XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Modifica alla direttiva 77/388/CEE, relativa alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica - Direttiva 2003/92/CE - Schema di D.Lgs. n. 533 (art. 1, co. 3 L. n. 62/2005)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 465
Data: 28/09/05
Organi della Camera: VI-Finanze

servizio studi

segreteria generale
ufficio rapporti con l’ue

 

pareri al governo

Modifica alla direttiva 77/388/CEE, relativa alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica

Direttiva 2003/92/CE

Schema di D.Lgs. n. 533
(art. 1, co. 3, L. n. 62/2005)

n. 465

 


xiv legislatura

28 settembre 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

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File: FI0791.doc

 


I N D I C E

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni e pareri allegati4

Elementi per l’istruttoria legislativa. 5

§      Conformità con la norma di delega. 5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 6

§      Compatibilità comunitaria. 6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 10

§      Impatto sui destinatari delle norme. 10

§      Formulazione del testo. 10

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Modifiche alla territorialità dell’imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto)15

§      Articolo 2 (Periodo di applicazione)22

§      Articolo 3 (Disposizione finale)23

§      Articolo 4 (Entrata in vigore)24

Schema di D.Lgs. n. 533

Attuazione della direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica  27

Tavola di raffronto tra la normativa vigente, le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo e la direttiva 2003/92/CE.. 39


Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (artt. 7, 17, 68)69

§      D.L. 30 agosto 1993, n. 331 Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (artt. 38, 40, 41)74

§      L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (art. 1)79

 

Normativa comunitaria

§      Dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (artt. 3, 4, 8, 9, 14. 21. 22, 28-bis, 28-octies, 28-nonies)83

§      Dir. 2003/92/CE del 7 ottobre 2003 Direttiva del Consiglio  che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica. 97

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

533

Titolo

Schema di decreto legislativo concernente l’attuazione della direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

Norma di delega

Legge 18 aprile 2005, n. 62

Settore d’intervento

Fisco

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione

13 settembre 2005

§       assegnazione

13 settembre 2005

§       termine per l’espressione del parere

23 ottobre 2005

§       scadenza della delega

12 novembre 2006

Commissione competente

VI (Finanze)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio) (entro il 5 ottobre);

XIV (Politiche dell’Unione europea)


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema, predisposto in attuazione della delega legislativa conferita dall’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, modifica le disposizioni di legge relative alla determinazione del territorio agli effetti dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per dare esecuzione alla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003.

In particolare, l’articolo 1 adegua l’indicazione delle località che s’intendono comprese o escluse nel territorio della Comunità europea, in conseguenza dell’adesione della Repubblica di Finlandia e della Repubblica di Cipro, e modifica la disciplina concernente la territorialità delle cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e delle cessioni di energia elettrica, nonché delle concessioni di accesso ai sistemi di distribuzione, dei servizi di trasporto degli stessi e della fornitura di altri servizi a questi direttamente collegati.

L’articolo 2 riconosce la legittimità dei comportamenti tenuti dai contribuenti che abbiano adempiuto agli obblighi tributari nella forma risultante dalla direttiva 2003/92/CE, prima dell’entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento contenute nel presente schema.

L’articolo 3 prescrive che le nuove disposizioni non debbono determinare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica.

L’articolo 4 stabilisce la data dell’entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema è accompagnato dalla relazione illustrativa del Governo.

 

Il presente schema non è compreso fra quelli per i quali l’articolo 1, comma 4, della legge di delega n. 62 del 2005 prescrive la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2003/92/CE, secondo la delega legislativa contenuta nell’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), i cui princìpi e criteri direttivi generali sono contenuti nel successivo articolo 2:

a)      attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b)      previsione delle modificazioni di coordinamento con le discipline vigenti per i settori interessati;

c)      previsione di sanzioni amministrative e penali, ove necessario, salva l'applicazione delle norme penali vigenti;

d)      previsione di spese nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro, comprese le eventuali minori entrate;

e)      modificazione della precedente legge o decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata, ove questa sia stata già attuata con legge o decreto legislativo;

f)        piena conformità della disciplina alle prescrizioni delle direttive, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g)      individuazione delle forme di coordinamento quando sussistano competenze di amministrazioni diverse, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, salvaguardando l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h)      parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Lo schema proposto appare conforme ai criteri sopra indicati.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nello schema attengono alla disciplina del sistema tributario dello Stato, che, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione spetta alla competenza legislativa statale.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva 2003/92/CE.

La direttiva 2003/92/CE del 7 ottobre 2003 modifica la direttiva 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva IVA) relativamente alle norme per l’individuazione del luogo di cessione, ai fini dell’imposizione IVA, del gas trasportato mediante gasdotto e dell'energia elettrica.

