XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con la Namibia sulla promozione e la protezione degli investimenti - A.C. 6086
Serie: Progetti di legge    Numero: 828
Data: 02/11/05
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.6086/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo con la Namibia sulla promozione e la protezione degli investimenti

A.C. 6086

 

n. 828

 


xiv legislatura

2 novembre 2005

 

Camera dei deputati

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

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File: ES0429.doc


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

Progetto di legge

§      A.C. 6086 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004  11

Documentazione

§      Scheda sulla Namibia, dal sito internet Mondimpresa.org  49

 

 

 


Scheda di sintesi

 


Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica

Numero del progetto di legge

6086

Titolo dell’Accordo

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri

Firma dell’Accordo

Windhoek, 9 luglio 2004

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          presentazione alla Camera

20 settembre 2005

§          annuncio

21 settembre 2005

§          assegnazione

19 ottobre 2005

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI e X

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

 

L'Accordo in esame, simile a numerosi altri accordi conclusi dall'Italia, mira alla diffusione degli investimenti italiani in Namibia e a favorire la cooperazione economica tra i due Paesi: la Namibia è un Paese che, si sostiene nella relazione introduttiva al disegno di legge, ha intrapreso con chiarezza un cammino di apertura del sistema economico agli investimenti esteri.

Italia e Namibia, a parte l’Accordo in esame, non risultano aver sottoscritto altri accordi bilaterali.

L'Accordo provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "redditi" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo (art. 1). La definizione di "investimento" ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:

a) diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;

d) diritti di proprietà intellettuale o industriale;

e)      ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna (art. 2) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi (art. 3, c. 1).  Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, e fanno altresì eccezione i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (art. 3, c. 3).

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (art. 4).

La protezione degli investimenti è assicurata inoltre (art. 5) dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati  (artt. 6 e 8).

In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. 7).

Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra investitori e Parti contraenti (art. 9)  o fra le Parti stesse (art. 10) in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo.

Per le controversie di cui all'art. 9, in particolare, qualora non sia possibile un'amichevole composizione di esse, è prevista l'opzione fra i tribunali locali della Parte contraente interessata, da un lato, e l'arbitrato internazionale, dall'altro. Le controversie fra Parti disciplinate dall'art. 10 prevedono invece il ricorso eventuale a un Tribunale arbitrale ad hoc.

In base all'art. 11 l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti..

L'art. 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Viene inoltre salvaguardato l’investimento rispetto a possibili successive modifiche nella legislazione di una delle due Parti contraenti, e si riconosce il diritto al risarcimento di un investitore danneggiato dalla mancata applicazione del trattamento più favorevole di cui all’art. 3 dell’Accordo.

La durata dell'Accordo (art. 14) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-12 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge consta di tre articoli recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, il secondo, l’ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale documento, infatti, afferma che maggiori spese per il bilancio statale sono meramente eventuali, e dunque non preventivamente quantificabili; ad esse si potrà fare fronte, prosegue il citato documento, con provvedimenti legislativi ad hoc, se di entità rilevante, oppure con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma che l'Accordo rientra nelle fattispecie previste dall'art. 80 Cost. per la presentazione al Parlamento, in quanto esso prevede regolamenti giudiziari (con l'eventuale ricorso a un tribunale arbitrale). L’ATN rileva inoltre che l’Accordo in esame non incide sull’assetto costituzionale, legislativo o regolamentare italiano, né presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario, che anzi sono esclusi giusta quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che evidenzia tra l’altro l'immediato interesse delle disposizioni dell'Accordo in esame per le prospettive operative di aziende del nostro Paese in vari settori promettenti dell'economia della Namibia.

 

 


Progetto di legge

 


 

 

N. 6086

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro dell'interno

(PISANU)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

e con il ministro delle attività produttive

(SCAJOLA)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004

 

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Presentata il20 settembre 2005

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Onorevoli Deputati!

Motivazione dell'Accordo

      Caratterizzata sin dall'indipendenza da buona stabilità politico-economica e dall'egemonia al potere della SWAPO (South West Africa People's Organization), facilitata anche dall'assenza di una significativa opposizione parlamentare, la Namibia si esprime a favore delle libertà fondamentali, del rispetto dei diritti umani, dell'indipendenza giudiziaria, nonché dell'impegno a mantenere le regole di buon governo e trasparenza nella pubblica amministrazione.

