XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi - A.C. 5859 | ||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 776 | ||||||
Data: | 13/06/05 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi A.C. 5859
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n. 776
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13 giugno 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: ES0398.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
§ 1. La Convenzione delle Alpi
§ 3. I Protocolli alla Convenzione delle Alpi
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Progetto di legge
§ A.C. 5859 (Governo) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
Iter al Senato
Progetto di legge
§ A.S. 3149, (Governo), Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
Esame in sede referente presso la 3ªCommissione Affari esteri
Seduta del 2 novembre 2004
Seduta del 23 febbraio 2005
Esame in sede consultiva
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 2 novembre 2004
- 2ª Commissione (Giustizia)
Seduta del 3 novembre 2004
- 5ª Commissione (Bilancio)
Seduta del 3 novembre 2004
Seduta del 9 novembre 2004
Seduta del 10 novembre 2004
Seduta del 17 novembre 2004
- 13ª Commissione (Territorio)
Seduta del 2 novembre 2004
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
§ A.S. 3149-A, Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
Discussione in Assemblea
Seduta del 19 maggio 2005
Riferimenti normativi
§ L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7 e 11-ter)
§ L. 14 ottobre 1999, n. 403 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
5859 |
Titolo dell’Accordo |
Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano. |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; Stati esteri; ambiente |
Firma dell’Accordo |
Bolzano, il 13 settembre 2003 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ trasmissione alla Camera |
19 maggio 2005 |
§ annuncio |
23 maggio 2005 |
§ assegnazione |
23 maggio 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VI, VIII e XI |
Oneri finanziari |
Sì |
La Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali d'Europa, e habitat di molte specie animali e vegetali minacciate. E' stata firmata a Salisburgo nel 1991 dai Ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia (29 marzo 1993) e dal Principato di Monaco (20 dicembre 1994). La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in applicazione per il nostro Paese il 27 marzo 2000.
La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate,anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli.
Tutela della popolazione, dell'ambiente e della cultura alpina (art. 2) - La conservazione dell'equilibrio ambientale è considerata strettamente connessa al mantenimento della popolazione residente nelle forme tradizionali di insediamento. Vanno pertanto garantite le necessarie infrastrutture nonché le condizioni economiche che evitino il progressivo spopolamento delle aree alpine, anche attraverso la pianificazione territoriale.
Nello stesso tempo gli insediamenti e lo sviluppo economico vanno resi compatibili con le esigenze di tutela ambientale, riducendo le emissioni inquinanti, a tutela della qualità dell'aria, impiegando tecniche agricole che rispettino il suolo e salvaguardando la qualità delle acque e dei sistemi idrici. La tutela del paesaggio comporta la necessità di proteggere gli ecosistemi locali, al fine di mantenere e ripristinare le caratteristiche del paesaggio alpino.
La Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente. Nel campo turistico, è prevista la limitazione delle attività che danneggiano l'ambiente, anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.
Il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi ed i rischi derivanti dal traffico a livelli tollerabili per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat, favorendo il trasferimento su rotaia in particolare dei trasporti di merci e realizzando infrastrutture adeguate, senza discriminazioni di nazionalità.
Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti.
Cooperazione internazionale (artt. 3 e 4) - Nei settori sopra menzionati, sono previste una serie di attività di cooperazione tecnica, scientifica e giuridica fra i paesi membri, ed in particolare:
attività di ricerca e programmi comuni di monitoraggio finalizzati alla raccolta dei dati scientifici;
scambio di informazioni preventive sulle misure giuridiche e sulle attività economiche riguardanti la regione alpina;
cooperazione fra Stati ed organizzazioni internazionali, anche non governative, per l'efficace attuazione della Convenzione;
informazione regolare ed adeguata dell'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e sulle misure adottate.
Organi della Convenzione (artt. da 5 a 8)- La Convenzione istituisce organi decisionali e ne definisce competenze e funzioni:
la Conferenza delle Parti contraenti è il principale organo decisionale. Si riunisce di norma ogni due anni ed al termine viene stabilita una nuova Presidenza ed una nuova sede. Possono partecipare alla Conferenza, oltre ai rappresentanti delle Parti, le organizzazioni internazionali, nonché le comunità transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. Le organizzazioni non governative possono essere invitate in veste di osservatori.
La Conferenza esamina lo stato di attuazione della Convenzione, ne adotta le modifiche, i Protocolli e gli allegati, decide la costituzione di gruppi di lavoro, delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. Normalmente la Conferenza delibera per consenso, salvo i casi in cui ciò risulti impossibile: in tali occasioni delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti. La Comunità europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti pari a quello degli Stati membri che sono Parti della Convenzione; l'espressione del voto da parte della Comunità non può avvenire quando esercitino il diritto di voto i singoli Stati membri.
Il Comitato permanente, organo esecutivo incaricato di dare attuazione alle delibere della Conferenza, è formato dai delegati delle Parti contraenti. Il Comitato prepara le sessioni della Conferenza e ha potere di proposta.
E' infine prevista la possibilità che la Conferenza deliberi per consenso l'istituzione di un Segretariato permanente.
Clausole giuridiche (artt. da 10 a 14)- Gli articoli finali della Convenzione contengono le clausole di rito sulle procedure di modifica, entrata in vigore, denuncia e notifiche della Convenzione stessa.
La legge 14 ottobre 1999, n. 403, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991", ha delegato al Ministero dell'ambiente l'attuazione della Convenzione. Il Ministero agirà d'intesa con altri Dicasteri interessati a specifici Protocolli attuativi, nonché con la Consulta Stato-regioni dell'arco alpino. Questo organismo, istituito appunto dalla legge 403/1999, include i presidenti (o gli assessori delegati) delle Regioni e Province autonome dell'arco alpino; un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM); due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI); il sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attività culturali, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
La Consulta - alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici -viene convocata periodicamente dalla Conferenza Stato-regioni. Alla Consulta Stato-regioni dell'arco alpino dovranno essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale
I tre Protocolli sulla protezione della natura e del paesaggio, sull’agricoltura di montagna, e su pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile sono stati aperti alla firma il 20 dicembre 1994, nel corso della III Conferenza delle Alpi di Chambéry (Francia).
L’obiettivo principale del Protocollo sulla protezione della natura e del paesaggio consiste nello stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale.
Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l’agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell’ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.
Il Protocollo su pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, capaci di combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate.
Il Protocollo sulle foreste montane, è stato aperto alla firma il 27 febbraio 1996, nel corso della IV Conferenza delle Alpi di Brdo (Slovenia) e, attualmente, non risulta firmato dalla sola Unione europea.
Esso contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico. Nel Protocollo in esame le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché ad apprestare gli strumenti di finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.
I Protocolli sull'energia, la difesa del suolo e il turismo sono stati aperti alla firma il 16 ottobre 1998, nel corso dei lavori della V Conferenza delle Alpi svoltasi a Bled (Slovenia).
Il Protocollo sull'energia mira a migliorare la compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell’energia.
Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale si dovrà dare luogo a un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive.
Il Protocollo sul turismo persegue l’obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell’ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti.
I Protocolli sui trasporti e sulla composizione delle controversie sono stati aperti alla firma il 31 ottobre 2000 nel corso della VI Conferenza delle Alpi di Lucerna.