Poiché il gas e l’elettricità, considerati beni ai fini dell’IVA, sono fisicamente difficili da rintracciare, risulta particolarmente complesso determinare il luogo della loro cessione secondo le norme attuali (articolo 8 della citata direttiva 77/388/CEE e articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Allo scopo di superare tali problemi, la presente direttiva stabilisce che, se l'acquirente acquista gas o elettricità per rivenderle, il luogo d'imposizione sarà quello in cui l’acquirente-rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica, ovvero quello in cui l’acquirente-rivenditore ha costituito un centro di attività stabile ove i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o centro di attività stabile, il luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente (cfr. la lett. d) del par. 1 dell’articolo 8 della direttiva 77/388/CEE, introdotta dall’articolo 1, n. 1), della direttiva 2003/92/CE qui illustrata).

Se il gas o l’elettricità è venduto dal commerciante al consumatore finale, il luogo d'imposizione sarà il luogo del consumo finale[1], in linea di principio identificato nel luogo in cui è collocato il contatore del cliente (cfr. la lett. e) del par. 1 dell’articolo 8 della direttiva 77/388/CEE, introdotta dall’articolo 1, n. 1), della direttiva 2003/92/CE qui illustrata).

Al fine di evitare l’omissione o la duplicazione dell’imposizione, la direttiva armonizza le norme IVA relative al luogo di prestazione dei servizi di trasmissione e trasporto dell'elettricità e del gas. L’uno e l’altra sono infatti erogati attraverso reti di distribuzione alle quali i rispettivi gestori dànno accesso. La direttiva dispone che il luogo di prestazione dei servizi di accesso alle reti di distribuzione e il relativo uso, nonché della fornitura di altri servizi direttamente collegati, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o centro d'attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale (cfr. il nono trattino della lett. e) del par. 2 dell’articolo 9 della direttiva 77/388/CEE, introdotto dall’articolo 1, n. 2), della direttiva 2003/92/CE qui illustrata).

È inoltre prevista l'esenzione dall’IVA per l'importazione del gas, mediante la rete di distribuzione di gas naturale, nonché per l’importazione dell'elettricità (cfr. la lett. k) del par. 1 dell’articolo 14 della direttiva 77/388/CEE, introdotta dall’articolo 1, n. 3), della direttiva 2003/92/CE qui illustrata).

 

Le disposizioni contenute nello schema appaiono conformi al contenuto della direttiva.

 

La data per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissata al 1° gennaio 2005. A questo fine, le competenti Agenzie delle entrate e delle dogane hanno provveduto a impartire istruzioni per l’applicazione diretta della nuova disciplina, rispettivamente con le circolari n. 54/E e n. 79/D, emanate il 23 dicembre 2004. L’articolo 2 del provvedimento conferma quindi la legittimità dei comportamenti adottati dai contribuenti in conformità alle disposizioni della direttiva.

Documenti all’esame delle istituzioni UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

IVA sui servizi prestati a distanza

Il 20 luglio 2005 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della sesta direttiva IVA per quanto riguarda il luogo di prestazione dei servizi forniti a privati (COM(2005)334)[2]. La proposta riguarda esclusivamente i servizi a distanza prestati a persone che non sono soggetti passivi di imposta.

 

La Commissione propone di mantenere la regola generale in vigore, che prevede che l’IVA venga versata dal fornitore del servizio nello Stato membro in cui ha fissato le propria residenza. La Commissione rileva, per altro, che per effetto del consolidamento del mercato unico e della globalizzazione, si è incrementata la gamma delle attività transfrontaliere, in particolare nel settore dei servizi. Pertanto, la Commissione propone di derogare alla regola generale - e quindi di individuare il luogo di tassazione dell’IVA nello Stato membro in cui risiede il consumatore privato - per una serie di servizi, quali: il trasporto di passeggeri; le attività di ristorazione e catering; il noleggio di mezzi di trasporto per brevi periodi; le mostre, le fiere e gli eventi culturali; servizi elettronici, di telecomunicazione e radio-televisivi; altri sevizi che possano essere prestati a distanza, tra cui anche fornitura di accesso a reti di distribuzione del gas naturale e dell’elettricità con relativo trasporto a una persona non soggetto passivo che è stabilita, domiciliata o abitualmente residente al di fuori della Comunità.

 

La proposta sarà esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura di consultazione.

Aliquota IVA ridotta

Il 23 luglio 2003 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 77/388/CEE[3] per quanto riguarda le aliquote ridotte (COM(2003)397).

 

La proposta prevede la sostituzione dell’allegato H alla sesta direttiva, recante indicazione delle categorie di beni e servizi per i quali tutti gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte non inferiori al 5%. Il nuovo allegato proposto dalla Commissione individuerebbe in maniera esaustiva tutte le ipotesi di deroga alle aliquote ordinarie e, pertanto, includerebbe, al fine di consentirne l’applicazione a tutti gli Stati membri, i beni e i servizi per i quali misure di deroga specifiche o altre disposizioni della sesta direttiva già autorizzano un certo numero di Stati membri ad applicare aliquote ridotte o esenzioni. Tra le categorie di beni e servizi per i quali viene proposta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta figurano anche la cessione di energia elettrica, di gas, attraverso il sistema di distribuzione di gas naturale, e di calore distribuito in rete.

 

Il 4 dicembre 2003 il Parlamento europeo ha espresso, secondo la procedura di consultazione, parere favorevole sulla proposta proponendo alcuni emendamenti.

