XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con la Libia - A.C. 5860
Serie: Progetti di legge    Numero: 770
Data: 08/06/05
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   COOPERAZIONE TECNICA
LIBIA   STATI ESTERI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AS n.3168/14   AC n.5860/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica con la Libia

A.C. 5860

 

n. 770

 


xiv legislatura

8 giugno 2005

 

Camera dei deputati

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

 

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File: ES0397.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

Progetto di legge

§      A.C. 5860 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003  11

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3168 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003  27

Esame in sede referente

-       3a Commissione (Affari esteri)

Seduta del 2 marzo 2005  45

Seduta del 15 marzo 2005  49

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 1° marzo 2005  53

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 9 marzo 2005  55

-       7a Commissione (Istruzione)

Seduta dell’8 marzo 2005  57

Relazione della 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

§      A.S. 3168-A  61

Esame in Assemblea

Seduta del 19 maggio 2005  69

Documentazione

§      Elenco degli accordi bilaterali tra Italia e Libia  77

§      Scheda-paese, a cura del MAE   83

§      Accordo culturale e scientifico tra la Repubblica italiana e la Giamahiriah araba libica popolare socialista  83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 


Scheda di sintesi

 


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

5860

Titolo dell’Accordo

Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri.

Firma dell’Accordo

Tripoli, 5 giugno 2003

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§       trasmissione alla Camera

19 maggio 2005

§       annuncio

23 maggio 2005

§       assegnazione

23 maggio 2005

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, VI, VII, X, XI

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo, sottoscritto dall'Italia e dalla Libia il 5 giugno 2003 a Tripoli ha per oggetto la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica dei due Paesi.

L'accordo, che reca disposizioni analoghe a quelle contenute in simili intese concluse con altri Stati in materia culturale, rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca e a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi, in una concezione della collaborazione culturale come strumento di politica estera. Scopo dell’Accordo in esame è consolidare i rapporti italo-libici e  fornire un quadro normativo, nelle materie oggetto dell’Accordo stesso,  più adeguato alle nuove e più intense relazioni rispetto a quello delineato nel precedente Accordo del 1984 che viene abrogato [1].

Il testo dell’Accordo consta di un breve preambolo e di 21 articoli.

L'articolo 1 individua l’ambito applicativo dell’Accordo che mira a promuovere e sviluppare la cooperazione tra le Parti nei settori della cultura, dell’istruzione delle scienze, della tecnologia, dell’informazione, della tutela del patrimonio culturale ed artistico, del turismo e dello sport. La cooperazione avverrà nel rispetto della normativa interna ai due paesi e degli Accordi internazionali di cui essi fanno parte.

In materia culturale e artistica, la cooperazione si realizzerà in ampi settori, e precisamente in quelli della musica, delle arti visive, dell’architettura, del teatro, del cinema e dell’artigianato. Come anche in altri analoghi Accordi, le modalità di attuazione della cooperazione consistono, sostanzialmente, nello scambio di artisti e nella reciproca partecipazione a manifestazioni culturali ed artistiche (articolo 2).

L’articolo 3 prevede agevolazioni fiscali alle istituzioni culturali, su base di reciprocità, per incoraggiare e dare impulso alla loro attività.

L’articolo 4 prevede la cooperazione nel campo editoriale attraverso la traduzione, la pubblicazione e la divulgazione di opere letterarie e scientifiche dell’altro paese.

E’ previsto, agli articoli 5 e 6, che le Parti favoriscano la cooperazione tra istituzioni scientifiche, biblioteche ed archivi, nonché tra musei e nel settore dell’archeologia e del restauro.  Come è oramai prassi negli Accordi culturali, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale e per reprimere il traffico illecito di opere d’arte e di beni culturali.

Analogamente, le Parti si impegnano a reprimere il traffico illecito di prodotti  oggetto della normativa sulla proprietà intellettuale vigente nei rispettivi paesi (articolo 7).

Gli articoli da 8 a 12 sono dedicati all’istruzione. Le Parti si impegnano reciprocamente a sostenere lo studio e l’insegnamento delle due lingue e delle letterature a livello universitario, a scambiarsi informazioni di reciproco interesse, a favorire la frequenza a corsi di studio presso le proprie istituzioni e a sviluppare la collaborazione tra università ed enti di ricerca (articolo 8). E’ prevista la concessione di borse di studio universitarie per lo studio della lingua italiana e per frequentare corsi post-universitari in materie di reciproco interesse (articolo 10). Le Parti si impegnano inoltre a facilitare l’attività delle istituzioni scolastiche dell’altra Parte e a realizzare programmi di formazione personale (articoli 9 e 11).  L’articolo 12prefigura la possibilità di giungere ad un accordo sul reciproco riconoscimento di titoli di studio e diplomi universitari.

