XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Accordo con la Namibia sulla promozione e la protezione degli investimenti - A.C. 6086 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 828 | ||
Data: | 02/11/05 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Accordo con la Namibia sulla promozione e la protezione degli investimenti A.C. 6086
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n. 828
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xiv legislatura 2 novembre 2005 |
Camera dei deputati
SIWEB
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File: ES0429.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Progetto di legge
§ A.C. 6086 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004
Documentazione
§ Scheda sulla Namibia, dal sito internet Mondimpresa.org
Numero del progetto di legge |
6086 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo. |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; Stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Windhoek, 9 luglio 2004 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
Date del ddl di ratifica |
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§ presentazione alla Camera |
20 settembre 2005 |
§ annuncio |
21 settembre 2005 |
§ assegnazione |
19 ottobre 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VI e X |
Oneri finanziari |
No |
L'Accordo in esame, simile a numerosi altri accordi conclusi dall'Italia, mira alla diffusione degli investimenti italiani in Namibia e a favorire la cooperazione economica tra i due Paesi: la Namibia è un Paese che, si sostiene nella relazione introduttiva al disegno di legge, ha intrapreso con chiarezza un cammino di apertura del sistema economico agli investimenti esteri.
Italia e Namibia, a parte l’Accordo in esame, non risultano aver sottoscritto altri accordi bilaterali.
L'Accordo provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "redditi" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo (art. 1). La definizione di "investimento" ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:
a) diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;
c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;
d) diritti di proprietà intellettuale o industriale;
e) ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna (art. 2) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi (art. 3, c. 1). Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, e fanno altresì eccezione i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (art. 3, c. 3).
La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (art. 4).
La protezione degli investimenti è assicurata inoltre (art. 5) dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.
Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati (artt. 6 e 8).
In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. 7).
Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra investitori e Parti contraenti (art. 9) o fra le Parti stesse (art. 10) in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo.
Per le controversie di cui all'art. 9, in particolare, qualora non sia possibile un'amichevole composizione di esse, è prevista l'opzione fra i tribunali locali della Parte contraente interessata, da un lato, e l'arbitrato internazionale, dall'altro. Le controversie fra Parti disciplinate dall'art. 10 prevedono invece il ricorso eventuale a un Tribunale arbitrale ad hoc.
In base all'art. 11 l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti..
L'art. 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Viene inoltre salvaguardato l’investimento rispetto a possibili successive modifiche nella legislazione di una delle due Parti contraenti, e si riconosce il diritto al risarcimento di un investitore danneggiato dalla mancata applicazione del trattamento più favorevole di cui all’art. 3 dell’Accordo.
La durata dell'Accordo (art. 14) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-12 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge consta di tre articoli recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, il secondo, l’ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale documento, infatti, afferma che maggiori spese per il bilancio statale sono meramente eventuali, e dunque non preventivamente quantificabili; ad esse si potrà fare fronte, prosegue il citato documento, con provvedimenti legislativi ad hoc, se di entità rilevante, oppure con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma che l'Accordo rientra nelle fattispecie previste dall'art. 80 Cost. per la presentazione al Parlamento, in quanto esso prevede regolamenti giudiziari (con l'eventuale ricorso a un tribunale arbitrale). L’ATN rileva inoltre che l’Accordo in esame non incide sull’assetto costituzionale, legislativo o regolamentare italiano, né presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario, che anzi sono esclusi giusta quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo.
Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che evidenzia tra l’altro l'immediato interesse delle disposizioni dell'Accordo in esame per le prospettive operative di aziende del nostro Paese in vari settori promettenti dell'economia della Namibia.
N. 6086
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal ministro degli affari esteri (FINI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) con il ministro dell'interno (PISANU) con il ministro della giustizia (CASTELLI) e con il ministro delle attività produttive (SCAJOLA) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004 |
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Presentata il20 settembre 2005
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Onorevoli Deputati!
Motivazione dell'Accordo
Caratterizzata sin dall'indipendenza da buona stabilità politico-economica e dall'egemonia al potere della SWAPO (South West Africa People's Organization), facilitata anche dall'assenza di una significativa opposizione parlamentare, la Namibia si esprime a favore delle libertà fondamentali, del rispetto dei diritti umani, dell'indipendenza giudiziaria, nonché dell'impegno a mantenere le regole di buon governo e trasparenza nella pubblica amministrazione.
