XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Struttura e organizzazione delle Banche centrali di alcuni Stati europei
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 122
Data: 31/08/05
Organi della Camera: VI-Finanze

Servizio studi

 

documentazione e ricerche

Struttura e organizzazione delle
Banche centrali di alcuni Stati europei

 

n. 122
Edizione aggiornata

 


xiv legislatura

31 agosto 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

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File: FI0780.doc

 


 

I N D I C E

 

Organizzazione delle Banche centrali di alcuni Stati europei

§      Repubblica austriaca...................................................................................... 3

§      Regno del Belgio............................................................................................ 6

§      Regno di Danimarca.................................................................................... 10

§      Repubblica di Finlandia................................................................................ 13

§      Repubblica francese.................................................................................... 15

§      Repubblica federale di Germania................................................................. 17

§      Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord........................................ 19

§      Repubblica di Grecia.................................................................................... 22

§      Repubblica d’Irlanda..................................................................................... 26

§      Repubblica italiana....................................................................................... 29

§      Granducato del Lussemburgo...................................................................... 32

§      Regno dei Paesi Bassi................................................................................. 34

§      Repubblica del Portogallo............................................................................. 37

§      Regno di Spagna.......................................................................................... 40

§      Regno di Svezia........................................................................................... 43

§      Confederazione elvetica............................................................................... 46

Tavola riassuntiva............................................................................................... 49

Appendice

§      Banca centrale europea............................................................................... 63

-       Natura giuridica e organizzazione............................................................ 63

-       La struttura del capitale........................................................................... 67

 


Struttura e organizzazione
delle Banche centrali
di alcuni Stati europei


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schede qui raccolte riguardano la natura, la struttura del capitale e l’organizzazione delle banche centrali di alcuni Stati membri dell’Unione europea. Viene inoltre presa in considerazione, a fine di confronto, l’analoga istituzione della Confederazione elvetica.

In appendice è contenuta una scheda sulla natura, l’organizzazione e la struttura del capitale della Banca centrale europea.


Repubblica austriaca

Secondo la legge sulla Banca nazionale austriaca[1], nella forma risultante dalla comunicazione del 20 gennaio 1984 (Gazzetta ufficiale federale, n. 50/1984), e successive modificazioni, la Banca nazionale austriaca è una società per azioni. Il capitale di 12 milioni di euro è suddiviso in centocinquantamila azioni nominative; il trasferimento delle azioni dev’essere autorizzato dall’Assemblea generale. Possono essere azionisti soltanto cittadini austriaci, persone giuridiche o società di persone aventi sede e amministrazione centrale in Austria, purché possedute maggioritariamente da soggetti nazionali[2]. La metà del capitale è comunque detenuta dallo Stato.

L’utile annuo, detratti gli importi da destinarsi a riserve, è così ripartito: fino a un decimo, ove necessario, è destinato a integrare la riserva per pensioni; il 90 per cento della parte rimanente va allo Stato; gli azionisti ricevono un dividendo pari a un decimo della quota di partecipazione al capitale (8 euro per azione) secondo deliberazione dell’Assemblea generale, che decide altresì sull’impiego dell’utile residuo.

Sono organi della Banca:

a) l’Assemblea generale (Generalversammlung);

L’Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all’anno; in via straordinaria su richiesta di azionisti che rappresentino almeno un quarto del capitale. È regolarmente costituita quando vi sia rappresentata almeno la metà del capitale (qualsiasi quota in seconda convocazione). È presieduta dal presidente del Consiglio generale.

L’Assemblea riceve la relazione annuale del Consiglio generale sulla gestione, approva il rendiconto, udita la relazione dei revisori dei conti; decide sull’impiego degli utili e sulla distribuzione dei dividendi; autorizza il trasferimento delle azioni; nomina due revisori dei conti e due supplenti, nonché sei membri del Consiglio generale (su candidature sostenute da rappresentanti di capitale per almeno un milione di euro: qualora il diritto di proposta non venga esercitato, la candidatura è presentata dallo Stato); revoca i membri del Consiglio generale; determina il compenso del Presidente e del Vice Presidente; delibera sulle altre proposte degli azionisti.

Salvo il quorum sopra indicato per la nomina dei consiglieri, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice.

b) il Consiglio generale (Generalrat);

Il Consiglio generale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da sei membri, nominati dal Governo federale per la durata di cinque anni, nonché da sei membri eletti dall’Assemblea generale (nel modo indicato sub a) per la durata di cinque esercizi. L’incarico è rinnovabile. Possono essere membri del Consiglio personalità eminenti dell’economia e studiosi di scienze giuridiche o economiche; debbono esservi rappresentati i settori del credito, dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e del lavoro dipendente.

I membri del Consiglio possono essere revocati dall’organo che li ha nominati o eletti solo per perdita dei requisiti, grave mancanza o impossibilità di esercitare le funzioni per il periodo di un anno. In tal caso, il nuovo membro è nominato per cinque anni.

Il Consiglio generale sovrintende a tutti gli affari che non attengono alle competenze del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), consiglia il Direttorio sulla gestione della Banca e sulla politica monetaria, riunendosi a questo fine almeno una volta ogni quadrimestre. È richiesto l’assenso del Consiglio per l’assunzione e la cessazione di attività, quando non siano stabilite dalla legge, l’apertura e la chiusura di sedi, l’acquisto e la cessione di partecipazioni e beni immobili, il conferimento di incarichi di amministrazione e controllo in imprese partecipate dalla Banca, la nomina dei funzionari di grado più elevato. Il Consiglio delibera altresì sulle proposte non vincolanti rivolte al Governo per la nomina dei membri del Direttorio; sui regolamenti che disciplinano l’attività del Direttorio e del personale, il loro trattamento economico e la pensione, sui contratti di servizio con i membri del Direttorio e sul regolamento interno del Consiglio generale medesimo e del Direttorio; definisce criteri generali per le operazioni economiche della Banca; autorizza le spese non previste nel bilancio; delibera la proposta di rendiconto e la relazione sulla gestione, presentate dal Direttorio, poi sottoposte all’approvazione dell’Assemblea generale, nonché il programma annuale d’attività.

Non possono essere membri del Consiglio i membri del Parlamento, dei Consigli regionali e del Parlamento europeo, del Governo nazionale e dei governi regionali, della Commissione europea, né i dipendenti pubblici (eccettuati i docenti universitari) e della Commissione europea. Non più di quattro membri possono avere incarichi di amministrazione presso istituti di credito: non possono rivestire le cariche di Presidente o Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese. Può essere altresì convocato su richiesta di quattro membri, del Governatore o del Commissario dello Stato. Delibera con la partecipazione, diretta o per delega, di almeno sette componenti. Ciascun componente può rappresentare, con diritto di voto, non più di due altri membri su delega scritta per la singola riunione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, prevalendo in caso di parità il voto del Presidente. I membri del Direttorio partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Soltanto il Presidente e il Vice Presidente ricevono un compenso, determinato dall’Assemblea. Agli altri membri sono rimborsate le spese di viaggio.

In caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio generale possono essere adottate da un Comitato esecutivo (Exekutivkomitee) composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Governatore e dal Vice Governatore, con la presenza di almeno tre di essi. Le deliberazioni sono comunicate al Consiglio generale, che può procedere a una nuova decisione.

c) il Direttorio (Direktorium);

Il Direttorio è composto dal Governatore, dal Vice Governatore e da due membri. I componenti sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo federale, per la durata di cinque anni. L’incarico è rinnovabile. Possono essere revocati solo per perdita dei requisiti, grave mancanza o impossibilità di esercitare le funzioni per il periodo di un anno.

Il Governatore o il suo rappresentante, nell’adempimento delle funzioni attinenti al SEBC, non è vincolato ai deliberati del Direttorio o del Consiglio generale né alle direttive di alcun soggetto.

In caso di impedimento, il Governatore è rappresentato dal Vice Governatore o, in mancanza, dal più anziano fra i membri del Direttorio.

Il Direttorio dirige l’attività e le operazioni della Banca e la rappresenta. Riferisce periodicamente – di regola ogni mese – al Consiglio generale e può sottoporre ad esso le questioni che ritenga opportuno. Predispone annualmente la relazione sulla gestione e la proposta di rendiconto e le presenta al Consiglio generale. Nomina i dipendenti, nei casi in cui ciò non sia riservato al Presidente della Repubblica.

Il Direttorio si riunisce ogni volta che sia necessario sotto la presidenza del Governatore. Delibera con la presenza del Governatore o Vice Governatore e di almeno un membro, prevalendo in caso di parità il voto del presidente. Alle riunioni possono partecipare con voto consultivo il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio generale.

Il Governatore e il Vice Governatore riferiscono almeno due volte all’anno alla Commissione finanze della Camera sulle misure di politica finanziaria e monetaria adottate.

I membri del Direttorio sono responsabili di singoli settori d’attività della Banca determinati dal regolamento o individuati dal Direttorio stesso. Solo in caso di impedimento del responsabile il Direttorio può incaricare un altro membro, che ne esprime anche il voto nelle riunioni del Direttorio medesimo.

Oltre alle cause d’incompatibilità previste per i membri del Consiglio generale, i membri del Direttorio debbono esercitare l’ufficio come attività principale e non possono svolgere attività che ne compromettano l’indipendenza.

c) i revisori dei conti.

I revisori dei conti sono nominati annualmente dall’Assemblea generale, in numero di due, oltre a due supplenti.

Esaminano il rendiconto annuale e ne riferiscono per iscritto: hanno diritto di ricevere dal Direttorio tutte le informazioni necessarie a questo fine e di verificare le scritture contabili.

Sono tenuti all’imparzialità e al segreto.

Il Ministro federale delle finanze nomina un Commissario dello Stato e un vicario, che hanno diritto di assistere, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea generale e del Consiglio generale.

Il Consiglio generale stabilisce requisiti di nomina, diritti e doveri, retribuzioni e pensioni dei dipendenti della Banca. I poteri gerarchici e disciplinari sono esercitati dal Direttorio.

Salvi gli obblighi derivanti dalla partecipazione al SEBC, la Banca, i suoi azionisti, i membri dei suoi organi e i suoi dipendenti e collaboratori, il Commissario dello Stato e il suo vicario sono tenuti al segreto, anche dopo la cessazione del rapporto con essa.

Lo scioglimento della Banca può essere disposto solo con legge federale. In tal caso, il capitale è restituito agli azionisti, e gli attivi e i passivi sono trasferiti a un ente incaricato di esercitare le funzioni di istituto di emissione e di soddisfare gli obblighi verso i dipendenti della Banca cessata.


Regno del Belgio

La Banca nazionale del Belgio è stata istituita con la legge 5 maggio 1850 nella forma di società anonima, il cui capitale era detenuto dalle banche private che avevano goduto fino ad allora del diritto di emettere banconote. Successivamente le azioni vennero quotate presso la Borsa di Bruxelles. Nel 1948 venne deliberato un aumento del capitale, la metà del quale è da allora detenuto dallo Stato, il restante essendo liberamente negoziato sul mercato finanziario secondo i valori di borsa.

I compiti, l’organizzazione e il funzionamento della Banca nazionale del Belgio sono disciplinati, nel rispetto delle regole del SEBC, dalla legge, dallo Statuto[3] e, in via residuale, dalle disposizioni riguardanti le società anonime.

Secondo la legge 22 febbraio 1998, e successive modificazioni, recante lo statuto organico della Banca nazionale del Belgio[4], il capitale sociale, interamente versato, ammonta a 10 milioni di euro, rappresentato da quattrocentomila azioni. Duecentomila, nominative e incedibili, sono sottoscritte dallo Stato belga, le restanti sono nominative o al portatore[5].

Gli azionisti percepiscono un primo dividendo in misura fissa (6 per cento del capitale: 1,5 euro per azione); il 10 per cento dell’utile annuo rimanente è destinato alla riserva, l’8 per cento ai dipendenti o a istituzioni operanti in loro favore; la parte restante è ripartita fra lo Stato (nella misura di un quinto) e gli azionisti (nella misura determinata dal Consiglio di reggenza: secondo dividendo); il residuo è attribuito alla riserva[6].

Disposizioni speciali regolano la destinazione del reddito monetario e del profitto netto attribuiti dalla BCE, dell’utile derivante dalle operazioni di gestione finanziaria e dalle operazioni di arbitraggio di attivi in oro o altre riserve.

L’Assemblea generale degli azionisti non è considerata organo della Banca.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria per udire dal Governatore la relazione annuale sulle operazioni e sui conti della Banca, approvata dal Consiglio di reggenza, e per eleggere i reggenti e i censori. Ogni deliberazione è assunta a maggioranza assoluta; in mancanza, nel caso di elezioni le successive votazioni hanno luogo sui nomi dei soli candidati che hanno ottenuto più voti.

L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio di reggenza, anche su richiesta del Collegio dei censori o da un numero di azionisti che rappresenti almeno un decimo del capitale sociale.

L’Assemblea delibera altresì, su proposta del Consiglio di reggenza, le modificazioni di statuto che non riguardino le materie disciplinate dalla legge. La riunione è valida se sono presenti azionisti che rappresentino almeno i tre quinti del capitale (qualsiasi quota in seconda convocazione); la deliberazione è adottata a maggioranza dei tre quarti del capitale rappresentato. Le modificazioni sono approvate con decreto reale.

Il rappresentante del Ministro delle finanze può assistere alle riunioni dell’Assemblea generale.

Sono organi della Banca:

a) il Governatore (Gouverneur);

Il Governatore è nominato dal Re per un periodo di cinque anni, rinnovabile senza limitazioni. Può essere revocato soltanto dal Re in caso di perdita dei requisiti o di grave mancanza.

Il Governatore dirige la Banca, presiede il Comitato direttivo e il Consiglio di reggenza. In caso d’impedimento è sostituito dal Vice governatore, nominato dal Re fra i membri del Comitato direttivo.

b) il Comitato direttivo (Comité de direction);

Il Comitato direttivo è composto dal Governatore, che lo presiede, da direttori in numero da cinque a sette.

I direttori sono nominati dal Re, su proposta del Consiglio di reggenza, per un periodo di sei anni, rinnovabile senza limitazioni. Possono essere revocati soltanto dal Re nei casi di perdita dei requisiti o di colpa grave.

Spettano al Comitato direttivo l’amministrazione e la direzione della Banca nonché la determinazione della sua politica generale. Esso nomina e revoca i dipendenti e ne stabilisce il trattamento economico; esercita il potere regolamentare nei casi previsti dalla legge; decide sull’impiego del capitale e delle riserve, con il parere del Consiglio di reggenza, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione al SEBC; predispone il rendiconto annuale, sottoponendolo all’approvazione del Consiglio di reggenza; decide tutte le questioni non espressamente riservate ad altri organi.

Due o tre componenti del Comitato, a titolo personale, fanno parte del Comitato direttivo della Commissione bancaria, finanziaria e delle assicurazioni (organo di vigilanza sui mercati finanziari), e un membro del Comitato fa parte dell’Ufficio di controllo sulle assicurazioni.

c) il Consiglio di reggenza (Conseil de régence);

Il Consiglio di reggenza è composto dal Governatore, che lo presiede, dai membri del Comitato direttivo e da dieci reggenti.

I reggenti sono eletti dall’Assemblea generale degli azionisti per un periodo di tre anni, rinnovabile senza limitazioni. Due di essi sono scelti fra soggetti proposti dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori; tre fra soggetti proposti dalle organizzazioni più rappresentative dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e delle professioni; cinque fra soggetti proposti dal Ministro delle finanze.

I reggenti cessano dalla carica secondo un ciclo triennale (quattro il primo anno, tre i due successivi), nell’ordine stabilito mediante estrazione a sorte al momento della nomina. In caso di morte o dimissioni, il membro eletto in sostituzione completa la durata dell’incarico di quello sostituito. I reggenti possono essere revocati dall’Assemblea a maggioranza dei tre quarti dei presenti, che rappresentino almeno i tre quinti del capitale.

Il Consiglio esamina le questioni generali relative al funzionamento della Banca, alla politica monetaria e alla situazione economica interna e comunitaria. È informato mensilmente della situazione dell’Istituto. Su proposta del Comitato direttivo, delibera il regolamento interno per il funzionamento degli organi della Banca e l’organizzazione dei servizi nonché il codice deontologico alla cui osservanza sono tenuti i membri del Comitato direttivo e i dipendenti della Banca. Determina individualmente il trattamento economico, che dev’essere onnicomprensivo, e la pensione dei membri del Comitato direttivo. Approva il bilancio e il rendiconto annuale presentati dal Comitato direttivo e delibera definitivamente la ripartizione degli utili proposta dal medesimo Comitato.

Tre reggenti, a titolo personale, fanno parte del Consiglio di sorveglianza della Commissione bancaria, finanziaria e delle assicurazioni e di quello dell’Ufficio di controllo sulle assicurazioni.

Il Consiglio di reggenza si riunisce almeno due volte al mese. Delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

I reggenti ricevono un gettone di presenza e, se ne ricorrono i presupposti, un’indennità di missione, nelle misure fissate dal Consiglio di reggenza.

d) il Collegio dei censori (Collège des censeurs).

Il Collegio dei censori è composto di dieci membri.

I censori sono eletti dall’assemblea generale degli azionisti per un periodo di tre anni, rinnovabile senza limitazioni, fra persone fornite di speciale competenza in materia di revisione contabile.

I censori cessano dalla carica secondo un ciclo triennale (quattro il primo anno, tre i due successivi), nell’ordine stabilito mediante estrazione a sorte al momento della nomina. In caso di morte o dimissioni, il membro eletto in sostituzione completa la durata dell’incarico di quello sostituito. I censori possono essere revocati dall’Assemblea a maggioranza dei tre quarti dei presenti, che rappresentino almeno i tre quindi del capitale.

