XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini - A.C. 6169
Serie: Progetti di legge    Numero: 848
Data: 09/12/05
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.6169/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale

dei fondi marini

A.C. 6169

 

n. 848

 


xiv legislatura

9 dicembre 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: ES0443.doc

 


 

INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  10

Progetto di legge

§      A.C. 6169, (Governativa), Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998  13

Normativa di riferimento

§      L. 2 dicembre 1994, n. 689, Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell’accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994 (stralci)45

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

6169

Titolo dell’Accordo

Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; diritto internazionale

Firma dell’Accordo

Kingston, 27 marzo 1998

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          presentazione  alla Camera

8 novembre 2005

§          annuncio

9 novembre 2005

§          assegnazione

23 novembre 2005

Commissione competente

III (Affari esteri e comunitari)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V e VI

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

 

 

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

La materia concernente il diritto internazionale del mare è attualmente regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata il 10 dicembre 1982 al termine della Terza Conferenza internazionale sul mare tenutasi a Montego Bay, in Giamaica e dai successivi accordi applicativi[1]. La Convenzione di Montego Bay (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689), è entrata in vigore il 16 novembre 1994 ed attualmente ne fanno parte 149 paesi. La Convenzione ha altresì fornito il quadro per il futuro sviluppo di aree specifiche del diritto del mare.

La Convenzione, che si compone di 320 articoli e di nove allegati, disciplina tutti gli aspetti del diritto del mare: delimitazioni, controllo ambientale, ricerche scientifiche, attività economiche e commerciali e la composizione di eventuali controversie. In particolare, fra i punti chiave della Convenzione si ricordano:

§         l’esercizio della sovranità da parte degli Stati costieri sulla fascia di mare, che si può estendere fino ad un massimo di 12 miglia  marine, all’interno della quale è consentito il  passaggio inoffensivo delle navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale;

§         il diritto di passaggio in transito di navi e aeromobili di tutti i paesi attraverso gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale;

§         l’estensione della zona economica esclusiva (ZEE) di uno Stato costiero, fissata in 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale. All’interno della ZEE lo Stato costiero ha il diritto allo sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse che si trovano nelle acque marine, nel fondo del mare e del sottosuolo; nell’ambito della ZEE tutti gli altri Stati hanno libero accesso, sia per la navigazione, sia per il sorvolo, sia per l’installazione di cavi e di condotte;

§         il diritto di navigazione, da parte di navi di tutti gli Stati, nelle acque interne appartenenti a Stati-arcipelago, lungo rotte stabilite da questi ultimi;

§         la possibilità per Stati che non hanno sbocchi sul mare, o che siano geograficamente svantaggiati, di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di Stati litoranei della stessa regione o subregione; gli Stati privi di litorale, inoltre, hanno il diritto di accesso al mare e, a tal fine, godono del diritto di transito attraverso il territorio degli Stati di transito mediante ogni mezzo di trasporto;

§         il diritto di sfruttamento, attribuito agli Stati costieri, della piattaforma continentale che comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre sino all’orlo estremo del margine continentale (ossia del prolungamento della massa terrestre dello Stato costiero con esclusione dei fondali oceanici). La piattaforma continentale si estende in ogni caso per 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale nel caso in cui l’orlo estremo del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore (quando cioè i fondali oceanici siano presenti ad  una distanza inferiore alle 200 miglia dalla costa). Entro le 200 miglia dalla costa, la piattaforma continentale coincide in sostanza con la ZEE di cui si è detto;

§          l’istituzione di una Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale, che fornisce agli Stati costieri raccomandazioni sulle questioni relative alla determinazione dei limiti esterni della loro piattaforma continentale quando questa si estende oltre le 200 miglia marine;

§         la libertà, per tutti gli Stati, di navigazione, di sorvolo, di pesca e di condurre ricerche scientifiche in alto mare e il contestuale obbligo ad adottare misure per la gestione corretta e la conservazione delle risorse biologiche;

