XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Tutela del risparmio e mercati finanziari - A.C. 2436 e abb.-A - Testo unificato - Schede di lettura
Serie: Progetti di legge    Numero: 559    Progressivo: 5
Data: 21/02/05
Abstract:    Scheda di sintesi; schede di lettura; elenco delle disposizioni vigenti espressamente modificate dal progetto di legge.
Descrittori:
BORSE VALORI   COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA ( CONSOB )
MERCATO FINANZIARIO   RISPARMIO
VIGILANZA     
Organi della Camera: VI-Finanze
Riferimenti:
AC n.2436 e abb-A/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Tutela del risparmio
e mercati finanziari

A.C. 2436 e abb.-A
Testo unificato


Schede di lettura

n. 559/5

 


xiv legislatura

21 febbraio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dossier è stato redatto con la collaborazione del Dipartimento Giustizia.

 

Dipartimento Finanze

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File: FI0581e.doc


I N D I C E

 

Scheda di sintesi

§      Contenuto. 3

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Nomina e requisiti degli amministratori)11

§      Articolo 2 (Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)18

§      Articolo 3 (Azione di responsabilità)28

§      Articolo 4 (Delega di voto)31

§      Articolo 5 (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)32

§      Articolo 6 (Trasparenza delle società estere)34

§      Articolo 7 (Operazioni con parti correlate)43

§      Articolo 8 (Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)45

§      Articolo 9 (Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali, nonché nella gestione di portafogli su base individuale)49

§      Articolo 10 (Conflitti d’interesse nella prestazione dei servizi d'investimento)53

§      Articolo 11 (Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi)56

§      Articolo 12 (Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)63

§      Articolo 13 (Depositi giacenti presso le banche)64

§      Articolo 14 (Modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)74

§      Articolo 15 (Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)96

§      Articolo 16 (Tutela preventiva del risparmio)99

§      Articolo 17 (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)102

§      Articolo 18 (Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)106

§      Articolo 19 (Coordinamento dell’attività delle Autorità)122

§      Articolo 20 (Collaborazione fra le Autorità)126

§      Articolo 21 (Procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali)128

§      Articolo 22 (Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali)131

§      Articolo 23 (Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)138

§      Articolo 24 (Competenze in materia di emissione di valori mobiliari)143

§      Articolo 25 (Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)145

§      Articolo 26 (Competenze in materia di concorrenza)154

§      Articolo 27 (Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatorî)162

§      Articolo 28 (Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)168

§      Articolo 29 (Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema d’indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)170

§      Articolo 30 (False comunicazioni sociali)175

§      Articolo 31 (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi)182

§      Articolo 32 (Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo)184

§      Articolo 33 (Ricorso abusivo al credito)185

§      Articolo 34 (Falso in prospetto)187

§      Articolo 35 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni  delle società di revisione)189

§      Articolo 36 (False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)193

§      Articolo 37 (Aumento delle sanzioni penali e amministrative)194

§      Articolo 38 (Sanzioni accessorie)197

§      Articolo 39 (Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)200

 

§      Articolo 40 (Termini per gli adempimenti previsti dalla presente legge)202

§      Articolo 41 (Delega al Governo per il coordinamento legislativo)206

§      Articolo 42 (Procedura per l’esercizio delle deleghe legislative)207

Elenco delle disposizioni vigenti espressamente modifi­cate dal progetto di legge  211

Proposta di legge

A.C. 2436 e abb.-A Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari223


Scheda di sintesi


Contenuto

Il progetto si articola in sei titoli, rispettivamente riguardanti modifiche alla disciplina delle società per azioni (articoli da 1 a 6), disposizioni in materia di conflitti d’interessi e disciplina delle attività finanziarie (articoli da 7 a 17), disposizioni in materia di revisione dei conti (articolo 18), disposizioni concernenti le autorità di vigilanza (articoli da 19 a 29) e modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative (articoli da 30 a 38); il titolo VI (articoli da 39 a 42) contiene le disposizioni transitorie e finali.

 

Gli articoli 1 e 2 introducono modificazioni alla disciplina degli organi d’amministrazione e di controllo nelle società per azioni, in particolare prevedendo la partecipazione di almeno un rappresentante delle minoranze in ciascuno di tali organi nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati nonché la limitazione del cumulo degli incarichi negli organi di controllo, e rafforzando i poteri degli organi medesimi e dei loro componenti.

 

L’articolo 3 amplia la facoltà di promuovere l’azione di responsabilità nei riguardi degli amministratori delle società per azioni, estendendone il potere all’organo di controllo e riducendo la quota di partecipazione necessaria per promuovere l’azione sociale di responsabilità.

 

Gli articoli 4 e 5 intervengono su istituti volti ad agevolare la partecipazione delle minoranze alle decisioni assembleari delle società con azioni quotate, rispettivamente agevolando la raccolta delle deleghe di voto nel caso delle società ad azionariato particolarmente diffuso e consentendo a una minoranza qualificata di chiedere, a determinate condizioni, l’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea.

 

L’articolo 6 reca un complesso di disposizioni volte ad assicurare la conoscibilità dei rapporti fra le società italiane quotate o ad azionariato diffuso e le società estere controllate, controllanti o collegate, aventi sede in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria. Relativamente alle società estere controllate è prevista inoltre l’allegazione del bilancio di esse al bilancio della società italiana controllante: per il suo contenuto, gli amministratori di quest’ultima sono sottoposti alla responsabilità civile, penale e amministrativa secondo la legge italiana.

 

L’articolo 7 subordina all’espressa autorizzazione del consiglio d’amministrazione le operazioni con parti correlate, compiute dalle società oltre il limite annuo di centomila euro.

 

L’articolo 8 estende l’ambito di applicazione dei limiti alla concessione di credito da parte delle banche a soggetti che possiedano in esse una partecipazione rilevante, nonché della disciplina sull’autorizzazione per l’assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti bancari nei riguardi della banca stessa. Viene inoltre introdotto un limite all’esposizione che – con alcune eccezioni – possono avere verso una banca coloro i quali partecipano a un patto di sindacato sulla medesima ovvero, possedendo partecipazioni in essa, vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo: il limite è stabilito nei tre quarti del valore delle partecipazioni detenute.

 

L’articolo 9 conferisce al Governo una delega legislativa per l’emanazione di una disciplina volta a prevenire i conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d’investimento collettivo del risparmio, prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché nella gestione di portafogli su base individuale per conto di terzi.

 

L’articolo 10 prescrive l’adozione di una disciplina per la separazione delle strutture organizzative deputate alla prestazione dei diversi servizi d’investimento presso le banche e gli altri intermediari finanziari, determinando apposite sanzioni.

 

L’articolo 11 estende la disciplina relativa al prospetto per la negoziazione delle obbligazioni e degli altri strumenti e prodotti finanziari, destinati originariamente a soli investitori professionali, nei riguardi del pubblico, prevedendo inoltre che l’intermediario debba in tal caso garantire la solvenza dell’emittente per un anno dalla data del trasferimento.

Viene inoltre abolita l’esenzione dagli obblighi informativi e dal prospetto per i prodotti finanziari non azionari emessi da banche e per i prodotti assicurativi.

 

L’articolo 12 disciplina la pubblicità dei tassi effettivi globali annui praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari per tutte le operazioni di finanziamento, comunque denominate.

 

L’articolo 13 introduce un’articolata disciplina per l’individuazione dei soggetti titolari di diritti su depositi e altri contratti bancari inattivi da almeno un quinquennio, e per la loro devoluzione al bilancio dello Stato in mancanza di rivendicazioni dopo un ulteriore decennio.

 

L’articolo 14 modifica il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria intervenendo sui seguenti aspetti: adeguatezza dei prodotti finanziari collocati rispetto al profilo del cliente; disciplina dell’albo dei promotori finanziari; quotazione di prodotti finanziari emessi dalla società di gestione di un mercato regolamentato; regole e limiti per la quotazione di prodotti emessi da determinati tipi di società; procedimento per le decisioni di ammissione, esclusione e sospensione di strumenti e operatori dalle negoziazioni in mercati regolamentati, comunicazione delle operazioni compiute su prodotti finanziari da esponenti aziendali o possessori di rilevanti quote di partecipazione; poteri informativi e cautelari della CONSOB e procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative; vigilanza sulle informazioni relative all’adesione a codici di comportamento; disciplina della finanza etica; individuazione e poteri del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (alla determinazione delle responsabilità provvede il successivo articolo 15).

 

L’articolo 16 determina obblighi e regole di comportamento da osservarsi nei rapporti fra il promotore finanziario e l’investitore a fine di tutela preventiva del risparmio.

 

L’articolo 17 disciplina gli obblighi d’informazione al mercato cui devono sottostare le società con azioni quotate che deliberino piani di attribuzione di azioni a esponenti societari o dipendenti (stock options).

 

L’articolo 18 apporta modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria relativamente alla disciplina della revisione dei conti. Per il conferimento dell’incarico di revisione si prevede il parere vincolante assunto all’unanimità dall’organo di controllo; sono conferiti alla CONSOB il potere di vietare il conferimento o revocarlo in presenza di talune condizioni; la durata massima è stabilita in sei anni, e l’incarico non è rinnovabile se non sia decorso un triennio; è prescritta la rotazione triennale del responsabile della revisione e sono stabilite più rigide fattispecie d’incompatibilità sia rispetto alla prestazione di servizi diversi dalla revisione da parte della società o dei suoi esponenti, sia nelle relazioni fra revisori società sottoposte alla revisione (con la previsione di ipotesi di incompatibilità successiva). Si interviene altresì per rafforzare le funzioni di vigilanza e i poteri sanzionatorî della CONSOB; nel caso della revisione sui bilanci consolidati, è esteso l’ambito di responsabilità del revisore principale; sono inoltre assoggettate agli obblighi di revisione anche le società non quotate che controllano società con azioni quotate e le società sottoposte con queste a comune controllo.

 

L’articolo 19 prescrive il coordinamento fra le autorità aventi competenze sui mercati finanziari (Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP, Autorità garante della concorrenza e del mercato) rimettendo ad esse l’individuazione delle forme appropriate e istituendo un apposito comitato.

 

L’articolo 20 prescrive la collaborazione fra le suddette autorità, anche attraverso lo scambio d’informazioni, con l’inopponibilità reciproca del segreto d’ufficio.

 

Gli articoli 21 e 22 disciplinano rispettivamente i procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali e di provvedimenti individuali da parte della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP. Per i primi è prescritta la motivazione con riferimento alle scelte di regolazione o vigilanza, è richiesta una relazione sulle conseguenze ed è prescritta l’osservanza del criterio di proporzionalità. Per i secondi, è prescritta la motivazione, è disposta l’applicabilità dei princìpi della legge n. 241 del 1990 ed è enunziata una disciplina generale circa l’impugnazione in sede giurisdizionale. Per le sanzioni irrogate dalle medesime autorità, nonché dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, viene esclusa l’oblazione in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

 

L’articolo 23 trasferisce alla CONSOB le competenze esercitate dalla Banca d’Italia in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali bancarie, nonché talune competenze analoghe attribuite ora all’ISVAP in materia assicurativa e alla COVIP in materia di previdenza complementare.

 

L’articolo 24 assegna alla CONSOB le competenze in materia di emissione di valori mobiliari attribuite alla Banca d’Italia dall’articolo 129 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

 

L’articolo 25 conferisce al Governo la delega legislativa per il recepimento della direttiva 2003/71/CE relativa ai prospetti, stabilendone i princìpi e criteri direttivi.

La CONSOB è individuata come Autorità nazionale competente in materia, che verifica la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite, con la previsione di accordi di collaborazione con la Banca d’Italia in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato; è prevista l’individuazione dei tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto, nonché dei tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto, e delle condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo; si prevede la validità dei prospetti approvati nello Stato membro d'origine; è contemplato il diritto di revoca in favore dell'investitore in casi determinati; si prescrive l’individuazione di criteri per il riconoscimento del carattere di investitore qualificato; è prevista una disciplina sulla responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto; è disciplinato il potere regolamentare della CONSOB e, salve le sanzioni penali già stabilite per il falso in prospetto, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive; si autorizza la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato.

 

L’articolo 26 trasferisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le competenze in materia di concorrenza bancaria, coordinando il procedimento di competenza di essa con le attribuzioni della Banca d’Italia. È prevista altresì la pubblicazione dei criteri di vigilanza prudenziale cui la Banca d’Italia si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione.

 

L’articolo 27 trasferisce alle autorità di vigilanza alcune funzioni e i poteri sanzionatorî attualmente spettanti ai competenti Ministeri.

 

L’articolo 28 prevede che lo statuto della Banca d'Italia stabilisca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca.

 

L’articolo 29 conferisce al Governo delega legislativa per l’introduzione di procedure di conciliazione e di un conseguente sistema d’indennizzo per le controversie fra risparmiatori e investitori e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi d’informazione, correttezza e trasparenza, nonché per l’istituzione di un fondo di garanzia per l’indennizzo dei danni patrimoniali cagionati a investitori e risparmiatori dalla violazione, accertata con sentenza definitiva, delle norme sull’intermediazione finanziaria.

 

L’articolo 30 modifica le vigenti disposizioni degli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che sanzionano il reato di false comunicazioni sociali.

 

L’articolo 31 introduce il reato di omessa comunicazione del conflitto d’interessi.

 

L’articolo 32 (in correlazione con quanto stabilito all’articolo 2 in materia di cumulo degli incarichi di controllo) prevede una sanzione amministrativa per l’omessa comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo.

 

L’articolo 33 modifica la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 218 della legge fallimentare per il reato di ricorso abusivo al credito.

 

L’articolo 34 modifica la fattispecie del reato di falso in prospetto.

 

L’articolo 35 prevede specifiche fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione e di corruzione dei revisori in relazione alla revisione contabile delle società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

 

L’articolo 36 introduce una sanzione amministrativa per le false comunicazioni al pubblico circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento.

 

L’articolo 37 dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, dalla legge n. 576 del 1982 e dal decreto legislativo n. 124 del 1993, nonché da taluni articoli del codice civile limitatamente alle violazioni riguardanti società con titoli quotati o diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Quintuplica, limitatamente alla misura massima, le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei medesimi testi unici e leggi; integra nel medesimo senso la delega legislativa per la redazione del codice delle assicurazioni; raddoppia le sanzioni pecuniarie previste per le persone giuridiche dall’articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001.

 

L’articolo 38 conferisce al Governo delega legislativa per l’introduzione di una disciplina riguardante le sanzioni accessorie per le violazioni sanzionate a norma del titoli XI del libro V dl codice civile, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, della legge n. 576 del 1982 e del decreto legislativo n- 124 del 1993.

 

L’articolo 39 sopprime la Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

 

L’articolo 40 stabilisce termini e disposizioni transitorie per l’applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli.

 

L’articolo 41 delega il Governo ad adeguare il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché le altre leggi speciali, alle disposizioni dei precedenti articoli, apportandovi le modifiche necessarie per il coordinamento.

 

L’articolo 42 determina la procedura per l’esercizio di tutte le deleghe legislative contemplate nei precedenti articoli.


Schede di lettura


Articolo 1
(Nomina e requisiti degli amministratori)

 


1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:

«Sezione IV-bis.

Organi di amministrazione.

Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno del membri del consiglio d'amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4.

3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Lo statuto disciplina le forme per la designazione dei membri indipendenti di cui al presente comma, anche in deroga alle disposizioni del comma 1. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».


 

 

L’articolo 1 in esame reca disposizioni in materia di nomina e requisiti degli amministratori.

Si ricorda che la recente riforma del diritto delle società, recata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, ha previsto due ulteriori modelli di governance rispetto a quello tradizionale, costituito dalla compresenza dell’assemblea, del consiglio di amministrazione (o amministratore unico) e del collegio sindacale.

Nel dettaglio il modello cosiddetto dualistico risulta fondato su due organi: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. In tale modello, il potere di amministrazione spetta in via esclusiva al consiglio di gestione. Il consiglio di sorveglianza, tra l’altro, nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; approva il bilancio di esercizio e ove redatto il bilancio consolidato; promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità; riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Nel modello cosiddetto monistico, l’amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno, denominato comitato per il controllo sulla gestione. La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione. Il comitato per il controllo sulla gestione elegge al suo interno il presidente; vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare idoneamente i fatti di gestione; svolge gli ulteriori compiti affidati ad esso dal consiglio di amministrazione.

 

Nel dettaglio, viene inserita nel capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), una nuova sezione IV-bis concernente la disciplina degli organi d’amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale disciplina prevede innanzitutto, al comma 1 del nuovo articolo 147-quater, che l’elezione dei membri del consiglio d’amministrazione avvenga sulla base di liste. Allo statuto della società viene demandata la determinazione della quota minima di partecipazione utile per la loro presentazione; tale quota, comunque, non potrà essere determinata in misura superiore a un quarantesimo del capitale della società.

Il comma 2 del nuovo articolo 147 prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio d’amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

 

Il richiamato articolo 2409-septiesdecies prevede che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione. Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

 

Si prescrive tuttavia che tale lista non debba risultare collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

 

Chiarisce al riguardo la relazione introduttiva che “… l’introduzione del voto di lista è volta principalmente a far sì che la minoranza possa essere rappresentata all’interno del consiglio d’amministrazione. A questo fine, è stato disposto che almeno uno dei membri di questo sia espresso dalla lista di minoranza la quale abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo con la lista di maggioranza. Resta pertanto escluso che questa seconda lista possa essere, ad esempio, una lista presentata da soggetti che abbiano stipulato patti o accordi con i sottoscrittori della lista di maggioranza.”.

 

Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, lo stesso comma 2 del nuovo articolo 147-quater prevede che il membro espresso dalla lista di minoranza debba presentare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell’articolo 148, commi 3 e 4 del TUF.

 

Il comma 3 del richiamato articolo 148 del TUF dispone che non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il comma 4 dell’articolo 148 demanda ad un regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, di stabilire i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio.

 

Il comma 3 del nuovo articolo 147-quater dispone poi che, in aggiunto a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio d’amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d’indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3.

Ove lo statuto lo preveda, deve inoltre possedere gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

E’ demandata allo statuto la disciplina delle forme per la designazione dei membri indipendenti così previsti, anche in deroga alle disposizioni del comma 1.

 

Al riguardo, la relazione introduttiva osserva che “… la determinazione delle forme per la designazione di tali membri indipendenti è rimessa allo statuto della società, che è autorizzato a derogare in questo caso al principio del voto di lista: è parso infatti opportuno ammettere modi diversi d’integrazione del collegio nel caso in cui le liste presentate non contenessero soggetti forniti di idonei requisiti (soprattutto nell’ipotesi in cui il numero degli amministratori venga determinato dall’assemblea, a norma dell’articolo 2380-bis, quarto comma, del codice civile, e non sia quindi prevedibile il superamento della soglia oltre la quale è richiesta la nomina del membro indipendente).”.

 

Si specifica che tali disposizioni recate dal comma 3 non si applicano, tuttavia, al consiglio d'amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali è fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.

 

Secondo tale ultima disposizione del codice, almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

 

Sul punto, la relazione introduttiva fa notare che “… si è ritenuto inutile imporre in questo modello societario la presenza di un ulteriore membro indipendente nel caso in cui l’organo sia composto da più di sette membri. Il funzionamento del sistema – il quale si fonda su un consiglio d’amministrazione e su un comitato di controllo costituito al suo interno – ha reso inoltre necessario prevedere che il rappresentante della minoranza possieda i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la partecipazione all’organo di controllo. Il rappresentante della minoranza eletto nel consiglio d’amministrazione deve infatti entrare a far parte del comitato per il controllo sulla gestione (com’è esplicitato nel successivo articolo 2) e deve pertanto possedere ab origine le qualità a tal fine richieste.”.

 

Il nuovo articolo 147-quinquies, riguardante la composizionedel consiglio di gestione, stabilisce che, ove il consiglio stesso sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d’indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3.

Ove lo statuto lo preveda, deve inoltre possedere gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Tale soluzione, adottata per le società organizzate secondo il sistema dualistico, fondato su un consiglio di sorveglianza e su un consiglio di gestione nominato da quest’ultimo fra soggetti ad esso estranei, risulta diversa da quella adottata per gli altri schemi di governance societaria.

Al riguardo, si spiega nella relazione introduttiva che “… poiché in questo modello l’organo amministrativo non è nominato dall’assemblea, risultava impossibile assicurare la partecipazione della minoranza attraverso un sistema d’elezione. D’altronde, l’incompatibilità – statuita dagli articoli 2409-novies, quarto comma, e 2409-duodecies, decimo comma, lettera b), del codice civile – tra gli incarichi di componente dell’uno e dell’altro collegio precludeva in questo caso anche l’applicazione del metodo adottato per assicurare la rappresentanza della minoranza nel sistema monistico, ossia l’identità del rappresentante in entrambi gli organi. Né è parsa opportuna, per gli elementi di arbitrio che sembrava introdurre, la terza soluzione astrattamente proponibile, quella cioè di conferire al rappresentante della minoranza nel consiglio di sorveglianza il potere di nominare individualmente un componente del consiglio di gestione, indipendentemente dalle decisioni collegiali. La presenza di un membro di minoranza (fornito degli ulteriori poteri determinati dall’articolo 2) nel consiglio di sorveglianza si è ritenuta comunque sufficiente al raggiungimento dei fini sopra illustrati, nel quadro dei rapporti che intercorrono in questo modello fra l’organo d’amministrazione e l’organo di controllo. Ci si è pertanto limitati a richiedere, in questo caso, che, qualora il consiglio di gestione sia composto di più di quattro membri, almeno uno dei suoi componenti sia fornito dei prescritti requisiti d’indipendenza.”.

 

Il nuovo articolo 147-sexiesprescrive, al fine di rendere più rigide le condizioni soggettive per l’assunzione di incarichi di amministrazione, che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbano presentare i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma 4.

 

I requisiti in discorso sono stati determinati nel decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

Nel dettaglio, con riguardo ai requisiti di professionalità, l’articolo 1, comma 1, stabilisce che le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

Ai sensi del comma 2, i sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

Il comma 3 specifica che, ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

Ai sensi del comma 4, non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria. Ai sensi del comma 5, non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del TUF, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il comma 6 specifica che il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Con riguardo ai requisiti di onorabilità, l’articolo 2, comma 1, stabilisce che la carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che: a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Il comma 2 precisa che la carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato. L’articolo 3 pone in capo al consiglio di amministrazione delle società il compito di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

 

La mancanza dei prescritti requisiti è sanzionata con la decadenza dalla carica.


Articolo 2
(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli
dualistico e monistico)

 


1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148:

          1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

     2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità idonee ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dai soci di minoranza.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;

          3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e, dopo le parole: «di natura patrimoniale», sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;

          4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio d'amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 2.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio d'amministrazione o dall'as­semblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza»;

     b) dopo l'articolo 148, è inserito il seguente:

«Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). - 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo d'incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dall'Autorità medesima con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. L'autorità dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;

c) all'articolo 149:

          1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;

          2) al comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;

d) all'articolo 151:

          1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

          2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

e) all'articolo 151-bis:

          1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

          2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

f) all'articolo 151-ter:

          1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

          2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;

g) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori»;

h) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo della gestione che commettono irregolarità nell'adem­pimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;

          b) all'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: «2400, terzo», sono inserite le seguenti: «e quarto»;

          c) all'articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei compo­nenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».


L’articolo 2 in esame apporta, al comma 1, alcune modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) in tema di organi di controllo delle società.

 

Si ricorda che la recente riforma del diritto delle società, recata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, ha previsto due ulteriori modelli di governance rispetto a quello tradizionale, costituito dalla compresenza dell’assemblea, del consiglio di amministrazione (o amministratore unico) e del collegio sindacale.

Nel dettaglio il modello cosiddetto dualistico risulta fondato su due organi: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. In tale modello, il potere di amministrazione spetta in via esclusiva al consiglio di gestione. Il consiglio di sorveglianza, tra l’altro, nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; approva il bilancio di esercizio e ove redatto il bilancio consolidato; promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità; riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Nel modello cosiddetto monistico, l’amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno, denominato comitato per il controllo sulla gestione. La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione. Il comitato per il controllo sulla gestione elegge al suo interno il presidente; vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare idoneamente i fatti di gestione; svolge gli ulteriori compiti affidati ad esso dal consiglio di amministrazione.

 

La lettera a) del comma 1 modifica l’articolo 148 del TUF.

 

Tale articolo, riguardante la composizione del collegio sindacale, prevede, al comma 1, che l'atto costitutivo della società stabilisce per lo stesso collegio:

a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;

b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;

c) criteri e modalità per la nomina del presidente;

d) limiti al cumulo degli incarichi.

Ai sensi del comma 2, l'atto costitutivo contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla minoranza. Se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due.

Secondo il comma 3, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il comma 4 demanda ad un regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, il compito di stabilire i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio.

Il comma 4-bis stabilisce che al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.

Il comma 4-ter prevede che sia lo statuto a stabilire i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del consiglio di sorveglianza.

Il comma 4-quater stabilisce che al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.

 

All’articolo 148, al comma 1, vengono innanzitutto soppresse le lettere c) e d), che davano all’atto costitutivo il compito di definire i criteri e modalità per la nomina del presidente e i limiti al cumulo degli incarichi.

Il comma 2 è sostituito dalla previsione secondo cui è la CONSOB a stabilire con regolamento modalità idonee ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale venga eletto dai soci di minoranza.

Viene inserito un nuovo comma 2-bis, a mente del quale il presidente del collegio sindacale deve essere nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

 

Viene modificata la lettera c)del comma 3, nel senso che non possono essere eletti sindaci coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

I commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’articolo 148 del TUF vengono sostituiti.

Nel dettaglio, il nuovo comma 4 prevede che sia il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l’ISVAP, stabilisca i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri non solo del collegio sindacale, ma anche del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, determinando la mancanza dei requisiti la decadenza dalla carica.

Il nuovo comma 4-bis stabilisce che al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

 

Si ricorda che, ai sensi del comma 2, l'atto costitutivo contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla minoranza. Se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due.

Il comma 3 vieta che possano essere eletti sindaci e prescrive che, se eletti, decadano dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

 

Lo stesso comma 4-bis stabilisce che al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3.

 

Si ricorda che il nuovo comma 2-bis prevede che il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Il comma 3, come sopra ricordato, pone le cause ostative all’elezione a sindaco.

 

Il comma 4-bis, infine, statuisce che il rappresentante della minoranza in seno al collegio è il membro del consiglio d’amministrazione espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo con la lista risultata prima per numero di voti, secondo quanto previsto dall’articolo 147-quater, comma 2.

 

Il comma 4-ter prevede che le fattispecie di decadenza, ove previste, devono essere dichiarate dal consiglio d’amministrazione o dall’assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Ove tali organi non si attivino in tal senso, è tenuta a provvedervi la CONSOB, su richiesta degli interessati o qualora ne abbia avuto notizia.

 

La lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 2 in esame inserisce nel corpo del TUF, dopo l'articolo 148, un articolo 148-bis, concernente i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo possono assumere.

Ciò in quanto – motiva la relazione introduttiva – “… la molteplicità degli incarichi è comunque suscettibile di incidere negativamente sul tempo e sull’impegno che viene dedicato al loro assolvimento.”.

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 148-bis demanda ad un regolamento della CONSOB il compito di stabilire limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata), del codice civile.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 116 del TUF stabilisce l’applicazione degli articoli 114 e 115 anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.

 

I limiti in discorso dovranno essere stabiliti dalla CONSOB tenuto conto dell'onerosità e della complessità di ciascun tipo d'incarico, anche in rapporto ai seguenti fattori:

a) dimensione della società;

b) numero e dimensione delle imprese incluse nel consolidamento;

c) estensione e articolazione della struttura organizzativa.

Il comma 2 del nuovo articolo 148-bis, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, pone in capo ai componenti degli organi di controllo l’obbligo di informare la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi previsti dalla stessa Autorità, sugli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società.

La violazione di tale obbligo è sanzionata dall’articolo 32 del provvedimento in esame, che punisce con sanzione amministrativa il caso di omessa comunicazione degli incarichi di componente degli organi di amministrazione e controllo.

Si prevede quindi che sia la CONSOB a dover dichiarare la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto in via regolamentare.

 

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 in esame modifica l’articolo 149 del TUF, in tema di doveri del collegio sindacale.

Secondo il comma 1 di tale articolo, il collegio sindacale vigila:

a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;

b) sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione;

c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

Secondo il comma 2, i membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

Ai sensi del comma 3, il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

Il comma 4 prevede che il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

Il comma 4-bis stabilisce che al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.

Il comma 4-ter prevede che al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alla lettera d), 3 e 4.

 

A séguito delle modifiche, il collegio sindacale è chiamato ora a vigilare (comma 1, lettera c-bis) anche sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi.

Conseguentemente all’aggiunta della lettera c-bis) al comma 1, la stessa viene anche richiamata al comma 4-ter perché sia applicata al comitato di controllo sulla gestione.

 

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 in esame modifica l’articolo 151 del TUF, riguardante i poteri dei sindaci.

 

L’articolo 151 del TUF prevede, al comma 1, che i sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il comma 2 dispone che il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.

 

Le modificazioni apportate facoltizzano il collegio sindacale a rivolgere le richieste d’informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.

Inoltre, si prevede che i poteri di convocazione possano essere esercitati non più da almeno due membri del collegio, bensì individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri.

 

La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 in esame modifica l’articolo 151-bis del TUF, in materia di poteri del consiglio di sorveglianza.

 

Secondo il comma 1 di tale articolo, i componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

Il comma 2 prevede che i componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.

Ai sensi del comma 3 il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del consiglio.

Il comma 4 prevede che il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

 

Secondo le modifiche apportate, similmente alle modificazioni riguardanti i poteri del collegio sindacale, i componenti del consiglio possono rivolgere le richieste d’informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.

Inoltre, i poteri di convocazione possono essere esercitati non più da almeno due membri del consiglio, bensì anche individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri.

 

La lettera e) provvede a modificare l’articolo 151-ter del TUF, in materia di poteri del comitato per il controllo sulla gestione, in modo simile alle modifiche apportate ai corrispondenti poteri degli organi di controllo dei sistemi tradizionale e dualistico.

 

La lettera f) modifica il comma 1 dell’articolo 152, in materia di denunzia al tribunale da parte degli organi di controllo.

 

L’attuale comma 1 dell’articolo 152 stabilisce che il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori.

 

La modifica proposta elimina, quale condizione cui è attualmente subordinata la possibilità di proporre denunzia, la previsione che le gravi irregolarità possano recare danno alla società o ad una o più società controllate.

 

La lettera g)modifica la lettera a) del comma 3 dell’articolo 193 del TUF, relativo agli obblighi di informazione societaria e ai doveri dei sindaci e delle società di revisione.

 

Il comma 1 dell’articolo 193 stabilisce che nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

Ai sensi del comma 2, l'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Il comma 3 stabilisce che la sanzione indicata nel comma 2 si applica:

a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.

 

A séguito della modifica, la sanzione indicata nel comma 2 si applica ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo della gestione che commettono irregolarità nell’adempimento dei doveri previsti dall’articolo 149, commi 1, 4-bis e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 in esame apporta una serie di modifiche al codice civile.

Viene aggiunto all’articolo 2400, in fine, un comma a mente del quale al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, devono essere resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Di conseguenza, all’articolo 2409-quaterdecies, che enumera le norme applicabili al consiglio di sorveglianza, è aggiunto il richiamo al nuovo quarto comma dell’articolo 2440 del codice civile sopra descritto.

Infine, viene aggiunto all’articolo 2409-septiesdecies, relativo al consiglio di amministrazione, un comma a tenore del quale, al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, devono essere resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Tali obblighi di comunicazione sono evidentemente finalizzati a consentire un’efficace vigilanza sull’applicazione della norma relativa al cumulo degli incarichi dei membri degli organi di controllo, sopra esaminata.

 


Articolo 3
(Azione di responsabilità)

 


1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2393:

          1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di delibera­zione dei collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

          2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;

          b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo»;

          c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell'articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell'articolo 2393».

2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».


 

 

L’articolo 3 in esame apporta alcune modifiche alla disciplina dell’azione di responsabilità, prevedendo che spetti anche al collegio sindacale la potestà di promuoverla, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nei riguardi degli amministratori, con la conseguenza che, ove la deliberazione venga assunta all’unanimità, essa comporti la revoca degli amministratori contro cui è proposta.

 

Secondo il regime vigente, ai sensi dell’articolo 2393 del codice civile l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo.

Secondo l’articolo 2393-bis del codice civile, l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.

I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.

In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

 

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 in esame aggiunge all’articolo 2393, dopo il secondo comma, un comma ulteriore, a mente del quale l’azione di responsabilità può anche essere promossa mediante deliberazione del collegio sindacale (e non soltanto, quindi, mediante deliberazione dell’assemblea).

Tale deliberazione deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il collegio.

Sempre la lettera a) provvede inoltre a sostituire di conseguenza il quarto comma dell’articolo 2393, prevedendo che la revoca consegua anche alla deliberazione del collegio sindacale, assunta col voto unanime di questo.

Al riguardo, la relazione introduttiva fa notare che “… la previsione rispecchia quanto è già disposto dall’articolo 2409-decies del codice civile, che consente al consiglio di sorveglianza di deliberare, a maggioranza dei componenti, l’azione di responsabilità e, nel caso in cui concorra il voto almeno dei due terzi dei suoi componenti, vi annette la conseguenza della revoca dei consiglieri di gestione. Il potere così conferito si estende altresì – in forza del rinvio all’articolo 2393 già contenuto nel vigente articolo 2409-noviesdecies – al comitato per il controllo sulla gestione.”.

 

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 in esame, modificando il secondo comma dell’articolo 2393-bis, riduce il quorum necessario per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dei soci delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (cioè, le società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante).

Tale quorum passa così dall’attuale misura di un ventesimo del capitale sociale a un quarantesimo dello stesso.

Viene comunque fatta salva la possibilità che sia prevista dallo statuto della società una misura inferiore.

 

La lettera c) del comma 1 sostituisce, al quinto comma dell'articolo 2409-duodecies, il riferimento al quarto comma dell'articolo 2393 con il riferimento ora al quinto comma dello stesso articolo.

 

Il quinto comma dell'articolo 2409-duodecies prevede che i componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

 

Il comma 2 dell’articolo 3 in esame provvede a sostituire all'articolo 145, comma 6, del TUF i riferimenti ai commi quarto e quinto dell’articolo 2393 con i riferimenti aggiornati ai commi quinto e sesto dell’articolo medesimo.

 

Il sesto comma dell’articolo 145, recante norme in tema di emissioni delle azioni, stabilisce che della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quarto e quinto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile.

 


Articolo 4
(Delega di voto)

 

1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».

 

 

L’articolo 4 in esame, nell’ambito di misure volte ad agevolare la partecipazione delle minoranze alla formazione delle decisioni dell’assemblea dei soci delle società con azioni quotate, reca modifiche all’articolo 139 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF).

 

Il richiamato articolo 139 del TUF, in materia di requisiti del committenteche può sollecitare il conferimento di deleghe di voto, stabilisce che tale soggetto deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni.

La CONSOB può stabilire per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori.

Il comma 2 specifica poi che per le società di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto.

 

La modificazione recata dall’articolo 4 in esame rende obbligatoria la determinazione da parte della CONSOB di soglie di capitale inferiori per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso, al fine di favorire appunto la sollecitazione del conferimento di deleghe di voto.

 

La relazione introduttiva, inoltre, dà conto che “…nel corso dell’esame si è considerata anche la possibilità di eliminare il requisito temporale riferito all’iscrizione nel libro dei soci: tuttavia, si è ritenuto preferibile mantenerlo, per assicurare che il promotore della raccolta di deleghe abbia un effettivo interesse rispetto al contenuto dell’attività sociale.”.

 


Articolo 5
(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)

 


1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 126-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). - 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integra­zione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».


 

 

L’articolo 5 in esame aggiunge nel corpo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) un articolo 126-bis, che conferisce a una minoranza qualificata la facoltà di chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea.

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 126-bis facultizza i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale a richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti che si intendono proporre.

La richiesta deve essere inoltrata entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il comma 2 stabilisce che di tali integrazioni all’ordine del giorno deve esser data notizia almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

La notizia va fornita nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

 

Ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile, l'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.   

 

Il comma 3 vieta che l'elenco delle materie da trattare possa essere integrato nelle forme sopra descritte con argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ciò in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2367, terzo comma, del codice civile per la richiesta di convocazione dell’assemblea da parte dei soci.

 

Ai sensi del richiamato articolo 2367 del codice civile,gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci  o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

Il terzo comma dispone, in particolare, che la convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.


Articolo 6
(Trasparenza delle società estere)

 


1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VI-bis.

Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

          1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

          2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

          3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

          4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio d'esercizio:

          1) mancanza della previsione del­l'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza del seguenti princìpi:

              1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

              1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i requisiti di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

d) mancanza della previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale non deve impedire o scoraggiare la società stessa dall'operare sul proprio territorio;

f) mancata previsione del risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa;

g) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

h) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, ulteriori criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). - 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione e di controllo, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

6. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e ammini­strativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle società italiane collegate). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane controllate). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la Società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457.

Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e disposizioni d'attuazione). - 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nel riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione».


 

 

L’articolo 6 in esame introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), al titolo III, capo II, dopo l’articolo 165-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 1, lettera h), del provvedimento in esame, la sezione VI-bis, riguardante i rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

La disciplina così introdotta, concernente i rapporti con le società estere aventi sede in uno Stato che non garantisca la trasparenza delle società, è diretta ad assicurare la trasparenza delle società estere che sono controllate da società italiane, le controllano o sono ad esse collegate: ciò al fine di prevenire la possibilità che attraverso queste entità possano essere mascherati il reale assetto proprietario o le effettive condizioni patrimoniali e finanziarie di società italiane o dei relativi gruppi, o che comunque le stesse società possano rendere più difficile la conoscenza di informazioni rilevanti per il pubblico, venendo meno alle regole di trasparenza cui sono invece soggette le società nazionali.

 

L’ambito di applicazione

L’ambito di applicazione della nuova disciplina è individuato dall’articolo 165-ter, che assoggetta alle nuove disposizioni le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119 del TUF, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116 del TUF, che controllano società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società.

 

Con riguardo alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, si ricorda che è la CONSOB a stabilire con regolamento, ai sensi del richiamato articolo 116 del TUF, i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.

 

Vengono inoltre assoggettate alla nuova disciplina le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, che risultino collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate. A tal fine si fa rinvio alle nozioni di controllo e di collegamento definite dall’articolo 2359 del codice civile.

 

Ai sensi del richiamato articolo 2359 sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

 

Gli Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di una serie di criteri.

In particolare, per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1)   mancanza di forme di pubblicità dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2)   mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3)   mancanza di norme che garantiscano l’effettività e l’integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4)   mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità dell’atto costitutivo e dello statuto alle condizioni richieste per la costituzione delle società.

Rileva inoltre la mancata previsione di un organo di controllo distinto dall’organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Con riguardo al bilancio d’esercizio rilevano:

1) mancanza della previsione dell’obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, garantendo una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio e un’illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio;

3) mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell’organo o comitato di controllo ovvero di un revisore legale dei conti.

Rileva inoltre un’altra serie di condizioni, fra cui la previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale; il fatto che la legislazione del paese ove la società ha sede legale impedisca o scoraggi la società stessa dall'operare sul proprio territorio; la mancata previsione del risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa; la mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento; la mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

 

Al riguardo, la relazione introduttiva fa notare che “… un analogo potere di valutazione degli ordinamenti esteri al fine dell’applicazione della legislazione nazionale è conferito dal vigente articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale può individuare con decreti gli Stati e territori aventi regimi fiscali privilegiati. Non si è ritenuto di far rinvio alla determinazione degli ordinamenti così operata, in quanto i criteri e i fini di essa sono diversi, avendo riguardo non già agli ordinamenti societari, ma a quelli tributari (in particolare al livello di tassazione sensibilmente inferiore e alla mancanza di adeguato scambio d’informazioni).”.

 

Considerata la possibilità che possano esservi forme e discipline societarie variegate in ordinamenti stranieri, si prevede che con i decreti del Ministro della giustizia possono essere individuati, in relazioni a tali forme e discipline, ulteriori criteri equivalenti sulla base dei quali considerare soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa comunque richiesti.

Gli obblighi delle società italiane controllanti

L’articolo 165-quater pone innanzitutto in capo alle sopra indicate società italiane che controllano società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti ministeriali, l’obbligo di allegare al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti.

Il comma 2 dell’articolo 165-quater prescrive che il bilancio della società estera controllata, così allegato al bilancio della società italiana, debba essere sottoscritto dagli organi d’amministrazione e di controllo, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest’ultima.

Tali soggetti attestano, mediante la sottoscrizione, la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Il comma 3 stabilisce che il bilancio della società italiana controllante deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata.

Ciò con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie e alle operazioni reciproche compiute nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, inclusa prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti.

La relazione deve essere inoltre sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

Secondo il comma 4, il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana, deve essere sottoposto a revisione a norma dell’articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana.

Nel caso in cui la società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, dovrà avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendone comunque la responsabilità dell’operato. Qualora, invece, la società italiana, non avendone l’obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, dovrà comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

Ai sensi del comma 5, il bilancio della società estera controllata e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione devono essere trasmessi alla CONSOB. Il comma 6 specifica che coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera e coloro che ne esercitano la revisione sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

Gli obblighi delle società italiane collegate e controllate

L’articolo 165-quinquies prevede una serie di obblighi a carico delle società italiane collegate, nelle ipotesi individuate da tale disciplina speciale.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che il bilancio delle società italiane deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti.

La relazione deve essere inoltre sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

L’articolo 165-sexies prevede invece gli obblighi delle società italiane controllate, stabilendo che il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, che siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati esteri determinati con i decreti ministeriali, deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti.

Anche in tal caso si prescrive che la relazione sia altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

Il comma 2 dell’articolo 165-sexies, salvo il caso che il fatto costituisca reato, punisce coloro che hanno sottoscritta la relazione con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457, qualora le informazioni contenute nella relazione stessa siano erronee o incomplete.

I poteri della CONSOB e le disposizioni di attuazione

Con riguardo alle competenze della CONSOB, l’articolo 165-septies chiarisce che essa esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall’articolo 91, nei riguardi delle società italiane assoggettate alla disciplina speciale sopra descritta.

 

Ai sensi del richiamato articolo 91 del TUF, la CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

Secondo l’articolo 114 del TUF, fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano informano il pubblico dei fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società controllate, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità dell'informazione del pubblico su tali fatti, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

La CONSOB può, anche in via generale, richiedere che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a spese degli interessati.

Qualora i soggetti oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

La CONSOB stabilisce con regolamento in quali casi e con quali modalità devono essere fornite informazioni al pubblico sugli studi e sulle statistiche concernenti gli emittenti quotati, elaborati da questi ultimi, da intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

Secondo l’articolo 115 del TUF, la CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale:

a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;

b) assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle società di revisione e dai dirigenti delle società e dei soggetti indicati nella lettera a);

c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nella lettera a).

I poteri previsti dalle lettere a) e b) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.

La CONSOB può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti.

 

La CONSOB, inoltre, per accertare l’osservanza degli obblighi previsti da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere.

Può comunque chiedere l’assistenza o la collaborazione delle competenti autorità straniere, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

Alla CONSOB viene demandato, infine, il compito di emanare, con proprio regolamento, le disposizioni per l’attuazione della disciplina in esame.

 


Articolo 7
(Operazioni con parti correlate)

 


1. Dopo l'articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2391-ter. - (Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate). - Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipa­zione dei soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità.

Sono nulli gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto ivi prescritto».

2. All'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «articoli 2388,» è inserita la seguente: 2391-ter,».

3. All'articolo 2409-noviesdecies, primo comma, del codice civile, dopo la parola: «2391,» è inserita la seguente: «2391-ter,».

4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-ter, primo comma;».


 

 

L’articolo 7 in esame introduce nel codice civile un ulteriore articolo 2391-ter, che subordina all’autorizzazione del consiglio d’amministrazione o del consiglio di gestione, le operazioni con cui le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio contraggono, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, ovvero compiono atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo, ovvero con le società controllate dai predetti soggetti.

 

Il limite di valore di centomila euro è riferito al complesso delle operazioni indicate, compiute nel corso dell’esercizio, che presentano quale controparte diretta o indiretta un medesimo soggetto.

L’autorizzazione dell’operazione deve essere deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato, previo parere favorevole del collegio sindacale, assunto all'unanimità.

In forza di apposite modifiche operate agli articoli 2409-quaterdecies e 2409-noviesdecies del codice civile, la competenza a rilasciare il prescritto previo parere favorevole spetta ai corrispondenti organi degli altri modelli societari.

Il comma 2 del nuovo articolo 2391-ter stabilisce che sono nulli gli atti compiuti in difformità dalla prescritta autorizzazione, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto è prescritto a tale proposito.

Il comma 2 in esame prevede inoltre che le operazioni autorizzate siano riportate nella relazione sulla gestione della società, allegata al bilancio annuale a norma dell’articolo 2428 del codice civile: ciò al fine di consentire il controllo da parte dei soci e la valutazione circa la congruità delle autorizzazioni rilasciate dall’organo d’amministrazione.

Per quanto concerne la disciplina di diritto transitorio, il comma 4 dell’articolo 40 del provvedimento in esame stabilisce che le disposizioni recate dall’articolo 7 debbano applicarsi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento: ciò in quanto – chiarisce la relazione introduttiva - tali disposizioni possono trovare completa attuazione soltanto in relazione a un esercizio sociale considerato nella sua integrità.

 

Con riguardo al profilo della compatibilità del disposto dell’articolo 7 sopra descritto con l’articolo 2391-bis introdotto dal D.Lgs. n. 310 del 2004, la relazione introduttiva osserva che “…le Commissioni hanno ritenuto che la disciplina ora illustrata non sia incompatibile con le sopravvenute disposizioni del decreto legislativo n. 310 del 2004, precedentemente ricordato. Si è infatti osservato che, mentre queste ultime attengono al profilo organizzativo interno delle società, le norme qui proposte recano una disciplina sostanziale, ponendo un limite di valore al compimento delle operazioni citate, e istituendo guarentigie procedurali per l’autorizzazione degli atti che eccedano i limiti medesimi. In questo senso, le due disposizioni sembrerebbero potersi comporre in una disciplina unitaria che, per un verso, consente di graduarne l’applicazione, subordinando a regole meno stringenti le operazioni di valore inferiore al limite complessivo indicato, e considerando la possibilità di includere nei princìpi e nelle regole previste dall’articolo 2391-bis eventuali criteri generali – ove siano individuabili – per il rilascio dell’autorizzazione richiesta nei casi in cui sia superato il limite medesimo.”.

 


Articolo 8
(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)

 


1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, primo periodo, le parole: «una partecipazione rilevante» sono sostituite dalle seguenti: «, diretta­mente o indirettamente, una partecipa­zione rilevante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, nonché in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo,»;

          b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «al patrimonio della banca e» sono inserite le seguenti: «, ove esista,»;

          c) al comma 4, terzo periodo, le parole: «chi detiene una partecipazione rilevante, relativi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti indicati al primo periodo, in relazione»;

          d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della parte­cipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.

4-ter. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-bis, sulla base del criteri da essa stabiliti.

4-quater. Il limite di cui al comma 4-bis non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V».

2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;

          b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».


L’articolo 8 in esame, nell’ambito della più ampia disciplina della materia dei conflitti d’interessi, sia nella gestione delle società, sia nel rapporto fra banche e imprese, sia nella gestione di patrimoni e nella prestazione di servizi d’investimento, affronta la problematica della concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari.

 

Al riguardo, l’attuale comma 4 dell’articolo 53 del testo unico bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB) prescrive che le banche devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in esse detengono una partecipazione rilevante, i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito.

Il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche e chi detiene una partecipazione rilevante, relativi alle altre attività bancarie.

 

Il comma 1 dell’articolo 8 in esame provvede ad apportare al ricordato articolo 53 del TUB una serie di modificazioni.

 

Innanzitutto, si stabilisce l’assoggettamento alla relativa disciplina non solo di coloro che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante, ma anche dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le banche.

Viene anche equiparata la concessione di credito in favore delle società controllate dai predetti soggetti ovvero presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

 

Sul punto, la relazione introduttiva fa notare che “…la disposizione tende, da un lato, a prevenire l’insorgere di conflitti d’interessi in un ambito più vasto – comprendendo anche i soggetti che (come gli amministratori e le altre figure indicate) possono incidere in maniera determinante sulle scelte della banca – , dall’altro a evitare che le limitazioni prescritte possano venire eluse mediante l’interposizione di una persona giuridica nella quale la persona fisica direttamente sottoposta ai limiti eserciti una determinante influenza.”.

Le lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 8 in esame provvedono ad apportare le conseguenti modifiche di coordinamento alla restante parte del comma 4 dell’articolo 53.

 

Al riguardo, la relazione introduttiva specifica che “… una precisazione, conseguente all’estensione del novero dei soggetti interessati all’applicazione della norma, riguarda la determinazione dei predetti limiti di credito, specificandosi rispetto a ciò che il riferimento alla partecipazione è applicabile nei soli casi in cui venga in rilievo l’esistenza della partecipazione medesima (non, quindi, nei casi in cui il limite riguardi i soggetti collegati o le persone che rivestono uffici di amministrazione, direzione o controllo).”.

 

La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 aggiunge dopo il comma 4 dell’articolo 53 del TUB i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

Si prevede, in sintesi, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché dei soggetti che siano sottoscrittori dei patti di sindacato riguardanti una banca, un limite massimo all’esposizione debitoria verso la banca medesima.

Nel dettaglio, il nuovo comma 4-bis dell’articolo 53 del TUB stabilisce che , salva comunque l’applicazione del comma 4 e dell’articolo 136 dello stesso TUB, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che abbiano sottoscritto patti parasociali previsti dall’articolo 122 del TUF riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute.

 

Il richiamato articolo 136 del TUB prevede, al comma 1, che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

Il comma 2 stabilisce che le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.

Il comma 3 punisce l'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro. 

 

Si vieta ai sottoscrittori dei patti parasociali che risultino debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite indicato, di esercitare il diritto di voto relativo alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.

Viene specificato che tali disposizioni si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento del capitale sociale con diritto di voto.

Tali limiti di valore della quota azionaria, tuttavia, vengono raddoppiati nei confronti dei sottoscrittori di patti parasociali.

Si specifica che, ai fini dell’applicazione della disciplina, vanno considerate anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all’articolo 22 del TUB (partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona).

 

Il nuovo comma 4-ter dell’articolo 53 facultizza la Banca d’Italia ad autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-bis, sulla base dei criteri da essa stabiliti.

Il nuovo comma 4-quater dell’articolo 53 specifica che il limite di cui al comma 4-bis non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

Secondo la relazione introduttiva, “…l’eccezione discende dalla considerazione delle speciali regole che disciplinano il possesso delle quote di partecipazione e l’esercizio del voto in questa categoria di banche, nonché dal loro carattere mutualistico e – in particolare per le banche di credito cooperativo – dalla prevalente operatività nei riguardi dei soci, rispetto alla quale risulterebbe contraddittorio prevedere limitazioni derivanti dalla qualità di socio.”.

 

Il comma 2 dell’articolo 8 in esame provvede a modificare l’articolo 136 del TUB, che pone la disciplina degli atti di compravendita e delle obbligazioni contratte con una banca dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di essa, contratte dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario nei riguardi della società medesima, nonché delle operazioni di finanziamento poste in essere da questi con altra banca o società del gruppo.

Nel dettaglio, dopo il comma 2, viene aggiunto un comma 2-bis, che chiarisce che, ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si devono considerare anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate: ciò per tenere conto dei nuovi soggetti cui si applica la disciplina recata dall’articolo 53 del TUB.

 


Articolo 9
(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali, nonché nella gestione di portafogli su base individuale)

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza comple­mentare e delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza comple­mentare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

          b) limitazione dell'investimento dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

          c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

          d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari apparte­nenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

          e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;

          f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commis­sione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

          g) previsione di sanzioni ammini­strative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei princìpi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;

          h) attribuzione del potere d'irrogare le sanzioni previste dalla lettera g) alla CONSOB;

          i) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


L’articolo in commento è diretto a porre una disciplina dei conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote. Il fondo “aperto” è il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo; il fondo “chiuso” è il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.  

 

Al fine di disciplinare i conflitti di interesse, si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, nel rispetto di una serie di princìpi e criteri direttivi.

 

Al riguardo, secondo la relazione introduttiva “…è opportuno chiarire – anche in considerazione del tenore di alcune proposte emendative presentate nel corso dell’esame presso le Commissioni – che laddove nei successivi princìpi e criteri direttivi è fatto riferimento ai “patrimoni”, esso s’intende riguardare sia i patrimoni gestiti dagli OICR, sia i patrimoni sottostanti a prodotti assicurativi, sia i patrimoni raccolti dai fondi pensione per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari.”.

 

In particolare, la lettera a) prevede la fissazione di limiti all'investimento dei patrimoni di OICR, prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono gli stessi patrimoni o portafogli.

Nel caso dei prodotti di previdenza complementare, rilevano inoltre anche i titoli emessi dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive: ciò in quanto la politica d’investimento di fondi aziendali potrebbe essere influenzata dai soggetti partecipanti alla loro istituzione, ove gli stessi siano nel contempo emittenti di strumenti finanziari.

 

La lettera b) prevede la fissazione di limiti all'investimento dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene: ciò al fine di evitare - chiarisce la relazione introduttiva – “che, attraverso le scelte d’investimento, il rischio di credito assunto dal soggetto gestore dei patrimoni o portafogli possa venire traslato su questi e – per conseguenza – sui sottoscrittori o i committenti della gestione.”.

 

Si prevede, alla lettera c), un limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni o portafogli per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione. Tale limite dovrà essere fissato in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi.

 

La lettera d) prevede l'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione. Tale obbligo di motivazione diventa attuale qualora l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite negoziati.

 

La lettera e) pone l'obbligo a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Tale obbligo di comunicazione va adempiuto all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente.