Il Collegio vigila sulla predisposizione e sull’attuazione del bilancio. Si riunisce almeno due volte per trimestre, deliberando con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

I membri del Collegio ricevono un’indennità nella misura stabilita dal Consiglio di reggenza.

Il mandato dei membri dei suddetti organi termina con il compimento del sessantasettesimo anno di età: il Ministro delle finanze può autorizzare il mantenimento della carica fino alla sua scadenza, comunque non oltre il settantesimo anno di età. Per il Governatore, l’autorizzazione è accordata con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Non possono esercitare le funzioni di Governatore, Vice Governatore, membro del Comitato direttivo, reggente o censore i membri delle Camere, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, i membri del Governo federale o dei governi regionali o i componenti del loro gabinetto.

Il Governatore, il Vice Governatore e gli altri membri del Comitato direttivo non possono esercitare incarichi presso società commerciali o enti pubblici che svolgano attività industriali, commerciali o finanziarie, per la durata dell’ufficio e per un anno dopo la sua cessazione (due anni relativamente a istituti di credito). Con l’autorizzazione del Ministro delle finanze possono partecipare a organismi finanziari internazionali di cui il Belgio faccia parte, esercitare funzioni in alcuni organismi finanziari pubblici e negli enti costituiti con una partecipazione rilevante della Banca per l’esecuzione di funzioni ad essi delegate. Il Consiglio di reggenza può consentire l’assunzione di incarichi, nel periodo successivo alla cessazione dall’ufficio, quando non ravvisi motivi di conflitto.

I reggenti non possono esercitare funzioni di gestione, amministrazione o direzione presso istituti di credito.

Salve le competenze inerenti alla partecipazione al SEBC, il Ministro delle finanze è informato sull’attività della Banca per mezzo di un rappresentante, che assiste con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di reggenza e del Collegio dei censori; può controllarne l’attività e vietare l’esecuzione di decisioni contrarie alla legge, allo statuto o all’interesse dello Stato. Il rappresentante del Ministro vigila sulle operazioni della Banca, e può sospenderne l’esecuzione riferendone al Ministro, che decide entro otto giorni; ha diritto di prender conoscenza degli affari e di verificare le scritture e la cassa.

Il Governatore trasmette ai Presidenti della Camera e del Senato la relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso, prevista dall’articolo 113, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Il Governatore può essere ascoltato dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato, su loro richiesta o di sua iniziativa.

I membri degli organi della Banca e i dipendenti sono tenuti al segreto d’ufficio, salvo il caso di testimonianza nei procedimenti penali.

Lo scioglimento dalla Banca è previsto, di diritto, dallo Statuto nel caso in cui le perdite superino i tre quarti del capitale sociale. Può essere altrimenti deliberato dall’Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli azionisti che possiedano la metà delle azioni; la deliberazione è soggetta all’assenso del Governo.


Regno di Danimarca

Secondo la legge 7 aprile 1936, n. 116, e successive modificazioni[7], la Banca nazionale di Danimarca è stata costituita con un capitale di 50 milioni di corone, versato dallo Stato, incorporandovi la Banca nazionale in Copenhagen, i cui soci sono stati indennizzati mediante obbligazioni di durata determinata. Gli utili non destinati al fondo di riserva o ad altri fondi della Banca sono versati al bilancio dello Stato, cui spetta comunque annualmente un milione di corone.

A norma della suddetta legge e dello Statuto della Banca, sono organi della Banca:

a) il Consiglio dei rappresentanti (Repræsentantskabet);

Il Consiglio dei rappresentanti è composto da venticinque membri, i quali non possono essere dipendenti della Banca:

- otto sono membri del Parlamento, eletti secondo l’articolo 45 della Costituzione[8];

- due sono nominati dal Ministro dell’economia; uno di essi dev’essere esperto in economia, l’altro in materie giuridiche; non possono far parte del Parlamento;

- quindici sono eletti dal Consiglio medesimo, in ragione di tre ogni anno, tra soggetti esperti nelle attività commerciali e finanziarie, assicurando la rappresentanza dei diversi settori economici e delle diverse regioni del Paese.

I membri durano in carica per cinque anni. In caso di morte o cessazione dall’ufficio, il sostituto è scelto per la durata residua della carica.

Il Consiglio dei rappresentanti elegge ogni anno un Presidente e un Vicepresidente.

Spettano al Consiglio dei rappresentanti l’elezione di due Governatori, la redazione dello Statuto, sottoposto alla conferma del Regio Commissario, la determinazione delle retribuzioni e delle pensioni del personale, compresi i Governatori, la vigilanza sul regolare funzionamento della Banca, l’esame di tutte le questioni di particolare importanza eccedenti la quotidiana amministrazione della Banca. In caso di urgenza, le decisioni sono assunte dal Collegio dei Governatori e sottoposte quanto prima al Consiglio dei rappresentanti. I Governatori riferiscono ogni tre mesi al Consiglio dei rappresentanti sull’andamento della gestione e sulla circolazione monetaria. Il Consiglio, su relazione dei Governatori e del Direttorio, delibera i conti annuali, sottoposti all’approvazione del Regio Commissario, e determina la destinazione degli utili. Può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con l’approvazione del Ministro dell’economia, le deroghe temporanee consentite dalla legge circa la composizione dei fondi della Banca.

A questo fine, il Consiglio dei rappresentanti si riunisce almeno ogni tre mesi. Delibera a maggioranza con la presenza di almeno quindici componenti, in caso di parità prevalendo il voto del Presidente. Alle riunioni assiste il Regio Commissario. In casi speciali, il Presidente può chiedere che la consultazione dei membri si svolga per iscritto.

b) il Direttorio (Bestyrelsen);

Il Direttorio è composto dai due membri del Consiglio dei rappresentanti nominati dal Ministro dell’economia e da cinque membri eletti annualmente dal Consiglio dei rappresentanti fra i propri componenti (con sistema proporzionale, ove richiesto da almeno tre membri del Consiglio). Esso elegge ogni anno un Presidente e un Vicepresidente; l’elezione è sottoposta all’assenso del Ministro dell’economia. I membri del Direttorio non possono essere amministratori di banche. Il Presidente e il Vicepresidente non possono avere relazioni con altre banche.

Il Direttorio è informato dai Governatori circa i principali aspetti dell’attività della Banca, e decide in accordo con questi questioni di maggior rilievo. Vigila sull’organizzazione del controllo giornaliero sulla cassa. Accerta almeno annualmente la situazione patrimoniale e finanziaria, verificando l’osservanza della corretta pratica nelle operazioni della Banca, e ne riferisce al Consiglio dei rappresentanti. Concorda con il Regio Commissario la destinazione degli utili annuali, in base alle proposte dei Governatori, prima di riferirne al Consiglio dei rappresentanti. Stabilisce il numero dei funzionari di grado più elevato e, su proposta dei Governatori, delibera la nomina e revoca degli incarichi.

Il Direttorio si riunisce almeno una volta al mese. Delibera a maggioranza, con la presenza di almeno quattro membri, almeno uno dei quali di nomina governativa (salva deroga concessa dal Regio Commissario). Alle riunioni può assistere il Regio Commissario, che dev’essere comunque informato previamente quando si discutano questioni di particolare rilievo.

c) il Collegio dei Governatori (Direktionen).

Il Collegio dei Governatori è composto di tre membri: uno è nominato dal Re, gli altri due dal Consiglio dei rappresentanti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Direttorio. Il membro di nomina regia è presidente del Collegio.

I Governatori debbono risiedere in Copenhagen. Non possono essere amministratori di società o enti commerciali né esercitare o partecipare ad attività commerciali private.

I Governatori sono nominati senza previsione di termine. Possono essere revocati dall’organo che li ha nominati; la revoca dei Governatori nominati dal Consiglio dei rappresentanti può essere deliberata da questo a maggioranza dei due terzi. I Governatori debbono dare le dimissioni entro il mese in cui compiono il settantesimo anno di età. Spetta loro una pensione a carico del bilancio della Banca.

In assenza di alcuno dei Governatori, il supplente è nominato dal Regio Commissario o dal Presidente del Consiglio dei rappresentanti, secondo che si tratti di Governatore di nomina regia o del Consiglio. Se è nominato un membro del Consiglio dei rappresentanti, per la durata della supplenza non può votare nelle deliberazioni del Consiglio stesso.

I Governatori intervengono alle riunioni del Consiglio dei rappresentanti e del Direttorio, salvi i casi in cui si tratti di questioni che li riguardano personalmente, e partecipano alle deliberazioni.

Spettano ai Governatori la quotidiana amministrazione della Banca e la vigilanza sulla sua regolarità, nonché la determinazione del tasso di sconto e del tasso d’interesse sulle anticipazioni. Essi propongono al Direttorio la nomina e la revoca dei funzionari di grado più elevato e dispongono quella degli altri dipendenti.

Il Collegio dei Governatori delibera a maggioranza, prevalendo, in caso di parità, il voto del presidente. I Governatori possono ripartire consensualmente tra loro l’esercizio delle competenze e decidere le materie rimesse alla decisione individuale di ciascuno.

I membri del Consiglio dei rappresentanti sono tenuti al segreto d’ufficio. Essi, i membri del Direttorio e i Governatori debbono astenersi dalle deliberazioni su materia in cui abbiano rilevante interesse quando possa determinare conflitto con l’interesse della Banca. Ogni rapporto fra la Banca e i membri del Consiglio dei rappresentanti o del Direttorio ovvero le società di cui essi siano amministratori o direttori è sottoposto a verifica dell’organo collegiale. La stessa regola vale per i rapporti fra la Banca e i congiunti dei Governatori ovvero le società di cui questi siano amministratori. I Governatori, i funzionari superiori e i revisori non possono ricevere prestiti né ricevere garanzie dalla Banca o prestarne per impegni di terzi verso di essa. I Governatori e i funzionari della Banca non possono compiere o prender parte a transazioni speculative.

Qualora un membro del Direttorio o del Collegio dei Governatori ovvero un funzionario della Banca eserciti incarichi in un’impresa in cui la Banca sia interessata economicamente, la retribuzione dev’essere corrisposta dalla Banca medesima.

Il Ministro dell’economia, nella funzione di Regio Commissario, vigila sull’adempimento delle funzioni della Banca nell’osservanza delle norme di legge e di Statuto. Assiste alle riunioni del Consiglio dei rappresentanti, può partecipare alle riunioni del Direttorio e può chiedere ogni informazione riguardante la Banca.

Può fornire alla Banca, su richiesta del Collegio dei Governatori, le informazioni rilevanti per l’attività della banca centrale sull’attività delle banche e dei mercati finanziari sottoposti alla vigilanza dei competenti ispettorati governativi.

I rendiconti della Banca, deliberati dal Consiglio dei rappresentanti, sono trasmessi al Ministro dell’economia, e pubblicati dopo la sua approvazione.

I rendiconti sono sottoposti a revisione da due revisori contabili nominati annualmente dal Ministro dell’economia.


Repubblica di Finlandia

Secondo l’articolo 91 della Costituzione, la Banca di Finlandia opera sotto la garanzia e il controllo del Parlamento, secondo norme di legge. Per il controllo sull’attività della Banca, il Parlamento elegge i membri del Comitato parlamentare di controllo. La competente Commissione parlamentare e il Comitato parlamentare di controllo hanno diritto di ricevere le informazioni a questo fine necessarie.

Le norme relative all’organizzazione della Banca di Finlandia sono contenute nella legge 27 marzo 1998, n. 214[9].

La Banca è ente indipendente di diritto pubblico.

Metà del profitto attribuito alla Banca dalla BCE è destinata al fondo di riserva. Il Comitato parlamentare di controllo può decidere impieghi diversi qualora siano giustificati dalle condizioni finanziarie della Banca o dalla consistenza del fondo di riserva. Il rimanente è impiegato secondo le necessità dello Stato, secondo le decisioni del Parlamento.

Sono organi della Banca:

a) il Comitato parlamentare di controllo (Pankkivaltuusto);

Il Comitato è formato di nove membri eletti dal Parlamento.

Esso elegge fra i propri componenti un Presidente e un Vice Presidente.

Non possono essere membri del Comitato i componenti del Direttorio e del Consiglio di Stato, né coloro che esercitino attività giudicate incompatibili con deliberazione unanime del Comitato stesso.

Il Comitato delibera con la presenza di almeno sei componenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente. Alle riunioni possono intervenire i membri del Direttorio.

Il Comitato approva i princìpi per la redazione dei conti annuali della Banca, su proposta del Direttorio, e delibera sui bilanci, vista la relazione dei revisori; decide, su proposta del Direttorio, circa i profitti e le perdite della Banca; riferisce annualmente al Parlamento sull’amministrazione e sulle attività della Banca, nonché, ove necessario, sulla politica monetaria; formula proposte al Consiglio di Stato sulla nomina dei membri del Direttorio, stabilisce i princìpi relativi alla retribuzione dei membri del Direttorio, delibera i richiami e le altre misure concernenti la loro attività; nomina il Vice Presidente del Direttorio; su proposta del Direttorio, ne conferma il regolamento interno, nomina i direttori della Banca e approva i regolamenti relativi alle pensioni del personale; inoltre, decide le mozioni da sottoporre al Parlamento, le proposte da presentare al Consiglio di Stato, approva i compensi da pagarsi ai revisori nominati dal Parlamento e quelli destinati a dipendenti assunti dalla Banca a tempo determinato in mancanza di disposizioni normative.

b) il Direttorio (Johtokunta).

Il Direttorio è formato da un Presidente, che riveste la carica di Governatore, e da non più di cinque ulteriori componenti, nominati dal Presidente della Repubblica. Il Presidente è nominato per un periodo di sette anni, gli altri membri per cinque anni. I membri debbono possedere idonee competenze per l’esecuzione dell’ufficio. La stessa persona può rivestire l’ufficio di Presidente o di membro del Direttorio per non più di tre periodi complessivamente.

Il Presidente della Repubblica può revocare un componente del Direttorio solo in caso di perdita dei requisiti o di grave mancanza. Salvo quanto previsto dall’articolo 14 dello Statuto del SEBC in materia di ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la revoca del Governatore, i componenti revocati possono adire entro due mesi la Suprema Corte amministrativa.

Il Direttorio delibera con la presenza di almeno tre componenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Il Direttorio rappresenta e amministra la Banca; assicura l’adempimento delle sue funzioni, salvi i compiti attribuiti al Comitato parlamentare di controllo e all’Autorità di vigilanza finanziaria. Predispone il proprio regolamento interno, sottoposto alla conferma del Comitato parlamentare di controllo. Può emanare disposizioni per organizzare l’esercizio delle funzioni e disciplinare l’attività del personale. Informa regolarmente il Comitato parlamentare di controllo sull’esecuzione della politica monetaria e delle altre attività della Banca. Predispone il rendiconto e la relazione annuale.

L’indipendenza del Governatore nell’esercizio dei compiti attinenti alle funzioni della BCE è garantita dal Trattato istitutivo della Comunità europea e dallo Statuto del SEBC.

I componenti del Direttorio non possono esercitare altre occupazioni, retribuite o meno, senza il permesso accordato dal Comitato parlamentare di controllo, che può apporvi termini o condizioni e anche revocarlo motivatamente. Il Comitato valuta se l’occupazione comporti incompatibilità o sia d’impedimento all’esecuzione dei doveri dell’ufficio.

Il Parlamento elegge cinque revisori e cinque supplenti per il controllo sui conti annuali della Banca e sulla sua organizzazione contabile e amministrativa. Almeno due di questi debbono essere revisori contabili abilitati. I revisori eleggono fra loro il presidente del collegio. Hanno accesso a tutti i documenti e le informazioni necessarie. Presentano al Comitato parlamentare di controllo una relazione sul rendiconto annuale predisposto dal Direttorio.

La Banca è tenuta a fornire alle Commissioni parlamentari le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro competenze.


Repubblica francese

Secondo il Codice monetario e finanziario (libro I, titolo IV)[10], la Banca di Francia è un’istituzione il cui capitale è posseduto dallo Stato.

Sono organi della Banca:

a) il Consiglio per la politica monetaria (Conseil de la politique monétaire);

Il Consiglio per la politica monetaria è composto dal Governatore, dai due vice-governatori e da quattro membri nominati con decreto su deliberazione del Consiglio dei ministri per sei anni, all’interno di una lista, contenente un numero di nomi triplo del numero dei soggetti da nominare, formata d’intesa – o, in mancanza, in parti eguali – dai Presidenti del Senato, dell’Assemblea nazionale e del Consiglio economico e sociale, sulla base della competenza e dell’esperienza professionale dei soggetti nell’ambito monetario, finanziario ed economico. Prima di essere trasmessa al Governo, la lista è sottoposta al parere del Consiglio per la politica monetaria in carica. I quattro membri di nomina governativa sono sostituiti per metà ogni tre anni. L’incarico non è rinnovabile (salvo il caso di sostituzione).

Spettano al Consiglio per la politica monetaria le decisioni relative alla politica monetaria; esso definisce le modalità delle operazioni che a questa si riferiscono, nell’ambito degli indirizzi e delle istruzioni della BCE. Il Consiglio si riunisce a questo fine almeno una volta al mese. Può delegare temporaneamente i propri poteri al Governatore. Le deliberazioni sono valide con la presenza dei due terzi dei membri in carica; esse sono assunte a maggioranza, prevalendo in caso di parità il voto del Governatore. Il Primo ministro e il Ministro dell’economia possono partecipare alle riunioni senza voto deliberativo e possono formulare proposte.

b) il Consiglio generale della Banca di Francia (Conseil général);

Il Consiglio generale è formato dai membri del Consiglio per la politica monetaria e da un rappresentante eletto dai dipendenti della Banca per una durata di sei anni. Le deliberazioni, valide con la presenza di almeno cinque componenti, sono assunte a maggioranza, prevalendo in caso di parità il voto del presidente. Assiste alle riunioni, con potere di proposta, un censore nominato dal Ministro dell’economia, che può formulare opposizione alle decisioni.

