XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Accordo di sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare - A.C. 5964
Serie: Progetti di legge    Numero: 809
Data: 20/09/05
Descrittori:
AGENZIA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE   PRODOTTI ALIMENTARI
SEDE   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.5964/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo di sede dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

A.C. 5964

 

n. 809

 


xiv legislatura

20 settembre 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: es0417.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

§      L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) (in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)4

Contenuto dell’accordo  8

Contenuto del disegno di legge di ratifica  12

Progetto di legge

§      A.C. 5964 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004 con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004  15

Normativa nazionale

§      L. 3 maggio 1966, n. 437 Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e del Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965.65

§      L. 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 49)77

§      D.M. 20 novembre 2001 Soppressione obblighi di servizio previsti dall'art. 1, comma 1, del D.M. 16 gennaio 1990, n. 1/T del Ministro dei trasporti, riguardante il mantenimento a carico dello Stato sia degli obblighi tariffari comportanti la gratuità dei servizi di trasporto effettuati dall'ente Ferrovie dello Stato sia di quelli comportanti la riduzione sui prezzi.79

§      L. 1 agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (art. 13)81

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 4, co. 176 e Tab. 1)83

§      D.L. 3 maggio 2004, n. 113 Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.87

Normativa comunitaria

§      Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (artt. 22-49)91

§      Dec. 2004/97/CE/Euratom del 13 dicembre 2003 Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione Europea.107

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

5964

Titolo dell’Accordo

Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004 con allegato Scambio di lettere

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali

Firma dell’Accordo

Roma, 5 luglio 2004 e Bruxelles, 23 agosto 2004

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§       presentazione alla Camera

4 luglio 2005

§       annuncio

5 luglio 2005

§       assegnazione

28 luglio 2005

Commissione competente

III Affari Esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, IX

Oneri finanziari

No

 


L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) (in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA)  è un’agenzia comunitaria, finanziata dal bilancio dell’Unione, dotata di personalità giuridica e di competenze indipendenti dalle altre istituzioni comunitarie.

L’Autorità è stata istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato il  28 gennaio 2002. Il regolamento contiene altresì i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Funzioni e compiti

Il Capo III del regolamento stabilisce funzioni e compiti dell’Autorità, organizzazione, funzionamento, principi guida, disposizioni finanziarie e generali.

Le funzioni principali dell’Autorità sono:

·         offrire consulenza indipendente e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della Comunità in tutti i campi che hanno un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nonché sulla nutrizione umana in relazione alla normativa comunitaria; formulare pareri scientifici sulla salute e il benessere degli animali e la salute dei vegetali (art. 22). Interlocutore principale dell’Autorità è la Commissione, tuttavia l’Autorità può rispondere (art. 29) a quesiti scientifici posti dalle altre istituzioni comunitarie e dagli Stati membri, nonché condurre e commissionare studi scientifici di propria iniziativa (art. 32). La Commissione può chiedere inoltre all’Autorità di assisterla, nei settori di propria competenza, sia nella determinazione e/o valutazione di criteri tecnici sia nell’elaborazione di orientamenti tecnici (art. 31);

·         raccogliere, analizzare, confrontare e sintetizzare  i dati scientifici e tecnici (art.33) che consentono l’individuazione e la sorveglianza dei rischi aventi un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi; l’Autorità agisce in stretta collaborazione con tutti gli organismi attivi nel mondo nel campo della raccolta dati. L’AESA è tenuta a creare un sistema di reti (art.36) destinato a favorire una cooperazione stretta con le organizzazioni operanti nei settori di sua competenza  negli Stati membri, e a stabilire procedure di sorveglianza per l’attività sistematica di raccolta, analisi e confronto di informazioni e dati, finalizzate all’individuazione dei rischi emergenti nella catena alimentare (art.34);

·         comunicare  i rischi inerenti ai settori di sua competenza;

·         collaborare con la Commissione e gli Stati membri per promuovere l’effettiva coerenza fra la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio.

 

L’Autorità partecipa alle attività relative al sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza  disciplinato dal capo IV del regolamento n. 178. 

Il sistema di allarme rapido (artt. 50-52), finalizzato alla notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, è costituito da una rete cui partecipano la Commissione (che ne ha la responsabilità), gli Stati membri e l’AESA.  L’AESA, in particolare, è destinataria dei messaggi che transitano per il sistema di allarme rapido, al fine di analizzarne i contenuti e fornire alla Commissione e agli Stati membri una valutazione del rischio alla luce delle informazioni e dei dati scientifici disponibili nel mondo intero (art. 35).

Per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, il regolamento stabilisce che l’Autorità collabora con la Commissione e gli Stati membri all’elaborazione di un piano generale per la gestione delle crisi (artt. 55-56). Tale piano indica i tipi di situazione suscettibili di comportare rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti e mangimi e determina le procedure pratiche necessarie per la gestione della crisi nonché il principio di trasparenza da applicare e la strategia di comunicazione.

L’Autorità è chiamata a partecipare alle Unità di crisi (art. 56) istituite dalla Commissione per fronteggiare situazioni di grave rischio diretto o indiretto per la salute umana derivanti da alimenti o mangimi.

Indipendenza, riservatezza e trasparenza

L’attività dell’Autorità deve essere svolta nel rispetto dei  principi di indipendenza, riservatezza e trasparenza.  I pareri del comitato  e dei gruppi scientifici, così come gli studi scientifici e il rapporto annuale, nonché le richieste di parere presentate dalle istituzioni comunitarie sono rese pubbliche (art.38). Tuttavia l’Autorità non rivela a terzi le informazione sulle quali è stato richiesto e giustificato un trattamento riservato (art. 39), con l’eccezione delle conclusioni di pareri scientifici relativi a prevedibili effetti sanitari.

Organizzazione

Gli organi dell’AESA (artt. 24-28)  sono: 

·         il consiglio di amministrazione, composto da 14 membri nominati dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo, in base ad un elenco stilato dalla Commissione; quattro di questi membri devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Del consiglio di amministrazione fa parte anche un rappresentante della Commissione;

·         il direttore esecutivo, che rappresenta legalmente l’Autorità ed è nominato dal consiglio di amministrazione;

·         il foro consultivo, composto da rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell’Autorità, in ragione di un rappresentante per Stato membro: di conseguenza,  a seguito dell’ingresso nel 2004 dei dieci nuovi Stati membri, il foro ha aumentato  il suo organico a 25 componenti.  Il foro è considerato un elemento chiave per ottenere il sostegno e la collaborazione degli Stati membri;

·         il comitato scientifico, costituito dai presidenti dei gruppi permanenti di esperti scientifici[1], e da sei esperti scientifici indipendenti non appartenenti ad alcun gruppo.

Paesi terzi

L’art. 49 prevede che alle attività dell’Autorità possano partecipare paesi che hanno concluso con la Comunità accordi per l’adozione e l’applicazione della legislazione comunitaria in materia alimentare.

Personale

Al 31 dicembre 2004, secondo il Rapporto 2004, lo staff dell’EFSA era composto da 127 persone. Tale personale è soggetto alle norme e ai regolamenti che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee (art.48).

 

Sede

Il 13 dicembre 2003, il Consiglio europeo di Bruxelles ha scelto la città di Parma come sede permanente dell’AESA che, dal novembre 2004  è diventata operativa. Alla fine di gennaio 2005 è avvenuto il trasferimento a Parma dalla sede precedentemente fissata in via provvisoria a Bruxelles[2],  che si prevede di completare entro il 2005 con tutto il personale (194 addetti). Attualmente la sede operativa dell’Autorità si trova nel direzionale Dus di Parma, mentre è previsto che di stabilire la sede di rappresentanza nel Palazzo Ducale, in prossimità del quale verrà altresì ubicata la sede operativa definitiva.

Bilancio

L’AESA è interamente finanziata dal bilancio comunitario. Su proposta della Commissione, il bilancio è approvato dall’autorità di bilancio, costituita dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Nel 2005 lo stanziamento comunitario per  l’AESA è stato di circa  36,7  milioni di euro (contro i 28,9 milioni di euro stanziati per il 2004).

Programma di lavoro

Lo sviluppo delle attività svolte è dimostrato dal fatto che nel 2004 sono state indirizzate all’Autorità 180 richieste di parere, oltre alle 242 registrate nel 2003 e che, alla fine del 2004, il Comitato scientifico aveva espresso 180 pareri.


 

Contenuto dell’accordo

L’articolo 1, al comma 1, prevede che lo Stato italiano metta a disposizione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), gli edifici, i locali e i terreni che saranno oggetto di ulteriori intese tra le due Parti.

Il comma 2 chiarisce che la sede dell’EFSA è costituita dagli edifici, i locali e i terreni indicati nell’allegato I all’Accordo, nonché da quelli che l’Autorità utilizzerà temporaneamente per attività ufficiali.

L’allegato I si compone di uno scambio di lettere e di una Dichiarazione del giugno 2004 nella quale il sindaco di Parma si impegna a fornire immediatamente una sede operativa provvisoria all’EFSA, in attesa che vengano resa disponibili la sede di rappresentanza e la sede operativa definitive, rispettivamente da ubicare nel Palazzo Ducale di Parma e nelle immediate vicinanze di esso.

Con l'articolo 2 l’Italia riconosce all'EFSA la personalità giuridica e la capacità di acquistare immobili, sottoscrivere contratti e promuovere azioni legali.

Lo status di persona giuridica è previsto dall’articolo 46 del Regolamento (CE) n. 178/2002, istitutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, richiamato dall’articolo in esame. In esso viene stabilito, tra l’altro, che l'Autorità gode, in ciascuno degli Stati membri, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. L’articolo 46 prevede inoltre che all'Autorità si applichi il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (v. articolo 7 dell’Accordo).

Con l’articolo 3 l’Italia si impegna a prendere tutte le misure e a fornire tutti i servizi necessari al funzionamento delle strutture dell’Autorità. In particolare, per garantire ai figli del personale dell’EFSA un’ istruzione multilingue, l’Italia istituirà una scuola, statale o parificata, associata al sistema delle Scuole europee.

La relazione illustrativa del governo ricorda che, con decreto del Ministro dell’istruzione n. 41 del 23 luglio 2004, è stata autorizzata l’attivazione di una scuola italiana, con sede presso il Convitto nazionale “Maria Luigia” di Parma, nella quale troveranno applicazione gli ordinamenti e i programmi armonizzati delle Scuole europee. Il decreto prevede che la scuola, a partire dall’anno scolastico 2004/2005, assicuri gradualmente l’istruzione materna, primaria e secondaria.

L’articolo 4  autorizza l’Autorità ad utilizzare sistemi di telecomunicazione ed impegna l’Italia ad agevolarne l’installazione e l’uso. Le comunicazioni ufficiali in entrata e in uscita dall’Autorità non possono essere  soggette a restrizioni ed è previsto inoltre che essa goda, in tale campo, di un trattamento analogo a quello concesso alle rappresentanze diplomatiche accreditate in Italia.

L’articolo 4 accorda altresì all’Autorità, per l’utilizzo delle ferrovie dello Stato e di altri mezzi pubblici di trasporto, lo stesso regime tariffario accordato alle amministrazioni statali italiane.

