| XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
| Titolo: | Privilegi e immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare - A.C. 6085 | ||
| Serie: | Progetti di legge Numero: 821 | ||
| Data: | 18/10/05 | ||
| Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
| Riferimenti: |
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Servizio studi |
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progetti di legge |
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Privilegi e immunità del tribunale internazionale del mare A.C. 6085
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n. 821
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xiv legislatura 18 ottobre 2005 |
Camera dei deputati
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ES0425.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Disegno di legge
§ A.C. 6085, (Governo), Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sui privilegi e immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997
Normativa di riferimento
§ L. 2 dicembre 1994, n. 689 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994 (legge di ratifica, art. 287 e allegato VI della Convenzione)
Documentazione
§ Stato delle ratifiche dell’Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale Internazionale del mare
§ Stato delle ratifiche della Convenzione sul diritto del mare e dei successivi accordi
§ Composizione del Tribunale Internazionale del diritto del mare
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
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Numero del progetto di legge |
A.C. 6085 |
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Titolo dell’Accordo |
Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sui privilegi e immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1995 |
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Iniziativa |
Governativa |
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Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; diritto internazionale |
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Firma dell’Accordo |
23 maggio 1997 |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
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Date del ddl di ratifica |
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§ presentazione alla Camera |
20 settembre 2005 |
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§ annuncio |
21 settembre 2005 |
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§ assegnazione |
7 ottobre 2005 |
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Commissione competente |
III Affari esteri e comunitari |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze – ai sensi dell’art. 73 reg. Camera) |
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Oneri finanziari |
No |
1. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
La materia concernente il diritto internazionale del mare è attualmente regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata il 10 dicembre 1982 al termine della Terza Conferenza internazionale sul mare tenutasi a Montego Bay, in Giamaica e dai successivi accordi applicativi[1]. La Convenzione di Montego Bay (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689), è entrata in vigore il 16 novembre 1994 ed attualmente ne fanno parte 149 paesi. La Convenzione ha altresì fornito il quadro per il futuro sviluppo di aree specifiche del diritto del mare.
La Convenzione, che si compone di 320 articoli e di nove allegati, disciplina tutti gli aspetti del diritto del mare: delimitazioni, controllo ambientale, ricerche scientifiche, attività economiche e commerciali e la composizione di eventuali controversie. In particolare, fra i punti chiave della Convenzione si ricordano:
§ l’esercizio della sovranità da parte degli Stati costieri sulla fascia di mare, che si può estendere fino ad un massimo di 12 miglia marine, all’interno della quale è consentito il passaggio inoffensivo delle navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale;
§ il diritto di passaggio in transito di navi e aeromobili di tutti i paesi attraverso gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale;
§ l’estensione della zona economica esclusiva (ZEE) di uno Stato costiero, fissata in 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale. All’interno della ZEE lo Stato costiero ha il diritto allo sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse che si trovano nelle acque marine, nel fondo del mare e del sottosuolo; nell’ambito della ZEE tutti gli altri Stati hanno libero accesso, sia per la navigazione, sia per il sorvolo, sia per l’installazione di cavi e di condotte;
§ il diritto di navigazione, da parte di navi di tutti gli Stati, nelle acque interne appartenenti a Stati-arcipelago, lungo rotte stabilite da questi ultimi;
§ la possibilità per Stati che non hanno sbocchi sul mare, o che siano geograficamente svantaggiati, di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di Stati litoranei della stessa regione o subregione; gli Stati privi di litorale, inoltre, hanno il diritto di accesso al mare e, a tal fine, godono del diritto di transito attraverso il territorio degli Stati di transito mediante ogni mezzo di trasporto;
§ il diritto di sfruttamento, attribuito agli Stati costieri, della piattaforma continentale che comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre sino all’orlo estremo del margine continentale (ossia del prolungamento della massa terrestre dello Stato costiero con esclusione dei fondali oceanici). La piattaforma continentale si estende in ogni caso per 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale nel caso in cui l’orlo estremo del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore (quando cioè i fondali oceanici siano presenti ad una distanza inferiore alle 200 miglia dalla costa). Entro le 200 miglia dalla costa, la piattaforma continentale coincide in sostanza con la ZEE di cui si è detto;
§ l’istituzione di una Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale, che fornisce agli Stati costieri raccomandazioni sulle questioni relative alla determinazione dei limiti esterni della loro piattaforma continentale quando questa si estende oltre le 200 miglia marine;
§ la libertà, per tutti gli Stati, di navigazione, di sorvolo, di pesca e di condurre ricerche scientifiche in alto mare e il contestuale obbligo ad adottare misure per la gestione corretta e la conservazione delle risorse biologiche;
§ la responsabilità di tutti gli Stati nella prevenzione e nel controllo dell’inquinamento marino con l’obbligo di rispettare le relative norme internazionali;
§ l’obbligo degli Stati litoranei di concedere il permesso ad altri Stati di condurre ricerche scientifiche all’interno della propria zona economica esclusiva, se tali ricerche sono condotte a fini pacifici;
§ la promozione dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie specifiche secondo modalità e a condizioni eque e ragionevoli;
§ l’obbligo di comporre le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione attraverso mezzi pacifici: le controversie possono essere sottoposte al Tribunale internazionale del diritto del mare, alla Corte di giustizia internazionale o ad arbitrato. E’ prevista anche una procedura di conciliazione che, in taluni casi, è obbligatoria. Il Tribunale ha la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative a scavi sul fondo marino.
