affidatarie dei loro figli sotto l'aspetto economico: è  questo il processo avanzato che stiamo avviando attraverso il provvedimento in esame!

Si tratta, peraltro, di un provvedimento i cui titoli dei vari capitoli sono esaltanti. Ci sembra, infatti, un progetto di legge che, a livello di parole, risolverà tutto; si tratta di una panacea, che ha l'ambizione sia di eliminare la maggior parte dei conflitti generati dalle separazioni coniugali, sia di responsabilizzare padri latitanti, o anche solo indifferenti!

L'ambizione del provvedimento al nostro esame è più condivisibile in astratto, ma, purtroppo, è ben lontana dalla realtà. In primo luogo, infatti, è illusorio pensare che una riforma legislativa possa creare nuovi stili di accudimento, nonché garantire una maggiore condivisione delle piccole e grandi fatiche quotidiane che l'allevamento di un figlio comporta. Con questa nuova legge, inoltre, non vi sono oggi, né vi saranno domani strumenti idonei ad assicurare l'effettiva presenza e la responsabile partecipazione, anche educativa, di genitori inadeguati. Non basta, infatti, evocare la condivisione per farle effettivamente esistere, e del resto sappiamo che le separazioni conflittuali rappresentano una percentuale molto significativa. Presso il tribunale di Roma (il tribunale più grande), ad esempio, su 15 mila coppie che ogni anno si separano o divorziano, 5.000 sono separazioni, contenziosi e divorzi non consensuali; di questi, la maggior parte del contenzioso riguarda esclusivamente le questioni di carattere economico.

Le capacità genitoriali ed il senso di responsabilità, dunque, non nascono dalle norme, tuttavia vorrei osservare che l'uso strumentale di un provvedimento come quello oggi proposto può diventare un'arma di ricatto potente, nonché un mezzo di conflitto; e mi sembra che il progetto di legge al nostro esame si presti, di fatto, ad agevolare il perseguimento di scopi diversi da quelli enunciati.

Non intendo riferirmi solamente alle separazioni in cui i padri e le madri sono latitanti, oppure violenti, distratti o inaffidabili: penso, infatti, anche a quelle situazioni nelle quali la tensione, occulta o evidente, può dar vita ad atteggiamenti ricattatori. A mio avviso, le soluzioni individuate dal provvedimento in esame, attraverso l'affido condiviso ed il mantenimento diretto, aumenteranno a dismisura la possibilità di esercitare ricatti.

Vorrei altresì rilevare che genitori responsabili possono raggiungere già oggi, grazie alla normativa vigente, equilibri basati sul consenso, mentre questa nuova proposta non solo allontana la prospettiva della concreta tutela delle situazioni problematiche, ma fomenta addirittura il conflitto.

La scelta di affidamento condiviso imposta ai genitori segue una logica del tutto mistificante. Un istituto come questo, che potrebbe apparire risolutivo del rapporto conflittuale ed eticamente superiore a qualsiasi altra soluzione, in realtà, rischia di alimentare un surplus di conflitto e di frustrazione, come ci testimoniano le esperienze straniere, in cui si è già tornati indietro rispetto alle scelte compiute, e rappresenta una soluzione del tutto lontana dalle premesse da cui parte.

Il testo che stiamo discutendo - a cui abbiamo presentato numerosi emendamenti, che tendono a modificarne l'impianto e a far sì che il testo non sia approvato, in quanto sicuramente porterà ad un aumento della conflittualità e peggiorerà la situazione dei bambini figli di coppie separate - è pervaso da notevoli ingerenze dei poteri istituzionali nell'ambito familiare. A mio avviso, sembra un tentativo di scambiare il permanere di una genitorialità condivisa con una familiarità che, una volta acquisita, non si può più abbandonare non solo nello spazio. Ricordo, in proposito, che una delle proposte di legge da cui siamo partiti, quella a prima firma dell'onorevole Tarditi, prevedeva anche che le abitazioni degli ex coniugi fossero geograficamente vicine. In questo provvedimento si tenta di mantenere la familiarità anche nel tempo e nei modi, chiedendo che i genitori, che evidentemente si sono separati perché non  andavano d'accordo, riescano a creare progetti educativi condivisi e distinti, che sarà il giudice ad integrare.

Tutto ciò si attua privando il genitore convivente dell'assegno di mantenimento - soppresso -, sostituito con previsioni accademiche delle cosiddette «contribuzioni dirette», che avranno i soli effetti di rendere più macchinoso e più facilmente eludibile l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, e di moltiplicare quotidianamente il contenzioso per l'acquisto di ogni paio di calzini, di ogni giocattolo e di ogni gelato.

Il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi il padre non affidatario veda i figli solo nei fine settimana o in estate è una scelta del padre stesso che limita in tale misura l'esercizio dei suoi diritti: non è un'imposizione dettata dall'attuale legislazione. Ben vengano - lo auspichiamo tutti - padri premurosi, che accompagnano i propri figli a scuola, che li portano a giocare e che li aiutano a fare i compiti. L'esperienza ci assicura, invece, che sono pochissimi i padri disposti a rinunciare ad una parte del loro lavoro, del loro tempo libero o dei loro impegni pomeridiani per rimanere costantemente con i propri figli. In tal modo, ancora una volta, l'organizzazione della vita quotidiana dei figli ricade sulle donne, come ci confermano tutti i dati in nostro possesso. Al tribunale di Roma, ossia il più grande d'Europa, i padri che chiedono l'affidamento dei figli sono il 17 per cento, su 15 mila coppie che ogni anno si separano o divorziano, e sono pochissimi i padri che, dopo la separazione, continuano ad avere rapporti con i figli e che rispettano le visite stabilite dal giudice. Più della metà dei padri non adempie all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli.

Di fronte a tutto ciò, ritengo importante impiegare una parte del mio intervento per leggere una nota che ci è stata inviata dalla camera minorile di Milano, l'associazione di avvocati che si occupa dei minori e che ha stilato un promemoria sul provvedimento al nostro esame, che credo riesca a riassumere perfettamente i pericoli - lo dicono degli addetti ai lavori - cui si andrà incontro se questo provvedimento sarà approvato. Si legge in tale nota: «Pur condividendo il principio secondo il quale i minori tutti, legittimi e naturali, hanno diritto a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i coniugi, anche in ipotesi di disgregazione del nucleo familiare, il testo, così come formulato, non sembra prendere in considerazione alcuni aspetti di primaria importanza per la tutela del minore e rischia, contestualmente, di aggravare, anziché risolvere, una serie di problemi pratici che avranno indubbie e negative ripercussioni sulla crescita equilibrata del minore stesso».

A nostro avviso - dice sempre la camera minorile di Milano - non sembra in primo luogo opportuno il richiamo all'affidamento condiviso, in considerazione del fatto che, da tempo, la normativa internazionale (si veda il regolamento dell'Unione europea n. 1347 del 2000, in vigore dal 1o marzo 2005) ha superato il concetto di potestà ed affidamento ed utilizza il termine di responsabilità genitoriale.

E ancora: l'affidamento condiviso prevede l'attribuzione di specifiche aree di competenza, educative e di cura, all'uno o all'altro genitore in caso di conflitto fra gli stessi. Tale previsione, lungi dal garantire un'effettiva partecipazione di entrambi i genitori alla vita del figlio, si tradurrà in una moltiplicazione di ricorsi giudiziari sulle singole scelte, anche quotidiane, operate dai genitori, così paralizzando il diritto del minore alle cure e all'educazione in attesa di determinazioni giudiziali. In ogni caso, si rischia di pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore, costretto a vivere e a condividere le sue attività quotidiane con il solo genitore che di ciascuna area si occupa, ben consapevole che, in caso di critica o insoddisfazione per le scelte operate dall'uno, offrirà all'altro un'arma per un nuovo conflitto.

Inoltre, la mancata previsione della specificazione della residenza abituale del minore pone problemi non soltanto dal punto di vista pratico, anagrafico innanzitutto  (dove avrà la residenza il bambino? In quale stato di famiglia verrà iscritto? Quale genitore percepirà gli assegni familiari? Qual è la zona scolastica e sanitaria di competenza?), ma soprattutto per ciò che attiene ai criteri di assegnazione della casa familiare. E ciò inciderà negativamente anche sull'imprescindibile esigenza di stabilità dei minori.

Non minori perplessità - continua la camera minorile di Milano - suscita la previsione di contribuzione diretta al figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. Con questa previsione si impone ai ragazzi all'ultimo anno della scuola superiore di essere i soli legittimati attivi alla citazione in giudizio nei confronti del genitore inadempiente ai propri obblighi di mantenimento. Questa ipotesi, che sembrerebbe, a primo avviso, promuovere l'autonomia del figlio divenuto maggiorenne, pone un ragazzo di soli 18 anni di fronte ad una grande conflittualità con il genitore che non partecipa - come avviene nel 50 per cento dei casi - in maniera equa alla ripartizione delle spese.

Non da ultimo, riteniamo che l'ascolto del minore non possa essere rimesso alla valutazione del giudice, né possa essere considerato un accertamento istruttorio, così come invece è previsto dall'attuale testo, all'articolo 155-sexies. In questo modo, infatti, il minore viene considerato come fonte di prova, magari a carico dell'uno o dell'altro genitore, e ne viene sminuito il ruolo nel processo, ruolo che invece da tempo la Convenzione internazionale (pensiamo alla Convenzione internazionale di Strasburgo) e la giurisprudenza della Corte costituzionale hanno posto in rilievo come una vera e propria parte, seppure speciale.

A questo proposito, vorrei ricordare che la Commissione affari sociali della Camera sta predisponendo una proposta di legge istitutiva della figura del difensore civico dell'infanzia, già previsto dalla normativa di numerosi paesi come una figura che rappresenta il superiore interesse del minore nei confronti della società. Questa è la figura che noi vedremmo con un ruolo importante di rappresentante dell'interesse del minore anche durante le cause di separazione dei genitori per gli aspetti concernenti il suo affidamento e le sue condizioni di vita ed economiche. Ciò perché il diritto del minore non può esser tutelato solo dal giudice, che è vincolato dalla posizione di terzietà. Vorremmo che il bambino fosse sentito direttamente, a qualunque età e con le modalità che sono necessarie in ogni caso, ma che fosse rappresentato da una figura garante dei suoi precipui interessi.

Ci sembra, infine, drammatica la previsione della revisione di tutte le sentenze già emesse in caso di separazione, ai sensi dell'ultimo articolo del provvedimento in discussione. Infatti, è evidente che con questa norma tutti i figli di coppie già separate vedrebbero riconsiderato un assetto già definito e consolidato, riaccendendo potenzialmente conflittualità già attenuate nel tempo e ridiscutendo situazioni riequilibrate.

Il collega Tarditi - che ora non vedo più - alla fine del suo intervento ci chiedeva di scegliere da che parte vogliamo stare. Credo di sapere da che parte noi di Rifondazione comunista, noi donne, vogliamo stare: vogliamo stare dalla parte del diritto di ogni bambino e di ogni bambina di vivere e di crescere il più serenamente possibile, anche se i suoi genitori hanno scelto di separarsi e di non vivere più insieme.

Per questo, credo che l'unica cosa che possiamo fare è quella di chiedere agli adulti di compiere un passo indietro - a tutti gli adulti: ai legislatori e anche ai genitori - e di porre, ma davvero, la soggettività del bambino al centro (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi arriva in quest'aula un provvedimento molto importante che è destinato a cambiare la vita quotidiana di milioni di persone, sul quale,  come Democratici di sinistra, ci siamo impegnati e ci impegneremo con grande serietà per dare un contributo costruttivo che cerchi di tenere in equilibrio il piano dei principi e dei valori con la consapevolezza della realtà sociale su cui questi principi vanno ad innestarsi.

Quello affermato dal testo in discussione è un principio di civiltà, ovvero il riconoscimento del diritto dei figli minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche in caso di separazione o divorzio o nel caso di scioglimento delle coppie di fatto. È un principio affermato dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del minore ed è stato affermato per la prima volta nelle leggi del centrosinistra. In particolare, desidero ricordare la legge n. 53 del 2001 sui congedi parentali. Ad essa è ispirata tutta la cornice del nostro lavoro emendativo.

Tuttavia, anche in nome di ottimi principi - la storia ce lo insegna -, si possono adottare soluzioni sbagliate, come riteniamo siano alcune di quelle contenute nel testo in discussione. Si possono adottare soluzioni che si rivelano concretamente contrarie proprio a quei principi a cui dicono di ispirarsi, con un perverso effetto di eterogenesi dei fini.

Lungi da noi l'idea che si debbano lasciare le cose come stanno. Lo dico con chiarezza perché ci siamo sempre battuti, e continueremo a farlo, per incoraggiare il cambiamento sociale, per affermare un ruolo diverso delle donne nella società, nel lavoro e nella vita pubblica, per sconfiggere l'idea che la maternità sia un destino e non una scelta e per favorire la rottura della tradizionale distinzione di ruoli all'interno della famiglia.

Guardiamo con grande attenzione al fatto che la figura paterna sia arricchita, soprattutto nelle giovani generazioni, di contenuti e funzioni nuove. Siamo impegnati in prima linea e concretamente ad affermare pari opportunità fra i generi, a facilitare la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, ad avvicinare finalmente il nostro paese ai modelli del nord Europa, in cui - lo ricordo - si possono trovare Primi ministri che vanno in congedo da questa importante funzione per prendersi cura dei bambini, anche piccolissimi.

Siamo anche impegnati, tuttavia, a favorire una sempre maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e l'affermazione non solo dei diritti teorici e astratti dei minori, ma anche del superiore interesse di ogni singolo bambino rispetto agli interessi degli adulti, anche quando questi adulti siano i suoi genitori.

Questo per noi è il punto centrale della questione. Non stiamo facendo una legge per la parità fra donne e uomini, per rivendicare diritti e poteri tra padri e madri, che pure è questione importante su cui molto ci sarebbe ancora da fare e non solo dopo la separazione e il divorzio.

Ci sarebbe da chiedersi, ad esempio, perché i figli vengono al mondo solo con il cognome del padre, al contrario di ciò che accade in altri paesi. Ci sarebbe da chiedersi perché le madri che non siano casalinghe secondo l'ISTAT sono impegnate nel lavoro sei ore e mezzo in più dei padri, pur avendo gli stessi orari di lavoro. Ci sarebbe da chiedersi perché essere madri separate, sempre secondo l'ISTAT, è un fattore di povertà, non certo di arricchimento, come suggeriva l'onorevole Lussana.

Ma non è questo il tema, che pure noi consideriamo importante.

Oggi noi ci stiamo preoccupando se dobbiamo credere alle intenzioni, dichiarate in tutte le numerose sedi interne ed esterne al Parlamento, di trovare le soluzioni più adeguate per tutelare i figli dalle conseguenze più negative della separazione tra i genitori. Dobbiamo assumere questo punto di vista prioritariamente, senza ipocrisia, con coerenza e serietà.

Le situazioni a cui si rivolge questo provvedimento - è sempre bene ricordarlo - non sono quelle in cui la separazione è vissuta serenamente dai coniugi, che concordano per continuare a svolgere il proprio ruolo genitoriale in maniera paritaria. Per tali situazioni l'ordinamento già prevede che si possa scegliere l'affidamento congiunto, scelta che viene effettuata da un numero crescente di coppie che si  separano. Questa proposta riguarda, piuttosto, tutte le altre coppie, dunque anche quelle che non sceglierebbero spontaneamente e di comune accordo di condividere la cura dei figli, e punta ad imporre in maniera pressoché automatica il nuovo modello di affido condiviso che viene ritenuto il più idoneo, anzi l'unico idoneo, a fare l'interesse dei figli.

Un conto è raccomandare la soluzione più desiderabile, farla diventare la prima opzione ed indicarla come via maestra per favorire il cambiamento sociale in atto: questa è una grande innovazione su cui siamo perfettamente d'accordo. Un altro conto è forzare per legge i comportamenti delle persone, invadendo in maniera rigida la sfera complicatissima delle relazioni personali ed affettive e scegliendo come orizzonte di riferimento non la realtà com'è, ma la realtà come dovrebbe essere, che per un legislatore è un errore fondamentale.

Pensiamo che in uno Stato liberale il rapporto tra la legge ed il costume debba sempre trovare la sua bussola orientativa nella libertà e nella responsabilità degli individui. Si possono suggerire le soluzioni che vengono ritenute eticamente superiore o, meglio, concretamente migliori. Si possono rendere perfino convenienti, ma non intimarle in maniera coatta, soprattutto in una sfera come quella della genitorialità che coinvolge l'ambito morale e culturale, prima di quello del diritto. Se non si vuole ottenere l'effetto contrario a quello desiderato occorre prendere in considerazione l'effettiva praticabilità di ogni soluzione alla luce della storia familiare e delle motivazioni che hanno causato la rottura del matrimonio, della maggiore o minore conflittualità tra i coniugi.

Lev Tolstoj, nell'incipit di Anna Karenina, afferma che le famiglie felici si assomigliano tutte, quelle infelici lo sono ciascuna in modo diverso: è una grande verità. La rigidità normativa rende impossibile verificare se il diritto astratto del minore alla bigenitorialità corrisponda all'interesse concreto di quel particolare bambino che viene costretto a dividersi sempre tra due persone, indipendentemente dalle loro condizioni di vita, dalla qualità della relazione reciproca e dalla loro convinta adesione a questo modello, indipendentemente dall'età dei figli - voglio ricordare che un matrimonio su quattro in Italia dura meno di sei anni, quindi si tratta di figli piccoli o anche piccolissimi - ed indipendentemente dal modello familiare precedente.

Sono stati richiamati nelle audizioni i dati dell'ISTAT secondo i quali sono solo il 20 per cento i padri che si assumono compiti di cura ed assistenza diretta nei confronti dei figli. Lo sappiamo: l'organizzazione familiare in Italia comporta ancora forti asimmetrie e pesanti deleghe. Dunque, può accadere che l'equilibrio che non si trova durante il matrimonio si sia costretti a trovarlo per legge dopo la separazione e non c'è la possibilità per un genitore di dichiararsi meno competente o adeguato, o anche solo meno capace di organizzarsi nei confronti dei figli. Il rischio è quello di esporre il bambino, il soggetto più vulnerabile e bisognoso di protezione, ai conflitti tra gli adulti più di quanto avvenga oggi.

È vero che il testo prevede che il giudice abbia la possibilità di affidare il bambino ad un solo genitore, ma è una possibilità solo teorica. Ciò avviene, infatti, solo su ricorso di un genitore e, in ogni caso, dopo che sia stato dimostrato che dall'affidamento condiviso possa derivargli un pregiudizio. Quindi, si avalla il principio - lo diceva bene poco fa l'onorevole Lucidi - che le scelte non devono essere a favore dell'interesse del minore, ma devono limitarsi a non creare pregiudizio al minore.

Questa prospettiva, a nostro avviso, va rovesciata. Inoltre, secondo questo meccanismo, il bambino deve intanto stare male per un po' di tempo, fino a che un genitore riesca a dimostrarlo al giudice. Ricordo tuttavia che il malessere può essere anche psicologico, e quindi difficile da dimostrare, ma persino difficile da rendere pubblico, se non lo si vuole aggravare. Qualora questo pregiudizio non sia possibile da dimostrare, il testo normativo contiene una previsione minacciosa, cioè  che il genitore ricorrente sia in qualche modo punito dal giudice, che può persino arrivare a privarlo della potestà.

In queste condizioni, nessun genitore avrà realisticamente il coraggio di presentare ricorso. Qui si è parlato a lungo delle legislazioni degli altri paesi. Ho sotto gli occhi il codice francese, che dice esattamente che: la via maestra è l'affidamento condiviso, perché ciascuno dei due genitori deve mantenere relazioni personali con il bambino e così via, rispettando quelle che il bambino ha con l'altro genitore. Ma poi il codice francese aggiunge che, se l'interesse del bambino lo richiede - quindi non se non si arreca pregiudizio al minore, bensì se l'interesse del bambino lo richiede - il giudice può affidare l'esercizio dell'autorità genitoriale ad uno dei due genitori. Non c'è quindi il meccanismo punitivo del ricorso, con le inevitabili sofferenze ed esso connesse. Prima di citare le legislazioni straniere, occorrerebbe pertanto leggerle.

Ciò che noi contestiamo è proprio questa rigidità, e non il principio dell'affidamento condiviso. Temiamo infatti che quando la legge vuole sostituirsi alla maturazione culturale delle persone, con la pretesa di farli diventare genitori responsabili con la forza del diritto, trattando nello stesso modo casi e circostanze diverse, il rischio è che la conflittualità possa aggravarsi, così come le conseguenze sui minori. Secondo i proponenti, in particolare l'onorevole Tarditi, questo rischio non c'è. Anzi, l'affidamento dei figli ad ambedue i genitori sarebbe una sorta di miracolosa terapia, che potrebbe sanare i conflitti, riequilibrando i diritti e i doveri tra i coniugi e disinnescando il rancore, che proprio questo squilibrio produce.

Secondo tutti i dati raccolti dagli operatori - lo dicevano poco fa anche altre colleghe - la grande maggioranza delle coppie che continuano a litigare dopo la separazione non lo fanno perché si contendono l'affidamento dei figli, bensì lo fanno per motivi economici, in particolare per l'assegno e per la casa coniugale. Al riguardo, cito dall'audizione del dottor Alberto Bucci, presidente della prima sezione del tribunale di Roma, che da questo punto di vista è un grande osservatorio: presso il tribunale di Roma ormai si presentano circa 15 mila coppie ogni anno, due terzi delle quali chiedono la separazione consensuale o un divorzio congiunto; solo 5 mila ricorsi riguardano separazioni contenziose o divorzi non consensuali, e meno della metà di questi coinvolgono decisioni sull'affidamento dei figli.

Allora proprio su questi due ultimi aspetti, il contenzioso economico e l'assegnazione della casa familiare, il testo in discussione presenta le maggiori criticità e lacune, che sarebbero destinate a nostro avviso a spargere benzina sul fuoco del conflitto. Il mantenimento, lo si è detto, è sempre in forma diretta, ma non si specifica attraverso quali strumenti si possa garantire al figlio - e non all'altro genitore - la certezza del mantenimento, come si possa prevedere a priori, ma soprattutto verificare a posteriori, la misura dell'obbligo economico che ciascun genitore assume; ciò al fine di assicurare un budget certo per il figlio ed esigibile in caso di inadempienza. Peraltro, in un momento in cui le famiglie si impoveriscono, la certezza del budget è fondamentale.

Se c'è accordo tra i coniugi, questo metodo del mantenimento diretto è senz'altro il migliore, perché non priva nessuno della gioia di contribuire direttamente al soddisfacimento dei bisogni dei bambini. Ma se questo accordo non c'è, possiamo facilmente immaginare la spirale di contrattazione e di rivendicazione quotidiana a cui viene esposto il bambino, o addirittura il meccanismo di competizione economica che si può innescare tra i diversi stili di vita e la diversa qualità dei consumi che vengono offerti al figlio, in questo modo incoraggiando le tendenze consumistiche indotte dal modello sociale ed addirittura coltivando una modalità di relazione - affetto in cambio di denaro - profondamente diseducativa.

Quanto alla casa familiare, non è indicato alcun criterio per la sua assegnazione, se non un generico criterio riferito all'interesse del bambino, con la conseguenza,  secondo noi, di aggravare il contenzioso che già offre tante occasioni di interventi ad avvocati e tribunali.

La questione di fondo è semplice: si pensa che l'affidamento condiviso implichi una perfetta divisione a metà della cura del bambino e, di conseguenza, un continuo pendolarismo fra le abitazioni dei genitori. Ma quale sarà la residenza del bambino? In quale stato di famiglia - lo domandava l'onorevole Burani Procaccini (non è un problema burocratico) - verrà iscritto il bambino? Quale sarà il suo distretto scolastico di competenza ed il suo distretto sanitario?

Vi sembra augurabile, colleghi - e mi rivolgo, in particolare, al sottosegretario Santelli, con cui abbiamo svolto molte discussioni in ordine a tali questioni - una soluzione simile? Non vi sembra degno di menzione, fra i criteri che devono ispirare il giudice, il diritto alla stabilità della residenza del bambino che, pure, è contemplato in tutte le altre legislazioni straniere?

Tutti gli studiosi dei problemi dell'età evolutiva che abbiamo ascoltato concordano nel sottolineare il bisogno, che tutti i bambini esprimono, di avere punti di riferimento certi. I bambini chiedono di essere rassicurati, di avere una vita ordinata che scorre su binari prevedibili, proprio perché sono in una fase di mutamento, di crescita e di formazione della loro personalità. I bambini chiedono, anzi pretendono - i genitori lo sanno - di fare sempre la stessa strada, quando si recano all'asilo, di ascoltare sempre la stessa fiaba, di vedere sempre lo stesso film. Il paesaggio domestico, i rapporti di vicinato e di quartiere, la familiarità degli spazi abitativi ed urbani sono elementi importanti per l'equilibrio di ciascuno di noi e, a maggior ragione, per l'equilibrio di ogni bambino. Per tale motivo, con i nostri emendamenti intendiamo inserire alcune previsioni, contemplate, peraltro, nelle altre legislazioni: mi riferisco all'indicazione, nel piano di affidamento concordato fra i coniugi o nel provvedimento del giudice, qualora i coniugi non siano d'accordo, del genitore con cui il figlio prevalentemente convive (non che sia l'unico addetto a prendersi cura di lui, ma che vi sia una continuità abitativa e di convivenza, almeno prevalente) ed al fatto di tenere conto, almeno tra i criteri, per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare, del suo diritto alla stabilità e alla continuità di residenza. Sono proposte semplici e di buonsenso che si ispirano alla concreta esperienza di ciascuno di noi.

La stabilità dei bambini viene ancor più messa a rischio dalla norma transitoria finale su cui vorrei soffermarmi brevemente.

L'articolo 710 del codice di procedura civile già prevede che, in qualunque momento, ciascuna parte possa chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli. Non si capisce perché sia necessario ribadirlo con una norma specifica che suona come un invito ad utilizzare la nuova legge come un'arma di riequilibrio dei poteri e dei doveri tra i coniugi, a dispetto del diritto dei bambini a godere di una serena stabilità.

Di che cosa stiamo parlando? Se noi calcoliamo l'universo dei figli tutt'oggi al di sotto della maggiore età che, dalla fine degli anni Ottanta, sono coinvolti in sentenze di separazione e di divorzio, emerge che oltre un milione di bambini e di adolescenti italiani potrebbero essere potenzialmente interessati dalla riapertura dei procedimenti, con la conseguenza, non secondaria, di un ulteriore tracollo del sistema giudiziario che lascio valutare a chi è più esperto di me.

La riapertura dei procedimenti, indipendentemente dal loro esito, dalla decisione del giudice, è di per sé un fattore di instabilità, di rimessa in discussione di abitudini consolidate, di un equilibrio affettivo che, magari a fatica, si è raggiunto nel tempo. Pertanto, questa norma si presta ad essere utilizzata come strumento di pressione, addirittura di minaccia, da parte di un genitore contro l'altro e, soprattutto, può agire come moltiplicatore di insicurezza per tanti bambini che hanno trovato una stabilità emotiva attraverso abitudini consolidate. Non lo dico io, ma  Piero Schlesinger, una grande autorità in questa materia.

Siamo tutti d'accordo che sarebbe di certo un'ottima cosa se i genitori, pur separandosi, riuscissero a decidere consensualmente tutto ciò che riguarda i figli ed a dedicare alla loro cura, a turno e serenamente, i tempi concordanti e modalità reciprocamente accettate, senza conflitti e senza rancori. Purtroppo, non viviamo nel migliore dei mondi possibili e, pertanto, accordare ad entrambi diritti di veto individuali non farebbe che fomentare assurde contese, perdendo di vista il bene più importante, che non può che essere la serenità del bambino e il suo interesse ad una vita familiare regolata e programmata con scelte stabili e costanti, e non continuamente rivedibili e rovesciabili.

Mi sono a lungo interrogata sul testo in esame, in quanto nel paese si è creato un clima di tifoseria per il quale chi esprime dubbi non sui principi, sui quali siamo ampiamente d'accordo, ma sui singoli aspetti attraverso i quali i principi si declinano diventa un nemico dei padri separati, un conservatore che ragiona con schemi del passato. Questo clima da amico-nemico non facilita il lavoro legislativo, che dovrebbe essere sempre estraneo alle speculazioni politiche.

Noi siamo dalla parte dei bambini e delle bambine, onorevole Tarditi, senza ideologia, senza ipocrisia, con pragmatismo e concretezza - e lo dimostreranno i nostri emendamenti quando saranno esaminati in quest'aula -, al di là delle convenienze elettorali, che non ci interessano su materie come questa. Di ciò rispondiamo in primo luogo con la nostra coscienza (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo anche per evidenziare il lavoro svolto dal collega Mantini nella Commissione di merito.

Il tema dell'affidamento di minori a seguito di separazione o divorzio dei genitori è stato oggetto, nella precedente e anche nell'attuale legislatura, di numerose proposte di riforma più o meno ispirate dall'esigenza di favorire un modello condiviso di esercizio della potestà genitoriale anche dopo la separazione.

Ciò è evidente nel principale interesse del minore, il quale ha diritto di ricevere nel modo più compiuto e completo non solo le cure e l'assistenza, ma anche i benefici relazionali, formativi ed affettivi da entrambi i genitori, seppur separati o divorziati.

Contestualmente, occorre riconoscere che l'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli non viene meno per effetto della pronuncia di separazione personale. Il testo di mediazione del relatore Paniz accoglie questo principio della bigenitorialità, estendendolo peraltro anche alle coppie non coniugate, nell'interesse dei figli. È un testo equilibrato, faticosamente raggiunto, che accoglie le nostre proposte essenziali, anche se ovviamente ci auguriamo che, durante l'esame in Assemblea, possano essere accolti emendamenti del centrosinistra in grado di migliorarlo.

Si può rilevare che, nella prassi, si riscontrano situazioni nelle quali il genitore convivente con il minore tende spesso ad utilizzare il suo status di affidatario per estraniare o marginalizzare l'apporto dell'altro (per l'85 per cento, il padre), che è relegato al ruolo di genitore del weekend o di ufficiale pagatore dell'assegno.

Da queste diverse esigenze, che riguardano un numero elevatissimo di casi (oltre il 25 per cento di separazioni ogni anno e più di 1 milione di figli di genitori separati) e diritti assai delicati, muovono le diverse proposte di riforma, in analogia rispetto alla legislazione europea e di altri Stati che da tempo conoscono l'istituto dell'affidamento congiunto e condiviso. Anche in Italia, peraltro, è riconosciuto l'affidamento congiunto dei figli minori su base consensuale, che è in aumento ma ancora in percentuali modeste (solo l'8 per cento circa).

Alcune proposte di legge presentate nell'attuale legislatura dalla maggioranza - in particolare, la proposta di legge dell'onorevole Tarditi - tendono ad introdurre un modello in un certo senso coercitivo di affidamento condiviso, ove il giudice ha il più ampio potere di definire un progetto di gestione del figlio minore diviso tra i genitori separati. Non è un modello, a nostro avviso, accettabile. In altri termini, il rischio contenuto in tali proposte di legge è quello di imporre, a chi non riesce a trovare autonomamente un modello condiviso, una divisione del figlio minore per parti e tra parti conflittuali: l'uno si occupa delle necessità primarie, l'altro dell'educazione sportiva; l'uno del mangiare, l'altro del rientro da scuola, e via dicendo.

Tuttavia, un tale e pur auspicabile modello di collaborazione può sussistere se vi è, appunto, la collaborazione tra genitori separati o divorziati, magari a seguito di un percorso stimolato e sostenuto dai centri di mediazione che con personale altamente qualificato spesso riescono a far maturare intese e forme di collaborazione.

Ma se la condivisione è imposta in situazioni conflittuali solo per via giudiziale il rischio concreto è quello di scaricare sul minore la permanente conflittualità esistente tra i genitori o, peggio, quello di utilizzare in una gestione quotidiana coatta il figlio come strumento di prosecuzione del conflitto e come mezzo per affermare le proprie ragioni nel contrasto in atto.

Nella consapevolezza di questa complessità, abbiamo ritenuto di proporre una riforma di soft law verificata attraverso decine di convegni ed incontri con numerose associazioni, come ad esempio - solo per citarne alcune - Crescere Insieme e Papà Separati.

In effetti, il mutamento culturale e sociale dei regimi familiari e genitoriali, in specie il diritto al lavoro delle donne e l'accresciuta partecipazione dei padri all'impegno genitoriale, non giustificano più il modello dell'affidamento esclusivo ad un genitore che comporta anche i vantaggi della casa e dell'assegno di mantenimento.

Anzi, spesso sono proprio questi «vantaggi indiretti» causa di conflittualità giudiziale, nella logica della Guerra dei Roses contro i Roses, per stare al titolo di un fortunato film. Esiste un'enorme sofferenza e molta ingiustizia nell'attuale stato di cose: una generazione di figli monogenitoriali, padri e nonni disperati, madri che spesso reclamano un maggiore aiuto.

La nostra proposta di legge ha teso ad introdurre poche, mirate, ma significative modifiche della disciplina codicistica: il riconoscimento della bigenitorialità; l'introduzione di un progetto condiviso tra i coniugi da presentare già al momento della separazione, per far maturare nella coppia la condivisione dell'esercizio in comune delle genitorialità; la facoltà di mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, accompagnata però da un assegno perequativo. Altresì si stabilisce che i mutamenti di residenza che influiscono pesantemente sulla potestà genitoriale devono essere concordati.

La proposta di legge contiene poi significative innovazioni procedurali, volte a favorire sulla scorta delle esperienze maturate il più equilibrato ed efficace ruolo del giudice nelle controversie in materia. La proposta di legge stabilisce, inoltre, che la mancata corresponsione dell'assegno familiare per oltre tre mensilità costituisce reato ai sensi dell'articolo 570 del codice penale per la violazione degli obblighi di assistenza familiare; questa norma è stata introdotta per rafforzare il principio di responsabilità genitoriale e far fronte ai ricorrenti inadempimenti che penalizzano in genere la madre, attualmente affidataria, oltre che il figlio.

Come si può comprendere, il crinale della riforma è stretto. Occorre rimuovere il concetto di genitore affidatario, favorendo più libere e moderne forme di convivenza e di condivisione della genitorialità nell'interesse del minore, evitando però modelli autoritari. Quello attuale è un testo equilibrato che può essere migliorato in aula da tutto l'Ulivo, come noi auspichiamo.

Vorrei aggiungere in breve alcune considerazioni personali. Il dibattito svolto in quest'aula ha evidenziato che il tema esiste ed è all'ordine del giorno. Forse il testo presentato dal relatore può non essere sufficiente o adeguato, ma non vi è dubbio che il problema è presente.

Ho apprezzato l'intervento dell'onorevole Lucidi. Tuttavia, mi chiedo come possa non essere proprio il Parlamento, ovvero il luogo dove si formano le leggi, la sede idonea in cui discutere tali argomenti, proprio perché insistono ed hanno grande importanza nella regolazione dei rapporti, in particolare in base al principio della tutela del minore. Il Parlamento è invece la sede idonea sulla base di un dibattito democratico.

Signor Presidente, come poche volte accade in quest'aula, il provvedimento in oggetto taglia in maniera trasversale le parti politiche perché credo che esistano posizioni differenziate all'interno di tutti i gruppi. Per tali ragioni, ritengo che il Parlamento sia la sede idonea in cui trattare tale tema, indubbiamente presente nella società, perché è evidente che la situazione attuale segna il passo rispetto ai profondi cambiamenti avvenuti all'interno dei rapporti tra genitori e figli minori. Ribadisco che a mio giudizio spetta proprio al Parlamento e a questo dibattito il compito di aiutarci a migliorare il testo. Inoltre, dobbiamo essere consapevoli che tale argomento non può più essere rimosso perché è ormai evidente a tutti.

Sono sempre un po' preoccupato - mi dispiace che non sia presente la collega Valpiana - quando sento affrontare alcuni argomenti parlando di categorie di persone positive e di persone negative, dando per scontato che esistano dati di fatto che ci consentano di affermare che tutte le persone appartenenti a una categoria si comportano in un modo e che tutte le persone appartenenti ad un'altra categoria si comportano in un altro modo.

So quanti problemi vi siano e quanti problemi incontrino le donne nella gestione delle conseguenze derivanti da una separazione. Non vi è dubbio che si tratti di una questione della quale dobbiamo farci tutti carico, ma non mi sento di condividere alcune affermazioni che ho ascoltato in virtù delle quali esiste una categoria, addirittura nel 95 per cento dei casi, di padri inaffidabili, sulla base delle loro vicende personali. C'è molto sommerso: mi rivolgo alle mie amiche e colleghe del centrosinistra, in quanto ciascuno di noi, per la propria formazione culturale, è stato spesso costretto a interrogarsi su questioni che erano al di fuori della propria sfera personale, poiché eravamo privi di un approccio culturale che ci consentisse, o meglio, ci abituasse ad affrontare con il dovuto rispetto i problemi delle donne.

Ritengo che siano stati compiuti alcuni passi in avanti, grazie anche all'iniziativa delle donne e dei movimenti femministi. Va tuttavia ricordato che su questo tema, come su altri, c'è molto sommerso, che dobbiamo riuscire a far emergere affinché le nostre valutazioni e conclusioni siano effettivamente adeguate e giuste, e in quanto tali esse devono certamente ricomprendere il valore della tutela del minore, che tuttavia deve essere considerato a 360 gradi: specularmente a quanto affermato da alcuni colleghi, non ritengo che dalle percentuali relative alle decisioni di affidamento emergano sempre le numerose contraddizioni e i numerosi problemi che si verificano in quel 95 per cento di affidamenti che viene negato ai genitori uomini. Vi è la necessità di trovare un equilibrio che consenta di migliorare, in queste situazioni, la condizione dei minori.

La status quo è inadeguato: vi è un problema che deve essere affrontato, e credo che il Parlamento, attraverso il lavoro svolto anche nella Commissione, non soltanto in questa legislatura, sia nelle condizioni di procedere a un'innovazione normativa che consenta di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati (Applausi dei deputati della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Paniz.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, intendo replicare ad alcune delle osservazioni che sono state formulate, per facilitare la comprensione del quadro rispetto al quale stiamo discutendo.

In primo luogo, mi preme sottolineare che il testo in esame non è di maggioranza né di minoranza, ma è il frutto del contributo di tutti. Mi piace sottolineare il contributo concreto e fattivo dell'onorevole Pisapia e dell'onorevole Mantini, vale a dire di due parlamentari del centrosinistra, al reperimento delle soluzioni prospettate.

Si tratta di una materia nella quale vi sono impostazioni anche diametralmente opposte, e ciò ha reso molto più difficile l'individuazione di una soluzione idonea, che si è situata nel mezzo di angolazioni assolutamente conflittuali. Il testo rappresenta certamente una rivoluzione culturale nell'attuale sistema, ma non un'imposizione. Nessuno ha mai sostenuto l'imposizione dell'affidamento condiviso come regola assoluta e indubitabile: è scritto molto chiaramente che esso deve diventare la regola generale di comportamento nel caso di separazione delle coppie, ma non la regola unica, ed è scritto molto chiaramente che è fondamentale e sempre prevalente, quando si tratta di assumere una decisione, l'interesse del minore.

Affermare, come è stato fatto in più di un intervento, che non si è tenuto conto dell'interesse del minore, significa non aver letto il testo e, in particolare, quanto previsto in plurime sue parti, laddove si specifica chiaramente che l'accettazione dell'uno o dell'altro progetto di affidamento condiviso è subordinata all'esame, da parte del giudice, del rispetto dell'interesse del minore.

Quando l'interesse dei minori è precluso, compromesso o addirittura vi è un pregiudizio per i minori stessi, si può, anzi si deve passare alla regola dell'affidamento esclusivo come regola cardine. Non si può, però, affermare che la regola dell'affidamento condiviso debba essere applicata ogni qual volta vi siano il consenso e la disponibilità dei genitori e che, all'opposto, quella dell'affidamento esclusivo debba essere la regola chiave quando vi sia conflittualità tra ai genitori. Con questa impostazione si tornerebbe indietro al punto di partenza ed il provvedimento di legge in esame non modificherebbe assolutamente nulla.

Un provvedimento di legge deve intervenire per modificare una situazione, per condurre effettivamente ad una riforma e per far sì effettivamente che si compiano passi avanti in una materia che interessa sicuramente moltissimi cittadini, ma che non può non tener conto dell'elaborazione intervenuta nelle nazioni che già hanno esaminato tale ambito. Sono state citate a sproposito alcune legislazioni di altri paesi. E sono stati citati a sproposito anche dati riferiti all'elaborazione delle legislazioni degli altri paesi. Ad esempio, nel caso della Francia - per rimanere a noi vicini - citiamo il rilievo che la legislazione attuale ha addirittura eliminato il concetto di residenza del minore come residenza esclusiva. Si è stabilito, cioè, che il minore non debba avere una residenza unica, ma debba averla in casa di entrambi i genitori. Cito questo esempio per evidenziare come non si debba poter pensare ad una prevalenza di un genitore rispetto all'altro come centro di riferimento del minore. È questo il dato normativo presentato dalla legislazione francese.

È stata, altresì, citata a sproposito l'elaborazione e il frutto dell'applicazione della normativa tedesca. È sufficiente leggere lo studio DIRE (presentato tre mesi fa alla Camera), il quale conferma come la conflittualità tra i genitori in Germania sia venuta drasticamente meno dal 1998, da quando, cioè, è stata applicata una normativa sostanzialmente simile a quella che proponiamo all'esame di questa Assemblea.

In tutti i casi in cui tra i genitori vi sia una elevata conflittualità, proporre come base l'affidamento esclusivo significa accentuare vieppiù tale conflittualità e andare nella direzione opposta a quella che vogliamo perseguire. Infatti, un genitore sarà fomentato in tutti i modi dalla volontà di individuare in capo all'altro genitore degli elementi di inidoneità genitoriale per tentare, in tutte le maniere, di ottenere l'affidamento del figlio: questo è profondamente sbagliato!

Non posso, però, sottrarmi al dovere di replicare ad alcune delle considerazioni specifiche dei colleghi che hanno fornito il loro contributo a questo dibattito. Innanzitutto mi rivolgo all'onorevole Burani Procaccini, la quale si è soffermata sulla ipotesi di previsione di un assegno a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente e ne contrasta il contenuto. Ma il figlio è maggiorenne! L'elaborazione giurisprudenziale nel nostro paese si è orientata lungo due linee guida: da un lato si è individuata la legittimazione in capo al figlio maggiorenne, proprio in quanto tale, dall'altro lato si è ritenuto opportuno confermare una legittimazione attiva a favore del genitore del figlio pur maggiorenne. Ma in questa conflittualità, in questo orientamento difforme si annida la possibilità di contrasti giurisprudenziali continui e di liti che, invece di cessare, aumentano.

Noi, con questo provvedimento assumiamo una posizione precisa in favore del maggiorenne. E non può che essere così se pensiamo che il maggiorenne viene considerato titolare di un centro di interessi e di possibilità di intervento, in linea con la sua età al punto tale che egli può esercitare un fondamentale diritto come, ad esempio, quello di voto. E allora perché da un lato considerarlo titolare di diritti fondamentali e dall'altro ritenerlo incapace di gestire un peculio che gli serve per vivere?

È ovvio che una presa di posizione, da questo punto di vista, era necessaria nel senso di eliminare, una volta per tutte, la possibilità di contrasti giurisprudenziali che avrebbero aggravato economicamente le stesse famiglie che si fossero trovate, in situazione di necessità, a dover ricorrere al giudice per ottenere l'assegno in oggetto.

Ancora, l'onorevole Burani Procaccini ha affrontato il tema dell'ascolto del minore, nel senso di ritenere che l'audizione del minore debba essere disposta, sempre e comunque, a qualsiasi età, eliminando qualsiasi possibilità di filtro da parte del giudice sull'audizione minore stesso.

Con la proposta presentata non si vuole affermare che il minore non debba essere ascoltato; anzi, per la prima volta nel nostro ordinamento è stata prevista l'audizione del minore da parte del giudice come uno dei doveri istruttori. Non si può arrivare, però, al punto di togliere al giudice la possibilità di un minimo controllo sulla capacità del minore di esprimersi e di valutare le condizioni nell'ambito delle quali farlo.

Per questo motivo il tema dell'ascolto del minore è stato inserito tra i poteri istruttori del magistrato, proprio perché la fiducia nei confronti di quest'ultimo, insieme all'iniziativa di dover ascoltare il minore, possa compenetrarsi in un tutt'uno equilibrato e corretto.

Inoltre, si è discusso sul fatto che debba essere imposta una residenza abituale al minore: affermare che nel progetto di legge al nostro esame non è prevista un'attenzione nei confronti della residenza del minore e della casa familiare significa non avere letto il disposto dell'articolo 155-ter, in cui si afferma esplicitamente che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli». Ancora una volta, l'interesse dei figli viene considerato «stella polare» rispetto alle decisioni. È ovvio che una posizione debba essere presa nel senso che l'assegnazione della casa risponda a questo criterio cardine.

Si dice, più in generale, che all'interesse dei minori non sia stata data attenzione nell'ambito dell'intero progetto di legge: no, all'interesse dei minori è stata data un'attenzione assolutamente suprema, e ci tengo a ribadirlo! È stato indicato in più parti che questo deve essere il criterio discretivo ogni qual volta vi siano ragioni  di conflittualità: solo l'interesse dei minori rappresenta il punto di riferimento inserito in questo progetto per risolvere tutte le ipotesi di conflitto.

Certamente l'affidamento condiviso non è la panacea di tutti i mali: nessuno si è sognato di dirlo, né il progetto di legge la pensa in termini diversi; però, in condizioni di pari idoneità genitoriale, affermare che l'affidamento vada attribuito all'uno o all'altro dei genitori in via esclusiva significa violare il diritto di entrambi i genitori ad essere considerati nello stesso identico modo idonei e, nel contempo, significa privare il minore della possibilità di sentire entrambi i genitori vicino e di avere il diritto al contatto, diretto costante e sistematico con entrambi i genitori.

È da questo punto di vista che la proposta di legge rappresenta una rivoluzione culturale; è da questo punto di vista che dobbiamo valutare l'affidamento condiviso come una possibilità di intervento in tutti i casi in cui, e sono molti, uno dei due genitori oggi affidatario ritenga di essere il «proprietario» del figlio, privando l'altro della possibilità di contatto o minando tale possibilità di contatto attraverso restrizioni ed ostacoli di ogni genere.

Ciò non vuol dire che non si sia tenuto conto della condizione del coniuge o del genitore più debole. Anzi, per la prima volta, in questo progetto di legge si inseriscono sistemi di controllo più accentuati rispetto a quello attuale; per la prima volta, si inseriscono accertamenti di polizia tributaria che possano intervenire in tutte le occasioni nelle quali il genitore, tenuto ad adempiere ad un dovere di tipo economico, tenti di sottrarsi e tenti di farlo vieppiù in modo subdolo, tanto che è prevista la possibilità di intervenire anche nei confronti dei terzi ai quali siano eventualmente stati intestati beni per impedire la verifica ed il controllo.

Per la prima volta, è stato inserito il principìo in base al quale l'assegno perequativo è stabilito secondo una serie di parametri molto precisi, e lo si è fatto al fine di evitare che vi fosse una rendita di posizione precostituita e ingiustificata, secondo quei criteri che la stessa giurisprudenza ha individuato sulla materia.

Nel testo di legge all'esame si prevede che tutte le volte in cui il princìpio del mantenimento diretto subisca lesioni attraverso la verifica concreta della sua attuazione, il giudice possa passare de plano al mantenimento indiretto, salvaguardando in tal modo il princìpio conseguenziale all'affidamento condiviso, ma, nel contempo, intervenendo a sanzionare tutte le ipotesi nelle quali vi fosse la necessità di sanzione.

Sono state individuate per la prima volta nel panorama normativo delle sanzioni di tipo economico nei confronti del genitore inadempiente e a favore del figlio, oltre che del coniuge eventualmente beneficiario dell'assegno consentendo, così, una protezione molto maggiore e più consolidata ai casi di inadempienza.

Non è affatto vero che sul piano statistico vi siano nel nostro paese i numeri che l'onorevole Valpiana ha citato. Non è affatto vero perché il dato numerico proposto è sconfessato da quelli ufficiali. Oggi abbiamo un affidamento congiunto in ragione del 12 per cento, via via crescente, in ragione dell'1-1,5 per cento all'anno a partire dal 1992, quando si sono avute le prime applicazioni rispetto ad un testo normativo che dal 1987 consentiva il ricorso all'affidamento congiunto: oggi vi sono tutta una serie di padri che si occupano esplicitamente dei figli.

PRESIDENTE. Onorevole Paniz, la invito a concludere, anche perché ha già esaurito tutto il tempo a disposizione nel suo intervento iniziale, quando ha svolto la relazione.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Mi dispiace, Presidente, ma non sapevo di avere già esaurito il tempo a mia disposizione. Mi avvio a concludere.

Come dicevo, il dato statistico relativo ai congedi parentali paterni conferma in realtà quanto e quale sia l'interessamento dei papà oggi rispetto a questa problematica. Per il resto, mi richiamo alle considerazioni  fatte, e mi riservo di intervenire durante la fase di esame dei singoli emendamenti (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.


 

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

652.

 

Seduta di GIOVEDì 7 LUGLIO 2005

 

presidenza DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI

indi DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

E DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI

 

 


Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Tarditi ed altri; Cento; Lucchese ed altri; Trantino; Vitali e Marras; Lucidi ed altri; Mussolini ed altri; Mantini ed altri; Di Teodoro; Mazzuca Poggiolini: Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (A.C. 66-453-643-1268-1558-2233-2344-2576-4027-4068) (ore 9,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tarditi ed altri; Cento; Lucchese ed altri; Trantino; Vitali e Marras; Lucidi ed altri; Mussolini ed altri; Mantini ed altri; Di Teodoro; Mazzuca Poggiolini: Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Dovremmo, appunto, esaminare tale provvedimento se vi fosse il Governo: sono le 9,40 e il rappresentante del Governo non c'è! Quando il Governo sarà comodo, ci farà un cenno. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 9,50.

PRESIDENTE. Il Parlamento non dovrebbe mai essere messo nella condizione di sospendere i propri lavori per la mancanza di un rappresentante del Governo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista)!

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Lei, signor Presidente, secondo uno stile che ormai da quattro anni la caratterizza, ha fatto rilevare in maniera soft e cortese un episodio piuttosto sconcertante, accaduto questa mattina. Dato però che noi parlamentari abbiamo un altro ruolo, possiamo essere anche un po' meno soft! L'assenza  del Governo questa mattina, all'inizio dei nostri lavori, è un fatto gravissimo, che non può passare inosservato. Capisco che possa verificarsi un ritardo, per tantissimi motivi; tra l'altro, questa mattina il Governo è rappresentato da una bella ragazza: quindi problemi di trucco, di vestito, di bandane (Proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)...

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, restiamo alla politica!

PAOLO CUCCU. Sei fuori strada Boccia! Presidente, non va bene!

ANTONIO BOCCIA. ...quindi si può capire che c'è voluto più tempo! Dico questo, peraltro, senza far torto alla bravura della collega sottosegretaria.

Senza voler strumentalizzare questo episodio, la situazione si verifica dopo tre giorni nel corso dei quali il Governo è stato assolutamente latitante. In questa settimana si è verificata una situazione nella quale la maggioranza è diventata in quest'aula minoranza, e così l'opposizione si è dovuta assumere la responsabilità della continuazione dei lavori parlamentari, assumendosi anche la responsabilità dell'adozione di una numerosa serie di norme che hanno caratterizzato i provvedimenti approvati nella settimana. Questo si è verificato sia martedì, sia nella giornata di ieri, relativamente al provvedimento sui reati di opinione. Non si è trattato di incidenti di percorso, cioè di modificazioni di rapporti di forza dovuti a fatti estemporanei. Ci sono stati dei veri e propri stravolgimenti politici.

Nella giornata di ieri, per esempio, il fortissimo scontro, un vero e proprio battibecco, tra il ministro della giustizia ed uno dei leader di Alleanza Nazionale, l'onorevole La Russa, ha portato ad un voto fortemente dirompente per la tenuta del Governo. Nella votazione segreta sono stati espressi voti che, numeri alla mano, dimostrano che numerosissimi colleghi della maggioranza hanno votato insieme all'opposizione norme che evidentemente condividevano, rompendo la tenuta della stessa maggioranza.

Se l'assenza del Governo all'inizio dei nostri lavori di questa mattina viene incastonata nei lavori di questa settimana, essa è molto grave - nonostante io stesso tenti di stemperare l'avvenimento -, perché si innesta in un atteggiamento di legislatura, che corrisponde all'indirizzo dato dal premier, di sostanziale scarsa considerazione del lavoro parlamentare. Magari l'episodio di questa mattina sarà anche occasionale, però esso dimostra, ancora una volta, quale sia il peso che il Governo attribuisce ai lavori parlamentari.

Signor Presidente, dobbiamo stigmatizzare questo comportamento e mi auguro che, da qui a qualche minuto, non si debba stigmatizzare anche quello della maggioranza, perché vi è un importante provvedimento all'ordine del giorno. Occorre verificare se siamo in grado di procedere.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, vorrei sottolineare la gravità di un simile comportamento: se fosse sporadico, non vi sarebbe bisogno di spenderci troppo tempo, ma sono già due mattine che si verifica la stessa situazione. È il secondo giorno consecutivo che, se non sbaglio, lei è costretto a sospendere i nostri lavori, anche se per breve tempo, per l'assenza del Governo.

Per fare una battuta, potrei dire che, tra ministri e sottosegretari, si potrebbe sempre trovarne uno disponibile a recarsi in aula alle 9,30. Vorrei però esaminare la questione sotto un altro aspetto. Non possiamo non censurare un atteggiamento di latitanza del Governo all'inizio delle sedute della Camera dei deputati, perché ciò impedisce di fatto al Parlamento, organo sovrano, di iniziare i proprio lavori e di pronunciarsi sui provvedimenti all'ordine del giorno. Pertanto, non si tratta di un  semplice contrattempo (quando è avvenuto in passato, non vi sono state da parte di nessuno, né da parte della maggioranza nè da parte dell'opposizione, sottolineature particolari), perché questo atteggiamento è aumentato nel corso della legislatura; addirittura, in una settimana, si è riscontrata l'assenza del Governo all'inizio della seduta per due giorni consecutivi.

Vorrei che lei facesse presente al Presidente Casini la necessità di un richiamo ad un obbligo, al dovere dei rappresentanti del Governo di essere presenti all'inizio dei nostri lavori (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Il Presidente Casini ha già fatto questo richiamo. La Presidenza della Camera non possiede altri sistemi coercitivi se non quello della critica e della censura, che è stata già esercitata e che ho esercitato anch'io questa mattina, nella speranza (è vero che la legislatura ormai non è più giovane) che sia l'ultimo episodio da censurare.

Riprendiamo l'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 66 ed abbinate.

Ricordo che nella seduta del 10 marzo si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato della Commissione.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (vedi l'allegato A - A.C. 66 ed abbinate sezioni 2 e 3).

Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, a norma degli articoli 86, comma 1, e 89, del regolamento, le seguenti proposte emendative non previamente presentate in Commissione: Maura Cossutta 1.407, relativo all'attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, nonché Maura Cossutta 1.02, 1.03 e 1.04, relativi rispettivamente alla disciplina dell'attribuzione del cognome al figlio naturale e all'adottato; gli identici articoli aggiuntivi Muratori 1.01 e Lucchese 1.05, sulla disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nel caso di separazione o divorzio, qualora ricorrano determinate condizioni, tra le quali l'assenza di figli (vedi l'allegato A - A.C. 66 ed abbinate sezione 1).

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni riassuntive o per principi, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo.

A tale fine, i gruppi della Lega Nord Federazione Padana, di Rifondazione comunista e Misto (per le componenti politiche dei Comunisti italiani, Minoranze linguistiche e Popolari-UDEUR) sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 66 ed abbinate sezione 4).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda  l'approvazione dei suoi emendamenti 1.713, 1.700, 1.709, 1.710, 1.711, 1.714, 1.701, 1.702, 1.712, 1.703, 1.704, 1.705, 1.706 (Nuova formulazione), 1.707 (identico all'emendamento Anedda 1.396) e 1.708, nonché del suo subemendamento 0.1.700.15.

La Commissione, inoltre, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Schmidt 1.350, Fragalà 1.361 e Lucidi 1.415, sugli identici emendamenti Lussana 1.417 e Lucidi 1.418, sull'emendamento Bonito 1.420, sugli emendamenti Lucidi 1.452 e 1.454 purché riformulati, sull'emendamento Collè 1.463, sugli identici emendamenti Schmidt 1.354, Fragalà 1.365, Cusumano 1.384 e Zeller 1.464, sugli identici emendamenti Schmidt 1.356, Fragalà 1.367 e Lussana 1.479, nonché sugli emendamenti Lucidi 1.484, Finocchiaro 1.488 purché riformulato, Lucidi 1.502, 1.540 e 1.545 e sul subemendamento Lucidi 0.1.701.1.

Per quanto concerne tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,05, è ripresa alle 10,25.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Fragalà 1.360 e Lussana 1.552.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, accolgo l'invito e ritiro il mio emendamento 1.552.

PRESIDENTE. Constatata l'assenza dell'onorevole Fragalà, si intende che anch'egli acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 1.360.

Passiamo all'emendamento Maura Cossutta 1.413. Chiedo alla presentatrice se acceda all'invito al ritiro.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, insisto per la votazione. Anzi, mi spiace che il relatore - che in ogni caso su questo provvedimento ha scelto di ascoltare e di confrontarsi, secondo una linea che ho apprezzato - non abbia fatto un ulteriore sforzo per comprendere che l'emendamento in oggetto voleva delineare un concetto importante trattandosi di votare un provvedimento sulla separazione dei coniugi.

Il concetto, l'idea, il contenuto della responsabilità genitoriale sono elementi fondamentali e costituiscono proprio la bussola per poter leggere il provvedimento. Pertanto, invito il relatore a riconsiderare il parere contrario espresso sul mio emendamento 1.413, valutando la possibilità di esprimere un orientamento positivo, per conferire ancora più valore al provvedimento che stiamo costruendo insieme.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.413, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 324

Votanti 323

Astenuti 1

Maggioranza 162

Hanno votato 145

Hanno votato no 178).

Prendo atto che l'onorevole Gerardo Bianco non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Prendo, altresì, atto che l'onorevole Castellani non è riuscita ad esprimere il proprio voto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Schmidt 1.350, Fragalà 1.361 e Lucidi 1.415, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 339

Votanti 338

Astenuti 1

Maggioranza 170

Hanno votato 332

Hanno votato no 6).

Passiamo all'emendamento Finocchiaro 1.416.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, i presentatori insistono per la votazione perché anche in questo caso il tema della responsabilità genitoriale sta loro particolarmente a cuore.

La locuzione «potestà genitoriale» evoca potere ed un rapporto con i figli di tipo quasi proprietario. Ci rendiamo conto che non è possibile modificare questa terminologia in tutto l'ordinamento, così come abbiamo rilevato anche in sede di Commissione, tuttavia l'emendamento in oggetto almeno evoca il concetto della responsabilità. I genitori non cessano di essere tali dopo la separazione o il divorzio; infatti, continuano ad essere padre e madre e a doversi prendere cura del proprio figlio. Inoltre, continuano ad avere non solo diritti, ma anche doveri nei suoi confronti. Quindi, riteniamo che il termine responsabilità sia quello più adeguato.

Onorevoli colleghi, dal momento che ho preso la parola su questo emendamento, consentitemi di dire che, in generale, il lavoro svolto sul provvedimento in esame ha prodotto dei risultati. Intanto, ha determinato una maturazione in tutti noi e, se l'Assemblea approverà gli emendamenti proposti dalla Commissione - colgo l'occasione per ringraziare il relatore per averli presentati -, potrà essere individuata una convergenza sul testo, non sperabile fino a tre mesi fa, quando in quest'aula si è svolta la discussione sulle linee generali. Vi erano punti di divergenza anche notevoli, non sul principio della bigenitorialità e sul diritto del padre e della madre di continuare a prendersi cura del figlio, né, soprattutto, sul diritto del figlio di continuare ad avere rapporti continuativi e veri con ambedue i genitori, bensì sulle modalità con cui conseguire tale obiettivo.

Il testo originario, che auspichiamo venga modificato con l'approvazione degli emendamenti della Commissione, presenta una rigidità e un'obbligatorietà, che non condividiamo, della formula dell'affido condiviso. Ci siamo avvicinati a un testo più flessibile, che, a nostro avviso, recherà un notevole contributo alla modificazione dei rapporti fra i coniugi che si separano, in quanto trasmette un importante messaggio culturale, in primo luogo ai tribunali, ed anche agli stessi genitori. Non crediamo si possa diventare buoni genitori per legge, ma riteniamo che la legge possa accompagnare il cambiamento sociale già in atto e incoraggiare un'ulteriore riflessione sulla responsabilità genitoriale, che continua anche dopo lo scioglimento del matrimonio.

Inoltre, sono stati compiuti notevoli passi in avanti - mi preme sottolinearlo - dal punto di vista dell'assunzione dell'interesse del minore quale «bussola» ed asse portante dell'intero provvedimento. Ritenevamo si trattasse del principale ostacolo che ci divideva, in quanto, a nostro avviso, è inopportuna l'assunzione di un punto di vista «adultocentrico», e dunque di una visione relativa esclusivamente al rapporto genitoriale fra gli ex coniugi, volto a riequilibrare poteri e diritti. Il tema della parità ci sta molto a cuore, come abbiamo già dimostrato e come dimostreremo in numerose altre occasioni, ma tale tema non è l'aspetto  principale del provvedimento in esame, che è invece costituito dalla tutela del figlio minore dalle conseguenze perverse di una separazione conflittuale.

A nostro avviso, gli emendamenti presentati dalla Commissione, di cui auspichiamo l'approvazione, consentiranno di avvicinare le posizioni, conciliando l'affermazione del principio della bigenitorialità, che è sempre stato condiviso, e l'effettiva praticabilità di forme e modalità di cura dei figli che siano in sintonia con la realtà sociale del nostro paese. Riteniamo che il legislatore non debba mai compiere l'errore di scindere i princìpi, anche importanti, dalla realtà sociale in cui essi devono essere calati. Abbiamo il dovere di conoscere tale realtà sociale e di adottare provvedimenti legislativi che promuovano effettivamente i rapporti tra le persone, e non leggi manifesto.

Andiamo ad incidere su questioni delicatissime, quali i rapporti affettivi e i rapporti familiari, e ritengo che con l'approvazione degli emendamenti della Commissione venga raggiunto un punto di equilibrio che possa favorire l'adozione di un testo condiviso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, è storicamente molto chiaro che non vi può essere garanzia effettiva per i diritti dei minori senza eguaglianza tra i genitori. Sono stati compiuti alcuni passi in avanti, ma non moltissimi.

Il concetto di potestà è un concetto di tipo patrimoniale. In Italia, in un passato abbastanza recente, la potestà era definita «patria potestà»; è stata trasformata in «potestà genitoriale», ma resta sempre un concetto patrimoniale, che confligge con le dichiarazioni internazionali sui diritti dei minori sottoscritte dal nostro paese, nonché con la Costituzione repubblicana, in particolare con l'articolo 3.

Il concetto di responsabilità fa riferimento alla circostanza che i minori di età, o altre persone non in grado di assumersi le proprie responsabilità, abbiano bisogno di un adulto che tuteli i loro diritti. Dunque, delle persone adulte, in questo caso i genitori, si assumono la responsabilità - si tratta di un concetto relazionale, non patrimoniale - di tutelare i diritti di chi non è in grado di farlo da solo.

Alla luce di ciò si evince l'esistenza di un fossato tra il concetto di potestà - un concetto patrimoniale del passato - e il concetto di responsabilità, un concetto relazionale che l'ordinamento dovrebbe recepire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. L'emendamento ora al nostro esame, che voterò favorevolmente, reca disposizioni simili al precedente emendamento a mia firma e rientra fra le numerose proposte emendative che, faticosamente, abbiamo proposto nel corso del difficile iter di questo provvedimento. Tali proposte sono tese ad offrire al testo in esame un diverso approccio, un'altra bussola, come giustamente ricordava la collega Magnolfi.

Una discussione approfondita era necessaria; quello in esame è un grande tema, che riguarda le profonde trasformazioni intervenute - per fortuna - nella nostra società, nei ruoli familiari e nei comportamenti all'interno delle famiglie.

Eravamo consci che legiferare sulla separazione dei coniugi avrebbe certamente rappresentato un passaggio molto complesso. Si interviene direttamente sulle scelte, sulla libertà e la responsabilità delle persone, dei genitori; si interviene pesantemente sulle conseguenze che certi comportamenti hanno sui minori. Quello in oggetto è un fenomeno notevolmente intrecciato con aspetti sociali e culturali. Sapevamo, quindi, che si doveva porre in essere un approccio non ideologico, ma molto concreto, realistico, pragmatico. Era necessario ascoltare le esperienze degli operatori e verificare la legislazione anche degli altri paesi. Sarebbe stato opportuno utilizzare la modifica dell'articolo 155 del codice civile per introdurre effettivamente dei miglioramenti e non un arretramento.

Il testo, per fortuna, è stato notevolmente migliorato, grazie e soprattutto alla responsabilità dell'opposizione che ha portato avanti con coerenza e serietà le proprie argomentazioni. Naturalmente va dato atto al relatore, l'onorevole Paniz, della sua capacità di ascolto. Il testo senza dubbio è risultato migliorato grazie a questo lavoro. Possiamo però compiere ulteriori passi in avanti.

L'occasione di legiferare in materia di separazione dei coniugi può rappresentare un passaggio importante per un cambiamento di cultura, fondamentale nell'interesse del minore. Pertanto, insistiamo per l'approvazione dell'emendamento ora in esame, ritenendo che il concetto di responsabilità genitoriale debba trovare spazio proprio in questo provvedimento, se vogliamo effettivamente utilizzare tale occasione di dibattito parlamentare per modificare in meglio le disposizioni in materia di separazione dei coniugi.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito dell'approvazione delle precedenti proposte emendative volte a premettere, al comma 1, capoverso articolo 155, primo comma, la parola «Anche», l'emendamento Finocchiaro 1.416 deve intendersi conseguentemente corretto nel senso di espungere dal testo la predetta espressione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.416, nel testo corretto, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 377

Votanti 376

Astenuti 1

Maggioranza 189

Hanno votato 179

Hanno votato no 197).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lussana 1.417 e Lucidi 1.418, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 367

Votanti 363

Astenuti 4

Maggioranza 182

Hanno votato 360

Hanno votato no 3).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.420, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 376

Votanti 372

Astenuti 4

Maggioranza 187

Hanno votato 372).

È conseguentemente precluso il successivo emendamento Anedda 1.374.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.713 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 369

Votanti 357

Astenuti 12

Maggioranza 179

Hanno votato 357).

Prendo atto che il presentatore degli emendamenti Lucchese 1.591 e 1.589 accede all'invito al ritiro formulato dal relatore. Prendo atto altresì che i presentatori degli emendamenti Lucidi 1.422, Anedda 1.375 e Valpiana 1.427 accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Passiamo agli identici subemendamenti Tarditi 0.1.700.4 e Fragalà 0.1.700.5. Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.1.700.15 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 362

Votanti 358

Astenuti 4

Maggioranza 180

Hanno votato 357

Hanno votato no 1).

Passiamo al subemendamento Finocchiaro 0.1.700.1.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

MARCELLA LUCIDI. No, Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, la collega Magnolfi evidenziava poc'anzi come la stella polare di questo provvedimento sia stata per tutti quanti noi l'interesse del minore, vale a dire la ricerca di assicurare al minore, figlio di coloro che si separano o divorziano, una considerazione, preferenziale e impegnativa, sia per i coniugi sia per tutti gli altri soggetti coinvolti.

L'articolo 155 del codice civile, nella sua formulazione attuale, prevede già la possibilità che i coniugi possano proporre al giudice un accordo e considera anche la possibilità che, rispetto all'accordo, i provvedimenti assunti dal giudice possano essere diversi. Questa previsione va posta in riferimento, non ad una visione antitetica del giudice rispetto alle parti, ma ad una considerazione forte esistente nel nostro ordinamento e nella nostra cultura giuridica della tutela del minore, la quale è tale da assurgere ad interesse pubblico e, conseguentemente, ad interesse che lo Stato deve tutelare, anche nei contesti cui noi facciamo riferimento in questo provvedimento.

Il testo attuale del provvedimento al nostro esame prevede che il giudice prenda atto degli accordi intercorsi fra genitori, anche con riferimento all'affidamento dei figli, purché essi non siano palesemente contrari all'interesse del minore. Esso limita, in qualche modo, l'attività di indagine del giudice a ciò che appare ed è evidente e non esige, invece, che il giudice svolga una funzione ulteriore che sarebbe quella di verificare, attraverso un'indagine più approfondita o tramite la richiesta ai coniugi di chiarimenti, che le decisioni che i genitori hanno già assunto vadano esattamente nella direzione di quell'interesse che tutti sono chiamati a tutelare.

Noi riteniamo che questa rappresenti una nota stonata nel contesto di un provvedimento che invece ha cercato, attraverso tutte le disposizioni, di individuare la migliore tutela per questo interesse. Riteniamo cioè che si vada a sminuire quella competenza che invece oggi, con questo testo, avrebbe maggior ragione di esistere. Spiego il perché. Noi introduciamo nel testo, al comma 1, il diritto del minore ad avere e a mantenere i rapporti con entrambi i genitori.

Parliamo di un diritto del minore, ma voi sapete che un diritto è tale quando ad esso corrisponde una capacità di farlo valere, di tutelarlo. Al contrario, nel nostro ordinamento il minore non ha capacità processuale: è rappresentato - come inter-essere, come essere in relazione con - dai suoi genitori e, eventualmente, anche  attraverso la valutazione, con senso di prossimità al suo interesse, da parte del giudice.

Credo che, proprio nel momento in cui ci proponiamo di aprire una porta nuova nel nostro ordinamento, attraverso la definizione di un preciso diritto del minore, dobbiamo garantire che di tale diritto qualcuno si faccia carico, in quanto diritto a valenza pubblica, in quanto lo Stato si assume la responsabilità di tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia.

Quindi, accettare il subemendamento in esame, che ripropone la possibilità di un'attenta valutazione, da parte del giudice, degli accordi che i coniugi hanno responsabilmente pattuito, non significa avere sfiducia nei confronti di questi ultimi. Talvolta, si tratta di capire se, al di là degli elementi di conflittualità in atto, che possono impedire di scorgere distintamente l'interesse di cui ci stiamo occupando, vi sia qualche cautela in più da assicurare o sia stata apprestata qualche tutela in meno.

In questo senso, vi chiediamo di votare a favore del subemendamento Finocchiaro 0.1.700.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, sto seguendo con molto interesse il dibattito ed ho ascoltato, in particolare, gli interventi delle colleghe Magnolfi e Bimbi, che sostanzialmente condivido nello spirito, nella filosofia e nell'impianto culturale.

Soprattutto chi si occupa professionalmente della materia sa perfettamente quanto sia delicata la situazione di litigiosità fra i coniugi e quanto sia importante tutelare i figli, i minori. Quindi, l'enfatizzazione del senso di responsabilità genitoriale è un passaggio strategico fondamentale.

Debbo dire che, se il testo originario non fosse stato fatto oggetto di emendamenti migliorativi della Commissione, mi sarei dissociato, eventualmente, dalla linea della maggioranza ed avrei votato contro il provvedimento, ritenendo assolutamente insufficiente il testo unificato inizialmente prodotto dalla Commissione. Avverto, invece, un passaggio importante e significativo negli emendamenti che esamineremo successivamente.

Credo che la condivisione e la comunione di intenti di entrambi i genitori, finalizzata alla valorizzazione dell'educazione dei figli minori e, quindi, alla loro tutela, costituiscano un nodo strategico fondamentale; tuttavia, per conseguire un risultato positivo, è imprescindibile il ruolo del magistrato nel dirimere le (purtroppo note) divergenze e litigiosità, alle quali non sempre è estraneo l'interesse dei professionisti, i quali, spesso e volentieri, non hanno la sensibilità per cogliere nelle posizioni dei coniugi che assistono quella volontà conciliatoria che, invece, sarebbe assolutamente necessario enfatizzare per condurre i medesimi, in fase di separazione, a tutelare, più che i loro interessi di carattere patrimoniale o le loro posizioni di principio, gli interessi complessivi del nucleo familiare e dei minori.

Quindi, per riassumere il senso del mio intervento, credo che il subemendamento Finocchiaro 0.1.700.1, testé illustrato dalla collega Lucidi, abbia una sua valenza, un suo significato: confinare la valutazione del magistrato al concetto di accordi «palesemente» contrari all'interesse dei figli potrebbe ridurre la capacità operativa del decidente ed il suo discernimento; la necessità di addivenire ad un accordo deve comunque passare attraverso una corretta impostazione e valutazione da parte del magistrato, anche con riferimento all'interesse dei figli.

Credo che non si tolga alcunché all'impianto complessivo del successivo emendamento 1.700 della Commissione laddove si stabilisca che il magistrato prende atto degli accordi intervenuti dai coniugi, se non contrari all'interesse dei figli; ritengo, altresì, che la ridondanza dell'avverbio «palesemente» renda più pericolosa e negativa la valutazione complessiva da parte dell'autorità giudiziaria.

Signor Presidente, il mio intervento è esclusivamente a titolo personale. Tuttavia, anche sulla base dell'esperienza che ognuno di noi ha maturato anche come professionista, auspico che il subemendamento in esame possa trovare l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Dichiaro che esprimerò un voto favorevole sul subemendamento in oggetto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, mi rendo conto della difficoltà di intervenire sull'onda delle sensazioni che nascono dall'illustrazione di proposte emendative che possono apparire o che sono giuste.

Il testo e le proposte emendative elaborate dalla Commissione sono il frutto di un lavoro e di una ampia discussione. Ma qual è il dubbio relativo al subemendamento in questione? Vorremmo evitare (ma credo che sia intenzione anche delle colleghe Lucidi e Magnolfi) che, in caso di separazione consensuale tra i coniugi, ove non si individuasse un avverbio che consenta al giudice di ratificare gli accordi stabiliti serenamente tra i coniugi (è stato inserito l'avverbio «palesemente», ma avrebbe potuto essere un altro), il giudice si senta obbligato a svolgere, comunque, un'indagine che necessita di tempo, che causa sofferenza e che diventa un'intrusione nelle libere scelte dei genitori e nella sfera affettiva dei minori.

Il dubbio è nato anche a seguito dell'illustrazione del subemendamento da parte della collega Lucidi, per la quale il giudice deve indagare anche qualora gli accordi non siano palesemente contrari all'interesse dei figli. È questa indagine obbligatoria, capziosa, anche violenta o subdola del giudice, anche in presenza di un accordo sereno, a destare in noi alcuni dubbi. Ricordiamoci che in Italia l'85 per cento delle separazioni sono consensuali; i genitori serenamente e con senso di responsabilità stabiliscono le condizioni migliori per la vita dei propri figli minori.

PRESIDENTE. Onorevole Messa...

VITTORIO MESSA. Vorremmo evitare l'obbligo da parte del giudice (e sarebbe questa la vera novità) di indagare anche in presenza di un accordo che non manifesti immediatamente una contrarietà all'interesse dei figli. O si individua un altro avverbio oppure il gruppo di Alleanza nazionale esprimerà un voto contrario sul subemendamento in questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, vorrei manifestare la contrarietà al subemendamento illustrato dall'onorevole Lucidi con motivazioni completamente diverse da quelle espresse da altri colleghi, in modo particolare dall'onorevole Landi Di Chiavenna.

La visione del gruppo politico che rappresento è completamente diversa rispetto alle modifiche apportate al testo della Commissione. Noi le condividiamo (e ringrazio il relatore per lo sforzo di composizione di tutte le esigenze, di tutte le difficoltà e delle richieste che sono state avanzate), ma le considero, comunque, un passo indietro rispetto al testo originario licenziato dalla Commissione.

Oggi compiamo un passo importante: sanciamo il principio della bigenitorialità in maniera chiara ed inequivocabile. Stabiliamo che i minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori anche in caso di rottura dell'unione coniugale. Questo rapporto dovrà essere mantenuto, nei confronti non solo dei genitori, ma del ramo parentale (tante volte, i nonni, in caso di separazione o di divorzio, sono esclusi, non hanno la possibilità di vedere i propri nipoti). Questo è un grande merito del provvedimento in esame.

Abbiamo attenuato la portata del testo iniziale, sicuramente ardito nel prevedere un percorso quasi obbligatorio di composizione extragiudiziale della conflittualità sulle questioni relative ai minori. Il testo originario - a tale proposito, abbiamo discusso tante volte della obbligatorietà -  stabiliva, per i coniugi, tramite la previsione, poi modificata, di un percorso di mediazione, il raggiungimento di un accordo quasi - si è osservato - forzoso; accordo che, poi, un giudice avrebbe dovuto ratificare.

Tale principio è stato attenuato dopo una ampia discussione che ha registrato posizioni completamente diverse; si obiettava di non poter reprimere la conflittualità mettendo d'accordo i coniugi quasi con la forza. In realtà, il principio sottostante tale disposizione risiedeva nel rafforzare la valenza educativa, quasi con un appello alla responsabilità dei genitori affinché non cessino dal loro ruolo a seguito della fine del rapporto coniugale.

Abbiamo scelto un'altra strada, ma si è comunque, prioritariamente, compiuta un'importante operazione culturale, fornendo un criterio ermeneutico chiaro al giudice con l'indicazione di scegliere, in tutti i casi nei quali ciò sia possibile e quando non si rechi pregiudizio al minore, l'affidamento condiviso e congiunto. Dunque, prevedendo un tale criterio interpretativo forte, cambierà la situazione attuale nella quale, invece, l'applicazione pratica di questo principio vede, purtroppo, l'affidamento condiviso e congiunto come meramente residuale dal momento che nella maggior parte dei casi si sceglie l'affidamento monogenitoriale. Anzi, l'interesse del minore, molte volte, viene invocato per aumentare il margine di discrezionalità del magistrato; è dunque necessario mantenere l'avverbio «palesemente» nel testo della disposizione per evitare che il magistrato possa intervenire discrezionalmente e, a mio giudizio, in modo eccessivo, negli accordi intervenuti tra i coniugi.

Non possiamo fare appello alla responsabilità dei coniugi, ad una famiglia che, seppur divisa, è comunque tale, se poi consentiamo al magistrato tale potere di ingerenza in questioni che rivestono carattere personale. Se vi è un accordo, il magistrato deve avere il potere di indagare ed il potere di verificarlo solo quando il piano presentato dai coniugi sia «palesemente» contrario agli interessi dei minori. Se non manteniamo nel testo della disposizione la parola «palesemente» daremo spazio ad indagini - consentitemi il termine - addirittura arbitrarie.

Quindi, valorizziamo la famiglia e i genitori, che, non più coniugi, comunque vogliano occuparsi dei figli; limitiamo, di conseguenza, il potere discrezionale del magistrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, vorrei evidenziare un'ulteriore ragione - di ordine processual-civilistico - di contrarietà al subemendamento in esame. Tutti, o per esperienza diretta o per esperienza professionale, sappiamo che il procedimento per separazione contenziosa o per divorzio contenzioso segue un modello processuale bifasico.

Nella prima fase, dinanzi al presidente del tribunale, il giudice adotta un provvedimento; un'eventuale sua modificazione, ancorché si tratti di un provvedimento provvisorio, alla fine, causa la lungaggine del processo civile: richiederebbe tempi talmente lunghi che talvolta ragioni di opportunità la sconsigliano nell'interesse stesso del minore. Certamente, non possiamo trascurare di affidare al giudice la valutazione di un'eventuale contrarietà delle disposizioni concordate dai genitori rispetto all'interesse dei figli. Tuttavia, noi dobbiamo esigere anche che tale contrarietà sia palese, perché sappiamo anche che l'ordinanza adottata dal giudice non è motivata.

Vorrei ricordare, a tale riguardo, che all'interno del progetto di legge in esame è prevista, per la prima volta, la proposizione di un reclamo avverso tale provvedimento dinanzi alla corte d'appello; dunque, è contemplato un utile strumento di garanzia a favore di chi dovesse eventualmente ritenere che il provvedimento adottato dal giudice nella fase cosiddetta sommaria non soddisfi le proprie esigenze.

Tuttavia, in assenza di una palese contrarietà, su quale base potrà essere proposto lo stesso reclamo, se attribuiamo al  giudice il potere di decidere su un'eventuale contrarietà delle condizioni concordate rispetto agli interessi dei figli minori senza che tale contrarietà appaia in maniera palese?

D'altra parte, la collega Lucidi ha sostenuto che il giudice deve indagare...

PRESIDENTE. Onorevole Falanga...

CIRO FALANGA. ... ma, in questo modo, ci allontaniamo dalla realtà. La collega Lucidi sa, infatti, che in questa prima fase - vale a dire quella più forte, dove viene adottato un provvedimento che, alla fine, resta in vigore per molto tempo - il magistrato non indaga.

L'esperienza nei nostri tribunali è nota a tutti: il giudice, in cinque minuti di orologio...

PRESIDENTE. Onorevole Falanga...

CIRO FALANGA. ... ascolta i coniugi ed adotta il provvedimento. Quale indagine vogliamo che, in quella prima fase sommaria, il giudice possa eventualmente svolgere?

Sarebbe certamente auspicabile, tuttavia, il modello processuale «bifasico» attualmente vigente, che rimarrebbe anche dopo l'approvazione del provvedimento in esame, non consente, sotto il profilo pratico, l'eventuale possibilità, per il giudice, di indagare sulla contrarietà agli interessi del minore rispetto alle condizioni concordate.

Quindi...

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, concluda!

CIRO FALANGA. ... il concetto di «palesità» rappresenta una garanzia, poiché il giudice potrà ritenere che alcuni accordi siano contrari all'interesse dei figli, ma tale contrarietà deve apparire prima facie - immediatamente, in forma palese -, sicché, se ciò non dovesse sussistere, vi sarà eventualmente la possibilità, da parte dei genitori o di uno di essi, di proporre reclamo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tarditi. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente. Ringrazio innanzitutto i colleghi che mi hanno preceduto, e segnatamente l'onorevole Falanga, poiché ha illustrato molto bene il tema.

Vorrei evidenziare che ci troviamo di fronte ad un bivio: dare al giudice, sempre e comunque, la possibilità di intervenire in una materia così delicata, oppure privilegiare l'accordo tra i genitori. Siccome stiamo scegliendo di privilegiare tale accordo - è questo il senso generale della normativa in esame, al di là di qualche piccola proposta emendativa che possa andare verso una direzione diversa -, è questa la ragione per la quale ritengo necessario mantenere la formulazione originaria dell'emendamento 1.700 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Finocchiaro 0.1.700.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).

(Presenti 388

Votanti 387

Astenuti 1

Maggioranza 194

Hanno votato 195

Hanno votato no 192).

PIERO RUZZANTE. Olé!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ritengo l'emendamento 1.700 della Commissione di grande importanza, poiché rappresenta un po' il cuore della condivisione del percorso intrapreso, essendo il frutto sia di una lunga valutazione in sede di Commissione, sia della forte volontà che il gruppo parlamentare della Margherita, DL-L'Ulivo, nonché altri gruppi, hanno manifestato a favore di questa riforma.

Il testo dell'emendamento 1.700 della Commissione credo sia espressione di quell'equilibrio di cui si è parlato anche in occasione dell'esame dei precedenti emendamenti tra la responsabilità comune che hanno i genitori nei confronti dei figli, anche dopo il divorzio e la separazione ed il diritto - in senso non tecnico, ma sostanziale ed inteso in modo sempre più pregnante - dei minori di avere un rapporto duraturo e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione.

È un'evoluzione in atto in tutti gli ordinamenti e le legislazioni europee. In precedenza, si è fatto riferimento al concetto di responsabilità comune: ricordo che il Children Act inglese del 1989 parla espressamente di «parental responsability», sostituendo tale concetto a quelli di «parental rights and duties», ossia ai diritti ed agli impegni dei singoli genitori nei confronti dei figli. Quindi, il concetto di potestà richiamato, in precedenza, dalla collega Bimbi è stato sostituito, in tale ordinamento, dal concetto di responsabilità genitoriale quasi naturale - tutors by nature - nei confronti dei figli, cui si accompagna il diritto dei figli medesimi, affermato nella dottrina costituzionale e nelle leggi più recenti in Europa, ad un rapporto duraturo e continuativo con i genitori, anche dopo la separazione di questi ultimi.

Ciò rappresenta il punto di svolta che ci conduce all'affidamento monogenitoriale ed esclusivo, ad un provvedimento che afferma il principio della bigenitorialità e dell'affidamento condiviso, facendosi carico di affrontare tale tema non in un modo che si potrebbe dire «salomonico», ossia pensando di dividere materialmente tale diritto e tale responsabilità tra i due genitori, ma - in seguito ad un'attenta riflessione compiuta in Commissione ed anche attraverso una rivisitazione delle proposte iniziali in tema di affidamento della casa di abitazione, di mantenimento diretto e di altri aspetti essenziali - con un sistema più moderato ed equilibrato, diretto ad affermare il principio, senza farlo, tuttavia, in modo autoritativo.

È stato, dunque, compiuto uno sforzo davvero ragguardevole, frutto della collaborazione di tutte le forze parlamentari, che erano tutte attraversate da dubbi comprensibili. Il relatore del provvedimento, onorevole Paniz, è stato appassionato e capace. Molti lo hanno ringraziato, io lo faccio in questo momento, ed avremo modo forse di tornare a farlo.

Il testo in esame è il fulcro di tale equilibrio tra la responsabilità genitoriale ed il diritto dei minori a vedersi riconosciuto un rapporto duraturo e continuativo con i genitori stessi; come dicevo in precedenza, si tratta di un diritto in senso atecnico, che tuttavia potremmo identificare anche nella nozione di interesse del minore, in nome del quale questa normativa è stata pensata ed in nome del quale abbiamo ritenuto di dover articolare con attenzione tutte le misure pratiche finalizzate a disegnare l'affidamento congiunto non come un'imposizione dell'uno sull'altro, ma come una comune condivisione di responsabilità.

Preannuncio pertanto il voto favorevole della gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo a questo emendamento della Commissione ed anche ai successivi emendamenti della stessa, che sono il frutto di un lavoro molto importante, cui il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo ha dato, sin dall'inizio, il proprio contributo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, credo sia importante dedicare alcune parole  a questo emendamento della Commissione, che rappresenta effettivamente uno tra i passaggi più significativi ed innovativi del testo che stiamo discutendo. È un passaggio che, come chiarito nel corso del mio intervento, condividiamo fortemente.

Dov'è la differenza tra ciò che stiamo scrivendo e quanto è scritto oggi nel codice civile? L'articolo 155 del codice civile stabilisce che il giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole nell'interesse di quest'ultima.

Contemplando anche il fatto che il nostro diritto prevede forme diverse di affidamento dei figli (come l'affidamento congiunto e quello alternato), è vero anche che la lettera della norma attuale e, in ogni caso, la prassi applicativa rispetto al diritto hanno fatto sì che l'affidamento esclusivo dei figli sia divenuto la forma di affidamento maggiormente praticata nel nostro paese, con un'alta percentuale, che non è ancora scesa al di sotto del 90 per cento.

Credo che questa sia stata una delle ragioni che maggiormente ha sollecitato il Parlamento a rivedere la stesura del testo, nell'ottica per cui non si devono inserire elementi di rigidità nel dettato normativo. Effettivamente, l'affidamento esclusivo stava rappresentando e rappresenta nel paese una rigidità normativa cui consegue, poi, una realtà oggettiva.

Il testo in esame ribalta, in qualche modo, l'indicazione prioritaria data al giudice, a tutti gli operatori ed alla coppia, nel senso che l'affidamento condiviso dei figli deve essere il criterio orientativo di tutte le decisioni del giudice e deve essere preferito, ovviamente, a condizione che possa aderire alla storia di una coppia e di un minore.

Vengo, ora, al secondo argomento che mi sembra significativo. In questo testo si ribalta anche la considerazione relativa al diritto e all'interesse del minore, che diventano principi prioritari di orientamento per il giudice. Non si stabilisce più, in primo luogo, quale deve essere la decisione sull'affidamento e, poi, in nome di cosa tali provvedimenti devono essere assunti; ma l'affermazione di un diritto del minore diventa la parola chiave di tutte le disposizioni inerenti l'affidamento dei figli. Ritengo che ciò sia significativo.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione rispetto a quanto affermato poco fa dalla collega Lussana. Noi vogliamo veramente favorire la possibilità che nel nostro ordinamento si affermino sempre più i diritti dell'infanzia. Dico anche, però, che rispetto a ciò, non possiamo fingere di non sapere che l'affermazione dei diritti, se non attribuisce capacità al soggetto, è una parola malinconica, che risuona a vuoto, soprattutto quando si tratta di diritti dell'infanzia.

Credo che l'aver inserito in questo testo un diritto che condividiamo e sentiamo importante, comunque, comporti una grande responsabilità per il legislatore. In altri termini, sappiamo che il fatto di parlare di diritti ci deve far riflettere su un impegno conseguente: mi auguro che, non avendolo assunto in questo provvedimento, lo si potrà attuare in altri successivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, da anni mi occupo dell'attuazione del diritto dei minori alla bigenitorialità.

Spero che questa legge alla fine venga approvata, anche se, al pari dell'onorevole Lussana, anche io avrei preferito il testo precedente, ossia quello presentato dalla Commissione, che era più chiaro. Infatti, questa legge rappresenta una di quelle leggi epocali, o almeno avrebbe dovuto rappresentarlo, perché dovrebbe innovare profondamente rispetto al passato, come la legge del 1975, che parificò i diritti dei coniugi nella famiglia e che abolì la potestà esclusiva del padre attribuendola ad entrambi i genitori. Ciò senza che la parificazione dei diritti fosse soggetta ad alcuna forma valutativa e ad alcuna richiesta o approvazione da parte dell'altro, perché un diritto o c'è o non c'è: non si può definirlo o subordinarlo a certe condizioni.

È molto importante - ciò va anche detto - che nell'impatto con la cultura le  leggi abbiano la possibilità di essere applicate ed attuate. Quanto ricordava prima l'onorevole Lucidi (ossia che il 90 per cento degli affidi, nonostante che con la legislazione attuale ci sia già la possibilità dell'affido congiunto se vi è l'accordo di entrambi i coniugi, avviene ancora in forma esclusiva, che è la forma di affido prevista in modo primario e quasi assoluto dall'attuale normativa), ci obbliga a trovare gli strumenti all'interno di questa legge per far sì che le cose cambino veramente e che questa valutazione non debba poi cadere rispetto alla seconda ipotesi che viene prospettata dall'emendamento: «oppure stabilisce a quale dei coniugi i figli sono affidati».

Credo che il pilastro su cui si regge questa normativa sia quello della mediazione familiare, che non so perché, in modo così protervo, alcuni colleghi hanno voluto relegare ad un passaggio così burocratico, come vedremo all'articolo 2, rispetto al quale la mia valutazione sarà molto più approfondita.

È evidente, infatti, che qui non stiamo parlando di coniugi che effettuano una separazione consensuale, ma di coniugi in forte contrasto che devono sviluppare un progetto rispetto ai minori. È chiaro che se i coniugi sono in contrasto, se non vengono aiutati e se, soprattutto, non vengono supportati, non nella volontà di trovare un accordo, che sarebbe impossibile, ma nella necessità di individuare comunque la loro responsabilità di padre e madre rispetto ai propri figli, essi non troveranno mai questo progetto. Quindi, molto probabilmente, purtroppo, assai spesso il giudice dovrà stabilire a quale dei coniugi i figli sono affidati.

Pertanto, riservandomi di intervenire in seguito sulla questione della mediazione, che avrei voluto obbligatoria al pari di tutti i paesi più importanti e consci dei diritti dei minori, dove il contenzioso è calato a picco, annuncio naturalmente il voto favorevole dei Repubblicani europei su questo emendamento della Commissione, pur con tutte le valutazioni che ho avuto modo di svolgere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. La cancellazione di una diminuzione della potestà - purtroppo, deve essere chiamata ancora così - del genitore non affidatario costituisce di sicuro un fatto positivo. Non sono sicura, tuttavia, che le strade scelte siano sempre buone. Non parlo chiaramente dal punto di vista giuridico, ma da quello delle dinamiche sociali.

Nel testo abbiamo scelto la strada che privilegia la decisione del giudice, mentre nell'emendamento si privilegia la strada di arrivare, anche nel conflitto, ad una codecisione dei genitori. Vorrei sottolineare che la famiglia fonda e definisce legami societari primari che preesistono allo Stato o, comunque, hanno una loro autonomia rispetto alla regolazione statale. Infatti, i diritti umani ed il valore della persona nelle sue relazioni preesistono all'aspetto della giuridificazione. Abbiamo due strade: l'emendamento propone che la cura dei figli sia riconosciuta come un bene pubblico affidato prioritariamente alla regolazione dei genitori, mentre il testo propone che i figli siano un bene pubblico affidato ad un giudice. Colleghe e colleghi, non possiamo scegliere questa seconda strada perché è contraria al rapporto tra diritto e società civile: è una strada assolutamente autoritaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Nell'emendamento della Commissione che ci apprestiamo a votare è completamente scomparso uno dei punti salienti del testo in precedenza condiviso dalla maggioranza del Parlamento e dalle forze della Casa delle libertà. Nel testo precedente trovavamo il cosiddetto progetto educativo condiviso: era quello il fulcro del provvedimento, era quello il passaggio culturale importantissimo per cercare di diminuire la conflittualità e di garantire ad entrambi  i genitori, anche in caso di separazione, un rapporto continuato ed equilibrato nei confronti dei figli.

Tale progetto educativo condiviso era un piano al quale la coppia era chiamata ad arrivare prima di presentarsi dal giudice. Si richiedeva uno sforzo ai genitori per mettere da parte discussioni personali, litigi e ricatti reciproci non in nome del proprio interesse personale, ma con riguardo unicamente all'interesse del figlio, all'interesse del minore. Solo in questo caso, sancendo una volta per tutte che l'affidamento doveva rimanere in capo ad entrambi i genitori, avremmo realizzato l'interesse del minore ed avremmo rispettato pienamente i dettami delle convenzioni internazionali. Certo, una scelta di questo genere avrebbe chiamato tutti ad una forte impostazione culturale, ad una decisione ardita e coraggiosa, come ho detto prima. Eppure, attorno a tale scelta se ne sono sentite di tutti i colori. Si è fatta molta ironia, ad esempio, sul cosiddetto obbligo di andare d'accordo tra persone che non erano più in grado di condividere nulla. Si è detto, addirittura, che in questo modo non sarebbe consentito più alle coppie di separarsi.

In realtà, il progetto di affido condiviso era concepito per garantire la partecipazione di entrambi i genitori, anche in caso di separazione, alla vita dei figli. Le vie di uscita c'erano, non si trattava di una cosa coatta ed obbligatoria, come è stata definita. Vi era un'indicazione precisa: era auspicabile sicuramente la partecipazione di entrambi i genitori alla formazione del piano educativo, ma, qualora tale accordo non fosse stato pienamente raggiunto, vi era la possibilità di intervento del giudice.

Adesso compiamo una scelta diversa che, a malincuore, il mio gruppo condividerà perché, comunque, all'interno del principio dell'affido e della bigenitorialità, si dà un orientamento importante al magistrato.

A mio modo di vedere, spostiamo un'altra volta il baricentro dalla famiglia verso il magistrato, dai coniugi, seppur in crisi, alla decisione giudiziale; ad ogni modo, diamo un orientamento. Oggi, come è stato ben ricordato dai colleghi, la stragrande maggioranza dei tribunali - non vorrei ripetere i dati che tante volte abbiamo richiamato sia in quest'aula sia in Commissione - procede all'affido monogenitoriale. Il fatto di essere donna non mi impedisce di riconoscere che in più del 90 per cento dei casi è la mamma ad essere privilegiata. Con questa formulazione, diamo al giudice un criterio diverso - con l'auspicio che tale criterio venga attuato -, ribaltando completamente l'orientamento esistente oggi.

Ci sono state anche delle aperture, in questo senso, da parte della giurisprudenza. A tale riguardo, ricordo le molte recenti sentenze che, anche in caso di litigiosità tra i coniugi, hanno stabilito ugualmente l'affido congiunto, per dare un segnale educativo importante. Quindi, oggi noi, con questo provvedimento, forse codifichiamo tale recente ed innovativa scelta giurisprudenziale.

In conclusione, anche se siamo consapevoli della critica che potrebbe provenire dal mondo delle associazioni dei padri e delle madri separate e dalla società civile, che invocano a gran voce questo provvedimento, consideriamo comunque l'emendamento 1.700 della Commissione un passaggio culturale importante. Pertanto, dichiaro voto favorevole su di esso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Falanga, al quale ricordo che ha tre minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Sappiamo tutti - ancor di più l'onorevole Tarditi - che al provvedimento oggi al nostro esame è stato «strappato il cuore» in Commissione. Ciò in quanto è stato eliminato quell'elemento di novità che era rappresentato dell'istituto della mediazione. Peraltro, quest'ultimo è stato opportunamente eliminato; ciò per varie ragioni, ed anch'io d'altronde in Commissione sono stato contrario all'introduzione del nuovo strumento della mediazione familiare.

La ragione di tale contrarietà sta nel fatto che la mediazione familiare era prevista  in forma obbligatoria. Personalmente, non credo che si possa obbligare una persona ad un esercizio di ordine psicologico, quello di sottoporsi ad un'indagine da parte di un terzo. Il nostro paese non è preparato ad offrire a tutti i cittadini questo servizio, perché nei nostri consultori non vi sono le figure professionali dei mediatori familiari. Va detto, inoltre, che erano già sorte, approfittando della proposta normativa in corso, tante organizzazioni pronte a realizzare un business intorno alla separazione e al divorzio, cioè intorno ad un momento tragico, particolarmente amaro, per una coppia.

Condivido la frase che è stata detta, forse scontata, secondo cui la famiglia è un'isola che il mare del diritto può appena lambire. Quando però si lambisce l'isola della famiglia con un compromesso - perché il provvedimento al nostro esame non è altro che un compromesso! -, l'operazione diventa estremamente allarmante e pericolosa.

Mi permetto, peraltro, di segnalare agli operatori del diritto il seguente rilievo. Nell'attuale normativa in tema di divorzio, si legge, all'articolo 6, che, ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato. Oggi, con questo provvedimento, indichiamo al giudice una priorità: gli diciamo che deve prioritariamente valutare l'opportunità di accogliere l'istanza di entrambi i genitori, per un affidamento congiunto. Tuttavia, questa norma vigente - l'articolo 6 - viene abrogata implicitamente dalla disposizione che andiamo ad approvare? Credo, colleghi, si tratti di disposizioni tra loro contrastanti; per questo motivo, la norma che approviamo oggi dovrebbe chiarire quale sia la sorte della disposizione vigente (l'articolo 6) della legge in materia di divorzio.

Credo che si tratti di un'operazione elementare, anche per evitare agli operatori del diritto ed agli stessi giudici un panorama legislativo confuso, poco sistematico e poco agevole nella regolamentazione di rapporti così delicati come quelli di una coppia in fase di separazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.700 della Commissione, accettato dal Governo, nel testo subemendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 366

Votanti 365

Astenuti 1

Maggioranza 183

Hanno votato 362

Hanno votato no 3).

Prendo atto che l'onorevole Testoni non è riuscito a votare. Prendo atto altresì che gli onorevoli Fragalà e Taglialatela non sono riusciti a votare ed avrebbero voluto esprimere voto favorevole.

Sull'ordine dei lavori (ore 11,30).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci giungono notizie drammatiche da Londra.

Questa mattina vi è stata una catena di esplosioni nella metropolitana. Inizialmente, Scotland Yard ha parlato di incidenti alla rete elettrica, ma adesso giungono notizie di tre probabili esplosioni su tre autobus nel centro di Londra. Si comincia a parlare della possibilità di una drammatica catena di attentati, ma le notizie sono ancora confuse.

Mi faccio, comunque, interprete di tutti voi, esprimendo la solidarietà piena del Parlamento italiano agli amici inglesi (Il Presidente si leva in piedi e con lui l'Assemblea ed i membri del Governo - Generali applausi).

Ora, però, vorrei consultarmi con il Presidente della Camera e tentare di acquisire qualche notizia più precisa. Sospendo, pertanto, la seduta, che riprenderà tra 15 minuti.

ELIO VITO. No (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Ho concordato questa sospensione con il Presidente Casini, onorevole Vito!

RENZO INNOCENTI. Vergogna!

PIERO RUZZANTE. Vergogna!

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,35, è ripresa alle 11,55.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

PRESIDENTE. Cari colleghi, il Presidente Mussi ha già espresso la solidarietà della Camera dei deputati ai cittadini e alle autorità del Regno Unito.

Come tutto il mondo, stiamo seguendo con apprensione le notizie frammentarie che giungono da Londra e vi terremo tempestivamente informati in presenza di riferimenti certi e sicuri. La Presidenza della Camera ha chiesto al Governo di fornirci tempestive informazioni.

Credo, comunque, che il modo migliore per solidarizzare con i cittadini del Regno Unito e per rispondere alla sfida di tempi difficili sia continuare seriamente il nostro lavoro (Applausi).

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Lucidi 1.444.

Chiedo all'onorevole Lucidi se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, non lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, con l'emendamento in esame intendiamo sostituire il principio secondo il quale il giudice decide i tempi della presenza dei figli presso ciascun genitore, introducendo nel testo la seguente espressione: «i tempi con cui ciascun genitore deve prendersi cura di loro».

Non si tratta di una questione esclusivamente terminologica: dunque, invito il relatore a riflettere su questa diversa formulazione, in quanto non è un semplice problema semantico. Ciò che conta non è la presenza fisica del figlio presso i genitori, ma la relazione fisica ed affettiva, nonché la cura da parte di entrambi i genitori.

La permanenza del figlio presso il luogo fisico in cui il genitore risiede è senz'altro un dato importante, ma più importante è la condivisione della cura materiale e immateriale che si presta al figlio, proprio perché la maternità e la paternità costituiscono una scelta: dunque, la responsabilità conta più della presenza.

Riteniamo che la formulazione da noi proposta dia un valore più forte a questo provvedimento, considerando che la maternità e la paternità non solo rappresentano un dato biologico, ma rientrano nell'ambito della relazione affettiva. La presenza del figlio presso ciascun genitore rientra nell'ambito del rapporto di potestà, mentre intendiamo sottolineare il rapporto di responsabilità, più legato al concetto di cura.

D'altra parte, perché un genitore vorrebbe avere il figlio con sé se non per prendersene cura (a meno che non si tratti di un modo per sottrarlo all'altro genitore)? Poiché riteniamo che sia così, invitiamo il relatore e i colleghi a riflettere su questo emendamento che assicurerebbe maggior valore al concetto della bigenitorialità, che intendiamo affermare con questo testo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, intendo preannunciare il voto favorevole del gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento in esame, che riprende un tema presente anche in molti nostri emendamenti - che, purtroppo, non ci è stato possibile discutere vista l'esiguità delle segnalazioni concesse al nostro gruppo -, vale a dire quello di porre al centro degli interventi i diritti del minore.

Allora, tra questi diritti rientra sicuramente quello di avere rapporti con entrambi i genitori ed anche quello di non pagare le conseguenze della separazione con la valigia in mano e con il trascinamento continuo da una casa all'altra, da un domicilio all'altro, da una famiglia all'altra, da una serie di abitudini, di interessi e di modi di essere ad altri. Invece, partendo ancora una volta dal concetto di responsabilità genitoriale, valido per sempre, debbano essere i genitori a farsi carico anche dei disagi obiettivi che la separazione e la non convivenza nello stesso domicilio comportano. Quindi, ritengo che questo punto sia estremamente importante proprio per ristabilire la centralità e la priorità del diritto dei bambini e delle bambine alla relazione con i genitori. Tale cambiamento può forse sembrare minimo dal punto di vista semantico, ma è estremamente importante dal punto di vista della civiltà e del ristabilimento delle priorità dei diritti.

Infine, vorrei spendere qualche parola per segnalare un altro problema che a mio avviso rientra nel concetto di centralità del bambino, anch'esso contenuto in alcune nostre proposte emendative che non potremo discutere a causa dell'esiguo numero di segnalazioni a nostra disposizione. In questo testo si parla sempre genericamente di «figli». Invece, se si vuole partire dalla soggettività del bambino, si dovrebbe parlare sempre di «figlio» (bambino o bambina) al singolare perché non è detto che, anche in caso di separazione dei genitori, i bambini debbano tutti seguire lo stesso percorso e le stesse scelte. Possono esservi figli di età o di sesso diverso e, quindi, a mio avviso va tenuta presente la soggettività di ciascuno sia nell'affidamento all'uno o all'altro genitore, sia in quello condiviso. Occorre prestare particolare attenzione alla personalità, alle situazioni, all'età, al sesso e alle priorità che formano l'individualità di ciascun bambino nel momento in cui i genitori si separano, in modo da poter scegliere ciò che è meglio per ognuno di essi.

Non so se questa modifica potrà essere fatta in sede di coordinamento formale; tuttavia, invito il relatore a parlare singolarmente di «figlio» perché ogni bimbo ha una sua propria soggettività che non può essere misconosciuta in un tutto indistinto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, a dire la verità, non comprendo per quale ragione l'emendamento in oggetto, che suggerisce un'opportuna formulazione, debba essere in alternativa alla norma giunta al nostro esame. Indubbiamente è importante affermare e prevedere che il giudice stabilisca le modalità con cui un genitore deve prestare cura ed assistenza al figlio; tuttavia, per fare questo non sì può svilire la presenza fisica.

Un bambino, nella crescita della sua personalità, ha bisogno di «vivere» il proprio genitore. Una bambina, ad esempio, ha bisogno di vedere il padre mentre si rade; pertanto, non sviliamo questa presenza, così come succede nel testo al nostro esame. Quindi, stabilire i modi ed i tempi di permanenza del bambino con ciascun genitore significa consentirgli di «vivere» il proprio genitore nelle sue azioni quotidiane più semplici. Prima ho fatto l'esempio del radersi, ma valgono anche il mangiare ed altre attività del quotidiano: questo significa «vivere» un genitore, aver presente l'imago paterna necessaria alla crescita della personalità del bambino. Questa possibilità non è alternativa all'altra disposizione di cui all'emendamento,  che prevede le modalità con cui il genitore deve provvedere all'educazione e alla cura del bambino.

Invito il relatore a considerare la possibilità di lasciare inalterato il testo, laddove prevede la facoltà per il giudice di regolamentare le modalità di permanenza del figlio presso ciascun genitore, ma eventualmente anche di aggiungere la disposizione di cui all'emendamento che stiamo votando.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 1.444, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 376

Votanti 373

Astenuti 3

Maggioranza 187

Hanno votato 176

Hanno votato no 197).

Passiamo all'emendamento Valpiana 1.445.

Onorevole Valpiana, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.445 formulato dalla Commissione?

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, non accedo all'invito al ritiro e insisto per la votazione; peraltro, tale decisione è rafforzata dalle parole testé pronunciate dall'onorevole Falanga. L'intento è, infatti, proprio quello di consentire che ciascun genitore possa vivere accanto al figlio, e vivere significa anche essere partecipi delle attività quotidiane e dei piccoli momenti della vita. Ciò, tuttavia, deve avvenire partendo dal presupposto che il bambino è il soggetto centrale e i genitori devono farsi carico dei disagi e delle difficoltà che la situazione di separazione comporta.

Proponiamo pertanto di fare riferimento, anziché alla presenza del bambino presso ciascun genitore, alla presenza dei genitori accanto al figlio. In tal modo, si ribalta la soggettività, si pone al centro il diritto del bambino e si chiede ai genitori un'assunzione di responsabilità, che è il filo conduttore del provvedimento in esame.

Mantengo pertanto l'emendamento in esame e ne raccomando l'approvazione da parte dell'Assemblea. Esso, infatti, è analogo all'emendamento precedente, ma sottolinea in maniera ancora più netta l'importanza della solvibilità del bambino e, soprattutto, l'importanza, per ciascun genitore, di essere presente in momenti di vita significativi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 1.445, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 377

Votanti 374

Astenuti 3

Maggioranza 188

Hanno votato 176

Hanno votato no 198).

Prendo atto che i presentatori degli identici emendamenti Schmidt 1.352 e Fragalà 1.363 accedono all'invito al ritiro formulato dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lucidi 1.452, che è stato riformulato nel senso di sostituire le parole: «sui figli» con la parola: «genitoriale».

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 1.452, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 379

Votanti 375

Astenuti 4

Maggioranza 188

Hanno votato 373

Hanno votato no 2).

Passiamo all'emendamento Lucidi 1.454, sul quale invito il relatore a precisare il parere della Commissione.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Lucidi 1.454, a condizione che sia riformulato nel modo seguente: «le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo».

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Lucidi accetta la riformulazione proposta dalla Commissione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 1.454, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 377

Votanti 374

Astenuti 3

Maggioranza 188

Hanno votato 373

Hanno votato no 1).

L'emendamento Lucidi 1.455 è conseguentemente precluso.

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Lucidi 1.456, degli identici emendamenti Schmidt 1.353 e Fragalà 1.364, degli identici emendamenti Fragalà 1.554, Cusumano 1.556 e Tarditi 1.583, e dell'emendamento Lussana 1.457 accedono all'invito al ritiro formulato dalla Commissione.