Il Consiglio generale amministra la Banca. Esso delibera sulle questioni relative alla sua attività, al regolamento del personale, ai bilanci – compresi i dividendi spettanti allo Stato – e all’impiego dei fondi propri. Può delegare proprie funzioni al Governatore. Sono escluse dalla competenza del Consiglio le materie riferite alle funzioni del SEBC.

Il Consiglio generale designa due commissari per i conti, incaricati di rivedere i conti della Banca, i quali partecipano alle sue riunioni.

c) il Governatore (Gouverneur).

Il Governatore e i due Vice Governatori sono nominati con decreto su deliberazione del Consiglio dei ministri per sei anni. L’incarico è rinnovabile una sola volta. Il limite di età per l’esercizio delle funzioni è stabilito a sessantacinque anni.

Il Governatore rappresenta la Banca, la dirige e conferisce gli incarichi interni; presiede il Consiglio per la politica monetaria e il Consiglio generale della Banca, ne istruisce le deliberazioni e vi dà esecuzione.

Il Governatore è assistito da due Vice Governatori, che esercitano le funzioni loro delegate e, in caso di sua assenza o impedimento, presiedono i due Consigli secondo la designazione loro conferita dal Governatore.

I membri del Consiglio per la politica monetaria sono tenuti al segreto.

Possono essere destituiti solo in caso di incapacità o di grave mancanza, su richiesta motivata del Consiglio medesimo a maggioranza dei componenti, escluso l’interessato.

Il Governatore, i Vice Governatori e gli altri membri del Consiglio per la politica monetaria non possono assumere incarichi elettivi né esercitare altra attività professionale, pubblica o privata, remunerata o no, tranne le attività d’insegnamento o le funzioni presso organismi internazionali, con l’autorizzazione del Consiglio stesso. Se sono pubblici dipendenti, sono distaccati e non possono conseguire promozioni per scrutinio.

Il Governatore e i Vice Governatori cessati dalle funzioni – eccettuato il caso di grave mancanza – ricevono il trattamento per ulteriori tre anni; gli altri membri del Consiglio per la politica monetaria ricevono il trattamento per un anno. Per questo tempo, a meno di autorizzazione del Consiglio stesso, non possono esercitare attività professionali; è ammessa l’assunzione di funzioni pubbliche elettive o di incarichi di Governo.

Il Governatore della Banca di Francia invia al Presidente della Repubblica e al Parlamento, almeno annualmente, una relazione sulle operazioni compiute dalla Banca, sulla politica monetaria da essa condotta nel contesto del SEBC, e sulle sue prospettive. Nell’osservanza delle disposizioni comunitarie e delle regole attinenti al segreto prescritto dalla BCE, il Governatore o il Consiglio per la politica monetaria possono essere invitati a riferire alle Commissioni finanze delle due Assemblee e possono chiedere alle stesse di venire ascoltati.

I bilanci della Banca, unitamente alla relazione dei commissari per i conti, sono trasmessi alle Commissioni finanze dell’Assemblea nazionale e del Senato.

Le disposizioni d’attuazione sono stabilite con regolamento, sottoposto al parere del Consiglio di Stato[11], che disciplina, in particolare, l’entità del capitale della Banca (stabilito nel 1993 in tre miliardi di franchi mediante incorporazione di una somma prelevata dalle riserve non vincolate), le regole per la redazione del suo bilancio annuale, il finanziamento dei suoi investimenti, la presentazione e l’approvazione dei rendiconti, l’impiego degli utili annuali e la remunerazione dei membri del Consiglio per la politica monetaria e del Consiglio generale, nonché le modalità d’elezione del rappresentante dei dipendenti in quest’ultimo.


Repubblica federale di Germania

Secondo la legge sulla Banca federale di Germania[12], nella forma risultante dalla comunicazione del 22 ottobre 1992 (Gazzetta ufficiale federale, I, p. 1782), modificata da ultimo dalla legge 23 marzo 2002 (Gazzetta ufficiale federale, I, p. 1159)[13], la Banca federale di Germania è una persona giuridica federale di diritto pubblico, il cui capitale di 2,5 miliardi di euro è posseduto dalla Repubblica federale di Germania.

Il 20 per cento degli utili, e comunque almeno 250 milioni di euro, è destinato a riserva legale, finché essa non abbia raggiunto la consistenza di 2,5 miliardi di euro. La restante parte è versata al bilancio federale. La riserva legale può essere impiegata solo per il ripiano di minusvalenze e di altre perdite.

L’organo direttivo della Banca è il Consiglio d’amministrazione (Vorstand).

Esso è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da sei membri, nominati dal Presidente della Repubblica fra soggetti che possiedano particolare competenza professionale. Il Presidente, il Vice Presidente e due membri sono designati dal Governo federale; i quattro restanti membri sono designati dalla Camera delle regioni (Bundesrat) in accordo con il Governo federale, sentito il Consiglio d’amministrazione della Banca.

La durata della carica è di otto anni; può essere eccezionalmente stabilita una durata inferiore, comunque non minore di cinque anni.

I componenti del Consiglio esercitano una funzione di diritto pubblico. Il rapporto con la Banca, la retribuzione e la pensione sono disciplinati da contratti con il Consiglio, sottoposti all’assenso del Governo federale.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti, prevalendo in caso di parità il voto del Presidente. Le decisioni relative alla ripartizione delle competenze fra i componenti non possono essere adottate quando vi osti il voto contrario del Presidente.

Il Consiglio rappresenta, dirige e amministra la Banca e ne delibera lo Statuto organizzativo, il quale disciplina le competenze all’interno del Consiglio medesimo e i compiti che possono essere delegati alle Direzioni regionali. Il Consiglio può delegare a singoli membri la trattazione di determinati affari sotto la loro responsabilità. Il Consiglio può adottare uno Statuto per la disciplina del rapporto di servizio del personale della Banca, nei limiti stabiliti dalla legge.

Spetta al Consiglio predisporre il rendiconto, pubblicato dopo la verifica operata da revisori indipendenti nominati dal Consiglio medesimo d’intesa con la Corte federale dei conti, che successivamente provvede al controllo e ne riferisce alla Camera federale (Bundestag). Il rendiconto, così come il bilancio preventivo e i documenti ad esso collegati, è trasmesso altresì al Ministro federale delle finanze e alla Camera federale (Bundestag).

Il Presidente del Consiglio d’amministrazione è Presidente della Banca.

Rappresenta la Banca nei rapporti esterni e in giudizio; nomina i funzionari, esercita i poteri disciplinari. Può delegare proprie funzioni ad altro componente del Consiglio, con facoltà di subdelegazione.

La Banca dà parere al Governo sulle principali questioni di politica monetaria e fornisce ad esso informazioni su sua richiesta. Il Governo federale deve invitare il Presidente alle proprie deliberazioni in materia.

La Banca ha nove direzioni regionali, rette da Presidenti, che rispondono al Consiglio d’amministrazione della Banca. Il Presidente di ciascuna direzione regionale è assistito da un Comitato consultivo di non più di quattordici componenti, forniti di particolare competenza in materia bancaria, scelti per non oltre la metà fra esponenti dei vari settori del credito, per la restante parte fra rappresentanti dell’industria, del commercio, delle assicurazioni, delle libere professioni, dell’agricoltura e del lavoro dipendente. I membri del Comitato sono nominati dal Presidente della Banca, su proposta dei Governi regionali, per la durata di tre anni. Il Comitato consultivo è presieduto dal Presidente della direzione regionale e si riunisce due volte all’anno. Se la materia lo comporta, i membri sono tenuti al segreto.

Le filiali dipendono dalla direzione regionale competente.

Tutti coloro che sono al servizio della Banca sono obbligati al segreto, anche nei riguardi dell’autorità giudiziaria, a meno di autorizzazione data dal Presidente o, per i membri del Consiglio d’amministrazione, dal Consiglio medesimo.


Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

La Banca d’Inghilterra venne istituita in forma di società con decreto reale del 27 luglio 1694 in base alla legge approvata nello stesso anno dal Parlamento. La legge 19 luglio 1844 ne riorganizzò la struttura, con la separazione delle attività bancarie da quelle svolte come istituto di emissione. La legge 14 febbraio 1946 dispose il trasferimento dell’intero capitale al Tesoro, indennizzando i possessori delle azioni con titoli di Stato, all’interesse annuo del 3 per cento, redimibili alla pari a discrezione del Governo; a ciascun azionista fu riconosciuto un numero di titoli tale da assicurare una rendita pari alla media dei dividendi annuali lordi del venticinquennio precedente. Da tale data la Banca non distribuisce più dividendi, ma versa al Tesoro, due volte l’anno, un quarto dell’utile netto dell’anno precedente, o il diverso importo convenuto.

Da ultimo, la legge del 23 aprile 1998 ha ridisciplinato l’organizzazione e le funzioni della Banca[14].

Sono organi della Banca:

a) il Collegio dei Direttori (Court of Directors);

Il Collegio dei Direttori è composto dal Governatore, che lo presiede, da due Vice Governatori e da sedici Direttori. Essi sono nominati dal Sovrano. Il Governatore e i Vice Governatori durano in carica cinque anni. I Direttori durano in carica tre anni. Per le nomine iniziali sono stati tuttavia previsti termini inferiori, in modo da consentire il rinnovo parziale dell’organo. I subentranti in caso di cessazione anticipata di un Direttore dalla carica sono nominati per la durata residua dell’incarico del componente cessato. Il Governatore, i Vice Governatori e i Direttori possono essere confermati nell’ufficio o nominati ad altri uffici nel medesimo collegio. La Banca, con l’assenso del Cancelliere dello scacchiere, può rimuovere dall’ufficio un membro del Collegio (compreso il Governatore) qualora abbia omesso di partecipare alle riunioni per più di tre mesi senza il permesso del Collegio stesso, ovvero sia stato dichiarato fallito, abbia subìto il pignoramento del patrimonio o abbia concluso un concordato con i creditori, oppure sia divenuto inidoneo o inabile all’adempimento delle funzioni.

Il Collegio dirige l’attività della Banca, tranne le questioni di politica monetaria; ne determina gli obiettivi e la strategia, secondo criteri di efficienza, assicurando l’esercizio delle funzioni ad essa conferite; custodisce il sigillo della Banca. Verifica – anche tramite il sotto-comitato (v. infra) – l’attuazione delle funzioni spettanti alla Commissione per la politica monetaria, accertando in particolare se questa abbia raccolto, per regioni e settori economici, le informazioni necessarie per la formulazione della politica monetaria.

Il Collegio si riunisce almeno una volta al mese. Delibera con la presenza di almeno nove componenti. Può delegare propri poteri a singoli membri, a funzionari o agenti della Banca, a un sotto-comitato composto di soli membri del Collegio o integrato con la partecipazione di funzionari della Banca.

Secondo la prassi più recente, le questioni relative alle operazioni della Banca sono esaminate in riunioni del sotto-comitato dei Direttori, alla presenza del Governatore e dei Vice Governatori. Le decisioni formali sono poi adottate nel Collegio.

L’organizzazione amministrativa della Banca dipende dal Governatore, dai Vice Governatori e dai Direttori esecutivi.

I Direttori, qualificati come membri non esecutivi e riuniti in sotto-comitato, vigilano sulla gestione in rapporto agli obiettivi e alla strategia determinati dal Collegio, sovrintendono ai controlli finanziari interni, determinano le procedure per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio (compreso il Governatore).

Il sotto-comitato si riunisce con la presenza di almeno sette membri; il Cancelliere dello scacchiere può nominare presidente uno dei componenti.

Il sotto-comitato può delegare proprie funzioni a due o più componenti.

Non possono essere membri del Collegio i membri della Camera dei comuni e dell’Assemblea parlamentare dell’Irlanda del Nord, i Ministri in carica né i dipendenti del Governo. Non possono essere Direttori i dipendenti della Banca. Il Governatore e i Vice Governatori non possono svolgere altre attività.

Ciascun componente del Collegio o del sotto-comitato, il quale abbia interesse in una deliberazione, è obbligato a dichiararlo e ad astenersi dal voto, salvo che il collegio non ravvisi l’inesistenza di conflitto. Deve astenersi dal partecipare alla riunione quando si tratti di questioni che lo riguardino personalmente.

La remunerazione del Governatore e dei Vice Governatori è stabilita dalla Banca. Quella dei Direttori è stabilita dalla Banca con l’approvazione del Cancelliere dello scacchiere. I membri del Collegio, che abbiano prestato esclusivo servizio alla Banca, possono ricevere una pensione o un’erogazione in unica soluzione a carico della Banca stessa.

b) la Commissione per la politica monetaria (Monetary Policy Committee).

La Commissione per la politica monetaria è composta dal Governatore, che la presiede, e dai Vice Governatori; da due componenti nominati dal Governatore previa consultazione con il Cancelliere dello scacchiere, scelti fra i dipendenti della Banca titolari di funzioni direttive in materia, rispettivamente, di analisi e di operazioni di politica monetaria; da quattro componenti nominati dal Cancelliere dello scacchiere fra soggetti forniti di idonea conoscenza o esperienza delle materie su cui è competente la Commissione.

I componenti – esclusi il Governatore e i Vice Governatori – durano in carica tre anni, rinnovabili senza limitazioni. Per le nomine iniziali sono stati tuttavia previsti termini inferiori, in modo da consentire il rinnovo parziale dell’organo. I subentranti in caso di cessazione anticipata di un componente dalla carica sono nominati per la durata residua dell’incarico del componente cessato.

La Banca, con l’assenso del Cancelliere dello scacchiere, può rimuovere dall’ufficio un membro della Commissione qualora abbia omesso di partecipare alle riunioni per più di tre mesi senza il permesso della Commissione stessa, ovvero sia stato dichiarato fallito, abbia subìto il pignoramento del patrimonio o abbia concluso un concordato con i creditori, oppure sia divenuto inidoneo o inabile all’adempimento delle funzioni. La rimozione può essere delegata al sotto-comitato dei Direttori.

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, con la presenza di almeno sei componenti, almeno due dei quali debbono essere Governatore o Vice Governatore. Delibera a maggioranza, prevalendo, in caso di parità, il voto del presidente. Alle riunioni assiste un rappresentante del Tesoro.

La Commissione riferisce ogni mese al Collegio dei Direttori.

Non possono essere membri della Commissione i membri della Camera dei comuni e dell’Assemblea parlamentare dell’Irlanda del Nord, i Ministri in carica, i dipendenti del Governo né i Direttori della Banca.

I revisori sono nominati dalla Banca.

Una Commissione di controllo coadiuva il Collegio dei Direttori nell’esercizio delle funzioni di controllo e di gestione dei rischi. Essa riceve le relazioni dei revisori interni ed esterni e ne controlla l’operato; formula raccomandazioni circa la nomina e i compensi di questi. Verifica i rendiconti annuali prima della presentazione al Collegio dei Direttori, riferendo a questo sulle proprie conclusioni. Si riunisce, ordinariamente, quattro volte all’anno.

Il Tesoro può impartire direttive alla Banca, sentito il Governatore, per finalità di pubblico interesse, eccetto che nelle questioni di politica monetaria[15]. In relazione a queste ultime, informa la Banca circa gli obiettivi del Governo in materia di stabilità dei prezzi e di politica economica.

La Banca presenta al Cancelliere dello scacchiere una relazione sull’attività dell’anno precedente, comprendente il rendiconto e la relazione dei revisori e indicante il risultato ottenuto nel conseguimento degli obiettivi determinati dal Collegio dei Direttori. Essa ìndica inoltre i compensi ricevuti dai Direttori e gli obiettivi e la strategia determinati dal Collegio per l’anno in corso. Il Cancelliere dello scacchiere trasmette la relazione al Parlamento. Può chiedere che la relazione sia pubblicata e che vi siano aggiunte informazioni ulteriori.

La Banca, trimestralmente o nei diversi termini convenuti con il Tesoro, predispone relazioni sulle decisioni emanate in materia di politica monetaria, sull’andamento dell’inflazione e sulle previsioni riguardanti gli obiettivi fissati. Le relazioni sono pubblicate dopo l’approvazione della Commissione per la politica monetaria.


Repubblica di Grecia

Fino al 1927, il principale istituto di emissione greco era la Banca nazionale di Grecia. Il protocollo del 15 Settembre 1927 fra il Governo ellenico e la Società delle Nazioni dispose l’istituzione della Banca di Grecia, cui vennero trasferite attività e passività del precedente istituto. Lo Statuto della Banca è contenuto come allegato IV nel suddetto protocollo, ratificato con il decreto legislativo 10 novembre 1927, indi con la legge 7 dicembre 1927, n. 3423. Lo Statuto è stato modificato più volte, da ultimo con deliberazioni dell’Assemblea generale degli azionisti nel 1997 e nel 2003, ratificate con le leggi n. 2548 del 1997, n. 2609 del 1998 e n. 3193 del 2003[16].

La Banca è costituita come società anonima, con durata fino al 31 dicembre 2020, prorogabile su deliberazione dell’Assemblea generale degli azionisti ratificata con decreto. Il capitale, di euro 66.746.019,20, è suddiviso in 11.918.932 azioni nominative del valore nominale di euro 5,60 ciascuna. Aumenti di capitale possono essere deliberati dal Consiglio generale, con l’approvazione del Governo. Le azioni della Banca sono quotate presso la Borsa di Atene[17]. Possono esercitare i diritti derivanti dal possesso di azioni i cittadini greci, purché non siano stati dichiarati falliti, non abbiano subìto limitazione dei diritti civili o politici a seguito di condanna penale, e non siano insolventi nei riguardi della Banca. Lo Stato e gli enti pubblici non possono detenere complessivamente più del 35 per cento del capitale.

La riserva ordinaria e gli eventuali altri fondi di riserva sono costituiti mediante destinazione degli utili annuali; la destinazione alle riserve può essere sospesa quando esse raggiungano o eccedano il capitale versato.