Al Tribunale internazionale del diritto del mare, istituito dalla Convenzione sul diritto del mare, con sede ad Amburgo, si possono rivolgere tutti gli Stati parte della Convenzione di Montego Bay, nonché altre entità, cui è consentito di divenire parte della Convenzione, fra le quali le organizzazioni internazionali.
Il Tribunale ha giurisdizione su tutti i casi che vengono ad esso sottoposti conformemente alle disposizioni della Parte XV della Convenzione, dedicata alla soluzione delle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione stessa. Il Tribunale, inoltre, a norma dell’articolo 21 del suo Statuto (v. sezione “riferimenti normativi”, L. 2 dicembre 1994, n. 698, Allegato VI) giudica tutte le questioni specificamente previste in altri accordi che conferiscano competenze ad esso: sono sette, finora, gli accordi multilaterali che prevedono il ricorso al Tribunale. Inoltre, l’articolo 22 dello Statuto prevede che siano sottoponibili al Tribunale anche le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione di altri accordi già in vigore, riguardanti materie coperte dalla Convenzione di Montego Bay, qualora tutte le parti acconsentano.
La Convenzione prevede anche casi di limitazione dell’applicabilità delle procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti; anche in questi casi, tuttavia, le controversie possono essere sottoposte al Tribunale se le parti in causa si accordano in tal senso.
La Convenzione ha istituito altresì la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini che decide su alcune categorie di controversie relative alle attività nell’Area, cioè le attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse del fondo del mare e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale. La Camera, composta di 11 membri eletti fra i membri del Tribunale, non ha giurisdizione sull’esercizio dei poteri discrezionali dell’Autorità Internazionale dei Fondi Marini[2], né ha competenza a pronunciarsi sulla conformità delle norme e delle procedure dell’Autorità con la Convenzione del 1982.
Le controversie relative all’interpretazione e all’applicazione della Parte XI della Convenzione e dei relativi allegati, riguardanti le attività condotte nell’Area, possono essere altresì sottoposte ad una Camera speciale, istituita nell’ambito del Tribunale se le parti lo richiedono.
I membri del Tribunale sono 21 e vengono eletti tra i candidati scelti sulla base delle competenze possedute nella materia, oltreché per i requisiti di imparzialità ed integrità. L’elezione dei membri del Tribunale viene effettuata secondo le regole stabilite dall’articolo 4 dello Statuto che prevede altresì che non possano far parte del Tribunale membri aventi la stessa cittadinanza [3].
2. Il disegno di legge n. 6085
Il disegno di legge in esame prevede l’Adesione all’Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 al termine della settima riunione degli Stati parte della Convenzione sul diritto del mare del 1982 (v. infra). L’Accordo è in vigore dal 30 dicembre 2001.
Dopo una serie di definizioni (articolo primo) dei termini impiegati nel prosieguo dell'Accordo, l'articolo 2 stabilisce che il Tribunale internazionale del diritto del mare possiede la personalità giuridica, e, in funzione di ciò, la capacità di contrattare, acquisire e alienare beni sia mobili che immobili, nonché comparire in giudizio.
