XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Protocollo alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 1973/1978) - A.C. 6192 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 842 | ||
Data: | 01/12/05 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Protocollo alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL 1973/1978) A.C. 6192
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n. 842
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xiv legislatura 1°dicembre 2005 |
Camera dei deputati
SIWEB
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File: ES0436.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
- 13ª Commissione (Territorio)
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
Normativa nazionale
§ L. 29 settembre 1980, n. 662 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973
Normativa comunitaria
§ Direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
Documentazione
§ Stato delle ratifiche di MARPOL 73/78 e relativi allegati
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
6192 |
Titolo dell’Accordo |
Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; ambiente. |
Firma dell’Accordo |
Londra, 26 settembre 1997 |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
Date del ddl di ratifica |
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§ trasmissione alla Camera |
23 novembre 2005 |
§ annuncio |
24 novembre 2005 |
§ assegnazione |
24 novembre 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri e comunitari) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VIII e IX |
Oneri finanziari |
No |
La Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi è il principale strumento multilaterale di prevenzione dei danni causati all’ambiente marino da scarichi accidentali o intenzionali di sostanze nocive provenienti da navi. La Convenzione, firmata a Londra il 2 novembre 1973, è stata successivamente modificata dal Protocollo del 1978, che ha assorbito la Convenzione originaria.
Il Protocollo del 1978 è stato adottato in seno ad una Conferenza internazionale sulla sicurezza delle navi cisterna e sulla prevenzione dell’inquinamento marino, svoltasi nel febbraio 1978 a seguito di una serie di incidenti causati da petroliere nei due anni precedenti. Il Protocollo del 1978 ha introdotto modifiche alla Convenzione del 1973, non ancora in vigore a quella data, nella direzione di rendere meno difficoltosa l’adesione e la ratifica degli Stati: fu stabilito infatti che per divenire Parte della Convenzione fosse sufficiente l’applicazione dell’Allegato I, riguardante la prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi, mentre l’Allegato II (riguardante le sostanze chimiche) sarebbe divenuto vincolante solo dopo tre anni dall’entrata in vigore del Protocollo del 1978 [1].
La Convenzione del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, definita “MARPOL 73/78”, è entrata in vigore il 2 ottobre 1983 (con l’Allegato I).
Oltre ai due Allegati citati, MARPOL 73/78 include altri quattro Allegati tecnici, definiti “facoltativi”:
§ l’Allegato III sulle sostanze nocive trasportate per mare in colli o in contenitori, entrato in vigore il 1° luglio 1992;
§ l’Allegato IV sull’inquinamento da acque di scarico delle navi, entrato in vigore il 27 settembre 2003;
§ l’Allegato V, sull’inquinamento da rifiuti delle navi, entrato in vigore il 31 dicembre 1988;
§ l’Allegato VI (oggetto del disegno di legge di ratifica in esame), contenente disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico dovuto alle navi, introdotto dal Protocollo del 1997 in esame, ed entrato in vigore il 19 maggio 2005.
L’Italia ha ratificato la Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento dovuto a navi del 1973, come modificata dal relativo Protocollo del 1978, e gli Allegati da I a V con la legge 29 settembre 1980, n. 662. La relazione illustrativa del governo (v. A. S. 3550) afferma che la mancata ratifica dell’Allegato VI mette a rischio le navi italiane, che si trovino in acque territoriali di Paesi parte dell’Allegato in questione, sprovviste della certificazione in esso richiesta.
La Convenzione è stata aggiornata negli anni attraverso una serie di emendamenti agli Allegati, normalmente adottati dal Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione Marittima Internazionale, depositario della Convenzione o dalla Conferenza delle Parti.
Il 21 novembre 2006, entreranno in vigore gli emendamenti all’Allegato VI di MARPOL, in esame, adottati il 22 luglio scorso e volti a designare un’area per il controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (SOx) nel Mare del Nord.
Il Protocollo del 1997 in esame emenda la Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento dovuto a navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, introducendo l’Allegato VI alla Convenzione stessa. Il Protocollo del 1997 si compone di 9 articoli, oltre che di un breve Preambolo, che richiama, tra l’altro, il Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo. Il Principio 15 raccomanda una larga applicazione del principio di precauzione ed afferma che, in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l’adozione di misure adeguate dirette a prevenire il degrado ambientale.
Del Protocollo 1997 è parte integrante, come stabilito dall’articolo 3 del Protocollo medesimo, l’annesso che costituisce l’Allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78, introdotto dall’articolo 2.
I successivi articoli contengono le clausole finali relative alla firma, alla ratifica, all’entrata in vigore e alla denuncia, che potrà essere effettuata da qualsiasi Parte non prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo per la Parte denunciante.
Depositario del Protocollo è, come per la Convenzione MARPOL 73/78, il Segretario generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale.
L’Allegato VI, costituito di 19 Regole e di 4 Appendici, contiene norme tecniche molto dettagliate volte a diminuire le emissioni di inquinanti dell’atmosfera da parte delle navi. Esso regolamenta, quindi, le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) e le emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel a partire da una determinata potenza e stabilisce a tal fine un codice tecnico che esplicita i requisiti ai quali devono corrispondere tali motori; proibisce l’emissione intenzionale di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, con l’eccezione delle sole emissioni trascurabili; disciplina, infine, l’incenerimento a bordo delle navi.
L’Allegato VI è diviso in tre capitoli: il capitolo I contiene le disposizioni generali; il Capitolo II descrive i controlli ai quali verranno sottoposte le navi a partire dalle 400 tonnellate lorde, nonché le piattaforme di trivellazione, e definisce le condizioni per il rilascio del Certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico. Il III Capitolo, infine, contiene i requisiti per il controllo di emissioni da parte di navi e gli obblighi che le Parti si impegnano a rispettare per prevenire l’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera. Viene vietata, in particolare, l’emissione intenzionale di sostanze che assottigliano lo strato di ozono e vengono fissati limiti alle emissioni di ossidi di azoto da motori diesel delle navi e viene fissato un contenuto di zolfo di qualsiasi carburante utilizzato a bordo di navi non superiore al 4,5% m/m. Vengono inoltre stabiliti i criteri e le procedure per la designazione delle aree di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo. L’Allegato VI contiene poi disposizioni in merito all’incenerimento a bordo delle navi, indicando i requisiti che i nuovi inceneritori debbono rispettare e vietando l’incenerimento di alcune sostanze.
Per quanto riguarda il regime dei controlli, viene previsto un controllo iniziale, da effettuarsi prima che la nave entri in servizio, al fine di accertare che il suo equipaggiamento corrisponda interamente a quanto previsto dall’Allegato VI, nonché controlli periodici a carico dello Stato di bandiera con la medesima finalità. All’esito dei controlli, è previsto il rilascio di un certificato sulla prevenzione dell’inquinamento atmosferico.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione relativi al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione MARPOL 73/78, mentre l’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Poiché l'esecuzione del Protocollo in questione non comporta – in base alla relazione del Governo - nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, il disegno di legge non reca alcuna norma di spesa.
Il disegno di legge è accompagnato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
Come ricordato anche nell’ATN, in materia di inquinamento da biossido di zolfo (SOX) è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2001, n. 395, il quale in recepimento della direttiva 1999/32/CE, stabilisce il tenore massimo di zolfo di alcuni combustibili utilizzati nel territorio comunitario.
Esso prevede disposizioni sia per gli oli combustibili pesanti che per i gasoli, ma solo le disposizioni relative a questi ultimi si applicano anche al settore marino.
L’articolo 1del decreto individua l’ambito di applicazione del decreto e cioè la disciplina del tenore di zolfo dei combustibili liquidi, di cui al successivo articolo 3 (olio combustibile pesante, gasolio,gasolio marino).
L’articolo 2dispone peraltro che il decreto non si applica ai combustibili liquidi derivanti dal petrolio usati nella navigazione marittima, salvo quelli che rientrano nell’ambito della definizione di “gasolio marino” di cui all’articolo 3 lettera c)
L’articolo 5dispone che il tenore di zolfo nei gasoli, inclusi quelli marini, non può superare:
a) lo 0.20 per cento in massa a partire dalla data di entrata in vigore del decreto;
b) lo 0.10 per cento in massa a partire dal 1 gennaio 2008.
