XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Accordo di cooperazione doganale con l'Iran - A.C. 6315 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 879 | ||
Data: | 09/02/06 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Accordo di cooperazione doganale con l’Iran A.C. 6315
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n. 879
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xiv legislatura 9 febbraio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: ES0459.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la III Commissione (Affari esteri, emigrazione)
Seduta di martedì 29 novembre 2005
Seduta di martedì 20 dicembre 2005
§ Pareri resi alla III Commissione (Affari esteri, emigrazione)
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
Relazione della III Commissione Affari esteri, emigrazione
Documentazione
- Elenco degli Accordi bilaterali dell’Italia sulla cooperazione amministrativa in materia doganale
- Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Iran
Dati identificativi del disegno di
legge
di
ratifica
Numero del progetto di legge |
A.C. 6315 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Teheran, 11 ottobre 2004 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ trasmissione alla Camera |
1° febbraio 2006 |
§ annuncio |
2 febbraio 2006 |
§ assegnazione |
3 febbraio 2006 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V e VI |
Oneri finanziari |
Sì |
L'Accordo italo-iraniano sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa nel settore doganale, firmato l’11 ottobre 2004 a Teheran, si compone di un Preambolo, 23 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali. Nel Preambolo dell'Accordo tra Italia e Iran in esame si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, anche con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.
Dopo l'articolo recante le specifiche definizioni (articolo 1), viene individuato il campo di applicazione dell'Accordo (articolo 2): la reciproca assistenza nel settore doganale viene assicurata per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, che agiscono nei limiti dei rispettivi ordinamenti giuridici e delle proprie possibilità. Inoltre, viene esplicitato che l'Accordo riguarda la sola reciproca assistenza amministrativa tra le Parti, senza dar luogo a diritti in capo a soggetti privati. In particolare, poi, il comma 5 salvaguarda gli obblighi dell’Italia verso l’Unione europea.
Ai sensi dell’articolo 4 le Amministrazioni doganali si scambiano tutte le notizie o informazioni utili per la corretta applicazione della legislazione doganale e il perseguimento delle relative infrazioni, comprese quelle sulle nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale, nonché su nuovi metodi per l'aggiramento di essa e su attività, merci o mezzi di trasporto collegati o sospettati di collegamento con infrazioni delle normative doganali.
Nel concreto svolgimento della mutua assistenza, le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti:
a) si scambiano informazioni sulla regolarità e legittimità delle operazioni di import-export tra i due paesi (art. 8), nonché documenti vari, in copia e, se indispensabile, in originale (art. 11);
b) si forniscono informazioni ed esercitano eventualmente una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto o locali in qualche modo connessi a infrazioni doganali vere o presunte (art. 6);
c) si informano vicendevolmente in merito ad eventuali attività che costituiscano infrazione alle rispettive legislazioni doganali, e in casi gravi di pericolo per la sicurezza, la salute pubblica o altri interessi vitali di una delle Parti, anche con iniziative unilaterali di informazione (art. 7);
d) si comunicano informazioni utili all’esatta determinazione di dazi e diritti doganali, quali la classificazione tariffaria o l’origine delle merci, nonché eventuali divieti, restrizioni o controlli (art. 5);
e) collaborano caso per caso, e nei limiti della legislazione in vigore nei rispettivi territori, nell'effettuazione di consegne controllate di merci intatte o manipolate, onde pervenire all'individuazione dei responsabili di traffici illeciti (art. 10);
f) si assistono vicendevolmente nell’esecuzione di provvedimenti preventivi provvisori, inclusi il sequestro, il blocco e la confisca di beni; e provvedono alla liquidazione di beni o proventi oggetto di confisca (art. 9).
E' previsto (art. 17) che gli agenti doganali di una Parte contraente possano, a richiesta dell'altra Parte, comparire come esperti o testimoni nel corso di procedimenti giudiziari intentati nel territorio della Parte richiedente per infrazioni doganali, producendo anche, se autorizzati, oggetti o documenti. Mentre la richiesta dovrà precisare il procedimento e la qualità in cui l'agente dovrà parteciparvi, la Parte richiesta potrà accompagnare l'autorizzazione con la precisazione dei limiti entro i quali i propri agenti dovranno contenersi nelle loro deposizioni.