Passiamo agli identici emendamenti Zeller 1.459 e Lucidi 1.460, sui quali invito il relatore a precisare il parere della Commissione.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, determinato dal fatto che quanto previsto dall'emendamento è contenuto in una successiva proposta emendativa della Commissione.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli identici emendamenti Zeller 1.459 e Lucidi 1.460 e degli emendamenti Magnolfi 1.461 e 1.462 accedono all'invito al ritiro formulato dalla Commissione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Collè 1.463, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 377

Votanti 371

Astenuti 6

Maggioranza 186

Hanno votato 370

Hanno votato no 1).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Schmidt 1.354, Fragalà 1.365, Cusumano 1.384 e Zeller 1.464, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 376

Votanti 370

Astenuti 6

Maggioranza 186

Hanno votato 368

Hanno votato no 2).

Prendo atto che l'onorevole Valpiana accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.59 formulato dalla Commissione.

Passiamo all'emendamento Anedda 1.385.

Chiedo all'onorevole Anedda se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

GIAN FRANCO ANEDDA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Lucidi 1.467.

Chiedo all'onorevole Lucidi se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

MARCELLA LUCIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro degli identici emendamenti Fragalà 1.555 e Tarditi 1.584 formulato dal relatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.709 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 371

Votanti 368

Astenuti 3

Maggioranza 185

Hanno votato 367

Hanno votato no 1).

Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro degli identici emendamenti Schmidt 1.355, Fragalà 1.366, Mazzuca Poggiolini 1.386 e Lussana 1.472 formulato dal relatore.

Prendo atto, altresì, che i presentatori accedono all'invito al ritiro degli emendamenti Finocchiaro 1.475 e 1.476, Lucidi 1.477 e Lucchese 1.590 formulato dal relatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Schmidt 1.356, Fragalà 1.367 e Lussana 1.479, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 378

Votanti 365

Astenuti 13

Maggioranza 183

Hanno votato 364

Hanno votato no 1).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.710 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 376

Votanti 372

Astenuti 4

Maggioranza 187

Hanno votato 371

Hanno votato no 1).

Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro degli emendamenti Finocchiaro 1.481, Lucidi 1.482 e 1.483 formulato dal relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Falanga 1.565.

Chiedo all'onorevole Falanga se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 1.565.

CIRO FALANGA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento Falanga 1.565, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 385

Votanti 381

Astenuti 4

Maggioranza 191

Hanno votato 24

Hanno votato no 357).

Prendo atto che l'onorevole Cima accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.406 formulato dal relatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 1.484, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 385

Astenuti 3

Maggioranza 193

Hanno votato 384

Hanno votato no 1).

Prendo atto che l'onorevole Lucidi non accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.485 formulato dal relatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 1.485, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 384

Votanti 382

Astenuti 2

Maggioranza 192

Hanno votato 188

Hanno votato no 194).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.711 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 382

Votanti 378

Astenuti 4

Maggioranza 190

Hanno votato 374

Hanno votato no 4).

Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro degli identici emendamenti Schmidt 1.357, Fragalà 1.368 e Cusumano 1.390 formulato dal relatore.

Prendo atto che l'onorevole Lucidi non accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.487 formulato dal relatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 1.487, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 385

Astenuti 3

Maggioranza 193

Hanno votato 186

Hanno votato no 199).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 1.488.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, la Commissione sarebbe disposta a riconsiderare il parere precedentemente formulato e ad esprimere parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro 1.488, a condizione che sia riformulato nel senso di trasformarlo in autonomo capoverso, da collocare dopo il 155-bis, e nel senso di aggiungere la seguente rubrica: 155-ter. (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli) e la parola: «eventuali» prima delle parole: «disposizioni relative».

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Finocchiaro 1.488 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.488, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 343

Votanti 339

Astenuti 4

Maggioranza 170

Hanno votato 338

Hanno votato no 1).

Prendo atto che l'onorevole Anedda accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.391 formulato dal relatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 1.502, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 376

Votanti 370

Astenuti 6

Maggioranza 186

Hanno votato 368

Hanno votato no 2).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.714 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 378

Votanti 377

Astenuti 1

Maggioranza 189

Hanno votato 375

Hanno votato no 2).

Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Lucidi 1.505 formulato dal relatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Lucidi 0.1.701.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 384

Astenuti 4

Maggioranza 193

Hanno votato 383

Hanno votato no 1).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.701 della Commissione, nel testo subemendato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 380

Votanti 379

Astenuti 1

Maggioranza 190

Hanno votato 378)

Hanno votato no 1).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.702 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 351

Votanti 349

Astenuti 2

Maggioranza 175

Hanno votato 349).

Passiamo all'emendamento Lucidi 1.508.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

MARCELLA LUCIDI. Sì, Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.712 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 385

Votanti 382

Astenuti 3

Maggioranza 192

Hanno votato 382).

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento Falanga 1.570 accede all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Passiamo all'emendamento Maura Cossutta 1.511.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

MAURA COSSUTTA. No, Presidente, insisto per la votazione, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, non è mia intenzione ritirare l'emendamento in esame perché lo considero relativo ad un punto molto importante per la coerenza e per l'efficacia del testo che stiamo votando.

Sono stati compiuti passi in avanti importanti. Siamo giunti ad una mediazione su alcuni punti su cui era sorto un conflitto, rimane ora da decidere sul tema della casa familiare. Noi vorremmo, attraverso questo emendamento, che si svolgesse  una riflessione aggiuntiva su questa problematica. Credo che, se non si cambierà il testo, non si potrà intervenire con equità rispetto al problema dell'affidamento e della casa familiare.

Noi riteniamo che il testo abbia degli elementi di ambiguità e rispecchi una cultura proprietaria e anche un po' punitiva. Si prevede, infatti, che il genitore a cui è stato affidato il figlio e che, quindi, abita nella casa familiare, in cui convive con il figlio, non può più disporre della casa familiare qualora instauri una relazione di tipo affettivo o comunque di convivenza con un'altra persona. Noi riteniamo questo sbagliato, perché, a nostro parere, la legge non può intervenire nell'imporre comportamenti. Abbiamo anche suggerito al relatore una proposta. Potremmo, ad esempio, introdurre la previsione che, qualora si verificasse quel caso, il giudice possa rivalutare i contenuti e le modalità dell'affidamento, del progetto che i coniugi avevano condiviso. Se non cambieremo, attraverso l'emendamento in esame o con altri emendamenti, il testo, permarrà una forte ambiguità. Personalmente, considero questo un elemento talmente dirimente che, qualora non venisse accettata la mia argomentazione e la proposta di riconvocare il Comitato dei nove al fine di giungere ad un'ulteriore riformulazione del testo, anche con la presentazione di un emendamento del relatore, sarei costretta, proprio per la rilevanza di questo tema, ad astenermi sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, con l'emendamento in esame si discute del tema dell'assegnazione della casa familiare che, come sanno gli addetti ai lavori, è oggetto frequentissimo di contenzioso fra gli ex coniugi.

Noi riteniamo che vada bene il riferimento all'interesse del minore nella decisione del giudice, ma potremmo anche andare un po' più avanti, nel senso di dare un'indicazione più precisa almeno sul diritto alla stabilità della residenza del minore. Immagino che nessuno di noi pensi alla perfetta divisione dei tempi della vita del bambino con un eterno pendolarismo fra una casa e l'altra. Immagino che tutti abbiamo in mente uno schema di residenza prevalente anche perché tutti gli esperti dell'età evolutiva sono concordi nel sottolineare come questa esigenza di stabilità, di punti di riferimento quali il paesaggio domestico ed urbano, la rete amicale e tutto quello che ha a che fare con la salute e con lo studio, come il distretto scolastico e quello sanitario, siano fondamentali per la crescita equilibrata del bambino.

Nelle molte audizioni, che hanno comportato anche un percorso di crescita per i parlamentari che hanno affrontato con serietà l'argomento, ci è stato fatto osservare che proprio i bambini, in ragione anche del fatto che spesso sono piccoli o piccolissimi, quasi domandano rassicurazioni in ordine alla ripetitività degli stessi percorsi, degli stessi ambienti, degli stessi punti di riferimento.

Quindi, noi pensiamo che il riferimento agli interessi del bambino possa essere specificato meglio, per dare certezze e per dare soprattutto un'indicazione più chiara, meno ambigua a chi dovrà applicare la legge. In tal modo, eviteremo anche una gran mole di contenzioso che, ovviamente, si ripercuoterebbe sulla serenità del bambino stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, trattandosi di materia delicata e lungamente meditata, desidero ricordare ai colleghi che il testo attuale stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e che dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.

A noi sembra che il testo sia sufficientemente equilibrato; e poiché l'emendamento in esame, forse per un errore  sistematico, propone di sostituire, al comma 2, il primo comma dell'articolo 155-ter, ai sensi del quale dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori (sostituzione - ripeto - forse inopportuna dal punto di vista sistematico), il gruppo della Margherita preferisce astenersi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, annuncio che, in difformità dal gruppo, voterò a favore dell'emendamento Maura Cossutta 1.511.

Vorrei che il Parlamento tenesse conto di ciò che accade nella realtà. In Italia, l'83 per cento dei figli di separati risiede con un solo genitore: la madre. Si dice che questo sia un effetto dell'affidamento esclusivo, ma in Francia, paese in cui c'è l'affidamento congiunto, l'85 per cento dei figli risiede con la madre. Quindi, l'affidamento congiunto non cambia in alcun modo il fatto che i figli stanno prevalentemente con uno dei due genitori, normalmente, purtroppo, quello che dispone di un reddito inferiore e che non è proprietario della casa di abitazione. Questo per precisare qual è la realtà.

Secondariamente, dobbiamo pensare che una delle conseguenze del divorzio - forse una conseguenza positiva, anche se meno in Italia che in altri paesi - consiste nel fatto che i genitori divorziati convolano a nuove nozze. Ebbene, dobbiamo considerare che i figli non hanno - neanche secondo il testo in esame - diritto di abitazione nella casa del genitore ...

PRESIDENTE. Onorevole Bimbi ...

FRANCA BIMBI. ... presso cui non stanno abitualmente. Perciò, riconosciamo almeno il godimento della dimora abituale.

Se il provvedimento tenesse conto prioritariamente dei diritti dei figli, minori di età o economicamente non autosufficienti, avrebbe riconosciuto un diritto di abitazione in ambedue le case dei genitori, presumendo ...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bimbi.

FRANCA BIMBI. ... che entrambi i genitori possano essere proprietari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per annunciare che, in dissenso dal mio gruppo, voterò contro l'emendamento in esame.

Lo farò anzitutto perché, se si ritiene, con il collega Mantini, che il testo in esame è equilibrato in questa parte e che l'emendamento Maura Cossutta 1.511 lo squilibrerebbe, dobbiamo votare contro e non capisco perché dovremmo astenerci. Rispetto, ovviamente, la linea del gruppo, ma intendo fare diversamente.

Colgo l'occasione per rivolgermi alla collega Bimbi. Mi sono permesso di dirlo anche nella discussione sulle linee generali: in questa materia, bisogna avere il pieno rispetto delle opinioni di tutti; pertanto, che qualcuno di noi intervenga per affermare che ciò che dice corrisponde alla realtà mi sembra eccessivo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che in questa materia non ci sia una realtà unica. Neanche i numeri rispondono a ciò che ciascuno di noi pretende di dimostrare come realtà. Esistono situazioni complicate ed un equilibrio da raggiungere.

Ritengo che il lavoro svolto dalla Commissione e da tutti i colleghi sia, tutto sommato, positivo, ma proporre all'Assemblea una propria realtà mi sembra eccessivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento  Maura Cossutta 1.511, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 385

Votanti 360

Astenuti 25

Maggioranza 181

Hanno votato 154

Hanno votato no 206).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maura Cossutta 1.513.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, l'emendamento in esame, come il precedente, riguarda il problema dell'assegnazione della casa familiare.

Anch'io ritengo che la casa sia la condizione primaria per uno sviluppo equilibrato del bambino cui tutti guardiamo con interesse; si tratta del luogo in cui il bambino vive e dell'ambiente in cui costruisce le sue relazioni. Il bambino, per la crescita, ha bisogno di un determinato contesto, di continuità nelle relazioni. Dunque, il tema della casa illumina quel principio bussola che dovrebbe essere l'ispiratore di tutto il provvedimento, vale a dire l'interesse primario del bambino.

Onorevole Mantini, anch'io nel mio emendamento ho stabilito che dell'assegnazione si tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra le parti. Tuttavia, ribadisco il principio che, per l'assegnazione della casa, si deve privilegiare la residenza abituale.

Il tema della casa ci consegna una disparità forte che ancora esiste tra coniugi, tra uomo e donna, tra ruoli all'interno della famiglia. Non è un caso che, con riferimento alla questione della separazione, negli altri Stati europei la legislazione sulla famiglia sia diversa. A proposito dell'importanza di trovare un equilibrio tra le parti, una reale parità economica e l'uguaglianza tra il padre e la madre, ricordo che negli altri Stati europei si prevede una assoluta parità economica tra i due genitori al momento della separazione e che lo Stato, laddove si manifesti un mancato adempimento, intervenga con una anticipazione, esigendo dall'altro il pagamento.

Siamo ancora terribilmente indietro nel garantire questa effettiva uguaglianza e parità. Ricordo ai colleghi e alle colleghe che se non ci sono l'uguaglianza e la parità si instaurano, di fatto, rapporti di potere che non solo sono dannosi nella relazione tra gli ex coniugi, ma inficiano la relazione con il figlio. Credo che nessuno di noi voglia dar vita a tutto questo (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.513 , non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 381

Votanti 372

Astenuti 9

Maggioranza 187

Hanno votato 170

Hanno votato no 202).

Passiamo all'emendamento Lucidi 1.515.

Chiedo all'onorevole Lucidi se intenda accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore.

MARCELLA LUCIDI. No, signor Presidente, non lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 1.515, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 383

Votanti 373

Astenuti 10

Maggioranza 187

Hanno votato 177

Hanno votato no 196).

Prendo atto che l'emendamento Falanga 1.572 è stato ritirato dal presentatore.

Avverto, altresì, che i presentatori dell'emendamento Magnolfi 1.517 non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 1.517, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 389

Votanti 387

Astenuti 2

Maggioranza 194

Hanno votato 187

Hanno votato no 200).

Avverto che gli identici emendamenti Lucidi 1.518 e Valpiana 1.547 sono stato i ritirati.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.703 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 386

Votanti 383

Astenuti 3

Maggioranza 192

Hanno votato 380

Hanno votato no 3).

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento Falanga 1.574 accede all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro del subemendamento Magnolfi 0.1.704.2 formulato dal relatore.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. No, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Magnolfi 0.1.704.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 380

Astenuti 8

Maggioranza 191

Hanno votato 175

Hanno votato no 205).

Prendo atto che gli onorevoli Luigi Pepe e Potenza non sono riusciti a votare e che avrebbero voluto esprimere voto favorevole.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro del subemendamento Valpiana 0.1.704.1 formulato dal relatore.

TIZIANA VALPIANA. No, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Siamo tutti consapevoli di quanto la materia sia importante, intanto per tutta la problematica relativa alla casa ed al diritto alla stessa (diritto previsto dall'ordinamento giuridico); poi, con specifico riferimento alla separazione dei coniugi, per la stabilità della residenza dei bambini e delle bambine, dei figli e delle figlie, nonché per ristabilire un'equità nei rapporti tra parti tra le quali quasi mai sussiste un equilibrio economico.

Quindi, sinora abbiamo discusso dell'argomento della casa proprio per la delicatezza estrema della materia; come è a tutti noto, intorno a questo tema dell'assegnazione della casa familiare, al momento della separazione, ad uno dei coniugi gravitano tanti dei contenziosi, dei litigi e dei dolori con cui i bambini che crescono in una famiglia separata devono fare i conti.

Nel testo dell'emendamento della Commissione, però, prevale un atteggiamento, per così dire, da cultura del ricatto, estraneo ad una cultura, invece, di attenzione ai diritti delle persone; si stabilisce che «il diritto al godimento della casa familiare» per il genitore con cui i minori convivono «viene meno» tout court, rigidamente, quando «l'assegnatario non abiti o cessi di abitare» oppure «conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

Ritengo che ciò costituisca un'ingerenza indebita e pesantissima nella vita di un genitore che ben può, come è previsto dalla vita ma anche dalle norme italiane - evidentemente ciascuno secondo la propria libertà - , una volta intervenuti la separazione o il divorzio, decidere di risposarsi o di convivere more uxorio. Non per questo perde il suo diritto di genitore o decade dal diritto alla casa; non per questo, inoltre, viene meno il diritto del bambino a mantenere la propria abitazione

PRESIDENTE. Onorevole Valpiana...

TIZIANA VALPIANA. Ritengo che tale rigidità debba superarsi affinché di volta in volta il giudice, così come prevedono le nostre proposte, riconsideri le clausole della separazione.

Prevedere tout court, rigidamente, che venga meno in ogni caso il diritto perché una persona convive more uxorio è una rigidità ed una cultura del ricatto...

PRESIDENTE. Onorevole...

TIZIANA VALPIANA. ... che credo non dovrebbe appartenere ad uno Stato laico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, ritengo che questo subemendamento, a prima firma della collega Valpiana, meriti davvero seria attenzione da parte dell'Assemblea; mi rivolgo ai colleghi che da stamani si impegnano a seguire il percorso di un provvedimento che evidentemente interessa la vita di tante donne e di tanti uomini nel paese.

Noi abbiamo scritto nel testo che l'assegnazione della casa familiare viene fatta nell'interesse del minore; quindi, il giudice, nel momento in cui la coppia si separa, sarà chiamato a valutare con attenzione come assicurare al figlio o alla figlia la possibilità di avere un luogo di riferimento stabile. Ebbene, sapete come già nella cultura giuridica attuale si sia sempre ritenuto che la casa possa essere, per un bambino che vive l'esperienza della separazione dei loro genitori, un momento di stabilità, quel punto di riferimento che aveva anche prima. In gergo, si potrebbe dire che la casa segue il figlio; ciò, proprio perché il bambino, nella casa, ha il suo mondo: ha quei punti di orientamento che aveva prima e che, in qualche modo, gli si vogliono garantire.

Ora, noi abbiamo convalidato tale scelta con il nostro nuovo testo di legge. Allora, se riteniamo che questo principio debba servire ad orientarci ancora oggi, voi capite che, nel momento in cui introduciamo, invece, un automatismo che non può essere accettabile in riferimento al  principio che noi stessi abbiamo affermato, stiamo creando una forte discrepanza normativa.

Una cosa, infatti, è quando il genitore cessa di vivere stabilmente nella casa coniugale: a quel punto, è più che legittimo che tale abitazione torni automaticamente nella proprietà, nel possesso, o comunque nella sfera giuridica dell'altro genitore. Altra cosa è, invece, la situazione nella quale il genitore che convive nella casa con il figlio avvii una nuova relazione, sia essa matrimoniale, sia essa more uxorio.

Guardate, onorevoli colleghi, in questo caso non siamo contrari a tener conto delle storture e delle sopraffazioni esistenti nella realtà rispetto a questa situazione, e spesso anche delle ingiustizie che il genitore che non convive con il figlio subisce in riferimento al fatto che l'altro continua, anche nella nuova relazione, a rimanere in una casa della quale magari non paga neanche il mutuo! Ma è altresì vero che esistono situazioni diverse, anch'esse possibili: in tali casi, sappiamo che la molteplicità della realtà è davvero difficile...

PRESIDENTE. Onorevole Lucidi, concluda!

MARCELLA LUCIDI. ... da immaginare. Queste situazioni, invece, meriterebbero di essere considerate dal giudice.

Onorevoli colleghi, in ordine alla questione in discussione, non sto affermando che siamo contrarie tout court, ma chiedo la possibilità di verificare se sussistano le condizioni, prima della votazione del subemendamento in esame, per stabilire che, nel caso in cui un coniuge conviva more uxorio, o abbia contratto nuovo matrimonio, ed abbia avuto in affidamento il figlio, e per questo motivo conviva nella casa familiare, sia data al giudice la possibilità di valutare se fargli mantenere o meno la titolarità dell'assegnazione dell'abitazione.

È possibile, a mio avviso, eliminare questo elemento di rigidità, e credo altresì che ciò non sia assolutamente deludente per chi ritiene che, attraverso questa norma, possa subire un'ingiustizia. Vi chiedo pertanto, onorevoli colleghi, di valutare insieme, in sede di Commissione o di Comitato dei nove, la possibilità di presentare una nuova formulazione dell'emendamento 1.704 della Commissione prima di votare il subemendamento Valpiana 0.1.704.1.

PRESIDENTE. Scusate, onorevoli colleghi, vorrei segnalare che mi hanno precedentemente chiesto di intervenire l'onorevole Ruzzante ed altri deputati. Stiamo procedendo speditamente, e non vorrei che ci arenassimo in modo improprio; anche se non desidero entrare come un elefante nella cristalleria, vorrei dire al presidente della Commissione ed al relatore che dovremmo concludere l'esame del provvedimento, e, probabilmente, avremmo bisogno di una piccola sospensione dei lavori...

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, vorrei rappresentare che la Commissione ha valutato con estrema attenzione la problematica in oggetto e comprende perfettamente che esistono argomenti pro e contro; peraltro, il testo dell'emendamento 1.704 della Commissione stessa, valutato nella sua globalità, è sembrato alla Commissione giustizia degno di essere approvato (Commenti del deputato Lucidi).

In particolar modo, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente in considerazione l'interesse dei figli, e quindi ha stabilito questo principio. Tale principio è stato ulteriormente integrato dall'argomentazione in base alla quale il giudice tiene conto dell'assegnazione nell'ambito della regolazione dei rapporti economici tra i genitori.

A questo punto, non possiamo lasciare al giudice una discrezionalità nel caso in cui vi sia una convivenza more uxorio o la contrazione di nuovo matrimonio. La convivenza  more uxorio o la contrazione di nuovo matrimonio, infatti, devono determinare la cessazione del godimento dell'abitazione, nell'ambito dei parametri del diritto acquisito (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Scusate, onorevoli colleghi, adesso dovrebbero svolgersi altri interventi, a partire da quello dell'onorevole Ruzzante; tuttavia, mi interessava comprendere la questione sotto il profilo metodologico. Vi è un giudizio, ma vi è anche una diversità di opinioni: si tratta di argomenti molto delicati, che, peraltro, molti di noi conoscono.

Onorevole Ruzzante, lei sa che si tratta di un argomento sul quale è molto difficile intervenire con chiarezza...

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, chiedo che la votazione sul subemendamento Valpiana 0.1.704.1 avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, non si preoccupi: è già previsto che la prossima votazione avvenga a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, mi rivolgo al relatore che, giustamente, afferma che il principio dell'articolo in questione - così come è stato deciso in Commissione - è quello di tutelare prioritariamente l'interesse del minore e, successivamente, di tener conto, nell'assegnazione della casa, della regolazione dei rapporti economici.

Mi chiedo: tra i due principi, quale prevale? Si mettono tutti e due sullo stesso piano? Il diritto del bambino può essere una variabile del diritto proprietario? Nel momento in cui, una persona - che può essere la madre o il padre - ricostruisce una relazione nella casa che gli è stata assegnata perché vi abita con il figlio, il diritto del minore, viene, per tale motivo a cessare? O si tratta di un diritto assoluto, e deve essere esigibile, oppure il diritto del bambino diventa oggettivamente una variabile del diritto proprietario del padre separato, perché di ciò stiamo parlando: si tratta, fondamentalmente di padri separati.

PRESIDENTE. Onorevole Maura Cossutta, concluda.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, ho ancora tempo a disposizione...

PRESIDENTE. No, onorevole Maura Cossutta, ha già esaurito il tempo a sua disposizione. Comunque, concluda pure.

MAURA COSSUTTA. La ringrazio, signor Presidente e concludo.

Credo che la formulazione del testo della Commissione rappresenti la conseguenza della concezione di cui parlavamo in precedenza, ossia di una concezione proprietaria della responsabilità genitoriale, e soprattutto, di potere dei ruoli familiari. Attenzione, dunque, onorevole Lussana: invece di promuovere, con il provvedimento in esame, la responsabilità e, quindi, di costruire ed attivare la funzione educativa, si rappresentano i sentimenti più deteriori e negativi che determineranno ulteriori conflitti nella relazione tra gli ex coniugi ed i figli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, non credo di dover parlare a titolo personale. In ogni caso, sarò breve e desidero solo ricordare ai colleghi che noi condividiamo il testo della Commissione, come ho già detto. Confido, tuttavia - tanto più considerando che la prossima votazione si svolgerà a scrutinio segreto -  nelle decisioni di coscienza dei singoli colleghi, anche appartenenti al mio gruppo. Certamente, l'automatismo previsto è, in un certo qual modo, una forzatura. Quando il coniuge che ha avuto l'affidamento della casa si risposa - o ha una nuova famiglia - sarebbe bene che venisse a mutare anche l'affidamento dell'abitazione. Tuttavia, prevedere che ciò avvenga ope legis, in modo automatico e forse anche non nell'interesse del minore credo sia un po' troppo.

Ciascun collega potrà, dunque, valutare, con serenità il voto da esprimere al riguardo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'automatismo previsto dall'articolo 155-ter mi sembra rappresenti un punto di equilibrio molto ragionevole raggiunto in Commissione. Rilevo ciò che accadrebbe nella realtà. Nell'ipotesi in cui il coniuge assegnatario della casa coniugale, magari affidatario del figlio, si dovesse risposare, perderebbe il diritto all'assegnazione della casa coniugale. Ciò, tuttavia, non significa che immediatamente dopo tornerebbe l'altro coniuge a prendere possesso di tale casa. Vi sarebbe un magistrato che prenderebbe atto di tale nuova situazione - matrimonio o convivenza more uxorio - e potrebbe disporre diversamente. Tale determinazione rientra, infatti, nella valutazione generale degli altri requisiti che sottendono alla assegnazione della casa coniugale.

TIZIANA VALPIANA. Qua non c'è scritto! Il diritto viene meno!

VITTORIO MESSA. Ripeto, non significa che, immediatamente dopo, manu militari, il coniuge non affidatario possa rientrare nel possesso dell'abitazione.

Se ha interesse, presenterà un ricorso - immagino ai sensi dell'articolo 710 del codice di procedura civile - al giudice, il quale prenderà atto di questa nuova situazione e potrà modificare l'assegnazione, se non vi sono altre circostanze che determinano comunque l'opportunità di mantenere l'assegnazione al medesimo coniuge che ha contratto un nuovo matrimonio (e che, magari, si è risposato con una persona nullatenente).

TIZIANA VALPIANA. Questo è quello che chiediamo noi!

VITTORIO MESSA. Però, se l'unico requisito per l'assegnazione della casa coniugale è il fatto che il coniuge separato non si sia risposato, mi pare sacrosanto che, nel momento in cui conviva more uxorio o contragga un nuovo matrimonio, perda il diritto a mantenere la casa coniugale, sempre se non sussistano altri elementi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.

CARLA ROCCHI. Signor Presidente, mi pongo soltanto un interrogativo. Immaginiamo un genitore che convive con un minore nella casa assegnata e decide di intraprendere una relazione o di contrarre un nuovo matrimonio: la casa gli viene tolta con un principio di automatismo. Il genitore che ha maggiori capacità di surplus deve soltanto aspettare, perché subentrerà nella casa sottratta all'altro coniuge. Altrimenti, il principio sarebbe che nessuno può entrare in una casa ove contragga un nuovo matrimonio o intraprenda una relazione.

Ecco perché ritengo che l'automatismo, probabilmente, dovrebbe essere contemperato da una decisione che valuti i fatti nell'interesse del minore. Infatti, se l'unico criterio automatico è che chiunque si rifà una vita perde la casa, siccome la casa è una sola, a chi la diamo?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

Ricordo all'onorevole Buemi che ha un minuto di tempo disposizione.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, questa è proprio l'ipotesi in cui il giudice deve entrare nel merito e valutare caso per caso: nessun caso è uguale a un altro. Prevedere un automatismo su tale questione rischia di diventare lesivo degli interessi primari che dobbiamo tutelare, ossia quelli del bambino, ma anche lesivo dell'autonomia di entrambi i genitori, che hanno il diritto di scegliere altri partner e vivere altre esperienze sentimentali.

Certamente, è antipatico pagare il mutuo dell'alloggio utilizzato magari dalla moglie separata; però, se il bene primario è il bambino, dobbiamo affidare al giudice il compito di valutare il contesto più complessivo e poi decidere (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-SDI-Unità Socialista, dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tarditi. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI. Signor Presidente, l'automatismo di cui parlano tanto i colleghi non è così pericoloso come, invece, affermare il principio contenuto nel subemendamento in esame. Nessuno nega il diritto di un coniuge separato di intrattenere una nuova relazione, ma ciò non deve andare esclusivamente a danno del vecchio coniuge.

Facciamo l'ipotesi, tanto cara alla dottrina, dell'operaio che si sposa e di una famiglia monoreddito. Egli acquista un appartamento e paga il mutuo; la moglie decide di innamorarsi di un'altra persona, con cui va a convivere nello stesso appartamento, mentre l'operaio continua a pagare il mutuo. E il giudice cosa fa (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista - Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Valpiana 0.1.704.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni - Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

(Presenti 377

Votanti 376

Astenuti 1

Maggioranza 189

Voti favorevoli 158

Voti contrari 218).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.704 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 373

Votanti 369

Astenuti 4

Maggioranza 185

Hanno votato 364

Hanno votato no 5).

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Francesca Martini 1.522 accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Lucidi 1.523, formulato dal relatore.

MARCELLA LUCIDI. Si, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lucidi.

Passiamo ai voti.

Indìco (Commenti)...

CIRO FALANGA. Chiedo di parlare!

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, a che titolo?

MAURA COSSUTTA. Presidente!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra che sia anche una giornata complicata...

RENZO INNOCENTI. Infatti, andiamo con un po' più di calma!

PRESIDENTE. È chiarissimo dove siamo arrivati: stiamo esaminando l'emendamento 1.705 della Commissione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.705 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 334

Maggioranza 168

Hanno votato 334).

CIRO FALANGA. Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, a che titolo vuole intervenire...? Sta parlando al vento, non si sente!

CIRO FALANGA. Signor Presidente, avevo chiesto la parola sul subemendamento Valpiana 0.1.704.1 e non mi è stata data.

Mi rendo conto che l'ora è tarda, però non si possono condurre i lavori su questo provvedimento così delicato in maniera così frettolosa e approssimativa (Commenti).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di seguire almeno il fascicolo degli emendamenti.

Onorevole Buemi, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.585 formulato dal relatore?

ENRICO BUEMI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Buemi.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.706 della Commissione (Nuova formulazione), accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 385

Astenuti 3

Maggioranza 193

Hanno votato 384

Hanno votato no 1).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Anedda 1.396 e 1.707 della Commissione, accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 394

Votanti 388

Astenuti 6

Maggioranza 195

Hanno votato 387

Hanno votato no 1).

Passiamo al subemendamento Valpiana 0.1.708.4.

Onorevole Valpiana, accede all'invito al ritiro del suo subemendamento formulato dal relatore?  TIZIANA VALPIANA. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Il progetto di legge che stiamo discutendo prevede che, qualora il figlio sia maggiorenne, l'assegno periodico possa essere mantenuto in suo favore se il figlio non è economicamente indipendente e che tale assegno venga versato direttamente all'avente diritto.

Il testo ha già subito delle modificazioni ed evidentemente è molto migliorato. Noi, tuttavia, continuiamo a pensare che non si debba parlare di figli maggiorenni, ma di figlio singolo maggiorenne, perché ogni persona è diversa, ogni diritto soggettivo è diverso e ogni personalità si sviluppa in maniera diversa.

Può succedere, infatti, che una persona abbia due figli, che entrambi siano maggiorenni, che non siano economicamente indipendenti e per i quali sia possibile dare disposizioni diverse in relazione alla personalità, alla maturazione e alla situazione specifica di ciascun figlio. Usare per tutte le persone lo stesso metro è assolutamente sbagliato nella misura in cui la relazione tra genitore e figlio si basa sulla singola individualità. Questo testo, pertanto, è sbagliato quando tratta tutti i figli come un unicum indistinto e non prevede per essi soggettività individuale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Valpiana 0.1.708.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 383

Votanti 286

Astenuti 97

Maggioranza 144

Hanno votato 88

Hanno votato no 198).

Onorevole Lucidi, accede all'invito al ritiro del suo subemendamento 0.1.708.1 formulato dal relatore?

MARCELLA LUCIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lucidi.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.708 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 380

Votanti 375

Astenuti 5

Maggioranza 188

Hanno votato 374

Hanno votato no 1).

Prendo atto che l'onorevole Bimbi avrebbe voluto astenersi.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 1.540, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 384

Votanti 380

Astenuti 4

Maggioranza 191

Hanno votato 379

Hanno votato no 1).

Prendo atto che i presentatori degli identici emendamenti Schmidt 1.359, Fragalà  1.370, Mazzuca Poggiolini 1.399 e Cusumano 1.400 accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Onorevole Anedda, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.401 formulato dal relatore?

GIAN FRANCO ANEDDA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Anedda.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 1.545, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 384

Votanti 382

Astenuti 2

Maggioranza 192

Hanno votato 380

Hanno votato no 2).

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, ha saltato il mio emendamento 1.542!

PRESIDENTE. No, onorevole Maura Cossutta, il suo emendamento 1.542 è precluso dall'approvazione dell'emendamento Lucidi 1.540.

Onorevole Anedda, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.402 formulato dal relatore?

GIAN FRANCO ANEDDA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Anedda.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 381

Votanti 375

Astenuti 6

Maggioranza 188

Hanno votato 373

Hanno votato no 2).

Prendo atto che l'onorevole Maura Cossutta ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto astenersi.

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 66 ed abbinate sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.700 (Nuova formulazione), 2.701, 2.702 (Nuova formulazione), e 2.703 nonché del suo articolo aggiuntivo 2.0700 (Ulteriore nuova formulazione). La Commissione invita al ritiro delle restanti proposte emendative, altrimenti formula un parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

MICHELE SAPONARA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo accetta le proposte emendative della Commissione e concorda per il resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mazzuca Poggiolini 2.354.

Onorevole Mazzuca Poggiolini, accede all'invito al ritiro formulato dal relatore?  CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, molti altri paesi, tra cui ad esempio la Germania, prevedono l'obbligo di recarsi in un centro di mediazione per far sì che la conflittualità tra i coniugi relativa ai loro rapporti con i figli sia affrontata e la loro responsabilità sia sviluppata tramite l'aiuto degli esperti. Forte di tali esempi, continuo a pensare che aver eliminato tale obbligo ed aver reso semplicemente burocratico il passaggio nel centro di mediazione risponda, di fatto, alla volontà di far fallire questa norma. Voglio dirlo per senso di responsabilità e per la mia coscienza.

Invito, dunque, i colleghi a votare a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, vorrei sottolineare ai colleghi che il punto della mediazione sollevato dall'emendamento in esame è di grande importanza. Lo abbiamo considerato approfonditamente e con serenità, ma il testo formulato dalla Commissione ha raggiunto, dopo molti lavori, un pieno assenso. Dunque, tale emendamento non è di per sé sbagliato, ma renderebbe asistematico il testo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, voteremo contro l'emendamento in esame. Discende dal lavoro svolto dalla Commissione, ma anche dalla discussione nelle altre Commissioni, l'aver potuto trovare un punto di equilibrio che elimina l'obbligatorietà della mediazione. Qualcuno ha detto che «mediazione obbligatoria» è un ossimoro, un'antinomia, perché la mediazione, per avere successo, richiede una profonda adesione dei soggetti che intraprendono il percorso di mediazione. Questo è il motivo per cui esprimiamo un voto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzuca Poggiolini 2.354, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 363

Votanti 351

Astenuti 12

Maggioranza 176

Hanno votato 57

Hanno votato no 294).

Onorevole Tarditi, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 2.361 formulato dal relatore?

VITTORIO TARDITI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.700 (Nuova formulazione) della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 385

Astenuti 3

Maggioranza 193

Hanno votato 382

Hanno votato no 3).

Onorevole Anedda, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 2.357 formulato dal relatore?

GIAN FRANCO ANEDDA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.701 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 384

Votanti 380

Astenuti 4

Maggioranza 191

Hanno votato 377

Hanno votato no 3).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.702 (Nuova formulazione) della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 371

Votanti 368

Astenuti 3

Maggioranza 185

Hanno votato 368).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.703 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 381

Votanti 378

Astenuti 3

Maggioranza 190

Hanno votato 378).

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Lussana 2.377, degli identici emendamenti Schmidt 2.350 e Fragalà 2.352 e degli identici emendamenti Schmidt 2.351, Fragalà 2.353 e Mazzuca Poggiolini 2.360 accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 378

Votanti 375

Astenuti 3

Maggioranza 188

Hanno votato 375).

Prendo atto che l'onorevole Maura Cossutta avrebbe voluto astenersi.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 2.0700 (Ulteriore nuova formulazione) della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 375

Votanti 372

Astenuti 3

Maggioranza 187

Hanno votato 372).

Prendo atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Cusumano 2.0351 e Lussana 2.0350 accedono all'invito al ritiro formulato relatore.

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unica proposta emendativa segnalata ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 66 ed abbinate sezione 6).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Magnolfi 3.351, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo concorda con il relatore.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 3.351, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 386

Votanti 383

Astenuti 3

Maggioranza 192

Hanno votato 379

Hanno votato no 4).

L'articolo 3 non deve essere votato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Magnolfi 3.351, interamente sostitutivo dell'articolo.

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 66 ed abbinate sezione 7).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.700 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bonito 4.355, purché riformulato nel senso di eliminare le parole: «in caso di cessazione della loro convivenza». Invita inoltre al ritiro dei restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo concorda con il relatore e che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Bonito 4.355.

Onorevole Lucidi, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 4.4, formulato dal relatore?.

MARCELLA LUCIDI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 385

Astenuti 3

Maggioranza 193

Hanno votato 188

Hanno votato no 197).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.700 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 383

Votanti 378

Astenuti 5

Maggioranza 190

Hanno votato 378).

Chiedo all'onorevole Francesca Martini se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 4.353 formulato dal relatore e dal Governo.

FRANCESCA MARTINI. Sì, lo ritiro signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 4.355, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 387

Votanti 384

Astenuti 3

Maggioranza 193

Hanno votato 381

Hanno votato no 3).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 337

Votanti 332

Astenuti 5

Maggioranza 167

Hanno votato 332).

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 66 ed abbinate sezione 8).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. La Commissione invita al ritiro dell'unica proposta emendativa all'articolo 5 - l'emendamento Maura Cossutta 5.350 - altrimenti il parere è contrario. Peraltro con l'onorevole Cossutta eravamo rimasti d'accordo che avrebbe potuto ritirare il suo emendamento per trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maura Cossutta 5.350.

Onorevole Maura Cossutta, accede all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo?

MAURA COSSUTTA. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Effettivamente, Presidente, ragionavo ieri con il relatore circa l'eventualità di un ritiro del mio emendamento, per una sua successiva trasformazione in ordine del giorno, ma  nel frattempo ho cambiato parere, proprio perché ritengo che il contenuto della proposta emendativa in oggetto sia fondamentale.

Poiché con questo provvedimento si intende modificare l'articolo 155 del codice civile (per migliorare la disciplina normativa dell'affidamento dei figli in caso di separazione tra coniugi), credo sia un tema ineludibile il fatto che occorrono delle risorse. Infatti, per garantire l'esigibilità concreta del diritto del minore ad avere entrambi i genitori, cioè il diritto prioritario del minore di essere al centro degli accordi, occorrerebbe «accompagnare» in qualche modo le coppie che si separano, perché si tratta di percorsi che sono comunque dolorosi e faticosi.

Occorre, senza ipocrisia, non appellarsi ad un provvedimento educativo, perché questo invade la libertà di comportamento delle persone, mentre poi ci si sottrae quando occorre affidare allo Stato la responsabilità pubblica di accompagnare queste coppie. Credo che la separazione sia una grande questione di mutamento dei comportamenti, delle opinioni, dei ruoli, che ha rilevanza sociale e culturale. Pertanto, con il mio emendamento propongo la costituzione di un fondo per specifiche politiche sociali, soprattutto di tipo abitativo. Quanti genitori separati, madri o padri, scendono sotto la soglia di povertà perché non hanno la possibilità di avere una casa? Occorre dare un aiuto ai bambini nelle scuole e bisogna promuovere i servizi di mediazione, anziché la loro obbligatorietà per legge. Se davvero vogliamo migliorare l'articolo 155 del codice civile e seguenti, e rendere esigibile la preminenza del diritto e dei bisogni del bambino, non possiamo non approvare questo emendamento, prevedendo appunto una spesa per realizzare tale fine.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 5.350, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 378

Votanti 374

Astenuti 4

Maggioranza 188

Hanno votato 177

Hanno votato no 197).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 355

Votanti 343

Astenuti 12

Maggioranza 172

Hanno votato 335

Hanno votato no 8).

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 66 ed abbinate sezione 9).

Qual è il parere del Governo?

MICHELE SAPONARA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo accetta come raccomandazione gli ordini del giorno Luciano Dussin n. 9/66/1, Lucidi n. 9/66/2 e Magnolfi n. 9/66/3.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Luciano Dussin n. 9/66/1, Lucidi n. 9/66/2 e Magnolfi  n. 9/66/3, accettati come raccomandazione dal Governo, non insistono per la votazione.

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

Prima di procedere alle dichiarazioni di voto finale e alla votazione finale del provvedimento, avverto che, apprezzate le circostanze odierne, mi riservo di comunicare ai gruppi parlamentari il momento in cui il Governo sarà in grado di riferire alla Camera sui fatti di Londra. Avverto infine che, anche su richiesta dei gruppi di opposizione, lo svolgimento delle interpellanze urgenti iscritte all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Constato l'assenza dell'onorevole Cusumano, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto; si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Dichiaro il voto convintamente favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale su questo provvedimento, frutto di uno studio e di una collaborazione all'interno della Commissione. Ringrazio tutti i colleghi della Commissione, sia di maggioranza sia di opposizione, per il contributo che hanno voluto offrire.

Chiedo infine alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo integrale del mio intervento (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza, sulla base dei consueti criteri.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Collè. Ne ha facoltà.

IVO COLLÈ. Possiamo considerare la Valle d'Aosta come un osservatorio privilegiato delle separazioni, perché, all'esperienza che tutti possiamo avere, si somma la maggior facilità di effettuare un confronto fra la soluzione principale adottata finora in Italia e quella invece adottata dalla Francia, a noi così vicina. La Francia non ha avuto dubbi nello scegliere la soluzione bigenitoriale.

La separazione tra i genitori è senza effetto sulle regole di esercizio dell'autorità genitoriale, come prevede con estrema chiarezza, semplicità ed efficacia l'articolo 373 della legge francese. È così dal 1993 e funziona bene, al punto che la scelta è stata confermata e rafforzata nel 2002. Chi ha sempre fatto il proprio dovere di padre o di madre deve poter avere la certezza di mantenere il proprio ruolo, ed è così che la conflittualità si è drasticamente ridotta.

Quest'esperienza doveva essere tenuta in grande considerazione da noi; invece, il cammino legislativo ha fatto perdere pezzi importanti al progetto iniziale, come il passaggio preliminare, puramente informativo, presso un centro di mediazione o la possibilità per entrambi i genitori di avere nel quotidiano una presenza, attraverso l'assunzione di compiti di cura comprensivi degli aspetti economici o, soprattutto, la piena garanzia che, se si è fatto sempre il proprio dovere, nessuno ci potrà allontanare attraverso un affidamento esclusivo.

Dichiaro, tuttavia, il nostro voto favorevole, tenendo conto che, comunque, tale provvedimento deve considerarsi un primo passo verso la bigenitorialità.

La materia è sicuramente molto delicata e l'augurio che possiamo fare è che, prima della trasmissione del provvedimento al Senato, vi sia un'ulteriore riflessione, al fine di migliorare ulteriormente il testo. Teniamo a mente che si possono separare i coniugi, ma non si separa mai un genitore da un bambino!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maninetti. Ne ha facoltà.

LUIGI MANINETTI. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo dell'UDC sul provvedimento in esame, che consideriamo idoneo a salvaguardare l'uguaglianza dei coniugi di fronte alla legge, la loro pari dignità e pari opportunità educative nei confronti dei figli, che sono i veri soggetti da tutelare, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Maninetti, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, spero di poter svolgere qualche riflessione su un testo (Commenti)... Presidente non mi guardi così! Vorrei dire ai colleghi...

PRESIDENTE. I brusii sono dovuti solo ad altre cose.

MARCELLA LUCIDI. Pur comprendendo le difficoltà derivanti dall'ora in cui ci accingiamo a svolgere le dichiarazioni di voto finale (si ha fame!), dobbiamo renderci conto che, con un percorso che si sta concludendo positivamente, stiamo riscrivendo il diritto di famiglia italiano.

Vorrei che, per materie come quella in esame, il Parlamento avesse una considerazione analoga a quella che pone su questioni di altra natura, perché interessano la vita di tante donne, di tanti uomini, di tante famiglie e di tante persone che noi conosciamo e che, fuori dal Parlamento, stanno seguendo con attenzione i nostri lavori.

Nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento, auspicavo che non si perdesse l'occasione di un confronto ulteriore per giungere, su questa materia, ad una maggiore condivisione delle soluzioni normative da adottare. È risultato evidente dalle votazioni di oggi che valeva la pena ragionare ancora. Vale la pena ascoltarsi ed ascoltare per fissare quei principi utili a riscrivere, come ho detto poc'anzi, una pagina importante del diritto di famiglia italiano.

Abbiamo superato molte rigidità di approccio che rischiavano di incidere sul provvedimento in esame, rendendolo inidoneo a comprendere le molteplici storie personali e familiari che, invece, meritano di essere riconosciute, quando giungono all'attenzione di un giudice. Rigidità, colleghi, che non avrebbero consentito un'elaborazione unitaria di questo testo e, lo voglio sottolineare, non per colpa dell'opposizione, come molti hanno detto all'esterno, ma perché i dubbi e le preoccupazioni giungevano da ogni parte politica presente in Parlamento e in quest'aula.

Credo che, invece, a trovare un giusto percorso in questi ultimi mesi ci abbia aiutato la comune decisione di considerare preminente l'interesse dei figli in ogni vicenda di separazione o divorzio. La cultura giuridica di questi anni ha affermato tale criterio di decisione e lo ha inciso sulla pietra.

È un criterio che rende sempre difficile ricercare una tutela concreta, ma che sicuramente offre un orientamento rispetto al quale, semmai, abbiamo il compito di individuare gli strumenti di conoscenza, di indagine. Tale criterio va assunto da chi vive il processo (le parti, gli avvocati, il giudice) attraverso una seria responsabilità.

Almeno fino a quando non decideremo - come ha indicato la Convenzione di Strasburgo, che il nostro ministro della giustizia non ha voluto riconoscere per quanto riguarda i procedimenti di separazione e divorzio - di nominare i diritti del minore, perché egli, quale soggetto, possa farli valere nella società come nel processo, credo sia importante mantenere l'interesse del minore come una stella polare.

Nel provvedimento in esame si inserisce, quale novità, il diritto del minore ad avere e mantenere rapporti con entrambi i genitori. E il richiamo all'interesse del minore vale a stabilire un legame tra  questo diritto e la vicenda concreta del minore sulla quale occorre decidere. Così come si inserisce una conseguente responsabilità che la legge propone ai genitori di svolgere, consentendo loro - questa è una novità essenziale del testo - di esercitare la potestà genitoriale, per essere entrambi un valido riferimento secondo le modalità che lo stesso minore, ascoltato dal giudice, potrà suggerire. E l'ascolto del minore è coerente con l'aver affermato un suo diritto.

Sono scelte che cambiano il dettato attuale del codice civile, che segnano una nuova strada lungo la quale non si vuole rappresentare il figlio come l'oggetto di una contesa, ma come un soggetto da amare e rispettare oltre il conflitto che coinvolge i suoi genitori.

È vero, alcuni aspetti contenuti nei nostri emendamenti non sono stati condivisi dall'Assemblea, ma intendo sottolineare che aderiamo a questo testo in quanto parla della nostra società e alla nostra società e, come si conviene, cerca di mettere in rapporto il diritto con la società, affinché ne accompagni ed incoraggi i cambiamenti positivi.

Abbiamo sempre pensato che ci fosse del buono da cogliere nelle tante voci, pure divergenti, che in questi anni abbiamo ascoltato. Se ci siamo ostinati fin qui per far maturare il testo che oggi ci apprestiamo a votare e sul quale - come ho detto - anche noi esprimeremo un voto favorevole, è perché credevamo di dover esercitare una responsabilità che facesse cadere qualche muro, in nome non di una presunzione, ma della volontà di far svolgere al diritto una funzione feconda, basata su una concezione positiva dell'alterità, lontana da modelli proprietari ed egoistici dei diritti.

Siamo convinti che ciò debba valere nelle relazioni tra gli adulti ma, soprattutto, quando entrano nella scena giuridica i minori (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che i Socialisti democratici italiani esprimeranno un voto favorevole sul provvedimento in esame.

Si tratta di un testo sicuramente sofferto, che è stato oggetto di un lungo dibattito in Commissione e, anche stamattina in quest'aula, vi è stata la dimostrazione del fatto che alcuni punti avessero bisogno di un ulteriore affinamento.

Il rammarico è quello di non aver potuto affrontare in maniera compiuta la questione relativa al luogo in cui i figli hanno il diritto di continuare a vivere. L'aver mantenuto l'automatismo su tale punto introduce certamente una forte limitazione nella capacità di rispondere alle aspettative di colui che principalmente intendevamo tutelare, vale a dire il minore.

Ciò nonostante, il provvedimento è il frutto di un alto compromesso; pertanto, esprimeremo un voto favorevole sullo stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, il gruppo parlamentare della Margherita si è impegnato sin dall'inizio per dar vita a questa riforma, presentando anche una propria proposta di legge e collaborando attivamente per giungere ad un testo condiviso e per migliorarlo.

Ciò è avvenuto dopo un lungo percorso, grazie all'impegno di molti e alla tenacia che va riconosciuta al relatore, onorevole Paniz, arrivando ad un testo più giusto ed equilibrato. Esso riesce, allo stesso tempo, ad affermare un principio nuovo ed innovativo come quello dell'affidamento condiviso, che corrisponde alle mutate fisionomie ed esigenze delle famiglie italiane, e a rappresentare un grande passo in avanti anche in termini di civiltà giuridica, con modi e procedure sufficientemente praticabili con equilibrio e, quindi, senza imporre unilateralmente soluzioni al di fuori della maturazione della coppia. Per tale motivo, le soluzioni che abbiamo individuato  in merito al mantenimento e all'assegnazione della casa (per citarne soltanto due) sono molto migliori, per quanto non perfette, di quelle previste in origine, su cui esprimiamo il nostro compiacimento e la nostra condivisione.

Inoltre, vorrei sottolineare anche l'altro punto innovativo della previsione di sanzioni penali nei confronti di chi non adempie agli obblighi di mantenimento, situazione di cui spesso oggi soffrono prevalentemente le madri affidatarie.

Quindi, questo provvedimento, da lungo tempo atteso e voluto anche da molte associazioni che hanno svolto in questi anni un'attività culturale assai lodevole, nel complesso è assolutamente necessario e si inserisce nel dibattito sulle moral issues nel nostro paese e sulle trasformazioni ed i nuovi valori morali e sociali cui il Parlamento oggi dà una prima risposta con il contributo e la condivisione del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha disposizione un minuto di tempo.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, annuncio il mio voto di astensione in dissenso dal gruppo, pur riconoscendo taluni aspetti positivi del testo, perché sicuramente l'affido condiviso rappresenta un passo avanti per responsabilizzare in misura maggiore, dal punto di vista del modello giuridico ed anche dei valori, i genitori presso i quali i figli non vivono stabilmente.

Tuttavia, è indubitabile che la legge danneggia i figli. Questo accade perché li impoverisce dal punto di vista dei criteri di mantenimento e del godimento della casa, ma anche perché li destabilizza dal punto di vista del non riconoscimento di un diritto di abitazione in ambedue le case dei genitori. Inoltre, contribuisce alla «femminilizzazione» della povertà.

Quindi, il mio voto di astensione, nella speranza che il Senato migliori la legge, contiene comunque elementi di fiducia nei confronti del genitore minoritario, ovvero del padre separato. Infatti, si spera che proprio una crescita della nuova cultura della «paternalità» aiuti i padri, oltre che le madri, ad utilizzare l'affidamento condiviso al meglio. Però ora, comunque, abbiamo impoverito la situazione dei figli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanotti. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha a disposizione un minuto di tempo.

KATIA ZANOTTI. Signor Presidente, vorrei intervenire per dichiarare il mio voto di astensione su questo provvedimento. Avrei voluto farlo già nel corso della discussione sull'articolato, ma non sono ci sono riuscita.

Quindi, vorrei dichiarare il mio voto di astensione anche se riconosco che, rispetto al progetto originale, è stata apportata una profonda modifica in sede di Commissione che ovviamente apprezzo. Tuttavia, vi è una questione dirimente che mi impedisce di votare a favore. Mi riferisco alla disposizione del testo, a mio avviso inaccettabile, che riguarda l'automatismo secondo il quale si perde il godimento del diritto alla casa familiare quando si convive more uxorio o ci si risposa. Non sono d'accordo con una legislazione e una cultura legislativa talmente invasive sulle scelte esistenziali e sui progetti di vita delle persone che, usando la tutela del diritto dei minori - sacrosanta e giusta -, fa un intervento di un'invasività inaccettabile.

Sono per la tutela del diritto del minore, ma, come hanno osservato le colleghe che mi hanno preceduto, il diritto del minore si tutela consentendogli di rimanere nel suo luogo abituale, con i suoi punti di riferimento abituali, con le sue frequentazioni abituali, con le sue relazioni amicali abituali. Trovo intollerabile che tale diritto venga leso perché la madre o il padre decidono di costruire un progetto affettivo ed esistenziale con un'altra persona. Si tratta di un aspetto, a mio avviso, dirimente. Auspico che il Senato mostri maggiore saggezza al riguardo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, ritengo occorra riflettere sul passo importante che il Parlamento si accinge a compiere. Il provvedimento in esame interviene infatti in uno dei momenti più delicati della vita delle persone, come quello della separazione, caratterizzato spesso da conflitti, violenza e incomprensioni. Si tratta di un momento spesso drammatico per i bambini, i quali vedono, con la fine del rapporto coniugale fra i genitori, la fine di molte sicurezze e di molti punti di riferimento. Ci siamo dunque prefissi il compito di promuovere l'aiuto e il sostegno nei confronti dei figli, in un momento certamente drammatico, al fine di rendere la loro situazione il più vivibile possibile.

Nel corso del dibattito, ho già criticato radicalmente il provvedimento in esame. Esso, infatti, non si occupava dell'aspetto fondamentale, vale a dire dei bambini, e non faceva riferimento alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Do atto alla Commissione e al relatore del notevole lavoro compiuto collettivamente in questi mesi. Si è trattato di un lavoro di mediazione, che ha cercato, in gran parte riuscendovi, di rendere il provvedimento meno ideologico rispetto al testo originario. Quest'ultimo, infatti, prevedeva che, in un momento così drammatico di incomprensione e conflitto fra due persone, si dovesse, a tutti i costi, andare d'accordo per legge e si dovesse riuscire, in un momento di grande conflittualità, a reggere, sempre e comunque, un affido condiviso.