Con un PIL pro-capite tra i più elevati dell'Africa (1.697 dollari USA) che la qualifica «low middle-income country» secondo gli standard della Banca Mondiale, la Namibia costituisce un mercato dalle dimensioni limitate ma attraente, grazie alla sua complessiva stabilità politica e macroeconomica, alla buona dotazione infrastrutturale e ad una virtuosa performance economica.
La struttura economica poggia tradizionalmente su alcuni settori cardine quali quello minerario (è un Paese ricco di risorse naturali quali diamanti, rame, uranio, oro, piombo, stagno, cadmio, zinco, gas naturale), quello agricolo, la pesca ed il turismo. Il 49 per cento circa della forza lavoro namibiana è impiegata nell'agricoltura e da tale settore dipende la sussistenza del 70 per cento della popolazione.
Dopo l'indipendenza la Namibia è rimasta di fatto nella sfera di influenza del Sud Africa, da cui acquista più dell'80 per cento delle sue importazioni. La principale attività produttiva del Paese (l'estrazione dei diamanti) è condotta in collaborazione con imprese sudafricane.
Negli ultimi anni la crescita economica della Namibia è stata piuttosto buona: l'inflazione è strettamente correlata a quella sudafricana, a causa della sua forte dipendenza nella politica monetaria e nella domanda di importazioni. Il tasso di inflazione annuale, che nel 2002 ha raggiunto l'11,3 per cento, si è ridotto al 7,2 per cento nel 2003 e tale trend discendente si è andato confermando nel corso del 2004.
Secondo il World Investment Report dell'UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), la Namibia ha attratto un discreto flusso di investimenti esteri negli ultimi anni, associati ai progetti della miniera e raffineria di zinco Skorpion (azienda sudafricana Anglo Base Metals, appartenente al colosso britannico Anglo American) e del nuovo impianto tessile del valore di circa 95 milioni di dollari USA (la società malese Ramatex).
Il Governo di Windhoek ha adottato una serie di misure tese a facilitare gli investimenti diretti soprattutto nei settori considerati prioritari (risorse naturali - principalmente petrolio, gas naturale, miniere - settore della pesca, settore agro-industriale, settore manifatturiero non tradizionale e turismo). La Namibia mantiene aperti tutti i settori dell'economia agli investimenti stranieri senza obbligo di partecipazione locale.
Alcune sue norme sono paragonabili a quelle delle più dinamiche economie mondiali «export-oriented»: piena protezione agli investimenti effettuati, libertà di movimento per capitali e utili, contenuta tassazione alle imprese e agli investitori stranieri, esenzione fiscale per tre anni per impianti ed equipaggiamenti industriali, contributo al 75 per cento delle spese di training, importazioni duty-free per le produzioni esportabili, eccetera. Sono in particolare previste facilitazioni e sgravi fiscali per gli investimenti nel settore manifatturiero come l'esenzione fiscale per l'80 per cento dei profitti derivanti dalle esportazioni di manufatti (ad eccezione di alcuni prodotti).
Nel 1995 sono state istituite in Namibia le export-processing zones (EPZ) e le aree industriali dotate di una serie di servizi collettivi, che costituiscono valide strutture di supporto per la localizzazione di attività produttive nel Paese.
Nell'ottobre 2002 la riforma fiscale ha abolito la VAT (IVA) sui beni di lusso e ha unificato al 15 per cento la VAT su tutte le merci. La Namibia ha accelerato, a partire dal 2003, i suoi programmi di integrazione commerciale e regionale. Il Paese è stato molto dinamico nel quadro del processo di integrazione economica regionale, in particolare nella Southern African Customs Union - SACU - l'Unione doganale sudafricana e nella Southern African Development Community - SADC (la Comunità di sviluppo dell'Africa australe), ma anche attivamente coinvolto nei negoziati di «free trade» con gli Stati Uniti, l'EFTA, il MERCOSUR, l'India e la Cina. La Namibia, insieme agli altri Paesi membri della SADC, ha inoltre recentemente avviato i negoziati con la Commissione europea per la conclusione di un EPA (Accordo di partenariato economico).
