XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-EURASIA - A.C. 6224 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 862 | ||
Data: | 16/01/06 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Riferimenti: |
|
Servizio studi |
progetti di legge |
|||
Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-EURASIA A.C. 6224
|
|||
n. 862
|
|||
xiv legislatura 16 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ES0448.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
- 13ª Commissione (Territorio)
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
Normativa comunitaria
§ Dir. 2-4-1979 n. 79/409/CEE Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (art. 9)
Normativa nazionale
§ L. 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (art. 18)
Documentazione
Stato delle ratifiche dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Numero del progetto di legge |
6224 |
Titolo dell’Accordo |
Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle. |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; ambiente |
Firma dell’Accordo |
L'Aja, 15 agosto 1996 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ trasmissione alla Camera |
14 dicembre 2005 |
§ annuncio |
15 dicembre 2005 |
§ assegnazione |
21 dicembre 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri e comunitari) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, V, VIII, X, XIII |
Oneri finanziari |
Sì |
L’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-EURASIA (AEWA), firmato a L’Aja il 15 agosto 1996, è entrato in vigore il 1° novembre 1999 ed è stato ratificato, finora, da 53 Stati parte.
L’Accordo è stato stabilito ai sensi della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, del 1979, comunemente denominata “Convenzione di Bonn” (ratificata dall’Italia con la legge 25 gennaio 1983, n. 42). L’articolo IV, paragrafo 3, della Convenzione, infatti, impegna le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici (elencate nell'Allegato II alla medesima Convenzione) a concludere accordi utili a queste specie, dando priorità a quelle che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.
Numerosi altri Accordi discendono dalla Convenzione di Bonn: tra questi ricordiamo l’Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell’area atlantica contigua (ACCOBAMS), fatto a Monaco il 24 novembre 1996 e ratificato dall’Italia con la legge 10 febbraio 2005, n. 27 e L’Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), ratificato con la legge 27 maggio 2005, n. 104.
AEWA mira a proteggere 235 specie di uccelli acquatici, cioè quegli uccelli che, almeno per una parte dell’anno, sono ecologicamente dipendenti da zone umide, fra i quali uccelli tuffatori, svassi, pellicani, cormorani, aironi, cicogne, ibis, fenicotteri, anatre, cigni, oche, e anche il pinguino del Sud africa.
L’area coperta dall’Accordo (cosiddetta “zona dell’Accordo”) include 117 Paesi appartenenti all’Europa, all’Asia, al Medio oriente e all’Africa, oltre al Canada. Di questi Paesi, tuttavia, solo 53 sono finora divenuti Parti contraenti di AEWA, come già ricordato.
L’Accordo AEWA si compone di un Preambolo, di 17 articoli, di 3 Allegati che, ai sensi dell’articolo I, sono parte integrante dell’Accordo, e di una Tabella.
L’articolo I fornisce le definizioni dei termini utilizzati nell’Accordo e afferma che esso è stato concluso ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo IV della Convenzione di Bonn.
L’articolo II impegna le Parti ad adottare le misure di conservazione delle specie di uccelli acquatici descritte nell’articolo III e i provvedimenti specifici contenuti nel Piano d’azione di cui all’articolo IV.
L’articolo III, infatti, dopo aver stabilito che oggetto dell’Accordo è la conservazione degli uccelli acquatici migratori sia delle specie in pericolo che di quelle il cui stato di conservazione è sfavorevole, passa ad elencare e a descrivere nel dettaglio le misure generali di conservazione. Tra i provvedimenti in questione figurano la collaborazione delle Parti al fine di:
§ conservare o ricostituire l’habitat idoneo, necessario alla sopravvivenza delle specie; rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla migrazione; vietare, salvo casi di deroga previsti, il prelievo di esemplari appartenenti alle specie in questione. Tali misure sono contenute nei parr. 4 e 5 della Convenzione di Bonn, cui l’articolo III dell’Accordo fa rinvio;
§ proteggere e gestire i siti frequentati dai migratori acquatici;
§ affrontare i problemi derivanti dalle attività umane;
§ gestire le situazioni di emergenza;
§ vietare l’introduzione di specie non indigene;
§ elaborare programmi volti alla conservazione delle specie oggetto dell’Accordo e formare personale;
§ fornirsi assistenza reciproca per riuscire ad attuare l’Accordo.
L’articolo IV riguarda il Piano d’azione riportato nell’Allegato 3 all’Accordo: il Piano contiene le misure da adottare per l’attuazione dell’Accordo stesso, in rapporto tanto alle misure generali di conservazione di cui al precedente articolo, quanto alle linee direttive di conservazione, che si possono riassumere nella necessità di conservare le specie e gli habitat, nella compatibilità con tali scopi delle attività umane, e in attività parallele di ricerca e monitoraggio da un lato, e di campagne di educazione e di informazione dall’altro.
La Riunione delle Parti di cui al successivo art. VI riesamina il Piano d’azione ad ogni sessione ordinaria, e può adottare emendamenti ad esso: del pari, le linee direttive di conservazione, adottate nella prima sessione della Riunione delle Parti, sono regolarmente esaminate nelle successive sessioni.
L’articolo V stabilisce gli obblighi delle Parti in relazione all’applicazione e al finanziamento dell’Accordo: ciascuna Parte individua la/le Autorità cui fa capo l’attuazione dell’Accordo, e, in vista di ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, prepara un rapporto sull’applicazione dell’Accordo stesso per quanto di propria competenza. Il contributo finanziario di ciascuna delle Parti è fissato in base alla tabella dell’ONU, ma sono previsti limiti massimi di contribuzione sia per gli Stati che per le organizzazioni d’integrazione economica regionale. La Riunione delle Parti decide per consensus sul bilancio preventivo e sulle modifiche alla ripartizione dei contributi.
L’articolo VI disciplina la Riunione delle Parti, che è la sede decisionale per l’attuazione dell’Accordo: le decisioni si adottano per consensus, o, in difetto, a maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. Sono previste le modalità per la convocazione delle diverse sessioni ordinarie o straordinarie. Stabilito che solo le Parti hanno diritto di voto, si prevede tuttavia che una serie di altri attori internazionali (sistema ONU, Segretariati delle Convenzioni aventi scopi similari, istituzioni tecnicamente qualificate) possano intervenire come osservatori nella Riunione delle Parti.
Il Comitato tecnico (articolo VII) è istituito nella prima sessione della Riunione delle Parti, e si riunisce successivamente in concomitanza ad ogni sessione ordinaria, più una volta almeno nel periodo tra due sessioni. Il Comitato tecnico fornisce pareri e raccomandazioni alla Riunione delle Parti, predisponendo altresì rapporti di attività in vista di ciascuna Riunione delle Parti. Il Comitato tecnico, in particolari casi di emergenza per la conservazione delle specie oggetto di protezione in base all’Accordo, può sollecitare una convocazione urgente delle Parti interessate, alla quale provvede il Segretariato dell’Accordo di cui ai successivi articoli VIII e IX. In particolare, oltre alle numerose attività di “amministrazione” dell’Accordo e di collegamento tra le Parti di esso, il Segretariato consulta regolarmente l’omologo Organo della Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie migratorie selvatiche; inoltre, il Segretariato può consultare i segretariati di altre Convenzioni pertinenti all’oggetto dell’Accordo, nonché altre organizzazioni competenti per la conservazione delle specie migratorie.
Le Riunioni delle Parti hanno la facoltà di emendare l’Accordo secondo le modalità descritte nell’articolo X: ciascuna delle Parti può proporre emendamenti al testo o agli allegati dell’Accordo, i quali sono approvati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
Rilevante appare il disposto dell’articolo XI, che reca una doppia clausola di salvaguardia: il comma 1 asserisce che l’Accordo in oggetto non pregiudica diritti e obblighi assunti dalle Parti sulla base di precedenti Trattati internazionali. Il comma 2, invece, salvaguarda la facoltà di ciascuna delle Parti di adottare, nel territorio di sua pertinenza, misure più rigorose di quelle previste nell’Accordo.