Sugli utili annuali, detratti i fondi per minusvalenze e perdite e gli importi da destinare alle contribuzioni e alle pensioni dei dipendenti, è corrisposto agli azionisti un dividendo nella misura del 12 per cento del capitale. Il residuo è destinato per metà alle riserve ordinarie, finché non raggiungano il capitale versato; quando sia stato raggiunto quest’importo, può essere pagato agli azionisti un dividendo aggiuntivo deliberato dall’Assemblea su proposta del Consiglio generale; il rimanente è versato allo Stato[18].

In caso di scioglimento della Banca, il capitale è rimborsato agli azionisti secondo il valore nominale; il residuo attivo è ripartito in misura eguale fra gli azionisti e lo Stato.

Sono organi della Banca:

a) l’Assemblea generale degli azionisti (ГενικήΣυνέλευση);

L’Assemblea è convocata dal Consiglio generale, anche su richiesta scritta di azionisti che rappresentino un quarto del capitale. Gli azionisti possono partecipare anche per delega; salvi i casi espressamente ammessi, non possono essere delegati dipendenti della Banca. L’Assemblea elegge il proprio presidente. Approva la relazione annuale e il rendiconto, in base alla relazione dei revisori; delibera sulla destinazione degli utili alle riserve, sulla distribuzione dei dividendi e su ogni altro impiego dei profitti netti; elegge e revoca i membri del Consiglio generale e i revisori e ne stabilisce il compenso; accorda il discarico dalle responsabilità per la gestione; delibera sulle modificazioni dello Statuto: la ratifica delle modificazioni così deliberate è proposta dal Governo al Parlamento, che vi provvede con legge.

b) il Consiglio generale (ГενικόνΣυμβούλιον);

Il Consiglio generale è composto dal Governatore, che lo presiede, da due Vice Governatori, dagli altri componenti del Consiglio per la politica monetaria, nonché da sei consiglieri eletti – in ragione di due ogni anno – dall’Assemblea generale degli azionisti per un triennio, rinnovabile senza limitazioni. Almeno tre membri debbono essere operatori dei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.

Non sono eleggibili i membri del Governo, i dipendenti dello Stato e degli enti o imprese pubbliche, i membri del Parlamento, gli amministratori e i dipendenti di altre banche, e coloro che non possiedano i requisiti prescritti per l’esercizio dei diritti derivanti dal possesso di azioni (v. supra).

Il Governatore, i Vice Governatori e i consiglieri possono essere revocati dall’Assemblea generale degli azionisti in caso di incapacità all’esercizio della funzione o di grave mancanza. I consiglieri s’intendono dimissionari se siano assenti senza giustificazione per oltre quattro mesi o comunque a quattro riunioni consecutive.

Il Consiglio generale amministra la Banca e ne dirige le operazioni. Nomina e revoca i direttori, su proposta del Governatore, disciplina l’organizzazione interna della Banca, stabilisce l’organico e il trattamento economico e pensionistico del personale. Delibera la relazione annuale e il rendiconto da sottoporre all’esame dell’Assemblea generale degli azionisti. Può costituire comitati al proprio interno delegando ad essi proprie competenze.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese. Delibera con la presenza di almeno sei componenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del presidente.

In caso di urgenza, le decisioni sono adottate dal Comitato esecutivo (Εκτελεστικήεπιτροπή), composto dal Governatore, da un Vice Governatore e da due membri del Consiglio; quando siano presenti solo tre componenti, per le deliberazioni è richiesta l’unanimità.

c) il Governatore (Διοικητής);

Il Governatore e i Vice Governatori sono nominati per un periodo di sei anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, in base alla designazione del Consiglio generale della Banca.

Essi non possono svolgere altra attività (ad eccezione dell’insegnamento universitario), né possono condurre affari a titolo personale.

Il Governatore rappresenta la Banca, ne vigila l’attività per conto del Consiglio generale e decide su ogni materia che non sia riservata agli altri organi. Salve le competenze del Consiglio per la politica monetaria, il Governatore decide su tutte le questioni attinenti al SEBC. Nomina e revoca i dipendenti della Banca, ad eccezione dei direttori, su proposta del Consiglio d’amministrazione.

Il Governatore può delegare proprie funzioni ai Vice Governatori, il più anziano dei quali lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

d) il Consiglio per la politica monetaria (Συμβούλιονομισματικήςπολιτικής);

Il Consiglio per la politica monetaria è composto dal Governatore, che lo presiede, dai due Vice Governatori e da tre componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, previo parere del Governatore, per un periodo di sei anni, rinnovabile senza limitazioni. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il successore è nominato per la durata residua e (se minore di due anni) per un successivo periodo intero. Il collegio è stato costituito in modo da consentirne il periodico rinnovo parziale (v. legge 2548/1997, art. 13, co. 2).

I componenti debbono essere forniti di riconosciuta indipendenza ed esperienza in materia monetaria o bancaria. Non possono esercitare altre attività; se sono impiegati pubblici o privati, debbono lasciare l’impiego dopo la nomina (ad eccezione dei docenti universitari).

Le condizioni d’impiego e la remunerazione dei componenti del Consiglio sono determinate dal Consiglio generale della Banca. I membri sono tenuti al segreto, anche dopo la cessazione dell’incarico.

Il Consiglio per la politica monetaria esamina la situazione economica e monetaria, senza pregiudizio per l’indipendenza del Governatore nell’esercizio delle funzioni riferite al SEBC, e adotta le misure conseguenti ai criteri indicati dalla BCE; delibera in materia di funzionalità ed efficienza dei sistemi e dei mezzi di pagamento. Adotta il proprio regolamento interno.

Il Consiglio si riunisce con la presenza di almeno quattro membri, prevalendo, in caso di parità, il voto del presidente. Il quorum può essere minore quando vi siano posti vacanti.

Il Consiglio può delegare il controllo di specifici settori a propri componenti.

e) il Consiglio d’amministrazione (Συμβούλιονδιευθύνσεως).

Il Consiglio d’amministrazione è formato dal Governatore, dai Vice Governatori e dai direttori dei servizi della Banca.

Esso provvede al coordinamento dell’attività dei diversi servizi. Riferisce mensilmente al Consiglio generale sull’attività e sulla posizione finanziaria della Banca, ed esprime parere sulle questioni deferite ad esso dal Consiglio generale.

L’Assemblea generale degli azionisti designa tre revisori e due supplenti e ne determina il compenso. Non possono essere eletti revisori i membri del Consiglio generale né i dipendenti della Banca. In luogo dei revisori, l’incarico può essere conferito a una società di revisione autorizzata. I revisori esaminano i conti della Banca e hanno diritto di ottenere ogni informazione necessaria a questo fine, sotto il vincolo del segreto. Essi presentano una relazione all’Assemblea.

Il Governatore riferisce alla competente Commissione parlamentare, su invito di essa o su propria richiesta, circa le materie spettanti alla competenza della Banca. Può partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri in cui si trattino argomenti relativi alle finalità e ai compiti della Banca.

La Banca è consultata su ogni progetto di legge attinente alle sue competenze. Può formulare proposte al Governo.

Il Ministro delle finanze può nominare un Commissario di Governo (Επίτροποςτου Κράτους), che assiste all’Assemblea generale degli azionisti e alle riunioni del Consiglio generale. Può fare opposizione alle decisioni contrarie allo Statuto o alle leggi; se l’opposizione è confermata dal Ministro entro due giorni, l’esecuzione della decisione è sospesa; su richiesta del Ministro o della Banca la questione può essere deferita a una commissione formata da un rappresentante del Ministro, uno della Banca e un presidente nominato di comune accordo (in mancanza, il presidente della Suprema Corte).


Repubblica d’Irlanda

La Banca centrale d’Irlanda, a seguito della riorganizzazione operata con il Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Act del 22 aprile 2003[19], è stata riorganizzata come autorità unica di vigilanza sui servizi finanziari (Central Bank and Financial Services Authority of Ireland). L’organismo è composto di due autonome entità: la Banca centrale (Central Bank) e l’Autorità di regolazione per i servizi finanziari (Irish Financial Services Regulatory Authority - Financial Regulator).

Il capitale della Banca è stabilito dalla legge del 1942 nella misura di quarantamila sterline, ventiquattromila versate immediatamente dal Governo, il residuo pagabile dal Governo medesimo alla data convenuta fra esso e la Banca[20].

L’organo direttivo della Banca centrale e autorità per i servizi finanziari d’Irlanda è il Consiglio dei Direttori.

Il Consiglio dei Direttori è formato dal Governatore, che lo presiede, dal Direttore generale della Banca, dal Segretario generale del Ministero delle finanze, dal Presidente dell’Autorità di regolazione per i servizi finanziari, dal Direttore generale della medesima e da sette Direttori nominati dal Ministro delle finanze, per la durata di cinque anni. Quattro di questi debbono essere membri dell’Autorità di regolazione per i servizi finanziari[21].

Non possono essere nominati Direttori i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o degli organi elettivi locali né i candidati a tali cariche.

I Direttori, entro tre mesi dalla nomina, debbono cedere le partecipazioni azionarie e gli altri strumenti finanziari emessi da banche, e non possono acquisirne durante la carica.

I Direttori nominati cessano dalla carica qualora vengano a trovarsi in alcuna delle predette situazioni d’incompatibilità, vìolino le limitazioni al possesso di partecipazioni bancarie, ovvero vengano assoggettati a fallimento o concordato, siano condannati a pena detentiva, divengano incapaci all’esercizio delle funzioni, siano assenti dalle riunioni per oltre sei mesi senza giustificazione; il Ministro delle finanze può rimuovere i Direttori nominati in caso di provata incompetenza o violazione dei doveri d’ufficio.

La remunerazione dei Direttori è determinata dal Ministro delle finanze.

Spettano al Consiglio la gestione del personale della Banca e la provvista dei mezzi per il suo funzionamento; la nomina del Segretario e dei dipendenti, nella misura da esso giudicata necessaria, la determinazione delle loro condizioni d’impiego e del trattamento economico, l’assegnazione ai diversi servizi della Banca o all’Autorità di regolazione per i servizi finanziari; la predisposizione del rendiconto annuale e della relazione sulle operazioni della Banca.

Il Consiglio può costituire commissioni formate da uno o più dei propri membri, con l’eventuale partecipazione di funzionari della Banca, determinandone i compiti e i modi d’esercizio; a queste ovvero a persone o enti determinati può delegare l’esercizio di funzioni proprie o della Banca (eccettuate quelle spettanti al Governatore o all’Autorità di regolazione per i servizi finanziari). In questi casi, il Consiglio può stabilire le modalità per il controllo dell’operato di tali soggetti.

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno sette membri (inoltre, quando le deliberazioni riguardano l’Autorità di regolazione, la maggioranza non può essere costituita da membri di questa). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri che si trovino in conflitto d’interesse su singole deliberazioni debbono dichiararlo e astenersi dal partecipare alla decisione, salvo che il Consiglio determini altrimenti.

Il Governatore è organo della Banca.

Il Governatore è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo. L’incarico dura sette anni ed è rinnovabile.

Non può essere nominato chi sia membro del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di un organo elettivo locale ovvero candidato a tali cariche. Oltre che con le suddette situazioni, l’incarico di Governatore è incompatibile con l’esercizio di funzioni direttive presso banche, istituti finanziari o compagnie d’assicurazione.

Il Governatore, entro tre mesi dalla nomina, deve cedere le partecipazioni azionarie e gli altri strumenti finanziari emessi da banche, e non può acquisirne durante la carica.

Il Governatore cessa dalle funzioni quando venga a trovarsi in una delle predette situazioni d’incompatibilità. È altresì rimosso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, qualora venga assoggettato a fallimento o concordato, sia condannato a pena detentiva, vìoli le limitazioni al possesso di partecipazioni bancarie, divenga incapace all’esercizio delle funzioni, ovvero qualora il Consiglio approvi all’unanimità una risoluzione che ne chieda la revoca in base a specifica imputazione di una o più gravi mancanze. È fatto salvo il diritto di ricorrere alla Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, dello Statuto del SEBC.

Spettano al Governatore la gestione delle riserve dello Stato, la vigilanza sui sistemi di pagamento e gli altri compiti attribuiti dalla legge, nonché, in via esclusiva, i poteri inerenti alla partecipazione della Banca al SEBC. Sull’esecuzione di questi compiti il Governatore riferisce al Consiglio dei Direttori. Per l’adempimento dei compiti ad esso attribuiti, il Governatore può nominare il personale che ritenga necessario.

La remunerazione e le altre condizioni di servizio del Governatore sono determinate dal Consiglio dei Direttori.

Il Governatore può designare uno degli altri Direttori a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In mancanza, alla nomina provvedono gli altri Direttori. Il Consiglio dei Direttori nomina il Governatore supplente in caso di vacanza della carica, per una durata massima di tre mesi. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, alcune delle funzioni del Governatore sono esercitate comunque dal Direttore generale della banca.

 

I componenti degli organi della Banca e i dipendenti di essa sono tenuti al segreto d’ufficio. La Banca informa le autorità competenti ove sospetti il compimento di reati o di violazioni della disciplina relativa alla vigilanza finanziaria; non è tenuta al segreto quando siano richieste informazioni relativamente a un procedimento penale ovvero negli altri casi espressamente determinati dalla legge.

Il Ministro delle finanze può chiedere periodicamente al Governatore, al Consiglio dei Direttori e all’Autorità di regolazione per i servizi finanziari di consultarsi con lui, e domandare informazioni al Governatore sul conseguimento degli obiettivi della Banca, nei limiti compatibili con gli obblighi relativi al SEBC.

Sotto le stesse limitazioni e gli ulteriori limiti previsti dalla legge, il Governatore può essere altresì invitato a riferire alla Commissione parlamentare competente sulle questioni relative alla Banca.

La Banca predispone annualmente il rendiconto della gestione, sottoposto al controllo dell’organo statale di revisione dei conti e approvato dal Ministro delle finanze. Presenta altresì al Ministro una relazione annuale sulle operazioni, che viene da questo trasmessa alle Camere del Parlamento.


Repubblica italiana

La Banca d’Italia è stata costituita con la legge 10 agosto 1893, n. 449. La sua organizzazione è attualmente disciplinata dagli articoli da 20 a 24 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, nonché dallo Statuto, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni. Agli adeguamenti conseguenti all’entrata nel SEBC si è provveduto con il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

La Banca è istituto di diritto pubblico, con capitale di trecento milioni di lire, suddiviso in trecentomila quote di partecipazione nominative, che possono essere possedute soltanto da casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale e società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, istituti di previdenza e istituti di assicurazione. La cessione di quote è soggetta all’assenso del Consiglio superiore; in ogni caso dev’essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la maggioranza delle cui azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.

Il bilancio e il rendiconto annuale sono approvati dall’assemblea. Sugli utili netti, detratta la somma che il Consiglio superiore ritenga di destinare al fondo di riserva ordinaria, fino ad un massimo del 20 per cento, è corrisposto ai partecipanti un primo dividendo, determinato dal Consiglio superiore per importo non eccedente il 6 per cento del capitale; con il residuo possono essere costituiti fondi speciale e riserve straordinarie e distribuito un secondo dividendo, in misura non eccedente il 4 per cento del capitale. La restante somma è versata allo Stato. I frutti degli impieghi delle riserve sono destinati ad accrescimento delle stesso; tuttavia, una quota non superiore al 4 per cento delle riserve medesime può essere ripartita fra i partecipanti, con deliberazione dell’assemblea, su proposta del Consiglio superiore.

Sono organi della Banca:

a) L’Assemblea generale dei partecipanti;

L’assemblea si riunisce annualmente in via ordinaria per l’approvazione del bilancio e la nomina dei sindaci e dei supplenti. Può essere inoltre convocata in via straordinaria per deliberazione del Consiglio superiore o a domanda dei sindaci o di partecipanti che rappresentino almeno un quindicesimo del capitale.

Le assemblee dei partecipanti presso le sedi[22] si riuniscono per la nomina del consigliere superiore.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; per le nomine, da effettuarsi per schede segrete, è richiesta la maggioranza assoluta.

b) il Consiglio superiore;

Il Consiglio superiore è composto dal Governatore, che lo presiede, e da tredici consiglieri nominati nelle assemblee generali dei partecipanti presso le sedi della Banca in ragione di uno per ciascuna sede. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile. Nella prima composizione è stata prevista una diversa durata dei componenti in modo da assicurare il rinnovo parziale annuale del collegio per un terzo dei suoi componenti.

Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo (salvo che non sostituisca il Governatore). Alle riunioni assistono altresì i due Vice Direttori generali.

Spettano al Consiglio superiore la nomina e la revoca del Governatore e degli altri membri del Direttorio nonché l’amministrazione della Banca. In particolare esso delibera i regolamenti interni, determina norme e condizioni per le operazioni e la cassa centrale, determina la pianta organica, nomina e revoca gli impiegati, disciplina gli stipendi e la cassa di previdenza per i dipendenti, nomina e revoca i reggenti delle sedi e succursali e assegna ad esse i fondi, predispone il bilancio annuale da sottoporsi all’approvazione dell’assemblea e delibera il dividendo da pagarsi; esamina inoltre tutte le questioni sottoposte ad esso dal Governatore.

Il Consiglio si riunisce con la presenza di almeno sette componenti, oltre il Governatore, e delibera a maggioranza assoluta; il Governatore vota soltanto in caso di parità.

