XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Tutela del risparmio e mercati finanziari - A.C. 2436 e abb.-B. - Lavori preparatori al Senato - Esame in sede consultiva e in sede referente
Serie: Progetti di legge    Numero: 559    Progressivo: 8
Data: 27/10/05
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo
Riferimenti:
AC n.2436-B/14     

 

Servizio studi

 

progetti di legge

Tutela del risparmio
e mercati finanziari

A.C. 2436 e abb.-B

Lavori preparatori al Senato

Testo del disegno di legge AS 3328 e abb.

Esame in sede consultiva e
in sede referente

n. 559/8

 

 

xiv legislatura

27 ottobre 2005

 

 


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

SIWEB

 

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File: FI0581h.doc


 

I N D I C E

 

 

ITER A.S. 3328

Testo del disegno di legge A.S. 3328

§      Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari5

Esame in sede consultiva

Commissione 1a (Affari costituzionali)

§      Seduta del 15 giugno 2005. 53

§      Seduta del 6 luglio 2005. 55

Commissione 2a (Giustizia)

§      Seduta del 15 giugno 2005. 57

Commissione 5a (Bilancio)

§      Seduta del 14 giugno 2005. 59

§      Seduta del 15 giugno 2005. 61

§      Seduta del 16 giugno 2005. 63

§      Seduta del 21 giugno 2005. 64

§      Seduta del 22 giugno 2005 (antimeridiana)68

§      Seduta del 15 giugno 2005 (pomeridiana)70

§      Seduta del 23 giugno 2005. 72

§      Seduta del 28 giugno 2005. 74

§      Seduta del 5 luglio 2005. 76

§      Seduta del 13 settembre 2005. 77

§      Seduta del 14 settembre (antimeridiana) 2005. 84

§      Seduta del 14 settembre (pomeridiana) 2005. 86

§      Seduta del 14 settembre (notturna) 2005. 91

§      Seduta del 15 settembre 2005. 94

Commissione 11a (Lavoro)

§      Seduta del 21 giugno 2005. 97

Commissione 14a (Politiche unione europea)

§      Seduta del 14 giugno 2005. 99

Esame in sede referente

Commissioni riunite 6a (Finanze) e 10a (Industria)

§      Seduta del 16 marzo 2005. 103

§      Seduta del 21 marzo 2005. 119

§      Seduta del 13 aprile 2005. 123

§      Seduta del 14 aprile 2005. 128

§      Seduta del 19 aprile 2005. 132

§      Seduta del 3 maggio 2005. 133

§      Seduta del 4 maggio 2005. 134

§      Seduta del 10 maggio 2005. 137

§      Seduta del 11 maggio 2005. 140

§      Seduta del 17 maggio 2005. 144

§      Seduta del 18 maggio 2005. 148

§      Seduta del 24 maggio 2005. 151

§      Seduta del 26 maggio 2005. 157

§      Seduta del 14 giugno 2005. 158

§      Seduta del 15 giugno 2005 (antimeridiana)192

§      Seduta del 15 giugno 2005 (pomeridiana)204

§      Seduta del 21 giugno 2005. 283

§      Seduta del 22 giugno 2005 (antimeridiana)289

§      Seduta del 22 giugno 2005 (pomeridiana)293

§      Seduta del 23 giugno 2005. 298

§      Seduta del 28 giugno 2005. 303

§      Seduta del 29 giugno 2005. 310

§      Seduta del 5 luglio 2005 (pomeridiana)315

§      Seduta del 5 luglio 2005 (notturna)325

§      Seduta del 6 luglio 2005. 332

 


ITER A.S. 3328


Testo del disegno di legge
A.S.
3328


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3328

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 3 marzo 2005, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati ARMANI, CANELLI, LANDOLFI, LEO, PEPE Antonio, GAMBA e AIRAGHI (2436); BENVENUTO, LETTIERI, GRANDI, PINZA e PISTONE (4543); LETTIERI e BENVENUTO (4551); LA MALFA, TABACCI, PATRIA e LEO (4586); DILIBERTO, COSSUTTA Armando, RIZZO, BELLILLO, COSSUTTA Maura, NESI, PISTONE, SGOBIO e VERTONE (4622); FASSINO, AGOSTINI, VIOLANTE, BERSANI, VISCO, BENVENUTO, GAMBINI, BOGI, INNOCENTI, MONTECCHI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, RUZZANTE, ADDUCE, ALBONETTI, ANGIONI, BELLINI, BIELLI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BUGLIO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CORDONI, CRISCI, DAMERI, DE BRASI, DE SIMONE Alberta, DI SERIO D’ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, FOLENA, FRANCI, GALEAZZI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GUERZONI, LABATE, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, MANCINI, MANZINI, MARIANI Paola, MARIANI Raffaella, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MELANDRI, MOTTA, NIEDDU, NIGRA, OLIVIERI, OTTONE, PANATTONI, PIGLIONICA, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RAVA, ROSSI Nicola, ROSSIELLO, ROTUNDO, SANDI, SASSO, SCIACCA, SEDIOLI, SERENI, SPINI, TIDEI, TOCCI, TOLOTTI, VENTURA Michele, VIANELLO, VIGNI, ZANI e ZANOTTI (4639)

(V. Stampati Camera nn. 2436, 4543, 4551, 4586, 4622 e 4639)

del disegno di legge

presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze

(TREMONTI)

di concerto col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

e col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

(V. Stampato Camera n. 4705)

dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati PEPE Antonio, LANDI di CHIAVENNA, AIRAGHI, AMORUSO, CANNELLA, FOTI, GALLO, GARNERO SANTANCHÈ, NAPOLI Angela e PATARINO (4746); LETTA, PINZA, CASTAGNETTI, VERNETTI, MACCANICO, LETTIERI, SANTAGATA, STRADIOTTO, SORO, RUGGERI, MICHIELI, PISTELLI e LADU (4747); LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE e BOTTINO (4785); COSSA, MILIOTO e CENTO (4971)

(V. Stampati Camera nn. 4746, 4747, 4785 e 4971)

del disegno di legge

presentato dal Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro dell’economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 5179-ter)

e del disegno di legge

d’iniziativa dei deputati GRANDI, BENVENUTO, TOLOTTI, CRISCI, LETTIERI, NANNICINI, BELLINI, CENNAMO e OTTONE

(V. Stampato Camera n. 5294)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 2005

 

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Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina

dei mercati finanziari

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DISEGNO DI LEGGE

 

 

TITOLO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA

DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

Capo I

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

E DI CONTROLLO

 

Art. 1.

(Nomina e requisiti degli amministratori)

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:

«Sezione IV-bis.

Organi di amministrazione

Art. 147-ter.(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). – 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell’articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell’articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-quater. – (Composizione del consiglio di gestione). – 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-quinquies. – (Requisiti di onorabilità). – 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».

 

Art. 2.

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 148:

         1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

         2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l’elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;

         3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e dopo le parole: «di natura patrimoniale» sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;

         4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 2.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall’assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell’esistenza della causa di decadenza»;

     b) dopo l’articolo 148 è inserito il seguente:

«Art. 148-bis. – (Limiti al cumulo degli incarichi). – 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione e all’articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;

     c) all’articolo 149:

         1) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;

         2) al comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;

     d) all’articolo 151:

         1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

         2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

     e) all’articolo 151-bis:

         1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

         2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

     f) all’articolo 151-ter:

         1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

         2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;

     g) all’articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

         «1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l’ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori»;

     h) all’articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

         «a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell’adempimento dei doveri previsti dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;

     b) all’articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: «2400, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto»;

     c) all’articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».

 

Art. 3.

(Azione di responsabilità)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 2393:

         1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

         2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;

     b) all’articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo»;

     c) all’articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell’articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell’articolo 2393».

2. All’articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».

 

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA

DELLE MINORANZE

Art. 4.

(Delega di voto)

1. All’articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».

 

Art. 5.

(Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea)

1. Dopo l’articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 126-bis. – (Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea). – 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

3. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

 

Capo III

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

 

Art. 6.

(Trasparenza delle società estere)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 165-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VI-bis.

Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria

Art. 165-ter. – (Ambito di applicazione). – 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall’articolo 2359 del codice civile.

 3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

     a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

         1) mancanza di forme di pubblicità dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

         2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

         3) mancanza di norme che garantiscano l’effettività e l’integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

         4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

     b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall’organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all’organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull’assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

     c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

         1) mancanza della previsione dell’obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l’osservanza dei seguenti princìpi:

         1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio;

         1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

         2) mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i princìpi di cui al numero 1);

         3) mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell’organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

     d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l’operatività della società stessa sul proprio territorio;

     e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;

     f) mancata previsione di un’adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell’attività sociale dopo l’insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

     g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, ulteriori criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

Art. 165-quater. – (Obblighi delle società italiane controllanti). – 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest’ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall’organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell’articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell’operato di quest’ultima. Ove la società italiana, non avendone l’obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

Art. 165-quinquies. – (Obblighi delle società italiane collegate). – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.

Art. 165-sexies. – (Obblighi delle società italiane controllate). – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.

Art. 165-septies. – (Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). – 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall’articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l’osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l’assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l’attuazione della presente sezione».

2. Dopo l’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

     «Art. 193-bis. – (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). – 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all’articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell’articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall’esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall’articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 193, comma 1».

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI

 

Art. 7.

(Operazioni con parti correlate)

1. Dopo l’articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2391-ter.(Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate). – Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un’influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell’articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale.

Gli atti compiuti in difformità dall’autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l’osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l’1 per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5 per cento nelle altre. L’impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l’atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378».

2. All’articolo 2409-quaterdecies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «articoli 2388,» è inserita la seguente: 2391-ter,».

3. All’articolo 2409-noviesdecies, primo comma, del codice civile, dopo la parola: «2391,» è inserita la seguente: «2391-ter,».

4. All’articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell’esercizio a norma dell’articolo 2391-ter, primo comma;».

Art. 8.

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)

1. All’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per la concessione di credito in favore di:

     a) soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella banca;

     b) soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall’articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti la stessa banca;

     c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale;

     d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

     e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

4-bis. I limiti di cui al comma 4 sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e, ove esista, alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito.

4-ter. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d’interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie»;

     b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

«4-quater. Ferma restando l’applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all’articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall’articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a un milione di euro ovvero al maggiore importo corrispondente all’1 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall’articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l’applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all’articolo 22.

4-quinquies. La Banca d’Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-quater, sulla base dei criteri da essa stabiliti.

4-sexies. Il limite di cui al comma 4-quater non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V, nè alle obbligazioni garantite da ipoteche.

4-septies. I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 19.

4-octies. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d’Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi».

2. All’articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;

     b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».

3. Dopo l’articolo 139 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 139-bis. – (Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie). – 1. L’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 53, comma 4-septies, è punita con una sanzione amministrativa di importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L’importo è computato con riferimento al valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno».

4. All’articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo la parola: «53» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 4 e 4-octies».

 

Art. 9.

(Conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d’investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) limitazione dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

     b) limitazione dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a), in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

     c) previsione del limite per l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a), per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

     d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione dell’obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell’efficienza e della qualità dei servizi offerti, l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

     e) previsione dell’obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a) di comunicare agli investitori la misura massima dell’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all’atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero all’atto del conferimento dell’incarico di gestione su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;

     f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

     g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei princìpi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;

     h) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera g) alla CONSOB;

     i) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell’articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

Art. 10.

(Conflitti d’interessi nella prestazione dei servizi d’investimento)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d’Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l’insorgere di conflitti d’interessi nella prestazione dei servizi d’investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d’investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all’esercizio dell’attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l’effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d’investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell’intermediario deve essere comunque attribuita a un’apposita unità organizzativa»;

     b) dopo l’articolo 190 è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. – (Sanzioni per l’inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa). – 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonché, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi d’investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell’economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d’Italia.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 190, commi 3 e 4».

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

 

 

 

Art. 11.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi)

1. All’articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere».

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, nonché dai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione»;

     b) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 e il comma 2 dell’articolo 118 sono abrogati;

     c) dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:

«Art. 100-bis. – (Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali). – 1. Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli investitori professionali in Italia, ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera a), o anche all’estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell’acquirente. Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal precedente periodo, l’acquirente può chiedere l’annullamento del contratto, unitamente al risarcimento del danno subìto.

2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all’estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell’esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del presente testo unico.

3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2».

3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l’articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis. – (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all’articolo 6, comma 2, all’articolo 8, commi 1 e 2, e all’articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all’articolo 7, comma 1.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all’organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l’impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

6. L’ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all’altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».

 

Art. 12.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell’offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     b) individuare nella CONSOB l’Autorità nazionale competente in materia;

     c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d’Italia;

     d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d’ufficio alla direttiva;

     e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

     f) individuare, anche mediante l’attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

         1) i tipi di offerta a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto;

         2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

     g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d’origine siano validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione in Italia;

     h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell’investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell’intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d’investimento di un investitore ragionevole;

     i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell’esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall’obbligo di pubblicare un prospetto;

     l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

     m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all’approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

     n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

         1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

         2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

         3) condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’Autorità competente di un altro Stato membro;

         4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

     o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva;

     p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell’obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest’ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l’applicabilità dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

     q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

 

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

 

Art. 13.

(Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)

1. Al comma 1 dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale annuo computato secondo le modalità stabilite a norma dell’articolo 122».

 

Art. 14.

(Depositi giacenti presso le banche)

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l’articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis.

DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

Art. 120-bis.(Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). – 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l’intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell’ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell’intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l’esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.

3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l’esistenza in vita dell’intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.

4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall’intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l’esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.

5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell’intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l’esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l’esistenza di eredi dell’intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell’intestatario del deposito.

7. L’elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell’anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.

8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l’identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l’avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2, 3 e 5 sono addebitate all’intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L’attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d’Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:

     a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell’anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

     b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell’anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l’intestatario o i suoi eredi;

     c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell’anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;

     d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

11. La Banca d’Italia emana disposizioni per l’attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.

Art. 120-ter. – (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). – 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell’avviso cumulativo di cui all’articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d’Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.

2. La Banca d’Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l’elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l’indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell’agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d’Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l’importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l’importo residuo, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

Art. 120-quater. – (Contenuto delle cassette di sicurezza). – 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell’articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate a norma dell’articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d’Italia, la quale provvede ai sensi dell’articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell’articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell’importo ivi indicato.

Art. 120-quinquies. (Comunicazione dell’esistenza del deposito) – 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l’esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell’intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa».

2. All’articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».

3. Il terzo comma dell’articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d’Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d’Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati».

 

Art. 15.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d’investimento e rispettano il principio dell’adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d’investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall’investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l’uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l’accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell’ordine»;

     b) all’articolo 31:

         1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È istituito l’albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell’albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L’organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo. L’organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;

         2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;

         3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi:

     a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

     b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

     c) all’iscrizione all’albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

     d) alle cause di incompatibilità;

     e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

     f) all’esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell’organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

     g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

     h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai promotori finanziari;

     i) all’attività dell’organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

     l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;

     c) all’articolo 62:

         1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione della società medesima»;

         2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato»;

         3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

     a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all’articolo 93;

     b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società;

     c) i criteri di trasparenza e i limiti per l’ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni»;

     d) all’articolo 64:

         1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;

         2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La CONSOB:

     a) può vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all’articolo 74, comma 1;

     b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

     c) può chiedere alla società di gestione l’esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

1-ter. L’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d’interessi. L’ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all’adeguamento del regolamento del relativo mercato»;

     e) all’articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione»;

     f) all’articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell’articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato»;

     g) all’articolo 114, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;

     h) all’articolo 115:

         1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)»;

         2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;

         3) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «c-bis) richiedere all’autorità giudiziaria competente l’adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)»;

         4) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;

     i) dopo l’articolo 117 sono inseriti i seguenti:

«Art. 117-bis. – (Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate). – 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell’articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l’entità degli attivi di quest’ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall’articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 117-ter(Disposizioni in materia di finanza etica). – 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili»;

     l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l’articolo 118 è aggiunto il seguente:

«Art. 118-bis. – (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). – 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;

     m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 124 è inserita la seguente sezione:

«Sezione I-bis.

Informazioni sull’adesione a codici di comportamento

Art. 124-bis. – (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). – 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull’adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull’osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento.

Art. 124-ter. – (Vigilanza sull’informazione relativa ai codici di comportamento). – 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;

     n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 154 è inserita la seguente sezione:

«Sezione V-bis.

Redazione dei documenti contabili societari

Art. 154-bis. – (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). – 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L’attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società»;

     o) l’articolo 190 è sostituito dal seguente:

«Art. 190. – (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). – 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6, commi 1 e 2; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

     a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

     b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

     c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

     d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell’articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;

     e) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall’articolo 25-bis, commi 1 e 2.

3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

     a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali siano imputabili le violazioni;

     b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.

4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all’autorità che ha applicato la sanzione l’avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.

5. I soggetti che violano le disposizioni previste dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-bis, commi da 3 a 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro»;

     p) all’articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;

     q) all’articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell’articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima»;

     r) all’articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell’articolo 190, comma 4».

 

Art. 16.

(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;

     b) all’articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

     c) all’articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

2. All’articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali» sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

     b) all’articolo 35-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

     c) all’articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

 

Art. 17.

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. Dopo l’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 145-bis. – (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). – 1. Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell’esecuzione dell’operazione sono pubblicate, per cura del consiglio di amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti:

     a) le ragioni che motivano l’adozione del piano;

     b) i soggetti destinatari del piano;

     c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

     d) l’eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

     e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l’acquisto delle azioni;

     f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116.

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di attribuzione di azioni di particolare rilevanza».

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

 

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la seguente: «160»;

     b) l’articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. – (Conferimento e revoca dell’incarico). – 1. L’assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall’articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all’unanimità dall’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.

2. L’assemblea revoca l’incarico, previo parere dell’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d’ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall’assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l’articolo 2459 del codice civile.

4. L’incarico ha durata non inferiore a tre nè superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell’incarico, può vietarne l’esecuzione qualora accerti l’esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l’incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l’esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell’incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l’esecuzione.

6. La CONSOB dispone d’ufficio la revoca dell’incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione, anche in relazione ai princìpi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l’invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell’incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

     a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all’esito della revisione, nè la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

     b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

     c) le modalità e i termini per l’adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

     d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l’articolo 2409-quater del codice civile»;

     c) all’articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare l’indipendenza della società e del responsabile della revisione, l’incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l’appartenenza di un’entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l’indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonchè i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell’esercizio dell’attività di revisione in modo tale da compromettere l’indipendenza e l’obiettività delle persone che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l’incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

     a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

     b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

     c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;

     d) servizi attuariali;

     e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

     f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

     g) intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari d’investimento;

     h) prestazione di assistenza legale;

     i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l’incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l’incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all’articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società nè delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall’esito delle revisioni da essi compiute nè dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall’entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;

     d) all’articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile. L’ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d’affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

     e) all’articolo 162:

         1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l’indipendenza e l’idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

         2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell’esercizio della vigilanza, la CONSOB:

     a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

     b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

     c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

         3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

     f) all’articolo 163:

         1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

     a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

     b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell’attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

     c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell’articolo 159, comma 6;

     d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

1-bis. Quando l’irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell’articolo 160, l’irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica l’applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;

     2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall’articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

     g) all’articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonchè procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;

     h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l’articolo 165 è aggiunto il seguente:

«Art. 165-bis. – (Società che controllano società con azioni quotate). – 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell’articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell’articolo 165, comma 1-bis.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Capo I

PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

 

Art. 19.

(Coordinamento dell’attività delle Autorità)

1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite.

2. Il Governatore della Banca d’Italia e i presidenti della CONSOB, dell’ISVAP, della COVIP e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Il Ministro dell’economia e delle finanze può chiedere la convocazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l’attività delle Autorità.

3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

 

Art. 20.

(Collaborazione fra le Autorità)

1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l’Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

 

Art. 21.

(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)

1. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all’articolo 19 possono avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono tempestivamente comunicati alle Autorità competenti.

 

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI

SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

 

Art. 22.

(Procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali)

1. I provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

 

Art. 23.

(Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali)

1. Ai procedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti all’emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB, dall’ISVAP, dalla COVIP e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall’articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.

5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d’ufficio i dipendenti dell’Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall’articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dall’articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall’articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall’articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall’articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall’articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. L’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l’esecuzione delle stesse nè l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLE

COMPETENZE DELLE AUTORITÀ

 

Art. 24.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d’Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d’Italia»;

     b) all’articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d’Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d’Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

     c) all’articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia, ovvero con l’UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell’elenco generale previsto dall’articolo 106»;

     d) all’articolo 128:

         1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall’articolo 106, nonchè presso i soggetti indicati nell’articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d’Italia ovvero dell’UIC, secondo le rispettive competenze»;

         2) il comma 2 è abrogato;

         3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia o dell’UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d’Italia o l’UIC o le».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell’ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell’ISVAP o della CONSOB»;

     b) all’articolo 72, comma 1, le parole: «all’ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all’ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;

     c) all’articolo 109, comma 4, le parole: «L’ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB».

3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 9-ter, comma 3, le parole: «alla commissione di cui all’articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «alla CONSOB»;

     b) all’articolo 17:

         1) al comma 2, sono abrogate le lettere e), f) e h);

         2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CONSOB:

         a) definisce, d’intesa con la Commissione di cui all’articolo 16 e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

         b) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all’articolo 6 nonchè alla lettera a) del presente comma;

         c) provvede affinchè i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa l’andamento amministrativo e finanziario dei fondi medesimi, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione».

4. Nell’esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2 e 3, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

5. All’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’alinea, le parole: «l’unitarietà e» sono soppresse;

     b) il numero 2) è abrogato.

 

Art. 25.

(Competenze in materia di emissione di valori mobiliari)

1. I poteri attribuiti dall’articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d’Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d’intesa con la Banca d’Italia.

 

Art. 26.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)

1. Sono trasferite alla Banca d’Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell’economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Sono trasferite alla Banca d’Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Sono trasferite all’ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonchè le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall’articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

 

 

 

Art. 27.

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

     b) previsione dell’indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l’inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

      c) salvaguardia dell’esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all’indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);

     d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

     e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) destinazione del fondo all’indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l’ammontare dell’indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

     b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell’indennizzato, limitatamente all’ammontare dell’indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell’intermediario responsabile;

     c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l’esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;

     d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a) e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonchè con le somme di cui al comma 4 dell’articolo 120-ter del medesimo testo unico;

     e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

     f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell’indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;

     g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l’insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un’efficace diffusione dell’informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

 

Art. 28.

(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)

1. Dopo l’articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 128-bis(Risoluzione delle controversie). – 1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento».

 

TITOLO V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI

E AMMINISTRATIVE

 

Art. 29.

(False comunicazioni sociali)

1. L’articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa».

2. L’articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorchè aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa».

 

Art. 30.

(Omessa comunicazione del conflitto d’interessi)

1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell’articolo 2630 è inserito il seguente:

«Art. 2629-bis.(Omessa comunicazione del conflitto d’interessi). – L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

2. All’articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile».

 

Art. 31.

(Ricorso abusivo al credito)

1. L’articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 218. – (Ricorso abusivo al credito). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».

 

Art. 32.

(Istituzione del reato di mendacio bancario)

1. All’articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:

«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000».

 

Art. 33.

(Falso in prospetto)

1. Dopo l’articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 173-bis.(Falso in prospetto).1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

2. L’articolo 2623 del codice civile è abrogato.

 

Art. 34.

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all’articolo 175 sono premessi i seguenti:

«Art. 174-bis.(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l’intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell’ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l’utilità nonchè agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Art. 174-ter.(Corruzione dei revisori). – 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell’esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, fuori dei casi previsti dall’articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l’utilità».

 

Art. 35.

(False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)

1. Dopo l’articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 192-bis.(False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate).1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all’applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».

 

Art. 36.

(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo)

1. All’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l’incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall’incarico».

 

Art. 37.

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall’articolo 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, determinate in una somma di denaro, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.

4. All’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni».

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

 

Art. 38.

(Sanzioni accessorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;

     b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;

     c) previsione della sanzione accessoria dell’interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;

     d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell’autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l’autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;

     e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)

1. La Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All’articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».

 

Art. 40.

(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

2. Fino alla costituzione dell’albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall’articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni contenute nell’articolo 2391-ter e nell’articolo 2428, secondo comma, numero 2-bis), del codice civile, introdotti dall’articolo 7, commi 1 e 4, della presente legge, si applicano a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti indicati nel comma 4-quater dell’articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano al limite ivi previsto l’ammontare dei crediti loro concessi precedentemente a tale data. Qualora non vi provvedano, decadono dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo da loro rivestite presso la banca che li ha concessi, o, se sottoscrittori dei patti previsti dall’articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.

6. I soggetti indicati nel comma 4-septies dell’articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano ai limiti ivi previsti la misura delle quote di partecipazione date in pegno a garanzia di crediti loro concessi precedentemente a tale data. Decorso tale termine, non possono venire esercitati i diritti di voto inerenti alle azioni costituite in pegno oltre i predetti limiti.

7. Le disposizioni degli articoli 120-bis, 120-ter e 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotti dall’articolo 14, comma 1, della presente legge, entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Alla medesima data entra in vigore il terzo comma dell’articolo 1841 del codice civile, come sostituito dall’articolo 14, comma 3, della presente legge. Entro lo stesso termine è emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal comma 9 dell’articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane Spa» provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo 120-bis, commi 1, 2, 3 e 5, per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data. Per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, il termine indicato all’articolo 120-ter, comma 3, del citato testo unico è ridotto a cinque anni; per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei sette anni e sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, lo stesso termine è ridotto a sette anni e sei mesi. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale sono emanati il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d’Italia previste dal comma 11 dell’articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

8. La disposizione di cui all’articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 41.

(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonchè delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

 

Art. 42.

(Procedura per l’esercizio delle deleghe legislative)

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledì 15 giugno 2005

239ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri

 (Parere su testo ed emendamenti alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere non ostativo sugli emendamenti esaminati. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

 

Il relatore SCARABOSIO (FI) riferisce sul contenuto del disegno di legge in titolo, già approvato dall’altro ramo del Parlamento, le cui disposizioni sono volte a dare attuazione all'articolo 47 della Costituzione, ai sensi del quale "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme"; rileva come esse siano riconducibili alle materie "moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari", "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale", la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l) della Costituzione.

 Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

si invitano le Commissioni di merito a integrare l'articolo 27, comma 3, che conferisce al Governo una delega ad adottare un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, nonché per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari, con l'esplicita formulazione dei principi e criteri direttivi in base ai quali deve essere esercitata la delega, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

si invitano inoltre le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di integrare i criteri e principi della delega conferita al Governo dall'articolo 41, delimitando le modalità cui deve attenersi nel procedere al coordinamento ivi previsto;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere l'obbligo di motivazione sancito dall'articolo 22, comma 1, per gli atti che abbiano natura normativa e di coordinare le disposizioni del successivo comma 2 con quelle di cui all'articolo 12 della legge di semplificazione 2001 (legge n. 229 del 2003), in tema di AIR per gli atti di competenza delle autorità amministrative indipendenti;

si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l'esigenza di evitare di novellare con atto di rango primario un regolamento, come prevede l'articolo 14, comma 2.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 del disegno di legge in titolo, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

 

Il RELATORE propone infine di rinviare ad altra seduta l’esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 42 del disegno di legge in titolo.

 

La Sottocommissione concorda.

 

Il seguito dell’esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.


AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

mercoledì 6 luglio 2005

242ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(Parere su emendamenti alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

 

Il relatore SCARABOSIO (FI) dà conto del complesso degli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 42 del disegno di legge in titolo. Propone di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti 27.4, 40.0.3, 41.0.2 e 41.0.3, invitando tuttavia a una loro riformulazione che definisca i princìpi e criteri direttivi delle deleghe così conferite, in conformità all'articolo 76 della Costituzione. Propone, infine, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 42.

 

La Sottocommissione concorda con il relatore.


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledì 15 giugno 2005

152ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri


BILANCIO (5ª)

martedì 14 giugno 2005

697ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo e gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 11, rilevando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, occorre valutare se possano derivare effetti finanziari in termini di adeguamento dell'organico della CONSOB in relazione ai nuovi compiti attribuiti a tale ente, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso comma 2, all'articolo 9, comma 1, lettere f) ed h), all'articolo 10, comma 1, lettera b), all'articolo 11, commi 2 e 6, all'articolo 12, comma 3, lettere b), c), i), m), n), o) e q), all'articolo 15, comma 1, lettera b), all'articolo 18, comma 1, lettera b), capoverso comma 6, lettere e) ed f), all'articolo 24, comma 1, lettera d), comma 2 e comma 3, lettera b), all'articolo 25, e all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettera e). A tale riguardo ricorda che l'articolo 9 della legge n. 62 del 2005 (Legge comunitaria 2004) ha disposto l'ampliamento dell'organico della CONSOB da 450 a 600 unità e che, tuttavia, il comma 8 precisa che tale ampliamento è finalizzato a far fronte agli ulteriori compiti demandati alla CONSOB ai sensi del medesimo articolo 9.

Rileva poi la necessità di valutare l'opportunità di corredare di una clausola di invarianza finanziaria le disposizioni che conferiscono deleghe al Governo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e 12, comma 1. Riscontra altresì l'esigenza di verificare se non derivino effetti finanziari a carico della finanza pubblica dall'articolo 14, comma 1, capoverso 120-ter, comma 1, che prevede il trasferimento dei depositi giacenti presso le banche e non rivendicati presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali, ove il saggio degli interessi legali sia superiore al tasso di sconto e le somme siano rivendicate, maggiorate dei suddetti interessi, entro il termine ivi previsto. Analoghe considerazioni valgono per il capoverso 120-quater, comma 2, e per l'articolo 14, comma 3, per quanto concerne il regime applicabile ai proventi della vendita dei beni depositati nelle cassette di sicurezza e non rivendicati. Fa presente infine l’esigenza di acquisire chiarimenti sugli oneri di funzionamento del comitato di coordinamento di cui all'articolo 19, comma 2, e sugli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 21, ove si tratti dell'affidamento di nuovi compiti al Corpo della Guardia di finanza.

Per quanto concerne gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 11, ritiene necessario valutare se possano derivare effetti finanziari in termini di adeguamento dell'organico della CONSOB in relazione agli ulteriori compiti che sembrano essere demandati a tale ente dalle proposte 1.1 (comma 3), 1.8 (comma 3) e 1.9. Osserva inoltre la necessità di valutare se siano suscettibili di determinare eventuali effetti finanziari le proposte 6.0.1 (in relazione alla possibile svalutazione delle quote di patrimonio azionario detenute nelle fondazioni bancarie da enti pubblici) e 6.0.2 (ove determini l'estensione di benefici fiscali o previdenziali a soci di cooperative che non abbiano con le stesse anche rapporti di lavoro). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11.

 

Stante l’assenza del rappresentante del Governo, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.


BILANCIO (5ª)

mercoledì 15 giugno 2005

699ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore sui profili finanziari del provvedimento in esame, conviene sul fatto che dalle disposizioni elencate possono scaturire effetti finanziari in termini di adeguamento dell’organico della CONSOB che, in ogni caso, dovrebbero essere a carico del bilancio autonomo del suddetto organismo. Precisa, infatti, che l’adeguamento dell’organico della CONSOB, previsto dall’articolo 9, comma 8, della legge n. 62 del 2005, è stato determinato sulla base delle diverse finalità previste dalla direttiva 2003/6/CE, da attuare con la suddetta legge. Conviene, inoltre, circa l’opportunità di corredare di una clausola di invarianza finanziaria le disposizioni che conferiscono deleghe al Governo, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 12, comma 1.

Si sofferma, quindi, sul predetto articolo 12, concernente l’attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e che modifica la direttiva 2003/34/CE. Rileva in merito al comma 1 la necessità di prevedere, per omogeneità con analoghe disposizioni previste nella legge comunitaria annuale, volta a garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario, ed al fine di assicurare il corretto recepimento della direttiva in esame, che la delega ivi prevista sia esercitata su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. Per quanto concerne il comma 2, evidenzia l’opportunità di rendere, parimenti, conforme alla citata legge comunitaria il termine per l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative, sostituendo il termine di due anni, ivi previsto, con quello consueto di 18 mesi.

In merito all’articolo 21, esprime quindi avviso favorevole, in quanto privo di effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. Per quanto concerne, invece, gli effetti finanziari scaturenti dall’articolo 14, comma 1, capoverso 120-ter, comma 1, e capoverso 120-quater, comma 2, nonché dal comma 3 del medesimo articolo 14, chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.

Relativamente agli emendamenti segnalati, riferiti agli articoli da 1 a 11, esprime avviso contrario, per ragioni di merito, sugli emendamenti 1.1 (comma 3), 1.8 (comma 3), e 1.9, mentre si pronuncia in senso favorevole sulla proposta 6.0.1 e si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti sull’emendamento 6.0.2. Infine, precisa di non avere osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti relativi agli articoli da 1 ad 11.

 

Il presidente relatore AZZOLLINI, al fine di poter esprimere in tempo utile il prescritto parere alla Commissione di merito, invita il rappresentante del Governo a fornire con sollecitudine i necessari chiarimenti sulle disposizioni di cui all’articolo 14 del testo e all’emendamento 6.0.2.

Ferma restando l’esigenza di acquisire tali chiarimenti, rileva comunque che molte delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo in ordine al testo coincidono sostanzialmente con le considerazioni emerse nella relazione. Per quanto concerne, invece, gli emendamenti, ritiene che la Commissione potrebbe esprimere parere non ostativo sulle proposte 1.1 (comma 3), 1.8 (comma 3), 1.9, posto che l’avviso contrario espresso dal Governo attiene a profili di merito e non rileva quindi per gli aspetti finanziari di competenza della Commissione. Analogamente, potrebbe rendersi parere di nulla osta sulle proposte 6.0.1, alla luce dell’avviso favorevole del Governo, e sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 ad 11.

Propone, infine, di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.


BILANCIO (5ª)

giovedì 16 giugno 2005

700ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo di fornire gli ulteriori chiarimenti sulle disposizioni del provvedimento in esame, già sollecitati nella precedente seduta, con particolare riguardo agli effetti finanziari dell’articolo 14 del testo e dell’emendamento 6.0.2.

 

Essendosi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riservata di replicare in una successiva seduta, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.


BILANCIO (5ª)

martedì 21 giugno 2005

701ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d’iniziativa governativa; dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d’iniziativa governativa e del disegno di legge d’iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sul testo. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda che il rappresentante del Governo, nelle scorse sedute, si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti sull’articolo 14 del testo, con particolare riferimento al comma 1, capoverso 120-ter, comma 1, e capoverso 120-quater, comma 3, nonché al comma 3.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa di non avere osservazioni da formulare sulle citate disposizioni dell’articolo 14 del disegno di legge in esame, in quanto prive di implicazioni finanziarie negative per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito, illustra la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che non derivino effetti finanziari a carico della finanza pubblica dall’articolo 14, comma 1, capoverso 120-ter, comma 1, che prevede il trasferimento dei depositi giacenti presso le banche e non rivendicati presso la Banca d’Italia, nonché dal capoverso 120-quater, comma 2, e dall’articolo 14, comma 3, per quanto concerne il regime applicabile ai proventi della vendita dei beni depositati nelle cassette di sicurezza e non rivendicati,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che:

a) dopo l’articolo 27 sia inserito il seguente: "Art. 27-bis. 1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell’articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724."

b) All’articolo 9, comma 1, dopo la parola: "adottare," siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";

c) All’articolo 12, comma 1, dopo la parola: "adottare," siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

 

Il senatore MICHELINI (Aut) chiede chiarimenti sulla condizione di cui alla lettera a) dello schema di parere testé illustrato, in merito all’introduzione dell’articolo 27-bis che autorizza la CONSOB ad assumere nuove unità di personale, posto che tale norma appare indeterminata, non precisando il numero delle unità da assumere né l’ammontare dei relativi oneri. Analoghi chiarimenti chiede sulle modalità di copertura finanziaria, non essendo chiara la valenza del richiamo alla legge n. 724 del 1994, contenuto nella medesima lettera a).

 

Il senatore CADDEO (DS-U) chiede a sua volta risposta sui problemi finanziari, già rilevati dal relatore, concernenti l’articolo 19, comma 2, in merito al comitato di coordinamento ivi previsto, e l’articolo 21, che sembra attribuire nuovi compiti al corpo della Guardia di finanza.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver espresso avviso favorevole sullo schema di parere proposto dal Presidente relatore, in replica al senatore Michelini, evidenzia che le nuove assunzioni della CONSOB, previste dall’articolo 27-bis introdotto dalla condizione di cui alla citata lettera a) dello schema di parere in esame, sono autorizzate mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Per quanto concerne gli articoli 19 e 21, in risposta al senatore Caddeo, ribadisce, come già dichiarato nelle precedenti sedute, che le suddette disposizioni non comportano oneri.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, per quanto concerne le richieste di chiarimenti del senatore Michelini sulla copertura di oneri derivanti dalle assunzioni di cui al citato punto a) del parere, precisa che il richiamo all’articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994 (peraltro già contenuto nell’articolo 9, comma 8 della legge comunitaria 2004) è volto a porre gli oneri delle suddette assunzioni a carico della stessa CONSOB, a valere sulle entrate autonome di cui l’ente dispone, mediante la fissazione della misura dei contributi dovuti dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, escludendosi quindi ogni aggravio di spesa a carico dello Stato.

 

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, in ordine al testo in esame, la proposta di parere del relatore.

 

Passando agli emendamenti, il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda che il Governo ha già espresso il proprio avviso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 ad 11, ad eccezione della proposta 6.0.2, sulla quale deve ancora fornire alcuni chiarimenti, mentre nelle precedenti sedute sono stati illustrati i successivi emendamenti riferiti agli articoli da 12 a 17, nonché l’ulteriore emendamento 6.100.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 26 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sembrano derivare maggiori oneri non quantificati né coperti dalle seguenti proposte: 18.1 (che istituisce un comitato di garanzia presso la CONSOB); 18.0.1 (di cui non appare compatibile con la clausola di invarianza ivi prevista la previsione dell’istituzione di sezioni specializzate per i procedimenti in materia di concorrenza e diritto societario presso i tribunali, nonché l’istituzione di sezioni specializzate presso le Corti d’appello e la Corte di cassazione e il ricorso a strumenti di formazione e all’ausilio di esperti disposto alle lettere e) e f)); 23.1 (che prevede la costituzione di organismi istruttori con personale qualificato esterno).

Ritiene inoltre necessario valutare i possibili effetti finanziari delle seguenti proposte: 19.1, 19.2 e 19.3 (in relazione all’esigenza di acquisire una quantificazione degli effetti della rideterminazione delle competenze degli enti ivi richiamati e di prevedere, oltre al trasferimento del personale indicato, anche il trasferimento delle correlate risorse finanziarie, nonché di valutare se residuano a disposizione degli enti destinati a cedere personale organici sufficienti a far fronte alle competenze non trasferite); 19.6 (in relazione al quale occorre valutare l’opportunità di precisare che l’istituzione dei comitati di coordinamento ivi indicati deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri); 20.1 (di cui occorre acquisire conferma che dal trasferimento delle competenze del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio alla Banca d’Italia non derivano oneri, trattandosi di compiti essenzialmente regolatori e non esecutivi); 21.2, e 21.3 (di cui occorre valutare se non possa costituire titolo per un adeguamento degli organici della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell’ISVAP e della COVIP); 21.4 (da valutare anche in relazione alle osservazioni sull’articolo 21 del testo in merito ai possibili oneri derivanti per i compiti assegnati al Corpo della Guardia di finanza); 24.1 (analogo a 19.1); 24.8 (da valutare in relazione al testo per gli ulteriori compiti assegnati alla CONSOB); 24.9, 24.10, 24.0.1, 25.0.1 e 25.0.2, (da valutare in relazione agli ulteriori compiti assegnati all’Autorità garante della concorrenza e del mercato). Precisa, infine, di non avere osservazioni da formulare sui restanti emendamenti relativi agli articoli da 18 a 26.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma di non avere osservazioni da formulare sull’emendamento 6.0.2, per quanto attiene ai profili di copertura. In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 12 a 17 e all’ulteriore emendamento 6.100, esprime avviso conforme al relatore circa l’opportunità di inserire una clausola di invarianza all’emendamento 16.0.2, mentre si pronuncia in senso contrario sulle proposte 16.0.3 e 16.0.4, in quanto manifestamente onerose. Formula, infine, avviso favorevole sui restanti emendamenti relativi agli articoli da 12 a 17, nonché sulla proposta 6.100, mentre si riserva di replicare in una successiva seduta in ordine alle osservazioni sulle proposte riguardanti gli articoli da 18 a 26.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame degli emendamenti riguardanti gli articoli da 18 a 26, e formula invece la seguente proposta di parere sugli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 17: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, relativi agli articoli da 1 a 17 del disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 16.0.3 e 16.0.4, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e della proposta 16.0.2, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che al comma 1, dopo le parole: "delegato ad adottare", siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

 

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore e conviene di rinviare il seguito dell’esame dei restanti emendamenti.


BILANCIO (5ª)

mercoledì 22 giugno 2005

702ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda che la Commissione deve rendere parere sugli emendamenti relativi agli articoli da 18 a 26 del disegno di legge in esame, illustrati nella precedente seduta.

 

Il senatore FERRARA (FI), intervenendo in merito agli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, che prevedono la rideterminazione delle competenze degli enti ivi richiamati con il correlativo trasferimento del personale, rileva la necessità di una valutazione complessiva degli effetti finanziari derivanti da tale rideterminazione, con particolare riguardo al trattamento economico del personale coinvolto, che attiene non soltanto alla retribuzione stipendiale, ma anche al trattamento di quiescenza. Osserva, al riguardo, che la valutazione sui profili previdenziali appare peraltro molto difficile, considerando che gli enti coinvolti sono soggetti a regimi assai diversi tra loro e che quindi le necessarie equiparazioni potrebbero non avere un risultato univoco. Anche per questi motivi, ritiene che le norme in esame dovrebbero più opportunamente prevedere il trasferimento del personale da un ente all’altro come facoltà piuttosto che come obbligo.

 

Il senatore MORANDO (DS-U), con riferimento ai citati emendamenti 19.1, 19. 2 e 19.3, concorda sulla complessità di effettuare una valutazione puntuale degli effetti finanziari conseguenti alla redistribuzione delle competenze tra gli enti in esame e ai connessi trasferimenti di personale. Essendo tuttavia estremamente difficile ricostruire i percorsi di carriera di ogni singolo dipendente interessato, l’unica possibilità per assicurare la neutralità finanziaria delle suddette disposizioni, a suo avviso, potrebbe essere quella di prevedere una clausola di invarianza generale, che dovrebbe però essere adeguatamente documentata. Anziché attraverso la procedura troppo generica prevista dagli emendamenti in esame, occorrerebbe pertanto prevedere un meccanismo più articolato per la realizzazione dei suddetti trasferimenti di competenze e di personale, quale ad esempio quello di una delega al Governo, con l’emanazione successiva di decreti legislativi di attuazione che, corredati dalle relazioni tecniche sugli effetti finanziari, dovrebbero essere poi sottoposti al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ritiene opportuno rendere parere contrario sulle proposte 18.1, 18.0.1 e 23.1, in quanto palesemente onerose. Per quanto concerne gli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, esprime ugualmente avviso contrario, in mancanza di una adeguata quantificazione degli effetti finanziari globali, peraltro molto complessi. Sottolinea peraltro la disponibilità della Commissione a valutare, come di consueto, un’eventuale riformulazione degli stessi che garantisca, attraverso l’introduzione di un procedimento quale quello configurato dal senatore Morando, l’invarianza degli oneri. Ravvisa poi l’opportunità di inserire un’apposita clausola di invarianza finanziaria sull’emendamento 19.6, mentre formula avviso favorevole sulle altre proposte riferite agli articoli 18 e 19 e propone, altresì, di rinviare il seguito dell’esame dei rimanenti emendamenti.

Formula, infine, una proposta di parere del seguente tenore sulle proposte esaminate: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 18 e 19 del disegno di legge in titolo nonché l'emendamento 23.1, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 18.1, 18.0.1, 19.1, 19.2, 19.3 e 23.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e della proposta 19.6, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che dopo le parole: "o l'istituzione", siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".".

 

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente ed il seguito dell’esame dei restanti emendamenti viene, quindi, rinviato.


BILANCIO (5ª)

mercoledì 22 giugno 2005

703ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda che, nella seduta antimeridiana, la Commissione ha reso il prescritto parere sugli emendamenti relativi agli articoli 18 e 19. Resta, pertanto, da acquisire il parere del Governo su quelli già illustrati riferiti agli articoli da 20 a 26.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emendamenti 21.3, 21.4, 24.1 e 24.8, nonché avviso favorevole sulle restanti proposte, in quanto ritenute neutrali per il bilancio dello Stato.

 

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore FERRARA (FI), prende la parola il senatore MORANDO (DS-U) per evidenziare l’esigenza di esprimere un avviso favorevole sulle proposte 24.9, 24.10, 24.0.1, 25.0.1 e 25.0.2, in coerenza con il parere reso sul testo, avendo ad oggetto i compiti assegnati all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, propone di esprimere avviso contrario, senza l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.2, 21.3, 24.8, 24.9, 24.10, 24.0.1, 25.0.1 e 25.0.2, in quanto non sono suscettibili di determinare conseguenze finanziarie negative dirette per il bilancio dello Stato, presupponendo indirettamente l’adeguamento degli organici degli enti richiamati senza tuttavia costituire titolo giuridico per procedere in tal senso. Propone, altresì, di esprimere avviso contrario, con l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 21.4 e 24.1, che sembrano invece richiedere in termini più stringenti una ridefinizione degli organici degli enti interessati. Propone, pertanto, di formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 20 a 26 del disegno di legge in titolo, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 21.2, 21.3, 24.8, 24.9, 24.10, 24.0.1, 25.0.1 e 25.0.2, sulle quali il parere è contrario, e delle proposte 21.4 e 24.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.".

 

La Commissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal Presidente relatore e conviene di rinviare l’esame dei restanti emendamenti.

 

 

La seduta termina alle ore 14,55.


BILANCIO (5ª)

giovedì 23 giugno 2005

704ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

La seduta inizia alle ore 9,05.

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri, la Commissione ha reso il prescritto parere sugli emendamenti relativi agli articoli da 20 a 26 del disegno di legge in titolo. Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti agli articoli dal 27 al 42, segnalando, per quanto di competenza, tenuto anche conto del parere già reso su emendamenti recanti analoghe disposizioni, che le seguenti proposte sembrano recare maggiori oneri non quantificati né coperti: 27.0.1 (che obbliga gli istituti di credito a riacquistare i titoli argentini e il Ministero dell'economia e delle finanze a porre in essere delle correlate iniziative di pubblicità); 40.0.3, 41.0.2 e 41.0.3 (che delegano il Governo a istituire presso i tribunali delle città sedi di Corti d'appello delle sezioni specializzate in materia societaria e finanziaria).

Riscontra inoltre l’opportunità di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 27.2 (in relazione al quale occorre valutare l'opportunità di precisare, al comma 1, che il concorso al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori è limitato alle disponibilità del fondo di garanzia ivi istituito); 27.4 (valutando l'opportunità di precisare che la delega disposta dal comma 2 deve essere esercitata senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, acquisendo comunque conferma che non derivino effetti finanziari dalla previsione dell'applicazione agli organismi di conciliazione ivi istituiti delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 39 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003); 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 (acquisendo conferma che non derivino effetti finanziari dalla previsione dell'applicazione alle procedure di arbitrato ivi rispettivamente richiamate delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 5 del 2003); 27.15 e 27.16 (che attribuiscono nuovi compiti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti); 27.24 (di cui occorre valutare la compatibilità del nuovo organismo ivi istituito con la clausola di invarianza della delega disposta dall'articolo 27, comma 2); 30.1 (che attribuisce ulteriori compiti alla CONSOB); 40.0.1 (in relazione al quale occorre verificare se derivano effetti finanziari dall'estensione ai proventi delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti delle agevolazioni fiscali disposte dal decreto legislativo n. 130 del 1999 per le operazioni di cartolarizzazione stesse); 41.0.1 (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata al fine valutare la congruità della copertura); 41.0.4 (che attribuisce nuovi compiti all'Ufficio italiano cambi); 42.0.1 (analogo al 41.0.1). Non riscontra, infine, profili meritevoli di osservazioni in ordine ai restanti emendamenti trasmessi.

Stante l’assenza del Rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente relatore ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.


BILANCIO (5ª)

martedì 28 giugno 2005

705ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

 

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, ricorda che nella scorsa seduta dedicata all’esame del provvedimento in titolo, sono stati illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli dal 27 al 42 del disegno di legge in titolo. A tal riguardo, segnala che, per quanto di competenza e tenuto anche conto del parere già reso su emendamenti recanti analoghe disposizioni, sembrano recare maggiori oneri non quantificati né coperti le seguenti proposte: 27.0.1 (che obbliga gli istituti di credito a riacquistare i titoli argentini e il Ministero dell'economia e delle finanze a porre in essere correlate iniziative di pubblicità); 40.0.3, 41.0.2 e 41.0.3 (che delegano il Governo a istituire presso i tribunali delle città sedi di Corti d'appello delle sezioni specializzate in materia societaria e finanziaria). Ritiene, inoltre, necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 27.2 (in relazione al quale occorre valutare l'opportunità di precisare, al comma 1, che il concorso al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori è limitato alle disponibilità del fondo di garanzia ivi istituito); 27.4 (valutando l'opportunità di precisare che la delega disposta dal comma 2 deve essere esercitata senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed acquisendo comunque conferma che non derivino effetti finanziari dalla previsione dell'applicazione agli organismi di conciliazione ivi istituiti delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 5 del 2003); 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 (acquisendo conferma che non derivino effetti finanziari dalla previsione dell'applicazione alle procedure di arbitrato ivi rispettivamente richiamate delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 5 del 2003); 27.15 e 27.16 (che attribuiscono nuovi compiti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti); 27.24 (di cui occorre valutare la compatibilità del nuovo organismo ivi istituito con la clausola di invarianza degli oneri della delega disposta dall'articolo 27, comma 2); 30.1 (che attribuisce ulteriori compiti alla CONSOB); 40.0.1 (in relazione al quale occorre verificare se derivano effetti finanziari dall'estensione ai proventi delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, delle agevolazioni disposte dal decreto legislativo n. 130 del 1999 per le operazioni di cartolarizzazione stesse); 41.0.1 (sulla quale occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari al fine di valutare la congruità della copertura, che comunque appare particolarmente rilevante); 41.0.4 (che attribuisce nuovi compiti all'Ufficio italiano cambi); 42.0.1 (sui cui effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata al fine di valutare la congruità della copertura, in relazione alla quale occorre comunque verificare che residuino nell'accantonamento del fondo speciale richiamato risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali). Non riscontra, infine, profili meritevoli di osservazioni in ordine ai restanti emendamenti trasmessi, ivi inclusa l'ulteriore proposta 23.1 (testo 2).

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario, conformemente al relatore, sulle proposte 27.0.1, 40.0.3, 41.0.2 e 41.0.3, in quanto suscettibili di recare maggiori oneri non quantificati e né coperti. Esprime altresì avviso contrario sulla proposta 27.2, in quanto determina maggiori oneri a carico della CONSOB, nonché sulle proposte 27.4, 27.24 e 41.0.1, in quanto ritenute suscettibili di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato. Esprime, infine, avviso favorevole sui restanti emendamenti.

 

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, dichiara di convenire con l’avviso del Governo, ad eccezione delle proposte 27.2 e 41.0.1, in quanto presentano una copertura finanziaria particolarmente rilevante, nonché della proposta 41.0.4, in quanto ad una più attenta valutazione non è possibile escludere l’insorgenza di effetti negativi per il bilancio dello Stato. In particolare, in relazione all’emendamento 27.2 propone di introdurre una condizione volta a garantire il rispetto del limite delle risorse del fondo di garanzia ivi indicato.

 

La Commissione conferisce, infine, mandato al Presidente relatore a redigere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi agli articoli da 27 a 42 e l'ulteriore emendamento 23.1 (testo 2), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 27.2 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo la parola: "concorrere", delle altre: ", nei limiti delle disponibilità del fondo stesso,". Esprime, inoltre, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 27.0.1, 40.0.3, 41.0.2, 41.0.3, 27.4, 27.24, 41.0.4 e 42.0.1 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.".


BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

martedì 5 luglio 2005

485ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI(FI), in qualità di relatore, con l’avviso favorevole del GOVERNO, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti 18.23 (testo 2) e 21.100 relativi al disegno di legge in titolo.

 


BILANCIO (5ª)

martedì 13 settembre 2005

733ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

 

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, illustra il testo del provvedimento proposto dalle Commissioni di merito, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da segnalare essendo state recepite le condizioni già rese dalla Commissione bilancio.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 24, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi ai suddetti, del testo proposto dalle Commissioni di merito, segnala che la Commissione ha già espresso parere di nulla osta su un emendamento identico al 14.0.4 (già 16.0.2) condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. La Commissione ha inoltre già espresso un parere contrario, senza richiamo della citata disposizione costituzionale, su emendamenti identici o analoghi alle proposte 21.2, 21.200 e 24.10, nonché parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, su emendamenti identici o analoghi ai seguenti: 16.0.3, 16.0.4, 18.1, 19.1, 19.2, 19.200, 21.4, 24.0.200, 24.0.1, 24.0.201 e 24.0.202. Rileva, poi, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 14.0.200 (che al comma 3 obbliga la Banca d’Italia a pubblicare un elenco informatizzato dei depositi ad essa trasferiti in quanto giacenti nelle banche e non rivendicati); 15.204 (che al comma 5 prevede la costituzione presso la CONSOB di un osservatorio nazionale per la finanza eticamente orientata); 16.0.100 (in ordine al quale occorre valutare se l’introduzione, al capoverso 6-bis, dell’azione di gruppo a tutela dei consumatori anche in materia di rapporti esattoriali sia suscettibile di determinare effetti finanziari); 16.0.101 (in relazione al quale occorre verificare se il riferimento al diritto al rimborso, nel caso di azioni di gruppo a tutela di consumatori e utenti, sia suscettibile di determinare effetti per l’erario nel caso di insolvenza dei soggetti finanziari che soccombono nel giudizio). In ordine alla proposta 16.0.200 segnala che sembrano derivare effetti finanziari (in termini del relativo minor gettito) dalla possibile contrazione degli utili degli istituti di credito obbligati a riacquistare i titoli argentini ai sensi del comma 1. Il comma 5 sembra inoltre comportare maggiori oneri non coperti correlati agli obblighi di pubblicità che gravano sul Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti al fine di verificare la congruità della copertura indicata al comma 6 che, comunque, presenta una sfasatura temporale rispetto alla cadenza temporale dell’onere, utilizza in difformità risorse riservate alla copertura di obblighi internazionali e andrebbe riformulata introducendovi un’adeguata clausola di salvaguardia trattandosi di diritti soggettivi. Analogamente, andrebbe acquisita una quantificazione debitamente verificata degli effetti della proposta 16.0.201, al fine di verificare la congruità della copertura di cui al comma 7, ed occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall’emendamento 16.0.202 per via della possibile contrazione degli utili degli istituti di credito obbligati a riacquistare i titoli argentini.

