XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Intepretazione autentica delle norme sull'asseverazione della documentazione doganale - A.C. 5815
Serie: Progetti di legge    Numero: 765
Data: 30/05/05
Descrittori:
DAZI E DIRITTI DOGANALI   DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Organi della Camera: VI-Finanze
Riferimenti:
AC n.5815/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Interpretazione autentica
delle norme sull’asseverazione
della documentazione doganale

A.C. 5815

 

n. 765

 


xiv legislatura

30 maggio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: FI0762.doc


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 4

Elementi per l’istruttoria legislativa. 5

§      Necessità dell’intervento con legge. 5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 5

§      Impatto sui destinatari delle norme. 6

§      Formulazione del testo. 6

Schede di lettura

Quadro normativo. 9

La proposta di legge n. 5815. 12

Proposta di legge A.C. 5815

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale. 19

Normativa di riferimento

§      Codice penale (art. 358)25

§      L. 22 dicembre 1960, n. 1612 Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali26

§      L. 25 luglio 2000, n. 213 Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci30

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria
legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 5815

Titolo

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della docu­mentazione doganale

Iniziativa

on. Giorgio Benvenuto

Settore d’intervento

Dogane

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione alla Camera

29 aprile 2005

§       annunzio

2 maggio 2005

§       assegnazione

16 maggio 2005

Commissione competente

VI (Finanze)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, XI

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge in esame interpreta l’articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, relativo all’asseverazione dei dati effettuata, agli effetti delle procedure doganali, dagli spedizionieri doganali, dai centri di assistenza doganale (CAD) e dagli altri soggetti a ciò abilitati.

In particolare il comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge prevede che il potere di asseverazione possa essere esercitato dai soggetti abilitati anche successivamente al compimento dell’operazione doganale.

Il comma 2 dispone che l’asseverazione riguardi, oltre alla completezza documentale e alla regolarità formale, anche la regolarità sostanziale dell’operazione doganale.

Il comma 3 attribuisce ai soggetti che esercitano il potere di asseverazione la qualifica di incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale.

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione introduttiva del proponente.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

I commi 1 e 2 dell’articolo 1 della proposta di legge in esame contengono disposizioni d’interpretazione autentica di norme di rango legislativo .

Il comma 3 dello stesso articolo estende l’applicazione di norme penali, per le quali l’articolo 25, secondo comma, della Costituzione stabilisce la riserva di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il progetto di legge riguarda le procedure doganali. Esso incide quindi su materia che l’articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione rimette all’esclusiva competenza legislativa dello Stato.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

I commi 1 e 2 dell’articolo 1 sono formulati come disposizioni d’interpretazione autentica dei commi 2 e 5 dell’articolo 2 della legge n. 213 del 2000.

A fini di razionalità e di organicità della disciplina, sarebbe opportuno che le disposizioni (le quali per altro non sembrano prive di contenuto innovativo rispetto alle disposizioni cui si riferiscono) fossero inserite nel corpo dello stesso articolo 2 della legge n. 213 del 2000 mediante idonea novella.

Al medesimo scopo, sarebbe opportuno che anche il comma 3, il quale sottopone i soggetti che esercitano il potere di asseverazione alla disciplina dell’articolo 358 del codice penale, venisse formulato come comma aggiuntivo allo stesso articolo 2 della legge n. 213 del 2000.

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 1, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dispone il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, affidando all’Agenzia delle dogane l’individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo. Tale riassetto dovrà essere attuato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la cui emanazione era previsto il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (il termine, per altro ordinatorio, era quindi il 16 aprile 2005).

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento in esame precisa le modalità di esercizio e il contenuto del potere di asseverazione delle dichiarazioni doganale, attribuito dall’articolo 2, commi 1 e 2, e 3, comma 2, della legge n. 213 del 2000, agli spedizionieri doganali, ai centri di assistenza doganale (CAD) e agli altri soggetti a ciò abilitati.

Formulazione del testo

Si vedano le osservazioni svolte, in questa sezione, nel paragrafo relativo al Coordinamento con la normativa vigente.

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

La professione di spedizioniere doganale[1] è regolata principalmente dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali), dal regolamento di esecuzione emanato con il D.M. 10 marzo 1964 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 aprile 1964, n. 102), dagli articoli da 40 a 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43[2], concernenti in particolare la disciplina della rappresentanza in dogana e la procedura per la nomina degli spedizionieri doganali, e, da ultimo, dalla legge 25 luglio 2000, n. 213, recante norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci.