Il Consiglio generale si riunisce di regola una volta al trimestre. Esso designa annualmente quattro dei propri componenti, che con il Governatore formano il Comitato esecutivo, che si riunisce di regola una volta al mese. Il Consiglio può delegare al Comitato proprie attribuzioni. Inoltre, il Comitato esprime parere al Governatore su sua richiesta, adotta le determinazioni necessarie per l’attuazione di deliberazioni del Consiglio superiore, decide sulle questioni di competenza del Governatore, quando questi le abbia demandate al collegio.

c) il Direttorio;

Il Direttorio è composto dal Governatore, dal Direttore generale e dai due Vice Direttori generali. La nomina e la revoca dei membri spetta al Consiglio superiore, con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti (escluso il Governatore, quando la deliberazione riguardi la sua revoca) e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Le nomine e le revoche sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Direttore generale esegue le deliberazioni del Consiglio superiore, regola l’assegnazione e le promozioni del personale (tranne quelle riservate al Governatore). Sostituisce il Governatore in caso di assenza o impedimento. È coadiuvato dai due Vice Direttori generali.

d) il Governatore;

Il Governatore è nominato dal Consiglio superiore con le modalità indicate supra, sub c).

Il Governatore rappresenta la Banca. Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e divise estere. Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca degli impiegati e dei reggenti; regola le promozioni nel personale superiore e nomina i direttori delle sedi e succursali. Formula al Consiglio superiore le proposte giudicate utili per la buona amministrazione della banca ed esercita i poteri non espressamente riservati ad altro organo.

e) i sindaci.

I sindaci effettivi sono cinque, due i supplenti. Essi sono nominati dall’assemblea per tre anni, rinnovabili senza limitazioni. L’assemblea determina anche la retribuzione loro spettante, oltre al rimborso delle spese.

I sindaci controllano la legittimità dell’amministrazione della Banca, esaminano le situazioni periodiche, i bilanci e i rendiconti ed esprimono parere sulla distribuzione dei dividendi.

Sono assistiti da censori per il controllo dell’amministrazione delle sedi e succursali.

 

Alle sedute dell’Assemblea e alle riunioni del Consiglio superiore e del Comitato del Consiglio interviene di diritto un funzionario governativo appositamente designato dal Ministro dell’economia e delle finanze (il cosiddetto delegato del Tesoro); questi ha facoltà di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni da lui ritenute contrarie alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti[23].

Ciascuna sede è retta e amministrata da un Consiglio di reggenza, formato da reggenti nominati dal Consiglio superiore tra persone aventi profonda conoscenza dell’economia locale, su una lista doppia proposta dal Governatore, per sei anni, rinnovabili senza limitazioni. Il Consiglio è rinnovato per metà ogni triennio. Il rappresentante della sede nel Consiglio superiore fa parte di diritto del Consiglio di reggenza; vi partecipa altresì con voto deliberativo il direttore della sede.

I componenti del Direttorio e i dipendenti della Banca non possono appartenere ad altri enti di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa; non possono assumere cariche presso società, salve le eccezioni autorizzate dal Consiglio superiore nell'interesse della Banca. I senatori, i deputati e chi ricopra cariche politiche non possono far parte dei Consigli della Banca. Non possono far parte del Consiglio superiore coloro che ricoprano cariche presso banche o intermediari finanziari o siano dipendenti di esse, i pubblici impiegati né chi versi comunque in situazione di conflitto d’interessi con la Banca. I funzionari della Banca cessano dal loro ufficio in caso di fallimento o sospensione dei pagamenti.

I dipendenti della Banca sono tenuti al segreto d’ufficio.


Granducato del Lussemburgo

La legge 23 dicembre 1998 ha riorganizzato la Banca centrale del Lussemburgo in conseguenza dell’adesione al SEBC.

Essa è ente pubblico fornito di personalità giuridica e autonomia finanziaria. Il capitale di 25 milioni di euro è interamente detenuto dallo Stato.

L’utile annuo risultante dal rendiconto, detratte le perdite degli esercizi precedenti, è versato al Tesoro. Il Consiglio dei ministri, su proposta motivata della Banca, può destinarlo in tutto o in parte ai fondi di riserva; questa destinazione è obbligatoria finché il totale del capitale e dei fondi medesimi non raggiunga il totale degli attivi che non producono entrate liberamente disponibili, dedotti i passivi che ne costituiscono la diretta contropartita.

Sono organi della Banca:

a) il Consiglio (Conseil);

Il Consiglio è formato dai componenti del Direttorio e da sei membri nominati dal Consiglio dei ministri per un periodo di sei anni, rinnovabili senza limitazioni.

Il Consiglio è presieduto dal Direttore generale della Banca o, in sua assenza, dal membro più anziano.

Il Consiglio dei ministri stabilisce le indennità dei membri del Consiglio, a carico del bilancio della Banca.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente o a richiesta di quattro membri ovvero del Direttorio. Delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Adotta un regolamento interno deliberato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio è invitato, senza voto deliberativo, il Ministro competente o un suo delegato.

Il Consiglio esamina le questioni relative alla politica monetaria, senza pregiudizio dell’indipendenza del suo presidente per le funzioni attinenti al SEBC; determina i criteri di gestione della Banca, approva annualmente il bilancio, il rendiconto e la relazione del Direttorio e concorre alla predisposizione delle relazioni per il Governo e la Camera dei deputati; decide sulle proposte di impiego dei fondi di riserva; propone al Governo la nomina dei revisori dei conti della Banca; approva il regolamento interno del Direttorio e rende parere circa la revoca dei membri del Direttorio, senza il voto dei componenti che siedono in quell’organo; è consultato sui progetti di regolamento granducale riguardanti il personale della Banca; delibera le sanzioni disciplinari da irrogare ai dipendenti della Banca.

I componenti sono tenuti al segreto. Non possono esercitare funzioni che siano in conflitto con le regole d’indipendenza e di segretezza riferite al SEBC.

b) il Direttorio (Direction).

Il Direttorio si compone di un Direttore generale e di due Direttori, nominati dal Granduca su proposta del Consiglio dei ministri per un periodo di sei anni, rinnovabile senza limitazioni. La revoca può essere proposta dal Governo, udito il Consiglio della Banca, in caso di perdita dei requisiti o di grave mancanza.

I membri del Direttorio hanno lo stato giuridico, il trattamento economico e la pensione previsti per i funzionari dello Stato. Il Consiglio dei ministri può concedere un’indennità speciale per spese di rappresentanza. Le spese sono a carico del bilancio della Banca. In caso di cessazione o di revoca, i membri del Direttorio assumono la qualifica di consigliere generale della Banca, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico, eccettuate le indennità. Possono transitare ad altra amministrazione o ente pubblico alle condizioni previste dalla legge.

Senza pregiudizio per l’indipendenza del Direttore generale nell’esercizio delle funzioni relative al SEBC, il Direttorio delibera collegialmente secondo un regolamento interno adottato all’unanimità e sottoposto all’approvazione del Consiglio.

Il Direttorio è l’autorità esecutiva superiore della Banca. Nomina e revoca i dipendenti.

Presenta al Governo e alla Camera dei deputati una relazione annuale sull’attività e sulla politica monetaria dell’anno precedente e di quello in corso.

Il revisore dei conti della Banca è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio della Banca, tra soggetti forniti dei requisiti per l’esercizio della professione di revisore contabile. Il revisore è nominato per un esercizio finanziario, rinnovabile. Il compenso è a carico della Banca. Il revisore certifica i conti, riferendone al Consiglio, al Governo e alla Camera dei deputati; può essere incaricato dal Consiglio dello svolgimento di accertamenti particolari.

Il bilancio e il rendiconto sono predisposti dal Direttorio e approvati dal Consiglio. Essi sono poi trasmessi al Governo e alla Camera dei deputati. Il Consiglio dei ministri accorda il discarico agli organi della Banca.

I dipendenti della Banca, i quali esercitino funzioni di carattere pubblicistico, hanno stato giuridico analogo a quello dei pubblici funzionari, salve le condizioni speciali determinate con regolamento granducale. Gli altri dipendenti sono soggetti alla disciplina contrattuale. Il trattamento economico è a carico della Banca, che può concedere indennità supplementari non pensionabili. Le pensioni sono a carico di un apposito fondo presso la Banca medesima.

I componenti degli organi della Banca, il revisore e i dipendenti sono tenuti al segreto, anche dopo la cessazione dalle funzioni, salvo che nei rapporti con la Commissione di vigilanza del settore finanziario e in caso di testimonianza in giudizio.


Regno dei Paesi Bassi

La disciplina relativa alla Banca d’Olanda è principalmente contenuta nella legge 9 aprile 1998 e nello Statuto della Banca, adottato il 1° giugno 1998[24]. La legge determina le disposizioni del codice civile che non si applicano alla Banca.

La Banca è costituita come società per azioni, con un capitale interamente versato di 500 milioni di euro, suddiviso in cinquecento azioni del valore nominale di un milione di euro ciascuna. Le azioni sono nominative; i nomi dei possessori sono annotati in apposito registro tenuto dal Direttorio della Banca. L’emissione di nuove azioni può essere deliberata dall’Assemblea generale degli azionisti.

Di fatto, unico azionista è attualmente lo Stato, rappresentato dal Ministero delle finanze.

Il bilancio preventivo, il rendiconto e la relazione annuale sono predisposti dal Direttorio. Il rendiconto è adottato dal Consiglio dei commissari e sottoposto a revisione da parte di un revisore nominato dall’Assemblea degli azionisti; l’approvazione spetta all’Assemblea. Il Direttorio, determinati gli utili annuali, può costituire riserve con l’assenso del Governo e previo parere del Consiglio dei commissari. La destinazione dell’utile è determinata dall’Assemblea; con l’assenso del Consiglio dei commissari, il Direttorio può disporre la distribuzione di un dividendo provvisorio in corso d’esercizio.

Sono organi della Banca:

a) il Direttorio (Directie);

Il Direttorio è composto di un Presidente (che è il Presidente della Banca) e di Direttori in numero compreso fra tre e cinque. Essi sono nominati con decreto reale, in base a un elenco di tre nomi per ciascun posto vacante, predisposto dal Direttorio e dal Consiglio dei commissari riuniti congiuntamente. L’incarico ha la durata di sette anni. I membri possono essere revocati in caso di perdita dei requisiti o di grave mancanza.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal membro più anziano. Qualora manchi l’intero collegio, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Consiglio dei commissari o da due o più delegati del medesimo.

Al Direttorio spetta la gestione della Banca. Il Direttorio e il suo Presidente individualmente rappresentano la Banca.

Il regolamento interno è predisposto dal Direttorio e approvato dal Consiglio dei commissari.

Le retribuzioni del Presidente e dei Direttori sono determinate dal Consiglio dei commissari e approvate con decreto reale.

b) il Consiglio dei commissari (Raad van commissarissen);

Il Consiglio dei commissari è composto di un numero di membri compreso fra nove e dodici. Un membro è nominato dal Governo, per la durata di quattro anni; il Presidente e gli altri membri sono nominati dall’Assemblea degli azionisti, per la durata di quattro anni, in base a un elenco di tre nomi per ciascun posto vacante, predisposto dallo stesso Consiglio dei commissari. Nella prima composizione, i termini di durata in carica dei membri sono stati determinati dal Consiglio medesimo in misura compresa fra uno e quattro anni, in modo da consentire annualmente il rinnovo parziale dell’organo.

Il Consiglio dei commissari vigila sulla gestione della Banca e adotta il rendiconto annuale, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti.

La remunerazione dei componenti del Consiglio dei commissari è determinata dall’Assemblea generale degli azionisti, su proposta del Direttorio.

Il Direttorio e il Consiglio dei commissari si riuniscono congiuntamente per ricevere le informazioni rese dal Presidente della Banca sull’attività del SEBC, nei limiti consentiti dalle norme che la disciplinano, e sull’attività di vigilanza sulle istituzioni finanziarie, qualora non siano coperte da segreto. Determinano inoltre, su proposta del Direttorio, le regole per prevenire lo svolgimento di attività od occupazioni incompatibili da parte dei componenti del Direttorio e del Consiglio dei commissari; possono dispensare dall’osservanza di queste regole, stabilendone le condizioni.

c) il Consiglio di banca (Bankraad);

Il Consiglio di banca è composto da un numero di membri compreso fra undici e tredici; ne fanno parte il membro del Consiglio dei commissari nominato dal Governo; un altro membro del Consiglio dei commissari scelto dallo stesso collegio; gli altri componenti sono cooptati dal Consiglio di banca medesimo, per la durata di quattro anni, in base a un elenco di almeno due nomi per ciascun posto vacante, predisposto dal Direttorio in modo che vi siano rappresentati i vari settori della società. Nella prima composizione, i termini di durata in carica dei membri sono stati determinati dal Consiglio medesimo in misura compresa fra uno e quattro anni, in modo da consentire annualmente il rinnovo parziale dell’organo.

Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente e un Vice Presidente.

Il Direttorio e il Tesoriere generale o un suo rappresentante assistono alle riunioni del Consiglio di banca e possono partecipare alle deliberazioni.

Il Presidente della Banca riferisce al Consiglio sulla situazione economica e finanziaria generale ed esamina con esso le linee di condotta della Banca medesima. Su richiesta dei membri possono essere esaminate altre questioni relative alle finalità, alle funzioni e all’attività della Banca.

La remunerazione dei componenti del Consiglio è determinata dal Direttorio.

d) l’Assemblea generale degli azionisti (Algemene vergadering van aandeelhouders).

L’Assemblea generale degli azionisti è convocata in via ordinaria per udire la relazione annuale del Presidente e approvare il rendiconto; nomina il revisore dei conti della Banca. Può essere altresì convocata quando il Direttorio o il Consiglio dei commissari lo ritengano necessario o su richiesta di azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale. L’Assemblea delibera sulle modificazioni dello Statuto della Banca. Fuori dell’Assemblea, possono essere adottate deliberazioni per iscritto e con l’assenso unanime degli azionisti.

Il Governo fornisce alla Banca i dati e le informazioni rilevanti per l’adempimento dei suoi compiti. La Banca fornisce al Governo i dati e le informazioni necessarie per la determinazione della politica economica e finanziaria, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione al SEBC.

Il membro del Consiglio dei commissari nominato dal Governo ha diritto di ottenere dal Direttorio – nel rispetto degli obblighi riferiti al SEBC – dati e informazioni sull’attività della Banca, e può riferirne al Ministro.

Il Presidente della Banca può essere ascoltato dalle due Camere del Parlamento, su loro richiesta, per riferire sull’attuazione delle funzioni della Banca, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione al SEBC.

La Banca adotta regole per la gestione delle riserve e degli attivi che non sono trasferiti alla BCE in conseguenza della partecipazione della Banca medesima al SEBC.

Tutti i soggetti che partecipano all’esercizio delle funzioni della Banca sono soggetti al divieto di utilizzare o divulgare le informazioni acquisite in ragione del loro ufficio.


Repubblica del Portogallo

Secondo la legge organica sulla Banca di Portogallo (legge 31 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni)[25], la Banca di Portogallo è persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia amministrativa e finanziaria e di patrimonio proprio. Il capitale di un milione di euro può essere aumentato, anche con incorporazione di riserve, su deliberazione del Consiglio d’amministrazione, sottoposta ad autorizzazione del Ministro delle finanze. La riserva, per la quale non è stabilito limite massimo, è costituita dal trasferimento di un decimo dell’utile annuo d’esercizio. Il Consiglio d’amministrazione può costituire altre riserve nel limite di un ulteriore decimo dell’utile annuo d’esercizio. La costituzione di riserve oltre tale limite è soggetta all’approvazione del Ministro delle finanze. La restante parte dell’utile è versata al bilancio dello Stato.

Sono organi della Banca:

a) il Governatore (Governador);

Il Governatore è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze, per un periodo di cinque anni, rinnovabile senza limitazioni. Può essere rimosso in caso di perdita dei requisiti o di grave mancanza.

Il Governatore rappresenta la Banca, coordina e promuove l’attività del Consiglio d’amministrazione e ne presiede le commissioni. Può delegare proprie funzioni ai Vice Governatori o a membri del Consiglio d’amministrazione.

I Vice Governatori coadiuvano il Governatore, esercitano le funzioni delegate e quelle ad essi direttamente spettanti. I Vice Governatori sostituiscono il Governatore, in ordine di anzianità, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. In mancanza, la sostituzione spetta a un membro del Consiglio d’amministrazione, in ordine di anzianità.

b) il Consiglio d’amministrazione (Conselho de administração);

Il Consiglio d’amministrazione è composto dal Governatore, che lo presiede, da uno o due Vice Governatori e da consiglieri in numero da tre a cinque.

I membri del Consiglio d’amministrazione sono nominati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze, per un periodo di cinque anni, rinnovabile senza limitazioni. Possono essere rimossi in caso di perdita dei requisiti o di grave mancanza.

Spettano alla competenza del Consiglio d’amministrazione tutti gli atti relativi all’esercizio delle funzioni della Banca, quando non siano rimessi alla competenza esclusiva di altri organi. Il Consiglio può costituire commissioni esecutive delegando ad esse parte dei propri poteri. Per il compimento di singoli atti, può delegare i propri poteri a suoi membri o a dipendenti della Banca. Su proposta del Governatore, può conferire ai propri membri deleghe permanenti corrispondenti a uno o più servizi della Banca, senza che ciò esoneri i membri dall’obbligo di vigilare sul buon funzionamento complessivo.

Il Consiglio decide sull’organico e sul funzionamento dei servizi e delibera i regolamenti interni.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta alla settimana. Delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Governatore. Non possono essere adottate senza il voto favorevole del Governatore le decisioni che, secondo il suo motivato avviso, possano incidere sulla sua autonomia nell’esercizio delle funzioni relative alla BCE e al SEBC.

In caso di urgenza, qualora il ritardo possa pregiudicare rilevanti interessi pubblici o della Banca, il Governatore può assumere le decisioni di competenza del Consiglio.

Ai membri del Consiglio, compreso il Governatore, spetta una retribuzione determinata annualmente da una commissione formata dal Ministro delle finanze o un suo rappresentante, dal presidente del Consiglio di revisione e da un ex Governatore designato dal Comitato consultivo. La stessa commissione determina altresì gli ulteriori benefici loro conferiti.

c) il Consiglio di revisione (Conselho de auditoria);

Il Consiglio di revisione è composto da quattro componenti. Tre sono designati dal Ministro delle finanze (uno è il presidente, uno è scelto fra revisori dei conti, il terzo deve possedere riconosciuta competenza in materia economica); il quarto membro è eletto dai dipendenti della Banca. I componenti sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile senza limitazioni. La carica è cumulabile con l’esercizio di altre attività professionali che non implichino ragioni d’incompatibilità.