La cooperazione scientifica e tecnologica prevista dall’articolo 13 si realizzerà attraverso scambi di informazioni e progetti prevalentemente nei settori della medicina, dell’agricoltura, dell’energia e ambiente, delle biotecnologie, dell’informatica e telecomunicazioni e nell’uso delle nuove tecnologie a salvaguardia del patrimonio culturale e artistico. 

Gli articoli 14 e 15 completano il quadro della collaborazione culturale tra i due paesi incoraggiando la cooperazione nei settori dell’informazione, dei giovani, dello sport, degli organismi radiotelevisivi e della stampa, del cinema e del teatro.

L’articolo 16 prende in considerazione la possibilità di elaborare progetti congiunti, nel quadro di programmi internazionali, specialmente per quanto riguarda il settore dell’archeologia.

Le Parti si impegnano inoltre a facilitare l’entrata e l’uscita di cose e persone dell’altra Parte necessarie per l’attuazione dell’Accordo (articolo 17).

L’Accordo sarà attuato attraverso programmi esecutivi (articolo 18) e lo stato di applicazione della cooperazione sarà verificata da una Commissione mista istituita nel quadro del Comitato di Partenariato italo-libico[2] che, come specificato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato (A.S. 3168), si riunirà alternativamente nei due paesi ogni tre anni (articolo 19).

Gli articoli 20 e 21, infine, recano le clausole di rito relative alla ratifica, all’entrata in vigore, alla durata e alla denuncia dell’Accordo: in particolare, al momento dell'entrata in vigore esso sostituirà il sopra menzionato Accordo culturale del 1984. La durata dell'Accordo è prevista illimitata, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo la notifica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra Italia e Libia del 5 giugno 2003.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo [3], che sono valutati in 361.525 euro per l’anno 2005 e in 377.920 euro annui a decorrere dal 2006. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica presentato al Senato (A.S. 3168) fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti da ciascun articolo dell’Accordo, riconducibili, prevalentemente, alla realizzazione, in Libia, di iniziative nei settori della musica, del teatro e del cinema, allo scambio di docenti universitari e alla promozione di corsi di studio e formazione, alla concessione di borse di studio, allo scambio di esperti e ricercatori in campo scientifico e tecnologico e alla partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione mista.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Oltre alla relazione tecnica, il ddl di autorizzazione alla ratifica è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN) e di una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).


Progetto di legge

 


N. 5860

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

il 19 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3168)

 

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

 

di concerto con il ministro dell'interno

(PISANU)

 

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

 

con il ministro delle comunicazioni

(GASPARRI)

 

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

 

e con il ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 19 maggio 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾


 


 disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 361.525 per l'anno 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


NOVE PAGINE DI ACCORDO

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 



Esame in sede referente

 


AFFARI ESTERI (3a)

Mercoledi' 2 marzo 2005

226a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

(3168) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003

(Esame e rinvio)

 

Introduce la relazione il presidente relatore PROVERA (LP) evidenziando che l’attuale fase delle relazioni italo-libiche riflette i chiari miglioramenti registratisi nel rapporto fra i due Paesi negli anni scorsi. Recentemente si sono fondate le basi per un ulteriore rafforzamento qualitativo, anche sul piano della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

In occasione della visita del Presidente del Consiglio italiano a Tripoli, nell’ottobre 2002, le due Parti hanno ribadito l’importanza dello sviluppo della collaborazione bilaterale anche in campo culturale, prevedendo il rinnovo dell’Accordo culturale, con il contributo finanziario dei due Paesi, in sintonia con i programmi nei settori prioritari relativi ai corsi di specializzazione tecnica, agli studi superiori, agli scambi scientifici in campo medico, ingegneristico e al trasferimento di tecnologie.

In questo contesto, la proposta di un nuovo Accordo risponde a precise finalità: sostituire l’Accordo culturale firmato a Roma il 18 dicembre 1984, tra l'altro, sprovvisto di copertura finanziaria; adattare i contenuti dell’Accordo ai nuovi bisogni culturali, scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali; nel caso di aree come l’archeologia, nel quale l’impegno italiano è consistente, considerare anche le possibili ricadute economiche nel settore del turismo culturale.

