XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Misure a sostegno del mercato dell'arte contemporanea | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 716 | ||||
Data: | 21/02/05 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; progetto di legge; riferimenti normativi. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Misure a sostegno del mercato A.C. 4663
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n. 716
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21 febbraio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Finanze
SIWEB
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File: FI0729.doc
I N D I C E
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Articolo 1 (Regime speciale per artisti con ricavi inferiori a 50.000 euro)
§ Articolo 2 (Aliquota IVA per oggetti d’arte)
§ Articolo 3 (Detrazione per oneri)
§ Articolo 4 (Donazione di opere d’arte)
§ Articolo 5 (Deducibilità delle spese per oggetti d’arte)
A.C. 4663 (on. Carra ed altri) Misure a sostegno del mercato dell’arte contemporanea
§ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 11, 15, 64)
§ D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (art. 39, lettera a della tabella)
§ L. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 3, commi 180, 182, 183)
Scheda di
sintesi
per l’istruttoria legislativa
Numero del progetto di legge |
4663 |
Titolo |
Misure a sostegno del mercato dell’arte contemporanea |
Iniziativa |
On. Carra ed altri |
Settore d’intervento |
Politica fiscale |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
3 febbraio 2004 |
§ annuncio |
4 febbraio 2004 |
§ assegnazione |
25 ottobre 2004 |
Commissione competente |
VI |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, V; VII, XIV |
Il provvedimento in esame disciplina un regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte sia dirette, sia indirette, per gli artisti che realizzano un volume d’affari annuo inferiore a 50.000 euro. Tale regime agevolato è applicato su richiesta dell’artista interessato (articolo 1).
L’articolo 2 prevede l’introduzione di un’aliquota fiscale agevolata, quattro per cento, per le cessioni di opere d’arte.
Gli articoli 3 e 5 consento alle persone fisiche e alle società di ottenere vantaggi fiscali (rispettivamente detrazione dall’imposta e possibilità di ammortamento) per l’acquisto di opere d’arte.
L’articolo 4 riconosce infine un credito di imposta a coloro che cedono gratuitamente opere d’arte a musei, gallerie nazionali d’arte e istituzioni pubbliche. Tale credito è pari all’IVA pagata per l’acquisizione dell’opera d’arte ceduta.
La proposta di legge è accompagnata dalla relazione introduttiva dei proponenti.
La proposta di legge in esame contiene modifiche a norme di rango legislativo.
Inoltre essa verte sulla disciplina degli obblighi tributari, per la quale l’articolo 23 della Costituzione pone la riserva relativa di legge.
Le disposizioni recate dal provvedimento in esame intervengono sul sistema tributario dello Stato, materia che afferisce alla competenza esclusiva della legislazione statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Occorre verificare la possibilità di applicare alle cessioni di opere d’arte l’aliquota IVA nella misura del quattro per cento.
L’importo dell’IVA costituisce, nell’attuale assetto ordinamentale, risorsa propria della Comunità europea in una misura percentuale del gettito complessivo nazionale. Pertanto, ogni intervento da parte dei singoli Stati membri sulla normativa nazionale dell’imposta in oggetto deve necessariamente adeguarsi ai vincoli generali posti dalla disciplina comunitaria in materia, in quanto gli interventi normativi che comportino variazioni negative sul gettito complessivo dell’imposta citata sono destinati ad incidere immediatamente sulle entrate dirette della Comunità, riducendole.
L’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 77/388/CEE (VI direttiva IVA) stabilisce che l’aliquota IVA normale non può essere inferiore al 15%, mentre quella ridotta non può essere inferiore al 5%.
Il successivo articolo 28, paragrafo 2, lettera c), della stessa direttiva stabilisce che gli Stati membri possono applicare un’aliquota inferiore a quella ridotta (c.d. aliquota super-ridotta) per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni indicate nell’allegato H[1] alla medesima direttiva, ovvero per quelle non comprese nell’allegato H, a condizione, in entrambi i casi, che tale aliquota fossa già in vigore alla data del 1° gennaio 1991. Tale condizione non si verifica per gli oggetti d’arte.
Per quanto riguarda in particolare gli oggetti d’arte si ricorda inoltre che l’articolo 12, paragrafo 3, lettera c)[2], della citata direttiva 77/388/CEE consente agli Stati membri di applicare un aliquota ridotta (non quindi l’aliquota c.d. super-ridotta) alle importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. Qualora gli Stati si avvalgano di questa facoltà, possono applicare la medesima aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte effettuate dall’autore o dagli aventi diritto.
La Commissione ha presentato il 23 luglio 2003 una proposta di modifica alla sesta direttiva IVA per quanto riguarda le aliquote ridotte (COM(2003)397).
La proposta prevede la sostituzione dell’allegato H alla sesta direttiva, recante indicazione delle categorie di beni e servizi per i quali tutti gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte non inferiori al 5%. Il nuovo allegato proposto dalla Commissione individua in maniera esaustiva tutte le ipotesi di deroga alle aliquote ordinarie e, pertanto, include, al fine di consentirne l’applicazione a tutti gli Stati membri, i beni e i servizi per i quali misure di deroga specifiche o altre disposizioni già autorizzano un certo numero di Stati membri ad applicare aliquote ridotte o esenzioni.
Il 4 dicembre 2003 il Parlamento europeo ha espresso, secondo la procedura di consultazione, parere favorevole con emendamenti sulla proposta, che sarà esaminata prossimamente dal Consiglio.
L’articolo 1 della pdl demanda a un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del regime speciale per artisti con ricavi inferiori a 50.000 euro.
L’articolo 3 della pdl demanda a un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della detrazione per gli oneri sostenuti per l’acquisto di opere d’arte.
Infine l’articolo 4 della pdl demanda a un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la definizione delle modalità di attuazione del credito di imposta per la cessione gratuita di opere d’arte a musei, gallerie nazionali d’arte e istituzioni pubbliche.
Il provvedimento in esame novella alcune disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Altre disposizioni, che recano un regime particolare di applicazione agli artisti delle imposte sui redditi e dell’Imposta sul valore aggiunto, sono invece introdotte senza modificare la disciplina generale.
Il provvedimento in esame concede agevolazioni fiscali sia agli artisti sia ai soggetti che acquistano le opere e a coloro che donano le stesse a musei, gallerie nazionali d’arte e istituzioni pubbliche.
Si rinvia alle osservazioni contenute nelle schede di commento ai singoli articoli.
Gli artisti rientrano tra gli esercenti arti e professioni.
