XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le contrade di Siena - A.C. 5406 e A.C. 6075 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 823 | ||
Data: | 19/10/05 | ||
Organi della Camera: | VI-Finanze | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Esenzione dall’imposta sul reddito delle società per le contrade di Siena A.C. 5406 e A.C. 6075
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n. 823
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xiv legislatura 19 ottobre 2005 |
Camera dei deputati
SIWEB
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FILE: FI0816
I N D I C E
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
Testo della proposta di legge (A.C. 6075)
Testo della proposta di legge (A.C. 5406)
Normativa di riferimento
§ Regolamento del Comune di Siena del 18 ottobre 1906
§ L. 9 marzo 1976, n. 75 Proroga della L. 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena
§ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 74)
§ D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della L. 7 aprile 2003, n. 80 (art. 4)
Giurisprudenza
§ Commissione tributaria di I grado di Siena decisione del 25 ottobre 1990
§ Commissione tributaria centrale, sentenza n. 4468/98 del 21 settembre 1998
§ Sentenza della Corte di cassazione sez. trib., 8 novembre 2001, n. 13829.
Numero del progetto di legge |
6075 |
Titolo |
Esenzione dall' imposta sul reddito delle società per le storiche contrade di Siena e per le attività delle società di contrada |
Iniziativa |
On. MIGLIORI |
Settore d’intervento |
Fisco |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione |
13 settembre 2005 |
§ annunzio |
14 settembre 2005 |
§ assegnazione |
26 settembre 2005 |
Commissione competente |
VI (Finanze) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, V e XII |
Dati identificativi
Numero del progetto di legge |
5406 |
Titolo |
Introduzione dell’articolo 3-bis della legge 9 marzo 1976, n. 75, in materia di non assoggettabilità all’imposta sul reddito delle contrade storiche e delle associazioni di contrada |
Iniziativa |
On. VIGNI |
Settore d’intervento |
Fisco |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione |
8 novembre 2004 |
§ annunzio |
9 novembre 2004 |
§ assegnazione |
22 novembre 2004 |
Commissione competente |
VI Finanze |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, V, VII e VIII |
Le proposte di legge n. 5406 e n. 6075 dispongono l’esenzione delle storiche contrade di Siena e delle associazioni o società di contrada dall’imposta sul reddito delle società (IRES).
La proposta di legge n. 6075 estende tale esenzione anche alle quote di partecipazione nelle società di contrada.
Ciascuna delle proposte di legge è accompagnata dalla relazione introduttiva del proponente.
Entrambe le proposte di legge dispongono l’esenzione di alcuni soggetti dal pagamento dell’imposta sul reddito delle società (IRES), al quale gli stessi soggetti sarebbero tenuti in applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.
Entrambe le proposte di legge riguardano l’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sui redditi delle società (IRES). Essi incidono quindi su materia (sistema tributario dello Stato) che l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione rimette all’esclusiva competenza legislativa dello Stato.
Entrambe le proposte di legge sono prive della copertura finanziaria che sarebbe necessaria, ai sensi del quarto comma dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle società (IRES) comporta minori entrate per il bilancio dello Stato.
Entrambe le proposte di legge estendono l’applicazione dell’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a soggetti ulteriori rispetto a quelli elencati nello stesso articolo 74. A fini di razionalità e di organicità della disciplina, sarebbe opportuno che le disposizioni fossero inserite nel corpo dello stesso articolo 74 del TUIR mediante apposita novella.
Il Governo ha presentato alle Camere in data 15 aprile 2005 uno schema di decreto legislativo (n. 482) recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società.
Su tale schema la Commissione finanze della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con condizioni in data 26 maggio 2005, ma il decreto legislativo non è stato ancora emanato.
Il ricordato schema non modifica comunque l’articolo 74 del TUIR, le cui previsioni sono estese ad ulteriori soggetti dalle proposte di legge in esame.
