XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con la Mauritania sulla cooperazione nel settore della difesa - A.C. 5984
Serie: Progetti di legge    Numero: 832
Data: 09/11/05
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.5984/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo con la Mauritania sulla cooperazione nel settore della difesa

A.C. 5984

 

n. 832

 


xiv legislatura

9 novembre 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: ES0430.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

Disegno di legge

§      A.C. 5984, (Governo),Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Parigi il 21 dicembre 2004  11

Normativa di riferimento

§      L. 9-7-1990 n. 185 Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (art. 9)55

§      D.P.C.M. 25-9-1999 n. 448 Nuovo regolamento di esecuzione della L. 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (art. 5)57

Documentazione

-          Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Mauritania 

-          Schede sulla Mauritania

-          Mauritania: Principali cariche di Stato e di Governo

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

A.C. 5984

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Parigi il 21 dicembre 2004

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Politica estera; stati esteri; trattati e accordi internazionali; difesa.

Firma dell’Accordo

Parigi, 21 dicembre 2004

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§       presentazione alla Camera

8 luglio 2005

§       annuncio

12 luglio 2005

§       assegnazione

27 luglio 2005

Commissione competente

III Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, X e XII

Oneri finanziari

Si

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo tra l’Italia e la Mauritania sulla cooperazione nel campo della difesa è stato firmato a Parigi il 21 dicembre 2004.

L’intesa raggiunta tra le Parti in questo particolare settore risponde al desiderio di sviluppare la cooperazione tra i due Paesi, di promuovere rapporti amichevoli e forme di collaborazione tra le rispettive Forze armate, nella convinzione che essa sia utile ad un avvicinamento nelle problematiche militari ed al consolidamento delle capacità di difesa.

Oltre al Preambolo, nel quale viene fatta menzione della cooperazione tra la NATO e la Mauritania nell’ambito del Dialogo Mediterraneo, cui la Mauritania aderisce fin dalla sua creazione nel 1994, l’Accordo si compone di undici articoli.

La collaborazione tra le Parti si basa, ai sensi dell’articolo 1, sul principio di reciprocità, ed investe (articolo 3) i seguenti settori: sicurezza e difesa; peace-keeping; rispetto dei trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; industria militare; interscambio di materiali di armamento; organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate; questioni relative alla polizia militare; medicina, storia e sport militare.

L’articolo 2 affida ai Ministeri della difesa dei due paesi l’organizzazione delle attività oggetto della cooperazione. E’ inoltre prevista l’eventualità che si stipulino successive Intese a completamento dell’Accordo in esame e che si redigano programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate.

L’articolo 4 stabilisce le forme e le modalità di attuazione della cooperazione militare nei settori individuati e concordati dalle Parti. Sono previsti incontri e visite di delegazioni ufficiali dei rispettivi Ministeri della Difesa e del personale militare; svolgimento di esercitazioni; scambi di esperienze, di informazioni e di pubblicazioni; organizzazione di attività culturali e sportive.

L’articolo 5 riguarda la promozione degli scambi di materiali d’armamento appartenenti a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni; tali scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statuali, o anche di privati debitamente autorizzati. La disposizione, agevolando l’applicazione delle procedure relative al controllo ed alle attività connessi con gli armamenti, intende favorire il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate attraverso “operazioni dirette tra Stato e Stato o tramite società privatizzate autorizzate dai rispettivi Governi”.

La relazione illustrativa del Governo afferma che l’art. 5 in esame costituisce un’apposita intesa governativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento. Sempre secondo la relazione illustrativa del governo, l’interscambio previsto dall’articolo 5 dell’Accordo ricade nella fattispecie delle “apposite intese governative” definita dall’articolo 5 del DPR 25 settembre 1999, n.448, Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

L’articolo 9 della legge n. 185/1990, sulle trattative contrattuali prevede, al comma 4, un regime più favorevole per le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento contemplate da “apposite intese governative” e in particolare una semplificazione della procedura di autorizzazione alle trattative.

Si ricorda che la Commissione esteri ha di recente esaminato tre disegni di legge i cui testi oggetto di ratifica recavano una disposizione analoga all’articolo 5 in esame, commentata nella relazione illustrativa nei medesimi termini ora esaminati. In particolare, l’A.C. 5203, di ratifica del Memorandum d'Intesa Italia-Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa (divenuto Legge 18 luglio 2005, n. 147) e l’A.C. 5304, recante ratifica dell’Accordo Italia-India sulla cooperazione nel campo della difesa, contenevano disposizioni pienamente aderenti al disposto dell’art. 5 del nuovo regolamento di esecuzione prima ricordato. Invece, l’A.C. 5590 (divenuto Legge 17 maggio 2005, n. 98), recante ratifica dell’Accordo Italia-Algeria sulla cooperazione nel settore della difesa, non faceva riferimento alle singole categorie di armamenti menzionate dalla legge n. 185 ma si limitava a prevedere che la cooperazione riguardasse, in particolare, “l’acquisizione di armamenti, di equipaggiamenti militari e di sistemi d’arma” nonché” il trasferimento di tecnologie”. Inoltre, per quanto riguarda i soggetti tra i quali devono avvenire le operazioni di interscambio, prevedeva che si procedesse attraverso “MOU, convenzioni, contratti, o scambi di lettere, da concludere tra rappresentanti debitamente autorizzati delle due parti”, utilizzando una formulazione diversa da quella prevista dall’art. 5 cit.