Il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina. Il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa. Si sostiene inoltre che le esternalità di costo vanno imputate a chi ne è causa, e ciò nel contesto di un tentativo di riduzione del volume complessivo dei trasporti; non meno importante è la previsione del progressivo passaggio a una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale. Un'altra preoccupazione del Protocollo è la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali, speculare a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti.
Il Protocollo sulla composizione delle controversie mira a colmare una lacuna della Convenzione base, che in effetti non ha previsto particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi. Tali controversie dovranno in primis essere risolte mediante consultazioni tra le Parti in disaccordo: qualora ciò non conduca a risultati concreti entro sei mesi, una delle Parti potrà attivare una procedura arbitrale. Il relativo tribunale sarà composto di due membri designati ciascuno dalle due Parti in disaccordo: questi poi nomineranno, d'accordo tra loro, il presidente del collegio. Le Parti, o una di esse, potranno intervenire nella causa, e il tribunale potrà anche indicare eventuali misure cautelari; le Parti agevoleranno il lavoro del tribunale fornendo documenti e permettendo l'audizione di testimoni o esperti. Il lodo motivato del tribunale, che non potrà essere pronunciato più tardi di un anno dalla costituzione dello stesso, è definitivo e vincolante per le Parti.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli alla Convenzione delle Alpi è tuttora in corso di esame presso il Parlamento. Dopo essere stato approvato dal Senato (il 14 novembre 2003) che ne aveva modificato il testo, sopprimendo la lettera i) dell’articolo 1 del testo già approvato dalla Camera, relativa alla ratifica e all’esecuzione del Protocollo trasporti [1], il testo è stato nuovamente emendato dalla Camera che ha provveduto a reinserire la lettera i) soppressa dal Senato. Il disegno di legge si trova quindi ora nuovamente all’esame del Senato (A.S. 1842-B).
La Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, adottata a Merano il 19 novembre 2002 nel corso della VII Conferenza delle Parti, consta di sei paragrafi (contrassegnati dalle lettere da A a G) e di tre allegati.
La Decisione è stata assunta sulla base dell’articolo 9 della Convenzione delle Alpi, che attribuiva alla Conferenza delle Alpi la facoltà di istituire un Segretariato permanente, e dopo che la VI Conferenza delle Alpi (svoltasi a Lucerna il 30 e 31 ottobre 2000), con la decisione 7A ne aveva appunto deliberato la istituzione rinviando le decisioni concernenti la struttura e la sede del Segretariato alla successiva Conferenza delle Parti.
Con la Decisione in esame viene stabilito quindi che la sede del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi è fissata a Innsbruck, mentre a Bolzano viene istituita una sede operativa distaccata dello stesso Segretariato.
La sede di Innsbruck ospiterà il Segretario generale e garantirà la rappresentanza del Segretariato verso l’esterno; la sede di Bolzano, invece, svolgerà funzioni tecnico-operative, tra le quali il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA). La sede di Bolzano sarà finanziata in parte con contributi del Governo italiano e dell’Accademia Europea di Bolzano (EURAC), nei cui locali viene ospitato il Segretariato.
La lettera B della Decisione delinea le funzioni del Segretariato Permanente, composto da un Segretario Generale, un Vice-Segretario generale e da quattro dipendenti, rinviando all’Allegato I, contenente lo Statuto del Segretariato, per una descrizione più dettagliata. Tra i compiti principali, il Segretariato coadiuva le attività degli altri organi della Convenzione delle Alpi e svolge funzioni di supporto all’attuazione della Convenzione (e dei suoi Protocolli) e di coordinamento delle attività di ricerca.
L’Allegato II alla Decisione descrive le procedure di selezione e nomina del Segretario generale, scelto per consenso dalla Conferenza delle Alpi, per una durata in carica massima di sei anni, e del Vice-Segretario generale, nominato, su proposta del Segretario generale, dal Comitato Permanente.
L’Allegato III riporta le modalità di finanziamento del Segretariato permanente (stabilendo per gli anni 2003-2004 un bilancio annuale di 800 mila euro), ne fissa le quote di ripartizione tra gli Stati parte e stabilisce lo stipendio del Segretario Generale.
Conseguentemente alla Decisione VII/2, è stato siglato a Bolzano, il 13 settembre 2003, un Accordo tra l’Italia e il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, finalizzato a definire i privilegi e le immunità della sede operativa di Bolzano.
L’Accordo si compone di un breve Preambolo e di diciotto articoli.
Il Preambolo richiama, tra l’altro, la Convenzione stipulata tra il Ministero dell’Ambiente e l’EURAC (Accademia europea di Bolzano) e la Convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano, il comune di Bolzano, l’EURAC e il Segretariato, entrambe finalizzate ad assicurare il funzionamento della sede operativa attraverso la messa a disposizione di personale, di strumenti e di servizi.
L’Articolo I fornisce le definizioni dei termini utilizzati nell’Accordo.
L’Articolo III, in materia di privilegi e immunità, stabilisce che la sede di Bolzano è inviolabile e che solo il Segretario generale potrà autorizzare l’accesso alla sede ai pubblici funzionari che intendano esercitare la propria pubblica funzione all’interno di tale sede. L’immunità della Sede si estende anche ai beni di proprietà del Segretario generale, ovunque situati, purché siano beni finalizzati all’esercizio delle funzioni del Segretariato. L’Articolo III, inoltre, elenca alcuni casi nei quali il Segretariato potrà rinunciare all’immunità.
Secondo l’Articolo IV, il Segretariato avrà lo status di persona giuridica. L’Articolo V attribuisce al Segretariato l’intera responsabilità delle attività svolte sul piano internazionale, al contempo disobbligando il Governo per atti od omissioni del Segretariato in questo settore.
L’Articolo VI, sulle agevolazioni finanziarie, detta norme circa la libertà da restrizioni valutarie sui fondi del Segretariato e l’esenzione da dazi doganali e da imposte su merci e materiali importati o esportati dal Segretariato, nonché sui suoi beni.
Il Governo italiano sarà informato sul personale assegnato alla Sede di Bolzano, secondo l’Articolo VII.
L’Articolo VIII elenca le immunità di cui godranno nel territorio italiano i membri del personale del Segretariato e gli Esperti nominati dal Segretario generale, nonché i privilegi e le immunità attribuiti al personale e agli Esperti che non sono cittadini italiani o non sono residenti permanenti in Italia.
L’Articolo IX elenca le immunità di cui il Segretario generale gode, distinguendo i casi in cui egli sia, ovvero non sia, cittadino italiano.
L’Articolo X chiarisce che i privilegi e le immunità concessi ai membri del Segretariato, che dovranno comunque rispettare la legislazione italiana, hanno la sola finalità di assicurare l’autonomia del Segretariato stesso.
L’Articolo XIV affida la composizione delle controversie circa l’applicazione dell’Accordo ad un tribunale arbitrale, qualora non sia possibile raggiungere una soluzione per via negoziale.
Gli Articoli XVI, XVII e XVIII contengono le clausole finali relative all’entrata in vigore, alla revisione, alla denuncia e alla durata, che è legata alla permanenza della sede a Bolzano.
Il provvedimento in esame - che mira alla ratifica della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, adottata a Merano il 19 novembre 2002, e dell’Accordo tra l’Italia e il Segretariato permanente relativo alla sede operativa di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 – si compone di quattro articoli.
I primi due articoli autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l’esecuzione della Decisione VII/2 e dell’Accordo citati.
