XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi sulla riforma del diritto societario (D.Lgs. nn. 5 e 6 del 2003 e n. 37 del 2004) - Schema di D.Lgs. n. 421 (art. 1, commi 4 e 5, L. n. 366/2001) | ||||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 360 | ||||
Data: | 24/11/04 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; schema di decreto legislativo n. 421; normativa di riferimento. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze |
Servizio studi |
pareri al governo |
Disposizioni
correttive e integrative Schema di D.Lgs. n. 421 (art. 1, commi 4 e 5, L. n. 366/2001) |
n. 360
|
24 novembre 2004 |
Camera dei deputati
Dipartimento Finanze
SIWEB
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File: FI0699
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
Capo I Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 5 del 2003
§ Articolo 1 (Modifiche all'articolo 5 del decreto n. 5 del 2003)
§ Articolo 2 (Modifiche all'articolo 7 del decreto n. 5 del 2003)
§ Articolo 3 (Modifiche all'articolo 8 del decreto n. 5 del 2003)
§ Articolo 5 (Modifiche all’articolo 17 del decreto n. 5 del 2003)
§ Articolo 4 (Modifiche all'articolo 10 del decreto n. 5 del 2003)
§ Articolo 6 (Modifiche all’articolo 38 del decreto n. 5 del 2003)
Capo II Modifiche ed integrazioni al codice civile
§ Articolo 7 (Modifiche all'articolo 2346 del codice civile)
§ Articolo 8 (Modifiche all'articolo 2359 del codice civile)
§ Articolo 9 (Modifiche all'articolo 2364 del codice civile)
§ Articolo 10 (Modifiche all'articolo 2370 del codice civile)
§ Articolo 11 (Modifiche all’articolo 2391 del codice civile)
§ Articolo 12 (Introduzione dell'articolo 2391-bis del codice civile)
§ Articolo 13 (Modifiche all’articolo 2409-duodecies del codice civile)
§ Articolo 14 (Modifiche all'articolo 2409-terdecies del codice civile)
§ Articolo 15 (Modificazioni all'articolo 2412 del codice civile)
§ Articolo 16 (Modifiche all'articolo 2425-bis del codice civile)
§ Articolo 17 (Modifiche all'articolo 2426 del codice civile)
§ Articolo 18 (Modifiche all'articolo 2427 del codice civile)
§ Articolo 19 (Modifiche all'articolo 2441 del codice civile)
§ Articolo 20 (Modifiche all'articolo 2447-novies del codice civile)
§ Articolo 21 (Modifiche ali 'articolo 2468 del codice civile)
§ Articolo 22 (Modifiche all'articolo 2479-ter del codice civile)
§ Articolo 23 (Modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile)
§ Articolo 24 (Modifiche all'articolo 2506-ter del codice civile)
§ Articolo 25 (Modifiche all'articolo 2513 del codice civile)
§ Articolo 26 (Modifiche all'articolo 2525 del codice civile)
§ Articolo 27 (Modifiche all'articolo 2527 del codice civile)
§ Articolo 28 (Modifiche all'articolo 2545-quinquies del codice civile)
§ Articolo 29 (Modifiche all'articolo 2545-octies del codice civile
§ Articolo 30 (Modifiche all'articolo 2545-undecies del codice civile)
§ Articolo 31 (Modifiche all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile)
§ Articolo 32 (Modifiche all'articolo 2545-octiesdecies del codice civile)
Capo III Modifiche alle norme di attuazione del codice civile
§ Articolo 33 (Introduzione dell'articolo 111-quaterdecies del regio decreto n. 318 del 1942)
§ Articolo 34 (Modifiche all'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942)
Capo IV Modifiche al testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
§ Articolo 35 (Introduzione dell'articolo 150-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993)
§ Articolo 36 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993)
§ Articolo 37 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993)
§ Articolo 38 (Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993)
§ Articolo 39 (Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993)
Normativa di riferimento
§ Codice civile (Artt. 2346, 2349, 2359, 2364, 2370, 2391, 2391-bis, 2399, 2409-bis, 2409-duodecies, 2409-terdecies, 2412, 2423-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2437-ter, 2441, 2447-novies, 2468, 2471-bis, 2479-ter, 2497-septies, 2504-bis, 2505-bis, 2506-ter, 2512, 2513, 2514, 2519, 2522, 2525, 2526, 2527, 2528, 2530, 2538, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-sexies, 2545-septies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies)
§ R.D. 30 marzo 1942, n. 318 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (Artt. 223-duodecies, 223-terdecies)
§ L. 31 gennaio 1992, n. 59 Nuove norme in materia di società cooperative (artt. 7, 9)
§ D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 19, 24, 28, 29, 33, 36, 52)
§ L. 3 ottobre 2001, n. 366 Delega al Governo per la riforma del diritto societario (artt. 1-7, 10, 12)
§ D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366 (artt. 5, 7, 8, 10, 17, 38)
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
421 |
Titolo |
Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 17 gennaio 2003, numeri 5 e 6, e successive modificazioni in materia di diritto societario, nonché del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al testo unico dell’intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Norma di delega |
Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 1, commi 4 e 5 |
Settore d’intervento |
Cooperative, credito, diritto societario, diritto processuale civile. |
Numero di articoli |
39 |
Date |
|
§ presentazione |
29 ottobre 2004 |
§ assegnazione |
2 novembre 2004 |
§ termine per l’espressione del parere |
1° gennaio 2005 |
§ scadenza della delega |
1° gennaio 2005 |
Commissione competente |
II (Giustizia) e VI (Finanze) |
Rilievi di altre Commissioni |
- |
Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrazioni dei decreti legislativi 17 gennaio 2003, numeri 5 e 6, e successive modificazioni, in materia di diritto societario, nonché del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è stato presentato dal Governo, con lettera in data 29 ottobre 2004, ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, in base alla delega legislativa ad esso conferita dalla medesima legge per la riforma del diritto societario.
La delega relativa alla riforma della disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali è stata separatamente esercitata con il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.
Questo decreto è entrato in vigore il 16 aprile 2002.
Per la parte relativa alla riforma della disciplina delle società, la delega è stata attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative.
Alla disciplina dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria nonché in materia bancaria e creditizia si è proceduto con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Questi decreti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2004.
Modifiche e integrazioni ai suddetti decreti legislativi sono state successivamente apportate dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, che ha provveduto altresì all’adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Questo decreto è entrato in vigore il 29 febbraio 2004.
Lo schema è suddiviso in quattro capi.
Il capo I, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 5 del 2003, riguarda la disciplina dei procedimenti in materia societaria.
Il capo II, recante modifiche e integrazioni al codice civile, interviene sulle disposizioni in materia di società per azioni, di società a responsabilità limitata, di fusioni e scissioni, nonché sulla disciplina delle società cooperative.
Il capo III interviene sulle disposizioni di attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Il capo IV reca ulteriori adeguamenti delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento alla disciplina delle banche cooperative, al regime autorizzatorio per le operazioni che comportino l’acquisizione del controllo su una banca e ai casi di sospensione dei diritti derivanti dal possesso di strumenti partecipativi.
Per il contenuto dei singoli articoli si rinvia alle schede di lettura.
Lo schema è accompagnato dalla relazione illustrativa del governo.
Non è prevista l’acquisizione di pareri oltre quello delle competenti Commissioni parlamentari.
La legge 3 ottobre 2001, n. 366, ha conferito al Governo la delega legislativa per la riforma del diritto societario, da esercitarsi entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
L’articolo 2 enunzia i princìpi generali in materia di società di capitali, in particolare indicando gli obiettivi della semplificazione della disciplina, della competitività delle imprese e dell’ampliamento degli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti, con la previsione di modelli societari adeguati alle esigenze delle imprese, l'uno riferito alla società a responsabilità limitata, l'altro alla società per azioni, le disposizioni relative alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, alla società in accomandita per azioni. È richiesta la disciplina di forme partecipative di società in differenti tipi associativi e dei gruppi di società.
Per le società a responsabilità limitata, l’articolo 3 stabilisce il principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci, richiedendo un'ampia autonomia statutaria con libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.
Sono previste la semplificazione del procedimento di costituzione; la determinazione delle indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e della misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello; la disciplina dei conferimenti; un’ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità, al contenuto e al trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, con nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso; l’individuazione dei limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti; la previsione di norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, nonché in materia di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel contempo, una semplificazione delle procedure.
È infine richiesta la determinazione di condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, con divieto di appello diretto al pubblico risparmio e di sollecitazione all'investimento in quote di capitale.
L’articolo 4 enunzia i princìpi relativi alla riforma della disciplina delle società per azioni, fondati sulla rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio, prevedendosi a questo fine un modello di base unitario e regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività nei casi in cui sia fatto ricorso al mercato del capitale di rischio.
In particolare, è richiesto l’ampliamento dell'autonomia statutaria, con i limiti e le condizioni necessarie, nel caso delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, per distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile, affidato a un revisore esterno, consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una sufficiente minoranza dei soci, fissare congrui quorum per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza, conferire ai componenti degli organi di controllo il potere di denunziare al tribunale gravi irregolarità rilevate nell'adempimento dei doveri degli amministratori.
È prevista l’adozione di un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale; la possibilità di costituzione della società da parte di un unico socio, con adeguate garanzie per i creditori.
Disposizioni specifiche riguardano la disciplina della costituzione, del capitale (con accrescimento della misura minima e previsione di patrimoni dedicati ad uno specifico affare), dei conferimenti, delle azioni (con la possibilità di emettere strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi) e delle obbligazioni (con attenuazione o rimozione dei limiti quantitativi), dell’assemblea e dei patti parasociali (di durata massima limitata a cinque anni e con forme adeguate di pubblicità), delle modificazioni statutarie (comprese le regole in materia di aumento e riduzione di capitale, diritto di opzione e sovrapprezzo).
Con riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli, oltre alla valorizzazione dell'autonomia statutaria, all'attribuzione dell’esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale all’organo amministrativo e all’estensione del controllo contabile, sono stati introdotti accanto al modello tradizionale i modelli dualistico (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea) e monistico (consiglio di amministrazione avente al proprio interno un comitato per il controllo sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori indipendenti non esecutivi).
L’articolo 5 stabilisce i princìpi riguardanti le società cooperative, informati al perseguimento della funzione sociale e dello scopo mutualistico, con definizione della cooperazione costituzionalmente riconosciuta in rapporto alle caratteristiche di mutualità prevalente, riservando a questa l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo.
È stata introdotta la figura del gruppo cooperativo configurante una gestione unitaria.
Disposizioni speciali sono previste per le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, con il riferimento alla disciplina delle società per azioni nel caso di partecipazione di soci finanziatori o di emissione di obbligazioni; la previsione della possibilità di emettere strumenti finanziari, partecipativi e no, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi; l’ammissione di deroghe alla regola generale del voto capitario in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore; la semplificazione dei procedimenti di trasformazione in società lucrativa, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici; l’estensione del controllo giudiziario.
Dall'applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 sono esclusi i consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.
L’articolo 6 stabilisce i princìpi relativi alla riforma della disciplina del bilancio: eliminazione delle interferenze prodotte dalla normativa fiscale sul reddito d’impresa armonizzando la disciplina tributaria; chiarimento della disciplina relativa alla formazione e all’utilizzo delle poste del patrimonio netto; regolazione del trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie; impiego dei princìpi contabili internazionali per il bilancio consolidato; casi di ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e ad un conto economico semplificato.
L’articolo 7 riguarda la disciplina di trasformazioni, fusioni e scissioni, ispirata alla semplificazione dei procedimenti e al favore per la trasformazione delle società di persone in società di capitali. Sono richieste regole specifiche in materia di fusioni eterogenee, di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione, di fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra
L’articolo 8 pone i princìpi relativi allo scioglimento e alla liquidazione delle società: accelerazione e semplificazione delle procedure, disciplina di condizioni, limiti e modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, regole sulla redazione dei bilanci nella fase di liquidazione.
I princìpi relativi al procedimento e alle forme di pubblicità per la cancellazione dal registro delle imprese sono contenuti nell’articolo 9.
L’articolo 10 reca le disposizioni sui gruppi, la cui disciplina deve prevedere, fra l’altro, princìpi di trasparenza tali da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime, con obblighi di motivazione relativamente alle decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo.
L’articolo 11 concerne la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali.
L’articolo 12 reca infine i princìpi concernenti le nuove norme di procedura in materia societaria che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, debbono assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali e ai patti parasociali, e nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
In particolare, sono previste la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali; la competenza generale del tribunale in composizione collegiale, salve ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti; la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare; la previsione di un giudizio sommario non cautelare, con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato; la possibilità di un tentativo preliminare di conciliazione da parte del giudice; la previsione di uno o più procedimenti camerali nel rispetto dei princìpi del giusto processo.
È ammessa la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie, con previsione di arbitrato secondo diritto ove la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione.
Sono ammesse forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
Lo schema di decreto legislativo presentato reca disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi precedentemente emanati in attuazione della delega. Le disposizioni consistono per larga parte in correzioni formali o in modifiche dovute ad esigenze di coordinamento interno, che non sembrano eccedere i limiti fissati dai princìpi e criteri direttivi della delega conferita.
Le disposizioni di carattere innovativo riguardano principalmente la disciplina delle operazioni con parti correlate (articolo 12) e l’estensione delle norme concernenti le emissioni obbligazionarie anche alle obbligazioni emesse all’estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti (articolo 15). Anch’esse, stante la latitudine dei princìpi di delega, non appaiono suscettibili di rilievi sotto questo riguardo.
Il capo IV riguarda fra l’altro la disciplina delle banche cooperative, per le quali il legislatore delegante ha prescritto il mantenimento della disciplina in allora vigente, salva l’emanazione di norme di mero coordinamento. Rinviando per gli aspetti di dettaglio al commento all’articolo 35, si segnala che la disposizione del comma 5, modificando il regime della devoluzione delle riserve in caso di alterazione della natura mutualistica delle banche di credito cooperativo, potrebbe ritenersi sospetta di eccesso di delega.
La materia trattata nello schema di decreto legislativo versa nei seguenti ambiti:
- giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile, riservati all’esclusiva competenza dello Stato a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
- tutela del risparmio e mercati finanziari, riservata all’esclusiva competenza dello Stato a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Le disposizioni introdotte dall’articolo 15, che assoggettano a prospetto la cessione delle obbligazioni emesse all’estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, quando sia operata nei riguardi di investitori non professionali, sembrano compatibili con le disposizioni dell’articolo 3 della direttiva n. 2003/71/CE del 4 novembre 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).
La previsione della garanzia di solvenza da parte dell’intermediario per le medesime obbligazioni non sembra configurare una diversità di trattamento, in quanto costituisce l’estensione di un obbligo già previsto per gli strumenti emessi secondo il diritto nazionale.
Gli articoli 2391-bis e 2412, settimo comma, del codice civile, introdotti rispettivamente dagli articoli 12 e 15 dello schema di decreto legislativo, conferiscono poteri normativi secondari alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e all’autorità di vigilanza competente per la trasparenza dei mercati finanziari (la medesima CONSOB).
Il comma 8-bis dell’articolo 19 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, introdotto dall’articolo 36 dello schema, estende ad alcune fattispecie ulteriori i poteri regolamentari e autorizzatorî già attribuiti alla Banca d’Italia.
Le disposizioni sono formulate mediante novellazione degli atti normativi vigenti (codice civile e testi unici in materia bancaria e creditizia e dell’intermediazione finanziaria).
Alcune disposizioni – in particolare quelle riguardanti le operazioni con parti correlate e la disciplina delle emissioni obbligazionarie estere, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 – incidono su materia trattata anche nel testo unificato dei progetti di legge n. 2436 e abbinati – Disposizioni in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari, all’esame delle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati.
Sulla disciplina delle banche popolari è in corso presso la Commissione VI (Finanze) l’esame delle proposte di legge n. 2273 e abbinate, per la descrizione del cui contenuto si rinvia alla scheda introduttiva del capo IV del presente schema.
Si rinvia alle specifiche osservazioni contenute nelle schede relative ai singoli articoli.
Il Capo I dello schema di decreto in esame provvede ad apportare modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 5 del 2003 contenente la disciplina del processo in materia di diritto societario; tali innovazioni, ponendo “rimedio ad una lacuna preesistente” (così la relazione di cui lo schema è corredato), sono dirette principalmente a consentire la applicabilità della suddetta disciplina anche ai procedimenti con pluralità di parti.
Si offre di seguito un breve compendio del regime del processo societario recato dal vigente decreto n. 5/2003.
L’esigenza di fondo del sistema normativo predisposto per la risoluzione delle controversie in materia societaria risulta essere quella deflattiva del contenzioso e facilitativa dei relativi procedimenti; alla prima finalità si connette in via strumentale la seconda: un modello processuale come quello delineato dal decreto legislativo n. 5/2003, teso alla spedita ed efficace definizione dei procedimenti, persegue anche lo scopo di scoraggiare la parte che si accosta alla vicenda processuale per scopi emulativi o in mala fede a prendere iniziative processuali o a dilatarle eccessivamente nel tempo.
Nella attuazione di tale fondamentale istanza socio-economica, le linee generali della disciplina in esame risultano ispirate prevalentemente alle seguenti caratteristiche:
§ maggiori facoltà delle parti in causa di dibattere fra loro (attraverso atti di citazione, di comparsa di risposta, di repliche e controrepliche) le opposte tesi in una fase preliminare al vero e proprio inizio di quella contenziosa: essa si apre soltanto dopo che, per volontà delle parti stesse, sia fissata la prima udienza;
§ speditezza e concentrazione del procedimento che, una volta avviato mediante la fissazione della prima udienza, prosegue rapidamente verso la fase probatoria e decisoria: a tutela di tale esigenza vi sono le norme che dispongono la riduzione dei termini e dei tempi processuali, la semplificazione degli atti e delle notifiche (che possono essere effettuate anche via fax o posta elettronica), nonché le norme che disciplinano: la mancata comparizione del convenuto (che acquista un significato di ficta confessio e può comportare il deferimento di giuramento suppletorio all’attore); la mancata comparizione di entrambe le parti (che determina la cancellazione della causa dal ruolo, senza bisogno della fissazione di un’altra udienza, come previsto, invece, dagli articoli 181 e 309 del codice di rito); lo svolgimento dell’udienza (in cui si concentra tutto quanto occorre per decidere la causa ed in particolare la formulazione delle conclusioni e della eventuale proposta conciliativa); i termini di preclusione di singole e specifiche attività; la decisione (che deve essere adottata possibilmente nella unica udienza e mediante sentenza con motivazione concisa ed eventuale riferimentodel fatto per relationem ad uno o più atti processuali); il sistema delle impugnazioni (sensibilmente semplificato).