Abbiamo limato il testo, ci siamo confrontati nell'ambito della Commissione nonché all'interno dei gruppi e, soprattutto, con le associazioni dei genitori e di tutela dei diritti dei minori, per tentare di individuare il fulcro da cui partire e intorno al quale far «girare» l'intero provvedimento. Ci siamo riusciti, ponendo al centro il diritto dei bambini e delle bambine di mantenere relazioni significative con la madre, con il padre, con gli ascendenti e con i parenti di entrambi i rami familiari. Abbiamo, dunque, posto i bambini al centro della nostra costruzione normativa e legislativa.

Ricordo un aspetto sul quale non ci si è soffermati. Il testo originario prevedeva, oltre all'obbligatorietà della mediazione familiare e dunque un pesante intervento da parte dello Stato nelle vite dei singoli, anche la stesura di un progetto educativo, che non viene chiesta agli altri genitori...

PRESIDENTE. Onorevole Valpiana, la prego di concludere...

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, le chiedo scusa, ma ritengo si tratti di un argomento estremamente importante, e credo altresì sia diritto di una forza politica quale Rifondazione comunista - che ha assunto inizialmente una posizione fortemente critica nei confronti del provvedimento e che successivamente è riuscita, insieme con altre forze, a migliorarlo, tanto da mutare il proprio giudizio - spiegare, anche ai propri elettori, le motivazioni di tale cambiamento di parere.

Dunque, abbiamo assunto la decisione di astenerci. Avremmo preferito esprimere un voto favorevole, in quanto numerosi aspetti sono stati modificati. L'affido condiviso non è più obbligatorio per tutti; non è più obbligatoria la mediazione familiare, che diviene un sostegno al quale si può ricorrere ma che non viene imposta a chi non la voglia; non è più previsto il mantenimento diretto, un aspetto che è stato esaminato troppo velocemente ma che è fondamentale, poiché sappiamo quanti soprusi e quanti ricatti si giocano in questo campo dal punto di vista economico; quanto al godimento della casa, essa resta al coniuge che mantiene l'affido e con cui i minori vanno a vivere.

È rimasto purtroppo il neo del godimento della casa. La scelta è stata importante, fondamentale: la casa ex coniugale rimane al coniuge che mantiene l'affido e con il quale i minori andranno a vivere. Purtroppo, è rimasta questa pecca: lo  consideriamo un passaggio insormontabile. Prevedere in maniera rigidissima e uguale per tutti che venga meno il diritto alla casa coniugale per chi intraprenda una nuova relazione (sia coniugale, sia di convivenza) ci sembra un intervento dello Stato nella vita delle persone troppo pesante, troppo rigido.

Credo che dietro a tutto ciò vi sia un ricatto tra i peggiori, perché di tipo moralistico. Si potrebbero, infatti, indurre le persone economicamente deboli, che non hanno la possibilità di affrontare le spese per l'affitto di un'abitazione, a mantenere segreta, clandestina una relazione pur di non perdere la casa.

Credo che questo intervento della legge nella vita delle persone sia troppo pesante ed equivalga ad esprimere un giudizio morale: un ricatto sulla vita delle persone non concepibile in una legge laica, in una legge di uno Stato moderno.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Valpiana.

TIZIANA VALPIANA. Tutto ciò credo equivalga ad impedire ai minori il godimento della casa familiare, qualora uno dei genitori intraprenda un percorso di per sé già penalizzante per il bimbo.

Facciamo carico ai colleghi del Senato della necessità di migliorare il testo su tali aspetti. Al riguardo, noi non proponevamo semplicemente che la casa familiare potesse continuare ad essere goduta da chi si risposi o intraprenda una nuova convivenza, ma che la decisione sugli accordi in caso di separazione fosse rimessa al giudice. Ciò non è stato possibile (Commenti dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia.

TIZIANA VALPIANA. Sono queste le motivazioni che ci inducono a non poter esprimere un voto favorevole sul provvedimento in esame. Ci limiteremo pertanto ad astenerci, riconoscendo il grande lavoro compiuto dalla Camera dei deputati e chiedendo ai colleghi senatori di compiere un ulteriore sforzo per rendere questo provvedimento positivo (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Essendo esaurito il tempo a disposizione dei gruppi, limiterò la durata dei successivi interventi ad un minuto ciascuno.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sul provvedimento in esame, altrimenti contraddirei me stessa. Sono anni, infatti, che perseguo l'affermazione del diritto del minore - finalmente! - alla bigenitorialità. Inoltre, un voto contrario sarebbe un'offesa al grande lavoro e alla grande capacità espressi dal relatore Paniz nel mediare e tentare di far giungere in porto una normativa che, per quanto imperfetta e - a mio avviso - fortemente lesa dalla mancanza di un ricorso serio alla mediazione familiare, rappresenta comunque un passo in avanti nel riconoscimento ad ogni bambino della possibilità di avere comunque un rapporto con il padre e la madre, anche quando sono separati.

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzuca Poggiolini, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Falanga, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto di astensione sul provvedimento in esame, che trovo decisamente inutile, approssimativo e distonico con l'attuale panorama legislativo in materia.

L'approvazione del testo al nostro esame determinerà una conflittualità ancora più forte fra le coppie che faranno ricorso a questo strumento. Nel corso dell'iter legislativo del provvedimento, ogni giorno, ad ogni seduta di Commissione, il relatore stralciava una parte del testo, sino ad eliminare tutto il corpo del provvedimento originariamente presentato dal proponente, l'onorevole Tarditi.

Tra l'altro, il provvedimento è stato esaminato in quest'aula con modalità che hanno richiesto fretta: è una mancanza di attenzione...

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, concluda.

CIRO FALANGA. Mi lasci concludere, Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, ha esaurito il tempo a sua disposizione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tarditi, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare che i deputati del gruppo di Forza Italia voteranno a favore di questo provvedimento.

Chiedo, inoltre, che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Tarditi, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

VITTORIO TARDITI. Poiché è dalla scorsa legislatura che si lavora su questo provvedimento - il lavoro svolto nel corso della passata legislatura purtroppo è andato perso, non per colpa di chi vi parla e neanche della collega Lucidi, che era all'epoca relatrice del provvedimento -, desidero, giunti a conclusione dell'iter, ringraziare il relatore, onorevole Paniz, il presidente della II Commissione, onorevole Pecorella, e tutti i colleghi. Debbo anche ringraziare le migliaia di cittadini che quotidianamente hanno sostenuto, con l'invio di e-mail, con telefonate e con messaggi, questa nostra battaglia in Parlamento. A loro va il mio ringraziamento perché quella di oggi è la loro vittoria (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)!

PRESIDENTE. Mi scuso con l'onorevole Falanga se prima, nel togliergli la parola, sono stato un po' troppo brutale: è il nervosismo di queste ore!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare il mio voto favorevole e per chiederle di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Cento, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, il testo del provvedimento che ci accingiamo a votare è stato profondamente modificato. Questo significa che era giusto opporsi, e che le nostre argomentazioni erano serie e valide.

Il testo è stato migliorato, ma rimangono delle zone d'ombra. In particolare, il punto, che avevo denunciato come quello di caduta del provvedimento, relativo all'assegnazione della casa familiare, mi induce ad astenermi. Ritengo, infatti, doveroso e necessario rappresentare un diverso approccio culturale, direi un alternativo approccio culturale, che non esprimiamo solo noi della componente dei Comunisti italiani, ma anche altri colleghi, e che è presente nella nostra società (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che i deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana voteranno a favore del provvedimento in esame.

Chiedo, inoltre, che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Lussana, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

CAROLINA LUSSANA. Noi della Lega Nord Federazione Padana votiamo convintamente a favore di questo provvedimento, anche se avremmo voluto che vi fosse stato più coraggio per andare oltre. Quello odierno è comunque un importante passaggio culturale.

Con il provvedimento che ci accingiamo a votare si è sancito il principio della bigenitorialità, si è dato un criterio interpretativo certo ai nostri tribunali e si è inviato anche un preciso segnale ai genitori, i quali smettono di essere coniugi ma non di essere genitori. Non possiamo più consentire che l'affido monogenitoriale sia una scusa per avanzare mere pretese economiche egoistiche. È interesse del minore poter avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la crisi della famiglia (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ, Relatore. Signor Presidente, intervengo solo per chiederle di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo di un mio breve intervento conclusivo.

PRESIDENTE. Onorevole Paniz, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Prima di procedere alla votazione finale del provvedimento, desidero ringraziare il relatore, onorevole Paniz, ed il presidente della II Commissione, onorevole Pecorella, per l'ottimo lavoro svolto, anche in termini di sincronizzazione con l'opposizione, il che è intelligente in una materia di questo tipo.

Desidero anche rivolgere un saluto affettuoso all'onorevole Pinza, al quale formulo gli auguri per un pronto ristabilimento, dato che ieri sera è stato colto da malore ed è stato ricoverato: ora sta meglio (Applausi).

Onorevoli colleghi, vi pregherei, infine, per ovvie ragioni, di rimanere in aula dopo la votazione finale perché desidero dedicare qualche minuto alle vicende che voi senz'altro conoscete.

(Coordinamento formale - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 66 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge n. 66 ed abbinate, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Tarditi ed altri; Cento; Lucchese ed altri; Trantino; Vitali e Marras; Lucidi ed altri; Mussolini ed altri; Mantini ed altri; Di Teodoro; Mazzuca Poggiolini: Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli) (66-453-643-1268-1558-2233-2344-2576-4027-4068):

(Presenti 361

Votanti 337

Astenuti 24

Maggioranza 169

Hanno votato 336

Hanno votato no 1).



DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI VITTORIO MESSA, LUIGI MANINETTI, CARLA MAZZUCA POGGIOLINI, VITTORIO TARDITI, PIER PAOLO CENTO E CAROLINA LUSSANA SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 66 ED ABBINATE

 

 

 


VITTORIO MESSA. Esprimo il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale ad un provvedimento che, insieme a tutta la commissione, abbiamo contribuito a perfezionare e rendere equilibrato rispetto alle iniziali proposte.

Rischiavamo di fare un provvedimento teso unicamente a garantire la parità dei coniugi rispetto al diritto di affidamento dei figli e non avremmo realizzato un buon lavoro.

Siamo riusciti a licenziare un provvedimento che pone al centro dell'attenzione i diritti dei minori, tra i quali certamente sussiste quello di mantenere un rapporto vero e reale con entrambi i genitori. Il senso della nuova legge sta' tutto nella modifica del primo comma dell'articolo 155 del codice civile che recitava: «Il giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati» e che nella nuova formulazione invece prevede: «Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi».

Prima valutazione del giudice sarà la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori e, solo a seguito di  accertata impossibilità di una simile soluzione, il magistrato deciderà, con un provvedimento motivato, a quale dei coniugi additare la prole.

Rimane ai genitori la possibilità di prevedere direttamente le condizioni della separazione, condizioni delle quali il giudice dovrà prendere atto, a meno che non siano contrarie all'interesse dei figli.

Rimangono fissati i principi che la potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo e che ciascuno dei coniugi è chiamato a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

Il testo infine elaborato dalla commissione ha epurato l'ipotesi iniziale da previsioni come quella dell'obbligatorietà della presentazione di un progetto condiviso o della sottoposizione dei coniugi alla figura del «mediatore famigliare» che avrebbero resa farraginosa ed inapplicabile nei fatti la normativa.

Restano in sostanza i coniugi liberi di decidere responsabilmente le modalità della conclusione della loro unione, limitando al giudice l'accertamento che le decisioni adottate non contrastino con i diritti dei figli minori.

Si è anche stabilito che il diritto all'assegnazione della casa coniugale a favore di un coniuge venga meno nel momento in cui questi inizi una convivenza more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Alleanza Nazionale dunque esprime voto favorevole al provvedimento esaminato.

LUIGI MANINETTI. Onorevoli colleghi, il ruolo di legislatori ci impone di adeguare il nostro ordinamento alla realtà, all'evoluzione e alla dinamica sociale, e ad affrontare questioni delicate e complesse; tanto più delicate e complesse se attengono al diritto della famiglia e dei minori.

Quando ci si trova di fronte ad una materia così sensibile dal punto di vista delle implicazioni umane, quale appunto è quella riguardante la famiglia, si rischia sempre di danneggiare uno dei tanti attori in campo.

Il merito principale del provvedimento che giunge oggi al nostro esame è sicuramente quello di avere innanzitutto cercato di assicurare al minore il diritto alla bigenitorialità superando il concetto di genitore affidatario ormai non più in linea anche con i più moderni orientamenti della società italiana ed europea.

Il testo che ci accingiamo a votare non nasce per caso, è frutto di un lavoro iniziato nella legislatura passata e dal confronto di chi vive quotidianamente queste problematiche, comprese le associazioni femminili, tacciando pertanto chi ha sempre accusato la legge di essere «maschiocentrica».

L'altra accusa ricorrente è stata quella di essere «adultocentrica», di considerare i figli come pacchi postali, mentre l'affidamento condiviso intende esclusivamente porre l'accento sulla necessità della partecipazione di entrambi i genitori alla cura ed all'educazione dei figli: si tratta di una partecipazione augurabilmente concordata, ma anche gestibile in assenza di accordo, secondo le regole stabilite dal giudice.

Una legge che vuole lasciare al figlio la possibilità di riferirsi liberamente a ciascuno dei suoi genitori, che vuole garantirgli una certa flessibilità nella frequentazione, che vuole valutare di volta in volta i trasferimenti del genitore affidatario, che vuole rendere comunque minimo il disagio dei figli, non credo che possa considerarsi «adultocentrica».

Oggi il sistema fa acqua da tutte le parti perché è un sistema che si basa esclusivamente in una lotta economica; si lotta sull'assegno, sulla casa ed ogni occasione è buona per alimentare una tensione sempre latente. Tutto dipende dalla scelta del proprio legale.

Con l'affidamento esclusivo le scelte sono sempre state costrittive, artefatte e forzate da una sentenza che non lascia il tempo alla comprensione delle ragioni profonde di una crisi della coppia e alle soluzioni indolori di questa.

Il processo di separazione avviene, generalmente, dopo un lungo periodo di relazioni conflittuali, che spesso permangono  e si acuiscono anche dopo la separazione e che possono avere anche conseguenze psicologiche sull'equilibrio mentale dei figli.

Ma non è tutto.

L'affidamento ad un solo genitore non soddisfa il principio dell'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli. L'articolo 155 che oggi intendiamo modificare non è neanche coerente con l'articolo 30 della Costituzione laddove si parla di un diritto-dovere di entrambe i genitori di educare, mantenere ed istruire i figli. Pertanto la bigenitorialità in quanto diritto costituzionalmente garantito non dovrebbe mai essere messo in discussione, contrariamente alla prassi odierna.

Ora con le modifiche che si intendono apportare alla attuale legislazione questi limiti, queste strozzature potrebbero essere superate ed il minore avrebbe il diritto, anche in seguito alla separazione dei genitori, ad un rapporto equilibrato e continuativo con loro, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambe e di mantenere rapporti con ascendenti e parenti.

È ovvio che una tale impostazione richiede un salto di qualità della coppia, un cambio di livello nelle relazioni, direi di maturità, nell'interesse del minore, proprio perché si tratterebbe di tracciare un percorso educativo compatibile e realizzabile. È importante che in questo processo la coppia scinda le proprie conflittualità da quelle relative al loro ruolo di genitori.

In fondo il fallimento della coppia non significa il fallimento del proprio ruolo di genitore e si può essere dei buoni genitori anche da separati.

Riteniamo che si tratti di una grande opportunità, specialmente quando vi è in entrambi i genitori la voglia e la volontà di provvedere alla cura dei propri figli e di fare fino in fondo il proprio dovere. Se poi tutto ciò non dovesse verificarsi si ricorrerebbe nuovamente all'affidamento esclusivo, deciso dal giudice.

Abbiamo già detto che respingiamo le critiche prevenute che sono state fatte al testo, tanto più se tese a difendere il cosiddetto coniuge debole. In Italia l'affidamento esclusivo alla madre rappresenta la quasi totalità dei casi; questo a volte preclude alla donna una libertà nel lavoro e nella vita sociale che un affido condiviso potrebbe invece facilitare, tanto più se consideriamo che nell'attuale società i padri hanno dimostrato di rispondere ampiamente alle esigenze affettive e protettive dei figli che, in più, possono disporre del riferimento paterno per una crescita ed uno sviluppo equilibrato.

Inoltre il testo mette in risalto la valenza del lavoro di cura, mostrando sensibilità alla tutela della donna che, appunto, è impegnata nei compiti domestici e di accudimento dei figli.

Valutiamo altresì positivamente la facoltà del giudice di disporre indagini sui redditi e sui beni nei casi dubbi e nei casi di contestazioni di una delle parti, così come l'attenzione posta ai figli portatori di handicap per i quali gli obblighi di cura sono estesi anche oltre la maggior età.

In conclusione esprimo il voto favorevole del gruppo Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro al presente testo che consideriamo idoneo a salvaguardare l'uguaglianza affettiva dei coniugi di fronte alla legge e la loro pari dignità e pari opportunità educanti nei confronti dei figli che sono i veri soggetti da tutelare.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto favorevole che esprimerò sulla proposta di legge sull'affido condiviso, così come emendata da quest'aula si basa su alcune considerazioni. Innanzi tutto tale provvedimento affronta, tentando di dare risposta, un obbligo che l'Italia ha assunto sottoscrivendo la Convenzione per i diritti del fanciullo di New York del 1989 trasformandola in norma nel 1991. Tra gli impegni assunti vi è il riconoscimento del diritto di ogni bambino alla famiglia, la propria o in caso di mancanza quella che con l'adozione gli sarà donata; e come conseguenza a ciò, nel caso di separazione o divorzio, il diritto di mantenere il rapporto con entrambi i genitori.

Oggi la norma in Italia, prevedendo l'obbligo dell'affido esclusivo (e, ma solo in caso di totale concordanza, l'affido congiunto),  viola tale importante diritto del minore. Da qui la necessità di intervenire sul piano legislativo, così come peraltro la stessa Convenzione prescrive agli Stati firmatari, al fine di adeguare, il proprio corpus legislativo ai diritti del minore di cui la Convenzione di New York è espressione.

Di converso a ciò, la maturazione culturale di questi ultimi decenni ha trasformato la «potestà» genitoriale in «responsabilità» genitoriale intesa come diritto-dovere di educazione e cura dei figli: responsabilità che non viene certo meno nel momento in cui il matrimonio si scioglie o la coppia si separa.

L'affidamento condiviso è dunque la soluzione a tale esigenze: affido condiviso sul quale ogni componente politica di questa Assemblea si è dichiarata in pieno accordo.

Ma al di là del principio, si è trattato poi di individuare il modo attraverso il quale attuarlo ed è qui che sono sorti contrasti che solo grazie alla tenacia del relatore hanno potuto essere risolti.

Si è trattato infatti di mediare tra culture profondamente diverse, ma si è trattato anche in un certo senso di obbligare i colleghi a guardare alla norma in fieri liberi dal peso dell'attuale normativa e dalle situazioni ad essa connesse. Non sempre però ciò è riuscito. Ne è prova la questione della perdita del diritto alla casa familiare per il coniuge presso il quale i minori abitano in caso di convivenza more uxorio o nuovo matrimonio, che di fatto limita le libertà individuali, o peggio sottopone a reciproci ricatti i due ex-coniugi cointestatari dell'abitazione. Ma soprattutto tale norma, pur nell'importanza che essa riveste, risulta fortemente indebolita dalle subordinate poste alla prescrizione di affido condiviso dei minori in caso di separazione o divorzio. Quasi che il riconoscimento - dovuto - del diritto dei minori alla bigenitorialità, debba sottostare a variabili o subordinate non attinenti al diritto stesso. Dal mio modesto punto di vista un mostrum giuridico!

Altra questione a mio parer estremamente grave è la scomparsa del ricorso alla mediazione familiare da parte della coppia in via di separazione ed in forte contrasto, prima di adire il giudizio.

Tale obbligo, presente nella proposta di legge a mia firma ma anche nelle prime stesure del testo unificato da parte del relatore, non rappresenta infatti una conculcazione della libertà dei coniugi separandi, in quanto non veniva proposta per interferire con le loro decisioni; al contrario e in analogia con quanto avviene in molti altri paesi occidentali, l'obbligatorietà del ricorso alla mediazione familiare avrebbe assicurato che in entrambi i coniugi si sviluppassero, perché meglio identificati attraverso l'aiuto di esperti, quei sentimenti di responsabilità e di rispetto reciproco, estremamente funzionali non solo nel momento della sentenza di affido, ma soprattutto nel prosieguo nella vita di relazione di ognuno di essi con i proprio figli.

L'aver abbassato il ricorso alla mediazione famigliare ad una sorta di passaggio burocratico, ad un «bollo» da apporre sull'istanza di separazione, fa perdere completamente il senso di supporto e di aiuto che la figura del mediatore familiare avrebbe potuto dare ai bambini, rendendo loro possibile il rapporto con entrambi i genitori.

In questo campo si è purtroppo scontata una mancanza di conoscenza, una carente cultura relativa a quanto tali nuove figure professionali riescono ad ottenete in tali casi. Peccato che non si sia voluta prendere in esame la legislazione ma soprattutto gli effetti di questa, esistente in paesi come la Germania e la Danimarca, dove il ricorso obbligatorio alla mediazione familiare ha abbattuto il contenzioso all'interno delle separazioni di coppia in percentuale assai significativa: 40 per cento e 25 per cento.

Atteso che l'affido condiviso potrà essere facilmente attuato all'interno delle separazioni consensuali, e già questa è una grande conquista, l'aver tolto il ricorso obbligatorio alla mediazione familiare, non consentirà di godere del diritto alla bigenitorialità ai figli di grandissima parte delle coppie in contrasto che richiedono la separazione per via di giudizio, in quanto resterà più o meno inalterato il livello di  contenzioso all'interno di tale tipo di separazione. A mio parere infatti l'obbligatorietà di ricorso alla mediazione familiare rappresenta in questa legge la «rotellina centrale» di un ingranaggio consistente, fermando la quale tutto poi si blocca, lasciando di fatto le cose come stanno. Qualcuno ha dichiarato che questa legge, così come oggi approvata, è una norma inutile, e io stessa ho parlato di occasione mancata. È chiaro infatti che realizzare una riforma comporta il conseguente coraggio di analizzare profondamente e porre in essere i supporti ritenuti necessari per la sua successiva attuazione.

Senza tentennamenti o ipocrisie. E liberandosi dal peso della situazione attuale che vede le donne affidatarie esclusive, comunque ancora per il 90 per cento.

Ma io voglio avere fiducia. Fiducia che nel passaggio al Senato e in un ulteriore approfondimento alcune incongruenze possano essere abolite.

È d'obbligo votare questa norma ed io la voterò: per rispetto dei diritti del minore che comunque in qualche modo essa rende più fruibili; per rispetto delle tantissime associazioni di madri e padri separati, che perseguono l'affido condiviso - peraltro - richiedibile per gli affidi esclusivi già passati in giudicato e le ringrazio per la determinazione e per il sostegno che hanno dato a me e ad altri parlamentari, in questi anni di lavoro legislativo.

Per rispetto, infine, del relatore Paniz, con il quale ho collaborato, e che pubblicamente ringrazio.

VITTORIO TARDITI. Siamo alla fine di un lunghissimo e travagliato percorso di un provvedimento che negli altri paesi dell'Europa occidentale è già stato approvato da anni. In Francia, ad esempio, nello stesso arco di tempo in cui noi siamo al voto di un solo ramo del Parlamento, hanno varato la riforma - 1993 - e l'hanno ritoccata altre due volte!

Noi ci siamo giustificati dicendo che il paese non era pronto. Falso: è il paese, la società civile, uomini e donne, padri e madri insieme che la chiedono da dodici anni; non è una legge nata negli uffici legislativi del Parlamento.

Poi si è cercato di sostenere che la magistratura non era pronta, che sarebbe stato un provvedimento che non avrebbe potuto capire e applicare correttamente. Assolutamente no. Da parecchi anni la magistratura ha dovuto arrangiarsi con l'affidamento congiunto terapeutico, i cui esempi si moltiplicano, ben più esigente nei confronti dei genitori e della necessità di collaborare dell'affidamento condiviso, che per i casi difficili prevede l'esercizio differenziato della potestà. L'Associazione nazionale magistrati ci ha rivolto un accorato appello a garantire la bigenitorialità anche dopo la separazione e si è arrivati al punto, recentemente, che il tribunale di Pescara ha emesso una sentenza in conformità e in nome di un provvedimento di legge - l'affidamento condiviso - che ancora non esisteva e sul quale stiamo continuando a cavillare!

Ho già sottolineato nella discussione generale che mi è difficile credere che tutti questi dubbi dipendano dalla delicatezza della materia: una legge si può sempre ritoccare, e una legge sbagliata, come quella in vigore, che fa danni incalcolabili, si deve assolutamente cambiare!

Ho già detto, e non voglio ripetermi, che mi sembra molto più probabile, per non dire evidente, che una parte del Parlamento sia condizionata dalla pressione di lobby che si muovono a tutela dei loro privati interessi e non di quello dei bambini.

Anche il testo che stiamo votando, che per le resistenze appena accennate e ha dovuto piegarsi ad ampi compromessi, è una legge che sicuramente richiederà successivi interventi. Ma è mio personale parere - di me che ho compreso e accolto per primo la necessità di un cambiamento - che si debba procedere senza indugio alla sua approvazione e che il Parlamento debba predisporre un canale privilegiato per assicurarle l'approvazione definitiva in tempo utile. È un appello che rivolgo a tutti voi. Molto spesso, le sottilizzazioni nascondono solo la scarsa propensione all'intervento. Mettiamole da parte. L'attesa è durata anche troppo.

PIER PAOLO CENTO. Dichiaro il mio voto favorevole con la consapevolezza che il lavoro alla Camera dei deputati ha raggiunto un compromesso accettabile in una materia delicatissima.

Rimane ovviamente la necessità di rivedere al Senato la norma sul diritto alla casa, che ha suscitato una discussione controversa.

CAROLINA LUSSANA. Riguardo all'ultimo testo modificato, non posso che esprimere soddisfazione, a nome della Lega Nord Federazione Padana, per la conclusione di un estenuante percorso che ci porta oggi, dopo quasi quattro anni di lavoro in Commissione giustizia, a valutare l'affidamento condiviso dei figli di genitori separati.

Quali e quante siano state le difficoltà incontrate è dimostrato anche dal fatto che ci eravamo già incontrati a dibattere il medesimo tema, per la discussione generale, il 10 marzo di quest'anno, ben quattro mesi fa.

Da allora sono stati apportati al testo numerosi cambiamenti, che vorrei brevemente richiamare, introdotti nel tentativo, spero riuscito, di allargare il consenso intorno ad un provvedimento che ci è stato chiesto da molto tempo e con viva insistenza da ampi strati della società civile.

Si è trattato di modifiche spesso migliorative, anche se a volte riduttive, legate al desiderio di mediare tra posizioni piuttosto lontane, che pertanto hanno portato ad una minore chiarezza o incisività del testo.

Quest'ultimo è il caso del progetto educativo, che la coppia era chiamata a cercare di concordare prima di presentarsi al giudice. Uno sforzo di armonizzazione che avrebbe richiamato i genitori al dovere di mettere da parte rancori personali e ricatti reciproci, in nome di un interesse diverso da quello personale e su di esso prevalente. Avrebbe potuto essere un'eccellente occasione di riflessione, ma qualcuno vi ha visto addirittura il tentativo di impedire coattivamente alla coppia di separarsi e si è preferito evitare ogni equivoco espungendolo dal testo.

Altrettanto spiacevole è l'apertura di maggiori spazi per l'affidamento esclusivo, anche se al giudice viene chiesto di valutare prioritariamente la possibilità di un affidamento condiviso. Resta il fatto che ad esso vengono date indicazioni di principio, che dovrebbero condurlo ugualmente ad una scelta bigenitoriale ogni volta che non vi siano veri e propri impedimenti.

Altrettanto lodevolmente si è stabilito che le decisioni principali debbono essere sempre concordate, eliminando l'ambiguo riferimento ad eventuali impossibilità materiali di contatto.

Per quanto riguarda l'ordinaria gestione dei figli, è stata ripristinata la possibilità che il giudice stabilisca che i genitori esercitino la potestà separatamente. In questo modo, con l'esercizio differenziato della potestà, diventa assolutamente evidente e incontestabile che l'affidamento condiviso non si fonda sulla collaborazione tra i genitori, pur facilitandola; e diventa insostenibile la tesi di alcuni, lungamente e tenacemente sostenuta, secondo cui l'affidamento condiviso sarebbe l'affidamento congiunto obbligatorio, o come si ama dire, coatto, da cui seguirebbe la relativa impraticabilità in caso di disaccordo o di elevata conflittualità.

Nulla di tutto ciò. Mentre l'affidamento congiunto tradizionalmente inteso richiede che ogni minimale decisione sia concordata, con l'affidamento condiviso, in caso di cattivi rapporti tra genitori entrambi idonei, non ci sarà alcun problema in più rispetto ad un affidamento esclusivo, potendo il giudice semplicemente stabilire che ad assumere le decisioni del quotidiano sia il genitore presente.

Riguardo al mantenimento dei figli, è stato deciso di sopprimere l'esplicita indicazione della forma diretta, visto che in essa alcuni vedevano maggiori opportunità di conflitto. Tale scelta, grazie all'accoglimento di un nostro emendamento, è stata contemperata dalla previsione che l'assegno di perequazione è previsto solo ove necessario.

C'è poi un argomento che merita un approfondimento particolare: la vexata quaestio dell'«interesse del minore», del quale alcuni parlamentari avrebbero voluto fare il parametro costante, attraverso il quale valutare ogni scelta.

E, nell'ambito della stessa filosofia, i medesimi hanno voluto bollare come «adultocentrica» ogni stesura che non nominasse di continuo l'interesse del minore, accreditando come «bambinocentrico» qualsiasi testo che lo usasse come parametro fisso di riferimento.

Credo che sia necessario intendersi.

Intanto, va osservato che separare in una famiglia il benessere dei genitori da quello dei figli significa effettuare una semplificazione molto grossolana. È, infatti, opportuno chiedersi come un figlio possa stare bene se i suoi genitori litigano in continuazione, o se un genitore è depresso e frustrato, o se la sentenza gli impedisce di frequentare uno dei due genitori quanto desidererebbe.

Quindi, affermiamo con forza che, ogni volta che in questo progetto si è pensato qualcosa di utile a ridurre le tensioni tra i genitori e a liberalizzare i loro rapporti con il figlio, ecco che abbiamo assecondato al contempo, e nel massimo grado, l'interesse del minore.

Sicuramente, esistono situazioni in cui vi è conflitto di interesse tra genitori e figli. Ad esempio, quando un genitore vuole trasferirsi portando i figli con sé a 300 chilometri di distanza dalla casa coniugale, assegnata a lui perché convivente con essi, per evitare loro il disagio e la pena dello sradicamento dai luoghi familiari; oppure quando si deve stabilire se dell'assegno per il mantenimento di un figlio che è diventato maggiorenne sia titolare il figlio stesso o il genitore prevalentemente convivente; o quando, aggiungiamo con maggiore evidenza, si deve decidere se stabilire un affidamento esclusivo o un affidamento ad entrambi i genitori, ambedue idonei.

In Germania, in questo caso, viene interpellato il figlio che abbia compiuto i 14 armi per sapere se sia d'accordo, riconoscendo implicitamente che di per sé la cosa gli procurerebbe un danno.

Non risulta che i fautori dell'utilizzo del criterio dell'interesse del minore abbiano mai nutrito alcuna di queste preoccupazioni.

È allora lecito chiedersi se questa richiesta sia dettata da ragioni autentiche e sostanziali, oppure se invece essa non abbia altro scopo che la conservazione dell'attuale sistema; se cioè, non rappresenti non la copertura, per la verità trasparente, di un altro tipo di obiettivo: una riforma simulata, scritta in modo tale da non cambiare nulla.

E allora è necessario fare attenzione alla sostanza e non all'apparenza, e vi chiediamo di analizzare a cosa concretamente conduce una formulazione non chiaramente predittiva, ma subordinata ad un criterio del tutto vago e fumoso. La mia risposta, meditata e consapevole, è che si andrebbe verso la cancellazione di ogni certezza, che si farebbe piombare la famiglia separata in un abisso di sconforto, che si renderebbe, insomma, indispensabile per ciascun genitore progettare e affrontare uno scontro giudiziale per cautelarsi nei confronti di imprevedibili decisioni.

È forse questo l'«interesse del minore»?

Sullo stesso piano ritengo di poter valutare la richiesta di chi, all'articolo 155-bis, vorrebbe che si considerasse l'interesse del minore come giustificazione per procedere ad un affidamento esclusivo, invece che escludere un genitore dall'affidamento solo e soltanto quando sceglierlo come affidatario potrebbe recare pregiudizio al minore, o essere contrario al suo interesse.

Alcuni affermano che fare l'interesse del minore è più che fare il suo danno. Giustissimo. Ma, se nello specifico la tesi è sincera, perché il criterio del pregiudizio implica una valutazione di merito e non appare sufficiente, allora vuol dire che ciò che si vuole in realtà ottenere è che il giudice sia completamente libero (abbia cioè carta bianca) nello scegliere un modello - l'affidamento esclusivo - preferendolo al condiviso.

In pratica, l'utilizzo di una semplice formula del tutto generica, come quella di avere perseguito l'interesse del minore, lascerebbe il giudice libero di scegliere quale genitore escludere dall'affidamento; questo in modo totalmente arbitrario e privo di giustificazione.

A titolo di maggiore chiarezza, una cosa è che si debba invocare una ragione specifica - ad esempio una personale carenza - a carico di un genitore per escluderlo dall'affidamento - in mancanza della quale l'affidamento sarà condiviso; altra cosa è che si possa abbandonare il condiviso e optare per l'affidamento esclusivo per un motivo soggettivo, impalpabile e del tutto generico come l'interesse del minore, restando liberi di escludere a piacere uno dei due genitori, senza alcuna motivazione personalizzata.

Ecco come, sotto l'apparenza di quella nobilissima e di per sé incontestabile espressione si potrebbe in realtà ottenere un risultato - togliere al figlio un genitore idoneo - di sicuro diametralmente opposto al suo interesse.

Per questo abbiamo detto «no» con la massima fermezza a una formulazione del genere ed abbiamo aderito, seppure con qualche perplessità alla formulazione che fra il termine «pregiudizio» ed il termine «interesse del minore» come la possibilità per il giudice per escludere un genitore dall'affido condiviso ha limitato tale possibilità al solo caso in cui con provvedimento motivato si ritenga che tale modalità di affido sia contraria all'interesse del minore.

Detto questo avremmo sicuramente voluto che si facesse di più, che si avesse più coraggio, che si riuscisse a spingersi oltre come in Francia dove una legge simile al nostro progetto originario sta riducendo molto la litigiosità e il contenzioso fra i coniugi.

Avremmo preferito che non si abbandonasse il criterio di cercare di comporre le liti in via extragiudiziaria, avremmo voluto che il baricentro delle scelte restasse saldo dalla parte dei genitori e non spostato verso il giudice.

Questo era il significato del progetto educativo condiviso. Si è fatta molta ironia sul cosiddetto obbligo di andare d'accordo, soprattutto, si è detto, fra persone che non sono più in grado di condividere alcunché: si voleva solo riconoscere in capo ad entrambi i genitori il diritto e il dovere di continuare ad esserlo anche in caso di crisi del rapporto.

Il progetto condiviso era auspicabile ed incentivato, ma in caso di disaccordo era comunque prevista la possibilità di intervento del giudice.

Detto questo però sono molte di più le ragioni che ci spingono convintamente ad approvare questo testo ritenendolo un grande passo in avanti. Non è la codificazione dell'esistente, critica che ci potrà essere mossa da qualcuno, ma è il riconoscimento pieno della bigenitorialità e di un legame chiaro ed inequivocabile su quelle che dovranno essere le scelte dei nostri tribunali e un passaggio culturale importante anche per i genitori: interesse del minore è poter continuare ad avere rapporti equilibrati con il padre e la madre e l'affido monoparentale non può essere utilizzato per avanzare, come tante volte è accaduto, mere pretese egoistiche o economiche. Concludo annunciando il voto favorevole del mio gruppo e auspicando che il Senato possa a sua volta completare l'iter del progetto in tempo utile affinché l'affidamento condiviso possa diventare finalmente legge dello Stato.


 


INTERVENTO CONCLUSIVO DEL RELATORE MAURIZIO PANIZ SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 66 ED ABBINATE

 

 

 


MAURIZIO PANIZ, Relatore. Ringrazio tutti i colleghi che hanno collaborato alla stesura di questo testo. In questa materia è facile avere opinioni contrastanti, ma il lavoro di tutti ha consentito di raggiungere obiettivi forse insperati.

Ringrazio i colleghi per le parole di stima nei miei confronti, la Commissione giustizia ed il suo presidente, nonché tutti gli uffici per la collaborazione.

Ringrazio tutti i cittadini e gli organi di stampa che hanno supportato il lungo lavoro fatto.

 



Iter al Senato


Progetti di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3537

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 7 luglio 2005, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

 

d’iniziativa dei deputati TARDITI, AMATO, ARNOLDI, BAIAMONTE, BARBIERI Emerenzio, BLASI, CAMMARATA, COSENTINO, DEODATO, DI TEODORO, FALLICA, MANCUSO Filippo, FRAGALÀ, FRATTA PASINI, LAVAGNINI, LIOTTA, MARINELLO, MARRAS, NICOTRA, PEZZELLA, PITTELLI, RODEGHIERO, SANTORI, SANZA, SPINA DIANA, STRADELLA, STRANO, DELFINO, TRANTINO, VALDUCCI, VITALI, VOLONTÈ, ZACCHERA, CARLUCCI, TARANTINO, ALFANO Ciro, CESARO, MARTINI Francesca e SCHMIDT (66); CENTO (453); LUCCHESE, BARBIERI Emerenzio, BIANCHI Dorina, D’ALIA, DRAGO Giuseppe, LIOTTA, TUCCI e GIANNI Giuseppe (643); TRANTINO (1268); VITALI e MARRAS (1558); LUCIDI, FINOCCHIARO, ABBONDANZIERI, AMICI, BARBIERI Roberto, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BONITO, BOVA, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CHIAROMONTE, CRUCIANELLI, DI SERIO D’ANTONA, DIANA, GIACCO, GIULIETTI, GRILLINI, INNOCENTI, LABATE, LUCÀ, LUMIA, MAGNOLFI, MARAN, MARIANI Paola, MARIANI Raffaella, MARIOTTI, MAURANDI, MONTECCHI, MOTTA, NIGRA, OTTONE, PENNACCHI, PINOTTI, PISA, PREDA, QUARTIANI, RUGGHIA, SANDI, SINISCALCHI, TOLOTTI e TRUPIA (2233); MUSSOLINI, COLA, PERLINI, PORCU, FRAGALÀ e LISI (2344); MANTINI, BENVENUTO, CIALENTE, CIANI, CRISCI, FANFANI, FISTAROL, LODDO Santino Adamo, MACCANICO, MEDURI, MOLINARI, NIGRA, OLIVIERI, PISICCHIO, REDUZZI e RUGGERI (2576); DI TEODORO (4027); MAZZUCA (4068)

(V. Stampati Camera nn.66, 453, 643, 1268, 1558, 2233, 2344, 2576, 4027 e 4068)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l’11 luglio 2005

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Disposizioni in materia di separazione dei genitori
e affidamento condiviso dei figli

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) – Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) – Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del minore) – Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 3.

(Disposizioni penali)

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n.898.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


SENATO DELLA REPUBBLICA

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N. 902

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore  d’iniziativa dei senatori GENTILE, NOCCO, DEGENNARO, COSTA, D’IPPOLITO VITALE, FASOLINO, NESSA, PONZO, TREMATERRA, CHIRILLI, LAURO, MORRA, MANUNZA, SALZANO, IZZO, FERRARA, MARANO, CRINÒ e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2001

 

 

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Modifiche al codice civile concernenti disposizioni
in materia di figli minori

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Onorevoli Senatori. – La necessità di intervento nella normativa che disciplina l’affidamento dei figli minori di genitori separati nasce da circostanze oggettive, che evidenziano un diffuso e profondo malessere.

È anzitutto da ricordare che la problematica investe un numero elevatissimo di persone, essendo le coppie separate il 25 per cento circa e i relativi figli minori oltre un milione, secondo i dati dell’ISTAT del 1998. Questi, secondo la stessa fonte e per lo stesso anno, nel 92 per cento dei casi sono affidati alla madre, e la frazione rimanente di soluzioni diverse è da attribuire a situazioni di impossibilità o gravi carenze materne (psicopatie, droga, alcolismo).

C’è da aggiungere che la possibilità di accesso per il padre, in questi affidamenti ad un solo genitore, è abitualmente limitata ad un fine settimana alternato e 15 giorni in estate.

In questa situazione, che trasforma di fatto la fattispecie della separazione dei figli dal genitore non-affidatario, non stupisce che si riscontri una percentuale altissima di minori disadattati, abituati ad una dipendenza dalla madre e ad un rifiuto del tutto innaturale nei confronti del padre.

Si pensi poi alle separazioni sempre più frequenti tra uomini con donne che non hanno nazionalità italiana; in molti casi si assiste alla fuga della moglie straniera che porta con sé i figli, negandoli al padre. Quest’ultimo, nella maggior parte dei casi, è costretto a recarsi nella nazione di origine dell’ex coniuge per poter vedere i propri figli, con la conseguenza ovvia di dover affrontare spese cospicue che non tutti i padri possono permettersi. Se poi invece si guarda la fattispecie dal punto di vista del minore i disagi sono del tutto evidenti ed immaginabili.

A questi problemi, costanti in tutti i paesi ove esistano separazioni e divorzio, si è da tempo cercato di dare risposta mediante l’affidamento congiunto, un istituto che si propone di superare la deleteria divisione in genitori del quotidiano e genitori del tempo libero. D’altra parte, il progressivo adeguamento dell’ordinamento giuridico non solo al principio della parità e delle pari opportunità ma al concreto mutamento del costume, può essere visto nel coerente succedersi di leggi volte a riconoscere la plausibilità e opportunità pratica della paritetica utilizzazione delle figure genitoriali (legge 9 dicembre 1977, n.903: il diritto del padre di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio, e sentenza della Corte costituzionale n.179 del 1993 in materia di riconoscimento al padre lavoratore del diritto ai riposi giornalieri per l’assistenza al figlio nel suo primo anno di vita). Detto ciò, sembrerebbe, che l’istituto dell’affidamento congiunto, nelle separazioni, fosse la migliore soluzione da adottare, senonché, nella realtà l’affidamento congiunto nel nostro ordinamento è stato del tutto ignorato al punto tale che qualcuno lo ha definito una mera finzione giuridica (Canova, Grasso: Il diritto di famiglia e delle persone, Milano, Giuffrè, 1991).

Centrale in questa proposta è infatti l’idea, espressa nell’articolo 1, che la bigenitorialità non è solo una rivendicazione del genitore escluso dall’affidamento, quanto un diritto soggettivo del minore. L’articolo prevede inoltre la decadenza dell’affidamento per il genitore che viola le disposizioni della sentenza, fissa dei limiti nel cambio di residenza del genitore affidatario (come ribadito dalla suprema Corte di cassazione I Sezione Civile nella sentenza n.13823 dell’8 novembre 2001), consente un rapporto continuo del minore con il genitore non affidatario attraverso strumenti telematici, facilita i rapporti sereni fra la coppia separata con lo strumento della mediazione familiare.

Per concludere, questo progetto di legge non è un’ipotesi di controriformismo, ma un’idea concreta e tangibile che monitora la nuova realtà sociale e supera il concetto di dualità genitoriale.

 


 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli minori) – Il minore ha diritto a mantenere un rapporto continuativo con i genitori anche in caso di separazione personale degli stessi, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili sul matrimonio, affinchè possa avere uno sviluppo equilibrato della personalità e sia educato da entrambi, senza alcuna distinzione, ove non ricorrano per uno o per entrambi i coniugi elementi contrari o pregiudizievoli, in riferimento all’esclusivo interesse morale e materiale della prole.

Il giudice che pronuncia la separazione stabilisce, comunque, la continuazione dell’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, ove non ricorrano elementi pregiudizievoli in riferimento ad uno o ad entrambi i coniugi.

Il giudice designa, con il consenso delle parti, il genitore affidatario, non limitando quanto stabilito dal secondo comma.

I genitori indicheranno preventivamente gli accordi raggiunti per l’educazione, il mantenimento economico, gli interventi ordinari e straordinari e le visite del genitore non affidatario.

Il giudice detta disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei minori e attribuisce ad entrambi i coniugi il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.

In caso di mancato accordo da parte dei genitori in merito alle fattispecie di cui al quarto comma, il giudice invia le parti al consultorio familiare affiancato al servizio sociale che relaziona al magistrato ed al pubblico ministero competente sulle misure più idonee da adottare per la normale educazione dei minori».

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell’affidamento ai genitori) – Gli accordi tra coniugi per l’attuazione dell’affidamento ai genitori si devono uniformare ai seguenti princìpi:

a) la casa coniugale continuerà ad essere abitata dal genitore affidatario;

b) qualora il genitore affidatario dovesse o volesse decidere di trasferire altrove la residenza propria e dei figli a lui affidati, potrà fissarla in un ambito territoriale non superiore ai 100 chilometri. Diversamente dovrà rivedere l’affidamento della prole con l’altro coniuge, rispettando ove possibile la volontà dei figli;

c) il genitore non affidatario dovrà vedere e tenere con sé i minori quando vorrà compatibilmente con le esigenze di questi ultimi e non del genitore convivente. Dovrà essere possibile favorire occasioni di rapporto quotidiano, anche attraverso l’uso di strumenti telematici, fra il minore ed il genitore non affidatario;

d) il coniuge non affidatario può chiedere la decadenza dell’affidamento quando ritenga che siano state assunte dal coniuge affidatario decisioni o comportamenti pregiudizievoli all’interesse dei figli.

Art. 155-ter - (Decadenza dell’affidamento ai genitori) – La violazione delle disposizioni contenute nelle sentenze di affidamento comporta, per il genitore inadempiente ed affidatario, la decadenza dell’affidamento con conseguente affidamento esclusivo del minore all’altro coniuge.

Il giudice del tribunale ordinario che pronunzia la decadenza adotta ogni altro tipo di provvedimento relativo al mantenimento e alla crescita dei minori e revoca le disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 155-bis.

Le parti hanno diritto alle assunzioni di mezzi di prova nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni.

È diritto insopprimibile dei nonni la frequentazione costante con i minori ed ogni eventuale divieto costituisce motivo di accertamento di cui al primo comma.

Art. 155-quater. - (Affidamento a terzi) – Nei casi conclamati di grave pregiudizio di convivenza dei minori con i genitori, il giudice dispone l’affidamento ai nonni che forniscano migliore ambiente pedagogico e, in casi limitati, colloca la prole presso una terza persona o in un istituto di educazione.

Art. 155-quinquies. - (Mediazione familiare) – È istituito presso il tribunale civile il registro dei professionisti specializzati nella mediazione familiare.

Il giudice richiede, nei casi di mancato accordo tra le parti, l’intervento dei mediatori familiari e ne riporta la relazione sulla congruità sociale in favore dei minori, motivando l’adozione del provvedimento contrario.

Art. 155-sexies. - (Fattispecie non prevista nelle condizioni di separazione) – Per tutto quanto non previsto nelle condizioni di separazione è ammesso ricorso al tribunale ordinario ai sensi dell’articolo 316.

Art. 155-septies. - (Revisione delle modalità di affidamento ed ambiti di applicazione) – I coniugi hanno diritto di chiedere, in presenza di sopravvenute circostanze di fatto, la revisione delle disposizioni concernente l’affidamento dei figli e l’esercizio della potestà.

Le disposizioni di cui all’articolo 155 e seguenti si applicano anche ai minori i cui i genitori non siano coniugati, né convivano more uxorio».

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

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N. 1036

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALLEGARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  IL 23 GENNAIO 2002

 

 

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Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e

affidamento condiviso dei figli

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge accoglie le indicazioni e le richieste che giungono dalle famiglie separate e si basa essenzialmente su uno studio condotto dall’associazione «Crescere Insieme» (Maglietta M., «Il figlio diviso», in Testimonianze, anno XLI (398), pp.111-125, 1998).

La necessità di intervento nella normativa che disciplina l’affidamento dei figli minori di genitori separati nasce infatti da circostanze oggettive, che evidenziano un profondo e diffuso malessere.

È anzitutto da ricordare che la problematica investe un elevatissimo numero di persone, essendo il tasso annuo di separazione (rapporto tra il numero di coppie che si separano e il numero di coppie che contraggono matrimonio) intorno al 25 per cento e i figli minori di genitori separati oltre un milione, secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del 1998. Questi, secondo la medesima fonte e per lo stesso anno, nel 90,9 per cento dei casi sono affidati esclusivamente alla madre, cifra da considerare ancor più prossima alla quasi totalità dei casi normali, ove si tenga conto che la maggior parte delle soluzioni diverse (il padre, i nonni, i servizi sociali, l’affidamento congiunto, eccetera) è riconducibile a situazioni in cui mancava la richiesta materna di affidamento o esistevano nella madre gravi carenze (psicopatie, droga, alcolismo, eccetera). C’è da aggiungere che la possibilità di accesso per il genitore non affidatario, in questi affidamenti a un solo genitore, è abitualmente limitata a un fine settimana alternato e 15 giorni in estate.

In questa situazione, che trasforma di fatto la separazione tra i genitori in perdita per i figli del genitore non-affidatario (Barbagli M., Saraceno C., Separarsi in Italia, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 190), non può stupire che si riscontri una altissima percentuale di minori disadattati che, nei casi meno gravi, necessitano di trattamenti di psicoterapia, per avere sviluppato una condizione di dipendenza da un genitore (in genere la madre) e di rifiuto nei confronti dell’altro (quasi sempre il padre). A ciò si aggiunge l’elevata conflittualità tra gli ex-coniugi, per i quali frequentemente ai motivi personali di rancore si sommano le tensioni per un rapporto con i figli mal risolto per entrambi. In sostanza, quindi, l’affidamento a un solo genitore, ben lungi dal privilegiare gli interessi del minore, come pure si propone in teoria la legge vigente (legge 19 maggio 1975, n.151, di riforma delle norme del codice civile in materia di diritto di famiglia), si dimostra funzionale, e perfettamente, solo agli interessi di padri poco consapevoli e responsabili, che chiudendo i rapporti con l’ex-coniuge pensano di non avere più altro dovere verso i figli che la corresponsione di un assegno, e di madri frustrate o morbosamente possessive che intendono servirsi dei figli per consumare vendette nei confronti dell’ex-marito.

A questi problemi, costanti in tutti i Paesi ove esistano separazione e divorzio, si è da tempo cercato di dare risposta mediante forme diverse di affidamento ad entrambi i genitori, utilizzate in misura crescente praticamente in ogni parte civilizzata del mondo. Per quanto riguarda, in particolare, l’Europa, i vari Paesi stanno modificando uno dopo l’altro i propri ordinamenti giuridici per riconoscere nella condivisione dell’affidamento la soluzione più idonea a salvaguardare l’interesse del minore. Così hanno fatto, ad esempio, paesi largamente eterogenei come la Svezia, la Grecia e la Spagna (fino dal 1981); il Regno Unito (Children Act del 14 ottobre 1991); la Francia (legge 8 gennaio 1993); il Belgio (legge 13 aprile 1995); la Russia (legge federale n. 223 del 29 dicembre 1995); l’Olanda (legge 1º gennaio 1998); la Germania (legge 1º luglio 1998). In questo modo l’Europa si sta adeguando alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In Germania, addirittura, si concede al figlio di almeno 14 anni di opporsi alla richiesta di un singolo genitore che abbia chiesto l’affidamento esclusivo, mentre in Francia, dove la «garde conjointe» copre già il 90 per cento delle separazioni, si è stabilito con nuova legge (giugno 2001) di evitare che per sentenza sia fissata un’unica collocazione abitativa per i figli, essendosi constatato, sulla base del rapporto della Commissione Dekeuwer-Defossez (settembre 1999), che anche tale scelta da parte del giudice, creando una discriminazione, induce risentimento tra gli ex-coniugi e fa sì che gli enti pubblici – come istituti scolastici e aziende sanitarie – finiscano per far capo solo al genitore convivente, riproducendo gli inconvenienti dell’affidamento esclusivo.

Per quanto riguarda, dunque, il nostro Paese, nel 1987 fu introdotto l’affidamento congiunto, un istituto che, come disse il senatore Lipari nel presentarlo al Senato, si propone di superare la deleteria divisione in genitori del quotidiano e genitori del tempo libero (legge 6 marzo 1987, n.74). D’altra parte, il progressivo adeguamento dell’ordinamento giuridico non solo al principio della parità e delle pari opportunità, ma al concreto mutamento del costume, può essere visto nel coerente succedersi di leggi e sentenze volte a riconoscere la plausibilità e opportunità pratica della paritetica utilizzazione delle risorse che l’uno e l’altro dei genitori possono mettere a disposizione dei figli, dall’estensione al padre del diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio (legge 3 dicembre 1977, n.903), ampliato in seguito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 14 gennaio 1987 e n. 341 dell’11 luglio 1991) fino al riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri per l’assistenza al figlio nel suo primo anno di vita (sentenza n.179 del 2 aprile 1993), per concludere con la recente legge sui congedi parentali che riconosce a entrambi i genitori piene capacità nelle funzioni di assistenza e di cura dei figli e mutua intercambiabilità (legge 8 marzo 2000, n. 53) e con il testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Analogamente, si sarebbe quindi dovuta osservare una larghissima applicazione dell’affidamento congiunto, che invece solo negli ultimi anni sta presentando un significativo incremento che, pur lasciandolo quantitativamente a livelli percentuali irrisori (3,9 per cento nel 1998), dimostra senza dubbio la validità della sua idea base. Ciò mentre si continua a favorire una soluzione, quella monogenitoriale, che oltre tutto disattende completamente l’articolo 30, primo comma, della Costituzione, secondo cui il diritto-dovere di ciascuno dei genitori verso i figli non si esaurisce con il mantenimento economico, ma si estende ai ben più importanti compiti di educazione e istruzione: e non si può certo sostenere che «vigilare sull’educazione» sia uguale a educare.