L’articolo 6 disciplina le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità, stabilendo i criteri per la ripartizione delle spese connesse con lo scambio di visite previste dall’Accordo.

Il Paese ospitante si farà carico delle spese di trasporto interno, di vitto e, se esiste disponibilità di strutture militari, dell’alloggio da offrire alle delegazioni invitate. Il paese ospite deve invece provvedere al viaggio di andata e ritorno, alla retribuzione e ad eventuali compensi da versare al personale inviato, nonché alle spese per assicurazione in caso di malattia o incidente. L’assistenza sanitaria d’urgenza è assicurata dal Paese ricevente, mentre gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Paese ospite.

Per il personale non appartenente a delegazioni ufficiali le modalità di copertura dei costi saranno stabilite di volta in volta da singole intese.

Gli eventuali danni provocati dal personale militare in missione saranno risarciti dalla Parte inviante (articolo 7).

L’articolo 8 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall’Accordo in esame, che spetta al Paese ospitante per infrazioni punite in base alla propria legislazione, e allo Stato di invio per i restanti profili.

L’articolo 9 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare. È garantito l’uso esclusivo di tali informazioni e materiali per gli scopi contemplati ammessi dalla Parte di origine di essi, o concordati da entrambe le Parti contraenti; nonché un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall’ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente.

In tema di controversie sull’applicazione dell’Accordo, l’articolo 10 rinvia a negoziati tra le Parti.

L’articolo 11, infine, reca le clausole di rito relative all’entrata in vigore e alla durata dell’accordo, fissata per un periodo di cinque anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti con un preavviso di sei mesi. L’Accordo potrà inoltre essere modificato mediante Scambio di Note.

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame ha per oggetto la ratifica dell’Accordo sulla  collaborazione tra Italia e Mauritania nel settore della difesa. Esso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’accordo.

L’articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del provvedimento. La relazione tecnica allegata al disegno di legge afferma che le disposizioni dell’Accordo che incidono sul bilancio dello Stato sono contenute nell’articolo 2, ove è prevista la partecipazione di funzionari italiani alle riunioni di consultazione con la Parte contraente. Ipotizzando l’invio di quattro funzionari a Nouakchott per quattro giorni, le spese di missione e di viaggio ammontano a 18.841 euro su base biennale.

Alla copertura dell’onere finanziario sopra richiamato, ad anni alterni a decorrere dal 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN evidenzia la necessità dell'esame parlamentare dell’Accordo ai sensi dell'art. 80 Cost., stante il carattere politico di esso, nonché l’incidenza sull’esercizio della giurisdizione penale (art. 8) dei due Paesi. D'altra parte l'ATN non rileva questioni di incompatibilità con l'assetto costituzionale delle competenze legislative delle autonomie locali, rientrando la materia in oggetto pienamente nelle competenze legislative esclusive dello Stato. Infine, si osserva come il disegno di legge in esame non contrasti con l'ordinamento comunitario.

L'AIR rileva che il provvedimento in esame non ha effetti su Pubbliche amministrazioni diverse dal Ministero della difesa, né richiede a quest'ultimo l'allestimento di nuove strutture organizzative. L'attuazione dell'Accordo, sempre in base all'AIR, è suscettibile di un positivo impatto su destinatari indiretti nei settori produttivo e commerciale facenti parte dell'industria della difesa e dell'indotto di essa.

 

 


Disegno di legge

 


 

 

 

 


Normativa di riferimento

 


L. 9-7-1990 n. 185
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
(art. 9)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 1990, n. 163. 

 

Capo III - Autorizzazione alle trattative

 

Art. 9
Disciplina delle trattative contrattuali.

1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.

 

2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

 

3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei princìpi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.

 

4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse (6/b).

 

5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

 

a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

 

 

b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

 

 

c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

 

 

d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

 

6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'articolo 7.

 

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.

 

7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1 (6/c).

 

 

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(6/b) Comma così modificato dall'art. 5, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(6/c) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 17 giugno 2003, n. 148.