La relazione illustrativa del governo precisa che il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 novembre 2001 ha soppresso gli obblighi di servizio previsti dall’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 16 gennaio 1990, n. 1/T, riguardante la gratuità e la riduzione sui prezzi dei servizi di trasporto e che l’articolo 8 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 1997 ha stabilito che l’onere delle esenzioni tariffarie a favore di amministrazioni pubbliche è a carico, dal 1° gennaio 1998, delle amministrazioni che richiedono il servizio (e non più del Ministero del tesoro). Tali amministrazioni dovranno, a partire da quella data, regolare direttamente i loro rapporti con l’azienda FS SpA . Analogamente alle amministrazioni statali italiane, pertanto, anche l’Autorità dovrà direttamente provvedere alla stipula di una convenzione con l’azienda Ferrovie dello Stato.

L’articolo 5 salvaguarda la responsabilità giuridica internazionale dell’Italia, poiché la Repubblica italiana non potrà essere chiamata in causa per ragioni derivanti dall'attività dell'Autorità nel suo territorio, e prevede che l’Italia, qualora coinvolta, potrà rivalersi nei confronti dell’Autorità stessa. Inoltre, in base al successivo articolo 6, l’Autorità risponderà - in linea di principio sulla base del diritto italiano - di qualunque danno o pregiudizio arrecato dalle proprie attività in Italia, e a tale proposito dovrà provvedere ad adeguata copertura assicurativa per danni a terzi, tenendone libero il nostro Paese.

L’articolo 7 è propedeutico alla specificazione dei privilegi e immunità dell’Autorità, quali enumerati ai successivi artt. 8-11, e opera un rinvio al Protocollo sui privilegi  e immunità delle Comunità europee dell’8 aprile 1965[3], precisando altresì in quale misura i riferimenti alle istituzioni comunitarie nel citato Protocollo del 1965 vadano intesi come corrispondenti all’Autorità e agli organi di essa. Si lascia aperta la possibilità di negoziare ulteriori privilegi – oltre a quelli del presente Accordo di sede – in intese supplementari, conformemente alle condizioni applicate ad altri organismi europei o internazionali in Italia.

L’articolo 8 inquadra propriamente le immunità dell’Autorità: viene sancita l’immunità dei beni e degli archivi dell’Autorità, destinati al perseguimento dei fini istituzionali di essa, da qualunque procedimento legale amministrativo o giudiziario. Detta immunità non verrà tuttavia applicata nel caso di azione promossa da terzi a seguito di danno derivante da incidente automobilistico o comunque causato da veicoli riconducibili all’Autorità, e neppure in rapporto a contratti che l’Autorità dovesse stipulare in difformità a quanto disposto dal regolamento sul personale.

E’ inoltre stabilità l'inviolabilità dei locali dell’Autorità, per superare la quale occorre il consenso esplicito del Direttore esecutivo dell’Autorità, salvo il caso di grave emergenza. D’altro canto, l’Autorità si impegna a impedire l’utilizzo dei propri locali a persone ricercate per motivi giudiziari dalle competenti autorità italiane.

Con l’articolo 9 è riconosciuto all’Autorità il diritto alla libera disponibilità dei fondi, che può ricevere, conservare, trasferire e convertire in qualunque valuta straniera. Inoltre, è prevista l'esenzione dei beni, redditi ed averi dell'Autorità da qualunque imposizione fiscale diretta nonché dall'imposizione indiretta per le operazioni e transazioni effettuate nell'ambito dei fini istituzionali dell'Autorità stessa. Quest'ultima è altresì esente da dazi doganali, tributi o restrizioni per gli oggetti importati ed esportati per uso ufficiale, inclusi (articolo 10) i veicoli e le relative parti di ricambio, rispetto a cui peraltro non sarà dovuta alcuna tassa di possesso, né - nei limiti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali – i necessari carburanti e i lubrificanti saranno assoggettati a diritti doganali o imposte sulla fabbricazione o il consumo.

 I successivi tre articoli pongono norme in materia di personale. In particolare, l'articolo 11 definisce le categorie in cui si distingue il personale dell’Autorità, essenzialmente come personale statutario sottoposto al regime dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, da un lato, e come personale esterno, dall’altro. Il primo gruppo comprende i funzionari e gli agenti temporanei, a contratto o ausiliari; il secondo gruppo include gli esperti nazionali distaccati presso l’Autorità, quelli a contratto e quelli con incarico di studio ovvero di natura specialistica. 

I privilegi e le immunità riconosciute ai membri del personale statutario dell’Autorità – fatte salve le previsioni di cui agli artt. 12-15 del Protocollo del 1965 – consistono principalmente nell’immunità giurisdizionale[4] per quanto compiuto nell’esercizio delle loro funzioni, immunità che prosegue anche dopo la cessazione dalle funzioni. Inoltre essi saranno esenti da imposizione sulle diverse spettanze versate dall’Autorità a fronte della loro opera, e godranno della stesse agevolazioni, accordate ai funzionari di pari grado delle rappresentanze diplomatiche in Italia, per ciò che concerne la disciplina valutaria.

Completano il quadro dei privilegi agevolazioni nell’importazione e riesportazione di effetti personali e veicoli, nonché, per un periodo di due anni, dell’esenzione dall’IVA per acquisti o importazioni di ammontare superiore al limite stabilito per le organizzazioni internazionali operanti nel nostro Paese. Infine, al Direttore esecutivo dell’Autorità, nonché ai suoi più diretti collaboratori e loro familiari, sono attribuite le stesse agevolazioni e immunità di cui godono i componenti di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.

L’articolo 12 concerne il regime di sicurezza sociale del personale statutario dell’Autorità, che per i funzionari e gli agenti temporanei o a contratto prevede la loro iscrizione al regime dell’Unione europea, mentre gli agenti ausiliari verranno iscritti ad un regime obbligatorio, preferibilmente del Paese di origine, e, in difetto, verranno inclusi nel regime italiano, con i relativi contributi a carico dell’Autorità. E’ questo l’unico caso di non esenzione dell’Autorità dai contributi previdenziali e di malattia nei confronti degli Istituti italiani, che l’Autorità non è tenuta a versare e che semmai, nel caso di personale italiano, saranno a carico dello stesso.

L'articolo 13 contiene una serie di disposizioni particolari: il Ministero degli affari esteri rilascerà ai funzionari dell’Autorità ed ai loro familiari uno speciale documento d'identità. L’Autorità, d’altro canto, informerà puntualmente il Governo italiano dei movimenti del proprio personale, mentre l’Italia agevolerà al massimo l’ingresso, il soggiorno e la partenza delle persone in missione presso l’Autorità.

Le immunità del personale saranno revocate dal Consiglio di amministrazione dell’Autorità qualora possano ostacolare il corso della giustizia.

In base all’articolo 14, le controversie sull’applicazione dell’Accordo in esame verranno risolte in primis con un tentativo di negoziato tra le Parti e, in mancanza di intesa, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

L’articolo 15, infine, contiene le clausole per l’entrata in vigore dell’Accordo, senza prevedere alcunché in merito alla durata di esso e alle procedure per l’eventuale denuncia.

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli che recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, l’ordine di esecuzione e la norma sull’entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato di un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e di un’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN afferma che la ratifica dell'Accordo in esame non incide sulla normativa comunitaria, né sulle competenze delle regioni. Tuttavia, il decreto del Ministro dell’istruzione n. 41 del 23 luglio 2004 cit. prevede, all’articolo 7, che il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico dell’Emilia Romagna faccia parte del Comitato tecnico scientifico che ha il compito di affiancare la scuola istituita dal medesimo decreto.

La relazione illustrativa del governo, inoltre, afferma che l’approvazione del provvedimento non comporta oneri in quanto:

a)               la sede provvisoria dell’Autorità è messa a disposizione dal comune di Parma a titolo gratuito, mentre sono ancora in corso le trattative per la progettazione e la realizzazione della sede definitiva;

b)               la funzionalità dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare è assicurata dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2004, n. 164, che ha autorizzato stanziamenti a favore della città di Parma per consentire, in particolare, l'adeguamento delle infrastrutture di carattere viario e ferroviario e la riqualificazione urbana. Il decreto prevede anche ulteriori interventi per il miglioramento dei collegamenti con i vicini aeroporti, il potenziamento del trasporto individuale con mezzi ecologici a basso impatto ambientale, la realizzazione di un progetto di gestione integrata dei rifiuti urbani e la creazione di infrastrutture per attività convegnistiche;

c)               gli oneri per l’attivazione della scuola italiana associata al sistema delle Scuole europee,  prevista dall’art. 3 dell’Accordo in esame, (valutati in 89 mila euro per il 2004, 626 mila euro per il 2005 e 1.347.000 per il 2006) graveranno, secondo quanto disposto dal DM n. 41 del 23 luglio 2004 cit. (che ha autorizzato l’attivazione della scuola), sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 


Progetto di legge

 


N. 5964

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

con il ministro per le politiche comunitarie

(LA MALFA)

con il ministro dell'interno

(PISANU)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro delle attività produttive

(SCAJOLA)

con il ministro delle comunicazioni

(LANDOLFI)

con il ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

con il ministro della salute

(STORACE)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

 

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004 con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004

 

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Presentato il 4 luglio 2005

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 disegno di legge

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Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.

Nell'ultimo decennio, le ripetute crisi relative alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, spesso accompagnate da conseguenze letali per l'uomo, hanno messo drammaticamente in luce i punti deboli ed i limiti dei sistemi europei di sicurezza alimentare - regolamentazione, controlli, conoscenze scientifiche - sia a livello della Comunità che degli Stati membri, alimentando allarme e insicurezza nei consumatori. In particolare, il culmine della cosiddetta «crisi della mucca pazza» nel 1996, che ha spinto la Commissione a decretare un embargo totale sul manzo ed i prodotti derivati, e la successiva crisi della diossina nel 1999 hanno minato severamente la fiducia del pubblico nei sistemi di sicurezza europei e nelle istituzioni pubbliche in generale.

In tale contesto e sulla scorta delle indicazioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999, la Commissione europea ha adottato, nel gennaio 2000, il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, con lo scopo di promuovere, come priorità politica fondamentale negli anni a venire, un elevato livello di sicurezza alimentare nell'Unione. A tale fine, il Libro Bianco proponeva l'istituzione di un'Autorità alimentare europea indipendente, accompagnata dalla creazione di un nuovo e più completo quadro normativo relativo all' intera catena alimentare, nonché dall' armonizzazione dei sistemi di controllo a livello nazionale.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare e il quadro giuridico di riferimento sono venuti formalmente alla luce nel gennaio 2002 con l'adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. Nel regolamento vengono richiamati i princìpi generali già enunciati nel Libro Bianco sui quali fondare l'azione futura dell'Unione: una strategia integrata da applicare a tutta la catena alimentare («dalla fattoria alla tavola»), l'analisi del rischio, l'applicazione del principio di precauzione nella gestione delle crisi, la rintracciabilità degli alimenti, l'indipendenza, l'eccellenza  e la trasparenza dei pareri scientifici, la definizione chiara delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti. L'Autorità, dotata di personalità giuridica e finanziata interamente dal bilancio comunitario, è stata provvista di un'ampia autonomia funzionale. Ad essa sono affidati compiti fondamentali che vanno dalla formulazione di pareri scientifici indipendenti su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare che formeranno la base scientifica della futura legislazione comunitaria, alla raccolta e analisi delle informazioni necessarie, alla gestione di sistemi di allarme rapido, alla realizzazione di reti con le Agenzie nazionali e gli organismi scientifici. Particolare rilevanza strategica è stata attribuita all'attività di comunicazione e dialogo con i consumatori. Significativamente, il regolamento sancisce la separazione funzionale tra la valutazione scientifica e la comunicazione del rischio, che spettano all'Autorità, e la gestione del rischio, che rimane di competenza delle istituzioni europee. In sostanza, saranno solo queste ultime, tenuto debito conto del parere dell'Autorità, a valutare l'opportunità di proporre ed adottare la legislazione comunitaria e di decidere misure di regolamentazione e controllo da attuare negli Stati membri.