L’articolo XII disciplina le eventuali controversie in merito all’interpretazione o all’attuazione dell’Accordo, che dovranno essere composte mediante negoziati tra le Parti interessate, o, in difetto, con il ricorso alla Corte permanente di arbitrato de l’Aja, il cui lodo sarà vincolante.
Gli articoli da XIII a XVII contengono una serie di clausole finali relative alla possibilità di formulare riserve (purché non di carattere generale) al testo dell’Accordo, alla firma e all’entrata in vigore, nonché alla possibilità di adesione di nuovi membri. A ciascuna Parte è inoltre riconosciuta la facoltà di denunciare l’Accordo in qualsiasi momento tramite notifica scritta che avrà effetto dopo dodici mesi dalla data in cui il Depositario – il Governo del Regno dei Paesi Bassi – avrà ricevuto la notifica.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli.
I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia.
L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, autorizzando la spesa di 210.415 euro annui per il 2005 e il 2006, e di 267.460 euro annui a decorrere dal 2007. Tali somme sono reperite a carico del fondo speciale di parte corrente (bilancio triennale 2005-2007[1]), mediante parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 3177) riporta in dettaglio la distinzione degli oneri finanziari in rapporto al contributo annuo stimato dal Segretariato a carico dell’Italia, all’invio di esperti e funzionari alle Riunioni delle Parti o di gruppi scientifici e altri gruppi di lavoro, all’apporto finanziario alle attività di ricerca e formazione nonché alle campagne di sensibilizzazione e informazione dell’opinione pubblica.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge presentato al Senato è altresì corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) che esamina in dettaglio l’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia, anche in rapporto alla normativa italiana, e afferma che quest’ultima – costituita essenzialmente dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – non contrasta con gli obblighi dell’Accordo, giacché il Piano d’azione di cui all’Allegato 3 all’Accordo, in combinazione con la tabella 1 (anch’essa allegata), delineano una strategia di conservazione graduata a seconda dei rischi reali di estinzione di ogni singola specie. In tal modo si evita il conflitto tra le previsioni dell’Accordo e l’art. 18 della citata legge 157/1992, nel quale effettivamente figurano, tra le specie cacciabili in Italia, alcune di quelle ricomprese negli Allegati all’Accordo, ma ivi come specie soggette a tutela meno stringente – e comunque, in base all’ATN, già in vigore nella legislazione interna italiana.
Sempre in base all’ATN, l’adesione all’Accordo non ha alcun impatto sulla ripartizione dei poteri legislativi tra lo Stato e le Regioni, né tantomeno contrasta con l’ordinamento comunitario.
Per quanto riguarda le competenze regionali, si ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. le sentenze n. 536 del 2002 e n. 226 del 2003), pur essendo di per sé la caccia materia riservata alla competenza delle regioni, determinati profili della materia rivestono una valenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema in quanto rivolti ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione della fauna selvatica. Ciò ha, in particolare, consentito alla Corte di far salva la legge statale n. 157 del 1992, che individua tra l’altro gli elenchi di specie cacciabili. Nella materia è più di recente intervenuta la legge n. 221 del 2002, che ha lasciato libere le Regioni di esercitare la facoltà di deroga dell’elenco di specie cacciabili come consentito dall’art. 9 della Direttiva n.79/409/CEE. Alle Regioni spetta inoltre di stabilire le forme e i mezzi di esercizio dell’attività venatoria, purché, come ha sottolineato la Corte nella sentenza n. 536 cit., venga assicurata la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. L’Accordo in esame non appare idoneo a modificare il quadro delle competenze in materia così come definito dalla legislazione statale in vigore e dalla giurisprudenza della Corte. Va tuttavia osservato come dalla sottoscrizione dell’Accordo sembrino poter derivare ulteriori vincoli alla legislazione regionale in materia in considerazione degli obiettivi e delle modalità contenuti nello stesso Accordo relativi alla salvaguardia degli uccelli acquatici migratori.
Il disegno di legge presentato al Senato è corredato inoltre da un’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
N. 6224
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
DISEGNO DI LEGGE |
|
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 14 dicembre 2005 (v. stampato Senato n. 3177) presentato dal ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI)
¾ |
|
Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 dicembre 2005
¾¾¾¾¾¾¾¾
disegno di legge ¾¾¾
|
Art. 1. (Autorizzazione all'adesione). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996. Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso. Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
INSERIRE 448 Accordo
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
|
N. 3177
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI) di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO) e col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MORATTI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2004
|
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L’Aja il 15 agosto 1996
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende autorizzare la ratifica e l’esecuzione di un Accordo considerato tra i più rilevanti e di vasta portata finora sottoscritti nell’ambito della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici di animali selvatici (CMS, sito ufficiale: http://www.wcmc.org.uk/cms).
Esso riguarda un gran numero di specie di uccelli acquatici migratori per la cui conservazione è necessaria l’attivazione di azioni concertate fra gli Stati che ospitano popolazioni nidificanti, quelli che ospitano le specie durante le migrazioni e gli Stati che ospitano le popolazioni svernanti in Africa.
La diminuzione e l’alterazione delle zone umide in tutti i continenti interessati dall’Accordo si traduce nella diminuzione delle popolazioni negli altri Paesi. L’Italia è un Paese in posizione centrale tra le principali vie di migrazione tra Europa e Africa, nonchè un Paese importante per lo svernamento di numerose specie che nidificano nel Nord Europa.
L’assenza dell’Italia tra i Paesi aderenti all’Accordo appare evidentemente alla comunità internazionale come una grave carenza ed un ostacolo alla migliore applicazione possibile dell’Accordo stesso, anche in considerazione della posizione geografica del nostro Paese, critica rispetto alle principali rotte di migrazione dell’avifauna acquatica.
L’Accordo discende dall’applicazione dell’articolo IV della citata Convenzione (CMS), cui l’Italia ha aderito con la legge 25 gennaio 1983, n. 42.
Tale articolo prevede che gli Stati Parte della Convenzione compresi nell’area di distribuzione delle specie migratrici si impegnino a concludere gli Accordi ogni volta che questi risultino utili a dette specie, dando priorità a quelle che sono in condizioni di conservazione sfavorevoli.
Le condizioni delle popolazioni di alcune specie migratrici di uccelli in Europa negli ultimi anni risultano particolarmente sfavorevoli.
Gli uccelli acquatici migratori sono particolarmente vulnerabili dato che la loro migrazione si effettua su lunghe distanze e che essi sono dipendenti dalle zone umide, le cui superfici sono in decremento ed in continuo degrado poichè le attività umane spesso non sono conformi ai principi dell’uso sostenibile, come è stato sottolineato dalla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, fatta a Ramsar il 2 febbraio 1971, ratificato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
Per la conservazione di questo gruppo di uccelli è dunque importante tutelare le zone umide lungo le rotte migratorie, mantenendo o migliorando la loro qualità, ivi riducendo le attività umane o diminuendo il più possibile l’impatto di queste sull’ambiente. In particolare, per le specie cacciabili, occorre effettuare un prelievo venatorio in modo conforme al concetto di uso sostenibile, tenendo conto dello stato di conservazione delle specie oggetto di interesse in tutta l’area di ripartizione naturale e delle loro caratteristiche biologiche.
Negli ultimi anni le ricerche basate sull’inanellamento di questi animali hanno evidenziato come queste specie possano compiere notevoli spostamenti migratori, anche nel raggio di migliaia di chilometri. Ma, nonostante vi sia a tutt’oggi una buona conoscenza delle rotte migratorie degli uccelli acquatici, è necessario approfondire alcuni aspetti che riguardano il fenomeno della migrazione, come ad esempio i fattori ambientali che lo controllano o lo sviluppo temporale e spaziale dei viaggi di migrazione. Anche per questo tipo di attività è di fondamentale importanza il coordinamento con gli altri Paesi interessati dalle rotte migratorie degli uccelli acquatici per le attività di monitoraggio e ricerca, come previsto dal presente Accordo.