L’articolo 3 quantifica l’onere del provvedimento, valutato in 489.060 euro annui a decorrere dal 2005 [2]e ne individua la relativa copertura finanziaria nella proiezione dello stanziamento a carico della UPB "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il comma 2 dell’articolo 3, come modificato dal Senato, prevede che il Ministro dell'economia monitori l'attuazione del presente articolo, ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente (come previsto dall'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2). A tali eventuali maggiori oneri è previsto che si faccia fronte con apposita legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Al Ministro dell’economia è inoltre affidato il compito di trasmettere al Parlamento gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
Il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, prevede infatti, tra l’altro, che,qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze che ha l’obbligo di riferire al Parlamento ed assumere le conseguenti iniziative legislative.
L’articolo 7, secondo comma, punto 2) della legge n. 468/1978 cit. prevede che il Ministro del tesoro possa, con proprio decreto, trasferire somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, necessarie ad aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l’accertamento e la riscossione delle entrate.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica presentato al Senato (A.S. 3149) precisava che tali oneri sono da ricondurre sostanzialmente al contributo per il finanziamento della sede di Innsbruck (Allegato III alla Decisione), al contributo per il finanziamento di una quota del bilancio della sede di Bolzano (Decisione VII/2, par. A) e al finanziamento delle agevolazioni finanziarie previste dall’Accordo di sede (articoli VI, VIII e IX) in favore dell’ufficio di Bolzano. La relazione tecnica afferma inoltre che l’onere a carico del bilancio dello Stato di 489.060 euro annui è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge di ratifica presentato al Senato (A.S. 3149) era altresì accompagnato da una Analisi tecnico-normativa e da una Analisi di impatto della regolamentazione.
N. 5859
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 19 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3149) presentato dal ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il ministro dell'interno (PISANU) con il ministro della giustizia (CASTELLI) con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) con il ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI) e con il ministro delle comunicazioni (GASPARRI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 maggio 2005
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003. Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso. Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3149
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell’interno (PISANU) col Ministro della giustizia (CASTELLI) col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO) col Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI) e col Ministro delle comunicazioni (GASPARRI)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2004
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Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge reca la ratifica della Decisione VII/2 adottata dai Ministri dell’ambiente dei Paesi dell’Arco alpino, Parti della Convenzione per la protezione delle Alpi, nel corso della VII Conferenza delle Alpi (Merano, 19 novembre 2002), e dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, firmato a Bolzano il 13 settembre 2003.
A) Esame del contenuto della decisione VII/2
Con la Decisione VII/2, adottata in conformità a quanto stabilito dall’articolo 9 della Convenzione per la protezione delle Alpi e dalla decisione 7A della VI Conferenza delle Alpi, la VII Conferenza delle Alpi ha deliberato:
– l’istituzione della sede di Innsbruck come sede del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi;
– l’istituzione della sede Bolzano come sede distaccata operativa del Segretariato permanente.
La sede di Innsbruck, secondo quanto disposto dalla stessa Decisione VII/2, dovrà in particolare svolgere le seguenti funzioni:
– rappresentare il Segretariato della Convenzione verso l’esterno;
– intrattenere le pubbliche relazioni del caso;
– supportare politicamente e tecnicamente la Presidenza di turno della Convenzione.
La sede di Bolzano, invece, sarà tenuta prevalentemente all’espletamento delle attività di natura tecnico-operativa, quali quelle inerenti al:
– funzionamento e direzione del Sistema di osservazione ed informazione delle Alpi (SOIA);
– coordinamento delle attività di ricerca alpina;
– interpretariato delle riunioni ricadenti nell’ambito della Convenzione e traduzione dei documenti nelle quattro lingue ufficiali della Convenzione (francese, italiano, tedesco, sloveno).
La Decisione VII/2 ed il conseguente Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano nascono nell’ambito della Convenzione per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 da tutti gli Stati dell’Arco alpino e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403.
La Convenzione è entrata in vigore il 9 marzo 1995 ed ha come obiettivo quello della salvaguardia a lungo termine dell’ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i princìpi cui dovrà ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell’Arco alpino.
Organo esecutivo della Convenzione e della Conferenza delle Parti contraenti è il Comitato permanente, formato dai delegati delle Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione.
Organo decisionale della Convenzione è la Conferenza delle Alpi (ossia dei Ministri dell’ambiente), che si riunisce in via ordinaria ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la Presidenza di turno della Convenzione. In data 30 ottobre 2000, la VI Conferenza delle Alpi ha deliberato (con la decisione 7A su indicata) l’avvio della procedura necessaria all’istituzione del Segretariato permanente della Convenzione, così come previsto dall’articolo 9 della stessa.
Fu deciso, al riguardo, che ogni Stato contraente avrebbe provveduto a selezionare a livello nazionale le candidature presentate dai propri comuni per ospitare la sede del Segretariato e, successivamente, i candidati «vincitori» di ogni Paese dell’Arco alpino interessato (non più di un candidato per Paese), sarebbero stati giudicati dalla VII Conferenza delle Alpi.
L’Italia, a seguito del bando nazionale di selezione emanato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 19 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, è riuscita ad individuare nella città di Bolzano, nei locali dell’Accademia europea (EURAC), la miglior sede nazionale da candidare alla selezione finale per ospitare il Segretariato permanente della Convenzione.
Nel corso della VII Conferenza delle Alpi, tenutasi a Merano il 19 novembre 2002 sotto Presidenza italiana, i Ministri dell’ambiente dei Paesi dell’Arco alpino deliberarono l’istituzione ad Innsbruck della sede del Segretariato permanente della Convenzione ed a Bolzano della sede operativa distaccata, con il compito di svolgere le attività precedentemente indicate.
Sulla base della Decisione VII/2, le attività della sede di Innsbruck dovranno essere coperte da tutti gli Stati contraenti della Convenzione sulla base di un budget che l’organo decisionale dovrà approvare ogni due anni (ad esclusione del primo, che è stato già approvata dalla VII Conferenza delle Alpi) e sulla base di determinati indici concordati, mentre le attività della sede di Bolzano saranno garantite anche mediante un particolare impegno economico da parte del Governo della Repubblica italiana e un supporto tecnico-scientifico dell’EURAC.
In quella sede, alla lettera A della Decisione VII/2, l’Italia si è impegnata a garantire parte dei finanziamenti necessari alla sede di Bolzano, mentre dall’Allegato III risulta il contributo delle Parti contraenti e dell’Italia, necessario a finanziare le spese del Segretariato permanente di Innsbruck; dall’Allegato IV della stessa Decisione si evince, inoltre, che l’Italia si è impegnata a finanziare un esperto, designato dalla Slovenia, che opererà a Bolzano.
Nella stessa Decisione VII/2 adottata dalla VII Conferenza delle Alpi, sono riportate infatti, oltre alle disposizioni concernenti la sede e le funzioni del Segretariato, le disposizioni relative ai privilegi ed alle immunità, alla nomina del segretariato generale, del vice-segretario e del segretario ad interim, anche le disposizioni relative ai finanziamenti.
Sulla base di quanto sopra, in data 13 settembre 2003, è stata firmata anche una Convenzione relativa alle condizioni per la messa a disposizione di locali, strumenti e servizi in favore della sede operativa distaccata di Bolzano, tra la provincia autonoma di Bolzano, il comune di Bolzano e l’Accademia europea di Bolzano (EURAC) e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi.
B) Esame dell’articolato dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano
L’Accordo in esame è stato sottoscritto a Bolzano, in data 13 settembre 2003, fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Segretario generale della Convenzione delle Alpi, in occasione dell’inaugurazione della sede di Bolzano, quale sede distaccata ed operativa del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi (ubicato in Innsbruck).