L’articolo 6prevede la possibilità di adottare prescrizioni per zone particolari
In base a tale articolo, infatti, le regioni, qualora, nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, individuino come misura necessaria per il conseguimento degli obbiettivi dei piani stessi la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo e di materiale particolato prodotte dagli impianti di combustione dei natanti in sosta nei porti ubicati nelle zone o agglomerati di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo, possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la fissazione di particolari specifiche tecniche per i combustibili di cui ai precedenti articoli 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera c), utilizzati dai natanti nei periodi di sosta in porto. In tal caso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, mentre l’articolo 7dispone che con decreto emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della sanità, previa autorizzazione resa dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio, incluso quello marino, più elevati rispetto a quelli fissati nei precedenti articoli 4 e 5 qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare l'applicazione dei predetti valori limite massimi del tenore di zolfo.
L’articolo 8prevede infine disposizioni in materia di campionamento ed analisi.
L’ATN afferma che, in seguito all’adesione dell’Italia al Protocollo in esame, sarà necessario intervenire sul DPCM 395/2001 al fine di stabilire un valore limite per lo zolfo contenuto nei combustibili ad uso marittimo diversi dal gasolio, i cui limiti massimi sono già stabiliti dal DPCM in questione.
N. 6192
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 22 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3550) presentato dal ministro degli affari esteri (FINI) di concerto con il ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA) con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) con il ministro della giustizia (CASTELLI) con il ministro delle attività produttive (SCAJOLA) con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI) e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) ¾ |
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Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 novembre 2005
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla adesione). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997. Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo del 1997 di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso. Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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INSERIRE 436 Accordo PDF
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3550
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) di concerto col Ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA) col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO) col Ministro della giustizia (CASTELLI) col Ministro delle attività produttive (SCAJOLA) col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI) e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2005 ¾¾¾¾¾¾¾¾ Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 ¾¾¾¾¾¾¾¾
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Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge in esame reca l’adesione al Protocollo del 1997 (anche noto come Allegato VI), che emenda la «Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo relativo del 1978».
La Convenzione, adottata a Londra in sede di IMO (International Maritime Organization) il 2 novembre 1973 e ratificata ai sensi della legge 29 settembre 1980, n. 662, considerava l’inquinamento causato dal rilascio in mare dei rifiuti e delle acque di scarico e dal trasporto di sostanze pericolose. Prima della sua entrata in vigore fu indetta, nel febbraio del 1978, a seguito di alcuni incidenti in cui rimasero coinvolte alcune navi-cisterna, una Conferenza sulla sicurezza delle navi cisterna e sulla prevenzione dall’inquinamento, durante la quale furono adottate alcune modifiche al testo originario della Convenzione del 1973, che furono inserite ed incorporate nel Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (Protocollo MARPOL). Di conseguenza il testo della Convenzione e quello del Protocollo sono da considerarsi un unico strumento denominato MARPOL 73/78.
La MARPOL 73/78, entrata in vigore, nella versione emendata, il 2 ottobre 1978, detta norme in materia di prevenzione dell’inquinamento da navi e costituisce in materia il principale strumento internazionale di riferimento. La Convenzione è completata da due Protocolli, recanti disposizioni in materia di rapporti sugli incidenti riguardanti sostanze dannose e in materia di procedure di arbitrato, oltre che da cinque Allegati, concernenti altre differenziate forme di inquinamento.
Ognuno dei citati Allegati, infatti, considera l’inquinamento dovuto al rilascio di determinate sostanze in particolari ambiti settoriali:
Allegato I, sulla Prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi, in vigore dal 2 ottobre 1983;
Allegato II, sul Controllo dell’inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate in cisterne, in vigore dal 6 aprile 1987;
Allegato III, sulla Prevenzione dell’inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli o in contenitori, in cisterne o in vagoni cisterna stradali o ferroviari, in vigore dal 1º luglio 1992;
Allegato IV, sulla Prevenzione dell’inquinamento da acque di scarico delle navi, in vigore dal 27 settembre 2003;
Allegato V, sulla Prevenzione dell’inquinamento da rifiuti delle navi, in vigore dal 31 dicembre 1988.
L’adesione alla MARPOL 73/78 comporta l’accettazione degli Allegati I e II, mentre l’accettazione degli Allegati III, IV e V è opzionale. Lo Stato italiano rientra tra i Paesi che hanno aderito a tutti gli Allegati.
La problematica connessa all’inquinamento atmosferico da navi, presa in esame fin dall’epoca dei negoziati per la Convenzione del 1973, era stata tuttavia esclusa, in quella fase, dal testo della Convenzione.
Conseguentemente, nel 1991 l’Assemblea dell’IMO adottò la risoluzione A.719 sulla prevenzione dell’inquinamento atmosferico da navi, che assegnava al Comitato per la protezione dell’ambiente marino il compito di elaborare un nuovo Allegato alla MARPOL 73/78 in tale ambito. L’Allegato, classificato come Allegato VI, fu approvato dalla Conferenza del 1997 e fu inserito nel Protocollo del 1997, al fine di permettere l’introduzione di apposite condizioni per la sua entrata in vigore.
La MARPOL 73/78 ed il Protocollo del 1997 (Allegato VI), costituiscono un unico strumento: all’Allegato VI, infatti, sono applicabili tutte le disposizioni generali della MARPOL 73/78, ed in particolare quelle relative alle definizioni (articolo 2), all’ambito di applicazione (articolo 3), alle violazioni e all’attuazione della Convenzione (articoli 4 e 6), alla certificazione (articolo 5) ed agli emendamenti (articolo 16).
Il Protocollo del 1997 è entrato in vigore il 19 maggio scorso: il mancato completamento dell’iter di adesione da parte italiana pone, pertanto, in una situazione di grave rischio le navi italiane sprovviste della certificazione richiesta dall’Allegato VI qualora siano in navigazione nelle acque territoriali di Stati che abbiano già aderito al Protocollo medesimo.
Quanto al contenuto, l’Allegato VI disciplina le emissioni di biossido di zolfo (SOX) e di ossidi di azoto (NOX) e vieta il rilascio e la dispersione di sostanze che riducono lo strato di ozono stratosferico.
Esso vieta inoltre l’incenerimento a bordo di determinati prodotti, prevedendo al contempo una serie di disposizioni facoltative volte anche a disciplinare le emissioni di composti organici volatili (COV).
L’Allegato in esame si deve considerare applicabile a tutte le navi, fatte salve le eccezioni previste dalla regola 1.
L’Allegato è strutturato in tre capitoli e in un numero di Appendici:
capitolo 1: disposizioni generali;
capitolo 2: certificazione e controlli;
capitolo 3: requisiti per il controllo delle emissioni da navi.
Gli obblighi basilari che le Parti contraenti si impegnano a rispettare al fine di prevenire il rilascio di inquinanti in atmosfera sono previsti nelle Regole di cui al capitolo 3 dell’Allegato. In particolare:
a) è proibito il rilascio intenzionale di sostanze che riducono lo strato di ozono, comprese le emissioni che avvengono durante le fasi di manutenzione, revisione, riparazione e dismissione di sistemi o equipaggiamento; sono invece consentite le sole emissioni «trascurabili» di tali sostanze, che si verificano durante le operazioni di recupero e riciclaggio delle sostanze di cui sopra (Regola 12). Tali sostanze, così come l’equipaggiamento che le contiene, ove rimosse dalle navi, dovranno essere consegnate alle apposite strutture ricettive. Per quanto concerne le imbarcazioni, invece, sono proibite su di esse nuove installazioni contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono, fatte salve le sole installazioni contenenti idroclorofluorocarburi (HCFCs), che sono consentite fino al 1º gennaio 2020;
sono fissati limiti alle emissioni di ossidi di azoto da motori diesel con potenza superiore di 130 kw (Regola 13), quando i motori stessi:
b) sono installati su navi costruite a partire dal 1º gennaio 2000;
– sono costruiti a partire dal 1º gennaio 2000;
– sono stati sottoposti a modifiche sostanziali, in accordo a quanto riportato dal codice tecnico, a partire dal 1º gennaio 2000;
– hanno una potenza nominale massima che è stata incrementata in misura superiore al 10 per cento.
Per tali categorie di motori, le emissioni di ossidi di azoto (considerate come le emissioni totali pesate di NO2) devono rientrare nei seguenti limiti, che variano in funzione del regime nominale del motore (n):
– 17.0 g/kw h dove n5130 giri/min;
– 45.0 *n(-0.2) g/kw h dove 1305n52000 giri/min;
– 9.8 g/kw h dove n52000 giri/min.