L’esistenza di leggi, convenzioni, regolamenti e direttive europee che già prevedono la tutela generica di queste specie è fra le principali ragioni per cui non si è aderito con urgenza all’Agreement on the conservation of african-eurosion migratory waterbirds (AEWA).
Ma dato che le cause del declino di molte specie di uccelli acquatici migratori interessano un gran numero di Paesi, molti dei quali non europei e quindi non interessati dalla direttiva «Uccelli» 79/409/CEE del Consiglio o dalla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, fatta a Berna il 19 settembre 1979, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, si ritiene importante aderire ad un Accordo internazionale, quale appunto è l’AEWA, per partecipare alla creazione di una base comune per la concertazione internazionale di azioni mirate alla loro conservazione e gestione.
L’Accordo è entrato in vigore il 1º novembre 1999, dopo l’avvenuta ratifica dello stesso da parte di sette Paesi europei e sette Paesi africani.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è l’Autorità italiana incaricata dell’attuazione del presente Accordo, ai sensi dell’articolo V, paragrafo 1, lettera a), dello stesso; quale punto di contatto viene designata la Divisione 2 «Flora e fauna» della Direzione per la protezione della natura dello stesso Ministero (Articolo V, paragrafo 1, lettera b)).
In riferimento all’articolo V ogni Stato dovrà presentare, per ogni sessione ordinaria della Riunione delle Parti, un rapporto aggiornato sui propri adempimenti, con particolare riferimento alle misure prese in base all’Accordo.
Esame dell’articolato
Articolo I - (Scopo, definizione e interpretazione) – Definisce la terminologia utilizzata e l’area geografica interessata dall’Accordo.
Articolo II - (Principi generali) – Stabilisce che le Parti devono prendere misure coordinate atte a mantenere le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato favorevole di conservazione o di riportare queste in detto stato. Per implementare tali misure di conservazione, le Parti devono tenere in considerazione il principio di precauzione.
Articolo III - (Misure generali di conservazione) – Il paragrafo 1 prevede che le Parti debbano prendere misure per la conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori, prestando particolare attenzione tanto alle specie minacciate, quanto a quelle in uno stato di conservazione sfavorevole.
A tale fine, nel paragrafo 2, si precisa che le Parti devono:
a) accordare la stessa stretta protezione per le specie di uccelli acquatici minacciate nell’area dell’Accordo;
b) assicurare che ogni utilizzo delle popolazioni di uccelli acquatici migratori è basato su una valutazione delle migliori conoscenze disponibili sull’ecologia delle specie, quanto sul sistema ecologico che le supporta;
c) identificare i siti e gli habitat per uccelli acquatici migratori presenti all’interno dei loro territori e incoraggiare la protezione, la gestione, la riabilitazione ed il ripristino di questi siti;
d) coordinare i loro sforzi per assicurare che una rete di habitat disponibili sia mantenuta o ripristinata in tutta l’area interessata dalla presenza della specie;
e) investigare sui problemi dovuti alle attività antropiche e fare ogni sforzo per migliorarne le misure di attenuazione, includendo il ripristino degli habitat e le misure compensatorie per la perdita di habitat;
f) cooperare nelle situazioni di emergenza che richiedono azioni internazionali concertate identificando le specie di uccelli acquatici migratori che sono più vulnerabili in queste condizioni;
g) proibire l’introduzione deliberata di specie di uccelli acquatici alloctoni nell’ambiente e prendere tutte le misure appropriate per prevenire il rilascio non intenzionale di specie non indigene, nel caso in cui il loro rilascio potrebbe pregiudicare lo stato di conservazione della flora e della fauna selvatica. Nel caso in cui le specie di uccelli acquatici siano già state introdotte, le Parti dovrebbero adottare particolari misure per prevenire eventuali minacce alla conservazione delle specie indigene;
h) iniziare a supportare la ricerca nel campo della biologia e dell’ecologia degli uccelli acquatici migratori, includendo l’armonizzazione delle ricerche e i metodi di monitoraggio e, laddove sia possibile, stabilire una connessione od una cooperazione nel settore della ricerca e nei programmi di monitoraggio;
i) analizzare dei requisiti di base per gli studi, il monitoraggio, l’inanellamento degli uccelli acquatici migratori e la gestione delle zone umide, al fine di identificare le priorità e le aree per il training, nonchè cooperare allo sviluppo ed alla programmazione di appropriati programmi di training;
j) sviluppare e mantenere programmi per incrementare la sensibilità e la comprensione delle problematiche relative alla migrazione degli uccelli acquatici in generale ed in particolare degli obiettivi e delle condizioni di questo Accordo;
k) scambiare informazioni e risultati scaturiti da ricerche, monitoraggi, programmi di conservazione ed educazione;
l) cooperare con l’obiettivo di assistersi vicendevolmente per implementare il presente Accordo, in particolare nei settori della ricerca e del monitoraggio.
Parte di questi obblighi sono già previsti in alcuni testi di legge e nelle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.
Articolo IV - (Piano d’azione e linee guida per la conservazione) – Un piano d’azione è riportato nell’Allegato 3 di questo Accordo. Le sue azioni specifiche, che le Parti dovrebbero adottare in relazione alle specie ed alle problematiche prioritarie, consistono in misure generali di conservazione quali: conservazione delle specie, conservazione degli habitat, gestione delle attività umane, ricerca e monitoraggio, educazione ed informazione, implementazione. Le linee guida per la conservazione dovrebbero essere sottoposte alla Riunione delle Parti per la loro adozione alla prima sessione e dovrebbero essere regolarmente riviste.
Articolo V - (Adempimento e finanziamento) – Ogni parte deve inoltre:
a) designare un’autorità per adempiere all’Accordo (vedi sopra), che ha il compito di monitorare tutte le attività che possono avere un impatto sullo stato di conservazione delle specie interessate dall’Accordo;
b) designare un punto di contatto per le alte Parti;
c) preparare per ogni sessione ordinaria della Riunione delle Parti un reportsull’applicazione dell’Accordo con particolare riferimento alle misure di conservazione intraprese. Ogni reportva sottoposto al Segretariato dell’AEWA non meno di centoventi giorni prima della sessione ordinaria della Riunione delle Parti;
d) ogni parte deve contribuire al budget dell’AEWA, in accordo con l’ordine stabilito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite;
e) le decisioni relative al budget e ogni variazione all’ordine verranno adottate dalla Riunione delle Parti.
Articolo VI - (Riunione delle Parti) – La Riunione delle Parti è l’organismo che prende le decisioni relative al presente Accordo. In seguito alla prima Riunione delle Parti (svolta entro il primo anno dalla data di entrata in vigore dell’Accordo), le sessioni successive vengono organizzate ad intervalli non superiori ai tre anni, a meno che la Riunione delle Parti non decida diversamente. Su richiesta sottoscritta da almeno un terzo delle Parti, il Segretariato dell’Accordo convoca una sessione straordinaria della Riunione delle Parti.
Inoltre ad ogni sessione, la Riunione delle Parti può:
a) stabilire le raccomandazioni per le Parti;
b) adottare specifiche azioni per migliorare l’efficacia di questo Accordo e, in caso, le misure di emergenza come previsto dall’articolo VII, paragrafo 4;
c) definire dei piani d’azione (articolo IV, paragrafo 3);
d) stabilire dei corpi sussidiari nel caso in cui si ritenga necessario, in particolare per il coordinamento con altri corpi stabiliti nell’ambito di altre Convenzioni ed Accordi internazionali;
e) decidere in merito ad ogni altra problematica correlata all’implementazione di questo Accordo.