Alcuni degli aspetti qualificanti ed innovativi dell’Accordo su cui si sofferma concernono l’inserimento della promozione culturale, scientifica e tecnologica nella cornice non solo delle legislazioni nazionali, ma anche degli obblighi derivanti da Accordi internazionali sottoscritti da ciascuno dei due Paesi (articolo 1); la tutela giuridica delle attività svolte dalle rispettive istituzioni culturali operanti nel territorio dell’altro Paese, e reciproca esenzione doganale per i materiali necessari al funzionamento delle stesse (articolo 3); la collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia (articolo 13), con indicazione delle aree prioritarie di cooperazione, nelle quali viene riconosciuto (articolo 11) il ruolo svolto dalla formazione professionale.

In via generale, appare innegabile l'importanza di confermare le consistenti aperture nei confronti della Libia anche nella prospettiva di un avvicinamento diTripolial dialogo avviato dalla Nato nel Mediterraneo.

Ricorda poi che il 17 novembre 2004 è partito per Tripoli il primo gruppo di italiani ex residenti che hanno ottenuto dalle autorità della Grande Jamahiria il visto d'ingresso per rivedere la terra nella quale sono nati e hanno vissuto e dalla quale furono allontanati nel settembre del 1970 a seguito dei noti provvedimenti adottati dal governo rivoluzionario. Quel passo, così come i frequenti incontri a livello bilaterale, si inserisce nel quadro di un consolidamento dei rapporti tra i due Paesi che corrisponde ad un graduale rilancio delle relazioni tra la Libia ed altri paesi dell'Unione Europea; è in questa prospettiva, dunque, che raccomanda la pronta ratifica dell'Accordo.

 

Si apre la discussione generale.

 

Il senatore PELLICINI (AN) preannuncia il convinto sostegno della propria parte politica alla ratifica dell’Accordo, poiché esso rappresenta un’ulteriore svolta nel consolidamento dei rapporti italo - libici conseguente alle notevoli mutazioni nelle direttrici di politica estera perseguite dal colonnello Gheddafi. Tale nuova fase dei rapporti bilaterali chiude un lungo periodo di relazioni costanti ma caratterizzate da forti chiaroscuri, conseguenza diretta  della fine dell’era del colonialismo italiano prima e della lotta al terrorismo arabo e mediorientale dopo. Più in generale conclude auspicando un rafforzamento delle relazioni con l’area africana della quarta sponda.

 

Il senatore FORLANI (UDC) si dichiara anch’egli favorevole ad una pronta ratifica dell’Accordo, concordando pienamente con l’analisi del senatore Pellicini circa la storia delle relazioni italo – libiche contrassegnata da una grande intensità nel bene e nel male. Rimangono ancora oggi scampoli di certi atteggiamenti di rivendicazione da parte libica che affondano le proprie radici in molteplici episodi della storia recente: dall’azione dell’Eni diretta da Enrico Mattei come concessionaria delle imprese petrolifere, alle pesanti conseguenze dell’affare Lockerbee. Sottolineando i sintomi dell’atteggiamento ambivalente delle autorità libiche nei confronti dell’Italia, ritiene opportuno imprimere un segnale di ulteriore consolidamento dalle fattive e proficue relazioni tra i due paesi.

 

Il senatore PIANETTA (FI) annuncia a sua volta il proprio sostegno al provvedimento in esame ricordando, tra l’altro, come le relazioni italo – libiche abbiano ottenuto un forte rilancio anche sul delicato terreno delle politiche di lotta all’immigrazione clandestina e al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo. Tale svolta, impressa alle relazioni bilaterali attraverso un consistente incremento degli incontri tra le autorità dei due paesi, potrà sortire effetti favorevoli anche nella lotta alla piaga del traffico degli esseri umani e nella prospettiva del più generale sostegno alle politiche dell’Italia in chiave euromediterranea.