L'articolo 3 sancisce l'inviolabilità dei locali del Tribunale, eccezion fatta per i casi stabiliti d'intesa con lo Stato parte interessato.
Dopo l'articolo 4 (diritto del Tribunale a utilizzare la propria bandiera e il proprio emblema nei locali e veicoli di sua pertinenza), l'articolo 5 prevede l'immunità del Tribunale da ogni forma di azione legale: a tale privilegio il Tribunale stesso può rinunciare, salvo che per le misure di carattere esecutivo. Del pari, i beni e i fondi del Tribunale non possono essere oggetto di sequestro, confisca o esproprio, né di provvedimenti di analogo tenore. Tuttavia, il Tribunale è tenuto a provvedere ad adeguata copertura assicurativa dei propri veicoli per eventuali danni a terzi.
L'articolo 6 sancisce l'assoluta inviolabilità degli archivi e dei documenti del Tribunale, mentre l'articolo 7 prevede accordi con lo Stato interessato per lo svolgimento di eventuali attività fuori sede del Tribunale.
Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiale del Tribunale (articolo 8) - anch'esse inviolabili - godranno sul territorio di ciascuno Stato parte di un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle missioni diplomatiche, inclusa la libertà di utilizzazione della valigia diplomatica e delle comunicazioni cifrate.
Gli articoli 9 e 10 prevedono l'esonero da imposte dirette del Tribunale, tanto nei suoi beni e redditi che nelle sue transazioni. Inoltre, il Tribunale sarà esente da dazi doganali, tributi o restrizioni per gli oggetti importati ed esportati per uso ufficiale, così come per l'ingresso o esportazione delle proprie pubblicazioni.
L'articolo 11 concerne il regime fiscale degli emolumenti e indennità corrisposti dal Tribunale ai membri e funzionari in servizio, anch'essi esenti da qualunque forma di imposizione. In base all'articolo 12, invece, al Tribunale è riconosciuto il diritto alla libera disponibilità dei fondi, che può ricevere, conservare, trasferire e convertire in qualunque valuta straniera.
Gli articoli 13-17 riguardano i privilegi e le immunità di tutti i soggetti coinvolti nelle attività del Tribunale. L'articolo 13 riguarda i Membri del Tribunale, i quali godono, nell'esercizio delle loro funzioni, degli stessi privilegi, immunità e agevolazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche in base alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961: l'immunità da azione legale per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni si estende anche al periodo in cui sono cessati dalle stesse. Inoltre, ai Membri del Tribunale (e ai loro familiari conviventi) saranno accordate tutte le facilitazioni di spostamento in funzione della partecipazione al lavoro del Tribunale, come anche le facilitazioni al rimpatrio in caso di crisi internazionale. Così come il Tribunale, anche i Membri di esso - nonché i funzionari di cui all'articolo 14 - devono provvedere ad adeguata copertura assicurativa dei propri veicoli per eventuali danni a terzi. In base all'articolo 14 "il Cancelliere gode di privilegi, immunità ed agevolazioni diplomatiche", mentre agli altri funzionari sono riconosciuti i privilegi, le immunità e le agevolazioni necessarie all'esercizio indipendente delle rispettive funzioni: si tratta anche qui, sostanzialmente, di privilegi e immunità di tipo diplomatico, quali l'immunità dall'arresto e dal sequestro o ispezione di effetti personali, dall'azione legale per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, da interferenze sulle operazioni valutarie. Il Tribunale è tenuto ad informare gli Stati parte sulle categorie di funzionari ai quali si ritengono applicabili i privilegi e immunità sopra richiamati. Con poche differenze, quanto previsto per i funzionari all'art. 14 vale anche (articolo 15) per gli esperti designati ai sensi dell'art. 289 della Convenzione di Montego Bay [4], per gli agenti, consulenti legali ed avvocati (articolo 16), per i testimoni e gli inviati in missione (articolo 17).
