XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari - Direttiva n. 2002/87/CE - Schema di D.Lgs. n. 471 (art. 1 della legge n. 306/2003) | ||||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 411 | ||||
Data: | 21/04/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze | ||||
Riferimenti: |
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servizio studi |
segreteria
generale |
pareri al governo |
Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari Direttiva n. 2002/87/CE Schema di decreto legislativo n. 471 (art. 1, L. n. 306/2003) |
n. 411
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21 aprile 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Finanze
SIWEB
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File: FI0751.doc
I N D I C E
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
1. La direttiva 2002/87/CE, in materia di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari
2. Le disposizioni dello schema di decreto legislativo di attuazione
2.1. Il campo di applicazione della nuova disciplina
2.3. La società di partecipazione finanziaria mista
2.4. I poteri delle autorità di vigilanza
2.5 Le disposizioni relative alle imprese madri con sede al di fuori dell’Unione europea
3. Le disposizioni recanti modifiche alla disciplina in materia di assicurazioni
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ L. 12 agosto 1982, n. 576 Riforma della vigilanza sulle assicurazioni
§ L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§ L. 9 gennaio 1991, n. 20 Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi (art. 10)
§ D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26 marzo 1990, n. 69 (art. 26)
§ D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 1, 23, 68, 70-95, 106, 107)
§ D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita (artt. 7, 33)
§ D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (artt. 9, 33)
§ D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (artt. 51-60-bis, 195)
§ D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239 Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (artt. 1, 8, 11, 18, 37)
L. 31 ottobre 2003, n. 306 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (art. 1, All. B)
Normativa comunitaria
§ Dir. 73/239/CEE del 24 luglio 1973 Prima direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (art. 12-bis, 16)
§ Dir. 78/660/CEE del 25 luglio 1978 Quarta direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (art. 59)
§ Dir. 79/267/CEE del 5 marzo 1979 Prima direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (artt. 12, 18)
§ Dir. 83/349/CEE del 13 giugno 1983 Settima direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (art. 12)
§ Dir. 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 Direttiva del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori (art. 5-bis)
§ Dir. 92/49/CEE del 18 giugno 1992 Direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (artt. 15, 16)
§ Dir. 92/96/CEE del 10 novembre 1992 Direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (artt. 14, 15)
§ Dir. 93/6/CEE del 15 marzo 1993 Direttiva del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (art. 7)
§ Dir. 93/22/CEE del 10 maggio 1993 Direttiva del Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (artt. 6, 9)
§ Dir. 98/78/CE del 27 ottobre 1998 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (artt. 1, 6, 8, 10-bis, 10-ter, All. I)
§ Dir. 2000/12/CE del 20 marzo 2000 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (art. 1)
§ Dir. 2002/87/CE del 16 dicembre 2002 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
471 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni. |
Norma di delega |
L. 31 ottobre 2003, n. 306, articolo 1, allegato B |
Settore d’intervento |
Mercati finanziari |
Numero di articoli |
21 |
Date |
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§ presentazione |
18 marzo 2005 |
§ assegnazione |
6 aprile 2005 |
§ termine per l’espressione del parere |
16 maggio 2005 |
§ scadenza della delega |
30 maggio 2005 |
Commissione competente |
VI Finanze |
Rilievi di altre Commissioni |
V, XIV |
Il presente schema di decreto legislativo, presentato in attuazione della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, per il recepimento della direttiva n. 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, si compone di tre titoli, concernenti, rispettivamente, la disciplina dei conglomerati finanziari, le modifiche alla vigente disciplina in materia di assicurazioni e le norme finali.
L’articolo 1 reca le definizioni rilevanti per l’applicazione della nuova disciplina.
L’articolo 2 ìndica le finalità della vigilanza supplementare, consistenti nella salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle imprese che ne fanno parte, nonché nella prevenzione degli effetti destabilizzanti che dalle difficoltà delle singole imprese possono derivare all’intero sistema finanziario. Vengono inoltre determinati i destinatari della nuova forma di vigilanza.
L’articolo 3 definisce la nozione di conglomerato finanziario e l’articolo 4 stabilisce che all’individuazione del conglomerato finanziario provvedano le autorità che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti ad un gruppo.
L’articolo 5 prevede che l’autorità di vigilanza responsabile del coordinamento e dell’esercizio della vigilanza supplementare, denominata “coordinatore”, sia individuata, sulla base di criteri predeterminati, dalle autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate. Vengono inoltre elencati i compiti di vigilanza supplementare svolti dal coordinatore.
L’articolo 6 prevede modalità di cooperazione e scambio d’informazioni tra le autorità competenti per l’esercizio della vigilanza.
Con riguardo al regime di vigilanza, lo schema di decreto reca disposizioni in tema di requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare (articolo 7), concentrazione dei rischi (articolo 8), operazioni intragruppo (articolo 9), controlli interni (articolo 10).
L’articolo 11 demanda a un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilire i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di partecipazione finanziaria mista, nonché le cause che comportano la sospensione temporanea dalle cariche e la relativa durata.
L’articolo 12 prevede la possibilità di verificare le informazioni riguardanti un’impresa, regolamentata o meno, appartenente a un conglomerato finanziario.
L’articolo 13 prevede che, in caso di inosservanza dei requisiti di vigilanza supplementare, le autorità competenti possano adottare i provvedimenti ingiuntivi e i provvedimenti di disciplina delle crisi previsti dal testo unico bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 e dal testo unico della finanza di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998.
L’articolo 14 stabilisce l’applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle società di partecipazione finanziaria mista, rinviando alla procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 195 del testo unico della finanza di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998.
L’articolo 15 disciplina i limiti e le modalità con cui sono sottoposte alla vigilanza supplementare le imprese regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione della vigilanza supplementare e la cui impresa madre sia una impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese non appartenente all’Unione europea.
L’articolo 16 prevede modifiche al D.Lgs. n. 174 del 1995, recante l’attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.
L’articolo 17 prevede modifiche al D.Lgs. n. 175 del 1995, recante l’attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
L’articolo 18 introduce l’istituto della consultazione preventiva dell’ISVAP con le altre autorità di vigilanza nel corpo della legge n. 20 del 1991, che reca integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.
L’articolo 19 reca modifiche al D.Lgs. n. 239 del 2001, recante l’attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.
L’articolo 20 prevede che le disposizioni del decreto si applichino con riferimento al bilancio di esercizio relativo all’anno 2005. Stabilisce, inoltre, che ai fini dell’individuazione dei conglomerati finanziari debbano rilevare i dati di bilancio relativi all’esercizio 2003.
L’articolo 21 dispone l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
L’allegato contiene disposizioni in materia di calcolo dei requisiti dell’adeguatezza patrimoniale supplementare nonché disposizioni relative ad altri princìpi tecnici.
L’articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria per il 2004) delega il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, compresa nell’allegato B del citato articolo 1.
Le disposizioni recate dal presente schema di decreto sono riconducibili alla materia: “tutela del risparmio e mercati finanziari”, riservata, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Il 13 dicembre 2004 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per la mancata attuazione della direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario[1] (termine per il recepimento: 11 agosto 2004).
Il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha presentato una proposta di rifusione della direttiva 2000/12/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e della direttiva 93/6/CE, concernente l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi(COM(2004)486).
La proposta è intesa a trasporre nell’ordinamento comunitario l'accordo "Basilea II", concluso il 26 giugno 2004 dai Governatori delle banche centrali e dalle autorità di vigilanza dei paesi del G10 (che comprende 9 Stati membri dell'UE[2], gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e la Svizzera).
Al regime attualmente in vigore, il nuovo quadro proposto sostituisce tre regimi diversi, che consentono alle istituzioni finanziarie di avvalersi di quello per loro più conveniente: un regime semplice, un regime intermedio e un regime avanzato. I regimi semplice e intermedio potranno essere messi in atto a partire dalla fine del 2006 (ma le banche potranno sempre scegliere di applicare le norme attuali sino alla fine del 2007), mentre quello avanzato dalla fine del 2007. La proposta fissa i requisiti per i fondi patrimoniali (ovvero l'importo delle risorse finanziarie proprie che le banche e le imprese d'investimento devono possedere per coprire i rischi e tutelare i capitali depositati dai clienti), meno rigorosi se destinati al finanziamento di piccole e medie imprese, e prevede un trattamento preferenziale per taluni tipi di capitale di rischio. La proposta prevede inoltre che le varie autorità di vigilanza nazionali competenti collaborino maggiormente fra loro, in particolare per autorizzare l'impiego, da parte delle istituzioni finanziarie, dei metodi più sofisticati. Il comitato europeo per la vigilanza bancaria svolgerà un ruolo importante nel garantire la coerenza dei metodi adottati dalle varie autorità di vigilanza.
Il Consiglio ECOFIN del 7 dicembre 2004 ha concordato un’impostazione generale sulla proposta, invitando la Presidenza lussemburghese a proseguire i contatti con i rappresentanti del Parlamento europeo per consentire che essa venga approvata, secondo la procedura di codecisione, già in prima lettura (prevista per settembre 2005).
L’articolo 11 affida al Ministro dell’economia, sentiti il Ministero delle attività produttive e le autorità di vigilanza italiane, il compito di determinare, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista, nonché le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
L’articolo 12, comma 4, modifica l’articolo 68 del testo unico bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993.
Il titolo II reca modifiche alla disciplina vigente in materia di assicurazioni e, in particolare, al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, alla legge 9 gennaio 1991, n. 20, al D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239.
Si segnala a questo riguardo che le disposizioni delle suddette leggi sono destinate a confluire nel codice delle assicurazioni, il cui schema (atto n. 468) è stato presentato alle Camere per il parere, che dovrà essere espresso entro il 5 giugno 2005. L’articolo 376 dello schema dispone, fra l’altro, l’abrogazione degli atti legislativi sopra indicati.
Per quanto riguarda la formulazione del testo, si rinvia alle osservazioni svolte nella successiva scheda di lettura circa l’articolo 5, comma 3, lettera b), numeri 5) e 6), e l’articolo 20 dello schema.