 

Prende quindi la parola il senatore TONINI (DS-U) il quale constata come uno dei frutti paradossalmente positivi degli eventi seguiti all’11 settembre sia il disgelo avvenuto tra paesi occidentali e Libia. Un disgelo dovuto alla necessità condivisa di evitare la formazione di un fronte compatto ispirato al radicalismo islamista e garantire alla Libia di rientrare a pieno titolo nel concerto diplomatico internazionale. L’Italia, anche nei momenti di maggior isolamento della Libia, ha mantenuto con questo paese una costante linea di dialogo, preziosa azione questa di cui solo tardivamente si è attribuito il merito dovuto. È necessario proseguire in questa azione cercando di incentivare lo sviluppo del sistema politico libico in senso pienamente democratico. Più in generale, solo l’affermarsi di condizioni di libertà e di democrazia possono garantire stabilità e pace nei rapporti internazionali. A tale fine è necessario un impegno dell’Unione europea che non deve cessare di proporre il proprio modello di pacifica collaborazione e integrazione nelle relazioni internazionali.

Sulla base di queste considerazioni preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento in titolo.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

martedi' 15 marzo 2005

229a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

PROVERA

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

(3168) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo 2005.

 

Il presidente PROVERA evidenzia poi come in seguito ad un parere espresso dalla Commissione bilancio e volto a correggere parzialmente l’articolo 3 del disegno di legge relativo alla copertura finanziaria, ritenga opportuno avanzare la proposta emendativa 3.1 che passa ad illustrare.

 

Verificata la presenza del numero legale, il presidente PROVERA pone ai voti l’emendamento 3.1. Tale emendamento risulta, quindi, approvato.

 

La Commissione all'unanimità conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame come emendato.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 

 

 


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

mARTedi' 1° marzo 2005

221a Seduta

 

Presidenza del Presidente
FALCIER

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

 

(3168) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore MAGNALBO' (AN) illustra il disegno di legge in titolo volto a consolidare i miglioramenti registrati nelle relazioni tra l'Italia e la Libia, in particolare sul piano della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. Non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

 

La Sottocommissione concorda con il relatore.

 

 

La seduta termina alle ore 15,05.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledi' 9 marzo 2005

436a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

(3168) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)  

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, l'esigenza di aggiornare con riferimento al corrente esercizio finanziario le clausole di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge. Segnala inoltre la necessità di acquisire chiarimenti, rispetto alle indicazioni recate dalla citata relazione tecnica, sugli effetti derivanti dalle agevolazioni fiscali riconosciute alle istituzioni culturali di cui all'articolo 3 dell'accordo oggetto del provvedimento in esame, nonché dalla realizzazione dei corsi di formazione e specializzazione previsti dall'articolo 4, dall'istituzione dei dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori, previsti dall'articolo 8, lettera e), dall'esenzione doganale riconosciuta per il materiale didattico ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, e dalla realizzazione dei corsi di specializzazione post-universitaria di cui all'articolo 13, ultimo comma, del medesimo accordo.

 

In merito alla richiesta di chiarimenti del relatore, il sottosegretario VEGAS conferma la quantificazione della spesa prevista nella relazione tecnica e relativa allo scambio di esperti che partecipano ai corsi di formazione e specializzazione (di cui all’articolo 5), all’istituzione dei dottorati e scambi di docenti e ricercatori (di cui all’articolo 8, lettera e)), allo scambio di docenti, esperti e ricercatori, alla partecipazione ai corsi di specializzazione presso le Università ed Enti di ricerca in Italia (ai sensi dell’articolo 13, lettera e)). Circa l’apporto da parte italiana per il dottorato e la stipula di convenzioni inter-universitarie, fa presente che i relativi oneri sono previsti in via analitica al precedente articolo 8. Relativamente alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 3 in favore delle Istituzioni culturali sul territorio nazionale, nonché alle facilitazioni previste per le Istituzioni scolastiche (dell’articolo 9), precisa che dette agevolazioni vengono concesse in base al principio della reciprocità e non comportano riflessi negativi sul bilancio dello Stato, secondo l’esperienza di analoghi precedenti Accordi già in vigore. In merito alla clausola finanziaria, condivide infine l’avviso del relatore di aggiornare la decorrenza degli oneri dell’esercizio 2005 e l’imputazione della spesa di bilancio triennale 2005-2007.