Gli articoli 18-20, d'altronde, recano clausole limitative delle ampie forme di immunità prima dettagliate, che in primo luogo (articolo 18) ne restringono la portata nei confronti dello Stato parte di cui uno dei soggetti interessati ha la nazionalità, ovvero è stabile residente: in tal caso, infatti, si applicano solamente l'immunità da azione legale e l'inviolabilità per parole o atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni. In secondo luogo (articolo 19), fermi restando i privilegi e le immunità di cui agli artt. 13-17, le persone che se ne avvantaggiano devono comunque rispettare le normative dello Stato di soggiorno o di attraversamento, astenendosi altresì dall'interferire negli affari interni di tali Stati. L'articolo 20 opera un'ulteriore restrizione della portata delle immunità, qualora queste si configurino come impedimento al normale corso della giustizia: nel caso contemplato, l'autorità competente ha il diritto di procedere all'abolizione delle immunità, e l'articolo in oggetto specifica quale sia l'autorità competente nelle diverse fattispecie di soggetti coinvolti.
L’articolo 21 impone agli Stati parte di accettare i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai membri e al personale del Tribunale come titoli di viaggio, mentre l’articolo 22 garantisce la libertà di spostamento dei membri del Tribunale e delle persone indicate agli articoli da 13 a 17, purché diretti al Tribunale stesso.
L’articolo 23 prevede la consultazione del Tribunale, ai fini della tutela di quest’ultimo, da parte dello Stato membro che necessiti di prendere misure speciali per garantire l’ordine pubblico sul proprio territorio.
E’ assicurata la collaborazione tra il Tribunale e gli Stati parte per agevolare l’applicazione della legislazione vigente all’interno di questi ultimi (articolo 24).
L’articolo 25 afferma la prevalenza della disposizione contenuta in un accordo speciale tra il Tribunale e uno Stato parte su una disposizione del presente accordo, se fra di loro configgenti.
In materia di controversie, l’articolo 26 prevede che il Tribunale adotti disposizioni per la soluzione di questioni riguardanti contratti di cui esso è parte e per quelle che coinvolgono le persone che godono dell’immunità ad esse attribuita ai sensi del presente Accordo. Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo, invece, se non risolte attraverso la via negoziale, vengono affidate alla decisione di un tribunale arbitrale.
Gli articoli da 27 a 35 contengono le clausole finali dell’Accordo. Sono in particolare previste un’applicazione provvisoria, per un periodo massimo di due anni, da parte di Stati che dichiarino di voler aderire o ratificare l’Accordo, nonché un’applicazione speciale per lo Stato che, pur non essendo parte dell’accordo, sia parte della controversia di cui è investito il Tribunale, e a condizione che detto Stato depositi uno strumento di accettazione presso il Segretario generale dell’ONU, che è il depositario dell’Accordo.
L’Accordo, inoltre, può essere denunciato, in forma scritta, con effetto un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell’ONU (articolo 33).
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione dell’Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, mentre il terzo prevede l’entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge di ratifica è accompagnato da una analisi tecnico-normativa (ATN) e da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
N. 6085
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal ministro degli affari esteri (FINI) di concerto con il ministro dell'interno (PISANU) con il ministro della giustizia (CASTELLI) con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) e con il ministro delle comunicazioni (LANDOLFI) ¾ |
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Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1o luglio 1997 |
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Presentata il 20 settembre 2005
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Onorevoli Deputati! - Il Tribunale internazionale del diritto del mare, con sede ad Amburgo, è stato costituito nel 1997 in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (Convenzione di Montego Bay), in vigore dal novembre 1994 e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689. Esso si compone di 21 giudici, di altrettanti Paesi, eletti periodicamente dalle Parti contraenti della Convenzione di Montego Bay, citata. Tali Parti sono attualmente 148.
I giudici del Tribunale godono dei privilegi e delle immunità necessari ad assicurare la loro indipendenza e lo svolgimento delle loro funzioni. Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto del Tribunale è previsto che tali privilegi siano quelli dei diplomatici; anche i funzionari del Tribunale godono di privilegi ed immunità, di tipo diplomatico
per i più alti in grado (Cancelliere e vice Cancelliere), di carattere funzionale per quelli di grado meno elevati.
Il Tribunale internazionale del diritto del mare è un organo giurisdizionale indipendente creato per risolvere le controversie che potrebbero verificarsi in tema d'interpretazione e di applicazione della sopracitata Convenzione del 1982. I giudici del Tribunale vengono eletti tra personalità che possono vantare il più alto livello di reputazione d'imparzialità e che posseggano una notoria e qualificata competenza nel settore del diritto del mare.
