XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Disposizione per ridurre la pressione fiscale sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo - A.C. 5726 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 777 | ||||
Data: | 17/06/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Disposizioni per ridurre la pressione fiscale sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo A.C. 5726
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n. 777
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17 giugno 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Finanze
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File: FI0771.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
Disposizioni per ridurre la pressione fiscale sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo
Normativa di riferimento
§ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 37)
§ L. 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (artt. 2, 4, 4-bis, 5, 8))
§ D.L. 13 settembre 2004, n. 240 Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla L. 9 dicembre 1998, n. 431. (artt. 1, 2 3, e 8)
§ L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, commi 332-334, 341-346)
Scheda di
sintesi
per l’istruttoria legislativa
Numero del progetto di legge |
A.C. 5726 |
Titolo |
Disposizioni per ridurre la pressione fiscale sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo |
Iniziativa |
On. Parolo ed altri |
Settore d’intervento |
Fisco |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date |
|
§ presentazione |
16 marzo 2005 |
§ annunzio |
17 marzo 2005 |
§ assegnazione |
26 aprile 2005 |
Commissione competente |
VI (Finanze) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, V, VIII, Questioni regionali |
La proposta di legge introduce aliquote differenziate, pari o inferiori rispetto a quelle ordinarie, per la tassazione dei redditi, percepiti da persone fisiche, derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.
La proposta di legge è accompagnata dalla relazione introduttiva dei proponenti.
La proposta di legge detta disposizioni relative all’imposizione sui redditi, materia per la quale l’articolo 23 della Costituzione stabilisce la riserva di legge.
La proposta di legge riguarda il sistema tributario dello Stato. Essa incide quindi su materia che l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione rimette all’esclusiva competenza legislativa dello Stato.
Le disposizioni della proposta di legge comportano una parziale deroga al principio di progressività del sistema tributario (articolo 53, secondo comma, della Costituzione), poiché per i contratti liberi viene fissata un’aliquota unica, mentre per i contratti stipulati in base agli accordi collettivi le aliquote sono determinate in relazione al numero degli immobili posseduti, ma senza prendere in considerazione il valore di essi e il reddito dagli stessi ricavato.
Deve tuttavia ricordarsi che il principio di progressività non deve necessariamente trovare applicazione nella disciplina di ciascun tributo, ma è realizzato nel sistema tributario complessivamente considerato (così, ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze 15-23 marzo 1960, n. 12; 20-24 giugno 1994, n. 263; 4 maggio 1995, n. 143; 24 gennaio-5 febbraio 1996, n. 21).
Il comma 4 dell’articolo 1 prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 dello stesso articolo siano determinate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Le disposizioni dell’articolo 1 incidono sulla misura delle aliquote dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, stabilite dall’articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
A fini di razionalità e di organicità della disciplina, sarebbe pertanto opportuno che le disposizioni fossero inserite nel corpo del suddetto testo unico.
Per la possibilità di cumulare il beneficio concesso dalla proposta di legge in esame con quello previsto dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1.
Per quanto riguarda invece i benefìci concessi dall’articolo 3 del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, non si pongono problemi di coordinamento in quanto le misure fiscali introdotte da questo decreto-legge hanno cessato di avere applicazione a decorrere dal 31 marzo 2005.
Agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili locati a soggetti in condizioni di disagio abitativo sono state recentemente introdotte dall’articolo 3 del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269. Tali agevolazioni hanno una durata temporale limitata.
La proposta di legge in esame concede agevolazioni fiscali, ai fini dell’imposta sul reddito, alle persone fisiche proprietarie di immobili concessi in locazione.
Si rinvia in particolare a quanto detto sopra, nel paragrafo “Coordinamento con la normativa vigente”, circa l’opportunità di formulare le disposizioni proposte come novelle al TUIR.
Il reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili è costituito dalla rendita catastale dell’immobile locato (articolo 37, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito: TUIR). Il successivo comma 4-bis dello stesso articolo 37 prevede che tale reddito è invece costituito dal canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento[1], in tutte le ipotesi nelle quali tale importo sia superiore alla rendita catastale dell’immobile.
Per sostenere il mercato delle locazioni, con l’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono state concesse agevolazioni fiscali per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della stessa legge e relativi ad immobili siti nei comuni c.d. ad alta densità abitativa[2].
