XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Convenzione sulle doppie imposizioni con il Congo - A.C. 5545
Serie: Progetti di legge    Numero: 725
Data: 01/03/05
Abstract:    Scheda di sintesi; disegno di legge di ratifica; normativa di riferimento; documentazione.
Descrittori:
CONGO   DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI
STATI ESTERI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.5545/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Convenzione sulle doppie imposizioni con il Congo

A.C. 5545

 

n. 725

 


xiv legislatura

1° marzo 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

 

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File: ES0381

 


 

INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

§      La problematica della doppia imposizione  4

§      La Convenzione-tipo dell'OCSE   5

§      Il contenuto specifico della Convenzione del 2003 tra Italia e Congo sulle doppie imposizioni9

Contenuto del disegno di legge di ratifica  12

Progetto di legge

§      A.C. 5545, (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003  15

Normativa di riferimento

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 23-24, 151-154, 163, 167 e 169)69

Documentazione

§       Accordi bilaterali sulle doppie imposizioni in vigore per l’Italia                     81

§      Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Congo                                           85

§      Scheda-paese sul Congo                                                                              89

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

C. 5545

Titolo dell’Accordo

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Stati esteri; trattati e accordi internazionali; fisco.

Firma dell’Accordo

Brazzaville, 15 ottobre 2003

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§       presentazione alla Camera

19 gennaio 2005

§       annuncio

20 gennaio 2005

§       assegnazione

9 febbraio 2005

Commissione competente

III (Affari esteri e comunitari)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni  I, II, V, VI, X, XI

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

La problematica della doppia imposizione

La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 917/1986 per le persone fisiche ed artt. 151-154 dello stesso D.P.R. per società ed enti soggetti all'IRES); tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.

Queste regole si concretizzano nella stipula di Trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.

Pertanto nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella Convenzione contro le doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.

Infatti l'art. 169 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), riproducendo sostanzialmente il disposto dell'art. 75 del D.P.R. n. 600/1973 con il quale vengono esplicitamente fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia per l'applicazione delle disposizioni relative alle imposte sui redditi, prevede che le disposizioni dello stesso TUIR continuino ad applicarsi qualora siano più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni.

Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la Convenzione internazionale.

Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizione in Italia.

Si osserva che la disciplina nazionale non impedisce eventuali doppie imposizioni nel caso in cui la legislazione straniera sottoponga il medesimo reddito a tassazione, in quanto il principio sancito dall'art. 163 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - che vieta l'applicazione della stessa imposta più volte in dipendenza del medesimo presupposto - vale solo per l'ordinamento italiano e non può vincolare gli Stati esteri. Si ricorda altresì che la legge 342/2000 ha introdotto nel TUIR l'art. 167, al fine sostanzialmente di introdurre nel nostro paese, analogamente a quanto già previsto in altri ordinamenti, una normativa diretta a disciplinare il fenomeno definito comunemente CFC (Controlled Foreign Corporation), mediante l’imputazione al soggetto residente dei redditi prodotti da società controllate residenti in Stati con regime fiscale privilegiato.

Per quanto riguarda la stipula delle Convenzioni sopra menzionate, la principale ragione che spinge gli Stati a ricercare tali intese è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale"; bisogna tuttavia tener presente che non esiste alcuna norma di diritto internazionale che limiti le giurisdizioni fiscali di qualsiasi paese o che obblighi gli Stati a stipulare Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Una preoccupazione di tipo opposto all'esigenza di evitare la doppia imposizione internazionale è quella di evitare anche la mancata imposizione, poiché potrebbe verificarsi un eventuale azzeramento dell'imposizione, a causa di un utilizzo improprio dei regimi convenzionali (c.d. "Treaty shopping").

La Convenzione-tipo dell'OCSE

In epoca remota la volontà contrattuale degli Stati è stata sovente condizionata da motivi politici; a partire dal primo dopoguerra si è andata invece affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni che favorì la stipula dei primi importanti Trattati (ad esempio quello italo-tedesco del 1925).

Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali Convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti alla c.d. "area occidentale".

A livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di Convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato, mentre l'ONU - con il Manuale di negoziazione del 1979 - ha inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.

L'art. 1 della Convenzione-tipo dell'OCSE delimita il campo di applicazione soggettivo della Convenzione stessa indicando "le persone che sono residenti di uno od entrambi gli Stati contraenti"; si tratta di una norma che rinvia alle nozioni di "persona" e di "residente" indicate nei successivi artt. 3 e 4.

L'art. 2 sancisce l'applicabilità dell'accordo a tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio: in particolare chiarisce che "sono considerate imposte sul reddito e sul capitale, tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul capitale complessivo, su elementi del reddito o del capitale comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze di capitale". Ogni singola Convenzione bilaterale elenca infatti usualmente tutte le varie imposte dei due paesi interessati, e trattasi di una indicazione non solo nominativa bensì tassativa, dato che viene sempre individuato il nome preciso dell'imposta nella lingua d'origine.

Con gli artt. da 3 a 5 vengono date le definizioni generali relative ad una serie di nozioni strumentali all'applicazione sostanziale dell'accordo contro le doppie imposizioni.

In particolare l'art. 3, punto A), chiarisce che il termine "persona" comprende tutte le persone fisiche, le società e qualsiasi altro tipo di associazione di persone, mentre il successivo punto B) definisce le società come qualsiasi persona giuridica od ente considerato persona giuridica ai fini impositivi.

L'art. 4 fornisce i criteri identificativi della residenza fiscale dei soggetti interessati: il principio generale considera residente in uno Stato contraente "...ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo".

L'art. 5 fornisce la definizione della "stabile organizzazione".

Con gli artt. 6-22 viene stabilita la disciplina-guida volta ad evitare le doppie imposizioni sul patrimonio e sui vari tipi di reddito.

In particolare si osserva che il criterio adottato per la tassazione dei redditi immobiliari è quello che essi sono soggetti ad imposta solo nello Stato in cui sono fisicamente situati; conseguentemente si applica la lex rei sitae anche per la definizione dei "redditi derivanti da beni immobili", quali canoni enfiteutici, usuari, etc..

Per quanto concerne l'attività d'impresa svolta all'estero, l'art. 7 dispone che qualora l'impresa di uno Stato svolga la sua attività estera senza stabile organizzazione tutti i relativi redditi vengano tassati nello Stato di residenza dell'impresa medesima; in caso contrario, gli utili attribuibili all'impresa vengono sottoposti a tassazione nello Stato in cui è posta la stabile organizzazione.