Nell’aprile 2005 la Presidenza lussemburghese dell’UE ha presentato una proposta di compromessoche verte su cinque punti:

§      l’estensione della lista dei servizi a cui si applicherebbero a regime le aliquote ridotte IVA (in particolare mediante l’inclusione di cure a domicilio, servizi fognari e di riciclaggio dei rifiuti, apparecchi e materiale concepiti per le persone disabili);

§      la possibilità di applicare fino al 31 dicembre 2015 aliquote ridotte per servizi ad alta intensità di lavoro quali i ristoranti, i piccoli servizi di riparazione, i parrucchieri o le pulizie in abitazioni private;

§      la proroga di talune deroghe di cui godono alcuni Stati membri, quali le aliquote “nulle” o “super ridotte” applicate in Irlanda o in Lussemburgo sulle calzature e gli indumenti per bambini;

§      la possibilità per i nuovi Stati membri di prorogare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni specifiche che li riguardano;

§      la conferma fino al 31 dicembre 2015 del tasso minimo del 15% per l’aliquota ordinaria dell'IVA.

 

Il Consiglio ECOFIN del 7 giugno 2005 non ha raggiunto l’accordo su tale proposta di compromesso. Secondo notizie di stampa, all’interno del Consiglio sarebbero emerse tre diverse posizioni: alcuni Paesi avrebbero sostenuto un’ulteriore estensione della lista di servizi a cui applicare aliquote ridotte (il Belgio, la Francia, l'Italia e il Lussemburgo avrebbero chiesto, in particolare, l'inclusione dei CD e dei DVD tra i prodotti contemplati); un secondo gruppo - comprendente Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Lettonia - si sarebbe opposto all'estensione della lista (la Germania avrebbe accettato un'eccezione solo per i servizi di tavole calde, trattorie e ristoranti); il terzo gruppo sarebbe costituito dai nuovi Stati membri, che vorrebbero beneficiare di un trattamento specifico.

Semplificazione degli obblighi IVA

Il 29 ottobre 2004 la Commissione europea ha presentato, a seguito di una consultazione pubblica conclusa nel luglio 2004, un pacchetto di proposte (COM(2004)728) relative alla semplificazione degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), comprendente[4]:

§      una proposta di modifica della direttiva 77/388/CEE (“Sesta direttiva IVA”) con lo scopo di semplificare gli obblighi IVA;

§      una proposta di direttiva che disciplina il rimborso dell’IVA, già previsto dalla direttiva 777/388/CEE, per i soggetti di imposta che risiedono in un altro Stato membro;

§      una proposta di modifica del regolamento (CE) 1798/2003, allo scopo di introdurre modalità cooperazione tra le amministrazioni finanziarie nazionali coerenti con l’introduzione dello sportello unico e con le modifiche al  sistema di rimborso IVA.

 

L’8 settembre 2005 il Parlamento europeo ha approvato un parere favorevole, con emendamenti, sulla proposta di modifica della sesta direttiva IVA al fine di semplificare gli obblighiin materia diimposta sul valore aggiunto (COM(2004)728-1), ed un parere favorevole, senza emendamenti, sulla proposta di modifica del regolamento  1798/2003. L’intero pacchetto sarà esaminato prossimamente dal Consiglio nell’ambito della procedura di consultazione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La materia, come rilevato, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Attribuzione di poteri normativi

Il provvedimento non prevede l’emanazione di atti normativi secondari.

Coordinamento con la normativa vigente

Le disposizioni proposte sono formulate come puntuali novelle ai testi legislativi contenenti la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Impatto sui destinatari delle norme

Le disposizioni comunitarie qui recepite tendono a semplificare l’applicazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto stabilendo criteri speciali per la determinazione del luogo della cessione di beni (gas ed energia elettrica) che per la loro natura risulta disagevole a individuarsi fisicamente.

Come già rilevato, l’articolo 2 riconosce la legittimità dei comportamenti tenuti dai contribuenti in conformità con le disposizioni della direttiva precedentemente all’adozione delle disposizioni legislative di recepimento.

Formulazione del testo

Le modificazioni recate al secondo comma dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 dal comma 1, lettera a), numero 3), dell’articolo 1 del presente schema di decreto recano una deroga ai princìpi generali relativi alle cessioni di beni, enunziati nel medesimo secondo comma dell’articolo 7. Esse potrebbero pertanto venire collocate nel quarto comma del medesimo articolo 7, che contiene appunto le disposizioni speciali derogatorie rispetto alle norme generali enunziate nei due commi precedenti.

 

L’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 5), del presente schema di decreto ìndica che la modificazione da esso disposta dev’essere collocata alla lettera f) del quarto comma dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972, dopo le parole: “e simili”. Si segnala a questo proposito che la locuzione compare due volte nel testo della citata lettera f). Verisimilmente il luogo d’inserimento dev’essere identificato dopo le parole: “di elaborazione e fornitura di dati e simili,”.

 

Per maggiore chiarezza nella formulazione del secondo periodo dell’articolo 40, comma 7, del decreto-legge n. 331 del 1993, come sostituito dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del presente schema di decreto, sarebbe opportuno segnare virgola dopo la parola: “condutture”, a chiusura dell’inciso che specifica la parola: “vettoriamento”.