L’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 prevede la possibilità di stipulare contratti di locazione sulla base dei parametri individuati in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei conduttori. II successivo comma 5, con riferimento a tali contratti cosiddetti agevolati, prevede che essi non possono avere durata inferiore ai tre anni e che sono soggetti a particolari procedure per il loro rinnovo[3].
Lo stesso articolo 8 della legge n. 431 del 1998 prevede che il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti di locazione sopra indicati e determinato ai sensi del citato articolo 37 del TUIR (ossia in misura pari al maggior valore tra la rendita catastale e il canone forfetariamente ridotto) è ulteriormente ridotto del 30 per cento.
Recentemente l’articolo 3 del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, ha concesso agevolazioni fiscali ai proprietari di immobili locati a soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, e che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 1 dello stesso decreto-legge[4].
In particolare si applicano le agevolazioni fiscali di cui al sopra illustrato articolo 8 della legge n. 431 del 1998 (riduzione del 30 per cento del reddito imponibile) ai proprietari che concedono in locazione immobili:
§ ad enti locali con contratti di locazione della durata fino a due anni, non rinnovabili né prorogabili, per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti disagiati (articolo 2, co. 3, e articolo 3, co. 5, del D.L. n. 240 del 2004);
Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, per i quali è comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti.
§ ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti (articolo 2, co. 6, e articolo 3, co. 5, del D.L. n. 240 del 2004).
Inoltre l’agevolazione fiscale di cui al citato articolo 8 della legge n. 431 del 1998 è incrementata dal 30 al 70 per cento[5] nei confronti dei proprietari che concedono in locazione immobili:
§ ad enti locali con contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione (articolo 2, co. 4, e articolo 3, co. 4, del D.L. n. 240 del 2004);
§ ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione (articolo 2, co. 5, e articolo 3, co. 5, del D.L. n. 240 del 2004);
Le agevolazioni fiscali di cui al D.L. n. 240 del 2004 hanno efficacia fino al 31 marzo 2005 (articolo 8 del D.L. n. 240 del 2004).
Il reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili, determinato ai sensi delle disposizioni sopra illustrate, concorre alla formazione del reddito complessivo ed è soggetto a tassazione con applicazione delle seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39 per cento (articolo 13 del TUIR, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria per il 2005).
Inoltre, sulla parte di reddito eccedente 100.000 euro, si applica, ai sensi dell’articolo 1, comma 350, della citata legge n. 311 del 2004, un contributo di solidarietà del 4 per cento.
Ai sensi dell’articolo 43 del TUIR, non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni. Il reddito derivante da tali immobili concorre a formare il reddito di impresa o di lavoro autonomo, ed è pertanto determinato con applicazione delle disposizioni dettate per tali tipologie di reddito.
La relazione illustrativa alla proposta di legge in esame accenna alle misure di “inasprimento degli accertamenti e delle sanzioni per contrastare il fenomeno degli affitti non dichiarati”, introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
A tal proposito si ricorda che i commi 332-334 dell’articolo 1 della citata legge hanno modificato il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. In particolare, allo scopo di facilitare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, si è resa obbligatoria l’indicazione del codice fiscale negli atti di assenso rilasciati dai comuni in materia di attività edilizia e nei contratti di servizi idrici e del gas[6] e si è esteso l’obbligo, a carico degli uffici pubblici e delle aziende che erogano i servizi, di inviare comunicazioni all’anagrafe tributaria in relazione ai suddetti atti e contratti. Inoltre, con riferimento ai medesimi contratti, è stato introdotto l’obbligo di acquisire e comunicare all’anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza.
Ulteriori misure di contrasto all’evasione delle imposte sulle locazioni immobiliari sono contenute nei successivi commi 341-346 dello stesso articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
In particolare il comma 341 stabilisce che non sono soggetti ad accertamento, al fine della liquidazione dell’imposta di registro, i contratti di locazione il cui canone risulti non inferiore al 10 per cento del valore catastale dell’immobile locato, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni. Il comma 342 esclude l’applicazione di alcuni poteri di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria relativamente ai redditi di fabbricati, derivanti da locazione, dichiarati in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti due importi:
a) canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15 per cento;
b) un decimo del valore catastale dell’immobile locato, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni.
Le misure sopra illustrate non si applicano nei confronti dei contratti dei locazione stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della citata legge n. 431 del 1998 (comma 343).