L'art. 10 disciplina il trattamento dei dividendi societari (con tale termine si indicano non solo i redditi derivanti da azioni, ma anche i redditi percepiti dai titolari di quote sociali fiscalmente assimilabili alle azioni), sui quali è pressoché impossibile eliminare totalmente la doppia imposizione. Il modello OCSE, prendendo atto di tale situazione, conferma l'imponibilità dei dividendi nello Stato del percipiente ponendo altresì dei limiti alla tassazione nello Stato della società erogante. In particolare la ritenuta non dovrebbe superare il 5% se il beneficiario effettivo è una società di capitali che possiede direttamente almeno il 25% della società erogante; in tutti gli altri casi il limite è del 15%. Tali criteri sono comunque ampiamente derogabili in sede di Convenzioni bilaterali.

Il trattamento convenzionale dei dividendi deve essere comunque coordinato con le norme che i singoli Stati possono aver emanato per eliminare o attenuare la doppia imposizione.

Problemi simili al trattamento dei dividendi si pongono relativamente alla tassazione internazionale degli interessi, regolata dall'art. 11 della Convenzione-tipo dell'OCSE.

La regola generale è sempre l'imponibilità nel paese del beneficiario; resta tuttavia la possibilità di una ritenuta nello Stato della fonte che però non dovrebbe eccedere il 10%.

Sono poi applicabili sia la riserva della stabile organizzazione sia il principio dell'arm's length:pertanto se il beneficiario opera nello Stato del debitore mediante una stabile organizzazione, ed il credito cui si ricollegano gli interessi pagati è connesso con tale organizzazione, valgono i criteri già indicati all'art. 7.

Un'ulteriore disposizione indica i criteri per stabilire la provenienza "geografica" degli interessi, che vengono considerati provenienti dallo Stato in cui si trova il debitore; tuttavia se il debitore, residente o meno in uno Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa in uno Stato contraente, e per le necessità dell'organizzazione viene contratto il debito cui fanno capo gli interessi, questi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata tale stabile organizzazione.

L'art. 12 disciplina il trattamento dei canoni ("royalties" e "redevances"), prevedendo in generale la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario. Si tratta peraltro di una norma solitamente derogata dai trattati bilaterali che danno la possibilità allo Stato di residenza dell'erogante di effettuare un prelievo alla fonte.

L'art. 13 contiene disposizioni sulla tassazione degli utili di capitale, mentre l’art. 15 disciplina quella sul reddito da lavoro dipendente; i successivi artt. da 16 a 19 prendono in considerazione alcune situazioni particolari che, se non appositamente regolate, ricadrebbero nella disciplina del lavoro autonomo o dipendente con pesanti oneri fiscali (ad esempio i redditi derivanti da attività professionali dello spettacolo, il trattamento delle pensioni, dei compensi e dei gettoni di presenza ricevuti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società estera).

Con l'art. 20 si dispone in merito all'esenzione da qualsiasi imposizione nello Stato di soggiorno per le somme ricevute da studenti ed apprendisti per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione o formazione professionale.

La norma sostanziale di chiusura della Convenzione-tipo dell'OCSE è contenuta nell'art. 21, che indica l'imponibilità nello Stato di residenza per i redditi diversi da quelli disciplinati nei precedenti artt. 6-20. Anche in questo caso, se i redditi sono connessi ad una stabile organizzazione situata in un altro Stato la tassazione avverrà in tale Stato.

Al fine di neutralizzare la doppia imposizione economica, ovvero quella che colpisce la stessa fonte di reddito o patrimonio in capo a soggetti diversi, la Convenzione-tipo dell'OCSE suggerisce due metodi: quello dell'esenzione (art. 23-A) e quello del credito d'imposta (art. 23-B).

L'art. 24 prevede la clausola di non discriminazione, secondo la quale i soggetti "nazionali" di uno Stato contraente non possono subire in un altro Stato un trattamento impositivo diverso o più oneroso di quello a cui sono sottoposti i "nazionali" di detto altro Stato che si trovino nella medesima situazione di fatto e di diritto.

Per soggetti "nazionali" si intendono:

- le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato contraente;

- le persone giuridiche, partnerships (ovvero le società di persone e le società ad esse assimilate), le associazioni costituite ai sensi della legislazione vigente di uno Stato contraente;

La disposizione si estende agli apolidi, alle stabili organizzazioni, alle imprese direttamente o indirettamente controllate.

Con l'art. 25 viene introdotta la c.d. "procedura amichevole", ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.

L'art. 26 prevede lo scambio di informazioni tra le competenti Autorità fiscali degli Stati contraenti. Tale collaborazione ha la duplice finalità di consentire la puntuale applicazione delle norme convenzionali e di prevenire e reprimere possibili evasioni fiscali. Vengono ovviamente garantiti la riservatezza sui dati e le notizie apprese o fornite, il rispetto delle leggi e della prassi amministrativa dei singoli Stati, nonché la tutela dei segreti commerciali, industriali, professionali e di qualsiasi altra informazione contraria all'ordine pubblico.

 

 

Il contenuto specifico della Convenzione del 2003 tra Italia e Congo sulle doppie imposizioni

La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Brazzaville il 15 ottobre 2003, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Congo, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra Stato in cui viene prodotto un reddito e Stato di residenza dei beneficiari di esso. La relazione introduttiva al disegno di legge accenna espressamente agli interessi delle imprese petrolifere italiane che operano nel Congo, che dall’attuazione della Convenzione possono attendersi un trattamento non discriminatorio.

La Convenzione, costituita da 31 articoli e, come già detto, da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico): essa si applica tuttavia alla sola imposizione sul reddito, con esclusione di quella sul patrimonio.

Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per il Congo sono l’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta sugli utili delle società, nonché la tassa speciale sulle società, la tassa forfetaria sui salari e la tassa sul tirocinio, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte.

Per l'Italia invece le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma del presente Accordo.

Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: è "residente di uno Stato contraente" colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.

Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest’ultimo Stato (art. 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (art. 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata.

A norma dell’art. 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l’effettiva direzione dell’impresa.