§         la responsabilità di tutti gli Stati nella prevenzione e nel controllo dell’inquinamento marino con l’obbligo di rispettare le relative norme internazionali;

§         l’obbligo degli Stati litoranei di concedere il permesso ad altri Stati di condurre ricerche scientifiche all’interno della propria zona economica esclusiva, se tali ricerche sono condotte a fini pacifici;

§         la promozione dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie specifiche secondo modalità e a condizioni eque e ragionevoli;

§         l’obbligo di comporre le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione attraverso mezzi pacifici: le controversie possono essere sottoposte al Tribunale internazionale del diritto del mare, alla Corte di giustizia internazionale o ad arbitrato. E’ prevista anche una procedura di conciliazione che, in taluni casi, è obbligatoria. Il Tribunale ha la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative a scavi sul fondo marino.

 

Al Tribunale internazionale del diritto del mare, istituito dalla Convenzione sul diritto del mare, con sede ad Amburgo, si possono rivolgere tutti gli Stati parte della Convenzione di Montego Bay, nonché altre entità, cui è consentito di divenire parte della Convenzione, fra le quali le organizzazioni internazionali.

Il Tribunale ha giurisdizione su tutti i casi che vengono ad esso sottoposti conformemente alle disposizioni  della Parte XV della Convenzione, dedicata alla soluzione delle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione stessa. Il Tribunale, inoltre, a norma dell’articolo 21 del suo Statuto (v. sezione “riferimenti normativi”, L. 2 dicembre 1994, n. 698, Allegato VI)  giudica tutte le questioni specificamente previste in altri accordi che conferiscano competenze ad esso: sono sette, finora, gli accordi multilaterali che prevedono il ricorso al Tribunale. Inoltre, l’articolo 22 dello Statuto prevede che siano sottoponibili al Tribunale anche le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione di altri accordi già in vigore, riguardanti materie coperte dalla Convenzione di Montego Bay, qualora tutte le parti acconsentano.

La Convenzione prevede anche casi di limitazione dell’applicabilità delle procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti; anche in questi casi, tuttavia, le controversie possono essere sottoposte al Tribunale se le parti in causa si accordano in tal senso.

 

L’Autorità Internazionale dei Fondi Marini, oggetto del Protocollo in esame, è un’organizzazione intergovernativa - prevista dalla Convenzione del 1982 agli artt. 156-191, nonché in base al successivo Accordo applicativo della Parte XI della Convenzione - attraverso la quale gli Stati contraenti organizzano e controllano l'attività sul fondo marino, e relativo sottosuolo, in aree al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali, con il  particolare scopo di gestirne lo sfruttamento delle risorse minerarie. Allo stadio attuale, la ricerca ha evidenziato il preminente interesse dei noduli polimetallici (nichel, rame, manganese, cobalto, molibdeno e vanadio) che ricoprirebbero all’incirca il 15 per cento dei fondi marini del pianeta. La struttura dell’Autorità Internazionale dei Fondi Marini comprende l’Assemblea delle Parti, un Consiglio direttivo di 36 Paesi (tra cui l’Italia, nella sua veste di uno dei Paesi maggiormente interessati ai minerali metallici dei fondi marini), un Segretariato, una Commissione di pianificazione economica, una Commissione giuridica e tecnica.

La Convenzione di Montego Bay ha istituito altresì la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini che decide su alcune categorie di controversie relative alle attività nell’Area, cioè le attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse del fondo del mare e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale. La Camera, composta di 11 membri eletti fra i membri del Tribunale, non ha giurisdizione sull’esercizio dei poteri discrezionali dell’Autorità Internazionale dei Fondi Marini, né ha competenza a pronunciarsi sulla conformità delle norme e delle procedure dell’Autorità con la Convenzione del 1982. Le controversie relative all’interpretazione e all’applicazione della Parte XI della Convenzione di Montego Bay e dei relativi allegati, riguardanti le attività condotte nell’Area, possono essere altresì sottoposte, a richiesta delle Parti, ad una Camera speciale, istituita nell’ambito del Tribunale.