Oggetto della professione è l'attività di rappresentanza per il compimento di operazioni doganali riguardanti le materie fiscale, merceologica, valutaria, e quante altre si riferiscano al campo doganale (art. 1 della legge n. 1612 del 1960 e art. 40 del D.P.R. n. 43 del 1973).

La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata, previo superamento di un apposito esame (articoli 47-48 del D.P.R. n. 43 del 1973).

L'acquisto della patente di spedizioniere doganale dà diritto all'iscrizione nell'albo professionale (art. 2, comma 2, della legge n. 1612 del 1960)[3] la quale costituisce a sua volta condizione per l'esercizio dell’attività. Sono ammessi tuttavia a compiere atti professionali, pur se non iscritti all'albo, gli spedizionieri doganali dipendenti dal proprietario della merce, ovvero operanti in veste di coadiutori di uno spedizioniere doganale iscritto. Questi soggetti devono comunque essere iscritti in un apposito elenco speciale compartimentale (articoli 42-44 del D.P.R. n. 43 del 1973). Si noti che le amministrazioni dello Stato possono conferire a propri dipendenti, in possesso dei requisiti necessari, la rappresentanza per il compimento delle operazioni doganali (art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 1973).

Inoltre, ai sensi del D.M. 11 dicembre 1992, n. 548, gli spedizionieri doganali rientrano tra i soggetti autorizzati alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale, nell’ambito della circoscrizione doganale presso la quale gli stessi sono abilitati al compimento delle operazioni doganali, sulla base del possesso di determinati requisiti quali, tra gli altri, l’iscrizione nell’albo professionale da almeno tre anni. Gli stessi non devono inoltre risultare sospesi dall’attività professionale ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 43 del 1973 e non essere incorsi, nei tre anni precedenti, in provvedimenti definitivi di sospensione di durata superiore a trenta giorni.

Lo spedizioniere doganale iscritto all'albo non può esercitare altre attività, né libere né vincolate a rapporto d'impiego, diverse da quelle di esperto o perito in materie o settori di competenza classificati dalle Camere di commercio, di spedizioniere, ai sensi dell'art. 1737 cod. civ., e di vettore (art. 7 della legge n. 1612 del 1960 e art. 3 del D.M. 10 marzo 1964).

 

Con riferimento all’evoluzione della normativa in materia di spedizionieri doganali, mette conto ricordare che fino agli inizi degli anni ’70, quando entrò in vigore il citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, presso le dogane operavano due diverse categorie: quella, appunto, degli spedizionieri, e quella dei procuratori speciali. Questi ultimi, in quanto rappresentanti dei proprietari delle merci, erano abilitati, mediante apposita procura speciale, ad operare in ragione del rapporto fiduciario con gli operatori. Con il testo unico, il diritto di rappresentanza in dogana venne riservato esclusivamente agli spedizionieri. Tale riserva fu oggetto di valutazioni discordanti, ritenendo alcuni autori che essa avrebbe assicurato un’ingiustificata rendita di posizione a favore degli stessi.

Successivamente, in sede comunitaria, fu adottato il regolamento n. 3632/85, con il quale si stabiliva che la dichiarazione in dogana poteva essere fatta da chiunque fosse in grado di presentare la merce e i relativi documenti, e che una riserva a favore di una specifica categoria professionale era ammissibile soltanto per gli Stati il cui ordinamento distingueva tra rappresentanza diretta ed indiretta, fermo restando che la riserva poteva valere esclusivamente per una delle due tipologie. Inoltre, la riserva era limitata alla sola dichiarazione e non anche alle altre operazioni doganali.