In alternativa, può essere usato un dispositivo catalizzatore, o altro equivalente, capace di ridurre le emissioni a bordo almeno entro i limiti sopra indicati.
Al fine di assicurare la conformità dei motori diesel marini ai requisiti richiesti dalla Regola 13, è stato predisposto un codice tecnico che spiega i requisiti che devono avere tali motori, i cicli di prova a cui devono essere sottoposti e le informazioni che devono contenere gli appositi certificati;
c) è stabilito un limite massimo generale del 4,5 per cento m/m di zolfo per l’olio combustibile impiegato dalle navi, (Regola 14).
Possono, inoltre, essere designate delle zone di controllo delle emissioni di SO
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(SOxECA), nelle quali le navi devono utilizzare olio combustibili con tenore di zolfo massimo dell’1,5 per cento m/m o tecniche di riduzione dell’inquinamento equivalenti. Le SOxECA designate al 2002 sono il Mar Baltico, il Mare del Nord e il Canale della Manica;
d) è previsto che l’incenerimento a bordo delle navi possa essere effettuato solo all’interno di appositi inceneritori e nel rispetto delle modalità prescritte (Regola 16).
Tutti gli inceneritori installati su una nave a partire dal 1º gennaio 2000 devono rispettare i requisiti contenuti nell’appendice 4. E’ inoltre proibito l’incenerimento delle seguenti sostanze:
– residui di carico rientrante tra quelli regolati dagli Allegati I, II e III, della MARPOL 73/78 e materiali di imballaggio contaminati da tali carichi;
– PCB;
– rifiuti (definiti ai sensi dell’Allegato V della MARPOL 73/78) contenenti tracce evidenti di metalli pesanti;
– prodotti petroliferi raffinati contenenti composti alogenati;
e) è stabilito che, nel caso in cui uno Stato-Parte regolamenti le emissioni di COV da navi cisterna in porti o terminali sottoposti alla sua giurisdizione, ciò dovrà avvenire in osservanza ed applicazione delle disposizioni previste dalla Regola 15.
In particolare, lo Stato sarà tenuto a notificare all’IMO la lista dei porti e dei terminali individuati e designati, ed a fornire informazioni sulle dimensioni della cisterna, sul carico che deve essere soggetto ad un adeguato controllo delle emissioni di vapori e sulla data effettiva di tale controllo. L’IMO, invece, sarà tenuta a far circolare la lista di tutti i porti e terminali soggetti a controllo. Tutte le navi cisterne che sono soggette a tale tipo di controllo devono essere provviste di sistemi di raccolta dei vapori, da usare durante le fasi di carico;
f) sono previsti particolari standard qualitativi per gli oli combustibili usati dalle navi e l’obbligo di registrare i relativi dati in un apposito documento che deve poter essere visionato dalle Autorità competenti;
g) sono infine previste disposizioni particolari applicabili alle piattaforme di trivellazione.
L’Allegato prevede un sistema di controlli, finalizzato all’accertamento della presenza dei requisiti in esso contenuti. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate lorde e tutte le piattaforme di trivellazione saranno sottoposte a controlli effettuati dalle autorità marittime dello Stato di bandiera. A tale riguardo sono previsti due tipi di controllo:
a) un controllo iniziale, effettuato prima che la nave prenda servizio, per accertare che il suo equipaggiamento corrisponda interamente a quanto richiesto dall’Allegato VI;
b) controlli periodici, effettuati dallo Stato di bandiera al fine di garantire il rispetto dei requisiti prescritti dall’Allegato VI.
A conclusione dei controlli è previsto il rilascio di un certificato sulla prevenzione dell’inquinamento atmosferico (Regola 6). La durata del predetto certificato è definita dallo Stato di bandiera, ma non può superare i cinque anni.
Si prevede che dalla adesione al Protocollo in parola non derivino nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio ordinario dello Stato, rientrando lo stesso tra gli impegni assunti dall’Italia in sede IMO.
Analisi tecnico-normativa
A) Necessità dell’intervento normativo
Si fa rinvio a quanto sopra esposto in sede di esposizione delle motivazioni e delle finalità del provvedimento.
B) Analisi del quadro normativo:
Fatto salvo quanto già precedentemente esposto in sede di esposizione delle motivazioni e delle finalità del provvedimento, si osserva che le disposizioni normative vigenti in materia di inquinamento atmosferico proveniente dal settore marittimo, in relazione alle quali si renderà necessario, in seguito all’adesione del Protocollo 1997, introdurre modificazioni e/o integrazioni, sono elencate come di seguito:
– Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2001, n. 395, il quale, in recepimento della direttiva 99/32/CE, stabilisce il tenore massimo di zolfo di alcuni combustibili utilizzati nel territorio comunitario. Esso prevede disposizioni sia per gli oli combustibili pesanti che per i gasoli, ma solo le disposizioni relative a questi ultimi si applicano anche al settore marino. Sulla base di quanto stabilito dal presente decreto, il tenore di zolfo dei distillati marini utilizzati dalle navi nelle acque territoriali italiane, non deve superare lo 0,20 per cento in massa (0,10 per cento a partire dal 1º gennaio 2008).
Con l’adesione al Protocollo sarà necessario prevedere un valore limite di tenore di zolfo per tutti i combustibili ad uso marittimo, e non solo per i gasoli. Tale valore, inoltre, dovrà essere differenziato a seconda che il combustibile venga utilizzato nelle aree SOx Emission Control Area SECA (SECA) o meno.
Regolamento (CE) n. 2037/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, concernente le sostanze che riducono lo strato di ozono; tale regolamento vieta la commercializzazione e l’uso nell’Unione europea di sostanze che riducono lo strato di ozono, compreso l’uso nei sistemi di protezione antincendio a bordo delle navi. Sono tuttavia previste delle eccezioni, una delle quali riguarda l’uso di halon nelle navi mercantili (eccezione che si applica solamente alle navi esistenti al 30 settembre 2000). Tuttavia l’allegato VII al regolamento, relativo alle deroghe previste, viene regolarmente aggiornato dalla Commissione.
L’adesione al Protocollo non dovrebbe comportare integrazioni o modifiche alla normativa già prevista dal regolamento.
Si fa, in ultimo, presente che, successivamente alla data di entrata in vigore dell’Allegato, si renderà necessario prevedere l’emanazione di specifiche disposizioni che disciplinino l’incenerimento a bordo di determinate sostanze e le emissioni di ossidi di azoto da motori ad uso marittimo.
C) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario
L’adesione al Protocollo 1997 si configura compatibile con l’ordinamento comunitario. Si evidenzia, al riguardo, che la Commissione europea, in data 20 novembre 2002, ha presentato al Parlamento ed al Consiglio una «Strategia per ridurre le missioni atmosferiche delle navi marittime», con la quale, tra l’altro, si raccomanda agli Stati membri dell’Unione europea di ratificare quanto prima l’Allegato VI della MARPOL 73/78, considerato lo strumento più idoneo, a livello mondiale, a disciplinare le prestazioni ambientali delle navi battenti bandiera di qualsiasi Stato. L’obiettivo di questa strategia è quello di illustrare sinteticamente il contributo delle emissioni atmosferiche delle navi, settore attualmente non disciplinato da alcun provvedimento, ai problemi ambientali dell’Unione europea, definendo un’ampia serie di obiettivi, azioni e raccomandazioni, atte a ridurre le emissioni nei prossimi dieci anni.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.
Il presente disegno di legge tiene conto del mutato quadro costituzionale, conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione e all’entrata in vigore della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante: «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Seguendo i più recenti orientamenti della Corte costituzionale circa il riparto di competenze legislative Stato-regioni in materia di tutela dell’ambiente, si evidenzia che l’oggetto del Protocollo 1997 – tutela dall’inquinamento atmosferico provocato da navi –, in quanto volto complessivamente a fissare standard di tutela uniforme nel predetto ambito, senza i quali «l’equilibrio ambientale» non sarebbe garantito in maniera unitaria e soddisfacente su tutto il territorio nazionale e internazionale, legittima lo Stato, emergendo il valore «ambiente», ad esercitare la potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Tanto considerato, l’attuazione interna dell’Allegato VI, che, come detto, si propone di perseguire in maniera uniforme il contenimento dell’inquinamento atmosferico da navi, rientra nella esclusiva competenza dello Stato, anche alla luce del disposto di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in coerenza, quindi, con la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
E) Quadro tecnico di riferimento
Per quanto riguarda i combustibili ad uso marittimo prodotti in Italia, nel 2002 si è registrata una produzione di circa tre milioni di tonnellate di prodotti, di cui:
circa 2,3 milioni di tonnellate di olio combustibile pesante, con un tenore di zolfo intorno al 3 per cento in peso;
circa 700.000 tonnellate di gasolio con tenore di zolfo non superiore allo 0,2 per cento.