Ai fini delle imposte dirette il loro reddito è considerato reddito di lavoro autonomo (articoli 53 e seguenti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR) se l’attività è esercitata abitualmente o reddito diverso (articolo 67 del TUIR) se l’attività non è esercitata abitualmente.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da artisti nel territorio dello Stato sono operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (articolo 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
L’aliquota IVA applicabile all’importazione di opere d’arte, nonché alle cessioni delle stesse, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, è fissata nella misura del 10 per cento (articolo 39 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), mentre l’aliquota IVA ordinaria è stabilita nella misura del 20 per cento.
I commi da 171 a 185 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997) disciplinano un sistema forfetario di determinazione dell’IVA e delle imposte sui redditi e un regime semplificato degli adempimenti documentali e contabili per le persone fisiche che esercitano imprese o arti o professioni e per le quali, nell’anno solare precedente, si sono realizzate tutte le seguenti condizioni (contribuenti cosiddetti minimi):
a) non aver realizzato un volume d'affari superiore a venti milioni di lire (pari a 10.329,15 euro);
b) non aver utilizzato beni strumentali di costo complessivo, al netto degli ammortamenti, superiore a venti milioni di lire (pari a 10.329,15 euro);
c) non aver effettuato cessioni all'esportazione;
d) non aver corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla precedente lettera a).
Per tali contribuenti gli adempimenti documentali e contabili di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ai fini dell’IVA), e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ai fini delle imposte sui redditi), sono semplificati e consistono nell'obbligo:
1) di emettere fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, solo su richiesta del cliente;
2) di conservare le fatture emesse;
3) di annotare mensilmente, in appositi registri o prospetti, l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni effettuate nel mese precedente. Devono inoltre essere annotati distintamente gli altri compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini dell'IVA;
4) di richiedere e conservare la documentazione degli acquisti, oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione;
5) di presentare un modello di pagamento indicante il volume d'affari, il codice di attività e le ulteriori informazioni riportate nel modello; tale modello sostituisce la dichiarazione annuale prevista ai fini dell'IVA;
6) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi (scontrino o ricevuta fiscale).
Nei confronti dei suddetti contribuenti[3], l'IVA è determinata forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.
Il regime di determinazione forfetaria dell’IVA cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni sopra indicate.
E’ prevista inoltre la determinazione forfetaria del reddito di impresa o di lavoro autonomo, operata in relazione all'attività prevalentemente esercitata. A questo fine, al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell’IVA, nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, se trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio, si applicano le percentuali sottoindicate:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.
E’ sempre ammessa la possibilità di optare, dandone comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, per il regime ordinario di applicazione dell’IVA e delle imposte dei redditi. L’opzione ha effetto per almeno un triennio.
Nel caso in cui uno dei limiti previsti al comma 171 dell’articolo 3 risulti superato in misura non superiore al cinquanta per cento si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 (pari a 258,23 euro) a lire 5.000.000 (pari a 2.582,28 euro); la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.
Sono infine dettate specifiche disposizioni dirette ad evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfetario a quello ordinario.
Rispetto al sopra illustrato regime forfetario, la normativa, prefigurata nella pdl in esame si differenzia per quanto riguarda i destinatari delle agevolazioni, che sono solamente gli artisti, ma entro limiti di reddito notevolmente più ampi (50.000 euro annui, anziché 10.329,14 euro annui).
Per quanto riguarda le agevolazioni, la pdl in esame prevede una maggiore semplificazione degli adempimenti documentali e contabili e una minore percentuale di ricavi da considerare imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.
Si ricorda infine che gli articoli da 36 a 40-bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, hanno introdotto un regime speciale IVA per i rivenditori di oggetti d’arte (c.d. regime del margine), non applicabile pertanto alle cessioni di oggetti d’arte effettuate direttamente dagli autori o dai loro eredi o legatari, oggetto della presente proposta di legge.
Tale regime si applica ai beni che, pur essendo stati già assoggettati ad imposta una prima volta, vengono reintrodotti nel circuito economico attraverso una nuova commercializzazione da parte di soggetti passivi IVA. Si tratta dei cosiddetti "beni d'occasione" (come oggetti d’arte e di antiquariato, auto usate), che hanno già subìto una tassazione definitiva nel momento del loro primo passaggio al consumo, ovverosia all'atto della loro vendita al consumatore finale. Per evitare che, a seguito di un'ulteriore cessione, detti beni vengano nuovamente assoggettati ad IVA, dando luogo a doppia imposizione, è stata emanata la direttiva 94/5/CE[4], recepita nel nostro ordinamento dal citato D.L. n. 41 del 1995. Tali interventi normativi hanno introdotto un sistema di determinazione dell’IVA, applicabile a specifiche categorie di contribuenti e a ben precise condizioni, che deroga al normale sistema di determinazione dell'imposta, previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972. Infatti nel caso di compravendita di beni d'occasione l'IVA va a colpire il solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza (cosiddetto margine) fra il prezzo di vendita e quello di acquisto. Ne consegue che l'imposta dovuta dal rivenditore degli oggetti d’arte non si ottiene detraendo dall'IVA sulle vendite l'ammontare dell'imposta assolta sugli acquisti, ma è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.
Articolo 1
(Regime speciale per artisti con ricavi
inferiori a 50.000 euro)
1. Ai fini della presente legge sono considerati artisti i soggetti maggiorenni che, iscritti nelle categorie di competenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), hanno esposto per almeno tre volte in spazi pubblici o privati accreditati nel sistema dell'arte con esposizioni personali o collettive.
2. Al fine di contribuire al rilancio del settore dell'arte contemporanea, gli artisti di cui al comma 1 che nei due periodi di imposta precedenti la data di entrata in vigore della presente legge hanno realizzato, nell'esercizio della propria attività artistica, un volume di affari per un importo non superiore a 50.000 euro e che presumono di conseguire ricavi non superiori a 50.000 euro anche nell'anno di imposta in corso alla medesima data, possono optare per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi delle disposizioni di cui al comma 6.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo qualora richiedano, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, all'amministrazione finanziaria di accedere al regime speciale di cui al comma 6.
4. Il regime speciale di cui al comma 6 cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno almeno una delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. In materia di adempimenti documentali e contabili i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono del regime speciale di cui al comma 6 sono esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti, ad eccezione della copia delle fatture emesse. Queste ultime possono contenere, nel caso delle cessioni effettuate con le modalità di cui al comma 9, anche l'indicazione del compratore finale e la riproduzione fotografica dell'opera ceduta.
6. Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, il versamento relativo all'IVA è determinato forfetariamente sul 40 per cento del volume d'affari. Parimenti, per i soggetti di cui al periodo precedente, l'imponibile derivante dal reddito di lavoro autonomo è determinato forfetariamente nella misura del 40 per cento del volume d'affari.
7. L'ammontare della deduzione prevista dall'articolo 10-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sulla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, è elevato a 5.000 euro qualora alla formazione del reddito complessivo concorra un reddito di lavoro autonomo di cui al comma 6 del presente articolo.
8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 180, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. I titolari dei luoghi di esposizione e di vendita delle opere d'arte degli artisti come definiti al comma 1, i quali hanno optato per il regime speciale di cui al comma 6, devono operare una ritenuta d'acconto sull'IRPEF pari al 9,20 per cento degli incassi da corrispondere all'artista.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
L’articolo 1 introduce un regime fiscale agevolato per gli artisti con ricavi annui inferiori a 50.000 euro.
Il comma 1 dell’articolo 1 individua i soggetti da considerare artisti ai fini della presente legge, in relazione al possesso dei seguenti requisiti:
§ maggiore età;
§ iscrizione nelle categorie di competenza ai fini IVA;
Si evidenzia che l’Agenzia delle entrate classifica le attività economiche mediante appositi codici da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere dai contribuenti nei confronti dell’Agenzia stessa.[5]
A tal proposito si osserva che sarebbe opportuno che la legge stessa individuasse le attività alle quali si applica il regime agevolato. Tale individuazione è attualmente contenuta solo nella relazione illustrativa, al fine di quantificare l’onere derivante dalla legge, facendo riferimento alle attività “creazioni ed interpretazioni nel campo della pittura” (codice 92.31.E) e “creazioni ed interpretazioni nel campo della scultura” (codice 92.31.F).
§ avere esposto per almeno tre volte in spazi pubblici o privati accreditati nel sistema dell’arte, con esposizioni personali o collettive.
Sarebbe opportuno individuare meglio le caratteristiche di tali spazi espositivi, in quanto nel nostro ordinamento non sono previste modalità di accreditamento degli spazi pubblici o privati nel sistema dell’arte.
Il comma 2 prevede che l’accesso degli artisti di cui al precedente comma 1 al regime fiscale agevolato, disciplinato dal successivo comma 6, sia condizionato alla realizzazione di un volume di affari non superiore a 50.000 euro nei due periodi di imposta precedenti la data di entrata in vigore della pdl in esame. L’artista deve inoltre presumere di non conseguire ricavi superiori a detto importo anche nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della stessa pdl, ma il superamento di questo limite non pregiudica la possibilità di applicazione del regime agevolato per tale periodo, avendo invece effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo (comma 4).
Nel computo del volume d’affari rientrano esclusivamente gli importi realizzati nell’esercizio dell’attività artistica.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il volume d’affari ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è costituto dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione.
L’espressione ricavi è invece utilizzata dal legislatore nell’ambito dell’imposte (dirette) sui redditi di impresa (si veda l’elencazione delle voci che costituiscono ricavi, contenuta nell’articolo 85 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR)
Si osserva che il riferimento ai due periodi di imposta precedenti la data di entrata in vigore della pdl in esame potrebbe indurre a ritenere che il regime agevolato non possa essere applicato in futuro agli artisti che alla suddetta data non erano ancora in attività o lo erano da meno di due anni.
Il regime agevolato non sarebbe nemmeno applicabile agli artisti che, nel biennio precedente l’entrata in vigore della pdl in esame, abbiano percepito redditi superiori a 50.000 euro, anche se successivamente i loro redditi dovessero essere inferiori a detto limite.
Per poter fruire delle agevolazioni fiscali di cui al comma 6, è infine necessario presentare apposita richiesta all’amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio dell’anno in cui si vuole godere del beneficio (comma 3).
Gli artisti che optano per il regime fiscale agevolato di cui al comma 6 sono esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti, fermo restando l’obbligo di conservazione di copia delle fatture emesse. Le fatture relative alle cessioni effettuate, ai sensi del successivo comma 9, tramite l’intermediazione delle gallerie d’arte possono contenere anche l’indicazione del compratore finale e la riproduzione fotografica dell’opera ceduta (comma 5).
Il regime speciale applicabile agli artisti per i quali si verificano le condizioni sopra indicate si riferisce sia all’imposta sul valore aggiunto (IVA) che alle imposte sui redditi (comma 6). Per quanto riguarda l’IVA, il versamento è determinato forfetariamente sul 40 per cento del volume d’affari, e la stessa percentuale costituisce il reddito di lavoro autonomo, imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Confrontando questa disposizione con il regime forfetario per i contribuenti minimi, disciplinato dai commi 171-184 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si osserva che il citato comma 173, ai fini IVA, applica le previste percentuali non al volume d’affari, ma all’imposta corrispondente alle operazioni imponibili.
Per quel che riguarda la determinazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi, il citato comma 177 applica le percentuali ivi previste al volume d’affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA.
Il comma 7 conferma l’applicazione della deduzione di cui all’articolo 10-bis (ora articolo 11[6]), comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) in presenza dell’agevolazione di cui al precedente comma 6, aumentando inoltre l’importo della deduzione stessa da 1.500 a 5.000 euro.
L’articolo 11 del TUIR disciplina la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione. A tal fine dal reddito complessivo delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR, si deduce un importo base di 3.000 euro (comma 1), incrementato nei seguenti termini, in ragione della natura dei redditi percepiti dai soggetti interessati:
- per i lavoratori dipendenti e assimilati, la deduzione è aumentata di 4.500 euro (comma 2);
- per i soggetti che percepiscano pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, la deduzione è aumentata di 4.000 euro (comma 3);
- per i lavoratori autonomi e per i soggetti in regime di contabilità semplificata (c.d. imprese minori) la deduzione è aumentata di 1.500 euro (comma 4).
La deduzione spetta a condizione che il reddito complessivo del soggetto non superi determinati limiti e, all’interno di tali limiti, spetta in misura inversamente proporzionale all’entità del reddito percepito (comma 5). Tale modalità applicativa deve essere utilizzata anche per la deduzione di cui al comma 7 in esame.
Il comma 8 rinvia, per quanto non disciplinato dal presente articolo 1, alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 180, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria per il 1997), ove compatibili.
Il citato comma 180 prevede l’applicazione di una pena pecuniaria di importo compreso tra 500.000 e 5 milioni di lire (pari rispettivamente a 258,23 e 2.582,28 euro) qualora i limiti, previsti dal comma 171 dello stesso articolo 3 per l’applicazione del regime forfetario, risultino superati in misura non superiore al 50 per cento.