In merito alla proposta 019.1, corredata di relazione tecnica, segnala poi che, come osservato nella nota del Servizio del bilancio, viene posta in essere un’operazione regolata nell’ambito del fondo ammortamento dei titoli di Stato che sembra porsi fuori del bilancio laddove, in base al principio di universalità del bilancio, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 468 del 1978, l’acquisizione di attività finanziarie dovrebbe invece ricadere nel quadro dell’ordinaria attività di bilancio, esistendo in proposito un’apposita categoria nell’ambito della spesa in conto capitale. La quantificazione dell'onere, inoltre, ai sensi del comma 9, viene rinviata a un regolamento che sarà emanato entro tre mesi. Dal punto di vista contabile l'onere andrebbe invece quantificato al momento in cui la legge stabilisce la titolarità della proprietà, perché l'obbligo all'acquisto deriva dall'entrata in vigore della legge; la norma dovrebbe almeno indicare, quindi, i criteri di valutazione dell'acquisto delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia, di cui al comma 2, e la presumibile entità dell'onere. La citata relazione tecnica afferma poi che, confermati gli obiettivi del DPEF di riacquisto di titoli pubblici per ridurre il debito (impegno che dovrebbe tra l’altro garantire che non si producano effetti legati agli interessi sulla quota del debito eventualmente non ridotta a seguito dell’impiego delle risorse del citato fondo), il livello aggiuntivo delle entrate da far affluire al fondo stesso dovrà assicurare le risorse necessarie per l'attuazione della normativa. L'esclusione dell'utilizzo per le finalità in questione dei mezzi finanziari in essere sul fondo significa dunque che, al momento, la copertura di un onere certo (in quanto previsto con legge almeno nell'an) avverrà con mezzi da reperire in futuro, procedura che rappresenta una tecnica contabile che, come segnalato dal Servizio del bilancio, non sembra in coerenza con l'obbligo di copertura, che richiede infatti la contestualità tra insorgenza dell'onere di un certo importo determinato e sussistenza di adeguati mezzi di copertura. Al riguardo, sembra configurarsi, pertanto, una forma di copertura che presenta al momento elementi di incertezza non solo per l'entità dell'operazione di dismissioni aggiuntive necessaria, a proposito delle quali nulla viene riferito nella relazione tecnica (presumibilmente anche in quanto non risulta predeterminato l'ammontare dell'onere), ma anche perché i proventi stessi sono legati alle condizioni di mercato in essere al momento della realizzazione della vendita. Analoghi rilievi valgono, infine, per le quote che saranno di pertinenza di altri enti pubblici, ai sensi del comma 2, cui i mezzi potrebbero dover essere egualmente trasferiti dal bilancio dello Stato, sulla base della legge di contabilità, dal momento che l'obbligo all'acquisto deriva da una legge dello Stato. Segnala poi che l’emendamento 019.2 (analogamente ai commi 3 delle proposte 019.4 e 019.5) sembra determinare maggiori oneri correlati all’incremento, ai sensi del comma 1, di un’unità del numero dei componenti del Direttorio della Banca d’Italia; occorre poi valutare se derivino effetti dalla configurazione di una struttura autonoma alle dipendenze del suddetto Direttorio, ai sensi del comma 8, per l’esercizio delle funzioni in materia di concorrenza. Osservazioni analoghe a quelle relative alla proposta 019.1 possono essere riferite agli emendamenti 019.13 (che prevede il trasferimento allo Stato a titolo gratuito delle quote della Banca d’Italia e che, tuttavia, potrebbe dar luogo comunque ad effetti finanziari in termini di procedure contenziose o di minusvalenze per gli istituti interessati) e 019.14 (che prevede la cessione allo Stato delle suddette quote senza indicare i mezzi di copertura). Segnala altresì che le seguenti proposte potrebbero determinare maggiori oneri non coperti in relazione all’attribuzione di nuovi compiti all’Autorità garante della concorrenza e il mercato senza provvedere alle correlate esigenze di mezzi e personale: 24.201 (limitatamente ai commi 1, lettera b), 2 e 3), 24.0.203, 24.0.204, 24.0.205, 24.0.206 e 24.0.300. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 24, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi ai suddetti, tenuto anche conto del parere già reso alle Commissioni di merito.

Stante la rilevanza delle questioni sottese alla proposta 019.1, nonché agli emendamenti 019.13 e 019.14 ad essa correlati, propone di accantonarne l’esame per procedere alla valutazione delle altre proposte emendative, nonché di rinviare alla successiva seduta l’esame degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all’articolo 24.

 

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul testo e conviene con l’opportunità di ribadire il parere già reso dalla Commissione bilancio alle Commissioni di merito su emendamenti identici o analoghi a quelli presentati in Assemblea ed indicati dal relatore. Esprime, poi, avviso contrario sulle proposte 15.204, limitatamente al comma 5, 16.0.100, 16.0.101, 16.0.102, 16.0.200, 16.0.201 e 16.0.202. In merito alle proposte 019.2, 019.4 e 019.5, fa presente che i profili segnalati siano secondari rispetto all’esigenza di tutelare l’autonomia della Banca d’Italia, anche rispetto alle decisioni di autorganizzazione. Propone, pertanto, di esprimere avviso favorevole su di essi.

Con riferimento alle proposte segnalate dal relatore in quanto volte a modificare l’attribuzione di compiti tra la Banca d’Italia e le altre autorità indipendenti, dichiara di essere favorevole ad individuare forme di copertura o di compensazione degli oneri connessi alla ridefinizione delle competenze, al fine di poter svolgere un ampio dibattito su questo tema.

 

Il senatore MORANDO (DS-U), con riferimento all’emendamento 16.0.200, rileva come alcune parti in esso contenute siano suscettibili di determinare effetti positivi per il bilancio dello Stato e ritiene quindi necessario motivare un eventuale parere contrario esplicitando le ragioni della contrarietà. In merito agli altri emendamenti volti a rideterminare le competenze della Banca d’Italia e delle altre autorità indipendenti, ritiene necessario acquisire dal Governo una chiara e precisa indicazione sulla modalità di copertura considerata più compatibile con il dettato costituzionale. Infatti sarebbe opportuno chiarire se ed in che misura sia configurabile un trasferimento di personale tra le istituzioni citate che non pregiudichi l’autonomia della Banca centrale.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) ritiene che la modalità più corretta di copertura degli oneri derivanti da una modifica delle competenze delle autorità indipendenti sia quella di prevedere il ricorso a nuove risorse finanziarie.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, propone di esprimere avviso favorevole sul testo. Concorda con l’opportunità di ribadire il parere già reso sugli emendamenti presentati in Assemblea, che tuttavia risultano identici o analoghi ad altri presentati durante l’esame presso le Commissioni di merito.

Propone poi di esprimere avviso favorevole sulle proposte 14.0.200, 019.2, 019.4 e 019.5, nonché avviso contrario sulle proposte 16.0.101, 16.0.102, 16.0.200, 16.0.201 (in quanto non è disponibile una quantificazione puntuale degli oneri ed essi potrebbero risultare eccedenti rispetto alla copertura) e 16.0.202. In conformità con il parere già reso su analoghe proposte, ritiene opportuno esprimere avviso contrario su tutte le proposte segnalate, in quanto concernenti l’attribuzione di nuovi compiti all’autorità garante della concorrenza e del mercato privi della necessaria copertura finanziaria. Sulla base delle considerazioni emerse dal dibattito, la Commissione potrebbe rivalutare le suddette proposte ove esse fossero riformulate indicando una copertura finanziaria o una compensazione.

Propone, infine, di esprimere avviso condizionato sulle proposte 15.204 (alla soppressione del comma 5) e 16.0.100 (alla soppressione delle parole: "ed esattoriali", idonea a superare la contrarietà del Governo).

 

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 24, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi ai suddetti, ad eccezione delle proposte 019.1, 019.13 e 019.14, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, parere di nulla osta sulla proposta 14.0.4, a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che al comma 1, dopo le parole: "delegato ad adottare", siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e parere di nulla osta sulla proposta 16.0.100 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al capoverso 6-bis siano soppresse le parole: "ed esattoriali".

La Commissione esprime inoltre parere contrario sulle proposte 21.2, 21.200 e 24.10, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 16.0.3, 16.0.4, 18.1, 19.1, 19.2, 19.200, 21.4, 24.0.200, 24.0.1, 24.0.201 24.0.202, 15.204 (limitatamente al comma 5), 16.0.101, 16.0.102, 16.0.200, 16.0.201, 16.0.202, 24.201 (limitatamente ai commi 1, lettera b), 2 e 3), 24.0.203, 24.0.204, 24.0.205, 24.0.206 e 24.0.300, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.".

 

Si riprende l’esame dell’emendamento 019.1, dianzi accantonato.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) fa presente che a suo giudizio la questione della proprietà della Banca d’Italia non costituisce una priorità per il Paese perché il ventilato conflitto di interessi tra vigilante e vigilati non si è mai storicamente manifestato. Ciò è dimostrato anche dal singolare atteggiamento di silenzio mediatico tenuto da tutti i banchieri italiani. Al di là di questa valutazione, rileva che sarebbe più corretto esaminare la questione come un caso di trasferimento allo Stato, mediante espropriazione e salvo indennizzo, della proprietà della Banca d’Italia in conformità con il dettato dell’articolo 43 della Costituzione. Qualora il Governo rivalutasse, secondo quest’ottica, l’emendamento in esame, verrebbero meno anche le fondate preoccupazioni sul valore da attribuire alle azioni della Banca d’Italia.

A tal proposito, rileva che la relazione tecnica presentata dal Governo sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato non contenga i requisiti minimi necessari richiesti dalla legge di contabilità di Stato. Al fine di quantificare l’onere correttamente sarebbe stato necessario indicare le quote della Banca d’Italia possedute dalle singole banche italiane, il valore nominale delle stesse e gli importi scritti nei bilanci dei singoli istituti creditizi. Nella relazione tecnica sarebbe stato necessario indicare anche l’entità dei dividendi ed effettuare una ricognizione dello stato dell’arte sulle modalità di valutazione delle quote della Banca d’Italia detenute dalle banche in quanto, secondo fonti d’informazione, il valore delle singole quote è estremamente variabile.

Valutando l’opportunità di procedere ad un indennizzo delle banche, piuttosto che all’acquisto delle quote azionarie della Banca d’Italia, il criterio che ritiene più equo e più rispondente all’effettiva distribuzione degli utili prodotti dalla Banca centrale è quello di attualizzare il flusso futuro dei dividendi. Posto che il valore delle quote così determinato potrebbe differire da quello inscritto nel bilancio degli istituti creditizi che detengono la proprietà della Banca centrale, nella quantificazione degli oneri devono essere considerate anche le minori entrate associate alle minusvalenze che verrebbero a determinarsi.

In conclusione, ritiene necessario esprimere un avviso contrario sull’attuale formulazione dell’emendamento governativo in quanto senza dubbio viola le norme di contabilità di Stato. La questione potrebbe essere riesaminata in un altro momento purché ogni altra soluzione proposta venga corredata di una relazione tecnica completa ed esaustiva. A suo giudizio la strada più opportuna è quella del trasferimento allo Stato delle quote della Banca d’Italia mediante l’indennizzo alle banche secondo il dettato dell’articolo 43 della Costituzione. In ogni caso non ritiene ammissibile chiedere al Parlamento di approvare un emendamento recante un onere non quantificato e rinviandone la copertura ad un provvedimento successivo.

 

Il senatore GRILLOTTI (AN), convenendo con l’opportunità di acquisire ulteriori chiarimenti sui profili di quantificazione degli oneri connessi alla proposta in esame, richiama l’attenzione sul rischio che criteri di valutazione delle quote di partecipazione degli istituti di credito nella Banca centrale estremamente diversi rispetto ai valori inscritti in bilancio possano compromettere l’operatività di alcune banche.

 

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) fa presente innanzitutto che la propria parte politica non ha presentato emendamenti sulla riforma degli assetti proprietari della Banca d’Italia in quanto, sebbene il caso italiano presenti alcune anomalie, si può affermare che storicamente l’indipendenza della Banca centrale è stata sempre garantita. La questione della proprietà della Banca d’Italia è una questione molto delicata anche in considerazione della necessità di garantire l’autonomia dell’Istituto rispetto all’Esecutivo. Da questo punto di vista, ove le azioni fossero trasferite al Tesoro, si potrebbe configurare l’eventualità che il Tesoro stesso fissi dei criteri di nomina del Governatore. Una soluzione alternativa è stata avanzata da alcune parti prevedendo la costituzione di una fondazione che detenga le quote della Banca d’Italia assicurando in tal modo l’indipendenza dal potere politico. Su tali temi occorre svolgere una riflessione più attenta supportata eventualmente anche da un’analisi comparata delle discipline di altri Paesi.

Nonostante tutte queste considerazioni, ritiene comunque inaccettabile il comportamento della Ragioneria generale dello Stato che ha presentato un documento, qualificato come relazione tecnica, che, se fosse seriamente considerato legittimerebbe, quale clausola di copertura finanziaria, un precedente grave nella storia della finanza pubblica italiana. Invita, pertanto, il Presidente a farsi carico di rappresentare al Governo le ragioni di insoddisfazione per la relazione tecnica predisposta a corredo dell’emendamento in questione.

 

Il senatore TAROLLI (UDC) condivide l’opinione che l’anomalia del caso italiano non ha mai compromesso l’autonomia della Banca centrale. Ogni eventuale soluzione a tale questione deve essere adottata rispettando l’autonomia e l’autorevolezza dell’Istituto. Pur riconoscendo lo spirito che ha portato alla presentazione dell’emendamento in esame, condivide i rilievi testé sollevati per l’assenza di esaustivi elementi di quantificazione degli oneri. Ritiene necessario, quindi, che il Governo fornisca i necessari approfondimenti degli aspetti finanziari connessi alla proposta in esame a supporto della decisione che il Parlamento deve assumere.

 

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) fa presente che, per attribuire un valore ad un bene prescindendo da elementi di soggettività, occorre che il bene stesso sia contendibile sul mercato. Dal momento che invece la Banca centrale non può essere negoziata nel libero mercato, ogni criterio di valutazione adottato è viziato dalla metodologia che viene a priori selezionata. Stante la delicatezza delle questioni, invita ad utilizzare un’estrema prudenza nella scelta dei criteri di valutazione.

 

Il sottosegretario ARMOSINO ringrazia tutti gli intervenuti per il livello elevato di argomentazioni addotte nel dibattito. Precisa, altresì, che il Governo non ha mai preso in considerazione ipotesi di procedere al trasferimento delle quote di partecipazione nella Banca d’Italia senza prevedere al contempo un adeguato ristoro. Rispondendo alla richiesta di ricondurre l’operazione all’interno del bilancio dello Stato, fa presente, poi, che le disposizioni contenute nell’emendamento in esame rientrano nella fattispecie di utilizzo del Fondo ammortamento titoli del debito dello Stato secondo quanto indicato nell’articolo 3 della legge n. 432 del 1993. Riconosce, tuttavia, che le ventilate preoccupazioni sul valore delle quote di partecipazione nella Banca d’Italia siano eccessive rispetto alla sostanza della questione. In tal senso dichiara di avere un’identità di vedute sull’adozione del criterio dell’attualizzazione dei dividendi per stabilire il valore delle suddette quote ed anche sull’esigenza di agire con la massima cautela trattandosi di voci indicate nei bilanci di società quotate in Borsa.

In particolare, al fine di giungere ad una valutazione degli effetti derivanti dall’adozione del criterio del valore attuale dei dividenti, precisa che, in base allo statuto della Banca d’Italia, i diritti patrimoniali associati al possesso delle suddette quote sono di due tipi: una quota di dividendi ed una quota di partecipazione ai frutti degli investimenti delle riserve. Per quanto attiene al primo profilo, fa presente che i partecipanti al capitale della Banca d’Italia hanno diritto ad un dividendo che può al massimo essere pari al 6 per cento del capitale della Banca stessa (che oggi corrisponde a 156 mila euro). Tale partecipazione ai dividendi può subire un’integrazione al massimo pari al 4 per cento. In totale, quindi, il dividendo complessivo che può essere annualmente distribuito ai partecipanti della Banca d’Italia è pari a 15.600 euro annui che, attualizzato al medesimo tasso di uno swap trentennale, raggiungerebbe un valore di circa 390 mila euro. La partecipazione ai frutti degli investimenti delle riserve, secondo lo Statuto dell’Istituto, può essere invece al massimo pari al 4 per cento delle riserve. Di fatto, dall’anno 2000 ad oggi è stata stabilita una percentuale annua pari allo 0,5 per cento delle riserve (fino al 2000 la percentuale non ha mai superato lo 0,2 per cento). Nell’ultimo anno, in particolare, il totale delle risorse distribuite ai partecipanti è stato pari a 42 milioni di euro che, attualizzati secondo la metodologia suindicata, portano ad una stima complessiva delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia pari a 1 miliardo di euro. In relazione alla suddetta stima, occorre tener conto, tuttavia, che lo Stato percepisce un importo corrispondente al 50 per cento degli utili netti.

Offre quindi alla Commissione, quale primo spunto di una riflessione, la conclusione che il problema sia di entità molto più limitata rispetto a quanto prospettato, riservandosi tuttavia di approfondire ulteriormente la materia in una successiva seduta anche alla luce delle richieste di chiarimenti emerse nel dibattito.

 

Il presidente AZZOLLINI si associa alle considerazioni già svolte in merito all’elevato tenore del dibattito svolto, e ringrazia il sottosegretario per aver individuato tutte le variabili determinanti per risolvere il problema.

Ritiene che le indicazioni riportate nella relazione tecnica rappresentino considerazioni preliminari per introdurre il problema che, tuttavia, dovranno essere integrate con più puntuali elementi informativi, in parte già anticipati dal sottosegretario Armosino.

In particolare, i punti qualificanti del dibattito hanno evidenziato che: il criterio di valutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia non può essere basato sul valore di mercato in quanto non si tratta di titoli contendibili; al fine di garantire l’indipendenza della Banca centrale i partecipanti non esercitano i diritti che tradizionalmente spettano all’azionista; un utile elementi di valutazione è dato dall’attualizzazione del flusso di risorse erogate annualmente dall’Istituto secondo quanto indicato nel proprio Statuto; alla stima degli eventuali oneri valutati secondo il criterio testé indicato debbono essere aggiunte anche le minori entrate associate alle eventuali minusvalenze subite dalle banche per la cessione delle suddette quote.

Tutti questi elementi consentiranno di quantificare con esattezza l’onere al quale dovrà provvedersi con una copertura contestualmente definita, al fine di rispettare l’articolo 81 della Costituzione. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta al fine di acquisire tutti i necessari elementi informativi che integrino la relazione tecnica finora presentata.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato


BILANCIO (5ª)

mercoledì 14 settembre 2005

734ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi agli articoli da 26 a 42, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi ai suddetti, del disegno di legge in esame, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su emendamenti identici o analoghi ai seguenti: 26.205, 26.216, 42.0.200, 42.0.201, 42.0.203 e 42.0.300. Rileva poi la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 26.200 e 26.201 (i cui commi 1, lettera a) estendono alle associazioni di persone che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari i benefici, tra cui contributi e tariffe agevolate, per l’editoria già concessi alle associazioni dei consumatori); 26.202 (in ordine al quale occorre valutare l’opportunità di precisare che il fondo ivi istituito concorre al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori nei limiti delle disponibilità derivanti dal comma 3); 26.203 (analogo al 26.202 ma in relazione al quale occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti configurandosi degli specifici diritti soggettivi, che andrebbero corredati di un’apposita clausola di salvaguardia); 26.212 e 26.213 (che attribuiscono al Consiglio nazionale dei consumatori il compito di coordinare l’attività di rappresentanza dei risparmiatori nelle procedure di conciliazione e di arbitrato).

Segnala poi che gli emendamenti 26.219 (che alla lettera c) affida compiti di accertamento e sanzionatori ad una non meglio precisata Autorità del Garante) e 42.0.202 (che attribuisce ai comuni l’eredità attualmente devoluta allo Stato in mancanza di altri eredi) sembrano determinare nuovi oneri non coperti. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi agli articoli da 26 a 42, tenuto anche conto del parere già reso alle Commissioni di merito.

Infine, ricordando che la Commissione, nella precedente seduta, ha convenuto di rinviare la trattazione dell’emendamento del Governo 019.1 - e delle proposte 019.13 e 019.14 in materia analoga - alla seduta pomeridiana di oggi, al fine di acquisire ulteriori informazioni sui profili di copertura finanziaria da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, propone di rinviare conseguentemente alla medesima seduta anche il seguito dell’esame dei relativi subemendamenti.

 

Il senatore MORANDO (DS-U), in relazione alla lettera c) dell’emendamento 26.219, osserva che il meccanismo di copertura dei relativi oneri mediante l’utilizzo delle sanzioni ivi previste potrebbe in ipotesi risultare idoneo: tuttavia, occorrerebbe una specifica quantificazione dei diversi effetti finanziari, mentre appare comunque indeteminato il riferimento ad una non meglio precisata "Autorità del Garante" di cui alla medesima lettera c).

 

Il presidente AZZOLLINI propone di confermare l’avviso contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, già reso sulle proposte identiche o analoghe ad altre già esaminate dalla Commissione. Analogamente, esprime avviso contrario sulle proposte 26.200 e 26.201 (limitatamente ai rispettivi commi 1, lettera a)), 26.203, 26.219 (limitatamente alla lettera c))e 42.0.202, in quanto manifestamente onerose, ovvero prive di un’adeguata quantificazione dei relativi effetti finanziari. Propone poi di rendere parere non ostativo sull’emendamento 26.202 a condizione che al comma 1 venga precisato che il fondo ivi indicato concorre al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Ritiene altresì opportuno esprimere avviso contrario, senza il richiamo all’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 26.212 e 26.213, in quanto non appare certo che gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio nazionale dei consumatori non possono essere svolti nell’ambito delle risorse già attribuite al suddetto organismo. Infine, esprime avviso favorevole sui rimanenti emendamenti riferiti agli articoli da 26 a 42.

Pertanto, formula una proposta di parere del seguente tenore sugli emendamenti esaminati: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 26 a 42 del disegno di legge in titolo, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi ai suddetti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 26.202, a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che al comma 1, dopo le parole: "a concorrere" siano inserite le seguenti: "nei limiti delle risorse di cui al comma 3".

La Commissione esprime inoltre parere contrario sulle proposte 26.212 e 26.213, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 26.205, 26.216, 42.0.200, 42.0.201, 42.0.203, 42.0.300, 26.200 (limitatamente al comma 1, lettera a)), 26.201 (limitatamente al comma 1, lettera a)), 26.203, 26.219 (limitatamente alla lettera c)) e 42.0.202, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.".

 

Con l’avviso conforme del sottosegretario CONTENTO, la Commissione approva infine la proposta di parere del relatore e conviene di rinviare il seguito dell’esame dei restanti emendamenti.


BILANCIO (5ª)

mercoledì 14 settembre 2005

735ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

 

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, illustra le proposte 24.0.200/1, 24.0.201/1, 24.0.200/2 e 24.0.201/2 relative al disegno di legge in titolo, rilevando che, giacché la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 24.0.200 e 24.0.201, occorre valutare l’idoneità delle proposte in esame a superare i rilievi precedentemente emersi circa la possibilità di determinare maggiori oneri non coperti in relazione all’attribuzione di nuovi compiti dall’Autorità garante della concorrenza e il mercato in mancanza dell’individuazione delle correlate esigenze di mezzi e personale.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulle proposte testé illustrate, in quanto non ritenute suscettibili di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato. Precisa, inoltre, che l’insussistenza di oneri è garantita sia dalle proposte che prevedono una rideterminazione dei contributi dovuti dai soggetti sottoposti a vigilanza, sia da quelle che prevedono il trasferimento del personale della Banca d’Italia.

 

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, propone pertanto, a rettifica del parere già reso nella giornata di ieri, di condizionare, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’avviso favorevole sulle proposte 24.0.200 e 24.0.201 all’approvazione, rispettivamente, delle proposte 24.0.200/1 e 24.0.201/1, ovvero, in alternativa, delle altre identiche 24.0.200/2 e 24.0.201/2.

 

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminate le ulteriori proposte 24.0.200/1, 24.0.200/2, 24.0.201/1 e 24.0.201/2, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta e, a rettifica del parere già espresso sugli emendamenti 24.0.200 e 24.0.201, esprime parere di nulla osta sulla proposta 24.0.200 condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’approvazione del subemendamento 24.0.200/1 ovvero del subemendamento 24.0.200/2, nonché parere di nulla osta sulla proposta 24.0.201 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, all’approvazione del subemendamento 24.0.201/1 ovvero del subemendamento 24.0.201/2.".

 

Si riprende quindi l’esame dell’emendamento 019.1, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO illustra una nota tecnica di integrazione della relazione tecnica sull’emendamento 019.1 (allegata al resoconto).

 

Il senatore MORANDO (DS-U) fa presente che gli ulteriori chiarimenti forniti non risolvono i profili critici di fondo posti in evidenza nella documentazione predisposta dal Servizio del bilancio. Peraltro, rileva che le argomentazioni addotte dal Ragioniere generale dello Stato sembrano volte a sostenere che l’incertezza della stima degli oneri non sia limitata soltanto al valore da attribuire alle quote dal capitale sociale della Banca d’Italia, ma anche alla possibilità che la norma produca l’esigenza di impiegare il fondo ammortamento titoli di Stato. Di converso, egli ritiene che sia la norma stessa, contenuta nell’emendamento, a far insorgere un onere per la finanza pubblica. Pertanto, l’interpretazione offerta nella nota illustrata dal Sottosegretario è inaccettabile. Si tratta, infatti, di un emendamento che produce un onere per il quale, contestualmente, occorre individuare i necessari mezzi di copertura.

Per altri versi, la nota tecnica, nell’allegato, fornisce elementi di valutazione basati sul criterio della redditività delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia. A tal riguardo, ritiene che questo sia l’unico criterio utilizzabile, sebbene lamenti l’assenza di indicazioni in merito agli attuali proprietari delle suddette quote e dei valori delle stesse iscritte nei loro bilanci.

Conclude rilevando che non è ammissibile il rinvio della copertura ad un successivo regolamento governativo e che il Governo dovrebbe modificare l’emendamento, quantificando un onere e prevedendo un’adeguata copertura finanziaria. Esprime, infine, la propria perplessità sulla opportunità di affrontare, in questo momento e con queste modalità, un tema delicato quale quello dell’assetto proprietario della Banca d’Italia.

 

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) afferma che non è accettabile procedere senza provvedere a introdurre nell’emendamento in esame una copertura effettiva e conforme al dettato della legge di contabilità di Stato. Peraltro, nelle nota testé illustrata dal Governo viene affermato che non sussistono al momento i presupposti e gli approfondimenti necessari per una definizione immediata dei tempi e delle modalità di attuazione dell’operazione. L’allegato sembra poi presupporre che sin dalla predisposizione del DPEF fosse stata già prevista l’acquisizione delle quote del capitale della Banca d’Italia, eventualità del tutto inverosimile. Conclude rilevando che l’emendamento in esame risulta privo di una copertura finanziaria compatibile con le norme di contabilità di Stato.

 

Il senatore MICHELINI (Aut), convenendo con le osservazioni già svolte dai colleghi intervenuti in precedenza nell’odierno dibattito, ritiene che vi siano alcune incongruenze nella nota presentata dal Sottosegretario e che sia stato altresì travisato, ai fini di giustificare la compatibilità finanziaria dell’emendamento in esame, anche il tenore letterario della stessa. Ritiene, infatti, che il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato possa essere esclusivamente utilizzato per la riduzione del debito e che il comma 2 della proposta in questione comporti necessariamente la previa individuazione delle risorse necessarie per l’acquisizione delle suddette quote.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) rileva che il Governo non ha fornito i chiarimenti su una delle questioni centrali emerse durante il dibattito: la natura di operazione fuori bilancio del ricorso al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e la conseguente violazione del principio dell’universalità del bilancio. Ritiene quindi necessario escludere l’impiego del suddetto fondo e trovare una diversa modalità di copertura. Sebbene poi la nota consegnata dal Sottosegretario indichi una quantificazione, lamenta che non siano stati forniti elementi di valutazione a supporto del criterio testé indicato. Si tratta di un argomento talmente delicato che va necessariamente suffragato e corredato di esaustive argomentazioni. La Ragioneria generale dello Stato ha dimostrato, in questa occasione, di assumere una posizione debole, imprecisa e incompleta, mentre l’auspicio è quello che su questa delicata questione non si faccia influenzare dalle pressioni politiche da più parti esercitate.

Posto che l’urgenza di risolvere un conflitto di interesse tra vigilato e vigilante, che di fatto non si è mai manifestato, è del tutto risibile, invita il Governo a svolgere ulteriori riflessioni e a rispondere ai rilievi sollevati nonché ad argomentare in modo più sistematico l’adozione del criterio della redditività delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia.

 

Il presidente AZZOLLINI, stante l’imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare l’esame ad altra seduta convocando, tuttavia, un’ulteriore seduta notturna, al fine di giungere in tempi solleciti all’espressione del parere.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.


NOTA TECNICA DI INTEGRAZIONE

DELLA RELAZIONE TECNICA SULL’EMENDAMENTO 019.1 RELATIVO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328-A

 

Con riferimento alle osservazioni della 5ª commissione bilancio formulate nella seduta del 13 settembre, questo Dipartimento conferma che la relazione tecnica relativa all’emendamento in oggetto, verificata dallo scrivente, corrisponde alla concreta situazione attuale ed è sostanzialmente coerente con la disciplina che l’emendamento intende introdurre.

Trattasi, in realtà, di un ampliamento delle possibilità di intervento previste dalla legge 432 del 1993 e successive modificazioni, mediante l’integrazione delle operazioni conseguenti all’acquisizione delle quote del capitale sociale della Banca d’Italia in possesso del sistema bancario. L’acquisizione in argomento potrà solo in via eventuale produrre l’esigenza di impiegare il Fondo ammortamento titoli di Stato, a fini sostanzialmente risarcitori. Ne fornisce la riprova il comma 2 dell’emendamento in questione, che prevede la mera «detenzione» da parte dello Stato delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia, soggiungendo, tra l’altro, che una quota di minoranza può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici.

I tempi e le modalità di attuazione di tale «acquisizione» sono rinviati dal comma 9 a un successivo regolamento attuativo, non sussistendo al momento i presupposti e gli approfondimenti necessari per una definizione immediata. L’incertezza nell’«an» e nel «quantum» implica comunque l’esigenza di individuare l’eventuale impiego del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, al quale in caso di necessità dovranno affluire ulteriori proventi, in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Ciò premesso, al fine di corrispondere alle richieste della Commissione bilancio sull’argomento, si trasmettono ulteriori elementi informativi forniti a supporto della relazione tecnica dal competente Dipartimento.

 

 

Allegato

 

Con riferimento all’emendamento del Governo 019.1, ad integrazione di quanto esposto nella relazione tecnica, si forniscono ulteriori elementi informativi.

Occorre in primo luogo segnalare che il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato presenta, alla data odierna, una disponibilità pari ad euro 6.790 milioni circa.

Tale dotazione sarà incrementata con i proventi derivanti dalla dismissione della quarta tranche di azioni ENEL, per un ammontare pari a circa 4.000 milioni di euro.

Per quanto concerne il nuovo assetto proprietario della Banca d’Italia, quale delineato dall’emendamento in questione, va in primo luogo ricordato che la proprietà delle banche centrali, in Europa, generalmente è pubblica.

In secondo luogo, si segnala che le modalità con le quali si realizzerà il nuovo assetto proprietario sono demandate ad un regolamento governativo, al quale, conseguentemente, spetta anche il compito di dettare i criteri per la determinazione del valore di partecipazione.

In questa sede è estremamente difficile individuare criteri precisi per individuare tale valore, giacché tale questione si inserisce in un quadro normativo e finanziario di rilevante complessità.

La cautela è d’obbligo, inoltre, anche perchè si incide su voci indicate nei bilanci di società quotate.

A titolo esemplificativo, ma solo appunto per esempio, si potrebbe immaginare che il criterio di valutazione delle quote si basi sulla stima dei diritti patrimoniali derivanti dal possesso delle quote di partecipazione.

Tale criterio, analiticamente illustrato dal Sottosegretario di Stato all’economia ed alle finanze nel corso della seduta della Commissione bilancio del 13 settembre 2005, conduce ad una stima complessiva delle quote di partecipazione pari a 1.000 milioni di euro.

Come si desume dall’esempio sopra riportato, l’emendamento in questione è del tutto compatibile con gli obiettivi di riduzione del debito pubblico fissati dal Governo nel documento di programmazione economico- finanziaria. Anche se il programma di privatizzazioni necessario per raggiungere tale obiettivo non è ancora compiutamente definito, non appare irragionevole che esso tenga conto anche dell’operazione in questione.

Tale considerazione è rafforzata dalla considerazione che la scansione temporale delle operazioni attraverso le quali si delineerà il nuovo assetto proprietario stabilito dall’emendamento non è, allo stato, previsto e potrebbe avere anche un’articolazione pluriennale.


BILANCIO (5ª)

mercoledì 14 settembre 2005

736ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta pomeridiana è proseguito il dibattito sulla proposta 019.1 relativa al disegno di legge in titolo, svolto anche sulla base della nota tecnica di integrazione della relazione tecnica illustrata nella stessa seduta dal sottosegretario Maria Teresa Armosino (allegata al resoconto della precedente seduta).

 

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U), intervenendo sull’emendamento 019.1, giudica inadeguata la nota tecnica citata, in quanto carente di indicazioni necessarie per giungere alla quantificazione degli oneri connessi alla proposta in esame. Peraltro, la nota introduce ulteriori elementi di incertezza affermando che al momento non sussistono i presupposti e gli approfondimenti necessari per una definizione immediata del quantum dell’onere stesso. L’emendamento, così come presentato dal Governo, non è conforme alla legge di contabilità di Stato, in quanto è privo di un’adeguata copertura. Auspica che il Governo possa, volendo individuare soluzioni condivise, rinviare la questione degli assetti proprietari della Banca d’Italia ad altro provvedimento, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.

 

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l’emendamento 019.1 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che il comma 10 venga riformulato nel senso di prevedere che all'onere derivante dal comma 2, valutato in 800 milioni di euro, si provvede mediante parziale utilizzo delle disponibilità in essere sul fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993, fermi rimanendo gli obiettivi di riduzione del debito pubblico.". Tale proposta mantiene inalterato il principio della contestualità della copertura rispetto all’onere di cui indica una quantificazione che rappresenta un riferimento necessario. L’onere finale dell’operazione potrà differire dalla quantificazione proposta, ma l’eventuale differenza dovrà trovare copertura in un altro provvedimento legislativo, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 81 della Costituzione.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO prende atto della volontà del Parlamento di individuare una valutazione di riferimento degli oneri connessi alla questione della proprietà della Banca d’Italia. Rispetto alla proposta formulata dal Presidente relatore, rileva che la stima ivi indicata risulta ragionevole anche in quanto quella da lei illustrata nella seduta di ieri è stata ricostruita sulla base di ipotesi ispirate alla massima prudenza, segnatamente, applicando ai parametri di redditività esposti ieri un più prudente criterio di attualizzazione con riferimento al tasso di uno swap ventennale.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime il proprio voto contrario alla proposta del Presidente relatore, pur riconoscendo che essa accoglie perlomeno uno dei profili critici segnalati durante il dibattito. L’iniziativa promossa dall’opposizione ha, infatti, portato al risultato di definire un onere certo attraverso l’adozione di un criterio ragionevole per la definizione del valore delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia. Si tratta del criterio della redditività che appare molto più fondato, nel caso di specie, rispetto a quello basato sul valore delle suddette quote iscritto nei bilanci degli istituti di credito partecipanti.

Tuttavia non si può convenire con la copertura dell’emendamento, ancorché modificato nel senso della proposta del relatore, in quanto, piuttosto che utilizzare i proventi della dismissione di attività finanziarie detenute dallo Stato a riduzione del debito, si effettua in modo inappropriato l’operazione inversa di acquisire nuove attività finanziarie mediante ricorso al debito. Inoltre, il ricorso ad un fondo gestito fuori bilancio appare improprio e in contrasto con il principio dell’universalità del bilancio.

Di fronte, quindi, ad una norma che presenta profili critici dal punto di vista della copertura, sollecita il Governo a svolgere una riflessione ulteriore al fine di valutare un eventuale stralcio delle norme concernenti la proprietà della Banca d’Italia, rinviando la soluzione ad una fase successiva.

 

Il senatore MICHELINI (Aut), condividendo le osservazioni precedentemente esposte, esprime avviso contrario alla proposta del Presidente relatore, rilevando che la copertura viene posta a carico di un fondo fuori bilancio, piuttosto che di uno stanziamento di bilancio e quindi non appare compatibile con le norme di contabilità di Stato. In più, la neutralità finanziaria dell’emendamento dovrebbe essere assicurata dalla disponibilità delle risorse in essere sul fondo al momento dell’effettuazione dell’operazione in questione. Non risulta però chiaro quale sia l’organo che dovrà acclarare la sussistenza delle risorse sul fondo.

Infine, solleva alcune perplessità in merito alla possibilità che, una volta detenuta dallo Stato, sorga l’esigenza di garantire la copertura delle spese di funzionamento della Banca centrale.

 

Il senatore TAROLLI (UDC) esprime il proprio avviso favorevole alla proposta testé illustrata, in quanto costituisce un indubbio miglioramento rispetto al testo in esame. Anche la nota illustrata dal Sottosegretario contiene elementi aggiuntivi che hanno bilanciato l’aleatorietà degli elementi informativi contenuti nella prima relazione tecnica presentata. A suo giudizio, rimane ancora un’area di incertezza sulla quantificazione dell’onere, trattandosi di una valutazione basata su criteri ed ipotesi di stima, a fronte della quale, tuttavia, è stata indicata una copertura finanziaria adeguata.

 

Posto, infine, ai voti, la proposta di parere del relatore risulta quindi approvata.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione ha votato sull’emendamento 16.0.100 un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "ed esattoriali".

Anche dopo la soppressione delle suddette parole si deve tuttavia rilevare che la proposta risulta analoga ad un’altra (16.0.3), sulla quale la Commissione ha reso, invece, un parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rileva, infatti, che in sede di espressione del parere alle Commissioni di merito, sulla citata proposta 16.0.3, non è risultata chiara la copertura delle spese inerenti all'attività delle camere di conciliazione ivi istituite giacché il comma 1, capoverso 6-sexies, precisa solamente che sono a carico del convenuto le spese di pubblicazione del verbale di conciliazione. Non é stata inoltre acquisita conferma che non derivassero minori entrate dell'estensione del regime fiscale agevolato già previsto per le procedure di conciliazione in materia di diritto societario alle procedure di conciliazione di cui al capoverso 6-septies. Sono stati infine valutati negativamente i possibili effetti finanziari derivanti dall'esenzione dal contributo unificato di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti richiamati al comma 3. Per esigenze di uniformità delle pronunce della Commissione si dovrebbe pertanto valutare l’opportunità di uniformare il parere reso sulle proposte 16.0.100 e 16.0.3, rettificando il parere già reso ed esprimendo avviso contrario anche sulla proposta 16.0.100.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con la proposta del Presidente.

 

La Commissione, a parziale rettifica del parere già reso, conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 16.0.100.

 

Su proposta del PRESIDENTE relatore, il seguito dell’esame degli emendamenti 019.13, 019.14 e dei subemendamenti alla proposta 019.1 viene infine rinviato.


BILANCIO (5ª)

giovedì 15 settembre 2005

737ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il presidente relatore AZZOLLINI (FI) ricorda che la Commissione, nella seduta precedente, ha reso parere sull’emendamento del Governo 019.1 al disegno di legge in esame. Restano quindi da esaminare i subemendamenti relativi alla suddetta proposta del Governo nonché gli emendamenti 019.13 e 019.14, in materia analoga alla stessa, che erano stati precedentemente accantonati onde consentire una più precisa valutazione dei profili finanziari sottesi all’emendamento 019.1.

Illustra quindi i citati subemendamenti alla proposta 019.1 rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare in relazione al parere già reso sul suddetto emendamento la proposta 019.1/201, che riserva comunque allo Stato una quota di partecipazione alla Banca d’Italia. Le proposte 019.1/106 e 019.1/109 (limitatamente al comma 6-bis, lettere a) e b)), sembrano inoltre comportare maggiori oneri non coperti correlati all’attribuzione di nuovi compiti all’Autorità garante della concorrenza e il mercato. Segnala altresì che i subemendamenti 019.1/107 e 019.1/108 determinano la soppressione delle disposizioni di copertura finanziaria.

Richiamando le considerazioni già svolte nelle precedenti sedute e tenendo conto del parere già reso sull’emendamento 019.1, osserva che occorre poi valutare gli effetti finanziari dei restanti emendamenti 019.13 (che prevede in trasferimento allo Stato a titolo gratuito delle quote della Banca d’Italia e che, tuttavia, potrebbe dar luogo comunque ad effetti finanziari o di minusvalenza per gli istituti interessati) e 019.14 (che prevede la cessione allo Stato delle suddette quote senza indicare i mezzi di copertura).

 

Il senatore MORANDO (DS-U), in relazione al subemendamento 019.1/201, osserva che i problemi di copertura finanziaria derivanti dalle relative disposizioni potrebbero considerarsi risolti dalla condizione posta sull’emendamento base 019.1, che verrebbe mantenuta anche nel caso di un’eventuale approvazione della proposta in esame. Tuttavia, l’emendamento 019.1/201 sembra contrastare con i principi di indipendenza delle banche centrali dai Governi nazionali stabiliti in sede comunitaria, per cui nel merito esprime comunque un avviso negativo sullo stesso. Ritiene poi che l’emendamento 019.14 appaia manifestamente oneroso, mentre non riscontra effetti finanziari negativi in relazione alla proposta 019.13.

 

Il presidente AZZOLLINI (FI) ritiene opportuno rendere avviso contrario sulle proposte 019.1/106 e 019.1/109 (limitatamente al comma 6-bis, lettere a) e b)), in quanto privi di copertura finanziaria, riservandosi tuttavia di valutare positivamente gli stessi ove riformulati, analogamente ad altre proposte in materia analoga, prevedendo la copertura per l’espletamento dei nuovi compiti attribuiti all’Autorità antitrust, nonché sugli emendamenti 019.1/107 e 019.1/108, posto che sopprimono le disposizioni di copertura finanziaria dell’emendamento 019.1. Per quanto concerne i restanti emendamenti, condividendo le considerazioni del senatore Morando, propone di rendere parere contrario, senza richiamo all’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 019.1/201 (in quanto priva di effetti finanziari negativi, sebbene suscettibile dei rilievi dianzi emersi), mentre esprime avviso favorevole sull’emendamento 019.13 e contrario sulla proposta 019.14, manifestamente onerosa.

Formula pertanto una proposta di parere del seguente tenore sugli emendamenti esaminati: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i subemendamenti all’emendamento 019.1 e i restanti emendamenti 019.13 e 019.14 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario sulla proposta 019.1/201 in quanto suscettibile di violare i principi di autonomia e indipendenza della Banca d’Italia sanciti nell’ambito della normativa relativa alla Banca centrale europea, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 019.1/106, 019.1/109 (limitatamente al comma 6-bis, lettere a) e b)), 019.1/107, 019.1/108 e 019.14 nonché parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.".

 

Con l’avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

martedì 21 giugno 2005

52ª Seduta

Presidenza del Presidente

FABBRI

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alle Commissioni 6a e 10a riunite:

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge del deputato Grandi ed altri:parere favorevole

 


POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

martedì 14 giugno 2005

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIRFATTI

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alle Commissioni 6ª e 10ª riunite:

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri: parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte non ostativo sugli emendamenti;

 


Esame in sede referente


COMMISSIONI 6A E 10A RIUNITE

6a(Finanze)
10a (Industria, commercio, turismo)

mercoledì 16 marzo 2005

8a Seduta

Presidenza del Presidente della 10a Commissione

PONTONE

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi e altri

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(Esame congiunto e rinvio)

 

Riferisce alle Commissioni riunite il relatore per la 6a Commissione il senatore EUFEMI (UDC), a giudizio del quale il disegno di legge n. 3328 affronta tematiche di grande rilevanza per i riflessi finanziari, economici e sociali e trae origine dalla importante discussione svolta nel corso della indagine conoscitiva congiunta delle Commissioni riunite finanze e industria di Camera e Senato tesa ad approfondire le problematiche scaturite da default di Cirio e Parmalat, con l'obiettivo di individuare misure legislative più idonee per evitare il ripetersi di tali gravi episodi.

A suo giudizio il rispetto del principio costituzionalmente riconosciuto dall'articolo 47 della Carta Costituzionale deve costituire l'obiettivo principale dell'intervento legislativo, riproponendo quell'attenzione alle esigenze dei piccoli risparmiatori che già aveva mosso i Costituenti a definirne il contenuto.

D'altro canto, anche allora la scarsa competenza del risparmiatore a valutare serenamente i rischi tecnici ed economici connessi a taluni tipi di investimenti aveva spinto il legislatore costituzionale a definire il principio della tutela del risparmio. Dopo aver fatto riferimento a casi storici di scandali finanziari succedutisi nel tempo, il relatore ricorda che negli Stati Uniti, anche dopo l'entrata in vigore della legge Sarbanes-Oxley si sono registrati ulteriori scandali di tipo finanziario. Tale osservazione non inficia la necessità di legislazioni severe, ma ripropone la necessità di evitare rigidità di sistema che, senza risolvere i problemi sostanziali di tutela del risparmio, appesantiscono inutilmente le modalità e le procedure operative.

Il legislatore deve confrontarsi con mercati finanziari senza confini, aperti, globalizzati, informatizzati, con un forte sviluppo della intermediazione finanziaria, con nuove forme di mediazione nei mercati dei titoli azionari che accrescono la contendibilità delle imprese. Si tratta di una vera e propria trasformazione della morfologia dei mercati finanziari internazionali, avvenuta soprattutto negli ultimi quindici anni, di fronte alla quale i legislatori hanno trovato difficoltà ad adeguare il quadro normativo alle distonie, alle asimmetrie createsi fra norme vigenti, prassi e comportamenti degli operatori.

Nel contesto dell'economia globale si dovrebbe quindi procedere ad una omogeneizzazione ed armonizzazione delle regole.

In Europa è stato avviato e prosegue il lavoro di adeguamento normativo per costruire un mercato finanziario integrato nell'ambito dell'Unione europea in grado di interagire con l'area statunitense europea e dell'estremo oriente.

Dagli scandali finanziari che hanno investito le imprese statunitensi Enron e World.com fino ai casi italiani della Cirio, della Parmalat e della Giacomelli, sono stati messi in crisi due pilastri del sistema capitalistico: sia la fiducia dei risparmiatori nel sistema dei controlli nel libero mercato, sia l'immagine di una roccaforte inespugnabile alle attività scorrette o illegittime.

Gli scandali rischiano di diventare una patologia del sistema, ma mentre negli Stati Uniti essi hanno origine nella finanziarizzazione dell'economia, in Italia originano più nel settore manifatturiero che in quello finanziario.

A parere del relatore i mercati possono sopravvivere a crisi cicliche ma non alla erosione della fiducia, causata da disordine, opacità, abusi, intermediazione inefficiente nei confronti degli investitori.

Dopo aver fatto riferimento alla legislazione statunitense, che ha correttamente identificato nei meccanismi interni di controllo societario le responsabilità del default, ritiene che si possa inaugurare in Italia una nuova fase di difesa piena del risparmio, dando piena attuazione al principio recato dall'articolo 47.

L'oratore insiste quindi sulla necessità che la legislazione di tipo finanziario sia affiancata da un costante adeguamento dei vincoli di comportamento, non solo giuridici ma anche morali, perché il sistema economico e finanziario non è indifferente ai comportamenti. I mercati finanziari crescono e generano ricchezza solo in un contesto in cui libertà, regole e certezze riescono a trovare sintesi e giusto equilibrio.

La fiducia ai risparmiatori si rafforza attraverso un contesto di regole certe, strettamente necessarie, e rispetto delle stesse da parte di tutti i soggetti: autorità di controllo, istituzioni, emittenti, collocatori e sottoscrittori.

A suo parere è particolarmente significativo il lavoro compiuto dalla Camera dei deputati, il cui esito attende esclusivamente di essere migliorato ma non stravolto, anche e soprattutto riaffermando la centralità del Parlamento, rimettendo al centro del gioco politico il metodo del dialogo che privilegia gli interessi del Paese piuttosto che quelli di parte.

Il relatore sottolinea poi come la soluzione complessiva adottata dalla Camera rispetto ad più attento riparto delle competenze della autorità non per soggetti, ma per funzioni, appare condivisibile nella nuova e più funzionale articolazione, ponendole nella condizione di migliorare la loro capacità operativa; sono altresì condivisibili le motivazioni espresse dal ministro Siniscalco a sostegno delle scelte compiute, al fine di non introdurre nel disegno di legge norme estranee alle scelte di tutela del risparmio.

Prima di passare alla illustrazione dei contenuti del disegno di legge n. 3328, il relatore riepiloga sinteticamente il contenuto dei disegni di legge nn. 2759 e3308: nel primo caso vengono, in parte, riproposte norme sostanzialmente superate dalle decisioni assunte dalla Camera dei deputati e, nel secondo caso, si tratta di disposizioni recate dall'articolo 14 dell'Atto Senato n. 3328.

Per quanto concerne invece i contenuti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il relatore fa presente che l'articolo 1 inserisce nel TUF una nuova sezione riguardante la disciplina speciale degli organi d'amministrazione delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati che prescrive l'elezione dei membri del consiglio d'amministrazione sulla base di liste, rimettendo allo statuto della società la determinazione della quota minima di partecipazione necessaria per la loro presentazione, ma stabilendo che tale quota non possa essere fissata in una misura superiore a un quarantesimo del capitale sociale. Poiché l'introduzione del voto di lista è diretta a far sì che la minoranza possa essere rappresentata all'interno del consiglio d'amministrazione, si dispone che almeno uno dei membri di questo sia espresso dalla lista di minoranza la quale abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo con la lista di maggioranza. Si estende in tal modo la dialettica interna, anche se non vanno sottaciuti i rischi di divaricazioni e strumentalizzazioni di un ruolo che deve avere la sola finalità di tutelare gli interessi aziendali e quindi della proprietà.

In aggiunta al rappresentante della minoranza, nei consigli d'amministrazione composti di più di sette membri è inoltre prescritta la presenza di un ulteriore membro fornito dei requisiti d'indipendenza determinati dalla legge e, se lo statuto della società lo prevede, dai requisiti ulteriori indicati da codici di comportamento.

Per le società organizzate secondo il sistema monistico è espressamente fatto salvo il disposto dell'articolo 2409-septies-decies del codice civile, che prescrive che almeno un terzo dei componenti del consiglio d'amministrazione sia costituito da soggetti indipendenti: non è pertanto prevista la presenza di un ulteriore membro indipendente nel caso in cui l'organo sia composto da più di sette membri.

Diversamente nel sistema dualistico (fondato su un consiglio di sorveglianza e su un consiglio di gestione nominato da quest'ultimo fra soggetti ad esso estranei) è stabilito che qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno dei suoi componenti sia fornito dei prescritti requisiti d'indipendenza.

Nel completamento di tali disposizioni si rendono più rigide le condizioni soggettive per l'assunzione di incarichi di amministrazione e direzione, prescrivendo che coloro i quali svolgono tali funzioni debbano possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo.

L’inserimento dell’amministratore indipendente nel consiglio di gestione del modello dualistico può sembrare in contraddizione con la natura di tale organo che è composto di amministratori esecutivi.

In merito all'articolo 2, il relatore osserva che contiene disposizioni relative agli organi di controllo in connessione con l'articolo 1.

In particolare, il potere di stabilire le modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza da parte dei soci di minoranza, attualmente rimesso all'atto costitutivo della società, viene trasferito alla Consob. È anche previsto che il presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione sia nominato dall'assemblea tra i membri eletti dalla minoranza.

Ulteriori disposizioni riguardano le condizioni soggettive richieste per l'assunzione dell'incarico di componente degli organi di controllo, tra cui l'incompatibilità che viene estesa anche a coloro che siano legati da rapporti di natura professionale (e non più soltanto patrimoniale) alla società, alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo. La determinazione degli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità è rimessa - come già attualmente previsto - a un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia sentite la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP.

Viene affrontato poi il problema del cumulo degli incarichi, limitatamente ai soggetti che esercitano incarichi di controllo presso le società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Si prevede che, mediante regolamento della Consob, siano stabiliti limiti al numero degli incarichi di controllo contemporaneamente esercitabili complessivamente assunti rimettendo all'autorità di vigilanza di determinare il peso di ciascun incarico.

Altre modifiche sono dirette a rafforzare l'esercizio dei poteri attribuiti ai membri degli organi di controllo e, in particolare, a coloro che siedono in essi in rappresentanza delle minoranze, come quelle che estendono i poteri di richiesta d'informazioni conferiti ai sindaci e ai componenti dei corrispondenti organi di controllo negli altri modelli societari.

A parere dell'oratore, si afferma in tal modo una democrazia degli azionisti evitando, quello che Stigler definisce l'assoggettamento del controllore.

L'articolo 3 modifica l'articolo 2393 del codice civile attribuendo anche al collegio sindacale il potere di promuovere, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l'azione di responsabilità nei riguardi degli amministratori, e prevedendo che, qualora la deliberazione sia assunta all'unanimità, essa comporti la revoca degli amministratori contro cui è proposta.

Per quanto riguarda, invece, l'azione sociale di responsabilità, viene ridotto il quorum necessario per il suo esercizio da parte dei soci delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, che passa dall'attuale misura di un ventesimo del capitale sociale a un quarantesimo, salva comunque la possibilità che una misura inferiore sia prevista a questo fine dallo statuto della società.

L’allargamento della soglia può accrescere il tasso di litigiosità con costi non compensati da benefici per l’interesse collettivo.

Gli articoli 4 e 5 recano misure volte ad agevolare la partecipazione delle minoranze alla formazione delle decisioni dell'assemblea dei soci delle società con azioni quotate.

L'articolo 5 conferisce a una minoranza qualificata la facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, consentendo tale iniziativa ai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale. La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

A suo giudizio, tale scelta può favorire comportamenti ostruzionistici da parte dei soci di minoranza. Il quorum non appare in linea con la disciplina del diritto societario in tema di convocazione dell’Assemblea da parte dei soci di minoranza per la quale è richiesto un decimo del capitale.

L'articolo 6 introduce una sezione del testo unico delle Finanze con una disciplina speciale volta ad assicurare la trasparenza delle società estere che sono controllate da società italiane, ovvero le controllano o sono ad esse collegate. Lo scopo perseguito da queste disposizioni - che riguardano unicamente i rapporti con le società estere aventi sede in uno Stato che non garantisca la trasparenza delle società - è di prevenire la possibilità che attraverso queste entità vengano occultati l'effettivo assetto proprietario o le reali condizioni patrimoniali e finanziarie di società italiane o dei gruppi ai quali esse facciano capo.

L'individuazione degli Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società (i cosiddetti «paradisi legali») è rimessa a decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia. A tal fine sono stabiliti i criteri cui deve ispirarsi l'analisi degli ordinamenti stranieri, come - ad esempio - le forme e le condizioni per la costituzione delle società, la struttura della società (con riguardo all'idoneità degli organi di controllo), o la disciplina dei bilanci e del loro controllo e l'idoneità delle sanzioni penali per la loro falsificazione.

Obblighi di diversa intensità sono previsti secondo la natura del legame intercorrente fra la società italiana e quella estera. Per tutte le società - controllanti, controllate e collegate - è prescritto di allegare al proprio bilancio una relazione degli amministratori, sottoscritta anche dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo, sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio.

Per le società italiane controllanti società estere sono stabilite prescrizioni più rigide: esse debbono infatti allegare al proprio bilancio di esercizio o consolidato, quello della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti.

Il bilancio della società estera controllata deve essere sottoposto a revisione da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana o da altra idonea società di revisione. Il bilancio della società estera controllata e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione debbono essere inoltre trasmessi alla Consob.

Il relatore passa poi ad affrontare la materia dei conflitti d'interesse osservando come, in particolare, l'articolo 7 intervenga sulla disciplina delle operazioni societarie con parti correlate introducendo nel codice civile l'articolo 2391-ter. Esso subordina all'espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione - deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale - le operazioni con cui le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio contraggono obbligazioni di qualsiasi natura, ovvero compiono atti di compravendita (di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale) con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo, ovvero con le società controllate dai predetti soggetti.

Gli atti compiuti in difformità dalla richiesta autorizzazione, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto prescritto a tale riguardo sono impugnabili entro 90 giorni dalla data di compimento dell'atto.

Ricorda che la materia è stata da ultimo disciplinata dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 310 del 2004, in riferimento alle operazioni poste in essere dagli amministratori.

L'articolo 8 modifica la disciplina del testo unico bancario relativamente alla concessione di credito da parte delle banche in favore di propri azionisti o dei soggetti che svolgono presso di esse funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché le obbligazioni degli esponenti bancari.

Si interviene modificando l'articolo 53 del citato testo unico, che sottopone ai limiti fissati dalla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR, la concessione di credito da parte delle banche a soggetti loro collegati o che detengono in esse una partecipazione rilevante. Tale disciplina è estesa ai soggetti che detengono anche indirettamente una partecipazione rilevante e a quelli che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la medesima banca, alle società controllate dai soggetti cui si applicano i limiti medesimi, o presso cui tali soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché ai sottoscrittori dei patti di sindacato.

Per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché dei soggetti che siano sottoscrittori dei patti di sindacato riguardanti una banca viene introdotto un limite massimo all'esposizione debitoria verso la banca stessa. È prescritto che non possano essere debitori nei riguardi della banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. Per i sottoscrittori dei suddetti patti, che siano debitori verso la banca oltre tale limite è posto il divieto di esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.

E' indubbio che le disposizioni in commento hanno come oggetto non solo i casi di conflitto di interesse, ma un fenomeno sociale più ampio, quello che George Simmel rappresentò come l'emergere di interrelazioni in circoli sociali già operanti agli albori del capitalismo tedesco.

Dopo aver ulteriormente illustrato i contenuti di tale articolo, il relatore sottolinea come le disposizioni implichino un sostanziale divieto per i grandi investitori delle banche di possedere partecipazioni nelle stesse superiori all’1 per cento del capitale con diritto di voto, con la necessità di dismettere rapidamente partecipazioni azionarie rilevanti nel capitale di banche, ovvero rinunciare a significativi affidamenti.