In relazione al disposto recato dalle lettere c), d) ed e) la relazione introduttiva chiarisce che tale disciplina dettagliata “…risponde invero non soltanto allo scopo di far sì che la scelta di valersi d’intermediari appartenenti al medesimo gruppo derivi da valutazioni di effettiva convenienza economica per la gestione del patrimonio conferito, ma anche all’intendimento di sviluppare la concorrenza in quest’ambito, favorendo il ricorso ai soggetti che possano fornire servizi aggiuntivi di analisi atti ad ampliare la scelta dei prodotti, ovviamente nel rispetto delle caratteristiche e degli indirizzi di ciascun tipo di gestione.”.

La lettera f) attribuisce il potere di dettare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

 

La lettera g) prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi dell’articolo 8 in esame, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati. La potestà di irrogare tali sanzioni viene attribuito, secondo la lettera h), alla CONSOB.

 

Infine, la lettera i) prevede che si debba fare riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il richiamato articolo 93 stabilisce che sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

 


Articolo 10
(Conflitti d’interesse nella prestazione dei servizi d'investimento)

 


1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'inve­stimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, deter­minando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organiz­zativa»;

          b) dopo l'articolo 190, è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - (Sanzioni per inosser­vanza delle norme sulla separazione organizzativa). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquanta­mila euro a cinquecentomila euro nonché, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.

2. Si applicano le disposizioni dell'arti­colo 190, commi 3 e 4».


 

 

L’articolo 10 in esame concerne i conflitti d’interessi nella prestazione dei servizi d'investimento, con particolare riguardo al problema della separazione delle strutture organizzative nel modello della banca universale oramai affermatosi anche nell’ordinamento italiano.

Nel dettaglio, si introduce nell’articolo 21 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) un comma 2-bis, a mente del quale viene stabilito in via generale che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria.

Si prevede che la gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario debba comunque essere attribuita a un’apposita unità organizzativa, al fine di evitare contiguità fra l’interesse proprio dell’intermediario e gli indirizzi seguìti nella prestazione dei servizi d’investimento ai clienti.

Alla CONSOB viene demandato il compito, sentita, per le banche, la Banca d’Italia, di determinare criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e a garantire l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura.

La CONSOB è autorizzata, qualora ne ravvisi l’opportunità, a prescrivere che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte.

Con riguardo alla disciplina attualmente in vigore, si può ricordare che l’articolo 56 del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera CONSOB n. 11522 del 1° luglio 1998, dispone, al comma 3, che gli intermediari autorizzati, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti d’interessi, debbono adottare procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni fra i settori dell’organizzazione aziendale che debbono essere tenuti separati.

E’ fatto rinvio alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del medesimo TUF, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disciplinare, sentita la CONSOB, l’organizzazione amministrativa e contabile degli intermediari.

 

Rilevano, in particolare, le disposizioni del titolo IV, capitolo 11, paragrafo 2.3, delle Istruzioni di vigilanza per le banche, secondo cui nello svolgimento dei servizi di investimento le banche, attenendosi alle regole che ne disciplinano l’esercizio, hanno l’obbligo di adottare strutture organizzative che riducano al minimo il rischio di conflitti d’interessi. Esse debbono assicurare la separatezza tra il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e il complesso delle altre attività tipicamente esercitate dalla banca. Ciò deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare (titolo II, capitolo 2, paragrafo 4), le quali prevedono, fra l’altro, che il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi sia tenuto separato dagli altri servizi d’investimento esercitati dalla società d’intermediazione mobiliare (SIM) nonché dalle altre attività svolte dalla SIM medesima. Pertanto, gli addetti al servizio di gestione della SIM debbono operare in modo indipendente e senza vincoli di subordinazione rispetto agli altri settori aziendali; il servizio di gestione non dev’essere collocato in posizione di subordinazione funzionale, decisionale e operativa rispetto alle altre strutture aziendali, comprese quelle previste per l’esercizio degli altri servizi di investimento; le operazioni in valori mobiliari concluse tra la struttura addetta al servizio di gestione e le altre strutture aziendali debbono trovare evidenza in specifiche operazioni interne. Il rispetto delle regole di separatezza lascia comunque impregiudicata la facoltà di accentrare l’organizzazione amministrativa dei servizi generali (quali, ad esempio, i servizi cosiddetti di back office) e la funzione di contabilità generale, configurando questa uno delle più vantaggiose economie di scala derivanti dall’adozione del modello della banca universale.

 

Rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione vigente sopra descritta, l’articolo in esame assoggetta all’obbligo della separazione organizzativa non solo la prestazione dei diversi servizi d’investimento, prevedendo anche la possibilità di prescriverne l’esercizio mediante società distinte, ma anche la gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà dell’intermediario.

L’inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa viene punita con apposite sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate alla persona giuridica, con obbligo di rivalsa sul responsabile, secondo l’articolo 190, commi 3 e 4, come modificato dal successivo articolo 14, comma 1, lettera o).

Per i casi più gravi viene prevista la sospensione, da quindici a sessanta giorni, o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi d’investimento. Considerata la gravità della sanzione, il potere di disporre la revoca è attribuito al Ministro dell’economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d’Italia.

 


Articolo 11
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi)

 


1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:

«La negoziazione di obbligazioni ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi avviene, a pena di nullità e quindi di rimborso al valore di acquisto, mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con proprio regolamento, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente».

2. Salvo quanto stabilito dall'articolo 2412, ottavo comma, del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano, nel caso di negoziazione da parte di questi e per la durata di un anno dal trasferimento, le disposizioni di cui al medesimo articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove tale trasferimento avvenga in Italia, presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Nel caso di negoziazione degli strumenti e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 2, gli intermediari consegnano, a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente, e quindi di rimborso al valore di acquisto, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla CONSOB con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4, anche qualora la vendita avvenga su specifica richiesta di investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali.

4. La CONSOB emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi precedenti.

5. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 30, comma 9, sono soppresse le parole: «e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f)»;

b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati.

6. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione.

Art. 25-ter. - (Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione) - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle imprese di assicurazione, in quanto compatibili».


 

 

L’articolo in commento reca disposizioni in tema di circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi.

Il comma 1 aggiunge all’articolo 2412 del codice civile, dopo il settimo comma, un comma ulteriore, secondo cui la negoziazione di obbligazioni ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve avvenire, a pena di nullità e con il conseguente rimborso al valore di acquisto, mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con proprio regolamento: ciò anche quando la vendita avviene su richiesta espressa dell’acquirente.

 

L’articolo 2412 del codice civile, in tema di limiti all’emissione di obbligazioni, prevede che la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

Il limite può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Non è soggetta al limite, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

Tali disposizioni non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

 

La relazione introduttiva precisa che “…il riferimento al rimborso al valore d’acquisto – introdotto con emendamento nel corso dell’esame presso le Commissioni, ma esplicitazione di un’ovvia conseguenza della nullità del negozio – non deve interpretarsi come limitazione al diritto al risarcimento di altri eventuali danni conseguenti alla violazione degli obblighi di legge perpetrata dall’intermediario.”.

 

Si ricorda che l’articolo 15 del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 ha aggiunto all’articolo 2412 del codice civile un sesto comma, ai sensi del quale le disposizioni dello stesso articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.

L’articolo 15 del D.Lgs. n. 310 del 2004 fa pertanto riferimento soltanto alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato.

 

Considerato che la disposizione introdotta dal comma 1 dell’articolo 11 in esame appare presentare, in parte, lo stesso contenuto di quella recata dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 310 del 2004, occorrerebbe procedere ad un coordinamento delle due previsioni.

 

Il comma 2 dell’articolo 11 in esame prevede che, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2412, settimo comma, del codice civile, come aggiunto dal comma 1, chi trasferisce strumenti e altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, nel caso di negoziazione da parte di questi e per la durata di un anno dal trasferimento, risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, come tali non soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998.

 

Con riguardo all’ambito di applicazione, la relazione introduttiva osserva che “… la disposizione – che fa decorrere il termine dalla data del trasferimento, in quanto una diversa determinazione avente a riferimento la data dell’emissione avrebbe sostanzialmente svuotato di contenuto la prevista garanzia – ha efficacia notevolmente più ampia del già illustrato settimo comma dell’articolo 2412 del codice civile. Infatti, a differenza di quest’ultimo, che sottopone a garanzia le sole obbligazioni emesse all’estero da società italiane e loro controllate o controllanti (nei limiti che saranno determinati dal regolamento ministeriale), viene qui prescritto all’intermediario investitore professionale di rispondere della solvenza dell’emittente di qualsiasi strumento e prodotto finanziario non destinato al pubblico degli investitori e perciò originariamente non sottoposto all’obbligo di prospetto, al quale tuttavia sarebbe in quest’eventualità assoggettato – sia pur nelle forme appositamente determinate per tale fattispecie dalla CONSOB – a norma del comma 3 del medesimo articolo.”.

 

Il comma 3 prevede che nel caso di negoziazione degli strumenti e degli altri prodotti finanziari indicati al comma 2, gli intermediari debbono consegnare, a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente, cui conseguirebbe il rimborso al valore di acquisto, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla CONSOB con le disposizioni di attuazione di cui al comma 3, anche qualora la vendita avvenga su specifica richiesta di investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali.

 

Si rileva che le fattispecie civilistiche di nullità sono in genere rilevabili da chiunque, non potendo essere fatte valere esclusivamente da una parte contrattuale.

 

Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 sopra esaminati si evince, pertanto, che tutte le obbligazioni, gli altri strumenti e in genere i prodotti finanziari originariamente destinati agli investitori professionali, nel caso di cessione al pubblico degli investitori non professionali, dovranno essere accompagnati dal prospetto, nonché dalla garanzia della solvenza per un anno dalla data del trasferimento all’investitore non professionale.

 

Il comma 4 dell’articolo in esame prevede che la CONSOB emani entro tre mesi con proprio regolamento le disposizioni di attuazione, disciplinando le fattispecie nelle quali non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni dei commi precedenti.

 

I commi 5, 6 e 7 apportano una serie di modifiche al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

 

Nel dettaglio, all’articolo 30, comma 9, vengono soppresse le parole: «e dai prodotti indicati nell’articolo 100, comma 1, lettera f)».

Il richiamato articolo 30 del TUF, che disciplina l’offerta fuori sede, stabilisce che “offerta fuori sede” si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

L'offerta fuori sede avente ad oggetto strumenti finanziari può essere effettuata dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c) del TUF e dalle società di gestione del risparmio (SGR), dalle società di gestione armonizzate e dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), limitatamente alle quote e alle azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario (TUB), le SGR e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c) del TUF.

Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del TUF è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32. Tale disposizione non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

 

L’attuale comma 9 dell’articolo 30 prevede che lo stesso si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f), del TUF.

 

Il richiamato articolo 100, comma 1, lettera f), fa riferimento ai prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione.

 

In conseguenza della modifica recata dall’articolo in esame, la disciplina dell’offerta fuori sede si applica anche ai prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, e ai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione.

Il comma 5 dell’articolo in esame dispone, di conseguenza, l’abrogazione della lettera f) del comma 1 dell’articolo 100, che sanciva l’inapplicabilità della disciplina relativa alle sollecitazioni all’investimento in relazione ai prodotti ivi indicati, e del comma 2 dell’articolo 118.

 

Il richiamato comma 2 dell’articolo 118 stabilisce che l’articolo 116 non si applica agli strumenti previsti dall'articolo 100, comma 1, lettera f).

L’articolo 116 prevede che gli articoli 114 e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Ai sensi dell’articolo 114, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano informano il pubblico dei fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società controllate, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. L’articolo 115 prevede obblighi di comunicazioni alla CONSOB.

 

Pertanto, a séguito di tali modifiche, gli articoli 114 e 115 del TUF si applicheranno anche ai prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione. 

 

Il comma 6 dell’articolo in esame introduce nel corpo del TUF un articolo 25-bis, rubricato “Prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione”, ai sensi del quale le disposizioni del capo II, titolo II, parte II del TUF, relative alla disciplina dello svolgimento dei servizi di investimento, si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione.

Il comma 7 dell’articolo in esame introduce, nella parte II, titolo II, capo II del TUF, dopo l'articolo 25-bis introdotto dal comma 6, un articolo 25-ter, rubricato “Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione”, ai sensi del quale le disposizioni dello stesso capo si applicano anche alle imprese di assicurazione, in quanto compatibili.

 

Al riguardo, si rileva che, con riguardo all’attività assicurativa, mentre l’articolo 25-bis dispone l’applicazione della disciplina in tema di svolgimento dei servizi di investimento ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, l’articolo 25-ter dispone che la stessa disciplina si applichi alle imprese di assicurazione.

 

Secondo la relazione introduttiva, “…le due disposizioni dovrebbero comporsi nel senso che le norme riguardanti la sottoscrizione e il collocamento si applicano senza eccezione ai prodotti emessi dalle imprese assicuratrici, mentre per l’applicazione delle norme relative alla struttura e all’organizzazione dell’impresa sarebbe posto il limite della compatibilità con la disciplina speciale esistente in ambito assicurativo.”.

 


Articolo 12
(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale annuo computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122».

 

 

L’articolo in esame prevede che per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, debba essere pubblicizzato il tasso effettivo globale annuo secondo le modalità stabilite a norma dell’articolo 122 del TUB.

 

Il richiamato articolo 122, stabilisce che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.

 

La disposizione in commento mira a estendere a tutte le operazioni di finanziamento il regime di pubblicità del relativo tasso effettivo globale annuo, attualmente previsto solo per le operazioni di credito al consumo.

 

Ai sensi dell’articolo 123 del TUB, infatti, in relazione alle operazioni di credito al consumo la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del tasso effettivo globale annuo (TAEG) e del relativo periodo di validità. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.

Per credito al consumo si intende, secondo l’art. 121 del TUB, la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).


Articolo 13
(Depositi giacenti presso le banche)

 


1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis.
Depositi giacenti presso le banche.

Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 250 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.

3. Ove risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio del registro competenti di comunicare quanto risulti circa la succes­sione del medesimo. Ove necessario, essa domanda altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

4. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 3 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

5. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

6. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 4 e 5. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

7. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 sono addebitate al titolare del conto, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

8. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6:

          a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

          b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

          c) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3;

          d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

9. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 8.

Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumu­lativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regola­mentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398.

5. Con decreto del Ministro dell'eco­nomia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4.

Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza si applicano le disposizioni dell'articolo 1841 del codice civile. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 4 e 5.

2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato».

2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».

3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato».


 

 

L’articolo 13 in esame aggiunge nel testo unico bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, dopo l’articolo 120, il capo I-bis, che reca disposizioni in materia di ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche e, nel caso di mancata rivendica di tali depositi, di loro successiva devoluzione allo Stato.

La ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche

Il comma 1 dell’articolo 13 in esame provvede ad aggiungere al testo unico bancario (TUB), dopo l'articolo 120, il capo I-bis, rubricato “Depositi giacenti presso le banche”.

Il nuovo articolo 120-bis, rubricato “Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche”, prevede al comma 1 che, nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, la banca deve informare l'intestatario del deposito invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

L’informazione deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto.

Le operazioni sono relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli.

Alla banca è fatto divieto di applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.

La banca, ai sensi del comma 2, qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 250 euro, deve chiedere al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciandone il certificato.

Il comma 3 prevede che, nel caso di morte dell'intestatario, la banca deve chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio del registro di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo e, qualora sia necessario, deve chiedere al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto.

Se vi sono eredi, la banca deve comunicare ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio, secondo il comma 4, qualora dalle ricerche effettuate non risulti l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora gli eredi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente.

La pubblicazione viene eseguita mediante esposizione di avviso per trenta giorni nei locali aperti ai pubblico della banca, indicante il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

Il comma 5 prevede che l'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche, sia pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente i dati indicati nel comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno nella Gazzetta ufficiale della Repubblica nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

La pubblicazione può essere curata anche da associazioni di categoria delle banche.

L’elenco viene inoltre pubblicato in forma elettronica, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

Il comma 6 stabilisce che, per i libretti di deposito al portatore dai quali non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede alla pubblicazione e all'avviso cumulativo, contenenti la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto.

Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte sono addebitate, ai sensi del comma 7, al titolare del conto, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Si prevede che la banca possa provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio.

 

E’ previsto che l'attività di queste società venga disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che debbono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

 

Il comma 8 prevede che le banche debbano comunicare annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano decorsi cinque anni consecutivi dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati senza che siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte;

d) valore complessivo dei depositi giacenti, con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

 

Il comma 9 demanda alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative, stabilendo anche le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 8.

La devoluzione dei depositi giacenti presso le banche

Il nuovo articolo 120-terdel TUB, aggiunto dall’articolo 13 in esame, prevede il caso di successiva devoluzione del deposito giacente allo Stato.

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 120-ter stabilisce che, qualora sia decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo e il deposito giacente presso la banca non sia stato rivendicato, esso viene trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero.

Il comma 2 affida alla Banca d'Italia il compito di pubblicare in forma elettronica l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa. Tale pubblicazione deve recare l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

Ai sensi del comma 3, chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

Qualora le somme non siano state rivendicate entro tale termine, esse, ai sensi del comma 4, sono devolute allo Stato.

In particolare, si prevede che le stesse somme siano destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori previsto dall’articolo 27, comma 2, del testo in esame.

Le somme trasferite allo Stato sono destinate, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, approvato con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396.

 

Il richiamato articolo 44 istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. L'amministrazione del Fondo è attribuita al Ministro dell’economia e delle finanze, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:

a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;

b) dal Ragioniere generale dello Stato;

c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;

d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio.

Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Ai sensi dell’articolo 45 sono conferiti al Fondo:

a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne definisce le categorie e le modalità di computo, corrisposti dagli acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; da tali proventi sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;

d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;

e) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;

g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.

Gli importi relativi ai conferimenti affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero ai fini della destinazione al Fondo. Il Ministro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Secondo l’articolo 48 del D.P.R. n. 397 del 2003 l'utilizzo delle somme disponibili sul «Fondo» viene disposto con l'emissione di atti e provvedimenti del Direttore generale del Tesoro o, per delega, del Capo del debito pubblico per le seguenti finalità:

a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;

b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;

c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali il Ministero sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

a) tramite incarico, conferito dal Direttore generale del Tesoro, o, per delega, dal Capo del debito pubblico, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'articolo 33, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;

b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto proprio e della clientela.

Con le disponibilità del Fondo è sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento.

 

Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4.

Disposizioni relative alle cassette di sicurezza

Il nuovo articolo 120-quater del TUB, aggiunto dall’articolo 13 in esame, dopo aver stabilito che per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza si applicano le disposizioni dell'articolo 1841 del codice civile, prevede che dopo l'apertura della cassetta la banca debba procedere alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis.

 

Il richiamato articolo 1841 del codice civile, relativo all’apertura forzata della cassetta, stabilisce che, quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.

L’attuale comma 3 dell’articolo 1841 – di cui è prevista la modifica dal comma 3 dell’articolo 12 in esame – prevede che il tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.

 

Il comma 2 dell’articolo 120-quater stabilisce che le somme derivanti dalla vendita degli oggetti rinvenuti siano depositati a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede a pubblicarli in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2.

Qualora non siano stati rivendicati entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4, che ne prevede la devoluzione allo Stato.

Si precisa che tali somme concorrono al computo dell'importo ivi indicato ai fini della destinazione delle stesse.

 

Il comma 2 dell’articolo 13 in esame aggiunge, nell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta emanato con D.P.R. n. 144 del 2001, il riferimento ai nuovi articoli 120-bis e 120-ter aggiunti al TUB.

Il richiamato articolo 2 del D.P.R. n. 144 del 2001 stabilisce che le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono:

a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;

b) raccolta del risparmio postale;

c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;

d) servizio di intermediazione in cambi;

e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;

f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12.

In particolare, il comma 3 prevede che, in quanto compatibili, si applicano alle attività di bancoposta gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del TUB.

 

Il comma 3 dell’articolo 13 in esame provvede a modificare il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile.

Secondo tale modifica, il tribunale deve dettare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per due anni.

Qualora tale periodo sia decorso senza che i beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto sia alla stessa dovuto per canoni e spese.

La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero.

Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito.

Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato.

La disciplina transitoria

La disciplina transitoria viene dettata dal comma 6 dell’articolo 40 del provvedimento in esame, che pone i termini per gli adempimenti previsti.

Si stabilisce, in particolare, che entrino in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge:

a) le disposizioni degli articoli 120-bis, 120-ter e 120-quater del TUB, aggiunti dall’articolo 12, comma 1,del presente provvedimento;

b) il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del presente provvedimento.

Entro lo stesso termine di sei mesi deve essere emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal comma 7 dell’articolo 120-bis del TUB.

Nei successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane SpA» devono provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 120-bis, commi 1, 2 e 3 (cioè, compiere le ricerche riferite ai depositi) per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data.

Per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, il termine indicato all’articolo 120-ter, comma 3, è ridotto a cinque anni; per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei sette anni e sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, lo stesso termine è ridotto a sette anni e sei mesi.

La relazione introduttiva spiega tale meccanismo motivando che “…poiché in questa prima attuazione dovranno prendersi in considerazione depositi non movimentati per un periodo di tempo ben più lungo del quinquennio, e considerandosi che l’articolo 119, comma 4, del testo unico bancario prescrive alle banche di mantenere la documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, si è altresì previsto un termine più breve per la conservazione delle somme provenienti da contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni per un periodo più lungo di cinque anni. Qualora non risultino operazioni negli ultimi dieci anni, il termine di deposito presso la Banca d’Italia è quindi ridotto a cinque anni; qualora non risultino operazioni negli ultimi sette anni e sei mesi, è invece ridotto a sette anni e sei mesi. Ciò anticipa la devoluzione al bilancio dello Stato: si è tuttavia ritenuto che la maggiore durata del periodo d’inattività dei depositi di provenienza consenta ragionevolmente di presumere l’inesistenza o la mancanza d’interesse dei titolari, e in ogni caso che l’inerzia nell’esercizio del diritto prolungantesi complessivamente per un quindicennio costituisca elemento sufficiente per giustificare una previsione legislativa che ne disponga l’estinzione senza attendere il decorso dell’intero termine stabilito in via ordinaria.”. 

Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 dell’articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 9 dell'articolo 120-bis del TUB.

 


Articolo 14
(Modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

 


1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 21:

              1) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con rego­lamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresenta­tive dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d'investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente medesimo in forma scritta o mediante strumenti telematici;»;

          2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente»;

          b) all'articolo 31:

              1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organiz­zativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;

              2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;

              3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi:

          a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

          b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

          c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

          d) alle cause d'incompatibilità;

          e) alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 196;

          f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

          g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

          h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

          i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità d'esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

          l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;

c) all'articolo 62:

              1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano quotate in segmento distinto del mercato»;

              2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

          a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate su un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

          b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

          c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni»;

          d) all'articolo 64:

              1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;

              2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La CONSOB:

          a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;

          b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

          c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato»;

          e) all'articolo 74, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione»;

          f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato»;

          g) all'articolo 114:

              1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo di questi ultimi e ai soggetti che detengono una parteci­pazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso d'inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;

              2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o a prodotti finanziari di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, secondo princìpi di trasparenza e tempestività dall'informazione»;

          h) all'articolo 115:

              1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)»;

              2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;

              3) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)»;

              4) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;

i) dopo l'articolo 117, sono inseriti i seguenti:

«Art. 117-bis. - (Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate). - 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finan­ziarie che non costituiscono immobilizza­zioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 117-ter. - (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1. La CONSOB, previa consultazione con le associazioni di categoria e sentita la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, le caratteristiche delle società emittenti che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati in mercati regolamentati.

2. Per i fini di cui al comma 1, la CONSOB tiene prioritariamente in considerazione, oltre che l'integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale e fondati sulla più avanzata regolamentazione elaborata, dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali, in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunicazioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.

4. In caso di utilizzo, in qualsiasi tipo di comunicazione rivolta al pubblico, della qualificazione etica riferita agli investimenti nelle società al di fuori dei criteri e dei requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società di gestione collettiva del risparmio, di cui al titolo III del testo unico bancario, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro e con la pubblicazione, a spese degli stessi ovvero della società, del provvedimento sanzionatorio adottato dalla CONSOB su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale»;

          l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118, è aggiunto il seguente:

«Art. 118-bis. - (Riesame delle informa­zioni fornite al pubblico). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;

          m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124, è inserita la seguente sezione:

«Sezione I-bis.
Informazioni sull'adesione a codici
di comportamento
.

Art. 124-bis. - (Obblighi d'informazione e codici di comportamento). - 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

Art. 124-ter. - (Vigilanza sull'appli­cazione di regole di governo societario previste da codici di comportamento). - 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;

          n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154, è inserita la seguente sezione:

«Sezione V-bis.
Redazione dei documenti contabili societari.

Art. 154-bis. - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predi­spone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corri­spondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'atte­stazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società»;

          o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - (Altre sanzioni amministra­tive pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

          a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

          b) alle società di gestione accent­rata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

          c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

          d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.

3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

          a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali sono imputabili le violazioni;

          b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.

4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.

5. I soggetti che violano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro»;

          p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;

          q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima»;

          r) all'articolo 195 il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4»;

          s) nella parte V, titolo II, dopo l'articolo 196, è aggiunto il seguente:

«Art. 196-bis. - (Dichiarazione di impedimento ad assumere cariche sociali). - 1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del libro V del citato codice;

b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte V».


 

 

L’articolo 14 apporta al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria emanato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: “testo unico”), numerose modificazioni, riguardanti principalmente i servizi d’investimento, la disciplina dei mercati, gli emittenti e la procedura sanzionatoria.

 

La lettera a) del comma 1, integrando l’articolo 21, comma 1, lettera a), del testo unico (il quale stabilisce i criteri generali cui debbono conformarsi i soggetti abilitati nella prestazione dei servizi d’investimento), prescrive ai soggetti abilitati di classificare il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni. La classificazione dev’essere operata sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tal fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

 

L’articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) ha istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, sedente presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attività produttive), della cui struttura e del cui personale può avvalersi.

Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni. Esso è presieduto dal Ministro o da un suo delegato ed è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute rappresentative a livello nazionale, nonché da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Il Consiglio può invitare rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

Ad esso compete

a)  esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui progetti di legge d’iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b)  formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c)  promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo, sui diritti dei consumatori e degli utenti e sul controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d)  elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e)  favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f)   favorire il raccordo e il coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti

g)  stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

h)  segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri difficoltà, impedimenti od ostacoli relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni.

 

Nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d'investimento, i soggetti abilitati debbono inoltre rispettare la compatibilità tra il grado di rischiosità risultante dalla classificazione e la propensione del cliente al rischio. Sono fatte salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente in forma scritta o mediante strumenti telematici.

Il comma 2-bis, aggiunto al medesimo articolo, sanziona la violazione delle disposizioni contenute nel capo II del titolo II del testo unico, nonché delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB, con la nullità dei contratti, rilevabile solo dal cliente.

 

Il capo II del titolo II del testo unico reca disposizioni riguardanti rispettivamente i criteri generali cui i soggetti abilitati debbono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento e accessori (articolo 21), la separazione tra il patrimonio dell’intermediario e quelli dei singoli clienti (articolo 22), l’obbligo della forma scritta nei contratti (articolo 23), le regole speciali riguardanti la gestione di portafogli d’investimento (articolo 24) e l’autorizzazione delle attività di negoziazione nei mercati regolamentati (articolo 25). Casi di nullità relativa (rilevabile solo dal cliente) sono attualmente previsti per la violazione delle regole sulla forma dei contratti concernenti la prestazione dei servizi d’investimento (articolo 23, commi 1 e 3) e per i patti contrari alle norme imperative sulla gestione dei portafogli d’investimento (articolo 24, comma 2).

 

La relazione per l’Assemblea segnala a questo riguardo come la previsione di nullità nei casi di violazione di qualunque disposizione contenuta nel capo II (in cui sono per altro comprese anche norme non aventi riferimento ai rapporti contrattuali), possa determinare un’abnorme espansione delle ipotesi di nullità (in particolare con l’inclusione dell’articolo 21, che enunzia criteri generali anche di carattere organizzativo), indipendentemente dall’effettiva incidenza della violazione sulla correttezza nel singolo rapporto contrattuale.

 

La lettera b) modifica le disposizioni relative all’albo dei promotori finanziari, contenute nell'articolo 31 del testo unico. L’attuale albo nazionale, tenuto dalla CONSOB, viene trasformato in albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali, tenuto da un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati.

L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

L’organismo provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, indìce le prove valutative (compito attualmente spettante alla CONSOB) e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo.

L’organismo opera nel rispetto dei princìpi e criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, ed è soggetto alla sua vigilanza. In particolare, spetta alla CONSOB determinare, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi:

a)  alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità;

b)  ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati che concorrono a costituire l’organismo;

c)  all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

 

A norma del medesimo articolo 31, comma 5, del testo unico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

 

d)  alle cause d’incompatibilità;

e)  alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 196;

L’articolo 55 del testo unico attribuisce alla CONSOB, in caso di necessità e urgenza, il potere di disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB medesima. Essa può altresì disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione a:

a)  delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b)  delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c)  reati previsti dal titolo VIII del testo unico bancario;

d)  reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

 

L’articolo 196 prevede le seguenti sanzioni applicabili ai promotori finanziari in caso di violazione delle norme dello stesso testo unico o delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso:

a) richiamo scritto;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;

c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;

d) radiazione dall'albo.

Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie, e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

 

f)   all’esame, da parte della CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo relative ai provvedimenti in materia di iscrizione all'albo, sospensione, radiazione e riammissione;

g)  alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari debbono osservare nei rapporti con la clientela;

h)  alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

i)   all’attività dell’organismo e alle modalità d’esercizio della vigilanza da parte della CONSOB;

 

Il comma 7 del medesimo articolo 31 prevede che la CONSOB possa chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini, e che possa inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

 

l)   alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari».

 

La lettera c) modifica l'articolo 62 del testo unico, riguardante i regolamenti dei mercati.

 

Secondo l’articolo 61 del testo unico, l'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione), sottoposte al potere d’autorizzazione della CONSOB (articolo 63), cui spetta altresì vigilare su queste (articolo 73) e sui mercati da esse gestiti (articolo 74).

A norma dell’articolo 62, l'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento del mercato, deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione, che deve comunque determinare:

a)  le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;

b)  le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;

c)  le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

d)  i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.

 

All’articolo 62 vengono aggiunti due ulteriori commi.

Il nuovo comma 2-bis consente al regolamento del mercato di stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano quotate in segmento distinto del mercato. Lo scopo della disposizione – secondo quanto rilevato nella relazione per l’Assemblea – è quello di consentire agli investitori di acquisire chiara consapevolezza della specifica natura di queste società, la cui attività consiste nella gestione di partecipazioni (holdings).

 

Si segnala l’opportunità di valutare se l’espressione che fa riferimento alla “quotazione” in segmento distinto del mercato non debba essere modificata con l’impiego della nozione di “negoziazione”.

 

Con l’aggiunta dell’ulteriore comma 3-bis viene rimesso alla CONSOB il potere di determinare con regolamento:

a)  i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate (secondo la nozione di controllo di cui all'articolo 93 del testo unico), costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate su un mercato regolamentato italiano;

 

A norma dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, sono considerate società controllate:

1)  le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2)  le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3)  le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il secondo comma aggiunge che, ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

 

A norma dell’articolo 93 del testo unico, sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, anche:

a)  le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di contratto o clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b)  le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

A questo fine, si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

 

b)  le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

 

La disciplina dell’attività di direzione e coordinamento è contenuta nel libro V, titolo V, capo IX, del codice civile.

In particolare, l’articolo 2497-sexies dispone che si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque ne abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 (richiamato sopra).

L’articolo 2497-septies estende l’applicazione delle disposizioni in materia di direzione e coordinamento alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di una clausola del loro statuto.

 

c)  i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni.

 

La lettera d) modifica l'articolo 64 del testo unico, riguardante l’organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati.

Rimane confermato alla società di gestione del mercato il potere di disporre l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni. Si precisa tuttavia che essa deve comunicare immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB.

Questa può vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione ed esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all’articolo 74, comma 1;

 

L’articolo 74, comma 1, del testo unico enunzia le finalità della vigilanza esercitata dalla CONSOB sui mercati regolamentati: essa è volta ad assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

 

A questo fine, la CONSOB può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili.

 

Deve ricordarsi che, a norma dell’articolo 74, comma 2, del testo unico, la CONSOB – nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sui mercati regolamentati – con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

 

L’esecuzione delle decisioni di ammissione ed esclusione è sospesa finché non sia decorso il suddetto termine di cinque giorni.

 

Il sistema appare mutuato dall’analoga disciplina esistente nell’ordinamento francese [in particolare, gli articoli 421-4 del codice monetario e finanziario e 213 del regolamento generale dell’Autorità dei mercati finanziari (AMF), approvato con decreto 12 novembre 2004].

 

L’autorità può comunque chiedere alla società di gestione l’esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

 

L’articolo 74, comma 3, nel quadro dei poteri di vigilanza sui mercati regolamentati, prevede in via generale che, in caso di necessità e urgenza, la CONSOB, per le finalità indicate al comma 1, adotta i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

 

Ulteriori disposizioni riguardano gli strumenti finanziari emessi da una società di gestione del mercato, ove siano quotati nel mercato da essa gestito. Si prevede, con l’aggiunta di un nuovo comma 1-ter, che, in quest’ipotesi, l’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalle negoziazioni siano disposte dalla CONSOB.

La stessa autorità determina le modificazioni da apportare in questo caso al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d’interessi in cui può trovarsi il gestore del mercato nella sua concorrente qualità di emittente. L’ammissione degli strumenti è subordinata all’adeguamento del regolamento del relativo mercato.

 

La successiva lettera e), modificando l’articolo 74 del testo unico, attribuisce espressamente alla CONSOB il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari emessi dalla società di gestione, da parte della società stessa.

 

La disposizione sembra meramente esplicativa e confermativa di una competenza implicita nelle funzioni e nei poteri di vigilanza sulle società di gestione e sui mercati, enunziati negli articoli 73 e 74 del testo unico.

 

La lettera f) aggiunge nell'articolo 94 un nuovo comma 5-bis, a norma del quale la CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, debbono avere un contenuto tipico determinato.

Secondo quanto esposto nella relazione, questa disposizione è volta a permettere agli investitori, i quali non dispongano di approfondite cognizioni sugli strumenti del mercato finanziario, di individuare con certezza, sulla base della denominazione tipica, prodotti aventi caratteristiche determinate e omogenee.

Per la violazione degli obblighi derivanti da questa norma (ossia l’uso improprio della denominazione tipica), la successiva lettera p) prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (proporzionale, ove possibile, al valore degli strumenti offerti) indicata dall’articolo 191 dello stesso testo unico in materia di sollecitazione all’investimento.

 

L’articolo 191, comma 1, commina la sanzione amministrativa pecuniaria da un decimo alla metà del valore totale dei prodotti finanziari offerti, e comunque non superiore a lire duecento milioni. Se il valore totale dei prodotti finanziari offerti non è determinato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

 

La lettera g), intervenendo sull'articolo 114 del testo unico (obblighi di comunicazione al pubblico da parte degli emittenti quotati), ne sostituisce il comma 3, integrando il novero dei soggetti cui la CONSOB può, anche in via generale, richiedere che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. Vengono sottoposti a questo potere i soggetti indicati nel comma 1 (ossia gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano), i componenti degli organi di amministrazione e controllo di questi ultimi e i soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122. In caso d’inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente alle comunicazioni a spese del soggetto inadempiente.

 

L’articolo 120 disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prescrivendo che coloro i quali partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB, e che le società con azioni quotate che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società per azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.

La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento, fra l’altro, le variazioni delle suddette partecipazioni che comportano obbligo di comunicazione e i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.

L’articolo 122 disciplina i patti parasociali. Esso prescrive che i patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, siano comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione e depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

La stessa disciplina si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

a)  che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;

b)  che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

c)  che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);

d)  aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.

 

Al medesimo articolo 114 è aggiunto un nuovo comma 5-bis, il quale prescrive che le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all’1 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione, secondo princìpi di trasparenza e tempestività dell'informazione.

 

Deve segnalarsi a questo riguardo che le disposizioni di recepimento della direttiva europea in materia di abusi di mercato, contenute nel disegno di legge comunitaria 2004, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e ora nuovamente all’esame del Senato (A.S. 2742-B) prevedono, a questo riguardo, l’obbligo di comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni compiute da esponenti societari e da chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale (articolo 114, comma 7, del testo unico, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera e), del predetto disegno di legge comunitaria).

 

La lettera h)modifica l’articolo 115 del testo unico, riguardante gli obblighi di comunicazione alla CONSOB da parte degli emittenti quotati.

Con modificazione alla lettera b) del comma 1, viene esteso il novero dei soggetti da cui la CONSOB può assumere notizie, anche mediante audizione: secondo la nuova disciplina, essa può assumere notizie dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a).

 

La lettera a) consente alla CONSOB di richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le modalità.

 

Deve rilevarsi che la formulazione testuale della modificazione proposta non appare del tutto chiara laddove consente l’assunzione di notizie, anche mediante audizione, “dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)”.

Il potere di eseguire ispezioni – attualmente esercitabile dalla CONSOB nei riguardi degli emittenti, dei soggetti che li controllano e delle società da questi controllate – viene esteso anche nei confronti degli altri soggetti indicati nella lettera b), modificata come sopra detto, nonché – mediante modificazione al comma 2 dello stesso articolo 115, nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto parasociale di cui all'articolo 122, e specificato con l’indicazione della finalità di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia.

È inoltre conferita alla CONSOB la facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti degli emittenti, dei soggetti che li controllano e delle società da questi controllate.

 

Il titolo III del libro III del codice di procedura penale (articoli da 244 a 271) disciplinai mezzi di ricerca della prova, e in particolare le ispezioni delle persone, dei luoghi e delle cose (capo I), le perquisizioni personali e locali (capo II), i sequestri (capo III) e l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni (capo IV).

 

Deve segnalarsi che misure analoghe sono previste nell’articolo 9, comma 2, lettera a), del citato disegno di legge comunitaria 2004 (A. S. 2742-B), il quale prevede fra l’altro che sia inserito nel citato testo unico un nuovo articolo 187-octies, riguardante i poteri della CONSOB per l’accertamento delle violazioni alla disciplina sugli abusi di mercato, mentre, al comma 1, lettera f), rende applicabili tal poteri anche a fini di vigilanza sugli emittenti mediante rinvio introdotto nell’articolo 115.

 

La lettera i) introduce nel testo unico gli articoli 117-bis, riguardante le fusioni tra società con azioni quotate e società con azioni non quotate, e 117-ter, riguardante la finanza etica.

Il nuovo articolo 117-bis assoggetta alle disposizioni dell’articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata. In relazione a ciò è stabilito che, fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle suddette operazioni.

 

L’articolo 113 disciplina obbligo e contenuto del prospetto per la quotazione degli strumenti finanziari.

Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 94, comma 2 (ossia le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti). A norma del comma 2, spetta alla CONSOB determinare con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione, con specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato sia preceduta da una sollecitazione all'investimento, e indicare all'emittente eventuali informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione.

 

Secondo quanto rilevato nella relazione per l’Assemblea, la disposizione ha la finalità di evitare che la disciplina della quotazione possa venire agevolmente elusa da un soggetto non quotato attraverso l’incorporazione in una società già quotata (di attivo significativamente minore) mediante fusione con la medesima.

 

L’articolo 117-ter reca disposizioni relative alla cosiddetta finanza etica. Esso prevede che la CONSOB, previa consultazione con le associazioni di categoria e sentita la Banca d'Italia, determini con regolamento le caratteristiche delle società emittenti, in base alle quali l'investimento nei relativi titoli quotati in mercati regolamentati possa essere qualificato etico. Sono indicati alcuni criteri ritenuti rilevanti (integrale applicazione dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale e fondati su criteri elaborati in materia di responsabilità sociale d’impresa dall’Unione europea o da organizzazioni internazionali).

Alla CONSOB sono attribuiti altresì compiti di vigilanza ed è previsto che in caso di abusiva utilizzazione della qualificazione etica in comunicazioni rivolte al pubblico, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società di gestione collettiva del risparmio siano puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro e con la pubblicazione, a spese degli stessi ovvero della società, del provvedimento sanzionatorio adottato dalla CONSOB su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale.

 

La lettera l) aggiunge un nuovo articolo 118-bis, che demanda alla CONSOB di stabilire con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge dagli emittenti quotati, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili.

 

La lettera m) introduce una specifica disciplina relativa all’informazione sull’applicazione dei codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori. La disciplina proposta – sulla base del carattere di autodisciplina che connota i menzionati codici – prescrive alle società con azioni quotate l’obbligo di diffondere annualmente, nei termini e con le modalità stabilite dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 149, comma 1, lettera c), del testo unico, aggiunta dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del presente progetto di legge, che conferisce all’organo di controllo societario il compito di vigilare sull’attuazione dei suddetti codici, è prevista una funzione pubblica di vigilanza sull’applicazione delle suddette regole di governo societario previste da codici di comportamento. In tale ambito, infatti, è conferito alla CONSOB il compito di stabilire le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento, di vigilare sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e di irrogare – in caso di false comunicazioni – la sanzione amministrativa pecuniaria (da diecimila a trecentomila euro, con pubblicazione del provvedimento) secondo quanto previsto dall’articolo 192-bis del testo unico, introdotto dal successivo articolo 36.

 

La lettera n) disciplina la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prescrivendone la nomina nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

La determinazione delle modalità di nomina è rimessa allo statuto, prescrivendosi comunque a questo fine ilprevio parere obbligatorio dell’organo di controllo. Ad esso debbono venire conferiti adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve:

-    apprestare adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio d’esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;

-    attestare, unitamente agli organi amministrativi delegati, con apposita relazione, allegata al bilancio d’esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle suddette procedure nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

-    attestare, unitamente al direttore generale, la corrispondenza al vero degli atti e delle comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società.

È previsto che le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applichino anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Al medesimo riguardo, l’articolo 15 del presente progetto di legge reca modificazioni a varie disposizioni dei codici civile, penale e di procedura civile, che – unitamente alle modificazioni agli articolo 2621 e 2622 del codice civile (inserite nella novella contenuta nel successivo articolo 30 di questo progetto) – definiscono sul piano penale la responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

 

La lettera o) sostituisce l’articolo 190 del testo unico, adeguando la misura della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista per le violazioni della disciplina degli intermediari e dei mercati (da mille a centoventicinquemila euro) e rideterminando le modalità della sua applicazione, articolata in tre fasi:

1) irrogazione della sanzione amministrativa nei riguardi della persona giuridica (eccettuati i casi in cui la violazione sia tipicamente riconducibile a una persona fisica determinata);

2) obbligo di regresso della persona giuridica nei confronti della persona fisica responsabile da essa individuata;

3) obbligo di comunicazione dell’avvenuto regresso all’autorità e agli azionisti; in mancanza, sanzione a carico dell’ente che non abbia esercitato il regresso.

 

In dettaglio, la disposizione prevede che la sanzione sia applicata ai soggetti abilitati per le fattispecie indicate nel comma 1, alle società di gestione del mercato, alle società di gestione accentrata, agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori ovvero ai soggetti che gestiscono sistemi di compensazione e di garanzia per le fattispecie indicate nel comma 2.

Il comma 3 stabilisce che le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

a)  nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali sono imputabili le violazioni;

b)  nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio per impedire le violazioni.

Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria d’importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Alle società e agli enti è fatto obbligo di comunicare all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e di darne notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.

Viene mantenuta la disposizione sanzionatoria prevista nel testo vigente a carico dei soggetti che vìolano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6 (disciplina della vigilanza informativa), elevandosi l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da mille a centoventicinquemila euro.

 

Della lettera p) si è dato conto nell’esposizione della precedente lettera f).

 

La lettera q) modifica conseguentemente il comma 1 dell'articolo 193 del testo unico, adeguando la misura della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (da cinquemila a cinquecentomila euro) e rinviando, per la determinazione del soggetto sanzionato, all'articolo 190, comma 3, testé illustrato, con la precisazione che se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

 

La lettera r) modifica parimenti il comma 9 dell'articolo 195, riguardante il procedimento sanzionatorio, confermando la responsabilità solidale delle società e degli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati per il pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità, e precisando che per l’obbligatorio esercizio del diritto di regresso verso i responsabili si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4, sopra illustrato.

 

La lettera s)introduce un nuovo articolo 196-bis, che disciplina la dichiarazione d'impedimento ad assumere cariche sociali, prevedendo che la CONSOB, per gravi motivi, possa dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta del soggetto induca a ritenere che questo non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

a)  sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2623 (falso in prospetto) e 2625 (impedito controllo) del codice civile e di cui ai capi II (illeciti commessi dagli amministratori), III (illeciti commessi mediante omissione) e IV (altri illeciti) del titolo XI del libro V del medesimo codice;

b)  sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172 (irregolare acquisto di azioni), 173 (omessa alienazione di partecipazioni), 175 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), 176 (Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate), 177 (illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione), 178 (compensi illegali relativi alla revisione), 180 (abuso di informazioni privilegiate) e 181 (Aggiotaggio su strumenti finanziari) del testo unico;

c)  sia stato sottoposto alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte V del testo unico.

 

La disposizione – volta ad aggravare la disciplina dei requisiti di onorabilità per l’assunzione di incarichi di amministrazione presso le società quotate, introdotta dall’articolo 1 del presente progetto di legge – contempla un’atipica misura di prevenzione interdittiva, attribuendone la competenza all’autorità amministrativa di vigilanza, sulla base di una valutazione prognostica circa la condotta del soggetto, precedentemente colpito da una condanna penale o anche da una sanzione amministrativa.

Le condanne pronunziate con sentenza definitiva ricadranno infatti sotto la disciplina specifica del richiamato articolo 1, che estende agli amministratori i requisiti di onorabilità prescritti per gli incarichi negli organi di controllo. Per questi, infatti, il regolamento emanato con decreto dei Ministri della giustizia e del tesoro 30 marzo 2000, n. 162, in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, preclude l’assunzione della carica di sindaco delle società quotate a coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria o condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di paga-mento, ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, o ancora alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

 

La Commissione affari costituzionali ha segnalato a questo riguardo l’opportunità di una riflessione circa la conformità della norma alla Costituzione. Il contenuto della disposizione dovrebbe essere riconsiderato anche rispetto alla determinazione dei reati che costituiscono il presupposto della misura: vi sono infatti citati gli articoli 2623 del codice civile (abrogato dal successivo articolo 34, comma 2), 175, 176 e 181 del testo unico (abrogati dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61), mentre non è contemplata, ad esempio, la condanna per il reato previsto dall’articolo 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).

 


Articolo 15
(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)

 


1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;

          b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,», sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

          c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali», sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

          b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti; «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

          c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».


 

 

L’articolo 15 riunisce le modificazioni ai codici civile, penale e di procedura civile, volte a configurare la responsabilità della nuova figura di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera n), secondo quanto è stato a suo luogo precedentemente illustrato, inserendone la menzione nelle disposizioni legislative nelle quali vengono nominatamente indicati gli esponenti societari.

 

Si ricorda che le analoghe modificazioni agli articoli 2621 e 2622 del codice civile sono inserite nel nuovo testo di questi articoli, contenuto nell’articolo 30 del presente progetto di legge.

 

La determinazione della responsabilità dev’essere integrata mediante il riferimento all’articolo 154-bis, comma 6, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, introdotto dal citato articolo 14, comma 1, lettera n), del presente progetto, il quale prevede che al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applichino le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

 

In particolare, la menzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari viene inserita nei seguenti articoli del codice civile:

a) all'articolo 2434, primo comma, il quale prevede che l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale;

b) all'articolo 2635, primo comma, a norma del quale gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni;

c) all'articolo 2638, commi primo e secondo:

il primo comma prevede che gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il secondo comma prevede che sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

 

La stessa menzione è introdotta nell'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, che fra le cause sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale annovera le cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi.

 

Essa è infine introdotta nei seguenti articoli del codice penale:

a) all'articolo 32-bis, primo comma, a norma del quale l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

 

La suddetta interdizione consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

 

b) all'articolo 35-bis, primo comma, a norma del quale la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

 

La predetta interdizione non può avere durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio;

c) all'articolo 622, secondo comma, il quale definisce il delitto della rivelazione di segreto professionale come la condotta di chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto. Se dal fatto può derivare nocumento, esso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.


Articolo 16
(Tutela preventiva del risparmio)

 


1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti). - 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

a) consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;

f) raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;

h) per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

i) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

n) a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1».


 

 

L’articolo 16 in esame introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) un nuovo articolo 24-bis.

Tale nuovo articolo pone una serie di obblighi in capo ai promotori finanziari e ai soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti, che riguardano l’iniziale identificazione del promotore o consulente, la formazione delle scelte d’investimento, la documentazione dei contratti stipulati, l’informazione sull’andamento del portafoglio e, infine, la condotta del promotore o consulente.

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 24-bis prevede che, al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti debbano, innanzitutto, consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso.

Devono poi essere richieste all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio.

Si prescrive che siano illustrati all'investitore per iscritto, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione patrimoniale.

Qualora gli investimenti prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, si deve informare per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza.

Con riguardo al collocamento di azioni o obbligazioni, si deve informare per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento. Ove questo sia la banca, si deve illustrare per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente e segnalando il conflitto di interesse.

Dopo aver raccolto per iscritto le istruzioni impartite dal cliente, in relazione a singoli titoli obbligazionari o azionari, deve essere fornita copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili.

Con riferimento a strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, devono essere illustrate per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale.

Deve essere consigliato al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d’investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione.

Prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, è necessario consegnare all'investitore copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti.

E’ prescritta inoltre la consegna all'investitore di copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto.

Ove i soggetti sottoposti a tali obblighi siano dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

E’ prescritto l’obbligo, a séguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, di informare per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.

E’ necessario concordare con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, raggiunte le quali il cliente deve essere informato tempestivamente, e debbono essergli prospettate scelte e interventi alternativi.

 

Il comma 2 dell’articolo 16 in esame, salvo che il fatto costituisca reato, punisce la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l’esposizione di fatti non rispondenti al vero con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio indicato al comma 1.

 


Articolo 17
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

 


1. Dopo l'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 145-bis. - (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). - 1. Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio d'amministra­zione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'opera­zione sono pubblicate, per cura del consiglio d'amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti:

          a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

          b) i soggetti destinatari del piano;

          c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

          d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incen­tivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

          e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determi­nazione del prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

          f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante al sensi dell'articolo 116.

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di attribuzione di azioni di particolare rilevanza».


 

 

L’articolo 17 in esame riguarda i piani di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (cosiddette stock options), pratica diffusa anche come strumento di remunerazione aggiuntiva e come incentivo al conseguimento di risultati nella gestione o nell’impresa sociale.

Al riguardo, attualmente obblighi di informativa sono previsti dal regolamento emittenti della CONSOB (informazione societaria, Allegato 3C, pag. 36).

 

Al fine di evitare sviamenti rispetto all’interesse della società e degli azionisti, mediante l’introduzione di un nuovo articolo 145-bis nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), vengono previsti specifici obblighi informativi a carico delle società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Nel dettaglio, il nuovo articolo 145-bis del TUF prevede una serie di obblighi informativi qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni ai seguenti soggetti:

a) componenti del consiglio d’amministrazione ovvero del consiglio di gestione;

b) dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato;

c) componenti del consiglio d’amministrazione ovvero del consiglio di gestione;

d) dipendenti o collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo.

In tali casi, si stabilisce che prima dell'esecuzione dell'operazione il consiglio di amministrazione debba pubblicare, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni riguardanti:

a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

b) i soggetti destinatari del piano;

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, dovendosi specificare se la sua attuazione risulta condizionata, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

d) l’eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, previsto dall’articolo 4, comma 112, della legge n. 350 del 2003,il quale interviene a sostegno di programmi, predisposti per l’attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime;

e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

 

Il comma 2 dell’articolo 145-bis ne stabilisce l’applicazione anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF.

 

Il richiamato articolo 116 del TUF stabilisce che gli articoli 114 e 115 dello stesso testo unico si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.

Gli emittenti indicati sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

L’articolo 114 prevede che, fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano informano il pubblico dei fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società controllate, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità dell'informazione del pubblico su tali fatti, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a spese degli interessati.

Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

La CONSOB stabilisce con regolamento in quali casi e con quali modalità devono essere fornite informazioni al pubblico sugli studi e sulle statistiche concernenti gli emittenti quotati, elaborati da questi ultimi, da intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

L’articolo 115 prevede che la CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale:

a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;

b) assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle società di revisione e dai dirigenti delle società e dei soggetti indicati nella lettera a);

c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nella lettera a).

I poteri previsti dalle lettere a) e b) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.

La CONSOB può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti.

 

Il comma 3 dell’articolo 145-bis demanda alla CONSOB il compito di definire con proprio regolamento le informazioni che debbono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni.

Si specifica, in particolare, che si debbano prevedere informazioni più dettagliate per piani di attribuzione di azioni di particolare rilevanza.

 


Articolo 18
(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)

 


1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,», è inserita la seguente: «160»;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (Conferimento e revoca dell'incarico). - 1. L'assemblea, in occasio­ne dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società dì revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.

2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata non inferiore a tre né superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.

6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai princìpi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

          a) i criteri generali per la determi­nazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

          b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

          c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

          d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile»;

          c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipen­denza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

     a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

     b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

     c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;

     d) servizi attuariali;

     e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

     f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale e di selezione, formazione e gestione del personale;

     g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

     h) prestazione di assistenza legale;

     i) altri servizi e attività, anche di con­sulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

1-septies. La misura della retribuzione del dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;

          d) all'articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

          e) all'articolo 162:

              1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

          a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

          b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

          c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

              3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

          f) all'articolo 163:

              1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

          a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

          b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

     c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

          d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, comma 1-ter. In questo caso, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

          g) all'articolo 165, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;

          h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165, è aggiunto il seguente:

«Art. 165-bis. - (Società che controllano società con azioni quotate). - 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».