Sono state inoltre disciplinate le modalità della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, cui è tenuto chiunque venda, dia in locazione o in comodato un fabbricato o parte di esso, ovvero ne consenta a qualunque altro titolo l’uso esclusivo (comma 344). Tale obbligo è stato esteso anche ai soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare (comma 345).
Infine il comma 346 prevede la nullità dei contratti di locazione e degli altri contratti che costituiscono diritti relativi di godimento su unità immobiliari o loro porzioni se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
L’articolo 1 della proposta di legge prevede l’applicazione di aliquote ridotte, ai fini delle imposte sui redditi, per i redditi percepiti da persone fisiche derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.
In generale, si rileva che le disposizioni proposte afferiscono alla disciplina dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Sarebbe pertanto opportuna la loro formulazione come novelle a tale testo unico.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della disposizione, si osserva che questa fa riferimento ai redditi determinati ai sensi del sopra illustrato articolo 37 del TUIR e pertanto non trova applicazione nei confronti degli immobili che, in base al sopra ricordato articolo 43 del TUIR, non sono produttivi di reddito fondiario.
Nella relazione dei proponenti è rilevato che l’applicabilità della norma in esame alle sole persone fisiche comporta l’esclusione dei grandi proprietari di immobili, solitamente costituiti in società di capitali.
La relazione afferma che l’agevolazione qui prevista si somma ai benefìci fiscali concessi dall’articolo 8 della legge n. 431 del 1998, nell’ipotesi in cui ricorrano le condizioni per fruire di tale agevolazione. Tale possibilità di cumulo non sembrerebbe chiaramente desumibile dalla lettera del comma 1 dell’articolo 1 in esame, il quale prevede l’applicazione delle aliquote ridotte direttamente al reddito fondiario determinato ai sensi dell’articolo 37 del TUIR, senza applicazione di ulteriori disposizioni normative.
Le aliquote sono diversificate in relazione alla circostanza che il contratto di locazione sia stato stipulato o meno ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.
Si ricorda, come già indicato nel paragrafo relativo al quadro normativo, che il citato articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 prevede la possibilità di stipulare contratti di locazione sulla base dei parametri individuati in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei conduttori.
I redditi derivanti dai contratti di locazione non stipulati o rinnovati ai sensi della disposizione sopra citata sono soggetti ad un’aliquota unica del 23 per cento[7].
Per i redditi derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della disposizione sopra citata sono previste invece diverse aliquote da applicare in relazione al numero di immobili concessi in locazione.
In particolare:
a) ai redditi derivanti dalla locazione di non più di tre immobili si applica l’aliquota del 12,5 per cento;
b) ai redditi derivanti dalla locazione di un numero di immobili compreso tra 4 e 8 si applica l’aliquota del 18 per cento;
c) ai redditi derivanti dalla locazione di un numero di immobili superiore a 9 si applica l’aliquota del 23 per cento.
La formulazione della disposizione collega la variazione dell’aliquota al numero complessivo degli immobili posseduti, non prevedendo l’applicazione di aliquote diverse per scaglioni. Sotto questo riguardo essa si connota per un elevato carattere di progressività. Ciò potrebbe per altro determinare effetti distorsivi, tanto più in ragione del fatto che viene considerato soltanto il numero degli immobili posseduti, indipendentemente dal loro valore.
Il comma 2 prevede che le suddette aliquote non si applicano quando i redditi di cui al comma 1 risultano esenti in seguito all’applicazione delle deduzioni previste dalla legge.
Si tratta, in particolare, della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (c.d. no-tax area), di cui all’articolo 11 del TUIR.
L’articolo 11 del TUIR prevede una deduzione dal reddito complessivo, ridotto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del medesimo testo unico, il cui importo base è stabilito in 3.000 euro.
Tale importo è incrementato nelle seguenti misure, in ragione della natura dei redditi percepiti dai soggetti interessati:
- per i lavoratori dipendenti e assimilati, la deduzione è aumentata di 4.500 euro;
- per i soggetti che percepiscano pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, la deduzione è aumentata di 4.000 euro;
- per i lavoratori autonomi e per i soggetti in regime di contabilità semplificata (c.d. imprese minori) la deduzione è aumentata di 1.500 euro.
La deduzione spetta a condizione che il reddito complessivo del soggetto non superi determinati limiti e, all’interno di tali limiti, spetta in misura inversamente proporzionale all’entità del reddito percepito[8].