I dividendi societari (art. 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (art. 11) e le royalties(art. 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare un’imposta, rispettivamente non superiore al 15 per cento dell’ammontare lordo per i dividendi e al 10 per cento per le royalties. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i cespiti ne è l'effettivo beneficiario; inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale.

Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (art. 14) o da lavoro subordinato (art. 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione  sta nella prevalente esplicazione (la linea di confine è nei 183 giorni - c.d. criterio della "base fissa") dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato.

A norma dell'art. 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività.

Le pensioni e le remunerazioni analoghe sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18), con l’eccezione  degli eventuali trattamenti di fine rapporto, i quali, ad evitare possibili pratiche elusive dell’imposizione – quale ad esempio il trasferimento all’estero del lavoratore vicino alla cessazione del rapporto di lavoro -, restano imponibili anche nell’altro Stato.

Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato e ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (art. 19).

L’articolo 22 riguarda l’imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente, qualora il beneficiario vi eserciti un’attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa ivi situate.

All'articolo 23 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

Agli articoli da 24 a 27 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie. Si prevede infine lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, e del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi.

Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'Accordo da parte di uno Stato contraente – non prima del quinto anno dall’entrata in vigore -, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine di un anno solare.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l’ordine di esecuzione ed il terzo l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Come per tutte le precedenti Convenzioni sulle doppie imposizioni esaminate dal Parlamento negli ultimi anni, il disegno di legge non reca alcuna norma di spesa.

Si rileva peraltro che in casi precedenti l’analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagnava il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica faceva riferimento a una possibile variazione del gettito fiscale nazionale a seguito della ratifica di una Convenzione sulle doppie imposizioni.

 

Il disegno di legge è corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale si evince la necessità dell'esame parlamentare della Convenzione ai sensi dell'art. 80 Cost., giacché essa comporta modifiche all'applicazione della vigente normativa tributaria. D'altro canto, la Convenzione non concede alcuna clausola di nazione più favorita al Congo – ciò che consentirebbe a tale paese di partecipare ai vantaggi dell’integrazione economico finanziaria europea -; e si ispira inoltre al modello di Convenzione-tipo dell’OCSE largamente adottato anche da altri Paesi dell’Unione europea. Da tutto ciò si evince la compatibilità della ratifica della Convenzione in esame con l’ordinamento comunitario. Infine, la ratifica in oggetto non ha impatto su altre leggi o regolamenti in vigore, né sull’assetto delle competenze legislative delle Regioni.

 

 


Progetto di legge

 


N. 5545

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto con il ministro dell'interno

(PISANU)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro delle attività produttive

(MARZANO)

e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003

 

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Presentato il 19 gennaio 2005

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Onorevoli Deputati! - La Convenzione tra l'Italia ed il Congo per evitare le doppie imposizioni sul reddito si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. In tale quadro, l'esigenza dell'Italia di dotarsi di un accordo nella materia con la Repubblica del Congo è giustificata dall'esigenza di creare un quadro normativo convenzionale, che ponga gli operatori economici italiani operanti in quel Paese, soprattutto nel settore petrolifero, al riparo da situazioni discriminatorie rispetto alle analoghe imprese di altri Stati; le quali imprese traggono indiscutibili vantaggi dalle disposizioni pattizie che i loro governi hanno stipulato con la Repubblica congolese.

      Per quanto concerne gli aspetti tecnici della Convenzione, si rappresenta quanto segue.

      La struttura convenzionale si rifà allo schema base degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente a livello OCSE.

      La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

      L'ambito oggettivo di applicazione è limitato alla sola imposizione sui redditi, non essendosi riscontrato, in entrambi gli ordinamenti fiscali, alcun elemento di imposizione patrimoniale che potesse dare luogo a fenomeni di doppia imposizione.

      Pertanto, per quanto riguarda le imposte specificamente considerate, figurano per l'Italia all'articolo 2, paragrafo 3, l'IRPEF e l'IRPEG.

      La definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 5 ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi di specie stipulati dall'Italia dall'entrata in vigore della riforma tributaria del 1973, in accordo con la versione del 1963 del modello OCSE, che considera a priori stabili organizzazioni le fattispecie esemplificate.

      Infatti, l'interpretazione dello schema OCSE del 1963 risulta più consona agli interessi delle Amministrazioni fiscali, in quanto l'onere di provare la sussistenza dei requisiti della stabile organizzazione ricade sul contribuente, a differenza di quanto avviene per le più recenti versioni dell'articolo sulla stabile organizzazione, per le quali l'onere della prova ricade sull'Amministrazione fiscale.

      Per quanto attiene alla durata del cantiere di costruzione o di montaggio, ivi inclusa la fornitura di servizi a questo inerenti, è stato concordato un termine di sei mesi. Detto termine è peraltro conforme alla prassi negoziale italiana in uso nella particolare area geografica cui appartiene il Congo.

      D'altra parte, alle imprese che prestano servizi a società operanti nel settore petrolifero non è stata applicata la condizione temporale appena descritta, analogamente a quanto avviene per il trattato fiscale franco-congolese, allo scopo di far salvo il così detto «regime derogatorio» congolese, stabilito annualmente dalle leggi finanziarie, in riferimento al settore petrolifero stesso. A garanzia ed a tutela delle imprese italiane del settore, a loro sarà accordato, per effetto della clausola della nazione più favorita inclusa nel Protocollo aggiuntivo al punto b), ogni eventuale miglior trattamento che le Autorità congolesi riserveranno a partners negoziali appartenenti all'OCSE.

      La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. Allo scopo di far fronte alla particolare predetta esigenza delle imprese italiane, per quanto concerne la disciplina relativa ai redditi di impresa - sempre ricalcando le analoghe disposizioni franco-congolesi - nel Protocollo aggiuntivo è presente una disposizione, ai sensi della quale, nei contratti di appalto stipulati con imprese congolesi, i redditi attribuibili alle stabili organizzazioni italiane presenti in Congo, sono solo quelli riferibili a prestazioni effettivamente rese in loco e, di conseguenza, solo quelli riferibili alle parti di contratto effettivamente eseguite dalle stabili organizzazioni ivi situate.

      In linea con le raccomandazioni OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8) sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Nel punto d) del Protocollo aggiuntivo all'Accordo, viene inoltre evidenziato che gli utili comprendono anche quelli ricavati dalla medesima impresa tramite l'impiego di containers utilizzati per il trasporto di beni o merci.

      Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate (articolo 9) - in linea con il testo base indicato dall'OCSE ai sensi del punto e) del Protocollo aggiuntivo, si consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dell'imposta percepita sugli utili accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tuttavia, al fine di garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 25 della Convenzione.

      In ordine ai redditi di capitale, per quanto concerne dividendi e royalties (articoli 10 e 12) viene applicato il principio dell'imposizione concorrente, applicando tuttavia ritenute alla fonte entro limiti espressamente previsti allo scopo di facilitare i flussi finanziari fra i due Paesi.

      In particolare, per i dividendi è stata lasciata facoltà, allo Stato della fonte, di applicare all'ammontare lordo degli stessi una ritenuta del 15 per cento, la quale si riduce all'8 per cento quando la società beneficiaria dei dividendi detiene almeno il 10 per cento del capitale della società da cui provengono.

      È ridotta altresì alla misura del 10 per cento l'aliquota di imposta sulle sedi succursali (branch tax), dovuta sugli utili rimessi alla casa madre dalle stabili organizzazioni di imprese straniere, situate in Congo, in aggiunta all'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

      In ordine alle royalties, la ritenuta alla fonte non può eccedere il limite del 10 per cento.

      Per quanto concerne invece gli interessi (articolo 11) si applica esclusivamente il criterio impositivo della residenza, verificato che il sistema fiscale congolese è rispondente ai requisiti richiesti dalla nostra legislazione, allo scopo di non sottoporre ad imposizione alla fonte questa categoria reddituale.

      Per ciò che riguarda la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), secondo il criterio raccomandato dall' OCSE, questa avviene:

          se si tratta di plusvalenze relative a beni cui è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili,» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, nel Paese in cui questi sono situati;

          se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa;

          nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dall'impresa di navigazione;

          in tutti gli altri casi, esclusivamente nel Paese di residenza del cedente.

      L'articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'imposizione nel Paese di residenza; per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa eventualmente utilizzata per l'esercizio della professione.

      Il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni) è regolato dall'articolo 15, il quale ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, prevede il verificarsi di tre condizioni:

          a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

          b) pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato;

          c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

      L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, mentre l'articolo 17 stabilisce l'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente.

      Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.

      È fatta eccezione per il «trattamento di fine rapporto» (TFR), la cui tassazione trova esplicita regolamentazione al paragrafo 3 dell'articolo 18, in armonia con il contenuto dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ciò allo scopo di evitare che il TFR venga considerato «remunerazione analoga alla pensione». Tale disciplina ha intento di arginare eventuali comportamenti elusivi che possono essere adottati dalle imprese, quali il trasferimento all'estero del lavoratore dipendente, nell'arco temporale vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, evitando così la tassazione del TFR nello Stato di provenienza.

      Per quanto concerne i corrispettivi pagati a fronte di servizi resi allo Stato, diversi dalle pensioni (articolo 19), questi sono imponibili soltanto nello Stato pagatore.

      Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente ed abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dello Stato pagatore, ovvero senza avere la nazionalità dello Stato pagatore sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

      Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.

      Le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento e di ricerca (articolo 20) esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o un insegnante che è, o era, immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato, sono esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i due anni. Tale limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da studenti o apprendisti (articolo 21), purché esse provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno.

      I redditi diversi (articolo 22) da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente, ad esclusione dei redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, qualora il beneficiario, essendo residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato un'attività industriale o commerciale tramite una stabile organizzazione.

      Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 23), in armonia con il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le altre Convenzioni concluse dall'Italia, è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario.

      La disposizione concernente l'Italia prevede, come di consueto, il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera, alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Congo nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

      Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 24) sono state formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall'Italia.

      Allo scopo di dotare la Convenzione degli strumenti effettivi per realizzare il suo obiettivo principale - l'eliminazione della doppia imposizione - all'interno dell'articolo 25 sulle procedure amichevoli, definito secondo la struttura prevista dal recente modello OCSE, che assicura al contribuente maggiore fruibilità delle garanzie previste dalla norma, ai paragrafi 5-12 sono incluse alcune disposizioni concernenti la procedura arbitrale che - previo consenso di tutte le parti in causa circa il ricorso alla stessa - prevede in termini certi e definitivi la risoluzione delle divergenze per i casi sorti in applicazione della procedura amichevole.

      In ordine alle disposizioni in tema di cooperazione amministrativa (articolo 26), si fa presente che nell'opera di rafforzamento degli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali, si è esteso lo scambio di informazioni anche alle imposte non specificamente previste dalla Convenzione conformemente alla più recente versione del modello base di convenzione fiscale dell'OCSE.

      Sono incluse inoltre nella Convenzione delle disposizioni (articolo 29) che prevedono e regolano, per i due Stati contraenti, la reciproca assistenza alla riscossione delle imposte.

      Come già in precedenza evidenziato, alla Convenzione è stato aggiunto un Protocollo interpretativo ed integrativo.

      Così delineati i tratti rilevanti della Convenzione in parola, si segnala infine che la sua entrata in vigore avverrà alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e sarà efficace a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione stessa.


 

 


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La necessità di procedere alla negoziazione di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e il Congo, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione.

B) Analisi del quadro normativo.

        Per quanto concerne l'Italia, il campo di applicazione della Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b), del testo parafato, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni dell'Accordo internazionale de quo, al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

        Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        La Convenzione tra l'Italia e il Congo per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, è basato sul modello OCSE di Convenzione e non include, per quanto concerne il Congo, alcuna clausola cosiddetta «della nazione più favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in Congo, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame, conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione europea o in altri accordi conclusi dall'Italia con altri Stati.

        Inoltre, l'Accordo internazionale in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Congo, dall'attuale modello OCSE. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

        D'altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni, curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni, viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle convenzioni bilaterali della specie stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

        Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e il Congo per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

        Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

        Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'Accordo in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        Valgono al riguardo le considerazioni già svolte alla lettera C) del paragrafo 1.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera C) del paragrafo 1.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo, in quanto non sono in vigore precedenti trattati contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

 

 


 


 disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

Normativa di riferimento

 


D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(artt
. 23-24, 151-154, 163, 167 e 169)

 

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

 

 

(1) (2) (1/circ).