 

 

L’articolo 18 reca modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti, intervenendo sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito: “testo unico”).

 

Dopo la riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della delega legislativa conferita dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, il controllo contabile sulle società per azioni, a norma dell’articolo 2409-bis del codice civile, è ordinariamente esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante è prescritta la revisione da parte di una società di revisione, soggetta alla disciplina prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e sottoposta alla vigilanza della CONSOB.

Per le sole società che non abbiano le suddette caratteristiche e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato è consentito che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, il quale deve in questo caso essere interamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro.

 

Il presente articolo interviene quindi sulla disciplina della revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, contenuta nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e applicabile per relationem nei casi previsti dal citato articolo 2409-bis del codice civile (società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante).

 

La lettera a) del comma 1 stabilisce che, nel caso di società emittenti strumenti finanziari non quotati ma diffusi fra il pubblico in misura rilevante a norma dell’articolo 116 del testo unico, oltre alle disposizioni già indicate nel vigente comma 2 di tale articolo debbano applicarsi le norme in materia di incompatibilità contenute nell’articolo 160 dello stesso testo unico, con le modificazioni recate dal presente progetto di legge, secondo quanto verrà illustrato immediatamente di seguito.

 

Le successive lettere recano modificazioni riferite alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico, recante la disciplina della revisione contabile degli emittenti quotati. La formulazione – come chiarito nella relazione per l’Assemblea – tiene conto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati [COM (2004) 177], la cui elaborazione è attualmente in corso da parte dell’Unione europea.

 

La lettera b) modifica il procedimento per il conferimento e per la revoca dell’incarico di revisione (articolo 159 del testo unico).

 

A questo riguardo, la richiamata proposta di direttiva ìndica nell’assemblea degli azionisti il soggetto competente per la nomina, consentendo agli Stati di prevedere che la designazione sia subordinata all’approvazione preventiva di un’autorità di vigilanza o effettuata da un tribunale o altro organismo determinato dall’ordinamento nazionale.

 

Il vigente articolo 159 del testo unico prevede che l'assemblea – in occasione dell'approvazione del bilancio o, per le società organizzate secondo il modello dualistico, della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile – conferisca l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale, previo parere del collegio sindacale. L’assemblea determina altresì il corrispettivo spettante alla società di revisione.

L'incarico dura tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte.

Spetta parimenti all'assemblea il potere di revocare l'incarico, previo parere del collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. In caso di revoca, l'attività di revisione contabile continua a essere esercitata dalla società di revisione revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

Alle suddette deliberazioni, nel caso delle società in accomandita per azioni quotate, si applica l'articolo 2459 del codice civile (a norma del quale i soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti).

Le deliberazioni di conferimento e di revoca sono trasmesse alla CONSOB. La stessa CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando non sia deliberato dall’assemblea, determinandone anche il corrispettivo.

La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di conferimento e di revoca e le modalità e i termini di trasmissione;

b) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

c) i termini entro i quali gli amministratori provvedono al deposito presso il registro delle imprese delle deliberazioni e dei provvedimenti di conferimento, revoca e conferimento d’ufficio.

 

Secondo le modificazioni proposte nel progetto qui illustrato, il potere di conferire l’incarico di revisione è conservato all’assemblea: viene tuttavia attribuita efficacia vincolante al parere dell’organo di controllo, ed è richiesto che tale parere sia assunto dall’organo all’unanimità (quindi con il concorso della minoranza in esso obbligatoriamente rappresentata).

Qualora il conferimento non sia deliberato, vi provvede d'ufficio la CONSOB, che determina in questo caso anche il corrispettivo dovuto alla società di revisione.

La competenza a revocare l’incarico viene mantenuta all’assemblea, previo parere dell'organo di controllo, sotto la condizione del ricorrere di una giusta causa. Viene precisato, sulla scorta di quanto indicato nella menzionata proposta di direttiva europea, che non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione.

Viene mantenuta la disposizione già esistente, secondo cui per le deliberazioni adottate dall’assemblea delle società in accomandita per azioni – ove siano sottoposte alla disciplina del testo unico – si applica l’articolo 2459 del codice civile, e pertanto i soci accomandatari non possono esercitare in questi casi il diritto di voto.

 

L’articolo 2459 del codice civile stabilisce che i soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

 

Le deliberazioni di conferimento e di revoca debbono essere comunicate alla CONSOB, la quale, entro venti giorni, può vietarne l’esecuzione: il provvedimento può fondarsi, nel caso del conferimento dell’incarico, sull’esistenza di una causa d’incompatibilità o sull’inidoneità tecnica della società di revisione, accertata in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti; nel caso della revoca, sulla constatata mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell’incarico hanno effetto solo dopo che questo termine sia scaduto. In ogni caso, è garantita la continuità nell’esercizio della funzione di revisione, prevedendosi che la società incaricata continui ad esercitare la revisione finché non divenga efficace – secondo la procedura sopra descritta – la deliberazione che conferisce l’incarico ad altro soggetto.

Per l'incarico è stabilita la durata minima di tre esercizi (in conformità con quanto previsto dall’articolo 2409-quater, secondo comma, del codice civile per la revisione delle società con azioni non quotate) e massima di sei esercizi. Qualunque sia stata la durata dell’incarico, esso non può comunque venire rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

È comunque previsto che la CONSOB disponga d’ufficio la revoca dell'incarico in caso d’incompatibilità o di gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione. In tal caso la società, entro trenta giorni, deve deliberare il conferimento dell’incarico ad altra società di revisione, secondo la procedura sopra descritta: in mancanza vi provvede la CONSOB entro ulteriori trenta giorni. Anche in questa circostanza, la continuità delle funzioni di controllo contabile è frattanto assicurata dalla società revocata.

Poteri regolamentari sono conferiti alla CONSOB per l’attuazione delle disposizioni predette: in particolare, essa stabilisce:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

 

Anche la citata proposta di direttiva europea prende in considerazione quest’aspetto, richiedendo agli Stati di prevedere regole volte ad assicurare che i compensi risultino adeguati a consentire una revisione di buona qualità, non siano soggetti a condizione né influenzati o determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi.

 

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di nomina e revoca, le modalità e i termini di trasmissione;

c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti di nomina e revoca deliberati dall’assemblea o disposti dalla CONSOB.

È confermata l’inapplicabilità dell’articolo 2409-quater del codice civile, contenente la disciplina generale del conferimento dell’incarico, in quanto il testo unico stabilisce una disciplina speciale completa a questo riguardo.

 

La lettera c) interviene sulla disciplina dell’incompatibilità contenuta nell’articolo 160 del testo unico.

 

Il vigente articolo 160 del testo unico stabilisce che, al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni d'incompatibilità stabilite con regolamento dal Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB.

Il divieto di rappresentare i soci nell’assemblea, previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile, si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione.

 

Il quinto comma dell’articolo 2372 del codice civile prevede che i soci non possano essere rappresentati nell’assemblea né dai membri degli organi amministrativi o di controllo della società, né dai dipendenti della società stessa, né dalle società da essa controllate, né dai membri degli organi amministrativi o di controllo o dai dipendenti di queste.

 

La nuova disciplina dell’incompatibilità viene posta in diretta correlazione con l’indipendenza della società e del responsabile della revisione, prescrivendosi a tal fine che l'incarico non possa venire conferito a società di revisione le quali versino in una delle situazioni d’incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

Lo stesso regolamento deve individuare i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione.

La nozione di rete è mutuata dalla già citata proposta di direttiva europea: s’intende con questa denominazione la struttura più ampia cui eventualmente appartenga la società di revisione, avvalentesi della medesima denominazione o attraverso la quale vengano condivise risorse professionali.

La disposizione qui commentata precisa che sono comunque comprese nella rete le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo.

Con il suddetto regolamento la CONSOB determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi. La CONSOB può inoltre stabilire prescrizioni e raccomandazioni volte a prevenire la possibilità che gli azionisti delle società di revisione o delle entità appartenenti alla loro rete, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime, intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

 

Quest’ultima previsione è volta a realizzare un’indicazione contenuta nella proposta di direttiva più volte citata.

 

In ogni caso, vengono individuati espressamente alcuni servizi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete, nonché le persone fisiche aventi relazioni qualificate con essa (soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione e delle società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo), non possono fornire alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo. Si tratta in particolare di:

- servizi relativi alla contabilità e ai connessi sistemi informativi;

- attività di valutazione, stima ed emissione di pareri pro veritate

 

Restano ovviamente salvi i casi in cui la legge prescriva l’espressione del parere del revisore, come nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 2433-bis, quinto comma, del codice civile.

-       servizi attuariali, di controllo interno, di organizzazione aziendale, selezione, formazione e gestione del personale;

-       servizi bancari d'investimento, intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento;

-       assistenza legale.

Con il regolamento sopra indicato, la CONSOB può interdire la prestazione di altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, da essa individuati.

La disciplina relativa all’incompatibilità delle società di revisione è integrata da prescrizioni relative alle persone fisiche le quali la esercitano. Si prevede quindi che il responsabile della revisione non possa esercitare tale incarico per più di tre esercizi relativamente ai bilanci della stessa società, e che non possa assumere nuovamente lo stesso incarico – neppure per conto di una diversa società di revisione – se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. Il divieto è esteso anche alla revisione dei bilanci delle società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo.

Viene disposto altresì che i soci e gli esponenti della società di revisione e delle società controllate, controllanti o collegate, nonché i dipendenti della società di revisione che abbiano preso parte alla revisione del bilancio di una società, non possono assumere funzioni di amministrazione o controllo nella società sottoposta a revisione né in sue controllate, controllanti o collegate, né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore di queste, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico o dal momento in cui sia terminato il rapporto con la società di revisione o gli altri soggetti a questa collegati.

Allo stesso modo, coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle sue controllate, controllanti o collegate prima di tre anni dalla cessazione di tali incarichi o rapporti di lavoro.

Infine, si prevede che la misura della retribuzione dei soggetti che effettuano la revisione non possa dipendere in alcun modo dall'esito delle revisioni né dal numero degli incarichi che la società abbia ricevuto o dall'entità dei compensi da questa percepiti.

Per la violazione dei descritti divieti è prevista un’idonea sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro, irrogata dalla CONSOB.

 

La lettera d) interviene sul comma 4 dell’articolo 161 del testo unico, riguardante l’iscrizione delle società di revisione nell’albo speciale tenuto dalla CONSOB.

 

L’articolo 161 del testo unico attribuisce alla CONSOB la tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività di revisione disciplinate dal medesimo testo unico.

Per l’iscrizione è previsto l’accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Inoltre, le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile.

 

Si prevede che la garanzia richiesta a copertura dei rischi derivanti dalla revisione contabile possa essere sostituita da una polizza d’assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti. L’ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d’affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.

Come espressamente previsto dal successivo articolo 40, comma 7, la disposizione diviene efficace a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, continuando ad applicarsi fino a tale data le disposizioni attualmente vigenti in materia.

 

La lettera e) modifica l’articolo 162 del testo unico, che individua i poteri di vigilanza della CONSOB sulle società di revisione.

 

Secondo il vigente articolo 162, la CONSOB vigila sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica.

Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali della società di revisione;

c) raccomandare princìpi e criteri da adottare per la revisione contabile, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri.

Le società di revisione iscritte nell'albo speciale sono tenute a comunicare alla CONSOB entro trenta giorni la sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la società nella revisione contabile e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine debbono comunicare ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali, che incida sui requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo.

 

Il nuovo testo proposto prescrive la verifica periodica, e comunque almeno triennale, dell’indipendenza e dell’idoneità tecnica delle società e dei responsabili della revisione da parte della CONSOB.

È inoltre attribuito alla stessa il potere di stabilire i princìpi e criteri di revisione contabile, precisandosi che essi possono venire determinati anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione.

 

La già citata proposta di direttiva europea contempla un’ulteriore misura, consistente nell’impiego obbligatorio dei princìpi internazionali di revisione che verranno adottati dalla Commissione europea, consentendo agli Stati di imporre procedure di revisione aggiuntive solo se derivanti da requisiti specifici relativi alla portata della revisione stessa.

 

Il potere di eseguire ispezioni e assumere notizie viene esteso anche nei riguardi dei dirigenti delle società di revisione.

 

Come già esposto, l’attuale formulazione dell’articolo 162, comma 2, lettera b), consente alla CONSOB di eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali della società di revisione

 

È altresì prescritto alle società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, di comunicare alla CONSOB i nomi dei responsabili di ciascun incarico di revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati.

 

La lettera f) modifica l’articolo 163 del testo unico, riguardante i provvedimenti sanzionatorî e interdittivi che la CONSOB può adottare quando accerti irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione.

 

Il vigente articolo 163 del testo unico prevede che la CONSOB, quando accerta gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, con riferimento a uno o più incarichi, possa:

a) intimare alla società di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a due anni, del responsabile della revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

b) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a un anno.

Inoltre, è prescritta la cancellazione dall'albo speciale quando:

a) le irregolarità sono di particolare gravità;

b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo speciale e la società non provvede a ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi, assegnato dalla CONSOB;

c) la società non ottempera ai provvedimenti sopra indicati.

La CONSOB può altresì disporre la cancellazione dall'albo speciale delle società di revisione in caso di inattività protratta per cinque anni (quando cioè non abbiano svolto incarichi di revisione ad essa comunicati ai sensi dell'articolo 159).

I provvedimenti sanzionatorî e di cancellazione dall’albo speciale sono comunicati agli interessati e al Ministero della giustizia; quest'ultimo comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale è comunicato immediatamente alle società che hanno conferito l'incarico di revisione, affinché provvedano a conferire un nuovo incarico.

 

La nuova disciplina proposta prevede che, secondo la gravità delle violazioni, la CONSOB possa:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

 

Secondo quanto è esposto nella relazione per l’Assemblea, non essendo prevista l’alternatività delle misure descritte – oltre le quali deve ricordarsi la sanzione prevista per la violazione dei divieti relativi all’incompatibilità, secondo quanto esposto sopra, nell’illustrazione delle modifiche recate all’articolo 160 del testo unico – deve intendersi che la loro graduazione, secondo la natura e la gravità dell’irregolarità riscontrata, possa operarsi anche mediante l’applicazione cumulativa di due o più fra le misure stesse.

 

Tra le ipotesi che comportano la cancellazione della società di revisione dall’albo speciale viene aggiunta la violazione del divieto di prestare i servizi determinati dall'articolo 160, comma 1-ter, del testo unico, sopra illustrato.

In aggiunta a ciò è prescritto che i soci e i dipendenti materialmente responsabili della violazione siano cancellati dal registro dei revisori contabili, disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). A questo fine è previsto che la CONSOB comunichi al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione con il procedimento previsto nell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 88 del 1992.

 

L’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che l'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici per i propri dipendenti, la CONSOB e gli ordini professionali comunichino al Ministero della giustizia i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di controllo legale dei conti.

Il Ministro, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.

I suddetti provvedimenti sono motivati e notificati all'interessato.

 

Un’ultima serie d’interventi – esplicantisi nella modificazione dell’articolo 165 del testo unico e nell’introduzione di un nuovo articolo 165-bis – riguarda la disciplina della revisione contabile dei gruppi e la sua estensione alle società che controllano emittenti quotati.

 

Il vigente articolo 165 disciplina la revisione contabile dei gruppi. Esso prescrive che si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate le disposizioni della sezione VI del capo II del titolo III della parte IV del testo unico, che disciplina la revisione contabile delle società con azioni quotate, ad eccezione dell'articolo 157 (effetti dei giudizi sui bilanci).

Alla CONSOB è attribuito il potere di determinare con regolamento, d'intesa con le competenti autorità di vigilanza per quanto attiene a specifiche categorie di società sottoposte a vigilanza pubblica, le disposizioni attuative stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società controllate che non rivestano significativa rilevanza ai fini del consolidamento.

 

In conformità con quanto si trova indicato nella proposta di direttiva europea più volte menzionata, con la novella all’articolo 165 del testo unico contenuta nella lettera g), alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata l’intera responsabilità per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. Qualora l’attività sia suddivisa tra più soggetti, il revisore principale dovrà comunque assumere la responsabilità dell’intero risultato. È inoltre prescritto che i revisori delle altre società appartenenti al gruppo trasmettano ad esso i documenti di revisione; gli è data facoltà di chiedere ai revisori o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché di procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata (come previsto dall’articolo 155, comma 2, del testo unico, per lo svolgimento degli incarichi di revisione).

 

L’articolo 165-bis, introdotto nel testo unico dalla lettera h), l’applicazione della disciplina prevista per la revisione dei gruppi viene estesa alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo da parte di un medesimo soggetto non quotato. Viene espressamente previsto che il revisore della società capogruppo abbia l’intera responsabilità per la revisione del bilancio consolidato, come sopra illustrato in relazione alla lettera g). È fatta eccezione – come nell’articolo 165, per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 157.

 

L’articolo 157 del testo unico disciplina gli effetti dei giudizi della società di revisione sui bilanci.

Esso prevede che la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio possa essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Per le società cooperative, l’indicata percentuale di capitale è rapportata al numero complessivo dei soci. La CONSOB può esercitare in ogni caso le stesse azioni entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.

 

È infine attribuito alla CONSOB il compito di dettare le disposizioni attuative, determinando in quali casi le società sottoposte a comune controllo unitamente ad una società quotata siano esenti dall’obbligo di revisione nei termini anzidetti, qualora non rivestano significativa rilevanza ai fini del consolidamento, anche sulla base dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

 

L’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, disciplina i casi di esclusione dal consolidamento.

Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare una chiara rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Possono essere inoltre escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai medesimi fini, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;

b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.


Articolo 19
(Coordinamento dell’attività delle Autorità)

 


1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite.

2. Il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere la convo­cazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l'attività delle Autorità.

3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.


 

 

L’articolo 19 in esame stabilisce che le diverse autorità pubbliche di vigilanza sui mercati bancari e finanziari debbano individuare forme di coordinamento per l’esercizio delle competenze ad esse attribuite. A tal fine viene istituito un comitato di coordinamento, composto dal Governatore della Banca d’Italia e dai presidenti delle altre autorità, che provvede a determinare le forme di collaborazione e a definire i modelli organizzativi da utilizzarsi per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti.

L’articolo 20 stabilisce poi che le predette autorità collaborano tra loro, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni, anche mediante scambio d’informazioni, non potendo opporsi reciprocamente il segreto d’ufficio.

 

Al riguardo, si può ricordare come sia il testo unico bancario (di séguito, TUB) di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, sia il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di séguito, TUF) di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 prevedono, con disciplina generale, forme di collaborazione fra le autorità di vigilanza del settore.

 

In particolare, l’articolo 7 del TUB prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.

La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.

L’articolo 4 del TUF, recante norme in tema di collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio, prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane né a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:

a)  con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

b)  con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

c)  con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;

d)  con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.

Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio equivalenti a quelle vigenti in Italia. Le informazioni indicate alle precedenti lettere b), c) e d) possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia. La stessa Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi.

 

In particolare, il comma 10 dell’articolo 4 del TUF prevede che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

 

Al riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 460 del 2000, ha chiarito che la sfera di applicazione del ricordato comma 10 non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Commissione in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 24, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni.

Da ultimo, la Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2005, n. 32, ha dichiarato, ove la richiesta di accesso non sia finalizzata all’esercizio del diritto di difesa nell’ambito di un procedimento disciplinare, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del TUF sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione.

 

Con riguardo all’attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’articolo 10, comma 4, della legge n. 287 del 1990 stabilisce che l'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 16 in esame prevede che la Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato debbano individuare forme di coordinamento per l’esercizio delle competenze ad esse attribuite, salvaguardando comunque la loro reciproca indipendenza.

 

Il comma 2 istituisce un comitato di coordinamento, composto dal Governatore della Banca d’Italia e dai presidenti della CONSOB, dell’ISVAP, della COVIP e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che viene presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno.

Al Ministro dell’economia e delle finanze è riconosciuta la facoltà di chiedere la convocazione del comitato, al fine di effettuare comunicazioni rilevanti per l’attività delle autorità.

 

Il comma 3 prevede che il comitato, al fine di individuare forme di coordinamento per l’esercizio delle competenze esercitate, provveda a determinare le forme di collaborazione fra le autorità e a definire modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti.

Il comitato può inoltre curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più autorità, adottando le necessarie garanzie di riservatezza delle persone cui i dati ivi contenuti si riferiscono.

 

Al riguardo, si può ricordare che, attualmente, uno degli archivi informatici più utilizzati dal sistema bancario e dall’autorità di vigilanza è la cosiddetta “Centrale dei rischi”, disciplinata dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle relative Istruzioni della Banca d’Italia.

In generale, secondo la disciplina del servizio relativo alla Centrale dei rischi, le banche devono comunicare alla Banca d’Italia, che gestisce l’archivio, la propria esposizione creditizia verso ciascun cliente qualora la stessa raggiunga o superi i previsti limiti di censimento. La Banca d’Italia, a sua volta, provvede a segnalare alle banche per ogni nominativo per il quale abbiano comunicato la concessione di fidi, la posizione globale di rischio nei confronti dell’intero sistema bancario.


Articolo 20
(Collaborazione fra le Autorità)

 


1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.


 

 

L’articolo 20 in esame, al comma 1, prevede che la Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni, anche mediante scambio d’informazioni.

Rispetto al dettato degli articoli 7 del TUB e 4 del TUF la norma estende espressamente il dovere di collaborazione e i relativi obblighi anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Si specifica che le predette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.

 

Al riguardo, si può ricordare che la dottrina (G. MONTEDORO, Commento all’art. 7, in F. CAPRIGLIONE, Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2001, I, 66), in relazione alla richiamata norma del TUB inerente all’inopponibilità del segreto d’ufficio, rileva che “qualche perplessità desta la assolutezza della regola dell’inopponibilità del segreto d’ufficio, possono infatti ipotizzarsi situazioni peculiari nelle quali è possibile che la circolazione delle informazioni metta in crisi proprio il valore che mira a tutelare ossia la stabilità del sistema finanziario. In tali casi, da ritenersi eccezionali, e solo dopo aver cercato, in ossequio al principio di leale collaborazione fra pubbliche autorità, di raggiungere modalità concordate di azione amministrativa deve ritenersi possibile che sia legittimo opporre un rifiuto alla collaborazione”.

 

In particolare, si precisa che restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l’autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima tutti i dati, le informazioni e i documenti comunicati ad altra autorità, anche mediante l’inserimento in archivi comuni.

 

Per quanto concerne il segreto d’ufficio, l’articolo 7 del TUB stabilisce che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati; essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

 

Al riguardo, la dottrina (G. MONTEDORO, Commento all’art. 7, cit., 68) rileva che “il quadro risultante è giustificato solo in ragione della primarietà degli interessi dell’ordinamento finanziario rispetto ad altri interessi amministrativi. Non può escludersi tuttavia che, in casi limite, l’assetto possa risultare incoerente rispetto a valori costituzionali diversi (ad es. il diritto alla sicurezza del lavoro, il diritto alla salute) prevalenti perché relativi alla persona umana, curati da altre amministrazioni, che, per perseguire e curare le funzioni loro attribuite, ritengano di dovere accedere ad atti della banca centrale acquisiti in ragione delle attività di vigilanza. Si pensi ad inchieste amministrative sull’ambiente o sulla sicurezza del volo che coinvolgano delicate operazioni finanziarie. In tal caso il conflitto interamministrativo concluso con la prevalenza assoluta dell’istituto di vigilanza potrebbe considerarsi risolto in modo insoddisfacente rispetto all’equilibrio dei valori costituzionali.”.


Articolo 21
(Procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali)

 


1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.


 

 

L’articolo 21 in esame reca norme in materia di procedimenti per l’adozione degli atti regolamentari e generali delle autorità di vigilanza di settore.

 

Il comma 1 stabilisce che i provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

La norma esclude da tale obbligo di motivazione gli atti relativi all'organizzazione interna.

Con riguardo alla disciplina generale posta dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di procedimento amministrativo, l’articolo 3 della stessa dispone che ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama.

Tuttavia, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del TUB la Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 241 del 1990, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.

 

La norma recata dal comma 1 in esame non appare tuttavia costituire una deroga all’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto la motivazione richiesta in relazione agli atti generali riguarda in generale le scelte di regolazione o di vigilanza del settore ovvero della materia che regolano.

In tal senso, la norma appare specificare, in relazione ai singoli provvedimenti, il disposto dell’articolo 4, comma 2, del TUB, a mente del quale la Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri dell'attività di vigilanza.

 

Il comma 2 dell’articolo 21 in esame stabilisce che gli atti delle autorità aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna devono essere accompagnati da una relazione che ne illustri le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori nonché sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

 

La norma applica sostanzialmente all’attività delle autorità un modello di analisi di impatto della regolamentazione (di séguito, AIR), la cui previsione è stata introdotta, in via generale, nell’ordinamento dall’articolo 5 della legge n. 50 del 1999.

 

In particolare, l'AIR consiste in una valutazione preventiva dei provvedimenti di regolazione che possono incidere in maniera molto significativa sulle condizioni di vita dei cittadini e sull'attività delle imprese, intervenendo sui comportamenti dei loro destinatari per regolarne gli aspetti strettamente economici (condizioni di accesso ai mercati, prezzi, concorrenza) ovvero le conseguenze sociali (in ambiti quali salute, sicurezza sul lavoro, ambiente). L'AIR ha il compito di mettere in evidenza i vantaggi e gli eventuali svantaggi dei provvedimenti regolativi orientando i decisori politici verso l'assunzione di scelte più efficaci e maggiormente rispondenti alle esigenze dei cittadini.

È possibile, infatti che in molte circostanze si corra un rischio di un eccesso di regolazione (norme troppo numerose, inutilmente dettagliate, invadenti, restrittive della libertà d'azione). E' a tale rischio che va ricondotta la funzione dell'AIR: valutare se un dato intervento è veramente indispensabile e garantire, anche con l'utilizzo di analisi costi/benefici, la scelta dell'opzione regolativa migliore, evitando, in ogni caso, provvedimenti ingiustificatamente onerosi per i destinatari.

L'AIR è già stata introdotta in alcuni paesi europei ed il rapporto OCSE 2001 sulla riforma della regolazione in Italia definisce l'AIR uno strumento fondamentale per migliorare la regolazione, attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti di indagine sugli impatti relativi ai costi-benefici per i cittadini e per la collettività. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 ha definito i tempi e le modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

 

Con riguardo all’attività delle autorità indipendenti, la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (legge di semplificazione per il 2001), all’articolo 12 dispone che le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si debbano dotare, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione. Le autorità devono trasmettere al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate e devono provvedere alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.

Vengono comunque escluse dall'applicazione di tali disposizioni le segnalazioni e le altre attività consultive, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

 

Si prevede, inoltre, che nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le autorità debbano applicare il principio di proporzionalità, sulla base del quale il potere conferito per il raggiungimento dei pubblici fini deve essere conseguito con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

 

Il comma 4 dell’articolo 21 in esame demanda ai regolamenti delle singole autorità l'applicazione dei princìpi indicati ai commi precedenti.

Conferisce inoltre facoltà di indicare i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza che possano consentire la deroga agli stessi princìpi.

 


Articolo 22
(Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali)

 


1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatorî sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttorî, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso di derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatorî dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.


 

 

L’articolo 22 in esame reca disposizioni riguardanti i procedimenti delle autorità di regolazione e vigilanza sui mercati finanziari finalizzati all’adozione di provvedimenti individuali.

Il comma 1 stabilisce che ai procedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si debbano applicare i princìpi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi. L’applicazione viene comunque subordinata alla compatibilità di tali principi con la disciplina e l’attività delle autorità in questione.

 

La legge n. 241 del 1990 reca norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con riguardo all'individuazione e alle funzioni del responsabile del procedimento, l’articolo 4, comma 1, stabilisce che, ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Secondo l’articolo 6, il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Ai sensi dell’articolo 7, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

Secondo l’articolo 9, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Ai sensi dell’articolo 22, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli per i quali l’accesso è escluso dalla legge o dal Governo, mediante regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nei casi previsti dalla legge.

 

Il comma 1 dispone inoltre che i procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatorî debbano essere svolti osservando i princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttorî, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie ai fini dell’irrogazione della sanzione.

 

Si segnala a questo riguardo che nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005 è stata pubblicata la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.

Essa modifica, in particolare, gli articoli 1, 2, 6, 8, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 22, 24, 25, 27 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ne abroga l’articolo 31 e vi aggiunge gli articoli 3-bis (Uso della telematica), 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza), 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto), nonché un nuovo capo IV-bis, recante la disciplina dell’efficacia e dell’invalidità del provvedimento amministrativo, della revoca e del recesso (articoli da 21-bis a 21-novies).

 

Il comma 2 dell’articolo 22 in esame stabilisce che gli atti delle autorità devono essere motivati, disponendo in particolare che la motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria, hanno determinato la decisione.

 

L’obbligo di motivazione è prescritto per gli atti amministrativi in generale dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990. Secondo tale disposizione, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

 

Il comma 3 demanda ai regolamenti delle singole autorità la disciplina dell’applicazione dei princìpi di cui ai commi precedenti.

Gli stessi regolamenti possono indicare i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza in base ai quali viene consentito di derogare all’applicazione di tali princìpi.

 

Ai sensi del comma 4, alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB, dall’ISVAP, dalla COVIP e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Il richiamato articolo 16 della legge n. 689 del 1981 ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 145, comma 11, del TUB alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Ministro dell’economia e delle finanze su proposta della Banca d’Italia non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

 

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 22 in esame, avverso gli atti adottati dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB, dall’ISVAP, dalla COVIP e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

I termini processuali vengono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso.

 

Si ricorda che l’articolo 23-bis, comma 1, lettera d) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l’istituzione dei tribunali amministrativi regionali, prevede un rito speciale abbreviato per i procedimenti avverso i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti.

 

Nel dettaglio, il richiamato articolo 23-bis prevede che i termini processuali ordinariamente previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

Nel giudizio le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

Con ordinanza, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza. Tali disposizioni si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

 

Il comma 5 in esame pone inoltre il divieto, al fine di evitare l’insorgere di situazioni di conflitti di interesse, per i dipendenti dell’autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio, di essere nominati consulenti tecnici d’ufficio, onde garantire l’assoluta indipendenza e imparzialità di questi ultimi.

 

Sempre il comma 5, infine, specifica che restano comunque ferme le disposizioni che configurano apposite procedure per l’opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità in discorso.

Tali disposizioni per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatorî sono rappresentate, nel dettaglio, dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario – TUB), dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza – TUF), dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, ultimo comma, e 19, ultimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

 

I commi 4 e seguenti dell’articolo 145 del TUB prevedono che contro il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che irroga la sanzione amministrativa proposta dalla Banca d’Italia è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino della Banca d’Italia.

I commi 4 e seguenti dell’articolo 195 del TUF prevedono che contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze e all'autorità che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze e all'autorità proponente ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

 

L’articolo 6 della legge n. 57 del 2001 stabilisce che avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di specie, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Tale disposizione si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo.

 

Gli articoli 12, ultimo comma, e 19, ultimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, stabiliscono che i provvedimenti riguardanti l’iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione e i provvedimenti disciplinari di radiazione dall’albo stesso sono impugnabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria entro novanta giorni dalla data della comunicazione, notifica o pubblicazione.

 

L'articolo 10, ultimo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792 prevede che contro il provvedimento di radiazione dall'albo dei mediatori di assicurazione può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

 

L'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166 prevede che contro il provvedimento di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della relativa deliberazione, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

 

L'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, rimanda per l’individuazione della procedura di applicazione delle sanzioni amministrative di specie alla disciplina contenute nel titolo VIII, capo VI, del testo unico bancario, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Il comma 6 dell’articolo 22 in esame specifica che l’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non esplica efficacia sospensiva dell’esecuzione delle stesse, né vale a sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati.


Articolo 23
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)

 


1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

          b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

          c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

              «3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106»;

          d) all'articolo 128:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nei solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

              2) il comma 2 è abrogato;

              3) al comma 5, le parole: «della Banca d'Italia o dell'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC,».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

          b) all'articolo 72, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;

          c) all'articolo 109, comma 4, le parole: «L'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB».

3. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 41, commi 1 e 2, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

          b) all'articolo 83, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta».

4. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9-ter, comma 3, le parole: «alla commissione di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «alla CONSOB»;

          b) all'articolo 17:

              1) al comma 2, sono abrogate le lettere e), f) e h);

              2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CONSOB:

          a) definisce, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 16 e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

          b) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispon­denza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera «a) del presente comma;

          c) provvede affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario dei fondi medesimi, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione».

 

5. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2, 3 e 4, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.


 

 

L’articolo 23 in esame provvede a trasferire alla CONSOB le competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali praticate dalle banche, dagli intermediari finanziari, dalle imprese di assicurazione e dai fondi pensione.

La competenza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Con riguardo alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari, il comma 1 dell’articolo 23 in esame apporta una serie di modificazioni al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB).

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 estende alla CONSOB la funzione consultiva, attualmente esercitata solo dalla Banca d’Italia, nei riguardi del Ministro dell’economia e delle finanze per la determinazione dei criteri relativi a commissioni, trasparenza dei rendimenti e ulteriori obblighi di pubblicità nel collocamento dei titoli di Stato.

La lettera b) del comma 1 affida inoltre alla CONSOB la determinazione del contenuto tipico dei contratti o titoli aventi una particolare denominazione.

La lettera c) attribuisce alla CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia ovvero con l’UIC, il potere di proposta nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativamente ad una serie di deliberazioni previste dal medesimo titolo VI.

 

Tali deliberazioni riguardano: individuazione dei servizi da sottoporre a pubblicità, forma e modalità di pubblicità e conservazione degli atti, criteri per l’indicazione dei tassi e il calcolo degli interessi, compresa la produzione d’interessi sugli interessi, e disciplina degli annunzi pubblicitari (articoli 116, comma 3, e 120, comma 2, del testo unico); deroghe alla forma scritta dei contratti (articolo 117, comma 2); disciplina delle comunicazioni periodiche ai clienti e della comunicazione delle variazioni sfavorevoli apportate unilateralmente alle condizioni contrattuali (articoli 118, comma 1, e 119, comma 1); limiti di applicabilità delle norme sul credito al consumo (articolo 121, comma 4, lettera a); modalità di calcolo del tasso annuo effettivo globale per il credito al consumo ed esemplificazione di tale calcolo negli annunzi pubblicitari (articoli 122, comma 2, e 123, comma 2); misura di equa riduzione del costo del credito al consumo in caso di anticipato adempimento (articolo 125, comma 2); determinazione delle autorità competenti per i controlli su taluni soggetti (articolo 128, comma 4).

 

La lettera d) del comma 1 trasferisce alla CONSOB i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti dall’articolo 128 del TUB, prevedendo che la stessa possa avvalersi della collaborazione della Banca d’Italia o dell’UIC.

Si trasferisce inoltre alla CONSOB anche il potere di proporre al Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, la sospensione dell’attività dell’intermediario in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità.

 

Il richiamato articolo 128 dispone, nella formulazione attuale, che, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.

Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.

Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

La competenza in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nel settore assicurativo

Con riguardo al settore delle assicurazioni, la relazione introduttiva premette che “… poiché nella determinazione del contenuto delle condizioni contrattuali concorrono aspetti di trasparenza, ma anche elementi specificamente riferiti alla tecnica assicurativa, si è ritenuto preferibile non trasferire ma estendere alla CONSOB i poteri di richiesta d’informazioni già attribuiti all’ISVAP.”.

 

In quest’ottica, i commi 2 e 3 dell’articolo 23 in esame provvedono ad apportare una serie di modifiche ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 1995.

 

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca le disposizioni per l’attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca le disposizioni per l’attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

 

Nel dettaglio, si estendono anche alla CONSOB i poteri di richiesta finora spettanti solo all’ISVAP  concernenti la comunicazione delle condizioni di polizza e dei documenti, formulari e stampati utilizzati dalle imprese assicuratrici nelle relazioni con i contraenti (articoli 38, comma 3, e 72 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e articoli 41, comma 1, e 83 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175).

Alla CONSOB viene invece trasferito in toto, in quanto ritenuto pertinente in modo esclusivo all’applicazione del principio della trasparenza, il potere – previsto dall’articolo 109, comma 4, del D.Lgs. n. 174 del 1995 – di prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quanto stabilito in via generale, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente.

 

In conformità con quanto disposto dall’articolo 34 della direttiva n. 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, e dall’articolo 29 della direttiva n. 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, rispettivamente riguardanti l’assicurazione sulla vita e l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, la comunicazione degli elementi suddetti non può comunque essere richiesta in via sistematica né configurarsi come approvazione delle condizioni contrattuali, e non costituisce quindi per l'impresa una condizione preliminare all'esercizio della sua attività.

La competenza in materia di trasparenza relativamente alle forme di previdenza complementare

Con riguardo alle forme di previdenza complementare, il comma 4 dell’articolo 23 in esame apporta una serie di modifiche al D.Lgs. n. 124 del 1993.

Si prevede, innanzitutto, che la previa comunicazione delle condizioni di polizza dei contratti assicurativi destinati a costituire forme pensionistiche individuali sia rivolta alla CONSOB; tale comunicazione è invece attualmente rivolta alla COVIP, come previsto dall’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 124 del 1993.

Viene trasferito alla CONSOB il potere, da esercitarsi comunque secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di definire, d'intesa con la COVIP e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi pensione, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori; di autorizzare preventivamente le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi medesimi; di provvedere affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa il loro andamento amministrativo e finanziario: ciò mediante la formulazione delle prescrizioni necessarie, la determinazione dei modi di pubblicità e la vigilanza sulla loro attuazione.

 

Si ricorda a questo riguardo che l’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243. recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, prevede, tra i princìpi e criteri di delega, il perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, in particolare numero 2) tramite l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti gli strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari.

 

In relazione all’esercizio di tutte le competenze sopra descritte, il comma 5 dell’articolo 23 prevede infine che la CONSOB può disporre dei poteri e può applicare le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti indicati.

 


Articolo 24
(Competenze in materia di emissione di valori mobiliari)

 

1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

 

 

L’articolo 24 in esame stabilisce che i poteri attribuiti dall'articolo 129 del D.Lgs. n. 385 del 1993, recante il testo unico bancario (TUB), in materia di emissione di valori mobiliari al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB.

 

L’attuale disciplina posta dall’articolo 129 in materia di emissione di valori mobiliari ne attribuisce la vigilanza e i relativi poteri autorizzatori alla Banca d’Italia.

 

Nel dettaglio, l’articolo 129 dispone che le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.

Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili devono invece essere comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.

L'operazione di emissione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi delle disposizioni sopra citate.

Tali disposizioni non si applicano comunque:

ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;

a)       agli strumenti finanziari partecipativi;

b)       all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;

c)       alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.

La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.

La stessa Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani; tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative delle norme richiamate.

 

Tuttavia, l’articolo 24 in esame prescrive che la CONSOB, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, è tenuta ad esercitare tali poteri d'intesa con la Banca d'Italia.

 

Al riguardo, si può ricordare come la dottrina rilevi come l’esigenza perseguita dalla norma sia quella di “assicurare che la stabilità dei mercati non venga minata da anomali flussi di domande od offerte determinati dalla incertezza della tipologia dei nuovi prodotti a danno dell’ancor fragile mercato di elezione dei titoli rappresentativi di capitale a rischio” (cfr. MARCHETTI, Le obbligazioni nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in Banca borsa tit. cred., 1994, I, 487, cui aderiscono F. CAPRIGLIONE – V. TROIANO, Commento all’art. 129, in F. CAPRIGLIONE, Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Milano, 2001, II, 983).

 


Articolo 25
(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) adeguare alla normativa comuni­taria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

          b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

          c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del proce­dimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

          d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

          e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

          f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

              1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

              2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

          g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

          h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;

          i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

          l) prevedere una disciplina concer­nente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

          m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

          n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

              1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

              2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

              3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

              4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

          o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva;

          p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni ammini­strative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

          q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.


 

 

L’articolo 25 in esame delega il Governo, al comma 1, ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato al recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Il comma 2 dell’articolo 25 autorizza il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti e con la procedura stabilita per il decreto di recepimento, a emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto, anche per tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2003/71/CE, gli Stati membri dovranno far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2005.

La direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, riguarda il prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e modifica la direttiva 2001/34/CE.

 

La direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori, ha provveduto alla codificazione[1] della regolamentazione comunitaria relativa all'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale ed all'informazione da pubblicare su detti valori.

La materia era infatti disciplinata da numerose direttive:

79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori[2];

80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori[3];

82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori[4];

88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa[5].

 

La direttiva 2001/34/CE rispetta totalmente la sostanza dei testi codificati, limitandosi a raggrupparli apportandovi solo quei ritocchi formali che sono necessari alla stessa operazione di codificazione, e, contestualmente, all’articolo 111, ne dispone l’abrogazione.

Trattandosi di una codificazione, la direttiva 2001/34/CE non è stata recepita formalmente nell’ordinamento nazionale, in quanto le disposizioni in essa raccolte erano già state recepite.

In materia è intervenuta anche la direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989[6], per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari, che congiuntamente alla direttiva 80/390/CEE ha introdotto un meccanismo parziale e complesso di riconoscimento reciproco.

 

La nuova direttiva 2003/71/CE sul prospetto mira a completare la codificazione intrapresa dalla direttiva 2001/34/CE.

 Essa è altresì volta a migliorare la direttiva 89/289/CEE, la quale prevede un sistema parziale e complesso di mutuo riconoscimento del prospetto che non consente di raggiungere l'obiettivo del passaporto unico. A tal fine la nuova direttiva sul prospetto abrogherà la direttiva 89/298/CEE a decorrere dal 30 giugno 2004.

Tale direttiva è altresì uno degli elementi chiave del Piano d'azione per i servizi finanziari, che dovrebbe incoraggiare la creazione di un mercato integrato di tali servizi entro il 2003. Si tratta di una delle prime due proposte elaborate secondo il “metodo Lamfalussy", che consiste nel distinguere i principi quadro dai dettagli tecnici di esecuzione. Il Comitato europeo delle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) ha pertanto adottato l'11 settembre 2001 un programma di lavoro che comprende in particolare la preparazione di misure tecniche di esecuzione di tale progetto.

 

La direttiva 2003/71/CE, composta di 33 articoli, prevede nuove regole che consentono alle società di raccogliere capitali più facilmente e a minor costo in tutta l'Unione europea sulla base dell'avallo dato dall'autorità regolamentare di un unico Stato membro ("autorità competente dello Stato membro di origine"). Essa rafforza la protezione offerta agli investitori garantendo che tutti i prospetti, ovunque siano emessi nell'Unione europea, forniscano loro l'informazione chiara e completa di cui necessitano per prendere le loro decisioni. In questo caso, il prospetto è un documento di pubblicità contenente importanti dati finanziari e non finanziari, che una società mette a disposizione dei potenziali investitori quando emette valori mobiliari (azioni, obbligazioni, strumenti derivati, ecc.) per raccogliere capitali o quando vuole far ammettere i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato borsistico. Esso costituisce un "passaporto unico" per l’emissione di valori mobiliari nell'insieme degli Stati membri.

 

In dettaglio, la direttiva, stabiliti ambito d'applicazione e definizioni delle nozioni ad essa relative, disciplina all’articolo 3 l’obbligo di pubblicare un prospetto e, all’articolo 4, i casi di esenzione.

L’articolo 5 definisce il contenuto del prospetto, ulteriormente precisato dall’articolo 7 che ìndica le informazioni minime in esso contenute. All’articolo 6 è definita la responsabilità per la sua predisposizione.

L’articolo 8 precisa le informazioni che non debbono essere comprese nel prospetto o la cui omissione può essere consentita dalla competente autorità.

L’articolo 9 specifica la durata della validità del prospetto e degli altri documenti previsti (prospetto di base e documento di registrazione).

L’articolo 10 prevede che gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentino almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei dodici mesi precedenti.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente i casi in cui le informazioni siano fornite nel prospetto mediante riferimento e la predisposizione di prospetti costituiti da documenti separati.

Gli articoli 13 e 14 regolano l’approvazione e la pubblicazione del prospetto. L’articolo 16 prescrive i casi in cui fatti nuovi sopravvenuti, errori o imprecisioni debbono essere comunicati mediante supplemento al prospetto.

L’articolo 15 disciplina i princìpi cui deve attenersi la pubblicità relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato.

A norma dell’articolo 17, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, il prospetto approvato nello Stato membro d'origine e i supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in qualsiasi Stato membro ospitante, previa la sola comunicazione all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante. L’articolo 18 disciplina le forme della comunicazione.

L’articolo 19 contiene prescrizioni circa l’uso delle lingue ammesse per la redazione dei prospetti.

L’articolo 20 ìndica le condizioni alle quali l’autorità competente dello Stato membro d'origine di emittenti, aventi la loro sede legale in un paese terzo, può approvare un prospetto per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato redatto secondo la legislazione del paese terzo.

L’articolo 21 definisce i poteri attribuiti alle autorità competenti designate da ciascuno Stato membro per l’applicazione della direttiva. Sono indicate le regole concernenti il segreto d'ufficio e cooperazione tra autorità (articolo 22) e i provvedimenti cautelari ammessi (articolo 23).

Gli articoli successivi contengono misure di esecuzione. L’articolo 24 disciplina la procedura per l’adozione delle norme d’attuazione da parte della Commissione, assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari. Gli articoli 25 e 26 prescrivono rispettivamente i requisiti delle sanzioni che debbono essere previste dagli ordinamenti degli Stati membri e l’obbligo di prevedere forme d’impugnazione giurisdizionale.

Gli articoli 27 e 28 provvedono alla modificazione e all’abrogazione di norme delle direttive preesistenti.

L’articolo 29 prescrive agli Stati membri il recepimento entro il 1° luglio 2005.

L’articolo 30 enunzia disposizioni transitorie, l’articolo 31 prevede il riesame da parte della Commissione dopo un quinquennio d’applicazione.

Alla direttiva si accompagnano quattro allegati, che recano rispettivamente il contenuto del prospetto (allegato I), del documento di registrazione (allegato II), della nota informativa sui valori mobiliari (allegato III) e della nota di sintesi (allegato IV).

 

Ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2003/71/CE, gli Stati membri dovranno far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2005.

 

Si segnala, da ultimo, che sulla base della delega di poteri esecutivi contenuta in alcune delle disposizioni della direttiva 2003/71/CE, nell’ambito del metodo di comitatologia c.d. “Lamfalussy”[7], il 29 aprile 2004 la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 809/2004, recante misure di attuazione della direttiva in questione per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello e la pubblicazione dei prospetti stessi, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento e la diffusione di messaggi pubblicitari.

I princìpi e criteri direttivi

Il comma 3 dell’articolo 25 in esame dispone che i decreti legislativi di recepimento dovranno apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste.

Lo stesso comma 3 pone una serie di princìpi e criteri direttivi.

La lettera a) prevede di adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF.

 

La richiamata lettera u) definisce «prodotti finanziari» gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

 

Si segnala che la formulazione risultante dal rinvio normativo non appare del tutto perspicua.

 

La lettera b) individua nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia.

La lettera c) prevede che la CONSOB stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.

La lettera d) tende ad assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva, mentre la lettera e) delega a disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili.

Secondo la lettera f) si dovranno individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, i tipi di offerta ai quali non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto, e le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte alle quali non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo.

La lettera g) stabilisce che sia previsto che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia.

Secondo la lettera h) si dovrà prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione stabilendo per l’esercizio di tale revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi; si dovrà inoltre prevedere la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d’investimento di un investitore ragionevole.

Ai sensi della lettera i), si dovranno prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto.

La lettera l) prevede una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto, mentre la lettera m) stabilisce che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.

La lettera n) conferisce alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche una serie di materie, relative all’ impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana; all’obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno; alle condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro; ai casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

La lettera o) prevede la facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato.

La lettera p) prevede una disciplina sanzionatoria apposita per i casi di violazione dell’obbligo di pubblicazione del prospetto.

Nel dettaglio, fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, si dovranno prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro.

Si dovranno prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l’applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva.

In relazione a tali sanzioni, la lettera q) attribuisce alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa. Qualora le violazioni siano commesse da persone giuridiche, si dovrà prevedere la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

 


Articolo 26
(Competenze in materia di concorrenza)

 


1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, le parole: «Aziende ed istituti di credito» sono sostituite dalla seguente: «Banche»;

          b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza»;

          c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttorî, il contraddittorio e la verbalizzazione».

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis. - (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».


 

 

L’articolo 26 in esame provvede a modificare l’attribuzione delle competenze delle autorità di vigilanza in materia di concorrenza nel settore bancario.

Il riparto di competenze attuale riserva la potestà decisionale in materia alla Banca d’Italia, dovendo ad essa essere reso il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Tale deroga alla competenza, altrimenti riconosciuta in via ordinaria all’AGCM, si fonda, secondo la relazione introduttiva, “sull’apprezzamento del rilevante effetto che operazioni di fusione o di concentrazione – soggette per questo fine all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza a norma dell’articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – possono esercitare sulla stabilità dei soggetti coinvolti.”

 Si ricorda che tale aspetto è stato rilevato anche dalla Banca centrale europea che, nel parere reso l’11 maggio 2004 su una precedente formulazione del presente progetto di legge, ha segnalato l’opportunità di tenere in debito conto «l’importanza che l’ordinamento giuridico italiano attribuisce alla stabilità degli intermediari finanziari e dell’intero sistema finanziario».

Specifica allora la relazione introduttiva che “coerentemente con quest’orientamento, il testo proposto, nel trasferire la competenza decisoria in materia di concorrenza, per le fattispecie rilevanti in ambito nazionale, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, riserva una particolare attenzione agli elementi rilevanti sul piano della stabilità, prevedendo a questo fine apposite procedure e specifiche guarentigie, riconducibili in ultima istanza all’interesse pubblico e al primario valore della tutela del risparmio enunziato dall’articolo 47 della Costituzione.”.

La disciplina attuale

Con riguardo alla disciplina attuale, l’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 stabilisce, al comma 2, che nei confronti delle banche l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia).

 

Il richiamato articolo 2, in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, stabilisce che sono considerati intese gli accordi e le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Il richiamato articolo 3, in materia di abuso di posizione dominante, vieta l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Vieta inoltre di:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Il richiamato articolo 4, in tema di deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, stabilisce che L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Il richiamato articolo 6, recante il divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza, prevede che, nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze sopra indicate, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

 

I provvedimenti delle autorità di vigilanza, in applicazione dei richiamati articoli 2, 3, 4 e 6 della legge n. 287 del 1990, sono adottati sentito il parere dell'AGCM, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza può adottare il provvedimento di sua competenza.

Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'AGCM sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'AGCM 10 può adottare il provvedimento di sua competenza.

La Banca d’Italia, quale Autorità di vigilanza sulle banche, può altresì autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

Tale autorizzazione è adottata d'intesa con l'AGCM che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza.

La stessa AGCM può segnalare all’autorità di vigilanza di settore la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3.

Si specifica che, allorché l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.

Le autorità di vigilanza di settore sono tenute ad operare secondo le procedure previste per l'AGCM dall’articolo 10 della legge n. 287 del 1990.

 

L’articolo 57 del TUB, inoltre, in tema di fusioni e scissioni bancarie, assegna alla Banca d'Italia la potestà di autorizzare le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Lo stesso articolo 57 prevede che non si possa dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione prescritta.

 

Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

La proposta di modifica

La proposta di modifica all’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è volta a trasferire all’AGCM la competenza relativa all’applicazione, nei confronti delle banche, delle disposizioni sopra descritte riguardanti le intese restrittive della libertà di concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazione restrittive della concorrenza. E’ comunque previsto il rilascio del parere della Banca d’Italia, che lo deve rendere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Vengono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell’AGCM, che è facultizzata a procedere quando il termine sia decorso (nuovo comma 1 del suddetto articolo 20).

Secondo il nuovo comma 2, ove l’AGCM ritenga che si siano verificate intese restrittive della libertà di concorrenza o abusi di posizione dominante, informa la Banca d’Italia dell’avvenuta apertura dell’istruttoria. Ove ravvisi la sussistenza della fattispecie illecita, comunica alla Banca d’Italia le proprie conclusioni affinché questa possa esprimere il proprio parere, in base al quale l'AGCM può autorizzare, per un tempo limitato, deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, al ricorrere di esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri enunziati dal sopra ricordato articolo 4, comma 1, della legge n. 287 del 1990 (nuovo comma 3).

Ai sensi del nuovo comma 4, le operazioni di concentrazione riguardanti banche che eccedono le soglie previste devono essere comunicate alla Banca d’Italia e all’AGCM.

Si specifica che la comunicazione alla Banca d’Italia risulta propedeutica anche alla procedura di autorizzazione alle fusioni e alle scissioni prevista dall’articolo 57 del TUB (nuovo comma 6).

Con riguardo alle configurazione delle fasi successive della procedura, che prevede due procedimenti distinti ma coordinati, giova ricordare che secondo il parere della Banca centrale europea, reso su una formulazione precedente del testo, atteso che “…la procedura prevista nella direttiva 2000/12/CE mira … ad accertare la compatibilità dell’acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio con una gestione sana e prudente e può prevedere l’accesso a informazioni che non sono direttamente pertinenti a fini della tutela della concorrenza…”, si rende necessario una forma di coordinamento finalizzato a “…evitare la realizzazione di un assetto troppo complesso per le entità sottoposte a vigilanza…”.

La relazione introduttiva chiarisce poi, nel merito, che “…questo coordinamento si realizza sia nella contestualità delle comunicazioni, sia nella previsione secondo cui, ove l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ritenga che l’operazione sia suscettibile di essere vietata perché restrittiva della concorrenza, essa deve informare la Banca d’Italia dell’apertura dell’istruttoria”.

 

Nel dettaglio, il nuovo comma 7 dell’articolo 20 prevede che, ove la Banca d’Italia non accordi l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 57 del TUB e sia in corso l’istruttoria dell’AGCM, il provvedimento di diniego deve essere comunicato anche a quest’ultima per le valutazioni di competenza.