Per il Governo della Repubblica italiana ha firmato, il Ministro degli affari esteri onorevole Franco Frattini, mentre per il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi ha firmato il Segretario generale ad interim, signor Noel Lebel.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno notificate l’avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti per ratificare l’Accordo stesso.
L’Accordo durerà per il tutto il lasso di tempo in cui la sede distaccata del Segretariato permanente avrà luogo in Bolzano.
Dall’esame dell’articolato dell’Accordo in esame si evince sostanzialmente che:
Articolo II (Sede operativa di Bolzano)
Conformemente alla decisione VII adottata dalla VII Conferenza delle Alpi, il Segretariato avrà la propria sede operativa in Bolzano.
La sede di Bolzano ha a disposizione locali, strumenti e mezzi in conformità a quanto stabilito nella Convenzione stipulata fra la provincia autonoma di Bolzano, il comune di Bolzano, l’Accademia europea di Bolzano ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi in data 13 settembre 2003.
Articolo III (Privilegi ed immunità)
La sede di Bolzano sarà inviolabile.
Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana potrà accedere alla sede di Bolzano per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Segretario generale o di un suo delegato. In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell’esercizio dell’attività ufficiale del Segretariato, il consenso di accesso alla sede di Bolzano sarà considerato presunto.
Il segretario generale impedirà che la sede di Bolzano divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della libertà personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro Paese.
I beni di proprietà del Segretariato ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra misura esecutiva o amministrativa, sempre che i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Segretariato.
Il Segretariato non godrà dell’immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all’immunità nei seguenti casi particolari:
(i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto del, Segretariato ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
(ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale, senza la clausola arbitrale di cui all’articolo XIII;
(iii) in relazione all’esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell’articolo XIII del presente Accordo;
(iv) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Segretariato.
Articolo IV (Status giuridico)
Il Segretariato godrà della personalità giuridica, ed in particolare avrà la capacità di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne, e di stare in giudizio.
Articolo V (Responsabilità)
Circa la responsabilità internazionale il Governo non incorrerà in alcun tipo di responsabilità internazionale per atti o omissioni del Segretariato o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avrà diritto di fare ricorso contro il Segretariato.
Circa l’assicurazione per responsabilità, il Segretariato dovrà disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilità ai sensi del presente Accordo.
Articolo VI (Agevolazioni finanziarie)
Circa la libertà dalle restrizioni valutarie, il Segretariato potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potrà disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui alle decisioni della Conferenza delle Alpi, e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
Circa le disposizioni doganali e imposizione fiscale, le merci e i materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Segretariato e necessari per la creazione e la gestione della sede di Bolzano, e per l’esercizio delle attività ufficiali dello stesso, saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull’importazione o sull’esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi.
Circa le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le Autorità italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore, al momento della cessione, ed i tassi in vigore a quel momento.
Il Segretariato, le sue proprietà ed i suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette ed i dazi imposti da Stato, regioni, province e comuni.
Il Segretariato godrà della non imponibilità sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attività istituzionale ed all’esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.
Articolo VII (Notifica delle nomine)
Il Segretariato informerà, inviando una lista al Governo italiano, il personale ad esso assegnato in Italia.
Il Segretariato potrà impiegare personale solo previo accertamento che lo stesso non si trovi nel nostro Paese in violazione delle leggi in materia di immigrazione.
Articolo VIII (Membri del personale)
I membri del personale del Segretariato, nonché gli esperti di cui all’articolo I, lettera k), godranno nel territorio italiano, dal momento del loro reclutamento:
(i) di immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Questa esenzione non si applica alle controversie di lavoro che potranno sorgere tra il Segretariato ed i membri del personale.
I membri del personale e gli esperti, che non sono cittadini italiani o non sono residenti permanenti in Italia, godranno, dal momento del loro reclutamento, dei seguenti privilegi ed immunità:
(i) esenzione, per se stessi, per i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri. Su richiesta del Segretariato, ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale, che sono residenti in Italia, sarà accordata la possibilità di assumere un impiego in Italia;
(ii) immunità dall’arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;
(iii) stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformità alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche;
(iv) stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico;
(v) diritto di importare in esenzione fiscale, franco dogana e senza altre imposizioni, restrizioni o limitazioni alle importazioni del loro mobilio e di altri effetti, ivi compresa una automobile entro sei mesi dalla loro prima assunzione in Italia, in uno o più invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione fiscale i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi articoli;
(vi) esenzione dalle imposte dirette sui salari ed emolumenti corrisposti dal Segretariato;
(vii) l’immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato, comunque, si impegna a stipulare un’assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le esenzioni ai sensi del presente Accordo non si applicheranno agli oneri ed ai dazi che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.
Gli esperti, i rappresentanti degli Stati membri, nonché, i dipendenti del Segretariato impiegati presso la sede di Innsbruck, in missione sul territorio italiano per il Segretariato, godranno dei privilegi e delle immunità di cui ai paragrafi (a) (i), (b) (i) (ii) e (iii).
I privilegi e le immunità previsti nel presente Accordo non si applicheranno al personale localmente reclutato per servizi interni del Segretariato.
Ogni anno il Segretariato comunicherà al Governo la lista dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicheranno le disposizioni del presente Accordo.
Articolo IX (Segretario generale)
Il Segretario generale godrà, nel territorio della Repubblica italiana, dal momento della sua nomina, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente.
Il Segretario generale che non sia cittadino italiano o che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina godrà, oltre della immunità prevista alla lettera (a), delle seguenti immunità e privilegi:
(i) immunità dall’arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;
(ii) immunità dall’ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
(iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;
(iv) esenzione, per lui e per i familiari conviventi a carico, dalle misure restrittive relative all’immigrazione;
(v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri del personale delle missioni diplomatiche di rango equivalente.
Il Segretario generale, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, godrà, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunità prevista alla lettera (a) dei seguenti privilegi ed immunità:
(i) immunità dall’arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;
(ii) immunità, dall’ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
(iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;
(iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, però, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.
L’immunità dalla giurisdizione non si applicherà in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato, comunque, si impegna a stipulare un’assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
I privilegi e le immunità di cui sopra saranno accordate al membro del personale che sostituirà il Segretario generale in sua assenza.
Articolo X (Oggetto dei previlegi e delle immunità)
Fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunità avranno l’obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.
Il Segretariato avrà il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità quando dovesse ritenere che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Segretariato.
Articolo XII (Sicurezza sociale)
Nella misura in cui il Segretariato gestisca un sistema di sicurezza sociale, o nel caso in cui un membro del personale o un esperto, decida di avvalersi di altro sistema di sicurezza sociale, il Segretariato, il suo Segretario generale ed i membri del personale, e gli esperti saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità italiane per la sicurezza sociale. Un accordo ad hoc sarà concluso tra il Governo ed il Segretariato al fine di formalizzare tale esenzione.
Articolo XIV (Composizione delle controversie)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Segretariato ed il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri così designati eleggeranno un terzo arbitro che fungerà da presidente del tribunale.
Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sarà applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del seconda arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà il quorum e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fa le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata sulla stessa base di quella dei giudici ad hoc della Corte internazionale di giustizia ai sensi dell’articolo 32 del proprio Statuto.