Una analisi delle modalità secondo le quali è assunta la decisione dell’affida- mento induce a ritenere che alla procedura va attribuita una buona parte delle responsabilità della situazione attuale. Infatti, in sostanza l’affidamento viene oggi stabilito nella rapidissima udienza presidenziale, nella quale il magistrato non ha ancora elementi di giudizio per scegliere consapevolmente entro l’intera gamma di possibilità offerte dalla legge e quindi si affida alla tradizione, consegnando quasi sempre, come sopra detto, i figli alla sola madre; nè serve che tale provvedimento sia provvisorio, perchè anche quando, al termine di un giudizio, si conclude che sarebbe stata preferibile una soluzione diversa, essendo ormai passato molto tempo si finisce per lasciare le cose come stanno per evitare di turbare nuovamente i figli. Nè appare convincente la giustificazione ufficiale del modo di operare descritto, che riposa nella cosiddetta «dottrina della tenera età» secondo cui, essendo i figli in massima parte piccolissimi al momento della separazione, si deve tener conto del fatto che il cordone ombelicale con la madre non è ancora stato tagliato. La falsità di tale affermazione è infatti chiaramente evidenziata dalle statistiche ufficiali: ad esempio, i dati ISTAT 1998 attestano che solo l’11,3 per cento dei figli ha al momento della separazione da 0 a 3 anni, che la percentuale di essi affidata alla madre è del 94,75 per cento e che a 17 anni, la più alta delle età minori, è ancora dell’88,1 per cento. Lo stesso errato presupposto è utilizzato da una antiquata dottrina che ha avuto ampio seguito (Trabucchi A., in «Rivista di Diritto Civile», II semestre 1987, p. 134) laddove si sostiene che l’affidamento congiunto non è consigliabile perchè il «bimbo» ha bisogno di sentirsi protetto entro un unico «nido», ove sarà orientato in modo univoco, e quindi bene; a dispetto anche dell’universale riconoscimento della funzione educativa della pluralità delle idee (di cui si dirà diffusamente più avanti), nonchè dell’ovvia considerazione che si è minori fino a 18 anni e quindi il «bimbo» attraverserà sicuramente età nelle quali la mancanza del padre gli risulterà gravissima.

Forse, tuttavia, se l’affidamento congiun-to ha incontrato scarsissima fortuna in Italia è stato in larga misura a causa della chiave di lettura che esso ha avuto da noi (di tale istituto, infatti, esistono versioni che variano da un ordinamento giuridico all’altro). Orbene, nei pochi casi in cui è stato sperimentato lo si è costantemente inteso come «esercizio congiunto della potestà», nel senso che anche le decisioni su questioni di minimo rilievo devono avere il nulla osta contemporaneo di entrambi i genitori; e si è così andati incontro a frequenti fallimenti del tutto scontati. Inoltre, questa lettura strettamente associativa dell’affidamento congiunto ha fatto sì che una bassissima conflittualità ne fosse indispensabile premessa, rendendo con ciò effettivamente l’istituto un inutile artificio giuridico (Canova L., Grasso L. in «Diritto di famiglia e delle persone», Milano, Giuffrè, 1991) poichè ovviamente in tale ipotesi funziona bene qualunque soluzione. Per giunta, sono stati anche introdotti, e in larga misura richiesti, altri «prerequisiti» – dalla vicinanza delle abitazioni all’età elevata dei figli – che ne hanno ulteriormente ridotto le possibilità di applicazione (Miglietta M., I presupposti dell’affidamento congiunto, nota a Trib. Genova, 18 aprile 1991, in «Giustizia Civile», 1991, pt I, p. 3095).

Nel presentare una nuova proposta è apparso quindi indispensabile, per evitare pericolosi equivoci, sottolineare la diversità dei suoi contenuti rispetto a quelli assegnati in giurisprudenza all’affidamento congiunto abbandonando tale termine e sostituendolo con quello di «affidamento condiviso», anche se in sostanza si intende solo mantenere il tipo di relazione genitori/figli vissuto in costanza di matrimonio, superando del tutto il concetto di affidamento come «novità» specifica, riservata alla coppia separata con prole.

In definitiva, constatate le oggettive difficoltà, legate a tempi, procedure e contenuti, che portano i magistrati a ripetere costantemente le medesime infelici formule, si è ritenuto opportuno alleggerirne il compito trasferendo presso appositi centri quegli aspetti che non hanno nulla di giuridico – come il tentativo di riconciliazione e l’individuazione delle più corrette modalità per realizzare un nuovo assetto familiare – nonchè, fondamentalmente, eliminando il problema della scelta del genitore più idoneo ad essere unico affidatario – nella convinzione che i genitori sono entrambi necessari ai figli per una crescita armoniosa e che quella conflittualità così spesso invocata per giustificare la soluzione monogenitoriale è invece in gran parte la conseguenza di essa (Ronfani P., in «Sociologia del diritto», n. 3, 1989, p. 102). Ciò spiega la non casuale rigidità con la quale è stato privilegiato l’affidamento condiviso – con parallela drastica riduzione dei margini di aleatorietà dei procedimenti giudiziali – rigidità alla quale hanno del resto contribuito altre rilevanti considerazioni di opportunità, come la convinzione che essere sicuri fin dall’inizio che rispetto ai figli la conclusione sarà equa non può che facilitare il raggiungimento di accordi anche sulle altre questioni, evitando quella battaglia «a vincere» che spesso guasta irreparabilmente i rapporti tra gli ex-coniugi.

Centrale nella proposta è infatti l’idea, espressa in modo specifico all’articolo 155 del codice civile novellato, che la bigenitorialità non è solo una legittima rivendicazione del genitore escluso dall’affidamento e relegato alla mera funzione sostentatrice, ma «un diritto soggettivo del minore», da collocare nell’ambito dei diritti della personalità. Di modo che per ciascuno dei genitori la presenza nella vita dei figli non è più una facoltà che si può non esercitare o di cui si può privare l’altro, ma un diritto-dovere, per il quale è prevista una tutela, se minacciato, e al quale non ci si può sottrarre, ove faccia comodo, come del resto è sancito dall’articolo 30, primo comma, della Costituzione. Si è quindi elaborata una normativa che garantisse l’effettività di questa fondamentale affermazione in una dimensione non meramente programmatica, bensì immediatamente precettiva.

Lo strumento giuridico adatto allo scopo è stato visto, come già accennato, nel mantenimento dell’affidamento a entrambi i genitori, indicato come «affidamento condiviso» (articolo 155, secondo comma), coerentemente configurato quale soluzione principale e ordinaria, e non più meramente residuale rispetto all’affidamento monogenitoriale, nonchè irrinunciabile quando ne sussiste l’applicabilità (quarto comma dello stesso articolo 155 del codice civile, nel nuovo testo proposto). Si è dunque voluto sottolineare che i genitori «restano» responsabili nei confronti dei figli e «restano» investiti dei compiti di educazione e cura, a prescindere dall’evoluzione dei loro rapporti interpersonali; tanto che su chi propone qualcosa di diverso incombe l’onere della prova che si tratterebbe di una soluzione migliore, come avviene negli ordinamenti di Svezia, Olanda, Germania, eccetera. D’altra parte, per evitare gli inconvenienti dell’affidamento congiunto, solo le decisioni più importanti, come la scelta del medico o della scuola, saranno obbligatoriamente congiunte (come già avviene ora anche per l’affidamento esclusivo), ma per il resto il giudice valuterà se il grado di conflittualità esistente permette un esercizio congiunto della potestà, oppure conviene assegnare a padre e madre compiti distinti, e quindi facoltà decisionali separate (articolo 155-bis, secondo comma). In questo modo si realizza comunque la naturale prosecuzione del regime precedente alla separazione, eventualmente con una alternanza nelle responsabilità che non è legata al calendario (come nell’affidamento alternato), ma a specifiche attività o momenti di vita (acquistare un oggetto, frequentare una palestra), come avviene nella famiglia unita. In altre parole, si è lasciato al giudice solo il compito di stabilire – in assenza di accordo – come organizzare un nuovo sistema di vita nel quale, pur essendoci una partizione tra padre e madre dei momenti di convivenza, i ruoli rimangono intatti, nel rispetto del dettato costituzionale delle pari opportunità e della conservazione dei diritti-doveri, e soprattutto evitando di mettere i figli nella necessità di scegliere tra i due genitori, una condizione per essi penosa e drammatica, che non ha niente a che fare con il diritto dei minori all’autodeterminazione ai sensi della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (fatta a Strasburgo, il 25 gennaio 1996), il cui evidente e dichiarato scopo è quello di accrescere le possibilità dei minori di realizzare i propri desideri e non di obbligarli ad un’atroce opzione che, proprio se espressa, violenta le loro aspirazioni e li fa soffrire ancor più di prima.

È opportuno, infine, mettere in evidenza, in una fase di evoluzione della società in cui le preoccupazioni per le sorti della famiglia diventano sempre più pressanti, che l’affidamento condiviso (all’opposto di quello esclusivo) mantenendo gli ex coniugi in contatto per il fine educativo dei figli, senza vincitori nè vinti e quindi senza spirito di rivincita, crea le condizioni ideali perchè ogni minimo spiraglio per una riconciliazione possa essere convenientemente sfruttato.

L’articolo 155-bis, di cui si propone l’introduzione nel codice civile, prospetta le modalità pratiche di una effettiva realizzazione dell’affidamento condiviso, pur salvaguardando le esigenze di semplicità di vita del bambino. È questo un punto nel quale è sembrato opportuno dispiegare la massima flessibilità. In sostanza si riconosce un ampio grado di libertà autorizzando una scelta caso per caso delle soluzioni, ma si sottolinea che comunque dovrà essere fatto ogni sforzo per mantenere ampi spazi ad entrambi i genitori. In altre parole, quale che sia il genitore al momento convivente, tutte le possibilità di contatto dei figli con l’altro dovranno essere raccolte e utilizzate; ad esempio, non sarà più pensabile che si dica di no all’offerta da parte del genitore al momento non convivente di assumersi il compito di andare regolarmente a prendere il figlio a scuola o in palestra, per accompagnarlo ove sia fissato che vada. Naturalmente, in mancanza di accordo, per poter attribuire ai genitori compiti specifici il giudice utilizzerà quanto riferito dai genitori stessi congiuntamente, in caso di accordo, o separatamente, in caso contrario.

D’altra parte, lo strumento fondamentale per assicurare un’effettiva e serena presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli è il «mantenimento diretto», un altro punto centrale del disegno di legge (articolo 155-bis, terzo comma), che si accompagna inevitabilmente all’affidamento condiviso, sostituendo in tutto o in parte l’assegno. È evidente, infatti, che se dei figli si occuperanno in misura significativa entrambi i genitori tutti e due dovranno provvedere a coprire necessità economiche, volendo evitare la rischiosissima condizione che uno decida e l’altro paghi. Tanto vale, allora, tenere conto dell’assoluta inidoneità del meccanismo dell’assegno – altamente conflittuale (Chambers D., Rethinking the substantive roles for custody disputes in Divorce, 83 Michigan Law Rev., p. 128, 1984) e corrisposto regolarmente e per intero solo nel 43 per cento dei casi – e attribuire a ciascuno dei genitori distinti capitoli di spesa, lasciando all’assegno solo una funzione perequativa, nell’eventualità che il contributo diretto dell’uno o dell’altro risulti inadeguato, considerati i rispettivi redditi e valutando economicamente anche la misura in cui su ciascun genitore gravano i compiti di cura. Una quantificazione per la quale si stanno anche approntando apposite tabelle elaborate su base ISTAT, da utilizzare in mancanza di accordo diretto, per ottenere stime oggettive, uniformi e prevedibili (Maglietta M. e altri, Atti del Convegno «Le politiche sociali in Toscana», Siena, 16 febbraio 2001). In questo modo si potranno conseguire tutta una serie di vantaggi, che vanno dalla piacevole e gratificante sensazione per il bambino che entrambi i genitori si occupano di lui, alla molto miglior protezione della prole dai rischi di mancata assistenza economica (Del Boca D., «Biblioteca della libertà», n.101, p.107, 1988), alla garanzia che il peso fisico dell’allevamento dei figli verrà condiviso, alla possibilità per entrambi i genitori di partecipare a momenti di scelta.

Questa profonda innovazione merita qualche ulteriore commento. Ci si è infatti chiesti se tale soluzione rappresenti una maggiore o una minore tutela per le donne – oggi investite in larga prevalenza dell’affidamento esclusivo – e quindi se vada incontro o meno alle loro aspirazioni.

In particolare, ci è preoccupati per le donne che abbiano trascorso da casalinghe gli anni del matrimonio e si separino in età troppo avanzata per entrare facilmente nel mondo del lavoro. Difatti la forma diretta di mantenimento dei figli non ha nulla a che vedere con l’assegno al coniuge. Si consideri, ad esempio, una coppia con due figli, madre casalinga di 45 anni e padre che produce un reddito di 6 milioni di lire al mese. In questo caso, ammettendo che occorrano 2 milioni al mese per il mantenimento dei figli e altrettanti per la madre, con il mantenimento diretto il padre continuerà a versare alla madre 2 milioni per le sue necessità, ne aggiungerà un terzo per i figli e si assumerà l’onere della copertura diretta di altre fonti di spesa per un importo di un quarto milione. Quindi ciò che cambierà sarà solo la gestione di una parte delle risorse destinate ai figli.

Più in generale, occorre ricordare che il meccanismo dell’assegno si è già dimostrato largamente inefficace nel tutelare sia le madri che i figli. È stato, inoltre, verificato che il coinvolgimento dei padri nella cura della prole quasi raddoppia il loro impegno contributivo (Del Boca D., Offerta di lavoro e politiche pubbliche, 1988, p. 84). Definitivamente convincente è poi il testo della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, che, dopo aver sottolineato che «uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo» (articolo 5), auspica l’impegno degli Stati firmatari perchè siano assicurati agli uomini e alle donne «gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli» (articolo 16, comma 1, lettera d); concetti, oltre tutto, ribaditi dal documento conclusivo della IV Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995).

In questa ottica l’articolo 155-ter, che si introduce nel codice civile, si preoccupa di fornire ai genitori, ove necessario, un supporto (centro familiare polifunzionale) per impostare correttamente un nuovo tipo di vita, accettando i necessari sacrifici non tanto per venire incontro ai desideri dell’altro, quanto per rispettare le esigenze del bambino. E che l’interesse di quest’ultimo sia ora effettivamente al primo posto è sottolineato dalla possibilità di una sua presenza al momento di stabilire il nuovo assetto familiare, non più per rispondere ad assurde richieste di scelta tra un genitore e l’altro, ma per partecipare, in un contesto non traumatico, alla costruzione della sua futura giornata, suggerendo ciò che per lui possa risultare più agevole o meno scomodo.

Il centro è stato pensato come unità in grado di offrire ogni genere di aiuto di cui la coppia possa necessitare: non solo mediazione, ma anche consulenza e terapia familiare. Centri di questo genere – o studi professionali con l’una o l’altra delle qualifiche – sono già attivi in Italia, per cui non esiste un concreto problema di disponibilità di competenze. Appare, tuttavia, necessaria una legge istitutiva che ne disciplini caratteristiche e funzionamento, e per essa si è preferito rimandare ad apposito provvedimento.

Si ritiene che il numero delle coppie che sentirà il bisogno di trovare aiuto in tali strutture, sia per meglio comprendere l’importanza e l’utilità della presenza di entrambi i genitori per la crescita equilibrata dei figli, sia per costruire concretamente degli accordi, sarà certamente elevato nella prima applicazione della legge, venendo da una lunghissima tradizione monogenitoriale, ma che evolvendo il costume questo tipo di ricorso ai centri diventerà sempre meno necessario, rimanendone, tuttavia, essenziale la funzione preventiva rispetto alle separazioni, dovendosi intendere i centri come servizi ai quali si potrà rivolgere in qualsiasi momento qualsiasi coppia in difficoltà. L’istituzione dei centri, d’altra parte, soddisfa anche l’esigenza di affidare un tentativo di riconciliazione tra i coniugi a personale con preparazione specifica e con ampie disponibilità di tempo in tutti quei casi in cui il giudice ne ravvisi la possibilità di successo, come previsto al terzo comma del novellato articolo 155 del codice civile.

È forse anche utile sottolineare come il modo in cui è prevista la partecipazione della coppia ad un eventuale percorso di mediazione rispetti tutti i requisiti richiesti per essa dalla maggior parte dei centri già esistenti in Italia, che sono quelli della volontarietà, della segretezza e della separazione dall’ambito giudiziario. Infatti:

a) è obbligatoria, se disposta dal giudice, solo la partecipazione alla fase informativa sulle modalità e potenzialità della mediazione, ciascuno restando libero di porvi termine quando crede;

b) le questioni economiche che diano luogo a contestazione restano affidate agli avvocati e discusse in altro ambito, pur potendo essere inserite nell’accordo finale, se raggiunto;

c) in caso di disaccordo sono le parti ad inviare al giudice il proprio progetto educativo, redatto da essi stessi, senza che il centro compili alcuna relazione o esprima alcun giudizio di «idoneità».

Il terzo comma dell’articolo 155-ter, d’altra parte, introduce il fondamentale concetto di «progetto educativo» con il quale, in caso di disaccordo, ciascun genitore chiarisce secondo quali criteri intende che sia regolata la vita dei figli, con particolare riguardo alle possibilità pratiche di contatto con i due genitori. In questo modo sono messe a disposizione del giudice le informazioni necessarie per assumere consapevolmente le decisioni di cui all’articolo 155-bis nel caso in cui, persistendo il disaccordo, queste siano rimesse a lui. Informazioni che gli daranno anche la possibilità di scoraggiare atteggiamenti possessivi, privilegiando per la convivenza il genitore più «corretto e disponibile», meglio disposto a lasciare spazio all’altro e a rispettarne la figura e il ruolo, secondo un concetto già entrato nella legislazione anglosassone, nonchè secondo un orientamento già da tempo affermato presso gli psicologi (v. ad esempio, Cigoli V., Gulotta G., Santi G., Separazione, divorzio e affidamento dei figli, Milano, Giuffrè, 1997).

L’articolo 155-quater, anch’esso di nuova introduzione nel codice civile, affronta il problema della ineluttabilità o meno dell’affidamento condiviso. Pur essendo certamente auspicabile su di esso il consenso di entrambi i genitori ed essendo certamente tenuto a lavorare a tale scopo il centro familiare, nello spirito dell’articolo 155 e per i motivi illustrati nel commento all’articolo 155-bis si è ritenuto giusto e opportuno che non fosse condizione indispensabile e si è limitata la soluzione monogenitoriale ai casi di vera indegnità o incapacità di uno dei genitori, disincentivando i tentativi di pretestuose e interessate opposizioni (secondo comma).

È interessante rammentare che per l’affidamento congiunto si è sostenuto (Scannicchio N., in «Nuove leggi civili commentate», II semestre 1987, p. 972) che esso, implicando l’associazione dei genitori nell’esercizio della potestà, può essere adottato solo se c’è accordo, e che la prima questione sulla quale l’accordo deve esistere è il ricorso stesso a tale istituto. Di qui seguirebbe che esso non può essere imposto, ma può essere disposto solo consensualmente, con il rischio di doverlo escludere anche quando una delle parti ha un interesse solo venale – e quindi non meritevole di tutela – per l’affidamento esclusivo. È un’obiezione che fondamentalmente non riguarda l’affidamento condiviso, che ha come prassi ordinaria l’esercizio separato della potestà. Tuttavia, può essere utile osservare quanto sia assurda e contraddittoria la logica che, sulla base di una divergenza di opinioni, conduce a imporre per sentenza una soluzione ugualmente non concordata e per giunta completamente squilibrata – che non potrà che esaltare il disaccordo delle parti – anzichè una che ne rispetti dignità, competenze e ruoli. Non a caso in Germania avviene tutto il contrario: è l’affidamento esclusivo che, se chiesto da uno dei genitori, non può essere concesso, salvo casi particolari, senza il consenso dell’altro.

Il nuovo articolo 155-quinquies del codice civile, al primo comma, mira a ricondurre l’assegnazione della casa coniugale all’esclusiva funzionalità del nuovo assetto, eliminando la possibilità che il continuare a fruire di essa comporti un vantaggio economico iniquo, visto che anche il genitore che trascorre minor tempo con i figli ha la necessità di disporre del medesimo spazio per accoglierli nei momenti stabiliti, circostanza che oggi in pratica non viene mai considerata, quasi nel presupposto che sicuramente il genitore non affidatario finirà per scomparire e quindi non ne avrà bisogno; addirittura, non è infrequente che proprio la mancanza di un alloggio adeguato per ospitare i figli costituisca in giudizio motivo per richiedere o disporre la pressochè completa cessazione dei contatti. Il vantaggio di questa precisazione (la valutazione economica della disponibilità della casa) è particolarmente evidente ove si pensi quanto spesso finora si siano scatenate false dispute sull’affidamento dei figli che avevano in realtà come unico scopo la conservazione dell’abitazione, sapendo che di questa si sarebbe fruito in pratica gratuitamente; infatti l’elementare principio della valutazione del bene assegnato è oggi quasi sempre disatteso, trovando solo sporadico riconoscimento in alcune sentenze isolate della Corte di cassazione, come l’importante sentenza a sezioni unite n. 11490 del 29 novembre 1990, dalla lunga e articolata motivazione. Si è perciò ritenuto necessario proporne con forza il definitivo riconoscimento legislativo.

Il secondo comma dell’articolo 155-quinquies affronta il grave problema del trasferimento di uno dei genitori in località remota – fenomeno in vertiginosa crescita – che nella situazione attuale viene spesso deliberatamente cercato dal genitore affidatario soltanto per tagliare del tutto i ponti con il proprio passato, in totale contrasto con l’esigenza dei figli di restare legati ad esso. In Francia la Commissione Dekeuwer-Defossez ha suggerito che non possa aver luogo un cambiamento di residenza che comporti un mutamento delle relazioni con l’altro genitore senza un preventivo accordo tra il padre e la madre. Evitando imposizioni, il regime dell’affidamento condiviso disincentiva automaticamente unilaterali ed egoistiche decisioni, rendendo possibile al figlio che non desideri mutamenti nella sua vita di relazione di restare con il genitore che non si sposta. Ci si è quindi limitati ad una sottolineatura del problema e ad una richiesta di impegno da parte dei genitori. D’altra parte, se il trasferimento è giustificato, occorrerà comunque rivedere le modalità di frequentazione e distribuire equamente il peso economico di esse, se la cosa ha rilievo sotto tale profilo (comma terzo).

Con l’introduzione nel codice civile dell’articolo 155-sexies si intende dare indicazioni sulla corretta impostazione dei rapporti nella famiglia separata. Sicuramente si tratta di un problema culturale. La prassi attuale, che per evitare ogni contrasto tra i genitori separati semplicisticamente toglie la parola a uno di essi, trova la propria giustificazione nel principio che ai figli giovi ricevere una educazione monocorde («unicità del modello educativo») e che si debba evitare che un bambino frequenti pariteticamente i due genitori perchè in tal modo riceverebbe messaggi «confusi». Prescindendo dal fatto che appare altamente opinabile che il danno di perdere un genitore, inevitabilmente legato all’affidamento esclusivo, sia meno grave della ipotizzata confusione di idee, la presente proposta nasce invece nella convinzione che per i figli sia forse addirittura vantaggioso ascoltare più opinioni e confrontare idee e scelte di vita. Si può dare per sicuro, infatti, che normalmente i motivi di divergenza che hanno portato i coniugi alla rottura riguardavano i loro caratteri e le loro persone e non certo il bene dei figli, del quale sono entrambi ugualmente preoccupati. Può darsi benissimo che vi siano tra loro differenze ideologiche o di concezione e di stile di vita, ma non si comprende perchè caricare solo di valenze negative una circostanza che porta invece con sè tanti vantaggi da essere, ad esempio, richiesta alla scuola.

Si ritiene anche che l’attuale frequente aggressività tra ex-coniugi sia in gran parte frutto di una visione sbagliata del problema, generata e incoraggiata da quella stessa prassi che, preoccupandosi primariamente dei poteri dei genitori, li fa sentire protagonisti e non mette adeguatamente l’accento sul loro dovere di evitare certi comportamenti perchè lesivi dell’interesse del minore, e a tal punto da essere perseguibili. In altre parole, le indicazioni recate dall’articolo 155-sexies suonano certo come pura utopia nella cultura attuale, ma non all’interno della normativa qui proposta, perchè per i genitori è ben diverso operare nell’ambito di una giurisprudenza che più o meno velatamente autorizza a considerare «indebita ingerenza» ogni forma di partecipazione del genitore non affidatario alla vita dei figli (Scannicchio N., opera citata) e la scoraggia, o sapendo che dalla legge questa partecipazione è ricercata e protetta. In particolare, l’aver posto il diritto del minore alla bigenitorialità quale elemento centrale e portante della nuova normativa comporta un adeguamento delle tecniche di sanzione dei comportamenti con i quali uno dei genitori cerchi di impedire o pregiudicare i rapporti con l’altro. Comportamenti che, oltre a configurare la violazione di un obbligo di carattere non patrimoniale nei confronti dell’altro genitore (Tribunale di Roma, n.18439 del 2000) e a costituire elusione dolosa dei provvedimenti del giudice in violazione dell’articolo 388 (Cassazione, VI sezione penale, n.2925 del 2000), rappresentano un vero e proprio illecito a danno del minore. Ciò porta ad applicare i tradizionali strumenti civilistici a tutela del diritto soggettivo leso dall’altrui comportamento doloso o colposo:

a) azione inibitoria (articolo 155-sexies, secondo comma), disciplinata per quanto concerne i tempi e le procedure di attuazione (onde evitare un eccessivo protrarsi nel tempo dei comportamenti dannosi e il consolidarsi di situazioni rimediabili solo a prezzo di ulteriori traumi per il minore), e rimessa invece al prudente apprezzamento discrezionale del giudice per ciò che concerne la individuazione dei provvedimenti preclusivi. Quando però il tipo di condotta lesiva è strettamente correlato con la prevalente collocazione presso uno dei genitori (si pensi, ad esempio ma non solo, alla sistematica violazione dell’attuale «diritto di visita») e sia inoltre recidivo rispetto a precedenti comportamenti lesivi, già accertati e interdetti dal giudice, è previsto l’automatico trasferimento della collocazione abituale presso l’altro genitore (terzo comma);

b) risarcimento del danno a favore del minore, liquidato in via equitativa dal giudice e identificato nella lesione, in se stessa considerata, di un suo diritto soggettivo della personalità (quarto comma). Al fine di evitare una degenerazione del contenzioso e abusi degli strumenti predisposti si è limitata la loro esperibilità a fattispecie già intrinsecamente lesive del diritto.

Analoghe considerazioni valgono per l’elemento soggettivo dell’illecito: le caratteristiche dei comportamenti sanzionati e la loro recidività sono tali da rendere ben difficile non ravvisare in esse una volontà quanto meno negligente e da imporre una presunzione di colpa superabile solo attraverso la prova di fattori impedienti di oggettiva gravità.

L’articolo 155-septies tutela il minore dalle possibili «fughe» di uno dei genitori di fronte ai doveri economici, di cui sottolinea la gravità attraverso il ricorso al codice penale. Si sottolinea, d’altra parte, che la quantificazione del contributo non deve più essere affidata a valutazioni improvvisate del magistrato di turno, ma essere agganciata a parametri oggettivi e uniformi, come avviene da tempo in Germania.

L’articolo 155-octies riconosce esplicita-mente la possibilità di aggiustare il regime successivamente ai primi impegni presi, ovviando alla attuale rigidità delle disposizioni, per la quale provvedimenti assunti al buio in sede di udienza presidenziale si trascinano poi per anni prima che sia possibile apportare dei correttivi.

L’articolo 155-nonies estende alla famiglia di fatto la protezione dei diritti dei figli minori, tenendo conto dell’alta incidenza delle separazioni proprio nelle famiglie che nascono con le minori tutele.

Nello stesso spirito, l’articolo 155-decies estende le tutele previste per i figli minori ai figli maggiorenni portatori di handicap grave.

Mentre gli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge costituiscono adeguamenti del codice civile alla nuova normativa, con le norme transitorie (articolo 7) al comma 1 si intende evitare che problemi di copertura finanziaria o ritardi nella istituzionalizzazione dei centri familiari possano far rinviare l’applicazione della legge, indicando la possibilità di affidare temporaneamente le funzioni di assistenza di cui all’articolo 155-ter a personale già oggi utilizzato in modo simile. I commi 2 e 3 intervengono a favore delle situazioni già esistenti, concedendo per esse pure la possibilità di utilizzare una normativa più avanzata.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell’articolo 155 del codice civile)

1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155. - (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli) – Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto a tutto il resto dell’ambito parentale del minore.

Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall’articolo 155-quater, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa come definito ai sensi del primo comma del presente articolo. In particolare, il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 155-bis.

Il giudice può altresì disporre che le parti siano assistite dalle strutture previste dall’articolo 155-ter, secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l’opportunità.

Nessuno dei genitori può rinunciare all’affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, nè sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

Il giudice, qualora ritenga le modalità concordate dai genitori non conformi a quanto indicato dal primo comma del presente articolo e dall’articolo 155-bis, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale termine senza che siano state convenute modalità soddisfacenti, l’adeguamento ai suddetti criteri è operato d’ufficio dal tribunale.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi che l’esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione».

Art. 2.

(Modalità dell’affidamento dei figli)

1. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell’affidamento) – Le modalità di attuazione dell’affidamento devono garantire il rispetto del diritto del minore di cui al primo comma dell’articolo 155.

La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l’educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonchè delle indicazioni che i figli abbiano fornito.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Art. 155-ter. - (Centri familiari polifunzionali) – Sono istituiti appositi centri familiari polifunzionali in grado di effettuare interventi di mediazione, di consulenza e di terapia familiare.

Ove lo abbia ritenuto necessario, ai sensi del terzo comma dell’articolo 155, il giudice dispone l’intervento di un centro familiare, presso il quale, entro venti giorni dal conferimento dell’incarico, la coppia è convocata per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle prospettive della separazione nonchè sulle forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento. Agli incontri possono partecipare i figli, se l’operatore familiare giudichi utile e significativa la loro presenza.

Il testo dell’eventuale accordo, che si configura come un progetto educativo, costruito dalla coppia presso il centro in un percorso mediativo, è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che queste fanno pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro.

Se la conciliazione non riesce ciascuna delle parti invia il proprio progetto educativo al giudice, che stabilisce le modalità di attuazione dell’affidamento in base ai criteri indicati nell’articolo 155-bis, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell’articolo 155, quale emerge dal rispettivo progetto.

Art. 155-quater. - (Esclusione e opposizione all’affidamento a entrambi i genitori) – Il giudice dispone l’esclusione di un genitore dall’affidamento nei casi previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell’altro genitore all’affidamento e chiederne l’esclusione quando sussistono le condizioni previste dagli articoli 330 e 333. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della collocazione abitativa dei figli.

Art. 155-quinquies. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) – Il diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l’assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell’eventuale titolo di proprietà.

I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall’articolo 155-bis.

Il cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori, se modifica le modalità di esercizio della potestà, comporta la ridefini- finizione tra i genitori stessi delle regole dell’organizzazione familiare, compresa la parte economica. In caso di disaccordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

Art. 155-sexies. - (Obblighi dei genitori) – Quale che sia il regime di separazione stabilito, è dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, l’assunzione totale dell’eventuale carico economico relativo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 316, commi terzo e quinto, 317, primo comma, 320, 321 e 322.

I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all’adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell’altro genitore, convoca entrambi davanti a sè. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l’esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessità, emette ordinanza con la quale intima l’immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il giudice, su istanza dell’altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti, adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.

In particolare, ciascun genitore ha l’obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l’altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al primo comma dell’articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il genitore presso il quale i figli siano abitualmente collocati, il giudice dispone, quando ciò non comporti grave disagio al minore, che quest’ultimo trasferisca la residenza presso l’altro genitore.

Se le violazioni dell’obbligo previsto dal terzo comma del presente articolo costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui al primo comma dell’articolo 155, il giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal citato terzo comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi subìto a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via equitativa.

Nei casi più gravi il giudice può adottare i provvedimenti previsti dai commi terzo e quarto sin dalla prima violazione dell’obbligo di cui al medesimo terzo comma.

Art. 155-septies. - (Violazione degli obblighi di mantenimento) – Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell’articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all’altro genitore. L’importo dell’assegno è determinato in base a valutazioni del costo del mantenimento eseguite sulla base dei dati rilevati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e deve essere aggiornato annualmente.

Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadem-pienza si applica quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1º dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni.

Art. 155-octies. - (Rivedibilità delle modalità di affidamento) – Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell’affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell’interesse del minore.

Art. 155-nonies. - (Estensione alle unioni di fatto) – Le disposizioni di cui agli articoli da 155 a 155-octies si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente.

Art. 155-decies. - (Estensione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave) – Le tutele per i figli minori previste dal presente capo sono estese ai figli maggiorenni portatori di handicap grave».

2. I centri familiari polifunzionali di cui all’articolo 155-ter del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3.

(Doveri verso i figli)

 1. L’articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (Diritti-doveri verso i figli) – Dalla procreazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».

Art. 4.

(Doveri dei figli)

1. L’articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. - (Doveri dei figli) – Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, finchè convivente».

Art. 5.

(Impedimento di uno dei genitori)

1. Il secondo comma dell’articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto dall’articolo 155-quater, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155-nonies».

Art. 6.

(Esercizio della potestà)

1. Il secondo comma dell’articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l’esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155-nonies. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore».

2. Il terzo comma dell’articolo 317-bis del codice civile è abrogato.

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. Nelle more della istituzione dei centri familiari polifunzionali di cui all’articolo 155-ter del codice civile, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, il giudice può usufruire, ai medesimi fini e con le medesime modalità previsti dal citato articolo 155-ter, dell’opera di personale dotato delle competenze necessarie nel caso specifico, in possesso dei titoli richiesti per la mediazione familiare e le consulenze tecniche di ufficio.

2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può ugualmente richiedere l’applicazione delle disposizioni in essa contenute.

3. Nei casi di cui al comma 2, ove i figli siano già maggiorenni, ma non ancora autosufficienti economicamente, può essere chiesta l’applicazione del terzo comma dell’articolo 155-bis del codice civile, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, da uno qualsiasi dei genitori.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1276

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore  BUCCIERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  IL 21 MARZO 2002

 

 

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Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell’esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare

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Onorevoli Senatori. – Sin dalle precedenti legislature, vari progetti di legge presentati alle Camere, anche a seguito dalle istanze di autorevoli associazioni operanti su base nazionale, hanno proposto l’introduzione più o meno generalizzata dell’affidamento congiunto della prole minore per ordine del giudice, nei procedimenti di separazione personale o divorzio. La dottrina, la giurisprudenza ed anche l’avvocatura familiarista hanno però da tempo rilevato l’impraticabilità di tale opzione affidativa, ove sussista anche una seppur minima conflittualità tra i genitori, nonchè evidenziato come l’affidamento congiunto, laddove non scelto liberamente dalle parti, possa comportare l’effetto perverso di accentuare la conflittualità tra i genitori, anzichè attenuarla.

Nella corrente legislatura, in aggiunta alla riproposizione di siffatti progetti (cfr. atto Camera n.2233, d’iniziativa degli onorevoli Lucidi e altri), se ne sono aggiunti altri, che, cercando di superare le preclusioni poste all’affidamento congiunto, hanno cercato di «costruire a tavolino», come soluzione affidativa generalizzata l’istituto dell’«affidamento condiviso» (in particolare cfr. atto Camera n.66, d’iniziativa degli onorevoli Tarditi e altri).

Tuttavia tale istituto, proprio per essere nato da elaborazioni concettuali ed aprioristiche di operatori del metagiuridico, piuttosto che dalla realtà concreta e quindi dalla prassi giurisprudenziale, si connota come ambiguo, farraginoso e di difficilissima, se non utopica, applicazione pratica.

Infatti l’«affidamento condiviso», «monstrum» giuridico a metà tra il già bocciato affidamento congiunto e l’ancor più «famigerato» affidamento alternato, si rivela ictu oculi come soluzione chimerica destinata ab origine al fallimento.

Tra l’altro chi propugna l’affidamento condiviso come soluzione generalizzata dei conflitti genitoriali dimostra di ignorare sia i princìpi istituzionali del diritto di famiglia, sia orientamenti giurisprudenziali ben consolidati.

L’affidamento del minore, nella separazione e nel divorzio, nasce infatti dall’esigenza, per lo Stato, in ossequio a princìpi fondamentali costituzionali di tutela del minore, di individuare con la massima esattezza il soggetto affidatario, che proprio verso lo Stato deve rispondere delle cure, dell’educazione, della condotta del minore.

Pretendere di «spezzare» l’esercizio della potestà in piccoli «segmenti» temporali ed operativi, da ripartirsi tra i due genitori, significa alimentare la confusione e la microconflittualità coniugale, a tutto danno del minore stesso.

Pretendere di abolire l’assegno per il concorso sul mantenimento del minore è un’aberrazione, perchè non si vede chi possa realmente controllare l’erogazione diretta delle varie contribuzioni, ripartite per «capitoli di spesa», per il minore.

Pretendere di introdurre a livello endoprocessuale centri di mediazione familiare o «centri familiari polifunzionali», che dir si voglia, significa disattendere – in omaggio a modaiole concessioni ad un dilagante «psicologismo» – i suggerimenti e le istanze da tempo espresse dall’avvocatura familiarista, che ha già più volte chiarito che la mediazione familiare può essere solo atto di libera scelta tra i coniugi e comunque mai endoprocessuale, perchè contrariamente rischia di creare pericolosi ricatti psicologici a carico del coniuge più debole («se non ti accordi sei dalla parte del torto») e comunque di disattendere esigenze di giustizia veloce ed immediata, tanto che alla fin fine ben si giustificano fenomeni come l’introduzione della più o meno «pleonastica» recente legge 5 aprile 2001, n.154 («Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»).

Per tali motivi la citata proposta di legge-Tarditi è già stata ampiamente bocciata dall’avvocatura e dalla magistratura familiarista.

Il presente disegno di legge, già presentato il 26 novembre 1998, nel corso della XIII legislatura (atto Senato n.3671), ed oggi ripresentato con alcune modifiche che non ne alterano la struttura, si sforza invece di fornire una risposta più pacata, meditata e responsabile alle istanze che hanno portato all’elaborazione dei detti progetti di legge in tema di affidamento congiunto o condiviso e che per lo più provengono da associazioni di genitori di sesso maschile. Tali istanze non vanno certo aprioristicamente sottovalutate.

Vi è primariamente da censurare la prassi giurisprudenziale che riduce a percentuali risibili gli affidamenti del minore al genitore di sesso maschile: percentuali che, tra l’altro, come da ultime statistiche, risultano essersi ulteriormente ridotte nell’ultimo quindicennio.

Ma nello specifico entra piuttosto in giuoco un profilo di necessaria sensibilizzazione dei giudici preposti, che parta da un rispetto delle «pari opportunità» in direzione diametralmente opposta a quella con il quale si intende tale locuzione, e cioè nel senso di fornire eguali possibilità al genitore di sesso maschile, in sede di scelta dell’opzione affidativa.

Inoltre si denuncia da più parti la difficoltà del genitore non affidatario nell’esercitare i poteri di controllo sull’andamento della vita del minore, che pure la legge gli attribuisce. Infatti l’attuale formulazione codicistica (articolo 155, terzo comma, del codice civile ed articolo 6, comma 4, della legge 1º dicembre 1970, n.898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74), secondo quella che è stata anche l’interpretazione giurisprudenziale, consente al più, in caso di disaccordo circa le decisioni riguardanti il minore, al medesimo genitore di adire il tribunale ordinario in camera di consiglio.

Tale procedimento, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, non può allo stato sfociare tuttavia in alcuna pronuncia che abbia carattere cogente, stante l’attuale formulazione dell’articolo 155 del codice civile, che attribuisce ordinariamente all’affidatario l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale. Così come è congegnato, il combinato normativo scoraggia evidentemente il non affidatario dall’esercitare i suoi legittimi poteri, stante che il procedimento eventualmente avviato non può che concludersi con un mero invito all’affidatario, sprovvisto di ogni effetto coercitivo e positivo.

Vi è da chiedersi se l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale non possa essere, seppur temporaneamente, disgiunto dall’affidamento e se, in altri termini, il collegamento necessariamente esistente tra l’esercizio esclusivo della potestà e l’affidamento non sia dogma suscettibile di essere superato, pur limitatamente a casi particolari e con carattere di temporaneità.

A parere del proponente la risposta può essere positiva, considerato che l’articolo 155, terzo comma, del codice civile, a ben vedere, consente al giudice di derogare a tale ordinario principio («salva diversa disposizione del giudice», ivi si legge).

Il tutto non è in contraddizione con le considerazioni negative già espresse sull’affidamento condiviso. Quivi si ritiene che la deroga agli ordinari princìpi che fanno coincidere l’affidamento con l’esercizio esclusivo della potestà debba avere carattere di «eccezionalità» e di «temporaneità».

A parte ciò, ulteriore problema lamentato dai non affidatari è quello della difficoltà di esercitare puntualmente il regime di visite sul minore, come regolamentato dal giudice della cognizione, in mancanza di alcuna certezza del diritto sul punto.

L’ambigua formulazione dell’articolo 6, comma 10, della citata legge n.898 del 1970, e successive modificazioni, che attribuisce al giudice del merito l’«attuazione» dei provvedimenti riguardanti la prole, non ha superato la diaspora giurisprudenziale sul punto, già preesistente all’innovazione. Tra l’altro l’ambigua dizione della norma non chiarisce se per «attuazione» debba intendersi esecuzione in senso stretto, come taluni giuristi hanno inteso, o invece semplice regolamentazione delle modalità attuative del provvedimento, senza alcuna incidenza sull’esecuzione vera e propria.

In costanza di tale equivoca formulazione, per quanto riguarda specificamente l’esecuzione coattiva dei provvedimenti riguardanti l’affidamento ed il regime di visite del minore, si è ritenuto, a secondo dell’estro del giudice adìto, che competente potesse essere il medesimo giudice del merito (per esempio vi è una forte tendenza dei tribunali per i minorenni a rivendicare a se medesimi tali attribuzioni, in relazione a provvedimenti dagli stessi emessi), il giudice tutelare (che però, rebus sic stantibus, non ha per antica giurisprudenza il potere di intervenire in maniera cogente), ed ancora il pretore quale giudice dell’esecuzione che, secondo talune decisioni, andrebbe effettuata nella «forma per consegna».

In tale cervellotica congerie di organi giudicanti, il non affidatario si dibatte il più delle volte senza alcun positivo esito, di talchè può sovente solo sperare in un tempestivo intervento del giudice penale, adìto ai sensi dell’articolo 574 del codice penale (ma d’altro canto, considerati anche i tempi ristretti che le particolari situazioni richiedono, è evidente che il ricorso sistematico a tale strumento è improponibile), o adoperare lo strumento indiretto della richiesta al tribunale per i minorenni di un provvedimento coercitivo o limitativo della potestà genitoria, ove tali episodi vadano a ripetersi sistematicamente (il che però è uno strumento processuale ictu oculi improprio, e di rara efficacia).

Conseguentemente a quanto sopra, non vi è dubbio che il combinato disposto delle norme in questione vada seriamente ripensato. Proporre l’affidamento congiunto come opzione affidativa generalizzata (assolutamente improponibile per i motivi già esposti), si appalesa come la disperata ricerca della soluzione di un problema che andrebbe invece affrontato «in radice», e cioè approntando strumenti processuali che permettano al non affidatario di esercitare i poteri/doveri sul minore, che gli competono, con efficacia e tempestività.

Il presente disegno di legge si sforza di fornire una risposta propositiva, ma anche giuridicamente corretta, alle predette istanze degne di accoglimento.

Si individua inequivocamente nel giudice istruttore, in corso di causa, e nel tribunale riunito in camera di consiglio, a procedimento esaurito, l’organo preposto alla decisione su ogni questione che proponga il non affidatario, riguardante l’esercizio dei suoi poteri di controllo sulle cure del minore.

Si prevede anche, in caso di eccezionale urgenza, la possibilità di adire in via cautelare il presidente del tribunale, salvo successivo reclamo al collegio.

Si stabilisce poi che il giudice possa disporre in capo al non affidatario il temporaneo esercizio della potestà in relazione al compimento di un singolo atto (si pensi ad esempio alla necessità di sottoporre il minore ad un’operazione chirurgica, di iscriverlo ad una scuola, anzichè ad un’altra, eccetera).

Il tutto va considerato un’applicazione concreta della deroga incidente sul principio generale riguardo all’esercizio esclusivo della potestà in capo all’affidatario, che l’articolo 155, terzo comma, del codice civile già prevede.

La seconda parte del disegno è dedicata ad un ampliamento delle funzioni del giudice tutelare, che – incidendo su norme già esistenti e riconducendo ad unum l’attuale confusionario combinato di norme eterogenee – viene espressamente individuato come l’organo normalmente preposto ad ogni provvedimento riguardante l’esecuzione delle pronunce in materia di affidamento e di regime di visite del minore.

A tal fine anche il comma 10 dell’articolo 6 della legge n.898 del 1970, come modificato dalla legge n.74 del 1987, viene dettagliatamente riformulato, specificamente prevedendo – e così superando ogni attuale diatriba esistente in dottrina e giurisprudenza sull’interpretazione della norma – che, se il giudice del merito è comunque competente a stabilire le modalità attuative del provvedimento, organo preposto all’esecuzione in senso stretto della stessa è il giudice tutelare.

Con l’introduzione nel codice civile dell’articolo 337-bis, si chiarisce che il medesimo giudice possa anche incidere coattivamente, con le opportune garanzie a tutela della salvaguardia psicologica del minore, ed avvalendosi delle facoltà fornitegli dall’articolo 344, secondo comma, del codice civile.

Attraverso l’introduzione di un procedimento «atipico» di esecuzione per consegna, considerata la delicatezza di ogni questione riguardante l’intervento sul minore, si prevede che il giudice tutelare possa avvalersi dell’intervento degli ufficiali giudiziari, delle forze dell’ordine, ma anche e soprattutto degli assistenti sociali dei servizi competenti.

L’individuazione del giudice tutelare come organo unico dell’esecuzione coattiva dei provvedimenti di cui trattasi, oltre che in ossequio a princìpi di certezza del diritto e di definitiva risoluzione di contrasti giurisprudenziali in atto, trova la sua ratio nelle forme processuali snelle e veloci attribuite dal nostro ordinamento a tale organo giudicante.

Trattasi infatti di organo monocratico, che deve presupporsi ovviamente esperto in problematiche minorili, attesi i compiti che già la legge all’uopo gli attribuisce, e che può essere adìto senza particolari formalità e fuori da tortuosi schematismi processuali (articolo 43, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile).

È l’organo ideale, dunque, per ottemperare con la necessaria tempestività in particolare alla delicata questione della regolare osservanza del regime di visite da parte del genitore non affidatario o di terzi stabiliti dal giudice (si pensi ad esempio ai nonni paterni o materni).

È doveroso dare atto che il presente disegno di legge è stato elaborato in collaborazione con la Presidenza dell’associazione no profit «Kramer contro Kramer» – iscritta all’albo delle associazioni a carattere solidaristico – ed in particolare con il contributo giuridico del suo presidente, avvocato Gerardo Grazioso.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 155 del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis. – (Esercizio del potere di controllo sul minore da parte del genitore non affidatario). Il genitore non affidatario propone il ricorso previsto dall’articolo 155, terzo comma, nonchè dall’articolo 6, comma 3, della legge 1º dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, al giudice istruttore, ove sia pendente la causa di merito, ed al tribunale, in camera di consiglio, in tutti gli altri casi.

Il giudice istruttore provvede sul ricorso con ordinanza, modificabile o revocabile in corso di causa. Il tribunale, riunito in camera di consiglio, provvede con decreto, impugnabile ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile.

In caso di eccezionale urgenza, e quando non sia pendente il giudizio di merito, il ricorso è proposto al presidente del tribunale, il quale provvede con ordinanza, previa convocazione delle parti in udienza da fissarsi entro il quindicesimo giorno dal deposito del ricorso, ai sensi dei commi quarto e quinto, o anche, ove ritenuto opportuno, assunte sommarie informazioni, con decreto motivato contenente contestuale fissazione di altra udienza avanti a se medesimo per il prosieguo. A tale udienza provvede con ordinanza per la conferma, revoca o modifica. Nella medesima ordinanza fissa altra udienza avanti al tribunale in camera di consiglio per la trattazione. L’ordinanza è soggetta a reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Il giudice, sentite le parti ed anche ascoltato il minore, ove ritenuto opportuno, emette i provvedimenti ritenuti idonei nell’interesse del minore.

Il giudice può anche disporre il temporaneo esercizio esclusivo della potestà in favore del genitore non affidatario, in funzione del compimento di singoli atti, disponendo contestualmente le modalità di attuazione del provvedimento e ripartendo le relative spese in relazione alla capacità economica delle parti.

Ai fini dell’esecuzione delle misure di carattere non patrimoniale contenute nel provvedimento, il giudice trasmette copia dello stesso al giudice tutelare».

Art. 2.

1. Il comma 10 dell’articolo 6 della legge 1º dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«10. Il giudice del merito, nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento ed al regime di visite della prole minore, determina, ove opportuno, anche le relative modalità di attuazione.

10-bis. All’esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 10, nonchè delle misure emesse dal giudice del merito in deroga all’ordinario esercizio della potestà genitoria, nei casi previsti dalla legge, provvede il giudice tutelare, nelle forme di cui agli articoli 337 e 337-bis del codice civile».

Art. 3.

1. Dopo l’articolo 337 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 337-bis. – (Procedimenti riguardanti l’affidamento di minori). – Il giudice tutelare è giudice dell’esecuzione per i provvedimenti di cui all’articolo 337, nonchè per ogni altro provvedimento del giudice del merito riguardante l’affidamento del minore o il relativo regime di visite da parte del genitore non affidatario o di terzi. Può in particolare ordinare all’ufficiale giudiziario o alle forze dell’ordine di provvedere alla consegna del minore, preferibilmente disponendo il contestuale intervento degli operatori dei servizi sociali competenti».

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2253

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DANIELI Paolo, DE CORATO, MEDURI, BOBBIO Luigi, DE PAOLI, PALOMBO, CARRARA, MULAS, CHINCARINI, FLORINO, BEVILACQUA, COLLINO, DEMASI, MENARDI, MASSUCCO, COZZOLINO e SERVELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  il 14 maggio 2003

 

 

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Istituzione dell’affidamento condiviso

dei figli di genitori separati

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Onorevoli Senatori. – L’articolo 30 della Costituzione, la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, di cui alla legge 27 maggio 1991, n.176, e, soprattutto, il palese malessere delle famiglie separate ci impongono da tempo un provvedimento che restituisca ai figli di genitori separati la possibilità di fruire dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, in modo continuativo e in condizioni di pari dignità. Un provvedimento di questo tipo, che riporterebbe l’Italia alla pari con le legislazioni di tutti i principali Paesi del mondo occidentale, è all’esame del Parlamento da più di dieci anni e da quattro legislature.

Pure, anche in questa i timori di un nulla di fatto si fanno sempre più forti. Pur godendo la riforma di un vasto consenso popolare e pur ricevendo il sostegno delle associazioni di genitori separati (madri e padri insieme), è fin qui mancata una concorde visione delle soluzioni da adottare.

Tre modelli si confrontano. Il principale, cosidetto «affidamento condiviso», è quello partito dalle associazioni stesse (si veda ad esempio, Maglietta M., «Le possibili intese – Idee per una nuova normativa», in Minori Giustizia, (3) 2000, pp. 101-111) che nel tempo è stato fatto proprio, trasversalmente, da esponenti di tutte le forze politiche. In sostanza prevede che i figli siano affidati sempre ad entrambi i genitori, se entrambi idonei, e che la famiglia separata si organizzi in modo diverso caso per caso, con esercizio congiunto della potestà se i genitori si mettono d’accordo e con esercizio differenziato, deciso dal giudice, se ciò non avviene. La soppressione di qualsiasi differenza istituzionalizzata tra i genitori permette ai figli di avere adeguato, immediato e non contestabile ascolto all’interno della famiglia nel momento in cui, con il passare del tempo, mutino le loro esigenze e le loro aspirazioni rispetto alle regole inizialmente stabilite, in accordo con i diritti loro riconosciuti dall’articolo 3 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n.77.

Il secondo modello, che possiamo definire «del genitore di riferimento», proposto dalla relatrice alla II Commissione della Camera dei deputati nella XIII legislatura, onorevole Lucidi, e in questa ripresentato (v. atto Camera n.2233), prevede che, pur essendo stato soppresso l’affidamento esclusivo, sempre il giudice indichi in sentenza un «genitore convivente», il quale assorbirà in esclusiva molte delle competenze dell’attuale affidatario. In talune versioni questo modello prevede anche che il giudice conservi la possibilità di stabilire un affidamento esclusivo pur senza motivazione e in presenza di genitori entrambi idonei.

Il terzo modello, che può dirsi «del consenso», è emerso da taluni emendamenti e, pur non figurando in alcuna organica proposta di legge, fu attentamente considerato nel corso dell’esame presso la II Commissione della Camera nella scorsa legislatura, tanto da essere inserito, nella corrente legislatura, in una proposta presentata dall’allora relatore, onorevole Tarditi (v. atto Camera n.66). Il modello prevede, con lievi differenze tra una formulazione e l’altra, che un genitore possa esercitare il suo diritto-dovere di educazione e cura nei confronti dei figli solo se ne ha preventivamente chiesto l’autorizzazione all’altro.

Il presente disegno di legge si propone di contribuire a superare l’immobilità cui ha condotto il contrapporsi di queste diverse visioni, mettendo in evidenza gli aspetti più validi da tutelare e accogliendo quanto di più costruttivo si sia osservato nel lungo iter parlamentare.

Per effettuare la scelta di base in modo ponderato e consapevole ci si è intesi avvalere sia dei princìpi generali del diritto che dell’esperienza di altri Paesi, come la Francia e la Germania, che hanno già sperimentato come prassi ordinaria la soluzione da noi più insistentemente richiesta, quella dell’affidamento a entrambi i genitori. Attraverso i risultati degli accurati monitoraggi ivi effettuati per incarico dei rispettivi Ministeri della giustizia (relazione Dekeuwer-Defossez, 1999; relazione Proksch, 2002), si è potuto dimostrare che l’indicazione in sentenza di un «genitore convivente» lo rende tendenzialmente arrogante e deresponsabilizza l’altro, mentre l’eliminazione di differenze qualitative tra due genitori entrambi idonei è condizione indispensabile per l’abbattimento della conflittualità, come del resto era stato brillantemente previsto da vari autori (si veda ad esempio, M. Finocchiaro, «Guida al Diritto», supplemento al Sole-24 Ore del 16 febbraio 2002, p. 11).

Alla presenza di conflittualità e al modo migliore di prevenirla o ridurla è stato dato considerevole peso, pur nella convinzione che ad essa non si debba indulgere, che non si possa e non si debba sacrificare l’interesse di terzi – e del terzo più debole, il minore – alla inciviltà o alla maleducazione dei genitori, che ad essi si possa e si debba chiedere, non l’accordo o la collaborazione, ma la capacità di gestire civilmente il proprio disaccordo; perchè in definitiva in un paese civile non ci si rassegna alla scorrettezza: si scrivono le leggi per il cittadino che si comporta correttamente e si sanziona il comportamento di chi non lo fa. In questo modo, considerando anche non conforme ai princìpi del nostro diritto l’applicazione di una pena quale la perdita dell’esercizio della potestà o altra analoga limitazione in assenza di colpa, si è deciso di adottare come modello base l’affidamento condiviso, facendo tuttavia attenzione a chiarire e/o modificare quegli aspetti che avevano condotto alla formulazione degli altri modelli.