L'Autorità è composta da un Consiglio di amministrazione, un Direttore esecutivo con relativo personale, un Foro consultivo e un Comitato scientifico, coadiuvato da otto gruppi di esperti scientifici per settore.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 14 membri nominati dal Consiglio in consultazione con il Parlamento in base a un elenco allargato stilato dalla Commissione, ai quali si unisce un rappresentante dell'esecutivo comunitario. I membri hanno un mandato quadriennale, rinnovabile una volta, e devono garantire livelli elevati di competenza e conoscenze specialistiche. È richiesto inoltre che almeno quattro membri abbiano esperienza in associazioni dei consumatori o simili. Tra i compiti del Consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza dei propri membri, vi è quello di adottare il bilancio ed i programmi di lavoro presentati dal Direttore esecutivo, di monitorarne l'attuazione e di avallare decisioni e regolamenti interni. Esso inoltre nomina il Direttore esecutivo e i membri del Comitato scientifico e del gruppo di esperti.

Il Direttore esecutivo, titolare di un mandato di cinque anni rinnovabile, è il rappresentante legale dell'Autorità ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, della gestione degli affari correnti dell'Agenzia.

Il Foro consultivo, composto da rappresentanti nazionali, uno per Stato membro, assiste il Direttore esecutivo e fornisce pareri su questioni scientifiche nuove o controverse, sulla definizione di priorità e sui programmi di lavoro, garantendo al contempo la piena collaborazione tra l'Autorità stessa e gli organi competenti degli Stati membri.

L'attività scientifica dell'Autorità, deputata anche a soddisfare le richieste da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri, è svolta dai gruppi di lavoro, composti da scienziati indipendenti di alto livello assunti per un periodo di tre anni rinnovabile, e dal Comitato scientifico, di cui fanno parte i presidenti dei gruppi medesimi e sei scienziati indipendenti, che ha il compito di coordinare l'attività dei gruppi e di trattare i temi trasversali in materia di sicurezza alimentare, come ad esempio la metodologia comune di valutazione del rischio.

L'assegnazione a Parma della sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare rappresenta il coronamento di una lunga e intensa azione diplomatica condotta dal Governo italiano negli ultimi anni. In occasione del Consiglio europeo di Laeken, nel dicembre 2001, non fu possibile definire un accordo tra gli Stati membri sulla sede dell'Autorità alimentare e di altre agenzie comunitarie. Fu così indicata Bruxelles come sede provvisoria dell'Autorità, e furono avviati al contempo i preparativi per renderla operativa nel più breve tempo possibile.

Nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2003, grazie all'intenso lavoro di preparazione negoziale della Presidenza italiana, è stato, infine, possibile raggiungere un consenso dei Capi di Stato o di Governo dell'Unione europea sull'attribuzione all'Italia della sede dell'Autorità.

A seguito di tale intesa, il Governo italiano ha avviato il negoziato per la definizione di un Accordo di Sede con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tale negoziato si è concentrato sugli aspetti attinenti il sostegno italiano al funzionamento dell'Autorità, i profili della responsabilità, il regime delle immunità, le agevolazioni fiscali e finanziarie, il trattamento del personale dell'ente e dei familiari al seguito, il sistema di sicurezza sociale.

Il 27 aprile 2004 il Governo italiano e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno proceduto alla firma dell'Accordo di Sede, avvenuta nei saloni del Palazzo Ducale di Parma a margine della prima riunione del Consiglio di amministrazione svolta nel capoluogo emiliano.

Successivamente è intervenuto uno Scambio di lettere integrativo dell'Accordo stesso. Lo Scambio di lettere reca, quale parte integrante dello stesso, una «dichiarazione di garanzia» sottoscritta dal sindaco del comune di Parma per l'individuazione degli immobili e l'immediata disponibilità della sede operativa provvisoria dell'Autorità.

L'insediamento dell'Autorità a Parma porterà nel capoluogo emiliano le maggiori competenze scientifiche europee nel settore della sicurezza alimentare, dando potenzialmente vita a un centro di eccellenza di valore mondiale. Tale prospettiva appare ancora più necessaria a fronte degli eventi e dibattiti recenti che contribuiscono a tenere alta la soglia di allarme in materia di sicurezza alimentare: le preoccupazioni relative all'afta epizootica del 2001, le controversie sull'uso di ormoni per favorire la crescita del bestiame e quelle sugli organismi geneticamente modificati, la recente influenza aviaria, e, da ultimo, il primo caso di BSE rinvenuto negli Stati Uniti.

L'Accordo in esame che ha lo scopo di disciplinare lo status giuridico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dei suoi funzionari in territorio italiano, si compone di un Preambolo e 15 articoli, nonché di uno Scambio di lettere integrativo dell'Accordo stesso.

Nel Preambolo viene richiamata la decisione del 13 dicembre 2003 con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha fissato la sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a Parma, facendo esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 178/2002, che costituisce la base giuridica per l'istituzione dell'Autorità e che all'articolo 46 stabilisce che all'Autorità ed ai suoi funzionari è applicabile il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee (ratificato dall'Italia con legge 3 maggio 1966, n. 437) e all'articolo 48 precisa che al personale dell'Autorità si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

L'articolo 1 (Sede), relativo all'individuazione della sede, trova nello Scambio di lettere integrativo, sottoscritto rispettivamente a Roma il 5 luglio 2004 e a Bruxelles il 23 agosto 2004 e allegato come annesso all'Accordo, la necessaria definizione degli immobili destinati a sede provvisoria dell'Autorità europea, di seguito denominata «Autorità».

L'articolo 2 (Personalità giuridica) riconosce all'Autorità la personalità giuridica e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquistare mobili ed immobili e disporne, nonché di stare in giudizio.

L'articolo 3 (Sostegno generale) disciplina l'impegno italiano nel fornire ogni utile sostegno all'Autorità al momento del suo stabilimento in territorio italiano relativamente all'erogazione di servizi (luce, gas, telefono, trasporti, eccetera) e alla sicurezza, nonché l'impegno a fornire un'adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorità, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee.

A tale fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha autorizzato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 2004, n. 41, l'attivazione di una scuola italiana associata al sistema delle Scuole europee che funzionerà presso il Convitto nazionale «Maria Luigia» di Parma per il triennio 2004-2005, 2005-2005, 2006-2007. La scuola si articolerà a regime nei cicli materno, primario e secondario. Per la prosecuzione delle attività didattiche dall'anno scolastico 2007-2008 in poi e per la sede definitiva della Scuola europea, previste dall'articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo, verrà predisposto un successivo provvedimento.

L'articolo 4 (Comunicazioni) prevede l'impegno italiano ad agevolare l'Autorità nell'impianto e l'utilizzazione di sistemi di telecomunicazioni, conformemente alle leggi ed ai regolamenti italiani, nonché la tutela della libertà di corrispondenza, in ogni sua forma. Il testo dell'articolo dispone, inoltre, che l'Autorità godrà per le sue comunicazioni ufficiali del trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia a qualsiasi altro Governo, incluse le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi, eccetera. Infine viene previsto che, per le sue funzioni ufficiali, l'Autorità sia autorizzata a usare le ferrovie dello Stato e altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane. Peraltro, in base al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Soppressione obblighi di servizio previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 16 gennaio 1990, n. 1/T del Ministro dei trasporti, riguardante il mantenimento a carico dello Stato sia degli obblighi tariffari comportanti la gratuità dei servizi di trasporto effettuati dall'ente Ferrovie dello Stato sia quelli comportanti la riduzione sui prezzi» è previsto che conformemente alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 1997, ex articolo 8: «le attuali esenzioni tariffarie in favore di Istituzioni o Amministrazioni pubbliche non saranno più regolate, con decorrenza dal 1o gennaio 1998, dal contratto di servizio pubblico ed il relativo onere non sarà più a carico del Ministero del tesoro ma sarà posto a carico delle istituzioni ed amministrazioni che richiedono il servizio le quali dovranno provvedere in via diretta alla regolazione dei loro rapporti con l'Azienda FS SpA». Pertanto l'Autorità, analogamente ad altre amministrazioni italiane, dovrà provvedere a stipulare apposita convenzione con le Ferrovie dello Stato.

L'articolo 5 (Responsabilità giuridica internazionale) esonera l'Italia da ogni responsabilità internazionale imputabile all'Autorità per atti od omissioni dei suoi funzionari.

L'articolo 6 (Responsabilità per danni e pregiudizi) impegna l'Autorità a rispondere dei danni e pregiudizi arrecati a terzi per attività contrattuali di natura privatistica.

L'articolo 7 (Privilegi ed immunità) dispone che saranno applicati all'Autorità i privilegi e le immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

L'articolo 8 (Immunità dell'Autorità) dispone che:

l'Autorità, i suoi beni, i suoi averi ed i suoi archivi saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale o da qualsiasi altra misura coercitiva amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;

i locali e gli edifici utilizzati dall'Autorità saranno inviolabili. Le autorità competenti italiane non potranno entrare nei locali per svolgere attività ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore esecutivo dell'Autorità ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumerà il consenso del Direttore esecutivo o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro;

l'Autorità non godrà dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari:

a) in relazione ad un'azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto dell'Autorità ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia stato coinvolto detto veicolo;

b) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale;

c) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Autorità.

L'articolo 9 (Agevolazioni finanziarie) dispone che:

a) l'Autorità, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, saranno, nei limiti delle loro attività ufficiali, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni;

b) l'Autorità godrà della non imponibilità sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e servizi, nonché per le importazioni di beni di rilevante importo concernenti le sue attività ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini dell'Accordo, l'espressione «acquisti e/o importazioni di importo rilevante» si applicherà all'acquisto di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia;

c) le esenzioni non si applicheranno a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per i servizi pubblici resi dalle autorità competenti italiane all'Autorità;

d) circa le disposizioni doganali e l'imposizione fiscale, l'Autorità sarà esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto e restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione europea; le autorità italiane si impegneranno ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative dell'Autorità;

e) i beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data;

f) l'Autorità potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a fare fronte ai suoi scopi istituzionali.

L'articolo 10 (Veicoli della Autorità) dispone sulle esenzioni da imposite dirette ed indirette, dazi o divieti sui beni e sui veicoli destinati alle attività ufficiali e dei relativi pezzi di ricambio.