Il nuovo rito, pertanto, si caratterizza complessivamente per la notevole flessibilità, potendo le parti scegliere caso per caso una maggiore o minore accelerazione dei tempi del processo, nonché per il significativo ruolo attribuito al giudice, al quale si chiede di intervenire con la pronuncia di un provvedimento che, pur suscettibile di modifica e revoca, costituisce punto di riferimento per la decisione finale.
L’ambito di applicazione delle norme processuali in esame è assi ampio e riguarda tutti i rapporti societari, di diritto e di fatto, attinenti alla nascita, vita ed estinzione della società; esse si applicano, inoltre, alle controversie concernenti le materie dell’ordinamento finanziario (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: di seguito: TUF) appositamente elencate e a quelle in materia bancaria promosse da una banca nei confronti di un’altra banca, ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio; la competenza spetta alla Corte d’appello per alcune cause in materia bancaria (art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: di seguito: TUB) e finanziaria (art. 195 TUF), per le altre controversie al tribunale, sempre in composizione collegiale se le azioni sono proposte da associazioni rappresentative dei consumatori o da camere di commercio.
L’atto di citazione deve contenere quasi tutti gli elementi previsti all’articolo 163 del codice di procedura, ma l’articolo 2 del decreto n. 57/2003 aggiunge l’indicazione del fax o della posta elettronica presso cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni; inoltre, come sopra accennato, la vocatio non è a udienza fissa, ma con indicazione di un termine al convenuto per la sua comparsa di risposta: quest’ultima è comunicata all’attore nel termine fissato nell’atto di citazione e contiene, a sua volta, l’indicazione di un termine per la replica, nonché le difese, i mezzi di prova, i documenti offerti in comunicazione, le eventuali domande riconvenzionali, la chiamata in causa di terzi.
Successivamente alla comparsa di risposta la fase preliminare può ulteriormente proseguire con repliche e controrepliche delle parti antagoniste, ovvero concludersi con la richiesta di fissazione di un’udienza da parte dell’attore, del convenuto o del terzo chiamato in causa: gli articoli 9 e 10 del decreto n. 5/2003 disciplinano il contenuto di tale istanza, il termine per il deposito in cancelleria, nonché gli effetti della sua notificazione; i tempi per la designazione del giudice relatore e per l’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza sono scanditi in modo rigoroso all’articolo 12, in cui si precisano anche le modalità di adozione ed il contenuto del provvedimento.
Nel corso dell’udienza, possibilmente unica, può aver luogo sia l’interrogatorio libero delle parti, sia il tentativo di conciliazione e l’istruttoria probatoria, ma occorre pervenire soprattutto alla discussione della causa ed alla sua decisione: analogamente a quanto dispone l’articolo 281-sexies del codice di rito, tale decisione può aversi nella stessa udienza mediante lettura del dispositivo; come si è già detto, la motivazione deve essere concisa ed il riferimento al fatto può avvenire anche per relationem.
Apposite disposizioni, sempre ispirate dalle esigenze di semplificazione e concentrazione, riguardano la contumacia delle parti (v. supra), l’intervento dei terzi, i provvedimenti cautelari, i procedimenti sommari, l’arbitrato.
Articolo 1
(Modifiche all'articolo 5 del decreto n. 5 del 2003)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo la parola: "ovvero" sono inserite le parole: "dalla scadenza".
L’articolo 1 del provvedimento in esame, mediante una modifica di natura meramente formale al comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 5/2003, è diretto a specificare che la costituzione del convenuto nel processo societario debba avvenire, nell’ipotesi di citazione notificata a più persone, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 5.
Articolo 2
(Modifiche all'articolo 7 del decreto n.
5 del 2003)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo numero 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche.";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
4. "Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti né superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.".
L’articolo 2 interviene sull’articolo 7 del suddetto decreto legislativo, in cui si disciplinano le repliche e le controrepliche che le parti processuali possono scambiarsi in alternativa alla richiesta di fissazione di un’udienza. In particolare:
§ la lettera a) mira a “correggere una possibile evenienza connessa all’esistenza del termine massimo di ottanta giorni per lo scambio delle memorie tra le parti” si prevede infatti la possibilità che il giudice assegni un termine ulteriore (compreso tra dieci e venti giorni) per replicare alla parte cui tale attività sia stata preclusa dal comportamento dell’altra, consistente nella introduzione di un fatto o di una contestazione nuovi a ridosso della scadenza suddetta;
§ la lettera b) provvede ad integrare la disciplina recata dall’articolo 7 mediante una norma che la renda applicabile anche ai processi con pluralità di parti: si specifica, infatti, che in tali ipotesi il termine per ulteriori repliche sia compreso tra venti e quaranta giorni e decorra dall’ultima delle notificazioni effettuate.
Articolo 3
(Modifiche all'articolo 8 del decreto n.
5 del 2003)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo numero 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "da parte del convenuto" sono soppresse;
b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";
c) al comma 2, lettera b), le parole: " se ha chiamato" sono sostituite con le parole: "se sono stati chiamati";
d) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";
e) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";
f) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
6. "Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.".
Articolo 5
(Modifiche all’articolo 17 del decreto n.
5 del 2003)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
3. "Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.".
Gli articoli 3 e 5, modificando rispettivamente l’articolo 8, relativo alla istanza di fissazione dell’udienza, e l’articolo 17, concernente le notificazioni e le comunicazioni, del D.Lgs. n. 5 del 2003, ne adeguano il contenuto alla previsione di un processo con pluralità di parti.
Articolo 4
(Modifiche all'articolo 10 del decreto n.
5 del 2003)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
3. "La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.".
L’articolo 4, aggiungendo un comma all’articolo 10 del decreto legislativo n. 5, dispone che la notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, che pone fine allo scambio di memorie tra le parti e conclude la fase preliminare del rito, renda non contestabili i fatti allegati dalle parti nei documenti processuali (atto di citazione, comparsa di risposta, repliche, controrepliche); una analoga previsione è contenuta al comma 2 dell’articolo 13 del medesimo decreto, in cui si specifica che, in caso di contumacia del convenuto, “i fatti affermati dall’attore si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa” (v. supra).
Articolo 6
(Modifiche all’articolo 38 del decreto n.
5 del 2003)
1. All'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo numero 5 del 2003, la parola "4" è sostituita dalla parola: "2".
L’articolo 6, infine, provvede a correggere un errato rinvio operato dall’articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 5.
Articolo 7
(Modifiche all'articolo 2346 del codice
civile)
1. All'articolo 2346, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: "L'atto costitutivo" sono sostituite dalle parole: "Lo statuto".
L’articolo 7 modifica l’articolo 2345 del codice civile, recante la disciplina dell’emissione delle azioni da parte delle società per azioni.
La modificazione interviene sul quarto comma, il quale, nel prevedere che le azioni siano assegnate ai soci in proporzione al capitale sottoscritto e in misura non superiore al valore del conferimento, rimette all’atto costitutivo la facoltà di prevedere una diversa assegnazione. Il riferimento all’atto costitutivo è sostituito con in quello allo statuto della società.
A norma dell’articolo 2328, primo comma, del codice civile, l’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve indicare fra l’altro l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato, il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, il numero di azioni assegnate a ciascun socio, il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione
A norma del terzo comma, lo statuto contenente le norme di funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo e, in caso di contrasto, prevale sulle clausole di questo.
La relazione governativa rileva che la modificazione mira a rendere il riferimento contenuto nel presente comma omogeneo a quelli dei commi primo e sesto, i quali rinviano allo statuto della società alcune determinazioni in materia di emissione dei titoli azionari e di disciplina degli strumenti finanziari partecipativi atipici eventualmente emessi dalla medesima.
Articolo 8
(Modifiche all'articolo 2359 del codice
civile)
1. All'articolo 2359, terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, le parole: "in borsa" sono sostituite dalle parole: "in mercati regolamentati.".
L’articolo 8 modifica l’articolo 2359 del codice civile, il quale definisce le nozioni di società controllata e di società collegata.
La modificazione interviene sul terzo comma, il quale, nel considerare collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, stabilisce che l'influenza si presuma quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
La disposizione qui commentata sostituisce il riferimento alla borsa con quello ai mercati regolamentati, avente carattere più generale e conforme alla normativa più recente.
Il mercato regolamentato è definito dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva n. 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari) come sistema multilaterale, amministrato o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro – al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente secondo le pertinenti disposizioni.
La disciplina nazionale relativa ai mercati regolamentati è contenuta nella parte terza, titolo I, capo I, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rimette alla CONSOB il potere di autorizzarne l’esercizio, in presenza dei requisiti prescritti, sulla base del regolamento deliberato dall’assemblea della società di gestione. I mercati regolamentati autorizzati sono iscritti in apposito elenco ai sensi dell’articolo 63, comma 2, del medesimo testo unico.
La relazione governativa dichiara il carattere meramente formale della modificazione qui apportata.
Articolo 9
(Modifiche all'articolo 2364 del codice
civile)
1. All'articolo 2364, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, la parola: "e" è sostituita dalla parola: "ovvero".
L’articolo 9 modifica l’articolo 2364 del codice civile, il quale disciplina competenze e termini di convocazione dell’assemblea ordinaria delle società prive di consiglio di sorveglianza (ossia le società organizzate secondo il modello ordinario ovvero il modello monistico).
La modificazione interviene sul secondo periodo del secondo comma, il quale, stabilito l’obbligo di convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto, comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, consente allo statuto di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
La disposizione qui commentata rende alternative le due condizioni delle quali l’attuale formulazione richiede invece il concorso, consentendo cioè la previsione statutaria di un termine superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale sia nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, sia in presenza di particolari esigenze organizzative diverse da tale circostanza. Rimane fermo l’obbligo, imposto agli amministratori, di segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
Articolo 10
(Modifiche all'articolo 2370 del codice
civile)
1. All'articolo 2370, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: "due giorni" sono inserite le parole: "non festivi".
L’articolo 10 modifica l’articolo 2370 del codice civile, il quale disciplina il diritto d’intervento all’assemblea e l’esercizio del voto.
La modificazione interviene sul secondo comma, il quale conferisce allo statuto la facoltà di subordinare l’intervento degli azionisti all’assemblea al preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Il secondo periodo prescrive che, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio[1], tale termine non può essere superiore a due giorni.
La disposizione qui commentata precisa che il termine deve computarsi con riferimento a due giorni non festivi.
Secondo la relazione governativa, la modificazione tende ad evitare che il termine risulti troppo breve nell’ipotesi in cui i due giorni coincidano con giorni festivi e pertanto l’intermediario non sia in grado di rilasciare la necessaria comunicazione.
Articolo 11
(Modifiche all’articolo 2391 del codice
civile)
1. All'articolo 2391, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.".
L’articolo 11 modifica l’articolo 2391 del codice civile, il quale stabilisce gli obblighi di comunicazione e di astensione degli amministratori che abbiano interessi in un’operazione della società, prescrive in questi casi la motivazione delle deliberazioni del consiglio d’amministrazione e disciplina le conseguenti responsabilità.
La modificazione interviene sul primo comma, il quale prescrive all'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, e, se si tratta di amministratore delegato, di astenersi dal compiere l'operazione, investendone l'organo collegiale.
La disposizione qui commentata aggiunge, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, l’obbligo di comunicazione dell’interesse alla prima assemblea utile.
La disposizione precisa che in questo caso all’amministratore – oltre ai doveri e alle responsabilità inerenti alla carica – incombe un obbligo di comunicazione nei riguardi dell’assemblea dei soci; ciò implica che non sussistono altre limitazioni al suo potere di agire in nome della società, e che spetta quindi allo stesso compiere l’operazione, ove questa risulti conforme all’interesse della società medesima, non essendo comunque possibile rimetterne la decisione all’organo amministrativo collegiale, inesistente nel caso di amministratore unico.
Quest’interpretazione è confermata dalla relazione governativa, la quale precisa che la scelta di stabilire a carico dell’amministratore unico l’obbligo di comunicare all’assemblea gli interessi suscettibili di conflitto mira a consentire a questa di valutarne l’operato, ed esclude ipotesi alternative che contemplino la remissione del potere di autorizzare l’operazione all’assemblea stessa. Tale eventualità – secondo il Governo – snaturerebbe infatti il principio di assoluta estraneità dell’assemblea alle funzioni gestorie.
Articolo 12
(Introduzione dell'articolo 2391-bis del codice civile)
1. Dopo l'articolo 2391 del codice civile è inserito il seguente:
"Articolo 2391-bis (Operazioni con parti correlate). Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.
I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza dei principi e ne riferisce nella relazione all'assemblea.".
L’articolo 12 introduce nel libro V, titolo V, capo V, sezione VI-bis, paragrafo II, del codice civile, riguardante gli amministratori, il nuovo articolo 2391-bis, che disciplina le operazioni con parti correlate.
L’articolo 71-bis del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di emittenti, approvato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999[2], prescrive che, in occasione di operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente, gli emittenti di azioni mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto secondo le prescrizioni allegate al medesimo regolamento e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni, con contestuale notizia del deposito mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
Tale obbligo non sussiste se le informazioni sono inserite nel comunicato eventualmente diffuso per l’informazione sui fatti rilevanti prevista dall’articolo 66 del medesimo regolamento, o nel documento informativo previsto, relativamente a fusioni, scissioni, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura od operazioni di acquisizione o cessione dagli articoli 70 e 71 dello stesso regolamento.
Il comma 3 rimette alla CONSOB il potere d’individuare la nozione di parte correlata, tenendo anche conto dei princìpi contabili riconosciuti in àmbito internazionale.
All’individuazione la CONSOB ha provveduto mediante la comunicazione n. DEM/2064231 del 30 settembre 2002, secondo la quale sono parti correlate:
a) i soggetti che controllano l’emittente, sono da esso controllati, o sono con esso sottoposti a comune controllo;
b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;
c) i soggetti collegati all'emittente e quelli che esercitano un'influenza notevole sull'emittente medesimo;
d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'emittente;
e) gli stretti familiari delle persone fisiche indicate alle lettere a), b), c) e d);
f) i soggetti controllati dalle persone fisiche indicate alle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un'influenza notevole;
g) i soggetti che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori.
A questo fine, la nozione di controllo è quella prevista dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 58 del 1998; le nozioni di collegamento e influenza notevole sono quelle definite dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile; tra i soggetti di cui alla lettera d) s’intendono compresi i componenti degli organi sociali, i direttori generali e i dirigenti dotati di poteri conferiti dal consiglio d’amministrazione; per stretti familiari s’intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata all'emittente, o esserne influenzati, nei loro rapporti con l'emittente medesimo, tra cui i conviventi, considerandosi in ogni caso stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Il primo comma prescrive agli organi d’amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio[3] di adottare regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, rendendoli noti nella relazione sulla gestione (prevista dall’articolo 2428).
Prevede altresì che a tali fini – ossia per l’esecuzione di tali operazioni – gli amministratori possano farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione.
La determinazione dei princìpi generali cui debbono rispondere le misure adottate dagli amministratori è rimessa alla Commissione nazionale delle società e della borsa (CONSOB).
Il secondo comma prevede che i princìpi indicati nel primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano la competenza a decidere tali operazioni nonché gli l’obblighi di motivazione e di documentazione relativi alle medesime.
Sembra che attraverso la dizione: «princìpi» la disposizione intenda riferirsi all’atto normativo emanato dalla CONSOB ai sensi del primo comma.
Il terzo comma stabilisce che è dovere dell’organo di controllo della società vigilare sull’osservanza dei princìpi, riferendone nella relazione all’assemblea (prevista dall’articolo 2429).
Sembrerebbe opportuno riferire l’obbligo di vigilanza qui disciplinato alle «regole» adottate ai sensi del primo comma, ed eventualmente alla loro conformità ai «princìpi» stabiliti dalla CONSOB.
La relazione governativa afferma che le misure proposte si fondano sulla valorizzazione dei princìpi di trasparenza, determinati dalle competenti autorità pubbliche di controllo, e delle regole di autodisciplina, allo scopo di assicurare la responsabilizzazione degli amministratori e l’esercizio dei poteri degli organi di controllo e dell’assemblea.
A questo riguardo, si rileva che esistono disposizioni speciali riguardanti particolari categorie di società.
In particolare, per le banche, gli articoli 53 e 136 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1993, n. 385, prevedono rispettivamente limiti alla concessione di credito nei riguardi di soggetti collegati o i quali detengono partecipazioni rilevanti, e regole procedurali per le operazioni intercorrenti fra le banche e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime o presso società facenti parte di un gruppo bancario. I relativi poteri di vigilanza regolamentare sono attribuiti alla Banca d’Italia.
Per gli altri intermediari finanziari, l’articolo 12 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuisce poteri di vigilanza regolamentare alla Banca d’Italia, nonché poteri informativi e ispettivi alla medesima e alla CONSOB negli ambiti di rispettiva competenza.
Per le imprese d’assicurazione, gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 (Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo) disciplinano la vigilanza sulle operazioni tra le imprese appartenenti a un gruppo, conferendo all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP) i relativi poteri regolamentari.
Si segnala a questo proposito l’opportunità di coordinare le disposizioni recate dal presente articolo prevedendo che siano fatte salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.
Articolo 13
(Modifiche all’articolo 2409-duodecies del codice civile)
1. All'articolo 2409-duodecies, decimo comma, del codice civile la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.".
L’articolo 13 modifica l’articolo 2409-duodecies del codice civile, il quale disciplina la composizione del consiglio di sorveglianza delle società organizzate secondo il sistema dualistico.
La modificazione interviene sul decimo comma, il quale determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti del consiglio di sorveglianza, modificando la lettera c), a norma della quale non possono far parte di esso coloro che si trovino nelle condizioni indicate dalla lettera c) del primo comma dell’articolo 2399.
La disposizione richiamata riguarda i soggetti che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La disposizione qui commentata sostituisce il testo sopra riferito con una nuova formulazione, a tenore della quale non possono far parte del consiglio coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte con essa a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza.