I redditi di cui all’articolo in esame continuerebbero quindi a concorrere alla formazione del reddito complessivo del soggetto il quale, ai sensi dell’articolo 3 del TUIR, è formato da tutti i redditi posseduti e costituisce la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Sembra tuttavia che per l’individuazione dell’aliquota marginale da applicare al suddetto reddito complessivo non si debba tener conto dell’importo dei redditi di cui all’articolo in esame, poiché tali redditi sono comunque tassati con un’aliquota diversa. Per la determinazione dell’imposta complessiva sui redditi qui considerati, in luogo dell’aliquota marginale che risulterebbe applicabile in relazione all’importo del reddito complessivo, si dovrebbe quindi applicare l’aliquota determinata in base al comma 1.
Sarebbe comunque opportuno specificare espressamente quest’aspetto, rilevante per la concreta applicazione delle disposizioni proposte. A questo fine potrebbe confrontarsi quanto previsto per il concordato preventivo biennale dall’articolo 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’adesione al concordato preventivo consente ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di definire l’onere tributario ad un livello minimo (il contribuente si impegna infatti a dichiarare un ammontare di ricavi o compensi e di redditi almeno pari a quelli del periodo d'imposta di riferimento, incrementati di una determinata percentuale), con conseguente applicazione di aliquote ridotte sull'eccedenza di reddito imponibile, rispetto al reddito del periodo di riferimento.
L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004, paragrafo 4.1, con riferimento all’applicazione delle aliquote ridotte, ha chiarito che, non essendo stato richiamato dal citato art. 33 l’istituto della tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR, “il reddito sul quale vanno applicate le aliquote agevolate concorre, comunque, alla formazione del reddito complessivo del contribuente” e che “soltanto al momento del calcolo dell'imposta lorda si applicano allo stesso le aliquote agevolate in luogo di quelle ordinarie.” Secondo la medesima circolare, “il reddito assoggettato ad aliquote agevolate non concorre, però, alla formazione del reddito complessivo IRPEF ai fini della individuazione delle aliquote applicabili”.
Il comma 3 prevede che le disposizioni introdotte abbiano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame.
Il comma 4 rimette la definizione delle modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in un milione di euro a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2006 e 2007, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A questo fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 5726 ¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati PAROLO, CÈ, DARIO GALLI, SERGIO ROSSI, GUIDO DUSSIN, GUIDO ROSSI, POLLEDRI ¾ |
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Disposizioni per ridurre la pressione fiscale sui
redditi |
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Presentata il16 marzo 2005
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di porre rimedi immediati alla crisi abitativa, incentivando i proprietari a mettere a disposizione un numero maggiore di alloggi a minore prezzo grazie alla riduzione fiscale che si propone.
Il caro affitti, le difficoltà di trovare sul mercato appartamenti liberi da affittare e la conseguente emergenza abitativa che sfocia nel ripetuto blocco degli sfratti, hanno senz'altro origine nella scarsa disponibilità di alloggi per la locazione.
La crisi abitativa si è esasperata negli ultimi anni, a causa dell'incremento dei prezzi del mercato immobiliare, dovuto non solo al crollo delle borse mondiali, a decorrere dal settembre 2001, ma soprattutto all'introduzione dell'euro che ha raddoppiato i valori nominali dei prezzi.
A tutto ciò si aggiunga che la pressione fiscale sui redditi derivanti dalle locazioni non consente ai proprietari di applicare canoni adeguati al valore dei salari medi. Anzi, l'elevato prelievo fiscale ha da sempre alimentato il fenomeno degli affitti non dichiarati; l'inasprimento degli accertamenti e delle sanzioni previsto dalla legge finanziaria per il 2005, legge n. 311 del 2004, è certamente opportuno ma non sufficiente a risolvere la problematica.
La legge n. 431 del 1998, nonostante gli intenti di sbloccare il mercato delle locazioni appena uscito, allora, dalle maglie dell'equo canone, non solo non è riuscita, ad oggi, a produrre gli effetti desiderati, quali l'incremento della disponibilità degli alloggi e l'abbattimento dei canoni di locazione, ma risulta oramai inadeguata alle mutate condizioni dei prezzi del mercato immobiliare.
Le incentivazioni fiscali, previste a favore delle parti che stipulano i contratti concordati sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni di categoria, non sono sufficienti a indurre i proprietari a concedere il proprio immobile in locazione.
I motivi sono la mancata certezza sull'immediata disponibilità dell'immobile alla scadenza del contratto, l'aumento dei prezzi del mercato immobiliare che stimola le compravendite, l'alta tassazione dei redditi da locazione.