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(2) Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 20 gennaio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41; Circ. 21 ottobre 1996, n. 61; Informativa 15 gennaio 2002, n. 5; Informativa 10 novembre 2003, n. 54; Circ. 28 gennaio 2004, n. 3;

I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Nota 31 maggio 2004;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1996, n. 67; Circ. 20 maggio 1996, n. 109; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 26 giugno 1996, n. 131; Circ. 1 ottobre 1996, n. 186; Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 13 dicembre 1996, n. 252; Circ. 7 febbraio 1997, n. 25; Circ. 4 marzo 1997, n. 46; Circ. 17 aprile 1997, n. 96; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Msg. 15 maggio 1997, n. 9333; Circ. 12 giugno 1997, n. 135; Circ. 12 agosto 1997, n. 187; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 27 novembre 1997, n. 241; Circ. 22 dicembre 1997, n. 260; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 19 gennaio 1998, n. 12; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 17 marzo 1998, n. 63; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 14 maggio 1998, n. 104; Circ. 5 giugno 1998, n. 121; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 9 ottobre 1998, n. 215; Circ. 20 aprile 1999, n. 90; Circ. 28 dicembre 1999, n. 228; Msg. 17 aprile 2003, n. 163;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 26 febbraio 1997, n. 1412; Circ. 7 agosto 1997, n. 137960;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nota 18 gennaio 2001, n. 10282/Pgli158;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 6 marzo 2000, n. 11;

- Ministero del tesoro: Circ. 29 gennaio 1996, n. 668; Circ. 20 maggio 1996, n. 686; Circ. 4 giugno 1997, n. 764; Circ. 26 gennaio 1998, n. 6;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 18 giugno 2001, n. 58/E; Circ. 18 giugno 2001, n. 59/E; Ris. 3 ottobre 2001, n. 148/E; Ris. 9 novembre 2001, n. 177/E; Ris. 9 novembre 2001, n. 178/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 181/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 182/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 187/E; Ris. 18 gennaio 2002, n. 11/E; Ris. 18 gennaio 2002, n. 12/E; Ris. 27 febbraio 2002, n. 56/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 76/E; Ris. 8 marzo 2002, n. 79/E; Ris. 21 marzo 2002, n. 95/E; Lett.Circ. 22 marzo 2002, n. 6458; Ris. 28 marzo 2002, n. 98/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 102/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 104/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 106/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 108/E; Ris. 5 aprile 2002, n. 909-16127/2002; Ris. 23 aprile 2002, n. 124/E; Ris. 30 aprile 2002, n. 131/E; Ris. 7 maggio 2002, n. 137/E; Ris. 9 maggio 2002, n. 140/E; Ris. 13 maggio 2002, n. 143/E; Ris. 15 maggio 2002, n. 146/E; Ris. 20 maggio 2002, n. 148/E; Ris. 22 maggio 2002, n. 152/E; Ris. 22 maggio 2002, n. 23920; Ris. 24 maggio 2002, n. 154/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 158/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 162/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 163/E; Ris. 5 giugno 2002, n. 171/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 186/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 187/E; Circ. 19 giugno 2002, n. 54/E; Circ. 20 giugno 2002, n. 55/E; Ris. 20 giugno 2002, n. 203/E; Ris. 20 giugno 2002, n. 204/E; Ris. 1 luglio 2002, n. 211/E; Ris. 3 luglio 2002, n. 214/E; Ris. 4 luglio 2002, n. 215/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 234/E; Ris. 18 luglio 2002, n. 237/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 240/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 242/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 244/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 246/E; Ris. 30 luglio 2002, n. 252/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 260/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 265/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 272/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 273/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 274/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 275/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 276/E; Ris. 14 agosto 2002, n. 283/E; Ris. 16 agosto 2002, n. 285/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 299/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 306/E; Nota 20 settembre 2002, n. 170586; Circ. 7 ottobre 2002, n. 4; Ris. 9 ottobre 2002, n. 322/E; Ris. 15 ottobre 2002, n. 326/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 337/E; Ris. 31 ottobre 2002, n. 343/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 351/E; Circ. 27 dicembre 2002, n. 87/E; Ris. 27 dicembre 2002, n. 395/E; Ris. 17 gennaio 2003, n. 8/E; Circ. 5 febbraio 2003, n. 7/E; Ris. 13 febbraio 2003, n. 35/E; Nota 4 marzo 2003, n. 30900; Circ. 5 marzo 2003, n. 15/E; Ris. 12 marzo 2003, n. 60/E; Ris. 31 marzo 2003, n. 78/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 95/E; Circ. 23 maggio 2003, n. 29/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 114/E; Ris. 6 giugno 2003, n. 127/E; Ris. 1 luglio 2003, n. 145/E; Ris. 1 luglio 2003, n. 147/E; Ris. 12 agosto 2003, n. 175/E; Ris. 9 settembre 2003, n. 178/E; Ris. 20 ottobre 2003, n. 198/E; Ris. 29 ottobre 2003, n. 202/E; Ris. 29 dicembre 2003, n. 231/E; Circ. 30 dicembre 2003, n. 59/E; Circ. 29 gennaio 2004, n. 3/E; Ris. 23 febbraio 2004, n. 19/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 21/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 29/E; Ris. 10 marzo 2004, n. 34/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 43/E; Circ. 18 marzo 2004, n. 11/E; Ris. 4 maggio 2004, n. 67/E; Ris. 10 maggio 2004, n. 69/E; Ris. 10 maggio 2004, n. 68/E; Ris. 28 maggio 2004, n. 78/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 96/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 104/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 12 aprile 2000, n. 74/E;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 4 dicembre 2003, n. 92;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 gennaio 1998, n. 17; Circ. 10 marzo 1998, n. 127;

- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 48/E; Circ. 28 marzo 1996, n. 81/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 128/E; Circ. 17 agosto 1996, n. 201/E; Circ. 5 novembre 1996, n. 269/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 37/E; Circ. 17 febbraio 1997, n. 42/E; Circ. 26 marzo 1997, n. 91/E; Circ. 29 aprile 1997, n. VI-12-1152/97; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 16 maggio 1997, n. 140/E; Circ. 23 maggio 1997, n. 142/E; Circ. 27 maggio 1997, n. 145/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 19 giugno 1997, n. 173/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 16 luglio 1997, n. 205/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 255/E; Circ. 26 settembre 1997, n. 257/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 21 ottobre 1997, n. 271/E; Circ. 28 ottobre 1997, n. 281/E; Circ. 2 dicembre 1997, n. 304/E; Circ. 31 dicembre 1997, n. 336/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 8/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Circ. 12 giugno 1998, n. 150/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 191/E; Circ. 24 luglio 1998, n. 194/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 20 novembre 1998, n. 268/E; Circ. 8 gennaio 1999, n. 14/E; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E; Circ. 4 marzo 1999, n. 55/E; Circ. 29 aprile 1999, n. 98/E; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E; Circ. 9 agosto 1999, n. 176/E; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 25 febbraio 2000, n. 30/E; Circ. 21 aprile 2000, n. 81/E; Circ. 28 aprile 2000, n. 84/E; Circ. 3 maggio 2000, n. 89/E; Circ. 12 maggio 2000, n. 95/E; Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E; Circ. 5 luglio 2000, n. 136/E; Ris. 2 agosto 2000, n. 16520/2000; Circ. 30 novembre 2000, n. 220/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 9/E; Circ. 30 maggio 2001, n. 49/E; Circ. 12 dicembre 2001, n. 105/E; Ris. 17 dicembre 2001, n. 212/E; Ris. 28 dicembre 2001, n. 220/E; Ris. 8 gennaio 2002, n. 3/E; Ris. 10 gennaio 2002, n. 7/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; Circ. 18 dicembre 1997, n. 13/97.

 

 

Articolo 23 [20]

Applicazione dell'imposta ai non residenti.

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

 

a) i redditi fondiari;

b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

 

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

 

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

 

3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;

g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti (113).

 

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

 

a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 (114);

b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 50 (114) (115);

c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

d) i compensi corrisposti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato (116) (117).

 

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(113) Comma prima modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, riportato al n. A/LII, dall'art. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, riportato al n. A/CXXII, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2, e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(114) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(115) Lettera così sostituita dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(116) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, riportato al n. G/II.

(117) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

 

Articolo 24 [21]

Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti.

1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

 

2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10 (118).

 

3. Le detrazioni di cui all'articolo 15 (119) spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono (120) (121).

 

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(118) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(119) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(120) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere, e poi così modificato dall'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

(121) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

 

Capo IV

Società ed enti commerciali non residenti

 

 

Articolo 151 [112]

Reddito complessivo.

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

 

2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f) (391).

 

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(391) Articolo prima modificato dall'art. 27, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, e dall'art. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

 

Articolo 152 [113]

Determinazione del reddito complessivo.

1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

 

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

 

3. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento (392) degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.

 

4. Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 (393).

 

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(392) L'originaria aliquota del 27 per cento è stata prima modificata al 22 per cento dall'art. 18, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e poi al 19 per cento dall'art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

(393) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dagli artt. 2 e 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, dall'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

 

Capo V

Enti non commerciali non residenti

 

 

Articolo 153 [112]

Reddito complessivo.

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

 

2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f) (394).

 

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(394) Articolo prima modificato dall'art. 27, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, e dall'art. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

 

Articolo 154 [114]

Determinazione del reddito complessivo.

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo.

 

2. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento (395) degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo.

 

3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 144.

 

4. Sono altresì deducibili:

 

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

 

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

 

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

5. Il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari (396).

 

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(395) L'originaria aliquota del 27 per cento è stata prima modificata al 22 per cento dall'art. 18, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e poi al 19 per cento dall'art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

(396) Articolo prima modificato dall'art. 37, L. 6 dicembre 1991, n. 394, dagli artt. 2 e 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, dall'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

Articolo 163 [127]

Divieto della doppia imposizione.

1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi (406).

 

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(406) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

 

Articolo 167 [127-bis]

Disposizioni in materia di imprese estere controllate.

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73 (411), comma 1, lettere a), b) e c).

 

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

 

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

 

a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;

b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

 

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli [96, 96-bis] (412), 84, 111, 112 (411); non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86 (411), comma 4, e 102 (411), comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165 (411), le imposte pagate all'estero a titolo definitivo (413).

 

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165 (411), fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

 

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo (414) (415).

 

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(411) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(412) Gli articoli 96 e 96-bis non sono stati riportati nella nuova stesura del testo unico quale risulta dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(413) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(414) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 novembre 2001, n. 429.

(415) Articolo aggiunto come articolo 127-bis dall'art. 1, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342 e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

 

 

Articolo 169 [128]

Accordi internazionali.

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione (417).

 

------------------------

(417) Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 



Documentazione


Accordi bilaterali sulle doppie imposizioni in vigore per l’Italia

 

La tavola che segue elenca i paesi con i quali l'Italia ha in vigore Convenzioni ai fini dell'eliminazione delle doppie imposizioni, con a fianco i dati della relativa legge di ratifica e quella di eventuali protocolli di modifica intervenuti successivamente.

 

Paese:

Legge:

Protocolli successivi

(legge):

Albania

21.5.1998, n. 175

 

Algeria

14.12.1994, n. 711

 

Argentina

27.4.1982, n. 282

28.10.1999, n. 423

Australia

27.5.1985, 292

 

Austria

18.10.1984, n. 762

16.10.1989, n. 365

Bangladesh

5.7.1995, n. 301

 

Belgio

3.4.1989, n. 148

 

Brasile

29.11.1980, n. 844

 

Bulgaria

29.11.1990, n. 389

 

Canada

21.12.1978, n. 912

07.06.1993, n. 194

Cina

31.10.1989, n. 376

 

Cipro

10.7.1982, n. 564

 

Corea del Sud

10.2.1992, n. 199

 

Costa D'Avorio

27.5.1985, n. 293

 

Danimarca

11.7.2002, n. 170

 

Ecuador

31.10.1989, n. 377

 

Egitto

25.5.1981, n. 387

 

Emirati Arabi Uniti

28.8.1997, n. 309

 

Estonia

19.10.1999, n. 427

 

Federazione Russa

9.10.1997, n. 370

 

Filippine

28.8.1989, n. 312

 

Finlandia

25.1.1983, n. 38

 

Francia

7.1.1992, n. 20

 

Georgia

11.7.2003, n. 205

 

Germania

24.11.1992, n. 459

 

Giappone

18.12.1972, n. 855

25.5.1981, n. 413

Gran Bretagna

5.11.1990, n. n. 329

 

Grecia

30.12.1989, n. 445

 