La relazione governativa spiega che la nuova formulazione, la quale riproduce il contenuto della lettera c) del primo comma dell’articolo 2399, elimina il riferimento ai rapporti di natura patrimoniale, ivi contemplati, in quanto, nel sistema dualistico, ciò potrebbe precludere ai soci di controllo della società o di società controllate la nomina nel consiglio di sorveglianza, con pregiudizio rispetto alla natura del modello societario in questione.
Non è tuttavia questo il solo elemento di differenza tra l’attuale e la nuova formulazione proposta. Quest’ultima, infatti:
a) non contempla come causa d’incompatibilità i rapporti di lavoro, di consulenza o di prestazione d’opera retribuita instaurati con le società controllanti, richiamate invece nell’articolo 2399, primo comma, lettera c);
b) limita l’efficacia ostativa ai rapporti di lavoro, di consulenza o di prestazione d’opera retribuita idonei a compromettere l’indipendenza del soggetto, estendendo l’efficacia di questa condizione, che nella formulazione dell’articolo 2399, primo comma, lettera c), sembra riferita soltanto agli altri rapporti di natura patrimoniale diversi da quelli espressamente individuati dalla norma.
Articolo 14
(Modifiche all'articolo 2409-terdecies del codice civile)
1. All'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis) del codice civile le parole: "ai piani strategici" sono sostituite dalle parole: "alle operazioni strategiche e ai piani".
L’articolo 14 modifica l’articolo 2409-terdecies del codice civile, il quale disciplina competenze e responsabilità del consiglio di sorveglianza delle società organizzate secondo il sistema dualistico.
La modificazione interviene sulla lettera f-bis del primo comma, a tenore della quale il consiglio, ove sia previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.
Occorre ricordare che l’articolo 2381, terzo comma, attribuisce al consiglio d’amministrazione la competenza ad esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società, ove elaborati. La disposizione si applica anche al consiglio di gestione in forza del rinvio contenuto nell’articolo 2409-novies, primo comma.
La disposizione qui commentata modifica l’oggetto di tale competenza, prevedendo che, ove previsto dallo statuto, il consiglio possa deliberare sulle operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari.
La relazione governativa spiega la norma proposta indicando che tale competenza dovrebbe avere riguardo «non solo alle materie contenute nei piani strategici predisposti dal consiglio di gestione, ma altresì in [recte: a] tutte le operazioni che, per il loro carattere strategico, risultano di rilevante interesse per la società».
La spiegazione non appare esattamente conforme al testo presentato, in quanto esso sostituisce il riferimento ai piani strategici con quello alle operazioni strategiche, e sembra pertanto sottomettere a tale deliberazione singoli atti così qualificabili.
La nozione di operazione strategica non è normativamente definita; la determinazione del carattere strategico di singoli atti di gestione risulterà quindi dalle scelte discrezionali eventualmente operate dallo statuto della società.
Si segnala a questo riguardo che l’articolo 48 del regolamento (CE) n. 2157/2001 dell’8 ottobre 2001 (Regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società europea) prevede che lo statuto della società europea precisi le categorie di operazioni soggette ad autorizzazione concessa all'organo di direzione dall'organo di vigilanza, nel sistema dualistico, o ad esplicita decisione dell'organo di amministrazione, nel sistema monistico, consentendo tuttavia agli Stati membri di prevedere che, nel sistema dualistico, l'organo di vigilanza possa di per sé subordinare ad autorizzazione determinate categorie di operazioni.
Articolo 15
(Modificazioni all'articolo 2412 del
codice civile)
1. All'articolo 2412 del codice civile dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Autorità di vigilanza del settore, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.".
L’articolo 15 modifica l’articolo 2412 del codice civile, il quale disciplina l’emissione di obbligazioni per importo complessivo non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, salve le disposizioni speciali relative a particolari categorie di società.
Il limite non si applica alle obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
È ammesso il superamento del limite se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni così emesse, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
Il limite e la responsabilità suddetti non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.
Per ragioni che interessino l’economia nazionale, l’autorità governativa può autorizzare emissioni per importi superiori, fissandone limiti, modalità e cautele.
La disposizione qui commentata aggiunge un comma, il quale estende l’applicazione delle disposizioni sopra riassunte alle obbligazioni emesse all’estero da società italiane, ovvero da loro controllate o controllanti, qualora siano negoziate nello Stato.
Si osserva a questo riguardo che, per quanto concerne le società soggette alla legge nazionale, la disposizione sembra meramente confermativa della situazione esistente, in quanto la disciplina dell’articolo 2412 del codice civile si applica alle loro emissioni obbligazionarie, indipendentemente dal luogo di emissione.
Per quanto attiene invece alle emissioni effettuate da società di diritto estero, oltre alla difficoltà pratica che può incontrare l’accertamento dei presupposti (valore del capitale e delle riserve) per la determinazione del limite di emissione, non si vede come questo limite possa applicarsi a soggetti sottoposti a un ordinamento straniero per emissioni effettuate all’estero. In sostanza, appare applicabile il solo obbligo di solvenza a carico dell’intermediario soggetto al diritto nazionale.
Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di prevedere che le garanzie comunque prestate da società italiane concorrano al computo del limite previsto dall’articolo 2412.
Per la negoziazione operata da investitori professionali nei confronti di soggetti diversi, ancorché su loro richiesta, è inoltre prescritta la consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dall’autorità di vigilanza del settore. L’inosservanza di quest’obbligo è sanzionata con la nullità del negozio.
La disciplina relativa ai prospetti informativi per le sollecitazioni all’investimento e per la quotazione degli strumenti finanziari è contenuta nei titoli II e III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei regolamenti d’attuazione adottati dalla CONSOB con le deliberazioni n. 11522 del 1° luglio 1998 (disciplina degli intermediari) e n. 11971 del 14 maggio 1999 (disciplina degli emittenti), e nelle disposizioni secondarie emanate dalla stessa autorità. Le relative competenze sono attribuite alla CONSOB in particolare dall’articolo 94, comma 3, e dall’articolo 113, comma 2, del citato testo unico.
Sarebbe opportuno chiarire – anche al paragone con la formulazione del precedente articolo 12, che espressamente menziona la CONSOB – se il riferimento all’autorità di vigilanza del settore, contenuto nella disposizione qui commentata, confermi la descritta competenza della CONSOB ovvero rimetta in questi casi la determinazione del contenuto del prospetto all’autorità di volta in volta competente per la vigilanza sul soggetto che effettua la negoziazione.
Articolo 16
(Modifiche all'articolo 2425-bis del codice civile)
1. All'articolo 2425-bis del codice civile dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.".
L’articolo 16 modifica l’articolo 2425-bis del codice civile, il quale disciplina i criteri per l’iscrizione di ricavi, proventi, costi e oneri nel conto economico della società.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.
La disposizione qui commentata aggiunge un comma, il quale prescrive che le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.
La relazione governativa specifica che il trattamento contabile qui introdotto per le plusvalenze derivanti da operazioni di vendita con retro-locazione finanziaria (sale and lease-back) è ispirato al principio della prevalenza della funzione economica dell’operazione sull’aspetto formale del contratto, in conformità con i criteri previsti per la redazione del bilancio dall’articolo 2423-bis del codice civile, primo comma, che al numero 1) impone la valutazione delle voci secondo prudenza e tenendo conto della funzione economica dell’elemento considerato, e al numero 3) richiede di tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. Il trattamento risponde alle specifiche indicazioni contenute nel principio contabile internazionale IAS 17 (relativo al leasing).
La relazione precisa quindi che iscrizione delle plusvalenze avrà luogo in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, e la ripartizione del provento nel tempo dipenderà dalla natura del bene che è oggetto di retrocessione.
Articolo 17
(Modifiche all'articolo 2426 del codice
civile)
1. All'articolo 2426 primo comma, numero 8-bis secondo periodo del codice civile, dopo le parole: "Le immobilizzazioni" sono inserite le parole: "materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo".
L’articolo 17 modifica l’articolo 2426 del codice civile, il quale disciplina i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione del bilancio d’esercizio.
La modificazione interviene sul primo comma, numero 8-bis), il quale prevede che attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, debbono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, i relativi utili e perdite su cambi debbono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto dev’essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.
La disposizione qui commentata riguarda il secondo periodo, nel quale viene specificata la nozione delle immobilizzazioni, che è integrata come riferimento alle immobilizzazioni sia materiali, sia immateriali, sia finanziarie costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta.
La classificazione delle immobilizzazioni prevista per la redazione dello stato patrimoniale dall’articolo 2424 del codice civile è la seguente:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Le immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria debbono essere separatamente indicate nelle suddette voci attive dello stato patrimoniale.
Secondo la relazione governativa, nel contesto della distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante[4], la nuova formulazione pone in luce la differenza relativa alle poste monetarie e no, allineando il trattamento contabile alla sostanza economica del fenomeno e alla prassi contabile internazionale[5].
Articolo 18
(Modifiche all'articolo 2427 del codice
civile)
1. All'articolo 2427 primo comma, numero 3-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "immobilizzazioni" sono aggiunte le parole: "materiali e";
b) le parole: "di durata indeterminata" sono soppresse;
c) la parola: "determinabile" è sostituita dalla parola: "rilevante";
d) le parole: "e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione" sono soppresse.
L’articolo 18 modifica l’articolo 2427 del codice civile, il quale disciplina il contenuto della nota integrativa al bilancio d’esercizio.
La modificazione interviene sul primo comma, numero 3-bis), il quale prescrive che nella nota siano indicate la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione.
La disposizione in commento estende l’applicazione della norma anche alle immobilizzazioni materiali, eliminando altresì la limitazione alle immobilizzazioni di durata indeterminata. L’indicazione del valore di mercato è richiesta non più in quanto sia determinabile, ma nei casi in cui sia rilevante, e viene soppressa la prescrizione che richiede di evidenziare l’influenza delle riduzioni di valore applicate rispetto agli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione.
La relazione governativa giustifica l’intervento rilevando:
a) per quanto riguarda la soppressione del riferimento alla durata indeterminata delle immobilizzazioni, che esso è apparso incongruo rispetto alla richiesta indicazione della loro prevedibile durata utile;
b) per quanto riguarda l’indicazione del valore di mercato, si è ritenuto più corretto prescriverne l’indicazione per quanto rilevante, trattandosi di elemento ordinariamente determinabile su basi oggettive;
c) per quanto riguarda la soppressione della specifica informazione relativa ai riflessi della rideterminazione del valore corrente dell’immobilizzazione sugli indicatori di redditività, viene rilevato che tali indicatori non sono previsti dalla disciplina in materia di bilancio né appaiono univocamente determinabili.
Articolo 19
(Modifiche all'articolo 2441 del codice
civile)
1. All'articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, secondo periodo, la parola: "sui" è sostituita dalla parola: "in";
b) al sesto comma, ultimo periodo, le parole: "in borsa" sono sostituite dalle parole: "in mercati regolamentati.".
L’articolo 19 modifica l’articolo 2441 del codice civile, il quale disciplina il diritto di opzione dei soci sulle nuove emissioni di azioni e obbligazioni convertibili in azioni.
Le modificazioni, di carattere meramente formale, intervengono rispettivamente sul terzo comma, secondo periodo, rettificando la formulazione: «sui mercati regolamentati» che diviene: «in mercati regolamentati», e sul sesto comma, ultimo periodo, in cui le parole: «in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati».
Si confronti l’analogo intervento operato dal precedente articolo 8.
Articolo 20
(Modifiche all'articolo 2447-novies del codice civile)
1. All'articolo 2447-novies, secondo comma, del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In tal caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.".
L’articolo 20 modifica l’articolo 2447-novies del codice civile, il quale disciplina il rendiconto finale e gli altri casi di liquidazione o cessazione del patrimonio destinato ad uno specifico affare.
La modificazioni interviene sul secondo comma, il quale conferisce ai creditori, qualora non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, la facoltà di chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito del rendiconto finale.
Viene in particolare sostituito il secondo periodo, la cui attuale formulazione prevede che siano applicate in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.
La nuova formulazione proposta dispone invece che si applichino esclusivamente, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione delle società contenute nel capo VIII, il quale disciplina appunto lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali.
Secondo la relazione governativa, la finalità della modificazione è quella di precisare il significato della norma nel senso di escludere che il patrimonio separato possa essere dichiarato insolvente e fallire autonomamente rispetto alla società che lo ha costituito.
Articolo 21
(Modifiche ali 'articolo 2468 del codice
civile)
1. All'articolo 2468, quinto comma, del codice civile, l'ultimo periodo è soppresso.
L’articolo 21 modifica l’articolo 2468 del codice civile, recante la disciplina delle quote di partecipazione dei soci delle società a responsabilità limitata.
La modificazione interviene sul quinto comma, il quale prevede che nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le disposizioni che regolano la comunione (articoli 1105 e 1106 del codice civile). Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352.
L’articolo 2352 del codice civile stabilisce che, nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio e al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale mediante imputazione delle riserve a capitale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347, il quale dispone che, ove non sia stato nominato il rappresentante comune, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli sopra indicati spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.
La disposizione qui commentata sopprime l’ultimo periodo, recante il rinvio all’articolo 2352 per la disciplina del pegno, dell’usufrutto e del sequestro delle partecipazioni.
La relazione governativa specifica trattarsi di operazione di coordinamento interno, in quanto la disposizione che si propone di sopprimere è meramente confermativa di quanto già previsto in via generale dall’articolo 2471-bis, il quale prevede che la partecipazione in una società a responsabilità limitata può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, rinviando a questo fine all’articolo 2352, che disciplina l’applicazione dei medesimi istituti alle azioni.
Articolo 22
(Modifiche all'articolo 2479-ter del codice civile)
1. All'articolo 2479-ter, terzo comma, primo periodo, del codice civile, la parola: "secondo" è sostituita dalla parola: "primo".
L’articolo 22 modifica l’articolo 2479-ter del codice civile, che disciplina l’impugnazione delle decisioni invalide dei soci delle società a responsabilità limitata.
La modificazione interviene sul primo periodo del terzo comma, il quale prevede che le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del secondo comma.
La disposizione qui commentata corregge il richiamo contenuto nella disposizione, che deve riferirsi al «primo periodo del primo comma», ove è infatti menzionata la trascrizione delle decisioni nel libro dei soci.
Articolo 23
(Modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile)
1. All'articolo 2504-bis, quarto comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.".
L’articolo 23 modifica l’articolo 2504-bis del codice civile, che disciplina gli effetti della fusione di più società.
La società che risulta dalla fusione o la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Salvi casi particolari, in cui possono essere stabilite date diverse, la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione, prescritte dall'articolo 2504, negli uffici del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
La modificazione integra il quarto comma, il quale disciplina la valutazione degli elementi da iscrivere nel primo bilancio successivo alla fusione.
Le attività e le passività debbono essere iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426[6], ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, prescritta dall'articolo 2501-sexies.
La disposizione qui commentata aggiunge un periodo da collocarsi dopo il secondo, per disciplinare l’ipotesi in cui dalla fusione emerga un avanzo. Esso deve venire iscritto in apposita voce del patrimonio netto ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi e oneri.
Articolo 24
(Modifiche all'articolo 2506-ter del codice civile)
1. All'articolo 2506-ter, quinto comma, del codice civile, dopo le parole: "2504-quater, è aggiunta la parola: "2505".
L’articolo 24 modifica l’articolo 2506-ter del codice civile, riguardante la disciplina delle scissioni delle società.
L’articolo 2506-ter del codice civile prescrive – con alcune disposizioni particolari e salvo esonero deciso con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione – che siano redatte la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies, la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies.
La modificazione interviene sul quinto comma, il quale ìndica le ulteriori norme applicabili, estendendo alla scissione la disciplina contenuta, relativamente alla fusione, negli articoli 2501-septies (deposito degli atti), 2502 (approvazione del progetto), 2502-bis (iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese), 2503 (opposizione dei creditori), 2503-bis (diritti dei possessori di obbligazioni), 2504 (iscrizione dell’atto nel registro delle imprese), 2504-ter (divieto di assegnazione di azioni o quote), 2504-quater (invalidità), 2505-bis (disposizioni più favorevoli per le operazioni riguardanti società possedute al 90 per cento) e 2505-ter (effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese).
La disposizione aggiunge anche il richiamo dell’articolo 2505, il quale regola l’incorporazione di società interamente possedute.
L’articolo 2505 reca disposizioni più favorevoli applicabili alla fusione per incorporazione di una società interamente posseduta dalla società incorporante.
Non si applicano in questo caso le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) (obbligo di indicare nel progetto il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle azioni o quote e la data dalle quali esse partecipano agli utili) e degli articoli 2501-quinquies (relazione dell’organo amministrativo) e 2501-sexies (relazione degli esperti).
L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo 2501-ter (relative al progetto di fusione) e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2 (deposito del progetto e dei bilanci degli ultimi tre esercizi).
I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione nel registro delle imprese, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata mediante approvazione a norma del primo comma dell'articolo 2502.
Secondo la relazione governativa, è opportuno estendere alle operazioni di scissione le norme di favore stabilite per le fusioni aventi ad oggetto una società interamente partecipata poiché è già prevista per le scissioni – in forza del richiamo operato nell’articolo 2506-ter, quinto comma, all’articolo 2505-bis – l’applicazione delle analoghe norme riguardanti le fusioni che hanno ad oggetto una società partecipata al 90 per cento.
Articolo 25
(Modifiche all'articolo 2513 del codice
civile)
1. All'articolo 2513, primo comma, lettera b) del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico;".
L’articolo 25 modifica l’articolo 2513 del codice civile rubricato criteri per la definizione della prevalenza.
Ai sensi dell’articolo 2512, affinché una società cooperativa possa essere definita a mutualità prevalente è necessario, tra gli altri requisiti, che la società, nello svolgimento della sua attività, si avvalga prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. Il successivo articolo 2513 richiede che la suddetta condizione di prevalenza sia documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa al bilancio, nella quale dev’essere dimostrato contabilmente che il costo del lavoro del soci è superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro risultante dal conto economico[7].
La modificazione proposta incide sulla determinazione di uno dei parametri che gli amministratori della società cooperativa debbono evidenziare contabilmente nella nota integrativa al bilancio per documentare la condizione di mutualità prevalente.
Si tratta, in particolare, del parametro relativo al costo del lavoro dei soci, indicato alla lettera b) del primo comma dell’articolo 2513, che a seguito di essa risulterebbe così formulato: «il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 e alle altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico».