Sul punto, la relazione introduttiva chiarisce che “…nell’eventualità in cui, a seguito di ricorso o per altra ragione, il provvedimento di diniego venga meno, dovrebbero intendersi riaperti i termini per la valutazione dell’operazione sotto l’aspetto della concorrenza e per l’eventuale conseguente apertura dell’istruttoria da parte della competente Autorità. Non si è ritenuto necessario esplicitare tale conseguenza, che appare agevolmente desumibile dalla considerazione sistematica delle disposizioni proposte, in quanto i due procedimenti – pur essendo distinti sulla base del diverso interesse pubblico alla cui tutela sono ordinati – risultano coordinati nel loro svolgimento e nei loro termini.”.

Sempre secondo il nuovo comma 7, ove la Banca d’Italia autorizzi l’operazione e questa risulta indifferente sul piano della stabilità, resta immutata la potestà di valutazione dell’AGCM sugli aspetti di sua competenza.

Qualora, invece, la Banca d’Italia autorizzi l’operazione rilevando che la stessa operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca, comunica il provvedimento adottato anche all’AGCM, ove questa abbia aperto un’istruttoria, motivandolo in relazione a tale circostanza.

Sotto il profilo procedimentale, in tal caso, il termine per la conclusione dell’istruttoria dell’AGCM è prorogato fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d’Italia, per consentirne la valutazione.

 

Al riguardo, la relazione introduttiva chiarisce che “… la disposizione – conformemente con la nozione di proroga – è ovviamente destinata ad operare nel solo caso in cui il termine ordinario per l’istruttoria scada prima di quello risultante dalla proroga, e non può quindi in alcun modo intendersi riduttiva del termine stabilito dall’articolo 16, comma 8, della legge n, 287 del 1990.”.

 

Secondo il nuovo comma 8, ove la Banca d'Italia, per esigenze di stabilità, abbia dichiarato l'operazione necessaria, l'AGCM può autorizzare un'operazione di concentrazione tra banche, anche laddove determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale.

 

Sul punto, la relazione introduttiva chiarisce che “… rimane valido il limite generale prescritto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, l'autorizzazione non potendo comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento dei predetti fini.”.

 

Per quanto concerne le operazioni che coinvolgono imprese assicurative, il nuovo comma 8-bis, conferma, secondo la disciplina vigente, la competenza dell’AGCM, da esercitarsi su parere dell’ISVAP, che deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a base del provvedimento. Decorso tale termine senza che sia stato reso il parere, l’AGCM può adottare il provvedimento.

All’attuale comma 9 dell’articolo 20 della legge n. 287 del 1990 viene infine preposta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nello stesso articolo.

 

Il comma 2 dell’articolo 26 in esame reca modifiche all’articolo 57 del TUB, tendenti ad esplicitare il coordinamento fra i procedimenti sopra descritti.

In particolare, viene aggiunto a tale articolo un comma 4-bis, che stabilisce, per le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 della legge n. 287 del 1990, le quali riguardino banche, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 della medesima legge.

Viene inoltre aggiunto un comma 4-ter, che fa obbligo alla Banca d’Italia di pubblicare periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali la stessa deve attenersi nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti vigilati.

La Banca d’Italia dovrà inoltre disciplinare con proprio regolamento il procedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttorî, il contraddittorio e verbalizzazione.

 

Al riguardo, la relazione introduttiva ricorda che “…la previsione di criteri preliminari per la valutazione delle operazioni qui considerate è considerata con favore nel più volte richiamato parere della Banca centrale europea, che vi ravvisa un opportuno «mezzo per accrescere la trasparenza e l’oggettività nelle decisioni di autorizzazione» da parte di ciascuna autorità di vigilanza.”.

 

Il comma 3 dell’articolo 26 in esame inserisce infine nel TUB, dopo l’articolo 155, un articolo 155-bis, recante “Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione”, a mente del quale, fino all’adozione del regolamento della Banca d’Italia, previsto dall’articolo 57, comma 4-bis, per la disciplina del procedimento relativo all’istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, che reca norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 


Articolo 27
(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatorî)

 


1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

3. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

4. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

5. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.


 

 

L’articolo 27 in esame provvede a trasferire alle autorità di vigilanza sui mercati bancario, finanziario e assicurativo e sui fondi pensione alcuni poteri di autorizzazione all’esercizio di attività, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni  attualmente spettanti al Ministro o Ministero rispettivamente competente.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame trasferisce alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB).

 

Il richiamato articolo 14 del TUB prevede che la Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 del TUB e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 dello stesso TUB; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26 del TUB; f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.  

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica di tali condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione, e disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività. In mancanza dell’autorizzazione non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese.

 

Il comma 4 dell’articolo 14 del TUB, in particolare, prevede che lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle sopra indicate alle lettere b), c) ed e). L'autorizzazione viene rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

 

L’articolo 45 del TUB, recante disposizioni in tema di Fondo interbancario di garanzia, stabilisce al comma 1 che le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo stesso, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.

Ai sensi del comma 3, l'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Presso il Fondo, secondo il comma 5, è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

 

Il comma 2 dell’articolo 27 in esame dispone il trasferimento alla Banca d’Italia delle funzioni esercitate dal Ministro e dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 128 del TUB.

 

Il richiamato articolo 128 del TUB stabilisce che, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattualipreviste dal titolo VI dello stesso TUB, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB.

Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5[8], i controlli sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.

Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c)[9], i controlli sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3 del TUB.

Con riguardo agli altri soggetti eventualmente individuati dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dal CICR, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

Si ricorda che il precedente articolo 23, comma 1, lettera d), numero 3), trasferisce alla CONSOB le competenze della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, compreso il potere di proporre le sanzioni previste dall’articolo 128. Tali competenze sono esercitate dalla CONSOB sentito il parere della Banca d’Italia medesima.

Il contenuto del presente comma, che trasferisce alla Banca d’Italia i poteri ministeriali d’irrogazione delle sanzioni, previsti dall’articolo 128, appare contraddittorio rispetto al fine inteso dal citato articolo 23, e mal si compone col procedimento ivi prefigurato (proposta delle sanzioni da parte della CONSOB, sentita la Banca d’Italia).

 

 

Il comma 3 dell’articolo 27 in esame prevede che siano trasferite alla Banca d’Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del TUB e 195 del testo unico della finanza di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF).

I richiamati articoli 145 del TUB e 195 del TUB prevedono, in generale, che sia il Ministro dell’economia e delle finanze ad applicare le sanzioni rispettivamente previste, su proposta delle autorità di vigilanza di settore.  

 

Nel dettaglio, l’articolo 145 del TUB prevede che per le violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro dell'economia e delle finanze l'applicazione delle sanzioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.

Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, del TUB  è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino di vigilanza.

Contro il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.

 

L’articolo 195 del TUF prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze.

La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze e all'autorità che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

 

Il comma 4 dell’articolo 27 in esame prevede che siano trasferite all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le funzioni esercitate in materia sanzionatoria dal Ministro delle attività produttive ai sensi degli articoli 4, ultimo comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

 

Il richiamato articolo 4, ultimo comma, della legge n. 576 del 1982 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato.

L’articolo 6, comma quarto, prevede che in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma[10], il legale rappresentante della società fiduciaria o l'agente di cambio o l'apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. La sanzione è irrogata, su rapporto del presidente dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'ISVAP.

 

Il comma 5 dell’articolo 27 in esame dispone il trasferimento alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) delle funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia sanzionatoria previste dall’articolo 18-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

 

Il richiamato articolo 18-bis stabilisce, al comma 1, che chiunque esercita l'attività relativa alla conduzione e gestione di fondi pensione senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

In particolare, il comma 5-bis prevede che le sanzioni amministrative previste sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del TUB, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Di conseguenza, le sanzioni vengono applicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Commissione di vigilanza.


Articolo 28
(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)

 

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

 

 

L’articolo 28 in esame rimette allo statuto della Banca d'Italia il compito di fissare limiti temporali alla carica di Governatore della Banca stessa.

La determinazione di tali limiti temporali dovrà avvenire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai fini della modifica dello statuto si stabilisce l’applicazione della procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, secondo la quale le modifiche dello stesso statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda che, nella disciplina vigente, ai sensi dell’articolo 19 dello statuto della Banca d’Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, il Consiglio superiore nomina e revoca il Governatore, il direttore generale e i due vice direttori generali.

Per l'adozione di siffatti provvedimenti il Consiglio è convocato in seduta straordinaria per invito del più anziano in ordine di nomina e di età tra i suoi componenti, se trattasi della nomina o della revoca del Governatore, ovvero per invito del Governatore, se trattasi della nomina o della revoca del direttore generale e dei due vice direttori generali.

Per la nomina e la revoca del Governatore, il Consiglio è presieduto dal componente più anziano; le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

 

Per la nomina e la revoca del direttore generale e dei due vice direttori generali le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

 

La convocazione del Consiglio in seduta straordinaria per deliberare sui provvedimenti predetti deve aver luogo a cura del Governatore o, secondo i casi, del componente più anziano, quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il Governatore. La convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.

Le nomine e le revoche devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda inoltre che lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea, riguardo al quale ciascuno Stato membro deve assicurare la compatibilità della propria legislazione nazionale,stabilisce, all’articolo 14, paragrafo 2, che gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.

Esso dispone inoltre che un governatore possa essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Il ricorso dev’essere proposto nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

 

In forza dell’ordine di esecuzione contenuto nell’articolo 2 della legge di autorizzazione alla ratifica del trattato di Maastricht, cui è allegato il Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (legge 3 novembre 1992, n. 454), le sopra descritte disposizioni dell’ordinamento nazionale che disciplinano la nomina e la revoca del Governatore della Banca d’Italia debbono intendersi corrispondentemente integrate (in particolare per quanto riguarda le condizioni prescritte per la revoca dalla carica).


Articolo 29
(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema d’indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema d'indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

          b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

          c) salvaguardia dell'esercizio del diritto d'azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);

          d) salvaguardia in ogni caso del diritto dei risparmiatori e degli investitori ad agire avanti agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

          e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

          b) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a) e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico;

          c) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

          d) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;

          e) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.


 

 

L’articolo 29 in esame prevede l’istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema d’indennizzo e di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.

A tal fine vengono conferite apposite deleghe legislative al Governo, che dovranno essere esercitate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Procedure di conciliazione e d’arbitrato e sistema d’indennizzo

Il comma 1 dell’articolo in esame conferisce al Governo delega ad adottare un decreto legislativo per l’istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema d’indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, secondo una serie di princìpi e criteri direttivi.

Nel dettaglio, si prevede che le procedure di conciliazione e di arbitrato debbano svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi alla CONSOB.

Oggetto delle procedure sono le controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi d’informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela.

Si prevede poi la corresponsione di un indennizzo a favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le suddette procedure, la CONSOB abbia accertato l’inadempimento degli obblighi sopra indicati. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi.

Viene in ogni caso salvaguardato l’esercizio del diritto d’azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all’indennizzo che viene riconosciuto.

La lettera d) del comma 1 in esame prevede poi, in particolare, la salvaguardia in ogni caso del diritto dei risparmiatori e degli investitori ad agire avanti agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

 

Il richiamato articolo 3 della legge n. 281 del 1998 prevede che le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge, sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a)  di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b)  di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c)  di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

Gli organismi pubblici indipendenti, e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire ai sensi del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

Le associazioni sopra citate possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

In ogni caso l'azione in discorso può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio, ovvero previsti dal verbale di conciliazione, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'àmbito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, si prevede che comunque le disposizioni in esame non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

 

La lettera e) del comma 1 in esame demanda infine alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, la potestà di emanare disposizioni regolamentari per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori

Il comma 2 dell’articolo 29 in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’istituzione di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori, secondo una serie di princìpi e criteri direttivi.

In particolare, il fondo dovrà esser destinato all’indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), relative agli obblighi nei confronti della clientela, detratti l’ammontare dell’indennizzo eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso già avuti a titolo di risarcimento.

Si prevede che il fondo venga finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del TUF, relative agli obblighi nei confronti della clientela, e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, recante il testo unico bancario (TUB), relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali.

Si stabilisce inoltre che il fondo venga finanziato con le somme di cui al comma 4 dell’articolo 120-ter del medesimo TUB, come introdotto dal provvedimento in esame, relative alla devoluzione allo Stato dei depositi giacenti.

Alla CONSOB viene attribuita la gestione del fondo e la potestà di emanare disposizioni di attuazione. Sarà il legislatore delegato a individuare, poi, i soggetti che possono fruire dell’indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e a determinare la misura massima dell’indennizzo.

Statuto dei diritti del risparmiatore

Il comma 3 dell’articolo 29 in esame ha infine delegato il Governo ad adottare, un decreto legislativo per la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore. La delega dovrà essere esercitata sempre nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Lo statuto, in particolare, dovrà:

a)   individuare l'insieme dei diritti riconosciuti ai risparmiatori e agli investitori;

b)   definire i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori;

c)   definire i criteri per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

 

Si può ricordare che, in àmbito tributario, le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, incidendo anche su rapporti regolati da altre norme di legge, sono state poste con norma di fonte primaria (legge 27 luglio 2000, n. 212).

 

Si segnala che la Commissione affari costituzionali, nel parere espresso sul progetto di legge, ha rilevato la mancanza degli idonei princìpi e criteri direttivi prescritti dall’articolo 76 della Costituzione.

 


Articolo 30
(False comunicazioni sociali)

 


1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dai seguente:

«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.


 

 

L’articolo 30 del disegno di legge in esame provvede alla modifica degli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) del codice civile.

 

Come è noto tali norme, nella loro attuale formulazione, sono state introdotte dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 che, in attuazione dell’articolo 11 della legge delega n. 366 del 2001, ha individuato tre diverse figure di reato: quella di cui all’articolo 2621, diretta a presidiare il bene giuridico collettivo della veridicità e della completezza dell’informazione societaria, ha natura contravvenzionale; le altre due, di cui all’articolo 2622, riguardano l’inedita figura delle false comunicazioni sociali dannose per i creditori e i soci ed hanno natura delittuosa: si tratta, per l’appunto, di due autonome ma identiche ipotesi di delitto, distinte unicamente dal fatto di riguardare l’una, gli illeciti commessi nell’ambito di società quotate e l’altra quelli consumati in seno alle altre società di capitali.

L’oggetto materiale comune a tutte le ipotesi in esame, fermo restando il riferimento alle relazioni e ai bilanci, è costituito dalle “altre comunicazioni sociali” previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico: le comunicazioni devono essere, pertanto, tipiche, anche se facoltative: il che equivale a dire che le comunicazioni atipiche, quand’anche false e potenzialmente lesive degli interessi tutelati dalle norme incriminatici, non possono mai costituire l’oggetto materiale dei reati in esame. Tanto l’articolo 2621 quanto l’articolo 2622, poi, precisano, con riguardo alle omissioni di informazioni, che la comunicazione deve essere imposta dalla legge, quindi obbligatoria: solo in tale ipotesi eventuali comportamenti omissivi compiuti dai soggetti indicati (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori) potranno assumere, qualora ricorrano gli altri elementi previsti, rilevanza penale.

Oltre che previste (o imposte) dalla legge, le comunicazioni devono essere dirette ai soci o al pubblico, non rilevando, pertanto, le comunicazioni interorganiche o quelle dirette ad un unico destinatario privato o pubblico. Al destinatario unico resta l’ordinaria tutela patrimoniale assicurata dall’incriminazione per truffa. Per l’unico destinatario pubblico, invece, qualora si tratti di autorità pubblica di vigilanza, la tutela è racchiusa nel nuovo articolo 2638 del codice civile, riguardante il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tra le comunicazioni incriminabili sono state, inoltre, specificamente indicate quelle (come il bilancio consolidato di gruppo) contenenti informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del gruppo e quelle relative a beni estranei al patrimonio della società, ma da questa fiduciariamente posseduti.

Per quanto riguarda l’elemento oggettivo delle fattispecie in esame, il nucleo del fatto incriminato dalle disposizioni in commento consiste nell’esposizione di fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni, non rispondenti al vero, nonché nella omissione di informazioni la cui comunicazione sia imposta dalla legge (v.supra), sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Tanto l’articolo 2621 che il successivo articolo 2622 del codice civile prevedono che le condotte anzidette debbano essere idonee ad indurre in errore i destinatari (pubblico o soci) sulla predetta situazione; la integrale riproduzione dell’elemento oggettivo della fattispecie contravvenzionale in quelle delittuose ha causato alcune incertezze interpretative con riguardo all’attitudine ingannatoria delle comunicazioni: se tale requisito, infatti, ben si adatta alla figura di reato di pericolo individuata dall’articolo 2621, qualche perplessità suscita, invece, il suo inserimento nell’ambito di figure di reato di danno, quali quelle di cui all’articolo 2622. In particolare, una rigorosa applicazione delle disposizioni dettate da tale ultima norma porterebbe ad escludere la sussistenza del reato nella ipotesi in cui il previsto danno patrimoniale alla società, ai soci, ai creditori, ovvero ad altri soggetti, si sia verificato, ma le false comunicazioni sociali da cui il predetto nocumento sia scaturito siano prive della prescritta attitudine ingannatoria (idoneità ad indurre in errore i destinatari).

Relativamente all’evento del reato, mentre la fattispecie di cui all’articolo 2621,come già accennato, può considerarsi reato di mera condotta (perché tale contravvenzione si perfezioni è sufficiente, infatti, la diffusione di comunicazioni non veritiere, dotate di attitudine ingannatoria, con l’intenzione di indurre in errore i soci ed il pubblico o al fine di conseguire un ingiusto profitto), le due fattispecie delittuose disciplinate dall’articolo 2622 appartengono, invece, alla categoria dei reati di danno: la diminuzione del patrimonio dei soci o dei creditori è strutturata, dunque, come evento del delitto, realizzando così un’evidente analogia con il paradigma della truffa. La configurazione di un evento di danno incide, inoltre, sulla determinazione del momento consumativo del reato che dovrà essere individuato in quello in cui si produce il danno economico al patrimonio dei soci o dei creditori.

Tutte le fattispecie introdotte dal D.Lgs n. 61 del 2002 (sia quella di natura contravvenzionale, sia quella di natura delittuosa) contemplano casi di non punibilità del fatto: anzitutto il fatto non è punibile se è il frutto di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta; la punibilità è, altresì, esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo o comunque determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, comune a tutte le fattispecie di reato (sia a quella di cui all’articolo 2621, sia a quelle di cui all’articolo 2622), è richiesto un dolo specifico intenzionale, racchiuso nella locuzione “con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico”, che va ad aggiungersi al dolo generico avente ad oggetto gli elementi strutturali del fatto.

Ad integrare il reato, sotto il profilo psicologico, è altresì necessario che il soggetto attivo si proponga l’ulteriore scopo “di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”, locuzione talmente utilizzata nell’ambito dei reati di natura patrimoniale, da non richiedere particolari commenti, se non per specificare che tra “gli altri” per i quali il soggetto agente può proporsi di conseguire un profitto (ingiusto), dovrebbe ricomprendersi anche la società.

Il delitto previsto dal comma 1 dell’articolo 2622 del codice civile è procedibile esclusivamente a querela della persona offesa e, quindi, dei soci o dei creditori danneggiati, contrariamente a quanto previsto per la fattispecie di natura contravvenzionale e per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci e creditori di società quotata, procedibili, invece, d’ufficio. Il comma 2 dell’art. 2622 prescrive che si proceda a querela anche qualora il fatto integri altro delitto in danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, a meno che tale ulteriore delitto non sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Circa i rilievi mossi da dottrina e giurisprudenza relativamente alla circostanza che il fatto meno grave sia perseguibile d’ufficio e quello più grave a querela, si ricorda che la relazione di accompagnamento al disegno di legge delega sostiene che “i soci potrebbero preferire non portare all’esterno irregolarità che avrebbero l’effetto di danneggiare l’immagine commerciale dell’impresa”.

 

 

Si espongono di seguito le innovazioni introdotte nell’ambito dei suddetti articoli del codice civile dalla norma in esame.

Occorre in primo luogo ricordare che relativamente all’articolo 2621, in cui si disciplina la fattispecie di false comunicazioni sociali, fermi restando tutti gli elementi costitutivi del reato precedentemente illustrati (oggetto materiale, elemento oggettivo, elemento soggettivo, condizioni di procedibilità, ipotesi di non punibilità del fatto), nonché la sua natura contravvenzionale, si è proceduto: ad ampliare il novero dei soggetti attivi mediante la indicazione, accanto agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; ad innalzare la pena edittale dell’arresto da un anno e sei mesi a due anni.

Altra novità consiste nella introduzione di una sanzione amministrativa da irrogare ai soggetti che, pur avendo diffuso false comunicazioni sociali dotate di attitudine ingannatoria, con lo scopo di indurre in errore i soci o il pubblico e al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, non sono sanzionabili penalmente in quanto ricorre una delle ipotesi di non punibilità di cui ai commi terzo e quarto ( si ricorda che il fatto non è punibile se è il frutto di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta; la punibilità è, altresì, esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo o comunque determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%).

Si introduce, pertanto, accanto ad un illecito penale di natura contravvenzionale, un illecito di natura amministrativa che ha in comune con il primo tutti gli elementi costitutivi, ad eccezione di quello consistente nel raggiungimento delle predette soglie e che è punito con la sanzione pecuniaria da dieci a cento quote, nonché con l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni.

 

Si osserva come il riferimento alla sanzione delle quote sembri ricollegarsi alle previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel caso di commissione di determinati reati nel loro interesse da parte dei dirigenti: ai sensi dell’ articolo 10 del suddetto provvedimento la sanzione pecuniaria viene applicata alla persona giuridica per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l’importo di una quota varia da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni e viene stabilito a seconda della situazione economica dell’ente, al fine di rendere efficace la sanzione pecuniaria.

Per quanto concerne, poi, l’ulteriore sanzione dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per un periodo che può variare dai sei mesi ai tre anni conseguente all’illecito amministrativo, si ricorda come l’articolo 35-bis del codice penale, anche in relazione a ipotesi di maggiore gravità (condanna all’arresto derivante dalla commissione di reati di natura contravvenzionale), preveda una analoga sanzione, ma di durata sensibilmente inferiore (da quindici giorni a due anni);

 

Di portata più ampia appare l’intervento concernente l’articolo 2622, in cui si disciplinano due differenti ipotesi di delitto di false comunicazioni sociali, l’una commessa nell’ambito di società quotate e l’altra consumata in seno alle altre società di capitali.

Una prima innovazione riguarda, anche in tal caso, l’ampliamento del novero dei soggetti attivi del reato mediante la indicazione, accanto agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; altra modifica concerne l’evento e i soggetti passivi del reato: oltre alla diminuzione del patrimonio dei soci o dei creditori, acquista rilevanza anche quella del patrimonio della società e, nella ipotesi di false comunicazioni relative a società quotate, il grave nocumento ai risparmiatori; in particolare quando si verifichi quest’ultima eventualità la pena da irrogare può variare da due a sei anni.

La disposizione in esame sembra intesa a porre rimedio ad un’incongruenza rilevata dalla dottrina[11] all’indomani della entrata in vigore del nuovo articolo 2622: nell’ambito della vigente fattispecie penale, infatti, mentre da un lato il pubblico rileva sotto un triplice profilo (le comunicazioni sociali per avere rilevanza penale devono essere dirette ai soci o al pubblico ed essere idonee a indurre in errore questi ultimi; l’elemento soggettivo del reato consiste, tra l’altro, nella intenzione di ingannare i soci o il pubblico), dall’altro il danno patrimoniale considerato è soltanto quello prodotto ai soci e ai creditori, ai quali soli è attribuito il diritto di querela: i terzi non soci né creditori non possono considerarsi soggetti passivi né la diminuzione subita dal loro patrimonio evento del reato.

Il nocumento al risparmio si considera grave quando riguarda un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT (attualmente si tratta di circa 28500 persone) o, in alternativa, se consiste nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del PIL.

 

Nessun riferimento è presente nel testo del disegno di legge alla fonte cui far riferimento per la individuazione del valore del prodotto interno lordo: andrebbe, pertanto, valutata l’opportunità di inserire un riferimento all’ultima rilevazione operata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Potrebbe inoltre valutarsi l’opportunità di sostituire la denominazione di “censimento ISTAT” con quella di “censimento generale della popolazione”.

 

Anche nell’ambito dell’articolo 2622 è stata inserita una ipotesi di illecito amministrativo che ha in comune con le fattispecie delittuose tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi, ad eccezione del requisito consistente nel raggiungimento delle soglie prescritte per l’irrogazione delle sanzioni penali: nel caso in cui amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori,dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, con l’intenzione di ingannare il pubblico o i soci e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico espongano fatti materiali falsi (ovvero omettano informazioni imposte dalla legge) in modo idoneo da indurre in errore i destinatari, ma le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, ovvero determinano una alterazione del risultato economico di esercizio non superiore all’1% o una variazione del patrimonio netto non superiore al 5%[12], tali soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e con l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni[13].


Articolo 31
(Omessa comunicazione del conflitto d’interessi)

 


1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:

«Art. 2629-bis. - (Omessa comunica­zione del conflitto d'interessi). - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del medesimo codice civile».


 

 

L’articolo 31 del testo unificato riproduce il contenuto dell’articolo 45 del disegno di legge del governo (C. 4705).

La disposizione inserisce nel codice civile, nel capo relativo agli illeciti commessi dagli amministratori, il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

La fattispecie viene così delineata dal nuovo articolo 2629-bis del codice civile:

 

§      soggetti attivi del reato possono essere l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di:

-       una società quotata in borsa (nel mercato italiano o in quello di uno degli altri Stati membri dell’UE);

-       di una società emittente strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

-       di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensidella normativa in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993), assicurativa (L. n. 576/1982), in tema di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998) e di fondi pensione (D.Lgs. n. 124/1993).

 

§      La condotta consiste nella violazione degli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma del codice civile, e dunque essenzialmente dell’obbligo di comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l’amministratore o il componente del consiglio di gestione abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; nonché dell’obbligo, per l’amministratore delegato, di astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

 

§      L’evento è dato dalla produzione di danni alla società o a terzi.

 

§      La sanzione è fissata nella reclusione da 1 a 3 anni. Si ricorda inoltre che, comunque, ai sensi dell’articolo 2391 del codice civile, l’amministratore risponderà anche dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione e dei danni che siano derivati alla società dall’utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

 

Il comma 2 dell’articolo 31 - apportando una modifica all’articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - prevede che a seguito dell’accertamento della fattispecie penale di omessa comunicazione del conflitto di interesse, se il delitto è stato commesso nell’interesse della società, alla società si applichi la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

 

Si ricorda che il decreto legislativo opta per un sistema commisurativo della sanzione pecuniaria “per quote”, che opera attraverso due fasi: nella prima fase il giudice determina l’ammontare del numero delle quote sulla scorta degli indici di gravità (articolo 11, comma 1) , mentre nella seconda egli qualifica il valore monetario della singola quota considerando le condizioni economiche dell'ente (articolo 11, comma 2). Ciò avviene nel rispetto del minimo e del massimo fissati dalla legge delega (legge n. 300 del 2000):

-    la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a mille;

-    l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

 


Articolo 32
(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo)

 


1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico».


 

 

L’articolo 32 interviene sull’articolo 193 del T.U. in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998), introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei componenti degli organi di controllo.

 

L’articolo 193 del testo unico (Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione) prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 103.291 euro nei seguenti casi:

-        a carico di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società, enti o associazioni e non osserva le disposizioni in tema di informazione societaria di cui agli articoli 113, 114 e 115 del testo unico (prospetto di quotazione e comunicazioni al pubblico e alla CONSOB);

-        in caso di violazione delle disposizioni relative agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 120 TU) e agli obblighi relativi ai patti parasociali (art. 122 TU);

-        a carico dei sindaci e degli amministratori delle società di revisione che omettono comunicazioni alla CONSOB (art. 149, comma 3, TU per quanto riguarda i sindaci e art. 162, comma 3, TU per quanto riguarda le società di revisione).

 

In particolare, aggiungendo il comma 3-bis, l’articolo in commento sanziona i componenti degli organi di controllo che omettono di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni relative al cumulo degli incarichi, di cui all’articolo 148-bis del TU (introdotto dall’articolo 2 del testo unificato, al cui commento si rinvia).

L’articolo 32 prevede per questa fattispecie la decadenza dall’incarico e una sanzione pecuniaria individuata nel doppio della retribuzione annua prevista per l’incarico per il quale è stata omessa la comunicazione.

La sanzione amministrativa non si applica laddove l’omissione della comunicazione integri una fattispecie di reato.


Articolo 33
(Ricorso abusivo al credito)

 


1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 218. - (Ricorso abusivo al credito). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».


 

 

L’articolo 33 del testo unificato interviene sulla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) per modificare il delitto di ricorso abusivo al credito.

 

Attualmente, ai sensi dell’articolo 218 della legge fallimentare il delitto è commesso dall’imprenditore esercente un’attività commerciale che ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

Soggetto attivo è dunque l’imprenditore in stato d’insolvenza, mentre la condotta si concreta in una attività diretta ad ottenere credito, accompagnata dall’occultamento del proprio stato di dissesto. L’elemento soggettivo richiesto, trattandosi di reato di pericolo, è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di far ricorso al credito nonostante il pericolo che lo stato di dissesto possa recare danno ai creditori, indipendentemente dal raggiungimento dello scopo.

La sanzione consiste nella reclusione fino a 2 anni, unita all’inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed all'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 3 anni.

Le disposizioni dell’articolo 218 si applicano anche agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite (art. 225 L.F.) nonché all’institore dell’imprenditore dichiarato fallito (art. 227 L.F.).

 

L’articolo 33 sostituisce l’articolo 218 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La nuova fattispecie di reato di ricorso abusivo al credito presenta alcune caratteristiche analoghe alla disciplina attualmente vigente; in particolare, invariate risultano la condotta e le sanzioni accessorie. Le novità riguardano:

 

§      i soggetti attivi del reato, individuati negli amministratori, nei direttori generali, nei liquidatori e negli imprenditori esercenti un’attività commerciale;

 

§      la sanzione, che viene individuata nella reclusione da 6 mesi a tre anni;

 

§      la previsione di un aumento di pena quando il soggetto attivo del reato operi in società con azioni quotate in mercati regolamentari italiani o di altri paesi dell’Unione europea (soggette dunque alla disciplina del D.Lgs. n. 58 del 1998, parte IV, titolo III, capo II).


Articolo 34
(Falso in prospetto)

 


1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'inve­stimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.


 

 

L’articolo 34 del disegno di legge riscrive la fattispecie del falso in prospetto attualmente disciplinata dall’articolo 2623 del codice civile, di cui viene disposta l’abrogazione.

Ponendo fine ai contrasti interpretativi sulla riconducibilità alla categoria delle “comunicazioni sociali” del prospetto informativo per gli investimenti, derivanti dalla collocazione della norma nell’ambito del codice civile, l’illecito viene “trasferito” in un articolo aggiuntivo, il 173-bis, del T.U.F.(D.Lgs n. 58/1998).

 

L’articolo 2623 c.c. come riformato dal D.Lgs n. 61 del 2002, disciplina il falso in prospetto come fattispecie speciale rispetto agli illeciti previsti dagli articoli 2621 e 2622 (false comunicazioni sociali). La norma distingue due ipotesi, pur unificate dall’identica condotta: una fattispecie di pericolo, punita in via contravvenzionale, ed una di danno, avente natura di delitto.

Si prevede, infatti, che chiunque, per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti informativi per gli investimenti o per l’ammissione ai mercati regolamentati o nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubblico di acquisto e di scambio, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari, espone false informazioni ed occulta dati e notizie in modo idoneo ad indurre i suddetti destinatari in errore, è punito con l’arresto fino a un mese se la condotta non ha loro causato un danno patrimoniale. Ferma l’identità della condotta, l’ipotesi è punita con la reclusione da uno a tre anni quando, invece, i destinatari del prospetto subiscono un danno patrimoniale.

A parte la sanzione, l’unico elemento distintivo tra le due fattispecie riguarda, quindi, l’evento dannoso.

 

Nell’ambitodel nuovo articolo 173-bis viene eliminato il riferimento al reato di danno e, contestualmente, la residua fattispecie di pericolo viene trasformata da contravvenzione in delitto, punito, pertanto, con la pena della reclusione da uno a cinque anni: il nuovo trattamento sanzionatorio risulta, dunque, nel complesso aggravato, sia perché ad un reato di pericolo, attualmente punito con l’arresto, viene applicata la pena della reclusione, sia perché tale pena, attualmente prevista per il solo reato di danno, viene comunque aumentata nella sua entità (in particolare il limite massimo edittale è portato da tre a cinque anni).

Rispetto al vigente articolo 2623, inoltre, pur essendo mantenuto l’elemento soggettivo del dolo specifico, esso concerne la sola “intenzione di ingannare” i destinatari del prospetto.


Articolo 35
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
 delle società di revisione)

 


1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175, sono premessi i seguenti:

«Art. 174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). - 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci delle società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

«Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). - 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità».


 

 

L’articolo 35 del disegno di legge aggiunge due articoli al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, volti a disciplinare due distinte ipotesi di reato, la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 174-bis) e la corruzione dei revisori (articolo 174-ter).

 

L’articolo 174-bis, in particolare, prevede un illecito che riguarda i responsabili della revisione delle società quotate o emettitrici di strumenti finanziari diffusi, ponendosi, pertanto, in rapporto di specialitàrispetto alle fattispecie già regolate dall’articolo 2624 del codice civile, che continuerà ad applicarsi con riferimento ai responsabili della revisione di tutte le persone giuridiche non ricomprese nell’ambito circoscritto dall’articolo 174-bis.

Il vigente articolo 2624 del codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) prevede due distinte figure criminose che hanno sostituito la singola fattispecie di cui all’articolo 175 del T.U.F.: una di natura contravvenzionale e l’altra di natura delittuosa, che, a differenza della prima, si realizza al verificarsi di un danno patrimoniale. Il primo comma della norma in esame stabilisce che i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. La fattispecie delittuosa di cui al secondo comma, invece, punisce con la reclusione da uno a quattro anni i revisori che abbiano con l’indicata condotta cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

 

La nuova disposizione provvede a collocare nell’ambito del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ferma restando la operatività della fattispecie di cui al citato articolo 2624 del codice civile, nei limiti sopra indicati, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, riguardante le società con azioni quotate, le società da queste controllate e le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo116 dello stesso testo unico[14].

La norma in esame dispone la reclusione da uno a cinque anni per i responsabili della revisione che, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari: anche in tal caso si tratta di una fattispecie delittuosa di pericolo, non essendo necessario, per la configurabilità del reato, il verificarsi di un effettivo danno patrimoniale.

Come per il citato articolo 173-bis,l’elemento soggettivo richiesto è il dolo specificolimitato alla “intenzione di ingannare” e, rispetto alla analoga fattispecie di pericolo di cui all’articolo 2624 del codice civile, l’entità e la natura della pena sono modificate: in particolare si prevede la pena della reclusione (applicabile, in base all’articolo 2624, al solo reato di danno ivi disciplinato) da uno a cinque anni (l’articolo 2624 dispone, invece, per la fattispecie di natura contravvenzionale di pericolo, l’arresto fino ad un anno e per quella delittuosa di danno la reclusione da uno a quattro anni).

La finalità del conseguimento di un ingiusto profitto, che nella fattispecie di cui all’articolo 2624 del codice civile concorre ad integrare l’elemento psicologico del reato, figura, invece, unitamente ad altri elementi, al comma 2 della disposizione in esame come circostanza aggravante: si prevede, infatti, l’aumento della reclusione fino alla metà quando il fatto illecito sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con i dirigenti – amministratori, direttori generali, sindaci – della società assoggettata a revisione.

Si dispone, infine, che le pene previste dalla norma in esame si applichino anche ai terzi “corruttori”(a coloro cioè che danno o promettono l’utilità), nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione che abbiano concorso a commettere il fatto.

 

L’articolo 174-ter introduce una figura di reato (corruzione dei revisori) che, riprendendo alcuni elementi presenti nella fattispecie di cui al vigente articolo 2635 del codice civile, è diretta a sanzionare alcune condotte illecite degli amministratori, dei responsabili della revisione, nonché dei dipendenti delle società di revisione.

 

L’articolo 2635 del codice civile (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) punisce con la reclusione sino a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. Si procede a querela della persona offesa

 

Come per l’articolo 174-bis, oggetto della attività di revisione devono essere le società con azioni quotate, le società da queste controllate e le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del medesimo testo unico. Soggetti attivi del reato sono, come accennato, gli amministratori, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti di una società di revisione che – fuori dei casi di cui all’articolo 174-bis – per denaro o altra utilità data o promessa compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio. La pena prevista, applicabile anche ai terzi che promettono o danno l'utilità, è, anche in questo caso, la reclusione da uno a cinque anni.

Rispetto alla fattispecie di cui all’articolo 2635 del codice civile, quella in esame si distingue per essere di pericolo e non di danno (la norma codicistica richiede l’ulteriore elemento del nocumento alla società), per disporre la procedibilità d’ufficio anziché a querela della persona offesa, per la previsione di una pena edittale più elevata nel massimo.


Articolo 36
(False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)

 


1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 192-bis. - (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila curo. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».


 

 

L’articolo 36 introduce nell’ambito del T.U.F. un nuovo articolo, il 192-bis, checoncerne le false comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate.

L’articolo 192-bis, in particolare, prevede, salvo che il fatto costituisca reato, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo e ai direttori generali delle società quotate nei mercati regolamentati che:

a)  nei termini e con le modalità decise dalla CONSOB, non diffondano annualmente le informazioni sull’adesione a codici di comportamentopromossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull’osservanza dei relativi impegni;

b)  nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulghino o lascino divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società ai codici di comportamento o alla loro applicazione.

Come sanzione accessoria per la violazione dei suddetti obblighi è prevista, inoltre, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale; le spese relative alla applicazione di tale sanzione sono sostenute dai soggetti cui è imputabile la condotta illecita.

 


Articolo 37
(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)

 


1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le sanzioni amministrative pecunia­rie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, determinate in una somma di denaro, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.

4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

          «1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie;».

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.


 

 

L’articolo 37 del testo unificato riproduce sostanzialmente, nei primi tre commi, il contenuto dell’articolo 46 del disegno di legge governativo (C. 4705). La disposizione stabilisce il raddoppio delle sanzioni penali e l’aumento delle sanzioni amministrative previste dalla normativa volta, in generale, a tutelare i risparmiatori.

In particolare,

 

§      sono raddoppiate le sanzioni penali previste dalla disciplina in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993), dalla disciplina in tema di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998), di vigilanza sulle assicurazioni (L. n. 576/1982) e da quella in tema di fondi pensione (D.Lgs. n. 124/1993) (comma 1);

 

§      sono raddoppiate le sanzioni penali previste dagli articoli 2625, 2635 e 2637 del codice civile limitatamente alle condotte dei responsabili del controllo contabile o della revisione, nonché le pene previste dall’articolo 2638 del codice civile, quando la violazione riguardi una società quotata in borsa o comunque emittente strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante (comma 2);

 

La disposizione richiama le seguenti fattispecie previste dal codice civile:

-        Impedito controllo (art. 2625 c.c.): si ha quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione (sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro se la condotta non ha cagionato un danno ai soci, altrimenti reclusione fino ad un anno previa querela della persona offesa);

-        Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.): si ha quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società (reclusione sino a tre anni per i soggetti elencati e per chi dà o promette utilità, previa querela della persona offesa);

-        Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): si ha quando vengono diffuse notizie false, ovvero poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari (reclusione da uno a cinque anni);

-        Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): si ha illecito penale quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima (reclusione da 1 a 4 anni).

 

§      sono quintuplicate[15] le sanzioni amministrative pecuniarie, determinate in una somma di denaro, previste dalla disciplina in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993), dalla disciplina in tema di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998), da quella in tema di fondi pensione (D.Lgs. n. 124/1993) e di vigilanza sulle assicurazioni (L. n. 576/1982) (comma 3). Laddove le sanzioni siano indicate solo nel minimo l’aumento non viene applicato; diversamente, le sanzioni indicate solo nel massimo vengono quintuplicate;

 

§      sono raddoppiate le sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, laddove reati in materia societaria previsti dal codice civile siano commessi da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, nell'interesse della società (sanzioni previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231[16]) (comma 5).

 

Infine, il comma 4 dell’articolo in commento - emendando l’articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001)[17] - dispone che il Governo, nell’emanare i decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni, debba riformulare l'apparato sanzionatorio prevedendo il raddoppio delle sanzioni penali e la quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Si fa presente che tale ultima disposizione si sovrappone, almeno in parte, a quelle di cui ai commi precedenti, in cui si provvede ad aumentare direttamente, tra l’altro, le sanzioni in materia di vigilanza sulle assicurazioni, disciplinate alla legge n. 576 del 1982.


Articolo 38
(Sanzioni accessorie)

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui ai decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;

          b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;

          c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;

          d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;

          e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.


 

 

L’articolo 38 del testo unificato, che riproduce in larga parte il contenuto dell’articolo 47 del disegno di legge C. 4705, delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l’introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali in materia di società e di consorzi previste dal codice civile (titolo XI del libro V, artt. 2621-2641) ed alle sanzioni previste dalla normativa in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993), in tema di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998), di vigilanza sulle assicurazioni (L. n. 576/1982) e di fondi pensione (D.Lgs. n. 124/1993).

 

Si fa presente che dal tenore letterale della norma in esame non appare chiaro se le sanzioni accessorie precedentemente illustrate si riferiscano ai soli illeciti penali ovvero anche a quelli amministrativi.

 

Nel disciplinare le sanzioni accessorie il Governo dovrà attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

§      la durata delle sanzioni accessorie non dovrà superare i 3 anni e dovrà essere commisurata alla gravità della violazione desunta da una serie di indici, individuati dall’articolo 133 del codice penale (lettera a);

 

L’articolo 133 del codice penale prevede che il giudice, per stabilire quale pena applicare in concreto all'interno del minimo e del massimo imposti dalla legge, debba tener conto di due criteri, l'uno oggettivo e l'altro soggettivo: la gravità del reato commesso e la capacità di delinquere del reo. La prima si desume da:

a)    ogni modalità dell'azione o dell'omissione che ha causato il reato;

b)    dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa;

c)    dall'intensità del dolo o dal grado della colpa.

La capacità di delinquere, che consiste nella soggettiva possibilità che il soggetto commetta ulteriori reati, si desume invece:

a)    dai motivi per delinquere e dal carattere del reo;

b)    dai precedenti penali e giudiziari dell'imputato e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo antecedenti al reato;

c)    dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

d)    dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

 

La disposizione in commento, pur richiamando interamente l’articolo 133 del codice penale, sembra riferirsi ai soli criteri inerenti alla gravità dei reati;

 

§      dovranno essere previste, fra le sanzioni accessorie, la sospensione o decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti (lettera b), ovvero l’interdizione dalle cariche (lettera c), presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero società;

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 32-bis del codice penale, l’interdizione e sospensione dagli uffici direttivi è una pena accessoria che comporta il divieto di rivestire gli uffici di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e tutti gli uffici di rappresentanza nelle imprese e nelle persone giuridiche in genere, per la durata della pena principale. Consegue a ogni condanna non inferiore a 6 mesi di reclusione per delitti commessi con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti all'ufficio svolto.

 

§      dovrà inserirsi la previsione che della condanna alla sanzione pecuniaria, nonché alla sanzione accessoria sia data pubblicità a spese del condannato sui mezzi di comunicazione, nei locali aperti al pubblico delle banche e delle finanziarie presso le quali l’autore della violazione ricopriva cariche o era dipendente (lettera d);

 

§      dovrà essere prevista la sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente (lettera e).

 

L’istituto della confisca è disciplinato in generale dall’articolo 240 del codice penale. Si tratta di una misura di sicurezza disposta dal giudice, consistente nel ritiro, da parte dell'autorità giudiziaria, di oggetti pertinenti al reato; può essere obbligatoria o facoltativa.

È facoltativa la confisca riguardante: a) le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato; b) le cose che rappresentano il prodotto del reato; c) le cose che rappresentano il profitto del reato.

È obbligatoria la confisca riguardante: a) le cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè ciò che l'agente ha ricevuto per commetterlo; b) le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono reato, anche se non è stata pronunciata condanna.


Articolo 39
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)

 


1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».


 

 

L’articolo 39 in esame sopprime la Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all’articolo 110 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

La Commissione, avente composizione mista e formata da rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di organi della pubblica amministrazione, era stata istituita dall’articolo 3 del regio decreto 20 dicembre 1893, n. 670, come organo di alta vigilanza sugli istituti che con la Banca d’Italia, istituita nello stesso anno, esercitavano la prerogativa di emettere biglietti di banca pagabili al portatore e a vista.

Tale funzione è stata confermata nel testo unico testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910 n. 204. La sua rilevanza si è venuta riducendo a séguito delle modificazioni intervenute nell’ordinamento, segnatamente con la riforma della Banca d’Italia e con la riorganizzazione della vigilanza bancaria, operate dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

La creazione della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali, prevista nel 1992 dal trattato sull'Unione europea, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, ha aperto una transizione compiuta il 1° gennaio 2002 con il passaggio alla moneta dell’euro, a séguito della quale appare superata la funzione di vigilanza su una non più attuale ipotesi di emissione monetaria effettuata a livello nazionale.

 

Il comma 2 dell’articolo 39 in esame abroga di conseguenza gli articoli 110, e 112 del testo unico approvato con regio decreto n. 204 del 1910.

 

Nel dettaglio, il richiamato articolo 110 prevede che, agli effetti della vigilanza sugli istituti di emissione è istituita una commissione permanente presieduta dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Essa è composta: di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive, e, in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine; di cinque membri nominati per decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministero del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), udito il Consiglio dei Ministri.

I membri di nomina governativa sono:

1)  un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

2)  un presidente o consigliere della Corte dei conti;

3)  il direttore generale del tesoro;

4)  l'ispettore generale per la vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli;

5)  il direttore generale del credito e della previdenza presso il Ministero di agricoltura industria e commercio (ora Ministero dell’economia e delle finanze).

La commissione elegge nel suo seno un vice presidente.

Secondo il richiamato articolo 112, la Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal Ministro del tesoro, estenderà il suo esame sopra:

a)  le proposte di modificazione allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;

b)  le proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

c)  e, in generale, sopra tutti i provvedimenti indispensabili all’attuazione della medesima legge.

Alla Commissione è comunicata, per il suo parere, la relazione di cui nell'articolo 47 del testo unico.

 

Lo stesso comma 2 dell’articolo 39 in esame sopprime, all’articolo 47, primo comma, secondo periodo, del medesimo testo unico, il riferimento al parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione.

 

Il richiamato articolo 47 prevede che il Banco di Napoli presenti ogni anno al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione sull'andamento del servizio di cui agli artt. 45 e 46. La relazione, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione, è presentata al Parlamento dal Ministro.


Articolo 40
(Termini per gli adempimenti previsti dalla presente legge)

 


1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della medesima legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 2391-ter e nell'articolo 2428, secondo comma, numero 2-bis), del codice civile, introdotti dall'articolo 7, commi 1 e 4, della presente legge, si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge adeguano al limite ivi previsto l'ammontare dei crediti loro concessi precedentemente a tale data. Qualora non vi provvedano, decadono dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo da loro rivestite presso la banca che li ha concessi, o, se sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, non possono esercitare il diritto di voto inerente alte azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.

6. Le disposizioni degli articoli 120-bis, 120-ter e 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Alla medesima data entra in vigore il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della presente legge. Entro lo stesso termine è emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 7 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane Spa» provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo 120-bis, commi 1, 2 e 3, per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data. Per i contratti relativamente al quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, il termine indicato all'articolo 120-ter, comma 3, del citato testo unico è ridotto a cinque anni; per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei sette anni e sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, lo stesso termine è ridotto a sette anni e sei mesi. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 9 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

7. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

L’articolo 40 in esame reca, per un verso, la disciplina dei termini per gli adempimenti previsti dal presente provvedimento e, per altro verso, regola alcune situazioni di diritto transitorio.

In relazione alle modificazioni introdotte alla disciplina delle società, il comma 1 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le società iscritte nel registro delle imprese debbano provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questo introdotte.

Il comma 2 prevede che, in relazione all’istituzione dell’albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell’articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, fino alla costituzione dello stesso continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31, nel testo attualmente vigente.

Secondo il comma 3, le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del TUF introdotti dall’articolo 6, comma 1, del presente provvedimento, relativi agli obblighi posti in tema di trasparenza delle società estere, si applicano alle società che vi sono soggette a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ai sensi del comma 4, le disposizioni contenute negli articoli 2391-bis e 2428, secondo comma, numero 2-bis), del codice civile in tema di operazioni con parti correlate, come introdotti dall'articolo 7, commi 1 e 2, del presente provvedimento, si applicano a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il comma 5, in relazione alla concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari, stabilisce che i soggetti indicati nel nuovo comma 4-bis dell’articolo 53 del testo unico bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB), introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame, debbano adeguare al limite ivi previsto l’ammontare dei crediti loro concessi precedentemente a tale data entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Ove non provvedano ad effettuare tale adeguamento, è sancita la decadenza dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo da loro rivestite presso la banca che li ha concessi, o, se sottoscrittori di patti parasociali, è fatto ad essi divieto di esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.

Il comma 6 stabilisce, in relazione alla disciplina dei depositi giacenti presso le banche, che entrino in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:

a) le disposizioni degli articoli 120-bis, 120-ter e 120-quater del TUB, aggiunti dall’articolo 13, comma 1,del presente provvedimento;

 

Per conseguenza, sarà efficace da tale data il richiamo delle medesime disposizioni introdotto dall’articolo 13, comma 2, nel regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, emanato con D.P.R. n. 144 del 2001.

 

b) il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile, come modificato dall'articolo 13, comma 3, del presente provvedimento.

Entro lo stesso termine di sei mesi deve essere emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal comma 7 dell’articolo 120-bis del TUB.

Nei successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane S.p.A.» devono provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 120-bis, commi 1, 2 e 3 (cioè, compiere le ricerche riferite ai depositi) per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data.

Per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, il termine indicato all’articolo 120-ter, comma 3, è ridotto a cinque anni; per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei sette anni e sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, lo stesso termine è ridotto a sette anni e sei mesi.

La relazione introduttiva spiega che tale meccanismo motivando che “…poiché in questa prima attuazione dovranno prendersi in considerazione depositi non movimentati per un periodo di tempo ben più lungo del quinquennio, e considerandosi che l’articolo 119, comma 4, del testo unico bancario prescrive alle banche di mantenere la documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, si è altresì previsto un termine più breve per la conservazione delle somme provenienti da contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni per un periodo più lungo di cinque anni. Qualora non risultino operazioni negli ultimi dieci anni, il termine di deposito presso la Banca d’Italia è quindi ridotto a cinque anni; qualora non risultino operazioni negli ultimi sette anni e sei mesi, è invece ridotto a sette anni e sei mesi. Ciò anticipa la devoluzione al bilancio dello Stato: si è tuttavia ritenuto che la maggiore durata del periodo d’inattività dei depositi di provenienza consenta ragionevolmente di presumere l’inesistenza o la mancanza d’interesse dei titolari, e in ogni caso che l’inerzia nell’esercizio del diritto prolungantesi complessivamente per un quindicennio costituisca elemento sufficiente per giustificare una previsione legislativa che ne disponga l’estinzione senza attendere il decorso dell’intero termine stabilito in via ordinaria”.

Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 dell’articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 9 dell'articolo 120-bis del TUB.

Il comma 7 prevede infine che la disposizione di cui all’articolo 161, comma 4, del TUF, relativo alla previsione di un’assicurazione per l’esercizio dell’attività di revisione contabile, come sostituito dall’articolo 18, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si precisa che, fino a tale data, continueranno ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo e comma, nel testo attualmente vigente.


Articolo 41
(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.


 

 

L’articolo 41 in esame delega il Governo a provvedere, mediante l’adozione di uno o più decreti legislativi, all’adeguamento del testo unico bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni del presente provvedimento, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

La delega legislativa conferita dovrà essere esercitata  entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Secondo la relazione introduttiva, la delega in esame “… ha quindi carattere precipuamente ricognitivo, salva la potestà di operare le conseguenti modificazioni testuali, compresa la soppressione delle disposizioni da ritenersi abrogate perché incompatibili.”.

 


Articolo 42
(Procedura per l’esercizio delle deleghe legislative)

 


1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.


 

 

L’articolo 42 in esame provvede a porre una disciplina uniforme della procedura per l’esercizio di tutte le deleghe legislative previste nel presente provvedimento.

 

Nel dettaglio, si prevede che gli schemi dei decreti legislativi previsti devono essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega.

Le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione.

Ove il termine per l'espressione del parere decorra senza che lo stesso sia rilasciato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Qualora, invece, il termine previsto per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.


Elenco delle disposizioni vigenti
espressamente modificate dal progetto di legge

 


Articoli del
Codice civile

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

1841

13

sostituito

2391-ter

7

aggiunto

2393

3

aggiunto un comma dopo il secondo

2393, quarto comma

3

sostituito

2393-bis, secondo comma

3

modificato

2400

2

aggiunto comma in fine

2409-duodecies, quinto comma

3

modificato

2409-quaterdecies, primo comma

2, 7

modificato

2409-septiesdecies

2

aggiunto comma in fine

2409-noviesdecies

7

modificato

2412

11

aggiunto comma dopo il settimo

2428, secondo comma, numero 2-bis

7

aggiunto

2434, primo comma

15

modificato

2621

30

sostituito

2622

30

sostituito

2623

34

abrogato

2625

37

aumento della misura della sanzione

2629-bis

31

aggiunto

2635, primo comma

15

modificato

2635, 2637, 2638

37

aumento della misura della sanzione

2638, primo e secondo comma

15

modificato


 

Articoli del
Codice procedura civile

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

50-bis, primo comma, numero 5)

15

modificato

 

 

Articoli del
Codice penale

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

32-bis, primo comma

15

modificato

35-bis, primo comma

15

modificato

622, secondo comma

15

modificato

 


 

Articoli del TUB
(D.Lgs. 385/1993)

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

14, co. 4

27

trasferimento di competenze

45

27

trasferimento di competenze

53, co. 4, primo, secondo e terzo periodo

8

modificati

53, co. 4-bis, 4-ter e 4-quater

8

aggiunti

57, co. 4-bis e 4-ter

26

aggiunti

116, co. 1

12

aggiunto un periodo dopo il primo

116, co. 2

23

modificato

117, co. 8

23

modificato

120-bis, 120-ter e 120-quater

13

aggiunti

127, co. 3

23

sostituito

128, co. 1

23

sostituito

128, co. 2

23

abrogato

128, co. 5

23

modificato

128

27

trasferimento di competenze

129

24

trasferimento di competenze

136, co. 2-bis

8

aggiunto

136, co. 3

8

modificato

145

27

trasferimento di competenze

155-bis

26

aggiunto

 

L’articolo 37 prevede che:

§      le sanzioni penali previste dal D.Lgs. n. 385/1993 sono raddoppiate;

§      le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 385/1993 sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.