Lo schema di decreto legislativo in esame tende a recepire nell’ordinamento interno la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per la cui attuazione la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria per il 2004), all’allegato B, aveva conferito apposita delega al Governo, da esercitarsi entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto l’11 agosto 2004.
La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è intesa ad introdurre una specifica disciplina prudenziale per i conglomerati finanziari, al fine di completare la normativa relativa alla vigilanza supplementare per i gruppi bancari, le compagnie di assicurazione e le società di investimento.
L'elaborazione di una legislazione prudenziale supplementare sui conglomerati finanziari, per colmare le lacune esistenti nella disciplina in vigore a livello settoriale e per far fronte a rischi prudenziali aggiuntivi, al fine di garantire la solidità degli strumenti di vigilanza sui gruppi finanziari che esercitano attività finanziarie intersettoriali, è inclusa tra le misure contemplate dal Piano d'azione per i servizi finanziari ai fini del completamento del mercato unico dei servizi finanziari entro il 2005[3].
Più in dettaglio, l’esigenza di introdurre una disciplina unitaria deriva, come rilevato nei primi tre considerando della direttiva medesima, dal fatto che la normativa comunitaria e nazionale in vigore contiene già una disciplina specifica per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento su base individuale nonché sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento che fanno rispettivamente parte di un gruppo bancario di imprese di investimento ovvero di un gruppo assicurativo, vale a dire di gruppi che esercitano attività finanziarie omogenee. Non è presente, invece, alcuna previsione relativa alla vigilanza sui conglomerati polifunzionali, vale a dire sui gruppi finanziari in grado di offrire servizi e prodotti in vari settori finanziari, in particolare per quanto riguarda la solvibilità e la concentrazione dei rischi a livello di conglomerato, le operazioni intragruppo, le procedure di gestione del rischio interno a livello di conglomerato e la competenza e l'onorabilità dei dirigenti.
La necessità di un’apposita disciplina in materia è resa evidente dal fatto che alcuni di questi conglomerati sono tra i più grandi gruppi finanziari operanti sui mercati finanziari e offrono i loro servizi su scala mondiale. Qualora i conglomerati, e in particolare gli enti creditizi, le imprese di investimento e le imprese di assicurazione che ne fanno parte dovessero incontrare difficoltà finanziarie, ne deriverebbero, secondo il terzo considerando della direttiva, gravi effetti destabilizzanti sul sistema finanziario con conseguenze negative per i possessori di depositi bancari, i titolari di polizze assicurative e gli investitori.
La direttiva intende garantire, in particolare, che i conglomerati finanziari dispongano di sufficienti fondi propri, in particolare impedendo la doppia contabilizzazione dei capitali utilizzati simultaneamente a copertura dei rischi di entità diverse (“doppio computo dei fondi propri”).
L’articolo 2 della direttiva fornisce le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione della stessa. In particolare, si dà la definizione di conglomerato finanziario, società di partecipazione finanziaria e autorità competenti.
Gli articoli 3 e 4 indicano le soglie di tipo patrimoniale utili per identificare un conglomerato finanziario e le disposizioni per l’individuazione dello stesso da parte delle autorità competenti.
L’articolo 5 individua le imprese alle quali si applicano le norme sulla vigilanza supplementare dettate dai successivi articoli della direttiva stessa, precisando che la vigilanza supplementare non incide sulle norme settoriali in materia di vigilanza già previste dagli ordinamenti degli Stati membri.
In particolare, la vigilanza supplementare viene effettuata sulle seguenti imprese regolamentate:
a) imprese a capo di un conglomerato finanziario;
b) imprese la cui impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria con sede principale nella Comunità;
c) imprese legate a un’altra impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CE (imprese sottoposte a una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola di statuto, nonché imprese i cui organi di amministrazione, di direzione o di controllo siano costituiti in maggioranza dalle stesse persone).
Qualora un conglomerato finanziario sia un sottogruppo di un altro conglomerato finanziario, la vigilanza supplementare viene svolta solo nei confronti del gruppo principale.
Alla vigilanza supplementare possono inoltre essere sottoposte le imprese regolamentate nell’ipotesi in cui taluni soggetti detengano partecipazioni o legami patrimoniali in una o più di esse o esercitino sulle stesse un’influenza notevole che non rientra comunque nei casi espressamente previsti dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 5. La decisione se sottoporre, e in quale misura, tali imprese alla vigilanza supplementare, come se costituissero un conglomerato finanziario, spetta alle autorità competenti rilevanti, di comune accordo e conformemente alla legislazione nazionale.
Gli articoli 6, 7, 8 e 9 recano disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, concentrazione dei rischi, operazioni intragruppo, meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio.
L’articolo 10 detta i criteri per l’individuazione dell’autorità competente preposta all’esercizio della vigilanza supplementare sul conglomerato, che assume il nome di coordinatore. Tale soggetto, quando a capo del conglomerato vi è un’impresa regolamentata, è l’autorità che vigila sul settore di appartenenza dell’impresa capogruppo.
I compiti del coordinatore sono indicati nell’articolo 11.
L’articolo 12 prevede forme di cooperazione e scambio di informazioni fra le autorità competenti, mentre l’articolo 13 richiede che i dirigenti preposti alla società di partecipazione finanziaria possiedano l’onorabilità e l’esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.
Ai sensi dell’articolo 14, gli Stati membri devono provvedere a che nessun ostacolo impedisca lo scambio o l’accesso alle informazioni rilevanti ai fini della vigilanza supplementare; l’articolo 15 disciplina le richieste di verifica delle informazioni riguardanti le imprese vigilate.
L’articolo 20 conferisce alla Commissione, assistita, secondo la procedura di regolamentazione[4], dall’apposito Comitato per i conglomerati finanziari, di cui all’articolo 21, il potere di adottare le modifiche tecniche riguardanti taluni aspetti della direttiva.
Ai sensi dell’articolo 21, il Comitato per i conglomerati finanziari, oltre ad assistere la Commissione nell’esercizio dei poteri ad essa conferiti dall’articolo 20, può fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un'impresa avente la sede principale al di fuori della Comunità. Il Comitato riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata dalle autorità competenti in questione.
Il capo IV contiene modifiche ad alcune direttive già in vigore[5], concernenti i settori assicurativo, creditizio e dell’investimento e in particolare la vigilanza sui rispettivi operatori, per evitare che si verifichino fenomeni di arbitraggio normativo tra le norme settoriali e le norme sui conglomerati finanziari.
L’articolo 30 prevede l’inclusione delle società di gestione patrimoniale nel campo delle vigilanza consolidata degli enti creditizi, delle imprese di investimento o delle imprese di assicurazione e, qualora tali gruppi siano conglomerati finanziari, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare in esame.
Ladirettiva è entrata in vigore l’11 febbraio 2003. Il termine per l’attuazione è scaduto l’11 agosto 2004.
L’articolo 1 dello schema di decreto in esame reca le definizioni utili per l’applicazione delle norme successive.
Tale articolo tende a recepire l’articolo 2 della direttiva.
In particolare, secondo la lettera m) del comma 1, per settore finanziario si deve intendere il settore composto di una o più delle seguenti imprese:
1) una banca, un istituto di moneta elettronica (IMEL), un intermediario finanziario di cui agli articoli 106 o 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) o un'impresa di servizi bancari ausiliari di cui all'articolo 1, paragrafo 23, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, settore bancario;
Ai sensi del richiamato articolo 106 del TUB, comma 1, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC).
Secondo il comma 2, gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
L'iscrizione nell'elenco è subordinata, ai sensi del comma 3, al ricorrere delle seguenti condizioni:
1) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
2) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
3) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
4) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.
Ai sensi del richiamato articolo 107 del TUB, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del TUB. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa), nonché all'articolo 97-bis (disposizioni speciali in materia di illeciti amministrativi dipendenti da reato) in quanto compatibile; per le procedure di liquidazione coatta amministrativa, in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli intermediari iscritti nell'elenco speciale che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47 (erogazione di finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici).
Il richiamato articolo 1, paragrafo 23 , della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio) stabilisce che per “impresa di servizi bancari ausiliari" deve intendersi un'impresa la cui attività principale consiste nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi.
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa (settore assicurativo);
3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/12/CE, settore servizi di investimento;
Il richiamato articolo 1, paragrafo 5), della direttiva 2000/12/CE stabilisce che per "ente finanziario" deve intendersi un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco di cui all'allegato I della stessa direttiva.
4) una società di partecipazione finanziaria mista (vedi sotto, illustrazione della lettera v).
Ai sensi della lettera q), per impresa madre deve intendersi l'impresa che controlla un'altra impresa ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e ogni impresa che eserciti un'influenza dominante su un'altra impresa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del TUB e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
Il richiamato articolo 26 del D.Lgs. n. 127 del 1991 stabilisce che sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:
a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altre voci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.
Ai sensi del richiamato articolo 23 del TUB, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.
Il richiamato articolo 10, comma 2, della legge n. 20 del 1991 stabilisce che, ai fini delle autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale di imprese di assicurazione una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.
A norma dell’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, richiamato nelle disposizioni suddette, sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Per l'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Secondo la lettera r), per impresa figlia deve intendersi un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre eserciti un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del TUB e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. Tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.
Per gruppo, ai sensi della lettera t), deve intendersi un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle società in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone.
Ai sensi della lettera v), per società di partecipazione finanziaria mista deve intendersi un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario.
Sono considerate autorità competenti, secondo la lettera z), le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese di investimento, sia a livello di singola impresa che di gruppo.
Secondo la lettera ee), per vigilanza supplementare a livello di conglomerato deve intendersi la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario.
Con riguardo alla finalità e ai destinatari della vigilanza supplementare, l’articolo 2 specifica, al comma 1, che tale tipo di vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo:
1) la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle imprese, regolamentate e no, che ne fanno parte;
2) la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficoltà finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario.