Funzionari di una delle due Parti, con il consenso e le eventuali condizioni dell'altra Parte, possono (art. 16) consultare documenti, farne copia e assistere a indagini, nel territorio della Parte adita, su infrazioni doganali di proprio interesse: i funzionari devono, in ogni momento, essere in grado di fornire prova documentale della loro qualificazione temporanea, e godono delle stesse tutele dei funzionari doganali locali (pur essendo, come questi, responsabili delle proprie azioni).
Per l'articolo 12, le informazioni ottenute grazie all'applicazione del presente Accordo godranno della copertura del segreto d’ufficio, nonché della protezione accordata ad informazioni di analoga natura dalla legislazione dello Stato ricevente. Le informazioni in questione potranno essere comunicate ad organi diversi da quelli contemplati solo con il consenso della Parte che le ha trasmesse. Il comma 3 fa eccezione alle restrizioni contenute nell'articolo in commento, per quanto concerne le informazioni e i documenti su infrazioni doganali connesse con traffici di stupefacenti e sostanze psicotrope, che, si specifica peraltro, “possono esser comunicate solamente alle altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga”. Vengono però espressamente salvaguardati gli scambi di informazioni tra la Comunità europea e gli Stati membri, quando concernano violazioni doganali con effetti sugli interessi finanziari della CE.
Rilevante il disposto dell’articolo 13, per il quale ai dati personali comunicati nel quadro della collaborazione prevista, deve essere assicurata dalle Parti una protezione almeno pari a quanto previsto dall'Allegato[1], che costituisce parte integrante dell’Accordo stesso.
L'articolo 21 contempla casi di mancata concessione dell'assistenza amministrativa, possibile quando da essa potrebbe derivare pregiudizio per interessi vitali della Parte adita, o anche contrasto con norme di legge nazionali. Il diniego dell'assistenza deve essere comunque motivato, così come un eventuale differimento di essa in ragione della possibile interferenza con indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso nel territorio della Parte adita.
I costi derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in base all'articolo 18, vengono sostenuti in proprio dalle due Amministrazioni doganali, salvo quelli per indennità da versare a esperti o testimoni, o a interpreti e traduttori, che ricadono sulla Parte richiedente. In caso di spese di entità rilevante e straordinaria, la ripartizione di esse avviene previa consultazione tra le due Parti contraenti.
L'articolo 19 istituisce una Commissione mista italo-iraniana a livello di vertici delle rispettive Amministrazioni doganali (o eventualmente di loro rappresentanti), la quale si riunirà a richiesta di una delle due Parti, allo scopo di seguire l'attuazione dell'Accordo e comporre eventuali controversie in merito ad esso: queste ultime, in mancanza di intesa, verranno risolte per via diplomatica. Le Parti si riservano la facoltà, a richiesta o dopo cinque anni dall’entrata in vigore, di riesaminare congiuntamente l’Accordo.
L’articolo 23 prevede che la durata dell'Accordo è illimitata, salvo denuncia di una delle Parti inoltrata per via diplomatica, che avrà effetto tre mesi dopo la notifica, ma non sui procedimenti in corso, che saranno comunque completati.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-iraniano sulla cooperazione delle amministrazioni doganali e il relativo ordine di esecuzione.
L’articolo 3 reca invece la norma di spesa finalizzata alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo, valutati in 15.480 euro annui a decorrere dal 2006[2], da reperire a carico dei fondi ascritti (triennio 2006-2008) alla UPB "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
In base a quanto specificato nella relazione tecnica allegata all’A.S. 3646, e in particolare sulla scorta dell’esperienza operativa maturata in tale tipo di Accordi bilaterali, tale ammontare è destinato:
a) a coprire le spese di viaggio e di missione di quattro funzionari che si recheranno a Teheran con diversi incarichi (artt. 16 e 17 dell'Accordo);
b) a coprire le spese di viaggio e di missione di tre funzionari che si recheranno in Iran per le riunioni della Commissione mista (art. 19 dell'Accordo).
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge, infine, è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale non emergono osservazioni di particolare rilievo, salvo l’imputazione che l’ATN fa della necessità della ratifica con legge dell’Accordo, giusta le previsioni concernenti le deposizioni di funzionari italiani in procedimenti in corso in Iran, ovvero la partecipazione di funzionari iraniani a indagini in territorio italiano.