 

Articoli del TUF
(D.Lgs. 58/1998)

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

6, co. 2-bis

10

aggiunto

21, co. 1, lett. a)

14

aggiunto periodo in fine

21, co. 2-bis

14

aggiunto

24-bis

16

aggiunto

25-bis

11

aggiunto

25-ter

11

aggiunto

30, co. 9

11

modificato

31, co. 4

14

sostituito

31, co. 5

14

modificato

31, co. 6

14

sostituito

62, co. 2-bis

14

aggiunto

62, co. 3-bis

14

aggiunto

64, co. 1, lett. c)

14

modificato

64, co. 1-bis e 1-ter

14

aggiunti

74, co. 1-bis

14

aggiunto

94, co. 5-bis

14

aggiunto

100, co. 1, lett. f)

11

abrogata

114, co. 3

14

sostituito

114, co. 5-bis

14

aggiunto

115, co. 1, lett. b)

14

sostituita

115, co. 1, lett. c)

14

modificata

115, co. 1, lett. c-bis)

14

aggiunta

115, co. 2

14

modificato

116, co. 2

18

modificato

117-bis e 117-ter

14

aggiunti

118, co. 2

11

abrogato

118-bis

14

aggiunto

124-bis e 124-ter

14

aggiunti

126-bis

5

aggiunto

139, co. 1

4

modificato

145, co. 6

3

modificato

145-bis

17

aggiunto

147-ter

1

aggiunto

147-quater

1

aggiunto

147-quinquies

1

aggiunto

148 co. 1, lett. c) e d)

2

abrogate

148 co. 2

2

sostituito

148 co. 3, lett. c)

2

modificato

148 co. 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater

2

sostituiti

148-bis

2

aggiunto

149, co. 1, lett. c-bis)

2

aggiunta

149, co. 4-ter

2

modificato

151, co. 1

2

modificato

151, co. 2, terzo periodo

2

modificato

151-bis, co. 1, primo periodo

2

modificato

151-bis, co. 3, secondo periodo

2

modificato

151-ter, co. 1, primo periodo

2

modificato

151-ter, co. 3, secondo periodo

2

modificato

152, co. 1

2

sostituito

154-bis

14

aggiunto

159

18

sostituito

160, co. 1

18

sostituito

161, co. 4

18

modificato

162, co. 1

18

aggiunto periodo in fine

162, co. 2

18

sostituito

162, co. 3-bis

18

aggiunto

163, co. 1

18

sostituito

163, co. 2, lett. c-bis)

18

aggiunta

165, co. 1-bis

18

aggiunto

165-bis

18

aggiunto

165-ter, 165-quater, 165-quinquies, 165-sexies, 165-septies

6

aggiunti

173-bis

34

aggiunto

174-bis e 174-ter

35

aggiunti

190

14

sostituito

190-bis

10

aggiunto

191, co. 1

14

modificato

192-bis

36

aggiunto

193, co. 1

14

sostituito

193, co. 3, lett. a)

2

sostituita

193, co. 3-bis

32

aggiunto

195, co. 9

14

sostituito

195

27

trasferimento di competenze

196-bis

14

aggiunto

 

 

L’articolo 37 prevede che:

§      le sanzioni penali previste dal D.Lgs. n. 58/1998 sono raddoppiate;

§      le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 58/1998 sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.


 

Articoli del
R.D. 204/1910

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

47

39

modificato

110 e 112

39

abrogati

 

 

 

 

Articoli del
R.D. 267/1942

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

218

33

sostituito

 

 

 

 

Articoli della
L. 576/1982

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

4, sesto comma e 6, quarto comma

27

trasferimento di competenze

 

L’articolo 37 prevede che:

§      le sanzioni penali previste dalla legge n. 576/1982 sono raddoppiate;

§      le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 576/1982 sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.

 

 

 

 

Articoli della
Legge 287/1990

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

20, rubrica

26

modificata

20, co. 2-8

26

sostituiti

20, co. 9

26

modificato

 


 

Articoli del
D.Lgs. 124/1993

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

9-ter, co. 3

23

modificato

17, co. 2, lett. e), f) e h)

23

abrogate

17, co. 2-bis

23

aggiunto

18-bis, co. 5-bis

27

trasferimento di competenze

 

L’articolo 37 prevede che:

§      le sanzioni penali previste dal D.Lgs. n. 124/1993 sono raddoppiate;

§      le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 124/1993 sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.

 

 

 

Articoli del
D.Lgs. 174/1995

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

38, co. 3

23

modificato

72, co. 1

23

modificato

109, co. 4

23

modificato

 

 

 

Articoli del
D.Lgs. 175/1995

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

41, co. 1 e 2

23

modificati

83, co. 1

23

modificato

 

 

 

Articoli del
D.P.R. 144/2001

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

2, co. 3

13

modificato

 

 

Articoli del
D.Lgs. 231/2001

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

25-ter, co. 1, lett. r)

31

modificata

25-ter

37

raddoppio delle sanzioni pecuniarie

 

 

 

Articoli della
Legge 229/2003

Articoli
del progetto di legge

Intervento effettuato

4, co. 1, lett. h), n. 1-bis)

37

aggiunto

 

 


Proposte di legge
A.C. 2436 e abb.-A

”Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”

 


 

N. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
VI (FINANZE) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO E TURISMO)

 

presentata alla Presidenza il 18 febbraio 2005

(Relatori: Gianfranco CONTE, per la VI Commissione;
SAGLIA
, per la X Commissione)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2436, d'iniziativa dei deputati

 

ARMANI, CANELLI, LANDOLFI, LEO,
ANTONIO PEPE, GAMBA, AIRAGHI

¾¾

 

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 27 febbraio 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

NOTA:     Per i testi dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.


n. 4543, d'iniziativa dei deputati

BENVENUTO, LETTIERI, GRANDI, PINZA, PISTONE

¾¾

Introduzione dell'articolo 25-bis della legge 31 ottobre 2003,
n. 306, in materia di disciplina del contrasto degli abusi di
mercato finanziario

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 5 dicembre 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

n. 4551, d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, BENVENUTO

¾¾

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/87/CE,
relativa alla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 10 dicembre 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

n. 4586, d'iniziativa dei deputati

LA MALFA, TABACCI, PATRIA, LEO

¾¾

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, in materia di obbligazioni dei soggetti con elevata
concentrazione dell'esposizione debitoria verso le banche

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 23 dicembre 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾



n. 4622, d'iniziativa dei deputati

DILIBERTO, ARMANDO COSSUTTA, RIZZO, BELLILLO, MAURA COSSUTTA, NESI, PISTONE, SGOBIO, VERTONE

¾¾

Norme per il rafforzamento dei poteri di controllo
della Banca d'Italia

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 20 gennaio 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

n. 4639, d'iniziativa dei deputati

FASSINO, AGOSTINI, VIOLANTE, BERSANI, VISCO, BENVENUTO, GAMBINI, BOGI, INNOCENTI, MONTECCHI, CALZOLAIO, MA­GNOLFI, RUZZANTE, ADDUCE, ALBONETTI, ANGIONI, BELLINI, BIELLI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BUGLIO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CHIANALE, CHIARO­MONTE, CHITI, CIALENTE, CORDONI, CRISCI, DAMERI, DE BRASI, ALBERTA DE SIMONE, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, FOLENA, FRANCI, GALEAZZI, GA­SPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GUER­ZONI, LABATE, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, MANCINI, MANZINI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAU­RANDI, MAZZARELLO, MELANDRI, MOTTA, NIEDDU, NIGRA, OLI­VIERI, OTTONE, PANATTONI, PIGLIONICA, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RAVA, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, SANDI, SASSO, SCIACCA, SEDIOLI, SERENI, SPINI, TIDEI, TOCCI, TO­LOTTI, MICHELE VENTURA, VIANELLO, VIGNI, ZANI, ZANOTTI

¾¾

Disposizioni per la tutela del risparmio e in materia di vigilanza

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 27 gennaio 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾


sul

DISEGNO DI LEGGE

n. 4705

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

di concerto con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

e con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

¾¾

Interventi per la tutela del risparmio

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 16 febbraio 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4746, d'iniziativa dei deputati

ANTONIO PEPE, LANDI DI CHIAVENNA, AIRAGHI, AMO­RUSO, CANNELLA, FOTI, GALLO, GARNERO SANTANCHÈ, ANGELA NAPOLI, PATARINO

¾¾

Delega al Governo per la definizione
di strumenti a tutela dei risparmiatori

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 20 gennaio 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾



n. 4747, d'iniziativa dei deputati

LETTA, PINZA, CASTAGNETTI, VERNETTI, MACCANICO, LETTIERI, SANTAGATA, STRADIOTTO, SORO, RUGGERI, MICHELI, PISTELLI, LADU

¾¾

Istituzione del Sistema di tutela del risparmio

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 25 febbraio 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

n. 4785, d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

¾¾

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di
società di revisione dei conti

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 4 marzo 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

n. 4971, d'iniziativa dei deputati

COSSA, MILIOTO, CENTO
¾¾

Istituzione del Fondo di indennizzo a tutela dei
sottoscrittori di obbligazioni non intermediari

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 5 maggio 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾



sul

DISEGNO DI LEGGE

n. 5179-ter

presentato dal ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

¾¾

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva  2003/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o

l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che

modifica la direttiva 2001/34/CE

¾¾¾¾¾¾¾¾

[Già articolo 9 del disegno di legge n. 5179, approvato dal Senato della Repubblica
il 20 luglio 2004, nel testo approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 27 ottobre 2004]

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

e sulla

PROPOSTA DI LEGGE

n. 5294, d'iniziativa dei deputati

GRANDI, BENVENUTO, TOLOTTI, CRISCI, LETTIERI,
NANNICINI, BELLINI, CENNAMO, OTTONE
¾¾

Disposizioni per favorire il risarcimento dei risparmiatori
vittime di grandi crisi finanziarie

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 23 settembre 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾


 


Onorevoli Colleghi! - A seguito del dissesto finanziario di alcuni importanti gruppi industriali italiani, la cui insolvenza ha recato grave danno non soltanto ai possessori di strumenti finanziari da questi emessi, ma anche, in generale, alla fiducia dei risparmiatori e dei mercati finanziari, all'inizio del 2004, le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati, congiuntamente con le Commissioni riunite 6a (Finanze) e 10a (Industria) del Senato della Repubblica, hanno ritenuto di dover approfondire l'analisi dei problemi posti in luce da queste vicende, in vista della conse­guente adozione delle necessarie misure legislative.

L'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, conclusasi nel mese di marzo 2004, ha mirato all'individuazione degli elementi critici manifestatisi nel concreto svolgimento delle vicende Cirio e Parmalat e, parallelamente, alla ricostruzione sistematica - sul piano delle norme e delle prassi degli operatori - del complesso funzionamento dei rapporti fra i soggetti pubblici e privati che interagiscono nel sistema economico-finanziario.

A seguito dell'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, le Commissioni VI e X hanno avviato l'esame dei numerosi progetti di legge recanti interventi diretti a garantire una migliore tutela dei risparmiatori e a ristabilire la piena fiducia degli operatori finanziari internazionali. Si è trattato di un lavoro lungo e intenso, non sempre semplice, ma che ha consentito - attraverso un proficuo confronto parlamentare - di pervenire alla definizione di un testo unificato, il quale traduce in norme legislative gran parte delle conclusioni cui si era pervenuti nel corso della citata indagine conoscitiva.

Il provvedimento che le Commissioni riunite VI e X sottopongono all'esame dell'Assemblea si articola in sei titoli, i quali recano, rispettivamente, modifiche alla disciplina delle società per azioni (articoli da 1 a 6), disposizioni in materia di conflitti d'interessi e disciplina delle attività finanziarie (articoli da 7 a 17), disposizioni in materia di revisione dei conti (articolo 18), disposizioni concernenti le autorità di vigilanza (articoli da 19 a 29) e modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative (articoli da 30 a 38); il titolo VI (articoli da 39 a 42) contiene le disposizioni transitorie e finali.

Con riguardo alla disciplina delle società per azioni, già in sede di indagine conoscitiva era stato evidenziato come la sempre più sofisticata articolazione delle piramidi societarie e l'operatività internazionale dei grandi gruppi industriali e dei conglomerati finanziari polifunzionali abbiano fatto emergere i limiti di un assetto di governo societario incentrato prevalentemente sulla regolazione dei rapporti tra gli azionisti e gli amministratori, da cui deriva un sistema restìo a garantire un'autentica dialettica endosocietaria tra il socio di controllo e gli altri detentori d'interessi, azionisti di minoranza, investitori e risparmiatori. Si è pertanto ritenuta indispensabile, nel testo normativo proposto, una revisione dell'attuale assetto regolamentare, nel senso di garantire una maggiore tutela dell'investitore/risparmiatore.

Si è infatti constatato come anche l'adesione volontaria delle imprese quotate alle migliori prassi internazionali dei codici di autodisciplina, se non è sorretta da un'adeguata trasparenza della catena informativa societaria, e dunque da puntuali obblighi giuridici di pubblicità e da conseguenti poteri sanzionatori dell'autorità di vigilanza, possa addirittura ingigantire le asimmetrie informative del mercato (e quindi anche le dimensioni di eventuali crisi).

L'esistenza di un articolato sistema di controlli interni, fondati sulla presenza maggioritaria di amministratori indipendenti, come previsto in esistenti codici di autodisciplina, non è apparsa infatti sufficiente a garantire la dialettica societaria indispensabile al buon andamento dell'impresa.

Per tale ragione, il titolo I del progetto di legge in esame interviene sulla disciplina delle società per azioni, al fine di rafforzare i controlli interni sulla gestione delle imprese e la sorveglianza sulla corretta rappresentazione della loro situazione finanziaria. I controlli operati da organismi interni all'impresa rappresentano infatti il primo presidio per evitare che si verifichino comportamenti fraudolenti atti a comprometterne la stabilità.

Per tutelare i risparmiatori ed evitare ulteriori «fallimenti del mercato» si è provveduto a potenziare l'efficacia dei meccanismi di controllo interni, favorendo la dialettica rappresentativa nella compagine sociale, attraverso un sensibile rafforzamento del ruolo di controllo degli azionisti di minoranza.

In questa direzione, l'intervento in materia di società con azioni quotate nei mercati regolamentati ha inteso superare alcune questione irrisolte, concernenti la funzionalità dei nuovi modelli di amministrazione e controllo introdotti dalla riforma del diritto societario in relazione alla prevenzione dei possibili conflitti d'interessi, sia con riferimento agli organi di controllo interno, scelti dal medesimo socio di controllo che nomina gli amministratori, sia in relazione alla posizione dei revisori contabili, anch'essi individuati dal socio di controllo e potenzialmente interessati a rapporti di consulenza.

Alla luce delle inefficienze riscontrate nei meccanismi di controllo endosocietari, le Commissioni hanno pertanto ritenuto opportuno introdurre ulteriori garanzie a presidio dell'indipendenza, dell'efficienza e della trasparenza dell'operato degli organi di controllo interno, delineando un intervento correttivo in materia di diritto societario diretto a:

valorizzare l'interesse delle minoranze a verificare la correttezza e la regolarità della gestione societaria, prevedendo a tal fine una loro rappresentanza sia nel consiglio di amministrazione, sia nell'organo di controllo, ed estendendo al contempo i necessari poteri di controllo;

attribuire all'autorità di vigilanza, anziché allo statuto, il potere di stabilire le modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza, prevedendo altresì che il presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo della gestione sia nominato dall'assemblea tra i membri eletti dalla minoranza;

rafforzare i sistemi interni di controllo, mediante l'ampliamento delle competenze e dei poteri degli organi a ciò deputati e introducendo forme di pubblicità e limiti al cumulo degli incarichi di controllo presso le società che fanno ricorso al capitale di rischio;

prevedere una specifica responsabilità personale a carico dei dirigenti degli uffici amministrativi e finanziari per l'incompletezza o la falsità dei documenti da essi prodotti o utilizzati per predisporre il bilancio e per il caso di scorretta tenuta delle scritture.

Nella prospettiva adottata, intesa al rafforzamento della dialettica intrasocietaria, s'innestano poi altri interventi diretti a potenziare ulteriormente il ruolo degli azionisti di minoranza. A tale riguardo è stato previsto, ad esempio, l'abbassamento del quorum richiesto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, nonché altre misure volte ad agevolare la partecipazione della minoranza alla formazione delle decisioni dell'assemblea dei soci delle società con azioni quotate. Di particolare rilievo è inoltre la disposizione in base alla quale l'organo di controllo deve esprimere all'unanimità un parere, fornito di efficacia vincolante, per la nomina della società di revisione da parte dell'assemblea.

Oltre alle linee di riforma prospettate, le Commissioni, conformemente alle conclusioni della indagine conoscitiva, sono intervenute anche in relazione ai princìpi di governo societario stabiliti nei codici di autodisciplina delle società quotate. In tale ambito, si è inteso garantire una maggiore pubblicità delle modalità concrete di adesione a tali princìpi, onde prevenire effetti distorsivi che possono derivare dalla mancanza di un sistema di controlli e di sanzioni circa la veridicità delle informazioni fornite al mercato.

Una particolare attenzione è stata poi rivolta alla nuova disciplina dei cosiddetti controlli esterni, che ha inteso salvaguardare l'efficacia dell'attività di revisione contabile neutralizzando i possibili conflitti d'interessi, emersi a seguito dei recenti casi di dissesto finanziario. In proposito, le Commissioni hanno introdotto significative misure incidenti sia sulle società di revisione e sui soggetti con esse collegati, sia direttamente sulle persone fisiche in esse operanti, demandando all'autorità di vigilanza la determinazione delle caratteristiche degli incarichi e dei rapporti suscettibili di compromettere l'indipendenza della società di revisione. Vengono inoltre individuati direttamente taluni servizi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete non possono fornire nei riguardi della società sottoposta alla revisione o delle società da essa controllate, collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo.

Sempre in tema d'incompatibilità, è stato introdotto il divieto di conferire l'incarico di revisione a soggetti che versino in situazioni di conflitto d'interessi, derivanti da rapporti professionali intercorsi nel triennio antecedente tra i gruppi cui appartengono la società sottoposta a revisione e il soggetto incaricato della revisione stessa, ovvero da circostanze di qualsiasi altro tipo atte a comprometterne l'indipendenza. È inoltre previsto un congruo periodo di tempo entro il quale a chi abbia prestato la propria opera nell'ambito della società di revisione è precluso di assumere incarichi presso la società che ha conferito il mandato.

Coerentemente con le conclusioni cui è pervenuta l'indagine conoscitiva, le Commissioni, nel titolo II del progetto di legge che giunge ora all'esame dell'Assemblea, hanno affrontato in modo specifico il tema del conflitto d'interessi, sia nella gestione della società, sia nel rapporto tra banche e imprese.

A tale ultimo riguardo, deve ricordarsi che nel corso dell'indagine conoscitiva è stato più volte evidenziato come possano determinarsi situazioni in cui la presenza di esponenti di imprese debitrici nei consigli di amministrazione delle società bancarie produce palesi conflitti d'interessi fra il ruolo di gestore della banca, la cui attività dovrebbe tendere a una sana e prudente gestione della stessa, e il ruolo di imprenditore, interessato a diventare beneficiario di credito per la propria azienda. L'emergere del nuovo modello di banca universale e la progressiva trasformazione della banca tradizionale nella nuova figura dell'intermediario bancario e finanziario polifunzionale hanno accentuato questa tendenza, portando ad un sempre più stretto coinvolgimento delle banche nelle vicende dei grandi gruppi industriali.

Ciò posto, le Commissioni hanno inteso delineare un intervento di riforma diretto a imporre la trasparenza dei rapporti di partecipazione al capitale bancario e dei rapporti di finanziamento che legano reciprocamente le banche e le imprese loro azioniste, al fine di prevenire il conflitto d'interessi nel quale versa l'imprenditore che, azionista della banca, sia anche prenditore di credito da parte della stessa, precludendo a tale soggetto, quando l'esposizione debitoria ecceda una data soglia rilevante, la possibilità di esercitare qualsiasi influenza sulle decisioni riguardanti le scelte d'indirizzo e la gestione della società bancaria.

Nella medesima prospettiva della prevenzione dei conflitti d'interessi è stata inoltre introdotta un'apposita delega legislativa riguardante la disciplina di tali conflitti nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi.

Per quanto attiene più in generale ai mercati finanziari, oltre alle norme in materia di obblighi informativi circa i prodotti finanziari emessi da banche e i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione, nonché a quelle in materia di circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali, le Commissioni hanno delineato un intervento di riforma volto a risolvere il problema, esistente nell'ambito dei servizi d'investimento, della separazione delle strutture organizzative nel sistema della banca universale, stabilendo che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro (cosiddette «muraglie cinesi») e, per le banche, distinte anche dalle strutture destinate all'esercizio dell'attività bancaria, al fine di evitare la contaminazione fra l'interesse dell'intermediario e gli indirizzi adottati nella prestazione dei suddetti sevizi ai clienti.

Per quanto attiene alla riforma delle funzioni di vigilanza, le Commissioni, riconoscendo la validità del modello del mercato regolamentato, hanno inteso rafforzare i presìdi posti a tutela degli investitori e dei risparmiatori, ampliando l'operatività di tale modello e rafforzandone le regole, le procedure e i controlli, ancora più necessari in un'ottica globalizzata e con scenari internazionali aperti.

L'intervento sull'attuale assetto delle funzioni di vigilanza è apparso, in particolare, necessario alla luce dell'evoluzione emersa in sede europea, nella quale è in atto un processo di convergenza di tali funzioni, che ha già realizzato l'unificazione del mercato dei valori mobiliari e condurrà, entro un periodo assai breve, ad un mercato unico dei servizi finanziari; ciò ha posto, sul piano interno, il problema d'introdurre adeguati correttivi all'attuale suddivisione delle competenze in materia di vigilanza.

Rispetto a tale esigenza, le Commissioni, conformemente con le conclusioni dell'indagine, hanno ritenuto ancora prematura una radicale trasformazione dell'attuale assetto della vigilanza e, in particolare, la previsione di un'unica autorità competente in materia di banche, intermediari mobiliari e assicurazioni.

È stata pertanto confermata e rafforzata la scelta, per altro già parzialmente operata dall'ordinamento, di un modello di vigilanza per finalità, caratterizzato dalla presenza di più autorità, ciascuna competente per uno degli obiettivi generali della regolamentazione (stabilità - correttezza e trasparenza - concorrenza).

In questa prospettiva si è pertanto mantenuta alla Banca d'Italia la competenza in materia di stabilità macroeconomica, ossia relativa alla prevenzione di crisi bancarie di portata sistemica, e di stabilità microeconomica, ossia relativa alla conservazione di condizioni di equilibrio economico e patrimoniale al livello dei singoli intermediari finanziari. Della CONSOB è stato invece esaltato il ruolo di protezione degli investitori, da realizzarsi garantendo sia la trasparenza delle informazioni sia la correttezza dei comportamenti degli intermediari. I poteri di tale istituzione sono stati pertanto sensibilmente rafforzati e le competenze in materia di trasparenza sono state estese nei confronti di tutti gli intermediari finanziari.

Il rafforzamento del modello di vigilanza per finalità ha infine condotto a proporre che siano estese al settore bancario le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il riconoscimento della competenza dell'Autorità garante anche con riferimento al settore bancario è stato attuato mediante l'introduzione di forme di coordinamento tra l'attività di quest'ultima e quella della Banca d'Italia, che, senza determinare procedure eccessivamente complesse ed esposte al rischio di esiti paralizzanti, appare in grado di assicurare una saggia ponderazione fra le esigenze della concorrenza e quelle della stabilità.

Nell'ambito della disciplina dell'attività di vigilanza bancaria - tema sul quale le Commissioni hanno svolto un'approfondita analisi, con particolare riguardo ai principali assetti istituzionali delle banche centrali, compreso quello della Banca centrale europea - è stata introdotta una specifica disposizione volta a demandare allo statuto della Banca d'Italia l'individuazione di un limite temporale al mandato del Governatore, nel rispetto dell'autonomia istituzionalmente spettante all'organo di vigilanza.

Per quanto attiene alla vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione, le Commissioni hanno ritenuto che i caratteri specifici dei due settori giustifichino la permanenza nell'ordinamento di due organismi, ISVAP e COVIP, dotati di competenze in materia di vigilanza rispettivamente sui settori delle assicurazioni e dei fondi pensione.

Per quanto riguarda più in generale la disciplina delle autorità preposte alla funzione di vigilanza, sono state introdotte significative novità in tema di motivazione degli atti delle autorità, nonché elementi di razionalizzazione e coordinamento nella regolamentazione delle medesime, allo scopo di rafforzarne la coerenza e l'efficacia, secondo una logica sistematica.

Con la nuova disciplina organizzativa delle autorità di vigilanza si è inteso perseguire in particolare l'obiettivo di un maggiore coordinamento tra le stesse, che si manifesta, innanzitutto, attraverso un più intenso scambio d'informazioni e un più ampio confronto nello svolgimento delle rispettive attività. In tale prospettiva si colloca la norma volta a costituire un apposito organismo di coordinamento che si riunisca periodicamente al fine di realizzare un più efficace raccordo tra indirizzi e attività delle autorità stesse.

Da ultimo, il progetto di legge in esame ha operato un rafforzamento delle sanzioni amministrative e penali in materia societaria, cui si accompagna la previsione di sanzioni accessorie di tipo interdittivo, consistenti nella sospensione o decadenza dalle cariche, e di strumenti efficaci per determinare conseguenze negative di carattere reputazionale, consistenti nella piena pubblicità delle misure afflittive di fronte al mercato. Per prevenire mancanze nel funzionamento della catena di controllo sulla produzione di dati e di notizie all'interno delle società, sono state individuate nuove fattispecie sanzionatorie e nuovi profili di responsabilità, introducendo nell'ordinamento, per garantire la genuinità del dato informativo di base, una specifica responsabilità a carico dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

 

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Per chiarire le scelte normative effettuate appare opportuno, dopo l'esposizione sintetica del contenuto e delle finalità generali del provvedimento, offrire un esame puntuale delle singole disposizioni, che verranno quindi presentate partitamente, articolo per articolo, raggruppate nei sei titoli dei quali si compone il presente progetto di legge.

 

1.  Modificazioni alla disciplina delle società per azioni.

 

Le modificazioni alla disciplina delle società per azioni, contenute nel titolo I, intervengono sull'organizzazione e sui poteri degli organi d'amministrazione e di controllo delle società per azioni (principalmente di quelle con azioni quotate in mercati regolamentati) nonché sulla disciplina dell'azione di responsabilità e di taluni istituti previsti in favore dei soggetti che detengono partecipazioni di minoranza nel capitale sociale. Viene altresì introdotta una disciplina speciale riguardante i rapporti tra le società italiane e le società estere aventi sede legale negli Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e della gestione finanziaria delle società.

Per quanto specificamente riguarda l'organizzazione delle società quotate, si è inteso in primo luogo valorizzare l'interesse delle minoranze a verificare la correttezza e la regolarità della gestione societaria. A questo fine si è previsto che le minoranze stesse siano rappresentate nel consiglio d'amministrazione, oltre che nell'organo di controllo, e che possano disporre dei poteri necessari per esercitare efficacemente la funzione di controllo, pur senza pregiudizio per i diritti della maggioranza. La formulazione delle disposizioni ha inteso raggiungere il maggior grado possibile di equivalenza negli effetti delle modificazioni sui tre diversi modelli di ordinamento societario, introdotti nell'ordinamento dalla riforma operata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e con i successivi decreti integrativi e correttivi, per evitare i rischi di «arbitraggio normativo» che - secondo quanto segnalato anche dal Ministro dell'economia e delle finanze nella seduta del 18 novembre 2004 - potrebbe derivare da un trattamento difforme tra i modelli medesimi.

In particolare, l'articolo 1 inserisce nel capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, una nuova sezione IV-bis riguardante la disciplina speciale degli organi d'amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale nuova disciplina prescrive l'elezione dei membri del consiglio d'amministrazione sulla base di liste, rimettendo allo statuto della società la determinazione della quota minima di partecipazione necessaria per la loro presentazione, ma stabilendo che tale quota non possa essere fissata in una misura superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

L'introduzione del voto di lista è volta principalmente a far sì che la minoranza possa essere rappresentata all'interno del consiglio d'amministrazione. A questo fine, è stato disposto che almeno uno dei membri di questo sia espresso dalla lista di minoranza la quale abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo con la lista di maggioranza. Resta pertanto escluso che questa seconda lista possa essere, ad esempio, una lista presentata da soggetti che abbiano stipulato patti o accordi con i sottoscrittori della lista di maggioranza.

In aggiunta al rappresentante della minoranza, nei consigli d'amministrazione composti di più di sette membri è inoltre prescritta la presenza di un ulteriore membro fornito dei requisiti d'indipendenza determinati dalla legge (in particolare, non può essere legato agli amministratori della società da rapporti di parentela o affinità né versare in altre situazioni considerate suscettibili di comprometterne l'indipendenza) e, se lo statuto della società lo preveda, dai requisiti ulteriori indicati da codici di comportamento. La determinazione delle forme per la designazione di tali membri indipendenti è rimessa allo statuto della società, che è autorizzato a derogare in questo caso al principio del voto di lista: è parso infatti opportuno ammettere modi diversi d'integrazione del collegio nel caso in cui le liste presentate non contenessero soggetti forniti di idonei requisiti (soprattutto nell'ipotesi in cui il numero degli amministratori venga determinato dall'assemblea, a norma dell'articolo 2380-bis, quarto comma, del codice civile, e non sia quindi prevedibile il superamento della soglia oltre la quale è richiesta la nomina del membro indipendente).

Per le società organizzate secondo il sistema monistico, è espressamente fatto salvo il disposto dell'articolo 2409-septies-decies del codice civile, il cui secondo comma prescrive che almeno un terzo dei componenti del consiglio d'amministrazione sia costituito da soggetti indipendenti. Per questo, si è ritenuto inutile imporre in questo modello societario la presenza di un ulteriore membro indipendente nel caso in cui l'organo sia composto da più di sette membri. Il funzionamento del sistema - il quale si fonda su un consiglio d'amministrazione e su un comitato di controllo costituito al suo interno - ha reso inoltre necessario prevedere che il rappresentante della minoranza possieda i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la partecipazione all'organo di controllo. Il rappresentante della minoranza eletto nel consiglio d'amministrazione deve infatti entrare a far parte del comitato per il controllo sulla gestione (com'è esplicitato nel successivo articolo 2) e deve pertanto possedere ab origine le qualità a tal fine richieste.

Il descritto schema non si è ritenuto invece interamente proponibile per le società organizzate secondo il sistema dualistico, fondato su un consiglio di sorveglianza e su un consiglio di gestione nominato da quest'ultimo fra soggetti ad esso estranei. Infatti, poiché in questo modello l'organo amministrativo non è nominato dall'assemblea, risultava impossibile assicurare la partecipazione della minoranza attraverso un sistema d'elezione. D'altronde, l'incompatibilità - statuita dagli articoli 2409-novies, quarto comma, e 2409-duodecies, decimo comma, lettera b), del codice civile - tra gli incarichi di componente dell'uno e dell'altro collegio precludeva in questo caso anche l'applicazione del metodo adottato per assicurare la rappresentanza della minoranza nel sistema monistico, ossia l'identità del rappresentante in entrambi gli organi. Né è parsa opportuna, per gli elementi di arbitrio che sembrava introdurre, la terza soluzione astrattamente proponibile, quella cioè di conferire al rappresentante della minoranza nel consiglio di sorveglianza il potere di nominare individualmente un componente del consiglio di gestione, indipendentemente dalle decisioni collegiali. La presenza di un membro di minoranza (fornito degli ulteriori poteri determinati dall'articolo 2) nel consiglio di sorveglianza si è ritenuta comunque sufficiente al raggiungimento dei fini sopra illustrati, nel quadro dei rapporti che intercorrono in questo modello fra l'organo d'amministrazione e l'organo di controllo. Ci si è pertanto limitati a richiedere, in questo caso, che, qualora il consiglio di gestione sia composto di più di quattro membri, almeno uno dei suoi componenti sia fornito dei prescritti requisiti d'indipendenza.

Il quadro delle misure adottate per quanto riguarda la disciplina degli organi d'amministrazione delle società con azioni quotate si completa attraverso la previsione che rende più rigide le condizioni soggettive per l'assunzione di incarichi di amministrazione e controllo, prescrivendo che coloro i quali svolgono tali funzioni debbano possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo (la cui determinazione, rimessa a decreto del Ministro della giustizia, è attualmente contenuta nel decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162).

L'articolo 2 contiene le disposizioni relative agli organi di controllo, in parziale correlazione con quanto previsto nell'articolo 1 per gli organi d'amministrazione.

In particolare, il potere di stabilire le modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza da parte dei soci di minoranza, attualmente rimesso all'atto costitutivo della società, viene trasferito alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nel caso del comitato per il controllo sulla gestione, attese le particolari modalità di formazione dell'organo, il rappresentante della minoranza è direttamente individuato nel membro del consiglio di sorveglianza eletto dalla minoranza stessa, secondo quanto esposto nell'illustrazione del precedente articolo 1.

È previsto inoltre che il presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione sia nominato dall'assemblea tra i membri eletti dalla minoranza (considerandosi l'eventualità che lo statuto attribuisca alle minoranze un maggior numero di rappresentanti nell'organo di controllo). La stessa prescrizione non è estesa al consiglio di sorveglianza delle società organizzate secondo il sistema dualistico, in considerazione della peculiarità delle sue attribuzioni, che, come è noto, comprendono anche taluni poteri spettanti, negli altri modelli societari, all'assemblea.

Ulteriori disposizioni riguardano le condizioni soggettive richieste per l'assunzione dell'incarico di componente degli organi di controllo. In particolare, l'incompatibilità prevista dall'articolo 148, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria viene estesa anche a coloro che siano legati da rapporti di natura professionale (e non più soltanto patrimoniale) alla società, alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo; vengono altresì presi in considerazione - in aggiunta a quelli intercorrenti con le persone giuridiche - gli analoghi rapporti intercorrenti con gli amministratori della società, con i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, e con gli amministratori delle società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo, nonché i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado.

La determinazione degli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità è rimessa - come già attualmente previsto - a un regolamento (la cui natura viene specificata mediante il riferimento all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP. Viene confermato che il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, dichiarata dal consiglio d'amministrazione (nelle società organizzate secondo il modello ordinario o quello monistico) ovvero dall'assemblea (per le società organizzate secondo il modello dualistico). In caso d'inerzia dell'organo sociale competente, è previsto il potere sostitutivo della CONSOB, esercitabile su impulso di qualsiasi soggetto interessato, ovvero anche d'ufficio, qualora l'autorità venga comunque a conoscere l'esistenza della causa di decadenza. Non è parso possibile estendere ulteriormente l'applicazione di tale potere, in quanto la latitudine e la varietà dei rapporti che possono determinare una situazione d'incompatibilità - e quindi una causa di decadenza - è tale da rendere impraticabile il controllo sistematico da parte dell'autorità di vigilanza.

Viene affrontato inoltre il problema del cumulo degli incarichi, limitatamente ai soggetti che esercitano incarichi di controllo presso le società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Mentre infatti l'idoneità professionale dei soggetti cui sono attribuiti gli incarichi d'amministrazione attiene all'interesse della società, che ragionevolmente sceglierà i propri amministratori fra persone che siano effettivamente in grado di esercitare in modo proficuo l'ufficio, per quanto riguarda i titolari degli incarichi di controllo ricorre anche un interesse pubblico affinché la scelta cada su soggetti cui l'eccesso di occupazioni non impedisca di adempiere effettivamente alle funzioni di controllo, le quali costituiscono presidio per la correttezza e la legalità della gestione societaria.

Si è pertanto previsto che, mediante regolamento della CONSOB, siano stabiliti limiti al numero degli incarichi di controllo contemporaneamente esercitabili. Sono sottoposti a tali limiti, come detto, i componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, cioè delle società la cui presenza sul mercato del capitale di rischio accresce l'interesse pubblico a garantire la correttezza della loro gestione. Per il computo è preso invece in considerazione il complesso degli incarichi - sia di controllo, sia anche di amministrazione - assunti non solo presso le società che fanno ricorso al mercato, bensì presso tutte le società di capitali (indicate con il riferimento ai capi V, VI e VII del libro V del codice civile), in quanto la molteplicità degli incarichi è comunque suscettibile di incidere negativamente sul tempo e sull'impegno che viene dedicato al loro assolvimento. È tuttavia rimesso al potere normativo secondario dell'autorità di vigilanza determinare il peso di ciascun tipo d'incarico rispetto al raggiungimento del limite complessivo, considerando la dimensione della società presso la quale è rivestito, la dimensione del gruppo di cui essa eventualmente faccia parte, la complessità della sua struttura organizzativa (da intendersi riferita sia alla singola società, sia alle entità collegate che prestino ad essa servizi o siano strumentali alle attività d'impresa): in questo modo l'autorità potrà temperare e graduare l'applicazione della norma, distinguendo la differente complessità e onerosità dei diversi tipi d'incarico.

Per consentire un'efficace vigilanza sull'applicazione della norma, sono stati introdotti obblighi di comunicazione relativi al complesso degli incarichi rivestiti.

Il primo consiste nella previsione, inserita nell'articolo 2400 del codice civile per le società organizzate secondo il sistema ordinario (e richiamata per le società organizzate secondo il modello dualistico, nell'articolo 2409-quaterdecies), con cui viene imposto che siano resi noti all'assemblea, al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società; per le società organizzate secondo il modello monistico, non essendo l'organo di controllo nominato dall'assemblea, mediante modificazione dell'articolo 2409-septiesdecies si è previsto analogo obbligo avente ad oggetto gli incarichi rivestiti dai componenti del consiglio d'amministrazione, fra i quali sono scelti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. Questa disposizione tende a consentire all'assemblea di valutare l'idoneità del soggetto rispetto al cumulo degli incarichi rivestiti (e, incidentalmente, di conoscere relazioni con altri soggetti che possano configurare situazioni di conflitto). La formulazione impersonale della disposizione («sono resi noti») considera l'eventualità che il soggetto interessato non sia personalmente presente all'assemblea, e che quindi la comunicazione possa venir resa mediante la presentazione di un documento scritto o per il tramite di altra persona.

Il secondo obbligo è invece direttamente ordinato a consentire il controllo da parte dell'autorità pubblica di vigilanza. È infatti prescritto ai componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, di informare la CONSOB e il pubblico circa gl'incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di capitali. La violazione di tale obbligo è sanzionata - con la disposizione introdotta dal successivo articolo 32 - con sanzione amministrativa d'importo pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. L'irrogazione della sanzione comporta comunque la decadenza dall'incarico. La disposizione eccettua il caso in cui il fatto costituisca reato (ad esempio nell'ipotesi prevista dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, qualora l'omissione implichi il più grave delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ossia quando essa sia dolosamente perpetrata con l'effetto di ostacolare l'esercizio di tali funzioni).

Correlativamente all'obbligo di comunicazione - che consentirà all'autorità di vigilanza di realizzare un'anagrafe degli incarichi rilevanti per l'applicazione delle norme sopra illustrate - è attribuito alla CONSOB il compito di dichiarare la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto. Si è ritenuto infatti che l'autorità di vigilanza sia il soggetto che più agevolmente, sulla base delle comunicazioni ricevute, può disporre del quadro complessivo e aggiornato degli incarichi rivestiti e operare le conseguenti valutazioni.

Oltre alle disposizioni sopra illustrate, ulteriori modificazioni riguardano le competenze e i poteri degli organi di controllo delle società con azioni quotate.

Con un complesso di modificazioni all'articolo 149 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, viene compresa nel novero dei doveri spettanti agli organi di controllo la vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi. La disposizione si connette ad altre - che verranno successivamente illustrate nell'esposizione del contenuto dell'articolo 14 - intese ad assicurare l'effettiva osservanza delle regole di autodisciplina, qualora della loro adozione sia data comunicazione al pubblico, attraverso la previsione di poteri pubblici di vigilanza e sanzione.

Allo scopo di rafforzare l'esercizio dei poteri attribuiti ai membri degli organi di controllo - e, in particolare, a coloro che siedono in essi in rappresentanza delle minoranze - rispondono le modificazioni apportate agli articoli 151, 151-bis e 151-ter del medesimo testo unico. Con esse si estendono i poteri di richiesta d'informazioni conferiti ai sindaci e ai componenti dei corrispondenti organi di controllo negli altri modelli societari, consentendo ad essi di chiedere, anche individualmente, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari non solo - come già è previsto - agli amministratori della società, ma anche direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Inoltre, vengono attribuiti individualmente a ciascun membro dell'organo di controllo - invece che ad almeno due componenti di esso - i poteri di convocazione del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo e i poteri di richiesta di collaborazione per l'adempimento delle funzioni di controllo. È fatta eccezione per il potere di convocare l'assemblea, il quale, nei casi in cui sia previsto (è infatti escluso nel caso del comitato per il controllo sulla gestione), rimane riservato ad almeno due membri dell'organo di controllo.

L'articolo 152 del medesimo testo unico è modificato, allo scopo di consentire all'organo di controllo la denunzia al tribunale, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, nel caso in cui sussista fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, indipendentemente dal fatto che le irregolarità denunziate siano tali da poter recare danno alla società o alle sue controllate. Si è ritenuto di configurare tale potere come facoltà e non come obbligo, in quanto esso costituisce l'extrema ratio, che l'organo di controllo adotterà ove non possano essere tempestivamente messi in opera - o siano stati inutilmente esperiti - gli altri mezzi, in particolare la comunicazione delle irregolarità all'assemblea a norma dell'articolo 2406, secondo comma, del codice civile. Si è altresì mantenuta la qualificazione dei fatti come «gravi irregolarità», poiché l'adozione di una misura siffatta appare giustificata quando le violazioni, ancorché non necessariamente produttive di danno, siano comunque tali da eccedere l'ambito dei fatti meramente interni alla società stessa.

Infine, attraverso la modificazione dell'articolo 193, comma 3, dello stesso testo unico, la sanzione già prevista per l'omissione delle comunicazioni dovute dai sindaci alla CONSOB circa le eventuali irregolarità riscontrate viene estesa a tutte le violazioni commesse dai membri degli organi di controllo nell'adempimento dei doveri loro imposti dall'articolo 149.

L'articolo 3 modifica l'articolo 2393 del codice civile attribuendo anche al collegio sindacale il potere di promuovere, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l'azione di responsabilità nei riguardi degli amministratori, e prevedendo che, qualora la deliberazione sia assunta all'unanimità, essa comporti la revoca degli amministratori contro cui è proposta. La previsione rispecchia quanto è già disposto dall'articolo 2409-decies del codice civile, che consente al consiglio di sorveglianza di deliberare, a maggioranza dei componenti, l'azione di responsabilità e, nel caso in cui concorra il voto almeno dei due terzi dei suoi componenti, vi annette la conseguenza della revoca dei consiglieri di gestione. Il potere così conferito si estende altresì - in forza del rinvio all'articolo 2393 già contenuto nel vigente articolo 2409-noviesdecies - al comitato per il controllo sulla gestione.

Per quanto riguarda, invece, l'azione sociale di responsabilità, viene ridotto il quorum necessario per il suo esercizio da parte dei soci delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (ossia le società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante), che passa dall'attuale misura di un ventesimo del capitale sociale a un quarantesimo, salva comunque la possibilità che una misura inferiore sia prevista a questo fine dallo statuto della società.

Gli articoli 4 e 5 recano misure volte ad agevolare la partecipazione delle minoranze alla formazione delle decisioni dell'assemblea dei soci delle società con azioni quotate.

In particolare, l'articolo 4 interviene sull'articolo 139 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il quale determina i requisiti del soggetto che può sollecitare il conferimento di deleghe di voto. È attualmente previsto a questo riguardo che il committente debba possedere almeno un centesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e debba risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci; la CONSOB può stabilire percentuali di capitale inferiori per società ad elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso. La modificazione proposta interviene su quest'ultimo aspetto, rendendo obbligatoria la determinazione di tali inferiori misure da parte dell'autorità di vigilanza. Nel corso dell'esame si è considerata anche la possibilità di eliminare il requisito temporale riferito all'iscrizione nel libro dei soci: tuttavia, si è ritenuto preferibile mantenerlo, per assicurare che il promotore della raccolta di deleghe abbia un effettivo interesse rispetto al contenuto dell'attività sociale.

L'articolo 5 conferisce a una minoranza qualificata la facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, consentendo tale iniziativa ai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale. La misura è determinata in corrispondenza con quanto previsto dall'articolo 1 circa la presentazione di liste per l'elezione del consiglio d'amministrazione nonché dall'articolo 3 relativamente al quorum per il promovimento dell'azione di responsabilità.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2367, terzo comma, del codice civile per la richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei soci, la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'articolo 6 introduce una disciplina speciale volta ad assicurare la trasparenza delle società estere che sono controllate da società italiane, le controllano o sono ad esse collegate. Lo scopo perseguito da queste disposizioni - che riguardano unicamente i rapporti con le società estere aventi sede in uno Stato che non garantisca la trasparenza delle società - è di prevenire la possibilità che attraverso queste entità vengano occultati l'effettivo assetto proprietario o le reali condizioni patrimoniali e finanziarie di società italiane o dei gruppi ai quali esse facciano capo, o che comunque esse siano impiegate per rendere disagevole la conoscenza di informazioni rilevanti per il pubblico, in violazione delle regole di trasparenza cui sono tenute le società nazionali.

A questo fine, nella parte IV, titolo II, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria viene introdotta una nuova sezione VI-bis.

Alle disposizioni proposte sono soggette le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società (i cosiddetti «paradisi legali»), nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate. L'individuazione di tali Stati è rimessa a decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono stabiliti i criteri cui deve ispirarsi l'analisi degli ordinamenti stranieri: in particolare, debbono essere considerate le forme e le condizioni per la costituzione delle società (con particolare riguardo alla disciplina del capitale e all'insolvenza); la struttura della società, con riguardo all'idoneità degli organi di controllo; la disciplina dei bilanci e del loro controllo e l'idoneità delle sanzioni penali per la loro falsificazione; la trasparenza della compagine sociale; la tutela degli amministratori contro la rimozione arbitraria dall'ufficio; si richiede inoltre che la legislazione dello Stato non impedisca o scoraggi la società stessa dall'operare sul proprio territorio (ossia che la costituzione di società risponda a un'effettiva finalità economica). Poiché per altro la varietà degli ordinamenti da prendere in considerazione può comportare l'impossibilità di ricondurne le previsioni ai criteri così individuati, si è ritenuto opportuno consentire all'autorità di Governo, nell'emanazione dei previsti decreti, una certa flessibilità di valutazioni. In tali decreti potranno dunque essere esplicitati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, ulteriori criteri, equivalenti a quelli stabiliti dalla legge, in base ai quali possano considerarsi soddisfatti gli indicati requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa.

Si deve rilevare che un analogo potere di valutazione degli ordinamenti esteri al fine dell'applicazione della legislazione nazionale è conferito dal vigente articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale può individuare con decreti gli Stati e territori aventi regimi fiscali privilegiati. Non si è ritenuto di far rinvio alla determinazione degli ordinamenti così operata, in quanto i criteri e i fini di essa sono diversi, avendo riguardo non già agli ordinamenti societari, ma a quelli tributari

Obblighi di diversa intensità sono previsti secondo la natura del legame intercorrente fra la società italiana e quella estera. Per tutte le società - controllanti, controllate e collegate - è prescritto di allegare al proprio bilancio una relazione degli amministratori, sottoscritta anche dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo, sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero.

Per le società italiane controllanti società estere sono stabilite prescrizioni più rigide, in quanto il rapporto di controllo consente - e, nella prospettiva qui considerata, impone - l'assunzione di responsabilità maggiori a tale riguardo. Esse debbono infatti allegare al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti. Il bilancio allegato dev'essere sottoscritto dagli organi d'amministrazione e di controllo, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, i quali attestano così la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Il bilancio della società estera controllata dev'essere inoltre sottoposto a revisione da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana o - laddove questa non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata - da altra idonea società di revisione, del cui operato il revisore principale dovrà comunque assumere la responsabilità. È previsto altresì che, qualora la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, essa debba comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata. La disposizione è stata inserita come «norma di chiusura», ancorché l'ipotesi sembri non potersi realizzare, in quanto le società soggette alla disciplina qui esposta (ossia le società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante) sono tenute al controllo contabile a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile, il quale prescrive che l'incarico sia affidato a una società di revisione. Il bilancio della società estera controllata e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione debbono essere trasmessi alla CONSOB.

Le disposizioni relative alla sottoscrizione del bilancio della società estera costituiscono il fondamento di quanto è poi previsto nel comma 6 del nuovo articolo 165-quater introdotto nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il quale assoggetta a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera e ne esercitano la revisione secondo le disposizioni sopra illustrate. Non è parso necessario esplicitare che la stessa responsabilità sussiste rispetto alla veridicità delle informazioni contenute nella relazione sui rapporti fra la società italiana e la società estera, in quanto l'adempimento, prescritto e disciplinato dalla legge italiana, ha per ovvia conseguenza l'applicabilità delle disposizioni rilevanti in materia di responsabilità e, in caso di falsità od omissioni, delle sanzioni previste dal codice civile per le false comunicazioni sociali. Una specifica sanzione amministrativa pecuniaria - applicabile salvo che il fatto costituisca reato - è comunque prevista per l'erroneità o l'incompletezza delle informazioni contenute nella relazione prevista nel caso delle società italiane controllate da società estere.

Ispirata a minor rigore, in considerazione della minore capacità d'influenza nei riguardi dell'entità estera, è la disciplina prevista per le società italiane collegate a società estere e per quelle da esse controllate, alle quali è prescritta soltanto la relazione sui rapporti con la società estera, secondo quanto già illustrato. Lo stesso obbligo è esteso alle società che, pur non avendo strumenti finanziari quotati o diffusi fra il pubblico in misura rilevante, abbiano ottenuto rilevanti concessioni di credito. La disposizione, sulla quale potrebbe essere opportuna una riflessione ulteriore anche in ragione delle effettive possibilità di controllo da parte delle pubbliche autorità, esige comunque la determinazione delle soglie oltre le quali la concessione di credito debba considerarsi rilevante, che potrà essere definita attraverso il regolamento previsto dall'articolo 165-septies, il quale rimette alla CONSOB il potere di emanare le disposizioni d'attuazione. Lo stesso articolo specifica inoltre - pur potendosi ritenere implicito nel sistema - che sulle società italiane la CONSOB esercita i poteri di vigilanza previsti nei riguardi degli emittenti dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, con le finalità indicate dall'articolo 91 dello stesso (ossia per la tutela degli investitori, l'efficienza e la trasparenza del mercato). Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane (ossia nei casi in cui si renda necessario verificare il contenuto delle dichiarazioni rese), è consentito all'autorità di esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, nei limiti ammessi dall'ordinamento internazionale, ossia con il previo consenso delle competenti autorità straniere, o di chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse, consentiti dall'articolo 4, comma 3, del medesimo testo unico.

Con disposizione transitoria, contenuta nel comma 3 del successivo articolo 40, per consentire alle società che vi sono soggette di adeguarsi alle disposizioni sopra illustrate è previsto che esse si applichino a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

2.  Disposizioni in materia di conflitti d'interessi e disciplina delle attività finanziarie.

 

Il titolo II del progetto di legge riguarda la disciplina delle attività finanziarie, e affronta in questo contesto la materia dei conflitti d'interessi, sia nella gestione delle società, sia nel rapporto fra banche e imprese, sia nella gestione di patrimoni e nella prestazione di servizi d'investimento

L'articolo 7 interviene sulla disciplina delle operazioni societarie con parti correlate.

La materia è stata recentemente trattata nel decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, recante integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario in attuazione della delega legislativa conferita dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, sopravvenuto nel corso dell'esame del presente progetto di legge presso la Camera. L'articolo 12 di questo decreto legislativo ha infatti introdotto l'articolo 2391-bis del codice civile, che ha prescritto agli organi d'amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'adozione di regole - corrispondenti a princìpi generali indicati dalla CONSOB - le quali assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, disciplinandone la competenza decisionale, la motivazione e la documentazione. Tali princìpi e regole, sulla cui osservanza deve vigilare l'organo di controllo societario, si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per mezzo di società controllate. La nozione di parte correlata non è definita, e deve pertanto ricavarsi dalla disciplina secondaria, per la quale rileva la comunicazione CONSOB n. DEM/2064231 del 30 settembre 2002.

L'articolo qui illustrato introduce nel codice civile l'ulteriore articolo 2391-ter, il quale subordina all'espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale, assunto all'unanimità (ovvero dei corrispondenti organi negli altri modelli societari, in forza dei rinvii introdotti negli articoli 2409-quaterdecies e 2409-noviesdecies), le operazioni con cui le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio contraggono, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, ovvero compiono atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo, ovvero con le società controllate dai predetti soggetti. Il suddetto limite di valore deve intendersi riferito al complesso delle operazioni indicate, compiute nel corso dell'esercizio, le quali abbiano come controparte diretta o indiretta il medesimo soggetto. Sono sanzionati di nullità gli atti compiuti in difformità dalla richiesta autorizzazione, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto è prescritto a tale riguardo.