Secondo la relazione illustrativa, la modifica è diretta a estendere il riferimento al costo del lavoro a tutte le forme di lavoro, anche diverse dal lavoro subordinato, previste dalla vigente legislazione, a condizione che abbiano un collegamento con l’attuazione del rapporto mutualistico.
La disposizione non appare chiaramente formulata in relazione alla sua finalità. Si osserva a questo riguardo:
1) secondo la lettera, sembrerebbe che dovessero essere documentati due distinti requisiti:
a) il costo del lavoro dei soci è superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro di cui si avvale la società cooperativa;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al (costo delle) altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico (distinguendosi quindi il lavoro prestato dai soci in regime di lavoro subordinato da quello prestato dai medesimi in altre forme);
2) la condizione dell’inerenza al rapporto mutualistico sembra limitare l’applicazione della norma al solo lavoro non subordinato prestato dai soci, restando escluse dal computo le altre forme di lavoro non subordinato di soggetti diversi, di cui la società cooperativa si avvalga.
Qualora il fine della disposizione – come sostenuto da alcuni commentatori[8] – sia quello di comprendere nel computo del totale del costo del lavoro il costo delle prestazioni rese dai soci in regime non subordinato, sarebbe opportuno precisarne la formulazione.
Articolo 26
(Modifiche all'articolo 2525 del codice
civile)
1. All'articolo 2525, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "venticinque euro né" sono inserite le parole: "per le azioni".
L’articolo 26 modifica l’articolo 2525 del codice civile, rubricato quote e azioni.
Il primo comma dell’articolo 2525 del codice civile stabilisce che il valore nominale di ciascuna azione e di ciascuna quota di una società cooperativa non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.
La modifica proposta stabilisce che il limite massimo di 500 euro si applica solo al valore nominale delle azioni.
Per le quote rimane applicabile il limite massimo previsto dal secondo comma, a norma del quale, ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro né tante azioni il cui valore nominale superi complessivamente tale somma.
Articolo 27
(Modifiche all'articolo 2527 del codice
civile)
1. All'articolo 2527 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.".
L’articolo 27 modifica l’articolo 2527 del codice civile, rubricato requisiti dei soci, sostituendone il secondo comma.
Il primo comma dell’articolo 2527 del codice civile prevede che i requisiti per l’ammissione di nuovi soci sono stabiliti dall’atto costitutivo della società cooperativa. Il secondo comma stabilisce che in ogni caso non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
L’articolo 27 sostituisce l’espressione: “imprese identiche o affini” con l’espressione: “imprese in concorrenza”, precisando l’oggetto del divieto, ed elimina le parole: “in ogni caso”.
Secondo la relazione illustrativa, la soppressione dell’inciso consentirebbe la limitazione o l’esclusione del divieto mediante apposita clausola statutaria derogatrice della disposizione di legge.
Deve rilevarsi che per consentire allo statuto di derogare a norme di legge non appare sufficiente l’intervento così operato sul testo attualmente in vigore: se tale è il fine, per evitare dubbi interpretativi sarebbe necessario introdurre un’espressa previsione di legge nel senso sopra indicato.
Articolo 28
(Modifiche all'articolo 2545-quinquies del codice civile)
1. All'articolo 2545-quinquies, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, secondo periodo, le parole: "Il divieto" sono sostituite dalle parole: "La disposizione";
b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni dei commi secondo e terzo del presente articolo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.".
L’articolo 28 modifica l’articolo 2545-quinquies del codice civile, rubricato diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori.
Il primo comma dell’articolo 2545-quinquies prevede che le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci della società cooperativa sono stabilite nell’atto costitutivo.
Il secondo comma subordina la distribuzione di dividendi, l’acquisto di proprie quote o azioni e l’assegnazione ai soci di riserve indivisibili alla condizione che il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto. Tale condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari. Il terzo comma stabilisce che l’atto costitutivo può autorizzare l’assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
a) l'emissione degli strumenti finanziari previsti dall’atto costitutivo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 2526 del codice civile (che per essi rinvia alle disposizioni del codice civile);
b) l’aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate o l'emissione di nuove azioni, anche in deroga ai limiti fissati dall'articolo 2525 del codice civile (limiti minimi e massimi al valore nominale di quote e azioni e al loro possesso da parte dei soci), nella misura massima complessiva del 20 per cento del valore originario.
Il quarto comma disciplina l’assegnazione delle riserve divisibili ai soci in caso di scioglimento del rapporto.
La lettera a) dell’articolo 28 reca una correzione meramente formale, sostituendo, al secondo periodo del secondo comma, la parola “divieto” con la parola “disposizione”. Infatti la condizione posta dal primo periodo del secondo comma, alla quale il secondo periodo fa riferimento, non può essere propriamente definita un divieto.
Poiché il primo periodo conferisce una facoltà («Possono essere distribuiti dividendi») subordinandola ad una condizione («se il rapporto ... è superiore ad un quarto»), nel secondo periodo sarebbe più corretto sostituire la parola: «divieto» con la parola: «condizione», atteso che l’eccezione, posta in favore dei possessori di strumenti finanziari, attiene all’applicabilità non già dell’intera «disposizione» che consente la distribuzione di dividendi, bensì soltanto della condizione o limitazione cui questa è subordinata.
La lettera b) dell’articolo 28 dispone l’inapplicabilità dei sopra illustrati commi secondo e terzo dell’articolo 2545-quinquies alle società cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.
Per queste cooperative sono quindi rimossi i limiti alla distribuzione di dividendi, all’assegnazione di riserve e all’acquisto di azioni proprie, previsti in relazione al rapporto fra patrimonio netto e indebitamento e agli strumenti con cui possono venire effettuate le assegnazioni.
Secondo la relazione illustrativa, tale esonero sarebbe giustificato dall’esistenza di analoghe disposizioni e dei relativi controlli autorizzatorî previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale, al capo II del titolo III della parte IV, reca norme applicabili alle società con azioni quotate.
Il solo riferimento specifico a questo riguardo è costituito dall’articolo 132 del citato testo unico, che disciplina l’acquisto di azioni proprie da parte delle società con azioni quotate in mercati regolamentati.
Per quanto riguarda le banche cooperative, la destinazione degli utili è disciplinata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, rispettivamente agli articoli 32 per le banche popolari e 37 per le banche di credito cooperativo (si veda, infra, il commento al capo IV).
Articolo 29
(Modifiche all'articolo 2545-octies del codice civile
1. All'articolo 2545-octies, secondo comma, primo periodo, del codice civile, le parole: "il bilancio" sono sostituite dalle parole: "un bilancio straordinario; da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive,".
L’articolo 29 modifica l’articolo 2545-octies del codice civile. rubricato perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Il primo comma dell’articolo 2545-octies del codice civile individua i casi nei quali la società cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Il secondo comma dello stesso articolo disciplina le conseguenze di tale perdita: gli amministratori della società devono redigere il bilancio, che dev’essere verificato senza rilievi da una società di revisione, per determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.
L’articolo 29 qui commentato prevede che il documento che deve determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale è un bilancio straordinario, e non il bilancio civilistico ordinario, e che tale documento dev’essere notificato, entro sessanta giorni dall’approvazione, al Ministero delle attività produttive.
Si osserva che la dizione di bilancio straordinario non ricorre altrove nel codice civile: si tratta infatti di nozione elaborata dalla dottrina con riferimento ad una serie di fattispecie riguardanti eventi societari di varia natura[9]: Tale espressione è invece impiegata in atti normativi secondari, in particolare nell’articolo 30 del D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali).
Articolo 30
(Modifiche all'articolo 2545-undecies del codice civile)
1. All'articolo 2545-undecies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.
L’articolo 30 aggiunge un comma finale all’articolo 2545-undecies del codice civile, rubricato devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione.
L’articolo 2545-undecies del codice civile prevede, nell’ipotesi di trasformazione di società cooperative non a mutualità prevalente in società di persone, di capitali o in consorzio, la devoluzione del valore effettivo del patrimonio, esistente alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
L’articolo 30 qui commentato introduce un’ulteriore disposizione che subordina la delibera assembleare di approvazione della trasformazione alla condizione che la cooperativa sia stata sottoposta nell’anno precedente a revisione da parte dell’autorità di vigilanza. In mancanza di tale revisione, affinché l’assemblea possa deliberare, è necessario che gli amministratori abbiano fatto richiesta della revisione stessa da almeno novanta giorni.
La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi è attribuita al Ministero delle attività produttive, che la esercita mediante revisioni cooperative e ispezioni straordinarie. La vigilanza è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Cadenze e modalità delle revisioni cooperative sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, ma queste debbono avvenire in ogni caso almeno ogni due anni (decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220).
Articolo 31
(Modifiche all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile)
1. All'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, la parola: "governativa", ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: "di vigilanza".
L’articolo 31 modifica il primo comma[10] dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, rubricato gestione commissariale, sostituendo alla parola: «governativa» le parole: «di vigilanza».
L’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile prevede che, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l’autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, affidando la gestione della società ad un commissario.
La modifica che si introduce specifica che la competenza per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo del codice civile è attribuita non genericamente all’autorità governativa, ma all’autorità di vigilanza, che – come esposto nel commento al precedente articolo 30 – è individuata nel Ministero delle attività produttive.
Articolo 32
(Modifiche all'articolo 2545-octiesdecies del codice civile)
1. All'articolo 2545-octiesdecies del codice civile, la parola: "governativa", ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: "di vigilanza".
L’articolo 32 modifica l’articolo 2545-octiesdecies del codice civile, rubricato sostituzione dei liquidatori, sostituendo alla parola: «governativa», ovunque ricorra, le parole: «di vigilanza»[11].
L’articolo 2545-octiesdecies del codice civile disciplina la sostituzione dei liquidatori in caso di irregolarità o nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa.
La modifica proposta ha contenuto analogo a quella prevista dal precedente articolo 31.
Articolo 33
(Introduzione dell'articolo 111-quaterdecies
del regio decreto n. 318 del 1942)
1. Dopo l'articolo 111-terdecies del regio decreto numero 318 del 1942, è aggiunto il seguente:
“111-quaterdecies. La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.".
L’articolo 33 introduce il nuovo articolo 111-quaterdecies nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
L’articolo così introdotto prevede che la durata del primo incarico di controllo contabile possa coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.
La disciplina del controllo contabile delle società per azioni è contenuta nel libro V, titolo V, capo V, sezione VI-bis, paragrafo IV, del codice civile.
A norma dell’articolo 2409-bis, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Lo statuto delle società che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, il quale deve in tal caso essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
L’articolo 2409-ter disciplina gli obblighi e i poteri del revisore o della società incaricata del controllo contabile.
Il soggetto incaricato del controllo contabile è indicato, in fase iniziale, nell’atto costitutivo della società (articolo 2328, secondo comma, numero 11); nel corso dell’attività, l’incarico è conferito dall’assemblea, sentito il collegio sindacale (articolo 2409-quater, primo comma).
A norma dell’articolo 2409-quater, secondo e terzo comma, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca è soggetta all’approvazione del tribunale, sentito l'interessato.
Il codice disciplina le cause d’ineleggibilità e di decadenza (articolo 2409-quinquies) e la responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile (articolo 2409-sexies).
Per le società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, il controllo contabile è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2409-quinquiesdecies e 2409-noviesdecies, secondo comma, mediante rinvio alle disposizioni sopra descritte.
Per le società a responsabilità limitata, la disciplina del controllo contabile è contenuta nell’articolo 2477.
La disciplina della revisione contabile delle società con azioni quotate in mercati regolamentati è contenuta nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
A norma dell’articolo 155, la revisione contabile dev’essere esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161. Sono disciplinati gli obblighi e i poteri (articolo 155), la responsabilità (articolo 164) nonché le conseguenze del giudizio espresso sul bilancio (articoli 156 e 157). Le società iscritte nell’albo speciale sono sottoposte alla vigilanza della CONSOB (articolo 162).
L’articolo 159 disciplina il conferimento e la revoca dell’incarico di revisione. Esso è conferito dall’assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista per le società con consiglio di sorveglianza dall'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile, previo parere del collegio sindacale. La revoca, quando ricorra una giusta causa, spetta parimenti all'assemblea, che provvede previo parere del collegio sindacale, conferendo contestualmente l'incarico ad altra società di revisione. Le deliberazioni di conferimento e revoca sono trasmesse alla CONSOB, cui spetta anche di conferire l’incarico di revisione in caso d’inerzia dell’assemblea.
L'incarico ha la durata di tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte.
La disposizione sembra volta a consentire, nella fase di passaggio dal precedente al nuovo regime di controllo contabile, che le società le quali – non essendovi tenute per obbligo di legge – avessero volontariamente conferito l’incarico di revisione dei conti a una società di revisione secondo la disciplina antecedente la riforma possano continuare ad avvalersi di essa, fino alla scadenza dell’incarico già conferito, per lo svolgimento del controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
Articolo 34
(Modifiche all'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942)
1. L'articolo 223-terdecies del regio decreto numero 318 del 1942, è sostituito dal seguente:
" 223-terdecies Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative.
Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.
L’articolo 5, comma 3, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la delega al Governo per la riforma del diritto societario, ha escluso dall'àmbito di applicazione delle disposizioni di riforma della materia delle società cooperative i consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento, non incidenti su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.
A tale previsione, sostanzialmente, non era stata data attuazione con la riforma societaria, la quale aveva introdotto tra le disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile un nuovo articolo 223-terdecies per disporre che, nei confronti dei consorzi agrari e delle menzionate categorie di banche cooperative, «continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001»; la stessa disposizione conteneva, poi, l'indicazione che le banche di credito cooperativo sono considerate cooperative a mutualità prevalente quando «rispettino le norme delle leggi speciali» che le riguardano.
Un primo intervento di raccordo si è avuto con il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 recante rettifiche e integrazioni alla nuova disciplina societaria, che ha chiarito quali requisiti mutualistici debbano essere rispettati dalle banche di credito cooperativo ai fini del trattamento fiscale agevolato (cfr. l’articolo 28, comma 2-bis, del TUB).
Con gli articoli da 35 a 39 dello schema di decreto legislativo in esame (per i quali si veda infra) vengono indicate espressamente, mediante novelle al TUB, le norme del codice civile, conseguenti alla riforma del diritto societario, che si applicano ovvero che non si applicano alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.
Di conseguenza, l’articolo 34, qui commentato, provvede a modificare il ricordato articolo 223-terdecies del codice civile, eliminando la disposizione che sanciva l’esclusione delle banche cooperative dalla riforma, stabilendo che alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l’articolo 223-duodecies[12] e che il termine per l’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni è fissato al 30 giugno 2005, data entro la quale le stesse banche provvedono all’iscrizione presso l’Albo delle società cooperative.
Per i consorzi agrari, è confermata l’applicazione delle norme vigenti alla data dell’entrata in vigore della legge di delegazione legislativa n. 366 del 2001.
Gli articoli da 35 a 39 sono diretti ad effettuare il coordinamento tra le norme in materia di cooperative introdotte con la riforma del diritto societario e la vigente regolamentazione speciale delle banche costituite in forma di società cooperativa, offerta dal testo unico bancario (di sèguito, TUB) approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Come si è testé detto nel commento all’articolo 34, l’articolo 5, comma 3, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la delega al Governo per la riforma del diritto societario, ha escluso dall'àmbito di applicazione delle disposizioni di riforma della materia delle società cooperative le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento, non incidenti su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.
Il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 recante rettifiche e integrazioni alla nuova disciplina societaria, che ha chiarito quali requisiti mutualistici debbano essere rispettati dalle banche di credito cooperativo ai fini del trattamento fiscale agevolato (cfr. l’articolo 28, comma 2-bis, del TUB).
Le modificazioni operate al TUB dagli articoli del presente capo indicano espressamente le norme del codice civile, conseguenti alla riforma del diritto societario, che si applicano ovvero che non si applicano alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.
La disciplina speciale delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo
Le banche popolari
La disciplina delle banche popolari è contenuta negli articoli da 29 a 32 del TUB.
In particolare, l’articolo 29 precisa che le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.
Per quanto riguarda gli organi sociali, il comma 3 dell’articolo 29 stabilisce che la nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.
Il comma 4 dell’articolo 29 stabilisce, inoltre, che alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (nota come legge Basevi), recante provvedimenti in materia di cooperazione.
Va peraltro rilevato che già prima dell’entrata in vigore del TUB, la dottrina prevalente e la giurisprudenza avevano convenuto circa la impossibilità di ricondurre le banche popolari nell’ambito della disciplina generale sulla cooperazione, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947.
Il comma 1 dell’articolo 30 ribadisce il principio del voto capitario, in base al quale ciascun socio, a prescindere dal numero e dal valore delle azioni detenute, dispone di un solo voto.
Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 30, nessun socio può detenere azioni in misura superiore allo 0,50 per cento del capitale sociale.
Prima dell’entrata in vigore del TUB, il limite era stabilito in misura fissa e non in percentuale; in particolare, il limite era stabilito nell’importo di 15 ovvero di 7,5 milioni di lire, a seconda che il capitale fosse superiore o inferiore a 500 milioni di lire.
È evidente che la previsione di un limite espresso in termini percentuali ha introdotto un elemento di flessibilità nella determinazione della quota massima azionaria che può essere detenuta da ciascun socio: nelle banche popolari di maggiori dimensioni, ciò può tradursi nell’acquisizione, da parte di un singolo soggetto, di una quota di capitale di consistente valore assoluto.
La banca, rilevato il superamento del limite, è tenuta a contestare al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti il limite devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
Il limite dello 0,50 per cento non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
I limiti all’investimento e alla composizione complessiva del portafoglio delle società di gestione del risparmio sono indicati nel provvedimento della Banca d’Italia del 20 settembre 1999, adottato in attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), il quale, per i fondi comuni sia aperti sia chiusi, stabilisce che:
- il patrimonio di un fondo non può essere investito nella misura superiore al 20% del totale delle attività in deposito presso un’unica banca. Nel caso in cui i depositi siano presso la banca depositaria del fondo, tale limite è ridotto al 10%;
- i depositi presso banche di uno stesso gruppo, legate cioè da rapporti di controllo, non possono eccedere il 30% del totale delle attività del fondo;
- nel caso in cui i depositi siano presso banche del gruppo di appartenenza della società di gestione del risparmio (SGR), le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla banca medesima alla propria clientela primaria.