 

Il presidente AZZOLLINI, alla luce dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, propone di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo in merito alla compensazione degli effetti derivanti dalle agevolazioni fiscali riconosciute alle istituzioni culturali di cui all'articolo 3 e dall'esenzione doganale applicata al materiale didattico ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, dell'accordo oggetto del provvedimento in esame;

nonché nel presupposto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dei corsi di formazione e specializzazione previsti dall'articolo 4, dall'istituzione dei dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori, previsti dall'articolo 8, lettera e), e dalla realizzazione dei corsi di specializzazione post-universitaria di cui all'articolo 13, ultimo comma, del medesimo accordo siano ricompresi nelle clausole di copertura finanziaria recate dall'articolo 3 del disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 361.525 per l'anno 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.".

 

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

 

 


ISTRUZIONE (7a)

Sottocommissione per i pareri

Martedi' 8 marzo 2005

69a Seduta

 

Presidenza del Presidente
BEVILACQUA

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 3ª Commissione:

 

(3168) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003: parere favorevole;

 

 

 


Relazione della 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3168-A

RELAZIONE DELLA 3a COMMISSIONE (AFFARI ESTERI)

 (Relatore PROVERA)

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2005
SUL

DISEGNO DI LEGGE

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell’interno

col Ministro dell’economia e delle finanze

col Ministro delle comunicazioni

col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

e col Ministro per i beni e le attività culturali

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

Onorevoli Senatori. – L’attuale fase delle relazioni italo-libiche riflette i chiari miglioramenti registratisi nel rapporto fra i due Paesi negli anni scorsi. Recentemente si sono fondate le basi per un ulteriore rafforzamento qualitativo, anche sul piano della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

    In occasione della visita del Presidente del Consiglio italiano a Tripoli, nell’ottobre 2002, le due Parti hanno ribadito l’importanza dello sviluppo della collaborazione bilaterale anche in campo culturale, prevedendo il rinnovo dell’Accordo culturale, con il contributo finanziario dei due Paesi, in sintonia con i programmi nei settori prioritari relativi ai corsi di specializzazione tecnica, agli studi superiori, agli scambi scientifici in campo medico, ingegneristico e al trasferimento di tecnologie.

    In questo contesto, la proposta di un nuovo Accordo risponde a precise finalità: sostituire l’Accordo culturale firmato a Roma il 18 dicembre 1984, tra l’altro, sprovvisto di copertura finanziaria; adattare i contenuti dell’Accordo ai nuovi bisogni culturali, scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali; nel caso di aree come l’archeologia, nelle quali l’impegno italiano è consistente, considerare anche le possibili ricadute economiche nel settore del turismo culturale.

    Alcuni degli aspetti qualificanti ed innovativi dell’Accordo concernono l’inserimento della promozione culturale, scientifica e tecnologica nella cornice non solo delle legislazioni nazionali, ma anche degli obblighi derivanti da Accordi internazionali sottoscritti da ciascuno dei due Paesi (articolo 1); la tutela giuridica delle attività svolte dalle rispettive istituzioni culturali operanti nel territorio dell’altro Paese, e reciproca esenzione doganale per i materiali necessari al funzionamento delle stesse (articolo 3); la collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia (articolo 13), con indicazione delle aree prioritarie di cooperazione, nelle quali viene riconosciuto (articolo 11) il ruolo svolto dalla formazione professionale.

    In via generale, appare innegabile l’importanza di confermare le consistenti aperture nei confronti della Libia anche nella prospettiva di un avvicinamento di Tripoli al dialogo avviato dalla Nato nel Mediterraneo. Si ricorda che il 17 novembre 2004 è partito per Tripoli il primo gruppo di italiani ex residenti che hanno ottenuto dalle autorità della Grande Giamahiria il visto d’ingresso per rivedere la terra nella quale sono nati e hanno vissuto e dalla quale furono allontanati nel settembre del 1970 a seguito dei noti provvedimenti adottati dal governo rivoluzionario. Quel passo, così come i frequenti incontri a livello bilaterale, si inserisce nel quadro di un consolidamento dei rapporti tra i due Paesi che corrisponde ad un graduale rilancio delle relazioni tra la Libia ed altri Paesi dell’Unione europea.

    La Commissione ha modificato il provvedimento al fine di accogliere le indicazioni desumibili dal parere della 5ª Commissione permanente.

    Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge, nel testo come modificato.

Provera, relatore


PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

(Estensore: Magnalbò)

1º marzo 2005

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.


PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

(Estensore: Grillotti)

9 marzo 2005

        La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge,

            preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo in merito alla compensazione degli effetti derivanti dalle agevolazioni fiscali riconosciute alle istituzioni culturali di cui all’articolo 3 e dall’esenzione doganale applicata al materiale didattico ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, dell’Accordo oggetto del provvedimento in esame;

            nonché nel presupposto che gli oneri derivanti dalla raelizzazione dei corsi di formazione e specializzazione previsti dall’articolo 4, dall’istituzione dei dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori, previsti dall’articolo 8, lettera e), e dalla realizzazione dei corsi di specializzazione post-universtiaria di cui all’articolo 13, ultimo comma, del medesimo Accordo siano ricompresi nelle clausole di copertura finanziaria recate dall’articolo 3 del disegno di legge,

        esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell’articolo 3 con il seguente: «1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 361.525 per l’anno 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».


 


DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Testo d’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003.

    Identico

Art. 2.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 21 dell’Accordo stesso.

    Identico

Art. 3.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 361.525 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero degli affari esteri.

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 361.525 per l’anno 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

 

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    2.  Identico.

Art. 4.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Identico

 

 


Esame in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

805a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 19 MAGGIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

 

 

 

 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3168) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003 (ore 11,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3168.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

PROVERA, relatore. Signor Presidente, si tratta di un accordo di cooperazione bilaterale ed è auspicabile, soprattutto in questi momenti, che venga approvato. Mi rimetto pertanto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Zulueta. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (Verdi-Un). Signor Presidente, questo accordo di fatto è una rarità. Nonostante gli stretti e molto celebrati rapporti tra il presidente del Consiglio Berlusconi e il Capo della Grande Giamahiria araba libica popolare socialista Gheddafi, con ben quattro incontri personali, l’ultimo dei quali sotto una tenda nel deserto, i contenuti degli accordi tra Berlusconi e Gheddafi, in particolare in materia di lotta all’immigrazione irregolare, non sono mai stati portati in Parlamento.

Inoltre, visto che questi accordi implicano anche uno sforzo economico, oltre che azioni che possono mettere in discussione il rispetto di convenzioni internazionali, come ad esempio la Convenzione di Ginevra sul riconoscimento del diritto di asilo, rinnovo la richiesta, fatta più volte sia in Commissione che in Aula, di rispetto, da parte del Governo, della nostra Costituzione, che obbliga il Governo stesso a sottoporre tutti gli accordi internazionali all’esame del Parlamento.

Su questo accordo non abbiamo obiezioni, ma si tratta di un accordo che, se non sbaglio, implica una spesa compresa tra i 360 e i 380 milioni di euro l’anno per tre anni. Lo scorso anno, da un rapporto confidenziale della Commissione europea, risulta che abbiamo finanziato la costruzione di campi di detenzione in Libia, la fornitura di un gran numero di veicoli (100 gommoni Zodiac e posizionatori satellitari), oltre a quella di 1.000 sacchi per cadaveri, di cui non abbiamo mai compreso la ragione. L’Italia, in sostanza, avrebbe fornito tutto ciò per una spesa rimasta indeterminata.

Non solo: l’Italia ha fatto di peggio e, senza farlo sapere al Parlamento, ha finanziato 47 voli charter dalla Libia verso vari Paesi di destinazione, molti dei quali pericolosi in quanto le persone rientranti rischiano, come ad esempio nel caso dell’Eritrea, di essere accusate di diserzione se abbandonano non autorizzati il proprio Paese e sono pertanto passibili di pena di morte. Nessuna di queste circa 6.000 persone ha potuto accedere, nel caso avesse avuto bisogno di protezione, alle procedure di asilo, perché la Libia non ha sottoscritto la Convenzione di Ginevra e rifiuta all’Alto commissario per i profughi di operare sul proprio territorio.

Di tutto questo non siamo mai stati informati. Non abbiamo alcun problema ad incoraggiare la trasparenza e la firma di accordi come quello oggi sottoposto all’attenzione - oserei dire alla disattenzione - dell’Aula, ma vorrei segnalare che ciò che manca è proprio la sostanza di accordi politici e di cooperazione con la Libia.

Credo che lo stesso Sottosegretario, in passato, abbia concordato sull’opportunità che gli accordi esistenti con la Libia vengano pienamente illustrati in Parlamento. Si comincia dalla cultura, ma, signor rappresentante del Governo, occorre far conoscere in fretta tutto il resto. In questi giorni, in base a quell’accordo mai sottoposto al Parlamento e apparentemente in sfregio - la notizia non è ancora confermata - ad una risoluzione del Parlamento europeo e anche ad una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, abbiamo continuato ad attuare una politica di espulsione collettiva verso la Libia.