Il comma 182 disciplina la valutazione dei beni strumentali e dei beni di magazzino nell’ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto a regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario.
Il comma 183 disciplina, sempre nell’ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto a regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, la detrazione, ai fini della determinazione dell’IVA, dell’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi.
I titolari di luoghi di esposizione e di vendita delle opere d’arte degli artisti, di cui al precedente comma 1, devono operare, all'atto del pagamento degli incassi all’artista, una ritenuta a titolo di acconto[7] dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 9,20 per cento, anziché del 20 per cento come previsto dall’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per i compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente (comma 9).
Il comma 10 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo 1, valutati in 1 milione di euro, mentre il successivo comma 11 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pdl in esame, per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del presente articolo.
Articolo 2
(Aliquota IVA per oggetti d’arte)
1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte II, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 41-quater) è aggiunto il seguente:
«41-quinquies) oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari»;
b) nella parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 127-septiesdecies) è abrogato.
2. All'articolo 39 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 1-bis. Per le cessioni di oggetti d'arte, di cui alla lettera a) della tabella allegata al presente decreto, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento».
3. L'aliquota dell'IVA è, altresì, stabilita nella misura del 4 per cento per le opere create dagli artisti come definiti al comma 1 dell'articolo 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 26 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
L’articolo 2 apporta modifiche alle aliquote IVA applicabili alle opere d’arte.
Attualmente, ai sensi del numero 127-septiesdecies) della parte III della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, e dell’articolo 39 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, alla cessione di oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati, nonché alla cessione di oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al citato D.L. n. 41 del 1995, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, si applica l’aliquota IVA nella misura del 10 per cento.
Gli oggetti d’arte di cui alla citata lettera a) della tabella allegata al D.L. n. 41 del 1995 sono:
§ quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili;
§ incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico;
§ opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto; a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri dell’Unione europea, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;
§ arazzi e tappeti murali eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
§ esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
§ smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
§ fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
La stessa tabella contiene inoltre, alla lettera b), l’indicazione degli oggetti da collezione:
§ francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso;
§ collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico;
e, alla lettera c),la definizione degli oggetti di antiquariato, quali beni, diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età.
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 aggiunge una voce (la 41-quinquies) alla parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la quale contiene l’elenco dei beni e servizi soggetti all’aliquota IVA nella misura del 4 per cento.
In conseguenza di questa modifica, le cessioni di oggetti d’arte, di cui alla citata lettera a) della tabella allegata al D.L. n. 41 del 1995, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, saranno soggetti all’aliquota IVA nella misura del 4 per cento.
La lettera b) del comma 1 abroga una voce (la 127-septiesdecies) della parte III della citata tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, la quale contiene l’elenco dei beni e servizi soggetti all’aliquota IVA nella misura del 10 per cento.
Il citato numero 127-septiesdecies) si riferisce:
1) alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati;
2) alle cessioni di oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al D.L. n. 41 del 1995.
In conseguenza dell’abrogazione, le cessioni di cui al punto 1) vengono ad essere soggette all’aliquota del 10 per cento (ai sensi dell’articolo 39 del citato D.L. n. 41 del 1995, le cui specifiche previsioni si ritengono prevalenti rispetto all’applicazione dell’aliquota ordinaria del 20 per cento, di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 633 del 1972). Alle cessioni di cui al punto 2) si applica invece l’aliquota del 4 per cento ai sensi della precedente lettera a) del comma 1 in esame.
Il comma 2 dell’articolo 2 novella l’articolo 39 del citato D.L. n. 41 del 1995.
Il suddetto articolo 39 stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella allegata allo stesso decreto-legge, nonché per le cessioni degli oggetti d'arte, di cui alla lettera a) dell'allegato stesso, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.
Il comma 2 in esame propone l’aggiunta di un comma 1-bis al citato articolo 39, il quale conferma quanto disposto dalla precedente lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 in esame, ossia che per le cessioni di oggetti d’arte, di cui alla citata lettera a) della tabella allegata al D.L. n. 41 del 1995, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, l’aliquota IVA è stabilita nella misura del 4 per cento.
Si ritiene che il nuovo comma 1-bis costituisca una ripetizione non necessaria di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 in esame.
Il comma 3 dell’articolo 2 determina nella misura del 4 per cento l’aliquota IVA per le opere create dagli artisti che corrispondano alle condizioni indicate al comma 1 dell’articolo 1 della pdl in esame.
A tal proposito si osserva che le opere create dagli artisti di cui al comma 1 dell’articolo 1 della pdl in esame (soggetti maggiorenni, iscritti in determinate categorie ai fini dell’IVA e che abbiano esposto per almeno tre volte in spazi pubblici o privati accreditati nel sistema dell’arte) sono ricomprese tra gli oggetti d’arte, di cui alla citata lettera a) della tabella allegata al D.L. n. 41 del 1995, e pertanto sono già assoggettate all’aliquota IVA del 4 per cento, ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame, quando la cessione è effettuata dall’artista stesso, dai suoi eredi e legatari. Il comma 3 in esame estende pertanto l’aliquota agevolata del 4 per cento anche a tutte le successive cessioni dei beni creati dagli artisti in esame.
Il comma 4 provvede alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del presente articolo 2, valutato in 26 milioni di euro annui.
Articolo 3
(Detrazione per oneri)
1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sulle detrazioni per oneri, e successive modificazioni, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti della Comunità europea, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, fino all'importo di 3.000 euro. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla amministrazione finanziaria».
2. Sono altresì detraibili, ai sensi della lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le spese sostenute per l'acquisto di opere d'arte create dagli artisti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge fino all'importo di 3.000 euro. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla amministrazione finanziaria.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 300.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
L’articolo 3 consente la detrazione delle spese per l’acquisto di opere d’arte.
Il comma 1 novella a tal fine l’articolo 13-bis (ora 15[8]) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR, inserendo tra le spese detraibili, nella misura del 19 per cento, dall’imposta lorda delle persone fisiche, le somme sostenute per l’acquisto di opere di artisti della Comunità europea (oggi bisogna dire Unione europea?), fino all’importo massimo di 3.000 euro.
Le opere d’arte per le quali è ammessa la detrazione sono quelle di cui alla lettera a) della tabella allegata al D.L. n. 41 del 1995 (si veda il commento al precedente articolo 2) e la detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall’amministrazione finanziaria.
Il comma 2 estende la detraibilità di cui al precedente comma 1 alle spese sostenute per l’acquisto di opere d’arte create dagli artisti di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente pdl, sempre fino all’importo di 3.000 euro. Anche in questo caso la detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall’amministrazione finanziaria.