Nel caso in cui il fondo detenga strumenti finanziari emessi da una banca presso la quale ha effettuato depositi, i limiti citati in precedenza devono essere calcolati sommando il valore di tali strumenti a quelli dei depositi bancari in essere.
L’eccezione prevista per gli OICVM discende, evidentemente, dal fatto che la partecipazione di tali soggetti in una cooperativa non risponde all’obiettivo di conseguire finalità di tipo mutualistico. In questo caso risulta particolarmente marcata la differenza fra banche popolari e banche di credito cooperativo, nelle quali la partecipazione risponde essenzialmente a finalità mutualistiche.
La possibilità di acquisire il controllo della banca popolare, superando il limite di possesso azionario, è quindi subordinata alla trasformazione della banca in società per azioni.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 30, il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. La definizione di una soglia minima di soci è, presumibilmente, diretta ad evitare che si costituiscano banche le quali risultino eccessivamente deboli sotto il profilo patrimoniale. Allo stesso scopo, qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale dev’essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
Il comma 5 dell’articolo 30 dispone in ordine al cosiddetto gradimento.
Prima dell’entrata in vigore del TUB, l’ingresso di nuovi soci era sempre sottoposto alla preventiva valutazione favorevole del consiglio di amministrazione. Al riguardo, è stato rilevato che gli amministratori potrebbero esercitare il potere di esclusione in termini eccessivamente discrezionali, in tal modo violando il principio, tipico delle società cooperative, della cosiddetta porta aperta.
Il TUB ha, quindi, provveduto a circoscrivere la discrezionalità degli amministratori, anche in ragione del fatto che nell’esercizio delle attività delle banche cooperative il carattere mutualistico risulta obiettivamente più circoscritto, onde appare meno stringente l’esigenza di una verifica delle ragioni che inducono i soggetti interessati a richiedere l’ingresso nella compagine sociale (Costi). È infatti stabilito che le delibere di rigetto delle domande di ammissione debbano essere motivate; in tal modo si afferma, per un verso, che non esiste un diritto di ammissione del richiedente e, per l’altro, che il potere rimesso al consiglio d’amministrazione non è illimitato, potendo la delibera essere impugnata dinanzi al collegio dei probiviri.
La speciale connotazione che assume l’istituto del gradimento nella disciplina delle banche popolari sarebbe in realtà ispirata a motivazioni di mercato, oltre che all’esigenza di migliorare la patrimonializzazione delle banche interessate, piuttosto che costituire la mera trasposizione, nel comparto bancario, del principio cooperativistico della porta aperta.
Va da ultimo segnalato che, in base al comma 6 dell’articolo 30, ai soggetti ai quali non sia stata concessa l’ammissione resterebbe la possibilità di continuare a detenere le azioni possedute godendo dei relativi diritti patrimoniali (dividendi, quota di liquidazione, opzione, assegnazione gratuita di azioni), mentre è preclusa la possibilità di esercitare i diritti sociali (diritto di voto e di partecipazione alle assemblee).
Tale previsione risponde, evidentemente, all’obiettivo di favorire la circolazione delle azioni delle banche popolari, tanto più che le azioni possono essere trasferite anche per girata.
In sostanza, secondo la tesi prevalente, la scelta di ridimensionare l’incidenza del gradimento rispetto alla disciplina generale risponderebbe alla logica secondo la quale l’aspirante socio dovrebbe essere garantito eminentemente nella sua veste d’investitore di capitale. Ne seguirebbe che, nel caso specifico, verrebbero meno o comunque risulterebbero fortemente attenuate le ragioni che giustificano il placet, vale a dire la valutazione del fatto che l’acquirente sia portatore dello stesso bisogno mutualistico degli altri soci.
In dottrina (Oppo e Marchetti) è stato affermato, in proposito, che per la legittimazione all’esercizio dei diritti patrimoniali non sarebbe sufficiente l’acquisto delle azioni ma occorrerebbe anche che il gradimento sia stato richiesto e non ottenuto.
Le azioni di alcune banche popolari sono trattate nei mercati regolamentati. In precedenza, ciò avveniva soltanto nel mercato ristretto; successivamente, anche al mercato principale.
Ai sensi dell’articolo 32, le banche popolari devono destinare a riserva legale almeno il 10 per cento degli utili netti annuali. La quota di utili non assegnata a riserva legale ovvero ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza. Risulta, pertanto, indeterminata la quota che può essere distribuita ai soci: la definizione è rimessa alla discrezionalità dello statuto e della assemblea. Ne consegue che, una volta detratto l’importo da destinare a riserva o a scopi statutari, è consentita la distribuzione di tutta la restante parte degli utili ai soci. Ciò costituisce un’evidente differenza rispetto alle altre cooperative, per le quali è stabilito un limite alla distribuzione degli utili.
Va, inoltre, ricordato che le banche popolari possono emettere obbligazioni, ai sensi dell’articolo 12 del TUB.
Venendo alle questioni connesse alla trasformazione delle banche popolari, occorre in primo luogo ricordare che l’articolo 31 del TUB attribuisce alla Banca d’Italia la facoltà di autorizzare le trasformazioni di banche popolari in società per azioni.
L’autorizzazione deve rispondere all'interesse dei creditori ovvero ad esigenze di rafforzamento patrimoniale oppure a fini di razionalizzazione del sistema. In alternativa alla trasformazione in società per azioni, la Banca d’Italia può autorizzare l’effettuazione di fusioni alle quali prendano parte banche popolari da cui risultino società per azioni.
Si ricorda che, prima dell’entrata in vigore del TUB, alle banche cooperative era preclusa la possibilità di partecipare a fusioni ovvero di trasformarsi in società ordinarie a scopo di lucro. La modifica intervenuta sembra sostanzialmente riconducibile al fatto che il legislatore ha preso atto dell’avvenuto affievolimento dello scopo mutualistico nello svolgimento delle attività delle banche popolari. Si può, quindi, riscontrare già nell’ordinamento vigente un certo favor nei confronti della trasformazione delle banche popolari; esemplare, al riguardo, è, al comma 2 dell’articolo 31, la previsione di maggioranze abbastanza esigue per l’adozione delle delibere di trasformazione e di fusione.
Le deliberazioni assembleari sono infatti assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; qualora, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È comunque fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
Sotto questo profilo, la disciplina relativa alle banche popolari risponde già alla caratteristiche della specialità, distinguendosi sia da quella applicata alla generalità delle società cooperative che da quella propria delle altre banche. Rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 del TUB, concernenti, rispettivamente, le modifiche statutarie e le fusioni e le scissioni di banche, le previsioni dell’articolo 31 subordinano l’autorizzazione della Banca d’Italia a specifici presupposti, che sono stati in precedenza richiamati. In sostanza, mentre per le banche ordinarie è sufficiente che la Banca d’Italia accerti che l’operazione non contrasta con l’obiettivo della sana e prudente gestione, nel caso delle banche popolari si richiedono quelle ulteriori condizioni che, sia pure genericamente, vengono richiamate al comma 1 dell’articolo 31.
Con riguardo al dibattito sulla natura delle banche popolari e sulle prospettive di una loro riforma, l’ordinamento vigente, come ricordato, già prevede una normativa volta esplicitamente a promuovere la trasformazione delle banche popolari in società per azioni, anche mediante fusioni. La trasformazione dovrebbe rispondere all’obiettivo di favorire il rafforzamento patrimoniale, oltre che a tutelare l’interesse dei creditori.
In effetti, successivamente all’entrata in vigore del TUB si è accelerato il processo di trasformazione delle banche popolari, tra le quali sono ormai numerose quelle che hanno abbandonato la forma cooperativa.
D’altra parte, la stessa natura di società cooperativa delle banche popolari è stata oggetto di valutazioni discordanti, sia da parte della dottrina che da parte della giurisprudenza. In particolare, autorevoli studiosi (Ferri, Gambino) e alcune pronunzie della giurisprudenza hanno affermato che, per le caratteristiche dell’attività svolta, non potrebbe ritenersi che le banche popolari corrispondano alla sostanza delle cooperative, pur riproducendone la forma, essendo in esse assente, o quanto meno affievolito, lo scopo mutualistico.
La Corte di cassazione (26 novembre 1985, n. 5887) ha evidenziato la prevalenza, nelle banche popolari, della funzione bancaria su quella mutualistica; a questo riguardo, è stato altresì individuata, quale indicatore particolarmente significativo, la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 29 del TUB, in base al quale alle banche popolari non si applica il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947. Si è, inoltre, osservato che l’attività svolta dalle banche popolari nei confronti di terzi è largamente prevalente rispetto a quella rivolta ai soci.
Sottesa a tale impostazione sembra essere la valutazione per cui nelle banche popolari sarebbe riscontrabile soltanto l’elemento “strutturale” della mutualità, che si fonda sul modo d’organizzazione dell’attività, caratterizzata dal principio della “porta aperta” e del voto capitario, mentre non sarebbe presente il profilo cosiddetto funzionale, il quale attiene al rapporto tra l’ente e i soci, vale a dire alla esclusiva o prevalente direzione dell’attività a favore dei partecipanti. Tali profili sarebbe invece entrambi presenti nelle banche di credito cooperativo. In altri termini, le banche popolari presenterebbero soltanto un tasso ridotto di mutualità.
In tema di riforma delle banche popolari si segnalano poi le proposte di legge A.C. n. 2273, 2599, 2619, 2875 e 3065, che recano disposizioni volte a innovare la relativa disciplina.
Le proposte sopra richiamate prevedono una riforma di notevole portata dell’attuale ordinamento delle banche popolari. Alcune delle modifiche prospettate alla disciplina vigente nelle diverse proposte hanno contenuto coincidente; per questa parte, è ravvisabile in esse una comune ispirazione, che trae origine da un’analisi sostanzialmente concorde sugli elementi di precarietà della disciplina prevista dal TUB.
In particolare, la proposta di legge A.C. 2599 prospetta una più marcata soluzione di continuità rispetto alla disciplina vigente. Tale orientamento discende dalla considerazione, contenuta nella relazione illustrativa, secondo cui le banche popolari in genere (e quindi, non soltanto quelle quotate), avrebbero perso lo “scopo mutualistico degli esordi, essendosi allontanate definitivamente dall’alveo e dalla finalità delle banche cooperative”. A ciò si accompagna l’affermazione secondo cui le banche popolari avrebbero al pari degli altri istituti di credito l’esigenza di dotarsi di un assetto organizzativo che consenta loro di competere efficacemente sul mercato. Sotto questo profilo si segnalano, quali indicatori dell’inadeguatezza della vigente disciplina, la persistente limitazione al diritto di voto dei soci, descritto come un unicum nel panorama creditizio mondiale, e gli “strumenti obsoleti” costituiti dal voto capitario e dalla clausola di gradimento, che rappresenterebbero un disincentivo all’investimento nelle banche stesse sminuendone l’appetibilità dei relativi titoli.
La proposta A.C. 2619 sembra invece ispirata all’obiettivo di superare le previsioni della legge n. 366 del 2001, le quali precluderebbero alle banche popolari la possibilità di avvalersi di regimi utili ai fini del rafforzamento della competitività (reperimento del capitale di rischi, disciplina degli utili, aumento dell’autonomia statutaria, migliore articolazione dell’emissione di strumenti finanziari partecipativi e non). Si propone, quindi, una prospettiva evolutiva e volontaria delle banche popolari, allo scopo di evitare a queste ultime il rischio di vedersi “progressivamente marginalizzate in un mercato fortemente concorrenziale”, senza snaturarne le caratteristiche tipiche. Tali caratteristiche vengono individuate nel ruolo svolto dalle banche popolari nel tessuto economico del paese segnato dalla prevalenza di piccole e medie imprese che troverebbero nelle banche popolari un interlocutore privilegiato, per le forti ramificazioni territoriali che contraddistinguono le stesse banche.
Le innovazioni puntuali all’attuale disciplina legislativa riguardano la forma giuridica, la determinazione del limite di massimo di partecipazione al capitale da parte di ciascun socio, la deroga al principio del voto capitario, le disposizioni in materia di trasferibilità e cessione delle azioni.
La disciplina delle banche di credito cooperativo
La disciplina speciale posta dal TUB in tema di banche di credito cooperativo si fonda sul riconoscimento della connotazione del carattere prevalentemente mutualistico della loro attività, esercitata principalmente in favore dei soci.
In dettaglio, tali banche, secondo l’articolo 33 del TUB, sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. La denominazione deve contenere l'espressione: «credito cooperativo». La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.
Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque né superiore a cinquecento euro.
Con riguardo ai soci, l’articolo 34 stabilisce che il numero minimo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca viene posta in liquidazione.
Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.
In base al principio del voto capitario, ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro; per l’ingresso di nuovi soci, è richiesto il gradimento del consiglio d’amministrazione.
Con riguardo all’operatività, improntata rigorosamente al principio mutualistico, l’articolo 35 dispone che le banche di credito cooperativo debbano esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a un’operatività prevalente in favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
Gli statuti contengono le norme, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale.
Con riguardo ai casi di fusione, spetta alla Banca d'Italia di autorizzare, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.
Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. Viene comunque fatto salvo il diritto di recesso dei soci e l’applicazione dell’articolo 57, commi 2, 3 e 4, del TUB[13].
Per quanto concerne la destinazione degli utili, l’articolo 37 prevede che le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
Si prevede che la quota di utili non assegnata secondo le indicazioni precedenti e non utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci dev’essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.
Le disposizioni di coordinamento
L’intervento in forma di novella e le aree di coordinamento
Come ricordato, gli articoli da 35 a 39 in esame introducono nel corpo del TUB una serie di disposizioni in tema di banche cooperative che indicano espressamente quali, fra gli articoli del codice civile inerenti alla regolamentazione delle società cooperative così come modificati o introdotti dalla riforma del diritto societario, si applicano ovvero non si applicano alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.
Le principali linee di coordinamento adottate dallo schema affrontano i profili concernenti: il carattere mutualistico delle cooperative bancarie e la disciplina delle relative riserve indivisibili; la struttura finanziaria, con particolare riferimento alle categorie di azioni e agli altri strumenti finanziari; gli aspetti organizzativi e di governo societario; il controllo della società su base contrattuale (patto di dominio e gruppo paritetico); altri aspetti normativi (vigilanza cooperativa; norme transitorie).
Con riguardo al carattere della mutualità e ai relativi requisiti, lo schema di provvedimento, nel confermare la generale qualificazione delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo come società cooperative, quale tipo societario connotato da variabilità del capitale e mutualità dello scopo, affronta il problema del raccordo tra i due modelli di banca disciplinati nel TUB e le classificazioni civilistiche della mutualità "prevalente" o "non prevalente".
Al riguardo, viene confermata l'impostazione del TUB, che caratterizza le banche di credito cooperativo come organismi connotati da una accentuata mutualità e le popolari, invece, come cooperative a mutualità sensibilmente affievolita.
In tale prospettiva, lo schema disapplica, nei confronti delle sole banche popolari, tutte le norme che fanno riferimento alla prevalenza del fine mutualistico. Per le banche di credito cooperativo, viene confermata l'impostazione dell’articolo 28, comma 2-bis, del TUB, secondo cui la mutualità prevalente ricorre quando siano state adottate le clausole statutarie previste dall'art. 2514 del codice (sostanzialmente equivalenti a quelle già contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, c.d. "legge Basevi") e vengano rispettati i criteri di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del TUB; lo schema, sul punto, si limita infatti a disapplicare l'articolo 2513 del codice, che definisce, per tutte le altre cooperative, il requisito mutualistico della prevalenza operativa con soci. Coerentemente, si prevede l'iscrizione delle banche di credito cooperativo nell'apposito albo di cui all'ultimo comma dell'articolo 2512 e la redazione di una apposita relazione sui criteri osservati per conseguire lo scopo mutualistico, prevista dall'articolo 2545.
In connessione con il tema della mutualità, lo schema si propone di risolvere, per le banche di credito cooperativo, la questione della perdita del carattere di mutualità prevalente per effetto del mancato rispetto dei requisiti "operativi" di prevalenza ovvero a seguito di modificazioni statutarie comportanti l'eliminazione di una o più clausole cosiddette mutualistiche. In tali ipotesi, la prevista applicazione dell'articolo 2545-octies sembra produrre l'effetto di "cristallizzare" le riserve mutualistiche accumulate le quali, pertanto, pur non essendo immediatamente devolute ai fondi per la cooperazione, rimangono indivisibili tra i soci e non possono essere distolte dall'originaria destinazione solidaristica.
Diversamente, l'effetto devolutivo sembra prodursi nel caso di operazioni, autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 36 del TUB, di fusione di una banche di credito cooperativo in una banca diversa, anche in forma di popolare (rimanendo comunque esclusa la possibilità di trasformazione diretta, stante la disapplicazione dell'articolo 2545-decies). Tale fattispecie sarebbe, pertanto, regolata in modo analogo a quanto previsto, nel diritto generale delle cooperative, per l'ipotesi di fusione o trasformazione che coinvolga una cooperativa a mutualità prevalente e da cui risulti una società lucrativa (si confronti l’articolo 2545-undecies del codice), proprio in ragione dell'irreversibilità della perdita della mutualità prevalente in siffatte ipotesi.
Con riguardo alle azioni, agli strumenti finanziari e ai diritti dei soci, le norme civilistiche in materia di numero minimo dei soci, di valore nominale delle azioni e di limiti al possesso azionario da parte dei soci (contenute negli art. 2522 e 2525, commi da 1 a 4, del codice) sono derogate da norme speciali del TUB; per le banche di credito cooperativo, vengono tenute ferme alcune norme speciali riguardanti, oltre che le predette materie, anche la disciplina delle ipotesi di aumento gratuito del capitale e di rimborso del sovrapprezzo dovuto al socio recedente. Per il resto, alle banche cooperative si applica, in quanto compatibile, il rinvio alla disciplina generale delle azioni, contenuto nel comma 5 del richiamato articolo 2525.
Non trovano, invece, applicazione alle banche cooperative le disposizioni riguardanti gli strumenti finanziari "partecipativi" di cui agli articoli 2346 e 2349 del codice, in considerazione dei rilevanti effetti che tali strumenti possono determinare sulla struttura di governo societariodi dette banche per effetto dei particolari diritti amministrativi che essi possono attribuire e, in particolare, del diritto di nominare un amministratore indipendente o un sindaco, come previsto dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice, che di quegli strumenti regola i diritti amministrativi e di voto.