I grandi clienti di banche, che siano anche pattisti, se sono debitori verso la banca per un ammontare superiore allo 0,75 per cento del capitale con diritto di voto non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni possedute, anche indirettamente, se non vogliono dismettere le partecipazioni azionarie, ovvero rinunciare a significativi affidamenti. Le banche quotate rischiano di perdere importanti quote di impieghi e di mercato, ovvero subiranno una sostanziale modifica dei loro assetti azionari.

A suo parere verrà favorito l’accesso sul mercato italiano di banche estere non quotate in Italia e quindi non soggette alla nuova disciplina; la citata soglia di partecipazione al capitale di una banca, specie per le banche di piccola e media dimensione, può rappresentare un vincolo alla patrimonializzazione delle stesse, in quanto scoraggia l'investimento nel capitale da parte di affidati "importanti".

Tale prescrizione per i soci che rivestono cariche apicali, o partecipino a patti di sindacato di voto, potrebbero comportare che un amministratore, sindaco o pattista, meritevole di credito per un importo superiore alla soglia fissata, dovrebbe dismettere la sua partecipazione fino ad una soglia inferiore all’1 per cento per poter godere del fido che merita; i grandi investitori sarebbero scoraggiati ad investire in capitale di rischio di banche quotate per non perdere libertà sul piano finanziario.

In conseguenza di tale norma potrebbe determinarsi, in una delicata fase, un riassetto forzoso dell’azionariato delle banche quotate in Italia, ovvero una significativa perdita degli impieghi delle stesse, con un incalcolabile danno al conto economico delle stesse in favore delle banche estere, molto aggressive sia nella concessione di finanziamenti alle imprese che nell’acquisizione del controllo di importanti banche italiane.

Pur se le modifiche apportate all’articolo 53 del TUF appaiono e perseguono finalità condivisibili per rendere più stringente la disciplina e ampliarne l’ambito di applicazione appare necessario mantenere alla normativa secondaria delle attività creditizie l’intera disciplina della soglia di credito concedibile dalla banca ai soggetti collegati; questo profilo attiene tipicamente alla vigilanza prudenziale e richiede una fonte normativa più flessibile di quella primaria.

In riferimento all'articolo 9 il relatore fa presente che esso conferisce al Governo la delega legislativa per l'emanazione di norme dirette a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi.

Una disciplina specifica dovrà regolare l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei suddetti patrimoni per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione. In particolare, è previsto che di tali intermediari il gestore possa servirsi per non più del 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite effettuati.

Se è condivisibile la ratio della norma in cui si obbliga il gestore a rendere note le situazioni, l’introduzione di vincoli quantitativi finisce per vincolare la libertà di azione dei gestori italiani rispetto a quelli comunitari.

Con l'articolo 10, riguardante i conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento, viene preso in considerazione il problema della separazione delle strutture organizzative (le cosiddette «muraglie cinesi»), in particolare nel sistema della banca universale oramai affermatosi anche nell'ordinamento italiano.

Si stabilisce in via generale che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria. In ogni caso, la gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa, per evitare la contaminazione fra l'interesse proprio dell'intermediario e gli indirizzi seguiti nella prestazione dei servizi d'investimento ai clienti. Per prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse, viene inoltre rimesso alla Consob - sentita, per le banche, la Banca d'Italia - il compito di determinare criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura.

Per l'inosservanza di tali disposizioni sulla separatezza sono previste apposite sanzioni amministrative di natura pecuniaria nonché, nei casi più gravi, la sospensione, da quindici a sessanta giorni, o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento.

A giudizio del relatore l'articolo 10 presenta alcune criticità perché incide su un profilo che l’attuale impianto dei Testi Unici e della Finanza affida, attraverso una scelta di flessibilità - trattandosi di materia tecnica e di rapida evoluzione del mercato - alla regolamentazione delle autorità di settore; soprattutto, esso affida alla competenza della Consob un aspetto, quale quello della organizzazione, che i Testi Unici affidano al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d’Italia.

L’articolazione della struttura organizzativa costituisce il presidio fondamentale nella gestione e controllo dei rischi. Occorrerebbe evitare rigidità nell’intervento legislativo, nelle soluzioni organizzative da realizzare affidandolo alla disciplina secondaria, perché si traducono in vincoli onerosi e aggravano gli svantaggi con le parti estere.

In relazione al commento delle disposizioni recate dall'articolo 11, che tratta della circolazione in Italia degli strumenti finanziari collocati presso investitori professionali, l'oratore innanzitutto cita la modifica all’articolo 2412 del codice civile, con la quale si specifica che per il computo del limite all'emissione di obbligazioni previsto al comma 1 concorrono anche gli importi relativi a garanzie prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

Dopo aver analiticamente descritto il contenuto dell'articolo, il relatore invita poi le Commissioni a valutarne le conseguenze sul mercato delle obbligazioni societarie, poiché sostanzialmente s'impedisce la circolazione presso investitori non convenzionali dei titoli che inizialmente siano stati collocati solo presso investitori professionali.

È infine stabilito che le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, dello stesso TUF si applichino alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e, se compatibili, da imprese di assicurazione.

Al riguardo va richiamata la direttiva comunitaria 2002/83 che fa divieto di approvazione preventiva da parte di qualsiasi autorità delle condizioni particolari e speciali di condotta, nonché di tutta la documentazione utilizzata nei rapporti con gli assicurati da parte della società di assicurazione. Si potrebbe prevedere una preventiva intesa tra Consob e ISVAP nella emanazione di disposizioni sui prodotti assicurativi a più elevato contenuto finanziario proprio per la scelta delle autorità per funzione che non può prescindere dalla specifiche attività.

Sarebbe altresì opportuna una puntuale indicazione delle modalità e delle tecniche di intervento dei promotori prevedendo anche limiti quantitativi nel collocamento di prodotti particolarmente rischiosi (obbligazioni strutturate)

L'articolo 12 conferisce al Governo delega legislativa, da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per il recepimento della direttiva europea 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (direttiva il cui termine entro cui gli Stati membri debbono provvedere all'attuazione è fissato al 1° luglio 2005).

 Dopo aver ulteriormente commentato il contenuto degli articoli 13 e 14, si sofferma poi sull'articolo 15, recante numerose modifiche al Testo Unico delle norme in materia di intermediazione finanziaria.

Relativamente alla prestazione dei servizi d'investimento, con la novella all'articolo 21 è prescritto che i soggetti abilitati, sulla base di criteri generali minimi definiti dalla Consob con l'eventuale collaborazione delle associazioni, classifichino il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento.

Sarebbe opportuno prevedere il controllo da parte delle singole Autorità della rischiosità dei prodotti, nonché una valutazione di rating.

 Tra le numerose modifiche, il relatore si sofferma sul nuovo articolo 154-bis del TUF, con il quale viene prevista e disciplinata (comma 1, lettera n)) una nuova figura di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che, nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, dovrà garantire l'apporto di una specifica professionalità e una determinata sfera di responsabilità per quanto attiene alla correttezza della rappresentazione della situazione societaria nei bilanci e negli altri documenti contabili.

E' importante considerare che l'auditing interno non deve essere solo un processo rituale di procedure che non si trasformano in monitoraggio costante per incentivare comportamenti virtuosi nell'interesse dell'azienda.

Tra le novelle apportate dall’articolo 15 vanno segnalate poi le disposizioni concernenti le operazioni di listing e delisting che vengono confermate a Borsa Italiana, per la quale ci attendiamo un collocamento in borsa tale da consentire l’apertura ad altri soggetti.

L'oratore osserva poi che la riformulazione dell'articolo 190 del TUF operata dall’articolo 15 non coglie l’obiettivo, di per sé condivisibile, di un rafforzamento delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni della disciplina degli intermediari e del mercato. A fronte di un consistente incremento dell’ammontare massimo, che viene quintuplicato, non corrisponde analogo intervento sul minimo che viene solo raddoppiato. L’incremento massimo viene vanificato dalla possibilità di ricorrere all’oblazione che consente il pagamento ridotto in luogo della sanzione effettiva.

L’efficacia preventiva della sanzione risulta attenuata dal fatto che non verrebbe inflitta alle persone fisiche responsabili dei comportamenti irregolari ma alla società con conseguente impatto sul patrimonio di quest’ultima.

La previsione di un obbligo di regresso nei confronti di coloro che esercitano funzioni di amministrazione non sembra di facile applicazione e può creare situazione di conflitto di interesse per gli organi aziendali.

Dopo aver illustrato l'articolo 16, il relatore si sofferma ad analizzare il contenuto dell'articolo 17 che riguarda i piani di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (cosiddette stock options), usati - come è noto - come strumento di remunerazione aggiuntiva o come incentivo al conseguimento di risultati.

L'oratore afferma che la questione delle stock options è materia particolarmente delicata e richiede una attenta riflessione da parte delle commissioni riunite. Ritiene che la questione dei sistemi premianti debba essere affinata soprattutto se applicata al sistema creditizio e alle istituzioni finanziarie laddove devono prevalere comportamenti che salvaguardino e tutelino il valore aziendale nel medio lungo periodo rispetto a risultati di breve periodo che ne pregiudichino orizzonti di sviluppo.

Il meccanismo era nato per incentivare le performance dei manager, poi si sono collegate alla performance del titolo della società quotate innescando un circolo perverso di relazioni tra comportamenti dei dirigenti e quello stocastico e non razionale della borsa e delle valorizzazioni che essa consente.

Nasce dunque un contrasto tra un management tutto proteso alla valorizzazione del titolo nel breve termine fino al punto da mettere in discussione la esistenza stessa della impresa e l'azionista che non vuole mettere in discussione quella esistenza.

Il rapporto retributivo tra dipendenti e dirigenza è passato da 1 a 45 arrivando a 500 a 1. L'indecente abuso di stock options ha portato a realizzare concentrazioni e acquisizioni prive di ogni contenuto industriale.

Violare le regole contabili e intascare stock options legate alla crescita artificiosa del valore del titolo è una forma di corruzione manageriale. Soprattutto se si confrontano con crisi aziendali, disoccupazione e emarginazione sociale. Di qui la esigenza di accrescere la vigilanza degli azionisti sulle procedure di governance e nuove sanzioni morali.

Per tali motivi egli ritiene che la previsione normativa appare inadeguata.

Passando ad esaminare le disposizioni riguardanti la revisione dei conti il relatore si sofferma in particolare sul contenuto dell'articolo 18, commentando positivamente sia le modifiche che intervengono sul procedimento di conferimento e revoca dell'incarico, sia quelle che concernono la disciplina delle incompatibilità.

Dopo aver ulteriormente illustrato analiticamente i contenuti dell'articolo 18, il relatore passa ad affrontare le disposizioni recate dal Titolo IV del disegno di legge concernente le autorità di vigilanza considerandosi tali a questi fini la Banca d'Italia, la Consob, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nell'ambito dei principi di organizzazione, osserva che gli articoli 19 e 20 rispondono all'esigenza di favorire la collaborazione fra le autorità e il coordinamento nello svolgimento dei rispettivi compiti, nel rispetto della reciproca indipendenza. Viene così rimesso alle suddette autorità il compito di individuare, nel rispetto della reciproca indipendenza, forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze loro attribuite. Al medesimo fine è istituito un comitato di coordinamento composto dal Governatore della Banca d'Italia e dai presidenti della Consob, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Antitrust e presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Al comitato è espressamente attribuito il compito di determinare le forme di collaborazione fra le autorità e i modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti. In quest'ambito, esso può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

Tali autorità - prosegue il relatore - collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tale disposizione integra quanto è previsto in materia di segreto d'ufficio, in particolare, dall'articolo 7, comma 5, del TUB e dall'articolo 4, comma 1, del TUF, comprendendo nel circuito informativo anche l'Antitrust.

Al riguardo, ritiene che il coordinamento tra le autorità potrebbe essere più efficacemente realizzato sulla base di convenzioni sottoscritte tra le medesime autorità. Incomprensibile e ingiustificata appare l’attribuzione al Ministro dell’Economia del potere di richiedere la convocazione del Comitato per comunicazioni rilevanti. Tale scelta prefigura una ingiustificata forma di interferenza del Governo nell’esercizio dell’attività di vigilanza in contrasto con la esigenza, riconosciuta a livello internazionale, di salvaguardare l’indipendenza dell’autorità medesima.

Si sofferma quindi sull'articolo 21, che attribuisce a Banca d'Italia, Consob, ISVAP, COVIP e Antitrust la facoltà di avvalersi della guardia di finanza nell’esercizio dei loro poteri di vigilanza informativa e ispettiva. In tali ipotesi, la guardia di finanza - che opera con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti - è tenuta a comunicare tempestivamente tutti i dati pervenuti in suo possesso e coperti dal segreto d’ufficio alle Autorità competenti.

A tale riguardo, sottolinea l'opportunità di mantenere distinta la vigilanza informativa e ispettiva propria dell’autorità che ha natura amministrativa ed è sottoposta al segreto d’ufficio, dalle funzioni di polizia svolte dalla Guardia di Finanza, posto che l’autorità garante della concorrenza e la Consob con la Comunitaria 2004 con la direttiva sugli abusi di mercato già possono fare ricorso alla Guardia di Finanza, mentre la Banca d’Italia dispone già di un corpo ispettivo adeguato per dimensione e professionalità. A suo avviso, infatti, ogni autorità di controllo deve essere in grado di esercitare le proprie funzioni in proprio senza necessità di attingere collaborazione da soggetti che dipendono da altre strutture statali.

Gli articoli 22 e 23 enunciano alcuni princìpi generali per la disciplina dei procedimenti di competenza della Banca d'Italia, della Consob, dell'ISVAP e della COVIP per l'adozione, rispettivamente, di atti regolamentari e generali e di provvedimenti individuali, mentre non è compresa in tali disposizioni l'Antitrust.

Nel soffermarsi quindi sinteticamente sulle rimanenti disposizioni del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, sottolinea la necessità di introdurre norme di delega che consentano una effettiva individuazione ed articolazione di idonee strutture per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste, anche attraverso la istituzione di appositi uffici presso i Tribunali competenti.

Nel complesso, prosegue il relatore, il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento ha consentito di raggiungere un soddisfacente equilibrio, in un impianto che salvaguarda gli aspetti positivi del sistema preesistente, coniugandoli con esigenze di maggiore funzionalità per quanto riguarda le funzioni di controllo. A tal proposito, esprime apprezzamento per la mancata introduzione di norme sul mandato del Governatore della Banca d'Italia, nonché sulla modifica delle competenze in materia di vigilanza bancaria, che avrebbero comportato un radicale smantellamento del precedente sistema senza garanzie di una maggiore funzionalità.

Il disegno di legge n. 3328 costituisce a suo avviso un importante passo in avanti, con il quale si afferma con decisione una nuova cultura del controllo, mirando più al merito che alla forma. Nell'auspicare il rapido svolgimento dei lavori parlamentari, ribadisce il proprio apprezzamento per il provvedimento in esame, con il quale si crea, a suo avviso, una fondamentale precondizione per affermare le potenzialità di sviluppo delle imprese e del sistema Paese nel suo complesso, attraverso l'inserimento di regole finalmente più razionali ed efficaci.

 

Il relatore per la 10a Commissione SEMERARO (AN) illustra i disegni di legge in titolo sottolineando come il disegno di legge recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari sia stato recentemente approvato dalla Camera dei deputati dopo un esame estremamente accurato, nel corso del quale sono emersi numerosi aspetti problematici sia sotto il profilo tecnico che politico. Ne è scaturito un provvedimento estremamente articolato e dalla complessa collocazione sistematica, che affronta aspetti spesso eterogenei, nel tentativo - a suo avviso complessivamente riuscito - di ricostituire un quadro di certezze per gli operatori del settore e per la stessa affidabilità dei mercati, profondamente scossa dalle note vicende dello scorso anno. Il provvedimento definisce infatti indubbiamente nuove e più rigorose disposizioni per contrastare una gestione del risparmio tanto discutibile da aver creato crack finanziari che sono diventati casi di scuola anche all'estero e soprattutto per aver prosciugato i risparmi, seppure modesti, che talvolta costituivano il frutto di una vita di sacrifici, di tante famiglie. D'altra parte, nell'economia di un paese industrializzato con una imprenditorialità diffusa sul territorio, il risparmio svolge una funzione fondamentale e strategica. Per questo, prosegue il relatore, la tutela prevista dalla Costituzione è certamente finalizzata a difendere il cittadino risparmiatore, - e di più avrebbe dovuto essere fatto sul quest'aspetto - anche se non si deve sottovalutare che proprio attraverso il risparmio investito in azioni, obbligazioni e titoli le imprese possono essere messe nella condizione di finanziare la propria attività e la propria crescita. Di qui anche l'attenzione che Governo e Parlamento devono prestare ad un settore che negli ultimi anni è stato percorso da scandali finanziari di notevole ampiezza. Nel rilevare come nel tempo l'articolo 47 della Costituzione sia stato attuato più in funzione della difesa della liquidità monetaria che non dei risparmiatori e degli imprenditori medi e piccoli, precisa che l'ottica assunta dal disegno di legge in esame è invece certamente diversa, in quanto l'obiettivo primario appare essere quello di fornire una risposta a chi è stato danneggiato e di creare le condizioni perché ciò non debba ripetersi. Da ciò, a suo avviso, deriveranno sicuramente conseguenze positive per il sistema economico generale. Per tali ragioni ritiene non condivisibile la posizione di chi sostiene che l'attuale formulazione del testo, come pervenuta dalla Camera, dia luogo solo ad una piccola riforma o addirittura a una non riforma. Si tratta invece di un intervento legislativo di fondamentale importanza come sicuramente apparirà evidente anche nel corso della discussione che si svolgerà presso il Senato.

 Sottolinea inoltre come tale provvedimento, sia pur nella diversità delle posizioni che si sono manifestate nel corso dei lavori parlamentari, si ponga in una linea di forte continuità con il lavoro già svolto dal Governo e dal Parlamento durante questa legislatura, in particolare per quanto concerne la fondamentale opera di riforma del diritto societario, investendo profili quali la disciplina delle società per azioni in tema di organi di amministrazione e controllo, l’azione di responsabilità, la disciplina delle società estere, la regolamentazione dei conflitti d’interesse e delle forme di circolazione degli strumenti finanziari.

Il disegno di legge di riforma reca inoltre disposizioni in materia di servizi bancari, tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati, in materia di informazione societaria, nonché numerosi altri aspetti, di cui si darà conto in seguito. Proprio sotto il profilo della Governance risulta evidente la volontà del disegno di legge n. 3328 di rafforzare i meccanismi di trasparenza e di tutela dei risparmiatori.

La disciplina della corporate governance costituisce uno dei temi più spinosi ed intricati dell’economia globalizzata del nuovo millennio, nella quale i rapporti giuridici e commerciali su scala internazionale pongono nuove sfide sul piano dei due fondamentali pilastri della trasparenzae del controllo.Si tratta di due aspetti intimamente connessi ma non sovrapponibili, in quanto afferenti ad esigenze facenti capo a soggetti tendenzialmente diversi: il profilo della trasparenza richiama più da vicino le esigenze dei risparmiatori, mentre il profilo del controllo, nella duplice accezione di controllo "interno" ed "esterno", evoca profili, rispettivamente, di garanzia della corretta gestione dell’impresa, o di perseguimento di finalità di ordine pubblico da parte dello Stato. Ritiene tuttavia innegabile che non esistono demarcazioni nette tra i due aspetti, che convivono nella loro diversità.

Ricorda, al riguardo, che con l'intento di dar vita ad una seria politica di riforma per dare impulso a un'azione di rinnovamento sostanziale di interi settori dell'economia, e partendo da una disciplina di base risalente al 1942, il Governo ha recentemente varato una riforma organica del diritto societario di amplissimo respiro, ridisegnando secondo uno spirito moderno l'intera materia dell'organizzazione dell'impresa. Il legislatore, nell'ottica di una maggiore flessibilità, ha attribuito all’autonomia statutaria la facoltà di scegliere, in alternativa rispetto al sistema tradizionale, altri due sistemi di corporategovernance: quello "dualistico" di matrice tedesca e quello monistico di tradizione anglosassone.

Tuttavia, a suo avviso, anche la scelta relativa ai modelli di controllo non può non inserirsi in un'ottica di compromesso e di bilanciamento tra le istanze della trasparenza della attività societaria, contrapposte a quelle della sua autonomia. Le forti preoccupazioni sul rischio di porre eccessive restrizioni all'autonomia delle strutture societarie hanno tuttavia reso necessario un esame estremamente accurato proprio per quanto concerne il controllo di tipo esterno tra i principali oggetti dei disegni di legge in esame.

Al riguardo, osserva che da più parti viene da tempo rilevata la necessità di scindere la definizione dell’assetto di governo societario dalla mera disciplina dei rapporti amministratori-azionisti, in quanto inidonea a definire a garantire una reale dialettica endosocietaria tra il socio di controllo e gli altri detentori di interessi, azionisti di minoranza, investitori e risparmiatori.

Il disegno di legge approvato dalla Camera contiene pertanto alcune rilevanti modifiche alla disciplina delle società per azioni, al fine di rafforzare i controlli interni sulla gestione delle imprese e la sorveglianza sulla corretta rappresentazione della loro situazione finanziaria, atteso che i controlli operati da organismi interni all’impresa rappresentano una prima fondamentale garanzia contro possibili comportamenti fraudolenti, in grado di compromettere la stessa stabilità dell’azienda.

Sulla base di tale impostazione concettuale, viene promossa in modo più efficace la dialettica rappresentativa nella compagine sociale, attraverso un sensibile rafforzamento del ruolo degli azionisti di minoranza, in un’ottica di ulteriore perfezionamento di alcune aporie relative alla funzionalità dei nuovi modelli di amministrazione e controllo introdotti dalla citata riforma del diritto societario in relazione alla prevenzione dei possibili conflitti d’interessi, sia con riferimento agli organi di controllo interno, scelti dal medesimo socio di controllo che nomina gli amministratori, sia in relazione alla posizione dei revisori contabili, anch’essi individuati dal socio di controllo e potenzialmente interessati a rapporti di consulenza.

A suo avviso, al fine di rendere maggiormente elastiche le disposizioni contenute nel disegno di legge, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere una modifica all'articolo 2409 del codice civile prevedendo la possibilità di adottare provvedimento di sospensione cautelare degli amministratori di società. In tal modo, si potrebbe correttamente perseguire le esigenze cautelari, a tutela della società, con l'interesse dell'amministratore ad essere definitivamente rimosso solo all'esito dell'accertamento di un eventuale operato negligente.

Nel richiamare quindi sinteticamente le disposizioni contenute nei primi 10 articoli del disegno di legge n. 3328, sulle quali si rimette a quanto già riferito dal Relatore Eufemi, passa quindi ad esaminare le disposizioni contenute ai Titoli V e VI, evidenziando che le sanzioni penali e amministrative di cui al Titolo V contemplano, da un lato, un generale aggravamento della disciplina sanzionatoria e, dall'altro, l'introduzione di ulteriori fattispecie. Come è stato sottolineato nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul risparmio, la scarsa efficacia deterrente delle norme sanzionatorie vigenti è stato uno dei fattori di origine delle crisi aziendali verificatesi in Italia. Di qui la necessità di individuare meccanismi capaci di indirizzare gli operatori verso comportamenti maggiormente virtuosi. Ci si è quindi orientati verso la definizione di norme che comportino un aggravamento delle sanzioni penali e introducano sanzioni amministrative per i casi di false comunicazioni sociali e sono state individuate nuove fattispecie sanzionatorie, tra le quali quelle relative al reato di grave nocumento ai risparmiatori e all’omessa comunicazione del conflitto di interessi, nonchè reintrodotto nell’ordinamento il reato di "mendacio bancario", che ricorre nel caso in cui vengano fornite dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di un’azienda al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende amministrate.

Particolare rilievo ha poi la previsione, tra le sanzioni accessorie, della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario o presso società per gli amministratori che abbiano diffuso informazioni ingannevoli, nonché il rafforzamento della cosiddetta sanzione "reputazionale" mediante l’introduzione, a carico dell’autore della violazione, di forme di pubblicità diffusa sull’intero territorio nazionale dei provvedimenti sanzionatori adottati. Ritiene indubbia l’efficacia deterrente di tale previsione nei confronti di chi opera in un mercato come quello finanziario, dove la fiducia è valore essenziale e presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività.

Passando ad esaminare le singole disposizioni contenute nel Titolo V del disegno di legge, rileva che l'articolo 29 sostituisce gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che puniscono rispettivamente le false comunicazioni sociali e le false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. Al riguardo, ribadisce che il testo in esame tende ad aggravare le pene comminate per entrambe le fattispecie previste dal codice, anche attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative e di una nuova circostanza aggravante individuata nel grave nocumento cagionato ai risparmiatori.

Con particolare riferimento alle false comunicazioni sociali contemplate dall'articolo 2621 del codice civile, prosegue il Relatore, si prevede che la pena, attualmente stabilita nell'arresto fino a un anno e sei mesi, sia elevata fino alla misura di due anni. Inoltre, per i casi in cui la condotta non sia punibile, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa fra dieci e cento quote e si prevede l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, con particolare riferimento all’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. La stessa sanzione amministrativa è prevista, con i medesimi presupposti e conseguenze, in relazione alla fattispecie di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, contemplata dall'articolo 2622 del codice civile, che viene integrata includendo la società nel novero dei soggetti suscettibili di lesione e quindi legittimati a proporre querela. La pena prevista per questa fattispecie consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni ed è aggravata se il reato coinvolge società con azioni quotate in mercati regolamentati o ha cagionato un grave nocumento ai risparmiatori. Come precedentemente evidenziato, fa presente che tale ultima fattispecie viene introdotta per la prima volta nell’ordinamento: si prevede che ricorra qualora il danno abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del PIL.

Con l’articolo 30 viene introdotta un’apposita sanzione nel caso in cui l'amministratore di una società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di una banca, di un’assicurazione o di un altro soggetto sottoposto a vigilanza, violi gli obblighi di comunicazione e di astensione dalle deliberazioni previsti in caso di conflitto d'interessi. La pena comminata è la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Parallelamente, viene integrata la disciplina delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 31 modifica la fattispecie di ricorso abusivo al credito, di cui all'articolo 218 del regio decreto n. 267 del 1942, relativo alla disciplina del fallimento, aggravandone la pena. In particolare, la determinazione dei soggetti attivi del reato viene integrata comprendendovi, oltre agli imprenditori esercenti un'attività commerciale, anche gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che ricorrano o continuino a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza. La pena, attualmente fissata nella reclusione fino a due anni, viene elevata con la previsione del minimo di sei mesi e del massimo di tre anni. La condanna, inoltre, comporta l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino ad un massimo di tre anni.

Con l’articolo 32 viene nuovamente introdotta nell’ordinamento la figura di reato denominata "mendacio bancario", con l’unica differenza, rispetto alla disciplina previgente, dell’aumento della sanzione pecuniaria, che può raggiungere i 10.000 euro. La pena detentiva ha il limite massimo di un anno.

Gli articoli successivi apportano talune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In particolare viene qui trasferita, abrogando il corrispondente articolo del codice civile, la disciplina relativa ai casi di falso in prospetto, realizzato con l’intenzione di ingannarne i destinatari. Le distinte fattispecie di pericolo e danno attualmente previste vengono unificate in una unica fattispecie, punita con la reclusione da uno a cinque anni.

Con l’intenzione di rafforzare il sistema dei controlli esterni sulle società quotate, su quelle da esse controllate e sulle società che emettono strumenti finanziari diffusi in misura rilevante tra il pubblico, vengono poi delineate apposite fattispecie di reato riguardanti la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione e per i casi di corruzione dei revisori. In particolare, i responsabili della revisione che attestino il falso od occultino informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena è inflitta agli amministratori, ai soci, ai responsabili della revisione contabile ed ai dipendenti di una società di revisione che per denaro o altra utilità compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio.

Precisa poi che un’ulteriore fattispecie introdotta ha per oggetto le false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate, punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra diecimila e trecentomila euro e, ad ulteriore scopo deterrente, con la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale.

 Anche la violazione, da parte dei componenti degli organi di controllo delle società quotate, dell’obbligo di informare la Consob e il pubblico circa gli ulteriori incarichi di amministrazione e controllo eventualmente assunti – obbligo peraltro introdotto dall’articolo 2 del testo in esame, come strumento di verifica dei limiti al cumulo degli incarichi – è punito con un’apposita sanzione amministrativa. La sanzione è determinata in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione e comporta la sanzione accessoria della decadenza dall'incarico.

Per quanto riguarda poi l’articolo 37, rileva che tale disposizione prevede un generale incremento delle sanzioni penali e amministrative previste per le violazioni della disciplina societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa e della previdenza complementare: in particolare, vengono raddoppiate le sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, dalla legge sulla vigilanza sulle assicurazioni e dal decreto legislativo sulla previdenza complementare, così come le pene previste dagli articoli del codice civile in materia di impedito controllo, di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità e di aggiotaggio, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, nonché, per quanto riguarda il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, nel caso in cui si tratti di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Inoltre, le sanzioni pecuniarie previste dai testi unici e dalle leggi sopra citate, se determinate in una somma di denaro, sono quintuplicate limitatamente alla misura massima. Viene infine disposto il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste dalla legislazione vigente sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Per quanto riguarda le sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi della legislazione vigente nei settori in esame, rileva che l'articolo 38 del disegno di legge ne rinvia la definizione ad uno o più decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore della delega. I decreti dovranno disciplinare l'applicazione delle sanzioni accessorie e determinarne la durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione. Tra le sanzioni accessorie dovranno essere previsti la sospensione, la decadenza o l’interdizione dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche, altri soggetti operanti nel settore finanziario e società e, come precedentemente evidenziato, l’obbligo di pubblicizzare la sanzione pecuniaria e accessoria sia su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione che nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali abbia prestato la propria attività l’autore della violazione.

Si sofferma quindi sul Titolo VI, nel quale sono previste disposizioni transitorie per l'applicazione di alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge, nonché alcune norme di carattere generale necessarie per l'attuazione del provvedimento. Rientra nel primo gruppo la definizione del termine per gli adempimenti previsti nel testo in esame, contenuta nell’articolo 40. In relazione alle modificazioni introdotte alla disciplina delle società è stabilito in via generale che le società iscritte nel registro delle imprese provvedano a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Lo stesso articolo definisce i termini per l’adeguamento alle disposizioni contenute agli articoli 6, 7, 8, 14 e 18 del disegno di legge in esame.

Con l’articolo 41 viene conferita al Governo la delega ad intervenire, entro un anno, per il coordinamento delle disposizioni introdotte in questa sede con la normativa vigente.

Si stabilisce infine una procedura uniforme per l'esercizio delle deleghe legislative previste nel presente provvedimento: in particolare il termine per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari è fissato in quaranta giorni. Qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l’esercizio della delega o successivamente, la delega viene prorogata di novanta giorni.

Segnala infine che con l’articolo 39 del provvedimento viene soppressa la Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, organismo avente composizione mista e formato da rappresentanti delle Assemblee parlamentari e di organi della pubblica amministrazione. La creazione della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali e, soprattutto, il passaggio dalla lira all’euro rende ormai superata l’esistenza di un organismo di alta vigilanza sull’emissione e sulla circolazione della moneta.

Esprime infine apprezzamento per le soluzioni contenute nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ritiene sostanzialmente adeguato rispetto alle necessità e alle finalità inizialmente proposte, pur abbisognando di qualche ulteriore precisazione e correttivo che potrà essere certamente apportato nel corso dell'esame presso il Senato. A tale proposito, si riserva di formulare le proprie proposte modificative all'esito della discussione generale.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)
10a (Industria, commercio, turismo)

lunedì 21 marzo 2005

9a Seduta

Presidenza del Presidente della 10a Commissione

PONTONE

 

La seduta inizia alle ore 15,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

 

- e della petizione n. 808 ad essi attinente

 

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3328, 2759 e 3308, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2202, 2680, 2760 e 2765 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 2202, 2680, 2760 e 2765, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3328, 2759 e 3308 e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.

 

Il presidente PONTONE informa che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite integrati dai rappresentanti dei Gruppi hanno stabilito, lo scorso 17 marzo, di procedere all’audizione, in sede informale, dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e che tale audizione avrà luogo domani alle ore 15. Comunica inoltre che in tale sede si è deciso di richiedere alla Banca d’Italia, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla CONSOB di far pervenire memorie scritte di valutazione del disegno di legge n. 3328, già approvato dalla Camera dei deputati.

 

Prende atto la Commissione.

 

Il PRESIDENTE dà quindi conto che ai disegni di legge dei quali le Commissioni riunite hanno già avviato l’esame con lo svolgimento delle relazioni da parte dei senatori Eufemi e Semeraro, sono stati abbinati i disegni di legge nn. 2760, 2680, 2202 e 2765, vertenti su oggetti identici o strettamente connessi ai primi e riassegnati alle Commissioni riunite 6a e 10a dal Presidente del Senato.

Invita quindi i relatori ad integrare la loro illustrazione con riferimento a tali testi.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), relatore per la 6a Commissione, illustra, anche a nome del relatore Semeraro, i contenuti dei disegni di legge abbinati.

Osserva anzitutto che il disegno di legge n. 2760reca disposizioni in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori, nonché di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari: a parte l'articolo 1, che verte in materia di azioni collettive, trattate dalla Camera separatamente e oggetto del disegno di legge n. 3058, approvato dalla stessa Camera e che verrà esaminato in modo autonomo dalle Commissioni competenti, gli articoli successivi ridefiniscono la disciplina della responsabilità dei soggetti certificatori in senso maggiormente rigoroso, prevedendo la trasformazione della CONSOB in una nuova autorità garante per la trasparenza e correttezza dei mercati finanziari, cui vengono attribuite in modo più marcato compiti di garanzia e di tutela dei soggetti investitori, ed in particolare delle persone fisiche, nei mercati dei valori mobiliari.

Sottolinea poi che tale proposta legislativa prevede l'istituzione di un fondo di garanzia a tutela degli investitori, finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori inconsapevoli danneggiati da fenomeni di gravi alterazioni nel funzionamento dei mercati finanziari, mentre particolare interesse riveste il Capo II, che detta nuove norme in materia di sistema dei controlli societari e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interesse, prevedendo, in particolare, l'integrale sostituzione delle disposizioni penali in materia di società e consorzi contenute nel codice civile. Evidenzia inoltre che tale innovazione è volta, per un verso, ad eliminare tutte le ipotesi di procedibilità a querela introdotte con la recente riforma del diritto societario e, per altro verso, ad inasprire le sanzioni penali previste per tutti i reati di falsità e per gli illeciti commessi dagli amministratori anche mediante omissione. Dopo aver ricordato che tale disegno di legge reca norme più rigorose in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interesse tra banche ed imprese, anche attraverso l'introduzione di espliciti divieti e di corrispondenti sanzioni per ogni forma di rapporto potenzialmente condizionante l'attività di revisione, rileva che esso prevede l’obbligo del voto di lista per la nomina degli amministratori e del collegio sindacale, oltre a novellare la legge sui licenziamenti individuali nel senso che il licenziamento o qualsiasi provvedimento disciplinare debba considerarsi nullo se indotto dal rifiuto del dipendente alla commissione o omissione di atti che avrebbero determinato o concorso a determinare una violazione di leggi o di atti regolamentari. Conclude notando che l'articolato contiene infine ulteriori disposizioni in tema di trasparenza delle società off-shore e di emissioni obbligazionarie.

Il RELATORE si sofferma quindi ad analizzare il disegno di legge n. 2680, recante norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere, il quale si compone di tre articoli: in particolare, l'articolo 1 sottopone all'autorizzazione della CONSOB l’ammissione alla quotazione in Italia su mercati regolamentati di azioni, obbligazioni, o altri valori mobiliari emessi da società italiane o estere, mentre l'articolo 2 precisa che il collocamento in Italia di azioni, obbligazioni, o altri valori mobiliari o strumenti finanziari emessi all’estero da società italiane o estere, è soggetto agli stessi controlli e autorizzazioni richiesti per l’emissione e il collocamento in Italia di valori mobiliari di società quotate su un mercato regolamentato italiano. Rileva inoltre che l'articolo 3 prevede la responsabilità in solido sulle obbligazioni collocate, per un triennio, per gli istituti bancari che partecipano al collocamento di obbligazioni emesse o collocate in Italia.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 2202, osserva che esso reca disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione, estendendo le ipotesi di incompatibilità e rafforzando la tutela risarcitoria a favore delle società revisionate, dei soci e dei terzi: in particolare, viene dettata una apposita disciplina volta a garantire l'indipendenza dei revisori, attribuendo alla CONSOB i relativi compiti di vigilanza.

Relativamente al disegno di legge n. 2765, che istituisce un fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari, finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari, rileva che la gestione dello stesso è affidata alla CONSOB, la quale con apposito regolamento ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento. Fa infine presente che ad alimentare il fondo si provvede tramite una maggiorazione dell’aliquota della ritenuta sui redditi da capitale.

 

Il senatore SEMERARO (AN), relatore per la 10a Commissione, nel condividere le osservazioni del relatore Eufemi sui profili di competenza di entrambe le Commissioni, rileva peraltro incidentalmente come la previsione dell'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori costituisca un argomento le cui implicazioni meritano un'approfondita valutazione. Osserva, infatti, come le misure contenute nel disegno di legge n. 3328 appaiano complessivamente già di per sé idonee a fornire tutela a chi investe sui mercati finanziari.

 

Le Commissioni riunite convengono di assumere il disegno di legge n. 3328 quale testo base per il seguito dell'esame.

 

Si apre la discussione generale.

 

Il senatore COSTA (FI) auspica una sollecita conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo, al fine di fornire una adeguata e tempestiva risposta da parte del legislatore rispetto alle esigenze di tutela dei risparmiatori, che divengono sempre più pressanti. Reputa infatti che il testo del disegno di legge n. 3328 non debba subire incisive modifiche, poiché in tal modo si rischierebbe un'eccessiva dilatazione dei tempi di approvazione delle misure sul settore del risparmio.

Per quanto concerne la proposta di istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, sottolinea l'opportunità di non stabilire misure di salvaguardia che potrebbero porsi in contrasto con il principio per cui un certo margine di rischio è insito in ogni investimento finanziario e con le caratteristiche fondamentali di un'economia di mercato.

 

Il presidente PONTONE avverte che il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta da convocarsi per mercoledì 6 aprile 2005, alle ore 15, in cui proseguirà la discussione generale.

 

Prendono atto le Commissioni riunite.

 

La seduta termina alle ore 16.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)
10a (Industria, commercio, turismo)

mercoledì 13 aprile 2005

10a Seduta

Presidenza del Presidente della 10a Commissione

PONTONE

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 

 Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

 

Intervenendo in discussione generale, il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) sottolinea anzitutto come il provvedimento in esame giunga dopo un significativo lasso temporale rispetto al verificarsi degli scandali finanziari che ne hanno determinato la genesi. Ricorda inoltre come l’indagine conoscitiva svolta congiuntamente con le Commissioni VI e X dell’altro ramo del Parlamento sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio avesse già individuato le principali problematiche attinenti la riforma del settore del risparmio e le possibili misure da adottare: a tale proposito, ritiene il provvedimento insufficiente rispetto agli interventi attesi da parte dei risparmiatori e degli operatori finanziari.

Passa quindi a commentare nel dettaglio taluni aspetti del disegno di legge. Relativamente all’impianto sanzionatorio, sottolinea l’esigenza di un inasprimento delle pene, soprattutto con riferimento al reato di falso in bilancio, in un’ottica di maggiore deterrenza, richiamando in proposito l’esperienza statunitense.

Auspica inoltre l’introduzione di previsioni maggiormente stringenti relativamente alla disciplina dei conflitti di interesse degli intermediari finanziari. Per quanto concerne, poi, l’articolo 8 del disegno di legge, in materia di rapporti tra sistema bancario e sistema industriale, fa osservare come nel Paese sia invalsa una tendenza alla crescita dell’erogazione del credito a favore delle imprese di grandi dimensioni a scapito di quelle piccole e medie e come non possa essere condivisa l’opinione dei relatori che considerano tale disposizione eccessivamente limitativa delle partecipazioni industriali nel capitale delle banche. Al contrario, ritiene che tale norma debba essere mantenuta e meglio dettagliata, onde garantire che il sistema bancario operi principalmente al fine di tutelare gli interessi dei risparmiatori. Con riferimento peraltro, in generale, all’assetto del sistema bancario medesimo, ne rileva la scarsa competitività, come dimostrato dalle recenti operazioni finalizzate all’acquisizione di importanti istituti di credito italiani da parte di banche straniere. Pur prendendo atto del fatto che la tematica del mandato del Governatore è stata accantonata, resta sul tappeto la questione dell'eliminazione dal provvedimento delle norme riguardanti le competenze in materia di concorrenza bancaria.

Tali questioni, infatti, vanno correlate al fatto che i costi dei servizi forniti dagli istituti di credito sono molto alti, e che esiste certamente un problema di scarsa concorrenza tra banche.

Pur rilevando la presenza di disposizioni condivisibili, ritiene altresì opportuno affrontare nell’ambito del provvedimento la problematica delle azioni collettive a tutela dei risparmiatori, ricordando come il disegno di legge n. 3058, recante disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, già approvato dalla Camera dei deputati, non sia stato sinora esaminato. Inoltre, auspica che nella presente sede vengano introdotte misure di tutela preventiva degli investitori, mediante la corretta informazione degli stessi sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, oltre al ripristino della previsione, originariamente contenuta nel disegno di legge prima delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, della nullità dei contratti di investimento stipulati tra risparmiatori e intermediari in caso di violazione degli obblighi di comportamento di tali ultimi, dando in tal modo un segnale significativo ai mercati finanziari e assicurando una maggiore efficacia deterrente.

In conclusione, ritiene che il provvedimento dovrebbe essere essenzialmente improntato alla tutela dei risparmiatori mediante prescrizioni maggiormente incisive.

 

Interviene il senatore PASQUINI (DS-U) il quale rileva criticamente il notevole ritardo dell’Esecutivo nell’intervenire normativamente sulla materia dell’assetto del sistema del risparmio, riferendosi non solo al provvedimento in esame ma anche al tardivo recepimento della direttiva comunitaria sugli abusi di mercato. Riepiloga quindi i fattori politici alla base della differente impostazione del testo in esame rispetto all’originaria versione presentata dal Governo alla Camera dei deputati: mentre inizialmente la principale materia da disciplinare era costituita dall’assetto delle autorità di vigilanza, anche sotto il profilo dei rapporti con il potere politico, rimanendo in secondo piano le problematiche attinenti al governo societario, la formulazione attuale si muove in un’ottica molto diversa. Osserva che l’esperienza ha evidenziato l’insufficienza dell’autoregolamentazione dei soggetti che operano sui mercati finanziari, nonché elementi di problematicità nell’ambito del sistema di valutazione del merito di credito; le crisi finanziarie hanno messo in luce, inoltre, l’esigenza di prevenire l’effettuazione di operazioni societarie poco trasparenti, nonché di una più stringente regolamentazione della circolazione dei titoli obbligazionari e di un’analisi del funzionamento del sistema di segnalazione dei rischi nell’erogazione del credito. Rileva pertanto criticamente l’eliminazione nel testo approvato dalla Camera dei deputati di disposizioni di notevole importanza quali quelle concernenti l’assetto della Banca d’Italia, le competenze in tema di concorrenza bancaria e la disciplina del reato di falso in bilancio: con specifico riferimento alla durata dell’incarico di Governatore della Banca d’Italia, ritiene che un allineamento con le regole vigenti negli altri Paesi europei, nel senso di una limitazione temporale, avrebbe dovuto essere stabilito autonomamente dalla Banca d’Italia medesima; riguardo ai rapporti tra le autorità di vigilanza sul settore del risparmio, non condivide il mantenimento dell’assetto attuale, rilevando peraltro come le misure stabilite per il coordinamento dell’attività delle stesse possano rivelarsi problematiche; giudica infine negativamente l’affievolimento della portata della fattispecie incriminatrice del falso in bilancio.

Per quanto concerne, in generale, l’assetto del sistema bancario, ritiene che l’attività e le decisioni della Banca d’Italia dovrebbero essere ispirate ad una maggiore trasparenza, poiché ciò consentirebbe una migliore efficienza del mercato creditizio e finanziario vigilato e quindi favorirebbe la competitività degli istituti di credito nazionali dal punto di vista della concorrenza. Inoltre, reputa controproducente perseguire politiche di tipo protezionistico in ambito bancario proprio sotto il profilo della garanzia della concorrenza nel settore, ricordando peraltro come analogo atteggiamento non sia stato seguito con riferimento alle imprese industriali. Rileva altresì criticamente come il sistema bancario italiano sia incentrato sul settore del credito al dettaglio rispetto al finanziamento alle imprese e alle operazioni di investimento e come tale circostanza si ripercuota negativamente sulle possibilità di crescita delle piccole e medie imprese. Ravvisa ulteriori elementi di criticità nel fatto che numerose emissioni di obbligazioni da parte di imprese italiane siano collocate avvalendosi di banche straniere e nell’elevato costo della prestazione dei servizi bancari, dovuto alla mancata liberalizzazione e all’insufficiente livello di concorrenza nel settore creditizio.

Con riguardo ai profili di merito, ritiene che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati contenga alcuni aspetti positivi, come la previsione di nuovi principi e regole di governance e di revisione contabile, oltre alle disposizioni volte ad contrastare più efficacemente le manovre elusive poste in essere con il ricorso a società collegate o controllate operanti nei cosiddetti paradisi fiscali; sono altresì condivisibili le nuove norme in tema di obblighi di trasparenza. Non vanno poi trascurati gli obblighi in tema di redazione e presentazione dei prospetti informativi, nonché il divieto di collocazione di strumenti finanziari ad alto rischio presso investitori non istituzionali. Analogamente, ritiene condivisibile la ricorribilità e la maggiore trasparenza delle decisioni delle autorità di controllo. Ritiene quindi che il disegno di legge risulti senz’altro apprezzabile - in quanto mira a rinnovare profondamente principi, regole e procedure inefficienti e gravemente anacronistici - ma ciò rende anche più evidente il fatto che si sia persa l’occasione per giungere ad un provvedimento realmente completo ed efficace: l'articolato in commento presenta ancora numerose lacune ed aporìe.

In particolare, non è stato risolto il problema del limite temporale al mandato del Governatore della Banca d’Italia e viene proposta una formulazione del reato di falso in bilancio non accettabile.

Esprime inoltre perplessità riguardo alla cosiddetta vigilanza per funzioni, in quanto il coordinamento tra le tre Autorità attualmente previste non sembra sufficientemente definito e potrebbe risultare gravemente problematico.

Richiama l’attenzione delle Commissioni riunite sul fatto che le modifiche del TUF previste all’articolo 15 sono state svuotate dei contenuti maggiormente significativi, lamentando inoltre la soppressione, a suo avviso ingiustificata, delle disposizioni relative alla tutela preventiva dei risparmiatori.

Esprime altresì forti dubbi sull’opportunità di predeterminare rigidi limiti legali con riguardo alle cosiddette operazioni con parti correlate, in quanto ritiene che tali aspetti non si prestino adeguatamente ad una predeterminazione in via normativa ma debbano, diversamente, essere valutate caso per caso.

Da ultimo, ritiene che l’attuale regolamentazione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento risulti non convincente, auspicando pertanto i necessari approfondimenti sul punto.

Per tali ragioni, ritiene necessario svolgere un esame estremamente accurato dei disegni di legge in titolo, senza forzate restrizioni dei tempi necessari per l’esame parlamentare, al fine di restituire un quadro di certezze alla regolamentazione al nostro sistema creditizio e di tutelare gli interessi dei risparmiatori, delle imprese, e degli stessi istituti di credito.

 

Il senatore DEBENEDETTI (DS-U) osserva preliminarmente che il risparmio costituisce un valore fondamentale la cui salvaguardia è nell’interesse comune non solo dei risparmiatori, ma altresì delle banche e delle imprese, atteso che, in un sistema di mercato efficiente, un’attenta opera di selezione del credito e delle sue modalità di gestione e di erogazione consente di perseguire al contempo l’interesse degli istituti di credito e di coloro che ad esso ricorrono, sia che si tratti di piccoli risparmiatori o di imprese.

In tale contesto - nel quale del resto emerge un generale riconoscimento della necessità di tutelare il diritto lato sensu di proprietà – occorre individuare un punto di incontro per realizzare un equilibrato contemperamento tra lo sviluppo della concorrenza e la vigilanza prudenziale: e tuttavia, a suo avviso, il sistema creditizio nazionale avrebbe bisogno di un maggiore tasso di concorrenzialità.

Con riguardo alle recenti vicende della possibile acquisizione del controllo della Banca nazionale del lavoro e della Banca Antonveneta, non è stato un caso, a suo avviso, che tali questioni si siano poste in concomitanza con l'esame parlamentare di un testo che potrebbe riformare radicalmente i principi di concorrenza, di tutela e di vigilanza.

Sottolinea pertanto la necessità di esaminare con attenzione tutti gli aspetti evocati dai provvedimenti, senza trascurare i problemi relativi alla durata del mandato del Governatore e alla ripartizione dei poteri tra le varie autorità di controllo: a tale proposito, appare evidente che su tali questioni si sono registrate posizioni per certi versi pregiudiziali e aprioristiche.

D'altro canto egli rimarca il patrimonio di credibilità e indipendenza di giudizio acquisito dall'Istituto di vigilanza nel corso della sua lunga storia, auspicando che le Commissioni riunite deliberino con senso di responsabilità e spirito critico proprio per preservare tale patrimonio.

 

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

giovedì 14 aprile 2005

11a Seduta

Presidenza del Presidente della 10a Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d’iniziativa governativa; dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d’iniziativa governativa e del disegno di legge d’iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

- e petizione n. 808 ad essi attinente.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

Interviene in discussione generale il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U), che riepiloga innanzitutto i dati dimensionali relativi alle crisi industriali e finanziarie verificatesi negli scorsi anni, che hanno coinvolto un significativo numero di risparmiatori. A fronte del susseguirsi dei ricordati dissesti, ritiene che responsabilità debbano essere individuate non solo in capo agli esponenti societari e ai soggetti deputati al controllo interno ed esterno alle imprese, ma anche alle autorità di vigilanza sul mercato bancario e finanziario e, in ultima analisi, al legislatore, cui sarebbe spettato il compito di intervenire normativamente introducendo prescrizioni maggiormente stringenti. A tale ultimo proposito ricorda che l'attività della Commissione di studio presieduta dal professor Galgano, la quale aveva elaborato una serie di ipotesi di riforma in particolare in materia di revisione contabile, non ha avuto seguito in termini di proposte legislative; inoltre, non hanno trovato riscontro le raccomandazioni comunitarie in tema di revisori contabili, mentre la direttiva europea sugli abusi di mercato è stata recepita con notevole ritardo, nonostante la propria proposta a suo tempo formulata di inserimento già nel disegno di legge comunitaria 2004; infine, rileva criticamente che il disegno di legge n. 3058 in materia di azioni collettive a tutela dei consumatori, già approvato dalla Camera dei deputati, non è ancora stato esaminato dal Senato.

Il ritardo nell'intervenire legislativamente sul settore del risparmio si è determinato, a suo avviso, per la mancanza in seno al Governo e alla maggioranza di un effettivo intento politico di riforma, soprattutto per quanto concerne la problematica del riassetto dei poteri della Banca d'Italia e la disciplina del reato di falso in bilancio: da un lato, infatti, vi è la volontà di non ingenerare conflitti con il Governatore della Banca d'Italia nell'attuale difficile congiuntura di finanza pubblica e alla luce delle recenti vicende del settore bancario; dall'altro, l'Esecutivo non intende intervenire con decisione in materia di false comunicazioni sociali per le ripercussioni concrete che potrebbero prodursi su vicende giudiziarie in corso.

Rileva peraltro criticamente come tale condotta non si traduca in un'adeguata tutela degli interessi dei risparmiatori e, in definitiva, rischi di ripercuotersi negativamente sul sistema economico e finanziario del Paese, ricordando inoltre la differente impostazione seguita nell'esperienza statunitense dopo il verificarsi di gravi dissesti finanziari.

Ritiene pertanto indispensabile un'azione legislativa mirata a riformare il settore del risparmio introducendo una normativa più severa, restituendo in tal modo fiducia agli investitori e favorendo il rilancio della competitività del sistema produttivo nazionale. Analogamente, auspica un riassetto del sistema bancario che ne consenta il consolidamento e la crescita, superando l'attuale situazione di frammentazione e debolezza degli istituti di credito. Ritiene, infatti, che solo favorendo la creazione di banche nazionali solide possano essere scongiurati rischi di acquisizione da parte di gruppi stranieri, valutando negativamente l'impostazione sinora seguita dalla Banca d'Italia. In tale ambito, giudica indispensabile una riforma delle autorità di vigilanza sul settore bancario secondo un'articolazione per funzioni, ricordando tuttavia criticamente le considerazioni di diverso tenore svolte dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'esame del disegno di legge da parte della Camera dei deputati, laddove è stato ritenuto preferibile non riformare le competenze attualmente esistenti in materia di concorrenza in ambito bancario e non intervenire legislativamente sul tema della durata temporale del mandato del Governatore della Banca d'Italia, affidando tale decisione alla valutazione dell'Istituto medesimo.

Passa quindi a commentare nel dettaglio talune disposizioni recate dal provvedimento.

Riguardo la disciplina del governo societario e della tutela delle minoranze, fa osservare come tale materia non fosse affrontata analiticamente nella versione originaria del provvedimento, che si occupava principalmente delle problematiche attinenti l'assetto della Banca d'Italia. Si sofferma poi sulla disciplina degli amministratori eletti dalle minoranze azionarie, apprezzandone l'introduzione ma manifestando perplessità sull'elevatezza del quorum previsto per la presentazione di liste di minoranza, ritenendo preferibile l'attribuzione alla Consob della potestà di stabilire tale requisito in relazione alle dimensioni della società.

Con riferimento alla previsione di amministratori indipendenti nell'ambito dei consigli di amministrazione che raggiungano un determinato numero di membri, evidenzia il rischio che vengano posti in essere comportamenti elusivi e suggerisce, quindi, di stabilire un obbligo di nomina indipendente dal numero dei componenti del consiglio stesso.

Dopo aver espresso apprezzamento per l'introduzione della possibilità per le minoranze di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, manifestando perplessità sull'elevatezza del relativo quorum, svolge talune considerazioni sul nuovo assetto dell'attività di revisione contabile. Pur condividendo alcune disposizioni finalizzate a garantire l'indipendenza dei revisori dei conti, ritiene che la tutela di tale indipendenza debba necessariamente accompagnarsi a misure volte all'apertura del mercato della revisione contabile, favorendo la concorrenza: giudica pertanto necessario incentivare la crescita di nuove società di revisione, anche mediante la fissazione di un limite massimo al numero di incarichi assunti in relazione a società quotate. Preannuncia quindi la presentazione di proposte emendative in tal senso, oltre che finalizzate a conferire esclusivamente alla Consob il compito di assegnare gli incarichi di revisione.

Per quanto concerne, inoltre, la problematica del conflitto di interessi, auspica l'introduzione di una normativa maggiormente stringente in tema di rapporti tra settore industriale e bancario. Ritiene infatti che tale tema rivesta un'importanza fondamentale per il corretto funzionamento del sistema economico e reputa indispensabile stabilire una totale separazione tra amministrazione delle imprese e gestione degli istituti di credito. Con riferimento, poi, ai conflitti di interesse all'interno delle singole banche, apprezza l'accoglimento della proposta, avanzata dalla propria parte politica in sede di prima lettura, dell'introduzione di misure volte a separare i diversi comparti di attività.

Sottolinea peraltro come sia rimasta impregiudicata la questione della riforma dell'assetto proprietario della Banca d'Italia oltre che, più in generale, la problematica del riassetto dei poteri di tale autorità di vigilanza; un'ulteriore tematica non affrontata dal provvedimento è costituita dalla riforma della legislazione fallimentare, strettamente connessa alla disciplina del mercato creditizio e finanziario, in un'ottica di migliore coordinamento, in modo tale da favorire il corretto svolgimento delle attività economiche.

Con riguardo all’apparato sanzionatorio previsto, fa osservare come i recenti scandali finanziari abbiano evidenziato l’inadeguatezza dei rimedi risarcitori individuali sia sotto il profilo degli effetti deterrenti che del ristoro dei danni. In particolare, osserva che gli operatori economici nazionali saranno necessariamente indotti a perseguire comportamenti non corretti, sino a che i costi delle sanzioni e dei risarcimenti saranno compensati e superati dai benefici derivanti dalle violazioni. E’ per tali ragioni che ritiene necessario, con particolare riguardo all’introduzione della class action nel nostro ordinamento, prevedere strumenti di tutela più moderni ed efficienti.