L’Italia tardò a lungo a recepire le novità introdotte dal regolamento, tant’è che nei confronti di essa fu avviata una procedura d’infrazione il cui esito fu la sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 9 febbraio 1994. Precedentemente il Governo italiano aveva ritenuto di ottemperare ai precetti comunitari con il D.M. 29 dicembre 1992, che riservava agli spedizionieri doganali la sola rappresentanza diretta; tale decreto, su cui si era pronunziato criticamente anche il TAR del Lazio, non fu tuttavia ritenuto sufficiente dalle autorità comunitarie. Pertanto, essendo entrato in vigore dal 1° gennaio 1994 il codice doganale comunitario, il Ministero delle finanze, con la circolare n. 194/D dell’8 luglio 1997 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 luglio 1997, n. 165) ha disposto la disapplicazione delle norme con esso contrastanti. In particolare, è venuta meno la fattispecie del “proprietario della merce”, non contemplato nel codice doganale comunitario; si è introdotta la rappresentanza indiretta e si è limitata la riserva a favore degli spedizionieri alla sola presentazione della dichiarazione, e non anche alle altre operazioni doganali. La rappresentanza indiretta è divenuta quindi del tutto libera. Le conseguenti modificazioni e abrogazioni relative agli articoli 40, 41, 42, 43, 47 e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale sono state infine operate dall’articolo 28 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

 

Nel corso della passata legislatura, la legge 25 luglio 2000, n. 213, è intervenuta per attribuire agli spedizionieri nuove funzioni e qualifiche.

In primo luogo, il provvedimento prevede un’ampia rivalutazione delle competenze e funzioni degli spedizionieri nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Ad essi vengono quindi conferiti:

-          il potere di rappresentanza dinanzi agli uffici finanziari (articolo 1, comma 1);

-          lo svolgimento dei compiti che lo Stato e gli enti locali possono affidare ai privati per effetto di norme nazionali o comunitarie (articolo 1, comma 2);

-          il potere, del tutto nuovo, di asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari (articolo 2).

 

La stessa legge n. 213 del 2000 conferisce nuovi poteri anche ai CAD (centri di assistenza doganale), istituiti dal D.L. n. 417 del 1991, convertito dalla legge n. 66 del 1992. In particolare, i centri hanno il potere di riscuotere i diritti portuali e di svolgere attività ispettive per conto delle autorità comunitarie; hanno la facoltà di presentare le merci, oltre che negli spazi doganali e nei luoghi destinati all’esecuzione delle operazioni doganali, anche presso i magazzini e i depositi dei soggetti per conto dei quali essi operano e presso i quali le merci sono giacenti.

 

L’asseverazione, disciplinata dall’articolo 2 della citata legge n. 213 del 2000, consiste in un’attestazione richiesta dall’operatore economico che intende presentare una dichiarazione agli uffici finanziari.

L’asseverazione attesta la corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si fondano. In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni doganali, l’asseverazione attesta anche che l'operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti prescritti per il suo compimento dalla normativa vigente (articolo 2, comma 5).

L’asseverazione viene rilasciata dagli spedizionieri doganali, da eventuali altri soggetti a ciò abilitati dal direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette (attualmente dal direttore generale dell’Agenzia delle dogane), nonché dai centri di assistenza doganale (CAD) (articolo 2, commi 1 e 2, e articolo 3, comma 2).

L’Amministrazione finanziaria, nell’esecuzione dei controlli in sede di accertamento, di norma assume i dati asseverati dagli spedizionieri doganali e dagli altri soggetti abilitati, e compie ulteriori verifiche dei dati stessi solo qualora vi siano fondati motivi per procedervi (articolo 2, comma 4).

L’asseverazione comporta la responsabilità solidale dei soggetti abilitati per il pagamento del tributo, se questi erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell’erroneità dei fatti asseverati (articolo 2, comma 6), e, in caso di asseverazione falsa e mendace, la responsabilità, anche patrimoniale, per i danni procurati all’erario (articolo 2, comma 7).

 

 

La proposta di legge n. 5815

La proposta di legge n. 5815 si compone di un solo articolo, recante l’interpretazione autentica dei commi 1 e 5 dell’articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 stabilisce che il comma 1 del citato articolo 2 della legge n. 213 del 2000 s’interpreta nel senso che il potere di asseverazione, spettante agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti a ciò abilitati, può essere esercitato anche successivamente all’espletamento dell’operazione doganale.

L’asseverazione, in quest’ipotesi, non sarebbe utilizzata dall’operatore economico per l’espletamento dell’operazione doganale, ma sarebbe conservata dall’operatore stesso per essere esibita all’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui questa, entro il termine triennale di prescrizione[4], intendesse effettuare ulteriori accertamenti sull’operazione doganale effettuata.

Viene fatta salva la facoltà della dogana di effettuare, anche in presenza di asseverazione successiva, i controlli che dovessero essere ritenuti necessari, tenendo però presente che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 213 del 2000, l’Amministrazione finanziaria compie ulteriori verifiche solo nel caso in cui vi siano fondati motivi per procedere.