Articolo VII - (Comitato tecnico) – Il Comitato tecnico viene generalmente convocato dal Segretariato dell’Accordo in concomitanza con ogni sessione ordinaria della Riunione delle Parti e almeno una volta tra le sessioni ordinarie. Il suo compito consiste in:
a) fornire indicazioni ed informazioni tecnico-scientifiche alla Riunione delle Parti;
b) formulare raccomandazioni riguardanti il Piano d’Azione, l’attuazione dell’Accordo e ulteriori ricerche che potrebbero essere portate avanti;
c) preparare per ogni sessione ordinaria della Riunione delle Parti un reportsulle sue attività;
d) conseguire ogni altro impegno che gli viene affidato dalla Riunione delle Parti.
Il Comitato tecnico è costituito da nove esperti rappresentanti delle diverse regioni dell’area dell’Accordo, tenendo conto di mantenere una bilanciata distribuzione geografica; un rappresentante dell’IUCN (International union for conservation of nature and natural resources), uno del IWRB (International waterfowl and wetlands research bureau), uno del CIC (International council for game and wildlife conservation), un esperto nel settore dell’economia rurale, uno nel campo della gestione venatoria ed uno in legislazione ambientale.
Articolo VIII - (Segretariato dell’Accordo) – Le principali funzioni del Segretariato sono:
a) organizzare e assistere la sessione della Riunione delle Parti e gli incontri del Comitato tecnico;
b) eseguire le indicazioni fornite dalla Riunione delle Parti;
c) promuovere e coordinare attività previste dall’Accordo, incluso l’Action Plan, in sintonia con quanto deciso dalla Riunione delle Parti;
d) interfacciarsi con gli Stati che non hanno sottoscritto l’Accordo e facilitare il coordinamento sia con le Parti, sia con le organizzazioni nazionali ed internazionali;
e) amministrare il budget dell’Accordo e, se stabilito, il fondo di conservazione.
Articolo IX - (Relazioni con organismi internazionali che si interessano di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat) – Il Segretariato dell’Accordo deve consultare regolarmente il Segretariato della Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, fatta a Bonn il 23 giugno 1979, ratificata con legge 25 gennaio 1983, n. 42, della citata Convenzione di Ramsar (1971), della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche, fatta a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, della Convenzione africana sulla conservazione della natura e delle risorse naturali fatta ad Algeri il 15 settembre 1968, della citata Convenzione di Berna (1979), della Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, con l’obiettivo della cooperazione fra la Riunione delle Parti con le Parti delle suddette convenzioni su questioni di interesse comune e sullo sviluppo e l’applicazione del presente Accordo.
La stessa cooperazione è prevista con altri segretariati di Convenzioni o strumenti internazionali pertinenti con AEWA, con organizzazioni competenti nel campo della conservazione e gestione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat.
Articolo X - (Emendamenti dell’Accordo) – L’Accordo può essere migliorato ad ogni sessione ordinaria o straordinaria della Riunione delle Parti. Le proposte di emendamento possono essere avanzate da ciascuna Parte.
Articolo Xl - (Effetto di questo Accordo sulle Convenzioni e la legislazione internazionale) – Quanto previsto dall’Accordo non influisce sui diritti e gli obblighi di ciascuna Parte, derivanti da trattati già esistenti, Convenzioni o altri Accordi.
Quanto previsto dall’Accordo non influisce sui diritti di ogni Parte a mantenere o adottare misure per la conservazione degli uccelli migratori acquatici e dei loro habitat, più restrittive.
Articolo XII - (Risoluzione delle dispute) – Ogni disputa che può insorgere tra due Parti, in rispetto dell’applicazione e dell’adempimento dei dettami dell’Accordo, saranno soggette a negoziazione tra le Parti coinvolte nella disputa. Nel caso in cui la disputa non possa essere risolta in tale modo, può essere sottoposta all’arbitro della Corte permanente dell’Aja.
Articolo XIII - (Sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione, adesione) – L’Accordo è aperto per essere sottoscritto da ogni Stato, anche se l’area sotto la sua giurisdizione non rientra nell’area dell’Accordo, o se si tratta di organizzazioni regionali di integrazione economica. Per questi ultimi, l’Accordo rimane aperto anche dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo.
Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione vanno depositati presso il depositario dell’Accordo
Articolo XIV - (Entrata in vigore) – L’Accordo deve entrare in vigore il primo giorno del terzo mese dopo che almeno quattordici Stati od organizzazioni regionali di integrazione economica, compresi almeno sette dall’Africa e sette dall’Eurasia, hanno firmato senza riserve in rispetto della ratifica, accettazione, approvazione, adesione, e hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione adesione, in accordo con quanto previsto nell’articolo precedente.
Articolo XV - (Riserve) – Le condizioni di questo Accordo non devono essere soggette a riserve generali. Tuttavia una riserva specifica può essere inserita da ciascuno Stato od organizzazione regionale ad integrazione economica.
Articolo XVI - (Denuncia) – Ogni Parte può denunciare l’Accordo scrivendo una notifica al depositario in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto la notifica.
Articolo XVII - (Depositario) – L’originale di questo Accordo, tradotto in arabo, inglese, francese e russo, sarà depositato dal Governo del Regno dei Paesi Bassi che sarà il depositario.
Il depositario deve informare ciascun Stato membro e organizzazione regionale ad integrazione economica che ha accettato e firmato l’Accordo, nonchè il Segretariato, di:
a) ogni sottoscrizione;
b) ogni deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c) la data di entrata in vigore di questo Accordo e di ogni supplementare annesso, come di ogni emendamento all’Accordo o ai sui allegati;
d) ogni riserva con rispetto di ogni allegato supplementare o emendamento agli allegati;
e) ogni notifica di ratifica ritirata;
f) ogni notifica di denuncia all’Accordo.
Relazione tecnica
L’attuazione dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa, dell’Europa e dell’Asia (AEWA) comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:
Articolo V, paragrafo 2:
Viene previsto un contributo da parte dell’Italia per finanziare le spese del bilancio di previsione dell’Organismo, fissato dalla riunione delle Parti contraenti sulla base del numero di 46 Paesi aderenti e sulla medesima percentuale contributiva relativa al finanziamento del bilancio delle Nazione Unite. In relazione ai dati forniti dal Segretariato, la quota annua a carico dell’Italia ammonta ad euro 49.570 per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Per l’anno 2007, è previsto un apporto aggiuntivo di euro 46.200, tenuto corto dei costi per la organizzazione dalla Riunione delle Parti (articolo VI, paragrafo 2), che si svolge ogni tre anni.
Articolo VI, paragrafo 7:
Al fine di assicurare la partecipazione italiana alle riunioni del Comitato tecnico (articolo VII), si prevede l’invio a Bonn di tre funzionari o esperti per un periodo di quattro giorni.
La relativa spesa viene così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 4 giorni) euro 1.668
diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 203, cui si aggiungono euro 61, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo complessivo di euro 264 viene ridotto di euro 68, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 196 + euro 76) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 272 x 3 persone x 4 giorni) » 3.264
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bonn (euro 500 x 3 persone = euro 1.500 + euro 75 quale maggiorazione del 5 per cento) » 1.575
Totale onere (articolo VI, paragrafo 7) euro 6.507
All’indicato importo di euro 6.507 è da aggiungere un pari ammontare di euro 6.507 per il maggiore impegno relativo alla partecipazione alla riunione delle Parti nell’anno 2007.
Articolo VII, paragrafo 5:
Si prevede l’invio di due funzionari o esperti a Bonn, per un periodo di quattro giorni, per partecipare alle riunioni del Gruppo scientifico ed altri Gruppi di lavoro (articolo VI, paragrafo 9, lettera e)).
Sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 4 giorni) euro 1.112
diaria giornaliera (euro 272 x 2 persone x 4 giorni) » 2.176
Spese di viaggio:
Biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bonn (euro 500 x 2 persone = euro 1.000 + euro 50, quale maggiorazione del 5 per cento) » 1.050
Totale euro 4.338
All’indicato importo di euro 4.338 è da aggiungere un pari ammontare di euro 4.338 per il maggiore impegno relativo alla partecipazione alla riunione delle Parti nell’anno 2007.