Non ci sono state produzioni di combustibili diesel.
Relativamente all’adeguamento dei motori installati su navi battenti bandiera italiana, secondo quanto richiesto dal codice tecnico, che regolamenta le emissioni di ossidi di azoto, il Registro navale italiano già rilascia certificazioni per i motori conformi a quanto disposto dall’Allegato VI in quanto, nel momento in cui questo entrerà in vigore, le prescrizioni saranno retroattive per le navi costruite dopo il 1º gennaio 2000.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
A) Ambito dell’intervento
Le Amministrazioni italiane deputate in via prioritaria all’attuazione del presente Trattato sono il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In via secondaria potrà anche essere deputato alla verifica dell’adempimento di taluni obblighi nascenti dal Protocollo il Ministero dell’economia e delle finanze.
B) Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi
Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati nella relazione illustrativa e tecnico-normativa.
C) Valutazione dell’esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni
Per quanto concerne l’impatto organizzativo, si ritiene che questo possa essere fronteggiato dall’amministrazione competente e dalle altre amministrazioni senza dover ricorrere a modelli organizzativi specifici, in quanto passibili di rientrare nelle ordinarie procedure attuative.
D) Valutazione dell’eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti
Al fine di attuare tutti gli impegni previsti dal Protocollo in esame, non è prevista l’istituzione di nuove strutture amministrative.
E) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti
Si ritiene che destinatari diretti del provvedimento siano le imprese armatoriali italiane.
Si ricorda, inoltre, che il Registro navale italiano già rilascia certificazioni per i motori conformi a quanto richiesto dall’Allegato VI, e che, dalla data della sua entrata in vigore, le prescrizioni saranno retroattive per le navi costruite dopo il 1º gennaio 2000.
Destinatari indiretti del presente provvedimento sono gli organismi incaricati del controllo, tra cui, le Capitanerie di porto, le autorità portuali, ed il Registro italiano navale (RINA).
DISEGNO DI LEGGE (Autorizzazione alla adesione) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo del 1997 di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del Protocollo stesso. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(omissis)
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Esame in sede referente
presso la 3ª Commissione
Affari esteri
AFFARI ESTERI (3a)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005
257a Seduta
Presidenza del Presidente
PROVERA
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.
IN SEDE REFERENTE
(omissis)
(3550) Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell' inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997
(Esame e rinvio)
Il presidente relatore PROVERA (LP) evidenzia come il provvedimento rechi l’adesione al Protocollo che nel 1997 ha integrato la Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, risalente al 1973 e in seguito modificata con un Protocollo del 1978. La medesima Convenzione venne adottata in sede di International Maritime Organization (IMO) e, assieme al Protocollo del 1978, costituisce un unico strumento denominato MARPOL 73/78, già entrato in vigore e ratificato dall’Italia. Tale strumento, che detta norme in materia di prevenzione dell’inquinamento da navi, di rapporti sugli incidenti riguardanti sostanze dannose e di procedure di arbitrato, è altresì composto da cinque Allegati rispettivamente concernenti la prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi, il controllo dell’inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate in cisterne, la prevenzione dell’inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli o in contenitori, in cisterne o in vagoni cisterna stradali o ferroviari, la prevenzione dell’inquinamento da acque di scarico delle navi e infine la prevenzione dell’inquinamento da rifiuti delle navi. Egli sottolinea peraltro che lo Stato italiano rientra tra i Paesi che hanno aderito a tutti i predetti Allegati, sebbene l’accettazione degli ultimi tre fosse opzionale.
Tuttavia, continua il presidente relatore, dalla precedente elencazione emerge che, al momento dell’adozione della Convenzione, venne esclusa la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da navi; di qui l’approvazione di un Allegato VI inserito nel Protocollo del 1997 alla Convenzione stessa, con il quale si disciplinano le emissioni di biossido di zolfo e di ossidi di azoto e si vietano sia il rilascio e la dispersione di sostanze che riducono lo strato di ozono stratosferico, sia l’incenerimento a bordo di determinati prodotti, prevedendo al contempo una serie di disposizioni facoltative volte anche a regolamentare le emissioni di composti organici volatili. L’Allegato VI prevede inoltre un sistema di controlli realizzato dalle autorità marittime dello Stato di bandiera e riguardante tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate lorde e tutte le piattaforme di trivellazione, con relativo rilascio di apposito certificato valido per cinque anni.
Il presidente relatore segnala, quindi, che il Protocollo del 1997 è già entrato in vigore nello scorso maggio e l’esigenza di una sollecita ratifica da parte italiana si giustifica anche con la situazione di grave rischio in cui si troverebbero le navi italiane ove fossero in navigazione — essendo sprovviste della certificazione richiesta dall’Allegato VI — nelle acque territoriali di Stati che abbiano già aderito al citato Protocollo. Del resto, anche la Commissione europea ha raccomandato nel 2002 agli Stati membri dell’UE di ratificare quanto prima l’Allegato VI della MARPOL 73/78, considerato lo strumento più idoneo, a livello mondiale, a disciplinare le prestazioni ambientali delle navi battenti bandiera di qualsiasi Stato.
Egli precisa infine che dall’approvazione del provvedimento non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, rientrando il Protocollo del 1997 tra gli impegni assunti dall’Italia in sede IMO. Da ultimo, nell'auspicare il licenziamento del disegno di legge da parte della Commissione, rende noto che il Registro navale italiano già rilascia certificazioni per i motori conformi a quanto disposto dall’Allegato VI in quanto, nel momento in cui questo entrerà in vigore, le prescrizioni saranno retroattive per le navi costruite dopo il 1° gennaio 2000.
Interviene in discussione generale il senatore MARTONE (Misto-RC), il quale si esprime positivamente sulle disposizioni di cui all'Allegato VI della Convenzione in oggetto, che a suo avviso potranno contribuire a combattere il fenomeno delle cosiddette "carrette del mare". Egli pone in evidenza, peraltro, che il Mediterraneo costituisce un bacino con intenso traffico di petroliere e ritiene quindi opportuna la ratifica di un accordo volto a prevenire gravi incidenti ambientali, che finiscono per incidere pesantemente sul paesaggio e sulle comunità interessate.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI ESTERI (3a)
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005
258a Seduta
Presidenza del Presidente
PROVERA
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.
IN SEDE REFERENTE
(3550) Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell' inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, martedì 15 novembre, nel corso della quale aveva avuto inizio la discussione generale.
Non essendovi ulteriori richieste di interventi in discussione generale, dopo aver verificato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005
260a Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
(3550) Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell' inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAGNALBO' (AN) illustra il disegno di legge in titolo; ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.
GIUSTIZIA (2a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005
169a Seduta
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
(3550) Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell' inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 : parere di nulla osta.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005
522a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.
(3550) Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell' inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore FASOLINO(FI), in merito al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, che nell’Allegato (recante regolamenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico dovuto alle navi) vengono previsti, nel capitolo II, controlli ed ispezioni periodiche. Informa che occorre, pertanto, acquisire conferma se si tratti di controlli che vengono attualmente svolti, ovvero se si tratti di nuovi controlli che possono rientrare nell’ordinaria attività delle Amministrazioni competenti.
Il presidente AZZOLLINI osserva che le funzioni di controllo segnalate dal relatore sembrano palesemente rientrare nell'ordinaria attività svolta dalle amministrazioni interessate.
Il sottosegretario BRAMBILLA concorda con il Presidente.
Su proposta del RELATORE la Sottocommissione conviene infine di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in esame.
TERRITORIO (13a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005
43a Seduta
Presidenza del Presidente
SPECCHIA
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 3ª Commissione:
(3550) Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell' inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 : parere favorevole.