In conformità alle disposizioni dello Statuto, il Tribunale si compone delle sezioni seguenti: sezione per la procedura sommaria; sezione per il regolamento delle controversie relative alla pesca; sezione per il regolamento delle controversie relative all'ambiente marino. Va inoltre ricordato che le controversie relative all'attività dell'area internazionale dei fondi marini sono sottoposte alla sezione per il regolamento delle controversie relative all'ambiente marino.
Va altresì segnalato che, a meno che le Parti non decidano altrimenti, al Tribunale è attribuita una competenza obbligatoria nelle questioni relative al pronto rilascio di una nave ed alla rimessa in libertà del suo equipaggio, così come all'osservanza di misure conservative in attesa della costituzione di un Tribunale arbitrale. Le controversie - si precisa infine - sono inoltrate al Tribunale a mezzo di notificazione di un «compromis ou par requète». La procedura cui occorre conformarsi per lo svolgimento dei processi davanti al Tribunale è definita nello Statuto e nel regolamento del Tribunale.
L'Accordo in esame è stato elaborato ed adottato nel corso della 7a riunione degli Stati parte della Convenzione di Montego Bay (New York 19-23 maggio 1997) ed aperto alla firma il 1o luglio 1997.
Esame dell'articolato.
Articolo 1: Uso dei termini. L'articolo definisce i termini usati nell'Accordo.
Articolo 2: Personalità giuridica del Tribunale. Con tale disposizione si specifica che il Tribunale ha la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e disporre di beni mobili ed immobili e di essere parte in giudizio.
Articolo 3: Inviolabilità dei locali del Tribunale. La disposizione stabilisce che i locali nei quali ha sede il Tribunale sono inviolabili.
Articolo 4: Bandiere ed emblema. Riguarda il diritto del Tribunale di issare la propria bandiera e il proprio emblema sui propri locali e sulle proprie autovetture adibite ad uso ufficiale.
Articolo 5: Immunità del Tribunale e dei suoi beni, averi e fondi. Le indicazioni contenute in questo articolo prevedono una immunità da ogni forma di azione giudiziaria, salvo nel caso che vi si rinunci espressamente per un caso particolare, nei confronti del Tribunale, dei suoi beni, averi e fondi, che risultano quindi esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, sequestri, espropriazioni ed ogni altra forma di misura costrittiva proveniente dal potere esecutivo, amministrativo, giudiziario o legislativo.
Articolo 6: Archivi. L'articolo prevede l'inviolabilità degli archivi in ogni circostanza e dovunque essi si trovino.
Articolo 7: Casi in cui il Tribunale esercita le sue funzioni fuori sede. Viene disciplinata la possibilità, per il Tribunale, di svolgere le sue funzioni fuori sede: in tale caso il Tribunale può concludere un accordo specifico con lo Stato interessato.
Articolo 8: Comunicazioni. Tale articolo prevede le modalità alle quali deve sottostare l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale (codici, tariffe e tasse, priorità, invio di plichi sigillati parificabili alla valigia diplomatica).
Articolo 9: Esonero da imposte e diritti doganali e da limitazioni all'importazione o all'esportazione. L'articolo prevede l'esonero dai diritti di dogana e da altre forme impositive.
Articolo 10: Rimborso di diritti e/o tasse. Viene previsto che gli acquisti per uso ufficiale di beni, articoli e servizi, il cui prezzo comporti diritti e/o tasse, possano essere esonerati dall'ammontare di tali diritti e di tali tasse.
Articolo 11: Regime fiscale. Tale disposizione prevede l'esenzione da ogni imposta per gli stipendi, emolumenti ed indennità riguardanti i membri o i funzionari del Tribunale. Il paragrafo 2 va interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto a redditi versati dal Tribunale, escludendosi ogni esenzione per redditi di altra provenienza.
Articolo 12: Abolizione di restrizioni in materia di cambio. Il Tribunale, in base a tale disposizione, può possedere depositi in qualunque moneta e può liberamente trasferire fondi di sua pertinenza, oltreché ricevere, detenere, negoziare e trasferire cauzioni ed altre garanzie finanziarie.