Articolo V, paragrafi 3 e 4:
Viene previsto l’apporto di un contributo al Fondo di conservazione per le attività di ricerca e di formazione, nonché quale sostegno ad alcuni Paesi per la attuazione delle disposizioni dell’Accordo.
La relativa spesa viene quantificata in euro 100.000.
Allegato 3 - Articolo 6, paragrafo 4:
Per la realizzazione delle attività di studio, di sensibilizzazione ed informazione del pubblico in materia di conservazione delle specie, si prevede una spesa quantificata in euro 50.000.
Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, a decorrere dal 2005 e per ciascuno degli anni successivi è il seguente:
2005 2006 2007
Articolo V, paragrafo 2 euro 49.570 euro49.570 euro 95.770
Articolo VI, paragrafo 7 euro6.507 euro6.507 euro13.014
Articolo VII, paragrafo 5 euro4.338 euro4.338 euro8.676
Articolo V, paragrafi 3 e 4 euro100.000 euro100.000 euro100.000
Allegato 3, Articolo 6, paragrafo 4 euro50.000 euro50.000 euro50.000
Totale euro210.415 euro210.415 euro267.460
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge e relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché della spesa relativa al Fondo per la conservazione, per il sostegno ad alcuni Paesi, nonché per le attività di studio ed informazione, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell’indicato provvedimento.
Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatasi in analoghe precedenti Convenzioni, si precisa che risultano coperte dalla vigente legislazione nazionale le seguenti disposizioni dell’Accordo:
– misure di mantenimento e di conservazione degli uccelli (articoli III e IV);
– misure di protezione, di restauro dei siti e di ripristino degli habitat (articolo IX);
– programmi di ricerca, di sorveglianza e di monitoraggio (articolo III, paragrafo 2, lettera h));
– attività di formazione (articolo III, paragrafo 2, lettera i));
– misure operative connesse alla realizzazione del Piano di azione (articolo IV ed Allegato 3).
Analisi tecnico-normativa
La normativa vigente in Italia già copre gran parte degli impegni derivanti dalla adesione all’Accordo AEWA. Alcune specie considerate dal presente Accordo, sono cacciabili in Italia secondo la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (vedi tabella).
SPECIE DI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI A CUI SI APPLICA AEWA, CACCIABILI SECONDO LA LEGGE N. 157 DEL 1992
Nome scientifico |
Nome volgare |
Allegato I dir 79/409/CEE Status secondo AEWA |
Anas penelope |
Fischione |
Si |
Popolazioni con più di 100.000 individui, che hanno bisogno di attenzione speciale poichè mostrano un declino significativo a lungo temnine |
Anas sterpera s. |
Canapiglia |
Si |
Popolazioni con più di 100.000 individui, che hanno bisogno di attenzione speciale poichè mostrano un declino, significativo a lungo termine |
Anas crecca c. |
Alzavola |
Si |
Popolazioni con più di 100.000 individui che possono beneficiare in modo significativo dalla cooperazione internazionale per la loro tutela |
Anas platyrhyncos |
Germano reale |
Si |
Mediterraneo ovest: Popolazioni con più di 100.000 individui che possono beneficiare in modo significativo dalla cooperazione internazionale per la loro tutela Mediterraneo est: Popolazioni con più di 100.000 individui, che hanno bisogno di attenzione speciale poichè mostrano un declino significativo a lungo termine |
Anas acuta |
Codone |
Si |
Popolazioni con più di 100.000 individui che possono beneficiare in modo significativo dalla cooperazione internazionale per la loro tutela |
Anas querquedula |
Marzaiola |
Si |
Popolazioni con più di 100.000 individui che possono beneficiare in modo significativo dalla cooperazione internazionale per la loro tutela |
Anas clypeata |
Mestolone |
Si |
Est/Sud Europa: Popolazioni con più di 100.000 individui che possono beneficiare in modo significativo dalla cooperazione internazionale per la loro tutela Europa centrale: Popolazioni con numero ind. fra 25.000-100.000 che non sono minacciate |
Aythya ferina |
Moriglione |
Si |
Popolazioni con più di 100.000 individui, che hanno bisono di attenzione speciale poichè mostrano un decìino significativo a lungo termine |
Aythya fuligula |
Moretta |
Si |
Popolazioni con più di 100.000 individui che possono beneficiare in modo significativo dalla cooperazione internazionale per la loro tutela |
Fulica atra a. |
Folaga |
Si |
Popolazioni con più di 100.000 individui che possono beneficiare in modo significativo dalla cooperazione internazionale per la loro tutela |
Vanellus vanellus |
Pavoncella |
Si |
Popolazioni con più di 100.000 individui, che hanno bisogno di attenzione speciale poichè mostrano un declino significativo a lungo termine |
Gallinago gallinago g. |
Beccaccino |
Si |
Popolazioni con più di 100.000 individui, che hanno bisogno di attenzione speciale poichè mostrano un declino significativo a lungo termine |
Lymnocrypte minutus |
Frullino |
Si |
Popolazioni con 25.000-100.000 individui, considerate a rischio perchè mostrano un significativo declino a lungo terrnine – non cacciabile |
Limosa limosa l. |
Pittima reale |
Si |
Popolazioni con più di 100.000 individui, che hanno bisogno di attenzione speciale poichè mostrano un declino significativo a lungo termine |
|
Il fatto che l’Accordo internazionale preveda fra le specie da tutelare, di cui all’allegato 2 all’Accordo, anche specie cacciabili in Italia, cioè presenti nell’articolo 18 della legge n. 157 del 1992, non rappresenta un potenziale contrasto normativo.
Infatti, esaminando l’articolato dell’Accordo ed in particolare l’allegato 3 – «Piano d’azione», che specifica meglio le tipologie di tutela per le diverse specie, e la tabella 1, che delinea diverse categorie di tutela per le diverse specie di avifauna migratoria acquatica (allegata all’Accordo), si evince chiaramente che AEWA mira a gestire in modo sostenibile la fauna selvatica non escludendo l’attività venatoria, soprattutto nei casi in cui la specie oggetto di tutela non presenta particolari rischi di estinzione.
Le specie di interesse italiano, pur incluse fra le specie cacciabili, rientrano tutte fra quelle di cui al punto 2.1.2 dell’Allegato 3 «Piano d’azione» all’Accordo, cioè nella «Colonna B» o nella «Colonna C» (quest’ultime con ancora minori necessità di tutela), per le quali occorre osservare forme di tutela nella gestione, che risultano già applicate da anni in Italia con la legge n. 157 del 1992.
Questa legge nel rispetto della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ed in osservanza di Convenzioni internazionali (Ramsar, Bonn), prevede la regolamentazione dei periodi di prelievo venatorio escludendo per esempio i periodi di riproduzione, la caccia notturna, il prelievo di uova ed altre forme di tutela, come richiede l’Accordo AEWA (si veda il punto 2.1.2 del citato allegato 3).
Infine, è opportuno ricordare che l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) sistematicamente svolge azione di monitoraggio sull’avifauna e quindi può mettere in evidenza una eventuale specie a rischio.
L’adesione all’AEWA è assolutamente compatibile con l’ordinamento comunitario: tutti i Paesi europei hanno infatti già aderito e la stessa Unione europea è in corso di adesione. La ratifica non altera le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale e risulta coerente con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.
Leggi, regolamenti, direttive, convenzioni internazionali e norme nazionali di esecuzione che prevedono la tutela degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat in Italia:
Convenzione di Ramsar relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.
Convenzione di Washington CITES sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione del 3 marzo 1973.
Legge 19 dicembre 1975, n. 874. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973.
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.
Legge 24 novembre 1978, n. 812. Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.
Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 novembre 1979.
Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.
Direttiva Uccelli (79/409/CEE) concernente la conservazione degli uccellì selvatici.
Legge 5 agosto 1981, n. 503. Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.