2. Il disegno di legge n. 6169

Il disegno di legge in esame prevede la ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Autorità Internazionale dei Fondi Marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998, e che l’Italia ha firmato il 18 maggio 2000.

Il Preambolo del Protocollo richiama gli articoli della Convenzione di Montego Bay che attribuiscono all’Autorità Internazionale dei Fondi Marini la personalità giuridica internazionale e i relativi privilegi e immunità, come anche quelli dell’Ente[2], ma nel contempo premette che, al fine dell’esercizio delle funzioni precipue dell’Autorità, necessitano privilegi e immunità addizionali.

Dopo una serie di definizioni (articolo primo) dei termini impiegati nel prosieguo dell'Accordo, l'articolo 2 salvaguarda i privilegi e immunità già concessi all’Autorità e all’Ente, rispetto ai quali il Protocollo in esame ne specifica di ulteriori.

L'articolo 3 ribadisce che l’Autorità Internazionale dei Fondi Marini possiede la personalità giuridica internazionale, e, in funzione di ciò, la capacità di contrattare, acquisire e alienare beni sia mobili che immobili, nonché comparire legittimamente in giudizio.

L'articolo 4 sancisce l'assoluta inviolabilità dei locali dell’Autorità.

Con l’articolo 5 è riconosciuto all’Autorità il diritto alla libera disponibilità dei fondi, che può ricevere, conservare, trasferire e convertire in qualunque valuta straniera. Dopo l'articolo 6 (diritto dell’Autorità a utilizzare la propria bandiera e il proprio emblema nei locali e veicoli di sua pertinenza), gli articoli 7-11 riguardano i privilegi e le immunità di tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell’Autorità. L'articolo 7 riguarda i rappresentanti dei Membri dell’Autorità, i quali godono, nell'esercizio delle loro funzioni, dell'immunità da azione legale, arresto o detenzione per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni – nonché dell’inviolabilità della documentazione personale e di lavoro -, immunità che si estende anche al periodo in cui sono cessati dalle stesse. Inoltre essi godranno della stesse agevolazioni, accordate ai funzionari di pari grado delle rappresentanze diplomatiche in Italia, per ciò che concerne la disciplina valutaria. Peraltro, i rappresentanti dei Membri dell’Autorità devono provvedere ad adeguata copertura assicurativa dei propri veicoli per eventuali danni a terzi. In base all'articolo 8, ai funzionari appartenenti alle categorie stabilite dal Segretario generale dell’Autorità sono riconosciuti i privilegi, le immunità e le agevolazioni necessarie all'esercizio indipendente delle rispettive funzioni: si tratta anche qui, sostanzialmente, di privilegi e immunità di tipo diplomatico, quali l'immunità dall'arresto o dalla detenzione, e da qualunque azione legale per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, da tassazione su stipendi ed emolumenti corrisposti dall’Autorità. Inoltre, in caso di crisi internazionale, i funzionari e i loro familiari hanno diritto alle stesse facilitazioni al rimpatrio accordate agli agenti diplomatici, ma, non diversamente dai rappresentanti dei Membri dell’Autorità, hanno l’obbligo di stipulare adeguata copertura assicurativa dei propri veicoli per danni a terzi. Gli esperti in missione per conto dell’Autorità, in base all’articolo 9, godono di privilegi e immunità analoghi a quelli delle due precedenti categorie.

In base all’articolo 10, poi, fermi restando i privilegi e le immunità di cui agli articoli precedenti, le persone che se ne avvantaggiano devono comunque rispettare le normative dello Stato di soggiorno o di attraversamento, astenendosi altresì dall'interferire negli affari interni di tali Stati.

L’articolo 11 impone agli Stati parte di accettare i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari dell’Autorità come titoli di viaggio.