Pertanto, ribadisco il nostro voto a favore del provvedimento in esame, cogliendo l’occasione per sollecitare il Governo affinché i nostri accordi bilaterali con la Libia siano davvero portati in modo trasparente all’attenzione del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Non intendendo intervenire il relatore, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, non posso che valutare attentamente l’intervento della senatrice De Zulueta, di cui prendo atto, riservandomi di riferire nelle sedi opportune.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PELLICINI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, Alleanza Nazionale vota assolutamente convinta questo disegno di legge di ratifica per diverse ragioni. Innanzitutto, c’è una ragione di gioia, per i nuovi rapporti con la Libia. Siamo stati tutti testimoni delle vicende di questi anni e vedere un miglioramento dei rapporti tra il nostro Paese e la Libia ci fa chiaramente piacere.

Devo sottolineare che il Governo italiano, in questi anni, ha riallacciato i rapporti non soltanto con la Libia, ma anche con l’Eritrea, la Somalia, l’Etiopia, quei Paesi che abbiamo in passato occupato come colonie e ai quali siamo legati da ricordi, da affetto comune; pertanto, se vogliamo anche ragionare in termini risarcitori, è in qualche modo doveroso che ci occupiamo di tali Paesi proprio per il nostro passato coloniale.

Ciò vale in generale. Nella specie, per quanto riguarda la Libia, c’è un motivo in più, infatti, quello in esame è un accordo culturale, ma apre le porte, o meglio registra quel che è già avvenuto, cioè il miglioramento dei rapporti.

Non sono assolutamente d’accordo con quanto dichiarato dalla senatrice De Zulueta. Già martedì ci siamo soffermati sull’argomento dell’immigrazione. Bisogna che ci si renda conto, una volta per tutte, che il problema dell’immigrazione non è di Berlusconi, del Governo di centro-destra, della maggioranza: è un problema non soltanto italiano, ma europeo.

Se domani, anche se mi auguro di no, vincerete le elezioni, vi troverete a dover affrontare il medesimo problema del flusso di disgraziati e disperati che, attraverso la Libia, si riversano nel Mediterraneo. Questi sono i dati di fatto e non si può parlare di violazione dei diritti dell’uomo e in qualche modo tollerare gli scafisti, che poi buttano in mare questa gente quando vedono il pericolo.

Non ci sono sacche di silenzio con la Libia; c’è semplicemente un accordo in corso di verifica per fare in modo che questo flusso di clandestini non entri in Italia nel modo in cui ciò sta avvenendo.

Con ciò, non sono affatto contrario all’immigrazione. Il vice presidente Fini ha dichiarato più volte che sono graditi gli immigrati, quelli regolari, che lavorano non più in nero, e che mandano i figli a scuola. Ben venga l’apertura all’immigrazione che è anche un valore, ma deve essere un’immigrazione regolata e regolare, che costituisca ricchezza per loro e per noi.

Ben vengano, quindi, questi accordi con la Libia e meno male che siamo ora in una situazione differente rispetto a venti anni fa, quando i libici tirarono i missili contro Lampedusa.

Mi auguro pertanto che si addivenga ad una posizione comune in Parlamento, anche con la minoranza; una posizione responsabile nei confronti dei problemi del Mediterraneo, che sono i problemi di un lago salato quanto si vuole, ma che riguardano tutti i Paesi rivieraschi. Dobbiamo avere ottimi rapporti con tutte queste popolazioni e segnatamente con la Libia, che ha rappresentato per la storia italiana un capitolo a volte doloroso, ma che comunque ha caratterizzato, dal 1911, i nostri rapporti con la quarta sponda.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Presidenza del vice presidente SALVI (ore 11,45)

 

Approvazione del disegno di legge:

(3169) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3169.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

SODANO Calogero, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, non intendo intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 

 

La seduta è tolta (ore 11,50).

 

 


Documentazione

 


ELENCO DEGLI ACCORDI BILATERALI TRA ITALIA E LIBIA

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU FAVORITA ALLE NAVI ITALIANE NEI PORTI LIBICI ED ALLE NAVI LIBICHE NEI PORTI ITALIANI.                                                  

LUOGO-DATA                                                                    

           BENGASI.                                                           

           07.02.1954.                                                         

IN VIGORE  SI 07.02.1954.                                                     

 

 

TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE ECONOMICA E DI REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI DERIVANTI DALLA RISOLUZIONE DELL'ONU DEL 15.12.1950.                