Sottolinea fortemente la necessità di reintrodurre il rimedio della nullità relativa del contratto in caso di violazione dei doveri di comportamento imposti ad intermediari, a suo avviso ingiustificatamente eliminata dal testo definitivo approvato dalla Camera dei deputati. In tal modo verrebbero consolidati i risultati ai quali sta già pervenendo la giurisprudenza di merito con riguardo alla negoziazione dei bonds in default in violazione dei dovere informativi. In relazione poi al dovere di consegnare il prospetto informativo, ritiene tecnicamente scorretta la previsione di una sanzione di annullabilità, che dovrebbe invece essere sostituita dalla previsione della nullità del contratto per violazione di norme imperative, conformemente a quanto più volte chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Ritiene inoltre del tutto inadeguate le sanzioni previste per il reato di false comunicazioni sociali, in palese contrasto con il rigore che ha invece caratterizzato il contenuto del Sarbanes Oxley Act, varato negli Stati Uniti a seguito delle note vicende collegate alla Heron. Tale inadeguatezza – prosegue l’oratore – risulta tanto più evidente ove si consideri che sono state mantenute le soglie di non punibilità e la perseguibilità a querela per le società non quotate. Inoltre, l’aggravante del grave nocumento ai risparmiatori non potrà risolvere i problemi connessi alla necessità di un efficace e deterrente sistema sanzionatorio sia per l’imprecisione degli elementi costitutivi di tale circostanza, che per la difficoltà del suo verificarsi.

L’inadeguatezza del sistema sanzionatorio potrebbe offrire un messaggio distorto ai risparmiatori e ai mercati, in quanto il valore della trasparenza non sembra ancora sufficientemente tutelato; sotto questo profilo sottolinea altresì l’opportunità di prevedere adeguate misure di sostegno finanziario in favore della Consob anche per quanto attiene alle attività di accertamento finalizzate all’erogazione delle sanzioni amministrative.

Si sofferma poi sulle disposizioni concernenti i doveri di informazione degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, ripercorrendo le vicende che nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati hanno poi portato all’abrogazione dell’articolo 16 del testo licenziato dalle Commissioni riunite. A tale proposito, ritiene insufficiente la previsione di una delega al Governo per l’approvazione di uno statuto dei risparmiatori, in quanto foriera di possibili difficoltà di qualificazione giuridica e di applicazione. Auspica pertanto la reintroduzione del citato articolo 16, ovvero l’introduzione, nei criteri direttivi della delega, dell’obbligo di informare preventivamente i risparmiatori per iscritto delle caratteristiche di rischio dei rapporti finanziari, nonché dell’eventuali perdite verificatesi nel corso dell’esecuzione del rapporto.

Sottolinea quindi la necessità di ridefinire l’assetto delle autorità di vigilanza e l’introduzione di un termine per il mandato al Governatore della Banca d’Italia. A suo avviso, infatti, occorre provvedere rapidamente ad una chiara ridefinizione delle competenze in materia di concorrenza bancaria, anche a causa della persistenza di condotte protezionistiche; inoltre la previsione di un termine definito per il mandato del Governatore non toccherebbe in alcun modo l’indipendenza della Banca d’Italia, introducendo invece una chiara misura di ragionevolezza.

Nel ribadire la necessità di preservare la libertà e l’autonomia di giudizio del Parlamento nella predisposizione di un provvedimento di grande importanza per il sistema produttivo e per i mercati finanziari, dichiara il proprio impegno affinché la conclusione dell’esame possa avvenire in tempi rapidi, senza dare spazio a nuove e dannose ipotesi di rinvio. Dichiara inoltre la propria disponibilità a verificare i possibili margini di convergenza tra le diverse forze politiche, ferme restando le posizioni sostenute dall’opposizione.

 

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,10


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

martedì 19 aprile 2005

12a Seduta

Presidenza del Presidente della 10a Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

 

Su richiesta del senatore CHIUSOLI (DS-U), il presidente PONTONE precisa che, relativamente all'andamento dei lavori nell'attuale situazione politica, appare necessario proseguire l'esame dei provvedimenti per i quali sia prevista una scadenza, mentre si deve valutare l'opportunità di rinviare la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno. Ciò considerato, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

Prendono atto le Commissioni riunite.


Commissioni 6a e 10a riunite

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio, turismo)

martedì 3 maggio 2005

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

PEDRIZZI

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

 

Il presidente PEDRIZZI, apprezzate le circostanze, avverte che la discussione generale proseguirà nella seduta già convocata per domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 8,30, rinviando pertanto il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 15,15.


Commissioni 6a e 10a riunite

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio, turismo)

mercoledì 4 maggio 2005

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

PEDRIZZI

indi del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.

 

Interviene in discussione generale la senatrice D'IPPOLITO (FI) la quale, dopo aver richiamato le recenti numerose crisi industriali e finanziarie verificatesi nel Paese, che hanno evidenziato l'insufficienza del sistema dei controlli sul settore del risparmio e la necessità di procedere ad una riforma dello stesso in un'ottica di tutela dell'efficienza del mercato finanziario e delle prerogative dei risparmiatori, indica i temi di particolare interesse introdotti dal disegno di legge n. 3328. Si sofferma quindi sulle disposizioni in materia di governo societario e di tutela delle minoranze azionarie, sulla disciplina dei cosiddetti paradisi fiscali, sulla regolamentazione dei conflitti di interesse tra settore bancario e settore industriale e nella gestione dei patrimoni, sull'introduzione di obblighi di redazione del prospetto informativo per i titoli obbligazionari collocati presso il pubblico, sull'eliminazione delle norme in tema di tutela preventiva dei risparmiatori, sulle disposizioni in materia di finanza etica, sulla disciplina dei depositi bancari giacenti, sull'assetto delle autorità di vigilanza sul settore del risparmio e sui profili sanzionatori: si tratta di innovazioni rilevanti che vanno nella direzione di tutelare maggiormente i risparmiatori.

A fronte dell'interrogativo se norme del tipo appena descritto avrebbero potuto avere una qualche efficacia nel prevenire le più gravi crisi finanziarie che hanno coinvolto numerosi risparmiatori, la senatrice rileva che le disposizioni volte a regolamentare i conflitti d'interesse tra banca e industria e in tema di separatezza delle strutture all'interno dei gruppi bancari polifunzionali avrebbero certamente rivestito un ruolo positivo, richiamando altresì l'importanza degli obblighi di redazione del prospetto informativo per titoli destinati alla diffusione presso il pubblico. Tale ultima previsione aumenta la consapevolezza nella scelta dell'investitore non professionale.

In generale, ritiene che il provvedimento in esame costituisca una misura estremamente rilevante per la tutela dei risparmiatori, costituendo l'esito di un approfondito dibattito in tema di regolamentazione del mercato finanziario.

Rimane sullo sfondo il tema del mandato del Governatore e dei poteri della Banca d'Italia in materia di tutela della concorrenza nel settore bancario, e tuttavia giudica apprezzabile il compromesso raggiunto: ciò nondimeno, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento di tali tematiche, anche dopo l'approvazione del disegno di legge.

Osserva peraltro come taluni limitati aspetti del disegno di legge possano essere migliorati, come evidenziato anche da alcuni dei rilievi formulati dall'opposizione.

Condivide la possibilità di introdurre la previsione di misure cautelari nei confronti degli amministratori di società a seguito di denunzia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione, nonché la necessità di rimeditare i contenuti dell'articolo 8 in materia di concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni degli esponenti bancari, la cui formulazione potrebbe risultare eccessivamente restrittiva. Auspica altresì un approfondimento sui meccanismi di controllo interno alle società, onde evitare parziali sovrapposizioni di compiti, nonché l'introduzione di misure volte a promuovere una maggiore concorrenza nel settore della revisione contabile, favorendo la nascita di nuovi revisori anche attraverso la limitazione degli incarichi attribuibili a ciascun soggetto.

Ritiene inoltre utile una riflessione sui sistemi preventivi di tutela dei risparmiatori, ipotizzando la possibilità di introdurre nuove misure, quali la certificazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi dalle società da parte di soggetti terzi rispetto all'emittente, eventualmente limitando l'obbligo di certificazione alle emissioni che superino una determinata soglia.

Per quanto concerne le disposizioni recanti misure a tutela delle minoranze azionarie, sollecita analogamente un approfondimento che consenta di contemperare gli interessi delle stesse con l'esigenza di salvaguardare l'operatività degli organi di gestione delle società, nell'interesse peraltro di tutti gli azionisti e obbligazionisti.

In conclusione, ritiene che il provvedimento, pur costituendo l'esito di un approfondito dibattito, debba essere considerato suscettibile di eventuali successivi miglioramenti alla luce degli dell'applicazione concreta delle norme.

 

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 8,50.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

martedì 10 maggio 2005

15ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio 2005.

 

Il senatore TAROLLI (UDC) rileva preliminarmente che l'analisi dei trend evolutivi dell'odierna economia sta rivelando una progressiva tendenza del comparto creditizio e finanziario a prevalere sui tradizionali settori produttivi. E' proprio per tale ragione, a suo avviso, che il risparmio ha assunto una rilevanza crescente, con la conseguente necessità di interventi atti a migliorarne la disciplina e a rafforzarne i sistemi di tutela. Il risparmio costituisce infatti un diritto non solo individuale, ma della stessa famiglia quale fondamentale nucleo sociale, che nel nostro ordinamento riveste un'importanza ben precisa. Ritiene pertanto preoccupante la progressiva tendenza alla contrazione del risparmio che si è registrata nel corso dell'ultimo trentennio.

Nel sottolineare preliminarmente l'inesattezza delle posizioni che contrappongono il risparmio al consumo, si sofferma quindi sui fattori che, sotto un profilo macro economico, possono costituire fattori di erosione del risparmio: in primo luogo, particolare rilievo va attribuito all'inflazione, che può manifestarsi anche con forme di particolare gravità. In secondo luogo, un ulteriore fattore di erosione è dato dall'esercizio eccessivo e distorto della pressione fiscale; a tale proposito, cita quanto più volte sostenuto da Luigi Einaudi, notoriamente contrario ai fenomeni di doppia imposizione del risparmio che, per contro, risultano ormai universalmente praticati. In terzo luogo, pur esprimendo apprezzamento per la complessa opera di mediazione che il Governo ha saputo sostenere in ambito europeo in ordine alla flessibilità dei parametri economici, richiama l'attenzione sulla rilevanza dei possibili effetti negativi che possono derivare da un eccessivo allentamento dei criteri del patto di stabilità, ed in particolare sul sorgere di ulteriori fenomeni inflattivi.

A suo avviso, i fenomeni degenerativi del mercato globale, che hanno portato alle gravi situazioni di crisi registratesi anche nel nostro Paese in tempi recenti, hanno evidenziato la necessità di un'informazione consapevole per i risparmiatori, anche valutando la possibilità, in caso contrario, di inibirne la partecipazione a settori di mercato maggiormente a rischio.

Ritiene inoltre opportuno promuovere e garantire il rispetto di principi etici in campo economico, non solo con riguardo al problema del ricorso ai cosiddetti paradisi fiscali, ma anche relativamente alla disciplina in materia di poteri, funzioni e compatibilità dei membri di consigli di amministrazione, collegi sindacali e di revisione, oltre ad una più puntuale ridefinizione dei diversi ruoli attribuiti agli azionisti ed ai manager delle società. A tale riguardo, ritiene apprezzabile il testo approvato dalla Camera dei deputati, in quanto mira ad una razionalizzazione e ad un rafforzamento della disciplina in materia.

Nel rilevare inoltre la necessità di una regolamentazione più chiara e precisa in ordine al complesso settore per gli investimenti nei paesi off-shore, preannuncia la presentazione di proposte emendative in tal senso.

Si sofferma quindi sull'attività svolta dal Parlamento a partire dal 2003, anno nel quale si sono verificati i più gravi casi di crack finanziari rilevando come, a suo avviso, la reazione iniziale non sia stata all'altezza delle aspettative: la situazione è stata infatti eccessivamente drammatizzata, senza preservare il necessario clima di fiducia che deve sempre assistere i risparmiatori, diversamente da come è stato invece fatto in altri paesi come la Francia. Si è inoltre cercato di attribuire alla Banca d'Italia la responsabilità esclusiva degli eventi verificatisi, anche attraverso attacchi diretti al Governatore, sui quali manifesta le più vive perplessità.

A suo avviso, il testo licenziato dalla Camera dei deputati, pur abbisognando di alcuni correttivi e miglioramenti, costituisce una buona base di partenza, nonostante non si sia riusciti nel corso dell'esame a mantenere soluzioni condivise da tutti i gruppi politici.

Ritiene che il disegno di legge possa essere migliorato sotto taluni profili.

Dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il potenziamento dell'organico della CONSOB effettuato mediante il provvedimento d'urgenza sulla competitività da parte del Governo, sottolinea l'esigenza di privilegiare una riforma della normativa in materia di composizione dei consigli di amministrazione delle società improntata al potenziamento del ruolo svolto dagli amministratori indipendenti rispetto a quelli di minoranza.

Con riferimento alla normativa in materia di paradisi fiscali e centri finanziari off-shore, ricorda che il Financial Stability Forum, organizzazione internazionale che raggruppa rappresentanti delle autorità di vigilanza sui settori bancari e finanziari, ha di recente effettuato una ricognizione e valutazione di numerosi Paesi qualificabili come paradisi fiscali, individuando quelli che presentano requisiti di conformità rispetto a determinati principi di comportamento. A tale proposito, ritiene che nel provvedimento in esame sarebbe opportuno distinguere la normativa riguardante i rapporti con società estere localizzate in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria a seconda dell'inclusione o meno tra i Paesi individuati dal Financial Stability Forum come rispettosi dei citati standard, scoraggiando mediante una legislazione più severa i rapporti con imprese situate in contesti particolarmente rischiosi. Preannuncia la presentazione di emendamenti in tal senso.

In materia di disciplina delle stock option, rileva criticamente come tale strumento possa tradursi, anziché in un incentivo alla maggiore produttività della gestione delle imprese, in strategie speculative da parte degli amministratori finalizzate esclusivamente a massimizzare il profitto onde fruire del beneficio loro spettante, auspicando una riflessione sulla normativa in materia.

 

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,40.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

mercoledì 11 maggio 2005

16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

 

Interviene in discussione generale il senatore CANTONI (FI), il quale premette che svolgerà considerazioni a titolo personale e non in qualità di capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze e tesoro.

Esprime un giudizio complessivamente critico sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, in quanto insufficiente a rispondere alle esigenze di trasparenza del mercato finanziario e inadeguato al livello di sviluppo dell'economia italiana: preannuncia pertanto il proprio voto contrario nel caso il testo non dovesse essere modificato. Ritenendo opportuno soprassiedere a compiere valutazioni analitiche sulle recenti vicende relative a operazioni di acquisizione di due dei principali istituti di credito italiani, dalle quali emerge con chiarezza la necessità di una maggiore trasparenza del mercato (come appare sancito dall'intervento della Consob sulla vicenda Antonveneta), reputa altresì non condivisibile il contrasto all’ingresso nel settore creditizio e finanziario nazionale di soggetti operanti nell’ambito dell’Unione Europea in nome di una salvaguardia delle prerogative del Paese.

Rileva poi come l’intervento legislativo dovrebbe essere improntato essenzialmente alla tutela dei risparmiatori, richiamando i notevoli effetti pregiudizievoli prodotti a danno degli stessi dai recenti scandali finanziari, i quali dovrebbero indurre all’elaborazione di severe misure normative. Sottolinea peraltro criticamente il ritardo con cui il legislatore sta procedendo all’introduzione di nuove norme sul settore del risparmio, a differenza di quanto avvenuto negli Stati Uniti, individuandone le cause nel peculiare contesto economico e finanziario del Paese e nei rapporti instauratisi tra i settori imprenditoriale, da un lato, e creditizio e finanziario dall’altro. Si assiste, infatti, all'emergere di nuovi protagonisti finanziari e imprenditoriali in un contesto di grande opacità e finanche di illegalità, senza che vengano attivati meccanismi di controllo ovvero senza una valutazione delle reali dinamiche delle strategie finanziarie. Di contro, grandi realtà economiche e produttive, in una situazione di significativa difficoltà, ottengono credito dalle banche. Occorre riflettere sulle conseguenze di tali intrecci, soprattutto guardando agli interessi dei risparmiatori. Come osservato da molti commentatori, infatti, il modello del capitalismo italiano, definibile "bancocentrico" per il ruolo svolto dal sistema bancario (non equilibrato, oltretutto, dall'attività di investitori istituzionali), mostra i segni di un progressivo indebolimento. Tra i principali fattori di crisi del sistema economico del Paese, c'è sicuramente la tendenza alla delocalizzazione produttiva, che determina effetti estremamente dannosi anche per il Mezzogiorno, nonché alla deindustrializzazione, come emerge dalle esperienze registratesi in relazione alle principali imprese industriali. In tale contesto, l'assetto del sistema bancario risulta di particolare delicatezza, e solo la sussistenza di regole certe e una vigilanza imparziale sul rispetto delle stesse possono garantire il perseguimento di strategie di sostegno all'imprenditoria nazionale, mentre l'acquisizione delle banche italiane da parte di soggetti stranieri rischia di ridurre gli istituti di credito nazionali a veicoli di collocamento di prodotti bancari esteri.

L'oratore sottolinea poi la contestualità tra l'iter del disegno di legge e le già citate operazioni di acquisizione di banche nazionali quali Antonveneta e Bnl: teme che alcune prese di posizione su tali vicende possano delegittimare il ruolo del Parlamento, chiamato, invece, a valutare gli effetti delle disposizioni in tema di tutela dei risparmiatori. Ritiene, infatti, che il legislatore non possa rimanere inerte a fronte di cambiamenti di scenario e di protagonisti di enorme portata per il sistema nel suo complesso. Di contro, appare sterile la difesa dello status quo e l'accentuata attenzione alle prerogative della Banca d'Italia.

Passando ad analizzare le disposizioni di maggior rilievo del disegno di legge e, in particolare, le norme sul governo societario, l'oratore commenta la previsione che almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In merito a tale aspetto, non condivide le critiche avanzate da coloro che preferirebbero gli amministratori indipendenti al posto degli amministratori di minoranza poiché, a suo giudizio, è piuttosto arduo parlare di professionisti indipendenti in un contesto nel quale emergono relazioni di tipo corporativo e intrecci consociativi. Di tale contesto, a suo giudizio, costituiscono un elemento altamente esemplificativo le fondazioni bancarie, le quali, come è noto, sono state ormai ripudiate come strumento giuridico anche da colui che ne aveva proposto l'istituzione.

Il governo societario rappresenta un nodo essenziale per ridare credibilità al sistema, per cui appare utilissimo, in tale direzione, il rafforzamento del ruolo della minoranza azionaria nei consigli di amministrazione, nonché negli organismi di vigilanza e nel collegio sindacale. A suo parere, infatti, solo la previsione di regole certe ed inequivoche può ribaltare una situazione nella quale, purtroppo, il possesso dei requisiti di onorabilità personale non sembra un valido riparo da comportamenti non trasparenti, se non illeciti.

L'obiettivo di estendere la trasparenza delle decisioni imprenditoriali e quindi la leggibilità dei comportamenti da parte dei singoli risparmiatori impone una severa regolamentazione delle modalità di ricorso al pubblico risparmio per quelle società che hanno collegamenti, in qualsiasi modo definiti dalla legge, con imprese la cui sede ricade nei Paesi che non garantiscono la trasparenza della costituzione e della situazione patrimoniale e finanziaria delle società. Si tratta di una questione particolarmente delicata, poiché l'esperienza delle obbligazioni collocate presso i singoli risparmiatori sul mercato italiano emesse da imprese poi in default ha ampiamente dimostrato come l'opacità di tali collegamenti abbia consentito operazioni virtualmente illecite.

Altro capitolo di grande rilievo è costituito dalla disciplina dei conflitti di interesse che si presentano tra banche e imprese: in tale ambito il disegno di legge pone dei limiti apprezzabili per quanto riguarda la concessione di credito in favore di azionisti di banche o esponenti bancari.

Nella stessa condivisibile direzione vanno le norme che assegnano alla Consob il potere di stabilire disposizioni finalizzate a prevenire l'insorgere di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento. E tuttavia, l'obbligo di prestare servizi di investimento da parte di strutture organizzative distinte da quelle deputate all'esercizio dell'attività bancaria può costituire un utile strumento e va tenuto presente, soprattutto da parte dei relatori e del rappresentante del Governo, che l'apparato sanzionatorio a corredo di tale obbligo non costituisce un valido deterrente. D'altro canto, come l'esperienza insegna, l'adozione di sanzioni amministrative rischia di essere inefficace, poiché il valore delle sanzioni pecuniarie è molto inferiore ai danni che si possono arrecare ai risparmiatori per la violazione delle norme sul conflitto di interesse.

Identica osservazione può essere fatta per la previsione obbligatoria della redazione del prospetto, anche da parte delle banche, all'atto del collocamento di titoli obbligazionari: senza una specifica prescrizione circa la chiarezza e la trasparenza effettiva del prospetto informativo anche tale norma rischia di essere inefficace.

Dopo aver sottolineato il rilievo delle disposizioni concernenti i depositi giacenti presso le banche, l'oratore si dichiara scettico sull'effettiva validità delle norme in tema di finanza etica, in assenza di un soggetto terzo autorevole e indipendente in grado di garantire comportamenti eticamente irreprensibili.

Il disegno di legge, prosegue l'oratore, reca al Titolo IV disposizioni concernenti le autorità di vigilanza: a suo parere si tratta di un punto di debolezza del disegno di legge, poiché non viene affrontata la questione della proliferazione delle autorità di controllo e vigilanza sul comparto del risparmio in generale, e viene sostanzialmente mantenuto lo status quo. Del resto, il modello italiano non appare in linea con le scelte compiute all'estero, soprattutto nei Paesi del nord Europa. Pur non volendo in alcun modo muovere accuse a coloro che hanno guidato o guidano le autorità di vigilanza e di controllo, ritiene essenziale richiamare l'attenzione dei commissari e del Governo sulle scelte compiute dalla Camera dei deputati. A suo giudizio occorre infatti affrontare nuovamente la questione della competenza della Banca d'Italia in tema di controllo del rispetto dei principi di concorrenza nel settore bancario, per giungere ad assegnare tale compito all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Tale scelta assume un valore dirimente rispetto alle decisioni che il Parlamento è chiamato a compiere a fronte alle vicende che caratterizzano attualmente i mercati finanziari. Anche la questione del mandato a termine del Governatore della Banca d'Italia - problematica che prescinde totalmente dalla valutazione sull'operato dell'attuale Governatore o dei suoi predecessori - appare ormai ineludibile, soprattutto se posta a confronto con il potere sostanzialmente indiscutibile e monocratico assegnato a colui che guida la Banca d'Italia. Affida peraltro alla valutazione delle Commissioni l'individuazione dello strumento più idoneo per superare tale anomalia.

In conclusione, osserva che rimane ancora impregiudicata la questione se le norme in discussione avrebbero mai potuto evitare il verificarsi degli scandali finanziari degli ultimi anni, e tuttavia rimarca il dovere del Parlamento di impedire una deriva verso comportamenti opachi e illeciti che rischiano di imprigionare definitivamente l'economia nazionale.

 

Il presidente PONTONE, dopo aver informato che gli interventi di replica dei relatori e del Governo si svolgeranno nella seduta di mercoledì 18 maggio, propone alle Commissioni di fissare per martedì 24 maggio il termine per la presentazione di emendamenti.

 

Dopo l'intervento del senatore SEMERARO (AN), relatore per la Commissione Industria, le Commissioni convengono sull'ulteriore proposta del presidente PONTONE di fissare per giovedì 26 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,50.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

martedì 17 maggio 2005

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

 

Interviene in discussione generale il senatore GRILLO (FI) il quale, dopo aver riepilogato sinteticamente l’origine della legislazione bancaria attualmente in vigore e i buoni esiti applicativi sinora riscontrati, rileva come il progetto di riforma del settore del risparmio tragga origine da specifici episodi di crisi finanziarie che hanno danneggiato numerosi risparmiatori. A tale proposito, evidenzia come dalle citate vicende emergano, in particolare, due profili di particolare delicatezza che possono riguardare l’assetto del sistema bancario: da un lato, sul versante del rapporto tra imprese e risparmiatori, dall’altro, con riferimento alle relazioni con il potere politico. Per quanto concerne i rapporti tra il settore del credito e il settore imprenditoriale, fa presente come le critiche rivolte al sistema bancario appaiano eccessive, dal momento che le banche rappresentano in Italia il principale canale di finanziamento delle imprese e che un’eventuale perdita di fiducia dei risparmiatori avrebbe ripercussioni estremamente gravi; d’altro canto, a coloro che sottolineano la debolezza economica del Paese, caratterizzato da un elevato debito pubblico, replica che occorrerebbe tenere in considerazione anche l’elevata quota di risparmio privato. Con riferimento, invece, alle relazioni tra sistema bancario e potere politico, rileva che l’avvenuta privatizzazione delle banche pubbliche ha avuto la finalità di porre fine alle reciproche ingerenze, e rende quanto mai inattuale e inopportuna la riproposizione della prevalenza del potere politico sul sistema creditizio.

Evidenzia poi criticamente il ritardo con cui il Parlamento sta elaborando la proposta legislativa in esame, imputando il dilatarsi dei tempi ad un duplice ordine di considerazioni riguardanti i contenuti della normativa di riforma del sistema del risparmio emerse nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati: in primo luogo, l’opinione che si dovesse procedere ad un intervento legislativo radicale in materia finanziaria, che incidesse significativamente sugli assetti vigenti; in secondo luogo, la convinzione che le misure da introdurre per evitare il riproporsi di crisi finanziarie della gravità di quelle recentemente verificatesi dovessero riguardare l’assetto del sistema bancario anziché le disposizioni in materia di governo societario. Giudica tali convinzioni errate, facendo presente come nell’esperienza statunitense al verificarsi di crisi finanziarie sia seguita una riforma non della normativa concernente il credito, bensì riguardante la regolamentazione societaria, ragion per cui ritiene improprio sostenere che il legislatore italiano stia seguendo l’esempio americano; fa notare, inoltre, come l’assetto normativo attuale concernente il settore bancario e finanziario, derivante in massima parte dai fondamentali provvedimenti approvati, con il consenso di maggioranza e opposizione, nei primi anni ’90, sia estremamente avanzato ed efficiente.

L’oratore si sofferma poi analiticamente sull’evoluzione registratasi nell’ambito del sistema creditizio a partire dalla privatizzazione degli istituti di credito: successivamente a tale mutamento di assetto, infatti, si è assistito ad un processo di rafforzamento del sistema bancario nazionale mediante operazioni di aggregazione e concentrazione, finalizzate anche a tener conto delle conseguenze dell’ingresso nell’ambito dell’Unione Europea. Giudica il contesto attuale soddisfacente dal punto di vista della capitalizzazione dei principali istituti di credito, rivelatisi in grado di assorbire le conseguenze delle recenti significative crisi finanziarie; in relazione a detti eventi, peraltro, non condivide l’opinione di chi sostiene che le banche abbiano avuto un ruolo nel produrre effetti dannosi in capo ai risparmiatori, poiché altrimenti esse avrebbero agito contrariamente ai propri stessi interessi, ritenendo che tale conclusione sia avvalorata anche da quanto emerso nel corso dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio.

Nell’ambito dell’appena delineato riassetto del sistema bancario, ritiene che il ruolo svolto dalla Banca d’Italia sia stato corretto, poiché essa ha agevolato la tendenza all’aggregazione tra istituti di credito mediante gli strumenti a propria disposizione, rilevando inoltre come i provvedimenti adottati da tale istituto non siano insindacabili, ma soggetti ad impugnativa davanti al giudice amministrativo.

Individua inoltre il profilo di debolezza dal punto di vista dell’adeguatezza della regolamentazione, che ha consentito il verificarsi delle già citate crisi finanziarie, nella decisione di prevedere nel Testo unico bancario la possibilità per le imprese di finanziarsi mediante l’emissione di valori mobiliari da collocare sul mercato finanziario - quale strumento di reperimento di risorse per le aziende alternativo a quello del credito bancario - senza contestualmente introdurre anche misure di trasparenza nelle negoziazioni finalizzate alla tutela dei risparmiatori, soprattutto dal punto di vista dei canali distributivi e delle caratteristiche delle imprese emittenti.

Dopo aver riepilogato criticamente le disposizioni originariamente contenute nel testo presentato dal Governo, in particolare quelle riferite ai poteri del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, al mandato del Governatore della Banca d’Italia, al segreto d'ufficio per le autorità di vigilanza e all’utilizzo della Guardia di finanza – sintomatiche, del resto, di un orientamento politico complessivamente errato poiché non correlate non la esigenza di tutelare i risparmiatori - l’oratore passa a commentare i contenuti del disegno di legge in esame, auspicando che l'iter parlamentare possa consentire di recuperare il ritardo fin qui accumulato.

A suo parere le modifiche al testo in commento vanno indirizzate esclusivamente verso quelle norme che consentono di tutelare i risparmiatori, ma anche di incrementare la competitività del sistema economico complessivo.

In termini generali, infatti, la mancata crescita dell'economia italiana impone certamente una revisione del sistema di sicurezza e protezione sociale, così come i mutati scenari internazionali e l'adozione dell'euro, impongono di modificare la struttura portante dell'economia italiana, incentrata essenzialmente sul modello della piccola e media impresa. In tale scenario, non certo facile, si inquadra il disegno di legge e assumono valore le disposizioni da esso recate. In relazione agli scopi così delineati, appaiono particolarmente stridenti con la effettiva solidità ed efficacia della legislazione italiana in campo finanziario e di tutela del risparmio le iniziative poste in essere dai Commissari europei per il mercato interno, Charlie Mc.Creevy, e alla concorrenza, Neelie Kroes, i quali, a più riprese, hanno criticato il funzionamento dei meccanismi di tutela della concorrenza nel settore bancario, ovvero hanno chiesto chiarimenti in merito alGovernatore. Tali iniziative, da un lato, peccano di scarsa conoscenza dell'effettiva validità della legislazione italiana - tra l'altro da sempre in linea con quanto prescritto dalla corrispondente normativa comunitaria - dall'altro, si caratterizzano come un'indebita ingerenza. E d'altro canto, per quanto riguarda in particolare il Commissario per la concorrenza, come sottolineato anche dalla stampa, emergono dei legami, ancorché indiretti, con il gruppo olandese Abn Amro, che oggettivamente consentono di parlare di un palese conflitto di interessi. Pertanto l’oratore ritiene che la difesa della cosiddetta italianità del sistema bancario - espressione che sintetizza la volontà politica di rafforzare tutti i fattori essenziali dell'economia nazionale e, prima di tutto, il sistema creditizio in generale - vada intesa come una sollecitazione a misure che sostengano il sistema Paese nel suo complesso. Per tali motivi, inoltre, non esita a sollecitare una presa di posizione netta di critica nei confronti delle citate iniziative di alcuni Commissari europei:

In riferimento alle proposte di modifiche del disegno di legge, preannunzia quindi la presentazione di emendamenti attinenti a questioni di particolare rilevanza. Si sofferma innanzitutto sulle disposizioni recate dall'articolo 10, volte a disciplinare i conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento: la previsione di una separatezza di strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte dalla struttura deputata all'esercizio dell'attività bancaria, confligge apertamente con il modello di banca universale che finora ha decretato il successo del sistema creditizio. Uno stravolgimento dello stesso modello non appare opportuno, pur dovendosi riconoscere la fondatezza di misure che disciplinino l'insorgenza di conflitti di interesse nel comparto dei servizi di investimento.

A suo parere inoltre gli articoli 19 e 20, concernenti il coordinamento delle attività delle autorità di vigilanza e la collaborazione tra le stesse, recano disposizioni che andrebbero modificate dando ad esse maggiore flessibilità.

Infine, ritiene necessario predisporre una soluzione più equilibrata e adeguata alla realtà degli assetti societari del sistema bancario per le norme concernenti la concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,05.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

mercoledì 18 maggio 2005

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

Interviene in discussione generale il senatore D'AMICO (Mar-DL-U), il quale dichiara che la propria parte politica giudica negativamente il ritardo accumulato nell’elaborare misure legislative in materia di tutela del risparmio, rispetto all’esigenza di apprestare interventi immediati a seguito del verificarsi delle recenti gravi crisi finanziarie. Eccezion fatta per il recepimento della direttiva comunitaria sugli abusi di mercato, infatti, non è stata sinora introdotta alcuna disposizione relativa al settore del risparmio e tale inerzia è da attribuirsi all’emergere nell’ambito delle forze di maggioranza di dissidi e divergenze, concernenti anche problematiche non direttamente attinenti l’assetto del mercato finanziario.

Ciò premesso, l’oratore passa ad analizzare il disegno di legge, che giudica nel complesso positivamente, pur evidenziando taluni profili meritevoli di ulteriore approfondimento, sui quali preannuncia la presentazione di emendamenti da parte della propria parte politica.

Un primo rilievo - di estrema importanza - riguarda le disposizioni concernenti il reato di falso in bilancio, che giudica palesemente insufficienti a tutelare il bene pubblico della chiarezza e veridicità dei documenti contabili delle imprese che fanno appello al pubblico risparmio, richiamando in proposito le differenti normative adottate all’estero. In tale ambito, la valutazione è invece positiva per quanto riguarda l’introduzione della responsabilità penale dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ragion per cui auspica il mantenimento delle relative norme, che costituiscono un apprezzabile elemento di novità.

Parimenti condivisibili, a giudizio dell’oratore, appaiono le disposizioni in materia di governo societario, che segnano un progresso nell’ambito della tutela delle minoranze azionarie. Ritiene tuttavia che tali norme, che hanno dato esiti soddisfacenti dal punto di vista applicativo nelle grandi società ad azionariato diffuso derivanti da privatizzazioni, debbano trovare applicazione integrale soltanto con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, attenuando quindi le prescrizioni concernenti le società piccole e medie.

Riguardo le disposizioni in materia di concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni di esponenti bancari, pur giudicando favorevolmente l’introduzione di regole maggiormente stringenti sul conflitto di interessi tra istituti di credito e relativi azionisti, - ritenendo quindi condivisibile l'obiettivo della norma - reputa la disciplina suscettibile di miglioramenti. Osserva, infatti, che l’articolo 8 del disegno di legge introduce una normativa estremamente rigorosa, secondo schemi rigidi, suscettibili pertanto di essere elusi. Meglio sarebbe, allora, introdurre una disposizione elastica che individuasse espressamente, quale bene pubblico da tutelare, la neutralità di condotta degli istituti di credito nell’erogazione del credito scongiurando le indebite ingerenze che gli azionisti delle medesime banche potrebbero esercitare per ottenere comunque finanziamenti. L'elasticità della disposizione verrebbe poi garantita dall'affidare all’Autorità di vigilanza il compito di garantire la correttezza e la legalità dei comportamenti.

Si sofferma poi sulle norme in materia di depositi giacenti presso le banche, osservando che l’articolo 14 del disegno di legge presenta aspetti criticabili e rischia di risultare inefficace: in primo luogo, in quanto determinerebbe costi consistenti a carico degli istituti di credito, con il rischio di una traslazione degli stessi a carico dei clienti, in secondo luogo poiché presenta profili di delicatezza in relazione alla tutela della riservatezza dei dati. Auspica pertanto l’elaborazione di una diversa soluzione normativa che qualifichi i depositi bancari giacenti non quali oggetto di un diritto di credito ma di un diritto reale di proprietà, in quanto tale imprescrittibile, con un onere di custodia da parte delle banche: in tal modo si introdurrebbe una disciplina meno complessa, senza ulteriori costi a carico delle banche e dei risparmiatori.

Esprime quindi una valutazione complessivamente positiva sulle disposizioni in materia di revisione contabile delle società, salva l’opportunità di apportare limitate modifiche di dettaglio; in tema di circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e di obblighi informativi conseguenti, pur condividendo la finalità di evitare il ripetersi di episodi di collocamento presso il pubblico di titoli destinati a investitori professionali e di garantire la corretta informativa sulla rischiosità degli investimenti, osserva che l’articolo 11 introduce un regime eccessivamente vincolistico. Infatti, la contestuale previsione di limiti all’entità delle emissioni obbligazionarie, dell’obbligo di redazione di un prospetto informativo e della garanzia di solvenza appare stringente al punto tale da rischiare di scoraggiare il ricorso ai titoli di debito da parte delle imprese italiane, con la negativa conseguenza di incentivare il ricorso delle stesse ad altri canali di finanziamento e di ridurre le possibilità di investimento per i risparmiatori.

Riterrebbe pertanto preferibile la previsione di una disciplina che si incentrasse su di un numero minore di prescrizioni e che, pur garantendo la trasparenza del mercato e le istanze di tutela degli investitori, non rischiasse di pregiudicare un importante segmento del mercato finanziario.

Conclude ribadendo il valore decisivo delle modifiche in senso restrittivo da apportare alla disciplina del reato di falso in bilancio.

 

Il presidente PONTONE, non essendovi ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,25.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

martedì 24 maggio 2005

19ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

PEDRIZZI

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 18 maggio.

 

Si passa allo svolgimento degli interventi di replica.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), relatore per la Commissione Finanze e tesoro, esprime anzitutto apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni riunite, compiuto anche grazie all’acquisizione del punto di vista dei soggetti interessati dal disegno di legge di riforma del risparmio, senza che ciò prolungasse l'iter del provvedimento. Auspica quindi che le Commissioni concludano sollecitamente l’esame del provvedimento, apportando ad esso, peraltro, talune indispensabili correzioni rispetto al testo approvato dall’altro ramo del Parlamento.

Dopo aver evidenziato l’ampiezza del dibattito e l’articolazione e rilevanza delle valutazioni svolte dai commissari, respinge le critiche concernenti il ritardo del Parlamento nell’approvare le nuove norme in commento, originate come noto dai recenti scandali finanziari. Viceversa, rivendica l’impegno da parte della maggioranza ad evitare condizionamenti sull’attività legislativa da parte di fattori esterni e a compiere valutazioni senza farsi influenzare da vicende attuali sugli assetti proprietari di alcune banche.

Rispetto alle problematiche concernenti la durata del mandato del Governatore della Banca d’Italia e l’attribuzione di competenza in materia di concorrenza bancaria, sottolinea come proprio tali dibattute questioni abbiano determinato rallentamenti dell’iter del provvedimento nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati: reputa pertanto opportuno che il disegno di legge non contenga più alcune disposizioni in proposito e auspica che non vengano riproposte come emendamenti al testo; rileva peraltro come fosse, a proprio giudizio, errato soffermare l’attenzione sui profili attinenti la disciplina del settore bancario, anziché di quello societario e industriale, in relazione all’analisi delle citate crisi finanziarie. Fa poi notare che il disegno di legge non evita di intervenire in relazione all’assetto delle autorità di vigilanza sul settore del risparmio, operando al contrario una riforma sistematica che costituisce una valida risposta all’esigenza di tutela dei risparmiatori e di fiducia emersa nell’ambito del mercato finanziario.

L’oratore replica poi ai rilievi critici rispetto alla difesa degli assetti societari delle banche italiane facendo osservare la contraddittorietà di tale atteggiamento rispetto alle scelte effettuate negli anni scorsi da esponenti della medesima parte politica in relazione a importanti imprese industriali del Paese.

Dopo aver richiamato le riflessioni svolte dai senatori Tarolli e Grillo sulle vicende che hanno condotto all’introduzione del testo unico bancario e al successivo riassetto normativo dei settori bancario e finanziario, sottolinea la validità del sistema nel suo complesso così come progressivamente delineatosi. Inoltre ritiene essenziale riflettere sul ruolo delle banche nell'economia italiana, soprattutto dal punto di vista della loro essenziale funzione di erogazione del credito alle imprese, più che con riferimento alla ipotizzata scarsa concorrenza nel settore, ovvero, alle condizioni praticate e ai costi dei servizi erogati. Proprio in tale funzione allocativa e di sostegno alla crescita delle aziende risiede, infatti, la motivazione principale dell’attenzione che deve essere riservata al settore bancario, anche in relazione al possibile ruolo delle banche straniere, giudicando, di contro, non condivisibili le diverse valutazioni svolte dal senatore Debenedetti.

Ricordando il rammarico espresso dai senatori Cantoni e Debenedetti per la mancata disciplina del mandato del Governatore e del riparto di competenze in materia di concorrenza bancaria - dopo aver sottolineato come nella scorsa legislatura il centro-sinistra non abbia attuato alcun intervento in merito - ricorda che le previsioni attinenti tali problematiche non hanno superato il vaglio della Camera dei deputati. Giudica favorevolmente la mancata introduzione di disposizioni incidenti sull’assetto normativo attuale del sistema di vigilanza sul settore bancario, rilevando come esso si sia dimostrato idoneo a garantire l’indipendenza della funzione di vigilanza e la crescita del comparto bancario anche a seguito del processo di privatizzazione degli istituti di credito. Ritiene inoltre che l’attribuzione alla Banca d’Italia del duplice ruolo di autorità di vigilanza (volta a garantire la stabilità e la sana e prudente gestione) e di regolazione della concorrenza in ambito bancario risulta efficace e funzionale all’operatività dell’Istituto. Dopo aver citato i dati concernenti la crescita di concorrenza nel sistema bancario, sottolinea l’esigenza di distinguere con chiarezza tra la problematica dell’attribuzione dei compiti in tema di concentrazioni bancarie e quella della possibilità per gli operatori esteri di acquisire quote di controllo nel capitale di istituti di credito nazionali: tali procedure, infatti, sono regolate da normative diverse e rispondono a differenti finalità, ragion per cui non ritiene possa sussistere alcun conflitto tra compiti di vigilanza sulla stabilità del sistema bancario interno e valutazioni dal punto di vista della concorrenza tra operatori. L’oratore non condivide quindi le critiche rivolte alla correttezza dell’operato della Banca d’Italia su entrambi i versanti, citando, da un lato, l’assenza di provvedimenti giudiziari di annullamento di atti della stessa quale autorità di vigilanza e, dall'altro - con riferimento cioè ai sospetti di atteggiamenti protezionistici della Banca d’Italia in veste di autorità preposta alla concorrenza nel settore bancario - i dati relativi alla presenza di gruppi esteri nel capitale delle principali banche italiane rispetto alla situazione degli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Conclusivamente rispetto a tali tematiche ribadisce la propria preferenza per la non introduzione di modifiche al disegno di legge che rischierebbero di compromettere il patrimonio di credibilità e indipendenza dell’Istituto.

Soffermandosi poi su talune tematiche emerse nella discussione, con riferimento alla disciplina delle società di revisione contabile, sottolinea l’esigenza di fissare un limite massimo alla responsabilità civile per comportamenti non dolosi, onde consentire un meccanismo di tipo assicurativo. Ritiene inoltre opportuno garantire l’indipendenza dell’attività di revisione limitando i possibili conflitti di interesse tra la società cliente e la rete cui appartiene la società di revisione, prevedendo misure omogenee rispetto agli indirizzi in via di definizione in sede comunitaria.

Quanto al problema della contendibilità sul piano internazionale delle banche nazionali, evidenzia i rischi che potrebbero derivare da mutamenti della proprietà delle banche per i fruitori dei servizi finanziari e, soprattutto, dal punto di vista dell’erogazione del credito e della scelta degli investimenti da effettuare, rispetto alle esigenze delle imprese italiane ovvero dei territori in cui operano gli istituti di credito.

Ritiene inoltre che sia necessario prevedere una normativa maggiormente severa relativamente ai cosiddetti paradisi fiscali, per contrastare efficacemente comportamenti elusivi, subordinando alla valutazione della Consob la possibilità, per le società italiane quotate o con titoli diffusi tra il pubblico, di detenere il controllo di società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Reputa altresì opportuno intervenire in materia di azioni attribuite a esponenti aziendali dipendenti o collaboratori, estendendo l’ambito di applicazione della nuova normativa a tutti i casi di remunerazione basata su azioni o strumenti finanziari, ampliando altresì gli oneri di comunicazione non solo al mercato ma anche all’assemblea degli azionisti. Ritiene inoltre necessario affidare alla normativa secondaria della Consob l’individuazione di misure che impediscano che siano poste in essere strategie aziendali meramente speculative e finalizzate all’attribuzione di stock option anziché alla crescita produttiva.

In materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, giudica preferibile l’applicazione di sanzioni per l’inosservanza della normativa a carico dei responsabili e non direttamente delle società di appartenenza, onde evitare che l’entità delle sanzioni possa essere considerata un costo di impresa.

Per quanto concerne le disposizioni sulla concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni degli esponenti bancari, ritiene opportuno affidare interamente alla normativa di attuazione delle Autorità creditizie il compito di dettare la disciplina dei limiti per la concessione di credito, anziché operare una ripartizione tra norme di rango primario e secondario. Giudica peraltro necessario eliminare la disposizione legislativa che individua una soglia debitoria fissa, in quanto facilmente eludibile e contraria all’efficienza gestionale delle banche.

In relazione all’apparato sanzionatorio, sottolinea l’esigenza di procedere ad un coordinamento tra le disposizioni del disegno di legge e le modifiche recentemente introdotte dalla legge comunitaria per il 2004 - che ha recepito, tra l’altro, la normativa comunitaria sugli abusi di mercato - nonché con la riforma del diritto societario in via di attuazione.

Conclude sottolineando l’esigenza di un esame del provvedimento in tempi ristretti, apportando solo talune limitate modifiche che non ne mettano in discussione l’impianto essenziale.

Il relatore SEMERARO (AN) , nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal relatore per la 6ª Commissione Eufemi, esprime preliminarmente apprezzamento per gli interventi svolti in discussione generale, che hanno offerto un utile contributo alla comprensione delle complesse problematiche relative al risparmio ed ai mercati finanziari.

Sotto il profilo politico ritiene di non condividere l'imputazione di responsabilità in merito al ritardo nella emanazione dei provvedimenti di riforma, che da alcune parti è stata rivolta al Governo e all'attuale maggioranza, in quanto i servizi e i mercati finanziari vengono gestiti nello stesso modo da diverso tempo e la precedente maggioranza non ha ritenuto, a suo avviso, di voler intervenire in proposito. Non è la prima volta - prosegue il relatore Semeraro - che al Governo ed alla sua maggioranza viene attribuita la responsabilità di eventi e situazioni assolutamente non imputabili al loro operato. Al contrario, va dato atto al Governo e al Parlamento del tempestivo intervento posto in essere subito dopo il verificarsi di eventi che hanno interessato il sistema di risparmio nazionale e, soprattutto, danneggiato i risparmiatori. Al riguardo, esprime la propria soddisfazione per il fatto che il disegno di legge già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, presenta fra i primi firmatari alcuni esponenti della sua parte politica.

Sempre in riferimento all’aspetto politico, precisa che da parte dell'attuale maggioranza vi è la ferma volontà di giungere in tempi brevi all’approvazione in Assemblea del disegno di legge.

Con riguardo ai profili di merito, richiama le argomentazioni che le varie autorità invitate ad intervenire hanno esposto nelle proprie relazioni, osservando che ciascuna di esse ha posto in evidenza gli aspetti condivisi, ed ha altresì suggerito alcune modifiche all'attuale testo licenziato dalla Camera. Al riguardo, ritiene arduo distinguere gli aspetti più o meno condivisibili in quanto tutte le argomentazioni proposte risultano di particolare aderenza e colgono aspetti significativi per la tutela del risparmio e per la disciplina dei mercati finanziari. Ricorda in proposito che da più parti è stato sollevato il problema della totale indipendenza o meno degli organi di amministrazione, ed è stato altresì affrontato il problema dell’entità del possibile affidamento ad amministratori di istituto di credito. Precisa inoltre che la scelta in ordine alla creazione della figura del coordinatore fra le autorità di controllo non ha ricevuto unanimi consensi in quanto alcuni hanno ritenuto tale figura inutile, altri adeguata alle attuali necessità ed altri ancora suscettibile di comprimere le attuali esigenze di segretezza. La stessa varietà di giudizi si è verificata in relazione al tema della collaborazione disposta dalla Guardia di Finanza.

Fa quindi osservare che tutte le autorità interpellate hanno trattato delle varie problematiche riferite all’intermediazione e all’assoluta necessità di grande trasparenza.

Il disegno di legge approvato dalla Camera ha la precipua finalità di realizzare la maggiore e migliore trasparenza possibile, in quanto è con l’esaltazione della trasparenza che si realizza la possibilità per l’operatore di scegliere consapevolmente tra le varie offerte e, conseguentemente, si accrescono le dinamiche competitive dei mercati. Il risparmiatore - prosegue il relatore Semeraro - deve essere posto nelle condizioni non solo di conoscere, ma anche di avere un'informazione completa e assolutamente chiara, che possa consentirgli, di conseguenza, le scelte più opportune: di qui la necessità di un complesso sistema di controlli attraverso un ben congegnato rapporto di reciproche integrazioni. A tal riguardo, a presidio della primaria esigenza di trasparenza, rileva l'opportunità di valutare l'introduzione di una specifica tutela cautelare, posto che assai di frequente l’effetto repressivo, realizzato dal provvedimento giudiziale giunge in ritardo per i tempi occorrenti alle esigenze istruttorie. Occorrerebbe, a suo avviso, individuare un sistema capace di interrompere tempestivamente l'eventuale amministrazione inadeguata, al fine di evitare l’aggravarsi della situazione medesima per tutto il tempo occorrente al detto espletamento istruttorio, ovviamente in presenza di risultanze sufficientemente indicative.

Richiama quindi l'attenzione sul fatto che la pur necessaria esaltazione della trasparenza non deve indurre all’attuazione di precetti che mal si collocherebbero nel nostro ordinamento, come l'ipotizzata previsione, in alcune ipotesi di potenziale danno, di una non precisata nullità contrattuale che, com’è noto, può esistere soltanto in assenza di elementi essenziali del contratto. Ritiene inoltre che il riferimento a soggetti di amministrazione caratterizzati per la loro indipendenza, anziché per l’appartenenza alla minoranza, non si traduca in un pregiudizio alle esigenze di trasparenza: l’obbligo di necessaria appartenenza alla minoranza vincola anzi ingiustificatamente la volontà sociale nell’esercizio di un potere di scelta che è e deve essere specifica espressione della sovranità assembleare.

Ritiene inoltre necessario definire un equo contemperamento di interessi nel rapporto banche–imprese, sottolineando come l’eccessiva limitazione creditizia nei confronti di soggetti che, in quanto soci, rivestano cariche apicali nell’istituto bancario o partecipino a patti di sindacato di voto potrebbe, a suo avviso, determinare un improvviso obbligo di riassetto dell’azionariato di varie banche, con la conseguente possibilità di un più agevole ingresso nel nostro sistema economico di banche estere. A suo avviso, è doveroso evidenziare che l’Italia è la nazione nel mondo dove si registra la maggiore partecipazione di banche straniere.

Ritiene pertanto che gli interventi, pur nel massimo rispetto dell’esigenza di correttezza e trasparenza, non debbano sacrificare senza utile vantaggio esigenze di carattere economico e produttivo, sottolineando in proposito che la configurazione di un rapido sistema cautelare, come prima specificato, può essere una soluzione idonea per eliminare le pregiudizievoli conseguenze di un sistema eventualmente di maggior favore per soggetti più inseriti nel complesso amministrativo e gestionale di una specifica banca. Ribadisce inoltre la rilevanza delle attività di controllo svolte da appositi enti ed autorità, che costituiscono un'ulteriore forma di sicurezza operativa.

Fa osservare che il risparmio costituisce il primo comparto dell’economia nazionale ed è un elemento di sicuro affidamento specie ove si consideri che in Italia si registra il livello di risparmio più alto del mondo. Tale considerazione unitamente al fatto che l’Italia è caratterizzata da un sistema bancocentrico, che individua nel ricorso alle banche il primario modo di finanziamento, fa ritenere necessaria una gestione univoca del sistema per evitare brusche interruzioni e necessità di diverso adattamento.

Nel sottolineare i meriti del Parlamento, che ha approvato in prima lettura un provvedimento di riforma in materia di risparmio in gran parte adeguato alle necessità, ritiene tuttavia che sia opportuno introdurre alcune modifiche. Da un lato, ciò consentirebbe ad esempio di evitare penalizzazioni eccessive con possibili conseguenze pregiudizievoli e, dall’altro, permetterebbe di evitare forme di indebito vincolo alle libere manifestazioni di volontà. Sotto altro profilo, sottolinea la necessità di introdurre ulteriori modifiche per rendere il provvedimento legislativo di più facile applicabilità ed adesione ai complessi aspetti della gestione e difesa del risparmio, oltreché alle normali esigenze di carattere bancario.

Infine, rileva la necessità di individuare una specializzazione giudiziaria con conseguente creazione di sezioni giurisdizionali ad hoc.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, espresso preliminarmente apprezzamento per gli utili contributi propositivi emersi in discussione generale, sottolinea la necessità di pervenire in tempi rapidi alla approvazione del provvedimento in esame, al fine di introdurre regole certe per gli operatori del settore e per tutti i risparmiatori. Pur dichiarando di non condividere alcune delle considerazioni dei relatori, ritiene infatti che l'esigenza di assicurare l'entrata in vigore della riforma risulti assolutamente prevalente.

Con riguardo ai profili di merito fa presente che relativamente alla ridefinizione dei poteri di vigilanza e alla durata del mandato al Governatore della Banca d'Italia si è determinato un acceso dibattito tra le varie parti politiche, animato anche dal confronto tra due figure istituzionali di spiccata personalità. In considerazione della delicatezza delle questioni sottese, ritiene che su tali aspetti non vi sia lo spazio per approvare modifiche rispetto all'attuale formulazione del testo. Tuttavia, considera altresì che nell'attuale connotazione dei sistemi economici e bancari, anche in ambito europeo e internazionale, non sia più ipotizzabile un mandato del Governatore sine die e che la modifica di tale principio dovrà essere regolamentata dalla stessa Banca d'Italia.

Dichiara quindi la piena disponibilità del Governo a valutare con attenzione tutte le altre proposte emendative che possano risultare utili ad un miglioramento del testo.

 

Il presidente PEDRIZZI esprime soddisfazione per l'ampia e approfondita discussione, auspicando una sollecita conclusione dell’esame del provvedimento, in modo tale da consentirne l’approvazione da parte dell’Assemblea entro il mese luglio. Assicura inoltre un’attenta valutazione anche delle istanze provenienti dall’opposizione e dei disegni di legge abbinati, auspicando l’individuazione di soluzioni normative ampiamente condivise.

 

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,40.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

giovedì 26 maggio 2005

20ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

Il presidente PONTONE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 18 di oggi, sia prorogato alle ore 12 di mercoledì 1° giugno.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 9,30.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

martedì 14 giugno 2005

21ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

 

Il presidente PONTONE avverte che si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti a propria firma, evidenziando come essi tendano, nel complesso, ad introdurre un sistema maggiormente flessibile di controllo societario, onde consentire alle imprese una gestione agile.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra congiuntamente gli emendamenti presentati, finalizzati a favorire un confronto dialettico sulle scelte imprenditoriali delle società quotate e a garantire la tutela delle minoranze azionarie.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 1.9, introduttivo della prescrizione per cui almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di una società quotata deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento della CONSOB, e redatto alla luce di quanto verificatosi nei recenti scandali finanziari.

Illustra poi gli emendamenti 1.12, 1.14 e 1.15, anch’essi relativi ai requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci nell’ambito dei diversi modelli societari.

 

Il presidente PONTONE dà quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 2.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra l’emendamento 2.2, che prevede che la CONSOB stabilisca con regolamento le modalità per l’elezione non di un solo membro effettivo del collegio sindacale, bensì di uno o più membri effettivi.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 2.3, il quale introduce cause di incompatibilità degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito delle società bancarie o assicurative, secondo il modello seguito nella legge n. 218 del 1990 di ristrutturazione del settore bancario.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 2.5, recante la definizione delle comunicazioni protette effettuate agli organi di controllo da parte di dipendenti e collaboratori dell’impresa, determinandone anche le procedure di verifica e trattamento.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 2.6, soppressivo della lettera g) del comma 1, in materia di denuncia al tribunale degli organi di controllo, il quale prevede come condizione per la denuncia che siano state compiute dagli amministratori gravi irregolarità, senza il requisito del danno alla società previsto attualmente: l’emendamento tende quindi a mantenere la formulazione attuale dell’articolo 152 del testo unico della finanza, scongiurando indebite ingerenze dell’organo di controllo nelle scelte di gestione della società, e tiene conto delle modifiche al diritto societario in corso di elaborazione.

 

Dopo che la senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) ha illustrato l’emendamento 2.7, con il quale si prevede che il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla nomina di sindaco, il presidente PONTONE dà per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra gli emendamenti a propria firma, tendenti ad introdurre soglie più basse per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità.

 

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi all’articolo 3 e quelli riferiti all’articolo 4.

 

Dopo che il relatore EUFEMI (UDC) ha illustrato l’emendamento 5.3, che stabilisce che delle integrazioni dell’ordine del giorno dell’assemblea su richiesta di una minoranza qualificata debba essere data notizia almeno dieci giorni prima, anziché cinque, della riunione, sono altresì dati per illustrati tutti gli emendamenti relativi all’articolo 5.