N. 6315
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 31 gennaio 2006 (v. stampato Senato n. 3646) presentato dal ministro degli affari esteri (FINI) di concerto con il ministro dell'interno (PISANU) con il ministro della giustizia (CASTELLI) e con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della
Repubblica
il 10 febbraio 2006
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004. Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso. Art. 3. (Copertura finanziaria). 1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.480 annui a decorrere dall'anno 2006. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri. Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Inserire t esto accordo
13-46
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3646
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) di concerto col Ministro dell’interno (PISANU) col Ministro della giustizia (CASTELLI) e col Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2005
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Iran per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l’11 ottobre 2004
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Onorevoli Senatori. – Con l’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i governi della Repubblica italiana e della Repubblica islamica dell’Iran si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l’interscambio tra i due Paesi.
L’Accordo si compone di ventitré articoli, un preambolo ed un Allegato. L’articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell’Accordo.
L’articolo 2 delimita il campo di applicazione dell’Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
Gli articoli 3 e 4 delimitano il campo di applicazione dell’assistenza prevista dall’Accordo.
L’articolo 5 prevede che le due amministrazioni possono fornirsi reciprocamente informazioni per assicurare la percezione dei diritti e tasse doganali, nonchè l’eventuale applicazione di misure restrittive.
L’articolo 6 prescrive l’impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L’articolo 7, tra l’altro, sancisce l’obbligo per ciascuna Amministrazione di fornirsi spontaneamente ogni informazione quando ci sia un pericolo per l’economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale dell’altra Parte contraente.
L’articolo 8 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.
L’articolo 9 dispone che le Amministrazioni doganali si prestano mutua assistenza per applicare misure temporanee, avviare procedimenti compreso il sequestro, il blocco e la confisca dei beni e disporre dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all’assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, conformemente alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.
L’articolo 10 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo della consegna controllata.
L’articolo 11 disciplina, tra l’altro, il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale.
L’articolo 12 detta le regole che devono essere osservate dalle amministrazioni doganali in ordine all’utilizzo ed alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
L’articolo 13 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita o almeno a quello indicato nell’apposito Allegato che costituisce parte integrante dell’Accordo.
L’articolo 14 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni delle richieste.
L’articolo 15 prescrive l’impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell’altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell’altra Parte contraente.
L’articolo 16 prevede la possibilità che i funzionari dell’Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.
L’articolo 17 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell’Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di esperti di giudizi instaurati davanti le competenti autorità dell’altra Parte contraente.
L’articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall’esecuzione dell’Accordo.
L’articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell’Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l’esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo.
L’articolo 20 definisce l’ambito territoriale di applicazione dell’Accordo.
L’articolo 21 disciplina i casi in cui l’assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L’articolo 22 disciplina l’entrata in vigore dell’Accordo.
L’articolo 23 disciplina la durata dell’Accordo ed il termine dello stesso.
INSERIRE 14 PAGINE TESTO DISEGNO DI LEGGE s. 3646 54-66 |
AFFARI ESTERI. EMIGRAZIONE (3a)
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005
261ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CASTAGNETTI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(omissis)
(3646) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell' Iran per la prevenzione, l' accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l' 11 ottobre 2004
(Esame e rinvio)
Il relatore PIANETTA (FI) interviene sottolineando in primo luogo che l’Accordo di cui tratta il disegno di legge è analogo ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore e richiede di essere ratificato mediante provvedimento legislativo a causa del suo specifico contenuto, dal momento che alcune disposizioni, ad esempio, prevedono che i funzionari di una Parte contraente possano essere chiamati a deporre e ad assistere alle indagini, in qualità di esperti, nei procedimenti instaurati nel territorio dell’altra Parte contraente. Più in generale, in base all’Accordo stipulato nel 2004, i Governi italiano e iraniano si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così trasparente l’interscambio tra i due Paesi.
Gli articoli dell’Accordo sono pertanto volti a definire le forme e le modalità della collaborazione tra le due amministrazioni doganali, sia attraverso la cooperazione di funzionari ed esperti, sia tramite lo scambio di dati e informazioni, con la precisazione che lo scambio di dati personali è condizionato alla circostanza che i due Paesi assicurino un livello di protezione giuridica a tali elementi informativi equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente che li fornisce o quanto meno conforme ai principi indicati nell’apposito Allegato. Inoltre, ciascuna autorità doganale si impegna a esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale. E’ altresì previsto l’obbligo di fornirsi spontaneamente ogni informazione quando ci sia un pericolo per l’economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale dell’altra Parte contraente.