La riapertura dell'Ambasciata italiana nel 1998 ha consentito di approfondire il dialogo con il Governo di Windhoek con il quale l'Italia mantiene ottimi rapporti di amicizia e collaborazione. È in tale contesto di rinnovata attività politico-economica che si è potuto avviare il negoziato bilaterale che ha portato alla conclusione, nel luglio 2004, dell'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti e che sono riprese le visite ufficiali di esponenti governativi nei due Paesi.
Le autorità namibiane hanno manifestato interesse verso le imprese italiane per la loro specifica competenza in vari settori (pellame, ottica, gemme e gioielleria, tessile e abbigliamento, farmaceutica, prodotti della plastica e agroalimentare). Le infrastrutture (ampliamento del principale porto, costruzione di un nuovo porto nel nord, costruzione di strade e gallerie, di nuovi tratti di ferrovia) ed il settore energetico (ad esempio pannelli solari in un Paese dove l'acqua manca, ma dove il sole abbonda), per il quale la Namibia è completamente dipendente dal Sud Africa, potrebbero offrire proficui sbocchi alla nostra imprenditoria.
In sintesi la Namibia per i motivi sopra esposti presenta un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri. La firma di un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fa parte delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare gli investimenti reciproci, promuovere joint-ventures tra operatori economici delle due parti.
L'Accordo potrà assicurare alle nostre imprese e, più in generale, ai nostri operatori l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi, agli investimenti nazionali e/o esteri in Namibia. Potrà inoltre garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia l'applicazione di criteri imparziali per risolvere eventuali controversie.
Esame degli articoli.
Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi.
È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini, sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
In base all'articolo 5 le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, su base non discriminatoria e secondo regolare iter di legge. In tale caso è prevista la corresponsione di un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo. Il risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima della data in cui è stata resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi EURIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento.
Ognuna delle Parti contraenti garantirà il rimpatrio di capitali, profitti e utili relativi agli investimenti effettuati senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).
Se una Parte contraente o una sua istituzione ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (diritto di surroga, articolo 7).
L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti. Questa disposizione stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano, a scelta dell'investitore, essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL o al «Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti» per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, resa esecutiva dalla legge 10 maggio 1970, n. 1093. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del tribunale arbitrale o alla sentenza di altro tribunale entro il termine stabilito o entro il termine che può essere stabilito sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie. Per le controversie composte o pendenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo e riguardanti investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore, l'Accordo non viene applicato.
Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.
L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).
L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nell'Accordo, qualora questi derivino da altri Accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il paragrafo 2 prevede anche la corresponsione di un risarcimento nel caso in cui un investitore abbia subito un danno derivante dalla mancata applicazione, da parte della Parte contraente ospitante, del trattamento più favorevole di cui all'articolo 3. Secondo questa norma, inoltre, l'investimento risulta protetto anche da eventuali modifiche sostanziali che possano intervenire nella legislazione della Parte contraente e che disciplinino, direttamente o indirettamente, l'investimento stesso.
La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta entro un anno dalla sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).
Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Namibia e degli investimenti della Namibia in Italia.
Le due Parti contraenti hanno inoltre deciso di corredare il testo dell'Accordo con un Protocollo contenente alcune disposizioni che meglio chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso.
In particolare il Protocollo riporta nella sezione «Disposizione generale» un elenco di definizioni di «attività associate» agli investimenti a cui si applica il presente Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti e contiene integrazioni e specifiche con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita) e 9 (Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti).
L'attuazione dell'Accordo oltre a consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.
L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Infatti per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
Per tali considerazioni dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e sui regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
L'Accordo,
una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi
innovativi nel quadro della legislazione italiana, nè problematiche di compatibilità con l'ordinamento
comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3 dell'Accordo) o con le
competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali.
In conclusione, l'Accordo non
incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre
all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione
- norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare
particolari misure di carattere amministrativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte.
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.
B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi impliciti.
L'Accordo
non contiene riferimenti normativi, non introduce
modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o
con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia
tra Italia e Namibia, ma si propone di colmare una
lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
Il testo dell'Accordo è
conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi
dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
Sono coinvolti, sotto il profilo economico, dall'introduzione della regolamentazione:
i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Namibia;
i soggetti della Namibia che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia
L'Accordo
è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane
già presenti in Namibia, menzionate nella
parte introduttiva della relazione illustrativa. Alcune di queste imprese hanno
già investito nell'acquisto di beni immobili (terreni e aree edificabili) e
hanno in progetto di ampliare ulteriormente i loro investimenti a breve termine.