 

L’articolo 2, comma 1, tende a riconoscere la legittimità dei comportamenti tenuti dai contribuenti in conformità alle disposizioni della direttiva prima dell’entrata in vigore delle disposizioni legislative di recepimento. Si osserva che l’espressione: “restano fermi i comportamenti” non determina chiaramente l’effetto inteso dalla disposizione. Sarebbe forse preferibile impiegare l’espressione: “restano salvi”, o altra formula idonea a chiarire che gli obblighi tributari s’intendono adempiuti mediante i suddetti comportamenti.

Al medesimo articolo e comma, sarebbe altresì opportuno specificare che la disposizione riguarda i comportamenti tenuti dal 1° gennaio 2005, termine stabilito nella direttiva per l’adozione delle misure di recepimento da parte degli Stati membri.


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Modifiche alla territorialità dell’imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto)

 

 

Il comma 1 apporta modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

Individuazione del territorio della Comunità europea

La lettera a), numeri 1) e 2), modifica il primo comma dell’articolo 7, riguardante la definizione della nozione di “Comunità” europea, rilevante per determinare l’ambito di applicazione del tributo. In particolare, agli effetti dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto:

1)      le Isole Åland, appartenenti alla Repubblica di Finlandia, s’intendono escluse dal territorio della Comunità europea: pertanto gli acquisti e le cessioni di beni che interessano quel territorio vengono considerate, rispettivamente, importazioni e cessioni all’esportazione;

La deroga trova fondamento nel protocollo n. 2 allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (94/C 241/08), che, all’articolo 2, stabilisce che il territorio delle isole Åland, sia considerato come territorio terzo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata, e come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, e venga escluso dall'applicazione territoriale delle disposizioni comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise e altre forme di fiscalità indiretta.

La ratifica del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, fatto a Corfù il 24 giugno 1994, è stata autorizzata dalla legge 14 dicembre 1994, n. 686, che ne ha altresì disposto l’esecuzione.

2)   le zone di Akrotiri e Dhekelia, su cui esercita sovranità il Regno Unito, s’intendono comprese nel territorio della Repubblica di Cipro: pertanto, gli acquisti e le cessioni che interessano quei territori sono considerati operazioni intracomunitarie.

La disposizione trova fondamento nel protocollo n. 3 allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, che, all’articolo 2, dispone l’inclusione delle predette zone di sovranità britannica nel territorio doganale della Comunità, applicandosi – con alcune modifiche determinate – gli atti relativi alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e ad altre forme di imposizione indiretta e le pertinenti disposizioni applicabili a Cipro riportate nell'atto relativo alle condizioni di adesione.

La ratifica del trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, è stata autorizzata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 380, che ne ha altresì disposto l’esecuzione.

Disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica

La seconda serie di modificazioni concerne la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto relativamente alle cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e alle cessioni di energia elettrica.

L’attuale disciplina comporta che la transazione sia assoggettata a imposta nel luogo in cui si trova il bene al momento della cessione. L’applicazione di questo criterio generale alle cessioni di elettricità e gas – secondo quanto è rilevato nelle premesse della direttiva qui recepita – non è agevole in quanto è difficile individuare fisicamente il luogo in cui si trovano tali beni in un momento determinato.

 

La presente disposizione, così come le successive, costituisce recepimento della direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

 

Alcune nozioni rilevanti per la determinazione dell’ambito oggettivo della norma sono chiarite dalla circolare n. 54/E dell’Agenzia delle entrate, in data 23 dicembre 2004, par. 2.1, secondo la quale “allo scopo di individuare l'esatta portata del concetto di "rete di distribuzione" può farsi utile riferimento alle definizioni contenute nella direttiva n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003, dovendosi intendere la locuzione in senso ampio con riferimento cioè all'intero sistema di trasporto del gas, che include:

-          la rete di trasporto (rete di distribuzione primaria - gasdotti ad alta pressione);

-          la rete di distribuzione (rete di  distribuzione secondaria - gasdotti locali o regionali);

-          gli impianti di stoccaggio”.

Nella stessa circolare si esprime l’avviso che “debbano restare escluse dalle nuove regole le cessioni di gas che non viene trasportato e distribuito attraverso le reti di distribuzione del gas naturale[5]. Vale a dire che sono soggette alle norme già esistenti le cessioni di gas in bombole”.

 

Il numero 3) della lettera a) stabilisce quindi che le predette cessioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a)      quando l’acquirente è un soggetto passivo rivenditore il quale:

-        sia domiciliato nel territorio dello Stato oppure

-        sia residente nel territorio dello Stato senza avere stabilito domicilio all’estero, oppure

-        abbia in Italia una stabile organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati.