L’articolo 1 del disegno di legge novella l’articolo 155 del codice civile. Nei primi tre commi dell’articolo 155 novellato, si enunciano i princìpi generali del provvedimento e si indica il modello scelto per realizzarli. Al timore che si voglia imporre di collaborare a coppie in profondo contrasto e che si voglia stabilire uniformemente la stessa soluzione per tutta l’infinita gamma di sfumature tra una situazione e l’altra, si è data risposta mettendo bene in evidenza che le nuove modalità di vita introdotte con l’affidamento condiviso vengono stabilite caso per caso e comprendono anche, ove sia necessario, quelle distribuzioni di tempi e compiti fortemente asimmetriche proprie dell’affidamento esclusivo, senza conferire a tale indicazione il carattere di una scelta tra le persone, ma solo di una organizzazione logistica preferibile al momento. Si è perciò ben specificato che le modalità di gestione sono diverse da caso a caso, per cui, ad esempio, non può avvenire che figli in tenera età debbano oscillare tra una casa e l’altra per soddisfare ambizioni degli adulti di pariteticità temporale. Resta, però, il fatto che i genitori non verranno discriminati qualitativamente, evitando così di attivare comprensibili risentimenti.

Il quarto comma descrive la disciplina dei rapporti economici e introduce l’obbligo da parte del giudice di verificare l’effettiva consistenza di redditi e patrimoni contestati. Si tratta di una novità importante, che tiene conto di alcune preoccupazioni espresse da gruppi femministi sulle garanzie economiche. Allo stesso tempo, e per le medesime ragioni, si riprende, dal testo unificato predisposto dalla II Commissione della Camera nella scorsa legislatura, la valutazione economica del lavoro di cura, una novità assoluta per la legislazione italiana, e non solo.

L’articolo 2 introduce nel codice civile l’articolo 155-bis, nel quale si considera il caso di inidoneità di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, che giustifica l’eccezionale ricorso all’affidamento esclusivo. I tentativi di escludere un genitore con segnalazioni false e strumentali vengono disincentivati tenendone conto ai fini della collocazione dei figli, nell’assunzione di una minore affidabilità di chi non rispetti la figura e il ruolo dell’altro genitore.

Il nuovo articolo 155-ter evidenzia il concetto che l’interesse del minore deve realmente guidare ogni scelta, iniziale o successiva. Si è voluto perciò evidenziare che ogni genitore ha la libertà di trasferire la propria residenza ove meglio crede, ma ciò non può comportare l’automatico spostamento dei figli, dovendosi valutare, su segnalazione, se e quanto ciò modifichi le relazioni dei figli con entrambi i genitori.

L’articolo 155-quater, anch’esso di nuova introduzione, prevede le sanzioni per le violazioni degli obblighi di mantenimento, mentre il 155-quinquies stabilisce regimi più favorevoli per il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente o portatore di handicap grave.

L’articolo 3, modificando il codice di procedura civile, opera in effetti cambiamenti di natura sostanziale. Il nuovo articolo 709-bis del codice di procedura civile introduce l’obbligo di informarsi sulle potenzialità del ricorso a strutture di supporto per la coppia senza forzarne la volontà di farne uso o meno. È lo stesso modello che in Norvegia ha permesso il dimezzamento delle liti nell’arco di tre anni dalla sua introduzione. L’articolo 709-ter descrive i provvedimenti sanzionatori da adottare in presenza di inadempienze o violazioni che riguardino l’esercizio della genitorialità.

L’articolo 4, al comma 1, dà la possibilità di estendere alle coppie già separate l’applicazione della nuova normativa, senza rischiare di sconvolgere equilibri già raggiunti. Infatti, nel caso in cui la richiesta di applicazione venga da un solo genitore e l’altro non sia d’accordo, il giudice, se riterrà inopportuno modificare le condizioni preesistenti, le potrà mantenere inalterate, limitandosi a integrare il genitore non affidatario nell’esercizio della potestà solo relativamente agli spazi che già gli erano stati attribuiti.

Il comma 2, infine, estende alla filiazione naturale le disposizioni introdotte dal disegno di legge.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 155 del codice civile i commi dal primo al quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall’articolo 155-bis, l’affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altra deliberazione tenendo presente l’interesse morale e materiale della prole ed il diritto della stessa a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con tutto l’ambito parentale.

Qualora i genitori si siano accordati sull’affidamento, costruendo un progetto educativo, il giudice dispone per la omologazione, dopo avere verificato che l’intesa corrisponda all’interesse del minore. In tal caso la potestà è esercitata congiuntamente.

Qualora manchi l’accordo sul tipo di affidamento, ovvero sui suoi contenuti, il giudice dispone l’affidamento condiviso con esercizio differenziato della potestà, indicando i tempi e le modalità di presenza accanto ai figli di ciascun genitore e attribuendo a ciascuno di essi sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall’altro, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all’affidamento condiviso). – Il giudice può disporre l’esclusione di un genitore dall’affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento adottato ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l’applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell’altro genitore all’affidamento e chiederne l’esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-ter. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). – Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l’assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell’eventuale titolo di proprietà.

In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all’altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell’organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). – Nel regime di mantenimento diretto di cui al quarto comma dell’articolo 155, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all’altro genitore.

Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1º dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni.

Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). – Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell’articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori».

Art. 3.

1. Dopo l’articolo 709 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 709-bis. - (Mediazione familiare). – In tutti i casi di disaccordo, sia sul tipo di affidamento che sulle sue modalità, le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato, già esistente sul territorio nazionale, con esperienza almeno quinquennale e i cui operatori siano in possesso del titolo di mediatore nel rispetto degli standard formativi definiti dal Forum europeo di formazione e ricerca sulla mediazione familiare, per essere informati sulle potenzialità di un percorso di mediazione e, se vi è interesse, avviarlo.

Ove l’intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al presidente il testo dell’accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro di mediazione di cui al primo comma. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, secondo quanto previsto dall’articolo 709-ter.

In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro di mediazione o rendere concorde dichiarazione circa l’avvenuto passaggio.

In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l’opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell’espletamento dell’attività di mediazione.

Art. 709-ter. - (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). – La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all’esercizio della genitorialità spetta, qualora sia in corso un procedimento anche ai sensi dell’articolo 710, al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al giudice tutelare del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto assolvimento dei compiti educativi e di cura, egli può modificare i provvedimenti in vigore, in ordine sia al modello, che alle modalità di affidamento, o può, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni:

a) ammonire il genitore inadempiente;

b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

c) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro genitore;

d) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 ad un massimo di 5.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

I provvedimenti assunti dal giudice tutelare nelle ipotesi di sua competenza possono essere impugnati con ricorso alla sezione per i minorenni della Corte d’appello territorialmente competente».

Art. 4.

1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 155-bis e 155-ter del codice civile e agli articoli 709-bis e 709-ter del codice di procedura civile, introdotti dalla presente legge, si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso, di cui alla legge 1º dicembre 1970, n.898, nonché ai figli nati da coppie di fatto.


Discussione in sede deliberante

 


Commissione 2ª (Giustizia) e
Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori RIUNITE

 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005

 

18a Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2a Commissione

Antonino CARUSO

 

 Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

 

 

 La seduta inizia alle ore 21,45.

 

IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3537

 

 

 

 Il presidente Antonino CARUSO fa presente che, in considerazione dell'assenza del prescritto numero di senatori, non potrà avere inizio nella seduta odierna l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 3537, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. Invita quindi, anche alla luce delle sollecitazioni da più parti pervenute, ad assicurare una maggiore presenza alle sedute delle Commissioni riunite affinché si possa procedere con l'esame della predetta iniziativa.

 

 

 


COMMISSIONE 2ª (Giustizia) e
Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori RIUNITE

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

20a Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

BUCCIERO

indi del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

 La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(902) GENTILE ed altri. - Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori 

(3537) Deputato TARDITI ed altri. - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati

(1036) CALLEGARO. - Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli 

(1276) BUCCIERO. - Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell' esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare 

(2253) Paolo DANIELI ed altri. - Istituzione dell' affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(Discussione congiunta e rinvio)

 

Riferisce, per la 2a Commissione, il senatore GUBETTI (FI), il quale osserva preliminarmente come nel corso della sua esperienza professionale egli abbia maturato il convincimento che le sofferenze e i conseguenti danni psicologici che ricadono sui figli per effetto della separazione dei genitori siano molto più gravi di quanto fino ad oggi si è preferito credere, anche in presenza di comportamenti corretti dei genitori separati. Sarebbe auspicabile che le separazioni non accadessero mai, ma purtroppo dai dati Istat, relativi all'anno 1998, si evince che le coppie separate costituiscono circa il venticinque per cento del totale e che il numero dei figli minori coinvolti sfiora il milione. Il legislatore, nel cercare realisticamente di limitare i danni arrecati ai figli, è chiamato ad assicurare le condizioni affinché gli stessi possano usufruire di un rapporto il più possibile normale con entrambi i genitori, tranne naturalmente i rari casi in cui si dimostri che questo può comportare per loro un pericolo.

 Ricorda quindi che l'istituto dell'affidamento congiunto è stato introdotto anche in Italia con la legge n. 74 del 6 marzo 1987, ma che la sua concreta applicazione non ha prodotto gli effetti desiderati, tanto che l'affidamento congiunto, stando ancora ai dati del 1998, è avvenuto solo nel 3,9 per cento dei casi, mentre nel 91 per cento dei casi vi è stato quello alla sola madre. Le opinioni, a tale proposito, sono discordi: vi è chi ritiene che la legge, per quanto positiva, sia stata mal applicata e chi, invece, ritiene che essa fosse intrinsecamente non applicabile.

 Il testo che è pervenuto dalla Camera dei deputati offre l'occasione per porre rimedio alle disfunzioni registrate, anche se richiederebbe alcuni miglioramenti come, ad esempio, quelli suggeriti dal disegno di legge n. 1276, a firma del senatore Bucciero. Ci si deve domandare però - così come il relatore auspica - se, considerati i tempi che mancano alla fine della legislatura in corso, non sia preferibile varare una normativa che, pur con i suoi limiti, consente comunque di migliorare gli strumenti posti a difesa dei minori vittime delle separazioni.

 Passando alla illustrazione degli articoli del disegno di legge n. 3537 il relatore Gubetti rileva come l'articolo 1, al comma 1, disponga modifiche all'articolo 155 del codice civile fissando obiettivi e criteri ai quali il giudice deve attenersi nell'adozione di provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa. La scelta di affidamento ad entrambi i genitori diviene prioritaria e la potestà genitoriale deve essere esercitata congiuntamente, con l'intervento del giudice, in caso di disaccordo. Al mantenimento dei figli debbono provvedere i genitori in misura proporzionale ai loro redditi, mentre è affidata al giudice la facoltà di determinare l'entità dell'assegno di mantenimento.

 A proposito delle disposizioni in argomento, taluno esprime il dubbio che non risulti sufficientemente chiaro se l'esercizio congiunto della potestà genitoriale costituisca la regola non solo nell'affidamento condiviso, ma anche in quello esclusivo, con fondamentale innovazione della normativa attualmente vigente, la quale prevede invece che l'esercizio della potestà genitoriale sia riservato al solo coniuge affidatario. Ad avviso del relatore appare invece inequivocabile che l'esercizio della potestà genitoriale è congiunta anche nell'affidamento ad un solo genitore, salvo i casi in cui il giudice decida altrimenti.

 Illustra quindi le norme che riguardano i doveri genitoriali nei confronti dell'educazione, dell'istruzione e della salute dei minori; a tale riguardo sottolinea come in caso di disaccordo insuperabile sia chiamato ad intervenire il giudice, con il rischio, da scongiurare, di determinare un aggravio di ricorsi giudiziari.

 Passando quindi alla illustrazione del comma 2, dell'articolo 1, che inserisce articoli aggiuntivi dopo l'articolo 155 del codice civile, pone in rilievo come questi dispongano in materia di affidamento esclusivo, con provvedimento motivato, ad uno dei genitori, la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento; di assegnazione della casa familiare e di prescrizioni in tema di residenza, avuto riguardo prioritariamente dell'interesse dei figli; di disposizioni in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente o portatori di handicaps gravi, nonché dei poteri del giudice e del suo obbligo di ascoltare il minore che abbia compiuto i dodici anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento.

 Il relatore giudica condivisibile la definizione di "capacità di discernimento" in quanto la stessa offre ampio spazio di discrezionalità al giudice, mentre sarebbe opportuno che le Commissioni riunite valutassero l'opportunità di coordinare la disposizione del nuovo articolo 155-sexies con l'articolo 316 del codice civile che, in tema di esercizio di potestà genitoriale, dispone che il giudice nel dirimere un eventuale conflitto tra i genitori "sente anche il figlio" se maggiore di quattordici anni.

 Quanto al nuovo articolo 155-quater, nella parte in cui prevede che i provvedimenti di assegnazione e di revoca della casa familiare sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile, il relatore osserva che probabilmente si tratta di un errore materiale l'aver indicato il citato articolo del codice anziché, più correttamente, l'articolo 2644.

 Il relatore Gubetti pone in rilievo quindi la circostanza che andrebbe meglio chiarito nel testo che anche nel caso di nuovo matrimonio o di convivenza del genitore affidatario i figli non sarebbero costretti a lasciare la casa familiare, potendo in tal caso intervenire il giudice, nell'interesse prioritario dei figli.

 L'articolo 2 apporta talune modifiche al codice di procedura civile prevedendo, al primo comma, la possibilità di ricorso alla corte d'appello avverso i provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 708, nonché aggiungendo il nuovo articolo 709-ter in materia di soluzione delle controversie e provvedimenti e sanzioni in caso di inadempienza.

 Dopo aver succintamente illustrato il contenuto degli articoli 3, 4 e 5 il relatore propone alle Commissioni riunite di assumere quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 3537 di cui sollecita una rapida approvazione, ribadendo il fatto che complessivamente esso è volto a meglio garantire i diritti dei figli minori nel caso di separazione tra genitori e non certo, come da taluni affermato, per riequilibrare i poteri tra gli stessi.

 

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori sui provvedimenti in titolo, osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 3537 è stato approvato quasi all'unanimità dalla Camera dei deputati, precisando che lo stesso costituisce il frutto di un’istruttoria approfondita e di una proficua mediazione effettuata presso l’altro ramo del Parlamento. La disciplina in questione, peraltro, è attesa da una parte consistente degli avvocati matrimonialisti.

Va poi precisato che la riforma del diritto di famiglia del 1975, pur costituendo un passo avanti per la tutela dei genitori e dei figli e pur riconoscendo opportunamente alla donna - moglie e madre - gli stessi diritti del coniuge, ha tuttavia lasciato incompiuti alcuni aspetti.

I provvedimenti in esame – prosegue la relatrice - sono orientati nella prospettiva di dare priorità alla tutela della prole, come in passato, ma con sfumature diverse, che prendono colore dall'evolversi del contesto sociale.

La giurisprudenza, alla stregua di quanto previsto nella Costituzione, pone in capo ad entrambi i genitori l’onere di provvedere all'educazione dei figli. Infatti la natura della potestà genitoriale viene ricondotta dalla giurisprudenza ad un diritto-dovere, preordinato alla realizzazione dell'interesse dei figli minori, non ancora in grado di esercitare pienamente i loro diritti e doveri.

 L'aspetto cardine dei disegni di legge in titolo si incentra sull’affermazione del principio della bigenitorialità, inteso quale elemento essenziale per la corretta formazione dei figli, sia di quelli nati nell’ambito di un rapporto matrimoniale, sia di quelli nati da una coppia di fatto, atteso che la disciplina in questione non entra nel merito della relazione affettiva tra i genitori, focalizzando l’attenzione soprattutto sul figlio minore a sul suo bisogno di maturare.

La psicologia moderna ha dimostrato – prosegue la relatrice - che i problemi non solo di personalità ma anche di integrazione nel contesto sociale siano conseguenti all'inesistente o scarso rapporto con entrambi i genitori o anche con uno solo di essi.

 In caso di separazione, pur permanendo la comune potestà dei genitori sui figli, si procede tuttavia spesso all’affidamento ad uno di essi, fatta eccezione per gli sporadici casi in cui venga operato un affido condiviso.

 Il genitore non affidatario esercita la sua potestà genitoriale attraverso una vigilanza dall'esterno. Egli, in particolare, non educa il minore, ma si limita a controllare l'educazione impartita dal genitore affidatario e nel caso in cui non fosse in accordo con le decisioni intraprese, può solo ricorrere in tribunale.

Il codice civile riconosce ai genitori un diritto-dovere che può essere configurato come un diritto naturale, un diritto che è nell'antropologia e che deriva dall'esistenza stessa del figlio. Questi diritti-doveri sono garantiti anche dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, alla stregua dei quali la famiglia viene semplicemente riconosciuta e non quindi istituita ex novo. I dati Istat, contenuti nel rapporto del 6 luglio 2005, evidenziano il malessere della famiglia nel contesto sociale odierno, anche se la stessa resta il punto di riferimento stabile per la maggioranza dei figli. All'esperienza fondante della famiglia coesa si è contrapposta ed è penetrata nel quotidiano una visione individualistica e competitiva, che ha generato un vuoto sia per il figlio, sia per la comunità parentale. Nel 2003, precisa l'Istat, le separazioni sono state 81.744 e i divorzi 43.856, con un incremento pari rispettivamente al 2.6 per cento e al 4.8 per cento rispetto al 2002. Sempre nel 2003, il 69.5 per cento delle separazioni e il 60.4 per cento dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante l'unione. I figli coinvolti nella crisi coniugale sono pari a 96.031 nelle separazioni e 41.431 nei divorzi e va inoltre evidenziato che oltre la metà delle separazioni (il 52.5 per cento) e oltre un terzo (36.9 per cento) dei divorzi risultano coinvolgere almeno un figlio minore. Si ritiene che dal 1975 al oggi – prosegue la relatrice - siano 2 milioni e 800.000 le persone separate, ed i figli minori coinvolti siano stimabili intorno ad 1 milione e 100.000, di cui 300.000 non hanno mai visto una famiglia unita, vivendo un rapporto affettivo controverso. Infine un altro dato utile è quello attinente al coniuge affidatario dei minori, che in circa l'84 per cento dei casi è identificabile con la madre, mentre il padre, sia in caso sia in caso di separazione (il 96.2 per cento) sia in caso di divorzio (il 95.6 per cento) costituisce generalmente il soggetto erogatore dell'assegno per il mantenimento del minore. Tale mantenimento è stimato intorno ai 460.30 euro per figlio nelle separazioni, e ai 396.50 euro nei divorzi. A tutto ciò non corrisponde la possibilità per il coniuge non affidatario di poter interagire con i figli con la necessaria costanza, in quanto la possibilità di "visita" del padre, stabilita dai tribunale in maniera più frequente, è pari a un week-end ogni due settimane e a due ore per un giorno alla settimana.

 Inoltre – prosegue la relatrice - delle separazioni iniziate nel 1994 solo il 60 per cento si è trasformato in divorzio nel 2003 (dati Istat 2005) e non certo perché è intervenuta una riconciliazione. In Italia, a differenza degli altri Stati europei, la separazione è spesso il primo ed ultimo passo della volontà di porre fine ad un matrimonio. I figli, specie i minori, hanno bisogno di certezze, di punti di riferimento stabili. Per assumere quell'equilibrio essenziale nell'età adulta, è fondamentale che nella vita quotidiana degli infanti, dei bimbi e degli adolescenti, ci sia la sicurezza della presenza materna, ma anche la stabilità e la vicinanza di quella paterna. Si può dire che i figli hanno bisogno di avere accanto due genitori, capaci di guidarli nella crescita e nell'educazione. Va tuttavia evidenziato che fino ad ora rari sono stati questi casi. Le relazioni affettive restano ambigue ed i minori soffrono di rapporti ad intermittenza. Di conseguenza la politica, le istituzioni, devono creare le condizioni affinché, anche nei casi di separazione e, soprattutto nei casi di conflitto perdurante, ci sia per i figli la certezza di affetti, proprio a partire da quelli genitoriali.

L'Occidente – prosegue la relatrice - è definito dalle scienze sociali una società senza padri e il vuoto lasciato dall'assenza paterna nell'infanzia se non è recuperato, con immensa sofferenza nell'età adulta, rischia di creare un baratro per l'uomo, che resterà bambino. Lo "sbiadimento" della figura paterna ha creato una moltiplicazione di forme e dipendenze, una difficoltà ad affrontare e a confrontarsi con i rischi e la fatica di vivere; si pensi, a titolo esemplificativo, al rapporto di lavoro o anche alle relazioni affettive e amicali.

Agli occhi del bimbo che cresce non può essere solo la madre la "creatrice" - colei che genera - ma occorre che anche il padre assuma con la sua presenza il ruolo di "creatore", completando i punti di riferimento per l'universo inesplorato che il figlio si accinge a scoprire attorno a sé.

Il padre rappresenta la libertà, assicura la fiducia nelle origini e trasmette il senso della appartenenza; egli è per il figlio minore il punto fermo, le braccia forti tra le quali ripararsi nei momenti di paura. Soprattutto il padre, per il bambino rappresenta il futuro, perché dal punto di vista psicologico porta l'esperienza dinamica del muoversi, inteso non solo e non tanto in senso fisico, quanto come trasformazione della coscienza, affinché divenga conoscenza empirica.

Il padre incarna il valore del dono e della perdita e quindi dovrebbe essere questa la funzione paterna nella realtà quotidiana. Si pensi, a tal proposito, all'addestramento al lavoro. Il padre è, però, anche il correttore, l'educatore che con amore usa anche il rimprovero e la correzione.

Se poi la madre è colei che profonde doni incessantemente, il padre ne diviene il custode. Questi ruoli – prosegue la relatrice - non sempre possono interscambiarsi tra le figure genitoriali e non possono essere delegate ad altre figure, senza nulla togliere al ruolo dei nonni e delle istituzioni (quando funzionano). Nessuno può sostituire un padre e una madre, e proprio in questo rapporto esclusivo si racchiude la possibilità per il figlio di divenire una persona matura.

L'affido condiviso risponde in parte all'esigenza di far sì che i genitori, in quanto tali, anche se non più coniugi, continuino ad occuparsi dei figli nella stessa misura, per la tutela della crescita psicofisica del minore.

 Tale istituto si incentra, in primis, sul diritto ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché sul diritto a conservare "rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale" (articolo 1 del disegno di legge 3537).

Il principio di bigenitorialità sarà dunque la prima soluzione da valutare per il giudice, anche in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, al contrario di quanto espresso dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, così come modificata, nella quale si ammetteva quasi come estrema ratio o come una delle possibilità, l'affidamento congiunto. Infatti i dati rilevati in merito ai tribunali italiani, confermano quanto sia largamente applicato il principio monogenitoriale: a Bari, nel 2002, l'affidamento congiunto ha rappresentato lo 0,9 per cento delle decisioni; a Brindisi, il 18,3 per cento; a Vercelli, il 6,9 per cento. Tuttavia, per far comprendere come una prassi consolidata non sia poi la regola, la relatrice cita il caso del Tribunale di Alba, il quale nel 2002, ha deciso in favore dell'affidamento congiunto nel 77,8 per cento dei casi. Non si può pensare che la ratio delle decisioni di un tribunale si basi sulla cultura locale delle coppie, né tanto meno che ci sia una concentrazione maggiore di persone adulte e ragionevoli ad Alba, piuttosto che a Bari. Urge in materia una disciplina chiara, che tenga realmente conto dell'interesse del minore e non delle conflittualità dei genitori.

Con i provvedimenti in titolo, l'affido potrà essere esclusivo solo nel caso in cui il richiedente abbia fondati motivi, a carico dell'altro genitore, o sostegno di tale richiesta, riguardanti sempre la tutela effettiva del minore. Se tali ragioni dovessero infatti scoprirsi infondate, il giudice potrà considerare tale atteggiamento ai fini dell'affidamento del minore.

A confermare il principio dell'affido condiviso vi è poi la disposizione contenuta al comma 4 del disegno di legge n. 3537, che sostituisce l'articolo 155 del codice civile, nella quale si ammette l'esercizio differenziato della potestà solo su questioni di ordinaria amministrazione, nel caso in cui tra gli ex coniugi ci fosse uno stato di alta conflittualità.

Nell'articolo 3 del disegno di legge n. 3537 - prosegue la relatrice - si è provveduto, poi, a responsabilizzare i coniugi in caso di inadempienze sia in sede civile sia in quella penale, in particolar modo, in quest'ultimo caso, per ciò che concerne la violazione degli obblighi di natura economica. Attraverso l'articolo 570 del codice penale, in applicazione dell'articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970 n. 898, è prevista infatti la reclusione fino ad un anno ovvero la multa da circa cento euro fino ai mille. Il mancato sostegno economico da parte di un genitore è stato quindi rubricato nel Capo IV del codice penale, "Dei delitti contro l'assistenza familiare".

Un nuovo istituto è anche quello del cosiddetto mantenimento diretto. I coniugi, infatti, potranno provvedere direttamente alle necessità del figlio minore, in misura proporzionale al proprio reddito, e solo nel caso - stabilito dal giudice - in cui l'erogazione diretta non fosse proporzionale alle risorse economiche di uno dei genitori, questi sarà tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento periodico.

Ciò non vuol dire – prosegue la relatrice - che il genitore avrà la possibilità di occuparsi personalmente dei bisogni del minore senza dover far gestire, salvo il caso di cui all'articolo 155 comma 4, secondo l'articolo 1 del disegno di legge 3537, tali risorse economiche all'altro coniuge. In questo modo potrebbero ridursi anche i tanti motivi di conflitto tra i due ex coniugi, riguardanti in larga parte il sostegno economico del minore.

Inoltre, per il maggiore di età, nel caso in cui i giudice ne decidesse l'opportunità, può essere disposto che il genitore versi l'assegno di mantenimento direttamente all'avente diritto. Anche in questo caso, viene esclusa la mediazione dell'altro coniuge.

Altro motivo di tensione nella crisi coniugale è da sempre l'assegnazione della casa familiare. Il nuovo articolo 155-quater dispone che il diritto ad usufruire della casa familiare cesserà per il genitore che decida di instaurare una convivenza more uxorio o di contrarre nuovo matrimonio. Non si esplicita nella legge alcun automatismo o obbligo di uscire dalla casa assegnata, per il genitore che dia luogo a una stabile convivenza con altro partner. Difatti la perdita del diritto a vivere nella casa in termini giuridici significa soltanto che il titolo ad abitarvi, acquisto con la sentenza di separazione, non è più valido e che occorre una nuova determinazione, una nuova attribuzione da parte del giudice. Questa, naturalmente, potrà anche confermare la scelta precedentemente fatta. Basti considerare, quanto meno, che anche l'altro genitore nel frattempo potrebbe essersi risposato, o avere iniziato una stabile convivenza more uxorio.

Va poi evidenziato – prosegue la relatrice - che i dati Istat attestano che nel 58 per cento dei casi la casa è assegnata alla madre, nel 23 per cento al padre, mentre nel 19 per cento dei casi sussiste una rinuncia di entrambi.

 Perplessità sorgono sull'ammissibilità del reclamo avverso il dispositivo, previsto al comma 2 dell'articolo 708 secondo comma, codice di procedura civile.

 In questo caso infatti sarà piuttosto scontato che l'altro coniuge, quello a svantaggio del quale il provvedimento è diretto, possa proporre reclamo in Corte d'Appello, con la conseguenza di protrarre le lungaggini del processo, ed intasare ulteriormente le nostre Corti. Lo strumento del reclamo, nel caso di specie, seppur volto a tutelare, in tempi rapidi, il coniuge, non costituisce uno strumento adatto. Sarebbe stato opportuno – prosegue la relatrice - dare al giudice naturale del procedimento di specie, a seguito dell'emanazione della sentenza, funzioni di arbitro, consentendo allo stesso di affrontare con urgenza i problemi successivi in caso di violazione del dispositivo emanato.

In realtà ciò che manca in tutto l'iter della separazione, tranne l'iniziale tentativo di conciliazione - anche questo debole - è la possibilità di conservare un dialogo civile e costruttivo tra gli ex coniugi, senza alcuna mediazione familiare preventiva.

Si assiste disarmati – prosegue la relatrice - a persone che con colpi giudiziari distruggono la serenità dei loro figli minori.

Si poteva osare di più, come in tanti altri provvedimenti, sarebbe stato necessario avere più tempo a disposizione per discernere la realtà che resta celata dietro l'iter delle separazioni, le quali costituiscono un limbo che solo in alcuni casi porta al divorzio. Il punto di riferimento del legislatore deve essere sempre lo status di figlio, che a volte è oggetto di ricatto, e di ripicche tra le persone maggiorenni, ossia i genitori.

A tale sfida – conclude la relatrice - la società non può rinunciare, perché è la comunità di oggi che crea gli uomini di domani, ed in sede di esame dei disegni di legge in questione un passo avanti su tale materia va necessariamente fatto.

 

Il presidente BUCCIERO su richiesta di molti senatori presenti, sospende la seduta, atteso l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea.

 

 La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 22.

 

 Il presidente CARUSO dichiara aperta la discussione generale.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) osserva come costituisca una innovazione giusta e condivisibile quella espressa nel nuovo articolo 155 del codice civile - così come verrebbe novellato dall'articolo 1 del disegno di legge n. 3537 - per la quale il giudice è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. Questo farà sì che, differentemente da quanto oggi avviene, il giudice sarà chiamato a motivare in modo adeguato la decisione di derogare dalla indicazione sopra ricordata, disponendo che i figli siano affidati ad uno soltanto dei genitori. Se questo, come anche altri aspetti dell'articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento, meritano piena adesione, non mancano in ogni caso alcune perplessità. Ad esempio, riferendosi alla previsione in base alla quale il giudice potrà stabilire che i genitori esercitino la podestà separatamente per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione - contenuta nell'ultimo capoverso del terzo comma del già citato nuovo articolo 155 - ritiene che tale possibilità costituisca sì un giusto correttivo al generale principio dell'affido condiviso, ma che lo stesso potrebbe risultare non del tutto sufficiente perché eccessivamente circoscritto in relazione ai numerosi casi nei quali i genitori hanno domicilio in località diverse, ad esempio per ragioni di lavoro. Si sofferma quindi sulle disposizioni del nuovo articolo 155-quater, in materia di assegnazione della casa familiare, esprimendo perplessità su alcune delle ipotesi ivi previste di cessazione del diritto al godimento della casa familiare, pregiudizievoli in molti casi degli interessi della coniuge donna. Così come discutibile, a suo avviso, è da ritenersi la disposizione contenuta nel nuovo articolo 155-quinquies, che contempla la possibilità per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Si tratta di una previsione che, anche per la sua formulazione eccessivamente generica si presta a dar vita a notevoli incertezze applicative e, con molta probabilità, ad incrementare il contenzioso tra i coniugi, oltre che a strumentalizzazioni. Dichiara altresì di non condividere l'ampiezza dei poteri che vengono riconosciuti al giudice dall'articolato in esame e, pur ribadendo la sua condivisione per i principi che ispirano la riforma in questione, preannuncia necessità di introdurre in fase emendativa modifiche migliorative al disegno di legge n. 3537.

 

 Il senatore SEMERARO (AN), intervenendo in discussione generale, ritiene essere un merito della maggioranza l'aver affrontato il tema dell'affidamento dei figli in occasione della separazione tra coniugi, che ha ricadute applicative molto rilevanti essendo l'attuale disciplina fonte di contrasti e strumentalizzazioni da parte dei coniugi. Merita condivisione l'affermazione del principio del cosiddetto affido condiviso come criterio prioritario per il giudice nel regolare il rapporto tra genitori separati e figli, così come valuta in linea generale con favore quanto previsto nell'articolo 155-quater nel quale si afferma che, dell'assegnazione della casa familiare, il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Altrettanta importanza riveste la possibilità per il giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore, di ammonire il genitore inadempiente. Quanto invece alla possibilità di condanna al pagamento di una sanzione amministrativa, ritiene da un lato trattarsi di una sanzione per alcuni versi non sufficiente a costituire un efficace deterrente e, per altri versi, una innovazione da valutare attentamente alla luce dei principi generali trattandosi dell'affidamento ad un giudice della possibilità di applicare una sanzione amministrativa. Più in generale l'articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento merita di essere attentamente esaminato anche perché alcune disposizioni andrebbero migliorate anche sotto il profilo della tecnica redazionale, anche al fine di evitare possibili incertezze interpretative.

 

 Segue un breve intervento del presidente CARUSO il quale richiama l'attenzione sul nuovo articolo 155-quinquies di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 3537. Si tratta, a suo avviso, di una disposizione che suscita perplessità sia per la sua indeterminatezza, mancando ad esempio un termine oltre il quale l'assegno periodico a favore del figlio maggiorenne verrebbe meno, sia perché non si comprende l'accostamento che è effettuato tra figli portatori di handicap e disposizioni previste in favore dei minori.

 

 Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), intervenendo in discussione generale, ritiene che le Commissioni riunite debbano decidere preliminarmente se limitarsi all'approvazione di un articolato che presenta alcuni difetti significativi, giungendo però al varo di una riforma importante, ovvero se dar corso ad un'ulteriore riflessione ed una fase emendativa che, in considerazione dell'attuale momento della legislatura, determinerebbe con molta probabilità, salvo accelerazioni non prevedibili, la impossibilità di giungere entro il termine della legislatura al completamento dell'iter in questione. In proposito esprime la sua preferenza per l'opzione inerente all'approvazione del disegno di legge n. 3537 senza l'introduzione di modifiche migliorative, in quanto appare prioritaria l'esigenza di introdurre nell'ordinamento i principi sanciti nell'ambito del testo normativo in questione. Non mancano peraltro punti problematici come ad esempio il carattere eccessivamente prolisso del nuovo articolo 155, che contiene l'affermazione di principi che possono in alcuni casi ritenersi del tutto ovvii. Parimenti sono ravvisabili perplessità alle disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di sanzioni che, probabilmente, non saranno in grado di fungere da efficace deterrente. Replicando quindi al senatore Semeraro osserva come l'iniziativa in esame non sia riferibile alla maggioranza ma, in realtà, costituisce il frutto di un'iniziativa parlamentare sulla quale si è formato un ampio consenso delle forze politiche. Tale iniziativa afferma un principio importante, quale è quello dell'affido condiviso e che persegue l'obiettivo meritevole di depotenziare così una delle principali cause dei contenziosi tra i coniugi. Conclude quindi il suo intervento ribadendo l'opportunità di giungere al più presto all'approvazione della riforma, pur nella consapevolezza che l'articolato in esame non risulta pienamente soddisfacente sotto il profilo tecnico-giuridico.

 

Il senatore CALLEGARO (UDC) dopo aver ricordato come già nel corso della passata legislatura si era reso promotore di un disegno di legge sulla materia in esame, esprime apprezzamento sulle linee guida della riforma, anche se manifesta perplessità su alcune disposizioni dell'articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ad esempio, con riferimento al nuovo articolo 155-quinquies recante disposizioni in favore dei figli maggiorenni, ritiene la disposizione insoddisfacente in quanto, così come formulata, potrebbe consentire agli stessi di rimanere non indipendenti per tutta la loro vita con il conseguente onere che resterebbe a carico del genitore. In proposito ritiene sufficienti le norme già vigenti come ad esempio quelle che chiamano i genitori a provvedere per l'ipotesi in cui il figlio versi in stato di bisogno. Altrettante perplessità possono riferirsi alla disposizione in favore dei maggiorenni portatori di handicap che risulta troppo generica e non tiene conto del fatto che già la vigente disciplina contiene norme soddisfacenti per la tutela dei soggetti portatori di handicap. Esprime quindi perplessità sull'articolo 155-quater, in materia di assegnazione della casa familiare, non comprendendo la ragione per la quale si debba trascrivere e rendere opponibile ai terzi l'avvenuta assegnazione così come giudica un errore il riferimento all'articolo 2643 del codice civile in quanto l'opponibilità ai terzi degli atti trascritti è regolata dall'articolo 2644.

 

 Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

 


COMMISSIONI 2ª (Giustizia) e

Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori RIUNITE

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

21a Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

 

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

 La seduta inizia alle ore 20,50.

(omissis)

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(902) GENTILE ed altri. - Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori 

(3537) Deputato TARDITI ed altri. - - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati

(1036) CALLEGARO. - Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli 

(1276) BUCCIERO. - Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell' esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare 

(2253) Paolo DANIELI ed altri. - Istituzione dell' affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 dicembre.

 

 Prende la parola la senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) , relatrice per la Commissione Speciale infanzia e minori, la quale prospetta alle Commissioni riunite la possibilità di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, in alternativa, o per la giornata di domani - qualora si intendesse concludere l'iter dei disegni di legge in titolo prima della pausa natalizia - ovvero all'inizio della ripresa dei lavori parlamentari dopo tale pausa, qualora si ritenesse indispensabile rinviare la conclusione dell'esame all'inizio del prossimo anno.

 

 Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale sottolinea l'esigenza, qualora le Commissioni riunite si orientassero nel senso di apportare alcune modifiche al testo già approvato dalla Camera dei deputati, di assicurare che le stesse siano preventivamente concordate con l'altro ramo del Parlamento.

 

 Il senatore GUBETTI (FI), relatore per la Commissione giustizia, condivide la prospettazione formulata dalla relatrice Baio Dossi, pur ritenendo comunque opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che in ogni caso, qualora le Commissioni riunite decidessero di modificare il provvedimento, con tutta probabilità mancherebbero i tempi per pervenire alla sua approvazione definitiva entro la legislatura in corso.

 

 Il senatore CALVI (DS-U) sottolinea come la sua parte politica abbia consentito il mantenimento dell'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo e come ciò dimostri inequivocabilmente la volontà di arrivare quanto prima alla conclusione dell'iter degli stessi e in tempo utile rispetto alla conclusione della legislatura. Ciò premesso, giudica però necessario che i componenti della Commissione abbiano a disposizione lo spazio di tempo minimo indispensabile per esercitare la loro attività emendativa. In questa prospettiva, la scelta di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti immediatamente dopo la pausa natalizia appare quella più ragionevole.

 

 Le Commissioni riunite convengono quindi, accogliendo una proposta in tal senso del senatore ZANCAN (Verdi-Un), di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3537 - che viene assunto come testo base - a mercoledì 11 gennaio 2006, alle ore 20.

 

 Il senatore GUBERT (UDC) intervenendo in discussione generale sottolinea l'importanza del principio dell'affido condiviso affermato dal disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento. La possibilità di disporre l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori è già oggi consentito nell'ordinamento vigente anche se nella prassi applicativa molto spesso si registra l'affidamento del figlio in via esclusiva ad uno soltanto dei genitori, di norma la madre. Quello affermato dall'iniziativa in esame è invece un principio che è importante sia affermato con chiarezza in quanto i figli sono di entrambi i genitori ed è bene che siano mantenuti il più possibile, nel loro interesse, quelle relazioni familiari che l'affidamento separato non aiuta certo a conservare. Manifesta quindi il suo apprezzamento per le disposizioni di cui al nuovo articolo 155 quater in tema di assegnazione della casa familiare in quanto le stesse hanno di mira principalmente il perseguimento dell'interesse dei figli. Altrettanto positiva è la disposizione, di cui al nuovo articolo 155 quinquies che riconosce in favore dei figli maggiorenni il diritto ad un assegno; così come i figli devono farsi carico dei genitori una volta divenuti anziani è giusto che i genitori provvedano al mantenimento dei figli anche dopo la maggiore età, tenendo anche conto dello spostamento in avanti del momento di accesso nel mondo del lavoro dei giovani. Del pari positiva giudica quindi la disposizione di cui al secondo comma del nuovo articolo 155 quinquies in favore dei figli portatori di handicap. Il senatore Gubert valuta altamente positivi i principi espressi dall'iniziativa in titolo auspicando che l'interesse alla sua approvazione non risulti sacrificato dall'esigenza di un perfezionismo giuridico o da quella di correggere qualche difetto tecnico che pure è contenuto nell'articolato in esame.

 

Il presidente BUCCIERO rileva preliminarmente che il testo normativo in esame non risolve tutti i problemi ravvisabili riguardo all'applicazione delle norme codicistiche inerenti alla materia in questione, come peraltro prospettato anche dai cittadini.

Tale disciplina costituisce tuttavia un segnale per i tribunali, affinchè gli stessi non dispongano dell'affidamento dei minori, nelle ipotesi di frattura dell'unità familiare, in maniera automatica e senza approfondire seriamente, caso per caso, l'analisi dei rapporti tra i genitori ed i figli, basandosi sul solo presupposto che un bambino possa essere affidato unicamente alla madre, anche quando questa non risulti del tutto idonea, con l'unica eccezione dei casi più evidenti e palesi di inidoneità.

Risulta, quindi, necessario che il modello familiare da conservare post - separazione sia sempre e comunque quello del perpetuarsi della condivisione tra i coniugi di tutte le responsabilità e di tutti i diritti che derivano dalla filiazione, attesa anche l'evoluzione, verificatasi negli ultimi anni, del costume e del modello familiare.

Va infatti evidenziato che, attualmente, entrambi i coniugi, nella maggioranza dei casi, producono reddito ed accudiscono i figli in egual misura, dividendosi compiti ed incombenze. Non v'è più ragione storica e sociale – rileva il Presidente - per proseguire nel prevalente modello di affidamento esclusivo, sulla scorta di uno stereotipo obsoleto in base al quale il minore veniva accudito soltanto dalla madre, casalinga, ed economicamente veniva sostentato dal padre, dedito solo al lavoro.

Dopo aver espresso il proprio elogio al legislatore per il merito del provvedimento, che ha il pregio di voler adeguare la realtà processuale alla realtà sociale nella crisi delle unioni coniugali, esprime tuttavia rammarico per i tempi di esame eccessivamente lunghi, impiegati presso l’altro ramo del Parlamento, che rende ardua l’introduzione di modifiche migliorative al testo in esame, durante l’iter in Senato, atteso che le stesse rischierebbero di precludere la possibilità di completare definitivamente il procedimento in questione, comportando un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati in terza lettura che, attesa l’imminente fine della Legislatura, potrebbe di fatto impedire la conclusione della procedura.

Informa altresì i commissari che alla Presidenza sono pervenute richieste di audizione da parte di numerose associazioni operanti nel settore, audizioni che non è stato e non sarà possibile espletare considerati i ristrettissimi tempi della legislatura in corso. E’ stato in particolare richiesto, a ciascuna delle suddette associazioni, nonchè a numerosissimi cittadini che si sono rivolti singolarmente alla Presidenza, di esprimere attraverso apposite memorie scritte la propria opinione sul testo in esame. Dalle memorie pervenute si evince che tali opinioni risultano assolutamente difformi tra loro ed equamente suddivise tra coloro ritengono questo provvedimento inutile e perfino dannoso nella sua forma attuale e vorrebbero quindi che venisse modificato, anche a costo di renderne inutile l'esame per la sopravvenuta fine della legislatura, e coloro i quali invece ritengono il testo costituisca il primo passo di un ormai ineludibile processo di modernizzazione e, pur osservandone numerosi difetti, ne chiedono la rapida approvazione sic et simpliciter.

Dal punto di vista tecnico giuridico il testo – prosegue il Presidente - presenta serie incongruenze e punti oscuri e comporterà, in caso di sua approvazione, rilevanti difficoltà interpretative.

Va preliminarmente rilevato che il disegno di legge in esame costituisce l'ennesimo frutto prodotto da un legislatore frettoloso, che non ha ben ponderato e valutato gli effetti delle disposizioni al suo esame e, soprattutto, ha completamente avulso la disciplina in questione dal sistema complessivo, omettendo di armonizzare la stessa con le altre leggi e disposizioni codicistiche vigenti in materia.

L'occasione poteva essere propizia – prosegue il Presidente - per armonizzare le competenze del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice tutelare, nonchè per porre fine alla bagarre giurisprudenziale trentennale sull'applicazione delle norme processuali e sostanziali nei procedimenti di separazione e divorzio. Ciò, tuttavia, non è avvenuto e, peraltro, non si è tenuto conto nemmeno della disciplina di riforma del codice di procedura civile, che ha modificato anche talune norme in materia processuale riferite al rito di separazione e divorzio. Nel testo in esame ci si è limitati, all'art. 4, ad affermare che le disposizioni in questione si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili, di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Sarebbe stato senz’altro più opportuno disciplinare compiutamente ed uniformemente la materia, abrogare o modificare le norme relative alla legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, dirimere definitivamente l'accavallamento di competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, soprattutto per quanto attiene ai procedimenti relativi appunto ai figli di genitori non coniugati, nonchè stabilire, una volta per tutte, in quali casi e per quali procedimenti sia competente l'Ufficio del Giudice tutelare, ex articolo 337 del codice civile.

Il Presidente rileva, invece, che la formulazione delle norme processuali contenute nel testo in esame è suscettibile di determinare contrasti di competenza, nonchè un ulteriore moltiplicarsi dei procedimenti esperibili nella medesima materia. In particolare, la giurisprudenza sarà costretta ad un consistente sforzo interpretativo ogni qual volta il Tribunale riterrà - come il testo normativo in esame consente - di applicare l'istituto dell’affidamento esclusivo del minore, posto che la nuova formulazione dell'articolo 155 del codice civile e l'inserimento dell'articolo 155-bis dello stesso codice non consentono alcuna definizione delle modalità di regolazione del suddetto affidamento esclusivo (attualmente appunto contenute nell'articolo 155 Codice civile che sarebbe integralmente soppresso).

Dunque, risulta difficile comprendere come, in tali casi, funzionerà la disciplina del mantenimento, del diritto di visita, dell'assegnazione della casa coniugale, delle decisioni di maggiore importanza da assumere nell'interesse dei figli, e quali saranno le norme processuali applicabili per dirimere i conflitti. A tale ultimo proposito, il Presidente esprime perplessità in ordine alla formulazione dell’articolo 709 - ter del codice di procedura civile, introdotto dal testo in esame, a seguito del quale non sarà affatto chiaro quale ruolo residuerà al giudice tutelare.

Ulteriore perplessità deriva dalla mancata previsione dell'ipotesi di affidamento del minore a terzi, qualora entrambi i genitori siano inidonei all'affidamento o non intendano accudire i figli. Nel caso che la coppia intenda separarsi, ma non ritenga di poter accudire i figli, non si comprende - attesa la soppressione del vigente articolo 155 codice civile - se essa debba rivolgersi prima al Tribunale per i minorenni e poi separarsi presso il Tribunale ordinario - dopo aver ottenuto dal Tribunale per i minorenni l'affidamento dei figli a terzi - o se la coppia debba ricorrere al Tribunale ordinario per ottenere la separazione e sperare che la giurisprudenza trovi una soluzione, utilizzando lo strumento ermeneutico dell’analogia.

Non si comprende, inoltre, cosa avverrebbe nei casi in cui la coppia, pur essendo assolutamente inidonea, non fosse tuttavia consapevole di tale stato o non intendesse ammetterlo. Anche in questi casi ci si dovrebbe augurare - attesa la denunciata lacuna - che la giurisprudenza trovi la soluzione,semmai sospendendo il procedimento per separazione e rimettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Non si comprende, inoltre, la ratio della disposizione di cui all'articolo 155 – quater, in materia di assegnazione della casa coniugale. La disposizione in questione, infatti, appare in contrasto con il principio di tutela delle esigenze e dei diritti dei minori; l'assegnazione della casa è infatti un istituto posto ad esclusiva tutela dell'ambiente in cui vive il minore, che ne dovrebbe poi essere privato ad arbitrio dell'affidatario, ove questi scelga un nuovo partner.

Il Tribunale, chiamato a giudicare se il coniuge assegnatario conviva o meno more uxorio o sia convolato a nuove nozze, non avrà altra scelta, una volta fornita la prova della circostanza in questione, che emettere una sentenza dichiarativa del nuovo status e dell'automatica avvenuta caducazione del diritto di assegnazione.

La pericolosità della disposizione è assolutamente evidente, in quanto la stessa è suscettibile di compromettere situazioni consolidate negli anni e di porre in crisi economica numerose famiglie. Sarebbe stato quanto meno opportuno – prosegue il Presidente - stemperare i profili in questione, attraverso una disciplina volta a circoscrivere l'applicabilità della disposizione de qua alle sole separazioni future.

Anche la prevista trascrivibilità ed opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione ex articolo 2643 codice civile, determineranno un sostanziale cambiamento della vigente disciplina: con la suddetta norma, infatti, contrariamente all'attuale regime, di cui alla legge n. 898 del 1970 - che prevede l'opponibilità del provvedimento anche se non trascritto nei nove anni dalla sua emissione, ex articolo 1599 del codice civile - l'assegnazione sarà opponibile solo ed esclusivamente se trascritta.

Rileva inoltre che non pare sufficiente il richiamo generico all'articolo 2643 del codice civile, ove non è indicato specificatamente l'ipotesi del provvedimento di assegnazione. In via sistematica, forse sarebbe più opportuno integrare l'articolo 2643 codice civile.

All'articolo 155 quinquies, introdotto dal disegno di legge, si prevede l'eventuale versamento diretto nelle mani del figlio maggiorenne, della contribuzione per il suo mantenimento, da parte del genitore non convivente. A parte i necessari rilievi giuridici sul dubbio che il titolo formatosi tra due parti possa essere esecutivo a favore di una terza - violando peraltro la privacy degli interessati, i cui atti di giudizio sarebbero messi a disposizione del figlio - sarebbe stato comunque preferibile suddividere il contributo in una parte da destinarsi per le spese di conduzione della casa in cui abita (da versarsi al genitore convivente) ed in una altra, da pagare direttamente al figlio per le proprie spese personali.

Ma il dubbio più serio che la disposizione suscita è che ogni qual volta un ragazzo compirà i diciotto anni e non sarà autosufficiente e fuori da casa (ossia nel 90 per cento dei casi, nell’attuale epoca) sarà necessario rivedere giudizialmente i provvedimenti della separazione o del divorzio o di cui all'articolo 317 - bis. Non si comprende, poi, ad istanza di chi il giudizio dovrebbe essere proposto, se non ad istanza del maggiorenne.

Dopo essersi soffermato su taluni altri profili riguardanti il riconoscimento esplicito del diritto del minore capace di discernimento ad essere ascoltato dal giudice nei procedimenti in questione, il Presidente, riferendosi alla impugnazione dell'ordinanza presidenziale - valutato che essa è resa da un'autorità monocratica e quindi valutata l'opportunità che sia un organo collegiale a decidere del gravame - evidenzia il rischio sia di un doppio esame dell'ordinanza da parte del giudice istruttore (prima o contestualmente all'esame della Corte) sia dell'"onnipotenza" dello stesso istruttore, che parrebbe poter modificare i profili già oggetto di decisione e di modifica da parte della Corte d'Appello.

Il tutto senza considerare che, se è la Corte d'Appello l'organo di seconda istanza, il processo di impugnazione potrebbe comportare una perniciosa dilatazione dei tempi.

Sarebbe stato preferibile affidare l'impugnazione a un collegio di primo grado, sul modello di cui all'articolo 669 terdecies codice procedura civile. Parimenti la formulazione dell'articolo 709 ter introdotto lascia dei rilevanti dubbi interpretativi, relativamente sia al modello di procedimento esperibile, sia all’impugnazione e sia alla competenza. A tale ultimo proposito va evidenziato che non si comprende per quale ragione ci si sia riferiti esclusivamente all'articolo 710 codice procedura civile e non anche all'articolo 9 della legge 898 del 1970 e all'articolo 317 bis codice civile.

Il Presidente ribadisce, in conclusione, le proprie perplessità rispetto alla possibilità, riconosciuta ai genitori dal disegno di legge in titolo, di chiedere, in ogni tempo e senza che siano mutate le circostanze di fatto, la modifica dei provvedimenti adottati, applicando del nuovo regime a situazioni già consolidate. Ciò potrà provocare un elevato incremento del contenzioso.

 

 La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), intervenendo in discussione generale, osserva come l'introduzione del principio dell'affidamento congiunto sia giusto e pienamente condivisibile anche alla luce di quanto previsto da convenzioni internazionali. Ritiene che la Camera dei deputati abbia fatto un lavoro positivo ponendo al centro della disciplina il perseguimento dell'interesse del minore ed in tale direzione ne è derivato un notevole miglioramento dell'articolato assunto a base del relativo esame. Il testo che perviene dall'altro ramo del Parlamento, pur apprezzabile per gli aspetti considerati, presenta peraltro difetti che non sono soltanto di tipo formale ed in relazione ad essi è auspicabile che si giunga in tempi rapidi a modiche che, peraltro, non dovrebbero pregiudicare l'approvazione della riforma in esame entro la corrente legislatura. Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui al nuovo articolo 155-quater in materia di assegnazione della casa familiare, sottolineando la necessità di riconsiderare tale disposizione; non è infatti accettabile che il godimento della casa familiare vanga meno per il sol fatto che l'assegnatario inizi una convivenza more uxorio. E' questa una soluzione normativa che costituisce da un lato un'ingiustizia nei confronti del minore che verrebbe in tal modo a perdere i suoi riferimenti logistici ma al tempo stesso costituisce una lesione di un diritto individuale di libertà del coniuge separato. Altra questione molto discutibile sulla quale richiama l'attenzione delle Commissioni riunite è quella posta dal nuovo articolo 155-quinquies che consente di attribuire al figlio maggiorenne un assegno periodico versato direttamente all'avente diritto. Si tratta di una soluzione normativa che a suo avviso determinerà un peggioramento della situazione oggi esistente in quanto trattandosi di un contributo economico significativo darà luogo con molta probabilità a conflitti tra genitori e figli oltre ad essere una norma in un certo qual modo diseducativa per il figlio maggiorenne. Altra questione controversa riguarda le norme processuali contenute nel testo che ci perviene dall'altro ramo del Parlamento che, con molta probabilità daranno luogo a numerosi contenziosi e questioni relativamente alla individuazione del giudice competente.

Si tratta dunque di diversi punti di grande problematicità sui quali è necessario intervenire con l'aiuto di tutti con l'obiettivo di giungere a conclusione dell'iter della riforma in esame che merita sostegno.