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3550-A
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
(Relatore PROVERA)
Comunicata alla Presidenza il 16 novembre 2005
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997
presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro per gli affari regionali
col Ministro dell’economia e delle finanze
col Ministro della giustizia
col Ministro delle attività produttive
col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2005
———–
Onorevoli Senatori. – Il provvedimento reca l’adesione al Protocollo che nel 1997 ha integrato la Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, risalente al 1973 e in seguito modificata con un Protocollo del 1978. La medesima Convenzione venne adottata in sede di International Maritime Organization (IMO) e, assieme al Protocollo del 1978, costituisce un unico strumento denominato MARPOL 73/78, già entrato in vigore e ratificato dall’Italia ai sensi della legge 29 settembre 1980, n. 662. Tale strumento, che detta norme in materia di prevenzione dell’inquinamento da navi, di rapporti sugli incidenti riguardanti sostanze dannose e di procedure di arbitrato, è altresì composto da cinque Allegati rispettivamente concernenti la prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi, il controllo dell’inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate in cisterne, la prevenzione dell’inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli o in contenitori, in cisterne o in vagoni cisterna stradali o ferroviari, la prevenzione dell’inquinamento da acque di scarico delle navi e infine la prevenzione dell’inquinamento da rifiuti delle navi. Va sottolineato che lo Stato italiano rientra tra i Paesi che hanno aderito a tutti i predetti Allegati, sebbene l’accettazione degli ultimi tre fosse opzionale.
Tuttavia,
dalla precedente elencazione emerge che, al momento dell’adozione della
Convenzione, venne esclusa la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico da navi; di qui l’approvazione di un Allegato VI
inserito nel Protocollo del 1997 alla Convenzione stessa, con il quale si
disciplinano le emissioni di biossido di zolfo e di ossidi di azoto e si
vietano sia il rilascio e la dispersione di sostanze che riducono lo strato di
ozono stratosferico, sia l’incenerimento a bordo di determinati prodotti, prevedendo
al contempo una serie di disposizioni facoltative volte anche a regolamentare
le emissioni di composti organici volatili. L’Allegato VI prevede inoltre un
sistema di controlli realizzato dalle autorità marittime dello Stato di
bandiera e riguardante tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 400
tonnellate lorde e tutte le piattaforme di trivellazione, con relativo rilascio
di apposito certificato valido per cinque anni.
Occorre segnalare che il Protocollo del 1997 è già
entrato in vigore nello scorso maggio e l’esigenza di una sollecita ratifica da
parte italiana si giustifica anche con la situazione di grave rischio in cui si
troverebbero le navi italiane ove fossero in navigazione – essendo sprovviste
della certificazione richiesta dall’Allegato VI – nelle acque territoriali di
Stati che abbiano già aderito al citato Protocollo. Del resto, anche la
Commissione europea ha raccomandato nel 2002 agli Stati membri dell’Unione
europea di ratificare quanto prima l’Allegato VI della MARPOL 73/78, considerato
lo strumento più idoneo, a livello mondiale, a disciplinare le prestazioni
ambientali delle navi battenti bandiera di qualsiasi Stato.
Dall’approvazione del provvedimento non derivano
peraltro nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, rientrando
il Protocollo del 1997 tra gli impegni assunti dall’Italia in sede IMO. Infine,
si rende noto che il Registro navale italiano già rilascia certificazioni per i
motori conformi a quanto disposto dall’Allegato VI in quanto, nel momento in
cui questo entrerà in vigore, le prescrizioni saranno retroattive per le navi
costruite dopo il 1º gennaio 2000.
Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.
Provera, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Magnalbò)
15 novembre 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Fasolino)
15 novembre 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Autorizzazione alla adesione) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo del 1997 di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del Protocollo stesso. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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903a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005 |
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Presidenza del vice presidente DINI, indi del vice presidente MORO
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente DINI
Approvazione del disegno di legge:
(3550) Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 (ore 17,02)
PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3550.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
CASTAGNETTI, f. f. relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concordo con la relazione scritta.
PRESIDENTE.Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 (3550)
ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo del 1997 di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del Protocollo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L. 29
settembre 1980, n. 662
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in
caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota alla voce 247.
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA
hanno approvato,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ed il protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con allegati, adottati a Londra il 2 novembre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere della loro entrata in vigore in conformità all'art. 15 della convenzione ed all'art. VI del protocollo.
Art. 3
lle spese occorrenti per l'adozione delle misure previste dal protocollo sull'intervento in alto mare di cui al precedente art. 1, si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo, avente natura obbligatoria, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
TRADUZIONE NON UFFICIALE.
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.
Le Parti della Convenzione,
Consce della necessità di proteggere l'ambiente in generale e l'ambiente marino in particolare,
Riconoscendo che gli scarichi deliberati, per negligenza o accidentali, di idrocarburi ed altre sostanze nocive da parte di navi costituiscono una grave fonte di inquinamento,
Riconoscendo anche l'importanza della Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine provocato da idrocarburi, primo strumento multilaterale che abbia avuto per obiettivo essenziale la protezione dell'ambiente, e sensibili al notevole contributo che tale Convenzione ha dato alla preservazione dei mari e dei litorali dall'inquinamento,
Desiderose di porre fine all'inquinamento intenzionale dell'ambiente marino causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive e di ridurre al massimo gli scarichi accidentali di questo tipo di sostanze,
Ritenendo che il mezzo migliore per realizzare tale obiettivo sia di fissare delle norme di portata universale e che non si limitino all'inquinamento causato da idrocarburi,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Obblighi generali derivanti dalla Convenzione.
1. Le Parti della Convenzione si impegnano a dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, nonché a quelle degli Allegati dai quali sono vincolate, al fine di prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino dovuto allo scarico di sostanze nocive o di effluenti contenenti tali sostanze che contravvengono alle disposizioni della Convenzione.
2. Salvo espressa disposizione in senso contrario, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al tempo stesso un riferimento ai suoi Protocolli e Allegati.
Articolo 2
Definizioni.
Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione in senso contrario:
1. "Norme" indicano le norme figuranti nell'Allegato della presente Convenzione.
2. "Sostanza nociva" indica ogni sostanza la cui introduzione in mare è suscettibile di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna ed alla flora marina, di recar pregiudizio alle attrattive del paesaggio o di ostacolare ogni altra legittima utilizzazione del mare, ed include ogni sostanza sottoposta a controllo in base alla presente Convenzione.
3. a) "Rigetto", quando si riferisce alle sostanze nocive o ai liquidi contenenti tali sostanze, indica ogni scarico comunque proveniente da una nave, qualunque ne sia la causa, e comprende ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico mediante pompaggio, emanazione o spurgo.
b) Il "rigetto" non include:
i) lo scarico secondo il significato della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o altre materie, adottata a Londra il 13 novembre 1972; né
ii) gli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente dall'esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento connesso, al largo delle coste, delle risorse minerali del fondo dei mari e degli oceani; né
iii) gli scarichi di sostanze nocive effettuati ai fini di lecite ricerche scientifiche miranti a ridurre o a combattere l'inquinamento.
4. "Nave" indica un natante di qualsiasi tipo, comunque operante nell'ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti e le piattaforme fisse o galleggianti.
5. "Autorità" indica il Governo dello Stato che esercita la propria autorità sulla nave. Nel caso di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato, l'Autorità è il Governo di tale Stato. Nel caso delle piattaforme fisse o galleggianti adibite all'esplorazione ed allo sfruttamento del fondo dei mari e del sottosuolo adiacente alle coste sulle quali lo Stato rivierasco esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle loro risorse naturali, l'Autorità è il Governo dello Stato rivierasco interessato.
6. "Incidente" indica un evento che comporti o sia suscettibile di causare lo scarico in mare di una sostanza nociva o di effluenti contenenti una tale sostanza.
7. "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.
Articolo 3
Campo di applicazione.
1. La presente Convenzione si applica:
a) alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una parte della Convenzione, e
b) alle navi che non sono autorizzate a battere la bandiera di una parte ma che operano sotto l'autorità di tale parte.
2. Nessuna disposizione del presente articolo potrebbe essere interpretata come suscettibile di recare pregiudizio ai diritti sovrani delle parti sul fondo dei mari e sul sottosuolo adiacente alle coste ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali o come suscettibile di estendere tali diritti in conformità del diritto internazionale.