Rientrano nella vigilanza supplementare, ai sensi del comma 2, le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, nonché le imprese regolamentate:
a) a capo di un conglomerato finanziario;
b) la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione europea;
c) che sono legate ad altra impresa del settore finanziario da una relazione, diversa dal controllo, che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o per effetto della quale gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone.
Rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare anche le società di gestione patrimoniale inserite in un gruppo individuato come un conglomerato finanziario. Restano ferme le rispettive norme settoriali previste per le società di gestione patrimoniale ai fini dell'applicazione della vigilanza individuale, della vigilanza consolidata, ove le società di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo bancario o in un gruppo di società di investimento mobiliare, e della vigilanza supplementare a livello di gruppo assicurativo, ove le società di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo di imprese di assicurazione.
Si specifica che le società di gestione patrimoniale rientrano nel settore finanziario relativo al gruppo, bancario, assicurativo, di servizi di investimento, a cui appartengono. Nel caso in cui le società di gestione patrimoniale non appartengano a nessun gruppo ma appartengano a un conglomerato finanziario, le medesime rientrano nel settore finanziario di maggiori dimensioni del conglomerato.
Tale articolo tende a recepire gli articoli 5 e 30 della direttiva.
L’articolo 3 stabilisce i criteri utili per l’individuazione di un conglomerato finanziario.
Il comma 1 stabilisce che deve intendersi per conglomerato finanziario qualsiasi gruppo, o sottogruppo di un gruppo, che soddisfi le seguenti condizioni:
a) a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia un'impresa regolamentata;
b) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata, questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, ovvero un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, ovvero un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
c) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata, le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario;
Il successivo comma 2 chiarisce che le attività di un gruppo di imprese sono considerate principalmente di carattere finanziario se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese, regolamentate o no, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore al quaranta per cento.
d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
e) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi finanziari siano entrambe significative.
I commi 3 e 4 chiariscono che si considerano significative le attività svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, bancario, assicurativo, dei servizi di investimento, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario, calcolati in conformità alle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilità delle predette imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo è superiore al dieci per cento. Si considerano comunque significative le attività svolte nei diversi settori finanziari nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a sei miliardi di euro. Ai fini del calcolo del valore medio e della valutazione delle dimensioni del settore finanziario, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente.
Tale articolo tende a recepire l’articolo 3 della direttiva.
L’articolo 4 reca le norme per l’individuazione del conglomerato finanziario.
Ai sensi del comma 1, spetta alle autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti ad un gruppo il compito di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. A tale fine le autorità competenti collaborano strettamente tra loro e, in particolare, se un'autorità competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario, non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorità competenti interessate.
Il comma 4 facoltizza le autorità competenti rilevanti, in casi eccezionali e sulla base di un accordo di coordinamento, a sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attività fuori bilancio o con entrambi, o anche ad aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.
Tale articolo tende a recepire l’articolo 4 della direttiva.
L’articolo 5 prevede, al comma 1, che l'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, denominata coordinatore, è individuata fra le autorità competenti a vigilare sulle singole imprese del conglomerato, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista. Il comma 2 chiarisce che la presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati i compiti e le responsabilità attribuite alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.
Il comma 3 dettaglia i criteri per l'individuazione. In particolare, qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attività.
Qualora, invece, a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente individuata sulla base dei seguenti criteri:
1) nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;
2) nel caso in cui più imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;
3) nel caso in cui nello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate più imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni;
4) nel caso in cui a capo del conglomerato finanziario vi siano più società di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale più elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni;
5) nel caso in cui più imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante;
6) nel caso in cui conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo a un'impresa madre o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante.
La formulazione dei numeri 5) e 6) riproduce letteralmente l’espressione della direttiva (“settore finanziario più importante”), che nei precedenti numeri 3) e 4) è opportunamente esplicitata come “settore finanziario di maggiori dimensioni”. Si segnala l’opportunità di adottare quest’ultima formulazione anche nei numeri 5) e 6), poiché la diversità, a fronte di un’identica formulazione delle corrispondenti disposizioni dell’articolo 10 della direttiva, potrebbe essere occasione di incertezze interpretative.
Ai sensi del comma 4, il coordinatore così individuato deve comunicare all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario e la designazione del coordinatore. Il coordinatore deve informare altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché la Commissione europea.
Il comma 6 individua i compiti di vigilanza supplementare del coordinatore, che includono:
a) il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali tra le autorità competenti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali;
b) la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario;
c) la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 7, 8 e 9 dello schema di decreto;
d) la valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, tenendo sotto controllo, in particolare, i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio fra norme settoriali e il livello o volume dei rischi;
e) la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato finanziario, di cui all'articolo 10 dello schema di decreto;
f) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in collaborazione con le autorità competenti rilevanti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza.
Ai sensi del comma 7, il coordinatore, le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento al fine di agevolare la vigilanza supplementare. Secondo il comma 8, lo stesso coordinatore può chiedere alle autorità competenti del Paese dell'Unione europea nel quale ha la sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza supplementare, di sollecitare dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento e di trasmettergliele.
Tali disposizioni tendono a recepire gli articoli 10 e 11 della direttiva.
Ai fini della vigilanza supplementare, l’articolo 6 prevede, al comma 1, che il coordinatore e le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario debbano cooperare strettamente tra loro fornendo a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.
Ai sensi del comma 2, le autorità di vigilanza italiane competenti scambiano informazioni con le altre autorità di vigilanza competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto d'ufficio.
La raccolta e lo scambio di informazioni devono riguardare, secondo il comma 3, almeno i seguenti elementi:
a) l'accertamento della struttura del gruppo e l'individuazione di tutte le principali imprese appartenenti al conglomerato finanziario, nonché delle autorità competenti delle imprese regolamentate del gruppo;
b) le strategie del conglomerato finanziario;
c) la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditività;
d) i principali azionisti e coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione del conglomerato finanziario;
e) l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario;
f) le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni;
g) i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate;
h) le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti in conformità delle norme settoriali o del presente decreto.
Il comma 4 dispone che, prima di adottare una decisione rilevante ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorità competenti, le autorità competenti interessate si consultino in merito:
a) ai mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, che necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorità competenti;
b) alle sanzioni di rilevante entità e ai provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti.
Tuttavia il comma 5 consente all’autorità competente di decidere di non procedere alla consultazione prevista dal comma 4 in situazioni di urgenza o qualora ciò possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tali casi, l'autorità competente informa prontamente le altre autorità competenti.
Ai sensi del comma 10, le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono accedere a tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio di tale vigilanza; la richiesta di informazioni può essere rivolta direttamente dalle singole autorità competenti ai soggetti vigilati dalla medesima autorità oppure indirettamente, per il tramite dell'autorità di vigilanza di settore, per le imprese regolamentate non vigilate dall'autorità richiedente. Secondo il comma 11, le imprese regolamentate italiane forniscono, per il tramite delle competenti autorità di vigilanza italiane, informazioni alle autorità di vigilanza di altri Paesi dell'Unione europea.
Tale articolo tende a recepire l’articolo 12 della direttiva.
Il capo III del titolo I dello schema di decreto in esame pone le regole che connotano il regime della vigilanza supplementare in tema di requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare, concentrazione dei rischi, operazioni intragruppo, e controlli interni.
L’articolo 7, in tema di requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare, stabilisce, al comma 1, che le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario devono assicurare, mediante un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, che il totale dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla base di uno dei metodi di calcolo indicati nell'allegato allo schema di decreto. Il coordinatore, previa consultazione con le altre autorità competenti rilevanti e con il conglomerato finanziario stesso, individua il metodo di calcolo da applicare.
Al coordinatore viene affidato, ai sensi del comma 2, il compito di valutare i requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario e di verificare che il calcolo dei requisiti di cui al comma 1, sia effettuato almeno una volta l'anno dalle imprese regolamentate o dalla società di partecipazione finanziaria mista.
Ai sensi del comma 4, il coordinatore può decidere, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e salve le situazioni di urgenza, di escludere una determinata impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare in determinati casi.
Tale articolo tende a recepire l’articolo 6 della direttiva.
A norma dell’articolo 8, comma 1, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista devono riferire, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario. La soglia di significatività viene definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche.
È il coordinatore stesso, ai sensi del comma 2, previa consultazione delle altre autorità competenti, a individuare il tipo di rischi che le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario.
Il comma 4 prevede che le autorità di vigilanza competenti rilevanti, mediante specifici accordi di coordinamento, possono disporre limiti quantitativi che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.
Il comma 7 dispone che, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2002/87/CE, le autorità di vigilanza italiane debbano rendere noti al Ministero dell'economia e delle finanze i princìpi applicati in materia di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi.
Ai sensi del richiamato paragrafo 6 dell’articolo 21 della direttiva 2002/87/CE, gli Stati membri devono tenere informato il comitato per i conglomerati finanziari che assiste la Commissione, ivi previsto, sui princìpi che applicano per la vigilanza sulle operazioni intragruppo e la concentrazione dei rischi.
Tale articolo tende a recepire l’articolo 7 della direttiva.
Con riguardo alle operazioni intragruppo, l’articolo 9, al comma 1, dispone che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista debbano riferire al coordinatore, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, in merito alle operazioni intragruppo significative delle imprese regolamentate effettuate all'interno del conglomerato finanziario. La soglia di significatività è definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche.
Il coordinatore, ai sensi del comma 3, previa consultazione delle altre autorità competenti, individua il tipo di operazioni che le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato. Il comma 4 dispone che le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla società di partecipazione finanziaria mista che è a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
Ai sensi del comma 7, le operazioni intragruppo sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore.
Il comma 8 stabilisce poi che, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, paragrafo 6, della ricordata direttiva 2002/87/CE, le autorità di vigilanza italiane devono rendere noti al Ministero dell'economia e delle finanze i princìpi applicati in materia di vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo.
Tale articolo tende a recepire l’articolo 8 e l’allegato II della direttiva.
Con riguardo ai controlli interni, l’articolo 10, al comma 1, prescrive alle imprese regolamentate di porre in atto nell'ambito del conglomerato finanziario adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, comprese idonee procedure amministrative e contabili.