D.P.C.M. 25-9-1999 n. 448
Nuovo regolamento di esecuzione della L. 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
(art. 5)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 dicembre 1999, n. 282. 

 

Capo II - Dei singoli procedimenti

 

Art. 5

Princìpi generali per le trattative contrattuali.

1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, è vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonché, se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.

 

2. Sono considerate «apposite intese intergovernative», ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui è esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento.

 

3. Le «apposite intese intergovernative», il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:

 

a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società private autorizzate dai rispettivi governi;

 

 

b) prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;

 

 

c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema.

 

4. In particolare, rientrano in questo tipo di intese quei «Memoranda of Understanding» (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole (2).

 

 

------------------------

 

(2) Il presente decreto è stato abrogato e sostituito dal D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 dello stesso decreto.


Documentazione

 


Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Mauritania

 

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI REGIME DEI VISTI.                 

LUOGO-DATA                                                                  

           DAKAR - NOUAKCHOTT.                                             

           24.04.1968 - 15.05.1968.                                        

IN VIGORE  SI 01.07.1968.                                                  

 

 

TITOLO    ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE.                                  

LUOGO-DATA                                                                 

           NOUAKCHOTT.                                                     

           07.10.1987.                                                      

IN VIGORE  SI 19.06.1989.

 

 

TITOLO    ACCORDO SUI FONDI BILATERALI DI CONTROPARTITA, CON DUE ALLEGATI.                                  

LUOGO-DATA                                                                  

           NOUAKCHOTT.                                                     

           11.06.2001.                                                     

IN VIGORE  SI  11.06.2001.    

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 16/3/2000).                                  

LUOGO-DATA                                                                 

           DAKAR.                                                     

           24.10.2002.                                                      

IN VIGORE  SI  24.10.2002.                                                     

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DELL'8/7/2002).                                   

LUOGO-DATA                                                                 

           DAKAR.                                                     

           24.10.2002.                                                     

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI                                  

LUOGO-DATA                                                                 

           NOUAKCHOTT.                                                     

           05.04.2003.                                                     

PROV-LEGISLATIVO                 

          L. N. 211 DEL 28.07.2004

 

 

TITOLO    ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA                                  

LUOGO-DATA                                                                  

           PARIGI.                                                     

           21.12.2004                                                     

 

 


 

CIA Seal World Factbook Seal

Scheda sulla Mauritania[1]

Flag of Mauritania

 

Map of Mauritania

 


 

Cenni storici:

Stato indipendente – dopo la colonizzazione francese – dal 1960, nel 1976, in concomitanza con la fine del franchismo e del colonialismo spagnolo, la Mauritania procedette all’annessione della parte meridionale del Sahara spagnolo (oggi Sahara occidentale), ma recedette dopo tre anni di attacchi del Fronte polisario, che rivendicava l’indipendenza del territorio.

Nel 1984 prese il potere con un colpo di Stato Maaouya Ould Sid Ahmed Taya: nel 1991 l’evoluzione del regime portò alla legalizzazione dei partiti di opposizione e all’approvazione di una nuova Costituzione. Mentre le due elezioni presidenziali successive furono generalmente giudicate come manipolate, quelle legislative e municipali dell’ottobre 2001 vennero condotte in modo abbastanza soddisfacente.

Nell’agosto 2005 il Presidente Taya è stato deposto da un colpo di Stato incruento, a seguito del quale al vertice del Paese è stata insediata una giunta militare guidata dal Colonnello Ely Ould Mohamed VALL, che ha dichiarato di voler restare al potere per non oltre due anni, sì da creare le condizioni per la nascita di vere istituzioni democratiche. Per il momento, tuttavia, la Mauritania resta monopartitica, mentre continuano le tensioni etniche tra la popolazione nera e quella arabo-berbera (Mauri).

 

 

Superficie:

1.030.700 kmq.

Risorse naturali:

minerali ferrosi, gesso, rame, fosfati, diamanti, oro, petrolio, risorse della pesca

 

 

Popolazione:

3.086.859

Tasso di crescita demografica:

2,9% annuo  (stime 2005)

Mortalità infantile:

70,89 per mille nati vivi  (stime 2005)

Aspettativa di vita:

Anni 52,7  (stime 2005)

Gruppi etnici:

Meticci 40%, mauri 30%, neri 30%

Religioni:

Musulmana

Lingue:

Arabo (ufficiale), Pulaar, Soninke, Francese, Hassaniya, Wolof

Analfabetismo:

58,3%  (stime 2003)

 

 

Forma di governo:

Repubblica

Capitale:

Nouakchott

 

Divisioni amministrative:

12 regioni, oltre al distretto della capitale

 

Costituzione:

12 luglio 1991

Il quadro istituzionale della Mauritania è attualmente di fatto sospeso dal colpo di Stato dell’agosto 2005

 

 

 

Cenni sull’economia:

Nonostante le ricorrenti siccità degli Anni Settanta e Ottanta abbiano costretto molti nomadi e piccoli agricoltori a cercare sbocco nelle città, metà della popolazione mauritana è ancora dipendente, per la propria sopravvivenza, dall’agricoltura e dall’allevamento. Il 40% delle esportazioni del Paese sono costituite dai minerali ferrosi, dei quali la Mauritania possiede estesi giacimenti, peraltro, negli ultimi anni la produzione è diminuita, in parallelo al calo della domanda mondiale. Quanto alla pesca, le ricchissime acque antistanti alle coste mauritane sono soggette a un ipersfruttamento da parte di flotte straniere, che mette addirittura in pericolo questa grande risorsa. La siccità e il malgoverno del passato hanno fatto sì che la Mauritania accumulasse un ingente debito estero, al punto che nel 2000 il Paese è stato ammesso nell’iniziativa internazionale di riduzione a favore dei Paesi poveri maggiormente indebitati (HIPC). Nel 2001 sono stati scoperti giacimenti petroliferi economicamente sfruttabili a circa 80 km. dalla costa mauritana: estrazioni ed esportazioni cospicue, presumibilmente, non dovrebbero cominciare prima del 2006. Mentre il nuovo codice del 2001 ha migliorato le opportunità di investimenti esteri nel Paese, sono tuttora oggetto di trattative con il Fondo monetario internazionale alcune riforme economiche e fiscali.

PIL:

5,53 miliardi  di dollari USA    (stime 2004)

Tasso di crescita reale del PIL:

3%  (stime 2004)

PIL pro-capite

1.800 dollari USA    (stime 2004)

Composizione settoriale del PIL:

agricoltura:           25%
industria:               29%
servizi:                   46%       (stime 2001)

Tasso di inflazione:

7%      (stime 2003)

Distribuzione settoriale della forza-lavoro:

agricoltura:            50%
industria:                10%
servizi:                    40%      (stime 2001)

Tasso di disoccupazione:

20%    (stime 2004)

Popolazione in povertà:

40%   (stime 2004)

Tasso di crescita della produzione industriale:

2%    (stime 2000)

Esportazioni

541 milioni di dollari USA   (stime 2002)

Importazioni:

860 milioni di dollari USA   (stime 2002)

Debito estero:

2,5 miliardi di dollari USA   (stime 2000)

Moneta:

Ouguiya (MRO);    ouguiya per 1 dollaro USA =  263    (2003)

Spese militari in % sul PIL:

1,7   (2004)

 


Mauritania: Principali cariche di Stato e di Governo

 

Presidente della Giunta militare per la democrazia e la giustizia

Ely Ould Mohamed VALL,Col.

Primo Ministro

Sidi Mohamed Ould BOUBAKAR

Min. del commercio, dell’artigianato e del turismo

Ba ABDERRAHMANE

Min. delle comunicazioni

Cheikh Ould ABBA

Min. della cultura, della gioventù e dello sport

Mehla Mint AHMED

Min. della difesa

Ely Ould Mohamed VALL,Col.

Min. degli Affari economici e dello sviluppo

Hammada Ould ABED

Min. delle infrastrutture e dei trasporti

Ba Ibrahima DEMBA

Min. delle finanze

Abdellahi Ould Cheikh SIDIYA

Min. della pesca e dell’economia marittima

Sidi Mohamed Ould SIDINA

Min. degli Affari esteri e della cooperazione

Ahmed Ould SID AHMED

Min. della salute e degli Affari sociali

Qsaadna Ould BAHAIDA

Min. per l’istruzione superiore e la ricerca scientifica

Naji Ould Mohamed MAHMOUD

Min. dell’interno e delle poste e telecomunicazioni

Mohamed Ahmed Ould Mohamed LEMINE

Min. della giustizia

Maafoudh Ould BETTAH

Min. per l’alfabetizzazione, gli Affari islamici e l’educazione tradizionale

Yahya O. Sid'el MOUSTAPH

Min. delle miniere e dell’industria

Mohamed Ismael Ould ABEIDNA

Min. del petrolio e dell’energia

Mohamed Aly Ould Sidi MOHAMED

Min. dell’istruzione primaria e secondaria

Cheikh Ould SID'AHMED

Min. della funzione pubblica

Mohamed Ould DJIGUQ

Min. dello sviluppo rurale e dell’ambiente

Gandega SILLY

Min. delle risorse idriche

Ely Ould AHMED

Min. per gli Affari femminili

Nebghouha Mint TLAMID

 



[1]    Fonte: CIA, The World Factbook 2005.