Relazione tecnica
L’attuazione dell’Accordo di sede fra l’Italia ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi (ratificata ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403) prevede, da parte italiana, il finanziamento del Segretariato permanente di Innsbruck, nonché la costituzione della sede distaccata di Bolzano. I relativi oneri sono connessi alle sotto indicate decisioni adottate dai Paesi contraenti:
– la decisione VII/2 della Conferenza delle Parti contraenti, tenuta nel novembre del 2002, prevede l’istituzione della sede del Segretariato permanente ad Innsbruck, con contemporanea costituzione della sede distaccata in Bolzano. A seguito dell’Accordo raggiunto con la provincia, il comune e l’Accademia europea di Bolzano (EURAC), vengono posti a disposizione, in via gratuita, i locali e le attrezzature necessarie al funzionamento di detto Ufficio (articolo II della Convenzione tra gli indicati Enti);
– l’allegato III della decisione VII/2 prevede, da parte italiana, l’apporto di un contributo per finanziare le spese del Segretariato permanente di Innsbruck, sulla base degli indici da correlare al prodotto interno lordo (PIL), alla superficie ed alla popolazione alpina dell’Italia; viene altresì prevista una quota fissa, stabilita nella misura del 10 per cento sul totale del bilancio approvato;
i relativi oneri vengono così suddivisi:
per il funzionamento del Segretariato di Innsbruck, il cui personale è composto da un Segretario generale, da un vice Segretario, da n. 4 dipendenti e dalla eventuale collaborazione di esperti (allegato I, articolo 2), viene fissato un importo di euro 800.000 quale limite di spesa per il bilancio amministrativo per gli anni 2005 e 2006 (allegato III, articolo 1).
La quota a carico dell’Italia per il biennio 2005-2006 viene così quantificata:
euro 800.000 x 26,5 per cento (quota contributiva assegnata all’Italia) = euro 212.000;
la decisione VII/2, parte A relativa alla sede e l’allegato 4 prevedono, inoltre, un contributo dell’Italia per assicurare il finanziamento di una quota del bilancio amministrativo dell’Ufficio distaccato di Bolzano.
In particolare, sulla base dell’Accordo intervenuto tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con l’Accademia europea di Bolzano (EURAC), è stato convenuto che una quota delle spese amministrative del personale, quantificata in euro 185.000, resta a carico dell’Italia, mentre la rimanente parte, prevista in euro 111.000, viene sostenuta dall’EURAC, mediante il contributo del proprio bilancio operativo.
Pertanto la indicata spesa viene così suddivisa:
utilizzo di n. 2 esperti plurilingue per 12 mesi:
euro 3.000 x 2 persone x 12 mesi euro 72.000
utilizzo di un dipendente plurilingue per l’Ufficio di segreteria per 12 mesi:
euro 2.667 x 1 persona x 12 mesi » 32.000
utilizzo di un collaboratore a tempo parziale per 12 mesi:
euro 1.667 x 1 persona x 12 mesi » 20.000
quota per il funzionamento del sito della rete informatica della Convenzione » 30.000
onere per lo svolgimento delle riunioni » 11.000
quota spese per traduzione dei documenti nelle quattro lingue ufficiali
» 10.000
contributo per le altre spese di gestione » 10.000
Totale onere . . . euro 185.000
Le disposizioni relative alle agevolazioni finanziarie (articoli 6, 8, 9 dell’Accordo di sede) in favore dell’Ufficio operativo di Bolzano e del personale, comportano minori entrate per il bilancio dello Stato; infatti, viene prevista una perdita di gettito per euro 92.060, così suddivisa:
mancato introito per Irpef su un importo di euro 124.000 per gli stipendi lordi annui di n. 2 dipendenti e n. 2 esperti (allegato I, articolo 2) euro 46.000
mancato gettito IRAP (72.000 x 4,25 per cento) » 3.060
mancato gettito IVA (acquisti non imponibili euro 150.000 x 15 per cento = euro 22.500 + euro 20.500 per IVA sulla importazione di auto nuova, mobilio ed altri effetti da parte del personale ed esperti = euro 43.000) » 43.000
Totale onere . . . euro 92.060
Riepilogo onere totale: euro 212.000 + 185.000 + 92.060 = 489.060.
Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, è di euro 489.060 annui a decorrere dall’anno 2005.
Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al contributo al Segretariato permanente di Innsbruck alla partecipazione finanziaria per le attività e per il personale dell’Ufficio distaccato di Bolzano, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.
Peraltro, si rappresenta che, qualora si verifichi la possibilità che la Conferenza delle Parti contraenti decida negli anni successivi una eventuale revisione della percentuale contributiva a carico dell’Italia, ovvero un ampliamento delle attività del bilancio amministrativo, in tale ipotesi, la conseguente maggiore spesa viene finanziata con il ricorso alla applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Analisi tecnico-normativa
a) Necessità dell’intervento normativo
La ratifica della Decisione VII/2 e dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla sede operativa distaccata di Bolzano è necessaria per permettere all’Italia di assolvere gli impegni finanziari assunti nel corso della VII Conferenza delle Alpi, finalizzati appunto a finanziare il budget annuale del Segretariato permanente della Convenzione, e per rendere effettiva l’istituzione e il funzionamento della sede distaccata di Bolzano.
b) Analisi del quadro normativo
L’Italia ha ratificato la Convenzione per la protezione delle Alpi (fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991) con legge 14 ottobre 1999, n. 403.
Successivamente, l’Italia ha avviato la ratifica congiunta di nove Protocolli adottati sotto la Convenzione: il disegno di legge per la ratifica dei nove Protocolli in parola è attualmente all’esame in terza lettura presso la Camera dei deputati (Atto Camera 2381-C).
c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti
L’Atto in parola attua semplicemente quanto già ipotizzato e stabilito dall’articolo 9 della Convenzione delle Alpi, trattato internazionale a carattere intersettoriale.
Occorre tuttavia tener conto che dovrà essere garantito il rispetto e l’effettiva osservanza di quanto previsto e stabilito dall’Accordo di sede in parola, e soprattutto di quanto previsto dall’articolo IV, relativamente allo status giuridico del Segretariato, dall’articolo V, in relazione alla responsabilità, all’articolo VI, concernente le agevolazioni finanziarie da concedere, ed all’articolo X, riguardante privilegi e immunità da riconoscere.
d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario
Nel contenuto della Decisione VII/2 ed in quello dell’Accordo stipulato fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla sede operativa, distaccata di Bolzano, non si rilevano aspetti di compatibilità con l’ordinamento comunitario.
Si fa inoltre presente che la Commissione europea è Parte contraente della Convenzione delle Alpi e che a riguardo non ha avuto nulla da obiettare nel corso degli incontri preparatori (Comitato permanente) che hanno portato all’adozione della Decisione e dell’Accordo di cui trattasi.
e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale
Il presente disegno di legge, prendendo atto del mutato quadro costituzionale conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione e all’entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», non contempla la possibilità di demandare l’attuazione e l’esecuzione della Decisione e dell’Accordo, di cui si richiede la ratifica, alle regioni.
Si fa presente, al riguardo, che gli atti da ratificare implicano un’attuazione a carattere meramente economico-finanziario, laddove l’autorità competente per l’attuazione della Convenzione e delle decisioni adottate dall’organo decisionale della stessa Convenzione è stata individuata, dalla legge n. 403 del 1999, nel Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (che deve agire d’intesa con i Ministeri interessati solamente nei casi previsti dai Protocolli attuativi della Convenzione) e, limitatamente a determinati compiti individuati nell’articolo 3 della stessa legge, alla Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino, quale organo deputato, principalmente, ad individuare le regioni dell’Arco alpino (regioni alpine) e le altre autorità competenti a dare attuazione alla Convenzione (ed ai suoi Protocolli).