Il Consiglio vigila sul funzionamento della Banca, verifica i libri contabili, lo stato della cassa, i rendiconti periodici del Consiglio d’amministrazione; esprime parere sui bilanci e sui rendiconti annuali; informa il Governatore o il Consiglio d’amministrazione su quanto ritenga necessario ed esprime ad esso i pareri richiesti.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese. Delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Almeno un membro del Consiglio di revisione deve partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’amministrazione.

Senza pregiudizio delle funzioni del Consiglio, i rendiconti della Banca sono esaminati da revisori esterni secondo quanto previsto dall’articolo 27 dello Statuto del SEBC.

d) il Comitato consultivo (Conselho consultivo).

Il Comitato consultivo è composto dal Governatore, che lo presiede; dai Vice Governatori; dagli ex Governatori; da quattro soggetti di riconosciuta competenza in materia economico-finanziaria e commerciale, designati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze per un periodo di tre anni rinnovabile senza limitazioni; dal Presidente dell’Associazione bancaria portoghese; dal Presidente dell’Istituto di gestione del credito pubblico; da un rappresentante per ciascuna delle Regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, designati dagli organi di governo locali; dal Presidente del Consiglio di revisione.

Il Presidente del Comitato consultivo può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di enti o settori economici.

Il Comitato consultivo si pronunzia sulla relazione annuale della Banca, prima della sua presentazione; sull’adempimento delle funzioni attribuite alla Banca; sulle questioni sottoposte ad esso dal Governatore o dal Consiglio d’amministrazione.

Il Comitato si riunisce ordinariamente ogni semestre.

I membri degli organi della Banca e i dipendenti di essa sono tenuti al segreto d’ufficio. I membri del Consiglio d’amministrazione e i dipendenti della Banca non possono far parte degli organi sociali di altro istituto di credito, società finanziaria o altro ente soggetto alla vigilanza della Banca, né esercitarvi alcuna funzione, se non in rappresentanza della Banca. I membri del Consiglio d’amministrazione non possono esercitare uffici remunerati o far parte degli organi sociali di alcuna società, se non su autorizzazione del Consiglio stesso e in rappresentanza della Banca.

Il bilancio preventivo annuale è comunicato al Ministro delle finanze.

Il rendiconto annuale, approvato dal Consiglio d’amministrazione, è trasmesso, con la relazione sulla gestione e il parere del Consiglio di revisione, al Ministro delle finanze, dopo la cui approvazione è pubblicato.

Dopo la presentazione della relazione e del rendiconto, il Governatore informa l’Assemblea della Repubblica, mediante la Commissione economia, finanze e programmazione, sull’andamento e sugli indirizzi della politica monetaria e dei cambi.


Regno di Spagna

Fino al 1962, la Banca di Spagna esercitava le funzioni di istituto di emissione e di banca centrale con la partecipazione del capitale privato. La legge 31 dicembre 1946 aveva offerto agli azionisti l’opzione di cedere volontariamente le proprie partecipazioni allo Stato dietro pagamento del loro valore. Con il decreto-legge 7 giugno 1962, n. 18, nel quadro di una complessiva riorganizzazione della Banca, ne venne disposta la nazionalizzazione, mediante acquisto della totalità delle azioni da parte dello Stato e loro annullamento. I titolari delle partecipazioni vennero indennizzati nelle forme previste dalla legge 14 aprile 1962, n. 2, con la corresponsione di un prezzo pari al loro valore medio alla Borsa di Madrid durante il quinquennio precedente, ovvero, se superiore, al valore massimo registrato nell’anno precedente, incrementati del 5 per cento.

Una successiva riforma organizzativa venne attuata dalla legge 21 luglio 1980, n. 30, in continuità con la quale è intervenuta la legge 1° giugno 1994, n. 13, che ha regolato il funzionamento della Banca di Spagna per conferire ad essa i caratteri di autonomia richiesti dall’ordinamento europeo[26].

 

La Banca di Spagna è ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. Contro gli atti amministrativi e sanzionatorî riguardanti la politica monetaria e l’emissione di biglietti di banca era previsto il ricorso giurisdizionale amministrativo; contro gli altri atti è ammesso ricorso ordinario al Ministro dell’economia e delle finanze.

Sono organi della Banca:

a) il Governatore (Gobernador);

Il Governatore è nominato dal Re su proposta del Presidente del Consiglio tra cittadini di riconosciuta competenza nelle discipline monetarie o bancarie. Prima della nomina, il Ministro dell’economia e delle finanze ne notizia alla competente Commissione della Camera dei deputati in audizione.

La durata del mandato è di sei anni, e l’incarico non è rinnovabile.

Il Governatore dirige e rappresenta la Banca e presiede il Consiglio di governo e la Commissione esecutiva.

b) il Vice Governatore (Subgobernador);

Il Vice Governatore è nominato dal Governo su proposta del Governatore tra cittadini di riconosciuta competenza nelle discipline monetarie o bancarie.

La durata del mandato è di sei anni, e l’incarico non è rinnovabile. Il sessennio coincide con quello della carica del Governatore.

Il Vice Governatore esercita le funzioni del Governatore in caso di sua assenza o impedimento e quando la carica sia vacante. Svolge inoltre le funzioni previste dal Regolamento interno e quelle a lui delegate dal Governatore.

c) il Consiglio di governo (Consejo de gobierno);

Il Consiglio di governo è composto dal Governatore, dal Vice Governatore, da sei Consiglieri, dal Direttore generale del Tesoro e della politica finanziaria, dal Vicepresidente della Commissione nazionale della Borsa. Gli ultimi due non hanno diritto di voto sulle questioni attinenti alla politica monetaria nonché, ove rilevino per le funzioni del SEBC, alle operazioni estere e ai sistemi di pagamento.

I sei Consiglieri sono nominati dal Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, udito il Governatore, tra cittadini di riconosciuta competenza nelle discipline giuridiche o economiche. Il mandato ha la durata di sei anni; l’incarico è rinnovabile una sola volta.

Il Consiglio è presieduto dal Governatore. Si riunisce almeno dieci volte l’anno. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno cinque componenti, esclusi i membri di diritto. Delibera a maggioranza, prevalendo in caso di parità il voto del Governatore.

Alle riunioni del Consiglio intervengono, senza diritto di voto, i direttori generali della Banca e un rappresentante eletto dal personale.

Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Segretario di Stato per l’economia, quando lo giudichino opportuno in relazione all’importanza delle questioni, possono intervenire, senza diritto di voto, e formulare proposte al Consiglio.

Il Consiglio di governo delibera i criteri generali per l’attività della Banca; esamina le questioni di politica monetaria e sovrintende alla partecipazione della Banca alla formazione della politica monetaria del SEBC, nel rispetto degli orientamenti di questo e delle competenze del Governatore; approva, su proposta della Commissione esecutiva, la relazione annuale della Banca alle Camere, le relazioni al Governo e al Ministro dell’economia e delle finanze, e le circolari della Banca; formula al Governo le proposte di rimozione del Governatore, del Vice Governatore e dei Consiglieri nei casi ammessi (senza il voto dell’interessato); delibera il regolamento interno, su proposta della Commissione esecutiva, e la proposta di bilancio preventivo; predispone il rendiconto annuale e la proposta di ripartizione degli utili; approva i criteri relativi alla politica del personale e la nomina dei direttori generali; applica le sanzioni la cui irrogazione spetta alla Banca e formula le proposte di sanzione la cui irrogazione spetta al Ministro dell’economia e delle finanze; delibera sui ricorsi; adotta gli altri atti che non spettino alla Commissione esecutiva e può delegare proprie attribuzioni al Governatore, al Vice Governatore o alla Commissione esecutiva, stabilendo i poteri di sub-delegazione.

d) la Commissione esecutiva (Comisión ejecutiva).

La Commissione esecutiva è composta dal Governatore, che la presiede, dal Vice Governatore e da due Consiglieri nominati dal Consiglio di governo fra i suoi componenti (esclusi i membri di diritto) per la durata della carica.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i direttori generali della Banca.

La Commissione delibera a maggioranza, prevalendo in caso di parità il voto del Presidente.

La Commissione concorre alla partecipazione della Banca alla formazione della politica monetaria del SEBC, delibera sull’organizzazione della Banca e sulla nomina dei direttori generali e del personale, stabilendone le retribuzioni nell’osservanza del regolamento interno e dei criteri generali approvati dal Consiglio di governo della Banca; amministra la Banca e dispone sei suoi beni, decide le operazioni delegandone l’esecuzione ai soggetti ritenuti idonei; predispone le proposte da sottoporre al Consiglio e svolge le funzioni da questo delegate ad essa; delibera sulle autorizzazioni amministrative di competenza della Banca ed esercita le funzioni di vigilanza sugli istituti di credito adottando le misure sanzionatorie e cautelari.

 

I membri degli organi della Banca e i dipendenti sono tenuti al segreto.

Le retribuzioni del Governatore, del Vice Governatore e dei Consiglieri sono stabilite dal Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Consiglio di governo della Banca.

Il Governatore, il Vice Governatore e i Consiglieri cessano anticipatamente dall’incarico per dimissioni, compimento del settantesimo anno di età, rimozione disposta dal Governo, su proposta del Consiglio di governo della Banca udito l’interessato, in caso di incapacità, grave mancanza, incompatibilità sopravvenuta. Sono altresì rimossi in caso di rinvio a giudizio per delitto doloso.

Il sostituto è nominato per il periodo residuo.

Il Governatore e il Vice Governatore sono soggetti al regime di incompatibilità previsto per le alte cariche dello Stato; inoltre, non possono esercitare professioni e attività pubbliche o private non inerenti alla funzione. Per i due anni successivi alla cessazione dalla carica non possono svolgere attività professionali nei settori del credito e dei mercati finanziari: in questo periodo, se non esercitano attività remunerata, godono di un’indennità pari all’80 per cento del trattamento della carica, salvo il caso di rimozione.

I Consiglieri, durante il mandato, non possono esercitare attività in rapporto con istituti di credito, istituzioni finanziarie private, mercati finanziari. Sono inoltre tenuti ad astenersi da attività e rapporti economici atti a comprometterne l’indipendenza o produrre conflitto d’interesse. Sono tenuti ad affidare a un intermediario autorizzato l’amministrazione di valori e attività finanziarie.

La proposta di bilancio preventivo della Banca, approvata dal Consiglio di governo della Banca, è trasmessa al Governo che la presenta alle Camere per l’approvazione. Il rendiconto è approvato dal Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, e comunicato alle Camere. L’utile è versato al Tesoro in due rate infra-annuali, con successivo conguaglio dopo l’approvazione del rendiconto, secondo le norme del regio decreto n. 1080/2002 del 22 ottobre 2002.

La Banca delibera le disposizioni attuative riguardanti l’esercizio delle sue funzioni, l’amministrazione e il personale.


Regno di Svezia

La posizione della banca centrale nell’ordinamento del Regno di Svezia[27] è regolata dalla Costituzione, che, attribuita al Governo la responsabilità della politica generale sui tassi di cambio con l’estero (cap. IX, art. 12), configura la Banca nazionale svedese come autorità sottoposta al Parlamento, ma titolare di poteri esclusivi nelle decisioni di politica monetaria (art. 13).

Secondo la Costituzione, gli undici membri del Consiglio generale sono eletti dal Parlamento; il Consiglio nomina il Direttorio; il Parlamento accorda il discarico per la gestione ai membri del Consiglio e del Direttorio; se un membro non lo ottiene è sollevato dall’incarico. Il Consiglio può revocare un membro del Direttorio solo per difetto dei requisiti o per grave mancanza.

Per quanto non è direttamente disposto dalla Costituzione, l’elezione degli organi e l’attività della Banca sono regolate dalla legge. Attualmente, la materia è disciplinata dalla legge 1988:1385, e successive modificazioni.

La Banca ha un capitale di un miliardo di corone, un fondo di riserva di 500 milioni di corone e un fondo per le spese impreviste.

Il bilancio preventivo, predisposto dal Direttorio, è trasmesso per informazione alla Commissione finanze del Parlamento, all’Ufficio nazionale di controllo e al Consiglio generale della Banca.

La relazione annuale sull’attività della Banca, predisposta dal Direttorio, è trasmessa al Parlamento, all’Ufficio nazionale di controllo e al Consiglio generale della Banca unitamente al rendiconto e alla relazione sulla politica monetaria e dei cambi. Il Consiglio generale può avanzare proposte al Parlamento e all’Ufficio nazionale di controllo circa la destinazione degli utili della gestione.

Il rendiconto è approvato dal Parlamento, che decide altresì la destinazione degli utili. In ogni caso, almeno il 10 per cento dev’essere destinato al fondo di riserva qualora la sua consistenza sia inferiore a 500 milioni di corone. Il Parlamento può negare il discarico dalla responsabilità della gestione ai membri del Consiglio o del Direttorio soltanto in caso di responsabilità contabile o di reato commesso nell’esercizio delle funzioni.

Sono organi della Banca:

a) il Consiglio generale (Fullmäktige);

È composto da undici membri eletti dal Parlamento. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio fra i suoi componenti.

Non possono essere membri del Consiglio i Ministri, i componenti del Direttorio, gli amministratori di banche o società sottoposte a vigilanza dell’Autorità per la vigilanza finanziaria né coloro che esercitano un impiego o una carica che li renda inidonei alla funzione, ovvero siano stati dichiarati falliti o interdetti dall’esercizio di un’attività o professione.

I membri dichiarano le attività svolte al Parlamento, che, su proposta della Commissione finanze, decide la revoca in caso d’incompatibilità.

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno otto componenti.

Esso approva il regolamento interno della Banca.

La retribuzione dei membri del Consiglio generale è stabilita dalla legge che disciplina gli emolumenti dei membri del Parlamento e degli organi e autorità ad esso direttamente sottoposte (legge 1989:185).

b) il Direttorio (Direktionen).

Il Direttorio è formato da sei componenti, nominati dal Consiglio generale per la durata di sei anni. Il Consiglio nomina altresì il Presidente, che esercita le funzioni di Governatore della Banca, e almeno un Vice Presidente, determinando, ove siano più d’uno, l’ordine secondo cui debbono essere esercitate le funzioni di Vice Governatore.

Il Consiglio può revocare i membri del Direttorio mediante deliberazione approvata con almeno otto voti favorevoli. Salvo quanto previsto dall’articolo 14 dello Statuto del SEBC in materia di ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la revoca del Governatore, i membri revocati hanno diritto di adire entro due mesi la Corte suprema, che può annullare la decisione.

Non possono essere membri del Direttorio i membri del Parlamento, i Ministri, i dipendenti delle amministrazioni governative o degli organi centrali dei partiti politici, gli amministratori di banche o società sottoposte a vigilanza dell’Autorità per la vigilanza finanziaria né coloro che esercitano un impiego o una carica che li renda inidonei alla funzione, ovvero siano stati dichiarati falliti o interdetti dall’esercizio di un’attività o professione. I componenti che assumono impieghi o cariche suscettibili di conflitto ne dànno immediata notizia al Consiglio generale.

Per un anno dopo la cessazione dalla carica, i componenti del Direttorio non possono assumere incarichi di amministrazione presso banche o società sottoposte a vigilanza dell’Autorità per la vigilanza finanziaria né altri impieghi o cariche incompatibili.

Il Direttorio delibera sulle materie che non sono riservate al Consiglio generale, e può delegare proprie funzioni al Governatore o ad altro funzionario della Banca.

Il Direttorio delibera validamente quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. In caso di urgenza, è sufficiente la presenza di due membri, purché deliberino all’unanimità.

Alle riunioni possono partecipare il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio generale, con diritto di parola ma non di proposta né di voto.

La retribuzione dei membri del Direttorio è determinata dal Consiglio generale.

 

Il Consiglio generale e il Direttorio, previa consultazione reciproca, hanno facoltà di avanzare proposte al Parlamento o al Governo nelle materie concernenti l’attività della Banca.

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio generale e i membri del Direttorio dichiarano al Parlamento il possesso di azioni e altri strumenti finanziari, gli affidamenti ricevuti, le relazioni finanziarie con precedenti datori di lavoro e le pensioni o altri emolumenti che da essi ricevono. Gli altri membri del Consiglio generale e i dipendenti che esercitano particolari funzioni dichiarano alla Banca il possesso di strumenti finanziari.

La Banca, prima di adottare rilevanti decisioni di politica monetaria, informa il Ministro competente. Almeno due volte all’anno, essa presenta alla Commissione finanze del Parlamento una relazione sulla politica monetaria.

La Sezione di controllo contabile risponde direttamente al Consiglio generale. Essa verifica il funzionamento dell’organizzazione e del controllo interno e l’osservanza delle regole contabili.


Confederazione elvetica

L'articolo 99 della nuova Costituzione federale in vigore dal 1° gennaio 2000 prevede che la Banca nazionale svizzera, come banca centrale indipendente, svolga una politica monetaria conforme all’interesse nazionale. Essa è amministrata con il concorso e sotto la vigilanza della Confederazione; è tenuta a costituire idonee riserve monetarie e corrispondere ai cantoni almeno un terzo del proprio utile netto[28].

Secondo la legge federale 3 ottobre 2003, la Banca nazionale svizzera è una società anonima disciplinata da una legge speciale, applicandosi in via residuale le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società anonima.

Il capitale della Banca ammonta a 25 milioni di franchi svizzeri, ed è suddiviso in centomila azioni nominative interamente liberate. Nessun soggetto può essere iscritto nel registro delle azioni per più di cento azioni; il limite non si applica agli enti e stabilimenti svizzeri di diritto pubblico e alle banche cantonali.