Per quanto concerne l’organizzazione e il governo societario, le nuove norme di funzionamento dell'assemblea ordinaria dei soci (articoli 2538-2540) risultano compatibili con la disciplina del TUB, ad eccezione dei riferimenti ai diritti di voto connessi agli strumenti finanziari e ai casi in cui può essere riconosciuto ai soci un diritto di voto plurimo (articolo 2538, comma 2, secondo periodo, e commi 3 e 4).
La possibilità di utilizzare modelli organizzativi diversi da quello tradizionale ha reso necessario apportare correzioni agli articoli 29 e 33 del TUB, per rimettere "ai competenti organi sociali", anziché all'assemblea, la nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.
L'applicabilità delle norme in tema di gruppo cooperativo paritetico (articolo 2545-septies) è rivolta a consentire al settore della cooperazione bancaria l'utilizzo di uno strumento che potrebbe risultare funzionale allo scopo di dare veste giuridica alla rete di organismi associativi, società strumentali e di servizi, sotto-sistemi di pagamento, che costituisce, ormai da tempo, concreta esplicazione della solidarietà interna alla categoria.
La possibilità di costituire un simile gruppo societario su base negoziale rileva, per l'Organo di vigilanza, sia ai fini dei controlli sugli assetti proprietari della banca, in quanto realizza la fattispecie del controllo societario sotto forma di "patto di dominio", sia ai fini della vigilanza consolidata sui gruppi bancari, nella misura in cui l'esternalizzazione di parte o di tutti i poteri di direzione e coordinamento realizzi una struttura di gruppo sufficientemente integrata.
Con riguardo al patto di dominio e al gruppo cooperativo paritetico, lo schema contiene disposizioni di coordinamento tra la disciplina civilistica della "direzione e coordinamento" di fonte negoziale e quella, contenuta nel TUB, dei controlli sugli assetti proprietari delle banche.
Accanto alle ben note ipotesi di "controllo" ex articolo 2359, primo comma, del codice civile, riguardanti il controllo partecipativo di diritto, il controllo partecipativo "di fatto" e il controllo sotto forma di "influenza dominante" per effetto di particolari vincoli contrattuali, la riforma societaria ha disciplinato le ulteriori ipotesi di direzione e coordinamento derivanti da contratto con la società o da clausole del suo statuto (si confronti l’articolo 2497-septies), sinteticamente note come "patto di dominio"; inoltre, ha introdotto la figura del gruppo cooperativo paritetico, che in alcuni casi sembra poter integrare, in relazione all'intensità e all’ampiezza dei poteri di direzione che ne sono oggetto, una particolare ipotesi di dominio di fonte contrattuale (si confronti l’articolo 2545-septies).
In relazione a tali nuove fattispecie, lo schema di decreto aggiunge all'articolo 19 del testo unico bancario un nuovo comma 8-bis, per prevedere che l'autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisto del controllo di una banca e il limite di "separatezza banca-industria" si applichino – oltre che nei casi, già disciplinati nel TUB, delle acquisizioni di "partecipazioni" nella banca – anche nelle ipotesi di controllo da fonte negoziale ai sensi delle due richiamate disposizioni civilistiche. Provvede, inoltre, a disciplinare le conseguenze "sanzionatorie" per il caso d’inosservanza, consistenti nel divieto di esercitare i diritti derivanti dal contratto o dallo statuto, in analogia a quanto già previsto, nell'articolo 24 del TUB, con riferimento ai diritti di voto connessi alle "partecipazioni" non autorizzate o eccedenti il limite di separatezza.
Articolo 35
(Introduzione dell'articolo 150-bis del decreto
legislativo n. 385 del 1993)
1. Dopo l'articolo 150 del decreto legislativo n. 385 del 1993, è inserito il seguente.
“150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.
1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346 sesto comma, 2349 secondo comma, 2519 secondo comma, 2513, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527 secondo e terzo comma, 2528 primo, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538 secondo comma secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540 secondo comma, 2541, 2542 primo, terzo e quinto comma, 2543, 2544 secondo comma primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni degli articoli 2512, 2514, 2530 primo comma e 2545-octies del codice civile.
3. Alle banche cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati, in caso di rimborso delle azioni del socio uscente, si applica l'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile.
4. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.
5. L'articolo 2545-octies del codice civile si applica alle banche di credito cooperativo che non rispettano i requisiti indicati all'articolo 28, comma 2-bis.
6. L'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.
7. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.
8. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.".
L’articolo 35 introduce nel TUB un nuovo articolo 150-bis, il quale, al comma 1, prevede che alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applichino le norme del codice civile di sèguito illustrate.
Il sesto comma dell’articolo 2346 fa salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
Il secondo comma dell’articolo 2349 consente all'assemblea straordinaria di deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
Conformemente alle previsioni della legge di delega, rimane esclusa l’applicazione delle disposizioni riguardanti gli strumenti finanziari partecipativi alle banche cooperative. L’esclusione trova fondamento nella rilevante alterazione delle forme del governo societario delle predette banche le quali deriverebbero dai particolari diritti amministrativi che tali strumenti possono attribuire (in particolare, il diritto di nominare un amministratore indipendente o un sindaco, come previsto dall'art. 2351, ultimo comma, del codice, che regola i diritti amministrativi e di voto di tali strumenti).
L’articolo 2513, recante i criteri per la definizione della prevalenza, stabilisce che gli amministratori e i sindaci debbano documentare la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2512 nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente una serie di parametri.
I parametri sono, in dettaglio, i seguenti: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9[14]; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
Viene poi specificato che, quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
La presente disposizione – limitandosi a disapplicare l'articolo 2513 del codice che definisce, per tutte le altre cooperative, il requisito mutualistico della prevalenza operativa con soci - conferma l'impostazione dell’articolo 28, comma 2-bis, del TUB, secondo cui la mutualità prevalente ricorre quando siano state adottate le clausole statutarie previste dall'articolo 2514 del codice, sostanzialmente equivalenti a quelle già contenute nella decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 (cosiddetta "legge Basevi") e vengano rispettati i criteri di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del TUB.
L’articolo 2519, dopo aver stabilito, al primo comma, che alle società cooperative, per quanto non previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni, dispone, al secondo comma, che l'atto costitutivo possa prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
L’articolo 2522 stabilisce che per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.
L’articolo 2525 reca norme in tema di quote e azioni. Secondo i primi quattro commi, il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter. I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Le disposizioni sopra richiamate, in tema di numero minimo dei soci, di valore nominale delle azioni e di limiti al possesso azionario da parte dei soci sono derogate dalle norme speciali del TUB.
L’articolo 2526 stabilisce che l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.
L'esclusione delle previsioni concernenti la categoria dei soci "finanziatori" e i relativi strumenti finanziari risulta essere una conseguenza dell'inapplicabilità alle banche cooperative, nell'attuale regime, delle disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di soci "sovventori" e "azioni di partecipazione cooperativa" (si confronti l’articolo 21, commi 3 e 8, della legge citata). L'esclusione appare inoltre coerente con la scelta di non consentire l'emissione di strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo.
Ai sensi dell’articolo 2527, secondo e terzo comma, non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
L’articolo 2528 regola la procedura di ammissione e il carattere aperto della società.
Ai sensi del primo comma, l'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il consiglio di amministrazione, secondo il terzo e il quarto comma, deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunzi l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 30 del TUB, ai commi 5 e 6, prevede una specifica disciplina relativa alla procedura di ammissione.
L’articolo 2530, nei richiamati commi secondo, terzo, quarto e quinto, detta disposizioni in materia di trasferimento delle quote.
Nel dettaglio, il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione dev’essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.
L’articolo 2538, nei richiamati commi secondo, secondo periodo, terzo e quarto, prevede che l'atto costitutivo determini i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Ai sensi dell’articolo 2540, secondo comma, lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.
L’articolo 2541 disciplina le assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari.
Nel dettaglio, si prevede che, se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
La assemblea speciale è convocate dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, primo comma, numeri 1) e 3), e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.
L'inapplicabilità della previsione sulle assemblee speciali deriva, per un verso, dall'impossibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi e, per altro verso, dalla circostanza che le assemblee dei portatori dei titoli di debito sono escluse dall'ordinamento bancario, ai sensi dell’articolo 12 del TUB.
L’articolo 2542, in tema di consiglio di amministrazione, stabilisce, al primo comma, che la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
Secondo i commi terzo e quinto, nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.
La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea
Ai sensi dell’articolo 2543, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477[15], nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.
L’articolo 2544, in tema di sistemi di amministrazione, al secondo comma, primo periodo stabilisce che se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione dualistico di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. Il terzo comma prevede che se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione monistico di cui all'articolo 2409-sexiesdecies, agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono far parte del comitato esecutivo.
La disapplicazione di tali disposizioni, derivante dall’esclusione degli strumenti finanziari partecipativi, lascia comunque impregiudicata la possibilità di adottare i modelli gestionali innovativi.
L’articolo 2545-bis, in tema di diritti dei soci, stabilisce che nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. I diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
La ratio della preclusione relativa all'applicabilità dei diritti di accesso dei soci ai libri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo appare rinvenirsi nella tradizionale esigenza di riservatezza dell'attività bancaria.
L’articolo 2545-quater, in tema di riserve legali, statutarie e volontarie, dispone che, qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
L’articolo 2545-quinquies, in tema di diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori, prevede che l'atto costitutivo indichi le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari. L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso: a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526; b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario. Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.
Tali norme in tema di riserve e di utili sono inapplicabili in quanto la materia risulta già regolata dal TUB.
L’articolo 2545-decies, in tema di trasformazione delle società, prevede che le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal libro V, titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII del codice civile, o in consorzio. Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.
Il terzo comma dell’articolo 2545-undecies, introdotto dall’articolo 30 dello schema di decreto legislativo in esame, prevede che l’assemblea non possa procedere alla deliberazione di trasformazione qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.
Tali norme sono inapplicabili in quanto il TUB disciplina già i casi e il procedimento di trasformazione delle banche cooperative.
L’articolo 2545-terdecies stabilisce che, in caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Al riguardo, si ricorda che il TUB disciplina i casi di liquidazione delle banche cooperative, soggette alla vigilanza della Banca d’Italia.
L’articolo 2545-quinquiesdecies, in tema di controllo giudiziario, stabilisce che i fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunziati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci. Il ricorso dev’essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.
L’articolo 2545-sexiesdecies, in tema di gestione commissariale, prevede che, in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa. Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.
L’articolo 2545-septiesdecies prevede lo scioglimento per atto dell'autorità. Nel dettaglio, l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.
L’articolo 2545-octiesdecies prevede la possibilità di sostituzione dei liquidatori. In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale. Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
Anche le fattispecie regolate dagli articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies sottostanno a una disciplina speciale contenuta nel TUB.
Il comma 2 del nuovo articolo 150-bis dispone che gli articoli 2512, 2514, 2530, primo comma, e 2545-octies non si applicano alle banche popolari.
Ai sensi dell’articolo 2512, sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci
Secondo l’articolo 2514, che ìndica i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, le stesse cooperative devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle suddette clausole con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria
Ai sensi dell’articolo 2530, primo comma, in tema di trasferibilità della quota o delle azioni, le stesse quote o azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
L’articolo 2545-octies disciplina la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. In particolare, si prevede che la cooperativa perde tale qualifica quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio dev’essere verificato senza rilievi da una società di revisione.
Il comma 2 in esame, pertanto, riconosce le banche popolari quali soggetti che si connotano, a differenza delle banche di credito cooperativo disciplinate dal comma 1, per un affievolito carattere di mutualità: di conseguenza, provvede a disapplicare le norme del codice sopra richiamate, relative alla necessaria prevalenza del fine mutualistico.
Il comma 3 dell’articolo 150-bis stabilisce che alle banche cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati si applica, in caso di rimborso delle azioni del socio uscente, l’articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile.
Secondo tale disposizione, il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati dev’essere determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
Pertanto alle banche popolari quotate si applicano, in caso di rimborso delle azioni del socio recedente, i sopra ricordati criteri di liquidazione previsti dal codice civile, piuttosto che i criteri speciali stabiliti per le società cooperative.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 150-bis, alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dagli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in tema di società cooperative, che regolano le ipotesi di aumento gratuito del capitale e di rimborso del sovrapprezzo dovuto al socio recedente.
Nel dettaglio, l’articolo 7 della legge n. 59 del 1992, in tema di rivalutazione delle quote o delle azioni, stabilisce che le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi indicati nella stessa legge, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti. Tali disposizioni si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.
L’articolo 9 della stessa legge, in tema di rimborso del sovrapprezzo, stabilisce che nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell'articolo 7.
In materia, l’articolo 21, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1992 stabilisce che alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della stessa legge.
Al riguardo, va ricordato che la maggior parte delle disposizioni recate dalla legge n. 59 del 1992 risultano trasfuse, ad opera del legislatore della riforma del diritto societario, nel codice civile.
Appare nondimeno opportuno coordinare l’articolo 21, comma 3, sopra richiamato (che non risulta formalmente abrogato) con la norma recata dal comma 4 in esame, al fine di conseguire certezza sulle disposizioni in concreto applicabili alle fattispecie regolate.
Inoltre, sarebbe opportuno che venissero indicate espressamente le disposizioni compatibili con la disciplina e l’operatività delle banche di credito cooperativo.
Il comma 5 dell’articolo 150-bis dispone che alle banche di credito cooperativo che non rispettano i requisiti indicati all’articolo 28, comma 2-bis, si applica l’articolo 2545-octies del codice civile.
Secondo il richiamato articolo 28, comma 2-bis, del TUB, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile e i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 dello stesso TUB.
L’articolo 2545-octies prevede il caso della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Nel dettaglio, la cooperativa perde tale qualifica laddove, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori debbono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio dev’essere verificato senza rilievi da una società di revisione
La disposizione recata dal comma 5 in esame si propone di risolvere, per le banche di credito cooperativo, la questione della perdita del carattere di mutualità prevalente per effetto del mancato rispetto dei requisiti "operativi" di prevalenza ovvero a seguito di modificazioni statutarie comportanti l'eliminazione di una o più clausole cosiddette mutualistiche.
In queste ipotesi, considerata la prevista applicazione dell'articolo 2545-octies, sembra prodursi l'effetto di "cristallizzare" le riserve mutualistiche accumulate, mediante la redazione di un bilancio straordinario, certificato da una società di revisione, nel quale le riserve stesse vengono valutate.
Le riserve, pertanto, pur non essendo immediatamente devolute ai fondi per la cooperazione, rimangono indivisibili tra i soci e non possono essere distolte dall'originaria destinazione solidaristica.
La disciplina proposta diverge notevolmente, sul punto, dalla previgente disciplina delle società cooperative, anche di tipo bancario, la quale stabiliva, nelle stesse fattispecie, l’immediata devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi per la mutualità, applicandosi l’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).
Ai sensi del richiamato articolo 17, recante norme di interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi, le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (cosiddetta “legge Basevi”), all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione delle clausole mutualistiche di cui al predetto articolo 26 da parte di società cooperative o loro consorzi comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo s’intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefìci fiscali.
La legislazione di carattere speciale contenuta nel TUB conferisce alle banche di credito cooperativo un trattamento di favore e una maggiore tutela, rispetto alle altre categorie di banche, proprio sul presupposto del possesso del requisito della mutualità prevalente, caratteristica essenziale che informa, anche nell’operare concreto del mercato, l’attività delle banche di credito cooperativo.
La previsione di applicabilità dell’articolo 2545-octies del codice civile sembra implicare l’eventualità di volontaria dismissione dei requisiti mutualistici da parte della banca di credito cooperativo. La stessa previsione della cristallizzazione delle riserve, invece della loro perdita in forza dell’obbligo di immediata devoluzione ai fondi mutualistici, potrebbe rappresentare un incentivo alla trasformazione delle banche di credito cooperativo in altre categorie di banche, senza la perdita della parte di patrimonio costituita dalle riserve.
Il regime così delineato non appare coerente con la complessiva disciplina posta dal TUB per le banche di credito cooperativo, la quale, come si è detto, trova fondamento nel carattere prevalentemente mutualistico che deve informarne l’attività.
Inoltre, il nuovo regime in tema di destinazione delle riserve in caso di perdita dei requisiti mutualistici sopra descritto potrebbe configurare un eccesso di delega, in quanto non sembra costituire una norma di mero coordinamento, bensì una norma incidente su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.
Il carattere della mutualità prevalente delle banche di credito cooperativo potrebbe essere meglio precisato richiedendo l’adozione delle clausole statutarie di carattere mutualistico previste dall'articolo 2514, con esclusione dell'applicabilità del secondo comma dello stesso articolo, che disciplina le maggioranze assembleari utili per deliberare l’introduzione ovvero l’eliminazione di tali clausole statutarie, nonché del ricordato articolo 2545-octies, che prevede la cristallizzazione delle riserve in caso di eliminazione delle citate clausole.
Il comma 6 dell’articolo 150-bis dispone l’applicabilità dell’articolo 2545-undecies, commi primo e secondo, nei casi di fusione previsti dall’articolo 36 del TUB.
Il richiamato articolo 36 del TUB prevede che la Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. Viene fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
L’articolo 2545-undecies, ai commi primo e secondo, prevede, in tema di devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione, che la deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.
Per effetto della fusione autorizzata dalla Banca d’Italia nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità e della conseguente trasformazione in banca di diversa natura, si ha pertanto la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
La devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio appare qui coerente con la perdita definitiva del carattere della mutualità, trasformandosi la banca di credito cooperativo in banca di altra categoria, a carattere sostanzialmente lucrativo.
Il comma 7 dell’articolo 150-bis consente all’atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo di prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall’articolo 2545-sexies del codice civile.
Il richiamato articolo 2545-sexies del codice civile prevede che l'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.
Il comma 8 dell’articolo 150-bis stabilisce che il termine di adeguamento degli statuti delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni previste dal comma 2-bis dell’articolo 52 del TUB, secondo cui lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale, fissato al 30 giugno 2005.
Si rileva che il comma 8 qui commentato fa riferimento sia alle banche popolari sia alle banche di credito cooperativo, mentre il richiamato comma 2-bis dell’articolo 52 del TUB si riferisce soltanto alle banche di credito cooperativo.
Articolo 36
(Modifiche all'articolo 19 del decreto
legislativo n. 385 del 1993)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. All'acquisizione del controllo nelle ipotesi previste dagli articoli 2497-septies e 2545-septies del codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6".