      Con un PIL pro-capite tra i più elevati dell'Africa (1.697 dollari USA) che la qualifica «low middle-income country» secondo gli standard della Banca Mondiale, la Namibia costituisce un mercato dalle dimensioni limitate ma attraente, grazie alla sua complessiva stabilità politica e macroeconomica, alla buona dotazione infrastrutturale e ad una virtuosa performance economica.

      La struttura economica poggia tradizionalmente su alcuni settori cardine quali quello minerario (è un Paese ricco di risorse naturali quali diamanti, rame, uranio, oro, piombo, stagno, cadmio, zinco, gas naturale), quello agricolo, la pesca ed il turismo. Il 49 per cento circa della forza lavoro namibiana è impiegata nell'agricoltura e da tale settore dipende la sussistenza del 70 per cento della popolazione.

      Dopo l'indipendenza la Namibia è rimasta di fatto nella sfera di influenza del Sud Africa, da cui acquista più dell'80 per cento delle sue importazioni. La principale attività produttiva del Paese (l'estrazione dei diamanti) è condotta in collaborazione con imprese sudafricane.

      Negli ultimi anni la crescita economica della Namibia è stata piuttosto buona: l'inflazione è strettamente correlata a quella sudafricana, a causa della sua forte dipendenza nella politica monetaria e nella domanda di importazioni. Il tasso di inflazione annuale, che nel 2002 ha raggiunto l'11,3 per cento, si è ridotto al 7,2 per cento nel 2003 e tale trend discendente si è andato confermando nel corso del 2004.

      Secondo il World Investment Report dell'UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), la Namibia ha attratto un discreto flusso di investimenti esteri negli ultimi anni, associati ai progetti della miniera e raffineria di zinco Skorpion (azienda sudafricana Anglo Base Metals, appartenente al colosso britannico Anglo American) e del nuovo impianto tessile del valore di circa 95 milioni di dollari USA (la società malese Ramatex).

      Il Governo di Windhoek ha adottato una serie di misure tese a facilitare gli investimenti diretti soprattutto nei settori considerati prioritari (risorse naturali - principalmente petrolio, gas naturale, miniere - settore della pesca, settore agro-industriale, settore manifatturiero non tradizionale e turismo). La Namibia mantiene aperti tutti i settori dell'economia agli investimenti stranieri senza obbligo di partecipazione locale.

      Alcune sue norme sono paragonabili a quelle delle più dinamiche economie mondiali «export-oriented»: piena protezione agli investimenti effettuati, libertà di movimento per capitali e utili, contenuta tassazione alle imprese e agli investitori stranieri, esenzione fiscale per tre anni per impianti ed equipaggiamenti industriali, contributo al 75 per cento delle spese di training, importazioni duty-free per le produzioni esportabili, eccetera. Sono in particolare previste facilitazioni e sgravi fiscali per gli investimenti nel settore manifatturiero come l'esenzione fiscale per l'80 per cento dei profitti derivanti dalle esportazioni di manufatti (ad eccezione di alcuni prodotti).

      Nel 1995 sono state istituite in Namibia le export-processing zones (EPZ) e le aree industriali dotate di una serie di servizi collettivi, che costituiscono valide strutture di supporto per la localizzazione di attività produttive nel Paese.

      Nell'ottobre 2002 la riforma fiscale ha abolito la VAT (IVA) sui beni di lusso e ha unificato al 15 per cento la VAT su tutte le merci. La Namibia ha accelerato, a partire dal 2003, i suoi programmi di integrazione commerciale e regionale. Il Paese è stato molto dinamico nel quadro del processo di integrazione economica regionale, in particolare nella Southern African Customs Union - SACU - l'Unione doganale sudafricana e nella Southern African Development Community - SADC (la Comunità di sviluppo dell'Africa australe), ma anche attivamente coinvolto nei negoziati di «free trade» con gli Stati Uniti, l'EFTA, il MERCOSUR, l'India e la Cina. La Namibia, insieme agli altri Paesi membri della SADC, ha inoltre recentemente avviato i negoziati con la Commissione europea per la conclusione di un EPA (Accordo di partenariato economico).