Conformemente alla direttiva, è definito soggetto passivo rivenditore un soggetto passivo dell’imposta, la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas e di elettricità sia costituita dalla rivendita di detti beni. Tale qualità non viene meno nel caso in cui il soggetto consumi direttamente parte dei prodotti acquistati (ovviamente nell’esercizio della propria attività economica), purché la misura di tale consumo sia trascurabile.

b)   quando l’acquirente non riveste la qualità di rivenditore (qualificandosi come utilizzatore finale, sia esso soggetto passivo dell’imposta o privato consumatore), se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato.

Se, in quest’ipotesi, l’acquirente non utilizza, interamente o parzialmente, i beni suddetti in Italia, la cessione si considera comunque effettuata nel territorio dello Stato, limitatamente alla parte non usata o non consumata, quando l’acquirente medesimo:

-          sia domiciliato nel territorio dello Stato oppure

-          sia residente nel territorio dello Stato senza avere stabilito domicilio all’estero, oppure

-          abbia in Italia una stabile organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati da soggetti domiciliati e residenti all’estero.

Non si considerano invece effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali gli acquisti sono effettuati da soggetti domiciliati o residenti in Italia.

 

Si osserva che, poiché le disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), numero 3), del presente articolo recano una deroga ai princìpi generali relativi alle cessioni di beni, enunziati nel secondo comma dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972, esse avrebbero potuto venire collocate nel quarto comma del medesimo articolo 7, che contiene appunto le disposizioni speciali derogatorie rispetto alle norme generali enunziate nei due commi precedenti.

 

Con le modificazioni disposte ai numeri 4) e 5) della lettera a), la concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati vengono inseriti nel novero delle prestazioni che si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero, ovvero quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, eccettuati i casi in cui le prestazioni medesime siano utilizzate fuori dalla Comunità.

 

La citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 54/E del 2004, par. 2.3, ìndica alcuni servizi che possono intendersi direttamente collegati a quelli di distribuzione, trasporto o trasmissione: “per il settore del gas detti servizi possono essere ricondotti ad ipotesi quali la modulazione, lo stoccaggio, nonché la rigassificazione del gas liquido, in quanto sono tutte operazioni direttamente collegate alle reti di distribuzione; per l'energia elettrica i servizi interessati vanno individuati in quelli relativi agli impianti di trasformazione per aumentare e/o ridurre la tensione ai fini della trasmissione”.

 

Come è segnalato dalla relazione governativa, la modificazione è integrata dalla norma di chiusura contenuta nella lettera e) dello stesso quarto comma dell’articolo 7, che assoggetta a tassazione in Italia i predetti servizi quando siano resi da un prestatore nazionale a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati della Comunità, che non siano soggetti passivi dell’imposta nello Stato di domicilio o residenza (quando cioè si tratti di privati consumatori).

Invece, nel caso in cui tali servizi siano resi da un prestatore nazionale a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità, essi non sono soggetti all’imposta.

 

La lettera f) del quarto comma dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 individua infatti le prestazioni che si considerano effettuate in Italia quando, pur essendo rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità, siano utilizzate nel territorio dello Stato. Il presente articolo inserisce la concessione dell’accesso ai suddetti sistemi di distribuzione, i servizi di trasporto o di trasmissione e la fornitura di altri servizi direttamente collegati tra le fattispecie escluse dall’applicazione di questa disposizione.

 

L’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 5), dello schema di decreto ìndica che la modificazione da ultimo illustrata dev’essere collocata dopo le parole: “e simili”. Si segnala a questo proposito che la locuzione compare due volte nel testo della lettera f) del quarto comma dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972. Verisimilmente il luogo d’inserimento dev’essere identificato dopo le parole: “di elaborazione e fornitura di dati e simili,”.

 

La lettera b) modifica l’articolo 17, riguardante i soggetti passivi dell’imposta, intervenendo sul terzo comma, che impone ai committenti, i quali agiscano nell’esercizio di imprese, arti o professioni, di adempiere agli obblighi riferiti all’imposta sul valore aggiunto relativamente a determinate prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti.

 

In linea generale, poiché il cedente o prestatore di servizi non residente non applica l’imposta sul valore aggiunto sul prezzo di vendita, il cessionario titolare di partita IVA è tenuto ad emettere autofattura al fine di corrispondere all’Erario l’imposta gravante sull’acquisto. Se, invece, il cessionario non è titolare di partita IVA, il cedente o prestatore di servizi non residente è tenuto ad identificarsi ai fini IVA o a nominare un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’assolvimento dell’imposta.

 

La disposizione viene integrata, estendendo lo stesso obbligo ai cessionari nel caso delle cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica secondo quanto determinato dall’articolo 7, secondo comma, come modificato dal presente schema di decreto (nonché ai committenti dei servizi di distribuzione, trasporto e trasmissione e dei servizi collegati, secondo l’articolo 7, quarto comma, lettera d).

Viene integrata di conseguenza la definizione dei soggetti obbligati (con l’indicazione dei soggetti domiciliati in Italia e delle stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio dello Stato).

Per semplificare l'applicazione delle nuove disposizioni, la direttiva 2003/92/CE, all’articolo 12, numeri 4) e 5), prescrive infatti l'inversione degli obblighi contabili di autofatturazione (reverse charge), in tutti i casi in cui il fornitore del bene o del servizio sia un soggetto non stabilito nel Paese di effettuazione dell'operazione. In questi casi, quindi, l'imposta dovrà essere assolta dal cessionario o committente che sia soggetto passivo dell’IVA mediante l'emissione di autofattura.