Per questo fine, la Consulta Stato-Regioni, che raccoglie dentro la sua stessa struttura tutti i livelli delle amministrazioni territoriali coinvolte nel processo di attuazione della Convenzione, non ha manifestato il suo dissenso.
Merita di essere ricordato, al riguardo che la Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino si compone di rappresentanti delle amministrazioni centrali, nelle persone delegate dai Ministeri interessati, delle amministrazioni regionali (delegati di tutti le regioni e le province autonome alpine e delegati della Conferenza dei Presidenti delle regione e delle province autonome) e delle amministrazioni locali, delegati dell’Unione nazionale dei comuni e delle comunità ed enti montani (UNCEM), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI).
Analisi dell’impatto della Regolamentazione (AIR)
a) Ambito dell’intervento
L’Amministrazione italiana deputata in via prioritaria all’attuazione del trattato è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in qualità di autorità incaricata, a tale fine, dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi).
b) Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi
Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica.
c) Valutazione dell’esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni
Per quanto concerne l’impatto organizzativo, si ritiene che questo possa essere fronteggiato dall’Amministrazione competente e dalle altre amministrazioni senza dover ricorrere a modelli organizzativi specifici, salvo eventuali azioni atte migliorare la distribuzione delle risorse umane, idonee a rendere più efficace l’attività istituzionale necessaria.
d) Valutazione dell’eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti
Al fine di attuare tutti gli impegni previsti nella decisione e nell’accordo di sede, si ritiene di poter farvi fronte solamente assicurando la necessaria copertura finanziaria alla sede centrale di Innsbruck del Segretariato permanente ed alla sede operativa distaccata di Bolzano.
e) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti
Circa i destinatari, si ritiene che i destinatari diretti siano, innanzitutto, le amministrazioni centrali, quindi la provincia autonoma di Bolzano, il comune di Bolzano, nonché l’Accademia europea di Bolzano (EURAC).
Indirettamente, invece, sono interessate all’atto proposto tutte le regioni e le province autonome dell’Arco alpino, insieme con tutta la popolazione italiana, ed in particolar modo con la popolazione delle regioni e delle province autonome alpine e delle amministrazioni territoriali locali.
Pertanto, l’impatto sui destinatari e la tutela dei loro interessi economici non produrrà squilibrio alcuno, in quanto le misure da adottare sono finalizzate, in generale, alla salvaguardia ed alla protezione di tutta l’area geografica alpina e del suo ecosistema.
DISEGNO DI LEGGE (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo XVI dell’Accordo stesso. (Copertura finanziaria) 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(omissis)
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Esame in sede referente presso la 3ªCommissione Affari esteri
AFFARI ESTERI (3a)
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004
207a Seduta
Presidenza del Presidente
PROVERA
I nterviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.
IN SEDE REFERENTE
(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell' ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP) evidenziando che con il presente disegno di legge si intende procedere alla ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell' ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, peraltro già ratificata dal Parlamento.
Con il disegno di legge si provvede altresì a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.
Rileva come si tratti di due differenti atti: con la Decisione si è deliberata l'istituzione della sede di Innsbruck come località che ospiterà il Segretariato permanente della Convenzione, individuando in Bolzano la sede distaccata operativa del segretariato permanente. Quest'ultima sede sarà chiamata a svolgere funzioni di coordinamento delle attività di ricerca alpina e ad espletare funzioni di interpretariato delle riunioni ricadenti nell'ambito della Convenzione e traduzione dei documenti nelle quattro lingue ufficiali della Convenzione che sono il francese, l'italiano, il tedesco e lo sloveno. La sede di Bolzano sarà dislocata nei locali dell'Accademia europea (EURAC) e, in proposito, sottolinea che le risorse per l'attività della sede di Bolzano saranno garantite mediante un particolare impegno economico da parte del Governo italiano, nonché avvalendosi del supporto tecnico della stessa EURAC.
Il secondo atto oggetto di ratifica con il disegno di legge è, invece, l'Accordo tra il Governo italiano da una parte ed il Segretario generale della Convenzione delle Alpi dall'altra, in occasione dell'inaugurazione della stessa sede di Bolzano. Esso attiene, tra l'altro, alla dotazione di mezzi della sede operativa di Bolzano; ai privilegi ed alle immunità della stessa sede; allo status giuridico e ad i poteri di spendita del nomen da parte del Segretario generale; allo status dei membri del personale del Segretariato medesimo; infine, regola il regime dei privilegi dello stesso Segretariato e le immunità di cui gode.
Si tratta, in sostanza, di un accordo di sede volto a rendere funzionale la sede di Bolzano e, più in generale, a rendere operativa nel nostro ordinamento interno un accordo essenziale perché la medesima sede di Bolzano possa espletare le proprie funzioni. Ribadisce, infine, l'importanza della stessa Convenzione delle Alpi che si prefigge di garantire una protezione ed una tutela all'intero patrimonio sociale, economico ed ambientale dell'arco alpino.
Ha la parola il senatore ANDREOTTI (Aut) rilevando come l’accordo in ratifica possa senz’altro favorire una sempre maggiore comunità di intenti positiva, tra l’altro, per lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Austria e Italia, le quali, come noto, nel 1946 vissero momenti di tensione per la questione del confine territoriale del Trentino Alto Adige.
Il sottosegretario BACCINI auspica la pronta ratifica dell’accordo anche dovendosi prendere atto che l’Austria ha già provveduto a dare copertura giuridica alle intese circa l’istituzione e l’avvio dell’attività della sede del Segretariato ad Innsbruck.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI ESTERI (3a)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005
224a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.
IN SEDE REFERENTE
(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell' ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche' dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 novembre 2004.
Prende la parola il relatore presidente PROVERA (LP) evidenziando come, in seguito ad un parere espresso dalla Commissione bilancio e volto a correggere parzialmente l’articolo 3 del disegno di legge relativo alla copertura finanziaria, ritenga opportuno avanzare la proposta emendativa 3.1 che passa ad illustrare.
Verificata la presenza del numero legale è posto ai voti l’emendamento 3.1 che risulta quindi approvato.
La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame come emendato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI' 2 NOVEMBRE 2004
205a Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri Gagliardi.
(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell' ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche' dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAGNALBO' (AN) illustra il disegno di legge in titolo di ratifica della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi, con la quale si prevede l’istituzione della sede del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi in Innsbruck e della sede distaccata operativa in Bolzano, nonché a disciplinare le rispettive competenze. Non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.
Conviene la Sottocommissione.
GIUSTIZIA (2a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI' 3 NOVEMBRE 2004
125a Seduta
(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003: parere di nulla osta.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE 2004
386a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Contento.
(omissis)
(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell' ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore FERRARA (FI), dopo aver premesso che il disegno di legge in esame è corredato di relazione tecnica, in merito agli oneri conseguenti all’istituzione presso Bolzano della Sede operativa del Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, posto che l’Allegato IV della citata Decisione VII/2 pone a carico dell’Italia gli oneri relativi all’esperto designato dalla Slovenia per la Sede di Bolzano, comunica che occorre acquisire conferma che tali oneri siano ricompresi nella spesa dei due esperti previsti dalla relazione tecnica per la suddetta sede.