Proseguendo nella disamina del documento, il relatore rende noto che le amministrazioni competenti dovranno prestarsi mutua assistenza per applicare misure temporanee, per avviare procedimenti come il sequestro, il blocco e la confisca dei beni e anche per disporre dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all’assistenza fornita nel quadro dell’Accordo. Ciascuna autorità doganale si impegna poi, dietro richiesta dell’altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell’altra Parte contraente. Infine, una commissione mista, appositamente istituita, è competente per l’esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo. Dal funzionamento di tale commissione mista, come pure dal previsto invio di funzionari in Iran per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali, derivano costi che sono dettagliatamente indicati nella relazione tecnica governativa e la cui copertura è recata dall’articolo 3 del disegno di legge.
Da quanto sopra esposto, il relatore ritiene pertanto che la Commissione possa favorevolmente esprimersi sul disegno di legge.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(omissis)
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005
266ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE REFERENTE
(omissis)
(3646) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell' Iran per la prevenzione, l' accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l' 11 ottobre 2004
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre 2005, nel corso della quale era stata svolta la relazione.
Nessun senatore chiedendo di intervenire in discussione generale, il il PRESIDENTE dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge, che risulta essere favorevole a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, di modificare il comma 1 dell’articolo 3.
Il relatore PIANETTA (FI) illustra pertanto l’emendamento 3.1, pubblicato in allegato al resoconto, che accoglie la condizione posta dalla 5a Commissione, nel senso di modificare l’esercizio finanziario di riferimento della copertura degli oneri prevista al comma 1 dell’articolo 3.
Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi l’emendamento 3.1 e conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 3646
Art. 3
3.1
IL RELATORE
Al comma 1:
- al primo periodo, sostituire le parole: " a decorrere dall’anno 2005" con le altre: " a decorrere dall’anno 2006";
- al secondo periodo, sostituire le parole: "2005 – 2007" con le seguenti: "2006 – 2008", nonché sostituire le parole: "per l’anno 2005" con le altre: "per l’anno 2006".
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005
268ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,30.
(omissis)
(3646) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAGNALBO'(AN) illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita - a suo giudizio - rilievi di costituzionalità; propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Conviene la Sottocommissione.
(omissis)
GIUSTIZIA (2a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2005
172ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:
alla 3a Commissione:
(omissis)
(3646) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell' Iran per la prevenzione, l' accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l' 11 ottobre 2004 : parere di nulla osta.
(omissis)
GIUSTIZIA (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005
535ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.
La seduta inizia alle ore 15,20.
(omissis)
(3646) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell' Iran per la prevenzione, l' accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l' 11 ottobre 2004
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Il relatore IZZO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in merito agli eventuali oneri derivanti dall’articolo 18, comma 1, dell’Accordo, con particolare riguardo alle spese e alle indennità versate agli esperti utilizzati, che restano a carico dell’amministrazione richiedente e sulle quali la relazione tecnica non fornisce indicazioni. In merito alle attività degli interpreti e traduttori citati dalla stessa norma, inoltre, la relazione tecnica esclude spese aggiuntive, in quanto dette funzioni verrebbero svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso l’Agenzia delle dogane: al riguardo, si pone pertanto l’esigenza di ottenere conferma di tale circostanza. Analoghi chiarimenti appaiono poi opportuni circa le spese di natura sostanziale e straordinaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 18, in ordine alle quali la relazione tecnica afferma che si tratta di ipotesi del tutto eventuali che non richiedono alcuna quantificazione di onere aggiuntivo.
Riguardo alla Commissione mista di cui all’articolo 19 dell’Accordo, la norma stabilisce che si riunirà quando necessario, su richiesta dell’una o dell’altra amministrazione doganale, mentre la relazione tecnica prevede che le riunioni abbiano luogo ogni anno, in Iran: anche in tal caso, pertanto, occorre acquisire idonei elementi di informazione.
In relazione alla clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, che pone l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento, a decorrere dal 2005, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2005-2007, rileva inoltre che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi a decorrere dal 2006 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, segnala la necessità di valutare se l’approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2006 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall’esercizio finanziario 2006 ovvero, in alternativa, ritiene che occorre valutare l’opportunità di riformulare l’onere e la relativa copertura a decorrere dal 2006 e con riferimento al nuovo bilancio triennale, ove non si ritenga probabile la definitiva approvazione del provvedimento entro il 2006.