3. La presente Convenzione non si applica né alle navi da guerra o alle navi da guerra ausiliarie né alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da tale Stato fintantoché quest'ultimo le utilizzi esclusivamente per servizi governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna parte deve accertarsi, nell'adottare delle misure adeguate che non compromettano le operazioni o la capacità operativa delle navi di questo tipo che le appartengano o che siano da essa gestite, che queste agiscano in modo che sia compatibile con la presente Convenzione, per quanto ciò sia ragionevole e praticabile.
Articolo 4
Violazioni.
1. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione è punita dalla legge dell'Autorità da cui dipende la nave in questione, qualunque sia il luogo in cui avviene l'infrazione. Se l'Autorità è informata di una tale infrazione ed è convinta che esistono prove sufficienti per permetterle di iniziare dei procedimenti per la presunta infrazione, essa inizia tali procedimenti al più presto possibile in conformità delle proprie leggi.
2. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione commessa sotto la giurisdizione di una Parte della Convenzione è punita dalle leggi di tale Parte. Ogni qualvolta abbia luogo una tale infrazione, la Parte deve:
a) iniziare dei procedimenti conformemente alle proprie leggi; o
b) fornire all'Autorità da cui dipende la nave le prove che possono essere in suo possesso per dimostrare che è avvenuta un'infrazione.
3. Quando sono fornite all'Autorità da cui dipende la nave delle informazioni o delle prove relative ad un'infrazione della Convenzione da parte di una nave, tale Autorità informa al più presto lo Stato che ha fornito le informazioni o le prove nonché l'Organizzazione, delle misure adottate.
4. Le sanzioni previste dalle leggi delle Parti in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare gli eventuali trasgressori, e di una identica severità, qualunque sia il luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
Articolo 5
Certificati e norme speciali concernenti l'ispezione della nave.
1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i certificati rilasciati dall'autorità di una parte della Convenzione conformemente alle disposizioni delle norme devono essere accettati dalle altre parti contraenti e ritenuti, a tutti i fini previsti dalla presente Convenzione, come aventi la stessa validità di un certificato rilasciato da loro stesse.
2. Ogni nave che sia tenuta ad essere in possesso di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni contenute nelle norme e sottoposta, nei porti o nei terminali al largo, sotto la giurisdizione di un'altra parte, ad una ispezione effettuata da funzionari debitamente autorizzati a tale scopo dalla detta parte. Ogni ispezione di tal genere ha il solo scopo di verificare la presenza a bordo di un certificato in corso di validità, a meno che tale parte non abbia precisi motivi per ritenere che le caratteristiche della nave o del suo equipaggiamento differiscano sensibilmente da quelle che sono scritte sul certificato. In tal caso, o ove non esista a bordo della nave un certificato in corso di validità. Lo Stato che compie l'ispezione adotta le misure necessarie per impedire alla nave di salpare prima che possa farlo senza danno eccessivo per l'ambiente marino. Tuttavia, la detta parte può autorizzare la nave a lasciare il porto o il terminale al largo per recarsi nell'appropriato cantiere di riparazione più vicino.
3. Se una parte vieta ad una nave straniera l'accesso ad un porto o ad un terminale al largo che si trovi sotto la propria giurisdizione, o ove essa proceda ad un qualsiasi intervento nei confronti di tale nave prendendo a pretesto il fatto che la nave non è conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la parte avverte immediatamente il console o il rappresentante diplomatico della parte di cui la nave è autorizzata a battere bandiera, o, in caso di impossibilità. L'autorità da cui dipende la nave in questione. Prima di formulare un tale divieto e prima di procedere ad un tale intervento, la parte chiede di consultare l'autorità da cui dipende la nave. Viene anche avvertita l'autorità quando una nave non ha a bordo un certificato in corso di validità conforme alle disposizioni contenute nelle norme.
4. Le parti applicano alle navi degli stati che non sono parti della Convenzione le norme della presente Convenzione nella misura in cui ciò è necessario per non far beneficiare tali navi di condizioni più favorevoli.
Articolo 6
Ricerca delle infrazioni ed esecuzione delle disposizioni della Convenzione.
1. Le parti della Convenzione collaborano nella ricerca delle infrazioni e nell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione facendo uso di tutti i mezzi pratici appropriati di ricerca e di continua sorveglianza dell'ambiente nonché dei metodi soddisfacenti di trasmissione delle informazioni e di raccolta delle prove.
2. Ogni nave alla quale si applichi la presente Convenzione può essere sottoposta, in ogni porto o terminale al largo di una Parte, all'ispezione di funzionari designati od autorizzati dalla detta Parte, al fine di verificare se essa abbia scaricato delle sostanze nocive contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. Nel caso in cui l'ispezione riveli un'infrazione delle disposizioni della Convenzione, ne viene comunicato il rendiconto all'Autorità affinché questa adotti delle misure appropriate.
3. Ogni Parte fornisce all'Autorità la prova, ove esista, che tale nave ha scaricato delle sostanze nocive o degli effluenti contenenti tali sostanze contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. Nella misura del possibile, tale infrazione viene portata a conoscenza del capitano della nave da parte dell'Autorità competente di tale Parte.
4. Al ricevimento di tale prova, l'Autorità esamina la questione e può chiedere all'altra Parte di fornirle dati di fatto più completi o più conclusivi sull'infrazione. Se l'Autorità ritiene che la prova è sufficiente per permetterle di iniziare un procedimento, essa inizia un procedimento appena possibile e in conformità delle proprie leggi. L'Autorità informa al più presto la Parte che le ha segnalato la presunta infrazione, nonché l'Organizzazione, dei procedimenti iniziati.
5. Una Parte può ispezionare ogni nave, alla quale si applichi la presente Convenzione, che faccia scalo in un porto o in un terminale al largo sotto la propria giurisdizione quando un'altra Parte le chieda di procedere a tale indagine fornendo prove sufficienti che la nave ha scaricato in un qualunque luogo delle sostanze nocive o degli effluenti contenenti tali sostanze. Viene fatto il resoconto dell'indagine alla Parte che l'ha richiesta nonché all'Autorità, allo scopo di adottare le misure del caso conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 7
Ritardi causati indebitamente alle navi.
1. Deve essere fatto ogni possibile sforzo per evitare che a seguito delle misure adottate in applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione una nave venga indebitamente fermata o ritardata.
2. Ogni nave che sia stata trattenuta indebitamente o che abbia subìto un ritardo a seguito dell'applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione ha diritto ad un risarcimento per le perdite o i danni subiti.
Articolo 8
Rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive.
1. In caso di incidente deve essere fatto, senza indugio, un rapporto nella misura più ampia possibile. in conformità delle disposizioni del protocollo I della presente Convenzione.
2. Ogni parte della Convenzione deve:
a) applicare le disposizioni necessarie affinché un funzionario o un organismo competente riceva ed analizzi tutti i rapporti sugli eventi verificatisi; e
b) notificare alla organizzazione i particolari competi di tali disposizioni perché vengano diffusi alle altre parti e Stati membri della organizzazione.
3. Ogni qualvolta una parte riceva un rapporto in base alle disposizioni del presente articolo, la detta parte lo trasmette senza indugio:
a) all'autorità da cui dipende la nave in questione;
b) ad ogni altro Stato suscettibile di essere colpito dall'evento.
4. Ogni parte della Convenzione fa dare alle proprie navi ed aeronavi incaricate di compiere l'ispezione dei mari nonché ai servizi competenti delle istruzioni invitandoli a segnalare alle proprie autorità ogni evento di cui al protocollo 1 della presente Convenzione. Ove lo ritenga utile, lo comunica anche all'organizzazione e ad ogni altra parte interessata.
Articolo 9
Altri Trattati ed interpretazione.
1. Con la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare da idrocarburi, ed emendamenti, nei confronti delle Parti della presente Convenzione.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare indetta in base alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato riguardanti il diritto del mare e la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera.
3. Nella presente Convenzione, il termine "giurisdizione" viene interpretato conformemente al diritto internazionale in vigore al momento dell'applicazione o dell'interpretazione della presente Convenzione.
Articolo 10
Composizione delle controversie.
Ogni controversia fra due o più Parti della Convenzione sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati tra le Parti in causa viene, salvo decisione contraria delle Parti, sottoposta ad arbitrato a richiesta di una delle Parti, alle condizioni previste dal Protocollo II della presente Convenzione.
Articolo 11
Trasmissione delle informazioni.