L'articolo 11 (Personale della Autorità) indica la composizione e lo stato giuridico del personale dell'Autorità, dei funzionari internazionali, le cui categorie sono previste dal regolamento interno della Commissione europea, per il riconoscimento di privilegi ed immunità necessari per lo svolgimento delle loro funzioni ufficiali. Non è prevista alcuna discriminazione nei confronti dei funzionari di cittadinanza italiana. In dettaglio, l'articolo 11 dispone che i funzionari, gli agenti temporanei, gli agenti a contratto e gli agenti ausiliari dell'Autorità:

a) godano dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e continuino a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b) siano esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Autorità;

c) non siano sottoposti con i loro coniugi e familiari a carico alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

d) godano, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;

e) godano della stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale, così come i loro coniugi ed i familiari a carico;

f) possano importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni, dal Paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'Autorità e per un massimo di due spedizioni, la propria mobilia ed i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sarà registrato in una serie speciale;

g) beneficino, per un periodo di due anni ad iniziare dall'installazione ufficiale dell'Autorità nella sua sede permanente o dalla loro assunzione da parte dell'Autorità nella sua sede permanente o dalla loro assunzione da parte dell'Autorità, qualunque sia l'ultimo, dell'esenzione dall'IVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il loro insediamento, di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia;

h) possano esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Autorità, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso.

L'immunità dalla giurisdizione non sarà applicata in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Autorità o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. L'Autorità, comunque, si impegnerà a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. Il paragrafo 5, infine, pur non richiamando esplicitamente le disposizioni degli articoli 13 e 14 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, intende ribadirne il contenuto. Infatti, mentre l'articolo 13 del Protocollo prevede che i funzionari e gli agenti delle Comunità siano soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti ad essa versati e siano esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Comunità, l'articolo 14 prevede che «i funzionari e altri agenti della Comunità, i quali in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio della Comunità stabiliscono la loro residenza sul territorio di un Paese membro diverso dal Paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso la Comunità, sono considerati sia nel Paese di residenza che nel Paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Paese qualora sia membro della Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico». Quindi il personale in esame, per i redditi direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni ufficiali in territorio italiano, sarà sottoposto al regime fiscale stabilito dall'articolo 13 del Protocollo, mentre ogni altra eventuale tipologia di reddito sarà sottoposta al regime fiscale del Paese dove lo stesso ha stabilito il proprio domicilio fiscale.

L'articolo 12 (Sicurezza sociale) dispone che i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto siano iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea; gli agenti ausiliari saranno iscritti ad un regime obbligatorio, preferibilmente quello dell'ultimo Paese di iscrizione o del Paese di origine; gli agenti ausiliari non iscritti ad un regime obbligatorio dell'Unione europea verranno iscritti al regime italiano e saranno pagati dall'Autorità i contributi previsti dalla normativa in vigore. Salvo in quest'ultimo caso, l'Autorità sarà esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dalla Autorità, o a suo nome, al proprio personale. Il personale di cittadinanza italiana sarà tenuto, comunque, a versare i contributi di assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale e non versati dall'Autorità, o a suo nome.

L'articolo 13 (Disposizioni particolari) dispone circa l'impegno dell'Autorità a comunicare alle autorità italiane, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale di cui all'articolo 11, dei coniugi e dei familiari a loro carico. Sulla base di tale elenco, il Ministero degli affari esteri rilascerà ai funzionari dell'Autorità, ai loro coniugi, ai familiari a carico, ed agli esperti nazionali distaccati, una speciale carta d'identità che attesti che il titolare è un funzionario dell'Autorità o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario e che godono di privilegi ed immunità.

Il Consiglio di amministrazione dell'Autorità avrà il diritto e il dovere di privare dell'immunità il Direttore esecutivo dell'Autorità o un membro del suo personale o un esperto incaricato dall'Autorità, qualora ritenga che l'immunità possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi dell'Autorità.

L'Autorità si impegnerà a cooperare con le competenti autorità del Governo italiano, ogni qualvolta sia necessario, per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità ed alle facilitazioni previste dall'Accordo.

Fatti salvi i privilegi e le immunità concessi in base all'Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunità avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

Infine, per quanto riguarda gli esperti in missione presso l'Autorità, nonché tutte le persone invitate dall'Autorità a partecipare alle proprie attività, le competenti autorità italiane assumeranno tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Verranno loro concessi gratuitamente e con la massima rapidità visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.

L'articolo 14 (Risoluzioni delle controversie) consta di due punti: il primo prevede la soluzione negoziale tra le Parti in caso di controversie; il secondo prevede la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in caso di mancata soluzione negoziale.

L'articolo 15 (Entrata in vigore) dispone che l'Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

L'allegato Scambio di lettere integrativo effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004, contiene l'impegno del comune di Parma di destinare a sede provvisoria dell'Autorità europea il Palazzo Ducale e altro immobile in attesa di reperimento della sede definitiva.

Il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 dell'Accordo non derivano oneri aggiuntivi, in quanto il comune di Parma mette a disposizione a titolo gratuito l'immobile destinato alla sede provvisoria per le esigenze operative dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. L'articolo 1 prevede, inoltre, al paragrafo 1, che successive intese complementari permetteranno di individuare i locali ed i terreni per la sede definitiva. Attualmente l'Autorità, in conformità alle disposizioni europee, sta operando un processo di selezione del mercato immobiliare, al fine di poter proporre alle autorità budgetarie europee competenti le proposte conformi agli standard europei per le sedi istituzionali e maggiormente idonee a soddisfare le proprie esigenze. Negoziati sono in corso tra il comune di Parma e l'Autorità per definire un Memorandum d'intesa concernente la fissazione degli elementi fondamentali relativi alla progettazione ed alla realizzazione delle sede definitiva della stessa.

Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, recante «Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare», prevede all'articolo 1 la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma, autorizzando a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La legge di conversione 2 luglio 2004, n. 164, ha inoltre aggiunto l'articolo 1-bis, che prevede che per ulteriori interventi a favore del comune di Parma è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000 per l'anno 2004, di cui euro 16.000.000 per il potenziamento, l'adeguamento e il telerilevamento del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai collegamenti infrastrutturali con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, e il potenziamento del trasporto individuale con mezzi ecologici a basso impatto ambientale, euro 3.500.000 per il potenziamento e l'adeguamento delle isole ecologiche e la realizzazione di un progetto di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed euro 500.000 per la realizzazione di infrastrutture per attività convegnistiche nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della 23 dicembre 1998, n. 448, iscritta sul fondo unico «investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004.

In merito alla disposizione dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo, riguardante l'impegno da parte italiana di assicurare l'istruzione scolastica materna, primaria e secondaria, ai figli del personale dell'Autorità, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 2004, n. 41, autorizza l'attivazione di una scuola italiana associata al Sistema delle Scuole europee presso il Convitto nazionale «Maria Luigia» di Parma per il triennio 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, prevedendo all'articolo 9 l'imputazione degli oneri derivanti sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'11 giugno 2004, inoltre, il rettore del Convitto «Maria Luigia» di Parma e l'Ente provincia di Parma hanno stipulato una convenzione che prevede che la scuola associata al sistema delle Scuole europee sia ospitata nei locali disponibili nella sede del Convitto, con il contestuale impegno dell'Ente provincia a finanziare e mettere in atto tutti gli interventi strutturali di messa a norma degli ambienti occorrenti per l'avvio della scuola dall'anno scolastico 2004-2005.

Per quanto riguarda il personale assunto dall'Autorità si applicano le disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, ratificato dall'Italia con legge 3 maggio 1966, n. 437.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non si rende, quindi, necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Per le esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione delle attività didattiche dall'anno scolastico 2007-2008 in poi e per la sede definitiva della Scuola europea, previste dall'articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo, verrà predisposto apposito provvedimento legislativo che preveda oneri e relativa copertura finanziaria.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo;

l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

 

 

 


 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

 

A) Portata del provvedimento sull'ordinamento vigente.

L'Accordo richiama le disposizioni sui privilegi ed immunità già previsti nell'ordinamento italiano a seguito della ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee (legge 3 maggio 1966, n. 437).

 

B) Conformità alla Costituzione.

Il provvedimento è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 80, questa prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

 

C) Conformità al diritto comunitario.

L'Accordo non incide sulla disciplina comunitaria che non regola le materie contemplate dallo stesso.

 

D) Incidenza sulle competenze delle regioni.

L'Accordo non incide sulle competenze delle regioni e delle autonomie locali che non si estendono alle materie da esso contemplate, né incide su precedenti interventi di delegificazione, che non riguardano detta materia.

Peraltro, lo Scambio di lettere integrativo dell'Accordo reca, quale parte integrante dello stesso, una dichiarazione di garanzia sottoscritta dal sindaco del comune di Parma per l'individuazione degli immobili e l'immediata disponibilità della sede operativa provvisoria dell'Autorità.

L'Accordo è stato, comunque, fortemente sostenuto dalla regione Emilia-Romagna.

Inoltre, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 2004, n. 41, stabilisce all'articolo 7 che il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna partecipi al Comitato tecnico scientifico della scuola associata al sistema delle Scuole europee.

 

E) Modifiche legislative e oneri finanziari.

Il provvedimento non comporta l'adozione di norme speciali di adeguamento e non prevede oneri finanziari.

 

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

 

A) Tecnica normativa seguita.

Come per ogni trattato soggetto all'approvazione del Parlamento, il testo dell'Accordo è stato negoziato con i rappresentanti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

L'Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Il presente disegno di legge mira alla ratifica dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004. Sono destinatari diretti del provvedimento la predetta Autorità ed il personale della medesima, in relazione alla tutela funzionale dei beni, dei documenti e per l'applicazione dei privilegi necessari all'esercizio delle loro funzioni. L'Italia, Stato nel cui territorio è situata la Sede dell'Autorità, è, in particolare, tenuta a garantire l'osservanza, da parte dei propri soggetti di diritto, dei privilegi e delle immunità previsti dall'Accordo. A tale riguardo, l'articolo 7 dell'Accordo prevede, in via generale, che l'Autorità beneficerà dei privilegi e delle immunità previsti nel Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965 e ratificato dall'Italia con legge 3 maggio 1966, n. 437. Sono previste disposizioni specificamente riguardanti l'immunità dell'Autorità (articolo 8), le agevolazioni finanziarie riconosciute (articoli 9 e 10), le norme riguardanti il personale dell'Autorità (articoli 11, 12 e 13). Il provvedimento, sotto questo aspetto, risponde all'esigenza di consentire l'adempimento dell'obbligo di garantire ai beni ed al personale della Autorità i privilegi e le immunità funzionali alle attività da svolgere.

 

B) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

In relazione alle immunità, benefìci ed esenzioni previsti dagli articoli sopra richiamati, l'impatto del provvedimento sulla pubblica amministrazione è collegato alla necessità che le Amministrazioni coinvolte si adoperino per riconoscere pienamente all'Autorità, ai suoi beni ed al suo personale i diritti e/o benefìci derivanti dalle previsioni dell'Accordo. A tale scopo si prevede che le Amministrazioni interessate dovranno procedere alla adozione di appropriati atti di indirizzo ed a una serie di adattamenti della propria regolamentazione amministrativa allo scopo di soddisfare tali esigenze.

 

C) Destinatari indiretti.

Sono da considerare tali, in considerazione dell'attività svolta dall'Autorità, principalmente la generalità dei consumatori e le imprese comunitarie del settore alimentare, atteso che dalla possibilità per l'Autorità di esercitare liberamente e autonomamente i propri compiti (e su tale possibilità vanno a incidere alcune delle disposizioni contenute nell'Accordo di Sede), derivano o possono derivare conseguenze importanti su tali categorie di soggetti.

 

D) Valutazione dell'impatto sui suoi destinatari diretti ed indiretti.