Il sottosegretario VENTUCCI, in replica alle osservazioni del relatore sul disegno di legge in titolo, illustra la relativa nota della Ragioneria generale dello Stato confermando la stima della spesa indicata nella relazione tecnica ed evidenziando che la spesa relativa alla indennità per le spese degli esperti ed interpreti (di cui all’articolo 18) non è stata quantificata in quanto le relative funzioni vengono assicurate dai funzionari di ruolo in servizio presso l’Agenzia delle Dogane. L’ipotesi connessa al verificarsi delle spese di natura "straordinaria", è del tutto eventuale e non necessità di alcuna quantificazione del relativo onere, tenuto conto della esperienza conseguita in precedenti analoghi Accordi già in vigore. Fa presente poi che la riunione della Commissione mista (ai sensi dell’articolo 19) avrà cadenza annuale, secondo le intese raggiunte dai rispettivi Paesi. Informa, infine, che risulta correttamente formulata allo stato attuale, la clausola finanziaria (di cui all’articolo 3), nell’ipotesi che il provvedimento venga approvato entro il 31 dicembre 2005: qualora l’esame del medesimo venga rinviato all’esercizio 2006 sarà necessario provvedere ad aggiornare la medesima, con imputazione della spesa al bilancio triennale 2006-2008.
Il RELATORE, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, tenuto conto che, trattandosi di un provvedimento che deve essere trasmesso all’altro ramo del Parlamento, appare improbabile la sua definitiva approvazione prima della conclusione del corrente esercizio finanziario, formula la seguente proposta di parere sul disegno di legge in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
- non derivano oneri aggiuntivi dalle attività degli esperti ed interpreti di cui all’articolo 18 dell’Accordo, in quanto le relative funzioni vengono assicurate dai funzionari di ruolo in servizio presso l’Agenzia delle Dogane;
- le spese di natura sostanziale e straordinaria di cui al medesimo articolo 18 non sono state quantificate, in quanto viene confermato il carattere del tutto eventuale delle stesse, tenuto conto dell’esperienza conseguita in precedenti analoghi Accordi;
- le riunioni della Commissione mista di cui all’articolo 19 dell’Accordo avranno cadenza annuale, secondo le intese tra i Paesi contraenti;
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che, al primo periodo dell’articolo 3, comma 1, le parole: «a decorrere dall’anno 2005», siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2006», che al secondo periodo del medesimo comma, le parole: «2005-2007,», siano sostituite dalle seguenti: «2006-2008,» e che le parole: «per l’anno 2005,», siano sostituite dalle altre: «per l’anno 2006,».".
Con l’avviso favorevole del sottosegretario VENTUCCI, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.
Relazione della III Commissione Affari esteri, emigrazione
¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3646-A
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore PIANETTA)
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Comunicata alla Presidenza l’11 gennaio 2006 |
SUL
DISEGNO DI LEGGE
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Iran per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l’11 ottobre 2004
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presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell’interno
col Ministro della giustizia
e col Ministro dell’economia e delle finanze
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2005
Onorevoli Senatori. – L’Accordo di cui tratta il disegno di legge è analogo ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore e richiede di essere ratificato mediante provvedimento legislativo a causa del suo specifico contenuto, dal momento che alcune disposizioni, ad esempio, prevedono che i funzionari di una Parte contraente possano essere chiamati a deporre e ad assistere alle indagini, in qualità di esperti, nei procedimenti instaurati nel territorio dell’altra Parte contraente. Più in generale, in base all’Accordo stipulato nel 2004, i Governi italiano e iraniano si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così trasparente l’interscambio tra i due Paesi.
Gli articoli dell’Accordo sono pertanto volti a definire le forme e le modalità della collaborazione tra le due amministrazioni doganali, sia attraverso la cooperazione di funzionari ed esperti, sia tramite lo scambio di dati e informazioni, con la precisazione che lo scambio di dati personali è condizionato alla circostanza che i due Paesi assicurino un livello di protezione giuridica a tali elementi informativi equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente che li fornisce o quanto meno conforme ai princìpi indicati nell’apposito Allegato. Inoltre, ciascuna autorità doganale si impegna a esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale. È altresì previsto l’obbligo di fornirsi spontaneamente ogni informazione quando ci sia un pericolo per l’economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale dell’altra Parte contraente.