 

La disposizione del comma 1 parrebbe estendere il campo di applicazione della norma interpretata, la quale, utilizzando l’espressione: “dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari”, sembra riferire l’asseverazione ai dati contenuti nelle dichiarazioni non ancora presentate agli uffici finanziari. L’espressione potrebbe tuttavia intendersi anche nel senso che le parole: da presentare” individuino non già una circostanza temporale futura, bensì l’obbligo normativo della presentazione: in tal caso, la previsione del rilascio dell’asseverazione in un momento successivo all’esecuzione delle operazioni doganali espliciterebbe una possibilità implicita nel dettato della disposizione originaria.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 interpreta il comma 5 del citato articolo 2 della legge n. 213 del 2000, relativo al contenuto dell’attività di asseverazione.

 

Il comma 5 dell’articolo 2 della legge n. 213 del 2000 stabilisce che l’asseverazione delle dichiarazioni doganali attesti, oltre alla corrispondenza tra i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate e i documenti sulle quali le stesse si basano, la regolarità dell’operazione doganale, la completezza della documentazione necessaria e la rispondenza dell’operazione stessa a tutti i requisiti previsti per la sua esecuzione dalla normativa vigente.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 in esame dispone che l’attestazione relativa alle operazioni doganali sia riferita, oltre che alla completezza documentale e alla regolarità formale, anche a tutti gli aspetti di regolarità sostanziale, compresa anche, ad esempio, l’ispezione delle merci che sono oggetto dell’operazione.

In applicazione della disposizione in esame, la limitazione del potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria, prevista dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 213 del 2000, sarà efficace esclusivamente in presenza di asseverazioni attestanti la regolarità formale e sostanziale delle operazioni doganali.

 

Al riguardo si osserva che, avendo l’interpretazione autentica carattere retroattivo, potrebbe porsi il problema della validità delle asseverazioni meramente formali già rilasciate alla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame. Attesa la possibile innovatività della disposizione, potrebbe quindi essere opportuno riformularla come modificazione del testo legislativo vigente.

 

Il comma 3 dell’articolo 1 stabilisce che i soggetti, i quali esercitano il potere di asseverazione [spedizionieri doganali, centri di assistenza doganale (CAD) e altri soggetti a ciò abilitati] a norma degli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, comma 2, della citata legge n. 213 del 2000, assumono la veste di incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale, con conseguente applicabilità delle norme penali che puniscono i reati che possono essere commessi esclusivamente dai soggetti così qualificati.

 

L’articolo 358 del codice penale definisce, ai fini della legge penale, la nozione di persona incaricata di un pubblico servizio[5].

Si tratta di colui che, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio, inteso come un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione (definita dall’art. 357 c.p.), e dunque da norme di diritto pubblico, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e dunque dalla assenza di poteri autoritativi o certificativi, fatta eccezione per lo svolgimento di semplici mansioni d’ordine e per la prestazione di opera meramente materiale.

Il pubblico servizio è dunque, dal punto di vista oggettivo, un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico, indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia affidato allo Stato o ad altri soggetti, pubblici o privati[6].

Quanto al contenuto, il pubblico servizio è quindi attività di carattere intellettivo, caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità[7].

 

Per comprendere appieno la nozione di incaricato di pubblico servizio occorre dunque individuare preliminarmente la nozione di pubblica funzione. Per pubblica funzione s’intende la funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dal fatto che colui che la esercita manifesta la volontà della pubblica amministrazione attraverso poteri autoritativi o di certificazione. Occorre pertanto che la funzione sia regolata da norme di diritto pubblico, cioè dalla Costituzione o dal diritto amministrativo, non da quello privato; in secondo luogo, occorre che coloro che la esercitano abbiano il potere di manifestare la volontà della pubblica amministrazione, e ciò avviene qualora essi abbiano in tale campo poteri autoritativi o certificativi. I poteri autoritativi esprimono un'autorità nei confronti dei cittadini: sono quindi pubblici ufficiali gli agenti di polizia, i controllori ferroviari etc.; i poteri certificativi si hanno quando colui che li esercita può redigere documenti che, in base alla legge, valgono come prove: sono quindi pubblici ufficiali i notai, gli agenti di cambio, etc.