L’articolo 36 dello schema di decreto legislativo in esame inserisce nel corpo dell’articolo 19 del TUB il comma 8-bis, ai sensi del quale all’acquisizione del controllo nelle ipotesi previste dagli articoli 2497-septies e 2545-septies si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 dello stesso articolo 19.
I richiamati commi 1 e 6 dell’articolo 19 del TUB prevedono che la Banca d'Italia autorizzi preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.
Per quanto concerne il controllo di separatezza tra banca e industria, i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
Con riguardo alle richiamate disposizioni del codice civile, si può ricordare che accanto alle fattispecie di "controllo" ai sensi dell’articolo articolo 2359, primo comma – riguardanti, nell'ordine: 1) il controllo partecipativo di diritto; 2) il controllo partecipativo "di fatto"; 3) il controllo sotto forma di "influenza dominante" per effetto di particolari vincoli contrattuali –, la riforma societaria ha disciplinato le ulteriori ipotesi di direzione e coordinamento derivanti da contratto con la società o da clausole del suo statuto (si confronti l’articolo 2497-septies), sinteticamente note come "patto di dominio"; inoltre, ha introdotto la figura del gruppo cooperativo paritetico, che in alcuni casi sembra poter integrare, in relazione all'intensità ed estensione dei poteri di direzione che ne derivano, una particolare fattispecie di dominio di fonte contrattuale (si confronti l’articolo 2545-septies).
Nel dettaglio, l’articolo 2497-septies del codice civile, relativo al coordinamento fra società, rende applicabili le disposizioni del codice riguardanti la direzione e il coordinamento di società alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies (soggetto tenuto al consolidamento o comunque controllante), esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti (cosiddetto “patto di dominio”).
L’articolo 2545-septiesreca disposizioni in tema di gruppo cooperativo paritetico, prevedendo che il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese debba indicare: 1) la durata; 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative.
Mediante le modificazioni apportate all’articolo 19 del TUB, si prevede che l'autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisto del controllo di una banca e il limite di "separatezza tra banca e industria" si applichino, oltre che nei casi, già disciplinati nel TUB, delle acquisizioni di "partecipazioni" nella banca, anche nelle fattispecie di controllo da fonte negoziale, laddove si configuri un patto di dominio ovvero un gruppo cooperativo paritetico ai sensi delle richiamate nuove disposizioni civilistiche.
Articolo 37
(Modifiche all'articolo 24 del decreto
legislativo n. 385 del 1993)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione)";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis: In caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 19, comma 8-bis, i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie di cui agli articoli 2497-septies e 2545-septies del codice civile non possono essere esercitati.".
L’articolo 37 dello schema di decreto legislativo in esame modifica l’articolo 24 del TUB, provvedendo a disciplinare, in punto di sanzioni, le conseguenze dell’inosservanza del nuovo comma 8-bis dell’articolo 19, sopra illustrato.
In particolare, le sanzioni consistono nel divieto di esercitare i diritti derivanti dal contratto o dallo statuto, secondo il modello sanzionatorio utilizzato in generale dallo stesso articolo 24, con riferimento alla sospensione dei diritti di voto derivanti dalle partecipazioni non preventivamente autorizzate ovvero eccedenti il limite di separatezza.
Nel dettaglio, oltre alla modifica della rubrica dell’articolo, che ora include il riferimento non solo ai diritti di voto, ma anche agli altri diritti derivanti da fonte negoziale, viene inserito il nuovo comma 3-bis, secondo il quale, in caso di inosservanza delle disposizioni dell’articolo 19, comma 8-bis, i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie di cui agli articoli 2497-septies (patto di dominio) e 2545-septies (gruppo cooperativo paritetico) non possono essere esercitati.
Con riguardo al coordinamento effettuato in materia di controllo "non partecipativo", si può rilevare che i casi di "influenza dominante" per effetto di particolari vincoli contrattuali (ex articolo 2359, primo comma, numero 3) non sarebbero soggetti alle autorizzazioni sugli assetti proprietari delle banche e ai limiti di "separatezza" tra banca e industria, previsti dall'articolo 19 del TUB.
Pertanto, si potrebbe innanzitutto valutare l'opportunità di uniformare la nozione di "controllo" rilevante per i due ambiti applicativi considerati (assetti proprietari e gruppi bancari). In particolare, si potrebbe generalizzare la previsione contenuta nel nuovo comma 8-bis dell'articolo 19 del testo unico bancario, al fine di renderla applicabile in tutte le ipotesi di controllo di fonte negoziale; inoltre, la previsione andrebbe resa applicabile, oltre che ai fini dei commi 1 (autorizzazione) e 6 (separatezza) dell'articolo 19, anche in relazione alle altre ipotesi disciplinate dall'articolo 19 (ad esempio, per i casi di acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 1).
Si rileva, inoltre, che le nuove ipotesi di "influenza dominante" per effetto di patti di dominio o di adesione a un gruppo cooperativo paritetico non rientrerebbero nella disciplina del gruppo bancario, con conseguente inapplicabilità della vigilanza consolidata e delle altre disposizioni in materia (in materia, ad esempio, di crisi del gruppo bancario e doveri della capogruppo verso l'organo di vigilanza).
Al fine di ovviare a tali rischi di omessa previsione dei poteri di controllo, si potrebbe integrare l'articolo 23 del TUB, che reca la nozione di "controllo" applicabile ai fini dell’applicazione dello stesso TUB, con il richiamo alle nuove ipotesi di direzione e coordinamento non da partecipazione, di cui agli articoli 2497-septies e 2545-septies del codice civile, qualora attribuiscano poteri che consentono un'influenza dominante, e apportando i conseguenti adattamenti formali agli articoli 59 e 63 del TUB, per le parti concernenti, rispettivamente, la definizione di "controllo" nel gruppo bancario e le autorizzazione degli assetti proprietari della società finanziaria capogruppo.
Articolo 38
(Modifiche all'articolo 29 del decreto
legislativo n. 385 del 1993)
1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali."
Articolo 39
(Modifiche all'articolo 33 del decreto
legislativo n. 385 del 1993)
1. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.".
Le modifiche apportate al TUB dagli articoli 38 e 39 dello schema di decreto legislativo in esame sono finalizzate a consentire l’utilizzazione dei modelli organizzativi diversi da quello tradizionale, introdotti dalla riforma del diritto societario.
Infatti l’attuale comma 3, rispettivamente, dell’articolo 29 del TUB, in tema di banche popolari, e dell’articolo 33 del TUB, in tema di banche di credito cooperativo, prevede che la nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.
L’utilizzazione dei modelli di organizzazione societaria diversi da quello tradizionale ha reso necessario modificare tali disposizioni rimettendo ai “competenti organi sociali”, invece che esclusivamente all’assemblea, la nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.
Schema di
decreto legislativo n. 421
“Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi 17 gennaio 2003, numeri 5 e 6 e successive modificazioni in
materia di diritto societario, nonché del decreto legislativo 6 febbraio 2004,
n. 37, recante modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e al testo
unico dell’intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58”
Camera dei deputati
Servizio per i Testi normativi
XIV Legislatura
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 17 gennaio 2003, numeri 5 e 6 e successive modificazioni, in materia di dirittosocietario, nonché del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e al testo unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (421).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 1° gennaio 2005.
(Annuncio all'Assemblea: 2 novembre 2004)
421
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'entrata in vigore al 1° gennaio 2004 delle disposizioni dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario ha reso necessario affrontare, sulla scorta della previsione dell'articolo 2, comma 5, della legge delega n. 366 del 2001, gli aspetti della correzione di alcune disposizioni dei citati decreti, suggerite anche dalla prima esperienza applicativa delle disposizioni novellate.
L'ottica è stata quella di contenere al minimo le modificazioni, sia perché è necessario che la riforma viva nell'esperienza della pratica prima di poter essere sottoposta ad un completo esame consuntivo sulla sua efficienza, sia perché la lunga vacatio legis e l'avvenuto adeguamento degli statuti alle disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004 hanno sconsigliato di incidere in maniera sostanziale sull'impianto delle norme vigenti, così da scongiurare sia affrettate correzioni di rotta che la necessità per le società di procedere a nuove modifiche statutarie.
Accanto a correzioni meramente formali sono state inserite quelle modificazioni che pongono rimedio ad effettivi scoordinamenti dell'impianto legislativo, non facilmente risolvibili in via interpretativa, mentre si sono scartate tutte quelle opzioni che, viceversa, debbono essere opportunamente lasciate all'interpretazione degli operatori pratici.
Sotto altro profilo si è provveduto a coordinare la riforma con la disciplina speciale delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari; l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge di delega n. 366 del 2001 prevede, infatti, che la nuova disciplina non si applichi a tali soggetti, "salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale delle relativa disciplina". In quest'ottica, l'intervento è stato basato sull'elencazione, nell'ambito di un nuovo articolo del testo unico bancario di cui al d. Igs. n. 385 del 1993, delle norme del nuovo codice che, proprio per la loro specificità in relazione alla materia cooperativa, non trovano applicazione nei confronti delle BCC e delle Banche Popolari, laddove tutto il resto dell'impianto del nuovo codice, in quanto estraneo alla citata deroga, trova pacificamente applicazione.
Il Capo 1 contiene le modifiche al decreto legislativo n. 5 del 2003, introduttivo del c. d. "processo societario”.
L'articolo 1 modifica l'articolo 5 del citato decreto, apportando una integrazione meramente formale al testo vigente.
L'articolo 2 modifica l'articolo 7 del citato decreto; con la lettera a) si corregge una possibile evenienza connessa all'esistenza del termine massimo di ottanta giorni per lo scambio delle memorie tra le parti; qualora una di esse, beneficiando del gioco dei termini, abbia introdotto un fatto o una contestazione a ridosso della scadenza del citato termine massimo, precludendo così alle altre parti di contraddire sul punto, si riconosce al giudice relatore il potere di concedere un ulteriore termine per le repliche, così che il contraddittorio possa essere effettivamente garantito in ogni eventualità.
La lettera b) pone rimedio ad una lacuna preesistente, disciplinando compiutamente l'ipotesi del processo con pluralità di parti e stabilendo per tale ipotesi le modalità di realizzazione degli scambi di memorie tra le parti.
L'articolo 3 modifica l'articolo 8 del citato decreto, apportando modifiche conseguenti all'introduzione espressa della previsione del processo con pluralità di parti.
L'articolo 4 modifica l'articolo 10 del citato decreto, estendendo la regola della presunzione legale di utilizzabilità dei fatti non contestati (attualmente prevista solo per il processo contumaciale dall'articolo 13, comma 2) a tutte le ipotesi in cui la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza interrompa lo scambio delle memorie tra le parti costituite.
L'articolo 5 modifica l'articolo 17 del citato decreto, integrando la previsione del deposito in cancelleria degli atti all'introdotta innovazione della previsione del processo con pluralità di parti.
L'articolo 6 modifica l'articolo 38 del citato decreto, correggendo un errato rinvio interno al testo.
Il Capo II contiene le modifiche al decreto legislativo n. 6 del 2003, recante la nuova disciplina sostanziale del diritto delle società di cui ai Titoli V e VI del Libro V del codice.
L'articolo 7 modifica l'articolo 2346, quarto comma, del codice civile, inserendo il riferimento allo "statuto" e non già all'atto costitutivo, come appare evidente anche dagli identici richiami contenuti nella stessa norma alle previsioni statutarie.
L'articolo 8 apporta una correzione meramente formale al terzo comma dell'articolo 2359 del codice civile.
L'articolo 9 modifica l'articolo 2364 del codice, chiarendo che le due condizioni per consentire il differimentodel termine di convocazione dell'assemblea ordinaria, previste dal capoverso dell'articolo, non debbono necessariamente essere compresenti, ma possono essere alternative tra loro.
L'articolo 10 modifica l'articolo 2370 del codice, precisando che il termine di due giorni per il deposito dei titoli di legittimazione alla partecipazione all'assemblea nelle società quotate in mercati regolamentati è dì due giorni lavorativi, sì da scongiurare che, nelle ipotesi in cui coincidano con giorni festivi e l’intermediario non possa rilasciare la relativa comunicazione, il citato termine possa rivelarsi eccessivamente ridotto.
L'articolo 11 modifica l'articolo 2391 del codice, intervenendo a colmare una lacuna nella previsione della disciplina del conflitto di interesse, connessa alla mancata regolamentazione dell'ipotesi in cui la società sia gestita da un amministratore unico; in tale ipotesi, in coerenza con il sistema vigente, è apparso opportuno stabilire che l'amministratore debba riferire la situazione di incompatibilità alla prima assemblea utile, cosa da garantire che i socisappiano che l'amministratore ha agito in conflitto ‑ e quindi possano valutarne l'effettiva bontà dell'operato ‑ e da scongiurare ipotesi alternative, pure suggerite in dottrina ‑ del ricorso ad autorizzazione da parte dell'assemblea, che ne avrebbero snaturato le caratteristiche di assoluta estraneità ad ogni compito gestorio.
L'articolo 12 introduce l'articolo 2391-bis nel codice civile, provvedendo a disciplinare la fattispecie delle "operazioni con parti correlate"; la filosofia dell'intervento muove verso la valorizzazione dei principi di trasparenza determinati dalle competenti autorità pubbliche di controllo dei settori interessati e di norme di autodisciplina, al fine di assicurare, da un lato, la responsabilizzazione degli amministratori in tale tipo di operazioni e, dall'altro, di porre l'organo di vigilanza e l'assemblea nelle condizioni di essere a conoscenza del contenuto di simili operazioni.
L'articolo 13 modifica l'articolo 2409‑duodecies del codice civile, intervenendo a novellare il contenuto della lettera c) del decimo comma; anziché un semplice rinvio al contenuto della lettera c) del primo comma dell'articolo 2399 del codice in tema di ineleggibilità alla carica di consigliere di sorveglianza, si è preferito riprodurre la disposizione, eliminando però il riferimento ai rapporti di natura patrimoniale che, nel sistema dualistico, poteva concretamente impedire la nomina nel consiglio di sorveglianza dei soci di controllo nella società o in società controllate, con evidente pregiudizio della natura del modello di governance in esame.
L'articolo 14 apporta modificazioni all'articolo 2409‑terdecies del codice civile provvedendo a specificare che il consiglio di sorveglianza è chiamato a deliberare in ordine non solo alle materie contenute nei piani strategici predisposti dal consiglio di gestione, ma altresì in tutte quelle operazioni che, per il loro carattere strategico, risultano di rilevante interesse per la società.
L'articolo 15 apporta modificazioni all'articolo 2412 del codice civile, prevedendo, da un lato, che le disposizioni sul limite all'emissione e sulla garanzia per l'ipotesi di superamento del predetto limite, disciplinate dai primi due commi, si applicano anche alle ipotesi in cui le obbligazioni siano emesse all'estero da società italiane, ovvero da loro controllate o controllanti, qualora esse siano negoziate in Italia; dall'altro, nell'ottica di una maggiore trasparenza del collocamento, si prevede che, a pena di nullità del contratto, l'investitore professionale sia obbligato a consegnare all'acquirente il prospetto relativo al collocamento contenente le informazioni sull'operazione stabilite dall'Autorità di vigilanza del settore; l'ultimo periodo del comma precisa che siffatto obbligo esiste in ogni caso, anche se la vendita avvenuta su richiesta dell'acquirente.
L'articolo 16 apporta modificazioni all'articolo 2425-bis del codice civile. In un nuovo comma, in tema di vendita con retro-locazione finanziaria ("sale and lease back"), si è inteso esplicitare il trattamento contabile delle plusvalenze derivanti dalla vendita iniziale del bene alla società di leasing; in ossequio al principio della prevalenza della funzione economica dell'operazione sull'aspetto formale del contratto e in linea sia con i principi di prudenza e competenza statuiti dall'art. 2423-bis del codice civile che con le previsioni del principio contabile internazionale sul leasing (IAS n. 17), si è previsto che le plusvalenze derivanti dalla vendita del bene sono iscritte nei conti economici in funzione della durata del contratto di locazione. La ripartizione nel tempo di questo provento dipenderà dalla natura del bene oggetto di retrocessione, in armonia con quanto già previsto dai principi contabili nazionali.
L'articolo 17 apporta modificazioni all'articolo 2426, primo comma, numero 8-bis, secondo periodo, del codice civile. Nel distinguere tra "immobilizzazioni" e "attivo circolante" si enfatizza il rilevante aspetto della differenza tra poste monetarie e non monetarie e si introduce conseguentemente un trattamento contabile rispettoso della sostanza economica del fenomeno e in linea con quella che è sul punto la prassi contabile europea e internazionale.
L'articolo 18 apporta modificazioni all'articolo 2427, primo comma, numero 3-bis, del codice civile. Si è provveduto ad aggiungere anche i beni materiali nell'ambito del concetto di "immobilizzazione", laddove il concetto di "durata indeterminata", non pertinente quale criterio di identificazione delle immobilizzazioni immateriali ove posto a raffronto con il riferimento al criterio della "prevedibile durata utile" al quale viene attribuita rilevanza per la determinazione del loro valore corrente, è stato soppresso.
Nell'ambito dell'elencazione dei parametri indicati ai fini dell'effettuazione del c.d. impairment test, anche sotto il profilo del rigore definitorio, la precisazione secondo cui deve tenersi conto del valore di mercato "per quanto determinabile", è sembrata fuorviante posto che, di regola, il valore di mercato dovrebbe essere dotato di una specifica oggettività, si che si è provveduto a sostituire i1 riferimento con la più oggettiva terminologia: "per quanto rilevante".
Infine la richiesta di una specifica informativa relativa ai riflessi della determinazione del valore corrente di un'immobilizzazione sugli "indicatori di redditività...'' è stata soppressa, giacché inopportuna, dal momento che non solo tali indicatori non appaiono univocamente determinabili ma, soprattutto, non sono previsti dalla disciplina in materia di bilancio.
L'articolo 19 apporta correzioni meramente formali all'articolo 2441 del codice civile.
L'articolo 20 modifica l’articolo 2447-novies del codice civile, precisando che, in ipotesi di insolvenza del patrimonio separato, sì applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione del patrimonio previste nel successivo capo VIII, così da escludere che il patrimonio separato possa essere dichiarato insolvente e fallire autonomamente rispetto alla società che lo ha creato; la clausola di compatibilità è stata quindi inserita al solo fine di adeguare la disciplina della liquidazione civile alle peculiarità delle struttura del patrimonio destinato.