Si segnala che le definizioni delle opere d’arte alle quali si applicano i commi 1 e 2 sono parzialmente coincidenti. Rimangono escluse dalla possibilità di detrazione le spese sostenute per l’acquisto di opere d’arte di artisti non appartenenti all’Unione europea per i quali non si verifichi anche una sola delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della pdl in esame (essere maggiorenni, essere iscritti in determinate categorie ai fini dell’IVA e aver esposto per almeno tre volte in spazi pubblici o privati accreditati nel sistema dell’arte).
Si osserva inoltre che per la definizione delle opere d’arte, il comma 1 dell’articolo in esame rinvia all’elenco di cui alla lettera a) della tabella allegata al D.L. n. 41 del 1995, mentre il comma 2 individua le opere in relazione al soggetto che le ha create.
Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pdl in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del presente articolo.
Il comma 4 provvede alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del presente articolo 3. Tale onere viene valutato nel limite massimo di 300.000 euro annui: le autorizzazioni agli acquisti di opere d’arte dovranno tener conto di tale limite.
Articolo 4
(Donazione di opere
d’arte)
1. Le opere d'arte, cedute gratuitamente a musei, a gallerie nazionali d'arte e a istituzioni pubbliche da soggetti privati anche non titolari di partita IVA, costituiscono credito di imposta, ai fini IRPEF, per un valore pari all'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte ceduta per importi fino a 10.000 euro e, per importi superiori a 10.000 euro, pari al valore forfetario stabilito dal decreto di cui al comma 2.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, emana un decreto per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Con tale decreto sono altresì stabiliti, a finalità antielusive, i criteri di valutazione delle opere possedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di possesso dell'opera donata, nonché le altre modalità e i requisiti necessari per la concessione del beneficio di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
L’articolo 4 concede un credito di imposta, ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), ai soggetti privati, anche non titolari di partita IVA, che cedono gratuitamente opere d’arte a musei, gallerie nazionali d’arte e istituzioni pubbliche.
Il credito di imposta concesso corrisponde all’IVA pagata per l’acquisizione dell’opera d’arte ceduta. Nel caso in cui l’importo sia superiore a 10.000 euro, il credito d’imposta è determinato in misura forfetaria, secondo modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2.
Non è del tutto chiaro se il limite di 10.000 euro vada riferito all’IVA pagata per l’acquisizione dell’opera d’arte ceduta o al valore dell’opera stessa.
Si segnala che il credito di imposta non è riconosciuto in favore delle società soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES), individuate dall’articolo 73 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
Il comma 2 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente pdl, venga emanato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In particolare il decreto dovrà stabilire, a finalità antielusive:
§ i criteri di valutazione delle opere possedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente pdl;
Non appare chiaro il motivo per il quale il decreto ministeriale debba stabilire i criteri di valutazione delle sole opere possedute anteriormente alla data di entrata in vigore della pdl in esame e non di tutte le opere d’arte donate.
La necessità di valutare le opere d’arte potrebbe indurre a ritenere che la parola “importo” di cui al precedente comma 1 vada riferita al valore dell’opera e non all’IVA pagata per l’acquisto della stessa.
§ il periodo minimo di possesso dell’opera donata;
§ le altre modalità e i requisiti necessari per la concessione del beneficio.
Tra questi rientra la determinazione del valore forfetario del credito di imposta, qualora l’importo sia superiore a 10.000 euro, come previsto dal precedente comma 1.
Il comma 3 provvede alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del presente articolo 4. Tale onere non deve superare il limite massimo di 500.000 euro annui: spetterà all’emanando decreto ministeriale stabilire le modalità per contenere l’onere entro il suddetto limite.
Si osserva che l’articolo in esame non contiene una definizione di opera d’arte.
Articolo 5
(Deducibilità delle spese per oggetti
d’arte)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per i due terzi in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi.
L’articolo 5 consente il parziale ammortamento delle spese sostenute per l’acquisto di opere d’arte da parte dei titolari di reddito di impresa. Un importo, pari a due terzi della spesa sostenuta per l’acquisto dell’opera d’arte, è ammortizzabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67 (ora 102[9]) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR, in dieci quote costanti a partire dall’esercizio in cui la spesa è stata sostenuta.
Il citato articolo 67 (ora 102) del TUIR disciplina l’ammortamento del costo dei beni materiali, strumentali per l'esercizio dell'impresa. I coefficienti massimi in base ai quali effettuare l’ammortamento sono fissati da appositi decreti ministeriali.
La relazione illustrativa chiarisce che la norma in esame si applica alle imprese diverse da quelle che effettuano attività di compravendita di opere d’arte. Per tali imprese infatti l’acquisto di tali beni rappresenta oggetto dell’attività dell’impresa e concorre alla determinazione dei ricavi (ai sensi dell’articolo 85 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
Si ritiene che sarebbe opportuno provvedere alla determinazione e alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione dell’articolo in esame.
Si osserva che l’articolo in esame non contiene una definizione di opera d’arte.
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati CARRA, ABBONDANZIERI, ADDUCE, ANGIONI, ANNUNZIATA, BANTI, BENVENUTO, BERTUCCI, BIMBI, BOATO, BOCCIA, BONITO, BOVA, BUEMI, BULGARELLI, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARDINALE, COLASIO, DAMIANI, DELBONO, DI GIOIA, FANFANI, FRANCESCHINI, FRIGATO, GAMBALE, GAMBINI, GRILLINI, INTINI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LUSETTI, MACCANICO, MAGNOLFI, MANTINI, RAFFAELLA MARIANI, MERLO, MOLINARI, MONACO, MOSELLA, OTTONE, PAPINI, PASETTO, LUIGI PEPE, PISTELLI, QUARTIANI, ROCCHI, ROTUNDO, RUGGERI, RUSCONI, RUZZANTE, SANTAGATA, SORO, SPINI, SQUEGLIA, STRADIOTTO, VERNETTI, VILLARI, VOLPINI ¾ |
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Misure a sostegno del mercato dell’arte contemporanea |
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Presentata il 3 febbraio 2004
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Onorevoli Colleghi! - Il mercato dell'arte contemporanea, in Italia, soffre non soltanto di una crisi strutturale ma anche e soprattutto di alcune gravi lacune di tipo istituzionale.
Per capire quali sono i punti di debolezza sui quali è necessario operare per tentare di portare il nostro mercato dell'arte a livelli, non diciamo competitivi, ma almeno di interesse rispetto al mercato internazionale, bisogna analizzare le ragioni che lo strutturano come mercato border-line rispetto al resto del mondo.