1. Le Parti della Convenzione si impegnano a comunicare all'Organizzazione:
a) il testo delle leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti promulgati sulle diverse questioni che entrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
b) la lista degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome per tutto ciò che riguarda la concezione, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportino delle sostanze nocive conformemente alle disposizioni contenute nelle norme;
c) un numero sufficiente di modelli di certificati che esse rilasciano in applicazione delle disposizioni contenute nella norme;
d) un elenco degli impianti di raccolta comprendente la loro ubicazione, capacità, disponibilità ed altre caratteristiche;
e) tutti i rapporti ufficiali o i riassunti di tali rapporti che espongono i risultati dell'applicazione della presente Convenzione; e
f) un rapporto annuo che presenti, in una forma resa standardizzata da parte dell'Organizzazione, le statistiche relative alle sanzioni effettivamente inflitte per le infrazioni della presente Convenzione.
2. L'Organizzazione informa le Parti di ogni comunicazione ricevuta in base al presente articolo e diffonde a tutte le Parti le informazioni che le sono state comunicate, ai sensi delle alinee da b) a f) del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 12
Incidenti sopraggiunti alle navi.
1. Ogni Autorità si impegna ad effettuare un'indagine su qualsiasi sinistro che avvenga ad una qualsiasi delle sue navi soggetta alle disposizioni contenute nelle norme, quando tale sinistro abbia avuto, per l'ambiente marino un grave deleterio effetto.
2. Ogni Parte della Convenzione si impegna a fornire all'Organizzazione delle informazioni sui risultati di tale indagine quando essa ritiene che questi possono servire a determinare le modifiche che sarebbe auspicabile apportare alla presente Convenzione.
Articolo 13
Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.
1. La presente Convenzione resta aperta alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, dal 15 gennaio 1974 al 31 dicembre 1974, e resta in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire Parti della presente Convenzione mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o
c) adesione.
2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento a tale scopo presso il Segretariato generale dell'Organizzazione.
3. Il Segretario generale della Organizzazione informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi abbiano aderito di ogni firma o del deposito di ogni nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonché della data di tale deposito.
Articolo 14
Allegati facoltativi.
1. Uno Stato può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione della presente Convenzione, dichiarare di non accettare uno qualsiasi degli Allegati III, IV e V (qui appresso indicati "Allegati facoltativi") o l'insieme di essi della presente Convenzione. Con riserva di quanto precede, le Parti della Convenzione sono vincolate da uno qualsiasi degli Allegati nella sua interezza.
2. Uno Stato che abbia dichiarato di non essere vincolato da un Allegato facoltativo può accettare in ogni momento tale Allegato depositando, presso l'Organizzazione, uno strumento del tipo previsto dal paragrafo 2 dell'art. 13.
3. Uno Stato che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente articolo su di un Allegato facoltativo e che non accetti tale Allegato in seguito, in conformità del paragrafo 2 del presente articolo non si assume alcun obbligo e non ha il diritto di godere di alcun beneficio derivante dalla Convenzione per quanto attiene alle questioni che dipendono da tale Allegato; nella presente Convenzione, tutti i riferimenti alle Parti non costituiscono riferimento a tale Stato per quanto attiene alle questioni che dipendono da tale Allegato.
4. L'Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, di ogni dichiarazione fatta in base al presente articolo, nonché del ricevimento di ogni strumento depositato in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 15
Entrata in vigore.
1. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di 15 Stati le cui flotte mercantili rappresentino in totale non meno del 50% del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, sono divenute Parti della presente Convenzione conformemente alle disposizioni in accordo con l'art. 13.
2. Un Allegato facoltativo entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui le condizioni enunciate al paragrafo 1 del presente articolo siano state soddisfatte per il presente Allegato.
3. L'Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, della data della sua entrata in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della Convenzione o di un qualsiasi Allegato facoltativo o di adesione ad essi dopo che le condizioni che regolano la loro entrata in vigore siano state soddisfatte ma prima della loro entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione o dell'Allegato facoltativo o tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, ove quest'ultima data sia posteriore.
5. Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della Convenzione o di un Allegato facoltativo, o di adesione ad essi dopo la loro entrata in vigore, la Convenzione o l'Allegato facoltativo acquistano efficacia tre mesi dopo la data del deposito dello strumento.
6. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data in cui siano state osservate tutte le condizioni previste all'art. 16 per l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione o ad un Allegato facoltativo, si applica al testo modificato della Convenzione o dell'Allegato facoltativo.
Articolo 16
Emendamenti.
1. La presente Convenzione può essere emendata mediante una qualsiasi delle procedure definite nei seguenti paragrafi.
2. Emendamenti successivi all'esame da parte dell'Organizzazione:
a) ogni emendamento proposto da una Parte della Convenzione viene sottoposto all'Organizzazione e diffuso dal suo Segretario generale a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutte le Parti almeno sei mesi prima che venga esaminato;
b) ogni emendamento proposto e diffuso in base alla procedura di cui sopra viene sottoposto, dall'Organizzazione, ad un organo competente perché lo esamini;
c) le Parti della Convenzione, che siano membri dell'Organizzazione o meno, sono autorizzate a partecipare ai lavori dell'Organizzazione competente;
d) gli emendamenti vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle sole Parti della Convenzione, presenti e votanti;
e) se sono adottati conformemente al precedente paragrafo d), gli emendamenti vengono comunicati dalla Organizzazione a tutte le Parti della Convenzione ai fini dell'accettazione;
f) si ritiene che un emendamento sia stato accettato nelle seguenti condizioni:
i) un emendamento ad un articolo della Convenzione si ritiene accettato alla data in cui è stato accettato dai due terzi delle Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50% del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale,
ii) un emendamento ad un Allegato della Convenzione si ritiene accettato conformemente alla procedura definita al paragrafo f) iii) a meno che, al momento della sua adozione, l'organo competente non decida che l'emendamento si ritiene accettato alla data in cui è stato accettato dai due terzi delle Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50% del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale; tuttavia, in ogni momento prima dell'entrata in vigore di un emendamento di un Allegato, una Parte può notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che l'emendamento non entrerà in vigore nei suoi confronti che dopo essere stato espressamente da lei approvato; il Segretario generale porta la notifica e la data del suo ricevimento a conoscenza delle Parti;
iii) un emendamento ad un'appendice di un Allegato della Convenzione si ritiene accettato allo spirare di un termine che viene fissato dall'organo competente al momento della sua adozione ma che non deve essere inferiore a dieci mesi, a meno che non sia stata comunicata un'obiezione all'Organizzazione, durante tale periodo, da almeno un terzo delle Parti o da Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50% del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, e comunque qualunque di tali due condizioni si presenti;
iv) un emendamento al Protocollo I della Convenzione viene sottoposto alle stesse procedure degli emendamenti degli Allegati della Convenzione, conformemente ai precedenti paragrafi f) ii) o f) iii);
v) un emendamento al Protocollo II della Convenzione viene sottoposto alle stesse procedure degli emendamenti di un articolo della Convenzione, conformemente al precedente paragrafo f) i);
g) l'entrata in vigore dell'emendamento interviene alle seguenti condizioni:
i) se si tratta di un emendamento ad un articolo della Convenzione, al Protocollo II o al Protocollo I o ad un Allegato della Convenzione, che non sia accettato conformemente alla procedura di cui all'alinea f) iii), l'emendamento accettato conformemente alle disposizioni che precedono entra in vigore sei mesi dopo la data della sua accettazione nei confronti delle Parti che hanno dichiarato di averlo accettato;
ii) se si tratta di un emendamento al Protocollo I, ad un'appendice di un Allegato o ad un Allegato della Convenzione che sia accettato conformemente alla procedura definita nell'alinea f)
iii), l'emendamento ritenuto accettato alle condizioni che precedono entra in vigore sei mesi dopo la sua accettazione per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima di tale data, abbiano fatto una dichiarazione a norma della quale esse non l'accettino o una dichiarazione in conformità del paragrafo f) ii), a norma della quale sia necessaria la loro approvazione.
3. Emendamento mediante una Conferenza:
a) a domanda di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti della Convenzione per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione;
b) ogni emendamento adottato da tale Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti viene comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti allo scopo di ottenere la loro accettazione;
c) a meno che la Conferenza non decida altrimenti, l'emendamento è ritenuto accettato ed entra in vigore secondo le procedure previste a tale scopo al precedente paragrafo 2, alinee f) e g).