Entrambe le proposte di legge potrebbero essere meglio formulate come novelle al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Tale collocazione appare preferibile rispetto a quella ipotizzata nella proposta di legge n. 5406, che novella la legge 9 marzo 1976, n. 75, in quanto la citata legge non attiene alla disciplina tributaria, ma disciplina procedure e contributi per iniziative di tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena.
Si segnala inoltre che la proposta di legge n. 5406 richiama l’articolo 88 del TUIR, il quale, in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, è diventato articolo 74.
La decorrenza degli effetti della nuova disciplina, che la medesima proposta di legge n. 5406 sembra regolare mediante rinvio all’articolo 4, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 344 del 2004, potrebbe essere più chiaramente determinata mediante una norma espressa in tal senso.
Le storiche contrade di Siena non sono espressamente definite dalla legislazione italiana, che le prende in considerazione soltanto nell’articolo 3 della legge 9 marzo 1976, n. 75, “ove si prevedono le storiche contrade proprietarie di immobili, distinte dai soggetti privati ugualmente proprietari di immobili, abilitate a compiere atti giuridici e ad avere diritti di proprietà immobiliare nel chiaro presupposto di una riconosciuta capacità, quali soggetti giuridici legalmente riconosciuti”[1].
Le contrade sono contemplate nel Regolamento del comune di Siena per l’esecuzione del Palio, del 18 ottobre 1906[2], all’articolo 7, il quale le definisce come enti autonomi non dipendenti dall’autorità comunale.
Sulla natura giuridica delle contrade si è pronunziata la Corte di cassazione, sez. trib., con la sentenza n. 13829 dell’8 novembre 2001[3]. Secondo tale sentenza, è pacifico che gli enti i quali godevano di personalità giuridica in base agli antichi ordinamenti hanno conservato tale personalità nell’ordinamento dello Stato italiano unitario; rientrano in tale categoria di enti le contrade di Siena, come accertato dalla sentenza della Commissione tributaria centrale del 21 settembre 1998, n. 4468/98[4].
Si ricorda inoltre la sentenza del tribunale di Milano del 9 novembre 1992[5], la quale, in una controversia riguardante il diritto sull’immagine e sui simboli del palio di Siena, ha riconosciuto la legittimazione attiva di una contrada, in quanto persona giuridica di antico diritto, rivestente la qualifica di associazione non riconosciuta.
Di seguito sono elencate le diciassette storiche contrade di Siena:
1. Nobile Contrada dell'Aquila.
2. Nobil Contrada del Bruco.
3. Contrada della Chiocciola.
4. Contrada Priora della Civetta.
5. Contrada del Drago.
6. Contrada Imperiale della Giraffa.
7. Contrada Sovrana dell'Istrice.
8. Contrada del Leocorno.
9. Contrada della Lupa.
10. Nobil Contrada del Nicchio.
11. Nobil Contrada dell'Oca.
12. Contrada Capitana dell'Onda.
13. Contrada della Pantera.
14. Contrada della Selva.
15. Contrada della Tartuga.
16. Contrada della Torre.
17. Contrada di Valdimontone.
Le proposte di legge in esame si applicano, oltre che alle storiche contrade di Siena, anche alle associazioni di contrada (pdl n. 5406) e alle società di contrada (pdl n. 6075). La natura, il numero e le attività di questi enti, che dovrebbero essere organi delle contrade, finalizzati ad organizzare attività ricreative, sportive, culturali e sociali, non sono definite a livello normativo (nemmeno dal sopra citato Regolamento per lo svolgimento del Palio di Siena), né risultano oggetto di pronunzie giurisprudenziali.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale, le contrade di Siena sono soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES), ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a norma del quale l’imposta si applica, fra l’altro, agli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività economica.
Si ritiene che la stessa disposizione sia applicabile anche alle associazioni o società di contrada.
La proposta di legge n. 5406 si compone di un solo articolo, che aggiunge un nuovo articolo 3-bis alla legge 9 marzo 1976, n. 75.