 

Il senatore LEGNINI (DS-U), premessa la sua condivisione sulle osservazioni espresse dalla senatrice Vittoria Franco e sui rilievi formulati dal presidente Bucciero nel suo intervento, constata come si registri una condivisione in linea di principio sull'impostazione complessiva della riforma in esame anche se parimenti si registrano perplessità riferite a talune soluzioni tecniche. Anche l'oratore ritiene che l'articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento, pur affermando principi assolutamente condivisibili, risulta problematico in talune delle soluzioni normative proposte ed in proposito considera ancora possibile, nonostante l'approssimarsi della scadenza naturale della legislatura, effettuare un lavoro approfondito e sereno che non dovrebbe pregiudicare con le opportune intese una rapida approvazione della riforma. Si sofferma quindi sulla importanza della principale innovazione introdotta dall'iniziativa in titolo che merita sostegno in quanto persegue l'interesse del minore ad intrattenere rapporti stabili con entrambi i genitori. Evidenzia come tale fine sarebbe stato perseguibile anche sulla base della disciplina vigente di cui però la giurisprudenza ha dato una diversa applicazione per cui come è noto nella maggior parte dei casi il figlio viene affidato ad uno soltanto di loro. La riforma invece una volta approvata chiamerà i giudici a verificare in primo luogo la possibilità di affidare il minore ad entrambi i genitori e soltanto qualora emergano controindicazioni si potrà disporre l'affidamento in via esclusiva ad uno soltanto dei genitori. E' peraltro un compito difficile quello al quale il giudice sarà chiamato anche alla luce dell'esperienza applicativa della disciplina vigente poichè è prevedibile che i genitori saranno costretti a trovare continue mediazioni nell'interesse del figlio e quindi la conflittualità tra gli stessi rischia di incrementarsi qualora il giudice non regolamenti adeguatamente i rapporti tra i genitori. La efficacia della riforma è dunque principalmente affidata ai giudici che dovranno valutare con attenzione le situazioni che saranno poste alla loro valutazione. Condivide le perplessità che sono state espresse su alcune disposizioni come ad esempio quelle dei nuovi articoli 155-quater e 155-quinquies facendo in proposito rinvio alle considerazioni già espresse dagli altri oratori. Sofferma la sua attenzione sulle disposizioni procedurali e transitorie di cui all'articolo 4 osservando che in proposito ragioni di opportunità sconsiglierebbero di intervenire su una materia che è stata di recente interessata dalle modifiche contenute nel decreto legge n. 80 del 2005 che ancora attendono di entrare in vigore ed un nuovo intervento sulla materia potrebbe certamente dar luogo a forti disorientamenti negli operatori. In via ulteriore osserva che l'articolo 709-ter introduce norme e principi che ritiene assolutamente inaccettabili. Ad esempio un giudizio del tutto negativo può riferirsi al potere sanzionatorio che verrebbe attribuito al giudice che è invece estraneo o comunque anomalo rispetto al sistema processuale civile in vigore. Altra perplessità riguarda la possibilità di applicare la nuova disciplina anche alle separazioni già pronunciate in quanto in tal modo si rischia di riaprire numerosi procedimenti e quindi di dar luogo ad occasioni di contenzioso piuttosto che contribuire a deflazionarli. E' pur vero che una volta deciso di innovare è oltremodo difficile distinguere tra disciplina applicabile alle nuove separazioni e regolamentazione riferibile a quelle già in atto, è pur vero che l'applicazione della riforma anche alle separazioni già definite andrebbe di molto circoscritta intervenendo su situazioni dolorose ma già in parte definite che invece verrebbero riaperte con conseguente incremento della conflittualità.

 

 Il senatore PELLICINI (AN) richiama, in particolare, l'attenzione sulla previsione contenuta nell'ultimo comma che viene aggiunto all'articolo 708 del codice di procedura civile dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3537. Al riguardo sottolinea come si tratti di un aspetto del testo in esame rispetto al quale è senz'altro necessario un intervento correttivo. Infatti, sotto il profilo sistematico, l'attuale assetto codicistico che prevede che i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti ai sensi dell'articolo 708, terzo comma, del predetto codice di rito possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore, in attesa che la sentenza venga a definire conclusivamente il complesso delle statuizioni concernenti la prole e i coniugi appare senz'altro preferibile rispetto alla soluzione adottata dall'altro ramo del Parlamento che, prevedendo la autonoma reclamabilità dei citati provvedimenti temporanei ed urgenti, implica il rischio concreto di innestare su ciascun procedimento principale un procedimento derivato, con effetti palesemente negativi sul piano della economia dell'attività processuale.

 

 Segue un breve intervento del senatore GUBETTI (FI), relatore per la Commissione giustizia, il quale con riferimento al testo del nuovo articolo 155-quater del codice civile, ritiene opportuno precisare come la disposizione sia chiaramente da intendersi nel senso che il venir meno del diritto al godimento della casa famigliare riguarda il solo assegnatario per cui, qualora si verifichi tale eventualità, ciò costituirà una circostanza sopravvenuta che imporrà inevitabilmente un nuovo intervento del giudice.

 Per quanto riguarda invece le disposizioni in favore dei figli maggiorenni ritiene incomprensibili le perplessità manifestate in relazione alla previsione che attribuisce al giudice il potere di disporre a vantaggio dei predetti non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico che deve essere versato direttamente agli stessi.

 

 Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 22,55.

 


COMMISSIONI 2ª (Giustizia)
e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori RIUNITE

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

22a Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente della Commissione speciale in materia di infanzia e

di minori

BUCCIERO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

 La seduta inizia alle ore 21,05.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(3537) TARDITI ed altri. - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati

(902) GENTILE ed altri. - Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori 

(1036) CALLEGARO. - Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli 

(1276) BUCCIERO. - Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell' esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare 

(2253) Paolo DANIELI ed altri. - Istituzione dell' affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 14 dicembre 2005.

 

Il presidente BUCCIERO nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale dichiara chiusa la stessa e dà la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo per lo svolgimento degli interventi in sede di replica.

 

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, evidenzia che nella scorsa seduta è stato unanime l'apprezzamento sullo scopo che il disegno di legge in questione intende conseguire, come pure il riconoscimento della rilevanza delle problematiche concernenti i minori e della conseguente urgenza di un intervento legislativo volto a risolvere tali questioni.

 La disciplina in esame, costituzionalmente orientata, pone i coniugi in posizione paritaria rispetto all'unico interessa tutelato, ossia il benessere del figlio.

Taluni senatori, anche alla luce degli emendamenti presentati, hanno manifestato delle perplessità in ordine a taluni profili, quali quelli attinenti alla casa familiare, al tribunale competente, all'assegno a favore del figlio maggiorenne e alle disposizioni a favore dei figli maggiorenni portatori di handicap.

Va precisato – prosegue la relatrice – che le obiezioni mosse, pur apparendo tecnicamente corrette, rischiano di deviare l’attenzione dalla finalità principale sottesa al disegno di legge in questione, ossia la tutela del figlio.

In particolare, i timori inerenti all’assegnazione dellacasa familiare sono condivisibili se si considera l’importanza di tale luogo, in cui tutti gli aspetti della quotidianità affettiva prendono forma, e dove il figlio trova il suo "habitat", in grado di farlo crescere e di costituire un punto di riferimento per il minore.

Tuttavia l'interpretazione data dai senatori intervenuti sul profilo in questione non appare puntuale, né corretta, come conferma anche l’opinione espressa in proposito da autorevoli studiosi del diritto civile.

Infatti – prosegue la relatrice - l'art. 155 quater appare appropriato a tutelare il minore nella sua crescita psico-fisica e, come in passato, il godimento della casa è incentrato sul vincolo di destinazione deciso dal giudice, che attiene soprattutto alla conduzione della vita assieme ai figli. La questione controversa riguarda la configurabilità di un automatismo di cessazione del diritto di godimento, qualora si verificassero le situazioni previste nell’articolo in questione.

È da escludere tale possibilità e ciò perché ogni cambiamento relativo all'assetto familiare è oggetto di rivalutazione da parte del giudice, così come ogni altro provvedimento modificatorio che è contemplato dalla legge; non avrebbero altrimenti senso gli artt. 708 e 709 del codice di procedura civile.

Inoltre, in virtù del dettato di cui all'art. 2643 c.c., la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare appare una tutela necessaria per il minore. Infatti, attraverso la trascrizione viene salvaguardato l'interesse del figlio al mantenimento dell'abitazione familiare.

Va comunque escluso – prosegue la relatrice - che il giudice che riesaminerà il provvedimento di assegnazione si basi sulla mera realtà dei fatti, ovvero sulla prova di una effettiva convivenza more uxorio, o di un avvenuto matrimonio: l'interesse sotteso al disegno di legge si incentra infatti sulla tutela del minore e della sua tranquillità psicofisica.

Per ciò che concerne l'assegno di mantenimento versato direttamente al maggiorenne non autosufficiente, occorre precisare, che questi dalla legge è ritenuto capace di agire e dunque in grado di porre in essere atti rilevanti a livello giuridico, in quanto emancipato. Il diritto del figlio ad ottenere un apporto economico trova la sua ratio nello stesso concetto di famiglia, associazione naturale che provvede al proprio sostentamento e collabora secondo principi solidaristici. Il genitore perde il ruolo di co-affidatario, in forza della maggiore età raggiunta dal figlio, ma mantiene, ovviamente le proprie responsabilità.

Per ciò che concerne la disciplina dei soggetti portatori di handicap, si deve optare per un rinvio formale alle leggi specifiche per tali soggetti, in particolare, alla legislazione del lavoro dei portatori di handicap, (così come menzionato nel secondo comma del nuovo art. 155 quinques), coniugandolo con le disposizioni dettate per i figli minori. L'accostamento del portatore di handicap con il minore è dovuta alla maggiore tutela che si vuole operare verso questi soggetti, non in grado di poter esperire pienamente i loro diritti. Infatti, l'applicazione del dettato normativo deve considerare il grado di non autosufficienza del soggetto e la ridotta capacità dello stesso di svolgere, pienamente o parzialmente, un 'occupazione capace di garantire un reddito adeguato al proprio sostentamento.

Per ciò che concerne il Tribunale competente, le obiezioni mosse non tengono conto che la normativa che continuerà ad essere applicata sarà quella presente nelle Sezioni II e III del Libro primo codice di procedura civile.

La relatrice, nel ribadire l’esigenza di approvare il disegno di legge in titolo senza modifiche, al fine di consentire il completamento dell’iter legislativo in questione entro la legislatura in corso, fa comunque presente che taluni emendamenti potranno comunque fornire elementi utili di tipo interpretativo.

 

Il senatore TIRELLI (LP) prende brevemente la parola per una precisazione, evidenziando che le proposte emendative non possono avere una funzione di tipo interpretativo.

 

Il senatore GUBETTI (FI), relatore per la Commissione giustizia, pur valutando talune proposte emendative pregevoli e idonee a migliorare il testo in esame, ritiene tuttavia che l'eventuale approvazione di emendamenti nel corso dell'iter in questione precluderebbe la possibilità di completare il procedimento legislativo, attesa l'imminente fine della legislatura. Invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, sottolineando che nella prossima legislatura si potrà tornare nuovamente a riflettere sulla materia in questione, anche alla luce delle risultanze dell'applicazione concreta di tale disciplina.

 

Il presidente BUCCIERO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati in ordine al disegno di legge 3537.

Dichiara inoltre improponibili per estraneità all'oggetto, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento gli emendamenti 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.

Propone quindi di procedere all’illustrazione di tutti gli emendamenti presentati in ordine ai vari articoli e, successivamente, di acquisire in ordine agli stessi il parere dei relatori e del rappresentante del Governo, rinviando la votazione in attesa del parere della 5ª Commissione.

 

Le Commissioni riunite convengono su tale proposta.

 

Si passa quindi all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati.

 

Il senatore CALVI (DS-U) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti presentati da senatori appartenenti al gruppo dei democratici di sinistra, ad eccezione degli emendamenti 1.36, 1.38, 1.43, 1.48, 1.51, 1.64 e 1.70, 2.1 e 2.12.

Fa poi presente che alla base della scelta di non accogliere del tutto l'invito al ritiro degli emendamenti della sua parte politica vi è l'esigenza di correggere almeno quegli errori più evidenti attraverso emendamenti la cui rapida approvazione non impedirà il varo della riforma in esame, essendovi ancora, a suo avviso, tempo sufficiente a consentire una rapida lettura dell'altro ramo del Parlamento prima della naturale scadenza della legislatura. Ad esempio, riferendosi all'emendamento 1.36, ritiene inaccettabile il fatto che il legislatore si sia dimenticato di disciplinare a chi spetti l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli nei casi di affidamento in via esclusiva ad uno dei genitori. Non è ipotizzabile, in tali casi, che il coniuge non affidatario venga del tutto estromesso da tali decisioni e, conseguentemente, l'emendamento in esame reintroduce la regola oggi vigente in base alla quale il coniuge non affidatario partecipa comunque all'adozione delle decisioni più rilevanti per i figli.

Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all'emendamento 1.38 che propone, attraverso l'indicazione come giudice competente del Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto, di fissare un criterio certo in alternativa a quello della residenza del minore che, nei casi di affido condiviso, determinerà senza alcun dubbio un conflitto irrisolvibile nella individuazione del giudice competente. Sottolinea quindi l'importanza che trovino accoglimento anche gli emendamenti 1.48 e 1.70 in quanto, nel primo caso, la revoca dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti stabilmente ovvero contragga nuovo matrimonio, non dovrebbe essere una conseguenza inevitabile ma essere rimessa alla valutazione del giudice; nell'altra ipotesi emendativa invece si disciplina una evidente lacuna dell'articolato che non si occupa dell'ipotesi dell'affidamento dei figli presso terzi.

 

La senatrice MAGISTRELLI (Mar-DL-U), dopo aver dato per illustrato tutti gli emendamenti presentati, ritira le proposte emendative 1.8, 1.14 e 1.15.

 

Il presidente BUCCIERO dà per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma presentati, nella prospettiva di velocizzare l’iter di esame.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra gli emendamenti a propria firma, soffermandosi sull'emendamento 1.50, che non si limita ad introdurre un correttivo di natura tecnica alle disposizioni del nuovo articolo 155-quater ma interviene su un aspetto di portata sostanziale qual è quello della disciplina dei casi che determinano la cessazione del diritto al godimento della casa familiare. Al riguardo, dopo aver sottolineato come la chiarezza del dato normativo escluda qualsiasi lettura diretta a temperare la conseguenza delle ricordate previsioni, sottolinea gli effetti inaccettabili che deriverebbero dalle applicazioni della previsione in esame essendo prevedibile che il coniuge separato assegnatario, generalmente la donna, sarà osservato con attenzione dall'altro coniuge con inaccettabile violazione ed interferenza nella sfera di libertà e nelle determinazioni relative alla vita privata.

Riferendosi quindi all'emendamento 1.67, evidenzia come la previsione di una corresponsione di un assegno versato direttamente al figlio maggiorenne potrebbe porre in difficoltà il genitore affidatario che, a fronte del cattivo uso della somma da parte del figlio, si potrà vedere costretto comunque a far fronte al mantenimento del medesimo. Di qui la ragione della specificazione che si propone di introdurre con l'emendamento in esame, apparendo necessario affermare che, quantunque vi sia stata la corresponsione dell'assegno, resta impregiudicato il diritto del coniuge presso il quale il figlio maggiorenne risiede, a ricevere un adeguato contributo per le spese di mantenimento da parte dell'altro coniuge.

Con riferimento all'emendamento 2.14 manifesta forti perplessità sulle previsioni di cui al secondo comma del nuovo articolo 709-ter del codice di procedura civile, in quanto si tratta di disposizioni che prevedibilmente determineranno forti conflittualità con conseguente aggravio del lavoro dei giudici.

Pur condividendo i principi che ispirano il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento ritiene comunque che la imminente scadenza della legislatura non possa costituire un argomento sufficiente ad escludere l'esercizio di una necessaria attività emendativa anche perché i tempi della prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento hanno impedito ingiustificatamente al Senato di poter effettuare una lettura approfondita dell'articolato che è necessaria in relazione alla portata delle disposizioni.

 

Il senatore CALLEGARO (UDC) fa presente che aveva provveduto a ritirare prima dell’inizio della seduta alcuni emendamenti, nella consapevolezza che attesa l’imminente fine della legislatura non sussistono più i tempi per un congruo esame degli stessi. Tuttavia, al solo fine di consentire comunque una pubblicazione di tali proposte emendative in allegato al resoconto, chiede di essere autorizzato a ripresentare le stesse.

 

Il PRESIDENTE sottopone alle Commissioni riunite la proposta di autorizzare il senatore Callegaro a ripresentare gli emendamenti dallo stesso ritirati prima dell’inizio della seduta.

 

Le Commissioni riunite convengono.

 

Il senatore CALLEGARO (UDC), dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 1.53, 1.55, 1.62. 1.66, 2.15, ritira gli stessi.

 

Il senatore LEGNINI (DS-U) richiama l'attenzione sull'emendamento 2.1, di cui è primo firmatario che interviene sull'articolo 2 che, tra l'altro, detta nuove regole per la soluzione delle controversie tra genitori in ordine all'esercizio della potestà e individua nuovi provvedimenti del giudice per il caso di inadempienze e violazioni. Si tratta di disposizioni inaccettabili di cui si propone la soppressione in quanto attribuiscono al giudice poteri nuovi che, non soltanto, non trovano corrispondenza nell'ordinamento vigente ma determineranno gravissime incertezze applicative. A fronte di espressioni assolutamente generiche quali sono quelle del riferimento a: "gravi inadempienze" o ad "atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento" si contrappongono provvedimenti sanzionatori da parte del giudice assolutamente incongrui rispetto alle finalità perseguite ed inaccettabili dal punto di vista della tecnica giuridica, anche perché si inseriscono all'interno delle disposizioni del rito civile che non conosce analoghi provvedimenti. Un insieme di disposizioni - quelle in esame - che determineranno un forte incremento del contenzioso e che si aggiungono alle altre presenti nell'articolato parimenti in grado di produrre tali distorsioni come, ad esempio, l'insufficienza della disciplina della gestione del rapporto tra genitori, per il caso di affido condiviso e la norma transitoria che riferisce le nuove disposizioni anche ai casi di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio già definiti alla data di entrata in vigore della legge.

Conclude il suo intervento formulando un appello ai senatori della maggioranza affinché gli stessi accolgano l'invito di emendare quelle disposizioni dell'articolato in esame che più di altre presentano profili problematici, come ad esempio quelle sulle quali la sua parte politica ha richiamato l'attenzione, ritenendo che vi è ancora tempo sufficiente a consentire una ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento giungendo comunque al varo della riforma prima della naturale scadenza della legislatura.

 

Tutti gli altri emendamenti presentati vengono dati per illustrati.

 

Si passa all’espressione dei pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati.

 

Il relatore GUBETTI (FI), ribadisce l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, facendo presente che in caso contrario il proprio parere sarà sfavorevole.

 

La relatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) dichiara di conformarsi al parere del relatore Gubetti evidenziando che il problema dell'affido dei minori in caso di separazione e divorzio riveste un'importanza notevole. Peraltro nei giorni scorsi il ministro della pubblica istruzione ha indirizzato ai presidi una circolare con la quale chiedeva agli stessi di far visionare i giudizi degli studenti minori ad entrambi i genitori. Tale episodio costituisce un'ulteriore conferma della rilevanza della questione di cui trattasi.

 

Il sottosegretario Jole SANTELLI dichiara di conformarsi al parere negativo espresso dai relatori, osservando che, al di là delle valutazioni sul merito delle proposte emendative, prevale la considerazione della mancanza del tempo necessario per poter emendare il testo con la ragionevole aspettativa di giungere all'approvazione della riforma entro il termine della legislatura. Su alcune questioni poste dalle proposte emendative non convincono i toni allarmistici così come ad esempio le argomentazioni espresse dal senatore Zancan con riferimento alle ipotesi di cessazione del godimento della casa familiare, ricordando la giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema.

Quanto alle perplessità espresse dal senatore Calvi circa la presunta insufficienza della disciplina relativa alla gestione del rapporto tra genitori per i casi di affido non condiviso ricorda come, nell'impianto della riforma, l'ipotesi costituirà una fattispecie residuale dovendosi nella maggior parte delle situazioni addivenire ad un affidamento congiunto dei figli. In ogni caso troverebbero comunque applicazione le norme in materia di separazione che, con attenta interpretazione, dovrebbero consentire di integrare la lettera della legge. Quanto alle perplessità espresse dal senatore Legnini, sottolinea come le nuove disposizioni intervengono su un quadro normativo che già oggi conosce un grandissimo contenzioso e perseguono l'obiettivo meritevole di porre rimedio alle gravi inadempienze da parte dei coniugi rispetto alle prescrizioni che sono loro poste nell'interesse dei figli. Ricorda quindi che l'articolato che perviene dall'altro ramo del Parlamento contiene disposizioni che costituiscono il frutto di un difficile compromesso in esito ad un iter parlamentare complesso nonostante vi sia stata condivisione, da parte delle forze politiche, dei principi ispiratori della riforma. Si tratta di un compromesso senz'altro migliorabile dal punto di vista tecnico-giuridico ma, a tale esigenza, deve prevalere quella di dare una risposta ad una richiesta che perviene da molte famiglie e che non può essere ulteriormente rimandata.

Ribadisce quindi la sua contrarietà, per tali ragioni, riferita a tutte le proposte emendative.

 

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3537

 

Art. 1.

1.1

Magistrelli, Dalla Chiesa, Dettori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche al codice civile). – 1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

Il giudice valuta se ricorrano le circostanze per un affidamento congiunto dei figli ad entrambi i coniugi, sulla base dei seguenti elementi: "assenza di conflittualità tra i coniugi in relazione all’educazione dei figli, osservanza dei fondamentali doveri di rispetto reciproco tra i coniugi, presenza di circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà dei coniugi, che consentano l’esercizio dell’affidamento congiunto".

Nel caso in cui il giudice dispone l’affidamento congiunto, le decisioni in ordine alla salute, l’istruzione, l’educazione e le frequentazioni dei figli sono prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge con il quale i figli convivono stabilmente esercita poteri di vigilanza generale sul comportamento dei figli e può intervenire unilateralmente in casi d’urgenza, salvo l’obbligo di informare tempestivamente l’altro coniuge e coinvolgerlo nella decisione.

Il coniuge con il quale i figli hanno un rapporto di convivenza stabile, nel caso di affidamento congiunto, o affidatario, nel caso in cui il giudice provveda ai sensi dell’articolo successivo, ha l’obbligo di consentire la frequentazione periodica della prole con l’altro genitore, secondo modalità concordate dalle parti all’atto della separazione o, in mancanza, determinate dal giudice.

In caso di violazione non episodica dell’obbligo di cui al comma precedente, il giudice, su richiesta del genitore interessato, intima al genitore con il quale i figli convivono stabilmente di consentire la frequentazione periodica In caso di inottemperanza all’intimazione, il giudice dispone l’intervento dei servizi sociali e, valutate le circostanze, può disporre l’affidamento dei figli ai servizi sociali.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Al fine di determinare l’importo dell’assegno di cui ai commi precedenti, i coniugi sono tenuti a presentare, all’atto, rispettivamente, del deposito del ricorso per la separazione e della memoria di costituzione, copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

L’assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente al coniuge con il quale il minore stabilmente convive, in caso di affidamento congiunto, ovvero affidatario, indipendentemente dalla minore o maggiore età del figlio. Di eventuali variazioni della situazione reddituale del coniuge percettore dell’assegno, derivante dalla sopravvenuta convivenza con soggetti terzi, il giudice, su istanza della parte interessata, tiene conto ai fIni della riduzione dell’assegno"».

 

1.2

Izzo, Fasolino

Al comma 1, capoverso «Art. 155» sostituire il primo comma con il seguente:

«La separazione tra i genitori non incide sulle regole di esercizio dell’autorità genitoriale. Diritto naturale del minore, riconosciuto dalla legge, anche in caso di separazione personale o divorzio dei genitori, è la bigenitorialità, intesa come diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi in uguale

misura, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi pariteticamente e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

 

1.3

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al primo comma, sopprimere la parola: «minore».

 

1.4

Magistrelli, Dettori

Al comma l, capoverso «Art. 155», sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

Il coniuge con il quale i figli hanno un rapporto di convivenza stabile, nel caso di affidamento congiunto, o affidatario, nel caso in cui il giudice provveda ai sensi dell’articolo successivo, ha l’obbligo di consentire la frequentazione periodica della prole con l’altro genitore, secondo modalità concordate dalle parti all’atto della separazione o, in mancanza, determinate dal giudice.

In caso di violazione non episodica dell’obbligo di cui al comma precedente, il giudice, su richiesta del genitore interessato, intima al genitore con il quale i figli convivono stabilmente di consentire la frequentazione periodica. In caso di inottemperanza all’intimazione, il giudice dispone l’intervento dei servizi sociali e, valutate le circostanze, può disporre l’affidamento dei figli ai servizi sociali».

 

1.5

Fasolino, Izzo

Al comma 1, capoverso «Art. 155», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto prrevisto dall’articolo 155-bis, che i figli restino affidati ad entrambi i genitori tenendo conto delle modalità concordate dai coniugi e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione e redatto nel rispetto delle linee guida emesse dal Ministero della giustizia. In particolare il giudice prende atto, se non palesemente contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori e stabilisce, in caso di disaccordo dei genitori, tenendo conto delle rispettive proposte, e nell’interesse dei figli, i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’aducazione dei figli, avendo come riferimento quanto enunciato nel primo comma».

 

1.6

Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al comma secondo, secondo periodo, sostituire le parole da: «oppure stabilisce» sino a: «all’educazione dei figli» con le parole: «. Ove ciò sia contrario all’interesse dei figli, stabilisce quale dei due coniugi sia affidatario e determina la misura, il modo e i tempi di frequentazione dei figli minorenni da parte del coniuge non affidatario, avuto sempre conto dell’interesse precipuo di questi ultimi. Fissa altresì la misura in cui ciascuno dei coniugi, in proporzione alle proprie possibilità, debba contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione scolastica ed extrascolastica e all’educazione dei figli».

 

1.7

Bucciero

Al comma 1, all’articolo 155 del codice civile ivi introdotto, dopo le parole: «oppure stabilisce a quale di essi siano affidati» aggiungere le seguenti: «, ovvero, per gravi motivi, ordina che la prole sia affidata a terzi».

 

1.8

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al secondo comma, dopo le parole: «stabilisce a quale di essi i figli sono affidati», inserire le seguenti: «, individua in ogni caso la residenza dei figli presso uno dei genitori,».

 

1.9

Bucciero

Al comma 1, all’articolo 155 del codice civile ivi introdotto, dopo le parole: «oppure stabilisce a quale di essi siano affidati» aggiungere le seguenti: «Il giudice, nel caso di affidamento della prole ad entrambi i genitori».

 

1.10

Izzo, Fasolino

Al comma 1, capoverso «Art. 155», secondo comma, dopo le parole: «all’educazione dei figli.», aggiungere il seguente periodo: «Qualora i genitori non presentino un progetto comune, salvo i casi previsti nell’articolo 155-bis, prima di adire il giudice competente sono tenuti a rivolgersi ad un centro di mediazione familiare pubblico o privato accreditato; qualunque sia l’esito di tale tentativo di mediazione, i coniugi allegano alla domanda di separazione certificazione del passaggio presso il centro».

 

1.11

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«Il giudice valuta se ricorrano le circostanze per un affidamento congiunto dei figli ad entrambi i coniugi, sulla base dei seguenti elementi: assenza di conflittualità tra i coniugi in relazione all’educazione dei figli, osservanza dei fondamentali doveri di rispetto reciproco tra i coniugi, presenza di circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà dei coniugi, che consentano l’esercizio dell’affidamento congiunto».

Nel caso in cui il giudice dispone l’affidamento congiunto, le decisioni in ordine alla salute, l’istruzione, l’educazione e le frequentazioni dei figli sono prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge con il quale i figli convivono stabilmente esercita poteri di vigilanza generale sul comportamento dei figli e può intervenire unilateralmente in casi d’urgenza, salvo l’obbligo di informare tempestivamente l’altro coniuge e coinvolgerlo nella decisione».

 

1.12

Izzo, Fasolino

Al comma 1, capoverso «Art. 155», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «relative all’istruzione, all’educazione e alla salute».

 

1.13

Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al comma terzo, terzo periodo, dopo le parole: «la decisione è rimessa» aggiungere le parole: «su ricorso di uno dei genitori» e dopo le parole: «al giudice» aggiungere le parole: «tutelare».

 

1.14

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al terzo comma, dopo le parole: «è rimessa al giudice», aggiungere le parole: «che decide dopo aver ascoltato i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente».

 

1.15

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al terzo comma, dopo le parole: «è rimessa al giudice», aggiungere le seguenti: «che decide dopo aver sentito i servizi sociali, se lo reputa opportuno».

 

1.16

Magistrelli, Dettori

AI comma 1, capoverso «Art. 155», al terzo comma, dopo le parole: «è rimessa al giudice», aggiungere le seguenti: «che decide dopo aver ascoltato il minore, qualora lo reputi utile».

 

1.17

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al terzo comma, sostituire le parole: «può stabilire» con le seguenti: «stabilisce, in via ordinaria».

 

1.18

Fasolino, Izzo

Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, dopo la parola: «provvede», inserire le seguenti: «in forma diretta».

 

1.19

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al quarto comma, dopo le parole: «proporzionale al proprio reddito», aggiungere le seguenti: «e patrimonio».

 

1.20

Izzo, Fasolino

Al comma 1, capoverso «Art. 155» quarto comma, dopo la parola: «assegno», inserire la seguente: «perequativo».

 

1.21

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al quarto comma, dopo le parole: «assegno periodico», aggiungere le seguenti: «preferibilmente mensile».

 

1.22

Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al comma quarto sopprime le parole: «al fine di realizzare il principio di proporzionalità».

 

1.23

Fasolino, Izzo

Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «di consumi quotidiani».

 

1.24

Izzo, Fasolino

Al comma 1, capoverso «art. 155», quarto comma, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un tenore di vita in relazione alle possibilità di ambedue i genitori così come variate dopo la separazione;».

 

1.25

Fasolino, Izzo

Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o le loro complete potenziali capacità reddituali».

 

1.26

Izzo, Fasolino

Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, sopprimere il numero 5).

 

1.27

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso: «Art. 155», sostituire il sesto comma con i seguenti:

«Al fine di determinare l’importo dell’assegno di cui ai commi precedenti, i coniugi sono tenuti a presentare. all’atto, rispettivamente, del deposito del ricorso per la separazione e della memoria di costituzione, copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

L’assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente al coniuge con il quale il minore stabilmente convive, in caso di affidamento congiunto, ovvero affidatario, indipendentemente dalla minore o maggiore età del figlio. Di eventuali variazioni della situazione reddituale del coniuge percettore dell’assegno, derivante dalla sopravvenuta convivenza con soggetti terzi, il giudice, su istanza della parte interessata, tiene conto ai fini della riduzione dell’assegno».

 

1.28

Fasolino, Izzo

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» primo comma, sostituire le parole da: «qualora ritenga», fino alla fine del comma con le seguenti: «in presenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333 a carico dell’altro genitore».

 

1.29

Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis», al comma primo sostituire le parole: «all’altro» con la parola: «congiunto».

 

1.30

Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis», al comma secondo sostituire le parole: «in qualsiasi momento» con le parole: «per giustificati motivi».

 

1.31

Bucciero

Al comma 2, «Art. 155-bis», del codice civile ivi introdotto, dopo le parole: «i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155» aggiungere le seguenti:

«In tal caso il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui l’altro conigue deve contribuire al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni d maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli a loro interesse».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «Se la domanda», aggiungere le seguenti: «di affidamento esclusivo».

 

1.32

Magistrelli, Dettori

Al comma 2, capoverso: «Art. 155», al secondo comma, dopo le parole: «manifestamente infondata», aggiungere le seguenti: «o pretestuosa».

 

1.33

Izzo, Fasolino

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» secondo comma, sostituire le parole: «può considerare», con le seguenti: «considera».

 

1.34

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis», secondo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile».

 

1.35

Fasolino, Izzo

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice segnala il fatto alla Procura della Repubblica competente che considera se ricorrano gli estremi di reato previsti dagli articoli 367 e 368 del codice penale».

 

1.36

Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis», dopo il comma secondo aggiungere i seguenti:

«Il coniuge cui sono affidati i figli esercita in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, la potestà, attenendosi alle condizioni stabilite dal giudice anche in ordine all’amministrazione dei beni appartenenti ai figli.

Il coniuge non affidatario partecipa comunque con il coniuge affidatario all’adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli ed ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro educazione ed istruzione, compresa la facoltà di adire il giudice tutelare qualora ritenga che le decisioni assunte dal coniuge affidatario siano pregiudizievoli per i loro interessi. Ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice tutelare qualora essi non riescano a trovare un accordo sulle decisioni di maggiore interesse per i figli».

 

1.37

Izzo, Fasolino

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «Nel caso che il provvedimento di esclusione dall’affidamento dei figli adottato dal giudice ai sensi dei commi precedenti sia revocato, il genitore non affidatario viene immediatamente reintegrato nell’esercizio della potestà genitoriale; i tempi di permanenza con i genitori e le modalità di mantenimento dei figli nonché l’uso della ex casa familiare vanno ridefiniti nelle modalità previste per l’affidamento condiviso».

 

1.38

Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 155-ter», sostituire il comma primo con i seguenti:

«I genitori hanno diritto di chiedere, anche successivamente alla definizione del procedimento di separazione, la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo al mantenimento.

In tal caso è competente il Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 2, capoverso art. 709-ter, al comma primo, secondo periodo sostituire le parole: «del minore» con le parole: «del coniuge convenuto».

 

1.39

Fasolino, Izzo

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» premettere il seguente comma:

«Il giudice dispone uguali tempi di permanenza diurna e notturna dei figli di età superiore ad un anno presso ciascuno dei genitori, salvo che nei casi di affidamento esclusivo, di diversi accordi intercorsi tra i genitori, ovvero qualora gli stessi risiedano ad almeno cinquanta chilometri di distanza tra di loro. In quest’ultimo caso, se possibile, la residenza dei figli è fissata, fino al raggiungimento della maggiore età, presso il genitore che risiede nell’ambiente abituale di vita degli stessi; il giudice suddivide i periodi di permanenza con ciascun genitore nella maniera più equilibrata possibile. Salvo diversi accordi tra le parti, per i figli di età inferiore ad un anno il giudice dispone tempi di permanenza maggiore presso la madre, garantendo un’adeguata presenza paterna».

 

1.40

Izzo, Fasolino

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» le parole: «casa familiare» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «ex casa familiare».

 

1.41

Fasolino, Izzo

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» primo comma, dopo le parole: «dell’interesse dei figli», inserire le seguenti: «compatibilmente con le risorse economiche e con le esigenze di vita decorosa ed abitative dei genitori».

 

1.42

Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», al comma primo, primo periodo dopo la parola: «dei figli» aggiungere le parole: «o, in mancanza, del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento».

 

1.43

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», primo comma, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «e della coabitazione prevalente con uno dei genitori. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi».

 

1.44

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», primo comma, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

 

1.45

Izzo, Fasolino

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» primo comma, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Se la ex casa familiare appartiene esclusivamente ad uno dei coniugi, questi rientra, definitivamente, nel pieno esclusivo godimento della stessa per sé e per i figli minori. Se la ex casa familiare è proprietà comune dei coniugi, si determina lo scioglimento della comproprietà e, salvo diverso accordo tra i coniugi che preveda l’acquisizione della piena proprietà della casa da parte di uno di essi, si procede alla vendita dell’immobile, affinché ciascun coniuge possa offrire una sistemazione adeguata ai figli minori. La ex casa familiare può essere assegnata, fino alla maggiore età dei figli, al genitore non proprietario o solo comproprietario, nel caso egli sia esclusivo affidatario dei figli come previsto dall’articolo 155-bis, o nel caso l’altro genitore abiti stabilmente altrove al momento della separazione; in questi ultimi casi l’uso della casa va compensato economicamente al genitore non beneficiario, affinché egli possa usufruire di un’abitazione per sé e per i figli, mediante il riscatto della sua quota di proprietà o la stipula di un regolare contratto di locazione».

 

1.46

Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», al comma primo, sopprimere il terzo periodo e quarto periodo».

 

1.47

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», primo comma, sopprimere il terzo periodo».

 

1.48

Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, capoverso: «Art. 155quater», al comma primo, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Il giudice può disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario non vi abiti stabilmente ovvero contragga nuovo matrimonio».

 

1.49

Bucciero

All’articolo 1, al comma 2, all’articolo: «Art. 155-quater» del codice civile ivi introdotto, sopprimere le seguenti parole: «o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

 

1.50

Zancan

Al comma 1, sopprimere le parole: «o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

 

1.51

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

AI comma 2, capoverso «Art. 155-quater», primo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «o conviva more uxorio».

 

1.52

Bucciero

Al comma 2, «Art. 155-quater», del codice civile ivi introdotto, sopprimere le seguenti parole: «Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643».

 

1.53

Callegaro

Al comma 2, «Art. 155-quater», alla fine del primo comma, sopprimere da: «Il provvedimento di assegnazione...»sino a: «... dell’articolo 2643».

 

1.54

Fasolino, Izzo

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quater», primo comma, sostituire le parole: «sono trascrivibili e», con le seguenti: «non sono trascrivibili né».

 

1.55

Callegaro

Al comma 2, «Art. 155-quater», alla fine del primo comma, sostituire le parole: «ai sensi dell’articolo 2643» con le seguenti: «ai sensi dell’articolo 2644 e 2645».

 

1.56

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quater», primo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell’articolo 2643» con le seguenti: «ai sensi dell’articolo 1599».

 

1.57

Izzo, Fasolino

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quater», dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«Il coniuge cui non viene attribuito l’uso della ex casa familiare è autorizzato a risiedervi fino al momento in cui avrà trovato un’abitazione alternativa e fino a quando sia attribuita a ciascun coniuge la pertinenza dei beni che si trovano nella casa, per un periodo non superiore ai 12 mesi».

 

1.58

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

AI comma 2, sopprimere il capoverso «Art. 155-quinquies».

 

1.59

Magistrelli, Dettori

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato al coniuge con il quale il figlio stabilmente convive».

 

1.60

Bucciero

Al comma 2, all’articolo 155-quinquies del codice civile ivi introdotto, sopprimere le seguenti parole: «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto».

E, conseguentemente, sostituire il titolo dell’articolo 155-quinquies ivi introdotto con il seguente: «(Disposizioni a favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave)».

 

1.61

Fasolino, Izzo

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», primo comma, dopo le parole: «dei figli maggiorenni», inserire le seguenti: «che non abbiano superato i venticinque anni di età».

 

1.62

Callegaro

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», dopo le parole: «non indipendenti economicamente», aggiungere le seguenti: «e meritevoli».

 

1.63

Magistrelli, Dettori

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

 

1.64

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale assegno è versato direttamente all’avente diritto o al genitore che ne anticipa le spese.».

 

1.65

Izzo, Fasolino

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», primo comma, sopprimere le parole: «, salvo diversa determinazione del giudice,».

 

1.66

Callegaro

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», alla fine del primo comma, dopo le parole: «è versato direttamente all’avente diritto» aggiungere le seguenti: «se convivente».

 

1.67

Zancan

Al comma 1, in fine, aggiungere l’espressione: «impregiudicato il diritto del coniuge presso il quale il figlio maggiorenne risiede a congruo contributo per le spese di mantenimento».

 

1.68

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni

Al comma 2, capoverso «Art. 155-sexies», primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e in tale caso deve farsi assistere da esperti psicologi minorili.».

Conseguentemente sostituire l’articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. – 1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

 

1.69

Fasolino, Izzo

Al comma 2, capoverso «Art. 155-sexies» primo comma, sostituire le parole: «ove capace di discernimento», con le seguenti: «avvalendosi dell’assistenza di esperti da lui nominati».

 

1.70

Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, dopo il capoverso «Art. 155-sexies» inserire il seguente capoverso:

«Art. 155-sexies.1. – (Affidamento dei figli presso terzi) – 1. Per gravi motivi o in caso di ripetute violazioni degli obblighi inerenti la potestà genitoriale, il giudice competente per la separazione, ovvero il tribunale per i minorenni nel caso in cui il procedimento prenda avvio al di fuori della separazione dei coniugi o nel caso di figli di genitori non coniugati, può ordinare il collocamento dei figli minori presso terzi ovvero presso un istituto di educazione qualora ritenga, con provvedimento motivato, che tale soluzione sia più idonea a tutelare gli interessi del minore.

Con il provvedimento il giudice disciplina altresì le facoltà di visita dei genitori e i loro obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli».

 

1.71

Izzo, Fasolino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 156 del codice civile, i commi primo, secondo e terzo sono così sostituiti:

"Salvo diversi accordi sottoscritti dai coniugi prima della separazione, qualora uno di essi versi nelle condizioni previste dalll’art. 438, primo comma, l’altro coniuge, compatibilmente con le sue possibilità economiche, è tenuto a prestare gli alimenti per un tempo massimo di due anni non ripetibili a partire dalla prima corresponsione. L’obbligo di assistenza economica all’ex coniuge non sussiste qualora sopravvenga o sia sopravvenuto il divorzio"».

 

1.72

Fasolino, Izzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 156 del codice civile è soppresso il quinto comma».

 

1.73

Izzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 158. - (Separazione consensuale). – 1. La separazione personale per il solo consenso dei coniugi e le convenzioni volte a disciplinare i rapporti patrimoniali e personali da essa dipendenti, in qualunque tempo contratte, sono stipulate per atto pubblico alla presenza dei testimoni.

I coniugi, con le medesime forme e modalità, possono sempre convenire la modificazione degli accordi e delle convenzioni di cui al comma precedente.

In presenza di figli minori, l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento ed al mantenimento dei figli stessi deve essere preventivamente autorizzato dal Giudice tutelare sentito l’ufficio del Pubblico ministero.

La separazione e sue modifiche e le convenzioni di cui ai commi precedenti non possono essere opposte ai terzi se non sono annotati a margine dell’atto di matrimonio la data dell’atto ed il notaio rogante.

La riconciliazione tra i coniuge non comporta la reviviscenza del regime di comunione legale eventualmente preesistente».

 

1.74

Izzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 34-bis, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Notaio rogante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti pubblici di cui all’articolo 158 del codice, deve richiederne l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio"».

 

Art. 2.

2.1

Legnini, Franco Vittoria, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Sopprimere l’articolo.

 

2.2

Bucciero

Sopprimere il comma 1.

 

2.3

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Sopprimere il comma 1.

 

2.4

Bucciero

All’articolo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Contro i provvedimenti di cui al terzo comma è ammesso reclamo, da proporsi al medesimo tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in forma collegiale; il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato non può far parte del collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio previsto dall ’articolo 739, secondo comma. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca i provvedimenti reclamati. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del collegio investito del reclamo, qualora per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi gravi danno, può disporre, con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell’esecuzione, anche in parte"».

E, conseguentemente: «All’articolo 709 del codice di procedura civile, all’ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 708, ultimo comma».

 

2.5

Magistrelli, Dalla Chiesa, Dettori

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

"Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso al giudice istruttore. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento. In pendenza del ricorso i provvedimenti continuano a produrre i loro effetti"».

 

2.6

Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 1 sostituire le parole da: «si può proporre» sino a: «camera di consiglio.» con le parole: «è ammesso reclamo al collegio nei termini previsti dall’articolo 669-terdecies.».

 

2.7

Fasolino, Izzo

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

 

2.8

Bucciero

Sopprimere il comma 2.

 

2.9

Legnini, Franco Vittoria, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Sopprimere il comma 2.

 

2.10

Bucciero

All’articolo 2 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). – 1. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice tutelare del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice tutelare può precisare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice tutelare costituiscono titolo esecutivo e sono impugnabili ai sensi dell’articolo 739.

In ogni caso il provvedimento definitivo di condanna costituisce giusta motivazione al fine della proposizione del procedimento o dell’istanza di revisione dei provvedimenti in vigore."».

E, conseguentemente, alla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, all’articolo 6, sostituire il comma dieci con il seguente:

«Nel caso previsto dal comma 8 il giudice provvede anche d’ufficio all’attuazione del provvedimento di affidamento familiare. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare».

 

2.11

Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter,» al comma primo, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la soluzione di tutte le controversie insorte tra i coniugi è competente il giudice del procedimento in corso».

 

2.12

Franco Vittoria, Calvi, Legnini, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter», primo comma, sopprimere il secondo periodo.

 

2.13

Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter», sopprimere i commi secondo e terzo.

 

2.14

Zancan

Al comma 2, sopprimere, dopo l’espressione: «provvedimenti in vigore», sino al termine del comma.

 

2.15

Callegaro

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter», sopprimere il punto 4).

 

2.16

Magistrelli, Dettori

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter» al secondo comma, numero 4), sostituire le parole: «75 euro» con le seguenti: «150 euro».

 

2.17

Izzo, Fasolino

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter» secondo comma, numero 4), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «200 euro».

 

2.18

Magistrelli, Dettori

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter», al comma 2, aggiungere, dopo il numero 4), i seguenti:

5) disporre l’intervento dei servizi sociali;

6) disporre la revoca dell’affidamento congiunto od in via esclusiva.

Se il ricorso viene rigettato, la parte proponente è condannata al pagamento delle spese processuali».

 

2.19

Izzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’articolo 711 del codice di procedura civile è abrogato».

 

2.0.1

Magistrelli, Dalla Chiesa, Dettori

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Istituzione di una Commissione ministeriale per la verifica

dei problemi applicativi della disciplina sull’affidamento condiviso)

1. È istituita, presso il Ministero della Giustizia una Commissione per la verifica dello stato di attuazione e dei problemi applicativi della disciplina sull’affidamento condiviso.

2. Tale Commissione è costituita da dieci membri nominati dal Ministro della Giustizia tra esperti dell’organizzazione giudiziaria, studiosi della psicologia infantile e rappresentanti dei servizi sociali.

3. La Commissione presenta annualmente una relazione al Ministro sui propri lavori».

 

Art. 3.

3.1

Fasolino, Izzo

Sostituire le parole: «12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898» con le seguenti: «570 del codice penale».

 

3.2

Izzo, Fasolino

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice considera quali circostanze attenuanti i comportamenti tenuti dalla parte lesa atti ad ostacolare il pieno dispiegarsi delle relazioni fra la prole ed il genitore che ha violato gli obblighi di natura economica.».

 

3.3

Fasolino, Izzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’adozione da parte di un genitore, anche se affidatario in via esclusiva, di comportamenti reiterati atti ad impedire o limitare la frequentazione del minore con l’altro genitore viene perseguita ai sensi degli articoli 573 e 574 del codice penale».

 

Art. 4.

4.1

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Sopprimere l’articolo.

 

4.2

Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e si applicano ai soli procedimenti di separazione consensuale, giudiziale, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritti successivamente alla data di entrata in vigore.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».

 

4.3

Bucciero

Sopprimere il comma 1.

 

4.4

Legnini, Franco Vittoria, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Sopprimere il comma 1.

 

4.5

Bucciero

Al comma 1, sostituire le parole: «già stata emessa» con le seguenti: «stata emessa da non più di un anno».

 

4.6

Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma l, dopo le parole: «ciascuno dei genitori» aggiungere le parole: «al solo fine di tutelare gli interessi dei figli minori».

 

4.7

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Sopprimere il comma 2.

 

4.8

Izzo, Fasolino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni previste dall’articolo l, comma 2-bis, non si applicano ai cittadini che hanno compiuto 55 anni al momento di entrata in vigore della presente legge».

 

4.9

Fasolino, Izzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia emette delle Linee Guida ed una apposita modulistica, concepita anche a fini di rilevazione statistica, allo scopo di indirizzare la formulazione e contribuire alla standardizzazione dei progetti di affidamento e della definizione della parte economica di cui all’articolo 1».

 

4.10

Izzo, Fasolino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita la "Commissione di studio e proposizione sull’istituzione familiare", che vigila sull’attuazione della presente legge e, in generale, sulle politiche dello Stato che incidono sulla condizione della famiglia. La Commissione produce annualmente un documento di analisi, studio e proposta denominato "Stato della famiglia in Italia nell’anno". Nell’ambito della Commissione viene istituita una Consulta degli enti e delle associazioni che si occupano di tali temi. La Commissione viene nominata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente del Consiglio che ne stabilisce l’organico, le funzioni e l’organizzazione».

 

tit.1

Fasolino, Izzo

Nel titolo sostituire alla parola: «genitori» la seguente: «coniugi».

 


COMMISSIONI 2ª (Giustizia)
e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori RIUNITE

 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006

24a Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione speciale in materia di infanzia

e di minori

BUCCIERO

 

 Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore22,50.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE

(omissis)

(3537) Deputato TARDITI ed altri. - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati

(902) GENTILE ed altri. - Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori 

(1036) CALLEGARO. - Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli 

(1276) BUCCIERO. - Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell' esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare 

(2253) Paolo DANIELI ed altri. - Istituzione dell' affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

 

Riprende la discussione congiunta sospeso nella prima seduta notturna di martedì 17 gennaio 2006.

 

 Il presidente BUCCIERO (AN) ritira gli emendamenti di cui è firmatario e ricorda che le Commissioni riunite dovrebbero a questo punto passare alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

 

 Prima che si proceda alla prescritta verifica del numero legale, il senatore CALVI (DS-U), considerato che in questo momento partecipano alla seduta delle Commissioni riunite numerosi senatori diversi dai componenti effettivi delle medesime, invita la Presidenza a verificare che per ciascuno di essi sia stata previamente comunicata per iscritto la necessaria sostituzione affinché dei medesimi possa tenersi conto ai fini del raggiungimento del predetto numero legale.

 

 Il presidente BUCCIERO (AN), dopo aver fatto presente che la Presidenza sta procedendo in questo momento alla verifica della regolarità delle sostituzioni richiesta dal senatore Calvi, comunica che in esito a tale verifica non è possibile dare inizio alle votazioni. Decide pertanto di sospendere la seduta avvertendo che la stessa riprenderà alle 14,30 per proseguire la discussione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo n. 3537 e abbinati in materia di affidamento condiviso.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) contesta la correttezza regolamentare della decisione testè assunta dalla Presidenza sottolineando che per le ore 14,30 di oggi non era stata convocata alcuna seduta, né in generale era previsto che dovessero proseguire i lavori delle Commissioni riunite. I componenti delle Commissioni riunite hanno quindi fatto affidamento su tale circostanza organizzando conseguentemente le proprie attività per la giornata di oggi.

 

 Il presidente BUCCIERO (AN) fa presente, da un lato, come la correttezza regolamentare della decisione della Presidenza non sia revocabile in dubbio e, dall'altro, sottolinea come tale scelta sia coerente con l'indubbia importanza dei disegni di legge in titolo e con la convinzione della Presidenza medesima di dover fare ogni sforzo affinché sia possibile la loro approvazione definitiva prima dello scioglimento delle Camere.

 Sospende pertanto la seduta.

 

 La seduta sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore14,45.

 

La senatrice MAGISTRELLI (Mar-DL-U) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.11, 1.16, 1.17, 1.19, 1.21, 1.27, 1.32, 1.59, 1.63, 2.5, 2.16 e 2.18.

Dopo essersi soffermata sui contenuti dell’emendamento 1.1, l’oratrice preannuncia, a nome del proprio gruppo di appartenenza, il voto favorevole in ordine alla proposta emendativa in questione, evidenziando che la stessa è finalizzata a colmare talune lacune e incongruità ravvisabili nella disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo.

 

Il senatore GUBETTI (FI), relatore per la Commissione giustizia, dopo aver evidenziato che l’emendamento in questione risulta pregevole su taluni profili – mentre risulta criticabile sotto altri – invita la senatrice Magistrelli a ritirare lo stesso, confidando nell’equilibrio dei giudici nell’interpretare le disposizioni in questione.

 

Il senatore CALVI (DS-U) preannuncia il proprio voto favorevole in ordine all’emendamento 1.1, evidenziando che il legislatore deve adeguatamente circoscrivere le fattispecie, al fine di evitare il rischio di ampliare eccessivamente la discrezionalità del giudice.

 

 Il presidente BUCCIERO (AN), previa verifica del numero legale, pone ai voti l’emendamento 1.1, che viene respinto dalle Commissioni riunite.

 

 Il senatore CENTARO (FI) dichiara di far propri tutti gli emendamenti a firma dei senatori Izzo e Fasolino, presentati in ordine al testo base, e ritira gli stessi.

 

 

Il senatore CALVI (DS-U) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.36, sottolineando che lo stesso è volto a colmare una lacuna che si verrebbe a determinare a seguito dell’approvazione del provvedimento in esame. In particolare, vengono stabilite le regole per i casi in cui si proceda all’affidamento dei figli in via esclusiva.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.36 viene respinto.

 

Il senatore CALVI (DS-U) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.38, evidenziando che lo stesso è volto a superare le incongruità ravvisabili nel disegno di legge in questione, rispetto ai profili attinenti alla competenza del Tribunale.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.38 viene respinto.

 

Il senatore CALVI (DS-U) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.43, dopo essersi soffermato sui contenuti dello stesso.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.43 viene respinto.

 

Dopo che il senatore CALVI (DS-U) ha sottolineato la congruità della disciplina contenuta nell’emendamento 1.48, preannunciando, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole su tale proposta emendativa - inerente all’assegnazione della casa familiare – le Commissioni riunite respingono l’emendamento 1.48.

 

Il senatore CALVI (DS-U) fa proprio l’emendamento 1.50 che, posto ai voti, viene respinto.

 

Posto ai voti, viene poi respinto l’emendamento 1.51.

 

Il senatore CALVI (DS-U) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.64, soffermandosi sulla disciplina contenuta nello stesso.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.64 viene respinto.

 

Dopo che il senatore CALVI (DS-U) ha fatto propri gli emendamenti 1.67 e 1.68, le Commissioni riunite respingono gli stessi, con separate votazioni.

 

Il senatore CALVI (DS-U) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.70, sottolineando la necessità di colmare una lacuna ordinamentale riguardo ai profili attinenti all’affidamento dei figli presso terzi.

 

Posto ai voti, l’emendamento 1.70 viene respinto.

 

Le Commissioni riunite approvano, con apposita votazione, l’articolo 1.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti inerenti all’articolo 2.

 

Dopo che il senatore CALVI (DS-U) ha preannunciato, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sull’emendamento 2.1, le Commissioni riunite respingono lo stesso, con apposita votazione.

 

Successivamente, viene respinto l’emendamento 2.12.

 

Il senatore CALVI (DS-U) fa proprio l’emendamento 2.14 che viene respinto, con apposita votazione, dalle Commissioni riunite.

 

Posto ai voti, è approvato l’articolo 2.

 

Successivamente, con apposita votazione, le Commissioni riunite respingono l’emendamento aggiuntivo 2.0.1.

 

Con separate votazioni, vengono poi approvati gli articoli 3, 4 e 5.

 

 Ha quindi la parola il senatore CALVI (DS-U)il quale fa presente che, con il senatore Zancan era stata evidenziata la circostanza che, a causa di impegni assunti, sarebbe stato preferibile rinviare all'inizio della prossima settimana la conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo in modo da consentire ai senatori non presenti nella seduta odierna di poter rendere le dichiarazioni di voto finali. In considerazione di ciò era stato convenuto con la Presidenza, in una sorta di patto tra "gentiluomini", che si sarebbe proceduto con la votazione degli emendamenti, così come è stato fatto, rinviando però la fase delle dichiarazioni finali di voto ad altra seduta. Dopo aver escluso qualsiasi intenzione della sua parte politica di revocare il consenso dato acchè la discussione possa continuare a svolgersi in sede deliberante, insiste quindi nella richiesta che risponde all'esigenza di consentire il corretto estrinsecarsi dei rapporti tra forze politiche, auspicando che si possa consentire ad un rinvio dell'esame.