La presente proposta di legge, con l'articolo 1, interviene a ridurre il prelievo fiscale sui redditi derivanti dagli immobili locati con i contratti concordati, in aggiunta alle incentivazioni fiscali previste dalla legge n. 431 del 1998, e a stabilire in generale l'applicazione dell'aliquota minima del 23 per cento dell'imposta sui redditi da locazione di immobili adibiti ad uso abitativo.
Nella prima ipotesi si propone l'applicazione delle aliquote del 12,5 e del 18 per cento correlate al numero di appartamenti locati, nella speranza di incrementare il ricorso ai contratti concordati previsti dalla legge n. 431 del 1998, che, come noto, sono a canone calmierato.
La nuova tassazione proposta comunque fa salva l'applicabilità del regime fiscale più favorevole, nei casi in cui il contribuente, pur essendo titolare di redditi da locazione di immobili, possiede un reddito complessivo, che rientra nella no-tax area per effetto dell'applicazione delle deduzioni spettanti (comma 2).
Le norme che si propongono sono applicabili solo ai proprietari persone fisiche, rimanendo esclusi i grandi proprietari di immobili.
La grande proprietà immobiliare è quasi sempre strutturata in società di capitali che, essendo esclusa dalle previsioni della presente proposta di legge, continuerebbe ad essere assoggettata alla vigente aliquota dell'imposta sul reddito delle società del 33 per cento e agli inerenti benefìci fiscali connessi all'imputabilità dei redditi dei fabbricati nell'ambito della contabilità del bilancio societario.
Riteniamo che la disciplina proposta produrrà una serie di positivi e immediati effetti sul mercato delle locazioni, poiché in primo luogo incrementa il numero degli alloggi da concedere in locazione, incentivando i proprietari immobiliari ad affittare gli appartamenti oggi tenuti sfitti, e in secondo luogo contribuisce a calmierare il costo degli affitti, mediante la riduzione della pressione fiscale.
Si confida che la presente proposta di legge accolga l'adesione di tutte le forze politiche, affinché l'iter di approvazione possa svolgersi in tempi brevi.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo).
1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti ai fini dell'imposta sul reddito all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivati dai contratti di locazione, stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote: a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento; b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento; c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento. 2. La tassazione di cui al comma 1 non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 2. (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2006 e 2007, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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[1] Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione forfetaria è elevata al 25 per cento.
[2] I comuni nei quali si applica il sopra citato articolo 8 della legge n. 431 del 1998 sono:
- i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi;
- gli altri comuni capoluogo di provincia;
- i comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, (G.U. n. 143 del 19 giugno 1985), non compresi nei punti precedenti;
- i comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, (G.U. n. 93 del 22 aprile 1987), non compresi nei punti precedenti;
- i comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004), non compresi nei punti precedenti;
- i comuni terremotati della Campania e della Basilicata (secondo l’interpretazione avvalorata, da ultimo, dalle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione relativi ai redditi del 2004).
[3] Si ricorda che con il D.M. 30 dicembre 2002, recante “Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge”, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dettato disposizioni di attuazione della legge n. 431 del 1998.
[4] Ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 240 del 2004 i soggetti in condizioni di disagio abitativo:
a) non devono disporre di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
b) devono essere beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell’art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
c) devono tuttora essere in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.
[5] Sostanzialmente viene assoggettato ad imposizione un importo pari al 25,5 per cento del canone di locazione.
[6] Tale obbligo era già previsto dall’articolo 6 del D.P.R. n. 605 del 1973 per i contratti di somministrazione di energia elettrica.
[7] L’aliquota del 23 per cento è l’aliquota che attualmente si applica a tutti i redditi compresi nello scaglione 0-26.000 euro.
[8] Più precisamente, la deduzione non spetta a tutti i soggetti per i quali risulti pari o minore di zero il risultato del rapporto fra l’importo di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni in precedenza richiamate nonché degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta di cui all’articolo 14 del TUIR, e l’importo di 26.000 euro.
La deduzione potrà inoltre essere usufruita per intero ovvero in parte, a seconda del risultato percentuale del sopra indicato rapporto. In particolare, se:
- il rapporto è uguale o maggiore di uno, la deduzione compete per l’intero ammontare;
- se il rapporto è uguale ad un numero compreso tra zero e uno, la deduzione spetterà in proporzione al risultato ottenuto.