      La riapertura dell'Ambasciata italiana nel 1998 ha consentito di approfondire il dialogo con il Governo di Windhoek con il quale l'Italia mantiene ottimi rapporti di amicizia e collaborazione. È in tale contesto di rinnovata attività politico-economica che si è potuto avviare il negoziato bilaterale che ha portato alla conclusione, nel luglio 2004, dell'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti e che sono riprese le visite ufficiali di esponenti governativi nei due Paesi.

      Le autorità namibiane hanno manifestato interesse verso le imprese italiane per la loro specifica competenza in vari settori (pellame, ottica, gemme e gioielleria, tessile e abbigliamento, farmaceutica, prodotti della plastica e agroalimentare). Le infrastrutture (ampliamento del principale porto, costruzione di un nuovo porto nel nord, costruzione di strade e gallerie, di nuovi tratti di ferrovia) ed il settore energetico (ad esempio pannelli solari in un Paese dove l'acqua manca, ma dove il sole abbonda), per il quale la Namibia è completamente dipendente dal Sud Africa, potrebbero offrire proficui sbocchi alla nostra imprenditoria.

      In sintesi la Namibia per i motivi sopra esposti presenta un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri. La firma di un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fa parte delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare gli investimenti reciproci, promuovere joint-ventures tra operatori economici delle due parti.

      L'Accordo potrà assicurare alle nostre imprese e, più in generale, ai nostri operatori l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi, agli investimenti nazionali e/o esteri in Namibia. Potrà inoltre garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia l'applicazione di criteri imparziali per risolvere eventuali controversie.

Esame degli articoli.

      Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi.

      È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini, sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

      In base all'articolo 5 le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, su base non discriminatoria e secondo regolare iter di legge. In tale caso è prevista la corresponsione di un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo. Il risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima della data in cui è stata resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi EURIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento.

      Ognuna delle Parti contraenti garantirà il rimpatrio di capitali, profitti e utili relativi agli investimenti effettuati senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).

      Se una Parte contraente o una sua istituzione ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (diritto di surroga, articolo 7).

      L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti. Questa disposizione stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano, a scelta dell'investitore, essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL o al «Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti» per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, resa esecutiva dalla legge 10 maggio 1970, n. 1093. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del tribunale arbitrale o alla sentenza di altro tribunale entro il termine stabilito o entro il termine che può essere stabilito sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie. Per le controversie composte o pendenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo e riguardanti investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore, l'Accordo non viene applicato.

      Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.

      L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).

      L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nell'Accordo, qualora questi derivino da altri Accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il paragrafo 2 prevede anche la corresponsione di un risarcimento nel caso in cui un investitore abbia subito un danno derivante dalla mancata applicazione, da parte della Parte contraente ospitante, del trattamento più favorevole di cui all'articolo 3. Secondo questa norma, inoltre, l'investimento risulta protetto anche da eventuali modifiche sostanziali che possano intervenire nella legislazione della Parte contraente e che disciplinino, direttamente o indirettamente, l'investimento stesso.

      La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta entro un anno dalla sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).

      Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Namibia e degli investimenti della Namibia in Italia.

      Le due Parti contraenti hanno inoltre deciso di corredare il testo dell'Accordo con un Protocollo contenente alcune disposizioni che meglio chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso.

      In particolare il Protocollo riporta nella sezione «Disposizione generale» un elenco di definizioni di «attività associate» agli investimenti a cui si applica il presente Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti e contiene integrazioni e specifiche con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita) e 9 (Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti).

      L'attuazione dell'Accordo oltre a consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.

      L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

      Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

      Infatti per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

      Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

      Per tali considerazioni dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


 


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

        Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e sui regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
        In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.

B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi impliciti.