 

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra l’emendamento 6.2, che prevede che le società costituite negli Stati con regime fiscale privilegiato e quelle ad esse riconducibili, prima dell’emissione o del collocamento di strumenti finanziari devono darne comunicazione e chiedere l’autorizzazione alla CONSOB.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 6.3, che individua quali indici di mancata garanzia della trasparenza societaria da parte di uno Stato la mancanza di forme di controllo circa la conformità dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché la mancanza di regolamentazione e di controllo sulla consistenza e la composizione del patrimonio.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 6.4, che qualifica come elemento caratterizzante di un paradiso fiscale la mancanza di un sistema di regolamentazione e controllo sulla consistenza e la composizione del patrimonio.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra poi gli emendamenti 6.6 e 6.7, che considerano insufficiente la trasparenza societaria in un Paese qualora la relativa legislazione non preveda la persecuzione del reato di false comunicazioni sociali, ovvero adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) aggiunge la propria firma ed illustra l’emendamento 6.8, ritenendone il contenuto apprezzabile in quanto effettua un intervento incisivo sulla materia delle società aventi sede nei cosiddetti paradisi legali, contrastando altresì comportamenti elusivi della legge.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra gli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.11, che, in materia di rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria, introducono l’obbligo di sottoscrizione del bilancio anche da parte degli organi di controllo delle società estere controllate da società italiane quotate, nonché il regime di responsabilità di coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera controllata e che ne esercitano la revisione, oltre che la disciplina delle responsabilità in caso di irregolarità nella redazione della relazione sui rapporti intercorrenti tra società italiana e società estera controllante.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra poi l’emendamento aggiuntivo 6.0.1, recante esclusivamente la propria firma, il quale sostituisce il comma 3 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999: mentre la norma vigente stabilisce che se la fondazione bancaria, scaduti i periodi di tempo previsti (detenzione sino al 31 dicembre 2005 delle partecipazioni di controllo nelle Società bancarie conferitarie), continua a detenere le partecipazioni di controllo, vi deve provvedere l'Autorità di vigilanza, l'emendamento impedisce dal 1 gennaio 2006 alle fondazioni di esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. Evidenzia peraltro come tale proposta emendativa si muova in un’ottica di liberalizzazione del sistema bancario, favorendone la maggiore efficienza ed apertura, come auspicato anche nell’intervento del senatore Debenedetti; in tal modo sarebbe altresì possibile evitare che si determinino situazioni si scarsa trasparenza degli assetti proprietari di talune delle principali banche del Paese.

 

Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 6. Si passa pertanto all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 7.1, interamente soppressivo dell’articolo e motivato dall’esigenza di attendere i provvedimenti attuativi della riforma del diritto societario, onde evitare duplicazioni normative.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 7.3, il quale si muove in un’ottica opposta rispetto all’emendamento 7.1 dei relatori, in quanto finalizzato a rendere maggiormente stringente la normativa in tema di operazioni e con parti correlate.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra gli emendamenti 7.4 e 7.6, sottolineando come tale ultimo miri a reintrodurre una disposizione del medesimo tenore rispetto al testo approvato dalle Commissioni di merito presso la Camera dei deputati, la quale preveda che l’autorizzazione al compimento di operazioni con parti correlate debba essere conferita previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all’unanimità.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 7.5, finalizzato ad innalzare i limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate da un ammontare complessivo superiore a 100 mila euro nel corso di ciascun esercizio sociale alla somma di 250 mila euro.

 

Dopo che il presidente PONTONE ha dato per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 7, si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 8.1 che, nell’ambito delle norme in tema di concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni degli esponenti bancari, propone di affidare alla disciplina secondaria la regolamentazione dei casi di conflitto di interesse, eliminando ogni riferimento a soglie legislativamente previste. Sottolinea che tale proposta emendativa è finalizzata a garantire una maggiore flessibilità al sistema, e auspica che su di essa si riscontri un ampio consenso, rilevando in particolare che essa tende a limitare i rischi di comportamenti elusivi, già paventati dal senatore D’Amico.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 8.2, che prevede una regolamentazione della materia dei conflitti di interesse tra settore bancario e settore industriale ispirata non tanto a limiti quantitativi fissi nell’erogazione del credito da parte delle banche, bensì a criteri qualitativi, che tengano conto del merito di credito dei soggetti cui vengono concessi i finanziamenti, avuto altresì riguardo all’esigenza di garantire la sana e prudente gestione e la neutralità allocativa delle risorse delle banche, al riparo da indebite influenze politiche sulle scelte degli istituti di credito.

 

Il senatore CANTONI (FI) illustra poi l’emendamento 8.6, il quale prevede che vengano assoggettate al rispetto delle norme di vigilanza le erogazioni di credito da parte delle banche anche nei confronti di soggetti che siano sottoscrittori di patti parasociali che abbiano per oggetto o per effetto il controllo della banca medesima.

Relativamente all’emendamento 8.7, fa presente che esso sopprime quelle norme che prevedono un limite massimo all’esposizione debitoria verso la banca, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso tale banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché dei soggetti che siano sottoscrittori dei patti di sindacato riguardanti il medesimo istituto di credito.

Illustra poi l’emendamento 8.13, che prevede che i possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possano dare in pegno – a garanzia di crediti loro concessi da banche o società appartenenti a un gruppo bancario – partecipazioni nella stessa banca o in altra che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti, ai limiti indicati dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR.

 

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 8 e si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 9.

 

Dopo che il senatore CANTONI (FI) ha illustrato l’emendamento 9.1, interamente soppressivo dell’articolo, il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 9.2, volto ad introdurre tra i criteri di delega al Governo nella regolamentazione dei conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) la salvaguardia dell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nella gestione del risparmio.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra poi l’emendamento 9.3 il quale, nell’ambito della normativa che prevede l’emanazione di decreti legislativi volti ad introdurre una dettagliata disciplina del conflitto di interessi nella gestione di portafogli di investimento, introduce il riferimento ai titoli, anziché ai prodotti finanziari, per la fissazione di limiti all’investimento dei patrimoni degli OICR.

 

Il senatore CANTONI (FI) illustra poi l’emendamento 9.4, identico all’emendamento 9.3 dei relatori, nonché gli emendamenti 9.6 e 9.7, finalizzati a modificare parzialmente i criteri di delega per la disciplina dei conflitti di interesse nella gestione di patrimoni degli OICR.

 

Dopo che il relatore EUFEMI (UDC) ha illustrato l’emendamento 9.8, volto ad attribuire il potere di dettare disposizioni attuative in materia di OICR alla CONSOB non più autonomamente, ma d’intesa con la Banca d’Italia, sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 9.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 10.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 10.1, recante esclusivamente la propria firma, che sostituisce l'articolo 10 sui conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento. In particolare, tale proposta attribuisce alla Banca d'Italia anziché alla CONSOB il compito di disciplinare i casi in cui per prevenire i conflitti di interesse suddetti si può chiedere al soggetto abilitato di svolgere certe attività con strutture distinte e autonome.

Al riguardo, ritiene che tale proposta risulti maggiormente in grado di risolvere le questioni emerse nel corso del dibattito, in un contesto unitario.

Illustra quindi l’emendamento 10.2, che rispetto al precedente presenta la particolarità di attribuire il potere di disporre la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi d’investimento pur sempre al Ministro dell’economia e delle finanze, ma su proposta della Banca d’Italia d'intesa con la CONSOB e non viceversa.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 10.4, volto a sopprimere il potere della CONSOB di stabilire che i servizi di investimento di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 10 siano prestati da società distinte.

 

Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10. Si passa pertanto all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

 

Il senatore CANTONI (FI) illustra l’emendamento 11.4, avente ad oggetto l’applicazione dell’articolo 11 anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, nonché dai prodotti emessi da imprese di assicurazione.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 11.5, in materia di circolazione di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi, volto ad escludere i prodotti emessi da imprese di assicurazione dal novero dei prodotti finanziari offerti fuori sede ai sensi dell’art. 30 del testo unico della finanza.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 11.7, che risulta più preciso rispetto all’attuale formulazione del nono capoverso, lettera a) del comma 2.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 11.13, che ripristina la lettera f) del comma 1, dell’art. 100 del testo unico della finanza includendo, tra i casi di inapplicabilità dell'offerta fuori sede, i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazioni. Tale emendamento – prosegue il relatore - prevede anche che le disposizioni del testo unico della finanza, relative alla disciplina dello svolgimento dei servizi di investimento, si applichino alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi dalle sole banche e non più, se compatibili, da imprese di assicurazione.

 

Il senatore CANTONI (FI) illustra l’emendamento 11.15, che sostituisce la lettera f) del comma 1, dell’articolo 100 del testo unico della finanza, prevedendo un esplicito riferimento ai prodotti emessi da imprese di assicurazione.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 11.17, che sostituisce l'articolo 100-bis, aggiuntivo al testo unico della finanza, diretto a disciplinare la circolazione successiva di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali, prevedendo la responsabilità in solido per un anno degli investitori professionali nel caso di insolvenza dell’emittente nel caso di successiva circolazione in Italia, tra acquirenti non professionali, di prodotti finanziari, anche emessi all’estero.

Precisa inoltre che il comma 2 prevede l'inapplicabilità della responsabilità in solido nel caso di consegna da parte dell’intermediario di apposito documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB, con onere della prova in capo agli intermediari. Precisa infine che in tale emendamento viene abrogata la norma introdotta dal decreto legislativo n. 310 del 2004 sulla stessa materia.

Per tali ragioni, auspica l’accoglimento di tale proposta, che contribuirebbe a razionalizzare maggiormente tali aspetti.

 

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 11.18 che, pur ponendosi nel solco del precedente emendamento 11.17, testé illustrato dal relatore Eufemi, va maggiormente incontro, a suo avviso, alle forti richieste provenienti dalle associazioni rappresentative dei consumatori, che hanno richiesto una tutela più incisiva a favore degli acquirenti finali.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 11.20, che prevede in capo alle società quotate nei mercati regolamentati che intendano emettere titoli di debito ai quali sia stato assegnato un giudizio di rating, l’obbligo di preventiva comunicazione all’Autorità, che può disporre la menzione di tale giudizio nei prospetti informativi.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 11.21, diretto ad eliminare i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione dall’art. 25-bis del testo unico della finanza – introdotto dal disegno di legge in esame - relativamente alla disciplina dello svolgimento dei servizi di investimento.

 

Il senatore CANTONI (FI) ritira l’emendamento 11.22.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 11.24, volto a sopprimere, nella previsione di cui al comma 3, punto 1, dell’articolo 11, anche la sottoscrizione e il collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

 

Sono poi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11. Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Il senatore CANTONI (FI) illustra l’emendamento 12.1, avente ad oggetto la soppressione, al comma 3, lettera h), dei riferimenti alla responsabilità dell’intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee ad influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole.

 

Dopo che l’emendamento 12.2 è stato dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

 

Il senatore CANTONI (FI) illustra gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3. In particolare, gli emendamenti 13.1 e 13.2 prevedono la sostituzione del riferimento al tasso effettivo globale annuo con il tasso effettivo globale medio.

L’emendamento 13.3 prevede espressamente l’abrogazione del comma 3, dell’articolo 2, della legge n. 108 del 1996.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 14.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 14.1, che prevede la integrale sostituzione dell'articolo 14 del disegno di legge, stabilendo l'imprescrittibilità del diritto alla restituzione dei depositi, anche in assenza di operazioni. In particolare, dopo un quinquennio nel quale si registra l’assenza di operazioni, viene avvisato l'intestatario del deposito e, dopo 90 giorni, gli eredi beneficiari dei depositi. Tale emendamento, a suo avviso, consente di affrontare in maniera più decisa l’annosa questione dei cosiddetti depositi dormienti.

 

Interviene il senatore PASQUINI (DS-U) rilevando la necessità di inserire una idonea disposizione che consideri l’ipotesi dell’assenza di eredi.

 

Il sottosegretario ARMOSINO, pur dichiarando di condividere la ratio dell’emendamento 14.1, illustrato dal relatore, e quindi la necessità di adottare una disciplina più precisa con riguardo alla problematica dei depositi giacenti, si riserva di proporre un’eventuale riformulazione nel seguito dell’esame.

 

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 14.2, anch’esso in tema di diritto di titolari di depositi giacenti presso le banche.

 

Interviene quindi il senatore PETERLINI (Aut), il quale nel dichiarare di condividere le finalità dell’emendamento 14.1 del relatore, illustra quindi l’emendamento 14.3, volto ad inserire un articolo 120-bis al Titolo VI del testo unico della finanza, che stabilisce che tutte le imprese di investimento e le banche, al momento della stipulazione di un contratto, sono obbligate a registrare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari dei depositi, e fonda, per converso, l’obbligo per il depositante di comunicare le generalità e il recapito dei beneficiari all’impresa di investimento o alla banca.

 

Gli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.6 sono dati per illustrati.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

 

Art. 1.

1.1

D’Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 147-ter» con il seguente:

«Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). – 1. Le società con capitalizzazione non inferiore alla soglia di cui al comma 6, entro due anni dal raggiungimento di tale soglia, sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

2. Nelle società di cui al comma 1 organizzate secondo il sistema monistico, almeno uno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2409-septiesdecies del codice civile, è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

3. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2409-septiesdecies del codice civile è verificato dal consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, ovvero dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

4. Nelle società di cui al comma 1 organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, e deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2409-septiesdecies del codice civile. Per la verifica del possesso dei requisiti di indipendenza si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

5. Fermi restando i requisiti stabiliti dal secondo comma dell’articolo 2409-septiesdecies del codice civile, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce ulteriori requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico, ovvero ai sensi del comma 4 per le società organizzate secondo il sistema ordinario. Lo stesso regolamento disciplina il procedimento di verifica del possesso degli stessi da parte del consiglio di amministrazione e, nei casi previsti dalla legge, della CONSOB.

6. Al fine di una graduale estensione dell’obbligo di elezione del consiglio di amministrazione con voto di lista, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi con periodicità triennale, su proposta della CONSOB, è individuata, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell’evoluzione dei mercati finanziari, la soglia minima di capitalizzazione che rende obbligatorio l’adeguamento statutario di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, si assume come soglia minima la capitalizzazione della società a minore capitalizzazione tra quelle ammesse all’indice MIB 30-R alla data del 31 dicembre 2004».

 

1.2

D’Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società con capitalizzazione non inferiore alla soglia di cui al comma 1-bis, entro due anni dal raggiungimento di tale soglia, sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati, e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

1-bis. Al fine di una graduale estensione dell’obbligo di elezione del consiglio di amministrazione con voto di lista, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi con cadenza triennale, su proposta della CONSOB, è individuata, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell’evoluzione dei mercati finanziari, la soglia minima di capitalizzazione che rende obbligatorio l’adeguamento statutario di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, si assume come soglia minima la capitalizzazione della società a minore capitalizzazione tra quelle ammesse all’indice MIB 30-R alla data del 31 dicembre 2004».

 

1.3

Moro

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina i requisiti minimi per la presentazione delle liste stesse, che debbono corrispondere ad una misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale ovvero ad un numero di presentatori, per lista, di almeno 100 soci».

 

1.4

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 1, sostituire le parole: «a un quarantesimo» con le seguenti: «all’1 per cento».

 

1.5

Ciccanti

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le liste presentate da associazioni di azionisti la quota minima è determinata in misura non superiore a 500 azionisti, qualunque sia la quota di capitale rappresentata».

 

1.6

Moro

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni debbono sempre svolgersi con scrutinio a voto segreto».

 

1.7

Salerno, Mugnai

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», eliminare il comma 2; conseguentemente, al comma 3, eliminare le parole: «In aggiunta a quanto disposto dal comma 2,».

 

1.8

D’Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, almeno uno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2409-septiesdecies del codice civile, è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

3. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2409-septiesdecies del codice civile è verificato dal consiglio di amministrazione con cadenza semestrale ovvero dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

4. Nelle società organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, e deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2409-septiesdecies del codice civile. Per la verifica del possesso dei requisiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

5. Fermi restando i requisiti stabiliti dal secondo comma dell’articolo 2409-septiesdecies del codice civile, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce ulteriori requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico, ovvero ai sensi del comma 4 per le società organizzate secondo il sistema ordinario. Lo stesso regolamento disciplina il procedimento di verifica del possesso degli stessi da parte del consiglio di amministrazione e, nei casi previsti dalla legge, della CONSOB».

 

1.9

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», al comma 2, sostituire le parole da: «uno dei membri» fino alla fine del comma con le seguenti: «un terzo dei membri del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento della CONSOB. Il difetto dei requisiti, certificati dalla CONSOB, determina la decadenza dalla carica».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo comma.

 

1.10

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è espresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ovvero almeno due se sono più di sette, e, in caso di numero superiore a dieci, almeno il venti per cento debbono essere espressione della minoranza degli azionisti».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il membro espresso» con le seguenti: «i membri espressi».

 

1.11

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sette membri» con le seguenti: «cinque membri».

 

1.12

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.

 

1.13

D’Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 147-quater».

 

1.14

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Ripamonti

Al comma 1, capoverso «Art. 147-quater», comma 1, sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «uno di essi» con le seguenti: «Almeno un membro del consiglio di amministrazione».

 

1.15

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita, Cambursano, Castellani, Coviello, De Petris

Al comma 1, capoverso «Art. 147-quater», comma 1, sostituire le parole: «per i sindaci dall’articolo 148, comma 3» con le seguenti: «con regolamento della CONSOB».

 

1.16

D’Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 147-quinquies» aggiungere il seguente:

«Art. 147-sexies. - (Procedura per la verifica dei requisiti). – 1. Entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, il consiglio di amministrazione nei sistemi tradizionale e monistico ovvero il consiglio di gestione nel sistema dualistico, verifica il possesso dei requisiti di legge e statutari in capo ai singoli amministratori e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall’ufficio dell’interessato.

2. Copia del verbale della riunione in cui il consiglio procede a tale verifica e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti è trasmessa, senza indugio, alla società cui è conferito l’incarico di revisione che, entro trenta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti di legge e statutari degli amministratori e ne dà comunicazione alla società, alla CONSOB ovvero alla Banca d’Italia per le banche e gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. Ove la società di revisione accerti l’assenza dei requisiti di legge in capo ai singoli amministratori, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale e della documentazione, ne dà contestuale comunicazione alla società e alla CONSOB ovvero alla Banca d’Italia. L’Autorità di vigilanza competente, ove ne ricorrano i presupposti, entro trenta giorni dalla comunicazione della società di revisione, pronuncia la decadenza.

4. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza, devono essere avviate le procedure per il reintegro dell’organo incompleto».

 

 

Art. 2.

2.1

D’Amico, Cambursano, Castellani, Coviello

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «La CONSOB stabilisce con regolamento nuove modalità per l’elezione di» inserire la seguente: «almeno».

 

2.2

De Petris, Pasquini, D’Amico, Coviello, Cambursano, Castellani, Maconi

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, comma 2, sostituire le parole: «un membro effettivo» con le seguenti: «membri effettivi».

 

2.3

Castellani, Coviello, Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l’articolo 148 è inserito il seguente:

"Art. 148-bis. - (Incompatibilità degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo). – 1. I soggetti che, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale, svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società bancarie o assicurative comunque collegate a società facenti ricorso al capitale di rischio non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le stesse società"».

 

2.4

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 148-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso è impedito a chiunque di assumere incarichi in organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, superiori al numero di cinque».

 

2.5

Chiusoli, Turci, Maconi, Pasquini, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Cambursano, Coviello, Castellani, De Petris

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo di gestione da dipendenti o collaboratori dell’impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell’impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscono all’individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni sono definite ’comunicazioni protette’. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:

a) l’identità dell’autore della comunicazione è protetta dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) chiunque renda nota l’identità dell’autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al presidente del collegio sindacale, al presidente del consiglio di sorveglianza, al presidente del comitato per il controllo di gestione;

d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali; irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;

e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette; l’autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con l’intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro"».

 

2.6

I Relatori

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

 

2.7

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera a), al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il difetto dei requisiti determina la decadenza».

 

2.8

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il difetto dei requisiti previsti per la nomina determina la decadenza dalla carica».

 

 

Art. 3.

3.1

Mugnai, Salerno

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «, ovvero col voto unanime dei componenti del collegio sindacale».

Conseguentemente, sostituire le parole: «in questi casi» con le seguenti: «in questo caso».

 

3.2

De Petris, Cambursano, Pasquini, Coviello, Castellani

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un quarantesimo» con le seguenti: «l’1 per cento».

 

3.3

Ciccanti

Al comma 1, punto 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. All’articolo 2393-bis, secondo comma, dopo le parole: "nello statuto", aggiungere le seguenti: "oppure dalle associazioni di azionisti che rappresentino almeno 500 soci"».

 

 

Art. 4.

4.1

Ciccanti

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. All’articolo 142, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "istruzioni di voto." è aggiunto il seguente periodo: "La delega di voto può essere presentata anche tramite il depositario ovvero attraverso procedure informatiche e telematiche".

3. All’articolo 144, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "raccolta di deleghe." è aggiunto il seguente periodo: "A tale fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni di azionisti maggiormente rappresentative o dei loro coordinamenti nazionali"».

 

4.0.1

Ciccanti

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deposito accentrato)

1. All’articolo 85, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "sopra indicata." è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di facilitare la raccolta delle deleghe di voto da parte delle associazioni di azionisti, le predette certificazioni possono essere richieste, emesse e trasmesse in tempo reale anche mediante procedure informatiche e telematiche"».

 

 

Art. 5.

5.1

De Petris, Castellani, Pasquini, Cambursano, Coviello

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 1, sostituire le parole: «un quarantesimo» con le seguenti: «l’un per cento».

 

5.2

Castellani, Pasquini, De Petris, Cambursano, Coviello, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», sostituire le parole: «un quarantesimo del capitale sociale» con le seguenti: «un ottantesimo del capitale sociale».

 

5.3

I Relatori

Al comma 1, capoverso «art. 126-bis», comma 2, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

 

5.4

Cantoni

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 2, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

 

5.5

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita, De Petris, Coviello, Cambursano

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», primo comma, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «sette giorni».

 

5.6

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 3, sopprimere le parole da: «o sulla base» fino alla fine del comma.

 

5.7

Coviello, Cambursano, Pasquini, De Petris, Castellani, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 3, sopprimere le parole: «o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

 

5.8

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, purché espressamente indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea».

 

5.9

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché espressamente indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea».

 

 

Art. 6.

6.1

Castellani, Cambursano, Coviello, D’Amico, Bastianoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Trasparenza delle società cosiddette off-shore). – 1. Le società italiane o le società estere che controllano società italiane con titoli quotati in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, che costituiscono società da esse controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi sede in uno degli Stati aventi regime fiscale privilegiato come individuati dal decreto previsto dall’articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono allegare al proprio bilancio il bilancio delle società costituite nei citati Stati, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane ai sensi della disciplina vigente.

2. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

3. Il bilancio delle società costituite negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, deve essere sottoscritto anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana controllante o collegata, ed è soggetto a certificazione da parte della società di revisione della stessa società. Il bilancio deve altresì essere accompagnato da una relazione dell’organo di amministrazione contenente una compiuta illustrazione dei rapporti intercorrenti con la società italiana controllante o collegata.

4. Qualora, a causa di disposizioni normative vigenti negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, non sia possibile ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, i bilanci delle società di cui al comma 1 non sono ammessi a certificazione.

5. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e comunque i soggetti che svolgono le stesse funzioni, anche se diversamente qualificati, per conto della società costituita negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, nonché i revisori che ne certificano il relativo bilancio, sono soggetti alla stessa disciplina in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa dei corrispondenti organi della società italiana controllante o collegata».

 

6.2

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all’articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell’emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l’autorizzazione alla CONSOB. Identica procedura è seguita qualora dette società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche col consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità da quanto previsto dal comma 1 è dichiarata nulla. La società che trasgredisce è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche alle società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1».

 

6.3

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera a), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:

«2) mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti di cui al numero 1;

3) mancanza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idonei a proteggere i terzi creditori della società».

 

6.4

Castellani, Coviello, Cambursano, D’Amico

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) mancanza di un sistema di regolamentazione e controllo sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idoneo a proteggere i terzi creditori della società».

 

6.5

Coviello, Cambursano, Castellani, D’Amico

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) mancanza di un apparato sanzionatorio amministrativo e penale per gli illeciti di falsità nelle comunicazioni sociali;».

 

6.6

Pasquini, De Petris, Cambursano, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Coviello, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) la legislazione del paese ove la società ha sede legale non preveda la persecuzione del reato di false comunicazioni sociali nei confronti degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, nell’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire, per sé stessi o per altri, un ingiusto profitto, espongono nelle relazioni, nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero;».

 

6.7

Turci, Maconi, Pasquini, Chiusoli, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», terzo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) mancanza della previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;».

 

6.8

Tarolli, Eufemi

Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

4-ter. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all’articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 4-bis. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l’esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

4-quater. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter, la CONSOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell’adozione delle misure previste dall’articolo 2409 del codice civile».

 

6.9

Chiusoli, Turci, Maconi, Pasquini, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, D’Amico, Cambursano, Coviello, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-quater», comma 2, dopo le parole: «è sottoscritto dagli organi di amministrazione» inserire le seguenti: «e di controllo».

 

6.10

Chiusoli, Turci, Maconi, Pasquini, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, D’Amico, Cambursano, Coviello, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-quater», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane».

 

6.11

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Truci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 165-sexies», dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete, coloro che l’hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione pecunaria da euro 5.164 a euro 516.457».

 

6.0.1

Eufemi

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 3 dell’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni è così sostituito:

«3. A partire dal 1º gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il trenta per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell’assemblea straordinaria delle società interessate le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Tale disposizione non si applica alle fondazioni di cui al successivo comma 3-bis».

 

6.0.2

Moro

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica alla legge 3 aprile 2001, n. 142, in materia di società cooperative)

1. Il terzo comma dell’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è sostituito dal seguente:

"3. Per esigenze organizzative e in relazione alla situazione del mercato, l’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire nei confronti del socio, successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto sia di lavoro, in forma subordinata o autonoma, sia in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi ed eventualmente di lavoro in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte"».

 

 

Art. 7.

7.1

I Relatori

Sopprimere l’articolo.

 

7.2

Tarolli

Sopprimere l’articolo.

 

7.3

D’Amico, Coviello, Castellani, Cambursano

Al comma 1, capoverso «Art. 2391-ter», comma primo, sopprimere le parole: «di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale,» ed aggiungere, in fine, le parole: «espresso all’unanimità».

 

7.4

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 2391-ter», primo comma, sopprimere le parole da: «, di valore complessivo» fino a: «sociale,».

 

7.5

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Cambursano, Coviello, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 2391-ter», al primo comma, sostituire le parole: «centomila euro» con le seguenti: «duecentocinquantamila euro» e sostituire il secondo comma con il seguente:

«Sono nulli gli atti compiuti in difformità dell’autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l’osservanza di quanto ivi prescritto».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di inosservanza dell’articolo 2391-ter del codice civile, introdotto dal comma 1, si applica l’articolo 2384, secondo comma del codice civile»

 

7.6

De Petris, Pasquini, Cambursano, Chiusoli, Coviello, Maconi, Castellani

Al comma 1, capoverso «Art. 2391-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: «assunto all’unanimità».

 

7.7

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di inosservanza dell’articolo 2391-ter del codice civile, introdotto dal comma 1, si applica l’articolo 2384, secondo comma, del codice civile».

 

 

Art. 8.

8.1

I Relatori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR per le attività di rischio nei confronti di:

a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;

b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c), o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.";

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

a) dell’entità del patrimonio della banca;

b) dell’entità della partecipazione eventualmente detenuta;

c) dell’insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-quater. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4 in relazione alle altre attività bancarie"».

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.

 

8.2

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita, Cambursano, Coviello, Castellani

Al comma 1, lettera a), ai commi 4 e 4-ter, sopprimere le parole: «in conformità alle deliberazioni del CICR».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, lettera b), comma 4-quater, primo periodo, sopprimere le parole: «dei tre quarti» e sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo;

b) al capoverso 4-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto dell’esigenza del rispetto dei criteri di sana e prudente gestione e di neutralità allocativa delle risorse delle banche, nonché del merito di credito dei soggetti di cui al comma 4-quater»;

c) al capoverso 4-septies, sostituire le parole: «ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 19» con le seguenti: «ai limiti indicati dalla Banca d’Italia».

 

8.3

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», sostituire le parole: «, in conformità alle deliberazioni del CICR» con le seguenti: «entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-ter, sopprimere le parole: «, in conformità alle deliberazioni del CICR,».

 

8.4

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 4, primo periodo, le parole: "una partecipazione rilevante" sono sostituite dalle seguenti: ", direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, possedendovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall’articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca,";

a-bis) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "al patrimonio della banca e" sono inserite le seguenti: ", ove esista,";

a-ter) al comma 4, terzo periodo, le parole: "chi detiene una partecipazione rilevante, relativi" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti indicati al primo periodo, in relazione"».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

 

8.5

D’Amico, Coviello, Castellani, Cambursano

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che abbiano per oggetto o per effetto il controllo della stessa banca».

 

8.6

Cantoni

Al comma 1, lettera a), dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) soggetti che sono sottoscrittori di patti previsti dall’articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano per oggetto o per effetto il controllo della stessa banca».

 

8.7

Cantoni

Al comma 1, lettera b), sopprimere i commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

 

8.8

D’Amico

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quater», sostituire le parole: «tre quarti delle partecipazioni detenute» con le seguenti: «limiti a tal fine indicati dalla Banca d’Italia, in conformità a deliberazioni del CICR, a garanzia della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e della neutralità e efficienza allocativa».

 

8.9

Cambursano, Castellani, Coviello

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quater», sostituire le parole: «un milione di euro ovvero al maggiore importo corrispondente all’1 per cento» con le seguenti: «cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento».

 

8.10

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quater», terzo periodo, sostituire le parole: «un milione di euro» con le seguenti: «cinquecentomila euro».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «all’1 per cento» con le seguenti: «allo 0,75 per cento».

 

8.11

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi 4-quinquies e 4-sexies.

 

8.12

D’Amico, Castellani, Coviello, Cambursano

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quinquies», sostituire le parole: «sulla base dei criteri da essa stabiliti» con le seguenti: «in relazione a specifiche esigenze di tutela della sana e prudente gestione e di garanzia della neutralità ed efficienza allocativa».

 

8.13

Cantoni

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-septies», sostituire le parole: «ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 19» con le seguenti: «ai limiti indicati dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR».

 

8.14

D’Amico

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-septies», sostituire le parole: «ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 19» con le seguenti: «ai limiti indicati dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR».

 

 

Art. 9.

9.1

Cantoni

Sopprimere l’articolo.

 

9.2

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) salvaguardia dell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio».

 

9.3

I Relatori

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «prodotti finanziari», con la parola: «titoli».

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prodotti finanziari» con la parola: «titoli».

 

 

9.4

Cantoni

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «prodotti finanziari» con la seguente: «titoli».

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prodotti finanziari» con la seguente: «titoli».

 

9.5

Salerno, Mugnai

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d);

Conseguentemente al comma 1, lettera e), sostituire le seguenti parole: «da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c)» con le altre: «nonché le motivazioni di tale impiego sulla base delle condizioni economiche praticate, nonché dell’efficienza e della qualità dei servizi offerti,».

 

9.6

Cantoni

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

 

9.7

Cantoni

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «da essi stabilita entro i limiti di cui alla lettera c)», con le parole: «nonché le motivazioni di tale impiego sulla base delle condizioni economiche praticate, nonché dell’efficienza e della qualità dei servizi offerti,».

 

9.8

I Relatori

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d’intesa con la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli OICR».

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, d’intesa con la Banca d’Italia».

 

9.9

Sambin

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d’intesa con le altre Autorità per i rispettivi settori di competenza».

 

9.10

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, per le assicurazioni, lo esercita sentito l’ISVAP».

 

9.11

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «alla CONSOB», aggiungere le seguenti: «che per le assicurazioni, lo esercita sentito l’ISVAP».

 

 

Art. 10.

10.1

Eufemi

L’articolo 10, è sostituito con il seguente:

«Art. 10.

(Conflitti d’interesse nella prestazione dei servizi d’investimento)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome.";

b) all’articolo 190, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste nell’articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d’Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro."».

 

10.2

I Relatori

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all’articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome."».

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «dalla CONSOB»; al secondo periodo sostituire le parole: «della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d’Italia» con le seguenti: «della Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB».

 

10.3

D’Amico, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d’investimento siano prestati da società distinte».

 

10.4

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere il terzo periodo.

 

 

Art. 11.

11.1

Tarolli

Sopprimere il comma 1; al comma 2, lettera c), sopprimere il comma 2.

 

11.2

Tarolli

Sopprimere il comma 1.

 

11.3

Coviello, Castellani, Cambursano, D’Amico, Bastianoni

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All’articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

"Il limite di cui al primo comma è riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società medesima per obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società controllate o collegate, anche indirettamente, dalla società o dallo stesso soggetto che controlla detta società. Lo stesso limite si applica in relazione alle emissioni obbligazionarie di società estere nel mercato italiano.

Le società quotate nei mercati regolamentati che emettono obbligazioni in eccedenza rispetto al limite di cui al primo comma sono tenute a darne contestuale comunicazione alla CONSOB e a farne menzione nel prospetto. L’omissione di tale comunicazione è punita dalla CONSOB con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro".».

 

11.4

Cantoni

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all’art. 30, il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, nonché dai prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

 

11.5

I Relatori

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all’art. 30, il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e diversi dai prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

 

11.6

Cantoni

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all’art. 30, il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e diversi dai prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

 

11.7

Castellani, D’Amico, Cambursano, Coviello

Al comma 2, lettera a), capoverso «9», sostituire le parole: «, nonché dai» con le seguenti: «e ai».

 

11.8

Salerno, Mugnai

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nonché dai prodotti» sopprimere la parola «assicurativi».

 

11.9

Sambin

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nonché dai prodotti», sopprimere la parola «assicurativi».

 

11.10

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nonché dai prodotti», sopprimere la parola: «assicurativi».

 

11.11

Tarolli

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «prodotti assicurativi», inserire le seguenti: «non aventi natura finanziaria».

 

11.12

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

 

11.13

I Relatori

Al comma 2, lettera b) sostituire la lettera b) come segue:

«alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 sono abrogate le parole: "prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o agli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni ovvero";

Al comma 3, capoverso art. 25-bis, al comma 1, dopo le parole: "emessi da banche" sopprimere le parole: "nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione";

Al comma 3, capoverso art. 25-bis, al comma 2, dopo le parole: "sui soggetti abilitati" eliminare le parole: "e sulle imprese di assicurazione";

Al comma 3, capoverso art. 25-bis, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6».

 

11.14

Salerno, Mugnai

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la lettera f) del comma 1 dell’art. 100 è sostituita dalla seguente:

"f) aventi ad oggetto prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

 

11.15

Cantoni

Al comma 2, lettera b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 è sostituita dalla seguente:

"f) aventi ad oggetto prodotti emessi da imprese di assicurazione"».

 

11.16

Sambin

Al comma 2, lettera b) sostituire l’intera lettera b) con la seguente:

«b) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 sono abrogate le parole: "prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni ovvero"».

 

11.17

I Relatori

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:

"Art. 100-bis. – (Circolazione dei prodotti finanziari). – 1. Nei casi di sollecitazione all’investimento di cui all’articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all’estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 21, rispondono della solvenza dell’emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall’emissione. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2412, secondo comma, del codice civile.

2. Il comma 1 non si applica se l’intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all’intermediario l’onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma"».

Il settimo comma dell’articolo 2412 del codice civile, introdotto con decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, è abrogato.

 

11.18

Cambursano, De Petris, Pasquini, Coviello, Castellani, Turci, Brunale, Bonavita, Bastianoni

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:

"Art. 100-bis. – (Limiti alla circolazione e garanzia dei titoli di debito). – 1. Le obbligazioni o altri titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di investitori professionali sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, devono essere conservati nel patrimonio dei predetti soggetti per un periodo non inferiore ad un anno. Trascorso tale termine, la eventuale cessione delle obbligazioni o degli altri titoli di debito a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è in ogni caso subordinata alla emissione di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell’acquirente. Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal presente comma, la relativa cessione è nulla. La nullità può essere rilevata dall’acquirente o dalle associazioni dei consumatori, i quali possono proporre l’azione di accertamento della nullità e chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

2. Gli investitori di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere della solvenza dell’emittente, nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente qualora abbiano trasferito le obbligazioni o gli altri titoli di debito prima della scadenza del termine di un anno ovvero se, al momento in cui è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell’insolvenza dell’emittente.

3. I limiti di cui al presente articolo si applicano anche alla sottoscrizione e all’acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito emessi in altri ordinamenti"».

 

11.19

Salerno, Mugnai

Al comma 2, lettera c), capoverso art. 100-bis, comma 2 sostituire le parole: «Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all’estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione» con le seguenti: «Alle obbligazioni emesse in Italia o all’estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data di emissione».

 

11.20

Castellani, Cambursano, Coviello, D’Amico, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle società quotate nei mercati regolamentati che intendano emettere titoli di debito ai quali sia stato assegnato un giudizio di rating è fatto obbligo di preventiva comunicazione all’Autorità, che può disporre la menzione di tale giudizio nei prospetti informativi».

 

11.21

I Relatori

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: «Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonchè, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione» con le seguenti: «Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso, comma 2, dopo le parole: «sui soggetti abilitati» sopprimere le parole: «e sulle imprese di assicurazione».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

 

11.22

Cantoni

Al comma 3, sostituire il punto 1 dell’Art. 25-bis, con il seguente:

«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso, comma 2, sopprimere le parole: «e sulle imprese di assicurazione».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

 

11.23

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 3, sostituire il comma 1 del capoverso «Art. 25» con il seguente:

«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, sentito l’ISVAP, ai prodotti di ramo terzo emessi da imprese di assicurazioni».

 

11.24

I Relatori

Al comma 3, punto 1 dopo le parole: «emessi da banche» eliminare le parole: «nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione».

Conseguentemente nella rubrica eliminare le parole: «e imprese di assicurazione».

Al comma 3, punto 2 dopo le parole: «sui soggetti abilitati» eliminare le parole: «e sulle imprese di assicurazione» sono abrogati i punti 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 11 comma 3.

 

11.25

D’Amico, Cambursano, Castellani, Coviello

Al comma 3, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

 

11.26

Tarolli

Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».

 

 

Art. 12.

12.1

Cantoni

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: «, prevedendo inoltre la responsabilità dell’intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole».

 

12.2

D’Amico, Castellani, Coviello

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «, prevedendo inoltre la responsabilità dell’intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole» con le seguenti: «, individuando altresì i soggetti che in ogni caso devono considerarsi responsabili della veridicità e della completezza delle informazioni rispettivamente fornite, a seconda dei casi, dall’emittente, dall’offerente, dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, il garante».

 

 

Art. 13.

13.1

Cantoni

All’articolo 13, la rubrica è modificata come segue: «Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari».

 

13.2

Cantoni

Al comma 1, la parola: «annuo» è sostituita con la seguente: «medio».

 

13.3

Cantoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 è abrogato».

 

 

Art. 14.

14.1

I Relatori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Depositi giacenti presso le banche). – 1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l’articolo 120 è inserito il seguente capo:

"Capo I-bis.

(Depositi giacenti presso le banche)

Art. 120-bis. - (Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti). – 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l’obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest’ultima invia un avviso all’intestatario del deposito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all’invio dell’avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall’intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l’esistenza del rapporto".

2. Le disposizioni contenute nell’articolo 120-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

14.2

D’Amico, Coviello, Cambursano, Castellani

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Diritti dei titolari di depositi giacenti presso le banche)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 120 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 120-bis (Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti).

1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l’obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest’ultima invia un avviso all’intestatario del deposito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all’invio dell’avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall’intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l’esistenza del rapporto".

2. Le disposizioni di cui all’articolo 120-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, trovano applicazione anche ai contratti di deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

14.3

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Michelini, De Petris, Franco Paolo, Izzo, Moro, Iervolino, Monti, Grillotti, Vanzo, Kofler, Tonini, Travaglia, Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», premettere il seguente articolo:

«Art. 120-bis. - (Registrazione delle generalità degli eredi beneficiari di depositi presso banche e imprese di investimento). – 1. Tutte le imprese di investimento e le banche, al momento della stipulazione di un contratto, sono obbligate a registrare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari degli intestatari dei depositi di ogni natura oppure di persone di fiducia, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l’esistenza del deposito in caso di irreperibilità o di morte del titolare.

2. Il depositante ha l’obbligo di comunicare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari dei beni depositati oppure delle persone di fiducia di cui al comma 1 e di informare l’impresa di investimento o la banca su ogni eventuale variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate».

 

14.4

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché ai contratti di deposito titoli».

 

14.5

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Izzo, Moro, Travaglia, Iervolino, Monti, De Petris, Grillotti, Kofler, Vanzo, Gubert, Tonini

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell’intestatario, o non siano state ottenute le informazioni richieste, la banca o l’impresa di investimento provvedono a contattare la persona o le persone indicate come eredi beneficiari o le persone di fiducia indicate nel contratto di deposito. Qualora, sulla base delle informazioni ottenute, venga accertata la sussistenza del diritto alla successione, l’impresa di investimento o la banca provvedono a rendere effettiva la titolarità del deposito in capo agli aventi diritto».

 

14.6

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Izzo, Moro, Vanzo, Iervolino, Travaglia, Monti, Grillotti, De Petris, Gubert, Kofler, Tonini

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», al comma 5 sostituire le parole: «Ove, dai Certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell’intestatario» con le seguenti: «In caso di mancata risposta o di documentazione incompleta».


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

mercoledì 15 giugno 2005

22ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

 

Si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 14.7, soppressivo del comma 9 del nuovo articolo 120-bis del testo unico bancario, relativo alle spese connesse all'attività di ricerca degli intestatari dei depositi bancari giacenti.

Illustra poi l'emendamento 14.10, che costituisce una differente versione dell'emendamento 14.7 testé illustrato, nonché l'emendamento 14.13, soppressivo della possibilità delle banche di avvalersi di società che svolgono attività di ricerca degli intestatari dei depositi bancari.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO illustra l’emendamento 14.14, volto a consentire alle banche di avvalersi di società che svolgono, in via esclusiva ovvero anche solo prevalente, l’attività di ricerca dei titolari dei depositi bancari giacenti.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 14.17, che prevede che qualora le banche si avvalgano di società aventi quale oggetto sociale la prestazione del servizio di ricerca degli intestatari dei depositi bancari giacenti, esse rimangano in ogni caso responsabili del comportamento delle predette società.

Illustra poi l’emendamento 14.22, finalizzato a destinare le somme oggetto di depositi bancari giacenti non rivendicate interamente alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori: ritiene, infatti, che tale soluzione sia preferibile rispetto alle proposte volte a stabilire l’imprescrittibilità dei diritti dei depositanti, che avrebbero come effetto quello di attribuire i depositi non rivendicati, in ultima istanza, agli istituti di credito.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 14.0.2, volto a reintrodurre la previsione di uno statuto dei diritti dei risparmiatori, come previsto dal testo inizialmente elaborato dalla Camera dei deputati, in un’ottica di tutela preventiva degli investitori.

 

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 14 e si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 15.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 15.1, volto ad estendere i poteri di vigilanza informativa nei confronti della società incaricata della revisione contabile dei soggetti abilitati anche a chiunque appaia informato sui fatti.

Relativamente all’emendamento 15.2, fa osservare come esso riguardi l’introduzione dell’obbligo di consultazione della CONSOB, da parte della Banca d’Italia, in tema di autorizzazione all’esercizio dei servizi di investimento da parte delle banche autorizzate in Italia.

Illustra poi l’emendamento 15.3, in tema di garanzia della coerenza tra gli investimenti proposti dai soggetti abilitati e il profilo di propensione al rischio dei risparmiatori, pena la nullità del contratto di investimento, nonché l’emendamento 15.4 recante esclusivamente la previsione della sanzione della nullità del contratto di investimento in caso di violazione delle disposizioni in tema di adeguatezza tra operazioni consigliate e tipologia di investitori.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra poi l’emendamento 15.5, identico all’emendamento 15.4, mentre il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 15.7, finalizzato ad rendere la disposizione del disegno di legge coerente con la diversa numerazione dei commi dell’articolo 114 del testo unico della finanza introdotta dalla legge comunitaria 2004.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra quindi l’emendamento 15.9, in tema di comunicazione al pubblico delle operazioni relative a prodotti finanziari dell’emittente compiute da esponenti aziendali o da possessori di partecipazioni qualificate nel capitale sociale dell’emittente medesimo.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 15.10 rilevando come esso sia in parte simile all’emendamento 15.11 del Governo, laddove esclude le società di rating dal campo di applicazione delle norme concernenti le comunicazioni al pubblico.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO illustra quindi l’emendamento 15.11, finalizzato appunto ad espungere dall’articolo 114 del testo unico della finanza, in tema di comunicazioni al pubblico, il riferimento alle società di rating, mentre il relatore EUFEMI illustra l’emendamento 15.13, soppressivo della disposizione che conferisce alla CONSOB la facoltà di richiedere all’Autorità giudiziaria competente l’adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del Codice di procedura penale nei confronti degli emittenti, dei soggetti che li controllano e delle società da questi controllati, poiché una norma di analogo tenore è già contenuta nel testo unico della finanza, come modificato dalla legge comunitaria 2004.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 15.14, volto a rafforzare gli obblighi di comunicazione alla CONSOB da parte dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante in una società con azioni quotate o che partecipano ad un patto parasociale. Illustra poi l’emendamento 15.15, volto a stabilire l’applicazione, in caso di fusione tra società con azioni quotate e società con azioni non quotate, non solo della normativa concernete il prospetto di quotazione, bensì, in generale, delle disposizioni in tema di informazione societaria. Fa poi notare che l’emendamento 15.17 tende a stabilire che della nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari venga data comunicazione all’assemblea degli azionisti.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 15.18, recante norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra quindi l’emendamento 15.19, che modifica l’articolo 190 del testo unico della finanza ripristinandone l’impostazione originaria che pone le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati a carico della persona fisica responsabile e non della persona giuridica del soggetto abilitato, estendendo peraltro la sanzione agli amministratori e ai dipendenti di imprese di assicurazione; viene pertanto soppressa la lettera r) del comma 1 dell’articolo 15.

Illustra poi l’emendamento 15.20, che aggiunge all’elenco delle disposizioni sanzionate dal nuovo articolo 190 del testo unico della finanza l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 187-nonies, relativo alle operazioni sospette, introdotto dalla legge comunitaria 2004.

Osserva poi che l’emendamento 15.22 aggiunge all’elenco delle disposizioni richiamate dall’articolo 193 del testo unico della finanza, circa le comunicazioni che le società sono tenute ad effettuare, l’articolo 115-bis, in tema di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, introdotto dalla legge comunitaria 2004.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 15.25, volto ad introdurre un nuovo articolo 196-bis nel testo unico della finanza, che preveda un impedimento ad assumere cariche sociali in società con azioni quotate per coloro che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva, per taluni specifici reati. Illustra poi l’emendamento 15.26, in tema di applicazione delle pene accessorie dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e della sospensione dall’esercizio di detti uffici a seguito di condanna per determinati reati.

 

Dopo che il presidente PONTONE ha dato per illustrati i restanti emendamenti all’articolo 15, si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 16.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 16.0.1, introduttivo di un nuovo articolo in materia di tutela preventiva del risparmio, il quale prevede taluni specifici obblighi di comportamento nell’attività di collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento.

Illustra poi l’emendamento 16.0.2, recante una delega al Governo affinché adotti uno statuto dei diritti dei risparmiatori, individuando specifici criteri direttivi ispirati alla tutela degli investitori.

Relativamente all’emendamento 16.0.3, recante disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, ricorda che un disegno di legge in materia, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, non è ancora stato esaminato dal Senato, ragion per cui è stata presentata la proposta emendativa in discorso. Rileva peraltro come l’introduzione dell’istituto dell’azione collettiva, anche al di fuori dello specifico settore del risparmio, rivestirebbe una notevole importanza nel tutelare i cittadini da comportamenti scorretti da parte delle società di erogazione dei servizi e delle imprese di maggiori dimensioni, poiché consentirebbe di porre rimedio all’elemento deterrente nell’avviare un procedimento giudiziario costituito dalle ingenti spese legali da affrontare.

Illustra infine l’emendamento 16.0.4, recante disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine, che stabilisce limiti e modalità di rimborso degli obbligazionisti da parte delle banche collocatrici.

 

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 17.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 17.1, che colloca la disciplina introdotta dal disegno di legge in materia di stock option all’articolo 114 –bis del testo unico della finanza, ove si tratta di comunicazioni al pubblico, oltre a modificare detta normativa prevedendo che i piani di attribuzione di azioni ad esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori debbano essere approvati dall’assemblea dei soci e comunicati alla CONSOB. A tale proposito, sottolinea l’esigenza dell’introduzione di una normativa che favorisca l’instaurarsi di un corretto rapporto tra azionisti e amministratori, consentendo il perseguimento di strategie di crescita imprenditoriale di medio e lungo periodo, all’incremento immediato del valore dei titoli.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) fa poi presente che l’emendamento aggiuntivo 17.0.1 riguarda la tematica, già affrontata in precedenza, dell’esclusione delle società di rating dall’ambito di applicazione della normativa concernente le comunicazioni al pubblico.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti 18.1 e 18.2, relativi alla disciplina dell'attività di revisione dei conti contenuta nel TUF. In particolare, l'emendamento 18.1 prevede l'istituzione presso la Consob di un comitato di garanzia di attività di revisione contabile, mentre l'emendamento 18.2, in tema di conferimento e revoca dell'incarico, prevede l'attribuzione di tali competenze all'Assemblea, su proposta del collegio sindacale. La deliberazione viene quindi trasmessa alla Consob, che provvede d'ufficio al conferimento d'incarico in caso di inerzia da parte dell'Assemblea.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 18.3 che, rispetto all'attuale testo del disegno di legge, mantiene il parere del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione, che non è tuttavia più vincolante, né assunto all'unanimità. Con tale proposta - prosegue il relatore - scompare anche il conferimento d'ufficio della CONSOB - se l'incarico non viene deliberato - la quale determina anche il corrispettivo dovuto alla società di revisione.

Illustra altresì gli emendamenti 18.4 e 18.5 richiamandosi a quanto testé osservato.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 18.7, volto ad introdurre ambiti di durata più ampi con riguardo alla durata dell'incarico ed al termine minimo per il rinnovo.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 18.8, che mantiene la durata dell'incarico di revisione tra tre e sei esercizi ma prescrive che in caso di reincarico questo non può eccedere i sei esercizi continuativi.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 18.9 che prevede termini di durata e di rinnovo dell'incarico per il caso in cui le imprese ricorrano per la prima volta al conferimento di incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Illustra quindi l'emendamento 18.10 che prevede che l'esecuzione delle deliberazioni della Consob rimangano sospese sino alla scadenza delle facoltà ad essa attribuite.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 18.11 il quale, relativamente all'elenco di servizi che la società di revisione non può fornire, fa venire meno tale divieto relativamente alle società collegate alla società sottoposta a controllo e alle società sottoposte a comune controllo, come previsto invece dal disegno di legge.

Illustra altresì l'emendamento 18.12, che sopprime il riferimento alle società collegate alla società che ha conferito l'incarico di revisione, con riguardo all'impossibilità di fornire i servizi ivi indicati.

Illustra quindi l'emendamento 18.15, il quale, in relazione all'elenco di servizi che la società di revisione non può fornire, precisa che ulteriori servizi vanno individuati in ottemperanza ai principi della VIII direttiva UE sulla revisione.

L'emendamento 18.16 - prosegue il relatore Eufemi - relativo all'incarico di responsabile della revisione, fa venire meno il divieto di ricoprire tale incarico per più di tre esercizi e il divieto di assumere nuovamente tale incarico decorsi meno di tre anni per conto della stessa società di revisione, mentre permane il divieto di assumere tale incarico per conto di una diversa società di revisione decorsi meno di tre anni.

Illustra altresì l'emendamento 18.17, relativo all'incarico di responsabile della revisione, che aumenta il numero massimo di esercizi in cui il responsabile può esercitare l'incarico nella stessa società.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 18.20 che attribuisce alla Consob il potere di adottare provvedimenti in via cautelare in caso di fondato sospetto della presenza di irregolarità. Tale provvedimento viene poi notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro trenta giorni. Illustra altresì gli emendamenti 18.21 e 18.22: in particolare, l'emendamento 18.21 attribuisce alla società di revisione la responsabilità dei danni accertati per comportamenti non dolosi sino ad un importo pari a venti volte il corrispettivo percepito, mentre l'emendamento 18.22 prevede un obbligo di indennizzo per i soggetti che abbiano subito un pregiudizio per irregolare svolgimento dell'attività di revisione.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 18.23, che introduce una limitazione alla responsabilità civile della società di revisione, la quale risponde dei danni recati per un importo sino a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 18.0.1, che prevede una delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria, orientato ad una necessaria logica di specializzazione, che a tutt'oggi risulta carente nel sistema giudiziario nazionale.

 

Il relatore SEMERARO (AN) si riserva di intervenire successivamente in ordine a tale proposta emendativa la quale, per la sua complessità, richiede a suo avviso alcuni approfondimenti.

 

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 18 si danno per illustrati.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l'emendamento 19.2, volto ad introdurre una ripartizione delle competenze delle autorità di controllo dei mercati finanziari, secondo il modello della cosiddetta vigilanza funzionale.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 19.3, volto a regolare compiutamente il sistema di ripartizione delle competenze in tema di vigilanza, secondo uno schema funzionale basato solo su tre autorità. Illustra altresì l'emendamento 19.5 che reca, a suo avviso, una formulazione più incisiva rispetto all'attuale testo del disegno di legge.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 19.6, il quale prevede che il coordinamento tra Autorità possa realizzarsi attraverso protocolli d'intesa o comitati di coordinamento, con riunioni almeno annuali. Viene meno pertanto l'obbligo di costituire un comitato di coordinamento tra le Autorità, di cui il Ministro dell'economia possa chiedere la convocazione e scompare la definizione da parte del comitato di modelli organizzativi di collaborazione, nonché la possibilità di costituire archivi gestiti congiuntamente da più Autorità. A suo avviso, tale formulazione risulta più opportuna in quanto mira ad evitare ingerenze dell'Esecutivo nell'attività di vigilanza.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 19.7, che sopprime il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 19. Illustra quindi l'emendamento 19.8, che sostituisce al Ministro dell'economia e delle finanze il direttore generale del tesoro. Al riguardo, fa osservare che la commistione tra politica e autorità di controllo poteva essere giustificata sotto il precedente sistema, imperniato su la natura sostanzialmente pubblica delle banche, non nell'attuale. Ritiene inoltre che tale commistione non sia in grado di stimolare l'afflusso di capitali.

 

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 19 sono dati per illustrati.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 20.1, volto a sopprimere il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed a trasferire, conseguentemente, alla Banca d'Italia le competenze in materia attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Comitato medesimo.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 20.2 il quale, nell'ambito della disposizione diretta ad agevolare lo scambio di informazioni tra le Autorità, sopprime la possibilità di inserimento in archivi congiunti di dati, informazioni e documenti comunicati ad altra autorità e sottoposti al segreto d’ufficio.

 

L'emendamento 20.3 è dato per illustrato.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 20.4, che renderebbe a suo avviso più incisiva l'attuale formulazione dell'articolo 20, comma 1.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra l'emendamento 20.0.1, che attribuisce al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti il potere di richiedere di essere audito dal Comitato di coordinamento ovvero dalle singole autorità che vi partecipano, per segnalare fatti rilevanti in materia di tutela dei consumatori.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 21.1 che sopprime l'articolo 21, che prevede la possibilità di avvalersi del Corpo della guardia di finanza da parte della Banca d’Italia, della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva loro attribuiti. In particolare, ritiene che la vigilanza delle autorità, che ha natura amministrativa, dovrebbe rimanere ben distinta dalle funzioni di polizia svolte dalla Guardia di finanza.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l'emendamento 21.2, avente ad oggetto gli stessi profili di cui all'emendamento 21.1, testé illustrato dal relatore Eufemi. Al riguardo, ritiene necessario attribuire all'articolo 21 una portata di carattere transitorio, sino a che le Autorità non saranno in grado, attraverso l'adeguamento degli organici, di provvedere allo svolgimento delle proprie funzioni in piena autonomia.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 21.3 richiamandosi alle dichiarazioni testé svolte dal senatore Castellani.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) illustra l'emendamento 21.4, che contiene un riferimento, a suo avviso più preciso, ad appositi nuclei distaccati del Corpo della Guardia di finanza posti alle dipendenti funzionali delle Autorità.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

 

L'emendamento 22.1 viene dato per illustrato.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 22.2, volto ad inserire il rapporto tra costi e benefici tra gli elementi di cui la relazione deve dar conto.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 22.3 il quale, nell'ambito del procedimento per l'adozione di atti regolamentari generali, sopprime la consultazione con gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati e dei consumatori.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 23.1, che aggiunge al comma 1 - che stabilisce che ai procedimenti di Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP e COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si debbano applicare i princìpi della legge n. 241/1990 - un periodo secondo il quale i predetti enti devono dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e quelle decisorie, anche costituendo organismi istruttori composti da personale esterno.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 24.1, che ritiene pienamente coerente con la finalità di introdurre nell'ordinamento nazionale un sistema di vigilanza ripartito per funzioni.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 24.2, volto a sopprimere quasi integralmente il testo dell'articolo 24, che trasferisce alla CONSOB le competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali praticate dalle banche, dagli intermediari finanziari, dalle imprese di assicurazione e dai fondi pensione.