In aggiunta, l'Accordo potrebbe
agevolare le iniziative ed attivare l'interesse degli imprenditoriali italiani
in Namibia in quei campi che ci sono stati segnalati
dal centro investimenti della Namibia e che offrono attualmente ai nostri imprenditori enormi potenzialità
economiche: pellame, diamanti e pietre preziose, tessile, farmaceutico,
turismo, agro-alimentare, elettronica e telecomunicazioni, trasporti e
ferroviario, materie plastiche.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Primo
obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato
dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a
vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori
nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili
in futuro investimenti italiani in Namibia e della Namibia in Italia.
Tale quadro di certezza e di
precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la
prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un
incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli
investitori delle due Parti contraenti.
L'Accordo è altresì destinato
ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi
i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere
sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo
dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, a
livello sia micro sia macroeconomico sono costituiti
rispettivamente dal trasferimento dall'Italia alla Namibia
di know-how tecnico e manageriale, da una
maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova
occupazione nonché ovviamente dall'effetto moltiplicativo degli investimenti,
premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica
concorrenziale.
L'Accordo è in linea con la
volontà del Governo della Namibia di stimolare la promozione degli investimenti e di dotarsi di una
legislazione che pone al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa
privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della
crescita economica.
Sono quindi positive
ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Namibia ed in Italia.
C) Aspetti organizzativi ed oneri.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative.
L'Accordo
si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione
dei rapporti tra Italia e Namibia; non è quindi
percorribile la cosiddetta «opzione nulla».
Quanto alle clausole
dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi,
generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non
era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è
stato concordato con la controparte.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004. Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso. Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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INSERIRE 429Acccordo PDF
Come già accennato, l'Italia ha concluso numerosi accordi sulla promozione e protezione degli investimenti, la cui ratifica è stata autorizzata con legge. Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo di quelli attualmente in vigore:
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Malta 30 luglio 1973, n. 492
Cina 3 marzo 1987, n. 109
Tunisia 2 gennaio 1989, n. 16
Sri-Lanka 9 ottobre 1989, n. 359
Kuwait 30 dicembre 1989, n. 447
Ungheria 30 dicembre 1989, n. 448
Malaysia 9 aprile 1990, n. 93
Filippine 23 giugno 1990, n. 178
Bulgaria 23 giugno 1990, n. 179
Bolivia 5 ottobre 1991, n. 341
Corea del Sud 7 gennaio 1992, n. 19
Polonia 7 gennaio 1992, n. 30
Bangladesh 18 agosto 1993, n. 333
Argentina 18 agosto 1993, n. 334
Algeria 18 agosto 1993, n. 335
Egitto 4 marzo 1994, n. 201
Uruguay 8 marzo 1994, n. 205
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Vietnam 8 marzo 1994, n. 206
Cile 9 dicembre 1994, n. 732
Indonesia 9 dicembre 1994, n. 733
Romania 14 dicembre 1994, n. 704
Albania 14 dicembre 1994, n. 709
Mongolia 14 dicembre 1994, n. 713
Marocco 14 dicembre 1994, n. 714
Cuba 12 maggio 1995, n. 214
Congo 5 luglio 1995, n. 299