L'Accordo in esame permetterà l'insediamento definitivo a Parma della Sede dell'Autorità. Tale insediamento comporterà, dal punto di vista economico, riflessi positivi per il ruolo di rilievo che l'Autorità assumerà in futuro e per la prevista presenza di un consistente numero di personale, altamente qualificato in Italia e nella città di Parma, in particolare. Tali presenze, incidendo positivamente, in termini di attività economica e di reddito, sul tessuto locale, provocheranno di pari passo un aumento delle entrate statali e locali. Ugualmente positivo è da ritenere l'impatto per i destinatari indiretti, che risentiranno dei benefìci prodotti dalla attività dell'Autorità nel settore della sicurezza alimentare, esigenza parimenti sentita dai consumatori e dai produttori.


 

 


 


disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

 

 


Normativa nazionale


L. 3 maggio 1966, n. 437
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e del Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 1966, n. 155, S.O.

 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee ed il Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965.

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2. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 38 del Trattato.

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Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee (2)

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee

Le Alte Parti Contraenti,

Considerando che, ai termini dell'articolo 28 del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità Europee, dette Comunità e la Banca Europea per gli Investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate a detto Trattato:

 

Artt.

Capo I - Beni, fondi, averi e operazioni delle Comunità Europee 

1 - 5 

Capo II - Comunicazioni e lasciapassare 

6 - 7 

Capo III - Membri dell'Assemblea 

8 - 10 

Capo IV - Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità  

11 

Europee 

 

Capo V - Funzionari ed agenti delle Comunità Europee 

12 - 16 

Capo VI - Privilegi e immunità delle missioni di Stati terzi accreditate presso le Comunità Europee 

17 

Capo VII - Disposizioni generali 

18 - 22 

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(2) Il presente trattato è stato abrogato dall'art. 9 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209, riportata al n. A/LXXXIX-bis.

 

Capo I - Beni, fondi, averi e operazioni delle Comunità Europee

1. I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.

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2. Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

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3. Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I Governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

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4. Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al Governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e alla esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

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5. La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

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Capo II - Comunicazioni e lasciapassare

6. Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

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7. 1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente Trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

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Capo III - Membri dell'Assemblea

8. Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri dell'Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.

Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a) dal proprio Governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;

b) dai Governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

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9. I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

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10. Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano:

a) su territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

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Capo IV - Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità Europee

11. I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

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Capo V - Funzionari e agenti delle Comunità Europee

12. Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:

a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei Trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b) né essi, né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano la immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal Governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal Governo del paese interessato.

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13. Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

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14. Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

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15. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

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16. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13 secondo comma e 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi degli Stati membri.

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Capo VI - Privilegi e immunità delle missioni di Stati terzi accreditate presso le Comunità Europee

17. Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede della Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità, le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

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Capo VII - Disposizioni generali

18. I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

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19. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

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20. Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

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21. Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali (3).

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(3) Articolo così sostituito dall'art. 6 del Trattato di Nizza, ratificato con L. 11 maggio 2002, n. 102.

 

22. Il presente Protocollo si applica anche alla Banca Europea per gli Investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca Europea per gli Investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

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23. Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale (4).

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

Paul-Henri Spaak

Kurt Schmuecker

Maurice Couve de Murville

Amintore Fanfani

Pierre Werner

J.M.A.H. Luns

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(4) Articolo aggiunto dal Protocollo allegato all'Atto unico europeo ratificato con L. 3 novembre 1992, n. 454, riportata al n. A/LVII e poi così sostituito dall'art. 9 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209, riportata al n. A/LXXXIX-bis.


Atto finale

I plenipotenziari:

di Sua Maestà il Re dei Belgi, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi;

riuniti a Bruxelles, l'8 aprile 1965, per la firma del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee.

Hanno adottato i testi seguenti:

Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee;

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee.

All'atto di firmare questi testi, i plenipotenziari:

hanno conferito alla Commissione delle Comunità Europee il mandato che figura nell'Allegato I;

e hanno preso atto della dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania che figura nell'Allegato II.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto Finale.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

Paul-Henri Spaak

Kurt Schmuecker

Maurice Couve de Murville

Amintore Fanfani

Pierre Werner

J.M.A.H. Luns

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Allegato I

Mandato conferito alla Commissione delle Comunità Europee

La Commissione delle Comunità Europee riceve il mandato d'intraprendere nel quadro delle sue responsabilità, tutte le disposizioni necessarie al fine di pervenire alla razionalizzazione dei suoi servizi entro un termine ragionevole e relativamente breve, comunque non superiore ad un anno. A tal fine la Commissione potrà valersi di ogni adeguato parere. Onde consentire al Consiglio di seguire la realizzazione di detta operazione, la Commissione è inviata a riferire periodicamente dinanzi al Consiglio stesso.

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Allegato II

Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee nonché del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

 

Il Governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito dei propri strumenti di ratifica, che il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, nonché il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio si applicano ugualmente al Land di Berlino.

 

Decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa alla installazione provvisoria di talune Istituzioni e di taluni servizi delle Comunità.

 

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri;

Visto l'articolo 37 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee;

Considerando che, fatta salva l'applicazione degli articoli 77 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 216 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, 189 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dell'articolo 1, secondo comma, del Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli Investimenti, conviene, all'atto della istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità Europee ed allo scopo di risolvere taluni problemi particolari del Granducato del Lussemburgo, fissare a Lussemburgo i luoghi provvisori di lavoro di talune Istituzioni e di taluni servizi;

Decidono:

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1. Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo continuano ad essere i luoghi provvisori di lavoro delle Istituzioni delle Comunità.

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2. Nei mesi di aprile, di giugno e di ottobre il Consiglio tiene le proprie sessioni a Lussemburgo.

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3. La Corte di Giustizia rimane installata a Lussemburgo.

Sono del pari installati a Lussemburgo gli organismi giurisdizionali e quasi-giurisdizionali, inclusi quelli competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza, già esistenti o da creare a norma dei Trattati che istituiscono la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché a norma di Convenzioni concluse nell'ambito delle Comunità sia tra Stati membri, sia con paesi terzi.

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4. Il Segretario Generale del Parlamento Europeo ed i relativi servizi rimangono installati a Lussemburgo.

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5. La Banca Europea per gli Investimenti è installata a Lussemburgo ove si riuniscono i suoi organi direttivi e si esercita il complesso delle sue attività.

Tale disposizione riguarda in particolare gli sviluppi delle attività attuali e segnatamente di quelle contemplate dall'articolo 130 del Trattato che istituisce la Comunità Economica, Europea, l'eventuale estensione di tali attività ad altri settori ed i nuovi compiti che potrebbero essere affidati alla Banca.

È installato a Lussemburgo un ufficio di collegamento tra la Commissione e la Banca Europea per gli Investimenti, particolarmente allo scopo di facilitare le operazioni del Fondo Europeo di Sviluppo.

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6. Il Comitato Monetario si riunisce a Lussemburgo ed a Bruxelles.

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7. Sono installati a Lussemburgo i servizi d'intervento finanziario della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Tali servizi comprendono la Direzione Generale del Credito e degli Investimenti nonché il servizio incaricato della riscossione delle imposizioni e gli annessi servizi di contabilità.

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8. È installato a Lussemburgo un Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità, di cui fanno parte un Ufficio Comune delle vendite ed un servizio di traduzione a medio e a lungo termine.

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9. Sono inoltre installati a Lussemburgo i seguenti servizi della Commissione:

a) l'Istituto Statistico ed il Servizio Meccanografico;

b) i Servizi di Igiene e Sicurezza del lavoro della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

c) la Direzione Generale della Diffusione delle Cognizioni, la Direzione della Protezione Sanitaria, la Direzione del Controllo di Sicurezza della Comunità Europea dell'Energia Atomica nonché l'adeguata infrastruttura amministrativa e tecnica.

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10. I Governi degli Stati membri sono disposti ad installare o a trasferire a Lussemburgo, purché ne sia garantito il buon funzionamento, altri organismi e servizi comunitari, segnatamente nel settore finanziario.

Essi invitano a tal fine la Commissione a presentare loro ogni anno una relazione sulla situazione esistente in merito all'installazione degli organismi e servizi comunitari e sulle possibilità di adottare nuove misure ai sensi della presente disposizione, avuto riguardo alle necessità di un buon funzionamento delle Comunità.

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11. Al fine di garantire il buon funzionamento della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Commissione è invitata a procedere in modo graduale e coordinato al trasferimento dei vari servizi, effettuando per ultimo il trasferimento dei servizi di gestione del mercato del Carbone e dell'Acciaio.

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12. Fatte salve le precedenti disposizioni, la presente decisione non reca pregiudizio ai luoghi provvisori di lavoro delle Istituzioni e dei servizi delle Comunità Europee quali risultano da precedenti decisioni dei Governi, nonché al raggruppamento dei servizi conseguente all'istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica.

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13. La presente decisione entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee.

Geschehen zu Brüssel am achten April neunzehnhundertfünfundsechzig.

Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante cinq.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

Gedaan te Brussel de achtste april negentienhonderd vijfenzestig.

Paul-Henri Spaak

Kurt Schmuecker

Maurice Couve de Murville

Amintore Fanfani

Pierre Werner

J.M.A.H. Luns


L. 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(art. 49)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

 

(omissis)

 

Capo V - Disposizioni per favorire e sostenere lo sviluppo

49. Programmi di tutela ambientale.

1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'articolo 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (254), del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (255), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 (256), degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (257), si provvede a norma dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (258), e successive modificazioni e integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (257), come modificato da ultimo dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (256), le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1999».

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(254) Riportato alla voce Regioni.

(255) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della).

(256) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

(257) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

(258) Riportata al n. A/XXX.

(257) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

(256) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

 

(omissis)


D.M. 20 novembre 2001
Soppressione obblighi di servizio previsti dall'art. 1, comma 1, del D.M. 16 gennaio 1990, n. 1/T del Ministro dei trasporti, riguardante il mantenimento a carico dello Stato sia degli obblighi tariffari comportanti la gratuità dei servizi di trasporto effettuati dall'ente Ferrovie dello Stato sia di quelli comportanti la riduzione sui prezzi.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 2002, n. 78.

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 17 maggio 1985, n. 210, che prevede che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, può sopprimere uno più obblighi di servizio pubblico compresi fra quelli mantenuti a carico della gestione dell'Ente;

Visto l'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha previsto l'abolizione di tutte le preesistenti concessioni gratuite di viaggio, riduzioni ed agevolazioni tariffarie per le quali l'ente Ferrovie dello Stato aveva diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE 1191/1969 ed ha autorizzato il Ministro dei trasporti a stabilire, ai sensi della predetta legge 17 maggio 1985, n. 210, gli obblighi che per effettive esigenze pubbliche devono essere mantenuti a carico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, n. 1/T, con il quale il Ministro dei trasporti ha previsto il mantenimento a carico dello Stato sia degli obblighi tariffari comportanti la gratuità dei servizi di trasporto effettuati dall'ente Ferrovie dello Stato sia di quelli comportanti la riduzione sui prezzi;

Vista la delibera C.I.P.E. in data 12 agosto 1991, adottata ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, con la quale è stata costituita la società per azioni Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 8 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1997 con il quale è stato stabilito che «contestualmente alla definizione del contratto di servizio pubblico si provvederà ad una revisione delle norme prevedenti esclusioni o agevolazioni tariffarie:

a) le attuali esenzioni tariffarie in favore di istituzioni o amministrazioni pubbliche non saranno più regolate, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, dal contratto di servizio pubblico ed il relativo onere non sarà più a carico del Ministero del tesoro ma sarà posto a carico delle istituzioni ed amministrazioni che richiedano il servizio, le quali dovranno provvedere in via diretta alla regolazione dei loro rapporti con l'azienda F.S. S.p.A.»;

Vista la licenza di impresa ferroviaria rilasciata a F.S. S.p.A. ed a Italiana Trasporti Ferroviaria (ITF) S.p.A. in data 23 maggio 2000 per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario;

Vista la nota del 10 luglio 2000 con la quale è stato comunicato che, con deliberazione dell'assemblea dei soci della predetta società ITF del 7 giugno 2000, omologata dal tribunale di Roma il 20 giugno 2000, la stessa società ha mutato la propria ragione sociale in Trenitalia S.p.A.;

Decreta:

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Gli obblighi di servizio previsti dall'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 16 gennaio 1990, n. 1/T del Ministro dei trasporti sono soppressi.