La legge n. 75 del 1976 dettava disposizioni per l’esecuzione di opere destinate alla salvaguardia del carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della città di Siena, nonché per il risanamento civico e per il restauro urbanistico della città stessa. L’articolo 3 della legge prevedeva, in particolare che le storiche contrade di Siena e i soggetti privati provvedano al consolidamento, restauro e sistemazione degli edifici di loro proprietà, compresi nel centro storico, delimitato dal piano regolatore. Per tali lavori lo Stato concede un contributo del 50 per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato fino all’80 per cento, qualora i lavori, effettuati dalle contrade, siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità e il loro costo sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di apposita convenzione[6].
L’onere finanziario conseguente era stimato in 4 miliardi di lire, ripartito in dieci esercizi a decorrere dall'esercizio 1975. L’articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria per il 1985) aumentò poi l’autorizzazione di spesa di lire 2.600 milioni ripartiti fra gli anni 1985, 1986 e 1987. L’articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444, dispose la prosecuzione degli interventi per gli anni 1998, 1999 e 2000, autorizzando un’ulteriore spesa complessiva di 12 miliardi di lire.
Il comma 1 del nuovo articolo 3-bis comprende le contrade storiche e le associazioni di contrada tra i soggetti, indicati dall’articolo 88 (ora articolo 74), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che non sono soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES).
I soggetti elencati dall’articolo 74, comma 1, del TUIR sono:
§ gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica;
§ i comuni;
§ i consorzi tra gli enti locali;
§ le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo;
§ le comunità montane;
§ le province;
§ le regioni.
La norma in esame prevede inoltre che alle stesse contrade e associazioni di contrada si applichi l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Il D.Lgs. n. 344 del 2003 ha modificato il TUIR, riformando in particolare l’imposizione sul reddito delle società. Le modificazioni, a norma dell’articolo 4 al quale è fatto qui rinvio, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004, e hanno effetto per i periodi di imposta aventi inizio a decorrere da tale data. Il comma 1 elenca poi una serie di previsioni del TUIR aventi decorrenza diversa da quella precedentemente indicata.
Si ritiene che il rinvio alle disposizioni del sopra indicato articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 344 del 2003 sia diretto a fissare l’entrata in vigore del nuovo articolo 3-bis in esame al 1° gennaio 2004[7].
La decorrenza degli effetti della nuova disciplina potrebbe essere più chiaramente determinata mediante una norma espressa in tal senso.
Comunque, in forza del successivo comma 2 dell’articolo 3-bis, non si farà luogo al rimborso delle imposte versate, relative agli esercizi precedenti all’approvazione e pubblicazione della presente legge. La disposizione in commento avrà invece effetto per quanto riguarda la riscossione di imposte, non ancora versate, relative ai periodi di imposta aventi inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Il comma 2 del nuovo articolo 3-bis stabilisce che in ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte versate dalle contrade e dalle associazioni di contrada.
Non è del tutto chiaro se la norma in questione si riferisca solo alle imposte versate a saldo prima della data di entrata in vigore della pdl in esame o anche agli acconti che dovessero risultare versati a tale data.
Le descritte disposizioni potrebbero essere meglio formulate come novelle al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
La proposta di legge n. 6075 si compone di un solo articolo, il quale dispone che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle società (IRES), le storiche contrade di Siena e le attività delle società di contrada ad esse collegate sono equiparate ai soggetti, elencati nell’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), esentati dal pagamento dell’imposta stessa (per l’indicazione di tali soggetti si veda il commento alla pdl n. 5406).
Si rileva che sarebbe più corretto equiparare ai soggetti previsti dall’articolo 74 del TUIR le società di contrada, piuttosto che le attività da queste svolte.
L’esenzione dal pagamento dell’IRES si applica anche alle quote di partecipazione nelle società di contrada.
A tal proposito si segnala che l’esclusivo riferimento dell’esenzione al pagamento dell’IRES lascerebbe inalterato l’obbligo di pagare, se dovuta, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), o le relative imposte sostitutive.
Le presenti disposizioni potrebbero essere meglio formulate come novelle al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
N. 6075
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato MIGLIORI ¾ |
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Esenzione
dall’imposta sul reddito delle società per le storiche |
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Presentata il 13 settembre 2005
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Onorevoli Colleghi! - Esistono nella città di Siena da secoli le storiche contrade, aggregazioni popolari che non hanno scopo di lucro.