Illustra altresì l'emendamento 24.3, che modifica l'articolo 19 del TUB, in primo luogo nella parte in cui dispone che la Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione di partecipazioni rilevanti in una banca e l'acquisizione di azioni quando comporta una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca, elevando tale limite al 10 per cento per le imprese di assicurazione.

Tale proposta, prosegue il relatore, prevede inoltre che le imprese di assicurazione possano detenere partecipazioni anche oltre il 15 per cento del capitale delle banche, con autorizzazione della Banca d'Italia (in generale i soggetti che svolgono attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni oltre la soglia del 15 per cento o quella da cui consegua comunque il controllo della banca). Al riguardo, fa presente che tale indicazione potrebbe anche non essere presa in considerazione ove venisse definitivamente confermato l'orientamento che tende a non considerare le imprese assicurative come imprese industriali.

Si sofferma infine sugli emendamenti 24.4, 24.5 e 24.6. In particolare, l'emendamento 24.4 interviene sull'articolo 117 del TUB, prescrivendo che sia la Banca d'Italia d'intesa con la Consob a determinare il contenuto tipico dei contratti o titoli aventi una particolare denominazione e modifica l'articolo 127 del TUB, attribuendo il potere di proposta nei riguardi del CICR su una serie di deliberazioni previste dal titolo VI del TUB alla Banca d'Italia d'intesa con la Consob, oltre a sopprimere, infine, le modifiche previste all’articolo 128 del TUB, che trasferisce alla CONSOB i poteri di vigilanza informativa e ispettiva (con la collaborazione della Banca d’Italia o dell’UIC) ed il potere di disporre (sentita la Banca d’Italia o l'UIC) la sospensione dell’attività dell’intermediario in caso di violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità. L'emendamento 24.5 interviene in materia di assicurazione diretta sulla vita, prescrivendo che le competenze di cui all'articolo 109, comma 4 del D.Lgs. n. 174/1995 siano esercitate dall'Isvap, d'intesa con la Consob, riguardo a specifici prodotti assicurativi. Infine, l'emendamento 24.6 stabilisce che la possibilità di prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari per la comprensione degli elementi essenziali del contratto è esercitata dall'Isvap, d'intesa con la Consob, riguardo a specifici prodotti assicurativi (assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità connesse con fondi di investimento), riattribuisce alla COVIP le competenze per l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare e fa salve le competenze di Antitrust e Isvap.

 

Il senatore PETERLINI (Aut) illustra l'emendamento 24.15 volto a sopprimere integralmente il comma 3 dell'articolo 4. Nel richiamarsi a quanto rilevato dal relatore Eufemi con riguardo all'emendamento 24.6, auspica l'accoglimento di tale proposta, che va a suo avviso maggiormente incontro alla necessità di promuovere ed agevolare lo sviluppo dei fondi pensione, sui quali l'Italia presenta ancora un forte ritardo rispetto alla media europea, ormai sempre più consolidata nel ricorso a forme di previdenza integrativa. A suo avviso infatti l'utilizzo di strumenti previdenziali di tipo complementare costituisce un'esigenza ineludibile, posto che la previdenza pubblica non riuscirà, fra breve, che a coprire circa il 50 per cento delle future pensioni.

Per tali ragioni, sottolinea fortemente la necessità di mantenere un'autorità di vigilanza e di controllo ad hoc.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 24.20, che va a suo avviso nella stessa direzione della proposta testé illustrata dal senatore Peterlini. Si riserva, peraltro, di indicare successivamente la formulazione normativa più efficace per il raggiungimento delle finalità già chiarite

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) illustra sinteticamente l'emendamento 24.0.1, volto a ridefinire le competenze in materia di concorrenza, quali già definite dall'articolo 20 della legge n. 287 del 1990.

Illustra altresì gli emendamenti 24.0.2 e 24.0.3, volti a inserire un termine alla durata in carica del Governatore della Banca d'Italia, prevedendone inoltre la non rieleggibilità. Al riguardo, sottolinea fortemente la necessità di porre un termine al mandato a vita del Governatore, auspicando l'accoglimento di tale proposta.

 

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 24 sono dati per illustrati.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 25.1 che sopprime l'articolo 25 del disegno di legge, in base al quale i poteri attribuiti dall'articolo 129 del TUB al CICR e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB.

 

L'emendamento 25.2 viene dato per illustrato.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 25.0.1 che ridefinisce le competenze in materia di antitrust relativi alle banche e alle imprese assicurative. Illustra altresì l'emendamento 25.0.2, che ha portata più generale in quanto ridefinisce integralmente le competenze in materia di concorrenza.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 26.1 che sostituisce il comma 2 dell'articolo 26 che prevedeva il trasferimento alla Banca d'Italia e alla Consob delle competenze di cui agli articoli 145 del TUB e 195 del TUF. Mentre scompare dalle modifiche l'articolo 195 - in quanto già novellato dall'articolo 9, comma 2, della legge comunitaria 2004 - l'articolo 145 viene modificato, a fini di maggior chiarezza, con la tecnica della novella mantenendo tuttavia inalterato il significato della disposizione (applicazione delle sanzioni da parte della Banca d'Italia anziché dal Ministro dell'economia).

 

L'emendamento 26.2 viene dato per illustrato.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 26.0.1, in materia di durata in carica del Governatore della Banca d'Italia, in quanto l'attuale mandato sine die che caratterizza l'attuale ordinamento di tale istituzione non trova riscontro nelle altre banche centrali degli stati membri dell'Unione europea. Ritiene inoltre che tale proposta non incida sull'autonomia della Banca d'Italia medesima in quanto affida al suo Statuto la determinazione di limiti temporali alla carica di Governatore.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l'emendamento 27.1, che reca modifiche alla legge n. 281 del 1998 in tema di diritti dei consumatori, introducendo la possibilità di esercitare azioni collettive a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari, con ciò contribuendo a colmare una lacuna grave e risalente nell'ordinamento italiano.

Illustra quindi l'emendamento 27.2, volto ad istituire un fondo di garanzia degli acquirenti di mercati finanziari, finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite da risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 27.4 che prevede per i soggetti che esercitano nei confronti del pubblico servizi di investimento, l'obbligo di aderire ad organismi di conciliazione ovvero ad altre procedure alternative di risoluzione delle controversie. Illustra altresì l'emendamento 27.6, volto ad introdurre un più breve termine per l'esercizio della delega al Governo.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 27.9 che prevede l'applicazione della disposizione concernente la delega per l'istituzione di sistemi di conciliazione, arbitrato e indennizzo soltanto in materia di servizi di investimento. Tale emendamento - prosegue il relatore - modifica poi le modalità di finanziamento del fondo di garanzia per risparmiatori e investitori, eliminando gli importi delle sanzioni per la violazione delle disposizioni del titolo VI del TUB relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 27.11, che precisa maggiormente il carattere stragiudiziale delle procedure di conciliazione.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) illustra l'emendamento 27.15 che attribuisce al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti il compito di coordinare l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle procedure di risoluzione delle controversie.

Illustra altresì l'emendamento 27.17 che prevede espressamente un sistema di indennizzo automatico in favore degli investitori e dei risparmiatori non professionali in caso di inadempimento degli obblighi legali o contrattuali.

 

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 27 sono dati per illustrati.

 

Si passa agli emendamenti all'articolo 28.

 

Il relatore EUFEMI (UDC)illustra l'emendamento 28.2 che attribuisce al CICR, su proposta della Banca d'Italia il potere di determinare i criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente in relazione al sistema di soluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori in materia di trasparenza sui servizi bancari introdotto dal disegno di legge.

 

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 28 sono dati per illustrati.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) illustra l'emendamento 29.1 che prevede l'integrale sostituzione del titolo XI del Libro V del Codice civile, recante disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Tale emendamento - osserva la senatrice De Petris - è volto ad introdurre una disciplina più efficace in tema di reati societari, al fine di realizzare la necessaria prevenzione generale e speciale dalla commissione di reati che l'attuale normativa non sembra più in grado di assicurare.

 

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,50.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

mercoledì 15 giugno 2005

23ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

PEDRIZZI

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

L'emendamento 29.2 è dato per illustrato.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 29.3 che, come le altre proposte riferite all'articolo 29, è volto ad un inasprimento dell'apparato sanzionatorio previsto in materia di reati societari.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 29.4, che ritiene di particolare importanza in quanto l'articolo 29 costituisce uno dei cardini del disegno di legge. Al riguardo, precisa che l'intenzione dei relatori è stata quella di prevedere un apparato sanzionatorio più rigoroso ed efficace, anche al fine di offrire un messaggio forte agli operatori del settore ed ai risparmiatori. Si sofferma in particolare sull'articolo 29 del disegno di legge, osservando che l'aumento di pena previsto al comma 1, lettera a), circoscritto a soli 6 mesi, non appare a suo avviso idoneo di per sé a costituire una chiara indicazione di politica criminale, posto che, tra l'altro, non incide neppure sui tempi di prescrizione del reato, che per le contravvenzioni punite con l'arresto sono comunque fissati in tre anni, indipendentemente dalla durata della pena. Ritiene inoltre che tale disposizione presenti alcune aporie rispetto alla generale sistematica del Codice penale: non risulta chiaro in particolare come mai, solo in questo caso, la sanzione sia costituita da una mera contravvenzione punita in misura inferiore al massimo mentre, per converso, le pene previste per altre fattispecie vengono raddoppiate.

Ritiene inoltre non condivisibile la scelta circa la natura contravvenzionale della sanzione, posto che altre ipotesi di falso previste nel TUF sono punite con la reclusione. In un'ottica sistematica, ritiene pertanto più opportuno prevedere la trasformazione del reato di false comunicazioni sociali in delitto, disponendo una sanzione maggiormente in linea con quanto previsto in tema di reati finanziari.

Con riguardo alla lettera b), ritiene che tale previsione non risolva alcuni profili problematici, sottolineati da più parti, con riguardo alla nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, ed in particolare circa la determinazione in concreto delle soglie che integrano la causa di non punibilità. Tale disposizione, inoltre, potrebbe risultare in contrasto con la disciplina europea in materia di bilanci societari di prossima emanazione, che prevede l'obbligo di adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

In relazione alla sanzione interdittiva prevista all'articolo 29, ritiene che tale opzione comporterebbe l'irrogazione, con la stessa sentenza che dichiara la non punibilità, di una misura restrittiva della capacità del soggetto, che si configurerebbe come una misura di sicurezza, tuttavia in assenza dell'accertamento della pericolosità sociale: ne conseguirebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto ai soggetti riconosciuti colpevoli, i quali beneficiando della sospensione condizionale della pena potrebbero in ipotesi godere di un trattamento anche più favorevole.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l'emendamento 29.5, che si pone sulla stessa linea delle altre proposte presentate dal suo Gruppo con riguardo all'articolo 29. In particolare, tali emendamenti hanno il fine di introdurre una disciplina del reato di false comunicazioni sociali più rigorosa ed efficace.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 29.6, sottolineando come tutte le proposte emendative riferite all'articolo 29, presentate dal suo Gruppo, hanno il fine di rendere la disciplina più rigorosa, ad esempio prevedendo la pena della reclusione in luogo dell'arresto.

Ritiene inoltre non convincente la previsione di una soglia di punibilità ispirata a valutazioni di carattere quantitativo ed ancorata a criteri eccessivamente sfuggenti.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra l'emendamento 29.7 che prevede un decisivo inasprimento della pena ricordando, al riguardo, di aver già preannunciato l'intenzione di presentare emendamenti in tal senso nel corso della discussione generale.

Illustra altresì gli emendamenti 29.11, 29.12, 29.13 e 29.14 che risultano caratterizzati dalla medesima ispirazione.

 

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 29 sono dati per illustrati.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l'emendamento 30.1, auspicandone l'accoglimento in quanto ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 30 non risulti ancora adeguata a disciplinare efficacemente il problema della trasparenza nel rapporto tra banche e imprese.

Dichiara infine di aggiungere la propria firma all'emendamento 30.0.1

 

L'emendamento 30.0.1 viene dato per illustrato.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra l'emendamento 31.1, ispirato ad una logica di inasprimento della pena.

 

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 32, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra l'emendamento 33.1, che prevede un inasprimento delle sanzioni previste al comma 1 dell'articolo 33.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra gli emendamenti 34.1 e 34.2, nonché l'emendamento aggiuntivo 24.0.1, tutti caratterizzati dalla previsione di un impianto sanzionatorio maggiormente rigoroso.

 

Non essendo stati presentate proposte emendative riferite all'articolo 35, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 36.

 

Gli emendamenti 36.1 e 36.0.1 sono dati per illustrati.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 37.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 37.1, osservando in premessa come le disposizioni recanti aumento delle sanzioni penali e amministrative siano state introdotte per fornire una risposta all’esigenza di tutela del risparmio emersa a seguito dei noti scandali finanziari. La proposta emendativa in discorso tende ad apportare talune limitate modifiche all’articolo 37: con riferimento al comma 1, si propone di introdurre la specificazione per cui il raddoppio delle pene previste dal testo unico bancario, dal testo unico della finanza, dalla legge di riforma della vigilanza sulle assicurazioni e dalla disciplina delle forme pensionistiche complementari deve avvenire entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dall’articolo 25 del codice penale. Relativamente al comma 2, il relatore fa osservare che, pur condividendo l’obiettivo di rafforzare l’apparato sanzionatorio in caso di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, giudica opportuno eliminare la previsione della limitazione dell’aggravio di pena limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, poiché si determinerebbe una disparità di trattamento contraria al principio di ragionevolezza. Con riferimento al comma 3, anch’esso ispirato ad un maggiore rigore sanzionatorio, fa notare che l’emendamento tende a specificare che l’aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie riguarda solo quelle sanzioni che non sono già state modificate dal disegno di legge, oltre ad eliminare la limitazione dell’aumento di pena esclusivamente alla misura massima, onde evitare che si determini una eccessiva differenza tra minimi e massimi di pena.

 

Dopo un intervento del senatore PASQUINI (DS-U) i relatori riformulano poi l’emendamento 37.1 nell’emendamento 37.1 (testo 2), introducendo la specificazione del libro del codice penale ove sono previsti i limiti posti per ciascun tipo di pena.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra congiuntamente gli emendamenti a propria firma 37.2, 37.4, 37.5 e 37.6, ispirati ad introdurre un apparato sanzionatorio maggiormente severo.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra quindi l’emendamento 37.3, finalizzato al coordinamento formale del disegno di legge con le modifiche introdotte al codice civile dalla legge comunitaria 2004.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 38.

 

Dopo che il relatore EUFEMI (UDC) ha illustrato l’emendamento 38.4, che tende ad inserire nella delega per l’introduzione di sanzioni accessorie a quelle penali ed amministrative in materia di società e consorzi l’ulteriore criterio direttivo per cui l’irrogazione delle sanzioni accessorie è attribuita alla stessa autorità competente a irrogare la sanzione principale, sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 38 e si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 40.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) fa presente che gli emendamenti di cui è firmataria tendono a modificare i termini per gli adempimenti previsti dal disegno di legge. Analoga illustrazione viene svolta dal senatore PASQUINI (DS-U).

 

Il presidente PEDRIZZI aggiunge la propria firma e illustra l’emendamento 40.13, volto a inserire un ulteriore comma all’articolo 40 in tema di regime degli incarichi in corso al momento dell’entrata in vigore della legge sotto il profilo delle nuove cause di incompatibilità, stabilendo in particolare che il recesso unilaterale da parte della società, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 40.0.3, che inserisce un ulteriore articolo concernente l’istituzione di sezioni specializzate in materia societaria e finanziaria presso i tribunali delle città sedi di Corti d’appello attraverso una delega al Governo diretta ad attribuire a tali sezioni la competenza sulle controversie concernenti le materie bancaria, finanziaria e fallimentare. A tale proposito, auspica che le esigenze locali non prevalgano rispetto all'obiettivo di una specializzazione dell’autorità giudiziaria.

 

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi all’articolo 40 e si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 41.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l’emendamento 41.0.1, recante disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine, che stabilisce condizioni e limiti degli obblighi delle banche collocatrici rispetto agli investitori.

 

Sono infine dati per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi all’articolo 41 e tutti quelli riferiti all’articolo 42.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), anche a norme del relatore per la 10a Commissione presenta e illustra un ulteriore emendamento, 6.100, recante modifiche al nuovo articolo 165-ter del testo unico della finanza, in tema di rapporti con società estere avente sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,10.

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

 

Art. 6.

6.100

I Relatori

Al comma 1, capoverso 165-ter, primo periodo, sostituire la parola: «capo» con la seguente: «sezione»;

Al comma 1, capoverso 165-ter, sostituire il comma 2 con il seguente: «Si applicano le nozioni di controllo previste dall’articolo 93, e quelle di collegamento previste dall’articolo 2359, comma 3, del codice civile».

Al comma 1, capoverso 165-ter, comma 3, punto 4, lettera a), sostituire le parole: «da parte di un organo amministrativo o giudiziario» con le seguenti: «da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge».

Al comma 1, capoverso 165-ter, comma 4, sopprimere la parola: «ulterori».

 

 

Art. 14.

14.7

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sopprimere il comma 9.

 

14.8

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sopprimere il comma 9.

 

14.9

Rollandin Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 5 può essere addebitata al titolare del conto».

 

14.10

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 possono essere addebitata al titolare del conto».

 

14.11

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

 

14.12

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

 

14.13

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

 

14.14

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, dopo la parola: «esclusivo» aggiungere le seguenti: «o prevalente».

 

14.15

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».

 

14.16

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».

 

14.17

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».

 

14.18

De Petris, Turci, Coviello, Maconi, Cambursano, Pasquini, Chiusoli, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 120-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 120-ter. – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti deposito titoli e di cassette di sicurezza, richiedono all’intestatario se intendono indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, dei titoli e dei valori depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente, di deposito titoli e di cassette di sicurezza, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, se intendono indicare le generalità e i relativi recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito e delle cassette giacenti ai sensi del comma 1. La Banca d’Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria circolare, definisce i criteri e modalità per l’integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo, nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine».

 

14.19

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al capoverso «Art. 120-ter», comma 4, sostituire le parole: «allo Stato» con le seguenti: «al comune di ultima residenza».

 

14.20

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, sopprimere le parole da: «Esse sono destinate» fino a: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

 

14.21

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «, per metà» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 120-quater», comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

 

14.22

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «, per metà» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 120-quater», comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

 

14.23

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «per metà» con le seguenti: «per il 75 per cento».

 

14.24

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non oltre l’importo complessivo di 20 milioni di euro per anno».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 120-quater», comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

 

14.25

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

 

14.26

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», sopprimere il comma 5.

 

14.27

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al capoverso «Art. 120-quater», comma 1, sostituire le parole: «dall’articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7» con le seguenti: «120-0 e 120-bis».

 

14.28

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al comma 1, sopprimere l’«Art. 120-quinquies».

 

14.29

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al comma 3, sostituire le parole: «allo Stato» con le seguenti: «al comune di ultima residenza».

 

14.30

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al capoverso «Art. 120-quinquies», inserire il seguente ulteriore capoverso:

«Art. 120-sexies. - (Sanzioni). – 1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del valore del deposito risultante all’atto della sua rilevazione».

 

14.0.1

De Petris, Cambursano, Maconi, Castellani, Pasquini, Coviello

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela preventiva del risparmio)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l’articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24-bis. - (Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti). – 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

a) consegnano all’investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedono all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrano all’investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell’operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all’adeguatezza dell’operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l’investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull’identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell’investimento, valutandone l’adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;

f) raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;

h) per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l’attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d’investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l’accumulazione;

i) consegnano all’investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnano all’investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) se dipendenti di banca, non possono ricevere dall’investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

n) a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull’andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all’attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l’esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1"».

 

14.0.2

Cambursano, De Petris, Turci, Coviello, Castellani, D’Amico, Bastianoni

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Statuto dei diritti dei risparmiatori)

1. Al fine di tutelare i risparmiatori e gli investitori, a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni sui mercati finanziari, è fatto obbligo ai promotori finanziari e ai dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti di:

a) consegnare all’investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrare all’investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell’operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all’adeguatezza dell’operazione in rapporto alla sua situazione;

d) informare per iscritto l’investitore dei costi da sostenere nelle ipotesi di investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti, qualora sia necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza di liquidazione anticipata;

e) informare per iscritto il cliente sull’identità del soggetto che cura il collocamento, nelle ipotesi di acquisto di azioni o obbligazioni; qualora sia la banca, illustrare per iscritto la natura dei rischi dell’investimento, valutandone l’adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, e segnalando il conflitto di interesse;

f) raccogliere per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) fornire copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili per singoli titoli obbligazionari o azionari;

h) illustrare per iscritto le caratteristiche di strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliare al cliente di limitare l’attività di speculazione ad una sola parte del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d’investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l’accumulazione;

i) consegnare all’investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnare all’investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) informare per iscritto il cliente sull’andamento del suo portafoglio a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all’attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l’esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1».

 

 

Art. 15.

15.1

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile e di chiunque appaia informato sui fatti"».

 

15.2

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All’articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, autorizza l’esercizio dei servizi d’investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché dei servizi indicati nell’articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385"».

 

15.3

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «e rispettano il principio» fino a: «espressamente impartite dall’investitore» con le seguenti: «e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all’esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d’investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All’articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

 

15.4

Turci, Maconi, Pasquini, Chiusoli, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All’articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

 

15.5

Cambursano, Coviello, Castellani, Bastianoni

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

 

15.6

Salerno, Mugnai

Al comma 1, lettera b), capoverso 3), sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alle iscrizioni all’albo previsto dal comma 4, al diniego delle iscrizioni, alle cancellazioni dall’albo nonché alle variazioni dei dati registrati nell’albo medesimo e ad ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo».

 

15.7

I Relatori

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «all’articolo 114, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3» con le altre: «all’articolo 114, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5"».

 

15.8

Nocco

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 5».

 

15.9

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis. All’articolo 114 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le operazioni relative a prodotti finanziari dell’emittente o a prodotti finanziari di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all’1 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, secondo princìpi di trasparenza e tempestività dell’informazione"».

 

15.10

D’Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all’articolo 114, il comma 8 è sostituto dal seguente:

"8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l’esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare l’esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce"».

 

15.11

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all’articolo 114, al comma 8, le parole: ", comprese le società di rating," sono soppresse».

 

15.12

Nocco

Al comma 1, lettera h), sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

 

15.13

I Relatori

al comma 1, lettera h), eliminare il punto 3).

 

15.14

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I poteri previsti dalle lettere a), b), c) e c-bis) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipino ad un patto previsto dall’articolo 122"».

 

15.15

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella. Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 117-bis», comma 1, sostituire le parole: «dell’articolo 113» con le seguenti: «del presente capo».

 

15.16

Salerno, Mugnai

Al comma 1, la lettera l), è sostituita dalla seguente:

«l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l’articolo 118 è aggiunto il seguente:

"Art. 118-bis. - (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico). – La CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto dei princìpi internazionali in materia di vigilanza sull’informazione finanziaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati"».

 

15.17

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 154-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «da comunicare all’assemblea».

 

15.18

Cambursano, Castellani, Coviello, Bastianoni

Al comma 1, lettera n), dopo l’articolo 154-bis inserire il seguente:

«Art. 154-ter.

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti)

1. Dopo l’articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante: "Norme sui licenziamenti individuali", è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. 1. Il licenziamento è in ogni caso nullo se indotto da rifiuto del dipendente alla commissione o omissione di atti che avrebbero determinato o concorso a determinare una violazione di leggi o di atti regolamentari.

2. È altresì nullo qualsiasi provvedimento disciplinare indotto dai comportamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dirigenti"».

 

15.19

I Relatori

Al comma 1, la lettera o), è sostituita con la seguente:

«o) all’articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall’articolo 25-bis, commi 1 e 2"».

Al comma 1, la lettera r) è soppressa.

 

15.20

I Relatori

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: «65» inserire le seguenti: «; 187-nonies».

 

15.21

Cantoni

Al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 190», sopprimere i commi 3 e 4.

La lettera r) del comma 1 è soppressa».

Conseguentemente, è abrogato il comma 9 dell’articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

15.22

I Relatori

Al comma 1, lettera q), dopo la parola: «115» inserire le seguenti: «o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis».

 

15.23

Cambursano, Castellani, Coviello, D’Amico, Bastianoni

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l’articolo 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - (Procedura sanzionatoria). – 1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla CONSOB o dalla Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze.

2. L’applicazione delle sanzioni è disposta con decreto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d’Italia o della CONSOB. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla Corte d’appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L’opposizione deve essere notificata all’autorità che ha disposto l’applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d’appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La Corte d’appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d’appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l’audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d’appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d’appello all’autorità che ha disposto l’applicazione della sanzione ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest’ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

 

15.24

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) nella parte V, titolo II, dopo l’articolo 196, è aggiunto il seguente:

"Art. 196-bis.

(Dichiarazione di impedimento ad assumere cariche sociali)

1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l’impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del libro V del citato codice;

b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte V»".

 

15.25

Chiusoli, Turci, Maconi, Pasquini, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) Nella parte V, titolo II dopo l’articolo 196, è aggiunto il seguente:

"Art. 196-bis. - (Impedimento ad assumere cariche sociali). – 1. Non possono assumere le cariche di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati, nè delle società che le controllano, sono da esse controllate o sono con esse sottoposte a comune controllo, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i reati di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178 e 180, salvo che, nel pronunziare la condanna, il giudice abbia riconosciuto la circostanza attenuante della particolare tenuità ai sensi dell’articolo 2640 del codice civile, ovvero della speciale tenuità ai sensi dell’articolo 62 del codice penale"».

 

15.26

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) Al Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 32-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

2) all’articolo 35-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile".

t) all’articolo 290, comma secondo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "codice penale", sono aggiunte le seguenti: "e per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

 

 

Art. 16.

16.0.1

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Cambursano, D’Amico, Castellani, Coviello

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tutela preventiva del risparmio)

1. A fini di tutela preventiva del risparmio, i promotori finanziari e i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese di assicurazione, nel collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento nell’ambito delle attività riservate al soggetto per conto del quale operano:

a) consegnano all’investitore, prima della conclusione del contratto e in ogni caso di variazione dei dati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato o dall’impresa di assicurazione da cui risultino i propri elementi identificativi;

b) chiedono al risparmiatore di fornire, mediante apposita dichiarazione scritta o su supporto durevole, elementi utili per valutare la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio; in tale dichiarazione, il risparmiatore indica i suoi obiettivi di investimento, in particolare se l’investimento che intende realizzare deve soddisfare esigenze primarie quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale;

c) illustrano al risparmiatore per iscritto o mediante supporto durevole, in modo chiaro ed esauriente, prima dell’acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari o della conclusione del contratto, gli elementi essenziali dell’operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all’adeguatezza dell’operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto o mediante supporto durevole l’investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto, o mediante supporto durevole, l’investitore sull’identità del soggetto che cura il collocamento;

f) conservano prova documentale delle istruzioni impartite dall’investitore;

g) consegnano all’investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

h) consegnano all’investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

i) non possono ricevere dall’investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

l) all’atto dell’investimento, comunicano all’investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, la soglia di perdita massima, anche di breve periodo, individuata dal soggetto per conto del quale operano, al raggiungimento della quale informano tempestivamente l’investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, sull’andamento del prodotto finanziario, o del servizio di gestione, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all’attuale allocazione delle risorse.

2. I soggetti abilitati e le imprese di assicurazione provvedono agli atti di indirizzo e di coordinamento e ai necessari adempimenti per l’attuazione del presente articolo e sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai soggetti di cui al comma 1, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».

 

16.0.2

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Statuto dei diritti dei risparmiatori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante lo Statuto dei diritti dei risparmiatori, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere i diritti dei risparmiatori, e le modalità del loro esercizio, nei confronti delle banche e degli altri operatori ed intermediari finanziari;

b) stabilire principi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti;

c) stabilire principi e regole in materia di sollecitazione da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni rappresentative, degli interventi di controllo e di tutela da parte delle Autorità di sistema».

 

 

16.0.3

Turci, De Petris, Maconi, Pasquini, Chiusoli, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Manzione, Cambursano, Coviello, Castellani

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. All’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

6-ter. L’atto con cui il soggetto abilitato promuove l’azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 6-quater ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell’ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l’azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l’esecuzione della prestazione dovuta.

6-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-sexies, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 6-sexies e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

6-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 6-sexies e 6-septies; il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 6-quater e la determinazione precisa dell’ammontare del risarcimento dei danni o dell’indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-bis e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

6-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma 6-quater costituisce, ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente".

2. Le facoltà e i diritti di cui all’articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

3. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i procedimenti di cui all’articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281"».

 

16.0.4

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci, Brunale, Latorre, Bonavita, Garraffa, Baratella, Cambursano, Coviello, Castellani

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell’investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell’esercizio delle deleghe di cui all’articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che, alla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all’albo previsto dall’articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici", hanno la facoltà, a decorrere dal 1º gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l’obbligo dì acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all’EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L’esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l’obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l’esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L’eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su Internet e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.

6. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2006, l’aliquota è stabilita nella misura del 7,7 per cento"».

 

 

Art. 17.

17.1

I Relatori

Al comma 1, alinea, sostituire «l’articolo 145» con «l’articolo 114» e al capoverso, sostituire le parole: «art. 145-bis» con «art. 114-bis»; al comma 1 sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «concernenti» con le seguenti: «1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall’assemblea dei soci. Almeno 15 giorni prima dell’esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:».

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:

a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza;

b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l’interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l’esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione».

 

17.0.1

Debenedetti, Turci, Chiusoli, Pasquini, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Latorre, D’Amico

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 18 aprile 2005, n. 62,

in materia di Agenzie di rating)

1. All’articolo 9, comma 1, lettera e), capoverso "Art. 114", ottavo comma, della legge 18 aprile 2005, n. 62, le parole: "comprese le società di rating" sono abrogate».

 

 

Art. 18.

18.1

Cambursano, Coviello, Castellani, D’Amico, Bastianoni

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. È istituito presso la CONSOB il Comitato di garanzia delle attività di revisione contabile, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all’ordine degli avvocati, o all’albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

a) due designati dalla CONSOB;

b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;

c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;

d) uno designato dalle società di revisione iscritte all’albo di cui all’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

02. Il Comitato elegge un presidente, scelto tra i componenti designati dalla CONSOB. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima costituzione, i componenti sono designati dalla CONSOB e durano in carica tre anni.

03. Al fine di assicurare l’effettività e l’efficacia della vigilanza sull’attività di revisione contabile, il Comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) approva le deliberazioni di conferimento ovvero revoca degli incarichi di revisione adottate dalle assemblee dei soci ai sensi dell’articolo 159 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall’articolo 10 della presente legge;

b) svolge attività consultiva a favore della CONSOB, in sede di adozione di disposizioni regolamentari in materia di revisione contabile;

c) stabilisce ogni due anni, sulla base dei criteri definiti con apposito regolamento dalla CONSOB, i profili tariffari applicabili dalle società di revisione, approvati dalla CONSOB stessa con apposito provvedimento.».

 

18.2

Coviello, Cambursano, Castellani, D’Amico, Bastianoni

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l’articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (Conferimento e revoca dell’incarico). – 1. L’assemblea conferisce, in occasione dell’approvazione del bilancio, su proposta del collegio sindacale, l’incarico di revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161. La deliberazione è trasmessa alla CONSOB. In caso di inerzia da parte dell’assemblea, la CONSOB provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico.

2. Il corrispettivo spettante alla società di revisione è stabilito dal collegio sindacale sulla base dei profili tariffari definiti ogni biennio con apposito provvedimento della CONSOB.

3. L’incarico conferito alla società di revisione dura cinque esercizi e non può essere immediatamente rinnovato.

4. L’assemblea può chiedere alla CONSOB, con istanza motivata e previo parere del collegio sindacale, l’autorizzazione a revocare l’incarico alla società di revisione, quando ricorra una giusta causa.

5. Alle deliberazioni previste dal comma 1 adottate dall’assemblea delle società in accomandita per azioni quotate si applica l’articolo 2469 del codice civile.

6. In caso di revoca dell’incarico l’attività di revisione contabile continua a essere esercitata dalla società di revisione revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) le linee e i principi contabili cui l’attività di revisione deve attenersi;

b) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili dalle società di revisione;

c) le misure di incentivazione all’ingresso di nuove società nel mercato della revisione, anche attraverso il riconoscimento, ai fini dell’ammissione all’albo di cui all’articolo 161, di titoli individuati in sede comunitaria per l’attività di certificazione;

d) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di cui al comma 1 e le modalità e i termini di trasmissione".»

 

 

18.3

I Relatori

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall’articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce incarico di revisione del bilancio di esercizio e bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale».

 

18.4

I Relatori

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L’incarico ha durata di sei anni e non può essere riconferito se non siano decorsi almeno sei anni dalla data di cessazione del precedente».

 

18.5

I Relatori

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», comma 4, sopprimere le parole: «non inferiore a tre né superiore a» aggiungere dopo la parola: «esercizi» le parole: «rinnovabile una sola volta». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto».

 

18.6

Cantoni

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», al comma 4, sopprimere le parole: «non inferiore a tre né superiore a», aggiungere dopo la parola: «esercizi» le parole: «rinnovabile una sola volta».

 

18.7

Pasquini, Maconi, Turci, Chiusoli

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore a tre» con le seguenti: «non inferiore a cinque» e le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

 

18.8

I Relatori

All’articolo 18, comma 1, lettera b), punto 4, le parole da: «e non può» fino alle parole: «cessazione del precedente» sono sostituite dalle seguenti: «. In caso di rinnovo, l’incarico non può complessivamente essere superiore a sei esercizi continuativi. Un nuovo incarico non può essere conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente».

 

18.9

Pasquini, Maconi, Turci, Chiusoli

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui le imprese ricorrano per la prima volta al conferimento di incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, lo stesso ha durata pari a sei esercizi e non può essere rinnovato alla medesima società se non siano decorsi almeno cinque anni dalla data di cessazione del precedente».

 

18.10

Chiusoli, Pasquini, Turci, maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, e la loro esecuzione rimane sospesa fino alla scadenza delle facoltà attribuite alla CONSOB dal presente articolo».

 

18.11

I Relatori

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, sostituire le parole da: «La società di revisione» fino a: «comune controllo» con le seguenti: «La società di revisione e le entità appartenenti alla rete medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l’incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano».

 

18.12

I Relatori

Al comma 1, lettera c) comma 1-ter, dopo le parole: «alla società che ha conferito l’incarico di revisione e alle società da essa controllate» sopprimere le parole: «, ad esse collegate».

 

18.13

Cantoni

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, dopo le parole: «alla società che ha conferito l’incarico di revisione e alle società da essa controllate» eliminare le parole: «, ad esse collegate».

 

18.14

Fabbri

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, lettera h), sostituire le parole: «assistenza legale» con le seguenti: «attività di difesa giudiziale».

 

18.15

I Relatori

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter), lettera i), dopo la parola: «individuati» aggiungere le seguenti: «in ottemperanza ai princìpi di cui alla VIII Direttiva dell’Unione europea in tema di indipendenza delle società di revisione».

 

18.16

I Relatori

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«Il responsabile della revisione dei bilanci di una società non può assumere tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente».

 

18.17

I Relatori

Al comma 1, lettera c) punto 1-quater, dopo la parola: «eccedente» sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».

 

18.18

Cantoni

Al comma 1, lettera c), punto 1-quater, dopo la parola: «eccedente» sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».

 

18.19

Fabbri

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 1-quinquies con il seguente:

«1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l’incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l’incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, se non sia decorso almeno un anno dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all’articolo 93».

 

18.20

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, lettera f), dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:

«1-ter. La CONSOB, in caso di fondato sospetto della presenza di irregolarità di cui al comma 1, può in via cautelare, adottare i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, lettere b) e d), nonché sospendere lo svolgimento da parte di una società di uno o più degli incarichi di revisione contabile ad essa affidati, per un periodo non superiore a dodici mesi.

1-quater. Il provvedimento di revoca di cui alla lettera c) del comma 1, ovvero il provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma precedente è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata con l’invito a deliberare il conferimento dell’incarico ad altra società di revisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione».

 

18.21

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) dopo l’articolo 164, è aggiunto il seguente:

"Art. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile deve rispondere dei danni accertati per comportamenti non dolosi sino ad un importo pari a venti volte il corrispettivo percepito per l’incarico di revisione riferito al bilancio oggetto di revisione"».

 

18.22

Pasquini, Maconi, Turci, Chiusoli

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). dopo l’articolo 164, è aggiunto il seguente:

"Art. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile è tenuta ad indennizzare i soggetti che hanno subito un pregiudizio in caso di irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione, nei limiti di misura stabiliti con regolamento della CONSOB tenuto conto della complessità dell’incarico"».

 

18.23

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all’articolo 164, comma 2 è premesso il seguente periodo: "La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l’incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione"».

 

18.24

Cantoni

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all’articolo 164, comma 2 è premesso il seguente periodo: "La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l’incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione"».

 

18.0.1

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis.

(Delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle materie di cui alla lettera b), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera b) e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera a) nell’ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificati dalla presente legge, comprese le azioni di risarcimento del danno verso le società di revisione;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell’impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo V del decreto legislativo 8 luglio l999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) una competenza territoriale estesa all’ambito dell’intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l’assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere a) e c), tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali;

f) prevedere che le sezioni di cui alle lettere a) e c) siano integrate da esperti delle materie di cui alla lettera b), nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello ed iscritti in albi speciali presso le corti di appello stesse; prevedere, altresì, criteri di nomina ed incompatibilità idonei ad impedire conflitti di interessi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogato l’articolo 1 del decreto legislativo 17 germaio 2003, n. 5».

 

 

Art. 19.

19.1

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 19. - 1. Le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sono la Banca d’ltalia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. La Banca d’Italia esercita le proprie competenze al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) esercita le proprie competenze al fine di assicurare la trasparenza del sistema finanziario.

4. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le proprie competenze al fine di assicurare la concorrenza nel mercato finanziario.

5. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Isvap) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) sono soppressi.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis.

(Riparto di competenze tra la Banca d’Italia e la CONSOB).

1. Alla Banca d’Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap);

b) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell’economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d’Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all’Isvap dall’articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri attribuiti alla Covip dall’articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell’economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall’articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d’intesa con la Banca d’Italia.

all’articolo 22, comma 1, sopprimere le parole: , dell’Isvap;

all’articolo 23, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dell’Isvap;

al comma 4, sopprimere le parole: , dell’Isvap;

all’articolo 24: al comma 2, lettera a) sostituire le parole: a richiesta dall’Isvap o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: all’Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta;

al comma 3, lettera a), sostituire le parole: a richiesta dall’Isvap o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: all’Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta.

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso l’Isvap sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l’ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d’Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All’attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell’amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

 

19.2

Coviello, Castellani, Cambursano, Bastianoni

Sostituire l’articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - (Ripartizione delle competenze delle autorità di controllo sui mercati finanziari secondo il modello della vigilanza funzionale). – 1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, la CONSOB ha la finalità di garantire la tutela di tutti i soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati. Essa persegue tale finalità attraverso:

a) la vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio;

b) la regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che opera nell’ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

2. Ferma restando la continuità nell’esercizio delle funzioni già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge, alla CONSOB sono trasferite le seguenti funzioni:

a) limitatamente alla materia della trasparenza dei mercati assicurativi, le funzioni di vigilanza già attribuite all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

b) limitatamente alla materia della trasparenza dei fondi di previdenza complementare le funzioni di vigilanza già attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) vigilanza sulle materie di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, limitatamente alla trasparenza dei servizi offerti dagli intermediari finanziari, previo parere motivato della Banca d’Italia;

d) espressione di pareri nei confronti della Banca d’Italia sulle materie di cui alla lettera c), limitatamente alla trasparenza dei servizi bancari.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4 le funzioni di tutela della concorrenza nel settore del credito di cui all’articolo 20, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono trasferite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. I provvedimenti previsti dall’articolo 6 della predetta legge n. 287 del 1990 sono adottati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la competenza della Banca d’Italia in materia di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

4. È attribuita in via esclusiva alla Banca d’Italia la funzione di vigilanza sulla stabilità patrimoniale di tutti i soggetti che partecipano al mercato dei valori mobiliari, nonché la vigilanza in materia di operazioni di concentrazioni nel settore del credito. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle banche, dei gruppi bancari e degli intemediari finanziari, esercitate ai sensi del testo unico di cui decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono trasferite alla Banca d’Italia le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle società assicuratrici già attribuite all’Isvap.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 7, sono soppressi i seguenti organismi:

a) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

b) l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

6. Con la medesima decorrenza di cui al comma 5, le competenze esercitate dalla Covip e quelle trasferite dall’Isvap ai sensi della presente legge sono attribuite alla CONSOB.

7. Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni attribuite alla CONSOB dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della resente legge un decreto legislativo per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento della CONSOB. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire l’esercizio coordinato delle competenze attribuite alla CONSOB dalla presente legge con quelle già spettanti alla Covip e all’Isvap e trasferite ai sensi della presente legge;

b) rispettare i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere la destinazione alla CONSOB delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già destinate al funzionamento della Covip e dell’Isvap.

8. La Banca d’Italia, la CONSOB e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, regolato da apposite convenzioni al fine di coordinare e agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio qualora le informazioni richieste siano utili al perseguimento delle finalità assegnate al richiedente dall’ordinamento. I predetti organismi nell’esercizio della rispettiva autonomia regolamentare, prevedono forme di consultazione periodica a cadenza almeno trimestrale, ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni».

 

19.3

Turci, Chiusoli, Pasquini, Maconi, Brunale, bonavita, Garraffa, Baratella

Al comma 1, sopprimere le parole da: l’Istituto fino a: (Covip).

Conseguentemente:

a) all’articolo 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «dell’Isvap, della Covip»;

b) all’articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «l’Isvap, la Covip»;

c) all’articolo 22, comma 1, sopprimere le parole «dell’Isvap e della Covip»;

d) all’articolo 23, al comma 1, primo periodo, sopprimire le parole «dell’Isvap e della Covip»; e al comma 4, sopprimere le parole «dall’Isvap, dalla Covip»;

e) all’articolo 24, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «dell’Isvap o» e alla lettera b), sostituire le parole: «all’Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta» con le seguenti: «alla CONSOB, su sua richiesta»;

f) all’articolo 26, sopprimere i commi 3 e 4;

g) dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis. - 1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso la Covip e l’Isvap sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l’ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d’Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All’attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell’amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile».

 

19.4

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, sostituire le parole: «individuano forme di coordinamento» con le seguenti: «operano in forma coordinata».

 

19.5

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, sostituire le parole: «individuano forme di coordinamento» con le seguenti: «operano in forma coordinata».

 

19.6

I Relatori

Al comma 1, dopo le parole: «ad essi attribuite» aggiungere le seguenti: «anche attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione di comitati di coordinamento»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevendono la riunione delle autorità almeno una volta l’anno»;

sopprimere il comma 3.

 

19.7

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

 

19.8

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» con le seguenti: «Direttore generale del Tesoro».

 

 

Art. 20.

20.1

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Sostituire l’articolo con il seguente:

–«Art. 20. – (Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). – 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Alla Banca d’Italia sono trasferite le competenze ed i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro dell’economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

Conseguentemente:

all’articolo 24, comma 1, sopprimere la lettera c);

dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

–«Art. 43. – 1. al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, l’articolo 9 è soppresso. Nel medesimo testo unico sono sppressi i riferimenti al CICR ovunque compaiano».

 

20.2

I Relatori

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente».

 

20.3

Rollandin, Thaler Ausserhoer, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le disposizioni» fino alla fine del periodo.

 

20.4

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le disposizioni» fino alla fine del periodo.

 

20.0.1

De Petris, Paquini, Cambursano, Turci, Coviello, Chiusoli, Castellani

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere di essere audito dal comitato di coordinamento, ovvero dalle singole Autorità che vi partecipano, per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o per segnalare fatti o comportamenti a danno degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. In caso di diniego, il comitato o le Autorità trasmettono per iscritto le relative motivazioni al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

 

 

Art. 21.

21.1

I Relatori

Sopprimere l’articolo.

 

21.2

Coviello, Cambursano, D’Amico, Castellani

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino al completo adeguamento dei rispettivi organici alle competenze e funzioni ad esse assegnate dalla legge».

 

21.3

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci, D’Amico, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, dopo le parole: «le Autorità di cui all’articolo 19» inserire le seguenti: «, in attesa che si dotino di un adeguato corpo di ispettori,».

 

21.4

De Petris, D’Amico, Chiusoli, Cambursano, Pasquini, Coviello, Castellani

Al comma 1, sostituire le parole: «del Corpo della guardia di finanza» con le seguenti: «di appositi nuclei distaccati del Corpo della Guardia di finanza posti alle dipendenze funzionali delle Autorità stesse e» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emenare entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità relative all’istituzione, all’organizzazione e al funzionamento dei nuclei distaccati di cui al presente comma».

 

 

Art. 22.

22.1

Cantoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un’analisi relativa all’impatto della regolamentazione, anche sotto l’aspetto del rapporto tra costi e benefici, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. A tal fine, le Autorita di cui al comma 1 consultano preventivamente i soggetti interessati, secondo tempi e modi che consentano l’efficienza della consultazione. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le medesime Autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari».

 

22.2

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sulla regolamentazione», aggiungere le seguenti: «sul rapporto fra costi e benefici,».

 

22.3

I Relatori

Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

 

 

Art. 23.

23.1

I Relatori

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organismi di cui al presente comma individuano con proprio regolamento le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, anche mediante la costituzione di organismi istruttori composti da personale qualificato esterno».

 

 

Art. 24.

24.1

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Bonavita, Garraffa, Baratella, De Petris

Sostituire l’articolo con il seguente:

–«Art. 24. – (Riparto di competenze tra la Banca d’Italia e la CONSOB). – 1 Alla Banca d’Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

b) le competetenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell’economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d’Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all’ISVAP dall’articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall’articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell’economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall’articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d’intesa con la Banca d’Italia».

 

24.2

I Relatori

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

 

24.3

I Relatori

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all’articolo 19:

1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale limite si intende elevato al 10 per cento per le imprese di assicurazione".

2) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le imprese di assicurazione possono acquisire partecipazioni anche oltre il 15 per cento del capitale della banca con autorizzazione della Banca d’Italia"».

 

24.4

I Relatori

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "La Banca d’Italia" sono aggiunte le seguenti: "d’intesa con la CONSOB"; al terzo periodo, dopo le parole: "della Banca d’Italia" sono aggiunte le seguenti: "adottate d’intesa con la CONSOB";

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all’articolo 127, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Banca d’Italia" sono inserite le seguenti: "d’intesa con la CONSOB";

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all’articolo 28, sostituire le parole: «della CONSOB» con le seguenti: «della Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB».

 

24.5

I Relatori

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze stabilite dall’articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al ramo III della lettera A) della tabella allegata al predetto decreto legislativo sono esercitate dall’ISVAP d’intesa con la CONSOB».

 

24.6

I Relatori

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le competenze stabilite dall’articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al ramo III della lettera A) della tabella allegata al predetto decreto legislativo sono esercitate dall’Isvap d’intesa con la CONSOB».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2 lettera h) della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla Covip compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all’Isvap dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali».

Sopprimere il comma 4;

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

 

24.7

Sambin

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le competenze stabilite dall’articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al ramo III della lettera A) della tabella allegata al predetto decreto legislativo sono esercitate dall’Isvap d’intesa con la CONSOB».

 

24.8

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all’articolo 109, comma 4, la parola: "l’Isvap"» è sostituita con le seguenti: «l’Isvap e la CONSOB».

 

24.9

Sambin

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 2 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente: "2-bis. L’autorità garante della concorrenza e del mercato è competente in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari"».

 

24.10

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 2 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente: "2-bis. L’autorità garante della concorrenza e del mercato è competente in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari"».

 

24.11

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 41, comma 1, le parole: "a richiesta dell’Isvap" sono sostituite dalle seguenti: "a richiesta dell’Isvap o della CONSOB";

b) all’articolo 83, comma 1, le parole: "all’Isvap, a richiesta di questo" sono sostituite dalle seguenti: "all’Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta"».

 

24.12

Ripamonti, Maconi, De Petris, Chiusoli, Pasquini

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

 

24.13

Sambin

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

 

24.14

Monti, Moro

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

 

24.15

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Izzo, Vanzo, Moro, Travaglia, Iervolino, Monti, Grillotti, De Petris, Gubert, Kofler, Tonini,

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

 

24.16

Falomi, Peterlini

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

 

24.17

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

 

24.18

Peterlini, Boco

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

 

24.19

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Ripamonti, De Petris, Coviello, Cambursano, Castellani

Sopprimere il comma 3.

 

24.20

I Relatori

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. . Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h) della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all’ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali».

 

24.21

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, De Petris, Gubert, Tonini, Monti

Sopprimere il comma 5.

 

24.22

Peterlini, Falomi

Sopprimere il comma 5.

 

24.23

Peterlini, Boco

Sopprimere il comma 5.

 

 

24.24

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Ripamonti, De Petris, Coviello, Castellani, Cambursano

Sopprimere il comma 5.

 

 

24.0.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Competenze in materia di concorrenza)

1. All’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d’Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della docuntazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell’Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l’Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l’Autorità ritiene che si sia verificata un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un’ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell’articolo 14 informandone la Banca d’Italia. Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d’Italia per l’espressione del parere di cui al comma 2.

4. L’Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell’articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d’Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d’Italia e all’Autorità.

6. Se l’Autorità ritiene che l’operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile vietata ai sensi dell’articolo 6, procede ai sensi dell’articolo 16 informandone la Banca d’Italia.

7. La Banca d’Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d’Italia non accordi l’autorizzazione prevista dall’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorità, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d’Italia, nell’autorizzare l’operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorità, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell’istruttoria dell’Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del procedimento motivato da parte della Banca d’Italia.

8-bis. L’Autorità può autorizzare un’operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d’Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l’operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L’autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell’Autorità sono adottati sentito il parere dell’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l’Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

2. All’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell’articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d’ltalia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

3. Dopo l’articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. – (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione). – 1. Fino all’adozione del regolamento della Banca d’Italia, previsto dall’articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all’istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile l998, n. 217"».

 

24.0.2

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Durata della carica del Governatore della Banca d’Italia)

1. Il Governatore della Banca d’Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all’insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile».

 

24.0.3

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Durata della carica del Governatore della Banca d’Italia)

1. Lo statuto della Banca d’Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43».

 

 

Art. 25.

25.1

I Relatori

Sopprimere l’articolo.

 

25.2

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legisaltivo 1º setembre 1993, n. 385, l’articolo 129 è soppresso.

 

 

25.0.1

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Bonavita, Baratella, Brunale, Garraffa

Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Competenze in materia antitrust relative alle banche e alle imprese assicurative)

1. All’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.

2-bis. Un’operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d’Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l’operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L’autorizzazione non può in ogni caso consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma".

2. All’articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Le operazioni di concentrazione che determinano l’acquisto del controllo di una banca da parte di un’altra banca, di un’assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d’Italia, la quale può vietare l’operazione solo se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d’Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

4-ter. Qualora la Banca d’Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 5, avvia un’istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4-quater. Se, in esito all’istruttoria di cui al comma 6 la Banca d’Italia ritiene che l’operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l’operazione. Ove l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 6 resta sospeso fino alla conclusione dell’istruttoria della stessa Autorità».

 

25.0.2

Chiusoli, Turci, Pasquini, Debenedetti, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Latorre

Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Competenze in materia di concorrenza)

1. All’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d’Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell’Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l’Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l’Autorità ritiene che si sia verificata un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un’ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell’articolo 14 informandone la Banca d’Italia. Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d’Italia per l’espressione del parere di cui al comma 2

4. L’Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell’articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d’Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d’Italia e all’Autorità.

6. Se l’Autorità ritiene che l’operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’articolo 6, procede ai sensi dell’articolo 16 informandone la Banca d’Italia.

7. La Banca d’Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d’Italia non accordi l’autorizzazione prevista dall’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorità, ove questa abbia aperto un’istruttoria a sensi del comma 6. Qualora la Banca d’Italia, nell’autorizzare l’operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorità, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell’istruttoria dell’Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d’Italia.

8-bis. L’Autorità può autorizzare un’operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d’Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l’operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L’autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell’Autorità sono adottati sentito il parere dell’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (Isvap), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l’Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza»;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

2. All’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell’articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d’Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

3. Dopo l’articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis. – (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione). – 1. Fino all’adozione del regolamento della Banca d’Italia, previsto dall’articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all’istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

 

 

Art. 26.

26.1

I Relatori

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) I commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’Uic, nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all’ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro 30 giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell’ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall’articolo 8.

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa l’opposizione alla corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata all’autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro 30 giorni dalla notifica".

b) Il comma 2 è abrogato.

c) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d’appello, all’autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall’articolo 8."».

 

26.2

Nocco

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono trasferite alla Banca d’Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dall’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

 

26.0.1

Turci, Chiusoli, Pasquini, Maconi, Debenedetti. Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Durata della carica del Governatore della Banca d’Italia)

1. Lo statuto della Banca d’Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43».

 

 

Art. 27.

27.1

Cambursano, Manzione, Castellani, Coviello, Cavallaro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Modifiche alla legge 30 luglio 1998, n. 281, in materia

di azioni collettive a tutela dei diritti dei risparmiatori

e degli investitori nei mercati finanziari)

1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari.»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) "prodotto finanziario": qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati.»;

b) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) di accertare il diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da imprese fornitrici di beni o di servizi, da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, nonché, conseguentemente, di condannare al risarcimento dei danni stessi o alla restituzione delle somme dovute».

c) all’articolo 3, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. Nelle cause di cui al comma 1, lettera d), il giudice competente è il Tribunale civile in composizione monocratica, dinanzi al quale il giudizio si svolge a norma degli articoli 163 e seguenti del codice di procedura civile, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.

7-ter. Nell’udienza fissata per la trattazione, il giudice, quando ritiene, alla luce degli atti depositati, la causa matura per la decisione con riferimento alla domanda di accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme, invita le parti alla discussione e trattiene la causa in decisione ai fini dell’emanazione della sentenza parziale, ai sensi del comma 7-quinquies.

7-quater. Il giudice, ritiene la causa non matura per la decisione, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro assunzione, se possibile nella stessa udienza. Qualora non sia possibile l’espletamento immediato della prova, il giudice fissa altra udienza, da tenersi al massimo entro trenta giorni, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni Il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

7-quinquies. Il giudice, non appena ritiene, alla luce degli atti depositati e delle prove espletate, la causa matura per la decisione con riferimento all’accertamento del diritto vantato dall’attore emette sentenza parziale relativa all’accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme, fissando contestualmente una nuova udienza per il proseguo della causa relativamente alla quantificazione del danno.

7-sexies. A seguito di pubblicazione della sentenza parziale di cui al comma precedente il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, nonché la determinazione dell’ammontare del risarcimento dei danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».

 

27.2

Manzione, Coviello, Cambursano, Castellani, Cavallaro

Sostituire con il seguente:

«Art. 27.

(Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari)

1. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari.

2. La gestione del Fondo è affidata alla CONSOB, che ne disciplina l’organizzazione ed il finanziamento con apposito regolamento.

3. Il Fondo è alimentato dai proventi derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento dell’aliquota della ritenuta sui redditi da capitale, di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Sono escluse dagli interventi del Fondo le seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo dell’emittente;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell’emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell’emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell’emittente medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell’emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell’emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l’insolvenza dell’emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) ed h)».

 

27.3

Cavallaro, Cambursano, Manzione, Castellani, Coviello

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Disposizioni in materia di «azioni collettive» a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari; per "prodotto finanziario" qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati»;

2. All’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi compresi la condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna, ovvero di omologazione dell’accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente contraddittorio al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell’ammontare del risarcimento del danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore"».

 

27.4

Pasquini, Maconi, Turci, Chiusoli, De Petris, Coviello, Castellani

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I soggetti che esercitano nei confronti del pubblico servizi di investimento aderiscono a organismi di conciliazione ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 ovvero ad altre procedure alternative di risoluzione delle controversie affidate a organismi che si conformano alla normativa nazionale ovvero alla raccomandazione 98/257/CE del 30 marzo 1998, concernente i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e alla raccomandazione 2001/310/CE del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che consenta alla Consob di istituire organismi di conciliazione ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, per le controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con la clientela».