Le amministrazioni competenti dovranno peraltro prestarsi mutua assistenza per avviare procedimenti come il sequestro, il blocco e la confisca dei beni e anche per disporre dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all’assistenza fornita nel quadro dell’Accordo. Ciascuna autorità doganale si impegna poi, dietro richiesta dell’altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell’altra Parte contraente. Infine una commissione mista, appositamente istituita, è competente per l’esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo. Dal funzionamento di tale commissione mista, come pure dal previsto invio di funzionari in Iran per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali, derivano costi che sono dettagliatamente indicati nella relazione tecnica governativa e la cui copertura è recata dall’articolo 3 del disegno di legge.
Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.
Pianetta, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Magnalbò)
20 dicembre 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Izzo)
14 dicembre 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
– non derivano oneri aggiuntivi dalle attività degli esperti ed interpreti di cui all’articolo 18 dell’Accordo, in quanto le relative funzioni vengono assicurate dai funzionari di ruolo in servizio presso l’Agenzia delle Dogane;
– le spese di natura sostanziale e straordinaria di cui al medesimo articolo 18 non sono state quantificate, in quanto viene confermato il carattere del tutto eventuale delle stesse, tenuto conto dell’esperienza conseguita in precedenti analoghi Accordi;
– le riunioni della Commissione mista di cui all’articolo 19 dell’Accordo avranno cadenza annuale, secondo le intese tra i Paesi contraenti;
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che, al primo periodo dell’articolo 3, comma 1, le parole: «a decorrere dall’anno 2005», siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2006», che al secondo periodo del medesimo comma, le parole: «2005-2007,», siano sostituite dalle seguenti: «2006-2008,» e che le parole: «per l’anno 2005,», siano sostituite dalle altre: «per l’anno 2006,».
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Testo d’iniziativa del Governo |
Testo proposto dalla Commissione |
—- |
—- |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Autorizzazione alla ratifica) |
(Autorizzazione alla ratifica) |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di mutua assisstenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Iran per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l’11 ottobre 2004. |
Identico |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Ordine di esecuzione) |
(Ordine di esecuzione) |
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 22 dell’Accordo stesso. |
Identico |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Copertura finanziaria) |
(Copertura finanziaria) |
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.480 annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.480 annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
Art. 4. |
Art. 4. |
(Entrata in vigore) |
(Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico |
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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949a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006 (Pomeridiana) |
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Presidenza
del presidente PERA, |
(omissis)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(3646) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004 (ore 19,59)
PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3646.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
PIANETTA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE.
Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
(omissis)
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Spagna 10 luglio 1982, n. 561
Stati Uniti 27 ottobre 1988, n. 497
Algeria 11 febbraio 1989, n. 73
Finlandia 9 ottobre 1989, n. 358
Marocco 18 agosto 1993, n. 339
Tunisia 18 agosto 1993, n. 341
Austria 12 maggio 1995, n. 215
Federazione Russa 2 aprile 2002, n. 71
Macedonia 31 ottobre 2002, n. 255
Israele 20 marzo 2003, n. 74
Albania 18 giugno 2003, n. 160
Malta 18 giugno 2003, n. 164
Repubblica Slovacca 19 agosto 2003, n. 246
Uzbekistan 19 agosto 2003, n. 247
Turchia 19 agosto 2003, n. 250
Slovenia 24 ottobre 2003, n. 303
Croazia 29 dicembre 2004, n. 323
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Cipro 3 maggio 2004, n. 137
Ucraina 19 luglio 2004, n. 198
Moldova 1° giugno 2005, n. 107
25 giugno 1928 -- TEHERAN
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO IRANIANO RELATIVA AL TRATTAMENTO GIUDIZIARIO DEI CITTADINI ITALIANI
Provvedimento nazionale: R. DECRETO LEGGE 15.11.1928 N. 3442 CONVERTITO IN L. N. 1484 DEL 08.07.1929
In vigore: 25.06.1928
10 luglio 1933 -- TEHERAN
SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA PROTEZIONE DEI MARCHI E BREVETTI
Provvedimento nazionale: RD N. 1543 DEL 26.10.1933
In vigore: 10.07.1933
24 settembre 1950 -- TEHERAN
TRATTATO DI AMICIZIA
Provvedimento nazionale: L. N. 1566 DEL 13.12.1951
In vigore: 10.01.1957
26 gennaio 1955 -- TEHERAN
TRATTATO DI COMMERCIO, STABILIMENTO E NAVIGAZIONE, CON SCAMBIO DI NOTE
Provvedimento nazionale: L. N. 401 DEL 25.04.1957
In vigore: 27.05.1959
5-9 febbraio 1955 -- TEHERAN
SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AGLI ARTICOLI 25 E 29 DEL TRATTATO DI COMMERCIO, STABILIMENTO E NAVIGAZIONE DEL 26.01.1955.