In particolare, ai sensi del comma 2, le procedure di gestione del rischio includono governo societario e gestione sani, con l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti; opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'allegato; procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo di applicazione della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario.
Secondo il comma 3, i meccanismi di controllo interno includono meccanismi adeguati per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi; valide procedure di segnalazione e contabili, atte a consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi.
Il comma 5 demanda al coordinatore il compito di valutare, sotto il profilo della vigilanza supplementare, le procedure e i meccanismi sopra richiamati per il conglomerato finanziario nel suo complesso.
Tale articolo tende a recepire l’articolo 9 della direttiva.
L’articolo 11 detta norme in tema di requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di partecipazione finanziaria mista.
Si ricorda che, ai sensi della lettera v) del comma 1 dell’articolo 1, per società di partecipazione finanziaria mista deve intendersi un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario.
Il comma 1 dell’articolo 11 affida al Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle attività produttive e le autorità di vigilanza italiane, il compito di determinare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista.
Il richiamato comma 3 dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Ai sensi del comma 2, il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio, che viene dichiarata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dall'autorità di vigilanza italiana che: a) svolge il ruolo di coordinatore per l’esercizio della vigilanza supplementare di un conglomerato finanziario; b) è competente sul settore finanziario di maggiori dimensioni di un conglomerato finanziario costituito anche da imprese regolamentate italiane, nel caso in cui il coordinatore non sia un'autorità di vigilanza italiana; c) è competente sul settore finanziario di maggiori dimensioni di un conglomerato finanziario al quale non partecipano imprese regolamentate italiane, avente a capo una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in Italia.
Il regolamento ministeriale, ai sensi del comma 3, dovrà anche stabilire le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata, che viene dichiarata con le medesime modalità previste per la dichiarazione di decadenza.
Tale articolo tende a recepire l’articolo 13 della direttiva.
Il capo V dello schema di decreto in esame disciplina i poteri che le autorità di vigilanza competenti possono esercitare ai fini del controllo del conglomerato finanziario.
Secondo l’articolo 12, comma 1, le autorità di vigilanza italiane che intendono verificare le informazioni riguardanti un'impresa appartenente ad un conglomerato finanziario e situata in un altro Paese dell'Unione europea possono chiedere alle autorità competenti del Paese di effettuare ispezioni presso tale impresa.
Secondo il comma 2, l'autorità di vigilanza italiana che riceve una richiesta di verifica da parte di autorità competenti di altri Paesi dell'Unione europea che intendono verificare le informazioni riguardanti un'impresa italiana, può procedere direttamente all'ispezione oppure può autorizzare l'autorità richiedente a procedere essa stessa all'ispezione. All'autorità richiedente è consentito di prendere parte all'ispezione nel caso in cui l'autorità di vigilanza italiana la effettui direttamente.
Il comma 4 aggiunge al comma 3 dell'articolo 68 del testo unico bancario (TUB) una disposizione in base alla quale l'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, ove lo desideri può prendervi parte.
Il richiamato articolo 68 del TUB, in tema di esercizio della vigilanza ispettiva su base consolidata, prevede che, a tali fini, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i medesimi soggetti, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
Il comma 3 consente alla Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, di effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto.
Tale articolo tende a recepire l’articolo 15 della direttiva.
Per il caso di mancata osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare di cui agli articoli da 7 a 10 ovvero qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilità sia comunque compromessa oppure qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, possono adottare, anche su richiesta del coordinatore:
a) i provvedimenti previsti dal titolo IV, sezioni I, II e III del TUB, riguardanti la disciplina delle crisi bancarie;
b) i provvedimenti di cui alla parte II, titolo IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), riguardante i provvedimenti ingiuntivi e la disciplina delle crisi degli intermediari finanziari;
c) i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
Ai sensi del comma 4, il coordinatore e le altre autorità competenti interessate concludono specifici accordi di coordinamento. Per la definizione dei provvedimenti nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista, gli accordi di coordinamento sono conclusi con l'autorità di vigilanza competente sulla verifica dei requisiti di onorabilità e di professionalità.
Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, l’articolo 14, comma 1, commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 103.000 euro per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità competenti.
Il comma 2 stabilisce che per le violazioni l'autorità competente deve applicare la procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni prevista dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).
Tale articolo tende a recepire gli articoli 16 e 17 della direttiva.
La procedura sanzionatoria indicata dal richiamato articolo 195 del TUF prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 196 dello stesso TUF, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze.
La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.
Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze e all'autorità che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato; su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti. Sull'opposizione la corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze e all'autorità proponente per la pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.
Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.
L’articolo 15, al comma 1, sottopone a vigilanza supplementare le imprese regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, comma 2, e la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea.
In via preventiva, l'autorità di vigilanza italiana che rivestirebbe il ruolo di coordinatore deve verificare, ai sensi del comma 2, se le imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano sottoposte a vigilanza da parte di un'autorità competente di un Paese non appartenente all'Unione europea, equivalente alla vigilanza supplementare prevista dalle disposizioni del presente decreto. La verifica è effettuata d’ufficio oppure su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea.
Secondo il comma 3, l'autorità di vigilanza italiana deve consultare le altre autorità competenti rilevanti e, prima di procedere alla verifica, deve consultare il comitato per i conglomerati finanziari previsto dall'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2002/87/CE, tenendo conto delle indicazioni eventualmente fornite da tale comitato.
Il richiamato paragrafo 5 dell’articolo 21 prevede che il comitato può fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un'impresa avente la sede principale al di fuori della Comunità. Il comitato riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata dalle autorità competenti in questione.
Ove dalla verifica risulti mancare una vigilanza supplementare equivalente, le autorità di vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate le disposizioni in materia di vigilanza supplementare previste oppure i metodi alternativi di vigilanza supplementare che, secondo il comma 5, vengono concordati dall'autorità di vigilanza italiana con le altre autorità competenti rilevanti e comunicati alle autorità competenti interessate e alla Commissione europea.
In particolare, l'autorità di vigilanza italiana può disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e applicare la vigilanza supplementare di cui al presente decreto alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione.
Ai sensi del comma 6, le autorità di vigilanza italiane possono negoziare accordi con uno o più paesi terzi con riguardo alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Il risultato di tali negoziati dev’essere comunicato alla Commissione europea.
Tale articolo tende a recepire l’articolo 18 della direttiva.
Il titolo II dello schema di decreto legislativo in esame reca modifiche alla disciplina delle assicurazioni, che tengono conto delle modifiche apportate dalla direttiva 2002/87/CE alle direttive comunitarie in materia assicurativa.
Gli articoli 16 e 17 dello schema in esame modificano, rispettivamente, il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, recante l’attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, recante l’attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
In particolare, l’articolo 16 aggiunge all'articolo 7 del D.Lgs. n. 174 del 1995, dopo il comma 4, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, in forza dei quali l'ISVAP è tenuto a consultare in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione a qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
L'ISVAP deve altresì consultare in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea.
Inoltre l'ISVAP è tenuto a scambiare reciprocamente e a fornire alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87CE le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo.
Tale modifica recepisce il contenuto del nuovo articolo 12-bis della direttiva 73/239/CEE, come inserito dall'articolo 22 della direttiva 2002/87/CE.
Secondo tale articolo 12-bis, le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione a qualsiasi impresa di assicurazione che sia:
a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro, ovvero
b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro, ovvero
c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
L'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese di investimento è consultata in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione di un'impresa di assicurazione che sia:
a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità, ovvero
b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità, ovvero
c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un ente creditizio o un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità.
In particolare, le autorità competenti rilevanti si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.
Il comma 2 dell’articolo 16 in esame aggiunge all'articolo 33 del D.Lgs. n. 174 del 1995, dopo il comma 3, il comma 3-bis, secondo il quale l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalità con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilità, in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato allo schema di decreto in esame.
Tale articolo recepisce le modifiche apportate all’articolo 16 della direttiva 73/239/CEE dalla direttiva 2002/87/CE, secondo le quali, in particolare gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, con i necessari adattamenti, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Il metodo 1 ("consolidamento contabile") è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.
Similmente a quanto operato dall’articolo 16, l’articolo 17 in esame, al comma 1, aggiunge all’articolo 9 del decreto legislativo n. 175 del 1995, recante l’attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, secondo i quali l'ISVAP deve consultare in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui l'impresa di assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
L'ISVAP è tenuto altresì a consultare in via preliminare le autorità competenti degli altri stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
Infine, l'ISVAP deve scambiare reciprocamente e fornire alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87CE le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione, partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività.
Il comma 2, aggiunge all'articolo 33 del D.Lgs. n. 175 del 1995, dopo il comma 3, il comma 3-bis, che attribuisce all’ISVAP il compito di stabilire con proprio provvedimento le modalità con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilità, in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato allo schema di decreto in esame.
L’articolo 18 dello schema di decreto in esame apporta modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20,recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.
Nel dettaglio, il comma 1 inserisce, dopo l'articolo 10 della citata legge n. 20 del 1991, l’articolo 10-bis, a mente del quale l'ISVAP, nei casi di autorizzazione di cui all'articolo 10 della stessa legge, deve consultare preliminarmente le autorità competenti degli altri Stati membri allorché l'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote sia effettuata da un acquirente che, in virtù dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, delle imprese indicate alla lettera a);
c) una persona fisica o giuridica che controlla una delle imprese indicate alla lettera a).
Il richiamato articolo 10 della legge n. 20 del 1991, in tema di autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale di imprese di assicurazione, stabilisce che l'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque effettuate, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, quando comportino l'assunzione di una partecipazione qualificata, ovvero del controllo dell'impresa, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP, il quale deve pronunziarsi entro tre mesi dalla comunicazione. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di un'impresa di assicurazione.
Una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere comunicato all'ISVAP entro quarantotto ore dalla data di stipulazione.