India

14.7.1995, n. 319

 

Indonesia

14.12.1994, n. 707

 

Irlanda

9.10.1974, n. 583

 

 

 

 

Paese:

Legge:

Protocolli successivi

(legge):

Israele

9.10.1997, n. 371

 

Iugoslavia*

18.12.1984, n. 974

 

Kazakhstan

12.3.1996, n. 174

 

Kuwait

7.1.1992, n. 53

28.10.1999, n. 413

Lituania

9.2.1999, n. 31

 

Lussemburgo

14.8.1982, n. 747

 

Malaysia

14.10.1985, n. 607

 

Malta

2.5.1983, n. 304

 

Marocco

5.8.1981, n. 504

 

Mauritius

14.12.1994, n. 712

 

Messico

14.12.1994, n. 710

 

Mozambico

23.4.2003,  n. 110

 

Norvegia

2.3.1987, n. 108

 

Nuova Zelanda

7.10.1982, n. 566

 

Oman

11.3.2002, n. 50

 

Paesi Bassi

26.07.1993, n. 305

 

Pakistan

28.8.1989, n. 313

 

Polonia

21.2.1989, n. 97

 

Portogallo

10.7.1982, n. 562

 

Rep. Ceca**

2.5.1983, n. 303

 

Rep. Macedone

19.10.1999, n. 428

 

Rep. Slovacca**

2.5.1983, n. 303

 

Romania

18.10.1978, n 680

 

Senegal

20.12.2000, n. 417

 

Singapore

26.7.1978, n. 575

 

Spagna

29.9.1980, n. 663

 

Stati Uniti d'America

11.12.1985, n. 763

 

Sri Lanka

28.8.1989, n.314

 

Sud Africa

15.12.1998, n. 473

 

Svezia

4.6.1982, n. 439

 

Svizzera

23.12.1978, n. 943

 

Tanzania

7.10.1981, n. 667

 

Thailandia

2.4.1980, n. 202

 

Trinidad e Tobago

20.3.1973, n. 167

 

Tunisia

25.8.1981, n. 388

 

Turchia

07.06.1993, n. 195

 

 

 

 

Paese:

Legge:

Protocolli successivi

(legge):

Ucraina

11.7.2002, n. 169

 

Ungheria

23.7.1980, n. 503

 

Uzbekistan

10.1.2004, n. 22

 

Venezuela

10.02.1992, n. 200

 

Vietnam

15.12.1998, n. 474

 

Zambia

27.4.1982, n. 286

 

 

 


Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Congo

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

Titolo :  PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA FINANZIARIA

 

Data Firma Accordo :   01/07/1971


Titolo :  ACCORDO RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO CONGOLESE VERSO L'ITALIA

 

Data Firma Accordo :   30/06/1977


Titolo :  ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON N. 5 ANNESSI

 

Data Firma Accordo :   09/12/1981


Titolo :  ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 18.07.1986)

 

Data Firma Accordo :   30/10/1986


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA

 

Data Firma Accordo :   13/07/1989


Titolo :  ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

 

Data Firma Accordo :   17/03/1994

Provvedimento legislativo    :   L. N. 299 DEL 05.07.1995


 

 

Titolo :  ACCORDO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA

 

Data Firma Accordo :   06/10/2000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

 

Titolo :  ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO (CLUB DI PARIGI DEL 13.09.1990), CON 12 ALLEGATI

 

Data Firma Accordo :   20/06/1996


Titolo :  ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO (CLUB DI PARIGI DEL 30.06.1994), CON 9 ANNESSI

 

Data Firma Accordo :   20/05/1997


Titolo :  ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI.

 

Data Firma Accordo :   20/08/1999


Titolo :  ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 13.09.2002), CON LISTE SACE.

 

Data Firma Accordo :   25/04/2003


 

 

 

 

 

 

 

Titolo :  CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULREDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

 

Data Firma Accordo :   15/10/2003


Titolo :  ACCORDO SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO, CON ANNESSI (CLUB DI PARIGI DEL 13.09.2002).

 

Data Firma Accordo :   26/10/2004


 

 



Scheda-paese sul Congo

 

 

 

 

Repubblica del CONGO[1]

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Cenni storici:

La Repubblica del Congo nacque con l’indipendenza della regione del medio Congo, precedentemente colonia francese.

Dopo alcuni decenni di regime di ispirazione marxista, con le elezioni del 1992 sembrò inaugurarsi un nuovo corso, con l’ insediamento di un Governo democraticamente eletto; tuttavia, nel 1997 una breve guerra civile riportò al potere l'ex presidente marxista Sassou-Nguesso, ma diede inizio a un periodo di disordini su base etnica.  I gruppi ribelli del sud sono infine addivenuti a un accordo finale nel marzo del 2003.  La Repubblica del Congo è uno dei maggiori produttori di petrolio dell'Africa, con un potenziale significativo di sviluppo delle estrazioni in mare aperto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie:

342.000 kmq.

Risorse naturali:

petrolio, legname, gas naturale, uranio, potassio, rame

 

 

Popolazione:

2.998.040

Tasso di crescita demografica:

1,42% annuo

Mortalità infantile:

93,86 per mille nati vivi 

Aspettativa di vita:

Anni 49,5

Gruppi etnici:

Kongo 48%, Sangha 20%, Teke 17%, M’bochi 12%, europei ed altri 3%

Religioni:

Cristiana 50%, animiste 48%, musulmana 2%

Lingue:

Francese (ufficiale), Lingala e Monokutuba (lingue franche commerciali), dialetti locali (il più diffuso è il Kikongo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma di governo:

Repubblica presidenziale

Capitale:

Brazzaville

 

Divisioni amministrative:

10 regioni, oltre al Comune di Brazzaville

 

Costituzione:

20 gennaio 2002 (approvata da un referendum)

 

Potere esecutivo:

Capo dello Stato: Presidente Denis SASSOU-NGUESSO (dal 25 ottobre 1997, come risultato della guerra civile che vide il rovesciamento di Pascal Lissouba)
Il Presidente, Capo dello Stato e del Governo,  è eletto direttamente per un mandato di 7 anni
[2], rinnovabile una volta, e nomina il Consiglio dei ministri.

 

Potere legislativo:

Il Parlamento è bicamerale, e si compone del Senato (66 seggi) e dell’Assemblea nazionale (137 seggi), entrambi eletti ogni cinque anni.