 

Com’è chiarito nella citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 54/E del 2004, par. 3, qualora il cessionario o committente sia un privato consumatore, non qualificato come soggetto passivo dell’imposta, “il cedente o prestatore del servizio non residente sarà tenuto ad identificarsi all'IVA o a nominare un rappresentante fiscale in Italia, ai fini dell'assolvimento dell'imposta sulle operazioni ivi rilevanti”.

 

La lettera c) modifica infine l’articolo 68, che individua le importazioni non soggette ad imposta, annoverando tra esse le importazioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le importazioni di energia elettrica.

 

La modificazione attua il disposto della lettera k) dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, inserita dall’articolo 1, numero 3), della direttiva 2003/92/CE, e ha lo scopo di evitare una doppia imposizione tributaria su queste importazioni.

Secondo quanto esposto nella circolare n. 79/D dell’Agenzia delle Dogane, in data 23 dicembre 2004, la disposizione “non significa che gli approvvigionamenti dei prodotti in questione da Stati non comunitari non costituiscano più "importazioni" ai sensi dell'articolo 7 della direttiva n. 77/388/CEE, quanto piuttosto che, proprio al fine di evitare una doppia imposizione, l'IVA non deve essere corrisposta all'atto dell'importazione”. Quest’imposta verrà pertanto assolta secondo le disposizioni sopra illustrate; continua ad essere invece richiesto l’adempimento delle formalità previste per l'importazione, con l'applicazione dei dazi eventualmente dovuti (l’Agenzia precisa per altro che i prodotti in questione non sono attualmente soggetti né a dazio né a restrizioni o limitazioni quantitative). Analogamente, le spedizioni dirette al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea mantengono la qualificazione di esportazioni e comportano l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione doganale.

Come è stato rilevato dai primi commentatori[6], la modificazione comporta rilevanti conseguenze sul piano sanzionatorio, in quanto l’eventuale violazione degli obblighi di autofatturazione ad opera dell’importatore non rileverà più come violazione delle leggi doganali (ai sensi dell’articolo 70, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972), ma sarà sanzionata a norma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi).

 

Il comma 2 apporta modificazioni al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli olî minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le modificazioni intervengono sulla qualificazione degli acquisti, dei trasporti e delle cessioni intracomunitarie di gas, mediante sistemi di distribuzione, e di energia elettrica, allo scopo di rendere ad esse applicabile la disciplina speciale sopra illustrata.

 

La lettera a) modifica l’articolo 38, comma 5, aggiungendo l’introduzione,nel territorio dello Stato, di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e l’introduzione di energia elettrica nel novero delle operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari.

 

Non si applica pertanto la norma generale stabilita dall’articolo 39, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993, secondo cui gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.

 

La lettera b) modifica conformemente l’articolo 40, comma 7, che, agli effetti della definizione della territorialità delle operazioni, determina la nozione di trasporto intracomunitario.

 

In forza dei commi 5 e 6, le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro. Le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è qui soggetto passivo d'imposta.

Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

 

Si conferma che ricadono in tale nozione le prestazioni di vettoriamento di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti, rese tramite condutture; è invece stabilito che non costituiscono trasporti intracomunitari le prestazioni di trasporto o trasmissione di gas, mediante sistemi di distribuzione di gas naturale, o di energia elettrica.

 

Corrispondentemente, la lettera c) modifica l’articolo 41, riguardante le cessioni comunitarie non imponibili, aggiungendovi un comma 2-bis, in forza del quale non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro.


Articolo 2
(Periodo di applicazione)

 

 

L’articolo 2 dispone che restano fermi i comportamenti assunti dai contribuenti in conformità alla direttiva n. 2003/92/CE del 7 ottobre 2003 anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente schema.

 

Secondo la relazione governativa, la norma ha lo scopo di riconoscere la legittimità dei comportamenti suddetti.

 

Si osserva che l’espressione: “restano fermi” non determina chiaramente l’effetto inteso dalla disposizione. Sarebbe forse preferibile impiegare l’espressione: “restano salvi”, o altra formula idonea a chiarire che gli obblighi tributari s’intendono adempiuti mediante i suddetti comportamenti.

Sarebbe altresì opportuno specificare che la disposizione riguarda i comportamenti tenuti dal 1° gennaio 2005, termine stabilito nella direttiva per l’adozione delle misure di recepimento da parte degli Stati membri.

 

Deve segnalarsi a questo riguardo che l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, nell’ambito delle rispettive competenze, fin dal dicembre 2004 avevano impartito istruzioni per l’adeguamento alle nuove regole, in attesa delle misure legislative di recepimento, in considerazione del fatto che le disposizioni della direttiva risultavano suscettibili di diretta applicazione in quanto sufficientemente dettagliate.