Per consentire il controllo da parte dei soci, e comunque la valutazione circa la congruità delle autorizzazioni rilasciate dall'organo d'amministrazione, si è parimenti previsto che delle operazioni autorizzate sia dato conto nella relazione sulla gestione della società, allegata al bilancio annuale a norma dell'articolo 2428 del codice civile.

Poiché le disposizioni sopra descritte possono trovare completa attuazione soltanto in relazione a un esercizio sociale considerato nella sua integrità, il comma 4 del successivo articolo 40 stabilisce che esse si applichino a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Le Commissioni hanno ritenuto che la disciplina ora illustrata non sia incompatibile con le sopravvenute disposizioni del decreto legislativo n. 310 del 2004, precedentemente ricordato. Si è infatti osservato che, mentre queste ultime attengono al profilo organizzativo interno delle società, le norme qui proposte recano una disciplina sostanziale, ponendo un limite di valore al compimento delle operazioni citate, e istituendo guarentigie procedurali per l'autorizzazione degli atti che eccedano i limiti medesimi. In questo senso, le due disposizioni sembrerebbero potersi comporre in una disciplina unitaria che, per un verso, consente di graduarne l'applicazione, subordinando a regole meno stringenti le operazioni di valore inferiore al limite complessivo indicato, e considerando la possibilità di includere nei princìpi e nelle regole previste dall'articolo 2391-bis eventuali criteri generali - ove siano individuabili - per il rilascio dell'autorizzazione richiesta nei casi in cui sia superato il limite medesimo.

Non si può per altro escludere che una più attenta considerazione del rapporto fra le due disposizioni (principalmente per quanto riguarda la determinazione della nozione di parte correlata, rispetto alla quale sembrano emergere differenze fra i due testi normativi qui considerati) possa manifestare l'opportunità di precisare ulteriormente le scelte fin qui operate.

L'articolo 8 modifica la disciplina prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per quanto concerne la concessione di credito da parte delle banche in favore di propri azionisti o dei soggetti che svolgono presso di esse funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché le obbligazioni degli esponenti bancari.

Un primo complesso di modificazioni interviene sull'articolo 53 del citato testo unico, il quale sottopone ai limiti fissati dalla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), la concessione di credito da parte delle banche a soggetti loro collegati o che detengono in esse una partecipazione rilevante. Con le modificazioni proposte, tale disciplina è estesa ai soggetti che detengono anche indirettamente una partecipazione rilevante e a quelli che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la medesima banca, nonché alle società controllate dai soggetti cui si applicano i limiti medesimi, o presso cui tali soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo. La disposizione tende, da un lato, a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi in un ambito più vasto - comprendendo anche i soggetti che (come gli amministratori e le altre figure indicate) possono incidere in maniera determinante sulle scelte della banca - , dall'altro a evitare che le limitazioni prescritte possano venire eluse mediante l'interposizione di una persona giuridica nella quale la persona fisica direttamente sottoposta ai limiti eserciti una determinante influenza.

Una precisazione, conseguente all'estensione del novero dei soggetti interessati all'applicazione della norma, riguarda la determinazione dei predetti limiti di credito, specificandosi rispetto a ciò che il riferimento alla partecipazione è applicabile nei soli casi in cui venga in rilievo l'esistenza della partecipazione medesima (non, quindi, nei casi in cui il limite riguardi i soggetti collegati o le persone che rivestono uffici di amministrazione, direzione o controllo).

In correlazione con quanto sopra previsto, viene estesa ai medesimi soggetti l'efficacia della disciplina dei conflitti relativi alle attività bancarie diverse dalla concessione di credito (attualmente riferita ai soli detentori di partecipazioni rilevanti), la cui definizione il testo unico attribuisce alla competenza del CICR.

Infine, in aggiunta a quanto sopra esposto e a quanto stabilito nell'articolo 136 del medesimo testo unico (di cui si dirà subito sotto), viene introdotto nei riguardi dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché dei soggetti che siano sottoscrittori dei patti di sindacato riguardanti una banca, un limite massimo all'esposizione debitoria verso la banca medesima, considerandosi a questo fine anche le partecipazioni detenute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o comunque per interposta persona. È prescritto infatti che essi non possano essere debitori nei riguardi della banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. In particolare, per i sottoscrittori dei suddetti patti, che siano debitori verso la banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, è posto il divieto di esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. La disposizione tende ad evitare l'insorgere di conflitti d'interessi, fra l'altro, nei casi in cui l'acquisizione di quote di partecipazione in una banca sia finanziata attraverso il credito concesso dalla banca medesima. L'applicazione di questo limite è pertanto ristretta ai casi in cui il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento del capitale sociale con diritto di voto (queste misure sono raddoppiate per i sottoscrittori dei patti di sindacato).

Dall'applicazione del limite alla concessione di credito sono espressamente eccettuate le banche popolari e le banche di credito cooperativo. L'eccezione discende dalla considerazione delle speciali regole che disciplinano il possesso delle quote di partecipazione e l'esercizio del voto in questa categoria di banche, nonché dal loro carattere mutualistico e - in particolare per le banche di credito cooperativo - dalla prevalente operatività nei riguardi dei soci, rispetto alla quale risulterebbe contraddittorio prevedere limitazioni derivanti dalla qualità di socio.

Inoltre, è consentito alla Banca d'Italia di autorizzare deroghe, sulla base dei criteri da essa stessa stabiliti. L'autorità di vigilanza potrà quindi individuare in via generale ipotesi nelle quali possano ritenersi insussistenti le ragioni di cautela che sottostanno alla disciplina qui illustrata, ovvero condizioni in base alle quali possa venire ammesso il superamento del limite: su questa base, essa potrà autorizzare, con provvedimenti individuali, le deroghe contemplate dalla norma.

Poiché l'applicazione del limite sopra indicato è suscettibile di incidere su situazioni in atto, per consentire ai soggetti interessati di valutare la propria posizione e di adeguarla alla nuova disciplina è stabilito, con disposizione transitoria contenuta nel comma 5 del successivo articolo 40, che essi adeguino a tale limite l'ammontare dei crediti precedentemente loro concessi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Qualora non vi provvedano, decadranno dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo da loro rivestite presso la banca creditrice, o, se sottoscrittori di patti di sindacato, non potranno esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente, finché persista la situazione ostativa.

La seconda serie di modificazioni proposte riguarda l'articolo 136 dello stesso testo unico, il quale regola gli atti di compravendita e le obbligazioni contratte con una banca dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di essa, gli stessi atti e obbligazioni contratte dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario nei riguardi della società medesima, nonché le operazioni di finanziamento poste in essere da questi con altra banca o società del gruppo.

Con riguardo a questa disciplina viene precisato che per la sua applicazione rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti indicati, o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate. L'estensione alle società - in corrispondenza con l'intervento operato sul comma 4 dell'articolo 53 - tende a prevenire l'elusione delle norme attraverso l'interposizione di persone giuridiche.

L'articolo 9 conferisce al Governo la delega legislativa - da esercitarsi, come le altre deleghe previste dal presente progetto di legge, secondo le modalità procedurali regolate dall'articolo 42 - per l'emanazione di norme dirette a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi. È opportuno chiarire che laddove nei successivi princìpi e criteri direttivi è fatto riferimento ai «patrimoni», esso s'intende riguardare sia i patrimoni gestiti dagli OICR, sia i patrimoni sottostanti a prodotti assicurativi, sia i patrimoni raccolti dai fondi pensione per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari.

Sono indicati i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

In via generale, per la determinazione della nozione di gruppo è richiamata la definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nel quale dovranno presumibilmente trovare collocazione anche le disposizioni legislative delegate.

Rispetto al contenuto di queste ultime, è previsto in primo luogo che siano fissati limiti all'investimento dei patrimoni di OICR, prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli. Nel caso dei prodotti di previdenza complementare, vengono presi in considerazione anche i titoli emessi dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, in considerazione dell'eventualità che la politica d'investimento di fondi aziendali possa essere in qualche misura sottoposta all'influenza dei soggetti partecipanti alla loro istituzione i quali siano allo stesso tempo emittenti di strumenti finanziari. Limiti - nella stessa o in diversa misura - dovranno essere altresì stabiliti per l'investimento dei medesimi patrimoni o portafogli in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo cui tale soggetto appartiene. Ciò mira evidentemente ad evitare che, attraverso le scelte d'investimento, il rischio di credito assunto dal soggetto gestore dei patrimoni o portafogli possa venire traslato su questi e - per conseguenza - sui sottoscrittori o i committenti della gestione.

Una disciplina specifica dovrà regolare l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei suddetti patrimoni o portafogli per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione. In dettaglio, è previsto che di tali intermediari il gestore possa servirsi per non più del 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite effettuati, e che debba comunque motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, qualora ecceda il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite stesse. I gestori dovranno inoltre stabilire la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, entro il predetto limite del 60 per cento, e renderla nota agli investitori all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, prodotti assicurativi e di previdenza complementare, ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente. La disciplina qui illustrata - rispetto alla quale i princìpi di delega sono configurati in modo assai dettagliato - risponde invero non soltanto allo scopo di far sì che la scelta di valersi d'intermediari appartenenti al medesimo gruppo derivi da valutazioni di effettiva convenienza economica per la gestione del patrimonio conferito, ma anche all'intendimento di sviluppare la concorrenza in quest'ambito, favorendo il ricorso ai soggetti che possano fornire servizi aggiuntivi di analisi atti ad ampliare la scelta dei prodotti, ovviamente nel rispetto delle caratteristiche e degli indirizzi di ciascun tipo di gestione.

La delega si completa con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per la violazione delle disposizioni introdotte, sulla base dei princìpi e criteri desumibili dal sistema e di quelli indicati - per quanto riguarda in particolare le sanzioni accessorie - nel successivo articolo 38, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzione, riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati.

È previsto infine che il potere di dettare disposizioni attuative della legislazione delegata sia attribuito alla CONSOB.

Con l'articolo 10, riguardante i conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento, viene preso in considerazione il problema della separazione delle strutture organizzative (le cosiddette «muraglie cinesi»), in particolare nel sistema della banca universale oramai affermatosi anche nell'ordinamento italiano. A questo fine, con apposita norma introdotta nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria si stabilisce in via generale che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria. In ogni caso, la gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario dev'essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa, per evitare la contaminazione fra l'interesse proprio dell'intermediario e gli indirizzi seguìti nella prestazione dei servizi d'investimento ai clienti. Per prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento, viene inoltre rimesso alla CONSOB - sentita, per le banche, la Banca d'Italia - il compito di determinare criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine, la CONSOB, ove ne ravvisi l'opportunità, può anche prescrivere che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte.

Rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione vigente, le disposizioni la cui introduzione si propone con il presente articolo assoggettano all'obbligo della separazione organizzativa non solo la prestazione dei diversi servizi d'investimento (fino alla possibilità di prescriverne l'esercizio mediante società distinte), ma anche la gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà dell'intermediario.

Per l'inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa sono previste apposite sanzioni amministrative di natura pecuniaria - irrogate alla persona giuridica, con obbligo di regresso nei confronti del responsabile, secondo l'articolo 190, commi 3 e 4, come modificato dal successivo articolo 14, comma 1, lettera o) -, nonché, nei casi più gravi, la sospensione, da quindici a sessanta giorni, o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. Attesa la gravità della sanzione, il potere di disporre la revoca è attribuito (a somiglianza degli analoghi poteri previsti dall'articolo 57, comma 1, e 75, comma 2, del medesimo testo unico) al Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.

L'articolo 11 tratta della circolazione in Italia degli strumenti finanziari collocati presso investitori professionali.

Anche a questo proposito, deve ricordarsi che nel corso dell'esame del progetto di legge presso le Commissioni è sopravvenuto il già citato decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, il cui articolo 15 ha toccato la materia introducendo nell'articolo 2412 del codice civile una nuova disposizione, in forza della quale la disciplina posta da esso per l'emissione di obbligazioni si applica anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane o da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato. I limiti relativi all'applicabilità di tale disciplina dovranno essere determinati con regolamento adottato dai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, su proposta della CONSOB. Inoltre, per la negoziazione di tali obbligazioni ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente, è prescritta, sotto pena di nullità, la consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB.

È necessario pertanto chiarire - eventualmente anche con adeguate puntualizzazioni nel corso del successivo iter in Assemblea - il rapporto fra le disposizioni testé entrate in vigore e quelle contenute nel presente articolo.

In questo si dispone infatti - con ulteriore integrazione del disposto dell'articolo 2412 del codice civile - che la negoziazione di obbligazioni ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve avvenire, a pena di nullità e quindi di rimborso al valore di acquisto, mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente. La norma risulterebbe applicabile a tutte le obbligazioni, quindi in un ambito più esteso di quello contemplato dal settimo comma del medesimo articolo 2412, che impone il prospetto per le sole obbligazioni emesse all'estero da società italiane e loro controllate o controllanti. È opportuno precisare che il riferimento al rimborso al valore d'acquisto - introdotto con emendamento nel corso dell'esame presso le Commissioni, ma esplicitazione di un'ovvia conseguenza della nullità del negozio - non deve interpretarsi come limitazione al diritto al risarcimento di altri eventuali danni conseguenti alla violazione degli obblighi di legge perpetrata dall'intermediario.

In aggiunta a ciò, il comma 2 dell'articolo che qui si illustra prescrive per gli strumenti e gli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, che, ove questi ultimi, nell'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, li trasferiscano, in Italia, a investitori non professionali, siano tenuti a garantire la solvenza dell'emittente per la durata di un anno dal trasferimento, secondo quanto disposto dal citato articolo 2412, secondo comma, secondo periodo. La disposizione - che fa decorrere il termine dalla data del trasferimento, in quanto una diversa determinazione avente a riferimento la data dell'emissione avrebbe sostanzialmente svuotato di contenuto la prevista garanzia - ha efficacia notevolmente più ampia del già illustrato settimo comma dell'articolo 2412 del codice civile. Infatti, a differenza di quest'ultimo, che sottopone a garanzia le sole obbligazioni emesse all'estero da società italiane e loro controllate o controllanti (nei limiti che saranno determinati dal regolamento ministeriale), viene qui prescritto all'intermediario investitore professionale di rispondere della solvenza dell'emittente di qualsiasi strumento e prodotto finanziario non destinato al pubblico degli investitori e perciò originariamente non sottoposto all'obbligo di prospetto, al quale tuttavia sarebbe in quest'eventualità assoggettato - sia pur nelle forme appositamente determinate per tale fattispecie dalla CONSOB - a norma del comma 3 del medesimo articolo.

In sostanza, quindi, con le disposizioni finora illustrate si prevede che tutte le obbligazioni, gli altri strumenti e in genere i prodotti finanziari originariamente destinati agli investitori professionali, nel caso di cessione al pubblico indistinto degli investitori, debbano essere accompagnati da apposito prospetto e assistiti da garanzia per un anno dalla data del trasferimento all'investitore non professionale.

La mancata consegna del prospetto è causa di nullità del trasferimento. A tutela dell'investitore non professionale, che potrebbe in ipotesi avere comunque interesse a mantenere la proprietà del prodotto acquistato, è stabilita soltanto una nullità relativa, che il solo cliente è legittimato a far valere, analogamente a quanto già altrove previsto, ad esempio, nell'articolo 1519-octies del codice civile, nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (articoli 23, comma 3; 24, comma 2; 30, comma 7) e nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 127, comma 2).

La competenza a emanare le disposizioni d'attuazione della descritta normativa, con facoltà di determinare i casi in cui essa non debba applicarsi, in tutto o in parte, è attribuita alla CONSOB, che vi provvede entro il termine (ovviamente di natura ordinatoria, anche perché dipendente in fatto dall'adempimento regolamentare previsto dall'articolo 2412, settimo comma, del codice civile) di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Mette conto rilevare l'opportunità che il testo licenziato dalle Commissioni sia oggetto di precisazione nel corso dell'esame in Assemblea, poiché - oltre a una più ponderata valutazione dei rapporti fra le misure proposte e il contenuto del citato decreto legislativo n. 310 del 2004 - appare necessario eliminare la superfluità di talune formulazioni ripetitive contenute nei commi 1 (novella all'articolo 2412 del codice civile) e 3, le quali prescrivono lo stesso adempimento per oggetti in parte coincidenti. Potrebbe essere inoltre utilmente valutata l'opportunità di collocare le disposizioni dei commi 2 e 3 nella sedes materiae per esse più appropriata, che appare costituita dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

I due restanti commi 5 e 6 modificano il predetto testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, intervenendo sulla disciplina dei prodotti finanziari emessi da banche e dei prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione. Viene eliminata l'esenzione dall'obbligo di prospetto e dagli altri obblighi informativi, prevista dal vigente articolo 100, comma 1, lettera f), del citato testo unico per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto i prodotti finanziari diversi dalle azioni emessi da banche e i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione. Per conseguenza, viene soppresso il riferimento all'abrogata lettera f), contenuto nell'articolo 30 del medesimo testo unico, con l'effetto di assoggettare tutti i prodotti finanziari alla disciplina dell'offerta fuori sede ivi enunziata. Inoltre, la disposta abrogazione del comma 2 dell'articolo 118 determina l'assoggettamento degli emittenti dei suddetti prodotti bancari e assicurativi agli obblighi di comunicazione al pubblico e alla CONSOB, previsti dagli articoli 114 e 115, anche nel caso in cui tali prodotti, pur non essendo quotati in mercati regolamentati, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

È infine stabilito che le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, dello stesso testo unico si applichino alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione. Un emendamento approvato dalle Commissioni ha introdotto l'ulteriore previsione in base alla quale le stesse disposizioni si applicano anche alle imprese di assicurazione, in quanto compatibili. Le due disposizioni dovrebbero comporsi nel senso che le norme riguardanti la sottoscrizione e il collocamento si applicano senza eccezione ai prodotti emessi dalle imprese assicuratrici, mentre per l'applicazione delle norme relative alla struttura e all'organizzazione dell'impresa sarebbe posto il limite della compatibilità con la disciplina speciale esistente in ambito assicurativo.

Al di là di questi primi e generici rilievi interpretativi, il rapporto fra le richiamate disposizioni appare sotto molti versi problematico, e potrebbe richiedere un complesso intervento in sede di regolamentazione secondaria. Per questo motivo i relatori riterrebbero oltremodo opportuno che, nel corso dell'esame in Assemblea, venisse individuata una formulazione idonea a determinare più precisamente le ipotesi nelle quali debba applicarsi la disciplina relativa alla sollecitazione all'investimento, tenendo in considerazione il fatto che l'assoggettamento ad essa appare certamente necessario nei casi in cui il prodotto assicurativo incorpori una componente finanziaria (come avviene nelle polizze unit-linked o index-linked) e comporti - diversamente dall'assicurazione di tipo tradizionale - una più o meno estesa traslazione del rischio a carico del contraente. Occorrerà tenere altresì presenti la speciale disciplina riguardante le riserve tecniche destinate a garanzia delle obbligazioni assunte dall'impresa assicuratrice, nonché, sul piano organizzativo, le norme concernenti i mediatori e gli agenti di assicurazione.

L'articolo 12 integra il disposto dell'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imponendo alle banche e agli intermediari finanziari di pubblicizzare il tasso effettivo globale annuo praticato per le operazioni di finanziamento, comunque denominate.

La disposizione tende a far sì che il soggetto il quale ricorre al finanziamento possa conoscere non il mero tasso nominale applicato, ma l'effettivo costo del finanziamento, comprendente tutti gli elementi che concorrono a formarlo, anche per poter valutare con criteri omogenei le condizioni offerte dai diversi operatori del mercato.

A questo fine si prescrive che i tassi dei finanziamenti, pubblicizzati a norma del suddetto articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, vengano calcolati con le stesse modalità previste per il tasso annuo effettivo globale, riferito alle operazioni di credito al consumo, dall'articolo 122 del medesimo testo unico (comprendendovi cioè gli interessi e tutti gli oneri da sostenere) e specificate con deliberazione del CICR secondo quanto ivi è indicato.

L'articolo 13 mira ad affrontare il problema, particolarmente sentito anche presso la pubblica opinione, dell'individuazione dei soggetti aventi diritti sui depositi giacenti, nel caso in cui l'assenza di movimentazione dei medesimi faccia ritenere che il titolare del deposito (per assenza o morte sopravvenuta) non sia in grado di rivendicarlo.

L'articolata disciplina proposta tende in primo luogo ad accertare l'eventualità che il titolare del contratto sia deceduto, e, in caso affermativo, a rendere conoscibile agli eventuali eredi l'esistenza del diritto, prevedendo, in mancanza di rivendicazioni, il temporaneo deposito della somma presso la Banca d'Italia e - decorso un termine di prescrizione fissato in dieci anni (cui vanno per altro aggiunti il precedente quinquennio di mancata movimentazione e i due anni nei quali si sviluppa il procedimento di ricerca dell'avente diritto) - la definitiva devoluzione al bilancio dello Stato, con vincolo di destinazione delle somme, in parte, al fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori (previsto dal successivo articolo 29) e, per il rimanente, alla riduzione del debito pubblico mediante assegnazione all'apposito fondo.

La disciplina proposta si limita a considerare i depositi appartenuti a defunti, implicando che il procedimento di ricerca si arresti qualora non risulti la morte (compresa la dichiarazione di morte presunta) dell'intestatario, poiché in questo caso deve presumersi che il titolare sia a conoscenza del proprio diritto e - ritualmente informato - non intenda modificare la situazione esistente. Non si è ritenuto d'altronde di prevedere l'indicazione di ulteriori soggetti beneficiari in caso d'irreperibilità dell'intestatario del deposito, sia perché a quest'esigenza può comunque soddisfarsi mediante la cointestazione, sia perché una previsione siffatta è parsa inopportuna e suscettibile di offrire un agevole strumento per operazioni contra legem volte a eludere la disciplina dei diritti riservati ai legittimari nella successione.

In dettaglio, il procedimento si articola in tre fasi. Nella prima, a cura della banca, si svolge la ricerca dei titolari di contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito di titoli, relativamente ai quali per cinque anni non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa. Decorso questo termine, la banca deve invitare l'intestatario a impartire disposizioni, avvertendo che in mancanza prenderà avvio la ricerca con le modalità indicate dalla legge. La successiva ricerca è limitata ai depositi con saldo superiore a 250 euro, considerandosi che al di sotto di tale limite non sussista un rilevante interesse al reperimento del titolare. In questo caso, la banca deve acquisire le informazioni sull'esistenza in vita e sulla residenza del titolare. Ove ne risulti la morte, la banca deve adoperarsi per l'individuazione degli eredi e informarli dell'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Ove attraverso queste ricerche non risulti l'esistenza di eredi, o qualora essi siano irreperibili o non rispondano all'invito ricevuto, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente, sia mediante esposizione di un avviso individuale nei propri locali aperti al pubblico, sia mediante pubblicazione di un avviso cumulativo annuale nella Gazzetta ufficiale e in almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale, nonché in forma elettronica attraverso la rete internet.

La pubblicazione può anche essere eseguita collettivamente per più istituti a cura di associazioni di categoria delle banche: questa scelta sembra anzi da raccomandare, poiché agevola la consultazione degli elenchi da parte di coloro che vi siano interessati. A tutela della riservatezza delle informazioni, gli avvisi debbono comunque contenere soltanto i dati identificativi dell'intestatario, con esclusione di ogni altra notizia riguardante la somma depositata.

Le spese della ricerca (esclusa la pubblicazione) sono addebitate al titolare del conto, in una misura massima la cui determinazione è rimessa a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, non è prevista ovviamente la ricerca, e si passa direttamente alla fase della pubblicazione quando sia decorso il quinquennio computato dalla data di libera disponibilità delle somme depositate.

In tutti i descritti casi, considerato che la prolungata assenza di operazioni comporta per questi contratti un minimo onere di gestione da parte della banca, la quale può comunque impiegare gli importi ad essa affidati traendone frutto, allo scopo di evitare che l'addebito di commissioni venga ad esaurire o a ridurre significativamente la somma depositata, si è altresì disposto che la banca non possa applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati. Si è ritenuto che una norma così formulata possa rappresentare un punto di ragionevole composizione fra il diritto alla remunerazione del servizio prestato nell'esercizio dell'iniziativa economica e dell'attività d'impresa e le esigenze della tutela del risparmio, riconducibili ai princìpi enunziati rispettivamente negli articoli 41 e 47 della Costituzione.

La seconda fase del procedimento inizia dopo che sia decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo. Qualora il deposito giacente presso la banca non sia stato rivendicato da un soggetto che vi abbia diritto, la banca deve trasferirlo alla Banca d'Italia, perché sia versato in un unico conto, comprendente tutte le somme trasferitele a questo titolo, e custodito, nella forma di deposito infruttifero, per la durata di dieci anni. La stessa Banca d'Italia deve pubblicare in forma elettronica nel proprio sito internet, l'elenco, costantemente aggiornato, dei depositi trasferiti presso di essa. Nei dieci anni durante i quali rimangono depositate presso la Banca d'Italia, le somme possono venire richieste da chiunque vi abbia diritto.

La terza e conclusiva fase prevede che le somme non rivendicate siano devolute allo Stato. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico. La determinazione delle modalità per il trasferimento dei depositi alla Banca d'Italia, per la devoluzione delle somme non rivendicate al bilancio dello Stato e per la loro successiva riassegnazione è rimessa a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Mediante apposita modificazione al regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, la stessa disciplina è estesa ai depositi e conti correnti postali.

Un procedimento analogo a quello sopra descritto è previsto per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza: dopo la loro apertura, alle condizioni e secondo le modalità già previste dall'articolo 1841 del codice civile, è previsto il compimento delle medesime ricerche e pubblicazioni sopra descritte nel corso di due anni, durante i quali gli oggetti rinvenuti rimangono depositati presso la banca. Decorso tale periodo senza che sia stato reperito chi abbia diritto su di essi, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca quanto le spetti del ricavato. Il rimanente è depositato presso la Banca d'Italia e può essere parimenti rivendicato dagli aventi diritto entro dieci anni, decorsi i quali è devoluto al bilancio dello Stato con le modalità e i fini sopra esposti. Anche le somme così devolute concorrono al computo dell'importo massimo annuo di 20 milioni di euro attribuibile al fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.

Stante la necessità di disciplinare la fase di avvio dell'applicazione di queste nuove disposizioni, consentendo alle banche e alla società «Poste italiane SpA» di organizzare le relative procedure, si è ritenuto necessario prevedere apposita disposizione transitoria, contenuta nel comma 6 del successivo articolo 40, che ne differisce l'entrata in vigore al termine del sesto mese successivo alla pubblicazione della legge, stabilendo che entro i dodici mesi seguenti siano adempiute le ricerche riferite ai contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore e agli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data.

Poiché in questa prima attuazione dovranno prendersi in considerazione depositi non movimentati per un periodo di tempo ben più lungo del quinquennio, e considerandosi che l'articolo 119, comma 4, del testo unico bancario prescrive alle banche di mantenere la documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, si è altresì previsto un termine più breve per la conservazione delle somme provenienti da contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni per un periodo più lungo di cinque anni. Qualora non risultino operazioni negli ultimi dieci anni, il termine di deposito presso la Banca d'Italia è quindi ridotto a cinque anni; qualora non risultino operazioni negli ultimi sette anni e sei mesi, è invece ridotto a sette anni e sei mesi. Ciò anticipa la devoluzione al bilancio dello Stato: si è tuttavia ritenuto che la maggiore durata del periodo d'inattività dei depositi di provenienza consenta ragionevolmente di presumere l'inesistenza o la mancanza d'interesse dei titolari, e in ogni caso che l'inerzia nell'esercizio del diritto prolungantesi complessivamente per un quindicennio costituisca elemento sufficiente per giustificare una previsione legislativa che ne disponga l'estinzione senza attendere il decorso dell'intero termine stabilito in via ordinaria.

L'articolo 14 reca numerose modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Relativamente alla prestazione dei servizi d'investimento, mediante novella all'articolo 21 di quel testo unico è prescritto (comma 1, lettera a) che i soggetti abilitati, sulla base di criteri generali minimi definiti dalla CONSOB con l'eventuale collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, classifichino il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale e del grado di conoscenza dei mercati, e rispettino, nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli, la compatibilità tra il grado di rischiosità dei prodotti e le caratteristiche del cliente, salve le diverse disposizioni da questo espressamente impartite in forma scritta o mediante strumenti telematici. Quest'ultima disposizione tiene conto, in particolare, dell'oramai diffuso impiego di sistemi telematici da parte di privati investitori, che operano direttamente le proprie scelte d'investimento incaricando l'intermediario della mera esecuzione degli ordini.

A maggiore garanzia del cliente è stata introdotta un'ulteriore disposizione che sanziona di nullità, rilevabile solo dal cliente (come già esposto nell'illustrazione dell'articolo 11 in relazione ad altra fattispecie), i contratti nella cui stipulazione sia intervenuta violazione delle disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo II, del medesimo testo unico, che disciplina lo svolgimento dei servizi d'investimento. Circa questa disposizione - introdotta nel corso dell'esame sulla base di emendamento approvato dalle Commissioni - i relatori osservano che nel medesimo capo II sono già attualmente previsti casi di nullità relativa per la violazione delle regole sulla forma dei contratti concernenti la prestazione dei servizi d'investimento (articolo 23, commi 1 e 3) e per i patti contrari alle norme imperative sulla gestione dei portafogli d'investimento (articolo 24, comma 2). Sarebbe pertanto opportuno rimeditare, nel corso del successivo iter, la scelta operata a questo riguardo, che - ricomprendendo la violazione di qualsiasi regola riconducibile ai criteri generali enunziati nell'articolo 21 del testo unico - potrebbe determinare un'abnorme espansione delle ipotesi di nullità coinvolgendo anche infrazioni di regole organizzative in nessun modo incidenti sui rapporti con i singoli clienti.

Al medesimo fine, con l'aggiunta di un comma all'articolo 94 del predetto testo unico viene attribuito alla CONSOB (comma 1, lettera f) il potere di determinare quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico in misura rilevante e individuati attraverso una particolare denomina­zione o sulla base di specifici criteri qualificativi, debbano avere un contenuto tipico determinato. La previsione tende a permettere agli investitori, i quali non dispongano di approfondite cognizioni sugli strumenti del mercato finanziario, di individuare con certezza, sulla base della denominazione tipica, prodotti aventi caratteristiche determinate e omogenee. Per la violazione degli obblighi derivanti da questa norma è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (proporzionale, ove possibile, al valore degli strumenti offerti) indicata dall'articolo 191 dello stesso testo unico in materia di sollecitazione all'investimento (comma 1, lettera p).

Con un complesso di modificazioni all'articolo 31 del testo unico viene riformata (comma 1, lettera b) l'organizzazione dell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, che viene ridenominato Albo unico dei promotori finanziari, prevedendosene l'articolazione in sezioni territoriali e rimettendosene la tenuta - attualmente assegnata alla CONSOB - a un organismo costituito dalle associazioni rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati, avente forma associativa, dotato di personalità giuridica e di autonomia, e finanziato con contributi e altre somme da esso determinate e riscosse, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività, a carico degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione. L'organismo cura la tenuta dell'albo, indìce le prove valutative per l'iscrizione, verifica i requisiti dei richiedenti e provvede alle iscrizioni. Esso opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima. Viene specificata in dettaglio la competenza regolamentare dell'autorità di vigilanza, cui spetta anche la decisione dei reclami avverso le deliberazioni dell'organismo in materia di iscrizione, sospensione, radiazione e riammissione, restando alla medesima autorità la competenza a disciplinare e ad applicare le misure cautelari previste dall'articolo 55 e le sanzioni stabilite dall'articolo 196 del medesimo testo unico.

A garanzia della continuità nell'esercizio delle funzioni dell'albo si stabilisce, con disposizione transitoria contenuta nel comma 2 del successivo articolo 40, che, fino alla costituzione dell'Albo unico dei promotori finanziari, continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di Albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dall'articolo 31 del testo unico, nel testo attualmente in vigore.

Ulteriori disposizioni intervengono sulla disciplina dei mercati regolamentati.

In considerazione delle specifiche caratteristiche delle società di gestione di partecipazioni (holdings) il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione di controllo in società con azioni quotate in mercati regolamentati, affinché gli investitori possano avere chiara consapevolezza della loro natura, si consente che i regolamenti dei mercati regolamentati stabiliscano per esse la quotazione in distinti segmenti del mercato. Al medesimo riguardo, si prevede che un regolamento della CONSOB stabilisca i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio sia costituito esclusivamente da partecipazioni.

Lo stesso regolamento dovrà determinare le condizioni in presenza delle quali non possano essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società (secondo quanto indicato negli articoli 2497-sexies e 2497-septies del codice civile), nonché i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, debbono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate su un mercato regolamentato italiano (comma 1, lettera c).

Ulteriori disposizioni (comma 1, lettere d ed e) contemplano l'eventualità - che, come è ben noto, costituisce da tempo oggetto di dibattito, anche in rapporto alla struttura azionaria della società «Borsa italiana SpA» - di quotazione degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione del mercato nel medesimo mercato da essa gestito. A questo riguardo, si prevede che l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito siano disposte dalla CONSOB, la quale, in caso di quotazione, determina preliminarmente le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi in cui possa trovarsi la società di gestione rispetto al trattamento dei propri strumenti. L'adeguamento del regolamento del mercato è condizione perché possa darsi corso all'ammissione dei suddetti strumenti alla quotazione. Alla CONSOB è attribuito specificamente, nel quadro della complessiva attività di vigilanza sui mercati, prevista dall'articolo 74 del testo unico, il compito di vigilare sul rispetto, da parte della società di gestione, delle disposizioni del regolamento del mercato relative agli strumenti finanziari di questa.

Correlativamente, si propongono modificazioni al procedimento da osservarsi in via generale per l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari. In particolare si è previsto che le decisioni assunte a questo riguardo dalla società di gestione del mercato siano comunicate immediatamente alla CONSOB. Le decisioni di ammissione ed esclusione rimangono sospese per cinque giorni, durante i quali l'autorità di vigilanza può vietarne l'esecuzione, per ragioni attinenti alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni o alla tutela degli investitori; per le decisioni di sospensione, essendone carattere intrinseco l'immediata esecutività, è attribuito all'autorità il potere di revoca, esercitabile entro il medesimo termine. Il termine di cinque giorni - mutuato dall'analoga disciplina esistente nell'ordinamento francese (articoli 421-4 del codice monetario e finanziario e 213 del regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari, approvato con decreto 12 novembre 2004) - è stato stabilito avendo presenti le esigenze di celerità del procedimento. Esso presuppone, ovviamente, un efficace coordinamento nei rapporti fra l'autorità di vigilanza e la società di gestione del mercato, la quale dovrà assicurare piena collaborazione, trasmettendo tempestivamente alla CONSOB le informazioni via via acquisite nell'istruttoria sulle decisioni di ammissione ed esclusione, che altrimenti non potrebbero essere oggetto di compiuta valutazione nel breve termine previsto. A tale esigenza potrà ovviarsi attraverso la regolamentazione secondaria, salvo che una successiva valutazione dei risultati della procedura introdotta non suggerisca adeguamenti normativi ispirati all'efficienza e all'efficacia del procedimento. Rimane comunque fermo il complesso dei poteri di vigilanza sui mercati che la CONSOB può esercitare in ogni momento a norma dell'articolo 74 del medesimo testo unico.

I poteri dell'autorità vengono ulteriormente specificati, al medesimo fine, con l'espressa previsione della facoltà di chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per la valutazione delle decisioni stesse.

È inoltre stabilito che, restando comunque salvo il potere sostitutivo disciplinato dallo stesso articolo 74, comma 3, del testo unico, la CONSOB possa chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

Altre disposizioni riguardano specificamente la vigilanza sugli emittenti.

Mediante novelle all'articolo 114 dello stesso testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria vengono estesi gli obblighi di trasparenza nei riguardi dei soggetti che rivestano posizioni qualificate presso le società emittenti (comma 1, lettera g).

Sulla base delle nuove disposizioni, la CONSOB potrà, anche in via generale, chiedere la pubblicazione di notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico non solo - come finora previsto - agli emittenti quotati e ai soggetti che li controllano, ma anche individualmente ai componenti dei loro organi di amministrazione e controllo, nonché ai soggetti che detengono in essi una partecipazione rilevante o partecipano a un patto di sindacato. Inoltre, si è previsto che debbano essere comunicate al pubblico le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale. La prescrizione, garantendo l'informazione del pubblico sulle operazioni compiute da soggetti qualificati per essere in possesso di conoscenze dirette relative alla situazione dell'emittente, ha finalità integrativa della disciplina che vieta e punisce l'abuso di informazioni privilegiate, e preventiva rispetto al possibile verificarsi di condotte rilevanti a questo proposito.

Si prevede altresì (comma 1, lettera h) di integrare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva disciplinati dall'articolo 115 del medesimo testo unico consentendo alla CONSOB di assumere notizie, anche mediante audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dagli emittenti quotati e dai soggetti che li controllano, eseguendo ispezioni anche presso di essi (come previsto per le società) al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia. Gli stessi poteri, nonché quelli di richiedere notizie e documenti e di eseguire ispezioni, possono venire esercitati anche nei riguardi dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante o sono sottoscrittori di un patto di sindacato.

Inoltre, viene conferita alla CONSOB la facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente che nei confronti degli emittenti quotati e dei soggetti che li controllano siano adottati i provvedimenti indicati nel titolo III del libro III del codice di procedura penale (provvedimenti di perquisizione, sequestro e intercettazione di conversazioni o comunicazioni).

La presente disposizione dovrà essere oggetto di verifica nel prosieguo dell'iter del progetto di legge, in ragione del fatto che misure analoghe sono previste nell'articolo 9, comma 2, lettera a), del disegno di legge comunitaria 2004, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e ora nuovamente all'esame del Senato (A. S. 2742-B), il quale prevede fra l'altro che sia inserito nel citato testo unico un nuovo articolo 187-octies, riguardante i poteri della CONSOB per l'accertamento delle violazioni alla disciplina sugli abusi di mercato, mentre, al comma 1, lettera f), rende applicabili tal poteri anche a fini di vigilanza sugli emittenti mediante rinvio introdotto nell'articolo 115.

Per evitare che la disciplina della quotazione possa venire agevolmente elusa attraverso l'incorporazione in una società già quotata mediante fusione con la medesima, con l'inserimento di un nuovo articolo 117-bis nel predetto testo unico si prevede (comma 1, lettera i) che le fusioni in cui sussista una rilevante asimmetria fra gli attivi del soggetto quotato incorporante e di quello non quotato incorporato - precisamente quando l'entità degli attivi della società quotata formalmente incorporante, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società non quotata incorporata - vengano assoggettate agli stessi obblighi di prospetto previsti per la quotazione dall'articolo 113 del testo unico. Vengono conferiti alla CONSOB i poteri regolamentari necessari per specificare le nozioni rilevanti - anche sul piano quantitativo - nell'applicazione di questa disposizione.

L'ulteriore articolo 117-ter, inserito nel corso dell'esame presso le Commissioni, prende in considerazione le attività finanziarie che, distinguendosi per un dichiarato riferimento a finalità sociali, sono state recentemente qualificate con la denominazione di «finanza etica». Allo scopo di fornire indicazioni sicure agli investitori che desiderino operare in questo settore, e di prevenire abusi nell'impiego di tale qualificazione, si è pertanto disposto che la CONSOB, previa consultazione con le associazioni di categoria e sentita la Banca d'Italia, individui le caratteristiche delle società emittenti, che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati in mercati regolamentati. Sono indicati, in modo non tassativo, alcuni criteri da adibirsi a questo fine: l'integrale applicazione dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria; l'adozione di sistemi di certificazione di processo o di prodotto, ispirati a princìpi di sostenibilità ambientale e sociale e rispondenti alle acquisizioni più avanzate in materia di responsabilità sociale d'impresa. L'impiego della qualificazione etica è riservato ai soggetti che corrispondano ai criteri così definiti, prevedendosi in caso di violazione una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e dei direttori generali delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società di gestione collettiva del risparmio. La vigilanza a questo riguardo è attribuita alla CONSOB.

Altre disposizioni si riconducono alle esigenze di corretta e tempestiva informazione societaria. A questo fine, viene prescritto (comma 1, lettera l) il periodico riesame - nei modi e termini stabiliti dalla CONSOB - delle informazioni che gli emittenti comunicano al pubblico in ottemperanza a disposizioni di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili. Ciò ha lo scopo di assicurare che l'informazione fornita al mercato sia sempre, nel suo complesso, regolarmente aggiornata e corrispondente all'attuale situazione della società, senza pregiudizio per gli obblighi d'informazione e di comunicazione specificamente imposti dall'articolo 114 del testo unico.

Al medesimo scopo tendono le disposizioni - cui già precedentemente si è fatto cenno nell'illustrazione dell'articolo 2 - riguardanti le informazioni diffuse dalle società circa l'adesione a codici di comportamento. In sintesi, il sistema qui proposto si articola su tre livelli:

1) la previsione di forme di pubblicità sui codici di comportamento (da parte dei soggetti che li promuovono) nonché sull'adozione e l'osservanza di essi (da parte delle società che vi aderiscono) (presente articolo 14, comma 1, lettera m);

2) la verifica circa l'attuazione delle regole di governo societario previste in tali codici, a carico del collegio sindacale delle società quotate (precedente articolo 2, comma 1, lettera c);

3) la vigilanza sulle informazioni diffuse al pubblico dalle società circa l'osservanza dei codici adottati, con l'irrogazione di sanzioni amministrative per la diffusione di false informazioni, da parte della CONSOB (presente articolo 14, comma 1, lettera m, e successivo articolo 36).

Con il complesso di disposizioni qui illustrate non si è inteso mutare la natura dei codici di comportamento, che esplicano la loro efficacia nella sfera demandata all'autodisciplina degli operatori, né imporne l'osservanza attraverso l'introduzione di una disciplina di carattere pubblicistico, che verserebbe in radicale contraddizione con la qualità e il fine di tali strumenti. Si è inteso invece rafforzare il valore di questi atti sul piano della trasparenza e dell'informazione societaria, ponendo a presidio della veridicità delle informazioni fornite relativamente ad essi poteri di vigilanza e di sanzione che ne prevengano e ne colpiscano l'impiego distorto o, peggio, fraudolento. L'interesse del legislatore non si rivolge quindi al contenuto di questi codici, allo scopo di attrarlo nella sfera della disciplina legislativa; esso riguarda invece e soltanto le informazioni pubblicamente diffuse circa l'osservanza degli impegni pubblicamente assunti sulla base dei codici di autodisciplina, che - ove non siano conformi al vero - sono certamente idonee a formare presso gli investitori un'opinione erronea circa la struttura, l'organizzazione e la condotta della società, alterando in misura più o meno grave la determinazione delle loro scelte d'investimento. Poiché d'altronde la diffusione di informazioni erronee difficilmente potrà ricadere nell'applicazione di altre norme, ordinariamente volte a sanzionare la falsità delle comunicazioni dovute per obbligo di legge, si è ritenuto opportuno prevedere una specifica sanzione, di carattere amministrativo, che colpisca non già la mancata adesione o l'inosservanza degli obblighi assunti (stante il carattere eminentemente volontario delle regole di autodisciplina), bensì la sola diffusione di informazioni false a tale riguardo.

Con l'introduzione di un nuovo articolo 154-bis nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria viene prevista e disciplinata (comma 1, lettera n) una nuova figura di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che, nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, dovrà garantire l'apporto di una specifica professionalità e una determinata sfera di responsabilità - che non assorbe né esclude la responsabilità degli amministratori, dei membri dell'organo di controllo e degli altri soggetti investiti di competenze nella materia - per quanto attiene alla correttezza della rappresentazione della situazione societaria nei bilanci e negli altri documenti contabili.

Il compito di determinare le modalità di nomina del dirigente è rimesso allo statuto della società. Si richiede comunque che su questa sia previamente espresso il parere obbligatorio dell'organo di controllo, e che al dirigente siano conferiti appropriati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli.

Tali compiti consistono, in particolare, nell'elaborazione di procedure amministrative e contabili, adeguate alle caratteristiche, all'organizzazione e alla dimensione della società ed eventualmente del gruppo, per la predisposizione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, e nella partecipazione alla redazione dei bilanci stessi, nonché degli altri atti e comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società. Il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari debbono asseverare con dichiarazione scritta la veridicità di questi atti e comunicazioni: la dichiarazione è aggiuntiva rispetto alla sottoscrizione degli atti da parte degli organi societari competenti, e non ne esclude pertanto la responsabilità. Per quanto riguarda invece i bilanci, è prescritto che gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestino con apposita relazione ad essi allegata - secondo un modello stabilito dalla CONSOB - l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure predisposte, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

È stabilito in via generale che i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti e salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, siano soggetti alle disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori. Il successivo articolo 15 provvede in particolare a introdurre il riferimento a questa nuova figura nelle disposizioni legislative che necessitavano di tale specificazione, avendo riguardo a soggetti determinati nell'organizzazione della società.

Un'ultima serie di disposizioni (comma 1, lettere o, q e r) contempla misure che - dal punto di vista procedurale o sostanziale - intervengono sulla disciplina sanzionatoria contenuta nel medesimo testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

L'articolo 190, riguardante le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB per violazioni della disciplina degli intermediari e dei mercati, viene modificato con l'aggravamento della misura della sanzione (sostanzialmente raddoppiata nel minimo e quintuplicata nel massimo, in conformità con quanto qui previsto dal successivo articolo 37, comma 3).

Viene inoltre stabilito un diverso e - secondo le valutazioni operate - più efficiente meccanismo per l'irrogazione della sanzione amministrativa, che non è più inflitta direttamente alla persona fisica responsabile della violazione, bensì alla persona giuridica del soggetto abilitato, che ha l'obbligo di esercitare il diritto di regresso nei confronti della persona fisica cui è imputabile la violazione, comunicando l'avvenuto regresso all'autorità competente e dandone notizia nella nota integrativa al bilancio, con indicazione delle persone così individuate. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria d'importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso.

Non è riprodotta la disposizione che dichiara inapplicabile l'estinzione mediante pagamento in misura ridotta, prevista dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto ciò è stabilito in via generale, per le sanzioni applicate dalle autorità di vigilanza, dal successivo articolo 22, comma 4.

In conseguenza dell'introduzione del sistema sanzionatorio sopra descritto, viene adeguata la formulazione degli articoli 193, comma 1, e 195, comma 9, dello stesso testo unico.

Un'ultima disposizione (comma 1, lettera s), aggiunta nel corso dell'esame presso le Commissioni, prevede che la CONSOB, per gravi motivi, possa dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società con azioni quotate o di loro controllanti, controllate o sottoposte con esse a comune controllo, nei riguardi di soggetti la cui condotta induca a ritenere che essi non siano idonei a ricoprire fedelmente tali cariche. Il presupposto della misura è costituito dalla condanna, subìta almeno in primo grado (quindi non necessariamente definitiva), per taluni illeciti indicati nel titolo XI del libro V del codice civile e nella parte V del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

La disposizione - volta ad aggravare la disciplina dei requisiti di onorabilità per l'assunzione di incarichi di amministrazione presso le società quotate, introdotta dall'articolo 1 del presente progetto di legge - contempla un'atipica misura di prevenzione interdittiva, attribuendone la competenza all'autorità amministrativa di vigilanza, sulla base di una valutazione prognostica circa la condotta del soggetto, precedentemente colpito da una condanna penale o anche da una sanzione amministrativa.

Mette conto ricordare, a questo proposito, che si tratta qui di condanna non definitiva, in quanto le condanne pronunziate con sentenza definitiva ricadranno sotto la disciplina specifica del richiamato articolo 1, come già è previsto per gli incarichi negli organi di controllo dalla disciplina contenuta nel regolamento emanato con decreto dei ministri della giustizia e del tesoro 30 marzo 2000, n. 162, in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che preclude l'assunzione della carica di sindaco delle società quotate a coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria o condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, o ancora alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Per queste ragioni, appare opportuna una più attenta riflessione circa il contenuto della disposizione, che comunque dovrebbe essere riconsiderato anche rispetto alla determinazione dei reati che costituiscono il presupposto della misura: ad esempio, non è contemplata la condanna per il reato previsto dall'articolo 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).

L'articolo 15, come già accennato nell'illustrazione dell'articolo precedente, completa la determinazione della responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, introducendo il riferimento alla nuova figura in varie disposizioni riguardanti organi societari nominatamente individuati.

L'articolo 16, a fine di tutela preventiva del risparmio, introduce un'articolata disciplina legislativa individuando gli obblighi dei promotori finanziari e dei dipendenti delle banche, della società Poste italiane SpA e delle imprese di assicurazione, preposti al servizio di assistenza agli investimenti, nei riguardi degli investitori con i quali intrattengano rapporti professionali.

Tali obblighi riguardano sia l'iniziale identificazione del promotore o consulente - che a questo fine deve consegnare all'investitore copia di una dichiarazione, redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di questo, i dati anagrafici del promotore o consulente e gli estremi della sua iscrizione all'albo, ove richiesta, nonché il domicilio al quale indirizzare l'eventuale dichiarazione di recesso - sia la formazione delle scelte d'investimento, la documentazione dei contratti stipulati, l'informazione sull'andamento del portafoglio, sia, infine, la condotta del promotore o consulente, cui è vietato in particolare - se dipendente di banca - di ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

In dettaglio, è prescritta l'iniziale acquisizione di notizie circa l'esperienza dell'investitore in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio.

Prima dell'acquisto di prodotti finanziari o della sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi d'investimento, debbono essere illustrati per iscritto, in modo chiaro ed esauriente, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, e segnatamente i suoi costi e rischi - comprese le clausole penali o le commissioni rilevanti eventualmente previste nel caso di liquidazione anticipata - e l'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla situazione dell'investitore. Per il collocamento di azioni od obbligazioni, l'investitore deve altresì ricevere informazione scritta sull'identità del soggetto che cura il collocamento, e, ove questo sia la banca, dev'essere segnalato il conflitto d'interesse. Ove si tratti di strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, debbono esserne illustrate per iscritto le caratteristiche: inoltre, il promotore o consulente deve mettere in evidenza i rischi di perdita del capitale e consigliare al cliente di ridurre tali impieghi a una parte limitata del patrimonio, dopo aver provveduto ad altre esigenze primarie quali la liquidità, la copertura previdenziale e assicurativa, la protezione e l'accumulazione del capitale.

Prima dell'acquisto di prodotti finanziari dev'essere consegnata copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi prescritti. Per singoli titoli obbligazionari o azionari dev'essere inoltre fornita copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili.

Le istruzioni impartite dal cliente debbono essere raccolte per iscritto, e dev'essergli consegnata copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da lui sottoscritto.

All'inizio del rapporto debbono venire altresì concordate per iscritto le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali il cliente dev'essere informato tempestivamente per iscritto e debbono essergli prospettate scelte alternative e suggeriti interventi adeguati. In ogni caso, qualora nel corso del rapporto intervengano significative variazioni delle condizioni di mercato, il cliente dev'essere informato per iscritto sull'andamento del suo portafoglio, con l'indicazione dei risultati conseguiti e dei rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.

Per la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni sopra indicate e per l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro, la cui opportuna graduazione è rimessa all'autorità di vigilanza, cui spetta irrogarla.

L'articolo 17 riguarda i piani di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (cosiddette stock options). Si tratta di pratica - come è noto - assai diffusa anche come strumento di remunerazione aggiuntiva o come incentivo al conseguimento di risultati nella gestione o nell'impresa sociale. Essa può tuttavia determinare sviamenti rispetto al genuino interesse della società e degli azionisti, sia comportando l'alterazione dei rapporti di partecipazione esistenti in conseguenza dell'emissione di nuovi titoli, sia inducendo i destinatari del piano ad anteporre il conseguimento di obiettivi immediati, così da accrescere il prezzo dei titoli sui mercati e quindi il valore delle quote loro attribuite.

Per questo, si è ritenuto necessario prevedere, mediante l'introduzione di un nuovo articolo 145-bis nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, specifici obblighi informativi a carico delle società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. In particolare, sono determinate le informazioni che la società deve pubblicare su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, prima di dare esecuzione ad un piano per l'attribuzione di azioni a componenti dell'organo d'amministra­zione, dipendenti o collaboratori della società stessa o di altre società appartenenti al medesimo gruppo. Debbono essere quindi rese note al pubblico le ragioni che motivano l'adozione del piano; i soggetti destinatari di esso; le modalità e le clausole di attuazione del piano, con specifico riguardo alle condizioni e ai risultati al cui conseguimento sia subordinato; l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese; le modalità con cui saranno determinati i prezzi, ovvero i criteri per la determinazione dei prezzi, per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni; i vincoli di disponibilità eventualmente gravanti sulle azioni o sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi. È rimesso alla CONSOB il compito di specificare con regolamento le informazioni che debbono essere fornite, prevedendo informazioni più dettagliate per i piani di particolare rilevanza.

 

3.  Disposizioni in materia di revisione dei conti.

 

Il titolo III del progetto di legge contiene le disposizioni riguardanti la revisione dei conti. Giova ricordare a questo proposito che, dopo la riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della delega legislativa conferita dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, il controllo contabile sulle società per azioni, a norma dell'articolo 2409-bis del codice civile, è ordinariamente esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante è prescritta la revisione da parte di una società di revisione, soggetta alla disciplina prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e sottoposta alla vigilanza della CONSOB. Per le sole società che non abbiano le suddette caratteristiche e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato è consentito che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, il quale deve in questo caso essere interamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro.

Il presente progetto di legge interviene sulla disciplina della revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, contenuta nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e applicabile per relationem nei casi previsti dal citato articolo 2409-bis del codice civile. In particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera a), stabilisce proprio a questo riguardo che, nel caso di società emittenti strumenti finanziari non quotati ma diffusi fra il pubblico in misura rilevante a norma dell'articolo 116 del citato testo unico, oltre alle disposizioni già indicate nel vigente comma 2 di tale articolo debbano applicarsi le norme in materia di incompatibilità contenute nell'articolo 160 dello stesso testo unico, con le modificazioni recate dal presente progetto di legge, secondo quanto verrà illustrato immediatamente di seguito.