L’articolo 12 stabilisce la portata giuridica del Protocollo in esame rispetto all’Accordo di sede, nel senso che il primo è complementare al secondo, e in caso di conflitto tra le rispettive norme a prevalere saranno le disposizioni dell’Accordo di sede. D’altra parte (articolo 13), il Protocollo non è limitativo di privilegi e immunità presenti o future riconosciute all’Autorità da uno o più Stati membri all’occasione dello stabilimento di una sede decentrata sul relativo territorio, né è ostativo rispetto ad eventuali accordi addizionali tra l’Autorità e uno qualunque dei suoi Membri.

In materia di controversie, l’articolo 14 prevede che l’Autorità adotti disposizioni per la soluzione di questioni riguardanti contratti di cui essa è parte e di quelle che coinvolgono le persone che godono dell’immunità ad esse attribuita ai sensi del presente accordo. Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo, invece, se non risolte attraverso la via negoziale, vengono affidate alla decisione di un tribunale arbitrale.

Gli articoli da 15 a 22 contengono le clausole finali dell’Accordo. E’ in particolare prevista un’applicazione provvisoria, per un periodo massimo di due anni, da parte di Stati che dichiarino di voler ratificare il Protocollo. Il Segretario generale dell’ONU è il depositario del Protocollo, che rimane aperto all’adesione di tutti gli Stati membri dell’Autorità.

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Autorità Internazionale dei Fondi Marini, mentre il terzo prevede l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge di ratifica è accompagnato da una analisi tecnico-normativa (ATN) e da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN afferma che la ratifica del Protocollo in esame non incide sulla normativa comunitaria, né sulle competenze delle regioni. Inoltre, la ratifica del Protocollo non comporta adattamenti nel diritto interno italiano: tuttavia, poiché il Protocollo comporta limiti nella potestà giurisdizionale statale, nonché in quella impositiva, la ratifica di esso non può che avvenire con legge. Inoltre, sempre con legge, l’Italia ha ratificato la Convenzione di Montego Bay e i successivi accordi applicativi, ai quali il Protocollo è strettamente correlato.

 

 


 

 


Progetto di legge

 


 

N. 6169

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto con il ministro dell'interno

(PISANU)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e con il ministro delle comunicazioni

(LANDOLFI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998

 

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Presentata l’8 novembre 2005

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Onorevoli Deputati! - Il 16 novembre 1994 nasce a Kingston l'Autorità internazionale dei Fondi Marini (International Seabed Authority, ISBA) cui è affidato il mandato di progettare e realizzare lo sfruttamento dei minerali situati sul suolo oceanico. Tale Autorità trae la sua origine istituzionale sia dalla Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay nel 1982, sia dall'accordo integrativo ed applicativo di tale Parte XI, firmato a New York nel luglio 1994, entrambi gli strumenti ratificati dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689.

      L'Autorità - oltre all'Assemblea generale dei Paesi membri - comprende un Consiglio direttivo di 36 Paesi (tra i quali

 

l'Italia, presente nel cosiddetto «gruppo A», che include i principali Paesi consumatori di minerali maggiormente reperibili nella zona dei fondi marini) e di due Commissioni, oltre ad un Segretariato. La Commissione di pianificazione economica è responsabile della gestione dei fondi (pianificazione delle risorse, controllo della spesa, verifica degli investimenti e delle iniziative). La Commissione giuridica e tecnica è responsabile della redazione dei codici minerari e di quant'altro attenga alla produzione, in attesa che sia posto in essere l'organo tecnico incaricato di gestire la prospezione, l'esplorazione, lo sfruttamento e la commercializzazione dei minerali.