4. a) Nel caso di un emendamento ad un Allegato facoltativo, l'espressione "Parte della Convenzione" deve essere interpretata nel presente articolo come designante una Parte vincolata dal detto Allegato.
b) Ogni Parte che si sia rifiutata di accettare un emendamento ad un Allegato viene trattata come non Parte ai soli fini della applicazione di tale emendamento.
5. L'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo Allegato sono soggette alle stesse procedure che regolano l'adozione e l'entrata in vigore di un emendamento ad un articolo della Convenzione.
6. Salvo espressa disposizione contraria, ogni emendamento alla presente Convenzione, fatto in applicazione del presente articolo e riguardante la struttura delle navi, non è applicabile che alle navi il cui contratto di costruzione sia firmato, o, in assenza di un tale contratto, la cui chiglia sia posata alla data di entrata in vigore dell'emendamento o successivamente a tale data.
7. Ogni emendamento ad un Protocollo o ad un Allegato deve vertere sul merito di tale Protocollo o di tale Allegato e deve essere compatibile con le disposizioni degli articoli della presente Convenzione.
8. Il Segretario generale dell'Organizzazione informa tutte le Parti di ogni emendamento che entra in vigore in base al presente articolo, nonché della data in cui ciascuno degli emendamenti entra in vigore.
9. Ogni dichiarazione od obiezione relativa ad un emendamento comunicata in base al presente articolo deve essere notificata per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo informa tutte le Parti della Convenzione della notifica in questione e della sua data di ricevimento.
Articolo 17
Promozione della cooperazione tecnica.
Le Parti della Convenzione devono, in consultazione con l'Organizzazione ed altri organismi internazionali, con il concorso ed in coordinamento con il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, promuovere l'aiuto da apportare alle Parti che richiedono un'assistenza tecnica allo scopo:
a) di formare del personale scientifico e tecnico;
b) di procurarsi l'equipaggiamento e gli adeguati impianti di raccolta e di sorveglianza;
c) di facilitare l'adozione di altre misure e disposizioni intese a prevenire o ad attenuare l'inquinamento dell'ambiente marino da parte delle navi; e
d) d'incoraggiare la ricerca; di preferenza all'interno dei paesi interessati, in modo da favorire la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione.
Articolo 18
Denuncia.
1. La presente Convenzione od ogni Allegato facoltativo può essere denunciato da una qualsiasi delle Parti della Convenzione in ogni momento dopo lo spirare di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la Convenzione o un tale Allegato entri in vigore nei confronti di tale Parte.
2. La denuncia è effettuata mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione che comunica il tenore e la data di tale notifica nonché la data in cui la denuncia acquista efficacia a tutte le Parti.
3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale dell'Organizzazione ne ha ricevuto notifica o allo spirare di ogni altro termine più importante enunciato nella notifica.
Articolo 19
Deposito e Registrazione.
1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzaizone che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi aderiranno.
2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e pubblicazione in conformità dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 20
Lingue.
La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare nelle lingue Inglese, Francese, Russa e Spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. Traduzioni ufficiali saranno redatte nelle lingue Araba, Tedesca, Italiana e Giapponese e saranno depositate con l'originale firmato.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.
(si omettono i testi dei seguenti Protocolli)
Protocollo I
Disposizioni concernenti l'invio di rapporti sugli eventi comportanti o che possono comportare lo scarico di sostanze nocive.
Protocollo II
Arbitraggio
Allegato I
Norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi
Appendice I
Elenco degli idrocarburi
Appendice II
Appendice III
Allegato II
Norme relative al controllo dell'inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa
Appendice I
Direttive per la classificazione in categorie delle sostanze liquide nocive
Appendice II
Lista delle sostanze nocive trasportate nocive trasportate alla rinfusa
Appendice III
Elenco delle altre sostanze liquide trasportate alla rinfusa
Appendice IV
Registro di carico e scarico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa
Appendice V
Allegato III
Norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli o in contenitori, in cisterne o in vagoni cisterna stradali o ferroviari
Allegato IV
Norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi
Appendice dell'allegato IV
Allegato V
Norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da rifiuti delle navi
Protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi
Allegato
Elenco delle sostanze stabilito dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'organizzazione in conformità al paragrafo 2(a) dell'articolo 1
Stato delle ratifiche di MARPOL 73/78 e relativi allegati
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MARPOL 73/78 (Annex I/II) |
MARPOL 73/78 (Annex III) |
MARPOL 73/78 (Annex IV) |
MARPOL 73/78 (Annex V) |
MARPOL 73/78 Protocol 97 (Annex VI) |
Afghanistan |
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Albania |
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Algeria |
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Andorra |
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Angola |
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Antigua & Barbuda |
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Argentina |
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Armenia |
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Australia |
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Austria |
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Azerbaijan |
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Bahamas |
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Bahrain |
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Bangladesh |
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xx |
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Barbados |
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Belarus |
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Belgium |
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Belize |
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Benin |
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Bhutan |
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Bolivia |
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Bosnia & Herzegovina |
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Botswana |
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Brazil |
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Brunei Darussalam |
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Bulgaria |
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Burkina Faso |
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Burundi |
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Cambodia |
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Cameroon |
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Canada |
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Cape Verde |
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Central African Republic |
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Chad |
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Chile |
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China |
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Colombia |
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Comoros |
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Congo |
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Cook Islands |
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Costa Rica |
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Cote d'Ivoire |
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Croatia |
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Cuba |
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Cyprus |
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Czech Republic |
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Dem. People's Rep. Korea |
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Dem. Rep. of the |
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Denmark |
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Djibouti |
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Dominica |
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Dominican Republic |
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Ecuador |
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Egypt |
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El Salvador |
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Equatorial Guinea |
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Eritrea |
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Estonia |
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Ethiopia |
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Fiji |
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Finland |
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France |
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Gabon |
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Gambia |
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Georgia |
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Germany |
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Ghana |
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Greece |
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Grenada |
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Guatemala |
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Guinea |
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Guinea-Bissau |
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Guyana |
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x |
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Haiti |
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Holy See |
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Honduras |
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Hungary |
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Iceland |
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India |
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Indonesia |
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Iran (Islamic Republic of) |
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Iraq |
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Ireland |
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Israel |
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Italy |
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Jamaica |
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Japan |
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Jordan |
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Kazakhstan |
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Kenya |
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Kiribati |
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Kuwait |
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Kyrgyzstan |
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Lao People's Dem. Rep. |
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Latvia |
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Lebanon |
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Liberia |
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Libyan Arab Jamahiriya |
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Liechtenstein |
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Lithuania |
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Luxembourg |
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Madagascar |
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Malawi |
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Malaysia |
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Maldives |
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Mali |
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Marshall Islands |
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Mauritania |
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Mauritius |
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Mexico |
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Micronesia (Fed. States of) |
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Moldova |
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Monaco |
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Morocco |
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Myanmar |
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Namibia |
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Nauru |
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Nepal |
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Netherlands |
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New Zealand |
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Nicaragua |
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Niger |
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Nigeria |
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Norway |
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Oman |
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Pakistan |
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Palau |
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Panama |
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Papua New Guinea |
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Paraguay |
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Peru |
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Philippines |
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Poland |
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Portugal |
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Qatar |
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Republic of Korea |
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Republic of Moldova |
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Romania |
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Russian Federation |
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Rwanda |
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Saint Kitts and Nevis |
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Saint Lucia |
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St. Vincent & Grenadines |
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Samoa |
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San Marino |
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Sao Tome & Principe |
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Saudi Arabia |
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Serbia&Montenegro |
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Seychelles |
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Sierra Leone |
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Singapore |
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Slovakia |
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Slovenia |
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Solomon Islands |
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Somalia |
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South Africa |
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Spain |
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Sri Lanka |
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Sudan |
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Suriname |
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Swaziland |
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Sweden |
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Tajikistan |
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the former Yugoslav Republic of Macedonia |
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Tonga |
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Trinidad & Tobago |
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Tunisia |
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Turkmenistan |
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Tuvalu |
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Ukraine |
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United Arab Emirates |
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United Kingdom |
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United Rep. of Tanzania |
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United States |
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Uruguay |
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Vanuatu |
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Venezuela |
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Viet Nam |
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Zimbabwe |
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Associate Member |
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Faroe Islands |
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[1] L’Allegato II, contenente “Norme relative al controllo dell’inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa”, è entrato in vigore il 6 aprile 1987.