Gli artisti italiani sono fuori dal mercato e quindi dal circuito dei musei internazionali perché manca un concreto sostegno, da parte delle istituzioni e dei privati, alla nostra arte contemporanea.
Manca in una parola «la cultura della cultura», che fa sentire gli operatori, dagli artisti ai galleristi, dai direttori di museo agli storici dell'arte, abbandonati a se stessi e in prima linea in una battaglia persa in partenza nel confronto internazionale.
L'aspetto maggiormente penalizzante per il settore è quello relativo agli aspetti fiscali.
Infatti la circolazione delle opere d'arte di artisti viventi ha degli impedimenti che trovano la loro logica in fatti estranei alla valenza dell'artista e che penalizzano lo stesso nei confronti dei colleghi stranieri. A fronte di un'attenzione verso la contemporaneità sempre più forte che si manifesta sia da parte dei privati sia da parte delle stesse istituzioni, mancano azioni concrete nei confronti dell'arte contemporanea e si continua a trovare rifugio nell'idea che la conservazione e la fruibilità dei beni esistenti, dunque degli artisti del passato, siano sufficienti al nostro Paese per essere ancora competitivo sul piano internazionale.
Purtroppo non è così.
Il problema non risiede nel cambiare il percorso o la programmazione della tutela e della valorizzazione delle opere d'arte del passato, quanto nell'affiancare a tale percorso delle scelte che permettano anche all'arte contemporanea italiana di avere le stesse chance, a livello nazionale ed internazionale, degli altri Paesi.
Se per l'arte del passato è centrale la politica della salvaguardia e della fruibilità, per l'arte contemporanea, tale politica non è risolutiva in quanto essa è fatta da artisti viventi che, principalmente agli inizi della carriera, hanno estremo bisogno di politiche fiscali attente ed in sintonia con quello che è il loro mondo: pieno di insicurezze e di periodi di sola sperimentazione in cui sono ancora degli sconosciuti per tutti.
Al contrario, la legislazione fiscale italiana, forse per comodità, equipara l'artista vivente agli altri professionisti dimenticando che, per predisposizione naturale, l'artista è lontano e pauroso della burocrazia e soprattutto non può essere considerato un professionista tout court. Infatti se diverrà un artista affermato, alias «artista-professionista», non si può prevedere all'inizio della carriera artistica e, come dimostra l'esperienza, anche nel caso di artisti emergenti e grandi promesse del panorama italiano, l'insidia è dietro l'angolo: ci vuole un nulla per sparire dal mercato.
In pratica l'errore della legislazione fiscale nei confronti di tale categoria risiede nel considerare già culturalmente ed economicamente affermati quei soggetti che, al contrario, sono all'inizio della propria carriera. Inizi che nella maggior parte dei casi sono difficili, con pochi soldi in tasca e tante idee nella testa alla ricerca di una sperimentazione che soddisfi un'aspirazione ancora da scoprire.
Se questo momento arriverà, allora, «l'artista-professionista» sarà nato.
Naturalmente non possiamo pretendere dalla legislazione di entrare così nel particolare, tuttavia esempi recenti dimostrano che, in alcuni casi, il legislatore ha compreso di dover optare per una legislazione ad hoc per determinate categorie come, ad esempio, l'editoria, il teatro, il cinema.
È giunto il momento di riconoscere anche alla produzione dell'arte contemporanea il valore che le compete: quello di momento qualificante ed irrinunciabile dell'immagine internazionale del nostro Paese.
Risulta quindi incomprensibile che la legislazione fiscale vigente consideri la compravendita di opere d'arte degli artisti contemporanei come un commercio ricco e non meritorio di considerazione, mentre per altre categorie protette quali, ad esempio, gli editori, dimostra ben altra sensibilità.
Attualmente sono più protetti gli artisti deceduti e quindi l'arte italiana del passato che gli artisti viventi e quindi l'arte contemporanea. Tale situazione è il contrario di ciò di cui oggi l'Italia avrebbe bisogno. Infatti, nonostante le difficoltà, il settore è in forte espansione ed i nostri artisti sono riusciti nell'impresa di riconquistare spazio sul palcoscenico internazionale dell'arte contemporanea. Tuttavia queste sono solo le premesse e, per consolidare quanto fatto fino ad ora da tutti gli operatori del settore, occorre urgentemente mettere mano alla legislazione fiscale di pertinenza.
Innanzitutto prendendo atto che nel nostro Paese c'è un'imposta sul valore aggiunto (IVA) diversa da quella delle altre nazioni e che tale fatto oggettivamente penalizza e rende estremamente difficoltoso fare circolare e vendere le opere degli artisti italiani. Le legislazioni degli altri Paesi, limitandoci a quelli dell'Unione europea, sono tutte protettive rispetto ai «contribuenti» artisti.
In Europa la Francia impone un'aliquota IVA pari al 5,5 per cento, la Spagna al 9 per cento, il Belgio al 4 per cento, la Germania al 7 per cento, la Svizzera al 6 per cento. Solo l'Inghilterra ha un'aliquota alta, il 17,5 per cento, ma è anche il Paese più liberale e nel quale confluisce un forte mercato internazionale, soprattutto antiquariale, e con una tassa d'ingresso che è solo del 2 per cento.
In secondo luogo, dimostrando attenzione verso il settore attraverso una legislazione fiscale agevolata per i giovani artisti emergenti.
Infine, incentivando la circolazione delle opere, coinvolgendo nel meccanismo sia le gallerie d'arte sia il consumatore finale, predisponendo una disciplina fiscale che permetta ai primi di aiutare gli artisti a farsi conoscere e ad avere meno incombenze burocratiche e ai secondi di poter fruire di agevolazioni fiscali nel caso di acquisto di oggetti d'arte.
Con la presente proposta di legge si è consapevoli di non risolvere tutti i problemi che soffocano il mercato dell'arte contemporanea, tuttavia, per la prima volta, si dà un forte e chiaro segnale a tutti gli «operatori» del settore, dall'artista, al gallerista, al direttore di musei ed istituzioni pubbliche coordinando una serie di agevolazioni di tipo fiscale che impattano sulla produzione, sulla commercializzazione e sulla circolazione delle opere d'arte.