La Banca è quotata presso la Borsa svizzera (SWX), secondo le norme di legge che prescrivono ai competenti organi di tener conto della natura particolare dell’Istituto nell’applicazione delle disposizioni sulla quotazione[29].

La relazione sulla gestione e il rendiconto annuale sono sottoposti per approvazione al Consiglio federale prima della presentazione all’Assemblea generale della Banca.

Sull’utile annuo, detratti gli accantonamenti necessari per mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria, è corrisposto agli azionisti un dividendo nella misura massima del 6 per cento del capitale[30]; l’utile residuo è versato per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai cantoni.

Sono organi della Banca:

a) l’Assemblea generale;

L’Assemblea generale è convocata annualmente in via ordinaria; in via straordinaria su decisione del Consiglio di banca o su richiesta dell’organo di revisione o di azionisti che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale.

Essa nomina cinque membri del Consiglio di banca e l’organo di revisione; approva la relazione e il rendiconto annuale; delibera sull’impiego dell’utile, nei limiti delle disposizioni di legge; accorda al Consiglio di banca il discarico per la responsabilità della gestione; può proporre al Consiglio federale modificazioni alla legge sulla Banca nazionale svizzera ovvero lo scioglimento della Banca; il Consiglio federale sottopone le proposte all’Assemblea federale.

Le deliberazioni e le nomine sono effettuate a maggioranza assoluta dei voti attribuiti alle azioni rappresentate. In caso di parità decide il presidente.

b) il Consiglio di banca;

Il Consiglio di banca è composto di undici membri; sei (tra cui il Presidente e il Vice Presidente) sono nominati dal Consiglio federale, cinque dall’Assemblea generale degli azionisti. La durata del mandato è di quattro anni, rinnovabile fino a un periodo massimo di dodici anni. In caso di dimissioni o revoca, il subentrante è nominato per la durata residua del mandato. Il Consiglio federale può revocare i membri di propria nomina in caso di perdita dei requisiti o di colpa grave.

I membri del Consiglio debbono essere cittadini svizzeri di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo dei servizi bancari e finanziari, della gestione aziendale, della politica economica o della scienza. Le regioni geografiche e linguistiche debbono esservi adeguatamente rappresentate.

Il Consiglio sorveglia e controlla la gestione della Banca; ne stabilisce l’organizzazione interna ed emana il relativo regolamento, sottoposto all’approvazione del Consiglio federale; nomina i membri della direzione delle sedi, succursali e rappresentanze; adotta la relazione e il rendiconto annuale; propone la nomina e la revoca dei membri e dei supplenti della Direzione generale; determina le indennità dei propri componenti e la retribuzione dei membri della Direzione generale; stabilisce con regolamento i princìpi per la retribuzione del personale della Banca; decide sugli altri affari non spettanti alla competenza di altro organo.

c) la Direzione generale;

La Direzione generale è composta di tre membri, assistiti da supplenti. Essi sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Consiglio di banca, per un periodo di sei anni, rinnovabile senza limitazioni. Il Consiglio federale designa il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio federale, su proposta del Consiglio di banca, può revocarli in caso di perdita dei requisiti o di colpa grave: in tal caso, il subentrante è nominato per la durata residua del mandato.

I membri della Direzione debbono essere cittadini svizzeri residenti, di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo monetario, bancario e finanziario. Non possono svolgere altra attività economica né rivestire cariche pubbliche nella Confederazione o in un cantone, salve le eccezioni ammesse dal Consiglio di banca nell’interesse dell’Istituto.

La Direzione generale è l’organo esecutivo e direttivo supremo della Banca e la rappresenta. Assume le decisioni in materia di politica monetaria ed esercita le altre attribuzioni a ciò relative, stabilisce la composizione delle riserve, decide sul collocamento degli attivi; regola la retribuzione del personale delle sedi, succursali e rappresentanze. La ripartizione dei compiti è disciplinata dal regolamento di organizzazione emanato dal Consiglio di banca.

d) l’organo di revisione.

L’organo di revisione è composto da una o più persone fisiche o giuridiche nominate dall’Assemblea degli azionisti. L’incarico è annuale e rinnovabile senza limitazioni.

I revisori debbono possedere le prescritte qualifiche professionali ed essere indipendenti dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale e dagli azionisti determinanti.

L’organo di revisione verifica la contabilità, il rendiconto annuale e la legittimità delle proposte di impiego degli utili. Ha diritto di ottenere dalla Banca tutte le informazioni necessarie.

La Banca gode di piena indipendenza nelle decisioni relative alla politica monetaria. La Direzione generale esamina periodicamente con il Consiglio federale la situazione economica e la politica monetaria. È prevista la reciproca informazione prima dell’assunzione di importanti decisioni di politica monetaria ed economica.

La Direzione generale presenta annualmente all’Assemblea federale un resoconto circa l’adempimento dei compiti attribuiti ad essa dalla legge. Riferisce periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari circa la situazione economica e la politica monetaria da essa tenuta.

I direttori e il personale delle sedi, succursali e rappresentanze sono assunti mediante contratto di diritto privato.

I membri degli organi della Banca, i dipendenti e i mandatari sono tenuti al segreto d’ufficio e al segreto commerciale anche dopo la cessazione del rapporto con la Banca.

La Banca può essere sciolta mediante legge, che ne disciplina altresì la liquidazione. In questo caso, agli azionisti spettano il valore nominale delle azioni nonché un congruo interesse per il periodo decorrente dall’entrata in vigore della decisione di scioglimento. Il residuo patrimonio è conferito alla nuova Banca nazionale.


Tavola riassuntiva


 

 

Natura giuridica

Assemblea

Organo collegiale di direzione

Organo collegiale di gestione

Organo individuale di gestione

Organo di revisione

Banca nazionale austriaca

Società per azioni

 

(metà del ca­pitale è pos­seduto dallo Stato)

Approva il ren­diconto, deci­de sull’impiego degli utili e sui dividendi, aut­orizza il trasfe­rimento delle azioni, nomina 6 membri del Consiglio ge­nerale e i revisori.

Consiglio generale

-     Presidente, Vice Presidente (Governo)

-     6 membri (Governo) per 5 anni

-     6 membri (Assem­blea) per 5 esercizi

Direttorio

Governatore, Vice Go­vernatore e 2 membri (Governo) per 5 anni, rinnovabili

Governatore (Governo) per 5 anni, rinnovabili

 

2 revisori effettivi dei conti e 2 supplenti (Assemblea) per 1 anno, rinnovabili

Banca nazionale del Belgio

Società per azioni

Quotata presso la Borsa di Bruxelles

 

 

(metà del ca­pitale è pos­seduto dallo Stato, il re­stante è nego­ziato in borsa)

Riceve la rela­zione annuale, nomina i reg­genti e i cen­sori, delibera le modifica­zioni allo Sta­tuto

Consiglio di reggenza

-     Governatore

-     membri del Comitato direttivo

-     10 reggenti (Assem­blea, in parte su proposta del Gover­no e in parte su proposta di orga­nizzazioni dei lavora­tori e degli operatori economici) per 3 anni, rinnovabili, con rinnovo parziale annuale

 

Tutti i membri cessano dalla carica a 67 anni (con deroga fino a 70 su autorizzazione del Governo)

Comitato direttivo

Governatore e 5/7 Direttori (Re, su pro­posta del Consiglio di reggenza) per 6 anni, rinnovabili

Governatore (Re) per 5 anni, rinnovabili

Collegio dei censori

10 membri (Assem­blea) per 3 anni, rinnovabili

Banca nazionale di Danimarca

Ente pubblico

-

Consiglio dei rappresen­tanti

-     8 membri (Parla­mento)

-     2 membri (Governo)

-     15 membri (Consiglio dei rappresentanti)

 

5 anni, con rinnovo parziale annuale dei membri cooptati dal Consiglio stesso

Direttorio

-     i 2 membri del Consiglio dei rappre­sentanti di nomina governativa

-     5 membri eletti an­nualmente dal Consi­glio dei rappresen­tanti fra i propri componenti

Collegio dei Governatori

-     1 nominato dal Re

-     2 nominati dal Consi­glio dei rappresentanti, su proposta del Direttorio

 

la nomina non prevede termine; sono prescritte le dimissioni al compimento dei 70 anni

I rendiconti sono controllati e approvati dal Ministro dell’eco­nomia

Banca di Finlandia

Ente indipen­dente di diritto pubblico cotto la garanzia e il controllo del Parlamento

-

Comitato parlamentare di controllo

-     9 membri eletti dal Parlamento

Direttorio

Governatore

Non più di 5 membri (Presidente della Repub­blica) per 5 anni, rinno­vabili per non più di tre periodi complessivi

 

Governatore (Presidente della Repubblica) per 7 anni, rinnovabili per non più di tre periodi complessivi (compresi gli incarichi nel Direttorio)

5 revisori e 5 sup­plenti (Parlamento)

Banca di Francia

Istituzione il cui capitale è posseduto dallo Stato

-

Consiglio generale

i membri del Consiglio per la politica monetaria e un rappresentante dei dipendenti

 

Consiglio per la politica monetaria

-     Governatore

-     2 Vice Governatori (Governo)

-     4 membri (Governo, su lista predisposta dai Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio economico e sociale, con parere del Consiglio per la politica monetaria) per 6 anni non rinnovabili, con rinnovo parziale biennale

 

Governatore (Governo), per 6 anni rinnovabili una sola volta

 

2 Vice Governatori (Go­verno) per 6 anni rinno­vabili una sola volta

 

limite di età: 65 anni

Commissari per i conti (Consiglio gene­rale)

Banca federale di Germania

Persona giu­ridica federale di diritto pub­blico

-

Consiglio d’amministrazione

-     Presidente della Banca, Vicepresidente e 2 membri (Governo federale) per 8 anni (eccezionalmente meno, non sotto i 5 anni)

-     4 membri (Camera delle Regioni, in accordo con il Governo federale, sentito il Consiglio d’amministrazione) per 8 anni (eccezionalmente meno, non sotto i 5 anni)

 

La nomina è eseguita con atto del Presidente della Repubblica

 

 

Presidente della Banca (v. nella colonna a sinistra)

Revisori (Consiglio d’amministrazione, d’intesa con la Corte federale dei conti)

 

Il rendiconto è sotto­posto al controllo della Corte federale dei conti, che riferisce alla Camera federale

Banca d’Inghilterra

Ente il cui capitale è posseduto dallo Stato

-

Commissione per la politica monetaria

-     Governatore

-     2 Vice Governatori

-     2 membri (Governa­tore, sentito il Go­verno) per 3 anni, rinnovabili, con rinno­vo parziale annuale

Collegio dei Direttori

-     Governatore e 2 Vice Governatori

-     16 Direttori (Sovrano) per 3 anni, con rinnovo parziale annuale

 

Sotto-comitato dei Diret­tori non esecutivi

(organo di controllo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governatore e 2 Vice Governatori (Sovrano) per 5 anni

Revisori (nominati dalla Banca)

Banca di Grecia

Società per azioni

Quotata presso la Borsa di Atene

 

 

(lo Stato e gli enti pubblici non possono possedere più del 35% del capitale)

Approva il ren­diconto, decide sull’impiego degli utili e dei dividendi, elegge e revo­ca 6 membri del Consiglio generale e i revisori; delibe­ra le modifica­zioni allo Sta­tuto

Consiglio generale

-     Governatore

-     2 Vice Governatori

-     membri del Consiglio per la politica mone­taria

-     6 consiglieri (Assem­blea), per tre anni, rinnovabili, con rin­novo parziale annuale

 

Consiglio per la politica monetaria

-     Governatore

-     2 Vice Governatori

-     3 membri (D.P.R. su proposta del Gover­no previo parere del Governatore) per 6 anni, rinnovabili, con rinnovo parziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio d’ammini­strazione

Governatore, Vice Governatori e direttori dei servizi della Banca

 

(organo interno di coordinamento dell’attività)

Governatore e 2 Vice Governatori (D.P.R. su proposta del Governo in base alla designazione del Consiglio generale) per 6 anni

Revisori dei conti (Assemblea)

Banca centrale e autorità per i servizi finanziari d’Irlanda

Ente pubblico

-

Consiglio dei Direttori

-     Governatore

-     Direttore generale della banca

-     Segretario generale del Ministero delle finanze

-     Presidente dell’Au­torità di regolazione per i servizi finanziari

-     Direttore generale dell’Autorità di regolazione

-     7 Direttori (Governo) per 5 anni

 

(il Consiglio è organo della Banca centrale e Autorità per i servizi finanziari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governatore (D.P.R. su proposta del Governo) per 7 anni, rinnovabili

 

(il Governatore è organo della Banca centrale)

Il rendiconto è con­trollato dall’organo statale di revisione dei conti e approvato dal Ministro delle finanze

Banca d’Italia

Istituto di diritto pubblico a struttura so­cietaria

 

prescritto che la mag­gioranza del capitale sia posseduta da enti pubblici o società a pre­valente parte­cipazione pub­blica)

Approva il bi­lancio, nomina i sindaci.

Le assemblee presso le sedi nominano un membro del Consiglio su­periore per ciascuna sede.

Consiglio superiore

-     Governatore

-     13 Consiglieri supe­riori (Assemblee dei partecipanti presso le sedi) per 5 anni, rinnovabili

-     Direttore generale (con voto consultivo)

 

(il Consiglio superiore ha funzioni di direzione e di diretta amministrazione)

Comitato esecutivo

-     Governatore

-     4 membri del Con­siglio superiore eletti annualmente dal Consiglio stesso

 

Direttore generale e 2 Vice Direttori generali (D.P.R., su proposta del Governo, in base alla designazione del Consiglio superiore)

 

(il Direttore generale esegue i deliberati del Consiglio superiore e sostituisce il Governa­tore in caso di assenza o impedimento)

 

Governatore (D.P.R., su proposta del Governo, in base alla designazione del Consiglio superiore)

 

Con il Direttore generale e i 2 Vice Direttori generali, costituisce il Direttorio

 

5 sindaci effettivi e 2 supplenti (Assem­blea) per 3 anni, rinnovabili

Banca centrale del Lussemburgo

Ente pubblico

-

Consiglio

-     Direttore generale e membri del Direttorio

-     6 membri (Governo) per 6 anni, rinnovabili

 

 

 

 

 

 

 

Direttorio

Direttore generale e 2 Direttori (Granduca, su proposta del Governo) per 6 anni, rinnovabili

 

Direttore generale (v. nella colonna a sinistra)

Il rendiconto è appro­vato dal Governo

Banca d’Olanda

Società per azioni

 

(il capitale è interamente posseduto dallo Stato)

Approva il ren­diconto, nomi­na il revisore dei conti e delibera le modificazioni allo Statuto

Consiglio dei commis­sari: è composto di 9/12 membri:

-     Presidente e gli altri membri (Assemblea, su elenco predisposto dallo stesso Consiglio dei commissari) per 4 anni, con rinnovo parziale annuale

-     1 membro (Governo) per 4 anni

 

Consiglio di banca: è composto da 11/13 membri:

-     il membro del Con­siglio dei commissari nominato dal Gover­no

-     1 membro del Con­siglio dei commissari eletto da esso;

-     gli altri membri cooptati dal Consiglio di banca medesimo, su elenco formato dal Direttorio, per 4 anni, rinnovabili, con rinno­vo parziale annuale

 

 

 

 

Direttorio

Presidente della Banca e 3/5 Direttori (Sovrano, su elenco predisposto dal Consiglio dei commissari e dal Consiglio di banca riuniti congiuntamente) per 7 anni

Presidente della Banca (v. nella colonna a sinistra)

Revisore dei conti (Assemblea)

Banca di Portogallo

Persona giuridica di diritto pubblico

-

Consiglio d’amministrazione

-  Governatore, 1 o 2 Vice Governatori

-  3/5 consiglieri (Governo) per 5 anni, rinnovabili

 

Comitato consultivo

-  Governatore, Vice Governatori

-  ex Governatori

-  4 membri (Governo) per 3 anni, rinnovabili

-  Presidente dell’Associazione bancaria portoghese

-  Presidente dell’Istituto di gestione del credito pubblico

-  rappresentanti delle Azzorre e di Madeira (governi locali)

-  Presidente del Consiglio di revisione

 

Governatore (Governo) per 5 anni, rinnovabili

Consiglio di revisione

-     3 componenti (Governo) per 3 anni, rinnovabili

-     1 componente eletto dai dipen­denti della Banca

Banca di Spagna

Ente di diritto pubblico

-

Consiglio di governo

-  Governatore, Vice Governatore

-  6 consiglieri (Gover­no, udito il Governa­tore) per 6 anni, rinnovabili una sola volta

-  Direttore generale del tesoro e della politica finanziaria e Vice­presidente della Com­missione nazio­nale per la borsa (senza diritto di voto in materie rilevanti per il SEBC)

Tutti i membri cessano dalla carica al compi­mento di 70 anni

Commissione esecutiva

-  Governatore, Vice Governatore

-  2 membri del Con­siglio di governo (eletti da questo per la restante durata della carica)

Governatore (Re, su proposta del Governo) per 6 anni, non rinnovabili

 

Vice Governatore (Gover­no, su proposta del Governatore) per 6 anni, non rinnovabili, coincidenti con la carica del Governatore

Il rendiconto è ap­provato dal Governo

Banca nazionale svedese

Autorità sottoposta al Parlamento

-

Consiglio generale

11 membri (Parlamento)

Direttorio

Presidente (Governa­tore), almeno un Vice Presidente e 6 membri (Consiglio generale) per 6 anni

Presidente (v. nella colonna a sinistra)

La sezione di con­trollo della Banca risponde al Consiglio generale

Banca nazionale svizzera

Società per azioni

 

Quotata presso la Borsa sviz­zera

 

(nessun sog­getto, tranne gli enti pubblici e le banche cantonali, può possedere più di cento azioni)

Approva il ren­diconto e deli­bera sull’im­piego dell’utile; nomina 5 membri del Consiglio di banca e l’or­gano di revi­sione; propone al Governo federale modificazioni alla legge sulla banca

Consiglio di banca

-     Presidente, Vice Presidente e 4 membri (Governo federale)

-     5 membri (Assem­blea)

 

La durata è di 4 anni, rinnovabili non oltre un massimo di 12 anni

Direzione generale

-     Presidente, Vice Presidente e un membro (Governo federale, su proposta del Consiglio di banca) per 6 anni, rinnovabili

Presidente della Banca (v. nella colonna a sinistra)

Organo di revisione (Assemblea) per 1 anno, rinnovabile


Appendice


 

Banca centrale europea

Natura giuridica e organizzazione

Secondo lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea[31], la Banca centrale europea (BCE) ha personalità giuridica. Essa ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; in particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, gli organi decisionali della BCE sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

 

Il Consiglio direttivo comprende i membri del Comitato esecutivo della BCE nonché i Governatori delle banche centrali nazionali.