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L. 1 agosto 2002, n. 166
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
(art. 13)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 settembre 2002, n. 150, Msg. 8 ottobre 2002, n. 345;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 26 marzo 2004, n. 14/E.

(omissis)

 

13. Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture.

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo (39/a) (39/cost).

2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale (39/b).

3. (40);

4. (41);

5. (42);

6. (43).

7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici».

8. (43/a).

9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (39/cost).

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(39/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15.

(39/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(39/b) Alla ripartizione dei contributi di cui al presente comma si è provveduto con D.M. 5 maggio 2003 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229), con due Decr. 25 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88), con D.Dirett. 27 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2004, n. 289), con Decr. 18 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96) e con Decr. 7 marzo 2005 (Gazz. Uff. 6 maggio 2005, n. 104).

(40) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(41) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(42) Sostituisce la lettera c) al comma 2 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(43) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(43/a) Sostituisce il secondo periodo al comma 12 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(39/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(omissis)

 


L. 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(art. 4, co. 176 e Tab. 1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 17 giugno 2004, n. 17;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 27 gennaio 2004;Nota 3 febbraio 2004;Nota 19 febbraio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 12 maggio 2004, n. 31;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 marzo 2004, n. 54; Circ. 12 maggio 2004, n. 78; Circ. 31 maggio 2004, n. 88; Circ. 19 luglio 2004, n. 112; Circ. 22 luglio 2004, n. 116; Circ. 23 luglio 2004, n. 117; Circ. 6 ottobre 2004, n. 140; Circ. 16 dicembre 2004, n. 160; Circ. 11 marzo 2005, n. 42;

- Ministero della giustizia: Nota 31 maggio 2004;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 20 aprile 2004, n. 3575/C;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 13 agosto 2004, n. 774/US2/I; Circ. 17 settembre 2004, n. 846/US2/I; Circ. 29 novembre 2004, n. 1105/I/US2;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 23 marzo 2004, n. 48/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 49/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 50/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 51/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 16 febbraio 2005, n. 6/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 27/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 54/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 9 marzo 2004, n. 1/2004; Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E; Circ. 19 novembre 2004, n. F.L.27/2004;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 13 settembre 2004, n. 3323; Circ. 24 marzo 2005, n. 41;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 25 febbraio 2004, n. 1571; Circ. 21 gennaio 2005, n. 1/2005.

(omissis)

 

4. Finanziamento agli investimenti.

(omissis)

176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati (45/a).

 

(45/a) Con D.P.C.M. 17 settembre 2004 (Gazz. Uff. 24 settembre 2004, n. 225) sono state riportate le risorse finanziarie previste dal presente comma.

 

 (omissis)


Tabella 1 – Inserire da SCANNER


D.L. 3 maggio 2004, n. 113
Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 luglio 2004, n. 164 (Gazz. Uff. 3 luglio 2004, n. 154), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti agli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare taluni interventi straordinari all'interno del nodo urbano di Parma, città prescelta quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

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1. 1. Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350(2).

2. Il programma degli interventi da realizzare nell'àmbito delle disponibilità autorizzate dal comma 1 è predisposto dal comune di Parma ed approvato , sentita la regione Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (3).

2-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi complementari a quelli di cui al comma 1, il comune di Parma e i comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma possono adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un programma integrato contenente gli ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico dei territori interessati, con particolare riferimento ai collegamenti con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, nonché le attività convegnistiche e istituzionali funzionali all'insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (4).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 luglio 2004, n. 164.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 luglio 2004, n. 164.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 luglio 2004, n. 164.

 

1-bis. 1. Per ulteriori interventi a favore del comune di Parma è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000 per l'anno 2004, di cui euro 16.000.000 per il potenziamento, l'adeguamento e il telerilevamento del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai collegamenti infrastrutturali con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, e il potenziamento del trasporto individuale con mezzi ecologici a basso impatto ambientale, euro 3.500.000 per il potenziamento e l'adeguamento delle isole ecologiche e la realizzazione di un progetto di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed euro 500.000 per la realizzazione di infrastrutture per attività convegnistiche nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, iscritta sul fondo unico «investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004.

2. Con successivo accordo di programma, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Emilia-Romagna e il comune di Parma, sono individuati gli specifici interventi, le modalità di esecuzione e di trasferimento delle risorse (5).

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(5) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 luglio 2004, n. 164.

 

2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Normativa comunitaria

 


Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

(artt. 22-49)

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(1)          Pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31. Entrata in vigore: 21 febbraio 2002.

(2)Vedi, per le modalità di applicazione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 2230/2004.

 

(omissis)

Capo III

Autorità europea per la sicurezza alimentare

Sezione 1

Funzione e compiti

Articolo 22

Funzione.

1. È istituita un'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: "l'Autorità").

2. L'Autorità offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della Comunità in tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Essa fornisce informazioni indipendenti su tutte le materie che rientrano in detti campi e comunica i rischi.

3. L'Autorità contribuisce ad un livello elevato di tutela della vita e della salute umana e a tal fine tiene conto della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali e dell'ambiente, nel quadro del funzionamento del mercato interno.

4. L'Autorità raccoglie e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

5. L'Autorità ha inoltre la funzione di:

a) offrire consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica sulla nutrizione umana in relazione alla normativa comunitaria e, su richiesta della Commissione, assistenza per la comunicazione relativa a questioni nutrizionali nel quadro del programma comunitario nel settore della sanità;

b) formulare pareri scientifici su altre questioni inerenti alla salute e al benessere degli animali e alla salute dei vegetali;

c) formulare pareri scientifici su prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi riconducibili a organismi geneticamente modificati, quali definiti dalla direttiva 2001/18/CE e fatte salve le procedure ivi stabilite.

6. L'Autorità formula pareri scientifici che costituiscono la base scientifica per l'elaborazione e per l'adozione di misure comunitarie nelle materie di sua competenza.

7. L'Autorità svolge le proprie funzioni secondo modalità che le consentano di fungere da punto di riferimento grazie alla sua indipendenza, alla qualità scientifica e tecnica dei pareri formulati e alle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e metodi di funzionamento e alla diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati.

Essa agisce in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli Stati membri svolgono funzioni analoghe alle sue.

8. L'Autorità, la Commissione e gli Stati membri collaborano per promuovere l'effettiva coerenza fra le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio.

9. Gli Stati membri collaborano con l'Autorità ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

------------------------

 

Articolo 23

Compiti.

L'Autorità ha i seguenti compiti:

a) fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri i migliori pareri scientifici in tutti i casi previsti dalla legislazione comunitaria e su qualsiasi questione di sua competenza;

b) promuovere e coordinare la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio nei settori di sua competenza;

c) fornire alla Commissione assistenza scientifica e tecnica nelle materie di sua competenza e, quando richiesto, nell'interpretazione e nell'esame dei pareri relativi alla valutazione dei rischi;

d) commissionare studi scientifici necessari all'espletamento dei suoi compiti;

e) ricercare, raccogliere, confrontare, analizzare e sintetizzare i dati scientifici e tecnici nei settori di sua competenza;

f) intervenire per individuare e definire i rischi emergenti nei settori di sua competenza;

g) creare un sistema di reti tra organizzazioni operanti nei settori di sua competenza, del cui funzionamento è responsabile;

h) prestare assistenza scientifica e tecnica su richiesta della Commissione nelle procedure di gestione delle crisi seguite dalla Commissione in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

i) fornire, su richiesta della Commissione, assistenza scientifica e tecnica allo scopo di migliorare la collaborazione tra la Comunità, i paesi candidati, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi nei settori di sua competenza;

j) fare in modo che i cittadini e le parti interessate ricevano informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di sua competenza;

k) formulare in modo indipendente conclusioni ed orientamenti su materie di sua competenza;

l) ogni altro compito assegnatole dalla Commissione nell'ambito delle sue competenze.

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Sezione 2

Organizzazione

Articolo 24

Organi.

L'Autorità ha i seguenti organi:

a) un consiglio di amministrazione;

b) un direttore esecutivo con relativo personale;

c) un foro consultivo;

d) un comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici.

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Articolo 25

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri nominati dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo, in base a un elenco stilato dalla Commissione, che comprende un numero di candidati sostanzialmente più elevato del numero dei membri da nominare, e un rappresentante della Commissione. Quattro membri devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.

L'elenco stilato dalla Commissione, corredato della relativa documentazione, viene trasmesso al Parlamento europeo. Non appena possibile ed entro tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo può sottoporre il proprio parere al Consiglio che procede alla nomina del consiglio di amministrazione.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione.

2. Il mandato dei membri è quadriennale ed è rinnovabile una volta. Tuttavia, per il primo mandato, questo periodo è di sei anni per la metà dei membri.

3. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Autorità sulla base di una proposta del direttore esecutivo. Tale regolamento è pubblico.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente con mandato biennale rinnovabile.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

Salvo altrimenti disposto, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei propri membri.

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

7. Il consiglio di amministrazione garantisce che l'Autorità assolva le proprie funzioni e svolga i compiti che le sono assegnati secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

8. Prima del 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Esso adotta inoltre un programma pluriennale suscettibile di revisione. Il consiglio di amministrazione provvede a che tali programmi siano coerenti con le priorità legislative e strategiche della Comunità nel campo della sicurezza alimentare.

Prima del 30 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sulle attività dell'Autorità per l'anno precedente.

9. Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE/Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario generale solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione (7).

10. Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, e provvede alle attività di segreteria. Il consiglio di amministrazione invita il presidente del comitato scientifico a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto.

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(7) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

 

Articolo 26

Direttore esecutivo.

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una selezione pubblica bandita mediante pubblicazione di un invito a manifestazione d'interesse nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su altri organi d'informazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile. Prima della nomina il candidato designato dal consiglio di amministrazione è invitato quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale istituzione. Può essere sollevato dal proprio incarico dal consiglio di amministrazione che delibera a maggioranza.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Autorità. Egli è incaricato di quanto segue:

a) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Autorità;

b) elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Autorità in consultazione con la Commissione;

c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;

d) garantire che venga fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;

e) garantire che l'Autorità svolga i propri compiti secondo le esigenze degli utenti, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti e al tempo impiegato;

f) preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Autorità (8);

g) gestire tutte le questioni relative al personale;

h) sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento europeo e garantire un dialogo regolare con le sue commissioni competenti.

3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti:

a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;

b) progetti di programmi di lavoro.