Legge 25 gennaio 1983, n. 42. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184. Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale adottato a Parigi il 3 dicembre 1982.
Legge 6 dicembre 1991, n. 394. La legge quadro sulle aree protette.
Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Direttiva habitat 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Legge 14 febbraio 1994, n. 124. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
Legge 27 maggio 1999, n. 175. Ratifica ed esecuzione dell’Atto finale della Conferenza dei plenipotenziali sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.
Analisi del’impatto della regolamentazione (AIR)
a) Ambito dell’intervento; destinatari diretti ed indiretti
Il presente provvedimento si colloca nell’ambito della politica governativa in materia di cooperazione internazionale tra i Paesi dell’Asia, Europa ed Africa, per la tutela di uccelli acquatici e migratori che nidificano in queste zone del pianeta.
b) Obiettivi e risultati attesi
Il recepimento dell’Accordo nell’ordinamento interno contribuisce a rafforzare il ruolo che il nostro Paese assume all’interno della comunità internazionale, e nel caso di specie, attraverso la creazione di una base comune per la concertazione internazionale di azioni mirate alla conservazione e gestione degli uccelli acquatici migratori.
c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata
Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l’analisi dell’impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.
d) Impatto diretto ed indiretto sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, condizioni di operatività
L’attuazione del provvedimento non incide sull’assetto delle pubbliche amministrazioni interessando quasi esclusivamente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, né richiede la creazione di nuove strutture organizzative.
e) Impatto sui destinatari diretti
Si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell’attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui le Amministrazioni degli affari esteri e dell’ambiente cooperano costantemente.
f) Impatto sui destinatari indiretti
Non si ravvisano condizioni che possano influire negativamente sui destinatari indiretti del provvedimento in esame.
Scheda di sintesi AEWA
Depositario dell’Accordo
Olanda
Atto finale
Firmato il 16 giugno 1995 da cinquantatre Stati.
Firma
Aperto alla firma a L’Aja dal 15 agosto 1996, fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo.
In vigore
Dal 1º novembre 1999
Parti contraenti all’AEWA
Il numero di Parti contraenti all’AEWA è cresciuto considerevolmente. La lista completa è disponibile sul sito internet di AEWA
http://www.unep-aewa.org
Meeting delle Parti
Primo meeting: Città del Capo, Sudafrica, 7-9 novembre 1999
Secondo meeting: Bonn, Germania, 25-27 Settembre 2002
Terzo meeting: previsto per il 2005
Segretariato
A seguito della prima Riunione delle Parti (1999) un Segretariato Permanente è stato insediato a Bonn sotto l’egida del Programma per l’ambiente delle Nazioni unite (UNEP).
Comitato Permanente
La seconda riunione delle Parti ha istituito un Comitato permanente (Standing Committee) con la risoluzione 2.6. Il Comitato è composto da un massimo di sette Parti contraenti, la maggior parte dei quali nominati su base regionale. Il testo della risoluzione è disponibile sul sito web dell’AEWA.
(omissis)
Esame
in sede referente presso la 3ª
Commissione
Affari
esteri
AFFARI ESTERI (3a)
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005
251a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.
IN SEDE REFERENTE
(3177) Adesione della Repubblica italiana all' Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell' Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L' Aja il 15 agosto 1996
(Esame e rinvio)
Introduce l'esame il senatore PELLICINI (AN) , il quale avverte che con il presente disegno di legge si intende autorizzare la ratifica e l’esecuzione di un Accordo considerato tra i più rilevanti e di vasta portata finora sottoscritti nell’ambito della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici di animali selvatici (CMS).
Il testo in oggetto, prosegue il relatore, riguarda un gran numero di specie di uccelli acquatici migratori per la cui conservazione è necessaria l’attivazione di azioni concertate fra gli Stati che ospitano popolazioni nidificanti, quelli che ospitano le specie durante le migrazioni e quelli che ospitano le popolazioni svernanti in Africa.
Il relatore osserva quindi che l’Italia è un Paese in posizione centrale tra le principali vie di migrazione tra Europa e Africa, nonché un Paese importante per lo svernamento di numerose specie che nidificano nel Nord Europa. L’assenza dell’Italia tra i Paesi aderenti all’Accordo appare evidentemente alla comunità internazionale come una grave carenza ed un ostacolo alla migliore applicazione possibile dell’Accordo stesso, anche in considerazione della posizione geografica del nostro Paese, critica rispetto alle principali rotte di migrazione dell’avifauna acquatica.
L’Accordo discende dall’applicazione dell’articolo IV della citata Convenzione (CMS), cui l’Italia ha aderito con la legge 25 gennaio 1983, n. 42. Tale articolo prevede che gli Stati Parte della Convenzione compresi nell’area di distribuzione delle specie migratrici si impegnino a concludere appunto degli accordi ogni volta che questi risultino utili a dette specie, dando priorità a quelle che sono in condizioni di conservazione sfavorevoli.
L’Accordo in esame è entrato in vigore il 1º novembre 1999, dopo l’avvenuta ratifica dello stesso da parte di sette Paesi europei e sette Paesi africani. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è l’Autorità italiana incaricata della sua attuazione, ai sensi dell’articolo V, paragrafo 1, lettera a), dello stesso Accordo. Quest'ultimo si compone di 17 articoli, di 3 allegati e una tabella
L’articolo I definisce la terminologia utilizzata e l’area geografica interessata dall’Accordo, mentre l’articolo II stabilisce che le Parti devono prendere misure coordinate atte a mantenere le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato favorevole di conservazione o di riportare queste in detto stato. Per implementare tali misure di conservazione, le Parti devono tenere in considerazione il principio di precauzione. L’articolo III contempla quindi le misure generali di conservazione, elencando quelle principali che le Parti debbono prendere per la conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori, prestando particolare attenzione tanto alle specie minacciate, quanto a quelle in uno stato di conservazione sfavorevole. Obblighi che, in parte, sono già previsti in alcuni testi di legge e nelle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.
L’articolo IV richiama poi il piano d’azione e le linee guida per la conservazione riportato nell’Allegato 3 dell’Accordo. Le sue azioni specifiche consistono in misure generali di conservazione quali: conservazione delle specie, conservazione degli habitat, gestione delle attività umane, ricerca e monitoraggio, educazione ed informazione, implementazione. Tali linee guida per la conservazione dovrebbero essere sottoposte alla Riunione delle Parti, nel corso della sua prima sessione, per la relativa adozione e dovrebbero essere in seguito regolarmente riviste. Con l’articolo V si fissano invece gli adempimenti delle singole Parti al fine dell’applicazione dell’Accordo nonché le regole di partecipazione finanziaria al bilancio preventivo dello stesso. Quanto all’articolo VI, esso indica nella Riunione delle Parti l’organismo che prende le decisioni relative al presente Accordo, stabilendone sia le modalità di convocazione che i poteri. Tra questi ultimi vi sono, in particolare, quello di stabilire le raccomandazioni per le Parti, adottare specifiche azioni per migliorare l’efficacia dell’Accordo, definire dei piani d’azione.
Passando all’articolo VII, il relatore ricorda che esso disciplina le modalità di composizione ed i compiti del comitato tecnico, che, in particolare, deve fornire indicazioni ed informazioni tecnico-scientifiche alla Riunione delle Parti, nonché formulare raccomandazioni riguardanti il Piano d’Azione, l’attuazione dell’Accordo e individuare ulteriori ricerche che potrebbero essere intraprese. Gli articoli VIII e IX elencano quindi le funzioni del Segretariato dell’Accordo con particolare riferimento alle relazioni con gli organismi internazionali che si interessano di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat. L’articolo X stabilisce poi che l’Accordo può essere migliorato ad ogni sessione ordinaria o straordinaria della Riunione delle Parti. Le proposte di emendamento possono essere avanzate da ciascuna Parte.