L'articolo 21 modifica l'articolo 2468 del codice civile, sopprimendo il riferimento alle ipotesi di pegno, usufrutto e sequestro delle partecipazioni contenuto nell'ultimo periodo dell'ultimo comma, giacché esso si presenta come una ripetizione di quanto previsto in via generale per le medesime fattispecie dall'articolo 2471-bis del codice.
L'articolo 22 apporta correzioni meramente formali all'articolo 2479-ter del codice civile.
L'articolo 23 modifica l'articolo 2504-bis del codice civile. Si è ritenuto opportuno esplicitare la disciplina dell'avanzo della fusione analogamente a quanto già fatto per il disavanzo da fusione, il solo attualmente regolamentato nel testo dell'articolo in commento.
L'articolo 24 modifica l'articolo 2506-ter del codice, estendendo il rinvio effettuatodall'ultimo comma alle norme di favore per il procedimento di scissione anche alle società totalmente partecipate, giacché analoghe norme sono attualmente previste per quelle partecipate solo al novanta per cento (articolo 2505-bis).
L'articolo 25 modifica l'articolo 2513, primo comma, del codice, estendendo l'attuale riferimento al solo lavoro subordinato contenuto nel rinvio alla lettera B9) dell'articolo 2425, primo comma, del codice a tutte le altre forme di lavoro previste dalla vigente legislazione, a condizione che abbiano un collegamento con l'attuazione del rapporto mutualistico.
L'articolo 26 modifica l'articolo 2525, primo comma, del codice, precisando che il valore nominale massimo è riferito alle azioni e non alle quote.
L'articolo 27 modifica il secondo comma dell'articolo 2527 del codice, precisando, da un lato, che l'oggetto del divieto è l'attività concorrenziale con quella posta in essere dall'impresa cooperativa, non già la mera condizione di socio di una cooperativa con oggetto identico o affine e, dall'altro, che tale divieto può essere limitato o escluso ad opera dei soci attraverso una specifica clausola statutaria, giacché la precedente preclusione assoluta ex lege è apparsa eccessivamente limitativa.
L'articolo 28 modifica l'articolo 2545-quinquies del codice, apportando una correzione lessicalealsecondo comma e introducendo una previsione che esoneri dal peculiare regime di restituzione degli utili indicato dai commi secondo e terzo le cooperative quotate, le quali sono già sottoposte per tale loro particolare natura alle analoghe disposizioni ed ai relativi controlli autorizzatorî previsti nel testo unico della finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. .
L'articolo 29 modifica l'articolo 2545-octies, secondo comma, del codice civile, provvedendo a specificare che il bilancio cui si fa riferimento è un bilancio straordinario, sì da evitare interferenze con il concetto di bilancio civilistico ordinario, e stabilendo che, dopo l'approvazione, il predetto bilancio va comunicato al Ministero vigilante, nella specie quello delle Attività produttive.
L'articolo 30 modifica l'articolo 2545-undecies del codice, introducendo, nell'ottica di una maggiore trasparenza e garanzia, un ulteriore requisito per la trasformazione, ovvero l'avvenuta revisione (o, in alternativa, la presentazione della relativa domanda da almeno novanta giorni da parte degli amministratori) da parte dell'autorità di vigilanza governativa ex decreto legislativo n. 220 del 2003.
L'articolo 31 apporta modificazioni terminologiche all'articolo 2545-sexiesdecies del codice.
L'articolo 32 apporta modificazioni terminologiche all'articolo 2545-octiesdecies del codice.
L'articolo 33 introduce l’articolo 111-quaterdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, precisando che, con riferimento al primo incarico di controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, la durata di esso può coincidere con quella dell'incarico della società di revisione.
L'articolo 34 apporta modificazioni all'articolo 223-terdecies del codice civile.
In coerenza con l'intervento di coordinamento della legislazione speciale per le banche di credito cooperativo e per le banche popolari, attuata dal successivo Capo IV del decreto, si è provveduto a modificare l'articolo in commento, eliminando il vecchio riferimento alla prevalenza, ora superato dalla normativa di coordinamento, e inoltre il riferimento all’applicabilità a queste categorie della legislazione in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge di delegazione n. 366 del 2001, atteso che con il nuovo intervento si precisa in maniera chiara l'applicabilità del nuovo codice civile, con le eccezioni conseguenti alla esclusione delle nuove disposizioni civilistiche sostanzialmente incompatibili con la relativa disciplina speciale (art. 5, ultimo comma, legge n. 366 del 2001). Onde consentire l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni introdotte con il presente decreto, è stato altresì differito il relativo termine al 30 giugno 2005.
L'articolo 35 introduce l'articolo 150-bis nel testo unico bancario di cui al d. lgs. n. 385 del 1993.
In applicazione dell'espressa riserva prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 366 del 2001, si è effettuato uncoordinamento tra le norme in materia di cooperative introdotte con la riforma del diritto societario e la regolamentazione cui sono soggette le banche cooperative, collocata nel Testo unico bancario e in altre leggi che stabiliscono una disciplina speciale per tali soggetti. In tale prospettiva si sono individuate, tra le disposizioni della riforma emanate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 366 del 2001, quelle che inciderebbero su profili di carattere sostanziale della disciplina speciale delle banche cooperative e, nel rispetto dall'esclusione dalla delega, se ne è eccettuata l'applicazione, ferma restando l'applicabilità di tutte le altre norme riformate.
L'articolo 36 apporta modificazioni all'articolo 19 del Testo unico bancario provvedendo a coordinare la disciplina del gruppo cooperativo paritetico e del controllo cosiddetto "paritetico od orizzontale" nella disciplina generale dei gruppi con le norme di settore e, segnatamente, con l'espressa previsione di applicabilità della disciplina dell'articolo 19 del TUB, in materia di partecipazioni rilevanti nelle banche e, segnatamente, dei commi 1 e 6 in tema, rispettivamente, di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni o, comunque, del controllo di una banca e di limiti al cosiddetto rapporto banca/industria.
L'articolo 37 apporta modificazioni all'articolo 24 del Testo unico bancario e, completando l'opera di coordinamento di cui al precedente articolo, prevede che nell'ipotesi di mancanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 ovvero di violazione dei divieti in materia di rapporti banca/industria, i diritti derivanti dalle clausole statutarie o dalle convenzioni pattizie che comportano acquisizione del controllo di una banca non possono essere esercitati, utilizzando per tali ipotesi di controllo una tecnica di neutralizzazione degli effetti pattizi analoga a quella prevista nel TUB per il caso di mancata autorizzazione di partecipazioni rilevanti comportante la sterilizzazione dei diritti di voto e degli altri diritti "gestionali" connessi alla partecipazione.
Gli articoli 38 e 39 apportano modificazioni, rispettivamente agli articoli 29 e 33 del Testo unico bancario, provvedendo a specificare che nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo, la nomina degli organi di amministrazione e di controllo spetta unicamente agli organi sociali, in modo da coordinare la disciplina delle banche cooperative del TUB con i nuovi modelli di amministrazione e di controllo.
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
"DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI NUMERI 5 E 6 DEL 2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTI LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, NONCHÉ DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 37 DEL 2004 RECANTE MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1° SETTEMBRE 1993 E AL TESTO UNICO DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA Dl CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998.".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del Codice civile;
VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie;
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma del diritto societario e, in particolare, l'articolo 1, commi 2 e 5;
VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche ed integrazioni ai citati decreti numeri 5 e 6 del 2003 nonché ai decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998;
RITENUTO di dover procedere ad apportare alcune integrazioni e correzioni ai citati decreti;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del XXXXXX;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 366 del 2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del XXX;
SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
AL DECRETO LEGISLATIVO N. 5 DEL 2003
Articolo 1
(Modifiche all'articolo 5 del decreto n. 5 del 2003)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo la parola: "ovvero" sono inserite le parole: "dalla scadenza".
Articolo 2
(Modifiche all'articolo 7 del decreto n. 5 del 2003)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo numero 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche.";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
4. "Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti né superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.".
Articolo 3
(Modifiche all'articolo 8 del decreto n. 5 del 2003)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo numero 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "da parte del convenuto" sono soppresse;
b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";
c) al comma 2, lettera b), le parole: " se ha chiamato" sono sostituite con le parole: "se sono stati chiamati";
d) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";
e) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";
f) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
6. "Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udíenza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.".
Articolo 4
(Modifiche all'articolo 10 del decreto n. 5 del 2003)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
3. "La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.".
Articolo 5
(Modifiche all’articolo 17 del decreto n. 5 del 2003)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
3. "Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.".
Articolo 6
(Modifiche all’articolo 38 del decreto n. 5 del 2003)
1. All'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo numero 5 del 2003, la parola "4" è sostituita dalla parola: "2".
CAPO II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE CIVILE
Articolo 7
(Modifiche all'articolo 2346 del codice civile)
1. All'articolo 2346, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: "L'atto costitutivo" sono sostituite dalle parole: "Lo statuto".
Articolo 8
(Modifiche all'articolo 2359 del codice civile)
1. All'articolo 2359, terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, le parole: "in borsa" sono sostituite dalle parole: "in mercati regolamentati.".
Articolo 9
(Modifiche all'articolo 2364 del codice civile)
1. All'articolo 2364, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, la parola: "e" è sostituita dalla parola: "ovvero".
Articolo 10
(Modifiche all'articolo 2370 del codice civile)
1. All'articolo 2370, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: "due giorni" sono inserite le parole: "non festivi".
Articolo 11
(Modifiche all’articolo 2391 del codice civile)
1. All'articolo 2391, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.".
Articolo 12
(Introduzione dell'articolo 2391-bis del codice civile)
1. Dopo l'articolo 2391 del codice civile è inserito il seguente:
"Articolo 2391-bis (Operazioni con parti correlate). Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.
I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza dei principi e ne riferisce nella relazione all'assemblea.".
Articolo 13
(Modifiche all’articolo 2409-duodecies del codice civile)
1. All'articolo 2409-duodecies, decimo comma, del codice civile la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.".
Articolo 14
(Modifiche all'articolo 2409-terdecies del codice civile)
1. All'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis) del codice civile le parole: "ai piani strategici" sono sostituite dalle parole: "alle operazioni strategiche e ai piani".
Articolo 15
(Modificazioni all'articolo 2412 del codice civile)
1. All'articolo 2412 del codice civile dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Autorità di vigilanza del settore, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.".
Articolo 16
(Modifiche all'articolo 2425-bis del codice civile)
1. All'articolo 2425-bis del codice civile dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.".
Articolo 17
(Modifiche all'articolo 2426 del codice civile)
1. All'articolo 2426 primo comma, numero 8-bis secondo periodo del codice civile, dopo le parole: "Le immobilizzazioni" sono inserite le parole: "materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo".
Articolo 18
(Modifiche all'articolo 2427 del codice civile)
1. All'articolo 2427 primo comma, numero 3-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "immobilizzazioni" sono aggiunte le parole: "materiali e";
b) le parole: "di durata indeterminata" sono soppresse;
c) la parola: "determinabile" è sostituita dalla parola: "rilevante";
d) le parole: "e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione" sono soppresse.
Articolo 19
(Modifiche all'articolo 2441 del codice civile)
1. All'articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, secondo periodo, la parola: "sui" è sostituita dalla parola: "in";
b) al sesto comma, ultimo periodo, le parole: "in borsa" sono sostituite dalle parole: "in mercati regolamentati.".
Articolo 20
(Modifiche all'articolo 2447-novies del codice civile)
1. All'articolo 2447-novies, secondo comma, del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In tal caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.".
Articolo 21
(Modifiche ali 'articolo 2468 del codice civile)
1. All'articolo 2468, quinto comma, del codice civile, l'ultimo periodo è soppresso.
Articolo 22
(Modifiche all'articolo 2479-ter del codice civile)
1. All'articolo 2479-ter, terzo comma, primo periodo, del codice civile, la parola: "secondo" è sostituita dalla parola: "primo".
Articolo 23
(Modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile)
1. All'articolo 2504-bis, quarto comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.".
Articolo 24
(Modifiche all'articolo 2506-ter del codice civile)
1. All'articolo 2506-ter, quinto comma, del codice civile, dopo le parole: "2504-quater, è aggiunta la parola: "2505".
Articolo 25
(Modifiche all'articolo 2513 del codice civile)
1. All'articolo 2513, primo comma, lettera b) del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico;".
Articolo 26
(Modifiche all'articolo 2525 del codice civile)
1. All'articolo 2525, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "venticinque euro né" sono inserite le parole: "per le azioni".
Articolo 27
(Modifiche all'articolo 2527 del codice civile)
1. All'articolo 2527 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.".
Articolo 28
(Modifiche all'articolo 2545-quinquies del codice civile)
1. All'articolo 2545-quinquies, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, secondo periodo, le parole: "Il divieto" sono sostituite dalle parole: "La disposizione";
b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni dei commi secondo e terzo del presente articolo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.".
Articolo 29
(Modifiche all'articolo 2545-octies del codice civile
1. All'articolo 2545-octies, secondo comma, primo periodo, del codice civile, le parole: "il bilancio" sono sostituite dalle parole: "un bilancio straordinario; da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive,".
Articolo 30
(Modifiche all'articolo 2545-undecies del codice civile)
1. All'articolo 2545-undecies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.
Articolo 31
(Modifiche all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile)
1. All'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, la parola: "governativa", ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: "di vigilanza".
Articolo 32
(Modifiche all'articolo 2545-octiesdecies del codice civile)
1. All'articolo 2545-octiesdecies del codice civile, la parola: "governativa", ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: "di vigilanza".
CAPO III
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
Articolo 33
(Introduzione dell'articolo 111-quaterdecies del regio decreto n. 318 del 1942)
1. Dopo l'articolo 111-terdecies del regio decreto numero 318 del 1942, è aggiunto il seguente:
“111-quaterdecies. La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.".
Articolo 34
(Modifiche all'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942)
1. L'articolo 223-terdecies del regio decreto numero 318 del 1942, è sostituito dal seguente:
" 223-terdecies Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative.
Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.
CAPO IV
MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO DI CUI AL
DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993
Articolo 35
(Introduzione dell'articolo 150-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993)
1. Dopo l'articolo 150 del decreto legislativo n. 385 del 1993, è inserito il seguente.
“150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.
1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346 sesto comma, 2349 secondo comma, 2519 secondo comma, 2513, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527 secondo e terzo comma, 2528 primo, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538 secondo comma secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540 secondo comma, 2541, 2542 primo, terzo e quinto comma, 2543, 2544 secondo comma primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni degli articoli 2512, 2514, 2530 primo comma e 2545-octies del codice civile.
3. Alle banche cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati, in caso di rimborso delle azioni del socio uscente, si applica l'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile.
4. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.
5. L'articolo 2545-octies del codice civile si applica alle banche di credito cooperativo che non rispettano i requisiti indicati all'articolo 28, comma 2-bis.
6. L'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.
7. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.
8. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.".
Articolo 36
(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. All'acquisizione del controllo nelle ipotesi previste dagli articoli 2497-septies e 2545-septies del codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6".
Articolo 37
(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione)";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis: In caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 19, comma 8-bis, i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie di cui agli articoli 2497-septies e 2545-septies del codice civile non possono essere esercitati.".
Articolo 38
(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993)
1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali."
Articolo 39
(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993)
1. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.".
[1] A norma dell’articolo 2325-bis del codice civile, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. L’articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile prevede che la misura rilevante è quella stabilita dalla CONSOB con regolamento a norma dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1° gennaio 2004.
[2] L’articolo 71-bis è stato aggiunto dalla deliberazione CONSOB n. 13616 del 12 giugno 2002.
[3] Si veda, sopra, la nota 1.
[4] Le immobilizzazioni rappresentano beni che contribuiscono alla produzione di diversi esercizi – hanno cioè un carattere pluriennale – mentre i componenti dell'attivo circolante riguardano beni e servizi che esauriscono la loro utilità in un esercizio o a cavallo tra un esercizio e un altro.
[5] Il riferimento è costituito dal principio contabile internazionale IAS 21.
[6] L’articolo 2426, primo comma, numero 6), dispone che l'avviamento possa essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto, e debba essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
[7] Ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto B9, del codice civile, al quale l’articolo 2513 rinvia, tra i costi per il personale rilevanti ai fini del conto economico sono compresi:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi.
[8] G. P. Tosoni, Il rapporto con i soci indica la «mutualità prevalente». Vanno conteggiati anche i costi dei «non subordinati», in “Il Sole-24 ore”, 29 ottobre 2004, p. 23: “Le cooperative di lavoro, al fine di determinare la mutualità prevalente, tengono conto anche del costo sostenuto per i soci legati con forme diverse dal lavoro subordinato (lavoro a progetto, rapporto professionale ecc). È una delle modifiche contenute nel decreto legislativo recante le disposizioni correttive delle norme di riforma del diritto societario. La condizione della prevalenza per le cooperative di lavoro sarà quindi soddisfatta se il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9, a cui bisogna aggiungere quello relativo alle altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico il cui costo viene riportato nella voce B7 del conto economico. In presenza di una cooperativa costituita, ad esempio, da professionisti occorre individuare il costo sostenuto nei confronti dei soci il cui importo deve essere diviso per il costo complessivo delle prestazioni sostenute anche nei confronti di non soci come risulta dal punto B7 del conto economico”.
[9] Si confronti ad esempio M. Paoloni - F.M. Cesaroni, I bilanci straordinari, CEDAM, Padova, 1999.
[10] L’articolo 31 in commento prevede la sostituzione della parola: «governativa» con le parole: «di vigilanza» ovunque ricorra nell’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile. In realtà, la suddetta parola vi compare solo una volta, nel primo periodo del primo comma di tale articolo, mentre nel secondo periodo dello stesso comma e nel terzo comma ricorre già l’espressione: «autorità di vigilanza».
[11] La parola: «governativa» ricorre due volte nell’articolo 2545-octiesdecies del codice civile: nel primo comma e nel primo periodo del terzo comma, mentre nel secondo comma e nel secondo periodo del terzo comma ricorre già l’espressione: «autorità di vigilanza».
[12] Ai sensi dell’articolo 223-duodecies, le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004. Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti. Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto. Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile. Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente. Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004.
[13] Secondo tali disposizioni, non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione della Banca d’Italia. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.
[14] Per la modificazione a questo proposito recata all’articolo 2513 del codice civile dal presente schema di decreto si veda, sopra, il commento all’articolo 25.
[15] I commi richiamati prevedono che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.