        L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Namibia, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
        Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

 


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

        Sono coinvolti, sotto il profilo economico, dall'introduzione della regolamentazione:

            i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Namibia;

            i soggetti della Namibia che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia

        L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in Namibia, menzionate nella parte introduttiva della relazione illustrativa. Alcune di queste imprese hanno già investito nell'acquisto di beni immobili (terreni e aree edificabili) e hanno in progetto di ampliare ulteriormente i loro investimenti a breve termine.
        In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative ed attivare l'interesse degli imprenditoriali italiani in Namibia in quei campi che ci sono stati segnalati dal centro investimenti della Namibia e che offrono attualmente ai nostri imprenditori enormi potenzialità economiche: pellame, diamanti e pietre preziose, tessile, farmaceutico, turismo, agro-alimentare, elettronica e telecomunicazioni, trasporti e ferroviario, materie plastiche.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Namibia e della Namibia in Italia.
        Tale quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.
        L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, a livello sia micro sia macroeconomico sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia alla Namibia di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione nonché ovviamente dall'effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
        L'Accordo è in linea con la volontà del Governo della Namibia di stimolare la promozione degli investimenti e di dotarsi di una legislazione che pone al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica.
        Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Namibia ed in Italia.

C) Aspetti organizzativi ed oneri.

        L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative.

        L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Namibia; non è quindi percorribile la cosiddetta «opzione nulla».
        Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.


 


disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

 

 

INSERIRE 429Acccordo PDF

 

 


Documentazione

 


Elenco degli Accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti in vigore per l’Italia

 

Come già accennato, l'Italia ha concluso numerosi accordi sulla promozione e protezione degli investimenti, la cui ratifica è stata autorizzata con legge. Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo di quelli attualmente in vigore:

 

 

PAESE                                                          LEGGE DI RATIFICA

 

Malta                                                              30 luglio 1973, n. 492

Cina                                                               3 marzo 1987, n. 109

Tunisia                                                           2 gennaio 1989, n. 16

Sri-Lanka                                                       9 ottobre 1989, n. 359

Kuwait                                                            30 dicembre 1989, n. 447

Ungheria                                                        30 dicembre 1989, n. 448

Malaysia                                                         9 aprile 1990, n. 93

Filippine                                                         23 giugno 1990, n. 178

Bulgaria                                                         23 giugno 1990, n. 179

Bolivia                                                            5 ottobre 1991, n. 341

Corea del Sud                                                           7 gennaio 1992, n. 19

Polonia                                                           7 gennaio 1992, n. 30

Bangladesh                                                   18 agosto 1993, n. 333

Argentina                                                       18 agosto 1993, n. 334

Algeria                                                            18 agosto 1993, n. 335

Egitto                                                             4 marzo 1994, n. 201

Uruguay                                                         8 marzo 1994, n. 205

 


PAESE                                                          LEGGE DI RATIFICA

Vietnam                                                         8 marzo 1994, n. 206

Cile                                                                9 dicembre 1994, n. 732

Indonesia                                                       9 dicembre 1994, n. 733

Romania                                                        14 dicembre 1994, n. 704

Albania                                                           14 dicembre 1994, n. 709

Mongolia                                                        14 dicembre 1994, n. 713

Marocco                                                         14 dicembre 1994, n. 714

Cuba                                                              12 maggio 1995, n. 214

Congo                                                            5 luglio 1995, n. 299

Giamaica                                                       5 luglio 1995, n. 300

Perù                                                               5 luglio 1995, n. 302

Kazakhstan                                                   12 marzo 1996, n. 172

Lituania                                                          5 novembre 1996, n. 592

Oman                                                            5 novembre 1996, n. 594

Etiopia                                                            5 novembre 1996, n. 597

Emirati Arabi Uniti                                          3 febbraio 1997, n. 32

Barbados                                                       7 aprile 1997, n. 107

Ucraina                                                          7 aprile 1997, n. 112

Bielorussia                                                     7 aprile 1997, n. 113

Federazione Russa                                       1° luglio 1997, n. 223

Repubblica Ceca                                           1° luglio 1997, n. 224

Hong-Kong                                                    1° luglio 1997, n. 225

India                                                               19 gennaio 1998, n. 12

Arabia saudita                                                19 gennaio 1998, n. 13

Croazia                                                          2 marzo 1998, n. 47

Kenya                                                             15 dicembre 1998, n. 478

Sudafrica                                                       15 dicembre 1998, n. 479

 

 


PAESE                                                          LEGGE DI RATIFICA

Lettonia                                                          15 dicembre 1998, n. 480

Rep. Macedone                                             29 marzo 1999, n. 99

Georgia                                                          29 marzo 1999, n. 100

Uzbekistan                                                     27 maggio 1999, n. 168

Uganda                                                          27 maggio 1999, n. 190