Queste istruzioni erano state emanate rispettivamente con le circolari n. 54/E dell’Agenzia delle entrate e n. 79/D dell’Agenzia delle dogane, in data 23 dicembre 2004. Specificazioni ulteriori erano poi contenute nella circolare n. 10/E dell’Agenzia delle entrate, in data 16 marzo 2005 (par. 9.2).


Articolo 3
(Disposizione finale)

 

 

L’articolo 3 dispone che dall’applicazione del presente provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero diminuzione di entrate.

 

L’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge di delega n. 62 del 2005 stabilisce che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro.


Articolo 4
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 4 dispone che il presente decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.


Schema di D.Lgs. n. 533

“Attuazione della direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica”


 

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Tavola di raffronto tra la normativa vigente,
le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo e la direttiva 2003/92/CE.


 

 

TESTO VIGENTE
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Modificazioni proposte
nello schema di decreto legislativo presentato dal Governo

Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica

 

 

 

Art. 7

(Territorialità dell’imposta)

 

 

Agli effetti del presente decreto:

a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

 

 

b) per «Comunità» o «territorio della Comunità» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

 

 

 

4-bis) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;

Si veda l’art. 2, lettera a), del Protocollo n. 2 allegato all’Atto di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, fatto a Corfù il 24 giugno 1994 (reso esecutivo dalla legge 14 dicembre 1994, n. 686)

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettiva­mente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettiva­mente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.

 

Si veda la sezione II del Protocollo n. 2 allegato all’Atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, fatto ad Atene il 16 aprile 2003 (reso esecutivo dalla legge 24 dicembre 2003, n. 380)

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della tem­poranea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 8, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

[Si considera come luogo di cessione di un bene:]

 

Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si consi­derano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando il cessionario è un soggetto passivo riven­ditore che ha il domicilio nel territorio dello Stato o è ivi residente senza aver stabilito il domicilio all’estero ovvero ha in Italia una stabile organiz­zazione, per la quale gli acquisti sono effettuati. Per soggetto passivo rivenditore,[7] si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal riven­ditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non con­sumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effet­tuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, ovvero nei confronti di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all’estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’este­ro, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

"d) in caso di cessione di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale, o di energia elettrica ad un soggetto passivo - rivenditore: il luogo in cui il soggetto passivo-rivenditore ha fissato la sede della propria attività o ha costituito un centro di attività stabile cui i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o centro di attività stabile, il luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente.

Ai fini della presente disposizione per 'soggetto pas­sivo – rivenditore' si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

e) nei casi di cessione di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale ovvero di energia elettrica non previsti dalla lettera d): il luogo in cui il cliente usa e consuma effettivamente tali beni. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto consumata dal cliente in questione, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui il cliente ha fissato la sede della propria attività o ha un centro di attività stabile in cui i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abi­tualmente."

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

 

 

In deroga al secondo e al terzo comma:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coor­dinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;

 

 

b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, spor­tivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;

 

 

c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in propor­zione alla distanza ivi percorsa;

 

 

d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si consi­derano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea;

d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, la concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle sud­dette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si consi­derano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea;

Art. 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

2) All'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dopo l'ottavo trattino è inserito il trattino seguente:

[Il luogo delle seguenti prestazioni di servizi, rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del Paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale centro d'attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale:]

"- la concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi direttamente collegati."

e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità econo­mica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;

 

 

f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comu­nità, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domici­liati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma lettera a), ovvero da stabili organiz­zazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel territo­rio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa;

f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comu­nità, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, la concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati[8], rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa;

 

f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la presta­zione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato;

 

 

f-ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a commit­tenti non soggetti passivi d'im­posta nello Stato, si considerano ivi effettuate;

 

 

f-quater) le prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffu­sione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a com­mittenti comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

 

 

Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi inter­nazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.

 

 

 

 

 

Art. 17

(Soggetti passivi).

 

 

L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le ces­sioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumula­tivamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

 

 

Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad opera­zioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei terri­tori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7.

 

 

 

 

 

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, resi­denti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai committenti mede­simi qualora agiscano nell'eser­cizio di imprese, arti o profes­sioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all’articolo 7, secondo comma, terzo periodo, e alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Art. 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

4) L'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), nella versione di cui all'articolo 28-octies, è sostituito dal seguente testo:

[1. L'imposta sul valore aggiunto è dovuta in regime interno:]

"a) dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, diversa da quelle di cui alle lettere b), c) e f). Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel paese, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite, prevedere che il debitore dell'imposta è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile;"

5) All'articolo 21, paragrafo 1, nella versione di cui all'articolo 28-octies, è aggiunta la lettera seguente:

"f) dalle persone identificate ai fini dell'IVA nel territorio del paese e che sono destinatarie delle cessioni di beni disciplinate dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) o e), se queste sono effettuate da un soggetto passivo non stabilito nel paese".