Ultime elezioni: Assemblea nazionale – 27/5-26/6 2002

                           Senato                       -   11/7/2002
Risultati elettorali:

ASSEMBLEA NAZIONALE

Forze democratiche e patriottiche (FDP)                    83 s.

Unione per la democrazia e la Repubblica (UDR)        6 s.                    

Unione panafricana per lo sviluppo sociale                   3 s.

Altri                                                                              45 s.

SENATO

Forze democratiche e patriottiche (FDP)                    56 s.

Altri                                                                             10 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenni sull’economia:

L'economia è una miscela di agricoltura e artigianato di villaggio, di un settore industriale basato in gran parte sul petrolio e i servizi di sostegno, e di un Governo caratterizzato da problemi di bilancio e da una burocrazia pletorica.  Il petrolio ha soppiantato la silvicoltura come sostegno dell'economia, fornendo una parte importante dei redditi e delle esportazioni.  All'inizio degli anni Ottanta, i redditi petroliferi in rapida crescita hanno permesso al Governo di finanziare progetti di sviluppo su grande scala, con una crescita annua del PIL mediamente del 5%, uno dei più alti tassi in Africa.  Il Governo ha però ipotecato una parte notevole degli introiti petroliferi, contribuendo ad una scarsità dei redditi.  La svalutazione del gennaio 1994 delle valute della zona del franco CFA ha provocato un'inflazione del 61%, che tuttavia dopo di allora è andata scemando. Gli sforzi economici di riforma sono continuati con il supporto delle organizzazioni internazionali, soprattutto la Banca mondiale ed Fondo monetario internazionale, ma il programma di riforma ha subito una battuta di arresto nel mese di giugno del 1997, allo scoppio della guerra civile. Denis Sassou-Nguesso, uscito vincitore, ha espresso pubblicamente l'interesse a progredire nelle riforme e nelle privatizzazioni economiche, rinnovando la collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali. Tuttavia, il progresso economico è stato danneggiato dal crollo dei prezzi del petrolio e da una ripresa del conflitto nel mese di dicembre del 1998, che ha peggiorato i conti dello Stato.  La gestione corrente presiede a una difficile pace interna, e incontra difficoltà a stimolare la ripresa economica e a ridurre la povertà.

PIL:

2,14 miliardi  di dollari USA    (stime 2003)

Tasso di crescita reale del PIL:

1,3%  (stime 2003)

PIL pro-capite

700 dollari USA    (stime 2003)

Composizione settoriale del PIL:

agricoltura:           6,9%
industria:             53,9%
servizi:                 39,2%       (stime 2003)

Tasso di inflazione:

2,4%      (stime 2003)

Esportazioni

2,29 miliardi di dollari USA (stime 2003)

Importazioni:

0,66 miliardi di dollari USA (stime 2003)

Debito estero:

5 miliardi di dollari USA (stime 2000)

Moneta:

franco XAF;    franchi XAF per 1 dollaro USA =  581,2    (2003)

Spese militari in % sul PIL:

2,8%   (2003)   

 

 


CONGO:  Principali cariche di Stato e di Governo

 

 

Presidente

Sassou-Nguesso, Denis

Min. dei trasporti e delle privatizzazioni con incarico del coordinamento dell’azione di Governo

Mvouba, Isidore

Min. della Presidenza con incarico per la difesa nazionale

Ndolou, Jacques Yvon, Brig. Gen.

Min. della Presidenza con incarico per il controllo del Gabinetto e dello Stato

Mfoutou, Simon

Min. dell’agricoltura, del bestiame, della pesca e delle questioni femminili

Dambenzet, Jeanne

Min. della Pubblica Amministrazione e della riforma dello Stato

Entcha-Ebia, Gabriel

Min. del commercio, della produzione e dei consumi

Moundele-Ngolo,Adelaide

Min. delle comunicazioni, con incarico per i rapporti con il Parlamento

Akoualat, Alain

Min. dell’edilizia, della pianificazione urbana, delle politiche abitative e della riforma agraria

Nsilou, Clause Alphonse

Min. della cultura, arte e turismo

Gakosso, Jean-Claude

Min. dell’economia, delle finanze e del bilancio

Andely, Roger Rigobert

Min. dei lavori pubblici 

Ntsiba, Florent, Brig. Gen.

Min. degli affari esteri, delle relazioni internazionali e dei rapporti nell’ambito dei paesi francofoni

Adada, Rodolphe

Min. dell’economia forestale e dell’ambiente

Djombo, Henri

Min. della salute e della popolazione

Moka, Alain

Min. per l’istruzione superiore e la ricerca scientifica

Ossebi, Henri

Min. dello sviluppo industriale, della piccolo e media impresa e dell’artigianato

Mabonzot, Emile

Min. guardasigilli della giustizia e dei diritti umani

Mbemba, Jean-Martin

Min. del lavoro, dell’occupazione e della sicurezza sociale

Salissa, Andre Okombi

Min. delle miniere e dell’energia

Mvouo, Philippe

Min. per gli affari petroliferi

Tati Loutard, Jean-Baptiste

Min. della pianificazione territoriale e dell’integrazione economica

Moussa, Pierre

Min. delle poste e telecomunicazioni

Dello, Jean

Min. per l’istruzione primaria e secondaria, con incarico per l’alfabetizzazione

Kama, Rosalie

Min. della sicurezza e della polizia

Oba,Pierre, Brig. Gen.

Min. della solidarietà sociale e umanitaria, degli invalidi di guerra e degli affari familiari

Raoul, Emilienne

Min. della sport e della gioventù

Mbani, Marcel

Min.  per la formazione tecnica e professionale

Nguimbi, Pierre Michel

Min. dell’amministrazione del territorio e della decentralizzazione

Ibovi, Francois

 



*     Gli accordi stipulati tra Italia e Jugoslavia si applicano in linea generale, e tenendo conto delle limitazioni derivanti dal frazionamento politico-territoriale della Jugoslavia, anche agli Stati emersi dalla dissoluzione della stessa.

**    Succedute alla Cecoslovacchia, con la quale era stato stipulato il trattato del 5 maggio 1981.

 

 

[1]    Fonte: CIA, The World Factbook 2004. Stralci tradotti dal Servizio Studi.

[2]    Le prossime elezioni presidenziali sono previste per il 2009.