 

27.5

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

 

27.6

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

 

27.7

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

 

27.8

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

 

27.9

I Relatori

Al comma 1, dopo le parole: «un decreto legislativo per l’istituzione» introdurre le seguenti parole: «in materia di servizi di investimento»;

al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

 

27.10

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di arbirtrato da svolgersi in contraddittorio» con le seguenti: «stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

 

27.11

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio» con le seguenti: «stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

 

27.12

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in contraddittorio» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

 

27.13

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in contraddittorio» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

 

27.14

Rollandin, Peterlini, Michelini, Betta, Frau, Thaler Ausserhofer, Kofler, Pedrini

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «risparmiatori o» fino alla fine della lettera con le seguenti: «clienti, esclusi gli investigatori professionali, e le banche o gli altri intermediari circa l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nell’esercizio dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

lettera b), sostituire le parole da: «risparmiatori» fino a: «abbia accertato» con le seguenti: «clienti, esclusi gli investigatori professionali, da parte delle banche o degli intermediari responsabili, qualora, dopo l’esperimento delle procedure di cui alla lettera a)», risulti;»;

al comma 2:

alinea, sopprimere le parole: «i risparmiatori e»;

lettera a), sostituire le parole: «dalla violazione» fino a: «testo unico» con le seguenti: «ai clienti, esclusi gli investitori professionali, dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano la correttezza e la trasparenza nell’esercizio dei servizi di investimento»;

sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) finanziamento del fondo con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazone delle norme di cui alla lettera a)»;

sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) previsione della surrogazione del Fondo nei diritti dei clienti fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore di questi ultimi;»;

lettera f), aggiungere in fine le parole: «d’intesa con la Banca d’Italia, anche ai fini del coordinamento con il sistema di indennizzo di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: «Sistema d’indennizzo e fondo di garanzia per gli investitori».

 

27.15

De Petris, Pasquini, Turci, Chiusoli, Maconi

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’aerticolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l’attività di informazione e di rappresentanza dei risparmatori e investitori interessati alle predette procedure».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: «sentita la Banca d’Italia» con le seguenti: «sentiti la Banca d’Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

 

27.16

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l’attività di informazione e di rappresentanza dei risparmatori e investitori interessati alle predette procedure».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: «sentita la Banca d’Italia» con le seguenti: «sentiti la Banca d’Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

 

27.17

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dell’indennizzo» fino a: «ivi indicati» con le seguenti: «di un sistema di indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediente le procedure di cui alla lettera a), o su denuncia e segnalazione degli interessati, la CONSOB accerti l’inadempimento degli obblighi indicati nella lettera a) o la violazione degli obblighi di corretterra e di informazione stabiliti dalla legge.

 

27.18

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

 

 

27.19

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

 

27.20

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

 

27.21

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «della metà».

 

27.22

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «del novanta per cento».

 

27.23

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «del settantacinque per cento».

 

27.24

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «alla CONSOB» con le seguenti: «a un soggetto appositamente costituito».

 

27.25

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «investitori professionali» aggiungere le seguenti: «ed includendo le associazioni di consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per iniziative di assistenza ed informazione a vantaggio dei risparmiatori».

 

27.26

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

 

27.27

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

 

 

27.28

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

 

27.0.1

Ronconi

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in favore dei sottoscrittori di titoli del debito pubblico argentino)

1. Le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominati "obbligazionisti", che a decorrere dal 23 dicembre 2001 e sino alla entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina ovvero da enti pubblici argentini ceduti o collocati da banche iscritte nell’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da altri intermediari di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono valersi delle facoltà di cui al comma 2.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 3, gli obbligazionisti possono esercitare il diritto di vendere i titoli obbligazionari di cui al comma 1 alle banche o agli intermediari dai quali li hanno ricevuti, che hanno l’obbligo di acquistarli, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta, dietro pagamento di nuove obbligazioni proprie. ovvero di banche appartenenti al medesimo gruppo, emesse nei limiti delle vigenti disposizioni di legge aventi durata non superiore a quindici anni, zero coupons e tasso di interesse annuo del 7,5 per cento, per un valore nominale corrispondente al valore di acquisto delle obbligazioni di cui al comma 1, entro il limite massimo individuale di centocinquantamila euro.

3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionalità di la società e la borsa (CONSOB), emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2. Le modalità di rimborso ivi previste sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi e sugli altri mezzi di informazione a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.

4. L’adesione alle misure di cui ai commi predenti comporta la rinuncia al diritto di esperire qualsivoglia azione legale nei confronti delle banche o degli intermediari di cui al comma 1 relativamente alle operazioni aventi ad oggetto detti titoli, nonché nei confronti degli emittenti dei titoli obbligazionari».

 

 

Art. 28.

28.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - (Durata della carica del Governatore della Banca d’Italia). – 1. Allo Statuto della Banca d’Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, all’articolo 19, primo comma, come modificato dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata dell’incarico del governatore è di cinque anni. L’incarico è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque non superiore ad altri cinque anni".».

 

28.2

I Relatori

Sostituire le parole: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della CONSOB» con le parole: «Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia».

 

28.3

Zanda, Castellani, Coviello, Cambursano

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Avverso i provvedimenti sanzionatori definitivi emanati dalla CONSOB è ammesso ricorso. giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio che giudica secondo la speciale procedura accelerata prevista dai commi 1-ter e 1-quater e, per quanto non espressamente previsto, dall’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

1-ter. Fermi restando tutti i termini processuali previsti dall’articolo 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ciascuna fase del giudizio deve concludersi con sentenza entro tre mesi dal deposito del ricorso. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato solo una volta per ulteriori quarantacinque giorni solo nel caso di motivate esigenze istruttorie. Il dispositivo della sentenza è pubblicato il giorno stesso dell’udienza mediante deposito in cancelleria.

1-quater. Nei giudizi di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter il ricorso può essere proposto solo per i seguenti motivi:

a) incompetenza;

b) violazione di legge;

c) palese errore di fatto;

d) manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

 

28.0.1

De Petris, Cambursano, Chiusoli, Pasquini, Castellani, Coviello

Dopo l’articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti previsti dalla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L’esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge».

 

 

Art. 29.

29.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 29, sostituire l’articolo con i seguenti:

«Art. 29.

(Modifica del Titolo XI del libro V del codice civile, recante disposizioni penali in materia di società e di consorzi)

1. Il titolo XI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"TITOLO XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ

SOGGETTE A REGISTRAZIONE

Art. 2621. (False comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi). – Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni multa da 1.500 a 11.000 euro:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell’articolo 2433-bis, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell’articolo 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Art. 2622. (Divulgazione di notizie sociali riservate). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 300 a 11.000 euro.

Il delitto è punibile su querela della società.

Art. 2623. (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro gli amministratori che:

1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;

2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall’obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

3) impediscono il controllo della gestione sociale da par e del collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Art. 2624. (Prestiti e garanzie della società). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro.

Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l’esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2625. (Violazioni di obblighi incombenti ai liquidatori). – I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell’attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 a 11.000 euro.

Art. 2626. (Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi). – Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all’esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all’estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all’ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 11.000 euro.

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l’obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

Art. 2627. (Omissione delle indicazioni obbligatorie). – Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all’esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all’estero che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro".

 

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SOCIETÀ PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITÀ LIMITATA

E PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 2628. (Manovre fraudolente sui titoli della società). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 500 euro.

Art. 2629. (Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società). – Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 250 a 2.500 euro:

1) i promotori ed i soci fondatori che nell’atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell’articolo 2343-bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;

3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.

Art. 2630. (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;

2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;

3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell’assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti;

4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell’articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell’articolo 2389;

2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l’assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;

3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l’oggetto, importano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo;

4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma, 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.

Art. 2630-bis. (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies, primo comma.

Art. 2631. (Conflitto d’interessi). – L’amministratore che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa alla operazione stessa, è punito con la multa da 250 a 2.500 euro.

Se dalla deliberazione o dall’operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.

Art. 2632. (Violazione di obblighi incombenti ai sindaci). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 150 a 1.500 euro i sindaci, che omettono:

1) nel caso previsto dal numero 2) dell’articolo 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

2) di convocare l’assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-ter, secondo comma, e 2359quater, secondo e terzo comma.

Art. 2633. (Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari). – Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l’osservanza dell’articolo 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell’articolo 2413, sono puniti con l’ammenda da 150 a 1.500 euro.

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell’ultimo comma dell’articolo 2420-bis sono puniti con l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 2634. (Rappresentante comune degli obbligazionisti). – Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l’iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall’articolo 2417, è punito con l’ammenda da 150 a 1.500 euro.

 

Capo III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONSORZI

Art. 2635. (Omissione dell’iscrizione nel registro delle imprese). – Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall’articolo 2612, si applica la pena prevista dall’articolo 2626.

 

Capo IV

DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

E DEI COMMISSARI GOVERNATIVI

Art. 2636. (Amministratori giudiziari e commissari governativi). – Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonché ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627,2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.

Nel caso di mancata convocazione della assemblea a norma del quinto comma dell’articolo 2409 all’amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell’articolo 2630.

Art. 2637. (Interesse privato dell’amministratore giudiziario e del commissario governativo). – Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l’amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a 2.500 euro.

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2638. (Accettazione di retribuzione non dovuta). – L’amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta dl quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro.

Nei casi più gravi può inoltre essere risposta l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 2639. (Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell’ufficio). – L’amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all’ordine dell’autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 2.000 euro.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 400 euro.

 

 

 

 

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2640. (Circostanza aggravante). – Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, e 2630, primo comma, deriva all’impresa un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 2641. (Pene accessorie). – La condanna alla pena della reclusione pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per i delitti commessi nell’esercizio ed a causa del loro ufficio, importa l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni, salve le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale.

Gli uffici direttivi a cui si riferisce l’incapacità prevista nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell’articolo 2638 sono quelli di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.

Art. 2642. (Comunicazione della sentenza di condanna). – Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell’esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all’organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell’albo professionale al quale essi appartengono».

Art. 29-bis. (Abrogazioni). – 1. Sono abrogati il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 e l’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

 

29.2

De Petris, Chiusoli, Coviello, Pasquini, Castellani, Cambursano

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

(False comunicazioni sociali)

1. L’articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). – Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

2. L’articolo 2622 del codice civile è abrogato».

 

29.3

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29.

(False comunicazioni sociali)

1. L’articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

2. L’articolo 2622 del codice civile è abrogato».

 

29.4

I Relatori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa da uno a tre anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L’articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali delle società che fanno appello al pubblico risparmio). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di soceità soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatati sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni e con l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

 

29.5

Cambursano, Coviello, Castellani, Bastianoni

Al comma 1, sostituire l’articolo 2621 del codice civile, ivi sostituito, con il seguente:

«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i luquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino i beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai soci o perdite alla società, la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo».

 

29.6

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «l’arresto fino a due anni», con le seguenti: «la reclusione da due a dieci anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al terzo comma, sopprimere il secondo periodo; al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere il quarto comma; al medesimo comma, medesimo capoverso, quinto comma, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni», con le seguenti: «da due a cinque anni».

 

29.7

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «l’arresto fino a due anni», con le seguenti: «la reclusione da due a otto anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.

 

29.8

Coviello, Castellani, Cambursano, Bastianoni

Al comma 2, sostituire l’articolo 2622 del codice civile, ivi sostituito, con il seguente:

«Art. 2622. - (Falso in prospetto). – Chiunque nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo».

 

29.9

De Petris, Chiusoli, Pasquini

Al comma 2, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere le parole: «, a querela della persona offesa,»

 

29.10

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» , con le seguenti: «da due a dieci anni».

Conseguentemente al medesimo comma, medesimo capoverso:

al quarto comma, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da tre a quindici anni»;

sopprimere il quinto, il settimo e l’ottavo comma.

 

29.11

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al terzo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni»; sopprimere e il settimo, l’ottavo e il nono comma.

 

29.12

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il secondo comma.

 

29.13

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso Art 2622, terzo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».

 

29.14

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso Art 2622, quarto comma, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».

 

29.15

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso Art. 2622, quinto comma, sostituire le parole: «0,5 per mille della popolazione» con le seguenti: «0,01 per mille della popolazione».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «0,5 per mille del prodotto» con le seguenti: «0,01 per mille del prodotto».

 

29.16

Cambursano, Coviello, Castellani, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. L’articolo 2623 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2623. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). – I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, per colpa, da valutare secondo la diligenza professionale richiesta per l’esercizio della professione di revisione contabile, attestano fatti non corrispondenti al vero ovvero occultano informazioni che incidono sulla corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino ad otto anni e la multa è aumentata fino al doppio.

Se la condotta, pur prescindendo dal danno patrimoniale arrecato è stata posta in essere con la consapevolezza delle falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, la pena prevista è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo.

Se oltre al dolo la condotta è stata finalizzata al conseguimento per sé o per altri di ingiusto profitto, ovvero ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo"».

 

29.17

Castellani, Cambursano, Coviello, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. L’articolo 2624 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2624. - (Impedito controllo). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, le sanzioni sono aumentate fino al triplo"».

 

29.18

Cambursano. Castellani, Coviello, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire e il seguente comma:

«2-bis. II Capo II del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"Capo II

DEGLI ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI

2625. (Indebita restituzione dei conferimenti). Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono. anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a tre anni con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2626. (Illegale ripartizione degli utili delle riserve). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli arnministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2627. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante). Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La stessa pena si applica agli arnministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

2628. (Operazioni in pregiudizio dei creditori). Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila"».

 

29.19

Coviello, Cambursano, Castellani, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. II Capo III del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"Capo III

DEGLI ILLECITI COMMESSI MEDIANTE OMISSIONE

2629. (Omessa esecuzione di denuncie, comunicazioni o depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti denunce comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.

2630. (Omessa convocazione dell’assemblea). Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.

La multa è aumentata fino a un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci"».

 

29.20

Cambursano, Coviello, Castellani, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Capo IV del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

Capo IV

DEGLI ALTRI ILLECITI, DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

2631. (Formazione fittizia del capitale). Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2632. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori). I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danni ai creditori, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai creditori, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa da euro centomila a euro cinquecentomila.

2633. (Infedeltà patrimoniale). Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

2634. (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centomila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica a chi da o promette l’utilità.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la pena è aumentata fino a un terzo.

2635. (Illecita influenza sull’assemblea). Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2636. (Aggiotaggio). Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2637. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da due a otto anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2638. (Estensione delle qualifiche soggettive). Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile e equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significative i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

2639. (Confisca). In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale.

2640. (Applicabilità dell’articolo 444 del codice di procedura penale). Per i reati previsti dal presente titolo l’imputato può chiedere al giudice, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 444 del codice di procedura penale, l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, ovvero di una pena detentiva diminuita fino a un terzo, qualora abbia integralmente risarcito il danno e non vi siano ulteriori conseguenze del reato.

2641. (Comunicazione della sentenza di condanna). Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell’esercizio o a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all’organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all’albo professionale al quale essi appartengono».

2-ter. All’articolo 15-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1) è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di condanna a taluno dei delitti indicati nel comma 1, all’ente si applicano le sanzioni interdittive secondo i limiti e le modalità di cui all’articolo 13».

 

 

Art. 30

30.1

Castellani, Cambursano, Coviello, Bastianoni

Sostituire l’articolo con i seguenti:

«Art. 30. - (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra banche e imprese). – 1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l’insorgenza dei conflitti di interesse nella gestione e nella allocazione dei valori mobiliari, alle società bancarie comunitarie operanti nel territorio nazionale che intendano collocare valori mobiliari ovvero gestire fondi delle società in favore delle quali prestano consulenza di tipo finanziario, nonché delle loro società controllate o controllanti, è fatto obbligo di preventiva comunicazione alla CONSOB, che può disporre la menzione di tale circostanza nei relativi prospetti informativi. L’omissione di tale comunicazione è punita dalla CONSOB con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. È inoltre fatto divieto:

a) agli azionisti di controllo, come individuati ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco nelle società bancarie che hanno ammesso al credito le medesime società, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell’incarico ovvero dalla chiusura della linea di credito;

b) agli azionisti di controllo delle banche, come individuati ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco di società che abbiano accesso al credito presso le banche medesime, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell’incarico.

3. Le banche diverse dalle banche di credito cooperative non possono concedere prestiti fideiussioni, garanzie, né avere altro tipo di rapporto contrattuale economicamente rilevante inerente l’attività bancaria con azionisti che detengano, direttamente od indirettamente partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipino a sindacati di voto.

4. II divieto di cui al comma 3 si estende ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo abbiano una partecipazione rilevante o di controllo.

5. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

6. I soggetti di cui al comma 2 che, nonostante il divieto, svolgono le funzioni di amministratore e di sindaco sono dichiarati immediatamente decaduti dalla carica.

7. I soggetti che violano i divieti previsti dai commi da 2 a 4 sono puniti dalla CONSOB con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo».

Art. 30-bis. - (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra imprese e società di revisione). – 1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l’insorgere di conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, è fatto divieto alle società di revisione di svolgere direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società per la quale svolgono l’attività di revisione del bilancio, nonché in favore delle società controllate o controllanti, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell’incarico.

2. È inoltre fatto divieto:

a) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco in favore delle società per le quali svolgono l’attività di revisione del bilancio, nonché delle società controllate o controllanti;

b) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di prestare lavoro autonomo o subordinato, nonché ogni forma di consulenza professionale, in favore delle società stesse, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell’incarico.

3. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

4. Fatta salva comunque l’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti che violano i divieti previsti dal comma 2 sono puniti dalla CONSOB con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo».

 

30.0.1

Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin, Castellani

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All’articolo 2630 del codice civile, al comma 1, la parola: "Chiunque" è sostituita dalle seguenti: "L’organo che"».

 

 

Art. 31.

31.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 218», comma 1, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».

 

 

Art. 33.

33.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 173-bis», comma 1, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».

 

 

 

 

Art. 34.

34.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 174-ter», comma 1, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».

 

34.2

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 174-ter», comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «e con la cancellazione dall’albo».

 

34.0.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le norme previste dall’articolo 35 della presente legge si applicano, altresì, alle società di rating».

 

 

Art. 36.

36.1

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 3 è aggiunto il seguente» con le seguenti: «il comma 3-bis è sostituito dal seguente».

 

36.0.1

Il Governo

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

"All’articolo 132 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque svolge l’attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, in assenza dell’iscrizione nel medesimo elenco"».

 

 

Art. 37.

37.1

I Relatori

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal Titolo II, Capo II del codice penale.».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nell’articolo 2625 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

b) Nell’articolo 2635 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

c) All’articolo 2637, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

d) Nell’articolo 2638 del codice civile, dopo l’ultimo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate».

 

37.1 (testo 2)

I Relatori

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nell’articolo 2625 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

b) Nell’articolo 2635 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

c) All’articolo 2637, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

d) Nell’articolo 2638 del codice civile, dopo l’ultimo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate».

 

37.2

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate»;

al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «raddoppiando» con la seguente: «triplicando»;

al comma 5, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate».

 

37.3

I Relatori

Al comma 2, sostituire le parole: «2625, 2635 e 2637» con le seguenti: «2625 e 2635».

 

37.4

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire la parola: «quintuplicate» con la seguente: «decuplicate».

 

 

 

37.5

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «quintuplicando» con la seguente: «decuplicando».

 

37.6

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «decuplicate».

 

 

Art. 38.

38.1

Cantoni

Al comma 1, le parole: «e amministrative» sono soppresse.

 

38.2

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, comunque non superiore a tre anni».

 

38.3

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione della sanzione accessoria della cancellazione dall’albo».

 

38.4

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale».

 

 

Art. 40.

40.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».

 

40.2

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

 

40.3

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

 

40.4

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donato, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «novanta giorni».

 

40.5

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

 

40.6

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

 

40.7

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

 

40.8

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».

 

40.9

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

 

40.10

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

 

40.11

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «tre mesi».

 

40.12

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

 

40.13

Cantoni, Pedrizzi

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Gli incarichi in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell’articolo 18 per le società di revisioni e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall’incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l’applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali».

 

40.0.1

Cantoni

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Alla Legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 1, comma 1, dopo le parole: "sia esistenti sia futuri," sono inserite le parole: "ivi inclusi i proventi, in quanto generabili nell’esercizio di attività del cedente,";

b) alla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, dopo le parole: "dai debitori ceduti", sono inserite le parole: "nonché ogni altra somma incassata nell’ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione"; le parole: "incorporati nei" sono sostituite da: "dei portatori dei"; dopo le parole: "per finanziare l’acquisto di tali crediti," sono inserite le parole: "e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti ceduti e degli altri contratti accessori,"; le parole: "al pagamento dei costi dell’operazione" sono sostituite con le parole: "al pagamento degli altri costi dell’operazione";

c) all’art. 2, comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera c-bis): "il rappresentante comune dei portatori dei titoli";

d) all’art. 3, la rubrica dell’articolo è così modificata: "Società per la cartolarizzazione dei crediti e rappresentante comune";

e) all’art. 3, comma 2, le parole: "I crediti relativi a ciascuna operazione" sono sostituite con le parole: "I crediti ceduti, nonchè ogni altro diritto acquisito nell’ambito di singole operazioni di cartolarizzazione";

f) all’art. 3, comma 2, secondo periodo, le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi" sono sostituite con le parole: "a tutela dei diritti diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b)";

g) all’art. 3, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Delle obbligazioni nei confronti dei titolari di tali diritti, nell’ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione risponde esclusivamente il patrimonio separato.";

h) all’art. 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3-bis.: "Il rappresentante comune dei portatori dei titoli esercita i poteri indicati nel prospetto informativo ed approva le modifiche alle condizioni dell’operazione di cui all’art. 2, comma 3, lett. a), b), c), d), f), h), in rappresentanza dei portatori dei titoli e per la cura dei loro interessi. Al rappresentante comune, ovvero, qualora il rappresentante comune sia una persona giuridica, a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso il medesimo, si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 109, comma 1, del testo unico bancario, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione presso intermediari finanziari.";

i) all’art. 4, comma 3, sono eliminate le parole: "dai debitori ceduti" e le parole: "non si applica l’art. 67" sono sostituite dalle parole: "non si applicano gli articoli 65 e 67".

j) all’art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3: "L’offerta di titoli emessi nell’ambito di operazioni realizzate mediante cessione di proventi è riservata ad investitori istituzionali, come definiti ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applica l’articolo 2412, comma 2, secondo periodo, del codice civile".

 

40.0.2

Cantoni

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

All’articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "67, comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "67, comma 4"».

 

40.0.3

I Relatori

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Sezioni specializzate in materia societaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali attraverso l’attribuzione a sezioni specializzate istituite presso i Tribunali delle città sedi di Corte di appello della competenza a conoscere le controversie;

- nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il diritto societario;

- nelle materie disciplinate dal Testo unico della finanza, dal Testo unico bancario e da altre disposizioni di legge speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

- in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare.

2. Nell’esercizio della delega dovrà essere assicurato il coordinamento con le disposizioni sulle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e con le competenze giurisdizionali in materia di tutela della concorrenza».

 

 

Art. 41.

41.0.1

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell’investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell’esercizio delle deleghe di cui all’articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che, alla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all’albo previsto dall’articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici", hanno la facoltà, a decorrere dal 1º gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l’obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all’EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L’esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l’obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l’esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L’eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta, in deroga all’articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Republica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell’esercizio in cui avviene l’acquisto e nei nove esercizi successivi.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento».

 

41.0.2

Cantoni

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi delegati, recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali attraverso l’istituzione, presso i Tribunali delle città sedi di Corti di Appello, di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie:

a) nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario;

b) nelle materie disciplinate dal Testo unico bancario, dal Testo Unico della finanza e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

c) in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare, per assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali».

 

41.0.3

Coviello, Cambursano, D’Amico

Dopo l’articolo 41 inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi delegati recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali in materia societaria, bancaria e finanziaria attraverso l’istituzione, presso i Tribunali delle città sedi di Corti di Appello, di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie: a) nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario;

b) nelle materie disciplinate dal Testo unico bancario, dal Testo Unico della finanza e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

c) in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare, per assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali».

 

41.0.4

Garraffa

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 55 della legge 1º marzo 2002, n. 39, le lettere c), d) ed e) sono abrogate.

2. L’Ufficio Italiano Cambi è preposto all’autorizzazione per l’esercizio di Istituto moneta elettronica ai soggetti interessati secondo le prescrizioni previste dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993. n. 385.

3. La gestione di sistemi di pagamento a spendibilità generalizzata è consentita agli Organismi no profit che ne fanno richiesta all’Ufficio italiano cambi, purché collegati ad iniziative di solidarietà sociale».

 

 

Art. 42.

42.1

Rollandin, Thaler, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau, Michelini, Betta

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

 

42.0.1

Rollandin, Thaler, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)

1. Al fine di fare fronte alla emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all’albo previsto dall’articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1º gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l’obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all’EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L’esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l’obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Gli obbligazionisti in possesso di titoli di valore nominale superiore ad 85.000 euro possono richiedere l’esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L’eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta dalle banche collocatrici, in deroga all’articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell’esercizio in cui avviene l’acquisto e nei nove esercizi successivi. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente comma, valutate in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 – 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per gli anni 2006, 2007 e 2008 nell’Unità previsionale di bilancio di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrente variazioni di bilancio».

 


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

martedì 21 giugno 2005

24ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 15 giugno scorso.

 

Si passa alla formulazione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3328, assunto quale testo base (pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 14 e 15 giugno).

 

Il relatore EUFEMI (UDC), dopo aver specificato di esprimersi sempre anche a nome del relatore Semeraro, formula parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1, osservando come sia a proprio giudizio preferibile non apportare modifiche al disegno di legge nella parte relativa alla nomina e ai requisiti degli amministratori di società per azioni quotate.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull’emendamento 1.3 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all’articolo 1.

 

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, il relatore EUFEMI (UDC) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 2.6, e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme a quello del relatore, formulando un parere favorevole sull'emendamento 2.6, presentato dai relatori

 

Il relatore EUFEMI (UDC) esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 3, mentre il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull’emendamento 3.1 e contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.0.1, e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO invita il senatore Ciccanti a ritirare l’emendamento 4.1, onde trasformarlo in un ordine del giorno, esprimendo poi parere contrario sull’emendamento 4.0.1.

 

Relativamente all’articolo 5, il relatore EUFEMI (UDC) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.4, di identico contenuto dell'emendamento 5.3, da lui presentato, e parere contrario su tutti i restanti emendamenti. Analoghi pareri vengono espressi dal sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO.

 

Soffermandosi quindi sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, il relatore EUFEMI (UDC) invita il senatore Castellani a ritirare l’emendamento 6.1, rilevando come gli emendamenti presentati dai relatori 6.100 e 6.8 dettino una disciplina organica in tema di trasparenza delle cosiddette società off-shore; analoghe considerazioni ritiene valgano per l’emendamento 6.2, invitando pertanto i presentatori al ritiro dello stesso.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10 e 6.11, ricordando che in relazione agli emendamenti 6.10 e 6.11 da ultimo citati la Commissione Giustizia ha espresso parere contrario.

 

Relativamente all’emendamento 6.0.1, recante esclusivamente la firma del senatore Eufemi, il presidente PEDRIZZI suggerisce un accantonamento, onde verificare la possibilità della formulazione di un parere unitario da parte di entrambi i relatori. Dopo che il senatore CANTONI (FI) ha manifestato il proprio pieno apprezzamento per i contenuti dell’emendamento in discorso e l’intenzione, ricorrendone le condizioni, di sottoscriverlo, il relatore EUFEMI (UDC) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rinviano l’espressione del parere.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) esprime poi parere contrario sull’emendamento 6.0.2, ritenendone i contenuti scarsamente integrabili rispetto alle misure contenute nel disegno di legge.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 6.100 e 6.8, invita al ritiro dell’emendamento 6.0.2 ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all’articolo 6, eccezion fatta per l’emendamento 6.0.1, sul quale si era testè riservata di esprimersi in un momento successivo.

 

Il senatore MONTI (LP) aggiunge la propria firma all’emendamento 6.0.2 e, accogliendo l’invito della rappresentante del Governo, lo ritira.

 

Passando agli emendamenti relativi all’articolo 7, il relatore EUFEMI (UDC) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2, analogo all'emendamento 7.1 presentato in qualità di relatore, interamente soppressivo dell’articolo, esprimendo di conseguenza parere contrario su tutte le restanti proposte emendative allo stesso riferite; il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.2 e contrario su tutti i restanti emendamenti.

 

Relativamente all’articolo 8, il relatore EUFEMI (UDC) sottolinea il rilievo dell'emendamento 8.1, presentato insieme al relatore Semeraro, ritenendo che tale proposta disciplini adeguatamente i rapporti tra settore bancario e settore industriale, ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti; il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere contrario conforme a quello del relatore, e parere favorevole sull'emendamento 8.1.

 

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 9, il relatore EUFEMI (UDC) esprime parere contrario sull’emendamento 9.1, interamente soppressivo dell’articolo, ritenendo che la materia dei conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni finanziari debba essere disciplinata nell’ambito del disegno di legge. Esprime poi parere contrario sull’emendamento 9.2 e parere favorevole sull'emendamento 9.4, di identico contenuto a quello presentato da lui insieme al senatore Semeraro. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.10 e 9.11.

 

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.8, formula parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 9. Il relatore EUFEMI (UDC) e la rappresentante del GOVERNO, rinviano, quindi, l’espressione del parere sull’emendamento 9.9.

 

Con riferimento agli emendamenti presentati all’articolo 10, dopo che il relatore SEMERARO (AN) ha aggiunto la propria firma all’emendamento 10.1, presentato autonomamente dal senatore Eufemi, il relatore EUFEMI (UDC) rileva che gli emendamenti 10.1 e 10.2, configurano due ipotesi alternative di riassetto della disciplina dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, ed esprime parere contrario sugli emendamenti 10.3 e 10.4. Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.2 (ancorché alternativi) e contrario sugli emendamenti 10.3 e 10.4.

 

Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 11, il relatore EUFEMI (UDC) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono di rinviare l’espressione del parere sugli emendamenti 11.1 e 11.2, onde approfondire la tematica concernente la successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali. Il relatore Eufemi esprime poi parere contrario sull’emendamento 11.3 e parere favorevole sugli emendamenti 11.4 e 11.6, di contenuto sostanzialmente analogo, ma non coincidente, con l'emendamento 11.5 presentato dai relatori. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 e 11.12.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono poi di rinviare la valutazione degli emendamenti 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 e 11.17, nonché, in quanto a tali ultimi connessi, sugli emendamenti 11.21 e 11.24.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) prosegue nell'esprimere poi parere contrario sugli emendamenti 11.18, 11.19, 11.20, 11.23, 11.25 e 11.26.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime pareri conformi a quelli del relatore, nonché parere favorevole sugli emendamenti 11.4, 11.5 e 11.6.

 

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 11.22 era stato già ritirato.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono di rinviare l’espressione del parere sull’emendamento 12.1, al fine di verificare la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni dallo stesso recate, esprimendo poi parere contrario sull’emendamento 12.2.

 

Dopo che il presidente PEDRIZZI ha aggiunto la propria firma all'emendamento 13.1, il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono di rinviare l’espressione dei pareri relativi agli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3, ritenendo opportuno approfondire la tematica della pubblicità del tasso di interesse praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, anche alla luce della normativa antiusura.

 

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all’articolo 14, il relatore EUFEMI (UDC) ricorda il rilievo dell'emendamento 14.1, formulato dai relatori, interamente sostitutivo dell’articolo, rilevando come lo stesso detti disposizioni in materia di depositi giacenti presso le banche improntate al principio della imprescrittibilità dei diritti dei depositanti: resta tuttavia aperta la problematica della devoluzione finale dei patrimoni in caso di mancanza di eredi beneficiari, sulla quale il relatore si dichiara disponibile a valutare le proposte emendative formulate anche da parte dell’opposizione. Il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono pertanto di rinviare l’espressione del parere sugli emendamenti 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25 e 14.26 concernenti la materia della devoluzione finale dei depositi bancari giacenti.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) esprime poi parere contrario sugli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12 e 14.13, parere favorevole sull’emendamento 14.14 – facendo peraltro notare che la votazione del medesimo risulterebbe preclusa nel caso di accoglimento dell’emendamento 14.1 interamente sostitutivo dell’articolo – e parere contrario sugli emendamenti 14.15, 14.16, 14.17 e 14.18.

 

Il Relatore esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 14.27, 14.28, 14.29 e 14.30. Relativamente agli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2, analoghi rispettivamente agli emendamenti 16.0.1 e 16.0.2, reputa opportuna una trattazione unitaria, facendo peraltro presente che il parere su tali proposte emendative è contrario.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1 e pareri contrari conformi a quelli del relatore, ribadendo peraltro la propria convinzione circa l’opportunità di valutare l’eventuale introduzione di norme concernenti la devoluzione finale delle somme contenute in depositi giacenti presso le banche.

 

Il senatore PETERLINI (Aut) manifesta la propria piena condivisione dei contenuti dell’emendamento dei relatori 14.1, che risulta conforme, nell’impostazione di fondo, alle scelte legislative suggerite nei disegni di legge e negli emendamenti a propria firma, auspicando altresì che si giunga ad individuare una soluzione normativa in tema di devoluzione dei depositi bancari giacenti in linea con quanto proposto negli emendamenti da lui presentati.

 

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 15, il relatore EUFEMI (UDC) esprime parere contrario sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6 e parere favorevole sull'emendamento 15.8, di identico contenuto, rispetto all'emendamento 15.7 presentato dai relatori e volto a coordinare le disposizioni del disegno di legge con le modifiche introdotte dalla legge comunitaria 2004. Esprime poi parere contrario sull’emendamento 15.9 - che interviene sulla materia delle operazioni con parti correlate, già riguardata dalla riforma del diritto societario – e sull’emendamento 15.10, nonché parere favorevole sull’emendamento 15.11 del Governo, rilevando peraltro come tale ultimo emendamento sia di contenuto analogo al precedente emendamento 15.10.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rinviano poi l’espressione del parere sull’emendamento 15.12.

 

Dopo aver sottolineato l'importanza dell'emendamento 15.13 – anch’esso di coordinamento con le modifiche normative introdotte dalla legge comunitaria 2004 - ed espresso parere contrario sugli emendamenti 15.14 e 15.15, il relatore EUFEMI (UDC) conviene con il sottosegretario Marita Teresa ARMOSINO di rinviare l’espressione del parere sull’emendamento 15.16.

Il Relatore esprime poi parere contrario sugli emendamenti 15.17 e 15.18 – il cui contenuto è peraltro difficilmente integrabile con le restanti disposizioni recate dal disegno di legge -.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono quindi di rinviare l’espressione del parere sugli emendamenti 15.19, 15.20 e 15.21, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati.

Il Relatore esprime poi parere contrario sugli emendamenti 15.23, 15.24 (su cui la Commissione Giustizia ha espresso parere contrario), 15.25 (sui cui la Commissione Giustizia ha espresso parere contrario) e 15.26.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver richiamato l’avvenuto rinvio dell’espressione del parere sugli emendamenti 15.12, 15.16, 15.19, 15.20 e 15.21, esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.7 e 15.8, di identico contenuto, nonché sull'emendamento 15.10, di analogo tenore rispetto all'emendamento 15.11 del Governo, e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 15.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

mercoledì 22 giugno 2005

25ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

Si prosegue nell'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo sugli emendamenti.

 

Il relatore EUFEMI (UDC), dopo aver specificato di esprimersi sempre anche a nome del relatore Semeraro, formula parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad inserire ulteriori articoli dopo l'articolo 16 (pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 15 giugno scorso); ricorda peraltro che la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 16.0.3 e 16.0.4, e nulla osta condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale sull'emendamento 16.0.2. Gli emendamenti 16.0.1 e 16.0.2 riproducono analoghe proposte di cui agli emendamenti rispettivamente 14.0.1 e 14.0.2. Gli emendamenti 16.0.3 e 16.04 invece, sono uguali agli emendamenti 27.1, 27.3 e 27.0.1.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime a sua volta, conformemente al relatore, parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

 

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, il relatore EUFEMI (UDC) dopo aver sottolineato il rilievo dell'emendamento 17.1, presentato dai relatori, esprime una valutazione positiva dell'emendamento 17.0.1, dal medesimo contenuto normativo rispetto all'emendamento 15.11 del Governo, volto ad escludere le società di rating dall'applicazione dell'articolo 114 del testo unico della finanza, come novellato dalla legge comunitaria 2004.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) sottopone alla Presidenza l'opportunità di procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

 

Il presidente PONTONE invita i relatori a proseguire nell'illustrazione dei pareri, non rilevando le condizioni per procedere alla votazione.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) fa presente che il testo del disegno di legge viene profondamente modificato dalle proposte emendative dei relatori e, pertanto, ritiene che sia la maggioranza a dover garantire le presenze indispensabili per procedere alle votazioni.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) prosegue quindi nell'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 18, facendo anzitutto presente che le proposte dei relatori configurano una serie di ipotesi alternative di intervento. A seguito della richiesta di ulteriori delucidazioni del senatore PASQUINI(DS-U), il RELATORE precisa che le proposte emendative cui annette maggiore rilevanza sono quelle di cui agli emendamenti 18.5, 18.12, 18.15, 18.17 e 18.23, fermo restando comunque il rilievo anche degli altri emendamenti presentati dai relatori, sempre in un'ottica di scelte da compiere da parte delle Commissioni riunite.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.2, 18.6, 18.7, 18.10 e 18.14.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono poi di rinviare l'espressione del parere sull'emendamento 18.16, concernente il regime dell'assunzione degli incarichi del responsabile della revisione dei bilanci di una società per conto di diverse società di revisione.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) esprime poi parere favorevole sull’emendamento 18.18, identico all’emendamento 18.17 presentato dai relatori e parere contrario sugli emendamenti 18.19 e 18.20.

 

Si apre poi un dibattito relativamente agli emendamenti 18.21, 18.22, 18.23 e 18.24, in tema di responsabilità per danni della società incaricata della revisione contabile, sui primi tre dei quali la Commissione Giustizia ha espresso parere contrario.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) fa presente che l’emendamento 18.23 dei relatori – identico al successivo emendamento 18.24 - stabilisce che la società di revisione debba rispondere per i danni conseguenti al proprio operato sino ad un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l’incarico e riferito al singolo bilancio revisionato: ritiene che l’individuazione di un soglia massima del tipo appena descritto possa avere efficacia deterrente, soprattutto in relazione agli incarichi di revisione di società di rilevanti dimensioni, oltre a consentire il ricorso da parte delle società di revisione a meccanismi di tipo assicurativo.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) fa presente che in caso di mancata fissazione per legge delle soglie di risarcibilità per danni arrecati dalle società di revisione, come previsto dagli emendamenti in discorso, spetterebbe comunque alla CONSOB intervenire in tale ambito.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) riterrebbe comunque preferibile l’individuazione di tali limiti massimi di responsabilità per le società di revisione da parte del legislatore, soprattutto per consentire il ricorso a meccanismi di tipo assicurativo, approfondendo tuttavia la materia alla luce delle problematiche poste dal parere della Commissione Giustizia, sotto il profilo della proporzionalità tra condotta e sanzione.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene che l’individuazione legislativa dei limiti di responsabilità delle società di revisione, favorendo l’utilizzo dello strumento assicurativo, si risolve in una maggiore probabilità che venga effettivamente applicata l’eventuale irrogazione di sanzioni a carico della società di revisione e, quindi, in una migliore tutela dei soggetti danneggiati.

 

Il relatore SEMERARO (AN) precisa che i rilievi formulati dalla Commissione Giustizia riguardano essenzialmente la tematica della garanzia della proporzionalità tra condotta e sanzione per le società di revisione, considerando i distinti profili dell’entità del corrispettivo percepito e del danno derivato dall’operato delle stesse.

 

Il senatore DEBENEDETTI (DS-U) ritiene che l’entità del risarcimento del danno da individuare a carico delle società di revisione dovrebbe essere parametrato rispetto alla capacità contributiva delle stesse e, quindi, alla loro cifra d’affari, evitando tuttavia la possibilità di irrogare sanzioni tali da comprometterne la stabilità patrimoniale.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, alla luce delle osservazioni emerse nel corso della discussione, convengono di rinviare l’espressione dei pareri relativi agli emendamenti 18.21, 18.22, 18.23 e 18.24.

 

Conclusa l'esposizione dei pareri dei relatori sugli emendamenti riferiti all'articolo 18, il senatore PASQUINI (DS-U) ribadisce l’opportunità che, per procedere alla votazione degli emendamenti, i Gruppi di maggioranza raggiungano il numero di presenze necessarie senza la partecipazione dei componenti dei Gruppi di opposizione.

 

Il presidente PONTONE prende atto delle affermazioni del senatore Pasquini, ma rileva la possibilità di procedere alla votazione in considerazione delle attuali presenze in Commissione.

 

Il senatore TURCI (DS-U), dopo che i senatori Debenedetti (DS-U), Castellani (Mar-DL-U), Brunale (DS-U) Bonavita (DS-U) e Pasquini (DS-U) hanno abbandonato l'Aula, precisa che il comportamento dei Gruppi di opposizione è motivato dal dissenso rispetto al contenuto degli emendamenti al disegno di legge proposti dai relatori e dal Governo, peggiorativi del testo così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati sotto numerosi profili di estrema rilevanza.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ritiene invece che le proposte emendative presentate dai relatori costituiscano un miglioramento del testo del disegno di legge.

 

Su invito del presidente PONTONE - che prende atto della nuova situazione determinatasi in seguito all'uscita dei senatori dell'opposizione - il RELATORE conclude esprimendo il parere contrario sull’emendamento 18.0.1, volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 18 e analogo alle proposte emendative 40.0.3, 41.0.2 e 41.0.3.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,20.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

mercoledì 22 giugno 2005

26ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge.

 

Il presidente PONTONE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone separatamente in votazione gli emendamenti 1.1 e 1.2, che risultano respinti.

 

Dopo che il relatore EUFEMI (UDC), il quale specifica di esprimersi anche a nome del relatore Semeraro, e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO hanno invitato a ritirare l’emendamento 1.3, il senatore CORRADO (LP) aggiunge la propria firma e ritira tale proposta emendativa.

 

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

 

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

 

Interviene poi il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.3, a propria firma, che detta disposizioni in tema di incompatibilità degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo, in un’ottica di maggiore trasparenza delle cariche assunte e di limitazione dei conflitti di interessi: tale proposta emendativa, infatti, stabilisce che gli esponenti di società bancarie o assicurative collegate a società facenti ricorso a capitale di rischio non possano ricoprire analoghe funzioni presso le stesse società.

 

Posto successivamente in votazione, l’emendamento 2.3 risulta respinto; risultano altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.4 e 2.5.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) lamenta anzitutto la ristrettezza del tempo intercorso tra il termine delle votazioni del Parlamento in seduta comune e l’inizio della presente seduta, che gli ha impedito di intervenire relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 1. A tale rilievo critico si associa il senatore GARRAFFA (DS-U).

 

Il presidente PONTONE si dichiara dispiaciuto per quanto lamentati dai senatori Pasquini e Garraffa, ma precisa che la seduta delle Commissioni riunite ha avuto inizio dopo un lasso di tempo, a suo avviso, congruo dalla conclusione delle votazioni del Parlamento in seduta comune.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U)preannuncia quindi il voto contrario sull’emendamento 2.6 presentato dai relatori, che ritiene costituisca un notevole peggioramento del testo del disegno di legge, già incisivamente modificato in senso scarsamente condivisibile dall’Assemblea della Camera dei deputati rispetto al testo approvato dalle omologhe Commissioni riunite dell’altro ramo del Parlamento. Rileva infatti che la proposta emendativa in discorso ha l’effetto di privare il collegio sindacale del potere di denuncia degli amministratori che abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società a prescindere dalla possibilità che tali irregolarità rechino danno alla società medesima.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) preannuncia a sua volta il voto contrario sull’emendamento 2.6, ritenendo che tale proposta emendativa affievolisca l’apparato sanzionatorio volto a contrastare gestioni sociali da parte degli amministratori in violazione dei loro doveri e ne diminuisca l’efficacia deterrente, con negative ripercussioni in termini di tutela di chi si pone in relazione con la società.

 

Il senatore CANTONI (FI) fa presente, sempre in relazione all’emendamento 2.6 in discorso, l’intento dello stesso di scongiurare indebite ingerenze degli organi di controllo interno alla società nelle scelte gestionali e imprenditoriali, anche in un’ottica di migliore efficienza della società e di tutela degli investitori.

 

Posto ai voti, l’emendamento 2.6 è approvato.

 

Con separate votazioni, risultano poi respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

Il senatore EUFEMI(UDC), anche a nome del relatore Semeraro, modifica il parere precedentemente formulato sull'emendamento 3.1, esprimendo su di esso una valutazione positiva.

 

Il presidente PONTONE, dopo aver ricordato che il rappresentante del Governo aveva espresso parere favorevole, pone ai voti l'emendamento 3.1 che viene approvato.

 

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono poi gli emendamenti 3.2 e 3.3, sui quali i RELATORI e il GOVERNO avevano espresso parere contrario.

 

Il presidente PONTONE aggiunge la firma e ritira l'emendamento 4.1, dopo aver ricordato che il rappresentante del Governo ne aveva chiesto il ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno.

 

Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 4.0.1, volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 4.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 5.1 e 5.2.

 

Vengono poi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.3 e 5.4, di identico contenuto, che sono approvati.

 

Risulta quindi assorbito l'emendamento 5.5.

 

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.6 e 5.7, di identico contenuto, vengono respinti.

 

Analogamente le Commissioni riunite respingono poi con un'unica votazione gli emendamenti 5.8 e 5.9, di identico contenuto.

 

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

 

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

 

Per dichiarazione di voto sugli emendamenti 6.3, 6.6 e 6.7 interviene il senatore PASQUINI(DS-U), il quale ne raccomanda l'approvazione, al fine di specificare meglio i requisiti per individuare i Paesi con scarsa trasparenza societaria. In particolare, ritiene importante specificare che tra tali requisiti siano indicati la mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti costitutivi delle società e dello statuto e la eventuale carenza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio delle società tali da proteggere i terzi creditori della società medesima.

 

Interviene poi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.3 il senatore CASTELLANI(Mar-DL-U), riferendo la stessa anche agli emendamenti 6.4 e 6.5, raccomandandone l'approvazione al fine di rendere più pregnante ed incisiva la regolamentazione dei requisiti per identificare i Paesi che non garantiscono una efficace trasparenza societaria.

 

Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.100, presentato insieme al relatore Semeraro, da considerarsi strettamente correlato con l'emendamento 6.8, in origine presentato dal senatore Tarolli e al quale aveva aggiunto la propria firma. Per entrambi gli emendamenti si tratta di una riscrittura migliorativa delle disposizioni contenute nell'articolo 165-ter del testo unico della finanza, introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge.

 

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce il parere favorevole sugli emendamenti 6.100 e 6.8.

 

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore PASQUINI(DS-U), posti separatamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 6.100 e 6.8.

 

Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 6.9.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.10, raccomandandone l'approvazione, sottolineando come sia essenziale prevedere la responsabilità civile, penale e amministrativa di coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera e di coloro che ne effettuano la revisione.

 

Dopo un intervento del senatore CANTONI(FI), che preannuncia il proprio voto contrario, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 6.10.

 

Posto ai voti viene poi respinto l'emendamento 6.11.

 

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 6.0.1, in tema di fondazioni bancarie, il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) ricorda che su tale emendamento non sono stati espressi i pareri dei relatori e del Governo.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.1, al quale il relatore SEMERARO (AN) aggiunge la propria firma.

 

Il presidente PONTONE, per l'approssimarsi dell'avvio dei lavori di Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

giovedì 23 giugno 2005

27ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Si prosegue nella votazione degli emendamenti, passando all’esame dell’emendamento 6.0.1, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l’articolo 6, il cui testo è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno scorso.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ricorda che nella scorsa seduta il relatore Semeraro ha aggiunto la propria firma all’emendamento, ribadisce pertanto il rilievo attribuito da entrambi i relatori a tale proposta emendativa.

 

Il presidente PONTONE ricorda che il Governo aveva espresso parere favorevole.

 

Si apre quindi una discussione in merito all’emendamento in commento.

 

Il senatore TURCI (DS-U) rileva anzitutto incidentalmente come il rinvio dell’espressione dei pareri da parte dei relatori e del rappresentante del Governo, in un’ottica di approfondimento della tematica delle fondazioni bancarie, si sia risolto nella formulazione di rilievi positivi da parte di entrambi i relatori senza accompagnarsi alla esplicitazione di chiarimenti e considerazioni sottostanti a tale decisione.

Rispetto al contenuto dell’emendamento, ritiene che la materia dell’assetto delle fondazioni bancarie non sia coerente con il complesso delle disposizioni recate dal disegno di legge; ritiene peraltro che tale tematica, soprattutto a seguito della recente pronuncia della Corte costituzionale, abbia trovato un assetto normativo sul quale non appare opportuno incidere mediante interventi episodici ed estrapolati da un intento di rimodulazione complessiva. Fa poi presente che la legislazione attualmente in vigore prevede che alla fine dell’anno debbano essere dismesse le partecipazioni di controllo detenute dalle fondazioni nelle società bancarie conferitarie, pena la perdita della qualifica di ente non commerciale e della possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali connesse, ragion per cui ritiene superfluo prevedere nel medesimo termine la sterilizzazione del diritto di voto per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale. Dal punto di vista degli effetti concreti della proposta emendativa, osserva che essa esplicherebbe i propri effetti essenzialmente nei confronti di un ben individuato soggetto bancario, coinvolto attualmente in vicende finanziarie che, a suo parere, rendono inopportuno un intervento normativo proprio in tale specifica congiuntura.

In conclusione, dopo aver ricordato la propria posizione da sempre critica rispetto all’assetto delle fondazioni bancarie, ribadisce il proprio giudizio contrario sull’emendamento, reputando inopportuno un intervento legislativo sull’assetto del sistema bancario italiano mentre sono in corso di svolgimento vicende che sarebbero direttamente interessate dallo stesso, oltre che in considerazione della natura privatistica delle fondazioni bancarie, così come sancito dalla giurisprudenza costituzionale.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Turci e preannuncia il voto contrario sull’emendamento 6.0.1.

Osserva infatti che il contenuto dello stesso si presta a numerose notazioni critiche: anzitutto, ritiene che il legislatore non dovrebbe intervenire in relazione ad enti di natura squisitamente privatistica quali sono le fondazioni bancarie, come stabilito espressamente dal decreto legislativo n. 153 del 1999 e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale; inoltre, fa presente che il citato decreto legislativo già contiene la fissazione del termine del 31 dicembre 2005 per la dismissione delle partecipazioni di controllo delle fondazioni nelle società bancarie conferitarie, pena la perdita della qualifica di ente non commerciale e della possibilità di fruire delle relative agevolazioni fiscali, per cui appare non condivisibile introdurre modifiche normative quando la legislazione vigente non ha ancora esplicato pienamente i propri effetti. In sostanza, valuta negativamente l’intento dell’emendamento di effettuare un intervento di tipo dirigistico sul sistema bancario, peraltro mediante misure che esplicherebbero conseguenze punitive nei confronti di ben individuati soggetti. Rileva inoltre incidentalmente la scarsa linearità degli interventi posti in essere dalla maggioranza e dal Governo in materia di fondazioni bancarie, con specifico riferimento a quanto stabilito in tema di partecipazione al capitale della Cassa depositi e prestiti, osservando altresì come l’esigenza da taluni sostenuta di tutela della nazionalità degli istituti di credito non si accordi con l’intervento suggerito dall’emendamento, che avrebbe l’effetto di agevolare l’ingresso di capitali stranieri nella proprietà delle società bancarie, in assenza di investitori istituzionali in grado di subentrare alle fondazioni bancarie ovvero di un idoneo meccanismo di mercato che intervenga nel processo di dismissione delle quote delle fondazioni nelle società bancarie.

In conclusione, ritiene che la tematica di maggiore rilievo nell’ambito dell’assetto del sistema bancario italiano sia costituita dall’esigenza di improntare l’applicazione della normativa in vigore ad un corretto rapporto tra fondazioni ed enti locali rispetto al perseguimento di scopi di utilità sociale.

 

Il presidente PEDRIZZI interviene incidentalmente per precisare che non vi è stata alcuna sospensione dell’esame in relazione alla formulazione dei pareri dei relatori e del Governo sull’emendamento 6.0.1: infatti, essendo stata tale proposta emendativa originariamente sottoscritta esclusivamente dal relatore Eufemi, è stato ritenuto opportuno disporre di un limitato spazio di riflessione per consentire al relatore Semeraro di valutare se aggiungere o meno la propria firma e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio avviso. Avendo poi il relatore Semeraro sottoscritto l’emendamento e il sottosegretario Maria Teresa Armosino espresso parere favorevole, non sussiste alcun impedimento rispetto all'ulteriore fase di esame dell'emendamento.

 

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) premessa la propria posizione da sempre favorevole alla tutela delle prerogative delle fondazioni bancarie, esprime una valutazione critica dell’emendamento 6.0.1, ritenendo che il legislatore non debba intervenire sull’assetto di soggetti giuridici di natura prettamente privatistica, che svolgono funzioni estremamente rilevanti. Rileva inoltre criticamente che la proposta emendativa determinerebbe conseguenze essenzialmente a carico di una ben precisa fondazione bancaria.

Dopo un intervento del relatore EUFEMI (UDC) volto a confutare tale ultima affermazione, l’oratore prosegue invitando il relatore a chiarire quali altri soggetti verrebbero riguardati dall’emendamento. Si associa poi a quanto affermato dal senatore Turci circa l’inopportunità di interventi nomativi incidentali sull’assetto del sistema bancario. Ricorda inoltre il positivo ruolo svolto dalle fondazioni bancarie in relazione alla recente operazione di aggregazione tra Unicredit e la banca tedesca HVB, operazione condotta con trasparenza e risultati soddisfacenti, nonché con riferimento alla privatizzazione della Cassa depositi e prestiti; rispetto poi al verificarsi di taluni ritardi rispetto alla tempistica della dismissione delle partecipazioni delle fondazioni nelle società bancarie, ritiene sufficienti le norme contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999.

Infine, preannunciando il voto contrario sull’emendamento, sottolinea la scarsa coerenza della materia delle fondazioni bancarie rispetto al complesso delle misure recate dal provvedimento in esame, peraltro non trattata in altre norme del testo approvato dalla Camera dei deputati e ribadisce l’opportunità che non vi sia alcuna ingerenza del legislatore sul tema delle dismissioni delle partecipazioni delle fondazioni bancarie, reputando esaustivo quanto precisato dal giudice costituzionale e idonei i meccanismi del mercato bancario e finanziario.

 

Il senatore LATORRE (DS-U) svolge talune considerazioni sull’emendamento 6.0.1 che si discostano da quelle testé formulate dagli altri commissari appartenenti alla propria parte politica. Dopo aver condiviso il rilievo per cui l’intervento normativo prefigurato dall’emendamento incide direttamente su vicende in corso di svolgimento, ricorda che il citato decreto legislativo n. 153 del 1999 costituisce il frutto di una ampia mediazione in tema di assetto delle fondazioni bancarie, che ha consentito di restituire tali soggetti alla loro funzione essenziale e di modernizzare il settore. Dichiara di condividere il contenuto dell’emendamento, il quale, nel suggerire la sterilizzazione del diritto di voto delle fondazioni per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale delle società bancarie, tende essenzialmente a garantire la distinzione di ruoli tra fondazioni e banche, senza avere l’obiettivo di collocare presso investitori stranieri quote delle società bancarie dismesse.

Rispetto all’osservazione del senatore Pasquini per cui l’intervento risulta pregiudizievole nei confronti di ben determinati soggetti, fa notare che qualsiasi tipo di disposizione che intervenisse nel settore delle fondazioni bancarie non potrebbe che incidere direttamente sulle entità in esso operanti; del resto, ritiene che le vicende d’attualità non debbano pregiudicare l’adozione di interventi normativi condivisibili, i quali anzi, se fossero stati già adottati, avrebbero probabilmente contribuito alla distinzione di ruoli tra fondazioni e banche. Per quanto concerne i rilievi relativi agli effetti giuridici e fiscali del decorso del termine del 31 dicembre 2005 sulle operazioni di dismissione delle partecipazioni di controllo da parte delle fondazioni nelle società bancarie, sottolinea come l’emendamento persegua anch’esso la finalità di incentivare il completamento di tale processo.

In conclusione, prende atto dell’opinione del senatore Cambursano circa l’importanza del ruolo svolto dalle fondazioni bancarie, pur non reputandola pienamente condivisibile.

 

Il senatore CANTONI (FI) fa anzitutto presente la diversa tempistica prevista dall’emendamento 6.0.1 rispetto alla normativa attuale riguardo al regime delle partecipazioni di controllo delle fondazioni nelle società bancarie.

Dopo aver ricordato la propria posizione di netta contrarietà rispetto all’assetto e all’operatività delle fondazioni bancarie, in virtù delle conseguenze che esse hanno determinato nell’ambito del sistema bancario nazionale, esprime apprezzamento per la posizione espressa dal senatore Latorre, condividendo in particolare l’osservazione per cui l’emendamento, pur determinando effetti concreti a carico di determinati soggetti, si muove in un’ottica di modernizzazione del sistema, ad oggi caratterizzato dalla detenzione di quote di mercato estremamente rilevanti da parte di un numero limitato di fondazioni bancarie. Richiamate brevemente le vicende che hanno riguardato le maggiori fondazioni bancarie in relazione ad istituti di credito del mezzogiorno, rileva come la tematica delle fondazioni bancarie debba essere attentamente valutata da parte del legislatore, poiché tali soggetti detengono capitali di tale rilevanza che, se immessi nel mercato finanziario, genererebbero una leva economica significativa.