L'articolo 18 interviene quindi con una serie di modificazioni riferite alla sezione VI del capo II del titolo III del predetto testo unico, recante la disciplina della revisione contabile degli emittenti quotati. Nella formulazione si sono prese in considerazione alcune delle misure indicate nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati [COM (2004) 177], la cui elaborazione è attualmente in corso da parte dell'Unione europea.

Alcune modificazioni (comma 1, lettera b) intervengono sul procedimento per il conferimento e per la revoca dell'incarico di revisione (articolo 159 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). A questo riguardo, la richiamata proposta di direttiva ìndica nell'assemblea degli azionisti il soggetto competente per la nomina, consentendo agli Stati di prevedere che la designazione sia subordinata all'approvazione preventiva di un'autorità di vigilanza o effettuata da un tribunale o altro organismo determinato dall'ordinamento nazionale.

Il progetto di legge qui illustrato prevede che il potere di conferire l'incarico di revisione sia conservato all'assemblea: viene tuttavia conferita efficacia vincolante al parere dell'organo di controllo, ed è richiesto che tale parere sia assunto dall'organo all'unanimità (quindi con il concorso della minoranza in esso obbligatoriamente rappresentata). Non è formalmente regolato l'esercizio del potere di proposta, che normalmente potrà essere esercitato sulla base di opportune considerazioni dagli amministratori. Qualora il conferimento non sia deliberato, vi provvede d'ufficio la CONSOB, che determina in questo caso anche il corrispettivo dovuto alla società di revisione. La previsione di questo potere sostitutivo, oltre a costituire un'indispensabile norma di chiusura volta ad assicurare in ogni caso la nomina del revisore, dovrebbe spingere i diversi soggetti che intervengono nel procedimento di nomina a trovare un accordo, sì da non rendere necessario l'intervento esterno dell'autorità.

La competenza a revocare l'incarico viene mantenuta all'assemblea, previo parere dell'organo di controllo, sotto la condizione del ricorrere di una giusta causa. Si precisa, sulla scorta di quanto indicato nella menzionata proposta di direttiva europea, che non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione.

Le deliberazioni di conferimento e di revoca debbono essere comunicate alla CONSOB, la quale, entro venti giorni, può vietarne l'esecuzione: il provve­dimento può fondarsi, nel caso del conferimento dell'incarico, sull'esistenza di una causa d'incompatibilità o sull'inidoneità tecnica della società di revisione, accertata in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti; nel caso della revoca, sulla constatata mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto solo dopo che questo termine sia scaduto. In ogni caso, è garantita la continuità nell'esercizio della funzione di revisione, prevedendosi che la società incaricata continui ad esercitare la revisione finché non divenga efficace - secondo la procedura sopra descritta - la deliberazione che conferisce l'incarico ad altro soggetto.

Per l'incarico è stabilita la durata minima di tre esercizi (in conformità con quanto previsto dall'articolo 2409-quater, secondo comma, del codice civile) e massima di sei esercizi. La disposizione - che si collega con quanto successivamente previsto circa la rotazione dei responsabili della revisione - tende a garantire un termine minimo, che permetta al revisore di conoscere la situazione della società, evitando per converso che un incarico troppo prolungato e ininterrotto consenta l'instaurazione di rapporti incompatibili con la necessaria indipendenza del soggetto che esegue la revisione, o - in ipotesi estrema - favorisca l'occultamento prolungato di situazioni irregolari. Qualunque sia stata la durata dell'incarico, esso non può comunque venire rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La disposizione, applicabile anche nel caso di revoca prima della naturale scadenza, tende a evitare che la conferma dell'incarico possa divenire mezzo di pressione nei riguardi del revisore o limite (psicologico o reale) alla sua indipendenza.

È comunque previsto che la CONSOB disponga la revoca dell'incarico in caso d'incompatibilità o di gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione. In tal caso la società, entro trenta giorni, deve deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo la procedura sopra descritta: in mancanza vi provvede la CONSOB entro ulteriori trenta giorni. Anche in questa circostanza, la continuità delle funzioni di controllo contabile è frattanto assicurata dalla società revocata.

Poteri regolamentari sono conferiti alla CONSOB per l'attuazione delle disposizioni predette: in particolare, mette conto segnalare che è conferito all'autorità il compito di stabilire criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. Si tratta di funzione avente particolare rilievo e delicatezza, sia per la situazione di sostanziale oligopolio che contraddistingue attualmente il mercato dei servizi di revisione, sia, per altro verso, a motivo del rapporto in cui essa si colloca rispetto alla disciplina delle incompatibilità posta con le successive modificazioni all'articolo 160 del testo unico. Infatti, la misura del compenso costituisce ovviamente un elemento rilevante sia sul piano della qualità del servizio prestato, sia su quello dell'indipendenza del revisore. Anche la citata proposta di direttiva europea prende in considerazione quest'aspetto, richiedendo agli Stati di prevedere regole volte ad assicurare che i compensi risultino adeguati a consentire una revisione di buona qualità, non siano soggetti a condizione né influenzati o determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi. A tale proposito, il presente progetto di legge stabilisce che la corresponsione del compenso non possa essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, e che la misura di esso non possa dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione.

Sulla disciplina dell'incompatibilità intervengono le modificazioni proposte all'articolo 160 del testo unico (comma 1, lettera c). Essa viene posta in diretta correlazione con l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, prescrivendosi a tal fine che l'incarico non possa venire conferito a società di revisione le quali versino in una delle situazioni d'incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

Lo stesso regolamento deve individuare i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione. La nozione di rete è mutuata dalla già citata proposta di direttiva europea: s'intende con questa denominazione la struttura più ampia cui eventualmente appartenga la società di revisione, avvalentesi della medesima denominazione o attraverso la quale vengano condivise risorse professionali; sono comunque comprese nella rete le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo.

Con il suddetto regolamento la CONSOB determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi. La CONSOB può inoltre stabilire prescrizioni e raccomandazioni - che potranno essere contenute anche in atti diversi dal regolamento sopra indicato - volte a prevenire la possibilità che gli azionisti delle società di revisione o delle entità appartenenti alla loro rete, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime, intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano. Quest'ultima previsione è volta a realizzare un'indicazione contenuta nella proposta di direttiva più volte citata.

In ogni caso, vengono individuati espressamente alcuni servizi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete, nonché le persone fisiche aventi relazioni qualificate con essa (soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione e delle società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo), non possono fornire alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo. Si tratta in particolare dei servizi relativi alla contabilità e ai relativi sistemi informativi, ad attività di valutazione, stima ed emissione di pareri pro veritate (salvi ovviamente i casi in cui la legge prescriva l'espressione del parere del revisore, come nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2433-bis, quinto comma, del codice civile); di servizi attuariali, di controllo interno, di organizzazione aziendale, selezione, formazione e gestione del personale; di servizi bancari d'investimento, intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento; della prestazione di assistenza legale. Con il regolamento sopra indicato, la CONSOB può interdire la prestazione di altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, da essa individuati.

La disciplina relativa all'incompa­tibilità delle società di revisione è integrata da prescrizioni relative alle persone fisiche le quali la esercitano. Si prevede quindi che il responsabile della revisione non possa esercitare tale incarico per più di tre esercizi relativamente ai bilanci della stessa società, e che non possa assumere nuovamente lo stesso incarico - neppure per conto di una diversa società di revisione - se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. Il divieto è esteso anche alla revisione dei bilanci delle società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo. L'estensione del divieto, volto a prevenire la formazione di rapporti preferenziali tra una società e il revisore, tende ad evitare la possibilità che esso venga eluso attraverso il passaggio del revisore alle dipendenze di un'altra società di revisione.

Viene disposto altresì che i soci e gli esponenti della società di revisione e delle società controllate, controllanti o collegate, nonché i dipendenti della società di revisione che abbiano preso parte alla revisione del bilancio di una società, non possono assumere funzioni di amministrazione o controllo nella società sottoposta a revisione né in sue controllate, controllanti o collegate, né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore di queste, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico o dal momento in cui sia terminato il rapporto con la società di revisione o gli altri soggetti a questa collegati. Specularmente, coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle sue controllate, controllanti o collegate prima di tre anni dalla cessazione di tali incarichi o rapporti di lavoro. Queste limitazioni si fondano sull'esigenza di evitare che la promessa di successivi incarichi possa influire sull'indipendenza e sulla correttezza dell'attività di revisione.

Infine, a garanzia dell'indipendenza dei soggetti che effettuano la revisione, si prevede che la misura della loro retribuzione non possa dipendere in alcun modo dall'esito delle revisioni né dal numero degli incarichi che la società abbia ricevuto o dall'entità dei compensi da questa percepiti.

Per la violazione dei descritti divieti è prevista un'idonea sanzione amministrativa pecuniaria, cui possono accedere le ulteriori misure previste dall'articolo 163 dello stesso testo unico a carico delle società di revisione, ove sia coinvolta la loro responsabilità.

L'articolo 161 del testo unico, riguardante l'iscrizione delle società di revisione nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB, viene modificato prevedendo che la garanzia richiesta a copertura dei rischi derivanti dalla revisione contabile possa essere sostituita da una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti. Oltre la misura di tale garanzia o copertura assicurativa, la società di revisione risponderà, anche con il patrimonio e il capitale proprio, secondo le ordinarie norme civilistiche. Come espressamente previsto dal successivo articolo 40, comma 7, la disposizione diviene efficace a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, continuando ad applicarsi fino a tale data le disposizioni attualmente vigenti in materia.

Altre modificazioni, incidenti sugli articoli 162 e 163 del testo unico, riguardano l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Viene in primo luogo prevista la verifica periodica, e comunque almeno triennale, dell'indipendenza e dell'idoneità tecnica delle società e dei responsabili della revisione da parte della CONSOB. È attribuito alla stessa il potere di stabilire i princìpi e criteri di revisione contabile, precisandosi che essi possono venire determinati anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione. Deve segnalarsi a questo riguardo che la già citata proposta di direttiva europea contempla un'ulteriore misura, consistente nell'impiego obbligatorio dei princìpi internazionali di revisione che verranno adottati dalla Commissione europea, consentendo agli Stati di imporre procedure di revisione aggiuntive solo se derivanti da requisiti specifici relativi alla portata della revisione stessa. Il potere di assumere notizie viene esteso anche nei riguardi dei dirigenti delle società di revisione. Infine, per consentire una più puntuale vigilanza sulle situazioni soggettive delle persone che effettuano la revisione, anche in rapporto alla testé illustrata disciplina delle incompatibilità, è prescritto alle società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, di comunicare alla CONSOB i nomi dei responsabili di ciascun incarico di revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati (intendendosi soggette allo stesso obbligo anche le sostituzioni che intervengano durante l'esecuzione dell'incarico).

Viene altresì riorganizzato il sistema dei provvedimenti sanzionatori e interdittivi che la CONSOB può adottare quando accerti irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, prevedendosi che, secondo la loro gravità, essa possa:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile secondo quanto previsto dall'articolo 159, comma 6, del testo unico, modificato nel senso sopra descritto;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

Non essendo prevista l'alternatività delle misure descritte - oltre le quali deve ricordarsi la sanzione prevista per la violazione dei divieti relativi all'incompatibilità, secondo quanto esposto sopra, nell'illustrazione delle modifiche recate all'articolo 160 del testo unico - deve intendersi che la loro graduazione, secondo la natura e la gravità dell'irregolarità riscontrata, possa operarsi anche mediante l'applicazione cumulativa di due o più fra le misure stesse.

Tra le ipotesi che comportano la cancellazione della società di revisione dall'albo speciale viene aggiunta la violazione del divieto di prestare i servizi determinati dall'articolo 160, comma 1-ter, del testo unico, introdotto dal presente provvedimento. In aggiunta a ciò è prescritto che i soci e i dipendenti materialmente responsabili della violazione siano cancellati dal registro dei revisori contabili. Si introduce così una causa ulteriore di cancellazione, in aggiunta a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), il cui articolo 10 rimette la cancellazione dall'albo a decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi a conclusione di un procedimento che prevede anche l'audizione dell'interessato. Nel caso qui considerato, la CONSOB dovrà comunicare i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne disporrà la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 88 del 1992.

Un'ultima serie d'interventi - esplicantisi nella modificazione dell'articolo 165 del testo unico e nell'introduzione di un nuovo articolo 165-bis - riguarda la disciplina della revisione contabile dei gruppi e la sua estensione alle società che controllano emittenti quotati.

In conformità con quanto si trova indicato nella proposta di direttiva europea più volte menzionata, viene attribuita alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata l'intera responsabilità per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. Qualora l'attività sia suddivisa tra più soggetti, il revisore principale dovrà comunque assumere la responsabilità dell'intero risultato: dovrebbe così prevenirsi il rischio che nelle discontinuità della revisione possano venire occultate eventuali irregolarità nella situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo. Per consentire al revisore della società capogruppo di disporre dei necessari elementi di verifica, è inoltre prescritto che i revisori delle altre società appartenenti al gruppo trasmettano ad esso i documenti di revisione; gli è data facoltà di chiedere ai revisori o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché di procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata. Questa disposizione è meramente confermativa dell'obbligo previsto dall'articolo 155, comma 2, del testo unico, per quanto attiene all'obbligo del revisore della società capogruppo circa le irregolarità eventualmente riscontrate nel bilancio consolidato; ha fine cautelativo per quanto concerne le irregolarità che abbia a rilevare, sulla base della documentazione ad esso trasmessa o da esso acquisita, in relazione ai bilanci delle società comprese nell'area di consolidamento: tali irregolarità, infatti, dovrebbero essere state comunque segnalate, in forza della richiamata disposizione, dal revisore della società interessata; la previsione dello stesso obbligo a carico del revisore del bilancio consolidato - ovviamente nei limiti degli accertamenti che ad esso spetti di compiere - rafforza l'efficacia del controllo e consente che l'informazione sia trasmessa anche agli organi della società capogruppo, senza in alcun modo limitare o escludere la responsabilità del revisore della società interessata, che rimane comunque tenuto all'esatto adempimento degli obblighi impostigli dal menzionato articolo 155.

Con il nuovo articolo 165-bis, che si propone d'introdurre nel testo unico, l'applicazione della disciplina prevista per la revisione dei gruppi viene estesa alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo. La disposizione è collocata in articolo a parte, poiché in questo modo - e limitatamente a questo fine - viene ampliata la nozione di gruppo cui è fatto ordinariamente riferimento, sulla base dell'articolo 93, nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Nella disciplina introdotta con la disposizione che qui si illustra, infatti, non vengono in considerazione le società sottoposte al controllo di una società con azioni quotate, ossia i soggetti che si trovano - per così dire - a valle di essa, bensì le società non quotate che, controllando la società quotata, nella stessa rappresentazione figurata vengono a trovarsi a monte della medesima.

Quanto è così disposto circa l'estensione dell'obbligo di revisione contabile influisce sull'applicazione dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, secondo cui il controllo del bilancio consolidato - quando ne sia prescritta la redazione a norma dell'articolo 25 dello stesso decreto legislativo - è demandato agli organi o soggetti cui è attribuito per legge quello sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante. Pertanto, nel caso di bilancio consolidato predisposto da società non quotata che controlli una società quotata, il controllo dovrà venire effettuato dalla società di revisione incaricata della revisione della controllante, con l'osservanza (come espressamente previsto nel testo) degli obblighi previsti dal sopra illustrato comma 1-bis dell'articolo 165 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

È infine attribuito alla CONSOB il compito di dettare le disposizioni attuative, determinando in quali casi le società sottoposte a comune controllo unitamente ad una società quotata siano esenti dall'obbligo di revisione nei termini anzidetti, qualora non rivestano significativa rilevanza ai fini del consolidamento, anche sulla base dei criteri indicati dall'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 127 del 1991.

 

4.  Disposizioni concernenti le autorità di vigilanza.

 

Il titolo IV del progetto di legge riguarda le autorità di vigilanza, considerandosi tali a questi fini la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, limitatamente a taluni aspetti, in considerazione del contenuto delle sue competenze e dei suoi poteri, che la connotano anche come autorità di garanzia con funzioni aggiudicative.

Il titolo è suddiviso in tre capi, il primo dei quali riguardante i princìpi d'organizzazione e i rapporti fra le autorità, il secondo la disciplina generale dei loro procedimenti, il terzo modificazioni specificamente riguardanti l'organizzazione e le competenze delle autorità medesime.

Nell'ambito dei princìpi d'organizzazione, gli articoli 19 e 20 rispondono all'esigenza di favorire la collaborazione fra le autorità e il coordinamento nello svolgimento dei rispettivi compiti, nel rispetto della reciproca indipendenza, ad esse connaturale per la posizione loro attribuita dall'ordinamento, in conformità con quanto ebbe a rilevare anche la Banca centrale europea nel parere espresso - in una prima fase dell'esame del presente progetto di legge - l'11 maggio 2004, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/416/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998.

Viene quindi rimesso alle autorità suddette il compito di individuare, nel rispetto della reciproca indipendenza, forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze loro attribuite. Al medesimo fine è istituito un comitato di coordinamento composto dal Governatore della Banca d'Italia e dai presidenti della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Per consentire al Governo di fornire le informazioni che giudichi rilevanti, è consentito al Ministro dell'economia e delle finanze di chiedere la convocazione del comitato per rendere ad esso comunicazioni rilevanti per l'attività delle autorità che vi sono rappresentate. Il comitato - senza pregiudizio per le altre forme di collaborazione che possono intercorrere fra le diverse autorità - costituisce la sede formale in cui possono essere esaminate le esigenze di coordinamento e cooperazione fra le autorità. Ad esso è quindi attribuito espressamente il compito di determinare le forme di collaborazione fra le autorità e i modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti. In quest'ambito, esso può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

Le suddette autorità collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. La disposizione - contenuta nell'articolo 20 del presente progetto di legge - integra quanto è previsto in materia di segreto d'ufficio, in particolare, dall'articolo 7, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dall'articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, comprendendo nel circuito informativo anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tuttavia, a tutela del regime di riservatezza prescritto dalla legge per gli atti delle diverse autorità (sottoposte sotto questo riguardo a discipline in parte dissimili) e a garanzia del rispetto degli obblighi posti in tale ambito dalla normativa europea, viene espressamente disposto che tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra autorità, anche attraverso l'eventuale inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima: tutte le autorità potranno quindi valersene - stante l'inopponibilità reciproca del segreto d'ufficio - ma non potranno comunicarli a soggetti diversi da quelli cui potrebbe comunicarli l'autorità che li ha resi disponibili (a questa dovendo rimettersi per la risoluzione dei casi dubbi).

Gli articoli 21 e 22 enunziano alcuni princìpi generali - in parte già desumibili dalla legislazione vigente - per la disciplina dei procedimenti di competenza della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP per l'adozione, rispettivamente, di atti regolamentari e generali e di provvedimenti individuali. Non è compresa in queste disposizioni l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto non rientra nella sua competenza adottare atti generali di regolazione, mentre per quanto riguarda l'emanazione dei provvedimenti individuali non si è ritenuto necessario innovare quanto disposto, sulla base della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

Per quanto riguarda i procedimenti aventi natura regolamentare o contenuto generale, con eccezione di quelli attinenti all'organizzazione interna, è prescritta la motivazione, limitatamente all'esplicitazione delle scelte di regolazione e di vigilanza che presiedono alla disciplina adottata. La natura della motivazione è quindi in questo caso sostanzialmente diversa da quella richiesta per i provvedimenti amministrativi - in conformità con quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui articolo 3, comma 2, esplicitamente eccettua gli atti normativi e quelli a contenuto generale - e si configura invece come dichiarazione dei princìpi e degli obiettivi che l'autorità di vigilanza pone a base della regolazione adottata per il settore o la materia sulla quale esercita il potere normativo, in relazione agli interessi pubblici che vengono in rilievo.

Gli stessi atti debbono essere accompagnati da una relazione che ne illustri le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. La relazione ha il fine di esplicitare, sulla base dell'istruttoria compiuta, gli effetti attesi dall'applicazione delle disposizioni introdotte. Tale analisi non costituisce ex se presupposto di legittimità dell'atto normativo, per il quale è tuttavia prescritto all'autorità regolatrice di tener conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

Viene infine richiesta la revisione periodica, e comunque almeno triennale, del contenuto degli atti di regolazione, in quanto si ritiene che l'evoluzione delle condizioni del mercato richiede la verifica della loro adeguatezza, anche per le esigenze di tutela degli investitori e dei risparmiatori.

Per i procedimenti volti all'emanazione di provvedimenti individuali è prevista l'applicazione dei princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. Il limite della compatibilità - in relazione alla particolare natura degli oggetti e delle funzioni - conferma quanto è previsto a tale riguardo dall'articolo 4, comma 3, del testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia. Relativamente ai procedimenti di controllo a carattere contenzioso e ai procedimenti sanzionator|$$|Ax|fi è inoltre richiesto il rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione; viene richiesta la distinzione tra i soggetti interni deputati all'esercizio delle funzioni istruttorie e gli organi che, valutandone le risultanze, esercitano le funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. La disposizione dev'essere per altro valutata in relazione al trasferimento delle competenze circa l'emanazione dell'atto con cui è irrogata la sanzione, che l'articolo 27 rimette all'autorità di vigilanza, laddove finora tale competenza spettava all'autorità di Governo.

Per i provvedimenti individuali è prescritta in via generale la motivazione, che deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto i quali hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

In considerazione della particolarità dei settori interessati e delle connesse funzioni di regolazione e vigilanza, l'applicazione dei princìpi previsti dalle descritte disposizioni, sia in materia di atti generali sia relativamente ai provvedimenti individuali, è rimessa a regolamenti da emanarsi da parte delle competenti autorità, le quali possono indicare anche i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogare a tali princìpi.

Viene inoltre disposto che alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (finora escluse solo per determinate ipotesi sanzionatorie).

È infine enunziata in via generale la competenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio circa i ricorsi avverso gli atti adottati dalle autorità testé indicate. Per consentire la sollecita definizione dei procedimenti contenziosi, è disposta la riduzione dei termini processuali ordinari alla metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Per evitare commistioni d'interessi, è vietato l'impiego dei dipendenti dell'autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio, quali consulenti tecnici d'ufficio.

In caso di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado, non vengono sospese l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati, salvo quanto l'organo giurisdizionale può disporre, su istanza del ricorrente, nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

Sono espressamente eccettuati dalla determinazione di competenza sopra descritta i casi in cui la vigente legislazione determina espressamente le forme d'impugnazione giurisdizionale per particolari atti. Si tratta in particolare dell'impugnazione dei provvedimenti sotto indicati:

a) provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 145, commi 4 e seguenti), per cui è prevista l'opposizione dinnanzi alla corte d'appello di Roma;

b) provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (articolo 195, commi 4 e seguenti), per cui è prevista l'opposizione dinnanzi alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente;

c) provvedimenti sanzionatorî relativi alla violazione della disciplina per il risarcimento dei danni per i sinistri con soli danni a cose nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e di irrogazione di ogni altra sanzione pecuniaria o disciplinare relativa all'esercizio delle assicurazioni private, compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo (articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57), contro cui è ammesso ricorso al giudice amministrativo, che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

d) provvedimenti che rigettano la domanda d'iscrizione o dispongono la cancellazione o la radiazione dall'albo nazionale degli agenti di assicurazione (articoli 12, ultimo comma, e 19, ultimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48), impugnabili dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria;

e) provvedimenti di radiazione dall'albo dei mediatori di assicurazione (articolo 10, ultimo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792) , impugnabili dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria;

f) provvedimenti di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi (articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166), contro cui è ammesso ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero;

g) sanzioni amministrative per violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari (articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124), per cui è fatto rinvio alla procedura disciplinata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Gli interventi relativi alle competenze delle autorità di vigilanza, contenuti nel capo III del titolo IV, sono ispirati al principio della vigilanza per finalità, pur senza perseguire l'assoluto adeguamento del sistema a questo modello. Si è ritenuto infatti preferibile razionalizzare il modello misto attualmente esistente, sia per favorire un conveniente temperamento delle diverse attribuzioni allo scopo di realizzare una vigilanza coordinata e integrale, cui poco sembra confarsi una separazione rigida, pur conseguente sul piano teorico, sia per evitare l'interruzione nella continuità dell'esercizio della funzione di vigilanza, che una completa riorganizzazione delle autorità avrebbe inevitabilmente comportato, sia, infine, perché è apparso più conforme alla tradizione del sistema italiano conservare alcune oramai collaudate forme di vigilanza per soggetti (ad esempio nel settore assicurativo e previdenziale), per altro presenti anche in ordinamenti che, come quello britannico, hanno adottato l'ancor più rigido modello che contempla l'esistenza di una sola autorità di vigilanza.

L'articolo 23 trasferisce alla CONSOB le competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali praticate dalle banche, dagli intermediari finanziari, dalle imprese assicurative e dai fondi pensione.

Per quanto riguarda le operazioni e i servizi bancari e finanziari, disciplinati dal titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, viene in primo luogo (comma 1, lettera c) attribuito alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia ovvero con l'Ufficio italiano dei cambi (UIC) limitatamente agli intermediari iscritti nell'elenco da esso tenuto, il potere di proposta nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativamente alle deliberazioni previste dal medesimo titolo VI.

Viene inoltre estesa alla CONSOB (comma 1, lettera a) la funzione consultiva - finora esercitata dalla sola Banca d'Italia - nei riguardi del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione dei criteri relativi a commissioni, trasparenza dei rendimenti e ulteriori obblighi di pubblicità nel collocamento dei titoli di Stato. Alla CONSOB viene rimessa altresì (comma 1, lettera b) la determinazione del contenuto tipico dei contratti o titoli aventi una particolare denominazione. Correlativamente, sono trasferiti (comma 1, lettera d) alla medesima autorità i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti dall'articolo 128 del testo unico: è previsto che la CONSOB possa a questo fine valersi della collaborazione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi: la ratio della disposizione è quella di consentire utili sinergie nell'esecuzione dei controlli, anche in considerazione della più estesa articolazione territoriale della banca centrale e dell'attività ispettiva da essa ordinariamente svolta presso i soggetti vigilati. Per conseguenza, è trasferito alla CONSOB anche il potere di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze - sentita l'autorità competente per la vigilanza sulla stabilità, in considerazione dell'incisività della misura - la sospensione dell'attività dell'interme­diario in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità.

Per quanto riguarda il settore delle assicurazioni, poiché nella determinazione del contenuto delle condizioni contrattuali concorrono aspetti di trasparenza, ma anche elementi specificamente riferiti alla tecnica assicurativa, si è ritenuto preferibile non trasferire ma estendere alla CONSOB i poteri di richiesta d'informazioni già attribuiti all'ISVAP. Si tratta, in particolare, della comunicazione delle condizioni di polizza e dei documenti, formulari e stampati utilizzati dalle imprese assicuratrici nelle relazioni con i contraenti (articoli 38, comma 3, e 72 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e articoli 41, commi 1 e 2, e 83 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175). Viene invece direttamente trasferito alla CONSOB il potere - esclusivamente inerente al principio della trasparenza - di prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quanto previsto in via generale, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente (articolo 109, comma 4, del decreto legislativo n. 174 del 1995).

Occorre ricordare, a questo riguardo, che - in conformità con quanto disposto dall'articolo 34 della direttiva n. 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, e dall'articolo 29 della direttiva n. 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, rispettivamente riguardanti l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita - la comunicazione degli elementi suddetti non può essere richiesta in via sistematica né configurarsi come approvazione delle condizioni contrattuali, e non costituisce quindi per l'impresa una condizione preliminare all'esercizio della sua attività.

Per quanto concerne, infine, le forme di previdenza complementare, si prevede che la previa comunicazione delle condizioni di polizza dei contratti assicurativi destinati a costituire forme pensionistiche individuali sia rivolta alla CONSOB (invece che alla COVIP, come attualmente previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124). È parimenti trasferito alla CONSOB il potere - da esercitarsi secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - di definire, d'intesa con la COVIP e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi pensione, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori; di autorizzare preventivamente le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi medesimi; di provvedere affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa il loro andamento amministrativo e finanziario, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione.

Per l'esercizio delle competenze sopra descritte, è previsto che la CONSOB possa disporre dei poteri e applicare le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti indicati.

L'articolo 24 trasferisce alla CONSOB i poteri attribuiti dall'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al CICR e alla Banca d'Italia. Per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, tali poteri sono esercitati dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia. La disposizione riguarda la disciplina dell'emissione di valori mobiliari. Le competenze trasferite attengono all'individuazione delle caratteristiche dei valori che possono essere liberamente emessi od offerti in Italia (attualmente spettante alla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR), al ricevimento della comunicazione delle emissioni e offerte non liberamente effettuabili - perché non rispondenti alle predette caratteristiche o perché d'importo superiore a cento miliardi di lire (euro 516.456, 90) - con il connesso potere di vietarne o differirne l'esecuzione «al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari», alla determinazione delle eccezioni all'obbligo di comunicazione e al potere di richiesta di segnalazioni consuntive sui valori emessi o collocati, nonché al potere di emanare le disposizioni d'attuazione.

L'articolo 25 conferisce al Governo delega legislativa, da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (il cui articolo 29 fissa per altro al 1° luglio 2005 il termine entro cui gli Stati membri debbono provvedere all'attuazione). È prevista altresì l'emanazione di disposizioni correttive e integrative, anche per tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea.

Sono previsti appositi princìpi e criteri direttivi relativi all'adeguamento della disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, alla disciplina comunitaria, stabilendosi inoltre che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia. Si prescrive di adeguare alla direttiva la disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio e di disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili. L'autorità nazionale competente è individuata nella CONSOB, che, in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, dovrà stipulare accordi di collaborazione con la Banca d'Italia per assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo. La CONSOB dovrà altresì verificare la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto. Nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva, essa potrà delegare compiti a società di gestione del mercato.

In particolare, debbono essere individuati, anche mediante rinvio alla normativa secondaria:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto debbano assoggettarsi a detto obbligo.

Debbono essere stabiliti i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto.

La stessa CONSOB dovrà altresì disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) l'impiego delle lingue nel prospetto, individuando dei casi in cui la nota di sintesi debba essere redatta in lingua italiana;

2) l'obbligo di depositare presso la CONSOB medesima un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro;

4) i casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

Nei casi contemplati dalla direttiva, l'investitore avrà il diritto di revocare la propria accettazione, entro un termine di durata non inferiore a due giorni lavorativi; dovrà essere prevista la responsabilità dell'intermediario che cura il collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole, e dovrà essere inoltre disciplinata la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto.

Fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto e le altre violazioni della normativa interna e comunitaria saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie, cui non sarà applicabile l'oblazione in misura ridotta, prevista dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (come è stabilito, in via generale, dall'articolo 22, comma 4, del presente provvedimento). Le sanzioni saranno soggette a pubblicità, salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato. Dovranno essere altresì previste sanzioni accessorie di natura interdittiva (per le quali si veda altresì l'articolo 38 del presente provvedimento). Il potere sanzionatorio sarà esercitato dalla CONSOB, secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa; per le violazioni commesse da persone giuridiche, dovrà essere comunque prevista la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni (secondo quanto previsto, per altro, in via generale dagli articoli 190 e 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come modificati dall'articolo 14, comma 1, lettere o) e r), del presente provvedimento).

L'articolo 26 modifica l'attribuzione delle competenze delle autorità di vigilanza in materia di concorrenza nel settore bancario.

L'attuale ripartizione, che riserva la competenza alla Banca d'Italia prevedendo che ad essa sia reso il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si fonda sull'apprezzamento del rilevante effetto che operazioni di fusione o di concentrazione - soggette per questo fine all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - possono esercitare sulla stabilità dei soggetti coinvolti. Tale aspetto è stato significativamente posto in rilievo anche dalla Banca centrale europea, la quale, nel già citato parere reso l'11 maggio 2004 su una precedente formulazione del presente progetto di legge, segnalava l'opportunità di tenere in debito conto «l'importanza che l'ordinamento giuridico italiano attribuisce alla stabilità degli intermediari finanziari e dell'intero sistema finanziario». Coerentemente con quest'orientamento, il testo proposto, nel trasferire la competenza decisoria in materia di concorrenza, per le fattispecie rilevanti in ambito nazionale, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riserva una particolare attenzione agli elementi rilevanti sul piano della stabilità, prevedendo a questo fine apposite procedure e specifiche guarentigie, riconducibili in ultima istanza all'interesse pubblico e al primario valore della tutela del risparmio enunziato dall'articolo 47 della Costituzione.

In dettaglio, la proposta modificazione all'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, trasferisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza relativa all'applicazione, nei confronti delle banche, delle disposizioni riguardanti le intese restrittive della libertà di concorrenza, l'abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazione restrittive della concorrenza.

È prescritto in questi casi il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. Per consentirne la valutazione, sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può comunque procedere quando tale termine sia decorso.

Per quanto riguarda intese e abusi, si prevede che, quando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritenga che possano essersi verificate intese restrittive della libertà di concorrenza o abusi di posizione dominante, essa deve informare la Banca d'Italia dell'apertura dell'istruttoria. Qualora, al termine di questa, ravvisi la sussistenza dell'ipotesi vietata, l'Autorità garante informa delle proprie conclusioni la Banca d'Italia affinché possa esprimere il proprio parere nel termine suddetto. Sulla base di questo parere, l'Autorità garante può autorizzare, per un tempo limitato, deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, ove ricorrano esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri enunziati dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 287 del 1990 (miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato, con sostanziale beneficio per i consumatori, anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale, con particolare riguardo all'aumento della produzione, al miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione o al progresso tecnico o tecnologico, comunque nei limiti di quanto sia strettamente necessario al raggiungimento delle suddette finalità e purché non risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato).

Per le operazioni di concentrazione riguardanti banche, quando eccedano le soglie previste dall'articolo 16 della stessa legge, è prevista la contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La comunicazione alla Banca d'Italia vale in questo caso anche per la procedura autorizzatoria di competenza di quest'ultima ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Gli atti conseguenti sono organizzati in due procedimenti distinti, ancorché opportunamente coordinati, in conformità con le osservazioni espresse su una precedente e diversa formulazione del testo dal citato parere della Banca centrale europea, la quale rilevava che «la procedura prevista nella direttiva 2000/12/CE mira infatti ad accertare la compatibilità dell'acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio con una gestione sana e prudente e può prevedere l'accesso a informazioni che non sono direttamente pertinenti a fini della tutela della concorrenza», concludendo su questa base - oltre che per le ragioni di natura pratica derivanti dalla diversità delle soglie previste - nel senso dell'opportunità che «i provvedimenti nazionali di attuazione di tali disposizioni comunitarie, che definiscono i criteri per lo svolgimento delle rispettive responsabilità, facciano riferimento soltanto all'autorità preposta a svolgere le funzioni di vigilanza prudenziale», pur prevedendo un grado di coordinamento volto al fine di «evitare la realizzazione di un assetto troppo complesso per le entità sottoposte a vigilanza». La presente proposta realizza questo coordinamento sia nella contestualità delle comunicazioni, sia nella previsione secondo cui, ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritenga che l'operazione sia suscettibile di essere vietata perché restrittiva della concorrenza, essa deve informare la Banca d'Italia dell'apertura dell'istruttoria.

Sono stati distintamente disciplinati i casi in cui una delle due autorità, a conclusione del procedimento di propria competenza, ravvisi elementi ostativi all'operazione.

Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione e sia in corso l'istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il provvedimento di diniego è comunicato anche a quest'ultima, che potrà valutare le conseguenze di tale decisione rispetto al procedimento di propria competenza. Deve rilevarsi a questo proposito che, nell'eventualità in cui, a seguito di ricorso o per altra ragione, il provvedimento di diniego venga meno, dovrebbero intendersi riaperti i termini per la valutazione dell'operazione sotto l'aspetto della concorrenza e per l'eventuale conseguente apertura dell'istruttoria da parte della competente Autorità. Non si è ritenuto necessario esplicitare tale conseguenza, che appare agevolmente desumibile dalla considerazione sistematica delle disposizioni proposte, in quanto i due procedimenti - pur essendo distinti sulla base del diverso interesse pubblico alla cui tutela sono ordinati - risultano coordinati nel loro svolgimento e nei loro termini.

Qualora la Banca d'Italia autorizzi l'operazione, possono darsi due casi: l'operazione risulta indifferente sul piano della stabilità, ovvero è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. Mentre nella prima ipotesi rimane pieno il potere di valutazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato circa gli aspetti di sua competenza, è parso d'uopo prevedere un'espressa disciplina per il caso contemplato nella seconda ipotesi.

Pertanto, ove la Banca d'Italia rilevi che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria, motivandolo in relazione a tale circostanza. In tal caso, il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità garante è prorogato fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia, per consentirne la valutazione. La disposizione - conformemente con la nozione di proroga - è ovviamente destinata ad operare nel solo caso in cui il termine ordinario per l'istruttoria scada prima di quello risultante dalla proroga, e non può quindi in alcun modo intendersi riduttiva del termine stabilito dall'articolo 16, comma 8, della legge n. 287 del 1990. Qualora la Banca d'Italia abbia dichiarato la necessità dell'operazione per i fini della stabilità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è espressamente facoltizzata ad autorizzare un'operazione di concentrazione tra banche, anche laddove determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale. Rimane valido il limite generale prescritto dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, l'autorizzazione non potendo comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento dei predetti fini.

Viene confermata la disciplina vigente in materia di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, per le quali rimane ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il previo parere dell'ISVAP.

Corrispondenti modificazioni - volte ad esplicitare il coordinamento fra i due anzidetti procedimenti - vengono apportate all'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Si prevede inoltre che la Banca d'Italia pubblichi periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, disciplinando con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione. Con norma transitoria è previsto altresì che, fino all'adozione del suddetto regolamento, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La previsione di criteri preliminari per la valutazione delle operazioni qui considerate è considerata con favore nel più volte richiamato parere della Banca centrale europea, che vi ravvisa un opportuno «mezzo per accrescere la trasparenza e l'oggettività nelle decisioni di autorizzazione» da parte di ciascuna autorità di vigilanza.

L'articolo 27 trasferisce alle autorità di vigilanza taluni poteri e competenze, attualmente rimessi all'autorità di Governo. La ratio delle disposizioni risiede nella ritenuta opportunità di ricondurre all'autorità di vigilanza attribuzioni considerate omogenee a quelle già dalla stessa esercitate.

Vengono così trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, 45 e 128 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, rispettivamente concernenti l'autorizzazione allo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria (per cui rimane per altro la previsione d'intesa con il Ministro degli affari esteri), la vigilanza sul Fondo interbancario di garanzia e sulla Sezione di garanzia per il credito peschereccio e l'approvazione dei loro statuti, nonché l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività nei confronti delle banche e degli intermediari che contravvengano reiteratamente alle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità delle condizioni contrattuali.

Sono trasferite invece alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, concernenti il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste rispettivamente dai due citati testi unici, per cui si procede attualmente - con aggravio procedurale e con modesta utilità rispetto alla valutazione delle risultanze istruttorie - nella forma del decreto ministeriale. Coerentemente con questa scelta, sono parimenti trasferite alle autorità di vigilanza sul settore assicurativo e sui fondi pensione - ISVAP e COVIP - le funzioni ministeriali di irrogazione delle sanzioni amministrative attribuite, rispettivamente al Ministro delle attività produttive e Ministro del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 4, ultimo comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi concernenti in particolare il settore assicurativo. Quest'ultima disposizione non incide sulle competenze degli organi giurisdizionali relativamente agli atti d'impugnazione dei predetti provvedimenti sanzionator|$$|Ax|fi, fatte salve dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del presente progetto di legge.

 

L'articolo 28 riguarda la durata della carica del Governatore della Banca d'Italia. La questione ha rilievo ben oltre l'ambito, pure importantissimo, dell'interna organizzazione della banca centrale italiana, poiché vi sono coinvolti aspetti relativi alla posizione della medesima nel contesto istituzionale nazionale e nei riguardi del Sistema europeo di banche centrali, alle modalità e alle guarentigie con cui essa esercita le proprie funzioni; né le scelte che possono venire adottate su quest'argomento sono prive di riflessi sulla configurazione dei poteri e delle forme in cui si esplica la funzione della vigilanza sul settore bancario e dell'intermediazione finanziaria, nonché dei modi nei quali essa può venire concretamente esercitata. Inoltre, qualsiasi decisione in questa materia ha diretta rilevanza sul piano degli obblighi internazionali risultanti dal Trattato che istituisce la Comunità europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 8, il quale prevede l'istituzione di un Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea, e alla parte terza, titolo VII, capi 2 e 3, che ne definiscono competenze, organizzazione e poteri (relativamente a cui si applicheranno in futuro l'articolo I-30 e la parte terza, titolo III, capo II, sezione 2, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004).

A questo riguardo, deve ricordarsi che - su una precedente formulazione del testo, molto diversa dall'attuale - la Banca centrale europea (BCE) si è pronunziata nel già richiamato parere dell'11 maggio 2004, osservando, per quanto specificamente concerne la durata della carica del Governatore della Banca d'Italia, che «al fine di proteggere l'indipendenza personale dei Governatori delle banche centrali nazionali, qualunque riorganizzazione di una banca centrale che abbia effetto sul mandato del suo Governatore dovrebbe prevedere che il Governatore in carica possa continuare a espletare i propri compiti fino alla fine del proprio mandato»; tuttavia, a questo riguardo, rilevata l'eccezionalità della posizione del Governatore della Banca d'Italia, il parere considerava la possibilità di «un regime transitorio compatibile con l'articolo 14.2 dello Statuto SEBC» (Protocollo allegato al Trattato sull'Unione europea, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992), il quale prescrive che gli statuti delle Banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del Governatore della Banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni, e stabilisce che un Governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze, istituendo la competenza della Corte di giustizia a conoscere dei ricorsi, proposti a questo riguardo dal Governatore interessato o dal Consiglio direttivo della BCE, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo.

La soluzione proposta nel testo licenziato dalle Commissioni, nel rispetto della posizione istituzionale attribuita dall'ordinamento alla banca centrale e dell'autonomia ad essa riconosciuta, rimette allo statuto della Banca d'Italia il compito di stabilire, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Per le conseguenti modificazioni statutarie è fatto rinvio all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Pertanto le modifiche dello statuto della Banca d'Italia saranno deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Non viene determinata la natura o la durata del limite temporale da stabilirsi, la cui individuazione è pertanto rimessa all'autonomia della Banca medesima, con l'implicita condizione del rispetto degli obblighi risultanti dagli atti internazionali e comunitari sopra richiamati.

Infine, l'articolo 29 prevede l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema d'indennizzo e di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori, conferendo a questo fine apposite deleghe legislative al Governo, che dovrà esercitarle entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti per l'esercizio della prima delega legislativa determinano la sede, l'oggetto e il funzionamento delle procedure di conciliazione e di arbitrato. L'ente presso cui saranno istituiti gli organi arbitrali è individuato nella CONSOB, cui è altresì attribuito il potere di emanare disposizioni regolamentari d'attuazione, sentita la Banca d'Italia. Agli organi arbitrali potranno venire sottoposte le controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. La disciplina procedurale dovrà prevedere la trattazione in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità. Nei casi in cui, mediante le descritte procedure arbitrali, la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi indicati, dovrà essere prevista la corresponsione di un indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili.

L'indennizzo sarà ovviamente commisurato al danno derivante dalla violazione accertata, rilevandosi che, in mancanza di danno, dovrà constatarsi nei riguardi dell'attore la carenza d'interesse alla decisione, valendo l'atto introduttivo quale mera segnalazione di una condotta che potrà eventualmente dar luogo a un procedimento sanzionatorio da parte dell'autorità. Anche nel caso in cui si proceda alla liquidazione dell'indennizzo a carico della banca o dell'intermediario, è previsto che resti ferma l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione accertata.

In ogni caso, viene salvaguardata la facoltà di esercitare il diritto d'azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, sia per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto a seguito del procedimento arbitrale, sia - a più forte ragione - nel caso in cui l'investitore o il risparmiatore non ritenga di valersi della procedura di conciliazione e di arbitrato (cui non potrebbe quindi attribuirsi carattere di obbligatorietà).

Nel corso dell'esame presso le Commissioni è stata introdotta una disposizione che fa salvo in ogni caso il diritto dei risparmiatori e degli investitori a proporre dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281. Deve tuttavia osservarsi che quest'ultima disposizione riguarda la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché degli organismi pubblici indipendenti e delle organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea, ad esperire alcune azioni a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, di adottare le misure - compresa la pubblicazione del provvedimento - idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, salvo il diritto dei consumatori danneggiati dalle medesime violazioni ad esercitare individualmente le azioni loro spettanti. Sarà quindi opportuno valutare, nel prosieguo dell'iter del progetto di legge, la congruità del richiamo rispetto al contesto normativo nel quale esso è stato inserito.

La seconda delega legislativa concerne l'istituzione di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori, destinato a indennizzare, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, i danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza definitiva, delle norme che disciplinano le attività d'intermediazione finanziaria, di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. La legislazione delegata dovrà individuare i soggetti ammessi a fruirne, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinare la misura massima dell'indennizzo erogabile a ciascuno.

L'indennizzo è volto ad assicurare la soddisfazione - almeno parziale - del diritto al risarcimento accertato in sede giurisdizionale: da esso deve pertanto venire detratto l'ammontare di quanto sia stato eventualmente già erogato al soggetto danneggiato a seguito delle procedure arbitrali sopra illustrate, nonché ogni altro importo da questo comunque percepito a titolo di risarcimento.

Il fondo dovrà essere finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione della disciplina dell'intermediazione finanziaria contenuta nel titolo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché delle disposizioni in materia di trasparenza contrattuale contenute nel titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e inoltre con la quota degli importi derivanti da depositi giacenti non rivendicati devoluti allo Stato, secondo quanto esposto nell'illustrazione del precedente articolo 13. La gestione del fondo è attribuita alla CONSOB, che emanerà anche le necessarie disposizioni di attuazione. L'espressa previsione di esclusività delle fonti di finanziamento è volta ad escludere che a questo concorrano contribuzioni a carico del bilancio dello Stato, dell'autorità cui ne è attribuita la gestione ovvero degli intermediari.

Con disposizione introdotta nel corso dell'esame presso le Commissioni, il Governo è stato altresì delegato ad adottare un decreto legislativo per la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, che individui l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisca i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, nonché per la redazione di un codice di comportamento degli operatori finanziari.

Occorrerà valutare a questo riguardo, nel successivo iter del progetto, anche sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione affari costituzionali, la conformità della delega legislativa ai requisiti prescritti dall'articolo 76 della Costituzione sotto il profilo della determinazione dei princìpi e criteri direttivi per il suo esercizio, nonché l'opportunità della stessa, atteso che le disposizioni che stabiliscono i diritti e le guarentigie dei risparmiatori e degli investitori sono contenute principalmente nei testi unici relativi alla disciplina bancaria e all'intermediazione finanziaria, e la loro collocazione in una diversa fonte normativa potrebbe nuocere alla chiarezza e all'organicità del sistema normativo.

 

5.  Sanzioni penali e amministrative.

 

Il titolo V del progetto di legge riguarda le sanzioni penali e amministrative. Le disposizioni proposte contemplano, per un verso, un generale aggravamento della disciplina sanzionatoria, da ottenersi con l'elevazione della misura delle pene e delle sanzioni amministrative attualmente previste; per altro verso, l'integrazione del sistema sanzionatorio esistente mediante l'introduzione di fattispecie ulteriori - in parte connesse con le disposizioni introdotte nelle sezioni precedenti - e la previsione di sanzioni accessorie di carattere preventivo, interdittivo e reputazionale, che si ritengono particolarmente efficaci nell'ambito finanziario e societario.

L'articolo 30 sostituisce gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che puniscono le false comunicazioni sociali. Il nuovo testo proposto tende ad aggravare le pene comminate per le due fattispecie previste dal codice, anche attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative e di una nuova circostanza aggravante individuata nel grave nocumento cagionato ai risparmiatori.

Per quanto riguarda in particolare le false comunicazioni sociali contemplate dall'articolo 2621 del codice civile, si prevede che la pena, attualmente stabilita nell'arresto fino a un anno e sei mesi, sia elevata fino alla misura di due anni. Inoltre, per i casi in cui la condotta non sia punibile perché dalle falsità o dalle omissioni non è derivata sensibile alterazione, o questa risulta comunque inferiore alle soglie previste dai commi terzo e quarto del testo vigente, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra dieci e cento quote, ed è prevista l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La stessa sanzione amministrativa è prevista, con i medesimi presupposti e conseguenze, in relazione alla fattispecie di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, contemplata dall'articolo 2622 del codice civile, che viene altresì integrata includendo la società nel novero dei soggetti suscettibili di lesione (e quindi legittimati a proporre querela). Viene inoltre previsto l'aggravamento della pena, prevedendosi la reclusione da due a sei anni, qualora il fatto attenga a società con azioni quotate in mercati regolamentati e abbia cagionato un grave nocumento ai risparmiatori, tale considerandosi il danno che abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento della popolazione ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo.

Il riferimento alle quote per la determinazione della misura della sanzione amministrativa, secondo quanto illustrato subito sopra, rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che agli articoli 10 e 11 definisce la nozione di quota, ne determina la misura e definisce i criteri di commisurazione della sanzione. Dovranno per altro valutarsi più attentamente, nel corso del successivo esame, anche alla luce del parere reso dalla Commissione giustizia, la congruità e la pratica applicabilità di questo strumento, concepito e disciplinato con riguardo alle persone giuridiche, al fine di sanzionare illeciti commessi da persone fisiche nella loro qualità di esponenti societari.

L'articolo 31 introduce apposita sanzione per omessa comunicazione del conflitto d'interessi, introducendo nel codice civile un nuovo articolo 2629-bis, con cui all'amministratore di una società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di una banca o altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di un soggetto operante nel settore assicurativo sottoposto a vigilanza a norma della legge 12 agosto 1982, n. 576, o di un fondo pensione sottoposto a vigilanza a norma del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìoli gli obblighi di comunicazione e di astensione dalle deliberazioni previsti in caso di conflitto d'interessi dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, è comminata la pena della reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Viene correlativamente integrata, con l'inserimento della nuova fattispecie, la disciplina delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 32 prevede apposita sanzione amministrativa per l'ipotesi di omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo, secondo quanto già illustrato nell'esposizione dell'articolo 2, comma 1, lettera b). La sanzione è determinata in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione e comporta la sanzione accessoria della decadenza dall'incarico. Viene eccettuato il caso in cui la violazione configuri un reato, applicandosi in quest'ipotesi la prevista sanzione penale.

L'articolo 33 modifica la fattispecie di ricorso abusivo al credito, prevista dall'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, aggravandone la pena. In particolare, la determinazione dei soggetti attivi del reato viene integrata comprendendovi, oltre agli imprenditori esercenti un'attività commerciale, gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che ricorrono o continuano a ricorrere al credito - anche al di fuori dei casi espressamente previsti nei precedenti articoli della legge fallimentare - dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza. La pena, attualmente fissata nella reclusione fino a due anni, viene elevata con la previsione del minimo di sei mesi e del massimo di tre anni. Essa è aumentata nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. Si confermano l'applicabilità delle pene accessorie previste dal libro I, titolo II, capo III, del codice penale, nonché la conseguenza dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

L'articolo 34 modifica la pena prevista per il falso in prospetto. La disciplina viene trasferita nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; è mantenuto il requisito del dolo specifico - limitato alla sola intenzione di ingannare i destinatari del prospetto - e sono unificate in una sola fattispecie, punita con la reclusione da uno a cinque anni, le distinte fattispecie di pericolo e di danno attualmente previste dall'articolo 2623 del codice civile, che viene conseguentemente abrogato.

L'articolo 35 inserisce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria apposite fattispecie di reato riguardanti la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione e di corruzione dei revisori, volte a sanzionare le condotte riferite alla revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante.

È comminata (articolo 174-bis) la reclusione da uno a cinque anni ai responsabili della revisione che, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari. È previsto l'aumento della pena fino alla metà qualora il fatto sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione. A questi ultimi e a chi abbia dato o promesso l'utilità si applica la pena così aumentata.

La disposizione introdotta ha carattere speciale rispetto all'analoga fattispecie punita dall'articolo 2624 del codice civile, che rimane applicabile nell'ambito della revisione delle società le cui azioni non siano quotate o diffuse fra il pubblico.

La stessa pena della reclusione da uno a cinque anni è prevista per gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti di una società di revisione che - fuori dell'ipotesi ora illustrata - per denaro o altra utilità data o promessa compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

Anche questa disposizione si configura con carattere di specialità, nei termini ora esposti, rispetto alla fattispecie contemplata dall'articolo 2635 del codice civile.

L'articolo 36, a completamento della disciplina posta dall'articolo 14, comma 1, lettera m), secondo quanto precedentemente illustrato a suo luogo, introduce la sanzione per le false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate.

La disposizione commina la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro, con pubblicazione del provvedimento sanzionatorio su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale, agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo e ai direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettano le comunicazioni relative all'adesione a codici di comportamento ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulghino o lascino divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento o alla loro applicazione.

L'articolo 37 dispone un generale incremento delle sanzioni penali e amministrative previste per le violazioni della disciplina societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa e della previdenza complementare.

In particolare, sono raddoppiate le sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, relativa alla vigilanza sulle assicurazioni, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, riguardante la previdenza complementare. Sono altresì raddoppiate le pene previste dagli articoli 2625 (impedito controllo), 2635 (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) e 2637 (aggiotaggio), limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, nonché dall'articolo 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) del codice civile se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai testi unici e dalle leggi sopra citate, quando siano determinate in una somma di denaro anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima. La limitazione, che lascia immutata la determinazione del minimo, è volta a consentire all'autorità di vigilanza una più ampia possibilità di valutazione circa la gravità della condotta e la qualità del soggetto che l'ha posta in essere, graduando conseguentemente l'entità della sanzione irrogata.