Con l'articolo 1 si dispone che gli artisti viventi, che con la propria attività artistica hanno conseguito ricavi non superiori a 50.000 euro in ciascuno dei due anni d'imposta precedenti e che prevedono di conseguire ricavi inferiori a 50.000 euro anche nell'anno di imposta corrente, in possesso della maggiore età e che hanno esposto almeno tre volte in spazi pubblici o privati accreditati nel sistema dell'arte con esposizioni personali o collettive, possono accedere ad un regime speciale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed IVA calcolato sul 40 per cento dei ricavi, considerando una forfettizzazione delle spese pari al 60 per cento.
Per accedere a tale regime l'artista deve farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, all'amministrazione finanziaria.
Il regime speciale cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni richieste.
Gli artisti che aderiscono al regime speciale sono inoltre esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti, ad eccezione della copia delle fatture emesse che, nel caso di vendita tramite galleria, possono contenere anche l'indicazione del compratore finale e la riproduzione finale dell'opera ceduta.
Si è previsto, inoltre, al comma 7, una soglia esente dall'imponibile IRPEF pari a 5.000 euro.
Il meccanismo che si delinea, ai fini fiscali, è dunque il seguente.
Regime speciale per artisti con giro d'affari non superiore a 50.000 euro:
1) dei 50.000 euro l'imponibile che rileva ai fini IRPEF e IVA è pari al 40 per cento del venduto (50.000 \x 40 per cento = 20.000 euro);
2) i primi 5.000 euro sono totalmente deducibili (20.000 - 5.000 = 15.000);
3) aliquota IVA 23 per cento su differenza. Imposta massima 23 per cento di 15.000 euro = 3.450 euro;
4) IVA forfetaria da versare 40 per cento del 4 per cento = 1,60 per cento;
5) IVA addebitata al cliente = 4 per cento.
Per quel che riguarda le eventuali sanzioni e le modalità di passaggio dal regime ordinario a quello speciale e viceversa si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Infine al comma 9 si dispone che le gallerie che vendono opere d'arte degli artisti che hanno optato per il regime speciale devono operare una ritenuta d'acconto sull'IRPEF pari al 9,20 per cento degli incassi da corrispondere all'artista.
In pratica, a fine anno, l'artista deve versare allo Stato, per quel che concerne l'imponibile IRPEF, solo l'imposta relativa alle vendite dirette.
Il meccanismo che si delinea è di estrema semplificazione per il contribuente-artista, che annualmente si troverà di fronte a due possibili situazioni:
a) non ha superato con le vendite dirette i 12.500 euro e quindi non ha l'obbligo giuridico di produrre la dichiarazione dei redditi (12.500 euro x 40 per cento = 5.000 euro soglia esente ai sensi del comma 7). Deve conservare le fatture e versare l'IVA pari all'1,60 per cento sul lordo;
b) le vendite dirette sono superiori a 12.500 euro: sorge l'obbligo di produrre la dichiarazione inserendo anche il lordo delle vendite tramite terzi indicando le trattenute subite. Deve conservare le fatture e versare l'IVA pari all'1,60 per cento sul lordo.
Al comma 11, infine, si dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definirà i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo.
L'onere derivante dalla suddetta disposizione, vista l'impossibilità di avere piena contezza del mercato dell'arte allo stato attuale, è stato quantificato, al comma 10, utilizzando i dati certi in nostro possesso: il gettito IVA relativo all'anno di imposta 1999 esposto nella tabella relativa all'articolo 2 in relazione alle attività «Creazioni ed interpretazioni di pittura» e «Creazioni ed interpretazioni di scultura» e una media degli artisti interessati dalla disposizione in esame, calcolata sui dati dell'Associazione nazionale dei galleristi.
Il regime speciale comporta, quindi, un onere per il bilancio dello Stato pari a 368.000 euro, per quel che concerne l'IRPEF, e a 520.000 euro per quel che concerne l'IVA, per un totale di 888.000 euro che, in via prudenziale, è stato innalzato ad 1 milione di euro.
Con l'articolo 2 si prevede che l'IVA gravante sulla cessione delle opere d'arte passi dall'attuale 10 per cento al 4 per cento.
In relazione alla quantificazione dell'onere, stabilito in 26 milioni di euro, non esistendo un codice di attività univoco con cui individuare i soggetti che commerciano in oggetti d'arte, sono stati presi in considerazione quei settori di attività in cui è più probabile siano racchiuse queste tipologie di contribuenti e di questi è stata considerata l'IVA dovuta, con aliquota al 10 per cento. In particolare, dai dati dichiarativi IVA 2000 anno imposta 1999 sono stati considerati i soggetti che si dichiarano nelle seguenti attività:
Dati espressi in migliaia di euro
Codice attività |
|
IVA |
52.48.6 |
Commercio al dettaglio di oggetti sacri |
16.331 |
52.50.4 |
Case di vendita all’asta |
9.774 |
92.31.E |
Creazioni ed interpretazioni di pittura |
4.056 |
92.31.F |
Creazioni ed interpretazioni di scultura |
1.018 |
92.31.G |
Altre creazioni e interpretazioni |
12.009 |
|
Totale |
43.188 |
Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento politiche fiscali.
Tuttavia i 43 milioni di euro derivanti dal gettito IVA anno imposta 1999, non vengono tutti interessati dalla presente proposta di legge in quanto la voce «Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e sacri», attività che dà maggior gettito, non riguarda soltanto la vendita di opere d'arte ma, soprattutto, la vendita di gadget e di altre tipologie di oggetti sacri legati al credo religioso. Attesa l'impossibilità di valutare con precisione nella prima categoria l'incidenza delle vendite al dettaglio di opere d'arte come definite dalla presente proposta di legge, nella quantificazione dell'onere si è preso in considerazione il gettito derivante dalle ultime quattro categorie e, in via prudenziale, circa la metà di quello derivante dalla prima categoria per un importo complessivo di 26 milioni euro.
L'articolo 3 dispone agevolazioni fiscali per chi compra opere d'arte prevedendo la possibilità, ai fini IRPEF, di detrarre il 19 per cento della spesa sostenuta per importi fino a 3.000 euro.
In ogni caso la fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla amministrazione finanziaria secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che definisce altresì i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 3.
Con l'articolo 4 si intende incentivare la donazione di opere d'arte da parte di soggetti privati a musei, a gallerie d'arte ed a tutte le istituzioni pubbliche. Si dispone, infatti, che le opere d'arte cedute gratuitamente a tali soggetti costituiscano un credito di imposta ai fini IRPEF per un valore commisurato all'IVA gravante sul bene per importi fino a 10.000 euro. Per importi superiori a tale cifra il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, stabilisce valori forfetari da riconoscere al cedente. In ogni caso la fruizione del credito di imposta è condizionata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla amministrazione finanziaria secondo le modalità individuate nel decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il decreto stabilisce, a finalità antielusive, anche i criteri di valutazione delle opere acquisite in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge, il periodo minimo di possesso dell'opera donata, nonché le altre modalità e i requisiti necessari per la concessione del beneficio, valutato nel limite massimo di 500.000 euro annui.