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, inoltra i programmi di lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione e al più tardi il 15 giugno, inoltra la relazione generale sulle attività dell'Autorità al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e ne dispone la pubblicazione.

Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione (9).

[4. Il direttore esecutivo approva tutte le spese finanziarie dell'Autorità e riferisce al consiglio di amministrazione in merito alle attività dell'Autorità.] (10).

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(8) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(9) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(10) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

 

Articolo 27

Foro consultivo.

1. Il foro consultivo è composto da rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell'Autorità, in ragione di un rappresentante per Stato membro. I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti nominati contestualmente.

2. I membri del foro consultivo non possono appartenere al consiglio di amministrazione.

3. Il foro consultivo consiglia il direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti secondo il presente regolamento, in particolare in sede di elaborazione di una proposta relativa al programma di lavoro dell'Autorità. Il direttore esecutivo può chiedere consiglio al foro consultivo anche in merito all'ordine di priorità da attribuire alle richieste di parere scientifico.

4. Il foro consultivo rappresenta un meccanismo di scambio di informazioni sui rischi potenziali e di concentrazione delle conoscenze. Esso garantisce piena collaborazione tra l'Autorità e gli organi competenti degli Stati membri, in particolare sugli aspetti seguenti:

a) evitare ogni sovrapposizione fra gli studi scientifici svolti dall'Autorità e quelli condotti negli Stati membri, in conformità dell'articolo 32;

b) nelle circostanze descritte all'articolo 30, paragrafo 4, quando l'Autorità e un organo nazionale devono obbligatoriamente collaborare;

c) promuovere il collegamento, attraverso reti europee, delle organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1;

d) laddove l'Autorità o uno Stato membro individuino un rischio emergente.

5. Il foro consultivo è presieduto dal direttore esecutivo. Esso si riunisce regolarmente e almeno quattro volte all'anno, su invito del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le sue procedure operative sono specificate nel regolamento interno dell'Autorità e sono rese pubbliche.

6. L'Autorità fornisce il supporto tecnico e logistico necessario al foro consultivo e provvede alle attività di segreteria delle sue riunioni.

7. Ai lavori del foro consultivo possono partecipare rappresentanti dei servizi della Commissione. Il direttore esecutivo può invitare rappresentanti del Parlamento europeo e di altri organi competenti a partecipare ai suoi lavori.

Qualora il foro consultivo esamini le questioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), i rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle menzionate all'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), possono partecipare ai lavori del foro consultivo in ragione di un rappresentante per Stato membro.

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Articolo 28

Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici.

1. Il comitato scientifico e i gruppi permanenti di esperti scientifici formulano i pareri scientifici dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze, compresa la possibilità di disporre, ove necessario, audizioni pubbliche.

2. Il comitato scientifico è responsabile del coordinamento generale necessario per garantire la coerenza della procedura di formulazione dei pareri scientifici, con particolare riguardo all'adozione delle procedure operative e all'armonizzazione dei metodi di lavoro. Esso formula pareri su questioni multisettoriali che investono le competenze di più gruppi di esperti scientifici e sulle questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo di esperti scientifici.

Ove necessario, segnatamente qualora le questioni non rientrino nella sfera di competenza di alcun gruppo di esperti scientifici, esso crea gruppi di lavoro. In tal caso, esso si avvale della loro esperienza per formulare i pareri scientifici.

3. Il comitato scientifico è costituito dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici e da sei esperti scientifici indipendenti non appartenenti ad alcun gruppo di esperti scientifici.

4. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti da esperti scientifici indipendenti. Dopo la costituzione dell'Autorità vengono creati i seguenti gruppi di esperti scientifici:

a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti;

b) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi;

c) il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui;

d) il gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati;

e) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie;

f) il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici;

g) il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare;

h) il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali.

Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici il numero e il nome dei gruppi di esperti scientifici possono essere adattati dalla Commissione su richiesta dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

5. I membri del comitato scientifico che non fanno parte di gruppi di esperti scientifici e i membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, con mandato triennale rinnovabile, previo invito a manifestazione d'interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in pertinenti e importanti pubblicazioni scientifiche e nel sito Web dell'Autorità.

6. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici scelgono i rispettivi presidenti e due vicepresidenti ciascuno tra i propri membri.

7. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici deliberano a maggioranza dei membri che li compongono. I pareri di minoranza sono iscritti a verbale.

8. I rappresentanti dei servizi della Commissione possono assistere alle riunioni del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro. Se invitati a farlo, possono intervenire per fornire chiarimenti o informazioni, senza tuttavia cercare di influenzare le discussioni.

9. Le procedure per il funzionamento del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e per la loro collaborazione sono contenute nel regolamento interno dell'Autorità.

Dette procedure riguardano in particolare quanto segue:

a) il numero di mandati consecutivi dei membri di un comitato scientifico o di un gruppo di esperti scientifici;

b) il numero dei membri di ciascun gruppo di esperti scientifici;

c) la procedura per il rimborso delle spese sostenute dai membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici;

d) le modalità per l'assegnazione di incarichi e di richieste di pareri scientifici al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;

e) la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e la possibilità per esperti esterni di partecipare a detti gruppi di lavoro;

f) la possibilità di invitare osservatori alle riunioni del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici;

g) la possibilità di organizzare audizioni pubbliche.

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Sezione 3

Funzionamento

Articolo 29

Pareri scientifici.

1. L'Autorità formula un parere scientifico:

a) su richiesta della Commissione, in relazione a qualsiasi questione di sua competenza e in tutti i casi in cui la legislazione comunitaria richieda la sua consultazione;

b) di propria iniziativa nelle materie di sua competenza.

Il Parlamento europeo o uno Stato membro possono chiedere all'Autorità un parere scientifico in relazione a qualsiasi questione di sua competenza.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono corredate di una documentazione informativa che illustra la questione scientifica da esaminare e l'interesse che essa riveste per la Comunità.

3. Nei casi in cui la legislazione comunitaria non indichi espressamente un termine per la presentazione di un parere scientifico, l'Autorità formula pareri scientifici entro i termini indicati nelle richieste di pareri, salvo circostanze debitamente giustificate.

4. Qualora siano avanzate più richieste su una medesima questione o qualora una richiesta di parere non sia conforme al paragrafo 2 o non sia chiara, l'Autorità può rifiutare la richiesta o proporre modifiche alla stessa, dopo essersi consultata con l'istituzione, con lo Stato membro o gli Stati membri che l'hanno presentata. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta.

5. Qualora abbia già formulato un parere scientifico sul tema specifico della richiesta, l'Autorità può rifiutare di dar seguito alla stessa se è del parere che non vi siano nuovi elementi scientifici che giustifichino un riesame. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta.

6. Le regole per l'applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Tali regole specificano in particolare quanto segue:

a) la procedura che l'Autorità deve seguire per le richieste che le sono demandate;

b) le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze, prodotti o processi soggetti in base alla legislazione comunitaria ad autorizzazione preventiva o all'inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la legislazione comunitaria preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di un fascicolo da parte del richiedente.

7. Il regolamento interno dell'Autorità indica condizioni precise in relazione al formato, alla motivazione e alla pubblicazione dei pareri scientifici.

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Articolo 30

Pareri scientifici discordanti.

1. L'Autorità vigila per garantire la tempestiva individuazione di una potenziale fonte di discordanza tra i propri pareri scientifici e quelli formulati da altri organi che svolgono compiti analoghi.

2. Laddove l'Autorità individui una potenziale fonte di discordanza, essa si rivolge all'organo in questione per accertarsi che tutte le informazioni scientifiche pertinenti siano condivise e per individuare questioni scientifiche potenzialmente controverse.

3. Laddove sia stata individuata una discordanza sostanziale su questioni scientifiche e l'organo in questione sia un'agenzia comunitaria o uno dei comitati scientifici della Commissione, l'Autorità e l'organo interessato sono tenuti a collaborare allo scopo di rettificare la discordanza o di presentare alla Commissione un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia e individui nei dati le fonti d'incertezza. Detto documento è pubblico.

4. Laddove sia stata individuata una discordanza sostanziale su questioni scientifiche e l'organo in questione appartenga a uno Stato membro, l'Autorità e detto organo nazionale sono tenuti a collaborare allo scopo di rettificare la discordanza o di redigere un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia e individui nei dati le fonti d'incertezza. Detto documento è pubblico.

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Articolo 31

Assistenza scientifica e tecnica.

1. La Commissione può chiedere all'Autorità di prestare assistenza scientifica o tecnica in qualsiasi settore di sua competenza. Detta assistenza consiste in un'attività scientifica o tecnica che comporta l'applicazione di principi scientifici o tecnici consolidati per la quale non è necessaria una valutazione scientifica da parte del comitato scientifico o di un gruppo di esperti scientifici. In particolare, possono rientrare in tale ambito l'assistenza alla Commissione sia per l'istituzione o la valutazione di criteri tecnici sia per l'elaborazione di orientamenti tecnici.

2. Nel demandare all'Autorità una richiesta di assistenza scientifica o tecnica, la Commissione concorda con essa la scadenza entro la quale il compito dev'essere svolto.

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Articolo 32

Studi scientifici.

1. Avvalendosi delle migliori risorse scientifiche indipendenti disponibili, l'Autorità commissiona studi scientifici necessari all'adempimento delle sue funzioni. Siffatti studi scientifici saranno commissionati in maniera aperta e trasparente. L'Autorità si adopera per evitare ogni inutile sovrapposizione con i programmi di ricerca degli Stati membri o della Comunità e promuove la collaborazione mediante un adeguato coordinamento.

2. L'Autorità informa il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri dei risultati dei suoi studi scientifici.

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Articolo 33

Raccolta di dati.

1. L'Autorità ricerca, raccoglie, confronta, analizza e sintetizza dati scientifici e tecnici significativi nei settori di sua competenza. Ciò comporta in particolare la raccolta di dati riguardanti quanto segue:

a) il consumo degli alimenti e i rischi cui gli individui si espongono consumando gli alimenti;

b) l'incidenza e la diffusione dei rischi biologici;

c) i contaminanti negli alimenti e nei mangimi;

d) i residui.

2. Ai fini del paragrafo 1 l'Autorità agisce in stretta collaborazione con tutti gli organismi attivi nel campo della raccolta di dati, compresi quelli di paesi candidati, di paesi terzi o di organi internazionali.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i dati che si raccolgono nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 possano essere trasmessi all'Autorità.

4. L'Autorità trasmette agli Stati membri e alla Commissione opportune raccomandazioni per migliorare la comparabilità tecnica dei dati che riceve e analizza, al fine di agevolare l'ottenimento di dati omogenei a livello comunitario.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica un inventario dei sistemi per la raccolta di dati a livello comunitario nei settori che rientrano nelle competenze dell'Autorità.

La relazione, eventualmente accompagnata da proposte, indica in particolare quanto segue:

a) per ciascun sistema, il ruolo che andrebbe assegnato all'Autorità e qualsiasi modificazione o miglioramento necessario per consentire all'Autorità di assolvere le proprie funzioni in collaborazione con gli Stati membri;

b) i problemi da superare per consentire all'Autorità di raccogliere e di sintetizzare a livello comunitario dati scientifici e tecnici pertinenti nei settori di sua competenza.

6. L'Autorità trasmette al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri i risultati della sua attività nel campo della raccolta di dati.

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Articolo 34

Individuazione di rischi emergenti.