Articolo 13: Membri del Tribunale. La clausola prevede che i membri del Tribunale godano dei privilegi, delle immunità, delle facilitazioni e delle prerogative accordati ai capi delle missioni diplomatiche in virtù della Convenzione di Vienna. Nell'articolo sono altresì richiamate altre disposizioni previste dalla Convenzione di Vienna per i membri del Tribunale e per le loro famiglie.
Articolo 14: Funzionari. Nella disposizione vengono previsti privilegi ed immunità di tipo diplomatico per il Cancelliere del Tribunale, mentre per gli altri funzionari del Tribunale sono elencati privilegi e immunità funzionali all'esercizio indipendente delle mansioni svolte, tra cui in particolare immunità dall'arresto, diritto d'importazione in franchigia delle masserizie in occasione della loro assunzione in servizio ed esenzione dagli obblighi dei servizi nazionali.
Articolo 15: Esperti designati in conformità all'articolo 289 della Convenzione. La clausola è stata inserita per garantire talune facilitazioni necessarie a garantire una indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 289 della Convenzione di Montego Bay.
Articolo 16: Agenti, consulenti legali e avvocati. Anche per tali categorie si prevedono alcuni privilegi, immunità e facilitazioni che risultano indispensabili per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni, in particolare l'immunità dall'arresto e l'esenzione dall'ispezione del loro bagaglio, oltreché l'inviolabilità dei documenti e dei carteggi in loro mani. Il paragrafo 4 va interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto a redditi versati dal Tribunale, escludendosi ogni esenzione per redditi di altra provenienza.
Articolo 17: Testimoni, esperti e persone che compiono missioni. I privilegi e le immunità previsti dalle clausole dell'articolo 15 sono estesi anche a tali categorie di soggetti.
Articolo 18: Connazionali e residenti stabili. L'articolo in questione precisa che le persone che beneficiano di privilegi ed immunità in virtù del presente Protocollo godono soltanto - sul territorio dello Stato parte del quale hanno la nazionalità o nel quale hanno la residenza permanente - della immunità dall'arresto e dell'inviolabilità a causa di parole e scritti rilasciati in atti riguardanti l'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 19: Rispetto delle leggi e dei regolamenti. L'articolo conferma che i privilegi e le immunità previsti dagli articoli da 13 a 17 sono accordati allo scopo esclusivo di garantire l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni alle persone che disimpegnano la loro attività presso il Tribunale, e non per vantaggio personale.
Articolo 20: Abolizione dell'immunità. L'articolo in parola prevede l'eliminazione delle immunità e dei privilegi allorché essi impediscono il corso della giustizia. Allo scopo l'articolo prevede le relative modalità.
Articolo 21: Lasciapassare e visto. Vi si prevede che gli Stati parte riconoscano ed accettino come titoli validi per i viaggi i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai membri ed ai funzionari del Tribunale; vi si prevede altresì che le richieste di visto siano espletate nel più breve tempo possibile.
Articolo 22: Libertà di spostamento. Per le persone indicate agli articoli da 13 a 17, oltreché per i membri del Tribunale, non è prevista alcuna restrizione di ordine amministrativo per i loro spostamenti, allorché si recano presso la sede del Tribunale.
Articolo 23: Mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. Nell'eventualità che occorra assicurare la sicurezza e l'ordine pubblico, da parte di uno Stato parte, le pertinenti misure verranno adottate di comune accordo con il Tribunale.
Articolo 24: Cooperazione con le autorità degli Stati parte. Si tratta di una clausola volta a favorire la collaborazione tra il Tribunale e gli Stati parte in vista di facilitare l'applicazione della legislazione e di evitare ogni abuso al quale potrebbero dar luogo privilegi e immunità indicati negli articoli precedenti.
Articolo 25: Relazioni con gli accordi speciali. L'articolo prevede la prevalenza della disposizione dell'accordo speciale in caso di conflitto con una disposizione del presente Accordo.
Articolo 26: Soluzione delle controversie. L'articolo prevede una serie di eventualità nel caso insorgessero delle controversie risultanti da contratti o derivanti dalla concessione e/o eliminazione d'immunità, prevedendosi in particolare che le controversie riguardanti interpretazione ed applicazione del presente Accordo saranno deferite a un tribunale arbitrale.
Articolo 27: Firma. L'articolo prevede che l'Accordo sia aperto alla firma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1o luglio 1997.