      Nel contesto socio-politico di quello che è stato definito il «patrimonio dell'umanità» considerando che circa il 15 per cento dei fondi marini del pianeta sono coperti da noduli polimetallici (nichel, rame, manganese, cobalto, nonché molibdeno e vanadio), i Paesi partecipanti hanno manifestato impegno e determinazione sin dall'inizio dei lavori. L'attività dell'ISBA si sviluppa in sessioni annuali di 15 giorni l'una, alle quali ha sempre preso parte una delegazione italiana. Una volta messa a punto la cornice istituzionale dell'Autorità, nonché la stesura del codice minerario per l'esplorazione dei fondi marini, la stessa si è dedicata all'adozione della normativa per l'estrazione e lo sfruttamento dei noduli polimetallici.

      Il nostro Paese, sia nell'ambito della Commissione giuridica e tecnica come nel quadro del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, ha dato impulso ai lavori ed ha in particolare evitato - richiamandosi sovente al cosiddetto «principio precauzionale» adottato nella Conferenza di Rio sull'ambiente - che vi fossero situazioni troppo divergenti tra i Paesi più propensi al profilo industriale e quelli più orientati alla difesa ecologica. La delegazione italiana è inoltre più volte intervenuta su taluni temi fondamentali: la responsabilità degli Stati, la confidenzialità dei dati, i diritti dei Paesi costieri. L'interesse italiano deriva, non soltanto da una convinta e consolidata vocazione a cooperare con le Nazioni Unite e con le istituzioni internazionali, ma anche dall'interesse per i benefìci che potranno derivare nel campo della metallurgia e per i vantaggi economici degli investimenti collegati alle operazioni di ricerca e raccolta.

      L'esercizio in corso a Kingston costituisce dunque la prima fase di un complesso percorso operativo che - oltre al quadro normativo - include le azioni di prospezione ed esplorazione, estrazione, trasporto, modalità estrattive e sistemi di commercializzazione. Alcuni Paesi, tra cui la Federazione russa, hanno mostrato interesse per le risorse marine diverse dai noduli polimetallici, il cui reperimento apparirebbe promettente, soprattutto per quanto riguarda i solfati. Contrari a tale linea di tendenza gli USA, mentre alcuni Paesi asiatici, specie la Cina, potrebbero appoggiarla. Dal canto loro Giappone, India e Corea, in considerazione del livello di sviluppo industriale raggiunto e della forte dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime, appaiono decisi nel precostituirsi fonti dirette dei metalli contenuti nei moduli.

      Difficile pronunciarsi circa i tempi che occorreranno per completare la redazione delle regole da applicare (forse ancora un quadriennio) ed ancora più difficile pronosticare gli ulteriori tempi necessari per avviare sul piano esecutivo la raccolta e lo sfruttamento dei noduli (forse sei-otto anni). Pesa, d'altra parte, su tale scadenza una circostanza rilevante, e cioè la mancata ratifica della Convenzione di Montego Bay da parte degli USA ed il loro conseguente allontanamento formale dai lavori di Kingston, dove dal 1994 al 1998, avevano prestato proficua ed ampia collaborazione.

      Il Protocollo in esame, adottato dall'Assemblea dell'ISBA il 27 marzo 1998, durante la riunione tenutasi a Kingston, è stato formalmente aperto alla firma dal 17 al 28 agosto 1998, nella capitale giamaicana e successivamente fino al 16 agosto 2000 presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

      L'Italia ha firmato il Protocollo il 18 maggio del 2000.

 

 

      Il testo è stato elaborato a Kingston (sede dell'Autorità) da un'apposita Commissione e nelle sue linee generali ricalca e riprende la disciplina di analoghe intese stipulate su analoghi argomenti.

Esame dell'articolato.

      Il Protocollo si compone di 22 articoli e di un preambolo con funzione semplicemente riepilogativa dei riferimenti giuridici essenziali cui si richiama il Protocollo medesimo.

      Articolo 1: (Uso dei termini). Contiene le definizioni dei termini usati nel Protocollo.

      Articolo 2: (Disposizioni generali). Definisce in termini funzionali i privilegi e le immunità spettanti all'Autorità.