 

 La relatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) sottolinea come, sia alla Camera dei deputati sia in Senato, l'iniziativa in discussione ha incontrato un consenso per così dire trasversale tra le forze politiche. Riferendosi quindi a quanto osservato dal senatore Calvi, ritiene che la sua richiesta non esprime certo la mancanza di volontà del Gruppo dei DS-U a sostenere l’intervento in discussione, anche perché la prossima settimana avranno luogo lavori parlamentari che quindi rendono senz’altro possibile lo svolgimento di una ulteriore seduta in accoglimento della proposta formulata dal senatore Calvi.

 

 Il senatore BOREA (UDC) riferisce quanto a lui dichiarato dal senatore Zancan al termine della seconda sospensione della seduta il quale, esprimendo dissenso con riferimento alla decisione di proseguire nella discussione nel corso della giornata odierna, aveva tra l'altro anche manifestato l'intenzione di revocare il consenso alla deliberante e gli risulta che il senatore Zancan si sia anche rivolto ad altri Gruppi affinché si determinassero in questa direzione. In considerazione di quanto accaduto è necessario che vi sia una precisa assunzione di responsabilità delle forze politiche in questa sede ed è per questa ragione che formula la richiesta che si proceda con la votazione finale del disegno di legge anche perché chi non è d'accordo potrà avvalersi degli strumenti regolamentari, ma così facendo risulterà evidente che si assumerà la chiara responsabilità politica di far naufragare la riforma. Conclude il suo intervento sottolineando la necessità che i Gruppi di opposizione "devono venire allo scoperto".

 

 Il senatore CALVI (DS-U) interviene censurando le espressioni utilizzate dal senatore Borea - espressioni che non esita a definire "triviali" - che non sono certo in linea con quella correttezza che dovrebbe intercorrere tra le forze politiche, evidenziando che con il suo intervento si è semplicemente limitato a chiedere di dar seguito alla richiesta del senatore Zancan che oltre ad essere esponente di un importante Gruppo dell'opposizione è anche il vice presidente della Commissione giustizia. Ribadisce quindi che non vi è alcuna intenzione da parte del suo Gruppo di utilizzare lo strumento della revoca del consenso alla deliberante e quindi ritiene inaccettabile che venga posto in dubbio la serietà delle intenzioni della sua parte politica. E' pur vero peraltro come, a fronte dell'eventuale determinazione di non accogliere la richiesta, vi sono ben altri strumenti di reazione, come quello di abbandonare l'Aula facendo venir meno il numero legale. Auspica in ogni caso che prevalga la volontà di privilegiare la conservazione dei rapporti di correttezza tra le forze politiche.

 

 Il senatore ZICCONE(FI), dopo aver invitato a non dare eccessivo rilievo a talune espressioni che manifestano in realtà le intenzioni di chi si è impegnato per l'approvazione nella consapevolezza di aver dovuto superare le difficoltà esistenti attraverso un compromesso, preannuncia il voto decisamente favorevole del Gruppo Forza Italia nei confronti di un articolato sul quale si è registrato un consenso diffuso. Dà quindi atto al senatore Calvi che non vi è stata mai esitazione della sua parte politica nel consentire alla deliberante ed a nome del suo Gruppo riconosce la volontà dei DS-U di procedere nella direzione di un'approvazione di una legge che è molto attesa. A titolo personale quindi osserva che alcuni tra gli emendamenti presentati dall'opposizione sarebbero stati senz'altro meritevoli di attenzione ma alla fine è prevalsa l'esigenza di giungere all'approvazione della riforma pur nel sacrificio di alcune posizioni meritevoli sostenute dalle forze politiche in considerazione dello stato della legislatura. Chiede quindi che l'opposizione faccia un ulteriore sforzo - che non potrebbe non essere riconosciuto - nella direzione di un'approvazione del provvedimento in discussione nel corso della seduta odierna.

 

 Dopo che il senatore PELLICINI (AN) ha dichiarato di aderire convintamente alle considerazioni del senatore Ziccone alle quali si riporta integralmente, il senatore SEMERARO (AN) esprime il suo apprezzamento per l'attività svolta, evidenziando il senso di responsabilità dell'opposizione che con la sua presenza assicura il numero legale consentendo l'approvazione del provvedimento. Alla luce di questa disponibilità auspica però un ripensamento del senatore Calvi anche in considerazione delle difficoltà oggettive che potrebbero insorgere qualora si decidesse di differire l'approvazione della riforma alla prossima settimana.

 

 Il senatore MONTICONE(Mar-DL-U), dopo aver manifestato apprezzamento per il lavoro svolto e ricordando la disponibilità di tutte le forze politiche, sottolinea come un atteggiamento responsabile dovrebbe far propendere per la convocazione di un'ulteriore seduta da programmarsi all'inizio della prossima settimana per la conclusione dei lavori. Ritiene che alle Commissioni riunite giustizia e speciale infanzia e minori nell'occasione dovrebbe essere lasciato tutto lo spazio necessario da altre Commissioni con una decisione che avrebbe anche il significato del riconoscimento del contributo obiettivo che le Commissioni riunite predette hanno dato nel corso della Legislatura. Dopo aver dichiarato che non farà mancare il numero legale abbandonando l'Aula, ritiene che anche come gesto di cortesia andrebbe riconosciuto quello che ritiene essere un vero e proprio diritto di poter programmare una seduta delle Commissioni riunite da convocarsi all'inizio della prossima settimana e che consentirebbe la positiva conclusione dell'esame.

 

 Ha quindi la parola il sottosegretario il sottosegretario Jole SANTELLI che, dopo aver premesso che comunque compete alle Commissioni riunite la decisione da assumere sulla richiesta del senatore Calvi, si dichiara consapevole del sacrificio che il Senato è chiamato a fare licenziando un testo senza aver potuto emendarlo, pena la sua mancata approvazione definitiva. Ricorda quindi di aver seguito con attenzione la discussione che si è svolta presso l'altro ramo del Parlamento, sottolineando come alla Camera è stato fatto un lavoro molto intenso nel corso del quale il Gruppo dei Democratici di Sinistra, non soltanto ha avuto un atteggiamento costruttivo, ma anzi ha pienamente contribuito per alcune parti alla scrittura del testo. Osserva quindi che qualora ci si fosse trovati in un altro momento della Legislatura non vi sarebbe stata alcuna difficoltà ad accogliere la richiesta del senatore Calvi mentre invece è evidente che l'approssimarsi della scadenza della Legislatura rende quella attuale una situazione di emergenza che giustificherebbe una diversa soluzione. Occorre però essere ben consapevoli che, rinviando l'approvazione dell'articolato alla prossima settimana ci si espone concretamente ad un rischio ben preciso , quello cioè della mancata approvazione, ove soltanto si pensi che le Commissioni riunite per alcune settimane non hanno potuto esaminare il disegno di legge in titolo per la mancanza della presenza del prescritto numero di senatori. Potrebbero infatti determinarsi la prossima settimana situazioni indipendenti dalle volontà dei presenti tali da rendere impossibile portare a compimento il lavoro svolto.

 

 Il presidente relatore BUCCIERO(AN), dopo aver dato atto al senatore Calvi della verità di quanto da lui riferito, sottolinea però che tale disponibilità è stata data in un momento in cui non era possibile sapere se vi fossero state le condizioni politiche e regolamentari per addivenire a quanto poi è accaduto. E' inoltre vero che l'accoglimento della proposta del senatore Calvi sarebbe in linea con l'atteggiamento sempre seguito dalla Presidenza delle Commissioni riunite che ha sempre permesso anche ai senatori assenti di poter svolgere i propri interventi con una programmazione dei lavori parlamentari che tenesse conto di questa esigenza. Ricorda peraltro, in particolare ai senatori Calvi e alla senatrice Magistrelli, che sull'articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento sussistono perplessità anche da lui evidenziate, come provano gli emendamenti presentati; perplessità significative che hanno fatto dire che la riforma dà certo un segnale importante, ma che potrebbe anche creare problemi in considerazione della non compiuta formulazione tecnica di alcune disposizioni. Sottolinea quindi come alla base della decisione di ritirare tutte le proposte emendative a sua firma vi è stata, in questa circostanza, a differenza di molte altre, anche un'apertura di fiducia nei confronti della magistratura che sarà chiamata a risolvere le questioni interpretative che l'articolato porrà. In via ulteriore, si potrà comunque nella prossima Legislatura, verificare la bontà dell'intervento ed eventualmente ritornare su di esso, anche perché non sembra che le scelte operate dall'altro ramo del Parlamento rispetto alle soluzioni normative contenute nei disegni di legge che affrontavano la materia, sono state del tutto soddisfacenti.  Alla base della sua decisione di ritiro degli emendamenti - continua il presidente Bucciero - vi è quindi stata una presa d'atto della situazione nella quale ci si trova, anche perché la Camera dei deputati non ha messo il Senato in condizione di poter agire in modo migliore.

 In considerazione di quanto espresso invita i senatori dell'opposizione a dimostrare senso di responsabilità, così come fece nel 2001 l'attuale maggioranza consentendo al termine della XIII Legislatura di concludere l'esame di alcuni provvedimenti cari all'allora maggioranza. Dichiara quindi di convenire con quanti hanno affermato che vi è il concreto rischio di non poter concludere i lavori anche perché l'esperienza di altre Legislature insegna che al termine delle stesse vi sono di norma grandi difficoltà nel portare a compimento taluni provvedimenti, anche alla luce dell’accavallarsi di numerose iniziative che si inseriscono nei lavori parlamentari.

 

 Ha quindi nuovamente la parola il senatore CALVI (DS-U) il quale, dopo aver ringraziato i senatori da ultimo intervenuti, sottolinea ancora una volta come nella questione posta non venga in rilievo tanto il merito del provvedimento quanto piuttosto il metodo nella conduzione dei lavori parlamentari. I problemi tecnici dell'articolato sono ben noti ma è prevalsa l'esigenza di favorire il varo dell'iniziativa attraverso un confronto sereno in esito al quale si è assunta la decisione di ritirare buona parte di emendamenti, salvo richiamare l'attenzione su alcune questioni rispetto alle quali appariva opportuno verificare la possibilità di introdurre modifiche ma senza impedire il varo della riforma. Sottolinea quindi ancora una volta che la sua proposta di rinvio dell'esame alla prossima settimana risponde all'esigenza di accogliere una richiesta formulata da un autorevole esponente dell'opposizione anche alla luce del fatto che il protrarsi dei lavori della seduta in corso non era stato programmato. Peraltro suscitano perplessità le considerazioni circa il rischio che si correrebbe rinviando alla prossima settimana l'approvazione dell'esame che lasciano intendere ben altro. Si tratta di un rischio che corrono quei parlamentari che non hanno senso di responsabilità che non manca certo alla sua parte politica ricordando come nella scorsa Legislatura la allora opposizione attendeva fuori dall'Aula della commissione prima di entrare in attesa che vi fossero le condizioni di presenza necessaria al regolare svolgimento delle sedute. Ribadisce quindi ancora una volta la richiesta di proseguire i lavori nel corso della prossima settimana per dare spazio a chi è assente manifestando in tal modo una sensibilità che si inserisce in un corretto rapporto tra forze politiche.

 

 Il senatore CALLEGARO (UDC) pur stigmatizzando negativamente l'atteggiamento irresponsabile di quanti non partecipano ai lavori parlamentari rendendo difficile il raggiungimento dei numeri legali, ritiene che differire la conclusione dell'esame alla prossima settimana comporti realisticamente l'assunzione di un rischio che non intende assumere e che se quindi non si riuscisse a portare a compimento l'esame non potrà certo ritenersi corresponsabile di ad una decisione che non condivide.

 

 Il senatore GUBERT(UDC), dopo aver evidenziato che sarà impossibilito di partecipare ai lavori delle Commissione riunite della settimana prossima in considerazione di un impegno istituzionale già assunto, dichiara di non comprendere la posizione assunta dal senatore Calvi alla luce del riconoscimento del ruolo svolto dall'opposizione. Non si comprende come possano porsi sullo stesso piano da una parte il mancato rispetto delle regole della correttezza tra le forze politiche e dall'altro il rischio che si possa non giungere all'approvazione della riforma tanto attesa.

 

 Interviene quindi il presidente BUCCIERO (AN) il quale ritiene che una possibile proposta di mediazione fra le differenti indicazioni emerse circa il modo più opportuno di proseguire l'esame potrebbe essere rappresentata dalla scelta di dare inizio, già nella seduta in corso, alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge n.3537 nel suo complesso, riservando però ad una breve seduta da tenersi nella prossima settimana la conclusione dello svolgimento delle dichiarazioni di voto da parte dei rappresentanti dei Gruppi assenti e di quelli che comunque non intendono effettuarle nella giornata odierna, nonché la votazione finale sul predetto disegno di legge.

 Resta ovviamente inteso che tutti i Gruppi dovranno impegnarsi al fine di fare in modo che nella seduta che verrà tenuta nella prossima settimana sia possibile raggiungere il numero legale.

 

 Il senatore CALVI (DS-U) concorda con la proposta avanzata dal presidente Bucciero.

 

 Interviene il senatore BOREA (UDC) per dichiarare il voto favorevole della sua parte politica sul disegno di legge n.3537.

 

 Il senatore CALVI (DS-U) fa rilevare al senatore Borea che non può intervenire in dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso mentre nelle Commissioni riunite si sta svolgendo una discussione in sede incidentale su come portare a conclusione l'iter dei disegni di legge in titolo.Non è necessario un simile atteggiamento esibizionista.

 Prosegue poi ribadendo di concordare con la proposta avanzata dal presidente Bucciero e facendo fin da ora presente che egli si riserva di effettuare la dichiarazione di voto finale per la sua parte politica nella seduta che sarà convocata la prossima settimana, assicurando in ogni caso che la stessa avrà luogo in termini di tempo assai contenuti.

 

 Segue un breve ulteriore intervento del senatore BOREA (UDC) che respinge e giudica inaccettabile l'affermazione del senatore Calvi secondo la quale il suo sarebbe un atteggiamento esibizionista.

 

 Il senatore VANZO (LP) si dichiara anch'egli d'accordo sulla proposta avanzata dal presidente Bucciero.

 

 Nello stesso senso si esprime il senatore MONTICONE (Mar-DL-U).

 

 Le Commissioni riunite convengono infine sulla proposta avanzata dalla Presidenza.

 

 Il senatore ZICCONE (FI), rifacendosi anche alle considerazioni svolte nel suo ultimo intervento, annuncia il voto favorevole della sua parte politica sottolineando lo sforzo importante compiuto dal Senato con l'obiettivo di dare una risposta ad aspettative diffuse nel Paese fornendo un segnale di attenzione rispetto a problematiche delicate. Il dibattito svoltosi nelle Commissioni riunite, al di là della scelta di non apportare modifiche al testo licenziato dalla Camera, ha comunque fornito una serie di indicazioni delle quali potrà tenersi conto per valutare il modo in cui verrà applicata la nuova normativa, e ciò anche nella prospettiva di eventuali futuri interventi correttivi.

 

 Interviene il senatore CALLEGARO (UDC) in sede di dichiarazione di voto.

 

 Il senatore BOREA (UDC) abbandona l'aula della Commissione.

 

 Il senatore CALLEGARO (UDC) annuncia il voto favorevole della sua parte politica sottolineando come il lavoro svolto nel corso della discussione in sede deliberante testimoni l'approfondimento riservato ai contenuti del testo in votazione e, in special modo, agli aspetti del medesimo che presentano profili di problematicità. Il suo Gruppo, però, di fronte ad una situazione che può senz'altro definirsi di emergenza - nella quale, in considerazione della prossima fine della legislatura, l'introduzione di modifiche nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento avrebbe implicato con la necessità di un'ulteriore lettura il rischio di precludere l'approvazione definitiva della nuova legge prima dello scioglimento delle Camere - ha deciso responsabilmente di rinunciare alle proprie proposte emendative condividendo la scelta di assicurare comunque prima della conclusione della legislatura il varo di un provvedimento largamente atteso e che viene incontro a importanti esigenze di vita delle famiglie in cui i coniugi sono separati.

 

 Il senatore VANZO (LP) annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sul disegno di legge n.3537 nel suo complesso sottolineando come l'articolato che la Commissione si accinge a licenziare rappresenti un tentativo importante di fornire una risposta effettiva a problematiche che troppo spesso affliggono la condizione dei genitori separati e dei figli di quest'ultimi.

 

 Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3537

 

Art. 1.

 

1.1

Magistrelli, Dalla Chiesa, Dettori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche al codice civile). – 1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

Il giudice valuta se ricorrano le circostanze per un affidamento congiunto dei figli ad entrambi i coniugi, sulla base dei seguenti elementi: "assenza di conflittualità tra i coniugi in relazione all’educazione dei figli, osservanza dei fondamentali doveri di rispetto reciproco tra i coniugi, presenza di circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà dei coniugi, che consentano l’esercizio dell’affidamento congiunto".

Nel caso in cui il giudice dispone l’affidamento congiunto, le decisioni in ordine alla salute, l’istruzione, l’educazione e le frequentazioni dei figli sono prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge con il quale i figli convivono stabilmente esercita poteri di vigilanza generale sul comportamento dei figli e può intervenire unilateralmente in casi d’urgenza, salvo l’obbligo di informare tempestivamente l’altro coniuge e coinvolgerlo nella decisione.

Il coniuge con il quale i figli hanno un rapporto di convivenza stabile, nel caso di affidamento congiunto, o affidatario, nel caso in cui il giudice provveda ai sensi dell’articolo successivo, ha l’obbligo di consentire la frequentazione periodica della prole con l’altro genitore, secondo modalità concordate dalle parti all’atto della separazione o, in mancanza, determinate dal giudice.

In caso di violazione non episodica dell’obbligo di cui al comma precedente, il giudice, su richiesta del genitore interessato, intima al genitore con il quale i figli convivono stabilmente di consentire la frequentazione periodica In caso di inottemperanza all’intimazione, il giudice dispone l’intervento dei servizi sociali e, valutate le circostanze, può disporre l’affidamento dei figli ai servizi sociali.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Al fine di determinare l’importo dell’assegno di cui ai commi precedenti, i coniugi sono tenuti a presentare, all’atto, rispettivamente, del deposito del ricorso per la separazione e della memoria di costituzione, copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

L’assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente al coniuge con il quale il minore stabilmente convive, in caso di affidamento congiunto, ovvero affidatario, indipendentemente dalla minore o maggiore età del figlio. Di eventuali variazioni della situazione reddituale del coniuge percettore dell’assegno, derivante dalla sopravvenuta convivenza con soggetti terzi, il giudice, su istanza della parte interessata, tiene conto ai fIni della riduzione dell’assegno"».

 

1.2

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 1, capoverso «Art. 155» sostituire il primo comma con il seguente:

«La separazione tra i genitori non incide sulle regole di esercizio dell’autorità genitoriale. Diritto naturale del minore, riconosciuto dalla legge, anche in caso di separazione personale o divorzio dei genitori, è la bigenitorialità, intesa come diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi in uguale

misura, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi pariteticamente e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

 

1.3

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al primo comma, sopprimere la parola: «minore».

 

1.4

Magistrelli, Dettori

Al comma l, capoverso «Art. 155», sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

Il coniuge con il quale i figli hanno un rapporto di convivenza stabile, nel caso di affidamento congiunto, o affidatario, nel caso in cui il giudice provveda ai sensi dell’articolo successivo, ha l’obbligo di consentire la frequentazione periodica della prole con l’altro genitore, secondo modalità concordate dalle parti all’atto della separazione o, in mancanza, determinate dal giudice.

In caso di violazione non episodica dell’obbligo di cui al comma precedente, il giudice, su richiesta del genitore interessato, intima al genitore con il quale i figli convivono stabilmente di consentire la frequentazione periodica. In caso di inottemperanza all’intimazione, il giudice dispone l’intervento dei servizi sociali e, valutate le circostanze, può disporre l’affidamento dei figli ai servizi sociali».

 

1.5

Fasolino, Izzo, Centaro

Al comma 1, capoverso «Art. 155», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto prrevisto dall’articolo 155-bis, che i figli restino affidati ad entrambi i genitori tenendo conto delle modalità concordate dai coniugi e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione e redatto nel rispetto delle linee guida emesse dal Ministero della giustizia. In particolare il giudice prende atto, se non palesemente contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori e stabilisce, in caso di disaccordo dei genitori, tenendo conto delle rispettive proposte, e nell’interesse dei figli, i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’aducazione dei figli, avendo come riferimento quanto enunciato nel primo comma».

 

1.7

Bucciero

Al comma 1, all’articolo 155 del codice civile ivi introdotto, dopo le parole: «oppure stabilisce a quale di essi siano affidati» aggiungere le seguenti: «, ovvero, per gravi motivi, ordina che la prole sia affidata a terzi».

 

1.9

Bucciero

Al comma 1, all’articolo 155 del codice civile ivi introdotto, dopo le parole: «oppure stabilisce a quale di essi siano affidati» aggiungere le seguenti: «Il giudice, nel caso di affidamento della prole ad entrambi i genitori».

 

1.10

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 1, capoverso «Art. 155», secondo comma, dopo le parole: «all’educazione dei figli.», aggiungere il seguente periodo: «Qualora i genitori non presentino un progetto comune, salvo i casi previsti nell’articolo 155-bis, prima di adire il giudice competente sono tenuti a rivolgersi ad un centro di mediazione familiare pubblico o privato accreditato; qualunque sia l’esito di tale tentativo di mediazione, i coniugi allegano alla domanda di separazione certificazione del passaggio presso il centro».

 

1.11

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«Il giudice valuta se ricorrano le circostanze per un affidamento congiunto dei figli ad entrambi i coniugi, sulla base dei seguenti elementi: assenza di conflittualità tra i coniugi in relazione all’educazione dei figli, osservanza dei fondamentali doveri di rispetto reciproco tra i coniugi, presenza di circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà dei coniugi, che consentano l’esercizio dell’affidamento congiunto».

Nel caso in cui il giudice dispone l’affidamento congiunto, le decisioni in ordine alla salute, l’istruzione, l’educazione e le frequentazioni dei figli sono prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge con il quale i figli convivono stabilmente esercita poteri di vigilanza generale sul comportamento dei figli e può intervenire unilateralmente in casi d’urgenza, salvo l’obbligo di informare tempestivamente l’altro coniuge e coinvolgerlo nella decisione».

 

1.12

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 1, capoverso «Art. 155», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «relative all’istruzione, all’educazione e alla salute».

 

1.16

Magistrelli, Dettori

AI comma 1, capoverso «Art. 155», al terzo comma, dopo le parole: «è rimessa al giudice», aggiungere le seguenti: «che decide dopo aver ascoltato il minore, qualora lo reputi utile».

 

1.17

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al terzo comma, sostituire le parole: «può stabilire» con le seguenti: «stabilisce, in via ordinaria».

 

1.18

Fasolino, Izzo, Centaro

Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, dopo la parola: «provvede», inserire le seguenti: «in forma diretta».

 

1.19

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al quarto comma, dopo le parole: «proporzionale al proprio reddito», aggiungere le seguenti: «e patrimonio».

 

1.20

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 1, capoverso «Art. 155» quarto comma, dopo la parola: «assegno», inserire la seguente: «perequativo».

 

1.21

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al quarto comma, dopo le parole: «assegno periodico», aggiungere le seguenti: «preferibilmente mensile».

 

1.23

Fasolino, Izzo, Centaro

Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «di consumi quotidiani».

 

1.24

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 1, capoverso «art. 155», quarto comma, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un tenore di vita in relazione alle possibilità di ambedue i genitori così come variate dopo la separazione;».

 

1.25

Fasolino, Izzo, Centaro

Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o le loro complete potenziali capacità reddituali».

 

1.26

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, sopprimere il numero 5).

 

1.27

Magistrelli, Dettori

Al comma 1, capoverso: «Art. 155», sostituire il sesto comma con i seguenti:

«Al fine di determinare l’importo dell’assegno di cui ai commi precedenti, i coniugi sono tenuti a presentare. all’atto, rispettivamente, del deposito del ricorso per la separazione e della memoria di costituzione, copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

L’assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente al coniuge con il quale il minore stabilmente convive, in caso di affidamento congiunto, ovvero affidatario, indipendentemente dalla minore o maggiore età del figlio. Di eventuali variazioni della situazione reddituale del coniuge percettore dell’assegno, derivante dalla sopravvenuta convivenza con soggetti terzi, il giudice, su istanza della parte interessata, tiene conto ai fini della riduzione dell’assegno».

 

1.28

Fasolino, Izzo, Centaro

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» primo comma, sostituire le parole da: «qualora ritenga», fino alla fine del comma con le seguenti: «in presenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333 a carico dell’altro genitore».

 

1.31

Bucciero

Al comma 2, «Art. 155-bis», del codice civile ivi introdotto, dopo le parole: «i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155» aggiungere le seguenti:

«In tal caso il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui l’altro conigue deve contribuire al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni d maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli a loro interesse».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «Se la domanda», aggiungere le seguenti: «di affidamento esclusivo».

 

1.32

Magistrelli, Dettori

Al comma 2, capoverso: «Art. 155», al secondo comma, dopo le parole: «manifestamente infondata», aggiungere le seguenti: «o pretestuosa».

 

1.33

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» secondo comma, sostituire le parole: «può considerare», con le seguenti: «considera».

 

1.35

Fasolino, Izzo, Centaro

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice segnala il fatto alla Procura della Repubblica competente che considera se ricorrano gli estremi di reato previsti dagli articoli 367 e 368 del codice penale».

 

1.36

Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis», dopo il comma secondo aggiungere i seguenti:

«Il coniuge cui sono affidati i figli esercita in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, la potestà, attenendosi alle condizioni stabilite dal giudice anche in ordine all’amministrazione dei beni appartenenti ai figli.

Il coniuge non affidatario partecipa comunque con il coniuge affidatario all’adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli ed ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro educazione ed istruzione, compresa la facoltà di adire il giudice tutelare qualora ritenga che le decisioni assunte dal coniuge affidatario siano pregiudizievoli per i loro interessi. Ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice tutelare qualora essi non riescano a trovare un accordo sulle decisioni di maggiore interesse per i figli».

 

1.37

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «Nel caso che il provvedimento di esclusione dall’affidamento dei figli adottato dal giudice ai sensi dei commi precedenti sia revocato, il genitore non affidatario viene immediatamente reintegrato nell’esercizio della potestà genitoriale; i tempi di permanenza con i genitori e le modalità di mantenimento dei figli nonché l’uso della ex casa familiare vanno ridefiniti nelle modalità previste per l’affidamento condiviso».

 

1.38

Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Maritati, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 155-ter», sostituire il comma primo con i seguenti:

«I genitori hanno diritto di chiedere, anche successivamente alla definizione del procedimento di separazione, la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo al mantenimento.

In tal caso è competente il Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 2, capoverso art. 709-ter, al comma primo, secondo periodo sostituire le parole: «del minore» con le parole: «del coniuge convenuto».

 

1.39

Fasolino, Izzo, Centaro

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» premettere il seguente comma:

«Il giudice dispone uguali tempi di permanenza diurna e notturna dei figli di età superiore ad un anno presso ciascuno dei genitori, salvo che nei casi di affidamento esclusivo, di diversi accordi intercorsi tra i genitori, ovvero qualora gli stessi risiedano ad almeno cinquanta chilometri di distanza tra di loro. In quest’ultimo caso, se possibile, la residenza dei figli è fissata, fino al raggiungimento della maggiore età, presso il genitore che risiede nell’ambiente abituale di vita degli stessi; il giudice suddivide i periodi di permanenza con ciascun genitore nella maniera più equilibrata possibile. Salvo diversi accordi tra le parti, per i figli di età inferiore ad un anno il giudice dispone tempi di permanenza maggiore presso la madre, garantendo un’adeguata presenza paterna».

 

1.40

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» le parole: «casa familiare» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «ex casa familiare».

 

1.41

Fasolino, Izzo, Centaro

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» primo comma, dopo le parole: «dell’interesse dei figli», inserire le seguenti: «compatibilmente con le risorse economiche e con le esigenze di vita decorosa ed abitative dei genitori».

 

1.43

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», primo comma, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «e della coabitazione prevalente con uno dei genitori. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi».

 

1.45

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» primo comma, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Se la ex casa familiare appartiene esclusivamente ad uno dei coniugi, questi rientra, definitivamente, nel pieno esclusivo godimento della stessa per sé e per i figli minori. Se la ex casa familiare è proprietà comune dei coniugi, si determina lo scioglimento della comproprietà e, salvo diverso accordo tra i coniugi che preveda l’acquisizione della piena proprietà della casa da parte di uno di essi, si procede alla vendita dell’immobile, affinché ciascun coniuge possa offrire una sistemazione adeguata ai figli minori. La ex casa familiare può essere assegnata, fino alla maggiore età dei figli, al genitore non proprietario o solo comproprietario, nel caso egli sia esclusivo affidatario dei figli come previsto dall’articolo 155-bis, o nel caso l’altro genitore abiti stabilmente altrove al momento della separazione; in questi ultimi casi l’uso della casa va compensato economicamente al genitore non beneficiario, affinché egli possa usufruire di un’abitazione per sé e per i figli, mediante il riscatto della sua quota di proprietà o la stipula di un regolare contratto di locazione».

 

1.48

Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», al comma primo, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Il giudice può disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario non vi abiti stabilmente ovvero contragga nuovo matrimonio».

 

1.49

Bucciero

All’articolo 1, al comma 2, all’articolo: «Art. 155-quater» del codice civile ivi introdotto, sopprimere le seguenti parole: «o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

 

1.50

Zancan, Calvi

Al comma 1, sopprimere le parole: «o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

 

1.51

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

AI comma 2, capoverso «Art. 155-quater», primo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «o conviva more uxorio».

 

1.52

Bucciero

Al comma 2, «Art. 155-quater», del codice civile ivi introdotto, sopprimere le seguenti parole: «Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643».

 

1.54

Fasolino, Izzo, Centaro

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quater», primo comma, sostituire le parole: «sono trascrivibili e», con le seguenti: «non sono trascrivibili né».

 

1.57

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quater», dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«Il coniuge cui non viene attribuito l’uso della ex casa familiare è autorizzato a risiedervi fino al momento in cui avrà trovato un’abitazione alternativa e fino a quando sia attribuita a ciascun coniuge la pertinenza dei beni che si trovano nella casa, per un periodo non superiore ai 12 mesi».

 

1.59

Magistrelli, Dettori

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato al coniuge con il quale il figlio stabilmente convive».

 

1.60

Bucciero

Al comma 2, all’articolo 155-quinquies del codice civile ivi introdotto, sopprimere le seguenti parole: «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto».

E, conseguentemente, sostituire il titolo dell’articolo 155-quinquies ivi introdotto con il seguente: «(Disposizioni a favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave)».

 

1.61

Fasolino, Izzo, Centaro

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», primo comma, dopo le parole: «dei figli maggiorenni», inserire le seguenti: «che non abbiano superato i venticinque anni di età».

 

1.63

Magistrelli, Dettori

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

 

1.64

Franco Vittoria, Legnini, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale assegno è versato direttamente all’avente diritto o al genitore che ne anticipa le spese.».

 

1.65

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», primo comma, sopprimere le parole: «, salvo diversa determinazione del giudice,».

 

1.67

Zancan, Calvi

Al comma 1, in fine, aggiungere l’espressione: «impregiudicato il diritto del coniuge presso il quale il figlio maggiorenne risiede a congruo contributo per le spese di mantenimento».

 

1.68

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Calvi

Al comma 2, capoverso «Art. 155-sexies», primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e in tale caso deve farsi assistere da esperti psicologi minorili.».

Conseguentemente sostituire l’articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. – 1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

 

1.69

Fasolino, Izzo, Centaro

Al comma 2, capoverso «Art. 155-sexies» primo comma, sostituire le parole: «ove capace di discernimento», con le seguenti: «avvalendosi dell’assistenza di esperti da lui nominati».

 

1.70

Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Franco Vittoria, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci

Al comma 2, dopo il capoverso «Art. 155-sexies» inserire il seguente capoverso:

«Art. 155-sexies.1. – (Affidamento dei figli presso terzi) – 1. Per gravi motivi o in caso di ripetute violazioni degli obblighi inerenti la potestà genitoriale, il giudice competente per la separazione, ovvero il tribunale per i minorenni nel caso in cui il procedimento prenda avvio al di fuori della separazione dei coniugi o nel caso di figli di genitori non coniugati, può ordinare il collocamento dei figli minori presso terzi ovvero presso un istituto di educazione qualora ritenga, con provvedimento motivato, che tale soluzione sia più idonea a tutelare gli interessi del minore.

Con il provvedimento il giudice disciplina altresì le facoltà di visita dei genitori e i loro obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli».

 

Art. 2.

2.1

Legnini, Franco Vittoria, Calvi, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Sopprimere l’articolo.

 

2.2

Bucciero

Sopprimere il comma 1.

 

2.4

Bucciero

All’articolo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Contro i provvedimenti di cui al terzo comma è ammesso reclamo, da proporsi al medesimo tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in forma collegiale; il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato non può far parte del collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio previsto dall ’articolo 739, secondo comma. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca i provvedimenti reclamati. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del collegio investito del reclamo, qualora per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi gravi danno, può disporre, con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell’esecuzione, anche in parte"».

E, conseguentemente: «All’articolo 709 del codice di procedura civile, all’ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 708, ultimo comma».

 

2.5

Magistrelli, Dalla Chiesa, Dettori

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

"Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso al giudice istruttore. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento. In pendenza del ricorso i provvedimenti continuano a produrre i loro effetti"».

 

2.7

Fasolino, Izzo, Centaro

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

 

2.8

Bucciero

Sopprimere il comma 2.

 

2.10

Bucciero

All’articolo 2 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). – 1. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice tutelare del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice tutelare può precisare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice tutelare costituiscono titolo esecutivo e sono impugnabili ai sensi dell’articolo 739.

In ogni caso il provvedimento definitivo di condanna costituisce giusta motivazione al fine della proposizione del procedimento o dell’istanza di revisione dei provvedimenti in vigore."».

E, conseguentemente, alla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, all’articolo 6, sostituire il comma dieci con il seguente:

«Nel caso previsto dal comma 8 il giudice provvede anche d’ufficio all’attuazione del provvedimento di affidamento familiare. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare».

 

2.12

Franco Vittoria, Calvi, Legnini, Rotondo, Ayala, Acciarini, Di Girolamo, Fassone, Maritati, Stanisci

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter», primo comma, sopprimere il secondo periodo.

 

2.14

Zancan, Calvi

Al comma 2, sopprimere, dopo l’espressione: «provvedimenti in vigore», sino al termine del comma.

 

2.16

Magistrelli, Dettori

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter» al secondo comma, numero 4), sostituire le parole: «75 euro» con le seguenti: «150 euro».

 

2.17

Izzo, Fasolino, Centaro

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter» secondo comma, numero 4), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «200 euro».

 

2.18

Magistrelli, Dettori

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter», al comma 2, aggiungere, dopo il numero 4), i seguenti:

5) disporre l’intervento dei servizi sociali;

6) disporre la revoca dell’affidamento congiunto od in via esclusiva.

Se il ricorso viene rigettato, la parte proponente è condannata al pagamento delle spese processuali».

 

2.19

Izzo, Centaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’articolo 711 del codice di procedura civile è abrogato».

 

2.0.1

Magistrelli, Dalla Chiesa, Dettori

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Istituzione di una Commissione ministeriale per la verifica

dei problemi applicativi della disciplina sull’affidamento condiviso)

1. È istituita, presso il Ministero della Giustizia una Commissione per la verifica dello stato di attuazione e dei problemi applicativi della disciplina sull’affidamento condiviso.

2. Tale Commissione è costituita da dieci membri nominati dal Ministro della Giustizia tra esperti dell’organizzazione giudiziaria, studiosi della psicologia infantile e rappresentanti dei servizi sociali.

3. La Commissione presenta annualmente una relazione al Ministro sui propri lavori».

 

Art. 3.

3.1

Fasolino, Izzo, Centaro

Sostituire le parole: «12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898» con le seguenti: «570 del codice penale».

 

3.2

Izzo, Fasolino, Centaro

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice considera quali circostanze attenuanti i comportamenti tenuti dalla parte lesa atti ad ostacolare il pieno dispiegarsi delle relazioni fra la prole ed il genitore che ha violato gli obblighi di natura economica.».

 

3.3

Fasolino, Izzo, Centaro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’adozione da parte di un genitore, anche se affidatario in via esclusiva, di comportamenti reiterati atti ad impedire o limitare la frequentazione del minore con l’altro genitore viene perseguita ai sensi degli articoli 573 e 574 del codice penale».

 

Art. 4.

4.3

Bucciero

Sopprimere il comma 1.

 

4.5

Bucciero

Al comma 1, sostituire le parole: «già stata emessa» con le seguenti: «stata emessa da non più di un anno».

 

4.8

Izzo, Fasolino, Centaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni previste dall’articolo l, comma 2-bis, non si applicano ai cittadini che hanno compiuto 55 anni al momento di entrata in vigore della presente legge».

 

4.9

Fasolino, Izzo, Centaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia emette delle Linee Guida ed una apposita modulistica, concepita anche a fini di rilevazione statistica, allo scopo di indirizzare la formulazione e contribuire alla standardizzazione dei progetti di affidamento e della definizione della parte economica di cui all’articolo 1».

 

4.10

Izzo, Fasolino, Centaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita la "Commissione di studio e proposizione sull’istituzione familiare", che vigila sull’attuazione della presente legge e, in generale, sulle politiche dello Stato che incidono sulla condizione della famiglia. La Commissione produce annualmente un documento di analisi, studio e proposta denominato "Stato della famiglia in Italia nell’anno". Nell’ambito della Commissione viene istituita una Consulta degli enti e delle associazioni che si occupano di tali temi. La Commissione viene nominata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente del Consiglio che ne stabilisce l’organico, le funzioni e l’organizzazione».

 

tit.1

Fasolino, Izzo, Centaro

Nel titolo sostituire alla parola: «genitori» la seguente: «coniugi».

 


COMMISSIONI 2ª (Giustizia) e

Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori RIUNITE

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2006

25a Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione speciale in materia di infanzia

e di minori

BUCCIERO

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

 La seduta inizia alle ore 21,50.

IN SEDE DELIBERANTE

 

(3537) Deputato TARDITI ed altri. - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati

(902) GENTILE ed altri. - Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori 

(1036) CALLEGARO. - Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli 

(1276) BUCCIERO. - Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell' esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare 

(2253) Paolo DANIELI ed altri. - Istituzione dell' affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

 

 Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 18 gennaio2006.

 

Il presidente BUCCIERO ricorda che nella precedente seduta sono stati votati o ritirati tutti gli emendamenti presentati, sono stati altresì approvati, senza modifiche, tutti gli articoli del disegno di legge n. 3537 e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge citato, nel suo complesso, che proseguiranno pertanto nella seduta odierna.

 

Il senatore ROLLANDIN (Aut) annuncia a nome del Gruppo per le Autonomie, il voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

 

Il senatore BOBBIO (AN) annuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge n. 3537, evidenziando che la disciplina in questione, pur presentando taluni margini di miglioramento, risponde tuttavia ad una sentita istanza sociale.

 

Il senatore RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur) annuncia, a nome della componente Pop-Udeur del gruppo Misto, il voto favorevole sul disegno di legge in questione, sottolineando che, per quel che concerne gli aspetti problematici del testo in votazione su cui è stata richiamata l’attenzione, gli stessi nella prossima legislatura potranno senz’altro essere oggetto dei correttivi che si renderanno eventualmente necessari, senza che ciò possa impedire nella seduta odierna la definitiva approvazione del disegno di legge medesimo.

 

Il senatore CALVI (DS-U) rileva che il testo in questione presenta indubbiamente alcuni significativi profili problematici, risultando lacunoso riguardo a questioni di fondamentale importanza, quali la disciplina delle ipotesi di affidamento esclusivo, nonché dei casi di affidamento a terzi. Viene inoltre introdotto, in modo incongruo, l’articolo 709-ter del codice di procedura civile, senza tenere conto che sulla materia è appena intervenuta la Legge n. 80 del 2005, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.

All’articolo 2, comma 1, del disegno di legge in titolo si modifica altresì la disciplina dell’appello avverso i provvedimenti presidenziali ivi indicati e si prevede, per l’esercizio della facoltà di reclamo, un ridotto termine (di dieci giorni), che risulta penalizzante per l’esercizio del diritto di difesa delle parti. Sotto un diverso profilo, non si tiene poi conto dell’opportunità di avvalersi, nel caso di specie, dello stesso modulo contemplato nell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile per i reclami avverso i provvedimenti cautelari.

La normativa in esame – prosegue l’oratore - differenzia la competenza territoriale a proposito dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, stabilendo, in particolare, che è competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto se la modifica attiene a questioni fra i coniugi, mentre è competente il Tribunale del luogo di residenza del minore, qualora la modifica attenga a questioni che riguardino quest’ultimo. Tale disciplina, incongrua e irrazionale, determinerà diversi problemi applicativi e rilevanti penalizzazioni processuali per il cittadino. Ci si chiede, ad esempio, nell’ipotesi in cui la modifica riguardi entrambi i sopracitati aspetti, quale sia il tribunale competente e soprattutto se gli interessati, nel caso di specie, debbano proporre due differenti istanze in sede giurisdizionale.

Inoltre, la disposizione relativa alla trascrizione del provvedimento presidenziale non tiene in alcun modo conto della giurisprudenza costante in materia, del fatto che in forza della medesima si determinerà un’involuzione, venendo ripristinata la situazione sussistente all’epoca in cui i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale non erano trascrivibili, con tutte le evidenti conseguenze del caso, tra cui la possibilità di alienazione dell’immobile ad opera del proprietario. A tal fine sarebbe assai più congruo e corretto il richiamo all’articolo 1599 del codice civile.

Infine, sempre con riguardo alla casa coniugale, la norma prevede la perdita del diritto all’assegnazione non solo nell’ipotesi di nuove nozze del coniuge assegnatario, ma anche nell’ipotesi in cui questi conviva more uxorio. La gravità di una simile situazione è evidente sotto diversi profili, tra cui anche quello dell’effetto destabilizzante nei confronti di tutte le famiglie di fatto che si sono costituite.

In conclusione, l’oratore, pur condividendo il principio della bigenitorialità - che opportunamente il disegno di legge in questione intende affermare anche nei casi di separazione o divorzio – manifesta tuttavia la propria contrarietà riguardo alle modalità, del tutto incongrue, con cui si è provveduto a tradurre in legge tale importante esigenza. Dopo aver annunciato pertanto, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione sul disegno di legge n. 3537, esprime apprezzamento per l’equilibrio e la correttezza con cui il presidente Bucciero ha espletato il proprio ruolo presidenziale durante l’iter legislativo in questione.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), annuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione sul disegno di legge n. 3537. Pur valutando infatti importante l’intervento di riforma in questione, volto a prevedere come soluzione ordinaria l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori nei casi di separazione o divorzio, ritiene tuttavia incongruo e scarsamente razionale la modalità con cui tale significativa materia è stata affrontata. Evidenzia a tal proposito che l’affidamento condiviso dovrebbe essere configurato in modo tale da rispettare la condizione di separazione dei coniugi, non fornendo agli stessi occasioni ulteriori di contrasto e di contenzioso. Nel caso di specie – prosegue l’oratore - risulta invece del tutto incongrua e non condivisibile la disposizione normativa volta a sancire la perdita del diritto al godimento della casa familiare, nell’ipotesi in cui il coniuge affidatario conviva more uxorio.

 Anche la disciplina prevista nell’articolo 1, comma 2, capoverso articolo 155 – quinquies, del disegno di legge in votazione, inerente alla possibilità per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, presenta profili di pericolosità, ingenerando un rapporto trilaterale, suscettibile di determinare un elevato livello di conflittualità tra le parti interessate.

 Dopo essersi soffermato sulla inadeguatezza delle disposizioni relative alla materia processualistica, l’oratore sottolinea che l’intervento di riforma contenuto nel disegno di legge n. 3537 determinerà, per le caratteristiche specifiche di alcune soluzioni nello stesso contenute, un aumento del contenzioso tra i genitori separati o divorziati, con il rischio in tal modo di pregiudicare in non pochi casi anche la serenità della vita familiare dei figli.

 L’oratore conclude il proprio intervento ribadendo l’importanza del principio della bigenitorialità e auspicando tuttavia che la giurisprudenza attenui, sul piano interpretativo, alcune incongruità contenute nella disciplina in questione, che dovrà essere sicuramente oggetto di interventi legislativi correttivi nella prossima legislatura.

 

 Ha quindi la parola il senatore LEGNINI (DS-U) il quale, intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, dichiara il voto contrario sull'iniziativa in titolo. Dopo aver premesso la piena condivisione del principio da essa affermato e formulato apprezzamento per lo sforzo profuso da molti nel tentativo di emendare un articolato che poteva e doveva essere migliorato in quanto incidente su questioni di estrema delicatezza e di sempre maggior interesse, sottolinea come con l'approvazione del disegno di legge in votazione si stia facendo un cattivo servizio al suddetto principio, pur da tutti condiviso. Le perplessità ed i rilievi critici, in particolare espressi dai senatori Calvi e Zancan, sono certo condivisibili, ma non valutano, a suo avviso, in misura adeguata il rischio dell'inasprimento della conflittualità tra coniugi che inevitabilmente la nuova disciplina determinerà. L'obiettivo di far condividere ad essi tutte le decisioni relative ai figli farà sì che il giudice dovrà stabilire un sorta di "mansionario" nella gestione dei rapporti fra coniugi e nei confronti dei figli. Non si potrà in tal modo che favorire quella micro conflittualità che finirà per avere un carattere permanente determinando problemi alla parte più debole, di norma la donna. E quindi soprattutto per ragioni di coscienza che il senatore Legnini si trova costretto ad esprimere un voto contrario, sottolineando ancora una volta gli aspetti fortemente critici dell'articolato sui quali ha già richiamato l'attenzione nel corso della discussione alla quale fa rinvio. Si sofferma poi, in particolare, sulle disposizioni in materia processuale ricordando i nuovi poteri che vengono attribuiti al giudice. In proposito non crede vi sia piena consapevolezza delle conseguenze negative che tali innovazioni inevitabilmente produrranno, anche alla luce della norma che consentirà ad un coniuge separato di chiedere al giudice l'adozione di provvedimenti sanzionatori adducendo pretese violazioni degli obblighi posti a carico dell'altro coniuge. Ne deriverà inevitabilmente un ingolfamento dell'attività dei tribunali i quali saranno chiamati ad occuparsi di vicende che mai dovrebbero trovare ingresso in simili contesti. Sottolinea ancora una volta la circostanza che si sarebbe potuto e dovuto fare di più e di meglio in considerazione della delicatezza e rilevanza della materia affrontata. E questo sarebbe stato possibile qualora vi fosse stata da parte della maggioranza una diversa indicazione delle priorità nell'organizzazione dei lavori parlamentari, che avrebbe permesso di esaminare compiutamente l'articolato giungendo ad un testo accettabile. A conclusione del suo intervento auspica, per via della stabilità della materia, che in ogni caso si possa ritornare nella prossima legislatura sulla disciplina in esame affrontando le questioni ancora irrisolte.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), pur ritenendo meritevoli di attenzione i rilievi critici emersi nel corso del dibattito, sottolinea come l'affermazione del principio della cosiddetta bigenitorialità sia destinato a prevalere sui primi, trattandosi di un grande e positivo cambiamento nelle relazioni tra genitori e figli.

 Riferisce quindi della discussione che si è svolta all'interno della sua parte politica sulle questioni affrontate dalla riforma ricordando che l'orientamento alla fine prevalso è stato nel senso di assicurare adesione all'iniziativa, sostenendo la relatrice Baio Dossi. Le perplessità peraltro non mancano ed è auspicabile che la giurisprudenza svolga un ruolo intelligente nella risoluzione delle questioni che l'articolato indubbiamente pone. Sottolinea peraltro ancora una volta l'importanza dell'affermazione di un principio che pone sullo stesso piano i genitori nel tentativo di non "mutilare le relazioni famigliari". Annuncia quindi per le ragioni sopra esposte il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando l'importanza che quanti saranno chiamati ad applicare la legge tengano conto delle osservazioni svolte nel corso della discussione parlamentare.

 

 Il sottosegretario Jole SANTELLI, dopo aver ringraziato le Commissioni riunite per l'atteggiamento seguito, manifesta consapevolezza delle difficoltà incontrate per il fatto che il disegno di legge n. 3537 è giunto con ritardo all'attenzione del Senato. Sottolinea peraltro il grande lavoro svolto dalla Camera dei deputati nel corso del quale sono state pur avanzate perplessità e dubbi giungendo comunque ad un articolato che costituisce il risultato di un difficile equilibrio, alla luce della estrema delicatezza della materia. Ritiene che il grande merito del provvedimento sia soprattutto quello di avere affermato un principio di portata assai significativa per numerose famiglie e che si pone principalmente a tutela dei minori.

 

 La relatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), dopo aver ringraziato i componenti delle Commissioni riunite, sottolinea ancora una volta l'insufficienza del tempo disponibile rispetto a quello che invece sarebbe stato necessario per affrontare le complesse questioni poste dall'articolato. Richiama quindi l'attenzione sui contributi che sono stati espressi che non solo serviranno a quanti saranno chiamati ad applicare la legge ma costituiranno un utile contributo per il legislatore nella prossima legislatura. A conclusione della discussione evidenzia comunque la bontà della riforma che non è inficiata dalle pur importanti lacune che contiene, considerato che essa risponde ad un bisogno diffuso. Auspica comunque che si possa su di esso ritornare nella prossima legislatura per correggere le lacune presenti.

 

 Il senatore BOREA (UDC) chiede di intervenire per fatto personale.

 

 Il presidente BUCCIERO fa presente al senatore Borea che potrà intervenire dopo la votazione finale.

 

 Posto ai voti è approvato il disegno di legge nel suo complesso, risultando conseguentemente assorbiti i disegni di legge n. 902, 1036, 1276 e 2253

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

272ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

(omissis)

 

 

(3537) Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

 

 Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo, le cui disposizioni sono prevalentemente da ricondurre alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale", che l’articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando tuttavia le Commissioni di merito a valutare se sia opportuno prevedere, all’articolo 1, comma 1, capoverso "articolo 155-quater", nel primo comma, che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, con particolare riferimento alla coerenza con il principio – che permea l’intera disciplina – secondo il quale viene attribuito un rilievo prevalente all’interesse del minore. Si segnala, inoltre, in termini di coerenza del testo, che - nel disciplinare l’ambito di operatività delle norme recate dal disegno di legge in titolo - l’articolo 4, comma 1, fa riferimento a ipotesi "di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio", mentre il successivo comma 2, a casi "di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio", non menzionando le ipotesi di annullamento.

 Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3537 e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

 - parere non ostativo sull’emendamento 1.71, invitando a valutare se è opportuno riconoscere carattere vincolante ad accordi sottoscritti dai coniugi prima della separazione, in forza dei quali sembrerebbe poter venire meno l’obbligo a prestare gli alimenti nei casi previsti dalla legislazione vigente;

 - parere non ostativo sull’emendamento 4.8, osservando tuttavia come non appaia chiaro – in termini di ragionevolezza della norma – il criterio per l’individuazione dell’ambito di applicabilità delle disposizioni proposte con l’emendamento 1.71 in base all’età dei soggetti al momento dell’entrata in vigore della normativa in esame;

 - parere non ostativo non ostativo sui restanti emendamenti.

 

 La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle ore 15.

 

 


BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2005

538a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Intervengono i vice ministri dell'economia e delle finanze Vegas e dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 9,35.

 

(3537) Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e Infanzia riunite. Esame. Parere di nulla osta.)

 

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, rilevando che, posto che l’articolo 5 del disegno di legge reca una clausola generale di invarianza finanziaria, in merito al capoverso art. 155-sexies dell’articolo 1, comma 1, occorre acquisire conferma che le eventuali spese relative agli esperti di cui i coniugi possono avvalersi ai fini di una mediazione, rimangano a carico degli interessati, senza oneri per la finanza pubblica.

 

 Il vice ministro VEGAS conferma che gli eventuali oneri relativi all’utilizzo di esperti, ai sensi del citato capoverso art. 155-sexies dell’articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, restano a carico dei coniugi richiedenti, senza oneri per la finanza pubblica.

 

 Sulla base delle precisazioni del vice ministro Vegas, il presidente AZZOLLINI (FI) propone di conferire mandato al relatore a predisporre un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

 

 Con l’avviso conforme del vice ministro VEGAS, la Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

 


BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006

547a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

(3537) Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Tarditi ed altri; Cento; Lucchese ed altri; Trantino; Vitali e Marras; Lucidi ed altri; Mussolini ed altri; Mantini ed altri; Di Teodoro; Mazzuca

(Parere alle Commissioni riunite 2a e Infanzia sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.10, 1.27, 1.35, 1.68, 1.69, 1.70, 2.6, 2.14, 2.17, 2.18, 2.0.1, 4.9 e 4.10, relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dall’emendamento 1.68, al fine di accertare la congruità dell’onere ivi previsto e della relativa copertura, per la quale comunque sull’accantonamento richiamato non sussistono risorse sufficienti per il 2006. Inoltre, riscontra che la copertura dovrebbe essere corredata di un’apposita clausola di salvaguardia (essendo l’onere formulato come previsione di spesa) nonché riformulata sopprimendo il riferimento alle proiezioni del bilancio triennale vigente.

 Osserva poi che derivano nuovi o maggiori oneri dalla proposta 1.69, che prevede l’assistenza di esperti per il giudice nei casi ivi indicati. Segnala inoltre gli emendamenti 2.0.1 e 4.10, che istituiscono nuove commissioni ministeriali, dalle quali sembrano discendere nuovi o maggiori oneri, per cui occorre valutare l’opportunità di introdurvi una specifica clausola di invarianza.

 Ritiene inoltre necessario valutare se possono derivare oneri aggiuntivi per le amministrazioni coinvolte dalla proposta 4.9, in relazione alla predisposizione, da parte del Ministero della giustizia, di linee guida e di un’apposita modulistica in materia di affidamento.

 

 Il presidente AZZOLLINI esprime avviso contrario sulle proposte 1.68 e 1.69, in quanto palesemente onerose e prive di idonea copertura. Analogo avviso contrario formula relativamente agli emendamenti 2.0.1 e 4.10, rilevando che le Commissioni ivi previste, che prevedono la partecipazione di numerosi soggetti, anche esterni alla pubblica amministrazione, sono evidentemente foriere di nuovi o maggiori oneri.

In merito all’emendamento 4.9, aderendo alla proposta del relatore, ritiene opportuno inserire una specifica clausola di invarianza finanziaria, mentre esprime avviso favorevole sulle restanti proposte esaminate.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.10, 1.27, 1.35, 1.68, 1.69, 1.70, 2.6, 2.14, 2.17, 2.18, 2.0.1, 4.9 e 4.10, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.68, 1.69, 2.0.1 e 4.10, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché dell’emendamento 4.9, sul quale formula parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, al comma 2-bis, dopo le parole: "il Ministro della giustizia", siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,".

 

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.