 

Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del Consiglio direttivo sia superiore a 21, ciascun membro del Comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei Governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti e ruotano come indicato nello Statuto.

Il Consiglio direttivo decide di norma a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Perché il Consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora non venga raggiunto, il Presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale il Consiglio delibera anche in mancanza del quorum.

Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51 dello statuto (riguardante il capitale e la distribuzione del reddito delle banche centrali nazionali), alle votazioni in sede di Consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del Comitato esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un Governatore non può essere presente, ha facoltà di nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.

Le riunioni hanno carattere riservato. Il Consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni. Esso si riunisce almeno dieci volte all'anno.

Il Consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi del trattato e dello statuto. Il Consiglio direttivo formula la politica monetaria della Comunità, comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi d’interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce gli indirizzi necessari per la loro attuazione.

Il Consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

 

Il Comitato esecutivo comprende il Presidente, il Vice Presidente e quattro altri membri.

 

I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o no, a meno che il Consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo tra i Governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo. Il loro mandato ha durata di otto anni e non è rinnovabile. Possono essere membri del Comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.

Le condizioni e le modalità d’impiego dei membri del Comitato esecutivo, e in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale, sono oggetto di contratti stipulati con la BCE e sono fissati dal Consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal Consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del Comitato esecutivo non hanno diritto di voto su tali materie. Qualora un membro del Comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere revocato dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio direttivo o del Comitato esecutivo.

Ogni membro del Comitato esecutivo presente alle riunioni ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.

Il Comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Il Comitato direttivo può delegare ad esso taluni poteri propri. Il Comitato esecutivo ha inoltre il compito di preparare le riunioni del Consiglio direttivo.

 

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente presiede il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo della BCE. Fatto salvo l'articolo 39 dello statuto, il Presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.

 

Secondo l’articolo 45 dello statuto, fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.

 

Il Consiglio generale comprende il Presidente e il Vice Presidente della BCE e i Governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del Comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale.

È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente della BCE. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale. Il Presidente prepara le riunioni del Consiglio generale. Le funzioni di segreteria del Consiglio generale sono svolte dalla BCE.

Il Consiglio generale svolge i compiti previsti all'articolo 44 dello statuto; partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1. Concorre inoltre alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5; alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15; alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26, come previsto all'articolo 26.4; all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29, come previsto all'articolo 29.4.

Il Consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, come previsto dall'articolo 123, paragrafo 5, del trattato. Il Consiglio generale è informato dal Presidente della BCE sulle decisioni del Consiglio direttivo.

 

Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni d’impiego dei dipendenti della BCE. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo essere cessati dalle proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dal segreto professionale.

 

Con riguardo agli obblighi di rendiconto, la BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Le relazioni e i rendiconti sono messi gratuitamente a disposizione dei soggetti interessati.

 

Oltre agli organi decisionali, la struttura della BCE prevede vari livelli di controllo interni ed esterni.

 

In particolare, lo statuto prevede due livelli di controllo: a) i revisori esterni; b) la Corte dei conti europea.

I revisori esterni esaminano i conti annuali della BCE (articolo 27.1 dello statuto), mentre la Corte dei conti europea verifica l’efficienza operativa della gestione della BCE (articolo 27.2). Le relazioni dei revisori esterni vengono pubblicate nel Rapporto annuale della BCE.

Con riguardo ai livelli di controllo interni, la Direzione Revisione interna opera sotto la diretta responsabilità del Comitato esecutivo; il mandato della Direzione è stabilito nello statuto dei revisori della BCE approvato dal Comitato esecutivo. Lo statuto si basa su criteri professionali vigenti a livello internazionale, in particolare quelli dell'Istituto dei revisori interni (IRI).

La struttura di controllo interno della BCE si fonda su un approccio funzionale, in cui ciascuna unità organizzativa (Divisione, Direzione o Direzione generale) è responsabile della propria efficienza e del controllo interno. A tal fine, le unità attuano procedure di controllo operativo nei rispettivi ambiti di responsabilità. Un insieme di regole e procedure (cosiddetta "muraglia cinese") impedisce ad esempio che informazioni riservate provenienti dalle aree responsabili dell'attuazione della politica monetaria raggiungano quelle cui fa capo l'attività di gestione delle riserve ufficiali e dei fondi propri della BCE. Inoltre, alcune unità organizzative svolgono funzioni consultive o propositive presso il Comitato esecutivo, riguardo a specifiche problematiche di controllo orizzontale.

Il Codice di condotta della Banca centrale europea fornisce indirizzi e criteri di comportamento per il personale della BCE e i membri del Comitato esecutivo, che sono tenuti a perseguire elevati livelli professionali e deontologici sia nell’esercizio delle proprie funzioni presso la BCE, sia nelle loro relazioni con le banche centrali nazionali, le autorità pubbliche, gli operatori di mercato, i rappresentanti dei mezzi d’informazione e il pubblico in generale.

I membri del Consiglio direttivo agiscono anche in conformità a un codice di condotta in base al quale sono tenuti a salvaguardare l'integrità e la reputazione dell'Eurosistema e a preservare l'efficacia delle operazioni effettuate da quest'ultimo.

Il Comitato esecutivo ha inoltre adottato un sistema di controllo interno finalizzato a prevenire abusi nel trattamento di informazioni riservate potenzialmente rilevanti per i mercati finanziari (regole sull’insider trading). Nell'esercizio di attività finanziarie private svolte a proprio rischio e per proprio conto o a rischio e per conto di terzi, al personale della BCE e ai membri del Comitato esecutivo è vietato di trarre vantaggio, in modo diretto o indiretto, da informazioni riservate a cui hanno accesso. È prevista una procedura di conformità recante obblighi specifici per i membri del personale che dispongono di regolare accesso a informazioni privilegiate. Il Comitato esecutivo ha nominato un Consigliere per l'etica professionale, incaricato di prestare assistenza in tema di condotta e segreto professionali. Egli assicura inoltre un'interpretazione coerente delle norme sull'abuso di informazioni riservate.

Il comitato dei revisori interni svolge incarichi di revisione su mandato del Consiglio direttivo. La politica di revisione del SEBC è stata definita dal Consiglio direttivo nell'intento di assicurare la verifica dei progetti e dei sistemi operativi congiunti a livello del SEBC. Tali attività di controllo sono coordinate dal Comitato dei revisori interni.


La struttura del capitale

 

Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. Il Consiglio direttivo, deliberando con la maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3 dello statuto, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.

 

L’ammontare sottoscritto e interamente versato dalle Banche centrali nazionali (BCN) dei paesi dell’area dell’euro a valere sul capitale della BCE (5.564.669.247,19 euro) è pari a 3.978.226.562,17 euro, ripartiti nel seguente modo[32]:

 

 

Banche centrali nazionali (BCN) dei paesi dell’area dell’euro

 

BCN

Capitale sottoscritto

(%)

Capitale versato

(€)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,5502

141.910.195,14

Deutsche Bundesbank

21,1364

1.176.170.750,76

Banca di Grecia

1,8974

105.584.034,30

Banco de España

7,7758

432.697.551,32

Banque de France

14,8712

827.533.093,09

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

0,9219

51.300.685,79

Banca d'Italia

13,0516

726.278.371,47

Banque centrale du Luxembourg

0,1568

8.725.401,38

De Nederlandsche Bank

3,9955

222.336.359,77

Österreichische Nationalbank

2,0800

115.745.120,34

Banco de Portugal

1,7653

98.233.106,22

Suomen Pankki

1,2887

71.711.892,59

Totale

71,4908

3.978.226.562,17

 

 


Le BCN dei tredici paesi non aderenti all’area dell’euro sono tenute a versare una percentuale minima delle quote di capitale rispettivamente sottoscritte, a titolo di contributo ai costi operativi della BCE connessi alla partecipazione al Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dal 1° maggio 2004 tale contributo è pari al 7% delle quote di capitale sottoscritte, per un importo complessivo di 111.050.987,95 euro, ripartito nel seguente modo:

 

 

Banche centrali nazionali (BCN) dei paesi non appartenenti all’area dell’euro

(dal 1° maggio 2004)

 

BCN

Capitale sottoscritto

(%)

Capitale versato

(€)

Danmarks Nationalbank

1,5663

6.101.159,01

Sveriges Riksbank

2,4133

9.400.451,41

Bank of England

14,3822

56.022.530,23

Totale parziale relativo al gruppo iniziale di BCN non appartenenti all’area dell’euro

18,3618

71.524.140,65

 

 

 

Česká národní Banka

1,4584

5.680.859,54

Eesti Pank

0,1784

694.915,90

Central Bank of Cyprus

0,1300

506.384,90

Latvijas Banka

0,2978

1.160.010,95

Lietuvos Bankas

0,4425

1.723.656,30

Magyar Nemzeti Bank

1,3884

5.408.190,75

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

0,0647

252.023,87

Narodowy Bank Polski

5,1380

20.013.889,41

Banka Slovenije

0,3345

1.302.967,30

Národná Banka Slovenska

0,7147

2.783.948,38

Totale parziale relativo alle BCN dei nuovi paesi non appartenenti all’area dell’euro

10,1474

39.526.847,30

Totale

28,5092

111.050.987,95

 

Le BCN non appartenenti all’Eurosistema non hanno titolo a partecipare alla ripartizione degli utili, né sono tenute al ripianamento delle perdite della BCE.

 

Le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro. Tuttavia, qualora lo schema di sottoscrizione del capitale di cui all'articolo 29 dello statuto venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il Consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.

 

Il richiamato articolo 29 dello statuto reca appunto lo schema di sottoscrizione di capitale della BCE. A ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:

-    50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione comunitaria nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC;

-    50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato della Comunità, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC.

Le percentuali sono arrotondate verso l'alto al più vicino multiplo di 0,05%.

Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adottate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

 

Ai sensi dell’articolo 32 dello statuto, il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (di séguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio.

 

L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal Consiglio direttivo. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19 dello statuto.

La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal Consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2 dello statuto.

Secondo l’articolo 33, il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:

a) un importo stabilito dal Consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;

b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.

Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del Consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all’articolo 32, paragrafo 5, dello statuto.



[1]    Il testo della legge si trova nel sito internet della Banca nazionale austriaca (www.oenb.at).

[2]    Attualmente, i principali detentori di partecipazioni azionarie sono associazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, banche e compagnie d’assicurazione.

[3]    Lo Statuto, approvato con decreto reale del 10 gennaio 1999, e successive modificazioni, si trova nel sito internet della Banca nazionale del Belgio (www.bnb.be).

[4]    Il testo coordinato della legge si trova nel sito internet della Banca nazionale del Belgio (www.bnb.be).

[5]    Negli ultimi dodici mesi, il valore per azione alla Borsa di Bruxelles ha registrato il minimo di 2635 euro (27 luglio 2004) e il massimo di 3.749 euro (11 gennaio 2005).

[6]    L’ultimo dividendo, pagato il 31 marzo 2005, è stato di 66,67 euro per azione (50 euro al netto delle imposte).

[7]    Il testo della legge si trova nel sito internet della Banca nazionale di Danimarca (www.nationalbanken.dk).

[8]    Il richiamo contenuto nella legge è riferito alla Costituzione del 1915, il cui articolo 45 corrisponde agli articoli 51 e 52 della vigente Costituzione del 1953, il secondo dei quali prevede che i componenti delle commissioni nominate dal Parlamento siano eletti dall’Assemblea in modo da assicurarne la rappresentanza proporzionale.

[9]    Il testo della legge si trova nel sito internet della Banca di Finlandia (www.bof.fi).

[10]   Il testo del codice si trova nel sito internet governativo della legislazione francese (www.legifrance.gouv.fr).

[11]   Regolamento n. 93-1278 del 3 dicembre 1993, e successive modificazioni. Si veda inoltre il decreto 2 aprile 1996 sulla presentazione dei conti annuali della Banca di Francia (Gazzetta ufficiale 11 aprile 1996, n. 86).

[12]   Il testo della legge si trova nel sito internet della Banca federale di Germania (www.bundesbank.de).

[13]   Questa legge ha adeguato l’organizzazione e le funzioni della Banca federale di Germania in conseguenza del trasferimento delle funzioni di politica monetaria al livello europeo e dell’adozione dell’euro. In precedenza, l’organizzazione era articolata in un Direttorio, un Consiglio (formato dai membri del Direttorio e dai Presidenti delle Banche centrali regionali); ciascuna Banca centrale regionale aveva inoltre un Consiglio d’amministrazione. La riforma ha comportato la trasformazione del capitale e delle riserve della banca in euro. La conversione ha comportato un arrotondamento, con la riduzione dei fondi nella misura di 113 milioni di euro: con disposizione transitoria si è previsto che tale importo fosse versato alla riserva, fino all’ammontare di 2,5 miliardi di euro, destinandosi a utile d’esercizio la parte eccedente.

[14]   I testi normativi rilevanti per le funzioni e l’organizzazione della Banca d’Inghilterra si trovano nel sito internet della medesima (www.bankofengland.co.uk).

[15]   In circostanze economiche eccezionali, il Tesoro può impartire alla Banca direttive in materia di politica monetaria, comunicandole al Parlamento; esse cessano di avere efficacia se questo non le approva entro 28 giorni. Le direttive non possono comunque avere effetto per più di tre mesi.

[16]   Il testo dello Statuto si trova nel sito internet della Banca di Grecia (www.bankofgreece.gr).

[17]   Negli ultimi dodici mesi, il valore per azione alla Borsa di Atene ha registrato il minimo di 82,60 euro (20 agosto 2004) e il massimo di 110,70 euro (2 marzo 2005).

[18]   L’ultimo dividendo, pagato il 25 aprile 2005, è stato di 2,85 euro per azione.

[19]   Il testo della legge del 2003 si trova nel sito internet della Banca centrale e Autorità per i servizi finanziari d’Irlanda (www.ifsra.ie). Essa modifica la legge del 1942 sulla Banca d’Irlanda, il cui testo – così come quelli delle leggi del 1961, 1964, 1971, 1989, 1997 e 1998, che l’avevano precedentemente modificata – si trova nella sezione legislativa del sito del Parlamento irlandese (www.oireachtas.ie).

[20]   Secondo la Relazione annuale per il 2004, il capitale liberato ammonta a 30.474 euro (su complessivi 50.970 euro, secondo le previsioni di legge) ed è stato interamente versato dal Governo.

[21]   Fino al 1989 era previsto che la nomina di tre banking directors avesse luogo sulla base di elenchi proposti da rappresentanti delle banche associate alla Banca centrale. Non si applicavano ad essi le limitazioni relative all’assunzione di cariche presso banche e al possesso di partecipazioni bancarie. Sono denominate “banche associate” le banche che prima del 1942 erano azioniste della Banca centrale, nonché le altre banche cui tale qualità sia stata riconosciuta dal Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Direttori.

[22]   La Banca ha sedi nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Le assemblee per le sedi di Firenze e Livorno si riuniscono presso la sede di Firenze per la nomina di un unico rappresentante.

[23]   Articolo 114 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204. L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, recante l’adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali, dispone che i poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del citato testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC e, in particolare, a quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero.

[24]   I testi si trovano nel sito internet della Banca d’Olanda (www.dnb.nl).

[25]   Il testo della legge si trova nel sito internet della Banca di Portogallo (www.bportugal.pt).

[26]   I testi di legge si trovano nel sito internet della Banca di Spagna (www.bde.es).

[27]   Le disposizioni costituzionali e legislative si trovano nel sito internet della Banca nazionale svedese (www.riksbank.se).

[28]   Le disposizioni costituzionali e legislative si trovano nel sito internet delle Autorità federali della Confederazione (www.admin.ch).

[29]   Negli ultimi dodici mesi, il valore per azione alla Borsa svizzera ha registrato il minimo di 910 franchi svizzeri (3 febbraio 2005) e il massimo di 1020 franchi svizzeri (1° novembre 2004).

[30]   L’ultimo dividendo, pagato il 4 maggio 2005, è stato di 15 franchi svizzeri per azione (9,75 franchi al netto delle imposte). L’importo versato alla Confederazione e ai cantoni è stato di 2500 milioni di franchi (distribuzione ordinaria), 400 milioni di franchi (distribuzione supplementare), oltre a un versamento straordinario di 21.113.200 franchi derivanti dalla vendita di riserve auree eccedenti.

[31]   Si confronti il protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU C 191 del 29.7.1992, pag. 68), così come modificato dal trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1), dal trattato di Nizza (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 1), dalla Decisione del Consiglio 2003/223/CE (GU L 83 del 1.4.2003, pag. 66) e dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) – versione consolidata non ufficiale. Tale documento è consultabile nel sito internet della BCE (www.ecb.int).

[32]   Fonte: www.ecb.int.; ultimo aggiornamento: 29 aprile 2004.