Si considera partecipazione qualificata il fatto di detenere in un'impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque, in virtù di particolari accordi con l'impresa in cui è detenuta, la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorché non dominante.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Se un soggetto autorizzato ai sensi delle disposizioni precedenti perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo o di una partecipazione qualificata dell'impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.
Se alle operazioni predette partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora delle attività produttive), su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, può vietare l'autorizzazione.
Al riguardo, il comma 1-bis dell’articolo 15 della direttiva n. 92/49/CEE, come inserito dalla direttiva 2002/87/CE, stabilisce che, se l'acquirente delle partecipazioni è un'impresa di assicurazione, un ente creditizio o un'impresa di investimento autorizzati in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale impresa, o una persona fisica o giuridica che controlla tale impresa, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12 bis della direttiva 73/239/CEE.
L’articolo 19 dello schema di decreto in esame apporta modifiche al D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239, recante l’attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.
Il comma 1 sostituisce le lettere i), l) e m) del comma 1 dell'articolo 1 di tale decreto, indicando le definizioni di impresa partecipante e partecipata, di impresa di partecipazione assicurativa, di impresa di partecipazione assicurativa mista.
Secondo tali definizioni, per impresa partecipante deve intendersi un'impresa che detiene direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite società controllata, una partecipazione ai sensi della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.
Per impresa partecipata deve intendersi un'impresa in cui è detenuta direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite società controllata, una partecipazione ai sensi della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.
Per impresa di partecipazione assicurativa deve intendersi un'impresa controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE.
Per impresa di partecipazione assicurativa mista deve intendersi un'impresa controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica.
Al riguardo, la direttiva 2002/87/CE ha modificato alcune definizioni contenute nella direttiva 98/78/CEE, indicando per impresa partecipante: un'impresa madre o un'altra impresa che detiene una partecipazione, ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; per impresa partecipata un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; per società di partecipazione assicurativa un'impresa madre la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o imprese di assicurazione di paesi terzi, sempreché almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario; per società di partecipazione assicurativa mista un'impresa madre, che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempreché almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione.
Il comma 2 dell’articolo 19 dello schema di decreto in esame aggiunge all'articolo 8 del D.Lgs. n. 239 del 2001, dopo il comma 2, i commi 2-bis e 2-ter, secondo i quali le imprese di assicurazione devono instaurare adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni effettuate all’interno di un gruppo. In tale ambito, l'ISVAP deve verificare l'idoneità delle procedure e con provvedimento dispone prescrizioni generali in merito.
Al riguardo, l’articolo 8 della direttiva 98/78/CEE, come modificato dalla direttiva 2002/87/CEE, impone agli Stati membri di disporre che le imprese di assicurazione mettano in atto adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri dispongono inoltre che, almeno una volta l'anno, le imprese di assicurazione dichiarino alle autorità competenti le operazioni rilevanti. Tali procedure e operazioni sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti.
Il comma 3 dell’articolo 19 in esame aggiunge all'articolo 11, dopo il comma 4, del D.Lgs. n. 239 del 2001, n. 239, il comma 4-bis, secondo cui, nel determinare criteri e modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, l'ISVAP deve tener conto anche delle partecipazioni detenute in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari e società di gestioni patrimoniale con riferimento alle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
Il comma 4 dell'articolo 19 in esame aggiunge all’articolo 18 del D.Lgs. n. 239 del 2001, dopo il comma 3, il comma 3-bis, secondo il quale, ove tra alcune delle imprese di un gruppo assicurativo non esistano legami patrimoniali, l'ISVAP è tenuto a stabilire la quota proporzionale di cui dovrà tenere conto.
Secondo il richiamato articolo 18 del D.Lgs. n. 239 del 2001, il calcolo della situazione di solvibilità corretta è effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate e partecipate.
Per quota proporzionale si intende la quota di capitale sottoscritta, detenuta direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta nel caso di applicazione dei metodi di cui agli articoli 15 (metodo della deduzione e dell’aggregazione) e 16 (metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo), ovvero la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo di cui all'articolo 14 (metodo basato sul bilancio consolidato).
Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta include un'impresa su cui l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta ha il diritto, in virtù di un contratto o una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, il calcolo è effettuato considerando totalmente i valori relativi all'impresa controllata.
Nel caso di deficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata, tale deficienza è imputata per intero all'impresa controllante.
Il comma 5 dell’articolo 19 in esame aggiunge al comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 239 del 2001 una disposizione secondo la quale l'autorità richiedente, ove non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte.
Il richiamato articolo 37 del D.Lgs. n. 239 del 2001, in tema di richieste di verifiche ispettive da parte di autorità di altri Stati membri, dispone che quando un'autorità competente di un altro Stato membro chiede all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica ricomprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorità richiedente, l'ISVAP vi procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da un revisore contabile iscritto nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
La verifica può riguardare le seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.
Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.
Il titolo III reca le norme finali. In particolare, l’articolo 20, al comma 1, prevede che le disposizioni del presente schema di decreto si applichino al bilancio di esercizio relativo all'anno 2005.
Il comma 2 stabilisce che, ai fini dell'individuazione dei conglomerati finanziari, rilevano i dati di bilancio relativi all'esercizio 2003. Le autorità di vigilanza italiane comunicano alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario individuato ai sensi dell'articolo 4 dello schema di decreto in esame l'applicazione della normativa sulla vigilanza supplementare di cui al presente decreto.
La formulazione delle disposizioni, intesa nel significato strettamente letterale, porterebbe a concludere – in palese difformità dalla ratio del provvedimento – che le disposizioni del decreto debbano applicarsi alle società unicamente per l’esercizio 2005 (comma 1), e che l’individuazione dei conglomerati finanziari sia operata una volta per tutte con riferimento alla situazione in atto nel 2003 (comma 2), restando quindi escluse le situazioni che vengano ad instaurarsi dopo tale data.
Per evitare dubbi interpretativi, sarebbe opportuno precisare che l’applicazione delle disposizioni decorre dal bilancio di esercizio per l’anno 2005, e che il riferimento ai dati di bilancio relativi all’esercizio 2003 rileva ai soli effetti della prima applicazione delle disposizioni.
Ai sensi dell’articolo 21, l’entrata in vigore del decreto è fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
L’allegato allo schema di decreto reca indicazioni sui diversi metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, nonché l’indicazione di altri principi tecnici, fra i quali rileva l’eliminazione del computo multiplo degli elementi ammessi per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato (multiple gearing) nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo.
Camera dei deputati
Servizio per i Testi normativi
XIV Legislatura
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 marzo 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva n. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (471).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 16 maggio 2005. È inoltre assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 aprile 2005.
(Annuncio all’Assemblea: 6 aprile 2005)
471
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il decreto recepisce la direttiva 2002/87/CE che introduce nuove norme per quanto riguarda la vigilanza prudenziale su c.d. conglomerati finanziari ovvero quei gruppi, in prevalenza finanziari, che comprendono imprese appartenenti ai diversi settori (bancario, assicurativo, servizi d’investimento).
L’esperienza ha evidenziato come la vigente normativa UE in materia di vigilanza consolidata spesso risulta poco efficace nel prevenire i dissesti dei gruppi intersettoriali intervenuti in conseguenza di operazioni intragruppo volte ad occultare la reale posizione finanziaria del conglomerato o di una eccessiva concentrazione di rischi. La direttiva ha pertanto introdotto nuove norme volte, in primo luogo, a realizzare un miglior coordinamento tra le autorità di vigilanza coinvolte attraverso la creazione della figura del “coordinatore” unico che coincide, di norma, con l’autorità che vigila sull’impresa finanziaria capogruppo. Al coordinatore sono stati attribuiti poteri in materia di raccolta di informazioni e verifica dell’adeguatezza patrimoniale, da esercitarsi in stretto coordinamento con le altre autorità rilevanti. E’ importante notare, inoltre, che la presenza del coordinatore non comporta una deresponsabilizzazione delle autorità che vigilano sui diversi settori (cfr. art. 5, comma 2).
In materia di adeguatezza patrimoniale sono stati introdotti dei correttivi alla normativa vigente al fine di evitare, in particolare, il doppio computo del capitale nell’ambito del gruppo (double gearing).
Il decreto è suddiviso in 3 titoli ed un allegato tecnico.
Il titolo I contiene la disciplina generale dei conglomerati ed è suddiviso in 6 capi relativi a: definizioni e campo di applicazione (articoli da 1 a 4), coordinatore (articoli 5 e 6), posizione finanziaria (articoli da 7 a 10), società di partecipazione finanziaria mista, (articolo 11), poteri della autorità di vigilanza (articoli da 12 a 14), imprese madri con sede al di fuori dell’Unione europea (articolo 15).
Il titolo II reca modifiche alla disciplina in materia di assicurazioni, conseguenti alle modifiche introdotte dalla direttiva conglomerati alle direttive assicurative, allo scopo di adattarle alla nuova struttura della vigilanza intersettoriale. Con lo stesso scopo, la direttiva ha apportato modifiche anche alle direttive in materia bancaria, di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e di servizi di investimento. Tali modifiche non hanno reso necessario un adeguamento della normativa nazionale.
Il titolo III disciplina l’entrata in vigore delle nuove norme.
L’allegato tecnico detta i metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare.
Dal decreto non derivano oneri per la finanza pubblica.
Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva n. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ....;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della giustizia e degli affari esteri;
Emana
il seguente decreto legislativo
TITOLO I
DISCIPLINA DEI CONGLOMERATI FINANZIARI
CAPO I
DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) banca: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del TUB;
d) istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB;
e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175;
f) imprese di investimento: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF;
g) impresa regolamentata: una banca, un IMEL, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento, autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;
h) società di gestione patrimoniale: le società di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) ed o-bis), del TUF;
i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come definita dall'articolo 1, lettera e), del decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 239;
l) norme settoriali: il TUB, il TUF, le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative;
m) settore finanziario: il settore composto di una o più delle seguenti imprese:
1) una banca, un IMEL, un intermediario finanziario di cui agli articoli 106 o 107 del TUB o un'impresa di servizi bancari ausiliari di cui all'articolo 1, paragrafo 23, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, settore bancario;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa (settore assicurativo);
3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/12/CE, settore servizi di investimento;
4) una società di partecipazione finanziaria mista;
n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto;
o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, più elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
q) impresa madre: l'impresa che controlla un'altra impresa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e ogni impresa che eserciti un'influenza dominante su un'altra impresa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del TUB e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20;
r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre eserciti un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del TUB e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;
s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto è, direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il venti per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle società in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
u) stretti legami: i legami tra due o più persone fisiche o giuridiche consistenti in:
1) una partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente, o tramite un legame di controllo, il venti per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
2) un legame di controllo come definito dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
3) una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;
v) società di partecipazione finanziaria mista: un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;
z) autorità competenti: le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese di investimento, sia a livello di singola impresa che di gruppo;
aa) autorità competenti rilevanti:
1) le autorità competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario;
2) il coordinatore se diverso dalle autorità di cui al numero 1;
3) le altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il cinque per cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro;
4) autorità di vigilanza italiane: le autorità di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento;
bb) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami;
cc) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario, di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti;
dd) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attività, calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali;
ee) vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.
ART. 2
(Finalità e destinatari della vigilanza supplementare)
1. La vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle imprese, regolamentate e non, che ne fanno parte nonché la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficoltà finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario.
2. Sono sottoposte a vigilanza supplementare, a livello di conglomerato, le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, tra le quali rientrano anche le imprese regolamentate:
a) a capo di un conglomerato finanziario;
b) la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione europea;
c) che sono legate ad un'altra impresa del settore finanziario da una relazione, diversa dal controllo, che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o per effetto della quale gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone.
3. I conglomerati finanziari che risultano essere sottogruppi di un altro conglomerato finanziario sono sottoposti a vigilanza supplementare nell'ambito di quest'ultimo.
4. Nel caso di soggetti che detengono partecipazioni o esercitano un'influenza notevole senza detenere partecipazioni o altri legami finanziari in una o più imprese regolamentate che non costituiscono un conglomerato finanziario, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo, determinano se e in che misura debba essere esercitata la vigilanza supplementare su tali imprese regolamentate, come se costituissero un conglomerato finanziario. Per l'esercizio di tale vigilanza occorre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e).
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 11, l'esercizio della vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario non implica l'esercizio della vigilanza individuale su società di partecipazione finanziaria mista, su imprese regolamentate di un paese terzo appartenenti a un conglomerato finanziario o su imprese non regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.
6. Le società di gestione patrimoniale inserite in un gruppo individuato come un conglomerato finanziario, ai sensi dell'articolo 3, rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi del presente decreto.
7. Restano ferme le rispettive norme settoriali previste per le società di gestione patrimoniale ai fini dell'applicazione della vigilanza individuale, della vigilanza consolidata, ove le società di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo bancario o in un gruppo di società di investimento mobiliare, e della vigilanza supplementare a livello di gruppo assicurativo, ove le società di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo di imprese di assicurazione.
8. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al presente decreto, le società di gestione patrimoniale rientrano nel settore finanziario relativo al gruppo, bancario, assicurativo, di servizi di investimento, a cui appartengono. Nel caso in cui le società di gestione patrimoniale non appartengano a nessun gruppo ma appartengano a un conglomerato finanziario, le medesime rientrano nel settore finanziario di maggiori dimensioni del conglomerato.
ART. 3
(Nozione di conglomerato finanziario)
1. Costituisce un conglomerato finanziario, ai fini del presente decreto, qualsiasi gruppo, o sottogruppo di un gruppo, che soddisfi le seguenti condizioni:
a) a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia un'impresa regolamentata;
b) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata, questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, ovvero un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, ovvero un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
c) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata, le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario;
d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
e) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi finanziari siano entrambe significative.
2. Le attività di un gruppo di imprese sono considerate principalmente di carattere finanziario, ai sensi del comma 1, lettera c), se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese, regolamentate o meno, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore al quaranta per cento.
3. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera e), le attività svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, bancario, assicurativo, servizi di investimento, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario, calcolati in conformità delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilità delle predette imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo è superiore al dieci per cento.
4. Si considerano comunque significative le attività svolte nei diversi settori finanziari nel caso in cui il totale dello Stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a sei miliardi di euro. Ai fini del calcolo del valore medio e della valutazione delle dimensioni del settore finanziario, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente.
5. Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo stato patrimoniale è effettuato sulla base del totale dello stato patrimoniale aggregato delle imprese appartenenti al gruppo, in conformità dei loro conti annuali. Ai fini di tale calcolo, le imprese in cui è detenuta una partecipazione sono prese in considerazione per l'importo del loro stato patrimoniale totale corrispondente alla quota aggregata proporzionale detenuta dal gruppo. Tuttavia, qualora siano disponibili conti consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli aggregati.
6. Nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del quaranta per cento o del dieci per cento per i conglomerati che sono già oggetto della vigilanza supplementare, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al trentacinque per cento e all'otto per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di sei miliardi di euro per i conglomerati già soggetti a vigilanza supplementare, si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a cinque miliardi di euro. Tuttavia, il coordinatore, con l'accordo delle altre autorità competenti rilevanti, può decidere di non applicare i coefficienti o l’importo ridotti di cui sopra.
ART. 4
(Individuazione del conglomerato finanziario)
1. Le autorità competenti, che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti ad un gruppo, stabiliscono se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 3. A tale fine le autorità competenti collaborano strettamente tra loro e, in particolare, se un'autorità competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario, non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorità competenti interessate.
2. Le autorità competenti rilevanti possono, sulla base di un accordo di coordinamento:
a) non includere il gruppo nell'ambito di applicazione del presente decreto o non applicare gli articoli 8, 9 o 10, se viene raggiunta la soglia di cui all'articolo 3, comma 4, ma non quella di cui all'articolo 3, comma 3, qualora ritengano che tale inclusione o l'applicazione dei predetti articoli non sia necessaria oppure la ritengano inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare tenendo conto, ad esempio, del fatto che:
1) la dimensione relativa del settore finanziario di minori dimensioni, misurata in base alla media di cui all'articolo 3, comma 3 o in base al totale dello stato patrimoniale o ai requisiti di adeguatezza patrimoniale, non supera il cinque per cento;
2) in uno Stato dell'Unione europea, la quota di mercato di tale settore, misurata in base al totale dello stato patrimoniale nel settore bancario o nel settore dei servizi finanziari e in base ai premi lordi iscritti nel settore assicurativo, non supera il cinque per cento. La decisione è notificata alle altre autorità competenti interessate;
b) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
c) verificare, prima di individuare un conglomerato finanziario, il rispetto per tre anni consecutivi delle soglie previste dall'articolo 3, commi 2 e 3;
d) verificare l'esistenza di un conglomerato finanziario, anche nel caso in cui le soglie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, non siano rispettate per tre anni consecutivi, qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative.
3. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario, le decisioni di cui alle lettere da b) a d) del comma 2 sono adottate sulla base di una proposta del coordinatore di tale conglomerato finanziario.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, le autorità competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e sulla base di un accordo di coordinamento, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attività fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.
CAPO II
COORDINATORE
ART. 5
(Nomina e compiti del coordinatore)
1. Tra le autorità competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, è individuata l'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, di seguito denominata coordinatore.
2. La presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati i compiti e le responsabilità attribuite alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.
3. L'individuazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attività;
b) qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente individuata sulla base dei seguenti criteri:
1) nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;
2) nel caso in cui più imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;
3) nel caso in cui nello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate più imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni;
4) nel caso in cui a capo del conglomerato finanziario vi siano più società di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale più elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni;
5) nel caso in cui più imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante;
6) nel caso in cui conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo a un'impresa madre o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante.
4. Il coordinatore, individuato in conformità del comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 4, nonché la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché la Commissione europea.
5. In casi particolari, le autorità competenti rilevanti possono, mediante accordi di coordinamento e sentito il conglomerato finanziario, stabilire di non applicare i criteri di cui al comma 3 qualora ciò risulti opportuno in considerazione della struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attività in altri paesi e nominare quale coordinatore un'autorità competente diversa.
6. I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono:
a) il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali tra le autorità competenti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali;
b) la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario;
c) la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto;
d) la valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, tenendo sotto controllo, in particolare, i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio fra norme settoriali ed il livello o volume dei rischi;
e) la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato finanziario, di cui all'articolo 10 del presente decreto;
f) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in collaborazione con le autorità competenti rilevanti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza.
7. Il coordinatore, le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento al fine di agevolare la vigilanza supplementare. L'accordo di coordinamento può conferire al coordinatore ulteriori compiti e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti e per la collaborazione con le altre autorità competenti.
8. Il coordinatore può chiedere alle autorità competenti del Paese dell'Unione europea nel quale ha la sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza supplementare, di sollecitare dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento e di trasmettergliele.
9. Al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni alle varie autorità coinvolte nella vigilanza, se il coordinatore necessita di informazioni già fornite a un'altra autorità competente conformemente alle norme settoriali, si rivolge all'autorità in possesso di tali informazioni.
ART. 6
(Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti)
1. Ai fini della vigilanza supplementare, il coordinatore e le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario cooperano strettamente tra loro fornendo a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.
2. Le autorità di vigilanza italiane competenti scambiano informazioni con le altre autorità di vigilanza competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto d'ufficio:
3. La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi:
a) l'accertamento della struttura del gruppo e l'individuazione di tutte le principali imprese appartenenti al conglomerato finanziario, nonché delle autorità competenti delle imprese regolamentate del gruppo;
b) le strategie del conglomerato finanziario;
c) la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditività;
d) i principali azionisti e coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione del conglomerato finanziario;
e) l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario;
f) le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni;
g) i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate;
h) le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti in conformità delle norme settoriali o del presente decreto.
4. Prima di adottare una decisione rilevante ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorità competenti e fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali, le autorità competenti interessate si consultano in merito:
a) ai mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, che necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorità competenti;
b) alle sanzioni di rilevante entità e ai provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti.