Giamaica 5 luglio 1995, n. 300
Perù 5 luglio 1995, n. 302
Kazakhstan 12 marzo 1996, n. 172
Lituania 5 novembre 1996, n. 592
Oman 5 novembre 1996, n. 594
Etiopia 5 novembre 1996, n. 597
Emirati Arabi Uniti 3 febbraio 1997, n. 32
Barbados 7 aprile 1997, n. 107
Ucraina 7 aprile 1997, n. 112
Bielorussia 7 aprile 1997, n. 113
Federazione Russa 1° luglio 1997, n. 223
Repubblica Ceca 1° luglio 1997, n. 224
Hong-Kong 1° luglio 1997, n. 225
India 19 gennaio 1998, n. 12
Arabia saudita 19 gennaio 1998, n. 13
Croazia 2 marzo 1998, n. 47
Kenya 15 dicembre 1998, n. 478
Sudafrica 15 dicembre 1998, n. 479
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Lettonia 15 dicembre 1998, n. 480
Rep. Macedone 29 marzo 1999, n. 99
Georgia 29 marzo 1999, n. 100
Uzbekistan 27 maggio 1999, n. 168
Uganda 27 maggio 1999, n. 190
Giordania 28 ottobre 1999, n. 429
Azerbaidjan 28 ottobre 1999, n. 430
Libano 28 ottobre 1999, n. 431
Estonia 27 gennaio 2000, n. 13
Repubblica Slovacca 26 maggio 2000, n. 166
Eritrea 16 marzo 2001, n. 109
Pakistan 16 marzo 2001, n. 116
Moldova 27 marzo 2001, n. 148
Messico 11 marzo 2002, n. 48
Iran 11 luglio 2002, n. 171
Bosnia-Erzegovina 11 luglio 2002, n. 177
Armenia 27 settembre 2002, n. 232
Camerun 15 gennaio 2003, n. 20
Tanzania 15 gennaio 2003, n. 21
Slovenia 14 febbraio 2003, n. 37
Mozambico 3 giugno 2003, n. 154
Siria 19 agosto 2003, n. 258
Turchia 27 ottobre 2003, n. 294
Libia 3 novembre 2003, n. 318
Qatar 3 novembre 2003, n. 331
(Fonte: CIA, The World Factbook 2005)
Dati di base
Superficie: 825.418 kmq.
Risorse naturali: diamanti, rame, uranio, oro, piombo, stagno, litio, cadmio, zinco, sale, energia idroelettrica, prodotti della pesca - si ipotizzano giacimenti di petrolio, carbone e minerali di ferro
Popolazione: 2.030.692
Capitale: Windhoek
Crescita demografica: 0,73% (stime 2005)
Mortalità infantile: 48,98/1000
Speranza di vita: anni 43,93
Gruppi etnici: indigeni (87,5%), bianchi (6%), meticci (6,5%); circa metà della popolazione indigena appartiene alla tribù Ovambo
Religioni: cristiana (80-90%, di cui oltre la metà luterana); culti indigeni (10-20%)
Lingue: la lingua ufficiale è l'inglese, che tuttavia è usata come prima lingua solo dal 7% della popolazione; la lingua più comune è l'Afrikaans, ma assai diffuso è il tedesco, oltre a numerose lingue indigene
Analfabetismo: 16%
PIL: 14,76 miliardi di dollari USA (stime 2004)
Tasso di crescita del PIL: 4,8% (stime 2004)
PIL pro-capite: 7.300 dollari USA (stime 2004 - a parità di potere d'acquisto)
Compos. settor. del PIL: agricoltura 11,3%, industria 30,8%, servizi 57,9% (stime 2004)
Distrib. della forza-lavoro: agricoltura 47%, industria 20%, servizi 33% (stime 1999)
Tasso di disoccupazione: 35% (1998)
Popolazione in povertà: 50% (stime 2002)
Inflazione: 4,2% (stime 2004)
Debito pubblico: 38,5% del PIL (stime 2004)
Esportazioni: 1,356 miliardi di dollari USA (stime 2004)
Importazioni: 1,473 miliardi di dollari USA (stime 2004)
Debito estero: 1,136 miliardi di dollari USA (stime 2004)
Moneta nazionale: dollaro della Namibia; parità 2004 = 6,45 x 1 dollaro USA
In precedenza colonia tedesca, denominata Africa del Sud-ovest, l'attuale Namibia fu occupata dal Sudafrica durante la I Guerra Mondiale, e amministrata come "mandato" fino a dopo la fine della II Guerra Mondiale, quando venne annessa. Nel 1966 il gruppo armato di ispirazione marxista SWAPO (Organizzazione del popolo dell'Africa del Sud-ovest) iniziò una guerra per l'indipendenza della regione, che presto assunse l'attuale denominazione. La guerra terminò solo nel 1988, quando il Sudafrica pose fine alla sua amministrazione in accordo con un piano di pace dell'ONU. L'effettiva indipendenza della Namibia inizia dal 21 marzo 1990, e da allora il Paese è sempre stato governato dalla SWAPO - pur se in un contesto multipartitico -, avendo come presidente Sam Nujoma, rimpiazzato al vertice dello Stato dalla soverchiante affermazione, nel novembre 2004, dell'attuale Capo dello Stato Hifikepunye POHAMBA.