      Articolo 3: (Personalità giuridica dell'Autorità). Con tale disposizione si specifica che l'Autorità ha la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e disporre di beni mobili ed immobili e di essere parte in giudizio.

      Articolo 4: (Inviolabilità dei locali dell'Autorità). La disposizione stabilisce che i locali nei quali ha sede l'Autorità sono inviolabili.

      Articolo 5: (Disponibilità finanziarie dell'Autorità). L'articolo prevede la capacità dell'Autorità di disporre di denaro e di fondi aurei, nonché di effettuare trasferimenti anche verso l'estero.

      Articolo 6: (Bandiera e emblema). Prevede il diritto dell'Autorità ad avvalersi di bandiera, emblema e contrassegni di riconoscimento della sede e sui mezzi di trasporto destinati a scopi ufficiali.

      Articoli 7-8-9: (Delegati dei membri dell'Autorità; Funzionari dell'Autorità; Esperti in missione per l'Autorità). I tre articoli possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano l'ordinamento del personale dell'Autorità e degli esperti a cui siano stati assegnati specifici incarichi da parte dell'Autorità, oltre ai delegati dei Paesi membri dell'Autorità (articolo 7).

      Per quanto riguarda questi ultimi, le disposizioni prevedono l'immunità giurisdizionale, per quanto riguarda gli atti compiuti nel corso del loro incarico e l'immunità da forme di restrizione personale (arresto e detenzione), oltre che le normali cortesie d'uso per il loro bagaglio. È prevista, altresì, l'inviolabilità della loro documentazione, la possibilità di ricevere corrispondenza per corriere o in plichi sigillati. Sono altresì indicate particolari forme di esecuzione per l'entrata ed il soggiorno dei delegati e consorti. È ad ogni modo precisato che tali privilegi ed immunità sono concessi non per personale beneficio degli interessati, ma in funzione della salvaguardia in una indipendente esplicazione delle loro funzioni.

      Per quanto riguarda privilegi ed immunità del personale dell'Autorità (dal Segretario generale alle varie categorie di dipendenti in organico, di cui all'articolo 8 del Protocollo), essi sono quelli normalmente attribuiti al personale delle varie organizzazioni delle Nazioni Unite, inclusa la possibilità per il Segretario generale dell'Organizzazione di fare decadere l'immunità per un dipendente, qualora tale immunità possa pregiudicare il corso della giustizia.

      Quanto agli esperti in missione per l'Autorità (articolo 9), il Protocollo ammette la concessione di alcuni privilegi ed alcune immunità se tali facilitazioni si rivelano necessarie per l'espletamento del loro incarico durante il periodo di missione. In particolare è prevista l'immunità dall'arresto e dal sequestro del bagaglio, nonché l'inviolabilità della documentazione e delle carte d'ufficio.

      Articoli 10-11-12: contengono le clausole consuetudinarie costitutive degli obblighi corrispettivi alle posizioni di vantaggio concesse con il Protocollo: rispetto delle leggi e dei regolamenti (articolo 10); rilascio da parte dell'Autorità di lasciapassare e richiesta di visti (articolo 11); rapporto di complementarità tra il Protocollo sui privilegi e le immunità e l'Accordo di sede (articolo 12).

      Articolo 13: (Accordi addizionali). Prevede la possibilità di non pregiudicare la conclusione di intese supplementari sull'argomento.

      Articolo 14: (Regolamento delle controversie). Prevede che l'Autorità elabori procedure

 

di composizione delle controversie di diritto privato ovvero delle controversie relative alle persone coperte dal Protocollo, per il caso in cui non intervenga rinuncia dell'immunità. Per ogni controversia fra l'Autorità ed uno dei suoi membri che non sia stata risolta per via consultiva o negoziale è prevista la costituzione di un collegio di tre arbitri. In alcuni casi è il Presidente del Tribunale internazionale sul diritto del mare a scegliere uno degli arbitri su richiesta del Segretario generale o di una delle parti della controversia.