5. Un'autorità competente può decidere di non procedere alla consultazione di cui al comma 4 in situazioni di urgenza o qualora ciò possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tali casi, l'autorità competente informa prontamente le altre autorità competenti.
6. Qualora le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo siano già state fornite a un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali, le altre autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono richiedere direttamente le informazioni all'autorità già in possesso delle stesse.
7. La raccolta o il possesso di informazioni concernenti imprese appartenenti a un conglomerato finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare compiti di vigilanza individuale su tali imprese.
8. Nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario anche con le banche centrali, il sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea, nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti.
9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiarsi informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare.
10. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono accedere a tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio di tale vigilanza; la richiesta di informazioni può essere effettuata direttamente dalle singole autorità competenti ai soggetti vigilati dalla medesima autorità oppure indirettamente, per il tramite dell'autorità di vigilanza di settore, per le imprese regolamentate. non vigilate dall'autorità richiedente. Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista la richiesta di informazioni è inoltrata per il tramite dell'autorità di vigilanza preposta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11.
11. Ai fini della vigilanza supplementare, le imprese regolamentate italiane forniscono, per il tramite delle competenti autorità di vigilanza italiane, informazioni alle autorità di vigilanza di altri Paesi dell'Unione europea.
CAPO III
POSIZIONE FINANZIARIA
ART. 7
(Requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare)
1. Le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario assicurano, mediante un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, che il totale dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla base di uno dei metodi di calcolo indicati nell'allegato. Il coordinatore, previa consultazione con le altre autorità competenti rilevanti e con il conglomerato finanziario stesso, individua il metodo di calcolo da applicare.
2. Il coordinatore valuta i requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario e verifica che il calcolo dei requisiti di cui al comma 1, sia effettuato almeno una volta l'anno dalle imprese regolamentate o dalla società di partecipazione finanziaria mista. Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale sono incluse nell'ambito della vigilanza supplementare tutte le imprese appartenenti al settore finanziario.
3. Il risultato del calcolo e i dati necessari per quest'ultimo sono trasmessi al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla società di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
4. Il coordinatore può decidere, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e salve le situazioni di urgenza, di escludere una determinata impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei seguenti casi:
a) qualora l'impresa abbia sede in un paese non appartenente all'Unione europea nel quale esistano ostacoli giuridici alla trasmissione delle informazioni necessarie; non sono considerati ostacoli le norme settoriali in materia di obbligo per le autorità competenti di negare l'autorizzazione qualora sia impedito loro l'effettivo esercizio dei compiti di vigilanza;
b) qualora l'impresa sia di interesse trascurabile ai fini dell'obiettivo della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario; le imprese di interesse trascurabile devono comunque essere incluse se, considerate nel loro insieme, presentano un interesse non trascurabile;
c) qualora l'inclusione di un'impresa sia inopportuna o fuorviante in relazione agli obiettivi della vigilanza supplementare.
5. Il coordinatore e le autorità di vigilanza rilevanti stabiliscono, mediante specifici accordi di coordinamento, i limiti quantitativi e le caratteristiche qualitative dell'impresa ai fini della esclusione dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare.
6. Nel caso in cui il coordinatore decida l'esclusione di un'impresa regolamentata italiana dal calcolo dell'adeguatezza patrimoniale, ai sensi del comma 4, lettera b), le autorità di vigilanza italiane possono chiedere all'impresa a capo del conglomerato finanziario di fornire informazioni per agevolare l'esercizio della vigilanza sull'impresa regolamentata.
ART. 8
(Concentrazione dei rischi)
1. Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario. La soglia di significatività è definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche.
2. Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti, individua il tipo di rischi che le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario.
3. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla società di partecipazione finanziaria mista che è a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
4. Le autorità di vigilanza competenti rilevanti, mediante specifici accordi di coordinamento, possono disporre limiti quantitativi che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.
5. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una società di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di concentrazione dei rischi del settore finanziario più importante si applicano a tale settore finanziario nel suo complesso, ivi compresa la società di partecipazione finanziaria mista.
6. Le concentrazioni dei rischi sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore.
7. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6 della direttiva 2002/87/CE, le autorità di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati in materia di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi.
ART. 9
(Operazioni intragruppo)
1. Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito alle operazioni intragruppo significative delle imprese regolamentate effettuate all'interno del conglomerato finanziario. La soglia di significatività è definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche.
2. Fino all'individuazione, da parte del coordinatore, della soglia di significatività delle operazioni intragruppo, si presumono significative le operazioni superiori al cinque per cento dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato.
3. Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti, individua il tipo di operazioni che le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato.
4. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla società di partecipazione finanziaria mista che è a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
5. Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorità di vigilanza competenti rilevanti, mediante specifici accordi di coordinamento, possono fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.
6. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una società di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di operazioni intragruppo del settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale settore comprensivo della società di partecipazione finanziaria mista.
7. Le operazioni intragruppo sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore.
8. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE Le autorità di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati in materia di vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo.
ART. 10
(Controlli interni)
1. Le imprese regolamentate pongono in essere nell'ambito del conglomerato finanziario e nel rispetto dei principi contenuti nei commi 2 e 3, adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, comprese idonee procedure amministrative e contabili.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) governo societario e gestione sani, con l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti;
b) opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'allegato;
c) procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo di applicazione della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario.
3. I meccanismi di controllo interno includono:
a) meccanismi adeguati per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi;
b) valide procedure di segnalazione e contabili, atte a consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio ed il controllo delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi.
4. Coerentemente con le pertinenti norme settoriali, in ogni impresa soggetta alla vigilanza supplementare sono istituiti adeguati meccanismi di controllo interno, definiti dalle autorità di vigilanza competenti mediante specifici accordi di coordinamento, per l'elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare.
5. Il coordinatore valuta, sotto il profilo della vigilanza supplementare, le procedure e i meccanismi di cui al presente articolo per il conglomerato finanziario nel suo complesso.
CAPO IV
SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA
ART. 11
(Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di partecipazione finanziaria mista)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle attività produttive e le autorità di vigilanza italiane, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dall'autorità di vigilanza italiana che:
a) svolge il ruolo di coordinatore per l’esercizio della vigilanza supplementare di un conglomerato finanziario;
b) è competente sul settore finanziario di maggiori dimensioni di un conglomerato finanziario costituito anche da imprese regolamentate italiane, nel caso in cui il coordinatore non sia un'autorità di vigilanza italiana;
c) è competente sul settore finanziario di maggiori dimensioni di un conglomerato finanziario al quale non partecipano imprese regolamentate italiane con a capo una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in Italia.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
CAPO V
POTERI DELLE AUTORITA DI VIGILANZA
ART. 12
(Ispezioni)
1. Ai fini della vigilanza supplementare, le autorità di vigilanza italiane che intendono verificare le informazioni riguardanti un'impresa, regolamentata o meno, appartenente ad un conglomerato finanziario e situata in un altro Paese dell'Unione europea possono chiedere alle autorità competenti del Paese di effettuare ispezioni presso tale impresa. L'autorità di vigilanza italiana richiedente può prendere parte all'ispezione, qualora non la effettui direttamente.
2. L'autorità di vigilanza italiana che riceve una richiesta di verifica da parte di autorità competenti di altri Paesi dell'Unione europea che intendono verificare le informazioni riguardanti un'impresa italiana, regolamentata o meno, appartenente ad un conglomerato finanziario, può procedere direttamente all'ispezione oppure può autorizzare l'autorità richiedente a procedere essa stessa all'ispezione. L'autorità richiedente può prendere parte all'ispezione nel caso in cui l'autorità di vigilanza italiana la effettui direttamente.
3. Per le società di partecipazione finanziaria mista, la richiesta di verifica di cui al comma 2 è inoltrata all'autorità di vigilanza italiana competente, individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2. L'autorità di vigilanza italiana che riceve la richiesta può procedere all'ispezione direttamente oppure può autorizzare l'autorità richiedente o una società di revisione a procedere all'ispezione. L'autorità richiedente può prendere parte all'ispezione nel caso in cui non la effettui direttamente.
4. Al comma 3, dell'articolo 68, del TUB è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "l'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte".
ART. 13
(Poteri supplementari e misure di esecuzione )
1. In caso di mancata osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare di cui agli articoli da 7 a 10 da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilità sia comunque compromessa oppure qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, le autorità competenti, anche su richiesta del coordinatore, possono adottare:
a) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Sezioni I, II e III del TUB;
b) i provvedimenti di cui alla Parte II, Titolo IV del TUF;
c) i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
2. Il comma 1 si applica anche alle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e i provvedimenti applicabili sono quelli di competenza dell'autorità di vigilanza individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
3. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, appartenenti ad un conglomerato finanziario, l’autorità di vigilanza italiana che svolge funzioni di coordinatore può chiedere all'autorità di vigilanza estera competente i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel più breve tempo possibile.
4. Per le specifiche finalità di questo articolo, il coordinatore e le altre autorità competenti interessate concludono specifici accordi di coordinamento. Per la definizione dei provvedimenti nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista, gli accordi di coordinamento sono conclusi con l'autorità di vigilanza competente sulla verifica dei requisiti di onorabilità e di professionalità.
ART. 14
(Sanzioni nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista)
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 103.000 euro per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità competenti.
2. Per le violazioni previste nel presente articolo, l'autorità competente individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, applica la procedura di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni prevista dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
CAPO VI
IMPRESE MADRI CON SEDE AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA
ART. 15
(Vigilanza supplementare equivalente)
1. Le imprese regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, comma 2, e la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalità indicate nel presente articolo.
2. L'autorità di vigilanza italiana, che rivestirebbe il ruolo di coordinatore qualora venissero applicate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, verifica se le imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano sottoposte a vigilanza da parte di un'autorità competente di un Paese non appartenente all'Unione europea, equivalente alla vigilanza supplementare prevista dalle disposizioni del presente decreto. La verifica è effettuata di iniziativa oppure su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea.