Rispetto poi alle critiche rivolte rispetto all’intento del legislatore di intervenire su soggetti di natura privatistica quali sono le fondazioni bancarie, fa notare che il potere legislativo, in quanto rappresentativo del Paese, è pienamente legittimato ad adottare tali misure, instaurando un sistema maggiormente trasparente ed efficiente di gestione delle fondazioni bancarie.

Quanto all’opinione del senatore Cambursano circa il positivo ruolo svolto dalle fondazioni bancarie nell’ambito della fusione tra Unicredit e HVB, manifesta il proprio dissenso, ritenendo che le fondazioni non abbiano svolto alcun ruolo attivo nell’operazione, la quale è stata resa possibile anche dallo stato di difficoltà nel quale versa la banca tedesca HVB e presenta, pertanto, delicati profili di rischio.

Dopo aver ricordato, infine, al senatore Pasquini di non aver mai sostenuto pregiudizialmente la tutela della proprietà nazionale degli istituti di credito, preannuncia il voto favorevole sull’emendamento 6.0.1.

 

Il senatore BONAVITA (DS-U) sottolinea anzitutto l’esigenza che si proceda ad un’approfondita riflessione sull’efficacia della normativa in materia di fondazioni bancarie, non ritenendo sia stato pienamente raggiunto l’obiettivo di operare una netta separazione tra attività delle fondazioni e degli istituti di credito, anche a causa dell’assetto normativo complessivo del sistema creditizio e del contesto economico italiano. A tale proposito, riterrebbe opportuno introdurre norme volte a favorire lo sviluppo e la competitività del mercato del credito.

Per quanto concerne specificamente l’emendamento 6.0.1, ritiene tale proposta utile ai fini di consentire un dibattito sulla tematica delle fondazioni bancarie, ma osserva che essa appare inopportuna nell’attuale congiuntura, poiché determinerebbe specifici effetti a carico di determinati soggetti, acquisendo inevitabilmente, di conseguenza, una differente portata, oltre a risultare criticabile l’inserimento di un intervento normativo specifico sulle fondazioni nell’ambito di un disegno di legge finalizzato alla tutela del risparmio.

 

Il presidente PONTONE, preso atto dell'ampia discussione svolta, preannuncia che si passerà alla votazione dell'emendamento 6.0.1.

 

Intervengono, dichiarando il proprio voto di astensione, i senatori LATORRE (DS-U) e BONAVITA (DS-U).

 

Posto ai voti, l’emendamento 6.0.1 viene quindi accolto.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,30.


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

martedì 28 giugno 2005

28ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

indi del Presidente della 6ª Commissione

PEDRIZZI

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 7 del disegno di legge n. 3328 (pubblicati, come quelli riferiti agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno scorso).

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) interviene preannunciando, anche a nome della propria parte politica, il voto contrario sull’emendamento 7.1 presentato dai relatori, interamente soppressivo dell’articolo 7 del disegno di legge, recante disposizioni in tema di operazioni con parti correlate. Ritiene infatti opportuno mantenere tale norma, al fine di non affievolire la portata dell’intervento legislativo sulla regolazione dei conflitti di interessi in ambito societario.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia a sua volta il voto contrario sull’emendamento 7.1, osservando che sarebbe preferibile operare interventi modificativi del contenuto delle disposizioni recate dall’articolo 7, rispetto all’integrale soppressione di tale ultimo: l’eliminazione, infatti, delle nuove norme in materia di operazioni con parti correlate risulterebbe peggiorativa del testo di legge, la cui stesura attuale risulta peraltro già significativamente modificata rispetto al testo approvato dalle Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati.

 

Il relatore EUFEMI (UDC), specificando di parlare anche a nome del relatore Semeraro, fa presente che l’emendamento 7.1, soppressivo dell’articolo 7 del disegno di legge, è motivato dall’avere la riforma del diritto societario già disciplinato la materia delle operazioni con parti correlate mediante l’introduzione dell’articolo 2391-bis del codice civile, recante prescrizioni sulla trasparenza e correttezza sostanziale di tali operazioni: ritiene pertanto che l’articolo 7 costituirebbe una duplicazione di regolamentazioni e risulta quindi ultroneo.

 

Dopo che i senatori GARRAFFA (DS-U) e MACONI (DS-U) hanno fatto rilevare che il numero legale per deliberare sussiste grazie al contributo decisivo dei componenti dell’opposizione, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 7.1 e 7.2, di identico contenuto.

 

Risultano quindi preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 7.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) sottolinea il rilievo dell’emendamento 8.1, che introduce disposizioni volte a favorire una maggiore flessibilità della normativa in materia di concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni degli esponenti bancari, oltre ad investire di adeguate responsabilità le autorità di vigilanza di settore.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia l’astensione dalla votazione dell’emendamento 8.1, sottolineando che le proposte emendative presentate dalla propria parte politica si muovono nell’ottica di un superamento della soglia quantitativa individuata dall’articolo 8 per la concessione di credito agli esponenti bancari, onde attribuire maggiore rilievo alla valutazione del merito di credito dei debitori, individuando altresì una potestà normativa della Banca d’Italia in materia e limitando le prerogative del CICR.

 

Posto ai voti, l’emendamento 8.1 viene approvato, risultando di conseguenza preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 8.

 

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 9, il relatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 9.100, predisposto dai relatori in conformità al contenuto del parere formulato dalla Commissione Bilancio.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole su tale emendamento.

 

Dopo che l’emendamento 9.1, soppressivo dell’articolo 9, viene posto in votazione e respinto, viene poi approvato l’emendamento 9.100.

 

Posto ai voti, viene poi respinto l’emendamento 9.2.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia il voto contrario sugli emendamenti 9.3 e 9.4, di identico contenuto, volti a sostituire il riferimento contenuto nell’articolo 9 ai prodotti finanziari con quello ai soli titoli, facendo notare che la mutata dizione attribuirebbe alla norma una portata maggiormente circoscritta e, pertanto, non risulta condivisibile.

 

Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 9.3 e 9.4, di identico contenuto.

 

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.5, 9.6 e 9.7.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia il voto contrario sull’emendamento 9.8, presentato dai relatori, in quanto finalizzato a stabilire che potestà normative già spettanti alla CONSOB in materia di regolazione dei conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni di OICR siano esercitate d’intesa con la Banca d’Italia: ritiene infatti che tale Autorità di vigilanza debba esplicare compiti di vigilanza che si limitino alla verifica della stabilità patrimoniale dei soggetti vigilati.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) preannuncia a sua volta il voto contrario sull’emendamento 9.8, facendo notare che la previsione di un’intesa tra CONSOB e Banca d’Italia risulta introdurre elementi di incertezza sul discrimine tra le rispettive competenze e appare foriera di difficoltà operative. Ritiene pertanto preferibile non effettuare alcuna attribuzione alla Banca d’Italia di competenze ad essa non strettamente spettanti.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) precisa che l’emendamento in discorso attribuisce alla Banca d’Italia potestà proprie, poiché relative a profili di contenimento del rischio e di regolazione dei conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni di OICR.

 

Posto quindi ai voti, l’emendamento 9.8 viene approvato, risultando precluso l’emendamento 9.9.

 

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 9.10 e 9.11.

 

Posto ai voti, viene poi approvato l’emendamento 10.1, presentato dai relatori, interamente sostitutivo dell’articolo 10; risulta pertanto preclusa la votazione di tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 10.

 

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere contrario sull’emendamento 11.1 e parere favorevole sull’emendamento 11.2, il relatore EUFEMI (UDC) invita al ritiro di entrambe le citate proposte emendative, in vista di un eventuale approfondimento delle tematiche ivi trattate in sede di esame in Assemblea.

 

Il senatore IERVOLINO (UDC) aggiunge la propria firma agli emendamenti 11.1 e 11.2 e, accogliendo l’invito del relatore Eufemi, li ritira.

 

Posto ai voti, è quindi respinto l’emendamento 11.3.

 

Su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 11 si svolge poi un breve dibattito.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) ritiene opportuno un chiarimento relativamente agli intenti dei relatori e della maggioranza circa la disciplina da prevedere per i prodotti assicurativi ovvero finanziari emessi da imprese di assicurazione.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) specifica che le proposte emendative presentate dai relatori tendono a differenziare il regime dei prodotti finanziari rispetto a quelli assicurativi emessi da imprese di assicurazione ai fini dell’offerta fuori sede e dell’applicazione della normativa in tema di sollecitazione all’investimento, in conformità alla normativa comunitaria e interna, nonché in un’ottica di salvaguardia dell’operatività della rete territoriale delle agenzie di assicurazione.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) esprime perplessità sul contenuto delle proposte emendative presentate dai relatori, in quanto finalizzate a escludere dall’ambito di applicazione della normativa sull’offerta fuori sede l’intera gamma dei prodotti emessi da imprese di assicurazione, e non solo i prodotti assicurativi, oltre a rendere inapplicabile la normativa sulla sollecitazione all’investimento relativamente all’offerta di prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione. Fa osservare che una tale impostazione inciderebbe sull’ambito di operatività delle agenzie di assicurazione.

 

Il presidente PEDRIZZI, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, condivide l’esigenza manifestata dalla senatrice Thaler Ausserhofer di un’attenta riflessione circa l’opportunità di una differenziazione del regime normativo dei prodotti assicurativi, ovvero finanziari emessi da imprese di assicurazione. Rappresenta pertanto la possibilità, in un’ottica ampiamente condivisa di ricerca della soluzione che maggiormente garantisca la tutela dei risparmiatori, di accantonare gli emendamenti riferiti all’articolo 11 non ancora posti in votazione, osservando peraltro che le stesse questioni si pongono per le proposte emendative riferite all’articolo 24 del disegno di legge, vertenti su tematiche che investono anch’esse la disciplina del settore assicurativo.

 

Dopo che il relatore SEMERARO (AN) si è espressamente associato all’esigenza rappresentata dal presidente Pedrizzi di approfondire la rispondenza del contenuto delle proposte emendative dei relatori rispetto all’obiettivo di una migliore tutela dei risparmiatori e di una razionale disciplina della normativa in materia assicurativa, la Commissione conviene di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 11 non ancora posti in votazione.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) illustra poi l’emendamento 12.100, presentato dai relatori in conformità al parere formulato dalla Commissione Bilancio.

 

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere favorevole, posto ai voti, l’emendamento 12.100 viene approvato.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO invita poi al ritiro dell’emendamento 12.1.

 

Il senatore GENTILE (FI) aggiunge la propria firma e, accogliendo l’invito della rappresentante del Governo, ritira l’emendamento 12.1.

 

Posto poi ai voti, viene respinto l’emendamento 12.2.

 

Il relatore EUFEMI (UDC), dopo aver manifestato talune perplessità circa la reale necessità delle proposte emendative 13.1 e 13.2, si rimette al parere della rappresentante del Governo.

 

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere favorevole, con l’astensione dei senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 13.1 e 13.2.

 

Dopo che il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO hanno espresso parere contrario, posto ai voti, viene respinto l’emendamento 13.3.

 

Si svolge poi un breve dibattito sulle proposte emendative riferite all’articolo 14 del disegno di legge, concernente la disciplina dei depositi giacenti presso le banche.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ribadisce la propria disponibilità a valutare eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi di opposizione relativamente ai contenuti della proposta emendativa 14.1 dei relatori, interamente sostitutiva dell’articolo 14 e incentrata sull’imprescrittibilità dei diritti dei depositanti.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) esprime la preoccupazione che, in caso di infruttuosa ricerca degli eredi dei depositanti, il principio di imprescrittibilità dei depositi si traduca in una sostanziale attribuzione delle somme giacenti alla disponibilità delle banche.

 

Il relatore SEMERARO (AN) ritiene che la previsione dell’imprescrittibilità dei diritti dei depositanti presenti il merito di prendere atto del fatto che la ricerca dei titolari dei depositi bancari e dei relativi eredi è un’incombenza complessa e di incerta durata, evitando che il trascorrere del tempo pregiudichi i diritti dei depositanti. Sottolinea peraltro la necessità di chiarire se tale principio debba rivestire una valenza assoluta ovvero possa coniugarsi con la previsione di un sistema di devoluzione finale delle somme depositate.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che la previsione del principio di imprescrittibilità dei diritti dei depositanti in caso di depositi giacenti presso le banche deve coniugarsi con l’applicazione del diritto successorio per quanto concerne la titolarità delle somme depositate, normativa che include la previsione della devoluzione dei beni in caso di assenza di chiamati alla successione, in ultima istanza, allo Stato.

 

Dopo un incidentale intervento del senatore DEBENEDETTI (DS-U) volto a ricordare l’assonanza tra la tematica in discorso e le polemiche che erano insorte relativamente al deposito presso banche elvetiche dei beni delle vittime di persecuzioni razziali, il senatore PEDRIZZI fa osservare che il principio di imprescrettibilità dei diritti dei depositanti in caso di depositi giacenti presso le banche determina, in caso di infruttuosa ricerca dei titolari, il permanere delle somme nella disponibilità degli istituti di credito. Ritiene pertanto che l’eventuale introduzione di disposizioni concernenti la devoluzione finale dei depositi giacenti possa avvenire solo mediante un temperamento del citato sistema di non prescrittibilità dei depositi.

 

Per l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, il presidente PONTONE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

 

Art. 9.

 

9.100

I Relatori

Al comma 1, dopo la parola: «adottare,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

 

 

 

Art. 12.

 

12.100

I Relatori

Al comma 1, dopo la parola: «adottare,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

 


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

mercoledì 29 giugno 2005

29ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

indi del Presidente della 6ª Commissione

PEDRIZZI

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente PONTONE avverte che si prosegue nell'espressione dei pareri da parte dei relatori e della rappresentante del Governo, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 16 (pubblicati in allegato, insieme a quelli riferiti agli articoli da 17 a 23, al resoconto delle sedute del 15 giugno scorso).

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver riepilogato il già espresso parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 16, esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1, presentato dai relatori, rilevando poi che l'emendamento aggiuntivo 17.0.1 è di contenuto analogo all'emendamento del Governo 15.11, concernente la disciplina applicabile alle società di rating.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) specificando di parlare anche a nome del relatore Semeraro, riepiloga a sua volta i pareri già espressi sugli emendamenti riferiti all'articolo 18, ritirando gli emendamenti 18.4, 18.8, 18.11 e 18.16.

Riformula altresì l'emendamento 18.23 e illustra pertanto l'emendamento 18.23 (testo 2), redatto anche sulla base dei rilievi formulati dal senatore Debenedetti, volto a stabilire che la responsabilità della società di revisioni per danni derivanti dal proprio operato sia soggetta al limite massimo di un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione, ovvero pari al 20 per cento del capitale sociale della società di revisione medesima, qualora tale parametro risulti superiore al precedente.

 

La senatrice D'IPPOLITO (FI) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 18.24, identico all'emendamento 18.23 dei relatori testè riformulato in un testo 2.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime un parere contrario sugli emendamenti 18.1 e 18.2 e favorevole sugli emendamenti 18.3 e 18.5 presentati dai relatori, nonché sull'emendamento 18.6. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 18.7, 18.9 e 18.10, e parere favorevole sugli emendamenti 18.12 e 18.13, di identico contenuto. Il parere è quindi contrario sull'emendamento 18.14 e favorevole sugli emendamenti 18.15, 18.17 e 18.18 (tali ultimi di identico contenuto).

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 18.19, 18.20, 18.21 e 18.22 e parere favorevole sull'emendamento 18.23 (testo 2), testé riformulato dai relatori.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento 18.0.1.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 19.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) esprime parere contrario sugli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5.

Riformula poi l'emendamento 19.6 nell'emendamento 19.6 (testo 2), in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio, integrandone il testo con la precisazione che il coordinamento delle attività dell'Autorità di vigilanza, qualora avvenga tramite l'istituzione di comitati di coordinamento, non debba comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 19.7 e 19.8.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime, analogamente al relatore Eufemi, parere contrario sugli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.7 e 19.8; esprime poi parere favorevole sull'emendamento 19.6 (testo 2) dei relatori.

 

Si passa poi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 20.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull' emendamento 20.1, volto ad introdurre una disposizione soppressiva del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

 

Accogliendo l'invito formulato dal sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, il relatore EUFEMI (UDC) ritira l'emendamento 20.2.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono poi parere contrario sugli identici emendamenti 20.3 e 20.4, nonchè sull'emendamento aggiuntivo 20.0.1.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 21.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) dopo aver ritirato l'emendamento 21.1, interamente soppressivo dell'articolo 21 del disegno di legge, presenta ed illustra l'emendamento 21.100, volto ad introdurre limitate modifiche al tenore della citata disposizione, in materia di collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza con le autorità di vigilanza. A tale proposito, fa presente che il nuovo emendamento è stato redatto sulla scorta delle indicazioni provenienti anche da parte di componenti dell'opposizione e tenuto conto del contenuto della legge comunitaria 2004 sugli abusi di mercato.

 

Il presidente PEDRIZZI apprezza il contenuto del nuovo emendamento, che propone una rimodulazione dei poteri della Guardia di finanza conformemente a quanto in origine stabilito nel testo elaborato dalla Camera dei deputati, salvaguardando quindi sia lo spirito della disposizione che le aspettative del Capo stesso.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento 21.100.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 21.2, 21.3 e 21.4.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) esprime parere contrario sull'emendamento 22.1, che stabilisce che l'adozione degli atti regolamentari e generali delle Autorità di vigilanza debba essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefici, ritenendo preferibile la riformulazione dell'articolo 22 proposta nell'emendamento dei relatori 22.3. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 22.2 e sottolinea il rilievo dell'emendamento predisposto dai relatori 22.3, soppressivo della prescrizione della consultazione da parte delle Autorità di vigilanza degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori, in quanto tale procedura avviene già in via di prassi e la formalizzazione legislativa risulta ultronea.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di esprimere successivamente il parere sull'emendamento 22.1, esprimendo poi parere contrario sull'emendamento 22.2 e parere favorevole sull'emendamento 22.3.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 23.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) riformula l'emendamento 23.1 nell'emendamento 23.1 (testo 2) che viene incontro alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio, sopprimendo i riferimenti alla costituzione di organismi istruttori composti da personale qualificato esterno nell'ambito dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali da parte delle Autorità di vigilanza.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 23.1 (testo 2) . Per concomitanti impegni in un'altra Commissione il sottosegretario chiede una breve sospensione dei lavori.

 

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,20.

 

Il presidente PEDRIZZI apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

 

La seduta termina alle ore 9,25.

 

 

ULTERIORI EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

 

Art. 18.

 

18.23 (testo 2)

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all’articolo 164, comma 2 è premesso il seguente periodo: "La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l’incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione ovvero sino a un importo pari al venti per cento del capitale sociale della società di revisione qualora tale parametro risulti superiore al precedente."».

 

 

Art. 19.

19.6 (testo 2)

I Relatori

Al comma 1, dopo le parole: «ad essi attribuite» aggiungere le seguenti: «anche attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle autorità almeno una volta l’anno»;

sopprimere il comma 3.

 

 

Art. 21.

21.100

I Relatori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 21.

(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)

1. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all’articolo 19 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti».

 

 

Art. 23.

23.1 (testo 2)

I Relatori

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organismi di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione».


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

martedì 5 luglio 2005

30ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 29 giugno.

 

Il presidente PONTONE avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 14 (pubblicati come quelli riferiti agli articoli da 15 a 23, in allegato al resoconto del 14 e del 15 giugno 2005).

 

Il relatore EUFEMI (UDC), anche a nome del relatore Semeraro, sottolinea il rilievo dell’emendamento 14.1, identico all’emendamento 14.2, richiamando le osservazioni già svolte nella scorsa seduta relativamente alla disponibilità a valutare in sede di esame in Assemblea una soluzione normativa condivisa anche da parte dell’opposizione sulla problematica della devoluzione finale dei depositi bancari giacenti.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia il voto contrario sull’emendamento, anche a nome della propria parte politica, poiché non disciplina in modo idoneo l’attività di ricerca da parte degli istituti di credito dei beneficiari dei depositi bancari giacenti, evidenziando il rischio che tali somme depositate e non rivendicate restino in ultima istanza nella disponibilità delle banche.

 

Il presidente PEDRIZZI fa osservare la disponibilità testé ribadita dei relatori a riformulare l’emendamento 14.1 in un senso condiviso anche da parte dell’opposizione proprio sulla tematica della devoluzione finale dei depositi giacenti presso gli istituti di credito.

 

Il relatore SEMERARO GRUPPO>(AN) manifesta a sua volta l’intenzione di riesaminare la problematica in discorso in sede di esame in Assemblea, e a tal fine ritira l’emendamento 14.1, riservandosi di elaborare una riformulazione da presentare in Assemblea.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) e il senatore PASQUINI (DS-U), a nome delle rispettive parti politiche, in vista di un riesame della problematica dei depositi bancari giacenti in Assemblea, ritirano a loro volta gli emendamenti presentati all’articolo 14.

 

Il presidente PONTONE precisa quindi che si intendono ritirate tutte le proposte emendative relative all’articolo 14 e avverte che si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l’articolo 14.

 

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2., sui quali i relatori e il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 15.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) sottolinea la rilevanza dell’emendamento 15.1, finalizzato ad ampliare i poteri di Autorità di vigilanza nei confronti della società incaricata della revisione contabile e di chiunque appaia informato sui fatti.

 

Posto ai voti, l’emendamento 15.1 viene respinto; posti separatamente ai voti, risultano altresì respinti gli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U)interviene auspicando l'accoglimento dell'emendamento 15.5, volto a stabilire che la violazione delle regole che presiedono alla prestazione dei servizi di investimento comporta la nullità dei contratti stipulati, rilevabile solo da parte del cliente.

 

Posto successivamente ai voti, l’emendamento 15.5 viene respinto.

 

Il senatore MUGNAI (AN) ritira poi l’emendamento 15.6.

 

Con successiva votazione, viene poi approvato l'emendamento 15.7, presentato dai relatori. Risulta assorbito l'emendamento 15.8.

 

Posti ai voti, viene poi respinto l’emendamento 15.9, mentre l’emendamento 15.10, recante l’esclusione delle società di rating dall’ambito di applicazione della normativa concernente le comunicazioni al pubblico, viene approvato all’unanimità, risultando assorbite le proposte emendative 15.11 e 17.0.1.

 

La senatrice D'IPPOLITO (FI) aggiunge la propira firma e ritira l’emendamento 15.12.

 

Interviene poi il relatore EUFEMI (UDC)per precisare che l’emendamento 15.13 è motivato dall’esigenza di coordinare il testo del disegno di legge con le modifiche al testo unico della finanza apportate dalla legge comunitaria 2004.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U)preannuncia il voto contrario su tale emendamento, ritenendo preferibile mantenere il riferimento attualmente contenuto nel disegno di legge alla normativa prevista dal Codice di procedura penale nel disciplinare i poteri informativi della CONSOB, in un’ottica di garanzia per i soggetti vigilati.

 

Posto successivamente ai voti, l’emendamento 15.13 viene approvato.

 

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 15.14 e 15.15.

 

Il senatore MUGNAI (AN)ritira quindi l’emendamento 15.16.

 

Posto ai voti, viene poi respinto l’emendamento 15.17.

 

Interviene poi il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) in relazione all’emendamento 15.18, sottolineando come tale proposta emendativa rivesta estrema rilevanza in un’ottica di tutela della condotta di quei dipendenti che agiscono impedendo che venga violata la legge. Ritiene infatti che tale norma avrebbe potuto efficacemente contrastare il verificarsi dei recenti scandali finanziari, sottolineando come essa non risulti in alcun modo difficilmente conciliabile con il contenuto complessivo del disegno di legge. Invita pertanto i relatori e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario su tale emendamento.

 

Il relatore SEMERARO (AN) rileva che l’emendamento 15.18 interviene modificando la normativa generale sui licenziamenti individuali, riguardando tutti i lavoratori e non solo lo specifico settore creditizio-finanziario e risulta, pertanto, di portata eccessivamente ampia.

 

Il presidente PEDRIZZI condivide l’osservazione del relatore Semeraro, ritenendo peraltro che la problematica riguardata dall’emendamento rivesta estrema rilevanza. Suggerisce pertanto di riformulare la proposta emendativa in vista dell’esame in Assemblea, circoscrivendone la portata ai soli settori riguardati dal disegno di legge.

 

Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U)ritira quindi l’emendamento 15.18 preannunciandone una riformulazione per l’esame in Assemblea.

 

Interviene poi il senatore PASQUINI (DS-U)per preannunciare il voto contrario sull’emendamento 15.19, presentato dai relatori, che modifica radicalmente l’attuale impostazione del disegno di legge riguardo i destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati, rivolgendosi agli esponenti societari anziché ai soggetti abilitati.

 

Posto ai voti, l’emendamento 15.19 viene approvato, risultando preclusa la votazione degli emendamenti 15.20 e 15.21.

 

Accogliendo l’invito del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO il relatore EUFEMI (UDC) ritira poi l’emendamento 15.22.

 

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 15.23, 15.24, 15.25 e 15.26.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l’articolo 16.

 

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.0.1 e 16.0.2, riformulato dai presentatori, in ossequio al parere reso dalla 5^ Commissione permanente, aggiungendo dopo le parole "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) sottolinea, in relazione all’emendamento 16.0.3, la rilevanza che rivestirebbe l’introduzione nell’ordinamento dell’istituto dell’azione collettiva a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

 

Il presidente PEDRIZZIfa notare che nell’ordinamento statunitense è in corso di svolgimento un approfondito dibattito circa l’opportunità di riesaminare l’istituto della class action. Riterrebbe quindi maggiormente opportuno non esaminare detta problematica nell’ambito del disegno di legge in discorso, ricordando che sono stati presentati disegni di legge specificamente dedicati a tale tema.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce il parere contrario sull’emendamento 16.0.3.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U)fa osservare che i disegni di legge in materia di azione collettiva, già approvati dall’altro ramo del Parlamento, non sono stati ancora esaminati dal Senato nonostante siano stati da tempo assegnati. Rileva pertanto come un dibattito sufficientemente esaustivo sul tema si sia già svolto e auspica che, mediante l’approvazione dell’emendamento 16.0.3, possa essere introdotto lo strumento dell’azione di gruppo, che avrebbe una notevole efficacia deterrente contro comportamenti fraudolenti.

 

Il presidente PONTONEricorda che sull’emendamento 16.0.3 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) auspica una ulteriore riflessione dei relatori e del rappresentante del Governo sulla tematica dell’azione di gruppo a tutela dei consumatori e degli utenti, ricordando che l’emendamento 16.0.3 riprende i contenuti dei disegni di legge già esaminati e approvati dalla Camera dei deputati.

 

Posto poi ai voti, l’emendamento 16.0.3 viene respinto.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) chiede l'accantonamento dell’emendamento 16.0.4, al fine di compiere una trattazione unitaria delle proposte emendative concernenti la tutela dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine.

 

L'emendamento viene quindi accantonato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

 

L'emendamento 17.1 viene posto ai voti ed approvato all'unanimità.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 18.1 e 18.2.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) riepiloga sinteticamente il contenuto dell'emendamento 18.3, auspicandone l'approvazione.

 

L'emendamento 18.3 viene quindi posto ai voti ed approvato.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 18.5.

 

Posto in votazione, viene altresì approvato l'emendamento 18.5.

 

L'emendamento 18.6 risulta quindi assorbito.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 18.7, 18.9 e 18.10.

 

Gli identici emendamenti 18.12 e 18.13, posti ai voti, vengono approvati.

 

La senatrice D'IPPOLITO (FI) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 18.14.

 

L'emendamento 18.15 viene posto ai voti e approvato.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) riepiloga il contenuto dell'emendamento 18.17, auspicandone l'approvazione.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia un voto contrario in quanto tale proposta emendativa aumenta il numero di esercizi previsto dal testo del disegno di legge per l'esercizio dell'incarico di responsabile della revisione dei bilanci.

 

Gli identici emendamenti 18.17 e 18.18 vengono quindi posti in votazione ed approvati.

 

La senatrice D'IPPOLITO (FI) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 18.19.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 18.20, 18.21 e 18.22.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) riepiloga brevemente il contenuto dell'emendamento 18.23 (testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 29 giugno 2005), auspicandone l'approvazione.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia un voto contrario in quanto ritiene che i limiti di responsabilità previsti in tale emendamento risultino eccessivamente esigui, e che la sua riformulazione non ne abbia modificato la portata applicativa in termini rilevanti.

 

L'emendamento 18.23 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed approvato.

 

Interviene brevemente il relatore EUFEMI (UDC), richiamando l'attenzione della Commissione sul fatto che il contenuto dell'emendamento 18.0.1 risulta analogo all'emendamento 40.0.3.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) si dichiara disponibile ad un temporaneo accantonamento di tale proposta emendativa, per riesaminarla unitamente agli altri emendamenti di analogo tenore.

 

L'emendamento 18.0.1 viene quindi accantonato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti da 19.1 a 19.5.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) riepiloga il contenuto dell'emendamento 19.6 (testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 29 giugno 2005) che adempie alle condizioni poste dalla Commissione bilancio, auspicandone l'approvazione. L'emendamento 19.6 è da ritenersi superato.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) dichiara di non condividere il parere della Commissione bilancio, con particolare riguardo al contenuto del comma 3 dell'articolo 19. E' davvero singolare, a suo avviso, che la predisposizione di strumenti e archivi congiunti risulti maggiormente onerosa rispetto al mantenimento di archivi separati e non coordinati tra loro i quali invece, al contrario, determinano forti diseconomie gestionali.

 

L'emendamento 19.6 (testo 2), con il parere favorevole del Governo, viene quindi posto ai voti e approvato.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 19.7 e 19.8.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

 

L'emendamento 20.1 viene posto ai voti e respinto.

 

Interviene brevemente il senatore MACONI (DS-U), facendo presente che la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare è attualmente assicurata anche grazie alla presenza dei senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione. Auspica, quantomeno, che le proposte dell'opposizione siano esaminate con attenzione e senza preconcetti.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 20.3 e 20.4. Posto in votazione, risulta altresì respinto l'emendamento 20.0.1.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) riepiloga il contenuto dell'emendamento 21.100, (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 29 giugno 2005), che definisce con più precisione l'attività di collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza.

 

Il presidente della 6ª Commissione PEDRIZZI sottolinea l'importanza di tale emendamento, che i relatori hanno presentato in sostituzione del precedente emendamento 21.1, soppressivo dell'articolo 21. A suo avviso, tale proposta risulta coerente con le numerose dichiarazioni precedentemente formulate da parte di esponenti delle forze di maggioranza, che preannunciavano che a seguito dell'esame presso il Senato le forme e le attività di controllo non sarebbero state affievolite, ma semmai rafforzate.

L'emendamento 21.100 ha inoltre il merito - prosegue l'oratore - di precisare ulteriormente che l'utilizzo del Corpo della Guardia di finanza deve avvenire in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti.

Per tali ragioni preannuncia sin d'ora un convinto voto favorevole.

 

L'emendamento 21.100 viene quindi posto ai voti e approvato.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 21.2, 21.3 e 21.4.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ricorda di aver espresso parere contrario sull'emendamento 22.1, non per ragioni di merito, ma in quanto i relatori hanno già presentato l'emendamento 22.3, dal contenuto simile.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) ritiene preferibile l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 22.

 

Il presidente PONTONE, accogliendo il suggerimento del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, propone di ritirare gli emendamenti 22.1 e 22.3, il cui contenuto potrà essere nuovamente approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

 

Gli emendamenti 22.1 e 22.3 vengono quindi ritirati.

 

L'emendamento 22.2 viene posto ai voti e respinto.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) riepiloga brevemente il contenuto dell'emendamento 23.1 (testo 2), auspicandone l'approvazione.

 

L'emendamento 23.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 29 giugno 2005, con il parere favorevole del Governo, viene quindi posto ai voti e approvato.

 

Il relatore EUFEMI (UDC), prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, relativo alle competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione, in considerazione della stretta connessione di tali aspetti con i profili attinenti alla circolazione degli strumenti finanziari, ritiene preferibile riprendere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11. Ricorda infatti che la Commissione, nella seduta del 28 giugno scorso, aveva convenuto di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 non ancora posti in votazione, in considerazione dell'esigenza di approfondire la rispondenza del contenuto degli emendamenti presentati dai relatori rispetto all'obiettivo di una migliore tutela dei risparmiatori e di una razionale disciplina in materia assicurativa. A tal proposito, presenta una riformulazione dell'emendamento 11.13, che viene quindi riformulato nell'emendamento 11.13 (testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana odierna).

Nell'illustrare tale proposta, ricorda che nel testo approvato dalla Camera dei deputati viene prevista l'estensione della disciplina del TUF ai prodotti finanziari commercializzati da assicurazioni e che tali prodotti si suddividono, in generale, in prodotti assicurativi e privi di una funzione di investimento e prodotti che incorporano tale funzione. Questi ultimi, prosegue il relatore, rientrano nella nozione di prodotto finanziario e possono essere distinti a seconda che incorporino o meno una componente assicurativa.

A suo avviso, sarebbe opportuno limitare il più possibile le riformulazioni e le modifiche all'articolo 11, evitando interventi che possano risultare contraddittori con l'impianto generale dei disegni di legge. L'emendamento 11.13 (testo 2) prevede una modifica alla disciplina dell'offerta fuori sede, attraverso una chiara distinzione tra prodotti finanziari e prodotti emessi da imprese di assicurazione, non aventi natura finanziaria. Precisa inoltre che tale emendamento prevede ulteriori correttivi in direzione di una maggior tutela dei consumatori.

 

Il presidente PONTONE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla seduta già fissata per oggi, alle ore 20,30.

 

Convengono le Commissioni riunite ed il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 

 

ULTERIORE EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

 

Art. 11

11.13 (testo 2)

I Relatori

 

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) All'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari, con l'esclusione di quelli, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche e da imprese di assicurazione";

 

alla lettera b) sostituire le parole: " e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati" con le seguenti: "è abrogata".

 

Dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis. All'articolo 118, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni".

 

Al comma 3, capoverso 25-bis, comma 1, sostituire le parole:

"Le disposizioni del presente capo" con le seguenti: "gli articoli 22 e 23"".

 


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

martedì 5 luglio 2005

31ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

PEDRIZZI

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana e si prosegue nell'espressione dei pareri da parte dei relatori e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 24, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 15 giugno.

 

Il relatore EUFEMI (UDC), specificando di parlare anche a norme del relatore Semeraro, e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 24.1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 15 giugno).

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ritira poi le proposte emendative 24.2 e 24.3.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO interviene poi in relazione all'emendamento 24.4 presentato dai relatori. Rileva che le modifiche ivi suggerite in tema di competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione, nonché in tema di risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, volte ad introdurre una competenza consultiva della CONSOB nei confronti della Banca d'Italia, dovrebbero essere formulate facendo riferimento non tanto ad un'intesa tra le Autorità di vigilanza quanto ad un parere da esprimersi da parte della CONSOB alla Banca d'Italia.

 

Il relatore SEMERARO (AN) precisa che l'obiettivo dell'emendamento 24.4 è proprio quello di instaurare una competenza congiunta di Banca d'Italia e CONSOB sulle materie ivi indicate, dichiarandosi pertanto disponibile ad un eventuale chiarimento del tenore letterale della proposta emendativa in sede di esame in Assemblea.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, preso atto delle precisazioni fornite dal relatore Semeraro, esprime parere favorevole sull'emendamento 24.4, in vista di un'eventuale specificazione del tenore dello stesso. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 24.5 e 24.6 presentati dai relatori, riservandosi peraltro di precisare l’orientamento in relazione alla successiva decisione dei relatori.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono poi parere contrario sugli emendamenti 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18 e 24,19.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) dopo aver ritirato l'emendamento 24.20, esprime, unitamente al sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, parere contrario sugli emendamenti 24.21, 24.22, 24.23 e 24.24, di identico tenore, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 25.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 25.1 presentato dai relatori; esprime poi parere contrario sull'emendamento 25.2 e sugli emendamenti aggiuntivi 25.0.1 e 25.0.2.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) esprime a sua volta parere contrario sugli emendamenti 25.2, 25.0.1 e 25.0.2.

 

Si passa all'espressione dei parere sugli emendamenti relativi all'articolo 26.

 

Il SOTTOSEGRETARIO esprime parere favorevole sull'emendamento 26.1 presentato dai relatori.

In accoglimento dell'invito al ritiro formulato dal sottosegretario Maria Teresa Armosino il senatore TRAVAGLIA (FI) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 26.2.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il sottosegretario ARMOSINO esprimono poi parere contrario sull'emendamento aggiuntivo 26.0.1.

 

Si passa all'espressione dei parere sugli emendamenti relativi all'articolo 27.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 27 e sull'emendamento aggiuntivo 27.0.1.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime a sua volta parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 27, eccezion fatta per l'emendamento 27.9 presentato dai relatori, sul quale esprime invece parere favorevole; esprime poi parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 27.0.100, presentato dai relatori in accoglimento dei rilievi formulati dalla Commissione Bilancio e parere contrario sull'emendamento 27.0.1.

 

Si passa all'espressione dei parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 28.1.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO interviene poi in relazione all'emendamento 28.2 dei relatori, invitando al ritiro dello stesso. Manifesta infatti perplessità circa l'opportunità di affidare ad una deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

 

Il relatore EUFEMI (UDC), accogliendo l'invito del sottosegretario Maria Teresa Armosino ritira l'emendamento 28.2, preannunciandone peraltro una riformulazione in sede di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 28.3 e sull'emendamento aggiuntivo 28.0.1.

 

Con riferimento poi agli emendamenti riferiti all'articolo 29, il relatore EUFEMI (UDC) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime analogamente parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 29, eccezion fatta per l'emendamento 29.4 presentato dai relatori sul quale il parere è favorevole.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 30.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 30.1. Esprimono altresì parere contrario sull'emendamento 30.0.1.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 31.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere contrario sull'emendamento 31.1.

 

Non essendo state presentate proposte emendative all'articolo 32 si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 33.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 33.1.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 34.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli emendamenti 34.1 e 34.2. Il parere è altresì contrario con riguardo all'emendamento 34.0.1.

 

Non essendo state presentate proposte emendative all'articolo 35 si passa all'espressione di pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 36.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 36.1 presentato dei relatori.

Esprimono poi parere favorevole con riguardo all'emendamento 36.0.1, presentato dal Governo.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 37.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) dichiara di riformulare l'emendamento 37.1 (Testo 2), a firma dei relatori, in un nuovo emendamento 37.1 (Testo 3), eliminando la parte relativa all’articolo 2637 del codice civile, onde tener conto delle modalità già apportate a tale disposizione dalla legge comunitaria 2004.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 37.1 (Testo 3) presentato dai relatori.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il rappresentante del Governo esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 37.2.

 

Il sottosegretario Maria Teresa AROSINO chiede alcuni chiarimenti con riguardo al contenuto dell'emendamento 37.3, volto a mantenere invariate le misure sanzionatorie già attualmente previste dal codice civile. A suo avviso infatti tale impostazione appare in contrasto con la tendenza ad un inasprimento delle sanzioni che caratterizza l'emendamento 37.1.

 

Il relatore EUFEMI (UDC), nel precisare preliminarmente che l'emendamento 37.3 costituisce una misura di coordinamento, al fine di evitare incongruenze nella disciplina relativa ai titoli delle società quotate e non quotate dichiara quindi la sua disponibilità a effettuare ulteriori approfondimenti in ordine ai profili richiamati dal rappresentante del Governo.

 

L'emendamento 37.3 viene quindi accantonato.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono infine parere contrario sugli emendamenti 37.4, 37.5 e 37.6.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 38.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 38.1.

 

Il senatore AGOGLIATI (FI) dopo avervi aggiunto la propria firma, ritira l'emendamento 38.1.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sugli emendamenti 38.2 e 38.3 e parere favorevole sull'emendamento 38.4 dei relatori.

 

Non essendo state presentate proposte emendative all'articolo 39, si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 40.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli emendamenti da 40.1 a 40.12.

 

Il presidente PEDRIZZI riepiloga brevemente il contenuto dell'emendamento 40.13, al quale aveva già aggiunto la propria firma, precisando che tale proposta ha la finalità di consentire la risoluzione dei contratti di consulenza o di revisione aziendale a seguito della constatazione della sussistenza di conflitto di interessi.

 

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 40.13.Esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 40.0.1 e 40.0.2.

 

Il presidente PEDRIZZI fa presente che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 40.0.3, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

L'emendamento 40.0.3 viene quindi ritirato.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 41.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 41.

 

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 42.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario sull'emendamento 42.1. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 42.0.1.

 

Il presidente PEDRIZZI, ritiene che si potrebbe passare ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 25, accantonando quelli all'articolo 24.

 

Dopo un intervento del senatore PASQUINI (DS-U), apprezzate le circostanze, il presidente PEDRIZZI propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla seduta già fissata per domani, alle ore 20,30.

 

Convengono le Commissioni riunite ed il seguito dell'esame congiunto viene rinviato.

La seduta termina alle ore 21,30.

 

 

ULTERIORE EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

 

 

Art. 37

 

37.1 (testo 3)

I Relatori

 

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nell’articolo 2625 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

b) Nell’articolo 2635 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

c) Nell’articolo 2638 del codice civile, dopo l’ultimo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate».


Commissioni 6a e 10a riunite

6a (Finanze)

10a (Industria, commercio, turismo)

mercoledì 6 luglio 2005

32ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

 (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

 

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25 del disegno di legge n. 3328 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 15 giugno).

 

L'emendamento 25.1 viene posto in votazione ed approvato.

 

L'emendamento 25.2, risulta pertanto precluso.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 25.0.1, manifestando forti perplessità per l'accoglimento dell'emendamento soppressivo dell'articolo 25. In tal modo, a suo avviso, non si fa che confermare ulteriormente la tendenza a svuotare la CONSOB delle proprie attribuzioni per trasferirle alla Banca d'Italia.

In termini generali ribadisce che la posizione delle forze di opposizione è sempre stata orientata alla promozione di un sistema di vigilanza basato sulla diversificazione delle funzioni e non dei soggetti, conformemente alla disciplina vigente in materia per la maggioranza delle autorità Antitrust nei paesi economicamente avanzati.

L'emendamento 25.0.1, viceversa, ridefinisce in modo a suo avviso più coerente il sistema di ripartizione delle competenze in materia antitrust relative alle imprese di assicurazione ed alle banche. Egli rileva che gli orientamenti progressivamente assunti sul disegno di legge dalla maggioranza sono ispirati ad una vera e propria "controriforma" del sistema di vigilanza sui mercati finanziari rispetto all'originaria proposta del Governo, e volti a salvaguardare sostanzialmente le prerogative della Banca d'Italia.

 

Con separate votazioni gli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2 sono quindi posti ai voti e respinti.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

 

L'emendamento 26.1 viene posto ai voti e approvato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

 

L'emendamento 27.1 viene posto ai voti e respinto.

 

Il presidente PONTONE avverte che porrà ai voti l'emendamento 27.2 modificato al fine di tener conto delle osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione bilancio.

 

L'emendamento 27.2 viene quindi posto ai voti e respinto.

 

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 27.3, 27.4, gli emendamenti 27.5 e 27.6 (di identico contenuto) e gli emendamenti 27.7 e 27.8 (di identico contenuto).

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 27.9, volto a precisare l'ambito di materia del decreto legislativo oggetto della delega di cui all'articolo 27 e a restringere le modalità di finanziamento del fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, sopprimendo i riferimenti alle sanzioni irrogate per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI del TUB.

 

L'emendamento 27.9 viene quindi posto in votazione e approvato.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 27.10 e 27.11 (di identico contenuto), gli identici emendamenti 27.12 e 27.13, l'emendamento 27.14, gli identici emendamenti 27.15 e 27.16, 27.17, gli identici emendamenti 27.18 e 27.19 e l'emendamento 27.20.

 

Vengono poi separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, gli emendamenti 27.26 e 27.27 (di identico contenuto) e l'emendamento 27.28.

 

L'emendamento 27.0.100 (pubblicato in allegato) viene posto in votazione e approvato.

 

Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 27.0.1.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

 

L'emendamento 28.1 viene posto in votazione e respinto.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) auspica l'accoglimento dell'emendamento 28.2, che ritiene di particolare importanza, in quanto coerente con l'impostazione attualmente adottata dall'ordinamento, che in materia di regolazione si fonda sul binomio CICR-Banca d'Italia. Al riguardo dichiara inoltre di non condividere le perplessità manifestate nella seduta di ieri dal Rappresentante del Governo, sottolineando che l'articolo 28 del disegno di legge va riferito alle operazioni bancarie. Tra l'altro, aggiunge, l'emendamento è correlato alle modifiche da apportare all'articolo 24.

 

Interviene il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, precisando di non aver posto in discussione il sistema di ripartizione delle competenze, ma di aver unicamente richiamato l'attenzione sul fatto che appare incongruo che l'organo in materia di regolazione possa dettare anche le regole di definizione delle procedure di risoluzione delle controversie.

 

Su proposta del presidente PONTONE, l'emendamento 28.2 viene accantonato.

 

L'emendamento 28.3 viene quindi posto in votazione e respinto. Posto ai voti viene altresì respinto l'emendamento 28.0.1.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 29.1, 29.2 e 29.3.

 

Interviene il senatore PASQUINI (DS-U) esprimendo un moderato apprezzamento per il contenuto dell'emendamento 29.4, a firma dei relatori, che prevede un apparato sanzionatorio più rigoroso rispetto al testo approvato dalla Camera per il delitto di false comunicazioni sociali.

Preannuncia tuttavia un voto contrario in quanto ritiene che tale modifica, per quanto migliorativa, risulti ancora manifestamente inadeguata se rapportata alla gravità delle fattispecie criminose previste.

 

L'emendamento 29.4 viene quindi posto in votazione e approvato.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 29.5 e 29.6 e 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14 e 29,15.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 29.16, 29.17, 29.18, 29.19 e 29.20.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

 

L'emendamento 30.1 viene posto in votazione e respinto. Posto ai voti, viene altresì respinto l'emendamento 30.0.1.

 

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 31, (31.1), che viene posto ai voti e respinto.

 

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 32, si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 33, (33.1), che viene posto ai voti e respinto.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

 

Gli emendamenti 34.1 e 34.2 sono posti separatamente ai voti e respinti. Posto ai voti è altresì respinto l'emendamento 34.0.1.

 

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 35, si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 36, (36.1), che viene posto ai voti e approvato.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 36.0.1, presentato dal Governo, che estende le sanzioni previste dall'articolo 132 del TUB a chiunque svolga l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale in assenza dell'iscrizione nell'elenco medesimo.

 

L'emendamento 36.0.1 viene posto in votazione e approvato.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 37.

 

L'emendamento 37.1 (Testo 3) viene posto ai voti e approvato.

 

L'emendamento 37.2 viene posto in votazione per la parte non preclusa e respinto. Risulta poi assorbito l'emendamento 37.3.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 37.4, 37.5 e 37.6.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 38.2 e 38.3.

 

L'emendamento 38.4 viene posto in votazione e approvato.

 

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 39, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti l'emendamento 40.1, gli identici emendamenti 40.2, 40.3, l'emendamento 40.4, gli identici emendamenti 40.5 e 40.6, gli emendamenti 40.7e 40.8, gli identici emendamenti 40.9 e 40.10 e gli emendamenti 40.11 e 40.12.

 

L'emendamento 40.13 viene posto in votazione e approvato.

 

Gli emendamenti 40.0.1 e 40.0.2 vengono poi ritirati.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 41.

 

Il presidente PONTONE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 41.0.1 e 16.0.4 (precedentemente accantonato), vertenti su materia analoga.

 

Con separate votazioni, gli emendamenti 41.0.1 e 16.0.4 sono posti ai voti e respinti.

 

L’emendamento 41.0.2 viene ritirato.

 

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 41.0.3 e 41.0.4.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 42.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 42.1 e 42.2.

 

Si riprende quindi la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, precedentemente accantonati.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 11.13 (Testo 2) precisa che le osservazioni da lui precedentemente formulate al riguardo, erano riferite ad una ipotesi di modifica, oggetto di valutazione da parte dei relatori e non ufficialmente formalizzate. Ricorda infatti di essersi espresso favorevolmente sull'ipotesi di valutare una modifica che correttamente distinguesse tra prodotti assicurativo-previdenziali e prodotti di carattere più strettamente finanziario.

Il Testo 2, all'esame delle Commissioni riunite, presenta delle opportunità, ma risulta non idoneo nella parte concernente le modifiche all'applicazione della disciplina dell'offerta fuori sede per i prodotti finanziari. Suggerisce pertanto di riformulare tale emendamento, sopprimendo, alla lettera a) del primo capoverso le parole "con l'esclusione di quelli", in modo tale da circoscrivere l'ambito applicativo delle norme ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) fa presente che il testo in votazione costituisce già una riformulazione dell'originaria proposta emendativa, che tiene conto dell'obbligo di presentazione del prospetto per l'offerta fuori sede.

Nel dichiarare di condividere il suggerimento del senatore Pasquini, riformula l'emendamento 11.13 (testo 2) in un nuovo emendamento 11.13 (testo 3), (pubblicato in allegato, eliminando altresì, al primo capoverso, le parole "emessi da banche e da imprese di assicurazione". Inoltre, all'ultimo periodo di tale emendamento ritiene opportuno correggere il riferimento finale all'articolo 22 con il più esatto riferimento all'articolo 21.

 

Ad una richiesta di chiarimento del senatore IZZO (FI) , il quale esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento riformulato, rispondono i relatori EUFEMI (UDC) e SEMERARO (AN), i quali precisano che la distinzione tra prodotti e strumenti finanziari ha un preciso fondamento normativo ed è rinvenibile nella stessa impostazione del TUF.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l'emendamento 11.13 (testo 3) viene quindi posto ai voti ed approvato all'unanimità.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 e 11.16.

 

Gli emendamenti 11.14 e 11.15 vengono poi ritirati.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 11.17.

 

Il senatore CANTONI (FI) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 11.17.

 

L'emendamento 11.17 viene quindi posto in votazione e approvato all'unanimità.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.18 e 11.19.

 

Gli emendamenti, 11.21e 11.24 vengono ritirati.

 

L'emendamento 11.20 viene quindi posto ai voti e respinto.

 

Posti separatamente ai voti sono altresì respinti gli emendamenti 11.23, 11.25 e 11.26.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24, precedentemente accantonati.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 24.1 che costituisce la sintesi dell'impostazione complessiva del suo Gruppo in tema di riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob, unitamente all'emendamento 25.0.1 sul quale era intervenuto precedentemente.

A tale proposito, esprime forti perplessità sulla progressiva continua attribuzione alla Banca d'Italia di competenze che dovrebbero, a suo avviso, spettare ad altre autorità. Dichiara inoltre di non condividere i riferimenti al CICR contenuti nel disegno di legge, in quanto, in tal modo, ritiene perpetrarsi un'eccessiva ingerenza dell'Esecutivo nei confronti della sfera di autonomia delle autorità di controllo.

 

Il senatore CANTONI (FI ) dichiara di condividere pienamente le osservazioni testé formulate dal senatore Pasquini, chiedendo di aggiungere la propria firma all'emendamento 24.1.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) precisa di non poter accogliere l'impostazione di fondo dell'emendamento 24.1, in quanto l'orientamento dei relatori è convintamente rivolto a favorire un assetto specialistico delle autorità competenti. Pertanto ribadisce il parere contrario dei relatori.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alla valutazione della Commissione.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l'emendamento 24.1 viene posto ai voti e respinto.

 

Interviene il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO la quale, richiamandosi a quanto già osservato nel corso della precedente seduta, ribadisce che il parere del Governo sull'emendamento 24.4 è favorevole a condizione che il riferimento all'intesa con la Consob sia sostituito dal riferimento al parere della Consob medesima.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) ritiene di non poter accogliere la richiesta del rappresentante del Governo, in quanto in tal modo, verrebbe fortemente indebolito il rapporto tra le due autorità. Precisa però che, in vista della votazione dell'emendamento 28.2 precedentemente accantonato, l'emendamento 24.4 va inteso senza il dispositivo di modifica all'articolo 28, retto dall'avverbio "conseguentemente".

 

Con il parere contrario del Governo, l'emendamento 24.4, come modificato dal relatore, viene posto ai voti e approvato.

 

Il relatore EUFEMI (UDC) dichiara di ritirare l'emendamento 24.5.

 

L'emendamento 24.6 viene posto in votazione e approvato.

 

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 24.7.

 

Gli emendamenti 24.9 e 24.13 vengono poi ritirati.

 

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18, 24.19, 24.21, 24.22, 24.23 e 24.24.

 

Posti separatamente ai voti sono altresì respinti gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2.

 

Il presidente PONTONE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 24.0.3 e 26.0.1, relativi alla durata del mandato del Governatore della Banca d'Italia.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) interviene per dichiarazione di voto auspicando fortemente l'accoglimento di tali proposte emendative. Ritiene infatti non più accettabile l'attuale disciplina sul mandato del Governatore della Banca d'Italia, che non appare più rispondente ai principi di un sistema finanziario e creditizio avanzato.

Al riguardo, fa presente che le banche centrali dei paesi economicamente avanzati prevedono tutte una durata limitata del mandato del proprio Governatore. L'unica eccezione - prosegue l'oratore - è rappresentata dalla Danimarca che prevede comunque il limite massimo dei 70 anni di età.

Ritiene pertanto assolutamente necessario intervenire su tali aspetti, sia pur preservando gli ambiti di autonomia della Banca d'Italia che potrebbe prevedere una norma ad hoc nel proprio Statuto.

 

Gli identici emendamenti 24.0.3 e 26.0.1 vengono quindi posti in votazione e respinti.

 

Si passa all'esame dell'emendamento 28.2, precedentemente accantonato,

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 28.2.

 

Dopo aver ricordato l'esito del voto sull'emendamento 24.4 (come modificato), il presidente PONTONE pone ai voti l'emendamento 28.2 che viene quindi approvato.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U), in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, nel richiamarsi alle osservazioni espresse in più occasioni nel corso del dibattito e dell'esame delle proposte emendative - pur ritenendo che il disegno di legge approvato dalla Camera sia stato parzialmente migliorato grazie al lavoro delle Commissioni riunite - ritiene tuttavia ancora insoddisfacente il complesso del provvedimento, motivando in tal modo il suo voto contrario. Si riserva peraltro di votare a favore nel corso dell'esame in Assemblea, in relazione al contenuto dei singoli articoli.

 

Il senatore CANTONI (FI), a nome del proprio Gruppo preannuncia il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore.

A titolo personale, viceversa, si riserva tuttavia di votare in dissenso rispetto al proprio Gruppo, coerentemente con le posizioni espresse nel corso dell'esame del provvedimento.

 

Il senatore TAROLLI (UDC) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sottolineando i significativi miglioramenti apportati dalle Commissioni riunite al testo approvato dalla Camera, con particolare riguardo alla disciplina dei paradisi fiscali, alla collaborazione del Corpo della Guardia di finanza, ed al sistema sanzionatorio previsto.

 

Il senatore KAPPLER (AN) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori e dalle Commissioni riunite, che hanno concluso celermente l'esame del disegno di legge, in un ampio spirito collaborativo.

 

Interviene il presidente della 6ª Commissione PEDRIZZI, per esprimere la propria soddisfazione per la qualità del lavoro svolto dalle Commissioni riunite, che hanno consentito di rispettare l'impegno assunto dal Parlamento nei confronti dei risparmiatori. Sottolinea infatti l'ampio spirito di collaborazione instauratosi fra gli esponenti di tutte le forze politiche che ha consentito di concludere celermente l'esame del provvedimento, senza stravolgerne il testo rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati, ma migliorando in parte il contenuto. La Camera dei deputati avrà così il tempo necessario per riesaminare approfonditamente il disegno di legge prima che inizi la sessione di bilancio.

Ringrazia infine il rappresentante del Governo, che ha cooperato con le Commissioni riunite per il migliore svolgimento dei lavori.

 

Il presidente PONTONE si associa alle considerazioni svolte dal Presidente della 6^ Commissione Pedrizzi, manifestando il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni riunite, in piena collaborazione con il Governo.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento pone quindi in votazione il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sull'approvazione del disegno di legge n. 3328, con le modificazioni accolte nel corso dell'esame, proponendo al contempo l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo e la petizione ad esso attinente.

 

La Commissione approva.

 

La seduta termina alle ore 21,45.

 

 

 

 

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

 

Art. 11.

 

11.13 (testo 3)

I Relatori

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) All’articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari."»;
 alla lettera b) sostituire le parole: «e il comma 2 dell’articolo 118 sono abrogati» con le seguenti: «è abrogata».

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. All’articolo 118, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L’articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni"».
 Al comma 3, capoverso 25-bis, comma 1, sostituire le parole: «Le disposizioni del presente capo» con le seguenti: «gli articoli 21 e 23».

 

27.0.100

I Relatori

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell’articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».