      Articoli 15-16-17-18-19-20-21-22: si tratta delle usuali clausole sulla firma, ratifica, entrata in vigore, applicazione provvisoria, denuncia, deposito ed autenticità dei testi.

      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli:

          l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo; l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

      Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti l'Italia già versa all'Autorità un contributo annuale destinato alle spese di funzionamento della organizzazione sulla base di quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1.  Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento normativo in esame è necessario in quanto l'Italia è Stato Parte della Convenzione di Montego Bay del 1982 (legge 2 dicembre 1994, n. 689) sulla base della quale è stata istituita l'Autorità internazionale dei fondi marini.
        Con l'adozione del provvedimento proposto sarà possibile assicurare ai beni, documenti e personale dell'Autorità stessa privilegi ed immunità derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, sostanzialmente identici a quelli di cui godono tutte le organizzazioni internazionali modellate sul sistema delle Nazioni Unite.
        Il Protocollo è stato sottoscritto dall'Italia il 18 maggio 2000.

B) Analisi del quadro normativo.

        Il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini contiene disposizioni che non abbisognano di adattamento del diritto interno e ciò consente di adottare il modello dell'atto legislativo contenente soltanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia.

D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni in oggetto non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, articolo 117, secondo comma, lettere a) ed l).

F)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        La disciplina del Protocollo è coerente con le norme primarie di trasferimento alle regioni ed enti locali.

G)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il provvedimento proposto, incidendo sulla giurisdizione e stabilendo privilegi fiscali, non può assumere forma e valore normativo diverso.
        Nessuna precedente legge è stata adottata sul medesimo oggetto.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

        Nessuna nuova definizione normativa viene introdotta.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        Nessun riferimento normativo è contenuto nel progetto, trattandosi di primo intervento del legislatore.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non è necessario novellare alcuna disposizione di legge, trattandosi di primo intervento in materia.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Nessun effetto abrogativo è necessario, trattandosi di primo intervento in materia.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

        Il Protocollo in esame per sua natura non comporta benefìci nei confronti né delle istituzioni, né dei cittadini, in quanto dispiega i suoi effetti a favore di una organizzazione generale che, nel caso particolare, ha sede a Kingston (Stato della Giamaica). Pertanto non si verificano situazioni afferenti al territorio nazionale in quanto l'impatto del Protocollo si esplica soltanto sul territorio giamaicano. L'impatto, limitato ai cittadini italiani che partecipano in qualità di delegati ai lavori dell'Autorità in territorio giamaicano, non ha del resto alcuna incidenza sull'organizzazione della pubblica amministrazione, sui cittadini e sulle imprese.

 

 


 


disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Autorità internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Normativa di riferimento

 


 

 

 

 

 



[1]    L’Accordo applicativo della Parte XI della Convenzione, fatto a New York il 29 luglio 1994, è stato ratificato in base alla legge n. 689 del 1994, la medesima che ha autorizzato la ratifica della Convenzione del 1982. Tale Accordo accoglie anche significative modifiche apportate al testo originario della Parte XI  della Convenzione (che disciplina le attività aventi per oggetto il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale – la c.d. “Area”), rese necessarie per rendere la Convenzione più accettabile alle più grandi potenze marittime, prime fra tutti gli USA.

 L’Accordo applicativo della Convenzione relativo alla conservazione e alla gestione degli stocks di pesci, fatto a New York il 4 dicembre 1995, è stato ratificato dall’Italia in base alla legge n. 498/98 del 15 dicembre 1998.

[2]    Si tratta, in base agli artt. 158 e 170 della Convenzione del 1982, di un organo dell’Autorità, vale a dire l’Impresa, “che conduce attività nell'Area direttamente, in applicazione dell'articolo 153, 2, a), e così anche attività di trasporto, di trattamento e di commercializzazione dei minerali estratti dall'Area”.