Segnala che occorre inoltre valutare l’opportunità di acquisire ulteriori elementi informativi circa la quantificazione, indicata nella relazione tecnica, delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fiscali stabilite dagli articoli VI, VIII e IX dell’Accordo di sede in favore dell’Ufficio operativo di Bolzano e del relativo personale, con particolare riferimento agli stipendi di esperti e dipendenti utilizzati come base per il calcolo, che sembrano non coincidere con gli omologhi stipendi indicati tra le spese dirette per il personale. Rileva poi che la quantificazione degli oneri di cui all’articolo 3, comma 1, viene configurata come previsione di spesa ed accompagnata al comma 2 da un’apposita clausola di salvaguardia, con la procedura di monitoraggio ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, e la possibilità di attingere al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468. Al riguardo, segnala l’esigenza di valutare se tale forma di copertura sia compatibile, oltre che con la quota di oneri connessa a diritti soggettivi (ad esempio stipendi del personale), anche con le finalità indicate dalla relazione tecnica, che destina specificamente tale meccanismo a finanziare la maggiore spesa per il Segretariato permanente che dovesse derivare, negli anni successivi, dalla decisione della Conferenza delle Alpi circa un’eventuale revisione della percentuale contributiva a carico dell’Italia, ovvero circa un ampliamento delle attività del bilancio amministrativo. Il citato meccanismo della clausola di salvaguardia, infatti (che viene ordinariamente destinato a compensare le eventuali eccedenze di spesa che dovessero verificarsi in relazione ad oneri di carattere inderogabile, il cui andamento sia soggetto ad oscillazioni non esattamente prevedibili, quali ad esempio variazioni del tasso di cambio), nella fattispecie in esame potrebbe configurare una sorta di copertura automatica (a valere in definitiva sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine), di tutti gli eventuali incrementi di spesa per il bilancio del Segretariato permanente decisi dalla Conferenza delle Alpi a carico dell’Italia, ivi inclusa l’adozione di una diversa ripartizione delle quote di partecipazione.
Infine, con riferimento alla clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, che pone l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento, a decorrere dal 2005, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006, rileva che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi a decorrere dal 2005 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, comunica che occorre valutare se l’approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall’esercizio finanziario 2005.
Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2004
388a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell' ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 novembre scorso.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al provvedimento in titolo, fa presente, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare, salvo rappresentare l’esigenza di aggiornare la clausola finanziaria di cui all’articolo 3, posticipando la decorrenza dell’onere e della relativa copertura a partire dal 2005, con riferimento al nuovo bilancio triennale 2005-2007. Fa presente, inoltre, che l’approvazione del provvedimento in esame resta subordinata alla preventiva approvazione del disegno di legge finanziaria 2005 negli attuali termini, per quanto concerne l’accantonamento del fondo speciale ivi richiamato ai fini della copertura.
In ordine ai chiarimenti richiesti nell’esposizione del relatore, conferma che gli oneri relativi all’esperto designato dalla Slovenia per la sede di Bolzano sono ricompresi nella spesa prevista per i due esperti, come indicato nella relazione tecnica. Precisa, altresì, che il mancato introito per l’IRPEF è stato calcolato sulla base degli stipendi annui lordi che dovranno essere corrisposti a 2 esperti plurilingue e a 2 dipendenti, di cui uno come plurilingue per l’Ufficio di segreteria e l’altro come collaboratore a tempo parziale, per un importo complessivo di 124.000 euro, come pure indicato nella relazione tecnica.
Ritiene, inoltre, che la forma di copertura finanziaria adottata per il provvedimento in esame, con la previsione della clausola di salvaguardia ai sensi del comma 7 dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, sia idonea allo scopo, in quanto gli eventuali scostamenti, al momento non prevedibili, rispetto alle attuali previsioni di spesa, non sono automatici ma potranno essere riconosciuti solo in seguito a decisioni inderogabili assunte in seno al Comitato permanente ed approvate dalle delegazioni degli stati membri durante la Conferenza della Alpi, che discute ed approva, con le regole e le maggioranze previste dall’Accordo istitutivo, il bilancio, nonché ogni eventuale variazione nelle quote di contribuzione nazionale.
Il senatore MORANDO (DS-U) sottolinea il disappunto per la formulazione impropria della clausola di salvaguardia illustrata dal relatore. Si assiste, infatti, al riguardo, ad uno stravolgimento del fine per il quale la clausola di salvaguardia è stata concepita, ossia assicurare la definizione di uno strumento preventivo di copertura di eventuali eccedenze di spesa. Nel caso in esame, al contrario, essa viene posta per assicurare, in sostanza, la copertura di spese non preventivate a valere su risorse di bilancio quali il fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Il senatore CADDEO (DS-U) si unisce alle osservazioni del senatore Morando segnalando che le disposizioni in esame costituiscono una sorta di programmazione a priori di eccedenze di spesa analoghe a quelle evidenziate nel corso dell’esame dei documenti di bilancio. Si tratta di una prassi che accentua quel preoccupante processo che si riscontra nella definizione e nella gestione degli strumenti di bilancio per cui, a fronte di una maggiore flessibilità, emerge una progressiva perdita della capacità di controllo del Parlamento.
Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame al fine di approfondire sia i profili connessi alla concomitanza dell’esame del disegno di legge con la sessione di bilancio presso l’altro ramo del Parlamento, sia quelle correlate alla formulazione della clausola di salvaguardia.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004
389a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2
della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per
la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002
dai Ministri dell' ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima,
nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato
permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata
di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
(Parere
alla 3a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende
l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il
presidente AZZOLLINI in ordine ai rilievi emersi nella precedente seduta in
merito alla clausola di salvaguardia che correda il disegno di legge in esame,
osserva che la relativa relazione tecnica prevede espressamente la possibilità
di intervento del fondo di riserva per le spese obbligatorie anche nel caso di
eccedenze correlate ad un ampliamento del bilancio del segretariato
internazionale, istituito in base all’accordo oggetto del provvedimento in
esame, ovvero in caso di eventuale revisione della percentuale contributiva a
carico dell’Italia.
Sottolinea,
pertanto, l’esigenza di approfondire ulteriormente i profili finanziari del
provvedimento ed invita il relatore a formulare uno schema di parere che
preveda, quale condizione, almeno l’esclusione dell’applicazione della citata
clausola di salvaguardia per far fronte agli oneri derivanti da modifiche della
quota di contribuzione dell’Italia, per la cui copertura dovrebbe invece
intervenire un’apposita iniziativa legislativa.
Il
senatore GRILLOTTI (AN) rileva la difficoltà di configurare una clausola
di salvaguardia appropriata per la copertura di oneri suscettibili di
variazioni non prevedibili.
Su
proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, infine, di
rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE 2004
393a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell' ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.
Il relatore FERRARA (FI), alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, illustra una proposta di parere del seguente tenore sul provvedimento in esame: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: «dell’attuazione del presente articolo,», siano inserite le seguenti: «ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell’Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell’articolo 1, comma 3, dell’Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all’articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo,». Il suddetto parere di nulla osta, inoltre, è reso nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.”.
Il presidente AZZOLLINI rileva come il parere proposto dal relatore - che esclude l’applicazione della clausola di salvaguardia per gli eventuali oneri derivanti da decisioni di carattere istituzionale, come la ridefinizione della quota di contribuzione a carico dell’Italia - costituisca un primo tentativo di configurare dei criteri più rigorosi di controllo preventivo sul verificarsi di possibili eccedenze di spesa.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulla proposta di parere del relatore, confermando l’impegno del Governo ad adoperarsi per la definitiva approvazione del provvedimento in esame prima della conclusione del corrente esercizio finanziario.