Articolo 28: Ratifica. L'articolo prevede che gli strumenti di ratifica siano depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 29: Adesione. L'articolo prevede che gli strumenti di adesione siano depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 30: Entrata in vigore. L'entrata in vigore dell'Accordo è prevista il 30o giorno dopo il deposito del 10o strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 31: Applicazione a titolo provvisorio. Si prevede la possibilità di una applicazione a titolo provvisorio dell'Accordo per un periodo non superiore a due anni.
Articolo 32: Applicazione speciale. L'articolo è stato inserito per prevedere la possibilità che uno Stato non facente parte dell'Accordo si rivolga al Tribunale per una controversia che lo riguardi. In tale caso lo Stato potrà divenire parte del presente Accordo per la durata della controversia dopo aver depositato uno strumento di accettazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 33: Denuncia. Essa può aver luogo per il mezzo di una notifica scritta ed avrà effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica stessa a meno che essa non preveda una data ulteriore.
Articolo 34: Depositario. L'articolo indica che il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Accordo.
Articolo 35: Testi facenti fede. Si tratta di clausole di stile sulle lingue dei testi, sulle autorizzazioni dei plenipotenziari e sulla apertura alla firma dell'Accordo, prevista a New York il 1o luglio 1997.
In sede di deposito dello strumento di adesione, verrà presentata da parte italiana un'apposita dichiarazione riguardante l'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 4, recante: «L'Italia interpreta l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 4, come riferiti esclusivamente a redditi versati dal Tribunale, escludendosi ogni esenzione per redditi di altra provenienza».
Il disegno di legge proposto non comporta oneri di carattere finanziario. Infatti l'Italia già versa al Tribunale un contributo annuale destinato alle spese di funzionamento della Organizzazione sulla base di quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689; non si rende, quindi, necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento normativo in esame è necessario in quanto l'Italia è Stato parte della Convenzione di Montego Bay del 1982 (legge 2 dicembre 1994, n. 689) sulla base della quale è stato istituito il Tribunale internazionale del diritto del mare.
Con l'adozione del provvedimento proposto sarà possibile assicurare ai beni, documenti e personale del Tribunale stesso privilegi ed immunità derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, sostanzialmente identici a quelli di cui godono tutte le organizzazioni internazionali modellate sul sistema delle Nazioni Unite.
B) Analisi del quadro normativo.
L'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del mare contiene disposizioni che non abbisognano di adattamento del diritto interno e ciò consente di adottare il modello dell'atto legislativo contenente soltanto l'autorizzazione all'adesione e l'ordine di esecuzione.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni di adesione dell'Accordo non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della parte seconda Costituzione (articolo 117, secondo comma, lettere a) e l)).
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
La disciplina dell'Accordo è coerente con le norme primarie di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il provvedimento proposto, incidendo sulla giurisdizione e stabilendo privilegi fiscali, non può assumere forma e valore normativo diversi.
Nessuna precedente legge è stata adottata sul medesimo oggetto.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.
Nessuna nuova definizione normativa viene introdotta.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
Nessun riferimento normativo è contenuto nel progetto, trattandosi di primo intervento del legislatore.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non è necessario novellare alcuna disposizione di legge, trattandosi di primo intervento in materia.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Nessun effetto abrogativo è necessario, trattandosi di primo intervento in materia.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
Ambito dell'intervento è l'adesione dell'Italia all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, Organizzazione internazionale indipendente, con sede ad Amburgo.
Sono destinatari diretti del provvedimento il Tribunale e gli Stati parte al suo Statuto, in relazione alla tutela funzionale dei beni, documenti e personale del Tribunale medesimo e per l'applicazione agli stessi dei privilegi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
L'Italia, come Stato parte della Convenzione di Montego Bay, che istituisce il Tribunale, sarà tenuta sul proprio territorio all'osservanza dei privilegi e le immunità previsti dall'Accordo.
Le immunità ed i privilegi del Tribunale interessano: (a) la sede, stabilita in Germania ad Amburgo; (b) la bandiera, l'emblema ed i contrassegni; (c) proprietà, fondi e beni; (d) comunicazioni, archivi, materiali e documenti; (e) rappresentanti degli Stati; (f) Cancelliere, vice Cancelliere, funzionari.
B) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.
Non si verificano situazioni afferenti al territorio nazionale, in quanto l'impatto dell'Accordo si esplica principalmente sul territorio germanico. L'impatto, limitato a quei cittadini italiani che partecipano in qualità di delegati ai lavori del Tribunale in territorio tedesco, non ha alcuna incidenza sull'organizzazione della pubblica amministrazione, sui cittadini e sulle imprese.
C) Valutazione dell'impatto sui destinatari passivi.
Non si ravvisa specificamente tale categoria di soggetti.
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione all'adesione). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1o luglio 1997.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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L. 2
dicembre 1994, n. 689
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della
convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994
(legge di ratifica, art. 287 e allegato VI della Convenzione)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.
(2) Vedi, anche, la L. 15 dicembre 1998, n. 498, riportata al n. LX.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché l'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accordo.
3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41 (3), è abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200 (4).
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5), saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della convenzione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla convenzione stessa.
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(3) Riportata alla voce Miniere, cave e torbiere.
(4) Riportato alla voce Miniere, cave e torbiere.
(5) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613 (6), è da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1.
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(6) Riportata alla voce Idrocarburi.
5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(omissis)
Articolo 287
Scelta della procedura
1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o in un qualunque altro momento successivo, uno Stato è libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno o più dei seguenti mezzi per la soluzione delle controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione:
a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito conformemente all'Allegato VI;
b) la Corte internazionale di giustizia;
c) un tribunale arbitrale costituito conformemente all'Allegato VII;
d) un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all'Allegato VIII, per una o più delle categorie di controversie ivi specificate.
2. Una dichiarazione effettuata ai sensi del numero 1, non deve incidere sull'obbligo di uno Stato contraente di accettare, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla Parte XI, Sezione 5, la competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare, né è invalidata da tale obbligo.
3. Si deve ritenere che uno Stato contraente, che è parte di una controversia non coperta da una dichiarazione in vigore, abbia accettato l'arbitrato conformemente all'Allegato VII.
4. Se le parti di una controversia hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto a quella procedura, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto all'arbitrato conformemente all'Allegato VII, salvo diverso accordo tra le parti.
6. Una dichiarazione resa conformemente al numero 1 rimane in vigore fino a tre mesi dopo che la comunicazione della revoca è stata depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
7. Una nuova dichiarazione, una comunicazione di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano sotto alcun aspetto il procedimento in corso innanzi ad una corte o ad un tribunale competenti ai sensi del presente articolo, salvo diverso accordo tra le parti.
8. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al presente articolo sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati contraenti.
(omissis)
ALLEGATO VI
STATUTO DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL
DIRITTO DEL MARE
(pagine da 60 a 66)
[1] L’Accordo applicativo della Parte XI della Convenzione, fatto a New York il 29 luglio 1994, è stato ratificato in base alla legge n. 689 del 1994, la medesima che ha autorizzato la ratifica della Convenzione del 1982. Tale Accordo accoglie anche significative modifiche apportate al testo originario della Parte XI della Convenzione (che disciplina le attività aventi per oggetto il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale – la c.d. “Area”), rese necessarie per rendere la Convenzione più accettabile alle più grandi potenze marittime, prime fra tutti gli USA.
L’Accordo applicativo della Convenzione relativo alla conservazione e alla gestione degli stocks di pesci, fatto a New York il 4 dicembre 1995, è stato ratificato dall’Italia in base alla legge n. 498/98 del 15 dicembre 1998.
[2] L’Autorità Internazionale dei Fondi Marini è un’organizzazione intergovernativa, istituita dalla Convenzione del 1982, attraverso la quale gli Stati contraenti organizzano e controllano l'attività sul fondo marino, e relativo sottosuolo, in aree al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali, con il particolare scopo di gestirne lo sfruttamento delle risorse minerarie.
[3] L’attuale composizione del Tribunale è riportata nella sezione di Documentazione.
[4] L’articolo 289 della Convenzione sul diritto del mare prevede che nelle controversie che comportino questioni scientifiche o tecniche, una corte od un tribunale competente ai sensi della II Sezione della Convenzione, può scegliere almeno due periti scientifici o tecnici, previa consultazione con le parti, che siedono nella corte o nel tribunale senza diritto di voto.