La valenza sociale di queste realtà senesi merita assoluto rispetto anche per gli effetti che producono sui giovani della città, rimasta, anche per merito delle contrade, fanalino di coda nella speciale classifica dei capoluoghi in ordine all'incidenza dell'uso di droghe.
Le storiche contrade di Siena, enti dotati di personalità giuridica, e le collegate società di contrada svolgono importanti azioni di mutuo soccorso tra i contradaioli.
Le 17 contrade fanno parte del comune di Siena, anche se sono giuridicamente autonome, come previsto dal regolamento comunale di Siena, approvato il 18 ottobre 1905.
In considerazione dei fini e del ruolo svolto dalle storiche contrade, la presente proposta di legge stabilisce che esse, ai fini fiscali, devono essere considerate equiparate ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e pertanto esenti dal pagamento dell'imposta sulle società.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società, le storiche contrade di Siena e le attività delle società di contrada ad esse collegate sono equiparate ai soggetti previsti dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta. L'esenzione si applica altresì alle quote di partecipazione nelle società di cui al primo periodo. |
N. 5406
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato VIGNI ¾ |
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Introduzione dell’articolo 3-bis della legge 9 marzo 1976, n. 75, in |
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Presentata l’8 novembre 2004
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Onorevoli Colleghi! - Tenuto conto dei fini e del ruolo svolto dalle contrade nella città di Siena, sia per tradizione consolidata da circa otto secoli di storia che in virtù di quando previsto dal regolamento comunale approvato il 18 ottobre 1905, nonché della natura di enti dotati di personalità giuridica per antico possesso di stato confermata più volte dalla giurisprudenza, che rendono le contrade stesse coessenziali al comune di Siena e, al contempo, giuridicamente autonome dallo stesso, si intende chiarire che esse, ai fini fiscali, devono considerarsi equiparate ai soggetti previsti dall'articolo 88, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e ad esse si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 344 del 2003. Ciò, peraltro, consente di meglio realizzare il programma di risanamento civico e di restauro urbanistico previsto dalla legge n. 75 del 1976, che già coinvolge le contrade assieme allo Stato e al comune di Siena. Esigenze di invarianza di gettito impongono, tuttavia, di disporre che, comunque, non si fa luogo al rimborso delle imposte già versate.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. Dopo l'articolo 3 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. - 1. Le contrade storiche e le associazioni di contrada si intendono comprese tra i soggetti indicati all'articolo 88, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle stesse si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. 2. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate». |
[1] La frase citata nel testo è ricavata dalla decisione della Commissione tributaria di I grado di Siena del 25 ottobre 1990 (pubblicata in “Il Foro italiano”, 1992, pt. III, 132). Per il contenuto della legge n. 75 del 1976 si veda infra nel testo.
[2] Questo regolamento è citato nella relazione illustrativa di entrambe le proposte di legge.
[3] Pubblicata in “Giurisprudenza delle imposte”, 2002, 203, e in “Rivista di giurisprudenza tributaria”, 2002, 855, con nota di A. Marinello, Esenzione dall'imposta di successione a favore degli enti senza fini di lucro che agiscono per scopi di pubblica utilità. La sentenza verte sulla spettanza a una contrada dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di successione e dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).
[4] Pubblicata in “Le Commissioni tributarie. Rassegna di giurisprudenza”, 1998, pt. I, 781.
[5] Pubblicata in “Giurisprudenza italiana”, 1993, pt. I, 2, 747, e in “Rivista di diritto industriale”, 1993, pt. II, 45, con nota di G. Guglielmetti, Sul diritto alla "identità personale" delle contrade di Siena.
[6] La relazione illustrativa afferma che l’esenzione dalI’IRES consentirebbe di meglio realizzare il programma di risanamento civico e di restauro urbanistico della città di Siena, previsto dalla sopra ricordata legge n. 75 del 1976.
[7] La proposta di legge è stata presentata l’8 novembre 2004.