 

Per quanto riguarda i poteri di certificazione, preclusi agli incaricati di pubblico servizio, si ritiene che non rientri tra questi, non avendo valore di prova, l’asseverazione di cui all’articolo 2 della legge n. 213 del 2000.

 

Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio assumono estrema rilevanza in campo penale, in quanto alcuni reati possono essere commessi solo da soggetti che rivestono tali qualifiche. Si tratta in particolare dei reati contro la pubblica amministrazione: peculato (artt. 314-316), concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318-322), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.), rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.), rifiuto o omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.).

 

 


Proposta di legge A.C. 5815

 


CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 5815

¾

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato Benvenuto

¾

 

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000,
n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 29 aprile 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, recante «Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci», attribuiscono agli spedizionieri doganali e ad altri soggetti abilitati il potere di procedere all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici doganali.

Tale asseverazione costituisce sicu­ramente un ausilio per la dogana, sempre che venga garantita la regolarità dell'operazione doganale non solo sotto il profilo formale, ma anche sotto quello sostanziale.

In particolare per le operazioni relative a merci avviate al cosiddetto «canale verde» (nessun controllo), per le quali si intenda procedere al controllo a posteriori, l'asseverazione, che deve garantire la regolarità sostanziale oltre che formale dell'operazione, potrebbe risultare utile pur se eseguita successi­vamente all'espletamento dell'operazione doganale, consentendo di evitare anche la verifica a posteriori, a meno, ovviamente, che la dogana non ritenga comunque di procedere al controllo.

Le risorse risparmiate nell'attività di controllo potrebbero quindi essere più proficuamente indirizzate.

In considerazione peraltro della valenza pubblicistica che viene attribuita all'asseverazione, occorre prevedere per il soggetto che vi fa luogo la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, con il corredo delle conseguenti sanzioni aggravate in caso di asseverazioni false o mendaci.

Per i motivi citati, e richiamando in questa sede le motivazioni sottese alla risoluzione in Commissione n. 7-00540 del 27 dicembre 2004, che di seguito si riproduce, si propone una coerente interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge n. 213 del 2000, nonché l'attribuzione della qualificazione penalistica di incaricato di pubblico servizio agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati ai sensi di legge all'asseverazione dei dati.



ALLEGATO

 

Testo della risoluzione in Commissione 7-00540 presentata
nella seduta di lunedì 27 dicembre 2004

 


La VI Commissione,

premesso che:

come segnala la federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), con il crescente volume degli scambi internazionali, l'esigenza di garantire la fluidità dei traffici e la necessità di adottare misure più opportune al fine di contrastare ogni tipo di frode e garantire nel contempo la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni, rappresentano la funzione primaria di un'amministrazione doganale moderna;

la globalizzazione dei mercati mondiali, favorita dalla diffusione delle tecnologie informatiche, richiede inoltre l'utilizzo di nuovi e più idonei strumenti per ostacolare il rischio di danno, non solo finanziario e fiscale, ma anche rispetto alla salute e all'incolumità dei cittadini;

la legge 25 luglio 2000, n. 213, ha già introdotto un adeguamento dell'attività della meritoria categoria degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci, utilizzando la lunga esperienza acquisita nel settore doganale da questi professionisti, anche al fine di compensare i livelli di attività perduti in seguito al mutato contesto dell'Unione europea;

nell'attuale contingenza che richiede ulteriori controlli da parte delle ammini­strazioni doganali, il riammodernamento professionale degli spedizionieri doganali deve essere chiamato a giocare un ruolo decisivo non solo contro il rischio di frode, ma anche contro il bio terrorismo e i traffici illeciti;

si rende pertanto necessario delegare agli spedizionieri, ferme restando le attività di controllo dell'amministrazione doganale, alcune funzioni di supporto nell'accertamento doganale;

la possibilità di asseverazione delle dichiarazioni doganali prevista dalla citata legge n. 213 del 2000, ha la duplice finalità di rendere più scorrevoli le operazioni doganali con un intervento professionale che funga da filtro preventivo di controllo e di offrire una garanzia suppletiva all'amministrazione doganale in merito al contenuto delle dichiarazioni;

l'attività così rinnovata e più puntuale degli spedizionieri doganali e degli altri soggetti abilitati produrrebbe effetti benefici anche per gli operatori con l'estero che, meglio tutelati da questi professionisti, potrebbero evitare le conseguenze spiacevoli legate alla inosservanza, talvolta incolpevole, delle copiose norme, non solo di natura doganale e fiscale, afferenti il commercio con l'estero;

ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, l'utilizzo degli spedizionieri doganali nel controllo preventivo della documentazione tramite lo strumento dell'asseverazione dovreb­be concretizzarsi con il riconoscimento a questi professionisti della funzione di «incaricati di pubblico servizio» e conseguente aumento di responsabilità verso l'amministrazione doganale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative di rimodulazione dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, volte a:

a) disporre che il potere di assevera­zione dei dati sia attribuito agli spedizio­nieri doganali, e agli altri soggetti abilitati anche con riferimento ad operazioni do­ganali già effettuate;

b) stabilire che l'attività di assevera­zione debba intendersi espletata regolar­mente se comprende la verifica della completezza documentale e della regola­rità formale e sostanziale dell'operazione, fermo restando in ogni caso il potere delle dogane di effettuare i controlli ritenuti necessari ai sensi del comma 4 dell'articolo;

c) sancire che gli spedizionieri doganali iscritti all'albo istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, siano incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, in ragione dell'attività di interesse collettivo dagli stessi svolta e del carattere non meramente materiale della loro prestazione;

d) precisare che la violazione della diligenza professionale nello svolgimento del potere di asseverazione, oltre alle conseguenze previste nel codice penale, comporti le responsabilità previste dai commi 6 e 7 del medesimo articolo ed i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 12 della citata legge n. 1612 del 1960.

(7-00540)                           «Benvenuto».



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

1. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, la disposizione dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale.

2. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che l'attestazione contenuta nell'assevera­zione riguarda sia la completezza docu­mentale e la regolarità formale sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'ope­razione doganale.

3. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione in attuazione dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, assumono la veste di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

 




[1]    Gli spedizionieri doganali iscritti negli appositi albi professionali sono definiti anche doganalisti per espresso disposto dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 213 del 2000.

[2]     Gli articoli da 40 a 54 del D.P.R. n. 43 del 1973 riproducono gli articoli da 20 a 34 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, emanato in attuazione della delega conferita con la legge 23 gennaio 1968, n. 29.

[3]     La patente abilita all'esercizio professionale solo nell'ambito di una determinata circoscrizione doganale. Lo spedizioniere doganale che intende esercitare la professione domanda l'iscrizione all'albo istituito presso la sede di compartimento doganale di sua preferenza. Tale iscrizione comporta anche l'iscrizione nell'albo nazionale depositato presso il Ministero delle finanze.

[4]     L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di tre anni, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

[5]     L’attuale testo degli articoli 357 e 358 del codice penale è frutto della legge 26 aprile 1990, n. 86, che, agli articoli 17 e 18, ha riformulato le disposizioni del codice. In realtà, tale intervento normativo non ha introdotto sostanziali cambiamenti in relazione alle qualificazioni soggettive di "pubblico ufficiale" e di "incaricato di pubblico servizio", ma ha soltanto precisato i requisiti necessari ad integrare, secondo la concezione funzionale-oggettiva, le menzionate qualifiche soggettive, in maniera da fornire concrete indicazioni che consentano di rilevare, in primo luogo, la natura pubblica o privata di una determinata attività, e quindi, nell'ambito di attività sicuramente pubblica, di distinguere tra la figura del pubblico ufficiale e quella dell'incaricato di pubblico servizio.

[6]     La Corte di cassazione ha stabilito: “Né ai fini della qualificazione come pubblico servizio di un'attività esercitata da soggetto privato è necessario che la stessa costituisca oggetto di un provvedimento amministrativo (es. concessione) che legittimi l'esercizio dell'attività stessa. È soltanto necessaria l'esistenza di un atto (normativo, ma anche di rango inferiore, quali i regolamenti e i provvedimenti amministrativi a contenuto generale o particolare) dello Stato o dell'ente pubblico, con il quale l'attività viene assunta come propria dagli stessi. È pertanto pubblico servizio l'attività, riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, per il cui esercizio la legge prevede la costituzione di un apposito soggetto privato, quale ad esempio una società per azioni”. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto che costituisce pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 cod. pen., l'attività della G.E.P.I. S.p.A. - Società di gestione e partecipazioni industriali) (cfr. Sez. VI, sent. n. 138 del 18 gennaio 1994, Salvatori).

[7]     Cfr. Cass., S.U., sent. n. 7958 dell’11 luglio 1992, Delogu.