Con l'articolo 5, infine, si rende fiscalmente deducibile l'acquisto di opere d'arte nell'ambito dell'esercizio di una attività d'impresa, diversa da quella della compravendita degli oggetti d'arte. Le spese a tale fine sostenute sono deducibili, sotto forma di ammortamento, per i due terzi in quote costanti a decorrere dall'esercizio in cui sono state sostenute e per i nove successivi.
Onorevoli colleghi, abbiamo delle responsabilità davvero grandi rispetto al nostro mondo artistico contemporaneo e nei confronti della memoria che, di questo periodo (che non è di crisi di uomini, ma semmai di crisi di politica culturale), lasceremo ai posteri. Bisogna prenderne atto e cercare di operare il cambiamento. Un cambiamento che con la presente proposta di legge è a 360 gradi in quanto coinvolge tutti i soggetti interessati, dall'artista al gallerista, alle istituzioni, fino al fruitore finale. Per tali motivi se ne auspica l'approvazione e la condivisione da parte di tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento.
proposta disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Regime
speciale per artisti con ricavi
1. Ai fini della presente legge sono considerati artisti i soggetti maggiorenni che, iscritti nelle categorie di competenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), hanno esposto per almeno tre volte in spazi pubblici o privati accreditati nel sistema dell'arte con esposizioni personali o collettive. 2. Al fine di contribuire al rilancio del settore dell'arte contemporanea, gli artisti di cui al comma 1 che nei due periodi di imposta precedenti la data di entrata in vigore della presente legge hanno realizzato, nell'esercizio della propria attività artistica, un volume di affari per un importo non superiore a 50.000 euro e che presumono di conseguire ricavi non superiori a 50.000 euro anche nell'anno di imposta in corso alla medesima data, possono optare per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi delle disposizioni di cui al comma 6. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo qualora richiedano, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, all'amministrazione finanziaria di accedere al regime speciale di cui al comma 6. 4. Il regime speciale di cui al comma 6 cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno almeno una delle condizioni di cui ai commi 1 e 2. 5. In materia di adempimenti documentali e contabili i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono del regime speciale di cui al comma 6 sono esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti, ad eccezione della copia delle fatture emesse. Queste ultime possono contenere, nel caso delle cessioni effettuate con le modalità di cui al comma 9, anche l'indicazione del compratore finale e la riproduzione fotografica dell'opera ceduta. 6. Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, il versamento relativo all'IVA è determinato forfetariamente sul 40 per cento del volume d'affari. Parimenti, per i soggetti di cui al periodo precedente, l'imponibile derivante dal reddito di lavoro autonomo è determinato forfetariamente nella misura del 40 per cento del volume d'affari. 7. L'ammontare della deduzione prevista dall'articolo 10-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sulla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, è elevato a 5.000 euro qualora alla formazione del reddito complessivo concorra un reddito di lavoro autonomo di cui al comma 6 del presente articolo. 8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 180, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 9. I titolari dei luoghi di esposizione e di vendita delle opere d'arte degli artisti come definiti al comma 1, i quali hanno optato per il regime speciale di cui al comma 6, devono operare una ritenuta d'acconto sull'IRPEF pari al 9,20 per cento degli incassi da corrispondere all'artista. 10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 2. (Aliquota IVA per oggetti d'arte).
1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella parte II, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 41-quater) è aggiunto il seguente: «41-quinquies) oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari»; b) nella parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 127-septiesdecies) è abrogato. 2. All'articolo 39 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Per le cessioni di oggetti d'arte, di cui alla lettera a) della tabella allegata al presente decreto, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento». 3. L'aliquota dell'IVA è, altresì, stabilita nella misura del 4 per cento per le opere create dagli artisti come definiti al comma 1 dell'articolo 1. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 26 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 3. (Detrazioni per oneri).
1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sulle detrazioni per oneri, e successive modificazioni, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti della Comunità europea, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, fino all'importo di 3.000 euro. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla amministrazione finanziaria». 2. Sono altresì detraibili, ai sensi della lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le spese sostenute per l'acquisto di opere d'arte create dagli artisti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge fino all'importo di 3.000 euro. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla amministrazione finanziaria. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 300.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 4. (Donazione di opere d'arte).
1. Le opere d'arte, cedute gratuitamente a musei, a gallerie nazionali d'arte e a istituzioni pubbliche da soggetti privati anche non titolari di partita IVA, costituiscono credito di imposta, ai fini IRPEF, per un valore pari all'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte ceduta per importi fino a 10.000 euro e, per importi superiori a 10.000 euro, pari al valore forfetario stabilito dal decreto di cui al comma 2. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, emana un decreto per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Con tale decreto sono altresì stabiliti, a finalità antielusive, i criteri di valutazione delle opere possedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di possesso dell'opera donata, nonché le altre modalità e i requisiti necessari per la concessione del beneficio di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 5. (Deducibilità delle spese per oggetti d'arte).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per i due terzi in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi. |
[1] Le cessioni di oggetti d’arte non rientrano nel citato allegato H.
[2] La lettera c) del paragrafo 3 dell’articolo 12 della direttiva è stata inserita dall’articolo 1 della direttiva 94/5/CE, la quale ha introdotto anche il regime c.d. del margine (si veda il paragrafo relativo al quadro normativo).
[3] Sono espressamente esclusi dall’applicazione del regime forfetario i contribuenti ai quali si applicano regimi speciali e in particolare gli esercenti le attività di cui agli articoli 34 (produttori agricoli), 74 (commercio di sali, tabacchi, farmaci, quotidiani, eccetera) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. n. 633 del 1972, per i quali rimane ferma la relativa disciplina.
[4] La Direttiva 94/5/CE del 14 febbraio 1994 modifica la direttiva 77/388/CEE, in relazione al regime particolare IVA applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.
[5] Si veda il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2003, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003.
[6] Il testo della pdl fa ancora riferimento alla numerazione del TUIR precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società.
[7] La natura di acconto della ritenuta comporta che i compensi percepiti devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi del percipiente e che in tale sede la ritenuta sarà detratta dall’imposta dovuta.
[8] Il testo della pdl fa ancora riferimento alla numerazione del TUIR precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società.
[9] Il testo della pdl fa ancora riferimento alla numerazione del TUIR precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società.