Giordania                                                       28 ottobre 1999, n. 429

Azerbaidjan                                                    28 ottobre 1999, n. 430

Libano                                                            28 ottobre 1999, n. 431

Estonia                                                          27 gennaio 2000, n. 13

Repubblica Slovacca                                     26 maggio 2000, n. 166

Eritrea                                                            16 marzo 2001, n. 109

Pakistan                                                         16 marzo 2001, n. 116

Moldova                                                         27 marzo 2001, n. 148

Messico                                                         11 marzo 2002, n. 48

Iran                                                                 11 luglio 2002, n. 171

Bosnia-Erzegovina                                        11 luglio 2002, n. 177

Armenia                                                         27 settembre 2002, n. 232

Camerun                                                       15 gennaio 2003, n. 20

Tanzania                                                        15 gennaio 2003, n. 21

Slovenia                                                          14 febbraio 2003, n. 37

Mozambico                                                    3 giugno 2003, n. 154

Siria                                                               19 agosto 2003, n. 258

Turchia                                                          27 ottobre 2003, n. 294

Libia                                                               3 novembre 2003, n. 318

Qatar                                                             3 novembre 2003, n. 331

 


Scheda sulla Namibia       

(Fonte: CIA, The World Factbook 2005)

 

 

 

Dati di base

 

 

 

Superficie:                                        825.418 kmq.

Risorse naturali:                              diamanti, rame, uranio, oro, piombo, stagno, litio, cadmio, zinco, sale, energia idroelettrica, prodotti della pesca - si ipotizzano giacimenti di petrolio, carbone e minerali di ferro

Popolazione:                                    2.030.692

Capitale:                                            Windhoek

Crescita demografica:                     0,73%  (stime 2005)

Mortalità infantile:                            48,98/1000

Speranza di vita:                              anni 43,93

Gruppi etnici:                                   indigeni (87,5%), bianchi (6%), meticci (6,5%); circa metà della popolazione indigena appartiene alla tribù Ovambo

Religioni:                                           cristiana (80-90%, di cui oltre la metà luterana); culti indigeni (10-20%)

Lingue:                                              la lingua ufficiale è l'inglese, che tuttavia è usata come prima lingua solo dal 7% della popolazione; la lingua più comune è l'Afrikaans, ma assai diffuso è il tedesco, oltre a numerose lingue indigene

Analfabetismo:                                  16%

PIL:                                                     14,76 miliardi di dollari USA  (stime 2004)

Tasso di crescita del PIL:               4,8%  (stime 2004)

PIL pro-capite:                                  7.300 dollari USA  (stime 2004 - a parità di potere d'acquisto)

Compos. settor. del PIL:                 agricoltura 11,3%, industria  30,8%, servizi  57,9%  (stime 2004)

Distrib. della forza-lavoro:              agricoltura 47%, industria  20%, servizi 33%  (stime 1999)

Tasso di disoccupazione:               35%  (1998)

Popolazione in povertà:                 50%  (stime 2002)

Inflazione:                                         4,2%  (stime 2004)

Debito pubblico:                              38,5% del PIL  (stime 2004)

Esportazioni:                                    1,356 miliardi di dollari USA  (stime 2004)  

Importazioni:                                     1,473 miliardi di dollari USA  (stime 2004)  

Debito estero:                                  1,136 miliardi di dollari USA  (stime 2004)  

Moneta nazionale:                           dollaro della Namibia;  parità 2004 =  6,45 x 1 dollaro USA


In precedenza colonia tedesca, denominata Africa del Sud-ovest, l'attuale Namibia fu occupata dal Sudafrica durante la I Guerra Mondiale, e amministrata come "mandato" fino a dopo la fine della II Guerra Mondiale, quando venne annessa. Nel 1966 il gruppo armato di ispirazione marxista SWAPO (Organizzazione del popolo dell'Africa del Sud-ovest) iniziò una guerra per l'indipendenza della regione, che presto assunse l'attuale denominazione. La guerra terminò solo nel 1988, quando il Sudafrica pose fine alla sua amministrazione in accordo con un piano di pace dell'ONU. L'effettiva indipendenza della Namibia inizia dal 21 marzo 1990, e da allora il Paese è sempre stato governato dalla SWAPO - pur se in un contesto multipartitico -, avendo come presidente Sam Nujoma, rimpiazzato al vertice dello Stato dalla soverchiante affermazione, nel novembre 2004, dell'attuale Capo dello Stato Hifikepunye POHAMBA.