Gli articoli XI e XII disciplinano gli effetti dell’Accordo sulle Convenzioni e la legislazione internazionale nonché le regole per la risoluzione delle dispute, mentre con gli articoli XIII e XIV vengono stabilite le modalità di sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione dell’Accordo, oltre che le modalità della sua entrata in vigore. Con l’articolo XV si conviene inoltre che le condizioni dell’Accordo non devono essere soggette a riserve generali e con l’articolo XVI si prevede la possibilità di denuncia dell’Accordo scrivendo una notifica al depositario in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto la notifica.
Infine, l’articolo XVII dispone che l’originale dell’Accordo, tradotto in arabo, inglese, francese e russo, venga depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, che sarà il depositario. Viene altresì disciplinato il ruolo del depositario in caso di nuova sottoscrizione, modifica e denuncia dell’Accordo.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, prende quindi la parola per una breve replica il sottosegretario VENTUCCI, il quale si associa alle valutazioni formulate dal relatore, ribadendo che il provvedimento in oggetto attiene a una tematica di grande interesse, che coinvolge peraltro un'area geografica corrispondente a ben 117 Paesi. Con l'Accordo di cui si chiede la ratifica, infatti, si dà seguito a una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano risalente al 1972. In quella occasione venne affermata l'opportunità di un quadro di riferimento internazionale in materia di tutela delle specie degli uccelli acquatici migratori. L'Italia, del resto, con la sua posizione centrale tra le principali vie migratorie dell'avifauna acquatica, rappresenta un'importante tappa sulle principali rotte delle specie migratorie. È quindi importante procedere alla ratifica dell'Accordo — precisa il rappresentante del Governo — anche perché gli uccelli acquatici migratori rappresentano una componente importante della biodiversità a livello mondiale, per la cui salvaguardia l'Italia si è già impegnata sottoscrivendo la Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 1992.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
AFFARI ESTERI (3a)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005
260a Seduta
Presidenza del Presidente
PROVERA
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.
IN SEDE REFERENTE
(3177) Adesione della Repubblica italiana all' Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell' Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L' Aja il 15 agosto 1996
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre 2005, nel corso della quale era stata svolta la relazione.
Il presidente PROVERA avverte che è pervenuto il parere della commissione Bilancio, che risulta essere non ostativo ma condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 1 dell'articolo 3.
Il relatore PELLICINI (AN) illustra quindi l'emendamento 3.1, allegato al resoconto, che accoglie la condizione posta dalla V Commissione, proponendo una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 3, invitando pertanto la Commissione ad accogliere la proposta emendativa in oggetto.
Posto ai voti, l'emendamento 3.1 viene approvato dalla Commissione, che poi conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame come modificato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 26 LUGLIO 2005
245a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
FALCIER
(3177) Adesione della Repubblica italiana all' Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell' Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo che, a suo avviso, non presenta profili problematici di natura costituzionale; propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005
526a Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vietti, per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e per la salute Cursi.
(3177) Adesione della Repubblica italiana all' Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell' Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L' Aja il 15 agosto 1996
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Il relatore FASOLINO (FI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il riferimento al bilancio triennale di cui all’articolo 3 dovrebbe essere aggiornato. Tuttavia, trattandosi di un disegno di legge presentato nel 2004 e con decorrenza degli oneri dal 2005, sarebbe altresì opportuno acquisire dal Governo un aggiornamento sulla cadenza temporale degli oneri stessi, nonché sulla loro ripartizione nel triennio.
Il sottosegretario VIETTI conviene con l’esigenza di aggiornare la clausola finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1 e propone una sua riformulazione.
Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene infine di formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell’articolo 3 con il seguente: "1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.".
ISTRUZIONE PUBBLICA (7a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005
76a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
BEVILACQUA
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 3ª Commissione:
(3177) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996: rimessione allasede plenaria.
ISTRUZIONE PUBBLICA (7a)
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2005
421a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
BEVILACQUA
IN SEDE CONSULTIVA
(3177) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell' Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale rammenta che anche in questo caso il provvedimento è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri lo scorso 14 settembre.
Entrando nel merito dell'articolato, egli osserva poi che l'Accordo è diretto ad attivare azioni concertate tra gli Stati al fine di promuovere la conservazione di un considerevole numero di specie di uccelli acquatici migratori.
Con specifico riferimento alle competenze della Commissione, egli si sofferma anzitutto sull'articolo III, che impegna le Parti, tra l'altro, ad intraprendere ricerche sulla biologia e l'ecologia degli uccelli acquatici, ivi compresa la possibilità di porre in essere programmi di cooperazione relativi alla ricerca e al monitoraggio continuo. Inoltre, invita le Parti a promuovere lo scambio di informazioni e dei risultati dei progetti di ricerca, di monitoraggio, di conservazione, nonché a porre particolare attenzione agli aspetti relativi alla formazione.
Quanto all'articolo IV, esso opera un rinvio al Piano d'azione, allegato all'Accordo, nel quale si stabiliscono le iniziative che i Paesi contraenti sono chiamati ad intraprendere. Fra esse, il relatore segnala in particolare, oltre alle misure di conservazione, le attività di ricerca e monitoraggio continuo, nonché quelle relative all'educazione e all'informazione.
Egli rileva altresì che il Piano d'azione contempla la possibilità di specifiche deroghe ai divieti previsti per la conservazione delle specie, fra cui la realizzazione di attività di ricerca e di insegnamento.
Passando all'articolo V, il relatore registra positivamente la possibilità che sia creato un fondo di conservazione, finanziato mediante i contributi volontari delle Parti, diretto a sostenere le richiamate azioni, quali ricerca e formazione.
In considerazione delle finalità del provvedimento, suggerisce conclusivamente l'espressione di un parere senz'altro favorevole.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ISTRUZIONE PUBBLICA (7ª)
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2005
429a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA
(3177) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.
Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa detta fase procedurale.
ISTRUZIONE PUBBLICA (7ª)
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005
431a Seduta
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA
(3177) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che, nessuno chiedendo di intervenire nella discussione generale, aveva dichiarato chiusa detta fase procedurale.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie la proposta del relatore BEVILACQUA (AN) di esprimere un parere favorevole.
TERRITORIO (7a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005
41a Seduta
Presidenza del Presidente
SPECCHIA
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 3ª Commissione:
(3177) Adesione della Repubblica italiana all' Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell' Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L' Aja il 15 agosto 1996 : parere favorevole.
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
|
N. 3177-A
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
|
(Relatore PELLICINI) |
Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 2005 |
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L’Aja il 15 agosto 1996
presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
e col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2004
Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende autorizzare l’adesione a un Accordo considerato tra i più rilevanti e di vasta portata finora sottoscritti nell’ambito della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici di animali selvatici (CMS).
Esso riguarda un gran numero di specie di uccelli acquatici migratori per la cui conservazione è necessaria l’attivazione di azioni concertate fra gli Stati che ospitano popolazioni nidificanti, quelli che ospitano le specie durante le migrazioni e gli Stati che ospitano le popolazioni svernanti in Africa.
L’Italia è un Paese in posizione centrale tra le principali vie di migrazione tra Europa e Africa, nonché un Paese importante per lo svernamento di numerose specie che nidificano nel Nord Europa. L’assenza dell’Italia tra i Paesi aderenti all’Accordo appare evidentemente alla comunità internazionale come una grave carenza ed un ostacolo alla migliore applicazione possibile dell’Accordo stesso, anche in considerazione della posizione geografica del nostro Paese, critica rispetto alle principali rotte di migrazione dell’avifauna acquatica.
L’Accordo discende dall’applicazione dell’articolo IV della citata Convenzione (CMS), cui l’Italia ha aderito con la legge 25 gennaio 1983, n. 42. Tale articolo prevede che gli Stati Parte della Convenzione compresi nell’area di distribuzione delle specie migratrici si impegnino a concludere gli Accordi ogni volta che questi risultino utili a dette specie, dando priorità a quelle che sono in condizioni di conservazione sfavorevoli.