Provvedimento nazionale: L. N. 401 DEL 25.04.1957
In vigore: 27.05.1959
29 gennaio 1958 -- ROMA
ACCORDO COMMERCIALE E ACCORDO DI PAGAMENTO, CON SCAMBIO DI NOTE SULL'ABOLIZIONE DEI CERTIFICATI DI ORIGINE
In vigore: 10.02.1958
7 maggio 1958 -- TEHERAN
SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AGLI ARTICOLI 3 E 18 DEL TRATTATO DI COMMERCIO, STABILIMENTO E NAVIGAZIONE DEL 26.01.1955.
In vigore: 07.05.1958
29 novembre 1958 -- ROMA
ACCORDO CULTURALE
Provvedimento nazionale: L. N. 732 DEL 01.07.1961
In vigore: 08.03.1962
25 luglio 1959 -- TEHERAN
SCAMBIO DI NOTE PER IL RILASCIO GRATUITO DEI VISTI DI INGRESSO
In vigore: 01.09.1959
23 aprile 1961 -- TEHERAN
PROTOCOLLO PER LA PROROGA E LA MODIFICA DEGLI ACCORDI COMMERCIALI E DI PAGAMENTO DEL 29.01.1958
In vigore: 23.04.1961
3 giugno 1969 -- TEHERAN
SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI FACILITAZIONI CREDITIZIE
In vigore: 03.06.1969
17 settembre 1970 -- TEHERAN
ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA
In vigore: 17.09.1970
5 giugno 1974 -- ROMA
MEMORANDUM DI INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA IN MATERIA DI COOPERAZIONE ECONOMICA
In vigore: 05.06.1974
25 luglio 1990 -- ROMA
ACCORDO PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
Provvedimento nazionale: L. N. 465 DEL 15.12.1998
In vigore: 20.06.1999
21 dicembre 1997 -- TEHERAN
DICHIARAZIONE D'INTENTI
In vigore: 21.12.1997
10 marzo 1999 -- ROMA
PROTOCOLLO D'INTESA SULLA COOPERAZIONE BILATERALE
In vigore: 10.03.1999
10 marzo 1999 -- ROMA
MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI
In vigore: 05.10.1999
10 marzo 1999 -- ROMA
ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Provvedimento nazionale: L. N. 171 DELL'11.07.2002
In vigore: 08.08.2003
23 ottobre 2001 -- TEHERAN
MEMORANDUM D'INTESA SU CONSULTAZIONI TRA IL MINISTERO DEGLI ESTERI ITALIANO E IL MINISTERO DEGLI ESTERI IRANIANO
In vigore: 23.10.2001
31 ottobre 2002 -- ROMA
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
In vigore: 09.06.2004
10 marzo 1999 -- ROMA
MEMORANDUM D'INTESA PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
10 novembre 1999 -- ROMA
MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA
11 ottobre 2004 -- TEHERAN
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO
19 gennaio 2005 -- TEHERAN
ACCORDOPER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
[1] L'Allegato concerne i principi fondamentali in materia di protezione dei dati. Tali principi possono riassumersi nella necessità che i dati siano raccolti legalmente e non siano eccessivi rispetto allo scopo per il quale sono stati acquisiti. I dati personali relativi a condanne penali o alla più intima sfera personale degli individui non saranno soggetti a trattamento informatizzato, a meno che le condizioni tecnico-giuridiche del paese interessato non prevedano un sufficiente livello di garanzie. Ogni persona avrà il diritto di sapere se il proprio nominativo figuri in uno schedario informatizzato, di avere copia dei dati che la riguardano, nonché di ottenere la rettifica o la cancellazione di quelli inesatti o illegalmente acquisiti, e di ricorrere avverso mancate ottemperanze a tali richieste.
[2] Un emendamento del Senato ha provveduto all'aggiornamento della copertura.