3. L'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorità competenti rilevanti e, prima di procedere alla verifica, consulta il comitato per i conglomerati finanziari di cui all'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2002/87/CE e tiene conto delle eventuali indicazioni fornite da tale comitato.
4. Qualora dalla verifica risulti l’assenza di una vigilanza supplementare equivalente, le autorità di vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate, di cui al comma 1, le disposizioni in materia di vigilanza supplementare previste dal presente decreto oppure i metodi alternativi di vigilanza supplementare di cui al comma 5, che consentano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare di cui all'articolo 2.
5. I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono concordati dall'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, con le altre autorità competenti rilevanti e comunicati alle autorità competenti interessate e alla Commissione europea. In particolare, l'autorità di vigilanza italiana di cui al comma 2 può disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e applicare la vigilanza supplementare di cui al presente decreto alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione.
6. Le autorità di vigilanza italiane possono negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Il risultato di tali negoziati sono comunicati alla Commissione europea.
TITOLO II
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI
ART. 16
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione a qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
4-ter. L'ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea.
4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87CE le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività.".
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Agli effetti del presente articolo, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalità con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilità, in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato al decreto legislativo n .... del ... di recepimento della direttiva 2002/87/CE.".
ART. 17
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui l'impresa di assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
4-ter. L'ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87CE le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività.".
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Agli effetti del presente articolo, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalità con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilità, in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato al decreto legislativo n. ... del... di recepimento della direttiva 2002/87/CE.".
ART. 18
(Modiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20)
1. Dopo l'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è inserito il seguente:
“ART. 10-bis
(Consultazione con le altre autorità di vigilanza)
1. L'ISVAP, nei casi di autorizzazione di cui all'articolo 10, consulta preliminarmente le autorità competenti degli altri Stati membri allorché l'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote sia effettuata da un acquirente che, in virtù dell' acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona fisica o giuridica che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).".
ART. 19
(Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)
1. Le lettere i), l) ed m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, sono sostituite dalle seguenti:
"i) impresa partecipante: un'impresa che detiene direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite società controllata, una partecipazione ai sensi della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
l) impresa partecipata: un'impresa in cui è detenuta direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite società controllata, una partecipazione ai sensi della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
m) impresa di partecipazione assicurativa: un'impresa controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
n) impresa di partecipazione assicurativa mista: un'impresa controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;".
2. All'articolo 8, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e2.
2-ter. L'ISVAP verifica l'idoneità delle procedure e con provvedimento dispone prescrizioni generali in merito.".
3. All'articolo 11, dopo il comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Nel determinare criteri e modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, l'ISVAP tiene conto anche delle partecipazioni detenute in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari e società di gestioni patrimoniale con riferimento alle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.".
4. All'articolo 18, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Qualora tra alcune delle imprese di un gruppo assicurativo non esistano legami patrimoniali, l'ISVAP stabilisce la quota proporzionale di cui dovrà tenere conto.".
5. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove l'autorità richiedente non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte.".
TITOLO III
NORME FINALI
ART. 20
(Attuazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento al bilancio di esercizio relativo all'anno 2005.
2. Ai fini dell'individuazione dei conglomerati finanziari, rilevano i dati di bilancio relativi all'esercizio 2003. Le autorità di vigilanza italiane comunicano alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario individuato ai sensi dell'articolo 4 l'applicazione della normativa sulla vigilanza supplementare di cui al presente decreto.
ART. 21
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
ALLEGATO
1. Metodi di calcolo
A) Metodo del «consolidamento contabile»
Il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti consolidati. I requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come differenza tra:
i) i fondi propri del conglomerato finanziario calcolati sulla base della posizione consolidata del gruppo; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;
e
ii) la somma dei requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario rappresentato nel gruppo; i requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario sono calcolati conformemente alle rispettive norme settoriali.
Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che non sono incluse nei predetti calcoli dei requisiti di solvibilità settoriali, si calcola un requisito di solvibilità teorico.
La differenza non può essere negativa.
B) Metodo della «deduzione e aggregazione»
Il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo.
I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra:
i) la somma dei fondi propri di ciascuna impresa, regolamentata o meno, operante nel settore finanziario, appartenente al conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;
e
ii) la somma
§ dei requisiti di solvibilità di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al gruppo; i requisiti di solvibilità sono calcolati in conformità delle rispettive norme settoriali, e
§ del valore contabile delle partecipazioni in altre imprese del gruppo.
Nel calcolo si tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo. Per "quota proporzionale" si intende la quota del capitale sottoscritto, detenuta direttamente o indirettamente da tale impresa.
Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario si calcola un requisito di solvibilità teorico. Si tiene conto dei fondi propri e dei requisiti di solvibilità ai fini del calcolo della loro quota proporzionale di cui al precedente capoverso, conformemente a quanto previsto al paragrafo 2 del presente allegato.
La differenza non può essere negativa.
C) Metodo della «deduzione del valore contabile della partecipazione del requisito di solvibilità»
Il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo
I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come differenza tra:
i) i fondi propri dell'impresa madre o dell'impresa a capo del conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;
e
ii) la somma
§ del requisito di solvibilità dell'impresa madre o della capogruppo di cui al punto i), e
§ del valore più alto tra il valore contabile della partecipazione della predetta in altre imprese del gruppo e il requisito di solvibilità di tali imprese; si tiene conto dei requisiti di solvibilità di queste ultime ai fini del calcolo della loro quota proporzionale di cui al successivo capoverso, e conformemente a quanto previsto al paragrafo 2 del presente allegato.
Nel calcolo si tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo. Per "quota proporzionale" si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente da tale impresa.
Per le imprese non regolamentate si calcola un requisito di solvibilità teorico.
Per valutare gli elementi ammessi al calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare, le partecipazioni sono valutate secondo il metodo dell'equivalenza conformemente alla facoltà prevista all'articolo 59, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 78/660/CEE.
La differenza non può essere negativa.
D) Combinazione di metodi
Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi A), B) e C) o una combinazione di due dei predetti metodi.
2. Principi tecnici
A)Forma e portata del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare
Indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa è un'impresa figlia e presenta un deficit rispetto al requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare, oppure un deficit di solvibilità teorico nel caso si tratti dì un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, il deficit di solvibilità dell'impresa figlia va considerato per intero.
Se in quest'ultimo caso, secondo il coordinatore, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota del capitale è limitata rigorosamente e inequivocabilmente a tale quota di capitale, il coordinatore può consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale.
In assenza di legami patrimoniali tra le imprese di un conglomerato finanziario, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti, stabilisce la quota proporzionale da prendere in considerazione, tenendo conto delle passività che derivano dai legami esistenti.
B) Altri principi tecnici
Indipendentemente dal metodo usato per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, il coordinatore, e ove necessario, le altre autorità competenti interessate, provvedono all'applicazione dei seguenti principi:
i) deve essere eliminato il computo multiplo degli elementi ammessi per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato (multiple gearing) nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo. Al fine di assicurare l'eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo, le autorità competenti applicano per analogia i principi fissati in materia dalle relative norme settoriali;
ii) requisiti di solvibilità per ognuno dei diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario sono coperti da elementi dei fondi propri conformemente alle corrispondenti norme settoriali; in caso di deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo gli elementi dei fondi propri ammessi ai sensi di ciascuna norma settoriale («capitale intersettoriale») possono essere presi in considerazione ai fini della verifica dell'osservanza dei requisiti di solvibilità.
Se le norme settoriali prescrivono limiti all'ammissibilità di determinati fondi propri classificabili come capitale intersettoriale, tali limiti si applicano, in quanto compatibili, al calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario.
Nel calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, le autorità competenti tengono altresì conto dell'efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del gruppo, alla luce degli obiettivi delle norme sull'adeguatezza patrimoniale.
Quando, nel caso di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, viene calcolato un requisito di solvibilità teorico, conformemente al paragrafo 1 del presente allegato, si intende per requisito di solvibilità teorico il requisito patrimoniale che l'impresa dovrebbe soddisfare ai sensi delle pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario interessato; nel caso delle società di gestione patrimoniale, per requisito di solvibilità si intende il requisito patrimoniale di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 85/611/CEE; il requisito di solvibilità teorico di una società di partecipazione finanziaria mista è calcolato in base alle norme settoriali del settore finanziario più importante nel conglomerato finanziario.
[1] La direttiva 2002/87/CE modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE.
[2] Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia.
[3] Il Piano d’azione per i servizi finanziari [COM(1999) 232] è stato presentato dalla Commissione europea nel maggio 1999, su richiesta del Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998, allo scopo di tradurre in un preciso programma di lavoro le linee di intervento prospettate nel Quadro di azione per i servizi finanziari dell’ottobre 1998. Il Piano d’azione ha prospettato l’adozione di una serie di misure, prevalentemente di natura legislativa, necessarie per la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari entro il 2005.
[4] Si tratta di una delle tre procedure, c.d. della comitatologia, alle quali, ai sensi della decisione 468/1999, adottata in attuazione dell’articolo 202, ultimo capoverso, del trattato CE, il legislatore può subordinare l’esercizio dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione.
[5] Si tratta delle seguenti direttive:
- direttiva 73/239/CEE, del 24 luglio 1973, Prima direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (attuata in Italia con la L. 10 giugno 1978, n. 295) ;
- direttiva 79/267/CEE del 5 marzo 1979, Prima direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (attuata in Italia con la L. 22 ottobre 1986, n. 742);
- direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992, Direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (attuata in Italia con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175);
- direttiva 92/96/CEE del 10 novembre 1992, Direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (attuata in Italia con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174);
- direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, Direttiva del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (attuata in Italia con il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, che dà attuazione anche alla direttiva 93/22/CEE);
- direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, Direttiva del Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (attuata in Italia con il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, che dà attuazione anche alla direttiva 93/6/CEE);
- direttiva 98/78/CE del 27 ottobre 1998, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (attuata in Italia con il D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239);
- direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.