Dal punto di vista istituzionale, la Namibia è una Repubblica presidenziale amministrativamente suddivisa in 13 regioni, nella quale, in base alla Costituzione del 1990, accanto al Presidente è prevista la figura di un Primo ministro, che attualmente è Nahas ANGULA, in carica dal marzo 2005. il Parlamento è bicamerale, ed è formato dal Consiglio nazionale - con funzioni essenzialmente consultive - e dall'Assemblea nazionale. Il Governo è nominato dal Presidente fra i membri dell'Assemblea nazionale. Il Capo dello stato è eletto direttamente dal popolo per un mandato quinquennale. Il Consiglio nazionale conta 26 membri, scelti per 6 anni in ragione di due per ciascun Consiglio regionale. L'Assemblea nazionale si compone di 72 deputati, eletti a suffragio universale per 5 anni: le ultime elezioni legislative si sono svolte nel novembre 2004, in concomitanza con le presidenziali, e hanno visto ancora una volta la netta affermazione della SWAPO, che ha conquistato 55 seggi.

Sul piano economico, la Namibia si presenta come un Paese pesantemente vincolato all'andamento dell'industria mineraria per l'esportazione, che concorre per il 20% al PIL. Escludendo il petrolio, la Namibia è il quarto esportatore africano di minerali, nonché il quinto produttore mondiale di uranio. Altresì importante è l'estrazione dei diamanti, che in Namibia presentano caratteristiche particolarmente ricercate dall'oreficeria. Dal punto di vista occupazionale, tuttavia, l'industria mineraria assorbe soltanto il 3% della popolazione, mentre la metà di essa dipende ancora da un'agricoltura di sussistenza, che per di più è afflitta da ricorrenti siccità, tanto che in media la metà dei cereali necessari al sostentamento della popolazione vengono importati, con picchi assai maggiori durante le ricorrenti carestie. Un PIL pro-capite relativamente alto nel contesto regionale, nasconde però grandi sperequazioni nella distribuzione del reddito. L'economia della Namibia è strettamente legata a quella del Sudafrica, così come la moneta nazionale. Nel 2003-2004 si è avuta una crescita stimolata dalle estrazioni di zinco, rame e argento e da un'accresciuta produzione ittica.


Namibia:  principali cariche di Stato e di governo

 

Presidente

Hifikepunye POHAMBA

Primo Ministro

Nahas ANGULA

Vice Primo Ministro

Libertina AMATHILA, Dr.

Min. dell’agricoltura e delle risorse idriche e forestali

Nickey IYAMBO

Min. della difesa

Charles NAMOLOH, Maj. Gen.

Min. dell’istruzione

Nangolo MBUMBA

Min. dell’ambiente e del turismo

Willem KONJORE

Min. delle finanze

Saara KUUGONGELWA-AMADHILA

Min. delle risorse marine e della pesca

Abraham IYAMBO

Min. degli Affari esteri

Marco HAUSIKU

Min. per le pari opportunità e il benessere dell’infanzia

Marlene MUNGUNDA

Min. della salute e dei servizi sociali

Richard KAMWI

Min. degli affari interni e del’immigrazione

Rosalia NGHINDINWA

Min. dell’informazione e radiodiffusione

Netumbo NANDI-NDAITWAH

Min. della giustizia

Pendukeni IIVULA-ITHANA

Min. del lavoro e del Welfare

Alpheus NARUSEB

Min. della terra e degli insediamenti

Jerry EKANDJO

Min. delle miniere e dell’energia

Erkki NGHIMTINA

Min. per gli Affari presidenziali

Albert KAWANA

Min. per le autonomie regionali e locali, le politiche abitative e lo sviluppo rurale

John PANDENI

Min. per la sicurezza

Peter TSHEEHAMA

Min. del commercio e industria

Immanuel NGATJIZEKO

Min. dei lavori pubblici, dei trasporti e delle comunicazioni

Joel KAAPANDA

Min. per la gioventù e il Servizio nazionale

John MUTORWA

Min. senza portafoglio

Ngarikutuke TJIRIANGE