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organiz­zazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

 

 

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'im­posta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza ad­debito d'imposta, con l'osser­vanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche suc­cessivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevi­mento e con riferimento al relativo mese; lo stesso docu­mento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

 

 

 

 

 

Art. 68

(Importazioni
non soggette all'imposta)

 

 

Non sono soggette all'imposta:

a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c) dell'articolo 8, nell'articolo 8-bis, nonché nel secondo comma dell'articolo 9, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al numero 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

 

 

b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

 

 

c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;

 

 

c-bis) abrogata;

 

 

d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

 

 

e) abrogata;

 

 

f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, benefi­cenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

 

 

g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l), dell'articolo 2.

 

 

 

 

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

3) All'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

[Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:]

 

g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di distribu­zione di gas naturale e di energia elettrica.

"k) le importazioni di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale, nonché di energia elettrica."

 


 

TESTO VIGENTE

D.L. 30 agosto 1993 n. 331

(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni con­seguenti a detta armoniz­zazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclu­sione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare cor­rispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straor­dinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modi­ficazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

Modificazioni proposte nello schema di decreto legislativo
presentato dal Governo

Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica

 

 

 

 

Art. 38.

(Acquisti intracomunitari).

 

 

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizza­zioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

 

 

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

 

 

3. Costituiscono inoltre ac­quisti intracomunitari:

a) abrogata;

 

 

 

TESTO VIGENTE

D.L. 30 agosto 1993 n. 331

Modificazioni proposte nello schema di decreto legislativo
presentato dal Governo

Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica

 

 

 

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

 

 

4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedi­mento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedi­mento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

 

 

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al com­mittente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammis­sione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c-bis) l’introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, di cui all’articolo 7, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

7) All'articolo 28-bis, paragrafo 5, lettera b), è aggiunto il trattino seguente:

[È considerato trasferito a destinazione di un altro Stato membro qualsiasi bene materiale mobile spedito o trasportato dal soggetto passivo o per suo conto fuori dal territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità per le esigenze della sua impresa, salvo quelli che formano oggetto delle seguenti operazioni:]

"- la cessione di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale, o di energia elettrica, alle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) oppure e)".

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

 

 

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'im­posta sugli acquisti intraco­munitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichia­razione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effet­tuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio succes­sivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

 

 

7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'im­posta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, de­signati per il pagamento dell'im­posta relativa alla cessione.

 

 

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

 

 

 

 

 

 

Art. 40.

(Territorialità delle operazioni
intracomunitarie.

 

 

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

 

 

2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia com­provato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva ces­sione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

 

 

3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territo­rio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispon­denza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

 

 

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

 

 

4-bis. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.

 

 

5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.

 

 

6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

 

 

7. Per trasporto intraco­munitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.

7. Per trasporto intracomu­nitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture[9] di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di trasporto o trasmissione di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica.

 

8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.

 

 

9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le presta­zioni di trasporto intracomu­nitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.

 

 

 

 

 

Art. 41.

(Cessioni intracomunitarie non imponibili).

 

 

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasforma­zione, assiemaggio o adatta­mento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraco­munitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'op­zione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

 

 

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

a) abrogata;

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

 

 

 

2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro.

 

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporanea­mente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

 

 

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono compu­tabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

 

 

 

 




[1]     Se la totalità o parte dei beni non è di fatto consumata dal cliente in questione, la direttiva presume che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui il cliente ha fissato la sede della propria attività o ha un centro di attività stabile in cui i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile, si considera il luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente

[2]     La proposta fa seguito ad una consultazione pubblica che si è chiusa il 4 aprile 2005, vedi bollettino consultazione “Regime IVA sui servizi prestati a distanza” dell’8 febbraio 2005, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

[4]     Vedi bollettino speciale “Semplificazione degli obblighi IVA” del 2 dicembre 2004, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

[5]     In rapporto all’esenzione dall’IVA prevista dalla direttiva 2003/92/CE, art. 1, numero 3), per le importazioni di gas effettuate mediante la rete di distribuzione, sulla base della citata circolare n. 54/E del 2004, che annovera fra i servizi direttamente connessi quelli di rigassificazione del gas liquido, è stata avanzata l’ipotesi che “se l’importatore di gas liquido provvede alla sua immediata gassificazione con cessione del bene tramite rete di distribuzione dovrebbe risultare giustificata l’estensione dell’esenzione all’importazione” (B. Santacroce, in “Il Sole-24 ore” del 16 aprile 2005). Deve osservarsi per altro che l’interpretazione dovrà far riferimento, dopo la loro emanazione, alle norme legislative di recepimento della direttiva, e che – in linea di principio – per l’importazione di gas liquido non sembrano sussistere le difficoltà d’individuazione del luogo di cessione, che hanno determinato l’adozione del regime speciale disciplinato dal presente schema di decreto.

[6]     G. Lovetere - A. Sgroi, Le nuove regole di tassazione IVA per le cessioni di energia elettrica e di gas naturale mediante reti di distribuzione, in “Il Fisco”, 14 febbraio 2005, n. 7, p. 980.

[7]    La virgola deve sopprimersi.

[8]    L’inciso sembra doversi collocare in questa posizione, benché le parole: “e simili” ricorrano nuovamente anche nel seguito, dopo la parola: “noleggio”.

[9]    Il testo presentato dal Governo manca della virgola, presente nel testo vigente della disposizione.