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           02.10.1956.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 843 DEL 17.08.1957 - GU N. 237 DEL 24.09.1957.               

IN VIGORE  SI 07.12.1957.                                                     

 

 

TITOLO   SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'UFFICIO COMMERCIALE LIBICO A MILANO.

LUOGO-DATA                                                                 

           ROMA.                                                           

           22.01.1963 - 25.01.1963.                                        

IN VIGORE  SI 25.01.1963.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.                          

LUOGO-DATA                                                                  

           ROMA.                                                           

           28.05.1976.                                                     

PROV-LEGISLATIVO                                                            

           L. N. 626 DEL 09.05.1977 - GU N. 235 SO DEL 30.08.1977.         

IN VIGORE  SI 20.10.1977.                                                  

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI ITALIANO E IL SEGRETARIATO DELLE COMUNICAZIONI  LIBICO.       

LUOGO-DATA                                                                 

           TRIPOLI.                                                           

           23.11.1978.                                                      

IN VIGORE  SI data imprecisata          

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, SCIENTIFICA E TECNICA.       

LUOGO-DATA                                                                 

           ROMA.                                                           

           19.01.1979.                                                     

IN VIGORE  SI 19.01.1979. COMUNICATO IN GU N. 104 DEL 13.04.1979.          

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA COMMERCIALE.     

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                            

           25.05.1982.                                      

IN VIGORE  SI 25.05.1982.                                    

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA. 

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                            

           18.12.1984.                                       

IN VIGORE  SI 09.09.1986.

 

 

 

 

TITOLO     COMUNICATO CONGIUNTO. 

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                            

           04.07.1998.                                       

IN VIGORE  SI 04.07.1998.

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO. 

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                            

           04.07.1998.                                       

PROV-LEGISLATIVO                                                           

           L. N. 244 DEL 22.08.2000.         

IN VIGORE  SI 13.12.2000.

 

 

TITOLO     ACCORDO SULLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI E ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. 

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                            

           13.12.2000.                                       

IN VIGORE  SI 22.12.2002.

 

 

TITOLO    MEMORANDUM D'INTESA SULLO SMINAMENTO. 

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                            

           13.12.2000.                                       

IN VIGORE  SI 13.12.2000

 

 

TITOLO    MEMORANDUM D'INTESA SULLE CONSULTAZIONI POLITICHE. 

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                            

           13.12.2000.                                       

IN VIGORE  SI 13.12.2000

 

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. 

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                            

           13.12.2000

PROV-LEGISLATIVO                                                           

           L. N. 318 DEL 03.11.2003 

IN VIGORE  SI 20.10.2004

       

 

 

 


ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

TITOLO     CONVENZIONE CONSOLARE. 

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                            

           04.07.1998.              

PROV-LEGISLATIVO                                                           

           L. N. 65 DEL 26.02.2004         

 

 

TITOLO     MEMORANDUM D'INTESA PER L'ASSISTENZA ALLO STUDIO. 

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                            

           12.11.1999.           

 

 

TITOLO     MEMORANDUM D'INTESA PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO. 

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                            

           12.11.1999.                                       

                      

 

TITOLO     MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA AI CITTADINI LIBICI ABBISOGNEVOLI DI CURE. 

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                             

           12.11.1999.                                      

   

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI VISTI.

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                             

           13.12.2000

 

 

TITOLO     ACCORDO MARITTIMO. 

LUOGO-DATA                                                  

           ROMA.                                            

           13.12.2000

 

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. 

LUOGO-DATA                                                  

           TRIPOLI.                                            

           05.06.2003

 

                                     

 


 


 



[1]    Il Testo dell’Accordo culturale del 18 dicembre 1984 è pubblicato nella sezione “Documentazione” del presente dossier.

[2]    Il Comitato, istituito in occasione della Commissione mista tenutasi a Sirte nell'agosto 1999, viene presieduto dai Ministri degli Esteri. Esso e' chiamato a definire gli obiettivi delle relazioni bilaterali in campo economico-commerciale, sociale e della cooperazione culturale, scientifica e sanitaria.

 

[3]    Il Senato ha emendato il disegno di legge originario, operando l’aggiornamento della copertura al triennio 2005-2007.