Il senatore CADDEO (DS-U), preso atto delle affermazioni del relatore e del Governo sulla copertura del disegno di legge in esame, rileva come l’ipotesi individuata dal relatore di prevedere il ricorso a provvedimenti legislativi ad hoc per la copertura di nuovi oneri non preventivabili, costituisca un primo positivo approccio da sviluppare e approfondire in vista della configurazione di clausole di monitoraggio e salvaguardia più rigorose che nel passato.
La Sottocommissione approva, infine, il parere proposto dal relatore.
TERRITORIO (13a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI' 2 NOVEMBRE 2004
38a Seduta (antimeridiana)
La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Specchia, ha adottato le seguenti deliberazioni per gli atti deferiti:
alla 3a Commissione:
(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell' ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003: parere favorevole.
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
|
N. 3149-A
DISEGNO DI LEGGE |
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) |
Relatore PROVERA
Comunicata alla Presidenza il 1º marzo 2005
SUL
DISEGNO DI LEGGE
¾¾¾¾¾¾¾¾
Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003
¾¾¾¾¾¾¾¾
presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell’interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell’economia e delle finanze
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e col Ministro delle comunicazioni
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2004
———–
Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende procedere alla ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, peraltro già ratificata dal Parlamento.
Con il disegno di legge si provvede altresì a ratificare l’accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.
Si tratta di due differenti atti: con la Decisione si è deliberata l’istituzione della sede di Innsbruck come località che ospiterà il Segretariato permanente della Convenzione, individuando in Bolzano la sede distaccata operativa del segretariato permanente.
Quest’ultima sede sarà chiamata a svolgere funzioni di coordinamento delle attività di ricerca alpina e ad espletare funzioni di interpretariato delle riunioni ricadenti nell’ambito della Convenzione e traduzione dei documenti nelle quattro lingue ufficiali della Convenzione che sono il francese, l’italiano, il tedesco e lo sloveno. La sede di Bolzano sarà dislocata nei locali dell’Accademia europea (EURAC); in proposito si sottolinea che le risorse per l’attività della sede di Bolzano saranno garantite mediante un particolare impegno economico da parte del Governo italiano, nonché avvalendosi del supporto tecnico della stessa EURAC.
Il secondo atto oggetto di ratifica con il disegno di legge è, invece, l’Accordo tra il Governo italiano da una parte ed il Segretariato generale della Convenzione delle Alpi dall’altra, in occasione dell’inaugurazione della stessa sede di Bolzano. Esso attiene, tra l’altro, alla dotazione di mezzi della sede operativa di Bolzano; ai privilegi ed alle immunità della stessa sede; allo status giuridico ed ai poteri di spendita del nomen da parte del Segretario generale; allo status dei membri del personale del Segretariato medesimo; infine, regola il regime dei privilegi dello stesso Segretariato e le immunità di cui gode.
Si tratta, in sostanza, di un Accordo di sede volto a rendere funzionale la sede di Bolzano e, più in generale, a rendere operativo nel nostro ordinamento interno un Accordo essenziale perché la medesima sede di Bolzano possa espletare le proprie funzioni. Si ribadisce l’importanza della stessa Convenzione delle Alpi che si prefigge di garantire una protezione ed una tutela all’intero patrimonio sociale, economico ed ambientale dell’arco alpino.
La Commissione ha modificato il provvedimento al fine di accogliere le indicazioni desumibili dal parere della 5ª Commissione permanente.
Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge, nel testo come modificato.
Provera, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Valditara)
2 novembre 2004
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Ferrara)
17 novembre 2004
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: «dell’attuazione del presente articolo,», siano inserite le seguenti: «ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell’Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell’articolo 1, comma 3, dell’Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all’articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo,».
Il suddetto parere di nulla osta, inoltre, è reso nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall’anno 2005 e che gli oneri a partire dall’anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Testo d’iniziativa del Governo |
Testo proposto dalla Commissione |
—- |
—- |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Autorizzazione alla ratifica) |
(Autorizzazione alla ratifica) |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003. |
Identico |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Ordine di esecuzione) |
(Ordine di esecuzione) |
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo XVI dell’Accordo stesso. |
Identico |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Copertura finanziaria) |
(Copertura finanziaria) |
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero degli affari esteri. |
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero degli affari esteri. |
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978. |
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell’Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell’articolo 1, comma 3, dell’Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all’articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978. |
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
3. Identico. |
Art. 4. |
Art. 4. |
(Entrata in vigore) |
(Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico |
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(3149) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (ore 11, 53)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3149.
La relazione è stata già stampata e distribuita.
Chiedo al relatore se intende integrarla.
PROVERA, relatore. Signor Presidente, anche in questo caso c’è stato un ampio accordo in Commissione, per cui mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concordo con il relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC). Signor Presidente, vorrei esprimere il mio compiacimento per questa iniziativa. Bolzano è la città italiana del Trentino-Alto Adige sede operativa della Convenzione per la protezione delle Alpi; l’unico auspicio è che si proceda finalmente alla ratifica del Trattato e dei Protocolli. Noi la nostra parte l’abbiamo fatta, ma occorre che l'iter procedimento venga completato.
Esprimo, pertanto, a nome dell’UDC, il voto favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (3149)
ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo XVI dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell’Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell’articolo 1, comma 3, dell’Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all’articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L. 5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio
(artt. 7 e 11-ter)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.
(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale:Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;
- Ministero del tesoro:Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33;Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 26 febbraio 2003, n. 11; Circ. 2 aprile 2003, n. 22; Ris. 2 dicembre 2003, n. 216/E; Circ. 5 febbraio 2004, n. 6; Circ. 5 aprile 2004, n. 11; Circ. 5 aprile 2004, n. 12;
- Ministero dell'interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;
- Ministero della pubblica istruzione:Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;
- Ministero delle finanze:Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;
- Ministero per i beni culturali e ambientali:Circ. 29 aprile 1997, n. 7;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri:Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;
- Ragioneria generale dello Stato:Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.
(omissis)
7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso] (15/a);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
------------------------
(15/a) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.
(omissis)
11-ter. Copertura finanziaria delle leggi.
1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (19/a):
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (19/b);
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (20).
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (20/a).
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (20/b).
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (20/c).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (20/d) (21).
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(19/a) Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione
(19/b) Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato al n. A/CLI, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(20) Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.
(20/a) Comma così modificato dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.
(20/b) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003 e il Decr. 15 luglio 2003.
(20/c) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(20/d) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(21) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).
(omissis)
L. 14 ottobre 1999, n. 403
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con
allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo
il 7 novembre 1991
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[1] Al riguardo si segnala che, motivando la soppressione della ratifica ed esecuzione del Protocollo trasporti, il relatore ha fatto presente che la questione di maggior problematicità in materia è relativa all’articolo 11 del Protocollo stesso. Tale disposizione prevede, infatti, che le parti contraenti si astengano dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, e metterebbe pertanto a rischio la realizzazione delle infrastrutture previste dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e l’utilizzo, anche in futuro, di vie di sbocco della produzione italiana verso i mercati europei.
[2] Il Senato ha aggiornato la clausola finanziaria posticipando la decorrenza dell’onere e della relativa copertura a partire dal 2005, con riferimento al bilancio triennale 2005-2007.