1. L'Autorità stabilisce procedure di sorveglianza per l'attività sistematica di ricerca, raccolta, confronto e analisi di informazioni e dati, ai fini dell'individuazione di rischi emergenti nei settori di sua competenza.

2. Se l'Autorità dispone di informazioni tali da indurre a sospettare un grave rischio emergente, essa chiede ulteriori informazioni agli Stati membri, ad altre agenzie della Comunità e alla Commissione. Gli Stati membri, le agenzie comunitarie in questione e la Commissione rispondono con urgenza e trasmettono ogni informazione pertinente in loro possesso.

3. L'Autorità usa tutte le informazioni che riceve nell'adempimento delle proprie funzioni per individuare un rischio emergente.

4. L'Autorità trasmette la valutazione e le informazioni raccolte sui rischi emergenti al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

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Articolo 35

Sistema di allarme rapido.

Affinché possa espletare al meglio le sue funzioni di sorveglianza dei rischi sanitari e nutrizionali degli alimenti, l'Autorità è il destinatario dei messaggi che transitano per il sistema di allarme rapido, dei quali analizza il contenuto al fine di fornire alla Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni necessarie all'analisi del rischio.

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Articolo 36

Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità.

1. L'Autorità promuove il collegamento attraverso reti europee delle organizzazioni attive nei settori di sua competenza. Tale collegamento in rete persegue in particolare la finalità di agevolare un quadro di cooperazione scientifica mediante il coordinamento delle attività, lo scambio di informazioni, l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni, lo scambio di competenze specifiche e migliori pratiche nei settori di competenza dell'Autorità.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l'Autorità, da sole o in rete, nell'adempimento dei suoi compiti. L'Autorità può affidare a tali organizzazioni alcuni compiti, in particolare l'attività preparatoria per i pareri scientifici, l'assistenza scientifica e tecnica, la raccolta di dati e l'individuazione di rischi emergenti. Alcuni di questi compiti possono fruire di un sostegno finanziario.

3. Le regole per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione, sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Tali regole indicano in particolare i criteri per l'inserimento di un istituto nell'elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri, le modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica un inventario dei sistemi comunitari, nei settori di competenza dell'Autorità, che consentono agli Stati membri di assolvere taluni incarichi nel campo della valutazione scientifica, in particolare l'esame dei fascicoli di autorizzazione. La relazione, eventualmente accompagnata da proposte, indica in particolare, per ciascun sistema, qualsiasi modificazione o miglioramento necessario per consentire all'Autorità di assolvere le proprie funzioni in collaborazione con gli Stati membri.

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Sezione 4

Indipendenza, trasparenza, riservatezza e comunicazione

Articolo 37

Indipendenza.

1. I membri del consiglio di amministrazione, i membri del foro consultivo e il direttore esecutivo si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.

A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.

2. I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna.

A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.

3. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del foro consultivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché gli esperti esterni partecipanti ai loro gruppi di lavoro dichiarano ad ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno.

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Articolo 38

Trasparenza.

1. L'Autorità si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. In particolare, essa rende pubblico, senza indugio, quanto segue:

a) gli ordini del giorno e i processi verbali del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici;

b) i pareri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici immediatamente dopo la loro adozione, accludendo sempre i pareri di minoranza;

c) fatti salvi gli articoli 39 e 41, le informazioni su cui si fondano i suoi pareri;

d) le dichiarazioni d'interesse annuali rese dai membri del consiglio di amministrazione, dal direttore esecutivo, dai membri del foro consultivo, del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché le dichiarazioni d'interesse rese in relazione ai punti all'ordine del giorno delle riunioni;

e) i risultati dei propri studi scientifici;

f) la relazione annuale delle proprie attività;

g) le richieste di parere scientifico presentate dal Parlamento europeo, dalla Commissione o da uno Stato membro, che sono state rifiutate o modificate e i motivi che hanno dato luogo al rifiuto o alla modifica.

2. Il consiglio di amministrazione tiene le proprie riunioni in pubblico, salvo che, su proposta del direttore esecutivo, decida altrimenti per punti amministrativi specifici del suo ordine del giorno, e può autorizzare rappresentanti dei consumatori o altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune delle attività dell'Autorità.

3. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.

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Articolo 39

Riservatezza.

1. In deroga all'articolo 38, l'Autorità non rivela a terzi le informazioni riservate da essa ricevute in ordine alle quali è stato richiesto e giustificato un trattamento riservato, ad eccezione delle informazioni che devono essere rese pubbliche, se le circostanze lo richiedono, per proteggere la salute pubblica.

2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici nonché gli esperti esterni che partecipano ai loro gruppi di lavoro, i membri del foro consultivo e il personale dell'Autorità, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, sono soggetti alle regole di riservatezza previste dall'articolo 287 del trattato.

3. Le conclusioni dei pareri scientifici formulati dall'Autorità riguardo a prevedibili effetti sanitari non sono mai tenute segrete.

4. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

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Articolo 40

Comunicazioni emanate dall'Autorità.

1. L'Autorità procede di propria iniziativa a comunicazioni nei settori di sua competenza, fatta salva la competenza della Commissione riguardo alla comunicazione delle sue decisioni di gestione del rischio.

2. L'Autorità provvede affinché vengano fornite rapidamente informazioni obiettive, affidabili e di facile accesso ai cittadini e da ogni parte interessata, con particolare riguardo ai risultati della sua attività. A tali fini l'Autorità elabora e diffonde materiale informativo destinato al grande pubblico.

3. L'Autorità agisce in stretta collaborazione con la Commissione e gli Stati membri per promuovere la necessaria coerenza nell'ambito della comunicazione del rischio.

L'Autorità pubblica tutti i pareri da essa emessi ai sensi dell'articolo 38.

4. L'Autorità collabora in maniera adeguata con gli organi competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate in relazione alle campagne di informazione dei cittadini.

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Articolo 41 (11)

Accesso ai documenti.

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo del Consiglio e della Commissione si applica ai documenti in possesso dell'Autorità.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

3. Le decisioni adottate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

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(11) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

 

Articolo 42

Consumatori, produttori e altre parti interessate.

L'Autorità stabilisce contatti efficienti con i rappresentanti dei consumatori e dei produttori, con gli operatori delle industrie di trasformazione e con tutte le altre parti interessate.

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Sezione 5

Disposizioni finanziarie

Articolo 43

Bilancio dell'Autorità.

1. Le entrate dell'Autorità sono costituite da un contributo della Comunità e di qualsiasi Stato con cui la Comunità ha concluso gli accordi di cui all'articolo 49 nonché dagli oneri per pubblicazioni, conferenze, tirocini e attività analoghe svolte dall'Autorità.

2. Le spese dell'Autorità comprendono le spese amministrative, infrastrutturali, d'esercizio e relative al personale, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con terzi o al sostegno finanziario di cui all'articolo 36.

3. A tempo opportuno, prima della data di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio di bilancio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione accompagnato da un progetto di tabella dell'organico (12).

4. Le entrate e le spese sono in pareggio (13).

5. Ogni anno il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dai programmi di lavoro provvisori, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 49, entro il 31 marzo (14).

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominata "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea (15).

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato (16).

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità (17).

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza (18).

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto (19).

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(12) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(13) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(14) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(15) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(16) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(17) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(18) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(19) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

 

Articolo 44 (20)

Esecuzione del bilancio dell'Autorità.

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Autorità.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Autorità comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Autorità, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

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(20) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

 

Articolo 45

Diritti percepiti dall'Autorità.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, sentiti l'Autorità, gli Stati membri e le parti interessate, pubblica una relazione sulla possibilità e l'opportunità di presentare una proposta legislativa in base alla procedura di codecisione e in conformità con il trattato per altri servizi forniti dall'Autorità.

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Sezione 6

Disposizioni generali

Articolo 46

Personalità giuridica e privilegi.

1. L'Autorità è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e agire in giudizio.

2. All'Autorità si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

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Articolo 47

Responsabilità.

1. La responsabilità contrattuale dell'Autorità è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Autorità.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Autorità o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Autorità è regolata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell'Autorità.

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Articolo 48

Personale.

1. Il personale dell'Autorità è soggetto alle norme e ai regolamenti che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Nei confronti del proprio personale l'Autorità esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina.

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Articolo 49

Partecipazione di paesi terzi.

Alle attività dell'Autorità possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento.

In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi vengono concordate soluzioni organizzative, relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità di partecipazione di tali paesi alle attività dell'Autorità, comprese disposizioni riguardanti la partecipazione alle reti gestite dall'Autorità, l'inserimento nell'elenco delle organizzazioni competenti alle quali l'Autorità può affidare certi compiti, i contributi finanziari e il personale.

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(omissis)


Dec. 2004/97/CE/Euratom del 13 dicembre 2003
Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione Europea.

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 3 febbraio 2004, n. L 29.

 

I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo,

visto l'articolo 289 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/820/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2000, ha istituito un'Accademia europea di polizia (AEP).

(2) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(3) La decisione 2002/187/GAI del Consiglio ha istituito l'Eurojust.

(4) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

(5) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(6) In base alla proposta presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002, è prevista l'istituzione di un'Agenzia ferroviaria europea (2).

(7) In base alla proposta presentata dalla Commissione l'11 febbraio 2003, è prevista l'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

(8) In base alla proposta presentata dalla Commissione l'8 agosto 2003, è prevista l'istituzione di un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

(9) In base alla proposta presentata dalla Commissione il 29 ottobre 2003, è prevista l'istituzione di un'Agenzia europea delle sostanze chimiche.

(10) Occorre fissare le sedi di questi vari uffici ed agenzie,

decidono:

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(2) Pubblicata nella G.U.C.E. 28 maggio 2002, n. C 126 E.

 

Articolo 1

a) l'Accademia europea di polizia (AEP) ha sede a Bramshill;

b) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha sede a Parma;

c) l'Eurojust ha sede all'Aia;

d) l'Agenzia europea per la sicurezza marittima ha sede a Lisbona;

e) l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha sede a Colonia;

f) l'Agenzia ferroviaria europea ha sede a Lille-Valenciennes;

g) l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ha sede in Grecia, in una città che sarà designata dal governo greco;

h) il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha sede in Svezia, in una città che sarà designata dal governo svedese;

i) l'Agenzia europea delle sostanze chimiche ha sede a Helsinki.

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Articolo 2

La presente decisione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entra in vigore in data odierna.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2003.

S. BERLUSCONI

Il Presidente

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[1]    Il regolamento stabilisce la creazione di 8 gruppi scientifici sugli additivi alimentari, sugli additivi e i prodotti usati nei mangimi, sulla salute dei vegetali e sui prodotti fitosanitari, sugli OGM, sui prodotti dietetici e le allergie, sui pericoli biologici, sui contaminanti della catena alimentare, sulla salute e benessere degli animali.

[2]     Si ricorda che la scelta di Bruxelles come sede provvisoria era stata operata dal Consiglio agricoltura del 21 gennaio 2002, ed era stata motivata dalla volontà di mettere l’AESA in grado di esercitare immediatamente le sue attività.

[3]    Autorizzato alla ratifica con legge 3 maggio 1966, n. 437.

[4]    Detta immunità non verrà applicata nel caso di azione civile promossa da terzi a seguito di danno derivante da incidente automobilistico o causato da natante o aereo. L’Autorità si impegna in ogni caso a stipulare un’assicurazione a copertura di tali eventualità.