Dal punto di vista istituzionale, la Namibia è una Repubblica presidenziale amministrativamente suddivisa in 13 regioni, nella quale, in base alla Costituzione del 1990, accanto al Presidente è prevista la figura di un Primo ministro, che attualmente è Nahas ANGULA, in carica dal marzo 2005. il Parlamento è bicamerale, ed è formato dal Consiglio nazionale - con funzioni essenzialmente consultive - e dall'Assemblea nazionale. Il Governo è nominato dal Presidente fra i membri dell'Assemblea nazionale. Il Capo dello stato è eletto direttamente dal popolo per un mandato quinquennale. Il Consiglio nazionale conta 26 membri, scelti per 6 anni in ragione di due per ciascun Consiglio regionale. L'Assemblea nazionale si compone di 72 deputati, eletti a suffragio universale per 5 anni: le ultime elezioni legislative si sono svolte nel novembre 2004, in concomitanza con le presidenziali, e hanno visto ancora una volta la netta affermazione della SWAPO, che ha conquistato 55 seggi.
Sul piano economico, la Namibia si presenta come un Paese pesantemente vincolato all'andamento dell'industria mineraria per l'esportazione, che concorre per il 20% al PIL. Escludendo il petrolio, la Namibia è il quarto esportatore africano di minerali, nonché il quinto produttore mondiale di uranio. Altresì importante è l'estrazione dei diamanti, che in Namibia presentano caratteristiche particolarmente ricercate dall'oreficeria. Dal punto di vista occupazionale, tuttavia, l'industria mineraria assorbe soltanto il 3% della popolazione, mentre la metà di essa dipende ancora da un'agricoltura di sussistenza, che per di più è afflitta da ricorrenti siccità, tanto che in media la metà dei cereali necessari al sostentamento della popolazione vengono importati, con picchi assai maggiori durante le ricorrenti carestie. Un PIL pro-capite relativamente alto nel contesto regionale, nasconde però grandi sperequazioni nella distribuzione del reddito. L'economia della Namibia è strettamente legata a quella del Sudafrica, così come la moneta nazionale. Nel 2003-2004 si è avuta una crescita stimolata dalle estrazioni di zinco, rame e argento e da un'accresciuta produzione ittica.
Presidente |
Hifikepunye POHAMBA |
Primo Ministro |
Nahas ANGULA |
Vice Primo Ministro |
Libertina AMATHILA, Dr. |
Min. dell’agricoltura e delle risorse idriche e forestali |
Nickey IYAMBO |
Min. della difesa |
Charles NAMOLOH, Maj. Gen. |
Min. dell’istruzione |
Nangolo MBUMBA |
Min. dell’ambiente e del turismo |
Willem KONJORE |
Min. delle finanze |
Saara KUUGONGELWA-AMADHILA |
Min. delle risorse marine e della pesca |
Abraham IYAMBO |
Min. degli Affari esteri |
Marco HAUSIKU |
Min. per le pari opportunità e il benessere dell’infanzia |
Marlene MUNGUNDA |
Min. della salute e dei servizi sociali |
Richard KAMWI |
Min. degli affari interni e del’immigrazione |
Rosalia NGHINDINWA |
Min. dell’informazione e radiodiffusione |
Netumbo NANDI-NDAITWAH |
Min. della giustizia |
Pendukeni IIVULA-ITHANA |
Min. del lavoro e del Welfare |
|
Min. della terra e degli insediamenti |
Jerry EKANDJO |
Min. delle miniere e dell’energia |
Erkki NGHIMTINA |
Min. per gli Affari presidenziali |
Albert KAWANA |
Min. per le autonomie regionali e locali, le politiche abitative e lo sviluppo rurale |
John PANDENI |
Min. per la sicurezza |
Peter TSHEEHAMA |
Min. del commercio e industria |
Immanuel NGATJIZEKO |
Min. dei lavori pubblici, dei trasporti e delle comunicazioni |
Joel KAAPANDA |
Min. per la gioventù e il Servizio nazionale |
John MUTORWA |
Min. senza portafoglio |
Ngarikutuke TJIRIANGE |