Analogamente, per quanto riguarda il settore assicurativo, in considerazione dell'esistenza di molteplici disposizioni, anche sanzionatorie, per il cui riassetto l'articolo 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, ha conferito al Governo delega legislativa (da esercitarsi entro il 10 settembre 2005), ed essendo oramai prossima su questa base la predisposizione di un codice delle assicurazioni, si è ritenuto opportuno integrare i criteri di delega a ciò riferiti prevedendo il raddoppio della misura delle sanzioni penali e la quintuplicazione della misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Si è infine disposto il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ovviamente, l'aggravamento delle sanzioni secondo quanto disposto nell'articolo testé illustrato non dovrà applicarsi alle disposizioni normative contenenti sanzioni la cui misura sia stata direttamente determinata - o rideterminata, ove già esistenti - in altri articoli del presente progetto di legge.

L'articolo 38 conferisce al Governo delega legislativa per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile (disposizioni penali in materia di società e di consorzi), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, della legge 12 agosto 1982, n. 576, riguardante la vigilanza sul settore assicurativo, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina delle forme di previdenza complementare.

I previsti decreti legislativi dovranno disciplinare l'applicazione delle sanzioni accessorie e determinarne la durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione. Dovranno essere previste le sanzioni accessorie della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società; dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie; della pubblicità della sanzione, a carico dell'autore della violazione; della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.

 

6.  Le disposizioni transitorie e finali.

 

Il titolo VI reca la disciplina transitoria per l'applicazione di alcune disposizioni contenute nelle parti precedenti, nonché alcune norme di carattere generale riguardanti l'attuazione del provvedimento e adeguamenti consequenziali alle norme in esso proposte.

L'articolo 39 sopprime la Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

La Commissione - avente composizione mista e formata da rappresentanti delle Assemblee parlamentari e di organi della pubblica amministrazione - venne istituita dall'articolo 3 del regio decreto 20 dicembre 1893, n. 670, come organo di alta vigilanza sugli istituti che con la Banca d'Italia, istituita nello stesso anno, esercitavano la prerogativa di emettere biglietti di banca pagabili al portatore e a vista. Essa ha svolto quindi una funzione rilevantissima, confermata nel testo unico del 1910, ma venutasi riducendo a seguito delle modificazioni intervenute nell'ordinamento, segnatamente con la riforma della Banca d'Italia e con la riorganizzazione della vigilanza bancaria, operate dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

La creazione della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali, prevista nel 1992 dal trattato di Maastricht, ha aperto una transizione compiuta nel 2001 con il passaggio alla moneta dell'euro, a seguito della quale si è aperta una nuova fase storica, in cui l'esistenza della Commissione di vigilanza appare oramai resto di un'età passata.

L'articolo 40 disciplina i termini per gli adempimenti previsti dalla presente legge e regola alcune situazioni di diritto transitorio, così come è stato esposto precedentemente in relazione alle disposizioni cui è riferimento (articoli 6, 7, 8, 13, 14, comma 1, lettera b), e 18, comma 1, lettera d)).

In relazione alle modificazioni introdotte alla disciplina delle società è inoltre stabilito in via generale che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le società iscritte nel registro delle imprese provvedano a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni.

L'articolo 41 delega il Governo a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse. La delega legislativa conferita ha quindi carattere precipuamente ricognitivo, salva la potestà di operare le conseguenti modificazioni testuali, compresa la soppressione delle disposizioni da ritenersi abrogate perché incompatibili.

L'articolo 42 disciplina in modo uniforme la procedura per l'esercizio delle deleghe legislative previste nel presente provvedimento, compresi i termini riferiti all'espressione del parere parlamentare che viene a tal fine prescritto.

 

* * *

 

Le Commissioni finanze e attività produttive, a completamento dell'istruttoria legislativa che si è valsa altresì degli elementi acquisiti durante l'indagine conoscitiva svolta unitamente alle corrispondenti Commissioni del Senato, hanno valutato attentamente i contributi offerti dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione, accogliendo la massima parte delle condizioni e delle osservazioni contenute nei pareri espressi da questi organi.

Per quanto riguarda, in particolare, il Comitato per la legislazione, non si è ritenuto di accogliere la condizione soppressiva riferita all'articolo 13, comma 2, il quale estende ai depositi e conti correnti postali la disciplina introdotta per i depositi bancari giacenti, integrando con apposita norma di rinvio il regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144. Il Comitato per la legislazione ha motivato questa condizione in ragione del fatto che l'esposta modificazione interviene su una disposizione contenuta in un provvedimento di rango secondario, per modificare il quale non appare congruo l'uso della fonte normativa di rango primario. Il rilievo, quantunque in via generale condivisibile, è apparso alle Commissioni eccessivo rispetto alla sostanza e alla concreta finalità della modificazione, la quale si limita ad inserire nell'atto regolamentare un richiamo normativo necessario per rendere conforme alla disciplina introdotta per i depositi bancari quella relativa ai depositi postali. Poiché tale disciplina è contenuta unitariamente nel regolamento citato, l'alternativa sarebbe stata quella di provvedere con una disposizione legislativa collocata fuori della sua naturale sedes materiae, ovvero di formulare una disposizione, parimenti legislativa, la quale prescrivesse al Governo di provvedere in via regolamentare all'adeguamento del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 2001: procedimento gravoso e poco razionale, che contraddice l'economia dei mezzi cui anche il legislatore deve opportunamente ispirarsi.

Le Commissioni, nel licenziare per l'Assemblea il testo qui illustrato, desiderano segnalare la complessità di un'opera legislativa che - per l'ampiezza e la varietà delle materie trattate come per la novità di talune fra le misure proposte - si presenta non già come un intervento contingente, determinato dalle crisi societarie e dai fenomeni fraudolenti che hanno posto all'attenzione del Parlamento i problemi qui affrontati, bensì come una riforma organica di settori fondamentali per la vita economica della nazione.

Esse rimettono quindi all'esame dell'Assemblea un testo che potrà venire perfezionato sia nella migliore determinazione dei fini, sia nella scelta più appropriata dei mezzi per conseguirli, sia nella più esatta e coerente formulazione tecnica delle disposizioni proposte, su alcune delle quali anche nella presente relazione si è ritenuto di sollecitare una riflessione più ponderata e profonda.

I relatori credono tuttavia di poter raccomandare all'attenzione di tutti gli onorevoli colleghi, senza distinzione di confini fra maggioranza e opposizione, il frutto di un lavoro prolungatosi per oltre un anno, nelle cui varie fasi - pur tra divergenze forse inevitabili su aspetti anche di grande momento - hanno concorso parti politiche diverse. In conclusione, desiderano pertanto esprimere l'auspicio che il Parlamento possa anche in quest'occasione assurgere a luogo di dibattito e di sintesi e produrre un risultato durevole e conforme agli interessi generali che hanno determinato l'intervento legislativo.

 

Gianfranco CONTE,

Relatore per la VI Commissione

 

Stefano SAGLIA,

Relatore per la X Commissione



 

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

Il Comitato per la legislazione,

 

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 2436 e abb. - e ricordato che il Comitato nel proprio parere del 15 giugno 2004 sul testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni riunite Finanze ed Attività produttive aveva formulato alcune osservazioni recepite dalle Commissioni nel prosieguo dell'esame in sede referente - e rilevato che:

 

esso reca un organico intervento per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, anche mediante la previsione di numerose deleghe legislative al Governo;

 

prevede, in particolare, a fini di coordinamento con la legislazione vigente, una disposizione generale (articolo 41) di delega al Governo per adeguare alla nuova disciplina i testi unici delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993) e delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) «nonché delle altre leggi speciali»; tale formula potrebbe risultare insufficiente a garantire il pieno coordinamento con il complesso della legislazione vigente in materia (ad esempio, l'articolo 24 trasferisce alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'ISVAP ed alla COVIP una serie di competenze e poteri attualmente di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e del lavoro, senza intervenire direttamente sulle relative disposizioni legislative);

 

definisce un complessivo inasprimento dell'apparato sanzionatorio, talvolta prevedendo sanzioni comprese tra un minimo ed un massimo molto distanti tra di loro (ad esempio, all'articolo 13, comma 1, le lettere n-bis e n-ter prevedono sanzioni da mille a centoventicinquemila euro e da cinquemila a cinquecentomila euro) con modalità che suscitano perplessità in quanto (come avviene, in particolare, all'articolo 35) si provvede ad aumentare una serie di sanzioni penali ed amministrative previste in diversi testi legislativi effettuandone un richiamo complessivo;

 

contiene, all'articolo 13, una modifica agli articoli 114 e 115 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, oggetto a loro volta di novellazione nell'articolo 9 del disegno di legge comunitaria 2004, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e ora nuovamente all'esame del Senato;

 

reca disposizioni che contengono numerazioni erronee che andrebbero pertanto modificate: in particolare, gli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1, introducono rispettivamente l'articolo 2391-bis e l'articolo 2412, comma 7, del codice civile, mentre il recente decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, ha già introdotto norme con identica numerazione; andrebbe peraltro modificato contestualmente il richiamo contenuto nei commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 6 e nel comma 2 dell'articolo 9;

 

contiene richiami normativi effettuati in forma generica, per i quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (in particolare, l'articolo 19 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, peraltro senza fare riferimento alle recenti modifiche intervenute);

 

reca, in alcune rubriche, riferimenti imprecisi: in particolare la rubrica dell'articolo 1 comprende i compiti del presidente del consiglio d'amministrazione, che erano disciplinati in un capoverso (articolo l47-ter) poi soppresso durante l'esame delle Commissioni riunite; analogamente, la rubrica dell' articolo 9 reca l'espressione «investitori istituzionali» che sarebbe opportuno uniformare con quella di «investitori professionali», adottata nel testo dell'articolo; la rubrica dell'articolo 13 - a differenza di altri articoli recanti novelle - si intitola «Modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», senza però precisare l'oggetto delle modificazioni al testo unico, peraltro contenute anche in altri articoli; la rubrica dell'articolo 14 fa riferimento ai soli dipendenti; mentre sarebbe opportuno richiamare anche gli altri soggetti interessati dalla disposizione in esame: componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di gestione e collaboratori;

 

prevede all'articolo 8, comma 1, alinea, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sui decreti legislativi, che è già stabilito, in via generale, dall'articolo 42, che detta disposizioni in materia di procedura per l'esercizio di tutte le deleghe legislative conferite dal provvedimento;

 

in numerose norme, la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

 

nella formulazione di numerose norme (ad esempio, all'articolo 5, comma 1, capoversi 165-quater e 165-quinquies, ed all'articolo 9, commi 1 e 3) viene usato - a sottolineare l'imperatività della norma - il verbo servile, talora coniugato al futuro, in difformità di quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 4, lettere b) e c), ove si stabilisce che la regola è costituita dall'indicativo presente e che è vietato l'uso del verbo servile;

nel testo unificato confluisce anche il disegno di legge presentato dal Governo, che era privo sia della relazione per l'analisi tecnico-normativa, sia della relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione; ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall' articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprima l'articolo 12, comma 2, che interviene su una disposizione contenuta in un provvedimento di rango secondario (l'articolo 2, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144) in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 13, comma 1, lettera o-bis), capoverso articolo 196-bis, comma 1 - le cui lettere b) e e) richiamano, rispettivamente, gli articoli 181 e gli articoli 175 e 176 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, ora abrogati dall'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 - si sostituiscano tali richiami con le nuove disposizioni che disciplinano le fattispecie della falsità nelle comunicazioni delle società di revisione e dell'aggiotaggio, di cui agli articoli 2624 e 2637 del codice civile; peraltro, mentre va richiamato nella lettera a) della disposizione in esame l'articolo 2624, non sembra invece necessario un espresso richiamo all'articolo 2637, in quanto già compreso nel richiamo complessivo al capo IV del titolo XI del libro V del codice civile operato dalla medesima lettera;

 

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2) e lettera d), n. 2) - che modificano le disposizioni concernenti i poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione che, nel testo vigente, possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio, prevedendo che il solo potere di richiesta di collaborazione possa essere esercitato anche individualmente - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le due novelle con una formulazione tesa a distinguere più chiaramente i due diversi quorum richiesti per l'attivazione di tali poteri procedurali;

 

all'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella all'articolo 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che concerne la vigilanza regolamentare sugli intermediari, piuttosto che come novella inserita nell'articolo 21 del medesimo testo unico che riguarda una materia parzialmente diversa (ovvero i doveri degli intermediari verso gli investitori);

 

all'articolo 13, comma 1, lettera n-bis), capoverso articolo 190, comma 1 - ove si definiscono le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare quanto ivi previsto in ordine alla sanzione connessa alla inosservanza dell'articolo 115, comma 3, del citato testo unico n. 58 del 1998, con quanto previsto dall'articolo 193 del medesimo testo unico, atteso che anche tale disposizione stabilisce sanzioni diverse in ordine alla stessa fattispecie;

 

all'articolo 13-ter - che pone una serie di obblighi a carico dei promotori finanziari - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire il medesimo come articolo successivo all'articolo 31 del testo unico n. 58 del 1998, che appunto definisce e regola le attività dei promotori finanziari;

 

all'articolo 15, comma 1, lettera c), capoverso 1-octies - che attribuisce alla CONSOB la potestà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di una serie di divieti relativi all'attività di revisione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 163 del testo unico n. 58 del 1998, come sostituito dall' articolo 15, comma 1, lettera f), il quale concerne appunto le facoltà attribuite alla CONSOB in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione; peraltro, l'alinea del citato articolo 163 andrebbe integrato con il richiamo alla disciplina dell'incompatibilità contenuta nell'articolo 160 del medesimo testo unico (modificato dalla lettera c) del comma in esame).

 

all'articolo 15, comma 1, lettera f), n. 2) - che sanziona una determinata fattispecie di violazione con la cancellazione dal registro dei revisori contabili - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere al coordinamento di tale disposizione con il decreto legislativo n. 88 del 1992, il quale disciplina l'iscrizione e la cancellazione dal registro dei revisori contabili in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE;

 

all'articolo 22 - che attribuisce alla CONSOB i poteri già attribuiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ed alla Banca d'Italia in materia di emissione di valori mobiliari - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella all'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

 

all'articolo 34 - ove si dispone che il provvedimento sanzionatorio in materia di false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate sia pubblicato a spese dei soggetti responsabili ovvero della società - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'imputazione delle spese di pubblicazione, atteso che l'articolo 195, comma 9, del testo unico in materia di intermediazione finanziaria stabilisce che «le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili»;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4) - il cui capoverso 4-bis si compone di tre periodi, concernenti il primo il consiglio di sorveglianza, mentre il secondo ed il terzo periodo riguardano invece il comitato per il controllo sulla gestione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di dedicare distinti capoversi a ciascuno dei due organi;

 

all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 165-ter, comma 3, lettera b), dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di:

 

premettere, in analogia con le lettere a) e c), un riferimento all'oggetto della disposizione, che riguarda la struttura delle società;

 

sostituire il riferimento alla mancata previsione di un organo di amministrazione con il riferimento alla mancata previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione;

 

alla lettera d) del medesimo capoverso articolo 165-ter, andrebbe inoltre valutata l'opportunità di sostituire l'espressione «previsione» con «mancanza della previsione»;

 

all'articolo 8, comma 1, lettera g) - che stabilisce che l'esercizio della delega ivi prevista debba avvenire «sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione (..)» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di evitare un siffatto doppio riferimento ai principi da rispettare;

 

all'articolo 9, comma 6, capoversi articolo 25-bis e articolo 25-ter - dedicati rispettivamente ai prodotti finanziari ed ai soggetti che li emettono - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto tra il primo capoverso ed il secondo, atteso che il primo dispone che le disposizioni del capo II del testo unico n. 58 del 1998 «si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione» ed il secondo prevede che le medesime disposizioni «si applicano anche alle imprese di assicurazione, in quanto compatibili»;

 

all'articolo 10 - la cui rubrica fa riferimento al «tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari», mentre il testo dell'articolo fa riferimento al «tasso effettivo globale annuo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire a quale tasso si intenda fare riferimento, anche tenendo conto che l'articolo 2 della citata legge n. 108 del 1996 disciplina la rilevazione del tasso effettivo globale medio, mentre il tasso annuo effettivo globale è disciplinato dall'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

 

all'articolo 13-bis, comma 1, lettere b) e c) - ove si modificano gli articoli 2621 e 2622 del codice civile - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 28 del testo in esame, che sostituisce integralmente i medesimi articoli (peraltro senza tenere conto delle modifiche recate dalla disposizione in esame);

 

all'art. 15, comma 1, lettera f), n. 2) - ove si adotta l'espressione «ricorre la violazione del divieto» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se l'espressione «ricorre» debba intendersi in senso generico oppure stia ad indicare la reiterazione delle violazioni;

 

all'articolo 21, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre - in particolare alla lettera c), capoverso 3, ed alla lettera d), nn. 1) e 3) - un riferimento all'Ufficio italiano dei Cambi atteso che nel corso dell'esame in Commissione è stato soppresso l'articolo 26 del testo unificato, che trasferiva alla Banca d'Italia le competenze di tale Ufficio;

 

sia valutata dalle Commissioni l'opportunità di collocare l'articolo 22-bis - che reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari - nell'ambito del titolo II, capo II, in quanto la disposizione in esame concerne la materia della circolazione degli strumenti finanziari, trattata dal provvedimento in quell'ambito;

 

all'articolo 23, comma 3, capoverso articolo 155-bis - ove si richiama l'articolo 57, comma 4-bis, con riguardo all'adozione del regolamento della Banca d'Italia per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire il richiamo normativo con il riferimento all'articolo 57, comma 4-ter, introdotto nel testo unico sull'intermediazione finanziaria dal comma 2 del medesimo articolo 23.

 

 

_________________

 

 

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

 

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

 

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 2436 ed abb., risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»,

 

rilevato che le disposizioni da esso recate sono volte a dare attuazione all'articolo 47 della Costituzione che, al primo comma, dispone che «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme»,

 

rilevato altresì che le medesime disposizioni appaiono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata, dalle lettere e), g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

 

considerato che l'articolo 27, comma 2-bis, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo per la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, senza contestualmente esplicitare i principi e criteri direttivi in base ai quali esercitare la delega, si pone in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione,

 

considerato altresì che l'articolo 13, comma 1, lettera o-bis) prevede che nei confronti di soggetti condannati in primo grado per alcuni reati societari possa essere dichiarato l'impedimento all'assunzione di cariche sociali in società quotate o controllanti società quotate, da parte della CONSOB, organo non giurisdizionale, sulla base di criteri («gravi motivi») tali da consentire l'adozione di una decisione sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale, in tal modo ponendosi in contrasto con il combinato disposto degli articoli 24 e 25 della Costituzione,

 

esprime

 

 

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

 

1. provvedano le Commissioni di merito ad integrare la disposizione dettata dall'articolo 27, comma 2-bis, indicando quali siano i principi e criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega ivi conferita per la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, per conformarlo al dettato dell'articolo 76 della Costituzione;

2. provvedano altresì le Commissioni di merito, al fine di rispettare le prescrizioni dettate dagli articoli 24 e 25 della Costituzione, a modificare l'articolo 13, comma 1, lettera o-bis), nel senso di prevedere che l'impedimento all'assunzione delle cariche sociali ivi previsto consegua di diritto alla condanna di primo grado per i reati indicati nella stessa lettera, salvo che il giudice abbia dichiarato in sentenza che il fatto sia di lieve entità.

 

 

__________________

 

 

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

 

La II Commissione,

 

esaminato il testo unificato in oggetto,

 

osservato che:

 

all'articolo 5, capoverso «articolo 165-sexies», secondo comma, si prevede che sia punita con la sanzione amministrativa la violazione dell'obbligo di allegare al bilancio delle società italiane quotate controllate da società estere, aventi sede in Paesi che presentano uno scarso grado di trasparenza contabile, la relazione di cui al comma 1 del medesimo capoverso, per cui occorre modificare la clausola premessa alla richiamata fattispecie sanzionatoria amministrativa, chiarendo che questa non si applica nel caso che il fatto costituisca reato e non quando costituisca «reato più grave»;

 

l'articolo 13, comma 1, lettera n-bis), modificando l'articolo 190 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, prevede come illecito amministrativo anche la violazione dell'articolo 115, comma 3, nonostante che questa sia sanzionata anche dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 193, modificato dalla lettera n-ter) dell'articolo 13, per cui è necessario coordinare le due disposizioni;

 

l'articolo 13, comma 1, lettera n-ter), nel modificare l'articolo 193 prevede, tra l'altro, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di enti di importo fisso nel minimo e nel massimo, per cui sarebbe opportuno prevedere per questi soggetti il regime sanzionatorio sancito dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità degli enti, secondo cui agli enti si applicano sanzioni pecuniarie secondo il sistema delle quote;

 

l'articolo 13, al comma 1, lettera n-bis), prevede che le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il regresso nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione ovvero di coloro che svolgono funzioni di controllo «ai quali siano imputabili le violazioni» (nonostante che la sanzione sia prevista solamente per coloro che sono obbligati alla comunicazione omessa) e che alla lettera n-quater), nel modificare l'articolo 195, comma 9, stabilisce che le società rispondono in solido con i soggetti sanzionati, per cui andrebbe meglio raccordate le due disposizioni;

 

l'articolo 13, lettera o-bis), che introduce nel Testo Unico l'articolo 196-bis, stabilisce che la Consob, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere incarichi nell'ambito di società quotate o controllanti di esse nei confronti di chi sia stato condannato in primo grado per alcuni reati societari o sia stato colpito dalle sanzioni amministrative di cui al Titolo II della parte V;

 

le misure interdittive di cui sopra appaiono essere eccessivamente gravi rispetto alle ipotesi di riferimento, in quanto, in primo luogo, potrebbe prestarsi a dubbi di costituzionalità l'interdizione di soggetti condannati in primo grado, poiché la presunzione di innocenza permane fino alla condanna definitiva; in secondo luogo, la fattispecie appare non sufficientemente determinata non essendo fissato un limite temporale alla durata dell'interdizione; in terzo luogo, per quanto riguarda gli illeciti previsti dalle lettere a), b), c) e d), non è corretto il riferimento agli articoli 175, 176 e 181, essendo stati abrogati dal decreto legislativo n. 61 del 2002 ed essendo le fattispecie delle falsità nelle comunicazioni delle società di revisione e dell'aggiotaggio ora disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2624 del c.c. (che deve quindi essere richiamato alla lettera a) e 2637 del c.c. (già compreso nel richiamo al Titolo XI del c.c.); non appare, inoltre congruo il riferimento alla fattispecie contravvenzionale di false comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c) e non anche a quella più grave di natura delittuosa (articolo 2622 c.c.);

 

per le ragioni di cui sopra ed in considerazione che, secondo la normativa vigente, le pene accessorie interdittive possono già conseguire alle condanne definitive per i reati richiamati dalla lettera o-bis), appare opportuno sopprimere tale lettera;

 

l'articolo 13-bis è volto ad introdurre una specifica responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sia sul piano civilistico che penale, aggiungendo, tra l'altro, tale figura tra i soggetti responsabili per i reati di cui agli articoli 2621, 2622, 2635 e 2638 del codice civile;

 

da un punto di vista formale, sarebbe opportuno inserire il riferimento ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari direttamente nella riformulazione degli articoli 2621 e 2622 di cui all'articolo 28 del testo, sopprimendo quindi le lettere a) e b) al comma 1 dell'articolo 13-bis.

 

l'articolo 13-ter introduce puntuali adempimenti da parte dei promotori finanziari volti a rendere informati coloro che investono in strumenti finanziari, prevedendo una fattispecie contravvenzionale per la falsa o la omessa comunicazione per iscritto delle informazioni previste dall'articolo, punita con una multa fino a cinquantamila euro;

 

riguardo alla citata disposizione:

 

appare incoerente l'inciso «salvi i casi di dolo o colpa grave», in quanto sembrerebbe prevedere una ipotesi del tutto particolare di delitto caratterizzata dall'elemento soggettivo circoscritto alla colpa lieve, per quanto, anche in considerazione dell'entità della sanzione pecuniaria prevista, sembrerebbe trattarsi di un illecito amministrativo;

 

sarebbe, pertanto, opportuno sostituire la parola «multa» con le parole «sanzione amministrativa pecuniaria» ed inserire nella fattispecie una clausola volta a regolare i rapporti con gli illeciti penali previsti dall'ordinamento, stabilendo che la sanzione amministrativa si applica salvo nel caso in cui il caso costituisca reato;

 

sarebbe, inoltre, opportuno precisare meglio la condotta relativa alla falsa comunicazione, modificando la dizione «il reato di falsa comunicazione» con la dizione «l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero delle comunicazioni scritte di cui al comma 1»;

 

appare, inoltre, opportuno rimodulare l'entità della sanzione amministrativa riducendo il limite massimo della sanzione o prevedendo un limite minimo;

 

l'articolo 15 ha per oggetto il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato ad una società di revisione. Si segnala che al comma 6 del nuovo articolo 159 del decreto legislativo n. 58 del 1998 si dispone che la CONSOB, nel disporre d'ufficio la revoca di tale incarico qualora ricorrano determinate condizioni, inviti gli organi di controllo della società a deliberare il conferimento dell'incarico ad una nuova società di revisione. Sarebbe opportuno sopprimere le parole «agli organi di controllo», in quanto non spetta a questi il compito di conferire tale incarico;

 

all'articolo 24, comma 5, non sembra corretto il rinvio all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 124 per determinare le funzioni del Ministro del Lavoro trasferite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensioni (COVIP), in quanto in tale articolo sono elencate una serie di funzioni ulteriori rispetto a quelle sanzionatorie che non si ritiene che sia intenzione delle commissioni riunite trasferire alla COVIP, per cui sarebbe, quindi, opportuno precisare che si tratta di quelle previste dal comma 5-bis dell'articolo 18-bis;

 

l'articolo 27, comma 1, prevede l'istituzione di procedure di conciliazione ed arbitrato da svolgersi presso la CONSOB ed un sistema di indennizzo in favore dei risparmiatori per la risoluzione di controversie relative all'adempimento degli obblighi d'informazione e trasparenza contrattuale a carico degli intermediari, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste e la possibilità di adire la giurisdizione ordinaria per un risarcimento in misura maggiore rispetto all'indennizzo stabilito nella procedura di conciliazione e la salvaguardia del diritto di agire davanti al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1998;

 

il predetto diritto di azione di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998 non spetta ai risparmiatori e agli investitori «uti singuli» bensì alle associazioni dei consumatori e degli utenti, per cui occorrerebbe modificare il testo in tal senso;

 

l'articolo 28, commi 1 e 2, nel riformulare gli articoli 2621 e 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali) introduce una sanzione amministrativa pecuniaria «da dieci a cento quote», oltre alla sanzione dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche da sei mesi a tre anni, per coloro che, pur fornendo false comunicazioni sociali, non sono puniti ai sensi dei commi 3 e 4 in quanto la falsificazione della realtà non supera certi limiti;

 

rispetto a tale disposizione, a parte la non chiara formulazione della parte relativa all'interdizione dagli uffici direttivi, si evidenzia che il riferimento alle quote si ricollega al decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel caso di commissione di determinati reati nel loro interesse da parte dei dirigenti, per cui non si ritiene opportuno estendere lo stesso sistema delle quote ad una persona fisica, bensì di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria di valore fisso, nel minimo e nel massimo;

 

l'articolo 28, comma 2, che ha per oggetto l'articolo 2622 c.c. (false comunicazioni sociali nei confronti dei soci e dei creditori), per determinare la gravità del nocumento introduce quale parametro l'entità della riduzione di valore dei titoli quotati rispetto al prodotto interno lordo, senza tuttavia specificare a quale fonte né a quale anno far riferimento per la fissazione del prodotto interno lordo;

 

l'articolo 30 introduce all'articolo 193 una sanzione amministrativa da applicare, salvo che ricorra il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di pubbliche autorità di vigilanza (articolo 2638, comma 2 c.c.), in caso di violazione, da parte dei componenti degli organi di controllo delle società quotate, dell'obbligo di comunicazione, alla CONSOB ed al pubblico, degli incarichi di controllo o di amministrazione presso società quotate, per cui sarebbe opportuno sostituire le parole: «Fuori del caso previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato»;

 

l'articolo 33, al comma 2, nel prevedere il nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevede nel comma 2 del nuovo articolo 174-bis che la pena prevista al comma 1 è aumentata fino alla metà nel caso in cui il fatto sia commesso «per denaro o altra utilità promessa ovvero in collusione con la società assoggettata a revisione», per cui appare opportuno, da un lato, fare riferimento non tanto alla collusione con una società, quanto piuttosto all'ipotesi di concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, dall'atro, estendere la punibilità ai «corruttori», sulla falsariga di quanto previsto al comma successivo per il reato di cui al nuovo articolo 174-ter;

 

l'articolo 33, al comma 2, prevede tra i soggetti attivi del delitto descritto dal nuovo articolo 174-ter, oltre che gli amministratori e i dipendenti della società di revisione anche i «soci responsabili della revisione contabile», la cui categoria appare di dubbia individuazione;

 

l'articolo 34 introduce un nuovo illecito amministrativo, per cui è necessario sopprimere dall'inciso «Salvo che il fatto costituisca più grave reato» le parole «più grave»;

 

al medesimo articolo si prevede la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio su almeno due quotidiani a spese delle persone fisiche responsabili o delle società, senza tuttavia chiarire i criteri e le modalità di'imputazione di tali spese, come invece è previsto dal l'articolo 195, comma 9 del Testo unico degli intermediari finanziari;

 

l'articolo 35 al comma 3 prevede che le sanzioni amministrative previste dal testo unico bancario, dal testo unico della intermediazione finanziaria, dal decreto legislativo sui fondi pensione e dalla disciplina delle assicurazioni, «indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima»;

 

il riferimento alle sanzioni indicate in misura fissa potrebbe suscitare dubbi interpretativi, anche se pare chiaro che per esse si intendono le sanzioni stabilite in una somma di denaro, in contrapposizione di quelle rapportate al valore di beni, per cui, per rendere più chiara la disposizione, si potrebbero comunque sostituire le parole:»indicate in misura fissa» con le seguenti: «indicate in una somma di denaro»;

 

al comma 4 dell'articolo 35 si interviene sulla legge di semplificazione 2001 per introdurre un ulteriore criterio direttivo relativamente alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di assicurazioni, disponendo che siano raddoppiate le sanzioni penali e quintuplicate nel massimo le amministrative, senza tuttavia considerare che tale disposizione si sovrappone almeno in parte con quelle dei commi precedenti, in cui si aumentano direttamente le sanzioni della legge n. 576 del 1982;

 

l'ultimo comma dell'articolo 35 raddoppia le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le società nel caso di reati societari commessi nel loro interesse;

 

l'articolo 36 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per «l'introduzione di sanzioni accessorie» a quelle del Titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico bancario, del testo unico della intermediazione finanziaria, del decreto legislativo sui fondi pensione e della disciplina delle assicurazioni, stabilendo che le sanzioni accessorie dovranno essere rapportate alla gravità della violazione e non superare i tre anni, senza chiarire se la sanzione accessoria si riferisca ai soli illeciti penali o anche a quelli amministrativi;

 

esprime

 

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

 

1) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 165-sexies», secondo comma, siano soppresse le parole «reato più grave»;

 

2) all'articolo 13, comma 1, siano coordinate le disposizioni previste dalle lettere n-bis) e n-ter), in relazione alla sanzione della violazione dell'articolo 115 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria;

 

3) all'articolo 13, al comma 1, siano coordinate le disposizioni previste dalla lettera n-bis) con quelle previste dalla lettera n-quater);

 

4) all'articolo 24, comma 5, sia specificato che il rinvio all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 124 ivi previsto si riferisce al comma 5-bis di tale articolo;

 

5) all'articolo 30 siano sostituite le parole: «Fuori del caso previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato»;

 

6) all'articolo 33, al comma 2, siano sostituite le parole «in collusione con la società assoggettata a revisione» con le seguenti «in caso di concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione» e sia estesa la punibilità ai corruttori;

 

7) all'articolo 33, al comma 2, sia specificata la categoria dei «soci responsabili della revisione contabile»;

 

8) all'articolo 34, comma 1, capoverso «Art. 192-bis», primo comma, siano soppresse le parole «più grave»;

 

9) all'articolo 35, comma 4, siano coordinate le disposizioni ivi previste con quelle di cui alla legge n. 576 del 1982;

 

e con le seguenti osservazioni:

 

a) all'articolo 13, comma 1, lettera n-ter), le Commissioni di merito, in ordine alla responsabilità amministrativa ivi prevista a carico di società ed enti, valutino l'opportunità di applicare il regime sanzionatorio sancito dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti;

 

b) all'articolo 13, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere lettera o-bis) o comunque di modificarla secondo quanto indicato nella parte motiva del parere;

 

c) all'articolo 13-bis, comma 1, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere le lettere a) e b), inserendo il riferimento ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari direttamente nella riformulazione degli articoli 2621 e 2622 di cui all'articolo 28 del testo;

 

d) all'articolo 13-ter le Commissioni di merito valutino l'opportunità di modificare il comma 2 stabilendo che, «Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero delle comunicazioni scritte di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria», il cui importo dovrà essere determinato dalle Commissioni in maniera tale da assicurare una effettiva corrispondenza con la gravità della violazione sanzionata;

 

e) all'articolo 15, comma 6, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere le parole «agli organi di controllo»;

 

f) all'articolo 27, comma 1, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di precisare che il diritto di azione di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998 non spetta ai risparmiatori e agli investitori «uti singuli» bensì alle associazioni dei consumatori e degli utenti;

 

g) all'articolo 28, commi 1 e 2, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di riformulare gli articoli 2621 e 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali) nella parte in cui prevedendo, nei confronti di una persona fisica, anziché la sanzione amministrativa pecuniaria «da dieci a cento quote», quella in misura fissa;

 

h) all'articolo 28, comma 2, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di specificare a quale fonte ed a quale anno debba essere fatto riferimento per la fissazione del prodotto interno lordo;

 

i) all'articolo 34, comma 1, capoverso «Art. 192-bis», primo comma, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di chiarire i criteri e le modalità d'imputazione delle spese di pubblicazione ivi previste;

 

j) all'articolo 35, comma 3, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sostituire le parole:»indicate in misura fissa» con le seguenti: «indicate in una somma di denaro»;

 

k) all'articolo 36 le Commissioni di merito valutino l'opportunità di chiarire se le sanzioni accessorie da introdurre nell'ordinamento si riferiscano ai soli illeciti penali o anche a quelli amministrativi.

 

 

_________________

 

 

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

 

La XI Commissione,

 

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 2436 ed abbinati, recante «Interventi per la tutela del risparmio»;

 

esprime

 

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

 

all'articolo 14, primo capoverso, dopo la lettera c) sia inserita la seguente: «c-bis) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui al comma 112 della legge 24 dicembre 2003, n. 350»;

 

all'articolo 21 sia soppresso il comma 4, in linea con le disposizioni contenute nella legge 23 agosto 2004, n. 243 di riforma previdenziale, che prevede la concentrazione nella COVIP delle competenze in materia di vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari collettive e individuali, ivi compresi i profili relativi alla trasparenza e alle modalità di offerta al pubblico;

 

all'articolo 41, sia aggiunto il seguente comma:

 

«2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare le disposizioni della presente legge e la disciplina previdenziale derivante dall'adozione dei decreti legislativi di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni richiamate».

 

 


______________

 

 

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

 

La XIV Commissione,

 

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2436 Armani e abb., recante interventi per la tutela del risparmio;

 

rilevato che il provvedimento, rafforzando la tutela dei risparmiatori e la trasparenza dei mercati finanziari, consente di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea attraverso il conseguimento in particolare degli obiettivi previsti dal Piano d'Azione per i servizi finanziari;

 

tenuto conto inoltre che alcune delle disposizioni del medesimo provvedimento recate ai Capi I, II e III del Titolo I, nonché al Titolo III anticipano misure previste dal Piano d'Azione per l'ammodernamento del diritto societario;

 

considerato che all'articolo 9 si prevede di assoggettare i prodotti assicurativi alla medesima disciplina dei prodotti finanziari in materia di preventiva approvazione del prospetto informativo - conseguente sia all'assimilazione delle polizze di assicurazione sulla vita agli strumenti finanziari che all'abolizione della lettera f) dell'articolo 100 del T.U.I.F. - senza tenere conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, della direttiva 2002/83/CE del 5 novembre 2002, che riprende l'articolo 29 della direttiva 1992/96/CE, in data 10 novembre 1992, recepito nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 che vieta agli Stati membri di adottare disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, nonché dei formulari e degli altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti;

 

rilevato inoltre, in riferimento all'articolo 22-bis, recante i criteri di delega per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, che la direttiva 2003/71/CE in argomento dispone espressamente che tale disciplina si estenda alle obbligazioni bancarie lasciando inalterato il regime vigente - regolato dalle specifiche direttive sopra richiamate - per le polizze di assicurazione;

 

considerato in ogni caso che il provvedimento appare comunque compatibile con la normativa comunitaria;

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

 

a) valutino le Commissioni di merito, in riferimento all'articolo 9, l'opportunità di distinguere la disciplina relativa rispetto ai servizi assicurativi;

 

b) considerino altresì le medesime Commissioni, in ordine all'articolo 22-bis, quanto previsto dalla direttiva 2003/71/CE in merito alle polizze assicurative.

 



Testo unificato delle Commissioni

 

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

 

TITOLO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA

DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

 

Capo I

Organi di amministrazione

e di controllo

 

Art. 1.

(Nomina e requisiti degli amministratori).

 

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:

 

«Sezione IV-bis.

Organi di amministrazione.

 

Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno del membri del consiglio d'amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4.

3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Lo statuto disciplina le forme per la designazione dei membri indipendenti di cui al presente comma, anche in deroga alle disposizioni del comma 1. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».

 

 

 

Art. 2.

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico).

 

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 148:

     1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

     2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità idonee ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dai soci di minoranza.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;

     3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e, dopo le parole: «di natura patrimoniale», sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;

     4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio d'amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 2.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio d'amministrazione o dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza»;

 

b) dopo l'articolo 148, è inserito il seguente:

«Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). - 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo d'incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dall'Autorità medesima con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. L'autorità dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;

 

c) all'articolo 149:

     1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

     «c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;

     2) al comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;

 

d) all'articolo 151:

     1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

     2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

 

e) all'articolo 151-bis:

     1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

     2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

 

f) all'articolo 151-ter:

     1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

     2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;

 

g) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori»;

 

h) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo della gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3».

 

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;

b) all'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: «2400, terzo», sono inserite le seguenti: «e quarto»;

c) all'articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».

 

 

Art. 3.

(Azione di responsabilità).

 

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 2393:

     1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione dei collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

     2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;

 

b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo»;

 

c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell'articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell'articolo 2393».

 

2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».

 

 

Capo II

Altre disposizioni a tutela

delle minoranze

 

Art. 4.

(Delega di voto).

 

1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».

 

 

Art. 5.

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea).

 

1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 126-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). - 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

 

 

Capo III

Disciplina delle società estere

 

Art. 6.

(Trasparenza delle società estere).

 

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

 

«Sezione VI-bis.

Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

 

Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

     1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

     2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

     3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

     4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio d'esercizio:

     1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza del seguenti princìpi:

          1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

          1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

     2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i requisiti di cui al numero 1);

     3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

d) mancanza della previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale non deve impedire o scoraggiare la società stessa dall'operare sul proprio territorio;

f) mancata previsione del risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa;

g) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

h) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, ulteriori criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). - 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione e di controllo, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

6. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle società italiane collegate). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane controllate). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la Società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457.

Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e disposizioni d'attuazione). - 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nel riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione».

 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

 

Capo I

Disposizioni in materia

di conflitti d'interessi

 

Art. 7.

(Operazioni con parti correlate).

 

1. Dopo l'articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2391-ter. - (Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate). – Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione dei soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità.

Sono nulli gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto ivi prescritto».

2. All'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «articoli 2388,» è inserita la seguente: 2391-ter,».

3. All'articolo 2409-noviesdecies, primo comma, del codice civile, dopo la parola: «2391,» è inserita la seguente: «2391-ter,».

4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-ter, primo comma;».

 

 

Art. 8.

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari).

 

1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: «una partecipazione rilevante» sono sostituite dalle seguenti: «, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, nonché in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo,»;

b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «al patrimonio della banca e» sono inserite le seguenti: «, ove esista,»;

c) al comma 4, terzo periodo, le parole: «chi detiene una partecipazione rilevante, relativi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti indicati al primo periodo, in relazione»;

d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.

4-ter. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-bis, sulla base del criteri da essa stabiliti.

4-quater. Il limite di cui al comma 4-bis non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V».

2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».

 

 

Art. 9.

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

b) limitazione dell'investimento dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;

f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei princìpi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;

h) attribuzione del potere d'irrogare le sanzioni previste dalla lettera g) alla CONSOB;

i) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

 

Art. 10.

(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento).

 

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa»;

b) dopo l'articolo 190, è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - (Sanzioni per inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonché, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4».

 

 

Capo II

Disposizioni in materia di circolazione degli strumenti finanziari

 

 

Art. 11.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi).

 

1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:

«La negoziazione di obbligazioni ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi avviene, a pena di nullità e quindi di rimborso al valore di acquisto, mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con proprio regolamento, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente».

2. Salvo quanto stabilito dall'articolo 2412, ottavo comma, del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano, nel caso di negoziazione da parte di questi e per la durata di un anno dal trasferimento, le disposizioni di cui al medesimo articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove tale trasferimento avvenga in Italia, presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Nel caso di negoziazione degli strumenti e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 2, gli intermediari consegnano, a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente, e quindi di rimborso al valore di acquisto, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla CONSOB con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4, anche qualora la vendita avvenga su specifica richiesta di investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali.

4. La CONSOB emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi precedenti.

5. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 9, sono soppresse le parole: «e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f)»;

b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati.

6. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modficazioni, dopo l'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione.

Art. 25-ter. - (Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione) - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle imprese di assicurazione, in quanto compatibili».

 

 

Capo III

Altre disposizioni in materia di servizi bancari, tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati e informazione societaria

 

 

Art. 12.

(Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

 

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale annuo computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122».

 

 

Art. 13.

(Depositi giacenti presso le banche).

 

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

 

 

 

 

«Capo I-bis.

Depositi giacenti presso le banche.

Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 250 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.

3. Ove risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio del registro competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa domanda altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

4. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 3 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

5. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

6. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 4 e 5. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

7. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 sono addebitate al titolare del conto, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

8. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3;

d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

9. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 8.

Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4.

Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza si applicano le disposizioni dell'articolo 1841 del codice civile. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 4 e 5.

2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato».

2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».

3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato».

 

 

Art. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

 

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21:

     1) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d'investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente medesimo in forma scritta o mediante strumenti telematici;»;

     2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente»;

 

b) all'articolo 31:

     1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;

     2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;

     3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi:

     a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

     b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

     c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

     d) alle cause d'incompatibilità;

     e) alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 196;

     f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

     g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

     h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

     i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità d'esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

     l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;

 

c) all'articolo 62:

     1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano quotate in segmento distinto del mercato»;

     2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

     a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate su un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

     b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

     c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni»;

 

d) all'articolo 64:

     1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;

     2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. La CONSOB:

     a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;

     b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

     c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

     1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato»;

e) all'articolo 74, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione»;

 

f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato»;

 

g) all'articolo 114:

     1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo di questi ultimi e ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso d'inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;

     2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o a prodotti finanziari di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, secondo princìpi di trasparenza e tempestività dall'informazione»;

 

h) all'articolo 115:

     1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)»;

     2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;

     3) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «c-bis) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)»;

     4) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;

 

i) dopo l'articolo 117, sono inseriti i seguenti:

«Art. 117-bis. - (Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate). - 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 117-ter. - (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1. La CONSOB, previa consultazione con le associazioni di categoria e sentita la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, le caratteristiche delle società emittenti che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati in mercati regolamentati.

2. Per i fini di cui al comma 1, la CONSOB tiene prioritariamente in considerazione, oltre che l'integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale e fondati sulla più avanzata regolamentazione elaborata, dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali, in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunicazioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.

4. In caso di utilizzo, in qualsiasi tipo di comunicazione rivolta al pubblico, della qualificazione etica riferita agli investimenti nelle società al di fuori dei criteri e dei requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società di gestione collettiva del risparmio, di cui al titolo III del testo unico bancario, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro e con la pubblicazione, a spese degli stessi ovvero della società, del provvedimento sanzionatorio adottato dalla CONSOB su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale»;

 

l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118, è aggiunto il seguente:

«Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;

 

m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124, è inserita la seguente sezione:

«Sezione I-bis.

Informazioni sull'adesione a codici

di comportamento.

 

Art. 124-bis. - (Obblighi d'informazione e codici di comportamento). - 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

Art. 124-ter. - (Vigilanza sull'applicazione di regole di governo societario previste da codici di comportamento). - 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;

 

n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154, è inserita la seguente sezione:

 

«Sezione V-bis.

Redazione dei documenti contabili societari.

Art. 154-bis. - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società»;

 

o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.

3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali sono imputabili le violazioni;

b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.

4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.

5. I soggetti che violano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro»;

 

p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;

 

q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima»;

 

r) all'articolo 195 il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4»;

 

s) nella parte V, titolo II, dopo l'articolo 196, è aggiunto il seguente:

«Art. 196-bis. - (Dichiarazione di impedimento ad assumere cariche sociali). - 1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del libro V del citato codice;

b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte V».

 

 

 

 

Art. 15.

(Responsabilità del dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari).

 

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,», sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali», sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti; «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

 

 

 

Art. 16.

(Tutela preventiva del risparmio).

 

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti). - 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

a) consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;

f) raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;

h) per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

i) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

n) a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1».

 

 

Art. 17.

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).

 

1. Dopo l'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 145-bis. - (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). - 1. Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio d'amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti:

a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

b) i soggetti destinatari del piano;

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione del prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante al sensi dell'articolo 116.

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di attribuzione di azioni di particolare rilevanza».

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI REVISIONE DEI CONTI

 

 

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina relativa

alla revisione dei conti).

 

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,», è inserita la seguente: «160»;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (Conferimento e revoca dell'incarico). - 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società dì revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.

2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata non inferiore a tre né superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.

6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai princìpi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile»;

c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;

d) servizi attuariali;

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale e di selezione, formazione e gestione del personale;

g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

h) prestazione di assistenza legale;

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

1-septies. La misura della retribuzione del dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;

d) all'articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

e) all'articolo 162:

     1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

     3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

f) all'articolo 163:

     1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;

     2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, comma 1-ter. In questo caso, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

g) all'articolo 165, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;

h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165, è aggiunto il seguente:

«Art. 165-bis. - (Società che controllano società con azioni quotate). - 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI

LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

 

 

Capo I

Princìpi di organizzazione e rapporti fra le autorità

 

 

Art. 19.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

 

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite.

2. Il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere la convocazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l'attività delle Autorità.

3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

 

 

Art. 20.

(Collaborazione fra le Autorità).

 

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

 

 

Capo II

Disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle autorità

 

Art. 21.

(Procedimenti per l'adozione
di atti regolamentari e generali).

 

1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

 

 

Art. 22.

(Procedimenti per l'adozione
di provvedimenti individuali).

 

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatorî sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttorî, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso di derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatorî dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

 

 

Capo III

Disposizioni relative all'organizzazione e alle competenze delle autorità

 

 

Art. 23.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

 

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106»;

d) all'articolo 128:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nei solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     3) al comma 5, le parole: «della Banca d'Italia o dell'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC,».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;

c) all'articolo 109, comma 4, le parole: «L'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB».

3. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, commi 1 e 2, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta».

4. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-ter, comma 3, le parole: «alla commissione di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «alla CONSOB»;

b) all'articolo 17:

     1) al comma 2, sono abrogate le lettere e), f) e h);

     2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CONSOB:

     a) definisce, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 16 e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

     b) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera «a) del presente comma;

     c) provvede affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario dei fondi medesimi, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione».

5. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2, 3 e 4, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

 

 

Art. 24.

(Competenze in materia di emissione
di valori mobiliari).

 

1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

 

 

Art. 25.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

     1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

     2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

     1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

     2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

     3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

     4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

 

 

Art. 26.

(Competenze in materia di concorrenza).

 

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «Aziende ed istituti di credito» sono sostituite dalla seguente: «Banche»;

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza»;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttorî, il contraddittorio e la verbalizzazione».

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis. - (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

 

 

Art. 27.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatorî).

 

1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

3. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

4. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

5. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

 

 

Art. 28.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).

 

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

 

 

Art. 29.

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema d'indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

c) salvaguardia dell'esercizio del diritto d'azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);

d) salvaguardia in ogni caso del diritto dei risparmiatori e degli investitori ad agire avanti agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

b) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a) e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico;

c) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

d) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;

e) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

 

 

TITOLO V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

 

 

Art. 30.

(False comunicazioni sociali).

 

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dai seguente:

«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

 

 

Art. 31.

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).

 

1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:

«Art. 2629-bis. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del medesimo codice civile».

 

 

Art. 32.

(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo).

 

1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico».

 

 

Art. 33.

(Ricorso abusivo al credito).

 

1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 218. - (Ricorso abusivo al credito). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».

 

 

Art. 34.

(Falso in prospetto).

 

1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

 

 

Art. 35.

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).

 

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175, sono premessi i seguenti:

«Art. 174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). - 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci delle società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

«Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). - 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità».

 

 

Art. 36.

(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate).

 

1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 192-bis. - (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila curo. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».

 

 

Art. 37.

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative).

 

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, determinate in una somma di denaro, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.

4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie;».

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

 

 

Art. 38.

(Sanzioni accessorie).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui ai decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;

b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;

c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;

d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;

e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

Art. 39.

(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca).

 

1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».

 

 

Art. 40.

(Termine per gli adempimenti previsti

dalla presente legge).

 

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della medesima legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 2391-ter e nell'articolo 2428, secondo comma, numero 2-bis), del codice civile, introdotti dall'articolo 7, commi 1 e 4, della presente legge, si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge adeguano al limite ivi previsto l'ammontare dei crediti loro concessi precedentemente a tale data. Qualora non vi provvedano, decadono dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo da loro rivestite presso la banca che li ha concessi, o, se sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, non possono esercitare il diritto di voto inerente alte azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.

6. Le disposizioni degli articoli 120-bis, 120-ter e 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Alla medesima data entra in vigore il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della presente legge. Entro lo stesso termine è emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 7 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane Spa» provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo 120-bis, commi 1, 2 e 3, per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data. Per i contratti relativamente al quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, il termine indicato all'articolo 120-ter, comma 3, del citato testo unico è ridotto a cinque anni; per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei sette anni e sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, lo stesso termine è ridotto a sette anni e sei mesi. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 9 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

7. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 41.

(Delega al Governo per il coordinamento legislativo).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

 

 

Art. 42.

(Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative).

 

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.


 



[1]    Con la decisione del 1° aprile 1987, la Commissione aveva dato istruzioni ai suoi Servizi di procedere alla codificazione costitutiva od ufficiale degli atti giuridici al più tardi dopo la decima modifica ad essi apportata, sottolineando che si trattava di una regola minima, poiché nell'interesse della chiarezza e della corretta comprensione della legislazione comunitaria i servizi dovrebbero tentare di codificare i testi di cui sono responsabili ad intervalli ancora più brevi.

[2]    La direttiva 79/279/CEE è stata recepita con la legge 4 giugno 1985, n. 281, e con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89.

[3]    La direttiva 80/390/CEE è stata recepita con la legge 4 giugno 1985, n. 281, e con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89.

[4]    La direttiva 82/121/CEE è stata recepita con la legge 4 giugno 1985, n. 281.

[5]    La direttiva 88/627/CEE è stata recepita con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90.

[6]    La direttiva 89/298/CEE è stata recepita con il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 85.

[7]     Tale metodo prevede l’articolazione del processo decisionale in quattro livelli:

-        al primo livello si colloca l’attività legislativa in senso stretto (adozione di regolamenti o direttive secondo la procedura di codecisione). In questa fase la Commissione consulta, prima di presentare le relative proposte legislative, il Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC);

-        al secondo livello intervengono le disposizioni di attuazione poste in essere dalla Commissione, sulla base della delega contenuta nell’atto legislativo, in conformità alle procedure di comitatologia di cui alla decisione 1999/468/CE. A tal fine la Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC), che opera quale comitato di regolamentazione;

-        il terzo livello decisionale consiste nel coordinamento, in via informale, delle attività delle autorità nazionali di regolazione e vigilanza sui mercati finanziari, al fine di garantire un recepimento uniforme e coerente delle disposizioni adottate ai primi due livelli: a tal fine, viene attribuito un ruolo preminente ad un organismo appositamente costituito, il Comitato delle autorità europee di regolamentazione e vigilanza sui valori mobiliari (CESR);

-        al quarto livello decisionale si colloca, infine, l’attività di attuazione, in via legislativa e amministrativa, delle norme comunitarie da parte degli Stati membri e il relativo controllo della Commissione europea.

[8]  Secondo tale disposizione, i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute.

[9]   Si tratta dei soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.

[10]  Ai sensi del quale le società fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'articolo 4 debbono comunicare all'ISVAP, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti.

 

[11]    Cfr. N.LETTIERI, La riforma del diritto societario lascia irrisolto il nodo della tutela dei terzi, in D&G 2002 (29), p.66 ss; ALBERTO DI MARTINO, False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, in La legislazione penale 2003 (74), p. 440.

[12]    Ovvero ancora se il fatto è conseguenza di valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

[13]    In relazione al rapporto tra tale ultima sanzione e quella analoga disciplinata all’articolo 35-bis c.p., v. supra

[14]  In base al regolamento attuativo dell’art. 116 del TU n. 58/1998 (Del. Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come modificata, da ultimo, dalla Del. 23 dicembre 2003, n. 14372), si considerano emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante le società italiane le quali, contestualmente: a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%; b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, primo comma, del codice civile.

      I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente: a) abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio; b) abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'art. 100 del TUF; c) siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell'emittente o del socio di controllo; d) siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

      Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento.

[15]    Il disegno di legge del governo (art. 46) prevedeva che queste sanzioni amministrative fossero triplicate.

[16]    D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

[17]    Legge 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001.