L’Accordo è entrato in vigore il 1º novembre 1999, dopo l’avvenuta ratifica dello stesso da parte di sette Paesi europei e sette Paesi africani.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è l’Autorità italiana incaricata dell’attuazione del presente Accordo, ai sensi dell’articolo V, paragrafo 1, lettera a), dello stesso.
L’Accordo si compone di 17 articoli, di 3 allegati e una tabella.
L’articolo I definisce la terminologia utilizzata e l’area geografica interessata dall’Accordo.
L’articolo II stabilisce che le Parti devono prendere misure coordinate atte a mantenere le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato favorevole di conservazione o di riportare queste in detto stato. Per implementare tali misure di conservazione, le Parti devono tenere in considerazione il principio di precauzione.
L’articolo III contempla le misure generali di conservazione, elencando le principali misure che le Parti devono prendere per la conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori, prestando particolare attenzione tanto alle specie minacciate, quanto a quelle in uno stato di conservazione sfavorevole. Obblighi che, in parte, sono già previsti in alcuni testi di legge e nelle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.
L’articolo IV richiama il piano d’azione e le linee guida per la conservazione riportato nell’Allegato 3 dell’Accordo. Le sue azioni specifiche consistono in misure generali di conservazione quali: conservazione delle specie, conservazione degli habitat, gestione delle attività umane, ricerca e monitoraggio, educazione ed informazione, implementazione. Le linee guida per la conservazione dovrebbero essere sottoposte alla Riunione delle Parti per la loro adozione alla prima sessione e dovrebbero essere regolarmente riviste.
Con l’articolo V si fissano gli adempimenti delle singole Parti al fine dell’applicazione dell’Accordo nonché le regole di partecipazione finanziaria al bilancio preventivo dell’Accordo.
L’articolo VI indica nella Riunione delle Parti l’organismo che prende le decisioni relative al presente Accordo, stabilendone le modalità di convocazione nonché i suoi poteri. Tra questi ultimi vi sono, in particolare, quello di stabilire le raccomandazioni per le Parti, adottare specifiche azioni per migliorare l’efficacia dell’Accordo, definire dei piani d’azione.
L’articolo VII disciplina le modalità di composizione ed i compiti del comitato tecnico. Tra i suoi compiti vi sono, in particolare, quelli di fornire indicazioni ed informazioni tecnico-scientifiche alla Riunione delle Parti nonché quello di formulare raccomandazioni riguardanti il Piano d’Azione, l’attuazione dell’Accordo e ulteriori ricerche che potrebbero essere portate avanti.
Gli articoli VIII e IX elencano le funzioni del Segretariato dell’Accordo con particolare riferimento alle relazioni con gli organismi internazionali che si interessano di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat.
L’articolo X stabilisce che l’Accordo può essere migliorato ad ogni sessione ordinaria o straordinaria della Riunione delle Parti. Le proposte di emendamento possono essere avanzate da ciascuna Parte.
Gli articoli XI e XII disciplinano gli effetti dell’Accordo sulle Convenzioni e la legislazione internazionale nonché le regole per la risoluzione delle dispute.
Con gli articoli XIII e XIV vengono stabilite le modalità di sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione dell’Accordo nonché le modalità della sua entrata in vigore.
Con l’articolo XV si conviene che le condizioni dell’Accordo non devono essere soggette a riserve generali.
L’articolo XVI prevede la possibilità di denuncia dell’Accordo scrivendo una notifica al depositario in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto la notifica.
Con l’articolo XVII si dispone che l’originale dell’Accordo, tradotto in arabo, inglese, francese e russo, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, che sarà il depositario. Viene altresì disciplinato il ruolo del depositario in caso di nuova sottoscrizione, modifica e denuncia dell’Accordo.
Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.
Pellicini, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Maffioli)
26 luglio 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Fasolino)
22 novembre 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell’articolo 3 con il seguente:
«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Testo d’iniziativa del Governo |
Testo proposto dalla Commissione |
—- |
—- |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Autorizzazione all’adesione) |
(Autorizzazione all’adesione) |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L’Aja il 15 agosto 1996. |
Identico |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Ordine di esecuzione) |
(Ordine di esecuzione) |
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo XIV dell’Accordo stesso. |
Identico |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Copertura finanziaria) |
(Copertura finanziaria) |
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
Art. 4. |
Art. 4. |
(Entrata in vigore) |
(Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
|
|
921a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
|
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005
|
|
Presidenza del presidente PERA, indi del vice presidente MORO
|
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente MORO
Approvazione del disegno di legge:
(3177) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (ore 12,02)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3177.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
PELLICINI, relatore. Signor Presidente, non desidero aggiungere altro.
PRESIDENTE.Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo replicare né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Dir. 2-4-1979 n. 79/409/CEE
Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(art. 9)
Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103. Entrata in vigore il 6 aprile 1979.
------------------------
(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103. Entrata in vigore il 6 aprile 1979.
(2) Termine di recepimento: 6 aprile 1981. Direttiva recepita con L. 11 febbraio 1992, n. 157 e D.P.C.M. 27 settembre 1997.
(omissis)
Articolo 9
1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe dovranno menzionare:
- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.
4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.
L. 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio
(art. 18)
(1) (1/a) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
(1/a) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 11-quaterdicies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 9 settembre 2002, n. 291/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 6 maggio 1997, n. 559/C-50.065-E-97;
- Ministero delle finanze: Circ. 26 agosto 1999, n. 180/E;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 20 febbraio 1996, n. 1637.
--------------------------------------------------------------------------------
Art. 18
Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [passero (Passer italiae)] (9/b); [passera mattugia (Passer montanus)] (9/b); [passera oltremontana (Passer domesticus)] (9/b); allodola (Alauda arvensis); [colino della Virginia (Colinus virginianus)] (9/b); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus vulgaris)] (9/b); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] (9/c); [peppola (Fringilla montifringilla)] (9/c); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)] (9/b); [corvo (Corvus frugilegus)] (9/b); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)] (9/b); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)] (9/b); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus) (9/d).
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
------------------------
(9/b) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.
(9/c) Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.
(9/d) Lettera aggiunta dall'articolo unico, D.P.C.M. 7 maggio 2003 (Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152).
AEWA - 51 Contracting Parties |
|
|
No.
EURASIA 1 ALBANIA 01-09-2001 2 BELGIUM 29-10-1999* 3 BULGARIA 01-02-2000 4 CROATIA 01-09-2000 5 DENMARK 01-01-2000 6 EU 01-10-2005 7 FINLAND 01-01-2000 8 FRANCE 01-12-2003 9 GEORGIA 01-08-2001 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MOLDOVA 01-04-2001 21 MONACO 01-11-1999 22 NETHERLANDS 01-11-1999 23 PORTUGAL 01-03-2004 24 ROMANIA 01-10-1999 25 SLOVAKIA 01-07-2001 26 SLOVENIA 01-10-2003 27 SPAIN 01-11-1999 28 SWEDEN 01-11-1999 29 SWITZERLAND 01-11-1999 30 31 32 33
* Date of Signing, agreement not yet entered into force in this country. AFRICA 1 BENIN 01-01-2000 2 CONGO (BRAZZAVILLE) 01-11-1999 3 DJIBOUTI 01-05-2004 4 EGYPT 01-11-1999 5 EQUATORIAL GUINEA 01-12-1999 6 GAMBIA 01-11-1999 7 GHANA 01-10-2005 8 GUINEA 01-11-1999 9 KENYA 01-06-2001 10 LIBYAN ARAB JAMAHIRYA01-06-2005 11 MALI 01-01-2000 12 MAURITIUS 01-01-2001 13 MOROCCO 19-11-1997* 14 NIGER 01-11-1999 15 NIGERIA 01-07-2004 16 SENEGAL 01-11-1999 17 SOUTH AFRICA 01-01-2000 18 SUDAN 01-11-1999 19 TANZANIA 01-11-1999 20 TOGO 01-11-1999 21 UGANDA 01-12-2000
* Date of Signing, agreement not yet entered into force in this country. |
|